Le presunzioni fiscali di cessione e acquisto sono tra gli strumenti più aggressivi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria, perché consentono di presumere vendite o acquisti non dichiarati in assenza di una prova diretta, sulla base di indizi contabili, documentali o logistici.
Per imprenditori e partite IVA, queste presunzioni possono tradursi in recuperi IVA e imposte dirette, sanzioni elevate e avvio della riscossione, anche quando le operazioni non sono mai avvenute o sono state correttamente gestite.
Molti si chiedono:
“Possono presumere una cessione senza prova?”
“Un acquisto può essere presunto solo perché manca un documento?”
“Come si smontano le presunzioni dell’Ufficio?”
È fondamentale chiarirlo subito:
le presunzioni non sono prove automatiche.
Devono essere gravi, precise e concordanti e possono essere efficacemente contestate con una difesa tecnica strutturata.
Cosa sono le presunzioni di cessione e acquisto
Le presunzioni vengono utilizzate quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
• beni siano stati ceduti senza fattura
• merci siano state vendute “in nero”
• acquisti non fatturati siano stati effettuati
• movimentazioni di magazzino siano incoerenti
• documentazione sia incompleta o irregolare
• vi siano scostamenti tra dati contabili e fisici
In questi casi l’Ufficio ricostruisce l’operazione per presunzione.
Perché queste presunzioni sono così pericolose
Il vero rischio è che:
• la cessione venga presunta senza prova diretta
• l’acquisto venga imputato per semplice indizio
• si tassino operazioni mai avvenute
• si ribalti l’onere della prova sul contribuente
• si ignorino spiegazioni alternative
• l’accertamento diventi rapidamente esecutivo
Una presunzione mal costruita può generare un debito reale.
L’errore più grave: pensare che “non si possa fare nulla”
Molti contribuenti sbagliano quando:
• accettano la presunzione come dato tecnico
• non contestano la gravità degli indizi
• non producono prove contrarie
• non spiegano la gestione reale delle merci
• rinunciano alla difesa nel merito
• pagano per evitare problemi
Le presunzioni si combattono, non si subiscono.
Presunzioni fiscali e onere della prova
È essenziale sapere che:
• l’onere iniziale è dell’Ufficio
• gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti
• la contabilità regolare ha valore probatorio
• il contribuente può fornire prova contraria
• spiegazioni alternative devono essere valutate
• il metodo di accertamento è contestabile
Se manca solidità presuntiva, l’accertamento non regge.
Presunzione di cessione: i casi più comuni
La cessione presunta viene spesso contestata quando:
• mancano beni in magazzino
• vi sono differenze inventariali
• risultano ammanchi non giustificati
• la documentazione di trasporto è carente
• i ricavi risultano incoerenti
• i margini sono ritenuti “anomali”
Ma l’ammanco non equivale automaticamente a vendita.
Presunzione di acquisto: quando scatta
L’acquisto presunto viene contestato quando:
• emergono vendite senza acquisti correlati
• i costi risultano inferiori ai ricavi
• vi sono movimenti finanziari sospetti
• la contabilità è ritenuta incompleta
• mancano fatture o documenti
Ma la mancanza di un documento non prova l’acquisto.
Quando le presunzioni sono facilmente contestabili
La difesa è particolarmente efficace quando:
• esistono spiegazioni alternative plausibili
• le differenze di magazzino sono giustificabili
• vi sono scarti, resi o perdite
• la contabilità è coerente nel complesso
• gli indizi sono isolati
• l’Ufficio non prova la concordanza
• manca una ricostruzione logica dell’operazione
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento
• verifica degli indizi utilizzati
• contestazione della gravità presuntiva
• prova della gestione reale delle merci
• ricostruzione dei flussi operativi
• documentazione integrativa
• argomentazioni giuridiche puntuali
È una difesa fattuale e tecnica, non formale.
Presunzioni e accertamento esecutivo
Se le presunzioni non vengono contestate:
• l’accertamento diventa definitivo
• l’atto può essere esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’attività subisce un impatto immediato
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su operazioni inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• danni finanziari gravi
• compromissione dell’attività
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento presuntivo
Se sei un imprenditore o una partita IVA:
• non accettare la presunzione automaticamente
• non limitarti a negare i fatti
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci l’operatività reale
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
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• cessioni e acquisti presunti
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• contestare la gravità e concordanza degli indizi
• dimostrare l’inesistenza delle operazioni presunte
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione
• tutelare patrimonio e continuità aziendale
Agisci ora
Una presunzione non è una prova, ma può diventarlo se non viene contestata.
Difendersi da presunzioni fiscali di cessione e acquisto è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza.
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Introduzione
Le presunzioni fiscali di cessione e di acquisto sono strumenti legali con cui l’Amministrazione finanziaria può presumere, rispettivamente, che un’azienda abbia venduto beni senza fattura (presunzione di cessione) o acquistato beni senza documentazione (presunzione di acquisto). Queste presunzioni nascono per combattere l’evasione IVA e l’occultamento di ricavi imponibili, soprattutto in settori dove la gestione del magazzino e delle scorte di beni ha un ruolo centrale (commercio al dettaglio, grande distribuzione, produzione industriale, edilizia, e-commerce, ecc.). In pratica, la legge stabilisce alcune situazioni-tipo in cui, se emergono discrepanze nelle rimanenze di magazzino, il Fisco può “saltare a conclusioni” sfavorevoli al contribuente, senza dover dimostrare direttamente la vendita o l’acquisto in nero. Sta quindi al contribuente fornire prova contraria per evitare la tassazione di operazioni presumibilmente non dichiarate.
Dal punto di vista del debitore d’imposta (ossia dell’imprenditore o contribuente sottoposto a verifica), queste presunzioni rappresentano un’inversione dell’onere della prova: un semplice ammanco di beni può essere considerato come prova di vendite occultate, a meno che l’azienda non riesca a dimostrare valide ragioni per cui quei beni non risultano più in magazzino . Allo stesso modo, beni presenti in azienda ma senza fattura di acquisto possono far scattare l’accusa di acquisti “in nero”. È dunque fondamentale conoscere il quadro normativo italiano vigente (aggiornato a dicembre 2025) e le strategie difensive disponibili.
In questa guida di livello avanzato – rivolta ad avvocati tributaristi, consulenti fiscali, ma anche a imprenditori e privati informati – esamineremo in dettaglio:
- La normativa italiana sulle presunzioni di cessione e acquisto (D.P.R. 441/1997 e disposizioni correlate), con spiegazioni accessibili ma rigorose.
- I presupposti per l’operatività di queste presunzioni (quando effettivamente scattano) e i limiti della loro applicabilità.
- Come il contribuente può vincere la presunzione, fornendo prove contrarie valide: esamineremo le diverse giustificazioni ammesse (beni utilizzati nel processo produttivo, cali naturali, furti, distruzioni, cessioni gratuite, ecc.) e le relative formalità da osservare per documentarle correttamente.
- Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della giurisprudenza tributaria sul tema, con principi chiave da utilizzare nella difesa (inclusi orientamenti 2023-2025).
- Consigli pratici sulla procedura di accertamento in caso di verifica fiscale: cosa succede durante l’ispezione, come interagire con i verificatori, come sfruttare il contraddittorio, come impostare un ricorso tributario efficace con l’ausilio di un avvocato.
- Domande frequenti (FAQ) con risposte puntuali, per chiarire i dubbi più comuni (ad es.: “E se le differenze sono minime?”, “Vale anche per chi non ha l’obbligo di tenere il registro di magazzino?”, “Che sanzioni rischio?”, “Ci sono conseguenze penali?”).
- Tabelle riepilogative che sintetizzano i principali casi di presunzione e le prove richieste, fornendo un riferimento rapido e schematico.
L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata su come difendersi da accertamenti presuntivi basati su differenze di magazzino, dal punto di vista di chi subisce la contestazione. Il taglio sarà giuridico ma anche divulgativo, cercando di spiegare concetti complessi in modo chiaro. In fondo alla guida troverete una sezione con tutte le fonti normative, giurisprudenziali e di prassi citate, comprese le sentenze più recenti e autorevoli, per consentire ulteriori approfondimenti e per attestare l’originalità dell’analisi (evitando qualsiasi problema di plagio).
Importanza del tema: Le presunzioni di cessione/acquisto rappresentano spesso una “scorciatoia” usata dal Fisco in sede di verifica: basti pensare ai controlli a sorpresa della Guardia di Finanza nei negozi o magazzini, dove eventuali ammanchi di merce possono tradursi in avvisi di accertamento con pesanti recuperi di IVA e imposte dirette (oltre a sanzioni). Anche nell’era digitale e dell’e-commerce, i controlli fisici del magazzino (o dei flussi di merce) rimangono uno strumento chiave per scoprire evasioni. Per il contribuente, però, non tutto è perduto: la presunzione è legale ma relativa (iuris tantum), il che significa che può essere smentita con adeguate prove. Un imprenditore accorto, assistito da un bravo avvocato tributarista, può predisporre la documentazione idonea a giustificare le differenze e quindi evitare o annullare l’accertamento fiscale. Nei paragrafi seguenti vedremo in dettaglio come fare.
Presunzioni legali di cessione e acquisto: quadro normativo
Qual è la norma principale? La disciplina delle presunzioni di cessione e acquisto è contenuta nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, un regolamento emanato proprio per riordinare questa materia . Tale regolamento ha sostituito le previgenti disposizioni dell’art. 53 D.P.R. 633/1972 (storico “Testo Unico IVA”) a decorrere dal 1998 . In sostanza, oggi le regole fondamentali sono:
- Articolo 1 D.P.R. 441/1997 – Presunzione di cessione: stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni”, né presso i suoi rappresentanti . In altre parole, se un bene risulta entrato nel patrimonio dell’impresa (perché acquistato, importato o prodotto) ma al momento del controllo non si trova né nei locali aziendali né in altri luoghi dichiarati, la legge presume che sia stato ceduto senza emissione di fattura (ossia venduto “in nero”). Questa è una presunzione legale: scatta automaticamente al verificarsi della situazione descritta, salvo prova contraria del contribuente. L’art.1 elenca anche quali sono i “luoghi” rilevanti (sedi dell’attività, filiali, stabilimenti, depositi, negozi, mezzi di trasporto in disponibilità dell’impresa, ecc.) e disciplina il caso di beni presso rappresentanti o terzi.
- Articolo 3 D.P.R. 441/1997 – Presunzione di acquisto: simmetricamente, prevede che “i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati” senza fattura, se il contribuente non dimostra il titolo di provenienza di tali beni . In pratica, se durante un controllo vengono trovati beni nell’azienda (o magazzino) del contribuente per i quali non c’è traccia di acquisto regolare (fattura, scontrino, ricevuta fiscale, DDT, ecc.), si presume che l’azienda li abbia acquistati “in nero” (senza documenti né quindi IVA). Anche questa è una presunzione legale iuris tantum: l’impresa può vincerla provando in modo documentale la legittima provenienza dei beni .
Entrambe le presunzioni operano ai fini IVA, ma hanno effetti anche sulle imposte dirette. Infatti, beni ceduti in nero implicano ricavi non dichiarati (tassabili come maggior reddito d’impresa ai fini IRES/IRPEF e IRAP) e beni acquistati in nero possono implicare costi “in nero” e violazioni contabili (oltre all’indebita detrazione di eventuale IVA se si cercasse di dedurli). Dunque l’accertamento che ne deriva tipicamente recupera sia IVA evasa sia maggiori imposte sui redditi . Le norme procedurali che legittimano tali recuperi sono, per le imposte dirette, l’art.39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (accertamento analitico-induttivo su basi presuntive) , e per l’IVA l’art.54, comma 2, D.P.R. 633/1972, che consente accertamenti induttivi in presenza di irregolarità contabili gravi. In altri termini, la presunzione legale ex D.P.R. 441/97 si innesta sulle ordinarie potestà accertative, fornendo al Fisco un “grimaldello” per contestare vendite/acquisti occulti anche se la contabilità è formalmente regolare.
Iuris tantum, non iuris et de iure: è fondamentale chiarire che queste presunzioni sono relative, non assolute. Ciò significa che il contribuente ha sempre la facoltà di fornire la prova contraria per dimostrare che i beni non si trovano più in magazzino per motivi leciti diversi dalla vendita (nel caso della presunzione di cessione), oppure che i beni trovati in azienda hanno un’origine legittima (nel caso della presunzione di acquisto). La legge stessa (art.1 e 3 D.P.R. 441/97) elenca una serie di situazioni esimenti e le relative modalità probatorie, di cui diremo a breve. Se il contribuente riesce a provare una di queste circostanze, la presunzione “cade” e il Fisco non può procedere ad accertare maggiori imposte su quei beni. Va tuttavia notato che si tratta di presunzioni legali “miste”: la legge delimita i casi e anche i mezzi di prova ammessi. Ad esempio, l’art.1, comma 2 elenca tassativamente le cause che escludono la presunzione di cessione (uso produttivo, perdita, distruzione, consegna a terzi per determinate finalità, ecc.) , e l’art.1, comma 5 indica le forme documentali richieste per provarle . Similmente l’art.3 prevede come provare la provenienza dei beni trovati . Soltanto seguendo queste modalità la presunzione viene meno, almeno in teoria. Più avanti vedremo però che la giurisprudenza ha ammesso una certa flessibilità: in giudizio contano i fatti sostanziali, e il giudice tributario può ritenere valida qualsiasi prova idonea a convincerlo, anche fuori dalle formalità strette del D.P.R. 441/97 .
Scopi e ratio legis: perché il legislatore ha introdotto queste presunzioni? Sostanzialmente per agevolare la lotta all’evasione IVA legata a vendite occulte di beni. Nel settore commerciale e industriale, un’azienda disonesta potrebbe acquistare materie prime o merci, rivenderne una parte senza fattura (tenendo per sé l’IVA incassata e non dichiarando il ricavo), e magari fare sparire le rimanenze contabili per giustificare che i beni non ci sono più. Oppure potrebbe approvvigionarsi di merci “in nero” da fornitori compiacenti, alimentando il mercato nero. Stabilendo per legge che ogni bene uscito senza spiegazione dal magazzino si considera venduto (e ogni bene entrato senza documento si considera acquistato in nero), si crea un forte deterrente: l’imprenditore è incentivato a tenere traccia di ogni movimento di magazzino, perché sa che altrimenti potrebbe subire un accertamento automatico. Inoltre, la presunzione solleva il Fisco dall’onere (gravoso) di dover provare caso per caso la cessione o l’acquisto occulto: basta la constatazione della differenza fisica. Si tratta quindi di una tipica presunzione legale “di massa”, simile a quelle utilizzate in altri ambiti tributari (ad esempio i parametri e studi di settore, gli indici di ricarico, ecc.), dove il legislatore delinea situazioni standard di evasione e fornisce all’amministrazione uno strumento rapido di rettifica.
Va evidenziato però che l’automatismo della presunzione non è assoluto: spetta comunque ai verificatori accertare preliminarmente la condizione di fatto (la differenza di magazzino) con conteggi accurati e confronti con le scritture contabili. E, come vedremo, se tali scritture non sono obbligatorie o se la differenza è risibile, la presunzione può anche non attivarsi o quantomeno lasciare spazio a contestazioni più induttive e semplici (indizi non codificati). Inoltre, il contribuente ben assistito ha diversi strumenti per reagire e far valere le proprie ragioni, sia in sede amministrativa (adesione, memorie, ecc.) che nel successivo contenzioso.
Riassumendo il quadro normativo essenziale:
- D.P.R. 441/1997 – Regolamento sulle presunzioni di cessione/acquisto: articoli 1 (presunzione di cessione), 2 (casi di non operatività della presunzione di cessione, es. distruzione, perdita, cessioni gratuite, ecc.), 3 (presunzione di acquisto), 4 (momento di operatività delle presunzioni), 5 (norme finali, percentuali di calo naturale, ecc.) .
- Art.14, c.1, lett. d) D.P.R. 600/1973 – Obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino per le imprese di maggiori dimensioni e uso delle stesse ai fini di controllo.
- Art.39, c.1, lett. d) D.P.R. 600/1973 – Potere di accertamento analitico-induttivo in caso di contabilità attendibile solo in parte, anche basato su indizi gravi, precisi e concordanti (es. differenze di magazzino non giustificate) .
- Art.39, c.2 D.P.R. 600/1973 – Accertamento induttivo puro se la contabilità è globalmente inattendibile (consente di prescindere da tutti i dati contabili e ricostruire il reddito con metodi extracontabili) .
- Art.54 D.P.R. 633/1972 – Accertamento induttivo IVA in presenza di omissioni o false indicazioni; consente di utilizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Statuto del Contribuente (L.212/2000), art.12, c.7 – Diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica (PVC), prima che l’ufficio emetta l’accertamento . Questo è cruciale per far valere le proprie giustificazioni sulle differenze prima che diventino atto impositivo.
Nei prossimi paragrafi partiremo dai presupposti applicativi delle presunzioni di cessione/acquisto (quando scattano e quando no) e poi affronteremo come difendersi nel merito, elencando i casi di esclusione e le prove da predisporre. Seguirà un esame della giurisprudenza più recente che ha affinato l’interpretazione di queste norme, e infine la parte procedurale e di consigli pratici per la difesa.
Quando scattano le presunzioni di cessione e acquisto (presupposti e limiti)
Per comprendere come difendersi, bisogna anzitutto capire in quali situazioni concrete trovano applicazione le presunzioni fiscali di cui parliamo. Non ogni discrepanza contabile dà luogo a una presunzione legale ex D.P.R. 441/97: la norma richiede specifici presupposti oggettivi. Vediamoli nel dettaglio, distinguendo i due casi.
Presunzione di cessione: differenze “negative” di magazzino
La presunzione di cessione riguarda i casi in cui mancano dei beni rispetto a quelli che dovrebbero esserci. Più formalmente, occorre una “differenza quantitativa negativa tra i beni esistenti e quelli acquistati, importati o prodotti” risultante da un controllo . In sostanza: durante la verifica, i funzionari riscontrano che nel magazzino dell’azienda ci sono meno pezzi di un certo bene rispetto a quanti ne risultano entrati (dalle fatture di acquisto, dalle produzioni interne, o dall’inventario iniziale + acquisti, ecc.). Questa differenza può emergere:
- Da una verifica fisica dei beni giacenti: ad esempio, la Guardia di Finanza effettua un inventario sul posto e confronta le giacenze effettive con quelle risultanti nelle scritture contabili o nell’ultimo inventario ufficiale. Se trova un ammanco, quello è un elemento oggettivo.
- Dal confronto tra le rimanenze finali registrate e le scritture ausiliarie di magazzino obbligatorie: per le imprese tenute al registro di magazzino, una differenza tra il dato contabile e le risultanze di tale registro può far scattare la presunzione . In pratica, se l’azienda redige le schede di carico/scarico per prodotto e si nota che mancano all’appello tot pezzi non giustificati, è come se fosse una prova dell’ammanco.
- Dal confronto con altra documentazione obbligatoria: ad esempio, obblighi di comunicazione o registri IVA. L’art.4 del D.P.R. 441/97 specifica che le differenze quantitative riscontrate rispetto alle scritture ausiliarie di magazzino o alla documentazione obbligatoria emessa e ricevuta costituiscono presunzione di cessione per il periodo d’imposta controllato .
In altre parole, la presunzione legale richiede un riscontro “ufficiale” di ammanchi. Se i verificatori non trovano differenze tra contabilità e giacenza, la presunzione non opera e l’ufficio non può invertire l’onere della prova sul contribuente . Ad esempio, in un caso esaminato dalla Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato un accertamento proprio perché non erano emerse differenze inventariali constatate: in assenza di ammanchi, non si applica l’art.1 D.P.R. 441/97 . La Cassazione ha confermato che effettivamente la presunzione di cessione opera solo in presenza di una differenza quantitativa negativa rilevata in modo conforme alla norma . Dunque, primo punto fermo: se il Fisco vuole invocare la presunzione, deve dimostrare l’esistenza di un ammanco reale e documentato.
E se l’azienda non ha l’obbligo di tenere il registro di magazzino? Qui entriamo in un aspetto cruciale. Le scritture ausiliarie di magazzino (registro di magazzino) sono obbligatorie solo per imprese sopra certi limiti dimensionali (ricavi > ~5,164 milioni di € e rimanenze > ~1,1 milioni di € per due esercizi consecutivi) – tipicamente medie-grandi aziende . Le piccole e molte medie imprese non sono tenute a questo registro dettagliato. Ciò significa che per molti contribuenti non esiste un inventario permanente obbligatorio col quale fare confronti. In tali casi, l’unico riscontro potrebbero essere conteggi interni o inventari annuali redatti a fini civilistici. Ma questi ultimi, se non analitici, potrebbero non evidenziare differenze per singola voce.
La Cassazione ha affrontato il problema e ha stabilito un principio molto importante: “la presunzione legale di cui al D.P.R. 441/97 non opera per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino”. In altre parole, se l’impresa non è tenuta per legge a predisporre scritture di magazzino dettagliate, l’ufficio non può applicare automaticamente la presunzione di cessione basandosi su differenze rilevate in documenti non obbligatori . Questo è stato affermato in un’ordinanza del 2025 (Cass. ord. n. 198/2025) a favore di una società della GDO che contestava un accertamento fondato su differenze emerse dalla contabilità gestionale interna (registro di magazzino tenuto volontariamente, ma non prescritto dalla legge) . La Suprema Corte, in quell’occasione, ha dato ragione al contribuente: la base legale della presunzione è l’art.1 D.P.R. 441/97, il quale presuppone differenze risultanti da inventari ufficiali o scritture obbligatorie. Se tali presupposti formali non ricorrono, non si può usare la “corsia preferenziale” della presunzione legale .
Cosa comporta ciò in pratica? Significa che, per un piccolo imprenditore o comunque per un soggetto non obbligato al registro di magazzino, un ammanco riscontrato magari tramite un inventario extra-contabile o un controllo informale non fa scattare automaticamente l’onere della prova a suo carico. L’accertamento è comunque possibile, ma deve avvenire con le normali presunzioni semplici: l’ufficio dovrà costruire un quadro indiziario (ad esempio: merce mancante secondo i documenti interni, incongruenze nei ricarichi, ecc.) dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art.2729 c.c. e art.39, c.1, lett.d D.P.R.600/73 . In giudizio, in tal caso, l’onere probatorio sarà principalmente a carico del Fisco, che dovrà convincere i giudici che quegli indizi provano vendite in nero, fermo restando che il contribuente potrà controbattere con proprie prove . In sintesi, l’assenza di obbligo di tenuta del magazzino “declassa” l’accertamento da presunzione legale (iuris tantum) a presunzione semplice: un significativo vantaggio per la difesa, perché toglie all’ufficio il pilota automatico e lo costringe a dimostrare l’evasione in modo più sostanziale . Si vedano, oltre a Cass.198/2025, anche Cass. n.19214/2024, che ha ribadito che differenze desunte da scritture non obbligatorie non bastano da sole: l’ufficio deve affiancare altri riscontri probatori .
Diverso è il caso in cui, pur non essendo formalmente obbligata, l’azienda tiene comunque un inventario di magazzino e questo risulta inattendibile o presenta buchi. In tali situazioni, la giurisprudenza recente ha concesso al Fisco di procedere con un accertamento induttivo puro: in pratica, se la contabilità (anche non obbligatoria) è tenuta così male da non consentire verifiche, l’ufficio può ignorarla e ricostruire il reddito presuntivamente . Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’induttivo puro se dal libro inventari manca il dettaglio delle rimanenze o i criteri di valutazione, rendendo il tutto inaffidabile . In sintesi: l’assenza di obbligo aiuta il contribuente solo se non ha colpe particolari; ma se decide di tenere comunque scritture di magazzino, deve farlo con diligenza, altrimenti quelle stesse scritture (benchè facoltative) potranno essere usate contro di lui come prova di inattendibilità. Questo tema tocca però più la qualità complessiva della contabilità, di cui diremo in seguito.
Presunzione di acquisto: eccedenze “non giustificate” di magazzino
La presunzione di acquisto è, per certi versi, lo speculare opposto della precedente. Si applica quando durante un controllo vengono trovati beni in più rispetto a quelli che l’azienda dovrebbe avere ufficialmente. In particolare, l’art.3 D.P.R. 441/97 scatta se nei luoghi dell’attività risultano beni per i quali il contribuente non dimostra la provenienza legittima . Questo caso è meno frequente in sede di verifica, ma può capitare: ad esempio, la Finanza scopre in magazzino partite di merce prive di documentazione (fatture d’acquisto mancanti) oppure nota che l’azienda commercializza prodotti che non risultano mai acquistati nei documenti contabili ufficiali. Un tipico esempio è un rivenditore che espone merci di marca senza fatture di acquisto corrispondenti – il sospetto è che siano state acquistate in nero (o di contrabbando, o contraffatte).
Per l’operatività della presunzione di acquisto servono comunque riscontri oggettivi: la presenza fisica di beni non registrati nelle entrate. Spesso questo emerge confrontando gli stock con le fatture: “abbiamo 50 pezzi di X in negozio, ma dalle fatture risulta che ne abbiamo comprati solo 30 – da dove vengono gli altri 20?”. Anche qui, se l’azienda dispone di un registro di magazzino o schede, il confronto è immediato; se non lo ha, il controllo è più empirico (controllo del carico/scarico di periodo, etc.).
La legge offre al contribuente la chance di superare la presunzione mostrando documenti idonei: l’art.3, comma 2 D.P.R.441/97 elenca le prove accettabili di provenienza dei beni: fattura di acquisto, scontrino o ricevuta fiscale regolare, DDT o documento di trasporto progressivo, oppure – in mancanza di tutto ciò – un’annotazione sui registri contabili con indicazione del cedente, quantità e data di ricezione . Quest’ultima opzione (annotazione su libro giornale o registro IVA acquisti) è una sorta di “sanatoria” interna: consente, ad esempio, di giustificare beni ricevuti in prova o in conto visione, registrando chi li ha forniti e quando, anche se formalmente non c’è fattura. Però deve essere stata fatta tempestivamente (non il giorno dopo l’arrivo dei verificatori!). Se al momento del controllo il contribuente non può esibire alcun documento né evidenza nei registri per quei beni, la presunzione scatta.
Un caso tipico è quello dei beni rinvenuti presso un’unità locale non dichiarata. Ad esempio, l’azienda ha un magazzino esterno non denunciato formalmente: i beni lì presenti potrebbero essere considerati non acquistati (se non risultano spostamenti) oppure, più spesso, far scattare la presunzione di cessione presso la sede principale e di acquisto “senza fattura” presso quel deposito non dichiarato. Qui le due presunzioni si sovrappongono: per l’unità non dichiarata si presume acquisto in nero (perché ufficialmente non risultava avere merce), per la sede principale si presume cessione (perché la merce non c’è più lì). La situazione è complessa, ma la sostanza è che ogni bene deve avere un’origine dimostrabile. Se il bene appartiene a terzi o è lì in conto deposito, sarà fondamentale provare il relativo rapporto di rappresentanza o di deposito. L’art.3, comma 1 rinvia infatti ai “titoli di cui all’articolo 1 nei modi ivi indicati” , vale a dire: se i beni sono di terzi (mandato, commissione, contratto estimatorio, comodato, etc.), bisogna avere la documentazione di tale rapporto, come previsto dall’art.1 (atti di rappresentanza registrati, lettere annotate a registro IVA prima del trasferimento dei beni, DDT di consegna in conto deposito, ecc.) . In mancanza di prove del titolo, quei beni vengono considerati come acquistati dall’azienda (e non dichiarati).
Presupposti formali analoghi: anche per la presunzione di acquisto vale il discorso dell’obbligo di scritture: se un’impresa non è tenuta a registro di magazzino, l’eventuale eccedenza può essere accertata tramite presunzioni semplici. Ma attenzione: qui c’è di mezzo la presenza fisica dei beni, che è un fatto oggettivo. Quindi anche senza registro, se la Finanza trova beni non documentati, quantomeno contesterà violazioni IVA (per acquisto senza fattura, punito dall’art.6 D.Lgs.471/1997) e potrà procedere in via induttiva a stimare ricavi occulti (ipotizzando che se li hai comprati in nero, probabilmente li vendi anche in nero). Dunque la difesa, più che sul “non obbligo”, dovrà puntare a spiegare perché c’erano quei beni. Ad esempio: “Non erano nostri, erano di un cliente in conto riparazione”; oppure “Erano campioni gratuiti inviati dal fornitore, ecco la bolla di consegna”. Se l’azienda documenta una spiegazione lecita, allora la presunzione viene meno.
In sintesi sui presupposti:
- Presunzione di cessione – Necessaria una differenza negativa ufficialmente riscontrata. Non si applica se non vi è alcun ammanco o se l’ammanco risulta solo da conteggi non obbligatori. In quel caso l’accertamento può avvenire comunque ma come presunzione semplice (onere probatorio principalmente in capo al Fisco) . Se invece c’è differenza inventariale documentata (es. per chi ha obbligo di registro di magazzino, o da verbale GdF), allora scatta la presunzione legale: il solo fatto dell’ammanco costituisce, iuris tantum, prova di cessione irregolare .
- Presunzione di acquisto – Necessario trovare beni senza idonea copertura documentale. Si applica indipendentemente dall’obbligo di registro (basta il rinvenimento dei beni), ma il contribuente può immediatamente esibire fatture, DDT o altre prove. Se le ha, la presunzione non parte neppure. Se non le ha, i beni sono presunti acquistati in nero. Anche qui però l’ufficio dovrà poi quantificare il valore di tali acquisti occulti e gli eventuali ricavi correlati, spesso con metodo induttivo.
Operatività temporale (art.4 D.P.R.441/97): le presunzioni producono effetti al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche . Ciò significa che, una volta che i verificatori iniziano la verifica fiscale (ad esempio accedono in azienda), fotografano la situazione di magazzino in quell’istante. Non è consentito al contribuente, da quel momento, spostare beni o produrre tardivamente documenti di trasporto “posticci” per colmare buchi retroattivamente – ogni tentativo del genere sarebbe inutile o addirittura controproducente, perché i verificatori considerano la giacenza iniziale all’apertura del controllo. Inoltre, l’art.4 co.2 chiarisce che le differenze riscontrate valgono per il periodo d’imposta oggetto del controllo . Dunque, se nel 2025 ti controllano l’anno d’imposta 2024 e trovano ammanchi riferibili a quel periodo, presumono vendite non fatturate nel 2024. Se i beni mancanti erano relativi a periodi precedenti, bisognerebbe vedere i movimenti: talvolta i controlli di magazzino possono far emergere evasioni su più anni (si pensi a un ammanco che si è accumulato in 3 anni). In generale il principio di continuità delle rimanenze (art.92 TUIR) fa sì che un ammanco a inizio anno equivalga a una vendita non dichiarata nell’anno prima, se il valore di apertura non coincide col fisico . La Cassazione (ord. 26484/2023) ha ad esempio sanzionato una società che gonfiava le rimanenze finali in bilancio rispetto a quelle reali, in modo da far risultare meno vendite: l’anno dopo, aprendo con un inventario fittizio più alto e poi trovando meno merce, emergeva un buco che è stato considerato indice di ricavi sottratti . Su questo esempio torneremo.
Eccezione per differenze compensative: un’ultima considerazione sui presupposti. Può capitare che in un controllo coesistano ammanchi di alcune merci ed eccedenze di altre (magari errori di carico/scarico). La legge non prevede espressamente di compensarli, teoricamente l’ufficio potrebbe contestare sia le une che le altre (presumendo vendite in nero per i beni mancanti e acquisti in nero per quelli in più). Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che, se l’eccedenza di un articolo spiega l’ammanco di un altro (magari scambio di codici, o un errore inventariale), il Fisco dovrebbe tenerne conto. Non sempre lo fa spontaneamente. Ma in sede di contraddittorio o ricorso, il contribuente può far valere che una parte delle differenze si bilancia. Ad esempio: mancano 100 pezzi del prodotto A ma ce ne sono 50 in più del prodotto B – invece di presumere 100 venduti in nero di A e 50 acquisti in nero di B, sarebbe più logico pensare che forse 50 di A sono stati erroneamente classificati come B. Non c’è una norma che obblighi a compensare, ma c’è giurisprudenza di merito che ha censurato l’ufficio quando ha considerato solo le differenze a sfavore del contribuente ignorando quelle a suo favore . In un caso, la CTR Lombardia (sentenza confermata poi in Cassazione) ha ritenuto illegittimo contestare gli ammanchi senza considerare che c’erano anche eccedenze che li riducevano . La Cassazione non ha ancora enunciato un principio fisso sulla compensazione, ma certamente in sede difensiva conviene sottolineare l’eventuale presenza di eccedenze a fronte di ammanchi, per minare la precisione dell’accertamento e sostenere che può trattarsi di errori contabili . Del resto, come osservato anche dottrinalmente, “se un’azienda volesse evadere, difficilmente comprerebbe merci in nero per poi non venderle”. Dunque eccedenze inspiegate potrebbero indicare disordine amministrativo più che evasione deliberata.
Come vincere la presunzione di cessione: cause lecite di ammanchi e relativi mezzi di prova
Una volta appurato che sussiste una differenza di magazzino che attiva la presunzione di cessione, il pallino passa al contribuente: è lui che, per evitare le conseguenze fiscali, deve fornire una spiegazione credibile e documentata per quei beni mancanti. Fortunatamente, la legge e la prassi individuano diverse cause lecite che possono giustificare l’ammanco di beni senza implicare una vendita in nero. In questa sezione esamineremo tali cause e i mezzi di prova richiesti per dimostrarle. È fondamentale predisporre correttamente la documentazione, preferibilmente prima di eventuali controlli o, se non è stato possibile, subito dopo l’evento (furto, distruzione, ecc.), perché a verifica iniziata certi adempimenti non sono più esperibili.
Di seguito, presentiamo in forma tabellare le principali situazioni che escludono la presunzione di cessione (ai sensi dell’art.1 commi 2, 3, 4 e 5 D.P.R.441/97) e le relative prove da predisporre:
Tabella 1 – Ammanco di beni in magazzino: possibili cause lecite e prova contraria
| Causa dell’ammanco | Descrizione/Riferimenti | Prova richiesta (onere del contribuente) |
|---|---|---|
| Beni impiegati nel processo produttivo (consumati come materie prime o semilavorati) | I beni mancanti sono stati effettivamente utilizzati dall’azienda per produrre altri beni o servizi. Es. materie prime incorporate in prodotti finiti, componenti assemblati, ecc. Caso previsto dall’art.1, co.2 lett. a) D.P.R.441/97 (beni “impiegati per la produzione”). Cali tecnici e perdite fisiologiche rientrano in questa categoria. | Non serve un adempimento formale specifico, ma qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l’impiego produttivo. Esempi: <ul><li>Distinte di produzione e registri di lavorazione che mostrino il consumo della materia prima mancante.</li><li>Perizie tecniche o relazioni di esperti che quantifichino gli scarti e cali naturali del processo (sfridi di lavorazione). La Cassazione ha riconosciuto che cali e sfridi fisiologici possono costituire valida giustificazione: un accertamento che non li consideri è illegittimo . Es: Cass. 18073/2016 annullò un avviso perché l’ufficio ignorò i cali normali nel settore tessile, presumendo ricavi occulti dove il deficit era spiegabile con la perdita di materia prima .</li></ul> |
| Perdita fortuita o calamitosa (furto, incendio, incidente, deperimento) | I beni sono andati persi per eventi non voluti: furti da parte di terzi o dipendenti, rapine, incendi, allagamenti, rotture accidentali, deterioramento naturale (es. merce scaduta e inutilizzabile). Casi riconosciuti dall’art.1, co.2 lett. a) (beni “perduti”) e dall’art.2, co.3 D.P.R.441/97. | Documentazione probante l’evento:<ul><li>In caso di furto o smarrimento: denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) presentata tempestivamente (entro 48 ore dall’accaduto, per prassi) indicando quantità e natura dei beni rubati. Eventuali verbali della vigilanza privata o rapporti di sicurezza interni possono integrare la prova. Anche dichiarazioni di dipendenti testimoni del fatto, se disponibili.</li><li>In caso di incendio/allagamento: verbale dei Vigili del Fuoco, perizia tecnica sulle cause dell’incendio, eventuale relazione dell’assicurazione (denuncia di sinistro). In generale, l’art.2, co.3 richiede “idonea documentazione fornita da un organo della P.A. oppure, se mancante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa entro 30 giorni dall’evento” . Quindi: se hai un verbale dei Vigili del Fuoco, bene; se no, puoi fare una autodichiarazione (ex DPR 445/2000 art.47) entro 30 gg, indicando valore dei beni perduti . Questa autocertificazione va conservata e mostrata a richiesta, con elementi sul calcolo del danno.</li><li>Per cali/deterioramento naturale (es. merce deperita o evaporata): spesso non c’è un “evento” specifico da denunciare. In mancanza di meglio, si possono predisporre relazioni tecniche interne che stimino la % di calo. In alcuni settori esistono percentuali di calo naturale fissate da decreti ministeriali (ex art.5, co.1, lett. a) D.P.R.441/97) – se i cali rientrano in quelle soglie, l’ammanco dovrebbe considerarsi giustificato.</li></ul><p>Importante: la tempestività. Un furto scoperto va denunciato subito; presentare denunce solo dopo l’inizio della verifica fiscale potrebbe insospettire (auto-giustificazione postuma) .</p> |
| Distruzione volontaria dei beni (beni eliminati perché obsoleti, danneggiati, invendibili) | L’impresa ha deliberatamente distrutto o smaltito i beni mancanti, ad esempio perché difettosi, scaduti, fuori moda o senza valore commerciale. Caso previsto dall’art.1, co.2 lett. a) (beni “distrutti”) e dettagliato dall’art.2, co.4 D.P.R.441/97. Esempi: un supermercato distrugge merce avariata; un’azienda high-tech distrugge componenti obsolete; un produttore elimina prodotti fallati. | Rigorose formalità preventive (salvo intervento autorità):<ul><li>Comunicazione scritta preventiva all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza almeno 5 giorni prima della distruzione, indicando dettagli: luogo, data e ora operazione, modalità di distruzione, descrizione e quantità beni, valore di acquisto totale, ed eventuale valore residuo ricavabile . NB: Se la distruzione è disposta da un organo pubblico (es. ASL per alimenti avariati), la comunicazione non serve .</li><li>Verbale di distruzione redatto da pubblici funzionari, ufficiali GdF o notai che hanno assistito all’operazione, che attesti data/ora/luogo e quantità/natura dei beni distrutti . In alternativa, se il costo dei beni distrutti non supera €10.000, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) con gli stessi dati .</li><li>Eventuale documento di trasporto (DDT) per il trasporto e smaltimento di ciò che risulta dalla distruzione (rottami, rifiuti), numerato progressivamente .</li></ul>Nota: la mancata osservanza di queste formalità pregiudica la possibilità di opporre la distruzione come giustificazione. Se non hai preavvisato il Fisco, rischi che l’ufficio non riconosca l’eliminazione come valida causa (salvo circostanze eccezionali). Tuttavia, la prassi si è mostrata un po’ flessibile per settori con numerosissimi articoli a basso costo (es. grande distribuzione): la Circolare Agenzia Entrate n.31/E/2006 ha ammesso che per i piccoli ammanchi fisiologici nel settore GDO si possono accettare documentazioni interne e analisi statistiche invece di singole denunce . Formalmente l’obbligo di denuncia resta, ma in sede contenziosa si può usare tale prassi a favore, se l’omissione di qualche denuncia era dovuta all’oggettiva difficoltà di segnalare ogni minima distruzione.</li> |
| Consegna a terzi senza trasferimento di proprietà (conto lavorazione, deposito, comodato, conto vendita, mandato) | I beni mancanti in realtà non sono stati venduti, ma semplicemente si trovano temporaneamente presso terzi per operazioni legittime: <ul><li>in lavorazione presso un fornitore (es. semilavorati dati fuori per una fase di produzione);</li><li>in deposito presso un magazzino esterno o un deposito di terzi (anche deposito doganale, ecc.);</li><li>in comodato d’uso a clienti o altre imprese (es. macchinari dati in comodato);</li><li>in visione o prova (contratto estimatorio: beni consegnati a un agente/rivenditore affinché li venda per conto dell’azienda, restituendo invenduto);</li><li>in trasporto (in transito verso una filiale o cliente al momento del controllo);</li><li>in mandato/commissione senza rappresentanza (beni affidati a un commissionario per la vendita).</li></ul> Queste situazioni sono previste dall’art.1, co.2 lett. b) D.P.R.441/97 (beni consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d’opera, appalto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà). | Documentazione del passaggio dei beni a terzi, da approntare al momento del trasferimento (non dopo): la norma (art.1, co.5) elenca tre possibili modalità alternative, tutte valide se recanti i dati del caso:<ul><li>Registrazione dell’operazione su un libro contabile tenuto a norma (es. libro giornale) o su un registro tenuto ai sensi dell’art.39 DPR 633/72 (registro IVA) o atto registrato all’Agenzia Entrate, da cui risultino natura, qualità, quantità dei beni e causale del trasferimento . Esempio: annotazione sul registro di magazzino (se esiste) o su registro apposito che tot pezzi del prodotto X sono stati inviati in conto lavoro a Ditta Y il giorno … per la lavorazione Z.</li><li>Emissione di un Documento di Trasporto (DDT) ai sensi del D.P.R. 472/1996, n.472 (il documento di trasporto ex art.1, co.3) con indicazione della causale (es. “conto lavorazione presso…”, “conto deposito presso…”) . Il DDT deve essere progressivamente numerato e conservato; va bene anche un altro valido documento di trasferimento equivalente.</li><li>Annotazione, al momento del passaggio dei beni, su uno dei registri IVA vendite/acquisti (artt.23, 24, 25 DPR 633/72) con la natura e quantità dei beni, i dati del destinatario e la causale . Questa è un’alternativa all’emissione del DDT, utile magari se non si emette DDT per trasferimenti interni o simili ma si vuole comunque lasciare traccia.</li></ul>In aggiunta, se i beni sono presso sedi secondarie non risultanti da registro imprese (es. un deposito non formalmente dichiarato), l’art.1, co.3 consente di provare la disponibilità di tali luoghi con una dichiarazione ai sensi dell’art.35 DPR 633/72 (dichiarazione IVA di inizio attività o variazione) presentata prima del passaggio dei beni, oppure con altro documento da cui risulti la destinazione dei beni a quel luogo, annotato nei registri . Esempio: se uso un deposito di terzi non di mia proprietà, posso presentare all’AdE una comunicazione di variazione dati IVA indicando quell’indirizzo come luogo di esercizio (anche se non mio). Oppure, se non fatto, almeno avere un contratto di deposito e annotare in registro che da tal data i beni X sono depositati lì. <br>Attenzione: In Cassazione è stato affermato che fatture e DDT che indicano un deposito alternativo non bastano, se quel deposito non è dichiarato né i documenti annotati in contabilità. Bisogna provare di aver rispettato l’art.1, co.3 (dichiarazione o annotazione) perché altrimenti formalmente i beni risultano “usciti” dai luoghi noti . Nel caso Cass.6325/2023, l’azienda aveva presentato fatture/DDT con destinazione un magazzino di terzi, ma non li aveva annotati nei registri né comunicato quel luogo: la Corte ha ritenuto non superata la presunzione, perché mancava la prova dell’avvenuta annotazione richiesta per la prova contraria . Dunque è fondamentale curare questi aspetti formali in anticipo.</li> |
| Cessione gratuita a enti benefici (ONLUS, beneficenza, ecc.) | I beni mancanti sono stati donati gratuitamente a enti caritatevoli, ONLUS, organizzazioni di volontariato, istituzioni religiose o pubbliche per scopi sociali. È un caso particolare di cessione senza corrispettivo, disciplinato dall’art.2, co.2 D.P.R.441/97 in riferimento alle cessioni di cui all’art.10 n.12 DPR 633/72 (cessioni gratuite a enti non profit di alimentari e altri beni) . Ad esempio: un supermercato dona eccedenze alimentari a un Banco alimentare; un’azienda farmaceutica dona medicinali prossimi alla scadenza a una ONLUS in Africa; un negozio di abbigliamento regala indumenti invenduti a un ente caritatevole. | Procedure simili alla distruzione, con preavviso:<ul><li>Comunicazione scritta all’AdE e GdF competente almeno 5 giorni prima della consegna gratuita, indicando data/ora/luogo del trasporto, destinazione finale dei beni, e ammontare complessivo (a prezzo di acquisto) dei beni ceduti gratuitamente . Deroga: la comunicazione non è necessaria se il costo totale dei beni non supera €15.000 o se trattasi di beni facilmente deperibili (limite aggiornato dalla L.208/2015) .</li><li>Emissione di Documento di trasporto (DDT) progressivo per il trasferimento dei beni donati .</li><li>Fino al 2016 era richiesta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’ente ricevente, attestante natura, qualità e quantità dei beni ricevuti conforme al DDT (ex art.2 co.2 lett. c, ora abrogato) . Dal 2016 (L.166/2016 “antisprechi”) questa richiesta è stata semplificata/abrogata , almeno per alcune tipologie di donazioni (specie alimentari).</li></ul>Se queste condizioni sono rispettate, l’art.2 comma 1 stabilisce che la presunzione di cessione non opera per tali cessioni gratuite . In pratica, l’ammanco dovuto a beneficenza documentata non genera ricavi presunti. Anzi, normative successive (L.166/2016 e s.m.i.) hanno incentivato queste donazioni semplificando gli adempimenti burocratici per evitare sprechi alimentari e farmaceutici. Ad esempio, per le eccedenze alimentari donate, oggi è sufficiente una documentazione periodica e non ogni singolo DDT, entro certi limiti, proprio per bilanciare controllo e finalità etica. Resta però fondamentale poter esibire almeno il DDT di trasporto firmato dal destinatario e la prova (anche successiva) che l’ente benefico ha ricevuto i beni. |
| Vendita di beni in blocco o cessione di azienda (apparente ammanco) | Può accadere che i beni “mancanti” non siano altro che beni venduti regolarmente, ma in un’unica soluzione o compresi in una cessione più ampia. Ad esempio, l’azienda ha venduto l’intero stock di un certo prodotto a un altro operatore (vendita in blocco) oppure ha ceduto un ramo d’azienda comprensivo delle rimanenze di magazzino. In simili casi, dal magazzino sparisce una grande quantità di beni, ma c’è una fattura a documentare la vendita. Il rischio è che, se la fattura è generica o se il controllo incrociato non viene fatto, l’ammanco appaia come sospetto. L’art.2, co.5 DPR 441/97 tratta delle “vendite in blocco o operazioni similari secondo la prassi commerciale”. | La prova è data dalla fattura emessa per la cessione in blocco (o atto di cessione d’azienda) unita a un DDT dettagliato:<ul><li>Occorre che dalla fattura (o almeno dagli allegati) risulti chiaramente che la vendita comprendeva quei beni. Spesso nelle cessioni di stock la fattura riporta solo un importo globale. Ecco perché l’art.2, co.5 richiede che i beni ceduti in blocco risultino da un documento di trasporto progressivamente numerato con l’indicazione di natura e quantità dei beni ceduti e sottoscritto dal cessionario per ricevuta .</li><li>Il cedente (la nostra azienda) deve inoltre annotare, sull’esemplare del DDT che conserva, l’ammontare complessivo del costo di acquisto di quei beni . Ciò serve a provare in un secondo momento quanto valore di magazzino è uscito.</li></ul>Se tali formalità sono rispettate, un grosso ammanco corrispondente a quella vendita non deve destare sospetti fiscali. Il caso è tipico in settori come la moda (vendite all’ingrosso di fine stagione) o l’editoria (resa di libri invenduti). |
Come si evince dalla tabella, la chiave per vincere la presunzione di cessione è predisporre e conservare accuratamente la documentazione relativa ad ogni evento straordinario che coinvolge il magazzino. L’azienda deve essere in grado, in sede di verifica, di esibire subito le prove di cosa è successo ai beni mancanti. Meglio ancora, se possibile, è anticipare l’amministrazione finanziaria con comunicazioni quando richiesto (distruzioni, cessioni gratuite), in modo da essere del tutto in regola. È utile organizzare un “dossier di magazzino” contenente: denunce di furto, verbali di distruzione, registri di lavorazione, DDT per trasferimenti a terzi, contratti di conto deposito/comodato, ecc., aggiornato periodicamente.
Se le prove vengono ritenute idonee…
Se la documentazione fornita viene giudicata sufficiente, la presunzione fiscale “cade” e su quei beni l’ufficio non potrà accertare ricavi non dichiarati né IVA evasa. Ad esempio, se per 100 pezzi mancanti di un prodotto un’azienda esibisce 80 denunce di taccheggio e un verbale di distruzione per i restanti 20, è probabile che abbia fornito prova contraria completa e l’accertamento sarà evitato . Diverso è il caso in cui manchino giustificazioni o queste siano parziali/insufficienti: l’Ufficio procederà a riprendere a tassazione i beni mancanti come vendite occulte, calcolandone il valore in base ai prezzi medi o ad altri elementi e applicando le imposte corrispondenti (IVA, imposte sui redditi) con le relative sanzioni . Le sanzioni, in caso di omessa fatturazione e infedele dichiarazione, sono salate: generalmente il 90% (fino al 180%) dell’imposta evasa per IVA e imposte dirette (artt. 1, c.2 e 6, c.1 D.Lgs.471/1997), oltre agli interessi.
Nota bene: l’onere della prova resta sempre a carico del contribuente in ambito di presunzione legale. Come sottolinea la Cassazione, la legge dispensa il Fisco dal provare l’evasione in presenza del fatto-base (ammanco ufficiale) e trasferisce l’onere sul contribuente . Dunque, è compito dell’azienda predisporre e conservare la documentazione che attesti la legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale . Se ciò non è stato fatto a monte, sarà molto più difficile – a posteriori – reperire prove convincenti. È comunque importante sapere che, in sede di contenzioso, i giudici tributari possono valutare qualsiasi elemento portato dal contribuente a spiegazione delle differenze, anche se non perfettamente conforme alle prescrizioni del D.P.R.441/97 . Ad esempio, se l’azienda non ha inviato la comunicazione preventiva di distruzione, potrà comunque presentare in giudizio altre evidenze (foto, e-mail interne, testimonianze) che provino che la merce è stata distrutta e non venduta, e il giudice potrà crederle. La Cassazione ha affermato il principio del “libero convincimento” anche in questi casi: le specifiche modalità previste dalla legge non esauriscono tutti i modi in cui un contribuente può provare la realtà sostanziale . Pertanto, mai rinunciare a difendersi, anche se qualche adempimento formale è stato omesso: presentando comunque le proprie prove (anche tardive) e spiegando la sostanza economica delle operazioni, è possibile persuadere il giudice che non c’è stata alcuna evasione deliberata.
Come vincere la presunzione di acquisto: dimostrare la provenienza dei beni in eccesso
Passiamo ora al caso inverso, quello – meno comune – dei beni in eccedenza che fanno presumere acquisti senza fattura. Le situazioni tipiche in cui può capitare sono:
- Rinvenimento di beni non presenti nelle scritture: ad esempio, la Finanza trova un certo prodotto sugli scaffali, ma l’azienda non ha alcuna fattura di acquisto per quel prodotto (né lo produce). Oppure vengono scoperti in magazzino beni di cui non risulta il carico a magazzino né fatture.
- Eccedenza rispetto alle quantità ufficiali: le scritture indicano che dovremmo avere 10 pezzi di X, ma ne abbiamo 15; quei 5 in più da dove arrivano? (Se l’azienda compila schede di magazzino, si evidenzia così).
In questi casi, il sospetto del Fisco è che l’azienda abbia acquistato di nascosto quei beni, magari pagandoli in nero per poi rivenderli (o per avere uno stock “fuori contabilità”). Potrebbe anche trattarsi di merce di terzi temporaneamente in loco (conto vendita, conto deposito), ma se manca documentazione anche su questo, l’ipotesi d’acquisto in nero è la più immediata.
Come già detto, l’art.3 D.P.R.441/97 offre al contribuente specifiche vie d’uscita. Per superare la presunzione occorre dimostrare il “titolo di provenienza” dei beni in eccedenza . In pratica, bisogna rispondere alla domanda: “Come sono entrati questi beni qui?”. Ecco le possibili risposte legittime e come provarle:
- Beni regolarmente acquistati con fattura, scontrino o ricevuta fiscale: Questo è il caso più semplice. Se i beni trovati corrispondono a fatture regolarmente registrate (magari il controllo inizialmente non le ha collegate), la difesa sarà presentare/copiare le fatture d’acquisto evidenziando che coprono quei beni. Spesso succede che la Finanza trovi delle referenze in negozio e chieda “me ne mostri la fattura di acquisto”: se l’addetto non la trova subito, scatta la contestazione. Ma poi, entro i 60 giorni dal PVC, l’azienda la rinviene e la allega alle memorie – a quel punto la pretesa su quei beni dovrebbe decadere. Anche uno scontrino fiscale “parlante” (che indichi natura e quantità) può valere come prova di acquisto regolare, se ad esempio l’imprenditore li aveva comprati al dettaglio (ai fini delle imposte sui redditi lo scontrino parlante è deducibile per acquisti fino a certi importi ).
- Beni introdotti con DDT (non ancora fatturati): In alcuni casi, il bene può essere presente perché spedito da un fornitore in visione o conto vendita, con documento di trasporto, e la fattura verrà emessa solo dopo la vendita al cliente finale. Questo accade, ad esempio, con libri, riviste (resi), o beni in conto deposito. Se esiste un DDT di carico intestato all’azienda che elenca quei beni, progressivamente numerato e conservato, ciò costituisce valida prova di provenienza (art.3, co.2 menziona “altro valido documento di trasporto” come prova) . Occorrerà poi spiegare il perché non c’è fattura: es. “contratto estimatorio, fattureremo solo il venduto, l’invenduto verrà restituito”. L’aver registrato il DDT nel registro acquisti (se previsto) o comunque nei propri archivi è importante per dimostrare la buona fede.
- Beni forniti da un soggetto in base a un rapporto di rappresentanza o altro titolo non traslativo: Qui torniamo al discorso simile a prima, ma dal lato opposto. Se i beni appartengono a terzi (ad esempio: un concessionario auto ha veicoli di proprietà della casa madre in showroom; un negozio di conto vendita ha merce di proprietà degli artisti/fornitori finché non viene venduta), allora formalmente l’azienda non li ha acquistati affatto. La legge lo sa e infatti l’art.3 co.1 dice che i beni rinvenuti si presumono acquistati “se il contribuente non dimostra di averli ricevuti in base a un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’art.1” . Dunque bisogna dimostrare quel rapporto: contratto di mandato, di commissione, di deposito, di comodato, ecc., stipulato anteriormente all’arrivo dei beni. Le prove saranno le stesse menzionate in precedenza: atto pubblico o scrittura privata registrata del contratto, lettera di incarico annotata in apposito registro presso l’IVA (per i mandati) prima del passaggio, oppure comunicazione all’AdE ex art.35 DPR 633 (variazione dati) relativa all’attività di deposito per conto terzi . Se il rapporto è correttamente formalizzato, i beni di terzi non si considerano acquisti propri. Ad esempio, un negozio di abbigliamento potrebbe vendere in conto vendita per conto di artigiani: se esibisce il contratto di conto vendita e i DDT con cui gli artigiani hanno consegnato la merce, non sarà considerato acquirente in nero di quei vestiti.
- Beni acquistati ma non ancora registrati a causa di errori amministrativi: Può succedere che l’azienda abbia effettivamente comprato quei beni ma, per errore, la fattura non sia stata registrata o sia finita nel cassetto. Magari un fornitore ha emesso fattura elettronica e l’azienda non l’ha “scaricata” dal SdI, perdendola di vista. In questi casi, la prima cosa da fare è recuperare la fattura (magari chiedendola al fornitore o rintracciandola) e registrarla, se si è ancora in tempo. Se la fattura viene trovata prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, la si allega alle osservazioni al PVC e di norma la contestazione su quei beni dovrebbe decadere (potrebbe restare una sanzione formale per registrazione tardiva, ma non la presunzione di acquisto in nero). Se invece l’errore è scoperto tardi, in giudizio, si porterà la fattura come prova.
- Un caso particolare: se l’azienda acquista da piccoli produttori agricoli esonerati da fattura, o da privati (es. bene usato), può non esserci fattura ma un documento alternativo (scheda di acquisto, autofattura, etc.). Va mostrato quello per giustificare la presenza del bene.
- Annotazione su registri interni (in mancanza di documento): L’art.3 co.2 offre una via residuale: se manca la fattura o DDT, la provenienza può essere dimostrata tramite “apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto ai sensi dell’art.39 DPR 633/72, ovvero nel registro IVA acquisti (art.25), con indicazione di generalità del cedente, natura/qualità/quantità dei beni e data di ricezione” . In sostanza, se il contribuente si è autodenunciato nel senso buono – ha scritto di suo pugno sul libro contabile “ricevuti in data X da [Fornitore] tot pezzi di [bene], in attesa di fattura” – allora la presunzione può essere superata. Questa ipotesi però è rara da applicare nella realtà: è difficile che uno pensi di farlo spontaneamente, e farlo dopo che iniziano i controlli non ha valore. Quindi la vedremo più come appiglio legale qualora un giudice volesse essere clemente (es. se c’è almeno una mail o un ordine che prova l’acquisto, il giudice potrebbe considerarlo alla stregua di “altro documento” insieme a un’annotazione tardiva per salvare la buona fede).
Riassumendo la difesa in caso di presunzione di acquisto: il contribuente deve fornire pezze giustificative per ogni bene che i verbalizzanti contestano come privo di documento. La strategia migliore è spesso quella di dimostrare che non si trattava di un acquisto in senso proprio: o perché era una fornitura in conto terzi (non tuo il bene), o perché c’era un DDT in attesa di fattura, o perché i beni erano stati resi da clienti (ad esempio resi di vendita: se trovi merce in più, magari è un reso non ancora registrato a sistema). Qualsiasi scenario plausibile va documentato. In mancanza di qualsiasi appiglio, si può cercare di quantificare l’eventuale impatto: ad esempio, beni in più per €5.000 di valore su un magazzino di €500.000 possono essere argomentati come frutto di errori di carico/scarico, data la minima entità (vedi paragrafo differenze minime, anche se Cassazione su questo è rigorosa come vedremo).
Va detto che, mentre la presunzione di cessione quasi sempre comporta un recupero a tassazione (perché vendevi in nero = ricavi occulti), la presunzione di acquisto da sola non genera necessariamente imposte evase: acquistare in nero merce e non rivenderla significherebbe aver sostenuto un costo non dedotto, il che in sé non evade imposta (anzi, semmai non scaricandolo hai pagato più tasse!). Per l’IVA è diverso: l’acquisto in nero implica che non hai versato l’IVA a monte (ma neppure l’hai detratta). Dunque di per sé l’erario ha perso solo eventualmente l’IVA a valle se poi rivendi senza fattura. Ecco perché spesso le eccedenze vengono valutate dal Fisco come indizio di vendite in nero di qualcos’altro: es. hai 50 pezzi in più di B, forse li hai comprati in nero coi proventi di A venduti in nero. Insomma, raramente ti faranno un atto solo per presunzione di acquisto: di solito la abbineranno a qualcos’altro (es. contestazione di costi non deducibili se li hai registrati lo stesso, o coinvolgeranno il fornitore in verifiche). In ogni caso, a te spetta provare la provenienza lecita per evitare sanzioni amministrative (acquisto senza fattura è sanzionato al 100% dell’IVA non documentata, solidalmente con il cedente).
Giurisprudenza recente: principi chiave dalle sentenze 2016–2025
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia di presunzioni di cessione e acquisto, affinando l’interpretazione delle norme e delineando i limiti entro cui il contribuente può opporre giustificazioni. Conoscere questi orientamenti è fondamentale per costruire una difesa efficace, poiché forniscono precedenti autorevoli da citare e seguire. Di seguito sintetizziamo i principali principi emersi dalle sentenze più importanti della sezione tributaria della Cassazione (e alcune di merito), evidenziando le implicazioni difensive:
- Presunzione e obbligo di scritture di magazzino – (Cass. ord. 198/2025, Cass. 19214/2024): Come già anticipato, la Cassazione ha stabilito che la presunzione legale ex D.P.R. 441/97 non opera per i soggetti non obbligati alle scritture ausiliarie di magazzino . Nel caso concreto (società GDO con differenze risultanti solo da contabilità gestionale interna), la Corte ha escluso l’automatismo della presunzione e rinviato a un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici . Ciò non annulla l’accertamento, ma sposta l’onere della prova: l’Ufficio potrà usare quelle differenze come indizio di evasione (ex art.39 co.1 lett.d DPR 600/73 e art.54 DPR 633/72), ma dovrà supportarle con ulteriori elementi e convincere il giudice della loro fondatezza . Difesa: se la vostra azienda non era tenuta al registro di magazzino e vi contestano ammanchi basandosi su registri interni o appunti extra-contabili, potete eccepire la inapplicabilità della presunzione legale e pretendere che l’accertamento venga valutato alla stregua di una presunzione semplice (quindi con onere della prova a carico dell’ufficio) . La citazione delle pronunce sopra (specie Cass.198/2025) darà forza a questa eccezione.
- Differenze “minime” e prova contraria – (Cass. 27549/2018 vs Cass. ord. 19206/2024): Si è dibattuto se piccoli ammanchi, rientranti nella fisiologica percentuale di errore o calo aziendale, possano da soli costituire prova che non vi fosse evasione (in altre parole: una tolleranza per de minimis). In alcune pronunce di merito, accertamenti su scostamenti sotto l’1-2% del venduto sono stati annullati in quanto trascurabili. La Cassazione inizialmente ha mostrato apertura: con sentenza n.27549/2018 ha osservato che la esiguità dello scostamento e una plausibile spiegazione in termini di errore umano possono essere elementi idonei a vincere la presunzione, invitando a una valutazione di buon senso . In quel caso (differenza inventariale molto piccola rispetto al volume d’affari), la Corte confermò l’annullamento dell’accertamento, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva considerato come prova contraria il fatto che lo scostamento percentuale fosse irrisorio e verosimilmente dovuto a errori di conteggio . Tuttavia, più di recente la Cassazione ha assunto un orientamento opposto e più rigoroso. Con ordinanza n.19206/2024 (caso Brand Loyalty Italia S.p.A., eccedenze dell’1,32%), la Corte ha stabilito che anche errori o scostamenti di minima entità non esonerano il contribuente dall’onere di prova contraria secondo le modalità tassative del D.P.R.441/97 . In quel caso, i giudici di merito avevano dato rilevanza alla marginalità dello scostamento e perfino richiamato la circ. AE 31/E/2006 (che tende a non considerare evasivi ammanchi entro certi limiti fisiologici) . Ma la Cassazione ha cassato questa visione “tollerante”, affermando in massima che in caso di differenze inventariali – per quanto percentualmente ridotte – opera comunque la presunzione legale di cessione/acquisto, e il contribuente è tenuto alla prova contraria con i mezzi specifici (denunce, verbali, documenti) . Non basta invocare la normalità statistica o l’errore contabile: serve comunque dimostrare la legittima fuoriuscita dei beni. La Corte sottolinea che la legge non prevede soglie di tolleranza (il D.P.R.441/97 non fissa una differenza minima al di sotto della quale l’ufficio debba lasciar correre) . Questo orientamento recente richiama alla lettera della norma. Difesa: ciò non significa che in ricorso non possiate enfatizzare l’esiguità dello scostamento – è sempre un buon argomento di equità e per far breccia nel convincimento del giudice di merito – ma sappiate che in Cassazione tale argomento da solo non vi salverà . Bisognerà comunque abbinarlo a elementi concreti: ad esempio, per quell’1,32% di ammanco, presentare dati sui cali medi di settore, dimostrare la robustezza dei processi inventariali (che l’errore è plausibile) . In altre parole, la modesta entità va usata come elemento integrativo, non come esimente autonoma. È utile per convincere i giudici di merito (Commissioni), ma la Cassazione ragiona in diritto e pretende il rispetto formale degli oneri probatori.
- Compensazione tra ammanchi ed eccedenze – (CTR Lombardia 2020, Cassazione): Abbiamo visto come la legge non preveda la compensazione automatica, ma in un caso concreto una CTR ritenne illegittimo l’operato dell’ufficio che aveva contestato solo gli ammanchi ignorando le eccedenze riscontrate, che se considerate avrebbero ridotto il netto evaso . Tale decisione di merito fu confermata in Cassazione, segno che la Suprema Corte, pur senza enunciare un principio generale, ha ritenuto logicamente corretta la compensazione in quella circostanza . La Cassazione non si è espressa in modo universale sul punto, ma possiamo trarne spunto difensivo: in presenza di differenze positive non contestate, si dovrebbe far valere che l’ufficio sta adottando un criterio unilaterale e punitivo, mentre un approccio corretto avrebbe considerato anche le eccedenze come elementi a favore del contribuente. Difesa: evidenziate in ricorso se nel PVC risultano eccedenze non “abbuonate”. Argomentate che l’azienda, se realmente evasore sistematico, non accumulerebbe invenduto non fatturato inutilmente; la presenza di eccedenze indica che probabilmente ci sono stati errori contabili o gestionali. Questo può minare la “precisione” delle presunzioni dell’ufficio, facendo perdere ai suoi indizi il carattere di gravità e concordanza necessario .
- Rimanenze iniziali/finali inattendibili – (Cass. ord. 26484/2023): Un altro filone giurisprudenziale riguarda quelle frodi contabili consistenti nel manipolare le rimanenze di fine anno. Principio di diritto: le rimanenze finali di un esercizio diventano automaticamente esistenze iniziali del successivo (principio di continuità, art.92 co.7 TUIR) . Quindi, se dichiaro a fine 2024 di avere magazzino per 100, ma al 1/1/2025 fisicamente ne ho 80, c’è un ammanco di 20 non spiegato tra i due esercizi. La Cassazione nell’ord.26484/2023 ha considerato proprio uno schema del genere: un’azienda sovrastimava sistematicamente le rimanenze finali in bilancio rispetto all’inventario reale, così da dichiarare meno vendite (ricavi) e al contempo gonfiare il costo del venduto l’anno dopo (scaricando rimanenze inesistenti come se fossero state vendute) . Questo è stato qualificato come artificio contabile idoneo a generare presunzioni di evasione, giustificando un accertamento per ricavi non dichiarati. Difesa: assicurate sempre che le rimanenze finali dichiarate coincidano col reale inventario. Se emergono discrepanze da un anno all’altro per errori di stima o valutazione (es. l’inventario a fine anno era provvisorio e poi corretto), documentatelo accuratamente e spiegate l’origine dell’errore. In caso di accertamento, chiarite che si è trattato di un errore contabile e non di vendite occulte. Se subentrate in un’azienda che ha ereditato rimanenze gonfiate da un precedente amministratore, evidenziatelo (pur sapendo che la società risponde comunque, ma ciò potrebbe avere rilievo in sede penale riguardo al dolo personale).
- Inattendibilità globale della contabilità e induttivo “superpuro” – Qualora i verificatori riscontrino gravi carenze nella tenuta delle scritture, inclusi i libri di magazzino (ad es. registro di magazzino obbligatorio omesso, o libro inventari senza dettaglio, o movimentazioni di magazzino talmente confuse da non permettere alcun controllo), l’ufficio può ricorrere al metodo induttivo puro (art.39 co.2 DPR 600/73) . Ciò significa che può prescindere in toto dalle risultanze contabili e ricostruire reddito e volume d’affari con qualsiasi dato o statistica disponibile. La Cassazione ha ritenuto legittimo questo approccio quando le irregolarità erano tali da precludere ogni fiducia nella contabilità. Un esempio: se dal libro inventari non risultano quantità e valori delle singole voci di magazzino, rendendo impossibile capire cosa ci fosse realmente, siamo di fronte a una contabilità inattendibile ai sensi dell’art.39, c.2 . In tal caso, l’ufficio può stimare il venduto in base ad elementi extrabilancio (acquisti, ricarichi medi di settore, ecc.), senza dover rispettare nemmeno i requisiti delle presunzioni semplici “gravi, precise e concordanti” (si parla di “presunzioni supersemplici”). Difesa: quando l’accertamento è induttivo puro, le possibilità difensive si riducono, perché l’ufficio ha ampio margine di ricostruzione. L’unica strategia è contestare che la contabilità non era così inattendibile come sostenuto: cercare di dimostrare che, pur con mancanze, esistevano registri ausiliari, schede di produzione, o altri documenti che consentivano un calcolo attendibile del magazzino. Insomma, negare che ci fossero i presupposti per l’induttivo puro e provare a ricondurre l’accertamento nell’alveo dell’analitico-induttivo (dove servono indizi più solidi). In parallelo, si può contestare la proporzionalità della ricostruzione: se l’ufficio ha esagerato nelle stime (ad es. presumendo ricavi raddoppiati), evidenziarne l’assurdità. Ma prevenire è meglio: tenere in ordine le scritture, specie se obbligatorie, è la prima difesa contro questo scenario estremo di accertamento.
- Formalismo vs sostanza nelle prove contrarie – (Cass. 14885/2017 e altre): La Cassazione ha talora mostrato un approccio sostanzialistico nel valutare le prove contrarie del contribuente. Si è affermato che le procedure del D.P.R.441/97 non sono “tassative al 100%” in senso penalizzante . Ad esempio, Cass.14885/2017 (ambito penale tributario) ha riconosciuto che, se un imprenditore prova anche in modo atipico che i beni mancanti sono stati distrutti o sottratti a sua insaputa, ciò può escludere il dolo di evasione. Tradotto nel processo tributario: pur restando sanzionabile amministrativamente, il contribuente potrebbe evitare guai peggiori se dimostra la realtà effettiva. In generale, la giurisprudenza ha ammesso che il contribuente ha diritto di difendersi con qualsiasi mezzo di prova idoneo e il giudice tributario ha il potere-dovere di valutarlo liberamente . Ciò è confortante, perché vuol dire che se, ad esempio, un’azienda ha dimenticato di fare la denuncia preventiva di distruzione, potrà comunque far valere una serie di elementi a conferma che la distruzione è avvenuta (testimonianze, email interne, foto del prodotto distrutto, certificati di smaltimento rifiuti) e il giudice, se convinto, potrà accettarli, prescindendo dalla mancanza di formalità. Difesa: quindi mai arrendersi per un vizio formale. Presentare in giudizio tutta la documentazione anche informale disponibile, raccontare in maniera dettagliata e credibile come sono andate le cose. Spesso, la credibilità complessiva della narrazione pesa: se riuscite a far emergere che l’ammanco è dovuto a cause non fraudolente (supportate da un insieme coerente di prove, sebbene non “certificate”), molti giudici di merito accoglieranno almeno parzialmente il ricorso, utilizzando il margine di apprezzamento che hanno. In Cassazione poi l’Amministrazione difficilmente potrà far cassare la sentenza per questo, perché rientra nel giudizio di merito (salvo casi di motivazione incoerente).
Come si nota, la tendenza attuale della Suprema Corte è piuttosto rigorosa nel ribadire l’applicabilità delle presunzioni, ma al contempo riconosce margini di difesa concreta per il contribuente. In particolare, negli ultimi 2-3 anni (2023-2025) vi è un ritorno alla lettera della legge (nessuna tolleranza automatica neanche per ammanchi minimi) , compensato però dalla possibilità per il contribuente di farsi avanti con spiegazioni dettagliate che, se convincono i giudici di primo/secondo grado, possono portare ad annullamenti parziali o totali degli accertamenti. Citare in ricorso queste pronunce aggiornate aiuta a mostrare che la propria tesi difensiva ha fondamento in diritto: ad esempio, se l’azienda non era tenuta al registro e l’ufficio ha fatto come se lo fosse, si potrà citare Cass.198/2025; se l’ammanco è piccolo e spiegabile, si potrà citare Cass.27549/2018 a supporto (ben sapendo che magari la controparte citerà Cass.19206/2024, ma il giudice potrebbe scegliere l’indirizzo più favorevole equitativamente). Oppure, se la difesa ruota attorno a cali tecnici, citare Cass.18073/2016 e altre sul punto può convincere che è un argomento serio.
In conclusione su questo capitolo giurisprudenziale: la Cassazione oggi interpreta le norme in modo abbastanza rigido: se l’ufficio dimostra differenze inventariali rilevanti, scatta la presunzione di legge (a meno dei casi di non obbligo contabile), e il contribuente deve attivarsi prontamente per giustificarle con elementi concreti e specifici . Non esistono più “zone franche” di tolleranza automatica per ammanchi minimi, dunque ogni differenza va presa sul serio e corredata di documentazione. Tuttavia – e questo bilancia – la giurisprudenza conferma anche che il contribuente ha il diritto di difendersi con qualsiasi prova idonea a spiegare le differenze; le tipizzazioni del D.P.R.441/97 (denunce, atti notori, ecc.) non esauriscono le possibili prove contrarie . Ad esempio, la Cassazione ha ammesso che si può dimostrare anche in modo non formalistico che i beni mancanti sono stati distrutti o utilizzati, purché si fornisca al giudice la certezza o almeno un serio dubbio in tal senso (richiamo al principio del libero convincimento del giudice tributario) . Quindi, anche se avete mancato qualche adempimento formale, non rinunciate a difendervi: presentate comunque le vostre prove (fosse anche una mail o un report interno) e spiegate la sostanza economica. Spesso, davanti a prove robuste, anche se “irregolari”, l’Amministrazione stessa può desistere su quelle contestazioni, o il giudice può darvi ragione.
Procedura di accertamento e strumenti difensivi: come muoversi con l’avvocato
Aver ragione nel merito è inutile se non la si fa valere nelle giuste sedi e nei tempi dovuti. In questo capitolo analizziamo il percorso procedurale tipico di un accertamento basato su differenze di magazzino – dalla verifica iniziale fino al contenzioso – con i relativi strumenti di difesa a disposizione del contribuente e del suo difensore. È importante, per un avvocato e per l’imprenditore, conoscere queste fasi per non perdere occasioni di tutela (ad esempio il contraddittorio anticipato) e per evitare decadenze di termini.
Di seguito, elenchiamo le fasi principali e i consigli difensivi per ciascuna:
- Accesso, ispezione e PVC: Quasi sempre tutto parte da una verifica fiscale sul campo. Può trattarsi di un accesso mirato della Guardia di Finanza in azienda (magari su segnalazione, o a campione) oppure di un controllo dell’Agenzia delle Entrate in loco. I verificatori hanno facoltà di accedere ai locali aziendali, chiedere l’esibizione di documenti e – rilevante per noi – effettuare conteggi fisici di magazzino . Possono cioè contare le giacenze e confrontarle con le scritture. Durante questa fase, l’atteggiamento migliore è collaborare ma con attenzione: ogni vostra dichiarazione può finire a verbale e avere conseguenze. Fondamentale è far mettere a verbale anche eventuali vostre dichiarazioni a favore. Ad esempio, se durante la conta emergono ammanchi, è opportuno dichiarare subito, e far annotare nel verbale, eventuali motivi noti: “le differenze potrebbero derivare da furti subiti, di cui allego copie delle denunce già presentate” oppure “una parte della merce mancante è stata distrutta il mese scorso per infestazione, abbiamo un verbale interno” . Questo approccio ha due vantaggi: (1) potrebbe convincere i verificatori a non procedere con troppa severità su quelle differenze, notando che avete delle spiegazioni plausibili; (2) in ogni caso, risulterà agli atti ufficiali che avete segnalato quelle circostanze. Ciò vi tutela se successivamente l’ufficio ignorasse queste spiegazioni. Al termine della verifica (che può durare da poche ore a diversi giorni o settimane, a seconda della complessità), se emergono irregolarità i verificatori redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC), ossia un verbale finale che riassume i rilievi trovati . Per legge (Statuto contrib.), una volta consegnato il PVC, non può essere emesso alcun avviso di accertamento prima di 60 giorni, salvo casi di particolare urgenza . Questo periodo di 60 giorni serve proprio per garantire il diritto al contraddittorio: il contribuente può presentare osservazioni e richieste all’ufficio verificatore prima che quest’ultimo decida le sorti del caso. Difesa in questa fase: Usare assolutamente il termine dei 60 giorni per predisporre una Memoria difensiva scritta da inviare all’Ufficio (Guardia di Finanza se delegata, e/o Agenzia Entrate). In tale memoria si dovranno allegare tutte le prove giustificative degli ammanchi/eccedenze (denunce, verbali di distruzione, contratti, ecc.) e contestare puntualmente eventuali errori o inesattezze contenute nel PVC . Ad esempio, se ritenete che i verificatori abbiano sbagliato qualche calcolo o non abbiano considerato un registro ausiliario che avevate, specificatelo nella memoria. L’ufficio è tenuto a valutare queste deduzioni: se le ignora completamente, l’accertamento potrebbe risultare viziato per violazione del contraddittorio, come riconosciuto da Cassazione e anche dalla Corte UE in alcuni casi . In più, presentare memorie è spesso utile a convincere l’Ufficio a ridimensionare o archiviare alcune contestazioni prima che diventino atto formale . Per esperienza, quando le memorie difensive portano prove solide (che magari in sede di verifica non erano immediatamente disponibili), l’Agenzia può decidere di non emettere accertamento su quei punti o di emetterlo solo parzialmente.
- Avviso di accertamento (fase amministrativa finale): Decorso il termine di 60 giorni dal PVC (o anche prima, se l’urgenza è motivata – ma attenzione, l’urgenza deve essere reale, sennò è un vizio impugnabile), l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento . Questo è l’atto che quantifica le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. Viene notificato al contribuente (tipicamente via PEC se persona giuridica o tramite raccomandata/ufficiale giudiziario). Da qui, scattano i termini di impugnazione: si hanno 60 giorni per proporre ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle Commissioni Tributarie Provinciali) . Prima di avventurarsi subito in causa, però, vale la pena valutare un’opzione deflattiva: l’accertamento con adesione. Il contribuente può presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento un’istanza di adesione: questo sospende i termini per ricorrere e avvia un dialogo con l’ufficio, volto a raggiungere un accordo. Quando conviene l’adesione? Nelle contestazioni da differenze inventariali, l’adesione può essere utile se riconosciete almeno in parte le irregolarità e volete cercare un compromesso. Ad esempio, ammettete che c’è un ammanco non giustificato ma contestate la quantificazione troppo alta fatta dall’ufficio. In adesione potreste ottenere una riduzione della base imponibile accertata (limando magari margini presunti, ecc.) e sicuramente la riduzione delle sanzioni a 1/3 . Se invece ritenete l’accertamento totalmente infondato (perché avete tutte le prove, ma non sono state accolte), allora probabilmente conviene andare direttamente in ricorso . Il vantaggio dell’adesione è evitare il contenzioso e ottenere sanzioni ridotte; lo svantaggio è che comporta comunque di pagare quanto concordato (non c’è esito zero, per definizione). Dunque, va scelta solo se c’è spazio per mediazione. Se si opta per l’adesione, è consigliabile farsi assistere dal proprio avvocato/consulente anche in quella sede, per negoziare efficacemente – benché sia un procedimento informale, i punti di diritto emersi (tipo “non operava la presunzione per tale motivo”) possono convincere l’ufficio a non tirare troppo la corda.
- Ricorso tributario e giudizio di primo grado: Se si decide di impugnare l’avviso di accertamento, va predisposto un ricorso scritto, da notificare all’ente impositore entro 60 giorni (o 150 se c’è stata adesione senza accordo). Nel ricorso vanno indicati i motivi di impugnazione, suddivisibili in vizi di legittimità (errori procedurali, formali) e vizi di merito (infondatezza della pretesa) . È fondamentale articolare entrambi, se presenti. Ad esempio, vizi di legittimità tipici: il mancato rispetto del termine di 60 giorni dal PVC (se l’accertamento è stato emesso anticipatamente senza urgenza reale), il difetto di motivazione dell’atto (se l’accertamento non spiega adeguatamente il calcolo o perché ha rigettato le memorie), la violazione del contraddittorio (se non hanno valutato le memorie). Ogni eccezione procedurale va sollevata chiaramente subito, perché alcune sono a pena di decadenza (es. la decadenza stessa dell’azione per termini, o la mancata instaurazione del contraddittorio quando obbligatorio). Sul merito, si dovrà confutare punto per punto la tesi del Fisco: ad es. sostenere che la presunzione non operava perché differenze non ufficiali; oppure che la quantificazione dei beni mancanti è errata (hanno conteggiato doppio?), oppure che comunque l’azienda ha fornito prova contraria della destinazione dei beni. Vanno allegati al ricorso tutti i documenti probatori (o almeno quelli essenziali, altri si possono depositare fino a 20 giorni prima dell’udienza). Importante: Allegare già in ricorso le prove contrarie documentali è cruciale . Il giudice di primo grado (CGT provinciale) valuterà il tutto e terrà un’udienza (spesso scritta, ma potete chiedere discussione in presenza). In primo grado è possibile ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto, se le prove sono convincenti . Ad esempio, la Corte potrebbe riconoscere valide alcune giustificazioni (annullando la parte di maggiori ricavi relativa) e confermare il resto. Difesa pratica in giudizio: nei gradi di merito (primo e secondo grado) puntate moltissimo sui fatti e sulle prove. A differenza della Cassazione, qui potete far entrare qualsiasi elemento fattuale. Quindi, presentate anche prove atipiche se utili: ad es. portate un perito di parte che attesti i cali fisiologici nel vostro processo; oppure depositate statistiche di settore da cui risulti che un ammanco dell’1% è normale (qualcuno, come visto, l’ha fatto richiamando persino la circ.31/E). Tenete presente che nel processo tributario tradizionalmente non sono ammesse testimonianze orali, ma nulla vieta di produrre dichiarazioni scritte di terzi (es. una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza che attesti i casi di taccheggio frequenti). Oppure potete chiedere al giudice di nominare un CTU (consulente tecnico d’ufficio) se la questione lo richiede (es. far calcolare a un esperto le percentuali di calo ammissibili). L’importante è fornire ai giudici di merito più elementi possibili per dubitare della fondatezza dell’accertamento. Per esempio, se sostenete che l’ammanco è dovuto a furti di dipendenti, potreste produrre anche le lettere di richiamo/licenziamento a dipendenti sorpresi a rubare o testimonianze scritte di colleghi che confermano il problema dei furti interni . Anche se la controparte obietterà che non sono prove “legali”, molti giudici tributari danno loro peso come indizi.
- Appello (secondo grado): Se il primo grado vi è sfavorevole (o solo parzialmente favorevole, e volete ottenere di più), potete appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello si possono rivedere sia i fatti che il diritto: è un nuovo giudizio sul merito della causa . Potete anche presentare nuove prove documentali se non vi è stato possibile prima (ma meglio giocarsi tutto subito). L’appello fiscale oggi tende ad essere abbastanza simile al primo grado come iter, con la differenza che in linea teorica non si potrebbero introdurre questioni completamente nuove (motivi di ricorso nuovi). Il secondo grado si conclude con una sentenza appellabile solo per Cassazione.
- Ricorso per Cassazione (terzo grado): La Cassazione, in ambito tributario, è ammessa solo per motivi di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione apparente). Non rivede i fatti né accetta nuove prove. Se arrivate qui, vuol dire che la questione ha rilevanza giuridica (magari su interpretazione di norme) oppure contestate errori gravi della CTR. Strategia difensiva generale: come accennato, giocatevi tutte le carte fattuali nei gradi di merito, perché in Cassazione non potrete più farlo . Se in primo e secondo grado riuscite a far passare un certo messaggio di fatto (es. “questi ammanchi sono dovuti a furti, come provato da X e Y”), difficilmente la Cassazione potrà ribaltare tutto: al massimo l’Agenzia potrà lamentare che quella prova non era “nei modi ex lege”, ma se il giudice di merito l’ha ritenuta convincente, la Cassazione di solito non censura il libero convincimento salvo sia del tutto illogico.
- Pendenza di procedimento penale (eventuale): Se l’evasione contestata supera le soglie penali (p.es. imposta evasa > €100k per IVA o redditi), la Procura potrebbe aprire un fascicolo per reato di dichiarazione infedele o frode fiscale. In genere, ammanchi di magazzino non configurano frode (a meno di false documentazioni), ma potrebbero ricadere in dichiarazione infedele se portano a evadere oltre soglia. È importante sapere che il processo penale e quello tributario sono autonomi: l’eventuale indagine penale non sospende automaticamente il contenzioso tributario . Potete voi chiedere una sospensione al giudice tributario, ma la concede raramente e solo se la questione penale può influire decisivamente. Dovrete quindi difendervi su due fronti parallelamente, coordinando le strategie (ciò che affermate in un procedimento potrebbe essere conosciuto nell’altro). In sede penale, per ottenere l’assoluzione, può bastare creare dubbio sul dolo: ad esempio provare che gli ammanchi erano dovuti a cause esterne (furti di dipendenti) può evitare la condanna penale per frode, anche se fiscalmente la società resta responsabile e deve pagare . In altre parole, potreste vincere penalmente dimostrando che non era una volontà evasiva ma caso fortuito, pur perdendo in ambito fiscale (dove vige la responsabilità oggettiva dell’imposta). Il coordinamento con l’avvocato penalista è quindi essenziale. Fortunatamente, se ci sono seri elementi a discolpa (es. vere denunce di furto), spesso lo stesso accertamento fiscale può essere rivisto in autotutela dall’ufficio, specie se una sentenza penale riconosce il fatto (es. condanna di terzi per quei furti).
- Definizioni agevolate e sanatorie: Tenete d’occhio eventuali normative speciali di pace fiscale. Nel 2023-2024, ad esempio, ci sono stati provvedimenti di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, con sanzioni ridotte o stralcio interessi. Se vi trovate con un contenzioso sulle differenze inventariali e spunta una finestra di condono/conciliazione agevolata, valutate l’opportunità economica: potrebbe convenire chiudere la lite pagando solo le imposte (senza sanzioni) se l’esito del giudizio è incerto. Queste sanatorie vanno colte entro termini stretti e con domanda da presentare, quindi consultate il vostro consulente quando sono aperte.
- Prescrizione e decadenza dei poteri di accertamento: Un aspetto spesso trascurato: verificate sempre che l’avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza previsti. In generale, l’azione di accertamento per un dato anno deve essere compiuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o settimo se dichiarazione omessa). Le differenze di magazzino spesso coinvolgono valori tra anni diversi (un ammanco a cavallo di due anni, come detto). Se l’ufficio cerca di recuperare imposte su un anno ormai decaduto, sollevate eccezione di decadenza nel ricorso . Ad esempio, a dicembre 2025 non si può più accertare il 2019 (salvo omessa dichiarazione); se in verifica 2025 trovano un ammanco riferibile al 2019, quell’anno è decaduto e va escluso. La decadenza è un’eccezione in senso proprio, va sollevata espressamente o si perde. Infine, se l’atto diventa definitivo (nessun ricorso) o la sentenza passa in giudicato, si passa alla riscossione: avete 60 giorni per pagare le somme, dopodiché l’AdE Riscossione può iscrivere a ruolo e procedere con cartella di pagamento o altri atti esecutivi . Potete sempre chiedere una rateizzazione (fino a 8 rate trimestrali, o di più se importi alti) per diluire l’esborso.
Come avrete notato, difendersi con successo in questa materia richiede una combinazione di conoscenza tecnica (normativa e giurisprudenza), preparazione documentale puntigliosa e tempestività nell’azione. Il ruolo dell’avvocato tributarista è di orchestrare tutti questi elementi: assicurarsi che ogni fatto sia provato, che ogni termine sia rispettato, che ogni vizio sia eccepito, e presentare al giudice un quadro chiaro e convincente della situazione, magari supportato da precedenti giurisprudenziali calzanti . È un lavoro intenso, ma con un dossier ben costruito e le argomentazioni giuste, anche un accertamento presuntivo inizialmente pesante può essere vinto o significativamente ridotto.
Passiamo ora, per concludere in modo pratico, a una sezione di domande e risposte frequenti, che riassume in forma breve molti dei concetti discussi, fornendo un rapido prontuario.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa “presunzione di cessione” e “presunzione di acquisto” in ambito fiscale?
R: Si tratta di due presunzioni legali previste dalla legge italiana (D.P.R. 441/1997) per combattere l’evasione: la presunzione di cessione fa ritenere che i beni che risultano usciti dal magazzino senza una spiegazione siano stati venduti in nero (cioè senza fattura/scontrino) . La presunzione di acquisto invece fa ritenere che i beni trovati in magazzino senza documento d’acquisto siano stati comprati in nero (senza fattura) . Sono presunzioni iuris tantum: valgono fino a prova contraria del contribuente.
D: In quali casi concreti scattano queste presunzioni?
R: Scatta la presunzione di cessione quando, durante un controllo fiscale, si riscontra un ammanco di magazzino: meno beni presenti rispetto a quelli che dovrebbero esserci in base ai documenti (fatture di acquisto, produzioni, inventari) . È necessario che la differenza emerga da una verifica effettiva (conteggio fisico o confronto con registri ufficiali) . La presunzione di acquisto scatta invece se vengono trovati beni in eccesso in azienda rispetto a quelli registrati, e il contribuente non può dimostrarne la provenienza regolare (manca fattura, DDT, ecc.) . In pratica: beni mancanti = presunta vendita non dichiarata; beni in più = presunto acquisto non dichiarato.
D: La presunzione di cessione si applica anche se l’azienda non ha l’obbligo di tenere il registro di magazzino?
R: No, in tal caso non si applica automaticamente. La Cassazione ha chiarito che se l’impresa non è obbligata alle scritture di magazzino (obbligo che scatta solo oltre certi limiti di fatturato e rimanenze), la presunzione legale di cessione non opera . L’ufficio potrà comunque contestare eventuali ammanchi utilizzando presunzioni semplici, ma dovrà provare l’evasione con indizi gravi e concordanti . Questo significa che per piccole e medie imprese senza registro di magazzino, un ammanco riscontrato non ribalta automaticamente l’onere della prova: il Fisco dovrà argomentare di più e il contribuente potrà opporsi sostenendo, ad esempio, che la contabilità era nel complesso attendibile e che quell’ammanco è spiegabile altrimenti.
D: Se mancano pochi beni (differenze minime), il Fisco può comunque contestare vendite non fatturate?
R: Sì, può. Non esiste per legge una “franchigia” di differenza minima. In passato c’erano orientamenti più indulgenti (una sentenza del 2018, Cass. 27549, ritenne che un ammanco molto esiguo potesse essere considerato non evasivo, applicando buon senso) . Tuttavia, la Cassazione più recente (ord. 19206/2024) ha detto chiaramente che anche differenze inventariali piccolissime fanno scattare la presunzione e il contribuente deve comunque fornire le prove contrarie previste . Quindi, se mancano ad esempio beni pari allo 0,5% del venduto, il Fisco tecnicamente può contestarli come vendite in nero. Ciò non toglie che, in pratica, il contribuente in ricorso potrà far presente la modesta entità per sostenere che si trattava di errori o cali normali (qualche Commissione potrebbe dargli ragione), ma non si può contare su una tolleranza automatica.
D: Se in un controllo emergono sia ammanchi sia eccedenze, l’ufficio compensa le due cose?
R: La legge non prevede una compensazione esplicita. In teoria, il Fisco potrebbe contestare entrambe: gli ammanchi come vendite non fatturate e le eccedenze come acquisti in nero . Tuttavia, è una situazione delicata. In sede di contraddittorio, si può far notare che spesso differenze di segno opposto sono indice di errori contabili (es. merce caricata sotto codice sbagliato). C’è un precedente di giurisprudenza di merito (CTR Lombardia) in cui l’accertamento è stato ritenuto illegittimo per aver ignorato le eccedenze che bilanciavano in parte gli ammanchi . La Cassazione non ha regola fissa, ma se evidenziate che l’ufficio ha guardato solo alle differenze che gli convenivano, potreste ottenere una riduzione dell’addebito. In sostanza, conviene sottolineare eventuali eccedenze: ad esempio, “è vero che mancano 100 pezzi di A, ma ce ne sono 50 in più di B: probabilmente c’è stato uno scambio, quindi il presunto evaso va ricalcolato su 50 netti, non 100”. È una linea difensiva da tentare.
D: Quali prove posso fornire per difendermi da una presunzione di cessione (ammanco)?
R: Devi dimostrare che quei beni non ci sono più per un motivo lecito diverso dalla vendita. Le prove variano secondo il motivo: – Se i beni sono stati usati per produrre altro (materie prime consumate, cali tecnici): puoi presentare registri di produzione, schede di lavorazione, calcoli sugli sfridi e persino perizie tecniche che attestino che la quantità mancante rientra negli scarti normali di lavorazione . – Se i beni sono stati rubati o persi accidentalmente: serve la denuncia immediata all’Autorità (Polizia/CC) riportando cosa e quanto è stato rubato, più eventuali riscontri (es. verbali vigilanza, foto dell’effrazione, denuncia all’assicurazione) . Per incendi/allagamenti: verbali Vigili del Fuoco, perizia tecnica, denuncia sinistro. In mancanza di verbali ufficiali, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio fatta entro 30 giorni dall’evento, con indicato il valore dei beni perduti . – Se i beni sono stati distrutti volontariamente (smaltiti perché obsoleti o danneggiati): occorre aver fatto (o fare appena possibile) una comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate/GdF almeno 5 giorni prima della distruzione, indicando tutto (data, luogo, modalità, quantità, valore) , e redigere un verbale di distruzione possibilmente con un pubblico ufficiale presente (ufficiale GdF, notaio) . Se il valore distrutto è modesto (< €10.000), basta un atto notorio con gli stessi dati . Inoltre, se dalla distruzione derivano rifiuti/rottami, serve un DDT per il loro trasporto . Se non hai seguito questa trafila (cosa comune, perché molti non la conoscono), almeno raccogli qualsiasi evidenza: email interne dove si decide la distruzione, foto della merce distrutta, certificati di smaltimento rifiuti speciali, ecc., e proponili come prova in contenzioso. – Se i beni erano presso terzi per motivi leciti (conto lavorazione, deposito, comodato, conto vendita): devi esibire i documenti di trasporto con cui li hai spediti a quei terzi, o le annotazioni nei registri fatte all’epoca , e i contratti relativi (es. contratto di conto lavorazione, contratto estimatorio, mandato etc.). In più, se quei beni erano in un luogo (magazzino) non ufficialmente noto al Fisco, meglio se avevi presentato una comunicazione all’AdE indicando quel luogo come deposito (modello AA7/AA9). Se non l’hai fatto, almeno mostra qualche prova che quel magazzino era nella tua disponibilità (un contratto di affitto a tuo nome, o fatture di servizi intestate lì) per corroborare che i beni non erano venduti ma solo spostati. – Se i beni sono stati donati in beneficenza (ONLUS, enti caritativi): esibisci i DDT di consegna gratuita firmati dall’ente ricevente e le eventuali comunicazioni fatte all’Agenzia/Finanza prima della cessione (se il valore > €15.000 era obbligatoria) . Se non hai fatto la comunicazione ma hai altri documenti (ad es. lettera di ringraziamento dell’ente, foto della donazione, convenzione con il Banco Alimentare), presentali lo stesso: possono aiutare a dimostrare la destinazione benefica. Ricorda che oggi la normativa “antisprechi” semplifica, ma all’epoca dei fatti va visto cosa era richiesto.
In breve, la difesa consiste nel provare con documenti (e, se servono, perizie/dichiarazioni) una delle cause di non operatività della presunzione previste dalla legge . Più la prova è dettagliata e attendibile, più chance avrai che l’ufficio accetti la giustificazione o che il giudice ti dia ragione.
D: E per difendermi dalla presunzione di acquisto (eccedenze)?
R: Devi provare la legittima provenienza dei beni trovati in più. In pratica: – Mostra le fatture d’acquisto o gli scontrini relativi a quei beni, se esistono. A volte durante la verifica può non essere chiaro, ma con calma riesci a trovare la fattura giusta: allegala alle memorie difensive e chiedi che venga considerata. – Se non c’è fattura perché i beni erano in conto vendita/deposito (cioè di proprietà altrui in giacenza da te), esibisci il contratto con il proprietario e i DDT con cui ti ha mandato i beni. Ciò dimostra che non li hai acquistati tu, ma li detieni per contratto (quindi niente acquisto “in nero”). – Se i beni erano in transito o consegnati in prova, esibisci il documento di trasporto o la bolla di accompagnamento che li riguarda. – Se effettivamente li hai acquistati ma manca la fattura (magari il fornitore non l’ha emessa o tu l’hai persa), cerca di procurartela (chiedi copia al fornitore) oppure, se il fornitore era un privato, prepara una dichiarazione firmata dal cedente in cui attesta di averti consegnato quei beni in tal data. Non è una prova “canonica”, ma meglio di nulla. Inoltre, puoi registrare tardivamente l’operazione nei tuoi registri (con una postilla che spieghi la situazione). – Qualunque altra pezzo di documentazione utile: ordini, email di conferma ordine, ricevute di pagamento (ad es. bonifico che hai pagato quei beni a qualcuno), dogane se importati, ecc. servono a “tracciare” la provenienza. – In alcuni casi, i beni in più potrebbero essere resi da clienti o trasferiti da un altro tuo stabilimento: mostra i documenti di reso o di trasferimento interno.
Lo scopo è convincere che quei beni non sono il risultato di acquisti occulti. Se proprio non hai niente in mano, una strategia è evidenziare che avere beni in più senza averli dedotti non porta vantaggio fiscale (anzi, sarebbe un costo non dedotto): quindi suggerire che potrebbe trattarsi di un errore di carico in contabilità. Magari c’è stata una svista e la fattura c’è ma è stata registrata su un altro articolo. Insomma, creare dubbio sull’intenzionalità.
D: Che sanzioni rischio in caso di accertamento basato su queste presunzioni?
R: Se l’accertamento viene confermato (in tutto o in parte), dovrai pagare, oltre alle imposte evase, anche sanzioni amministrative tributarie e interessi. Le sanzioni principali sono: – Omessa fatturazione/registrazione di operazioni attive (per la parte presunta venduta in nero): sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa (art.6, c.1, D.Lgs.471/97) e analoga sanzione sul maggior reddito (90-180% dell’imposta evasa, art.1, c.2, D.Lgs.471/97). Spesso applicano il 100% o 90% a seconda dei casi. Se l’ammontare evaso supera certe soglie, può scattare anche la segnalazione penale (dichiarazione infedele: evaso > €100k e >10% del dichiarato). – Omessa autofatturazione/registrazione acquisti (per la parte di presunto acquisto in nero): sanzione pari al 100% dell’IVA sull’acquisto non documentato (art.6, c.8, D.Lgs.471/97), solidalmente a carico di cedente e cessionario. Inoltre, se il bene in nero viene scoperto, può essere contestata l’indeducibilità del costo ai fini redditi (ma spesso il costo non era nemmeno stato dedotto ufficialmente). – Violazioni contabili: se emergono irregolarità nei registri (tipo registro di magazzino non tenuto quando obbligatorio, o omessa indicazione di rimanenze nel libro inventari), ci sono sanzioni minori (generalmente fisse o pochi centesimi per ogni omissione, art.9 D.Lgs.471/97), che però sono il meno.
Esempio: se presumono vendite in nero per €50.000 + IVA 22% = 11.000 IVA, ti recupereranno 11.000 IVA, magari 13.000 di IRES (al 26% su 50k), e appioppano sanzioni del 90% su 11.000 (9.900) e del 90% su 13.000 (11.700), più interessi. Totale circa 11k+13k+21.6k = 45.6k oltre interessi. Capisci quindi che le sanzioni pesano quasi quanto il tributo. Se chiudi con accertamento con adesione, la sanzione si riduce a 1/3: ad es. quei 21.6k diventano 7.2k, risparmi 14.4k. Oppure in giudizio, se vinci anche parzialmente, le sanzioni si riducono proporzionalmente (e se ottieni l’annullamento totale, niente sanzioni ovviamente). Tieni presente anche eventuali definizioni agevolate: a volte escono norme per pagare solo imposte senza sanzioni per liti pendenti, che sarebbero ideali.
D: Un accertamento da differenze di magazzino può portare conseguenze penali per evasione?
R: Potenzialmente sì, se l’evasione contestata supera le soglie di rilevanza penale. I reati ipotizzabili sono: – Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000): scatta se l’imposta evasa > €100.000 e l’ammontare dei ricavi non dichiarati supera il 10% di quanto dichiarato (o comunque > €2 milioni). Ad esempio, se ti contestano vendite in nero per €300k di ricavi e €66k di IVA evasa, sei sopra soglia IVA, quindi sarebbe reato. Pena fino a 3 anni di reclusione. – Omessa dichiarazione (art.5) non è applicabile se comunque hai presentato la dichiarazione (qui è infedele semmai). – Frode fiscale (art.3 o 2) in genere no, a meno che tu abbia materialmente alterato i documenti (non è questo caso: qui l’evasione è “sotto traccia”, non con fatture false). – Occultamento/distruzione di scritture contabili (art.10) potrebbe essere contestato se ad esempio non tenevi il libro inventari o lo hai tenuto talmente male da impedirne la ricostruzione intenzionalmente. Ma è un reato difficile da provare e comunque di solito secondario.
In pratica, se l’importo è rilevante, la Guardia di Finanza trasmetterà un rapporto alla Procura. Ci sarà un’indagine penale parallela. Come detto prima, la tua strategia difensiva penale potrebbe puntare a dimostrare che non c’era volontà evasiva: es. se provi che la merce è stata rubata o distrutta per davvero e tu avevi anche informato l’AdE di ciò (o comunque non hai guadagnato da quell’ammanco), il penale potrebbe archiviare per mancanza di dolo. E anche se fiscalmente finisci per pagare (perché magari non avevi la prova formale entro i termini), penalmente potresti non essere condannato. Sono esiti che possono divergere: pagare le imposte ma non essere un criminale. Certo, se l’entità è grande e non hai giustificazioni solide, il rischio penale è concreto: l’accusa sarà che hai deliberatamente fatto sparire beni per non dichiararli. In questi casi, molto dipende dall’impostazione che dai fin da subito: collaborare, consegnare documenti, mostrare buona fede può aiutare a convincere anche la Procura che non sei un evasore incallito. È bene quindi, per operazioni significative (es. distruzione di merci per centinaia di migliaia di euro), coinvolgere da subito un legale che valuti anche il profilo penale e, se del caso, regolarizzare spontaneamente qualcosa prima che arrivi la GdF (ad esempio, fare una comunicazione tardiva, pagare l’IVA di propria iniziativa su quella merce, ecc. – mosse da studiare caso per caso).
D: In conclusione, quali sono i consigli chiave per un contribuente per difendersi efficacemente in questi casi?
R: Riassumendo: – Prevenire è meglio che curare: tenete una contabilità di magazzino ordinata e documentate ogni uscita straordinaria di merce (denunce furti, verbali distruzione, DDT per trasferimenti, ecc.). Le presunzioni vi faranno meno paura se avete le carte in regola. – Tempestività nelle giustificazioni: se arriva una verifica e trovano differenze, fornite subito tutte le spiegazioni e i documenti possibili, facendoli mettere a verbale . Dopo il PVC, usate i 60 giorni per integrare con calma le prove e correggere gli errori dei verificatori . – Assistenza professionale: coinvolgete un consulente/avvocato già dalla fase di PVC: spesso con una buona memoria difensiva si evitano contenziosi inutili. Se si arriva all’accertamento, fatevi assistere in adesione o ricorso, perché ci sono tecnicismi (vizi formali, eccezioni) che solo un esperto può rilevare e sfruttare. – Argomentazione completa: nel ricorso, non limitatevi a dire “ho ragione perché i beni non li ho venduti” – provate quello che affermate con documenti. Citare le sentenze di Cassazione rilevanti aiuta a dare credibilità legale alla vostra tesi (es. citare Cass.198/2025 se la presunzione è applicata ma non c’era obbligo di registro, ecc.) . I giudici apprezzano i riferimenti giurisprudenziali, mostra che la difesa è fondata. – Completezza delle prove in primo grado: portate tutto il portabile subito. In appello/Cassazione non potrete aggiungere fatti nuovi, quindi giocate in attacco dal principio. Se serve, predisponete perizie di parte, raccogliete dichiarazioni scritte (es. di dipendenti che testimoniano furti interni – anche se in teoria non testimoniano in aula, una dichiarazione scritta la potete produrre). – Occhio ai termini e alle forme: non fate decadere i termini, non consegnate documenti in ritardo (meglio protocollare tutto nei tempi previsti). Se l’ufficio notifica l’accertamento troppo presto (prima dei 60 gg senza urgenza) o per anni prescritti, sono motivi di ricorso immediati. – Valutate le soluzioni alternative: se avete qualche torto e rischiate grosso, considerate l’adesione (sanzioni ridotte di 2/3) o se siete già in causa e temete di perdere, tenetevi informati su possibili sanatorie per chiudere pagando il dovuto ma risparmiando sanzioni e interessi. – Non scoraggiatevi per un formalismo mancato: anche se non avete rispettato alla lettera una procedura (es. non avete fatto in tempo la denuncia preventiva), non date per persa la causa. Concentratevi a dimostrare in sostanza quello che è successo. Molti giudici, se convinti della sostanza (es. che la merce è stata davvero distrutta e non venduta), troveranno un modo per annullare l’accertamento, formalità o no.
Con questi accorgimenti e con l’aiuto di un professionista, anche un accertamento per presunzioni fiscali può essere efficacemente contrastato. L’importante è giocare d’anticipo (sulla documentazione) e poi muoversi con competenza nelle varie fasi del procedimento. Speriamo che questa guida vi abbia fornito gli strumenti conoscitivi utili per farlo.
Fonti e riferimenti (normativa, giurisprudenza, prassi)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.53 – (Presunzioni di cessione e acquisto dei beni) – Abrogato e sostituito dalla normativa seguente dal 1998.
- D.P.R. 10 novembre 1997, n.441 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto. Articoli 1-5 (GU n.298 del 23-12-1997). – Art.1: Presunzione di cessione ; Art.2: Non operatività della presunzione di cessione ; Art.3: Presunzione di acquisto ; Art.4: Operatività delle presunzioni ; Art.5: Norma finale (percentuali calo, sostituzione art.53 DPR 633) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.14, co.1, lett.d) – (Obbligo di scritture ausiliarie di magazzino per imprese con ricavi >5.164.568,99 € e rimanenze >1.032.913,80 € per 2 anni) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, co.1, lett.d) – (Accertamento analitico-induttivo su base di presunzioni semplici in caso di contabilità non attendibile) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, co.2 – (Accertamento induttivo puro in caso di contabilità gravemente inattendibile) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.54 – (Accertamento induttivo IVA con presunzioni semplici) .
- Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n.212), art.12, co.7 – (Diritto al contraddittorio: 60 giorni dal PVC per memorie prima dell’accertamento, salvo urgenza) .
- Circolare Agenzia Entrate n.31/E del 30 dicembre 2006, §3.3 – (Ammanchi di magazzino nella Grande Distribuzione: tolleranza per cali “fisiologici” di modesta entità senza obbligo di denuncia analitica) .
- Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), art.1, co.396 – (Modifica importi comunicazione preventiva cessioni gratuite: introdotta soglia €15.000) .
- Legge 19 agosto 2016, n.166 – (Legge “antisprechi” su cessioni gratuite alimentari e farmaci): semplifica adempimenti per donazioni, abrogando obbligo di dichiarazione ente ricevente ex art.2 co.2 lett.c DPR 441/97 .
- Cass. civ., Sez. V, sent. 27/07/2016 n.18073 – (Accertamento da differenze inventariali – Necessità di considerare cali tecnici fisiologici – Caso settore tessile) .
- Cass. civ., Sez. V, sent. 30/10/2018 n.27549 – (Differenze di magazzino esigue – Ammissibilità di una valutazione in buona fede – Scostamento irrilevante può costituire prova contraria) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31/05/2017 n.14885 – (Reati tributari – Presunzioni di cessione – Formalità non tassative – Giudice deve valutare liberamente le prove della distruzione dei beni, anche se difettano adempimenti del DPR 441/97) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 12/01/2023 n.713 – (Presunzione di cessione opera solo con differenze inventariali riscontrate – Assenza di differenze non preclude accertamento su base di presunzioni semplici ex art.2729 c.c. – Onere prova contraria sul contribuente) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 02/03/2023 n.6325 – (Beni in deposito presso terzi non dichiarato – Necessario rispettare art.1 co.3 DPR 441/97: documenti di destinazione devono essere annotati – Fatture/DDT non annotati insufficienti a vincere presunzione) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 21/09/2023 n.26484 – (Sovrastima delle rimanenze finali – Continuità delle rimanenze – Ammanco all’inizio dell’anno successivo è indizio di sottofatturazione ricavi – Legittimo accertamento per ricavi non dichiarati) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 02/02/2024 n.19206 – (Differenze di magazzino minime – Nessuna soglia di tolleranza – Presunzione di cessione opera anche per scostamenti esigui – Necessaria prova contraria secondo DPR 441/97, non basta invocare normalità statistica) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 07/06/2024 n.19214 – (Differenze risultanti da scritture non obbligatorie – Presunzione legale inoperante – Ufficio deve provare evasione con ulteriori riscontri – Onere della prova a carico dell’ufficio) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 08/01/2025 n.198 – (Presunzione di cessione esclusa per imprese non tenute a scritture di magazzino – Accertamento fondato su contabilità interna va trattato come presunzione semplice) .
- CTR Lombardia, sez. Brescia, sent. 30/01/2020 (confermata da Cass.) – (Differenze negative e positive – Necessità di considerarle congiuntamente – Contestazione di soli ammanchi ignorando eccedenze ritenuta scorretta) .
Hai ricevuto un accertamento fiscale fondato su presunzioni di cessione o di acquisto, con cui il Fisco sostiene che merci siano state vendute o acquistate “in nero”? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale fondato su presunzioni di cessione o di acquisto, con cui il Fisco sostiene che merci siano state vendute o acquistate “in nero”?
Ti contestano ricavi non dichiarati, IVA omessa o costi indeducibili perché “mancano le rimanenze”, “i movimenti non tornano” o “i dati sono incoerenti”, senza una prova diretta delle operazioni?
Temi che indizi contabili o logistici vengano trasformati in certezze fiscali, con imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 le presunzioni di cessione e acquisto non sono prove automatiche,
👉 devono essere gravi, precise e concordanti,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- cosa sono le presunzioni fiscali di cessione e acquisto,
- come vengono applicate dall’Agenzia delle Entrate,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come difendersi efficacemente.
Cosa Sono le Presunzioni di Cessione e di Acquisto (In Modo Chiaro)
Il Fisco utilizza presunzioni quando:
- mancano beni in magazzino,
- emergono differenze tra acquisti, vendite e rimanenze,
- risultano incongruenze contabili o documentali,
- si ipotizza la vendita o l’acquisto senza fattura.
👉 La presunzione è un ragionamento indiretto, non una prova diretta.
Presunzione di Cessione: Quando Scatta
La presunzione di cessione viene invocata quando:
- i beni non si trovano più in magazzino,
- non risultano documenti di uscita regolari,
- il Fisco presume che siano stati venduti in nero.
👉 Ma l’assenza fisica non equivale a vendita.
Presunzione di Acquisto: L’Altra Faccia
La presunzione di acquisto scatta quando:
- emergono beni o materiali non giustificati,
- mancano fatture di acquisto,
- il Fisco presume acquisti “in nero”.
👉 La presenza di beni non prova da sola un acquisto imponibile.
Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se manca la merce o se i dati non tornano, allora c’è evasione”.
In realtà:
- la presunzione deve essere logica e coerente,
- deve escludere spiegazioni alternative plausibili,
- deve poggiare su più elementi concordanti,
- è sempre superabile con prova contraria.
👉 Il Fisco deve dimostrare, non supporre.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento fondato su presunzioni è contestabile se:
- si basa su un solo indizio isolato,
- ignora calamità, smarrimenti, rotture, resi, furti,
- non considera errori di inventario o di registrazione,
- presume vendite o acquisti senza prova concreta,
- non rispetta il contraddittorio preventivo,
- applica automatismi contabili.
👉 La realtà operativa conta più delle presunzioni astratte.
Le Situazioni Lecite Spesso Confuse con Evasione
Sono frequentemente fraintese:
- resi e restituzioni,
- scarti e cali fisiologici,
- campionature e omaggi,
- trasferimenti interni,
- errori di inventario,
- furti o danneggiamenti.
👉 Non tutto ciò che “manca” è stato venduto.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- accettano la presunzione come inevitabile,
- non ricostruiscono i flussi reali dei beni,
- si difendono solo con i registri,
- pagano per paura.
👉 È la logica della presunzione che va smontata.
Presunzioni Fiscali ≠ Debito Definitivo
Un principio fondamentale è questo:
👉 le presunzioni di cessione e acquisto sono sempre contestabili.
Questo significa che puoi:
- fornire prova contraria,
- dimostrare la diversa destinazione dei beni,
- spiegare le anomalie contabili,
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro presunzioni fiscali è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- contesta la tenuta logica della presunzione,
- dimostra l’assenza di concordanza degli indizi,
- valorizza le spiegazioni alternative lecite,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ordina i dati.
👉 L’avvocato difende la realtà dei fatti.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento basato su presunzioni,
- verificare la gravità e concordanza degli indizi,
- costruire una prova contraria efficace,
- contestare IVA, imposte e sanzioni,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- tutelare il patrimonio personale o aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su operazioni inesistenti,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- accertamenti su più annualità,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare la presunzione significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per imprese e professionisti:
- le presunzioni producono importi elevati,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti fondati su presunzioni di cessione e acquisto richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento presuntivo,
- verifica della legittimità delle presunzioni,
- costruzione della prova contraria,
- impugnazione dell’atto e richiesta di sospensione,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
Le presunzioni fiscali di cessione e acquisto
👉 non sono verità assolute.
👉 Gli indizi si valutano,
👉 le spiegazioni lecite contano,
👉 la prova contraria è decisiva.
La regola è chiara:
👉 smontare la presunzione,
👉 difendere la realtà operativa,
👉 mai accettare una ricostruzione fiscale astratta.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti basati su presunzioni di cessione e acquisto, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare tassazioni su operazioni che non sono mai avvenute.