Ricevere un’intimazione di pagamento con sanzioni più alte rispetto a quelle indicate nell’avviso di accertamento è una situazione frequente e critica, perché segnala che la pretesa è entrata nella fase della riscossione e può contenere errori, duplicazioni o applicazioni illegittime delle sanzioni.
Per imprenditori e partite IVA, l’impatto è immediato: importi gonfiati, termini strettissimi e rischio di esecuzione (pignoramenti, fermi, ipoteche), anche quando l’aumento sanzionatorio non è dovuto.
Molti si chiedono:
“Perché le sanzioni sono aumentate?”
“È legittimo che l’importo sia più alto?”
“Posso oppormi all’intimazione?”
È fondamentale chiarirlo subito:
le sanzioni non possono aumentare arbitrariamente.
Se l’intimazione contiene sanzioni maggiorate senza base legale, può e deve essere contestata.
Cos’è l’intimazione di pagamento
L’intimazione è l’atto con cui l’Agente della Riscossione:
• chiede il pagamento entro 5 giorni
• preannuncia l’esecuzione forzata
• interviene dopo l’iscrizione a ruolo
• riepiloga imposte, sanzioni e interessi
È un atto autonomamente impugnabile, soprattutto se diverge dall’accertamento.
Perché le sanzioni risultano maggiorate
Gli aumenti derivano spesso da:
• errata applicazione del cumulo sanzionatorio
• duplicazione di sanzioni già irrogate
• calcoli automatici non verificati
• mancata considerazione di riduzioni (adesione/definizione)
• interessi confusi con sanzioni
• errori di trasposizione tra accertamento e ruolo
Non ogni aumento è legittimo.
Il punto critico: coerenza tra accertamento e intimazione
Un principio chiave è questo:
• l’intimazione non può peggiorare la pretesa
• le sanzioni devono coincidere con quelle definitivamente dovute
• eventuali aumenti devono avere base normativa
• l’atto deve essere motivato e trasparente
Se manca coerenza, l’intimazione è viziata.
L’errore più grave: pagare senza verificare
Molti contribuenti sbagliano quando:
• pagano per paura dell’esecuzione
• non confrontano gli importi
• non verificano riduzioni spettanti
• non controllano il calcolo delle sanzioni
• rinunciano all’opposizione
Pagare consolida un importo forse non dovuto.
Quando l’aumento delle sanzioni è illegittimo
La contestazione è fondata quando:
• le sanzioni superano quelle dell’accertamento
• non è intervenuta alcuna decadenza o aggravio previsto
• si applica un cumulo illegittimo
• sono ignorate riduzioni già maturate
• l’atto non spiega l’aumento
• vi sono errori materiali nel ruolo
In questi casi l’intimazione può essere annullata o ridotta.
Come opporsi correttamente all’intimazione
La difesa richiede:
• confronto puntuale tra accertamento e intimazione
• verifica del titolo e del ruolo
• controllo del regime sanzionatorio applicabile
• individuazione di duplicazioni o errori
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione dell’esecuzione
È una difesa tecnica e tempestiva.
I rischi se non si reagisce subito
Una gestione passiva può portare a:
• pignoramenti di conti e crediti
• fermi e ipoteche
• perdita del diritto di contestare
• pagamento di somme non dovute
• aggravamento finanziario
Il tempo è determinante.
Cosa fare subito se ricevi un’intimazione con sanzioni maggiorate
Se sei un imprenditore o una partita IVA:
• non pagare d’impulso
• confronta gli importi con l’accertamento
• verifica sanzioni e interessi
• controlla riduzioni spettanti
• fai analizzare l’atto
• valuta l’opposizione e la sospensione
Ogni giorno perso aumenta il rischio esecutivo.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro intimazioni di pagamento con sanzioni illegittimamente maggiorate, assistendo imprenditori e partite IVA nella fase più delicata della riscossione.
Può intervenire concretamente per:
• verificare la legittimità delle sanzioni
• ridurre o annullare importi indebiti
• bloccare l’esecuzione forzata
• tutelare liquidità e patrimonio
Agisci ora
Un’intimazione con sanzioni maggiorate non è automaticamente corretta.
Se l’importo è cresciuto senza base legale, può e deve essere contestato.
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento con sanzioni superiori a quelle dell’avviso di accertamento,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e verifica subito la legittimità della pretesa, prima che l’esecuzione renda irreversibile un errore di calcolo o di diritto.
Introduzione
Un’intimazione di pagamento è spesso l’ultimo campanello d’allarme per il contribuente-debitore: si tratta di un atto formale con cui l’ente riscossore ingiunge di saldare un debito tributario entro pochi giorni, preannunciando, in caso contrario, l’avvio dell’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.). Negli ultimi anni, soprattutto a seguito di riforme sulla riscossione (dal 2020 per i tributi locali, dal 2011 per molti tributi erariali), l’avviso di accertamento stesso è divenuto “esecutivo”, ossia idoneo a far partire la riscossione coattiva senza bisogno di un’ulteriore cartella. In questo contesto l’intimazione di pagamento (anche detta avviso di intimazione ad adempiere) funge da precetto tributario: viene notificata se è trascorso un certo tempo dall’ultimo atto senza che il debitore abbia pagato, intimandogli di pagare entro 5 giorni .
Un problema frequente che i debitori riscontrano è che l’intimazione riporta importi – in particolare importi per sanzioni – maggiori rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento originario. In altre parole, le sanzioni appaiono “maggiorate” rispetto a quanto risultava dall’atto impositivo iniziale. Ciò può destare sconcerto e sospetti di illegittimità, inducendo il contribuente a chiedersi: è lecito aumentare le sanzioni dopo l’accertamento? Come mai succede? E soprattutto, come posso difendermi contro un’intimazione così gravosa? In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – affronteremo in dettaglio la questione dal punto di vista del debitore, fornendo riferimenti normativi italiani, prassi e giurisprudenza recente, con un linguaggio tecnico-giuridico ma al tempo stesso divulgativo.
Esamineremo dapprima cos’è e come funziona l’intimazione di pagamento, nel sistema della riscossione coattiva, distinguendo tra tributi erariali (es. IRPEF, IVA) e locali (es. IMU, TARI). Analizzeremo perché le sanzioni indicate nell’intimazione possono risultare più alte rispetto a quelle dell’accertamento, chiarendo se si tratta di vere “nuove” sanzioni o piuttosto di altri oneri (interessi di mora, aggio di riscossione, decadenza di sconti, ecc.) . Approfondiremo i profili di legittimità (anche costituzionale) di tali maggiorazioni, ad esempio in relazione ai principi di proporzionalità delle sanzioni e di diritto di difesa del contribuente. Verranno poi fornite le strategie difensive a disposizione: dal ricorso al giudice tributario (con indicazione dei vizi formali e sostanziali impugnabili, termini di decadenza e prescrizione, ecc.) ad altri strumenti come la rateizzazione del debito o le definizioni agevolate. Nel corso dell’esposizione troverete tabelle riassuntive, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per rendere più chiari i concetti chiave.
Nota sul metodo: tutte le informazioni fornite sono corredate di fonti autorevoli – normative, prassi ufficiali o sentenze aggiornate – opportunamente citate. In fondo alla guida, in una sezione apposita, elencheremo i riferimenti normativi e giurisprudenziali più recenti e rilevanti. È importante che il contribuente padroneggi questi strumenti difensivi: l’intimazione di pagamento non va mai ignorata, perché, come vedremo, la sua mancata impugnazione rende definitiva la pretesa e preclude molte eccezioni future .
Passiamo dunque ad esaminare in dettaglio l’istituto dell’intimazione di pagamento e le possibili difese quando le sanzioni appaiono maggiorate rispetto all’accertamento originario.
Che cos’è l’intimazione di pagamento e quando viene emessa
L’intimazione di pagamento (anche detta intimazione ad adempiere) è un atto della procedura di riscossione coattiva tributaria disciplinato dall’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Testo Unico della Riscossione). Si tratta, in concreto, di un sollecito ultimativo di pagamento notificato al contribuente-debitore prima di iniziare l’esecuzione forzata (pignoramenti, fermi, ipoteche) . In altri termini, è assimilabile a un atto di precetto in ambito tributario: intima formalmente il pagamento entro un termine breve (per legge, 5 giorni dalla notifica) e, se ignorato, consente all’agente della riscossione di procedere immediatamente con atti esecutivi.
L’intimazione di pagamento non è un atto impositivo “nuovo” che quantifica ex novo il tributo o la sanzione, bensì un atto strumentale e successivo, il cui presupposto è un debito già accertato e definitivo, iscritto a ruolo oppure contenuto in un avviso di accertamento divenuto esecutivo . In pratica, l’ente riscossore richiama gli estremi dell’atto precedente (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito, ecc.) e ordina di pagare il residuo dovuto (comprensivo di imposte, sanzioni, interessi maturati e oneri accessori) entro 5 giorni .
Quando scatta l’intimazione?
La normativa prevede che l’intimazione sia necessaria solo in determinate condizioni temporali. In particolare:
- Se è stata notificata una cartella esattoriale (per crediti iscritti a ruolo): l’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 stabilisce che, decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’espropriazione forzata, l’agente della riscossione deve notificare un avviso di intimazione ad adempiere (dando altri 5 giorni) prima di poter avviare il pignoramento . In mancanza di tale intimazione, qualsiasi atto esecutivo successivo (es. un pignoramento “tardivo”) sarebbe nullo per violazione di tale presupposto procedimentale. L’intimazione così notificata conserva efficacia per un periodo limitato (originariamente 180 giorni, oggi esteso a 12 mesi) entro il quale l’esecuzione deve iniziare, pena la necessità di notificare una nuova intimazione . In altre parole, la validità dell’intimazione è temporalmente circoscritta: se il concessionario non procede al pignoramento entro un anno da essa, dovrà notificarne un’altra prima di poter agire.
- Se invece si tratta di un avviso di accertamento “impo-esattivo” (ossia immediatamente esecutivo, che vale anche come titolo per la riscossione): in questo caso non c’è stata una cartella, ma l’accertamento stesso, dopo la scadenza dei termini di pagamento o impugnazione, è stato affidato all’agente della riscossione. Anche per tali atti esecutivi, il legislatore ha esteso l’obbligo dell’intimazione: decorso un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo senza che sia iniziata l’esecuzione, servirà un’avviso di intimazione prima di procedere . Lo ha previsto l’art. 50 del DPR 602/73, come modificato dal D.L. 16/2012 art. 9, comma 3-ter, equiparando questa fattispecie a quella della cartella. Dunque, che il debito derivi da una cartella o da un accertamento immediatamente esecutivo, dopo un anno di stasi va sempre notificata l’intimazione.
- Nei casi di riscossione coattiva di tributi locali tramite ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) o tramite accertamenti esecutivi comunali (introdotti dalla L. 160/2019): anche qui, per analogia, si applicano regole simili. La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 792 lett. h) ha infatti previsto espressamente che decorsi 12 mesi dalla notifica degli avvisi esecutivi locali senza che si sia proceduto, occorre la notifica di un’intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73 prima di iniziare o proseguire l’esecuzione . In pratica, anche per IMU, TARI e altri tributi comunali, l’avviso esecutivo è valevole come precetto per un anno; trascorso tale periodo infruttuoso, serve un avviso di intimazione a pena di nullità degli atti esecutivi successivi.
Da quanto sopra si ricava che l’intimazione di pagamento ha carattere eventuale e non sempre viene emessa: ad esempio, non è affatto necessaria se l’agente della riscossione avvia l’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella (in tal caso poteva bastare la cartella stessa come precetto). Invece diventa obbligatoria come atto propedeutico se è trascorso più tempo. È per questo che molti contribuenti ricevono l’intimazione diversi anni dopo l’originario accertamento o cartella: il concessionario (Agenzia Entrate-Riscossione o ente locale) sta per attivare procedure esecutive tardive e, a norma di legge, deve prima inviare questo ultimo avviso.
Esempio pratico: Mario riceve nel 2019 una cartella esattoriale per IRPEF non versata. Non paga e l’agente della riscossione non compie atti immediatamente. Nel 2021, volendo procedere al pignoramento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve prima notificare a Mario un’intimazione di pagamento (essendo passati oltre 12 mesi dalla cartella). Mario se la vede recapitare nel 2021, con l’ingiunzione di pagare entro 5 giorni i dovuti importi. Se Mario ancora non paga, l’agente può pignorare i suoi beni. Ma se anche dopo l’intimazione 2021 il concessionario non agisce e lascia decorrere più di un anno, nel 2023 (qualora intenda riprendere l’esecuzione) dovrà inviargli un’altra intimazione. In sostanza, ogni volta che passa un anno senza azioni esecutive occorre rinnovare l’atto di intimazione per “tenere aggiornata” la procedura .
Forma e contenuto dell’atto
L’intimazione di pagamento si presenta in forma di avviso scritto, su carta intestata dell’agente della riscossione (ad esempio Agenzia Entrate-Riscossione per i carichi statali o locali da essa gestiti), recante un elenco dei debiti tributari pendenti a carico del destinatario. In genere indica:
- I riferimenti degli atti presupposti (numero e data della cartella di pagamento, o dell’avviso di accertamento esecutivo, o di altri atti esecutivi come un avviso di addebito INPS) ai quali si riferisce il debito intimato;
- L’importo complessivo dovuto aggiornato, suddiviso per voci: imposta o tributo residuo, sanzioni, interessi di mora maturati sino alla data, aggi di riscossione e altre eventuali spese (notifica, etc.);
- L’ordine di pagamento entro 5 giorni dal ricevimento dell’atto (“intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni”);
- L’avvertimento delle conseguenze in caso di mancato pagamento: ovvero che, decorso inutilmente il termine di 5 giorni, si darà corso alla procedura esecutiva (pignoramento, ecc.) senza ulteriore preavviso . In pratica l’intimazione mette in mora il debitore e lo informa che la prossima comunicazione potrebbe essere direttamente l’ufficiale giudiziario.
Dal punto di vista della motivazione, l’intimazione è un atto relativamente sintetico: normalmente si limita a richiamare gli estremi degli atti precedenti e la somma dovuta. Questo è considerato sufficiente, in quanto il contribuente dovrebbe già conoscere la causa e la composizione del debito dalle cartelle o avvisi originari. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessaria un’ulteriore dettagliata motivazione: è valida l’intimazione che “richiama sinteticamente la sentenza… e l’avviso di accertamento impugnato”, se tali riferimenti consentono al contribuente di capire a cosa si riferisce la pretesa . In particolare, Cass. ord. n. 9537/2017 ha ritenuto legittima un’intimazione che riportava solo gli estremi della decisione della Commissione Tributaria e dell’avviso sottostante, perché il destinatario – avendoli contestati in giudizio – “aveva piena conoscenza dei presupposti della pretesa” . Dunque, una semplice indicazione degli atti presupposti (già notificati o noti) è di norma sufficiente a motivare l’intimazione.
Nota: Qualora però l’intimazione non riporti affatto gli elementi identificativi dei debiti a cui si riferisce (ad esempio un’intimazione generica, con un importo globale senza dire da quale atto deriva), allora potrebbe profilarsi un vizio di motivazione ex art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e art. 3 L. 241/90. Il contribuente in tal caso potrebbe contestare di non essere messo in grado di comprendere la pretesa. Tuttavia, nella prassi le intimazioni riportano sempre almeno i numeri delle cartelle/avvisi e le date, scongiurando in radice tale eccezione.
Riassumendo, l’intimazione di pagamento è: (i) un atto successivo all’accertamento, (ii) dall’efficacia limitata nel tempo (vale come precetto per un anno), (iii) necessario solo se è trascorso molto tempo dal precedente atto e (iv) contenente un ultimo sollecito con minaccia di esecuzione. Nel prossimo capitolo esamineremo come si colloca l’intimazione nel procedimento di accertamento e riscossione e cosa comporta il fatto che l’accertamento presenti sanzioni poi “maggiorate” nell’intimazione.
Dal’avviso di accertamento all’intimazione: il percorso della riscossione e le sanzioni “maggiorate”
Per comprendere perché le sanzioni indicate in un’intimazione possano risultare maggiori rispetto a quelle dell’avviso di accertamento originario, occorre ricostruire il percorso logico e temporale che va dall’accertamento fiscale iniziale fino alla riscossione forzata. In questa sezione esamineremo: (a) la natura “esecutiva” degli avvisi di accertamento e la fase successiva alla loro notifica; (b) le differenze tra tributi erariali e locali in termini di tempistiche e procedure; (c) il meccanismo delle sanzioni ridotte o “agevolate” in caso di definizione anticipata, e cosa accade se tali benefici decadono; (d) l’aggiunta di interessi e oneri di riscossione che fa lievitare gli importi dovuti nel tempo.
Accertamento esecutivo: il titolo che avvia la riscossione
Oggi la maggior parte dei tributi erariali (come IRPEF, IVA, IRES, IRAP) è accertata tramite atti che hanno doppia natura: da un lato impositiva (accertano l’imposta dovuta e irrogano le relative sanzioni amministrative), dall’altro già esecutiva (costituiscono titolo per la riscossione coattiva) . Ciò è frutto della riforma introdotta dal D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010), che ha eliminato per questi atti la necessità di una cartella successiva: trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, se il contribuente non ha pagato né impugnato, l’atto diviene esecutivo e può essere inviato all’agente della riscossione. Analogamente, per i tributi locali, la L. 160/2019 ha previsto dal 1° gennaio 2020 che gli avvisi di accertamento comunali (IMU, TARI, TASI, ecc.) valgano anche come atti di ingiunzione esecutiva. Questi avvisi devono recare espressamente l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso (60 giorni) e l’indicazione che, scaduto tale termine, “divengono esecutivi” per la riscossione coattiva.
In pratica, quando si riceve un avviso di accertamento (statale o locale) oggi, esso contiene già un ordine di pagamento entro un certo termine (60 giorni in genere) e l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla riscossione forzata. Dunque, l’avviso di accertamento moderno svolge anche la funzione di precetto .
Esempio: l’Agenzia delle Entrate notifica a Luigi un avviso di accertamento per IRPEF evasa, con imposta e sanzioni. Nell’atto si legge che Luigi deve pagare entro 60 giorni, e che trascorso tale termine senza ricorso, l’atto è esecutivo. Se Luigi non paga né impugna, dopo 60 giorni l’accertamento è titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà ricevere il carico e richiedere il pagamento. A quel punto potrebbe inviare direttamente una “comunicazione di presa in carico” o un sollecito, oppure – trascorso un ulteriore periodo tecnico – avviare misure cautelari/esecutive. Se però lascia passare oltre un anno dalla notifica dell’accertamento, come visto, dovrà prima notificare un’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 .
Per contro, nel sistema previgente (ancora applicabile ad alcune fattispecie, come accertamenti ante 2011 per erariali o ante 2020 per locali, e ad esempio alle sanzioni amministrative non tributarie o contributi previdenziali), il percorso era: avviso di accertamento (non esecutivo) → iscrizione a ruolo → cartella di pagamento → eventuale intimazione dopo un anno → esecuzione forzata. In quel modello, l’avviso di accertamento era solo un atto impositivo, e se il contribuente non pagava volontariamente, l’amministrazione doveva iscrivere il debito in un ruolo consegnato all’esattore, il quale notificava poi la cartella esattoriale. Oggi questa “cartella” continua ad esistere per alcune tipologie (ad esempio, per gli avvisi bonari non pagati si emette cartella, per le sanzioni del Codice della Strada si emette cartella, per contributi Inps analogamente avviso di addebito ecc.), ma per la generalità delle imposte la cartella è stata sostituita dall’accertamento esecutivo. In entrambi i casi, comunque, è l’ultimo atto antecedente alla fase coattiva (sia esso accertamento esecutivo o cartella) che cristallizza la pretesa in termini di “an” e “quantum”. L’intimazione di pagamento non ricalcola nulla di nuovo, ma semplicemente richiama quel quantum già determinato, aggiungendo semmai interessi di mora e oneri di riscossione maturati.
Sanzioni nell’avviso di accertamento: base, riduzioni e decadenze dei benefici
Uno snodo fondamentale per capire perché nell’intimazione le sanzioni possano apparire più alte è questo: spesso l’avviso di accertamento originario indicava delle sanzioni in misura ridotta o riducibile perché il contribuente aveva la possibilità di definire bonariamente la pendenza. Se quella possibilità non viene colta (ad esempio perché il contribuente non paga nei termini o fa ricorso), allora decade il beneficio e la sanzione torna alla misura intera prevista dalla legge. Pertanto, ciò che viene percepito come “sanzione maggiorata” nell’intimazione è, in molti casi, semplicemente la sanzione piena, laddove nell’accertamento si sarebbe potuto pagare con una sanzione ridotta.
Vediamo i principali meccanismi di riduzione delle sanzioni previsti in sede di accertamento e cosa accade se non vi si aderisce:
- Acquiescenza all’accertamento (art. 15 D.Lgs. 218/1997): se il contribuente non impugna l’avviso di accertamento e paga entro 60 giorni, gli è riconosciuta per legge una riduzione delle sanzioni amministrative al 1/3 del minimo previsto. In pratica, l’atto spesso indica l’ammontare totale delle sanzioni “piene”, ma anche l’importo ridotto di 1/3 che si applica in caso di pagamento immediato. Ad esempio, se la violazione comporta una sanzione base di 150% dell’imposta evasa, con acquiescenza si paga solo il 50%. Oppure, più comune, se l’avviso irroga la sanzione del 30% (omesso versamento), in acquiescenza si pagherà il 10%. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, perde tale agevolazione e dovrà pagare la sanzione intera. Dunque, quando più tardi arriverà la riscossione coattiva (tramite cartella o intimazione), la sanzione sarà “maggiorata” rispetto a quella che avrebbe pagato con acquiescenza, perché consisterà nell’intero 30% e non nel 10%. È però importante chiarire: non è che la sanzione sia stata aumentata arbitrariamente dopo; semplicemente, è venuto meno lo sconto. La differenza può essere notevole in valore assoluto e spesso genera sorpresa nel debitore. Ad esempio, un avviso IMU con sanzione da €300 offriva pagamento in acquiescenza con €100 di sanzione; se ignorato, in intimazione troveremo €300 di sanzione .
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): l’adesione è un accordo tra contribuente e ufficio sul contenuto dell’accertamento. Se viene perfezionato (firma e pagamento almeno della prima rata entro 20 giorni), le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 di quelle originarie, analogamente all’acquiescenza (e gli interessi sono calcolati sino alla data dell’atto di adesione). Tuttavia, se il contribuente sottoscrive l’adesione ma poi non versa nei 20 giorni, l’adesione non si perfeziona (art. 9, c. 3 D.Lgs. 218/97) e torna efficace l’atto originario, con le sue sanzioni piene. Inoltre l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute. In tal caso il contribuente si vedrà richiedere (con cartella o intimazione) gli importi dell’accertamento originario con sanzioni maggiorate rispetto a quelle “agevolate” promesse con l’adesione . Ad esempio, Tizio firma un adesione a un accertamento che prevedeva €5.000 di sanzioni piene, concordando di pagarne €1.667 (un terzo) ma non versa nulla: perderà lo sconto e gli verranno iscritti €5.000 di sanzioni, che compariranno poi nell’intimazione.
- Avvisi “bonari” da controlli automatici/formali (artt. 2-3 D.Lgs. 462/1997): questi non sono veri accertamenti, ma comunicazioni di irregolarità (ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) con cui l’Agenzia delle Entrate invita a regolarizzare versamenti insufficienti. Se il contribuente paga entro 30 giorni, gode di sanzioni ridotte al 10% (nei controlli automatici) o al 20% (nei controlli formali). Se non paga o fa scadere quel termine, le somme vengono iscritte a ruolo con sanzione piena del 30% . Quindi la successiva cartella (o intimazione) conterrà la sanzione del 30%. Anche qui, c’è una “maggiorazione” rispetto all’avviso bonario: ad esempio, su un’imposta non versata di €1.000, l’avviso bonario chiedeva €100 di sanzione (10%); la cartella successiva ne chiederà €300 (30%). È del tutto fisiologico, perché è la sanzione ordinaria per omesso versamento (30%) a cui si perdeva il diritto allo sconto del 2/3 offerto dal bonario.
- Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, c.3 D.Lgs. 472/1997): in caso di atto di contestazione di sole sanzioni (non connesso a un tributo, es. sanzioni formali), la legge consente il pagamento in misura ridotta ad 1/3 entro 60 giorni. Se non si paga in quel termine, la sanzione viene irrogata con ordinanza ingiunzione nella misura piena. Per cui eventualmente in riscossione coattiva comparirà l’importo integrale. Un esempio è l’avviso di contestazione di sanzioni tributarie autonome: spesso il contribuente, non pagando entro 60 giorni, subisce l’iscrizione a ruolo della sanzione intera (quindi “maggiorata” rispetto al terzo iniziale).
In sintesi, il sistema tributario prevede incentivi al pagamento immediato consistenti in forti riduzioni di sanzioni. Se il contribuente non aderisce e lascia che l’accertamento faccia il suo corso, quelle riduzioni vengono revocate. Pertanto l’intimazione di pagamento rifletterà le sanzioni nella misura piena prevista dalla legge, che di norma è superiore a quanto si sarebbe pagato definendo subito l’atto. Questo spiega in gran parte perché le “sanzioni maggiorate” non sono un’anomalia né un sopruso, ma l’esito naturale della decadenza di un’agevolazione.
Vale la pena di sottolineare: la sanzione piena irrogata nell’accertamento è comunque determinata dalla legge entro certi limiti, e l’ufficio non può arbitrariamente aumentarla oltre quanto previsto. Una volta decorso il termine per pagare con riduzione, il debitore deve l’intero importo sanzionatorio originariamente contestato. Ad esempio, se l’atto originario recitava “sanzione di €300 ridotta a €100 se paghi entro 60 gg”, l’intimazione conterrà €300, non di più. Se mai comparisse una cifra superiore (€330, €600, ecc.), saremmo di fronte a un errore da parte dell’ente, oppure a qualche altra componente (vedi oltre interessi o recidive). Sarà allora opportuno impugnare per far valere l’indebita maggiorazione.
Caso particolare – recidiva nelle violazioni tributarie: la normativa (art. 7, D.Lgs. 472/1997) prevede che se il contribuente reitera una violazione nei tre anni successivi, la sanzione può essere aumentata fino al 50%. Questa è una “maggiorazione” in senso proprio della sanzione, applicata già in sede di accertamento se l’ufficio riscontra la recidiva. Non è collegata alla riscossione in sé, ma al comportamento del contribuente. La Corte Costituzionale ha scrutinato tale automatismo: l’obbligo di applicare la recidiva determina un aggravio automatico che “non consente… una valutazione concreta delle specifiche condotte” , sollevando dubbi di proporzionalità. Tuttavia, finora la recidiva non è stata dichiarata illegittima in sé; semmai si invita a un’interpretazione che consenta al giudice di modulare la sanzione nel caso concreto. In ogni caso, la recidiva se c’è, comparirà già nell’avviso di accertamento (con sanzione aumentata del 50% ad es.), e non costituisce una sorpresa successiva nell’intimazione. La nostra trattazione riguarda invece quelle differenze che emergono tra il momento dell’accertamento e quello della riscossione coattiva.
Interessi di mora e aggio di riscossione: altri fattori di aumento
Oltre alla perdita delle riduzioni sulle sanzioni, ci sono ulteriori importi che fanno lievitare la cifra richiesta in un’intimazione rispetto all’accertamento originario. I principali sono:
- Interessi di mora: sono dovuti sul debito tributario non pagato, calcolati per il periodo di ritardo successivo alla notifica dell’atto definitivo. Per i ruoli esattoriali, il tasso di interesse di mora è fissato annualmente con provvedimento dell’Agenzia Entrate (ad esempio, negli ultimi anni è oscillato tra l’1% e il 4% circa, adeguandosi al mercato). Gli interessi di mora decorrono di norma dal 61° giorno dopo la notifica della cartella o accertamento esecutivo, e si accumulano finché non si paga . Pertanto, quando arriva un’intimazione a distanza di anni, gli interessi possono essere consistenti. Ad esempio un debito di €10.000 al 3% annuo genera €300 di interessi l’anno; dopo 3 anni avrà circa €900 di interessi maturati, che non erano presenti nell’importo dell’accertamento originario (che calcolava interessi solo fino a certa data). Questi interessi vengono spesso sommati nella voce “sanzioni e interessi” o “interessi” dell’intimazione. Pur non essendo “sanzioni” in senso tecnico, dal punto di vista del debitore aggravano l’importo da pagare, contribuendo alla percezione che la pretesa sia lievitata.
- Oneri di riscossione (c.d. aggio): il servizio nazionale di riscossione ha un costo che viene in parte caricato sul debitore. Fino a qualche anno fa l’aggio era pari al 6% delle somme iscritte a ruolo (ridotto al 3% se si pagava entro 60 giorni), ed era dovuto a titolo di rimborso spese del concessionario. Dal 2022 il sistema è cambiato: l’aggio in senso tecnico è stato eliminato e coperto da risorse di bilancio, ma permangono degli oneri a carico del debitore. In particolare, se l’Agenzia Entrate-Riscossione notifica la cartella e il contribuente paga oltre 60 giorni, viene addebitato il 3% (a titolo di oneri di funzionamento); se si supera la fase di insoluto, un ulteriore 6% può gravare. Con le nuove normative, per gli accertamenti esecutivi locali, l’ente impositore può indicare direttamente in accertamento la percentuale degli oneri di riscossione cui andrà incontro il debitore in caso di mancato pagamento . Dunque, nell’intimazione vedremo spesso voci come “Compenso di riscossione” o simili. Queste sono spese aggiuntive che non comparivano nell’avviso di accertamento (che indicava solo imposte, sanzioni, interessi), e la loro presenza fa sì che il totale intimato sia maggiore. Anche se non sono qualificabili come “sanzione” giuridicamente, molti contribuenti le percepiscono come tali (un costo punitivo per non aver pagato prima). E in parte lo scopo è proprio deterrente: sapere che oltre al tributo e alla multa si pagherà l’aggio, incoraggia a evitare la riscossione coattiva.
- Spese di notifica e altri accessori: importi minori ma presenti (di solito pochi euro per raccomandata, ecc.), anch’essi assenti nell’accertamento ma presenti nell’intimazione.
In conclusione, un’intimazione di pagamento include tipicamente: (i) il tributo evaso o non versato (stesso importo dell’accertamento, salvo eventuali pagamenti parziali); (ii) le sanzioni amministrative tributarie nella misura intera dovuta (quindi maggiori rispetto a eventuali importi ridotti indicati in precedenza, in caso di mancata definizione agevolata) ; (iii) gli interessi moratori maturati dal termine di pagamento originario; (iv) gli oneri di riscossione e spese. Sommando queste voci è fisiologico che l’intimazione rechi un totale dovuto significativamente più alto dell’avviso iniziale: non perché siano state introdotte arbitrariamente nuove sanzioni, ma per l’effetto combinato di decadenza delle riduzioni, tempo trascorso e costi di riscossione aggiuntivi .
Di seguito, una tabella schematizza queste differenze con un esempio numerico:
Tabella 1 – Esempio di evoluzione degli importi dal’Accertamento all’Intimazione
| Fase e situazione | Imposta dovuta | Sanzione dovuta (omesso versamento) | Interessi e oneri | Totale dovuto |
|---|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento (2022) – importo contestato, sanzione piena 30% | € 1.000 | € 300 (30%) | – | € 1.300 |
| Opzione acquiescenza (pagamento entro 60 gg) – sanzione ridotta 1/3 | € 1.000 | € 100 (ridotta a 1/3) | – | € 1.100 |
| (Se contribuente NON paga entro 60 gg, perde lo sconto) | ||||
| Cartella/Intimazione dopo 2 anni (2024) – sanzione piena + interessi + aggio | € 1.000 | € 300 (intera) | € 90 interessi (circa) + € 60 aggio (6%) | € 1.450 |
| Intimazione “maggiorata” rispetto all’avviso | (+0% rispetto imposta) | (+200% rispetto sanz. ridotta) | (+ aggiunte) | (+32% totale) |
Nell’esempio, a fronte di €1.100 dovuti con pagamento immediato agevolato, il debitore che non ha pagato si vede intimare dopo 2 anni circa €1.450. La sanzione risulta tripla rispetto a quella scontata di cui avrebbe usufruito, e il totale è maggiore di circa un terzo rispetto al dovuto originario, per via di interessi e compensi di riscossione.
Va osservato che talvolta il contribuente scopre solo all’arrivo della cartella/intimazione quale fosse la sanzione intera, perché l’atto originario magari enfatizzava l’importo ridotto (es. negli avvisi bonari si parla di somme dovute con 10% di sanzione). Questo può dare l’impressione di un aggravio ingiustificato. In realtà, la legge consente questi aggravamenti come parte del normale meccanismo sanzionatorio e di riscossione. Finché l’importo richiesto rientra nei limiti di legge (sanzione amministrativa non superiore al massimo edittale, interessi al tasso legale di mora, aggio nelle percentuali fissate), non c’è di per sé illegittimità.
Nel prossimo capitolo tratteremo i profili di legittimità e costituzionalità di queste sanzioni “maggiorate” e dei meccanismi che le producono, per capire se ci sono margini per contestarne l’eccesso o l’iniquità, e quali tutele l’ordinamento predispone per il contribuente (ad esempio il potere del giudice tributario di ridurre le sanzioni per proporzionalità). Successivamente, entreremo nel vivo delle strategie difensive: come impugnare l’intimazione, quali vizi far valere (errori di notifica, prescrizione, ecc.), e quali altre opzioni (dilazione, definizioni agevolate, ecc.) possono aiutare il debitore.
Profili di legittimità (anche costituzionale) delle sanzioni “maggiorate”
Le sanzioni tributarie – pur essendo di natura amministrativa e non penale – devono rispettare principi di legalità, proporzionalità e non discriminazione, anche alla luce della Costituzione e dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000). In questa sezione analizziamo se e quando le “maggiorazioni” di sanzioni di cui abbiamo parlato possono porre problemi di legittimità, e quali rimedi prevede l’ordinamento (in particolare l’intervento del giudice tributario in sede di contenzioso per modulare la sanzione).
Proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni tributarie
La Corte Costituzionale ha più volte affermato che anche le sanzioni amministrative tributarie devono rispettare un principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito . Ciò significa che non devono essere manifestamente sproporzionate rispetto alla violazione commessa, valutata anche nelle circostanze concrete. Ad esempio, in una recente sentenza (Corte Cost. 46/2023), la Corte ha esaminato la sanzione per omessa dichiarazione dei redditi, pari al 120%–240% dell’imposta dovuta. Era stato sollevato il dubbio che tale sanzione dovesse colpire solo l’“imposta evasa” (non versata), e non l’intera imposta dovuta, altrimenti risultando eccessiva. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità , però ha evidenziato un aspetto importante: ha sottolineato che il sistema contiene una “valvola di decompressione” nell’art. 7 del D.Lgs. 472/1997, che consente di ridurre fino alla metà la sanzione tenendo conto del comportamento dell’agente e delle circostanze attenuanti . In pratica, il giudice tributario, su istanza di parte, può diminuire la sanzione se la reputa eccessivamente gravosa in rapporto al caso concreto (ad esempio se il contribuente ha collaborato, se l’errore è lieve, ecc.). Grazie a questa possibilità di riduzione caso per caso, la Corte ha ritenuto la sanzione del 120-240% astrattamente legittima, poiché modulabile in concreto per evitare esiti “draconiani” .
Questo principio generale vale per tutte le sanzioni tributarie: se la misura standard appare sproporzionata nel caso individuale, il contribuente può chiedere al giudice di applicare l’art. 7 D.Lgs. 472/97 per ottenere una diminuzione. Ad esempio, nelle ipotesi di omessi versamenti IVA puniti col 30%, se il contribuente dimostra circostanze attenuanti (difficoltà economiche temporanee, pagamento immediato appena scoperto l’errore, ecc.), il giudice potrebbe ridurre la sanzione, poniamo, al 15%. Questa è una garanzia contro eccessi punitivi.
Nel contesto delle “sanzioni maggiorate” in intimazione, il discorso proporzionalità si collega in due modi: 1. Le maggiorazioni derivano da scelte del contribuente (mancata adesione) più che da nuova disvalore: pagare una sanzione ridotta era un beneficio; se il contribuente non ne approfitta, paga la sanzione intera prevista per l’illecito commesso. Difficilmente si potrebbe definire “sproporzionata” la sanzione piena se questa rientra nei parametri di legge (es. 30% per omesso versamento). In fondo, l’ordinamento ha già considerato il 30% come sanzione base ragionevole per chi non versa un tributo. Il fatto di poterla avere al 10% era un’agevolazione premiale. Dunque, non si tratta di una doppia punizione, ma della punizione unica prevista per quell’illecito, semplicemente non scontata. Perciò una censura di incostituzionalità delle “sanzioni maggiorate” in quanto tali avrebbe scarse chances, essendo la sanzione piena già contemplata dalla legge e, di regola, non manifestamente irragionevole.
- Effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto di difesa: un potenziale profilo critico potrebbe essere che il sistema, offrendo sconti fortissimi se non si fa ricorso (acquiescenza) e imponendo la sanzione intera se invece si impugna, di fatto dissuade il contribuente dall’esercitare il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Questa questione è stata dibattuta in dottrina e giurisprudenza: la riduzione a 1/3 per mancata impugnazione è vista da alcuni come un premio legittimo per chi evita il contenzioso e collabora, da altri come una “pena” per chi ricorre. La Corte Costituzionale finora non ha ritenuto incostituzionale tale meccanismo, considerandolo una scelta di politica legislativa nel bilanciamento fra esigenze erariali e deflazione del contenzioso. In altre parole, la norma non punisce l’atto di ricorrere, ma premia chi paga subito: la differenza è sottile ma giuridicamente importante. Anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, già nel 2008 aveva avallato la tesi che l’intimazione (equiparata all’avviso di mora) è atto impugnabile autonomamente e “cristallizza” la pretesa , segno che considerava fisiologico il meccanismo sanzionatorio sottostante. Dunque, sotto questo profilo, non risultano ad oggi pronunce di illegittimità costituzionale; anzi, il sistema di sanzioni ridotte per acquiescenza è stato confermato e replicato in molte leggi.
In sintesi, la “maggiorazione” delle sanzioni per mancato pagamento spontaneo non viola di per sé la Costituzione, purché la sanzione finale rientri nei limiti edittali e il contribuente abbia avuto la possibilità di difendersi e, se del caso, di chiedere al giudice una riduzione per proporzionalità. L’ordinamento prevede inoltre il principio del favor rei, ovvero la retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli: ad esempio, se dopo l’accertamento interviene una legge che riduce quella sanzione, il contribuente (anche in fase di intimazione) può pretenderne l’applicazione retroattiva se il suo caso non è definitivo (art. 3 D.Lgs. 472/97, come interpretato dalla giurisprudenza). Su questo tema c’è stato un acceso dibattito, poiché formalmente l’art. 3 Statuto Contribuente esclude la retroattività delle norme tributarie sfavorevoli ma tace su quelle favorevoli; la Corte Costituzionale ha ammesso che il legislatore può porre limitazioni alla retroattività favorevole in campo tributario (v. sent. nn. 63/2019, 68/2021), ma la Cassazione ha sollevato questioni di legittimità su alcune applicazioni restrittive del favor rei. Si tratta tuttavia di situazioni particolari (ad esempio sanatorie non estese ai giudicati). Nel nostro scenario, se ad esempio la legge riducesse dal 30% al 15% la sanzione per omesso versamento, tale norma dovrebbe applicarsi anche ai rapporti non definitivi, riducendo quindi la sanzione eventualmente riportata in intimazione (anche d’ufficio dal giudice). Questo è un ulteriore elemento di tutela del contribuente contro sanzioni eccessive.
Chiarezza e legalità del procedimento di riscossione
Un altro profilo di legittimità da considerare è la correttezza procedurale del passaggio dall’accertamento all’intimazione. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 16412/2007) ha delineato il principio per cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante… una sequenza ordinata… di determinati atti, con le relative notificazioni”. In tale sequenza, l’intimazione di pagamento gioca un ruolo quando richiesto dalla norma. Quindi, se l’agente della riscossione omettesse un atto dovuto, l’intera pretesa ne risentirebbe sotto il profilo dell’illegittimità. Esempio: se parte l’esecuzione senza intimazione nonostante fosse obbligatoria (perché era passato un anno dalla cartella), gli atti esecutivi sono nulli . Questo è un principio di legalità procedurale. Fortunatamente per il contribuente, la giurisprudenza è molto ferma: “decorso un anno dalla cartella, l’intimazione è atto tipico e necessario”, e la sua omissione vizia l’esecuzione (Trib. civ. Roma 2019, Cass. 11745/2019, ecc.).
Inoltre, la Cassazione ha recentemente chiarito in modo definitivo la natura dell’intimazione ex art. 50 DPR 602/73: essa è equiparabile al vecchio avviso di mora, quindi rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/92 . Questo significa che il contribuente ha l’onere di impugnare l’intimazione entro 60 giorni, non una semplice facoltà. Se non lo fa, la pretesa diventa definitiva (“cristallizzata”) e non potrà più eccepire in seguito motivi come la prescrizione o la mancata notifica di atti precedenti . Questa posizione, affermata da Cass. 6436/2025 , supera un precedente orientamento più permissivo (es. Cass. 16743/2024) che riteneva l’intimazione facoltativamente impugnabile . Ora la regola è: attento contribuente, se ricevi un’intimazione devi ricorrere subito per far valere i tuoi diritti, altrimenti li perderai. Questo, paradossalmente, è anche una garanzia di legittimità complessiva del sistema: viene assicurato che il contribuente abbia un ultimo “filtro” di tutela (il ricorso contro l’intimazione) prima di subire l’esecuzione, ma al contempo, se lo ignora, si consolida la posizione dell’erario.
Dal punto di vista costituzionale, questa impostazione è stata criticata da alcuni – proprio quelli che la Cassazione definisce “isolati orientamenti” superati – perché costringe il contribuente a muovere numerosi ricorsi (prima contro l’accertamento, poi magari contro cartella, poi contro intimazione, ecc.) per non decadere dalle tutele, con un aggravio di oneri anche quando magari l’eccezione (es. prescrizione) si sarebbe potuta far valere più tardi. Tuttavia, la Cassazione ha motivato che l’evoluzione normativa e la natura dell’atto impongono questo: l’intimazione è un atto tipico, va impugnato subito e non si può aspettare il pignoramento per sollevare questioni pregresse . A ben vedere, questo tutela l’efficienza e la chiarezza del procedimento: si evitano situazioni in cui il contribuente subisce il pignoramento e solo lì per lì tenta difese che poteva avanzare prima, con dispendio di risorse. L’ottica è: se c’era un vizio (ad esempio la prescrizione maturata prima dell’intimazione o la nullità di una cartella mai notificata), va dedotto nell’impugnazione tempestiva dell’intimazione stessa .
Riassumendo i concetti di questo capitolo: – Le sanzioni “maggiorate” perché diventate intere (anziché ridotte) non violano di per sé principi costituzionali, essendo previste dalla legge ed essendo modulabili caso per caso per ragioni di equità da parte del giudice. – Il contribuente ha diritto a non subire sanzioni eccessive: può invocare l’art. 7 D.Lgs. 472/97 davanti alla Commissione Tributaria per ottenere riduzioni se il rigore della norma eccede la gravità effettiva della sua condotta . – Il sistema offre sconti per incentivare il pagamento anticipato: questi incentivi sono legittimi e non configurano un indebito ostacolo al diritto di difesa secondo la giurisprudenza attuale. – Devono però essere rispettate le garanzie procedurali: la notifica dell’intimazione quando dovuta, la possibilità di impugnarla, e la corretta sequenza degli atti. La combinazione di Statuto del Contribuente e interpretazioni giurisprudenziali tutela il debitore da pregiudizi (es. se un atto precedente non era mai stato notificato, il contribuente può far valere ciò ricorrendo contro l’intimazione). – Non a caso la Cassazione parla di “progressione di atti”: ogni atto è un gradino e se manca o salta uno scalino, il procedimento può essere contestato.
Ora che abbiamo delineato il quadro di legittimità, passiamo alla parte pratica e operativa: come difendersi concretamente da un’intimazione di pagamento, soprattutto quando si ritiene che rechi sanzioni o importi non dovuti o illegittimi. Vedremo i motivi di ricorso più efficaci (decadenza, prescrizione, vizi di notifica, ecc.), i tempi da rispettare e le possibili alternative (come la rateizzazione) per gestire il debito.
Come difendersi: l’impugnazione dell’intimazione e le strategie del debitore
Dal punto di vista del debitore che riceve un’intimazione di pagamento, le possibili difese si dividono in due grandi categorie: (A) la difesa giudiziale, ossia presentare un ricorso alle competenti autorità per contestare la legittimità o l’inesigibilità (totale o parziale) di quanto richiesto; (B) le soluzioni stragiudiziali o alternative, come la richiesta di dilazione, l’autotutela o l’adesione a eventuali sanatorie, che possono evitare o attenuare gli effetti della riscossione senza mettere in discussione il merito del debito. Esamineremo dapprima l’impugnazione dell’intimazione (ambito in cui rientrano eccezioni come prescrizione, vizi formali, ecc.), e successivamente tratteremo le altre strategie come la rateizzazione del pagamento e simili.
A) Impugnare l’intimazione di pagamento dinanzi al giudice tributario
Come già anticipato, l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 (in quanto assimilato all’avviso di mora) . Il ricorso contro l’intimazione va presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle ex Commissioni Tributarie) competente per territorio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’intimazione (art. 21 D.Lgs. 546/92). Il ricorso deve essere notificato all’ente che ha emesso l’intimazione (tipicamente l’Agente della Riscossione) e eventualmente all’ente impositore se si contestano aspetti di merito del tributo, quindi depositato presso la segreteria della Corte Tributaria.
Importante: per le controversie di valore (importo intimato) non eccedente €50.000, è attualmente prevista la procedura di reclamo/mediazione obbligatoria (art. 17-bis D.Lgs. 546/92, soglia elevata a 50 mila euro dal 2023). Ciò significa che il ricorso inizialmente vale anche come reclamo; l’ente può accoglierlo parzialmente o proporre mediazione entro 90 giorni. Se non c’è accordo, il ricorso prosegue in giudizio. Il contribuente, nel proporre ricorso avverso l’intimazione, deve quindi considerare questa fase: ad esempio, potrebbe ottenere in mediazione una proroga di pagamento o un’annullamento parziale. Tuttavia, spesso sugli atti della riscossione (come l’intimazione) gli agenti non hanno molto margine per mediare, a meno di errori evidenti.
Motivi di ricorso contro l’intimazione
Quali motivi si possono far valere contro un’intimazione di pagamento? Bisogna distinguere tra: – Vizi propri dell’intimazione (cioè dell’atto in sé); – Vizi degli atti presupposti (cartella, accertamento) che si riflettono sull’intimazione; – Cause estintive o modificative del debito sopravvenute.
Ecco i motivi più comuni e rilevanti, dal punto di vista difensivo, con cui un debitore può contestare l’intimazione:
- Prescrizione del debito tributario: è forse la difesa più efficace e usata. Consiste nel sostenere che tra la data di notifica dell’ultimo atto valido e la notifica dell’intimazione sia decorso un periodo superiore al termine di prescrizione previsto per quel tributo, senza atti interruttivi nel mezzo. Se la prescrizione è maturata, il debito si è estinto ex art. 2946/2948 c.c. I termini di prescrizione dei tributi variano: generalmente 10 anni per tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc., in mancanza di termini speciali) e 5 anni per tributi locali (IMU, TARI…) oltre che per sanzioni e interessi, in quanto prestazioni periodiche o accessorie . Alcune eccezioni: bollo auto 3 anni, diritti doganali 5 anni, contributi INPS 5 anni (dopo sentenza Corte Cost. 63/2022), ecc. Bisogna valutare caso per caso la categoria del credito. Ad esempio, se un’avviso di accertamento IVA 2015 non è stato mai riscosso e solo nel 2025 arriva l’intimazione, si può eccepire che dopo 10 anni dall’anno d’imposta (2016-2025) il credito IVA è prescritto (salvo atti interruttivi). Per un avviso IMU 2014 arrivato ora, sarebbero bastati 5 anni (2016-2021) di inerzia per prescriverlo. Attenzione: spesso l’agente della riscossione avrà compiuto atti interruttivi (iscrizione di ipoteca, solleciti, ecc.) senza che il contribuente lo sapesse formalmente; tuttavia dal 2018 in poi la giurisprudenza ha chiarito che estratti di ruolo e atti interni non valgono come notifiche. Contano solo gli atti notificati al contribuente. Quindi se il contribuente afferma di non aver ricevuto nulla per tot anni e l’agente non prova il contrario, la prescrizione sarà accolta. Cassazione SS.UU. n. 23397/2016 ha anche stabilito che se un tributo aveva prescrizione breve (5 anni) in origine, il fatto di non averlo impugnato non lo converte automaticamente in 10 anni ex art. 2953 c.c. (che vale solo per i provvedimenti passati in giudicato) . Ciò significa, ad esempio, che per un credito TARI che non hai contestato, la prescrizione resta 5 anni dalla definitività, non diventa 10. Questo è un punto a favore del contribuente. In giudizio, la prescrizione va eccepita dal contribuente (non è rilevabile d’ufficio) e dev’essere provata con i fatti (date notifiche, etc.). Se accertata, porta all’annullamento dell’intimazione e della pretesa per intervenuta estinzione del debito.
- Decadenza dall’azione esecutiva (mancata intimazione tempestiva): più che un motivo autonomo di ricorso, è un vizio procedurale. Se l’agente della riscossione ha avviato una esecuzione (es. ipoteca, pignoramento) senza notificare prima l’intimazione nonostante fosse obbligatoria (anno trascorso), il contribuente può contestare la nullità di quell’atto esecutivo. Tuttavia, questo scenario di solito emerge nell’opposizione all’esecuzione (giudice ordinario) più che nel ricorso tributario, perché l’intimazione in tal caso non c’è proprio stata. In sede tributaria, si può semmai dedurre che l’intimazione stessa è invalida perché notificata fuori dai presupposti di legge. Un esempio: se l’intimazione viene notificata prima ancora che sia trascorso un anno dalla cartella, è nulla? In verità, la legge non vieta un’intimazione anticipata (è superflua ma non dannosa). Oppure: l’intimazione viene notificata dopo che già avevano iniziato il pignoramento (violando la sequenza), allora quell’intimazione “postuma” non sana l’irregolarità. Difficile impugnare l’intimazione su questo, più facile opporsi al pignoramento. Comunque, un controllo che il contribuente può fare: l’intimazione è arrivata oltre un anno dall’atto presupposto? Se no, forse non serviva nemmeno (il che non la rende illegittima, ma potenzialmente inutile ai fini esecutivi). Se sì, tutto regolare che l’abbiano mandata. Se fosse trascorso un tempo lunghissimo (es. 10 anni) e arriva intimazione: in realtà la questione lì è la prescrizione, non un vizio dell’intimazione stessa.
- Omessa notifica degli atti presupposti: questo è fondamentale. L’intimazione di pagamento richiama solitamente una o più cartelle o accertamenti esecutivi. Se il contribuente non ha mai ricevuto regolarmente uno di quegli atti, l’intimazione diventa la prima conoscenza formale del debito. In tal caso, può impugnare l’intimazione eccependo la nullità dell’atto presupposto per omessa notifica (art. 19, co.3 D.Lgs. 546/92 consente di far valere vizi propri o relativi agli atti presupposti non conosciuti). Ad esempio, arriva intimazione riferita a una cartella del 2018 che il contribuente giura di non aver mai visto: nel ricorso si dovrà chiedere l’annullamento di cartella e intimazione per mancata notifica della cartella stessa. L’onere della prova della regolare notifica della cartella spetta all’agente della riscossione in giudizio. Se non riesce a provarla (o se la prova mostra un vizio, es. notifica a indirizzo errato), la Commissione Tributaria annullerà l’intimazione in quanto l’atto presupposto non fu notificato e quindi l’intimazione risulta priva di valido fondamento . La Cassazione ha di recente confermato che l’omessa notifica dell’atto presupposto è eccepibile col ricorso contro l’atto successivo e comporta la caducazione a cascata (Cass. SS.UU. 7822/2020; Cass. 34902/2023) . Dunque questa è una difesa vincente se supportata dai fatti. Un caso particolare: se l’atto presupposto era un avviso di accertamento e non fu notificato, l’intimazione ne fa le veci, diventando essa stessa il primo atto impugnabile sul merito del tributo. In tal caso, il contribuente nel ricorso contro l’intimazione può contestare anche nel merito la debenza del tributo/sanzione (cosa di norma preclusa se l’accertamento era definito). Lo stesso dicasi se la cartella non fu notificata: l’intimazione diventa il primo atto per contestare il quantum del debito. Occorre però impugnare immediatamente l’intimazione per far valere questo, altrimenti si consolida tutto.
- Violazione della sospensione della riscossione frazionata (se ricorso pendente): quando il contribuente presenta ricorso contro un accertamento, per legge non deve pagare l’intero importo subito. L’art. 68 D.Lgs. 546/92 prevede che durante il processo di primo grado sia dovuto solo 1/3 delle imposte accertate (con relativi interessi) e nessuna sanzione, salvo che il giudice conceda sospensione totale. Dopo la sentenza di primo grado, se il Fisco ha vinto parzialmente, può riscuotere ancora 2/3, ecc. Questo meccanismo è detto riscossione frazionata. Se l’intimazione di pagamento richiede importi in violazione di tali limiti (ad esempio, chiede anche le sanzioni mentre il ricorso sul merito è ancora pendente in primo grado, o chiede più di un terzo), allora è illegittima per violazione dell’art. 68 cit. Il contribuente può impugnarla e far valere che l’atto è prematuro e contrario alla legge. Un esempio: Caio impugna un accertamento IRPEF da €10.000 + sanzioni €3.000. L’ufficio può iscrivere a ruolo €3.333 (un terzo imposta) e non le sanzioni. Se l’Agenzia Riscossione inviasse intimazione per tutti €13.000 durante il processo, Caio può farla annullare in Commissione. Bisogna prestare attenzione: spesso l’Agenzia invia comunicazioni di irregolarità o intimazioni anche quando non dovrebbe; queste vanno subito contrastate col ricorso o quantomeno con segnalazione. In caso di appello, i limiti cambiano (2/3, e dopo appello 100% ma sanzioni sempre dopo definizione); comunque il concetto è che un’intimazione in pendenza di giudizio può essere contestata se viola la norma della riscossione provvisoria.
- Errori nel calcolo degli importi intimati: se il contribuente riscontra che l’importo richiesto è errato (maggiore del dovuto) per ragioni matematiche o di duplicazione, può certamente contestarlo. Ad esempio: interessi calcolati oltre il tasso legale, oppure richiesti fino a data sbagliata; sanzione che appare superiore al massimo di legge; o addirittura, somma di voci incongruente con il totale. Sono situazioni rarissime su importi così standardizzati, ma possibili specie in coinvolgimento di più atti. Un caso classico: il contribuente ha pagato in parte dopo l’accertamento (magari una rata) e l’intimazione sembra non tenerne conto, chiedendo l’intero. Allora nel ricorso si allegheranno le ricevute di pagamento per far dichiarare non dovuto il già versato. Oppure, il contribuente ha ottenuto dall’ente impositore un sgravio totale o parziale del debito (magari tramite autotutela o sentenza favorevole), ma ciononostante l’Agente di Riscossione ha emesso intimazione per l’intero: anche qui, dovrà essere annullata perché riferita a un carico non più esistente nella misura indicata.
- Vizi formali della notifica dell’intimazione: l’intimazione, come ogni atto, deve essere notificata secondo le regole (via PEC per i soggetti obbligati, o a mezzo ufficiale giudiziario/messo/posta). Se la notifica è inesistente o nulla (es. PEC inviata ad indirizzo sbagliato; mancata allegazione del file; destinatario errato; relata viziata), il contribuente può impugnarla deducendo la nullità per difetto di notifica, chiedendo la rimessione in termini per contestare la pretesa. Occorre però prudenza: se la notifica è solo nulla (non inesistente) l’ente può rinnovarla. Ma nel frattempo si guadagna tempo e se la prescrizione maturava, può essere utile. Ad esempio Cass. 722/2023 ha ribadito che la notifica via PEC senza firma digitale dell’atto è nulla ma sanabile, ecc. Questi motivi sono tecnici, vanno maneggiati da un avvocato, ma esistono.
- Incompetenza o abuso da parte dell’ente emittente: ipotesi rara. Se l’intimazione è stata emessa da un soggetto che non ne aveva titolo (ad es. un concessionario decaduto dall’incarico, o un ente locale che aveva affidato tutto ad AER e poi emette anche lui un’intimazione sullo stesso credito), ciò può costituire vizio. Di solito, però, l’intimazione la emette chi è legittimato a riscuotere, quindi questa eccezione è residuale.
Limiti all’oggetto del ricorso: attenzione, nel ricorso contro l’intimazione non si può più contestare il merito della pretesa tributaria (quantum dell’imposta o fondatezza della sanzione) se l’avviso di accertamento presupposto è definitivo (non impugnato a suo tempo, o deciso con sentenza passata in giudicato). Il contribuente potrà far valere solo i vizi “esterni” elencati sopra. Non avrebbe senso provare a sostenere “non dovevo quella imposta” se il termine per contestarla è scaduto da anni. Il giudice dichiarerebbe inammissibile il motivo, perché coperto da giudicato implicito. Fanno eccezione le situazioni di notifica nulla dell’atto presupposto: come detto, in quel caso l’atto precedente non si è mai perfezionato, quindi l’intimazione apre la porta a contestare anche il merito, essendo come la prima notifica utile.
Procedimento e esiti del ricorso
Una volta presentato il ricorso, il contribuente può chiedere anche la sospensione cautelare dell’intimazione, se l’esecuzione imminente gli causerebbe danno grave e irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/92). Le Corti Tributarie spesso concedono la sospensiva se si dimostra un fumus (ragionevole fondatezza del ricorso, ad esempio prescrizione palese) e un periculum (rischio di pignoramento di beni essenziali, ecc.). La sospensione blocca le azioni esecutive fino alla decisione di merito.
Nel giudizio, l’agente della riscossione si costituirà probabilmente producendo le relate di notifica degli atti, lo storico del ruolo, ecc. Il giudice tributario valuterà: – Se l’intimazione è stata ritualmente notificata e da chi. – Se gli atti presupposti erano notificati e non prescritti. – Se il debito era effettivamente ancora esigibile. – Ogni altro vizio dedotto.
Se il ricorso è accolto, l’intimazione viene annullata (totalmente o parzialmente). In caso di annullamento totale, l’ente riscossore non potrà procedere oltre: se il motivo era la prescrizione, il debito è estinto; se era la mancata notifica della cartella, dovrà prima notificare validamente la cartella (ma spesso i termini saranno scaduti, quindi addio recupero). Se il motivo era un errore di importi, l’ente dovrà ricalcolarli e notificare semmai nuova intimazione corretta. In caso di accoglimento parziale, ad esempio il giudice dichiara prescritte solo le somme antecedenti a una certa data, l’intimazione resta valida per la parte residua (può succedere in presenza di ruoli pluriennali, alcuni anni prescritti altri no).
Se il ricorso è respinto, l’intimazione rimane valida e l’agente potrà procedere al pignoramento appena la sentenza glielo consente (immediatamente se il contribuente non appella, altrimenti deve attendere 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ex art. 68 cit. per riscuotere i 2/3, etc.). Va detto che, a differenza degli accertamenti, qui non c’è frazionamento: se l’intimazione è confermata, riguarda debiti definitivi, quindi tutto esigibile. Il contribuente potrà proporre appello entro 60 giorni e chiedere di rinnovare la sospensione in secondo grado, ma non c’è automatismo sospensivo.
In ogni caso, come evidenziato, se l’intimazione non viene impugnata affatto, diviene definitiva. Non sarà più possibile far valere vizi degli atti precedenti in un momento successivo, ad esempio opponendo l’esecuzione davanti al giudice civile. La Cassazione (sent. 6436/2025) ha chiarito che l’omessa impugnazione dell’intimazione preclude eccepire poi la prescrizione o la nullità di notifica in sede di opposizione a pignoramento . Quindi, la miglior difesa è giocare d’anticipo: contestare ora ciò che è contestabile, anziché aspettare il pignoramento.
Una domanda frequente: “posso impugnare direttamente il pignoramento senza aver impugnato l’intimazione?” La risposta oggi è generalmente no, salvo casi eccezionali. Il pignoramento (atto dell’esecuzione) si contesta col giudice ordinario, ma questi non può entrare nel merito di fatti anteriori coperti da atti non opposti. Far valere in extremis una prescrizione già maturata prima dell’intimazione, senza aver contestato l’intimazione stessa, è precluso stando all’orientamento attuale . Un piccolo spiraglio: se l’agente notifica due intimazioni a distanza di tempo, e il contribuente non ha impugnato la prima ma impugna la seconda, la Cassazione 16743/2024 (minoritaria) aveva detto che si può far valere la prescrizione maturata prima della prima intimazione, ritenendo la prima non obbligatoria (facoltativa) . Però, come visto, tale orientamento è stato superato. Quindi, meglio non correre rischi: impugnare sempre la prima intimazione ricevuta.
Per completare il quadro della difesa giudiziale, è utile sapere che: – Le spese del giudizio seguono la soccombenza: se vincete, di regola vi verranno riconosciute dal giudice e l’ente soccombente ve le dovrà rifondere. – La definizione del ricorso con mediazione o conciliazione è poco frequente su atti come l’intimazione: possono accadere se magari l’ente riconosce un errore e annulla in autotutela durante la mediazione, evitando il contenzioso. In tal caso, il problema si risolve bonariamente.
B) Alternative all’impugnazione: dilazioni, autotutela, definizioni agevolate
Non sempre il contribuente ha validi motivi per contestare l’intimazione. Oppure, pur avendoli, può preferire evitare un contenzioso, specie se sa di dover comunque pagare almeno in parte. In questi casi ci sono strumenti alternativi o complementari da considerare:
- Rateizzazione (dilazione) del debito: È il classico strumento per “difendersi” dagli effetti immediati senza negare il debito. Consiste nel chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione (o al Comune, se l’intimazione proviene da ingiunzione locale) di poter pagare a rate. La normativa vigente (D.Lgs. 112/1999 e succ. mod., nonché disposizioni interne AER) consente:
- Piani ordinari fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 senza dover comprovare lo stato di difficoltà; oltre €120.000 servono documenti attestanti una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
- Piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) in casi eccezionali di grave e comprovata difficoltà (ad esempio, crisi di liquidità con calo del fatturato oltre una certa soglia).
- Importante: si può chiedere rateazione anche dopo aver ricevuto l’intimazione, purché prima che inizino atti esecutivi (se è già avvenuto un pignoramento, non si può rateizzare quell’atto, ma l’ente a volte sospende la vendita se inizi a pagare). Con la presentazione della domanda di rateazione, si sospende l’esecuzione: l’agente non può procedere a pignorare finché valuta la richiesta.
- Ottenuto il piano, bisogna pagare con regolarità le rate. Decadenza dal piano: attualmente avviene se si omettono 8 rate anche non consecutive (la soglia è stata ampliata, prima erano 5 consecutive). In caso di decadenza, non si può ottenere un nuovo piano sullo stesso debito, a meno di sanatorie future.
- Pro di questa soluzione: evita subito il pignoramento, diluisce l’impatto finanziario, e non richiede di intraprendere cause dall’esito incerto. Contro: comporta l’ammissione del debito. Anzi, la Cassazione (sent. 27504/2024, 32030/2024) ha ritenuto che il richiedere la rateazione costituisce atto di riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione e rinuncia implicita a contestazioni . Dunque, se si chiede la dilazione, poi non si potrà più tornare indietro sostenendo che il debito non era dovuto o era prescritto (lo si è riconosciuto). Questo va ponderato.
- Inoltre, la rateazione implica il pagamento integrale di sanzioni, interessi e aggio: non c’è sconto, si paga solo in più tempo.
- Autotutela: Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ente creditore o al concessionario, esponendo eventuali errori o motivi di illegittimità e chiedendo l’annullamento dell’intimazione (o del debito) senza ricorrere al giudice. L’autotutela è discrezionale per l’amministrazione: raramente l’agente della riscossione annulla un’intimazione se il credito sottostante è confermato dall’ente impositore. Può accadere però che, segnalando un errore palese (ad es. pagamento già effettuato o sgravio non recepito, o persona omonima scambiata), l’ente vi provveda. Vale la pena tentare l’autotutela in parallelo al ricorso: non sospende i termini di impugnazione! Quindi va comunque presentato ricorso entro 60 giorni se si vuole essere al sicuro, e contestualmente chiedere all’ufficio di riesaminare. Se l’ufficio accoglie l’autotutela e annulla l’atto, si potrà rinunciare al ricorso (magari con compensazione spese). Se non risponde, si prosegue in giudizio. L’autotutela dopo i 60 giorni è ancora possibile, ma nel frattempo l’atto è definitivo e difficilmente l’accoglieranno, salvo appunto casi di errore materiale conclamato (in cui sono quasi tenuti a correggere per legge 241/90). In definitiva: autotutela sì ma come ancillary, non fare totale affidamento.
- Sospensione amministrativa: l’Agente della Riscossione può sospendere la riscossione su richiesta del contribuente se questi presenta documenti che attestano che il debito è inesigibile (ad esempio perché è stato pagato, annullato, prescritto, ecc.). Ex art. 1, commi 537-543, L. 228/2012, AER deve sospendere e girare la pratica all’ente creditore per le verifiche, se il contribuente invia una dichiarazione motivata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione. Se entro 220 giorni l’ente non conferma il debito, questo è annullato di diritto. Questa è una procedura potentissima in teoria, ma pochi ne sono a conoscenza. In pratica: se ricevo un’intimazione e ho elementi per dire che quel debito non era da riscuotere (per prescrizione, sgravio, ecc.), posso inviare ad Agenzia Riscossione una richiesta di sospensione legale ai sensi della L. 228/2012, allegando la prova (es. copia della sentenza che annullava l’accertamento, o quietanza di pagamento). AER sospende entro 10 giorni e chiede lumi all’ente impositore. Se quest’ultimo tace per 220 giorni, lo dà per buono e annulla il carico. Se invece l’ente conferma la legittimità, la riscossione riprende e il contribuente potrà comunque ricorrere. Questa procedura è utile soprattutto quando c’è un palese errore.
- Definizioni agevolate (“rottamazione”): Negli ultimi anni più volte il legislatore ha varato misure straordinarie di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, permettendo di pagare solo il debito principale e una parte degli interessi, condonando sanzioni e interessi di mora. Tali provvedimenti (soprannominati “rottamazione delle cartelle” o saldo e stralcio) sono avvenuti nel 2016, 2017, 2018, 2023 con varie edizioni. Se il contribuente ha aderito a una rottamazione, l’intimazione potrebbe riferirsi a un debito teoricamente incluso in essa ma magari decaduto per mancato pagamento di rate. Oppure, l’intimazione arriva e subito dopo esce una nuova rottamazione: il contribuente può valutarla come opzione. Ad esempio, la “Rottamazione-quater 2023” (L. 197/2022) permetteva di definire i ruoli 2000-2017 senza sanzioni e interessi. Se uno riceveva intimazione su ruoli 2017, poteva sospendere pagando con la rottamazione (domanda entro 30/6/2023). Queste opportunità sono a tempo e decise politicamente; non costituiscono un diritto sempre invocabile, ma se ci sono vanno colte. Al dicembre 2025, non è attiva una finestra di rottamazione (la Quater è in corso per chi ha aderito, ma chi non ha aderito non può più farlo). Bisogna monitorare future norme.
- Procedure da sovraindebitamento o fallimentari: se il debitore è in gravissima difficoltà economica (insolvenza), potrebbe accedere a procedure come il Piano del Consumatore o la Liquidazione del Patrimonio previste dalla L. 3/2012 (oggi Codice della Crisi d’Impresa) per ridurre/azzerare i debiti, incluso quelli fiscali. È una difesa “ultima ratio” e richiede l’intervento del tribunale, ma a volte è la soluzione per liberarsi di cartelle esattoriali enormi non pagabili. Non entriamo qui nel dettaglio, ma va menzionato che anche l’Agenzia Entrate-Riscossione partecipa a queste procedure e il giudice può anche stralciare in parte le sanzioni.
In generale, il debitore accorto deve: – Valutare se ha motivi solidi di ricorso (es. prescrizione, difetti di notifica). Se sì, presentare ricorso entro 60 gg, magari accompagnato da istanza di sospensione giudiziale, senza indugio. – Contestualmente, può segnalare all’ente in autotutela l’anomalia, chiedendo soluzioni bonarie. – Se non ha motivi di ricorso o preferisce evitare il giudizio, agire rapidamente per la rateazione prima che scadano i 5 giorni e parta il pignoramento. La domanda di dilazione presentata nei 5 giorni (o anche dopo, ma meglio prima) in genere ferma le ganasce esecutive. Meglio ancora, se è entro 60 gg e c’è una chiara ragione di sospensione legale, inviare l’istanza ex L. 228/2012: blocca tutto mentre l’ente verifica. – Non ignorare l’intimazione pensando “poi vedrò”: questo è l’errore peggiore. Dopo 5 giorni potresti trovarti il conto corrente bloccato o l’auto fermata. E dopo 60 giorni non avrai più i rimedi di impugnazione diretta.
Domanda: Se faccio ricorso, posso comunque chiedere la rateazione? – Sì, le due cose non si escludono. Anzi, il regolamento consente di chiedere rate anche su somme impugnate; pagando le rate, non si perde automaticamente il ricorso (a meno che – come dice Cassazione – non siano atti che implicano riconoscimento, ma sul piano pratico l’Agenzia concede rate anche se c’è contenzioso, non è considerata rinuncia). Occorre però ponderare: chiedere la rateazione potrebbe essere letto come ammissione del debito (vedi sopra Cass. 2024). Molti professionisti sconsigliano di rateizzare e ricorrere sullo stesso debito, per coerenza. Ma tecnicamente è possibile: se il ricorso verte ad esempio solo su una parte (tipo eccepisco prescrizione su metà delle somme e l’altra metà la riconosco), si potrebbe intanto pagare a rate quella parte “buona”. Qualora il giudizio annulli anche quella, si potrà interrompere il pagamento e chiedere sgravio. È una situazione delicata da gestire con avvocato e commercialista.
Con queste informazioni, il debitore può elaborare la strategia difensiva migliore a seconda del caso.
Nel capitolo seguente proponiamo una sezione di Domande & Risposte sintetiche che riepilogano i dubbi più comuni in materia, e infine alcune tabelle riassuntive (per tributi locali vs erariali, per termini, ecc.) per consolidare i concetti esposti. Dopodiché, in chiusura, elencheremo i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati, utili per approfondire e avvalorare quanto illustrato.
Domande frequenti (FAQ) su intimazione di pagamento e sanzioni maggiorate
D1: Che cos’è esattamente un’intimazione di pagamento?
R: È un ultimatum formale di pagamento inviato dal riscossore (Agenzia Entrate-Riscossione o ente locale) al debitore, quando sta per iniziare la riscossione forzata. Intima di pagare un certo importo entro 5 giorni, avvertendo che in difetto si procederà a pignoramenti o altre azioni esecutive . Viene emessa se è trascorso molto tempo dall’atto precedente (es. cartella o accertamento esecutivo) e per legge serve un sollecito finale prima dell’esecuzione . È assimilabile a un precetto in ambito tributario.
D2: In quali casi viene notificata l’intimazione?
R: Tipicamente quando è passato oltre un anno dall’ultima notifica senza che sia iniziata l’esecuzione . Esempi: 1) Hai una cartella dal 2020 non pagata, e l’esattore nel 2022 vuole pignorarti – deve prima inviarti l’intimazione perché >1 anno. 2) Hai un avviso di accertamento esecutivo notificato da più di un anno – anche lì, serve intimazione prima di procedere . Se invece l’agente agisce prima (entro 1 anno), può pignorare direttamente senza intimazione (la cartella stessa in quei casi fungeva da avviso di mora). Inoltre, se dopo una prima intimazione passa un altro anno senza agire, ne servirà una seconda e così via .
D3: Che differenza c’è tra cartella di pagamento e intimazione di pagamento?
R: La cartella di pagamento è un atto con cui si chiede per la prima volta al contribuente il pagamento coattivo di somme iscritte a ruolo, ed è essa stessa un titolo esecutivo. Contiene già un termine di 60 giorni per pagare prima di avviare l’esecuzione. L’intimazione di pagamento invece è un atto successivo, che non quantifica nuove somme ma intima di pagare quelle già richieste dalla cartella (o da un accertamento esecutivo) entro 5 giorni, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno . Quindi: la cartella è “primo atto della riscossione” (dopo l’accertamento), l’intimazione è un atto eventuale, intermedio, preordinato all’esecuzione tardiva. L’intimazione inoltre non è impugnabile sul merito del tributo (salvo eccezioni), la cartella invece sì.
D4: Perché nell’intimazione le sanzioni sono più alte che nell’avviso di accertamento? È legale?
R: Nella maggior parte dei casi è perché l’avviso di accertamento iniziale offriva una sanzione ridotta in caso di pagamento immediato, riduzione che poi è decaduta. Ad esempio, l’accertamento diceva “sanzione €300, se paghi subito €100”; tu non hai pagato, dunque ora devi €300 . Quindi l’intimazione riporta la sanzione intera prevista dalla legge, che è maggiore della cifra scontata che forse avevi notato prima. Questo è perfettamente legale ed è la normale conseguenza di non aver aderito agli sconti per acquiescenza o adesione. Inoltre, l’importo totale nell’intimazione è aumentato da interessi e oneri di riscossione (che nell’accertamento non c’erano) . Non c’è una “nuova sanzione”, c’è la sanzione originaria più questi aggiustamenti. È lecito purché la sanzione piena rientri nei limiti di legge (es. 30% dell’imposta, ecc.). Se invece ci fossero errori di calcolo o richieste oltre il dovuto, chiaramente no – in tal caso bisogna contestare.
D5: L’intimazione di pagamento è impugnabile? Cosa succede se non la impugno?
R: Sì, è impugnabile entro 60 giorni dinanzi al giudice tributario . Non è facoltativo: la Cassazione ha stabilito che l’intimazione deve essere impugnata se il contribuente intende far valere vizi del debito, altrimenti la pretesa diventa definitiva . In pratica, se non presenti ricorso entro 60 giorni, poi non potrai più contestare né l’intimazione né, per esempio, che la cartella era prescritta o non notificata. Il debito si consolida e l’agente potrà procedere liberamente con l’esecuzione. Quindi attenzione: ignorare l’intimazione equivale ad accettare il debito. Se invece la impugni, puoi bloccare temporaneamente l’esecuzione (chiedendo anche sospensione) e giocarti le tue carte in giudizio.
D6: Quali motivi di ricorso posso far valere contro un’intimazione?
R: Non più il merito del tributo (se l’accertamento è definitivo), ma motivi come: – Prescrizione del credito (decorso del termine di legge senza atti interruttivi) . Es: 5 anni per IMU, 10 anni per IRPEF se applicabile, ecc., maturati prima dell’intimazione. – Mancata notifica o nullità della notifica degli atti precedenti (cartella, accertamento) . L’intimazione è nulla se si basa su atti mai notificati; in tal caso puoi contestare anche il merito del debito, essendo il primo atto che ne hai conoscenza. – Errore nella quantificazione: importi richiesti in eccesso, pagamenti non scalati, sanzioni oltre i limiti, interessi mal calcolati. – Vizi formali dell’intimazione: motivazione inesistente (non indica gli atti a base, raro) o notifica irregolare (es. PEC inviata male). – Violazione di disposizioni sulla riscossione: ad esempio l’intimazione chiede somme che per legge non dovevano essere riscosse perché c’era una sospensione, o prima sentenza favorevole al contribuente ignorata, ecc. Questi sono i principali. Ogni caso va analizzato: un avvocato tributarista saprà individuare i punti deboli dell’atto.
D7: Devo pagare qualcosa intanto che faccio ricorso?
R: L’intimazione riguarda somme già definitive; non c’è una “percentuale” da pagare per sospendere la riscossione come avviene col 1/3 in caso di accertamento impugnato. Se fai ricorso, per fermare l’esecuzione devi chiedere la sospensione al giudice tributario, motivandola (danno grave e fumus boni iuris). Se concessa, non paghi nulla finché la causa è in corso (o eventualmente potresti versare solo la parte non sospesa). Se non ottieni la sospensione, l’agente può proseguire: in tal caso potresti comunque chiedere a lui una rateizzazione (le due cose – ricorso e rate – possono coesistere). Tieni conto che su somme definitivamente accertate, l’ente potrebbe essere legittimato a riscuotere anche durante il contenzioso (non c’è automatica sospensione, salvo quella frazionata del 1/3 per sentenze di 1° grado, ma qui parliamo di atti successivi). Quindi – a differenza degli accertamenti – con l’intimazione è più probabile dover ottenere un provvedimento ad hoc di sospensione per congelare i pagamenti.
D8: Posso chiedere la rateizzazione del debito dopo aver ricevuto l’intimazione?
R: Sì. Puoi chiedere un piano di rateazione ad Agenzia Entrate-Riscossione, anche se hai ricevuto l’intimazione (purché il debito non sia già in fase di pignoramento avanzato). La domanda di dilazione, se presentata tempestivamente, blocca sul nascere l’azione esecutiva. Attenzione però: devi presentarla entro 5 giorni? In realtà la legge non dice “entro 5 giorni”, quello è per pagare. Ma è chiaro che se la presenti dopo che ti han già pignorato stipendio, ormai quell’atto va annullato dal giudice, non si risolve con la rate. Quindi meglio farla subito. Oggi come oggi, per importi non enormi (< €120mila), AER concede facilmente 72 rate (6 anni) senza troppe formalità. Concedono rate anche se hai già ricevuto intimazione (anzi, specie in quel caso, per incassare). L’importante è non essere decaduti da precedenti piani negli ultimi tempi, altrimenti serve pagare gli arretrati prima di avere nuova dilazione. Ricorda anche il lato negativo: chiedendo la rateizzazione riconosci il debito (difficile poi contestarlo in giudizio perché hai concordato il pagamento). Quindi la rate è consigliabile se non hai motivi di opposizione o li reputi deboli e vuoi comunque evitare il peggio. Se invece vuoi combattere sul merito (es. prescrizione), rateizzare può indebolire la tua posizione in giudizio.
D9: Ho già un ricorso pendente contro l’accertamento, e ora mi arriva intimazione: devo pagare?
R: Se hai un ricorso pendente, la legge vieta di riscuotere oltre certe soglie (1/3 imposta, niente sanzioni in primo grado). Se l’intimazione li supera, è sbagliata . Puoi: – Chiedere sospensione in autotutela all’ADER segnalando il processo in corso. – Se non sospendono, impugnare l’intimazione per far valere che la riscossione è prematura e violativa dell’art. 68 D.Lgs. 546/92. – Nel frattempo, puoi valutare di pagare l’eventuale importo dovuto per legge (es. il 1/3) per star tranquillo, ma non pagare di più. In ogni caso, se c’è un giudizio pendente e l’intimazione richiede già le sanzioni intere o tutto, quasi certamente verrà annullata dal giudice tributario perché l’ente ha avuto fretta e torto.
D10: Cosa succede se ignoro l’intimazione e non faccio nulla?
R: Trascorsi i 5 giorni, l’Agente della Riscossione potrà procedere con le azioni esecutive o cautelari. Di solito, l’iter è: se l’importo non è altissimo, possono iniziare con un fermo amministrativo sull’auto o con un pignoramento del conto corrente (molto frequente) o dello stipendio. Se il debito è maggiore (sopra €20-30k), possono iscrivere ipoteca su immobili. Per cifre rilevanti (oltre €120k) possono arrivare a espropriazioni immobiliari, ma con varie tutele (non sulla prima casa se non di lusso, ecc.). Una volta che l’esecuzione è partita, le possibilità di difesa si spostano sul piano delle opposizioni esecutive al giudice civile, ma come detto sarai fortemente limitato perché avrai perso il treno per eccepire vizi precedenti. Quindi ignorare l’intimazione è sconsigliatissimo: porta quasi inevitabilmente a pignoramenti e non ti dà vantaggi legali. Meglio affrontare subito la questione tramite pagamento, ricorso o accordo, a seconda dei casi.
D11: L’intimazione può essere inviata via PEC? E se mi arriva a un vecchio indirizzo?
R: Sì, per legge (art. 26 DPR 602/73) gli atti come cartelle e intimazioni possono essere notificati via PEC all’indirizzo risultante dai registri ufficiali (INI-PEC per imprese/professionisti, oppure per i privati all’eventuale domicilio digitale se eletto). Se ti arriva via PEC, il giorno di consegna nella tua casella PEC vale come notifica. Se l’indirizzo è errato (es. non era il tuo, o la PEC risulta inattiva), la notifica non si perfeziona e dovranno usare metodi alternativi (messo, posta). Se ti accorgi che hanno mandato a una PEC vecchia e tu non l’avevi comunicato a nessuno, puoi contestare la notifica. Ma attenzione: le imprese hanno l’obbligo di tenere attiva la PEC, e la legge considera valida la notifica anche se non la leggi. Per i privati, se non hai una PEC, in genere usano ancora la posta cartacea. Se la notifica avviene a mezzo posta, le regole sono quelle solite: se non ti trovano, lasciano avviso, dopo 10 giorni considerano notificato ecc. Quindi, occhio agli indirizzi di residenza e ai cambi – comunica sempre il domicilio fiscale aggiornato all’Agenzia Entrate per evitare notifiche in comuni precedenti.
D12: Dopo l’intimazione e il pignoramento, c’è ancora modo di opporsi?
R: Sì, ma diventa complicato. Dopo il pignoramento, se non avevi impugnato prima, puoi solo proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (al giudice civile ordinario) limitata a vizi degli atti esecutivi stessi o fatti estintivi sopravvenuti. Non potrai più far valere fatti antecedenti come prescrizione maturata prima, o vizi di notifica di cartella, perché dovevi farlo prima (sede tributaria). Potresti contestare, ad esempio, che il pignoramento è stato eseguito su cose impignorabili, o oltre i limiti, o senza intimazione (ma se c’era l’intimazione e tu l’hai ignorata, quel treno è perso). In sostanza, lo spazio si restringe ai profili esecutivi puri. Il giudice dell’esecuzione, ad esempio, può liberare somme se erano impignorabili (pensione minima etc.), ma non annullerà il debito fiscale sottostante. Quindi, difendersi dopo è molto meno efficace. In casi eccezionali (errori grossolani dell’ADER) qualcosa si può fare, ma ripeto: la partita vera si gioca prima, con l’intimazione.
Riepilogo tabelle e differenze principali
Di seguito presentiamo alcune tabelle riepilogative per fissare i concetti chiave esposti, riguardanti i termini di decadenza/prescrizione, le differenze procedurali tra tributi locali ed erariali, e le riduzioni/maggiorazioni di sanzioni nelle varie fasi:
Tabella 2 – Termini di accertamento e prescrizione per alcuni tributi (locale vs erariale)
| Tributo | Termine di accertamento (decadenza) | Termine di prescrizione del debito (dalla definitività) |
|---|---|---|
| IRPEF – IVA (Erariali) | Entro 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione dichiarazione (omessa dich.: 7° anno) – D.P.R. 600/73 e 633/72. | Generalmente 10 anni . (Cass. SS.UU. 23397/2016 ha chiarito che l’omessa impugnazione non converte in giudicato, ma questi tributi non avendo termine breve codificato, si applica prescrizione ordinaria decennale). |
| IRAP, IRES (Erariali) | Come IRPEF (5 anni, o 7 se omessa dich.). | 10 anni (stesso discorso IRPEF). |
| IMU, TARI, altri tributi locali | Di regola 5 anni successivi all’anno d’imposta (L. 296/2006, art. 1 c.161) per notificare avvisi di accertamento. | 5 anni dalla definitività. Rientrano tra le prestazioni periodiche annuali ex art. 2948 c.c., secondo giurisprudenza costante. (Anche se non impugnati, non si trasformano in 10 anni perché manca giudicato). |
| Sanzioni amministrative tributarie (non penali) | Contestazione/irrogazione entro 5 anni dall’infrazione (art. 20 D.Lgs. 472/97). | 5 anni se non collegate a tributo, oppure come il tributo cui si riferiscono. (Spesso assimilate a obbligazioni periodiche, Cass. n. 8632/2020). |
| Bollo auto | 3 anni per accertarlo (dopo il 3° dal mancato pagamento). | 3 anni (prestazione periodica regionale annuale). |
| Contributi INPS | 5 anni (in generale, dopo riforma 2018; prima alcuni erano 10). | 5 anni (Corte Cost. 63/2022 ha eliminato il 2953 c.c. per mancata impugnazione, uniformando a 5 anni). |
| Multe Codice Strada (non tributo ma spesso in carichi riscossione) | 5 anni per notifica cartella dall’omesso pagamento in misura ridotta. | 5 anni dalla cartella (o dal titolo esecutivo) – natura sanzione amministrativa. |
Nota: La prescrizione decorre, per i tributi, dalla data in cui il credito diviene esigibile (di solito, dalla definitività dell’atto di accertamento o dalla scadenza per il pagamento volontario se non impugnato). Ogni atto interruttivo notificato (ingiunzione, intimazione, pignoramento, riconoscimento di debito, ecc.) fa decorrere un nuovo periodo di pari durata. È sempre opportuno, prima di eccepire prescrizione, ricostruire la cronologia delle notifiche.
Tabella 3 – Riduzioni e aumenti sanzioni nelle varie fasi
| Fase/Strumento | Sanzione prevista | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Ravvedimento operoso (prima di qualsiasi accertamento) | Riduzione variabile: ad es. entro 15gg 0,1% al giorno, entro 30gg 1,5%, entro 90gg 1,67%, entro 1 anno 3,75%, oltre 1 anno 5% – invece di 30%. | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (come modif. da L. 190/2014). |
| Accertamento con adesione (concordato col Fisco) | 1/3 della sanzione irrogata nell’atto. (Es: sanzione 90%, paghi 30%). | Art. 3 c.3 D.Lgs. 218/1997. |
| Acquiescenza (nessun ricorso) | 1/3 della sanzione irrogata (stesso beneficio dell’adesione). | Art. 15 D.Lgs. 218/1997. |
| Definizione atto di contestazione sanzioni (no ricorso) | 1/3 della sanzione contestata. | Art. 16 c.3 D.Lgs. 472/1997. |
| Pagamento avviso bonario (36-bis) | 10% (anziché 30%). | Art. 2 D.Lgs. 462/1997. |
| Pagamento avviso controllo formale | 20% (anziché 30%). | Art. 3 D.Lgs. 462/1997. |
| Ricorso in tribunale – sanzioni in contestazione | Nessuna riduzione ulteriore per il solo fatto di ricorrere; anzi, si perde il beneficio di 1/3 se non già versato. (Durante il ricorso, le sanzioni sono comunque non riscuotibili fino a sentenza). | – |
| Sentenza tributaria (soccombente contribuente) | Sanzione piena confermata dal giudice, salvo possibilità di riduzione giudiziale per proporzionalità (fino alla metà) se richiesto. | Art. 7 D.Lgs. 472/1997; Corte Cost. 46/2023. |
| Intimazione/cartella post-definizione mancata | Sanzione intera prevista originariamente (maggiorata rispetto a eventuale prospetto ridotto). + Interessi di mora dal 61° giorno + aggio riscossione 3-6%. | Art. 50 DPR 602/73; Art. 30 DPR 602/73 (interessi mora). |
| Rottamazione cartelle (definizione agevolata) | Sanzioni annullate (paghi solo imposte e interessi legali). | DL 119/2018; L. 197/2022, etc. (provvedimenti temporanei). |
| Recidiva (reiterazione violazione) | +50% sulla sanzione base (obbligatoria se nei 3 anni precedenti altra violazione stessa indole). | Art. 7 D.Lgs. 472/1997. (Maggiorazione contestata per rigidità, ma in vigore). |
Tabella 4 – Differenze procedurali sintesi: tributi erariali vs tributi locali
| Aspetto | Tributi erariali (Stato) | Tributi locali (Comuni, ecc.) |
|---|---|---|
| Accertamento | Emesso da Agenzia Entrate; esecutivo trascorsi 60gg . | Emesso dall’Ente Locale; esecutivo dopo 60gg (dal 2020) . |
| Riscossione coattiva | Affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) salvo casi particolari. | Possibile tramite Agenzia Riscossione o ingiunzione fiscale autonoma (R.D. 639/1910) gestita dal Comune o concessionari privati. |
| Cartella di pagamento | Non emessa se atto è esecutivo (post-2011). Emessa se credito da controllo automatizzato o altri ruoli. | Non emessa per atti dal 2020 (avviso esecutivo vale titolo); per annualità pregresse possibile cartella o ingiunzione in base convenzioni. |
| Intimazione di pagamento | Necessaria se >1 anno da cartella o accert. esecutivo (art. 50 DPR 602/73). Emessa da AdE-Riscossione. | Necessaria se >1 anno da avviso esecutivo locale (L. 160/2019). Emessa da chi riscuote (AdE-Riscossione o concessionario privato). |
| Termine efficacia intimazione | 180 gg (6 mesi) nel vecchio sistema avviso di mora; oggi 12 mesi dalla notifica . | 12 mesi (come da legge 160/2019 richiamo a art.50 DPR 602) – presumibilmente identico all’erariale. |
| Giudice competente ricorsi | Corte Giustizia Tributaria (ex Commissione) per impugnare avvisi, cartelle, intimazioni. | Idem (giustizia tributaria) per tributi locali. (Oppure Giudice ordinario solo per ingiunzioni relative a entrate non tributarie). |
| Prescrizione tipica | 10 anni (salvo eccezioni) per imposte erariali . | 5 anni per la maggior parte dei tributi locali . |
| Riscossione frazionata (sospensione pagamento in pendenza di ricorso) | Sì: versamento 1/3 imposte in primo grado (no sanzioni), 2/3 dopo sentenza 1° grado se Fisco vittorioso, ecc. (art. 68 D.Lgs. 546/92). | No: per come è scritta la L. 160/2019, negli accertamenti esecutivi locali l’intero importo è esigibile dopo 60gg, anche in caso di ricorso (criticità segnalata) . Alcuni comuni però adottano prassi di sospendere volontariamente 1/3. Tema controverso e lacuna normativa. |
| Interessi di mora | Decorrono dal 61° giorno dalla cartella/avviso esecutivo, tasso definito annualmente (es. 3,5%). | Nei locali, interesse moratorio previsto parimenti su somme dovute (escluse sanzioni) , spesso al tasso legale o specifico da regolamento comunale. |
| Aggio/Compenso riscossione | 3% se paghi entro 60gg da cartella, 6% oltre . (Dal 2022 oneri a carico Stato per pagamenti tempestivi). | Se riscuote AdE-Riscossione, stesse regole. Se riscuote concessionario privato (ingiunzione), applica addizionale al debito (max 6% oltre interessi) secondo R.D. 639/1910 e regolamenti. |
Le tabelle evidenziano come, nonostante qualche difformità procedurale, il nocciolo delle difese del debitore – termini da verificare, atti da impugnare, cause di nullità/prescrizione – siano analoghi per i tributi statali e locali. L’intimazione di pagamento è diventata un passaggio comune ad entrambi i sistemi, e la giurisprudenza ne ha uniformato il regime impugnatorio .
In chiusura, dunque, ricordiamo i consigli operativi principali per chi si trova di fronte a un’intimazione con importi maggiorati rispetto all’atteso:
- Analizzare subito il contenuto: quali atti la originano, quali annualità, quali voci la compongono (sanzioni, interessi, ecc.). Confrontarla con l’accertamento originario.
- Consultare un esperto (avvocato tributarista o commercialista) per individuare eventuali motivi di opposizione (prescrizioni, vizi).
- Agire entro i 60 giorni: preparare il ricorso tributario se ci sono motivi validi. Nel dubbio, presentarlo per non precludersi difese, eventualmente lo si potrà ritirare se si trova accordo.
- Se non si fa ricorso, attivarsi comunque: o pagando entro 5 giorni (per evitare aggravi) se si riconosce il debito e si hanno i mezzi, oppure chiedendo una rateizzazione. Non far nulla è lo scenario peggiore.
- Non attendere il pignoramento: le chance di successo calano drasticamente.
Con questa guida, ci auguriamo di aver fornito un quadro completo – e aggiornato a fine 2025 – su come difendersi efficacemente di fronte a un’intimazione di pagamento che presenti sanzioni maggiorate rispetto all’avviso di accertamento iniziale. In appendice seguono i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati, che costituiscono autorevoli fonti a supporto di quanto illustrato.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali (fonti)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2: obbligo di notifica dell’intimazione ad adempiere se trascorso un anno dalla cartella o avviso esecutivo senza esecuzione .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e): elenca gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie (incluso avviso di mora, cui è equiparata l’intimazione) .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 3 e 7: principi di irretroattività sfavorevole e obbligo di motivazione degli atti tributari (richiamato per sufficienza del richiamo atti presupposti) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7: criterio di proporzionalità delle sanzioni tributarie e potere di riduzione fino alla metà da parte dell’ufficio o del giudice .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: contiene le sanzioni tributarie sostanziali (es. omesso versamento 30%, omessa dichiarazione 120%-240%, etc.).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6-15: disciplina dell’accertamento con adesione e definizione agevolata (riduzione sanzioni a 1/3 in caso di acquiescenza) .
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17-bis: reclamo/mediazione obbligatoria per controversie fino a €50.000 (come modificato da L. 130/2022).
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 792-793: introduzione accertamento esecutivo per tributi locali dal 2020, con intimazione ex art. 50 DPR 602 dopo un anno .
- Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2023: legittimità costituzionale della sanzione 120-240% per omessa dichiarazione, affermando proporzionalità e necessità di interpretazione che consenta la riduzione ex art.7 D.Lgs.472/97 .
- Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2021 e n. 112/2019: affermano il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie e la possibilità di deroghe al favor rei in casi motivati (richiamate in massime) .
- Cassazione SS.UU. n. 23397/2016: statuizione sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali e contributi anche se non impugnati, escludendo l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. (giudicato) in assenza di sentenza .
- Cassazione SS.UU. n. 8279/2008: riconduce l’intimazione ex art.50 DPR 602 all’avviso di mora ex art.46 (ante 1999) e la ritiene atto impugnabile autonomamente; introduce categoria atti “facoltativamente impugnabili” poi superata.
- Cassazione Sez. V, sent. n. 27093/2022: (menzionata) rappresenta orientamento antecedente che considerava intimazione non tassativa in art.19, poi rivisto.
- Cassazione Sez. V, ord. n. 4526 dell’11/02/2022: rimetteva alle SS.UU. questione impugnabilità estratti di ruolo e coordinamento con intimazione (in attesa di esito, citata in articoli tecnici).
- Cassazione Sez. V, sent. n. 16743 del 17/06/2024: sosteneva che mancata impugnazione prima intimazione non impediva eccepire prescrizione su seconda, qualificando intimazione come atto non ricompreso in art.19 (orientamento isolato) .
- Cassazione Sez. V, sent. n. 6436 dell’11/03/2025: svolta giurisprudenziale, sancisce che l’intimazione ex art.50 DPR 602/73 è “atto tipico tassativamente previsto” (avviso di mora) e va impugnato obbligatoriamente, pena cristallizzazione del debito .
- Cassazione Sez. Unite n. 7822/2020: ripartizione giurisdizione tributaria/ordinaria su opposizioni ad atti della riscossione, confermando che fatti estintivi fino a notifica cartella/intimazione spettano al giudice tributario .
- Cassazione Sez. V, sent. n. 34902/2023: in linea con SS.UU. 7822/20, ribadisce che l’omessa notifica atti presupposti va fatta valere dinanzi al giudice tributario impugnando l’atto successivo conosciuto .
- Cassazione Sez. V, ord. n. 21066/2022: conferma che l’intimazione non richiede una motivazione analitica oltre al richiamo degli atti presupposti (in linea con Cass. 9537/2017) .
- Cassazione Sez. V, ord. n. 9537/2017: afferma la sufficienza della motivazione per relationem dell’intimazione, se richiama atti noti al contribuente, il quale infatti ha potuto difendersi (caso di intimazione post-sentenza) .
- Cassazione Sez. III, sent. n. 722/2023: in materia di notifica via PEC, ribadisce principi (qui applicati a contravvenzioni) secondo cui la notifica via PEC senza firma digitale è nulla ma sanabile; da adattare in ambito fiscale per atti a mezzo PEC.
- Commissione Tributaria Regionale (Corte Giust. Appello) Lazio, sent. n. 1164/2024: ha ritenuto non necessaria intimazione per iscrizione ipotecaria se già preceduta da cartella (questioni tecniche su ambito di art. 50, citata in def.finanze).
- Tribunale di Roma, sent. 13/04/2018: esempio di accoglimento opposizione esecutiva per mancata intimazione ex art.50 (nullità pignoramento), ripreso su siti (studiomarino).
- Corte Costituzionale, sent. n. 63/2022: contributi previdenziali – dichiarata illegittimità art. 3, co.9 L.335/1995 nella parte in cui consentiva applicare art.2953 c.c. a cartelle non impugnate, rendendo così decennale la prescrizione breve; uniforma a 5 anni (rilevante per contributi, per analogia con tributi locali).
Hai ricevuto un’intimazione di pagamento in cui le sanzioni risultano più alte rispetto a quelle indicate nel precedente avviso di accertamento? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un’intimazione di pagamento in cui le sanzioni risultano più alte rispetto a quelle indicate nel precedente avviso di accertamento?
Ti chiedono importi inaspettatamente maggiori, parlando di “sanzioni piene”, “mancata adesione” o “aggravio automatico”, e temi che pagare sia l’unica via?
Hai il sospetto che l’aumento delle sanzioni sia illegittimo, ma non sai se e come puoi contestarlo?
Devi saperlo subito:
👉 le sanzioni non possono aumentare arbitrariamente,
👉 l’intimazione non è intoccabile,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre l’aggravio.
Questa guida ti spiega:
- perché le sanzioni risultano maggiorate,
- quando l’aumento è illegittimo,
- come opporsi all’intimazione di pagamento,
- quali errori evitare per non peggiorare la posizione.
Avviso di Accertamento e Intimazione: Cosa Cambia
L’avviso di accertamento:
- accerta imposte, sanzioni e interessi,
- indica le sanzioni applicate in quella fase,
- consente strumenti deflattivi (adesione, acquiescenza).
L’intimazione di pagamento:
- è un atto della riscossione,
- arriva dopo la definitività dell’accertamento,
- può includere importi diversi rispetto all’avviso.
👉 Ma “diverso” non significa automaticamente “legittimo”.
Perché le Sanzioni Risultano Maggiorate
L’aumento delle sanzioni viene spesso giustificato con:
- mancata adesione all’accertamento,
- decorso dei termini senza pagamento,
- applicazione delle sanzioni nella misura piena,
- aggiunta di interessi e oneri di riscossione.
👉 Non tutte queste voci sono sempre dovute.
Il Punto Chiave: Sanzioni ≠ Aumento Automatico
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se non ho aderito, le sanzioni aumentano automaticamente”.
In realtà:
- le sanzioni seguono regole precise,
- non possono superare i limiti di legge,
- l’intimazione non può modificare la sanzione già accertata se non nei casi previsti,
- ogni aggravio deve essere motivato e legittimo.
👉 La riscossione non può riscrivere l’accertamento.
Quando l’Aumento delle Sanzioni è Illegittimo
L’intimazione è contestabile se:
- applica sanzioni diverse da quelle accertate,
- supera i limiti edittali,
- cumula sanzioni e interessi in modo scorretto,
- applica sanzioni piene senza base normativa,
- manca una motivazione chiara dell’aggravio,
- viola il principio di legalità e proporzionalità.
👉 Molte intimazioni sono vizi ate sul piano sanzionatorio.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano per paura di pignoramenti,
- non confrontano avviso e intimazione,
- non verificano il calcolo delle sanzioni,
- pensano che “ormai sia tutto definitivo”.
👉 Pagare senza verificare significa rinunciare alla difesa.
Intimazione con Sanzioni Maggiorate ≠ Debito Intoccabile
Un principio fondamentale è questo:
👉 anche se l’accertamento è definitivo, l’intimazione può essere illegittima.
Questo significa che puoi:
- contestare solo l’aggravio sanzionatorio,
- opporsi all’intimazione davanti al giudice competente,
- chiedere la riduzione o l’annullamento delle sanzioni,
- bloccare l’esecuzione se viziata.
👉 Si discute il “come” si riscuote, non il “se”.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro intimazioni con sanzioni maggiorate è giuridica, non contabile.
L’avvocato:
- confronta avviso e intimazione riga per riga,
- verifica la legittimità delle sanzioni applicate,
- individua vizi di calcolo e di diritto,
- impugna l’intimazione nei termini,
- chiede la sospensione dell’esecuzione.
👉 È una difesa tecnica che va costruita con precisione.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’intimazione di pagamento,
- verificare la correttezza delle sanzioni,
- contestare gli aumenti illegittimi,
- ridurre l’importo complessivo,
- evitare pignoramenti basati su somme non dovute,
- tutelare patrimonio e liquidità.
👉 Molti aggravi vengono annullati o ridotti.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- pagamento di sanzioni non dovute,
- aggravio ingiustificato del debito,
- azioni esecutive evitabili,
- perdita definitiva del diritto di opposizione.
👉 Il silenzio consolida l’aggravio.
Perché È Cruciale Agire Subito
I termini per opporsi all’intimazione sono brevi.
👉 Ritardare significa perdere la possibilità di contestare le sanzioni maggiorate.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro intimazioni di pagamento con sanzioni illegittimamente aumentate richiede competenze specifiche in riscossione e diritto sanzionatorio tributario.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’intimazione di pagamento,
- confronto tecnico con l’avviso di accertamento,
- verifica della legittimità delle sanzioni applicate,
- impugnazione dell’intimazione,
- richiesta di sospensione dell’esecuzione,
- assistenza fino alla rideterminazione corretta del debito.
Conclusione
Un’intimazione con sanzioni maggiorate
👉 non va mai subita automaticamente.
Le sanzioni:
- devono rispettare la legge,
- non possono aumentare senza base normativa,
- sono sempre verificabili e contestabili.
La regola è chiara:
👉 confrontare gli atti,
👉 controllare i calcoli,
👉 opporsi quando l’aggravio è illegittimo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Contestare sanzioni maggiorate può fare la differenza tra pagare il giusto e subire un aggravio che il Fisco non ha diritto di pretendere.