Accertamento Sulla Società E Recupero Verso Il Socio: Come Difendersi Con L’avvocato

L’accertamento fiscale sulla società con recupero diretto verso il socio è una delle situazioni più delicate e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate non si limita a colpire l’ente, ma estende gli effetti dell’accertamento al patrimonio personale dei soci, spesso in modo automatico e presuntivo.

Per soci di società di persone, Srl “ristrette”, o compagini familiari, il rischio è concreto: redditi accertati in capo alla società vengono imputati ai soci, con recuperi IRPEF, sanzioni e interessi, anche quando non vi è stata alcuna effettiva distribuzione.

Molti si chiedono:
“Possono chiedere a me i debiti della società?”
“Se non ho ricevuto utili, perché mi tassano?”
“Come si contesta il recupero personale?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento sulla società non legittima automaticamente il recupero verso il socio.
La pretesa deve rispettare presupposti precisi e può essere efficacemente contestata.


Accertamento sulla società e imputazione ai soci: il meccanismo

Il recupero verso il socio avviene quando l’Ufficio sostiene che:

• la società abbia prodotto redditi non dichiarati
• tali redditi siano imputabili “per trasparenza”
• vi sia una ristretta base sociale
• gli utili siano stati distribuiti “di fatto”
• il socio abbia beneficiato delle somme

Ma la catena logica non è automatica.


Perché il recupero verso il socio è così pericoloso

Il vero rischio è che:

• il socio venga tassato su utili mai percepiti
• si applichino presunzioni di distribuzione
• si colpisca il patrimonio personale
• il recupero avvenga su più annualità
• si aprano contenziosi paralleli
• l’onere della prova venga ribaltato

Una presunzione mal applicata può colpire ingiustamente il socio.


L’errore più grave: pensare che “se accertano la società, il socio è perso”

Molti soci sbagliano quando:

• non impugnano l’atto personale
• accettano la presunzione di distribuzione
• non contestano il nesso società–socio
• non dimostrano la mancata percezione
• rinunciano a una difesa autonoma

La posizione del socio è distinta e va difesa separatamente.


Presunzione di distribuzione degli utili: il punto critico

È essenziale sapere che:

• la distribuzione non si presume sempre
• l’utile accertato non è automaticamente percepito
• la ristretta base sociale è solo un indizio
• l’Ufficio deve provare il beneficio del socio
• l’assenza di distribuzione è difendibile
• la prova contraria è ammessa

Il cuore della difesa è spezzare il collegamento presuntivo.


Quando il recupero verso il socio è illegittimo

La difesa è particolarmente efficace quando:

• non vi sono prelievi o accrediti al socio
• gli utili sono rimasti in azienda
• la società era in perdita o in crisi
• il socio non aveva poteri gestori
• manca prova di disponibilità delle somme
• l’Ufficio si basa solo su presunzioni astratte

In questi casi il recupero può essere annullato o ridotto.


Accertamento sulla società ≠ accertamento sul socio

Un principio fondamentale è questo:

• l’accertamento societario riguarda l’ente
• il recupero sul socio richiede un atto autonomo
• il socio ha diritto a difesa propria
• le motivazioni devono essere specifiche
• non basta richiamare l’accertamento societario

Se l’atto è “riflesso” e non motivato, è viziato.


Come si costruisce una difesa efficace per il socio

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’accertamento societario
• verifica dell’atto notificato al socio
• contestazione della presunzione di distribuzione
• prova della mancata percezione
• documentazione dei flussi finanziari
• distinzione dei ruoli societari
• argomentazioni giuridiche mirate

È una difesa personale e patrimoniale, non solo societaria.


Accertamento e riscossione: il rischio esecutivo

Se il recupero non viene contestato:

• l’atto diventa definitivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti personali
• conti e beni del socio vengono colpiti
• il danno diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive personali
• gravi danni patrimoniali

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se sei socio e ricevi un recupero

Se hai ricevuto un accertamento come socio:

• non accettare il recupero automaticamente
• non pensare che l’atto societario sia decisivo
• fai analizzare subito la tua posizione
• verifica la motivazione dell’atto
• ricostruisci i flussi reali
• prepara una difesa autonoma
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa dei soci colpiti da recuperi fiscali derivanti da accertamenti sulla società, con particolare attenzione alla contestazione delle presunzioni di distribuzione degli utili e alla tutela del patrimonio personale.

Può intervenire concretamente per:

• contestare il recupero personale
• dimostrare la mancata percezione degli utili
• separare la posizione del socio da quella della società
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione personale


Agisci ora

Essere socio non significa essere automaticamente debitore.

Il recupero verso il socio va provato e motivato, e può essere difeso.

Se l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un recupero fiscale come socio a seguito di un accertamento sulla società,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora il tuo patrimonio prima che una presunzione diventi un debito irreversibile.

Introduzione

Quando una società è oggetto di un accertamento tributario, spesso sorge il timore che il Fisco possa rivalersi direttamente sui soci per recuperare imposte non pagate. Dal punto di vista del debitore – sia esso la società stessa o il socio – è fondamentale conoscere limiti e condizioni in cui l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento dai soci, e quali strumenti di difesa legale esistono. Questa guida (aggiornata a dicembre 2025) fornisce un’analisi approfondita e pratica del tema “accertamento sulla società e recupero verso il socio”, con un taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro, rivolto ad avvocati, imprenditori e privati.

Approfondiremo dapprima il quadro normativo (norme civilistiche e tributarie rilevanti) e le differenze tra tipologie societarie (società di capitali vs società di persone) in termini di responsabilità patrimoniale dei soci. In seguito, esamineremo i principali scenari in cui il Fisco può rivolgersi ai soci:

  • la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili emersi da un accertamento sulla società (tipicamente nelle società a ristretta base), e
  • la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti tributari societari non pagati (specie in caso di liquidazione o estinzione della società).

Per ciascuna situazione vedremo come difendersi, sia in via preventiva che in sede di contenzioso, evidenziando oneri probatori, strategie difensive e recenti orientamenti giurisprudenziali.

Troverete inoltre tabelle riepilogative per confrontare rapidamente le regole di responsabilità e difesa nei vari tipi di società, una sezione di Domande & Risposte che chiarisce i dubbi più frequenti, ed alcune simulazioni pratiche (casi esemplificativi) per comprendere l’applicazione concreta delle norme. Tutti i riferimenti normativi e le sentenze più aggiornate (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, prassi ufficiale) citati nel testo sono raccolti in fondo alla guida, per un ulteriore approfondimento .

Importanza della difesa legale: Dal punto di vista del socio debitore, opporsi efficacemente a pretese fiscali derivanti da accertamenti sulla società richiede un’approfondita conoscenza delle leggi e delle sentenze più recenti. Un Avvocato tributarista potrà valutare il caso specifico e far valere i diritti del contribuente (ad esempio il diritto di difesa e contraddittorio, sancito dallo Statuto del Contribuente), evitando che il socio paghi indebitamente somme che magari non gli spettano. Come vedremo, esistono casi in cui la legge tutela il socio non colpevole, ma è onere del contribuente attivarsi tempestivamente per far valere tali tutele.

Passiamo ora ad esaminare il contesto normativo e i principi fondamentali in materia.

Quadro normativo e principi generali

Il principio cardine del diritto societario italiano è la separazione patrimoniale tra società e soci, specialmente nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.): la società è un soggetto giuridico distinto e risponde delle obbligazioni tributarie solo con il proprio patrimonio. I soci di norma non rispondono con i beni personali dei debiti sociali, fatti salvi i conferimenti sottoscritti. Questa “barriera” può però venire meno in situazioni particolari previste dalla legge, specie quando la società non è in grado di pagare i propri debiti tributari o quando si accertano comportamenti elusivi/abusivi nell’uso della personalità giuridica.

Le società di persone (S.n.c., S.a.s. e S.s.) seguono invece la regola opposta: i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (artt. 2291 e 2313 c.c.), anche per debiti fiscali. Tuttavia, l’art. 2304 c.c. prevede il beneficio di escussione: i creditori sociali (incluso il Fisco) devono escutere prima il patrimonio della società e solo in caso di incapienza possono agire sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. In ogni caso, dopo l’eventuale liquidazione o cancellazione di una società di persone, i creditori insoddisfatti conservano il diritto di far valere i crediti verso i soci senza limiti di importo (art. 2312 c.c., comma 2).

Di riflesso a queste norme civilistiche, la normativa tributaria ha predisposto specifiche disposizioni per consentire all’Erario di recuperare le imposte non pagate in capo ai soci o agli amministratori/liquidatori, ma solo al ricorrere di determinati presupposti. In particolare:

  • L’art. 2495 c.c. (comma 2) – applicabile alle società di capitali – stabilisce che, dopo la cancellazione della società, “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” . Ciò pone un limite quantitativo: ogni socio può essere chiamato a rispondere solo entro quanto ricevuto dalla liquidazione. Questa è dunque una responsabilità sussidiaria e limitata dei soci post-estinzione.
  • L’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Norme sulla riscossione delle imposte), intitolato “Responsabilità ed obblighi di liquidatori, amministratori e soci”, delinea i casi in cui liquidatori, amministratori e soci possono essere ritenuti responsabili in proprio per il pagamento di imposte dovute dalla società. In sintesi, detta norma prevede che i liquidatori che non soddisfano i debiti tributari usando le attività della liquidazione ne rispondono personalmente, e inoltre che “i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o [che] hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile” . In altre parole, i soci di società di capitali possono essere chiamati a pagare le imposte non versate dalla società se: (1) hanno ricevuto distribuzioni di utili o beni poco prima della liquidazione (negli ultimi due esercizi precedenti) oppure durante la liquidazione stessa, e (2) il Fisco è rimasto insoddisfatto. Anche qui vige un limite: il valore dei beni o somme ricevuti dal socio.
  • Accanto a queste norme specifiche, resta fermo il principio generale secondo cui, estinta la società, le obbligazioni tributarie non si estinguono ma ricadono sui soggetti che ne erano parte. La Cassazione a Sezioni Unite n. 6070/2013 ha chiarito che la cancellazione dal Registro Imprese “costituisce causa estintiva dell’ente, ma non estingue le obbligazioni non soddisfatte, configurandosi un fenomeno successorio sui generis a favore dei soci” . Ciò significa che, chiusa la società, il Fisco può rivolgersi ai soci quale sorta di successori nei debiti (in proporzione a quanto ricevuto). Su questo impianto si innesta la normativa successiva (D.Lgs. 175/2014) che ha introdotto una “sopravvivenza fiscale” della società estinta per 5 anni, di cui diremo a breve.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000): resta applicabile in ogni caso l’art. 7, che impone agli atti dell’Amministrazione finanziaria di essere motivati e di indicare presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Ad esempio, un avviso di accertamento notificato al socio per utili presunti o per debiti della società deve indicare chiaramente su quale presupposto si fonda la pretesa (es: l’esito di un accertamento sulla società, l’avvenuta distribuzione di somme ai soci, ecc.), pena altrimenti la nullità per difetto di motivazione. Vedremo che la Cassazione ha ritenuto sufficiente, in caso di soci di base ristretta, il rinvio agli elementi dell’accertamento societario senza necessità di allegarlo materialmente , in virtù del fatto che il socio di una piccola compagine è presumibilmente a conoscenza delle vicende fiscali della società stessa.

Oltre a quanto sopra, ricordiamo due principi trasversali importanti:

  • Divieto di abuso della personalità giuridica: se la struttura societaria è usata in frode alla legge o per schermare illeciti tributari, l’Amministrazione finanziaria (e i giudici) possono di fatto “guardare oltre” la forma giuridica e far ricadere le conseguenze sui soci o amministratori responsabili. Ciò avviene ad esempio per la “presunzione di utili distribuiti” nelle società a ristretta base (vedi oltre), basata sul principio che i soci non possano avvalersi della separazione patrimoniale per occultare redditi personali . Un altro esempio è la figura dell’amministratore di fatto: se un soggetto, pur non risultando formalmente tale, gestisce di fatto la società (magari orchestrando frodi fiscali), può essere ritenuto responsabile al pari dell’amministratore di diritto.
  • Autonomia delle obbligazioni tributarie dei soci: quando la legge prevede una responsabilità dei soci o liquidatori, questa è qualificata dalla Cassazione come obbligazione propria ex lege di natura civilistica, distinta dal debito tributario originario della società . In altre parole, il socio o liquidatore non diventa coobbligato in solido del debito fiscale societario in senso tecnico, ma è tenuto a un’obbligazione nuova, che sorge al verificarsi di certi fatti (distrazione di attivo, percezione di beni sociali, violazione di doveri di gestione) e che ha lo scopo di garantire il pagamento dei tributi. La Cass. SU n. 32790/2023 ha sottolineato che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/73 è “in proprio e in forma autonoma rispetto all’obbligazione tributaria societaria, trattandosi di responsabilità fondata su un diverso titolo”, cioè la violazione degli obblighi di ufficio quando il liquidatore ha usato l’attivo per pagare soci o creditori di rango inferiore invece di pagare le imposte . Similmente, la responsabilità dei soci ex art. 36 ha natura sussidiaria (il Fisco vi ricorre se la società non ha pagato) e limitata al beneficio ricevuto , e non comporta un’estensione indiscriminata del debito fiscale a tutto il patrimonio dei soci (salvo il caso di soci già illimitatamente responsabili per legge).

In sintesi, il quadro normativo prevede casi eccezionali in cui il socio può essere chiamato a pagare di tasca propria imposte relative alla società, ma circoscrive tali casi a situazioni ben definite e con limiti quantitativi. Ciò rappresenta un bilanciamento tra l’esigenza erariale di evitare che le società vengano usate per eludere il fisco e l’esigenza di tutela del socio in buona fede, che non deve essere gravato oltre misura da obblighi altrui.

Nel prosieguo, distingueremo le due macro-aree di intervento del Fisco nei confronti dei soci: (1) la tassazione “per trasparenza giurisprudenziale” dei soci su utili occulti accertati a carico della società (accertamento societario con “traslazione” dell’imponibile ai soci); (2) il recupero coattivo dei tributi non pagati dalla società direttamente presso i patrimoni dei soci o di altri responsabili (azione di responsabilità patrimoniale ex art. 36 DPR 602/73). Prima però, è utile riepilogare come la forma societaria influenzi la portata di queste responsabilità.

Tipologie di società e responsabilità dei soci per i debiti tributari

La strategia difensiva cambia radicalmente a seconda del tipo di società coinvolta. Vediamo le caratteristiche di S.r.l./S.p.A. (società di capitali) rispetto a S.n.c./S.a.s. (società di persone) riguardo ai debiti fiscali.

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.): hanno personalità giuridica e patrimonio autonomo. I soci non rispondono dei debiti tributari della società, se non entro il limite di quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.) . Durante la vita della società, il Fisco può escutere solo i beni sociali (pignorando conti o beni intestati alla società, iscrivendo ipoteca sugli immobili sociali, ecc.). I soci potrebbero subire pregiudizio indiretto (ad es. perdita di valore delle partecipazioni, mancata distribuzione di utili), ma non possono essere destinatari di cartelle di pagamento per debiti della società, a meno che intervengano le particolari situazioni di cui discuteremo (utili extracontabili presunti o azione post-liquidazione). Un caso eccezionale è la società di capitali unipersonale: il socio unico comunque gode della responsabilità limitata, salvo ipotesi di abuso (ad es. se non ha versato interamente i conferimenti pubblicizzando la unipersonalità, può decadere dal beneficio). In generale, tuttavia, anche il socio unico di S.r.l./S.p.A. non risponde in proprio dei debiti fiscali sociali. Solo una volta che la società è estinta (cancellata) e non ha pagato tutte le imposte, si apre la possibilità di azione verso quel socio (che di regola avrà percepito l’intero residuo attivo in liquidazione, essendo unico).
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s., Società semplice): non hanno piena personalità giuridica distinta dai soci. Qui vige la responsabilità illimitata e solidale dei soci verso i debiti sociali (art. 2291 c.c. per SNC; art. 2313 c.c. per SAS riguardo ai soci accomandatari). Ciò significa che il Fisco, in caso di debiti tributari non pagati dalla società, può in teoria chiedere l’intero importo a qualsiasi socio illimitatamente responsabile, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione. Tuttavia, la legge (art. 2304 c.c.) impone che prima siano escussi i beni della società: in pratica dunque l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo il debito a nome della società e attiverà le procedure esecutive sui suoi beni; se queste risultano infruttuose, potrà agire contro i soci. Nelle SNC tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili; nelle SAS distinguiamo: i soci accomandatari (illimitatamente responsabili, come i soci SNC) e i soci accomandanti (responsabili limitatamente alla quota conferita). Il socio accomandante che non interferisce nella gestione non può vedersi richiedere somme oltre il suo conferimento; se però agisce come amministratore (violando il divieto di immistione), perde il beneficio della limitazione e diviene illimitatamente responsabile verso i terzi. Dunque, per le società di persone, i soci fanno da garanti naturali delle imposte dovute dalla società. Non c’è bisogno di norme speciali tributarie per chiamarli a rispondere (se non la previsione dell’escussione preventiva): basta il combinato disposto delle norme civilistiche sulla responsabilità illimitata e dell’art. 2312 c.c. che, in caso di estinzione della società, esplicitamente conferma la possibilità per i creditori insoddisfatti di agire contro i soci superstiti. Il Fisco, quindi, può notificare ai soci illimitatamente responsabili un avviso di intimazione o un atto di presa in carico del debito fiscale dopo aver tentato invano con la società, e procedere con pignoramenti sui loro beni personali.
  • Enti collettivi non societari (es. associazioni non riconosciute): non è oggetto di questa guida, ma per completezza ricordiamo che per le associazioni non riconosciute risponde chi ha agito in nome e per conto dell’ente (di solito i rappresentanti) in via sussidiaria (art. 38 c.c.). È una situazione peculiare che assomiglia alla responsabilità dei liquidatori.

Di seguito una tabella riepilogativa che confronta la responsabilità dei soci nei vari tipi di società e le relative tutele/limiti:

<table> <thead> <tr> <th>Tipo di società</th> <th>Responsabilità dei soci per debiti fiscali</th> <th>Limiti e condizioni</th> <th>Norme di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Società di capitali</strong> <br>(S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.)</td> <td>I soci <u>non</u> rispondono personalmente dei debiti tributari della società durante la sua esistenza.</td> <td>Possibile azione sui soci <em>solo post-estinzione</em>, nei limiti di quanto da loro ricevuto in liquidazione (incluse assegnazioni nei 2 anni precedenti). Eventuale estensione a soci in vita della società solo per utili occulti (base ristretta).</td> <td>Art. 2495 c.c. (limite alle somme riscosse)<br>Art. 36 DPR 602/1973 (soci e liquidatori)<br>Orient. Cass. (utili extracontabili ai soci)</td> </tr> <tr> <td><strong>S.n.c. (società in nome collettivo)</strong></td> <td>Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti d’imposta della società.</td> <td>Il Fisco deve prima escutere il patrimonio sociale (beneficio di escussione). Ogni socio può poi essere chiamato a pagare l’intero debito residuo. Tra soci, diritto di regresso in base alle quote.</td> <td>Art. 2291 c.c. (responsabilità soci)<br>Art. 2304 c.c. (escussione preventiva)<br>Art. 2312 c.c. (azioni post-cancellazione)</td> </tr> <tr> <td><strong>S.a.s. (società in accomandita)</strong></td> <td>Soci accomandatari: illimitatamente e solidalmente responsabili (come soci SNC).<br>Soci accomandanti: responsabili limitatamente al conferimento, salvo perdita di limite per ingerenza.</td> <td>Vale il beneficio di escussione sul patrimonio sociale. Accomandanti non escutibili oltre quanto dovuto per conferimento (a meno che abbiano agito da amministratori di fatto).</td> <td>Art. 2313 c.c. (accomandatari illimitati, accomandanti limitati)<br>Art. 2304 c.c. (escussione)<br>Art. 2312 c.c. (post-liquidazione)</td> </tr> </tbody> </table>

Nota: Nelle società di persone, la responsabilità illimitata dei soci esiste anche in costanza di società (non è una responsabilità “postume” come per le società di capitali), ma in pratica finché la società esiste il Fisco si interfaccerà principalmente con essa (p.es. notificando avvisi e cartelle alla società stessa). Sarà nella fase di riscossione che, se necessario, l’Agente della Riscossione potrà estendere l’azione ai soci illimitati una volta accertata l’insufficienza del patrimonio sociale.

Chiarito questo quadro generale, passiamo ad esaminare i due scenari principali in cui l’Agenzia delle Entrate può decidere di notificare atti direttamente ai soci: (A) per tassare in capo ai soci i redditi non dichiarati dalla società (utili extracontabili), e (B) per recuperare dai soci imposte dovute dalla società ma rimaste impagate (responsabilità patrimoniale post-liquidazione). Ciascuna di queste situazioni presenta presupposti e difese specifiche, che analizzeremo nei successivi paragrafi.

Accertamento fiscale sulla società e avvisi ai soci: il caso degli utili extracontabili (società a base ristretta)

Una delle circostanze più frequenti in cui un socio può ricevere un avviso di accertamento a titolo personale a seguito di un controllo sulla società è la cosiddetta presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo elaborato dalla giurisprudenza tributaria: quando in una piccola società di capitali vengono scoperti redditi occultati (cioè utili “in nero” non risultanti dalla contabilità né dalle dichiarazioni fiscali), si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci (in proporzione alle quote) e costituiscano perciò reddito imponibile per i soci stessi .

In termini pratici: l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica, potrebbe accertare maggiori ricavi non dichiarati a carico della società (tassandoli con IRES e magari IVA); parallelamente – se la società ha pochi soci – l’Ufficio emetterà avvisi di accertamento IRPEF nei confronti di ciascun socio, imputando loro i corrispondenti utili non dichiarati come redditi personali di partecipazione. È un doppio binario impositivo: prima sul soggetto IRES (società) e poi sui soci (IRPEF), basato però sullo stesso presupposto fattuale, ossia l’esistenza di utili extrabilancio non contabilizzati.

Fondamento giuridico: Questa presunzione non è espressamente codificata in un articolo di legge riferito ai soci, ma si basa su norme generali in materia di accertamento per presunzioni e sul principio antiabuso. L’art. 38, co.2, DPR 600/1973 consente all’Ufficio di “desumere redditi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti”. La giurisprudenza ha ritenuto che, in presenza di un fatto noto costituito da utili in nero in una società con compagine ristretta, sia grave, preciso e concordante presumere come fatto ignoto che quegli utili siano stati spartiti tra i soci. Inoltre, la Cassazione ha motivato questa regola richiamando il divieto di abuso del diritto: non si può consentire al contribuente di “schermare” il proprio reddito dietro la personalità giuridica della società, lasciando i proventi in nero non tassati né in capo alla società (che magari è nullatenente) né in capo a nessuno. In altre parole, meglio attribuirli ai soci effettivi piuttosto che lasciare un “buco” di imponibile. Cassazione n. 2497/2014 (e numerose altre conformi) ha affermato che non si tratta di una doppia presunzione (presumere prima l’esistenza dell’utile occulto e poi la sua distribuzione), bensì di un unico meccanismo inferenziale: data la struttura ristretta, è naturale ritenere che gli utili extracontabili “abbiano seguito le medesime logiche di attribuzione degli utili formalmente risultanti” (ossia siano finiti ai soci secondo le loro quote).

Va sottolineato che questa presunzione opera solo per le società di capitali a compagine ristretta (tipicamente S.r.l. con 2-3 soci, spesso familiari o comunque legati da fiducia reciproca) . In società con molti soci o impersonali, non è automatico presumere la conoscenza e la partecipazione di tutti alle operazioni in nero – in quei casi, l’Ufficio dovrebbe piuttosto contestare eventuali “utilizzi” personali di fondi extracontabili caso per caso (ad es., ricondurre spese personale a utili non tassati, ecc.). Ma cosa si intende per “ristretta base”? Non esiste un numero fisso per definirla, ma la giurisprudenza ha considerato “ristretta” una compagine di 2 o 3 soci (anche 4 talvolta), soprattutto se legati da parentela o amicizia stretta, o se uno dei soci è una holding riconducibile sempre a poche persone fisiche. L’idea è che in queste piccole realtà “chiuse” i soci siano consapevoli di ciò che accade e acconsentano ad eventuali pratiche irregolari. Ad esempio, tre fratelli soci di una S.r.l. saranno presumibilmente tutti a conoscenza di eventuali vendite in nero fatte dall’azienda di famiglia.

Orientamenti giurisprudenziali recenti: La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la legittimità di questo metodo di accertamento. Già con sentenze degli anni 2000 (Cass. 18006/2002; 11933/2003) la Suprema Corte sancì il principio, consolidato poi da Cass. 3730/2007, 7174/2009, 9242/2013, fino a decisioni più recenti. Ad esempio, Cass. sez. V, ord. n. 21584/2021 ha confermato che “in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extrabilancio”, a condizione che i soci possano poi fornire prova contraria. Ancora di recente, Cass. n. 28660/2024 ha ribadito che tale presunzione risponde a esigenze di contrasto all’evasione nelle piccole compagini, “presumendosi che il socio sia a conoscenza delle vicende fiscali della società stessa, anche se non è formalmente amministratore” . Non solo: la Cassazione ha chiarito che l’avviso di accertamento al socio non necessita di allegare copia dell’accertamento societario, se riporta già i dati essenziali, proprio perché “il socio è tenuto a informarsi sulle vicende fiscali rilevanti della società” . Questo significa che, in un eventuale ricorso, il socio non può eccepire la mancata conoscenza dei fatti accertati alla società, specie se parliamo di una S.r.l. familiare: si presume una “diligenza” minima del socio nell’essere informato (si cita a tal proposito anche l’art. 2261 c.c. sul diritto di controllo del socio nelle società di persone, richiamato analogicamente) .

Doppia imposizione? Un socio potrebbe obiettare: “ma così le stesse somme vengono tassate due volte, una in capo alla società (IRES) e una in capo a me (IRPEF)!”. In realtà non si tratta di doppia imposizione giuridica, perché i soggetti passivi sono differenti (società vs persona fisica) e i titoli del prelievo pure (imposta societaria sui redditi vs imposta personale sui dividendi/redditi di partecipazione). Si realizza una sorta di tassazione parallela: formalmente la società è tassata per un reddito d’impresa non dichiarato; parallelamente si tassano i soci per un reddito da partecipazione presunto. Se però, ad esempio, la società viene poi a mancare (si pensi a una “scatola vuota” liquidata), quantomeno il Fisco avrà colpito i soci per quei profitti. Va detto che, quando la società è ancora in bonis, l’accertamento al socio non comporta automaticamente che il medesimo reddito venga pagato due volte: se la società, dopo l’accertamento, decide di distribuire realmente quegli utili (magari in un periodo d’imposta successivo, pagando le relative imposte sostitutive sui dividendi), i soci potrebbero evitare una duplicazione presentando istanza di sgravio o compensazione. Ma nella prassi ciò è raro, perché di solito gli utili occulti sono già stati “goduti” informalmente.

Come può difendersi il socio accertato per utili extracontabili?

Ricevere un avviso di accertamento basato su utili extracontabili presunti è certamente spiacevole per il socio, che si vede contestare un reddito non dichiarato (con relative imposte e sanzioni) magari senza aver materialmente ricevuto nulla. La legge, però, gli riconosce la possibilità di provare il contrario. Vediamo quali sono le strategie difensive e i limiti incontrati.

1. Prova contraria sulla mancata distribuzione: Il socio può cercare di dimostrare che gli utili extrabilancio non sono stati in realtà distribuiti a lui (né agli altri soci), ma magari sono rimasti presso la società. Ad esempio, potrebbe sostenere che la somma in nero è stata reinvestita nell’attività sociale (acquisto di merce pagata “fuori bilancio”, pagamento di lavoro nero, creazione di una cassa occulta interna etc.) e non già spartita a titolo di dividendo occulto. Questa è la linea difensiva più naturale, ma va affrontata con forte supporto probatorio: dichiarazioni testimoniali generiche o mere asserzioni non bastano. Servono riscontri oggettivi, come documentazione extracontabile sequestrata (p.es. un registro parallelo che mostri impieghi del denaro), analisi finanziarie che mostrino che i soci non si sono arricchiti mentre l’azienda sì (ad esempio, utili nascosti usati per sostenere costi non contabilizzati). In alcune sentenze di merito, i soci sono riusciti a vincere la presunzione provando che gli importi occultati erano stati utilizzati per pagare in nero dipendenti e fornitori, e dunque non ve n’era traccia nei conti personali dei soci. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità chiede prove “rigorose”: ad esempio, Cassazione ha affermato che il contribuente deve indicare in modo specifico come tali utili sarebbero stati impiegati altrove e fornire elementi concreti a sostegno . Il semplice dire “quei soldi sono rimasti in azienda” è ritenuto insufficiente, perché in assenza di evidenze il giudice presumerebbe comunque che chi li ha gestiti (amministratori/soci) ne abbia beneficiato.

2. Contestazione della riconducibilità al socio: Un’altra possibile difesa è negare la partecipazione del socio alla gestione e quindi alla percezione degli utili occulti. Ad esempio, un socio di minoranza non amministratore potrebbe sostenere di essere stato all’oscuro delle manovre fraudolente compiute dal socio di maggioranza o dall’amministratore. In casi estremi, potrebbe addurre di essere socio “soltanto di nome” (testa di legno) e di non aver mai ricevuto nulla. Questa strada è però impervia: la presunzione nasce proprio dal vincolo fiduciario tipico delle piccole società, quindi dichiararsi estranei alle decisioni risulta poco credibile per un giudice tributario. A meno di non provare – magari anche in sede penale – che il socio di maggioranza abbia sottratto le somme per sé tradendo la fiducia del socio di minoranza (configurando appropriazione indebita o simili), difficilmente si supera la presunzione. E anche in tal caso, il Fisco potrebbe allora tassare integralmente il socio maggioritario come percettore di tutti gli utili extrabilancio (rideterminando la proporzione presuntiva).

3. Vizi procedurali o formali dell’accertamento: Come per ogni accertamento, il socio può verificare se l’atto ricevuto rispetta i requisiti di legge: motivazione sufficiente (deve riportare i dati essenziali dell’accertamento societario, l’aliquota applicata, il calcolo del reddito imputato, etc.), corretta intestazione e notifica, rispetto dei termini decadenziali. Ad esempio, se l’accertamento al socio arriva oltre i termini (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione omessa/errata, o ottavo in caso di reato tributario – termini prorogati di un anno per gli avvisi relativi al 2020 e 2021 causa Covid), si può eccepire la decadenza. Oppure, se l’accertamento societario è stato annullato in giudizio e l’Ufficio emette comunque atti verso i soci, questi ultimi potranno far valere l’insussistenza del presupposto (si veda il punto successivo sul giudicato). Inoltre, il socio potrebbe contestare l’eventuale duplicazione sanzionatoria: in teoria, sia la società sia il socio subiscono sanzioni amministrative (la società per infedele dichiarazione, il socio per omessa/infedele dichiarazione sui dividendi). Se il socio dimostra che l’omissione è dipesa esclusivamente dall’amministratore che non gli ha comunicato nulla, potrebbe provare a ottenere l’annullamento o quantomeno la non applicazione di sanzioni in capo a lui per mancanza di dolo/colpa grave personale (questo argomento è però di difficile successo, poiché il socio ha il dovere fiscale di dichiarare i dividendi percepiti, e sostenere che ignorava il nero rischia di equivalere ad ammettere quantomeno una colpa nell’aver affidato la gestione senza controlli).

4. Coordinamento con l’accertamento alla società (giudicato “riflesso”): Un aspetto cruciale è la relazione tra il contenzioso della società e quello del socio. Immaginiamo che la società impugni l’accertamento e ottenga in giudizio l’annullamento totale o parziale della pretesa (ad esempio, il giudice di merito riconosce che i ricavi in nero erano solo la metà di quanto contestato, o li annulla del tutto). Ebbene, la Cassazione ha statuito che il giudicato favorevole alla società si “riflette” sui soci: se è passato in giudicato che la società non aveva (in tutto o in parte) utili extracontabili, viene meno il presupposto per tassare i soci . Da ultimo, l’ordinanza Cass. n. 24621 del 13/09/2024 ha affermato il principio di diritto che “nel giudizio relativo all’avviso al socio di società di capitali a base ristretta deve riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi tra Agenzia Entrate e società, che abbia accertato l’insussistenza (anche parziale) di utili extracontabili. L’annullamento (per motivi di merito) dell’avviso societario, divenuto definitivo, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al socio, venendo meno il suo presupposto” . Ciò significa che, se la società ha vinto la causa e quell’esito è definitivo, il socio non dovrà pagare (il suo avviso andrà annullato in autotutela o dai giudici). Specularmente, però, la Cassazione ritiene – con un orientamento discusso – che se l’accertamento societario è divenuto definitivo in senso sfavorevole (perché non impugnato o confermato in giudizio), il socio non possa più contestare la fondatezza di quella pretesa nel proprio separato giudizio. La Cass. ord. n. 30568/2024 ha ribadito che, qualora sia ormai definitivo l’accertamento a carico di una società a base ristretta circa l’esistenza di utili in nero, “il giudizio promosso dal socio ne rimane pregiudicato, non potendosi ivi prospettare doglianze riferibili a tale accertamento” . In pratica, il socio non può sostenere tesi (es: “quei ricavi non esistevano” o “erano esenti”) che contraddicano ciò che è passato in giudicato tra Fisco e società. Questo indirizzo giurisprudenziale, per quanto criticato da parte della dottrina perché ritenuto in tensione col diritto di difesa costituzionale del socio (che è soggetto diverso dalla società) , rappresenta allo stato l’orientamento di legittimità consolidato (“consolidata giurisprudenza di legittimità” viene definita). Implicazione pratica: il socio farebbe bene a coordinare la difesa con la società, assicurandosi che l’accertamento principale venga tempestivamente impugnato e adeguatamente contrastato. Se la società è inerte (magari perché inattiva o già sciolta), il socio potrebbe trovarsi con un avviso “derivato” difficilmente contestabile nel merito. Non essendo previsto nel processo tributario un meccanismo formale di litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci (a differenza di quanto avviene per le società di persone trasparenti), è importante che il socio segua le vicende processuali della società: se quest’ultima dovesse estinguersi durante il contenzioso, i soci subentrano ex lege nel processo in qualità di successori (art. 110 c.p.c. applicabile al processo tributario), potendo così proseguire la causa e far valere le ragioni originarie della società.

5. Accordi e definizioni: In sede pre-contenziosa, il socio ha le stesse possibilità di definizione agevolata che avrebbe un qualsiasi contribuente destinatario di accertamento: può presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per tentare una riduzione concordata delle imposte e sanzioni, evitando la lite. Oppure, se ne ricorrono i presupposti temporali, può valutare le forme di definizione agevolata/ravvedimento che il legislatore ha di volta in volta introdotto (ad esempio, condono liti pendenti, definizione agevolata degli avvisi di accertamento non impugnati nel 2023/24, ecc., se applicabili al suo caso). Queste soluzioni possono ridurre sanzioni e interessi. Va però ponderato che aderire come socio implica ammettere la percezione degli utili occulti, cosa che potrebbe avere riflessi indesiderati (anche penali, se gli importi sono rilevanti). Inoltre, spesso la posizione del socio è legata a doppio filo a quella della società: definire solo quella del socio lasciando pendente quella della società o viceversa potrebbe creare incoerenze. Un approccio coordinato è preferibile: ad esempio, se la società intende definire il suo accertamento, anche i soci dovrebbero farlo in parallelo (potenzialmente usufruendo di aliquote agevolate sui dividendi in adesione, se previste).

6. Aspetti penali correlati: La guida si concentra sugli aspetti civilistici e tributari, ma val la pena menzionare che l’occultamento di utili e la loro mancata dichiarazione possono innescare anche conseguenze penali. In particolare, la Cassazione penale n. 41579/2023 ha chiarito che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di somme corrispondenti a utili extracontabili distribuiti ai soci configura il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) , se i limiti di punibilità (ammontare dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti) sono superati. Ciò può riguardare sia la società (dichiarazione infedele IRES) sia il socio (dichiarazione infedele IRPEF). Inoltre, qualora i soci reinvestano tali proventi illeciti in attività economiche, potrebbe astrattamente profilarsi il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.), anche se in questi casi è spesso difficile dimostrare l’intento di occultamento oltre la mera fruizione personale. In definitiva, se le cifre sono importanti, è bene che il socio, di concerto con l’avvocato, valuti anche il rischio penale e adotti una linea difensiva coerente (ad esempio evitando ammissioni imprudenti in sede tributaria che potrebbero nuocere in un eventuale procedimento penale parallelo). Poiché però il focus qui è sulla difesa nel merito tributario, basti aver fatto cenno a questi profili.

Conclusione su questa sezione: La presunzione di utili extracontabili distribuiti ai soci è un “potente strumento” in mano al Fisco per contrastare l’evasione nelle piccole società, ma non è inscalfibile. Il socio che non ha realmente beneficiato di tali utili (o non per intero) ha interesse e diritto di contestare l’accertamento, preparando con il suo legale una difesa basata su elementi concreti. In mancanza di prove contrarie, però, la posizione del socio è delicata: la legge e i giudici tendono a ritenerlo corresponsabile delle scelte elusive della società di cui fa parte. Dunque, il messaggio è chiaro: massima attenzione alle vicende fiscali della propria società; se emergono irregolarità, agire per tempo (anche pagando il dovuto per evitare guai maggiori) è preferibile rispetto al confidare di restarne immuni.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo l’altro grande tema: la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti tributari della società, ad esempio in caso di liquidazione o cancellazione della stessa con imposte non pagate, e come il socio può difendersi in tali frangenti.

Recupero dei debiti fiscali della società verso i soci: responsabilità patrimoniale post-liquidazione e altre ipotesi

Al di fuori del caso degli utili occulti, l’altra circostanza in cui un socio può trovarsi esposto verso il Fisco è quando la società accumula debiti tributari che non riesce a pagare, specialmente se si arriva alla chiusura della società (liquidazione volontaria o fallimento) con pendenze fiscali irrisolte. In questi casi, la normativa – come già anticipato – consente all’Erario di perseguire i soci (oltre che i liquidatori e talvolta gli amministratori) per soddisfare quelle obbligazioni. Approfondiamo i presupposti, distinguendo la situazione delle società di capitali da quella delle società di persone, e vediamo quali difese può opporre il socio-debitore.

Società di capitali estinta e debiti tributari: azione verso soci e liquidatori (art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/73)

Quando una società di capitali viene messa in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle Imprese senza aver pagato tutti i debiti fiscali, scattano due norme chiave già citate:

  • l’art. 2495 c.c. che apre ai creditori sociali la possibilità di colpire i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale;
  • l’art. 36 DPR 602/1973 che, al comma 1, pone a carico dei liquidatori un’obbligazione personale se hanno distribuito attivo ai soci prima di pagare le imposte dovute , e al comma 2 estende tale responsabilità anche ai soci che hanno ricevuto assegnazioni negli ultimi due anni prima della liquidazione o durante la liquidazione .

In pratica, in sede di chiusura della società, il liquidatore dovrebbe pagare prima le imposte dovute (che godono peraltro di privilegi generali ex art. 2752 c.c., piazzandosi dopo salari e pochi altri crediti preferenziali) . Solo se resta qualcosa dopo aver soddisfatto i creditori, potrà distribuirlo ai soci. Se viola questo ordine – ad esempio pagando i soci o creditori chirografari e lasciando impagato il Fisco – il liquidatore ne risponderà con patrimonio personale (fino all’ammontare che avrebbe dovuto destinare alle imposte) . I soci, dal canto loro, se hanno ricevuto beni o somme in sede di liquidazione, ne risponderanno verso il Fisco fino a concorrenza di quel valore ricevuto . Inoltre, se gli amministratori nei due esercizi prima della liquidazione hanno deliberato distribuzioni di utili, riduzioni di capitale con esborso ai soci o altre assegnazioni di beni non giustificate (ad esempio, restituzioni ai soci di finanziamenti postergati, ecc.), tali atti possono rientrare nell’alveo dell’art. 36 come condotte che integrano la responsabilità: la norma infatti si applica anche agli amministratori che hanno compiuto assegnazioni ai soci in quel periodo, quando ciò ha pregiudicato il pagamento delle imposte dovute (quest’aspetto si evince dalla formulazione “soci che hanno ricevuto…dagli amministratori o dai liquidatori”). In sostanza, il legislatore vuole evitare che la società “svuoti le casse” a favore dei soci lasciando il Fisco a mani vuote.

Un esempio concreto: Alfa S.r.l. chiude la liquidazione con 100.000€ di debiti verso l’Erario. Il liquidatore però ha distribuito ai soci 80.000€ di attivo residuo senza pagare quel debito. In questo scenario, l’Agenzia Entrate potrà: (a) chiedere ai soci la restituzione di quanto ricevuto (ognuno fino all’importo percepito) per coprire il dovuto; (b) chiedere al liquidatore il pagamento delle imposte non versate, in proprio, per aver violato i suoi doveri (nei limiti di 80.000€ se quello era l’ammontare che avrebbe potuto destinare al Fisco). Non è escluso che il Fisco agisca in parallelo contro entrambi – socio e liquidatore – tramite distinti avvisi di accertamento ex art. 36 , mirando poi a recuperare quanto possibile (chiaramente senza superare il totale dovuto). La responsabilità del socio e quella del liquidatore sono autonome e fondate su titoli diversi (il socio in quanto beneficiario di attivo sociale, il liquidatore in quanto inadempiente ai doveri), ma concorrono a garantire il pagamento del medesimo credito tributario. Se ad esempio il liquidatore paga, anch’egli potrebbe poi rivalersi sui soci beneficiati per farsi restituire le somme distratte – ma per il Fisco l’importante è che qualcuno copra il buco.

Sezioni Unite 2023-2025: Gli anni recenti hanno visto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite intervenire più volte su questi temi, per risolvere alcuni contrasti. Abbiamo già citato la SU 6070/2013 che definì la natura successoria della posizione dei soci. Successivamente, la Cass. SU n. 14201/2020 (in materia fallimentare) e la SU n. 29541/2022 hanno ulteriormente chiarito aspetti procedurali. Ma soprattutto, due pronunce di fine 2023 e inizio 2025 hanno fatto il punto:

  • La Cass. Sezioni Unite n. 32790/2023 (già menzionata) ha stabilito che la responsabilità ex art. 36 del liquidatore è “obbligazione civile propria ex lege”, che l’Agente Fiscale può far valere anche senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo del debito . Ha confermato che il liquidatore, in sede di impugnazione del proprio avviso, può contestare anche la debenza originaria dell’imposta – in altre parole, può mettere in discussione se il tributo fosse realmente dovuto dalla società, oltre a contestare i presupposti della sua responsabilità personale. Ciò in quanto l’azione contro il liquidatore è cosa diversa dall’azione contro la società: è un nuovo accertamento (ex art. 36, comma 5, DPR 602/73) dove il liquidatore può far valere sia difese “proprie” (es. “io ho pagato i creditori di grado superiore, quindi non ho colpa”) sia difese “della società” (es. “il tributo in sé non era dovuto o è prescritto”). Inoltre, SU 32790/23 ha escluso che vi sia una successione nei debiti tributari in capo al liquidatore: “non si realizza alcuna forma di successione […] ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti” . Questa affermazione evidenzia, ancora una volta, che il liquidatore (così come il socio) non è un coobbligato del tributo, ma un debitore per fatto proprio (la mala gestio nella distribuzione dell’attivo).
  • La Cass. Sezioni Unite n. 3625/2025 ha affrontato in maniera specifica la posizione dei soci “limitamente responsabili” (ossia i soci di S.r.l./S.p.A.) chiarendo punti controversi su presupposti e prova della loro responsabilità. In particolare, ha stabilito che l’aver percepito somme in base al bilancio finale “integra, oltre al limite massimo dell’esposizione debitoria personale, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire” del Fisco . Ciò significa che: se un socio non ha ricevuto nulla dalla liquidazione, il Fisco potrebbe non avere interesse a procedere contro di lui (non c’è beneficio da recuperare). Tuttavia – proseguono le SU – il difetto di percezione di somme non preclude in assoluto l’azione: l’interesse dell’Erario può radicarsi in “altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie” . In altre parole, anche se formalmente il socio non ha riscosso utili di liquidazione, il Fisco potrebbe agire se prova che il socio ha comunque beneficiato di asset sociali (magari distratti prima della formale chiusura e non apparsi nel bilancio finale) o se, ad esempio, un bene sociale è passato a un garante/socio. Inoltre, la SU 3625/2025 ha affermato che la verifica sul fatto della riscossione di somme “deve essere dedotta nella fase di accertamento rivolta direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co.5 DPR 602/73, e non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso originario” . Questo punto è molto tecnico ma importante: vuol dire che se la società impugna l’accertamento tributario, in quel processo non si può discutere se i soci abbiano o meno preso soldi (perché è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto verso la società). Quella questione rileva solo nel (eventuale) successivo accertamento contro i soci, e lì potrà essere affrontata.

In sintesi, dall’insieme di norme e sentenze, si ricava questa “roadmap” quando una società di capitali si estingue con debiti tributari:

(a) Il debito fiscale rimane dovuto (non si estingue con la società). L’Amministrazione ha 5 anni di tempo (dalla cancellazione) in cui può ancora notificare atti alla società come se esistesse, grazie all’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 . Questo per evitare che una società si cancelli il 31/12 e il 1/1 successivo il Fisco si trovi impossibilitato a notificare accertamenti per l’anno precedente. Dunque, nei 5 anni post-cancellazione gli atti intestati alla società sono validi; decorso tale quinquennio, la società è fiscalmente morta anche per il Fisco. Attenzione: tale norma non incide sul regime di responsabilità dei soci . Cassazione ha chiarito che la “sopravvivenza fiscale” quinquennale è un espediente procedurale per atti impositivi e del contenzioso, ma non congela la possibilità di agire verso i soci in quei 5 anni . Ad esempio, Cass. n. 24023/2025 ha cassato la sentenza di una Commissione Tributaria che riteneva prematura la notifica di un accertamento al socio prima del decorso del quinquennio: la Suprema Corte ha detto che l’Amministrazione “non solo può, ma deve agire tempestivamente contro il socio che ha beneficiato di assegnazioni, anche se la società è formalmente ancora ‘viva’ per effetto del quinquennio”, non essendo tenuta ad attendere la scadenza di tale periodo . Insomma, se la società è cancellata, il Fisco può immediatamente notificare ai soci (non c’è bisogno di aspettare 5 anni “per vedere se la società paga”, dato che la società non pagherà in quanto inattiva).

(b) L’Agenzia può scegliere come muoversi: spesso viene inviato un avviso di accertamento ex art. 36 DPR 602/73 ai soci, in cui si spiega la pretesa (ad esempio: “Società XYZ, di cui Lei era socio, è stata estinta con debiti per imposte X e Y; risulta che Lei ha ricevuto €ZZZ in sede di liquidazione, pertanto è responsabile in base all’art. 36…”). Questo avviso è un atto impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica, analogamente a qualsiasi avviso di accertamento. Nota: se l’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento originario verso la società prima che si estinguesse e questo atto è divenuto definitivo (perché non impugnato), a volte la prassi è notificare direttamente una cartella di pagamento ai soci per quel importo. Tuttavia, ciò è controverso: la cartella presuppone un’iscrizione a ruolo a nome di un soggetto e generalmente un titolo esecutivo a suo carico. Siccome i soci non sono coobbligati diretti, l’approccio più corretto è emettere il nuovo “accertamento autonomo” verso di loro (come ribadito da Cass. SU 3625/2025, la pretesa va formata tramite avviso ad hoc ai soci ). Dunque, se un socio riceve direttamente una cartella senza aver avuto prima un avviso nominativo, potrebbe opporla sostenendo il difetto di notifica dell’atto presupposto (ma dipende dalle situazioni, oltre che dall’orientamento locale delle Commissioni).

(c) Il socio, una volta raggiunto dall’atto, ha diversi possibili motivi di difesa:

  • Assenza di distribuzione/assegnazione: Può contestare il fatto di aver ricevuto somme o beni dalla società. Questo è un elemento fattuale: l’avviso del Fisco deve in effetti indicare cosa il socio avrebbe percepito (es.: “€50.000 dal riparto finale” oppure “assegnazione dell’immobile X del valore €100.000”). Se il socio prova che ciò non è avvenuto – ad esempio producendo il bilancio finale di liquidazione che mostra zero a lui spettanti, o testimoniando che quell’assegnazione in realtà non ha avuto luogo o è stata revocata – può far venir meno il presupposto della sua responsabilità. SU 3625/2025 ha sottolineato che la riscossione di somme non è solo un limite quantitativo ma un vero presupposto dell’azione , che se contestato deve essere provato dal Fisco . Ciò implica che l’onere probatorio è in capo all’Agenzia: deve dimostrare che il socio ha ricevuto quei beni (p.es. mediante l’esibizione del bilancio finale approvato da cui risulta l’importo distribuito, o di atti di assegnazione di cespiti ai soci, o movimentazioni finanziarie corrispondenti). Il socio, dal canto suo, può confutare le prove del Fisco o mostrarne la carenza. Attenzione: come visto, la Cassazione dice che anche benefici indiretti o trasferimenti occulti di beni ai soci contano . Quindi, il socio non può sentirsi al sicuro solo perché formalmente il bilancio finale lo indicava a zero: se in realtà, ad esempio, un macchinario sociale è stato ceduto a lui a prezzo irrisorio prima della chiusura, il Fisco potrebbe sostenere che quello è di fatto un valore attribuitogli (fuori bilancio). Oppure, se un socio era creditore personale della società e si è fatto restituire il finanziamento prima di pagare le imposte, l’Erario potrebbe considerare quell’operazione come lesiva e assimilarla a un’assegnazione preferenziale. Su questi punti molto dipende dalle prove e dalla valutazione del giudice.
  • Importo della pretesa: Anche ammessa la responsabilità, il socio può discutere sul quantum. Ad esempio, se il Fisco gli chiede 50.000€ perché quello sarebbe il valore del bene assegnatogli, il socio può sostenere che quel bene valeva meno (perizia alla mano) e quindi il suo limite di responsabilità è inferiore. Oppure, se l’imposta dovuta dalla società era in parte già stata recuperata altrove (p.es. l’Erario ha escusso una fideiussione bancaria intestata alla società, recuperando metà del dovuto), il socio deve rispondere solo per la parte residua. In pratica, il socio non può essere chiamato a pagare più del minore tra: il valore da lui ricevuto e il debito tributario rimasto insoddisfatto. Qualunque calcolo erroneo su queste grandezze è attaccabile in giudizio.
  • Contestazione del merito del debito tributario: Come per il liquidatore, anche il socio può contestare la fondatezza originaria del debito d’imposta. Se, ad esempio, la società non aveva impugnato un certo avviso e quello è divenuto definitivo solo perché la società era inattiva, il socio in sede di ricorso personale può provare a eccepire che il tributo in realtà non era dovuto per ragioni sostanziali (es.: l’accertamento era infondato). La giurisprudenza era oscillante su questo: alcuni sostenevano che il socio, succedendo alla società, non potesse rimettere in discussione il tributo se la società aveva lasciato scadere i termini. Però la SU 32790/2023 – per il liquidatore – e la logica estensibile al socio fanno pensare che il socio non sia strettamente vincolato dal comportamento processuale omissivo della società, trattandosi di obbligazione autonoma. Quindi potrebbe almeno tentare di far valere difese di merito. Attenzione però: se nel frattempo l’accertamento verso la società è stato confermato con sentenza passata in giudicato (sfavorevole), qui si ripropone il tema del giudicato riflesso. Per analogia col caso degli utili extracontabili, se c’è un giudicato definitivo che afferma che la società doveva quelle imposte, il socio rischia di non poter contestare l’an debeatur, ma solo il quantum e il fatto di aver ricevuto beni. Su questo i giudici non sono ancora unanimi, ma il socio dovrebbe prepararsi all’obiezione del Fisco: “la definitività dell’atto verso la società le preclude di discutere ora se il tributo fosse dovuto”. L’ideale è quindi agire prima che quel debito diventi definitivo, oppure intervenire nel giudizio della società (se aperto) o farlo riaprire in revocazione se ne esistono estremi.
  • Eccezioni procedurali/termine: Come sempre, verificare la tempistica di notifica è essenziale. Per gli avvisi ex art. 36 ai soci, il termine non è esplicitamente normato, ma la Cassazione ha ritenuto che si applichino i termini ordinari di accertamento (per analogia con i termini per liquidatori). Se il debito era ad esempio IVA 2019, il socio dovrebbe ricevere l’avviso al massimo entro il 31 dicembre 2024 (salvo frode). Inoltre, il Fisco non può attendere oltre ragionevolezza: se notifica dopo decenni, il socio potrà eccepire la prescrizione della pretesa tributaria (che, una volta formato il titolo definitivo verso la società, di norma si prescrive in 10 anni se non rinnovata). Ad esempio, se la società fu cancellata nel 2015 e l’accertamento divenne definitivo nel 2016, pretendere nel 2025 pagamento dai soci potrebbe incontrare eccezioni di prescrizione. Va anche detto che l’art. 28 D.Lgs. 175/2014 che dà 5 anni di efficacia agli atti verso la società, sembrerebbe anche porre un limite logico: trascorsi più di 5 anni, l’azione dovrebbe concentrarsi sui soci ma comunque entro limiti ragionevoli (sarebbe strano notificare un avviso ai soci a distanza di, poniamo, 15 anni dalla cancellazione – benché non impossibile se c’è stato contenzioso in mezzo). In mancanza di specifici riferimenti normativi, queste questioni spesso sono decise caso per caso. Il socio in difesa può comunque far valere i principi generali di decadenza/prescrizione e il diritto a un processo equo, specie se il ritardo lo ha pregiudicato nella possibilità di reperire prove (si pensi a un socio che dopo 10 anni dall’estinzione non ha più documenti per difendersi).
  • Cause di esclusione di responsabilità: Il socio potrebbe anche sostenere di aver agito in buona fede e che semmai la colpa grave fu del liquidatore (o amministratore). Ad esempio: “io, socio, ho ricevuto €20.000 perché il liquidatore mi ha assicurato che tutte le pendenze erano sistemate; ho scoperto solo dopo che c’era un debito fiscale”. Questa buona fede soggettiva, per quanto comprensibile umanamente, non esonera dalla responsabilità patrimoniale verso il Fisco: la norma non richiede dolo del socio, basta l’oggettiva percezione di beni sociali. Semmai il socio può, dopo aver pagato, rivalersi civilmente contro il liquidatore inadempiente (azione di responsabilità per danni da mala gestio). Ma ciò esula dal rapporto Fisco-socio. Analogamente, se vi era un creditore di grado superiore che è stato soddisfatto prima del Fisco, il socio non può dire “non sapevo che l’Erario andasse pagato prima”: questo semmai rileva per la colpa del liquidatore, ma il debito tributario rimasto va comunque saldato, e se il socio ha preso soldi potrebbe doverli restituire.
  • Sanzioni e interessi: Una questione spesso posta è: il socio deve pagare solo l’imposta o anche sanzioni e interessi? L’art. 36 DPR 602/73 menziona “imposte dovute”. Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie hanno natura afflittiva personale e la regola generale (art. 8 D.Lgs. 472/97) è che “non si trasmettono agli eredi”; per coerenza, si ritiene che nemmeno si trasmettano ai soci successori, salvo che la legge lo preveda espressamente. Pertanto, la responsabilità dei soci dovrebbe coprire il tributo e relativi interessi, ma non le sanzioni (le quali restano a carico della società, anche se di fatto irrecuperabili se questa è estinta). Questa interpretazione favorevole al socio è confermata da alcuni precedenti di merito e dalle sezioni unite 2023 che parlano sempre di “imposte”. Dunque, se nell’atto notificato al socio fossero incluse sanzioni, si potrebbe eccepire la loro non debenza da parte del socio. Quanto agli interessi, invece, essi sono considerati accessori inseparabili del tributo e quindi dovuti (entro il limite del valore percepito, ovviamente, se la somma percepita non copre neanche l’imposta, figuriamoci interessi: in tal caso il socio paga fino al suo limite e il resto rimane insoddisfatto).

Difese ulteriori in casi particolari: Una menzione meritano i casi di procedura concorsuale. Se la società di capitali non ha fatto una liquidazione volontaria ma è fallita (liquidazione giudiziale) o ha fatto un concordato liquidatorio, la situazione cambia: qui infatti interviene la par condicio creditorum in sede concorsuale, e di norma, dopo la chiusura del fallimento, non vi è nulla da distribuire ai soci (anzi spesso restano perdite). In tali casi l’art. 36 DPR 602/73 non si applica – come chiarito anche dall’Amministrazione finanziaria – perché presuppone una liquidazione extra-concorsuale dove il liquidatore ha discrezionalità sui pagamenti . Nella liquidazione fallimentare, se rimangono imposte non pagate, il Fisco non può rifarsi sui soci di capitali (che hanno perso il capitale e basta) . Diverso per le società di persone: in caso di fallimento di una SNC/SAS, i soci sono falliti personalmente e i loro beni venduti per soddisfare anche i debiti tributari, quindi il problema non si pone (sono già stati aggrediti in procedura). Perciò, la responsabilità ex art. 36 concerne tipicamente le liquidazioni volontarie (fuori dal fallimento) . Se però una società di capitali aveva debiti tributari e non fallisce (magari perché troppo piccola per la liquidazione giudiziale o per scelta dei soci), l’Agenzia Entrate userà l’art. 36 come strumento di tutela residuale .

Riassumendo, i punti di difesa fondamentali per un socio di S.r.l./S.p.A. in questi casi sono: negare di aver ricevuto attivo (o ridimensionarne il valore), contestare eventualmente il merito del tributo originario, verificare la correttezza procedurale dell’azione del Fisco (termini, motivazione, ecc.), e ricordare che la sua responsabilità è limitata (quindi nessuna pretesa oltre il valore incassato).

Soci di società di persone con debiti tributari non pagati

Per completezza, torniamo brevemente sui soci di società di persone. Abbiamo visto che qui la responsabilità è originaria e illimitata. Dunque, se una SNC o SAS non paga un tributo, l’Agenzia può ottenere un titolo (es. cartella) a nome della società e procedere contro i soci illimitatamente responsabili. Come può difendersi il socio in questo caso? Principalmente invocando il beneficio di escussione: se il Fisco aggredisce direttamente i suoi beni senza aver nemmeno tentato sulla società, il socio può proporre opposizione all’esecuzione sostenendo la prematurità (a meno che dimostri che il patrimonio sociale è inesistente, ma spesso qualcosa c’è). In giudizio di merito, un socio di SNC se intende contestare l’accertamento, deve farlo congiuntamente alla società: la Cassazione (SU 14815/2008) ha sancito il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per le imposte sui redditi trasparenti, il che implica che l’impugnazione dev’essere unitariamente trattata. In pratica, se l’Agenzia rettifica il reddito di una SNC, ogni socio deve essere parte del processo sin dal primo grado. Questo serve a evitare esiti difformi (non avrebbe senso che la società vinca la causa e i soci la perdano o viceversa, sul medesimo imponibile). Per le imposte non “trasparenti” (IVA, IRAP), la società è l’unico soggetto passivo, ma i soci (illimitati) possono intervenire nel giudizio magari per sostenere la correttezza dell’operato sociale, dato il loro interesse eventuale. In caso di scioglimento della società di persone, come detto, i soci rimangono obbligati (art. 2312 c.c.). Se dopo la liquidazione la società non paga dei tributi, i soci dovranno pagarli integralmente (qui non c’è limite di quanto ricevuto, perché si presume abbiano ricevuto anche gli eventuali residui attivi in proporzione – e comunque erano già debitori per l’intero).

In definitiva, paradossalmente, la posizione di un socio di SNC/SAS è meno difendibile sul piano “se devo pagare” (perché la legge lo pone direttamente come coobbligato), potendosi giovare solo di argomenti di merito sul tributo stesso o di richieste di rispetto del beneficio di escussione. Di converso, la posizione del socio di S.r.l./S.p.A. è più protetta dalla forma societaria, ma quando scattano le condizioni di responsabilità egli ha margini di difesa più specifici (perché l’Agenzia deve costruire la prova dell’assegnazione, ecc.).

Nella tabella seguente riepiloghiamo i principali scenari di “recupero verso il socio” con le rispettive basi giuridiche, limiti e difese:

<table> <thead> <tr> <th>Scenario</th> <th>Azione del Fisco verso il socio</th> <th>Limiti della responsabilità</th> <th>Difese principali del socio</th> <th>Riferimenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S.r.l./S.p.A. (base ristretta) – Utili extracontabili non dichiarati</td> <td>Avviso di accertamento IRPEF al socio per redditi di partecipazione presunti (utili in nero distribuiti)</td> <td>Quota proporzionale dei maggiori utili accertati (in base alla percentuale di partecipazione del socio)</td> <td>– Provare che gli utili extra non sono stati percepiti dal socio (es. reinvestiti nell’azienda o distra<span style=”white-space:nowrap;”>tti altrove)</span><br>– Contestare eventuali vizi procedurali (mancata motivazione chiara, termini decadenziali)<br>– Coordinare difesa con la società: se l’accertamento societario cade, cade quello al socio</td> <td>Giurisprudenza (presunzione semplice consolidata)<br>Art. 38 DPR 600/1973 (accertamento induttivo)<br>Statuto Contribuente art. 7 (motivazione atti)<br>Cass. 28660/2024 </td> </tr> <tr> <td>S.r.l./S.p.A. estinta – Debiti tributari non pagati</td> <td>Avviso di accertamento al socio ex art. 36 DPR 602/73 (responsabilità patrimoniale “post liquidazione”)</td> <td>Fino a concorrenza del valore di quanto il socio ha ricevuto dalla società (in liquidazione o nei 2 anni precedenti ad essa)</td> <td>– Dimostrare di non aver ricevuto somme/beni (o di valore inferiore a quello preteso)<br>– Contestare la sussistenza e/o l’importo del debito fiscale originario (se non definitivamente accertato)<br>– Eccepire eventuali decadenze o prescrizioni (notifica tardiva, ecc.)<br>– (Niente sanzioni amministrative dovute dal socio su tali debiti)</td> <td>Art. 2495 c.c. (limite alle somme riscosse) <br>Art. 36 DPR 602/1973 (soci e liquidatori) <br>Cass. SU 3625/2025 (condizioni azione vs soci) <br>Cass. 24023/2025 (no attesa quinquennio) </td> </tr> <tr> <td>Società di persone (SNC/SAS) – Debiti tributari non pagati</td> <td>Cartella di pagamento (o ingiunzione) ai soci illimitatamente responsabili dopo escussione del patrimonio sociale</td> <td>Illimitata e solidale (ogni socio può essere chiamato per l’intero debito; accomandanti limitati al conferimento)</td> <td>– Chiedere il rispetto del beneficio d’escussione (escutere prima i beni sociali)<br>– Impugnare l’atto impositivo di merito unitamente alla società (litisconsorzio necessario per imposte sui redditi)<br>– Eccepire eventuali vizi di notifica o errori nel calcolo (ma non ci sono limiti di importo in senso civile, salvo riparto interno)</td> <td>Art. 2291 e 2313 c.c. (responsabilità illimitata soci)<br>Art. 2304 c.c. (escussione preventiva)<br>Art. 2312 c.c. (creditori vs soci post cancellazione) <br>Cass. SU 14815/2008 (litisconsorzio necessario soci-società)</td> </tr> </tbody> </table>

Nota: Gli scenari sopra non coprono tutte le casistiche (es. responsabilità dell’amministratore di fatto per partecipazione a frodi – tema che rientra più nel penale – o la posizione del garante/fideiussore per debiti fiscali, che è ancora diversa e contrattuale). Ci siamo concentrati sulle ipotesi tipiche in cui il socio, in quanto tale, viene coinvolto.

Come difendersi in concreto: suggerimenti pratici

Dal punto di vista pratico, ecco alcuni suggerimenti che un avvocato difensore del socio certamente seguirebbe:

  • Raccogliere la documentazione societaria: bilanci finali di liquidazione, verbali assembleari, piani di riparto, estratti conto bancari degli ultimi periodi, eventuali atti di distribuzione utili o restituzione conferimenti. Questi documenti saranno prove chiave per stabilire cosa (e quanto) il socio ha ricevuto. Ad esempio, un bilancio finale che evidenzia “nulla ai soci” è un ottimo punto di partenza per escludere la loro responsabilità, salvo smentite.
  • Verificare la presenza di atti impositivi originari e il loro stato: se il Fisco agisce verso il socio, di solito c’è stato un accertamento verso la società (magari divenuto definitivo). Occorre procurarsi copia di tali atti, vedere se sono stati notificati correttamente alla società, se potevano essere impugnati, ecc. In alcuni casi potrebbe emergere un vizio (ad es. l’avviso alla società fu notificato invalidamente e dunque anche se non impugnato è nullo – e allora crolla anche la base per agire sui soci). Si pensi a una società cancellata cui l’Ufficio notifichi un accertamento dopo 3 anni presso una sede ormai chiusa: quell’atto potrebbe essere inesistente e dunque inutilizzabile contro i soci. Sul punto c’è giurisprudenza: un accertamento intestato a società estinta è da considerarsi nullo/inesistente se notificato oltre il termine dei 5 anni o in violazione delle regole (v. Cass. 22863/2011, 28187/2013).
  • Coordinare la difesa di soci e liquidatore: Spesso soci e liquidatore sono persone diverse, ma con posizioni legate. Potrebbero decidere di fare fronte comune contro il Fisco (ad esempio sostenendo che nessuno ha colpa perché l’attivo era insufficiente per cause non imputabili). Attenzione però a eventuali conflitti: il liquidatore potrebbe essere tentato di addossare la colpa a un socio (es: “ha preteso indietro un finanziamento sapendo dei debiti fiscali”) e viceversa. In giudizio, ciascuno risponde per sé, ma una strategia concordata e non contraddittoria tra tutti i convenuti rende la difesa più credibile.
  • Valutare transazioni o definizioni col Fisco: Se la posizione è difficile (ad es. i soci hanno effettivamente preso parecchio e il debito è legittimo), può convenire cercare un accordo col Fisco. Oggi gli strumenti transattivi in ambito tributario sono limitati (non c’è una vera transazione fiscale se non nel quadro di crisi d’impresa). Tuttavia, si può proporre all’ente impositore un pagamento in adesione con riduzione sanzioni, o un pagamento rateale, o in casi complessi si può adire l’adesione volontaria in giudizio (art. 48 D.Lgs. 546/92) chiedendo magari di chiudere la controversia con uno sconto. È vero che formalmente l’Ufficio non può rinunciare al tributo dovuto, ma talvolta in adesione può riconoscere ragioni del contribuente riducendo l’imponibile. Insomma, se la difesa tecnica appare deboluccia e la pretesa è fondata, meglio contenere i danni economici con gli strumenti disponibili, anziché andare incontro a una probabile soccombenza piena (con aggravio di sanzioni e interessi).
  • Conoscere i propri diritti nel processo tributario: il socio ha diritto di chiedere la sospensione dell’atto impugnato se vi è pericolo di grave danno (art. 47 D.Lgs. 546/92). Ad esempio, se l’Agenzia iscrive ipoteca sulla casa del socio per il debito, si può chiedere al giudice tributario di sospendere l’efficacia dell’avviso impugnato. Inoltre, ha diritto di accedere agli atti del Fisco che lo riguardano: può presentare istanza di accesso per ottenere copia del fascicolo dell’accertamento societario, dei PVC della Guardia di Finanza, ecc., così da verificare eventuali errori o spunti difensivi.

Dopo aver esplorato minuziosamente sia l’accertamento al socio per utili extracontabili sia la responsabilità per debiti, passiamo ora ad alcune domande e risposte frequenti, che riprendono in forma sintetica i concetti chiave dal punto di vista pratico.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Un socio di S.r.l. può essere chiamato a pagare di tasca propria i debiti fiscali della società?
R: In linea generale no, finché la società è in essere: la S.r.l. risponde con il suo patrimonio e il socio gode di responsabilità limitata. Tuttavia, se la società viene cancellata con debiti tributari insoluti, il Fisco può agire contro i soci per recuperare le imposte non pagate, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto in sede di liquidazione . Inoltre, in caso di accertamento di utili in nero in una S.r.l. “a base ristretta”, l’Agenzia delle Entrate può emettere accertamenti IRPEF direttamente a nome dei soci, presumendo che abbiano percepito quei proventi occulti . In tali casi il socio, se ritiene indebita la pretesa, dovrà difendersi nelle forme previste (ricorso tributario, ecc.).

D2: Cosa significa che la società “sopravvive” 5 anni ai fini fiscali dopo la cancellazione?
R: Significa che per un periodo di 5 anni dalla cancellazione dal Registro Imprese la società viene considerata ancora esistente solo per permettere atti come accertamenti, cartelle, ricorsi, etc., a suo nome . Ciò evita che eventuali contestazioni pendenti cadano nel vuoto per sopravvenuta estinzione dell’ente. Tuttavia, questa fictio iuris non impedisce al Fisco di procedere anche prima di 5 anni contro i soci responsabili . In pratica: se la società Alfa srl si cancella oggi, l’Agenzia potrà ancora notificare entro 5 anni atti intestati “Alfa srl (in liquidazione)”, ma può parallelamente agire contro soci/liquidatori senza attendere il quinquennio (anzi, è tenuta a farlo tempestivamente). Dopo i 5 anni, nessun atto nuovo può più essere intestato alla società (che sarà definitivamente estinta ai fini di ogni effetto).

D3: Sono socio al 20% di una S.r.l. che aveva 2 soci. Se vengono trovati utili extrabilancio di 100, quanto potrebbero chiedere a me?
R: In caso di accertamento di utili occulti in una società a base ristretta, l’ufficio in genere presume che siano stati distribuiti pro quota. Dunque, nel tuo caso, il 20% di 100 = 20 (al socio al 20%) e 80 all’altro socio (che immagino abbia l’80%). Pertanto a te potrebbe arrivare un avviso per il maggior reddito di 20 (più sanzioni e interessi su quel tuo maggior reddito IRPEF). Questa ripartizione è però presuntiva: se tu dimostrassi che l’altro socio ha preso tutto l’utile occulto, potresti evitare la tassazione sulla tua quota (ma dovresti portare prove forti, come ammissioni o movimenti finanziari a suo favore). Viceversa, se non hai elementi, l’Agenzia applicherà la proporzione delle quote. Nota che la sanzione (per infedele dichiarazione) sul tuo 20 sarà solo tua, non collegiale.

D4: Nel caso precedente, se la società non impugna l’accertamento e diventa definitivo, posso ancora difendermi sostenendo che quei 100 di utili in nero non esistevano?
R: Purtroppo le recenti pronunce della Cassazione dicono di no: se l’accertamento verso la società è divenuto definitivo (quindi si dà per certo che c’erano 100 di utili non dichiarati), il giudizio del socio è pregiudicato su quel punto . Potrai al limite discutere di altro (vizi dell’atto al socio, ecc.) ma non potrai negare l’esistenza di quei utili in nero ormai accertati in capo alla società. Questa posizione non è condivisa da tutti (si argomenta che le parti sono diverse e il socio dovrebbe poter sempre contestare i presupposti del proprio avviso), però attualmente la giurisprudenza è sfavorevole al socio in tal senso. Dunque, se prevedi che la società non impugni, ti conviene impugnare tu stesso il tuo avviso e provare comunque a far valere quelle ragioni (magari sperando in un giudice di merito sensibile al diritto di difesa). Ancora meglio sarebbe intervenire per evitare che l’accertamento societario resti incontestato: se possibile, fai presentare ricorso alla società (anche se inattiva) o subentra tu come successore nel ricorso.

D5: Sono ex socio di una S.r.l. liquidata. Non ho ricevuto nulla in liquidazione perché l’attivo è stato tutto assorbito da debiti verso dipendenti e banche. Ora l’Agenzia mi chiede soldi per IVA non pagata: è legittimo?
R: In linea di principio, se davvero non hai percepito nulla dalla liquidazione, la tua responsabilità ex art. 2495 c.c. non sussiste, e l’azione del Fisco potrebbe mancare di interesse ad agire (come indicato da SU 3625/2025) . Dovrai allora contestare l’avviso dimostrando che non hai riscosso somme o beni (ad esempio producendo il bilancio finale di liquidazione approvato, dal quale risulta zero a te). La Cassazione però ha chiarito che l’interesse del Fisco può esserci anche in altre evenienze: forse l’Agenzia ritiene che tu abbia beneficiato indirettamente di qualcosa (es: ti è stato restituito un finanziamento soci durante la liquidazione, o ti è stato venduto un cespite a prezzo di favore). Se non è così e fu proprio come dici (nessun beneficio), allora insisti su questo nel ricorso. Spiega che l’IVA non fu pagata semplicemente per insufficienza dell’attivo e che tu non hai ricevuto distribuzioni. Verifica anche se l’Agenzia magari ti considera coobbligato come ex amministratore (se lo eri): in tal caso la prospettiva cambia, perché potrebbe imputarti una cattiva gestione. Ma se ti chiamano solo come socio ex art. 36, la tua linea è: “non ho ricevuto beni, quindi non potevo pagare i debiti sociali e la vostra azione è ingiustificata”. Sarà fondamentale allegare i documenti contabili di liquidazione.

D6: Ero socio accomandante (senza poteri) in una SAS. La società non ha versato imposte e ora l’ADER (Agenzia Entrate Riscossione) ha notificato a me una cartella. Possono farlo dato che l’accomandante ha responsabilità limitata?
R: L’accomandante, per legge, risponde limitatamente al capitale conferito. Ciò significa che i creditori sociali possono agire su quel che residua del suo conferimento (ma se l’ha già interamente versato alla società, in realtà il patrimonio sociale comprendeva quei soldi, e oltre non va). In pratica, l’accomandante non dovrebbe pagare con beni propri extra conferimento le obbligazioni sociali. Se l’ADER ti ha inviato una cartella, probabilmente lo ha fatto in via generica come per un socio di SNC. Potrai fare opposizione sostenendo che tu, in quanto accomandante, non sei tenuto (a meno che ti si contesti di aver ingerito nella gestione, ma dovrebbe esserci un atto formale o una prova di ciò). Nei ricorsi di questo tipo, spesso le Commissioni annullano le pretese verso accomandanti non colpevoli, perché non c’è titolo legale per prender soldi dal loro patrimonio personale. Dovrai però attivarti tu impugnando la cartella entro 60 giorni, eccependo proprio la tua qualifica e il rispetto dell’art. 2313 c.c.

D7: Possono chiedere ai soci di pagare le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie commesse dalla società?
R: In linea generale no, le sanzioni tributarie hanno carattere personalistico e colpiscono chi ha commesso la violazione (la società, nel caso di imposte sui redditi e IVA). Non c’è una norma che trasferisca le sanzioni ai soci. Quindi, se la società è estinta e restano sanzioni non pagate, il Fisco rimane con un credito sanzionatorio non più esigibile (salvo tentar di farlo valere sul liquidatore se la mancata riscossione fu colpa sua, ma in genere l’art. 36 parla di imposte). Dunque un socio potrebbe contestare qualsiasi addebito di sanzioni contenuto nell’atto a lui notificato, chiedendone lo stralcio. Discorso diverso per gli interessi: quelli sì decorrono sul tributo dovuto e il socio ne risponde in quanto accessori dell’imposta. In pratica: se la società doveva €10.000 di imposte + €5.000 di sanzioni + €1.000 interessi, il socio potrà essere chiamato al max per €11.000 (oltre non avrebbe senso perché sanzioni no). In caso di accertamento per utili extracontabili, invece, l’avviso al socio includerà imposta e sanzione per infedele dichiarazione sui redditi personali: quelle sono sanzioni proprie del socio (perché non ha dichiarato un reddito che, presuntivamente, doveva dichiarare). Lì il socio ne risponde come qualsiasi contribuente.

D8: Se il socio paga un debito fiscale della società, può poi rivalersi contro altri soci o amministratori?
R: Sì. I rapporti interni tra soci sono regolati dal codice civile: nel caso di società di persone, chi paga oltre la propria quota ha diritto di regresso sugli altri soci per la parte eccedente (art. 1299 c.c. in combinato a 2263 c.c.). Nel caso di società di capitali, un socio che abbia dovuto pagare il Fisco perché aveva ricevuto delle somme può a sua volta agire civilmente contro il liquidatore se c’è stata colpa di quest’ultimo (azione di responsabilità per mala gestio) o eventualmente contro altri soci se, ad esempio, l’attivo è stato distribuito in maniera sproporzionata avvantaggiandoli. Ad esempio, se solo tu tra vari soci sei stato escusso perché sei l’unico solvibile, potresti poi citarli per farti rimborsare pro quota quanto pagato al Fisco (oltre la tua parte). Ovviamente, queste sono cause civilistiche tra privati: l’Amministrazione non vi partecipa e non è tenuta ad aspettarne l’esito. Quindi prima salviamo il salvabile nel rapporto col Fisco, poi si vedrà il regresso. Una nota: se hai pagato come garante (fideiussore) della società, allora hai proprio diritto di regresso ex contractu contro la società (se esistesse ancora) o di surrogarti nelle ragioni del Fisco verso eventuali coobbligati (ma caso un po’ particolare).

D9: Dopo quanti anni si “libera” un socio dai possibili recuperi del Fisco?
R: Non c’è una risposta univoca perché dipende dalle situazioni. Se parliamo di utili extracontabili, l’avviso al socio deve seguire i normali termini di decadenza per l’accertamento IRPEF: ad esempio, utili 2019 non dichiarati -> termine al 31/12/2025 (salvo raddoppio per reato, che porterebbe al 2027). Quindi passati 5 anni dall’anno incriminato, il socio è tendenzialmente al sicuro da nuovi avvisi su quell’anno (salvo appunto raddoppio). Per la responsabilità post-liquidazione dei soci, formalmente l’art. 36 non prevede un termine ad hoc; tuttavia la Cassazione ha affermato che l’avviso ai soci è un accertamento autonomo e come tale soggetto a termini di decadenza analoghi a quelli per liquidatore (che sono i termini ordinari dal periodo d’imposta). Quindi se una società si chiude nel 2020 con debiti 2015, il Fisco avrà tempo grosso modo fino al 2022 (termine accertamento 2015) o 2023 se notifica a società in extremis e poi a soci. Diciamo che trascorsi 5 anni dalla cancellazione, diventa assai improbabile ricevere nuovi atti (anche per via del limite art. 28 DLgs 175/2014). Inoltre, c’è la prescrizione ordinaria decennale dalla formazione del titolo: se il debito fiscale della società era definitivo dal 2010 e finora non hanno chiesto nulla al socio, dopo il 2020 la pretesa potrebbe essere prescritta. In conclusione: passati 5-10 anni dall’estinzione della società senza che nulla sia successo, le chance che il Fisco si faccia vivo con i soci si riducono drasticamente. Ma in caso di dubbio, conviene farsi fare una visura della situazione ruoli/pendenze per scrupolo.

D10: Come incide un eventuale reato tributario del amministratore sui soci?
R: Sul piano strettamente fiscale, non incide direttamente: i soci rispondono secondo le regole viste, a prescindere dal penale. Però indirettamente può influire: se vi è un procedimento penale per frode fiscale, spesso il Fisco è più aggressivo nell’escutere tutti i soggetti coinvolgibili (soci, amministratori, teste di legno) anche in via cautelare (sequestri per equivalente). Inoltre una sentenza penale di condanna potrebbe stabilire un risarcimento danni all’Erario che coinvolge gli autori. Ma per i soci non autori del reato, il penale rileva solo perché magari viene accertato che non erano ignari (es: concorso nel reato). In sintesi, se il reato è stato commesso dall’amministratore, i soci non penalmente responsabili ne rispondono solo civilmente nei termini spiegati finora. Se invece il socio è complice nel reato (es. ha incassato di persona fondi neri), allora può subire sia il recupero fiscale sia la condanna penale.

Esempi pratici

Per meglio comprendere l’applicazione concreta di queste norme, esaminiamo alcuni casi ipotetici di situazione “tipo” e vediamo quali sarebbero le mosse del Fisco e le possibili difese del socio.

Esempio 1: S.r.l. familiare con utili occultati

Scenario: La Beta S.r.l. è una piccola azienda a conduzione familiare (2 soci, padre e figlio, al 50% ciascuno). Nel 2023, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, vengono scoperti ricavi non fatturati per €200.000 relativi agli anni 2020-2021. L’Agenzia delle Entrate, nel 2024, notifica alla società Beta un avviso di accertamento recuperando a tassazione tali maggiori ricavi (calcolando imposte IRES e IVA dovute, più sanzioni). Contemporaneamente, emette due avvisi di accertamento IRPEF: uno al padre e uno al figlio, ciascuno per €100.000 di redditi di partecipazione non dichiarati (presumendo distribuiti metà a testa). Entrambi i soci sono sconvolti perché la società aveva reinvestito quei proventi “in nero” nell’attività (pagando operai in nero e rinnovando macchinari) e non avevano percepito un soldo per sé.

Azione del Fisco: l’Ufficio applica la presunzione di utili distribuiti data la base ristretta (2 soci). Gli avvisi ai soci richiamano l’accertamento societario: “dalla verifica risulta un utile extrabilancio di €200k; pertanto Le imputiamo €100k come maggior reddito da partecipazione (50% delle quote)”. Non allegano copia dell’atto societario, ma ne riassumono il contenuto (come da prassi legittima, vedi Cass. 28660/2024) .

Difesa dei soci: I soci, assistiti dal loro avvocato, decidono di impugnare sia l’atto societario sia i due personali, chiedendo la riunione dei ricorsi (essendo materia connessa). Nel ricorso evidenziano che l’utile occulto, seppur esistente, non è stato affatto distribuito: producono testimonianze giurate di alcuni operai e copie di email con fornitori per dimostrare che quei €200k furono utilizzati per pagare (in nero) straordinari e materiali di consumo non fatturati, al fine di far fronte a un picco di produzione. Mostrano anche l’estratto conto societario che non presenta bonifici ai soci in quei periodi. Inoltre, allegano l’autofattura di regolarizzazione che la società Beta ha emesso nel frattempo per quei ricavi non dichiarati (pagando l’IVA dovuta in ravvedimento) e che nessun utile è stato deliberato. Sottolineano infine la buona fede: il figlio socio non aveva ruolo gestionale e il padre reinvestiva tutto per tenere a galla l’azienda, senza arricchirsi.

Possibile esito: In primo grado, il giudice potrebbe assumere che la presunzione è sì valida, ma qui è stata vinta dalle prove contrarie fornite: se le prove sono ritenute sufficienti (cosa non scontata, dipende dalla loro concretezza), la Commissione potrebbe annullare gli avvisi ai soci riconoscendo che l’utile extracontabile non si è tradotto in reddito personale. In parallelo, l’accertamento alla società verrebbe magari confermato (perché comunque l’evasione c’è stata) ma ciò riguarderebbe la società. In caso di esito favorevole ai soci, l’Agenzia presumibilmente appellerà, insistendo che le prove non erano incontrovertibili (es: le testimonianze degli operai potrebbero essere tacciate di parzialità). La lite potrebbe proseguire per diversi gradi. I soci, in via prudenziale, potrebbero anche valutare un accertamento con adesione in appello per chiudere la partita: ad esempio, accettando una tassazione parziale (ipotizziamo su €50k a testa anziché €100k) in cambio del ritiro del ricorso dell’Ufficio. In ogni caso, l’esempio mostra l’importanza di raccogliere evidenze concrete: se i soci si fossero limitati a dichiarare “non abbiamo preso nulla”, difficilmente avrebbero vinto.

Esempio 2: Liquidazione di una S.r.l. con attivo distribuito ai soci e debito fiscale

Scenario: La Gamma S.r.l., con 3 soci, viene posta in liquidazione volontaria nel 2024 perché i soci vogliono cessare l’attività. La società ha dei debiti fiscali pregressi: €50.000 tra IVA e IRAP di anni passati, oggetto di cartelle. Il patrimonio sociale consiste in €30.000 sul conto più un immobile dal valore €150.000. Il liquidatore (che è uno dei soci) vende l’immobile a valore di mercato (€150k) e con quel ricavato paga prima i debiti privilegiati (TFR dipendenti per €10k, fornitori privilegiati €20k) e con parte residua paga la banca (ipoteca sul capannone, €60k). Rimangono €60k in cassa. A questo punto, invece di pagare il debito col Fisco (€50k), il liquidatore – su pressione dei soci – distribuisce i €60k ai 3 soci (20k ciascuno) a titolo di quota di liquidazione, chiudendo la liquidazione. I debiti verso l’Erario restano insoddisfatti e la società viene cancellata.

Azione del Fisco: L’Agenzia delle Entrate, appena ricevuta comunicazione di cancellazione, avvia la procedura ex art. 36 DPR 602/73. Nel 2025 notifica: (a) un avviso al liquidatore, contestandogli di aver violato l’obbligo di pagamento dei tributi in prelazione (ha preferito i soci a un creditore di ordine superiore quale il Fisco, visto che le imposte hanno privilegio generale ex art.2752 c.c., che sarebbe venuto prima delle somme ai soci) . (b) Tre avvisi ai soci, chiedendo a ciascuno €16.667 (cioè 1/3 del debito fiscale totale di €50k, nel limite dei 20k percepiti). Nei loro atti, richiamano espressamente l’art. 2495 c.c. e 36 DPR 602, evidenziando che i soci hanno riscosso 20k e dunque sono tenuti pro-quota a coprire i 50k dovuti.

Difesa dei soci: I soci, con un nuovo legale (non più il liquidatore stesso), presentano ricorso sostenendo che: (i) il Fisco non aveva un rango privilegiato sufficiente – qui commettono un errore, perché IVA e IRAP sono in gran parte crediti privilegiati (IVA lo è per l’ultimo anno, IRAP è chirografo però). (ii) Dichiarano che se anche c’era debito, l’Agenzia aveva iscrizione a ruolo dal 2022 ma non ha mai agito durante la liquidazione (quasi insinuando una “inerzia colpevole” del Fisco). (iii) Chiedono che semmai paghi tutto il liquidatore, essendo colpa sua. L’Agenzia dal canto suo ribadisce che la responsabilità è solidale e concorrente di tutti: liquidatore e soci, ciascuno nei limiti di legge.

Possibile esito: La Commissione Tributaria con tutta probabilità confermerà gli avvisi. La violazione del liquidatore è palese, e i soci effettivamente hanno ricevuto quei 20k a testa prima che il Fisco venisse saldato. I soci qui non hanno vere prove a discarico: di fatto ammettono la distribuzione. Potrebbero semmai ridurre l’importo sostenendo che IRAP (debito chirografo) non andava in prelazione, ma l’art.36 li rende responsabili comunque per tutte le imposte dovute. Dunque, a meno che il liquidatore non trovi un vizio formale negli atti, sia lui che i soci saranno condannati a pagare. Ogni socio pagherà al massimo 20k, quindi per coprire 50k di debito il Fisco ne recupererà 50 (se tutti solventi). Il liquidatore rischia di dover pagare eventuali differenze se qualche socio non paga (perché la sua obbligazione è sulle imposte rimaste insolute, quindi teoricamente fino a 50k se i soci non coprissero). In questo caso, i soci potranno poi rifarsi sul liquidatore per quei 50k, sostenendo che per colpa della sua gestione hanno dovuto restituire i 20k.

Lezione: Mai distribuire asset se ci sono debiti fiscali noti! La difesa dei soci qui è debolissima perché l’inosservanza delle norme è evidente. Se invece il liquidatore avesse pagato prima il Fisco e solo 10k a socio, i soci non avrebbero avuto problemi e il liquidatore nemmeno.

Esempio 3: SNC insolvente e socio escusso

Scenario: La Delta SNC (due soci al 50%, A e B) ha un debito IVA di €40.000 relativo al 2022. La società però nel 2023 ha chiuso l’attività di fatto (senza liquidazione formale), lasciando creditori insoddisfatti. Il socio A ha qualche bene personale, il socio B nulla. L’Agente di Riscossione, dopo aver notificato la cartella alla SNC e non avendo ottenuto pagamenti (non ci sono conti attivi né immobili intestati alla SNC), nel 2024 avvia esecuzione contro A, pignorandogli un conto corrente e l’auto.

Azione del Fisco: Qui il Fisco sfrutta la responsabilità solidale illimitata di A. Non è servito un avviso ad hoc a suo nome (perché la cartella a nome SNC è già titolo esecutivo; il socio è obbligato ex lege). Ha però rispettato l’escussione previa del patrimonio sociale: la società non aveva nulla, quindi è legittimo rifarsi su A.

Difesa del socio A: A propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale ordinario, sostenendo che il concessionario ha agito contro di lui senza provare di aver escusso la società. In parallelo aveva provato a fare ricorso tributario, ma essendo la cartella intestata alla SNC (che non l’ha impugnata), quel ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (il socio non aveva fatto valere il litisconsorzio nel termine giusto). L’Agente della Riscossione in giudizio civile esibisce un verbale di pignoramento negativo presso la sede della SNC e la relata di notifica della cartella rimasta inevasa da 1 anno, deducendo che è evidente l’insolvenza della società.

Possibile esito: Il giudice dell’esecuzione respinge l’opposizione di A, ritenendo corretto l’operato dell’ADER: la preventiva escussione c’è stata (pignoramento infruttuoso). A questo punto il socio A deve pagare l’intero (€40k più interessi), dopodiché potrà rifarsi per 20k su B (il 50%) con un’azione di regresso. Ma se B è nullatenente, sarà solo A a sopportare il peso economico. A posteriori, A capisce che avrebbe dovuto assicurarsi che la SNC dichiarasse fallimento o si liquidasse ufficialmente, così da gestire meglio i debiti, oppure far pagare qualcosa a B. Lezione: Nei rapporti interni tra soci di persone, la responsabilità solidale può portare uno solo a pagare tutto; conviene sempre accordarsi prima per dividere oneri o assicurarsi reciprocamente.

Conclusione

Dal percorso svolto emerge chiaramente che, in materia di accertamenti fiscali sulle società e possibili recuperi verso i soci, la legge predispone un delicato equilibrio: da un lato tutela il credito erariale per evitare che, tramite artifici societari, le imposte dovute vadano perdute; dall’altro lato, pone paletti precisi per proteggere i soci non coinvolti o per limitare il sacrificio economico al beneficio effettivamente ricevuto.

Per un socio debitore (o presunto tale) è fondamentale agire con tempestività e cognizione di causa. Ecco alcuni consigli finali:

  • Informatevi sempre sulla situazione fiscale della vostra società. Soprattutto nelle piccole compagini, ogni socio dovrebbe vigilare sul pagamento di imposte e contributi. Se qualcosa non torna (cartelle esattoriali non pagate, scritture “creative” in contabilità), affrontate il problema subito, preferibilmente dentro la società, prima che degeneri.
  • In caso di accertamento fiscale alla società, valutate l’impatto sui soci. Se l’Agenzia contesta utili occulti, preparatevi all’eventualità di avvisi ai soci e coordinate la difesa di conseguenza. Se la società pensa di non impugnare (ad es. perché inattiva o perché vuole definire), i soci valuteranno se accettare la tassazione o se impugnare individualmente per conto proprio.
  • Durante la liquidazione, rispettate l’ordine dei pagamenti. Se siete liquidatori o soci di una società che si sta chiudendo, non fate l’errore di trascurare il Fisco. Meglio destinare le ultime risorse al pagamento di IVA, ritenute e altre imposte dovute, che distribuirle ai soci e poi affrontare anni di contenziosi e richieste di restituzione. Il liquidatore che segue la legge eviterà guai a sé e ai soci.
  • Affidatevi a professionisti esperti. La materia è tecnica: la differenza tra vincere o perdere un ricorso può stare in una sottigliezza procedurale o in un precedente giurisprudenziale ben scelto. Un avvocato tributarista potrà impostare la strategia più adeguata, ad esempio decidendo se sia opportuno concentrare la difesa sull’assenza di presupposti (es. niente utili percepiti) oppure su un vizio formale (es. nullità notifica). Inoltre, vi assisterà nelle eventuali soluzioni transattive con l’Erario.
  • Non scoraggiatevi ma nemmeno prendete sotto gamba la questione. Molti soci, quando ricevono un avviso del genere, pensano sia un errore (“ma come, la società era SRL, non devo rispondere io!”) oppure al contrario si disperano credendo di essere rovinati. La verità sta nel mezzo: se ne ricorrono i presupposti legali, il Fisco può chiedere conto anche a voi, ma avete strumenti solidi per difendervi e magari far valere la vostra buona fede. L’importante è agire in modo informato e tempestivo.

In definitiva, “come difendersi con l’Avvocato” significa proprio questo: comprendere i propri diritti e obblighi, pianificare la difesa sulla base delle norme e delle sentenze aggiornate (che abbiamo visto in abbondanza), e presentare le proprie ragioni in modo chiaro e fondato. Con la giusta assistenza legale, un socio debitore può evitare esborsi non dovuti o eccessivi e chiudere la vicenda fiscale limitando i danni.

Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali

Normativa (Codice civile e fiscale):

  • Codice Civile: artt. 2261 (diritto di controllo del socio nelle società di persone), 2291 (responsabilità illimitata nelle SNC), 2304 (beneficio di escussione per creditori sociali) , 2312 (effetti della cancellazione società di persone: creditori vs soci) , 2313 (soci accomandatari e accomandanti), 2495 (effetti cancellazione società di capitali: creditori vs soci pro quota) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: art. 36 (Responsabilità ed obblighi di liquidatori, amministratori e soci – disciplina responsabilità tributaria post-liquidazione) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 38 (accertamento sulle persone fisiche basato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti – base normativa per accertamenti induttivi) ; art. 42 (forma e motivazione degli avvisi di accertamento).
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000): art. 7 (obbligo di chiarezza e motivazione degli atti impositivi).
  • D.Lgs. 175/2014: art. 28, co. 4 (estinzione società ai fini fiscali dopo 5 anni dalla cancellazione, c.d. “sopravvivenza fiscale quinquennale”) .
  • Codice di Procedura Civile: art. 110 (successione nei giudizi per estinzione società – soci subentrano), art. 615 (opposizione all’esecuzione, utilizzata dai soci illimitati per far valere beneficio escussione).

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass., Sez. Unite, 6070/2013: cancellazione società di capitali estingue l’ente ma non i debiti insoddisfatti, che si trasmettono ai soci in via successoria sui generis .
  • Cass., Sez. Unite, 14815/2008: necessario litisconsorzio tra società di persone e soci per impugnazione avvisi relativi a imposte sui redditi (trasparenza fiscale).
  • Cass., Sez. Unite, 14201/2020: (in tema di fallimento) principio sulla natura autonoma obbligazione ex art.36 DPR 602, confermato poi dalle SU 2023/25.
  • Cass., Sez. Unite, 32790/2023: responsabilità del liquidatore ex art.36 DPR 602 è obbligazione autonoma civile ex lege; l’avviso al liquidatore può essere emesso senza iscrizione a ruolo previa e il liquidatore può contestare anche la debenza del tributo societario .
  • Cass., Sez. Unite, 3625/2025: condizioni per azione verso soci ex art.36; riscossione di somme come presupposto (oltre che limite) e onere della prova in capo al Fisco ; l’interesse ad agire sussiste anche per trasferimenti occulti di beni ai soci; la verifica della percezione somme va fatta solo nel giudizio contro i soci, non in quello originario società .
  • Cass., Sez. V, 18006/2002; 7174/2009; 11933/2003; 9242/2013: (orientamenti storici) presunzione distribuzione utili extra-bilancio in società a base ristretta legittima e ammissibile.
  • Cass., Sez. V, 25296/2014: conferma orientamento su presunzione utili soci, non necessaria doppia presunzione, onere conoscenza vicende sociali da parte dei soci (cita Statuto contrib. art.7) .
  • Cass., Sez. V, 14275/2018: ulteriore conferma orientamento (presunzione utili ai soci, motivazione avvisi).
  • Cass., Sez. V, 21584/2021: legittimità presunzione utili ai soci in compagine ristretta, onere prova contraria a carico contribuente (richiamata in dottrina e giurisprudenza minori).
  • Cass., Sez. V, 25710/2021: (ord. 22/09/2021) ribadisce natura civilistica e non tributaria della responsabilità ex art.36 (violazione doveri ex artt.1176, 1218 c.c.), non è coobbligazione nei tributi .
  • Cass., Sez. V, 28401/2020: responsabilità soci ex art.36 ha natura autonoma e sussidiaria (non diretta successione) .
  • Cass., Sez. V, 28660/2024: (ord. 7/11/2024) sufficiente motivazione avviso al socio con rinvio a quello societario non allegato, presunzione conoscenza soci vicende fiscali società ristretta .
  • Cass., Sez. V, 24621/2024: (ord. 13/09/2024) giudicato “riflesso”: l’annullamento dell’accertamento societario (perché infondato nel merito) travolge quello al socio; efficacia esterna del giudicato a favore socio .
  • Cass., Sez. V, 30568/2024: (ord. 11/11/2024) preclusione difesa socio se accertamento societario su utili in nero è definitivo contro società; il socio non può contestare in giudizio ciò che è già accertato irrevocabilmente .
  • Cass., Sez. V, 24023/2025: (ord. 27/08/2025) l’Amministrazione finanziaria non deve attendere 5 anni dalla cancellazione per notificare al socio unico l’accertamento ex art.36; il quinquennio dell’art.28 Dlgs 175/2014 non paralizza l’azione verso soci .
  • Cass., Sez. V, 41579/2023 (Penale): mancata dichiarazione da parte del socio degli utili extracontabili percepiti configura reato di dichiarazione infedele ex art.4 D.Lgs.74/2000 .

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Hai ricevuto un accertamento fiscale sulla società e, subito dopo (o insieme), un recupero d’imposta verso il socio per utili extracontabili, prelievi, finanziamenti presunti o distribuzioni occulte?

Ti contestano che “ciò che non è in società è finito al socio”, imputandoti redditi personali senza una prova diretta del trasferimento?

Temi che un accertamento societario venga automaticamente ribaltato sul socio, con imposte, sanzioni e interessi anche a livello personale?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento alla società non si trasferisce automaticamente al socio,
👉 il recupero verso il socio richiede prove autonome,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre entrambe le pretese.

Questa guida ti spiega:

  • come funziona il doppio accertamento società–socio,
  • quando il recupero verso il socio è illegittimo,
  • quali errori evitare,
  • come difendersi efficacemente con l’avvocato.

Accertamento alla Società e al Socio: Come Nasce il Meccanismo

Il Fisco spesso procede così:

  1. accerta maggiori ricavi o costi indeducibili in capo alla società;
  2. presume che gli utili non dichiarati siano stati distribuiti ai soci;
  3. recupera le imposte anche al socio, come redditi di capitale o diversi.

👉 È una presunzione a cascata, non una prova automatica.


Il Punto Chiave: Società ≠ Socio

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se la società evade, il socio paga automaticamente”.

In realtà:

  • società e socio sono soggetti distinti,
  • il reddito societario non è reddito personale per definizione,
  • il Fisco deve dimostrare l’effettiva percezione da parte del socio.

👉 La separazione soggettiva conta eccome.


Quando il Recupero verso il Socio è Presunto

Il recupero personale viene spesso fondato su:

  • ristretta base sociale,
  • mancanza di utili dichiarati,
  • prelievi o movimentazioni sospette,
  • finanziamenti soci non giustificati,
  • assenza di altra destinazione dei ricavi.

👉 Sono indizi, non prove.


Il Punto Chiave: Presunzione di Distribuzione ≠ Prova di Incasso

Un principio fondamentale è questo:

👉 la presunzione di distribuzione degli utili non è automatica né assoluta.

Per colpire il socio, il Fisco deve dimostrare:

  • che l’utile extracontabile esiste davvero,
  • che non è rimasto in società,
  • che è stato effettivamente percepito dal socio,
  • quando e in che misura.

👉 Senza prova del passaggio, il recupero personale è illegittimo.


Quando il Recupero verso il Socio è Illegittimo

La contestazione è difendibile se:

  • l’accertamento societario è contestabile o annullabile,
  • manca la prova del trasferimento al socio,
  • gli utili sono rimasti nella disponibilità della società,
  • esistono più soci e non c’è imputazione specifica,
  • il Fisco usa solo presunzioni generiche,
  • manca un contraddittorio effettivo.

👉 Il socio non è un “contenitore automatico” degli utili.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Distribuzioni Occulte

Sono frequentemente fraintese:

  • finanziamenti soci reali,
  • anticipazioni restituite,
  • crediti verso la società,
  • utili reinvestiti,
  • disallineamenti temporali tra incassi e costi.

👉 Non tutto ciò che manca in società è finito al socio.


L’Errore Più Grave del Socio

Molti soci sbagliano perché:

  • accettano il recupero come inevitabile,
  • si difendono solo sulla posizione societaria,
  • non contestano la presunzione personale,
  • pagano per paura.

👉 La difesa del socio è autonoma e va costruita a parte.


Accertamento Societario ≠ Debito Personale Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 anche se l’accertamento alla società diventa definitivo, il recupero al socio può essere annullato.

Questo significa che puoi:

  • contestare la presunzione di distribuzione,
  • dimostrare la mancata percezione,
  • ridurre o azzerare l’imponibile personale,
  • difendere il patrimonio individuale.

👉 Le due posizioni vanno difese separatamente ma in modo coordinato.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa Società–Socio

La difesa in questi casi è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • coordina la difesa della società e del socio,
  • contesta la presunzione di distribuzione,
  • smonta la catena logica dell’Ufficio,
  • valorizza la separazione soggettiva,
  • impugna gli atti nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato difende la legittimità giuridica delle imputazioni.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare accertamento societario e recupero personale,
  • verificare la prova dell’effettiva distribuzione,
  • contestare l’imputazione al socio,
  • impugnare gli atti e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • tutelare il patrimonio personale e aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • doppia imposizione (società + socio),
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • aggressione del patrimonio personale,
  • precedenti negativi per il futuro.

👉 Accettare la presunzione significa accettare una finzione fiscale.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per società e soci:

  • i termini di ricorso sono brevi,
  • gli effetti patrimoniali sono immediati,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nei casi di accertamento societario con recupero verso il socio richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su imputazioni presuntive.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata degli accertamenti società–socio,
  • verifica della prova di distribuzione degli utili,
  • difesa autonoma della posizione personale del socio,
  • impugnazione degli atti e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

L’accertamento alla società
👉 non si trasferisce automaticamente al socio.

👉 Gli utili si devono dimostrare,
👉 la distribuzione si deve provare,
👉 la responsabilità personale non si presume.

La regola è chiara:

👉 separare le posizioni,
👉 smontare la presunzione,
👉 difendersi con strategia.

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Nei recuperi verso il socio, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare doppie imposizioni e proteggere il patrimonio personale.

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