L’accertamento fiscale nei confronti dei professionisti sanitari è tra i più frequenti e insidiosi, perché l’Agenzia delle Entrate applica presunzioni e ricostruzioni standard a un’attività che, per natura, non è industriale né lineare.
Medici, specialisti, fisioterapisti, psicologi, biologi, infermieri, logopedisti e altri professionisti della salute rischiano ricavi presunti, disconoscimento dei costi, sanzioni elevate e riscossione accelerata, anche quando l’attività è svolta correttamente e i redditi dichiarati riflettono la realtà.
Molti si chiedono:
“Possono stimare i miei compensi in base alle prestazioni?”
“Le visite non incassate vengono tassate lo stesso?”
“Come si difende un professionista sanitario da presunzioni automatiche?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’attività sanitaria non può essere accertata con modelli standardizzati.
Ogni ricostruzione deve tenere conto della realtà clinica, organizzativa ed economica del singolo professionista.
Perché i professionisti sanitari sono nel mirino del Fisco
Il settore sanitario viene spesso attenzionato perché:
• valore medio elevato delle prestazioni
• pagamenti dilazionati o rateizzati
• prestazioni non sempre incassate
• attività svolta in studi, ambulatori o strutture terze
• collaborazioni professionali complesse
• costi rilevanti per strumenti, locali e formazione
Questi elementi portano l’Ufficio a confronti astratti, spesso scollegati dalla pratica clinica.
I principali tipi di accertamento per i sanitari
Le contestazioni più comuni riguardano:
• compensi presunti basati su numero di prestazioni
• disallineamenti tra agenda clinica e incassi
• prestazioni fatturate ma non riscosse
• presunzioni di incassi in contanti
• costi ritenuti indeducibili (collaborazioni, affitti, strumenti)
• confronti con “medie di settore”
Ma una prestazione sanitaria non equivale a un incasso certo.
L’errore più grave: accettare la ricostruzione “a tavolino”
Molti professionisti sanitari sbagliano quando:
• si limitano a esibire la contabilità
• non spiegano la gestione clinica dei pazienti
• non distinguono prestazioni svolte e incassate
• non documentano rinunce, insoluti o interruzioni
• accettano parametri medi di settore
• rinunciano a contestare il metodo
Nel sanitario i numeri vanno spiegati, non solo prodotti.
Compensi presunti e realtà clinica: il punto giuridico
È essenziale sapere che:
• il reddito nasce dall’incasso, non dalla sola prestazione
• le cure possono essere sospese o non concluse
• i pazienti possono rinunciare o risultare insolventi
• i piani terapeutici sono spesso pluriennali
• i compensi non sono automaticamente proporzionali alle visite
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
Il cuore della difesa è dimostrare la differenza tra attività clinica e reddito effettivo.
Costi dei professionisti sanitari: perché vengono contestati
I costi sono spesso disconosciuti quando l’Ufficio sostiene che:
• non siano inerenti all’attività
• siano sproporzionati rispetto ai compensi presunti
• manchi documentazione “sufficiente”
• riguardino collaborazioni atipiche
• riducano eccessivamente il reddito
Ma l’attività sanitaria richiede costi strutturali elevati.
Quando l’accertamento è facilmente contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• le prestazioni non sono state incassate
• esistono pazienti insolventi o rinunciatari
• i piani di cura o trattamento sono documentabili
• i costi sono coerenti con l’attività svolta
• l’Ufficio utilizza parametri standardizzati
• non viene considerata l’organizzazione reale
In questi casi l’accertamento può essere ridotto o annullato.
Come si costruisce una difesa efficace per i sanitari
Una difesa corretta richiede:
• analisi del metodo di accertamento
• ricostruzione dei flussi clinici e finanziari
• distinzione tra prestazioni e incassi
• documentazione di piani terapeutici e rinunce
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• contestazione delle presunzioni di settore
• argomentazioni giuridiche mirate
È una difesa clinica, economica e fiscale insieme, non standard.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene gestito:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• la liquidità professionale viene colpita
Intervenire prima è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su compensi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• crisi finanziaria professionale
• danni reputazionali
Il danno è fiscale ed economico.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento come professionista sanitario
Se eserciti una professione sanitaria:
• non accettare la ricostruzione automatica
• non difenderti solo con i registri
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci prestazioni e incassi reali
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa dei professionisti sanitari contro accertamenti fiscali presuntivi, con particolare attenzione alla ricostruzione dei compensi reali, alla difesa dei costi professionali e alla tutela della continuità dell’attività sanitaria.
Può intervenire concretamente per:
• contestare ricostruzioni presuntive dei compensi
• difendere l’inerenza dei costi
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione
• tutelare liquidità e attività professionale
Agisci ora
Un professionista sanitario non è un’impresa industriale e non può essere accertato con modelli standard.
Difendersi è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza settoriale.
Se hai ricevuto un accertamento fiscale come professionista sanitario,
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Introduzione
L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei redditi dichiarati e, se riscontra irregolarità, rettifica le imposte dovute mediante un avviso di accertamento. Per i professionisti sanitari (medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, ecc.), l’accertamento fiscale assume caratteristiche particolari a causa delle modalità di svolgimento della loro attività (tipicamente come liberi professionisti) e delle normative specifiche che regolano il settore sanitario. Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – fornisce un quadro avanzato delle tipologie di accertamento applicabili ai professionisti sanitari e delle strategie di difesa legale dal punto di vista del contribuente (il “debitore” fiscale) che, con l’aiuto di un Avvocato, voglia far valere i propri diritti. Lo stile sarà giuridico ma divulgativo, adatto sia ad avvocati e consulenti fiscali, sia agli stessi professionisti sanitari e imprenditori che desiderano comprendere come tutelarsi.
Come leggere questa guida: Abbiamo organizzato i contenuti in sezioni tematiche con sottotitoli chiari, brevi paragrafi e frequenti elenchi puntati per facilitare la consultazione. Troverete inoltre tabelle riepilogative che confrontano le diverse tipologie di accertamento e presentano scadenze o percentuali chiave. Alla fine di ogni sezione di approfondimento, sono incluse alcune domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Infine, presentiamo casi pratici o simulazioni che illustrano situazioni tipiche (ad esempio, un accertamento induttivo basato su elementi come i materiali sanitari consumati, oppure un accertamento sintetico basato sul tenore di vita del professionista) e come difendersi in concreto. Tutte le affermazioni più rilevanti sono supportate da fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: le citazioni permettono di risalire ai riferimenti di legge, ai documenti dell’Agenzia delle Entrate o alle sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Perché è importante la difesa legale nell’accertamento fiscale: Ricevere un avviso di accertamento non significa essere condannati automaticamente a pagare. L’ordinamento tributario italiano prevede una serie di garanzie procedurali e strumenti di tutela a favore del contribuente. Un professionista sanitario, assistito da un avvocato tributarista e dal proprio consulente fiscale, può far valere irregolarità formali (ad es. un vizio di notifica o la violazione del diritto al contraddittorio) o contestare nel merito le pretese fiscali (ad es. dimostrando che le presunzioni dell’Ufficio sono infondate). Negli ultimi anni, il legislatore e la giurisprudenza hanno rafforzato tali tutele: ad esempio, dal 2024 è obbligatorio un contraddittorio preventivo generalizzato prima di molti accertamenti, pena l’annullabilità dell’atto . Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni principi in favore del contribuente, come la tutela del segreto professionale per medici e dentisti durante le verifiche , la corretta ripartizione dell’onere della prova nelle ricostruzioni induttive dei redditi e i limiti all’uso di algoritmi o banche dati in modo automatico senza trasparenza .
Struttura della guida: Nei capitoli che seguono analizzeremo:
- Le fonti normative fondamentali in materia di accertamento tributario per i professionisti (dalle leggi sulle imposte ai decreti attuativi più recenti).
- Le diverse tipologie di accertamento utilizzate dall’Agenzia delle Entrate (analitico, induttivo, sintetico o redditometro, controlli automatizzati, studi di settore e ISA), con particolare attenzione a come esse ricadono sui liberi professionisti sanitari.
- Le fasi del procedimento di accertamento, dai controlli preliminari (accessi, ispezioni, indagini finanziarie) alla notifica dell’avviso, esaminando i termini da rispettare, i diritti del contribuente (ad esempio il contraddittorio endoprocedimentale) e i possibili vizi degli atti.
- Gli strumenti di difesa e le strategie: il contraddittorio preventivo, l’adesione con l’ufficio, il ricorso al giudice tributario, le prove difensive da predisporre (come documentare l’origine di somme versate in banca, giustificare scostamenti dagli indici, ecc.), fino agli strumenti deflattivi e di riscossione (sospensioni, rateizzazioni, definizioni agevolate delle cartelle e, nei casi estremi, procedure di sovraindebitamento per i debiti fiscali).
Ogni sezione sarà corredata di riferimenti a casi pratici e FAQ per rendere concreti i concetti esposti. Al termine della guida, nella sezione Fonti normative e giurisprudenziali, troverete l’elenco completo e aggiornato delle leggi, dei decreti, delle circolari e delle sentenze citate, provenienti da fonti istituzionali autorevoli, utile per eventuali approfondimenti o verifiche.
Iniziamo quindi con il definire il contesto normativo e le varie tipologie di accertamento fiscale rilevanti per i professionisti sanitari.
1. Fonti normative in materia di accertamento tributario
Il quadro normativo italiano in materia di accertamento fiscale è piuttosto complesso. Si basa su una serie di disposizioni legislative e regolamentari stratificatesi nel tempo, nonché su circolari interpretative e (in anni più recenti) su decreti attuativi legati a riforme specifiche. Per un professionista sanitario – che generalmente produce redditi di lavoro autonomo e, in alcuni casi, redditi diversi (es. da investimenti) – le principali fonti da conoscere sono le seguenti:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: è il testo cardine per l’accertamento delle imposte sui redditi. Contiene le regole generali sull’accertamento delle persone fisiche e giuridiche. Ad esempio, l’art. 38 disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (il cosiddetto redditometro), autorizzando l’ufficio a ricostruire il reddito in base alle spese sostenute dal contribuente . L’art. 39 regola l’accertamento analitico-induttivo per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, consentendo all’Ufficio di utilizzare presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) quando la contabilità del contribuente presenta incompletezze o inesattezze. Il D.P.R. 600/1973 fissa anche i termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento: l’art. 43 prevede, di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine che sale a sette anni in caso di omessa dichiarazione) . Lo stesso art. 43 permette l’accertamento integrativo (un secondo accertamento sul medesimo periodo d’imposta) solo in presenza di “elementi nuovi” di cui l’Ufficio non era a conoscenza al momento del primo accertamento . Altre norme importanti del D.P.R. 600/73 includono l’art. 32 (poteri istruttori, ad esempio le indagini finanziarie sui conti correnti) e l’art. 41-bis (accertamento parziale), di cui parleremo in dettaglio più avanti.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: è il testo unico dell’IVA. Sebbene molti professionisti sanitari effettuino operazioni esenti da IVA (ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72, sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona), il D.P.R. 633/72 rileva perché disciplina l’accertamento dell’IVA per chi ne è soggetto. L’art. 57 del D.P.R. 633/72 stabilisce termini di decadenza analoghi a quelli delle imposte sui redditi: l’avviso di accertamento IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o entro sette anni se la dichiarazione è omessa) . In ambito IVA, per i professionisti sanitari può divenire rilevante il controllo dell’esonero o meno dall’IVA: ad esempio, un’attività di medicina estetica potrebbe non rientrare nell’esenzione sanitaria e se non viene assoggettata ad IVA dal professionista potrebbe generare un accertamento. Tuttavia, nella maggior parte dei casi classici (prestazioni mediche rese da medici iscritti all’albo), l’IVA non è dovuta e quindi gli accertamenti si concentrano sui redditi e non sull’imposta sul valore aggiunto.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente: è una fonte fondamentale che enuncia i principi generali di garanzia del contribuente. Ad esempio, l’art. 12 di questa legge tutela i diritti del contribuente durante le verifiche fiscali in loco (accessi presso lo studio o l’abitazione): le operazioni devono arrecare la minor turbativa possibile, non possono superare una certa durata (30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 in casi complessi), e il contribuente ha diritto ad assistere tramite un professionista di fiducia . Il comma 7 dello stesso art. 12 stabilisce che dopo un accesso, ispezione o verifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni prima che l’ufficio emetta un avviso (diritto al contraddittorio endoprocedimentale), e infatti qualsiasi avviso emesso prima di tale termine è nullo. Un’altra norma cruciale è l’art. 7, comma 5 dello Statuto (introdotto nel 2015), che sancisce la inutilizzabilità a sfavore del contribuente delle prove raccolte in violazione delle disposizioni di legge (ad esempio, se l’amministrazione non rispetta le regole sul contraddittorio o sulle modalità di accesso, quanto scoperto potrebbe essere annullato) . Dal 2023, lo Statuto contiene anche l’art. 6-bis (introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219) che generalizza l’obbligo di contraddittorio preventivo per la maggior parte degli accertamenti: questa importantissima novità verrà approfondita più avanti, ma in sintesi prevede che prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio debba inviare al contribuente uno “schema di atto” e attendere almeno 60 giorni le sue osservazioni, a pena di nullità dell’atto . Sono esclusi da tale obbligo solo alcuni atti “automatici” o liquidazioni rapide espressamente individuati (come gli esiti del controllo formale automatizzato, di cui diremo) . Lo Statuto del contribuente esprime quindi principi di civiltà giuridica tributaria che vanno sempre richiamati nella difesa.
- Decreti legislativi di riforma fiscale 2023-2024: in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111 (riforma fiscale), il Governo ha emanato vari decreti legislativi che incidono sulla materia accertativa. In particolare, il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, come detto inserendo l’art. 6-bis sul contraddittorio generalizzato . Inoltre ha previsto strumenti innovativi volti a consolidare il dialogo preventivo e ad unificare procedimenti finora separati. Parallelamente, il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (pubblicato a febbraio 2024) ha modificato la disciplina dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per coordinarla con il nuovo contraddittorio obbligatorio . Ad esempio, se l’accertamento è soggetto a contraddittorio preventivo e il contribuente ha già presentato osservazioni in quella sede, i termini e le modalità per richiedere l’adesione cambiano (l’istanza va presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo, contro i 30 giorni se non erano state presentate osservazioni) . Inoltre, l’ufficio non dovrà considerare, in sede di adesione, elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già discussi in contraddittorio . Queste novità, in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, rendono la procedura più complessa ma hanno l’obiettivo di evitare duplicazioni: l’invito al contraddittorio e l’invito all’adesione tendono a fondersi in un unico procedimento preliminare .
- Decreti-legge recenti in materia di accertamento e tecnologia: il legislatore ha anche introdotto misure per rendere l’accertamento più digitale e mirato. Un esempio è il D.L. 14 giugno 2024 n. 93, che contiene disposizioni sull’“accertamento digitale” e la collaborazione tra Agenzia Entrate e Guardia di Finanza . L’art. 2 di questo decreto autorizza l’uso di algoritmi di rischio e specifiche piattaforme informatiche (tra cui Ve.Ra. – Verifica dei Rapporti Finanziari – e Ris.Ris. – Rischio Riscossione) per selezionare i contribuenti a maggior rischio di evasione . Tuttavia, la norma impone il rispetto del principio di proporzionalità e della trasparenza: anche se si usano strumenti automatizzati di analisi, il contraddittorio col contribuente resta obbligatorio e l’Ufficio dovrà motivare l’atto esplicitando gli elementi emersi da tali analisi . Un altro intervento recente è il D.M. MEF 7 maggio 2024 (pubblicato in G.U. il 20 maggio 2024), che ha dettato i nuovi criteri del redditometro 2024 , di cui si dirà tra poco. Infine, si segnala il D.M. MEF 29 ottobre 2025 (in G.U. 10/11/2025) che ha modificato le regole di trasmissione e controllo delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: dal 2025 l’invio dei dati di spesa sanitaria al sistema TS diventa annuale (entro il 31 gennaio dell’anno successivo) e, cosa molto rilevante, l’Agenzia delle Entrate è ora autorizzata ad accedere direttamente ai dati di dettaglio delle spese sanitarie dei contribuenti per effettuare controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi . Ciò significa che, ad esempio, se un paziente ha inserito nel suo 730 una fattura per prestazione medica, il Fisco può verificare sul sistema TS se quella spesa risulta effettivamente comunicata dal medico e, in caso di anomalie, avviare controlli sia nei confronti del paziente sia del professionista sanitario che avrebbe dovuto inviare i dati. Questo potenziamento dei controlli incrociati sottolinea l’importanza per i medici e odontoiatri di comunicare correttamente al Sistema TS tutte le prestazioni rese ai pazienti ed emettere regolare fattura, perché omissioni in tal senso saranno sempre più facilmente individuate.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 e L. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria): Queste norme riguardano più il processo che la fase di accertamento, ma meritano menzione in una prospettiva difensiva. Il D.Lgs. 128/2015 ha introdotto principi sull’abuso del diritto e sulla cooperative compliance, mentre la Legge 130/2022 ha riformato il contenzioso tributario (rinominando le Commissioni Tributarie in Corti di Giustizia Tributaria, consentendo la prova testimoniale in giudizio in talune circostanze, rafforzando l’indipendenza dei giudici tributari, ecc.). In particolare, per le liti di valore fino a 50.000 euro è divenuto obbligatorio (dal 2018) il reclamo/mediazione prima del ricorso (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) . Ciò significa che un professionista che impugna un avviso entro tale soglia deve prima presentare un’istanza di reclamo all’Ufficio, che se non viene accolta entro 90 giorni fa sì che il ricorso si perfezioni. Anche questo aspetto verrà toccato nella parte sulle strategie difensive.
- Normativa tributaria regionale e deontologica: Pur non rientrando strettamente nell’accertamento fiscale statale, è bene ricordare che i professionisti sanitari sono soggetti anche all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) se la loro attività è autonomamente organizzata, e ad obblighi deontologici (per esempio, gli odontoiatri hanno l’obbligo di tenere un registro o schedario pazienti secondo le norme sanitarie, la cui mancanza può avere riflessi anche fiscali come vedremo). L’IRAP merita un breve cenno: ai sensi del D.Lgs. 446/1997, un lavoratore autonomo deve pagare IRAP solo se impiega una organizzazione di mezzi e personale non meramente minimale. La giurisprudenza ha escluso l’IRAP per molti piccoli studi medici (ad es., un dentista o fisioterapista con un’unica segretaria part-time non è tenuto all’IRAP) , mentre lo ha confermato per strutture più complesse (poliambulatori con più dipendenti, macchinari costosi, ecc.). Spesso, un avviso di accertamento IRPEF per maggior reddito comporta anche il recupero dell’IRAP correlata se il Fisco ritiene che l’organizzazione esista – questa è una valutazione da contestare caso per caso, citando le numerose ordinanze della Cassazione sull’assenza di autonoma organizzazione (es. Cass. 32110/2023 per un professionista con due dipendenti part-time ).
Questa panoramica delle fonti normative evidenzia come l’accertamento fiscale si collochi all’incrocio di regole sostanziali (imposte e basi imponibili) e regole procedurali (garanzie del contribuente, fasi del procedimento). Nei prossimi capitoli vedremo come queste norme si applicano nella pratica degli accertamenti rivolti ai professionisti sanitari e quali sono le principali tipologie di controllo utilizzate dall’Agenzia delle Entrate.
2. Tipologie di accertamento fiscale per i professionisti sanitari
L’Agenzia delle Entrate dispone di diversi metodi e strumenti per accertare redditi non dichiarati o irregolarità fiscali. A seconda della situazione del contribuente e delle evidenze disponibili, l’Ufficio può adottare approcci differenti, che possiamo distinguere nelle seguenti tipologie fondamentali:
- Accertamento analitico: consiste nel correggere puntualmente la dichiarazione del contribuente, voce per voce, basandosi su dati certi o documenti. Ad esempio, se un fisioterapista ha omesso di dichiarare alcune fatture che invece risultano dai pagamenti tracciati dei clienti, l’Ufficio può accertare analiticamente quel maggiore reddito aggiungendo le singole fatture mancanti. L’accertamento analitico puro presuppone che la contabilità del contribuente sia regolare nelle scritture, ma che emergano alcune difformità (omissioni di redditi, indebite detrazioni, errori materiali): l’Ufficio in tal caso rettifica specificamente gli elementi imponibili. Il potere di accertamento analitico deriva dall’art. 39, comma 1, lett. a)–c) del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e norme analoghe per l’IVA. In pratica, per i professionisti sanitari in contabilità semplificata (tipicamente tengono il registro incassi/pagamenti), l’accertamento analitico può tradursi nell’aggiungere maggiori compensi non contabilizzati o nel disconoscere costi dedotti se ritenuti non inerenti o non documentati.
- Accertamento analitico-induttivo: è una forma di accertamento “mista” prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973. Si applica quando, pur esistendo una contabilità formalmente tenuta, questa presenta incompletezze, inesattezze o infedeltà tali da renderla solo parzialmente attendibile . In tal caso l’Ufficio può prescindere in parte dalle scritture contabili e determinare il reddito servendosi di presunzioni semplici (indizi) purché siano gravi, precisi e concordanti . L’accertamento analitico-induttivo è spesso utilizzato nei confronti dei professionisti quando emergono incongruenze tra i dati contabili e altri elementi. Un esempio concreto e istruttivo viene dalla giurisprudenza sui dentisti: la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo verso un odontoiatra basato sull’analisi di elementi come il consumo di materiali monouso (guanti, aspirasaliva) e l’assenza di rimanenze finali di tali materiali . In quel caso, l’Ufficio aveva notato che il professionista non riportava rimanenze di materiali sanitari a fine anno e presentava un costo dei materiali (guanti, anestetici, ecc.) anormalmente alto rispetto ai ricavi dichiarati (costo pari al 66% dei ricavi, contro una media di settore molto inferiore) . Questi indizi – uniti alla mancanza di un registro pazienti completo – sono stati considerati presunzioni concordanti di ricavi non dichiarati, sulla base del ragionamento che un consumo ingente di guanti monouso e altri strumenti implica un numero di prestazioni mediche superiore a quelle fatturate . La Cassazione (ord. n. 10692/2018) ha confermato la correttezza di tale metodo induttivo, sottolineando che: (i) il giudice può legittimamente valorizzare elementi come i guanti monouso utilizzati in uno studio dentistico come prova indiretta di maggiori cure effettuate; (ii) la mancata tenuta di uno schedario pazienti da parte del dentista può aggravare i sospetti, anche se da sola non è prova di evasione ; (iii) conta la valutazione complessiva di tutti gli indizi disponibili, che nel caso di specie fornivano un quadro coerente di sottodichiarazione dei compensi . Questo esempio evidenzia come per un professionista sanitario qualunque anomalia documentale o gestionale (spese sproporzionate rispetto ai ricavi, mancata conservazione di agende o schede pazienti, percentuali fuori norma) possa innescare un accertamento analitico-induttivo. È importante sapere che in tali casi il contribuente può difendersi dimostrando l’incongruenza dei criteri usati dal Fisco: ad esempio, nel caso dei guanti, il professionista potrebbe provare che un certo quantitativo è stato sprecato o donato, oppure che l’elevato costo è dovuto a fornitori più cari, ecc. (purché supportato da prove). La Cassazione con una ordinanza molto recente (ord. n. 31784 del 5 dicembre 2025) ha ribadito che il contribuente non deve rifare i calcoli al posto del Fisco, ma ha semplicemente l’onere di evidenziare l’illogicità o irragionevolezza dei criteri presuntivi adottati dall’Ufficio, senza dover quantificare lui stesso l’esatto ammontare dei ricavi . In altri termini, se l’Agenzia basa l’accertamento su una percentuale di ricarico, il contribuente può vincere la causa provando che tale percentuale è calcolata male o non adatta al suo caso, senza dover dimostrare quale sarebbe la percentuale corretta . Questo principio – affermato dalla Cassazione in tema di ricarichi per un’azienda, ma applicabile anche ai professionisti – è di grande ausilio nella difesa contro accertamenti analitico-induttivi.
- Accertamento induttivo puro (o extracontabile): avviene quando la contabilità è talmente inattendibile o inesistente che l’Ufficio può prescindere totalmente dalle scritture e ricostruire il reddito con ogni elemento a sua disposizione. È previsto dall’art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/1973. Casi tipici sono: mancata presentazione della dichiarazione, omessa tenuta delle scritture obbligatorie, scritture tenute ma completamente inattendibili perché ad esempio false. Fortunatamente, per un professionista sanitario iscritto a un Albo (medico, dentista, ecc.) è molto raro trovarsi in situazioni così estreme – significherebbe lavorare completamente in nero senza alcuna traccia contabile ufficiale. Tuttavia, esempi di accertamento induttivo puro in questo campo si sono visti, ad esempio, nei confronti di centri medici privati non dichiarati o di odontotecnici che esercitavano di fatto come odontoiatri senza dichiarare nulla. In un accertamento induttivo puro, il Fisco può usare qualsiasi dato: può prendere a riferimento il volume d’affari medio di studi simili (ex studi di settore), oppure fare ricorso a dati esterni (es.: numero di pazienti desumibile dai registri ASL, consumi di materiale, versamenti sui conti correnti). È chiaro che difendersi in questo scenario è molto difficile, perché l’onere della prova di confutare la ricostruzione ricade fortemente sul contribuente. Bisogna quindi puntare su vizi formali (es.: l’avviso non motivato a sufficienza) oppure, nel merito, portare qualsiasi evidenza che mini la gravità/precisione degli indizi (ad es., dimostrare che l’attività è iniziata a metà anno e quindi i parametri annui non si applicano interamente, oppure che il professionista ha avuto una lunga malattia che giustifica ricavi bassissimi, etc.). Va detto che l’accertamento extracontrattuale è uno strumento ultimo ratio: spesso l’Agenzia preferisce restare nell’ambito dell’analitico-induttivo (comma 1, lett. d) perché è meno vulnerabile in giudizio. Un esempio: Cassazione sent. n. 25487/2019 ha annullato un accertamento induttivo contro un medico perché l’Ufficio aveva direttamente presunto i ricavi senza un serio riscontro oggettivo, mentre la sola alta percentuale di costi non bastava a giustificare un extracontrattuale.
- Accertamento sintetico del reddito (redditometro): è una modalità rivolta in particolare alle persone fisiche che mira a ricostruire il reddito complessivo del contribuente partendo dalle sue spese e dal suo tenore di vita. Si basa sull’art. 38 del D.P.R. 600/1973, il quale consente di determinare sinteticamente il reddito (in luogo di quello dichiarato) se emergono spese e incrementi patrimoniali manifestamente incompatibili col reddito dichiarato. Tradizionalmente il redditometro si applicava soprattutto a lavoratori dipendenti, pensionati o altri privati, mentre per i titolari di partita IVA (imprese o professionisti) venivano utilizzati altri metodi. In effetti, la normativa attuale esclude dal redditometro le attività d’impresa o di lavoro autonomo: in pratica l’accertamento sintetico è focalizzato sui redditi delle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa/professione, cioè sul tenore di vita personale/familiare . Questo significa che un medico con uno studio non verrà accertato via redditometro sui redditi di lavoro autonomo (per quelli useranno semmai l’analitico/induttivo come visto), ma potrebbe comunque essere oggetto di redditometro per il suo reddito complessivo personale se, ad esempio, dichiara zero o poco più e intanto acquista beni di lusso o sostiene spese elevate. Dunque, da un punto di vista pratico, il redditometro può colpire un professionista sanitario solo nella sua sfera privata, se vi sono manifestazioni di ricchezza ingiustificate rispetto ai redditi noti. Per fare un esempio: un odontoiatra dichiara €30.000 annui, ma acquista un attico, due auto e una barca nello stesso periodo. Qui l’Agenzia potrebbe ricorrere al redditometro per presumere un reddito molto più alto, a meno che il contribuente dimostri che quegli acquisti sono stati finanziati con redditi esenti, risparmi pregressi, donazioni, ecc. (la legge infatti riconosce sempre la prova contraria al contribuente: può spiegare che le spese sono state sostenute con denaro lecito ma non tassabile, come somme regalate dai genitori, eredità, o redditi già tassati in passato) . Il redditometro è uno strumento che ha subito varie vicissitudini: dopo un periodo di applicazione massiccia negli anni 2010, è stato sospeso in attesa di nuovi parametri (il D.L. 87/2018 ne ha congelato l’uso fino all’emanazione di nuovi decreti) . Nel 2024, come accennato, è entrato in vigore il nuovo redditometro grazie al DM 7/5/2024, che ha introdotto criteri aggiornati, in consultazione con l’ISTAT e le associazioni dei consumatori . Le condizioni per far scattare l’accertamento sintetico ora prevedono un sistema a “doppia soglia”: (1) il reddito accertabile deve superare di oltre il 20% il reddito dichiarato; (2) deve superare anche una soglia minima assoluta pari a 10 volte l’assegno sociale annuo (circa €70.000 per il 2024) . Questa seconda soglia, introdotta nel 2024, serve a concentrare il redditometro sui casi di maggiore evasione, evitando di colpire contribuenti di fascia medio-bassa . In sintesi, un accertamento sintetico oggi può scattare solo se qualcuno che ha dichiarato, poniamo, €30.000 presenta spese tali da presumere almeno €36.000 (20% in più) e contemporaneamente almeno €70.000 di reddito complessivo. Se invece lo scostamento è piccolo o l’importo presunto è sotto la soglia di legge, il redditometro non parte. Inoltre, la procedura prevede obbligatoriamente un invito al contraddittorio prima dell’avviso: l’Ufficio deve chiamare il contribuente a fornire informazioni su quelle spese anomale . Dal punto di vista della difesa, in caso di redditometro il professionista sanitario dovrà essere pronto a giustificare voce per voce le spese contestate, producendo ad esempio: copia di assegni o bonifici ricevuti a titolo di donazione o prestito (se hanno finanziato le spese), documenti che attestino che certi esborsi non erano a suo carico (es.: la casa intestata a lui ma pagata dai genitori), o anche contestazioni su eventuali errori nelle banche dati (a volte vengono attribuiti acquisti o investimenti che non sono tali). Nella sezione dedicata alle strategie difensive approfondiremo le tecniche di difesa dal redditometro, dal momento che si tratta di un confronto molto particolare, basato su liste di spesa ISTAT e algoritmi ministeriali. Già da ora, però, si tenga presente che il redditometro ha natura di presunzione legale relativa: ciò significa che se l’Agenzia prova che esistono quelle spese certe, per legge si presume un reddito corrispondente, e sta al contribuente fornire la prova contraria . Fermo restando, ovviamente, che le spese “figurative” (stimate) sono da maneggiare con cautela: il contribuente può contestare se l’Ufficio si basa su medie ISTAT non rispondenti alla realtà, e in generale ha diritto a ottenere tutti i dettagli del calcolo.
- Controlli automatizzati e formali: oltre agli accertamenti in senso stretto, il sistema fiscale prevede i cosiddetti controlli ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973. Si tratta di verifiche “a tavolino” che l’Agenzia compie sulle dichiarazioni presentate, incrociando i dati e segnalando eventuali incongruenze. Il controllo automatizzato (36-bis) avviene tramite i sistemi informatici: ad esempio, se un medico ha indicato nella dichiarazione dei redditi un importo di ritenute d’acconto versate dal sostituto maggiore di quello che risulta all’Anagrafe Tributaria, il sistema emette automaticamente una comunicazione di irregolarità chiedendo la differenza d’imposta. Allo stesso modo, se c’è un errore aritmetico nel calcolo delle imposte o se da altre banche dati (per es. il 770 del datore di lavoro, i versamenti F24) risultano importi diversi, scatta l’avviso bonario. Questi non sono veri e propri “avvisi di accertamento” impugnabili subito, ma comunicazioni: se il contribuente riconosce l’errore, paga le somme con sanzioni ridotte; se ritiene ci sia un errore dell’Agenzia può segnalarlo. Se però non si risponde né si paga, dopo 30 giorni la comunicazione si trasforma in un ruolo (cartella esattoriale) direttamente. È importante sapere che i controlli automatizzati non rientrano nell’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal 2024 : la legge infatti li esclude, trattandosi di attività massiva su milioni di dichiarazioni e non di accertamenti “discrezionali”. Tuttavia, la Cassazione ha fissato qualche limite a tutela del contribuente: di recente (Cass. ord. 17218/2025) ha affermato che i dati estratti dall’Archivio dei Rapporti Finanziari (conto corrente, investimenti) devono essere elaborati con procedure trasparenti e non possono costituire da soli la prova di evasione . Ciò significa, ad esempio, che se un algoritmo evidenzia versamenti sul conto non compatibili con il reddito, l’Ufficio non può automatizzarne la tassazione senza un minimo di valutazione umana e contraddittorio. Già prima, peraltro, la giurisprudenza considerava i risultati delle indagini finanziarie come presunzioni relative (forti, ma sempre contestabili): i versamenti sul conto sono reddito salvo prova contraria del contribuente . In ogni caso, il contribuente ha diritto a essere informato e a spiegare (anche in autotutela) la provenienza di quei movimenti prima che la richiesta diventi definitiva. Il controllo formale (36-ter), invece, è quello in cui l’Agenzia chiede i documenti a supporto di alcune voci dichiarate (spese mediche detratte, scontrini, bonifici per bonus edilizi, ecc.) e se il contribuente non fornisce prova, esclude dal calcolo quelle detrazioni/deduzioni e notifica un avviso di accertamento formale. Ad esempio, un contribuente che ha portato in detrazione €1.000 di spese mediche deve averle certificate da fatture mediche: l’Ufficio può chiederle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo (per il 2023 sul 2021, ad esempio) e, in caso di mancata risposta o documenti non validi, manda un avviso recuperando l’imposta. Per i professionisti sanitari questo tipo di controllo può riguardare più la sfera privata (le loro stesse detrazioni) oppure – attenzione – può essere usato indirettamente: ci spieghiamo meglio, se molti pazienti di un medico presentano al Fisco ricevute per detrazione che il medico invece non ha dichiarato tra i suoi compensi, ciò può far partire un controllo incrociato. La novità dal 2025 sul Sistema Tessera Sanitaria di cui sopra facilita proprio questi incroci: se un paziente mette nel 730 la fattura del dentista, l’Agenzia può vedere sul Sistema TS il dettaglio (importo, nominativo medico, ecc.) . Se il dentista non ha trasmesso quel dato o ha trasmesso importo diverso, si accende una spia. Dunque, i professionisti sanitari devono essere consapevoli che ogni “scontrino parlante” o fattura sanitaria rilasciata a un cliente può tornare sotto forma di controllo incrociato.
- Studi di settore e ISA: Infine, una menzione va fatta agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), evoluzione dei precedenti studi di settore. Fino al periodo d’imposta 2017, i professionisti erano soggetti agli studi di settore: modelli statistici che stimavano un ricavo/compenso atteso in base a vari parametri (ubicazione, dipendenti, spese, ecc.). Se il contribuente dichiarava molto meno del risultato dello studio, l’ufficio poteva invitarlo a giustificare lo scostamento e, in mancanza di spiegazioni convincenti, procedere ad accertamento. Dal 2018 in poi gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA, che non forniscono più una stima diretta del reddito ma un punteggio di affidabilità da 1 a 10. Un professionista con punteggio alto (ad esempio 8 o più) ottiene benefici premiali (come l’esclusione da alcuni accertamenti o la riduzione di un anno dei termini di accertamento) , mentre un punteggio basso indica maggiore rischio fiscale. Attenzione: un basso punteggio ISA non comporta automaticamente un accertamento , ma sicuramente aumenta le probabilità di essere selezionati per controlli. Viceversa, avere punteggio 9 o 10 per più anni offre qualche protezione (termini ridotti di decadenza, minori probabilità di verifiche), ma non è uno scudo assoluto. La Cassazione nel 2025 (ord. n. 16045/2025) ha chiarito che se l’attività del contribuente è particolare e non comparabile, i benefici premiali potrebbero non applicarsi: nel caso esaminato, un tabaccaio con ISA 10/10 non ha potuto fruire della riduzione dei termini perché l’attività di rivendita generi valori anomali per via dei prezzi imposti, quindi quell’indicatore non era ritenuto valido per abbreviare il controllo . Nel contesto dei professionisti sanitari, gli ISA considerano vari indicatori (ad esempio per i medici specialisti, rapporto ricavi per ora di visita, costi di segreteria, etc.). Un punteggio ISA molto basso (ad esempio 4 su 10) per più anni di fila è praticamente un invito all’Ufficio a indagare: il suggerimento è di analizzare sempre il proprio esito ISA e, se è scarso, prepararsi proattivamente a motivarne le ragioni (es. si è lavorato part-time, oppure c’è stata un’emergenza che ha ridotto i clienti, oppure ancora i costi sono alti perché si è avviata da poco l’attività). In fase di accertamento, gli ISA non possono essere usati per determinare il reddito, ma solo come elemento di riscontro. L’Agenzia può quindi procedere con i metodi di cui sopra (analitici o induttivi) se rileva incoerenze, e in giudizio potrebbe citare il punteggio basso ISA come ulteriore conferma che il reddito dichiarato era inattendibile. Di contro, la difesa del contribuente consisterà nel dimostrare che gli scostamenti dai parametri sono dovuti a cause specifiche: si pensi a un chirurgo plastico il cui studio di settore (ai tempi) o ISA prevede un certo numero di interventi annui standard, ma se quell’anno il chirurgo ha avuto un problema di salute o ha chiuso per ristrutturazione per 3 mesi, i conti non tornano ed è giustificato. Oppure un fisioterapista che ha praticato forti sconti o ha operato in una zona colpita da calamità (meno pazienti): tutte situazioni che devono essere portate all’attenzione dell’Ufficio nel contraddittorio. In sintesi, ISA e studi di settore sono un campanello d’allarme, ma non una sentenza: fanno scattare l’attenzione del Fisco, e spetta poi all’accertatore provare concretamente gli eventuali maggiori redditi, tenendo conto delle spiegazioni fornite dal professionista. Oggi, con l’approccio collaborativo promosso dalla riforma, è probabile che l’Agenzia in caso di punteggi bassi invii prima delle lettere di compliance o degli inviti a fornire chiarimenti, più che partire direttamente con un avviso di accertamento.
Tabella riepilogativa – Principali tipologie di accertamento e loro caratteristiche
| Tipo di accertamento | Normativa di riferimento | Quando si applica | Caratteristiche | Difesa del contribuente |
|---|---|---|---|---|
| Analitico (puntuale) | Art. 39 co.1 lett. a-c DPR 600/73 | Scritture attendibili, pochi elementi non dichiarati o errori | Rettifiche puntuali di redditi o IVA basate su dati certi (es. fatture non dichiarate) | Fornire i documenti corretti o spiegare eventuali errori materiali; eccepire vizi formali dell’avviso |
| Analitico-induttivo | Art. 39 co.1 lett. d DPR 600/73 | Scritture presenti ma con incongruenze rilevanti, indizi di maggior reddito | Usa presunzioni semplici (gravi, precise, concordanti) per colmare lacune dei dati contabili; es. percentuali di ricarico, consumi anomali, ecc. | Contestare la logica e la congruità dei criteri presuntivi (senza dover rifare i calcoli) ; produrre prove che giustifichino gli scostamenti (es. calo attività per malattia, sconti ai clienti, costi elevati per cause straordinarie) |
| Induttivo puro (extracontabile) | Art. 39 co.2 DPR 600/73 | Contabilità inesistente o inaffidabile al 100%, o omessa dichiarazione | Prescinde totalmente dalle scritture; ricostruzione del reddito con qualsiasi elemento disponibile (anche medie di settore, indagini finanziarie estese) | Attaccare la mancanza di motivazione specifica; evidenziare eventuali esagerazioni o errori fattuali nelle stime (es. periodi di inattività non considerati); fare leva su aspetti procedurali (es. mancato contraddittorio se dovuto) |
| Sintetico (redditometro) | Art. 38 DPR 600/73 (come modif. da DL 78/2010, L. 178/2020, DL 108/2024) | Persona fisica (non imprese/professionisti) con spese ingenti non coerenti col reddito dichiarato | Ricostruisce il reddito familiare in base a spese certe, spese presunte (da Tabelle ISTAT) e incremento patrimoniale; scatta se reddito sintetico > dichiarato +20% e > 10× assegno sociale ; obbligatorio invito al contraddittorio prima dell’avviso | Fornire prova contraria dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi precedenti ; contestare eventuali spese attribuite erroneamente o eccessive (chiedere rettifiche delle voci ISTAT non pertinenti) ; evidenziare spese a carico di terzi (es. familiari) non imputabili al contribuente stesso |
| Controllo automatizzato (36-bis) | Art. 36-bis DPR 600/73; Art. 54-bis DPR 633/72 (IVA) | Tutti i contribuenti; verifica aritmetica e incrocio dati su dichiarazione | Esito: comunicazione di irregolarità con richiesta di versamento entro 30 gg; nessun contraddittorio preventivo obbligatorio per legge (ma possibilità di inviare chiarimenti) | Inviare eventuali documenti che provano l’errore del software (es. versamento F24 effettuato ma non risultante) entro 30 gg; chiedere sgravio in autotutela se errore dell’ufficio; altrimenti pagare con sanzioni ridotte. Se diventa cartella, impugnare la cartella per contestare il merito (entro 60 gg dalla notifica). |
| Controllo formale (36-ter) | Art. 36-ter DPR 600/73 | Tutti i contribuenti; verifica documentale delle detrazioni/deduzioni dichiarate | L’Ufficio chiede giustificativi (es. ricevute mediche, quietanze di pagamento). Se non conformi, emette avviso di accertamento formale rettificando l’imposta dovuta. | Fornire tutti i documenti richiesti entro 30 gg dal ricevimento della richiesta; in caso di avviso per mancata risposta, è ancora possibile produrre i documenti in autotutela o in ricorso (ma attenzione: ex art. 32 DPR 600/73, i documenti non esibiti a richiesta non sono poi utilizzabili, salvo cause non imputabili) . |
| Altri strumenti | Descrizione |
|---|---|
| Indagini finanziarie | Accesso ai dati bancari del contribuente (conti, carte, investimenti) tramite autorizzazione interna (prevista dall’art. 32 DPR 600/73). Tutti i movimenti bancari non giustificati sono considerati ricavi (versamenti) o acquisti (prelevamenti) non dichiarati . Cassazione: la presunzione sui versamenti è legale relativa, grava sul contribuente dimostrare che si tratta di entrate non imponibili o già tassate . È richiesta proporzionalità: non si dovrebbero controllare tutti i conti se la contestazione riguarda importi specifici . <br> Difesa: preparare una tabella riconciliando i versamenti con causali lecite (es. giroconti tra propri conti, prestiti ricevuti, restituzioni di precedenti prestiti, disinvestimenti di titoli, ecc.), corredandola di documenti (contabili, contratti di mutuo, dichiarazioni dei terzi coinvolti). Fornire queste spiegazioni già in sede di contraddittorio amministrativo è fondamentale, perché se si ignorano i questionari ex art. 32, poi non si potranno far valere quei documenti in giudizio . |
| Accessi e ispezioni in studio | Verifiche svolte presso lo studio professionale (o anche l’abitazione, se usata per attività) del sanitario, da funzionari dell’Agenzia o dalla Guardia di Finanza. Devono essere autorizzate (ordine di accesso) e rispettare le garanzie dello Statuto (art. 12 L.212/2000): durata limitata, svolgimento in orari di lavoro, diritto all’assistenza del professionista . Se lo studio è in abitazione, occorre decreto motivato del PM per accedere . Durante l’accesso, gli operatori possono cercare documentazione extra-contabile (agende, lista pazienti, preventivi, radiografie, ecc.), copiare files dal PC, ispezionare i locali per trovare, ad esempio, attrezzature non coerenti con i ricavi dichiarati. Per i professionisti vige una tutela aggiuntiva: di fronte a documenti che il professionista ritiene coperti da segreto professionale (ad es. cartelle cliniche dei pazienti, corrispondenza medico-paziente), può opporsi e in tal caso i verificatori devono sigillare tali atti e rivolgersi al Presidente del Tribunale per l’eventuale autorizzazione a utilizzarli . Recentissima giurisprudenza (Cass. ord. 17228/2025) ha confermato che l’Amministrazione non può acquisire atti protetti dal segreto senza autorizzazione del giudice, e qualunque prova raccolta violando il segreto è inutilizzabile . <br> Difesa: durante la verifica, mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo sui propri diritti: chiedere sempre copia del processo verbale di constatazione (PVC) finale, e firmarlo con riserva (“si firma per ricevuta, con riserva di presentare osservazioni”) . Ciò evita che la firma sia interpretata come acquiescenza. Dopo l’accesso, utilizzare i 60 giorni a disposizione per inviare osservazioni scritte o documenti integrativi (es. spiegazioni su eventuali appunti trovati, correzione di errori fattuali nel PVC, ecc.). |
Abbiamo dunque delineato il ventaglio di strumenti accertativi: dal redditometro alle indagini finanziarie, dagli studi di settore agli accessi in studio. Nel prossimo capitolo vedremo in che modo si sviluppa procedimentalmente un accertamento fiscale, ovvero quali sono le fasi che vanno dalla selezione del contribuente alla notifica dell’avviso, e quali tempi e regole devono essere osservati sia dall’amministrazione che dal contribuente stesso. Questo ci porterà a capire come ci si può difendere attivamente in ogni fase, prevenendo errori e facendo valere le proprie ragioni nei tempi giusti.
3. Procedura di accertamento: fasi, tempi e garanzie del contribuente
Un accertamento fiscale non è un evento istantaneo, ma un percorso a tappe durante le quali il contribuente gode di specifiche garanzie e ha l’opportunità di difendersi o collaborare. Di seguito descriviamo le principali fasi procedimentali che riguardano un professionista sanitario oggetto di controlli, dalla prima notifica fino all’eventuale emissione dell’avviso di accertamento.
3.1 Selezione del contribuente e inizio delle verifiche
In molti casi, l’“accertamento” inizia senza che il contribuente se ne accorga, attraverso attività di analisi interna all’Agenzia delle Entrate. Un professionista sanitario può essere selezionato per un controllo in base a diversi criteri:
- Analisi del rischio: punteggi ISA molto bassi, redditi dichiarati per più anni significativamente inferiori alle medie di categoria o incoerenti con altri indicatori (es. un chirurgo plastico con soli 20 pazienti l’anno dichiarati, o uno studio dentistico con 200€ di spese annue di materiali: sono cose che saltano all’occhio dei software di controllo).
- Confronto con banche dati: l’Agenzia possiede ormai enormi moli di dati (pagamenti tracciabili, certificazioni uniche, fatture elettroniche, dati del Sistema Tessera Sanitaria, operazioni IVA comunicate, etc.). Se incrociando questi dati emergono discrepanze – ad esempio, il totale dei pagamenti ricevuti via POS dal medico risulta 100.000€, ma lui dichiara compensi 50.000€ – è probabile che scatti un controllo.
- Segnalazioni e indagini esterne: una verifica fiscale può scaturire da una segnalazione specifica (ad es. segnalazione qualificate della Guardia di Finanza, notizia di reato, controlli a campione, esposti di clienti). Ad esempio, la Guardia di Finanza potrebbe aver svolto un controllo mirato su fatture false nel settore sanitario e trasmettere un verbale all’Agenzia affinché accerti i redditi conseguenti. Oppure, in caso di controlli su pazienti (per indebite detrazioni di spese sanitarie), l’input può riflettersi sul professionista che avrebbe emesso quelle fatture.
Qualunque sia la fonte, nella fase iniziale l’Amministrazione finanziaria raccoglie gli elementi e decide se procedere. Può, a seconda dei casi, intraprendere un controllo formale (con lettera di richiesta documenti) o un’ispezione sul luogo. Nel caso dei professionisti, è comune l’invio di questionari ex art. 32 DPR 600/73, con cui si chiede di fornire informazioni o documenti entro tot giorni (ad esempio: “indicare il numero di pazienti trattati nell’anno, fornire elenco dei principali fornitori di materiale medico, ecc.”). È fondamentale rispondere a tali questionari tempestivamente e in modo veritiero. Infatti, se il contribuente non risponde, la legge prevede una sanzione processuale grave: non potrà poi produrre in sede di impugnazione i documenti non forniti all’ufficio senza un giustificato motivo . Ad esempio, se il Fisco aveva chiesto di esibire le ricevute dei pagamenti ricevuti e il professionista non lo ha fatto, non potrà poi tirar fuori in giudizio quelle ricevute come prova a suo favore (a meno di dimostrare che la mancata risposta era dovuta a causa di forza maggiore). Questa “preclusione probatoria” richiede massima attenzione: ignorare le richieste dell’ufficio significa auto-limitare la propria difesa successiva. Quindi, prima regola: in fase di pre-accertamento, rispondere ai questionari e inviti fornendo tutta la documentazione possibile.
3.2 Accesso, ispezione e verifica presso lo studio
Se l’Agenzia (o la Guardia di Finanza su delega) decide di svolgere una verifica sul campo, i funzionari si presenteranno presso lo studio professionale (o l’abitazione, se ivi viene esercitata l’attività) muniti di un ordine di accesso firmato dal responsabile. Come già anticipato, se il luogo è anche abitazione occorre l’autorizzazione della magistratura . All’inizio dell’accesso, i funzionari identificano il contribuente (o un suo incaricato presente) ed eventualmente i suoi consulenti se sono presenti, mostrano i tesserini e spiegano l’oggetto del controllo. Possono riguardare specifiche annualità e specifici tributi (es. controlliamo IRPEF e IVA anni 2021-2022) oppure avere carattere generale.
Diritti del professionista durante l’accesso: ha diritto ad assistere (personalmente o delegando qualcuno) a tutte le operazioni; può far intervenire il proprio commercialista o avvocato (che magari raggiunge lo studio dopo l’inizio delle operazioni); può chiedere che siano messi a verbale eventuali dichiarazioni o note a suo discarico. Ad esempio, se i verificatori rinvengono un’agenda con appuntamenti, il professionista può annotare a verbale che “tale agenda include anche appuntamenti gratuiti o consulenze prestate a titolo di volontariato, non tutte prestazioni rese dietro compenso”, in modo da precostituire traccia delle sue obiezioni.
I verificatori possono esaminare i registri contabili, estrarre copie di documenti, farsi esibire documentazione informatica, perquisire armadi e cassetti nei locali attinenti all’attività. Non possono estendere la ricerca a locali non autorizzati (es. non possono andare a casa del professionista se l’ordine riguarda solo lo studio, né rovistare in stanze private non attinenti l’attività).
Un aspetto cruciale per i professionisti sanitari è la gestione di documentazione coperta da segreto professionale. Esempio: i verificatori chiedono di vedere l’archivio radiografico di un dentista, oppure le cartelle cliniche dei pazienti di uno psicologo. Il professionista può rifiutare l’esibizione di atti che contengono informazioni confidenziali del paziente, appellandosi al segreto professionale (riconosciuto anche dal codice penale e da norme deontologiche). In tal caso, come da procedura, i funzionari non possono insistere oltre: dovranno mettere quei documenti in una busta sigillata e richiedere un’apposita autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria o di un Giudice, per poterli aprire e utilizzare. Se tale autorizzazione non arriva o non viene richiesta, quei documenti restano inviolabili. La Cassazione (ord. 17228/2025) ha di recente rafforzato questo concetto, censurando i controlli in cui l’amministrazione acquisisce atti protetti da segreto senza passare dal vaglio dell’autorità giudiziaria . In pratica, la presenza di dati sensibili sanitari impone uno step aggiuntivo a tutela della privacy e della riservatezza professionale.
La verifica in studio può durare, per legge, al massimo 30 giorni lavorativi (prorogabili di altri 30 in casi complessi) . Spesso però i funzionari non stanno continuativamente: possono fare accessi ripetuti per poche ore ciascuno. Il periodo massimo decorre dal primo accesso. Se viene superato ingiustificatamente, può essere eccepito come violazione (anche se la giurisprudenza non sempre annulla per il superamento dei giorni, tende a guardare se c’è stato effettivo pregiudizio).
Chiusura delle operazioni – PVC: al termine della verifica, i verbalizzanti redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC) . È un documento chiave: riepiloga i fatti trovati, le irregolarità contestate, e spesso contiene già le quantificazioni delle maggiori imposte secondo i verificatori. Nel caso di accesso della Guardia di Finanza, il PVC viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate che, sulla base di esso, emetterà l’eventuale avviso di accertamento. Se invece a svolgere l’accesso è direttamente l’Agenzia (tramite i propri funzionari dell’Audit), il PVC può essere notificato contestualmente al contribuente e vale come avvio del contraddittorio.
È fondamentale firmare il PVC con formula di riserva (come già menzionato) . Mai apporre la firma con diciture tipo “letto e sottoscritto” senza riserve, perché ciò potrebbe essere interpretato come piena accettazione dei fatti. La formula da usare è: “Si firma per presa visione, riservando al contribuente ogni difesa e la presentazione di memorie entro i termini di legge”. In tal modo, ci si assicura formalmente il diritto di presentare osservazioni scritte entro 60 giorni dalla consegna del PVC.
Durante quei 60 giorni post-PVC, l’accertamento non può essere emesso (art. 12 c.7 Statuto Contribuente). Il contribuente può preparare una memoria difensiva indirizzata all’Ufficio accertatore in cui contesta punto per punto le risultanze del PVC, allegando magari documenti non esaminati prima, o fornendo spiegazioni logiche. L’Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare tali osservazioni e a motivare nell’eventuale avviso perché le respinge, altrimenti l’atto può essere annullato per difetto di motivazione .
3.3 Contraddittorio preventivo obbligatorio (novità dal 2024)
Un caposaldo della difesa del contribuente è diventato, come anticipato, il contraddittorio preventivo generalizzato. Dal 30 aprile 2024, a seguito dell’inserimento dell’art. 6-bis nello Statuto dei contribuenti (D.Lgs. 219/2023) e relative norme attuative, quasi tutti gli avvisi di accertamento devono essere preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento e dalla concessione di almeno 60 giorni per presentare osservazioni . In pratica, l’iter oggi è: l’Ufficio, una volta raccolti gli elementi (che sia da PVC, da controlli in ufficio, da incroci dati, ecc.), predispone un “schema di atto impositivo” – una bozza di avviso di accertamento – che invia al contribuente con una lettera di accompagnamento (invito a fornire osservazioni, ex art. 6-bis). Da quel momento, decorrono 60 giorni in cui il contribuente può reagire.
Sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio solo alcune categorie di atti specifiche, individuate dal legislatore e da un successivo decreto ministeriale. Tra questi esclusi vi sono: gli atti “automatici” (esiti 36-bis/ter), gli atti di “pronta liquidazione” (ad esempio il liquidato del registro su contratti registrati), e poche altre ipotesi peculiari . Gli avvisi di accertamento veri e propri per imposte dirette, IVA, IRAP invece rientrano tutti nell’obbligo di contraddittorio.
Durante questi 60 giorni, il contribuente (auspicabilmente col supporto del suo avvocato e commercialista) deve mettere in campo la sua strategia difensiva preventiva:
- Analizzare attentamente i rilievi contestati dall’ufficio: vanno rilette tutte le motivazioni fornite nella comunicazione, verificando se i dati utilizzati dall’ufficio sono corretti (es.: l’ufficio dice che Tizio ha incassato 100 mila euro in più sul conto – controllare gli estratti conto per vedere se magari ha contato due volte lo stesso bonifico o ha scambiato entrate per trasferimenti interni). Inoltre, capire la metodologia seguita: è redditometro? Induttivo con percentuale di ricarico? Contestazione di costi indeducibili? Ogni rilievo va affrontato con logica specifica .
- Raccogliere la documentazione a sostegno: questo è il momento di mettere in ordine ricevute, contratti di prestito, estratti conto evidenziando determinati passaggi, per confutare l’ufficio. Ad esempio, se viene contestato un versamento sul conto di 20.000€ come ricavo non dichiarato, allegare subito il contratto di mutuo con un familiare che prova che era un prestito . Se viene contestata l’antieconomicità di un costo (es.: “hai speso troppo in attrezzature rispetto al fatturato”), preparare una nota che spiega che quell’anno si è rinnovato lo studio comprando un macchinario costoso che però servirà per i successivi anni (quindi il costo alto era straordinario). Tutto deve essere documentato: semplice narrative non basta.
- Presentare osservazioni scritte precise e puntuali: le controdeduzioni inviate andranno ad arricchire il fascicolo, e l’ufficio per legge dovrà tenerne conto. Non conviene essere vaghi (“ritengo l’accertamento infondato” generico non aiuta); meglio affrontare punto per punto. Ad esempio: Punto 1 – Redditometro: elencare per ogni spesa contestata la fonte di finanziamento (auto pagata con finanziamento bancario, spese di casa pagate dal coniuge, etc., allegando documenti). Punto 2 – Ricavi non dichiarati da indagini finanziarie: fare una tabella di tutti i versamenti individuati dall’Ufficio, indicando accanto la natura (es. bonifico da madre – donazione, assegno circolare depositato – proveniva da disinvestimento titoli, ecc.) e allegare prove. Punto 3 – Costi indeducibili: spiegare perché sono inerenti (es. spesa di formazione professionale, dedotta correttamente perché attinente all’attività medica, con allegato attestato del corso ECM frequentato). E così via.
- Eventuale richiesta di incontro: Nelle osservazioni, il contribuente può anche chiedere di essere convocato per illustrare oralmente la sua posizione . Spesso l’Agenzia accetta e si tiene un incontro di contraddittorio orale, magari con la presenza del funzionario che ha istruito la pratica. In tali riunioni, è utile andare preparati con un memorandum scritto da lasciare (che sarà poi messo a verbale) e mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo sui punti di disaccordo. È anche il momento in cui si può sondare la possibilità di una soluzione in adesione (vedi oltre) o di definire solo alcuni aspetti.
- Valutare l’accertamento con adesione: Se dalle discussioni emerge che alcune pretese dell’ufficio sono fondate e il contribuente lo riconosce, mentre su altre c’è disaccordo, si può proporre già in questa fase di “transare” la questione con un accertamento con adesione parziale. Tecnicamente, durante i 60 giorni di contraddittorio l’ufficio non può concludere l’adesione (che formalmente richiede un atto), ma può gettare le basi: se c’è intesa su un certo maggior reddito imponibile, lo si metterà a verbale come proposta.
Al termine dei 60 giorni, l’ufficio deciderà se archiviare il caso (magari perché le spiegazioni fornite lo convincono che non c’era evasione) oppure se emettere l’avviso di accertamento definitivo. In quest’ultimo dovrà confutare puntualmente le osservazioni del contribuente: ad esempio “il contribuente sostiene che i versamenti sul conto erano un prestito familiare, ma non ha prodotto prova sufficiente (il contratto di mutuo allegato è privo di data certa e i movimenti di restituzione non risultano) quindi la spiegazione non è accolta” – una cosa del genere deve apparire nella motivazione, altrimenti l’avviso sarebbe motivato in modo incompleto e quindi passibile di annullamento .
È importante sottolineare che la mancata attivazione del contraddittorio quando dovuta rende l’atto viziato. Prima del 2024, su questo c’è stata molta battaglia legale (la famosa querelle se il contraddittorio fosse obbligatorio anche per controlli “a tavolino” – la Corte Costituzionale nel 2023 ha detto che non è incostituzionale non prevederlo, ma ha invitato il legislatore a intervenire , cosa che poi è avvenuta). Ora che è obbligatorio, la sanzione per la sua omissione è l’annullabilità dell’avviso (non la nullità automatica ma va fatta valere in giudizio, ed è motivo di annullamento). Lo stesso se il contraddittorio viene fatto in maniera fittizia, ad esempio concedendo meno di 60 giorni senza urgenza: la legge prevede 60 giorni come minimo, salvo casi di particolare e motivata urgenza (che devono comunque rispettare un minimo di 15 giorni). Se l’ufficio notifica l’avviso prima dei 60 giorni senza adeguata motivazione dell’urgenza, l’atto è viziato .
Da notare: l’esperienza dice che la fase di contraddittorio preventivo è un momento cruciale per definire le sorti della vicenda. Molti accertamenti possono essere chiusi qui, evitando il contenzioso, se si adotta l’approccio giusto. L’Avvocato in questa fase può redigere un dossier robusto e allo stesso tempo far capire all’ufficio che, se si andrà in giudizio, il contribuente è ben difeso e determinato. Questo spesso facilita atteggiamenti più ragionevoli dall’altra parte.
FAQ – Contraddittorio preventivo
- D: Tutti gli avvisi di accertamento devono passare per il contraddittorio?
R: Quasi tutti, per quelli emessi dal 30/4/2024 in poi. Fanno eccezione gli accertamenti scaturenti da controlli automatizzati o quelli espressamente esclusi dal DM attuativo (ad es. liquidazioni di imposte da tributi minori). In pratica, se ricevi un avviso di accertamento IRPEF, IVA o IRAP “classico”, e non hai prima ricevuto una comunicazione di avvio procedimento con 60 giorni per rispondere, molto probabilmente l’atto è impugnabile per violazione del contraddittorio . Fa eccezione il caso in cui l’ufficio motivi un’urgenza (ad es. accertamento emesso a ridosso della decadenza, oltre il limite dei 60 gg dal termine ultimo per l’azione), ma è una situazione particolare da valutare caso per caso. - D: Cosa succede se invio osservazioni e l’ufficio non le considera?
R: La legge impone all’Ufficio di “tener conto” delle osservazioni e di motivare il perché decide eventualmente di disattenderle . Se nell’avviso definitivo le tue argomentazioni non sono affatto menzionate o confutate, avrai un forte argomento procedurale per chiedere l’annullamento dell’atto in giudizio (difetto di motivazione e violazione dell’art. 6-bis L.212/2000). In pratica, il giudice potrebbe annullare l’avviso perché l’Amministrazione non ha spiegato per quale ragione non ha accolto quanto tu avevi eccepito. - D: Se nelle osservazioni ammetto qualche errore, questo mi danneggia poi?
R: Dipende. Le osservazioni non costituiscono una confessione extragiudiziale in senso stretto, però è chiaro che se scrivi “in effetti ho incassato 10.000 euro in nero che non ho dichiarato perché li ho usati per beneficenza…”, stai fornendo tu stesso un elemento contro di te. Meglio evitare ammissioni incontrollate. Se ci sono rilievi palesemente fondati (es. una fattura omessa che effettivamente hai dimenticato), è preferibile arrivare a un accordo in adesione (vedi punto 3.4) e non autodenunciarsi per iscritto. Le osservazioni dovrebbero essere formulate in modo da giustificare e spiegare, senza necessariamente dire “ho sbagliato tutto”. Ad esempio, se sai di avere ricavi non dichiarati ma hai delle attenuanti (tipo: “è vero, non ho dichiarato perché non mi hanno pagato quei compensi, li ho incassati e restituiti”), esplicita i fatti ma non chiamarli “evasione”: dirai “tale importo non è stato incluso perché era una caparra poi restituita al paziente, come risulta dalla ricevuta allegata, quindi non costituiva reddito imponibile”. Questo non è confessare evasione, è motivare un’esclusione. - D: Posso chiedere già in questa fase l’intervento del Garante del Contribuente?
R: Sì, il Garante del contribuente (figura istituita nello Statuto) può ricevere segnalazioni di irregolarità o scorrettezze da parte degli uffici. Se l’ufficio non rispetta i 60 giorni, o un funzionario tiene un comportamento intimidatorio in contraddittorio, ecc., puoi segnalare al Garante. Francamente, però, il Garante raramente incide su singoli casi di accertamento (ha più un ruolo di moral suasion e di raccolta di doglianze per relazioni annuali). È più utile concentrarsi sulla difesa tecnica.
3.4 Emissione e notifica dell’avviso di accertamento
Trascorso (o svolto) il contraddittorio, se l’Agenzia ritiene ancora di dover recuperare imposte, emetterà l’avviso di accertamento, atto amministrativo impugnabile dinanzi al giudice tributario. L’avviso è un atto “impo-esattivo”: significa che, dal 2020, contiene in sé anche l’intimazione di pagamento (non serve più la successiva cartella, decorsi i termini l’importo va a ruolo direttamente). Esaminiamo i suoi elementi:
Un avviso di accertamento deve contenere a pena di nullità:
- Le generalità del contribuente, il periodo d’imposta e i tributi cui si riferisce.
- L’ufficio che lo emette e il responsabile del procedimento (figura prevista dallo Statuto: deve essere indicato nome e cognome del funzionario responsabile) .
- La motivazione dettagliata: ossia la descrizione dei fatti accertati, delle norme violate, dei calcoli effettuati per determinare il maggior reddito/imposta . Se c’è un PVC della Finanza, l’avviso può richiamarlo, ma deve comunque esplicitare le conclusioni (per non essere annullabile per motivazione “per relationem” troppo generica). È ammessa la motivazione per relationem al PVC se questo è allegato o già noto al contribuente, ma l’ufficio deve almeno spiegare in sintesi come è arrivato alle sue conclusioni.
- L’imponibile accertato, l’imposta o maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Di solito l’avviso ha delle tabelle riepilogative che mostrano: dichiarato vs accertato per ogni imposta e anno; sanzioni applicate con articolo di riferimento (es. 90% imposta evasa ex art. 1 D.Lgs.471/97 per infedele dichiarazione); interessi calcolati fino a una certa data.
- L’indicazione delle norme applicate e della riprova delle prove: come detto, se c’era contraddittorio, deve confutare le osservazioni del contribuente.
- Le istruzioni per l’impugnazione: deve essere indicato che è possibile fare ricorso entro 60 giorni e che l’eventuale pagamento entro i 60 giorni comporta sanzioni ridotte ad 1/3 (acquiescenza) . Inoltre, se è soggetto a mediazione (valore < 50.000€), deve indicare la necessità del reclamo.
- La firma digitale del dirigente o funzionario delegato: oggi gli avvisi sono spesso notificati via PEC, con firma digitale PAdES. Un avviso privo di firma è nullo; se firmato da soggetto non avente titolo (per esempio, funzionario senza delega del dirigente) può essere annullabile per vizio di competenza.
La notifica dell’avviso avviene in genere tramite PEC per i professionisti (essendo titolari di P.IVA hanno l’obbligo di domicilio elettronico) . Se la PEC non funziona o è piena, si può passare alla notifica cartacea via raccomandata AR o messo notificatore. Dal 2021, per legge, tutte le notifiche di atti fiscali viaggiano anche in copia sul portale Fatture&Corrispettivi nell’area riservata del contribuente: quindi il professionista può vedere lì un avviso depositato. Attenzione però: la notifica legale resta quella via PEC o posta; la pubblicazione in area riservata è un di più, utile se magari la PEC non è stata letta in tempo. La data di notifica via PEC corrisponde alla data di consegna nella casella PEC (se avvenuta tra le 9 e le 21 di un giorno lavorativo, altrimenti dalle 7 del giorno dopo se consegnata di notte). Via posta, è la data di ricezione o di compiuta giacenza all’ufficio postale (se non ritirata, dopo 10 giorni di giacenza si considera notificata).
Termini di decadenza: come visto nella sezione normativa, l’Agenzia ha un termine massimo per emettere e notificare l’avviso. Per esempio, per l’anno d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021), il termine ordinario è il 31 dicembre 2025 . Questo termine può essere ridotto di un anno (quindi al 31/12/2024) se il contribuente è risultato “affidabile” negli ISA per quel periodo (voto almeno 8) e ha adempiuto regolarmente. Oppure può essere prorogato in certe situazioni straordinarie (es. se c’è una denuncia penale e l’ufficio partecipa alle indagini con accesso, si hanno due anni in più per l’accertamento di quell’anno).
Gli avvisi di accertamento contengono spesso un prospetto di calcolo degli interessi e la richiesta di pagamento entro 60 giorni. Se il contribuente non fa nulla entro 60 giorni, l’avviso diventa definitivo: le somme vengono iscritte a ruolo e inviate all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso (con aggiunta di aggio, interessi di mora, ecc.). In altre parole, ignorare un avviso di accertamento è l’errore peggiore: significa perdere la possibilità di ridurre le sanzioni (tramite acquiescenza) o di far valere le proprie ragioni (tramite ricorso), e trovarsi dopo due mesi con una cartella esattoriale in arrivo. Pertanto, è cruciale che alla notifica dell’atto il professionista contatti immediatamente il proprio consulente/legale per decidere come procedere.
FAQ – Notifica e contenuto dell’avviso
- D: Ho ricevuto via PEC un “Atto digitale” dall’Agenzia: come verifico se è autentico?
R: L’avviso via PEC arriva come file PDF con estensione .p7m, che è la firma digitale. Per leggerlo puoi usare un software di verifica firma (es. Dike) che mostrerà il PDF firmato. Controlla che: (1) la firma digitale sia valida (non scaduta, intestata a dirigente AE o funzionario); (2) sia presente l’indicazione dell’ufficio (es. Direzione Provinciale di…) e del responsabile; (3) tutte le pagine siano leggibili e ci sia il calcolo delle somme. Se la PEC contiene solo un file di estensione sconosciuta o illeggibile, potrebbe essere un problema tecnico: non cancellare nulla e contatta l’ufficio. La legge comunque considera notificato anche se tu non “aprì” il file, purché la PEC sia consegnata. - D: L’avviso ha un errore evidente (es. codice fiscale sbagliato, o riferisce un verbale di un altro contribuente): è nullo?
R: Dipende. Se è solo un errore materiale (un refuso di codice fiscale, ma i dati sostanziali ti identificano chiaramente) probabilmente non basta per annullarlo, specie se l’atto ti è arrivato comunque. Se invece c’è un vizio di motivazione (es. l’ufficio copia-incolla parti riferite a un altro contribuente, quindi la motivazione è incoerente), puoi far leva su questo in ricorso per farlo annullare. Ci sono sentenze che annullano avvisi perché palesemente “standard” e non spiegano nulla sul singolo caso, oppure perché indicano importi incongruenti. Ogni difetto va valutato: come regola generale, errori sui requisiti formali essenziali (soggetto, anno, importi, firma) possono portare all’annullamento ; errori secondari possono essere considerati irrilevanti dal giudice in base al principio del “raggiungimento dello scopo”. - D: Posso pagare subito per ridurre le sanzioni?
R: Sì. Se concordi con quanto contestato e vuoi evitare il contenzioso, puoi aderire all’istituto dell’acquiescenza: pagando entro 60 giorni dalla notifica tutto l’importo dovuto (imposta + interessi + sanzioni ridotte a 1/3) , hai diritto alla riduzione delle sanzioni appunto a un terzo. Devi dare comunicazione all’ufficio dell’intervenuto pagamento integrale. L’acquiescenza preclude ogni impugnazione: è come accettare l’atto. Se poi non riesci a pagare in un’unica soluzione, puoi chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione dopo che l’atto è divenuto definitivo, ma in tal caso perdi la riduzione a 1/3 (pagherai sanzioni piene). Valuta che c’è anche la possibilità di adesione prima (vedi prossimo paragrafo) dove le sanzioni scendono addirittura a 1/3 e puoi rateizzare in sede di adesione. - D: Dopo la notifica l’ufficio mi ha chiamato per “conciliare”: posso trattare ancora?
R: Formalmente, se l’avviso è già stato notificato, il contraddittorio pre-emissione si è chiuso. Tuttavia, nulla vieta che il contribuente presenti un’istanza di accertamento con adesione anche dopo la notifica (entro i 60 gg) , il che sospende i termini di ricorso e apre un dialogo transattivo. In alcuni casi l’ufficio stesso, se vede che hai presentato ricorso o sei intenzionato a farlo, potrebbe contattarti per una conciliazione giudiziale (cioè per accordarsi in sede di contenzioso con riduzione sanzioni). Insomma, fino a che non si arriva in giudizio la strada dell’accordo è sempre percorribile, purché nei tempi previsti (adesione entro 60gg, oppure conciliazione dopo aver presentato ricorso, in udienza).
Ora che abbiamo visto come nasce e viene notificato un avviso, passiamo al capitolo successivo sulle strategie di difesa vere e proprie: cosa fare una volta in possesso dell’avviso (o già prima, nelle fasi di contraddittorio) per difendersi efficacemente, quali scelte considerare (adesione vs ricorso), come impostare il contenzioso se necessario, e quali altri strumenti utilizzare (sospensione, autotutela, etc.).
4. Strategie di difesa e strumenti per il contribuente
Dal punto di vista di un professionista sanitario che riceve (o sta per ricevere) un avviso di accertamento, le possibili strategie difensive possono articolarsi su più livelli:
- Difesa in fase pre-contenziosa, comprendente il contraddittorio preventivo (di cui già si è detto) e l’eventuale accertamento con adesione per cercare un accordo;
- Difesa in fase contenziosa, ovvero il ricorso davanti al giudice tributario e le tecniche processuali correlate (sospensione, eccezioni procedurali, richieste probatorie, etc.);
- Strumenti post-emissione per la riduzione del debito, quali la definizione agevolata (acquiescenza, conciliazione), la rateizzazione e – quando l’accertamento diventa definitivo – le rottamazioni delle cartelle o le procedure di sovraindebitamento per risolvere situazioni di crisi.
Vediamo in dettaglio queste possibilità, ricordando che spesso vanno combinate tra loro in un approccio integrato. Ogni caso concreto va valutato a sé, ma conoscere il ventaglio di opzioni aiuta a prendere decisioni informate.
4.1 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997) è uno strumento di carattere transattivo: consente di “negoziare” con l’Ufficio il quantum dovuto, evitando il contenzioso. Per un professionista sanitario che riconosca magari in parte le pretese del Fisco (es. sa di aver effettivamente omesso qualcosa, ma contesta altre parti dell’accertamento), l’adesione può essere un’ottima soluzione per limitare danni e sanzioni.
Come si avvia:
- Adesione su iniziativa del contribuente: dopo aver ricevuto l’avviso (o anche un invito al contraddittorio equipollente), il contribuente può presentare una istanza di accertamento con adesione all’Ufficio entro il termine per ricorrere (cioè entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso) . Se l’istanza è valida, i 60 giorni di tempo per fare ricorso si sospendono per massimo 90 giorni. L’Ufficio, ricevuta l’istanza, convoca il contribuente di norma entro 15 giorni per un incontro.
- Adesione su iniziativa dell’ufficio (invito all’adesione): talvolta l’Agenzia, invece di emettere subito l’avviso, invia direttamente un invito a comparire per definire l’accertamento, indicando già le maggiori imposte accertate e la proposta di sanzioni ridotte. Questo poteva avvenire prima al posto del contraddittorio, ma con la riforma 2024 l’invito al contraddittorio e l’invito all’adesione tendono a confluire. Ad ogni modo, se arriva un invito del genere, presentarsi alla data fissata (o chiedere un rinvio motivato se non si può) è opportuno. All’esito dell’incontro, se si trova un accordo, si redige un atto di adesione e non verrà notificato alcun avviso (l’accordo sostituisce l’atto impositivo) .
Vantaggi dell’adesione:
- Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo di legge . Ad esempio, l’omessa dichiarazione ha sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa; con adesione pagheresti 1/3 del 120%, cioè il 40% dell’imposta evasa, invece del 120-240%. L’infedele dichiarazione (sanzione ordinaria 90% imposta) scende a 30%. Queste riduzioni sono migliori perfino dell’acquiescenza (che è 1/3 della sanzione irrogata, spesso attorno al minimo, ma raramente al minimo legale puro).
- Rateizzazione agevolata: l’adesione consente di pagare in 8 rate trimestrali (o 16 rate se l’importo supera 50.000 €) . Quindi, per importi elevati, si può diluire fino a 4 anni (o 8 anni se >50k). Va versato un terzo circa subito (entro 20 giorni dalla firma) e poi le rate successive ogni tre mesi. È un piano più comodo di quello ordinario delle cartelle (che di solito è max 72 rate mensili salvo casi eccezionali).
- Stop a ipoteche/pignoramenti imminenti: se si chiude l’adesione, l’atto non va a riscossione coattiva e non vengono attivate misure cautelari come fermi o ipoteche (che invece potrebbero scattare con un avviso definitivo decorso inutilmente, soprattutto per importi sopra 50k€). Anzi, l’adesione preclude proprio l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo a seguito dell’atto, a patto che rispetti i pagamenti .
- Nessuna iscrizione a ruolo frazionato: spesso, in pendenza di ricorso, l’Agenzia iscrive a ruolo 1/3 delle imposte (cosiddetto “ruolo provvisorio”). Con l’adesione questo non avviene perché l’atto non va in contenzioso.
- Definizione rapida e certa: firmando l’adesione, la controversia è chiusa limitatamente ai periodi e tributi oggetto dell’atto. Se per un medico l’accertamento riguardava IRPEF 2021 e 2022 e lui firma l’adesione per quegli anni, non potrà più essere oggetto di altro contenzioso per quegli anni su quella materia (salvo ovviamente non emergano nuovi redditi non noti, ma l’ufficio di solito con adesione “sana” tutto ciò che aveva contestato). Il pagamento poi sigilla il tutto.
Limiti e valutazioni: accettare l’adesione significa anche rinunciare a far valere ragioni che magari in giudizio avrebbero potuto portare all’annullamento totale dell’atto. Quindi va ponderato: se l’accertamento è percepito come interamente infondato e difendibile, allora meglio non aderire e fare ricorso. Se invece ci sono rischi in contenzioso (magari la giurisprudenza è altalenante, o le prove a favore del contribuente sono deboli), l’adesione può essere un compromesso saggio. Ad esempio, un fisioterapista contesta un accertamento induttivo su 3 anni in cui l’ufficio gli contesta 100k di ricavi evasi: lui sa di averne evasi forse 50k, ma non può provarlo. In giudizio rischierebbe di perdere tutto e pagare su 100k con sanzioni piene. Con un’adesione potrebbe trattare magari su 60k imponibili con sanzioni ridotte: paga il dovuto su 60k e chiude la questione, invece di rischiare 100k+ sanzioni in giudizio.
Procedura: durante l’incontro di adesione, di solito si discute voce per voce le contestazioni. Il contribuente può portare nuovi elementi (ma attenzione: la riforma 2024 dice che dopo il contraddittorio, in adesione non si possono tirare fuori fatti nuovi non già presentati in contraddittorio , quindi conviene aver messo tutte le carte sul tavolo prima). Si cerca un punto d’incontro: ad esempio, sulle indagini bancarie l’ufficio potrebbe riconoscere come giustificati alcuni versamenti se il contribuente mostra evidenze convincenti, e insistere su altri. Oppure, su ricavi stimati, si può negoziare una percentuale di ricarico più bassa di quella inizialmente usata. Quando si raggiunge un accordo, viene redatto un verbale di adesione con il nuovo imponibile e le sanzioni ridotte. Firmato da entrambe le parti, vincola l’ufficio (che poi emetterà un “atto di definizione dell’accertamento” con i calcoli finali) e vincola il contribuente (che se non paga decade, ma non può impugnare il merito una volta firmato).
Attenzione: se l’adesione riguarda un PVC della Guardia di Finanza (caso di “adesione su PVC”), la procedura è leggermente diversa: il contribuente può aderire direttamente al verbale entro 30 gg dalla notifica del PVC . In tal caso, le sanzioni sono ancora più ridotte (1/6) e si salta proprio l’emissione dell’avviso. Quindi, se dopo un PVC il quadro è chiaro e conveniente, aderire su PVC può essere ottimo.
4.2 Impugnare l’avviso davanti al giudice tributario
Se non si raggiunge un accordo con l’ufficio, o se il contribuente fin da subito ritiene l’accertamento totalmente sbagliato, la strada è presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (il nuovo nome delle ex Commissioni Tributarie).
Termini: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso , termine prorogato di 30 giorni (quindi 90 totali) se la notifica va fatta all’estero. Per i professionisti sanitari che impugnano avvisi di valore non superiore a 50.000 €, c’è prima la fase di reclamo/mediazione obbligatoria: in pratica si predispone il ricorso normalmente, ma lo si invia all’ufficio come “reclamo” e solo se entro 90 giorni l’ufficio non accoglie, il ricorso acquista efficacia e va avanti . Oggi questa mediazione la gestisce direttamente l’ufficio o un organo interno ad esso, e se nel frattempo si volesse conciliare si può fare.
Contenuto del ricorso: è un atto scritto con cui si chiedono uno o più annullamenti (o revisioni) dell’atto impugnato. Nel ricorso occorre indicare: i fatti (una narrazione della vicenda), i motivi di diritto (ovvero le censure mosse all’atto, ad esempio: violazione di legge X, difetto di motivazione, ecc.), le prove di cui il ricorrente intende avvalersi, e la quantificazione di quanto secondo il ricorrente sarebbe dovuto (anche zero, se chiede annullamento totale). Spesso, conviene articolare motivi multipli: ad esempio, primo motivo – vizio procedurale (mancato contraddittorio, nullità); secondo motivo – errata interpretazione di un dato; terzo motivo – vizio di calcolo, ecc. Questo perché anche se il giudice non ti dà ragione su un punto, potrebbe su un altro.
Nel caso di professionisti, non di rado uno dei motivi è la contestazione del metodo accertativo: es. “l’ufficio ha usato presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”, oppure “ha applicato il redditometro senza rispettare le soglie di legge” ecc. Si possono eccepire anche questioni costituzionali o comunitarie (ad es. in passato c’erano ricorsi sul redditometro sostenendo che violava la privacy, o su alcuni studi di settore come eccesso di delega), ma ad oggi la maggior parte di quelle questioni sono state risolte o dichiarate infondate dalla Consulta.
Giudice competente: per materia tributaria è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (provinciale) della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto (che di solito coincide con la provincia di domicilio fiscale del contribuente, ma non sempre). Dall’estate 2023 i giudici tributari sono professionali e non più onorari, e vi è la possibilità – su richiesta – di una discussione in pubblica udienza oppure di svolgere il giudizio in forma scritta (spesso il default). Il professionista quasi sempre dovrà farsi assistere da un difensore abilitato (avvocato o dottore commercialista): l’autodifesa è consentita solo per controversie < €3.000. Dato il taglio avanzato di questa guida, assumiamo che intervenga un legale.
Sospensione dell’atto: presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Decorso il 60° giorno, l’ufficio potrebbe (per importi grossi lo fa) inviare il 1/3 a ruolo. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato . Nel ricorso stesso o con atto separato, bisogna formulare istanza motivata di sospensione, dimostrando due cose: il fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, c’è un motivo fondato) e il periculum in mora (cioè che l’esecuzione immediata dell’atto – es. pagamento, ipoteche – causerebbe un danno grave e difficilmente riparabile al contribuente, come mandare in crisi l’attività). Per un piccolo studio medico, si può evidenziare che pagare subito decine di migliaia di euro porterebbe al dissesto economico e forse alla chiusura. Il giudice tributario decide sulla sospensione in tempi rapidi (entro 180 giorni deve fissare l’udienza). Se la concede, l’atto è bloccato fino alla sentenza di primo grado. Se la nega, si può insistere in appello, ma intanto l’Agente riscossione potrebbe agire. Quindi è importante contestualmente valutare anche misure cautelari alternative (es. chiedere rateazione all’agente per evitare aggressioni, se la sospensione non arriva in tempo).
Gestione delle prove in giudizio: nel processo tributario, tradizionalmente la prova testimoniale non era ammessa (ad eccezione di quella “scritta” come dichiarazioni rese a P.V.C. da terzi). Con la riforma 2022 la testimonianza orale è ammessa in casi limitati, ma in pratica ancora agli inizi come applicazione. Comunque, la difesa del contribuente di solito si regge su prove documentali. È fondamentale depositare in giudizio tutta la documentazione utile: la documentazione contabile, le eventuali prove contrarie già date all’ufficio (riportarle per completezza), e nuove prove se necessario. Attenzione: se si tratta di documenti che l’ufficio aveva chiesto in sede amministrativa e che il contribuente non ha esibito senza giustificazione, come detto la legge ne preclude l’utilizzabilità . L’ufficio spesso eccepisce nelle controdeduzioni che certi documenti prodotti in giudizio sono tardivi ai sensi dell’art.32 DPR 600/73. Il giudice su questo è abbastanza rigido: se il fisco dimostra di averti chiesto X e tu in giudizio porti X la prima volta, quel documento non verrà considerato. Quindi la regola aurea: giocarsi tutte le carte in fase amministrativa. Se per caso c’erano documenti non disponibili allora, bisogna spiegare perché (es. la banca ha consegnato l’estratto conto solo dopo, ecc., e sperare che il giudice li ammetta).
Argomentazioni difensive ricorrenti per i professionisti sanitari:
- Vizi procedurali/formali: mancato contraddittorio endoprocedimentale (se applicabile) ; motivazione assente o inesistente (ad esempio se l’avviso è copia pedissequa del PVC e non considera le osservazioni) ; carenza di potere (firmatario non legittimato); notifica nulla (ad esempio invio a PEC errata non del contribuente); decadenza dei termini; violazione di norme sul segreto professionale (se l’accertamento si fonda su documenti acquisiti illecitamente in ispezione, chiederne l’inutilizzabilità ). Questi sono motivi che, se accolti, fanno cadere l’atto indipendentemente dal merito. Ad esempio, Commissione Tributaria Regionale per la Toscana in un caso del 2021 ha annullato un avviso perché l’ufficio non aveva attivato il contraddittorio a fronte di un controllo solo “a tavolino” (era prima della legge 2024, ma c’era un obbligo in un caso specifico). Adesso con la legge nuova, i vizi sul contraddittorio saranno tema caldo. La Cassazione già nel 2018 (SU n.24823/2015) diceva che la mancanza di contraddittorio in ambito non armonizzato è causa di annullamento solo se il contribuente prova che, se ci fosse stato, avrebbe apportato elementi decisivi (c.d. prova di resistenza). Ora con l’obbligo ex lege, basterà la violazione in sé.
- Questioni sostanziali sul merito delle riprese: contestare la fondatezza delle presunzioni (es.: l’ufficio ha dedotto troppi ricavi dai guanti – portare un perito o dei dati che mostrano che non c’è correlazione rigida guanti/pazienti perché i guanti possono essere doppi per paziente, etc.); contestare i coefficienti usati (es. “lo studio di settore non può essere motivo unico di accertamento” – e in effetti non può, Cass. n. 27617/2018; oppure “il redditometro ha incluso spese non pertinenti, vanno scorporate”); evidenziare elementi trascurati (ad es.: “il Fisco ha calcolato maggiori compensi ma non ha considerato che il medico ha versato i contributi ENPAM su quei compensi poi restituiti, il che è indice che non erano compensi reali” – situazioni particolari che mostrano incongruenze). In generale, il giudice tributario valuta se l’accertamento è sufficientemente provato dall’ente impositore. Per gli accertamenti basati su presunzioni semplici, c’è ampia casistica: se la presunzione è debole o contraddetta da elementi di fatto forniti dal contribuente, il giudice può ridurre o annullare l’accertamento. Ad esempio, Cass. 31784/2025 (citata sopra) dice proprio: il contribuente non deve quantificare l’effetto degli errori nei calcoli dell’ufficio, basta che ne dimostri l’incongruenza e spetta al giudice poi verificare se i calcoli reggono . Questo è un ottimo appiglio: si può costruire l’arringa mostrando, ad esempio, che vari fattori ignorati dall’ufficio avrebbero potuto cambiare significativamente l’esito (anche senza dire quanto, perché non è onere del contribuente rifare l’accertamento, ma evidenziare i punti deboli di quello fiscale).
- Difesa tecnica su questioni giuridiche: qui si tratta di far valere interpretazioni di legge in senso favorevole. Esempio: l’ufficio contesta l’IVA su una prestazione medica ritenendola non esente; tu porti interpretazioni (Circolari, Risoluzioni AdE, sentenze) che invece ampliavano il concetto di esenzione anche a quella prestazione (magari estetica ma con finalità sanitaria). Oppure, l’ufficio qualifica un reddito come lavoro autonomo tassabile, mentre tu sostieni fosse un risarcimento esente: bisogna convincere il giudice con dottrina e giurisprudenza. In Cassazione, la difesa diventa prettamente giuridica (non si discutono fatti nuovi). Quindi queste argomentazioni vanno poste già dal primo grado e affinate eventualmente in appello.
Esito del giudizio: Il giudice può accogliere in toto il ricorso (annullando l’atto, e fine, vittoria completa), oppure respingerlo totalmente (confermando l’accertamento), oppure cosa non rara può accogliere parzialmente. Cioè, può rideterminare lui un reddito diverso, ad esempio riconoscendo alcune prove contrarie del contribuente ma non tutte. Le Corti spesso rideterminano l’imponibile con ragionamento equitativo. Es.: accertamento per €100k non dichiarati, il giudice ritiene che almeno €40k fossero giustificati, quindi riduce l’imponibile accertato a €60k e annulla per il resto. In tal caso l’atto rimane in piedi ma va rimodulato dall’Ufficio (che emetterà un nuovo conteggio in ottemperanza alla sentenza).
Ovviamente c’è il secondo grado (Corte Giust. Trib. di secondo grado) e la Cassazione eventualmente. Ma qui entriamo oltre questa guida. Diciamo che un professionista sanitario deve valutare costi/benefici: impugnare spesso conviene se la materia è controversa o l’importo elevato; se invece la questione è borderline e l’importo medio, forse l’adesione o conciliazione sono migliori. In ogni caso, consultarsi con l’avvocato tributarista di fiducia è essenziale per tarare la strategia.
FAQ – Ricorso tributario
- D: Quanto dura e quanto costa il ricorso?
R: In primo grado, le tempistiche variano, ma tendenzialmente 1-2 anni per la sentenza (a volte meno se c’è solo udienza in camera di consiglio, a volte di più se il ruolo del tribunale è carico). I costi: c’è un contributo unificato da pagare all’inizio, proporzionato al valore della causa (es. per cause fino 50k euro è 30 euro, fino 200k è 50 euro, oltre 200k è 100 euro, oltre 1,5 milioni sale a 500 euro – questi importi possono aggiornarsi). Poi, ovviamente, l’onorario del difensore, che dipende dal tariffario e dalla complessità (spesso qualche migliaio di euro, che può valere la pena per risparmiare decine di migliaia). Se si vince, in teoria si può chiedere la rifusione delle spese legali; i giudici tributari in passato compensavano quasi sempre le spese, ora con la riforma sono più orientati a liquidarle a favore del vincitore. Quindi se vinci potresti recuperare qualcosa. - D: Se perdo in primo grado, devo pagare subito?
R: L’appello al secondo grado non sospende neanche automaticamente. Quindi se perdi, l’atto (per la parte confermata) torna esecutivo. L’Agenzia può chiederti il pagamento (di solito iscrive a ruolo ciò che ha confermato il giudice, meno quanto eventualmente già versato in pendenza). Puoi chiedere al giudice d’appello una sospensione ulteriore. Quindi attenzione: una volta che c’è una sentenza sfavorevole, conviene eventualmente cercare un accordo con l’ufficio (tipo conciliazione in appello se possibile) oppure pagare rateizzando il dovuto, perché andare fino in Cassazione senza sospensiva potrebbe significare che intanto Equitalia ti aggredisce. - D: Posso far testimoniare i miei pazienti in giudizio?
R: Come regola classica, no, il processo tributario non consente la testimonianza orale (art. 7 D.Lgs.546/92 la vietava, ed è tuttora così, salvo la novità 2022: ora l’art. 7 prevede che su istanza di parte la Commissione può ammettere testimonianza scritta, ossia far rilasciare dichiarazioni sottoscritte). In realtà in passato i giudici spesso ammettevano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di terzi come meri indizi. Oggi con la nuova norma, puoi chiedere che Tizio (paziente) renda una dichiarazione giurata scritta su determinati fatti (es. “attesto che il Dott. X mi ha effettivamente rimborsato la somma tal dei tali che gli avevo versato come anticipo”). È un terreno nuovo, ma potenzialmente utile nelle cause tributarie – specialmente quando serve confermare prestiti o donazioni tra familiari, ecc. Da valutare con l’avvocato se introdurle. Sappi però che i giudici tributarî sono storicamente scettici sulle dichiarazioni dei “terzi interessati” (pensano sempre che parenti e amici possano mentire a tuo favore). Quindi ancora meglio se hai prove documentali di supporto oltre alle testimonianze. - D: In caso di esito negativo, rischio anche conseguenze penali o disciplinari?
R: L’esito negativo del giudizio tributario in sé non comporta segnalazioni penali (il giudice tributario non ha obbligo di farlo se conferma l’accertamento). Tuttavia, se l’accertamento riguarda importi molto elevati di evasione, l’Ufficio potrebbe già aver segnalato la cosa alla Procura per reati tributari. Ad esempio, omessa dichiarazione è reato se l’imposta evasa supera €50.000 per anno; dichiarazione infedele se supera €100.000 di imposta evasa e il 10% del dichiarato (con almeno €2 milioni di imponibile evaso). Per un singolo professionista, soglie del genere non sono impossibili (pensa a chi non dichiara €500k, l’IRPEF evasa può superare 100k). Quindi c’è un piano penale parallelo eventuale. In genere, la difesa penale beneficerebbe di un annullamento in sede tributaria, ma non è vincolata: uno potrebbe vincere in commissione e finire condannato penale o viceversa, perché criteri di prova diversi. Comunque, in questa sede, sappi che se hai violato di molto la legge fiscale, potresti dover affrontare un procedimento penale dove la difesa sarà incentrata su dolo, soglie, ecc. Sui profili disciplinari: ad esempio, un medico pizzicato per grosse evasioni potrebbe subire richiami dall’Ordine per la violazione di norme deontologiche (non espressamente per evasione fiscale, ma per comportamento indecoroso). Non è comune, ma potrebbe succedere se il caso diventa eclatante (tipo un dentista che evadesse milioni e finisse sui giornali – l’Ordine potrebbe aprire un procedimento per violazione dell’obbligo di rispettare le leggi). Tuttavia sono scenari limite.
4.3 Difesa nelle indagini finanziarie e conti correnti
Data la frequenza con cui il Fisco utilizza le indagini bancarie per ricostruire i compensi dei professionisti, meritano un focus particolare le strategie difensive per gestire contestazioni derivanti dai conti correnti. Abbiamo già accennato che, per legge (art. 32 DPR 600/73), ogni versamento bancario non giustificato è presunto ricavo occulto, e ogni prelievo non giustificato oltre una certa soglia è presunto spesa per acquisti in nero. Quest’ultima presunzione oggi vale solo per imprenditori, non per i lavoratori autonomi (dopo una nota sentenza costituzionale del 2014 che l’ha limitata). Dunque, per un professionista sanitario il nodo principale sono i versamenti sul conto: assegni, bonifici, contanti versati.
Approccio preventivo: l’ideale è giocare d’anticipo, cioè tenere traccia e documentazione per ogni flusso di denaro anomalo sul proprio conto ancora prima di eventuali controlli. Ad esempio, se un medico riceve sul conto €30.000 da suo padre, sarebbe opportuno stipulare un contratto di donazione o prestito con data certa, così da poterlo esibire subito se verrà contestato. Se preleva €10.000 in contanti per poi versarli su un altro suo conto, deve almeno conservare evidenza che quel denaro è lo stesso (le distinte di prelievo e versamento ravvicinate, magari con la stessa filiale). Spesso i professionisti hanno conti personali e conti dedicati all’attività: consiglio, per minimizzare problemi, non mescolare troppo le transazioni private con quelle dell’attività, cioè evitare di usare il conto dello studio per spese familiari e viceversa. Così, se guardano il conto professionale troveranno quasi solo incassi da pazienti (facilmente confrontabili con le fatture) e pagamenti di spese deducibili. Se sul conto professionale arrivano tanti bonifici “strani” (es. da parenti o amici), scattano domande. Meglio far transitare certe cose sul conto personale (che comunque potrebbero controllare, ma almeno sul personale uno può dire: “è la sfera privata, non c’entra col reddito professionale” anche se non li esime dal giustificare, però psicologicamente è separato).
In sede di verifica/contraddittorio: quando l’ufficio invia l’elenco dei movimenti da giustificare (di solito in allegato al processo verbale o all’invito a comparire), bisogna rispondere in maniera analitica e con pezze d’appoggio. Ci si può fare una tabella (come suggerito prima) con colonna: Data – Importo – Causale Ufficio – Spiegazione contribuente – Documenti allegati. Esempio:
- 05/03/2021 – €5.000 versamento contanti – (causale uff: non specificata) – Spiegazione: Restituzione di denaro precedentemente prelevato dal conto il 10/02/2021 per emergenza familiare non più occorsa – Doc: copia estratto conto 10/02/2021 evidenziante prelievo €5.000, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente.
- 20/07/2021 – €12.000 bonifico da XYZ Spa – (uff: accredito non fatturato) – Spiegazione: Trattasi di risarcimento assicurativo per danno da infiltrazione al mio studio – Doc: lettera di ABC Assicurazioni del 15/07/2021 che comunica liquidazione, perizia assicurativa, estratto conto evidenziante accredito.
- 01/09/2021 – €8.000 bonifico da Mario Rossi – (uff: incasso non dichiarato) – Spiegazione: Finanziamento a titolo di prestito dal padre per acquisto autovettura – Doc: contratto di mutuo tra contribuente e Mario Rossi (padre) del 20/08/2021 registrato, estratti conto del padre con bonifico di pari importo in uscita.
E così via. Se qualcosa non ha documenti formali (es. una somma in contanti data dalla madre), si può portare la madre a fare una dichiarazione giurata (non prova certa ma aiuta) e spiegare eventuali elementi collaterali (ad esempio: “mia madre ha venduto casa in quel periodo e aveva liquidità, posso far vedere l’atto di vendita per giustificare che aveva la disponibilità per donarmi i €5.000”).
In giudizio: se l’ufficio non accetta le spiegazioni e notifica un avviso includendo quegli importi, la difesa in giudizio punterà a dimostrare che la presunzione legale dell’ufficio è stata vinta dalle prove fornite. Cioè, far vedere al giudice che per ciascun versamento c’è una giustificazione credibile e documentata. La giurisprudenza dice che la prova contraria dev’essere analitica e puntuale per ogni movimento . Non basta dire genericamente “tutti i versamenti sono da risparmi”, bisogna provare. Il giudice solitamente se vede contratti o tracce coerenti, ti dà ragione su quei punti. Attenzione: a volte l’ufficio contesta la “certezza” della provenienza. Per dire, un figlio esibisce il contratto di mutuo col padre, l’AdE dice “sì ma poteva essere simulato, non c’è prova che i soldi erano del padre e non erano ricavi poi fatti apparire come prestito”. In questi casi ci si salva se si riesce a mostrare il percorso dei soldi: ad esempio, i 10k dati dal padre escono dal conto del padre (dimostrabile), e magari il padre ha prelevato da un suo investimento. Più i soldi lasciano traccia, più vince il contribuente. Se invece c’è odore di giustificazione artefatta, il giudice potrebbe non crederti. Spesso sta nella sensibilità: però, per esperienza, i giudici tributari, se vedono un minimo di riscontro obiettivo, tendono a togliere quell’imputazione. Anche perché sanno che il contribuente non può documentare ogni centesimo (magari uno rompe il salvadanaio e versa 500€, non è un reato, è risparmio di casa). C’è giurisprudenza in cui per piccole somme occasionali si è ritenuto che possano provenire dalla normale gestione di contanti di famiglia e non costituire reddito occulto – ma senza una norma chiara, è a discrezione.
Limiti ai controlli: come citato, Cass. 17218/2025 ha posto un argine all’uso eccessivo e opaco di algoritmi su conti . In un eventuale ricorso, si può eccepire che l’ufficio ha fatto un controllo a tappeto su decine di conti senza motivo specifico, violando il principio di proporzionalità (la norma richiedeva che le indagini bancarie siano mirate a soggetti su cui ci sono indizi). Non sempre i giudici accolgono, ma se l’accertamento appare come “fishing expedition” (spedizione di pesca a strascico) si può lamentare la lesione di diritti.
4.4 Difendersi dal redditometro
Nel caso in cui un professionista sanitario si veda coinvolto in un accertamento sintetico redditometrico, la difesa assume connotati particolari. Qui non si discutono fatture o conti, ma spese personali e capacità contributiva presunta. I punti chiave della difesa dal redditometro sono:
- Verificare le soglie e la procedura: prima di tutto, controllare che l’Ufficio abbia rispettato i paletti normativi: reddito accertato superiore del 20% al dichiarato e sopra la soglia assoluta (10× assegno sociale) ; invito al contraddittorio inviato e svolto ; specifica delle fonti dei dati di spesa (l’avviso deve indicare da dove saltano fuori i numeri: es. spesa auto presa dall’archivio PRA, tot euro di assicurazione dati da Anagrafe tributaria, etc.). Se mancano questi requisiti, si può già eccepire nullità o infondatezza dell’atto. Ad esempio, se l’ufficio ha considerato spese presunte (tipo spese generiche ISTAT) senza indicare la tabella di riferimento, si può chiedere di espungerle.
- Dimostrare la provenienza di fondi non tassabili: questo è il fulcro. La legge stessa elenca cosa puoi provare: che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli del periodo (cioè redditi di altri anni su cui magari avevi risparmi), o con redditi esenti (es. BOT non tassati), o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (interessi bancari netti già tassati), o da parte di terzi . Quindi, costruire un dossier per ogni grossa spesa:
- Casa acquistata nel 2021 per €200.000: fonti = €50.000 da risparmi accumulati (portare estratti conto a cavallo di anni che mostrano il saldo in crescita), €100.000 mutuo bancario (allegare contratto mutuo, quietanze), €50.000 donazione dei genitori (allegare atto notarile di donazione).
- Spese correnti elevate: se risultano, ad es., spese per viaggi €10.000 (magari perché l’agenzia viaggi ha comunicato codici fiscali), dimostrare se è stato un regalo di qualcuno (una ricevuta intestata a terzi), o se si è usata liquidità estratta da conti pregressi.
- Auto di lusso intestata ma data in uso: a volte i figli intestano auto ai genitori per risparmiare, e il redditometro vede il genitore con auto costosa ma magari è il figlio che paga. Documentare chi effettivamente sostenuto costi (fatture di manutenzione pagate dal figlio, etc.).
- Utenze e altre spese familiari: se il contribuente vive con altri, suddividere le spese. Ad esempio, bollette intestate al marito ma pagate dalla moglie dal suo conto – far vedere estratti conto della moglie.
Insomma, la regola è spacchettare la capacità contributiva presunta e ricondurla ad elementi che sfuggono alla tassazione perché già tassati o altrui.
- Contestare le spese “figliate”: il redditometro usa anche spese medie ISTAT per alcune voci (es. alimentari, abbigliamento) in base al nucleo familiare. Si può far notare che queste spese non sono rappresentative del caso concreto. Per esempio, se uno vive con i genitori, molte spese di vitto/alloggio possono essere a carico dei genitori, quindi non devono imputarsi tutte a lui. Oppure, se per assurdo l’algoritmo mette una spesa per “animali domestici” perché risulta un cane all’anagrafe canina, ma il cane è a carico di un’altra persona, contestarlo. Se dal contraddittorio l’ufficio non rimuove certe voci, lo chiederai al giudice. La giurisprudenza ha stabilito che il giudice deve valutare criticamente le risultanze del redditometro, non prenderle come oro colato, alla luce delle prove fornite dal contribuente .
- Spese per investimenti e risparmi: il redditometro considera anche incrementi patrimoniali suddivisi in quote e risparmi rimasti sul conto. Qui la difesa può essere: quell’incremento patrimoniale (es. compra un secondo appartamento) è stato finanziato con mutuo + risparmi vecchi (dimostrarlo); il risparmio aumentato sul conto corrente in realtà viene da redditi tassati (se quell’anno hai speso poco e risparmiato molto, l’ufficio potrebbe dire: hai risparmiato 20k, quindi li hai guadagnati in più; tu replichi: no, ho dichiarato 60k e ne ho spesi solo 40k perché ho stile di vita frugale, i 20k risparmiati non sono redditi nascosti ma redditi dichiarati che non ho speso).
In giudizio, la difesa dal redditometro è spesso accompagnata anche da questioni di legittimità se ce ne sono: in passato si contestava conformità a privacy etc., ma ora con i decreti attuativi e il coinvolgimento delle associazioni quei profili sono stati sistemati. Resta l’argomentare che una spesa non implica reddito se adeguatamente spiegata. Molti giudici sono ragionevoli: se mostri che quell’anno hai utilizzato soldi accumulati in passato (magari portando copia delle dichiarazioni degli anni prima che evidenziano redditi consistenti non spesi), tendono a darti ragione. La Cassazione ha anche sancito che se l’eccedenza redditometrica riguarda spese per incrementi patrimoniali, il contribuente può giustificarle con redditi fino a 5 anni precedenti (questo fu introdotto per legge qualche anno fa: se compri casa nel 2025, puoi dire che l’hai pagata con risparmi di anni 2020-2024 e va bene).
4.5 Difesa in caso di ISA e studi di settore
Qualora l’accertamento si basi (esplicitamente o implicitamente) su indicatori di affidabilità fiscale (ISA) o, per anni passati, su studi di settore, l’impostazione difensiva dovrà evidenziare i fattori specifici che rendono quell’indicatore inattendibile.
Per esempio, se l’Agenzia contesta al dott. Bianchi che per tre anni consecutivi il suo ISA era 4/10 e quindi i suoi ricavi erano sottostimati, magari produce un’analisi evidenziando che i ricavi dichiarati sono incongrui rispetto ai parametri. Il contribuente qui dovrà presentare le cause giustificative:
- “Nel triennio ho lavorato part-time perché ero anche docente universitario” – allegare contratto insegnamento per provare che aveva metà tempo occupato altrove, quindi è normale avesse meno pazienti.
- “Ho subito la concorrenza di un nuovo poliambulatorio in zona, ho perso clienti” – portare rassegna di giornali locali o dati sul calo di clientela.
- “Lo studio di settore mi assegnava tot ricavi presunti, ma non teneva conto che ho fatto molti sconti ai pazienti anziani” – far vedere eventuali listini o testimonianze.
- “I costi fissi alti mi hanno fatto scendere l’indice di redditività, ma ciò non implica che abbia nascosto ricavi: semplicemente il margine di guadagno è stato ridotto per via di spese di ristrutturazione straordinaria” – allegare fatture di ristrutturazione per spiegare il calo utile.
In giudizio, è utile sottolineare che ISA e studi non sono presunzioni legali, ma semplici strumenti di selezione: il fisco non può dire “avevi ISA 5 quindi sicuro hai evaso tot”. Deve comunque provare l’evasione con elementi concreti. Cassazione lo ha detto chiaramente: lo scostamento dagli studi di settore dà una presunzione semplice che necessita di contraddittorio e ulteriore supporto . Quindi, se l’avviso dovesse essere basato esclusivamente su quello, si può far leva sulla carenza di motivazione e di prova. Solitamente però l’ufficio associa altri elementi (es. calo dei versamenti IVA, raffronto con spese personali etc.).
Infine, ricordare il particolare caso evidenziato dalla Cassazione: se l’attività è anomala per il modello (tipo tabaccaio con ricarico fisso), i benefici premiali non scattano . Questo può valere anche in difesa: se l’ufficio volesse negare a un professionista il beneficio del termine ridotto di accertamento perché dice “eh ma tu hai ISA 8 ma la tua attività è atipica”, il contribuente dovrebbe replicare richiamando quell’ordinanza e i principi di coerenza: se la legge glielo dava, l’AdE non può arbitrariamente negarlo (nel caso tabaccai glielo ha negato per legge un DM). Ma per i medici non c’è esclusione nota, direi.
4.6 Sospensione e rateizzazione dei pagamenti
Durante la difesa, va anche pensato a gestire l’aspetto finanziario: se si perde, o se anche con adesione c’è da pagare, come diluire l’impatto sul patrimonio.
Sospensione amministrativa: oltre alla sospensione giudiziale di cui sopra, il contribuente può anche chiedere all’Agenzia delle Entrate stessa una sospensione in autotutela della riscossione . Questo di solito si fa presentando un’istanza se l’atto ha errori evidenti. Ad esempio: “Chiedo la sospensione perché ho presentato istanza di adesione” (in quel caso l’ufficio di prassi sospende i termini di pagamento finché non si chiude adesione). Oppure: “Chiedo sospensione perché ho già pagato in realtà l’imposta contestata, come dimostro da ricevuta allegata”. L’ufficio valuta e può sospendere se ritiene fondato.
Rateazione ordinaria: una volta che l’avviso diviene definitivo (perché si è concluso il contenzioso o perché si è aderito), se le somme sono elevate e non si riescono a pagare subito, c’è la possibilità di chiedere una dilazione all’Agente della Riscossione (oggi Agenzia Entrate Riscossione). La rateazione standard prevede: fino a €120.000 di debito, si hanno fino a 72 rate mensili (6 anni) concedibili abbastanza automaticamente ; oltre €120.000, occorre dimostrare una temporanea difficoltà di liquidità e si può ottenere un piano fino a 120 rate (10 anni). Addirittura, come accennato nella parte sulle Fonti, si discute con la legge di bilancio 2026 di portare a 18 anni in casi eccezionali (54 rate bimestrali, come una rottamazione-quater protratta) . Intanto, già la rottamazione-quater del 2023 consente 18 rate e quella futura quinquies forse 54 rate . Quindi, se un medico ha un avviso definitivo di 100k euro e non può saldarlo subito, può presentare domanda di rateazione per 10 anni. Certo, ci saranno interessi di rateazione (circa il 4% annuo attualmente). Importante: la rateazione blocca le azioni esecutive a patto che paghi puntuale le rate. Quindi è uno strumento di protezione. Nota: se c’è ipoteca già iscritta, quella resta finché non paghi tutto; però con rate in corso di solito non procedono ad esecuzioni ulteriori.
Rottamazioni e definizioni agevolate: negli ultimi anni sono stati frequenti provvedimenti normativi (le cosiddette rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, definizione liti pendenti, ecc.) . Vale la pena tenerle d’occhio perché a volte permettono di chiudere i debiti fiscali con forti sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, la rottamazione-quater (DL 2023) consente di pagare le cartelle affidate dal 2000 al 2022 senza sanzioni né interessi di mora . Se a seguito di accertamento hai una cartella, puoi rottamarla e risparmiare. La definizione agevolata delle liti (L. 197/2022) ha permesso di chiudere contenziosi pendenti pagando solo una percentuale del valore (es. 90% se in primo grado, 40% se hai vinto in primo grado, 15% se hai vinto in secondo grado, 5% se in Cassazione già vinta). Insomma, il legislatore a volte apre finestre di clemenza fiscale. Per il contribuente onesto può sembrare ingiusto (premia chi non paga), però se ci si trova nella posizione di avere un debito fiscale consolidato, è un’opportunità. Anche la Legge 130/2022 ha previsto possibilità di conciliazioni agevolate in appello con sanzioni ridotte (simile alla conciliazione giudiziale già nota ma con ulteriori tagli).
In casi estremi di insolvenza conclamata, il professionista può valutare gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): ad esempio, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se il professionista non ha debiti di natura imprenditoriale significativa) , l’accordo di composizione o la liquidazione controllata con eventuale esdebitazione del sovraindebitato incapiente . C’è anche una novità: l’art. 283 CCII, modificato nel 2024, consente al debitore persona fisica, dopo aver liquidato tutto il possibile, di ottenere la cancellazione dei debiti residui (compresi quelli fiscali) se meritevole e incapiente . La Cassazione nel 2025 (sent.9549/2025) ha pure aperto il piano del consumatore ai piccoli imprenditori senza garanzie . Questo è estremo, ma se un accertamento esorbitante rischia di rovinare il professionista, meglio sapere che esiste un’ultima spiaggia per ripartire pulito (ovviamente perdendo i beni liquidabili).
Concludiamo questa sezione enfatizzando che la migliore strategia è prevenire: mantenere una contabilità regolare, dichiarare onestamente il reddito, tenere documenti per i movimenti finanziari e aderire alle comunicazioni obbligatorie (come il Sistema TS) riduce drasticamente la probabilità di accertamenti e soprattutto mette in posizione di forza nel caso capitino. Ma quando la situazione degenera in un avviso esoso, le difese ci sono e come abbiamo visto, con l’ausilio di un legale esperto, si possono ottenere risultati importanti: annullamenti, riduzioni, accordi sostenibili.
5. Esempi pratici di casi di accertamento e difesa (simulazioni)
Per meglio comprendere come si applicano i principi spiegati, presentiamo ora alcune simulazioni pratiche ispirate a casi reali di accertamenti subiti da professionisti sanitari, con l’illustrazione delle possibili mosse difensive. I nomi sono di fantasia, ma gli scenari rispecchiano situazioni frequenti.
Caso 1: L’odontoiatra e i guanti monouso – Il dott. Rossi è un odontoiatra che nel 2021 dichiara un reddito imponibile di €40.000. Nel 2023 subisce una verifica fiscale. La Guardia di Finanza nota che lo studio di Rossi ha acquistato in un anno 10.000 guanti monouso, 500 confezioni di anestetico e altre forniture, senza riportare alcuna rimanenza di magazzino a fine anno. Inoltre, dal registro dei cespiti risulta una poltrona odontoiatrica nuova e costosa. L’analisi dei costi rivela un rapporto costi/ricavi del 70%, anomalo rispetto alla media del settore (stimata intorno al 30-40%). Rossi non ha tenuto un schedario completo dei pazienti trattati (registra solo quelli che chiedono ricevuta). Scatta un accertamento analitico-induttivo: l’Ufficio presume che Rossi abbia effettuato molte più prestazioni di quelle fatturate, basandosi sul consumo di materiali. In particolare, contestano che almeno 5.000 guanti equivalgono a 2.500 prestazioni non fatturate (2 guanti per paziente), che a una media di €100 a prestazione fanno €250.000 di compensi non dichiarati. Emettono quindi avviso per maggior reddito €250.000 su 3 anni (circa €83.000 per anno), con imposte IRPEF e IVA evase e sanzioni al 90%.
- Difesa: Il dott. Rossi, assistito dall’avvocato, impugna l’avviso puntando su vari fronti. Proceduralmente, eccepisce che l’ufficio non ha considerato le memorie presentate dopo il PVC (in cui lui spiegava alcune incongruenze) – questo per evidenziare un difetto di motivazione. Nel merito, Rossi produce: 1) una perizia tecnica di un odontoiatra esperto che dichiara come il consumo di guanti non corrisponda linearmente al numero di pazienti (spiega che per un singolo intervento complesso possono servire 4-6 guanti, e che molti guanti vengono sprecati per prove di sterilizzazione o manipolazioni senza paziente); 2) fatture e documenti che provano che nel triennio Rossi ha eseguito molti lavori pro bono o in convenzione (infatti collabora con una ONLUS e fornisce cure gratuite ai bisognosi: allega attestazioni della ONLUS e elenchi nominativi) per cui ha consumato materiali ma non incassato; 3) argomenta che la percentuale costi/ricavi alta è dovuta all’acquisto della poltrona nuova (costo ammortizzabile che incide sui conti ma non implica automaticamente maggiori ricavi, anzi quell’investimento mira al futuro); 4) presenta l’estratto conto dal quale risultano modesti movimenti finanziari, a riprova che non ci sono entrate occulte (se avesse incassato €250k in nero, dove sono finiti? Non su conti noti; lui dice di non possedere altri conti). Rossi inoltre invoca la sentenza della Cassazione 10692/2018 , simile al suo caso: ma la Cassazione lì diede ragione al Fisco. Quindi su questo fronte cerca di distinguere il proprio caso: nel suo studio, ad esempio, c’è un numero maggiore di prestazioni di igiene dentale (che costano guanti ma fatturano poco) ed ha assunto più personale (che consuma guanti) – elementi che giustificano il consumo senza ricavi proporzionati. Esito ipotetico: la Corte di Giustizia Tributaria, valutando tutte le prove, potrebbe giudicare eccessiva la presunzione su 2 guanti = 1 prestazione da 100€. Magari riterrà che una parte del consumo di materiali resta inspiegata e concluderà che un certo importo di ricavi non dichiarati c’è stato, ma molto inferiore. Ad esempio, potrebbe ricalcolare in via equitativa maggiori ricavi per €80.000 anziché €250.000, riconoscendo validi gli argomenti difensivi per buona parte. L’avviso verrebbe quindi parzialmente annullato, con riduzione dell’imponibile accertato. In Cassazione, eventualmente, ci si potrebbe concentrare sulla corretta applicazione dei principi di presunzione (se il giudice ha fatto un mix ragionevole, difficilmente sarà censurato).
Caso 2: Il fisioterapista e il tenore di vita (redditometro) – La sig.ra Bianchi è una fisioterapista che lavora come libera professionista in uno studio condiviso. Dichiarava ogni anno intorno a €25.000 di reddito netto. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate la convoca per un accertamento sintetico relativo al periodo 2022. Dalle banche dati risulta infatti che Bianchi nel 2022 ha sostenuto spese molto alte: ha acquistato un SUV nuovo da €45.000, ha stipulato una polizza vita con premio di €10.000, risulta intestataria di un mutuo (cointestato col marito) con rata annua €12.000, e ha speso €5.000 in carte di credito. Il tutto a fronte di un reddito dichiarato di €28.000. Superate le soglie (la somma delle spese supera €70.000 e c’è scostamento >20%), le notificano un avviso sintetico rideterminando il suo reddito 2022 in €80.000, con IRPEF aggiuntiva e addizionali, più sanzione 30% (essendo omessa dichiarazione parziale).
- Difesa: La sig.ra Bianchi, nel contraddittorio, aveva presentato dettagliate spiegazioni, ma l’ufficio non le ha accolte giudicandole “non sufficientemente documentate”. In ricorso, Bianchi ripropone e rafforza le prove: 1) per l’acquisto dell’auto, produce l’atto di vendita della vecchia auto usata (ha ricavato €15.000) e documenta che il resto dei soldi (€30.000) provengono da un conto cointestato con il padre, da cui il padre le ha fatto un bonifico (allega estratto conto del padre e dichiarazione del padre di averla aiutata economicamente con quell’importo come regalo di laurea tardivo); 2) la polizza vita da €10.000 è stata pagata dal marito (bonifico dal conto del marito, allegato), ma per motivi familiari è intestata a lei (quindi lei risulta come titolare ma non ha sborsato il premio); 3) le rate del mutuo sono per metà a carico del marito, e la sua metà (€6.000) è stata coperta in parte con il suo reddito dichiarato e in parte con i risparmi accumulati negli anni precedenti sul conto corrente (allega estratti conto 2018-2021 che mostrano accantonamenti per €20.000); 4) le spese su carta di credito (€5.000) includono €2.000 di acquisti per conto della sorella (ci sono scontrini di elettronica che la sorella le ha chiesto di comprare online con la sua carta e poi l’ha rimborsata, come conferma una scrittura privata tra di loro). Di fatto, Bianchi dimostra che il suo tenore di vita è sostenuto da contributi familiari: il marito (che guadagna bene, allega la dichiarazione di lui per mostrare reddito €60.000) e il padre. Inoltre sottolinea come il redditometro non consideri che lei nel 2022 ha avuto un figlio, quindi è stata in maternità per alcuni mesi con minori ricavi ma spese magari una tantum per il bebè (non emergono dalle spese note, ma lo dice per giustificare perché non ha risparmiato nulla di quell’anno). Esito ipotetico: Il giudice tributario, vedendo che la contribuente fornisce giustificazioni plausibili e ben documentate per quasi tutte le voci di spesa, potrebbe annullare totalmente l’accertamento sintetico . In particolare, potrebbe ritenere provato che l’auto è stata pagata in gran parte con risparmi/prestiti di familiari e che la polizza e mutuo non gravano interamente su di lei. Resterebbe scoperta forse una piccola quota di spese non giustificate (es. €1-2k), ma la legge richiede di superare la soglia del 20% e quella assoluta perché il redditometro sia legittimo – soglie che, tolte le spese spiegate, non si raggiungerebbero. Pertanto, l’avviso verrebbe annullato per mancanza del presupposto (capacità contributiva aggiuntiva non dimostrata) .
Caso 3: Il medico e le indagini finanziarie – Il dott. Verdi è un medico di base convenzionato col SSN, ma svolge anche attività privata di medico sportivo. Dichiara un reddito modesto (circa €35.000 annui). Dopo una verifica su un paziente che detraeva fatture del dott. Verdi, l’Agenzia apre un controllo su di lui. Tramite accesso ai conti correnti, scopre che Verdi versava molto contante: ad esempio, €3.000 al mese quasi ogni mese. In due anni, ha versato €70.000 in contanti sul conto, a fronte di compensi dichiarati in gran parte pagati con bonifico dai pazienti (che sommano solo €20.000). L’ufficio presume quindi che quei €70.000 siano parcelle in nero incassate in contanti. Emettono un avviso di accertamento induttivo recuperando €70.000 come ricavi non dichiarati, più IVA e IRPEF relative, sanzioni 90%. Verdi in contraddittorio sostiene che quei contanti provenivano dalla sua attività di venditore di vini che svolge hobbisticamente, ma non fornisce prove solide.
- Difesa: In ricorso, il dott. Verdi cambia strategia difensiva con l’aiuto dell’avvocato. Decide di non insistere sulla storia dei vini (che sarebbe un’ammissione di un’altra evasione, tra l’altro). Invece porta: 1) estratti conto di un altro suo conto corrente (non guardato dall’AdE) da cui risultano prelevati negli stessi periodi circa €60.000: spiega che lui prelevava da un conto (dove accreditava lo stipendio SSN) e li versava sull’altro per girarli alla moglie e ai figli; allega quindi i bonifici in uscita dal conto in cui versava verso i familiari per cifre simili (in effetti, mostra che ogni volta che versava €3k, dopo pochi giorni faceva bonifico di €2k alla moglie e €1k al figlio universitario per sostegno); 2) fa testimoniare (tramite dichiarazione scritta) la moglie e il figlio che confermano di aver ricevuto regolarmente quei importi da lui per esigenze di casa e studio e di averli spesi interamente; 3) evidenzia che la capacità di spesa del dott. Verdi non è affatto anomala: allega una relazione contabile in cui mostra che sommando stipendio SSN (€50.000 annui) e reddito professionale (€35.000) aveva risorse lecite più che sufficienti, e che anzi i versamenti €70k su due anni provengono da quei redditi già tassati (è come se avesse semplicemente spostato soldi da un conto all’altro). L’ufficio nelle controdeduzioni insiste che il secondo conto non era noto e quindi le prove andrebbero inammissibili (qui c’è la questione art.32, ma Verdi sostiene che non fu chiesto di indicare altri conti, quindi non ha occultato volontariamente). Esito ipotetico: se il giudice accetta le prove sui movimenti tra conti (ritenendo che l’ufficio non avesse specificamente chiesto di quel conto, quindi la prova non è preclusa), potrebbe convincersi che i €70.000 in contanti non erano affatto nuovi guadagni ma semplicemente riciclo di redditi dichiarati da un conto all’altro . Dunque annullerebbe l’accertamento per mancanza di prova di maggior reddito, poiché Verdi ha fornito un ragionevole riscontro analitico per quei versamenti . Questo scenario mostra l’importanza di documentare i passaggi di denaro: se Verdi non avesse mostrato i prelievi corrispondenti, la difesa sarebbe stata molto debole.
Caso 4: La psicologa con fatture “dimenticate” – La dott.ssa Neri, psicologa, aderisce al regime forfetario (ricavi sotto €65.000) e pertanto emette fatture senza IVA. Nel 2024, alcuni suoi pazienti segnalano di non aver ricevuto fattura. Parte un controllo formale: l’Agenzia incrocia i dati del Sistema TS e vede che nel 2023 alcuni pazienti hanno detratto sedute per €5.000 complessivi, di cui non c’è traccia nella dichiarazione della dott.ssa Neri (che ha dichiarato €50.000 di ricavi). La Neri ammette che sì, ha scordato di comunicare al Sistema TS alcune fatture e di includerle (per negligenza). Prima che potesse ravvedersi, arriva l’avviso di accertamento parziale che recupera i €5.000 come ricavi omessi, con imposta sostitutiva 15% dovuta su quella quota e sanzione piena 90% dell’imposta (anche se poteva essere 1/3 se ravvedeva, ma ormai).
- Difesa: La dott.ssa Neri valuta i costi/benefici: l’imposta evasa è piccola (€750) ma la sanzione sarebbe €675, tot €1.425. Se facesse ricorso, pagherebbe un contributo unificato e spese legali probabilmente maggiori. Inoltre, il fatto è reale. Quindi decide di optare per una definizione agevolata: presenta istanza di accertamento con adesione. Durante l’adesione, illustra le sue ragioni (errore non doloso, prima violazione, ecc.) sperando in clemenza. L’ufficio però su questi importi non ha margine: sono importi certi da TS. Tuttavia, con l’adesione la dott.ssa ottiene il taglio sanzioni a 1/3 . Quindi paga €750 + sanzioni €225 + interessi modesti. Chiude lì la faccenda senza contenzioso. Nota: Avrebbe potuto anche fare acquiescenza e pagare sanzione 1/3 (€6751/3 = €225) uguale risultato, ma con l’adesione si è tutelata da futuri controlli sullo stesso (ha magari discusso anche dell’anno successivo per sicurezza). Questo caso insegna che, quando la prova del Fisco è solida (dati TS) e l’importo è ridotto, non conviene fare guerra* ma definire e imparare la lezione (la dott.ssa Neri poi si doterà di un gestionale per non dimenticare fatture).
Caso 5: Veterinario con doppio lavoro e IRAP – Il dott. Bianchi è un veterinario che lavora sia come dipendente in una ASL part-time sia come libero professionista. Ha due dipendenti part-time (assistenti alla poltrona per gestire l’ambulatorio privato). Il Fisco gli contesta, oltre a un parziale maggior reddito, anche l’omessa dichiarazione IRAP per la sua attività autonoma, ritenendo che avendo due dipendenti egli abbia un’autonoma organizzazione. Gli notifica quindi avviso per IRAP 2019-2020 con imposta, sanzioni e interessi. Bianchi è sconcertato perché pensava di non doverla pagare come professionista.
- Difesa: Sul punto IRAP, il dott. Bianchi impugna richiamando la giurisprudenza consolidata: la presenza di uno o due dipendenti di modesto livello (segretarie part-time) non configura per forza autonoma organizzazione tale da far scattare l’IRAP . Cita ad es. Cassazione ord. 32110/2023 che ha escluso l’IRAP per un professionista con due part-time, e altre sentenze simili (SU 9451/2016 che fissò principi: il presupposto è il valore aggiunto significativo derivante dall’organizzazione, non il solo impiego di personale per mansioni esecutive). Mostra che i due assistenti sono pagati a salario base e svolgono compiti generici, non incrementando in modo esponenziale la produttività del veterinario. Inoltre evidenzia che il fatturato non è enorme (sotto 70k), segno che non c’è quell’impresa mascherata. Esito ipotetico: Molto probabilmente, su questo motivo il giudice tributario gli dà ragione e annulla l’IRAP, in linea con la Cassazione . L’ufficio potrebbe persino desistere in corso di causa su quell’aspetto, riconoscendo la fondatezza.
Abbiamo mostrato con questi esempi come, a seconda dei casi, la difesa possa puntare su prove documentali, perizie, accordi transattivi o principi di diritto affermati in giurisprudenza. Ogni vicenda ha peculiarità, ma le linee generali illustrate nella guida trovano riscontro nei risultati: la preparazione accurata del contraddittorio e del ricorso, l’uso sapiente di strumenti come l’adesione o la rottamazione, e il riferimento a sentenze recenti possono fare la differenza tra subire passivamente un accertamento e invece risolverlo a condizioni ben più favorevoli per il contribuente.
6. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito raccogliamo alcune delle domande più comuni che professionisti sanitari e contribuenti in genere si pongono riguardo agli accertamenti fiscali e alle possibili difese, fornendo risposte concise basate su quanto esposto nella guida.
D1: Ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate – devo pagare immediatamente?
R: No, non subito. Dalla notifica hai 60 giorni di tempo in cui puoi decidere il da farsi: presentare ricorso, chiedere un accertamento con adesione, o eventualmente pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza) . Pagare immediatamente l’intero importo senza valutare alternative potrebbe farti perdere l’opportunità di ridurre sanzioni o di far annullare l’atto. Quindi, prima di tutto contatta un professionista (avvocato tributarista o commercialista), fai esaminare l’atto e studia una strategia. Se alla fine decidi di pagare, farlo entro 60 giorni ti permette la riduzione della sanzione ad 1/3 . In caso di ricorso, potrai chiedere la sospensione dell’atto. Ricorda: trascorsi i 60 giorni senza alcuna azione, l’avviso diventa definitivo e il debito verrà iscritto a ruolo per la riscossione coattiva.
D2: L’Agenzia può accertare lo stesso anno due volte? Ad esempio, prima un accertamento e poi un altro sulle stesse imposte?
R: In linea di massima no, a meno che emergano nuovi elementi non conosciuti prima dall’ufficio. Il cosiddetto accertamento integrativo è ammesso dalla legge (art.43 co.3 DPR 600/73) solo se l’Ufficio scopre fatti o prove nuovi . Ad esempio, se dopo averti fatto un primo accertamento (che so, per redditi di €X) la Guardia di Finanza scova un conto estero non dichiarato, l’Agenzia può emettere un secondo accertamento per quell’anno basato su questo nuovo elemento. Senza elementi nuovi, non può riaprire questioni già definite. Se dovesse farlo, potresti impugnare il secondo atto per violazione del divieto di doppio accertamento. La Cassazione (sent. 22825/2025) ha ribadito che il secondo accertamento è legittimo solo con fatti nuovi e non valutati in precedenza . Inoltre, se hai definito il primo accertamento con adesione o conciliazione, di norma quell’anno è chiuso salvo frodi o nuovi fatti rilevanti.
D3: Quali sono i termini oltre i quali l’Agenzia non può più accertare un anno?
R: Di regola, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per imposte sui redditi e IVA) . Ad esempio, il 2020 (dichiarazione 2021) accertabile fino al 31/12/2025. Se non hai presentato affatto la dichiarazione per quell’anno, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno . Ci sono alcune eccezioni: se per quell’anno hai un alto punteggio ISA (≥8) per più periodi d’imposta, la legge ti riconosce la riduzione di un anno del termine (quindi il quarto anno invece del quinto) , salvo categorie escluse (tabaccai, ecc. come da DL 201/2011). Attenzione anche a situazioni di reato tributario: un procedimento penale pendente può estendere i termini di accertamento. Ma in generale, passati cinque anni (o sette se omessa) dall’anno fiscale, sei al sicuro: eventuali avvisi sarebbero decaduti e potrai farli annullare dal giudice. Ad esempio, un avviso del 2023 riferito al 2016 (dich.2017) sarebbe tardivo e nullo.
D4: Hanno fatto un accertamento sul mio conto bancario personale – possono farlo, anche se è un conto dove versa mio marito o altri familiari?
R: Sì, purtroppo. L’art. 32 DPR 600/73 dà facoltà all’Agenzia di richiedere alle banche i dati di tutti i conti intestati o cointestati al contribuente, nonché dei conti di cui il contribuente ha delega o procura. Se un familiare versa soldi sul tuo conto, l’Agenzia vede solo “entrata sul conto X intestato al contribuente”: la presunzione è che sia un tuo reddito, poi sta a te provarne la diversa natura . Quindi anche per i conti “personali” (distinti da eventuale conto professionale) valgono le regole delle indagini finanziarie. Una precauzione può essere: se ricevi spesso bonifici da familiari, farli accompagnare da causali chiare (“regalia”, “prestito infruttifero” ecc.) e tenere documentazione (es. scrittura privata di donazione). In fase di difesa, evidenzierai che quell’accredito proveniva dal conto di tuo marito/tuo padre già tassato o da redditi loro (allegando magari l’estratto conto di provenienza). La Cassazione ha anche affermato che l’indagine non dovrebbe essere un pretesto per spulciare la sfera privata irrilevante, invocando un principio di proporzionalità , ma in pratica l’Ufficio può guardare tutti i movimenti. Sta poi a te arginare le pretese mostrando la natura non reddituale di quelli familiari.
D5: Sono un medico e durante una verifica la Finanza ha copiato dei dati sensibili (cartelle cliniche) senza il mio consenso: è lecito?
R: Hanno infranto la procedura. La normativa tutela il segreto professionale: se il professionista dichiara che certi documenti riguardano il suo rapporto con i pazienti e quindi coperti da segreto, i verificatori devono astenersi dal prenderne copia e possono solo sigillarli in attesa di autorizzazione di un giudice . Se invece hanno acquisito ugualmente quelle cartelle cliniche o elenchi pazienti senza seguire questo passaggio, quelle prove sono potenzialmente inutilizzabili in giudizio . Potrai eccepire la violazione dell’art. 52 c.3 DPR 633/72 (per IVA, applicato per analogia alle dirette) e invocare l’art. 12 c.2 Statuto, e chiedere l’annullamento dell’atto o comunque lo stralcio di quelle evidenze. La Cassazione nel 2025 (ord. 17228) ti dà man forte: ha dichiarato illegittimo acquisire atti protetti dal segreto senza autorizzazione . Certo, dovrai dimostrare che quei documenti erano effettivamente coperti da segreto (es. contenevano anamnesi, diagnosi, ecc.). Se l’atto impositivo si fonda in modo decisivo su quelle prove (es: lista pazienti con indicazione di pagamenti), il vizio potrebbe travolgerlo.
D6: Cosa succede se ignoro completamente l’accertamento e non pago nulla?
R: In tal caso, trascorsi i termini di legge, l’Agenzia passerà alla riscossione coattiva. Prima iscriverà a ruolo le somme (imposte, sanzioni, interessi) non pagate, e l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) ti notifica una cartella esattoriale. Se ancora non paghi né fai opposizione, si potrà procedere con le azioni esecutive: fermo amministrativo dei veicoli (ti bloccano l’auto), ipoteca su immobili di tua proprietà (se il debito supera €20.000), e infine pignoramenti di beni mobili, immobili, conti correnti, stipendio/pensione. Per importi rilevanti, l’Agente può iscrivere ipoteca anche prima della cartella se teme che venderai i beni. Insomma, ignorare un accertamento significa accettare che diventi un debito a tutti gli effetti, con aggravio di costi di riscossione e procedure forzate. Meglio affrontare prima la questione: se non puoi pagare subito, valuta rateizzazioni o definizioni agevolate (es. rottamazione se aperta) . Se ritieni l’atto sbagliato, fai ricorso. Non fare nulla è quasi sempre l’opzione peggiore, a meno che tu sia nullatenente (ma se eserciti una professione sanitaria dubito lo sia). Anche perché poi potrebbero precluderti l’accesso a crediti, comparire a ruolo significa eventuali fermi auto (che intralciano l’attività se ti sposti per visite) e così via.
D7: Possono mettermi in galera per evasione?
R: Dipende dall’entità e dalla condotta. Il processo di accertamento di per sé è amministrativo. Però se l’ufficio scopre certe soglie di evasione, scatta l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria. I reati tributari rilevanti per un professionista sono principalmente: Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000) se l’imposta evasa supera €100.000 e l’omesso imponibile supera il 10% di quanto dichiarato (comunque almeno €50.000) o supera €2 milioni; Omessa dichiarazione (art.5) se hai saltato la dichiarazione e l’imposta evasa > €50.000; Emissione di fatture false (se fornissi fatture fittizie ad altri) o sottrazione/distruzione di documenti contabili (se distruggessi le scritture per impedire accertamenti). Per un sanitario, tipicamente, l’ipotesi è dichiarazione infedele se nasconde tanti compensi. Le pene per questi reati vanno da 1 a 3 anni (infedele) o 2 a 5 anni (omessa). Tuttavia: c’è spesso spazio per evitare il penale pagando il dovuto (causa di non punibilità per alcuni reati se saldi il debito prima del dibattimento) e inoltre serve il dolo (l’intento di evadere). Se è mera negligenza e importi bassi, non c’è reato. Dunque, finire in carcere per evasione da lavoro autonomo è raro e solo per casi gravi. Il consiglio è: se ti accorgi di aver superato soglie penali, regolarizza col ravvedimento operoso prima che ti contestino (il ravvedimento, ossia pagare spontaneamente imposta e sanzione ridotta, esclude il dolo e spesso evita la denuncia). In ogni caso, il processo penale è autonomo: potresti vincere in quello tributario ma non in quello penale o viceversa. Se hai dubbi di profili penali, coinvolgi subito anche un avvocato penalista tributario.
D8: Mi conviene un avvocato tributarista o va bene il mio commercialista per difendermi?
R: Idealmente, un team è la soluzione migliore: l’avvocato tributarista per la strategia legale e il processo, e il commercialista (o consulente del lavoro) per gli aspetti contabili. Un commercialista abilitato può assisterti fino in Cassazione come difensore tecnico, ma gli avvocati hanno formazione processuale più specifica. Spesso lavorano in tandem. Nel tuo caso (professionista sanitario), probabilmente hai già un commercialista che ti tiene la contabilità: coinvolgilo subito, sarà utile per reperire documenti, redigere tabelle, ecc. E cerca un legale esperto di tributario, soprattutto se la questione è complessa o di valore consistente. Considera anche che dal 2023 le controversie tributarie di valore fino a €3.000 puoi starci senza difensore; oltre, la difesa tecnica è obbligatoria . In un accertamento redditometrico o induttivo, dove ci sono da far valere principi giurisprudenziali, un avvocato tributarista è quasi indispensabile. Se invece è un mero conteggio (tipo controllo automatizzato), il commercialista da solo può interloquire efficacemente con l’ufficio. Insomma, valuta la complessità: per aspetti procedurali e giuridici intricati, un avvocato è preferibile; per questioni di numeri e conti, il commercialista è fondamentale. Spesso, meglio entrambi!
D9: Cosa posso fare per evitare di essere soggetto ad accertamento?
R: Non esiste una garanzia assoluta, ma puoi ridurre moltissimo il rischio seguendo alcune best practice: 1) Dichiara integralmente i tuoi compensi, magari usando strumenti tracciabili (se emetti tutte fatture e incassi con bonifico/carta, lasci meno dubbi al Fisco rispetto a chi maneggia molto contante). 2) Comunica tutti i dati al Sistema Tessera Sanitaria in tempo utile: incongruenze lì vengono subito alla luce. 3) Tieni una contabilità ordinata e conservata: se un giorno ti chiedono documenti, devi poterli esibire subito. 4) Monitora il tuo punteggio ISA: se per vari anni è basso, chiediti il perché (sei davvero inefficiente o stai sottodichiarando?). Per evitare controlli, potresti decidere di adeguarti agli ISA dichiarando un po’ di più spontaneamente (pagando più imposte) in cambio di pace fiscale. Alcuni lo fanno. 5) Non esagerare con spese personali appariscenti se dichiari poco: se dichiari €20k e compri Ferrari e villa, attiri sicuramente l’attenzione. Se hai risparmi o aiuti familiari, nulla di male, ma sappi che dovrai dimostrarlo. 6) Rispondi sempre a lettere di compliance o questionari dell’AdE: spesso mandano avvisi bonari (tipo: “abbiamo visto che hai questo dato, vuoi controllare?”). Ignorarli può portare ad accertamento, rispondere può chiudere la questione. 7) Consulta il tuo commercialista ogni anno: fategli simulare gli indici, confrontare col settore, vedere se qualcosa appare anomalo in dichiarazione. Prevenire è meglio che curare. Infine, se commetti un errore (succede), usa il ravvedimento operoso prima che l’AdE se ne accorga: paghi una sanzione ridotta (minima se ravvedi subito) e sistemi tutto, evitando l’accertamento.
D10: In quali casi è consigliabile l’accertamento con adesione?
R: L’adesione è consigliabile quando riconosci almeno in parte il debito e vuoi evitare un contenzioso dall’esito incerto e/o vuoi usufruire di sanzioni ridotte e rateazione . Ad esempio, se dalle carte vedi che effettivamente qualcosa hai omesso ma l’ufficio magari ha “tirato la corda” su importi, con l’adesione puoi trattare una via di mezzo. È anche indicata quando vuoi chiudere subito la vicenda per evitare stress e costi del giudizio. Considera che con adesione paghi sanzione 1/3 e fino a 8-16 rate . Se andassi in giudizio e perdessi, sanzione piena e interessi e niente rate (se non di Equitalia con interessi). Quindi, fai un bilancio: se l’ufficio ti chiede 100, pensi che in giudizio potresti portarlo a 50 ma non sei sicuro di vincere – con adesione magari chiudi a 70 e dormi tranquillo. Esempio: hai dedotto spese non inerenti per 20k, l’ufficio te le toglie tutte; sai che almeno la metà erano davvero poco inerenti – con adesione potresti offrire di recuperare 10k invece di 20k. Invece, se sei certo di avere ragione o l’atto è gravemente viziato, tenta il ricorso: col ricorso puoi annullare tutto, con adesione al massimo limi un po’. Inoltre, se l’ufficio non mostra apertura durante il contraddittorio, l’adesione potrebbe risultare una mera ratifica del suo atto senza sconti ulteriori: in tal caso, meglio giocarsela in giudizio. In sintesi: conviene aderire quando c’è margine di trattativa e quando vuoi beneficiare della riduzione sanzioni e incertezza eliminata. Molti professionisti usano l’adesione per ridurre sanzioni e pagare a rate, anche se ritengono di aver ragione, solo per questione di convenienza economica. È una scelta legittima e pragmatica.
D11: Ho vinto in Commissione tributaria, l’Agenzia può appellare? Devo pagare intanto?
R: Sì, l’Agenzia delle Entrate può fare appello in secondo grado (e spesso lo fa se la somma è rilevante o la questione di principio). La tua vittoria in primo grado non è definitiva finché non passano i termini di appello (6 mesi dalla notifica della sentenza) o si esauriscono i gradi. Quanto al pagamento, se hai ottenuto sospensione provvisoria, quella di solito copre fino a 180 giorni dopo la sentenza di primo grado. Dopo, in teoria, l’atto rivive. In pratica, se hai vinto, l’ufficio raramente esegue durante l’appello (anche perché sarebbe contraddittorio: la sentenza dice che non devi pagare). Però formalmente la sentenza di primo grado non esecutiva a tuo favore non sospende nulla (è solo l’appello che non sospende l’esecutività). Loro però dovrebbero intanto rimborsarti eventuale terzo già versato a ruolo, salvo chiedere garanzia. Diciamo che se vinci in primo grado, sei in buona posizione: puoi invitare l’ufficio a conciliarsi in appello, magari accettando una percentuale per chiudere lì (es. paghi il 20% e rinunciano ad appellare, grazie alla definizione agevolata delle liti pendenti se c’è). Nel frattempo, mantieni le antenne: se arriva una cartella di pagamento malgrado tu abbia vinto, dovrai opporla segnalando la sentenza (di solito è errore, ma va vigilato). In conclusione: sì l’Agenzia può appellare, ma tu potrai difenderti anche lì e, visto che hai già convinto un giudice, le tue chance rimangono buone.
Conclusione: Affrontare un accertamento fiscale è sicuramente impegnativo e stressante, ma come abbiamo visto il contribuente – anche grazie alla figura del difensore tributario – ha a disposizione molti strumenti per difendersi efficacemente. Dal contraddittorio preventivo obbligatorio, che oggi è un diritto sancito per quasi tutti i casi , fino al ricorso in più gradi, passando per le soluzioni conciliative, è possibile far valere le proprie ragioni e spesso ottenere una significativa riduzione delle pretese iniziali o addirittura l’annullamento integrale se l’accertamento era infondato. L’importante è agire con tempestività, preparazione e cognizione di causa, senza lasciarsi prendere dal panico né procrastinare. Speriamo che questa guida – con fonti normative aggiornate a dicembre 2025, riferimenti a sentenze recentissime e esempi pratici – possa servire come orientamento sicuro per ogni professionista sanitario (e non solo) che dovesse trovarsi a fronteggiare un accertamento fiscale, aiutandolo a difendersi con l’Avvocato in maniera consapevole ed efficace.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)
Di seguito elenchiamo le principali fonti normative citate e le decisioni giurisprudenziali menzionate nella guida, per eventuale approfondimento. Tutte le fonti sono riferite all’ordinamento italiano.
Normativa primaria:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Artt. 32 (poteri istruttori, questionari e indagini finanziarie) ; 38 (accertamento sintetico del reddito) ; 39 (metodi di accertamento analitico-induttivo ed extracontabile) ; 41-bis (accertamento parziale); 43 (termini di decadenza e accertamento integrativo) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Artt. 52 (accessi, ispezioni IVA, con rinvio a autorizzazione PM per locali privati) ; 54-bis (controllo automatizzato IVA).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: Art. 1 (sanzione per infedele dichiarazione pari al 90% dell’imposta evasa; riduzioni per definizione e circostanze attenuanti).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): Art. 6 (in particolare art. 6, c. 5-bis introdotto dalla L.130/2022, conferma su onere della prova) ; Art. 6-bis (NUOVO introdotto da D.Lgs. 219/2023, obbligo di contraddittorio generalizzato con 60 gg per controdedurre) ; Art. 7, c.4-bis (inutilizzabilità prove raccolte in violazione di legge) ; Art. 12 (diritti durante le verifiche: durata max 30+30 giorni , contraddittorio post-PVC di 60 gg , nullità avviso emesso prima).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Art. 17-bis (reclamo e mediazione per liti fino a 50.000 €) ; Art. 7 (poteri del giudice tributario: dalla riforma 2022 consente la testimonianza su istanza, c.5) .
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: Disciplina dell’accertamento con adesione: riduzione sanzioni a 1/3 , termini per proporre istanza (entro 60 gg dall’avviso) , sospensione termini ricorso 90 gg, possibilità di 8-16 rate trimestrali , adesione su PVC con sanzioni 1/6.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: Ha modificato lo Statuto introd. art. 6-bis (contraddittorio preventivo obbligatorio per atti dal 30/4/24) ; definito esclusioni (atti auto, formali, ecc.) .
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13: Ha modificato D.Lgs.218/97: coordinamento adesione-contraddittorio, nuovi termini (30 gg se contribuente non ha fatto osservazioni, 15 gg se le ha fatte) , limitazione a nuovi elementi in adesione .
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011): Art. 10, commi da 9 a 13: regime premiale per congrui e coerenti agli studi/ISA (riduzione di 1 anno dei termini accertamento) ; esclusione di alcuni settori (farmacie e tabacchi) .
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L.148/2011): introdusse soglia 1/3 sanzioni per acquiescenza (ora 1/18 in alcuni casi di definizione liti).
- D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010): Ha riformato redditometro (versione 2010-2011) introducendo contraddittorio obbligatorio e liste spese indice .
- D.M. MEF 24 dicembre 2012: Decreti attuativi redditometro versione precedente (voci di spesa ISTAT ecc.).
- D.L. 87/2018 (conv. L.96/2018): Art. 10: sospensione redditometro in attesa nuovi criteri .
- D.M. MEF 7 maggio 2024: Nuovo decreto redditometro 2024 (G.U. 20/5/2024) – definisce metodo di calcolo (spese da Anagrafe, spese ISTAT minime, soglia povertà, incremento patrimoniale pro quota, risparmio) ; art. 4 del DM: onere contribuente di provare finanziamento spese con redditi esenti/di terzi, diverso ammontare delle spese, ecc. .
- D.M. MEF 29 ottobre 2025: Ha fissato invio dati Sistema Tessera Sanitaria annuale (entro 31 gennaio) e autorizzato AdE accesso diretto per controlli formali .
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019): Art. 283 (esdebitazione del debitore incapiente, modif. da D.Lgs. 83/2022 e 136/2024) .
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023): Ha introdotto rottamazione-quater (definizione agevolata 2000-2017) e definizione liti pendenti (art.1 commi 186 ss legge 197/22).
- Disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1375/2025): ipotesi rottamazione-quinquies 2000-2023 con 4% interessi e 54 rate (ancora non legge a dic.25 ma citata come cornice in atto).
Giurisprudenza di legittimità:
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 10692 del 4 maggio 2018: Caso dentista – legittimo accertamento analitico-induttivo basato su assenza rimanenze prodotti monouso e mancata tenuta schedario pazienti, percentuale costi anomala . Conferma che elementi come guanti monouso e spese medie possono costituire presunzioni gravi se valutati globalmente .
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 14879/2008: (richiamata in 10692/2018) – Rilevanza guanti monouso ai fini accertamento induttivo .
- Cass., Sez. Un., sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015: Sul contraddittorio endoprocedimentale: afferma che, per i tributi “non armonizzati” (es. IRPEF), non è obbligatorio salvo sia previsto da legge, e che la sua omissione comporta nullità solo se il contribuente prova la concreta rilevanza delle sue deduzioni (prova di resistenza) .
- Corte Costituzionale, sentenza n. 47/2023: Ha dichiarato inammissibile la questione sull’estensione generalizzata del contraddittorio, ritenendo che spetta al legislatore prevederlo, pur riconoscendone l’importanza . Ha rilevato disparità di trattamento (verifiche in loco vs a tavolino) ma rimesso al Parlamento, che poi ha legiferato nel 2023/24.
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 2746 del 31 gennaio 2024: (citata in fonti) – Ha chiarito che l’art. 6 L.130/2022 (sull’onere della prova nel processo) non cambia il regime delle presunzioni redditometro .
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 31784 del 5 dicembre 2025: Stabilisce che in accertamento analitico-induttivo il contribuente deve solo provare l’illogicità/incongruenza dei criteri (es. percentuale di ricarico) usati dall’ufficio, senza dover quantificare esattamente gli esiti alternativi . Ribadisce che la valutazione degli indizi va fatta nel complesso e che il giudice deve verificarne l’uso corretto, pena rinvio .
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 17228 del 14 giugno 2025: Riconosce ai professionisti la tutela del segreto professionale negli accessi: l’Amministrazione non può acquisire atti coperti da segreto senza l’autorizzazione del giudice . Qualsiasi prova raccolta violando tale procedura è inutilizzabile .
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 22825 del 12 agosto 2025: Stabilisce che un accertamento integrativo (secondo avviso) è ammissibile solo su base di elementi nuovi di fatto non valutati in precedenza . Rafforza il principio del ne bis in idem nell’accertamento fiscale, salvo novità.
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 16045 del 7 giugno 2025: Ha escluso che l’applicazione di un ISA con punteggio 10/10 dia diritto automatico alla riduzione dei termini di accertamento se l’attività non è comparabile al modello (caso tabaccaio – margine fisso) . In pratica, aziende di settori con peculiarità (monopoli) non godono dei benefici premiali ISA standard.
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 17218 del 21 giugno 2025: Ha limitato i controlli automatizzati sui dati bancari: i dati estratti dall’Archivio dei rapporti finanziari devono essere utilizzati con procedure trasparenti, e non possono costituire da soli prova di evasione . Ciò delinea che l’uso di algoritmi big data richiede spiegazione e contraddittorio, non può portare ad accertamenti “al buio”.
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 15503 del 6 giugno 2025: (Tematica societaria) – La società beneficiaria di scissione risponde in solido dei debiti tributari della scissa; l’avviso può notificarsi solo alla scissa e la beneficiaria può intervenire . (Rilevante per imprenditori, meno per professionisti).
- Cass., Sez. Un., sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: Criteri per IRAP professionisti – l’autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente impiega fattori produttivi eccedenti la normalità, e non sussiste se si avvale di un dipendente con mansioni generiche o di beni strumentali standard per la professione. Esonera molte piccole attività dal pagare IRAP. Confermata da una miriade di pronunce successive (es. Cass. 32110/2023 cita proprio un caso di due part-time e niente IRAP) .
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023: Ha ribadito che un professionista con due dipendenti part-time non è soggetto a IRAP, mancando un’organizzazione autonoma rilevante .
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 25487 del 10 ottobre 2019: (Odontoiatra) – Conferma validità accertamento induttivo su base consumo anomalo di beni e costi elevati, purché valutati insieme e non isolatamente.
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 27617 del 30 ottobre 2018: In tema di studi di settore, stabilisce che la grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultanze degli studi costituisce una presunzione semplice che legittima l’accertamento, ma il contribuente in contraddittorio può fornire elementi contrari e l’ufficio deve motivare di conseguenza. Senza contraddittorio l’atto è nullo. (Recepisce principi già noti dal 2009, Sent. 26635/2009).
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 1575 del 2007: Principio sulle presunzioni semplici: se sono gravi, precise e concordanti possono da sole fondare l’accertamento , ma se manca tale convergenza serve altro. Richiama concetto citato in ord.10692/2018 .
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 10973 del 4 maggio 2017: Ruolo Corte di Cassazione su valutazione presunzioni – controllo di legittimità se giudice merito ha valutato correttamente gli indizi nel loro insieme .
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 12002 del 12 maggio 2017: (richiamata su valutazione globale degli indizi) .
- Cass., Sez. Un., sentenza n. 18184/2013: (non citata sopra, ma per completezza) – Sul redditometro, dichiarò illegittimo il vecchio DM 24/12/2012 per le annualità antecedenti la sua emanazione, e affermò necessità di contraddittorio attivo.
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 20060/2014: leading case su versamenti bancari di lavoratore autonomo – chiarì che la presunzione legale ex art.32 sui versamenti vale anche per autonomi (mentre sui prelevamenti fu poi limitata), e che la prova contraria dev’essere analitica, non basta allegare entrate esenti in modo generico.
- Cass., Sez. Trib., sentenza n. 19257/2016: Su redditometro ante 2011 – illegittimità se manca contraddittorio e se i coefficienti non sono aggiornati; anch’essa contribuì alla sospensione poi normata nel 2018.
- Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 9587/2020: Redditometro – conferma doppia soglia (20% e franchigia assoluta) introdotta da L. 178/2020 applicabile dal 2021 in avanti.
- Cass., Sez. Penale, sentenza n. 40272/2018: Reato omessa dichiarazione – se ravvedimento con pagamento integrale prima dibattimento, non punibilità (art.13 DLgs 74/2000). (Utile per D9/D10 sulle conseguenze penali).
Fonti secondarie e prassi amministrativa:
- Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 2016: Sugli ISA e regime premiale, elenca benefici (minor termine accertamento, esonero garanzie rimborsi, esclusione studi settore ecc.).
- Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 2012: Redditometro, spiegazioni su contraddittorio e prova contraria per periodi precedenti.
- Relazione illustrativa D.Lgs. 219/2023: (per eventuale approfondimento dottrinale sul nuovo contraddittorio).
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 109/E 2007: Sulla utilizzabilità dichiarazioni di terzi nel processo tributario (ammette che dichiarazioni rese a PVC sono utilizzabili come elementi indiziari).
- Prontuario Operativo GdF 2018: (rilevante per accessi) – raccomanda di rispettare segreto professionale ed eventualmente procedere ex art. 52 co.3 DPR 633/72 (sigillare atti).
- Documenti MEF sulle spese medie ISTAT 2024: (allegati al DM 7/5/2024, Tabella A) – elencano voci di spesa considerate nel redditometro e criteri.
- Linee guida Agenzia Entrate 2023-2024: Pianificazioni che citano obiettivi di controlli su specifici settori (spesso menzionano professionisti a rischio ISA bassi ecc.).
Sei un professionista sanitario (medico, odontoiatra, fisioterapista, psicologo, infermiere, ostetrica, logopedista, nutrizionista) e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta ricavi presunti, incassi non dichiarati, antieconomicità o incongruenze tra prestazioni, agenda e fatturazione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un professionista sanitario (medico, odontoiatra, fisioterapista, psicologo, infermiere, ostetrica, logopedista, nutrizionista) e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta ricavi presunti, incassi non dichiarati, antieconomicità o incongruenze tra prestazioni, agenda e fatturazione?
Ti dicono che “le prestazioni risultano superiori agli incassi”, che “i flussi non tornano” o che “i margini sono anomali”, e ora rischi recuperi d’imposta, sanzioni e interessi?
Temi che la specificità dell’attività sanitaria, fatta di prestazioni personalizzate, pagamenti differiti, esenzioni IVA e rapporti con assicurazioni, venga valutata con criteri standardizzati che non riflettono la realtà professionale?
Devi saperlo subito:
👉 l’attività sanitaria non è standard,
👉 le presunzioni vanno provate e contestualizzate,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- perché i professionisti sanitari sono spesso accertati,
- quali presunzioni usa il Fisco,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come difendersi efficacemente con l’avvocato.
Perché i Professionisti Sanitari Sono nel Mirino del Fisco
I controlli aumentano perché l’attività sanitaria:
- prevede prestazioni complesse e non seriali,
- presenta incassi dilazionati (anticipi, rate, saldi),
- utilizza pagamenti misti (pazienti, assicurazioni, fondi),
- spesso è esente IVA, con riflessi sui flussi,
- genera agende cliniche che il Fisco tenta di trasformare in ricavi.
👉 La complessità sanitaria non è evasione.
Le Contestazioni Più Comuni negli Accertamenti
Negli accertamenti ai professionisti sanitari il Fisco contesta spesso:
- presunti ricavi non dichiarati da agenda o cartelle cliniche,
- antieconomicità per margini ritenuti bassi,
- incongruenze tra prestazioni e fatturazione,
- incassi presunti da pagamenti tracciati o contanti,
- utilizzo di medie di settore non aderenti alla realtà.
👉 Molte contestazioni nascono da letture astratte dei dati.
Agenda Clinica ≠ Fatturato Automatico
Un errore frequente è pensare che:
👉 “ogni prestazione registrata equivalga a un incasso”.
In realtà:
- molte annotazioni sono preventivi o piani di cura,
- i trattamenti sono progressivi e talvolta incompleti,
- i pagamenti possono essere rateizzati o rinviati,
- una parte delle prestazioni può essere gratuita o agevolata.
👉 L’agenda non è un registro dei ricavi.
Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può trasformare dati clinici in ricavi senza prova concreta.
Per sostenere l’accertamento servono:
- presunzioni gravi, precise e concordanti,
- collegamento diretto tra prestazione e incasso,
- esclusione di spiegazioni alternative lecite.
👉 La presunzione va dimostrata, non ipotizzata.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento è contestabile se:
- si basa solo su agende o cartelle cliniche,
- applica medie statistiche di settore,
- ignora pagamenti differiti e piani di cura,
- presume incassi senza prova,
- disconosce costi e struttura professionale,
- manca il contraddittorio preventivo.
👉 Il Fisco deve adattarsi alla realtà sanitaria, non il contrario.
Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Evasione
Sono frequentemente fraintese:
- piani terapeutici pluriennali,
- rinunce o abbandoni del trattamento,
- rateizzazioni con assicurazioni o fondi,
- prestazioni pro bono o promozionali,
- costi elevati per materiali, personale e tecnologie.
👉 Il rischio professionale non è evasione.
L’Errore Più Grave del Professionista Sanitario
Molti professionisti sbagliano perché:
- accettano l’idea che “i numeri non tornano”,
- non spiegano l’organizzazione dell’attività,
- si difendono solo con la contabilità,
- pagano per paura.
👉 È la logica dell’accertamento che va contestata.
Accertamento Sanitario ≠ Debito Automatico
Un principio essenziale è questo:
👉 la specificità dell’attività sanitaria deve essere considerata.
Questo significa che puoi:
- dimostrare la natura dei piani di cura,
- spiegare tempi e modalità di incasso,
- contestare presunzioni astratte,
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa negli accertamenti ai professionisti sanitari è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- contesta l’uso improprio delle presunzioni,
- valorizza la specificità sanitaria,
- smonta l’antieconomicità apparente,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ordina i dati.
👉 L’avvocato difende la logica professionale.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento ricevuto,
- verificare la legittimità delle presunzioni,
- dimostrare la corretta gestione clinica ed economica,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare il patrimonio personale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su ricavi inesistenti,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- precedenti negativi per il futuro,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare l’accertamento significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per i professionisti sanitari:
- gli importi contestati sono spesso elevati,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti fiscali ai professionisti sanitari richiede competenze avanzate in diritto tributario e capacità di leggere la realtà dell’attività sanitaria.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento sanitario,
- verifica delle presunzioni utilizzate,
- difesa della specificità clinica ed economica,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio personale e professionale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
L’attività sanitaria non è un’attività standard
e non può essere accertata con criteri automatici.
👉 Le prestazioni non sono incassi immediati,
👉 i piani terapeutici non sono fatturato,
👉 le presunzioni si contestano.
La regola è chiara:
👉 spiegare la realtà clinica,
👉 difendersi con competenza,
👉 mai accettare un accertamento costruito su schemi astratti.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti ai professionisti sanitari, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su ricavi che non esistono.