L’accertamento fiscale negli studi dentistici è tra i più frequenti e aggressivi, perché l’Agenzia delle Entrate considera il settore sanitario privato ad alto rischio presuntivo, soprattutto per l’uso di contanti, prestazioni frazionate, collaborazioni e costi professionali.
Per odontoiatri, studi associati e società odontoiatriche, un accertamento mal gestito può portare a ricavi presunti, disconoscimento dei costi, recuperi IVA (quando applicabile), IRPEF/IRES, sanzioni elevate e riscossione rapida, anche quando l’attività è realmente svolta in modo corretto.
Molti si chiedono:
“Possono stimare i miei ricavi in base ai pazienti?”
“Le prestazioni non incassate vengono considerate comunque reddito?”
“Come si difende uno studio dentistico da ricostruzioni presuntive?”
È fondamentale chiarirlo subito:
lo studio dentistico non può essere accertato sulla base di schemi standard.
Ogni ricostruzione deve tener conto della realtà clinica, organizzativa ed economica.
Perché gli studi dentistici sono nel mirino del Fisco
Il settore odontoiatrico viene spesso attenzionato perché:
• elevato valore medio delle prestazioni
• pagamenti rateizzati o dilazionati
• prestazioni non sempre incassate
• collaborazioni con altri professionisti
• costi elevati per materiali e attrezzature
• margini molto variabili
• organizzazioni complesse (studio, clinica, società)
Questo porta l’Ufficio a confronti presuntivi astratti, spesso lontani dalla realtà clinica.
I principali tipi di accertamento negli studi dentistici
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• ricavi presunti basati su numero di pazienti o sedute
• prestazioni fatturate ma non incassate
• disallineamenti tra agenda clinica e incassi
• costi ritenuti indeducibili (laboratori, collaboratori, materiali)
• presunzioni di compensi in nero
• confronti con studi “medi” del settore
Ma la prestazione sanitaria non è una vendita industriale.
L’errore più grave: accettare la ricostruzione “a tavolino”
Molti odontoiatri sbagliano quando:
• si limitano a esibire la contabilità
• non spiegano la gestione clinica dei pazienti
• non distinguono prestazioni programmate e incassate
• non documentano rinunce o insoluti
• accettano parametri medi di settore
• rinunciano a contestare il metodo
Negli studi dentistici i numeri vanno spiegati, non solo mostrati.
Ricavi presunti e realtà clinica: il punto giuridico
È essenziale sapere che:
• il reddito nasce dall’incasso, non dalla prestazione non pagata
• le prestazioni sanitarie possono non essere completate
• i pazienti possono rinunciare alle cure
• i piani di cura sono spesso pluriennali
• i ricavi non sono automaticamente proporzionali ai pazienti
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
Il cuore della difesa è dimostrare la differenza tra attività clinica e incasso reale.
Costi dello studio dentistico: perché vengono contestati
I costi sono spesso disconosciuti quando l’Ufficio sostiene che:
• non siano inerenti all’attività
• siano sproporzionati rispetto ai ricavi presunti
• manchi documentazione “sufficiente”
• siano collegati a collaborazioni atipiche
• riducano eccessivamente il reddito
Ma uno studio dentistico non può operare senza costi elevati.
Quando l’accertamento è facilmente contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• le prestazioni non sono state incassate
• esistono pazienti insolventi o rinunciatari
• i piani di cura sono documentabili
• i costi sono coerenti con l’attività svolta
• l’Ufficio usa parametri standardizzati
• non viene considerata l’organizzazione reale dello studio
In questi casi l’accertamento può essere ridotto o annullato.
Come si costruisce una difesa efficace per uno studio dentistico
Una difesa corretta richiede:
• analisi del metodo di accertamento
• ricostruzione dei flussi clinici e finanziari
• distinzione tra prestazioni e incassi
• documentazione di piani di cura e rinunce
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• contestazione delle presunzioni di settore
• argomentazioni giuridiche mirate
È una difesa clinica, economica e fiscale insieme, non standard.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene gestito:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• la liquidità dello studio viene colpita
Intervenire prima è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su ricavi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• crisi finanziaria dello studio
• danni professionali rilevanti
Il danno è fiscale ed economico.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento come odontoiatra
Se sei titolare o socio di uno studio dentistico:
• non accettare la ricostruzione automatica
• non difenderti solo con i registri
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci clinica e incassi reali
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
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Può intervenire concretamente per:
• contestare ricostruzioni presuntive dei ricavi
• difendere l’inerenza dei costi
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione
• tutelare liquidità e attività professionale
Agisci ora
Uno studio dentistico non è una catena commerciale e non può essere accertato con modelli standard.
Difendersi è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza settoriale.
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Introduzione
Gli studi dentistici in Italia sono soggetti a molteplici controlli da parte di diverse autorità: accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, verifiche contributive di INPS/INAIL e ispezioni igienico-sanitarie delle ASL (talvolta coadiuvate dai NAS dei Carabinieri). Ciascun tipo di accertamento può comportare contestazioni gravose dal punto di vista economico e professionale per l’odontoiatra, che si trova nel ruolo di “debitore” di fronte alla Pubblica Amministrazione. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie di difesa disponibili, sia nella fase pre-contenziosa (quando è possibile ancora evitare un atto impositivo definitivo) sia in sede giudiziale, con l’assistenza di un avvocato esperto.
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – esamineremo in dettaglio come affrontare un accertamento fiscale in uno studio dentistico e come contestare eventuali pretese indebite, quali strumenti di tutela esistono contro le contestazioni contributive di INPS/INAIL e come difendersi da sanzioni amministrative delle autorità sanitarie. Il taglio è avanzato, adatto a professionisti legali, imprenditori sanitari e odontoiatri esperti, ma con linguaggio chiaro e esempi pratici. Adotteremo il punto di vista del debitore (il titolare dello studio dentistico sotto verifica), fornendo anche domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative delle procedure e alcune simulazioni pratiche riferite al contesto italiano. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli citate saranno riportate in fondo alla guida per approfondimenti.
Perché gli studi dentistici sono sotto la lente?
L’attività odontoiatrica presenta caratteristiche che attirano l’attenzione del Fisco e di altri enti: la gestione di pagamenti spesso in contanti, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), il frequente impiego di collaboratori (assistenti, igienisti, altri medici), l’utilizzo di materiali e farmaci particolari e la necessità di autorizzazioni sanitarie specifiche. Ad esempio, scostamenti anomali tra i dati comunicati al STS e i redditi dichiarati, oppure tra gli incassi registrati (anche via POS) e le movimentazioni bancarie, possono far scattare accertamenti dell’Agenzia delle Entrate . Analogamente, l’INPS può intervenire se sospetta che collaboratori con partita IVA operino di fatto come dipendenti non dichiarati, o se rileva omissioni nei versamenti contributivi per il personale . Le ASL e i NAS, dal canto loro, effettuano ispezioni periodiche per verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza: dall’autorizzazione sanitaria dello studio, alla corretta sterilizzazione degli strumenti, fino allo smaltimento dei rifiuti sanitari e alla presenza di farmaci regolari .
Di seguito analizzeremo separatamente le principali tipologie di accertamento e le strategie difensive efficaci per ciascuna, ricordando sempre che un supporto legale tempestivo è spesso decisivo per ridurre o annullare le pretese indebite dell’amministrazione .
Accertamenti fiscali: controlli dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Gli accertamenti fiscali mirano a verificare che il dentista abbia dichiarato correttamente i propri redditi e versato le imposte dovute (IRPEF, IVA – se dovuta, e IRAP nei casi previsti). Negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli sui liberi professionisti sanitari, anche incrociando molteplici banche dati (dichiarazioni fiscali, STS, conti bancari, spese personali). Per un odontoiatra, subire un accertamento fiscale significa rischiare richieste di imposte aggiuntive, sanzioni fino al 240% delle imposte accertate e atti cautelari sui beni . Vediamo quali sono le forme di accertamento più frequenti e come difendersi.
Tipologie di accertamento tributario e presunzioni utilizzate
Le norme fiscali prevedono vari strumenti con cui l’Agenzia delle Entrate può rettificare il reddito di un contribuente. Nel caso di uno studio dentistico, i principali tipi di accertamento e relativi presupposti sono:
- Accertamento sintetico (“redditometro”) – art. 38 DPR 600/1973: L’ufficio determina un reddito presunto basandosi sulle spese di vita sostenute dal professionista e sul suo patrimonio, indipendentemente dalle scritture contabili . Se il reddito sintetico così calcolato supera di oltre il 20% il reddito dichiarato per lo stesso periodo, scatta la rettifica . In pratica, per l’odontoiatra si sommano le spese familiari, acquisti di beni (auto, immobili, viaggi, ecc.) e spese di studio, deducendo solo redditi esenti o già tassati: la differenza viene imputata a reddito imponibile. Difesa: dimostrare con documenti che le spese contestate sono state finanziate con redditi non tassabili (es. donazioni, uso di risparmi già tassati) o che il tenore di vita presunto non rispecchia la realtà. L’onere della prova in sede di contraddittorio è a carico del contribuente, ma l’accertamento sintetico va annullato se mancano queste prove o se si dimostra che le spese non sono a proprio carico.
- Accertamento analitico-induttivo – art. 39 DPR 600/1973: Viene utilizzato quando la contabilità del professionista presenta irregolarità gravi o inattendibilità, tali da consentire rettifiche anche in base a presunzioni semplici (non assistite dai requisiti di gravità, precisione, concordanza) . Ad esempio, se durante un’ispezione fiscale emergono omissioni nella fatturazione di prestazioni (pazienti non fatturati, corrispettivi non registrati) o se la tenuta dei registri contabili è lacunosa, l’ufficio può ricostruire il reddito con metodi indiretti. Difesa: contestare la validità delle presunzioni e soprattutto evidenziare eventuali costi non considerati dall’Erario. La Cassazione ha chiarito che, anche in accertamento induttivo, l’Amministrazione deve tener conto dei costi deducibili: tassare soltanto i ricavi lordi senza alcuna deduzione porta a violare il principio di capacità contributiva . Ad esempio, in un caso recente la Suprema Corte ha annullato un accertamento induttivo perché il Fisco non aveva considerato nemmeno forfettariamente le spese di gestione dello studio dentistico .
- Indagini finanziarie su conti bancari – art. 32 DPR 600/1973: Il Fisco può analizzare i movimenti sui conti correnti personali e professionali del dentista, presumendo che ogni versamento non giustificato sia un ricavo in nero e, un tempo, che ogni prelievo non giustificato servisse a pagare costi in nero (quindi indicando indirettamente ricavi non contabilizzati). Per i professionisti, però, è ormai pacifico che la presunzione legale sui prelievi non si applica . In altre parole, se un odontoiatra preleva contanti dal conto, ciò di per sé non può essere considerato un reddito occulto – a differenza dei versamenti – in assenza di ulteriori prove . La Corte di Cassazione (sent. n. 6275/2023) ha confermato questo principio, ritenendo i prelievi bancari irrilevanti per il reddito del lavoratore autonomo . Rimane invece valida la presunzione sui versamenti: il dentista dovrà giustificare analiticamente ogni entrata sul conto (non risultante dalle fatture) mostrando, ad esempio, che si tratta di trasferimenti da altri propri conti, finanziamenti da terzi già tassati, rimborsi o altre causali non reddituali . Difesa: preparare una tabella esplicativa di tutte le movimentazioni anomale, corredandola di estratti conto, ricevute e documenti (es. atto di vendita di un bene, disinvestimento di titoli, ecc.) per dimostrare la provenienza lecita e non imponibile delle somme. È importante fornire queste spiegazioni già in sede di contraddittorio o memoria difensiva all’Agenzia, per evitare che diventino definitive. Va ricordato che se l’Agenzia delle Entrate, nel richiedere spiegazioni con questionario, non avvisa il contribuente delle conseguenze di una mancata risposta, eventuali documenti giustificativi potranno essere prodotti anche successivamente in giudizio (Cass. 6275/2023). In pratica, il dentista non perde il diritto di esibire prove in Commissione Tributaria se l’ufficio non ha rispettato le garanzie procedurali dello Statuto del Contribuente .
- Accertamenti da parametri, studi di settore e ISA: In passato i dentisti rientravano tra i professionisti soggetti agli studi di settore, indicatori statistici di redditività basati su dati di spesa, numero di pazienti, personale impiegato, etc. Oggi gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che attribuiscono un punteggio di affidabilità fiscale. Un punteggio ISA basso o anomalie nei parametri (ad es. spese elevate per materiali a fronte di ricavi dichiarati modesti) possono indurre l’Amministrazione ad approfondire con un controllo, anche se di per sé il disallineamento dagli ISA non costituisce più prova diretta in contenzioso . Difesa: evidenziare le peculiarità dello studio che giustificano eventuali scostamenti (es. anno di avvio attività con investimenti iniziali elevati, patologie personali che hanno ridotto l’attività, ecc.), magari allegando documenti. In caso di accertamento fondato esclusivamente su parametri medi, far presente che la giurisprudenza ormai tende ad annullare questi accertamenti se il contribuente fornisce una spiegazione credibile delle anomalie senza che l’ufficio la smentisca .
Tabella riepilogativa – Tipi di accertamento fiscale e onere della prova
| Strumento di verifica | Presupposti normativi | Quando si applica | Onere probatorio e difesa |
|---|---|---|---|
| Accertamento sintetico (redditometro) | Art. 38 DPR 600/1973 | Spese di vita elevatissime rispetto al reddito dichiarato. Scostamento >20%. | Contribuente deve provare che le spese contestate sono finanziate con redditi esenti o già tassati . Fornire documenti (es. uso di risparmi, donazioni) per vincere la presunzione. |
| Accertamento analitico-induttivo | Art. 39 DPR 600/1973 | Contabilità inattendibile o mancante; gravi irregolarità emerse in verifica. | Ufficio può ricostruire i ricavi con presunzioni semplici, ma deve considerare i costi deducibili . Il dentista contesta errori contabili dell’ufficio e documenta spese non considerate. |
| Indagini bancarie (art. 32) | Art. 32 DPR 600/1973 | Movimenti sui conti non giustificati dalle fatture (versamenti e, solo per imprese, prelievi). | Versamenti: contribuente giustifica ogni entrata con prove documentali (contratti, bonifici, ecc.). Prelievi: per il professionista non sono reddito presunto , Cassazione esclude applicazione art. 32 a prelievi odontoiatra . |
| Controllo formale e ispezione | Statuto Contribuente (L.212/2000) art. 12 | Accesso della GdF o funzionari in studio; esame registri, fatture, questionari inviati. | Contraddittorio obbligatorio prima dell’avviso definitivo. Il dentista ha 60 giorni dal PVC per memorie difensive . La mancata risposta a un questionario non preclude difese successive se l’ufficio non ha dato avviso esplicito delle sanzioni . |
(Legenda: DPR = D.P.R. 29 settembre 1973, n.600; Statuto Contribuente = L. 212/2000)
Diritti del contribuente durante la verifica: contraddittorio e Statuto del Contribuente
Quando la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo presso lo studio dentistico, il professionista ha specifici diritti e garanzie sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Innanzitutto, l’accesso presso lo studio deve avvenire normalmente durante l’orario di lavoro e con un ordine di accesso regolarmente autorizzato. Nel caso di studi professionali, se vengono esibiti documenti coperti da segreto professionale (come possono essere le cartelle cliniche dei pazienti), il dentista può opporre il segreto e chiedere che i funzionari sospendano l’acquisizione di quei documenti in attesa di un provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria . La Cassazione ha di recente rafforzato questa tutela: con l’ordinanza n. 17228/2025 è stato stabilito che, di fronte all’eccezione di segreto professionale sollevata dal contribuente, non basta un’autorizzazione “generica” preventiva della Procura, ma serve un decreto specifico successivo che individui i documenti da acquisire . In mancanza di ciò, qualsiasi prova raccolta sarà inutilizzabile e l’atto impositivo emesso su tali basi è nullo . Esempio: se i verificatori tentano di copiare l’intero hard disk del computer dello studio contenente dati clinici sensibili, il dentista (o il personale presente) può opporsi immediatamente invocando il segreto professionale; a quel punto la Guardia di Finanza deve fermarsi e richiedere un decreto ad hoc al magistrato . Se invece il professionista non si oppone, i dati potranno essere acquisiti e usati liberamente – come accaduto in un caso del 2019 in cui un odontoiatra si era assentato durante la perquisizione e i militari copiarono le cartelle cliniche dal PC: la Cassazione ha confermato la legittimità dell’uso di quei dati perché né il dentista né i dipendenti presenti fecero opposizione formale al sequestro .
Un altro diritto fondamentale è quello al contraddittorio endoprocedimentale: terminata la verifica in studio, i verificatori redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che riassume le violazioni contestate. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e memorie difensive prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento . In questa fase, con l’aiuto dell’avvocato tributarista, è possibile correggere errori di fatto dei verbalizzanti, fornire i documenti giustificativi non esibiti durante l’accesso, spiegare eventuali incongruenze (es. differenze tra dati STS e incassi registrati) e in generale convincere l’ufficio a non emanare l’accertamento o a ridurre le pretese . Dal 2020 in poi, il contraddittorio preventivo è obbligatorio per la generalità degli accertamenti fiscali: se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso senza aver prima invitato il contribuente a un confronto, l’atto è suscettibile di annullamento, tranne nei casi di particolare urgenza adeguatamente motivata (ad esempio, imminenza della decadenza dei termini).
Nota: Ricevere questionari informativi o inviti a comparire dall’Agenzia rientra sempre nella fase pre-contenziosa. È importante non ignorarli: oltre a perdere un’occasione di chiarimento, la mancata risposta entro il termine fissato potrebbe precludere di utilizzare in seguito i documenti richiesti. Diciamo “potrebbe” perché, come accennato, la Cassazione ha chiarito che tale preclusione opera solo se l’amministrazione ha esplicitamente avvertito il contribuente delle conseguenze del silenzio . In assenza di avvertimento chiaro, anche documenti esibiti tardivamente andranno valutati dal giudice tributario . In ogni caso, è buona prassi rispondere puntualmente ai questionari con l’assistenza del proprio consulente fiscale o legale, per evitare di fornire risposte incomplete o contraddittorie che potrebbero poi essere usate contro l’odontoiatra.
Esito dell’accertamento fiscale: avviso, adesione o ricorso in Commissione Tributaria
Se dopo il contraddittorio l’ufficio ritiene ancora fondate (in tutto o in parte) le contestazioni, notificherà al dentista un Avviso di Accertamento. Questo è l’atto formale con cui vengono richieste le maggiori imposte (IRPEF, IVA, IRAP) oltre a interessi e sanzioni amministrative. Le sanzioni tributarie per omessa o infedele dichiarazione possono arrivare fino al 240% dell’imposta evasa nei casi più gravi , anche se percentuali così alte sono spesso riducibili ricorrendo agli strumenti deflattivi. Dal momento della notifica, il contribuente ha 60 giorni per decidere il da farsi. Le opzioni principali sono:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è un procedimento di natura transattiva col Fisco. Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (o anche prima della notifica, se si è ricevuto solo un PVC), il dentista può presentare istanza di adesione, sospendendo nel frattempo i termini per il ricorso. Si apre così un tavolo di confronto con l’ufficio: se si raggiunge un accordo, le imposte vengono ricalcolate di comune accordo, le sanzioni ridotte a 1/3 e si può ottenere una comoda rateazione (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate se l’importo supera 50.000 €) . L’adesione è consigliabile quando parte delle contestazioni sono effettivamente corrette, ma l’ufficio è disponibile a ridurre sanzioni ed eventualmente importi imponibili riconoscendo elementi nuovi portati dal contribuente. Va però valutato caso per caso, preferibilmente col legale: aderire significa rinunciare al ricorso per i punti concordati e accettare il debito (se poi non si paga una rata, l’intero importo diventa immediatamente esigibile). In caso di mancato accordo, l’adesione si chiude senza effetti e ripartono i 60 giorni per impugnare.
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria): se non si trova un accordo o se il dentista ritiene totalmente infondata la pretesa, può presentare ricorso entro 60 giorni dall’avviso (prorogati di 90 giorni aggiuntivi se è stata presentata istanza di adesione senza successo). Il ricorso va depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (ex Commissione Tributaria Provinciale) e, data la materia tecnica, deve essere sottoscritto da un avvocato tributarista o altro professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro nei limiti di legge). Contestualmente al ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto, dimostrando sia fumus (motivi validi di ricorso) sia periculum (danno grave e irreparabile dal pagamento) . Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate la sospensione viene concessa raramente, ma tentarne l’istanza è d’obbligo se l’importo è alto e l’esecuzione metterebbe in crisi lo studio. Durante il processo tributario, l’avvocato del dentista potrà far valere vizi dell’accertamento (es. notifica tardiva, motivazione carente, violazione del contraddittorio) e contestare nel merito le riprese fiscali, appellandosi a carenza di prove o all’inattendibilità delle presunzioni usate . Ad esempio, se l’accertamento si basa su un mero scostamento dagli studi di settore o ISA, senza ulteriori elementi, molti giudici annullano l’atto per mancanza di prova concreta. Spetta infatti all’ufficio dimostrare i maggiori redditi, mentre il contribuente deve contestare specificamente i fatti addotti e può portare proprie prove contrarie (documenti, testimonianze, perizie di parte se necessario). Secondo le statistiche citate in dottrina, oltre il 40% degli accertamenti contro medici e dentisti viene annullato o ridotto dai giudici tributari per errori procedurali o carenze di elementi probatori . In caso di esito parzialmente sfavorevole, ricordiamo che è possibile appellare la sentenza di primo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
- Definizioni agevolate e altri strumenti: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” che possono riguardare anche gli avvisi di accertamento o le cartelle derivanti da essi. Ad esempio, la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (ultima edizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023) ha consentito di chiudere le cause tributarie pagando una percentuale del valore. Oppure la cosiddetta rottamazione delle cartelle ha permesso di eliminare sanzioni e interessi di mora su importi già a ruolo. Sono misure occasionali e a termine, ma vale la pena, ricevuto un accertamento, di informarsi (o chiedere al proprio avvocato) se vi siano provvedimenti di condono o sanatoria in vigore: talvolta può convenire aderirvi se il contenzioso è incerto. In alternativa, rimane sempre la possibilità di autotutela: presentare all’ufficio stesso un’istanza motivata di annullamento dell’accertamento, segnalando palesi errori (ad esempio, hanno attribuito al dentista redditi di un omonimo, o applicato parametri errati). L’autotutela raramente porta all’annullamento totale, ma in presenza di errori evidenti l’ufficio può riconoscerli e sgravare parzialmente l’atto anche in pendenza di ricorso, evitando il contenzioso su quei punti.
Cosa accade se non si reagisce all’accertamento?
Ignorare l’avviso di accertamento equivale ad accettarlo. Trascorsi 60 giorni senza ricorso né pagamento, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme contestate . Il debito fiscale verrà quindi affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) che potrà attivare le procedure esecutive: pignoramento dei conti bancari personali e dello studio, fermo amministrativo su automezzi, ipoteca su immobili di proprietà, pignoramenti presso terzi (ad esempio, somme dovute da pazienti o assicurazioni allo studio) . Inoltre, un debito fiscale non definito comporta il blocco di eventuali rimborsi fiscali o crediti d’imposta vantati nel frattempo . È facile intuire come il mancato intervento possa portare in breve tempo a conseguenze disastrose per l’attività professionale: si passa da una semplice contestazione tributaria alla riscossione coattiva, con seri rischi per il patrimonio del dentista e la continuità dello studio. Pertanto, agire subito con l’ausilio di un legale specializzato è sempre la scelta migliore, sia per cercare soluzioni transattive (adesione, conciliazione, rateazione) sia per predisporre un ricorso forte in caso di necessità .
Profilo penale: va infine segnalato che alcune violazioni fiscali configurano reati tributari (D.Lgs. 74/2000). Nel contesto degli studi dentistici, i casi tipici possono essere la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione quando l’imposta evasa supera determinate soglie penali (ad esempio, omessa dichiarazione IVA oltre 50.000 € di imposta evasa, o ricavi non dichiarati oltre 100.000 € con imposta evasa sopra soglia) e l’emissione di fatture false (poco probabile per un dentista) o l’occultamento/distruzione di documenti contabili. Qualora nel corso dell’accertamento emerga un’evasione rilevante che integri gli estremi di reato, l’Agenzia trasmetterà rapporto alla Procura della Repubblica . Il dentista potrebbe venire iscritto nel registro degli indagati e subire perquisizioni più invasive (su ordine del PM) finalizzate alla ricerca di prove penali. In questi frangenti la difesa si complica e diventa cruciale il coordinamento tra avvocato tributarista e avvocato penalista, per gestire sia il contenzioso fiscale che l’eventuale procedimento penale (ad esempio valutando l’utilità di un ravvedimento operoso prima che la notitia criminis giunga alla Procura, per attenuare le responsabilità penali). Fortunatamente, non tutti gli accertamenti fiscali portano a esiti penali: spesso riguardano irregolarità minori sanabili con sanzioni amministrative. Ma è bene esserne consapevoli: superare certe soglie di evasione espone anche a rischi penali, e un legale esperto saprà consigliare la strategia più opportuna (come eventuali richieste di patteggiamento o di oblazione nei casi previsti, al fine di chiudere la vicenda penale).
Accertamenti contributivi (INPS, INAIL) e verifiche sui rapporti di lavoro
Oltre al Fisco, un titolare di studio odontoiatrico può subire controlli in materia di contributi previdenziali e assicurativi. Questi accertamenti sono svolti tipicamente dall’INPS (per i contributi pensionistici obbligatori) e dall’INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), spesso tramite il Nucleo Ispettivo del Lavoro o in collaborazione con gli ispettori delle ASL e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Lo scopo è verificare che lo studio dentistico abbia correttamente inquadrato e assicurato il proprio personale (assistenti, segretarie, collaboratori, igienisti, altri medici) e che abbia versato tutti i contributi dovuti sia per i dipendenti che per eventuali collaboratori autonomi.
È bene distinguere due situazioni: da un lato, gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti dello studio (per i quali l’odontoiatra è datore di lavoro, tenuto a versare contributi INPS e premi INAIL); dall’altro, i contributi del titolare stesso e degli altri professionisti sanitari che operano nello studio. I dentisti iscritti all’Albo infatti non versano contributi alla Gestione INPS Artigiani o Commercianti, bensì alla propria Cassa professionale (ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri). Le verifiche contributive riguardano dunque soprattutto il primo aspetto (posizioni lavorative dei collaboratori e dipendenti). Tuttavia, recenti sviluppi normativi hanno introdotto obblighi anche per le società odontoiatriche verso ENPAM, di cui diremo in seguito.
Contestazioni tipiche degli ispettori: lavoratori “in nero” o finti autonomi
Le ispezioni contributive nello studio dentistico scaturiscono spesso da segnalazioni (ad esempio, un ex collaboratore che denuncia di aver lavorato senza contratto regolare) oppure da controlli incrociati tra banche dati (dichiarazioni dei compensi vs. comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego). Tra le contestazioni più frequenti che l’INPS muove in ambito di studi professionali, vi sono :
- Lavoro nero totale o parziale: personale (assistenti alla poltrona, segretarie) impiegato senza alcun contratto oppure con contratto part-time fittizio a fronte di orario pieno effettivo.
- Falsa partita IVA: collaboratori formalmente autonomi (igienisti, odontotecnici esterni, giovani dentisti neoabilitati) che però, secondo l’INPS, lavorano con modalità subordinate (orari fissi, direttive vincolanti, inserimento nell’organizzazione dello studio) e avrebbero dovuto essere assunti come dipendenti . Questa riqualificazione comporta il recupero dei contributi come se fossero lavoratori dipendenti.
- Co.co.co. o tirocini abusivi: utilizzo improprio di stage, tirocini formativi o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per mascherare veri e propri rapporti di lavoro dipendente.
- Errori su inquadramento e contributi: ad esempio, omissione di iscrizione all’INAIL per un assistente (mancato versamento del premio antinfortunistico), oppure applicazione di aliquote ridotte non spettanti, o ancora mancato versamento di contributi su voci retributive come straordinari, indennità, bonus.
- Soci e familiari non dichiarati: in alcuni studi associati o società, l’ispettore verifica se i soci non amministratori o i familiari che aiutano in studio svolgono attività lavorativa di fatto e, in tal caso, se sono stati assicurati (es. coadiuvanti).
Queste contestazioni possono comportare importi molto elevati, perché l’INPS richiede in genere: i contributi arretrati per tutti gli anni non prescritti (di regola gli ultimi 5 anni), le sanzioni civili per omesso versamento (che ammontano a interessi moratori con aliquote che possono superare il 5-6% annuo, in parte anche a titolo di multa) e le penalità aggiuntive per lavoro nero (nei casi più gravi, è prevista dal D.Lgs. 151/2015 una sanzione amministrativa aggiuntiva per ogni lavoratore in nero, variabile in base alla durata dell’impiego irregolare). Inoltre, un verbale ispettivo negativo porta all’immediata irregolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con la conseguenza che l’odontoiatra perde la possibilità di ottenere affidamenti pubblici o convenzioni finché non sistema la posizione . Ad esempio, se il dentista ha convenzioni con il SSN o partecipa a bandi per forniture odontoiatriche, un DURC irregolare lo esclude automaticamente. Non da ultimo, l’INPS potrebbe attivare subito la riscossione coattiva con avviso di addebito e, in caso di società, chiedere la responsabilità personale degli amministratori per i contributi non versati .
Case study: un classico esempio è quello del “finto collaboratore”. Il dr. Rossi, odontoiatra titolare, impiega da anni un giovane collega, il dr. Bianchi, con partita IVA esterna: Bianchi emette fattura mensile allo studio per compensi da “collaborazione odontoiatrica”. Un’ispezione del lavoro accerta però che Bianchi svolge l’attività negli stessi orari di apertura dello studio, utilizza attrezzature e materiali dello studio, non ha propri pazienti né autonomia organizzativa (tratta i pazienti assegnati dall’agenda dello studio) e viene remunerato con un fisso mensile. Questi elementi inducono l’INPS a riqualificare il rapporto come lavoro subordinato a tempo pieno. Al dr. Rossi viene quindi notificato un verbale con richiesta di versare i contributi come datore di lavoro per gli ultimi 5 anni, pari a decine di migliaia di euro, più sanzioni e interessi. Rossi si trova anche con il DURC negato e l’impossibilità di partecipare a una gara bandita dalla ASL per forniture, a meno di regolarizzare. – Come difendersi? Rossi, assistito da un legale giuslavorista, impugna il verbale sostenendo che Bianchi in realtà aveva ampia autonomia (sceglieva personalmente terapie e orari su appuntamento, collaborava anche con altri studi) e presenta contratti e testimonianze a supporto. Se queste prove convincono il giudice che non c’era vincolo di subordinazione, l’accertamento verrà annullato; in caso contrario, Rossi potrebbe dover transigere pagando i contributi (magari senza sanzioni, se ottiene l’applicazione della diffida con pagamento minimo).
Difesa del contribuente: procedura e strumenti contro gli accertamenti INPS
Procedura di accertamento contributivo: a differenza del Fisco, dove l’accertamento passa attraverso fasi ben formalizzate (PVC, avviso, ecc.), l’INPS agisce spesso attraverso l’atto unico dell’Avviso di Addebito. Tuttavia, prima di tale avviso esecutivo, c’è quasi sempre un verbale ispettivo redatto dagli organi di controllo (ispettori INPS, Ispettorato del Lavoro o NAS/ASL se partecipano). Questo verbale viene consegnato al contribuente (titolare dello studio) e contiene le contestazioni nel dettaglio. Nella prassi, dopo aver ricevuto il verbale, entro 30 giorni il datore di lavoro può presentare osservazioni scritte o richiesta di audizione all’Ufficio che ha redatto il verbale, per correggere eventuali errori fattuali o fornire elementi difensivi. È una sorta di contraddittorio anticipato anche qui, sebbene non sempre sia formalizzato: vale comunque la pena sfruttarlo, perché talvolta gli ispettori possono rivedere parzialmente le proprie conclusioni di fronte a prove convincenti (ad esempio, contratti che dimostrano la reale autonomia di un collaboratore).
Successivamente, l’INPS emette l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo per gli importi dovuti. Questo avviso è assimilabile a una cartella esattoriale, con la differenza che viene emesso direttamente dall’INPS e notificato al contribuente. Dal momento della notifica, decorrono 40 giorni entro cui il debitore può pagare o proporre opposizione in sede giudiziaria. Importante: a differenza delle cartelle esattoriali fiscali (che si possono impugnare solo per vizi formali se non precedute da un atto impugnabile), l’avviso di addebito INPS deve contenere già la motivazione (richiama il verbale ispettivo) e costituisce atto direttamente impugnabile nel merito.
Foro competente: le controversie in materia di contributi previdenziali non spettano alle Commissioni Tributarie, bensì al Giudice del Lavoro del Tribunale ordinario (essendo obbligazioni previdenziali, non tributi in senso stretto). La causa si introduce con ricorso al Tribunale – sezione lavoro. In genere, il termine per proporre ricorso è di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito se si vuole anche chiedere la sospensione dell’esecuzione (in analogia con l’opposizione a decreto ingiuntivo), altrimenti si può comunque agire entro il termine di prescrizione ordinaria (che però non conviene attendere, perché l’INPS nel frattempo procede). Una volta depositato il ricorso, l’INPS non può avviare azioni esecutive fino alla prima udienza, in attesa delle determinazioni del giudice (in pratica, il ricorso tempestivo funge da istanza di sospensione). Nel giudizio, l’INPS ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva – ad esempio, che Tizio era in realtà un dipendente – mentre il datore di lavoro può portare prove contrarie (testimonianze di lavoratori, documenti che attestano l’autonomia, ecc.) . Un elemento spesso decisivo sono le testimonianze: colleghi o lo stesso lavoratore interessato potrebbero confermare la natura autonoma o al contrario subordinata del rapporto. È cruciale preparare bene i testi e la documentazione contrattuale con il supporto dell’avvocato.
Ricorso amministrativo interno: prima (o anche parallelamente) al ricorso giudiziario, esiste la facoltà di proporre ricorso ai Comitati dell’INPS (ad esempio il Comitato Provinciale) entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Questa è una forma di “autotutela” interna: storicamente era un passaggio obbligato prima di adire il giudice, ma da diversi anni non è più necessario esperire il ricorso amministrativo per poter andare in tribunale. Può tuttavia essere presentato se si ritiene che l’INPS possa riconoscere l’errore in autotutela (caso raro). Nella maggior parte dei casi, data la scarsa efficacia dei ricorsi interni, conviene preparare direttamente il ricorso al giudice del lavoro, eventualmente segnalando nel frattempo all’INPS la pendenza del giudizio per ottenere la sospensione del DURC. Infatti, uno degli effetti collaterali più dannosi dell’accertamento contributivo è la perdita del DURC regolare: l’azienda risulta “non in regola” finché quel debito persiste. Tuttavia, se si avvia una causa e si contesta il debito in buona fede, esistono circolari che consentono il rilascio di un DURC “in attesa di definizione”, soprattutto se si ottiene una sospensione giudiziale o si versa una parte non contestata. È un aspetto tecnico sul quale l’avvocato potrà interloquire con l’INPS per mitigare gli effetti sullo studio in pendenza di giudizio.
Motivi di illegittimità dell’accertamento contributivo e giurisprudenza favorevole
Un accertamento dell’INPS non è insindacabile: al contrario, può presentare vari vizi di legittimità o merito sfruttabili in difesa. Elenchiamo alcuni punti chiave emersi dalla giurisprudenza:
- Difetto di prova della subordinazione: Se la contestazione riguarda la natura subordinata di un rapporto, l’INPS deve provarne gli indici tipici (etero-direzione, orario imposto, inserimento nell’organizzazione altrui, ecc.). La mancanza di prova concreta (oltre alla qualifica formale autonoma) rende l’accertamento illegittimo . Ad esempio, Cassazione e corti di merito hanno annullato addebiti INPS in cui ci si basava solo sul fatto che un collaboratore lavorasse “solo per quello studio”, senza però riscontrare ordini specifici o vincoli orari: l’autonomia organizzativa, se provata, prevale.
- Utilizzo di presunzioni semplici non supportate: L’ispettore spesso presume che “se un igienista ha fatturato X euro, allora ha lavorato Y ore che eccedono un part-time, quindi è dipendente”. Ma queste presunzioni devono essere fondate su elementi oggettivi e non su semplici congetture. Verbali generici che “ricalcolano” l’orario di lavoro dal fatturato, senza altre prove, sono stati considerati insufficienti in giudizio . Analogamente, affermare che un collaboratore è subordinato solo perché usa i locali e attrezzature del dentista non è decisivo (molti professionisti sanitari lavorano in studi altrui con propri pazienti, restando autonomi): serve dimostrare il come del lavoro.
- Mancato contraddittorio o vizi procedurali: Se l’INPS ha emesso l’avviso immediatamente senza consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni (ad esempio ignorando una memoria presentata entro i 30 giorni dal verbale) si può far valere la violazione del diritto di difesa in fase amministrativa, specie alla luce dei principi generali sul giusto procedimento. Inoltre, errori nella notifica o nell’indicazione dei termini di pagamento/ricorso possono rendere nullo l’atto (es.: mancanza dell’indicazione del termine per ricorrere – vizio infrequente ma possibile).
- Prescrizione del credito contributivo: I contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (salvo alcuni casi di evasione fraudolenta che estendono a 10, ma in ambito lavoro raramente applicabili) . Quindi l’INPS non può chiedere somme riferite a periodi anteriori ai 5 anni dalla data di notifica del primo atto interruttivo (che di solito è proprio il verbale ispettivo o la notifica dell’avviso di addebito). Se nel conteggio sono inclusi contributi più vecchi e non c’è stata un’interruzione valida, vanno stralciati perché prescritti. Ad esempio, un verbale del 2025 può coprire al massimo contributi dal 2020 in poi (considerando che la prescrizione che corre si ferma alla data del verbale). Cassazione ha confermato la regola del quinquennio anche dopo la Legge di Bilancio 2018 (che abolì la distinzione tra omissione e evasione ai fini prescrizionali) .
- Accertamento contributivo basato su accertamento fiscale: Spesso, se il Fisco accerta redditi non dichiarati a un lavoratore autonomo, l’INPS tenta di richiedere i contributi sulla maggior base reddituale (ad esempio, gestione separata). Ebbene, la giurisprudenza ha arginato questa prassi: è stato stabilito che “i debiti previdenziali non seguono automaticamente gli accertamenti fiscali”. In altre parole, l’INPS non può pretendere contributi esclusivamente sulla base di un accertamento del Fisco ancora sub iudice, senza svolgere una propria istruttoria probatoria . Il Tribunale di Siracusa (sentenza 23/9/2021) ha dichiarato illegittimo un avviso di addebito INPS fondato unicamente su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate impugnato dal contribuente: l’INPS è stato condannato alle spese perché non aveva fornito ulteriori elementi probatori sull’effettiva esistenza di quel reddito . Inoltre, la Cassazione ha interpretato l’art. 24 D.Lgs. 46/1999 nel senso che, quando l’accertamento fiscale presupposto è oggetto di ricorso in Commissione Tributaria, l’INPS non può iscrivere a ruolo il credito previdenziale corrispondente finché la causa fiscale non è definita . Questo per evitare un “doppio binario” incoerente: prima si deve stabilire in sede tributaria se quei redditi esistono, poi eventualmente si pagano i contributi correlati. In pratica, se vi trovate in una situazione in cui l’Agenzia vi contesta redditi non dichiarati e parallelamente l’INPS vi chiede contributi su quegli stessi importi, è fondamentale segnalare al giudice del lavoro che pende la lite fiscale e chiedere di rigettare (o almeno sospendere) la pretesa INPS in attesa dell’esito fiscale. Molti giudici del lavoro, sulla scorta del caso Siracusa, accolgono tali opposizioni proprio per carenza di prova autonoma da parte dell’INPS.
In sintesi, la difesa contro un accertamento contributivo si basa sul dimostrare che il lavoro contestato non aveva natura subordinata (portando contratti, testimonianze e fatti concreti a supporto dell’autonomia) , oppure sul far emergere vizi formali e procedurali (prescrizione, difetto di motivazione, ecc.), oppure ancora sul mettere in luce errori di calcolo o duplicazioni (a volte gli ispettori computano due volte lo stesso periodo, o applicano aliquote errate). Data la complessità tecnica di questi aspetti, è consigliabile affidarsi a un avvocato esperto di diritto del lavoro/previdenza. Lo Studio legale potrà anche coordinare consulenti del lavoro o commercialisti per perizie tecniche (ad esempio, per calcolare esattamente l’eventuale importo dovuto ricalcolando contributi e sanzioni, così da evidenziare errori aritmetici dell’INPS). Spesso, mostrando all’INPS in via amministrativa che il calcolo è sbagliato, si riesce a ottenere una riduzione o annullamento parziale ancora prima del giudizio.
Va ricordato che l’onere della prova principale ricade sull’INPS: se l’Istituto “sbaglia mira” (ad esempio, contesta un rapporto come subordinato senza prove solide), il giudice annullerà l’atto. Come afferma una guida di settore, “l’onere della prova è dell’INPS, non del contribuente” . Il contributore deve però attivamente contrastare le presunzioni con elementi concreti: ignorare la contestazione sperando che l’INPS rinunci è l’errore peggiore, perché, come visto, trascorsi i termini l’addebito diventa esecutivo con possibili pignoramenti .
Conseguenze del mancato intervento: analogamente al fisco, non reagire a un accertamento contributivo porta a conseguenze gravi. Dopo l’avviso di addebito, se non opposto, l’INPS può procedere con la riscossione forzata (tramite Agenzia Entrate-Riscossione, esattore anche per l’INPS), con pignoramenti e misure cautelari identiche a quelle fiscali. Inoltre, la mancanza di un DURC regolare può causare la sospensione di eventuali convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale o la perdita di accreditamenti regionali, se lo studio ne ha, fino all’estromissione da appalti o incarichi pubblici . Infine, per importi elevati, i soci e amministratori di società odontoiatriche potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente se la società non paga (in forza di normative speciali sulla responsabilità solidale per contributi, specie in caso di dolo). Dunque, anche sul fronte contributivo vale la regola: attivarsi subito, contestare formalmente e negoziare se possibile. In certi casi l’INPS, di fronte a ricorsi ben impostati, preferisce trovare un accordo transattivo (ad esempio, ricalcolando al ribasso i contributi con rinuncia alle sanzioni civili) pur di evitare una causa dall’esito incerto.
Il caso particolare dei contributi ENPAM per le società odontoiatriche
Una novità importante per il settore odontoiatrico è l’obbligo contributivo a favore di ENPAM introdotto per le società operanti in campo dentistico. La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che, a partire dal fatturato 2018, le società (di capitali o di persone) che gestiscono centri odontoiatrici, cliniche o studi dentistici societari debbano versare a ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche . Sono interessate tutte le società che per legge devono nominare un direttore sanitario iscritto all’Albo degli odontoiatri (comprese le catene di cliniche odontoiatriche), mentre sono escluse solo le società tra professionisti (StP) e gli studi associati tra odontoiatri, purché non abbiano un direttore sanitario esterno (in tal caso prevale l’obbligo in capo ai singoli professionisti) . Dopo alcune proroghe iniziali, l’obbligo è entrato a regime dal 2019. Molte società tuttavia non hanno ottemperato, confidando forse in controlli blandi o in una difficile riconducibilità del fatturato a prestazioni odontoiatriche. ENPAM però ha annunciato nel 2023 una maxi-operazione di recupero per il 2024, allo scadere dei primi 5 anni (termine di prescrizione) . Le società inadempienti rischiano sanzioni fino al 60% del contributo dovuto, oltre interessi di mora elevati (nel 2023 il tasso di mora ENPAM è arrivato al 12%) . Ad esempio, una società con fatturato odontoiatrico di 300.000 € annui doveva versare 1.500 € l’anno a ENPAM: se non ha pagato per il 2018-2019-2020-2021, al momento dell’accertamento si troverà a dover versare circa 6.000 € di contributi arretrati più quasi 3.600 € di sanzione (60%) e interessi maturati . ENPAM consente e anzi incoraggia le società a regolarizzarsi spontaneamente inviando i dati di fatturato pregressi e pagando i contributi dovuti volontariamente, applicando in tal caso le sanzioni minime . Dal punto di vista difensivo, se una società odontoiatrica riceve una diffida ENPAM per mancato pagamento di questo contributo, potrà eventualmente contestare solo questioni interpretative (ad esempio, sostenere di non rientrare tra i soggetti obbligati perché la sua attività prevalente non era odontoiatria, ecc.), ma in generale la norma è chiara e dunque conviene regolarizzare pagando. In caso di controversie, trattandosi di contributi previdenziali, la competenza è sempre del giudice del lavoro. La giurisprudenza su questo specifico contributo è scarsa (essendo relativamente nuovo): un caso noto riportato dalla stampa di settore menziona un ricorso di una società avverso la diffida ENPAM, rigettato dai giudici sulla base che ENPAM non aveva nemmeno ancora emesso formale accertamento . Questo suggerisce che molti contenziosi sono prematuri: ENPAM prima invita a regolarizzare, e solo se ignorata procede con un atto impositivo vero e proprio che sarà allora impugnabile. Conclusione: i titolari di studi dentistici in forma societaria devono essere consapevoli di quest’obbligo ENPAM e, se non l’hanno ancora ottemperato, attivarsi per evitare sanzioni pesanti.
Accertamenti igienico-sanitari e amministrativi (ASL, NAS, sicurezza sul lavoro)
La terza macro-area di controlli riguarda il rispetto delle normative sanitarie, amministrative e di sicurezza all’interno dello studio dentistico. Qui entrano in gioco le ASL (Aziende Sanitarie Locali) tramite i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e i Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, spesso con il supporto dei NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) dei Carabinieri per gli aspetti penali e di tutela della salute. Gli accertamenti possono essere sia ordinari/routine (controlli periodici a campione sugli studi odontoiatrici del territorio) sia mirati (a seguito di segnalazione di un paziente o di un incidente, oppure inseriti in campagne specifiche, come quelle sulla radioprotezione o sul contrasto all’abusivismo professionale).
Le verifiche sanitare nei confronti di un dentista non riguardano questioni fiscali o di lavoro, bensì: l’autorizzazione sanitaria allo studio, i requisiti strutturali e tecnologici dei locali, l’igiene e sterilizzazione, la corretta gestione di farmaci e rifiuti sanitari, l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) se vi sono lavoratori dipendenti, e in generale il rispetto di tutti gli standard richiesti a una struttura sanitaria odontoiatrica.
Vediamo i punti principali oggetto di controllo e come difendersi in caso di sanzioni.
Requisiti e adempimenti fondamentali per lo studio dentistico
Per evitare (o superare indenni) un accertamento ASL/NAS, il dentista deve anzitutto conoscere quali documenti e requisiti la legge gli impone di avere. Ecco un elenco – non esaustivo – delle principali conformità richieste in uno studio odontoiatrico standard:
- Titolo autorizzativo: a seconda della Regione e della tipologia di studio, può essere richiesta un’autorizzazione sanitaria formale rilasciata dalla ASL o dalla Regione, oppure una segnalazione certificata (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. In molte Regioni, lo studio monoprofessionale (un solo odontoiatra, magari con assistenti) è assoggettato a una procedura semplificata, mentre gli ambulatori odontoiatrici con più professionisti o società richiedono un’autorizzazione vera e propria. Ad esempio, nel Lazio la normativa distingue tra “studio professionale” e “ambulatorio odontoiatrico organizzato”: il secondo necessita di autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 4/2003, pena sanzioni severe . Cosa verificare: assicurarsi di aver presentato la SCIA o ottenuto l’autorizzazione prevista localmente prima di iniziare l’attività. In caso di subentro in uno studio esistente, va presentata integrazione a nome del nuovo titolare. Inoltre, se è prevista la figura del Direttore Sanitario (obbligatorio per società o strutture complesse), dev’esserci la comunicazione formale di nomina e accettazione dell’incarico inviata all’Ordine provinciale dei Medici e Odontoiatri .
- Agibilità dei locali e requisiti minimi: lo studio deve disporre di locali idonei dal punto di vista edilizio e igienico-sanitario. Serve il certificato di agibilità o documento equivalente che attesti la destinazione d’uso sanitaria degli ambienti (un appartamento o negozio adattato a studio deve essere stato autorizzato come “ambulatorio medico” dal Comune). Inoltre vanno rispettati i requisiti minimi strutturali stabiliti dalle norme nazionali e regionali – ad esempio quelli del D.P.R. 14/01/1997 (che fissava requisiti generali per gli studi medici) integrati da delibere regionali. Tipicamente: dimensioni minime dei locali operativi, presenza di servizi igienici separati per pazienti e personale, barriere architettoniche rimosse (accessibilità disabili), areazione e illuminazione adeguate, pavimenti lavabili, ecc. . Suggerimento: le ASL pubblicano spesso guide o checklist con i requisiti: è utile procurarsele per fare un audit interno.
- Dotazioni tecnologiche e impiantistiche: tutte le attrezzature elettromedicali (riuniti odontoiatrici, autoclavi, radiografici, ecc.) devono essere a norma CE e sottoposte a regolare manutenzione. Deve essere disponibile la documentazione di collaudo e verifica periodica per apparecchi critici (ad es., l’autoclave dev’essere verificata periodicamente per garantire la sterilizzazione, con registri dei cicli). I dispositivi medici utilizzati (es. materiali da impronta, protesi su misura) devono rispondere alla normativa UE e il dentista deve tenere traccia dei lotti e delle istruzioni d’uso. Farmaci e medicinali presenti in studio: occorre controllare regolarmente le scadenze e conservare secondo le indicazioni (frigo per materiali termosensibili, armadietto chiuso per anestetici e stupefacenti se presenti). I NAS fanno spesso controlli sulle date di scadenza dei farmaci: tenere farmaci scaduti è sanzionabile ai sensi dell’art. 443 c.p. (“detenzione di medicinali guasti o imperfetti”) . Pertanto, va implementato un protocollo di monitoraggio delle scadenze dei medicinali, eliminandoli prima della scadenza.
- Radioprotezione: se nello studio c’è un apparecchio radiografico (ortopantomografo, TAC Cone Beam, endorale), bisogna aver fatto la denuncia di detenzione all’organo competente (spesso ARPA o ASL) e nominato un Esperto Qualificato in fisica medica. Dal 2020 è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che recepisce le nuove direttive EURATOM: richiede tra l’altro la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (visite mediche periodiche) e una valutazione del rischio radiazioni. In studio occorre tenere la relazione dell’Esperto di radioprotezione, i risultati delle misurazioni di dose e i protocolli per radiografare in sicurezza . Anche i dispositivi di radiografia portatili (es. tubi Rx portatili per endorale) sono soggetti a denuncia e controllo.
- Igiene e sterilizzazione: questo è un ambito cruciale. I NAS verificano lo stato di pulizia di riuniti, trapani, ambienti (assenza di polvere e sporco, superfici disinfettate). In particolare, guardano la procedura di sterilizzazione: strumenti odontoiatrici non monouso devono essere decontaminati, imbustati, sterilizzati in autoclave e tracciati. Si consiglia di tenere un registro dei test di sterilità (Bowie-Dick, spore) e un registro di carico/scarico dell’autoclave, benché non sempre obbligatorio per legge, perché mostra diligenza. All’atto pratico, un ambiente sporco o una autoclave mal funzionante possono portare a sanzioni e – se si configura un rischio attuale per la salute dei pazienti – anche alla sospensione immediata dell’attività fino a ripristino delle condizioni igieniche.
- Gestione dei rifiuti sanitari: gli speciali rifiuti sanitari prodotti (aghi, taglienti, materiali biologici, amalgama ecc.) vanno gestiti secondo normativa. Occorre stipulare un contratto con ditta autorizzata per il ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e conservare i Formulari di Identificazione Rifiuto (FIR) che comprovano ogni ritiro. I controlli verificano che ci sia un corretto stoccaggio temporaneo (contenitori a norma, etichettati, non tenuti oltre i tempi massimi) e la presenza dei documenti degli ultimi 5 anni. Sanzioni ambientali per errata gestione rifiuti possono essere salate (D.Lgs. 152/2006, DPR 254/2003) . Anche il mercurio da eventuale vecchia amalgama deve essere raccolto con separatori e smaltito come da obbligo europeo.
- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): se nello studio operano dipendenti o equiparati (es. stagisti curriculari, apprendisti), il dentista assume il ruolo di Datore di Lavoro ai fini sicurezza e deve adempiere a tutta la normativa. Ciò comporta: la Valutazione dei Rischi con relativo documento DVR (che includa i rischi biologici, chimici, ergonomici, ecc., tipici di uno studio dentistico), la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) – il titolare stesso può essere RSPP dopo aver frequentato apposito corso – la formazione obbligatoria di tutti i lavoratori sui rischi generali e specifici, la designazione degli addetti primo soccorso e antincendio (di solito il titolare e/o un assistente formati con corsi dedicati), la sorveglianza sanitaria con nomina di un Medico Competente se richiesto (per i rischi da esposizione a chimici, a radiogene, a movimentazione carichi e posture forzate, spesso il medico competente è necessario in uno studio dentistico per effettuare visite periodiche al personale). Inoltre, lo studio deve avere un piano di emergenza ed evacuazione, con estintori revisionati, segnaletica di sicurezza e prove di evacuazione se più di 10 lavoratori (cosa rara in studi piccoli). Gli ispettori ASL (SPRESAL) possono chiedere di visionare il DVR, gli attestati dei corsi di formazione di datore e dipendenti, i verbali di nomina RLS (rappresentante lavoratori, se interno) o la comunicazione di non obbligatorietà se meno di 15 dipendenti, i certificati degli impianti elettrici (dichiarazione di conformità, e verifica messa a terra ogni 5 anni). Sanzioni: la sicurezza sul lavoro prevede sanzioni sia amministrative sia penali contravvenzionali a carico del datore di lavoro inadempiente, spesso molto pesanti (migliaia di euro di ammenda o, per mancanza DVR, anche arresto nei casi più gravi). Dunque è imperativo per un dentista mettersi a norma col D.Lgs. 81/08 se ha personale: investire in sicurezza evita guai futuri.
- Privacy e cartelle cliniche: da non dimenticare gli obblighi di tutela dei dati personali (GDPR) e di tenuta delle cartelle cliniche dei pazienti. I NAS a volte chiedono di vedere se vengono fatti firmare i consensi informati per le terapie e se è presente il registro dei trattamenti privacy e le informative per pazienti e dipendenti. La mancanza di consensi informati può esporre anche a cause civili, mentre la violazione della privacy può portare a sanzioni dal Garante. Pur non essendo il focus primario di un accertamento ASL, sono aspetti che rientrano nelle “buone pratiche” e la cui assenza potrebbe essere annotata nel verbale ispettivo.
Riassumendo, la preparazione è la miglior difesa: ogni studio dentistico dovrebbe predisporre una sorta di checklist (come quella diffusa dall’Ordine di Pordenone ) e verificarne periodicamente il rispetto. Ciò non solo evita sanzioni, ma garantisce la sicurezza di pazienti e personale.
Sanzioni e provvedimenti: come difendersi
Quando le autorità sanitarie riscontrano irregolarità, possono adottare diversi tipi di provvedimenti sanzionatori:
- Prescrizioni e disposizioni: Per infrazioni lievi e sanabili (es. cartellonistica mancante, estintore da revisionare, aggiornamento di un protocollo), gli ispettori spesso emettono una prescrizione o disposizione che ordina al dentista di regolarizzare entro un certo termine. In questi casi, non c’è una sanzione immediata: se il professionista adempie entro il termine e comunica all’ente l’avvenuto adeguamento, il procedimento si chiude lì. È fondamentale quindi prendere sul serio eventuali prescrizioni e dimostrare tempestivamente di aver ottemperato (inviando ad esempio foto, documenti di acquisto attrezzature, attestati di corso svolto, etc.). Non ottemperare espone invece a successive multe e a un nuovo sopralluogo potenzialmente più severo.
- Verbale di contestazione di illecito amministrativo: Se viene accertata una violazione per cui la legge prevede una sanzione pecuniaria amministrativa, gli ispettori redigono un verbale ex L. 689/1981 contestando l’infrazione (ad esempio, mancata predisposizione del DVR può portare a una multa amministrativa, oppure, come nel caso citato, esercizio di ambulatorio senza autorizzazione regionale porta a sanzione da 6.000 a 60.000 € ). Nel verbale sono indicati gli estremi della violazione e l’importo della sanzione (minimo e massimo edittale). Il destinatario ha la possibilità, entro 60 giorni, di pagare in forma ridotta (in genere pari al minimo o a 1/3 del massimo, secondo la legge applicabile) estinguendo così l’illecito. Se ritiene la sanzione ingiusta, può invece presentare scritti difensivi o richiesta di audizione entro 30 giorni all’autorità competente (che può essere il Prefetto per alcune materie o l’ente che ha emesso la sanzione, ad es. Regione/Comune) chiedendo l’archiviazione. In caso di mancato pagamento e mancata archiviazione, verrà emessa ordinanza ingiunzione e la sanzione diverrà esigibile coattivamente. Difesa: valutare la convenienza di pagare subito in misura ridotta (specie se l’importo è modesto e la violazione effettivamente c’è stata) oppure presentare difese scritte se si hanno argomenti solidi. Ad esempio, nel caso della sanzione da 12.000 € per mancanza di autorizzazione ad uno studio monoprofessionale a Roma, la dentista sanzionata – con l’aiuto dell’Ordine – ha fatto ricorso sostenendo che lo studio in questione non era un ambulatorio soggetto ad autorizzazione secondo la normativa vigente: il Tribunale di Roma le ha dato ragione, condannando il Comune e annullando la sanzione . Ciò dimostra che non sempre le contestazioni ASL sono corrette: vi possono essere errori di interpretazione della norma da parte degli ispettori, ed è quindi opportuno, prima di pagare, far valutare il verbale da un avvocato amministrativista esperto in sanità. Se la legge regionale effettivamente esentava quello studio dall’autorizzazione, la multa era “vessatoria” come sostenuto dall’Ordine , e infatti è stata annullata. Procedura di ricorso: le sanzioni amministrative come queste seguono la L. 689/81: dopo il verbale, se l’ente non archivia, c’è un’ordinanza di ingiunzione contro cui il professionista può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario (a seconda dell’entità della sanzione e della materia) entro 30 giorni. Ad esempio, per sanzioni sanitarie elevate, la competenza potrebbe andare al Tribunale. È un giudizio in cui si può far valere nel merito la non dovutezza della sanzione. Nel caso romano, evidentemente si è giunti in Tribunale del Lavoro (essendo sanzione in materia di sicurezza sociale regionale) che ha dato ragione al dentista.
- Provvedimenti di sospensione o chiusura: Le ASL (o i Comuni su segnalazione ASL) hanno il potere di disporre la chiusura immediata di una struttura sanitaria in caso di gravi violazioni che mettano in pericolo la salute pubblica o quando manchi il titolo autorizzativo obbligatorio . Un’ordinanza di chiusura (o di sospensione dell’attività) è un atto amministrativo che il dentista può impugnare solo davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente, tipicamente con un ricorso d’urgenza (istanza cautelare) per ottenere la sospensiva. Ad esempio, se la ASL dispone la chiusura dello studio per carenze igieniche, il dentista dovrà: sanare immediatamente le carenze, e parallelamente incaricare un legale amministrativista di ricorrere al TAR chiedendo la sospensione dell’ordinanza, dimostrando che le irregolarità sono state eliminate e che la chiusura crea danno grave. I TAR in questi casi valutano sia l’interesse pubblico (tutela salute) sia la condotta del ricorrente: se il dentista mostra di aver rimediato e l’illecito non è più sussistente, spesso concedono la sospensiva permettendo la riapertura condizionata, in attesa del giudizio di merito. Difesa nel merito: contestare l’eventuale eccesso di potere (ad es. chiusura per infrazione minore dove bastava una sanzione), o l’erronea valutazione della situazione (es. lo studio aveva l’autorizzazione, ma gli atti amministrativi della ASL erano confusi). Il TAR deciderà successivamente nel merito se annullare l’atto di chiusura. In ogni caso, questi provvedimenti sono eccezionali e si applicano a violazioni gravissime. Nella maggior parte delle ispezioni, ci si limita a sanzioni pecuniarie.
- Sanzioni penali: Oltre alle contravvenzioni di sicurezza sul lavoro già menzionate, in ambito sanitario possono emergere violazioni di rilevanza penale: ad esempio, l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica (art. 348 c.p.) se viene sorpresa a operare una persona non abilitata, oppure la frode in esercizio del commercio (es. uso di materiali contraffatti), o ancora violazioni in materia di stupefacenti (tenere anestetici o protossido senza registri). I NAS sono un corpo di polizia giudiziaria e qualora riscontrino reati fanno rapporto alla Procura. Per un titolare di studio, il rischio penale principale è legato all’art. 348 c.p.: ospitare e far operare un odontotecnico o un igienista su pazienti, spacciandolo per dentista, configurerebbe reato per entrambi. Altro scenario: in caso di incidente serio (es. paziente in collasso da sedazione non adeguatamente monitorata), potrebbero scaturire imputazioni per lesioni colpose o addirittura omicidio colposo se l’esito è tragico, specie se emergono negligenze nei protocolli. Queste situazioni vanno oltre l’accertamento amministrativo e rientrano nel penale sanitario. La difesa penale segue le regole del processo penale, con tutte le garanzie (diritto al silenzio, difesa tecnica, perizie). Fortunatamente, sono evenienze rare se il professionista opera correttamente.
In caso di sanzioni sanitarie, cosa fare subito: come regola generale, quando si riceve un verbale o un’ordinanza da ASL/NAS, analizzarlo attentamente con un legale. Verificare su quali norme si basa, se i fatti contestati corrispondono a verità e se la sanzione o misura è proporzionata. Se vi sono appigli (es. interpretazioni dubbie della normativa regionale, errori nel verbale, scarsa chiarezza), impostare subito un ricorso o quantomeno degli scritti difensivi. Nel frattempo, regolarizzare immediatamente ogni aspetto regolarizzabile: ad esempio, se viene contestato che l’autoclave non ha il Bowie-Dick test documentato, iniziare subito a farlo quotidianamente; se mancano documenti, predisporli. Portare lo studio alla piena conformità non solo può evitare ulteriori guai, ma mostra buona fede, il che può influire positivamente sull’esito del ricorso (il giudice potrebbe applicare il minimo edittale o ritenere che non vi è più pericolo e quindi indulgere).
Gli Ordini professionali (CAO provinciali) spesso offrono supporto e consulenza normativa agli iscritti proprio per prevenire e gestire queste situazioni . Non esitare a coinvolgerli: come nel caso citato, la Commissione Albo Odontoiatri di Roma ha messo a disposizione consulenti tecnici e legali per aiutare la collega sanzionata, contribuendo al successo giudiziario . L’Ordine può fornire lettere interpretative, riferimenti di legge e talvolta attestare la condotta diligente del professionista, tutte cose utili in sede di difesa.
Ricapitolando, un dentista che subisce un controllo ASL/NAS deve: 1) collaborare educatamente durante l’ispezione, fornendo quanto richiesto (nei limiti di legge); 2) chiedere copia di eventuali verbali; 3) attuare subito le misure correttive impartite; 4) valutare con il proprio avvocato se impugnare la sanzione (quando la si ritenga ingiusta o eccessiva); 5) nel caso di chiusura, attivarsi legalmente immediatamente (i termini per ricorsi d’urgenza al TAR sono brevi, spesso 60 giorni dall’atto, ma la sospensiva va chiesta anche prima, entro 30 o anche 15 giorni a seconda dell’urgenza). Un approccio proattivo e documentato è la chiave per ridurre al minimo l’impatto di questi accertamenti sulla continuità dello studio.
Domande frequenti (FAQ)
D. Quanti anni indietro può andare l’Agenzia delle Entrate a controllare i redditi di un dentista?
R. In generale, l’amministrazione finanziaria può accertare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (ad es., per la dichiarazione 2020 sui redditi 2019, fino al 31/12/2025). Se il dentista omette completamente la dichiarazione, il termine si allunga di un anno (quindi sei anni dopo l’anno d’imposta). Queste regole sono state uniformate dalla L. 208/2015. In passato i termini erano di 4 anni (dich. presentata) o 5 (omessa). Attenzione: in caso di violazioni penali tributarie segnalate all’Autorità Giudiziaria, la legge prevede raddoppio dei termini di accertamento fiscale. Ad esempio, se c’è un’evasione penalmente rilevante per l’anno X, il termine diventa il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo (raddoppio da 5 a 8). Per i contributi INPS, come detto, il limite è 5 anni dal fatto.
D. La Guardia di Finanza può sequestrare le cartelle cliniche dei pazienti durante un controllo fiscale?
R. Può provare ad acquisirle, ma il dentista ha diritto di opporre il segreto professionale in tutela della riservatezza paziente-medico. Se il professionista (o un suo incaricato presente) dichiara formalmente che determinati documenti sono coperti da segreto professionale, i militari devono sospendere l’esame di quei documenti e chiedere una specifica autorizzazione al Procuratore della Repubblica . Tale autorizzazione inoltre deve essere dettagliata e successiva all’opposizione, secondo la Cassazione . In pratica, se Lei dentista afferma “non potete prendere queste cartelle senza un decreto del giudice perché c’è segreto medico”, i verificatori dovranno sigillarle e attendere istruzioni. Se invece Lei non solleva alcuna eccezione, la GdF può fare copia di database pazienti, radiografie etc. e usarli per risalire a prestazioni non fatturate. Quindi, sì, può acquisirle solo se il dentista non si oppone o se ottiene poi un decreto specifico. Si rammenta che i dati clinici raccolti senza autorizzazione a seguito di opposizione sono inutilizzabili ai fini dell’accertamento .
D. Ho un piccolo studio personale senza altri medici. Devo avere un’autorizzazione sanitaria della ASL?
R. Dipende dalla normativa regionale. In molte regioni (es. Lombardia, Veneto, FVG, ecc.) lo studio odontoiatrico monoprofessionale è soggetto solo a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune/ASL, ma non richiede l’autorizzazione sanitaria prevista per le strutture sanitarie complesse. Altre regioni (es. Lazio in passato) hanno interpretazioni più stringenti su cosa costituisce “ambulatorio odontoiatrico”. Nel dubbio, è bene rivolgersi all’ASL territoriale o all’Ordine professionale: le normative locali variano. Nel caso citato a Roma, la ASL aveva erroneamente considerato un piccolo studio come ambulatorio, multandolo, ma il Tribunale ha dichiarato illegittima la sanzione . Conclusione: se è solo Lei il dentista che opera (pur con assistenti), di solito non serve autorizzazione, basta aver presentato SCIA e rispettare requisiti minimi. Se invece c’è una società o più odontoiatri operanti nello stesso studio (anche come associati), spesso serve una autorizzazione formale della Regione. Meglio informarsi preventivamente sulle leggi regionali in vigore. In ogni caso, qualche atto amministrativo va fatto: esercitare in totale assenza di titolo potrebbe esporla a sanzioni e ordine di chiusura.
D. In caso di avviso di accertamento fiscale, posso evitare il processo pagando a rate qualcosa?
R. Sì. Ha diverse opzioni deflattive: può chiedere l’accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica (bloccando i termini di ricorso) e provare a trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere la vertenza, con sanzioni ridotte e possibilità di pagamento rateale . In alternativa, se presenta ricorso in Commissione, può optare per la conciliazione giudiziale (accordo col Fisco in corso di causa, di solito con riduzione sanzioni a 1/3). Periodicamente poi vi sono le “rottamazioni”: ad esempio nel 2023 c’era la rottamazione-quater che permetteva di pagare le cartelle esattoriali (anche derivanti da accertamenti) senza interessi e sanzioni. Se l’avviso è già divenuto cartella, può chiedere una rateizzazione ordinaria all’Agente della Riscossione (fino a 72 rate mensili, o 120 rate in casi di grave difficoltà). Importante: queste soluzioni vanno valutate presto. Se lascia scadere i 60 giorni senza far nulla, perde l’occasione di adesione e la cartella includerà sanzioni intere. Quindi, in sintesi, sì, può evitare il processo patteggiando col Fisco l’importo dovuto, ma ciò comporta comunque pagare almeno l’imposta e una parte di sanzione/ interessi (non esiste più, allo stato, un “condono tombale” totale).
D. Cosa succede se ignoro un avviso di accertamento o un avviso di addebito INPS?
R. Diventano definitivi. L’avviso di accertamento fiscale non impugnato entro 60 giorni si trasforma in un titolo definitivo: l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione coattiva potrà iniziare . Idem per l’avviso INPS: se entro 40 giorni non lo paga né lo impugna, l’importo è dovuto e l’INPS (tramite Agenzia Riscossione) potrà procedere al recupero forzoso. In pratica, si passerà alla fase di cartella esattoriale/pignoramento senza più poter discutere il merito. Inoltre, nel frattempo scatteranno interessi di mora e ulteriori oneri. Ignorare questi atti è l’errore più grave: ci si vede recapitare dopo qualche mese preavvisi di fermo auto, pignoramenti su conti, ecc., senza aver avuto la chance di difendersi. Meglio quindi reagire tempestivamente con l’aiuto di un legale per sospendere la formazione del titolo definitivo. Se per caso ha lasciato decorrere i termini, c’è una remota possibilità: pagare entro 60 gg dalla notifica della cartella per beneficiare dello sconto sanzioni (ridotte a 1/3 se la cartella segue un avviso non impugnato). O chiedere un’accollante (qualcuno che paghi per Lei): ma sono rimedi palliativi. La regola aurea è: non far scadere i termini.
D. L’INPS mi contesta che una collaboratrice doveva essere assunta come dipendente. Devo assumerla subito per evitare guai?
R. La regolarizzazione “in corsa” può essere una mossa tattica, ma non incide retroattivamente. Se l’INPS ha già accertato che la sua collaboratrice era in realtà una dipendente sin dall’inizio, anche se Lei la assume adesso correttamente, l’INPS pretenderà comunque i contributi arretrati. Tuttavia, potrebbe essere utile assumere formalmente la persona da ora in avanti, per mostrare buona fede e chiudere la situazione irregolare attuale: questo talvolta induce l’ispettore a non proseguire con ulteriori contestazioni oltre il periodo pregresso. Non esiste però una garanzia: l’accertamento per il passato seguirà il suo corso. Ai fini del contenzioso, l’averla assunta può essere un’arma a doppio taglio: da un lato, certifica la subordinazione (ammettendo di fatto che svolgeva mansioni da dipendente), dall’altro chiude la condotta antigiuridica. In sintesi, se la relazione di lavoro continua ed effettivamente ha natura subordinata, assumetela regolarmente al più presto (o regolarizzate il contratto convertendolo in dipendente a tempo determinato/indeterminato). Se invece Lei ritiene convintamente che fosse un’autonoma genuina, potrebbe mantenere formalmente tale status e contestare l’addebito, ma rischia un secondo verbale per il prosieguo dell’irregolarità. Spesso, nelle transazioni con l’ispettorato, si concorda proprio la regolarizzazione pro futuro in cambio magari di un trattamento sanzionatorio più mite sul passato.
D. Mi è arrivato un questionario dall’Agenzia Entrate che chiede informazioni sulle mie prestazioni e sui pagamenti POS. Devo rispondere?
R. Sì, salvo casi particolari. Il questionario ex art. 32 DPR 600/73 è uno strumento che il Fisco usa per raccogliere dati prima di eventualmente emettere un accertamento. Ignorarlo è doppiamente controproducente: 1) si preclude la chance di chiarire malintesi (magari l’anomalia segnalata è frutto di un errore formale facilmente spiegabile); 2) come visto, il mancato riscontro nei termini può precludere di usare in seguito le informazioni richieste, se il questionario conteneva l’avvertimento di legge . Le conviene quindi rispondere puntualmente, fornendo i dati e documenti richiesti – meglio se con l’ausilio del suo consulente fiscale per non commettere errori. Tenga però presente che non è un interrogatorio di polizia: può limitarsi a fornire i documenti richiesti e le informazioni essenziali. Se qualche domanda è poco chiara o troppo ampia, può rispondere chiedendo chiarimenti. La trasparenza in questa fase spesso evita l’accertamento: ad esempio, se risulta un alto volume di pagamenti POS non correlati alle fatture STS, spieghi che parte di quei POS riguardano anticipi cauzionali o pagamenti di cure di colleghi (casistiche possibili) e alleghi evidenze. Meglio dissipare ora i dubbi che ritrovarseli in un avviso con sanzioni.
D. Nel mio studio durante un controllo NAS hanno trovato un paio di flaconi di disinfettante scaduti da 3 mesi. Che rischio?
R. Dipende dall’ispettore e dal verbale. In teoria, detenere farmaci o presìdi medico-chirurgici scaduti integra un illecito (art. 443 codice penale per medicinali guasti/imperfetti, oppure sanzione amministrativa per violazione delle norme sui medicinali). Tuttavia, se si tratta di quantità modeste e chiaramente per uso interno, spesso i NAS si limitano a far smaltire il prodotto e a dare una prescrizione di maggiore attenzione (soprattutto se tutto il resto era in regola). Potrebbero però anche elevare una sanzione amministrativa immediata (ad esempio, violazione del D.Lgs. 219/2006 sull’obbligo di non usare farmaci scaduti in ambito sanitario, con sanzione pecuniaria). È raro che si proceda penalmente per due disinfettanti scaduti di poco, in assenza di danno. Direi che il rischio maggiore è una multa di qualche centinaio di euro e un richiamo. La miglior difesa in questi casi è mostrarsi collaborativi, riconoscere l’errore e assicurare che si attuerà una procedura di controllo scadenze. Se comunque Le contestano formalmente l’illecito, potrà valutare col legale se pagare la sanzione ridotta o fare ricorso al Giudice di Pace. Ma in generale, questi piccoli nei vengono tollerati se non diffusi: se invece lo studio avesse molti materiali scaduti (anestetici, medicinali vari), la cosa verrebbe vista più gravemente con possibili sequestri e comunicazione in Procura. Morale: faccia un inventario mensile delle scadenze per evitare il ripetersi.
D. Ho saputo di colleghi che applicano l’IVA solo su alcune prestazioni. Le cure dentistiche non sono esenti IVA? Posso avere problemi dal Fisco per l’IVA?
R. Le prestazioni sanitarie rese da odontoiatri per la tutela della salute sono in regime di esenzione IVA (art. 10, n.18 DPR 633/72), quindi nella maggior parte dei casi il dentista non addebita IVA ai pazienti. Tuttavia, alcune attività collaterali non sono esenti: ad esempio, prestazioni di chirurgia estetica pura (non aventi finalità sanitaria terapeutica) oppure vendite di prodotti (bite, spazzolini se li vendesse) o servizi puramente peritali. In questi casi, l’IVA andrebbe applicata. Un tipico errore che può emergere in un controllo è la mancata applicazione dell’IVA su prestazioni imponibili: il Fisco contesterà l’IVA non addebitata né versata, più interessi e sanzioni. D’altro canto, è possibile anche l’errore inverso: aver applicato l’IVA dove non dovuta. Le ASL raramente guardano l’aspetto IVA, ma l’Agenzia Entrate sì: ad esempio esaminando le fatture potrebbe rilevare prestazioni di “sbiancamento cosmetico” senza IVA, ritenendole imponibili. In caso di dubbi sull’inquadramento IVA di alcune prestazioni borderline, può chiedere un parere al suo commercialista o un interpello all’Agenzia. Tenere presente che l’IVA, se dovuta, diventa un costo grave (22% del corrispettivo) se non la si è addebitata ai pazienti e la si deve versare retroattivamente. Dunque, è un aspetto da curare. Nel contenzioso, c’è margine per difendersi solo se la prestazione aveva comunque finalità sanitaria (allora l’esenzione è corretta). Altrimenti, conviene eventualmente aderire alle contestazioni sul punto e chiedere il calcolo senza sanzioni (spesso l’ufficio riconosce l’attenuante dell’incertezza normativa).
D. Se ricevo un avviso di chiusura dello studio dalla ASL per motivi igienico-sanitari, posso continuare a lavorare durante il ricorso?
R. Tecnicamente no: l’ordinanza di chiusura è immediatamente esecutiva, salvo che nel provvedimento stesso sia indicato un termine entro cui adeguarsi. Se lei continua l’attività nonostante un ordine di chiusura, rischia ulteriori conseguenze (anche penali, tipo violazione di sigilli se la ASL ha messo i sigilli, o sanzioni amministrative giornaliere cumulative). L’unica via è presentare ricorso urgente al TAR chiedendo la sospensione cautelare dell’atto. Se il TAR concede la sospensiva, l’ordinanza di chiusura viene “congelata” fino alla decisione di merito e Lei potrà riaprire (o continuare a tenere aperto) legalmente. I tempi sono stretti: in genere in pochi giorni/ settimane il TAR fissa l’udienza camerale sulla sospensiva. È fondamentale nel ricorso dimostrare che: a) ha eliminato le cause di chiusura (es. sanificato locali, riparato impianti, ottenuto autorizzazione mancante, ecc.), b) la chiusura le provoca un danno grave (perdita lavoro, ecc.), c) magari la misura risulta eccessiva rispetto alle infrazioni. Se il TAR respinge la sospensiva, rimane solo attendere il merito (mesi o anni) tenendo chiuso oppure ottemperare e chiedere alla ASL di riesaminare la situazione. Spesso conviene il dialogo: se ha sistemato tutto, può contattare la ASL presentando documentazione e chiedendo un sopralluogo di revoca volontaria dell’ordinanza. Alcune ASL lo fanno, per evitare contenziosi. In conclusione: senza provvedimento di sospensione dal TAR o revoca dalla ASL, non può legittimamente lavorare in violazione dell’ordine di chiusura.
D. Come posso minimizzare il rischio di accertamenti sul mio studio dentistico?
R. Ci sono buone pratiche che riducono sia la probabilità di controlli sia gli esiti negativi in caso di verifiche:
- In ambito fiscale: Dichiarare regolarmente tutti i compensi, evitare discrepanze tra i dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria e quanto dichiarato (il STS è una base di controllo importante). Utilizzare il più possibile mezzi di pagamento tracciati e fatturare ogni prestazione, riducendo il contante. Monitorare il proprio profilo ISA: se risulta molto basso di affidabilità, indagarne il motivo col commercialista (magari adeguando spontaneamente i ricavi in dichiarazione per evitare il “rosso”). Conservare con ordine le pezze giustificative di spese deducibili e ricavi. Correggere spontaneamente eventuali errori con il ravvedimento operoso prima che arrivi un controllo (ad esempio, se si scopre di aver omesso di dichiarare un reddito, ravvedersi riduce sanzioni e toglie materia all’accertamento). Inoltre, tenere sempre un occhio agli avvisi bonari: rispondervi regolarizza situazioni prima che degenerino.
- In ambito contributivo: Instaurare rapporti di lavoro chiari e regolari. Se serve personale continuativo, assumerlo con contratto CCNL (es. CCNL Studi Professionali per ASO e impiegati) invece di farli figurare come partite IVA dipendenti di fatto. Per collaborazioni realmente autonome, stipulare contratti scritti dettagliati che evidenzino l’autonomia (niente orari fissi, possibilità per il collaboratore di operare altrove, pagamento a percentuale sul lavoro svolto, ecc.). Rispettare gli adempimenti: versare puntualmente contributi e ritenute, consegnare le buste paga regolarmente. Mantenere un clima di rispetto con i collaboratori: molte ispezioni partono da segnalazioni di personale scontento. Se un rapporto finisce, cercare un accordo bonario (liquidazione, lettera di referenze) per evitare ritorsioni. Controllare periodicamente il cassetto bidirezionale INPS per eventuali comunicazioni di irregolarità contributiva (a volte l’INPS invia avvisi bonari di differenze contributive riscontrate: reagire subito evita il verbale ispettivo). Infine, se lo studio è in forma societaria, verificare l’obbligo ENPAM e adempiervi.
- In ambito sanitario e di sicurezza: Come detto, predisporre internamente una checklist di conformità (autorizzazioni, requisiti, scadenze, DVR, corsi sicurezza, manutenzioni). Aggiornarla almeno annualmente. Investire un po’ di risorse in formazione del personale: un assistente di studio ben formato conosce l’importanza di sterilizzazione e pulizia e ci tiene, riducendo il rischio di superficialità che portano sanzioni. Avere un manuale di procedure interne (anche breve) per pulizia strumenti, smaltimento rifiuti, emergenze, e assicurarsi che tutti lo seguano. Nominare eventualmente un referente per la qualità/sicurezza (può essere lo stesso dentista) che effettui controlli interni periodici. Iscriversi a corsi o seminari organizzati dall’Ordine sulle normative: spesso si danno per scontate cose che scontate non sono. Ad esempio, pochi sanno che il laboratorio odontotecnico non può avere accesso diretto dallo studio se comunicante – evitarlo potrebbe risparmiarvi una sanzione (è un requisito strutturale di incompatibilità di attività menzionato in normative regionali) . Dunque informarsi e prevenire è meglio che curare (in tutti i sensi!).
- Tenere un profilo basso “digitale”: Oggi il Fisco incrocia anche informazioni dai social e siti web. Evitare di ostentare pubblicamente lussi sproporzionati ai redditi dichiarati (auto costose, vacanze di lusso mostrati sui social) può sembrare un consiglio banale, ma casi di accertamenti redditometrici sono partiti anche da incongruenze evidenti tra vita apparente e reddito. Inoltre, attenersi alle normative sulla pubblicità sanitaria (no pubblicità ingannevoli o vietate) per non attirare attenzioni indesiderate da parte di Ordine o ASL.
Riassumendo: regolarità, trasparenza e aggiornamento. Un professionista aggiornato sugli obblighi, che tiene in ordine conti e adempimenti, avrà poco da temere dai controlli; e se anche arrivassero, potrà affrontarli con serenità (e con l’avvocato giusto al fianco) uscendo quasi indenne.
Casi pratici di accertamento e difesa nello studio dentistico
Di seguito presentiamo tre scenari ipotetici ispirati a situazioni realmente accadute, per illustrare con un taglio pratico come può svolgersi un accertamento e quale difesa può mettere in campo il dentista con l’aiuto del suo avvocato.
Caso pratico 1: Accertamento fiscale per compensi non dichiarati
Scenario: Il Dr. A. è un dentista libero professionista che gestisce un piccolo studio. Nel 2024 riceve la visita di due ispettori dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L’ispezione nasce da un’anomalia: il Sistema Tessera Sanitaria mostra che nel 2022 il Dr. A. ha trasmesso ricevute per prestazioni per soli 50.000 €, mentre i movimenti sul suo POS ammontano a 80.000 €. Durante la verifica, i funzionari esaminano i registri contabili, richiedono estratti conto e scoprono inoltre che alcune fatture di acquisto di materiale odontoiatrico (es. impianti, anestetici) sono sproporzionate rispetto ai ricavi dichiarati – segno che potrebbe aver effettuato più interventi di quelli fatturati. Al termine, redigono un PVC contestando ricavi non dichiarati per 30.000 € nel 2022. Il Dr. A. aveva in effetti incassato diverse prestazioni in contanti senza rilasciare ricevuta fiscale.
Difesa: Il Dr. A. si rivolge immediatamente a un avvocato tributarista. Entro i 60 giorni prepara una memoria difensiva dove:
– Giustifica una parte dei versamenti POS come anticipi di pazienti per cure da completare l’anno seguente (documentando che poi nel 2023 quelle cure sono state eseguite e fatturate, allegando le fatture 2023).
– Riconosce che vi è stato un disallineamento dovuto a un errore gestionale (il software gestionale non avrebbe registrato alcune fatture) e allega copia di ricevute fiscali cartacee che però non erano state inviate al STS (cerca di “recuperare” qualche pezzo).
– Evidenzia che l’acquisto di materiali extra nel 2022 era dovuto in parte a scorte per l’anno successivo (fornisce documenti di magazzino per provare che a fine 2022 aveva ancora X impianti in stock).
– Solleva un vizio procedurale: gli ispettori non hanno consegnato copia del processo verbale immediatamente, e non hanno verbalizzato l’assenza di gravi irregolarità per gli anni precedenti (accertavano solo il 2022). Chiede quindi, in via principale, l’annullamento per vizio, e in subordine riduzione del reddito accertato.
L’Agenzia delle Entrate, esaminate le memorie, riduce parzialmente la pretesa riconoscendo gli anticipi già tassati nel 2023 (quindi toglie 10.000 € dall’imponibile contestato). Per i restanti 20.000 €, emette avviso di accertamento con IRPEF, addizionali e IVA (in realtà l’IVA in questo caso è 0 perché prestazioni esenti) e sanzioni al 100%. Il debito totale è ~€9.000.
A questo punto, il Dr. A., su consiglio del legale, avvia un accertamento con adesione: durante l’adesione, porta ulteriori documenti (dichiarazione di un paziente che conferma di aver pagato anticipatamente) e soprattutto fa leva sul fatto che ha iniziato a mettersi in regola (mostra che nel 2023 ha aderito alla tregua fiscale per errori formali e sta fatturando tutto regolarmente). Si raggiunge così un accordo: l’imponibile evaso riconosciuto scende a 15.000 €, le sanzioni ridotte a 1/3 (dal 100% al ~33%) e il Dr. A. ottiene di pagare in 8 rate trimestrali. In totale verserà circa €6.000 dilazionati. Nessun procedimento penale scatta perché l’imposta evasa è sotto soglia.
Epilogo: Il Dr. A. prosegue l’attività più diligentemente. L’avvocato lo aiuta a implementare un sistema di controllo incrociato mensile tra incassi POS/contanti e fatture STS per evitare future discrepanze. Inoltre, il Dr. A. installa un cartello “Si prega i gentili pazienti di richiedere sempre ricevuta fiscale” in sala d’attesa, cercando di cambiare mentalità. La vicenda si chiude senza perdita patrimoniale grave e con lo studio ancora in attività, sebbene con un costo economico e di stress che fungono da lezione.
Caso pratico 2: Accertamento contributivo INPS per lavoratore irregolare
Scenario: La Dott.ssa B. è una giovane dentista che, per avviare il suo studio, ha coinvolto il marito come aiuto. Il marito, pur non essendo odontoiatra, la supporta facendo l’accettazione pazienti, piccole mansioni di segreteria e pulizia, senza però essere formalmente assunto né retribuito (di fatto lo fa a titolo di aiuto familiare occasionale). Nel 2025, l’ispettorato del lavoro effettua un controllo a campione nello studio. Trova il marito intento a riordinare lo studio e scopre che non risulta tra i dipendenti. Contestano quindi alla Dott.ssa B. l’impiego di un lavoratore “in nero” – ancorché familiare – fin dal 2021, e presumono un orario pieno. L’INPS emette un verbale richiedendo contributi come se il marito fosse dipendente full-time per 4 anni, più sanzioni, per un totale di €25.000. Viene anche elevata una sanzione amministrativa per lavoro nero (circa €1.800). Il DURC della dottoressa risulta immediatamente irregolare a seguito di ciò.
Difesa: La Dott.ssa B. si affida a un avvocato giuslavorista. Innanzitutto, regolarizza subito la posizione: assume formalmente il marito part-time come collaboratore di studio (approfittando anche di agevolazioni contributive per assunzione di over 50 disoccupati, se applicabile). Ciò non cancella il passato, ma dimostra buona volontà per il futuro. Entro i 30 giorni dal verbale, l’avvocato presenta osservazioni scritte all’Ispettorato: sottolinea che trattasi di familiare coadiuvante occasionale, una figura che nel lavoro autonomo è ammessa senza obbligo contributivo se l’aiuto è saltuario. Elenca le mansioni svolte dal marito, descrivendole come non riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato standard (nessun orario fisso definito, nessuna retribuzione, attività sporadiche). In assenza di riscontri su pagamenti (il marito non percepiva stipendio) sostiene che manca l’elemento della onerosità, essenziale per configurare un lavoro subordinato. L’INPS però conferma l’accertamento, ritenendo che l’aiuto fosse sistematico (lo vedevano lì quasi ogni giorno).
Si procede quindi con ricorso al Tribunale del Lavoro entro 40 giorni dall’avviso di addebito. Nel giudizio, la difesa chiama a testimoniare alcuni pazienti e conoscenti che attestano che spesso il marito non era presente in studio (aveva un altro lavoro saltuario, compariva solo a necessità). Inoltre, si porta evidenza che la Dott.ssa B. aveva assunto una segretaria part-time già nel 2023, quindi il ruolo del marito era ancor più marginale. L’avvocato contesta la quantificazione: se anche fosse considerato coadiuvante, l’INPS avrebbe dovuto al più iscriverlo alla gestione commercianti con aliquota ridotta, non come dipendente full-time.
Esito possibile: Il giudice, valutate le prove, può percorrere diverse vie. Ipotizziamo che riconosca che fino al 2022 l’attività del marito era davvero occasionale, annullando i contributi per quegli anni, ma ravvisi che nel 2021 (quando non c’era segretaria) di fatto svolgeva mansioni essenziali, quindi per quell’anno convalidi l’obbligo contributivo. Viene così parzialmente accolto il ricorso: l’INPS deve ricalcolare i contributi limitatamente a 1 anno e come collaboratore familiare (gestione commercianti) anziché dipendente, riducendo l’importo a soli €3.000. La sanzione per lavoro nero può essere annullata dal giudice se ritiene che il familiare fosse presente in buona fede (o ridotta al minimo).
La Dott.ssa B. paga quanto dovuto e regolarizza completamente la posizione del marito (che dopo qualche mese decide di non collaborare più per evitare aggravi all’azienda familiare). Il DURC torna regolare una volta versato il dovuto. Il rischio di sanzioni penali non c’era, trattandosi di violazione amministrativa.
Lezione appresa: anche un aiuto “informale” in famiglia deve essere valutato attentamente. Esistono in alcuni settori (artigiani, commercianti) forme per iscrivere i familiari coadiuvanti part-time con contributi ridotti; nel settore studi professionali ciò è meno codificato. In futuro, la dottoressa eviterà di coinvolgere parenti in modo continuativo senza formalizzazioni e ricorrerà a contratti regolari per ogni necessità di personale.
Caso pratico 3: Ispezione ASL e contestazione di carenze igienico-sanitarie
Scenario: Il Dr. C. gestisce un ambulatorio odontoiatrico assieme a due colleghi. Durante un controllo a sorpresa da parte del NAS e personale ASL, vengono rilevate alcune criticità: il locale sterilizzazione è giudicato troppo angusto e privo di ventilazione naturale, alcuni strumenti non risultano imbustati in attesa di sterilizzazione, e nel frigorifero dei medicinali ci sono due fiale di un farmaco anestetico scadute da 4 mesi. Inoltre, si scopre che lo studio ha installato da poco una nuova TAC Cone Beam ma non ha aggiornato l’autorizzazione sanitaria per includere la diagnostica per immagini, né c’è traccia della relazione di un Esperto Qualificato per la radioprotezione. Gli ispettori redigono un verbale contestando: 1) violazione dei requisiti minimi strutturali (locale sterilizzazione non a norma), 2) gestione non conforme della sterilizzazione (sanzione amministrativa X €), 3) detenzione di farmaci scaduti (violazione D.Lgs. 219/06, sanzione Y €), 4) ampliamento non autorizzato dell’attività sanitaria (l’installazione TAC avrebbe richiesto un’autorizzazione integrativa), sanzionabile ai sensi della legge regionale con multa e potenzialmente con provvedimento di sospensione. Nel verbale intimano di non utilizzare la TAC finché non regolarizzata.
Azione correttiva immediata: Il Dr. C., con i colleghi, adotta subito le misure correttive: svuota e riorganizza il locale sterilizzazione spostando materiale inutile in magazzino, fa installare un aspiratore/ventola per il ricambio aria, istituisce un protocollo scritto di imbustamento immediato degli strumenti usati e smaltisce i farmaci scaduti. Contatta un Fisico specialista che effettua urgentemente la valutazione radioprotezionistica della TAC e predispone la documentazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’autorizzazione sanitaria (che inviano alla Regione entro pochi giorni, allegando la relazione tecnica e planimetrie aggiornate). Nel frattempo, la TAC resta spenta.
Difesa legale: Il Dr. C. si affida a un legale amministrativista per gestire le sanzioni. Entro 30 giorni inviano alla ASL una memoria difensiva con documentazione: fotografie del locale sterilizzazione adeguato (dimostrando di aver ottemperato alle prescrizioni igieniche), attestati dei corsi di sterilizzazione fatti fare alle assistenti, copia della domanda di autorizzazione integrativa per la TAC, e uno storico che evidenzia come la TAC sia stata usata solo sporadicamente per pochi pazienti urgenti (cercando di minimizzarne l’uso abusivo). Chiedono quindi di non applicare la sanzione massima e di evitare la chiusura in quanto lo studio ha già provveduto alle messe a norma.
La ASL, valutata la pronta reazione, decide di non emanare un’ordinanza di chiusura (che pure avrebbe potuto per l’ampliamento non autorizzato) e si limita a notificare un’ordinanza ingiunzione con le sanzioni pecuniarie: ad esempio, 1.000 € per la sterilizzazione, 500 € per i farmaci scaduti, 5.000 € per l’attività non autorizzata (ridotta rispetto al massimo di 10.000 considerando le circostanze attenuanti).
L’avvocato, constatato che le sanzioni sono state già ridotte e che effettivamente qualche mancanza c’era, consiglia di non opporsi ulteriormente (il rischio sarebbe di inimicarsi la ASL e ottenere poco in giudizio, data la commissione delle infrazioni). Il Dr. C. paga in misura ridotta entro 60 giorni (usufruendo anche dello sconto di legge se previsto). Lo studio nel frattempo ottiene l’autorizzazione integrativa per la TAC dalla Regione dopo 60 giorni, potendo così riattivarla legalmente.
Epilogo: Lo studio prosegue l’attività, avendo investito qualche migliaio di euro tra adeguamenti e sanzioni, ma evitando il peggio (nessuna chiusura né danno reputazionale pubblico). Il Dr. C. istituisce d’ora in poi un registro di autocontrollo mensile in cui verifica e fa firmare ai colleghi una checklist (ventilazione ok, niente farmaci scaduti, strumenti a norma, ecc.). Inoltra copia di tali registri all’Ordine come buona prassi. Un successivo controllo ASL due anni dopo troverà tutto in ordine.
Lezione: la pronta ottemperanza e la collaborazione attiva con le autorità sanitarie possono evitare misure drastiche. Mostrarsi proattivi – non solo correggere ma documentare e comunicare di averlo fatto – cambia l’atteggiamento dell’ente, che punterà più a “educare” che a sanzionare pesantemente. Certo, prevenire resta meglio: se il Dr. C. avesse richiesto prima l’autorizzazione per la TAC e gestito meglio sterilizzazione e scadenze, non avrebbe avuto intoppi. Ma l’importante è che l’episodio si è chiuso senza gravi strascichi, grazie a una reazione immediata e competente.
Tabella riepilogativa – Confronto tra i diversi tipi di accertamento
Per sintetizzare le differenze principali tra gli accertamenti fiscali, contributivi e sanitari illustrati, riportiamo uno schema comparativo:
| Aspetto | Fiscale (Agenzia Entrate/GdF) | Contributivo (INPS/INAIL/Ispettorato) | Sanitario-Amministrativo (ASL/NAS) |
|---|---|---|---|
| Oggetto del controllo | Redditi dichiarati vs effettivi, IVA, IRAP, emissione fatture, registri contabili. | Posizioni lavorative e contributive: lavoro nero, qualificazioni errate, omissioni contributi, premi assicurativi. | Requisiti igienici, autorizzazione sanitaria, sicurezza sul lavoro, corretta gestione di strumenti, farmaci e rifiuti. |
| Autorità accertatrice | Agenzia Entrate (verifiche ufficio) e Guardia di Finanza (ispezioni in loco). | Ispettori del Lavoro, funzionari INPS e INAIL; spesso in nuclei misti (ITL). | ASL (Servizio Igiene, SPRESAL), coadiuvati da Carabinieri NAS per aspetti penali. |
| Atto conclusivo tipico | Processo Verbale di Constatazione (PVC) seguito da Avviso di Accertamento (imposte + sanzioni) . Se non impugnato diventa cartella esattoriale. | Verbale ispettivo seguito da Avviso di Addebito INPS (somme dovute con titolo esecutivo) . Anche: verbali di illecito amministrativo per lavoro irregolare. | Verbale di ispezione con eventuali prescrizioni. Possibile ordinanza ingiunzione per sanzioni pecuniarie (L.689/81) o ordinanza di chiusura/sospensione per gravi violazioni (da ASL/Comune) . |
| Termine per difendersi | 60 giorni per ricorso alla Corte Giustizia Tributaria competente . In alternativa, adesione entro 15 gg (sospende termine) . | 40 giorni per ricorso al Tribunale (Lavoro) dal ricevimento avviso . Ricorso amministrativo interno facoltativo entro ~30 gg (Comitato INPS). | 30 giorni per scritti difensivi al Prefetto/ente emanante; oppure pagamento ridotto entro 60 gg. Dopo ordinanza ingiunzione: 30 gg per opposizione Giudice Pace/Tribunale. Ricorso TAR entro 60 gg per provvedimenti amministrativi (es. chiusura). |
| Giudice competente | Giustizia Tributaria (primo grado provinciale, appello regionale, ricorso in Cassazione tributaria). | Tribunale Ordinario – Sez. Lavoro (primo grado), Corte d’Appello (secondo), Cassazione civile sezione lavoro. | Giudice di Pace/Tribunale Ordinario per sanzioni amministrative a seconda importo/materia; TAR per atti amministrativi autoritativi. In caso di reati: Tribunale penale. |
| Sanzioni/Conseguenze | Imposte evase + interessi + sanzioni 90%–240% imposta (riducibili se concilia o adesione) . Se definitivo: esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche) . Possibile segnalazione penale oltre soglia . | Contributi evasi + sanzioni civili (interessi/mora ~5-8% annuo cumulativo) . In caso di lavoro nero: sanzione extra €1.800–€43.200 per lavoratore (variabile) e sospensione attività se >10% personale in nero. Avviso INPS esecutivo: pignoramenti e fermi se inadempienza. PERDITA DURC finché irregolare . | Multe variabili (da poche centinaia € per infrazioni minori fino a decine di migliaia € per mancanza autorizzazione) . Possibile chiusura immediata dello studio per gravi rischi sanitari o mancanza titolo . Eventuale rilievo penale (esercizio abusivo, lesioni) con sequestri penali. |
Legenda: DURC = Documento Unico Regolarità Contributiva; TAR = Tribunale Amministrativo Regionale; ITL = Ispettorato Territoriale Lavoro; NAS = Nucleo Antisofisticazioni Carabinieri.
Conclusione
Essere oggetto di un accertamento – fiscale, contributivo o sanitario – rappresenta per il professionista odontoiatra un momento di forte pressione. Tuttavia, conoscere le regole del gioco permette di affrontare anche queste evenienze in modo strutturato e sereno. Ogni tipologia di controllo ha i suoi ambiti di competenza, i suoi limiti legali e le sue tutele per il contribuente.
Abbiamo visto che: un accertamento fiscale non è una sentenza definitiva, ma una “tesi” dell’ufficio che può (e deve) essere messa in discussione con dati e argomentazioni puntuali; un accertamento contributivo spesso contiene interpretazioni estensive che l’INPS fatica a difendere in giudizio se il datore di lavoro ha effettivamente rispettato la sostanza delle norme; un controllo ASL può evidenziare carenze a volte formali più che sostanziali, e la reazione collaborativa del medico può trasformare un potenziale disastro (es. chiusura) in una semplice multa e un monito.
Il ruolo dell’Avvocato è emerso come centrale: un avvocato specializzato sa individuare i punti deboli della pretesa dell’ente (che sia un vizio procedurale nello svolgimento della verifica fiscale, o un difetto di motivazione nell’avviso INPS, o un’applicazione distorta di una norma regionale sanitaria) e costruire attorno ad essi la difesa più efficace, combinando magari aspetti formali e sostanziali. Sa anche negoziare: molte vertenze si risolvono grazie a un accordo transattivo con l’ente impositore, che il professionista da solo difficilmente otterrebbe.
Dal punto di vista del dentista-debitore, il messaggio chiave è: non farsi sopraffare dal panico né dalla tentazione di ignorare il problema. Ogni atto ricevuto ha dei termini e delle procedure per reagire: rispettandoli e affidandosi a consulenti competenti, si aprono spesso margini di manovra insospettati. Ignorandoli, come abbiamo sottolineato più volte, si lascia spazio alle conseguenze più gravose e irreversibili.
Inoltre, trasformare queste esperienze in opportunità di miglioramento è fondamentale. Un controllo fiscale può indurre a migliorare la gestione amministrativa, un’ispezione del lavoro a regolarizzare rapporti opachi, un sopralluogo ASL a elevare gli standard igienici e di sicurezza: tutti aspetti che, alla lunga, rafforzano la qualità e la reputazione dello studio dentistico.
Infine, la formazione e l’aggiornamento continuo su obblighi e diritti – per sé e per il proprio staff – rappresentano la miglior difesa preventiva. Un dentista informato, che si avvale di commercialisti e consulenti del lavoro preparati e che mantiene un dialogo con l’Ordine professionale, difficilmente si farà trovare completamente impreparato. E se anche dovesse incappare in un accertamento, sarà in grado di gestirlo con la dovuta competenza.
In conclusione, “difendersi con l’Avvocato” non significa cercare cavilli per sottrarsi ai propri doveri, ma far valere in modo fermo e autorevole le proprie ragioni di contribuente e professionista, pretendendo il rispetto delle garanzie che l’ordinamento – fortunatamente – predispone per tutti i cittadini, anche quando rivestono il ruolo di debitore verso lo Stato. Con questa consapevolezza, ogni accertamento diventa un confronto alla pari e non più un incubo sconosciuto.
Fonti e riferimenti
Normativa fiscale e tributaria
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 32, 38, 39 sulle indagini finanziarie, accertamento sintetico e induttivo) .
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA (art. 52 sul potere di accesso e sequestro, art. 19 e 10 sull’esenzione prestazioni sanitarie).
– Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente (art. 7 sul contraddittorio e utilizzo prove illegittime , art. 12 sui diritti durante le verifiche , art. 12 c.7 – termine 60 giorni per memorie, art. 7-quinquies introdotto nel 2015 sulla inutilizzabilità prove acquisite in violazione di legge ).
– D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione e conciliazione (procedura per definire bonariamente gli avvisi) .
– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Processo tributario (disciplina di ricorsi e termini).
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni tributarie (misura delle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione, riduzioni).
– D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Reati tributari (art. 2 dichiarazione fraudolenta, art. 4 infedele, art. 5 omessa; soglie di punibilità).
Normativa contributiva e del lavoro
– D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 – Codice ispettorato lavoro (coordina le attività ispettive).
– L. 30 aprile 1969, n. 153 e L. 11/1983 – Obbligo assicurativo INPS per familiari coadiuvanti (specifico per artigiani/commercianti).
– L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 – Sanzioni civili INPS (tasso di interesse per ritardato od omesso versamento contributi).
– L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 – Ricorsi amministrativi INPS (Comitato provinciale e centrale).
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 214/2011 – Avviso di addebito INPS (ha introdotto l’avviso con efficacia esecutiva dal 2011).
– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – Procedura di diffida accertativa (regolarizzazione contributi).
– D.M. 30 gennaio 2015 – Maxisanzione per lavoro nero (importi aggiornati sanzioni).
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017), art. 1 c. 353 – Contributo ENPAM 0,5% società odontoiatriche .
– Codice Civile, art. 2094 – Definizione di lavoratore subordinato (eterodirezione etc.), art. 2222 – Lavoratore autonomo (occasionalità).
– D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 c.3 – Iscrizione a ruolo crediti previdenziali (divieto iscrizione se accertamento fiscale impugnato) .
– Codice di Procedura Civile, art. 295 – Sospensione processi per pregiudizialità (Tribunale Siracusa 2021: pregiudizialità fattuale accertamento fiscale pendente) .
Normativa sanitaria e di sicurezza
– D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modif. da D.Lgs. 229/1999) – Riordino sanità (principio che regioni regolano autorizzazioni strutture sanitarie).
– D.P.R. 14 gennaio 1997 – Requisiti minimi per strutture sanitarie (studi odontoiatrici e medici).
– Normative regionali sanitarie (es.: L.R. Lazio 3 marzo 2003 n.4, art. 12 – autorizzazioni sanitarie e sanzioni ; Delib. G.R. Friuli 370/2014 e simili in altre regioni – distinguo studio vs ambulatorio).
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (obblighi datore di lavoro, DVR, formazione, sorveglianza sanitaria; relative sanzioni amm/penali per mancanza DVR, ecc.).
– D.Lgs. 101/2020 – Radiazioni ionizzanti (obblighi in studi dentistici: denuncia sorgenti, esperto qual., sorveglianza sanitaria).
– D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 – Smaltimento rifiuti sanitari (obblighi su taglienti, rifiuti infetti, amalgama).
– D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e Reg. UE 2017/745 – Dispositivi medici (tracciabilità, conformità CE per attrezzature).
– D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – Farmaci uso umano (divieto detenzione farmaci scaduti, art. 148 e sanzioni; art. 443 c.p. richiamato per medicinali guasti) .
– Codice Penale, art. 348 – Esercizio abusivo professione (odontotecnico che opera su paziente = reato); art. 589-590 – Omicidio/lesioni colpose (per violazioni igieniche/sicurezza che causino danno); art. 650 – Inosservanza ordini autorità (mancato rispetto ordinanza ASL).
Giurisprudenza e prassi (sentenze, circolari, casi)
– Cass. civ. Sez. V n. 6275/2023 (depositata 2/3/2023) – Odontoiatra: mancata risposta al questionario senza avvertimento non preclude produzione documenti in giudizio; la presunzione legale ex art. 32 DPR 600 dei prelevamenti bancari è inapplicabile al lavoratore autonomo .
– Cass. civ. Sez. V ord. 24798/2025 – Accertamento induttivo: ammesso uso presunzioni semplici solo se contabilità gravemente inattendibile; obbligo di considerare i costi deducibili nell’avviso per rispettare capacità contributiva .
– Cass. civ. Sez. V n. 10192/2023 – Principio dei costi nelle presunzioni: illegittimo tassare ricavi lordi senza riconoscere costi forfettari; onere ufficio considerare spese inerenti anche in difetto documentazione completa .
– Cass. SS.UU. n. 11082/2010 – Segreto professionale nelle ispezioni: l’autorizzazione della Procura prevista dall’art. 52 DPR 633 dev’essere successiva all’eccezione e specificamente motivata, non generale e preventiva (ribadito da Cass. ord. 17228/2025) .
– Cass. pen. Sez. III n. 34020/2020 – Segreto professionale e verifica fiscale: conferma necessità di decreto motivato per superare opposizione (nota in NT+ Diritto, 1/12/2020) .
– Cass. civ. Sez. Lav. n. 15292/2020 – Prescrizione quinquennale contributi INPS/INAIL: contributi previdenziali soggetti a prescrizione 5 anni ex L.335/1995, anche per periodi antecedenti riforma 2018 .
– Tribunale di Siracusa (lav.) sent. 23/09/2021 – INPS non può basare pretesa contributiva solo su accertamento fiscale impugnato: illegittimo avviso INPS fondato esclusivamente su verbale GdF in pendenza giudizio tributario; inapplicabilità art.295 cpc, ma onere INPS provare autonomamente il credito .
– Tribunale di Roma (ord.) 2023 – Caso studio dentistico vs Comune di Roma: confermata illegittimità sanzione €12.000 per mancanza autorizzazione, poiché studio monoprofessionale non equiparabile ad ambulatorio soggetto a titolo ai sensi L.R. Lazio 4/2003 .
– Corte Cass. SS.UU. n. 9451/2016 – IRAP studi associati: principio per cui studi associati e società semplici professionali sono sempre soggetti a IRAP ex lege, a prescindere da autonoma organizzazione .
– Cass. ord. 32110/2023 – IRAP odontoiatri con dipendenti: riconosciuto esonero IRAP per dentista con due dipendenti part-time, in quanto non accrescono produttività oltre apporto individuale (approccio sostanziale su autonoma organizzazione – caso cit. da stampa) .
– Cass. nn. 13129/2022 e 39578/2021 – IRAP studi associati: aperto filone per esonero IRAP se i soci odontoiatri dimostrano di operare in totale autonomia individuale senza apporto organizzativo reciproco .
– Corte EDU (CEDU), caso Grande Stevens c. Italia 2014 & Italgomme 2025 – Principio ne bis in idem in materia fiscale: non è trattato in dettaglio qui, ma la sentenza Italgomme (CEDU 2025) ha influito sulle sanzioni fiscali e penali parallelamente, tema da approfondire altrove (cfr. Villani, Verifiche fiscali dopo CEDU 2025).
– Materiale informativo CAO/OMCeO: “Cosa non deve mancare in caso di controllo” – Check-list Ordine Medici Odontoiatri Pordenone, 25/7/2022 .
– Linee guida ENPAM: Comunicazioni stampa ENPAM su contributo 0,5% società (Odontoiatria33, 28/9/2023) .
Gestisci uno studio dentistico e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta ricavi presunti, incassi non dichiarati, antieconomicità o incongruenze tra prestazioni, agenda clinica e fatturazione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci uno studio dentistico e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta ricavi presunti, incassi non dichiarati, antieconomicità o incongruenze tra prestazioni, agenda clinica e fatturazione?
Ti dicono che “le prestazioni risultano superiori agli incassi”, che “i flussi non tornano” o che “i margini sono anomali”, e ora rischi recuperi d’imposta, sanzioni e interessi?
Temi che la specificità dell’attività sanitaria, con prestazioni complesse e pagamenti differiti, venga letta con criteri standardizzati che non riflettono la realtà dello studio?
Devi saperlo subito:
👉 lo studio dentistico non è un’attività standard,
👉 le presunzioni vanno provate e contestualizzate,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- perché gli studi dentistici sono spesso oggetto di accertamento,
- quali presunzioni usa il Fisco,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come difendersi efficacemente con l’avvocato.
Perché gli Studi Dentistici Sono nel Mirino del Fisco
Gli studi dentistici vengono controllati perché:
- gestiscono prestazioni sanitarie articolate,
- presentano incassi dilazionati nel tempo,
- utilizzano pagamenti misti (anticipi, rate, assicurazioni),
- hanno agende cliniche che il Fisco tenta di trasformare in ricavi.
👉 La complessità clinica non è evasione.
Le Contestazioni Più Comuni negli Accertamenti
Negli accertamenti agli studi dentistici il Fisco contesta spesso:
- presunti ricavi non dichiarati da agenda o cartelle cliniche,
- antieconomicità per margini ritenuti bassi,
- incongruenze tra prestazioni e fatturazione,
- incassi presunti da pagamenti tracciati o contanti,
- utilizzo di parametri medi non aderenti alla realtà dello studio.
👉 Molte contestazioni nascono da una lettura astratta dei dati.
Agenda Clinica ≠ Fatturato Automatico
Un errore frequente è pensare che:
👉 “ogni prestazione in agenda corrisponda a un incasso”.
In realtà:
- molte prestazioni sono preventivi o piani di cura,
- i trattamenti sono progressivi e pluriennali,
- non tutte le prestazioni vengono completate,
- i pagamenti possono essere rateizzati o rinviati.
👉 L’agenda non è un registro dei ricavi.
Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può trasformare dati clinici in ricavi senza prova concreta.
Per sostenere l’accertamento servono:
- presunzioni gravi, precise e concordanti,
- collegamento diretto tra prestazione e incasso,
- esclusione di spiegazioni alternative lecite.
👉 La presunzione va dimostrata, non ipotizzata.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento è contestabile se:
- si basa solo su agende o cartelle cliniche,
- applica medie statistiche di settore,
- ignora pagamenti differiti o piani di cura incompleti,
- presume incassi senza prova,
- disconosce costi e struttura dello studio,
- manca il contraddittorio.
👉 Il Fisco deve adattarsi alla realtà sanitaria, non il contrario.
Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Evasione
Sono frequentemente fraintese:
- piani di cura pluriennali,
- rinunce o abbandoni del trattamento,
- rateizzazioni con assicurazioni o finanziarie,
- prestazioni gratuite o promozionali,
- costi elevati per materiali, personale e tecnologie.
👉 Il rischio professionale non è evasione.
L’Errore Più Grave del Dentista
Molti professionisti sbagliano perché:
- accettano l’idea che “i numeri non tornano”,
- non spiegano l’organizzazione dello studio,
- si difendono solo con la contabilità,
- pagano per paura.
👉 È la logica dell’accertamento che va contestata.
Accertamento allo Studio Dentistico ≠ Debito Automatico
Un principio essenziale è questo:
👉 la specificità dell’attività sanitaria deve essere considerata.
Questo significa che puoi:
- dimostrare la natura dei piani di cura,
- spiegare tempi e modalità di incasso,
- contestare presunzioni astratte,
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa negli accertamenti agli studi dentistici è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- contesta l’uso improprio delle presunzioni,
- valorizza la specificità sanitaria,
- smonta l’antieconomicità apparente,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ordina i dati.
👉 L’avvocato difende la logica professionale.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento ricevuto,
- verificare la legittimità delle presunzioni,
- dimostrare la corretta gestione clinica ed economica,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare il patrimonio personale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su ricavi inesistenti,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- precedenti negativi per il futuro,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare l’accertamento significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per gli studi dentistici:
- gli importi contestati sono spesso elevati,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti fiscali negli studi dentistici richiede competenze avanzate in diritto tributario e capacità di leggere la realtà dell’attività sanitaria.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento allo studio dentistico,
- verifica delle presunzioni utilizzate,
- difesa della specificità clinica ed economica,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio personale e professionale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
Lo studio dentistico non è un’attività standard
e non può essere accertato con criteri automatici.
👉 Le prestazioni non sono incassi immediati,
👉 i piani di cura non sono fatturato,
👉 le presunzioni si contestano.
La regola è chiara:
👉 spiegare la realtà clinica,
👉 difendersi con competenza,
👉 mai accettare un accertamento costruito su schemi astratti.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti agli studi dentistici, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su ricavi che non esistono.