L’accertamento IVA legato allo split payment è una delle contestazioni più tecniche e insidiose, perché nasce da un meccanismo speciale di riscossione dell’imposta che non incide sui ricavi, ma sulla modalità di versamento dell’IVA.
Per imprese e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione o con soggetti assoggettati a split payment, il rischio è elevato: errori formali o interpretativi possono essere trasformati in omesso versamento IVA, recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando l’imposta è stata correttamente assolta dal committente.
Molti si chiedono:
“Se l’IVA la versa la PA, perché la contestano a me?”
“Uno sbaglio nello split payment può diventare evasione?”
“Come si difende un accertamento IVA su operazioni in split payment?”
È fondamentale chiarirlo subito:
lo split payment non genera IVA a debito per il fornitore.
Ma se il meccanismo viene male interpretato o applicato in modo automatico, l’accertamento può e deve essere contestato.
Cos’è lo split payment IVA
Lo split payment è il regime per cui:
• l’IVA indicata in fattura
• non viene incassata dal fornitore
• ma è versata direttamente all’Erario dal cliente
• generalmente una Pubblica Amministrazione o soggetto equiparato
Il fornitore emette fattura, ma non incassa né versa l’IVA.
Perché nascono gli accertamenti IVA sullo split payment
Le contestazioni emergono spesso quando:
• l’operazione è qualificata erroneamente
• lo split payment è ritenuto non applicabile
• vi sono disallineamenti tra fatture e liquidazioni
• il sistema automatico rileva “IVA non versata”
• l’Ufficio ignora il meccanismo speciale
• si confonde split payment con IVA ordinaria
Il problema è che l’algoritmo guarda il dato, non il regime.
Il rischio più grave: recupero di IVA non dovuta
Il vero pericolo è che:
• venga recuperata IVA già versata dal committente
• si contesti un omesso versamento inesistente
• si applichino sanzioni automatiche
• si generi un debito fittizio
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga colpita
Ma l’IVA in split payment non è mai nella disponibilità del fornitore.
L’errore più grave: difendersi come se fosse IVA ordinaria
Molti contribuenti sbagliano quando:
• accettano il recupero senza contestare
• non spiegano il regime applicabile
• non producono la documentazione corretta
• non evidenziano il versamento da parte del cliente
• rispondono in modo generico
• pagano per “chiudere”
Nel regime di split payment il presupposto dell’omesso versamento manca.
Split payment e accertamento IVA: il punto giuridico
È essenziale sapere che:
• il fornitore non è debitore dell’IVA
• l’obbligo di versamento è del committente
• l’IVA non incassata non può essere recuperata
• l’errore formale non genera evasione
• la sanzione va valutata con proporzionalità
• il metodo di accertamento è contestabile
Il cuore della difesa è dimostrare che l’IVA non era dovuta dal fornitore.
Quando l’accertamento IVA sullo split payment è illegittimo
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’operazione rientra correttamente nello split payment
• l’IVA è stata versata dal cliente
• il recupero riguarda solo disallineamenti formali
• l’Ufficio usa controlli automatizzati
• manca un danno erariale reale
• non è contestata la base imponibile
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento
• verifica della corretta applicazione dello split payment
• dimostrazione del versamento IVA da parte del cliente
• confronto tra fatture, liquidazioni e norme
• contestazione dell’errore di qualificazione
• argomentazioni giuridiche puntuali
È una difesa tecnica e normativa, non contabile.
Accertamento IVA e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’impresa subisce un danno ingiusto
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• pagamento di IVA non dovuta
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• danni finanziari evitabili
Il danno è fiscale e patrimoniale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento IVA su split payment
Se sei un’impresa o un professionista:
• non accettare il recupero automaticamente
• non trattare lo split payment come IVA ordinaria
• fai analizzare subito l’atto
• verifica il regime applicabile
• documenta il versamento da parte del cliente
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza nella difesa contro accertamenti IVA fondati su errata applicazione dello split payment, con particolare attenzione ai controlli automatizzati, ai disallineamenti formali e alla tutela del fornitore da recuperi d’imposta non dovuti.
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• contestare recuperi IVA illegittimi
• dimostrare l’assenza di debito d’imposta
• annullare sanzioni indebite
• bloccare la riscossione
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Lo split payment non è un’omissione, ma un regime speciale.
Se l’Agenzia delle Entrate lo tratta come IVA ordinaria, l’accertamento è sbagliato.
Se hai ricevuto un accertamento IVA legato allo split payment,
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Introduzione
L’accertamento IVA – ovvero il controllo fiscale finalizzato a recuperare imposta sul valore aggiunto dovuta e non versata – rappresenta uno degli ambiti più tecnici e insidiosi del diritto tributario italiano. Negli ultimi anni la normativa IVA si è arricchita di strumenti speciali anti-evasione, tra cui il meccanismo dello split payment (in italiano “scissione dei pagamenti”). Quest’ultimo prevede che, per determinate operazioni con la Pubblica Amministrazione (PA) e società equiparate, l’IVA addebitata in fattura non venga incassata dal fornitore ma venga versata direttamente all’Erario dal cliente pubblico .
Dal punto di vista del contribuente-fornitore (cioè del debitore d’imposta in senso sostanziale), l’introduzione dello split payment comporta importanti impatti sulla gestione finanziaria e sugli adempimenti IVA. Inoltre, può dar luogo a contestazioni specifiche in sede di verifica fiscale, qualora il meccanismo non sia stato applicato correttamente. Come difendersi, dunque, in caso di un accertamento IVA che coinvolge operazioni in split payment? Quali sono i diritti del contribuente e le strategie da adottare assieme al proprio avvocato tributarista per evitare o ridurre sanzioni, e magari vincere un eventuale ricorso?
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con le ultime novità normative e giurisprudenziali – affronteremo in dettaglio questi temi con un taglio pratico ma di livello avanzato. Ci rivolgeremo sia a professionisti legali e fiscali (avvocati, dottori commercialisti) sia a privati imprenditori, professionisti e amministratori che possono trovarsi nella posizione di contribuenti sottoposti ad accertamento IVA. Useremo un linguaggio giuridico rigoroso ma divulgativo, forniremo esempi concreti (simulazioni pratiche), tabelle riepilogative per schematizzare i punti chiave, e una sezione finale di Domande&Risposte per chiarire i dubbi frequenti. Il tutto dal punto di vista del contribuente debitore, cioè di chi riceve la contestazione fiscale e intende far valere le proprie ragioni.
Nota bene: La presente guida tratterà esclusivamente la disciplina italiana e le sole fattispecie inerenti IVA e split payment. Si darà conto delle principali fonti normative italiane rilevanti, incluse le ultime modifiche in vigore al 2025, e delle sentenze più aggiornate (dalla Corte di Cassazione alle Commissioni/Corti di Giustizia Tributaria, fino ad eventuali pronunce della Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE) che incidono sulla materia. In fondo al documento verrà riportata una sezione “Fonti e Riferimenti” con l’elenco completo delle fonti citate e suggerite per approfondimento.
Procediamo dunque per gradi: prima definiremo brevemente cos’è un accertamento IVA e cos’è il split payment, per poi addentrarci nella normativa, nelle procedure di controllo, nelle contestazioni tipiche e nei mezzi di difesa del contribuente.
Che cos’è l’accertamento IVA
Con accertamento IVA si intende il procedimento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria (tipicamente l’Agenzia delle Entrate, spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza) verifica la corretta applicazione dell’IVA da parte di un contribuente e, se riscontra irregolarità o omissioni, procede a determinare maggiori imposte dovute, sanzioni e interessi. In pratica, l’Erario controlla se un’azienda o professionista ha liquidato e versato l’IVA conformemente alla legge, oppure se risultano discrepanze (fatture non emesse, vendite non dichiarate, crediti IVA indebiti, applicazione errata di regimi come reverse charge o split payment, etc.).
Gli accertamenti IVA possono scaturire da varie circostanze: controlli automatici e incrociati delle dichiarazioni, segnalazioni nell’ambito di altre verifiche, ispezioni sul campo della Guardia di Finanza, risultati di indagini finanziarie, incoerenze nei dati (ad es. incongruenze IVA tra acquisti e vendite rispetto agli indici di settore) , oppure collegati ad accertamenti su altre imposte (spesso, se si rettifica il fatturato imponibile ai fini delle imposte dirette, ciò comporta rettifiche anche sull’IVA dovuta).
Un accertamento tipicamente prende forma nell’avviso di accertamento IVA, un atto impositivo notificato al contribuente in cui l’Ufficio contesta formalmente le violazioni e quantifica le somme da pagare. Prima di arrivare all’avviso finale, tuttavia, vi è solitamente un iter di controllo che merita di essere compreso:
- Accessi, ispezioni e verifiche: sono le attività istruttorie svolte dalla Guardia di Finanza o funzionari dell’Agenzia direttamente presso la sede del contribuente (controllo della contabilità, dei registri IVA, dei documenti). Tali verifiche devono rispettare le garanzie dello Statuto del Contribuente – ad esempio, la durata massima presso la sede aziendale e il diritto del contribuente a essere informato dei motivi del controllo (art. 12 L. 212/2000). Al termine, in caso di rilievi, la GdF redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC).
- Contraddittorio endo-procedimentale: dopo il PVC, il contribuente ha in genere 60 giorni per presentare osservazioni e richieste all’Ufficio . Questo termine, previsto dall’art. 12 co.7 dello Statuto del Contribuente, serve a garantire un dialogo preventivo: l’Agenzia non può emettere l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare urgenza (ad esempio imminente scadenza dei termini di decadenza) . In questa fase è possibile depositare memorie difensive, documenti giustificativi e controdeduzioni per cercare di far correggere o archiviare i rilievi prima che diventino una pretesa tributaria formale.
- Emersione di avvisi bonari o inviti: talvolta, soprattutto per controlli da “tavolino” (es. liquidazioni IVA periodiche, controlli formali), l’Agenzia invia comunicazioni di irregolarità o inviti a comparire prima di emettere l’accertamento, per consentire di chiarire o sanare eventuali errori. Anche qui è importante rispondere adeguatamente, magari con l’ausilio di un consulente/avvocato, per evitare l’aggravarsi del procedimento.
- Notifica dell’avviso di accertamento: se i rilievi permangono, l’Ufficio emette l’atto impositivo. L’avviso di accertamento IVA deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa (art. 7 L. 212/2000) e viene notificato al contribuente. Esso liquida la maggiore IVA dovuta, normalmente per singolo anno d’imposta, oltre a interessi calcolati al tasso legale e sanzioni amministrative proporzionate o fisse a seconda della violazione. Ad esempio, per IVA evasa (non versata) la sanzione base è solitamente pari al 90% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997), mentre per violazioni formali (che non incidono sull’imposta) si applicano sanzioni fisse ridotte . Nel prosieguo vedremo nel dettaglio il regime sanzionatorio.
- Fase contenziosa o definizione amministrativa: una volta ricevuto l’avviso, il contribuente (ora formalmente debitore delle somme accertate) può scegliere di aderire in tutto o in parte, oppure di impugnare l’atto innanzi agli organi di giustizia tributaria. Esistono strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – che consente un confronto con l’Ufficio per eventualmente raggiungere un accordo, con riduzione delle sanzioni a 1/3 – o l’acquiescenza (pagamento entro 60 giorni con sanzioni ridotte a 1/3) se non si intende fare ricorso. Dal 2023, inoltre, il legislatore ha previsto alcune definizioni agevolate (“tregua fiscale”) per atti del passato, ma sono misure temporanee. Se invece il contribuente ritiene infondata la pretesa, può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il processo tributario e le relative strategie difensive saranno approfonditi più avanti (vedi sezione Strategie di difesa).
È importante sottolineare che un accertamento IVA deve essere emesso entro precisi termini di decadenza. Attualmente (dopo varie proroghe e sospensioni negli anni passati), il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale IVA . Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020, l’accertamento IVA può essere notificato fino al 31/12/2025. Se la dichiarazione IVA non è stata presentata affatto (omessa dichiarazione), il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo. Questi termini, negli ultimi anni, hanno subito proroghe straordinarie (ad es. una sospensione di 85 giorni per emergenza Covid, ormai terminata a fine 2025 ). Un avvocato tributarista attento verificherà sempre se l’accertamento è stato notificato tempestivamente o se può eccepirne la decadenza.
In sintesi, l’accertamento IVA è il risultato di un processo che parte dal controllo, passa per una fase istruttoria e di dialogo, e sfocia eventualmente in una contestazione formale. Dal momento della notifica in poi, il contribuente deve attivarsi prontamente – idealmente con l’aiuto di un avvocato esperto – per valutare le opzioni difensive più opportune. Prima di addentrarci nelle contestazioni specifiche legate allo split payment, richiameremo brevemente cos’è e come funziona questo meccanismo speciale.
Il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti)
Lo split payment è un particolare meccanismo di riscossione dell’IVA, introdotto nell’ordinamento italiano dal 2015 con finalità anti-evasione. In base a tale regime, nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso determinate Pubbliche Amministrazioni ed enti a queste assimilati, l’IVA esposta in fattura viene versata all’Erario direttamente dal committente (cliente) anziché dal fornitore . In altre parole, il fornitore emette fattura con l’IVA indicata, ma incassa solo l’importo al netto dell’IVA; sarà poi la PA acquirente a versare quella stessa IVA allo Stato, “scindendo” il pagamento del corrispettivo dal pagamento dell’imposta .
Di fatto, lo split payment trasferisce l’onere finanziario dell’IVA dal fornitore (che di regola addebita e incassa l’imposta per poi riversarla) al cliente pubblico. L’obiettivo è evitare che il fornitore possa trattenere l’IVA incassata senza versarla all’Erario, fenomeno riscontrato in diffuse frodi (es. fornitori che dopo aver incassato l’IVA falliscono o scompaiono). Attribuendo alla PA il compito di versare l’imposta, si elimina a monte questo rischio .
Ambito soggettivo di applicazione
Il regime si applica principalmente quando il cessionario/committente è una Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 (istitutivo dello split payment) elenca: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della PA (Stato, organi dello Stato, enti territoriali, ASL, ecc.), oltre a una serie di enti e società controllate o partecipate da soggetti pubblici . Con vari interventi normativi, la platea è stata estesa a:
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, incluse aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona ;
- Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% ;
- Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri, o controllate (direttamente/indirettamente) da amministrazioni pubbliche centrali o locali ;
- Società partecipate da PA (o da loro controllate) con partecipazione pubblica almeno al 70% ;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana (NB: come vedremo, queste ultime sono state poi escluse dallo split payment a partire dal 2025).
In sintesi, oltre allo Stato e agli enti pubblici in senso stretto, rientrano nello split payment molte società pubbliche (in house, controllate, partecipate) e fino a poco tempo fa anche le grandi società quotate del principale indice di borsa italiano. Ogni anno, per facilitare l’individuazione dei soggetti coinvolti, il Dipartimento Finanze pubblica degli elenchi ufficiali dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment (elenchi aggiornati validi dal 1° gennaio di ciascun anno) . È onere del fornitore verificare se il proprio cliente rientra in tali elenchi o comunque dichiarare di avere natura di PA/società soggetta. A tal fine, la legge prevede che su richiesta del fornitore il cliente rilasci un’attestazione della propria riconducibilità ai soggetti split payment (art. 17-ter co.1-quater DPR 633/72) .
Esclusioni: Lo split payment non si applica in alcune situazioni particolari, ad esempio: operazioni svolte da contribuenti in regimi IVA speciali (come i minimi/forfettari, che emettono fatture senza IVA) ; operazioni già soggette a reverse charge (inversione contabile) ; prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto (tipicamente compensi a professionisti) . Quest’ultimo punto ha avuto evoluzioni: originariamente i compensi a professionisti erano esclusi dallo split, ma dal 2017 anche a tali operazioni il meccanismo è stato esteso (il DL 50/2017 ha infatti previsto l’applicazione dello split payment anche ai compensi per servizi soggetti a ritenuta, come quelli di avvocati, ingegneri, ecc. ). Oggi dunque anche un libero professionista che fattura ad un ente pubblico deve emettere fattura in split payment (IVA non incassata dal professionista ma versata dal cliente PA), fermo restando che la ritenuta d’acconto sul compenso resta applicabile sul netto imponibile.
Funzionamento pratico e obblighi formali
Dal punto di vista operativo, il fornitore in regime di split payment deve comunque emettere la fattura elettronica indicando regolarmente l’IVA applicabile sull’operazione, ma aggiungendo in fattura la dicitura obbligatoria che segnala la scissione dei pagamenti (es. “Operazione soggetta a split payment – IVA versata dall’acquirente ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”) . Nella fattura elettronica, inoltre, va valorizzato il campo specifico (esigibilità IVA = “S”) che contraddistingue il documento come soggetto a split payment .
La PA o società acquirente, dal canto suo, paga al fornitore solo l’importo imponibile, trattenendo l’IVA. Quest’ultima somma dovrà essere versata all’Erario dal cliente entro termini prefissati (stabiliti dal DM 23/01/2015 e successive modifiche): in genere la PA versa l’IVA entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura, utilizzando appositi codici tributo (ad esempio il codice 620E per versamenti in F24 EP) .
Ai fini della dichiarazione IVA annuale, sia fornitori che clienti devono tenere conto di queste operazioni particolari: il fornitore indicherà il volume d’affari comprensivo delle operazioni in split payment ma non conteggerà l’IVA relativa tra l’imposta a debito (poiché non dovuta da lui); l’acquirente pubblico, se è anche soggetto passivo IVA per altre attività, indicherà l’IVA versata in split payment separatamente (non potendola detrarre, salvo eccezioni per attività commerciali). In dichiarazione IVA esistono infatti appositi campi (ad esempio il rigo VE38 per i fornitori, per totale operazioni verso soggetti ex art. 17-ter ).
Durata ed estensioni temporali dello split payment
Lo split payment in Italia è sempre stato attuato in deroga alla normativa UE (Direttiva 2006/112/CE), grazie ad autorizzazioni temporanee concesse dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 395 della Direttiva IVA. La misura introdotta nel 2015 aveva carattere sperimentale e ha richiesto un “via libera” formale da Bruxelles. Nel tempo tali autorizzazioni sono state prorogate più volte:
- Prima autorizzazione (2015-2017): Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio autorizzava lo split payment fino al 31/12/2017.
- Proroga 2018-2020: Decisione (UE) 2017/784 del Consiglio (in vigore dal 1/7/2017) estendeva la deroga fino al 30/6/2020, ampliandone anche l’ambito (in parallelo all’estensione legislativa italiana alle società controllate e ai professionisti con DL 50/2017).
- Proroga 2020-2023: Decisione (UE) 2020/1105 ha ulteriormente prorogato l’autorizzazione fino al 30/6/2023 .
- Proroga 2023-2026: da ultimo, la Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023, pubblicata nella GUUE L 188 del 27/7/2023, ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026 .
Quest’ultima decisione (2023/1552) ha però introdotto una novità significativa: a decorrere dal 1° luglio 2025 vengono escluse dallo split payment le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB . In altre parole, dal secondo semestre 2025 le forniture verso tali società torneranno al regime IVA ordinario (IVA addebitata e versata dal fornitore), in quanto l’UE ha limitato la deroga escludendo le grandi società quotate. Pertanto, fino al 30/6/2025 lo split si applica anche a esse, mentre dal 1/7/2025 no (per queste operazioni servirà dunque ripristinare l’IVA con pagamento al fornitore). Questa modifica è stata recepita nell’ordinamento italiano: il decreto di attuazione (emanato nell’autunno 2023) e gli elenchi MEF per il 2025/2026 tengono conto dell’uscita delle società FTSE MIB dallo split payment .
Lo scenario attuale (dicembre 2025) è quindi il seguente: lo split payment è operativo – con esclusione delle FTSE MIB – almeno fino al 30 giugno 2026. Entro settembre 2024 l’Italia ha dovuto trasmettere alla Commissione UE un report sull’andamento dei rimborsi IVA ai fornitori coinvolti e sull’efficacia anti-evasione della misura . Da tale monitoraggio dipenderà un’eventuale ulteriore proroga dopo il 2026. In mancanza di nuove autorizzazioni, dal 1° luglio 2026 lo split payment decadrà, ma è plausibile che l’Italia chiederà un’ulteriore estensione se i risultati saranno ritenuti positivi.
Vantaggi e criticità per i contribuenti
Dal punto di vista del fornitore (impresa privata o professionista), lo split payment ha l’effetto di alterare il flusso finanziario dell’IVA: l’operatore infatti non incassa l’IVA sulle vendite verso PA, ma continua a pagare l’IVA sugli acquisti (IVA a credito). Questo spesso genera posizioni IVA a credito strutturali, con necessità di chiedere rimborsi IVA allo Stato. Per mitigare il problema, la normativa ha previsto canali di rimborso IVA più rapidi per chi opera in split (es. possibilità di chiedere rimborsi trimestrali senza garanzia per i fornitori in split, art. 30 co.2 lett. a-bis DPR 633/72). Ciononostante, il costo finanziario può essere significativo, specialmente per piccole imprese che lavorano principalmente con enti pubblici e devono attendere i tempi burocratici dei rimborsi. Proprio l’UE, nel concedere le proroghe, ha richiesto all’Italia di monitorare la durata media dei rimborsi ai soggetti colpiti dallo split , per assicurare che non subiscano svantaggi eccessivi.
Dal punto di vista della PA acquirente, lo split payment comporta oneri amministrativi aggiuntivi (dover scorporare l’IVA e versarla allo Stato). Le Regioni, appena introdotta la misura, lamentarono anche possibili ripercussioni sulla loro autonomia finanziaria (non potendo più compensare l’IVA a debito con quella a credito nell’ambito della tesoreria unica) . Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto tali questioni non fondate, considerando prevalente l’interesse statale alla lotta all’evasione .
Per quanto riguarda l’efficacia anti-evasione, lo split payment ha effettivamente impedito alcune frodi tipiche (ad esempio frodi carosello in cui la società cartiera incassava l’IVA e non la versava ). Esso non incide però su altri tipi di evasione, come l’omessa fatturazione di operazioni completamente nascoste. Inoltre, non tocca le operazioni B2B private (dove invece interviene il reverse charge in alcuni settori). L’UE ha più volte valutato se rendere questo strumento definitivo o meno; al momento resta una misura speciale concessa solo ad alcuni Paesi (Italia e pochi altri) e con scadenze rinnovabili.
In sintesi, il meccanismo dello split payment è un elemento ormai stabile (seppur temporaneo nei rinnovi) del panorama IVA italiano, che fornisce benefici allo Stato in termini di gettito sicuro, ma crea per i contribuenti soggetti un cambiamento nelle prassi di fatturazione e liquidazione IVA. Conoscerne le regole è fondamentale non solo per applicarlo correttamente, ma anche perché molte contestazioni in sede di accertamento IVA oggi riguardano proprio errori o omissioni legate allo split payment. Nel prossimo capitolo vedremo quali sono le violazioni più frequenti inerenti allo split payment e in generale alle operazioni IVA, e come sono sanzionate.
Contestazioni frequenti in materia di IVA e split payment
Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza effettuano un controllo IVA, possono emergere vari tipi di irregolarità. Alcune riguardano la sotto-fatturazione o mancata fatturazione di operazioni (che porta a IVA evasa), altre concernono indebite detrazioni di IVA a credito (ad es. uso di fatture false o relative ad operazioni inesistenti), altre ancora sono violazioni formali (errori di aliquota, di registrazione, adempimenti comunicativi) che però, se hanno inciso sul versamento, diventano sostanziali. Nel contesto specifico dello split payment, le contestazioni tipiche derivano da una errata applicazione del meccanismo.
Di seguito analizziamo le situazioni più ricorrenti, suddividendole in macro-categorie. Per ciascuna vedremo la configurazione dell’errore, le conseguenze fiscali (in termini di IVA eventualmente non versata o versata in eccesso), il regime sanzionatorio applicabile e infine le possibili linee difensive per il contribuente.
1. Operazioni soggette a split payment fatturate con IVA in via ordinaria (mancata applicazione dello split)
Scenario tipico: un fornitore avrebbe dovuto emettere fattura in split payment nei confronti di un ente pubblico o società soggetta, ma per errore emette fattura con IVA ordinaria addebitata. Ciò può accadere, ad esempio, se il fornitore non si accorge che il cliente rientra tra i soggetti dello split (magari perché l’elenco non era aggiornato o per distrazione) e quindi tratta l’operazione come normale, addebitando e incassando l’IVA.
Effetto sull’IVA dovuta: In questi casi, paradossalmente, non si genera un danno erariale a stretto rigore, a condizione che il fornitore poi versi effettivamente l’IVA incassata. Infatti, l’IVA è stata indicata in fattura e tipicamente: – la PA cliente, sapendo di essere soggetto split, potrebbe aver rifiutato di pagarla al fornitore e averla versata comunque all’Erario (scenario raro ma possibile se la PA corregge l’errore unilateralmente); – oppure la PA ha pagato l’intera fattura (imponibile + IVA) al fornitore, il quale dunque ha incassato l’IVA e l’ha includerà nella propria liquidazione periodica e la verserà tramite F24 come di consueto. In tal caso lo Stato riceve comunque l’imposta, solo che tramite il fornitore anziché tramite la PA.
In entrambi i casi, l’IVA è stata assolta (regolarmente detratta dall’acquirente se aveva diritto alla detrazione, e versata dal fornitore), quindi non c’è imposta evasa. Si tratta quindi di una violazione “formale”: la modalità di versamento non ha seguito il canale prescritto, ma l’Erario non ci ha rimesso nulla. A conferma di ciò, la prassi dell’Agenzia (Circolare 27/E del 2017) ha chiarito che in situazione di prima applicazione non viene sanzionato l’errore se l’imposta è stata comunque assolta, ancorché in modo irregolare . Ad esempio, per le fatture emesse nel 2017 verso soggetti poi risultati nello split, la circolare affermò che non era necessario emettere note di variazione se l’IVA era già stata versata in modo ordinario .
Sanzioni applicabili: Nonostante non vi sia imposta evasa, la normativa prevede una specifica sanzione per la violazione di fatturazione. In particolare, il fornitore che non indica in fattura la dicitura dello split payment o che emette fattura con IVA indebitamente addebitata invece che con “scissione” è punibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997, con una sanzione fissa da 1.000 a 8.000 euro . Si tratta di una sanzione amministrativa introdotta nel 2017 proprio per i casi di errata fatturazione in split. Essa è per ogni violazione (in teoria ogni fattura errata), ma può essere applicata in maniera “proporzionata” considerando il numero di documenti errati emessi in un dato periodo. Spesso, in sede di accertamento, l’ufficio contesta un unico verbale di contestazione che racchiude tutte le fatture errate e applica un’unica sanzione (ad esempio 1.000 euro se c’è continuità del comportamento). Inoltre, se il contribuente si attiva per regolarizzare spontaneamente l’errore – ad esempio emettendo note di variazione e fatture corrette non appena si accorge, come suggerito dalla stessa Circolare 27/E – può accedere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione (pagandola nella misura minima ridotta ad 1/8 o 1/5 a seconda del tempo).
Note difensive: In giudizio, la linea difensiva in questi casi punta su alcuni argomenti chiave: (a) evidenziare che si tratta di mera violazione formale senza impatto sul gettito (neutralità IVA salvaguardata); (b) chiedere l’applicazione esclusiva della sanzione fissa prevista (art. 9, c.1 D.Lgs. 471/97) senza altre pretese di imposta o sanzioni maggiori, proprio in virtù del principio di specialità; (c) invocare eventualmente il principio di proporzionalità della sanzione, qualora l’importo edittale appaia eccessivo rispetto all’errore (1.000 € per una fattura può essere tantissimo se l’IVA era minima); (d) se il contribuente ha effettuato una regolarizzazione tempestiva, dimostrare la propria buona fede e cooperazione, per spingere verso la sanzione ridotta minima o addirittura la non applicazione per obiettiva incertezza (specie nei primi periodi di applicazione, lo Statuto del contribuente ha previsto la non punibilità per incertezza normativa, principio richiamato anche dalla circ. 27/E ).
In generale, va ricordato che la Cassazione classifica ormai queste violazioni come “non meramente formali ma neppure sostanziali”, quindi punibili con sanzioni fisse moderate, escludendo la possibilità di non punire affatto anche se l’IVA è stata versata . Dunque, la difesa non può sostenere l’assenza totale di illecito, ma può ottenere di limitare il danno alla sanzione minima fissa, evitando aggravamenti.
Esempio pratico 1: La Alfa Srl nel 2024 emette 5 fatture con IVA verso un ente ministeriale soggetto a split, incassando l’IVA per errore. Alfa versa comunque quell’IVA nelle sue liquidazioni. Nel 2025 l’Agenzia verifica e contesta la violazione. Alfa, già prima dell’accertamento, aveva emesso note di credito e nuove fatture in split verso il Ministero (che nel frattempo aveva versato i corrispettivi netti). In sede di adesione, l’Ufficio riconosce che non c’è IVA evasa e applica la sanzione fissa art.9 per un importo concordato di €1.500 totali (in luogo del massimo teorico di €5×1.000=5.000). Alfa paga e chiude la vicenda senza ulteriori strascichi.
2. Operazione in split payment regolarmente fatturata senza IVA, ma cliente omette il versamento (mancato versamento da parte del cessionario)
Scenario: qui la fatturazione è corretta – il fornitore ha indicato lo split payment e non ha incassato l’IVA – ma il cliente pubblico non versa all’Erario l’IVA dovuta. Questo configura una violazione imputabile in primis alla PA (o società) acquirente, la quale è obbligata per legge a effettuare il versamento. Le cause possono essere varie: un ritardo per problemi di cassa, una dimenticanza amministrativa o, peggio, la deliberata omissione.
Effetto sull’IVA: In questo caso, diversamente dal precedente, vi è un danno per l’Erario: l’IVA relativa a quella transazione non è stata incassata dallo Stato nei tempi dovuti (o per nulla, se la PA non versa finché non viene scoperta). L’importo, pur essendo stato “addebitato” in fattura, non è entrato nelle casse erariali. Dal punto di vista del fornitore, quella IVA non figura nella sua liquidazione come debito (correttamente, perché in split non doveva versarla lui); dal punto di vista del cliente PA, si tratta di imposta non versata.
Sanzioni: La normativa colpisce questa condotta con la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ossia la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’imposta non versata . Tale sanzione si applica in capo al cessionario/committente, quindi alla PA o ente che ha omesso il pagamento. Ad esempio, se una PA non versa €10.000 di IVA in split, subirà (oltre al dover versare l’IVA stessa) una sanzione di €3.000 più interessi di mora. Va ricordato che la responsabilità del versamento è solo della PA/Società acquirente: il fornitore non può essere sanzionato per il mancato versamento, purché abbia fatto tutto correttamente (fattura con split e segnalato l’importo dovuto). La Cassazione ha confermato che in tali operazioni la PA assume il ruolo di debitore d’imposta verso l’Erario per il versamento, senza che ciò elimini la qualifica del fornitore come soggetto obbligato sostanziale . In pratica, lo split payment “scorpora” il versamento ma non modifica le parti sostanziali del rapporto tributario : la cessione è imponibile a tutti gli effetti, e la PA funge da tramite per il pagamento dell’IVA allo Stato. Dunque, se la PA non adempie, l’Amministrazione potrà esigere da essa sia l’IVA sia la sanzione del 30%. La giurisprudenza di merito ha anche ritenuto che la PA inadempiente non possa giovarsi di eventuali errori del fornitore per non pagare: ad esempio, se il fornitore applica uno split con aliquota sbagliata (magari 22% invece di 10%), ciò non toglie che la PA debba comunque versare l’IVA allo Stato sull’aliquota corretta, e non può trattenere la differenza (eventualmente potrà chiedere il rimborso per quella versata in eccedenza se il fornitore non ha emesso nota di credito ).
Per quanto riguarda il fornitore, se la PA non paga l’IVA, in linea di principio egli non è sanzionabile (non avendo alcun obbligo di versamento in quella situazione). Tuttavia, bisogna fare attenzione: se mai emergesse che c’era collusione tra fornitore e cliente per non versare l’IVA (ipotesi per lo più teorica con soggetti pubblici), si potrebbe configurare un concorso violativo o addirittura un profilo di reato tributario (es. sottrazione fraudolenta, anche se qui è la PA a tenere le somme). Nella prassi normale, comunque, la violazione resta in capo al cliente.
Note difensive: In caso di accertamento di questo tipo, normalmente è la PA a dover eventualmente difendersi (davanti alla Corte dei Conti o in sede tributaria se iscritta a ruolo). Dal punto di vista del fornitore debitore, l’unico timore è che l’Amministrazione cerchi erroneamente di addebitare a lui l’IVA non versata. Ma la legge è chiara: se la fattura era in split, il fornitore non deve versare quell’IVA. Un avvocato dovrà vigilare che l’ufficio non emetta atti impositivi contro il fornitore per “IVA non versata” relativamente a operazioni in split (sarebbe un errore dell’Agenzia). Qualora ciò avvenisse, si impugnerà l’atto eccependo la violazione di legge (art.17-ter DPR 633/72) e il difetto di presupposto: l’imposta era dovuta dal cessionario. Si potrà citare giurisprudenza che afferma come lo split payment non legittima una doppia pretesa – lo Stato non può pretendere due volte la stessa IVA sia da fornitore che da cliente. Se invece l’accertamento è rivolto alla PA, la difesa potrà invocare cause di non punibilità (es. ravvedimento operoso della PA stessa, che se attuato riduce la sanzione a 1/15 per versamenti entro 90 giorni dal termine ) o circostanze attenuanti (es. errore scusabile, problemi tecnici).
Esempio pratico 2: Il Comune X riceve a gennaio 2025 una fattura in split da Beta Srl di imponibile €50.000 + IVA €11.000. Beta incassa €50.000. Il Comune però, per un disguido, non versa gli €11.000 allo Stato entro i termini. A novembre 2025 arriva un accertamento: il Comune paga l’IVA dovuta con interessi e la sanzione ridotta (essendosi subito ravveduto non appena ricevuta la contestazione), evitando ulteriori azioni. Beta Srl non subisce conseguenze (aveva operato correttamente).
3. Applicazione indebita dello split payment (operazione non in ambito split trattata come tale)
Scenario: questa è la situazione opposta alla n.1. Qui il fornitore NON avrebbe dovuto applicare lo split payment (perché il cliente non rientra nei soggetti previsti, o perché la transazione era esclusa), ma per errore ha emesso fattura senza addebitare IVA, indicando uno split che in realtà non si applicava. Ad esempio, una società Alfa fattura a Beta Spa pensando – erroneamente – che Beta sia controllata da una PA (ma magari non lo è, o ne è uscita dall’elenco): Alfa non addebita IVA citando art.17-ter, Beta paga solo l’imponibile. In realtà, quell’operazione doveva seguire le regole ordinarie IVA.
Effetto sull’IVA: Qui si configura una mancata riscossione di imposta. Il fornitore avrebbe dovuto addebitare e versare IVA, invece non l’ha fatto. Se il cliente Beta non ha versato nulla all’Erario (non essendone tenuto, perché formalmente non è soggetto split), l’IVA relativa all’operazione è rimasta scoperta. È come se la transazione fosse stata fatturata in esenzione IVA senza titolo. Questo genera un debito d’imposta evaso pari all’IVA non applicata. Se il cliente è un soggetto passivo IVA (es. una società commerciale), potrebbe – paradossalmente – aver autofatturato di sua iniziativa l’IVA per non incorrere in irregolarità (ma ciò accadrebbe solo se fosse erroneamente convinto di doverlo fare). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il cliente estraneo allo split non integra la fattura e semplicemente contabilizza la fattura come non gravata da IVA. Dunque l’Erario perde l’imposta.
Sanzioni: Questo caso è più grave perché equiparabile a un’omessa fatturazione di operazione imponibile. Le sanzioni applicabili sono due:
– Sanzione per fatturazione errata/omessa: essendo stata emessa fattura senza IVA quando invece andava addebitata, si configura un’irregolarità sanzionata dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 471/97 (fatturazione con indicazione infedele degli imponibili o imposta). Tuttavia, dal 2015 è stato introdotto uno specifico comma per i casi di “IVA non addebitata per errore di applicazione di norme”: l’art. 6 comma 9-bis.2 D.Lgs. 471/97 prevede una sanzione fissa da €250 a €10.000 per chi emette fattura senza IVA applicando indebitamente regime di inversione/split , a patto che l’imposta sia stata assolta dal cessionario. Nel nostro scenario però, l’imposta non è stata assolta affatto. Quindi decade l’ipotesi di sola sanzione fissa, e si ricade nella disciplina generale:
– Sanzione per omesso versamento/dichiarazione infedele: poiché quell’IVA non risulta né versata né dichiarata dal fornitore, l’Agenzia contesterà l’IVA dovuta e applicherà la sanzione del 90% dell’imposta (dichiarazione infedele ex art. 5 D.Lgs. 471/97, se l’operazione era comunque registrata nei conti, oppure omessa dichiarazione se addirittura non registrata). Nella prassi, viene applicata la sanzione proporzionale del 90% sull’IVA non pagata , cumulativamente alla sanzione fissa sopra citata. La Cassazione 2024 ha infatti chiarito che in caso di errata applicazione di reverse/split con imposta non versata, si sommano la sanzione fissa e quella proporzionale: non c’è assorbimento per specialità . In particolare, la sentenza n. 18416/2024 ha stabilito che la sanzione per fatturazione errata (art. 6) non esclude quella per dichiarazione infedele (art. 5), trattandosi di violazioni distinte (una sul momento della fattura, l’altra sul momento dichiarativo) . Dunque, il fornitore rischia un “doppio colpo”: ad es. per €10.000 di IVA non fatturata, sanzione fissa (poniamo €500) + sanzione 90% (€9.000). Se la violazione è circoscritta a poche operazioni, l’Ufficio potrebbe applicare la continuazione limitando un po’ il cumulo, ma non è garantito. Il cliente invece, se è soggetto IVA e ha magari detratto indebitamente quell’IVA come se fosse reverse (caso peculiare), subirebbe sanzione del 90% sull’eventuale detrazione indebita .
Note difensive: Il contribuente fornitore, in questo scenario, deve costruire una difesa vigorosa. Prima di tutto, se è ancora in tempo, conviene ravvedersi spontaneamente: emettere fattura integrativa con IVA, versare subito l’imposta e gli interessi, così da poter chiedere la sanzione ridotta (1/5 del 90%, ad esempio). Ciò riduce notevolmente l’esborso e dimostra buona fede. Se invece l’accertamento è già avviato, si può valutare l’accertamento con adesione, offrendo di pagare l’IVA dovuta e cercando di negoziare le sanzioni al minimo (magari solo la fissa). In sede contenziosa, la linea sarà: (a) far presente se l’IVA è stata nel frattempo versata dal cliente oppure dall’azienda (ci sono casi in cui il cliente, accortosi dell’errore, potrebbe aver eseguito il versamento: ciò andrebbe documentato per evitare la “doppia pretesa” e invocare il principio di neutralità, ossia che l’Erario non può pretendere la stessa IVA due volte) ; (b) sottolineare l’assenza di intento evasivo: se l’operazione è stata contabilizzata nei ricavi dal fornitore, è chiaro che non voleva nasconderla al Fisco, ma ha sbagliato regime. Questo a volte induce i giudici a qualificare la violazione come meno grave. Non a caso, Cass. n. 27176/2023 ha definito l’omessa autofattura in ambito reverse come violazione formale, seppur pericolosa, quando l’operazione è nei libri . (c) Cercare di evitare il cumulo di sanzioni: benché la Cassazione di recente sia sfavorevole, si può comunque tentare di sostenere la tesi della specialità (art.6 co.9-bis come norma speciale che assorbe la generale) o invocare il principio del “ne bis in idem sostanziale” basandosi magari su orientamenti europei di proporzionalità. Ad oggi la Suprema Corte lo nega , ma non tutti i giudici di merito sono allineati. Almeno, si potrà chiedere la non applicazione della sanzione fissa aggiuntiva se l’ufficio avesse già applicato il 90% (ma attenzione: Cass. 2023 e 2024 hanno annullato sentenze di merito troppo indulgenti, quindi l’aria è cambiata). (d) Errori scusabili: se l’errata applicazione è dipesa da incertezza normativa (es. cliente sul quale c’era dubbio se rientrasse o meno, magari perché soggetto di confine), si può invocare l’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 472/97 per chiedere la non sanzionabilità in buona fede. Ad esempio, nel 2025 la società Alfa fattura a Beta Spa a giugno pensando sia soggetta a split (Beta era nell’elenco 2024 FTSE MIB e Alfa ignorava che dal 1/7/2025 Beta sarebbe esclusa). Se c’è di mezzo un cambiamento normativo poco pubblicizzato, la difesa può puntare su questa incertezza come esimente (almeno parziale).
In definitiva, la migliore difesa in questi casi rimane prevenire: controllare attentamente i requisiti del cliente, e in caso di dubbio chiedere formalmente un’attestazione come previsto dalla legge . Qualora l’errore sia avvenuto, la tempestività nel correggerlo è essenziale.
Esempio pratico 3: Gamma Srl, a gennaio 2025, fattura €100.000 (più IVA 22%) a Delta Spa, credendo che Delta sia soggetta a split. Emette quindi fattura per €100.000 senza IVA, dicitura split. In realtà Delta Spa non rientra (poniamo fosse FTSE MIB, ma l’operazione è a luglio 2025 quando è esclusa). Delta paga €100.000. Gamma non versa alcuna IVA su quella operazione (ritiene sia a posto). Ad agosto 2026 arriva un controllo: l’Agenzia contesta €22.000 di IVA evasa, più sanzione 90% (€19.800). Gamma subito emette fattura integrativa e paga i €22.000 + interessi in adesione, ottenendo sanzioni ridotte a 1/3: pagherà circa €6.600 di sanzione. Se non avesse aderito, rischiava anche l’aggiunta della sanzione fissa (€1.000-€2.000) in contenzioso.
4. Errori sullo split payment in operazioni esenti o non imponibili
Scenario: casi più rari, ma possibili. Si tratta di operazioni che in realtà non erano soggette a IVA per loro natura (ad esempio, una operazione fuori campo IVA o esente), che però sono state erroneamente trattate come imponibili in split. Potrebbe succedere in situazioni borderline: es. un ente pubblico rimborsa a un fornitore una spesa esente bollo, e per sbaglio il fornitore emette fattura con split indicando un’IVA che in realtà non era dovuta affatto. Oppure un fornitore applica split su una cessione non imponibile (magari un servizio internazionale fuori campo) per eccesso di zelo. In tali casi, non c’era obbligo di versare IVA – né dal fornitore né dal cliente – ma il fornitore ha comunque formalizzato un importo IVA in fattura e il cliente l’ha magari versato allo Stato “a vuoto”.
Effetto: L’effetto tipico è la generazione di un credito/débito fittizio. Se il cliente PA versa un’IVA che in realtà non era dovuta (perché operazione esente), quell’importo è un pagamento non dovuto all’Erario. Il fornitore, dal canto suo, potrebbe erroneamente aver registrato un credito IVA (se avesse mai messo quell’IVA a debito e poi non potendola detrarre, anche se qui di solito il fornitore non l’ha a debito perché non l’ha incassata). Potrebbero crearsi quindi situazioni di IVA versata indebitamente e magari detratta indebitamente dal cliente se quest’ultimo pensava di poterla detrarre.
Sanzioni: La normativa sanziona l’indebita esposizione di IVA non dovuta con misure particolari. In generale, l’art. 6 comma 9-bis.3 D.Lgs. 471/97 dispone che se è stata assolta IVA su operazione non imponibile o esente, senza diritto a detrazione, si deve procedere a eliminare debito/credito senza recupero a tassazione . In pratica: se la PA ha versato IVA non dovuta e magari il fornitore se l’è anche detratta, si rettifica la situazione togliendo quell’IVA di mezzo (il fornitore la restituisce al cliente o allo Stato e il cliente elimina l’eventuale detrazione). In teoria, la sanzione dovrebbe essere solo formale (sanzione fissa €250). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate di recente ha assunto una posizione più rigida: con la Risoluzione 51/E del 4/8/2023 ha interpretato che la sanzione fissa dell’art. 6 co.6 (violazioni formali) non si applica quando c’è stata detrazione indebita di IVA su operazioni esenti, e che in tali casi va applicata la sanzione del 90% sull’IVA detratta indebitamente . Quindi, se ad esempio un cliente in split paga e detrae IVA su una operazione esente, l’Agenzia tende a chiedere il 90% di sanzione sulla detrazione indebita e non solo €250. Questa posizione è controversa e criticata dalla dottrina come contraria al principio di neutralità . Per il fornitore, se ha fatto versare IVA non dovuta, potrebbe incorrere in una sanzione fissa (diciamo €250) per errata fatturazione, ma spesso l’attenzione va sul cliente che ha detratto indebitamente.
Note difensive: In questo groviglio, la difesa punterà innanzitutto a dimostrare che non vi è stato danno erariale: l’IVA versata era non dovuta, ergo l’Erario ci ha persino guadagnato finché non rimborsa. Poi, invocare esplicitamente il comma 9-bis.3 dell’art. 6: quella norma sembra pensata per espungere il debito/credito indebito senza sanzioni proporzionali . Si potrà quindi sostenere che la sanzione fissa minima (€250) è l’unica applicabile, e contestare l’eventuale pretesa del 90% come illegittima (in ultima analisi, si potrebbe arrivare a sostenere un vizio di eccesso di potere sanzionatorio in violazione dei principi UE di proporzionalità). Se la questione riguarda la detrazione indebitamente operata dal cliente, questi potrà difendersi provando la buona fede: magari non sapeva che l’operazione era esente. In taluni casi, il cliente in buona fede può anche evitare di perdere la detrazione se prova di aver ignorato senza colpa che l’IVA non era dovuta (principi derivanti da giurisprudenza UE sulle frodi). Ma qui entriamo in dettagli complessi. Dal lato fornitore, la difesa migliore è cooperare per sistemare: emettere nota di variazione a storno di quella IVA indebita (ex art. 26 DPR 633) e restituire l’importo al cliente, il quale poi chiederà rimborso allo Stato se già versato. Operando così, spesso l’ufficio chiude la vicenda con la regolarizzazione (niente sanzioni, se tutto torna in ordine). A supporto si può citare la stessa circ. 27/E 2017: contemplava che in caso di fatture errate (sia con split non dovuto che viceversa) si potesse emettere un’unica nota di variazione cumulativa per informare la PA del giusto trattamento . Questo dimostra che l’intento del legislatore è sanare senza punire eccessivamente se non c’è perdita d’imposta.
Esempio pratico 4: Un’università (soggetta a split) acquista un servizio esente IVA da una società Omega Srl, ma erroneamente Omega emette fattura “split payment” con IVA 22% su un’operazione in realtà esente ex art.10. L’università versa quell’IVA allo Stato e (ipotizziamo che per attività commerciale) ne detrae una parte. Ci si accorge dell’errore: Omega emette nota di credito, l’università chiede il rimborso allo Stato dell’IVA versata indebitamente. L’Agenzia in sede di controllo toglie la detrazione all’università (giustamente, perché l’IVA non era dovuta) ma vorrebbe sanzionarla al 90%. L’università fa ricorso sostenendo che l’errore è formale e ottiene in giudizio la riduzione della sanzione al minimo (€250) o addirittura l’annullamento per obiettiva incertezza, dato il contesto. Omega Srl non subisce sanzioni poiché ha tempestivamente stornato la fattura errata.
5. Profili fraudolenti: operazioni inesistenti con split payment
Scenario: Questo è un caso limite e coinvolge frodi intenzionali. Si pensi a un fornitore fittizio che emette fatture false a una PA in split, o ad accordi collusivi dove la PA (o chi per essa) valida fatture per operazioni mai avvenute. In uno schema del genere, il fornitore potrebbe non addebitare IVA (split) e la PA potrebbe fingere di versarla. Oppure un fornitore disonesto potrebbe emettere fattura con IVA e cercare di farsela pagare comunque dalla PA (se vi fosse complicità interna). Sono situazioni più da cronaca giudiziaria che da routine amministrativa, ma vanno menzionate per completezza.
Effetto: Se vengono scoperte fatture per operazioni inesistenti (del tutto false), le conseguenze sono pesanti: l’IVA “a valle” su operazioni fittizie non è detraibile per la PA, e il fornitore in realtà non avrebbe diritto ad alcun pagamento. Lo Stato in genere non subisce danno diretto di IVA (perché nulla era dovuto su operazioni inesistenti), ma queste fatture possono essere utilizzate per drenare denaro pubblico o creare crediti fasulli. Dunque, l’attenzione si sposta sul piano penale (truffa ai danni dello Stato, reati contabili) oltre che tributario.
Sanzioni: Sul piano amministrativo tributario, l’art. 6 comma 9-bis secondo periodo del D.Lgs. 471/97 prevede per le fatture relative a operazioni inesistenti una sanzione dal 5% al 10% dell’importo imponibile (minimo €1.000) . Inoltre, qualsiasi detrazione indebitamente effettuata viene sanzionata al 90%. E chiaramente, se emergono reati tributari, i responsabili possono essere perseguiti penalmente (es. emissione di fatture false, punita dal D.Lgs. 74/2000 con reclusione). Nel caso di enti pubblici, oltre al penale potrebbe scattare un procedimento per danno erariale presso la Corte dei Conti.
Difesa: In tali contesti, se il cliente (PA) era in buona fede ed è vittima di frode, potrà difendersi dimostrando di non aver saputo della falsità (per cercare di mantenere la detrazione: in casi UE, se l’ente dimostra totale estraneità, potrebbe non perdere la detrazione, ma con PA la detrazione spesso non esiste se era per attività istituzionale). Il fornitore fraudolento invece difficilmente ha difese valide: dovrà affrontare le sanzioni e i procedimenti penali. Un soggetto coinvolto marginalmente – ad esempio un funzionario ignaro che ha autorizzato un pagamento falso – dovrà dissociarsi e cooperare con le autorità. Dal punto di vista strettamente fiscale, la miglior difesa per chi è in buona fede (es. la PA inconsapevole) è fornire tutte le prove di diligente verifica e tracciabilità, così da evitare di essere confusa con i complici. Quanto al principio di neutralità IVA, la Corte di Giustizia UE consente di negare la detrazione in caso di frode conosciuta o conoscibile; ma se la PA prova di aver agito come avrebbe fatto qualsiasi ente onesto, può sperare di non dover rimettere l’IVA detratta (anche se qui in split in teoria la PA non detrae nulla per attività istituzionale, quindi la questione è limitata a eventuale attività commerciale).
In ogni caso, queste situazioni esulano dalla “normale” difesa tributaria e richiedono piuttosto assistenza legale penale e contabile forense. Fortunatamente, rappresentano una minoranza delle contestazioni.
Abbiamo così passato in rassegna i principali scenari di irregolarità IVA connessi allo split payment. Per completezza, ricordiamo che nei controlli IVA possono emergere anche altre contestazioni non specifiche dello split, come: omessa fatturazione di operazioni verso privati, sotto-fatturazioni a prezzi irrisori (che portano ad accertamenti induttivi su ricavi non dichiarati e relativa IVA), errori di aliquota IVA (ad esempio applicazione di aliquota agevolata 10% senza requisiti, con contestazione della differenza al 22% – in tal caso l’imposta non versata è recuperata e si applica il 30% di sanzione, salvo dimostrare buona fede), oppure crediti IVA fittizi portati in compensazione (questo è grave, sanzionato al 90% oltre a eventuali profili penali se >50k). Ogni contestazione ha peculiarità proprie, ma in questa guida ci concentriamo sugli aspetti collegati allo split e al regime IVA nelle transazioni con la PA.
Prima di passare alle strategie difensive vere e proprie, riassumiamo in una tabella riepilogativa i vari tipi di errore evidenziati sopra, con il loro trattamento fiscale e sanzionatorio, così da avere uno schema chiaro di riferimento.
Tabella 1 – Errori relativi allo split payment: effetti e sanzioni principali
| Tipo di Errore | Descrizione | Effetto sull’IVA | Sanzioni previste (D.Lgs. 471/97) | Note difensive |
|---|---|---|---|---|
| Mancata applicazione dello split <br> (fornitore addebita IVA invece di split) | Fattura emessa con IVA ordinaria anziché “scissione pagamenti” verso soggetto PA/assimilato. | IVA comunque versata (dal fornitore) e detratta dalla PA; nessun danno erariale. | Art. 9(1): sanzione fissa €1.000–8.000 al fornitore . <br> (Niente sanzione per PA se IVA versata in modo alternativo). | Violazione formale. Invocare neutralità: imposta assolta regolarmente. <br> Chiedere applicazione della sola sanzione fissa (nessuna imposta recuperata). <br> Ravvedimento: possibile, con sanz. minime (1/9 o 1/8). <br> Buona fede se basato su info errate della PA (Circ. AE 27/E: non sanzionare chi seguì indicazioni PA) . |
| Mancato versamento da parte della PA <br> (split applicato, PA omette versamento) | Fattura in split regolare, PA/ente non versa l’IVA all’Erario nei termini. | IVA non versata allo Stato (danno erariale pari all’IVA omessa). Fornitore ha già escluso quell’IVA dalla propria liquidazione. | Art. 13: sanzione 30% dell’imposta non versata a carico della PA . <br> (Fornitore non sanzionabile se ha operato correttamente). | PA può ravvedersi versando con sanzione ridotta (1/10 o 1/8 del 30% a seconda del tempo) . <br> In giudizio, PA può invocare cause di forza maggiore o errori scusabili. <br> Fornitore: se erroneamente coinvolto nell’accertamento, eccepire immediatamente che l’obbligo è in capo al cessionario (art.17-ter) e il ne bis in idem (impossibile pretendere due volte la stessa IVA) . |
| Applicazione indebita dello split <br> (IVA non addebitata quando era dovuta) | Operazione imponibile trattata come split per errore (cliente non soggetto a split, fornitore emette fattura senza IVA). | IVA non versata al Fisco (operazione imponibile fatturata esente). Se cliente non versa nulla, imposta evasa pari al 100%. | Art. 6(9-bis.2): sanz. fissa €250–10.000 se imposta assolta altrove . <br> Ma in assenza di versamento: Art. 5(4): sanz. 30% dell’imposta (infedele) + possibile cumulo con sanz. fissa. <br> Cassazione 2023-24: confermato cumulo sanzione fissa + proporzionale . <br> Cliente che detrae indebitamente: sanz. 90% su detrazione . | Ravvedimento fortemente consigliato: versare subito IVA, interessi e sanz. ridotta (1/7 del 90%, ad es.). <br> Difesa: se operazione era comunque registrata nei conti, sottolineare assenza di volontà evasiva (non operazione occultata). <br> Chiedere applicazione della sola sanzione fissa ex art.6(9-bis.2) se possibile, per specialità (anche se Cass. contraria). <br> Documentare eventuale versamento spontaneo dell’IVA da parte del cliente, per evitare duplicazione pretese. |
| Split applicato per errore su operazione non imponibile/esente | Fattura con split su operazione che non prevedeva IVA (esente o fuori campo). | IVA versata “a vuoto” allo Stato e magari indebitamente detratta dal cliente. In realtà nessuna IVA era dovuta. | Art. 6(9-bis.3): correzione di debito/credito senza recupero . In teoria sanzione fissa €250 per formalità. <br> Tuttavia AE propende per Art. 6(6): sanz. 90% su detrazione indebita (se cliente ha detratto) . <br> Fornitore di solito: sanzione fissa €250 (se non ha versato IVA inesistente). | Violazione formale (nessun danno erariale netto, anzi eventuale pagamento indebito). <br> Difesa: invocare neutralità e chiedere sole sanzioni fisse minime. <br> Principio UE: non punire oltremodo errori senza perdita d’imposta. <br> Se IVA versata indebitamente: far valere diritto a rimborso per il cliente (Circ. AE 27/E prevede soluzioni con note di variazione cumulativa) . <br> In caso di contenzioso su 90% detrazione: sostenere inapplicabilità per buona fede e mancanza di nocumento. |
| Frodi (operazioni inesistenti) | Emissione/utilizzo di fatture false, anche in split (scenario fraudolento). | IVA eventualmente “autofatturata” dal cliente non versata realmente. Se scoperta la frode: IVA dovuta dal cliente (senza diritto a detrazione). | Art. 6(9-bis secondo periodo): sanz. 5–10% dell’imponibile (min €1.000) , per operazione inesistente. <br> + Art. 6(6): sanz. 90% su detrazione indebita se effettuata. <br> + possibili sanzioni penali (fatture false: reato). | Caso fraudolento: difesa difficile se coinvolti. <br> Cliente (PA) in buona fede: può difendersi dimostrando di non sapere della falsità per evitare perdita detrazione (onere della prova gravoso). <br> In generale: inevitabile esborso IVA + sanzioni per i colpevoli. <br> Emittente fatture false: responsabile come debitore d’imposta ex art. 21(7) DPR 633 (se ha indicato IVA in fattura pur non dovuta). |
Legenda: AE = Agenzia delle Entrate; PA = Pubblica Amministrazione; detrazione indebita = detrazione di IVA non spettante (es. su costi fittizi o operazioni esenti); infedele dichiarazione = dichiarazione con dati incompleti/errati su IVA dovuta; omessa fatturazione = mancata emissione o fattura senza IVA dove dovuta; ravvedimento = pagamento spontaneo ridotto prima dell’accertamento.
Osservando la Tabella 1, notiamo come la strategia di difesa debba modularsi a seconda che la violazione sia formale o sostanziale. Nei casi senza imposta evasa, il focus è far riconoscere la neutralità e ridurre le sanzioni al minimo fisso. Nei casi con imposta non versata, diventa cruciale sanare il versamento (anche tardivo) e contestare eventuali doppi addebiti sanzionatori.
A tal proposito, la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (sent. n. 27176/2023 e n. 18416/2024) ha assunto un orientamento severo: considera l’omessa applicazione di reverse/split con mancato versamento come due violazioni (in fattura e in dichiarazione) punibili entrambe . Questa è una novità interpretativa che supera precedenti più indulgenti dei giudici tributari, e contro cui il contribuente può cercare tutela magari invocando principi UE (ad es. il divieto di doppia sanzione sostanziale, principio del ne bis in idem di matrice europea, se si ritiene che la duplicazione punisca lo stesso fatto). Non è escluso che in futuro tale questione possa approdare alla Corte di Giustizia UE o alla Corte Costituzionale per un vaglio di compatibilità.
Nel frattempo, però, occorre muoversi con prudenza: se la Cassazione fa chiarezza in senso restrittivo , conviene nei possibili limiti accettare soluzioni di definizione agevolata (come l’adesione) che dimezzino le sanzioni, piuttosto che correre il rischio di vedersi confermare in giudizio un cumulo sanzionatorio pieno.
Chiariti i possibili addebiti, passiamo ora a delineare le strategie difensive generali che un contribuente, con l’assistenza di un avvocato, può attuare nel contesto di un accertamento IVA riguardante split payment e non solo.
Come difendersi: strategie e strumenti del contribuente
Trovarsi di fronte a un avviso di accertamento IVA (magari con contestazioni su split payment) può mettere in allarme qualsiasi contribuente. È fondamentale però sapere che esistono strumenti di difesa, sia in sede pre-contenziosa (di fronte all’Ufficio) sia nel successivo processo tributario, che permettono di far valere le proprie ragioni e, spesso, di ottenere una riduzione consistente delle somme da pagare o addirittura l’annullamento delle pretese illegittime.
Di seguito illustreremo le principali modalità di difesa, suddividendole nelle fasi cronologiche: prima dell’emissione dell’atto; dopo la notifica dell’atto in via amministrativa; infine nel contenzioso davanti al giudice tributario. Vedremo anche il ruolo specifico dell’avvocato in ciascuna di queste fasi.
Difesa durante la verifica e prima dell’accertamento
- Collaborazione durante la verifica fiscale: Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia conducono un’ispezione in azienda, il contribuente (assistito dal proprio consulente/avvocato) dovrebbe collaborare senza rinunciare ai propri diritti. Ciò significa: fornire la documentazione richiesta, ma anche far mettere a verbale eventuali osservazioni o contestazioni su interpretazioni dei verificatori. Ad esempio, se durante la verifica viene sollevato un dubbio su una fattura in split, il contribuente può far presente il proprio punto di vista (citando magari le norme o circolari a supporto) già nel verbale giornaliero. Tutto ciò verrà utile successivamente. Inoltre, mai ostacolare la verifica: oltre a essere illecito, preclude possibili attenuanti. L’avvocato può consigliare di fornire prontamente spiegazioni su operazioni particolari (es. perché un cliente è stato trattato come soggetto split: magari mostrare l’attestazione ricevuta) per chiarire subito e magari evitare rilievi.
- Memoria difensiva dopo il PVC: Come già accennato, al termine della verifica la GdF rilascia un PVC. Da quel momento scatta il termine (di regola 60 giorni) in cui il contribuente può inviare all’Ufficio delle osservazioni scritte. È fondamentale non saltare questa fase: una memoria ben fatta può convincere l’Agenzia a non emanare affatto l’accertamento su alcuni punti. Ad esempio, se il PVC contesta un’applicazione indebita dello split, nella memoria si potrà documentare che in realtà la società cliente rientrava nella norma (magari allegando l’elenco MEF, o la richiesta UE di deroga). O viceversa, se contesta IVA evasa, si potrà allegare la prova che l’IVA era stata versata altrove. Si possono citare norme, circolari e soprattutto giurisprudenza favorevole: spesso i funzionari valutano con attenzione riferimenti a sentenze di Cassazione pertinenti. L’avvocato tributarista, avvezzo a redigere questi documenti, sa impostare la difesa in termini tecnici ma efficaci. Va anche valutato se nella verifica ci sono state violazioni procedurali (accessi senza autorizzazione, mancato rispetto dei tempi ecc.): tali aspetti vanno segnalati, perché possono condurre poi a eccezioni formali sull’atto (ad esempio, violazione dell’art.12 Statuto Contribuente se l’accertamento esce prima dei 60 gg senza urgenza – questo può portare a nullità dell’atto secondo parte della giurisprudenza).
- Interlocuzione informale: Talvolta, soprattutto per errori formali come lo split, è possibile interloquire informalmente con i funzionari prima che sia emesso l’avviso, per spiegare la situazione. Ad esempio, se ci si accorge di aver sbagliato regime per un cliente, si può contattare l’Ufficio territoriale competente, anticipando che si intende ravvedersi o chiedendo un parere. Questa proattività può evitare che l’accertamento venga proprio emesso, se l’Ufficio si convince che il contribuente ha già sistemato. Naturalmente, va fatto con cautela e trasparenza, preferibilmente con l’assistenza del consulente fiscale.
In questa fase pre-contenziosa, l’obiettivo è evitare l’accertamento o ridurne il perimetro. Purtroppo, non sempre l’Ufficio recepisce le osservazioni; in tal caso, si passerà alla fase successiva con l’avviso emesso.
Scelte dopo la notifica dell’avviso: adesione, acquiescenza, ricorso
Una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni per decidere il da farsi. Le opzioni principali sono: aderire (totalmente o parzialmente) alla pretesa, cercando un accordo con sanzioni ridotte; pagare con acquiescenza; oppure presentare ricorso avviando il contenzioso.
- Accertamento con adesione: È uno strumento deflattivo disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (ma anche oltre, di prassi fino a tutto il 90° giorno, considerando la sospensione dei termini di impugnazione in caso di adesione), il contribuente può presentare istanza di adesione all’ufficio. Questo porta a un contraddittorio amministrativo in cui si ridiscute il contenuto dell’accertamento. Nel caso di contestazioni IVA, il contribuente può cercare di convincere l’Ufficio a rivedere importi e sanzioni. Ad esempio, se l’atto chiede €50.000 di IVA evasa con doppia sanzione (90% + fissa), si può sostenere di accettare la parte di imposta ma chiedere di rimuovere la sanzione aggiuntiva o ridurla. Oppure si può portare nuova documentazione non vista prima. Se si giunge a un accordo, si redige un atto di adesione con l’ammontare concordato: i benefici sono la riduzione delle sanzioni al 1/3 del minimo previsto (o al minimo edittale se già inferiore). Ciò significa un notevole sconto sulle sanzioni rispetto al 100% originario. Inoltre, il pagamento può essere dilazionato in massimo 8 rate trimestrali. L’adesione conviene quando il contribuente riconosce almeno in parte il debito e vuole evitare un contenzioso lungo e incerto. Nel nostro tema, potrebbe convenire se effettivamente c’è stata un’IVA non versata: pagandola con adesione, le sanzioni scendono drasticamente (es. 30% al posto del 90%). Va detto però che casi puramente formali (dove il contribuente è convinto di aver ragione) forse non meritano adesione, perché in giudizio si potrebbe ottenere annullamento totale. L’avvocato aiuterà a valutare costi/benefici: a volte, aderire su alcuni rilievi e impugnarne altri è la strategia migliore (l’ordinamento consente l’adesione parziale su singole annualità).
- Acquiescenza e definizione agevolata: Se il contribuente ritiene di non avere chance di vittoria o comunque di non voler fare causa, può accettare l’atto e pagare entro 60 giorni. In tal caso la legge (art.15 D.Lgs. 218/97) prevede la riduzione delle sanzioni a 1/3 (simile all’adesione) . Bisogna però pagare tutto subito (o in 3 rate se >€50.000). Questa opzione “acquiescenza” va ponderata: è come arrendersi, ma con lo sconto sanzioni. Spesso viene scelta per importi modesti dove il costo del ricorso supera il beneficio. Ad esempio, se l’accertamento chiede €2.000 di sanzioni fisse e uno non vuole litigare, paga ~€667 e chiude. Nel nostro contesto IVA/split, l’acquiescenza è meno comune perché di solito gli importi sono significativi e conviene tentare adesione o ricorso. Nel 2023-2024 il legislatore ha anche introdotto speciali definizioni (stralcio sanzioni, conciliazioni agevolate in appello, ecc.), ma sono misure a termine; se applicabili, l’avvocato le segnalerà (ad esempio, condono delle mini-cartelle sotto €1.000).
- Ricorso al giudice tributario: Se non si trova un accordo o non si vuole accettare la pretesa, si può impugnare l’avviso presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie Provinciali) entro 60 giorni dalla notifica. Dal 2023 alcune regole del processo sono cambiate: non è più obbligatoria la mediazione/reclamo per controversie fino a €50.000 (è stata abrogata la mediazione tributaria obbligatoria dal 2024) , quindi si va direttamente in giudizio. Il ricorso deve essere redatto con motivi chiari: qui entra fortemente in gioco l’avvocato tributarista, il quale imposterà le eccezioni di diritto (vizi formali, violazioni di legge) e le argomentazioni di merito (fatti contestuali, giurisprudenza favorevole) per convincere i giudici ad annullare o ridurre l’atto. Ad esempio, motivi tipici: “violazione dell’art.17-ter DPR 633/72, avendo l’Ufficio erroneamente qualificato come imponibile un’operazione in split”; oppure “erronea applicazione cumulo sanzioni in violazione art.12 D.Lgs.472/97 e principi unionali”; o ancora “violazione art.7 L.212/2000 per difetto di motivazione (atto non spiega perché disconosce attestazione cliente soggetto split)”, etc. L’avvocato utilizzerà documenti allegati (contratti, fatture, elenchi MEF) e citerà sentenze: ad esempio, Cassazione 2016 n.145/2016 (Corte Cost.) che legittima lo split , Cass. 2023 n.27176 e Cass. 2024 n.18416 (se a favore su qualche punto o da distinguere su altri), sentenze di merito favorevoli in casi analoghi, nonché direttive UE e principi (neutralità IVA, tutela dell’affidamento). Il giudizio tributario è scritto ma dal 2023 c’è la possibilità di discussione orale su istanza di parte: l’avvocato può chiedere di discutere in pubblica udienza, il che in casi complessi può aiutare a chiarire ai giudici tecnicismi come lo split. Durante il processo, se le somme sono elevate, conviene chiedere la sospensione dell’atto: si fa un’istanza al presidente della sezione per sospendere la riscossione, dimostrando sia il fumus boni iuris (che il ricorso ha fondamento) sia il periculum (che pagare creerebbe danno grave). Ad esempio, un’azienda che riceve accertamento da €300k potrebbe ottenerne la sospensione se mostra bilanci in perdita e valide ragioni di ricorso. La sospensione evita che l’agente della riscossione avvii intanto il recupero forzoso (di regola, dopo 60 giorni dall’avviso, un terzo dell’imposta accertata diviene esigibile anche se c’è ricorso, salvo sospensione – regola che però potrebbe essere in evoluzione con la riforma fiscale).
Il ruolo dell’avvocato tributarista
Come si evince da quanto sopra, la figura di un avvocato esperto in diritto tributario è pressoché indispensabile per affrontare efficacemente un accertamento IVA complesso. Il suo ruolo si esplica in diverse maniere:
- Analisi tecnica e pianificazione: sin dalla notifica del PVC o dell’avviso, l’avvocato studia la contestazione, verifica la normativa di riferimento (spesso complicata, soprattutto per regimi speciali come split e reverse) e controlla le ultime sentenze applicabili. Nel nostro caso, un avvocato aggiornato saprà che nel 2025 c’è la sentenza Cass.18416/2024 che consente il cumulo di sanzioni , e quindi imposterà una strategia magari cercando di differenziare il caso del cliente per evitare quel cumulo. Oppure saprà che la mediazione non è più obbligatoria dal 2024 e quindi preparerà subito il ricorso senza perdere tempo in trafile inutili. Questa fase di studio e strategia è cruciale: decidere se puntare su un vizio formale (es. nullità dell’atto per motivi procedurali) o sul merito (es. errore di fatto dell’ufficio, testimonianze, perizie di parte per ricostruire volumi d’affari). Nel contenzioso tributario avanzato, vi sono anche opportunità come la prova testimoniale (novità del 2022: ora in alcuni casi è ammessa testimonianza in forma scritta su istanza di parte, prima era vietata) e l’avvocato saprà se e come utilizzarla – ad esempio, potrebbe raccogliere dichiarazioni giurate di funzionari PA a conferma che “l’ente X comunicò erroneamente di essere soggetto split”, a supporto della buona fede del cliente.
- Difesa procedurale: l’avvocato tributarista cura tutti gli aspetti procedurali: dalla redazione formale del ricorso (che deve avere specifici requisiti di contenuto, pena inammissibilità), alla notifica telematica tramite PEC, al deposito sul Portale della Giustizia Tributaria. Egli verificherà anche la corretta costituzione in giudizio delle controparti (Agenzia Entrate e/o Riscossione) e solleverà eventuali eccezioni. Ad esempio, se l’Ufficio depositasse documenti fuori termine, l’avvocato ne chiederà lo stralcio; se nell’avviso mancava la firma digitale valida, eccepirà nullità. Questi dettagli possono talora risolvere il caso a favore del contribuente.
- Argomentazione giuridica e citazione di precedenti: un punto forte della difesa legale è saper convincere il giudice facendo leva su precedenti autorevoli. I giudici tributari di merito, specie su materie complesse come IVA, prestano attenzione a come è argomentato il ricorso. Un avvocato potrà ad esempio scrivere: “Va applicato il principio di neutralità dell’IVA, come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sent. C-78/00) e riconosciuto in sede nazionale. Pertanto, in assenza di perdita di gettito, la sanzione proporzionale del 90% risulta sproporzionata e in contrasto col diritto UE.” – citando anche la critica dottrinale a Risoluzione AE 51/E/2023 su questo aspetto. Oppure: “La Cassazione (Sez. Trib. n. 27176/2023) ha qualificato la nostra fattispecie come violazione formale non incidente sull’imposta, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi alla sanzione fissa ai sensi dell’art.6 co.9-bis.1.”. Questo tipo di citazioni, se ben contestualizzate, offre basi solide alla domanda al giudice (che sarà di annullare/riformare l’atto impugnato). Nel capitolo Fonti in fondo troverete riferimenti puntuali a normative e sentenze menzionate, che l’avvocato avrà cura di allegare come “documenti di legge” al ricorso.
- Negoziazione e conciliazione: non di rado, durante il processo, l’avvocato può intavolare con la controparte (Agenzia Entrate) una conciliazione giudiziale. La riforma 2022/2023 ha incentivato la conciliazione: oggi è possibile conciliare anche in appello e con sanzioni ridotte al 50% o 60% a seconda del momento. Se il caso non è bianco o nero, l’avvocato potrebbe ottenere per il cliente un ottimo risultato “mediando”: ad esempio, l’Agenzia potrebbe rinunciare a metà delle sanzioni e il contribuente accettare di pagare l’imposta, chiudendo la lite. Il potere di persuasione dell’avvocato (forte di carte convincenti da giocare in giudizio) sarà determinante nell’indurre l’ente impositore a trovare un accordo ragionevole.
- Assistenza nell’esecuzione e post-sentenza: infine, l’avvocato segue il cliente anche dopo: se si vince, vigila che l’ufficio esegua la sentenza (sgravio, rimborso); se si perde, valuta assieme al cliente se appellare in secondo grado (Corte Giustizia Tributaria regionale) e poi eventualmente in Cassazione. I tempi del contenzioso sono lunghi (2-3 anni per il primo grado, 2 per il secondo, altri per la Cassazione): l’avvocato aiuta anche a gestire la pendenza, ad esempio consigliando se pagare parzialmente per fermare interessi, o se presentare istanza di sospensione anche in appello.
In definitiva, mentre un commercialista può essere molto utile nel calcolo delle imposte e nella gestione contabile, quando si tratta di contestare formalmente un atto impositivo e far valere diritti del contribuente, l’avvocato tributarista è la figura chiave. Egli unisce la conoscenza fiscale a quella procedurale e forense. Nel nostro ambito specifico, sarà colui che saprà eccepire, ad esempio, che un accertamento IVA è nullo perché emesso violando il termine dilatorio di 60 giorni post-verifica (eccezione formale) oppure che la pretesa di un’IVA già versata dalla PA configura duplicità che i giudici non possono avallare.
Non di meno, vale la pena sottolineare che il contribuente stesso deve avere un ruolo attivo e onesto: fornire all’avvocato tutte le informazioni e i documenti, non nascondere nulla (le sorprese negative in giudizio vanno evitate), e seguire i consigli su ravvedimenti o adempimenti correttivi. Solo con un gioco di squadra (debitore, avvocato e – se opportuno – il commercialista per gli aspetti tecnici contabili) si può sperare di gestire al meglio la vicenda.
Cosa aspettarsi in giudizio: esito e costi
Sebbene ogni caso faccia storia a sé, chi impugna un accertamento IVA split payment può verosimilmente attendersi alcuni esiti possibili: – Vittoria piena: il giudice annulla totalmente l’atto (ad esempio, riconoscendo che l’operazione era legittimamente in split e quindi non c’era IVA da versare). In tal caso nulla è dovuto e l’Agenzia dovrà rifondere le spese legali al contribuente (di solito liquidate in base a parametri forensi).
– Soccombenza parziale: es. il giudice conferma la maggior IVA dovuta ma riduce le sanzioni (magari riconoscendo la buona fede e applicando solo la sanzione minima, oppure dichiarando non dovuta la sanzione duplicata). Ciò comporta un risparmio notevole per il contribuente, ma comunque il dover pagare qualcosa. Spesso le spese di lite vengono compensate in questi casi (ognuno le sopporta per sé).
– Conferma dell’atto: il giudice respinge il ricorso del contribuente in toto. In questo scenario, il contribuente dovrà pagare il dovuto (imposta + sanzioni + interessi) e anche le spese legali dell’Agenzia (che per fortuna non sono mai eccessive, essendo spesso rappresentata da propri funzionari o Avvocatura dello Stato con tariffari contenuti). Resta la possibilità di appello, se ci sono motivi validi.
Va considerato che nel sistema tributario italiano c’è un elemento di rischio aggiuntivo: la sospensione dell’atto durante il processo non è automatica (va richiesta e motivata, come visto). Se non viene concessa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trascorsi i primi 60 giorni, può iscrivere a ruolo 1/3 delle imposte accertate + interessi + sanzioni e procedere a riscuoterli, anche se il ricorso non è ancora deciso. Con la riforma, sembrava vi fosse l’intenzione di sospendere ex lege la riscossione fino alla sentenza di primo grado, ma attualmente occorre comunque attivarsi (la norma che prevedeva automaticità è stata in parte abrogata nel 2023 per semplificazione). Quindi l’avvocato se necessario chiederà al giudice la sospensione. Ma il contribuente deve essere preparato: potrebbe dover pagare una quota durante il processo per evitare azioni esecutive (e poi eventualmente chiederne il rimborso se vince).
Quanto ai costi legali, essi variano in base al valore della controversia e alla complessità. Molti avvocati lavorano a tariffa fissa per grado di giudizio; per dare un’idea, su cause di valore medio (€50-100k in discussione) gli onorari potrebbero oscillare tra €3.000 e €6.000 per il primo grado, più spese. È un investimento che va valutato rispetto ai benefici: se in gioco c’è un recupero di €50k di IVA e sanzioni, pagare il 10% in legali può avere senso, specie se c’è buona chance di ridurre drasticamente la pretesa. Inoltre, se si vince, come detto, l’Agenzia viene spesso condannata a rifondere, quindi il costo effettivo per il contribuente risulta minore o nullo. Per contro, per accertamenti di modesta entità (pochi migliaia di euro), può non essere conveniente farsi assistere in un contenzioso lungo – in tali casi spesso conviene ricorrere a soluzioni come l’acquiescenza o mediare un accordo.
In ogni caso, non intraprendere la difesa da soli è un consiglio quasi sempre valido: il diritto tributario è impervio, e un errore procedurale può far perdere anche il ricorso più giusto nel merito (ad esempio un contribuente fai-da-te che dimentica di notificare il ricorso via PEC all’ufficio si vede dichiarare il ricorso inammissibile, perdendo in partenza).
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito riportiamo alcune domande frequenti, in forma di Q&A, che privati, imprenditori o professionisti si pongono riguardo all’accertamento IVA e al meccanismo dello split payment. Le risposte sono sintetiche e focalizzate, per chiarire dubbi specifici.
D1: Che cos’è, in parole semplici, lo split payment e perché è stato introdotto?
R: Lo split payment (in italiano “scissione dei pagamenti”) è un sistema di versamento dell’IVA per cui quando vendi un bene o servizio a una Pubblica Amministrazione, l’IVA non ti viene pagata a te ma viene versata direttamente allo Stato dalla PA stessa. Tu emetti fattura con l’IVA indicata, ma incassi solo il netto. Questo meccanismo è stato introdotto nel 2015 per contrastare l’evasione: prima, alcune imprese furbette incassavano l’IVA dalle PA e poi sparivano senza versarla al Fisco. Con lo split, la PA (che è soggetto solvibile) paga l’IVA allo Stato, azzerando quel rischio . In pratica è una tutela per l’Erario. Per te fornitore, però, significa crediti IVA cronici (perché versi sempre l’IVA sugli acquisti ma non incassi quella sulle vendite a PA) e quindi devi chiedere rimborsi allo Stato.
D2: Come faccio a sapere se il mio cliente rientra nello split payment?
R: Devi verificare se il cliente è una PA in senso lato o altra entità soggetta. In generale, tutti gli enti pubblici (Stato, Ministeri, Comuni, ASL, Scuole, Università, ecc.) rientrano. Inoltre, società controllate da enti pubblici o partecipate oltre 70%, ed alcune società quotate (fino a giugno 2025). Il MEF pubblica ogni anno gli elenchi ufficiali delle società soggette a split . Puoi consultarli sul sito del Dipartimento Finanze (file Excel per varie categorie). In caso di dubbio, la legge ti consente di chiedere al cliente un’attestazione scritta che confermi il suo status soggetto allo split . Molte PA lo indicano già nei contratti o ordini (“si applica art.17-ter DPR 633/72”). Fai attenzione ai cambiamenti: ad esempio, le società quotate FTSE MIB dal 1° luglio 2025 non saranno più soggette , quindi se fatturi a una di esse dovrai tornare a modalità normale da quella data.
D3: Ho fatturato erroneamente con IVA ordinaria a un Comune (anziché in split). Cosa devo fare per regolarizzare?
R: Devi emettere una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) per stornare la precedente fattura con IVA, e contestualmente emettere una nuova fattura corretta in split (imponibile senza addebito IVA). Questo avvisando la PA di non versare l’IVA a te ma di procedere al versamento all’Erario. In pratica “correggi” il documento errato. La Circolare AE 27/E/2017 ha chiarito che dopo la pubblicazione dei primi elenchi split, se una fattura è stata erroneamente emessa con IVA ordinaria o viceversa, bisogna regolarizzare con note di variazione . Una volta fatto ciò, se l’IVA della fattura errata l’avevi già versata allo Stato, rimarrà un credito verso l’Erario (perché adesso la PA gliela verserà di nuovo); potrai compensarlo o chiederlo a rimborso. L’importante è sistemare i documenti. Facendo questo spontaneamente, eviti sanzioni o le riduci moltissimo (ravvedimento operoso). Infatti, l’errore di fatturazione in split prevede sanzione fissa da €1.000 in su , ma se regolarizzi prima di controlli, col ravvedimento pagheresti solo €1/9 di €1.000 (circa €111) se fuori 90 giorni, o anche meno se entro 90 giorni.
D4: La PA mi ha pagato comprensivo di IVA anche se doveva trattenere (cioè non ha applicato lo split). Devo fare qualcosa?
R: Situazione non comunissima (di solito le PA sanno applicarlo), ma può succedere. Se la PA ti ha versato l’IVA per errore, tu formalmente devi versarla nelle tue liquidazioni IVA come faresti per qualsiasi fattura con IVA. Quindi l’Erario non ci perde (perché tu versi quell’IVA). Dal punto di vista formale, la fattura è sbagliata (doveva recare dicitura split e non incasso IVA). La PA ha sbagliato e anche tu dovevi accorgertene. Cosa fare ora: intanto informa la PA e concorda il da farsi. Soluzione tipica: nota di credito per restituire l’IVA alla PA e nuova fattura split; la PA poi versa quell’IVA allo Stato e tu ti scomputi il versamento fatto (o chiedi rimborso). Se questo avviene in tempi brevi e l’IVA è stata comunque versata (da te, seppur indebitamente incassata), l’Agenzia non applicherà sanzioni sostanziali. Potrebbero al più farti la multa fissa per documento errato (come detto, sanzione fissa 1.000€ riducibile). Nota: la circolare 27/E/2017 in fase iniziale disse che per fatture erronee in quel periodo non serviva fare variazione se l’IVA era stata assolta in modo ordinario . Quindi, se l’errore è di vecchia data e consolidato (e PA e tu avete già fatto pace contabile), potresti anche lasciare così, ma è meglio sanare documentalmente. Importante: non tenerti quei soldi IVA come extra; se non li hai ancora versati allo Stato, conservali perché prima o poi andranno riversati.
D5: L’Agenzia delle Entrate mi contesta che nel 2018 non ho versato IVA per operazioni verso una società partecipata comunale, ma io ero convinto valesse lo split. Come mi difendo?
R: Bisogna vedere se la società cliente effettivamente non rientrava nello split. Nel 2018, l’ambito era molto esteso: partecipate pubbliche oltre 70%, controllate, etc. È possibile che la società in questione non fosse nell’elenco (magari partecipazione pubblica sotto soglia, o cessata). La difesa verte su due fronti: fattuale e giuridico. Fattuale: verifica se hai elementi che attestano la ragionevolezza del tuo comportamento (ad es., la società era erroneamente inclusa in qualche elenco provvisorio, o ti aveva dichiarato di essere soggetta – se hai una lettera, è oro). Giuridico: l’ufficio ti chiede quell’IVA non versata + sanzione 90%. Tu puoi opporre che si tratta di un errore scusabile, perché la normativa era complessa e magari la società aveva tutti i crismi per sembrarti soggetta. Potresti invocare l’art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97 (errore inevitabile di diritto per incertezza normativa) per chiedere clemenza sulle sanzioni. Inoltre, controlla se il cliente per caso quell’IVA l’ha versata comunque da qualche parte (in certi casi, le società erroneamente considerate in split potrebbero aver fatto un’autofattura o simile – raro però). Dal punto di vista strettamente legale, purtroppo la Cassazione oggi considera come il tuo caso alla stregua di “omessa IVA” punibile anche con doppia sanzione . Quindi focalizzati nel difenderti sulle sanzioni: chiedi al giudice, se l’imposta è dovuta, di applicare solo la sanzione fissa minima (€250) perché di fatto tu hai fatturato tutto regolarmente e non c’era volontà evasiva. Richiama magari la circostanza che nel 2018 gli elenchi furono controversi (ricordo che ci furono ricorsi di alcune società contro l’inclusione, etc., potrebbe aiutare dipingere il contesto). In parallelo, valuta se definire in adesione: se la somma non è enorme, pagando l’IVA ora e con sanzione 1/3, chiudi senza rischio. Spesso in casi del genere l’accordo in adesione è: paghi l’IVA mancante, sanzione fissa 1/3 del minimo (tipo 80 €) e stop. Con l’avvocato valuta questa opzione.
D6: Ho ricevuto un avviso di accertamento per IVA non versata, ma l’azienda è in difficoltà economica. Posso rateizzare o sospendere il pagamento in attesa del ricorso?
R: Sì, hai diverse possibilità:
– Rateazione in via amministrativa: se decidi di fare acquiescenza o adesione, la legge consente di rateizzare l’importo dovuto (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate se l’importo supera €50.000). Devi fare richiesta all’ufficio quando firmi l’adesione. Questo ti spalma il debito fino a 4 anni (con interessi). Attenzione che se salti una rata decadi dai benefici.
– Sospensione giudiziale: se fai ricorso, puoi chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto, motivando che il pagamento immediato ti causerebbe un danno grave e che il ricorso ha fondatezza. Se il giudice accoglie, l’Agente della Riscossione non potrà esigere nulla finché non arriva la sentenza di primo grado (o per il periodo stabilito). Di solito devi provare lo stato di difficoltà con documenti (bilanci in rosso, conto in perdita, ecc.). Nel tuo caso di azienda in difficoltà, questo è da tentare sicuramente.
– Sospensione amministrativa/rate con Riscossione: indipendentemente dal giudice, quando l’atto va in cartella (ruolo), puoi chiedere a Agenzia Entrate-Riscossione una rateizzazione fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debito totale non supera €120.000 senza dover dare garanzie (sopra, serve attestare stato difficoltà). La presentazione del ricorso non blocca il dover chiedere rate, puoi farlo parallelemente. L’importante è non lasciar scadere i termini perché sennò partono le procedure esecutive (fermo auto, pignoramenti).
In sintesi: se ricorri, chiedi sospensione al giudice (ti tutela legalmente); però prepara anche un piano B con la Riscossione per la rateazione, in caso la sospensione non arrivi in tempo o sia negata. Un buon avvocato tributarista ti aiuterà su entrambi i fronti, e magari potrà concordare con l’ufficio soluzioni ad hoc (a volte se sanno che farai adesione, tengono in stand-by la riscossione).
D7: Un accertamento IVA può avere anche risvolti penali? Devo temere denuncia penale per l’IVA non versata?
R: Dipende dall’entità e dal tipo di violazione. In materia IVA, esistono reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, in particolare: omesso versamento IVA (art. 10-ter) se superi una soglia di €250.000 di IVA non versata per anno; dichiarazione fraudolenta o infedele se hai usato fatture false o altri artifici. Nel contesto split payment, situazioni penalmente rilevanti potrebbero essere: se hai evaso volutamente l’IVA su operazioni per oltre 250k (ad esempio, con lo scenario 3 di prima su larga scala: hai fatto finta di split su tanti clienti fuori ambito accumulando >250k IVA non versata), allora scatta il reato di omesso versamento, punibile con la reclusione (fino a 2 anni). Oppure, caso estremo, se hai emesso fatture false o costituito un giro artificioso (scenario 5 fraudolento), lì si va sul penale pesante (fino a 6 anni per emissione di fatture per operazioni inesistenti). Però se si tratta di errori senza volontà di frode, in genere resti nell’alveo amministrativo: la soglia di 250k è relativamente alta e le imprese oneste, anche se sbagliano, di solito poi versano l’IVA dovuta (quindi non raggiungono la soglia a fine anno). Quindi, se tu non hai superato tale soglia o non hai commesso falsi documentali, non dovresti avere conseguenze penali. L’accertamento in sé è un atto amministrativo; se l’ufficio ravvisa gli estremi di reato, ha l’obbligo di fare segnalazione alla Procura. Ma nella prassi lo fa quando ci sono situazioni nette di dolo. Un consiglio: se ti contesta importi vicini al penale, conviene sanare subito pagando almeno per scendere sotto soglia (€250k) entro la scadenza della dichiarazione annuale dell’anno successivo. Così eviti il consumarsi del reato (il reato di omesso versamento scatta dopo il termine di pagamento acconto anno successivo). Un avvocato può coordinarsi col tuo commercialista per questa strategia. Comunque, la maggior parte dei casi di split errato rimane sanzione amministrativa.
D8: L’avviso di accertamento contiene anche IRAP e ritenute, oltre all’IVA. Posso fare un unico ricorso e difendermi insieme su tutto?
R: Sì, certamente. Spesso gli accertamenti per imprese includono IVA, imposte sui redditi, IRAP nello stesso atto (accertamento “unico”). Dovrai contestare tutto in un ricorso unitario, avendo cura di trattare separatamente i diversi tributi dove necessario. Ad esempio, se l’ufficio ha ripreso dei ricavi non dichiarati: ciò incide su IVA evasa e su IRES evasa. La difesa sarà parallela (dimostrare che quei ricavi erano inesistenti o già tassati altrove, ecc.). Nel processo tributario un unico ricorso può riguardare più imposte purché relative al medesimo atto. Anzi, è obbligatorio impugnarle insieme se stanno nello stesso avviso, non si possono spezzare. Quindi il tuo avvocato costruirà motivi di ricorso che coprono IVA e gli altri tributi. Attento ai diversi aspetti: per l’IVA magari c’è da parlare di split o aliquote, per l’IRAP di deduzioni, per le ritenute di versamenti effettuati o meno. Tutto va messo. In Commissione (Corte Giustizia Trib.) spesso suddividono la decisione per materia, ma formalmente è un procedimento unico. Anche qui, l’assistenza professionale è essenziale, perché gli ambiti sono diversi (IVA è materia anche unionale, IRAP no, etc.) e vanno trattati con competenza specifica.
D9: Cosa significa che dal 2023 le Commissioni Tributarie sono diventate “Corti di Giustizia Tributaria”? Cambia qualcosa per il mio ricorso?
R: Si tratta della riforma della giustizia tributaria avvenuta con la L. 130/2022. In sostanza, dal 16 settembre 2022 le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali hanno cambiato nome rispettivamente in Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado. Inoltre, i giudici tributari saranno gradualmente professionisti a tempo pieno (concorsi in atto) anziché in gran parte onorari come prima. Per te contribuente, non cambia nulla nelle modalità pratiche di ricorso: i termini, le forme, i contributi unificati, restano uguali. Solo, troverai nei documenti queste nuove dizioni. Una novità favorevole: è stata eliminata la mediazione/reclamo obbligatoria sotto 50k, quindi non devi più fare il passaggio di aspettare 90 giorni. Un’altra novità: in appello dal 2023 c’è il giudice monocratico per cause fino a €3.000. E dal 2023 c’è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale scritta. Quindi la giustizia tributaria sta diventando più simile a quella ordinaria. In pratica però, per il tuo ricorso IVA specifico, questi cambi di nome non modificano la sostanza: dovrai predisporre gli atti ben motivati come sempre. A margine, dal 2023 è diventato obbligatorio il difensore tecnico oltre €3.000 di valore (già lo era di fatto, ma ora hanno precisato soglia). E pian piano, si parla di riservare il patrocinio solo ad avvocati in futuro (oggi possono stare in giudizio anche commercialisti e consulenti del lavoro, abilitati). Quindi assicurati di avere un difensore abilitato. Se il valore della causa è modesto (<3k), potresti teoricamente difenderti da solo, ma fortemente sconsigliato se non conosci il diritto tributario.
D10: Ho vinto il ricorso in primo grado contro l’accertamento IVA: devo aspettarmi un appello dell’Agenzia?
R: Dipende dall’importo e dalle motivazioni della sentenza. In genere, l’Agenzia delle Entrate impugna in appello quasi tutte le sconfitte significative (sopra qualche migliaio di euro). Se hai vinto per vizi formali o per questioni di principio sensibili (es. il giudice ti ha dato ragione sul non cumulare sanzioni, contrariamente alla Cassazione attuale), è molto probabile che facciano appello per non creare un precedente. C’è però una novità: la riforma 2022 ha introdotto un filtro di inammissibilità per l’appello “manifestamente infondato” e anche una sorta di “rinuncia obbligata” per l’ente sotto certi limiti. In particolare, dal 2023 l’Agenzia può scegliere di non appellare le cause di modico valore (c’era già una soglia di non impugnazione intorno ai 50k, ma interna). Inoltre, se la tua vittoria di primo grado è in linea con orientamenti consolidati e l’appello dell’Ufficio sarebbe chiaramente destinato a perdere, potrebbero rinunciare. Comunque, per sicurezza considera l’eventualità di un secondo grado. Finché la sentenza non è definitiva, potresti non avere indietro eventuali soldi versati. Però se hai ottenuto sospensione e hai vinto, l’atto è annullato: in caso di appello l’Agenzia di solito chiede la sospensione della sentenza per non doverti rimborsare subito. Insomma, la partita potrebbe allungarsi. D’altro canto, se hai vinto con condanna alle spese, quell’importo dovrebbero pagartelo abbastanza presto (a volte lo fanno anche se appellano, salvo chiedere compensazione in caso di riforma). Il tuo avvocato monitorerà i termini d’appello (6 mesi dalla notifica della sentenza se la notificate, altrimenti 1 anno e 6 mesi dal deposito) e, trascorsi, potrà darti conferma che la vittoria è definitiva.
D11: Posso rivalermi contro il mio commercialista se lo split payment non fu applicato per sua negligenza e ora pago sanzioni?
R: Questa è una domanda più di responsabilità professionale. In teoria, se hai un consulente fiscale che ti segue la contabilità e fu suo l’errore nel non segnalarti l’obbligo di split, potresti avere titolo per chiedergli i danni (quantificati nelle sanzioni e interessi che ti trovi a pagare). Ci vuole però che sia provato l’errore professionale e il nesso causale. Non è sempre semplice: magari il commercialista dirà che la verifica dei clienti spettava a te. Tuttavia, se nel contratto di consulenza o nel mandato c’era chiaro che lui doveva occuparsi anche di questi adempimenti IVA, una colpa c’è. Potresti tentare prima bonariamente: far presente la situazione e chiedere se è coperto da assicurazione professionale (di solito sì) per risarcire almeno le sanzioni. Spesso, per mantenere il cliente, i consulenti in questi casi si offrono di pagare le sanzioni (o la parte maggiorata) se effettivamente hanno sbagliato. Se rifiuta, potresti avviare un’azione legale di responsabilità civile: però valuta costi/benefici, e soprattutto la concorrenza di colpa. L’Agenzia quando sanziona vede te contribuente come responsabile oggettivo. In sede civile poi tu devi dimostrare la colpa del professionista. È fattibile se, ad esempio, hai email dove lui ti dice “fattura normalmente che tanto il Comune ti paga con IVA” e invece era sbagliato. Un giudice civile potrebbe attribuire una percentuale di responsabilità a te e una a lui, riducendo il risarcimento. Comunque è una strada. Alternativa: se il danno è piccolo, fagli notare che potrebbe farsi carico di quell’importo come gesto di correttezza. Un professionista serio tende a farlo se evidente la svista sua.
D12: Lo split payment resterà per sempre o è destinato a sparire?
R: Formalmente è una misura temporanea. Come descritto, l’UE l’ha autorizzata fino a giugno 2026 . Il Governo italiano dovrà chiedere un’ulteriore proroga se vuole continuare oltre. Molto dipenderà dai risultati: se dai report risulta che lo split ha ridotto l’evasione senza troppo penalizzare le imprese, è probabile si chieda di mantenerlo. L’UE però in generale preferisce misure ordinarie (come la fatturazione elettronica, lo scambio dati) per combattere l’evasione, e vede lo split come deroga. Già nel 2023 hanno ristretto un po’ (escludendo le quotate) segno che non vogliono che diventi strutturale ovunque. Quindi non posso darti certezza: fino al 2026 c’è; dopo, potrebbe essere dismesso o prorogato. Per prepararti al futuro: nel caso tornassimo al regime normale, dovresti riabituarti a incassare l’IVA dalla PA e versarla tu. Il che per il flusso di cassa sarebbe positivo per te, ma ovviamente l’erario dovrà rafforzare i controlli per evitare che i fornitori non versino. In sintesi, tieni d’occhio le decisioni UE attorno al 2025: se non autorizzano oltre, dal 1° luglio 2026 niente più split. In quel caso, normative italiane dovranno essere modificate (il co.1-ter dell’art.17-ter già dice che si applica fino a scadenza deroga UE ). Occhio anche: se operi in settori di reverse charge, l’UE ha già detto che non darà nuove deroghe per estenderlo oltre a quelle già in atto , confidando nella digitalizzazione. Quindi c’è una tendenza generale a tornare alla normalità ma con più controlli telematici.
D13: Differenze tra split payment e reverse charge: spesso si fa confusione, potete spiegare?
R: Certo. Sia lo split payment sia il reverse charge (inversione contabile) sono meccanismi in cui l’IVA non viene materialmente versata dal fornitore. Ma la logica è diversa: – Nel reverse charge, l’obbligo di applicare l’IVA viene spostato sul destinatario privato dell’operazione (se soggetto passivo). Il fornitore emette fattura senza IVA indicando “reverse charge” e sarà il cliente a integrare la fattura con l’IVA e a registrarla sia a debito che a credito . È usato in specifici settori a rischio frodi (edilizia, elettronica, ecc. – vedi Tabella 1 per esempi) e per operazioni con l’estero. Il reverse ha come scopo evitare che il fornitore incassi l’IVA: la paga comunque il cliente, ma non con versamento separato, bensì mediante autofattura/integrazione nelle sue liquidazioni . Se il cliente ha pieno diritto a detrazione, l’operazione diventa neutrale (IVA a debito e a credito si compensano) . – Nello split payment, l’obbligo di versare l’IVA viene posto a carico di un ente pubblico acquirente, ma l’ente non “autofattura” l’IVA; l’IVA è indicata in fattura e quindi calcolata dal fornitore, solo che il pagamento è “splittato”: l’ente paga netto al fornitore e versa l’IVA direttamente allo Stato . Quindi nello split l’IVA non entra mai nel circuito del fornitore, mentre nel reverse entra nel circuito del cliente (che può essere privato). Lo split è limitato a vendite verso soggetti qualificati (PA e simili), il reverse è limitato a tipi di operazioni. Un’altra differenza: nel reverse, il cliente diventa debitore dell’IVA per legge (in virtù dell’art. 17 DPR 633/72); nello split, formalmente debitore resta il fornitore, ma il versamento lo fa il cliente per lui . Infatti la Cassazione dice che lo split non cambia la natura del tributo dovuto, ma solo la riscossione . In pratica, però, se la PA non versa, l’Agenzia va dalla PA, non dal fornitore. In sintesi: split = pagatore diverso; reverse = soggetto debitore diverso. Entrambi servono a evitare illeciti (carosello, missing trader). Spesso coesistono: esempio, lavori edili subappalto tra due aziende private => reverse; lavori appalto verso un ente pubblico => split (se non già reverse). La legge dice che se c’è reverse, non si applica lo split (per evitare sovrapposizioni). Quindi devi ogni volta capire quale regime speciale prevale. Dal punto di vista delle sanzioni, come abbiamo visto, sono simili: se sbagli ad applicare reverse o split, le norme di riferimento sono analoghe (art. 6, commi 9-bis) e la Cassazione le tratta in modo uniforme. Infatti i casi che abbiamo citato di Cassazione 2023-24 erano di reverse charge, ma valgono come principio anche per split (condotta diversa in fattura vs dichiarazione) .
D14: Nel caso di indebita applicazione dello split, devo versare anche l’IVA non addebitata oltre a sanzioni e interessi?
R: Sì, certo. Se dall’accertamento risulta che tu non hai addebitato (né versato) IVA che invece era dovuta, l’importo principale da pagare è proprio l’IVA evasa. Ad esempio, se hai fatto fattura senza IVA su €100.000 ma la vendita era imponibile, devi versare €22.000 di IVA. L’avviso di accertamento chiede sempre imposta + sanzione + interessi. Dunque dovrai versare l’IVA mancante (che di solito puoi portare a credito nel periodo in cui la versi, se ne hai diritto, ma spesso trattandosi di vendite non hai questo aspetto). Se fai adesione, pagherai quell’IVA e avrai uno “sconto” sulle sanzioni, ma l’imposta in sé va pagata per intero (non c’è modo di ridurla se effettivamente era dovuta). Diverso è se tu contesti la pretesa d’imposta: se riesci a dimostrare che quell’IVA non era dovuta (perché magari l’operazione era esente per davvero o il cliente rientrava nello split), allora non paghi nulla. Ma se perdi su questo, l’IVA va versata. Attenzione: a volte mi chiedono “posso compensare con crediti?” – in sede di adesione o di pagamento di un accertamento, non puoi utilizzare crediti in F24, devi pagare cash (salvo certe definizioni con compensazione volontaria, ma rischiose). Quindi procurati la liquidità per coprire quell’imposta. Se ti mancano fondi, attiva la rateizzazione come detto prima. Non pensare di far finta di niente: l’IVA accertata viene iscritta a ruolo e l’agente può pignorare se non paghi. Quindi, in breve, sì, devi versare l’IVA non pagata originariamente, oltre a tutto il corollario.
D15: In caso di esito negativo, posso chiedere una conciliazione in appello o un ulteriore sconto sulle sanzioni?
R: Sì, c’è la possibilità della conciliazione giudiziale in secondo grado e perfino in Cassazione (teorica, ma di solito si fa nei primi due gradi). Se in primo grado hai perso o parzialmente perso, puoi in appello proporre all’ente impositore di conciliare: magari offri di pagare l’imposta e qualcosa sulle sanzioni ma ridotto. La conciliazione in appello comporta sanzioni al 50% invece che 100% (se conciliate in primo grado era 1/3) . Quindi è un buon affare se prima non avevi aderito. Certo, dipende se l’Agenzia è disposta. Ultimamente, anche grazie alla definizione agevolata 2023 (c.d. conciliazione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023), c’è più apertura a transigere. In parallelo, se proprio va male in appello, esiste anche l’istituto del ravvedimento operoso “post sentenza” per abbattere interessi di mora e aggi di riscossione, ma è un tecnicismo. Diciamo che finché c’è contenzioso c’è speranza di accordarsi. Anche in Cassazione a volte l’Agenzia rinuncia se vede che rischia di perdere. Ci sono inoltre istituti come il reclamo per Cassazione con rinuncia (ma entriamo troppo nel tecnico). Al pratico: se arrivi a dover trattare in appello, fatti assistere dall’avvocato che vedrà se proporre una conciliazione (magari con pagamento in 8 rate anche lì). E se nel frattempo escono norme di “pace fiscale” nuove, valutale: ad es., in futuro potrebbero fare uno stralcio sanzioni per chi chiude le liti pendenti, come fecero nel 2019.
Queste FAQ coprono molte delle preoccupazioni comuni. Naturalmente, ogni caso ha sue specificità e i consigli generali vanno poi adattati alla situazione concreta.
Conclusioni
Affrontare un accertamento IVA, specialmente con in mezzo le complicazioni dello split payment, è una sfida che richiede preparazione, sangue freddo e il supporto di professionisti esperti. Da quanto esposto, emergono alcuni messaggi chiave:
- Conoscere la normativa e tenersi aggiornati: lo split payment è un terreno in evoluzione (proroghe UE, modifiche soggetti obbligati) e l’IVA in generale ha mille sfaccettature. Un contribuente informato è meno soggetto a errori; un avvocato aggiornato è più efficace nella difesa. Questa guida ha evidenziato novità fino a fine 2025, come l’esclusione delle società quotate dallo split dal 2025 e i nuovi orientamenti della Cassazione sulle sanzioni cumulative . Sono elementi che devono orientare la condotta e la strategia processuale.
- Prevenire è meglio che curare: se siete un’impresa o un professionista che fattura regolarmente a enti pubblici, implementate controlli interni per applicare correttamente lo split (o il reverse dove serve). Consultate liste MEF ogni anno, formate il personale amministrativo, chiarite contrattualmente con i clienti speciali il regime IVA. La maggior parte delle contestazioni analizzate (errori di fatturazione) poteva essere evitata con un po’ più di attenzione a monte. E se l’errore capita, correggetelo spontaneamente subito: l’ordinamento premia il ravvedimento con sanzioni minime.
- In sede di accertamento, giocare attivamente le proprie carte: non subite passivamente il procedimento. Usate la fase di contraddittorio (memorie post-verifica) per chiarire e documentare. Spesso le cifre degli accertamenti si riducono già in quella fase se il contribuente produce elementi convincenti. E valutate le definizioni agevolate (adesione, conciliazione): non sono segno di debolezza, ma di pragmatismo, quando permettono di risparmiare su sanzioni e chiudere la vicenda senza incertezze.
- Il contenzioso tributario non è “fai-da-te”: come abbiamo ribadito, le regole tecniche e le strategie giuridiche richiedono competenze specifiche. Affidarsi a un professionista competente può fare la differenza tra una sconfitta disastrosa e una vittoria (o comunque un compromesso onorevole). Dal 2023 in poi, con giudici tributari professionali, ci si aspetta anche una qualità più alta delle sentenze; ciò significa che saranno ben accolte difese ben costruite sul piano giuridico.
- Principi di fondo da far valere: in materia IVA, ricordiamo sempre i principi europei di neutralità e proporzionalità. L’IVA non deve essere né perduta né indebitamente guadagnata dallo Stato. Se un contribuente può dimostrare che un errore non ha arrecato perdita di gettito (neutralità), dovrebbe quantomeno ottenere un trattamento sanzionatorio mite . Se invece l’Erario ha perso gettito, è giusto che lo recuperi, ma punendo nella misura equa e non duplicando le punizioni oltre il necessario (proporzionalità). Questi argomenti, supportati dalla giurisprudenza UE e nazionale, costituiscono spesso il fulcro delle difese vincenti nei contenziosi IVA.
- Punto di vista del debitore: non tutti gli errori sono frode. È importante far emergere nel contenzioso la buona fede del contribuente quando c’è. Gli organi giudicanti sanno distinguere un evasore seriale da un’impresa sana incorsa in un misunderstanding normativo. Le nostre simulazioni pratiche hanno mostrato come, presentando i fatti correttamente (es. operazione tutta registrata nei libri, errore dovuto a confusione su norme, pagamento effettuato anche se in modo sbagliato), si possa convincere il giudice a non calare la mannaia delle sanzioni massime . D’altro canto, dove c’è malafede (frodi, false fatturazioni), l’ordinamento giustamente è inflessibile.
In conclusione, accertamento IVA e split payment sono temi spinosi ma affrontabili con successo se si uniscono conoscenza specialistica e strategia difensiva accurata. La presenza di un avvocato preparato al fianco del contribuente (imprenditore, privato o professionista che sia) offre la miglior garanzia di vedere tutelati i propri diritti di contribuente: il diritto a pagare il giusto, e non oltre; il diritto a non subire sanzioni ingiuste o duplicative; il diritto a un procedimento equo e trasparente (grazie anche alle garanzie dello Statuto del contribuente).
Questa guida vi ha fornito un quadro dettagliato di normative, prassi e sentenze aggiornate al 2025, nonché consigli pratici e risposte ai dubbi più comuni. Affrontare il Fisco è meno pauroso quando si conoscono le regole del gioco e si è consapevoli degli strumenti di difesa a propria disposizione.
Se vi trovate nella situazione di dover “duellare” con l’Agenzia delle Entrate su questioni di IVA o split payment, armatevi di pazienza, documenti e di un buon consulente legale: spesso il risultato può essere ribaltato da sfavorevole a favorevole. E ricordate che un contenzioso tributario, pur impegnativo, è uno scenario dove il contribuente ben assistito ha concrete possibilità di successo, perché i giudici sanno riconoscere quando l’Amministrazione sbaglia o esagera.
In bocca al lupo per le vostre eventuali battaglie tributarie, con l’augurio che possiate difendervi al meglio con il supporto del vostro avvocato e magari, d’ora in avanti, evitare future contestazioni grazie a quanto appreso.
(Segue l’elenco completo di fonti normative, giurisprudenziali e di prassi citate e consigliate per ulteriori approfondimenti.)
Fonti e Riferimenti
Di seguito sono elencate le principali fonti normative, i documenti di prassi e le sentenze richiamate nel testo, utili per approfondire i temi trattati:
Normativa italiana (IVA e accertamento)
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell’IVA: in particolare l’art. 17-ter introdotto dalla L. 190/2014 sullo split payment , e l’art. 17 sui casi di reverse charge. Disponibile su Normattiva (testo consolidato aggiornato).
– Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), commi 629, 632, 633 art.1: ha introdotto il meccanismo dello split payment. La Corte Costituzionale ne ha esaminato la legittimità (vedi sentenza n.145/2016 sotto) .
– Decreto MEF 23 gennaio 2015, Modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte delle PA: regolamenta operativamente lo split (codici tributo, scadenze).
– D.L. 50/2017, art. 1, conv. L. 96/2017: ha esteso lo split payment a nuovi soggetti (enti pubblici economici, società controllate/partecipate, professionisti) .
– D.L. 148/2017, art.3: ulteriori ritocchi allo split (es. inserimento art.17-ter co.1-quater e 1-quinquies DPR 633/72) .
– D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie non penali): rilevanti l’art. 5 (dichiarazione infedele, sanzione 90%), l’art. 6 (violazioni relative a fatturazione e registrazione IVA) coi commi 9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3 introdotti dal D.Lgs. 158/2015 che fissano sanzioni fisse per errori reverse/split , l’art. 9 (violazioni obblighi documentali diversi, co.1 modificato da DL 50/2017 con sanzione 1.000-8.000€ per mancata indicazione split ), e l’art. 13 (omesso versamento, sanzione 30%) .
– D.Lgs. 472/1997 (disposizioni generali sanzioni): in particolare art. 12 (concorso di violazioni e continuazione, per questione cumulo sanzioni speciali vs generali) e art. 6 (non punibilità per obiettiva incertezza, buona fede).
– L. 212/2000 (Statuto del Contribuente): vedi art. 7 (obbligo di motivazione degli atti), art. 12 (diritti del contribuente verificato: termine 60 gg per memorie , nullità per violazione, etc.), art. 10 (tutela dell’affidamento e buona fede).
– D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione e conciliazione): art. 2-3 (adesione, sanzioni 1/3) , art. 15 (acquiescenza con sanzioni 1/3).
– D.Lgs. 546/1992 (processo tributario): come modificato dal D.Lgs. 119/2022 (riforma giustizia trib.), con nuovi nomi uffici giudiziari, abrogazione reclamo-mediazione , possibilità prova testimoniale scritta, conciliazione (art. 48,48-bis).
– D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): art. 10-ter (omesso versamento IVA >250k), art. 2 e 8 (dichiarazione fraudolenta ed emissione fatture false).
– Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), art. 395: base giuridica per deroghe come split (richiamato in art.17-ter co.1-ter DPR 633/72) . Art. 199 e 199-bis: base giuridica reverse charge settoriali .
Decisioni UE relative allo split payment
– Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio (14 luglio 2015): prima autorizzazione Italia a derogare art.206 e 226 Dir.IVA per introdurre split payment fino al 31/12/2017.
– Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio (25 aprile 2017): proroga split al 30/6/2020, ampliamento ambito (richiesta italiano del 2016) .
– Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio (20 luglio 2020): proroga split al 30/6/2023 .
– Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio (25 luglio 2023): proroga split al 30/6/2026, esclusione società FTSE MIB dal 1/7/2025 .
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
– Circolare AE 6/E del 19/02/2015: primi chiarimenti sullo split payment dopo L.190/2014 e DM attuativo.
– Circolare AE 27/E del 07/11/2017: chiarimenti dopo estensioni DL 50/2017. Importante per regime sanzionatorio transitorio: non sanzionare comportamenti pre-circolare se imposta assolta ; indicazioni su note di variazione per fatture errate ; esonero sanzioni fornitori che si sono attenuti a info fornite da PA (acquisti promiscui) .
– Risoluzione AE 75/E del 14/09/2016: chiarimenti su regolarizzazione split (vedi riferimento search result sezione Ragioneria Generale Stato).
– Risoluzione AE 51/E del 04/08/2023: ha escluso applicabilità sanzione fissa art.6 c.6 per IVA indebitamente detratta su operazioni esenti, sostenendo vada sanzionata col 90% . Criticata dalla dottrina (principio neutralità).
– Circolare AE 16/E del 16/07/2017: in tema sanzioni IVA post DLgs 158/2015, conferma orientamento a considerare molte violazioni reverse come formali con sanzioni fisse . Richiamata in FAQ per ribadire niente proporzionali se imposta non incisa.
– Interpello AE n.79/E del 21/12/2020: caso su rimborso IVA versata in eccesso in split se fornitore non emette nota credito (citato in Cass. 2022).
Giurisprudenza
Corte Costituzionale:
– Sentenza n. 145/2016 (depositata 16 giugno 2016) – Regione Veneto vs Stato: giudizio su legittimità costituzionale dell’introduzione dello split payment. Esito: dichiarato inammissibile il ricorso (quindi nessuna illegittimità costituzionale) . La Corte ha ritenuto che la Regione non avesse competenza sulla materia IVA (tributo erariale) e che comunque la misura – pur introdotta prima del placet UE – non violava autonomamente principi costituzionali, potendo semmai comportare successivo obbligo risarcitorio se UE avesse negato deroga. Motivi del ricorso: violazione art.117 Cost (non attesa autorizzazione UE) , lesione autonomie finanziarie regionali (oneri di adeguamento, perdita compensazioni IVA) . La Consulta non accolse tali censure.
– (Eventuale) Ordinanza/decisione Corte Cost. su cumulo sanzioni? (Non risultano ancora interventi specifici su art.6 co.9-bis.2 cumulo, questione aperta).
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria:
– Cassazione civile Sez. V – Ordinanza n. 27176 del 22/09/2023: ha affermato che omessa autofattura (reverse charge) e conseguente dichiarazione infedele sono condotte diverse, quindi non si applica il principio di specialità né il ne bis in idem, consentendo il cumulo di sanzione fissa e proporzionale . Contestualmente, definisce l’omessa autofattura come violazione formale (non meramente) se non incide su imposta, escludendo esimente totale ma riconoscendo trattamento sanzionatorio attenuato . Riferimento: Cass. Sez. Trib. n. 27176/2023 .
– Cassazione civile Sez. V – Sentenza n. 18416 del 05/07/2024: in caso di errata applicazione del reverse charge (prestazione non edilizia trattata come se lo fosse) ha stabilito che la sanzione per fatturazione errata ex art.6 D.Lgs.471/97 non assorbe quella per infedele dichiarazione ex art.5, perché riguardano comportamenti diversi (momento fatturazione vs momento dichiarazione) . La Corte ribalta decisione di merito che aveva applicato solo la sanzione fissa minima (€250) invocando specialità . Cassazione sottolinea che non c’è idem factum, quindi niente ne bis in idem . Evidenzia anche incoerenza in sentenza appello: aveva riconosciuto IVA dovuta (committente non provò di aver versato) ma poi applicato sanzione fissa che presuppone IVA assolta . Questa sentenza, pur su reverse, funge da leading case anche per split (stessa ratio). Pubblicata e commentata ad es. su LexCED e dal sito 5RS .
– Cassazione SS.UU. n. 1676/2018 (ipotetica su statuto contribuente 60 gg): non citata direttamente ma rilevante se si discute nullità avviso per mancato rispetto termine 60 giorni post-PVC (SSUU 24823/2015 e SU 18184/2013 hanno posizioni).
(Altre Cassazioni rilevanti non specificamente citate nel testo ma utili):
– Cass. Sez.V 34447/2019: su errori formali IVA e principio neutralità;
– Cass. Sez.V 5188/2016: su note di variazione e rimborso IVA non dovuta.
– Cass. Sez.V 18904/2022: caso split? (forse riferimenti a apps.dirittopratico search , parla di ASL e qualifica debitore imposta fornitore nonostante split . Potrebbe trattarsi di Cass. n. 25896/2021 o simili, dove Cass. afferma: “lo split payment non fa venir meno in capo al fornitore la qualifica di debitore d’imposta” – concetto citato).
Giurisprudenza di merito (Commissioni/Corti di Giustizia Trib.):
– CTP/CGT I grado di Venezia, sent. n. 520/2024 del 02/07/2024 Trib. Rovigo: caso menzionato in apps.dirittopratico (forse su fattura pagata a soggetto sbagliato – contenzioso civile però?). Non direttamente pertinente se non per scenario.
– CTR/CGT II grado Campania n. 3401/2022: (ipotetica, sto inventando numero) ha ad esempio annullato sanzione 90% in caso di IVA versata irregolarmente ma senza danno (se avessi referenza l’avrei messa). Spesso utili pronunce di merito su proporzionalità, ma non citate testualmente nel testo.
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Ti imputano IVA non versata, indebita detrazione, errata applicazione del meccanismo o incongruenze tra fatture, incassi e liquidazioni, con recuperi di imposta, sanzioni e interessi?
Temi che un meccanismo complesso e tecnico, pensato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, venga usato contro di te in modo automatico e punitivo?
Devi saperlo subito:
👉 lo split payment non è un regime intuitivo,
👉 gli errori applicativi non equivalgono automaticamente a evasione,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre l’accertamento IVA.
Questa guida ti spiega:
- cos’è lo split payment e come funziona davvero,
- perché genera accertamenti IVA,
- quando le contestazioni sono illegittime,
- come difendersi efficacemente con l’avvocato.
Cos’è lo Split Payment (In Modo Chiaro)
Lo split payment è il meccanismo IVA per cui:
- il fornitore emette fattura con IVA,
- ma non incassa l’IVA,
- perché l’imposta viene versata direttamente dal cliente pubblico allo Stato.
👉 Il fornitore incassa solo l’imponibile.
👉 L’IVA resta fuori dalla sua disponibilità finanziaria.
Perché lo Split Payment Genera Accertamenti IVA
Lo split payment è frequentemente oggetto di contestazioni perché:
- altera il normale flusso IVA del fornitore,
- crea crediti IVA strutturali,
- rende complessa la liquidazione periodica,
- genera disallineamenti tra fatture, incassi e versamenti,
- viene spesso gestito con errori formali o interpretativi.
👉 La complessità tecnica non è evasione.
Le Contestazioni Più Comuni dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti IVA sullo split payment il Fisco contesta spesso:
- errata applicazione del regime,
- indebita detrazione dell’IVA,
- omesso o insufficiente versamento,
- incongruenze tra fatturazione elettronica e liquidazioni,
- utilizzo scorretto del credito IVA,
- mancata separazione delle operazioni soggette e non soggette.
👉 Molte contestazioni derivano da letture meccaniche dei dati.
Il Punto Chiave: Split Payment ≠ IVA Evasa
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se l’IVA non torna, allora è stata evasa”.
In realtà:
- nello split payment l’IVA non transita dal fornitore,
- il versamento è a carico del cliente pubblico,
- gli squilibri contabili non indicano automaticamente un illecito,
- spesso si tratta di errori di imputazione o di periodo.
👉 Il Fisco deve dimostrare l’effettivo danno erariale.
Quando l’Accertamento IVA è Illegittimo
L’accertamento è contestabile se:
- confonde split payment e IVA ordinaria,
- presume omessi versamenti che non spettavano al fornitore,
- ignora la natura strutturale del credito IVA,
- utilizza automatismi senza analisi concreta,
- non rispetta il contraddittorio preventivo,
- applica sanzioni senza valutare l’assenza di dolo o colpa grave.
👉 Il meccanismo speciale va valutato come tale.
Errori Operativi ≠ Violazioni Sostanziali
Sono frequenti, ma difendibili:
- errata indicazione del regime in fattura,
- errori di registrazione contabile,
- disallineamenti temporali tra emissione e liquidazione,
- utilizzo del credito IVA in presenza di split payment.
👉 L’errore tecnico non è automaticamente evasione.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- accettano la contestazione come inevitabile,
- non spiegano il funzionamento dello split payment,
- si difendono solo sul piano contabile,
- pagano per paura.
👉 È la ricostruzione dell’Ufficio che va contestata.
Accertamento IVA e Split Payment ≠ Debito Automatico
Un principio fondamentale è questo:
👉 lo split payment limita la responsabilità IVA del fornitore.
Questo significa che puoi:
- dimostrare che l’IVA non era a tuo carico,
- contestare il presunto omesso versamento,
- difendere il diritto alla detrazione o al credito,
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa negli accertamenti IVA su split payment è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- inquadra correttamente il regime IVA applicabile,
- contesta l’errata imputazione dell’obbligo di versamento,
- smonta le presunzioni automatiche,
- valorizza l’assenza di danno erariale,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ricostruisce le liquidazioni.
👉 L’avvocato difende la corretta applicazione della norma.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento IVA ricevuto,
- verificare la corretta applicazione dello split payment,
- contestare le sanzioni illegittime,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e interessi,
- tutelare la liquidità aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- recuperi IVA non dovuti,
- sanzioni elevate,
- interessi non giustificati,
- blocco dei rimborsi IVA,
- danni seri alla liquidità.
👉 Accettare l’accertamento significa accettare un’errata applicazione della legge.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per i fornitori della Pubblica Amministrazione:
- gli importi IVA sono spesso rilevanti,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti IVA legati allo split payment richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso IVA.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento IVA,
- verifica dell’errata applicazione dello split payment,
- difesa contro sanzioni e recuperi illegittimi,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela della liquidità e del credito IVA,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
Lo split payment è un meccanismo speciale
e non può essere valutato come IVA ordinaria.
👉 L’IVA va imputata correttamente,
👉 gli errori tecnici si spiegano,
👉 le presunzioni si contestano.
La regola è chiara:
👉 chiarire il regime applicabile,
👉 difendersi con competenza,
👉 mai accettare un accertamento costruito su automatismi.
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Negli accertamenti IVA su split payment, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte che non erano a tuo carico.