Prescrizione Della Cartella Esattoriale Non Impugnata: Come Opporsi All’intimazione Di Pagamento

La prescrizione della cartella esattoriale non impugnata è uno degli strumenti difensivi più efficaci e sottovalutati nella fase della riscossione, soprattutto quando il contribuente riceve un’intimazione di pagamento a distanza di anni.

Molti pensano che, se la cartella non è stata impugnata nei termini, non ci sia più nulla da fare.
È un errore grave.

Molti si chiedono:
“Se non ho fatto ricorso contro la cartella, posso ancora difendermi?”
“L’intimazione interrompe la prescrizione?”
“Come si fa valere la prescrizione?”

È fondamentale chiarirlo subito:
anche una cartella non impugnata può essere prescritta.
E l’intimazione di pagamento può essere opposta, se il credito è estinto per decorso del tempo.


Cartella non impugnata e prescrizione: il punto chiave

Il nodo centrale è questo:

• la mancata impugnazione rende la cartella definitiva
• ma non rende il credito eterno
• i crediti tributari si prescrivono
• la prescrizione decorre nel tempo
• l’Agente della Riscossione deve interromperla validamente

Se l’interruzione non c’è o è irregolare, il credito si estingue.


Cos’è l’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione:

• sollecita il pagamento entro 5 giorni
• preannuncia l’avvio dell’esecuzione forzata
• precede pignoramenti e fermi
• interviene dopo un periodo di inattività
• viene notificata spesso dopo anni

Non è una semplice “lettera”: è un atto impugnabile.


Perché l’intimazione è il momento giusto per opporsi

L’intimazione è decisiva perché:

• consente di contestare la prescrizione
• apre una nuova finestra difensiva
• permette di far valere vizi sopravvenuti
• rende attuale l’interesse ad agire
• può bloccare l’esecuzione

Chi aspetta il pignoramento perde un’occasione fondamentale.


Prescrizione: cosa va verificato sempre

Per opporsi efficacemente bisogna controllare:

• la natura del credito (tributo, sanzione, contributo)
• il termine di prescrizione applicabile
• la data di notifica della cartella
• eventuali atti interruttivi validi
• la regolarità delle notifiche
• la continuità dell’azione di riscossione

Molte intimazioni si basano su crediti già prescritti.


L’errore più grave: pagare per paura

Molti contribuenti sbagliano quando:

• pagano subito l’intimazione
• non verificano la prescrizione
• non controllano gli atti precedenti
• pensano che la cartella “valga per sempre”
• rinunciano alla difesa per timore dell’esecuzione

Pagare fa rivivere un credito che poteva essere estinto.


Quando la prescrizione è opponibile

La prescrizione è opponibile quando:

• sono decorsi i termini senza atti validi
• le notifiche interruttive sono inesistenti o nulle
• l’Agente è rimasto inattivo per anni
• l’intimazione arriva fuori termine
• il credito non è più esigibile

In questi casi l’intimazione può essere annullata.


Prescrizione e opposizione: il punto giuridico

È essenziale sapere che:

• la prescrizione è un’eccezione
• deve essere fatta valere dal contribuente
• non viene rilevata d’ufficio
• va proposta nei termini corretti
• richiede un’opposizione tecnica
• blocca l’azione esecutiva

Senza opposizione, la prescrizione resta inutilizzata.


Come si propone l’opposizione all’intimazione

La difesa richiede:

• analisi completa della cartella e dell’intimazione
• ricostruzione cronologica degli atti
• verifica della prescrizione maturata
• impugnazione dell’intimazione
• richiesta di sospensione dell’esecuzione
• argomentazione giuridica puntuale

È una difesa tecnica e rigorosa, non automatica.


I rischi se non si reagisce subito

Una gestione passiva può portare a:

• pignoramenti di conti e stipendi
• fermi e ipoteche
• riscossione forzata
• perdita del diritto di eccepire la prescrizione
• pagamento di somme non dovute

Il tempo è il fattore decisivo.


Cosa fare subito se ricevi un’intimazione di pagamento

Se ricevi un’intimazione su una cartella non impugnata:

• non pagare d’impulso
• non ignorare l’atto
• verifica subito la prescrizione
• controlla gli atti interruttivi
• fai analizzare la posizione
• valuta l’opposizione nei termini

Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro intimazioni di pagamento fondate su cartelle prescritte, assistendo contribuenti, imprenditori e partite IVA nella fase più delicata della riscossione.

Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e professionisti esperti in:

• prescrizione dei crediti tributari
• cartelle esattoriali
• intimazioni di pagamento
• opposizioni alla riscossione
• sospensioni e misure cautelari

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• verificare la prescrizione maturata
• opporsi all’intimazione illegittima
• bloccare l’esecuzione forzata
• evitare pagamenti non dovuti
• tutelare patrimonio e liquidità


Agisci ora

Una cartella non impugnata non è eterna.

Se il credito è prescritto, l’intimazione può e deve essere contestata.

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento su una vecchia cartella esattoriale,
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Introduzione

Ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agente della Riscossione relativa a una cartella esattoriale non impugnata è una situazione che può mettere in allarme qualsiasi debitore. In questi casi, infatti, il destinatario si trova di fronte a una richiesta improvvisa di pagamento per debiti spesso risalenti a molti anni prima, derivanti da cartelle di pagamento che all’epoca non sono state contestate con un ricorso. Sorge quindi spontanea la domanda: il debito indicato in cartella è ancora dovuto o potrebbe essere caduto in prescrizione? E, soprattutto, come si può opporre il debitore a questa intimazione di pagamento, facendo valere l’intervenuta prescrizione?

In questa guida aggiornata a dicembre 2025 affronteremo in dettaglio il tema della prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate, dal punto di vista del debitore. Verranno analizzati i riferimenti normativi italiani e le più recenti pronunce giurisprudenziali (sentenze di legittimità) in materia, evidenziando in particolare:

  • Che cos’è una cartella esattoriale e cosa comporta la mancata impugnazione nei termini di legge.
  • La differenza tra decadenza e prescrizione nel contesto della riscossione coattiva.
  • La durata dei termini di prescrizione per le diverse tipologie di debito iscritte a ruolo (es. IRPEF, IVA, INPS, multe stradali, IMU, ecc.), con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia.
  • Come si interrompe o sospende la prescrizione (atti interruttivi come solleciti, intimazioni, richieste di rateizzazione, ecc.) e come calcolare correttamente il tempo trascorso.
  • Che cos’è l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del DPR 602/1973, quando viene notificata e quali effetti produce.
  • Le modalità di notifica di cartelle e intimazioni (PEC, raccomandata AR, deposito presso la casa comunale) e le conseguenze di eventuali vizi di notifica.
  • Come opporsi all’intimazione di pagamento per far valere la prescrizione o altri motivi estintivi, esaminando i vari strumenti di tutela:
  • il ricorso alla Commissione Tributaria (per debiti di natura tributaria);
  • l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (per contestare il diritto a procedere all’esecuzione, ad esempio per intervenuta prescrizione);
  • l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per vizi formali della procedura, come notifiche viziate);
  • altre azioni come la richiesta di accertamento negativo del debito in sede giudiziale.
  • Indicazioni specifiche per imprenditori e professionisti (ad esempio in tema di PEC obbligatoria, contributi previdenziali, ecc.), oltre che per privati cittadini.
  • Tabelle riepilogative dei termini e delle procedure, casi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni.

L’obiettivo è fornire una trattazione completa e approfondita, con un linguaggio tecnicamente accurato ma chiaro, che consenta sia agli avvocati sia ai debitori non addetti ai lavori (privati o imprenditori) di orientarsi su questo complesso tema. Tutte le informazioni fornite saranno corredate dai riferimenti normativi pertinenti e dalle più recenti sentenze di rilievo, riportate nelle fonti, così da garantire l’attualità dei contenuti (aggiornati a fine 2025) e la loro autorevolezza.

La cartella esattoriale non impugnata: effetti e definitività del debito

Per contestualizzare il problema della prescrizione, è necessario partire dalla cartella esattoriale (oggi tecnicamente detta cartella di pagamento). La cartella è l’atto con cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) richiede al debitore il pagamento di somme dovute a seguito di un’iscrizione a ruolo. Può riferirsi a tributi erariali (es. IRPEF, IVA), tributi locali (es. IMU, TARI), contributi previdenziali (es. INPS), sanzioni amministrative (es. multe stradali) o altre entrate. La cartella indica l’importo da pagare (imposta/contributo, sanzioni, interessi, aggio, ecc.) e contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, pena l’avvio di procedure esecutive.

È importante sapere che la cartella di pagamento può e deve essere impugnata dal debitore entro specifici termini per contestarne la legittimità o il merito del debito. In generale:

  • Cartelle per tributi (imposte statali o locali): il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
  • Cartelle per contributi previdenziali (es. INPS): il termine è di 40 giorni, tramite ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999).
  • Cartelle per sanzioni amministrative (es. multe stradali): il termine è di 30 giorni se si opta per il ricorso al Giudice di Pace (art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure 30 giorni per il ricorso in opposizione al Prefetto (alternativa meno usata); in pratica, per le multe notificate tramite cartella si ricorre normalmente al Giudice di Pace entro 30 giorni.

Decorso il relativo termine senza che il destinatario abbia proposto ricorso, la cartella diventa definitiva. Ciò significa che il debito in essa contenuto non può più essere contestato nel merito: l’importo iscritto a ruolo si considera definitivamente accertato e non più “discutibile”. Questo effetto viene spesso descritto come irretrattabilità del credito: una volta spirato il termine per impugnare, il contribuente non può più mettere in discussione l’esistenza e l’ammontare del debito (ad esempio non può più eccepire errori di calcolo, indebita applicazione della legge, prescrizione già maturata prima della cartella, ecc., salvo quanto diremo oltre). La mancata opposizione produce quindi un effetto sostanziale assimilabile a quello di un accertamento definitivo .

Tuttavia, è fondamentale chiarire che la definitività della cartella esattoriale non equivale a una sentenza passata in giudicato. La cartella di pagamento è pur sempre un atto amministrativo di riscossione, non una pronuncia di un giudice. Di conseguenza, non si applica l’art. 2953 c.c., norma che prevede la “conversione” dei termini di prescrizione brevi in quello ordinario decennale in caso di intervenuta sentenza definitiva. In altre parole, la cartella non impugnata non “trasforma” automaticamente la prescrizione del credito in dieci anni come avviene per un titolo giudiziale . Questo punto è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sin dal 2016: il mancato ricorso avverso una cartella regolarmente notificata rende il credito irretrattabile, ma non ne modifica il termine di prescrizione originario . La prescrizione continuerà a seguire la natura del tributo o del credito portato dalla cartella, come vedremo in dettaglio più avanti.

Inoltre, la mancata opposizione alla cartella non impedisce di far valere fatti estintivi sopravvenuti. Un principio ormai consolidato, ribadito di recente dalla Cassazione, è che il debitore può contestare in un momento successivo – ad esempio in sede di intimazione di pagamento o di esecuzione forzata – l’intervenuta prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella . In altri termini, il fatto di non aver impugnato la cartella nei 60 giorni non preclude di eccepire che, nel frattempo, tra la cartella e l’atto successivo di riscossione, sia decorso il tempo sufficiente a prescrivere il debito. È quanto ha affermato, tra le altre, la Cassazione civile, sez. VI, sent. n. 7346/2023: “La mancata opposizione alla cartella esattoriale non preclude l’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella stessa” .

Addirittura – tema su cui torneremo – la giurisprudenza più recente spinge questo concetto oltre: anche se la causa estintiva (prescrizione o decadenza) si era maturata prima della notifica della cartella, dunque già all’epoca impugnabile, il debitore può comunque farla valere in sede di opposizione successiva, purché ne abbia interesse. Questo è un punto delicato: intuitivamente, se un credito era già prescritto quando venne emessa la cartella, il contribuente avrebbe dovuto eccepirlo impugnando subito la cartella stessa; ma secondo le Sezioni Unite e sentenze della Cassazione nel 2022-2024, la prescrizione resta sempre eccepibile, anche oltre i termini di impugnazione della cartella, perché si tratta di un fatto estintivo sostanziale che non è coperto da alcuna “preclusione” definitiva (non essendo la cartella un giudicato) . In sostanza, la prescrizione (come pure la decadenza) può essere fatta valere “in ogni momento” dal debitore, attraverso un’opposizione successiva, senza limiti di tempo, salvo il limite dell’interesse ad agire . Su questo torneremo più avanti, analizzando gli strumenti processuali concretamente utilizzabili dal debitore per far valere tali eccezioni tardive.

Riassumendo i punti chiave di questa sezione:

  • La cartella non impugnata nei termini diventa definitiva quanto alla pretesa creditoria: il debito non è più contestabile nel merito e l’ente creditore può procedere alla riscossione.
  • Non si forma però alcun giudicato in senso tecnico: la cartella rimane un atto amministrativo, per cui il termine di prescrizione del credito rimane quello originario previsto dalla legge per quella tipologia di debito (non opera l’estensione automatica a 10 anni ex art. 2953 c.c., salvo che il credito fosse già di per sé soggetto a prescrizione ordinaria decennale).
  • Il debitore conserva la facoltà di eccepire successivamente eventuali cause estintive sopravvenute (prescrizione maturata dopo la notifica, pagamento effettuato, annullamento in autotutela, ecc.). Anzi, secondo la Cassazione, tali fatti estintivi – in primis la prescrizione – possono essere fatti valere anche oltre i termini di impugnazione, mediante gli strumenti oppositivi appropriati, poiché la prescrizione è rilevabile senza limiti di tempo (non essendo “congelata” dalla definitività della cartella) .

Nel prosieguo vedremo come individuare i diversi termini di prescrizione applicabili e soprattutto come opporsi efficacemente a un’intimazione di pagamento facendo valere la prescrizione del debito derivante da cartella.

Prescrizione vs decadenza: differenze e impatto sulla riscossione

Spesso si sente parlare sia di decadenza sia di prescrizione in riferimento alle cartelle esattoriali e ai debiti tributari o previdenziali. È importante chiarire la differenza tra questi due istituti, perché incidono su aspetti diversi:

  • Decadenza: indica la perdita del potere dell’ente creditore di compiere un atto se non lo fa entro un certo termine previsto dalla legge. In ambito fiscale, la decadenza tipicamente riguarda il termine entro cui l’Amministrazione finanziaria deve notificare un atto impositivo o una cartella. Ad esempio, l’art. 25 del DPR 602/1973 prevede che le cartelle relative ad accertamenti fiscali debbano essere notificate, di regola, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per semplificare: entro due anni dalla notifica dell’avviso di accertamento non impugnato o dalla sentenza passata in giudicato) . Se la cartella viene notificata oltre tale termine decadenziale, il contribuente può far valere la decadenza per ottenere l’annullamento della cartella stessa. La decadenza, dunque, colpisce l’atto (ad esempio la cartella tardiva) rendendolo nullo se emesso fuori tempo massimo.
  • Prescrizione: è l’estinzione del diritto del creditore per il mancato esercizio dello stesso entro il termine stabilito dalla legge. Nel nostro contesto, la prescrizione riguarda il diritto dell’ente di riscuotere coattivamente il tributo o altro credito. Il termine decorre, in genere, da quando il debito è definitivamente accertato ed esigibile (ad esempio dalla notifica della cartella, se non impugnata). Se il creditore non compie atti interruttivi per un periodo pari al termine di legge, il debito si estingue e non può più essere preteso. La prescrizione incide quindi sul diritto di credito sottostante, non solo sull’atto.

In breve, la decadenza è un termine entro cui l’ente deve formare o notificare il titolo (pena la perdita del potere di farlo nascere validamente), mentre la prescrizione è un termine entro cui, una volta che il titolo esiste, l’ente deve attivarsi per riscuotere, pena l’estinzione del diritto di riscuotere.

Esempio: Tizio non paga l’IRPEF per l’anno d’imposta 2019. L’Agenzia delle Entrate ha tempo (a titolo esemplificativo) fino al 31 dicembre 2024 per notificargli un avviso di accertamento o una cartella (termine decadenziale, secondo le norme vigenti). Se gli notifica una cartella nel 2026, Tizio potrà eccepire la decadenza dell’azione accertatrice/riscossiva, facendo annullare la cartella perché tardiva. Se invece la cartella viene notificata tempestivamente nel 2024 e diventa definitiva (Tizio non ricorre), da quel momento inizierà a decorrere la prescrizione (ad esempio decennale, nel caso dell’IRPEF, come vedremo). Se l’Agente della Riscossione non compie alcun atto di sollecito o esecuzione per l’intero termine (10 anni nell’esempio IRPEF), dal 2025 al 2034, allora nel 2035 Tizio potrà opporsi al pagamento eccependo l’intervenuta prescrizione del debito.

Dal punto di vista processuale, decadenza e prescrizione operano in modo un po’ diverso: la decadenza dovrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice (trattandosi di vincolo sul potere della P.A.), mentre la prescrizione va eccepita dalla parte interessata (il giudice non può rilevarla d’ufficio, salvo casi eccezionali). In ogni caso, ai fini pratici, il debitore dovrà attivarsi per far valere l’una o l’altra davanti al giudice competente.

Nel contesto delle cartelle esattoriali, come anticipato, la Cassazione ha equiparato il regime della prescrizione e quello della decadenza ai fini della possibilità di farli valere in sede di opposizione successiva. La Sez. VI Civile della Cassazione, ord. n. 18152/2024 ha osservato che le cartelle non impugnate seguono il loro corso prescrizionale naturale e che l’azione del tempo (sia essa prescrizione o decadenza) può essere opposta senza limiti di tempo dal debitore, in via di eccezione, tramite opposizione all’esecuzione o azione dichiarativa negativa . L’importante, sottolinea la Corte, è che sussista l’interesse ad agire in giudizio da parte del debitore (ad esempio, un’intimazione di pagamento o un atto esecutivo che renda attuale la controversia) . Una volta che il debitore ha interesse (perché gli viene richiesto il pagamento), può far valere anche la decadenza non eccepita prima, così come la prescrizione maturata.

Riassumendo:

  • Decadenza: termine per formare/emanare la cartella o altro atto impositivo. Se superato, l’atto è nullo. Deve essere fatta valere di norma con l’impugnazione tempestiva dell’atto stesso, ma secondo gli orientamenti più recenti può emergere anche come eccezione successiva (purché si riesca a portarla all’attenzione del giudice competente).
  • Prescrizione: termine per riscuotere il credito dopo che è sorto il titolo. Se superato senza atti interruttivi validi, il diritto si estingue. Può essere eccepita dal debitore in qualunque momento in sede di opposizione, dato che la cartella non impugnata non crea alcun giudicato sul decorso del tempo .
  • Entrambi i fenomeni derivano dall’“inerzia” dell’ente: la decadenza per inerzia nel formare l’atto, la prescrizione per inerzia nel riscuotere. In entrambi i casi il sistema tutela il cittadino dall’incertezza illimitata: trascorsi i termini previsti, il debito non può più essere preteso.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo in particolare sulla prescrizione, ossia sui tempi massimi di riscossione coattiva dei vari tipi di debiti, e su come tale termine può essere interrotto o sospeso.

Termini di prescrizione delle cartelle esattoriali in base ai debiti sottostanti

Come accennato, non esiste un termine unico di prescrizione valido per tutte le cartelle esattoriali. Il periodo entro cui un debito si prescrive dipende dalla natura del credito iscritto a ruolo. La regola generale, confermata dalla giurisprudenza, è che “la cartella segue la prescrizione del credito in essa contenuto” . In altre parole, dobbiamo guardare alla legge che disciplina quella specifica entrata (tributo, contributo, sanzione, ecc.) per sapere dopo quanti anni il diritto alla riscossione si estingue se non esercitato.

Di seguito illustriamo le principali categorie di debiti e i rispettivi termini di prescrizione, riportando i riferimenti normativi o giurisprudenziali aggiornati al 2025:

  • Imposte erariali (statali): Fanno parte di questa categoria l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IVA, l’IRES (imposta sul reddito delle società), l’IRAP, nonché imposte come il bollo auto statale, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, etc. Per tali crediti non è previsto dalla legge un termine di prescrizione “breve” specifico; essi rientrano quindi nella prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo diversa indicazione. La Cassazione ha chiarito che, in mancanza di un termine breve ad hoc, il credito tributario erariale si prescrive in 10 anni . Dunque, ad esempio, una cartella per IRPEF non impugnata avrà un termine di prescrizione di 10 anni dalla notifica (salvo interruzioni). Vale lo stesso per IVA, IRES, IRAP, imposta di registro e altre imposte statali dirette o indirette. Nota: In passato, parte della giurisprudenza di merito riteneva che anche le imposte potessero prescriversi in 5 anni in quanto “prestazioni periodiche” (specie l’IRPEF annuale), ma questo orientamento non è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha invece ribadito la regola del termine ordinario decennale per i tributi erariali .
  • Tributi locali: Rientrano qui imposte come l’IMU (imposta municipale sugli immobili), la TARI (tassa rifiuti), la TASI (fino al 2019), l’addizionale IRPEF comunale e regionale, il bollo auto (tassa automobilistica regionale), e in generale le entrate di comuni, province e regioni riscosse tramite cartella. La regola applicata dalla giurisprudenza è la prescrizione quinquennale per i tributi locali, salvo eccezioni. Ciò si basa sull’analogia con altre entrate periodiche e sull’assenza di un termine decennale espresso: ad esempio, l’IMU si prescrive in 5 anni, così come la TARI, atteso che sono tributi con cadenza annuale (richiamando l’art. 2948 n.4 c.c., che fissa a 5 anni le prestazioni periodiche anno per anno) . Anche la giurisprudenza tributaria conferma che i crediti fiscali locali, una volta divenuti definitivi, restano soggetti al termine breve quinquennale se originariamente previsto (es. l’ICI/IMU ha sempre avuto prescrizione 5 anni, non c’è motivo di estenderla) . Eccezione importante: la tassa automobilistica (bollo auto) ha un termine di prescrizione ancora più breve, fissato in 3 anni dalla legge (art. 5, commi 51-52, D.L. 953/1982, conv. in L. 53/1983). Il termine triennale del bollo auto decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato . Ad esempio, un bollo dovuto per l’anno 2022 si prescrive al 31/12/2025 se entro tale data non viene notificato alcun avviso di pagamento o cartella. Dunque, una cartella per bollo auto non pagato seguirà anch’essa il termine di 3 anni (dalla notifica dell’eventuale avviso di accertamento o direttamente dalla scadenza, a seconda dei casi). Il bollo auto è notoriamente la tassa con prescrizione più breve nell’ambito della riscossione mediante cartella .
  • Contributi previdenziali obbligatori: In questa categoria rientrano i contributi dovuti all’INPS (pensionistici, assicurativi, ecc.) e in generale agli enti previdenziali (ex INPDAP, casse professionali se riscosse tramite cartella, contributi INAIL per l’assicurazione infortuni, ecc.). Il termine di prescrizione per i contributi è oggi di 5 anni. Ciò deriva dalla Legge 8 agosto 1995 n.335, art. 3, comma 9, che ha ridotto da 10 a 5 anni la prescrizione dei contributi previdenziali (per i periodi contributivi successivi al 1996). Dunque, se l’INPS iscrive a ruolo crediti contributivi (ad esempio, mancati versamenti di un datore di lavoro, o contributi artigiani/commercianti non pagati), la cartella relativa avrà un termine prescrizionale di cinque anni. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che tale termine quinquennale rimane tale anche se la cartella non è stata impugnata . In particolare, la famosa Cass. Sez. Unite n. 23397/2016 (caso riguardante contributi INPS) ha stabilito che la scadenza del termine per opporsi alla cartella non fa scattare la prescrizione decennale, ma “la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 3 comma 9 L. 335/95, permane anche quando la pretesa derivi da cartella non opposta” . Quindi ad esempio, contributi INPS 2017 non versati, cartella notificata nel 2018 e non impugnata: il credito si prescrive al 2023 se nel frattempo l’INPS/Agente della riscossione non ha notificato atti interruttivi. (Si noti: per contributi precedenti al 1996 valeva la prescrizione decennale salvo atti interruttivi pregressi, ma sono casi ormai remoti nel 2025).
  • Sanzioni amministrative: includono le multe stradali per violazioni del Codice della Strada e tutte le altre sanzioni amministrative previste da leggi diverse (ad es. sanzioni per violazioni tributarie non penali, sanzioni dell’Autorità Antitrust, Consob, etc., quando riscosse tramite cartella). Per le sanzioni amministrative pecuniarie in generale, la legge quadro (L. 689/1981) prevede un termine di prescrizione di 5 anni. In particolare, l’art. 28 L. 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni […] si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Norma analoga è ripresa nell’art. 209 del Codice della Strada, che fissa anch’esso a 5 anni il termine di prescrizione delle sanzioni stradali. Pertanto, una volta che il verbale di multa è divenuto titolo esecutivo (trascorsi i termini per il pagamento volontario o per il ricorso), l’ente locale ha 5 anni di tempo per notificare la cartella esattoriale; dopo la cartella, il termine di 5 anni continua ad applicarsi per la riscossione coattiva. Esempio: multa accertata nel 2018, non pagata e non opposta: l’ente avrebbe dovuto iscriverla a ruolo e notificare la cartella entro il 2023 (5 anni dall’infrazione); se ci riesce e la cartella viene notificata, da lì decorrono altri 5 anni per eventuali intimazioni o atti successivi. Se dal 2018 al 2024 il debitore non riceve nulla, la pretesa è prescritta. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che le multe stradali seguono il termine quinquennale, che non diventa decennale solo perché non si è fatto ricorso . Anche nel 2024, come vedremo, la Cassazione ha ribadito che la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative va applicata e valutata dal giudice anche se eccepita tramite l’impugnazione di un atto successivo (ad esempio, un’intimazione di pagamento) .
  • Interessi e accessori: Una menzione a parte meritano gli interessi moratori e le somme aggiuntive accessorie ai debiti principali. Secondo un orientamento ormai consolidato, gli interessi seguono un regime autonomo di prescrizione e sono considerati “prestazioni periodiche” ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto si prescrivono in 5 anni, anche se il capitale segue un termine più lungo . Ad esempio, per un tributo erariale come l’IRPEF (capitale prescrizione 10 anni), gli interessi di mora maturati annualmente sulla cartella si prescrivono comunque in cinque anni ciascuna rata annuale. Lo ha confermato anche la Cassazione, Sez. Trib., sent. n. 2044/2023, affermando che “la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata dall’art. 2948, n.4 c.c., trattandosi di obbligazioni autonome di natura periodica, soggette dunque al termine quinquennale” . Similmente, le sanzioni tributarie (ad es. sanzione per omesso versamento IVA) non decise da un giudice sono prescritte in 5 anni per espressa previsione dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997 (richiamato anche dalla Cassazione ). Se però una sanzione tributaria viene confermata da una sentenza passata in giudicato, allora si applicherebbe il termine decennale ex art. 2953 c.c. a decorrere dal giudicato. Ma nel caso di cartella non impugnata (quindi senza sentenza), resta il termine breve. In sostanza: interessi e sanzioni accessorie hanno sempre prescrizione quinquennale, salvo siano essi stessi “cristallizzati” in un titolo giudiziario.

Di seguito una tabella riepilogativa dei termini di prescrizione delle principali tipologie di crediti riscossi a mezzo cartella esattoriale:

Tipo di credito (cartella)Termine di prescrizioneRiferimenti
Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, IRAP, imposta di registro, bollo statale, ecc.)10 anni (ordinario)Art. 2946 c.c.; Cass. SU 23397/2016 ; Cass. 2044/2023
Tributi locali (IMU, TARI, TASI, Addizionali locali)5 anniArt. 2948 n.4 c.c. (obbligazioni periodiche); orient. Cass. trib. consolidato
Bollo auto (tassa automobilistica regionale)3 anniArt. 5, co.51, D.L. 953/1982 conv. in L.53/1983 ; Cass. nn. 20425/2017, 11410/2019 (confermative)
Contributi previdenziali (INPS, INAIL) post 19965 anniArt. 3, co.9, L. 335/1995; Cass. SU 23397/2016
Contributi previdenziali ante 199610 anni (salvo atti entro 5 anni previgenti)(Norme previgenti, oggi di fatto superate)
Sanzioni Codice della Strada (multe)5 anniArt. 209 CdS; art. 28 L. 689/1981; Cass. 18152/2024
Altre sanzioni amm.ve (non CDS)5 anniArt. 28 L. 689/1981; Cass. SU 22080/2017 (principio generale)
Interessi di mora su cartelle5 anni (per singola rata annuale)Art. 2948 n.4 c.c.; Cass. 2044/2023
Sanzioni tributarie amministrative (es. omesso versamento tributi) – non definite da giudice5 anniArt. 20 D.Lgs. 472/1997; Cass. 2044/2023
Sanzioni tributarie da sentenza (giudicato)10 anni (da giudicato)Art. 2953 c.c. (applicabile ai soli titoli giudiziari)

Nota: I termini indicati decorrono, di regola, dalla data di notifica della cartella non impugnata (perché è da quel momento che il credito è definitivamente esigibile). Fa eccezione il caso in cui la legge preveda diversamente (es. bollo auto decorre dall’anno successivo al dovuto). Inoltre, ogni eventuale atto interruttivo fa ripartire da capo il termine di prescrizione, come vedremo a breve.

È bene inoltre precisare che il “termine di efficacia” della cartella non va confuso col termine di prescrizione: spesso si sente dire che “la cartella Equitalia scade dopo 1 anno se non viene seguito da azioni esecutive”. In realtà questa affermazione si riferisce a una norma specifica (art. 50 DPR 602/73, come modificato) che prevede l’obbligo di notificare un’intimazione ad adempiere entro un anno prima di iniziare l’esecuzione forzata, qualora sia passato più di un anno dalla notifica della cartella. Tale obbligo – su cui torneremo – non significa che la cartella “perde validità” dopo un anno, ma solo che l’Agente della Riscossione deve fare un passaggio (intimazione) prima di procedere. La prescrizione, invece, opera su un arco di anni ben più lungo (5 o 10 come visto) e conduce all’estinzione del debito se decorre interamente senza atti interruttivi validi.

Atti interruttivi e sospensione della prescrizione: come si calcola il tempo

Abbiamo visto quali sono i termini applicabili alle varie tipologie di debito. Ma, ai fini pratici, per capire se un debito è prescritto occorre valutare anche se nel periodo considerato ci sono stati degli eventi che interrompono o sospendono la prescrizione. Infatti, secondo il Codice Civile:

  • L’interruzione della prescrizione si verifica quando il creditore compie un atto formale di esercizio del diritto verso il debitore, oppure quando il debitore riconosce il diritto del creditore (artt. 2943 e 2944 c.c.). L’effetto dell’interruzione è di azzerare il tempo trascorso fin lì e far decorrere un nuovo periodo di prescrizione di uguale durata a quello originario, a partire dal momento dell’atto interruttivo (art. 2945 c.c.). In altre parole, ogni atto interruttivo “riporta il contatore a zero” per la prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione, invece, si ha in presenza di particolari rapporti o situazioni (elencate dagli artt. 2941-2942 c.c. o da leggi speciali) nelle quali il decorso del tempo rimane congelato per un certo periodo, per poi riprendere a decorrere al cessare della causa di sospensione, sommando il periodo precedente e quello successivo. Nel contesto delle cartelle esattoriali, rilevano in particolare le sospensioni disposte da leggi speciali (ad esempio, le normative emergenziali COVID-19 hanno previsto la sospensione dei termini di notifica e riscossione per alcuni mesi negli anni 2020-2021; tali sospensioni prorogano di fatto i termini di prescrizione per un periodo corrispondente).

Concentrandoci sugli atti interruttivi, ecco quali sono i più frequenti in materia di riscossione esattoriale:

  • Notifica di solleciti e intimazioni di pagamento: Qualsiasi atto con cui l’Agente della Riscossione o l’ente creditore intima formalmente il pagamento al debitore ha efficacia interruttiva. La già menzionata intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/1973 è un tipico atto interruttivo: la Cassazione l’ha definita un “sollecito di pagamento idoneo a interrompere il decorso della prescrizione” . Lo stesso dicasi per eventuali solleciti bonari o lettere di messa in mora inviate dall’ente creditore o dal concessionario: se hanno i requisiti di una costituzione in mora (art. 2943 c.c.), interrompono la prescrizione. Va detto che spesso l’Agente della Riscossione invia, oltre alle intimazioni formali ex lege, anche preavvisi di varia natura (ad esempio preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca): anche tali preavvisi, se recapitati con regolarità di notifica, contengono in sostanza una intimazione a pagare (entro 30 giorni, pena l’iscrizione del fermo o ipoteca) e sono ritenuti atti interruttivi a tutti gli effetti.
  • Notifica di atti dell’esecuzione forzata: Qualsiasi atto con cui il concessionario dà avvio o compimento a misure esecutive interrompe la prescrizione. Ad esempio, la notifica di un pignoramento (presso terzi, mobiliare o immobiliare) interrompe senz’altro la prescrizione, in quanto atto di esercizio del diritto in sede esecutiva. Lo stesso vale per la notifica di un atto di precetto (anche se nel sistema tributario puro il precetto non è previsto, l’intimazione di pagamento ne fa le veci) e per gli atti di espropriazione in senso lato (un’asta, un’assegnazione, ecc., qualora intervengano a distanza di tempo, sono manifestazioni della volontà di riscuotere).
  • Ammissione a rateizzazione o altri provvedimenti del debitore: Un caso particolare di interruzione è dato dagli atti di riconoscimento del debito da parte del debitore. L’art. 2944 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere”. Nella pratica della riscossione, la situazione tipica è la richiesta di rateizzazione presentata dal debitore all’Agente della Riscossione. Richiedere la dilazione del pagamento implica riconoscere l’esistenza e l’esigibilità del debito, pertanto costituisce un forte atto interruttivo. La Cassazione, ord. n. 3414/2024 (e altre conformi) ha espressamente affermato che la domanda di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. . Anche se il debitore successivamente non paga tutte le rate, dal momento della richiesta di rateizzo inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale completo. Attenzione: la presentazione dell’istanza di rateizzazione, oltre a interrompere la prescrizione, è incompatibile con qualsiasi eccezione di mancata conoscenza della cartella. Se il debitore, da un lato, sostiene di non aver mai ricevuto la cartella e, dall’altro, ne chiede la rateazione, si crea un evidente conflitto: la Corte ha infatti negato al contribuente la possibilità di eccepire la notifica nulla dopo aver chiesto la dilazione, proprio perché con tale istanza egli ha dimostrato di conoscere il debito e anzi di volerlo onorare . Dunque la rateizzazione non solo fa perdere eventuali eccezioni formali sulla notifica, ma “salva” il credito dalla prescrizione maturata fino a quel momento, facendolo rivivere per un nuovo periodo completo.
  • Riconoscimenti impliciti del debito: Oltre alla rateizzazione, anche altri comportamenti possono integrare un riconoscimento del debito ai fini dell’art. 2944 c.c. Ad esempio, effettuare un pagamento parziale della cartella (anche una sola rata spontanea) costituisce ammissione del debito residuo e interrompe la prescrizione. Altri esempi: presentare una domanda di compensazione o transazione fiscale, proporre ricorso avverso la cartella (in alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto che impugnare contestando solo vizi formali e non l’an debeatur sia un’implicita ammissione del debito, ma è un tema controverso). In generale, ogni manifestazione non equivoca di volontà di pagare o di prendere atto del debito interromperà la prescrizione.
  • Atti dell’ente creditore noti al debitore: Da segnalare che, secondo alcune pronunce, anche atti compiuti dall’ente impositore possono avere effetto interruttivo se portati a conoscenza del debitore. Ad esempio, l’iscrizione a ruolo di per sé è un atto interno che non interrompe, ma la successiva comunicazione di avvenuto discarico o altre note inviate al contribuente in certi casi sono state ritenute interruttive. Ciò però esula dalla normalità: di solito contano solo gli atti notificati al debitore.

Quando si valuta se un credito è prescritto, bisogna dunque ricostruire la cronologia degli atti: data notifica cartella, poi eventuali solleciti, intimazioni, pignoramenti, richieste rate, ecc., verificando gli intervalli di tempo. Esempio pratico: cartella per IMU notificata il 1° marzo 2016. Termine di prescrizione: 5 anni (IMU). Quindi, in linea teorica, dal 1° marzo 2016 al 1° marzo 2021 se non succede nulla il credito si prescrive. Supponiamo però che il 10 settembre 2018 l’Agente invii un sollecito di pagamento (o una comunicazione di “saldo dovuto”) e Tizio la riceva regolarmente: questo atto interrompe la prescrizione. Il tempo trascorso prima (2 anni e mezzo circa) non conta più; dal 10 settembre 2018 decorre un nuovo quinquennio. Poi il 5 ottobre 2020 Tizio presenta domanda di rateizzazione: nuovo riconoscimento, altra interruzione; riparte da capo il termine quinquennale dal 5/10/2020. Infine l’Agente notifica un’intimazione di pagamento il 20 novembre 2023 (ulteriore atto interruttivo). A questo punto, un eventuale pignoramento nel 2025 sarebbe legittimo perché l’ultimo atto del 2023 ha tenuto “in vita” il credito. Viceversa, se dopo la rateizzazione del 2020 l’Agente non avesse più notificato nulla fino al 2025, sarebbero decorsi più di 5 anni (2020-2025) e il debito sarebbe prescritto.

Occorre anche considerare se vi sono stati periodi di sospensione del decorso. Ad esempio, tra marzo e agosto 2020 vi è stata per legge la sospensione delle notifiche e dei termini di versamento delle cartelle causa emergenza Covid (DL 18/2020 e succ. mod.): quel lasso di tempo (circa 6 mesi) potrebbe non contare ai fini del computo prescrizionale, prolungando di conseguenza il termine finale. Similmente, una procedura di concordato preventivo del debitore o un contenzioso giudiziale in corso possono sospendere la prescrizione per legge.

In generale, però, la prescrizione tributaria (o contributiva) tende a non avere cause di sospensione lunghe, ma piuttosto si gioca tutto sugli atti interruttivi. Il debitore interessato a far valere la prescrizione dovrà perciò procurarsi la propria situazione estratti di ruolo o la documentazione notificata per verificare l’assenza, ad esempio, di un’intimazione notificata a un vecchio indirizzo o via PEC. Spesso capita infatti che l’Agente della Riscossione sostenga di aver inviato un sollecito (magari via PEC, se il contribuente aveva l’obbligo di averne una) che l’ignaro debitore non ha letto: in tal caso quell’atto avrebbe comunque interrotto la prescrizione, anche se il destinatario lo ha ignorato, purché la notifica sia stata effettuata a norma di legge.

In sintesi sulla prescrizione:

  • Verificare sempre la data di notifica della cartella e l’ultimo atto noto successivo. Se è decorso un periodo superiore al termine previsto senza atti interruttivi validi, la prescrizione è maturata e il debitore ha diritto di opporsi al pagamento.
  • Gli atti che interrompono sono in primis quelli notificati al debitore: intimazioni, solleciti, atti di precetto/esecuzione, comunicazioni equivalenti.
  • Qualunque riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe: in particolare, attenzione alla rateizzazione, che fa ripartire il termine da zero .
  • Ogni interruzione dà luogo a un nuovo periodo prescrizionale della stessa durata. Ad esempio, per un credito con prescrizione quinquennale, ogni atto fa decorrere di nuovo 5 anni da capo; per uno decennale, ricominciano 10 anni.
  • Se la prescrizione è maturata e non ci sono interruzioni valide, il debito è estinto. Ma sarà compito del debitore sollevare l’eccezione di prescrizione davanti al giudice: vediamo ora come e con quali strumenti procedurali farlo, in particolare in occasione della notifica di un’intimazione di pagamento.

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973: caratteristiche e impugnabilità

L’intimazione di pagamento – chiamata anche avviso di intimazione o intimazione ad adempiere – è un atto tipico della procedura di riscossione esattoriale disciplinata dal DPR 602/1973. Si tratta, in sostanza, di un sollecito formale di pagamento che l’Agente della Riscossione deve notificare al contribuente prima di procedere con l’esecuzione forzata, quando è trascorso un certo tempo dalla notifica della cartella originaria.

In particolare, l’art. 50, comma 2, DPR 602/1973 prevede che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) deve prima notificare al debitore un avviso contenente l’intimazione ad adempiere (intimazione di pagamento), e solo decorso inutilmente il termine di 5 giorni dalla notifica di tale avviso potrà procedere all’esecuzione”. In altre parole, quando tra la cartella e l’avvio dell’esecuzione trascorre oltre un anno, la legge impone questo passaggio ulteriore, che serve a “ricordare” al debitore l’esistenza del debito e a dargli un’ultima chance di pagare spontaneamente prima di pignorare beni o attivare altre misure.

Caratteristiche principali dell’intimazione di pagamento:

  • Deve contenere l’invito esplicito a pagare le somme dovute entro 5 giorni dalla notifica dell’avviso . Di solito reca l’elenco delle cartelle (o degli avvisi immediatamente esecutivi) a cui si riferisce, con i relativi importi aggiornati.
  • Viene notificata quando è trascorso più di un anno dalla cartella senza che sia iniziata l’esecuzione. Se invece l’Agente procede entro l’anno (es: notifica il pignoramento entro 12 mesi dalla cartella), non c’è obbligo di intimazione preventiva. Nella prassi, però, spesso l’Agente attende ben più di un anno, quindi le intimazioni sono frequenti.
  • Ha efficacia limitata nel tempo: l’avviso di intimazione è valido per un anno dalla notifica. Ciò significa che l’Agente deve iniziare l’esecuzione (pignoramento) entro 12 mesi, altrimenti, passato l’anno, se vuole ancora procedere dovrà notificare una nuova intimazione . Questa regola è analoga a quella che in passato valeva per l’“avviso di mora” (ora abrogato) che scadeva dopo 180 giorni . Attualmente, dunque, se l’Agente notifica un’intimazione a gennaio 2024 e poi non fa nulla fino a febbraio 2025, dovrà mandare un’altra intimazione prima di pignorare.
  • Non è un atto impugnabile expressis verbis nell’elenco dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (che elenca gli atti autonomamente ricorribili in Commissione Tributaria). Infatti l’art. 19 cita l’avviso di mora (oggi abolito) ma non l’intimazione di pagamento. Su questo punto, la giurisprudenza è intervenuta per chiarire se l’intimazione sia impugnabile e a quali condizioni (vedi oltre).

Dal punto di vista pratico, l’intimazione di pagamento svolge il ruolo che nel processo civile di esecuzione ha l’atto di precetto (art. 480 c.p.c.): formalmente, la cartella di pagamento stessa contiene già un’ingiunzione a pagare entro 60 giorni (e vale come titolo esecutivo e come precetto ), ma se passa molto tempo, si reitera la richiesta con l’intimazione a 5 giorni ex art. 50 DPR 602. Ciò tutela il debitore, evitandogli di subire un pignoramento “a sorpresa” a distanza di anni senza un sollecito recente.

Notifica dell’intimazione e validità

La notifica dell’intimazione di pagamento segue le stesse modalità della cartella, ossia quelle previste dall’art. 26 DPR 602/1973 . Può essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o messi notificatori tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo digitale del destinatario (obbligatorio per le imprese e i professionisti, facoltativo per i privati cittadini che abbiano un domicilio digitale). Può anche essere consegnata a mani proprie del destinatario o di una persona di famiglia o addetta alla casa/azienda, come avviene per gli atti giudiziari tradizionali . In caso di irreperibilità o rifiuto, si applicano le regole del deposito presso il comune e invio di raccomandata di avviso (c.d. comunicazione di avvenuto deposito).

È fondamentale che la notifica sia eseguita correttamente, perché eventuali vizi in questa fase possono dare luogo a contestazioni. Ad esempio, se l’indirizzo è sbagliato, o la PEC non è quella risultante dagli elenchi ufficiali, l’intimazione potrebbe essere nulla. Tuttavia, occorre fare attenzione: se la cartella originaria non fu mai notificata regolarmente, notificare un’intimazione non basta a sanare il vizio. La giurisprudenza ha affermato l’insostituibilità della cartella con l’intimazione: se manca la notifica della cartella, l’intimazione successiva “non può in alcun modo sostituirla o sanarla” . In tal caso, l’intimazione andrà annullata perché presuppone un titolo (cartella) che non è stato validamente portato a conoscenza del contribuente. Ciò è importante: se vi arriva una intimazione di pagamento relativa a una cartella di cui ignoravate l’esistenza perché mai notificata, potrete far valere l’inesistenza di quella cartella impugnando l’intimazione stessa, proprio in quanto atto successivo che vi ha reso noto per la prima volta il debito. In questi casi, i giudici annullano l’intimazione e, constatata la mancata notifica della cartella, l’ente impositore non potrà procedere oltre senza prima notificare correttamente il titolo (nel frattempo, spesso, i termini decadenziali o prescrizionali saranno pure maturati).

L’intimazione va impugnata? Facoltà vs onere e recenti sviluppi sulla giurisdizione

Uno dei temi dibattuti per anni è stato se l’intimazione di pagamento dovesse essere necessariamente impugnata dal contribuente (entro 60 giorni, analogamente ad altri atti) oppure no. Come detto, l’atto non è espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 D.Lgs. 546/92, quindi teoricamente non vi sarebbe uno “spazio” procedurale obbligatorio per il suo ricorso autonomo.

L’orientamento prevalente oggi è il seguente: l’intimazione di pagamento è impugnabile, ma in via facoltativa e non obbligatoria. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che per gli atti non indicati in art. 19 (come l’intimazione), il contribuente ha una facoltà di impugnazione, non un onere . Ciò significa che se vuole, può proporre ricorso contro l’intimazione (per esempio per far valere la prescrizione o la mancata notifica della cartella presupposta), ma se non lo fa non perde il diritto di sollevare quelle contestazioni in futuro, in sede di opposizione ad altri atti esecutivi . Questo è un punto cruciale: a differenza della cartella (che se non impugnata cristallizza la pretesa), l’intimazione non “cristallizza” nulla per il solo fatto di non averla ricorsa. Se il debitore la ignora e l’Agente notifica poi un pignoramento, potrà ancora eccepire la prescrizione o altro con l’opposizione all’esecuzione.

Tale impostazione deriva dalla concezione per cui l’intimazione di pagamento, non essendo atto impositivo autonomo, rientra tra gli atti della riscossione forzata: per gli atti successivi alla cartella, la legge (art. 2 D.Lgs. 546/92) stabilisce che sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella (e, ove previsto, dell’intimazione) . Ciò ha creato un “limbo” interpretativo: l’intimazione è un atto a cavallo tra la fase amministrativa e quella esecutiva. La giurisprudenza tributaria maggioritaria ha optato per l’ammissibilità del ricorso contro l’intimazione, assimilando l’intimazione al vecchio avviso di mora (che era esplicitamente ricorribile) per via delle analogie funzionali . Dunque, oggi è pacifico che il contribuente può proporre ricorso in Commissione Tributaria contro l’intimazione di pagamento, adducendo vizi propri (ad esempio notifica tardiva oltre i termini di prescrizione) o vizi relativi alla cartella presupposta (notifica nulla o mancante, decadenza, prescrizione già maturata, ecc.). Molte Commissioni ammettono tali ricorsi e decidono nel merito.

La domanda chiave è: conviene impugnare subito l’intimazione o si può aspettare? Dal punto di vista della tutela del debitore, è consigliabile impugnare tempestivamente la prima intimazione “sospetta”, soprattutto se si ritiene che il credito sia prescritto o la cartella mai notificata. Così facendo, si porta immediatamente la questione davanti a un giudice (spesso tributario) bloccando sul nascere l’azione esecutiva. Se invece il debitore lascia decorrere i 60 giorni senza far nulla, confidando nella facoltà di eccepire più avanti, rischia di trovarsi di fronte a un pignoramento e dover fare un’opposizione più d’urgenza.

Importante aggiornamento sulla giurisdizione (2022-2025): storicamente c’è stata incertezza su quale giudice fosse competente a conoscere di certe eccezioni (es. prescrizione) sollevate dopo la notifica della cartella. Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute più volte per tracciare il confine tra giudice tributario e giudice ordinario. In estrema sintesi, il criterio oggi affermato è quello del “petitum sostanziale”:

  • Se la contestazione riguarda la pretesa tributaria in sé (esistenza del credito, fatti estintivi o modificativi del credito) e interviene prima o fino alla notifica della cartella, la giurisdizione è tributaria. E anche dopo la cartella, per fatti estintivi sopravvenuti (come la prescrizione), la giurisdizione rimane tributaria fino a quando non si avvia l’esecuzione forzata in senso stretto. Le SU nel 2023 hanno osservato che la cognizione del giudice tributario comprende i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento e anche quelli successivi alla cartella fino all’inizio dell’esecuzione . Ciò include dunque l’eccezione di prescrizione sopravvenuta dopo la cartella: se sollevata prima del pignoramento (ad esempio impugnando l’intimazione), spetta al giudice tributario.
  • Appartiene invece al giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale degli atti esecutivi (es. vizi del pignoramento) e, finora si diceva, dei fatti estintivi del credito verificatisi dopo la notifica della cartella, una volta che l’esecuzione sia stata avviata. In pratica, quando si entra nella fase dell’esecuzione (pignoramento pendente), si riteneva che l’opposizione dovesse farsi al giudice dell’esecuzione (ordinario) se si discuteva di prescrizione maturata post-cartella .

Ebbene, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 2098 del 30/01/2025, hanno ulteriormente precisato questo confine, affermando che la competenza sulle controversie relative alla prescrizione di crediti tributari dopo la notifica della cartella spetta comunque al giudice tributario, anche se l’atto impugnato è un atto esecutivo come un pignoramento . In quella pronuncia (che riguardava un pignoramento presso terzi basato su cartelle esattoriali), la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione ordinaria nonostante si fosse già nella fase esecutiva: ha ritenuto che, poiché il contribuente contestava la sopravvenuta prescrizione del credito tributario, la natura della controversia fosse sostanzialmente tributaria (attinente all’esistenza del debito fiscale) e dovesse conoscere il giudice tributario . Si tratta di un cambio di rotta rispetto a precedenti SU del 2020, ampliando la sfera tributaria. In base a questo principio del petitum sostanziale, conta ciò che effettivamente si chiede: se il contribuente chiede di dichiarare non più esigibile un credito fiscale per prescrizione, sta in fondo contestando la pretesa tributaria, anche se formalmente impugna un atto dell’esecuzione (pignoramento). Quindi la giurisdizione è tributaria. Resterebbe al giudice ordinario solo ciò che riguarda “la legittimità formale del pignoramento” in sé, oppure i casi di crediti non tributari.

In sintesi sulla giurisdizione in caso di intimazione/prescrizione:

  • Debiti di natura tributaria (imposte, tributi locali, sanzioni tributarie): le contestazioni, anche se consistono nell’eccepire prescrizione successiva alla cartella, vanno presentate al Giudice Tributario (Commissione). Ciò può avvenire impugnando l’intimazione entro 60 giorni oppure, secondo la più recente giurisprudenza, persino impugnando direttamente un atto di pignoramento fiscale avanti alla Commissione (seguendo le regole del processo tributario) . La Cassazione SU 2025 ha infatti stabilito che rientra nella giurisdizione tributaria l’impugnazione del pignoramento per prescrizione sopravvenuta, escludendo il ricorso al giudice dell’esecuzione ordinario . Dunque, è confermato che il giudice tributario è competente per tutte le questioni relative al credito tributario, salvo gli atti successivi come modalità del pignoramento.
  • Debiti NON tributari (contributi previdenziali, sanzioni amministrative generiche, multe stradali): in questi casi la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché non sono “materia tributaria” ex art. 2 D.Lgs. 546/92. Per i contributi INPS le opposizioni vanno al tribunale (sezione lavoro, in genere), per le multe stradali e altre sanzioni amministrative si va al giudice ordinario competente (Giudice di Pace per importi e materie di sua competenza, Tribunale per il resto). Ad esempio, se l’intimazione riguarda contributi INPS, l’opposizione per prescrizione sarà un’opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; se riguarda una multa stradale, l’opposizione andrà proposta al Giudice di Pace (se non è ancora iniziato un pignoramento, può essere introdotta come ricorso in opposizione ex L. 689/81 o ex art. 615 c.p.c. preventivo). In ogni caso, per crediti non tributari è il giudice ordinario a decidere sulla prescrizione post-cartella.
  • Facoltà di impugnare l’intimazione: per i tributi è consigliabile impugnare entro 60 gg in Commissione Tributaria (anche se, come detto, la mancata impugnazione non preclude del tutto successive eccezioni, ma meglio non rischiare di complicare la procedura). Per contributi e multe, l’intimazione si può impugnare con gli strumenti dell’opposizione esecutiva (in assenza di un termine fisso di legge pari ai 60 gg, conviene agire prontamente, generalmente entro 20 giorni per vizi formali ex art. 617 c.p.c., o senza limiti temporali stringenti per opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., purché prima che l’esecuzione giunga a un punto tale da esaurirsi).

Riassunto operativo: cosa fare quando arriva un’intimazione di pagamento su cartella presumibilmente prescritta?

  1. Verificare la natura del debito indicato (tributo, contributo, multa, ecc.), la data di notifica della cartella e la presenza di eventuali atti interruttivi successivi.
  2. Se ritenete che sia trascorso il termine di legge senza interruzioni, il credito è probabilmente prescritto. In tal caso avete due opzioni:
  3. Agire subito impugnando l’intimazione:
    • Se è tributo: presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione, deducendo la prescrizione sopravvenuta (e/o altri vizi). Si può chiedere in tale sede anche la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/92, per evitare pignoramenti durante il processo.
    • Se è contributo o sanzione non tributaria: proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. innanzi al giudice ordinario competente. La forma è l’atto di citazione (o ricorso se in materia di lavoro), da notificare all’ente o agente della riscossione. Contestualmente, si può chiedere al giudice ordinario la sospensione ex art. 624 c.p.c. dell’azione esecutiva. Non essendoci un termine per l’opposizione all’esecuzione, conviene comunque muoversi entro 20-30 giorni per mostrare tempestività.
  4. Attendere l’eventuale atto di pignoramento o altro atto esecutivo e opporsi a quello: questa è una strategia più rischiosa perché nel frattempo potrebbero subire il blocco di beni o conti. Però, come visto, se si tratta di tributo, persino l’opposizione al pignoramento per prescrizione andrà fatta al giudice tributario (e quindi sarebbe più logico anticiparla impugnando l’intimazione). Se invece è una multa, si può aspettare il precetto o pignoramento e fare opposizione in sede civile entro i termini (es. 20 gg se già avviato, o immediatamente se in via preventiva). Aspettare ha senso solo se, ad esempio, l’intimazione è stata scoperta tardi e il termine per ricorrere in Commissione è ormai passato: allora non resta che attendere l’esecuzione e agire lì.
  5. Fondare il ricorso/opposizione sulle prove della prescrizione: indicare date di notifica, silenzi dell’ente, norme sul termine, e citare la giurisprudenza favorevole (come Cassazione 2024/2025) per rafforzare la tesi.
  6. Notificare il ricorso alle controparti previste (Agente Riscossione e ente impositore, se distinto) rispettando le formalità (PEC o UNEP).
  7. Valutare se nel frattempo è opportuno pagare (magari a titolo cautelativo) o chiedere una sospensione. Di solito, in caso di intimazione, non c’è immediatamente un’esecuzione attiva, quindi si può attendere la decisione del giudice, specie se si ottiene una sospensiva.

Nella sezione seguente approfondiremo i due strumenti tipici citati – opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi – evidenziando le differenze, poiché il debitore deve sceglierli in base al tipo di vizio che intende far valere.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: differenze e utilizzo nel caso di cartelle prescritte

Quando si parla di “opporsi” a un’intimazione di pagamento o comunque a una riscossione coattiva, nell’ordinamento processuale civile esistono due grandi categorie di opposizione (disciplinate dal codice di procedura civile, applicabile alla riscossione esattoriale in forza del rinvio del DPR 602/1973 per quanto non previsto diversamente):

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è il rimedio con cui il debitore contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, in tutto o in parte. Riguarda quindi motivi sostanziali che negano in radice la legittimità dell’esecuzione: ad esempio, l’inesistenza del titolo, l’estinzione del debito (per pagamento, prescrizione, ecc.), la non esigibilità per sospensione, oppure la pignorabilità dei beni. Nel nostro caso, l’eccezione di prescrizione del credito rientra a pieno titolo nell’opposizione all’esecuzione: il debitore afferma che il credito non può più essere riscosso coercitivamente perché si è estinto per decorso del tempo. Anche la contestazione di mancata notifica della cartella originaria può inquadrarsi come opposizione all’esecuzione (assenza di titolo esecutivo valido, quindi carenza del diritto all’esecuzione). L’opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta prima che inizi l’esecuzione (c.d. opposizione preventiva, con atto di citazione davanti al giudice competente) oppure dopo l’inizio dell’esecuzione (opposizione in corso di esecuzione, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione se già vi è un procedimento esecutivo pendente). Nel caso di intimazione di pagamento, che precede l’esecuzione, si è ancora nella fase pre-esecutiva, quindi l’opposizione per prescrizione sarebbe del tipo “preventivo” (ma se consideriamo la giurisdizione tributaria per i tributi, diventa un ricorso tributario). Tempistiche: l’opposizione all’esecuzione preventiva non ha un termine perentorio fissato, può essere proposta finché non è iniziata l’esecuzione, ma ovviamente dev’esservi l’interesse concreto (non avrebbe senso farla se l’ente non ha ancora minacciato atti esecutivi). Invece, se l’esecuzione è iniziata (es. notificato un pignoramento), l’opposizione ex 615 va proposta prima che la procedura espropriativa si concluda (indicativamente prima che siano venduti i beni o distribuito il ricavato). In ogni caso, prima si propone meglio è, anche perché non sospende automaticamente l’esecuzione: il debitore deve chiedere espressamente al giudice una sospensione e motivarla (art. 624 c.p.c.), e il giudice la concede se ricorrono gravi motivi (es. fondatezza dell’eccezione e danno grave nel proseguire).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è lo strumento per contestare i vizi formali o di notifica degli atti dell’esecuzione. Si usa quando si riconosce che l’esecuzione in sé sarebbe astrattamente fondata, ma un determinato atto esecutivo o pre-esecutivo è affetto da un’irregolarità procedurale. Nel contesto esattoriale, l’opposizione agli atti è tipicamente impiegata per censurare, ad esempio, la nullità della notifica di un atto (cartella o pignoramento) o la mancata osservanza di termini e modalità previste (ad esempio, pignoramento eseguito prima dei 5 giorni dall’intimazione, violazione di regole sul numero di intimazioni, ecc.). Un caso specifico: se il debitore intende far valere che non ha mai ricevuto la cartella e l’intimazione è il primo atto avuto conoscenza, potrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (vizio della notifica della cartella, atto presupposto) da proporre entro 20 giorni da quando si viene a sapere del vizio. Tuttavia, come visto, la Cassazione tende a dire che la mancata notifica della cartella, pur manifestandosi come vizio formale, in realtà incide sul diritto a procedere (perché manca il titolo), quindi sarebbe più correttamente materia da opposizione all’esecuzione . Su questo aspetto c’è stata oscillazione: alcuni giudici qualificavano come 617 c.p.c. (vizio della cartella) e richiedevano i 20 giorni dalla conoscenza dell’intimazione; altri come 615 c.p.c. senza termine.
    Tempistiche: l’opposizione agli atti ha un termine perentorio brevissimo: 20 giorni dalla notificazione dell’atto viziato (o dal momento in cui si è avuta conoscenza dell’atto, se si contesta un atto non notificato regolarmente). Questo termine è tassativo e se si perde, l’atto – pur eventualmente viziato – diventa definitivo quanto ai vizi formali. Nel nostro contesto, se si volesse impugnare solo la regolarità formale dell’intimazione (ad esempio perché non contiene gli elementi richiesti, o perché notificata oltre l’anno dalla cartella senza urgenza, ecc.), si dovrebbe agire entro 20 giorni in sede di opposizione ex 617 c.p.c. Però, dato che la giurisdizione tributaria non prevede un simile termine, per gli atti tributari si preferisce ricondurre il tutto al ricorso tributario in 60 giorni. In sede civile, invece, il termine dei 20 giorni vale. Ad esempio, per una multa: se l’intimazione presenta un vizio formale e si intende far valere solo quello (non la prescrizione), va proposta opposizione ex 617 al GDP entro 20 gg.

Quando usare l’una o l’altra? Nel caso di prescrizione del credito, l’opposizione giusta è sicuramente l’opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.), perché si sta dicendo che il diritto del creditore si è estinto e quindi l’esecuzione non è più ammessa . Infatti, nella sentenza Cass. 7346/2023 citata prima, il ricorrente aveva lamentato proprio l’errore del giudice di merito che aveva trattato la sua azione come opposizione agli atti (soggetta a 20 giorni) mentre era un’opposizione all’esecuzione per prescrizione sopravvenuta, quindi non soggetta a quel termine breve . La Cassazione gli ha dato ragione, ribadendo che quando si contesta “il diritto di procedere ad esecuzione per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo” siamo nell’ambito dell’art. 615 c.p.c., e non vi è un termine di decadenza di 20 giorni . Questo significa che, se un giudice tentasse di rigettare la vostra opposizione per prescrizione perché tardiva oltre i 20 giorni dall’intimazione, starebbe sbagliando in diritto: la prescrizione è eccepibile senza limiti temporali finché l’esecuzione non è conclusa .

L’opposizione agli atti esecutivi (617) servirà invece se volete far valere, ad esempio, che l’intimazione era nulla perché notificata a un indirizzo errato o perché manca di elementi essenziali. In tal caso, attenzione: di solito conviene comunque aggiungere l’eccezione di prescrizione (sostanziale), così da avere sia il profilo 615 che 617. Se però davvero l’unico problema è di forma (magari il debitore non nega il debito né la tempistica, vuole solo ripetere il procedimento perché l’intimazione è viziata), allora l’opposizione agli atti entro 20 giorni è la via corretta.

Competenza del giudice: l’opposizione all’esecuzione preventiva va portata: – per tributi: Commissione Tributaria (anche se formalmente sarebbe il giudice naturale, la Cassazione ora dice Commissione anche per pignoramenti ), – per contributi: Tribunale civile (sezione lavoro se si tratta di contributi previdenziali), – per multe: Giudice di Pace (entro limiti di valore e materia, altrimenti Tribunale se importi alti o materia non di competenza GdP). L’opposizione agli atti, se in sede civile, va al giudice dell’esecuzione competente (es. Tribunale se si tratta di pignoramento di valore sopra soglia o di esecuzione immobiliare; Giudice di Pace se atto relativo a esecuzione di sua competenza). In sede tributaria, l’impugnazione di un atto viziato va comunque in Commissione.

Esempio pratico combinato: Caio riceve un’intimazione di pagamento per una cartella IRAP del 2015, mai impugnata. Siamo nel 2025, sono passati 10 anni; Caio è convinto che il debito sia prescritto. Inoltre scopre che la cartella del 2015 risulta notificata presso una vecchia residenza dove lui non abitava più e non ne aveva saputo nulla. In questo scenario Caio può: – Impugnare l’intimazione in Commissione Tributaria entro 60 gg, deducendo sia la prescrizione (615 c.p.c. in sostanza) sia la nullità della notifica della cartella (vizio dell’atto presupposto, simile a 617 c.p.c.). La Commissione esaminerà entrambi i profili. Se Caio perdesse i 60 gg, e l’Agente avviasse un pignoramento, Caio potrebbe ancora sollevare queste questioni, ma – come da ultimo orientamento – dovrebbe farlo comunque davanti al giudice tributario con un ricorso avverso il pignoramento, e intanto subire magari il blocco di beni. – Se invece fosse una multa stradale con identica situazione (5 anni passati, notifica verbale viziata): Caio dovrebbe agire al più presto con un’opposizione al Giudice di Pace, preferibilmente entro 30 giorni dall’intimazione (la giurisprudenza sul punto a volte applica analogicamente il termine di 30 gg del ricorso ordinario in opposizione a sanzione). In realtà, formalmente potrebbe incardinare un’opposizione all’esecuzione senza termine, ma alcuni giudici di pace pretendono la tempestività. In quell’opposizione allegare prescrizione e vizio notifica. Se tardasse troppo, rischia di doversi opporre al pignoramento e a quel punto la competenza, a seconda dell’importo (sopra 10.000 euro ad esempio), potrebbe spostarsi al Tribunale.

Conclusione della sezione: l’opposizione alle intimazioni di pagamento per cartelle prescritte è un terreno specialistico che coinvolge competenze miste di diritto tributario e processuale. Il debitore/avvocato deve valutare bene il tipo di debito e scegliere lo strumento corretto (Commissione Tributaria o giudice ordinario, opposizione all’esecuzione o agli atti). La buona notizia è che la Cassazione ha confermato il diritto del debitore di far valere la prescrizione in ogni momento opportuno, senza preclusioni, purché si utilizzi il mezzo processuale giusto . Nel dubbio, impugnare subito l’intimazione con tutte le eccezioni possibili è spesso la via più sicura per chiudere la questione prima che degeneri in pignoramenti.

Di seguito proponiamo alcune domande frequenti e simulazioni pratiche, utili a chiarire gli ultimi dubbi dal punto di vista del debitore.

Domande frequenti (FAQ) e casi pratici

D: Ho ricevuto nel 2025 un’intimazione di pagamento per una cartella IRPEF del 2014 che non impugnai a suo tempo. Posso eccepire la prescrizione?
R: Dipende dal tempo trascorso e dagli atti eventualmente intercorsi. L’IRPEF è un’imposta erariale soggetta a prescrizione decennale (se la cartella non è impugnata) . Nel tuo caso, dalla notifica della cartella 2014 al 2025 intercorrono 11 anni circa: in assenza di atti interruttivi, sì, il debito sarebbe prescritto. Occorre però verificare che dopo il 2014 l’Agente della Riscossione non ti abbia notificato, ad esempio, solleciti, preavvisi di fermo, comunicazioni di altro tipo (anche via PEC) che possano aver interrotto la prescrizione. Se non ve ne sono, puoi eccepire la prescrizione. Dal punto di vista pratico, trattandosi di un credito tributario, dovresti presentare un ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dall’intimazione, chiedendo l’annullamento dell’intimazione per sopravvenuta prescrizione del credito IRPEF . In alternativa, se il termine è già passato o preferisci un’altra via, potresti aspettare un eventuale pignoramento e poi proporre opposizione, ma è sconsigliato perché potresti subire prima il pignoramento su conto o stipendio. È meglio agire subito in sede tributaria e magari chiedere anche la sospensiva dell’intimazione (anche se di solito l’Agente aspetta 5 giorni e poi potrebbe già pignorare). Ricorda di evidenziare nel ricorso che sono trascorsi più di 10 anni senza atti interruttivi, citando la giurisprudenza che conferma che la cartella non impugnata rimane con prescrizione decennale e che decorso tale termine il credito è estinto .

D: Una cartella per contributi INPS notificatami nel 2016 (che non contestai) è rimasta lì; ora nel 2025 mi arriva un’intimazione di pagamento su quella cartella. Posso oppormi per prescrizione?
R: I contributi INPS si prescrivono in 5 anni (dopo la L.335/1995), anche se la cartella non fu impugnata . Quindi il termine di prescrizione dalla notifica nel 2016 sarebbe scaduto nel 2021, salvo interruzioni. Se dal 2016 al 2025 non ti hanno notificato null’altro (es. solleciti nel 2018, 2019, ecc.), il diritto dell’INPS alla riscossione coattiva si è prescritto nel 2021. L’intimazione del 2025 è tardiva rispetto al decorso quinquennio e puoi sicuramente eccepirlo. Dal punto di vista processuale, però, i contributi sono materia non tributaria: il ricorso va presentato al Tribunale ordinario, sezione lavoro, tramite un’opposizione ex art. 615 c.p.c. (o anche ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, che richiama le stesse opposizioni). Non c’è un termine fisso, ma conviene farlo entro 40 giorni dalla notifica dell’intimazione per cautela (40 giorni è lo stesso termine della cartella previdenziale, anche se qui sei oltre). Nell’opposizione dovrai chiedere di accertare che il credito contributivo si è estinto per prescrizione quinquennale sopravvenuta e quindi di dichiarare nulla l’intimazione e inibire l’esecuzione forzata. Importante: la Cassazione ha più volte sancito che la prescrizione quinquennale dei contributi permane anche dopo cartella non opposta , quindi hai pieno diritto. Puoi citare, ad esempio, Cass. SU 23397/2016 e Cass. 7346/2023 a sostegno. Prepara le prove (ricevuta notifica cartella 2016 e mancanza di altri atti). Eventualmente, chiedi al giudice la sospensione di ogni atto esecutivo nel frattempo (pignoramenti) finché la causa non è decisa. Se l’INPS avesse nel frattempo iscritto fermi o ipoteche, si può chiederne la cancellazione.

D: Ho scoperto tramite un’intimazione di pagamento di quest’anno che esisteva una cartella a me intestata nel 2018, che però non mi è mai stata notificata (credo inviata a un vecchio indirizzo). Posso contestare qualcosa?
R: Assolutamente sì. Se effettivamente la cartella non ti venne notificata regolarmente, l’intimazione di pagamento del 2024/2025 rappresenta il primo atto con cui vieni a conoscenza di quella pretesa. In tal caso, puoi impugnare l’intimazione facendo valere la nullità della cartella presupposta per difetto di notifica . Nel giudizio (tributario se era una cartella fiscale, ordinario se era per multa o contributo) il giudice verificherà la regolarità delle notifiche: se accerta che la cartella non fu notificata o lo fu nulla (ad esempio relata assente, indirizzo errato, compiuta giacenza mai comunicata, PEC inviata ad un indirizzo non tuo, ecc.), dichiarerà nulla l’intimazione e in genere estinto il debito perché la mancata notifica spesso implica anche decadenza dei termini. Infatti, per esempio, se era un tributo, l’ente avrebbe perso il termine per notificare validamente quella cartella; se era una multa, non avendoti notificato la cartella entro 5 anni dall’infrazione, la pretesa è prescritta; se contributo, uguale. Quindi il risultato è duplice: l’intimazione cade e la pretesa non potrà essere eseguita senza prima passare da un nuovo atto, che però sarà a sua volta tardivo. La giurisprudenza ti tutela chiarendo che l’intimazione non può sanare la mancata notifica della cartella . Da un punto di vista tecnico, evidenzia nel ricorso che l’intimazione è il primo atto ricevuto e che quindi ai sensi dell’art. 19, co.3, D.Lgs. 546/92 (se tributi) il ricorso è ammissibile anche contro la cartella non notificata, in quanto impugni l’intimazione che la “contiene”. Se era contributo/multa, la tua opposizione sarà tempestiva perché presentata entro X giorni dalla scoperta. Fornisci prova della tua residenza del tempo o della PEC che avevi/ non avevi. In caso di esito positivo, l’intera procedura decade. Nota bene: se però l’Agente della riscossione insiste che la cartella fu notificata (magari con compiuta giacenza), potrebbe non esserci nullità formale; valuterai allora la prescrizione, se maturata, come ulteriore motivo.

D: La mia cartella esattoriale non impugnata risale a molti anni fa ed è certamente prescritta. Devo comunque impugnare subito l’intimazione di pagamento o posso aspettare che eventualmente inizino un pignoramento?
R: Dal punto di vista legale, hai il diritto di eccepire la prescrizione anche successivamente (non c’è una decadenza se non impugni l’intimazione ). Però praticamente conviene agire subito. Se aspetti il pignoramento, potresti subire nel frattempo danni (conto corrente bloccato, fermo auto, ecc.). Impugnando l’intimazione immediatamente, hai la possibilità di fermare prima l’esecuzione. Inoltre, sappi che con le ultime pronunce, se è un tributo dovrai rivolgerti comunque al giudice tributario anche contro il pignoramento , quindi tanto vale farlo ora contro l’intimazione. Se invece è una multa o contributo, potresti anche attendere il precetto/pignoramento e fare opposizione allora, ma perché rischiare maggiori complicazioni? Unica eccezione: se per qualche ragione strategica (o per aver scoperto tardi l’intimazione) il termine di 60 giorni è già scaduto, allora sì, puoi aspettare il primo atto esecutivo e proporre opposizione all’esecuzione per prescrizione a quel punto. La legge te lo consente finché l’esecuzione non è conclusa . Ma dovrai agire tempestivamente non appena parte l’azione esecutiva. Insomma, è una valutazione di opportunità: la linea prudente è non restare inerti all’intimazione se hai già in mano l’argomento vincente della prescrizione.

D: Ho richiesto qualche anno fa la rateizzazione di quella cartella, però poi non ho pagato tutte le rate; ora vorrei eccepire la prescrizione nell’opposizione. La rateizzazione passata è un problema?
R: Potrebbe esserlo. Come abbiamo spiegato, la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione. Ciò significa che se, ad esempio, la cartella era del 2015, hai chiesto rate nel 2019, e ora nel 2025 eccepisci prescrizione, dovrai calcolare i 5 o 10 anni dalla data del 2019 (istanza rate) e non più dal 2015. La rateizzazione ha azzerato il conteggio e fatto ripartire la prescrizione. In più, quella richiesta ti impedisce di negare la conoscenza della cartella e del debito: se intendevi anche sostenere che la notifica iniziale era nulla, la tua stessa domanda di dilazione prova che eri a conoscenza del ruolo, quindi di fatto sanerebbe qualsiasi vizio di notifica. In Cassazione, spesso se nega la possibilità di eccepire notifica nulla dopo aver rateizzato . Quindi, purtroppo, l’aver rateizzato limita le tue difese: potrai eccepire la prescrizione solo se da quando hai saltato le rate sono passati più di 5/10 anni senza ulteriori atti. E quel termine si conterà dall’ultima rata non pagata o dall’ultimo atto (es. decadenza della dilazione comunicata). Ad esempio: cartella 2015, rate chiesta e ottenuta 2019 (interruzione), paghi qualche rata poi smetti nel 2020; se l’Agente non ha intimato prima, dal 2020 decorre il termine. Nel 2025 sarebbero 5 anni giusti: se era tributo locale o contributo, potresti avere la prescrizione; se era IRPEF 10 anni, no, perché dal 2020 al 2025 son 5 su 10. Quindi valuta bene le date. La rateizzazione, in sintesi, riconosce il debito ed interrompe: è un fattore sfavorevole per l’eccezione di prescrizione, tranne che per il tempo successivo.

D: Quali sono le sentenze più importanti da citare in questo ambito per rafforzare la mia posizione di debitore?
R: Ecco alcune pronunce chiave: – Cass. Sez. Unite n. 23397/2016: ha stabilito il principio generale che la cartella non impugnata non converte la prescrizione breve in decennale, per cui vale il termine proprio del credito (5 anni per contributi, sanzioni, ecc.) . – Cass. Sez. Unite n. 22080/2017: ha riconosciuto che la prescrizione è eccepibile senza limiti di tempo e che il giudice deve valutarla anche se viene dedotta impugnando un atto successivo alla cartella (purché vi sia interesse ad agire). Questo principio è stato ripreso dalle decisioni successive . – Cass. ord. n. 18152/2024 (Sez. VI-5): ha confermato in un caso concreto che la prescrizione può essere fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o azione di accertamento, senza limiti di tempo, unico limite l’interesse ad agire . Caso relativo a sanzioni CDS non impugnate in cartella, con prescrizione quinquennale eccepita dopo. – Cass. civ. Sez. VI, n. 7346/2023: ha sancito che la definitività della cartella per mancata opposizione non preclude di contestare la prescrizione maturata dopo la notifica, riconoscendo l’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione in tali frangenti . – Cass. Sez. Trib. n. 2044/2023: ha affrontato il tema dei termini di prescrizione per sanzioni tributarie e interessi, ribadendo la prescrizione quinquennale per entrambi in assenza di giudicato . – Cass. Sez. Unite n. 4227/2023: in tema di giurisdizione, ha confermato che la giurisdizione tributaria copre tutte le contestazioni su crediti tributari fino al pignoramento; i fatti estintivi successivi alla cartella rientrano nel giudice tributario se l’esecuzione non è iniziata . – Cass. Sez. Unite n. 2098/2025: nuovissima, ha risolto un conflitto stabilendo che anche l’impugnazione del pignoramento per prescrizione sopravvenuta su tributi spetta al giudice tributario (petitum sostanziale) . – Cass. Sez. III n. 3414/2024 e Cass. Lav. n. 11338/2023: tra le altre, queste ordinanze chiariscono che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione e vale come riconoscimento del debito . – Cass. Sez. Unite n. 34447/2019: caso in ambito esecutivo concorsuale, citato dalle SU per esempio di pignoramento avviato oltre il termine di prescrizione calcolato dalla notifica valida della cartella – utile a ricordare che se un pignoramento arriva oltre il termine, è illegittimo.

Citare queste sentenze, nelle parti pertinenti, conferisce maggiore forza alla tua difesa, mostrando al giudice che la linea adottata è sostenuta ai massimi livelli. Naturalmente, andranno scelte quelle più calzanti alla fattispecie (non tutte insieme!).

D: Sono un avvocato che assiste un’impresa debitrice. Ci sono differenze da considerare rispetto al privato?
R: In linea di massima, la disciplina è la medesima, ma ci sono alcuni aspetti pratici rilevanti per imprese e professionisti: – La notifica delle cartelle e intimazioni per i soggetti con partita IVA avviene obbligatoriamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Questo significa che spesso l’imprenditore magari non ha visto una PEC anni fa e l’atto risulta comunque notificato (con ricevuta di consegna alla casella PEC). Bisogna quindi controllare attentamente la PEC aziendale/professionale e i log, perché se l’atto è arrivato in casella PEC e magari finito nell’indifferenza, la notifica è valida e interrompe la prescrizione. Diverso è se la PEC risultava non funzionante o era cambiata: in tal caso si può eccepire nullità della notifica, ma attenzione, l’Agente potrebbe aver fatto un secondo tentativo con deposito telematico. – Per le società e ditte individuali, spesso i ruoli riguardano IVA, ritenute, IRAP ecc., tutte materie tributarie: dunque la giurisdizione è tributaria. Se invece la cartella concerne contributi previdenziali (es. contributi dipendenti, artigiani, commercianti INPS), la competenza è del Tribunale del Lavoro. – Nell’ambito fallimentare o concorsuale, le regole di accertamento del passivo e le sospensioni concorsuali possono incidere sui termini. Ad esempio, durante il fallimento del debitore, le azioni esecutive individuali sono vietate e le prescrizioni potrebbero subire sospensioni; ma dopo la chiusura, l’Agente può riprendere. Le Sezioni Unite hanno trattato casi di esecuzione concorsuale, ribadendo il concetto del petitum: se un credito tributario in fallimento viene riscosso tardivamente oltre i termini, la prescrizione va sempre dedotta davanti al giudice tributario sostanziale (Cass. SU 34447/2019). – Importi elevati: per grossi debiti, l’Agente è spesso più attivo nel fare atti interruttivi (per non far decadere importi ingenti). Quindi difficile che lasci passare 10 anni senza muoversi su un credito di milioni. Tuttavia, qualora accada, la legge è uguale per tutti: anche milioni di euro diventano inesigibili se scaduti i termini. – Un’impresa potrebbe aver compensato crediti d’imposta o presentato istanze di sgravio: questi atti del contribuente non interrompono la prescrizione (anzi, un’istanza di sgravio se accolta dall’ente elimina il debito), ma se respinte riattivano la riscossione. Attenzione: la richiesta di sgravio o annullamento in autotutela non sospende formalmente i termini, a meno che l’ente non lo disponga; l’Agente talvolta attende l’esito, ma non è obbligato. Dunque anche in contesti business, la prescrizione scorre. – Quanto alla strategia difensiva, per un’azienda può essere essenziale evitare il pignoramento, che potrebbe colpire conti o crediti verso clienti: ecco perché conviene agire già all’intimazione con ricorso, magari anche cercando un accordo se necessario. Se la prescrizione è netta, però, la si deve far valere per liberare la posizione.

Conclusioni

Dal punto di vista di un debitore – sia esso un privato cittadino, un professionista o un imprenditore – conoscere e saper far valere la prescrizione di una cartella esattoriale non impugnata può fare la differenza tra pagare un debito ormai “morto” e liberarsene legittimamente. Come abbiamo visto, il nostro ordinamento, pur richiedendo diligenza nel contestare tempestivamente gli atti (pena la definitività della pretesa), non tollera l’inerzia indefinita della Pubblica Amministrazione: ci sono precisi limiti temporali entro cui lo Stato o gli enti possono riscuotere le proprie entrate. Trascorsi tali limiti, al contribuente/debitore è riconosciuto il diritto di opporsi al pagamento, invocando la prescrizione.

I punti fondamentali da tenere a mente sono:

  • Verificare sempre che tipo di debito è contenuto nella cartella: da ciò dipende il termine di prescrizione (5 anni, 10 anni, ecc.).
  • Annotare le date: data di notifica della cartella, e date di eventuali successivi avvisi o pagamenti. Bastano pochi giorni di differenza per rientrare o meno in un termine.
  • In caso di dubbio, richiedere all’Agente della Riscossione l’estratto di ruolo o l’accesso agli atti, per vedere lo storico delle notifiche (spesso risultano atti che il debitore non ricorda di aver avuto).
  • Se si ravvisa che il termine è decorso, muoversi prontamente con il ricorso o l’opposizione adeguati, senza lasciar iniziare l’esecuzione.
  • Non ignorare le intimazioni: anche se la legge le definisce facoltative da impugnare, sono un chiaro segnale che l’esecuzione è imminente. È il momento migliore per reagire.
  • Argomentare bene in diritto, citando le normative (Codice Civile, leggi speciali) e possibilmente le ultime pronunce di Cassazione per dare forza alla tesi della prescrizione sopravvenuta.
  • Valutare con lucidità le proprie mosse: a volte, contestare un vizio di notifica può non bastare se comunque il debito è recente; viceversa, puntare sulla prescrizione decennale quando il debito ha termine quinquennale sarebbe un errore. Quindi distinguere i casi.
  • Considerare eventuali soluzioni alternative: se la prescrizione è dubbia e l’importo elevato, si può tentare una definizione agevolata (quando prevista da norme di “pace fiscale”) o una transazione con l’ente. Ma se la prescrizione c’è, vale la pena insistere per il totale annullamento.

In conclusione, “prescrizione” non è sinonimo di farla franca, ma è uno strumento di civiltà giuridica che garantisce che dopo un certo tempo i rapporti si consolidino e il cittadino non resti per sempre esposto a pretese indefinite. La legge italiana, con un bilanciamento tra esigenze erariali e garanzie per il debitore, offre i mezzi per farla valere; sta al debitore attivarsi correttamente e in tempo. Speriamo che questa guida avanzata ma divulgativa abbia chiarito come fare, richiamando norme e sentenze utili e fornendo esempi concreti.

Di seguito riportiamo una selezione delle fonti normative e giurisprudenziali citate nella guida, come riferimento per ulteriori approfondimenti o verifica.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)

  • Codice Civile: artt. 2934-2935 (nozione di prescrizione e decorrenza), 2943 (atti interruttivi – costituzione in mora), 2944 (riconoscimento del debito come interruzione), 2946 (prescrizione ordinaria decennale), 2948 n.4 (prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche, inclusi interessi), 2953 (trasformazione in prescrizione decennale dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato).
  • Codice di Procedura Civile: art. 480 (atto di precetto nel processo esecutivo civile), art. 615 (opposizione all’esecuzione, prima e dopo l’inizio – contestazione del diritto a procedere), art. 617 (opposizione agli atti esecutivi – vizi formali entro 20 giorni), art. 624 (sospensione dell’esecuzione su istanza in opposizione).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: art. 25 (termini di decadenza per notificare le cartelle di pagamento), art. 26 (notificazione della cartella e degli altri atti della riscossione, anche via PEC), art. 50 (disciplina dell’intimazione ad adempiere entro 5 gg se oltre 1 anno dalla cartella; efficacia 180gg poi estesa a 1 anno; necessità di nuova intimazione se scaduto l’anno).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario): art. 2 (giurisdizione delle Commissioni Tributarie su controversie tributarie; esclusione degli atti esecutivi successivi a cartella e intimazione, ora reinterpretata dalle SU 2025) , art. 19 (elenco atti impugnabili: avviso di accertamento, cartella, avviso di mora, etc. – intimazione di pagamento non espressa; ammissibilità per interpretazione estensiva), art. 21 (termini di proposizione del ricorso 60 gg).
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689: art. 28 (prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative dal giorno della violazione, salvo atti interruttivi; interruzione regolata dal c.c.) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: art. 20 (prescrizione delle sanzioni tributarie: 5 anni se non c’è sentenza di condanna; l’atto di irrogazione della sanzione diventa definitivo se non impugnato ma non prolunga la prescrizione oltre i 5 anni, salvo quanto previsto per il tributo), art. 24 (riconduce le sanzioni irrogate congiuntamente al tributo al medesimo regime prescrizionale del tributo se c’è giudicato sul tributo – interpretazione dibattuta in giurisprudenza).
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335: art. 3, comma 9 (riforma pensionistica Dini – prescrizione dei contributi previdenziali: “le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie si prescrivono in cinque anni”, fatte salve le contribuzioni relative a periodi anteriori già scadute).
  • D.L. 30 settembre 1982, n. 953, art. 5, commi 51-52, convertito in L. 53/1983 (prescrizione tassa automobilistica: fissata in 3 anni dal anno successivo a quello di dovuto pagamento; disciplina confermata dalle normative regionali successive).
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: art. 24 (opposizione a cartella per crediti previdenziali – richiama termini e forme del processo lavoro), art. 29 (equiparazione del ruolo a titolo esecutivo), art. 30 (disciplina interessi di mora su cartelle).
  • Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): art. 209 (prescrizione quinquennale diritto a riscuotere le somme delle sanzioni CdS; decorre dalla violazione; richiami alla L. 689/81) .
  • Cass., Sezioni Unite, 17/11/2016, n. 23397: Principio di diritto: la mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine produce irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito stesso, che resta quello originario previsto (quinquennale se era “breve”) . Caso specifico su contributi INPS ex L.335/95 – prescrizione quinquennale mantenuta .
  • Cass., Sezioni Unite, 20/09/2017, n. 22080: Ha affermato che la prescrizione (così come la decadenza) del credito tributario può essere eccepita dal contribuente anche successivamente, tramite opposizione all’esecuzione o azione dichiarativa, senza termini di decadenza, salvo l’interesse ad agire. (Massimata in Cass. ord. 18152/2024) .
  • Cass., Sezioni Unite, 25/03/2020, n. 7822: Sulla giurisdizione: delimita che i fatti estintivi verificatesi dopo la notifica della cartella ma prima dell’esecuzione rientrano nella giurisdizione tributaria; se la prescrizione è dedotta perché la notifica della cartella/intimazione è mancata o nulla (quindi nessun atto interruttivo valido), la questione va portata innanzi al giudice tributario impugnando la cartella/intimazione appena conosciuta; se invece la prescrizione è dedotta dopo valida notifica e solo per decorso del tempo, ed eventualmente dopo l’inizio esecuzione, allora era data opposizione 615 c.p.c. in ordinario . (Orientamento poi parzialmente superato da SU 2025).
  • Cass., Sezioni Unite, 10/02/2023, n. 4227: Conferma giurisdizione tributaria per tutte le cartelle aventi crediti tributari, anche per eccezioni di prescrizione successive se fatte prima che parta l’esecuzione forzata in senso stretto . Richiama SU 7822/2020.
  • Cass., Sezioni Unite, 30/01/2025, n. 2098 (ord.): Risolve conflitto giurisdizione stabilendo che la cognizione su eccezione di prescrizione sopravvenuta di crediti tributari spetta al giudice tributario anche se l’atto impugnato è già un atto esecutivo (pignoramento), valorizzando il petitum sostanziale della domanda . Disattende precedente orientamento del 2020; innovativa per pignoramenti da cartelle fiscali.
  • Cass., Sez. V, 24/01/2023, n. 2044: (Massimata da Studio Cerbone) In caso di intimazione su cartelle per sanzioni tributarie non fondate su giudicato, ribadisce che il termine di prescrizione per le sanzioni tributarie è quinquennale e quello per gli interessi su tributi è quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. . Conferma che il principio di “conversione in decennale” ex art.2953 c.c. non si applica alle cartelle divenute definitive, ma solo ai giudicati .
  • Cass., Sez. VI – 5, 02/07/2024, n. 18152: Caso concreto di opposizione ad intimazione per cartella di multe CdS non impugnate; la Suprema Corte accoglie ricorso del contribuente e afferma che: 1) la prescrizione è fatto estintivo che può esser fatto valere senza limiti di tempo; 2) può esser fatto valere anche tramite atto successivo (intimazione) se era maturata prima della cartella; 3) il giudice deve valutarla anche se eccepita impugnando un atto successivo; 4) si può agire con opposizione ex 615 c.p.c. o azione di accertamento negativo; 5) unico limite è l’interesse ad agire . (Cita SU 2017).
  • Cass., Sez. VI – 5, 14/03/2023, n. 7346: Opposizione tardiva a cartella e preavviso di fermo per contributi INPS; la Cassazione ha ritenuto che l’azione fosse opposizione all’esecuzione e dunque ammissibile per far valere prescrizione quinquennale successiva alla cartella. Massima: “La mancata opposizione alla cartella esattoriale non preclude la possibilità di contestare la prescrizione… maturata successivamente…” . Cassata decisione d’appello che erroneamente aveva rigettato per tardività (20 gg) confondendo con opposizione atti .
  • Cass., Sez. III, 10/02/2024, n. 3414: Riconosce efficacia interruttiva alla richiesta di rateizzazione, in quanto implicante riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. (menzionata in commenti: v. Mefop) . Analogamente Cass. Lav. 04/05/2023, n. 11338.
  • Cass., Sez. Unite, 24/12/2019, n. 34447: Pronuncia in materia di esecuzione forzata concorsuale (fallimento): applica i principi sull’opposizione in caso di pignoramento oltre termine di prescrizione calcolato dalla notifica (citata in SU 2023) .
  • Cass., Sez. Unite, 18/05/2022, n. 16272 & 22/03/2022, n. 8465: (Richiamate in SU 2023) Hanno ribadito che se il contribuente contesta anche la definitività delle cartelle (es. notifiche mai avvenute) oltre alla prescrizione, l’intera vicenda resta in ambito tributario, non essendo meramente esecutiva .
  • Giurisprudenza di merito e prassi: Commissioni Tributarie e circolari varie hanno in genere recepito i principi sopra. Ad esempio, Comm. Trib. Prov. Savona n. 131/2006 ammetteva impugnazione intimazione equiparandola ad avviso di mora ; la Circolare Equitalia può avere previsto prassi su intimazioni (ma fonti non riportate qui). Comunque, le fonti unificate sono quelle di Cassazione.

Hai ricevuto un’intimazione di pagamento per una cartella esattoriale che non avevi mai impugnato e ti chiedi se ormai sia troppo tardi per difenderti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un’intimazione di pagamento per una cartella esattoriale che non avevi mai impugnato e ti chiedi se ormai sia troppo tardi per difenderti?

Sono passati anni senza alcuna richiesta, e ora l’Agenzia delle Entrate–Riscossione torna a farsi viva pretendendo il pagamento con interessi e sanzioni?

Temi che, non avendo fatto ricorso a suo tempo, non ti resti altra scelta che pagare, anche se il debito potrebbe essere prescritto?

Devi saperlo subito:

👉 una cartella non impugnata può comunque prescriversi,
👉 l’intimazione di pagamento è contestabile,
👉 la prescrizione è uno strumento di difesa potente, se usato correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • cosa significa prescrizione della cartella esattoriale,
  • cosa cambia se la cartella non è stata impugnata,
  • quando l’intimazione di pagamento è illegittima,
  • come opporsi efficacemente con l’avvocato.

Cartella Esattoriale Non Impugnata: Cosa Significa Davvero

Se una cartella esattoriale non viene impugnata nei termini, significa che:

  • il titolo diventa definitivo,
  • non puoi più contestare il merito del debito,
  • ma non significa che il debito sia eterno.

👉 Definitivo non vuol dire imprescrittibile.


Cos’è la Prescrizione della Cartella Esattoriale

La prescrizione è l’estinzione del diritto di riscossione quando:

  • il Fisco non compie atti validi per un certo periodo di tempo,
  • trascorre il termine previsto dalla legge,
  • il credito non può più essere legalmente riscosso.

👉 La prescrizione opera anche se la cartella non è stata impugnata.


Dopo Quanto Tempo si Prescrive una Cartella

I termini di prescrizione variano in base al tipo di credito, ad esempio:

  • tributi locali (IMU, TARI, multe): spesso 5 anni,
  • contributi previdenziali: generalmente 5 anni,
  • imposte erariali: dipende dalla natura del tributo.

👉 Non esiste un termine unico valido per tutte le cartelle.


Il Punto Chiave: Intimazione di Pagamento e Prescrizione

L’intimazione di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione:

  • ti sollecita il pagamento,
  • annuncia l’avvio dell’esecuzione forzata,
  • spesso arriva dopo anni di silenzio.

👉 Se la cartella è prescritta, anche l’intimazione è illegittima.


Quando l’Intimazione di Pagamento è Contestabile

L’intimazione può (e deve) essere impugnata se:

  • è trascorso il termine di prescrizione,
  • non risultano atti interruttivi validi,
  • le notifiche precedenti sono viziate o inesistenti,
  • l’Agenzia non prova la continuità della riscossione.

👉 È in questa fase che puoi far valere la prescrizione.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • pensano che “ormai sia tutto deciso”,
  • pagano subito per paura di pignoramenti,
  • non verificano la data degli ultimi atti,
  • non controllano la regolarità delle notifiche.

👉 Pagare senza verificare la prescrizione è spesso un errore irreversibile.


Prescrizione ≠ Eccezione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 la prescrizione non viene applicata d’ufficio.

Questo significa che:

  • devi eccepirla formalmente,
  • va fatta valere con ricorso nei termini,
  • serve una difesa tecnica corretta.

👉 Se non la fai valere, perdi il diritto.


Il Ruolo dell’Avvocato nell’Opposizione

Opporsi a un’intimazione per prescrizione è una difesa giuridica, non burocratica.

L’avvocato:

  • analizza la cronologia degli atti,
  • verifica i termini di prescrizione corretti,
  • controlla la validità delle notifiche,
  • impugna l’intimazione davanti al giudice competente,
  • chiede la sospensione dell’esecuzione.

👉 È una difesa tecnica che va costruita con precisione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • verificare se la cartella è prescritta,
  • opporsi all’intimazione di pagamento,
  • bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
  • ottenere l’annullamento del debito,
  • tutelare patrimonio e liquidità.

👉 Molte intimazioni vengono annullate per prescrizione.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • pagamento di debiti non più dovuti,
  • pignoramenti evitabili,
  • aggravio di interessi e spese,
  • perdita definitiva del diritto di difesa.

👉 Il silenzio gioca a favore del Fisco, non del contribuente.


Perché È Cruciale Agire Subito

I termini per opporsi all’intimazione sono brevi.

👉 Ritardare significa perdere la possibilità di far valere la prescrizione.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro intimazioni di pagamento fondate su cartelle prescritte richiede competenze specifiche in riscossione e contenzioso tributario.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’intimazione di pagamento,
  • verifica della prescrizione della cartella,
  • impugnazione dell’atto per prescrizione,
  • richiesta di sospensione dell’esecuzione,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino all’annullamento del debito.

Conclusione

Una cartella esattoriale non impugnata
👉 può comunque essere prescritta.

L’intimazione di pagamento non va mai subita passivamente.

La regola è chiara:

👉 verificare sempre i termini,
👉 controllare gli atti interruttivi,
👉 opporsi quando il debito non è più dovuto.

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Far valere la prescrizione può essere la chiave per annullare un debito che il Fisco non ha più diritto di riscuotere.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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