Non Rispondere Al Questionario O All’invito Al Contraddittorio: Rischi E Sanzioni Fiscali

Il questionario e l’invito al contraddittorio sono strumenti centrali nei controlli fiscali: ignorare o non rispondere a questi atti è uno degli errori più costosi che un contribuente possa commettere.

Per imprenditori e partite IVA, la mancata risposta può trasformare una fase preliminare e difendibile in un accertamento pesante, fondato su presunzioni, con sanzioni autonome e aggravamento della posizione.

Molti si chiedono:
“Se non rispondo, cosa succede davvero?”
“Posso rispondere più avanti?”
“Il silenzio mi tutela?”

È fondamentale chiarirlo subito:
non rispondere non protegge.
Al contrario, rafforza la posizione dell’Agenzia delle Entrate e indebolisce drasticamente la difesa.


Cos’è il questionario fiscale

Il questionario è l’atto con cui l’Amministrazione:

• richiede dati, documenti e chiarimenti
• anticipa le contestazioni
• prepara la ricostruzione dei redditi
• verifica presunzioni e incongruenze
• apre formalmente il confronto

È una fase decisiva, non una formalità.


Cos’è l’invito al contraddittorio

L’invito al contraddittorio serve a:

• consentire al contribuente di spiegare
• acquisire osservazioni difensive
• chiarire incongruenze prima dell’accertamento
• valutare archiviazione o ridimensionamento
• rispettare le garanzie procedimentali

È il momento migliore per difendersi.


Perché non rispondere è un errore grave

Il vero rischio della mancata risposta è che:

• l’Ufficio procede comunque
• le presunzioni diventano “non contrastate”
• la ricostruzione è unilaterale
• si perde il contraddittorio preventivo
• l’accertamento diventa più aggressivo
• la difesa successiva è più difficile

Il silenzio non blocca il procedimento.


Le sanzioni per mancata risposta

Non rispondere può comportare:

• sanzioni amministrative specifiche
• presunzioni sfavorevoli
• accertamenti induttivi
• disconoscimento dei costi
• aggravamento delle sanzioni
• minori possibilità di riduzione

La sanzione non è solo economica, ma strategica.


L’errore più grave: pensare “risponderò dopo”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• ignorano il questionario
• rinviano senza giustificazione
• rispondono fuori termine
• rispondono in modo incompleto
• rispondono senza strategia
• attendono l’accertamento

Il momento giusto per difendersi è prima dell’accertamento.


Questionario, contraddittorio e onere della prova

È essenziale sapere che:

• la mancata risposta rafforza le presunzioni
• l’Ufficio può trarre conclusioni sfavorevoli
• il contribuente perde elementi difensivi
• l’onere della prova si aggrava
• alcune difese diventano inutilizzabili

Rispondere bene è parte integrante della difesa.


Quando il silenzio peggiora l’accertamento

La situazione peggiora soprattutto quando:

• vi sono indagini bancarie
• sono contestati ricavi presunti
• si discutono costi e inerenza
• l’attività è complessa
• l’Ufficio usa criteri standard
• mancano spiegazioni alternative

In questi casi il danno è massimo.


Come rispondere correttamente (e quando)

Una risposta efficace richiede:

• analisi preventiva delle contestazioni
• selezione mirata dei documenti
• spiegazioni tecniche e coerenti
• controllo delle dichiarazioni rese
• strategia difensiva complessiva
• rispetto rigoroso dei termini

Rispondere male può essere peggio che non rispondere.


È possibile rimediare a una mancata risposta?

In alcuni casi limitati è possibile:

• spiegare il ritardo
• fornire risposte integrative
• riaprire il confronto
• difendersi in sede contenziosa

Ma le possibilità si riducono drasticamente.


Cosa fare subito se ricevi un questionario o un invito

Se sei un imprenditore o una partita IVA:

• non ignorare l’atto
• non rispondere d’impulso
• verifica termini e contenuto
• fai analizzare subito la richiesta
• prepara una risposta tecnica
• usa il contraddittorio a tuo favore

Il tempo gioca contro chi tace.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella gestione dei questionari fiscali e degli inviti al contraddittorio, aiutando imprenditori e partite IVA a evitare sanzioni, presunzioni sfavorevoli e accertamenti sproporzionati.

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• controlli fiscali
• questionari e contraddittorio
• accertamenti
• contenzioso tributario
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Può intervenire concretamente per:

• impostare risposte strategiche
• evitare errori dichiarativi
• ridurre il rischio di accertamento
• difendere la posizione fin dalla fase iniziale
• tutelare attività e patrimonio


Agisci ora

Non rispondere non è una strategia, è una rinuncia alla difesa.

Il questionario e il contraddittorio sono occasioni decisive: chi le spreca, subisce.

Se hai ricevuto un questionario o un invito al contraddittorio e non sai come rispondere,
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Introduzione

Ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate – che sia un questionario fiscale o un invito al contraddittorio – può generare preoccupazione. Talvolta il contribuente, per timore o sottovalutazione, potrebbe essere tentato di ignorare queste richieste. Nulla di più sbagliato: non rispondere a un questionario o non partecipare a un contraddittorio comporta gravi conseguenze sia sul piano economico sia su quello procedurale . In questa guida, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo in dettaglio i rischi e le sanzioni fiscali legate a tale omissione, dal punto di vista del contribuente (sia persona fisica sia imprenditore), con un taglio divulgativo ma giuridicamente rigoroso. Verranno analizzati i riferimenti normativi italiani più recenti, le sentenze più aggiornate, esempi pratici e domande frequenti, corredando il tutto con tabelle riepilogative per una rapida consultazione. L’obiettivo è fornire un quadro avanzato – ma chiaro – utile sia ai professionisti legali sia ai privati cittadini, affinché comprendano perché ignorare un questionario o un invito dell’Agenzia delle Entrate è un grave errore e come evitare di aggravare la propria posizione fiscale.

Il questionario dell’Agenzia delle Entrate: che cos’è e come funziona

Il questionario fiscale è un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate richiede al contribuente di fornire dati, notizie e documenti specifici, rilevanti ai fini di un potenziale accertamento . La base normativa di questo strumento è l’art. 32, comma 1, n.4 del D.P.R. 600/1973, il quale dispone che l’Amministrazione finanziaria “può inviare ai contribuenti, indicandone il motivo, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti” . In altre parole, non si tratta di una semplice lettera informativa, ma di un atto istruttorio a tutti gli effetti: mediante il questionario, il Fisco avvia un dialogo preventivo con il contribuente per chiarire eventuali anomalie o incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni o nei dati a sua disposizione .

Quando viene inviato un questionario? Tipicamente dopo controlli automatici o incroci di banche dati, se emergono disallineamenti – ad esempio tra redditi dichiarati e spese sostenute, movimenti bancari non giustificati, investimenti non compatibili col profilo reddituale, possibili omesse indicazioni di redditi esteri, ecc. . Il questionario offre quindi al contribuente la possibilità di spiegare o giustificare tali elementi prima che l’Ufficio adotti un avviso di accertamento formale. È uno strumento di cooperazione e di garanzia del diritto di difesa: rispondendo in modo accurato, il contribuente può spesso evitare che il controllo sfoci in un accertamento, o quantomeno circoscrivere gli eventuali rilievi.

Forma e termini di risposta: Il questionario viene notificato generalmente via raccomandata A/R oppure via PEC (posta elettronica certificata). Nell’atto sono indicati il motivo della richiesta, l’elenco dei documenti/dati da fornire e un termine per rispondere. La legge non fissa un termine uniforme, ma richiede che sia “congruo” e adeguato al caso . In pratica l’Agenzia concede spesso 15 o 20 giorni per rispondere (talora 30 giorni in situazioni complesse) . È comunque possibile chiedere una proroga motivata prima della scadenza, qualora il termine iniziale risulti insufficiente a reperire tutta la documentazione . L’istanza di proroga, da inviare al funzionario responsabile indicato sul questionario (anche via PEC), deve indicare le ragioni della richiesta; se fondate e tempestive, nella prassi l’Agenzia concede una proroga aggiuntiva (ad es. altri 15-30 giorni) . Durante questo periodo, il contribuente deve predisporre con cura la risposta, allegando tutti i documenti giustificativi e fornendo spiegazioni dettagliate per ciascun punto. È buona norma strutturare la risposta in modo chiaro (ad esempio, numerando le risposte secondo le domande, allegando un indice dei documenti prodotti) . In tal modo si facilita il lavoro dell’Ufficio e si riduce il rischio di incomprensioni o di ulteriori richieste. Se qualche documento non è immediatamente disponibile per cause oggettive, è opportuno dichiararlo espressamente, riservandosi di integrarlo in seguito: ciò potrebbe evitare la preclusione probatoria (di cui diremo a breve), dimostrando la buona fede del contribuente .

Natura obbligatoria: Va sottolineato che il questionario non può essere ignorato. Non è una semplice cortesia: è un atto che presuppone un obbligo giuridico di collaborazione a carico del contribuente. Infatti, l’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa specifica per chi “non ottempera alle richieste di esibizione di atti o documenti e alle richieste di informazioni (…)”, sanzione che va da €250 a €2.000 per ogni questionario non restituito nei termini . Lo vedremo in dettaglio più avanti: omettere la risposta espone dunque a una multa pecuniaria, oltre ad altre conseguenze sostanziali nell’accertamento.

In sintesi, il questionario dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento di interlocuzione preventiva: da un lato consente al Fisco di acquisire maggiori elementi prima di procedere, dall’altro offre al contribuente una preziosa chance di chiarimento o regolarizzazione spontanea. È consigliabile affrontare questa fase con la massima serietà, magari avvalendosi di un professionista tributario, perché dalle risposte fornite può dipendere l’archiviazione della verifica o, al contrario, l’innesco di un accertamento fiscale pesante . Mai sottovalutare un questionario fiscale, anche se verte su aspetti apparentemente marginali: spesso dietro poche domande si cela una verifica ampia sulla capacità contributiva complessiva del soggetto .

Tabella 1: Riepilogo principale sul questionario fiscale

AspettoIndicazioni
FinalitàRichiedere al contribuente chiarimenti e documenti su specifiche anomalie fiscali riscontrate , prima di procedere ad un eventuale accertamento.
Base normativaArt. 32, co.1, n.4 D.P.R. 600/1973 (poteri istruttori dell’ufficio: invio di questionari) ; art. 11, co.1, lett. b) D.Lgs. 471/1997 (sanzione per omessa risposta).
Termine per rispondereIndicato nell’atto (in genere 15-30 giorni, prorogabili su richiesta motivata) .
Modalità di rispostaInvio della risposta scritta con documenti allegati tramite canale indicato: PEC, raccomandata A/R, o consegna a mano all’ufficio competente . Conservare prova dell’invio (ricevuta PEC o ricevuta postale).
Contenuto della rispostaRisposte puntuali a ogni domanda, corredate da prove documentali. Redigere una risposta chiara e completa, eventualmente suddivisa per punti, allegando un indice dei documenti prodotti . Se alcuni documenti mancano per cause oggettive, dichiararlo e integrare appena possibile.
Effetto della collaborazioneSe il contribuente fornisce spiegazioni convincenti e documentazione adeguata, l’ufficio valuta di archiviare il controllo o di ridurre i rilievi. In caso di piccoli errori riscontrati, si può effettuare ravvedimento operoso (dichiarazione integrativa con pagamento spontaneo delle imposte e sanzioni ridotte) per regolarizzare la posizione ed evitare l’accertamento .
Conseguenze se ignoratoSanzione amministrativa da €250 a €2.000 ; l’ufficio procede con accertamento induttivo basato su presunzioni (redditometro, ricostruzione dei redditi) ; il contribuente perde la possibilità di utilizzare in seguito i documenti non forniti ora (preclusione in un eventuale giudizio) .

L’invito al contraddittorio preaccertamento

Parallelamente al questionario, il sistema tributario italiano prevede un ulteriore importante momento di confronto: l’invito al contraddittorio prima dell’emissione di un avviso di accertamento. Si tratta di un atto con cui l’Agenzia delle Entrate convoca il contribuente per un colloquio o uno scambio di osservazioni riguardo a rilievi fiscali emersi, prima di emettere l’atto impositivo definitivo. Lo scopo è garantire un contraddittorio endoprocedimentale, cioè il diritto del contribuente di essere ascoltato e di fornire spiegazioni prima che la pretesa fiscale diventi definitiva. In altre parole, è un’ultima chiamata: l’ufficio espone le irregolarità riscontrate e consente al contribuente di difendersi preventivamente, presentando memorie, documenti e argomentazioni a propria discolpa .

Evoluzione normativa: Fino a qualche anno fa, l’obbligo di attivare il contraddittorio prima degli accertamenti non era generale per tutti i tributi. L’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) prevedeva in linea di principio che, fuori dai casi di particolare urgenza, l’ufficio dovesse comunicare al contribuente i motivi dell’accertamento e attendere 60 giorni per eventuali osservazioni prima di emettere l’atto. Tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 ha negato che vi fosse un principio generale tassativo: in assenza di una specifica previsione, per i tributi “non armonizzati” (come IRPEF, IRES, IRAP) non sussisteva un obbligo giuridico di contraddittorio la cui violazione determinasse la nullità dell’atto . Diverso era per i tributi armonizzati (es. IVA), in forza dei principi UE sul diritto al contraddittorio, dove la mancata instaurazione del contraddittorio era causa di invalidità dell’atto, purché il contribuente indicasse in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere se fosse stato ascoltato (la c.d. prova di resistenza) . In sostanza, prima del 2019 vigeva un quadro disomogeneo, spesso rimesso all’interpretazione giurisprudenziale e con margini di incertezza sulla necessità del contraddittorio preventivo.

Questa situazione è cambiata a favore del contribuente con il Decreto “Crescita” 2019 (D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019) che ha introdotto nel D.Lgs. 218/1997 l’art. 5-ter, in vigore dal 1° luglio 2020, sancendo l’obbligo generalizzato di invito al contraddittorio per la gran parte degli accertamenti tributari. In base a tale norma, prima di emettere un avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi, IVA, IRAP e altri tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, gli uffici devono assicurare al contribuente la possibilità di un confronto, inviandogli un invito a comparire e attendendo le sue eventuali osservazioni . Fanno eccezione solo alcuni casi specifici indicati dalla legge (ad esempio accertamenti parziali, casi di particolare urgenza o rischio di perdita della riscossione, oppure accertamenti basati su processi verbali di constatazione già notificati al contribuente) . Al di fuori di tali eccezioni, la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’accertamento emesso successivamente . L’obbligo introdotto dall’art. 5-ter è stato ulteriormente assorbito e rafforzato dalla recente riforma fiscale del 2023/2024: il D.Lgs. 12/2024 n. 13 (attuativo della L. 111/2023) ha integrato la disciplina del contraddittorio nello Statuto del Contribuente (introducendo un nuovo art. 6-bis) e nelle procedure di accertamento con adesione, abrogando espressamente il previgente art. 5-ter D.Lgs. 218/97 come norma ormai superflua . In pratica, dal 2024 il contraddittorio preventivo è parte integrante del procedimento di accertamento: per gli atti soggetti a obbligo di contraddittorio, l’ufficio invia uno schema di atto con l’invito a presentare osservazioni entro 60 giorni, oppure a formulare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni . Se il contribuente sceglie di formulare l’istanza di adesione subito, parte la procedura di definizione agevolata (e, se questa non va a buon fine, egli non potrà poi riproporla dopo aver ricevuto l’avviso definitivo ). Se invece presenta semplici osservazioni e l’ufficio le respinge, potrà comunque chiedere l’adesione dopo la notifica dell’atto (entro 15 giorni) . In ogni caso, l’assenza di contraddittorio quando dovuto resta causa di nullità dell’accertamento. Questa evoluzione normativa sottolinea l’importanza del contraddittorio come momento fondamentale di garanzia per il contribuente.

Cos’è dunque, in concreto, un invito al contraddittorio? È una comunicazione ufficiale, solitamente inviata con raccomandata o PEC, contenente: (a) l’informazione che è in corso un controllo su una o più annualità fiscali, (b) l’elenco dettagliato delle irregolarità o degli elementi che l’ufficio intende rettificare (ad esempio ricavi non dichiarati, costi indebiti, redditi non giustificati rispetto alle spese, etc.), e (c) l’invito a presentarsi presso l’ufficio (o, in alternativa, a trasmettere osservazioni scritte) per esporre le proprie ragioni e produrre eventuali documenti . In pratica, l’Agenzia “scopre le carte” prima di colpire: mette il contribuente a conoscenza di ciò che ha rilevato e gli concede una finestra temporale per difendersi attivamente. Solitamente viene fissato un appuntamento (data e ora per comparire all’ufficio) entro circa 15 giorni dalla notifica . Anche in questo caso, tale termine può essere prorogato su richiesta motivata, sebbene i tempi del contraddittorio siano spesso dettati dalla necessità di chiudere l’accertamento entro termini di decadenza stringenti. Va evidenziato che partecipare non è obbligatorio per legge, nel senso che il contribuente può anche scegliere di non presentarsi o di non inviare controdeduzioni: tuttavia questa scelta è fortemente sconsigliata, perché – come vedremo – ignorare l’invito non annulla il procedimento, anzi mette il contribuente in una posizione processuale molto sfavorevole .

Svolgimento e possibile esito: Se il contribuente aderisce all’invito, si apre il contraddittorio vero e proprio: può avvenire tramite uno o più incontri in ufficio, oppure in modalità telematica/telefonica, a seconda dei casi. In questa sede il contribuente (direttamente o tramite il proprio professionista di fiducia) può contestare i rilievi, fornire spiegazioni, presentare documenti giustificativi e far emergere elementi che l’ufficio potrebbe non avere considerato. L’Agenzia è tenuta a valutare con attenzione le osservazioni difensive presentate: all’esito del contraddittorio, l’ufficio può decidere di archiviare in tutto o in parte la contestazione (se le spiegazioni sono risultate convincenti), oppure procedere ugualmente con l’accertamento ma motivandolo anche in riferimento alle argomentazioni respinte. In ogni caso, dal contraddittorio può scaturire anche la proposta di definizione bonaria tramite accertamento con adesione: se durante il dialogo le parti intravedono la possibilità di un accordo sul quantum della pretesa, possono formalizzare un verbale di accordo con pagamento delle imposte dovute e sanzioni ridotte ad 1/3 (anziché l’intero) . L’adesione, se perfezionata con il pagamento, chiude definitivamente la vicenda evitando il contenzioso. Dunque l’invito al contraddittorio è anche la porta d’accesso agli strumenti deflattivi del contenzioso, che conviene sempre considerare.

Tabella 2: Riepilogo principale sull’invito al contraddittorio

AspettoIndicazioni
FinalitàGarantire un confronto preventivo col contribuente prima di emettere un avviso di accertamento definitivo. L’ufficio espone le contestazioni emerse e consente al contribuente di fornire spiegazioni e prove contrarie. Strumento di tutela del diritto di difesa (Statuto contrib.) e di cooperazione.
Base normativaArt. 5-ter D.Lgs. 218/1997 (introdotto da D.L. 34/2019) – invito obbligatorio dal 1° luglio 2020 per accertamenti su IVA, imposte dirette, IRAP, etc. , salvo eccezioni (urgenza, frode, accertamenti parziali) . Riforma 2024 (D.Lgs. 13/2024) ha integrato l’obbligo nel procedimento ordinario, abrogando art. 5-ter .
Quando viene inviatoPrima di notificare un atto impositivo (avviso di accertamento, rettifica, atto di recupero crediti d’imposta) . Viene di norma inviato per controlli sostanziali riguardanti redditi, IVA, IRAP, gravi incongruenze (es. studi di settore/ISA, redditometro), violazioni significative emerse da analisi di rischio o incrocio dati.
Termine per rispondere~15 giorni (dalla notifica) per comparire all’incontro o trasmettere memorie difensive . Prorogabili su richiesta motivata, compatibilmente con i termini di accertamento.
Svolgimento del contraddittorioIncontro presso l’ufficio (o da remoto) in cui il contribuente espone le proprie ragioni, risponde ai rilievi e consegna eventuali documenti. Alternativamente o congiuntamente, può inviare una memoria scritta con osservazioni dettagliate. L’ufficio esamina gli elementi difensivi: può decidere per l’archiviazione (totale/parziale) se li ritiene fondati, oppure confermare (in tutto o parte) le contestazioni. Durante o dopo il confronto, è possibile attivare l’accertamento con adesione (accordo transattivo con sanzioni ridotte a 1/3 e possibilità di rateazione) .
Esito se il contribuente partecipaEsito favorevole: archiviazione del procedimento (nessun accertamento) oppure riduzione della pretesa fiscale e definizione bonaria con adesione (pagamento facilitato). Esito non risolutivo: se l’ufficio conferma i rilievi, emette l’avviso di accertamento motivato tenendo conto delle difese respinte. In ogni caso, il contribuente avrà avuto modo di influire sull’istruttoria (anche solo per circoscrivere le questioni).
Conseguenze se ignoratoL’ufficio procede comunque a emettere l’avviso di accertamento definitivo, trascorso il termine senza adesione né osservazioni . L’atto impositivo sarà pienamente valido (l’Agenzia potrà attestare di aver offerto il contraddittorio nonostante l’inerzia del contribuente) . Inoltre: il contribuente perde la chance di definizione anticipata (non potrà ottenere la sospensione dei termini per adesione dopo la notifica, avendo già avuto la possibilità prima) ; le sanzioni saranno applicate per intero, senza riduzioni, e l’ufficio potrebbe irrigidirsi applicando le percentuali più alte entro i limiti di legge (valutando la mancata cooperazione come elemento negativo) . In eventuale giudizio, la mancata partecipazione potrà essere valutata sfavorevolmente dal giudice e rende più gravoso per il contribuente provare tesi difensive alternative (l’ufficio ha potuto motivare l’atto basandosi solo sulle proprie presunzioni).

Conseguenze e rischi della mancata risposta al questionario

Vediamo ora in dettaglio quali sono i rischi concreti se il contribuente non risponde al questionario ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (o fornisce una risposta gravemente incompleta o tardiva). Le conseguenze si articolano su più piani: sanzioni amministrative, limitazioni difensive e aggravamento dell’accertamento fiscale.

  • Sanzione amministrativa pecuniaria: Come accennato, il D.Lgs. 471/1997 prevede una multa da €250 a €2.000 per la omessa o tardiva risposta a ogni questionario . Questa sanzione si applica sia in caso di mancata restituzione totale del questionario, sia in caso di risposta resa ma incompleta o non veritiera . In altre parole, cercare di eludere la richiesta fornendo informazioni parziali o false è considerato alla stregua di un’omissione e viene sanzionato ugualmente (anzi, se emergono dati deliberatamente falsi volti a ostacolare il controllo, possono addirittura profilarsi responsabilità penali, ad es. per dichiarazioni mendaci agli organi fiscali) . È importante sapere che le sanzioni si cumulano per ogni atto non risposto: se l’ufficio invia più questionari su periodi diversi e il contribuente li ignora, rischia una multa per ciascuno di essi . La sanzione viene generalmente irrogata con apposito atto di contestazione o direttamente nell’avviso di accertamento successivo. Anche il semplice ritardo nella risposta (oltre il termine assegnato) può far scattare la penalità, sebbene in tal caso il contribuente potrebbe provare a giustificare il ritardo (ad es. tramite cause di forza maggiore) per ottenerne l’annullamento in via amministrativa o contenziosa.
  • Preclusione all’utilizzo tardivo di documenti (“decadenza probatoria”): La conseguenza forse più insidiosa per il contribuente inerte è il cosiddetto divieto di deposito successivo di documenti che non siano stati forniti a seguito di regolare richiesta degli uffici. In base all’art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, infatti, i documenti non prodotti in risposta a un questionario richiesto dall’Amministrazione finanziaria non possono essere utilizzati in sede amministrativa o contenziosa, salvo che il contribuente dimostri che la loro mancata esibizione non gli è imputabile . Si tratta di una sanzione processuale molto grave: se ignoriamo un questionario e poi, ricevuto l’accertamento, intendiamo difenderci presentando quei documenti (scontrini, fatture, contratti, ecc.), il Fisco potrà eccepire la nostra decadenza dal poterli far valere, avendoci formalmente chiesto di esibirli prima. Ciò può pregiudicare pesantemente la difesa in giudizio, perché il giudice potrebbe dichiarare inammissibili le prove documentali che non risultano allegate al questionario. Occorre però precisare che tale preclusione opera solo se ricorrono precisi presupposti: il questionario doveva essere legittimo nella forma e nel contenuto, ovvero contenere l’indicazione specifica dei documenti richiesti, concedere un termine congruo per rispondere e avvertire esplicitamente il contribuente delle conseguenze della mancata ottemperanza . In assenza di tali cautele (ad esempio, se la richiesta non menzionava il possibile divieto di produrre i documenti in seguito), la preclusione probatoria non può essere applicata rigidamente . Inoltre, come affermato dalla Corte di Cassazione, l’inutilizzabilità dei documenti non si realizza qualora il contribuente provi che la mancata risposta è dovuta a cause di forza maggiore o comunque a fatti a lui non imputabili . Ad esempio, nella ordinanza n. 6092/2022 la Cassazione ha stabilito che se il contribuente non risponde per colpa di un terzo (nel caso concreto, il consulente delegato che aveva omesso di trasmettere il questionario, poi condannato per tale omissione), la sanzione processuale non scatta . In sintesi, il contribuente inerte per propria colpa viene punito vedendosi precluso l’uso tardivo dei documenti; se invece può dimostrare che l’inerzia non è dipesa da lui (es. grave malattia, evento imprevedibile, errore scusabile), potrà invocare un’esimente e chiedere al giudice di ammettere comunque le prove nel processo . Resta fondamentale, in ogni caso, che il questionario fosse regolarmente notificato e chiaro nelle richieste: se la domanda era generica o i documenti non chiaramente individuati, è difficile contestare al contribuente la mancata esibizione di quello specifico atto.
  • Accertamento induttivo e presunzioni sfavorevoli: Sul piano sostanziale, ignorare il questionario dà all’Agenzia delle Entrate la facoltà di procedere ad un accertamento induttivo “puro” nei confronti del contribuente. In base all’art. 39, comma 2, lett. d-bis del D.P.R. 600/1973, l’ufficio può determinare il reddito d’impresa in via induttiva (cioè basandosi su presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) se il contribuente “non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32” . Analoghi poteri sono riconosciuti per le altre imposte (es. ai fini IVA, l’omessa risposta è equiparabile a mancata esibizione di scritture, legittimando la ricostruzione induttiva delle operazioni). In sostanza, chi non coopera si espone ad una ricostruzione presuntiva del proprio reddito/patrimonio da parte del Fisco, spesso molto più gravosa della realtà. L’ufficio, avendo visto rifiutato il dialogo, potrà presumere che il contribuente avesse “qualcosa da nascondere” e utilizzerà tutti i dati indiretti in suo possesso (spese certe, incremento patrimoniale, movimenti su conti correnti, tenore di vita, etc.) per quantificare redditivamente le poste non dichiarate. Ad esempio, potrà applicare il redditometro (per le persone fisiche) o parametri di studio di settore/ISA o altre medie di settore (per le imprese), senza più concedere il beneficio del dubbio. Questo comporta che l’eventuale avviso di accertamento conseguente all’omessa risposta sarà quasi sempre più pesante: maggior imponibile accertato e sanzioni più elevate, poiché l’ufficio tenderà ad applicare le aliquote sanzionatorie senza riduzioni (non essendoci stati segni di ravvedimento operoso o adesione) . Inoltre, l’onere della prova si ribalta a carico del contribuente: se normalmente spetta al Fisco provare le maggiori imposte dovute, nell’accertamento basato su presunzioni il contribuente, avendo ignorato la richiesta di chiarimenti, dovrà poi in sede contenziosa dimostrare che il reddito induttivamente determinato non corrisponde al vero . E come si è detto, non potrà neppure utilizzare liberamente i documenti che non ha fornito in precedenza, il che crea una situazione processuale davvero difficile . Non a caso la giurisprudenza parla di “inversione dell’onere probatorio a sfavore” del contribuente silente .
  • Peggioramento della posizione nel successivo contenzioso: Un contribuente che non ha collaborato in fase pre-accertativa parte inevitabilmente svantaggiato anche nell’eventuale ricorso contro l’accertamento. Il giudice tributario, pur dovendo valutare de novo i fatti, terrà conto del fatto che l’Agenzia ha offerto al contribuente la possibilità di spiegarsi e che quest’ultimo non l’ha colta . Ciò rafforza la posizione dell’Amministrazione agli occhi del giudice, perché potrà evidenziare in giudizio di aver agito in trasparenza e di essersi vista ignorata. Inoltre, la mancanza di chiarimenti preventivi rende più credibili le tesi del Fisco: se, ad esempio, contestava ricavi non dichiarati per 100.000€ e il contribuente non ha fornito spiegazioni, il giudice potrebbe ritenere fondata l’intera pretesa in assenza di prova contraria convincente. Al contrario, se una risposta fosse stata data, magari l’importo contestato sarebbe stato ridotto già in partenza. In sintesi, l’inerzia “si paga cara”: si perdono benefici, si aggravano le pretese e si rende più ardua la difesa successiva .

Riassumendo, non rispondere a un questionario fiscale significa rinunciare a difendersi in una fase in cui la vicenda è ancora gestibile, e accettare che l’Agenzia faccia da sola i conti, spesso col massimo sfavore per il contribuente. Questo comportamento costituisce violazione di un preciso dovere di collaborazione e viene perciò sanzionato (multe pecuniarie) e penalizzato sia sul piano probatorio che su quello sostanziale. È quindi nell’interesse del contribuente, in quasi tutte le situazioni, fornire riscontro ai questionari entro i termini, anche solo per evitare di precludersi mezzi di difesa. Nel caso in cui davvero non si disponga di quanto richiesto (es. documenti andati perduti) o non si possa materialmente rispondere in tempo per cause di forza maggiore, è fondamentale comunicarlo all’ufficio (chiedendo proroghe o verbalizzando l’impedimento) per giustificare l’eventuale inadempimento . Ignorare semplicemente la richiesta è l’errore peggiore.

Conseguenze e rischi della mancata partecipazione al contraddittorio

Passiamo ora al caso in cui il contribuente, ricevuto un invito al contraddittorio, non si presenta all’incontro fissato e non invia alcuna memoria o risposta scritta. Quali sono i rischi in questa ipotesi? Va premesso che, a differenza del questionario, l’invito al contraddittorio non comporta di per sé una sanzione amministrativa per la mancata risposta: il contribuente ha formalmente la facoltà di non aderire all’invito (non è obbligato a comparire). Tuttavia, gli effetti sfavorevoli di questa scelta sono notevoli, sia immediati sia prospettici:

  • Emissione dell’avviso di accertamento senza ulteriori comunicazioni: Se il contribuente ignora l’invito, l’Agenzia delle Entrate procederà a emettere direttamente l’atto impositivo definitivo (avviso di accertamento, di rettifica o altro) una volta decorso il termine assegnato per il contraddittorio . In pratica si chiude anticipatamente la fase precontenziosa: l’ufficio non è tenuto ad inviare altri solleciti o inviti. Chi non partecipa perde quindi la possibilità di influire sull’atto prima che venga emesso. L’accertamento notificato conterrà presumibilmente tutte le contestazioni inizialmente ipotizzate, senza correzioni o sconti, poiché non sono state fornite spiegazioni che l’ufficio potesse accogliere . In altre parole, si rischia un avviso confermativo al 100% delle pretese fiscali, mentre una partecipazione attiva avrebbe potuto portare magari a un esito più mite.
  • Perdita dell’opportunità di adesione e dei benefici connessi: L’invito al contraddittorio è spesso finalizzato anche ad avviare la procedura di accertamento con adesione (concordato) prima dell’atto. Se il contribuente non si presenta, tale strada viene sostanzialmente preclusa. In base alle regole sull’adesione, infatti, quando l’ufficio ha già invitato il contribuente a comparire prima dell’accertamento, non è ammesso che lo stesso contribuente, dopo aver ricevuto l’avviso, presenti istanza di adesione per ottenere la sospensione dei termini processuali . L’istanza di adesione post-avviso in tal caso sarebbe dichiarata inammissibile (o comunque non produrrebbe effetti sospensivi) perché l’ufficio ha già dato la possibilità di negoziare prima . Dunque, chi ignora l’invito non potrà più beneficiare della dilazione di 90 giorni dei termini di ricorso né della riduzione a 1/3 delle sanzioni che l’adesione avrebbe consentito . Si condanna a dover pagare, in caso di soccombenza, sanzioni piene (normalmente dal 90% al 180% dell’imposta evasa per le maggiori imposte accertate, a seconda dei casi) invece di 1/3 di esse. Analogamente, viene meno la chance di rateizzare l’importo con l’adesione (che consente fino a 8 rate trimestrali): se non si è perfezionata l’adesione, l’accertamento dovrà essere pagato entro 60 giorni (o, in caso di ricorso, secondo l’esito del giudizio) con aggravio di interessi. Questa è una “sanzione indiretta” ma molto concreta della mancata partecipazione: si rinuncia a strumenti che avrebbero reso la posizione finanziaria più gestibile .
  • Mancata riduzione delle sanzioni per definizione agevolata: Collegato al punto precedente, ricordiamo che esistono istituti deflattivi come l’acquiescenza (pagamento dell’accertamento entro 60 giorni senza ricorrere) che danno diritto a una riduzione delle sanzioni (1/3 in caso di acquiescenza). Tuttavia, l’acquiescenza è meno vantaggiosa dell’adesione (non consente discussione sul merito né ulteriori riduzioni in caso di errore materiale). Ignorando il contraddittorio, il contribuente comunque si preclude la possibilità di ottenere riduzioni ancora maggiori che derivano da un confronto attivo: ad esempio, talvolta in sede di contraddittorio l’ufficio può proporre sanzioni ridotte ulteriormente (in sede di adesione è possibile applicare fino a 1/3 del minimo edittale). Senza quel tavolo di trattativa, le sanzioni verranno applicate nella misura ordinaria o addirittura in misura piena se non si aderisce affatto. Inoltre, l’ufficio potrebbe essere meno disposto a concessioni in eventuali fasi successive (come il reclamo/mediazione) se il contribuente è stato completamente silente prima.
  • Inalterata (o aggravata) pretesa fiscale nell’atto emesso: Il contraddittorio serve anche a “tarare” le pretese fiscali sulla concreta realtà del contribuente. Quando esso manca per scelta di quest’ultimo, l’ufficio motiverà l’accertamento basandosi esclusivamente sugli elementi in suo possesso – ad esempio utilizzando parametri standardizzati o dati bancari – senza dover cercare ulteriori prove a supporto . In ambito di studi di settore (prima) o indicatori ISA (ora), la Cassazione ha chiarito che se il contraddittorio è stato regolarmente attivato ma il contribuente non vi partecipa, l’Ufficio non è tenuto a offrire ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento dallo studio di settore per legittimare l’accertamento . Significa che il semplice fatto di non aver contestato i calcoli presuntivi consente all’Agenzia di fondare l’atto sui propri indizi, invertendo poi in giudizio l’onere al contribuente di provare che la propria situazione giustificava i disallineamenti. In concreto: il contribuente dovrà in seguito dimostrare – con qualsiasi mezzo di prova ammesso – l’esistenza di circostanze di fatto tali da discostare la sua posizione dal modello normale e giustificare un reddito inferiore a quello standard . Ma nel frattempo l’Ufficio avrà puntato al massimo, potendo persino omettere di cercare ulteriori elementi, limitandosi a dar conto nel provvedimento che il contribuente non si è presentato nonostante l’invito . In altri termini, l’inerzia del contribuente legittima l’Agenzia a cristallizzare la propria pretesa originaria nell’atto, spesso con importi e sanzioni “pieni”. Per fare un esempio pratico: se dal confronto tra spese e redditi (redditometro) risultava un reddito sintetico di 50.000€ contro 20.000€ dichiarati, e il contribuente non ha spiegato la differenza, l’accertamento verterà sull’intero scostamento (30.000€ tassati) e sanzioni annesse. Se invece avesse partecipato, magari avrebbe potuto giustificare la metà di quella differenza (es. documentando che parte delle spese erano sostenute da un familiare) e l’accertato sarebbe stato minore. La mancata risposta rende probabile la massima pretesa.
  • Validità dell’accertamento (nessuna nullità per mancato contraddittorio “colpa contribuente”): È importante chiarire che se l’Agenzia ha inviato l’invito al contraddittorio come previsto, l’accertamento emesso dopo la mancata risposta del contribuente è valido a tutti gli effetti. Il contribuente non potrà eccepire in giudizio un vizio di omesso contraddittorio, poiché l’Amministrazione ha adempiuto al suo obbligo di attivarlo: l’assenza del contraddittorio è dovuta a una scelta (o negligenza) del contribuente stesso. La Cassazione ha più volte ribadito che l’eventuale vizio di mancato contraddittorio attiene solo ai casi in cui è l’ufficio a non averlo attivato quando dovuto, non certo quando il contribuente volontariamente non vi partecipa . Anzi, l’inerzia rafforza la posizione dell’Amministrazione, che in giudizio potrà dimostrare di aver garantito ogni opportunità difensiva al contribuente, opportunità da questi non colta . Pertanto l’accertamento non può essere annullato solo perché il contribuente ha ignorato l’invito: non esiste una norma che sanzioni con nullità tale comportamento (mentre, viceversa, come visto esiste per l’inerzia dell’ufficio in alcune situazioni). Dunque, chi non risponde subisce l’accertamento senza poterlo invalidare su base procedurale.
  • Maggiore difficoltà nella difesa in giudizio: Sul piano del contenzioso tributario, presentarsi davanti al giudice dopo aver snobbato il contraddittorio preventivo è una posizione scomoda. Innanzitutto, il giudice tributario potrebbe valutare negativamente la mancata collaborazione: se ad esempio si adducono in causa giustificazioni che potevano benissimo essere presentate all’ufficio prima, il giudice potrebbe domandarsi perché non siano state fatte tempestivamente (ciò non è motivo di rigetto automatico, ma può incidere sulla credibilità delle difese). Inoltre – come già detto – la strategia difensiva risulta compromessa dalla preclusione probatoria (se si applica) e in generale dall’assenza di elementi discussi in fase amministrativa. Al contribuente in giudizio resta certamente il diritto di far valere qualsiasi argomento e prova lecita, anche nuovi rispetto a quelli non presentati prima (a differenza dell’ufficio, il contribuente non è rigidamente vincolato alle eccezioni sollevate in fase precontenziosa) . La Cassazione ha infatti chiarito che il contribuente può sempre, in giudizio, far valere anche elementi non dedotti nel contraddittorio, giacché la mancata risposta non lo vincola in senso sostanziale . Tuttavia, egli si assume le conseguenze della propria inerzia: l’atto impugnato sarà basato solo sulle tesi dell’ufficio e il giudice potrà liberamente valutare come indizio sfavorevole la scelta di non aver partecipato . In altre parole, in giudizio il contribuente può ancora difendersi nel merito, ma parte da una situazione compromessa, dovendo scalare una montagna probatoria più ripida e senza aver potuto orientare l’istruttoria a suo favore.
  • Mancato sfruttamento di possibili errori dell’ufficio: Un altro rischio implicito nel non partecipare è che il contribuente perde l’occasione di far correggere eventuali errori commessi dall’Agenzia nelle proprie contestazioni . Gli atti fiscali, per quanto basati su banche dati e incroci algoritmici, possono contenere inesattezze (dati non aggiornati, imputazioni doppie, errate interpretazioni normative). Il contraddittorio serve anche a evidenziarli: se il contribuente non dialoga, tali errori rimarranno incorporati nell’atto definitivo. Ci si potrà certamente difendere in sede processuale sollevando tali errori, ma intanto si è persa la chance di evitarli a monte.

In conclusione, così come per il questionario, ignorare un invito al contraddittorio è altamente sconsigliabile. Non essendo prevista un’immediata sanzione pecuniaria, qualcuno potrebbe pensare che non vi sia un costo nel non presentarsi; in realtà il “costo” si manifesta in forma di svantaggi procedimentali e sostanziali: l’accertamento verosimilmente più oneroso e meno trattabile, l’impossibilità di accedere ad alcuni benefici (adesione, riduzioni sanzioni), la difficoltà difensiva successiva. Come notano gli esperti, “l’invito è un’opportunità, non un obbligo: ma ignorarlo ti fa perdere la possibilità di difesa anticipata” . Partecipare, invece, non peggiora mai la situazione (al limite l’ufficio confermerà tutto, ma il contribuente avrà comunque mostrato collaborazione, fattore apprezzato anche in sede di eventuale giudizio) .

Va infine precisato: se è l’Agenzia delle Entrate a omettere di invitare il contribuente quando dovrebbe (nei casi di obbligatorietà), allora sì che l’atto impositivo è viziato. Ma questa è una circostanza opposta alla nostra analisi (lì il contribuente subisce la mancata attivazione del contraddittorio senza colpa). In tal caso, il contribuente potrà eccepire la violazione del contraddittorio e chiedere l’annullamento dell’atto, ma dovrà farlo tempestivamente in sede di ricorso. La legge oggi tutela fortemente il contraddittorio: dal 2020 la mancata attivazione (salvo urgenze reali) rende nullo l’atto , e prima del 2020 la giurisprudenza richiedeva comunque di dimostrare una prova di resistenza (ossia indicare quali argomenti si sarebbero potuti far valere se interpellati) per ottenere l’annullamento . Ma ripetiamo: questo vale se l’ufficio non invita. Se invece l’ufficio invita ma è il contribuente che non partecipa, l’atto è legittimo e le conseguenze negative ricadono sul contribuente stesso.

Domande frequenti (FAQ)

D: Che cos’è esattamente un “questionario” dell’Agenzia delle Entrate? Devo rispondere per forza?
R: Il questionario è una richiesta formale di informazioni e documenti che il Fisco invia al contribuente (ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73) per approfondire la sua posizione fiscale . Non è facoltativo: il contribuente è tenuto a rispondere, entro il termine indicato (di solito 15-30 giorni). Ignorare il questionario comporta una sanzione amministrativa e altri rischi (accertamento induttivo, preclusione probatoria) come spiegato sopra. In altre parole, sì – bisogna rispondere, a pena di conseguenze sfavorevoli . Se proprio non si è in grado di rispondere compiutamente, è opportuno contattare l’ufficio, chiedere una proroga o fornire almeno una risposta parziale motivando le eventuali carenze, anziché tacere del tutto.

D: Quanto tempo ho per rispondere a un questionario? Posso chiedere una proroga?
R: Il termine minimo è generalmente 15 giorni, anche se spesso l’Agenzia concede termini più ampi (20 o 30 giorni) a seconda della complessità . Il termine esatto è indicato nel questionario stesso. Se il tempo concesso è insufficiente per raccogliere tutti i documenti, sì, si può chiedere una proroga. La richiesta va inviata prima della scadenza, motivandola (es. “Occorrono ulteriori 15 giorni per ottenere copie di documenti bancari”). Di solito l’ufficio accorda una proroga ragionevole in presenza di motivi validi . È meglio chiedere proroga (per iscritto, via PEC ad esempio) piuttosto che rispondere frettolosamente in modo incompleto. Ricordarsi di conservare la prova dell’avvenuta concessione della proroga (ad esempio l’email PEC di risposta positiva dell’ufficio).

D: Cosa succede se non rispondo affatto al questionario fiscale?
R: In sintesi: rischi una multa pecuniaria (da 250 a 2.000 euro) , l’Agenzia potrà procedere con un accertamento d’ufficio basato su presunzioni sfavorevoli (ipotizzando che avevi qualcosa da nascondere) , e se farai ricorso contro l’accertamento non potrai usare a tuo vantaggio i documenti che non hai prodotto ora (saranno dichiarati inutilizzabili dal giudice, salvo eccezioni) . Inoltre l’ufficio potrà motivare l’accertamento dicendo di aver rilevato la tua mancata collaborazione, il che rende la tua posizione processuale più debole. In pratica, ignorare il questionario equivale a rinunciare a difendersi in questa fase e lascia che il Fisco tiri le somme come crede. Le conseguenze dettagliate le abbiamo viste: preclusione probatoria, inversione onere della prova, ecc. – tutte cose che rendono molto più difficile difendersi dopo. Meglio dunque evitare questa situazione rispondendo per tempo o almeno dialogando con l’ufficio.

D: Posso inviare solo parte dei documenti richiesti o dare risposte generiche?
R: No, non è consigliabile. Inviare una risposta incompleta o evasiva equivale a non rispondere, dal punto di vista dell’Agenzia, e può essere sanzionato allo stesso modo . Ad esempio, restituire il questionario con molte domande senza risposta o con frasi vaghe (“non ricordo”, “non dispongo dei dati” senza spiegazioni) può comportare comunque la sanzione e l’accertamento induttivo. Se davvero non hai alcuni documenti, è meglio dichiararlo espressamente, spiegando il perché (es. documentazione smarrita, distrutta, non in tuo possesso) e impegnandoti a fornirla se possibile in seguito. Una risposta parziale ma onesta è preferibile al silenzio totale. Tieni presente che fornire dati falsi o volutamente incompleti può aggravare la situazione: se l’ufficio scopre l’inganno, oltre alla sanzione amministrativa potrebbero configurarsi reati tributari (ad esempio, se si falsa la ricostruzione per ostacolare l’accertamento) . Dunque: rispondi in modo completo e preciso. Se qualche quesito del questionario non è chiaro o pare riferirsi a dati errati, puoi anche utilizzare la risposta per chiedere chiarimenti o segnalare possibili errori dell’ufficio.

D: E se non trovo tutti i documenti richiesti o non li ho proprio?
R: In tal caso, comunicalo comunque all’Agenzia nella risposta. Ad esempio: “Il documento X non è reperibile perché…” oppure “Non dispongo della fattura Y in quanto intestata a terzi…”. Mostrare trasparenza sulle ragioni della mancata esibizione può metterti al riparo dalla preclusione probatoria, almeno se il giudice riterrà valida la giustificazione. L’importante è non tacere: se non dici nulla, l’ufficio e poi il giudice daranno per scontato che non hai voluto consegnare quei documenti. In certi casi, potresti procurarti documenti alternativi (duplicati, dichiarazioni sostitutive) oppure chiedere tempo per reperirli (da banche, notai, ecc.). La legge consente, in giudizio, di superare la preclusione di cui all’art. 32 DPR 600/73 se dimostri che “il comportamento inerte non è a te addebitabile” . Quindi, documenta qualsiasi impedimento (es. denuncia di smarrimento, certificato di degenza ospedaliera se eri malato). Non ultimo, ricorda che alcuni documenti potresti recuperarli con l’aiuto dell’ufficio stesso: ad esempio, se ti chiedono copie di modelli che hai già presentato (dichiarazioni fiscali, F24, ecc.) e non le trovi, puoi chiedere all’Agenzia di estrarre copia dagli archivi.

D: Cos’è l’“invito al contraddittorio” che ho ricevuto e perché mi è arrivato?
R: L’invito al contraddittorio è una lettera formale con cui l’Agenzia delle Entrate ti informa che sta per concludere un controllo fiscale nei tuoi confronti e, prima di emettere un accertamento, ti offre la possibilità di “sederti al tavolo” e dire la tua . Di solito viene inviato quando l’ufficio ha riscontrato anomalie rilevanti o violazioni (es: redditi non dichiarati, costi dedotti indebitamente, ricavi inferiori agli standard, ecc.). Nell’invito sono elencate queste problematiche e ti si chiede di presentarti in ufficio (oppure di mandare una memoria scritta) entro un certo termine (circa 15 giorni) per il contraddittorio, cioè per discutere e fornire spiegazioni/difese . In parole semplici: il Fisco ti sta dicendo “Abbiamo trovato queste incongruenze, prima di fare l’accertamento definitivo vuoi chiarire qualcosa?”. Ti è arrivato quindi perché è obbligatorio per l’Agenzia, nella maggior parte dei casi, inviarti questo invito (specie dal 2020 in poi) , e anche perché l’ufficio spera eventualmente di risolvere la questione senza andare allo scontro, magari trovando un accordo o ricevendo da te informazioni utili. È una fase cruciale per provare a evitare il peggio (accertamento con sanzioni piene) o per negoziare un esito più favorevole.

D: Devo andare per forza all’incontro fissato? E se non posso andarci personalmente?
R: Non esiste un obbligo coercitivo di comparizione (nessuno ti verrà a prendere con la forza, per intenderci), però è vivamente raccomandato partecipare. Se proprio non puoi andare nel giorno indicato (motivi di salute, impegni improrogabili), contatta subito l’ufficio e prova a fissare un altro giorno: spesso sono disponibili a riprogrammare l’appuntamento entro limiti ragionevoli. In alternativa, puoi farti rappresentare da un tuo procuratore (tipicamente un avvocato tributarista o commercialista munito di delega). La legge consente al contribuente di delegare un professionista a partecipare al contraddittorio in sua vece, presentando apposita procura (anche semplice, di solito) . Quindi, se tu personalmente non puoi o non te la senti, mandare un rappresentante è certamente meglio che nessuno si presenti. Infine, ricorda che nulla ti vieta di inviare memorie difensive scritte anche se non partecipi fisicamente: se proprio fossi impossibilitato a comparire, puoi spedire entro il termine una tua relazione in cui rispondi ai rilievi e magari alleghi documenti. Così almeno resterà traccia delle tue giustificazioni.

D: Quali vantaggi ho a presentarmi al contraddittorio?
R: Molti: puoi far correggere errori dell’ufficio (se hanno preso un abbaglio su qualche dato), puoi fornire elementi attenuanti (es: dimostrare che certi movimenti di denaro non sono reddito ma trasferimenti famigliari, ecc.), puoi negoziare una riduzione delle sanzioni o un esito transattivo (adesione). In pratica, puoi influire sull’accertamento prima che venga cristallizzato: non sempre riuscirai a evitare l’atto (dipende dalla fondatezza delle contestazioni), ma spesso potrai ottenere un risultato migliore rispetto al silenzio. Inoltre, dimostrerai buona fede e collaborazione: questo atteggiamento è tenuto in considerazione sia dall’Agenzia (che magari userà meno severità se vede volontà di risolvere) sia da un eventuale giudice tributario, il quale constaterà che hai esercitato il tuo diritto di difesa tempestivamente . Partecipare può anche farti guadagnare tempo ulteriore per raccogliere documenti o valutare un’adesione. Molti contribuenti che partecipano al contraddittorio riescono a chiudere la partita subito, evitando anni di contenzioso. Al minimo, avrai una migliore comprensione della posizione del Fisco e potrai prepararti più efficacemente per il seguito.

D: Cosa rischio se non mi presento al contraddittorio né invio osservazioni?
R: Rischi di subire un accertamento integralmente sfavorevole, con importi maggiori e nessuno sconto sulle sanzioni . Inoltre, come spiegato, perderai la possibilità di chiedere l’accertamento con adesione dopo (quindi niente sospensione dei termini di ricorso e niente riduzione delle sanzioni a 1/3) . In sede di eventuale ricorso, dovrai affrontare la presunzione che l’ufficio ha ragione (avendo tu taciuto prima) e non potrai lamentarti di non essere stato ascoltato. In breve, non presentarsi non annulla la procedura, anzi la rende più dura nei tuoi confronti . Come abbiamo detto: ignori oggi, paghi domani – in senso letterale e figurato.

D: Se l’Agenzia delle Entrate non mi invita affatto al contraddittorio e fa un accertamento, posso farlo annullare?
R: Dipende. Dal 1° luglio 2020, per la generalità degli accertamenti su tributi erariali (IVA, imposte sui redditi, ecc.), l’invito al contraddittorio è obbligatorio per legge (salvo casi eccezionali) . Quindi, se l’ufficio emette un accertamento dopo il 2020 senza averti invitato e non ricorreva alcuna deroga di legge (es. urgenza, accertamento parziale), l’atto è viziato e potrai eccepirne la nullità per violazione del contraddittorio preventivo. Prima del 2020, la situazione era più sfumata: la Cassazione richiedeva di provare concretamente che l’assenza di contraddittorio ti ha privato di argomentazioni utili (prova di resistenza). Ma oggi, con la norma generalizzata, la difesa è più netta. Fai attenzione però: devi sollevare la questione subito in ricorso, altrimenti potrebbe considerarsi sanata. E soprattutto, verifica che effettivamente l’obbligo sussisteva (ad esempio, non c’era un PVC della Guardia di Finanza già rilasciato – in tal caso l’invito non è obbligatorio – oppure l’atto non rientrava tra quelli previsti). In ogni caso, questa domanda riguarda l’errore dell’ufficio (mancato invito) più che una tua inadempienza. Se invece l’invito c’è stato ma sei tu a non aver risposto, come detto l’atto rimane valido.

D: Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo aver ricevuto l’avviso, anche se avevo ignorato l’invito al contraddittorio?
R: No, non se l’ufficio ti aveva formalmente invitato prima. La legge (D.Lgs. 218/97) stabilisce che la richiesta di adesione dopo la notifica dell’accertamento è ammessa solo in mancanza di un precedente invito a comparire . Se tale invito c’è stato (anche se tu non hai partecipato), la tua eventuale istanza di adesione successiva non produrrà effetti – in particolare non sospenderà il termine per fare ricorso di 90 giorni . L’ufficio in genere la respinge dichiarando che avevi già avuto la possibilità di aderire. In sostanza, saltato il treno dell’adesione pre-accertamento, non potrai prenderne un altro dopo. Farai ancora in tempo a valutare l’acquiescenza (pagare con riduzione 1/3 sanzioni entro 60 giorni) ma a quel punto l’atto è definitivo nei suoi importi. Un’eccezione: se l’invito non era obbligatorio in quel caso specifico e l’ufficio non te l’ha fatto (legittimamente), allora la prima chance di adesione è dopo l’avviso e puoi chiederla normalmente. Ma se l’invito c’era ed è stato ignorato, quella strada è preclusa.

D: La mancata risposta a questionario o invito può portare a conseguenze penali?
R: In sé, no. Non esiste un reato di “mancata risposta al Fisco”. Le conseguenze sono amministrative (sanzioni pecuniarie) e procedurali (come abbiamo visto). Tuttavia, occorre fare attenzione: se per caso la mancata collaborazione si accompagna ad altri illeciti (ad esempio, il questionario riguardava redditi esteri non dichiarati e poi si scopre un’evasione rilevante), allora potresti incorrere in reati tributari legati all’evasione stessa (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, ecc.), ma non perché non hai risposto, bensì per il fatto di aver evaso imposte oltre soglia penale. Un altro profilo è fornire risposte false: rispondere al questionario con dati o documenti falsi, se fatto dolosamente per ostacolare l’accertamento, può integrare reati come falsità ideologica o intralcio alla funzione del Fisco. Ad esempio, consegnare fatture false o simulare operazioni inesistenti potrebbe avere rilievo penale. Quindi: l’inerzia in sé no, ma le condotte collaterali fraudolente sì. È sempre meglio muoversi entro la legalità: se non vuoi (o non puoi) rispondere, subirai le sanzioni amministrative, ma non cercare di rispondere con bugie o atti falsi perché peggioreresti immensamente la tua posizione, anche penalmente .

D: In caso di mancata risposta, ci sono sentenze recenti che mi tutelano o di cui tener conto?
R: Sì, la giurisprudenza ha affrontato spesso questi temi, bilanciando l’esigenza di contrastare l’inerzia del contribuente con i suoi diritti di difesa. Ricordiamo alcuni pronunciamenti chiave aggiornati:
– La Cassazione n. 6092/2022 ha statuito che la preclusione a produrre documenti in giudizio (ex art.32 DPR 600) “non opera nei casi in cui la mancata risposta dipenda da un comportamento non imputabile al contribuente” . Dunque, se non hai risposto per cause di forza maggiore o comunque per motivi validi, potrai difenderti in giudizio chiedendo di poter usare i documenti anche se non forniti prima. Questa sentenza inoltre ribadisce che il questionario deve contenere l’avviso delle conseguenze della mancata risposta, altrimenti la preclusione potrebbe non applicarsi .
– La Cassazione n. 29535/2021 si è occupata di mancata risposta all’invito al contraddittorio nel caso degli studi di settore (ormai superati dagli ISA, ma il principio resta). Ha affermato che se il contraddittorio era regolarmente attivato e il contribuente non partecipa, l’Ufficio può motivare l’accertamento basandosi solo sull’applicazione degli standard (parametri) e non ha l’onere di fornire ulteriori prove del maggior reddito . Tuttavia – dice la Corte – il contribuente, pur avendo perso quel confronto, in sede processuale non è del tutto precluso: può ancora provare con qualsiasi mezzo che la sua situazione giustifica uno scostamento (onere su di lui) . In pratica, la mancata partecipazione aggrava l’onere della prova a carico del contribuente, ma non gli impedisce di portare elementi a sua difesa in giudizio.
– La Cassazione SS.UU. 24823/2015 (un po’ datata ma fondamentale) ha sancito che, in assenza di specifica norma, non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati, e che per annullare un atto per difetto di contraddittorio bisognava indicare quali argomenti si sarebbero potuti presentare (prova di resistenza) . Questo orientamento è stato superato dal legislatore nel 2019/2020, che ha introdotto l’obbligo per legge. Resta però importante per capire che tuttora, anche per i tributi locali (non armonizzati e fuori dal 218/97 fino a poco fa), il contraddittorio non attivato non sempre invalida l’atto se il contribuente non dimostra il pregiudizio subito .
– Sentenze di merito (Corti di Giustizia Tributaria, ex Commissioni) recenti del 2024 confermano l’applicazione della nuova normativa: ad esempio, CGT Lombardia 2024 ha annullato un avviso emesso senza invito obbligatorio, ribadendo che l’art. 5-ter D.Lgs 218/97 (prima dell’abrogazione 2024) prevedeva tale invalidità in mancanza di contraddittorio . Quindi, se sei dalla parte di chi non è stato invitato, hai ampie tutele; se invece eri invitato e non sei andato, la legge e le sentenze tendono a non proteggerti (considerano che hai rinunciato volontariamente a una garanzia).
In generale, la giurisprudenza più recente sprona i contribuenti alla collaborazione: i giudici riconoscono che il contraddittorio preventivo è un tuo diritto, ma anche che se non lo eserciti senza motivo, poi non puoi dolertene. D’altro canto, mostrano di capire situazioni di oggettiva impossibilità (vedi Cass. 6092/2022 sul consulente infedele), offrendo spiragli di tutela in quei casi.

D: In pratica, cosa mi consigliate di fare se ricevo un questionario o un invito al contraddittorio?
R: Rispondi e partecipa. Più concretamente: leggi con attenzione la comunicazione, segna la scadenza sul calendario e organizza le informazioni/documenti richiesti. Se è un questionario, predisponi una risposta scritta ordinata e completa, possibilmente con l’aiuto del tuo commercialista o avvocato tributario, e inviala nei termini (o chiedi proroga se necessario). Se è un invito al contraddittorio, non lasciarlo cadere: prepara le tue difese (anche qui, con un professionista se possibile), vai all’incontro puntuale e con documenti alla mano, oppure manda per tempo una memoria dettagliata. L’obiettivo è mostrare all’Agenzia che non sei un evasore sprovveduto da colpire facilmente, ma un contribuente informato, collaborativo e capace di difendere le proprie ragioni. Ciò spesso fa la differenza tra un accertamento salato e un problema risolto senza conseguenze. In caso di dubbi, non avere paura di dialogare con l’ufficio: a volte un chiarimento diretto dissipa sospetti banali. In ogni caso, ignorare non è mai la soluzione: le questioni fiscali ignorate non si risolvono da sole, anzi tendono a peggiorare . Meglio affrontarle a viso aperto, con competenza e trasparenza.

Esempi pratici

Per rendere più concreti gli effetti descritti, esaminiamo due scenari ipotetici – uno relativo al questionario e uno al contraddittorio – dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta):

  • Esempio 1 (Questionario ignorato): Il signor Rossi riceve a maggio 2025 un questionario dall’Agenzia delle Entrate riguardante il periodo d’imposta 2022. Nel questionario si chiede di giustificare alcuni versamenti bancari per complessivi €50.000 che Rossi ha ricevuto sul conto, non coerenti con i redditi dichiarati (30.000 € annui). In realtà, quelle somme provengono in parte da una donazione del padre e in parte dalla vendita di un piccolo terreno ereditato, ma Rossi – temendo complicazioni – decide di ignorare la richiesta, non inviando alcuna risposta. Trascorsi 30 giorni senza riscontro, l’ufficio constata l’inerzia. Conseguenze: (a) L’Agenzia notifica a Rossi un avviso di accertamento per l’anno 2022, ricostruendo un reddito non dichiarato di €50.000 basato sul flusso dei versamenti (accertamento bancario presuntivo). Su tale importo applica imposte e una sanzione del 100%. Rossi si vede dunque recapitare una cartella da oltre €20.000 tra imposte, interessi e sanzioni. (b) Nell’avviso è inclusa anche la contestazione della sanzione di €1.000 per la mancata risposta al questionario, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/97 (l’ufficio ha ritenuto di applicare €1.000, in misura intermedia tra 250 e 2000, considerando la gravità dell’omissione). (c) Rossi, volendosi difendere, si rivolge a un avvocato e impugna l’accertamento in Commissione Tributaria (oggi Corte Giustizia Tributaria). In sede di ricorso, però, emerge il problema: Rossi vorrebbe produrre la documentazione che prova la donazione paterna e l’atto di vendita del terreno per giustificare quei €50.000, ma l’Agenzia eccepisce che tali documenti non furono esibiti a suo tempo. L’avvocato di Rossi è costretto a chiedere di poterli ammettere, invocando il fatto che Rossi non rispose per causa di forza maggiore (sostiene che il commercialista gli aveva nascosto la notifica). Il giudice dovrà decidere se ammettere o no i documenti: se li esclude per la preclusione probatoria, la difesa di Rossi risulta quasi vana, perché senza prove l’ipotetico reddito di €50.000 regge come presunzione. Anche se li ammette, il giudice potrebbe domandare perché tali documenti non siano stati forniti prima, insinuando il dubbio che Rossi abbia assunto un comportamento non collaborativo. In ogni caso, Rossi ha dovuto affrontare un contenzioso lungo e costoso, che forse poteva evitare. Se invece Rossi avesse risposto subito al questionario, allegando ad esempio una copia dell’atto di donazione e della vendita, probabilmente l’ufficio avrebbe archiviato (o ridotto drasticamente) la pretesa: constatando che quei €50.000 non erano reddito occulto ma proventi non tassabili (donazione) o già tassati per loro natura, non avrebbe emesso alcun avviso. Rossi avrebbe risparmiato tempo, denaro e preoccupazioni. Questo esempio illustra bene come il silenzio iniziale si traduca poi in maggiori oneri per il contribuente.
  • Esempio 2 (Invito al contraddittorio ignorato): La società Alfa S.r.l. riceve nel 2025 un invito al contraddittorio riguardante il periodo d’imposta 2021. L’Agenzia contesta ricavi non dichiarati sulla base dei nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA): Alfa ha ottenuto punteggi molto bassi e presenta scostamenti significativi rispetto ai margini medi di settore. Nel dettaglio, si ipotizza che Alfa abbia sottostimato i ricavi per circa €200.000. L’invito propone un incontro e anticipa che, in mancanza di chiarimenti convincenti, si procederà ad accertamento con applicazione di sanzioni. L’amministratore di Alfa, ritenendo che gli ISA siano solo algoritmi ingiusti e confidando che in giudizio potrà far valere le sue ragioni, decide di non presentarsi al contraddittorio (né delega nessuno, né invia memorie). Conseguenze: (a) Dopo 20 giorni, l’Agenzia emette un avviso di accertamento a carico di Alfa, aumentando i ricavi 2021 di €200.000 e applicando sanzioni al 100% sull’imposta relativa. Nell’atto l’ufficio motiva di aver invitato la società al contraddittorio il tal giorno, rimasto senza esito, e dunque di aver determinato il maggior reddito basandosi sugli elementi ISA e sulla mancata risposta della società . (b) Alfa presenta ricorso. In giudizio, il suo legale sostiene che gli ISA non sono prove certe e che l’azienda aveva ragioni particolari (ad esempio: nel 2021 ha subito calo vendite per lavori stradali fuori dal negozio, ha perso un cliente importante, ecc.). Tuttavia, il giudice tributario considera che alcune di queste circostanze non erano mai state rappresentate prima all’ufficio. Ricordando la giurisprudenza (Cass. 14981/2020 citata anche dall’Agenzia), il giudice valuta liberamente gli elementi: riconosce che Alfa può ancora portare prove (non essendoci preclusione documentale in senso tecnico, trattandosi di spiegazioni fattuali), ma nota che il mancato contraddittorio preventivo ha lasciato l’ufficio libero di presumere il peggio. Il giudice, dopo aver ascoltato le parti, magari riduce un po’ l’accertamento (poniamo riconosca 50k di ricavi in meno per alcune prove fornite), ma comunque conferma gran parte della pretesa. Alfa si ritrova a pagare un accertamento quasi intero, più sanzioni e interessi, e ha dovuto affrontare un lungo processo nel frattempo. Se invece Alfa avesse partecipato al contraddittorio: avrebbe potuto da subito presentare le giustificazioni (lavori stradali, perdita cliente, bilanci in perdita, etc.), l’ufficio forse avrebbe ridotto la pretesa (ad es. a €100.000 di ricavi non dichiarati anziché 200k). Inoltre, Alfa avrebbe potuto concordare un’adesione su quella base ridotta, pagando le imposte su 100k con sanzioni ridotte a 1/3, evitando il processo. Ignorando l’invito, Alfa ha perso l’opportunità di negoziare e ha subito la massima pretesa, poi solo parzialmente corretta dal giudice con maggior sforzo probatorio.

Questi esempi mostrano come la strategia di non rispondere o non presentarsi sia quasi sempre perdente per il contribuente: quel che si pensa di guadagnare in termini di “tempo” o di evitare un confronto scomodo, lo si paga con interessi sotto forma di sanzioni e svantaggio processuale. Al contrario, affrontare subito la questione consente spesso di ridurre i danni o addirittura di risolvere il problema a monte.

Tabelle riepilogative finali

Di seguito proponiamo due tabelle di sintesi che confrontano, in parallelo, le differenze principali tra il questionario e l’invito al contraddittorio, nonché le conseguenze di un comportamento collaborativo vs non collaborativo del contribuente:

Tabella 3: Questionario vs Invito al contraddittorio – principali differenze

CaratteristicaQuestionario fiscaleInvito al contraddittorio
Normativa di riferimentoArt. 32, co.1, n.4 DPR 600/1973 (facoltà ufficio di richiedere dati e documenti) ; sanzione omessa risposta art. 11 D.Lgs. 471/97 .Art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 (invito obbligatorio dal 2020) ; ora integrato nell’art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 13/2024). Obbligo contraddittorio ex lege.
Quando si applicaFase di indagine e controllo: l’ufficio necessita chiarimenti su specifici elementi prima di decidere se accertare. Può essere inviato in qualsiasi fase di verifica fiscale (anche a tavolino).Fase pre-accertamento: l’ufficio ha già elementi per emettere un avviso di accertamento, ma per legge (o prassi deflattiva) convoca il contribuente prima di finalizzare l’atto.
Contenuto dell’attoDomande scritte su dati e documenti da fornire; indicazione del motivo della richiesta e del termine per rispondere . Può riguardare uno o più aspetti della dichiarazione (es. redditi esteri, spese, versamenti, ecc.).Elenco delle contestazioni (irregolarità riscontrate: imponibili non dichiarati, errori, etc.) e invito a presentarsi o a inviare memorie entro un termine (di solito 15 gg) . Indica luogo, data dell’eventuale incontro e anni d’imposta oggetto di possibili rettifiche.
Obbligatorietà per il contribuenteRisposta obbligatoria. Il contribuente è giuridicamente tenuto a ottemperare (pena sanzione). Deve rispondere compiutamente e veritieramente.Facoltativo partecipare, ma fortemente raccomandato. Il contribuente ha diritto di essere sentito ma può anche astenersi (senza sanzione pecuniaria diretta).
Termine tipico15 giorni (estendibili) ; talora 30 gg in base alla mole di dati richiesti. Possibile proroga motivata .15 giorni circa (prorogabili a richiesta) – termine breve legato ai tempi dell’accertamento. Dopo il termine l’ufficio può procedere subito con l’atto.
Sanzioni per mancata rispostaSì: €250–2.000 per ogni questionario non restituito (o risposto in modo incompleto/falso) . Irrogata dall’ufficio ai sensi art.11 D.Lgs.471/97.No sanzione amministrativa diretta per la mancata comparizione. (Tuttavia, l’inerzia può influire sulle sanzioni dell’accertamento stesso – vedi oltre).
Effetti se il contribuente collabora– Niente sanzione. <br> – L’ufficio esamina i documenti e può archiviare il controllo se le spiegazioni sono convincenti. <br> – In caso di rilievi confermati, il contribuente avrà comunque mostrato buona fede e potrà accedere ad istituti come ravvedimento o adesione con sanzioni ridotte. <br> – Documenti forniti ora saranno utilizzabili a sua difesa in seguito.– Possibile definizione anticipata: se le osservazioni convincono, l’accertamento può essere evitato o contenuto. <br> – Possibilità di accordo con adesione: sanzioni ridotte di 2/3 (paghi 1/3) e rateazione . <br> – Anche senza accordo, il contribuente chiarisce la sua posizione e costringe l’ufficio a motivare meglio l’atto (considerando le sue difese). <br> – In caso di processo, ha già posto in evidenza le sue ragioni (più facile per il giudice comprenderle).
Effetti se il contribuente NON collaboraMulta €250-€2.000 comminata . <br> – Accertamento induttivo: l’ufficio potrà ricostruire il reddito con presunzioni (anche non gravi) . <br> – Preclusione probatoria: i documenti non consegnati non potranno essere usati dal contribuente dopo (salvo cause di forza maggiore) . <br> – Onere della prova a carico: in giudizio dovrà essere il contribuente a dimostrare l’inesattezza dell’accertamento, senza poter utilizzare elementi nuovi che non abbia già prodotto . <br> – L’ufficio potrebbe applicare sanzioni più elevate (nessuna attenuante cooperazione) e considerare il contribuente non collaborativo.Emissione dell’accertamento con le contestazioni nella misura più elevata (nessuna riduzione per apporti del contribuente). <br> – Impossibilità di chiedere adesione dopo (invito preventivo rende inammissibile istanza post-avviso) . <br> – Sanzioni piene applicate nell’atto (niente riduzione 1/3, che presupporrebbe adesione). Eventuale acquiescenza possibile solo pagando 2/3 sanzioni, comunque peggiorativa rispetto a adesione preventiva. <br> – In giudizio, il contribuente affronta l’accertamento senza aver fornito prima alcuna controprova: il giudice può considerare ciò come indice a sfavore e l’ufficio non ha obbligo di ulteriori prove . <br> – Perdita di tempo e denaro: ciò che poteva risolversi in sede amministrativa diventa contenzioso lungo e oneroso.

Tabella 4: Conseguenze fiscali a confronto – contribuente collaborativo vs. non collaborativo

Comportamento del contribuenteEsito sul piano fiscale
Risponde al questionario nei termini, fornendo documentiNessuna sanzione per la risposta (evita la multa €250-€2.000).<br> – L’ufficio valuta le spiegazioni: se sono soddisfacenti, il controllo può essere archiviato senza accertamento.<br> – Anche in caso di successive pretese, aver risposto può aver limitato l’importo accertato (ad es. chiarendo alcune voci).<br> – In eventuale accertamento, il contribuente potrà accedere a definizioni agevolate (adesione, acquiescenza) con sanzioni ridotte.
Non risponde al questionario (omissione totale)Multa amministrativa da €250 a €2.000 (per il solo fatto di non aver risposto).<br> – L’ufficio procede ad accertamento d’ufficio (spesso induttivo), presumendo redditi non dichiarati sulla base degli elementi disponibili . <br> – Maggiori imposte e sanzioni: l’accertamento sarà verosimilmente più oneroso (nessun dato fornito a discarico). Sanzioni applicate nella misura ordinaria o massima, poiché il contribuente non ha manifestato ravvedimento.<br> – Impedimenti difensivi: il contribuente non potrà utilizzare i documenti non presentati in sede di questionario (salvo casi eccezionali) , dovrà in giudizio fornire prove alternative per ribaltare le presunzioni del Fisco – compito arduo con onere probatorio a suo carico .
Partecipa al contraddittorio prima dell’accertamentoPossibile annullamento o riduzione delle pretese: se il contribuente fornisce chiarimenti convincenti, l’ufficio può non emettere accertamento o limitarlo.<br> – Opportunità di adesione: il contribuente può trovare un accordo col Fisco (accertamento con adesione) pagando il dovuto con sanzioni ridotte a 1/3 e possibilità di rateizzazione . Ciò riduce notevolmente l’esborso rispetto a un contenzioso.<br> – In caso di mancato accordo, l’avviso di accertamento verrà emesso comunque, ma il contribuente avrà guadagnato: (i) tempo (60 giorni per osservazioni) e (ii) spesso una motivazione più dettagliata dell’atto, avendo l’ufficio dovuto considerare le sue difese.<br> – Beneficio reputazionale/difensivo: il contribuente mostra atteggiamento cooperativo, il che può portare l’ufficio ad approcci meno punitivi e il giudice a considerarlo positivamente.
Ignora l’invito al contraddittorio (non si presenta, non invia memorie)Accertamento emesso integralmente: l’ufficio notifica l’atto imponendo tutti i rilievi iniziali, giustificato dal fatto di aver offerto il contraddittorio (poi non avvenuto per inerzia del contribuente) . <br> – Nessuna proroga dei termini di ricorso: avendo saltato la fase adesione preventiva, il contribuente non può chiedere la sospensione di 90 gg; deve decidere in 60 gg se pagare (con acquiescenza, sanzioni 2/3) o ricorrere. <br> – Sanzioni applicate per intero: nessuna riduzione sanzionatoria è prevista, se non quelle eventualmente generali (acquiescenza 1/3). L’ufficio potrebbe aver applicato sanzioni in misura piena entro il range normativo, non avendo motivi per attenuarle (la circolare 17/E/2020 incoraggia gli uffici a usare la leva del contraddittorio per modulare sanzioni, ma se il contribuente non c’è stato, applicheranno quelle ordinarie). <br> – Onere del ricorso gravante: il contribuente dovrà quasi certamente ricorrere se vuole contestare, con costi legali e tempo. In giudizio non potrà eccepire nullità per difetto di contraddittorio (invito c’era) e dovrà contrastare le pretese senza averle prima discusse (il che può essere più difficile). In sostanza, nessun vantaggio acquisito, anzi perdita della possibilità di chiudere prima.

Come si evince dalle tabelle, il punto di svolta è sempre la condotta del contribuente: a fronte di poteri anche invasivi del Fisco, la normativa offre strumenti di compliance (cooperazione) che, se utilizzati, tendono ad attenuare la risposta sanzionatoria e a migliorare la posizione difensiva del contribuente stesso. Viceversa, l’assenza di collaborazione porta all’inasprimento delle misure fiscali e a limitazioni nel diritto di difesa successivo.

Conclusioni

In ambito tributario – specialmente nelle procedure di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – vige oggi un principio chiaro: dialogo preventivo prima dello scontro. Il questionario e l’invito al contraddittorio sono le due manifestazioni tipiche di questo dialogo. Dal punto di vista del contribuente, possono sembrare un fastidio o una trappola, ma in realtà rappresentano spesso un’opportunità preziosa: quella di chiarire situazioni equivoche, di sanare errori involontari, o di negoziare un esito meno gravoso in caso di irregolarità. Non rispondere o non presentarsi è una scelta che equivale a non giocare la propria partita, lasciando campo libero all’Amministrazione Finanziaria. I rischi fiscali di tale scelta sono elevati: sanzioni pecuniarie, accertamenti più aggressivi (basati su presunzioni) , perdita di benefici procedurali e difficoltà aggiuntive in un eventuale contenzioso. Al contrario, affrontare attivamente il confronto con preparazione e trasparenza può portare anche a soluzioni sorprendentemente positive (archiviazione del caso, accordo transattivo, riduzione di sanzioni).

Dal taglio avanzato di questa analisi emergono anche le ultime tendenze normative e giurisprudenziali: il legislatore ha rafforzato il contraddittorio e penalizzato l’inerzia (vedasi l’art. 5-ter e la riforma 2024), mentre i giudici riconoscono il diritto al contraddittorio ma esigono che il contribuente lo eserciti con responsabilità (pena l’assunzione delle “conseguenze della propria inerzia” ). In definitiva, il consiglio per avvocati, consulenti e contribuenti è unanime: mai ignorare le chiamate del Fisco. Al contrario, gestirle con intelligenza: studiando caso per caso la strategia di risposta, eventualmente cercando un accordo, e sempre documentando ogni aspetto. Ciò non solo evita le sanzioni fiscali immediate, ma è anche la via migliore per tutelare efficacemente i propri diritti qualora la vicenda sfoci comunque in contenzioso. Nella “partita” tra Fisco e contribuente, giocare d’anticipo e a viso aperto è spesso la mossa vincente. Ignorare, invece, significa iniziare il gioco in pesante svantaggio – o addirittura perdere a tavolino.

Fonti e Riferimenti

  • Normativa:
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni accertamento delle imposte (art. 32, co.1 n.4 e co.4: poteri istruttori – questionari e inutilizzabilità documenti non prodotti; art. 38 e 39: accertamento con metodo induttivo) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – IVA (art. 51: poteri di richiesta analoghi per l’IVA; art. 55: accertamento induttivo IVA in caso di mancata collaborazione – non dettagliato nel testo ma applicabile per analogia).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Sanzioni tributarie non penali (art. 11, co.1, lett. b: sanzione amministrativa €250–€2.000 per mancata risposta a richieste dati, incluso questionari) .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del Contribuente (art. 6, co.5: contraddittorio anticipato salvo casi urgenti; art. 6-bis introdotto da D.Lgs. 13/2024: disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione (art. 5: invito a comparire facoltativo; art. 5-ter introdotto da DL 34/2019 conv. L.58/2019: invito obbligatorio prima degli accertamenti dal 1°7°2020 ; art. 6, co.2 e 2-ter: preclusione istanza di adesione post-avviso se c’è stato invito precedente ; art. 7: efficacia delle osservazioni e limiti nuovi elementi in adesione post-invito ).
  • D.Lgs. 12 gennaio 2024, n. 13 – (Riforma del procedimento accertativo), in vigore dal 22/02/2024: ha abrogato l’art. 5-ter D.Lgs.218/97 assorbendone la sostanza in nuove norme sul contraddittorio generalizzato .
  • Prassi amministrativa:
  • Agenzia Entrate – Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020: chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 (ambito di applicazione, esclusioni per accertamenti parziali, urgenza, ecc.) . Conferma che la mancata attivazione del contraddittorio fuori dai casi di esonero comporta l’invalidità dell’atto .
  • Relazione illustrativa D.Lgs. 13/2024: spiega la razionalizzazione del contraddittorio preventivo, l’integrazione nello Statuto e l’abrogazione dell’art.5-ter considerato superfluo.
  • Giurisprudenza:
  • Cass., Sez. Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823 – Principio di diritto: “in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la sua omissione comporta nullità dell’atto solo se il contribuente indica le concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere” . (Caso relativo a IRPEG 2004; supera orientamenti precedenti più favorevoli al contribuente, introducendo la prova di resistenza).
  • Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 27617 – (richiamata in Cass. 29535/2021) Conferma centralità del contraddittorio negli accertamenti standardizzati da studi di settore e afferma che se il contribuente non partecipa al contraddittorio, l’ufficio può fondare l’atto sul solo scostamento dagli studi, senza ulteriori prove, gravando poi il contribuente di fornire in giudizio qualsiasi prova contraria anche non dedotta prima .
  • Cass., Sez. V, 22 ottobre 2021, n. 29535 – Ribadisce che “la mancata risposta all’invito al contraddittorio consente all’Ufficio di motivare l’avviso sulla sola base degli ‘standards’ (studi di settore) e al contempo grava il contribuente dell’onere di provare la legittimità dello scostamento, ma non impedisce al contribuente di provare con qualsiasi mezzo fatti giustificativi del minor reddito” . Rigetta il ricorso dell’Agenzia, confermando la decisione pro-contribuente della CTR siciliana che aveva ritenuto non grave uno scostamento del 16% dato anche il mancato contraddittorio (valutato “non univoco indice di inattendibilità”) .
  • Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6092 – Stabilisce che la preclusione processuale di cui all’art. 32 DPR 600/73 “non opera nei casi in cui l’omessa risposta al questionario dipenda da causa non imputabile al contribuente”. Inoltre, qualifica come “mera difesa” (quindi sempre ammissibile anche in appello) l’eccezione del contribuente sull’inapplicabilità della preclusione per difetto dei requisiti del questionario o per causa giustificativa . (Ordinanza in caso di società con consulente infedele; la Cassazione ha accolto la tesi del contribuente, cassando con rinvio la sentenza CTR che aveva ignorato la causa di forza maggiore e la mancanza dell’avviso delle conseguenze nel questionario).
  • Cass., Sez. V, 5 maggio 2022, n. 14357 – (in tema di tributi locali) Conferma che per i tributi non armonizzati locali non vi è obbligo di contraddittorio se non previsto, e la sua mancata attivazione non invalida l’atto. (Si cita come contesto per evidenziare che l’obbligo generalizzato vige per l’Agenzia Entrate ma non era esteso ai tributi locali fino alla riforma del 2023 – quest’ultima infatti con D.Lgs. 8/2023 ha introdotto contraddittorio obbligatorio anche per locali a partire dal 2023/24).
  • Corte Giust. Tributaria di II grado Basilicata, sent. 18 luglio 2024, n. 921 – Esempio di giudice di merito che applica la riforma: annulla avviso emesso nel 2021 (ambito imposte dirette) per mancato invito al contraddittorio obbligatorio introdotto dall’art.5-ter D.Lgs.218/97, divenuto applicabile dal 1/7/2020 (nel caso, l’ufficio aveva ritenuto – erroneamente – trattarsi di accertamento parziale escluso, ma la CTR ha ritenuto fosse accertamento “pieno” e dunque nullo per difetto di invito).

Hai ricevuto un questionario dell’Agenzia delle Entrate o un invito al contraddittorio e stai pensando di non rispondere perché lo ritieni generico, ingiusto o “pericoloso”? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un questionario dell’Agenzia delle Entrate o un invito al contraddittorio e stai pensando di non rispondere perché lo ritieni generico, ingiusto o “pericoloso”?

Ti chiedi se il silenzio possa proteggerti, se sia meglio aspettare l’accertamento o se ignorare l’invito possa evitarti problemi?

Temi di dire qualcosa di sbagliato, ma non sai se non rispondere possa portare a sanzioni o conseguenze peggiori?

Devi saperlo subito:

👉 non rispondere è quasi sempre un errore,
👉 il silenzio non blocca l’accertamento,
👉 può comportare sanzioni e aggravare la tua posizione.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è il questionario e l’invito al contraddittorio,
  • cosa succede se non rispondi,
  • quali rischi concreti corri,
  • come gestire correttamente la situazione con l’avvocato.

Cos’è il Questionario dell’Agenzia delle Entrate

Il questionario è una richiesta formale con cui il Fisco:

  • chiede dati, documenti o chiarimenti,
  • acquisisce informazioni prima dell’accertamento,
  • costruisce la base probatoria della futura contestazione.

👉 Non è una semplice richiesta informale.
👉 È un atto istruttorio con effetti giuridici rilevanti.


Cos’è l’Invito al Contraddittorio

L’invito al contraddittorio serve a:

  • consentire al contribuente di interloquire prima dell’accertamento,
  • chiarire fatti e operazioni contestate,
  • rispettare il diritto di difesa preventiva.

👉 È una fase chiave in cui puoi evitare o ridurre l’accertamento.


Il Punto Chiave: Silenzio ≠ Protezione

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se non rispondo, non do elementi contro di me”.

In realtà:

  • il Fisco procede comunque,
  • utilizza presunzioni e dati disponibili,
  • interpreta il silenzio a tuo sfavore,
  • rafforza la pretesa accertativa.

👉 Il silenzio non blocca l’azione del Fisco.


Cosa Succede Se Non Rispondi al Questionario

La mancata risposta può comportare:

  • sanzioni amministrative specifiche,
  • utilizzo di presunzioni più aggressive,
  • limitazioni al diritto di difesa successivo,
  • difficoltà nel contestare i fatti in giudizio.

👉 Non rispondere indebolisce la tua posizione.


Cosa Succede Se Ignori l’Invito al Contraddittorio

Se non partecipi al contraddittorio:

  • perdi l’occasione di chiarire e correggere errori,
  • l’accertamento viene emesso senza il tuo contributo,
  • diventa più difficile dimostrare fatti favorevoli,
  • l’Ufficio può sostenere che hai rinunciato a difenderti.

👉 È un’occasione difensiva che non torna.


Le Sanzioni per la Mancata Risposta

La normativa prevede:

  • sanzioni pecuniarie per omessa risposta,
  • possibili aggravi sanzionatori in sede di accertamento,
  • effetti negativi sul contenzioso successivo.

👉 Il silenzio ha un costo concreto.


Quando NON Rispondere Direttamente è Comprensibile (Ma Pericoloso)

Molti contribuenti non rispondono perché:

  • temono di autoincriminarsi,
  • non capiscono cosa sia richiesto,
  • ricevono richieste generiche o confuse,
  • sottovalutano l’importanza dell’atto.

👉 La paura è comprensibile, ma la strategia è sbagliata.


La Regola Corretta: Rispondere Sì, Ma Bene

Un principio fondamentale è questo:

👉 non bisogna rispondere da soli, ma non bisogna tacere.

La risposta deve essere:

  • tecnica,
  • mirata,
  • coerente con una strategia difensiva,
  • giuridicamente inquadrata.

👉 Rispondere male è quasi peggio che non rispondere.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Gestione della Risposta

La risposta a questionari e inviti è giuridica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • valuta la legittimità della richiesta,
  • seleziona cosa rispondere e cosa no,
  • evita ammissioni inutili o dannose,
  • tutela il diritto di difesa,
  • imposta la strategia per le fasi successive.

👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato controlla il rischio.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare il questionario o l’invito ricevuto,
  • capire cosa è obbligatorio fornire,
  • predisporre una risposta difensiva,
  • evitare sanzioni per omissione,
  • prevenire o ridurre l’accertamento,
  • rafforzare la posizione in caso di contenzioso.

👉 La risposta giusta può fermare il procedimento.


I Rischi Se Gestisci Male Questa Fase

Una gestione errata può portare a:

  • sanzioni evitabili,
  • accertamenti più pesanti,
  • perdita di argomenti difensivi,
  • difficoltà nel ricorso,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Il primo errore spesso determina tutto il resto.


Perché È Cruciale Agire Subito

I termini per rispondere sono brevi
e perentori.

👉 Ignorare o rimandare può costarti molto più di una difesa immediata.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione di questionari e inviti al contraddittorio richiede competenze specifiche in diritto tributario e strategia difensiva.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata del questionario o dell’invito,
  • valutazione dei rischi della mancata risposta,
  • redazione di risposte difensive mirate,
  • prevenzione delle sanzioni,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino alla chiusura del procedimento.

Conclusione

Non rispondere a un questionario o a un invito al contraddittorio
👉 non ti protegge.

👉 Espone a sanzioni,
👉 rafforza l’accertamento,
👉 indebolisce la difesa.

La regola è chiara:

👉 non tacere,
👉 non improvvisare,
👉 non rispondere senza strategia.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Gestire correttamente questionari e contraddittorio è spesso la chiave per evitare accertamenti e sanzioni che si potevano fermare all’inizio.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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