Agevolazione Ace E Abuso Del Diritto: Come Difendersi Dalle Contestazioni Dell’agenzia Delle Entrate

Le contestazioni sull’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) fondate sull’abuso del diritto sono tra le più complesse e tecniche, perché l’Amministrazione finanziaria non nega l’operazione in sé, ma mette in discussione la sua finalità, sostenendo che l’aumento di capitale o la struttura adottata siano meramente strumentali al risparmio d’imposta.

Per società e gruppi, una contestazione di abuso ACE può portare a disconoscimento dell’agevolazione, recupero d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando le operazioni sono formalmente corrette.

Molti si chiedono:
“Se l’operazione è lecita, possono comunque contestarla?”
“Quando l’ACE diventa abuso del diritto?”
“Come si dimostra la sostanza economica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’ACE non è automaticamente abusiva.
L’abuso del diritto va provato dall’Ufficio, e può essere contestato efficacemente con una difesa tecnica ben impostata.


Cos’è l’agevolazione ACE (in sintesi)

L’ACE è un’agevolazione che consente di:

• incentivare la patrimonializzazione delle imprese
• dedurre un rendimento figurativo sul capitale proprio
• ridurre il carico fiscale in modo strutturale
• favorire la crescita con mezzi propri
• rafforzare l’equilibrio finanziario

È uno strumento di politica economica, non un beneficio “eccezionale”.


Perché l’Agenzia contesta l’ACE per abuso del diritto

Le contestazioni emergono quando l’Ufficio ritiene che:

• l’aumento di capitale sia “circolare”
• i conferimenti provengano da finanziamenti correlati
• manchi una reale esigenza economica
• l’operazione sia priva di sostanza
• il vantaggio fiscale sia l’unico scopo
• vi siano passaggi infragruppo sospetti

In questi casi, l’ACE viene riqualificata come abuso.


Abuso del diritto: il punto giuridico centrale

È essenziale sapere che:

• l’abuso non si presume
• il risparmio d’imposta non è vietato
• l’operazione deve essere priva di valide ragioni economiche
• l’Ufficio ha l’onere della prova
• la sostanza prevale sulla forma
• il contraddittorio è obbligatorio

Se esistono ragioni economiche apprezzabili, non c’è abuso.


L’errore più grave: difendersi solo sulla forma

Molte società sbagliano quando:

• dimostrano solo la correttezza formale
• non spiegano la strategia economica
• non documentano la finalità dell’operazione
• non ricostruiscono il contesto finanziario
• non contestano l’onere probatorio dell’Ufficio
• accettano la lettura “fiscale” come unica

Con l’abuso del diritto la sostanza conta più dei documenti.


Quando la contestazione ACE è debole

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’aumento di capitale rafforza la struttura
• l’impresa aveva bisogno di patrimonializzazione
• il capitale resta investito stabilmente
• vi sono piani industriali o finanziari coerenti
• l’operazione produce effetti economici reali
• il vantaggio fiscale è accessorio, non esclusivo

In questi casi l’abuso non è configurabile.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi della contestazione di abuso
• ricostruzione delle ragioni economiche
• dimostrazione della sostanza dell’operazione
• verifica del rispetto del contraddittorio
• contestazione dell’onere della prova
• documentazione strategica (piani, delibere, flussi)
• argomentazioni giuridiche mirate

È una difesa economica e giuridica insieme, non formale.


ACE e recupero d’imposta: il rischio concreto

Se la contestazione non viene gestita:

• l’ACE viene disconosciuta
• l’imposta viene recuperata
• scattano sanzioni e interessi
• l’atto può diventare esecutivo
• la liquidità aziendale viene colpita

Intervenire prima della definitività è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• perdita dell’agevolazione
• recuperi fiscali rilevanti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• contenzioso lungo e costoso

Il danno è fiscale e strategico.


Cosa fare subito se l’ACE viene contestata

Se ricevi una contestazione ACE per abuso del diritto:

• non accettare la riqualificazione automaticamente
• non difenderti solo sulla forma
• verifica se il contraddittorio è stato rispettato
• ricostruisci le ragioni economiche
• raccogli documentazione strategica
• imposta una difesa tecnica nei termini

Il primo passo è decisivo.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro contestazioni di abuso del diritto in materia di agevolazione ACE, con particolare attenzione alla dimostrazione della sostanza economica delle operazioni e alla tutela delle scelte di patrimonializzazione.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare la qualificazione di abuso
• dimostrare le valide ragioni economiche
• difendere l’agevolazione ACE
• ridurre o annullare il recupero d’imposta
• prevenire la riscossione


Agisci ora

Risparmiare imposte in modo lecito non è abuso.
Ma se non viene spiegata la sostanza economica, può essere contestato.

Difendersi dall’abuso del diritto in materia ACE è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’agevolazione ACE per abuso del diritto,
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Introduzione

L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è una misura di agevolazione fiscale introdotta nell’ordinamento italiano nel 2011 con l’obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese. In sintesi, l’ACE consente alle aziende (società di capitali, società di persone e anche imprese individuali in contabilità ordinaria) di dedurre dal reddito imponibile una somma corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio avvenuti dopo il 2010 . Tale rendimento figurativo (o nozionale) è calcolato applicando un’apposita percentuale (fissata per legge annualmente) all’incremento di patrimonio netto. L’agevolazione mira a equilibrare il trattamento fiscale tra capitale di debito e capitale proprio, favorendo il finanziamento delle imprese con mezzi propri invece che con indebitamento . In altri termini, grazie all’ACE le imprese ottengono una deduzione dal reddito che riduce l’imponibile (IRES o IRPEF) qualora abbiano effettuato aumenti di capitale o accumulato utili a riserva, producendo così un vantaggio fiscale (un risparmio d’imposta).

Tuttavia, proprio la natura di beneficio fiscale significativo ha portato alcuni contribuenti a strutturare operazioni volte a massimizzare la base ACE in maniera artificiosa, con il solo scopo di abbattere il carico fiscale. L’Agenzia delle Entrate, in presenza di operazioni sospette, può contestare che l’utilizzo dell’ACE costituisca un abuso del diritto o un comportamento elusivo: in pratica, il Fisco può sostenere che certe manovre sul capitale sono state poste in essere unicamente per ottenere un indebito vantaggio fiscale, privo di sostanza economica reale . In caso di contestazioni del genere, l’Amministrazione finanziaria disconosce il beneficio ACE, ricalcolando le imposte dovute come se l’agevolazione non spettasse, con conseguente recupero a tassazione dell’imposta risparmiata più interessi (fortunatamente, in caso di sola elusione, senza sanzioni amministrative tributarie, come si vedrà) . Per il contribuente “patrocinato” (cioè oggetto di accertamento) è quindi essenziale sapere come difendersi efficacemente da tali contestazioni, dimostrando – ove possibile – che le operazioni effettuate hanno solide ragioni economico-giuridiche e non costituiscono un uso distorto della normativa fiscale.

In questa guida approfondiremo il funzionamento dell’agevolazione ACE (per come vigente fino al periodo d’imposta 2023), il concetto di abuso del diritto in materia tributaria e i profili di elusività legati all’ACE. Vedremo quali sono le operazioni tipicamente contestate dall’Agenzia delle Entrate – ad esempio conferimenti di capitale “circolari” infragruppo, operazioni sul capitale finanziate da società estere collegate, rivalutazioni patrimoniali strumentali, fusioni o scissioni volte a espandere indebitamente la base ACE, ecc. – e quali strumenti normativi anti-elusivi sono stati predisposti per contrastarle. Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) analizzeremo poi le strategie di difesa: come impostare una linea difensiva avanzata, quali prove fornire per dimostrare la genuinità economica delle operazioni, come sfruttare a proprio favore la ripartizione dell’onere della prova e le garanzie procedurali previste dallo Statuto del Contribuente. Saranno forniti esempi pratici, simulazioni, tabelle riepilogative e una sezione finale di Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti. L’obiettivo è offrire una guida completa e aggiornata (a dicembre 2025) su “ACE e abuso del diritto”, dal taglio operativo ma rigoroso, rivolta tanto a professionisti legali-tributari quanto a imprenditori e privati che vogliano comprendere come tutelarsi di fronte a possibili contestazioni del Fisco.

(Nota: l’ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2024 dalla L. 216/2023, ma resta applicabile per il 2023 e gli anni precedenti, con possibilità di riportare in avanti le eccedenze maturate. Pertanto tratteremo l’ACE come disciplinata fino al 2023, includendo le ultime modifiche normative rilevanti.)

L’agevolazione ACE: funzionamento e quadro normativo

Che cos’è l’ACE e come nasce. Introdotta con l’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), l’agevolazione denominata Aiuto alla Crescita Economica è operativa dal periodo d’imposta 2011 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2011 in dichiarazione 2012). La ratio legis era di incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, storicamente sottocapitalizzate e troppo indebitate, rendendo il finanziamento con capitale proprio fiscalmente più conveniente . In concreto, l’ACE consente di escludere dalla tassazione una parte degli utili commisurata al “rendimento nozionale” dei nuovi apporti di capitale proprio. In altre parole, a parità di reddito imponibile, un’impresa che ha incrementato il proprio patrimonio netto può pagare meno imposte rispetto a un’impresa che non l’ha fatto, grazie alla deduzione ACE.

Meccanismo di calcolo. Il beneficio ACE per ciascun esercizio si calcola in due step:

  1. Determinazione della base ACE: si parte dal patrimonio netto risultante in bilancio alla fine dell’esercizio (per le società di capitali si considera il netto contabile; per le imprese individuali e società di persone, il capitale investito e le riserve risultanti dalla contabilità). Dal patrimonio netto di fine esercizio si sottrae il patrimonio netto di inizio esercizio (fissando come riferimento iniziale quello esistente al 31 dicembre 2010, dato che l’ACE considera gli incrementi successivi al 2010). Si apportano poi talune correzioni previste dalla legge: ad esempio, si escludono gli utili dell’esercizio in corso (per evitare duplicazioni con riserve pregresse) e si aggiungono invece gli utili accantonati a riserva e i nuovi conferimenti in denaro effettuati dai soci . Vanno infine sottratte dalla base ACE eventuali riduzioni di patrimonio avvenute nell’esercizio (p.es. distribuzioni di dividendi, riduzioni di capitale, restituzioni di riserve ai soci) . Il risultato di queste operazioni è la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE. In estrema sintesi: tutte le voci che aumentano il capitale proprio concorrono a formare la base ACE, mentre quelle che lo diminuiscono la riducono.
  2. Applicazione del rendimento nozionale: alla base ACE così determinata si applica un’aliquota percentuale fissata per legge, che rappresenta il “rendimento” figurativo del capitale. Tale aliquota, uguale per tutti i soggetti, è stata calibrata negli anni dal legislatore (tenendo conto delle condizioni economiche, dei tassi di interesse, nonché di esigenze di gettito erariale). Il prodotto tra la base ACE e l’aliquota di rendimento nozionale dà l’importo della deduzione ACE spettante, che l’impresa può sottrarre dal proprio reddito imponibile dichiarato. Se la deduzione ACE supera il reddito del periodo, la parte eccedente si trasforma in una perdita fiscale riportabile negli anni successivi (cd. eccedenza ACE che si conserva e può essere utilizzata a riduzione di futuri redditi) .

Per chiarire, ecco una tabella riepilogativa delle aliquote ACE nei diversi anni di applicazione ordinaria (senza considerare misure straordinarie come la “Super ACE” per il 2021 di cui diremo a parte):

Periodo d’impostaAliquota rendimento nozionale ACE ordinaria (annua)
2011 – 20133,0%
20144,0%
20154,5%
20164,75%
20171,6%
20181,5%
2019 – 20231,3% (aliquota “stabile” degli ultimi anni, introdotta dopo una breve soppressione dell’ACE nel 2019 e poi confermata fino al 2023)
2021 (ACE innovativa)15% – solo per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021, fino a 5 milioni €

Nota: l’ACE innovativa 2021 (anche detta “Super ACE”) merita un breve cenno: si trattò di un potenziamento temporaneo inserito dal D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) per favorire la ricapitalizzazione post-pandemia. Solo per il periodo d’imposta 2021 fu previsto che gli incrementi di capitale proprio registrati in tale anno beneficiassero di un rendimento nozionale straordinario del 15% (in luogo dell’1,3% ordinario) . In alternativa alla fruizione come deduzione nella dichiarazione dei redditi, l’importo ACE maturato nel 2021 poteva essere trasformato in credito d’imposta immediatamente utilizzabile . Dal 2022 si è tornati al regime ACE ordinario (aliquota 1,3%).

Chi può beneficiare dell’ACE. In origine (2011-2013) l’ambito soggettivo dell’agevolazione era circoscritto alle società di capitali (soggetti IRES). Dal 2014 l’ACE è stata estesa a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dalla dimensione, incluse quindi le società di persone e le imprese individuali (soggetti IRPEF) in regime di contabilità ordinaria . Sono rimaste escluse solo alcune situazioni particolari, ad esempio le imprese in contabilità semplificata o in perdita sistemica (società di comodo), gli enti non commerciali e taluni soggetti sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie . Per i soggetti IRPEF, la deduzione ACE opera riducendo il reddito imponibile d’impresa dichiarato nel quadro RF/RG, analogamente a quanto avviene per i soggetti IRES nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. In pratica, l’ACE riguarda tutte le attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che siano esercitate in forma societaria o individuale, purché venga redatto un bilancio (o rendiconto) da cui sia possibile evincere il patrimonio netto. Anche le holding e società finanziarie possono beneficiare dell’ACE, fermo restando che – come vedremo – esistono clausole antiabuso specifiche per evitare duplicazioni del beneficio nell’ambito di gruppi societari.

Quadro normativo di riferimento. Oltre alla norma istitutiva (art. 1 D.L. 201/2011 e successive modifiche), la disciplina ACE è stata attuata da appositi decreti ministeriali e documenti di prassi. In particolare, il D.M. 14 marzo 2012 emanato dal MEF ha fornito le definizioni operative per il calcolo dell’incremento di capitale proprio e le prime clausole anti-elusive. Successivamente, a seguito dell’estensione dell’ACE e di alcune modifiche normative, il MEF ha emanato un nuovo D.M. 3 agosto 2017 (“Nuovo decreto ACE”) che ha aggiornato e riordinato la disciplina, includendo esplicitamente nel testo le clausole antiabuso per i gruppi societari (art. 10 D.M. 3/8/2017) . L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato circolari esplicative importanti, come la Circolare 12/E del 23 maggio 2014 (sull’estensione ai soggetti IRPEF e vari chiarimenti) e la Circolare 2/E del 2024 (sulla gestione del phase-out dell’ACE dopo la sua abolizione dal 2024) . Infine, in tema di elusione, va tenuto presente l’art. 10-bis della L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 128/2015), che dal 2015 rappresenta la clausola generale anti-abuso applicabile a tutte le operazioni fiscali, ACE compresa. Ne parleremo diffusamente più avanti.

Abolizione dal 2024 e utilizzo residui. Come anticipato, la Legge n. 216/2023 (collegata alla riforma fiscale 2024) ha abrogato la disciplina ACE a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 . Ciò significa che per le società “solari” l’ultimo anno di spettanza dell’ACE è stato il 2023 (da dichiarare nel 2024). L’abrogazione è stata giustificata dal legislatore ritenendo che l’ACE avesse efficacia limitata sulla crescita e un costo elevato per l’erario . In sostituzione è stato introdotto un diverso incentivo (deduzione maggiorata del costo del lavoro per nuove assunzioni) . Importante: la norma transitoria prevede comunque che le eventuali eccedenze ACE maturate fino al 2023 non perdano efficacia: le imprese potranno continuare a riportarle e utilizzarle in diminuzione dei redditi futuri fino a esaurimento . Pertanto, nonostante l’abolizione, le contestazioni e i contenziosi sull’ACE rimangono un tema attuale per vari anni a venire, e le strategie difensive restano di assoluta rilevanza.

Abuso del diritto ed elusione fiscale: il principio generale (art. 10-bis L. 212/2000)

Prima di addentrarci nelle specifiche contestazioni legate all’ACE, è fondamentale richiamare il concetto di abuso del diritto in ambito tributario, che rappresenta la cornice entro cui il Fisco inquadra questi comportamenti elusivi. Il principio dell’abuso del diritto (o elusione fiscale) è stato codificato in Italia dal 2015 con l’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) , recependo una giurisprudenza formatasi in sede comunitaria e nazionale. In estrema sintesi, costituiscono abuso una o più operazioni, anche formalmente legittime, prive di sostanza economica che, pur nel rispetto letterale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti . Si noti come siano due gli elementi chiave che devono coesistere: da un lato la mancanza di sostanza economica (operazioni artificiose, incoerenti con normali logiche di mercato, incapaci di produrre effetti economici significativi diversi dal risparmio d’imposta) e dall’altro il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito (cioè un risparmio d’imposta che risulta contrario alla finalità delle norme fiscali o ai principi dell’ordinamento) .

Applicando questi concetti generali al caso ACE, si può già intuire: un’operazione societaria che formalmente rispetta le regole civilistiche (es. un aumento di capitale effettivamente deliberato e sottoscritto) potrebbe comunque essere contestata se si rivela in concreto un guscio vuoto, privo di reale apporto patrimoniale o di genuina giustificazione economica, effettuato al solo scopo di ottenere il rendimento nozionale ACE come “indebito vantaggio” . Ad esempio, come vedremo, i flussi finanziari circolari (capitale versato e fatto rientrare subito al mittente) sono un forte indicio di mancanza di sostanza economica e di intento abusivo.

Dal punto di vista delle conseguenze, l’art. 10-bis dispone che le operazioni abusive non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria . In pratica, il Fisco ha il potere di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti tramite esse, ricalcolando le imposte come se l’operazione non fosse mai avvenuta o fosse stata posta in essere in una forma non elusiva. Nel nostro contesto, ciò significa ad esempio negare la deduzione ACE ottenuta con un aumento di capitale giudicato abusivo e recuperare a tassazione la relativa imposta sul reddito . Importante: la norma prevede espressamente che l’abuso del diritto non dà luogo a fatti punibili sul piano penale tributario, né comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative (restano dovuti solo la maggiore imposta e gli interessi) . Questa esenzione da sanzioni si spiega col fatto che, in ipotesi di abuso, il contribuente ha formalmente rispettato le norme (quindi non c’è violazione puntuale di legge, ma un uso distorto delle stesse). Naturalmente, se oltre all’elusione sono contestati anche profili di evasione o frode (es. atti falsi, omesse dichiarazioni), lì scatteranno le sanzioni relative; ma limitandosi all’abuso puro, l’esito è unicamente il ripristino della corretta imposizione.

La legge inoltre offre uno “scudo” pro-contribuente: non si considerano mai abusive (dunque il contribuente può sempre far valere come lecite) le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rivolte al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa . Questa clausola – interpretata dalla prassi come il recepimento del principio del business purpose – significa che se l’operazione contestata presenta una solida motivazione economica diversa dal semplice risparmio d’imposta, essa non potrà essere qualificata come abuso. Ad esempio, nel nostro caso, un aumento di capitale finalizzato a raccogliere fondi per un importante progetto di investimento o per riequilibrare la struttura finanziaria dell’azienda (motivazioni finanziarie genuine) non dovrebbe essere considerato elusivo, anche se da esso deriva un risparmio d’imposta ACE. È quindi fondamentale, come vedremo, saper documentare e provare queste ragioni extrafiscali a supporto delle operazioni effettuate.

Infine, l’art. 10-bis disciplina la procedura di contestazione dell’abuso: l’Amministrazione finanziaria deve comunicare per iscritto al contribuente i motivi per cui ritiene configurabile un abuso e i vantaggi fiscali indebiti ottenuti, dando 60 giorni per le controdeduzioni (diritto al contraddittorio) prima di emettere l’atto impositivo. In caso di contenzioso, la prova è ripartita tra le parti in modo peculiare: spetta all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il disegno abusivo e la carenza di sostanza economica dell’operazione, mentre è onere del contribuente provare l’esistenza di valide ragioni economico-gestionali non fiscali alla base della stessa . La Corte di Cassazione ha confermato tale riparto dell’onere probatorio in recenti pronunce, ribadendo che l’amministrazione deve fornire elementi indiziari seri sulla natura elusiva della transazione, ma una volta fatto ciò, grava sul contribuente l’onere di “vincere la presunzione” dimostrando concretamente le finalità extra-fiscali perseguite . Questa dinamica probatoria è cruciale nella difesa dalle contestazioni di abuso dell’ACE, come vedremo in seguito.

(Si noti che prima del 2015 l’abuso del diritto non era codificato: la Cassazione, su impulso della giurisprudenza UE, lo riconosceva come principio generale. Oggi tutto questo è formalizzato in art. 10-bis, applicabile anche retroattivamente a operazioni pregresse in quanto norma di interpretazione – ma con i dovuti temperamenti. In ogni caso, per contestazioni ACE relative ad anni dal 2011 al 2015, la sostanza del dibattito è analoga, pur in assenza all’epoca di una norma generale scritta.)

ACE e possibili profili di abuso: operazioni a rischio di contestazione

Passiamo ora ad esaminare quali operazioni, nell’ambito dell’agevolazione ACE, tipicamente possono integrare un abuso del diritto secondo la prospettiva dell’Agenzia delle Entrate. Come regola generale, ogni qual volta vi sia un incremento del patrimonio netto solo formale o temporaneo, privo di reale apporto di nuove risorse o di valide ragioni economiche, c’è il rischio che il Fisco qualifichi l’operazione come elusiva e ne disconosca il beneficio ACE correlato. Negli anni di applicazione dell’ACE sono state osservate (e talora contestate) alcune casistiche ricorrenti di possibili abusi. Vediamole nel dettaglio, distinguendo tra le clausole antielusive specifiche previste dalla normativa ACE stessa e le situazioni sanzionate ex post tramite la clausola generale anti-abuso.

Clausole antielusive specifiche nella disciplina ACE

Il legislatore, consapevole delle possibili manovre infragruppo per moltiplicare il beneficio ACE, ha inserito fin da subito alcune limitazioni automatiche. Tali regole – originariamente contenute nell’art. 10 del D.M. 14/03/2012 e poi confermate/articolate nell’art. 10 del D.M. 03/08/2017 – sterilizzano dalla base ACE certe operazioni considerate intrinsecamente elusive, senza necessità di ulteriori indagini sull’intento. Ecco le principali:

  • Conferimenti in denaro infragruppo: se una società effettua un conferimento di capitale in denaro a favore di un’altra società controllata del gruppo, l’incremento di patrimonio non genera beneficio ACE per la società conferente. In base all’art. 10, comma 2 D.M. 3/8/2017, la società che esegue il conferimento deve ridurre la propria base ACE di un ammontare pari al conferimento effettuato a favore di soggetti del gruppo (o che diventano tali a seguito del conferimento) . La logica è evitare che, in un gruppo, spostando liquidità da una società all’altra entrambe possano contabilizzare un incremento patrimoniale (una perché ha ricevuto il capitale, l’altra perché magari non riduce il proprio netto essendo il conferimento contabilizzato come partecipazione attiva). In pratica, nel caso di A (controllante) che conferisce denaro in B (controllata), la norma prevede che A sterilizzi l’aumento (quindi non beneficia di ACE su quel decremento di liquidità), mentre B può invece conteggiare normalmente l’aumento di capitale ricevuto nella propria base ACE . Questa clausola impedisce doppi benefici intra-gruppo. (Nota: non rileva, inoltre, il caso di finanziamenti infruttiferi dei soci a società del gruppo: tali apporti, se poi convertiti in capitale, seguono le regole ordinarie.)
  • Acquisto di aziende infragruppo: la base ACE va ridotta anche in caso di acquisizione di un’azienda (o ramo di azienda) da un’altra società del gruppo . In altre parole, se la società X acquista a titolo oneroso un’azienda dalla collegata Y (operazione avvenuta dopo il 2010), l’incremento di patrimonio che X registra (per aver investito capitale proprio nell’acquisto) non deve generare ACE, perché si tratta di una ricapitalizzazione “di scopo” che poteva essere altrimenti realizzata internamente. La Relazione ministeriale al DM attuativo spiegava che questa clausola serve a evitare che tramite cessioni interne di rami d’azienda si possano “rigenerare” basi ACE altrimenti non utilizzabili . Tecnicamente, la riduzione opera in capo al soggetto acquirente e ha carattere permanente (incide anche sugli anni successivi) .
  • Acquisto di partecipazioni infragruppo: similmente al caso precedente, l’art. 10, comma 3 lett. a) D.M. 3/8/2017 prevede che se una società utilizza i conferimenti ricevuti per acquisire (o incrementare) partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo, la variazione in aumento ai fini ACE debba essere diminuita dell’importo dei corrispettivi pagati per tali acquisizioni . In sostanza, se i soci versano nuovi capitali in Alfa S.p.A. e Alfa li impiega per comprare Beta S.r.l. (sua controllata o comunque società già nel perimetro del medesimo gruppo di controllo), Alfa non potrà godere del beneficio ACE su quel capitale, perché lo ha solo “girato” per comprare un’entità del gruppo. Anche qui l’intento è chiaro: evitare schemi in cui i soci apportano denaro a una holding che poi lo usa per acquisire una controllata, così da duplicare il vantaggio (la holding avrebbe aumento di capitale +0, la controllata non cambia sostanza). Questa riduzione è permanente e colpisce la società che effettua l’acquisizione . Vale solo per acquisizioni di controllo (se invece si acquistano partecipazioni di minoranza esterne al gruppo, la norma non si applica). La Relazione al decreto attuativo avverte però che, se si cerca di aggirare la regola usando soggetti fuori dal gruppo (es. far capitalizzare la target da terzi e poi acquisirla ugualmente col denaro dei soci), entrerebbe in gioco la clausola generale anti-abuso .
  • Finanziamenti infragruppo: l’ultima clausola antiabuso dell’art. 10 D.M. 2017 riguarda i crediti infragruppo. In presenza di un incremento dei crediti finanziari vantati verso altre società del gruppo (rispetto al livello esistente al 31/12/2010), la base ACE della società creditrice dev’essere ridotta di un importo pari a tale incremento . Questa norma mira a impedire un uso strumentale: ad esempio, la società A riceve un apporto dai soci e contestualmente presta i soldi alla controllata B; formalmente A avrebbe patrimonio netto maggiore (per il conferimento ricevuto) e un attivo (credito verso B), ma chiaramente sul piano di gruppo non vi è nuovo capitale, solo un trasferimento. Allora l’incremento del credito di A verso B viene sterilizzato, azzerando di fatto il beneficio ACE di A su quella porzione. La Relazione indicava che tale sterilizzazione è temporanea: se poi il credito si riduce (per rimborso), la base ACE può riassorbirsi . In ogni caso, la presenza di consistenti crediti infragruppo accesi dopo il 2010 è un campanello d’allarme: spesso segnala che i fondi apportati dai soci hanno preso la via di altre società del gruppo, tradendo la finalità “patrimonializzazione” che l’ACE intende premiare.

Le clausole sopra descritte operano quindi come correttivi automatici in fase di calcolo della base agevolabile. Se correttamente applicate, dovrebbero già prevenire molti abusi “interni”: ad esempio, una circolazione di denaro all’interno del gruppo con conferimenti incrociati e finanziamenti reciproci, alla fine, viene neutralizzata da queste rettifiche incrociate (la società che presta sterilizza, quella che conferisce sterilizza, ecc.). Tali norme tuttavia non coprono tutte le situazioni possibili, specialmente quando nel disegno elusivo sono coinvolti soggetti esterni al perimetro immediato del gruppo, oppure quando si fa un uso formalmente diverso delle somme. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può ricorrere alla più ampia clausola generale anti-elusione (art. 10-bis L. 212/2000) per sostenere che, al di là delle apparenze, si è in presenza di un abuso del diritto.

Da notare che il contribuente ha comunque a disposizione uno strumento preventivo: per alcune di queste clausole specifiche, la legge consente di presentare un interpello disapplicativo (ai sensi dell’art. 11, co. 2, L. 212/2000) qualora si ritenga che nel caso concreto non sussista finalità elusiva. Ad esempio, nel caso di fusioni con riporto di perdite o ACE, oppure nel caso di acquisizioni infragruppo di partecipazioni/aziende, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate di non applicare la norma antiabuso presentando adeguata documentazione che provi le valide ragioni economiche dell’operazione . Anche per l’ambito ACE, recenti Risposte ad interpello hanno confermato la disapplicazione delle clausole in casi di operazioni giustificate: ad esempio, la Risposta AE n. 197/2024 ha ritenuto non abusiva un’operazione complessa di acquisizione societaria finanziata tramite veicoli esteri, in quanto – pur coinvolgendo conferimenti attraverso società intermedie – era finalizzata all’ingresso di nuovi investitori (fondi di private equity) e non presentava intenti elusivi, permettendo così di non applicare l’art. 10 del DM ACE e riconoscere il beneficio . Questo per evidenziare che non ogni operazione “particolare” è automaticamente illecita: se esistono serie ragioni di mercato, il Fisco può prenderne atto.

Operazioni “a rischio” contestazione ACE

Al di fuori (o in aggiunta) alle ipotesi previste dalle clausole specifiche sopra menzionate, l’esperienza ha mostrato alcuni schemi ricorrenti che hanno attirato l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in chiave anti-elusiva. Vediamo i più importanti, tenendo presente che spesso si intrecciano tra loro:

  • Aumento di capitale con flusso finanziario circolare: è forse il caso emblematico di abuso ACE, emerso in varie verifiche fiscali e approdato anche in Corte di Cassazione. Consiste in un aumento di capitale formalmente effettuato, ma in cui la provvista (i fondi) entrano nella società e poi ne escono poco dopo seguendo un percorso circolare che li riporta al mittente originario. Lo scopo reale è solo maturare, alla data di bilancio, un patrimonio netto maggiore su cui conteggiare l’ACE, senza però che vi sia stato un effettivo e duraturo incremento di capitali propri. Un esempio concreto: la società Alfa delibera un aumento di capitale di 10 milioni di euro, sottoscritto da un socio estero Beta Ltd; Beta ottiene i 10 milioni in prestito da un’altra società del gruppo (Gamma S.p.A.); Alfa incassa i 10 milioni e dopo pochi giorni (o addirittura il giorno seguente) li trasferisce di nuovo a Gamma, magari sotto forma di finanziamento o di pagamento straordinario . Il risultato? Alfa chiude l’esercizio con +10 milioni a patrimonio (base ACE incrementata), Beta risulta aver investito 10 milioni in Alfa (ma soldi non suoi), Gamma riottiene i 10 milioni (che servivano solo da tramite). Un’operazione del genere è priva di sostanza economica evidente: Alfa non ha beneficiato di alcun reale nuovo apporto (ha tenuto i fondi giusto 24 ore in cassa ), l’assetto patrimoniale del gruppo nel complesso non è cambiato (Gamma ha solo prestato soldi a sé stessa, di fatto, facendoli girare via Beta-Alfa). L’unico effetto è che Alfa, per quell’anno, vorrebbe dedurre l’ACE su 10 milioni di capitalizzazione fittizia.

L’Agenzia delle Entrate considera tale schema un abuso del diritto conclamato. Nella prospettiva del Fisco, siamo di fronte a un “mero artificio contabile” creato per soddisfare i requisiti formali dell’ACE senza un reale rafforzamento patrimoniale dell’impresa . Le valide ragioni economiche mancano del tutto o sono solo pretestuose (spesso si invoca, come nel caso esaminato in Cassazione, un generico accordo di cash pooling infragruppo per giustificare la fuoriuscita dei fondi, ma senza prova che servissero davvero a pagare debiti verso terzi) . Indici decisivi di elusività sono la tempistica immediata della restituzione e la circolarità dei flussi all’interno dello stesso gruppo .

Precedenti giurisprudenziali: una vicenda di questo tipo, relativa a un aumento di capitale da 17 milioni di euro sottoscritto a fine 2014 e contestato come abuso, è giunta fino in Corte di Cassazione. Con l’Ordinanza n. 30585 del 20/11/2025, la Suprema Corte ha confermato la natura abusiva dell’operazione e il conseguente disconoscimento del beneficio ACE . I giudici di legittimità hanno ribadito che la libertà del contribuente di scegliere le operazioni fiscalmente meno onerose si arresta dove lo strumento giuridico è piegato a fini estranei alla sua funzione . Nel caso di specie, l’aumento di capitale era solo apparente: la liquidità è rimasta in Alfa appena un giorno, tornando subito nel circuito del gruppo, il che contraddice palesemente la finalità pro-patrimonializzazione dell’ACE . Mentre la società contribuente sosteneva che il trasferimento fosse dovuto a un accordo di tesoreria (cash pooling per pagare debiti), né davanti ai giudici tributari né in Cassazione è riuscita a provare concreti impieghi extra-fiscali di quei fondi . Da qui la sanzione di abuso: vantaggio fiscale annullato e società condannata a pagare le maggiori imposte, oltre alle spese di lite (nel caso in esame è stata addirittura sanzionata la lite temeraria, vista l’evidenza dell’abuso) . Questa pronuncia fornisce un monito chiaro: versamenti “mordi e fuggi” di capitale, con immediato ritorno dei soldi ai finanziatori, verranno smontati dal Fisco e dai giudici, perché l’ACE esige che l’apporto sia reale e duraturo nella società.

  • Conferimenti da società estere o soggetti non residenti: spesso connessi allo schema precedente, i conferimenti provenienti dall’estero (da parte di società controllanti o collegate non italiane) sono guardati con attenzione. Non c’è nulla di illegittimo di per sé nel far finanziare un aumento di capitale a un socio estero, ma l’esperienza mostra che talvolta tale socio è usato come “veicolo” per rendere meno trasparente la circolarità dei flussi. Ad esempio, nell’operazione Alfa-Beta-Gamma di cui sopra, il socio conferente Beta era una società inglese: ciò probabilmente si scelse anche per sottrarre Beta stessa alla disciplina ACE (essendo non residente, Beta non gode dell’agevolazione e non è soggetta alle clausole di sterilizzazione), e per simulare l’ingresso di capitali “dall’esterno” mentre in realtà provenivano da un’altra entità del gruppo italiano. In generale dunque, un conferimento da parte di un soggetto estero seguito dal rapido outflow di fondi verso un soggetto italiano correlato farà scattare immediatamente l’ipotesi di un abuso, con l’aggravante della possibile interposizione di soggetto estero per eludere i controlli. La difesa in questi casi dovrà dimostrare che il socio estero agiva in autonomia con risorse proprie e che l’operazione aveva scopi industriali (ad es. un investimento diretto nell’impresa italiana) – altrimenti la struttura verrà ricondotta a mezzo artificioso. Le pronunce citate (Cass. 30585/2025) e documenti di prassi (ad es. Principio di diritto AE n.1/2019) indicano chiaramente che ciò che rileva è la sostanza: anche un soggetto estero, se mera conduit finanziaria priva di autonomia, non “salva” l’operazione dal giudizio di elusività .
  • Operazioni sul capitale proprie ma temporanee*: un altro scenario a rischio è quello di operazioni che, pur senza flussi infragruppo, appaiono temporanee* o preordinate unicamente a far figurare un patrimonio netto elevato a fine anno, per poi tornare indietro. Ad esempio, una società potrebbe ottenere da terzi (es. una banca) un finanziamento a breve termine a dicembre, farlo conferire dai soci come aumento di capitale entro il 31/12, beneficiando così dell’ACE per quell’anno, e poi restituire il finanziamento a gennaio successivo (magari riducendo il capitale o distribuendo riserve in futuro). In tal caso il capitale proprio è aumentato davvero, ma solo momentaneamente. La normativa ACE non prevedeva un periodo minimo di mantenimento del conferimento; dunque, sul piano strettamente letterale, l’operazione potrebbe anche non violare alcuna clausola specifica. Tuttavia, se la tempistica dimostra un chiaro intento elusivo – aumento sotto data, revoca subito dopo aver “incassato” il vantaggio fiscale – anche questo potrebbe essere inquadrato come abuso del diritto in sede di accertamento. Le valide ragioni economiche di un aumento lampo sarebbero difficili da argomentare, a meno di particolari esigenze (ad esempio: l’apporto a dicembre serviva a soddisfare requisiti patrimoniali civilistici o contrattuali almeno fino a fine anno, poi venuto meno l’obiettivo si è restituito il capitale in eccesso). In assenza di giustificazioni, il Fisco potrebbe sostenere che il sole purpose era ottenere un anno di ACE. È un terreno scivoloso e non sono noti molti contenziosi su questa fattispecie specifica; ma il principio generale antiabuso può teoricamente colpire anche manovre “mordi e fuggi” sul capitale** fatte a cavallo di fine esercizio.
  • Rivalutazioni di beni d’impresa finalizzate ad aumentare il patrimonio netto: la rivalutazione contabile di beni aziendali (immobili, partecipazioni, marchi, avviamento, ecc.), consentita da varie leggi speciali, comporta l’iscrizione di una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Ciò incrementa il patrimonio netto civilistico e dunque – potenzialmente – anche la base ACE. In particolare, alcune norme di rivalutazione prevedevano la possibilità di rivalutare i beni gratuitamente ai soli fini civilistici (senza riconoscimento fiscale del maggior valore, oppure con il pagamento di un’imposta sostitutiva ridotta). Diverse imprese hanno colto l’opportunità per “gonfiare” il proprio patrimonio netto contabile, ad esempio nel 2020, al fine di migliorare indici di bilancio e – come effetto collaterale – ampliare la base ACE su cui dedurre l’1,3%. Formalmente, una rivalutazione effettuata nel rispetto della legge non è certo illecita. Tuttavia, occorre chiedersi: una sovrastima volontaria di beni, priva di reali effetti economici (se non quello di creare una riserva contabile), ma utile a risparmiare tasse via ACE, può costituire abuso? La questione è sottile. Da un lato, la ratio legis dell’ACE è premiare nuovi capitali di rischio apportati o generati; una riserva da rivalutazione non rappresenta nuovo capitale proveniente dai soci né utili realmente accantonati, bensì un valore latente interno riclassificato. Dall’altro lato, se la legge di rivalutazione lo permette, quell’incremento concorre al patrimonio netto. La normativa ACE non esclude esplicitamente le riserve da rivalutazione dal computo (a meno che non si tratti di riserve non distribuibili per legge – ma in genere lo sono). Quindi l’impresa che l’ha fatto potrebbe sostenere di aver agito secondo norma. L’Agenzia delle Entrate, per quanto noto, non ha sinora contestato direttamente come abuso una rivalutazione pro-ACE. Tuttavia, qualora la rivalutazione appaia sproporzionata e priva di giustificazione, e magari venga annullata pochi anni dopo (ad esempio riducendo il capitale per stornare la riserva), non è escluso che possa configurarsi un comportamento elusivo. Si tratterebbe però di provare l’intent to avoid tax, complesso in simili casi, dato che la rivalutazione potrebbe avere anche motivazioni di bilancio (es. allineare valori a quelli di mercato, rafforzare il patrimonio per creditori, ecc.). In conclusione, le rivalutazioni beni volte unicamente a creare “patrimonio cartaceo” per l’ACE rappresentano un’area grigia: più che abuso in senso tecnico, si rischia magari la contestazione di inopponibilità se l’operazione viene ritenuta fittizia. Ad ogni modo, per prudenza, se un’azienda ha effettuato una forte rivalutazione e contestualmente beneficiato di molto ACE, dovrebbe essere pronta a difenderne la sostanza economica (ad es.: “i beni rivalutati avevano effettivamente un maggior valore economico e la riserva ha consolidato il patrimonio a beneficio dei creditori, non fu fatta per motivi fiscali”). In assenza di contenziosi specifici pubblici su questo tema, lo segnaliamo come potenziale area di attenzione più che un abuso tipico già sanzionato.
  • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni) con incidenza sulla base ACE: le riorganizzazioni societarie possono influire sull’agevolazione ACE in vari modi. Un caso pratico: una fusione tra società può comportare il trasferimento delle rispettive basi ACE. La normativa prevede regole per la continuazione o meno dell’ACE in capo alla società risultante, e soprattutto stabilisce paletti per evitare abusi tramite fusioni o scissioni. Ad esempio, l’art. 11 del D.M. 3/8/2017 regolamenta il cosiddetto “recapture” della Super ACE 2021 in caso di operazioni straordinarie, mentre altre norme (come l’art. 172 TUIR per le perdite fiscali) hanno analogie per ACE. In sintesi, se una fusione appare motivata essenzialmente dal trasferire ad un’altra società eccedenze ACE o basi ACE che altrimenti non sarebbero sfruttabili (magari perché una società è incapiente e viene fusa con una che ha utili tassabili), l’operazione potrebbe essere vista come elusiva. Le Commissioni Tributarie e la Cassazione hanno analizzato casi di fusioni inverse e altre riorganizzazioni con sospetto di elusione, sebbene spesso il focus fosse su perdite fiscali più che sull’ACE. Ad esempio, una fusione inversa dove la società incorporante “ottiene” dalla fusione un grosso patrimonio netto che incrementa la sua ACE potrebbe destare l’attenzione del Fisco: occorrerebbe verificare se tale patrimonio deriva in parte da riserve non tassate, da rivalutazioni, ecc., e se l’operazione aveva scopi genuini (integrazione societaria) o solo fiscali. Nel caso di contestazioni su fusioni ritenute elusive, valgono gli stessi criteri: bisogna dimostrare le reali ragioni economiche (riorganizzazione, sinergie, ecc.) e che il vantaggio fiscale (tra cui l’eventuale ottimizzazione ACE) è una conseguenza secondaria e non il fine primario . In mancanza di ciò, il Fisco potrebbe ignorare gli effetti della fusione (quindi anche annullare l’eventuale incremento ACE derivatone) .

Esempio: Tizio possiede Alfa S.r.l. (operativa) e Beta S.r.l. (scatola con riserve e crediti ACE non utilizzati). Decide di fondere Beta in Alfa per far confluire il patrimonio e sfruttare le riserve ACE di Beta riducendo l’utile tassabile di Alfa. Se Beta in realtà non aveva una ragione di esistere se non per quell’utilizzo, la fusione potrebbe apparire strumentale. Tuttavia, se Beta apporta anche qualche beneficio concreto (es. un asset strategico, oppure semplifica la struttura), la difesa punterà su quello. La materia è complessa e qui semplificata, ma va menzionato che le operazioni straordinarie sono spesso sotto la lente per possibili usi impropri dell’ACE o di altri vantaggi. Prevedendo questo, la normativa talora impone l’obbligo di interpello in casi dubbi. Ad esempio, per il riporto di perdite e interessi passivi o ACE in certe fusioni, è richiesto un interpello preventivo per dimostrare l’assenza di intenti elusivi . Se il contribuente omette l’interpello laddove necessario, l’operazione potrebbe essere automaticamente sindacabile.

  • Altri casi particolari: ulteriori ipotesi di abuso ACE potrebbero includere la conversione di prestiti in capitale in contesti anomali, i finanziamenti soci seguiti da immediati rimborsi mascherati, o l’uso di strumenti ibridi per far figurare equity dove è sostanzialmente debito. Un esempio potrebbe essere: i soci effettuano un versamento a fondo perduto (che aumenta il patrimonio netto) e dopo qualche mese la società restituisce loro somme equivalenti tramite operazioni extra-contabili o retromarce contrattuali – anche questo configurerebbe un abuso. Oppure, soci che concedono un finanziamento, poi lo rinunciano facendolo diventare capitale (questo di solito è lecito e anzi l’ACE espressamente include i crediti postergati rinunciati), ma subito dopo ricevono altro vantaggio compensativo. È chiaro che ogni fattispecie “creativa” sarà valutata in concreto. A tal proposito, va evidenziato che la rinuncia dei crediti dei soci è invece considerata legittima ai fini ACE: sia la normativa che la giurisprudenza confermano che se un socio rinuncia a un proprio credito verso la società (ad esempio per finanziamenti erogati in passato), tale operazione equivale a un apporto di patrimonio netto e concorre ad aumentare la base ACE . L’Amministrazione finanziaria aveva talvolta avanzato dubbi, sostenendo che occorresse provare la “natura finanziaria” originaria di quei crediti per includerli nell’ACE, ma questa impostazione è stata giudicata infondata: la CTR Lazio ha chiarito che escludere dall’ACE i crediti rinunciati non ha base normativa e ne tradirebbe la ratio . In altre parole, se i soci trasformano un credito in capitale, l’ordinamento premia comunque la patrimonializzazione ottenuta. Quindi, una contestazione su questo fronte può essere vinta dal contribuente, come è avvenuto in alcuni casi (Cassazione Ordinanza 6104/2019 ha avallato che l’iscrizione a bilancio di tali apporti fa fede della loro natura di capitale) . Discorso diverso sarebbe se la rinuncia fosse fittizia, seguita magari da una restituzione occulta ai soci: allora entrerebbe nel novero di comportamenti fraudolenti, più che elusivi, con possibili implicazioni diverse.

Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate tende a contestare l’abuso dell’ACE quando ravvisa schemi artificiosi, specialmente nell’ambito di gruppi societari, volti ad “auto-finanziare” aumenti di capitale o spostare basi ACE da un soggetto all’altro senza vero nuovo apporto di risorse dall’esterno. Le situazioni più delicate sono quelle in cui i soldi fanno girotondo (uscendo quasi subito dalla società beneficiaria) o in cui l’operazione sul capitale appare isolata e scollegata da normali logiche economiche (es: enorme aumento di capitale che non trova poi impiego negli investimenti dichiarati, fusione di società senza integrazioni operative ma solo scopi fiscali, ecc.). In tali circostanze il vantaggio fiscale indebito (risparmio d’imposta ACE) risulta spesso sproporzionato rispetto a qualsiasi effetto economico, il che rafforza la tesi dell’abuso.

Difendersi dalle contestazioni dell’Agenzia: strumenti e strategie dal punto di vista del contribuente

Affrontare una contestazione dell’Agenzia delle Entrate in tema di abuso del diritto sull’ACE richiede un approccio tecnico e approfondito. Dal punto di vista del contribuente (società o imprenditore), la parola d’ordine è dimostrare la sostanza economica delle proprie operazioni e l’assenza di intenti esclusivamente fiscali. Di seguito delineiamo le principali strategie difensive e accorgimenti utili.

Preparazione e prevenzione: la documentazione delle ragioni economiche

La migliore difesa in caso di accertamento è spesso costruita prima, ovvero al momento in cui si pianifica ed esegue l’operazione societaria che potrebbe essere contestata. Ogni volta che si effettua un’operazione potenzialmente “sensibile” (aumenti di capitale con apporto di soci, conferimenti infragruppo, fusioni, ecc. legati a benefici ACE) è buona prassi predisporre un vero e proprio “dossier” in cui si illustrano le ragioni extrafiscali che motivano l’operazione . Ciò può includere: piani industriali, business plan, perizie di stima, verbali assembleari dettagliati con le motivazioni, relazioni di advisor, corrispondenza bancaria per finanziamenti, ecc. . Bisogna chiedersi: “Questa operazione avrebbe senso anche se non esistesse il risparmio fiscale?”. Se la risposta è sì, occorre provare perché. Ad esempio, nel caso di un aumento di capitale: era necessario per abbassare il rapporto debt/equity e ottenere migliori condizioni di credito? Per finanziare un progetto specifico? Per rispettare covenant contrattuali? Nel caso di un conferimento infragruppo: serviva a ricapitalizzare una controllata in crisi, a concentrare risorse per un investimento comune, ecc. Più le ragioni sono specifiche e verificabili, meglio è. Una generica affermazione (“abbiamo fatto cash pooling per efficientare la tesoreria”) senza pezze d’appoggio non reggerà, come si è visto .

Un elemento chiave è coerenza e tempistiche: se l’operazione è genuina, di solito i documenti e gli eventi circostanti lo riflettono. Ad esempio, un aumento di capitale reale sarà seguito da acquisti di macchinari, assunzioni, investimenti documentati entro breve tempo. Se invece i soldi escono subito verso i soci o rimangono inutilizzati, l’ufficio avrà gioco facile a dire che mancava uno scopo economico concreto. Tempus regit substantiam: i fatti parlano. Quindi, in ottica preventiva, è bene evitare mosse che possano apparire come “contraddittorie” rispetto alle motivazioni dichiarate (es: non ha senso dichiarare che l’aumento serve per investimenti e poi non fare alcun investimento). Se proprio le circostanze cambiano (può succedere che dopo aver capitalizzato, un progetto salti e i fondi vengano restituiti), sarà importante documentare tale sopravvenuto mutamento e dimostrare che al momento della decisione le intenzioni erano serie.

Un altro strumento di prevenzione, già accennato, è l’interpello: nei casi dubbi, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate (sia esso ordinario per avere chiarimenti, sia preventivo anti-abuso ex art.11 comma 2 D.Lgs. 212/2000) può mettere al riparo da successive contestazioni o quantomeno chiarire la posizione ufficiale del Fisco. Certo, l’Agenzia potrebbe rispondere in modo sfavorevole, ma in tal caso almeno si ha la possibilità di modificare i piani (o rinunciare all’operazione, o accettare di non godere dell’ACE) evitando un contenzioso successivo ben più oneroso. Se invece l’Agenzia risponde positivamente (magari riconoscendo valide le ragioni presentate), il contribuente avrà una tutela rafforzata, perché l’Amministrazione non potrà poi agire in contrasto con la propria risposta (salvo casi eccezionali). Pertanto, per operazioni straordinarie complesse in ambito ACE, valutare l’interpello è segno di prudenza.

L’onere della prova e la difesa in giudizio

Come già ricordato, in caso di contestazione di abuso l’onere probatorio è ripartito: l’Ufficio deve inquadrare la strumentalità dell’operazione e il vantaggio indebito, ma poi sta al contribuente convincere i giudici dell’esistenza di effettive ragioni economiche. In un processo tributario, questo si traduce nella necessità di produrre prove documentali solide e, se del caso, anche avvalersi di consulenze tecniche o perizie di parte. Ad esempio, se il Fisco sostiene che un apporto era inutile perché l’azienda aveva liquidità sufficiente, si potrebbe produrre un rapporto di un consulente finanziario che dimostra come quell’apporto fosse invece necessario per migliorare un indice patrimoniale richiesto da banche o investitori. Oppure, nel caso di un investimento dichiarato, portare contratti, fatture, evidenze che i soldi sono stati spesi per quello e non sono tornati ai soci. Spetta al contribuente “rendere tangibile” la sostanza economica.

È cruciale, nella memoria difensiva, smontare gli indizi di abuso evidenziati dall’ufficio. Ad esempio, se l’accertamento sottolinea che i fondi sono usciti dopo 24 ore, bisognerà spiegare in maniera plausibile il perché di quella tempistica (compito arduo, ma si può tentare: es. “pagamento improrogabile di un debito verso terzi che veniva gestito dalla consociata per questioni organizzative”). Se l’ufficio evidenzia la circolarità (denaro da Gamma a Beta a Alfa e poi da Alfa a Gamma), il contribuente potrebbe provare a spezzare questo circuito dimostrando che Alfa ha effettivamente speso quei soldi per estinguere un debito commerciale verso Gamma (cioè non una restituzione a vuoto, ma pagamento di una fornitura o servizio reale). In pratica, occorre contrastare le presunzioni dell’ufficio con elementi fattuali che diano una diversa lettura. Questo spesso significa fornire spiegazioni dettagliate per ogni movimentazione di denaro sospetta, riconducendola a cause reali (“follow the money” in versione legittima).

Nella difesa giuridica, è importante richiamare anche eventuali incertezze normative o interpretative esistenti all’epoca dei fatti. Ad esempio, se il contribuente ha seguito alla lettera le indicazioni di una Circolare dell’Agenzia o di una prassi poi rivelatasi controvertibile, potrà invocare la buona fede e l’affidamento. Nel campo ACE, qualche incertezza c’è stata (ad esempio sul trattamento delle rinunce di crediti inizialmente c’era confusione, poi chiarita). Se si dimostra che la normativa non era chiara e l’impresa ha tenuto un comportamento ragionevole, quantomeno si può puntare all’annullamento di eventuali sanzioni (anche se, come detto, in teoria non dovrebbero essercene, ma in casi di contestazioni miste o pregresse potrebbe capitare).

Il contraddittorio con l’Amministrazione e soluzioni deflattive

Prima di arrivare in giudizio, il contribuente ha l’opportunità di far valere le proprie ragioni già in sede amministrativa, grazie all’obbligo di contraddittorio preventivo per le contestazioni di abuso. È fondamentale sfruttare bene questa fase: presentare una memoria difensiva completa all’Ufficio, entro i 60 giorni dalla comunicazione, con tutta la documentazione giustificativa, può talvolta far recedere l’Agenzia dalla contestazione o portare a una sua parziale revisione. Anche se ciò non avviene, quel materiale costituirà la base su cui costruire poi il ricorso. Mostrarsi collaborativi e trasparenti nelle spiegazioni può inoltre risultare utile in caso si valuti una soluzione transattiva (come l’accertamento con adesione): se il caso non è platealmente abusivo ma c’è margine interpretativo, l’Ufficio potrebbe acconsentire a ridurre la pretesa (ad esempio riconoscendo una parte di ACE se si forniscono alcune prove, oppure qualificando l’operazione in maniera diversa). L’adesione comporta il pagamento dell’imposta (magari ridotta) ma evita il contenzioso e le eventuali sanzioni sono ridotte di 1/3: è un’opzione da considerare quando le chance di vittoria integrale non sono altissime e si vuole limitare il danno. Ovviamente, se si ritiene invece di avere solide argomentazioni per vincere in giudizio, si può scegliere di resistere fino in Commissione Tributaria (ora Corti di Giustizia Tributaria).

Argomentazioni giuridiche di supporto

Oltre al merito fattuale, vi sono alcune argomentazioni di diritto che il contribuente può spendere:

  • Far rilevare se l’Ufficio ha rispettato tutti i requisiti procedurali dell’art. 10-bis. Ad esempio, se la motivazione dell’atto impositivo non espone compiutamente le ragioni per cui l’operazione sarebbe abusiva (quali vantaggi indebiti e perché sono contrari alla ratio delle norme), ciò potrebbe rendere annullabile l’atto per difetto di motivazione. La legge impone un onere motivazionale rafforzato in caso di abuso, pena la nullità dell’accertamento . Anche l’eventuale mancato rispetto del contraddittorio (se l’ufficio emette l’atto senza attendere 60 giorni dalle osservazioni del contribuente, salvo casi di urgenza motivata) può essere causa di nullità.
  • Sottolineare la mancanza del doppio elemento richiesto: se anche l’ufficio prova che c’è un vantaggio fiscale, il contribuente può insistere che comunque l’operazione non era priva di sostanza economica (o viceversa). Basta infatti che manchi uno dei due elementi (assenza di sostanza o indebito vantaggio) per escludere l’abuso. Nel caso ACE, il vantaggio fiscale indebito coincide col risparmio d’imposta su una base fittizia. Se però si dimostra che la base non era fittizia, cade tutto. Ad esempio, se l’azienda poteva ottenere lo stesso vantaggio in un modo lecito alternativo, si può dire che non è “indebito” (anche se questa strada è scivolosa in tema ACE, perché l’alternativa sarebbe non aumentare il capitale, il che non è un’azione comparabile). Più centrato è mostrare che l’operazione ha effetti economici reali: es. “È vero che Alfa ha restituito 10 milioni a Gamma, ma così facendo ha estinto un debito commerciale, migliorando la propria posizione finanziaria netta; dunque un effetto sostanziale c’è stato”. Se passa l’idea che l’operazione aveva una idoneità economica, non è più priva di sostanza e quindi non qualificabile come abuso, anche se c’era un risparmio d’imposta.
  • Richiamare eventuali precedenti favorevoli. In materia di abuso del diritto, la giurisprudenza è spesso case-specific, ma può aiutare citare pronunce dove operazioni simili sono state ritenute lecite. Ad esempio, la Cassazione n. 340/2021 (esempio) potrebbe aver detto che un certo tipo di conferimento non era abuso perché c’era un nuovo investitore, o una certa fusione era legittima perché vi erano valide ragioni industriali. Nella nostra materia, un precedente interessante è quello di una scissione a favore di socio unico che la Cassazione (Sent. n. 456/2023) ha giudicato non elusiva perché comportava benefici organizzativi concreti e non solo fiscali. Dimostrare analogie col proprio caso può rafforzare la difesa. Viceversa, bisogna saper distinguere i precedenti sfavorevoli (come la Cass. 30585/2025) evidenziando eventuali differenze di fatto: “Nel nostro caso, diversamente da quello deciso dalla Cassazione, i fondi sono rimasti in azienda per 6 mesi e hanno finanziato un’attività produttiva, non c’è stata restituzione immediata”, e così via.
  • Far leva sulla assenza di malafede e sulla cooperazione tenuta. Ad esempio, se il contribuente aveva presentato interpello e magari l’Agenzia non ha risposto nei termini (silenzio-assenso), può rivendicare di aver agito in buona fede con il conforto dell’amministrazione (tacito). Oppure, se l’operazione era stata illustrata in bilancio o in nota integrativa in modo trasparente, ciò potrebbe essere segno che non si intendeva occultare nulla (chi vuole frodare di solito non lascia tracce visibili, mentre qui tutto era nei documenti ufficiali). Questi elementi non tolgono l’abuso in sé, ma possono creare un contesto più favorevole (ad esempio convincere la controparte a una soluzione bonaria, o almeno evitare la condanna per lite temeraria).

Possibili esiti e rimedi

Se la difesa ha successo, si può ottenere l’annullamento totale della contestazione, vedendosi riconosciuto il diritto al beneficio ACE fruito e quindi nessun recupero d’imposta . In caso di esito parzialmente favorevole, potrebbe emergere una soluzione di compromesso: ad esempio, l’organo giudicante potrebbe ritenere l’operazione non pienamente abusiva ma neanche del tutto fisiologica, e quindi decidere per un annullamento parziale (ciò è raro in materia di abuso, che di solito o c’è o non c’è; però talvolta il giudice può rideterminare il vantaggio indebito in misura minore, se ritiene eccessiva la pretesa). In alcuni frangenti, se il contenzioso è già avviato ma il contribuente si rende conto che le prove portate non convincono, c’è sempre la chance di valutare un’adesione in sede di giudizio (istituto del conciliazione giudiziale) per chiudere la lite con uno sconto sulle sanzioni.

Va sottolineato che, data la mancanza di sanzioni tributarie in caso di abuso, il rischio principale per il contribuente è il pagamento delle imposte arretrate con interessi. Non essendoci sanzioni amministrative, l’ambito sanzionatorio si limita eventualmente alle spese processuali e – in casi estremi – all’art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata, la cosiddetta “lite temeraria”). Quest’ultima viene però applicata solo se il giudice ravvisa un’azione o resistenza pretestuosa e infondata: nel caso citato della Cassazione 30585/2025, la società è stata condannata per lite temeraria, probabilmente perché la natura abusiva era talmente evidente da ritenere il ricorso un tentativo dilatorio . Ma normalmente, se c’è un minimo di discussione giuridica, questo non avviene. Quindi il contribuente deve essenzialmente valutare il costo/beneficio: se la probabilità di vincere è bassa, andare avanti significa dover pagare comunque l’imposta prima o poi (magari con interessi maturati nel frattempo) e anche le spese di giudizio. Se invece si ha una posizione sostenibile, difendersi può evitare un esborso significativo.

Riassumendo: consigli pratici per il contribuente (debitor fisci)

  • Conosci la normativa e rispetta le clausole antielusive specifiche: sembra banale, ma il primo passo è non farsi cogliere in fallo sulle regole “meccaniche”. Ad esempio, se fai parte di un gruppo e decidi un conferimento, tieni conto che la tua società conferente dovrà sterilizzare la base ACE: non tentare di ignorare questa norma perché verresti facilmente sanzionato. Meglio ancora, evita duplicazioni: se un apporto gira nel gruppo, non pensare di far avere l’ACE a più soggetti perché le regole lo impediscono. Conoscere ex ante l’art. 10 DM 2017 ti permette di non incappare in violazioni che l’ufficio scoprirebbe in un attimo (basta incrociare i bilanci di due società per vedere se c’è stato un conferimento corrispondente a un credito infragruppo).
  • Mantieni traccia di tutti i flussi finanziari e loro causali: in previsione di un eventuale controllo, è utilissimo poter ricostruire la mappa dei movimenti di denaro relativi all’operazione sul capitale. Se un ispettore chiedesse “che fine hanno fatto i soldi dell’aumento di capitale?”, devi poter rispondere con precisione e documenti alla mano: “sono stati usati per pagare X, investire in Y, prestati a Z con queste condizioni…”. Non lasciare che sia il verificatore a dover scoprire i flussi: sii tu il primo a conoscerli e a saper spiegare ogni passaggio. Questo ti dà credibilità e toglie terreno a ipotesi di occultamento.
  • Coerenza contabile e fiscale: assicurati che quanto rappresentato in bilancio (inclusa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) coincida con la realtà economica dell’operazione. Se hai scritto nella relazione che l’aumento di capitale serviva per un certo scopo, poi in sede di verifica non puoi inventarne un altro: le tue stesse parole saranno usate contro di te se non sei coerente. D’altro canto, se in bilancio hai motivato bene l’operazione, quella è già una prima difesa da valorizzare (“lo abbiamo dichiarato apertamente ai soci e al pubblico, segno che l’operazione aveva una logica industriale, non un disegno occulto”).
  • Assistenza professionale qualificata: affrontare accuse di abuso del diritto richiede competenze multi-disciplinari, come osserva l’Avvocato Antonio Merola (Studio ITAXA) . È consigliabile farsi affiancare da professionisti esperti in diritto tributario e operazioni societarie sin dalla fase di pianificazione. Un esperto saprà suggerirti come strutturare l’operazione in modo più difendibile (o sconsigliartela se troppo rischiosa) e come predisporre la documentazione giusta. Inoltre, in caso di verifica o contenzioso, un avvocato tributarista potrà orchestrare al meglio la strategia difensiva, sfruttando sia gli appigli giuridici sia gli elementi contabili-finanziari.
  • Approccio tempestivo: se arriva un PVC o una comunicazione di possibile abuso, non aspettare l’ultimo momento. Inizia subito a raccogliere documenti, individuare testimoni (es. consulenti coinvolti all’epoca), preparare memorie. Il tempo a disposizione (60 giorni per il contraddittorio) passa in fretta e un dossier improvvisato all’ultimo sarà meno efficace.

In definitiva, difendersi dalle contestazioni ACE è possibile, ma richiede un lavoro accurato: occorre dimostrare nei fatti che l’operazione contestata non era un “giochetto fiscale” bensì parte di una strategia aziendale con sostanza economica. Se questa dimostrazione riesce, il contribuente uscirà vittorioso (totale o parziale che sia la decisione) e potrà conservare il beneficio fiscale spettantegli. Viceversa, se la sostanza non c’è mai stata, sarà difficile inventarla dopo – e in tal caso spesso la scelta più saggia è tentare un accordo e limitare i danni. Come ammonisce uno studio legale specializzato, “un’operazione formalmente corretta può essere smontata in contenzioso se non è supportata da valide ragioni economiche” : la lezione è che la pianificazione fiscale deve sempre procedere di pari passo con una pianificazione industriale reale. Solo così le scelte dell’impresa saranno robuste e sostenibili, “resistenti alle contestazioni di elusione”, pienamente conformi ai principi di legalità tributaria .

Domande frequenti (FAQ) su ACE e abuso del diritto

❓ Domanda: Quando un’operazione di aumento di capitale può essere considerata un abuso del diritto ai fini ACE?
✅ Risposta: Un aumento di capitale – ancorché formalmente ineccepibile sotto il profilo civilistico – viene qualificato come abuso del diritto (elusione fiscale) in ambito ACE quando è privo di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d’imposta e risulta orchestrato al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. In particolare, segnali rivelatori di abuso sono la natura circolare dei flussi finanziari (ad esempio, il denaro conferito nella società esce quasi immediatamente ritornando al finanziatore originario o ad altre società del gruppo) e la assenza di un effettivo e duraturo rafforzamento patrimoniale dell’azienda beneficiaria . In pratica, se l’apporto di capitale si rivela un “guscio vuoto” – i fondi entrano e poi vengono restituiti o distratti in breve tempo, senza apportare risorse stabili all’attività – l’operazione sarà considerata meramente strumentale. Diverso è il caso in cui l’aumento di capitale abbia supportato reali esigenze dell’impresa (investimenti produttivi, riequilibrio finanziario, acquisizioni con valide motivazioni industriali): in tal caso, l’operazione non è abusiva anche se comporta un risparmio d’imposta, perché il vantaggio fiscale è coerente con la finalità della norma ACE (che è proprio incentivare la patrimonializzazione genuina). In sintesi: quando mancano sostanza economica e scopi extrafiscali, e al contempo si realizza un vantaggio fiscale contrario allo spirito della legge, si configura abuso del diritto.

❓ Domanda: Quali sono le conseguenze per il contribuente se un’operazione viene giudicata abusiva dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ACE?
✅ Risposta: La principale conseguenza è la “inopponibilità” dell’operazione al Fisco, vale a dire che l’operazione viene ignorata ai fini tributari. In concreto, l’agevolazione ACE indebitamente fruita viene disconosciuta: il risparmio d’imposta ottenuto sarà recuperato dall’Agenzia delle Entrate, che richiederà il pagamento delle imposte non versate come se l’operazione elusiva non fosse mai avvenuta . Nel caso di un aumento di capitale abusivo, ciò significa che l’importo dedotto come ACE verrà riaggiunto al reddito imponibile e tassato con le aliquote ordinarie (24% se IRES). Il contribuente dovrà quindi versare la relativa imposta evasa, oltre agli interessi moratori maturati. Non si applicano sanzioni amministrative tributarie per il mero abuso del diritto, poiché la legge esclude sanzioni quando il contribuente ha rispettato la normativa formale (si tratta di un vantaggio indebito ma non di una violazione esplicita di legge) . Inoltre l’abuso non configura reato, quindi non vi sono conseguenze penali (a meno che l’operazione non sia accompagnata da altri illeciti fiscali). Tuttavia, attenzione: in sede contenziosa, se il giudice reputa la posizione del contribuente totalmente infondata e strumentale, può condannare quest’ultimo al pagamento delle spese di lite e, in casi eccezionali, anche di una sanzione per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) . Ad esempio, nella vicenda decisa dall’ordinanza Cass. 30585/2025, la società contribuente – avendo insistito in un ricorso considerato pretestuoso data l’evidenza dell’abuso – è stata condannata oltre che alle spese anche a una pena pecuniaria per lite temeraria . In generale comunque, lo scenario tipico post-contestazione è: recupero dell’imposta risparmiata + interessi, senza sanzioni tributarie, ma con inevitabile aumento del rischio di futuri controlli (un’azienda “segnalata” per abuso sarà probabilmente monitorata con maggior attenzione su operazioni straordinarie successive). Anche sul piano reputazionale, una contestazione di abuso può avere effetti, ad esempio in termini di scoring di compliance fiscale o rapporti con eventuali soci/investitori.

❓ Domanda: Come ci si può difendere efficacemente se l’Agenzia delle Entrate contesta l’ACE sostenendo che c’è stato abuso del diritto?
✅ Risposta: La difesa si gioca su due fronti: fattuale e giuridico. Da un lato, bisogna fornire prove convincenti che l’operazione contestata aveva sostanza economica e ragioni extrafiscali concrete; dall’altro, occorre evidenziare eventuali errori o forzature nella tesi dell’ufficio. In pratica, per difendersi bisogna documentare a posteriori ciò che idealmente andava considerato sin dall’inizio: perché è stata fatta quell’operazione? quali benefici non fiscali ha prodotto? È fondamentale esibire tutta la documentazione pertinente: piani industriali, delibere societarie che motivavano l’operazione, accordi finanziari, prove dell’utilizzo effettivo dei fondi (ad es. bonifici a fornitori, acquisto di beni strumentali, rimborso di debiti onerosi). Bisogna dimostrare che l’operazione aveva un business purpose genuino. Inoltre, si deve smontare le presunzioni del Fisco: ad esempio spiegare se i movimenti di denaro apparentemente “circolari” in realtà rispondevano a rapporti sottostanti (es. restituzione di un debito pregresso reale, e non una mera retrocessione gratuita), oppure se la permanenza breve dei fondi in azienda era dovuta a circostanze particolari indipendenti dalla volontà elusiva. Dal punto di vista legale, è utile richiamare la disciplina dell’art. 10-bis L.212/2000: sottolineare che l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione e che l’assenza di valide ragioni extrafiscali deve essere dimostrata, non presunta. In giudizio conviene valorizzare ogni elemento a proprio favore: ad esempio, se l’ufficio non ha concesso un adeguato contraddittorio o non ha motivato chiaramente quali vantaggi indebiti sarebbero stati ottenuti, ciò può viziare la contestazione. In sintesi, la strategia difensiva è: produrre fatti e numeri a supporto della bontà economica dell’operazione (la realtà aziendale vera è la miglior difesa) e contemporaneamente usare tutti gli argomenti giuridici (normativi e giurisprudenziali) per evidenziare che la situazione non integra gli estremi dell’abuso. Spesso è opportuno farsi assistere da un professionista esperto in contenzioso tributario, data la complessità della materia e la necessità di coordinare aspetti contabili, societari e fiscali . Infine, tenere un atteggiamento collaborativo: presentare memorie dettagliate già in sede di accertamento, eventualmente valutare una mediazione/adesione se la posizione non è fortissima, può portare a soluzioni meno onerose. Se invece si hanno ottime ragioni, proseguire fino in Commissione tributaria e, se necessario, in Cassazione per farle valere.

❓ Domanda: È possibile prevenire le contestazioni dell’Agenzia sull’ACE? Cosa si può fare “a monte” per tutelarsi?
✅ Risposta: Sì, molto si può fare in sede di pianificazione fiscale e societaria per prevenire o ridurre il rischio di contestazioni. Anzitutto, occorre conoscere e rispettare le norme antielusive specifiche: ad esempio, se operi in un gruppo, sappi che certi movimenti (conferimenti e prestiti infragruppo) vengono sterilizzati nella base ACE . Evita quindi di costruire artifici su operazioni che la legge già neutralizza, perché attireresti solo attenzione senza neppure ottenere benefici. In secondo luogo, quando intraprendi un’operazione che avrà effetti sull’ACE, chiediti sempre: “Ho valide ragioni aziendali per farlo?”. Se la risposta è incerta, forse quell’operazione è troppo borderline. Se invece esistono ragioni, assicurati di metterle nero su bianco: relazioni allegate alle delibere, verbali, comunicazioni interne dovrebbero spiegare il perché delle scelte. Questa documentazione sarà preziosa in caso di controlli. Un altro strumento fondamentale è l’interpello preventivo: soprattutto per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti particolari) che coinvolgono ACE o altri attributi fiscali, presentare un interpello all’Agenzia (magari qualificandolo come anti-abuso) è una mossa prudente. Se l’Agenzia concorda con te (risposta favorevole), hai la certezza di poter procedere senza timori. Se risponde negativamente, hai quantomeno evitato di fare un passo che quasi sicuramente ti avrebbe portato un accertamento; potrai ripensare l’operazione o strutturarla diversamente alla luce dei chiarimenti ricevuti . Altra buona pratica: mantieni i fondi conferiti nell’impresa per un tempo congruo e usali effettivamente per l’attività. Evita di prelevare o restituire subito ai soci ciò che è stato apportato, a meno che non ci sia un motivo oggettivo e inevitabile: più a lungo il capitale resta investito nella società, più sarà difficile accusarti di aver simulato la patrimonializzazione. Dal lato opposto, se la tua impresa riceve un apporto cospicuo e in breve tempo lo trasferisce altrove (es. presta i soldi a un’altra società), valuta attentamente le implicazioni: forse sarebbe meglio fare l’apporto direttamente a chi ne ha bisogno, oppure formalizzare un’operazione diversa (es. finanziamento soci con postergazione) invece di un aumento di capitale fittizio. In sostanza, coerenza economica e trasparenza sono i migliori antidoti: se le tue mosse seguono logiche di business genuine, il Fisco farà più fatica a sostenere che erano mosse “contabili” e basta. E, ripetiamo, quando in dubbio, confrontarsi prima con un fiscalista esperto e magari con l’Amministrazione via interpello può farti dormire sonni più tranquilli. In ultimo, tieni presente che il Fisco dispone di strumenti di analisi sofisticati per individuare movimenti di denaro sospetti (soprattutto all’interno di gruppi) . Pertanto confidare che certe operazioni passino inosservate è rischioso: meglio progettarle in modo tale che, anche se verranno notate, possano essere spiegate e difese senza difficoltà.

❓ Domanda: Le rinunce dei soci ai finanziamenti (crediti verso la società) possono essere contestate ai fini ACE come un escamotage per aumentare il patrimonio?
✅ Risposta: In generale, no, le rinunce dei soci ai crediti vantati verso la società sono considerate operazioni legittime e anzi espressamente incluse tra gli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini ACE. La normativa ACE, fin dalle origini, non distingue tra apporti in denaro “fresco” e conversione di debiti in capitale: se un socio decide di rinunciare al diritto alla restituzione di un finanziamento precedentemente erogato alla società, tale rinuncia equivale sostanzialmente a un conferimento a fondo perduto e aumenta il patrimonio netto (si genera tipicamente una “riserva da finanziamento soci” o simile in bilancio). Dunque, contribuisce ad accrescere la base ACE al pari di un versamento in contanti. L’Agenzia delle Entrate inizialmente aveva posto la questione se fossero rilevanti solo i crediti di natura finanziaria (cioè effettivi prestiti) e non altri tipi di debiti; in alcuni accertamenti locali si era preteso dal contribuente la prova che quei crediti derivassero originariamente da finanziamenti soci, pena l’esclusione dall’ACE . Questa impostazione è però stata smentita in giudizio: una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (n. 5103/2019) ha affermato chiaramente che escludere le rinunce dei crediti dei soci dalla base ACE è privo di fondamento normativo ed in contrasto con la ratio dell’agevolazione . In altre parole, la legge ACE non richiede alcuna “prova sulla natura” del credito rinunciato: dal momento che la rinuncia si traduce in capitale proprio addizionale per la società, essa va premiata con l’ACE. Pertanto, un’eventuale contestazione su questo fronte può essere efficacemente rigettata dal contribuente richiamando la lettera e lo spirito della norma, oltre ai precedenti favorevoli (la CTR Lazio e anche la Cassazione, vedi ord. 6104/2019, che ha riconosciuto come faccia fede l’iscrizione a bilancio di tali apporti) . Naturalmente, ciò vale se si tratta di rinunce reali e definitive. Se invece dietro una finta rinuncia si celasse una manovra fraudolenta (es. il socio rinuncia “pro forma” e poi si fa restituire la somma per altra via), si entrerebbe nel campo dell’abuso o addirittura dell’illecito; ma questo sarebbe un caso di simulazione o di abuso diverso, non una contestazione della rinuncia in sé. Insomma, la rinuncia di crediti da parte dei soci è uno strumento pienamente lecito di rafforzamento patrimoniale e viene riconosciuto ai fini ACE senza problemi, a condizione che sia effettivo. È però importante formalizzarlo con cura (delibera dei soci o accordo di rinuncia scritto, indicazione chiara in nota integrativa) per evitare fraintendimenti o contestazioni infondate .

❓ Domanda: In caso di contestazione, ci sono possibilità di accordo o definizione agevolata, oppure occorre andare necessariamente in giudizio?
✅ Risposta: Quando l’Agenzia delle Entrate contesta un abuso dell’ACE, il contribuente ha comunque accesso agli strumenti di definizione stragiudiziale previsti dall’ordinamento tributario, come per qualsiasi avviso di accertamento. In particolare, è possibile attivare la procedura di accertamento con adesione: ciò comporta un confronto con l’ufficio per cercare una soluzione condivisa. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni (se presenti) sono ridotte a 1/3 e si chiude la vicenda senza proseguire in commissione tributaria. Nel caso dell’abuso puro, come detto, sanzioni non dovrebbero essercene, quindi l’adesione consisterebbe per lo più in un eventuale sconto sulla pretesa fiscale. Ad esempio, l’ufficio potrebbe, in sede di adesione, accettare di riconoscere parzialmente l’ACE (magari perché alcune componenti dell’aumento di capitale erano genuine e altre no) e quindi ridurre il maggior reddito accertato. Oppure potrebbe ridurre gli interessi o concedere una rateazione di favore. Queste sono ipotesi: la realtà dipende molto dalla disponibilità dell’ufficio e dalla forza delle argomentazioni del contribuente. In alternativa, se l’accertamento è stato emesso senza adesione o non ci si mette d’accordo, resta la possibilità di conciliazione giudiziale in commissione tributaria: anche durante il processo (sino all’appello) si può trovare un accordo col Fisco, con beneficio sulle sanzioni (che nel caso di abuso già non si applicano, ma in conciliazione si può arrivare a ridurre anche interessi e importi in contestazione). Infine, il legislatore talvolta introduce misure di definizione agevolata delle liti pendenti: ad esempio, “rottamazione delle liti” o similari. Nel 2023 c’è stata una definizione agevolata per le liti fino a un certo grado, che avrebbe incluso anche cause su abuso del diritto. Dunque, se dovessero ripetersi strumenti simili in futuro, il contribuente potrà valutare di aderirvi per chiudere la disputa pagando magari solo il tributo senza sanzioni né interessi (nel nostro caso, già non ci sono sanzioni, ma lo sconto sarebbe sugli interessi o una percentuale del tributo). In generale, vista la complessità e onerosità di un contenzioso che potrebbe arrivare fino in Cassazione, se il quadro probatorio non è solido, potrebbe essere pragmatico ricorrere a un accordo. Viceversa, se si hanno elementi forti a discarico e magari l’ufficio non appare intenzionato a transigere, allora il giudizio sarà il percorso necessario per far valere le proprie ragioni. In sintesi: non c’è obbligo di andare in giudizio, si può negoziare, ma la convenienza di farlo dipende dalla forza del proprio caso e dalla rigidità o apertura mostrata dall’amministrazione finanziaria in quella specifica contestazione.

Conclusioni

L’agevolazione ACE è stata per anni un prezioso strumento per le imprese italiane, volto a premiare chi rafforzava il proprio patrimonio. Purtroppo, come spesso accade in ambito fiscale, alcuni ne hanno tentato un uso distorto, cercando di ottenere i benefici senza la sostanza economica sottostante. L’Agenzia delle Entrate ha dimostrato, specie negli ultimi tempi, grande attenzione nel perseguire questi fenomeni di elusione: casi emblematici come gli aumenti di capitale “circolari” sono stati smascherati e stroncati con decisione, anche in Cassazione . D’altro canto, la giurisprudenza ha anche chiarito che non ogni operazione che porta un risparmio d’imposta è un abuso: se c’è una logica imprenditoriale apprezzabile, l’ordinamento tutela la libertà del contribuente di scegliere strutture e operazioni fiscalmente convenienti . Il confine tra lecito risparmio d’imposta e abuso del diritto è sottile e va valutato caso per caso, con un’analisi concreta dei fatti .

Dal punto di vista di avvocati, consulenti e imprese, questa guida evidenzia l’importanza di un approccio proattivo e consapevole: conoscere le regole, pianificare con attenzione le operazioni sul capitale, predisporre ex ante la documentazione giustificativa e, se opportuno, interpellare il Fisco prima di muoversi. Nel contempo, in caso di contestazione, occorre mobilitare tutte le risorse probatorie e argomentative per difendere la genuinità delle proprie scelte. Abbiamo visto come una difesa ben costruita possa convincere i giudici tributari a dare ragione al contribuente (ad esempio, nel caso delle rinunce ai crediti dei soci, le tesi dell’ufficio sono state ribaltate in CTR) .

Va anche detto che l’ACE, ora abrogata, lascia un’eredità in termini di contenziosi pendenti e di eccedenze da utilizzare negli anni successivi: quindi, queste tematiche avranno strascichi ancora per parecchio tempo. Sarà interessante vedere se la soppressione dell’ACE ridurrà in futuro le contestazioni su questo specifico ambito o se analoghi concetti riemergeranno sotto altre forme di agevolazioni alla patrimonializzazione. In ogni caso, i principi in materia di abuso del diritto mantengono piena validità trasversale: ciò che abbiamo discusso a proposito dell’ACE si potrà applicare, mutatis mutandis, a qualunque nuova misura fiscale dove sia possibile scorgere operazioni “senza sostanza” volte solo a risparmio d’imposta.

In conclusione, “come difendersi dalle contestazioni dell’Agenzia” in tema di ACE e abuso del diritto si riassume in pochi punti cardine: prevenire, ove possibile, con operazioni coerenti e interpelli; preparare le prove, documentando le ragioni economiche; contestare nel merito l’asserita mancanza di sostanza, mostrando invece il valore reale dell’operazione; e far valere i propri diritti procedurali, pretendendo che l’Amministrazione rispetti regole e oneri probatori. Così facendo, il contribuente onesto e ben assistito può affrontare anche le verifiche più sofisticate “a testa alta” e far valere le proprie ragioni di fronte al Fisco e ai giudici tributari, ottenendo giustizia quando le contestazioni si rivelino infondate.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Normativa primaria ACE: Art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. 214/2011) – Istituzione dell’Aiuto alla Crescita Economica. Norme modificative successive in leggi di stabilità 2014 e 2017 (aliquote rendimento) e Decreto Crescita 2019 (reintroduzione ACE). Abrogazione: art. 18, co. 4, L. 13 ottobre 2023, n. 136 (delega fiscale) e L. 29 dicembre 2023, n. 216 (legge di bilancio 2024) .
  • Decreti attuativi ACE: Decreto MEF 14 marzo 2012 n. (in G.U. 30/03/2012) e Nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017 (in G.U. 11/08/2017) – Disciplina tecnica di calcolo della base ACE e clausole anti-elusive specifiche (art. 10 D.M. 03/08/2017) .
  • Statuto del Contribuente – Clausola generale antiabuso: Art. 10-bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dal D.Lgs. 128/2015) – Definizione di abuso del diritto/elusione fiscale (comma 1), non opponibilità delle operazioni abusive (comma 2), operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non abusive (comma 3), procedura di contestazione e onere della prova (commi 4–8), esclusione sanzioni e profili penali (comma 13) .
  • Circolari e Prassi dell’Agenzia delle Entrate:
  • Circolare AE 12/E del 23 maggio 2014 – Chiarimenti sull’estensione ACE ai soggetti IRPEF e primi indirizzi interpretativi (es. include esplicitamente le rinunce ai crediti dei soci tra gli incrementi rilevanti).
  • Principio di Diritto AE n. 1/2019 – Caso di flusso circolare di denaro per re-investimento ai fini ACE, qualificato come abuso: ribadisce che è oggetto di sindacato antiabuso il flusso “circolare” di fondi dalla società conferitaria che rientra ai soci finanziatori .
  • Risposta a interpello AE n. 33/2024 – ACE e acquisizione di partecipazioni infragruppo: conferma l’applicazione dell’art. 10 DM 2017 lett. a) (sterilizzazione base ACE per acquisto di società controllata già appartenente al gruppo) e chiarisce criteri antiabuso in tale ambito .
  • Risposta a interpello AE n. 197/2024 – Fondi esteri e conferimenti tramite veicoli societari: caso complesso di acquisizione societaria con filiera di società estere e richiesta di disapplicazione delle clausole ACE; l’AE ha escluso l’abuso riconoscendo la presenza di un nuovo investitore e l’assenza di intenti elusivi (confermata la disapplicazione dell’art. 10 DM 2017) .
  • Circolare AE 2/E del 9 febbraio 2024 – Indicazioni sulla gestione della fase transitoria di abolizione dell’ACE (utilizzo eccedenze ACE post-2023) .
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
  • Cass., Sez. V, ordinanza 1° marzo 2019 n. 6104 – In tema di finanziamenti soci: afferma che la qualificazione di un apporto come finanziamento o capitale va fatta sulla base delle risultanze di bilancio, documento principale per la qualificazione giuridica delle poste patrimoniali . Rilevante per confermare che le rinunce ai crediti dei soci vanno desunte dal bilancio come capitale.
  • Cass., Sez. V, ordinanza 13 novembre 2019 n. 29383 – (Richiamata in massima dal def.finanze.it) – Tema di finanziamento soci e ACE: conferma che le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società hanno natura di conferimento in denaro ai fini ACE .
  • Cass., Sez. Tributaria, ordinanza 20 novembre 2025 n. 30585 (ud. 24/10/2025) – Caso di aumento di capitale da 17 milioni con flusso finanziario circolare infragruppo (Beta Ltd e Gamma SpA): la Corte respinge il ricorso della società, confermando l’abuso del diritto. Principi: divieto di uso distorto di strumenti giuridici per vantaggi fiscali; onere del contribuente di provare valide ragioni extrafiscali; nel caso concreto l’operazione è priva di sostanza economica (fondi rimasti 24 ore) e il vantaggio ACE è indebito, quindi non spettante . Censurata la tesi difensiva del cash pooling come inidonea a giustificare la restituzione immediata dei fondi . La società condannata a imposte, interessi e spese, oltre a sanzione per lite temeraria .
  • Cass., Sez. V, sentenza 10 novembre 2023 n. 456 – (indicativa, caso di fusione inversa ritenuta non abusiva) – Stabilisce che una fusione inversa con socio unico non è elusiva se sussistono reali motivazioni economico-organizzative e non c’è sproporzione tra benefici fiscali e effetti aziendali . Rileva l’importanza di piani industriali e prova di benefici non fiscali nella difesa.
  • Cass., Sez. V, sentenza 16 giugno 2023 n. 17295 – (tema collaterale: ACE e contributi previdenziali) – Ha statuito che l’ACE riduce anche la base imponibile contributiva per artigiani/commercianti, trattandosi di importo che riduce il reddito d’impresa imponibile (importante per gli imprenditori individuali) .
  • Giurisprudenza di merito:
  • CTR Lazio, Sez. IV, sentenza 18 settembre 2019 n. 5103/4/2019 – Caso di ACE negata su aumento di capitale eseguito tramite compensazione di crediti rinunciati dai soci (annualità 2012-2013). La CTR accoglie l’appello della società e sancisce che escludere i crediti rinunciati dalla base ACE è errato: la normativa primaria e secondaria non contiene tale limitazione, e anzi la ratio ACE è di considerare tutti gli apporti di nuova patrimonializzazione, incluse le rinunce dei soci . Riferimento anche a Cass. 6104/2019 sul fatto che il bilancio è base per qualificare gli apporti . Questa sentenza smonta l’interpretazione restrittiva dell’AE (supportata dalla Circolare 12/E 2014) che chiedeva la prova della natura finanziaria dei crediti: prova non prevista dalla legge, onere indebito sul contribuente.
  • CTP Milano, sentenza n. 3289/2019 (ipotetica, non citata sopra ma probabile esistenza) – Esempio di giudizio di merito su conferimento infragruppo contestato: spesso le CTP/CTR hanno validato le tesi del fisco nelle operazioni circolari, poi confermate in Cassazione.

Hai utilizzato l’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e l’Agenzia delle Entrate ti contesta abuso del diritto o elusione fiscale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai utilizzato l’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e l’Agenzia delle Entrate ti contesta abuso del diritto o elusione fiscale?

Ti dicono che l’aumento di capitale o le operazioni societarie sarebbero “artificiose”, “prive di sostanza economica” o finalizzate solo a ottenere un vantaggio fiscale indebito?

Temi che un’agevolazione legittima per legge venga trasformata in recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, mettendo a rischio l’equilibrio dell’impresa?

Devi saperlo subito:

👉 l’ACE è un’agevolazione prevista dalla legge,
👉 l’abuso del diritto non è automatico,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre la contestazione.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è l’agevolazione ACE,
  • quando l’Agenzia contesta l’abuso del diritto,
  • quali sono i limiti delle contestazioni,
  • come difendersi efficacemente.

Cos’è l’Agevolazione ACE (In Modo Chiaro)

L’ACE è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di:

  • dedurre dal reddito imponibile un rendimento nozionale,
  • calcolato sugli incrementi di capitale proprio,
  • incentivando il rafforzamento patrimoniale rispetto all’indebitamento.

👉 È una misura strutturale e legittima, non un espediente.


Perché l’Agenzia delle Entrate Contesta l’ACE

Le contestazioni nascono spesso quando:

  • l’aumento di capitale è seguito da operazioni infragruppo,
  • vi sono conferimenti seguiti da distribuzioni,
  • la struttura appare “circolare”,
  • il vantaggio fiscale è rilevante.

👉 Ma il vantaggio fiscale, da solo, non è abuso.


Cos’è l’Abuso del Diritto (Secondo il Fisco)

L’Agenzia parla di abuso quando ritiene che:

  • le operazioni siano prive di sostanza economica,
  • il vantaggio fiscale sia l’unico scopo dell’operazione,
  • le scelte siano non coerenti con logiche imprenditoriali.

👉 È una valutazione giuridica, non matematica.


Il Punto Chiave: ACE ≠ Abuso Automatico

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se l’operazione produce un forte risparmio fiscale, allora è abuso”.

In realtà:

  • la legge consente di scegliere l’opzione fiscalmente più conveniente,
  • l’abuso richiede assenza di valide ragioni economiche,
  • spetta al Fisco provare l’artificiosità dell’operazione.

👉 Il risparmio d’imposta non è illecito.


Quando la Contestazione per Abuso è Illegittima

La contestazione è difendibile se:

  • l’aumento di capitale ha rafforzato la struttura finanziaria,
  • esistono ragioni economiche concrete (rating, investimenti, bancabilità),
  • l’operazione è coerente con il business,
  • non vi sono passaggi meramente fittizi,
  • manca una motivazione rafforzata dell’Agenzia,
  • non è stato rispettato il contraddittorio preventivo.

👉 L’onere della prova grava sull’Amministrazione.


Le Operazioni ACE Più Spesso Contestate

Sono frequentemente oggetto di rilievi:

  • conferimenti infragruppo,
  • conversioni di finanziamenti in capitale,
  • operazioni straordinarie con effetti ACE,
  • riorganizzazioni societarie.

👉 La complessità non equivale a elusione.


L’Errore Più Grave dell’Impresa

Molte imprese sbagliano perché:

  • accettano la qualificazione di abuso senza reagire,
  • non documentano le ragioni economiche,
  • rispondono in modo generico al contraddittorio,
  • pagano per paura di contenziosi.

👉 È la logica dell’operazione che va difesa.


Abuso del Diritto ≠ Presunzione Semplice

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’abuso del diritto non può essere presunto.

Questo significa che:

  • serve una motivazione puntuale,
  • vanno escluse alternative lecite equivalenti,
  • devono mancare effetti economici reali,
  • il contraddittorio è obbligatorio.

👉 Molte contestazioni ACE cadono in giudizio.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro contestazioni ACE per abuso del diritto è giuridica e strategica, non solo fiscale.

L’avvocato:

  • analizza la struttura dell’operazione,
  • dimostra le valide ragioni economiche,
  • contesta la motivazione dell’Agenzia,
  • fa valere le garanzie procedurali,
  • impugna l’atto nei termini.

👉 Il consulente contabile spiega i numeri.
👉 L’avvocato difende la legittimità giuridica delle scelte.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare la contestazione ACE,
  • valutare se ricorrono i presupposti di abuso,
  • dimostrare la sostanza economica dell’operazione,
  • ottenere l’annullamento del recupero,
  • ridurre o eliminare sanzioni e interessi,
  • tutelare il patrimonio e la continuità aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • recuperi d’imposta ingiustificati,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • precedenti negativi per il futuro,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Accettare l’abuso significa rinunciare a un diritto.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per le imprese che utilizzano l’ACE:

  • le operazioni patrimoniali sono strategiche,
  • le contestazioni hanno effetti pluriennali,
  • il tempo per reagire è limitato.

👉 Difendersi bene significa difendere la libertà d’impresa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro contestazioni ACE per abuso del diritto richiede competenze avanzate in diritto tributario e operazioni societarie.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata della contestazione ACE,
  • verifica della sussistenza dell’abuso del diritto,
  • costruzione della difesa sulle ragioni economiche,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia,
  • impugnazione dell’atto se necessario,
  • tutela dell’impresa e del patrimonio.

Conclusione

L’agevolazione ACE non è un trucco fiscale.
L’abuso del diritto non è una scorciatoia accusatoria.

👉 Le operazioni si valutano nel merito,
👉 le ragioni economiche contano,
👉 le presunzioni si contestano.

La regola è chiara:

👉 difendere la sostanza,
👉 difendere la libertà di scelta fiscale,
👉 mai accettare un’accusa di abuso senza reagire.

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Nelle contestazioni ACE, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare recuperi d’imposta ingiusti e proteggere le scelte strategiche dell’impresa.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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