Agenzia Delle Entrate E Splafonamento IVA: Come Contestare Il Diniego Del Plafond

Lo splafonamento IVA è una delle contestazioni più critiche per gli esportatori abituali, perché incide direttamente sulla liquidità, sulla regolarità degli acquisti in sospensione d’imposta e può generare recuperi IVA immediati, sanzioni e interessi.

Quando l’Agenzia delle Entrate nega o riduce il plafond IVA, spesso a seguito di controlli automatizzati o incroci telematici, l’effetto è immediato: operazioni considerate legittime vengono riqualificate come imponibili, con conseguenze pesanti.

Molti si chiedono:
“Basta uno splafonamento per perdere il plafond?”
“Il controllo automatico è definitivo?”
“Posso contestare il diniego e difendere le operazioni già effettuate?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il diniego del plafond non è sempre corretto né definitivo.
Se fondato su errori formali, letture automatiche o presunzioni, può e deve essere contestato.


Cos’è lo splafonamento IVA

Lo splafonamento si verifica quando l’Amministrazione ritiene che:

• il plafond disponibile sia stato superato
• le operazioni non rientrino tra quelle agevolabili
• manchino i requisiti dell’esportatore abituale
• vi siano errori nel calcolo del plafond
• i dati dichiarativi non risultino coerenti

La conseguenza è il recupero dell’IVA non applicata, spesso con sanzioni.


Perché il diniego del plafond è così pericoloso

Il vero rischio dello splafonamento è che:

• l’IVA viene recuperata retroattivamente
• le operazioni vengono riqualificate come imponibili
• scattano sanzioni automatiche
• si crea un debito immediato
• la liquidità aziendale viene colpita
• la continuità operativa è compromessa

Spesso il danno nasce da un errore di lettura dei dati, non da un abuso reale.


Le cause più comuni di diniego del plafond

Il plafond viene spesso negato quando:

• vi sono disallineamenti tra dichiarazioni e LIPE
• il sistema non riconosce alcune operazioni non imponibili
• mancano comunicazioni o risultano tardive
• il plafond è calcolato in modo errato
• il controllo è basato su incroci automatici
• non viene valutato il contesto sostanziale

In molti casi il problema è formale, non sostanziale.


L’errore più grave: accettare il diniego automatico

Molti operatori sbagliano quando:

• pagano l’IVA recuperata senza contestare
• non verificano il calcolo del plafond
• non distinguono errore formale e abuso
• rinunciano al contraddittorio
• non producono documentazione integrativa
• perdono i termini di difesa

Il diniego automatico non è una sentenza.


Plafond IVA e diritto sostanziale: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• il plafond tutela le esportazioni
• il diritto nasce da operazioni reali
• l’errore formale non annulla automaticamente il beneficio
• l’Ufficio deve motivare il diniego
• il controllo automatizzato non basta da solo
• la proporzionalità deve essere rispettata

Il cuore della difesa è dimostrare la spettanza sostanziale del plafond.


Quando il diniego del plafond è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• le operazioni non imponibili sono reali
• il plafond è stato calcolato correttamente
• gli errori sono solo dichiarativi
• i dati sono stati letti in modo automatico
• manca un’analisi concreta delle operazioni
• non vi è alcun intento elusivo

In questi casi il recupero IVA può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• verifica del calcolo del plafond
• ricostruzione delle operazioni non imponibili
• confronto tra dati dichiarativi e realtà operativa
• documentazione delle esportazioni
• contestazione del metodo di controllo
• argomentazioni giuridiche mirate
• attivazione del contraddittorio

È una difesa tecnica e sostanziale, non formale.


Dal diniego allo splafonamento esecutivo

Se il diniego non viene gestito:

• l’IVA recuperata diventa definitiva
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• la posizione finanziaria si aggrava

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• recupero integrale dell’IVA
• sanzioni elevate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• crisi di liquidità
• danni alla continuità aziendale

Il danno è fiscale e finanziario.


Cosa fare subito se l’Agenzia nega il plafond

Se sei un esportatore abituale:

• non accettare il diniego automatico
• non pagare senza analisi
• verifica subito il calcolo del plafond
• ricostruisci le operazioni agevolate
• raccogli la documentazione
• imposta una difesa tecnica nei termini

Il primo passo è decisivo.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro dinieghi di plafond IVA e contestazioni di splafonamento, con particolare attenzione ai controlli automatizzati e alla tutela del diritto sostanziale degli esportatori abituali.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare il diniego del plafond
• dimostrare la spettanza dell’agevolazione
• ridurre o annullare il recupero IVA
• evitare sanzioni sproporzionate
• prevenire la riscossione


Agisci ora

Lo splafonamento IVA non è sempre colpa dell’impresa, ma spesso il risultato di letture automatiche errate.

Difendersi è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza.

Se l’Agenzia delle Entrate ti ha negato il plafond IVA o contestato uno splafonamento,
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Introduzione

Gli esportatori abituali (ossia i soggetti con significative operazioni attive verso l’estero) godono di un regime IVA agevolato: possono effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, entro un certo limite chiamato plafond IVA. Questo plafond corrisponde all’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nell’anno precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), a patto che tali operazioni rappresentino oltre il 10% del volume d’affari totale . In pratica, il meccanismo del plafond consente all’esportatore abituale di compensare l’IVA dovuta sugli acquisti con l’IVA a credito generata dalle esportazioni, evitando esborsi immediati e accumulo di crediti IVA .

Tuttavia, l’utilizzo del plafond richiede il rispetto rigoroso di condizioni e adempimenti formali. La dichiarazione d’intento è il documento con cui l’esportatore abituale manifesta ai fornitori la volontà di avvalersi del regime di non imponibilità IVA (ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972). Dal 2015 in poi tale dichiarazione va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’operazione e riscontrata dal fornitore . Errori o omissioni nella gestione di queste dichiarazioni, o l’utilizzo del plafond oltre il limite disponibile (il cosiddetto “splafonamento IVA”), possono portare l’Amministrazione finanziaria a contestare il beneficio e a emettere atti di accertamento o sanzione. In questo contesto ci si riferisce comunemente al “diniego del plafond” da parte dell’Agenzia delle Entrate: esso può concretizzarsi sia in un atto impositivo che recupera l’IVA non applicata e nega il trattamento di non imponibilità per le operazioni eccedenti, sia in un provvedimento di rigetto di un’istanza di rimborso o di un’altra agevolazione legata al plafond.

Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – esamina in dettaglio come funzionano il plafond IVA e lo splafonamento, quali sono le violazioni sostanziali e formali che possono verificarsi, e soprattutto come contestare efficacemente il diniego del plafond dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta). L’analisi, corredata da riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, è pensata per un pubblico avanzato (professionisti legali, imprese esportatrici e privati informati) e adotta un linguaggio tecnico-giuridico ma con intento divulgativo. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte per chiarire i principali dubbi. L’obiettivo è fornire strumenti utili a chi debba affrontare una contestazione dell’Agenzia delle Entrate in tema di utilizzo del plafond IVA, evidenziando i diritti del contribuente, le ultime pronunce dei giudici tributari e le strategie difensive possibili.

Il regime del plafond IVA per gli esportatori abituali

Chi sono gli esportatori abituali? – La normativa IVA italiana (art. 8, DPR 633/1972) definisce esportatore abituale il soggetto passivo IVA che, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti), ha effettuato cessioni all’esportazione o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari . In sostanza, se più del 10% del fatturato dell’anno è derivato da vendite non imponibili (esportazioni dirette, triangolazioni, servizi internazionali, ecc.), il contribuente acquisisce lo status di esportatore abituale per l’anno successivo. Tale status permette di maturare un plafond IVA, ossia un credito virtuale di IVA utilizzabile per fare acquisti o importazioni senza pagare l’imposta entro un certo limite.

Plafond fisso e mobile – Il plafond può essere calcolato in due modi alternativi:

  • Plafond fisso annuale: corrisponde all’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili effettuate nell’anno solare precedente. Questo importo può essere utilizzato interamente per acquisti in sospensione d’imposta nell’anno in corso. Esempio: se un’azienda ha esportato per 500.000 € nel 2024 su un volume d’affari di 4 milioni (12,5% > 10%), nel 2025 avrà diritto a un plafond fisso di 500.000 €.
  • Plafond mobile: corrisponde all’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei 12 mesi precedenti ciascuna operazione d’acquisto. Si aggiorna “a rotazione” mese per mese. Questo sistema consente a chi ha iniziato da meno di un anno o ha flussi variabili di adeguare il plafond in corso d’opera. Ad esempio, per un acquisto a marzo 2025 si considerano le esportazioni da aprile 2024 a marzo 2025.

La scelta tra plafond fisso e mobile deve essere comunicata nella dichiarazione IVA annuale (quadro VC) e vincola per tutto l’anno solare.

Dichiarazione d’intento e obblighi formali – Per poter acquistare senza IVA, l’esportatore abituale deve rilasciare ai fornitori la dichiarazione d’intento, un’apposita comunicazione in cui dichiara sotto la propria responsabilità di voler utilizzare il plafond per determinati acquisti (fino a un importo prestabilito o per l’intero anno). Dal 2015 la procedura è diventata più stringente: l’esportatore invia telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ottenendo una ricevuta telematica con protocollo. Il fornitore, prima di emettere fattura senza IVA, deve verificare che la dichiarazione risulti presentata, ad esempio attraverso i servizi online dell’Agenzia (il cosiddetto “riscontro telematico”) . Sulla fattura di vendita emessa senza imposta, il fornitore indica gli estremi della dichiarazione d’intento (numero di protocollo e data) in ossequio agli obblighi di fatturazione.

Questi adempimenti formali sono essenziali per prevenire abusi: comunicando preventivamente le lettere d’intento, l’Agenzia può controllare l’effettiva spettanza del plafond e intercettare eventuali “falsi esportatori abituali”. Dal 2022, infatti, sono attivi controlli automatizzati e provvedimenti di blocco delle dichiarazioni d’intento in caso di anomalie o rischio frodi . In pratica, se l’Agenzia rileva irregolarità (ad es. il soggetto non ha reali esportazioni, o ha fornito dati incongruenti), può invalidare temporaneamente la lettera d’intento già trasmessa, comunicandolo sia al dichiarante sia al fornitore . Ciò può comportare che le operazioni effettuate senza IVA in base a quella lettera siano considerate imponibili (con obbligo di versare l’imposta) se l’esportatore abituale non fornisce chiarimenti e documentazione idonea entro il termine assegnato. Questo meccanismo di diniego “preventivo” del plafond tutela l’Erario da usi indebiti, ma apre scenari complessi per il fornitore che si vede retroattivamente revocare la non imponibilità di fatture già emesse . Nel prosieguo vedremo come gestire contestazioni di questo tipo.

Riepilogo normative chiave – Il regime del plafond trova fondamento in diverse norme italiane e comunitarie, tra cui:

  • Art. 8, co.1, lett. c) e co.2, DPR 633/1972: disciplina le cessioni non imponibili a esportatori abituali e il meccanismo del plafond .
  • Art. 1, co.1, lett. a), DL 746/1983 (conv. in L.17/1984) e art. 2, co.2, L. 28/1997: definiscono la qualifica di esportatore abituale e la possibilità di effettuare acquisti senza pagamento d’imposta entro il limite del plafond.
  • Art. 7, co.3 e co.4-bis, D.Lgs. 471/1997: sanzioni per indebita dichiarazione d’intento e omessi adempimenti (come dettagliato oltre).
  • Provvedimento AE n. 293390/2021: introduce il sistema di analisi del rischio e blocco delle lettere d’intento anomale a partire dal 2022 .

Splafonamento IVA: cos’è e quali conseguenze comporta

Definizione di splafonamento – Si parla di splafonamento IVA quando un esportatore abituale eccede il proprio plafond disponibile, effettuando acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA oltre il limite consentito. In altri termini, l’ammontare complessivo delle operazioni in sospensione d’imposta supera la somma delle operazioni non imponibili che costituivano il plafond. Questo può accadere per vari motivi:

  • Errore di calcolo o gestionale: ad esempio un doppio conteggio di una fattura di vendita estera nel calcolo del plafond , oppure un monitoraggio errato delle lettere d’intento già utilizzate presso i fornitori.
  • Eccesso di fiducia o stime errate: il contribuente presume di realizzare nell’anno esportazioni sufficienti e utilizza anticipatamente un plafond di importo troppo elevato; a consuntivo, il volume export risulta insufficiente a giustificare gli acquisti esenti compiuti.
  • Cambiamento nella natura delle operazioni (splafonamento “postumo”): operazioni inizialmente qualificate come non imponibili che, per eventi successivi, diventano operazioni interne imponibili. In tal caso il plafond “si riduce” retroattivamente, facendo emergere ex post un utilizzo eccedente. Un esempio tipico: un contratto di vendita estera viene modificato in corso d’opera prevedendo la consegna in Italia anziché fuori dall’UE . Gli acconti già fatturati come non imponibili export devono essere integrati con IVA, e così il plafond precedentemente maturato grazie a quegli acconti viene rettificato in diminuzione, generando splafonamento .

Esempio pratico – Splafonamento da errata previsione: Alfa Srl calcola per il 2025 un plafond di €200.000 basato sulle esportazioni 2024. Entro ottobre 2025 effettua acquisti senza IVA per €220.000, superando di €20.000 il limite. Questo splafonamento di €20.000 significa che sulle fatture relative a quei 20.000 euro sarebbe dovuta l’IVA (22%). Di fatto Alfa Srl ha fruito indebitamente di €4.400 di IVA non addebitata dal fornitore. Come vedremo, Alfa dovrà versare allo Stato tali €4.400 di IVA non pagata, oltre agli interessi per il ritardato versamento, e sarà soggetta a sanzione sull’imposta omessa.

Conseguenze fiscali dello splafonamento – Quando si verifica uno splafonamento, il beneficio della non imponibilità cessa per la parte eccedente il plafond. Le operazioni che hanno ecceduto il limite vengono considerate come imponibili IVA. In pratica:

  • L’esportatore abituale (cessionario/committente) che ha utilizzato oltre misura il plafond è tenuto a versare l’IVA che avrebbe dovuto pagare sulle operazioni eccedentarie . Di norma, l’imposta andrebbe versata tramite un’autofattura integrativa o un’apposita regolarizzazione nelle liquidazioni periodiche.
  • La disciplina attribuisce responsabilità esclusiva al cessionario (esportatore abituale) per l’IVA non assolta a causa di splafonamento: ai sensi dell’art. 7, co.3 D.Lgs. 471/1997 e dell’art. 2, co.1 DL 746/1983, se la dichiarazione d’intento è stata emessa senza i requisiti, l’IVA omessa è dovuta solo dall’esportatore abituale che l’ha rilasciata . Questa è un’eccezione al principio generale per cui l’IVA è dovuta dal fornitore (art. 17 DPR 633/1972): di regola, il fornitore addebita l’IVA al cliente e la versa allo Stato. Nel caso di plafond, invece, avviene una sorta di traslazione del debito d’imposta direttamente in capo al cessionario . Il fornitore che si sia attenuto alla lettera d’intento valida è sollevato dall’obbligo di rivalsa e versamento (salvo casi di palese malafede). Dunque, il “debitore d’imposta” dello splafonamento è sempre l’esportatore abituale.
  • Viene irrogata una sanzione amministrativa proporzionale, attualmente compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA non applicata (art. 7, co.4-bis, D.Lgs. 471/1997). Si tratta della stessa cornice sanzionatoria prevista per chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in assenza delle condizioni previste (ad es. abuso di dichiarazione d’intento) . Nella maggior parte dei casi l’Ufficio applica il minimo edittale del 100%, che già raddoppia il debito d’imposta originario, anche se – come vedremo – sono possibili riduzioni.
  • Sono inoltre dovuti gli interessi moratori calcolati sull’IVA versata in ritardo, dal momento in cui l’imposta sarebbe stata esigibile (di solito la data di effettuazione dell’operazione) fino al pagamento.

Va sottolineato che, secondo la giurisprudenza unanime, lo splafonamento non è una semplice irregolarità formale, bensì una violazione sostanziale delle norme IVA. Infatti comporta, anche solo temporaneamente, un mancato pagamento d’imposta al Fisco. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che il cessionario che, beneficiando indebitamente del regime di non imponibilità, acquista beni oltre il limite “è tenuto al pagamento dell’imposta” su tali acquisti (v. Cass. n. 23588/2012; Cass. n. 7695/2013) . Ne consegue che l’Ufficio ha titolo per recuperare l’IVA non versata e applicare la relativa sanzione. I giudici tributari hanno anche escluso che tale sanzione possa essere qualificata come “abnorme” o sproporzionata solo perché l’operazione sarebbe stata a credito per il contribuente: sebbene non vi sia danno effettivo per l’Erario (l’IVA sarebbe comunque detraibile), la violazione incide sulle regole di funzionamento del tributo e sulla capacità di controllo dell’Amministrazione . Pertanto non è considerabile un mero errore formale non punibile.

IVA dovuta ma… detraibile: la neutralità fiscale – Il paradosso dello splafonamento è che l’esportatore abituale, se avesse pagato regolarmente l’IVA sulle operazioni eccedenti, avrebbe quasi certamente maturato un credito IVA di pari importo. Questo perché tali soggetti operano principalmente in esportazione (operazioni esenti) e l’IVA assolta sugli acquisti sarebbe stata interamente detraibile. Di conseguenza, far pagare ora quell’IVA – senza riconoscere il diritto di detrazione – significherebbe trasformare l’imposta in un costo definitivo a carico di un soggetto che non è il consumatore finale, violando il principio cardine di neutralità dell’IVA.

La neutralità impone che l’imposta non gravi mai come onere economico sui soggetti passivi che effettuano attività imponibili: l’IVA deve colpire solo il consumatore finale. Pertanto, anche se l’imposta viene versata tardivamente a seguito di un accertamento, il contribuente ha diritto a recuperarla integralmente tramite detrazione o rimborso, purché non vi sia un comportamento fraudolento o abusivo . Su questo punto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale è stata significativa:

  • Fino a qualche anno fa, l’Amministrazione finanziaria negava la detraibilità dell’IVA pagata per splafonamento se erano decorsi i termini ordinari per esercitare la detrazione (il cosiddetto termine “biennale” previsto dall’art.19 DPR 633/1972). In particolare una risoluzione del 2008 aveva sostenuto che, decorso il termine, l’esportatore perdesse il diritto alla detrazione dell’IVA versata in sede di verifica .
  • Questa posizione è stata rivista con la Circolare AE n. 35/E del 17.12.2013, emessa all’indomani di una modifica normativa. Il DL 1/2012 aveva riformulato l’art.60, co.7 DPR 633/1972 (in tema di detrazione dell’IVA a seguito di accertamento) e l’Agenzia, nella circolare, ha riconosciuto che il principio di neutralità impone di ammettere la detrazione anche nei casi in cui il debitore d’imposta sia il cessionario/committente in luogo del cedente . La circolare conferma dunque che l’esportatore abituale, al quale sia contestato lo splafonamento, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata in sede di accertamento al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento . In pratica, se la società versa l’IVA nel 2025 a seguito di adesione o accertamento, potrà portarla in detrazione entro la dichiarazione annuale 2027 (relativa al 2026). Questa finestra temporale deriva dall’estensione analogica del termine previsto dall’art.60, co.7 DPR 633 (due anni dal versamento in caso di rivalsa post-accertamento).
  • La Corte di Cassazione ha abbracciato e consolidato tale orientamento, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Già con sentenze come Cass. n. 4022/2012 e Cass. n. 15835/2018 era stato affermato che l’IVA versata tardivamente dall’esportatore abituale per splafonamento resta detraibile in assenza di frode. Più di recente, la Cassazione ha ribadito con forza questo principio: “Il soggetto debitore dell’imposta è il cessionario-esportatore abituale, che deve versare l’IVA omessa […]. Tuttavia, proprio perché egli diventa debitore diretto dell’IVA, la neutralità del tributo richiede che quella stessa imposta sia detraibile, riportabile o rimborsabile” . In altre parole, quando emerge un debito IVA per splafonamento, parallelamente sorge in capo al contribuente un credito IVA di pari importo da esercitare secondo le regole ordinarie (compensazione o rimborso).
  • La Corte di Giustizia UE ha sancito in casi simili (cause C-284/11 del 2012 e C-138/12 del 2013) che la violazione di obblighi formali non può far perdere il diritto a detrazione se i requisiti sostanziali dell’operazione sono soddisfatti e non vi è frode . Questo principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” è stato richiamato espressamente anche nelle recenti pronunce italiane sul plafond IVA.

Esempio pratico – Neutralità in caso di splafonamento: riprendiamo Alfa Srl che ha splafonato per €4.400 di IVA. Poniamo che l’irregolarità sia scoperta a seguito di verifica nel 2026. Alfa riceve un avviso con richiesta di €4.400 IVA, interessi e sanzione 100% (€4.400). Alfa decide di definire l’accertamento pagando l’imposta e la sanzione ridotta. A questo punto, Alfa potrà recuperare i 4.400 € di IVA versata: se ha altre imposte da versare li compensa in F24, altrimenti li indica come credito nella dichiarazione annuale IVA 2026 e può chiederne il rimborso. La Commissione Tributaria, eventualmente adita in caso di diniego del rimborso, confermerà il diritto della contribuente al rimborso dell’IVA versata in eccedenza rispetto al plafond, in ossequio alla neutralità dell’imposta . In sintesi Alfa, al netto di interessi e sanzioni, non subirà un costo d’imposta definitivo.

Regolarizzazione spontanea (ravvedimento) – Un esportatore abituale che si accorga di aver splafonato può regolarizzare spontaneamente la violazione prima di eventuali controlli, beneficiando di sanzioni ridotte. Le modalità tipiche sono:

  • Versamento dell’IVA dovuta per lo splafonamento, tramite F24, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è ecceduto il plafond (o comunque prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA). L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 16/E/2017, ha chiarito che la regolarizzazione mediante computo dell’IVA in eccedenza nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno è ammessa fino al 31/12 di quello stesso anno . In tal caso l’imposta viene liquidata come se fosse dovuta normalmente.
  • Applicazione del ravvedimento operoso sulla sanzione: versando contestualmente una sanzione ridotta. Ad esempio, se l’IVA viene versata entro pochi mesi dall’errore, la sanzione minima 100% può essere ridotta fino a 1/8 (12,5%) o 1/5 (20%) a seconda del tempo trascorso. Considerato che la sanzione piena è dal 100% al 200%, il ravvedimento consente di limitarla notevolmente (es.: su €4.400, 1/8 di 100% = 12,5% → €550 di sanzione) .
  • Annotazione correttiva sui registri IVA (acquisti) per evidenziare che su talune operazioni l’IVA è stata assolta con versamento successivo. Ciò aiuta in sede di controllo a dimostrare l’avvenuta regolarizzazione.

È importante notare che la regolarizzazione entro l’anno del fatto rende neutro lo splafonamento già in sede di dichiarazione annuale IVA: l’esportatore include quell’IVA versata nelle proprie liquidazioni, risultando a credito (o con minor debito) esattamente come se l’avesse pagata al fornitore. Resta comunque dovuta la sanzione (seppur ridotta) e gli interessi per i mesi di ritardo .

Splafonamento “postumo” – Un caso particolare di splafonamento è quello che si verifica a posteriori per vicende sopravvenute, come anticipato. Immaginiamo un’operazione inizialmente non imponibile che successivamente perde i requisiti di non imponibilità:

Esempio: Gamma SAS nel dicembre 2024 riceve un acconto di €100.000 per la vendita di un macchinario destinato agli USA, fatturando tale acconto senza IVA (operazione non imponibile ex art.8 DPR 633). Questo importo concorre al plafond 2024. Nel giugno 2025 il cliente modifica l’ordine chiedendo la consegna del macchinario in Italia anziché negli USA. L’operazione diviene interna imponibile; Gamma SAS emette fattura finale con IVA e rettifica l’acconto precedente emettendo nota di debito per applicarvi l’IVA (22% di 100.000 = €22.000) e versando tale importo all’Erario. Di conseguenza, quei €100.000 di esportazione che avevano generato plafond 2024 vengono stornati: il plafond 2024 si riduce di 100.000. Se Gamma nel frattempo aveva già utilizzato l’intero plafond originario nel corso del 2025, ora si trova ad aver splafonato di 100.000 (pari all’acconto trasformato). Questo è uno splafonamento postumo: emerso “a posteriori” per il venir meno di un’operazione non imponibile .

Come trattare tali situazioni? La Cassazione si è espressa di recente sul tema (sentenza n. 30801/2022): “il plafond matura con la registrazione di fatture non imponibili, ma ciò non basta a cristallizzarne la spettanza, che è condizionata all’effettiva realizzazione dell’operazione non imponibile. Se un’operazione nasce non imponibile ma poi diviene imponibile, il plafond non compete e il suo utilizzo può risultare indebito” . In altre parole, la perdita retroattiva della non imponibilità comporta la rettifica del plafond degli anni in cui quell’operazione era stata conteggiata. Ciò può comportare il recupero dell’IVA su acquisti che eccedono il nuovo plafond rideterminato ex post. Nel caso concreto esaminato, l’Agenzia (in quel frangente l’Agenzia delle Dogane, trattandosi di importazioni) aveva emesso avvisi di accertamento per recuperare l’IVA non versata sulle importazioni in sospensione d’imposta divenute indebite fin dall’origine . Le Commissioni tributarie di merito inizialmente diedero ragione al contribuente, ritenendo che il plafond una volta formatosi non fosse rettificabile salvo frodi . La Cassazione invece ha accolto la tesi dell’Amministrazione: ha stabilito che è necessario che l’operazione non imponibile sia reale e definitiva, non basta averla contabilizzata . Se successivamente l’operazione manca (diventa imponibile), bisogna ridurre il plafond corrispondente e regolarizzare gli acquisti fatti in sua virtù . Inoltre la Corte ha osservato che, nel caso specifico, la società aveva accettato contrattualmente il rischio di una modifica di destinazione, quindi avrebbe dovuto prudentemente non spendere subito tutto il plafond maturato sugli acconti .

Dunque, in situazioni di splafonamento postumo, l’Agenzia contesterà l’indebito utilizzo del plafond (anche lo status di esportatore abituale per l’anno potrebbe essere riconsiderato indebito, se la riduzione del volume export lo fa scendere sotto il 10%). Il contribuente dovrà assolvere l’IVA non pagata a suo tempo, con interessi e sanzioni. Resta ferma la possibilità di detrarre quell’IVA, come per gli altri casi di splafonamento, poiché la neutralità si applica parimenti: la Cassazione, anche in tali casi, ha cura di distinguere la violazione formale dal diritto sostanziale, affermando che l’IVA integrata va recuperata tramite detrazione per evitare doppi oneri.

Conclusione: lo splafonamento IVA è certamente una situazione da evitare, ma quando avviene le norme prevedono un meccanismo correttivo: pagamento dell’IVA dovuta da parte dell’esportatore abituale e successiva recuperabilità della stessa. Il vero “costo” per il contribuente saranno quindi gli interessi e le sanzioni applicate. Nel prossimo paragrafo analizzeremo proprio le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria – il diniego del plafond – e come difendersi, con particolare attenzione alle sanzioni e agli strumenti di tutela del contribuente.

Diniego del plafond da parte dell’Agenzia delle Entrate

Cosa intendiamo esattamente per diniego del plafond? In senso lato, qualsiasi atto o provvedimento con cui l’Amministrazione contesta il diritto del contribuente di avvalersi del plafond IVA o nega benefici correlati può essere visto come un “diniego”. Le situazioni più comuni sono:

  • Avviso di accertamento per splafonamento: l’Ufficio accerta che l’esportatore abituale ha usato indebitamente il regime di non imponibilità oltre i limiti e quindi recupera l’IVA non versata, irrogando contestualmente la sanzione del 100-200% e interessi. Questo equivale a un diniego a posteriori del plafond nella misura eccedente. L’avviso può riferirsi a uno o più periodi d’imposta, a seconda di quando è stato rilevato lo splafonamento e se è proseguito su più anni.
  • Atto di contestazione/irrogazione sanzioni: talvolta l’Agenzia può notificare un atto solo sanzionatorio (ex art. 16 D.Lgs. 472/97) se, ad esempio, l’IVA è già stata versata nel frattempo ma resta la violazione formale. Ad esempio, se il contribuente ha regolarizzato l’imposta spontaneamente ma senza ravvedimento sulla sanzione, l’Ufficio potrebbe sanzionare l’uso indebito del plafond con un atto ad hoc.
  • Provvedimento di rigetto di un’istanza di rimborso IVA: è il caso in cui l’esportatore, dopo aver pagato l’IVA per splafonamento, chieda a rimborso il credito maturato. L’Agenzia può rifiutare il rimborso (espresso o tacito) sostenendo magari che il diritto alla detrazione è decaduto o non spettante. Questo diniego di rimborso può essere combattuto come vedremo, data la consolidata giurisprudenza favorevole al contribuente .
  • Invalidazione della/e dichiarazione/i d’intento: come anticipato, a partire dal 2022 l’Agenzia può emanare un provvedimento di annullamento/invalidazione di una lettera d’intento già presentata, se dalle analisi emergono elementi irregolari o rischiosi . Tale provvedimento viene comunicato all’esportatore e al fornitore, e ha l’effetto di negare (temporaneamente o definitivamente) l’utilizzo del plafond per le operazioni indicate in quella lettera. Di conseguenza, quelle operazioni diventano da assoggettare ad IVA. Siamo di fronte a un diniego preventivo del beneficio, potenzialmente segnalato anche nella posizione fiscale del contribuente (es. blocco nel suo cassetto fiscale). L’esportatore può interlocuire con l’ufficio fornendo documentazione per “sbloccare” la lettera (se dimostra di avere i requisiti, il blocco può essere revocato) . In caso contrario, se la lettera resta invalidata, il fornitore dovrà emettere fattura con IVA e l’esportatore perderà, per quella parte, il vantaggio del plafond.
  • Contestazione di irregolarità formali: ad esempio, la mancata comunicazione telematica di una dichiarazione d’intento (obbligatoria dal 2015) può dar luogo a una sanzione e alla contestazione che le operazioni connesse non erano legittimamente non imponibili. Analogamente, un errore nella compilazione della lettera o l’omesso controllo da parte del fornitore possono generare provvedimenti sanzionatori (talora erroneamente denominati anch’essi “diniego del plafond”). Ad esempio, se un fornitore emette fattura senza IVA senza aver riscontrato la lettera d’intento, l’Agenzia potrebbe sanzionarlo e richiedere l’IVA non applicata. Grazie alle riforme normative, come vedremo, oggi queste violazioni formali sono trattate in modo più mite rispetto al passato.

Di fronte a uno di questi atti, il contribuente (sia esso l’esportatore abituale o il fornitore coinvolto) ha la possibilità di contestare la pretesa dell’Amministrazione nelle sedi opportune.

Vediamo separatamente le due macro-aree di contestazione:

  1. Contestare il recupero dell’IVA e il diniego della detrazione/rimborso in caso di splafonamento.
  2. Contestare le sanzioni per violazioni formali (dichiarazioni d’intento non inviate o irregolari) e ottenere l’applicazione del trattamento più favorevole.

Contestare un accertamento per splafonamento IVA

Quando l’Agenzia notifica un avviso di accertamento relativo a IVA non versata per splafonamento, il contribuente deve innanzitutto valutare se la contestazione è fondata nei fatti:

  • Verifica del calcolo: controllare che effettivamente vi sia stato splafonamento e per quale importo. A volte l’Ufficio può aver incluso operazioni che il contribuente ritiene invece ancora coperte da plafond. Ad esempio, differenze nel calcolo del plafond disponibile (plafond iniziale ± variazioni) o errori nell’attribuire date/competenza alle esportazioni e agli acquisti. Se ci sono margini, si può contestare l’entità dello splafonamento riducendo quindi l’IVA dovuta.
  • Tempistica e decadenza: verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di legge. La regola generale prevede l’accertamento IVA entro il 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero entro il 7° se dichiarazione omessa). Se l’avviso arriva tardivamente, si può eccepire la decadenza dell’azione accertatrice.
  • Ravvedimento operoso già effettuato: se prima della notifica l’esportatore aveva spontaneamente regolarizzato (versato IVA e sanzioni ridotte), l’atto dell’Ufficio potrebbe essere illegittimo o comunque infondato nel merito. In tal caso occorrerà documentare al giudice tributario l’avvenuta regolarizzazione e chiedere l’annullamento dell’atto (o almeno la non debenza delle sanzioni per intervenuto ravvedimento).

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, lo splafonamento c’è stato e l’accertamento è formalmente regolare. Il nodo principale della contestazione diventa allora la tutela del diritto alla detrazione e l’eventuale riduzione delle sanzioni. I punti da far valere in ricorso sono:

  • Neutralità e diritto alla detrazione/rimborso: Il contribuente deve far presente che, pur riconoscendo l’IVA dovuta sullo splafonamento, nessun vantaggio economico indebito è stato ottenuto, in quanto l’IVA sarebbe stata comunque detraibile . Si sottolinea che l’Erario non ha subito alcun danno effettivo (nessuna perdita di gettito), dato che l’IVA a monte sarebbe confluita in un credito. Su questa base, si chiede che sia garantito il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, secondo i principi unionali e nazionali (da ultimo Cass. n. 30181/2025) . In pratica, se il contribuente non ha ancora potuto detrarre l’IVA (ad esempio perché l’ha versata dopo la dichiarazione), il ricorso potrà chiedere l’annullamento parziale dell’atto nella parte in cui nega la detraibilità. Nella prassi, l’Agenzia talvolta emette accertamenti con cui recupera l’IVA omessa e al contempo ne disconosce la detrazione nel periodo d’imposta successivo, come se fosse un’indebita detrazione. Ciò avveniva soprattutto prima, quando si riteneva scaduto il termine biennale. Ebbene, oggi un siffatto diniego della detrazione è palesemente impugnabile e il giudice tributario lo annullerà in base alla giurisprudenza consolidata . Esempio: Beta SRL riceve nel 2025 un avviso per IVA 2019 splafonata €10.000. L’Ufficio recupera €10.000 di IVA e contesta che Beta l’abbia portata in detrazione nella dichiarazione 2021 (relativa al 2020) oltre i termini. In ricorso, Beta evidenzierà le circolari AE e Cassazioni che confermano la legittimità della detrazione entro il secondo anno successivo al pagamento . Il giudice, accertato che Beta pagò l’IVA in sede di PVC nel 2020, confermerà la validità della detrazione effettuata nel 2021 e annullerà l’avviso in tale parte.
  • Assenza di frode o malafede: È strategicamente utile rimarcare che lo splafonamento è frutto di errore o circostanze particolari, ma non di un disegno fraudolento. In assenza di frode, i principi unionali vietano l’irrogazione di sanzioni sproporzionate e la perdita dei benefici fiscali . Ad esempio, se lo splafonamento è stato di modesta entità rapportato al plafond totale, o se è dovuto a un fatto eccezionale (come una rettifica postuma non prevedibile), va sottolineato per invocare clemenza sanzionatoria.
  • Sanzione proporzionata e attenuazione: Pur essendo la sanzione base del 100% legittima, il contribuente può chiedere al giudice tributario di valutare l’applicazione dell’art. 7, co.4, D.Lgs. 471/97. Questa norma consente di ridurre fino alla metà del minimo edittale la sanzione, in presenza di circostanze eccezionali (es. particolare tenuità della violazione, operato in buona fede, cooperazione con il Fisco, ecc.). In una vicenda del 2015, ad esempio, la CTP di primo grado aveva ridotto del 50% la sanzione ritenendola eccessiva rispetto all’assenza di danno erariale . Anche se la CTR poi ripristinò la sanzione piena , ogni caso fa storia a sé: se lo splafonamento è minimo o se l’azienda versa in difficoltà finanziarie, si può argomentare la sproporzione della sanzione del 100% rispetto alla violazione (richiamando il principio di proporzionalità delle sanzioni ex art. 6, co.2, D.Lgs. 472/97 e art. 49 Carta UE). Il giudice tributario ha il potere di ridurre la sanzione entro i limiti edittali se la ritiene manifestamente eccessiva.
  • Ravvedimento operoso: qualora il contribuente abbia tentato un ravvedimento (anche parziale) prima dell’accertamento, questo va fatto valere. Se, ad esempio, l’IVA era già stata versata con lieve ritardo ma comunque spontaneamente, si può sostenere che la sanzione andava ridotta già dall’Ufficio in fase di irrogazione (il che raramente avviene in automatico). Il giudice potrebbe tenerne conto per rideterminare la sanzione dovuta. In subordine, si potrà chiedere che l’irrogazione tenga conto del favor rei se nelle more del giudizio intervenissero ulteriori modifiche normative sanzionatorie.
  • Documentazione e contabilità regolare: fornire al giudice la prova di una contabilità regolare e trasparente è sempre utile. Ad esempio, se i registri IVA e le dichiarazioni mostrano chiaramente il plafond utilizzato e l’emersione del debito, ciò rafforza l’idea che non vi fosse intento elusivo ma mera svista. La Cassazione ha rilevato che la regolare tenuta contabile è compatibile con l’assenza di frode in materia di lettere d’intento .

In base all’esperienza, molti contribuenti in caso di splafonamento scelgono di definire l’accertamento con adesione o acquiescenza (pagando sanzioni ridotte di 1/3) piuttosto che affrontare un giudizio dal risultato incerto sulla sanzione. Tuttavia, se in gioco vi è un principio importante (come il recupero di un ingente credito IVA negato), il ricorso è quasi doveroso, data l’autorevole giurisprudenza di legittimità a supporto . Oggi possiamo dire che contestare il diniego di detrazione dell’IVA da splafonamento ha altissime probabilità di successo, mentre sul fronte sanzionatorio la battaglia è più difficile (la sanzione è legittima, salvo riduzioni per casi particolari).

Importante: dopo la Cassazione n. 30181/2025, l’Agenzia delle Entrate difficilmente insisterà nel negare la detraibilità dell’IVA da splafonamento oltre il biennio. Quella pronuncia ha definitivamente chiarito che l’art. 60, co.7 DPR 633 (limite dei due anni per la rivalsa/detrazione dopo accertamento) non si applica al caso di splafonamento, in quanto si tratta di dinamica diversa dalla “rivalsa successiva” tra fornitore e cliente . Infatti, nello splafonamento l’IVA nasce direttamente in capo al cessionario senza intermediazione del cedente . Quindi non si può invocare quel termine biennale per comprimere i diritti del cessionario. La Cassazione 2025 ha respinto la tesi dell’Agenzia che voleva dichiarato decaduto un rimborso richiesto oltre due anni dopo il versamento , proprio perché norma inapplicabile al caso concreto. Questo è un punto cruciale da citare in un ricorso se l’Ufficio facesse ancora leva sulla decadenza temporale.

Contestare sanzioni per violazioni formali (lettere d’intento)

Passiamo ora alle violazioni formali connesse al plafond IVA – tipicamente, la mancata (o tardiva) presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate oppure l’omissione, da parte del fornitore, degli obblighi di controllo/comunicazione.

Anche qui lo scenario si è evoluto: in passato tali mancanze venivano sanzionate duramente (100-200% dell’IVA), mentre oggi la norma (art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/97, come modificato dal D.Lgs. 158/2015) prevede una sanzione fissa da €250 a €2.000. Inoltre, la stessa riforma del 2015 ha abolito l’obbligo per il fornitore di comunicare i dati delle lettere d’intento ricevute, concentrando tutto sull’obbligo del cessionario di trasmettere telematicamente la dichiarazione.

Pertanto, le fattispecie possibili sono:

  • Esportatore abituale non invia la dichiarazione d’intento (ma la consegna magari solo al fornitore, oppure se ne dimentica del tutto). Il fornitore emette fattura senza IVA confidando di essere a posto, ma in realtà la dichiarazione non risulta nei database dell’Agenzia.
  • Esportatore invia la dichiarazione ma commette errori materiali (ad esempio indica un importo di plafond errato, o sbaglia codice fiscale del fornitore) rendendo di fatto non valido il riscontro.
  • Fornitore non verifica l’invio telematico della dichiarazione e procede con non imponibilità sulla base della copia cartacea fornitagli. In questo caso specifico, fino al 2015 c’era l’obbligo per il fornitore di inoltrare una comunicazione all’Agenzia: la sua omissione ricadeva sotto le stesse sanzioni.

Caso pratico: La società Delta, esportatore abituale, dimentica di inviare telematicamente una lettera d’intento al suo fornitore Gamma Spa per il 2024. Conseguentemente, Gamma emette nel corso dell’anno fatture senza IVA su beni per imponibile totale €100.000. Nel 2025, l’Agenzia riscontra che nei suoi archivi non c’è traccia di tale dichiarazione d’intento. Contesta quindi a Gamma Spa (fornitore) l’omessa comunicazione e l’illecita emissione di fatture senza IVA. Inizialmente potrebbe configurare la violazione come sanzionabile al 100% dell’IVA non addebitata (22% di 100.000 = 22.000; sanzione €22.000). Questo è quanto accaduto in passato: ad esempio, la CTP di Modena nel 2019 ha esaminato un caso con sanzione di €146.000 per mancata comunicazione di lettere d’intento, calcolata col 100% dell’IVA sulle operazioni coinvolte . Il contribuente in quella vicenda ha eccepito che l’omissione era solo formale, non avendo causato evasione (tutto il resto era regolare) .

Ebbene, bisogna distinguere due aspetti nella difesa:

(a) Natura formale vs sostanziale della violazione – Si potrebbe pensare che, non avendo inciso sulla base imponibile o sull’imposta dovuta (il plafond c’era, solo che la comunicazione è mancata), questa omissione sia violazione meramente formale e quindi non punibile ai sensi dello Statuto del contribuente (art. 6, co.5 L. 212/2000). La giurisprudenza però è altalenante: alcune commissioni tributarie hanno qualificato il mancato invio della lettera come violazione formale non sanzionabile con il 100% , altre come violazione che, pur non incidendo sull’imposta, pregiudica l’attività di controllo e quindi ha una sua rilevanza sostanziale. La Corte di Cassazione si è pronunciata di recente (ord. n. 25146 del 13.09.2025) affermando che l’omesso invio nei termini della dichiarazione d’intento costituisce violazione non meramente formale, in quanto ostacola le verifiche del Fisco . Questo orientamento dà ragione alla CTR che aveva considerato legittima la sanzione, ritenendo che la comunicazione telematica sia un presidio essenziale anti-frode. Tuttavia la stessa Cassazione 2025, come vedremo, ha applicato il favor rei riducendo la sanzione secondo la legge sopravvenuta. Dunque, in sede di ricorso, non conviene oggi puntare tutto sul convincere che sia violazione formale tout court (la Cassazione parrebbe contraria). Più efficace è riconoscere la violazione, ma chiedere l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal 2015.

(b) Applicazione del favor rei – sanzione fissa – Se la violazione si riferisce ad anni in cui era prevista la sanzione proporzionale, ma il giudizio avviene dopo l’entrata in vigore delle nuove norme (D.Lgs. 158/2015, in vigore dal 2016), si deve invocare il principio del favor rei. Esso stabilisce che, in mancanza di disposizioni transitorie contrarie, la legge successiva più favorevole sul piano sanzionatorio si applica retroattivamente (art. 3, D.Lgs. 472/97). Nel nostro esempio, per il 2024 la norma originaria prevedeva 100-200%: oggi invece, per omissioni del genere, l’art. 7, co.4-bis modificato prevede €250-2.000. La differenza è enorme. La Cassazione, proprio nell’ordinanza 25146/2025, ha sancito che la condotta illecita dell’omessa comunicazione permane anche nella nuova disciplina, ma il legislatore l’ha depotenziata con sanzione fissa ben inferiore. Non essendovi una norma che escluda il favor rei, va applicata la sanzione più mite . Nella vicenda esaminata (omessa comunicazione anno 2008, sanzione €62.000 originariamente), la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR proprio perché non aveva applicato il regime sopravvenuto, e ha rinviato per rideterminare la sanzione entro 250-2.000 € . Ciò crea un precedente robusto: ogni volta che vi sia stata un’omissione di dichiarazione d’intento prima del 2016 con sanzione >€2.000, in giudizio va obbligatoriamente ridotta entro il nuovo range.

Va specificato che questa argomentazione vale soprattutto per violazioni ante 2016. Per quelle commesse successivamente, la sanzione applicata dall’Ufficio dovrebbe già essere in misura fissa. In pratica:

  • Se l’omissione è avvenuta dopo il 1 gennaio 2016, la sanzione irrogabile è direttamente da 250 a 2.000 €. Qui la contestazione può riguardare l’importo entro tale range, chiedendo magari il minimo se ricorrono attenuanti (buona fede, autodenuncia, ecc.). L’art. 7, co.4-bis modificato punisce chi effettua operazioni senza addebito d’imposta “in mancanza di ricevuta telematica” con la sanzione fissa. Quindi sia il fornitore che esegue senza riscontro, sia l’esportatore che non invia affatto, ricadono in questa fattispecie. Se invece l’Agenzia contestasse erroneamente ancora 100% post-2016, sarebbe un errore in diritto facilmente censurabile citando la novella legislativa.
  • Se l’omissione è ante 2016 (come nel caso esemplificato di Delta/Gamma per 2014), allora in giudizio bisogna chiedere l’applicazione retroattiva della sanzione fissa. La Cassazione 23695/2022 aveva già stabilito questo principio, poi ripreso nel 2025 . Dunque, anche senza attendere Cassazione, già il giudice di merito dovrebbe adeguarsi.

(c) Minimizzare le conseguenze materiali – Oltre alla sanzione, c’è l’aspetto dell’IVA eventualmente non applicata sulle fatture. Se l’Agenzia contesta e ritiene quelle operazioni imponibili per mancanza di lettera valida, potrebbe chiedere il versamento dell’IVA relativa. Qui però occorre distinguere:

  • Se l’esportatore aveva effettivamente diritto al plafond (cioè aveva i requisiti e capienza), l’operazione era sostanzialmente non imponibile. La mancanza della formalità non può trasformarla in imponibile definitiva, secondo i principi di sostanza>forma. Diverse sentenze di merito hanno statuito che se l’intento c’era (pur non comunicato) e l’operazione rientrava nel plafond disponibile, l’IVA non è dovuta al Fisco; al più si subisce la sanzione fissa. In pratica si considera sanabile l’omissione senza conseguenze sul tributo. È ciò che è avvenuto nel passato in molti casi, con l’Agenzia talvolta costretta a riconoscere che non c’era evasione d’imposta (ma solo violazione degli obblighi). Anche la Cassazione, sebbene dica “violazione non meramente formale”, non ha mai affermato che in tali casi si debba pagare l’IVA come se non spettasse il regime. E infatti nelle cause su lettere d’intento omesse l’oggetto è quasi sempre solo la sanzione.
  • Se invece l’esportatore non aveva i requisiti reali (ad es. ha dichiarato esportatore abituale ma in realtà <10% export, oppure aveva esaurito il plafond), allora la lettera è falsa o indebita nel merito: in tal caso sì, l’IVA è dovuta, e siamo nello scenario di splafonamento o abuso vero e proprio con sanzione 100-200%. Ma questo esula dal caso di “errore formale”.

Quindi, nel contestare un atto di diniego per violazione formale, il contribuente evidenzierà sempre che tutti i requisiti sostanziali erano soddisfatti (status di esportatore abituale valido, plafond capiente per l’importo, operazione che avrebbe comunque potuto essere non imponibile). Così facendo, si rafforza la tesi che la giusta sanzione è solo quella amministrativa ridotta, senza recupero d’imposta.

(d) Giurisprudenza di supporto – Si possono citare pronunce favorevoli, ad esempio:

  • CTP/CTR che hanno qualificato la violazione come formale: es. CTP Modena n. 212/2019 che parlò di “errore formale” non arrecante evasione . Oppure la CTP Varese (citata da Eutekne 2013) che escluse la punibilità 100% per un fornitore che aveva omesso l’invio dati, applicando solo sanzione fissa .
  • Cass. n. 23695/2022 e Cass. n. 25146/2025 in tema di favor rei: confermano che oggi la sanzione è fissa e retroattiva .
  • Principi di diritto UE: la Corte di Giustizia ha costantemente affermato che violazioni formali non comportano perdita di benefici sostanziali come la non imponibilità o la detrazione, salvo frode (C-95/07 Ecotrade; C-590/13 ecc.) . Quindi, omettere di inviare un modulo non fa magicamente diventare imponibile un’operazione che aveva i requisiti per essere non imponibile. Questo è rilevante da far presente soprattutto se l’Ufficio pretendesse l’IVA per il mero ritardo formale.
  • In caso di sanzioni ancora alte, il principio di proporzionalità e divieto di sanzioni eccessive può essere richiamato (art. 49 Carta dei Diritti UE, giurisprudenza UE e Cass. in materia di sanzioni IVA). Nel nostro esempio, 22.000 € di sanzione per una lettera dimenticata sarebbero chiaramente sproporzionati rispetto all’infrazione: meglio argomentare l’applicazione della sanzione edittale ridotta.

(e) Procedura – La contestazione di queste sanzioni avviene con ricorso alla Commissione/Corte Tributaria competente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (che può essere avviso di irrogazione sanzioni o avviso di accertamento misto). Nel caso di provvedimento di blocco lettera d’intento, se esso non è accompagnato da atto impositivo, la strada è quella di un ricorso contro il provvedimento amministrativo che nega l’agevolazione, sostenendo l’illegittimità del blocco (ad es. per difetto di motivazione, carenza istruttoria, ecc.). Non essendo però un atto impositivo classico, ci si può trovare a dover presentare istanza di autotutela o di riesame all’interno dell’Agenzia. Qualora dal blocco derivino poi accertamenti (es. il fornitore viene sanzionato), si impugneranno quelli.

Riepilogo pratico:

  • Se ricevete una sanzione per omessa dichiarazione d’intento riferita ad anni passati con importi enormi, il vostro obiettivo principale è ottenere l’applicazione del favor rei, abbattendo la sanzione a max 2.000 € . Questo risultato è oggi raggiungibile in giudizio citando espressamente Cass. 23695/2022 e Cass. 25146/2025.
  • Se la violazione è recente, cercate comunque di far leva sulle circostanze: presentazione tardiva spontanea (magari prima del controllo), buona fede (pensavate di aver inviato, errore tecnico), collaborazione immediata. Ciò può persuadere l’Ufficio a chiudere con sanzione minima o convincere il giudice a ridurla verso il minimo.
  • In nessun caso, se avevate plafond disponibile, dovreste pagare l’IVA sulle operazioni: se ve la chiedono, contestatelo fermamente perché la sostanza prevale sulla forma (supportato anche da prassi AE: circolare 41/2011 considerava ad esempio violazione formale l’omessa comunicazione da parte del fornitore, soggetta solo a sanzione fissa).

Domande frequenti (FAQ) su plafond IVA, splafonamento e diniego

D: Cosa significa “diniego del plafond” in pratica?
R: È un modo colloquiale per indicare che il Fisco ha negato, in tutto o in parte, il beneficio del plafond IVA all’esportatore abituale. Può assumere la forma di un accertamento che disconosce la non imponibilità su talune operazioni (richiedendo quindi l’IVA relativa) oppure di un provvedimento che annulla una dichiarazione d’intento o ne contesta la validità. In entrambi i casi, l’effetto è che il contribuente viene trattato come se non potesse utilizzare il plafond per quelle operazioni – da qui “diniego” del plafond. Va contestato davanti al giudice tributario con ricorso, portando le proprie ragioni.

D: Lo splafonamento IVA costituisce reato tributario?
R: No, non di per sé. Il superamento del plafond con mancato versamento dell’IVA rientra nelle violazioni amministrative tributarie, sanzionate appunto dal D.Lgs. 471/97 con sanzione pecuniaria. Diverso è se lo splafonamento avviene nell’ambito di una frode organizzata: ad esempio, se la dichiarazione d’intento fosse del tutto falsa e servisse a un’evasione, allora potrebbero profilarsi reati (es. emissione di dichiarazioni false). Ma un normale splafonamento per errore o eccesso di stima non integra fattispecie penali, anche perché l’IVA non versata non è un’IVA incassata da terzi (come nell’omesso versamento ex art.10-ter D.Lgs. 74/2000). Attenzione però: la Cassazione penale ha stabilito che il reato di indebita compensazione (art.10-quater) può configurarsi se si utilizzano in compensazione crediti IVA inesistenti o non spettanti; se qualcuno considerasse “credito IVA” l’IVA non pagata per splafonamento e la compensasse, allora potrebbe avere guai penali. Ma restando sul piano amministrativo, no, splafonare non è reato.

D: Ho splafonato il plafond per errore: devo pagarne le conseguenze anche se non ci ho guadagnato nulla?
R: Occorre versare l’IVA sulle operazioni eccedenti, ma poi potrai recuperarla in detrazione o a rimborso. Quindi non perderai importi a titolo di IVA, a condizione di rispettare le procedure (incluso eventualmente fare la dichiarazione integrativa per inserire il credito). Come conseguenza economica resteranno gli interessi sul ritardato pagamento e la sanzione amministrativa. Quest’ultima, se ti ravvedi spontaneamente, può essere molto ridotta rispetto al 100%. In casi di buona fede e assenza di danno erariale, si può anche provare a chiedere al giudice una riduzione ulteriore (vedi sopra) . Ma va messo in conto che una sanzione minima del 100% dell’IVA è prevista dalla legge.

D: In caso di splafonamento, l’Agenzia delle Entrate può revocarmi lo status di esportatore abituale per il futuro?
R: Non esattamente. La qualifica di esportatore abituale deriva dalla percentuale di operazioni non imponibili realizzate (oltre 10%). Se continui a superare tale soglia ogni anno, mantieni lo status. Un singolo splafonamento non comporta “interdizioni” formali dall’uso del plafond negli anni successivi. Tuttavia, è probabile che l’Agenzia, una volta scoperto uno splafonamento, monitori più attentamente la tua posizione: ad esempio potrebbe attivare i controlli di analisi del rischio sulle tue future dichiarazioni d’intento. In casi gravi di abusi ripetuti, si potrebbe arrivare a segnalazioni per sospendere la partita IVA (nei casi di frodi conclamate), ma parliamo di estremi. In sintesi, se hai splafonato, regolarizza tutto e continua ad operare correttamente: il tuo plafond negli anni successivi verrà calcolato come sempre in base alle esportazioni che realmente farai.

D: Ho dimenticato di inviare la dichiarazione d’intento all’Agenzia, ma avevo plafond disponibile: devo pagare qualcosa?
R: Devi pagare la sanzione fissa prevista (tra 250 e 2.000 euro). Puoi ravvederti pagando ad esempio 1/9 di 250 € (circa 27 €) se invii subito, ma attenzione: il ravvedimento per violazioni di questo tipo è un po’ controverso perché formalmente l’omissione si “consuma” con il mancato invio nei termini. In pratica, per prudenza, invia immediatamente la dichiarazione d’intento tardiva (verrà protocollata con data ritardata) e, se non sei stato ancora contestato, versa la sanzione minima ridotta (es. 1/8 di 250 € se sei oltre 30 giorni). Ci sono stati casi in cui l’Agenzia, riconoscendo la natura formale, non ha proprio sanzionato l’omissione sanata prima di controlli. Se invece ti hanno già contestato, come visto hai diritto alla riduzione della sanzione secondo la legge nuova: quindi pagherai al massimo 250 € (o quanto stabilirà il giudice comunque entro quel tetto). Non dovrai invece versare l’IVA su quelle fatture, poiché il tuo plafond era valido e le operazioni erano sostanzialmente legittime (l’IVA sarebbe detraibile comunque). Dovrai però fornire la prova che avevi spazio nel plafond e rispettavi il 10% export l’anno prima.

D: Il mio fornitore ha commesso un errore nell’indicazione del protocollo della mia dichiarazione d’intento in fattura. Rischiamo sanzioni?
R: Un semplice errore materiale sul numero di protocollo indicato in fattura, se la dichiarazione era stata regolarmente inviata e verificata, è considerato un errore formale che non pregiudica la non imponibilità. L’essenziale è che la lettera d’intento esista ed abbia validità. Consiglierei di far emettere al fornitore una nota di credito integrativa solo ai fini amministrativi (correzione del dato) oppure almeno conservare evidenza che l’errore di trascrizione è avvenuto. Non risultano casi in cui l’Agenzia applichi sanzione per un mero errore di protocollo, soprattutto se l’operazione è corretta. In un recente articolo è stato chiarito che l’indicazione errata del protocollo della lettera d’intento in fattura comporta tutt’al più la sanzione fissa (250-2.000 €) prevista dall’art. 6, co.1, D.Lgs. 471/97 per violazioni formali documentali . Ma è probabile che, se tutto il resto è in ordine, non vi sarà alcuna contestazione.

D: Entro quanto tempo l’Agenzia può accertare un eventuale splafonamento?
R: Come accennato, valgono i termini ordinari di accertamento IVA: generalmente entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (o 7° se la dichiarazione è omessa). Ad esempio, per uno splafonamento avvenuto nel 2020, l’accertamento può arrivare entro il 31 dicembre 2025. Fa fede l’anno in cui l’IVA avrebbe dovuto essere versata: solitamente coincide con l’anno dell’operazione (o il successivo se era a cavallo d’anno). Se lo splafonamento prosegue su più anni, ogni anno fa storia a sé per la decadenza. Va detto che spesso l’Agenzia scopre gli splafonamenti con un certo ritardo (incrociando dati dichiarativi o con controlli mirati), quindi capita di ricevere accertamenti verso il limite dei termini. Oltre tali termini scatta la decadenza: eventuali atti successivi sarebbero nulli per tardività.

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per splafonamento, ma non mi ero mai accorto dell’errore: posso fare accertamento con adesione?
R: Sì, puoi certamente presentare istanza di accertamento con adesione (entro 60 giorni dall’avviso) per discutere con l’Ufficio. In sede di adesione potrai far valere alcune argomentazioni per cercare un accordo: ad esempio, evidenziare che hai già versato parte dell’IVA, o che c’è stato un ricalcolo del plafond, ecc. L’adesione consente di ottenere automaticamente la sanzione ridotta ad 1/3. Nel caso di splafonamento, l’Ufficio difficilmente rinuncerà al tributo (che è dovuto) ma potrebbe, ad esempio, riconoscere il diritto alla detrazione immediata di quell’IVA riducendo l’impatto economico (in pratica potresti compensare subito il debito con un pari credito se disponibile). Questo dipende dalla situazione concreta. Se trovi un accordo, formalizzandolo pagherai l’IVA (se non già versata) e la sanzione al 33% del 100% = ~33% dell’imposta, più interessi. Valuta però che se l’unico tuo “bene” da discutere è la sanzione e ritieni di aver ragione per farla annullare in giudizio, potresti saltare l’adesione e ricorrere. L’adesione comunque sospende i termini per impugnare e può essere tentata senza pregiudicare il successivo ricorso (se non si perfeziona l’accordo).

D: Come posso prevenire problemi di plafond IVA?
R: Alcuni consigli pratici per evitare sul nascere contestazioni: – Monitoraggio continuo: tieni un registro aggiornato degli utilizzi del tuo plafond. Dopo ogni acquisto in esenzione, scala l’importo dal plafond residuo. Ci sono software gestionali che lo fanno; in alternativa, mantieni un file Excel di controllo. – Lettere d’intento mirate: evita di dichiarare importi eccessivi. Se prevedi plafond 100.000, non inviare lettere per 200.000 “per stare largo”. Usa importi realistici e, se serve, integra con una seconda lettera più avanti. – Plafond mobile per nuove attività: se sei una startup esportatrice, considera il plafond mobile mensile: riduce il rischio di splafonare perché usi solo quanto hai già fatto nei 12 mesi scorsi. – Formazione interna: assicurati che chi si occupa di contabilità e fiscale in azienda sappia bene come funzionano questi meccanismi. Un errore umano (dimenticare di inviare una lettera, o sbagliare una registrazione) può costare caro in termini di tempo perso con il fisco. – Attenzione alle operazioni straordinarie: se vendi un ramo d’azienda o hai fusioni, informati su come si trasferisce (o non si trasferisce) il plafond. Ad esempio, la cessione d’azienda non trasferisce il plafond residuale all’acquirente per legge, va pianificato diversamente. – Dialogo col fornitore: chiedi sempre conferma che il fornitore abbia riscontrato la tua lettera d’intento. Dal 2022, se vi fosse un blocco, il fornitore riceve notifica: assicurati che ti avvisi subito se succede, così potrai chiarire con l’Agenzia prima che emettano fattura con IVA o sanzioni.

Esempi pratici di contestazione (simulazioni)

Per rendere concreti i concetti esposti, presentiamo alcune simulazioni pratiche relative a splafonamento IVA e diniego del plafond, con ipotesi di soluzione dal punto di vista del contribuente.

Esempio 1: Splafonamento e rimborso negato – Caso Alfa Srl
Scenario: Alfa Srl nel 2022 aveva un plafond di €150.000. Senza accorgersene, a fine 2022 lo supera di €30.000 in acquisti senza IVA (splafonamento IVA = €30.000, IVA al 22% = €6.600). Nel 2023, dopo una verifica, l’Agenzia notifica ad Alfa un avviso di accertamento chiedendo €6.600 di IVA non versata + €6.600 di sanzione (100%) + €500 circa di interessi. Alfa Srl, essendo in credito IVA strutturale, paga subito l’IVA e la sanzione ridotta per adesione (€2.200, cioè 1/3). Poi Alfa presenta istanza di rimborso per €6.600 sostenendo che quell’IVA è detraibile. L’Agenzia però rigetta l’istanza, sostenendo che Alfa ha fatto richiesta oltre i termini. Contestazione: Alfa impugna il diniego di rimborso alla Corte Tributaria, allegando la circolare 35/E/2013 e citando Cass. 29279/2024: “l’esportatore abituale, anche in caso di splafonamento, può esercitare il diritto alla detrazione al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento”. Poiché Alfa ha versato nel 2023, poteva detrarre entro la dichiarazione 2025; avendo invece chiesto rimborso nel 2024 è ampiamente nei termini. Il giudice accoglie il ricorso di Alfa e ordina il rimborso dei €6.600 . Effetto finale: Alfa ha recuperato l’IVA; il costo che le rimane è la sanzione (€2.200) più gli interessi versati. Questo esempio mostra l’importanza di insistere sul diritto al recupero dell’IVA versata per splafonamento.

Esempio 2: Lettera d’intento omessa – Caso Beta di favor rei
Scenario: Beta Spa, fornitrice, nel 2014 riceve da un cliente esportatore abituale una semplice autodichiarazione cartacea di intento, ma non la comunica al Fisco (all’epoca era suo obbligo) e non verifica oltre. Emette vendite 2014 senza IVA per imponibile totale €200.000 (IVA “non addebitata” €44.000). Nel 2015 quell’obbligo viene abolito, ma nel 2018 l’Agenzia contesta a Beta l’omessa comunicazione 2014, applicando la sanzione minima 100% = €44.000. Beta ricorre in Commissione. Contestazione: Beta evidenzia che dal 2016 la norma è cambiata e la stessa violazione oggi comporterebbe al massimo €2.000 di multa. Chiede dunque il favor rei. La CTR inizialmente ritiene la violazione non solo formale perché ha ostacolato controlli, e conferma la sanzione originaria. Beta ricorre in Cassazione. La Cassazione con ordinanza del 2025 le dà ragione: “la disciplina sanzionatoria è stata modificata in senso più favorevole; applicando l’art.3 D.Lgs.472/97 va irrogata la sanzione in misura fissa (250-2.000 euro)” . Rinvia quindi alla CTR per rideterminare la sanzione. Effetto finale: Beta pagherà ad esempio €1.000 (importo che il giudice di rinvio deciderà entro il range). Un abbattimento enorme da €44k a €1k circa. Questo esempio mostra come, grazie alle sentenze recenti, si possano vincere contestazioni basate su normative superate, ottenendo sanzioni simboliche in luogo di quelle punitive sproporzionate.

Esempio 3: Splafonamento postumo per acconto intracomunitario – Caso Gamma
Scenario: Gamma SRL nel 2023 vende macchinari a un cliente UE. Regole: operazione non imponibile art.41 DL 331/93 (intra-UE). Gamma riceve nel 2023 acconti per €500.000 e li include nel suo plafond 2023. Nel 2024, dopo aver già usato l’intero plafond 2023 in acquisti senza IVA, il cliente comunica che il macchinario resterà in Italia per collaudi più lunghi e sarà ritirato in Italia da una sua consociata (scenario complicato che rende l’operazione imponibile in Italia). Gamma emette quindi nel 2024 fattura con IVA sugli acconti ricevuti (applicando l’IVA dovuta sugli €500.000, pari a €110.000, che versa). Ciò toglie retroattivamente €500.000 dalle esportazioni 2023 di Gamma. Ne consegue che Gamma nel 2024 ha splafonato di €500.000, perché pensava di avere plafond che invece si riduce. L’Agenzia nel 2025 notifica diversi avvisi: IVA 2024 non versata su acquisti per €500k, sanzione 100% = €110k. Contestazione: Gamma ricorre sostenendo che al momento dell’utilizzo il plafond c’era (registrazione delle fatture acconti) e che la successiva variazione non doveva penalizzarla perché imprevedibile. Cita la CTR che le aveva dato ragione sul “cristallizzarsi” del plafond al momento della registrazione. Tuttavia la Cassazione con sentenza 30801/2022 ha già smentito questa tesi , affermando che il plafond andava rettificato e Gamma avrebbe dovuto prevedere il rischio . Dunque Gamma difficilmente vincerà sull’an debenendi (imposta dovuta). In udienza Gamma, incassando la sconfitta sul tributo, però evidenzia che ha già versato gli €110.000 di IVA appena si è resa conto (con la nota di variazione) e li ha chiesti a rimborso. Inoltre, non c’è stata alcuna frode: ha seguito le regole, solo l’operazione è mutata per esigenze del cliente. Chiede almeno di cancellare o ridurre la sanzione per obiettiva incertezza. La CTR potrebbe, in situazioni equitative, ridurre la sanzione al minimo o invocare l’art.7, co.4 D.Lgs.471/97. Se non lo facesse, comunque Gamma potrà detrarre quell’IVA versata. Effetto finale: Gamma paga in definitiva €110k di IVA (che però recupera come credito, neutralità salvaguardata) e probabilmente dovrà pagare una sanzione (tra €11k e €110k a seconda delle riduzioni ottenute) più interessi. Il caso Gamma illustra come gli splafonamenti postumi siano difficili da difendere sul merito (la legge è con l’Agenzia) ma rimane possibile discutere sul trattamento sanzionatorio.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcuni schemi riassuntivi dei principali aspetti trattati:

Tabella 1 – Tipologie di violazioni legate al plafond IVA e relativo trattamento

ViolazioneNaturaConseguenze fiscaliSanzioni applicabiliNote difensive
Splafonamento IVA (acquisti senza IVA oltre plafond)Sostanziale (incide sul tributo)– IVA dovuta sull’eccedenza (debitore: esportatore abituale) <br>– Interessi sul versamento tardivo <br>– Diritto a detrazione/credito di pari importo (neutralità)100% – 200% dell’IVA non versata <br>(in genere applicato il minimo 100%)<br>Ravvedimento: riduzione fino a 1/8 del 100%– Non negare il debito IVA ma far valere la neutralità: IVA detraibile, nessun danno erariale .<br>– Chiedere se possibile riduzione sanzione per buona fede (art.7 c.4 471/97) .<br>– Termine biennale non applicabile (Cass. 30181/2025) .
Splafonamento “postumo” (plafond ridotto per eventi successivi)Sostanziale– Come sopra: IVA dovuta sulle operazioni che eccedono il plafond rettificato <br>– Detrazione ammessa dell’IVA versata <br>– Potenziale perdita status esportatore abituale se export <10% ex post100% – 200% dell’IVA come sopra. <br>Possibile contestazione di dichiarazione infedele se lo splafonamento postumo fa emergere IVA dovuta non dichiarata.– Difficile evitare il recupero IVA (Cass. 30801/2022 conferma obbligo regolarizzazione) .<br>– Evidenziare imprevedibilità e assenza dolo per mitigare sanzioni.<br>– Sempre invocabile detrazione IVA versata (neutralità).
Dichiarazione d’intento non inviata (esportatore abituale)Formale (non incide su base imponibile, ma rilevante per controlli)– Se plafond disponibile, operazioni restano sostanzialmente non imponibili (IVA non dovuta) <br>– Obbligo di invio tardivo (sanatoria formale)Pre-2016: 100% – 200% IVA (fornitore) <br>Post-2016: €250 – €2.000 (esportatore o fornitore) <br>Ravvedimento: riduzione sanzione fissa (es. 1/9 di 250€ se entro 90gg)– Violazione formale: citare principi di sostanza > forma (CGUE e Cass.) .<br>– Favor rei per fatti pre-2016: sanzione fissa retroattiva (Cass. 25146/2025) .<br>– Se contestato anche al fornitore: oggi non dovrebbe, ma se succede, stesso favor rei.
Mancato riscontro telematico da parte del fornitore (ha emesso fattura senza aver verificato la DI)Formale (del fornitore)– Le operazioni, se l’acquirente aveva diritto al plafond, restano non imponibili (in sostanza) <br>– Possibile corresponsabilità nel versare IVA se l’acquirente in realtà non aveva plafond (allora diventa sostanziale)Pre-2015: 100% – 200% (art.7 c.4-bis vecchio) <br>Post-2015: €250 – €2.000 (nuovo art.7 c.4-bis)– Dimostrare che l’acquirente aveva trasmesso la DI regolarmente (se vero).<br>– Se la DI non c’era per colpa acquirente, far valere buona fede del fornitore (difficile, la norma impone controllo attivo).<br>– Favor rei se pre-2015 (Cass. 23695/2022).

Tabella 2 – Iter e strumenti di difesa in caso di diniego del plafond

Fase/AttoDescrizioneDifesa e strumenti
Accertamento IVA per splafonamentoAvviso che recupera IVA non versata (più interessi e sanzioni). Emesso da AE o Dogane entro termini decadenza.– Verificare computo plafond e importi (errori fattuali?).<br>– Considerare adesione per ridurre sanzione a 1/3.<br>– Se ricorso: evidenziare neutralità (chiedere riconoscimento detrazione) , assenza frode, chiedere sanzione al minimo .
Diniego di rimborso IVA da splafonamentoProvvedimento (anche tacito) che nega restituzione dell’IVA versata in sede di verifica (o nega uso credito in compensazione).– Ricorso mirato: citare circolari AE 2013 e giurisprudenza che conferma diritto al rimborso .<br>– Enfatizzare rispetto requisiti sostanziali e che non si tratta di rivalsa tardiva ma di debito diretto (Cass. 30181/2025) .
Atto di irrogazione sanzioni formaliContestazione (al fornitore o all’esportatore) di omissioni relative a dichiarazioni d’intento, con sola sanzione.– Verificare anno violazione: se ante 2016, invocare favor rei e chiedere sanzione fissa .<br>– Se già in misura fissa, fornire elementi per minimo edittale (circostanze attenuanti).<br>– Eventuale ravvedimento tardivo: esibire attestazioni di pagamento ridotto.
Provvedimento di blocco/annullamento DIComunicazione AE di invalidazione lettera d’intento (preventiva).– Presentare osservazioni e documenti all’ufficio entro il termine dato per dimostrare requisiti (es. contratti export, fatture estere, etc.).<br>– Se l’ufficio conferma il blocco e ne deriva fatturazione con IVA: l’esportatore può pagare l’IVA e poi chiederne rimborso/detrazione se ritiene il blocco infondato, quindi ricorrere contro il diniego.<br>– Valutare ricorso straordinario per eccesso di potere se il provvedimento appare immotivato.
Contenzioso tributario (CTP/CTR e Cassazione)Fase giudiziale: ricorso entro 60gg, eventuale appello e ricorso per Cassazione.– Argomentare in diritto e presentare prove documentali (registri IVA, dichiarazioni, lettere inviate, ecc.).<br>– Richiamare sentenze di Cassazione e principi UE pertinenti ; spesso le Commissioni le seguono se ben evidenziate.<br>– Richiedere CTU contabile se complessi i calcoli di plafond, perizia di parte su interessi eventualmente.

Conclusioni

La disciplina del plafond IVA, fondamentale per garantire liquidità agli esportatori abituali, comporta però un complesso sistema di oneri e controlli. Ogni errore – dal banale invio tardivo di una lettera d’intento, fino al * sostanziale splafonamento – può sfociare in contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo visto che dal punto di vista del contribuente è essenziale conoscere i propri diritti: in particolare il diritto alla neutralità dell’IVA, che impedisce allo Stato di trattenere imposte che il soggetto passivo può detrarre in mancanza di frode. Le più recenti sentenze* – dalla Cassazione tributaria a quella comunitaria – rafforzano le tutele per il contribuente onesto ma incorso in irregolarità formali o errori di calcolo.

In caso di diniego del plafond, dunque, il messaggio per esportatori abituali e consulenti è di non rassegnarsi supinamente: valutare con attenzione la fondatezza dell’atto, utilizzare gli strumenti deflativi (ravvedimento, adesione) se conviene, ma all’occorrenza portare la questione in giudizio citando le norme e i precedenti che riconoscono il vostro buon diritto. Spesso l’Agenzia in sede di contenzioso comprende di non avere spazio – ad esempio sul negare una detrazione ormai consolidata – e desiste o viene condannata.

Naturalmente, la prevenzione è la migliore difesa: investire in una corretta gestione del plafond (anche con l’ausilio di professionisti qualificati) vi eviterà di trovarvi in queste situazioni. Ma se dovesse accadere, questa guida vi avrà fornito una mappa dettagliata di cosa aspettarvi e come navigare la disputa, con l’obiettivo di uscirne pagando il giusto (ovvero solo ciò che è realmente dovuto, scongiurando esborsi duplicativi o sanzioni indebite).

In conclusione, contestare il diniego del plafond è possibile e spesso doveroso: con un’adeguata conoscenza della normativa italiana, delle circolari di prassi e – soprattutto – con il supporto delle più aggiornate sentenze di merito, di legittimità e comunitarie, il contribuente può far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia tributaria.

Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 2025)

Normativa primaria:

  • D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (Decreto IVA) – Art. 8, co.1, lett. c) e co.2 (cessioni non imponibili a esportatori abituali, dichiarazione d’intento) ; Art. 17 (soggetto debitore dell’IVA); Art. 19 (detrazione IVA entro due anni); Art. 60, co.7 (rivalsa e detrazione dell’IVA a seguito di accertamento).
  • D.L. 29/12/1983 n. 746 conv. L. 27/2/1984 n. 17 – Art. 1, co.1, lett. a) (definizione condizioni esportatore abituale); Art. 2, co.1 (responsabilità del cessionario per IVA in caso di dichiarazione d’intento) .
  • Legge 18/2/1997 n. 28 – Art. 2, co.2 (riconoscimento plafond su cessioni assimilate, consolidamento normativa esportatori abituali) .
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 – Art. 7, co.3 (dichiarazione d’intento rilasciata senza requisiti: IVA dovuta dall’esportatore abituale) ; Art. 7, co.4-bis (sanzione per operazioni senza IVA in assenza di lettera d’intento regolare: prev. 100-200% poi modif. da D.Lgs.158/2015 a €250-2.000) ; Art. 7, co.4 (possibilità riduzione sanzione fino a metà minimo per particolari circostanze) .
  • D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 – Art. 15 (modifica regime sanzionatorio art.7 D.Lgs.471/97, introduzione sanzione fissa €250-2.000 per omessa lettera d’intento) .
  • Statuto del Contribuente (L. 27/7/2000 n.212) – Art. 6, co.5 (non punibilità violazioni formali senza danno erario); Art. 10, co.3 (obbligo amministrazione di tutela dell’affidamento e buona fede del contribuente).

Prassi amministrativa:

  • Circolare AE 12/E del 2010 (disciplina generale esportatori abituali e nuovo modello dichiarazione d’intento).
  • Circolare AE 41/E del 26/7/2011 (chiarimenti su lettere d’intento; omessa comunicazione da parte del fornitore qualificata come violazione formale con sanzione fissa).
  • Circolare AE 35/E del 17/12/2013“IVA pagata a seguito di accertamento. Rivalsa e detrazione”: interpretazione estensiva di art.60 co.7 DPR 633 modificato; riconoscimento detrazione IVA pagata da cessionario anche in caso di splafonamento .
  • Risoluzione AE 161/E del 2008 – (superata) negava detrazione IVA splafonata oltre termine biennale .
  • Risoluzione AE 16/E del 17/3/2017 – Modalità di regolarizzazione splafonamento: versamento IVA in liquidazione entro 31/12 anno di splafonamento .
  • Provvedimento AE 293390/2021 (12/11/2021) – Attuazione controlli preventivi lettere d’intento 2022: procedure di analisi rischio e invalidazione dichiarazioni irregolari .
  • Risposta a interpello AE n. 540/2022 – (plafond “vincolato” anche in triangolazioni intra-UE: conferma approccio restrittivo su doppio utilizzo plafond) .
  • Circolare AE 23/E del 2022 e Circ. 14/E del 2014 – (non citate direttamente sopra, ma rilevanti su disciplina plafond e lettere d’intento telematiche).

Giurisprudenza di merito:

  • CTR Lombardia n. 1044/67/16 del 22/2/2016 – Splafonamento: riconosciuto diritto a detrazione oltre termine biennale (recepisce circolare 35/2013) .
  • CTR Liguria n. 154/2018 (dep.31/1/2019) – (Caso splafonamento postumo yacht) confermò CTP La Spezia annullando accertamenti: tesi plafond cristallizzato salvo frode (cassata poi da Cass.30801/22) .
  • CTR Piemonte n. 1103/26/15 del 21/10/2015 – Violazione splafonamento è sostanziale, IVA va recuperata con sanzione 100% (no rid. metà minimo) .
  • CTP Modena n. 212/1/2019 del 15/7/2019 – Omessa comunicazione dichiarazione intento: violazione formale, sanzione 100-200% sproporzionata; applicata sanzione fissa minima .
  • CTP Varese (2023) – (cit. da Eutekne) Non punibilità fornitore per omesso invio dati DI, in linea con orient. cost./UE .

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass., sez. V, 17/02/2012 n. 4022 – Principio di neutralità: l’IVA versata tardivamente va restituita/detratta salvo frode (primo orientamento su splafonamento).
  • Cass., sez. V, 22/03/2013 n. 7695 – Splafonamento: obbligo pagamento in capo a cessionario esportatore abituale (violazione non formale) .
  • Cass., sez. V, 05/09/2014 n. 15059 – Requisiti per costituzione plafond: operazione dev’essere effettivamente non imponibile, non basta registrazione (citata in Cass.30801/22) .
  • Cass., sez. V, 04/04/2018 n. 15835 – Riconosce detraibilità IVA pagata da esportatore per splafonamento, in applicazione principio neutralità (conformemente a CGUE 2012-2013).
  • Cass., sez. V, 05/06/2019 n. 1588 – (Numero esatto da verificare, forse 1988/2019) Ribadisce distinzione violazioni formali/sostanziali in materia IVA.
  • Cass., sez. V, 21/05/2020 n. 14979 – Conferma orientamenti pro-contribuente su plafond: rimarca diritto esportatore abituale a piena detrazione IVA su acquisti anche se errato utilizzo plafond (citata in Cass.30181/25) .
  • Cass., sez. V, 19/10/2022 n. 30801 (30800/2022) – Splafonamento postumo: se viene meno operazione non imponibile, plafond ridotto ex tunc; utilizzo indebito, IVA da regolarizzare . Avallo all’Agenzia; distingue caso da frode ma impone rispetto requisiti sostanziali.
  • Cass., sez. V, 28/07/2022 n. 23695Omessa comunicazione lettere intento (fornitore): condotta ancora illecita dopo riforma, ma sanzione da applicare è quella più favorevole (fissa). Primo riconoscimento Cass. di favor rei sul punto .
  • Cass., sez. V, 13/11/2024 n. 29279 – Esportatore abituale: anche in caso di splafonamento, diritto a detrazione entro dichiarazione secondo anno successivo al pagamento . Richiama circolare 35/2013 e principi UE; consolida neutralità.
  • Cass., sez. V, 16/11/2025 n. 30181 (ord.) – Caso splafonamento 2006 di doppia fattura: Principio generale – IVA da splafonamento sempre detraibile/rimborsabile a tutela neutralità . Art.60 co.7 DPR 633 non applicabile a cessionario, differenza con rivalsa successiva . Rigetta tesi AE di decadenza biennale; conferma rimborso a contribuente .
  • Cass., sez. V, 13/09/2025 n. 25146 (ord.) – Omesso invio dichiarazioni d’intento 2008: Violazione non meramente formale (pregiudica controlli) ma per favor rei si applica sanzione fissa €250-2000 . Cassazione accoglie ricorso contribuente su terzo motivo (ius superveniens) e rinvia per riquantificazione .
  • (altre Cass. rilevanti citate: 23588/2012; 3080/2022; 9586/2019; 3306/2022; 15639/2023 ecc. – pronunce su formalità lettere d’intento, importanza prova cessione intra-UE, ecc.)*.

Giurisprudenza UE:

  • Corte di Giustizia UE, 12/07/2012, causa C-284/11 (EMS Bulgaria) – Principio di prevalenza sostanza su forma in IVA: il mancato rispetto di un obbligo formale (es. dichiarazione) non può far perdere il diritto a regime agevolato/detrazione se requisiti sostanziali sussistono, salvo partecipazione a frode . Applicabile per lettere d’intento non inviate ma operazioni reali.
  • Corte di Giustizia UE, 11/04/2013, causa C-138/12 – (Rusedespred) Conferma che l’autorità fiscale non può negare esenzione o detrazione ad un soggetto passivo che ha sostanzialmente diritto, per mere irregolarità formali, in assenza di evasione fiscale.
  • CGUE, 8/05/2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade) – Enfatizza distinzione requisiti formali vs sostanziali dell’IVA: in linea di principio omissioni formali (come mancata comunicazione) non comportano perdita diritto se il tributo è comunque a valle neutrale .
  • CGUE, 11/12/2014, causa C-590/13 – Violazioni formali e frode: solo in presenza di intento fraudolento la violazione formale può giustificare la revoca di un beneficio (es. se lettera d’intento è strumentale a frode, allora sì perdita diritto). Questo a tutela equilibri (cfr. Cass. 9521/2022 che richiama necessità distinguere violazioni) .

Hai ricevuto un diniego del plafond IVA o una contestazione di splafonamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un diniego del plafond IVA o una contestazione di splafonamento da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Ti dicono che “il plafond non risulta spettante”, che “è stato superato” o che “le operazioni non sono coerenti”, con la conseguenza di IVA, sanzioni e interessi?

Temi che un errore formale, un disallineamento temporale o un controllo automatizzato stia trasformando la tua operatività con l’estero in un debito ingiusto?

Devi saperlo subito:

👉 lo splafonamento IVA non è sempre colpa del contribuente,
👉 il diniego del plafond è contestabile,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre la pretesa.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è il plafond IVA e come funziona,
  • perché l’Agenzia delle Entrate lo nega,
  • quando il diniego è illegittimo,
  • come contestarlo efficacemente.

Cos’è il Plafond IVA (In Modo Chiaro)

Il plafond IVA è il limite entro cui gli esportatori abituali possono:

  • acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA,
  • utilizzare il beneficio per operazioni connesse all’attività.

👉 È un diritto fiscale, non una concessione discrezionale.


Cos’è lo Splafonamento IVA

Si parla di splafonamento quando:

  • il plafond disponibile viene superato,
  • l’Agenzia ritiene che l’IVA fosse dovuta,
  • vengono recuperate imposta, sanzioni e interessi.

👉 Ma non ogni superamento apparente è reale o colpevole.


Perché l’Agenzia delle Entrate Nega il Plafond

I dinieghi nascono spesso da:

  • errori formali nelle comunicazioni,
  • disallineamenti tra dati doganali e fatturazione,
  • differenze temporali tra operazioni e plafond,
  • interpretazioni restrittive delle operazioni agevolate,
  • controlli automatizzati sui flussi IVA.

👉 L’algoritmo guarda i numeri, non l’operatività reale.


Il Punto Chiave: Automatismo ≠ Perdita del Diritto

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se l’Agenzia nega il plafond, allora non spettava”.

In realtà:

  • il plafond dipende da operazioni reali,
  • i requisiti vanno valutati nel merito,
  • la legge prevale sugli automatismi,
  • il contribuente ha diritto al contraddittorio.

👉 Il Fisco deve dimostrare l’inesistenza del diritto.


Quando il Diniego del Plafond è Illegittimo

Il diniego è contestabile se:

  • si basa solo su controlli automatici,
  • ignora la documentazione delle operazioni estere,
  • confonde errori formali con violazioni sostanziali,
  • applica interpretazioni non previste dalla norma,
  • non motiva adeguatamente il recupero,
  • viola il diritto al contraddittorio.

👉 Un diritto sostanziale non può essere negato per un mero disallineamento.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti operatori sbagliano perché:

  • accettano il diniego senza reagire,
  • versano l’IVA per “chiudere”,
  • non contestano l’automatismo,
  • rinunciano al plafond futuro.

👉 Così una contestazione evitabile diventa definitiva.


Splafonamento ≠ Violazione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 lo splafonamento va valutato nella sua causa, non solo nel risultato.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare la corretta formazione del plafond,
  • spiegare le tempistiche delle operazioni,
  • contestare la riqualificazione dell’Agenzia,
  • evitare sanzioni non dovute.

👉 La sostanza economica prevale sulla forma.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Contestazione

La contestazione del diniego del plafond è giuridica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • verifica i requisiti di esportatore abituale,
  • analizza le operazioni che formano il plafond,
  • contesta l’uso improprio dei controlli automatici,
  • imposta una difesa strutturata,
  • tutela il diritto all’agevolazione.

👉 Il consulente IVA ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato fa valere la legge.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare il diniego o l’avviso ricevuto,
  • verificare la spettanza del plafond IVA,
  • dimostrare la correttezza delle operazioni,
  • chiedere l’annullamento del recupero,
  • ridurre o eliminare sanzioni e interessi,
  • proteggere la liquidità aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione passiva può portare a:

  • pagamento di IVA non dovuta,
  • sanzioni elevate,
  • perdita del plafond futuro,
  • blocchi operativi con l’estero,
  • danni finanziari seri.

👉 Il diniego non contestato diventa regola.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per le imprese che operano con l’estero:

  • il plafond è uno strumento vitale,
  • ogni contestazione incide sulla liquidità,
  • il tempo per reagire è limitato.

👉 Difendersi bene significa continuare a operare.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro dinieghi di plafond e contestazioni di splafonamento IVA richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso IVA.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata del diniego del plafond,
  • verifica della spettanza dell’agevolazione,
  • costruzione della difesa IVA,
  • richiesta di annullamento o riesame,
  • impugnazione dell’atto se necessario,
  • tutela della liquidità e dell’operatività.

Conclusione

Il plafond IVA non è un favore.
È un diritto riconosciuto dalla legge.

👉 Gli automatismi si contestano,
👉 i dinieghi si impugnano,
👉 lo splafonamento si spiega.

La regola è chiara:

👉 analizzare le operazioni,
👉 difendersi con metodo,
👉 mai accettare un diniego ingiusto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nei dinieghi di plafond IVA, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte che la legge non ti impone.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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