Le contestazioni per fatture inesistenti sono tra le più gravi e pericolose mosse dall’Agenzia delle Entrate, perché non si limitano a recuperare imposte, ma mettono in discussione la correttezza dell’intera attività, con conseguenze fiscali, patrimoniali e talvolta anche penali.
Per imprenditori e partite IVA, un accertamento per fatture inesistenti può comportare recupero di IVA e imposte dirette, sanzioni elevatissime, indetraibilità totale dei costi e avvio della riscossione immediata, anche quando le operazioni sono state realmente effettuate.
Molti si chiedono:
“Basta una fattura contestata per perdere tutto il costo?”
“Se il fornitore è irregolare, rischio anch’io?”
“Come si dimostra che l’operazione è reale?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la fattura inesistente non si presume automaticamente.
L’inesistenza deve essere provata dall’Ufficio e può essere efficacemente contestata con una difesa tecnica strutturata.
Cosa si intende per fatture inesistenti
L’Agenzia delle Entrate parla di fatture inesistenti quando ritiene che:
• l’operazione non sia mai avvenuta (inesistenza oggettiva)
• il fornitore indicato non sia quello reale (inesistenza soggettiva)
• il fornitore sia una “cartiera”
• manchi una reale struttura operativa
• la prestazione sia solo documentale
• vi siano collegamenti sospetti tra le parti
Ma la qualificazione non è automatica né definitiva.
Perché l’accertamento per fatture inesistenti è così pericoloso
Il vero rischio è che:
• il costo venga totalmente disconosciuto
• l’IVA diventi integralmente indetraibile
• scattino sanzioni molto elevate
• l’atto possa diventare esecutivo
• parta la riscossione forzata
• si apra anche un fronte penale
Una sola fattura contestata può generare un danno enorme.
L’errore più grave: difendersi solo con la fattura
Molti contribuenti sbagliano quando:
• producono solo la fattura
• non dimostrano l’effettività della prestazione
• non provano l’inerenza economica
• non documentano i pagamenti
• non ricostruiscono l’operazione reale
• accettano le presunzioni dell’Ufficio
In materia di fatture inesistenti la fattura da sola non basta.
Fatture inesistenti e onere della prova
È essenziale sapere che:
• l’Ufficio deve provare l’inesistenza
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
• la contabilità regolare ha valore probatorio
• l’operazione può essere dimostrata anche con prove extra-contabili
• la buona fede del contribuente è rilevante
• il metodo di accertamento è contestabile
Se la prova dell’Ufficio è carente, l’accertamento è illegittimo.
Quando la contestazione è debole o errata
La difesa è particolarmente efficace quando:
• la prestazione è stata realmente eseguita
• esistono contratti, ordini, e-mail, report
• i pagamenti sono tracciabili
• il costo è coerente con l’attività
• il fornitore aveva una struttura operativa
• l’Ufficio si basa su presunzioni isolate
• manca una verifica concreta della prestazione
In questi casi il recupero può essere annullato o ridotto.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento
• verifica degli elementi probatori utilizzati
• prova dell’effettività delle operazioni
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• utilizzo di documentazione integrativa
• contestazione delle presunzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
È una difesa tecnica e sostanziale, non formale.
Dal disconoscimento all’accertamento esecutivo
Se l’accertamento non viene gestito:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’attività subisce un impatto immediato
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• recuperi d’imposta ingiustificati
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive rapide
• danni patrimoniali gravi
• esposizione a profili penali
Il danno è fiscale, finanziario e reputazionale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento per fatture inesistenti
Se sei un imprenditore o una partita IVA:
• non accettare la contestazione automaticamente
• non limitarti a produrre le fatture
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci l’operazione reale
• raccogli prove documentali e operative
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti per fatture inesistenti, con particolare attenzione alla prova dell’effettività delle operazioni, alla tutela della buona fede del contribuente e alla demolizione delle presunzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Può intervenire concretamente per:
• contestare la prova dell’inesistenza
• dimostrare la realtà delle operazioni
• difendere la deducibilità dei costi
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione
Agisci ora
Un’accusa di fatture inesistenti non è una condanna automatica.
Le operazioni reali possono e devono essere difese, anche quando l’Agenzia delle Entrate utilizza presunzioni aggressive.
Se hai ricevuto un accertamento per fatture ritenute inesistenti,
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Introduzione
Le cosiddette fatture inesistenti – spesso denominate anche fatture false – rappresentano un tema di grande rilevanza nel diritto tributario italiano. Si tratta di fatture emesse senza una reale operazione economica sottostante (o con operazione diversa da quella documentata), utilizzate al fine di evadere le imposte. Attraverso tali fatture fittizie, imprese e professionisti possono gonfiare artificiosamente i costi aziendali e abbattere il reddito imponibile dichiarato, ottenendo così un indebito risparmio d’imposta . L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dedicano particolare attenzione a queste pratiche fraudolente, disponendo accertamenti fiscali mirati a recuperare le imposte evase e ad applicare severe sanzioni amministrative e penali.
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – forniremo un’analisi avanzata su come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per fatture inesistenti, dal punto di vista del contribuente (il debitore verso l’Erario). Affronteremo la normativa italiana vigente, le tipologie di fatture false (oggettive, soggettive, sovrafatturazione), i più recenti orientamenti giurisprudenziali, nonché gli strumenti pratici di difesa. Il linguaggio utilizzato sarà giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti del settore (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) sia a imprenditori e privati cittadini desiderosi di comprendere il fenomeno e tutelare i propri diritti.
Nella trattazione includeremo tabelle riepilogative, casi pratici simulati ed una sezione di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate saranno elencate in fondo alla guida, per garantire autorevolezza e consentire eventuali approfondimenti. L’obiettivo è fornire un quadro completo ed aggiornato su come il contribuente possa impostare la propria strategia difensiva di fronte ad accuse di utilizzo o emissione di fatture inesistenti, minimizzando o annullando le pretese del Fisco, nel rispetto delle leggi vigenti e della più recente giurisprudenza.
Cosa sono le fatture inesistenti e perché vengono emesse
Quando parliamo di fatture inesistenti (o fatture false), ci riferiamo a documenti fiscali emessi in assenza, totale o parziale, di una reale operazione economica corrispondente. In altre parole, la fattura non rispecchia la realtà sostanziale: o perché la cessione di beni/servizi non è mai avvenuta, oppure perché è avvenuta con caratteristiche soggettive o quantitative diverse da quelle riportate nel documento. Di seguito analizziamo le principali tipologie di fatture false riconosciute dalla prassi e dalla giurisprudenza, unitamente alle finalità illecite per cui vengono tipicamente utilizzate.
- Fatture oggettivamente inesistenti: sono quelle emesse a fronte di operazioni mai realizzate nella realtà . L’intera transazione è fittizia: ad esempio, la Società A emette fattura verso la Società B per una fornitura che in realtà non è mai avvenuta. Tutto esiste solo sulla carta. In questa categoria rientrano anche i casi in cui la fattura proviene da una cosiddetta società cartiera, ossia un soggetto giuridico costituito solo formalmente (spesso una S.r.l. senza dipendenti né struttura operativa, destinata a sparire dopo pochi anni) che emette documenti per operazioni inesistenti . Scopo di tali fatture oggettivamente false è creare costi fittizi in contabilità, così da ridurre l’utile imponibile e il carico fiscale. L’intera IVA indicata è indebitamente portata in detrazione, e i costi inesistenti riducono il reddito ai fini delle imposte dirette.
- Fatture soggettivamente inesistenti: in questo caso l’operazione economica c’è stata, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura . Tipicamente, il bene o servizio è stato effettivamente fornito all’impresa utilizzatrice, ma il documento è stato emesso da un soggetto terzo estraneo alla transazione reale. In pratica si interpone un fornitore “di comodo” (spesso anch’esso una cartiera) al posto del vero fornitore. Un esempio: la Società A usufruisce di un servizio reso in realtà dalla Società B, però riceve fattura dalla Società C (che non ha svolto la prestazione). Si parla in tal caso di inesistenza soggettiva dell’operazione. Anche qui il fine illecito è l’evasione: l’acquirente potrebbe detrarre l’IVA e dedurre il costo, mentre il fornitore reale rimane nell’ombra (spesso per non dichiarare i propri ricavi). Questa fattispecie è tipica delle frodi carosello IVA, in cui vi sono società fittizie interposte nelle transazioni.
- Fatture per sovrafatturazione: si tratta di una variante delle operazioni oggettivamente inesistenti in senso parziale. L’operazione avviene realmente, ma il corrispettivo viene artificiosamente gonfiato oltre il valore normale del bene/servizio . Ad esempio, un servizio dal valore di 1.000 € viene fatturato per 5.000 €. La differenza (4.000 €) costituisce un costo fittizio e un indebito vantaggio fiscale per l’acquirente, spesso spartito poi tra le parti sotto forma di ritorno occulto di denaro. La sovrafatturazione permette di creare passività inesistenti (per la quota eccedente il valore reale) pur mascherandole in operazioni apparentemente normali. Fiscalmente, la parte eccedente del prezzo è assimilabile a un costo falso (operazione oggettivamente non avvenuta per quella quota).
Perché vengono emesse le fatture false? Il principale movente è, come anticipato, ridurre il carico fiscale dell’impresa o del professionista che le utilizza. Ogni costo fittizio annotato a bilancio abbassa l’utile tassabile e quindi le imposte dirette dovute . Inoltre, se la fattura comporta IVA a credito, quest’ultima viene indebitamente detratta riducendo l’IVA da versare allo Stato. In alcuni casi, le fatture false possono anche servire a creare fondi neri: l’importo pagato al fornitore fittizio rientra poi “in nero” nelle casse dell’utilizzatore, al netto di una commissione trattenuta dall’emittente compiacente. Le società cartiere operano proprio offrendo questo servizio illecito: emettono fatture false, incassano l’importo (comprensivo di IVA), restituiscono all’utilizzatore la somma al netto di una percentuale, e infine scompaiono senza versare imposte (lasciando l’Erario a mani vuote).
Va sottolineato che l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti costituisce un illecito grave, contrastato su più fronti: da un lato con sanzioni fiscali pecuniarie molto elevate, dall’altro con la previsione di specifici reati tributari. Nel prosieguo esamineremo nel dettaglio entrambe le conseguenze, ma basti qui anticipare che le sanzioni amministrative per dichiarazione fraudolenta con fatture false possono arrivare fino al 270% dell’imposta evasa , mentre le sanzioni penali prevedono la reclusione fino a 8 anni sia per chi utilizza, sia per chi emette tali fatture . È dunque essenziale, per un contribuente accusato di tali violazioni, conoscere gli strumenti di difesa a sua disposizione.
Di seguito riepiloghiamo in tabella le principali tipologie di fatture inesistenti, con relativa descrizione ed esempio.
<table> <thead> <tr><th>Tipo di fattura falsa</th><th>Descrizione</th><th>Esempio tipico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Oggettivamente inesistente</b></td> <td>La fattura documenta un’operazione mai avvenuta nella realtà (beni mai consegnati, servizio mai reso). L’operazione esiste solo sulla carta.</td> <td>Società X fattura 50.000€ a Società Y per una fornitura inesistente. Nessuna merce è stata spedita né servizio prestato, ma Y registra il costo e detrae l’IVA.</td> </tr> <tr> <td><b>Soggettivamente inesistente</b></td> <td>L’operazione c’è stata ma tra parti diverse. Il fornitore reale non è quello indicato in fattura (interposizione di una società fittizia).</td> <td>La ditta Alfa riceve fattura da Beta Srl per lavori edili svolti in realtà da artigiani terzi. Beta (cartiera) non ha eseguito i lavori ma figura come fornitore.</td> </tr> <tr> <td><b>Sovrafatturazione</b></td> <td>Operazione reale ma sovraprezzata artificiosamente. Parte dell’importo in fattura eccede il valore effettivo, generando un costo fittizio pari all’eccedenza.</td> <td>Servizio dal valore di mercato 10.000€ fatturato a 30.000€. Il cliente paga 30.000€ (di cui 20.000€ fittizi) e ottiene indebiti benefici fiscali su quella differenza.</td> </tr> </tbody> </table>
Riferimenti normativi: leggi e sanzioni rilevanti
La disciplina delle fatture inesistenti coinvolge sia norme tributarie sostanziali e procedurali, sia disposizioni penal-tributarie. È fondamentale per il contribuente avere familiarità con i principali riferimenti normativi in materia, al fine di comprendere i poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento e le proprie tutele difensive. Passiamo in rassegna gli elementi normativi più importanti:
1. Imposte dirette (reddito d’impresa) – Deduzione dei costi: in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), un costo è deducibile solo se rispetta requisiti di certezza, oggettiva esistenza, competenza ed inerenza all’attività (art. 109 TUIR). Una fattura relativa ad operazione inesistente, di regola, rappresenta un costo privo di effettività economica e quindi indeducibile. Dal 2012, però, la normativa ha introdotto importanti precisazioni sui cosiddetti costi da reato. L’art. 14, comma 4-bis, della legge n.537/1993 (modificato dal D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012) dispone oggi che sono indeducibili solo i costi direttamente utilizzati per il compimento di atti costituenti reato doloso, per i quali il PM abbia esercitato l’azione penale . Questa modifica ha ristretto l’area di indeducibilità: non ogni costo correlato ad un illecito è automaticamente negato, ma solo quelli che hanno direttamente alimentato un delitto. In virtù di ciò, la prassi e la giurisprudenza hanno chiarito che i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, in quanto relativi a beni/servizi effettivamente acquisiti dall’impresa (benchè da soggetto diverso), non rientrano di per sé tra quelli “direttamente utilizzati” per un reato e non sono automaticamente indeducibili . Tali costi potranno quindi essere dedotti a condizione che soddisfino i consueti requisiti di effettività, inerenza e competenza richiesti dal TUIR . In pratica, se il contribuente dimostra che il bene/servizio c’è stato davvero ed era inerente alla sua attività, la sola falsità soggettiva non preclude la deduzione. Resta invece pacifico che un costo da fattura oggettivamente inesistente (operazione mai avvenuta) è indeducibile, mancando il requisito stesso dell’effettività: non si può dedurre una spesa per un bene o servizio inesistente.
2. Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detraibilità: il D.P.R. 633/1972 regolamenta la detrazione IVA sugli acquisti. L’art. 19 condiziona il diritto alla detrazione all’esistenza dell’operazione e al possesso di una fattura regolare. In caso di fattura falsa, la detrazione IVA è normalmente negata poiché l’imposta indicata non è dovuta a monte su una cessione reale. In particolare, se l’operazione è inesistente oggettivamente, l’IVA in fattura è totalmente indebita; se invece è inesistente soggettivamente, l’art. 21, comma 7, D.P.R. 633/72 stabilisce che “qualora sia emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta ivi indicata è comunque dovuta” dall’emittente. Ciò significa che l’IVA esposta in una fattura soggettivamente falsa deve essere versata da chi l’ha emessa (anche se non ha effettuato realmente la cessione) e diviene indetraibile per il destinatario, perché versata a un soggetto che non era il reale fornitore . La logica è che l’acquirente non può detrarre IVA pagata ad un emittente privo del diritto di rivalsa. Tuttavia, come vedremo, esiste un’importante eccezione in favore del contribuente in buona fede: la normativa nazionale va coordinata con i principi UE sul diritto alla detrazione. La Corte di Giustizia UE ha affermato che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato all’acquirente che ignorava senza colpa la frode altrui (principio del “sapeva o avrebbe dovuto sapere” nella giurisprudenza Kittel). Di riflesso, anche la Cassazione italiana riconosce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, se il cessionario prova di aver agito con la massima diligenza e inconsapevolezza della frode, potrebbe mantenere il diritto alla detrazione (lo vedremo nella parte giurisprudenziale) . In ogni caso, la detrazione è sicuramente preclusa quando vi è consapevolezza o colpa grave da parte dell’acquirente, o quando l’operazione è del tutto fittizia.
3. Poteri dell’amministrazione finanziaria – Accertamenti e presunzioni: in sede di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione del contribuente contestando l’indebita deduzione di costi o detrazione di IVA da fatture inesistenti. Gli articoli 39, comma 1, lett. d del D.P.R. 600/1973 (per imposte sui redditi) e 54, comma 2 del D.P.R. 633/1972 (per IVA) consentono all’ufficio di determinare il reddito o l’IVA dovuta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Ciò è cruciale nei casi di fatture false: molto spesso il Fisco non ha prova diretta della falsità dell’operazione (ad es. un’ammissione esplicita), ma dispone di indizi seri – come l’assenza di struttura del fornitore, incongruenze documentali, movimenti finanziari anomali – da cui inferire che la transazione è fittizia. La legge legittima l’uso di tali presunzioni come prova, trasferendo poi al contribuente l’onere di fornire prova contraria. In concreto, se l’ufficio scopre che il fornitore che ha emesso fattura è una società fantasma (nessuna sede operativa, nessun dipendente, inadempiente agli obblighi fiscali), presume che le operazioni fatturate siano inesistenti; a quel punto starà all’azienda acquirente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. La giurisprudenza ha costantemente avallato questo schema probatorio, come vedremo in dettaglio, ribadendo che l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture non basta da sola a vincere la presunzione, trattandosi di elementi facilmente costruiti a tavolino . Occorre invece portare evidenze sostanziali (documenti di trasporto, contratti, prove dell’esecuzione) per convincere che l’operazione c’è davvero stata.
4. Sanzioni amministrative tributarie: l’emissione e l’utilizzo di fatture false configurano in genere la violazione di dichiarazione infedele o frode fiscale nelle dichiarazioni fiscali. La normativa sanzionatoria amministrativa è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. In particolare, l’art. 5 di tale decreto prevede che la dichiarazione infedele dovuta a utilizzo di documenti falsi o operazioni simulate sia punita con una sanzione dal 135% al 270% dell’imposta evasa . (Tale era la misura vigente fino al 2023; va segnalato che una recente riforma ha leggermente attenuato queste percentuali: per le violazioni commesse dal 2024 in poi, la sanzione per infedele con fatture false è stata ridotta al minimo del 105% e massimo 140% dell’imposta , comunque restando molto elevata). La sanzione minima assoluta, per ciascuna dichiarazione infedele, è di 250 euro, ma nella pratica con fatture false si raggiungono importi ben superiori, data la gravità. Oltre alla sanzione proporzionale, vi è il recupero integrale dell’imposta evasa (IVA detratta indebitamente e/o imposte sui redditi risparmiate). Altre sanzioni accessorie possono comprendere il divieto di compensazione dei crediti tributari in caso di utilizzo di false compensazioni, e nei casi più gravi la segnalazione alla Guardia di Finanza per le valutazioni penali.
Nota: È opportuno ricordare che il contribuente, in sede di procedimento amministrativo, ha strumenti per attenuare le sanzioni. Ad esempio, l’adesione all’accertamento o l’acquiescenza (pagamento entro i termini senza fare ricorso) comportano la riduzione delle sanzioni irrogate (di regola, 1/3 della sanzione applicata in accertamento). Anche il ravvedimento operoso, se il contribuente si autodenuncia prima dell’accertamento, potrebbe evitare le sanzioni piene; tuttavia, nei casi di frode con fatture false, il ravvedimento è rarissimo, emergendo il fatto solitamente a seguito di controlli dell’ufficio.
5. Reati tributari e sanzioni penali: l’utilizzo o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Abbiamo due fattispecie principali: – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2 D.Lgs. 74/2000): punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, inserisce in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. È il reato tipico di chi utilizza fatture false. Dopo le riforme del 2019, questa condotta è sanzionata con la reclusione da 4 a 8 anni . La norma prevede un trattamento più lieve se l’ammontare degli elementi fittizi è inferiore a 100.000 €, in tal caso la pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Ciò significa che attualmente qualunque importo di fatture false fa scattare il reato (è stato eliminato il precedente limite di non punibilità sotto i 30.000 €), ma per importi minori è previsto un range edittale più basso. È un reato di pericolo presunto, consumato con la presentazione della dichiarazione fraudolenta (quindi una volta inviata la dichiarazione annuale contenente i costi/IVA fittizi). – Emissione di fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000): speculare al precedente, punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire a terzi l’evasione. In sostanza colpisce la cartiera o il soggetto compiacente che vende fatture. La sanzione penale è la medesima dell’art. 2, ossia reclusione da 4 a 8 anni (anche qui con possibile diminuente 1½-6 anni se l’importo delle fatture false è sotto 100.000 €). Emissione e utilizzo sono quindi equiparati nel disvalore: il legislatore considera entrambi indispensabili per la frode fiscale.
Va evidenziato che questi reati non richiedono un effettivo danno erariale superiore a soglie rilevanti (come invece altri reati tributari, ad es. la dichiarazione infedele semplice richiede oltre 100.000 € di imposta evasa ). Basta la condotta fraudolenta in sé. Di conseguenza, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesti fatture inesistenti sarà spesso accompagnato da una comunicazione alla Procura della Repubblica, se dalle fatture emerge anche solo un euro di imposta evasa con modalità fraudolente. L’apertura di un procedimento penale è dunque un rischio concreto. Per il contribuente è importante sapere che l’eventuale procedimento penale seguirà il suo corso indipendente (con indagini della Guardia di Finanza delegate dall’Autorità Giudiziaria), mentre il processo tributario per l’accertamento fiscale può svolgersi parallelamente. Le due sedi (penale e tributaria) sono autonome: la Cassazione ha chiarito che in materia tributaria vige il principio dell’autonomia dei giudizi, salvo il caso di accertamento di dolo penalmente rilevante del contribuente . In pratica, il giudice tributario può decidere sul merito fiscale (legittimità dell’avviso di accertamento, esistenza o meno delle operazioni) anche prima che vi sia una sentenza penale definitiva. Eventualmente, se nel penale arriverà un’assoluzione piena perché “il fatto non sussiste” (cioè le operazioni risultano vere), ciò potrà costituire motivo di revisione dell’atto impositivo o elemento utilizzabile in appello nel processo tributario. Ma non è automatico: è sempre preferibile difendersi attivamente in sede tributaria, senza attendere l’esito penale, vista la lungaggine di quest’ultimo.
Sul fronte penale, il contribuente indagato potrà valutare strategie difensive specifiche (ad es. patteggiamento, se ammissibile, o dimostrare l’assenza di dolo). La legge non prevede una causa di non punibilità automatica per pagamento del debito tributario nei reati di frode (a differenza di alcuni reati minori), ma il pagamento integrale del dovuto prima del giudizio può essere considerato come attenuante specifica (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) e portare a sensibili riduzioni di pena. Questi aspetti esulano però dallo scopo della guida, che è focalizzata sull’accertamento fiscale e la difesa nel merito tributario.
L’accertamento fiscale per fatture inesistenti: come avviene
Quando l’Agenzia delle Entrate (spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza) sospetta che un contribuente abbia utilizzato o emesso fatture false, attiva un processo di accertamento strutturato in varie fasi. Comprendere come avviene l’istruttoria fiscale e su quali basi l’Ufficio fonda la contestazione è fondamentale per predisporre una difesa mirata. Vediamo i punti salienti del procedimento:
- Selezione del contribuente e indagini preliminari: L’attività accertativa spesso scaturisce da segnali d’allarme (“red flags”) nelle dichiarazioni o nei dati fiscali del contribuente. Ad esempio, un’azienda che esibisce crediti IVA ingenti a fronte di ridotti ricavi, o che intrattiene rapporti commerciali con soggetti notoriamente “a rischio” (fornitori in paesi off-shore, fornitori inseriti in liste di inaffidabilità fiscale, ecc.), può finire sotto la lente. Le banche dati incrociate dell’Agenzia (spesometro, elenco clienti-fornitori, fatturazione elettronica, anagrafe dei rapporti finanziari) facilitano l’individuazione di possibili filiere di frode. Inoltre, spesso è una verifica condotta presso un altro soggetto a far emergere elementi: ad esempio, la GdF ispeziona la Società X e scopre che ha emesso fatture a Società Y pur non avendo struttura né acquisti; segnalerà allora Società Y come utilizzatrice di fatture sospette. Dunque, l’innesco può essere sia automatizzato (analisi di rischio) sia investigativo (verifiche su altri soggetti, denunce anonime, ecc.).
- Verifica e accessi: Una volta individuato il contribuente, l’Amministrazione finanziaria può procedere con vari strumenti: invio di questionari, richiesta di documenti, o accessi, ispezioni e perquisizioni (in caso di GdF, eventualmente anche su delega penale se c’è già notizia di reato). Durante l’accesso presso l’azienda, i verificatori analizzeranno la contabilità, estrapolando le fatture sospette. Spesso focalizzano l’attenzione su fornitori specifici: ad esempio, controllano se dietro la voce “Consulenze Alfa Srl – 100.000 €” ci sia una reale controprestazione. Possono interrogare il titolare o i dipendenti, effettuare riscontri fisici (es. verifica del magazzino per vedere se la merce fatturata risulta entrata/uscita), controllare i pagamenti (assegni, bonifici) associati a quelle fatture. Elementi indiziari tipici che i verificatori cercano in casi di fatture inesistenti sono: fornitori con sede fittizia o irreperibili; incongruenze nelle date (es. fatture emesse di domenica o a distanza di mesi dall’ordine); mancanza di documenti di trasporto per beni movimentati; pagamenti effettuati verso conti esteri o girati subito in contanti; prezzi anomali rispetto al mercato; descrizioni generiche (“consulenza”, “servizi vari”) senza contratti dettagliati.
- Contestazione nel PVC (Processo Verbale di Constatazione): Al termine della verifica, la Guardia di Finanza o l’Agenzia redigono un PVC, in cui contestano formalmente le violazioni riscontrate. Se ritengono che talune fatture siano relative a operazioni inesistenti, lo indicheranno chiaramente, argomentando il perché (es: “la Società Beta, fornitrice, è risultata mera cartiera priva di struttura; non è stata reperita documentazione che provi la prestazione; i pagamenti effettuati sono tornati nella disponibilità dei soci…”). È importante leggere con attenzione il PVC: esso rappresenta la “fondazione” dell’accertamento fiscale successivo. Dal momento della notifica/consegna del PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive (art. 12, c.7 L. 212/2000 – Statuto del Contribuente), prima che l’ufficio emetta l’atto impositivo. Questo è un passaggio cruciale: fornire già in questa fase documenti e spiegazioni può talvolta convincere l’ufficio a non procedere con tutte le contestazioni, o comunque servirà a impostare la successiva difesa.
- Emissione dell’avviso di accertamento: Trascorsi (o anche in assenza di) i 60 giorni, l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento, l’atto formale con cui rettifica il reddito o l’IVA del contribuente. In caso di fatture false, l’avviso tipicamente riprende a tassazione i costi fittizi, negandone la deducibilità ai fini delle imposte dirette, e recupera l’IVA detratta indebitamente su tali fatture. Inoltre, calcola le relative sanzioni amministrative (vedi sopra) e gli interessi di legge. Nell’atto vengono elencate le fatture contestate (identificate per numero, data, importo, fornitore) e viene indicata la motivazione: es. “operazione oggettivamente inesistente in quanto il fornitore Alfa Srl è risultato privo di idonea struttura e inattivo; l’onere probatorio a carico della società verificata non è stato assolto”. È fondamentale esaminare la motivazione: l’Agenzia deve infatti indicare gli elementi su cui basa la presunzione di falsità. Ad esempio, può citare risultanze dell’ispezione (la controparte non aveva sede, la merce non risulta nei magazzini, ecc.) oppure informazioni provenienti da banche dati (fornitore inserito nella black list, fornitore che non ha dichiarato i ricavi, ecc.). Tali elementi sono i “bersagli” che il difensore dovrà colpire con controprove.
- Notifica e termini: L’avviso di accertamento va notificato (generalmente via PEC per i soggetti IVA) entro i termini di decadenza previsti dalla legge – di solito il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad esempio, per una fattura falsa utilizzata nella dichiarazione 2020, il termine è fine 2025, salvo proroghe). Spesso gli atti per fatture false vengono notificati vicino a fine anno, poiché frutto di lunghe verifiche; il contribuente si trova quindi ad affrontare tempi ristretti per reagire. Dalla notifica, decorre il termine di 60 giorni per presentare ricorso in Commissione Tributaria (salvo che non si attivi prima la fase di adesione di cui diremo). È importante non far scadere questo termine, altrimenti l’atto diventa definitivo.
Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche della GdF, costruisce la contestazione sulle fatture inesistenti raccogliendo una serie di indizi e prove indiziarie, mettendo per iscritto la propria ricostruzione in modo da invertire l’onere della prova sul contribuente. Quest’ultimo, dal canto suo, dovrà impostare la difesa smontando tali indizi o fornendo prova contraria dell’effettività delle operazioni. Nel prossimo capitolo analizziamo proprio il tema cruciale dell’onere probatorio e vediamo quali sono gli orientamenti delle sentenze più recenti in materia, così da capire come il giudice valuta le rispettive prove di Fisco e contribuente.
Onere della prova e orientamenti giurisprudenziali recenti
Una delle questioni chiave nei contenziosi su fatture inesistenti è la ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente. Su chi grava la dimostrazione della falsità o veridicità delle operazioni contestate? E quali mezzi di prova sono considerati sufficienti? La giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi anni ha espresso principi ormai consolidati, con alcune puntualizzazioni anche alla luce delle novità normative del 2022 (introduzione del comma 5-bis nell’art. 7 D.Lgs. 546/92, vedi infra). Di seguito, distinguiamo tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti, poiché le esigenze probatorie divergono in parte.
Operazioni oggettivamente inesistenti (mai avvenute): secondo la Cassazione, quando il Fisco contesta che certe fatture si riferiscono a operazioni mai poste in essere, esso deve provare – anche tramite presunzioni semplici – l’inesistenza oggettiva delle operazioni . Questa prova “iniziale” può ben consistere in indizi gravi, precisi e concordanti: non è richiesto all’ufficio di dimostrare incontrovertibilmente che la merce non è mai stata consegnata; è sufficiente che fornisca elementi logici dai quali la mancanza dell’operazione risulti altamente probabile . Ad esempio, se l’Agenzia presenta: a) visura camerale e sopralluogo che attestano che il fornitore non aveva né magazzino né dipendenti né attività reale; b) risultanze che il fornitore non ha dichiarato né versato IVA su quelle vendite; c) incongruenze nella documentazione di trasporto; questi elementi, presi insieme, costituiscono indizi idonei a integrare una presunzione semplice di inesistenza . Raggiunta tale soglia indiziaria dall’Ufficio, scatta il passaggio dell’onere della prova al contribuente: spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, sia ai fini IVA che ai fini della deduzione dei costi . La Cassazione lo ribadisce: il contribuente deve fornire la prova contraria concreta della realtà dell’operazione, non potendosi ritenere assolta tale prova con la mera esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti . Questo perché – notano i giudici – fatture, scritture contabili e persino i pagamenti tracciati possono far parte del meccanismo fraudolento volto a far apparire reale un’operazione fittizia . In altre parole, chi crea una frode fiscale spesso si premura di rendere “perfette” le carte: versamenti bancari, fatture ben formate, registrazioni contabili corrette. Quindi tali elementi formali non bastano. Il contribuente dovrà andare oltre, ad esempio producendo contratti, ordini, DDT, riscontri di magazzino, documenti doganali, relazioni tecniche, fotografie della merce, testimonianze di terzi, ecc. (approfondiremo i tipi di prove nella sezione difensiva).
Un aspetto importante: la buona fede del contribuente non rileva nelle operazioni oggettivamente inesistenti. La Cassazione ha affermato che, una volta dimostrato che l’operazione non è mai avvenuta, non è configurabile, secondo criteri di ragionevolezza, la buona fede dell’acquirente . In sostanza, se si prova che nulla è stato venduto/consegnato, è inutile eccepire “io non lo sapevo”: o il contribuente era complice, oppure quantomeno è stato vittima di una truffa commerciale, ma in ogni caso non può mantenere il beneficio fiscale perché non ha realmente ottenuto il bene/servizio. Pertanto l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione di fatture oggettivamente false, non deve anche dimostrare la malafede del contribuente . Le eventuali asserzioni di buona fede non evitano il recupero a tassazione, ma al più potranno avere rilievo in sede penale per escludere il dolo.
I principi sopra enunciati sono stati confermati da numerosissime sentenze di legittimità, tra cui Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 35091/2023 e la recentissima Cass. n. 31906/2024. In particolare, Cassazione Sez. V, sent. 31906 del 11/12/2024 ha ribadito che in tema di IVA da operazioni inesistenti grava sull’Ufficio provare (anche per presunzioni) che l’operazione non è mai stata realizzata, e quindi spetta poi al contribuente offrire la prova contraria dell’esistenza effettiva . La stessa sentenza ha richiamato l’attenzione sulla corretta valutazione globale degli indizi da parte del giudice tributario: non bisogna valutare atomisticamente ogni elemento, ma nel loro complesso, e verificare che nel loro insieme soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza . Ciò a evitare che si scarti la tesi del Fisco solo perché ciascun indizio preso singolarmente non è decisivo: quel che conta è la concatenazione logica degli elementi presuntivi. Ad esempio, l’assenza di sede, unita alla mancanza di dipendenti e al mancato versamento IVA, nel complesso rende ben fondata la qualificazione di cartiera per il fornitore . Su questo punto, merita menzionare un’innovazione del 2022: l’introduzione nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 (che regola il processo tributario) del comma 5-bis. Questa norma – a lungo dibattuta – stabilisce che “il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare… le ragioni oggettive della pretesa”, fermo restando che le presunzioni legali di legge restano valide e il contribuente deve fornire le prove contrarie previste (es. redditometro, ecc.) . Alcuni commentatori inizialmente ritenevano che questa disposizione appesantisse l’onere probatorio per l’Agenzia, ma la Cassazione (ord. n. 31878/2022, ord. n. 2746/2024) ha chiarito che non vi è alcun cambio di rotta: l’onere della prova resta ripartito secondo i principi preesistenti . Quindi anche alla luce del “nuovo” comma 5-bis, è confermato che quando l’ufficio offre presunzioni serie di frode, sta al contribuente dimostrare il contrario, in coerenza con le presunzioni legali vigenti in materia . In sintesi, per le operazioni oggettivamente inesistenti, lo schema probatorio è: Fisco prova (anche per indizi) la fittizietà dell’operazione → Contribuente deve provare che invece l’operazione c’è stata davvero, con evidenze sostanziali; la buona fede non è scrutinata perché irrilevante rispetto all’esistenza oggettiva del fatto.
Operazioni soggettivamente inesistenti (fornitore fittizio): qui la situazione è più sfumata. La transazione economica è realmente avvenuta (beni entrati, servizi eseguiti), ma non con il soggetto che figura in fattura. Di conseguenza, il danno fiscale per l’Erario riguarda soprattutto l’IVA (detrazione indebitamente fatta verso un soggetto che non verserà l’imposta dovuta) e, in misura minore, le imposte sul reddito (potenziale indeducibilità se il costo fosse non inerente o gonfiato). La giurisprudenza – aderendo anche ai principi comunitari – in questo caso introduce la rilevanza della buona o mala fede del cessionario (acquirente). Infatti, se l’acquirente era ignaro di partecipare a una frode e ha preso tutte le precauzioni, potrebbe aver diritto a dedurre i costi e (per l’IVA) a mantenerne la detrazione, mentre se era consapevole, perderà i benefici fiscali e incorrerà in sanzioni.
La Cassazione, con un orientamento consolidato, ha stabilito che nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria ha un duplice onere probatorio iniziale: (a) dimostrare che vi è stata una frode carosello o interposizione fittizia, ossia che il fornitore formale era inesistente o meramente cartolare; (b) dimostrare che il destinatario (cessionario) era consapevole o quanto meno colpevolmente inconsapevole di tale situazione . In altre parole, il Fisco deve provare, anche in via presuntiva, sia l’alterità soggettiva (che l’emittente in fattura non è il vero fornitore) sia che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere – usando l’ordinaria diligenza imprenditoriale – che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta . Questo principio è spesso citato come standard “knew or should have known” mutuato dalla Corte di Giustizia UE. Non occorre provare un accordo fraudolento esplicito, è sufficiente che vi fossero indici oggettivi tali da insospettire qualunque operatore onesto, e che quindi l’impresa beneficiaria non possa credibilmente dirsi ignara . Ad esempio, tra gli indizi di “consapevolezza” spesso valorizzati vi sono: l’acquirente che accetta condizioni anormalmente vantaggiose (prezzi troppo bassi o troppo alti); pagamenti fatti verso conti esteri o giroconti in contanti; fornitore neocostituito e senza struttura ma che improvvisamente fornisce beni/servizi ingenti; rotazione di diverse cartiere come fornitori; mancanza di qualsiasi trattativa commerciale formale. Se l’Ufficio riesce a dimostrare (anche per presunzioni logiche) questi elementi, allora scatta l’onere in capo al contribuente di provare la propria buona fede . Più precisamente, la Cassazione afferma che, assolta la prova da parte del fisco, “incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare ad evasione e di aver adottato la massima diligenza esigibile” . Ciò significa che il contribuente dovrà convincere che non sapeva della frode e che non poteva saperlo nemmeno con tutta la prudenza necessaria, avendo effettuato tutte le verifiche e cautele normalmente richieste a un imprenditore avveduto . In caso di successo in tale prova liberatoria, egli potrebbe vedere riconosciuto il diritto alla detrazione IVA (perché incolpevole) e alla deduzione del costo (perché comunque il bene/servizio l’ha ottenuto e usato nell’attività). Se invece non riesce a dimostrare la propria diligenza, le sanzioni e i recuperi restano confermati.
Un esempio giurisprudenziale concreto: Cass. ord. n. 4619/2023 ha enunciato che quando l’Erario contesta fatture soggettivamente false (anche nell’ambito di frodi carosello), incombe ad esso provare che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, con l’ordinaria diligenza, dell’inesistenza soggettiva del contraente . Tale prova può essere data anche qui tramite indizi attendibili, non servendo la prova certa di ogni dettaglio . È sufficiente – dice la Corte – che gli elementi forniti si riferiscano anche solo ad alcune fatture o circostanze significative per qualificare la società interposta come cartiera (es. mancanza di sede, omesso versamento imposte) oppure ad elementi che rientrano nella sfera di conoscibilità dell’imprenditore . Una volta fatto ciò, il carico probatorio si sposta sul contribuente, che dovrà provare di aver operato in buona fede. La Cassazione (ord. 4619/2023 cit.) richiama su questo la sua sentenza n. 9851/2018, puntualizzando che: i) la prova richiesta all’Erario verte su due circostanze essenziali: la fittizietà del fornitore e la conoscenza (o conoscibilità) in capo al cessionario; ii) tale prova può avvenire per presunzioni (ex art. 54 co.2 DPR 633/72 e art. 39 co.1 lett.d DPR 600/73) ; iii) basta che i dati forniti dall’Ufficio coprano anche solo alcune fatture o indicazioni rilevanti per qualificare la società interposta come cartiera o per indicare che il cessionario avrebbe potuto accorgersi della frode ; iv) quanto alla consapevolezza, non serve provare che il cessionario abbia partecipato attivamente all’evasione, basta dimostrare che “avrebbe dovuto sapere” (avrebbe potuto accorgersene con ordinaria diligenza) . Se queste condizioni sono soddisfatte, al contribuente resta da provare di aver usato la massima cautela per non essere coinvolto in operazioni evasive .
In sintesi, nelle frodi soggettive l’onere probatorio iniziale del Fisco è più elevato rispetto alle frodi oggettive (deve provare non solo la falsità del fornitore ma anche la malafede del contribuente) . Questo riflette anche la tutela del principio di neutralità IVA per il contribuente incolpevole: se uno compra merce vera e paga IVA, non deve perdere il diritto alla detrazione salvo fosse complice o negligente. Di converso, se il Fisco prova la connivenza o negligenza grave, allora legittimamente recupera l’IVA e disconosce i costi. La buona fede diventa dunque il perno del giudizio probatorio nelle fatture soggettivamente inesistenti.
È utile riassumere in tabella il riparto dell’onere della prova nei due scenari, con i riferimenti ai principi affermati nelle sentenze:
<table> <thead> <tr><th>Tipo di contestazione</th><th>Prova a carico dell’Amministrazione</th><th>Prova a carico del Contribuente</th><th>Riferimenti giurisprudenziali</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Operazione oggettivamente inesistente</b></td> <td>L’ufficio prova (anche per presunzioni) che l’operazione <i>non è mai avvenuta</i> nella realtà . Non richiesta prova di malafede del contribuente (buona fede irrilevante se il fatto non è avvenuto) .</td> <td>Il contribuente deve provare <i>l’effettiva esistenza</i> dell’operazione contestata (esibendo documentazione sostanziale, riscontri oggettivi). La semplice fattura o pagamento <b>non bastano</b> .</td> <td>Cass. n. 28628/2021 ; Cass. n. 31906/2024 (onere di provare esistenza effettiva); Cass. n. 35091/2023 .</td> </tr> <tr> <td><b>Operazione soggettivamente inesistente</b></td> <td>L’ufficio prova che <i>il fornitore è fittizio</i> (interposto) e che <i>il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere</i> della frode . Prova anche indiziaria, mostrando elementi oggettivi di frode e segnali di conoscibilità .</td> <td>Il contribuente deve provare di <i>aver agito in buona fede</i> e con la massima diligenza, cioè di essere stato ignaro incolpevole. Ciò può richiedere di dimostrare le verifiche fatte sulla controparte, la regolarità apparente delle operazioni, ecc. .</td> <td>Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 24471/2022 ; Cass. n. 4619/2023 ; Cass. n. 35091/2023 (doppia prova: fittizietà fornitore + consapevolezza cessionario).</td> </tr> </tbody> </table>
N.B.: la giurisprudenza richiede che i giudici tributari applichino questi criteri in modo coerente e organico. Recentemente, è stato sottolineato che la valutazione delle prove presuntive deve essere globale: non si può rigettare l’accertamento esaminando isolatamente gli indizi del Fisco (o le prove del contribuente), ma occorre una considerazione unitaria . Inoltre, con l’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario (dall’1/9/2022 è ammessa, seppur con forma scritta, la testimonianza di terzi ex art. 7, c.4 D.Lgs. 546/92), il contribuente ha uno strumento in più per provare fatti sostanziali (ad esempio può far attestare da un cliente di aver ricevuto i beni acquistati, o da un dipendente di aver visto svolgere il servizio fatturato). L’utilizzo di dichiarazioni testimoniali può quindi rivelarsi decisivo, specie per provare l’effettività di operazioni contestate.
Assodati i principi legali, passiamo ora ad esaminare come il contribuente può concretamente difendersi da un accertamento per fatture inesistenti, quali documenti e argomenti portare, e quali procedure seguire per far valere le proprie ragioni.
Come difendersi: strategie e strumenti a disposizione del contribuente
Affrontare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesta fatture false richiede un approccio strutturato su due fronti: (1) contestare nel merito le affermazioni del Fisco, fornendo prove contrarie e spiegazioni logiche che dimostrino la legittimità delle operazioni; (2) utilizzare a proprio vantaggio gli strumenti procedurali previsti dall’ordinamento, sia in fase pre-contenziosa (instaurando eventualmente un dialogo con l’Ufficio) sia in fase contenziosa (dinanzi al giudice tributario). In questa sezione svilupperemo le possibili linee difensive, distinguendo a seconda della tipologia di contestazione (operazione totalmente falsa, sovrafatturazione, falso soggettivo), come già impostato in precedenza. Verranno inoltre suggerite best practice generali per mettere in sicurezza le proprie transazioni onde prevenire contestazioni future.
Difesa nel merito: provare la realtà dell’operazione
Caso 1: Fattura oggettivamente inesistente (operazione mai avvenuta). In tale situazione, l’obiettivo della difesa è dimostrare che l’operazione in realtà è avvenuta, confutando la tesi dell’Ufficio secondo cui sarebbe fittizia. Il contribuente dovrà pertanto raccogliere ed esibire tutta la documentazione probatoria e gli elementi fattuali che attestino l’effettiva esecuzione della compravendita o del servizio. In particolare, risulterà utile presentare: – Contratto o accordo scritto relativo all’operazione: se esiste un contratto firmato fra le parti (es. contratto di fornitura, ordine d’acquisto controfirmato, lettera di incarico per un servizio), questo documento prova che ex ante le parti avevano pianificato la transazione . Ovviamente un contratto può essere simulato, ma averne uno dettagliato, con date coerenti e sottoscritto, è un primo indizio di realtà. – Documenti di trasporto (DDT) e bolle di consegna: per cessioni di beni, i DDT sono cruciali. Se per ogni fattura contestata si possiedono DDT firmati dal trasportatore e dal destinatario che comprovano l’effettiva consegna dei beni in certi luoghi e date, ciò è una prova fortissima che la merce è passata. Anche documenti di spedizione (es. CMR nel trasporto internazionale, ricevute di spedizionieri) sono preziosi. Bisogna presentarli in originale o copia autentica. – Movimentazione di magazzino e uso del bene: ulteriori conferme possono venire dall’evidenza che i beni fatturati sono entrati nel ciclo aziendale. Ad esempio, registri di carico/scarico di magazzino che riportano l’entrata della merce in data X e l’uscita (vendita) in data Y. Oppure, se si tratta di un macchinario, documentazione sulla sua installazione e utilizzo (collaudi, manutenzioni successive, etc.). Se beni finiti sono stati rivenduti, presentare fatture di vendita e documenti di uscita relativi a quegli stessi beni può persuadere che li si era davvero acquistati prima. – Corrispondenza commerciale: e-mail, lettere, preventivi, note di consegna scambiate con il fornitore. Ad esempio, e-mail dove si discute l’ordine, si pianifica la consegna, si segnalano problemi qualitativi, ecc. Tale corrispondenza, soprattutto se datata in epoca coincidente all’operazione, costruisce la traccia documentale genuina della transazione . Attenzione: vanno prodotte in modo integrale, per dimostrarne l’autenticità. – Prova del pagamento: l’esborso finanziario per la fattura può corroborare la genuinità, ma come detto non è decisivo da solo. Tuttavia, se si può mostrare che il pagamento è avvenuto in modo coerente e lineare (es. bonifico dal conto aziendale a quello del fornitore, con causale richiamante la fattura, senza ritorni di denaro anomali), ciò aiuta. Meglio ancora se il pagamento è avvenuto prima di qualunque contestazione e secondo pratiche normali (assegno, bonifico) . Se possibile, fornire estratti conto bancari che evidenziano il flusso. – Eventuale perizia o analisi tecnica: in situazioni particolari, può essere utile coinvolgere un tecnico o un perito. Ad esempio, se l’Ufficio nega che un servizio di consulenza sia stato reso (ritenendolo intangibile), si potrebbe produrre una relazione dettagliata sui risultati della consulenza e magari una perizia di parte che attesta che tal progetto è stato implementato in azienda grazie a quel servizio. – Testimonianze: con le nuove norme processuali, è possibile depositare dichiarazioni rese da terzi. Ad esempio, una dichiarazione giurata del trasportatore che ricorda di aver effettuato la consegna, oppure del responsabile di produzione che conferma l’uso dei materiali arrivati. Tali dichiarazioni vanno raccolte con attenzione (indicando generalità, fatti precisi, data e firma autenticata ove possibile). In sede contenziosa potranno essere ammessi come mezzi di prova (previa indicazione nel ricorso o nella memoria integrativa).
Presentando un dossier completo con i suddetti elementi, il contribuente mira a convincere che l’operazione contestata non era affatto inesistente, ma reale e verificabile in concreto. Ad esempio, immaginiamo che l’Agenzia contesti una fattura di 50.000€ per acquisto di 100 computer, sostenendo che il fornitore è una cartiera e i computer non sono mai stati consegnati. Una difesa robusta consisterà nel produrre: contratto d’ordine dei computer; bolla di consegna firmata dal magazziniere il giorno X con elenco seriale dei PC; registro di magazzino che mostra entrata dei 100 PC e uscite man mano per installazione negli uffici; elenco di cespiti aziendali con matricole dei computer corrispondenti a quelli acquistati; e-mail con il fornitore su dettagli tecnici e di consegna; pagamento via bonifico; dichiarazione del tecnico IT che conferma l’installazione dei PC nei vari reparti aziendali. È difficile, a fronte di ciò, sostenere che l’operazione fosse finta: la prova contraria sarebbe ampiamente riuscita, soddisfacendo quell’onere richiesto dalla Cassazione . In tal caso, l’accertamento su quella fattura dovrebbe essere annullato.
Va però considerato che, se l’Agenzia contesta anche che “il fornitore è soggetto fittizio”, sarà utile fornire elementi anche su di lui (se noti). Ad esempio, la difesa potrebbe allegare bilanci e dichiarazioni IVA del fornitore (se disponibili, magari chiesti al fornitore stesso prima che sparisse) per mostrare che quell’azienda in quegli anni qualche attività l’aveva . O ancora, una visura camerale storica del fornitore, per mostrare che aveva un capitale, una sede (magari facendone foto), ecc. . Se il fornitore aveva un sito web, stampare pagine che pubblicizzavano i prodotti. Ogni dettaglio che contrasti la tesi “era una cartiera fantasma” può essere utile . Certo, non sempre è possibile – spesso queste società fittizie spariscono o i loro amministratori sono irreperibili. Ma se, ad esempio, il contribuente aveva fatto anche lui le sue verifiche a suo tempo (visura, DURC, certificati) è ottimo esibirli ora a dimostrazione che tutto appariva regolare (questo è doppiamente utile: per la buona fede e per l’effettività).
Caso 2: Sovrafatturazione (importo eccessivo rispetto al valore). La difesa in ipotesi di sovrafatturazione segue una logica diversa: qui non si nega che vi fosse un’operazione, ma bisogna giustificare il prezzo applicato. Il Fisco contesta, ad esempio, che un certo servizio valeva 10 e invece è stato fatturato 30, presumendo quindi che 20 siano costi fittizi creati solo per evadere. Per difendersi, il contribuente deve mostrare che il prezzo pattuito non era fuori mercato o comunque aveva ragione d’essere. Possibili azioni: – Confronto con prezzi di mercato: raccogliere preventivi o fatture di altri fornitori per analoghi beni/servizi per dimostrare che il costo non è “esagerato” ma in linea con quello che altri avrebbero chiesto. Ad esempio, se contestano una consulenza IT pagata 100k, portare preventivi di altre società IT per un progetto simile con importi comparabili. Se il prezzo di mercato medio risulta vicino a quanto pagato, la presunzione di sovrafatturazione decade . – Spiegazione di caratteristiche particolari: talvolta un prezzo alto è giustificato da peculiarità: urgenza estrema (l’azienda magari ha pagato di più per avere consegna immediata), know-how unico del fornitore, condizioni di pagamento agevolate, includere manutenzione pluriennale, ecc. È utile produrre documenti (ad es. il progetto tecnico, la richiesta urgente del cliente finale) che spieghino perché si accettò un prezzo maggiore. Anche uno studio di settore sul bene (es. indice di costo medio) può aiutare. – Dimostrare la marginalità dell’eventuale sovrapprezzo: se pure il prezzo fu un po’ più alto del normale, si può evidenziare che la differenza potrebbe essere imputabile a normali fluttuazioni. Ad esempio “abbiamo pagato quei materiali il 15% in più perché eravamo a corto di fornitori, ma non il 500% in più”. In tal caso si può convincere che non c’era un fine evasivo, ma solo contingenze commerciali. – Osservazioni logiche e contabili: come suggerito dagli esperti, un’argomentazione difensiva può essere: “Se davvero avessi sovrafatturato per creare costi finti, avrei ridotto l’utile di molto, ma poi avrei un problema di utile basso inspiegabilmente. Nel nostro bilancio invece l’utile è coerente con i ricavi”. Oppure: “Non avevo interesse a farmi gonfiare il prezzo, dato che la società era in perdita e quell’ulteriore costo non portava vantaggi fiscali”. Insomma, mostrare che la teoria dell’ufficio non regge a un’analisi economica complessiva. – Coinvolgere un consulente tecnico d’ufficio (CTU): Nel processo, se la questione del valore di mercato è controversa, si può chiedere al giudice di nominare un perito/CTU che stimi il valore equo. Se il CTU confermerà che il prezzo pagato non era così incongruo, il contribuente guadagna un punto a favore.
Ad esempio, la Seconda ipotesi di difesa descritta nel caso pratico di prima suggeriva proprio di confrontare il prezzo contestato con quello di altri fornitori per il medesimo bene/servizio, al fine di dimostrare che esso è in linea col mercato, facendo così cadere la contestazione . Se questo è fatto efficacemente (magari con dati oggettivi di listino o con documenti terzi), l’Agenzia potrebbe trovarsi senza basi: non basta dire “ti sei fatto fatturare di più”, bisogna provare che era per frodare. Se la difesa dimostra che quel prezzo era giustificato, l’atto va annullato.
Caso 3: Fattura soggettivamente inesistente (fornitore diverso). In questa circostanza, la difesa si gioca su due piani: da un lato provare comunque la sostanza dell’operazione (che beni e servizi ci sono stati), dall’altro dimostrare la buona fede e diligenza del contribuente riguardo all’identità del fornitore.
Per il primo aspetto (sostanza), valgono le stesse prove del Caso 1: contratti, DDT, uso dei beni, ecc. Bisogna far vedere che l’azienda ha effettivamente ricevuto beni o servizi per quel valore e li ha utilizzati. La differenza qui è che potenzialmente l’Agenzia non nega che i beni siano arrivati, ma dice: “non te li ha dati la ditta X (che ti ha fatturato), te li ha dati qualcun altro in nero”. Dunque, per smentire ciò, può essere utile ricostruire con precisione la filiera e mostrare che chi ha emesso la fattura era davvero coinvolto nella prestazione. Ad esempio, se viene contestato che la Società Alfa (fatturante) non avesse mezzi per fare i lavori edili e che in realtà li abbiano svolti artigiani diversi, la difesa potrebbe cercare di dimostrare che Alfa in realtà fungeva da appaltatore e ha subappaltato a terzi (se c’è evidenza di subappalti noti). Oppure mostrare che alcune attrezzature di Alfa sono state usate nel cantiere (foto, documenti). Insomma, legare l’emittente fattura all’operazione sostanziale, eliminando la sensazione che sia estraneo.
Per il secondo aspetto (buona fede), occorre focalizzarsi su cosa ha fatto il contribuente per verificare l’affidabilità del fornitore e su quali elementi erano (o non erano) conoscibili. Azioni difensive importanti: – Documentare le verifiche effettuate all’epoca: Se prima di fare affari con la ditta emittente, il contribuente si era procurato una visura camerale, un DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), referenze bancarie o commerciali, è fondamentale esibirli. Ad esempio: “Ecco la visura di Alfa Srl al 2019: capitale 50.000€, sede in centro, oggetto sociale coerente. Nulla faceva sospettare fosse una cartiera”. Oppure: “Abbiamo chiesto e ottenuto il DURC: era regolare, ciò ci rassicurava che fosse operativa e in regola con INPS/INAIL”. Questo dimostra diligenza. – Mostrare la regolarità formale dei rapporti: Contratto scritto con quella ditta, corrispondenza su carta intestata, preventivi su loro modulo, ecc. Se la controparte all’epoca appariva un’azienda normale (sito internet, ufficio, dipendenti che si presentano come tali), riportare queste circostanze (anche mediante deposizione testimoniale di chi ha visitato la sede o parlato coi referenti). L’idea è: “qualunque imprenditore medio non avrebbe avuto motivi di dubitare di Alfa Srl, perché tutto appariva in ordine”. – Smentire gli indizi specifici addotti dall’ufficio: se l’accusa è “Alfa non aveva sede operativa”, e tu invece ci sei stato o hai spedito materiale lì, porta prova (foto dell’epoca, DDT firmati col timbro di quella sede). Se dicono “nessun dipendente”, e tu hai interagito con persone qualificatisi come dipendenti Alfa, fai dichiarare a quei tecnici che lavoravano per Alfa in subappalto magari. Insomma, confutare punto per punto i segnali di sospetto, quando possibile. – Evidenziare l’assenza di vantaggi anomali: un argomento spesso considerato è: il contribuente poteva non accorgersi perché non ha tratto un vantaggio eccessivo. Ad esempio, se acquistando da Alfa a 100 il bene invece di acquistarlo dal mercato a 100, non ha risparmiato nulla, come poteva supporre una frode? Oppure: se quell’acquisto non gli ha comportato un vantaggio IVA (magari era anche in credito), era illogico pensare a un trucco. Questi ragionamenti possono convincere il giudice che non c’era motivo di sospettare. – Massima trasparenza su flussi finanziari: se l’ufficio insinua che i soldi sono tornati indietro (classico nelle cartiere: bonifico va ad Alfa e Alfa preleva contanti e li restituisce al cliente), il contribuente in buona fede potrà dire: “Io ho pagato e quei soldi li ho persi; se poi Alfa li ha girati a qualcun altro non lo so, ma io non li ho visti tornare”. Se possibile, mostrare che i soci/amministratori non hanno ricevuto provviste occulte (magari con analisi dei conti personali) è difficile ma se il tema emerge, ci si può pensare. – Collaborazione con l’Autorità: se nel frattempo c’è un’indagine penale e il contribuente sta collaborando (es. ha denunciato di essere stato truffato dal fornitore), evidenziarlo. Un atteggiamento di vittima che cerca giustizia corrobora la tesi di buona fede.
In sintesi, per difendersi su operazioni soggettivamente false, il contribuente deve ricostruire in modo preciso e puntuale la documentazione per dimostrare che l’operazione, non solo dal punto di vista cartolare, ma anche sostanziale, è stata effettuata col soggetto che ha emesso la fattura . La citazione richiama esattamente la strategia: documenti e sostanza devono coincidere, se si vuole convincere che quel soggetto era effettivamente parte reale dell’operazione. E laddove non coincidonoperché c’era un subfornitore ignoto, puntare sulla propria totale ignoranza giustificata.
Strumenti procedurali: accordi e contenzioso
Parallelamente alla predisposizione della difesa di merito, il contribuente ha a disposizione vari strumenti procedurali per gestire l’accertamento. Questi vanno valutati strategicamente in base alla solidità delle proprie prove, all’entità delle somme in gioco e all’atteggiamento dell’Ufficio. Ecco i principali:
- Istanza di accertamento con adesione: L’adesione (D.Lgs. 218/1997) è una procedura di definizione bonaria mediante contraddittorio con l’ufficio, che il contribuente può attivare prima di fare ricorso. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si può presentare istanza di adesione, che sospende i termini di impugnazione per 90 giorni. Nel frattempo, si svolge una o più riunioni con l’Agenzia, nelle quali si cerca un accordo sull’esito dell’accertamento (tipicamente riducendo imponibili e sanzioni). Nel contesto di fatture inesistenti, l’adesione può essere un’arma a doppio taglio: se il contribuente è certo di avere ragione e prove solide, potrebbe preferire andare direttamente in giudizio per ottenere annullamento totale, anziché “compromettere” pagando qualcosa. Viceversa, se le prove sono scarse e la probabilità di soccombenza alta, un’adesione potrebbe limitare i danni (ad es. ottenendo la non applicazione delle sanzioni più gravi o riducendo l’imponibile contestato in base a una trattativa). L’adesione ha il vantaggio di ridurre comunque le sanzioni ad 1/3 del minimo per legge. Un altro aspetto: trattandosi di frodi, gli uffici a volte sono restii a “trattare” sconti significativi, specie se c’è un penale avviato (per policy, potrebbero voler andare fino in fondo). Tuttavia nulla vieta di provare: presentando già in sede di adesione alcuni documenti difensivi, magari si convince l’ufficio a rivedere parzialmente la pretesa. È bene farsi assistere da un tributarista esperto durante queste riunioni, in modo da non ammettere fatti pregiudizievoli e negoziare sui punti deboli di controparte.
- Ricorso in Commissione Tributaria: Se non si trova accordo o se si ritiene di avere un solido caso difensivo, si procede con il ricorso davanti al giudice tributario (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso va notificato entro 60 giorni (più eventuale sospensione per adesione) dalla notifica dell’atto, e depositato entro 30 giorni successivi. Nel ricorso occorrerà sviluppare in modo organico le motivazioni per cui l’accertamento è infondato, allegando tutte le prove documentali raccolte. Date le contestazioni di cui parliamo, i motivi tipici saranno: erroneità dei presupposti di fatto (l’operazione era reale e documentata, il fornitore non era fittizio, etc.), errata applicazione di norme (es. l’ufficio ha negato costi deducibili in contrasto con l’art.14 co.4-bis L.537/93 perché non “direttamente” da reato), carenza/insufficienza di motivazione (se l’atto è motivato per relationem al PVC ma laconicamente, si può anche eccepire un vizio formale di motivazione insufficiente). Nel ricorso, alla luce delle nuove norme, è possibile sin da subito indicare eventuali testimoni di cui si chiede l’audizione o dichiarazioni rese (in forma di allegati). Il processo tributario, specie in queste materie, tende ad essere molto documentale. Spesso, per importi elevati, conviene chiedere anche la sospensione dell’atto (se c’è pericolo di danno grave dall’esecuzione forzata durante il processo). La sospensiva viene concessa se si dimostra fumus boni juris (motivi non pretestuosi) e periculum (rischio di fallimento o grave pregiudizio a pagare subito). Nel caso di fatture false, dove sono in gioco cifre e magari anche un penale pendente, la sospensiva potrebbe essere accordata.
- Mediazione tributaria: per le liti di valore fino a 50.000 € (soglia attuale dal 2023, elevata rispetto ai 20.000 € precedenti), è obbligatorio esperire un tentativo di mediazione prima che il ricorso venga assunto in giudizio. La mediazione è simile all’adesione ma semplificata: si allega al ricorso un’istanza motivata di mediazione, l’ufficio ha 90 giorni per rispondere. Spesso, in presenza di frodi, l’Agenzia potrebbe non accogliere la mediazione, ma tentar non nuoce. In ogni caso, se il valore supera 50k, non si applica.
- Secondo grado e Cassazione: qualora il giudizio di primo grado sia sfavorevole (o parzialmente favorevole ma non soddisfacente), si può appellare in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. E analogamente, poi in Cassazione per motivi di legittimità. Le liti su fatture inesistenti spesso arrivano fino in Cassazione, data la complessità probatoria. È utile sapere che in Cassazione non si possono ridiscutere i fatti (quindi è vitale raccogliere tutte le prove già nei primi gradi), ma solo lamentare violazioni di legge o gravi vizi logici della sentenza d’appello.
- Autotutela: in qualsiasi momento, se emergono elementi schiaccianti a favore del contribuente (ad es. una sentenza penale che lo assolve perché la fattura era genuina, oppure il Fisco stesso scopre errori), si può chiedere all’Agenzia l’annullamento in autotutela dell’atto. Tuttavia, l’autotutela è discrezionale dell’amministrazione e raramente quest’ultima la esercita in casi di frode (salvo evidenti scambi di persona o errori macroscopici). Comunque, qualora ad esempio si ottenga in appello una perizia che dà ragione al contribuente su tutto, ci si può provare, per evitare il ricorso in Cassazione. Ma, ripetiamo, mai affidarsi solo all’autotutela: sempre fare ricorso nei termini, perché l’autotutela non sospende termini né garantisce esito.
- Pagamento rateale e misure cautelari: va ricordato che l’avviso di accertamento, decorsi 60 giorni senza ricorso, diventa titolo esecutivo. Nelle frodi, l’Agenzia potrebbe anche attivare misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) durante la pendenza della causa, se teme insolvenza. Il contribuente, per evitare il rischio, potrebbe optare per pagare in forma rateale le somme (anche dopo aver presentato ricorso, si può pagare in 1/3 + 2/3 in caso di prime due rate). Ma pagando si rinuncia di fatto a combattere sul merito, quindi è scelta da fare solo se si intravede una sconfitta certa e magari si vuole evitare la segnalazione penale (ma come detto, per reati di frode il pagamento non estingue il reato, anche se può mitigare la pena).
In conclusione, la strategia procedurale dipenderà dalla forza della posizione difensiva. Un contribuente con prove solide e supporto giurisprudenziale punterà a far valere le proprie ragioni in giudizio e ottenere l’annullamento integrale dell’atto. Al contrario, chi si rende conto di essere stato coinvolto in una frode senza scappatoie, potrebbe preferire limitare il danno economico tramite un accordo.
È importante sottolineare come la fase pre-contenziosa (PVC e adesione) sia un’opportunità per presentare le proprie ragioni all’Ufficio: se si riesce a convincerli già lì di qualche errore (es. uno dei fornitori contestati in realtà non era fittizio), quell’aspetto potrebbe essere stralciato dall’accertamento, riducendo il contendere. Anche far percepire all’ufficio che si è pronti a dare battaglia con documenti e magari far emergere che c’è un parallelo penale dove il contribuente appare vittima, potrebbe indurli a un approccio più cauto.
Conseguenze pecuniarie e penali: attenzione agli effetti collaterali
Un accertamento per fatture inesistenti comporta, come visto, richieste di imposte, sanzioni e interessi potenzialmente ingenti. Bisogna pianificare anche come fronteggiare queste conseguenze nell’immediato: – Sanzioni amministrative pecuniarie: se la difesa non va a buon fine, si rischiano sanzioni dal 135% al 270% dell’imposta evasa (vecchio regime) o 105%–140% (nuovo regime). Anche con riduzioni per adesione o pagamento entro certi termini (riduzione a 1/3 in acquiescenza), restano importi elevati. È cruciale quindi vincere sul merito per non pagarle, oppure negoziare un abbattimento in adesione. – Recupero IVA e indetraibilità: se l’accertamento conferma l’indebita detrazione IVA, l’IVA dovrà essere versata (con interesse dal momento della detrazione). Inoltre, quell’IVA indetraibile per legge diventa un costo deducibile ai fini IRES/IRAP nell’anno in cui viene restituita. Questo può complicare la gestione fiscale dei periodi successivi (crea un costo straordinario). Attenzione anche al profilo penale: versare l’IVA recuperata dopo un accertamento non estingue l’eventuale reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, perché quel reato si consuma al momento della dichiarazione fraudolenta presentata, non è sanabile se non con strumenti premiali specifici. – Presunzione di distribuzione utili ai soci (per società di capitali): una conseguenza spesso poco nota, ma insidiosa, riguarda le società a ristretta base (SRL con pochi soci). Se tramite l’accertamento vengono recuperati a tassazione utili extra-contabili (es. perché si sono cancellati costi fittizi, aumentando l’utile imponibile), la Cassazione presume che tali maggiori utili siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria . Questo comporta che, dopo l’accertamento alla società, l’Agenzia può accertare anche i soci (persone fisiche) per i dividendi in nero corrispondenti. Ad esempio: SRL Alfa aveva dichiarato utile zero grazie a 100 di costi fittizi; l’accertamento rimuove quei costi e determina utile di 100 tassato in capo alla società; a quel punto si presume che i soci (se pochi e coinvolti) si siano spartiti quei 100 “in nero”, e ciascuno verrà tassato su quota parte come reddito di capitale non dichiarato. Questa è una presunzione giurisprudenziale consolidata. Il nuovo art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/92 non l’ha scalfita, come osservato in dottrina . Quindi, un imprenditore deve sapere che una sconfitta nel merito fiscale potrebbe generare un effetto domino sulle sue tasse personali. Per difendersi eventualmente da questo, può preparare una prova (difficile) che l’utile extracontabile è rimasto in azienda o è stato reimpiegato altrove, ma spesso è complicato e soggetto a successivo contenzioso. – Aspetti penali paralleli: come menzionato, l’accertamento di solito si affianca a un procedimento penale. La difesa tributaria deve stare coordinata con la difesa penale: occorre evitare che in ricorso tributario si affermino cose che possano nuocere nel penale (es. ammettere consapevolezza di certi fatti). Tuttavia, se si impugna un atto impositivo, non ci si può nemmeno limitare a tacere: bisogna spiegare. Qui il coordinamento avvocato tributarista – avvocato penalista è fondamentale. Può convenire, ad esempio, mettere l’accento in ricorso su aspetti giuridici (onere prova non assolto dal Fisco) più che su affermazioni fattuali delicate. Oppure depositare documenti in giudizio tributario che possano essere utili anche a dimostrare l’innocenza penale (es. documenti che provano la realtà delle operazioni, che in penale aiutano a escludere il reato). Una eventuale sentenza tributaria favorevole (che annulla l’atto perché le operazioni erano reali) sarà un elemento di peso anche nel penale, pur non vincolante.
In definitiva, difendersi da un accertamento su fatture inesistenti non è solo una questione tecnica tributaria, ma implica una visione globale delle conseguenze economiche e giudiziarie. Bisogna agire con prudenza e competenza su tutti i fronti. Nei prossimi paragrafi, illustreremo alcuni casi pratici simulati che aiutano a capire come applicare queste strategie in situazioni reali, e successivamente una sezione di Domande e Risposte frequenti chiarirà gli ultimi dubbi.
Casi pratici: esempi di difesa da contestazioni su fatture false
Di seguito proponiamo tre scenari ipotetici ispirati a situazioni ricorrenti, per mostrare in concreto come si articola la difesa del contribuente e quale potrebbe essere l’esito alla luce della normativa e giurisprudenza esaminate.
Caso Pratico 1: Operazione oggettivamente inesistente – Fornitura fantasma di beni.
Scenario: La società Gamma S.p.A. riceve un avviso di accertamento per l’anno 2022. Le viene contestata la deduzione di costi e la detrazione IVA su fatture emesse dalla Delta srl per un totale di € 200.000 + IVA, relative alla fornitura di componenti meccaniche. L’Agenzia afferma che Delta srl è una cartiera: costituita nel 2021, senza sede operativa né personale, e che dalle indagini GdF è emerso che non ha mai acquistato né prodotto quei componenti (dunque non poteva venderli). Inoltre Delta non ha versato l’IVA fatturata. Gamma, secondo l’Ufficio, ha registrato costi fittizi per abbattere l’utile e recuperato indebitamente € 44.000 di IVA. Scattano sanzioni per dichiarazione fraudolenta.
Difesa: Gamma sostiene invece che le componenti sono state effettivamente ricevute e utilizzate nella propria produzione. Presenta ricorso allegando: i contratti d’ordine con Delta (dove Delta si impegnava a consegnare tot pezzi al mese); i DDT firmati per consegne di quei pezzi (risultano 8 DDT, uno per ciascuna consegna mensile, con targa del camion e firma del magazziniere di Gamma); schede di lavorazione interna che mostrano che quei pezzi sono stati montati su macchinari venduti da Gamma a suoi clienti; copie di fatture di vendita di Gamma dove si vede che gli stessi codici di componente risultano nel prodotto finito venduto; corrispondenza e-mail tra l’ufficio tecnico di Gamma e un ingegnere di Delta in cui si discutevano specifiche tecniche dei componenti e tempi di consegna; estratto conto bancario che mostra bonifici trimestrali da Gamma a Delta a saldo delle fatture, con causale indicante numero fattura. Gamma sottolinea che tutto il rapporto è documentato e che Delta era stata selezionata da loro dopo aver visto un sito web e un’offerta commerciale (allega copia dell’offerta). Quanto all’assenza di struttura di Delta, Gamma afferma di non esserne stata a conoscenza: la corrispondenza avveniva via email, l’ingegnere di Delta asseriva di operare in outsourcing la produzione. Gamma inoltre evidenzia che il costo non era neanche particolarmente basso (era in linea col precedente fornitore, presentano comparazione prezzi).
Esito possibile: Il giudice, valutando le prove di Gamma, ritiene che l’azienda abbia fornito prova convincente dell’effettiva esistenza delle operazioni. I DDT e l’utilizzo dei beni nei propri prodotti dimostrano che i componenti c’erano e provenivano da Delta (almeno formalmente). La corrispondenza e i contratti confermano una realtà commerciale dietro le fatture. L’ufficio non ha portato elementi per dimostrare che i materiali provenissero da altri soggetti (nessun fornitore alternativo individuato). Pertanto l’accertamento, basato solo sull’assenza di struttura di Delta, viene annullato in quanto Gamma ha assolto l’onere della prova contraria . Riguardo alle sanzioni penali, l’assoluzione in sede tributaria (operazione vera) influenzerà positivamente anche il procedimento penale, dove Gamma potrà sostenere che non vi era evasione. Delta srl resterà perseguibile per non aver versato l’IVA indicata in fattura (reato di emissione). Gamma, avendo dimostrato la buona fede (non sapeva che Delta fosse inadempiente fiscale), eviterà conseguenze ulteriori. Questo caso dimostra l’importanza di tracciare ogni fase della fornitura e conservare le evidenze: ciò ha salvato Gamma da una contestazione che, sulla carta (fornitore cartiera), pareva difficile.
Caso Pratico 2: Sovrafatturazione – Servizi di consulenza sovraprezzati.
Scenario: La Alfa Srl, azienda di medie dimensioni, viene verificata per il triennio 2021-2023. La GdF contesta che Alfa abbia ricevuto fatture per “consulenza marketing” dalla Beta Consulting per € 300.000 totali, importo ritenuto sproporzionato. Dalle indagini, Beta Consulting ha effettivamente svolto parte del lavoro (progettazione di campagne pubblicitarie), ma secondo la GdF il valore di mercato di tali servizi sarebbe stato circa la metà. Si sospetta che Alfa abbia accettato di pagare il doppio, per poi ottenere in nero la restituzione di una parte (creandosi fondi extracontabili). Non ci sono prove dirette di retrocessioni di denaro, ma l’ufficio basa la contestazione sull’incongruità del prezzo rispetto a stime di altri fornitori. Recupera dunque 150.000 € di costi dedotti e relativa IVA, con sanzioni per infedele dichiarazione.
Difesa: Alfa impugna sostenendo che il prezzo era giustificato da vari fattori. Produce: tre preventivi ottenuti nel 2020 da diverse società di marketing per un progetto simile, di cui uno era addirittura superiore (350k) e uno leggermente inferiore (250k) all’offerta di Beta (300k). Ciò dimostra che il range di prezzo era ampio e l’offerta di Beta non fuori linea. Inoltre, Alfa spiega che Beta era nota per una particolare competenza nel settore specifico (prodotti di Alfa) e questo è il motivo per cui ha scelto loro nonostante il prezzo medio-alto. Presenta articoli di riviste di settore dove Beta è menzionata come agenzia leader. Porta anche risultati: dopo la consulenza di Beta, le vendite di Alfa sono aumentate del 30%, quindi il servizio ha avuto un impatto notevole – giustificando l’investimento. Non vi è alcuna evidenza di ritorno monetario a Alfa: allega bilanci che mostrano che negli anni seguenti Alfa non ha registrato inspiegabili incrementi di cassa o altro.
Esito possibile: Il giudice vede che il Fisco non ha elementi concreti di retrocessione o accordo fraudolento, ma solo la questione prezzo. I preventivi prodotti da Alfa mostrano che i costi di consulenza possono variare molto e che 300k rientra in quel range (anzi, un concorrente avrebbe chiesto anche di più). Questo scardina l’assunto dell’incongruità. Inoltre, il valore generato (aumento vendite) corrobora che il servizio aveva qualità elevata – plausibile per quell’importo. Pertanto la contestazione di sovrafatturazione appare non provata: il giudice potrebbe accogliere il ricorso, annullando la ripresa a tassazione . La sanzione verrebbe cancellata di conseguenza. Questo scenario mostra come un contribuente possa difendersi efficacemente in caso di prezzi contestati, raccogliendo dati di mercato e spiegando il contesto: la soggettività viene ridotta mostrando parametri oggettivi (preventivi, risultati). Rimane prudente per Alfa in futuro formalizzare ancor meglio le motivazioni dei costi (magari con report dettagliati del consulente che giustificano ogni voce), ma in giudizio la sua posizione risulta convincente.
Caso Pratico 3: Fatture soggettivamente inesistenti – Fornitore interposto in frode IVA.
Scenario: La Omega S.p.A. acquista nel 2025 vari lotti di merce (componenti elettronici) dalla Zeta srl per totali 1 milione di euro + IVA. Nel 2026, Zeta srl viene coinvolta in un’indagine per frode carosello: pare che Zeta fosse una società filtro che comprava da fornitori UE senza pagare IVA (essendo acquirente intracomunitario in reverse charge) e rivendeva in Italia sotto costo, per poi sparire. L’Agenzia contesta a Omega le fatture del 2025 di Zeta come soggettivamente inesistenti: sostengono che Omega in realtà ha acquistato i componenti direttamente da fornitori tedeschi, usando Zeta solo per avere fatture con IVA da detrarre. Indizio: Zeta ha sede in un ufficio di 20mq e un solo amministratore, nessun dipendente; impossibile abbia movimentato quella quantità di merce senza struttura. Inoltre, i prezzi fatturati da Zeta a Omega erano leggermente inferiori al normale (compatibile con un giro fraudolento ove Zeta evadendo IVA poteva fare un piccolo sconto). L’ufficio ritiene che Omega doveva accorgersi della natura anomala di Zeta, quindi fosse consapevole. Viene quindi disconosciuta la detrazione di IVA (220k euro) e la deduzione del costo è negata in quanto ritenuto non inerente (o comunque perché atto illecito). Partono anche le relative sanzioni e la segnalazione penale per Omega come utilizzatore consapevole.
Difesa: Omega nega fermamente di aver saputo qualcosa della frode. Sostiene di aver conosciuto Zeta srl tramite una fiera di settore, dove Zeta aveva uno stand e si presentava come distributore ufficiale di componenti (mostra foto dello stand e depliant di Zeta). Prima di iniziare i rapporti, Omega ha chiesto una visura e un DURC di Zeta: entrambi risultavano regolari (allega copie datate 2024). La sede era piccola ma Omega era portata a credere che Zeta operasse con magazzini di terzi in outsourcing (pratica diffusa). In ogni caso, la merce ordinata è sempre arrivata puntuale: Omega produce DDT di entrata merce dove figurano trasportatori che consegnavano a nome di Zeta (quindi Zeta curava la consegna). I beni avevano marca tedesca, vero, ma Omega pensava semplicemente che Zeta fosse importatore ufficiale. Nei DDT compare un deposito doganale come luogo di provenienza, il che poteva apparire normale per merce UE. Omega evidenzia anche che i pagamenti a Zeta sono avvenuti tramite bonifico su conto italiano di Zeta e di non aver mai avuto alcuna retrocessione o contatto oscuro. Presenta una relazione dettagliata delle sue procedure di acquisto: ogni nuovo fornitore viene controllato per affidabilità (rating Cribis, certificati ISO, etc. – Zeta aveva un rating commerciale sufficiente). La differenza di prezzo era minima (5% sotto altri fornitori): Omega la giustifica col fatto che probabilmente Zeta avrà ottenuto sconti quantità o valutato diversamente i margini. E afferma: “Se avessi saputo che Zeta evadeva IVA, avrei evitato di lavorarci: abbiamo un codice etico e non avremmo rischiato un danno reputazionale per un risparmio del 5%.” Allega il proprio codice etico e prove che in passato ha interrotto rapporti con fornitori scoperti in illeciti.
Esito possibile: Questo caso è borderline. Da un lato, Omega fornisce un quadro di diligenza (visure, DURC, stand in fiera – quindi Zeta si mostrava in pubblico, riducendo i sospetti). Gli arrivi merce documentati dimostrano che Omega ha effettivamente usato quei beni e Zeta ha agito come venditore visibile. Dall’altro lato, l’ufficio ha elementi obiettivi (Zeta senza struttura, prezzi un po’ scontati) che usualmente configurano la frode carosello. La decisione dipenderà molto dall’apprezzamento del giudice: dovrà stabilire se “un imprenditore medio accorto avrebbe dovuto dubitare di Zeta”. Le prove prodotte da Omega vanno nel senso di dire: “No, sembrava tutto regolare, abbiamo controllato il possibile.” Cassazione chiede la prova di massima diligenza e Omega ha messo sul piatto varie azioni diligenti. Probabilmente, se non emergono e-mail compromettenti o altri segnali (ad es. GdF non trova email tra Omega e il vero fornitore tedesco alle spalle), il giudice potrebbe dare ragione a Omega. In tal caso, Omega manterrebbe la deduzione dei costi (reali) e la detrazione IVA, uscendo vittoriosa poiché non consapevole né negligente . Viceversa, se emergesse che l’amministratore di Omega era persona esperta del settore e quei prezzi avrebbero dovuto insospettirlo di più, si rischia una conferma dell’atto. Ma propendendo per l’ipotesi positiva: la Commissione annulla l’avviso riconoscendo la buona fede di Omega, magari citando il principio UE che non si può negare la detrazione a un soggetto che ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a un’evasione . Sul piano penale, ciò si tradurrebbe auspicabilmente in un proscioglimento o archiviazione per Omega, e la frode carosello verrebbe contestata ai reali responsabili (Zeta e i suoi complici). Questo scenario mostra quanto sia essenziale, per chi opera in settori a rischio, documentare la propria buona fede: controlli su fornitori, tracce di ogni scambio, attenzione ai segnali. Omega, avendo fatto ciò, riesce a tirarsi fuori dai guai.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa si intende esattamente per “fattura per operazione inesistente”?
R: È una fattura emessa senza che vi sia, in tutto o in parte, una reale operazione economica corrispondente. La legge assimila a questa nozione sia le fatture totalmente false (nessun bene ceduto o servizio prestato: operazione oggettivamente inesistente), sia quelle in cui la transazione è avvenuta ma tra soggetti diversi da quelli indicati (operazione soggettivamente inesistente). Anche le fatture con importi artificiosamente gonfiati sono considerate relative a operazioni inesistenti per la parte eccedente il valore normale. In pratica, ogni divergenza tra la realtà fattuale e quella rappresentata in fattura rientra nel concetto di inesistenza dell’operazione .
D: Quali sono i rischi fiscali se l’Agenzia delle Entrate contesta l’utilizzo di fatture false?
R: I rischi sono sia economici (pagamento di imposte evase, sanzioni e interessi) sia penali. In caso di accertamento, il Fisco recupererà l’IVA detratta indebitamente e disconoscerà i costi ai fini delle imposte sul reddito, con conseguente maggiore imposta da pagare. Le sanzioni amministrative, per atti fino al 2024, vanno dal 135% al 270% dell’imposta evasa (dal 2025 leggermente ridotte, ma comunque sopra il 100%). Se ad esempio con fatture false hai ridotto l’IVA da versare di 10.000€, la sanzione potrà arrivare fino a 27.000€. In aggiunta, l’emissione o l’utilizzo di tali fatture integra reati tributari: la dichiarazione fraudolenta con fatture false (per chi le usa in dichiarazione) e l’emissione di fatture false (per chi le emette) sono punite ciascuna con la reclusione da 4 a 8 anni . Non sono previste soglie di impunità (anche importi modesti configurano il reato, sebbene con pena minore) . Dunque si rischia un processo penale con possibili pene detentive significative. Va poi considerato l’indiretto danno reputazionale e i riflessi civilistici (es. bilancio alterato, con responsabilità verso soci o terzi).
D: Se ho agito in buona fede, posso evitare le sanzioni?
R: In sede tributaria, la buona fede da sola non evita le sanzioni amministrative se l’operazione viene comunque considerata inesistente. L’ordinamento tributario è impostato su base oggettiva: se hai detratto IVA o dedotto costi non spettanti, scatta il recupero e la sanzione, salvo riduzioni per collaborazione o ravvedimento. Tuttavia, la buona fede è fondamentale per convincere che l’operazione era reale (nel caso oggettivo) o che l’eventuale frode era ignota (caso soggettivo). Se riesci, grazie alla tua buona fede e alle tue prove, a vincere la causa dimostrando la regolarità sostanziale, allora non pagherai nulla. Se invece l’operazione era fittizia ma sei stato vittima inconsapevole, l’IVA è comunque indetraibile per legge e le imposte dovute, però potresti ottenere almeno l’esclusione delle sanzioni penali per mancanza di dolo. In sede penale, infatti, la buona fede (assenza di dolo) esclude proprio la configurabilità del reato: i reati tributari fraudolenti richiedono la volontà di evadere. Dunque, provare di essere stato in buona fede può salvarti dal carcere, ma sul piano fiscale amministrativo pagheresti comunque il dovuto (imposte e sanzioni amministrative, che però in teoria potrebbero essere ridotte dai giudici tributari in casi eccezionali di non gravità).
D: Su chi ricade l’onere della prova in giudizio? Devo essere io contribuente a provare che le fatture sono buone, o il fisco a provare che sono false?
R: Inizialmente, è l’Agenzia delle Entrate che deve motivare e provare la propria contestazione. Non può accusarti in modo del tutto generico: deve portare elementi (documenti, indizi) che rendano plausibile la falsità. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che il fisco dimostra indizi seri di inesistenza (es. fornitore inesistente, etc.), tocca a te l’onere della prova contraria di dimostrare che invece l’operazione c’è stata . Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere iniziale del fisco è più articolato: deve provare sia che il fornitore è fittizio, sia che tu eri consapevole o negligente nel non accorgertene . Se ci riesce, allora l’onere si sposta su di te di provare la tua buona fede (massima diligenza) . Quindi in pratica: il Fisco deve fornirti un quadro probatorio iniziale; se lo fa, tu devi controbattere con tue prove. Se il Fisco non fornisce neanche quello (accusa basata sul nulla), puoi vincere per difetto di prova a suo carico. Ma nei fatti, negli accertamenti su fatture false, l’Ufficio porta quasi sempre qualche elemento (es. verifica sul fornitore) che attiva l’inversione. Pertanto, è molto importante che tu contribuisca attivamente con documenti e spiegazioni per convincere il giudice .
D: Quali documenti dovrei presentare per difendermi efficacemente?
R: Più documenti riesci a raccogliere, meglio è. In particolare: – Contratti, ordini e preventivi relativi alle operazioni contestate, per provare che erano state concordate formalmente . – Documenti di trasporto (DDT), bolle di consegna, ricevute di spedizionieri, ecc., per dimostrare la movimentazione fisica di beni. – Prove di pagamento: estratti conto bancari con bonifici, assegni incassati, ecc., per mostrare che hai effettivamente pagato il corrispettivo (non prova certa ma utile). – Corrispondenza commerciale: e-mail, lettere, messaggi con il fornitore riguardanti l’ordine, la consegna o l’esecuzione del servizio . – Relazioni tecniche, rapporti di lavoro svolto, progetti se trattasi di servizi, per dimostrare cosa è stato fatto. – Fatture di vendita o produzione interna collegate: es. se hai comprato materie prime false, mostra le produzioni dove quelle materie prime risultano impiegate. – Visure, bilanci e documenti del fornitore (se ne hai accesso): per confutare che fosse del tutto inesistente (es. un bilancio attivo dimostra un minimo di operatività) . – Fotografie, registrazioni di cantiere o altre evidenze fattuali (per es. foto di macchinari installati). – Dichiarazioni testimonali di soggetti terzi: ad esempio, l’autista che consegnò la merce, il tuo dipendente che era presente, il subappaltatore (ora è ammesso allegare dichiarazioni o chiedere audizioni testimoniali nel processo). – Documenti di compliance: se il tuo sistema prevedeva controlli (es. richieste di DURC ai fornitori, certificazioni ISO), esibiscili a dimostrazione della tua diligenza.
In generale, devi ricostruire una traccia completa e coerente dell’operazione sia sul piano documentale che eventualmente logico. Non dare per scontato nulla: ogni aspetto che può sembrare ovvio (tipo “avevo lo spazio in magazzino per quei beni”) se contestato va dimostrato (magari con registro di magazzino). Un fascicolo ben documentato spesso scoraggia anche l’Agenzia dal proseguire la lite o quantomeno convince il giudice .
D: Se il fornitore è risultato una “cartiera” (società fasulla), è inutile difendersi?
R: Non è inutile, ma certamente è più difficile. Se l’Agenzia prova che il tuo fornitore era una cartiera priva di qualsiasi struttura, la presunzione è che le fatture siano false. Tuttavia, puoi ancora difenderti mostrando che nonostante ciò, l’operazione è avvenuta (magari perché la merce l’hai avuta comunque, significa che dietro la cartiera c’era un fornitore reale). In tal caso, se riesci a individuare il fornitore effettivo o comunque a provare l’arrivo dei beni, potresti ottenere che i costi siano riconosciuti (sebbene formalmente da soggetto diverso) . Per l’IVA è più complicato: se il fornitore era fittizio, l’IVA formalmente pagata non è detraibile, salvo che dimostri la tua completa buona fede . In pratica, devi convincere che eri vittima ignara e che hai fatto tutto il possibile per verificare il fornitore. La cartiera per definizione è progettata per ingannare, quindi se tu mostri di esser stato ingannato in buona fede, il giudice tributario potrebbe ancora darti ragione sul principio UE di neutralità (specialmente per l’IVA). Inoltre, attenzione: che il fornitore sia cartiera non sempre implica che l’operazione non c’è stata; a volte le cartiere interpongono in operazioni reali (frodi carosello). Quindi puoi separare i due piani: inesistenza soggettiva non vuol dire inesistenza oggettiva. Potresti ammettere “sì, la mia controparte era poco sostanziale” ma sostenere “ciò non toglie che io la merce l’ho avuta e l’ho pagata, e io non sapevo della sua inconsistenza”. In conclusione, difendersi è doveroso: molte sentenze hanno comunque dato ragione ai contribuenti anche con fornitori rivelatisi fittizi, quando hanno provato la realtà della merce e la propria diligenza .
D: Se ricevo un avviso di accertamento del genere, devo pagare subito?
R: No, non immediatamente. Dopo la notifica dell’avviso, hai 60 giorni di tempo per fare ricorso (o adesione) durante i quali la riscossione è sospesa. Se presenti ricorso, l’iscrizione a ruolo delle somme avverrà solo per 1/3 delle imposte a titolo provvisorio dopo quei 60 giorni, ma con la notifica del ricorso puoi chiedere la sospensione al giudice. In genere, nelle frodi con importi alti, conviene chiedere la sospensiva della riscossione, mostrando che l’azienda subirebbe un danno grave a pagare subito (es. crisi di liquidità) e che il ricorso non è temerario. Il giudice spesso la concede. In caso contrario, potresti dover versare appunto un terzo circa nel corso del processo. Se poi vinci, ti verrà restituito con interessi. In alternativa, c’è la via dell’adesione: se avvii la procedura di accertamento con adesione, i termini sono sospesi e non devi pagare fino a che la procedura non si conclude. Se trovi un accordo, pagherai quanto concordato (anche a rate) entro 20 giorni dall’accordo. Se non trovi accordo, riparte il termine per ricorrere e come detto la riscossione resta sospesa fino a esito primo grado (per 2/3) e fino a esito secondo (per l’ultimo terzo). Quindi hai margine. Attenzione però: se ignori l’atto e lasci decorrere 60 giorni senza far nulla, diventa definitivo e a quel punto sì che dovrai pagare tutto (con cartella esattoriale) e non potrai più impugnarlo.
D: Conviene tentare un accordo con l’Agenzia (adesione) oppure andare in causa?
R: Dipende. Se hai prove robuste e la legge/giurisprudenza dalla tua parte, portare il caso in Commissione Tributaria può portare all’annullamento totale dell’atto. Mentre un’adesione comporta comunque di pagare qualcosa (l’Agenzia difficilmente annulla tutto in adesione, al massimo riduce). Se invece la tua posizione è debole – ad esempio, effettivamente hai usato fatture false per evadere e non hai documenti per dimostrare il contrario – tentare un’adesione può ridurre la sanzione e evitare i costi del contenzioso e ulteriori aggravamenti. Un altro fattore è il rischio penale: in alcuni casi, definire l’aspetto fiscale (pagando) può essere visto positivamente in sede penale (non cancella il reato ma come condotta riparatoria può mitigare la pena). È una valutazione caso-specifica, da fare con il proprio legale. Ricorda che in adesione le sanzioni sono dimezzate e ridotte di 1/3 (in totale, paghi circa 1/3 del minimo edittale), il che nelle frodi può essere allettante. Però l’adesione è un’ammissione implicita del debito tributario: se poi emergono elementi a tuo favore, non potrai più far valere nulla perché hai già firmato l’accordo. Quindi in sintesi: se sei convinto di avere ragione e hai elementi per provarlo, meglio andare in causa; se il terreno è scivoloso e vuoi mettere un punto fermo pagando il minimo possibile, l’adesione è uno strumento da considerare. In ogni caso, confrontati con un consulente prima, e magari usa l’adesione anche solo per capire la disponibilità dell’ufficio (puoi sempre interromperla e fare ricorso se la proposta non ti soddisfa).
D: L’Agenzia può basarsi solo su presunzioni per accusarmi?
R: Sì, la legge consente di utilizzare presunzioni (semplici) purché siano gravi, precise e concordanti (art. 39 DPR 600/73, art. 54 DPR 633/72). Nel caso delle fatture false, è normale che il Fisco proceda con presunzioni: ad esempio, la presunzione che un fornitore privo di mezzi emetta fatture per operazioni inesistenti è un classico. Tuttavia, tali presunzioni devono essere ragionevoli e valutate globalmente . Non basta un sospetto labile. Ad esempio, la sola circostanza che un fornitore ha cessato l’attività dopo un anno non prova di per sé la falsità delle sue fatture; ma se a ciò si aggiunge che non aveva uffici né attrezzature e non ha dichiarato nulla al fisco, la presunzione diventa solida. La Cassazione di recente ha anche richiamato a non usare scorciatoie: in virtù dell’art.7 c.5-bis D.Lgs.546/92 il giudice non può colmare lacune probatorie dell’ufficio con mere congetture. Quindi se ritieni che l’ufficio abbia presunto troppo (cioè senza abbastanza indizi a supporto), puoi far leva su questo nel ricorso, sostenendo che la presunzione non raggiunge la soglia richiesta (non è grave, precisa e concordante). Un esempio: se contestano operazioni false solo perché “il margine di guadagno del fornitore era basso”, magari quell’indizio è troppo debole isolatamente. Il tuo compito è smontare le presunzioni una ad una o nel complesso, mostrando che c’è un’altra spiegazione plausibile ai fatti. Se ci riesci, l’accusa decade per carenza di prova certa (in dubio pro contribuente, per così dire). Quindi sì, possono basarsi su presunzioni, ma tu puoi contestarne la validità o fornire elementi contrari che le facciano cadere.
D: I costi da fatture false sono sempre indeducibili?
R: Per la normativa attuale, non sempre. Bisogna distinguere: – Se la fattura è oggettivamente falsa (nessun bene/servizio ricevuto effettivamente), allora il costo è sicuramente indeducibile, perché manca proprio la spesa effettiva. Inoltre è considerato costo da reato doloso (frode fiscale), quindi colpito anche dall’art.14 comma 4-bis L.537/93 che ne vieta la deduzione. – Se la fattura è soggettivamente falsa (bene/servizio ricevuto ma fornitore diverso), la spesa c’è stata davvero per l’azienda. In questo caso la legge 537/93 (come modificata nel 2012) dice che solo i costi direttamente utilizzati per reati dolosi sono indeducibili . La Cassazione ha interpretato che i costi “soggettivamente falsi” non sono di per sé direttamente utilizzati per un reato, salvo che il contribuente stesso fosse parte attiva del reato . Quindi se l’azienda li ha sostenuti per finalità economiche lecite (acquisire beni da rivendere, ecc.) e la frode era dei fornitori, quei costi rimangono inerenti all’attività. Pertanto sono deducibili a condizione che rispettino i requisiti ordinari (certezza, competenza, inerenza) . In pratica: se provi che i beni ti sono serviti e li hai pagati davvero, puoi dedurre il costo, anche se c’era un’interposizione fraudolenta. Ovviamente l’Amministrazione tende a negare la deducibilità se ti contesta la frode, ma in giudizio puoi far valere la norma. Diverse sentenze lo hanno riconosciuto: i costi da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili, a meno che non si dimostri che tu li hai sostenuti con dolo al solo scopo di evasione . Ad esempio Cass. n. 7179/2021 ha affermato che per soggetti coinvolti in frodi carosello non è contestabile la deducibilità dei costi, poiché i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma per l’attività commerciale (venduti) . Insomma, se eri complice, è un conto (allora il costo è strumentale al reato); se eri vittima, la spesa è reale e inerente, quindi deducibile. Questa è una chiave difensiva importante: spesso l’Agenzia toglie sia IVA che costo, ma tu puoi insistere almeno sulla deduzione costo se il bene è finito nei tuoi ricavi. A volte, anche in sede di adesione o mediazione, si spunta il riconoscimento del costo (pagando solo l’IVA).
D: In caso di soccombenza, dovrò pagare anche le spese legali dell’Agenzia?
R: Sì, nelle cause tributarie chi perde viene di regola condannato alle spese di lite, ossia a rimborsare le spese legali della controparte (che per l’Agenzia consistono di solito in una quota forfettaria per il compenso del funzionario difensore o dell’Avvocatura dello Stato). In controversie di valore elevato, le spese possono essere qualche migliaio di euro. Se però perdi solo in parte (ad es. ti riconoscono ragione su alcune fatture e torto su altre), il giudice può compensare le spese (ognuno le proprie) o distribuirle proporzionalmente. In caso di vittoria tua completa, sarà l’Agenzia a doverti rimborsare le spese che hai sostenuto (entro i limiti tariffari). Dunque, è un altro piccolo rischio economico da considerare. Tuttavia, il grosso resta l’imposta e le sanzioni. Le spese di solito sono poca cosa in confronto (spesso qualche migliaio di euro). Ad ogni modo, se intravedi che il giudice di primo grado è orientato male, a volte può convenire proporre in extremis una conciliazione in appello (se hai margine) per evitare accumulo di altre spese e ridurre sanzioni. Ma questo va valutato caso per caso.
D: Una sentenza penale di assoluzione mi salva dalle pretese fiscali?
R: Non automaticamente, ma può aiutare. In teoria, il processo tributario è indipendente: il giudice tributario potrebbe anche decidere prima del penale o non tenere conto di esso. Però se vieni assolto perché “il fatto non sussiste” (ad es. il giudice penale accerta che le operazioni erano reali e non c’era frode), hai ottime carte per far annullare l’accertamento, magari in appello o in revocazione, invocando la risultanza penale. In passato c’è stata giurisprudenza altalenante sul valore del giudicato penale nel tributario, ma con la riforma 2022 il legislatore ha voluto confermare la separatezza. Comunque, un’assoluzione piena di solito persuade l’Amministrazione a rivedere la posizione (per evitare di insistere su un fatto smentito in altra sede). All’opposto, se vieni condannato penalmente per utilizzo di false fatture, l’Agenzia potrà utilizzare quella sentenza come prova schiacciante nel giudizio tributario per confermare l’evasione (anche qui, in teoria non è automatica la cosa, ma in pratica sì). In sintesi: se sei assolto penalmente perché hai dimostrato che non c’era evasione, è molto probabile che anche l’accertamento fiscale venga meno; se sei condannato penalmente per frode, quasi certamente dovrai pagare tutto in ambito fiscale. Per questo è importante coordinare le difese: idealmente vincere in entrambe le sedi, ma la priorità è evitare condanna penale (libertà personale) e parallelamente ridurre danno fiscale.
D: Cosa posso fare per prevenire problemi con l’Agenzia su questo tema?
R: La prevenzione è la miglior difesa. Alcuni consigli: – Effettua sempre una due diligence sui nuovi fornitori: visura camerale, verifica partita IVA (anche tramite VIES se UE), chiedi il DURC, cerca informazioni online (una semplice ricerca su internet a volte rivela se la società è citata in casi di frode). Conserva traccia di queste verifiche. – Prediligi pagamenti tracciabili e evita di fare operazioni anomale (tipo: pagare su conti esteri di società italiane, o fare compensazioni strane). – Se un prezzo è troppo bello per essere vero, chiediti il perché. Meglio pagare qualcosina in più a un fornitore solido che avere guai dopo. – Tieni in ordine la documentazione di ogni acquisto: non limitarti alla fattura. Fatti mandare un contratto, fatti firmare i DDT, registra l’entrata in magazzino, ecc. – Per servizi “intangibili” (consulenze, marketing, software): pretendi deliverables, rapporti, presentazioni. Così avrai prova del servizio ricevuto. – Aggiorna i contratti inserendo clausole di compliance: ad esempio che il fornitore dichiara di essere in regola con obblighi fiscali e che l’eventuale inadempienza porterà a risoluzione. Non ti mette al riparo al 100%, ma denota la tua attenzione. – Monitora i tuoi fornitori nel tempo: se uno improvvisamente cambia nome, sede, o scompare, drizza le antenne. Potrebbe essere segnale di frode. – Forma il tuo personale (ufficio acquisti, amministrazione) a riconoscere red flag: es. fornitori con PEC non funzionante, o che non rispondono a richieste di documenti fiscali, ecc. – Mantieni un dialogo con il tuo commercialista: se questi nota partite inconsuete (crediti IVA molto alti dovuti a certe fatture), valutate insieme l’affidabilità di quelle operazioni.
In sostanza, costruisci una reputazione di contribuente attento e trasparente. Così, in caso di controllo, potrai immediatamente esibire un “dossier” per ciascun fornitore con tutti i suoi dati e i documenti delle transazioni. Questo atteggiamento proattivo spesso scoraggia l’Agenzia dall’affondare il colpo o comunque ti mette al riparo da errori genuini. Considera anche l’utilizzo degli interpelli all’Agenzia su questioni fiscali dubbie (non proprio su fatture false, ma su deducibilità di costi particolari sì) per avere copertura su comportamenti fiscali leciti.
Conclusione: Difendersi da un’accertamento per fatture inesistenti è impegnativo, ma non impossibile. Come abbiamo visto, la legge offre al contribuente strumenti per far valere la verità sostanziale delle operazioni e per evitare di pagare ingiustamente, purché si sia mossi correttamente e si disponga di prove. Fondamentale è conoscere le differenze tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, perché cambia l’impostazione difensiva (focus sulla prova dell’esistenza nel primo caso, focus sulla prova di buona fede nel secondo). Le sentenze più recenti confermano questi approcci e vanno sfruttate a supporto nelle memorie difensive, citando i principi di diritto rilevanti . Inoltre, l’ordinamento è in evoluzione: l’apertura alle testimonianze e l’affermazione normativa dell’onere probatorio coerente con la sostanza (art.7 c.5-bis) sono segnali di maggior equilibrio nel processo. Dal punto di vista del contribuente (debitor fisco), è rassicurante sapere che se agirà con onestà e diligenza, ha buone chance di veder riconosciute le proprie ragioni e di sventare pretese infondate. Viceversa, per chi dovesse aver maliziosamente abusato di fatture false, il consiglio non può che essere di regolarizzare la posizione quanto prima, perché il sistema attuale – tra incroci di banche dati, collaborazione internazionale e severe sanzioni – rende sempre più probabile essere scoperti e sempre meno conveniente il rischio dell’evasione fraudolenta.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.P.R. 633/1972 (IVA): Art. 19 (detrazione IVA); Art. 21 (fatturazione, in particolare il comma 7 sull’IVA dovuta per fatture emesse per operazioni inesistenti); Art. 54, c.2 (accertamento IVA con presunzioni) .
- D.P.R. 600/1973 (Accertamento imposte dirette): Art. 39, c.1, lett. d) (poteri di accertamento in caso di elementi fittizi, utilizzo di presunzioni) .
- L. 537/1993, Art. 14, c.4-bis (come modificato da D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012): disciplina sull’indeducibilità dei costi da reato. Restringe l’indeducibilità ai costi direttamente utilizzati per delitti dolosi, con azione penale avviata .
- D.Lgs. 471/1997, Art. 5: sanzioni per dichiarazione infedele. Commi 4 e 4-bis prevedono, per infedele con uso di mezzi fraudolenti o fatture false, sanzione dal 135% al 270% dell’imposta evasa (nota: ridotta a 105%-140% per violazioni dal 2024) .
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): Art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ; Art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) . Entrambi, dopo la riforma 2019 (D.L. 124/2019), puniti con reclusione 4-8 anni, con pena diminuita (1½-6 anni) se importi fittizi < 100.000 € .
- D.Lgs. 546/1992 (Processo tributario): Art. 7, c.4 (ammissibilità della prova testimoniale scritta dal 16.9.2022) ; Art. 7, c.5-bis (introdotto da L.130/2022) – onere della prova in giudizio: conferma che l’Amministrazione deve provare le violazioni contestate e il giudice annulla l’atto se la prova è mancante/contraddittoria/insufficiente, fermo restando le presunzioni legali e gli oneri di prova contraria a carico del contribuente . Interpretato da Cass. 2746/2024 e Cass. 31878/2022 nel senso che non modifica il riparto dell’onere probatorio vigente .
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 3 agosto 2012: chiarimenti sulla deducibilità dei costi da reato dopo il DL 16/2012. Conferma che i costi da fatture soggettivamente inesistenti, non essendo di per sé collegati a un delitto doloso del contribuente, non ricadono nel divieto di deduzione, fatta salva la verifica dei requisiti di effettività, inerenza, competenza del TUIR .
- Circolare Guardia di Finanza n. 1/2018: linee guida sui controlli in materia di IVA e frodi carosello. Segnala la diffusione di schemi di interposizione fittizia (società cartiere) e invita a individuare indici di frode (es. sede fittizia, mancanza di struttura) .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Trib., n. 9851/2018: principio di diritto in tema di operazioni soggettivamente inesistenti – onere al fisco di provare alterità soggettiva e consapevolezza del contribuente, onere al contribuente di provare di aver operato in buona fede .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 7672/2012: definisce la nozione di fattura inesistente, comprendendo ogni divergenza tra realtà commerciale e rappresentazione documentale, incluse le ipotesi soggettive .
- Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 7179/2021 (15 marzo 2021) : in caso di frodi carosello, afferma che l’IVA è indetraibile in quanto versata a soggetto non legittimato, ma per le imposte dirette i costi (di soggettiva) non sono più indeducibili se i beni sono stati utilizzati nell’attività (non usati direttamente per commettere reato) . Conferma quindi la deducibilità dei costi da fatture soggettivamente false salvo prova contraria.
- Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 4619/2023 (14 febbraio 2023) : ribadisce il riparto oneri nella frode soggettiva: fisco deve provare consapevolezza del cessionario (anche via presunzioni oggettive) ; raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la massima diligenza e buona fede .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 35091/2023 (14 dicembre 2023) : consolida i criteri su soggettive: doppia prova a carico dell’Amministrazione (fornitore fittizio + conoscibilità da parte dell’acquirente) e onere del contribuente di provare l’assenza di consapevolezza con la massima diligenza . Ribadisce per oggettive: prova fisco di inesistenza anche per presunzioni e onere contribuente di provare effettiva esistenza .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 31906/2024 (11 dicembre 2024) : in tema di IVA indebitamente detratta – operazioni oggettivamente inesistenti, conferma che l’onere di provare l’inesistenza (anche mediante presunzioni) spetta all’Ufficio; una volta accertata l’inesistenza, la buona fede dell’acquirente non è logicamente configurabile . Sottolinea che il contribuente deve provare l’esistenza effettiva per avere detrazione/deduzione . Illustra il corretto metodo di valutazione globale degli indizi (gravità, precisione, concordanza valutati insieme) .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 25825/2025 (21 marzo 2025): in materia penale, ribadisce il principio di unitarietà del reato di emissione e utilizzazione di fatture false – probabilmente chiarisce che chi emette per sé e poi utilizza non commette due reati ma uno (non direttamente rilevante per la difesa tributaria, ma citata nelle rassegne).
Hai ricevuto un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesta fatture per operazioni inesistenti, con il recupero di IVA, imposte, sanzioni e interessi? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesta fatture per operazioni inesistenti, con il recupero di IVA, imposte, sanzioni e interessi?
Ti dicono che “la prestazione non è mai avvenuta”, che “il fornitore è inattendibile” o che “la documentazione non basta”, e ora rischi conseguenze fiscali e patrimoniali pesantissime?
Temi che rapporti commerciali reali vengano trasformati in operazioni fittizie sulla base di presunzioni o automatismi?
Devi saperlo subito:
👉 la fattura non è prova assoluta, ma nemmeno colpa automatica,
👉 l’inesistenza deve essere dimostrata dal Fisco,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- cosa si intende per fatture inesistenti,
- come nasce l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate,
- quando la contestazione è illegittima,
- come difendersi in modo efficace.
Cosa Sono le Fatture per Operazioni Inesistenti (In Modo Chiaro)
Il Fisco distingue tra:
- inesistenza oggettiva: la prestazione o cessione non è mai avvenuta,
- inesistenza soggettiva: la prestazione è avvenuta, ma non dal soggetto indicato in fattura.
👉 Le conseguenze fiscali sono gravi in entrambi i casi,
👉 ma l’onere della prova resta in capo all’Amministrazione.
Perché l’Agenzia delle Entrate Contesta le Fatture
Le contestazioni nascono spesso da:
- verifiche su fornitori ritenuti “cartiere”,
- segnalazioni della Guardia di Finanza,
- mancanza di strutture operative del fornitore,
- incongruenze tra fatture e pagamenti,
- controlli automatizzati e incroci di dati.
👉 Il sospetto nasce da indizi, non da prove definitive.
Il Punto Chiave: Fattura Inesistente ≠ Prova Automatica
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se il fornitore è sospetto, allora la fattura è falsa”.
In realtà:
- il Fisco deve dimostrare l’inesistenza concreta dell’operazione,
- non basta l’inattendibilità del fornitore,
- occorre provare che tu sapevi o dovevi sapere della frode (nei casi soggettivi),
- la buona fede del contribuente è rilevante.
👉 La responsabilità non è automatica.
Quando l’Accertamento su Fatture Inesistenti è Illegittimo
La contestazione è difendibile se:
- l’operazione è realmente avvenuta,
- esistono riscontri oggettivi (contratti, pagamenti, logistica, email, lavori eseguiti),
- il Fisco si basa solo su presunzioni generiche,
- non dimostra la consapevolezza del contribuente,
- manca un’analisi concreta dell’attività svolta,
- non viene rispettato il contraddittorio.
👉 Il sospetto non sostituisce la prova.
Le Prove che il Fisco Usa (E i Loro Limiti)
L’Agenzia spesso utilizza:
- mancanza di dipendenti o mezzi del fornitore,
- contabilità irregolare del terzo,
- pagamenti ritenuti anomali,
- catene di subappalto “opache”.
👉 Questi elementi non bastano da soli
👉 se l’operazione è dimostrabile nella sua realtà economica.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- si difendono solo con la fattura,
- non ricostruiscono l’intera operazione,
- rispondono in modo spontaneo e disorganico,
- pagano per paura senza contestare,
- rinunciano al ricorso.
👉 È l’impianto accusatorio che va smontato, non solo il documento.
Fatture Inesistenti ≠ Debito Definitivo
Un principio fondamentale è questo:
👉 anche un’accusa di fatture inesistenti può essere annullata integralmente.
Questo significa che puoi:
- dimostrare l’effettività delle prestazioni,
- difendere la deducibilità dei costi,
- contestare il recupero dell’IVA,
- ridurre o eliminare sanzioni e interessi.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro accertamenti per fatture inesistenti è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- analizza la motivazione dell’accertamento,
- contesta la prova dell’inesistenza,
- dimostra la buona fede del contribuente,
- valorizza la sostanza economica dell’operazione,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ordina i documenti.
👉 L’avvocato difende la legittimità fiscale dell’operazione.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento ricevuto,
- verificare se il Fisco ha davvero provato l’inesistenza,
- costruire una difesa tecnica completa,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- evitare il recupero integrale di IVA e imposte,
- tutelare il patrimonio personale o aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- recuperi IVA molto elevati,
- sanzioni fino al 90–180%,
- interessi rilevanti,
- segnalazioni penali nei casi più gravi,
- danni patrimoniali seri.
👉 Subire l’accertamento significa accettare una presunzione.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per imprese e professionisti:
- le contestazioni sono tecniche e complesse,
- i termini di ricorso sono stringenti,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti per fatture inesistenti richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su frodi IVA.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento,
- verifica della prova sull’inesistenza delle fatture,
- difesa della deducibilità dei costi e della detraibilità IVA,
- impugnazione dell’atto e richiesta di sospensione,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
Le fatture inesistenti non si presumono.
👉 Si devono provare.
L’accertamento non è una sentenza.
👉 Le operazioni si dimostrano,
👉 le presunzioni si contestano,
👉 la buona fede si difende.
La regola è chiara:
👉 analizzare l’accusa,
👉 smontare la prova,
👉 mai accettare un’accusa di fatture inesistenti senza reagire.
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Negli accertamenti per fatture inesistenti, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare recuperi fiscali ingiusti e proteggere l’attività.