Accertamento Parziale Ex Art. 41-bis: Come Difendersi Da Contestazioni Su Operazioni Inesistenti E Costi Indeducibili

L’accertamento parziale ex art. 41-bis è uno degli strumenti più insidiosi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, perché consente di colpire singole operazioni o specifiche voci di costo senza attendere un accertamento generale, spesso sulla base di elementi istruttori limitati.

Per imprenditori e partite IVA, questo tipo di accertamento è particolarmente pericoloso: operazioni qualificate come inesistenti o costi ritenuti indeducibili possono generare recuperi immediati, sanzioni elevate e un rapido avvio della riscossione, anche quando la contabilità è regolare e le operazioni sono economicamente reali.

Molti si chiedono:
“Come possono contestare solo alcune operazioni?”
“Basta un indizio per parlare di operazioni inesistenti?”
“Come si difende un costo ritenuto indeducibile?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento parziale non è una scorciatoia probatoria.
Le contestazioni su operazioni inesistenti e costi indeducibili devono essere provate dall’Ufficio e possono essere efficacemente contestate.


Cos’è l’accertamento parziale ex art. 41-bis

L’accertamento parziale consente all’Amministrazione di:

• rettificare singole componenti reddituali
• contestare specifiche fatture o operazioni
• disconoscere determinati costi
• recuperare imposte senza accertamento complessivo
• agire sulla base di elementi “specifici”
• intervenire in modo rapido e mirato

Non è un accertamento “ridotto”, ma un accertamento selettivo.


Perché è così pericoloso

Il vero rischio dell’art. 41-bis è che:

• colpisce operazioni isolate senza contesto
• utilizza presunzioni mirate
• ribalta l’onere della prova
• anticipa la riscossione
• crea un precedente per accertamenti successivi
• produce effetti immediati sulla liquidità

Una singola fattura contestata può generare un recupero rilevante.


Operazioni inesistenti: cosa contesta davvero l’Ufficio

Le operazioni vengono qualificate come inesistenti quando l’Ufficio ritiene che:

• il fornitore sia “cartolare”
• la prestazione non sia stata resa
• manchi la struttura operativa del fornitore
• vi siano incongruenze documentali
• emergano segnalazioni da verifiche incrociate
• l’operazione sia soggettivamente o oggettivamente fittizia

Ma la qualificazione non è automatica né irreversibile.


Costi indeducibili: il secondo fronte critico

I costi vengono disconosciuti quando l’Amministrazione sostiene che:

• non siano inerenti all’attività
• siano privi di documentazione idonea
• non siano economicamente giustificati
• siano collegati a operazioni inesistenti
• manchi la prova della competenza
• siano sproporzionati rispetto ai ricavi

Il costo non perde deducibilità solo perché contestato.


L’errore più grave: difendersi solo con la fattura

Molti contribuenti sbagliano quando:

• producono solo la fattura
• non dimostrano l’effettività dell’operazione
• non provano l’inerenza economica
• non contestano il metodo di accertamento
• accettano le presunzioni dell’Ufficio
• rinunciano a una difesa sostanziale

Con il 41-bis la fattura non basta.


Accertamento parziale e onere della prova

È essenziale sapere che:

• l’Ufficio deve provare l’inesistenza
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
• la contabilità regolare ha valore probatorio
• l’effettività può essere dimostrata con più elementi
• l’inerenza va valutata sull’attività reale
• il metodo dell’accertamento è contestabile

Se la prova è carente, l’accertamento cade.


Quando l’accertamento ex art. 41-bis è debole

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’operazione è economicamente reale
• il fornitore ha struttura operativa
• esistono riscontri extra-contabili
• il costo è coerente con l’attività
• l’Ufficio si basa su presunzioni isolate
• manca una verifica concreta della prestazione

In questi casi il recupero può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto di accertamento parziale
• verifica degli elementi istruttori utilizzati
• prova dell’effettività delle operazioni
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• utilizzo di documentazione integrativa
• contestazione delle presunzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali

È una difesa tecnica e sostanziale, non formale.


Dal 41-bis all’accertamento esecutivo

Se l’accertamento parziale non viene gestito:

• il recupero diventa definitivo
• l’atto può essere esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’attività subisce un impatto immediato

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• recuperi d’imposta ingiustificati
• sanzioni elevate
• interessi cumulativi
• accertamenti successivi a catena
• danni finanziari rilevanti

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento ex art. 41-bis

Se sei un imprenditore o una partita IVA:

• non accettare la contestazione automaticamente
• non limitarti a produrre fatture
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci l’operazione reale
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti parziali ex art. 41-bis, con particolare attenzione alle contestazioni di operazioni inesistenti e al disconoscimento dei costi.

Può intervenire concretamente per:

• contestare la prova dell’inesistenza
• dimostrare l’effettività delle operazioni
• difendere l’inerenza dei costi
• ridurre o annullare il recupero
• prevenire la riscossione


Agisci ora

Un accertamento parziale non è automaticamente corretto.

Operazioni reali e costi inerenti possono e devono essere difesi, anche quando l’Ufficio interviene in modo selettivo.

Se hai ricevuto un accertamento ex art. 41-bis per operazioni inesistenti o costi indeducibili,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione prima che una presunzione selettiva diventi un debito irreversibile.

Introduzione

Cos’è l’accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973? È un accertamento tributario “mirato” e rapido, con cui l’Agenzia delle Entrate può contestare singole irregolarità fiscali (redditi non dichiarati, costi non deducibili, IVA non versata, ecc.) senza dover rivedere l’intera dichiarazione del contribuente . Si basa su elementi specifici già in possesso dell’amministrazione – ad esempio dati provenienti da verifiche, da banche dati o da altre autorità – che indicano chiaramente un’imposta evasa. In pratica, l’ufficio “si limita” ad accertare immediatamente quel reddito non dichiarato o quel costo indebito, notificando un avviso parziale, senza precludersi la possibilità di ulteriori controlli sullo stesso anno .

Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento parziale? Entro 60 giorni occorre reagire: si può pagare le somme richieste (beneficiando di sanzioni ridotte in caso di “acquiescenza”) oppure presentare ricorso alla giustizia tributaria . Se non si fa nulla entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo ed esecutivo: il debito d’imposta viene iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione potrà procedere con cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi amministrativi sui beni, ipoteche, ecc. . Inoltre, per importi evasi rilevanti (ad esempio imposta evasa oltre soglie penali), l’Agenzia segnala il fatto alla Procura della Repubblica: potrebbe aprirsi un procedimento penale per reati tributari (es. dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, fatture false) . Dunque l’accertamento parziale, pur “limitato” nell’oggetto, può avere conseguenze gravi sia sul piano economico sia (nei casi più seri) sul piano penale.

Come posso difendermi da un accertamento parziale? Anche se l’atto è parziale, il contribuente ha pieni diritti di difesa. Si può chiedere all’Ufficio un contraddittorio (un confronto) prima che l’avviso diventi definitivo, anche se la legge non sempre lo impone in questi casi. Si possono presentare memorie e documenti per spiegare la propria versione dei fatti. Entro 60 giorni si può proporre reclamo/ricorso al giudice tributario, contestando sia eventuali vizi formali sia la fondatezza nel merito. In alternativa, si può attivare una procedura di accertamento con adesione per cercare un accordo con l’Agenzia (con riduzione delle sanzioni) . L’importante è non subire passivamente l’atto: l’accertamento parziale, come ogni avviso di accertamento, può essere annullato o ridotto se risultano errori, violazioni di legge o se il contribuente riesce a dimostrare la correttezza del proprio operato.

Quali irregolarità vengono contestate con accertamento parziale? Tipicamente, si tratta di redditi “occultati” o imponibili non dichiarati, emersi da controlli incrociati (es. depositi bancari non giustificati, fatture elettroniche emesse e non dichiarate, redditi esteri non dichiarati, affitti in nero segnalati dai Comuni, etc.). Oppure possono riguardare costi indebitamente dedotti (spese non inerenti all’attività, fatture per operazioni inesistenti) o crediti d’imposta e detrazioni non spettanti. L’accertamento parziale consente al Fisco di concentrarsi su queste singole voci sospette, lasciando impregiudicato il resto della dichiarazione . Ad esempio, se da verifiche bancarie risultano ricavi non dichiarati per 50.000 €, l’Ufficio può emettere un avviso parziale aggiungendo a tassazione quel importo e calcolando imposte e sanzioni su di esso, senza ricalcolare l’intero reddito annuale del contribuente.

L’accertamento parziale è legittimo anche senza contraddittorio preventivo? In generale , perché la legge lo ha concepito come strumento tempestivo: l’atto può essere emesso senza previa convocazione del contribuente, a differenza degli accertamenti “globali” . Dal 2020 lo Statuto del Contribuente prevede il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio per molti avvisi (art. 6-bis L.212/2000), ma un decreto ministeriale del 24/4/2024 ha esplicitamente escluso gli accertamenti parziali basati su dati incrociati dall’obbligo di contraddittorio . Ciò significa che, nella prassi, l’ufficio può notificare l’avviso parziale senza aver prima invitato il contribuente a un colloquio. Tuttavia, qualora l’atto si fondi su elementi complessi o non “immediatamente evidenti”, il contribuente può eccepire la mancata instaurazione del contraddittorio come vizio procedurale in ricorso . Ad ogni modo, negli accertamenti parziali tipici (basati su elementi oggettivi e documentati) i giudici tendono a ritenere non necessaria la fase di contraddittorio preventivo, trattandosi di atti esclusi per legge da tale obbligo .

Quali sono i possibili vizi dell’accertamento parziale? Pur essendo un atto “snello”, l’accertamento parziale deve rispettare tutti i requisiti previsti per qualsiasi avviso di accertamento. Pertanto può essere annullato se presenta vizi quali: difetto di motivazione (se non spiega chiaramente le ragioni e le prove della pretesa tributaria), notifica fuori termine (se emesso oltre i termini di decadenza), sottoscrizione invalida (ad esempio firma di funzionario non legittimato ex art. 42 DPR 600/73), errori grossolani di calcolo, ecc. Anche l’omesso contraddittorio, nei casi in cui è obbligatorio, costituisce motivo di nullità. È quindi fondamentale, per chi riceve l’atto, esaminarlo attentamente per verificare la presenza di eventuali irregolarità formali o procedurali da far valere in sede di difesa .

Nel seguito di questa guida affronteremo in dettaglio:

  • Normativa e caratteristiche dell’accertamento parziale (presupposti, limiti e differenze rispetto ad altre forme di accertamento).
  • Strategie difensive dal punto di vista del contribuente: come reagire, quali prove raccogliere, come impostare un ricorso vincente.
  • Contestazioni tipiche oggetto di accertamenti parziali: fatture per operazioni inesistenti, “frodi carosello”, costi non inerenti o documentati, ecc., con i relativi oneri probatori e orientamenti giurisprudenziali recenti.
  • Profili sanzionatori e penali: sanzioni amministrative (percentuali, riduzioni) e quando scatta il reato tributario (con soglie e cause di non punibilità).
  • Procedure deflative e contenzioso: accertamento con adesione, acquiescenza, ricorso alle Commissioni (Corti) Tributarie, ruolo del contraddittorio, ecc.
  • Esempi pratici e FAQ: simulazioni di casi reali italiani e risposte a domande frequenti, per capire concretamente come tutelarsi in situazioni comuni.

Il taglio è avanzato, con riferimenti normativi puntuali e richiami alle ultime sentenze di Cassazione, ma mantenendo uno stile chiaro e orientato a chi – imprenditore, professionista o privato – deve difendersi da un accertamento fiscale. L’obiettivo è fornire al contribuente (debitore) una visione completa di cosa fare e cosa non fare quando arriva un accertamento parziale ex art.41-bis, evitando di subire passivamente contestazioni magari infondate o illegittime.

Introduzione all’accertamento parziale: base normativa e finalità

L’accertamento parziale è stato introdotto nell’ordinamento tributario come deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento annuale. La norma di riferimento è l’art. 41-bis del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi), a cui corrisponde l’art. 54, comma 5, DPR 633/1972 per l’IVA . Queste disposizioni stabiliscono che:

«Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, qualora […] risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato […] o l’esistenza di deduzioni, esenzioni o agevolazioni non spettanti, nonché l’esistenza di imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base a tali elementi, il reddito o maggior reddito imponibile [ovvero la maggiore imposta da versare], anche avvalendosi delle procedure del D.Lgs. 218/1997 [accertamento con adesione]. Non si applica la disposizione dell’art. 44» .

In parole semplici, l’ufficio fiscale – se viene a conoscenza di fatti specifici e documentati che indicano un’evasione parziale d’imposta – può immediatamente accertare quel maggior imponibile (o imposta) basandosi su tali elementi, senza dover estendere la verifica a tutta la dichiarazione annuale del contribuente. La clausola “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” garantisce che tale intervento mirato non esaurisce il potere di accertamento: l’Agenzia potrà infatti, se emergono altre irregolarità (non conosciute prima), effettuare successivamente un accertamento ordinario o integrativo sul medesimo periodo d’imposta . Di contro, non è ammesso frazionare artificiosamente in più accertamenti distinti ciò che già si poteva contestare in un’unica soluzione: la giurisprudenza ha chiarito che un secondo avviso non può basarsi su elementi già noti ma trascurati nel primo, dovendo invece fondarsi esclusivamente su elementi nuovi sopraggiunti . In caso contrario, il secondo atto sarebbe illegittimo per violazione del divieto di doppia imposizione sullo stesso fatto (ne bis in idem tributario).

Finalità e vantaggi (per il Fisco) dell’accertamento parziale

L’istituto dell’accertamento parziale è nato per consentire al Fisco di intervenire con tempestività quando ha in mano delle “carte vincenti”, cioè prove immediate di evasione, senza dover aspettare i tempi più lunghi di un accertamento completo. Vantaggi per l’amministrazione: rapidità di incasso e efficacia mirata. Ad esempio, se dall’Anagrafe dei Conti Bancari risulta un bonifico estero mai dichiarato dal contribuente, l’ufficio può emettere subito un avviso parziale per tassare quel reddito estero, anziché attendere magari di verificare l’intera posizione fiscale. Ciò permette di far emergere base imponibile occultata e riscuotere in tempi brevi le relative imposte. Dal punto di vista dell’Erario, quindi, l’accertamento parziale è uno strumento potente di contrasto all’evasione “mirata”, che sfrutta al meglio l’enorme mole di dati oggi disponibile (fatture elettroniche, movimenti bancari, scambi di informazioni internazionali, ecc.) .

In passato si riteneva che il 41-bis si potesse applicare solo in presenza di “elementi certi” e incontestabili, e non sulla base di semplici presunzioni. Oggi questo è parzialmente cambiato: le sezioni tributarie della Cassazione hanno affermato che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo distinto dagli accertamenti ordinari, ma una modalità procedurale soggetta alle stesse regole probatorie, sicché la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva . In altre parole, anche presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) possono sorreggere un accertamento parziale, non essendo necessario disporre di prove “assolute”. Ad esempio, movimentazioni bancarie non giustificate sono per legge una presunzione di ricavi non dichiarati (relativa): l’ufficio può basare l’accertamento su di esse, e spetterà poi al contribuente fornire la prova contraria (es. dimostrare che quel versamento era un prestito familiare) . Allo stesso modo, il riscontro di fatture emesse da un contribuente per importi molto superiori ai ricavi dichiarati è un indizio grave di evasione: si può emettere un parziale fondato su tale scostamento, senza ulteriori approfondimenti, perché è ragionevole presumere vendite non dichiarate. Ciò che conta è che gli elementi probatori alla base siano già disponibili e sufficientemente solidi, tali da non richiedere complesse valutazioni ulteriori . Non sarebbe invece corretto utilizzare il 41-bis per contestazioni “deboli” fondate solo su sospetti generici o elaborazioni statistiche (es. meri scostamenti dagli indici ISA o dai parametri di settore): in simili casi, mancando un dato certo, occorrerebbe semmai un accertamento ordinario con pieno contraddittorio .

Esempio: la sola circostanza che un’impresa dichiari margini di guadagno inferiori alla media del settore non legittima un accertamento parziale, perché trattasi di indizio labile (l’azienda potrebbe essere semplicemente meno efficiente). Servirebbero, in quel caso, ulteriori riscontri concreti. Diversamente, se l’ufficio scopre (magari grazie a terzi) una fattura mai contabilizzata, quello è un elemento specifico e documentato che giustifica il 41-bis.

Tutele per il contribuente e limiti di utilizzo

Dal punto di vista del contribuente, l’accertamento parziale è un atto a tutti gli effetti “definitivo” sulle poste contestate. Ciò significa che, se non viene impugnato nei termini, quelle maggiori imposte divengono dovute per sempre, e l’eventuale successivo accertamento ordinario non potrà più rimetterle in discussione (se non in melius). Dunque, il fatto che l’atto sia “parziale” non deve indurre a sottovalutarlo: bisogna attivarsi come per qualsiasi avviso di accertamento. Il contribuente ha comunque a disposizione le stesse garanzie difensive previste negli accertamenti ordinari . In particolare, può esercitare il diritto di difesa sia in sede amministrativa (presentando osservazioni, chiedendo il riesame in autotutela, attivando l’adesione) sia in sede giudiziale (ricorrendo al giudice tributario). Inoltre, la motivazione dell’atto deve essere adeguata: l’ufficio deve indicare i fatti contestati, la provenienza dei dati utilizzati e le ragioni giuridiche della rettifica . Se ad esempio l’accertamento si limita ad aggiungere 100.000 € di imponibile senza spiegare da dove provengono, l’atto è nullo per difetto di motivazione (violazione dell’art. 7, co.1 Statuto del Contribuente), perché impedisce al contribuente di capire l’addebito e preparare la difesa .

Un’altra tutela importante: l’accertamento parziale non estende i termini di decadenza per l’azione accertatrice. L’avviso parziale deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per gli accertamenti ordinari relativi a quell’anno d’imposta . In genere si tratta del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad esempio, redditi 2019 -> termine 31/12/2025). Il fatto che sia parziale non consente notifiche tardive oltre tali limiti . Fanno eccezione i casi di raddoppio dei termini per violazione penale: anche per il parziale, se viene presentata denuncia per un reato tributario (es. utilizzo di false fatture) entro il termine ordinario, i termini di accertamento si raddoppiano (diventando di norma 10 anni) . Ma, per legge, il raddoppio opera solo se il reato effettivamente sussiste e supera le soglie penali; altrimenti l’accertamento fuori termine è nullo (la Circolare AE n. 16/E del 28.04.2016 ha chiarito che la mera denuncia non basta: se poi il reato non è configurabile, il raddoppio viene meno) .

Riassumendo gli aspetti principali dell’accertamento parziale dal punto di vista normativo e procedurale:

  • Base normativa: art. 41-bis DPR 600/1973 (imposte dirette) e art. 54 co. 5 DPR 633/1972 (IVA). Si tratta di una deroga al principio “una volta sola” dell’azione accertatrice (ora codificato dall’art. 6-bis e 9-bis L.212/2000) .
  • Oggetto: solo specifiche componenti di reddito o IVA non dichiarate (o costi indebitamente dedotti, ecc.), senza rimettere mano all’intera dichiarazione . L’avviso integra parzialmente l’imponibile dichiarato, limitatamente agli elementi emersi.
  • Presupposti: disponibilità di elementi concreti e documentati che provano l’evasione su quelle specifiche poste (dati bancari, fatture, segnalazioni GdF, incrocio di banche dati, ecc.) . Non è necessario svolgere ulteriori indagini complesse: l’ufficio agisce su ciò che ha in mano.
  • Procedura “snella”: non è formalmente previsto un invito al contraddittorio anticipato (soprattutto se l’atto è fondato su controlli automatizzati o elementi di pronta evidenza) . Spesso comunque gli uffici, prima di emettere l’avviso, inviano una comunicazione o chiamano il contribuente per chiarimenti, specie dopo le riforme che hanno valorizzato il contraddittorio endoprocedimentale. In assenza di urgenza, il dialogo preventivo è auspicabile ma, se omesso, di regola non invalida l’atto parziale.
  • Termini di emissione: gli stessi degli accertamenti ordinari (in genere entro il 5° anno successivo) . Nessuna proroga speciale per il parziale, se non in caso di reato tributario (raddoppio termini, a certe condizioni) . Un accertamento parziale notificato oltre i termini di decadenza è nullo.
  • Effetti sull’anno d’imposta: l’accertamento parziale non chiude definitivamente la posizione per quell’anno; l’ufficio può successivamente integrare l’azione accertativa con altri avvisi (ordinari o integrativi) basati su fatti nuovi . Tuttavia, non possono essere reiterate contestazioni su elementi già noti: ogni nuovo atto deve portare a tassazione qualcosa di diverso e prima non conosciuto . Il contribuente, dal canto suo, non subisce alcuna preclusione: può impugnare il parziale e, se ne arriva un secondo, impugnare anche quello, eventualmente eccependo il bis in idem amministrativo se rileva duplicazioni.
  • Contenuto dell’avviso: deve indicare l’ufficio emanante, i riferimenti del contribuente e dell’anno d’imposta, ma soprattutto deve motivare chiaramente le ragioni dell’accertamento . Vanno descritti i fatti accertati, la fonte degli elementi (es: “da comunicazione banca X risulta un versamento sul conto non giustificato”), e il calcolo delle maggiori imposte/sanzioni dovute . Devono essere specificati anche i termini e modalità di pagamento o impugnazione (60 giorni per ricorrere, possibilità di adesione, ecc.) . La sottoscrizione deve essere di un dirigente o funzionario delegato legittimamente (art. 42 DPR 600/73): in caso contrario, l’atto è nullo – come confermato da varie sentenze (es. Comm. Trib. Reg. Pescara n. 926/2017) .
  • Sanzioni e interessi: l’avviso parziale applica le stesse sanzioni proporzionali previste per l’infedeltà dichiarativa (generalmente il 90% della maggior imposta, minimo, fino al 180% in caso di aggravanti) . Le sanzioni sono calcolate sulla quota di imposta recuperata. Non vi è un “favor” sanzionatorio per il fatto che sia parziale: un’omissione contestata in un parziale è punita come se fosse contestata in un accertamento ordinario . Ovviamente, se successivamente esce un altro avviso integrativo, anche lì vi saranno sanzioni sulle ulteriori imposte accertate. (Va però evitata la duplicazione: ad esempio, se col parziale si è già sanzionato un reddito, l’integrativo non potrà risanzionarlo. In caso di sovrapposizioni, il contribuente può far valere il principio del “favor rei” e il divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto).

Differenza rispetto all’accertamento “ordinario”: Un accertamento ordinario (o generale) riguarda la posizione fiscale completa per l’anno verificato. Di solito consegue a controlli approfonditi (es. verifiche in azienda, ispezioni della Guardia di Finanza, ecc.) e ridetermina l’intero reddito imponibile o l’intera IVA dovuta, toccando tutte le voci (sia quelle emerse come irregolari sia quelle regolari) . Prima di emetterlo, l’ufficio generalmente attiva un contraddittorio: soprattutto dopo il 2020, l’invito a comparire è divenuto obbligatorio per gli accertamenti ordinari, salvo casi di particolare urgenza . L’accertamento parziale, invece, interviene su un singolo aspetto: è mirato, rapido e spesso basato su controlli automatici, perciò la legge (art. 41-bis) non richiede formalmente il contraddittorio preventivo . Si può dire che l’accertamento ordinario è un’azione “a largo raggio”, mentre il parziale è un colpo mirato su un bersaglio specifico individuato dal Fisco. Di conseguenza, un accertamento ordinario tende a esaurire ogni contestazione su quell’anno (di norma dopo un accertamento ordinario non possono essercene altri, a meno di nuove scoperte), mentre il parziale lascia aperta la possibilità di ulteriori accertamenti sullo stesso periodo . Va però ribadito: se l’ufficio aveva già in mano altri elementi sin dall’inizio, avrebbe dovuto contestarli subito. Non può “spezzettare” un accertamento complessivo in più avvisi parziali successivi per comodità: una simile prassi è stata giudicata scorretta e illegittima . La Cassazione (ord. n. 1287/2025) ha recentemente censurato tentativi dell’Agenzia di notificare un secondo accertamento basato su fatti già noti al momento del primo, ribadendo che ogni ulteriore azione deve fondarsi su elementi nuovi e sopravvenuti .

Differenza rispetto all’accertamento integrativo: L’accertamento integrativo (disciplinato dall’art. 43 co.3 DPR 600/73 per le imposte dirette e art.57 co.4 DPR 633/72 per IVA) è un atto emesso dopo un precedente accertamento, per aggiungere nuovi elementi di imponibile scoperti in un secondo momento . Esempio tipico: l’ufficio fa un accertamento ordinario, poi qualche anno dopo emergono altre entrate non dichiarate – l’ufficio può integrare l’accertamento iniziale con un nuovo avviso per tassare quelle somme ulteriori. L’accertamento integrativo presuppone dunque che ce ne sia stato già uno “principale” e che solo successivamente siano saltati fuori elementi prima ignoti . La differenza col parziale è sottile ma importante: il parziale spesso è il primo (e magari unico) accertamento sull’anno, emesso appena scoperto qualcosa (quindi anche con elementi già noti mentre la dichiarazione è fresca) . L’integrativo invece arriva dopo un accertamento chiuso, e solo se c’è qualcosa di nuovo che non poteva essere conosciuto prima . Se l’ufficio con l’integrativo prova a recuperare cose che in realtà sapeva già al tempo del primo atto, il contribuente può eccepire che è un integrativo illegittimo (volto a colmare “lacune istruttorie” iniziali) . In altre parole, l’integrativo non deve essere un escamotage per rimediare ad errori o dimenticanze del primo accertamento: serve solo per vere sopravvenienze. Entrambi, parziale e integrativo, sono eccezioni ammesse al principio generale “una volta sola per periodo d’imposta” (principio ora sancito dall’art. 9-bis L.212/2000 introdotto nel 2023) . Ma rispondono a logiche diverse: il parziale anticipa subito la riscossione su ciò che è evidente; l’integrativo completa in ritardo un accertamento già fatto, quando affiora altro. Dal punto di vista pratico, per il contribuente rileva soprattutto sapere che potrebbe ricevere più avvisi per lo stesso anno (ad es. un parziale oggi e un integrativo domani) – ma con il limite che ciascuno deve vertere su fatti differenti. Se arriva un secondo avviso che ripete contestazioni già fatte (o che potevano essere fatte) col primo, lo si può impugnare sostenendone la nullità per violazione del divieto di doppio accertamento .

Di seguito una tabella riepilogativa che confronta accertamento ordinario, parziale e integrativo:

CaratteristicaAccertamento OrdinarioAccertamento ParzialeAccertamento Integrativo
OggettoIntera dichiarazione annuale (tutti i redditi/IVA dell’anno). L’imponibile viene rideterminato nel complesso.Solo elementi specifici non dichiarati o irregolari (redditi omessi, costi fittizi, IVA non versata, ecc.). Il resto della dichiarazione non è toccato.Componenti aggiuntivi di imponibile scoperti dopo un precedente accertamento. Integra l’atto originario con nuove somme evase.
Quando avvieneDi regola, a conclusione di un controllo approfondito (es. verifica fiscale completa, indagini finanziarie estese, ecc.).Appena l’ufficio dispone di elementi certi o sufficientemente probanti: può essere il primo e unico atto emesso sull’anno, anche a breve distanza dalla presentazione della dichiarazione (es. controlli automatizzati incrociati).Solo dopo un altro accertamento già notificato per quell’anno, se emergono fatti nuovi non noti prima. È un secondo avviso sul medesimo periodo d’imposta (o terzo, se ve ne fossero più di uno).
PresuppostiRisultanze di verifiche che richiedono rettifiche a largo raggio, oppure gravi incongruenze generali (es. studi di settore/ISA molto sfavorevoli, contabilità inattendibile, ecc.).Disponibilità di uno o più elementi specifici e documentati che indicano chiaramente un’imposta evasa o un imponibile occulto. Non servono indagini ulteriori: l’evidenza è immediatamente utilizzabile (es. dati bancari, segnalazione GdF, incrocio fatture) .Nuovi elementi sopravvenuti dopo il primo accertamento, che non erano conoscibili dall’ufficio al momento di quest’ultimo . Se l’informazione era già nota, non si può emettere un integrativo legittimo.
Procedura e garanziePrevede di norma: PVC (Processo Verbale di Constatazione) della GdF o verificatori, invito al contraddittorio obbligatorio (dal 2020) prima dell’emissione dell’atto, esame dell’intera posizione fiscale con possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti su ogni rilievo. Tempi più lunghi e formalità maggiori.Procedura più snella e immediata: la legge esenta da contraddittorio preventivo (salvo iniziative facoltative dell’ufficio). L’atto viene emesso “seduta stante” sulla base degli elementi disponibili, senza attendere la chiusura di una verifica globale . Restano comunque garantiti i diritti difensivi in sede contenziosa come per ogni avviso (ricorso, appello, ecc.).Segue le stesse regole di un accertamento ordinario in termini procedurali (contraddittorio, motivazione, termini). Tuttavia, essendo un secondo atto, non può sanare errori del primo: se contesta cose già contestabili prima, è nullo . Richiede di motivare puntualmente quali nuovi elementi lo giustificano, a pena di invalidità.
Limiti di utilizzoDi norma, uno per anno per tributo. Un successivo accertamento è possibile solo come integrativo per sopravvenienze (entro i termini di decadenza).Possibilità di più atti sullo stesso anno, ma ciascuno su elementi diversi. Vietato usarlo per spezzettare artificiosamente un’unica evasione in più avvisi a tappeto . Se l’ufficio aveva più rilievi già noti, doveva contestarli tutti subito (pena nullità del secondo atto).Consentito solo se emergono nuove informazioni prima sconosciute. Non ammesso per rimediare a negligenze istruttorie: la Cassazione ha chiarito che l’integrativo non può essere usato per “aggiornare” un accertamento carente usando elementi già disponibili (sarebbe elusione delle garanzie) . In pratica, il secondo atto sta in piedi solo se porta novità sostanziali.
Effetto sulle possibilità di ulteriori accertamentiPreclusivo salvo nuove scoperte: una volta emesso un accertamento completo, l’anno è in generale definito. Ulteriori atti solo se emergono elementi nuovi non valutati prima (accertamento integrativo).Non preclusivo: l’anno resta aperto a possibili successivi controlli, sempre però su basi inedite. Se vengono emessi più parziali, ciascuno deve riferirsi a nuove irregolarità differenti .È esso stesso un atto successivo. Dopo un integrativo, teoricamente potrebbe essercene un altro se ancora emergesse qualcos’altro di nuovo (finché i termini non scadono). Di fatto sono rari più di due round sullo stesso anno, data l’eccezionalità.
EsempioVerifica fiscale completa su una società: emergono ricavi non contabilizzati, costi fittizi, indebite detrazioni IVA. L’Agenzia emette un unico avviso IRPEF (o IRES) e IVA per l’anno, rideterminando tutto il reddito e l’IVA dovuta, con relative sanzioni al 90%.Incrocio dati fatture elettroniche: Tizio ha emesso fatture per 100.000 € ma ne ha dichiarati solo 50.000. L’ufficio notifica accertamento parziale IRPEF aggiungendo i 50.000 € non dichiarati, con imposta e sanzione 90% su quell’importo . Tizio potrà ancora essere controllato su altri aspetti dell’anno (es. altre fonti di reddito) se emergessero in seguito.Nel 2023 l’AE accerta a Caio redditi 2018 nascosti (scoperti tramite verifica bancaria). Nel 2024, da uno scambio info estero, risultano altri redditi esteri 2018 prima ignoti. L’AE emette un accertamento integrativo 2018 per aggiungere quei redditi esteri all’imponibile di Caio . (Se invece li avesse già saputi nel 2023, doveva contestarli subito, non attendere: non sarebbero “sopravvenuti”).

Come si vede, l’accertamento parziale “vive di luce propria” solo se impiegato correttamente entro i confini fissati dalla legge e dalla giurisprudenza. Se usato impropriamente (ad esempio per accertare con due atti ciò che si poteva accertare con uno solo), espone l’ufficio a pronunce di nullità e il contribuente può far valere i suoi diritti. Il quadro normativo attuale – arricchito dalle novità del 2023 sul contraddittorio e sul principio del “una volta sola” – mira proprio a bilanciare l’efficacia dell’accertamento parziale con le garanzie difensive: da un lato rapidità di azione per il Fisco, dall’altro il divieto di abuso e la possibilità per il contribuente di difendersi sia sul merito sia sul rispetto delle regole procedurali.

Come reagire a un avviso di accertamento parziale: strategie difensive e opzioni del contribuente

Ricevere un avviso di accertamento (ancorché parziale) mette il contribuente di fronte a una scelta cruciale: accettare e pagare quanto richiesto (se lo si ritiene corretto, o comunque scegliere la via breve per chiudere la pendenza), oppure contestare l’atto perché lo si ritiene infondato o viziato. In ogni caso, è importante agire con metodo e tempestività. Di seguito esaminiamo i passi operativi che il contribuente (o il suo professionista di fiducia) dovrebbe compiere, e le varie opzioni di difesa:

1. Verificare immediatamente contenuto e legittimità dell’atto

Appena notificato l’avviso di accertamento parziale, la prima cosa da fare è leggerlo attentamente per capire cosa viene contestato e su quali basi . Bisogna esaminare sia la parte descrittiva (motivazione) sia i prospetti di calcolo. In questa fase occorre:

  • Controllare i dati contestati: riscontrare se effettivamente c’è stata l’omissione o l’errore segnalato dall’ufficio. Ad esempio, se l’accertamento contesta “redditi non dichiarati per €20.000 derivanti da fatture X e Y”, andare a riprendere la propria dichiarazione dei redditi e verificare se tali fatture erano state effettivamente escluse (magari per un errore di compilazione o altro). Potrebbe emergere che sì, c’è stata una svista, oppure che quei redditi in realtà erano già compresi ma magari indicati altrove. Se la violazione c’è stata, è utile capire di che entità è (grande importo o piccolo?) e la causa (errore materiale? interpretazione fiscale controversa? scelta deliberata?). Questo aiuta a tarare la strategia (una lieve dimenticanza potrebbe indurre a pagare subito con sanzioni ridotte, un’accusa infondata spingerà a impugnare).
  • Raccogliere tutta la documentazione rilevante: ogni elemento che possa spiegare o giustificare l’anomalia contestata va recuperato e messo da parte . Esempio: se l’atto assume che un versamento bancario non giustificato sia un ricavo occulto, ma in realtà trattavasi di un prestito da un familiare, bisognerà reperire le prove di ciò (ad es. un contratto di mutuo o una dichiarazione del familiare che attesti il prestito). Oppure, se l’ufficio contesta costi indeducibili, occorre recuperare le fatture, i contratti e ogni documento che possa dimostrare che quei costi erano inerenti all’attività . Se vengono contestate operazioni inesistenti (fatture false), bisognerà raccogliere evidenze dell’effettiva esecuzione delle operazioni: DDT, email, documenti di trasporto, prove che la merce c’era o il servizio è stato svolto. Più in generale, bisogna preparare un “dossier” difensivo con tutte le pezze d’appoggio a proprio favore.
  • Verificare vizi formali e procedurali: controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini previsti (p.e. verificare la data di spedizione/recezione e confrontarla col termine di decadenza). Controllare la motivazione: è sufficientemente dettagliata? Indica la fonte dei dati usati? Se è troppo generica o carente, annotarlo. Verificare la sottoscrizione: è indicato il nome e la qualifica del firmatario? (Se manca o è un funzionario di cui non risulta la delega, potrebbe essere un vizio.) Verificare se era previsto un contraddittorio e se l’ufficio lo ha omesso senza motivo. Ogni possibile vizio rilevato va annotato, perché costituirà un motivo di impugnazione.
  • Controllare i calcoli e le sanzioni: rifare il conteggio dell’imposta indicata e delle sanzioni. Talora (raramente) l’ufficio può commettere errori aritmetici. Ad esempio, verifica che l’aliquota applicata sia corretta e che la sanzione corrisponda a quella prevista dalla legge per la violazione contestata . Se, poniamo, contestano omessa dichiarazione e applicano solo il 90%, c’è un errore (dovrebbe essere minimo 120%). Oppure, se avevi in parte ravveduto l’errore pagando qualcosa prima, l’AE avrebbe dovuto tenerne conto riducendo sanzioni. Ogni dettaglio economico va verificato: se scopri difformità, aggiungile all’elenco dei punti da far valere.

Dopo questa analisi preliminare, sarai in grado di valutare la fondatezza dell’accertamento e la tua posizione. In sostanza, devi chiederti: “L’ufficio ha ragione oppure no? E conviene fare causa oppure no?”. Questa decisione dipende da vari fattori chiave :

  • Importo in ballo: se la somma richiesta (imposta + sanzioni) è modesta e l’errore c’è stato, talvolta conviene pagare per chiudere subito la questione, risparmiando sulle possibili spese legali di un ricorso. Viceversa, se l’importo è elevato, vale la pena tentare la difesa.
  • Solidità delle tue prove: hai elementi validi per contestare l’accertamento? Ad esempio, l’ufficio presume che un certo versamento bancario sia un ricavo, ma tu puoi dimostrare al 100% che era un rimborso o un prestito: in tal caso hai ottime chance e fare ricorso è opportuno . Se invece la pretesa si basa su un fatto vero e comprovato, le possibilità di successo sono scarse.
  • Costi vs benefici del contenzioso: fare ricorso ha dei costi (onorario di un professionista, eventuali perizie) e dei rischi (se perdi, potresti essere condannato a pagare le spese di giudizio e matureranno ulteriori interessi sul debito intanto non pagato). Invece, chiudere subito con adesione o acquiescenza riduce le sanzioni e blocca gli interessi. Bisogna quindi fare un bilancio economico: quanto potrei risparmiare vincendo in giudizio vs quanto mi costa provarci? Ad esempio: se ti chiedono €10.000 di imposte e €9.000 di sanzioni, con acquiescenza pagheresti €10.000 + sanzioni ridotte a 3.000 = €13.000 (più interessi) . Se fai ricorso e lo perdi dopo due anni, dovresti pagare €10.000 + interessi di due anni + €9.000 di sanzione (intera) + magari €1-2.000 di spese legali. Il risparmio tentato era sui €6.000 di sanzioni, ma rischi di perderlo e spendere di più. Quindi, se la posta in gioco (beneficio atteso) è bassa, forse conviene evitare il contenzioso. Se invece l’ufficio ti chiede decine di migliaia di euro magari non dovuti, allora l’investimento in una difesa è giustificato.
  • Eventuali risvolti penali: questo aspetto è cruciale. Se l’accertamento rileva evasione sopra soglie di reato (ad esempio imposta evasa > €100.000 per dichiarazione infedele, >€50.000 per omessa dichiarazione), l’ufficio ha probabilmente già inviato una denuncia penale. Aprire un contenzioso tributario non ferma il procedimento penale, anzi può complicarlo (perché in giudizio fiscale potrebbero emergere elementi utili all’accusa penale) . In tale scenario, talvolta pagare subito il dovuto ed evitare il contenzioso può essere vantaggioso, perché nel diritto penale tributario esiste una causa di non punibilità: se il contribuente paga integralmente imposte, sanzioni e interessi prima del dibattimento penale, può ottenere l’estinzione del reato (art. 13 D.Lgs. 74/2000) . In pratica: se sai di essere colpevole di evasione penale, definire l’accertamento in via amministrativa (pagando tutto) ti salva dalla condanna. Se invece fai ricorso e trascini la cosa, rischi un procedimento penale che va avanti. È quindi un fattore da ponderare attentamente con l’avvocato penalista, in coordinazione con quello tributarista.

Dopo aver valutato questi aspetti, puoi decidere come procedere. In generale, si hanno tre macro-opzioni: accettare e pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza), tentare una mediazione con l’ufficio (accertamento con adesione), oppure andare in contenzioso (ricorso in Commissione/Corte Tributaria). Vediamole in dettaglio.

2. Pagare con definizione agevolata (acquiescenza)

Se dalla valutazione iniziale risulta che l’accertamento è fondato (o comunque si preferisce evitare una lite), la via più semplice e rapida per chiudere la vicenda è effettuare il pagamento integrale di quanto richiesto entro 60 giorni, usufruendo della riduzione di sanzioni prevista in caso di acquiescenza .

L’acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/1997) consiste nell’accettare integralmente l’avviso senza impugnarlo, ottenendo in cambio il beneficio della sanzione ridotta ad 1/3 del minimo edittale . In pratica, l’ufficio generalmente nell’atto applica già la sanzione minima di legge (es.: 90% per infedele dichiarazione); con l’acquiescenza si paga solo il 30% (un terzo) di tale importo . Se eccezionalmente fosse stata applicata una sanzione superiore al minimo, si riduce comunque a un terzo del minimo. Gli interessi restano dovuti per intero fino alla data di pagamento.

Come procedere: entro 60 giorni dalla notifica occorre versare tutte le somme dovute (imposta, interessi e sanzioni ridotte). È possibile chiedere un pagamento rateale: la legge consente fino a 8 rate trimestrali se l’importo è inferiore a €50.000, oppure 16 rate trimestrali se l’importo è pari o superiore a €50.000 . Per attivare la rateazione bisogna presentare istanza entro i 60 giorni e pagare la prima rata nello stesso termine . Attenzione: la riduzione a 1/3 della sanzione resta valida solo se si paga nei termini tutte le rate; in caso di decadenza dalla rateazione (mancato pagamento di una rata), si perdono i benefici.

È opportuno inoltre comunicare all’ufficio, tramite l’apposito modulo allegato all’avviso, che si è scelto di non ricorrere e si è effettuato il pagamento (per sicurezza, ai fini della sospensione dei termini di riscossione).

Vantaggi dell’acquiescenza: è la soluzione più rapida e (spesso) meno onerosa sul piano sanzionatorio. Si risparmiano 2/3 delle sanzioni amministrative che altrimenti si pagherebbero in caso di soccombenza in giudizio . Si evita inoltre l’incertezza e la lunghezza di un processo tributario, con i relativi costi professionali. Dal punto di vista psicologico ed economico, si “volta pagina” subito: niente contenzioso pluriennale, niente ulteriori interessi di mora sul debito (che maturerebbero nel frattempo se non paghi), nessun rischio di dover poi pagare spese legali dell’Agenzia in caso di perdita del ricorso.

Ad esempio, ipotizziamo un accertamento che chiede €10.000 di imposta e applica 90% di sanzioni (€9.000). Con acquiescenza pagheresti €10.000 + interessi + sanzione ridotta al 30% (€3.000) = €13.000 + interessi . Se invece fai ricorso e dopo 2 anni perdi, dovresti pagare €10.000 + interessi su 2 anni + €9.000 sanzione intera + eventualmente qualche migliaio di euro di spese legali. Vedi che la differenza può essere significativa.

Svantaggi dell’acquiescenza: rinunci definitivamente a contestare l’atto. Una volta pagato e accettato, non potrai più impugnare l’accertamento (diventa definitivo). Dunque, se emergessero a posteriori elementi che avrebbero potuto darti ragione, ormai sarebbe troppo tardi. Inoltre, devi avere la disponibilità finanziaria per pagare (anche se la rateazione mitiga questo problema). In sintesi, l’acquiescenza è consigliabile quando sei certo che l’accertamento sia corretto o comunque difficilmente battibile, e vuoi limitare i danni economici. Se invece ritieni di avere buone probabilità di successo in giudizio, rinunciare a priori alla difesa potrebbe essere prematuro.

(Nota: acquiescenza e profili penali – Se l’accertamento configura un reato tributario, il pagamento integrale tramite acquiescenza ha un ulteriore beneficio: costituisce una causa di non punibilità penale, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 . Ovvero, pagando tutto il dovuto prima del dibattimento, i reati di omessa o infedele dichiarazione, uso di fatture false, ecc., sono dichiarati estinti dallo stesso giudice penale. Questo può essere un forte incentivo a optare per il pagamento immediato in caso di contestazioni gravi con implicazioni penali.)

3. Accertamento con adesione (definizione concordata)

Se il contribuente non è totalmente d’accordo con l’accertamento ma preferisce comunque evitare un giudizio lungo, può attivare la procedura di accertamento con adesione prevista dal D.Lgs. 218/1997 . L’adesione è in sostanza una trattativa bonaria con l’ufficio per rideterminare consensualmente l’imponibile e le imposte dovute, con reciproche concessioni. I vantaggi per il contribuente sono: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (come in acquiescenza) , possibilità di pagamento rateale identica (8 o 16 rate trimestrali), e l’opportunità di ottenere uno sconto su imposte o imponibile se emergono elementi a proprio favore durante il confronto . Vantaggio per l’ufficio: chiudere la questione senza contenzioso, con pagamento rapido e certo.

Come si attiva: il contribuente deve presentare un’istanza in carta libera di accertamento con adesione (spesso è allegato un fac-simile all’avviso stesso) entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento . Questa istanza blocca automaticamente i termini per fare ricorso: i 60 giorni “si congelano” e rimangono sospesi finché dura la procedura di adesione (comunque per un massimo di 90 giorni di sospensione) . In pratica si guadagna tempo (60 giorni diventano fino a 150 per eventualmente ricorrere, se l’adesione non va a buon fine) . L’ufficio, ricevuta l’istanza, convoca il contribuente (in genere presso i propri uffici, oppure da remoto) per un incontro di contraddittorio.

Svolgimento del contraddittorio: il contribuente, eventualmente assistito dal proprio consulente (avvocato tributarista o commercialista), si presenta all’incontro e può esporre le proprie ragioni. È l’occasione per portare documenti, giustificazioni e argomentazioni che possano convincere l’ufficio a rivedere (anche parzialmente) la pretesa . Si può discutere sia del merito (ad es. chiedere di riconoscere deducibilità di certi costi inizialmente negati, o che un ricavo contestato in realtà non era imponibile) sia delle sanzioni (chiedendo ulteriori attenuanti oltre alla riduzione di legge). In pratica si negozia: spesso l’esito è che ci si viene incontro a metà strada. Ad esempio, se l’avviso contestava €100.000 di ricavi non dichiarati e il contribuente dimostra che almeno €20.000 non erano imponibili (erano rimborsi spese o duplicazioni), l’ufficio potrebbe accettare di tassarne solo €80.000 . Oppure, se contestano costi indeducibili, si potrebbe raggiungere un accordo riconoscendo almeno una percentuale di deducibilità (es. il 50%) anziché disconoscerli totalmente . Anche sulle sanzioni, l’ufficio spesso mostra flessibilità: ad esempio, potrebbe non applicare l’aggravante della frode se il contribuente collabora, limitandosi al minimo base con riduzione 1/3.

Esito dell’adesione: se le parti trovano un accordo, si redige un atto di adesione con i nuovi importi concordati (imponibile, imposta, sanzione ridotta, interessi) . Il contribuente lo sottoscrive e, per perfezionare il tutto, deve versare le somme concordate (o almeno la prima rata) entro 20 giorni . A quel punto l’accertamento si intende definito in maniera irrevocabile: non sarà più impugnabile, e il contribuente rinuncia al ricorso . Se invece non si raggiunge l’accordo, oppure se il contribuente dopo aver firmato non paga quanto dovuto, la procedura di adesione si considera come non avvenuta: l’atto originario resta valido e il contribuente può ancora presentare ricorso (i 60 giorni per impugnare riprendono a decorrere dal momento del mancato accordo o dallo scadere dei 90 giorni di sospensione) .

Pro e contro dell’adesione:

  • Vantaggi: spesso consente un esito più favorevole rispetto all’avviso iniziale. In molti casi il funzionario è disposto a “limare” qualcosa pur di chiudere la pratica – specialmente se il contribuente porta elementi credibili. Si ottiene comunque per legge la sanzione ridotta a 1/3 (come in acquiescenza), e si può dilazionare il pagamento come già visto (8 o 16 rate) . Si evitano le incognite e i tempi lunghi del giudizio, nonché le spese processuali. Inoltre, dimostrare collaborazione e buona fede può essere utile anche in ottica di un eventuale giudizio penale (mostra un atteggiamento non fraudolento) e, come detto, il pagamento integrale estingue i reati tributari. Dal lato dell’Agenzia, l’adesione è ben vista perché riduce il contenzioso e porta incassi certi: ciò significa che il contribuente ha un certo potere negoziale – ad esempio, può far leva sul fatto che l’ufficio preferisce chiudere subito con qualcosa in mano, piuttosto che rischiare di perdere tutto in giudizio.
  • Svantaggi: se il contribuente è convinto di avere ragione piena, nell’adesione comunque dovrà “cedere” qualcosa, accettando almeno una parte della pretesa. Firmando l’accordo, si preclude qualunque successiva difesa, anche se venissero alla luce elementi nuovi a favore (salvo il raro caso di annullamento d’ufficio per errore grave) . Quindi bisogna essere disposti a un compromesso. Inoltre, l’adesione richiede uno sforzo preparatorio: presentarsi al contraddittorio ben preparati, con documenti e argomenti, magari assistiti da un professionista abile nella negoziazione tecnica. È un impegno che però vale la pena se c’è margine di migliorare la propria posizione.

In sintesi, l’adesione è spesso consigliabile quando la pretesa fiscale non è totalmente infondata ma vi sono margini per ridurla (ad esempio questioni di quantificazione, di qualifica di alcune voci, ecc.). Negli accertamenti parziali, che frequentemente si basano su dati oggettivi (es. movimenti bancari), il contribuente magari non può negare il fatto ma può discutere entità e circostanze: l’adesione in questi casi è ideale per trovare un punto d’incontro. Si consiglia di arrivare all’incontro con un prospetto chiaro delle proprie contro-deduzioni (meglio se supportate da documenti, tabelle comparative, normative), in modo da convincere l’ufficio della bontà (parziale) delle proprie ragioni .

(Nota: durante la pendenza dell’adesione, l’ufficio non può iscrivere a ruolo le somme né avviare la riscossione coattiva. Quindi il contribuente ottiene anche la sospensione delle azioni esecutive in questa fase . In caso di mancato accordo, poi, avrà i consueti 60 giorni – estesi – per ricorrere, come detto.)

4. Ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria)

Se il contribuente ritiene infondato o illegittimo l’accertamento e non ha ottenuto una soluzione soddisfacente in sede di adesione, non resta che l’impugnazione giudiziale. Dal 2023 le Commissioni Tributarie hanno assunto la nuova denominazione di Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado), ma la sostanza non cambia: il ricorso si propone sempre entro 60 giorni davanti al giudice tributario competente .

Termini e procedura introduttiva: il ricorso va notificato (a mezzo PEC o raccomandata) all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Se si è presentata istanza di adesione, come visto, i 60 giorni rimangono sospesi per un massimo di 90 giorni e riprendono poi (si hanno quindi fino a 150 giorni totali) . Per importi in contestazione fino a €50.000 è prevista la procedura del “reclamo-mediazione”: in pratica il ricorso presentato vale anche come reclamo e l’Agenzia può eventualmente accoglierlo o formulare una proposta di mediazione nei 90 giorni successivi. In assenza di accordo, si procede col giudizio. Sopra €50.000, il ricorso è immediatamente giurisdizionale.

È altamente consigliabile, visto l’importanza della materia, affidarsi a un professionista abilitato (avvocato tributarista o dottore commercialista) per la redazione del ricorso . Il ricorso è un atto tecnico: deve contenere i motivi di impugnazione in fatto e in diritto, ossia tutte le ragioni per cui l’accertamento si ritiene errato. Tali motivi possono riguardare vizi formali (es. “difetto di motivazione”, “violazione di legge X nell’emissione dell’atto”, “notifica tardiva oltre i termini”) e/o contestazioni di merito (“il fatto contestato non sussiste”, “l’importo è inferiore”, “il costo è deducibile per questi motivi di legge”, etc.) . È importante inserire tutti i motivi già nel ricorso introduttivo, perché poi non sarà possibile aggiungerne di nuovi in fasi successive (principio della domanda chiusa). In particolare, i vizi “di legittimità” (formali/procedurali) vanno esplicitati subito – ad esempio: se l’atto è stato notificato dopo la scadenza o firmato da soggetto non titolato, occorre eccepirlo nel ricorso, altrimenti si perde la possibilità di farlo valere .

Nel ricorso si possono formulare istanze al giudice, ad esempio di sospensione dell’esecuzione. Infatti, oggi l’accertamento è immediatamente esecutivo trascorsi 60 giorni: significa che, anche se si presenta ricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iniziare a riscuotere (nei limiti di 1/3 delle imposte, in pendenza di primo grado) . Per evitare ciò, il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto, dimostrando che il pagamento causerebbe un danno grave e che il ricorso presenta fumus (probabilità di vittoria). La sospensiva viene decisa in tempi rapidi (in genere 2-3 mesi) e, se concessa, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado.

Fase di giudizio: a seguito della notifica del ricorso, l’ufficio costituisce “a parte” difendendosi con controdeduzioni. Si instaura quindi la causa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Provinciale). Essa esamina gli atti presentati, le prove documentali e celebra un’udienza di trattazione (spesso in camera di consiglio, ovvero senza pubblico, ma con possibilità per i difensori di discutere oralmente). Le prove nel processo tributario sono per lo più documentali; in passato non era ammessa la testimonianza, ma dal 2023 è stata introdotta una possibilità limitata di escutere testimoni su istanza di parte, se il giudice lo consente (novità della riforma del processo tributario: l’art. 7 D.Lgs. 546/92 ora lo prevede in casi eccezionali). Resta comunque uno strumento poco utilizzato finora.

Il contribuente in giudizio può far valere sia questioni formali che sostanziali. Esempi di difesa: eccepire la nullità dell’atto per difetto di motivazione (se l’ufficio non ha indicato le fonti dei dati); sostenere l’illegittimità per mancato contraddittorio (se dovuto) ; contestare nel merito i rilievi, presentando perizie, documenti, argomentazioni giuridiche.

Un aspetto cruciale è l’onere della prova in giudizio. In materia tributaria vige in generale che spetta al Fisco provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa, ma con significative inversioni dell’onere a carico del contribuente in determinate situazioni. Nel caso di accertamento parziale, spesso l’ufficio si basa su presunzioni legali relative (es. dati bancari, comunicazioni di terzi), che spostano sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario. Facciamo alcuni esempi concreti di situazioni tipiche:

  • Versamenti bancari non giustificati: per legge (art. 32 DPR 600/73) ogni accredito sul conto corrente si presume reddito imponibile, se il contribuente non prova che trattasi di fonte non tassabile . Dunque in giudizio l’Agenzia dovrà documentare i movimenti bancari e la mancata giustificazione in sede amministrativa; a quel punto sta al contribuente dimostrare la natura non reddituale di ciascun versamento (prestiti, trasferimenti interni, rimborsi, ecc.), preferibilmente con documenti (contratti, estratti conto di origine, attestazioni dei soggetti terzi coinvolti). Se il contribuente porta prove convincenti per un dato movimento, il giudice stralcerà quell’importo dall’imponibile; se non ci riesce, la presunzione rimane e l’importo resta tassato .
  • Fatture per operazioni inesistenti: questa è una delle contestazioni più insidiose (spesso alla base di frodi IVA e false deduzioni di costi). Si distinguono: operazioni oggettivamente inesistenti (la transazione non è mai avvenuta: fattura falsa “totalmente”) e operazioni soggettivamente inesistenti (il fatto c’è stato ma con un soggetto diverso: tipico caso delle società “cartiere” interposte). In giudizio, la Cassazione ha delineato criteri chiari:
  • Per le inesistenti oggettive (nulla è accaduto realmente), l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni semplici, che le operazioni fatturate non sono mai state effettuate . Spesso lo fa portando evidenze che il fornitore non aveva struttura, dipendenti, mezzi per eseguire le forniture, o che i beni non risultano movimentati. Fornita questa prova (anche indiziaria), tocca al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate . Non basta esibire la fattura o le scritture contabili regolari, né dimostrare di aver fatto il pagamento a mezzo bonifico: la Cassazione sottolinea che documenti formali e pagamenti regolari “spesso vengono utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia” . Servono quindi prove sostanziali: ad es. DDT di consegna merce, prova che i beni fatturati sono entrati in magazzino, fotografie o corrispondenza sull’esecuzione del servizio, testimonianze (se ammesse) di chi ha visto le prestazioni svolte, ecc. Se il contribuente non riesce a dimostrare la reale esistenza, l’ufficio vince: il costo viene confermato indeducibile e l’IVA indetraibile. Se invece porta riscontri credibili (es. clienti che confermano di aver ricevuto quei beni, per cui la merce doveva pur essere stata acquistata; fotografie e documenti di trasporto che provano la movimentazione), il giudice potrebbe riconoscere che l’operazione c’è stata nonostante il fornitore fosse di comodo, e dunque ammettere la deduzione del costo (e in certi casi la detraibilità IVA).
  • Per le inesistenti soggettive (c.d. frodi “carosello” o interposizioni fittizie), il tema principale è la buona fede dell’acquirente. Qui la giurisprudenza – in linea con la Corte di Giustizia UE – afferma che l’Amministrazione deve provare (anche per indizi) due cose: (1) che il fornitore era fittizio (cioè una cartiera, un mero prestanome che non versava l’IVA); e (2) che il contribuente era consapevole (o avrebbe dovuto esserlo con ordinaria diligenza) della frode . Il secondo aspetto distingue chi subisce inconsapevolmente la frode da chi vi partecipa attivamente. Se l’ufficio fornisce indizi seri di “connivenza” (ad es. l’acquirente aveva rapporti stretti col fornitore fittizio, prezzi anormalmente bassi che implicavano vantaggi dall’IVA evasa, ecc.) , allora scatta la presunzione di malafede. A questo punto spetta al contribuente dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato tutte le cautele possibili per verificarne la regolarità . In pratica, deve provare la propria buona fede e diligenza: esibire visure, certificati di regolarità fiscale del fornitore se li aveva acquisiti, corrispondenza commerciale normale, insomma dimostrare che non poteva accorgersi che il fornitore era un mero “fantoccio”. Non rileva, ai fini IVA, che la merce sia stata effettivamente ricevuta e che l’acquirente non abbia tratto benefici extra: ciò che conta è che non fosse consapevole dell’altrui evasione . Se il contribuente riesce a convincere il giudice della propria estraneità alla frode, ha diritto alla detrazione IVA (principio di tutela dell’affidamento incolpevole, Corte di Giustizia caso Kittel). Viceversa, se emergono indizi che “avrebbe dovuto sapere” (per es. fornitore neonato, senza struttura, che offriva prezzi troppo vantaggiosi), allora l’IVA gli viene negata. Per quanto riguarda i costi ai fini delle imposte dirette, in passato vigeva una regola molto penalizzante (indeducibilità assoluta se il contribuente era consapevole). Dal 2012 però la legge è cambiata: oggi l’art. 14, co. 4-bis della L. 537/1993 (come modificato dal D.L. 16/2012) stabilisce che i costi da operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per l’acquirente anche se era consapevole del carattere fraudolento, purché i beni/servizi acquistati non siano stati utilizzati per commettere reati ma per la normale attività (e sempre che rispettino gli altri requisiti di inerenza, certezza, ecc.) . La Cassazione ha confermato che tale disposizione si applica pure retroattivamente (essendo norma di favore) . Quindi, in un processo su fatture “soggettivamente” false, il contribuente può far valere che, indipendentemente dalla frode IVA, i costi sostenuti erano reali e inerenti alla sua attività: ad es. ha comprato merce realmente consegnata (seppur da soggetto diverso) e l’ha rivenduta dichiarando i ricavi. In tal caso, il Fisco non può riprendere a tassazione quei costi ai fini delle imposte sui redditi, a meno che non provi che si trattava di spese senza attinenza o gonfiate (nonostante il fornitore fittizio) . Questo è un punto difensivo spesso vincente per ridurre il danno sul fronte delle imposte dirette, se si è in grado di dimostrare l’effettività dell’operazione dal punto di vista materiale. Sul fronte IVA invece, come detto, tutto ruota attorno alla dimostrata o meno buona fede.
  • Contestazione di costi “non inerenti” o spese personali: l’accertamento parziale talvolta disconosce la deducibilità di alcuni costi sostenuti dall’azienda o dal professionista, ritenendoli estranei all’attività (es. spese eccessive di rappresentanza, spese per beni ad uso promiscuo, compensi anomali a familiari, ecc.). In giudizio, l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente . Egli deve provare che quei costi si riferiscono all’attività produttiva del reddito e non a esigenze personali. Ad esempio, se si deducono spese di viaggio e l’ufficio sostiene che erano vacanze private, il contribuente dovrà esibire documenti che attestano la natura professionale del viaggio (biglietti per fiere, incontri con clienti, risultati ottenuti dal viaggio). Se si deducono costi dell’auto aziendale, dovrà dimostrare l’utilizzo per l’attività (registro dei percorsi, ecc.), nei limiti delle percentuali ammesse. La giurisprudenza, in merito, ha consolidato il concetto di inerenza qualitativa: conta la correlazione del costo con l’attività, non la sua effettiva utilità o congruità rispetto ai ricavi . Ciò significa che il Fisco non può disconoscere un costo solo perché è antieconomico (ad es. troppo elevato rispetto ai benefici), se esso rientra comunque nella sfera dell’impresa. È escluso solo ciò che è palesemente estraneo (es. spese personali del titolare, o lussi non giustificabili in alcun modo come spese d’affari) . Quindi, in giudizio il contribuente può far valere sia prove concrete (fatture dettagliate, contratti, documenti che collegano la spesa all’attività) sia argomentazioni logiche sul perché la spesa ha attinenza con l’impresa. Ad esempio, se viene contestata la sponsorizzazione di una squadra sportiva dilettantistica, potrà argomentare che serviva a fare pubblicità locale al brand (come in un caso affrontato dalla Cassazione nella sent. 972/2023) . Oppure, se contestano i compensi a un familiare dipendente ritenendoli esagerati, potrà portare dati di mercato o dimostrare il lavoro effettivamente svolto. Dal canto suo, l’ufficio dovrà motivare perché ritiene il costo non inerente (ad es. “spesa non documentata adeguatamente”, oppure “spesa palesemente estranea all’oggetto sociale”), ma senza poter sindacare le scelte imprenditoriali nel merito . Infatti, la Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione non può sostituirsi all’imprenditore nel valutare la convenienza economica delle spese: anche un costo non efficiente rimane deducibile se inerente, salvo il caso limite dell’abuso del diritto.
    Dunque, per difendersi su questo fronte, il contribuente deve presentare una robusta documentazione (preventivi, corrispondenza, risultati ottenuti, delibere societarie che spiegano la ragione di certe spese) e, se necessario, può richiamare in memoria le principali sentenze pro-contribuente (es. Cass. 12502/2019, Cass. 972/2023) che affermano che non spetta al fisco giudicare l’utilità del costo . L’obiettivo è convincere il giudice che la spesa rientra nell’attività (quindi deducibile), e che l’ufficio eventualmente ha fatto un sindacato di merito non consentito (non basta dire “antieconomica”, serve dimostrare che era proprio un costo personale mascherato).
  • Altre difese possibili: si possono contestare eventuali errori di calcolo nell’avviso (chiedendone la correzione), oppure invocare cause di non punibilità o di esonero da sanzioni (es. “obiettiva incertezza normativa” su quel punto, che secondo l’art. 6 co.2 D.Lgs. 472/97 esclude le sanzioni). Nel caso di accertamento parziale scaturito da un Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, il contribuente può aver già presentato osservazioni al PVC: è utile riproporle in ricorso, evidenziando se i verificatori o l’ufficio non le hanno adeguatamente considerate. Se l’accertamento è basato su presunzioni (es. studi di settore/ISA, o ricarichi medi) si può contestare la mancata considerazione delle caratteristiche specifiche della propria attività. Ogni appiglio va sfruttato con rigore e supportato da riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Decisione: la Corte Tributaria emetterà una sentenza che potrà confermare l’accertamento, annullarlo totalmente, oppure annullarlo parzialmente (ad esempio accogliendo alcune doglianze e riducendo il reddito accertato). Spesso negli accertamenti parziali il contenzioso si traduce in un esito intermedio: es. il giudice riconosce qualche costo in più o toglie un’aggravante, ma conferma il resto. La sentenza di primo grado è appellabile da chi perde (Agenzia o contribuente) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). Infine c’è il ricorso per Cassazione.

Va segnalato che, con la riforma 2022, nei giudizi tributari di merito è ora ammessa anche la testimonianza scritta (affidavit) in determinati casi, e che le Corti sono composte anche da giudici togati: ciò potenzialmente alza la qualità delle decisioni. I tempi medi di definizione però restano lunghi (2-3 anni per grado non sono rari). Durante questo periodo, il contribuente potrebbe trovarsi a pagare comunque (in genere, dopo il primo grado se soccombente parzialmente deve versare quanto dovuto, a meno che non ottenga altre sospensive).

Conclusione del contenzioso: se il contribuente vince, l’accertamento viene annullato e nulla è dovuto (o dovuto solo in parte, se vittoria parziale) . Ha diritto al rimborso di eventuali importi già pagati in pendenza di causa e, di norma, anche al pagamento delle spese di lite da parte dell’Agenzia (salvo compensazione). Se invece perde, l’accertamento diventa definitivo e dovrà pagare integralmente imposte, sanzioni (piene) e interessi, oltre a eventuali spese processuali a favore del Fisco. Si noti: se la controversia era su questioni interpretative non univoche, a volte le Commissioni compensano le spese (nessuno paga le spese dell’altro). Se invece emerge che il contribuente ha fatto lite temeraria, il giudice può anche aumentare le sanzioni fino al doppio (ma succede solo in casi estremi di evidente pretestuosità).

Considerazioni finali: la strada del ricorso va scelta con cognizione. È indicata quando si hanno argomentazioni valide e ben documentate, oppure quando la somma richiesta è tale che tentare il giudizio è comunque economicamente sensato. Bisogna mettere in conto tempi e costi, ma anche che spesso, in primo o secondo grado, è possibile giungere a una conciliazione giudiziale con l’ufficio (un accordo transattivo durante il processo) che può replicare i benefici dell’adesione con sanzioni ridotte a 1/3 e ulteriore riduzione sull’imponibile. Tale conciliazione può avvenire entro la prima udienza o anche in appello. Dunque, il ricorso non esclude del tutto un successivo componimento bonario.

In definitiva, difendersi in modo efficace da un accertamento parziale richiede un mix di: analisi tecnica dell’atto, raccolta accurata di prove, conoscenza delle norme e sentenze chiave applicabili, e scelte strategiche ponderate (quando trattare e quando combattere in giudizio). Nel prossimo capitolo presenteremo alcune simulazioni pratiche di casi di accertamento parziale, per vedere come questi principi si applicano a situazioni reali e quali risultati si possono ottenere.

Esempi pratici di difesa in caso di accertamento parziale

Di seguito proponiamo tre scenari esemplificativi, ispirati a casi realmente occorsi, per illustrare come un contribuente può difendersi da diverse tipologie di contestazioni avanzate tramite accertamento parziale. Ogni esempio evidenzia la strategia difensiva adottata e l’esito (positivo o negativo) della vicenda, alla luce delle regole e giurisprudenza discusse.

Esempio 1: Fatture per operazioni inesistenti contestate a una S.r.l.

Scenario: Alfa S.r.l., azienda edile, riceve nel 2024 un accertamento parziale per l’anno d’imposta 2021. L’ufficio contesta l’indebita deduzione di costi per €300.000 relativi a fatture di acquisto materiali emesse da Beta S.r.l. (fornitore). Tali fatture, secondo l’Agenzia, sarebbero false, poiché Beta risulta una “cartiera” (società senza struttura, coinvolta in una frode IVA). Conseguentemente, Alfa S.r.l. subisce: recupero IRES su €300.000 (tasse al 24% ≈ €72.000) + recupero IVA indebitamente detratta (€66.000, trattandosi di IVA al 22% su 300k) + sanzione infedele al 90% su imposte (€72k + 66k = €138k → sanzioni ~€124k). Totale pretesa ~€262.000 tra imposte e sanzioni, oltre interessi. Nel motivare l’atto, l’ufficio cita un verbale della GdF in cui Beta S.r.l. è indicata come società fittizia che non ha mai versato l’IVA, e afferma che Alfa “era con ogni probabilità consapevole” della frode (dato l’elevato volume di transazioni con Beta a prezzi competitivi).

Azione del contribuente: Alfa S.r.l. (amministrata dal sig. Rossi) impugna l’accertamento, contestando sia il merito sia alcuni aspetti formali. In particolare, tramite il suo difensore, sostiene che: (a) le operazioni c’erano davvero – i materiali acquistati da Beta sono stati effettivamente consegnati e impiegati nei cantieri di Alfa (dunque i costi sono reali e inerenti); (b) Alfa era ignara del fatto che Beta fosse irregolare – Beta risultava regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, aveva un cantiere di deposito visitabile e offriva materiali a prezzi di mercato (non sospettosamente bassi); (c) la sola circostanza che Beta non abbia versato l’IVA non basta a provare che Alfa sapesse della frode, in assenza di altri indizi stringenti. Viene depositata copiosa documentazione: DDT di consegna per ogni fattura (firmati da un responsabile di Alfa), foto dei materiali arrivati in magazzino, copie di bonifici bancari con cui Alfa ha pagato Beta (su un conto corrente vero, non giroconti strani), e persino dichiarazioni scritte di due fornitori alternativi secondo cui i prezzi praticati da Beta erano allineati al mercato. Inoltre, Alfa richiama la normativa introdotta nel 2012 sulla deducibilità dei costi da reato, sostenendo che, anche se vi fosse stata frode, i costi sono deducibili ai fini IRES poiché i beni sono stati effettivamente utilizzati dall’azienda (non essendo costi “fittizi” in senso oggettivo). Sul piano formale, il difensore eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio: l’avviso è stato emesso senza invitare Alfa a chiarimenti, nonostante non vi fosse urgenza (i fatti erano noti all’ufficio da mesi tramite la GdF). Invoca quindi la violazione dell’art. 6-bis Statuto contribuente. In via subordinata chiede quantomeno la riduzione delle sanzioni, data la buona fede.

Posizione dell’ufficio: in giudizio, l’Avvocatura dello Stato ribatte che: Beta S.r.l. è formalmente amministrata da un prestanome nullatenente e negli stessi anni ha emesso fatture per milioni a vari soggetti, senza avere dipendenti né mezzi (e infatti ora i suoi responsabili sono indagati per frode carosello). Porta a supporto estratti dall’indagine penale parallela. Sostiene che per dedurre i costi Alfa avrebbe dovuto provare oltre ogni dubbio l’esistenza delle operazioni, e che comunque la normativa del 2012 non si applica se il contribuente era consapevole (cercando di far dire che Alfa era complice). Quanto al contraddittorio, evidenzia che l’accertamento parziale è escluso dall’obbligo per legge (richiama il DM 2024) e in ogni caso la prova è documentale quindi il confronto non avrebbe cambiato nulla.

Esito: la Corte di Giustizia Tributaria, dopo aver valutato le prove, adotta una soluzione salomonica. Accoglie parzialmente il ricorso. In particolare, riconosce che i costi sono deducibili ai fini IRES: dalle prove risulta che i materiali sono stati ricevuti e utilizzati (i DDT firmati e le foto hanno convinto i giudici), quindi non si tratta di costi fittizi dal punto di vista reddituale. La normativa del 2012 viene applicata retroattivamente, in linea con Cassazione 2020 n. 4645, escludendo la ripresa a tassazione dei €300.000 come reddito (ciò comporta l’annullamento della maggiore IRES e relative sanzioni). Viceversa, sul fronte IVA la Commissione ritiene che Alfa avrebbe dovuto essere più diligente: infatti Beta, dai riscontri, non aveva un deposito di materiali proprio (subappaltava le consegne da terzi) e Alfa, facendo affari per importi ingenti quasi solo con Beta, avrebbe dovuto insospettirsi dell’assenza di struttura di quest’ultima. Pur non avendo prove di una complicità attiva, i giudici richiamano il principio “dovrebbe sapere, con l’ordinaria diligenza” e concludono che Alfa non ha dimostrato la propria totale buona fede. Pertanto, confermano il disconoscimento dell’IVA detratta su quelle fatture (negano la detrazione IVA) e applicano le relative sanzioni. Sul contraddittorio, la Corte dà ragione all’ufficio: l’atto rientra tra quelli esclusi dal DM 24.4.24, quindi non costituisce vizio la mancata convocazione. In sintesi: l’accertamento viene ridotto: eliminate le imposte IRES (€72k) e sanzioni su IRES, restano però dovuti l’IVA (€66k) e la sanzione su tale IVA (90%, quindi ~€59k). L’ufficio e la società non appellano (nel frattempo, Alfa aveva già pagato IVA e sanzione ridotta a 1/3 con conciliazione in primo grado, ottenendo così di definire anche il penale con estinzione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false).

Commento: questo caso mostra come, nei casi di false fatture, sia fondamentale produrre prove concrete dell’effettività delle operazioni e dimostrare la propria estraneità alla frode. Alfa S.r.l., grazie ai documenti raccolti, è riuscita a evitare un aggravio pesantissimo sul reddito (300k che sarebbero diventati utile tassabile) e a ridurre di molto la sanzione complessiva. Tuttavia, non è riuscita a salvare la detrazione IVA, perché la soglia di diligenza richiesta dalla giurisprudenza è molto alta: in pratica si pretende che l’imprenditore verifichi l’affidabilità del fornitore (ad esempio chiedendo il DURC, consultando banche dati sull’IVA, ecc.). Il contraddittorio non è stato ritenuto decisivo. Nel complesso, Alfa ha limitato i danni e, pagando subito la parte rimasta dovuta, ha potuto chiudere anche la vicenda penale. Diversamente, se non avesse fornito quelle prove, probabilmente avrebbe perso su tutti i fronti, con conseguenze economiche e penali ben più gravi (si pensi che l’uso consapevole di fatture false è reato punito con 4-8 anni di reclusione , evitato grazie al pagamento integrale).

Esempio 2: Spese non inerenti / utilità personale in una ditta individuale

Scenario: Il sig. Bianchi è titolare di una ditta individuale (impresa di consulenza). Nel 2025 riceve un accertamento parziale per l’anno d’imposta 2022 che contesta vari costi dedotti indebitamente perché ritenuti non inerenti all’attività o non documentati adeguatamente. In particolare: €10.000 di spese per viaggi e ristoranti (secondo l’ufficio sono spese personali o comunque spese di rappresentanza oltre i limiti deducibili), €5.000 di spese per carburante e manutenzione auto (l’ufficio le limita al 20% deducibile, disconoscendo l’eccedenza come uso privato), e €8.000 di altre spese varie senza giustificativi a supporto. In totale, circa €23.000 di costi vengono ripresi a tassazione IRPEF, con imposta dovuta ~€5.000 e sanzione 90% ~€4.500. Importi modesti, ma significativi per Bianchi.

Azione del contribuente: Bianchi, valutato l’importo non elevato, decide comunque di difendersi (anche perché ritiene di aver agito correttamente). Presenta istanza di accertamento con adesione per discutere con l’ufficio. Nel contraddittorio prova a dimostrare l’inerenza delle spese: per i viaggi, porta documentazione che erano trasferte per incontrare clienti potenziali (esibisce email di invito a convegni, biglietti da visita raccolti, ecc.); per i ristoranti, sostiene che erano cene con partner d’affari (fornisce nominativi e data/luogo); per l’auto, mostra un registro con i chilometri fatti per lavoro e certifica che la vettura è brandizzata col logo aziendale; per le “altre spese”, ammette trattarsi in parte di piccole spese non documentate (mance, parcheggi, ecc.) e in parte di costi documentati di cui forse ha perso qualche ricevuta. L’ufficio inizialmente è rigido, ma durante la trattativa accetta alcuni punti: riconosce come spese di rappresentanza deducibili i viaggi in misura del 75% (applicando i limiti di legge) e ammette la deducibilità di parte dei costi auto fino al massimo forfettario del 20% (come da art. 164 TUIR). Su altre voci concede poco, ma concorda nel ricondurre la sanzione al minimo. Si arriva così a una bozza di accordo: imponibile recuperato ridotto da €23.000 a circa €10.000 (detratte spese riconosciute in parte), con imposte dovute ~€2.200 e sanzioni ridotte (1/3 del 90% = 30%) ~€660. Bianchi, valutando costi/benefici, accetta l’accordo in adesione. Firma l’atto e paga la prima rata, chiudendo la pratica con esborso complessivo di circa €3.000 (più interessi modesti).

Esito: L’accertamento parziale viene definito in via concordata con riduzione delle pretese di oltre la metà. Bianchi non subisce ulteriori accertamenti su quell’anno (poiché l’ufficio, avendo concordato, rinuncia a ogni altra contestazione per il periodo in questione). Il rapporto con il Fisco si chiude velocemente (in pochi mesi) e Bianchi può proseguire la sua attività avendo chiarito i criteri di deducibilità per il futuro (ad esempio, starà più attento a conservare ricevute e a rispettare i limiti delle spese di rappresentanza in percentuale sui ricavi).

Commento: in questo esempio il contribuente ha scelto la strada cooperativa e ne ha tratto beneficio: importo ridotto e sanzioni ridotte. In sede contenziosa avrebbe potuto forse ottenere un risultato simile (molti giudici tendono comunque a riconoscere come inerenti almeno in parte le spese di lavoro, specie se l’azienda è piccola e coincidente col titolare), ma avrebbe speso tempo e soldi in un ricorso per risparmiare magari poche migliaia di euro. Spesso per importi modesti l’adesione è la scelta ottimale, tanto più se c’è margine per trattare. Da notare che l’ufficio inizialmente rigetta molte spese perché “non documentate” o “antieconomiche”: in giudizio, probabilmente, alcune sarebbero state comunque riconosciute perché l’antieconomicità di per sé non basta (come visto, conta l’inerenza qualitativa). Però l’adesione ha permesso di non arrivare nemmeno a litigare su questi principi, trovando un compromesso. Si evidenzia l’importanza per il contribuente di presentarsi preparato già in adesione: Bianchi ha portato documenti e spiegazioni, mostrando buona fede e convincendo il funzionario a non arroccarsi. Questo ha facilitato l’esito positivo. Inoltre, Bianchi ha imparato la lezione: d’ora in poi terrà traccia più precisa delle sue spese, per evitare future contestazioni simili.

Esempio 3: Ricavi non dichiarati individuati tramite indagini finanziarie

Scenario: La ditta Gamma, un negozio di elettronica al dettaglio (in contabilità semplificata), viene sottoposta a controlli bancari dall’Agenzia. Dall’analisi dei conti correnti del titolare emergono numerosi versamenti in contanti e assegni circolari per un totale di €80.000 durante l’anno 2020, che non trovano riscontro nelle vendite dichiarate. L’Agenzia presume si tratti di incassi non dichiarati (vendite “in nero”) e nel 2024 notifica un accertamento parziale per redditi 2020, aggiungendo €80.000 di ricavi imponibili. Su questi applica imposta sostitutiva (il titolare era in regime forfettario, quindi al 15%) per €12.000, più IVA evasa €17.600 (22% di 80k) e relative sanzioni (90% su IVA e imposta, più 30% di sanzione per infedele forfettario). L’importo totale da pagare supera €35.000 tra imposte e sanzioni.

Difesa del contribuente: Il titolare, sig. Verdi, è spiazzato: quei versamenti in banca effettivamente ci sono, ma non sono corrispettivi di vendita – afferma. Decide di proporre direttamente ricorso (saltando l’adesione perché convinto di avere prove solide). Nel ricorso spiega che: su €80.000 contestati, circa €50.000 sono frutto di un prestito familiare ottenuto da uno zio (per ristrutturare la casa e il negozio stesso); €20.000 derivano dalla vendita di un terreno ereditato (operazione privata fuori dall’attività); i restanti €10.000 circa sono versamenti di contante provenienti dalla cassaforte del negozio ma già tassati negli anni precedenti (erano incassi regolarmente fatturati ma non depositati subito, accumulati in contanti e poi versati tutti insieme). A supporto, Verdi produce: un contratto di mutuo firmato con lo zio datato 2019 (con cui lo zio gli presta €50k, poi versati in due assegni circolari nel 2020); l’atto di vendita del terreno di famiglia da cui ha incassato €20k (non soggetto a IRPEF perché vendita di bene detenuto da lungo tempo); e una ricostruzione contabile che mostra che il fondo cassa del negozio a fine 2019 ammontava a €15k in contanti (denaro già tassato) e che nel 2020 quella somma è stata progressivamente versata sul conto. Chiede quindi l’annullamento integrale dell’accertamento. In subordine, se proprio qualche scostamento restasse non giustificato, chiede almeno la non applicazione delle sanzioni per obiettiva buona fede.

Evoluzione: In udienza, il difensore sottolinea che l’ufficio non ha considerato la documentazione esibita dal contribuente in sede di contraddittorio (in effetti, Verdi aveva già fornito queste spiegazioni all’Agenzia prima dell’emissione dell’avviso, ma l’ufficio le aveva ignorate, in fretta di chiudere il parziale). L’Avvocatura dello Stato prende atto dei documenti e della loro verosimiglianza. A quel punto, per evitare una probabile soccombenza totale, propone in extremis una conciliazione: l’Agenzia riconosce la quasi totalità delle spiegazioni e riduce la pretesa a soli €5.000 di ricavi in nero (somma su cui il contribuente non aveva fornito una prova diretta, residuati da piccole differenze). Su tali €5k si calcolano imposte per ~€750 e sanzioni ridotte 1/3 (circa €225). Verdi accetta, preferendo pagare un piccolo importo pur di evitare altri mesi di causa. Si formalizza dunque un accordo conciliativo in grado di appello (in primo grado ormai c’era stata udienza): l’Agenzia rinuncia al 94% dell’imponibile contestato, il contribuente rinuncia al ricorso per la parte restante. Ognuno si accolla le proprie spese legali (compensazione).

Esito: L’accertamento iniziale da oltre €35.000 viene sostanzialmente annullato. Il contribuente paga in totale meno di €1.000, chiudendo la questione. Nessun strascico penale (gli importi evasi residui sono irrisori e comunque sotto soglia). L’ufficio incassa poco, ma evita una sentenza che avrebbe potuto creargli un precedente sfavorevole per disattenzione alle prove fornite dal contribuente.

Commento: questo esempio illustra come la presunzione bancaria (versamenti = ricavi) possa essere efficacemente vinta dal contribuente con prove documentali puntuali. Verdi ha potuto giustificare la gran parte degli accrediti con cause non reddituali: prestito e vendita immobile – eventi che lasciano tracce documentali solide, difficili da contestare. Importante è stata la formalizzazione del prestito tramite scrittura privata: se non ci fosse stata, magari lo zio avrebbe dovuto testimoniare, con esiti incerti. Il caso mostra anche che talvolta l’ufficio, dopo aver emesso un parziale senza ascoltare troppo il contribuente, corregge il tiro in giudizio per evitare la figuraccia. La conciliazione giudiziale ha permesso di risparmiare tempo: probabilmente Verdi avrebbe ottenuto l’annullamento quasi totale anche in sentenza, ma accettando la conciliazione ha concluso subito la disputa (e l’Agenzia, dal canto suo, ha potuto vantare un seppur minimo incasso e chiudere la pratica). In scenari simili, è fondamentale presentare già in fase di contraddittorio tutta la documentazione: se l’ufficio persevera nell’ignorare le spiegazioni, in giudizio il contribuente sarà in ottima posizione. Si noti infine che il contribuente qui ha saltato l’adesione (data la natura puramente probatoria della questione, non c’era molto da “negoziare” percentuali: o si provava la provenienza dei fondi o no). Andare direttamente al ricorso è sensato quando si ha una posizione forte in diritto e si vuole una pronuncia – ma bisogna sempre essere aperti a soluzioni conciliative se proposte, come saggiamente ha fatto il sig. Verdi.

Negli esempi sopra abbiamo visto in azione molte delle tematiche affrontate: onere della prova da parte del contribuente (es. per i movimenti bancari e l’inerenza delle spese), importanza di documentare le operazioni, efficacia delle procedure deflative (adesione, conciliazione) per ridurre sanzioni e trovare accordi. Ogni caso di accertamento parziale ha ovviamente le sue peculiarità, ma questi scenari dimostrano che una difesa attenta e ben strutturata può portare risultati significativi, spesso evitando di pagare somme non dovute o sproporzionate.

È fondamentale mettersi nell’ottica che un avviso di accertamento parziale non è una condanna definitiva: è un atto “accusatorio” che può e deve essere passato al vaglio critico. Molti accertamenti parziali vengono annullati o ridimensionati dalle Commissioni Tributarie quando il contribuente riesce a far emergere elementi trascurati o a far valere vizi procedurali. D’altro canto, quando l’evasione c’è stata ed è provata, difendersi ad oltranza può solo aggravare la posizione (specie se ci sono reati di mezzo). Per questo è importante farsi assistere da professionisti esperti, in modo da valutare correttamente la strategia: concedere quando si deve concedere, combattere quando si può vincere. Nel prossimo – e ultimo – capitolo, forniremo una carrellata di domande frequenti sui temi trattati, fornendo risposte sintetiche per fissare i concetti chiave e chiarire eventuali dubbi residui.

Domande frequenti (FAQ) sull’accertamento parziale

D: Che cos’è esattamente un accertamento parziale ex art. 41-bis?
R: È un avviso di accertamento “limitato” ad alcune specifiche voci del periodo d’imposta, emesso quando l’Agenzia delle Entrate dispone di elementi mirati che indicano imposte evase (redditi non dichiarati, IVA non versata, ecc.) . Si chiama parziale perché non ricalcola da zero l’intero reddito dell’anno, ma si limita ad aggiungere/togliere le componenti accertate. È disciplinato dall’art. 41-bis DPR 600/1973 (imposte dirette) e art. 54 comma 5 DPR 633/1972 (IVA). In pratica, consente al Fisco di intervenire prontamente su singole irregolarità senza attendere o effettuare un accertamento globale .

D: In cosa differisce dal normale accertamento “globale”?
R: L’accertamento ordinario riguarda tutte le posizioni fiscali dell’anno (ricalcolando interamente redditi, IVA, ecc.), mentre il parziale si focalizza solo su specifici rilievi . Proceduralmente, l’ordinario di solito prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio e scaturisce da verifiche ampie, il parziale no (nasce come atto più immediato, senza contraddittorio formale) . Inoltre, dopo un accertamento ordinario di norma l’anno è chiuso a ulteriori pretese (salvo integrative per nuovi elementi), mentre dopo un parziale l’anno rimane aperto ad altri eventuali accertamenti su fatti diversi . In sintesi: il parziale è una “integrazione” rapida alla dichiarazione, l’ordinario una “sostituzione” completa della dichiarazione.

D: L’emissione di un accertamento parziale preclude nuovi accertamenti sullo stesso anno?
R: No, non li preclude, a condizione però che ogni nuovo accertamento si basi su elementi differenti da quelli già utilizzati . La legge esplicitamente dice “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” (art. 41-bis). Ciò significa che l’Agenzia può, ad esempio, emettere un accertamento parziale oggi su redditi non dichiarati e, se domani salta fuori un’altra evasione (non conosciuta prima), emettere un secondo avviso (integrativo). Quello che non può fare è frammentare la stessa materia imponibile in due avvisi separati deliberatamente: se aveva già tutte le informazioni, doveva contestarle tutte subito . Un secondo accertamento basato su fatti già noti sarebbe illegittimo per violazione del principio di unicità dell’accertamento (oggi rafforzato dall’art. 9-bis L.212/2000).

D: È legittimo l’accertamento parziale senza contraddittorio col contribuente?
R: Sì, in generale è legittimo. La normativa fino al 2019 non prevedeva obbligo di contraddittorio per il 41-bis, e la riforma del 2020 (art. 6-bis Statuto) ha introdotto il contraddittorio obbligatorio solo per atti non “di massa” o non basati su controlli automatici. Un decreto del MEF del 24 aprile 2024 ha incluso gli accertamenti parziali tra gli atti esonerati dal contraddittorio generalizzato, specie se emessi a seguito di incrocio di dati . Quindi, se l’ufficio notifica un parziale senza averti prima invitato a un confronto, di norma l’atto rimane valido. Puoi lamentare la mancata convocazione solo in casi particolari – ad esempio se l’accertamento parziale è stato emesso nonostante la questione richiedesse un esame più ampio e non vi era urgenza, potresti eccepire violazione del giusto procedimento. Tuttavia la giurisprudenza prevalente esclude nullità in tali casi, proprio perché il 41-bis è formalmente fuori dall’obbligo di contraddittorio . In pratica: il contraddittorio preventivo non è un diritto garantito nei parziali, salvo eccezioni. Resta il fatto che nulla vieta all’ufficio di concederlo: molti uffici comunque inviano una comunicazione o chiamano il contribuente prima di chiudere un parziale, specie dopo il 2020 (buona prassi, ma non obbligo).

D: Quali sono i “vizi” formali che posso cercare in un accertamento parziale?
R: Gli stessi di qualsiasi avviso di accertamento. Ad esempio: notifica oltre i termini di decadenza (verifica la data di spedizione e il termine ultimo, di solito 31/12 del quinto anno successivo); difetto di motivazione (se non spiega origine e calcoli della pretesa, violando l’art. 7 L.212/2000); violazione del diritto di difesa (ad es. omessa allegazione di atti richiamati, mancato contraddittorio se doveva essere fatto – evenienza rara); errore sul soggetto passivo (avviso intestato a contribuente sbagliato); sottoscrizione non conforme (non firmato dal dirigente o delegato competente, in violazione art. 42 DPR 600/73) ; errori di calcolo (rari, ma possibili). Un altro vizio può essere l’aver emesso più parziali su stesso anno senza nuovi elementi – il secondo sarebbe nullo. Tutti questi vizi vanno fatti valere nel ricorso iniziale. Vale la pena controllare attentamente l’atto punto per punto: se riscontri qualcosa di anomalo (es. l’atto cita elementi ma non li allega, oppure porta una data di fine controllo posteriore alla firma dell’avviso, ecc.), segnalalo subito al tuo difensore. Un vizio formale centrale è la motivazione: se non ti è chiaro cosa e perché ti contestano, c’è probabilmente un difetto di motivazione sufficiente per invalidare l’atto .

D: Posso impugnare un accertamento parziale per importi minimi? Ne vale la pena?
R: Puoi certamente impugnarlo anche per importi piccoli, non c’è soglia. La valutazione “ne vale la pena” dipende dal rapporto costi/benefici: se devi spendere quasi quanto l’importo contestato in spese di difesa, forse è meglio chiudere con acquiescenza (pagando e prendendo lo sconto sulle sanzioni). Tieni presente però che per controversie fino a €3.000 (valore imposte) non è obbligatorio il difensore – potresti fare da solo ricorso, ma è rischioso senza competenze. In generale, sotto i €5.000 molti preferiscono pagare (anche perché con acquiescenza la sanzione scende a un terzo). Tuttavia, se l’atto è chiaramente errato e per principio vuoi far valere le tue ragioni, nulla vieta di impugnare anche per somme modeste. In Commissione c’è una procedura semplificata (il giudice decide con decreto se il ricorso è manifestamente fondato). C’è anche la possibilità – per lamentele sotto €50.000 – di presentare reclamo/istanza di mediazione: spesso l’ufficio stesso, vedendo che hai ragione, può annullare in autotutela o proporre un accordo prima del processo. Quindi, anche per importi non elevati, un ricorso ben fondato può portare l’Agenzia a fare marcia indietro (in autotutela o in mediazione).

D: Mi contestano ricavi non dichiarati sulla base di versamenti bancari: come posso difendermi?
R: Questa è una contestazione frequentissima. La legge (art. 32 DPR 600) dà all’Agenzia un’arma forte: ogni tuo versamento sul conto si presume un ricavo tassabile se non provi il contrario . Dunque in difesa devi fornire per ciascun versamento contestato una spiegazione documentata alternativa: es. “questo versamento di €5.000 del 10 marzo viene da contanti che avevo in casa (risparmi già tassati)”, oppure “quest’altro accredito di €8.000 è il ricavato della vendita dell’auto usata di famiglia – ecco il passaggio di proprietà”, oppure “questi €20.000 sono un bonifico di mio padre a titolo di regalo – allego dichiarazione e bonifico partito dal suo conto”. Più le prove sono oggettive, meglio è. Contrariamente a quanto si pensi, le dichiarazioni sostitutive di terzi (tipo lo zio che scrive “sì, gli ho dato io quei soldi in prestito”) hanno un valore limitato se non suffragate da altro – ma in mancanza di meglio, presentale comunque. Dal 2023 c’è uno spiraglio per la testimonianza in giudizio, ma va chiesta e ammessa dal giudice, non è automatica. L’ideale è avere già tracce documentali pregresse (contratti di mutuo, assegni ricevuti, atti notarili, ecc.). Se riesci a giustificare (anche parzialmente) i movimenti, la presunzione cade per la parte giustificata e l’accertamento va ridotto . Se proprio un pezzo rimane senza spiegazione, valuta se magari corrisponde a un’effettiva omissione (in tal caso, ti conviene magari adesione su quel punto). Importante: se hai un fondo cassa in contanti derivante da ricavi già tassati (tipico nei negozi: incassi registrati ma non subito versati), cerca di documentare il prelievo di quei contanti quando poi li versi in banca (ad es. annotandolo nei registri). Altrimenti l’ufficio li vedrà come nuovi ricavi. In giudizio, comunque, farai valere che quel contante era accumulato (magari mostrando l’andamento del c/c che prima era basso, quindi quei versamenti non potevano venire da vendite “nuove” senza un corrispondente calo di rimanenze, ecc.). Insomma, difendersi si può, ma devi produrre tutti i riscontri possibili.

D: Mi accusano di aver dedotto costi personali (non inerenti). Che prove servono per convincere i giudici?
R: Serve provare che quei costi in realtà avevano attinenza con l’attività. La prova è a tuo carico (sei tu che devi dimostrare che il costo è deducibile) . Dipende dal tipo di spesa:
– Se erano spese di viaggio/rappresentanza: produci programmi di convegni, biglietti aerei nominativi, email che mostrano che hai incontrato clienti, fotografie se ne hai, note spese dettagliate. E mostra che le hai contabilizzate correttamente rispettando i limiti normativi (es. spese di rappresentanza entro 1% dei ricavi).
– Se erano spese per l’auto: evidenzia l’uso aziendale (tragitti di lavoro, kilometri effettuati per consegne, ecc.). Ricorda però che su autovetture non esclusivamente strumentali la legge comunque pone limiti forfettari (deducibilità 20% e detraibilità IVA 40%). Se hai dedotto di più, l’ufficio avrà ragione per l’eccedenza, indipendentemente dall’uso reale.
– Se sono compensi a familiari o collaboratori: mostra che hanno realmente lavorato (esibisci documenti prodotti da loro, presenze, qualifiche).
– Se sono spese apparentemente “lifestyle” (tipo barche, abbigliamento, ecc.): devi provare che servivano all’impresa (es. abbigliamento brandizzato per dipendenti, barca usata per eventi aziendali con clienti – occorre molto convincente evidenza però).
– Se contestano “antieconomicità” (tipo “hai speso troppo in pubblicità rispetto ai ricavi generati”): richiama le sentenze che dicono che l’imprenditore è libero di spendere anche se l’utile è scarso . Mostra comunque il razionale di business: es. quell’investimento pubblicitario aveva l’obiettivo di far conoscere il marchio in prospettiva (anche se nell’immediato vendite poche, la spesa è inerente perché finalizzata all’attività).
– In tutti i casi, se hai fatture dettagliate che spiegano la natura del servizio/bene acquistato, allegale. Se la fattura era troppo generica e perciò l’ufficio dubita (es. “consulenza generica €10.000”), dovrai dettagliare tu il contenuto di quella consulenza con un report, un contratto, ecc., perché la genericità del giustificativo è un punto a tuo sfavore .
– Puoi anche valutare una perizia di parte: in certi casi, un perito terzo che attesta “sì, questa spesa è congrua e normale per questo tipo di attività” può aiutare. Non è vincolante per il giudice ma fa peso.
– Infine, se parte dei costi effettivamente erano personali, valuta di non insistere su quelli (magari in adesione offrire di rinunciarci) e concentrarti su quelli davvero aziendali.

In sintesi, devi convincere il giudice che il costo era funzionale all’impresa (o comunque connesso ad essa) e non un capriccio privato addebitato all’azienda. I giudici tributari ormai conoscono il principio che inerenza è qualitativa, quindi sono ricettivi se fornisci una spiegazione logica e documentata. Se ad esempio porti riviste dove compare la pubblicità che hai sponsorizzato, contratti di sponsorizzazione, e dimostri che la società sportiva sponsorizzata è nel tuo territorio e il tuo logo appare – è probabile che diano ragione a te (come nella sentenza Cass. 972/2023) . Se invece deduci “spese varie” senza pezze d’appoggio, l’ufficio vince facile.

D: Cosa rischio se ignoro un accertamento parziale (né pago né ricorro)?
R: Assolutamente da evitare! Se lasci passare 60 giorni senza pagare né presentare ricorso, l’avviso diventa definitivo. Significa che l’importo accertato diventa un tuo debito fiscale certo ed esigibile. L’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme e affiderà la riscossione all’Agenzia Entrate-Riscossione. Dopo ulteriori 30 giorni circa ti arriverà una cartella esattoriale (o un’intimazione) e, se non paghi, partiranno le procedure esecutive: possono metterti fermo amministrativo sull’auto, ipoteca su immobili, pignorare conti correnti o stipendio. Inoltre maturano interessi di mora dal 61° giorno in poi. E soprattutto perdi per sempre la possibilità di contestare quelle imposte, anche se fossero palesemente non dovute: il principio di “cosa giudicata” vale anche se l’atto è divenuto definitivo per inerzia. Quindi ignorare un accertamento è l’errore peggiore. Anche se pensi di non aver soldi per pagare, devi comunque reagire: ad esempio presentare ricorso e chiedere una sospensione, oppure cercare un accordo con l’ufficio (adesione) per ridurre l’importo. Ma non far nulla ti mette alla mercé del Fisco. Ricorda che dal 2020 gli avvisi di accertamento valgono anche come titolo esecutivo decorsi i 60 giorni : l’Agente della Riscossione può agire quasi subito. Quindi, non procrastinare: entro 60 giorni prendi una strada (pagare, rateizzare, ricorrere, adesione… qualsiasi, purché non stare fermo).

D: L’accertamento parziale può comportare sanzioni penali?
R: L’atto in sé è un accertamento amministrativo, ma se i valori evasi superano certe soglie, la situazione può avere rilievo penale. Ad esempio, se l’accertamento contesta redditi non dichiarati con imposta evasa > €100.000, siamo oltre la soglia per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) . Oppure, se contesta IVA evasa > €50.000, soglia per reato di omessa dichiarazione (art. 5) . Ancora, se emergono fatture false di qualunque importo, scatta il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2) senza soglia minima . L’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di fare denuncia alla Procura in questi casi. Quindi, l’accertamento parziale può di fatto innescare un procedimento penale tributario parallelo. Le soglie vanno considerate per anno e per tipo di imposta. Se l’avviso riguarda pochi mila euro, niente penale; se tocca centinaia di migliaia, molto probabile. Che fare in tal caso? Come detto, valutare con i legali l’opportunità di pagare integralmente il dovuto quanto prima, perché così si può beneficiare della causa di non punibilità (pagamento integrale prima del dibattimento = niente condanna penale) . Attenzione: il pagamento deve includere tutte le somme (imposta + interessi + sanzioni) perché il penale si estingua. Con le definizioni agevolate (tipo adesione, acquiescenza) paghi già sanzioni ridotte, e questo è ok. L’importante è farlo presto. Se invece fai ricorso e fai durare la cosa, il penale va avanti; potresti comunque pagare prima della sentenza penale ed estinguerlo, ma intanto subisci il procedimento (perquisizioni, sequestro beni, ecc. sono possibili). In sintesi: , da un accertamento parziale possono derivare guai penali se gli importi sono grossi. In tal caso la difesa va coordinata su due fronti. Tieni presente che l’esito del processo tributario non vincola il penale e viceversa (possono andare in modo diverso perché gli standard di prova sono diversi) . Ma se definisci e paghi in amministrativo, risolvi alla radice anche il penale (per i reati coperti da art.13 D.Lgs.74/2000).

D: È possibile rateizzare il pagamento dovuto dopo l’accertamento?
R: Sì. Se decidi di pagare l’accertamento (per acquiescenza o adesione), puoi chiedere una rateazione fino a 8 rate trimestrali (importi < €50k) o 16 rate trimestrali (importi ≥ €50k) . Devi presentare richiesta entro 60 giorni e versare la prima rata entro tale termine. Le rate seguenti sono trimestrali con interessi legali. Nota: se fai ricorso e perdi, anche nella cartella esattoriale potrai poi chiedere una dilazione (quella standard di 72 rate mensili se hai i requisiti). Però conviene sfruttare la rateazione “da accertamento” perché blocca anche le sanzioni ridotte (in acquiescenza/adesione puoi rateizzare mantenendo lo sconto sanzioni). In sintesi: sì, puoi pagare a rate praticamente in ogni circostanza (in adesione il discorso è identico all’acquiescenza). Attento però a non saltare le rate: la decadenza fa perdere il beneficio delle sanzioni ridotte e l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile.

D: Se l’accertamento parziale è infondato, posso chiedere i danni o il rimborso delle spese?
R: Danni materiali o morali quasi impossibile ottenerli (bisognerebbe dimostrare dolo o colpa grave dell’ufficio, iter complicato contro lo Stato). Puoi però ottenere la condanna dell’Agenzia alle spese di lite se vinci in giudizio. In genere, se il contribuente ottiene l’annullamento totale, le Commissioni liquidano qualche migliaio di euro forfettario a suo favore (che l’Agenzia deve pagare, salvo compensazione se il giudice ritiene la questione incerta). Quindi il rimborso spese legali è possibile. Per il resto, la soddisfazione sarà aver evitato di pagare somme non dovute. Esiste una tutela per i casi di “lite temeraria” dell’ufficio (art. 15, co.2 D.Lgs. 546/92) ma è rarissimamente applicata. In teoria se l’ufficio resiste in giudizio pur sapendo di aver torto, il giudice potrebbe aumentare le spese a carico dell’Agenzia. Ma sono eventualità isolate. Quindi, in pratica, non puoi aspettarti risarcimenti extra se l’accertamento era infondato. Puoi però ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio, con interessi, e le spese di giudizio. Talvolta, se c’è stato un comportamento particolarmente scorretto dell’ufficio, puoi segnalare la cosa al Garante del Contribuente o chiedere l’annullamento in autotutela. Ma sul fronte economico, il sistema non prevede grossi incentivi risarcitori a tuo favore oltre al non pagare il non dovuto.

Conclusione: l’accertamento parziale ex art. 41-bis è uno strumento incisivo nelle mani del Fisco, ma come abbiamo visto non è irresistibile: il contribuente dispone di mezzi e diritti per difendersi efficacemente. La chiave sta nel muoversi tempestivamente, analizzare criticamente ogni aspetto (fattuale e legale) e adottare la strategia più opportuna caso per caso – che sia un accordo ragionevole con l’ufficio o una decisa battaglia in Commissione Tributaria. In ogni situazione, far valere le proprie ragioni è possibile, specie se supportato da consulenti esperti. Il contribuente informato non subisce passivamente l’accertamento: ne controlla la legittimità e, se rileva ingiustizie, le combatte nelle sedi previste, forte anche di una giurisprudenza che negli anni ha equilibrato i rapporti fissando limiti all’azione fiscale e tutelando chi è nel giusto.

Ricorda: ogni euro legittimamente guadagnato merita di essere difeso da indebite imposizioni. Un accertamento “parziale” del Fisco merita una difesa totale dei diritti del contribuente.

Fonti

  1. Corte di Cassazione – Sez. Trib., Ordinanza n. 7461 del 20 marzo 2024. Massima: l’accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale soggetta alle medesime regole degli accertamenti ordinari; il relativo oggetto non è limitato a certe categorie di reddito e la prova della pretesa può essere raggiunta anche tramite presunzioni (legali o semplici) .
  2. Gazzetta Ufficiale – Decreto MEF 24 aprile 2024. Decreto (GU Serie Gen. n.100 del 30/04/2024) recante “Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis della L.212/2000”. Conferma che gli avvisi di accertamento parziale fondati su controlli automatizzati/incrocio di banche dati rientrano tra gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato .
  3. D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 41-bis (Testo vigente al 2025). Normativa di riferimento sull’accertamento parziale: consente, “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice”, di accertare immediatamente redditi non dichiarati, maggiori redditi o imposte non versate sulla base di elementi raccolti tramite verifiche, segnalazioni di altri uffici, Guardia di Finanza, enti pubblici o dai dati dell’Anagrafe Tributaria . Esclude espressamente i controlli formali ex artt. 36-bis e 36-ter. Prevede che l’ufficio possa limitarsi ad accertare il maggior imponibile o imposta dovuta, avvalendosi anche dell’adesione (D.Lgs.218/97), e stabilisce che non si applichi l’art. 44 (divieto di doppio accertamento, derogato appunto dal 41-bis) .
  4. D.Lgs. 10/03/2000 n. 74, artt. 4 e 5 (come modif. da D.L. 124/2019 conv. L.157/2019). Definiscono i reati tributari di dichiarazione infedele (art.4) e omessa dichiarazione (art.5). Soglie di punibilità: imposta evasa > €100.000 e componenti attivi sottratti > 10% del totale o > €2.000.000 per l’infedele; imposta evasa > €50.000 per l’omessa . Pene previste: infedele dichiarazione reclusione 2 a 4.5 anni; omessa dichiarazione 2 a 5 anni (a seguito di modifiche 2019). Sono soglie spesso coinvolte in accertamenti parziali rilevanti.
  5. Cassazione Civile – Sez. Trib., Ordinanza n. 18398 del 04/09/2020 e Ordinanza n. 31012 del 02/11/2021. Hanno riaffermato principi in tema di accertamento parziale: non è un nuovo tipo di accertamento, bensì una facoltà procedurale che segue le regole ordinarie (in termini di onere probatorio, termini, motivazione) . Hanno chiarito che l’Amministrazione può utilizzare anche dati presuntivi per il 41-bis, purché di gravità e precisione adeguata. Inoltre, ribadiscono che un successivo accertamento sul medesimo periodo d’imposta non può basarsi su elementi già conosciuti e non utilizzati nel parziale precedente .
  6. Cassazione Penale – Sez. III, Sentenza n. 37335/2014. Ha sancito, in ambito penale tributario, che le semplici presunzioni (in particolare quelle “induttive pure”, come gli studi di settore) non sono sufficienti a fondare una condanna penale per evasione . Occorre la prova piena del dolo specifico di evasione. Ciò rimarca la differenza tra livello amministrativo (dove le presunzioni legali relative bastano, salvo prova contraria del contribuente) e livello penale (dove serve un quadro probatorio certo e il dolo va dimostrato in positivo).
  7. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 16/E del 28/04/2016. Chiarimenti sul raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato tributario, dopo le modifiche della L. 208/2015. Conferma che il raddoppio (da 5 a 7 anni, o da 4 a 8 per IVA) è condizionato alla presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari . Se la soglia di reato non risulta superata o la denuncia è tardiva, il raddoppio non opera. La circolare recepisce l’orientamento Cassazione e si applica anche agli accertamenti parziali: se un parziale viene notificato oltre il quinto anno senza che la denuncia sia stata tempestiva o senza reato concreto, esso è nullo per decadenza.
  8. Commissione Trib. Reg. Abruzzo (sede Pescara), Sentenza n. 926/2017. Caso in cui un avviso di accertamento parziale è stato annullato per vizio di sottoscrizione: risultava firmato da un funzionario che non aveva formale delega del dirigente . La sentenza conferma che anche agli accertamenti parziali si applica l’art. 42 DPR 600/73, per cui la mancata sottoscrizione da parte del capo ufficio o di funzionario delegato regolarmente rende nullo l’atto. Questo principio è pacifico in giurisprudenza.
  9. Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – artt. 6-bis e 9-bis (introdotti dal D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 219/2023). L’art. 6-bis ha sancito il diritto generale al contraddittorio preventivo per gli atti tributari impositivi, salvo casi di particolare urgenza o di atti di massa individuati da apposito DM (vedi Fonte n.2) . L’art. 9-bis (in vigore dal 2023) ha codificato il principio di unicità dell’accertamento per periodo d’imposta, stabilendo che il contribuente ha diritto a non subire più di un atto impositivo sullo stesso fatto, salvo le eccezioni di legge (tra cui appunto l’accertamento parziale e integrativo) . Queste norme di civiltà giuridica rafforzano le tutele del contribuente: in caso di accertamenti multipli senza nuovi elementi, si può invocare l’art. 9-bis per far annullare il secondo atto; in caso di omissione ingiustificata del contraddittorio (quando dovuto), l’art. 6-bis offre base per contestare il vizio procedurale .
  10. Corte di Cassazione – Sez. Trib., Sentenza n. 35091 del 14 dicembre 2023. Pronuncia recente in tema di operazioni inesistenti e onere probatorio. Conferma i criteri: per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione ha l’onere di provare (anche indiziariamente) sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario, disponendo di indizi idonei a mettere in guardia un imprenditore medio ; incombe poi sul contribuente l’onere di provare di aver agito all’oscuro della frode e con la massima diligenza . Per le operazioni oggettivamente inesistenti, è sufficiente che l’Erario dimostri anche mediante presunzioni semplici l’inesistenza delle operazioni; spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non essendo sufficiente esibire fatture o regolarità formale dei pagamenti . La sentenza richiama anche le decisioni Cass. n. 24471/2022 e n. 28628/2021 sul medesimo tema, consolidando tale riparto dell’onere probatorio in ambito IVA e imposte dirette.
  11. Corte di Cassazione – Sez. Trib., Ordinanza n. 972 del 17 gennaio 2023. Importante pronuncia sul principio di inerenza dei costi d’impresa. Stabilisce che, ai fini della deducibilità, il contribuente deve provarne l’inerenza in termini qualitativi, ovvero di coerenza e correlazione con l’attività svolta, non già di correlazione ai ricavi in sé . Ne consegue che non assumono rilevanza né la congruità né l’utilità economica immediata del costo rispetto ai ricavi ottenuti, ma solo che il costo non sia estraneo all’attività. La sentenza (972/2023) rigetta pertanto l’idea dell’ufficio che le spese sponsorizzazione fossero indeducibili perché antieconomiche, affermando che la valutazione dell’economicità spetta all’imprenditore e non al Fisco . Questo orientamento, in linea con Cass. SS.UU. 2018 n. 14701, tutela il contribuente da contestazioni fondate solo su giudizi di merito sull’opportunità delle spese.
  12. Corte di Cassazione – Sez. Trib., Ordinanza n. 1287 del 20 gennaio 2025. (Pres. Giudicepietro, Rel. Lume) – Pronuncia che ribadisce con vigore il rispetto dei limiti dell’accertamento parziale rispetto all’integrativo. Ha affermato che un accertamento successivo a quello parziale non può fondarsi su elementi già conosciuti dall’ufficio sin dall’origine ma non contestati, dovendo basarsi necessariamente su nuovi elementi sopravvenuti . In mancanza di novità, il secondo atto è configurabile come “accertamento a singhiozzo” non consentito. La decisione richiama vari precedenti (Cass. 18065/2010, 27788/2020, 12854/2022) e fa riferimento anche al nuovo art. 9-bis Statuto, a tutela del contribuente contro plurime imposizioni sullo stesso fatto. Questo arresto giurisprudenziale offre un importante supporto al contribuente qualora subisca più accertamenti sul medesimo anno senza reali elementi nuovi: il secondo va impugnato anche in base a tali principi di diritto ormai consolidati.

Hai ricevuto un accertamento parziale ex art. 41-bis e l’Agenzia delle Entrate ti contesta operazioni inesistenti, fatture ritenute fittizie o costi dichiarati indeducibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento parziale ex art. 41-bis e l’Agenzia delle Entrate ti contesta operazioni inesistenti, fatture ritenute fittizie o costi dichiarati indeducibili?

Ti dicono che “l’Ufficio ha già elementi certi”, che “non serve un accertamento completo” e che quindi la pretesa fiscale sarebbe immediatamente fondata, con IVA, imposte, sanzioni e interessi?

Temi che una contestazione circoscritta, presentata come “limitata”, possa in realtà avere effetti devastanti sulla tua posizione fiscale e patrimoniale?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento parziale non è una scorciatoia senza regole,
👉 operazioni inesistenti e costi indeducibili devono essere provati,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridimensionare l’intero accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è l’accertamento parziale ex art. 41-bis,
  • perché viene usato per contestare operazioni e costi,
  • quando è illegittimo,
  • come difendersi efficacemente.

Cos’è l’Accertamento Parziale ex art. 41-bis (In Modo Chiaro)

L’accertamento parziale è uno strumento con cui il Fisco:

  • contesta specifici elementi della dichiarazione,
  • senza procedere a un accertamento generale,
  • quando ritiene di avere elementi “certi e diretti”,
  • limitando l’atto a singole operazioni o costi.

👉 È parziale solo nella forma, non negli effetti.


Perché il Fisco Usa l’Accertamento Parziale

L’Amministrazione ricorre spesso all’art. 41-bis per:

  • recuperare IVA su fatture ritenute inesistenti,
  • disconoscere costi considerati non inerenti o indeducibili,
  • agire rapidamente senza una verifica completa,
  • anticipare la riscossione.

👉 La rapidità non giustifica l’assenza di prova.


Operazioni Inesistenti: Cosa Intende il Fisco

Le operazioni vengono qualificate come inesistenti quando:

  • si ritiene che la prestazione non sia mai avvenuta,
  • il fornitore è considerato cartolare o inattendibile,
  • mancano riscontri ritenuti “sufficienti” dall’Ufficio.

👉 Ma la presunzione di inesistenza non basta.


Costi Indeducibili: L’Altra Contestazione Tipica

I costi vengono disconosciuti quando il Fisco sostiene che:

  • non siano inerenti all’attività,
  • manchi la prova della loro effettività,
  • siano collegati a operazioni ritenute inesistenti.

👉 Il costo non diventa indeducibile solo perché contestato.


Il Punto Chiave: Accertamento Parziale ≠ Prova Automatica

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se è un accertamento parziale, allora è già certo”.

In realtà:

  • l’art. 41-bis non abbassa l’onere della prova,
  • l’Ufficio deve dimostrare inesistenza e indeducibilità,
  • le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti,
  • il contribuente ha pieno diritto di difesa.

👉 La forma “parziale” non rende l’atto inattaccabile.


Quando l’Accertamento ex art. 41-bis è Illegittimo

L’accertamento è contestabile se:

  • manca una prova concreta dell’inesistenza,
  • si fonda solo su indizi o segnalazioni esterne,
  • non analizza la realtà delle operazioni,
  • disconosce i costi in modo automatico,
  • non rispetta il contraddittorio,
  • utilizza l’art. 41-bis per aggirare garanzie difensive.

👉 Il Fisco non può usare il “parziale” per semplificare la prova.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • sottovalutano l’accertamento “limitato”,
  • non contestano il metodo usato,
  • si difendono solo con i documenti contabili,
  • pagano per paura di ulteriori controlli.

👉 È il ragionamento dell’Ufficio che va smontato.


Accertamento Parziale ≠ Debito Definitivo

Un principio fondamentale è questo:

👉 anche un accertamento ex art. 41-bis può essere annullato integralmente.

Questo significa che puoi:

  • contestare la qualificazione delle operazioni,
  • dimostrare l’effettività dei costi,
  • far emergere l’inerenza economica,
  • ottenere l’annullamento di IVA, imposte e sanzioni.

👉 La difesa nel merito è pienamente ammessa.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro l’accertamento parziale è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta l’uso improprio dell’art. 41-bis,
  • smonta la presunzione di inesistenza,
  • difende l’inerenza e l’effettività dei costi,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista produce i documenti.
👉 L’avvocato difende la legittimità delle operazioni.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento parziale ricevuto,
  • verificare la prova addotta dall’Agenzia,
  • contestare operazioni inesistenti e costi indeducibili,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare la pretesa fiscale,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • recuperi IVA ingiustificati,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • effetti a catena su altri periodi d’imposta,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Subire il parziale significa accettare una presunzione.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per imprese e professionisti:

  • l’accertamento ex art. 41-bis è rapido,
  • i termini di impugnazione sono stringenti,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti parziali ex art. 41-bis richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su operazioni inesistenti.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento parziale,
  • verifica della prova sulle operazioni contestate,
  • difesa contro l’inesistenza presunta,
  • tutela dell’inerenza e deducibilità dei costi,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

L’accertamento parziale ex art. 41-bis non è una scorciatoia per il Fisco
e non trasforma le presunzioni in certezze.

👉 Le operazioni si valutano nel merito,
👉 i costi si difendono con la sostanza,
👉 le presunzioni si contestano.

La regola è chiara:

👉 attaccare il metodo,
👉 difendere la realtà delle operazioni,
👉 mai accettare un accertamento parziale senza reagire.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti ex art. 41-bis, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare recuperi fiscali ingiusti e proteggere l’attività.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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