L’accertamento fiscale sulle donazioni ricevute è sempre più frequente, perché l’Amministrazione finanziaria utilizza indagini finanziarie, incroci automatici e presunzioni patrimoniali per riqualificare somme ricevute come redditi imponibili, quando la donazione non è ritenuta adeguatamente dimostrata.
Per imprenditori, professionisti e partite IVA, il rischio è elevato: bonifici, versamenti o trasferimenti familiari possono essere trasformati in redditi non dichiarati, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando la liberalità è reale.
Molti si chiedono:
“Una donazione può essere tassata come reddito?”
“Basta la causale ‘donazione’ nel bonifico?”
“Come posso evitare la riqualificazione?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la donazione non è reddito, ma deve essere provata in modo corretto.
Se la prova è carente, la riqualificazione diventa possibile.
Perché il Fisco riqualifica le donazioni
La riqualificazione scatta quando l’Ufficio ritiene che:
• manchi una prova idonea della liberalità
• il trasferimento sia ricorrente o rilevante
• il donante non abbia capacità economica apparente
• le somme siano incoerenti con i redditi dichiarati
• la causale sia generica o contraddittoria
• vi siano indizi di corrispettività
In questi casi, la donazione viene trattata come reddito.
Donazione o reddito? Il nodo centrale
Il punto critico è questo:
• la donazione è un atto di liberalità
• il reddito presuppone una controprestazione
• l’Ufficio cerca indizi di corrispettività
• la prova della donazione è a carico del contribuente
• la semplice etichetta non basta
Il cuore della difesa è dimostrare l’assenza di sinallagma.
L’errore più grave: affidarsi solo alla causale bancaria
Molti contribuenti sbagliano quando:
• indicano solo “donazione” nel bonifico
• non documentano il rapporto tra le parti
• non dimostrano la capacità del donante
• non spiegano la finalità della liberalità
• rispondono in modo generico all’Ufficio
• non contestano il metodo presuntivo
La causale non è una prova completa.
Quali prove servono per difendersi
Una difesa efficace richiede:
• documentazione del rapporto personale o familiare
• prova della capacità economica del donante
• coerenza tra importo e contesto
• eventuale atto di donazione (anche informale, se ammissibile)
• assenza di obblighi o prestazioni in cambio
• ricostruzione cronologica dei trasferimenti
La prova deve essere logica, coerente e documentata.
Quando la riqualificazione è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• la liberalità è occasionale
• il rapporto personale è evidente
• il donante ha mezzi adeguati
• non vi sono prestazioni correlate
• l’Ufficio usa presunzioni automatiche
• manca una reale analisi del contesto
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Donazioni, presunzioni e capacità contributiva
È essenziale sapere che:
• la donazione non incrementa la capacità contributiva
• il capitale donato non è reddito
• l’onere probatorio dell’Ufficio non è nullo
• le presunzioni devono essere gravi e concordanti
• la riqualificazione va motivata
• il contraddittorio è fondamentale
Il metodo conta quanto il risultato.
Dalla riqualificazione all’accertamento esecutivo
Se il controllo non viene gestito:
• la donazione diventa reddito presunto
• l’accertamento può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• la posizione finanziaria si aggrava
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su somme non imponibili
• sanzioni elevate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• blocco della liquidità
• danni patrimoniali
Il danno è fiscale e finanziario.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento su donazioni
Se hai ricevuto contestazioni su somme donate:
• non accettare la riqualificazione automaticamente
• non rispondere d’impulso
• raccogli la documentazione utile
• ricostruisci il contesto della liberalità
• fai analizzare l’atto
• imposta una difesa tecnica nei termini
Il primo passo è decisivo.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
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È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• dimostrare la natura di donazione
• evitare la riqualificazione a reddito
• ridurre o annullare l’accertamento
• prevenire la riscossione
• tutelare patrimonio e liquidità
Agisci ora
Una donazione non è reddito, ma può diventarlo se non viene difesa correttamente.
Difendersi è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza.
Se stai subendo un accertamento fiscale su donazioni ricevute,
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Introduzione
Ricevere una donazione – sia essa una somma di denaro, un bene mobile o immobile – non è di per sé un illecito fiscale. Tuttavia, un trasferimento patrimoniale effettuato per spirito di liberalità può attirare l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, specialmente se avviene senza le formalità previste o in contesti anomali. L’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli sulle donazioni, anche tra familiari, per verificare il corretto pagamento dell’imposta sulle donazioni (dove dovuta) e per scongiurare che sotto la veste del dono si celi in realtà un’operazione con causa diversa o un espediente elusivo . In questi casi il Fisco può tentare una “riqualificazione” dell’operazione: ad esempio può sostenere che il trasferimento sia in realtà un reddito non dichiarato, una vendita simulata, una remunerazione occulta, ecc., con conseguente diversa tassazione (più onerosa) per il contribuente.
Dal punto di vista del contribuente (donatario) che subisce un accertamento del genere, è fondamentale conoscere i propri diritti e strumenti di difesa. Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – affronta in dettaglio il tema dell’accertamento fiscale sulle donazioni ricevute e di come difendersi dalla riqualificazione operata dal Fisco, con un taglio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo. Analizzeremo:
- Le diverse tipologie di donazione (dirette, indirette, informali) e la loro disciplina civilistica e fiscale;
- La normativa italiana sull’imposta di donazione, con le ultime novità introdotte nel 2024-2025 (riforma fiscale, art. 56-bis T.U. Successioni e Donazioni) ;
- Le situazioni che tipicamente fanno scattare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate sulle donazioni (es. movimenti bancari anomali, atti non registrati, ecc.) ;
- Le possibili contestazioni sollevate dal Fisco (mancato pagamento dell’imposta, simulazione o abuso del diritto, qualificazione come reddito imponibile, ecc.) ;
- I casi in cui l’accertamento può risultare illegittimo o infondato, ad esempio per importi modesti, documentati come prestiti/rimborsi, o già esenti per legge ;
- Le strategie difensive a disposizione del contribuente: quali prove fornire, come valorizzare le esenzioni e franchigie, come far valere errori procedurali o normativi, e in ultima analisi come impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) competente;
- Esempi pratici, con simulazioni di casi concreti e relative soluzioni, per comprendere l’applicazione delle norme ai casi reali;
- Una sezione di Domande e Risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni (dalle tempistiche di accertamento alle prove da produrre, fino alla distinzione tra donazione e altre attribuzioni patrimoniali).
L’obiettivo è fornire un quadro completo e aggiornato, supportato da fonti normative e giurisprudenziali autorevoli (Cassazione, circolari ufficiali, ecc.), su come affrontare un accertamento fiscale legato a donazioni ricevute. La prospettiva adottata è quella del contribuente (donatario) che deve difendere la natura liberale dell’atto o comunque evitare una tassazione non dovuta, tutelando il proprio patrimonio e i propri diritti.
1. Donazioni dirette, indirette e informali: definizioni civilistiche essenziali
Per capire come difendersi da un accertamento su una donazione, occorre prima distinguere le varie forme che una liberalità può assumere e le relative regole civilistiche, dato che queste influiscono sulla validità dell’atto e sulle formalità (ad esempio la registrazione notarile) che il Fisco potrebbe contestare. In diritto civile italiano, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, un soggetto (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario) disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo un obbligo . Si possono individuare tre categorie principali: donazioni dirette (o tipiche), donazioni indirette e donazioni informali (talvolta queste ultime sono considerate una sottospecie delle indirette). Vediamole in sintesi:
- Donazione diretta (tipica): è la donazione in senso stretto, attuata con un contratto formale. La legge richiede l’atto pubblico notarile (alla presenza di due testimoni) a pena di nullità, salvo che si tratti di beni di modico valore . L’art. 782 c.c. stabilisce infatti la forma solenne notarile per le donazioni, mentre l’art. 783 c.c. ammette la validità delle cosiddette donazioni di modico valore anche senza atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene (tradizione) . Il concetto di “modico valore” è relativo: dipende sia dal valore oggettivo del bene, sia dalle condizioni economiche del donante (es.: €5.000 possono essere modici per un milionario ma non per un donante con patrimonio esiguo) . In caso di donazione diretta non di modico valore, l’atto privo di notarizzazione è nullo civilmente (inesistente giuridicamente), e non produce effetti tra le parti.
- Donazione indiretta: ricorre quando, senza stipulare un contratto di donazione in forma solenne, si ottiene ugualmente il risultato pratico di arricchire gratuitamente il beneficiario con correlativo depauperamento del disponente . In altre parole, la donazione indiretta si realizza tramite un negozio diverso (o una combinazione di atti) che perseguono un fine di liberalità. La Cassazione a Sezioni Unite n. 18725/2017 ha fornito un elenco indicativo di ipotesi di donazione indiretta ricorrenti : ad esempio, il contratto a favore di terzo (come quando si apre un conto cointestato e si arricchisce l’altro cointestatario con i versamenti); il pagamento di un debito altrui (es. un padre che paga alcune rate del mutuo intestato al figlio); il pagamento di un prezzo dovuto da altri (es. genitore che paga la casa ma l’immobile viene intestato al figlio); la vendita di un bene a un prezzo simbolico/irrisorio (donazione della differenza di valore); la rinuncia a un credito vantato verso qualcuno (liberandolo dal debito, si arricchisce il patrimonio del debitore) . In tutti questi casi si verifica sostanzialmente un trasferimento gratuito di ricchezza, senza usare la forma tipica della donazione. Civilisticamente, la donazione indiretta non richiede l’atto pubblico di donazione, in quanto l’arricchimento avviene tramite un altro schema contrattuale valido (vendita, pagamento, rinuncia, ecc.). Tuttavia, gli effetti liberali possono rilevare in altri ambiti: ad esempio, in caso di morte del donante, la donazione indiretta può essere soggetta a collazione o riduzione se lesiva delle quote di legittima, alla stregua di una donazione diretta.
- Donazione informale (o “liberalità informale”): il termine si riferisce in genere alle liberalità attuate mediante comportamenti di fatto o atti materiali, senza alcun contratto tipico sottostante. Spesso coincide con la donazione di somme di denaro effettuata tramite mera traditio (consegna) o altre operazioni semplificate. Un esempio classico è il bonifico bancario con cui Tizio trasferisce una somma sul conto di Caio a titolo di regalo, senza stipulare nulla per iscritto . Altri esempi di donazione informale sono: la consegna manuale di denaro contante o di un assegno al beneficiario, il giroconto bancario o postale, l’intestazione congiunta di un conto o dossier titoli (facendo confluire denaro a favore del co-intestatario), la rinuncia a far valere un diritto (es. lasciare prescrivere un credito vantato verso il beneficiario) . Di regola, queste liberalità non rispettano la forma richiesta dall’art. 782 c.c. perché non c’è un atto pubblico: se superano il modico valore, sono civilmente nulle. Ciò significa che, in teoria, il donante potrebbe ripetere quanto donato invocando la nullità (o i suoi eredi potrebbero pretendere la restituzione dopo la morte del donante) . Ad esempio, se un genitore regala €100.000 al figlio con bonifico senza atto notarile, quell’atto è nullo civilmente; se il genitore cambiasse idea, potrebbe chiedere la restituzione sostenendo la nullità per difetto di forma (anche se naturalmente ciò è raro in ambito familiare). Va però evidenziato che la nullità opera sul piano civilistico, a tutela del donante, ma non impedisce di per sé eventuali conseguenze sul piano fiscale, come vedremo tra poco .
In sintesi, dal punto di vista civilistico la differenza chiave è che solo la donazione diretta (non di modico valore) richiede l’atto pubblico, mentre la donazione indiretta e quella informale ne sono prive. Le donazioni indirette si fondano comunque su un atto giuridico valido (diverso dalla donazione tipica), mentre le donazioni meramente informali sono atti di mero fatto, nulli civilmente se eccedono la modicità. Questa distinzione influirà sul trattamento fiscale: il Fisco tende a guardare alla sostanza economica (trasferimento di ricchezza a titolo gratuito) più che alla forma, e come vedremo può tassare anche liberalità non formalizzate se ne ha evidenza, in ossequio al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) . D’altro canto, esistono regole specifiche che limitano il potere di accertamento sulle donazioni non risultanti da atti pubblici, regole che sono state oggetto di recenti interventi normativi (nel 2024) e di pronunce della Cassazione nel 2024. Passiamo dunque al quadro fiscale.
2. L’imposta sulle donazioni: soggetti, aliquote, franchigie ed esenzioni
In Italia le donazioni (al pari delle successioni ereditarie) sono soggette a una imposta sulle donazioni disciplinata dal Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (T.U.S.D., D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346). Questa imposta fu eliminata nel 2001, per poi essere reintrodotta con modifiche dal 2006 . Attualmente è in vigore con aliquote differenziate a seconda del rapporto di parentela tra donante e donatario, e con franchigie (soglie di esenzione) per i gradi di parentela più stretti. Di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote e franchigie attualmente previste (aggiornate al 2025) :
Tabella 1 – Aliquote e franchigie dell’imposta di donazione (aggiornato 2025)
| Relazione donante ↔ donatario | Aliquota | Franchigia esente per beneficiario |
|---|---|---|
| Coniuge; Parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti diretti, nonni) | 4% | €1.000.000 |
| Fratelli e sorelle | 6% | €100.000 |
| Altri parenti fino al 4° grado; Affini in linea collaterale fino al 3° grado | 6% | Nessuna (0 €) |
| Altri soggetti (estranei, conviventi non parenti, affini oltre i gradi suddetti) | 8% | Nessuna (0 €) |
| Nota: Se il beneficiario è portatore di handicap grave (L.104/1992), si aggiunge una franchigia extra di €1.500.000 oltre alla franchigia personale della sua categoria . Ad esempio, un figlio disabile grave godrà di €2.500.000 esenti (1.000.000 + 1.500.000). |
Alcune precisazioni importanti sull’imposta di donazione:
- L’imposta si applica sul valore complessivo dei beni e diritti trasferiti a titolo gratuito, al netto di eventuali passività o oneri accollati al donatario . Nel caso di denaro o beni mobili, il valore è nominale o di mercato; per gli immobili si considera il valore catastale (moltiplicatore rendita) o quello dichiarato in atto se superiore.
- La franchigia (dove prevista) si riferisce a ogni donatario per ciascun donante. Ciò significa che se una madre dona 800.000€ al figlio oggi e altri 500.000€ dopo 2 anni, ai fini dell’imposta le due donazioni si sommano (coacervo) e la franchigia di 1.000.000€ si esaurisce: sul secondo atto il figlio pagherà il 4% sulla parte che eccede la franchigia residua. Novità: la riforma fiscale del 2024 ha eliminato l’istituto del coacervo tra eredità e donazioni, ma lo ha mantenuto – in forma attenuata – per le donazioni tra loro . In particolare, non si tiene più conto delle donazioni fatte prima del 25 ottobre 2001 (data di abolizione della vecchia imposta) ai fini del calcolo della franchigia in caso di successione o di nuove donazioni: queste liberalità pregresse non vanno cumulate . Resta invece la regola del coacervo per le donazioni effettuate dal 2001 in poi, ai fini del calcolo della franchigia in ulteriori donazioni o nell’eredità del donante .
- Le donazioni dirette formalizzate con atto notarile vengono assoggettate all’imposta di donazione dal notaio stesso al momento della registrazione dell’atto (mediante applicazione delle aliquote di cui sopra sulle eccedenze oltre franchigia). In genere il notaio provvede a liquidare l’imposta dovuta e il donante/donatario la versano (o la addebitano nelle spese). Se la donazione rientra interamente nella franchigia esente, si paga soltanto l’imposta fissa di registro/ipotecaria/catastale (ad esempio €230 in totale per un immobile donato al figlio entro il milione di euro).
- Le donazioni indirette collegate ad atti onerosi spesso non scontano nuovamente l’imposta di donazione, per evitare doppia imposizione. L’art. 1, comma 4-bis del T.U. 346/1990 prevede infatti che le liberalità collegate a trasferimenti di immobili o aziende scontino solo le imposte previste per quegli atti (registro proporzionale o IVA, ipotecaria, catastale) e non siano soggette a ulteriore imposta di donazione . Esempio tipico: un padre paga il prezzo di una casa che viene intestata al figlio – si realizza una donazione indiretta, ma se l’atto di acquisto immobiliare è già stato tassato con imposta di registro o IVA, non ci sarà imposta di donazione aggiuntiva su quella liberalità. Analogamente, se Tizio vende un immobile a Caio per metà del suo valore (donandogli in sostanza l’altra metà), sull’atto di vendita Caio pagherà l’imposta di registro sul valore dichiarato; la quota di arricchimento gratuito non viene assoggettata a imposta donativa, essendo parte di un atto già tassato (salvo casi di frode).
- Esenzioni particolari: alcune donazioni godono di esenzione indipendentemente da franchigie e rapporti di parentela. Ad esempio, le donazioni a favore di enti non profit riconosciuti (ONLUS, fondazioni, associazioni iscritte nei registri) sono esenti dall’imposta . Inoltre, i patti di famiglia (trasferimenti di azienda o quote societarie a discendenti) sono esenti da imposta di successione/donazione, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività per almeno 5 anni (art. 3, co.4-ter D.Lgs. 346/90). Dal 2024, per favorire il passaggio generazionale delle imprese, il legislatore ha ampliato le agevolazioni: il D.Lgs. 139/2024 ha previsto esenzione per il trasferimento di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore di discendenti e coniuge attraverso contratti di patto successorio (strumento introdotto dalla riforma), sempreché rispetti condizioni simili .
- Decadenza e accertamento: di norma, l’Agenzia delle Entrate ha un termine di 5 anni per accertare l’imposta sulle donazioni dovuta su atti registrati o dichiarati (art. 27 D.Lgs. 346/90 rinvia ai termini del DPR 600/73). Se però una donazione non è dichiarata né registrata (come spesso avviene per le donazioni indirette/informali), il dies a quo per la decadenza decorre dal momento in cui l’atto viene a conoscenza del Fisco. In alcuni casi particolari, il termine può essere lungo o incerto: ad esempio, se una liberalità emerge in una voluntary disclosure o in un accertamento su altri tributi, il termine di 5 anni per l’azione impositiva parte dalla dichiarazione/emersone della liberalità stessa, non dalla data in cui la donazione era stata effettuata . La Cassazione ha chiarito che l’“autodichiarazione” della donazione indiretta in sede di collaborazione volontaria costituisce il presupposto impositivo e fa decorrere il termine dal momento della dichiarazione . Fuori da questi casi di “emersione”, se il trasferimento resta occulto all’Amministrazione, il termine di accertamento non inizia nemmeno a decorrere; tuttavia esiste un limite massimo di 10 anni previsto per la notificazione di atti impositivi omessi (art. 78 DPR 131/86) , oltre il quale difficilmente l’Erario potrebbe agire, richiamando al più l’ordinaria prescrizione decennale.
Riassumendo, se una donazione viene formalizzata correttamente (ad esempio atto pubblico registrato) e l’imposta è stata assolta o non dovuta per franchigia, non dovrebbero esservi pretese ulteriori su di essa. I problemi sorgono soprattutto quando la donazione non viene formalizzata o dichiarata in alcun modo: in tali situazioni il Fisco, se ne viene a conoscenza, può procedere a un accertamento postumo chiedendo l’imposta evasa (con sanzioni e interessi) oppure, in taluni casi, tentando di qualificare la somma come reddito imponibile diverso. I paragrafi successivi analizzano proprio questi scenari di accertamento su donazioni indirette/informali e le relative strategie difensive.
3. Liberalità indirette: accertamento e nuova disciplina dal 2025 (art. 56-bis T.U.S.D.)
Abbiamo visto che le liberalità indirette e informali sfuggono, in origine, all’iter ordinario di tassazione perché non risultano da atti pubblici immediatamente registrati. L’Amministrazione finanziaria non ha contezza diretta dei regali in denaro o delle altre attribuzioni gratuite fatte senza atto notarile . Per colmare questa lacuna, il legislatore già dal 2000 introdusse una norma ad hoc (l’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990) che disciplina le condizioni per assoggettare ad imposta sulle donazioni anche le liberalità “diverse dalle donazioni tipiche”. Tale articolo, modificato nel tempo, è cruciale per capire quando e come il Fisco può tassare donazioni indirette/informali in sede di accertamento. Nel 2024, con il D.Lgs. 139/2024 (attuativo della Delega di riforma fiscale), l’art. 56-bis è stato riscritto con decorrenza 1° gennaio 2025 , per recepire gli orientamenti affermatisi nella giurisprudenza di legittimità (in particolare una fondamentale sentenza della Cassazione del marzo 2024) . Esaminiamo quindi la disciplina previgente e le novità dal 2025, evidenziando come difendersi in caso di accertamenti.
Art. 56-bis (versione fino al 2024): in sintesi, la norma prevedeva due situazioni in cui le liberalità indirette potevano essere tassate: (a) se risultavano da un atto soggetto a registrazione (ad esempio, dichiarazione in un contesto ufficiale); e (b) se comportavano un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni di lire (circa €180.760) . Inoltre, al comma 3, l’art. 56-bis stabiliva che, se una liberalità diversa da donazione veniva volontariamente registrata dal contribuente, essa era tassata secondo le aliquote ordinarie dell’imposta sulle donazioni (come se fosse una donazione tipica) . Nella prassi, la norma consentiva al Fisco di tassare – attraverso un apposito avviso di liquidazione – le liberalità indirette emerse, ad esempio, in una denuncia di successione (dove vanno dichiarate eventuali donazioni fatte in vita dal defunto) o in sede di accertamento di altri tributi se il contribuente “confessava” che un certo trasferimento di ricchezza era frutto di donazione. Tuttavia, l’interpretazione e l’applicazione di questa norma hanno generato incertezze: ad esempio, sulla necessità o meno che fossero superate le franchigie attuali e non la vecchia soglia fissa in lire, sulla decorrenza dei termini per accertare, e su come trattare le donazioni informali nulle civilmente. L’Agenzia delle Entrate in passato ha spesso cercato di applicare l’imposta anche su donazioni indirette di denaro emerse in controlli bancari, pure sotto le franchigie, talvolta applicando un’aliquota unica del 7-8% sull’importo intero (interpretando rigidamente l’art. 56-bis ante riforma). Diversi contribuenti hanno impugnato tali liquidazioni, portando la questione in Cassazione.
La svolta giurisprudenziale (Cass. n. 7442/2024): con una sentenza epocale, depositata il 20 marzo 2024, la Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) ha chiarito in modo definitivo i presupposti per l’accertamento e la tassazione delle liberalità indirette. Nel caso di specie, un significativo bonifico estero-su-estero da uno zio a una nipote era stato riqualificato dal Fisco come donazione indiretta e tassato, nonostante la nipote avesse formalmente rifiutato la liberalità con atto notarile (restituendo i beni allo zio) . La contribuente sosteneva che mancava un atto pubblico e che quindi la donazione (di strumenti finanziari) era nulla e non poteva costituire fatto generatore d’imposta . La Cassazione ha invece respinto la sua tesi, affermando principi di diritto di grande rilievo. In particolare, ha stabilito che rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione tutte le liberalità diverse dalle donazioni tipiche – ossia tutti quegli atti che arricchiscono il donatario con correlativo impoverimento del donante, compiuti senza la forma solenne dell’atto pubblico – i quali costituiscono manifestazione di capacità contributiva . Tali liberalità sono suscettibili di accertamento e tassazione (pur non essendovi obbligo di registrazione) solo in presenza di una dichiarazione della loro esistenza resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi, e solo se superano le franchigie attualmente vigenti . Questo principio , conforme all’art. 53 della Costituzione (capacità contributiva) , significa in sostanza:
- Le donazioni indirette/informali non vengono tassate di regola (non c’è un obbligo generalizzato di denunciarle né di pagarci imposta), a meno che il contribuente stesso non ne faccia emergere l’esistenza nel corso di un accertamento fiscale. In tal caso, diventano imponibili come donazioni, ma solo per la parte eccedente le franchigie previste per il grado di parentela pertinente.
- La mancata forma pubblica e la conseguente nullità civilistica della liberalità non impediscono la tassazione: in ambito tributario rileva il fatto economico dell’arricchimento gratuito. La nullità tutela il donante sul piano civile (consentendogli eventualmente di riprendersi il bene), ma non ha effetti per il Fisco ai fini dell’imposizione . In altri termini, anche una donazione nulla (per difetto di forma) può essere tassata come liberalità indiretta, se il contribuente la dichiara in sede di controllo.
- La dichiarazione che fa “scattare” l’imposta può provenire dal donatario o dal donante, ed anche consistere – come nel caso esaminato – in un’adesione del contribuente durante un accertamento sintetico o una procedura di regolarizzazione (es. voluntary disclosure) . L’importante è che sia una dichiarazione “confessoria” resa nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi (non necessariamente l’imposta di donazione stessa). Spesso ciò avviene perché il contribuente, dovendo giustificare somme o patrimoni non altrimenti spiegabili, preferisce “confessare” una donazione ricevuta, scontando così l’imposta di donazione – più leggera – piuttosto che subire la ben più onerosa tassazione IRPEF come reddito occulto . La Cassazione riconosce la legittimità di questa scelta e anzi afferma che l’ordinamento offre un’opportunità al contribuente: se confessa la donazione, paga sì l’imposta sulle donazioni, ma evita una contestazione peggiore .
Nella stessa sentenza, la Cassazione ha anche precisato altri aspetti: ad esempio, ha attribuito irrilevanza fiscale al fatto che la donataria avesse poi rifiutato formalmente la donazione restituendo le somme allo zio (ciò non ha annullato il presupposto d’imposta, avendo comunque avuto luogo il trasferimento iniziale) . Inoltre, in motivazione la Corte ha affermato che un ordine di bonifico bancario è riconducibile, economicamente, a uno schema di delegazione di pagamento idoneo a realizzare una liberalità indiretta a favore del beneficiario . Questa interpretazione si discosta da un precedente arresto delle Sezioni Unite (SU n. 18725/2017) che considerava il bonifico per trasferire titoli come una donazione diretta ad esecuzione indiretta soggetta a forma solenne . La Sezione Tributaria nel 2024 ha privilegiato il profilo fiscale sostanziale: se c’è animus donandi e arricchimento, poco importa la forma tecnica del negozio bancario, ai fini dell’imposta di donazione .
Novità normative dal 2025: il decreto attuativo n. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato l’art. 56-bis T.U.S.D. per allinearlo ai principi appena descritti . In particolare, il nuovo testo:
- Elimina la soglia fissa di 350 milioni di lire, prevedendo semplicemente che la liberalità indiretta sia tassabile se e nella misura in cui supera le franchigie vigenti in base al rapporto di parentela . Ormai già la prassi interpretativa applicava i limiti in euro, ma si trattava di un adeguamento necessario. Ora qualsiasi liberalità indiretta, di qualsiasi importo, può essere soggetta a imposta se emerge ufficialmente, ferma restando l’esenzione fino alla franchigia relativa.
- Chiarisce che la “emersione” nell’ambito dell’attività accertativa del Fisco (dichiarazione confessoria da parte dell’interessato) è l’unico presupposto per tassare queste liberalità . Viene dunque soppressa la precedente doppia condizione (dichiarazione + soglia): basta la dichiarazione in un procedimento tributario per rendere la liberalità imponibile, purché – va da sé – non si tratti di importi irrisori al di sotto delle franchigie.
- Conferma la possibilità della registrazione volontaria della liberalità: se il contribuente spontaneamente registra un atto che attesta la donazione indiretta (ad esempio una scrittura privata dichiarativa o un’accettazione da parte del donatario), allora si applica l’imposta in modo ordinario, con le aliquote ordinarie previste dall’art. 56 (che richiama quelle generali 4%, 6%, 8%) in base al rapporto di parentela . Ciò è in continuità col passato: la volontaria registrazione fa trattare la liberalità come una donazione tipica a tutti gli effetti.
- Definisce meglio il caso di accertamento d’ufficio: se la liberalità indiretta emerge non da una dichiarazione spontanea del contribuente ma, ad esempio, da verifiche su terzi o altri atti (dichiarazioni altrui, documenti acquisiti), il nuovo art. 56-bis indica comunque l’aliquota dell’8% fissa (la più alta) da applicare sul valore eccedente franchigia . Questa previsione uniforma un aspetto controverso: in passato l’Agenzia talvolta applicava un’aliquota “forfettaria” (7% o 8%) nelle liquidazioni d’ufficio di donazioni non dichiarate, per analogia con il vecchio art. 56-bis. Ora il legislatore esplicitamente stabilisce che, in caso di accertamento non collaborativo, si applica l’aliquota massima dell’8% (sempre al netto delle franchigie spettanti). Se invece la liberalità viene volontariamente dichiarata, si applicano le aliquote ordinarie (4% o 6% a seconda dei casi) .
- Fa salvo il regime di esclusione già vigente per le liberalità collegate ad atti immobiliari o d’azienda soggetti a imposta di registro proporzionale o IVA . In altre parole, ribadisce che se la donazione indiretta è avvenuta attraverso un atto già tassato (es. compravendita casa), allora non si applica comunque l’imposta di donazione su di essa. Inoltre, viene chiarito che la dichiarazione confessoria resa in sede di accertamento può costituire quel “qualsivoglia elemento” sufficiente a escludere la tassazione della liberalità collegata ad atti già registrati/IVA . Ciò recepisce l’orientamento emerso (Cass. 11831/2022) secondo cui, se un atto oneroso e l’arricchimento gratuito sono funzionalmente collegati, la liberalità indiretta si considera già “assorbita” nell’atto oneroso e non tassabile a parte.
- Mantiene fermo che il termine di decadenza per l’accertamento delle liberalità indirette è quello ordinario decennale dell’art. 78 DPR 131/86 . Come visto prima, questo si interpreta nel senso che, dal momento dell’emersione/dichiarazione, il Fisco ha al massimo 10 anni per notificare l’imposta (anche se di solito si applica il termine quinquennale dell’art. 76 DPR 131/86).
Per chiarezza espositiva, riportiamo uno schema comparativo delle regole pre-2025 e post-riforma 2025 sulle liberalità indirette tassabili (sintesi dell’art. 56-bis vecchio e nuovo):
Tabella 2 – Accertabilità delle liberalità indirette: confronto pre-2025 vs dal 2025
| Aspetto | Fino al 2024 (vecchio art. 56-bis) | Dal 2025 (nuovo art. 56-bis) |
|---|---|---|
| Soglia per tassazione | Liberalità tassabile solo se comporta incremento > 350 milioni di lire (~€180.760). | Nessuna soglia fissa: tassabile se emerge, con applicazione franchigie vigenti (€). |
| Dichiarazione necessaria | Richiesta doppia condizione: che la liberalità sia dichiarata in un procedimento di accertamento e superi la soglia. | Unica condizione: la liberalità è tassabile solo se emerge da dichiarazione/confessione del contribuente in un procedimento tributario (spontaneamente o su richiesta). |
| Aliquota applicabile | In accertamento d’ufficio: prassi di aliquota 7% su intero valore (interpretazione AE); se registrata volontariamente, aliquote ordinarie (4%,6%,8%) su eccedenza. | Registrazione volontaria: tassazione “ordinaria” (4%, 6% ecc. oltre franchigia, secondo parentela) . Accertamento d’ufficio/confessione: aliquota fissa 8% sull’importo eccedente franchigia, per tutte le categorie . |
| Donazioni informali (nulle civilmente) | Non escluse espressamente; anzi, in passato Cassazione e AE le ritenevano tassabili comunque se scoperte, nonostante la nullità (imposta dovuta anche su donazioni nulle) . | Chiarito che non sono tassate se non dichiarate o registrate. La nullità civile non evita la tassazione in caso di dichiarazione, ma se l’atto non emerge rimane fuori dal prelievo . |
In definitiva, dal 2025 il quadro normativo è più chiaro e in linea con la giurisprudenza: le liberalità indirette o informali non vengono tassate di iniziativa dall’Agenzia, a meno che non sia il contribuente stesso a farle emergere in un controllo. Il contribuente, dal canto suo, se vuole regolarizzare o ufficializzare una donazione indiretta, può farlo registrando un atto e pagando l’imposta dovuta (ad esempio per avere certezza giuridica, evitare future liti tra eredi, ecc.). Viceversa, se preferisce non dichiarare nulla, sa che l’atto rimarrà fiscalmente “invisibile” finché il Fisco non dovesse scoprirlo in altro modo, evenienza in cui comunque la tassazione avverrà nei limiti e con le aliquote detti.
Questa consapevolezza è fondamentale per difendersi da eventuali accertamenti: spesso, in passato, l’Amministrazione ha notificato avvisi di liquidazione applicando l’8% sull’intero importo di un bonifico tra parenti rinvenuto in indagini finanziarie, senza considerare franchigie o relazioni di parentela. Oggi un simile atto impositivo sarebbe contestabile alla luce dei principi sopra esposti, come vedremo negli esempi pratici (§7).
4. Quando scatta l’accertamento fiscale sulle donazioni?
L’Agenzia delle Entrate non viene avvisata delle donazioni private informali (come i bonifici tra familiari) se non quando queste emergono in qualche modo. Diverso è il caso delle donazioni formali: ogni atto notarile di donazione viene registrato e comunicato, quindi l’imposta (se dovuta) viene subito liquidata. Dunque, i controlli fiscali sulle donazioni riguardano perlopiù:
- Donazioni non dichiarate né registrate in origine: somme di denaro o altri beni trasferiti senza atto pubblico, che possano emergere successivamente.
- Donazioni dichiarate o registrate ma potenzialmente irregolari: ad esempio atti in cui secondo il Fisco è stato sotto-dichiarato il valore, o casi di simulazione di donazione per mascherare altro.
- Liberalità collegate a operazioni elusive (abuso del diritto): es. uso di trust o società interposte per aggirare l’imposta, che l’Ufficio tenta di riqualificare come donazioni tassabili.
- Verifiche patrimoniali su soggetti con disponibilità finanziarie non coerenti col reddito dichiarato: il Fisco, in sede di accertamento sintetico o controllo dei conti correnti (ex art. 32 DPR 600/73), se trova movimenti o incrementi non spiegati, può chiedere conto al contribuente. Se questi giustifica dicendo “era una donazione ricevuta”, si rientra nello scenario discusso. Se invece il contribuente non fornisce spiegazioni o il Fisco non crede alla natura di donazione, può procedere a tassare le somme come redditi occulti.
In pratica, ecco alcune situazioni tipiche che fanno scattare l’accertamento sulle donazioni :
- Bonifici o trasferimenti bancari cospicui tra parenti o amici, specie se a favore di soggetti senza reddito adeguato. Ad esempio, un trasferimento di 50.000€ dal conto di uno zio al nipote studente potrebbe insospettire se rilevato. Le banche segnalano ai fini antiriciclaggio movimenti sopra soglie rilevanti, e tali informazioni possono alimentare controlli fiscali.
- Acquisti di beni intestati a un soggetto ma pagati da un altro. Un classico è l’atto di acquisto immobiliare intestato al figlio ma dove il pagamento risulta effettuato dal padre/madre (questo dato spesso emerge dall’atto notarile stesso, se viene dichiarato). In tal caso, se non si è esplicitamente qualificato il fatto come “donazione indiretta esente” nell’atto, l’Agenzia potrebbe successivamente contestare il mancato pagamento dell’imposta di donazione.
- Finanziamenti, regalie o contributi infruttiferi tra privati non documentati. Ad esempio: Tizio versa a Caio varie somme durante l’anno, senza un contratto di mutuo registrato; se tali somme sono consistenti, il Fisco potrebbe chiedere se erano redditi di Caio non dichiarati, oppure – se Caio afferma trattasi di aiuti da parte di Tizio – potrebbe qualificare la cosa come donazione non dichiarata.
- Movimenti bancari non coerenti col profilo reddituale. Questo rientra nelle verifiche del cosiddetto redditometro o degli accertamenti bancari: se una persona con reddito modesto riceve sul conto flussi elevati (o acquista beni di valore), l’Ufficio può avviare un accertamento sintetico chiedendo la provenienza dei fondi. A quel punto la persona spesso dichiara che i soldi provenivano da donazioni di familiari. Se l’importo è elevato, come visto, il “confessare” una donazione può far sì che il Fisco richieda l’imposta di donazione (anziché considerarlo reddito imponibile Irpef).
- Donazioni risultanti da scritture private non registrate. Potrebbe accadere che, in un controllo, venga reperita una scrittura privata in cui si attesta una donazione (es. un semplice foglio dove un genitore dichiara di aver dato X euro al figlio). Se tale scrittura non è mai stata registrata, l’Agenzia potrebbe procedere a tassarla (ritenendola dichiarazione di liberalità).
- Dichiarazioni in altre sedi: come già accennato, se in una dichiarazione di successione ereditaria vengono indicate donazioni fatte in vita dal defunto (coacervo), oppure se in una voluntary disclosure internazionale il contribuente dichiara di aver ricevuto anni prima soldi da un parente, queste sono “dichiarazioni spontanee” che attivano il potere di accertamento del Fisco sulle liberalità indirette dichiarate .
Infine, ci sono accertamenti di tipo diverso collegati alle donazioni, che però esulano dal nostro focus “donazione = materia imponibile”. Ad esempio, se un contribuente ha debiti fiscali e si spossessa dei suoi beni con donazioni a familiari, l’Amministrazione finanziaria può reagire con azioni revocatorie o con lo strumento dell’art. 2929-bis c.c. (espropriazione di beni donati in presenza di debiti pregressi) . Si tratta però di difese del Fisco sul fronte riscossione (per recuperare i crediti tributari evitando che il patrimonio venga distratto tramite donazioni): questo è un profilo diverso, attinente alla tutela dei creditori, non alla tassazione della donazione in sé. In questa guida ci concentriamo sul profilo impositivo (accertamento dell’imposta dovuta o riqualificazione reddituale).
5. Cosa può contestare il Fisco: riqualificazione e abuso del diritto
Quando l’Agenzia delle Entrate individua una donazione non dichiarata, può muovere diverse contestazioni al contribuente, a seconda dei casi. Le principali sono:
- Omissione dell’imposta sulle donazioni: ovvero il Fisco sostiene che quell’atto andava assoggettato a imposta e non lo è stato. Tipicamente, se scopre un bonifico di grossa entità da A a B, parenti stretti, potrebbe emettere un avviso di liquidazione chiedendo il pagamento dell’imposta di donazione (se l’importo supera la franchigia) più relative sanzioni e interessi per il ritardato versamento. Ciò presuppone che qualifichi formalmente l’operazione come donazione (diretta o indiretta). Ad esempio, un bonifico di €200.000 da un fratello a una sorella, non giustificato, potrà essere visto come donazione indiretta: l’imposta dovuta sarebbe del 6% su €100.000 (eccedente la franchigia di €100.000 tra fratelli). Se nulla è stato pagato, l’Agenzia contesterà i €6.000 di imposta evasa, con sanzione (30% dell’imposta evasa, salvo definizione agevolata) e interessi. Il contribuente può ovviamente contestare l’atto eccependo, ad esempio, che la franchigia andava applicata (se l’Agenzia avesse tassato l’intero importo e non solo l’eccedenza). Va detto che dopo le sentenze del 2024, un avviso di accertamento che chieda imposta di donazione su una liberalità non dichiarata potrebbe essere illegittimo se la liberalità non è emersa tramite dichiarazione del contribuente. Come visto, la normativa ora restringe tali accertamenti ai casi di “confessione” nell’ambito di procedimenti tributari . Quindi il contribuente potrebbe difendersi sostenendo che l’Ufficio non poteva autonomamente tassare quel trasferimento senza una sua dichiarazione (vedi esempi pratici infra).
- Mancata formalità (atto pubblico) – riqualificazione come donazione nulla: l’Agenzia, alternativamente, potrebbe contestare la mancanza del prescritto atto notarile, affermando che la donazione era nulla civilmente e dunque non rientrava tra le esenzioni. Questo approccio in realtà gioca a sfavore del Fisco sul piano impositivo: se la donazione è nulla, il contribuente potrebbe obiettare che non c’è alcun atto tassabile. La Cassazione del 2019 ha confermato che una donazione nulla per difetto di forma non può essere sanata dal donante (può solo eventualmente rinnovarla con atto pubblico, oppure gli eredi possono confermarla ex art. 799 c.c.) . Quindi, sul piano civile, quell’atto resta invalido. Tuttavia, come già chiarito, sul piano fiscale la nullità non evita l’imposta se la liberalità si è comunque realizzata e viene dichiarata . L’Agenzia in passato ha sostenuto la tassabilità anche delle donazioni nulle, ragionando che il trasferimento effettivo di ricchezza c’è stato. Oggi, dopo Cass. 7442/2024, sappiamo che il Fisco può tassare la donazione nulla solo se il contribuente stesso ne ammette l’esistenza in un atto (dichiarazione, registrazione) . Diversamente, non può pretendere di “scovare” una donazione nulla e far pagare l’imposta d’ufficio, perché finché donante e donatario non la formalizzano o dichiarano, per il Fisco è come se non esistesse. È un punto importante di difesa: se ricevete una contestazione su una donazione informale mai dichiarata, verificate se effettivamente avete voi reso dichiarazioni in merito; in assenza di ciò, l’atto impositivo può essere viziato.
- Donazione indiretta soggetta a tassazione: questo è il caso di quando il Fisco individua un’operazione che, pur non essendo formalmente una donazione, secondo lui ne ha la sostanza. Ad esempio, l’acquisto della casa intestata al figlio ma pagata dal padre: se nell’atto di compravendita non si menziona la donazione indiretta, l’Agenzia potrebbe richiedere l’imposta di donazione sull’importo pagato dal padre. Va ricordato però che per legge (art. 1 co.4-bis TUS) le donazioni indirette collegate a immobili o aziende già tassate con registro/IVA non vanno ulteriormente tassate . Quindi in un caso simile il contribuente ha un’ottima difesa normativa: invocare la non imponibilità della liberalità in quanto rientrante nell’esenzione. Se invece si trattasse di un bene non coperto dall’esenzione (es. padre paga l’auto nuova al figlio, intestandola a lui: la compra-vendita auto sconta IPT, ma non c’è norma paragonabile per escludere la donazione indiretta su mobili registrati), il Fisco potrebbe contestare l’omessa imposta su quella liberalità.
- Simulazione o mascheramento: qui entriamo nel campo della riqualificazione vera e propria. L’Ufficio finanziario potrebbe sostenere che la “donazione” dichiarata in realtà nasconde un altro tipo di operazione. Ad esempio: “dietro lo schermo della liberalità si cela un pagamento per una prestazione lavorativa” , oppure “la finta donazione era in realtà una vendita dissimulata per evitare tasse”. In tali casi, il Fisco non sta tanto chiedendo l’imposta di donazione, quanto piuttosto vuole recuperare altre imposte (tipicamente IRPEF su redditi non dichiarati, o IVA, o imposte di registro su una vendita). Si invoca il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, quando applicabile, la disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000, già art. 37-bis DPR 600/1973) . Questa situazione è più complessa da contrastare perché implica che il Fisco abbia raccolto indizi e presunzioni a supporto della diversa qualificazione. Un caso reale: un dirigente (Tizio) aveva ricevuto oltre 1,2 milioni di euro in pochi anni, formalmente come donazioni da persone legate ai soci della sua azienda; l’Agenzia, notando che i versamenti coincidevano con la vendita delle quote societarie e con i successi aziendali, ha concluso che fossero in realtà premi occulti per il contributo di Tizio all’aumento di valore dell’azienda (una sorta di bonus mascherato) . Pur essendo stati fatti atti notarili di donazione, il Fisco ha ritenuto che l’atto liberale celasse una donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. (fatta per riconoscenza di servizi resi), e in sostanza l’ha trattata come reddito da lavoro dipendente di Tizio, tassandolo come tale . In questo caso, quindi, la contestazione non era “non hai pagato l’imposta di donazione”, bensì “hai occultato un reddito imponibile dietro l’etichetta di donazione”. Allo stesso modo, si pensi a un immobile “donato” da un imprenditore al fratello: se emergesse che in realtà il fratello ha pagato un corrispettivo in nero, l’operazione sarebbe riqualificata come vendita con imposta di registro e plusvalenze dovute, e anche eventuale IVA se del caso. Un altro esempio: le cosiddette donazioni simulate, in cui si finge un atto gratuito ma in realtà il donatario corrisponde un prezzo (magari con scrittura privata separata); qui il Fisco può far valere la simulazione e pretendere le imposte come da atto oneroso (più sanzioni). La difesa in simili frangenti richiede di smontare le presunzioni dell’Ufficio, dimostrando che il motivo liberale era genuino e non vi era un’altra controprestazione. Nel caso di Tizio, ad esempio, lui ha provato a difendersi sostenendo che esisteva un atto pubblico di donazione non impugnato, quindi doveva far fede fino a querela di falso . Ma i giudici tributari hanno rigettato la sua tesi, affermando che la prova fornita dall’Agenzia era “grave, precisa e concordante” nel dimostrare che quelle somme erano corrispettivo del suo apporto lavorativo . Insomma, la forma non salva se la sostanza contraddice: il contratto di donazione notarile in sé non impedisce all’Autorità fiscale di indagare sul motivo e sulle circostanze, e di qualificarlo diversamente ai fini tributari (senza bisogno di querela di falso, perché non si discute la materiale autenticità dell’atto, ma la sua causa economica).
In generale, la normativa anti-abuso (oggi art. 10-bis dello Statuto del contribuente) consente di disregardare operazioni prive di sostanza economica realizzate solo per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Se qualcuno utilizzasse, ad esempio, una catena di donazioni per trasferire utili aziendali ai soci senza passare per dividendi (tassati di più), oppure istituti un trust estero per poi far rientrare capitali fingendo siano donazione del trust stesso, l’Agenzia potrebbe contestare l’elusività e riqualificare il tutto come distribuzione di utili o altro, applicando la tassazione ordinaria. Questi sono casi molto tecnici: basti sapere che intestare come “donazione” un’operazione non garantisce immunità fiscale, se poi dalle evidenze risulta che la causa era un’altra.
6. Quando l’accertamento è illegittimo o infondato: possibili eccezioni
Non sempre le pretese del Fisco riguardo alle donazioni sono fondate. Ci sono vari motivi per cui un accertamento sulle donazioni ricevute può essere annullabile o riducibile. Dal punto di vista difensivo, è utile verificare se ricorre qualcuno di questi elementi:
- Donazione di modico valore: se il trasferimento rientra nella definizione di modico valore (art. 783 c.c.), esso non richiedeva atto pubblico e soprattutto, nella maggior parte dei casi, non raggiunge la franchigia imponibile. Ad esempio, una donazione di €5.000 in denaro tra padre e figlio è chiaramente modica (rispetto al patrimonio medio) e comunque ben sotto la franchigia di €1.000.000: non è soggetta a imposta. Qualora – per assurdo – arrivasse un accertamento per omessa imposta su tale somma, sarebbe palesemente infondato. Inoltre, il concetto di modico valore civilistico può essere utilizzato per sostenere la non tassabilità: Cassazione e dottrina ritengono che le piccole liberalità quotidiane o occasionali (regali, aiuti di lieve entità) non concretino nemmeno il presupposto dell’imposta, per mancanza di reale capacità contributiva manifestata. Dunque, un bonifico di importo modesto, compatibile col tenore di vita delle parti, dovrebbe essere escluso da contestazioni (il che peraltro è in linea con la prassi: difficilmente il Fisco si interessa di doni di poche migliaia di euro).
- Importo compatibile con la capacità reddituale del donante: questo punto, sottolineato negli accertamenti bancari, può in realtà giocare a favore del contribuente. Se il donante (chi ha dato i soldi) aveva redditi o disponibilità lecite sufficienti, la donazione può considerarsi spiegata e non indice di evasione. Ad esempio, un figlio riceve €30.000 dal padre pensionato che ha liquidato un TFR: se il padre può provare la provenienza lecita dei fondi (il TFR tassato alla fonte), l’Ufficio non può insinuare che il figlio li abbia percepiti come reddito proprio occulto. Dunque, se contestano a voi (donatario) un flusso come potenziale reddito non dichiarato, esibire documentazione sul donante (dichiarazioni dei redditi, estratti conto con disponibilità) aiuta a dimostrare che era davvero un regalo da risparmi legittimi. Questo può portare all’archiviazione dell’accertamento qualora l’obiettivo iniziale fosse verificare evasione IRPEF (redditometro). In pratica: la prova che il donante poteva permettersi quella liberalità rende più credibile la natura di donazione genuina e allontana il sospetto di altre causali.
- Prestito infruttifero o rimborso: spesso i contribuenti, quando vengono interpellati su somme ricevute, dichiarano che non era una donazione bensì un prestito (magari già restituito in parte) o un rimborso di precedenti somme date. Se ciò è documentabile, diventa un valido motivo per annullare la pretesa di imposta di donazione. Un contratto di mutuo (prestito) tra privati non è soggetto a registrazione obbligatoria se non enunciato in atti pubblici, e soprattutto non è un atto imponibile (il denaro ricevuto in prestito non è reddito né liberalità). Quindi, se riuscite a produrre un documento con data certa (ad esempio un contratto di mutuo gratuito registrato anche tardivamente, o uno scambio di email PEC all’epoca dell’accordo) in cui il donante era in realtà mutuante e il donatario mutuatario, si può convincere il giudice che non c’era animus donandi ma una diversa causa (obbligo di restituzione). Attenzione: il prestito tra familiari è credibile se ci sono elementi oggettivi (piani di restituzione, movimenti contabili successivi coerenti, ecc.). Non si può “inventare” un prestito dopo anni senza alcuna traccia: in mancanza di prove, l’escamotage del “era un prestito” potrebbe non reggere. Però, se genuino, è una difesa totale: il prestito non si tassa (né come reddito né come donazione). Analogamente, se il donatario aveva in passato prestato egli stesso soldi al donante, e la cosiddetta donazione era in realtà un rimborso di quel debito, non c’è liberalità ma adempimento di un’obbligazione. Un esempio: anni fa il figlio paga spese per 20.000€ per conto del padre; nel 2023 il padre versa 20.000€ al figlio chiamandolo “regalo”. Se si dimostra che era la restituzione di quanto anticipato, non è un arricchimento gratuito e quindi niente imposta.
- Mancanza di prova del carattere liberale: il Fisco, per qualificare un trasferimento come donazione, deve inquadrare l’animus donandi, ossia l’intento di arricchire gratuitamente. Se questo elemento soggettivo è dubbio o manca, la pretesa di tassare come donazione potrebbe cadere. Ad esempio, un passaggio di denaro tra conti potrebbe avere altre spiegazioni (pagamento per conto terzi, deposito fiduciario, ecc.). In giudizio tributario, spesso spetta al contribuente chiarire la causale, ma se l’Ufficio non ha prove sufficienti che fosse effettivamente un regalo, la sua ricostruzione può essere contestata. In altre parole, “non ogni accredito è una donazione”: se emergono circostanze incompatibili col mero spirito di liberalità (es. rapporti commerciali tra le parti, contropartite indirette), l’atto impositivo è fragile. Da notare: la recente introduzione dell’art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 impone all’Agenzia, negli atti, di indicare gli elementi presuntivi su cui si fonda e di non pretendere che sia il contribuente a provare fatti negativi. Ciò significa che l’avviso di accertamento deve essere motivatamente circostanziato. Se l’Ufficio si limitasse a dire “Hai ricevuto X euro, non hai provato che era esente, quindi tassiamo”, senza portare elementi, l’atto potrebbe essere annullato per difetto di motivazione e violazione dell’onere della prova a suo carico .
- Atto già tassato o registrato regolarmente: come accennato, se il contribuente riesce a mostrare che quella liberalità era già stata dichiarata e tassata, l’accertamento successivo è nullo per inesistenza del presupposto. Ad esempio, se c’era un atto notarile di donazione e l’Agenzia (erroneamente o per disguido) contesta di nuovo l’imposta, basterà esibire la copia dell’atto con gli estremi di registrazione e il pagamento effettuato, chiedendo l’annullamento. Un altro caso: se la donazione indiretta era menzionata in un atto soggetto a registrazione (come spesso consigliano i notai di fare, ad esempio inserire in un rogito la frase “parte del prezzo è donato da… a …”), allora formalmente l’art. 56-bis lettera a) risulta soddisfatto e l’imposta di donazione non è dovuta (perché esente ex art. 1 co.4-bis se immobiliare). Un avviso che ignorasse tutto ciò sarebbe facilmente impugnabile allegando la documentazione.
In tutti questi casi, evidenziare al Fisco o al giudice tributario l’esistenza di tali circostanze può condurre all’annullamento totale o parziale dell’accertamento. Vale sempre la pena, quando si riceve un avviso, di esaminarlo con attenzione per individuare eventuali errori di calcolo (franchigie non applicate, aliquote errate) o di diritto (omessa considerazione di esenzioni, decadenza dei termini, difetti di motivazione).
7. Come difendersi: strategie e strumenti a tutela del contribuente
Affrontare un accertamento fiscale su una donazione richiede un approccio metodico. Ecco i passi consigliati e le strategie difensive più efficaci dal punto di vista del contribuente (donatario o donante coinvolto):
a) Analizzare il contenuto dell’avviso di accertamento: appena ricevuto l’atto, occorre leggerlo attentamente. Verificate cosa vi viene contestato esattamente: è un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione? (di solito emesso dall’ufficio successioni/donazioni, ex art. 56-bis) oppure è un avviso di accertamento IRPEF che qualifica le somme come redditi? (emesso dall’ufficio controlli reddituali). Capire la natura della pretesa è il primo passo per impostare la difesa. Inoltre, controllate data, firmatario, ufficio emittente, e soprattutto la motivazione: deve spiegare i fatti accertati e le ragioni giuridiche. Se mancano riferimenti a norme o prove, è indice di debolezza dell’atto.
b) Raccogliere la documentazione utile: bisogna procurarsi tutti i documenti che possano supportare la vera natura dell’operazione. Questo può includere: estratti conto bancari (per mostrare provenienza dei fondi o eventuale restituzione successiva di un prestito), ricevute, email o messaggi in cui ci si riferisce a quel trasferimento (es. “ti rimborso il prestito”), eventuali scritture private stipulate (anche se non registrate, possono valere come prova fra le parti), dichiarazioni scritte del donante (se vivo, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dettagliando che era un regalo e perché), contratti di mutuo o riconoscimenti di debito, ecc. . Se la vicenda coinvolge più anni, ricostruite la cronologia: ad es., se sostenete che quei soldi erano risparmi restituiti, documentate quando e come erano stati dati prima. Più completa è la base documentale, più forte sarà la vostra posizione.
c) Verificare le esenzioni e franchigie applicabili: confrontate l’importo contestato con le franchigie spettanti. Se ritenete si tratti di una donazione tra parenti stretti, evidenziate se è sotto soglia. Come negli esempi più avanti, capita che l’Ufficio erroneamente liquidi imposta su tutto l’importo: segnalare che, ad esempio, trattandosi di padre-figlio, i primi 1.000.000€ non andavano tassati, può portare all’annullamento parziale (o totale, se l’importo era interamente franchigiato) . Allo stesso modo, valutate se la liberalità rientra in un caso di esenzione particolare (donazione a ONLUS, patto di famiglia, ecc.) e in tal caso preparate la documentazione (es. statuto dell’ente beneficiario).
d) Dimostrare la reale natura dell’operazione: qui si tratta di argomentare, con supporto delle prove, quale fosse la causa vera. Se era un prestito, presentate il contratto o predisponetene uno ora (meglio se con data certa, magari facendolo registrare all’Agenzia Entrate per conferire data). Se era un contributo occasionale (es. genitore che aiuta figlio a comprare auto con bonifico di 5k), sottolineate la modicità e magari presentate una dichiarazione del genitore sul carattere di regalo per aiuto familiare. Se l’Ufficio parla di reddito occulto, spiegate la provenienza dei fondi dal patrimonio del donante: ad esibizione di dichiarazioni e conti del donante, come detto, toglie forza alla tesi reddituale. Se è in ballo la questione simulazione/causa diversa, concentratevi nel confutare i singoli indizi: portate spiegazioni alternative per le coincidenze temporali o le cifre (nel caso di Tizio del bonus, la difesa tentò di giustificare l’importo come frutto di particolare generosità spontanea – non ha convinto, ma ogni caso fa storia a sé). In generale, svuotare di contenuto le presunzioni del Fisco è fondamentale: se rimane solo la vostra spiegazione plausibile e nessuna prova contraria, dovete vincere “in dubio pro contribuente”.
e) Partecipare al contraddittorio pre-contenzioso (se previsto): per accertamenti di certa entità e in alcuni ambiti, prima di emettere l’atto definitivo l’Agenzia invita il contribuente a comparire (contraddittorio endoprocedimentale). È un’opportunità per far valere subito le proprie ragioni e magari ottenere un’archiviazione o una riduzione. Presentatevi (o mandate un professionista) con i documenti preparati, spiegate pacatamente la situazione e consegnate memoria scritta. Anche se non vi daranno ragione subito, avrete creato un precedente scritto delle vostre argomentazioni, utile poi in giudizio.
f) Valutare ravvedimento o definizioni agevolate: se effettivamente c’è stata una dimenticanza (es. avreste dovuto dichiarare la donazione e pagare poca imposta, ma non l’avete fatto per errore) e le prove sono schiaccianti a favore del Fisco, può essere conveniente cercare una soluzione bonaria. Ad esempio, in presenza di istituti come l’accertamento con adesione, potete proporre un pagamento con sanzioni ridotte. Oppure, se il legislatore introduce sanatorie (a volte vi sono definizioni agevolate dei contenziosi), valutarle. Il ravvedimento operoso in senso stretto per imposta di donazione omessa non è semplice, perché di solito viene “scoperta” dal Fisco; però, finché non vi notificano nulla, potete sempre provare a presentare un’istanza di registrazione tardiva spontanea e pagare il dovuto con sanzione ridotta. Ciò sarebbe visto positivamente in caso di successivo contenzioso, magari evitando il processo.
g) Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’accertamento non viene annullato in autotutela o via adesione, l’ultima parola spetta al giudice tributario. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (salvo sospensioni feriali), davanti alla CGT Provinciale (primo grado). Nel ricorso andranno sviluppate in diritto tutte le eccezioni viste (es. vizio di motivazione, insussistenza presupposto, decadenza termini, ecc.) e allegate le prove. È altamente consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista, data la tecnicità della materia e la rilevanza degli importi che spesso sono in gioco. In giudizio, ricordate che la prova presuntiva è ammessa e fondamentale: l’Agenzia può basare la sua tesi su presunzioni, ma esse devono essere gravi, precise e concordanti. Il contribuente può vincere se riesce a incrinare anche uno solo di questi requisiti (ad es. dimostrando che la presunzione non è poi così precisa, o che vi sono elementi discordanti). Inoltre, con la riforma del processo tributario del 2022, il giudice può ammettere anche la testimonianza scritta: il donante potrebbe rendere una dichiarazione testimoniale giurata utile a confermare la versione del contribuente, nei limiti in cui il giudice la ritenga ammissibile (resta preclusa la prova testimoniale orale in udienza, ma quella scritta sì, art. 7 D.Lgs. 546/92 riformato). Una testimonianza del donante che conferma l’intento di liberalità gratuito, senza accordi occulti, potrebbe essere decisiva se l’Agenzia insinua cause diverse.
h) Chiedere la sospensione e tutelare il patrimonio: parallelamente al ricorso, se l’importo richiesto è elevato e vi sono difficoltà a pagar subito (o pericolo per i beni in caso di iscrizione a ruolo), si può chiedere al giudice una sospensione dell’atto per evitare la riscossione fino alla sentenza. Bisogna allegare sia fumus boni iuris (motivi validi di ricorso) sia periculum (danno grave e irreparabile nel pagare subito). Nel caso di donazioni, spesso gli importi di imposta non sono astronomici (se restano nei limiti di franchigia); diverso se il Fisco ha riqualificato come redditi milioni di euro, lì la posta in gioco è alta. In tal caso, muoversi per tempo con consulenza legale è d’obbligo.
In definitiva, difendersi da un accertamento su una donazione significa far emergere la realtà effettiva dietro al trasferimento di denaro e inquadrare giuridicamente correttamente i fatti. Fortunatamente, la legislazione attuale e la giurisprudenza recente offrono varie tutele al contribuente onesto: dal riconoscimento della validità fiscale delle liberalità non formalizzate (se dichiarate volontariamente) alla limitazione del potere di intervento del Fisco in assenza di dichiarazioni, fino ai principi sull’onere della prova che impediscono all’Amministrazione di agire con semplici sospetti. Sfruttare questi argomenti, supportati da sentenze di Cassazione pertinenti, è la chiave per ottenere ragione in sede di contraddittorio o giudizio. Nei casi dubbi, inoltre, ricordiamo che vige il principio del favor rei: se l’operazione può essere letta come donazione non imponibile (perché ad esempio sotto franchigia) o come qualunque altra cosa non imponibile, il dubbio va risolto a favore del contribuente, non potendo l’Erario applicare imposte non previste espressamente.
8. Esempi pratici di accertamenti e difesa
Di seguito presentiamo alcuni esempi concreti per illustrare come potrebbe presentarsi un accertamento dell’Agenzia delle Entrate su donazioni e quali difese opporre in ciascuna situazione.
Esempio 1: Donazione di denaro entro franchigia (nessuna imposta dovuta)
– Scenario: Mario effettua un bonifico bancario di €500.000 a favore del figlio Luigi, come aiuto per l’acquisto di casa. Non viene stipulato alcun atto notarile, il trasferimento è informale. Qualche tempo dopo, Mario riceve un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate che richiede l’imposta di donazione su €500.000, qualificando il bonifico come donazione indiretta.
– Analisi: Si tratta di padre (donante) e figlio (donatario), quindi rapporto in linea retta con franchigia di €1.000.000. L’importo di €500.000 rientra interamente nella franchigia: ciò significa che, anche se fosse dovuta l’imposta, essa sarebbe calcolata su valore 0 (eccedenza zero oltre franchigia), dunque nessuna imposta. L’accertamento dell’Agenzia in questo caso è errato in diritto: sta tassando qualcosa che la legge esenta. La difesa di Luigi consisterà nel contestare l’erronea applicazione dell’imposta: andrà immediatamente eccepito che, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 346/90, l’imposta si applica solo sul valore netto eccedente la franchigia, e nel caso di specie l’intero importo è sotto soglia . Inoltre, si può aggiungere che la liberalità non era nemmeno emersa in un procedimento: Mario non l’aveva “confessata” (l’Agenzia l’ha scoperta forse tramite controlli incrociati). Dunque, dopo la riforma 2025, un siffatto accertamento appare ultra vires, perché manca la dichiarazione del contribuente richiesta dall’art. 56-bis . Luigi impugnerà l’atto chiedendone l’annullamento integrale, evidenziando sia l’assenza di presupposto imponibile sia la violazione della norma procedurale (assenza di dichiarazione). È altamente probabile che l’Ufficio annulli in autotutela o perda in giudizio, data la chiarezza della franchigia non superata.
Esempio 2: Donazione indiretta tra fratelli, parzialmente imponibile
– Scenario: Anna regala €150.000 alla sorella Carla tramite bonifico, senza alcuna formalità (né scritture né atti pubblici). L’Agenzia delle Entrate intercetta questo trasferimento (magari tramite indagini finanziarie) e notifica a Carla un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione sul totale di €150.000, applicando l’aliquota del 6% (come tra fratelli) e quindi chiedendo €9.000, più sanzioni.
– Analisi: Tra sorelle la franchigia è €100.000; l’importo eccedente è €50.000. L’imposta dovuta sarebbe il 6% di 50.000, ossia €3.000. L’Agenzia però – nell’ipotesi – ha tassato l’intero importo come se non vi fosse franchigia, forse per un’interpretazione restrittiva (o perché l’atto non era dichiarato volontariamente). Carla nel suo ricorso contesterà due aspetti. Primo, l’errore di calcolo: il valore imponibile doveva essere solo €50.000, quindi già solo su questo profilo la pretesa va ridotta di due terzi (da €9.000 a €3.000) . Secondo, farà valere la giurisprudenza (Cass. 7442/2024) secondo cui una donazione informale di denaro non dichiarata non dovrebbe essere tassata affatto a meno che non sia emersa da confessione . Carla può sostenere che nessuno dei due (né lei né Anna) ha mai dichiarato all’Agenzia la liberalità; è stata l’Agenzia a rilevarla d’ufficio. In base al nuovo art. 56-bis, questo non è sufficiente a legittimare la tassazione (specie considerando l’assenza di qualunque intento evasivo, dato che Carla non aveva obblighi dichiarativi su quel regalo e Anna aveva lecita disponibilità). La difesa, quindi, chiederà l’annullamento totale dell’avviso: in subordine, almeno la riduzione dell’imposta alle sole somme eccedenti franchigia (€3.000 imposta), ma in via principale l’annullamento integrale perché la fattispecie non era accertabile in mancanza di dichiarazione spontanea . In giudizio, se l’accertamento era avvenuto ante 2025, l’Ufficio potrebbe invocare la vecchia norma (che parlava di soglia 180k lire superata – qui effettivamente 150k > 180k €? No, €150k < €180,760, dunque neanche quella condizione era soddisfatta!). Quindi, anche in base alla versione precedente, non potevano tassare liberalità sotto ~€180.760 . È un ulteriore argomento: Carla evidenzierà che €150k non superava la soglia di legge allora vigente per l’accertamento. Insomma, l’atto impositivo è sbagliato sotto molteplici profili. È molto probabile una decisione favorevole a Carla, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Esempio 3: Donazione indiretta collegata a immobile (esente) – erroneo accertamento redditometrico
– Scenario: Federico, giovane lavoratore, acquista un appartamento da un venditore estero per €300.000. All’atto notarile, l’acquirente è solo Federico, ma il pagamento viene effettuato interamente dalla madre di Federico tramite bonifico dal suo conto estero. La madre non compare nell’atto se non per delegare il pagamento, e non viene formalizzata come donazione indiretta. Anni dopo, l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento sintetico redditometrico su Federico (ritenendo il suo acquisto immobiliare non giustificato dai redditi dichiarati) e gli notifica un avviso di accertamento chiedendo IRPEF su €300.000 di “redditi presunti” utilizzati per l’acquisto, oppure in alternativa l’imposta di donazione su €300.000 considerando l’operazione come donazione indiretta madre-figlio (l’atto menziona che il pagamento fu fatto dalla madre).
– Analisi: Ci troviamo di fronte a una liberalità indiretta classica: la madre ha pagato il prezzo dell’immobile, arricchendo il figlio che si ritrova proprietario senza esborso. Tuttavia, per legge (art. 1 co.4-bis TUS) questa liberalità non è soggetta a imposta di donazione perché l’acquisto è un atto già soggetto a imposta di registro (o in questo caso, forse IVA se venditore estero, ma comunque tassato). Dunque, nessuna imposta sulle donazioni è dovuta su tale trasferimento . L’Agenzia che ne chiedesse il pagamento commetterebbe un errore di diritto. Federico, nel predisporre la difesa, evidenzierà ciò: la donazione indiretta immobiliare gode di esenzione espressa. Quindi, se l’avviso riguarda l’imposta di donazione, va annullato per insussistenza del presupposto . Se invece l’avviso è sul fronte IRPEF (redditometrico), Federico dovrà dimostrare che i fondi con cui ha comprato la casa non erano redditi suoi, bensì denaro proveniente dalla madre a titolo di liberalità (le cui disponibilità patrimoniali magari derivavano da risparmi esteri leciti). Qui paradossalmente conviene “confessare” la donazione: Federico potrà produrre evidenza del bonifico materno, eventuale dichiarazione della madre che conferma di aver voluto donare la somma al figlio per la casa. Ciò dovrebbe far venir meno la pretesa di tassazione IRPEF, poiché il redditometro non può imputargli come reddito una spesa finanziata con soldi altrui. In pratica, si dirà: il figlio non ha evaso nulla, la spesa per la casa è stata coperta dalla madre, come confermato da bonifico e dal donante stesso. A questo punto, l’Ufficio potrebbe convertirla in tassazione donazione, ma come detto non può perché l’atto è esente. Dunque la difesa completa di Federico è: (i) Nessun reddito imponibile, essendo donazione indiretta; (ii) Nessuna imposta donativa dovuta, essendo atto collegato a imposizione immobiliare . L’esito atteso è l’annullamento dell’accertamento.
Esempio 4: Donazione formale o simulazione? (riqualificazione come reddito di lavoro)
– Scenario: (Ispirato a un caso reale) Un manager, Alessandro, riceve dal suo mentore d’azienda, Carlo (non parente), tre donazioni in denaro mediante atti notarili per un totale di €600.000 nell’arco di 2 anni. Formalmente, Carlo dichiara nell’atto di donazione che fa ciò “per mero spirito di liberalità, in segno di riconoscenza personale”. L’imposta di donazione è stata pagata (trattandosi di estranei, 8% sull’eccedenza rispetto a franchigia zero: circa €48.000 versati). A distanza di un anno, l’Agenzia delle Entrate avvia un’indagine e ritiene che in realtà queste somme fossero una remunerazione occulta per il lavoro svolto da Alessandro nella società di Carlo, visto che proprio in quegli anni la società aveva triplicato il suo valore anche grazie all’operato di Alessandro, e Carlo aveva venduto l’azienda lucrando molto. L’Agenzia quindi emette avvisi di accertamento IRPEF nei confronti di Alessandro, riqualificando i €600.000 come redditi da lavoro dipendente non dichiarati (applicando aliquote IRPEF, sanzioni per omessa dichiarazione, ecc.), sostenendo che la donazione era un mero schermo. Alessandro impugna gli atti sostenendo che la donazione era reale, provata da atto pubblico non impugnato, e che l’onere della prova di un’eventuale simulazione gravava sul Fisco.
– Analisi: Questo caso mostra come anche una donazione formale e tassata possa essere rivisitata dal Fisco con occhi diversi. Alessandro qui ha già pagato l’imposta di donazione sull’atto, ma ciò non impedisce all’Agenzia di perseguire il fine (più succulento) di far pagare l’IRPEF al 43% su 600k, se riesce a dimostrare che era in realtà salario mascherato. In giudizio, l’Agenzia porterà presumibilmente elementi come: la tempistica (i doni subito dopo le vendite di quote societarie), la sproporzione (perché Carlo regalerebbe una cifra così enorme a un non parente se non per un motivo preciso?), la logica economica (il donatario era l’uomo chiave dell’azienda, appare come un compenso di successo) . Alessandro opporrà la forma legale (atti notarili validi, non contestati) e magari testimonianze sul rapporto personale di amicizia e riconoscenza che giustificava liberalità. La decisione dipenderà dalla valutazione delle prove: non c’è una soluzione preconfezionata. La Cassazione in situazioni analoghe ha affermato che l’onere della prova inizialmente è a carico del Fisco, ma può essere soddisfatto tramite presunzioni gravi, precise e concordanti . Se ciò avviene, tocca poi al contribuente fornire prova contraria convincente. Nel nostro esempio, la presenza di atti notarili di donazione (che fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che attestano) è un punto forte per Alessandro – ma attenzione: l’atto attesta che Carlo gli ha donato X ed egli ha accettato, ma non attesta né esclude quali motivi concreti abbiano spinto Carlo. Il motivo liberale è un elemento estrinseco, che può essere indagato senza “smentire” l’atto. Dunque, i giudici potrebbero benissimo concludere che, pur essendo formalmente donazioni, sostanzialmente erano donazioni remuneratorie (ex art. 770 c.c.) così strettamente legate al rapporto di lavoro da divenire redditi. C’è anche un precedente in Cassazione lavoro: la Corte ha ritenuto imponibili come reddito da lavoro certe liberalità corrisposte da terzi ai dipendenti, se correlate all’attività (es. mance ai croupier). Nel caso di Alessandro, i giudici tributari di merito (ipotizziamo) confermano l’accertamento, affermando che la sostanza economica prevale sulla forma e che l’Agenzia ha assolto all’onere probatorio presentando vari indizi concordanti . Alessandro si troverebbe quindi a dover pagare IRPEF + sanzioni, magari con compensazione di quanto già pagato come imposta di donazione (per evitare doppia imposizione sullo stesso importo, quella già versata potrebbe essergli riconosciuta a credito). La lezione qui è: sebbene raro, può succedere che il Fisco riqualifichi una donazione vera come altro. Per difendersi, serve ribadire la genuinità dell’intento liberale e che il movente di gratitudine (anche se conseguente a risultati lavorativi) non trasforma giuridicamente il dono in stipendio – tesi supportata dal fatto che fiscalmente la donazione remuneratoria segue comunque le regole dell’imposta di donazione . La stessa Agenzia Entrate, in una risposta ufficiale, ha chiarito che la donazione remuneratoria sconta l’imposta di donazione ordinaria, non altre imposte . Questo argomento normativo può essere speso in giudizio. Ma se le circostanze evidenziano un vero accordo sinallagmatico occulto, allora difficilmente il contribuente vincerà.
Questi esempi mostrano l’importanza di valutare caso per caso i dettagli fattuali e legali. Nella maggior parte delle situazioni comuni (esempi 1-3), il contribuente ha solide basi normative per difendersi. In scenari più atipici (esempio 4), tutto dipende dalle prove e dalla lettura che ne darà il giudice.
9. Domande frequenti (FAQ) su donazioni e accertamento fiscale
- D: Le donazioni tra parenti sono sempre esenti da tasse?
R: Non sempre. Le donazioni tra coniugi o parenti in linea retta sono esentate fino a 1.000.000 € per beneficiario (franchigia) ; oltre tale importo si paga il 4% sulla parte eccedente. Tra fratelli la franchigia è 100.000 € e l’aliquota 6%. Per parenti più lontani o soggetti estranei non c’è franchigia e l’aliquota è 6% o 8% . Quindi, ad esempio, una donazione di 50.000 € da un genitore a un figlio non sconta imposta (essendo sotto soglia), mentre 50.000 € da un amico a un altro sconta 8% su 50.000. In ogni caso la donazione va formalizzata per importi importanti, altrimenti il Fisco potrebbe contestare il mancato pagamento se ne viene a conoscenza. - D: Se regalo soldi a mio figlio con un bonifico, devo fare qualcosa per il Fisco?
R: Per somme moderate e compatibili col vostro patrimonio, generalmente no: potete fare un bonifico con causale “regalia” o simili e non c’è obbligo di dichiarazione, né imposta (entro franchigia). È prudente comunque conservare traccia dell’origine dei fondi (nel caso il Fisco chieda a vostro figlio come ha ottenuto quei soldi, lui potrà dimostrare che provengono da voi che avevate disponibilità lecite). Se invece intendete donare somme molto ingenti (centinaia di migliaia di euro) o beni immobili, è consigliabile passare per un atto notarile di donazione: così l’operazione viene formalizzata legalmente e fiscalmente in modo corretto, evitando problemi futuri. Il bonifico “nudo e crudo” di importi elevati non è illegale, ma pone questioni di prova (sull’effettiva natura) e di validità civile (sopra modico valore sarebbe nullità). In sintesi: piccoli aiuti via bonifico sono prassi comune e raramente creano problemi; per trasferimenti maggiori, meglio formalizzare. - D: Ho ricevuto un accertamento per una donazione indiretta che non ho dichiarato: è legittimo?
R: Dipende. Alla luce della nuova normativa e della Cassazione 2024, l’imposta sulle liberalità indirette può essere pretesa solo se la donazione è emersa da una tua dichiarazione/confessione in sede di accertamento . Se l’Agenzia ti ha tassato d’ufficio una donazione che tu non avevi mai dichiarato, l’accertamento è contestabile perché emesso oltre i poteri del Fisco (mancando il presupposto dichiarativo) . Questo, ovviamente, per le donazioni indirette/informali. Diverso se c’era un atto notorio (dichiarazione in successione, o hai ammesso tu durante un controllo): in tal caso l’accertamento ha base legale. Verifica anche i termini: se la donazione è stata confessata molti anni fa, potrebbe essere decaduto il termine di 5 anni dall’anno della dichiarazione . In sintesi: se non hai mai parlato di quella donazione e te la tassano ugualmente, hai ottimi argomenti per far annullare l’atto. - D: Quali prove devo fornire per difendermi se contestano che la donazione ricevuta è in realtà un reddito?
R: Devi provare, per quanto possibile, che si trattava davvero di una liberalità senza controprestazione. Utile ottenere una dichiarazione scritta del donante, in cui conferma di aver dato quell’importo come regalo spontaneo, indicando magari le ragioni (affetto, aiuto familiare, ecc.) e specificando che non c’era alcun obbligo o servizio reso in cambio. Porta estratti conto che mostrano il trasferimento dal suo patrimonio al tuo (a dimostrazione che proviene da lui e non da un tuo affare in nero). Se avevi un rapporto (es. dipendente) col donante, sottolinea eventuali differenze: ad esempio, se i soldi provengono non dal tuo datore di lavoro ma da un amico di famiglia, evidenzia l’assenza di legami economici tra voi, salvo l’amicizia. In caso di contestazioni sofisticate (come l’esempio del manager, dove il Fisco allega molte presunzioni), smonta ciascun indizio: sproporzione della somma (magari mostra che il donante era molto ricco e generoso per abitudine), coincidenza temporale (spiega che è casuale o dovuta a eventi personali, non alla vendita aziendale), logica economica (proponi motivi alternativi per il dono, ad es. riconoscenza personale e non “premio aziendale”). Inoltre, fa leva su eventuali elementi formali: se hai un atto notarile di donazione, ricorda che fa piena prova finché non ne provano la falsità; ciò non impedisce la riqualificazione, ma mette il Fisco di fronte a un documento solenne da superare con prove forti. Infine, richiama l’art. 2697 c.c. (onere della prova): spetta all’Agenzia dimostrare che era reddito, tu devi almeno fornire una spiegazione alternativa plausibile (supported by evidence). Se le tue prove generano dubbio, il giudice dovrebbe propendere per la tesi non fiscale. - D: È vero che le donazioni in denaro fatte in contanti o con bonifico sono “nulle” se sopra un certo importo?
R: Civilmente, sì: una donazione di non modico valore richiede l’atto pubblico, altrimenti è nulla . Quindi un regalo di 50.000 € in contanti, senza atto, è nullo sul piano civilistico. Ciò significa che il donante (o i suoi eredi) potrebbe chiederne la restituzione. Tuttavia, fiscalmente la nullità non impedisce la tassazione: se quella donazione viene scoperta e dichiarata, il Fisco la considera comunque una liberalità effettiva e può tassarla . Paradossalmente, può tassarti una donazione nulla che civilmente “non esiste”, perché guarda alla sostanza (patrimonio arricchito). D’altro canto, se rimane nascosta e nessuno la dichiara, di fatto né civilmente né fiscalmente produrrà effetti (finché il donante non rivendica indietro). Quindi non pensare che farla nulla eviti le tasse: se viene fuori, le tasse arrivano lo stesso. Meglio formalizzare le donazioni consistenti, così sono valide e regolate. - D: Qual è la differenza tra una donazione e un prestito tra familiari agli occhi del Fisco?
R: Una donazione è un arricchimento definitivo: i soldi passano dal donante al donatario senza obbligo di restituzione. Un prestito infruttifero è una somma data con patto di futura restituzione (senza interessi); non è un reddito per chi la riceve perché dovrà restituirla, e non è una liberalità (c’è obbligo giuridico). Fiscalmente: la donazione può comportare imposta sulle donazioni (ma non IRPEF per chi riceve), il prestito non comporta imposte né per chi dà né per chi riceve (salvo l’eventuale registro €200 se lo registri volontariamente). In un controllo, se dichiari che i soldi ricevuti erano un prestito, l’Ufficio potrebbe chiederti prova (ad es. un contratto scritto, o almeno evidenza di successive restituizioni). Senza prove, temerà che “prestito” sia uno schermo per donazione o reddito. Quindi, se optate per il prestito in famiglia, formalizzatelo anche con una scrittura privata di data certa (basta anche una raccomandata o PEC in cui l’accordo viene confermato da entrambi). Così, se un giorno contestano, esibite il documento: il Fisco dovrà prenderne atto (e semmai controllerà se poi hai restituito). Ricorda: se un prestito non viene mai restituito, nella sostanza è divenuto una donazione; l’Agenzia potrebbe allora riqualificarlo a posteriori (soprattutto in casi dove il prestito era usato solo per eludere la forma). - D: Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per accertare una donazione non dichiarata?
R: Se la donazione non è mai stata dichiarata (né registrata), il termine di decadenza inizia a decorrere dal momento in cui essa emerge ufficialmente. Ad esempio, se in una voluntary disclosure del 2023 dichiaro una donazione indiretta avvenuta nel 2015, il Fisco ha 5 anni dal 2023 per notificare l’imposta . Se non dichiaro nulla e la donazione rimane occulta, il termine non decorre affatto (potenzialmente illimitato, salvo il limite generale decennale che alcuni interpretano applicabile). In generale, per gli atti soggetti a registrazione (come le donazioni formali) vale il termine di 5 anni dall’anno in cui avresti dovuto pagarla. Per le liberalità indirette emerse, la Cassazione ha chiarito che i 5 anni partono dalla dichiarazione (volontaria o in accertamento) . Quindi, ricapitolando: – Donazione formale registrata: l’imposta va liquidata subito dal notaio; se l’ufficio deve rettificare qualcosa (es. maggiore valore), ha 5 anni dall’atto.
– Donazione indiretta dichiarata nel 2025 (ad es. in un controllo): 5 anni da quella dichiarazione (quindi fino al 31/12/2030).
– Donazione indiretta mai dichiarata: in teoria non c’è decadenza finché non la si scopre; ma dopo tanti anni diventa difficoltoso per l’Agenzia provarla. Inoltre, decorsi 10 anni dall’evento, si potrebbe opporre la prescrizione del tributo (art. 78 DPR 131/86) . È un tema un po’ dibattuto. Diciamo che se sono passati, ad esempio, 15 anni, e all’improvviso vi contestano una donazione di allora, avete buon gioco a sostenere che è prescritta. - D: Una donazione fatta tramite trust o altri veicoli può essere tassata due volte?
R: I trust e i veicoli societari sono usati talvolta per gestire trasferimenti patrimoniali in favore di familiari. La Cassazione (SS.UU. 2022 n. 13626) ha escluso che il conferimento di beni in un trust sconti l’imposta di donazione immediatamente, poiché manca l’arricchimento definitivo del beneficiario (che avverrà solo all’uscita dal trust). Tuttavia, se il Fisco sospetta che il trust sia usato per eludere l’imposta di donazione (ad esempio nominando beneficiari i figli al posto di fare una donazione diretta), potrebbe invocare l’abuso del diritto. In tal caso tenterebbe di riqualificare il tutto come donazione immediata ai figli, tassandola. È un terreno complesso: la norma antiabuso (art. 10-bis) consente queste operazioni solo se la via scelta non ha sostanza economica e mira solo al risparmio fiscale. Se il trust ha anche altre finalità (protezione patrimoniale, gestione, ecc.), la riqualificazione potrebbe non passare. In ogni caso, non vi tassano due volte: o considerano valido lo schermo (e tassano quando effettivamente i beni escono al beneficiario) oppure lo ignorano e tassano subito come donazione diretta. La difesa sta nel dimostrare la genuinità non fiscale dell’operazione. Ad esempio, che il trust aveva motivi seri (tutela di un figlio disabile, etc.) oltre al mero risparmio d’imposta. La giurisprudenza è in evoluzione: alcune sentenze hanno annullato tassazioni immediate sui trust, altre hanno dato ragione al Fisco in casi palesi di abuso. - D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per una donazione dopo 8 anni che è avvenuta. Devo pagare?
R: Verifica innanzitutto quando la donazione è stata dichiarata o è emersa. Se fu dichiarata (es. in successione) 8 anni fa, allora sì, probabilmente il termine di 5 anni è scaduto e l’accertamento è tardivo . In tal caso potrai far valere la decadenza e non pagare nulla. Se invece non era mai stata dichiarata ed è saltata fuori solo ora (es. tramite un controllo incrociato recente), il termine decorre da ora; 8 anni dal fatto in sé non contano, se tu non ne avevi mai parlato. Tuttavia, come detto, c’è un orientamento per cui oltre 10 anni dal fatto, anche se scoperto tardi, non si potrebbe più imporre tributo (prescrizione). Dovrai far valere questo in giudizio, perché l’Agenzia tende a sostenere che conta dalla scoperta e 8 anni non bastano. Potrebbe risultare una questione da far decidere al giudice. Consiglio: in ricorso, poni sia la decadenza (se applicabile) sia la prescrizione decennale ordinaria come extrema ratio. Se il giudice ritiene maturata la prescrizione, annulla l’atto. In pratica: dopo 8 anni, sei in una zona grigia; dopo 10 anni hai un buon argomento di prescrizione; entro 5 anni sei sicuramente nei tempi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (TUS).
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 128, art. 5 – Introduzione dell’art. 10-bis nello Statuto del contribuente (L. 212/2000) sull’abuso del diritto in materia tributaria (sostituisce art. 37-bis DPR 600/1973).
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8 e art. 78 – Testo Unico imposta di registro (registrazione volontaria atti privati; termine decennale di decadenza/prescrizione).
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69 – Introduzione originaria dell’art. 56-bis TUS (tassazione liberalità indirette).
- Legge 24 novembre 2006, n. 286 (conv. D.L. 262/2006) – Reintroduzione imposta successioni e donazioni (aliquote e franchigie attuali).
- Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 3-octies – Modifica art. 769 c.c. (ammissibilità patti di famiglia e trust – contesto relativo a donazioni d’azienda).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 commi 107-109 – Art. 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 (onere della prova in processo tributario, conferma principi art. 2697 c.c.) .
- Legge 29 dicembre 2024, n. 239 – Delega e disposizioni di riforma fiscale 2025 (abolizione coacervo successorio, patti successori e nuove esenzioni).
- D.Lgs. 7 settembre 2024, n. 139 – Decreto attuativo riforma imposte successioni e donazioni (nuovo art. 56-bis TUS in vigore dal 1/1/2025) .
- Circolare Agenzia Entrate 16 aprile 2025, n. 3/E – Chiarimenti sulle novità in materia di successioni e donazioni (art. 56-bis riformato, coacervo, riduzione sanzioni, ecc.) .
- Risoluzione Agenzia Entrate 27 ottobre 2020, n. 62/E – Trattamento fiscale conferimento di immobili in trust e imposta donazione differita al momento del trasferimento finale.
- Risposta a interpello Agenzia Entrate 14 novembre 2019, n. 444 – Donazione remuneratoria di nuda proprietà al coniuge: applicazione regime ordinario imposta donazione (chiarisce irrilevanza del motivo remuneratorio ai fini dell’imposizione) .
- Cass., Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725 – Trasferimento di titoli tramite giroconto bancario: donazione tipica ad esecuzione indiretta, necessaria forma dell’atto pubblico salvo modico valore ; ricognizione delle ipotesi di donazione indiretta e conferma nullità donazioni informali sopra modico valore.
- Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2012, n. 634 – Liberalità indirette di denaro (versamenti infruttiferi): imponibilità ai fini imposta donazione se risultano da accertamenti bancari (orientamento previgente, poi superato).
- Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2010, n. 22118 – Accertamento di donazione indiretta nulla: tesi dell’Amministrazione sulla tassabilità nonostante nullità (precedente antecedente riforma, superato dalle nuove sentenze).
- Cass., Sez. Lav., 30 gennaio 2019, n. 2700 – Donazione nulla per mancanza di forma: insuscettibile di sanatoria da parte del donante; gli eredi del donante possono eventualmente confermarla ex art. 799 c.c. con effetti solo post mortem . (Profilo civilistico; implica che il donante vivo non può “sanare” la donazione irregolare se non rifacendola da capo con atto pubblico).
- Cass., Sez. Trib., 20 marzo 2024, n. 7442 – Principio di diritto: le liberalità indirette/informali che manifestano capacità contributiva sono soggette a imposta donazione se dichiarate dall’interessato in sede di accertamento, oltre franchigia . Irrilevanza della nullità civilistica sul piano fiscale . Bonifico bancario come atto idoneo a realizzare donazione indiretta (delegazione di pagamento) .
- Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18724 – Liberalità indiretta emersa in voluntary disclosure: il termine di decadenza di 5 anni decorre dalla dichiarazione volontaria, non dal momento in cui fu posta in essere la donazione . Conferma che la dichiarazione resa in procedura di collaborazione volontaria integra il presupposto impositivo ex art. 56-bis TUS .
- Cass., Sez. Trib., 21 giugno 2019, n. 16699 – Trust autodichiarato in funzione successoria: applicazione disciplina anti-abuso (art. 10-bis) e tassazione come donazione indiretta immediata (principio affermato per trust senza sostanza economica) .
- Corte Giust. Trib. Toscana (II grado), 29 aprile 2025, n. 560/04/2025 – Caso di donazioni remuneratorie a dirigente d’azienda: onere della prova invariato dall’art. 7 co.5-bis D.Lgs. 546/92 (nessuna inversione) ; prevalenza sostanza su forma, conferma riqualificazione come redditi da lavoro tassabili (sentenza di merito, non massimata a livello nazionale ma indicativa).
Hai ricevuto un accertamento fiscale che riqualifica donazioni ricevute come redditi imponibili, compensi occulti o entrate non giustificate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale che riqualifica donazioni ricevute come redditi imponibili, compensi occulti o entrate non giustificate?
Ti dicono che “non risulta la natura liberale”, che “i bonifici sono ricorrenti” o che “manca prova sufficiente”, e temono imposte, sanzioni e interessi su somme che ritieni lecite?
Hai paura che aiuti familiari, regali, liberalità o trasferimenti affettivi vengano trasformati in reddito tassabile?
Devi saperlo subito:
👉 una donazione non è reddito,
👉 la riqualificazione non è automatica,
👉 una difesa tecnica può fermare o annullare l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco riqualifica le donazioni,
- quando la riqualificazione è illegittima,
- quali errori evitare,
- come difendersi efficacemente.
Donazioni e Fisco: Perché Nascono i Controlli
Il Fisco avvia controlli sulle donazioni quando:
- rileva bonifici o trasferimenti rilevanti,
- osserva ricorrenza o importi elevati,
- nota assenza di contratti o causali dettagliate,
- riscontra incongruenze con i redditi dichiarati.
👉 Il sospetto nasce dai numeri, non dalla prova.
Cos’è la Riqualificazione delle Donazioni
La riqualificazione avviene quando l’Amministrazione:
- nega la natura liberale del trasferimento,
- considera la somma come reddito imponibile,
- presume compenso, prestazione o attività non dichiarata,
- recupera imposte e applica sanzioni.
👉 È una presunzione, non una certezza.
Il Punto Chiave: Donazione ≠ Reddito
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se non è formalizzata, la donazione diventa reddito”.
In realtà:
- la donazione può essere anche informale,
- conta la causa liberale, non la forma,
- il reddito richiede un presupposto economico e giuridico,
- il Fisco deve provare la diversa natura.
👉 Spetta all’Amministrazione dimostrare che non è una donazione.
Quando la Riqualificazione è Illegittima
La contestazione è difendibile se:
- il trasferimento è gratuito e senza controprestazione,
- esiste un rapporto familiare o affettivo,
- manca qualsiasi attività economica collegata,
- i bonifici non remunerano prestazioni,
- il Fisco usa solo automatismi o indizi deboli,
- non viene rispettato il contraddittorio.
👉 Il sospetto non sostituisce la prova.
Le Donazioni Più Spesso Contestate
Sono frequentemente riqualificate:
- aiuti economici tra familiari,
- contributi di conviventi o partner,
- somme per studio, salute o mantenimento,
- trasferimenti ripetuti senza causale estesa,
- liberalità informali non documentate.
👉 La normalità dei rapporti personali non è evasione.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- rispondono in modo spontaneo e generico,
- non chiariscono la causa liberale,
- producono estratti conto senza strategia,
- ammettono “redditi” che non esistono,
- pagano per paura.
👉 Così una donazione diventa un reddito tassato.
Donazione Informale ≠ Illegittima
Un principio fondamentale è questo:
👉 la donazione informale è valida e riconosciuta.
Questo significa che puoi:
- dimostrare la gratuità del trasferimento,
- provare l’assenza di controprestazioni,
- contestare la riqualificazione presuntiva,
- evitare imposte non dovute.
👉 La sostanza prevale sulla forma.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro la riqualificazione delle donazioni è giuridica, non solo contabile.
L’avvocato:
- qualifica correttamente il trasferimento,
- dimostra la causa liberale,
- contesta le presunzioni del Fisco,
- evita ammissioni dannose,
- imposta una difesa tecnica strutturata.
👉 Il commercialista ricostruisce i flussi.
👉 L’avvocato difende la natura giuridica delle somme.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento ricevuto,
- dimostrare la natura di donazione,
- contestare la riqualificazione come reddito,
- prevenire o annullare il recupero d’imposta,
- ridurre o eliminare sanzioni e interessi,
- tutelare il patrimonio personale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su somme non imponibili,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- accertamenti pluriennali,
- danni patrimoniali seri.
👉 Il Fisco non distingue se non glielo dimostri.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per chi riceve donazioni:
- i rapporti personali non sono contratti,
- la documentazione può essere minima,
- un errore di qualificazione costa caro.
👉 Difendersi bene significa proteggere rapporti e risparmi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti fiscali su donazioni e riqualificazioni reddituali richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento sulle donazioni,
- verifica della legittimità della riqualificazione,
- costruzione della prova della causa liberale,
- risposta difensiva al Fisco,
- impugnazione dell’atto se necessario,
- tutela del patrimonio personale.
Conclusione
Le donazioni non sono redditi.
La riqualificazione non è automatica.
👉 La liberalità si dimostra,
👉 le presunzioni si contestano,
👉 l’accertamento si può annullare.
La regola è chiara:
👉 chiarire la causa del trasferimento,
👉 difendersi con metodo,
👉 mai accettare una riqualificazione ingiusta.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti su donazioni ricevute, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su somme che non sono reddito.