Accertamento Nelle Aziende Di Abbigliamento: Restituzioni E Resi E Come Difendersi

L’accertamento fiscale nelle aziende di abbigliamento è tra i più frequenti e complessi, perché l’Amministrazione finanziaria concentra i controlli su resi, restituzioni, sconti, magazzino e margini, spesso applicando schemi standard che non riflettono la realtà del settore fashion.

Per negozi, catene retail, e-commerce e produttori, una gestione errata di resi e restituzioni può portare a ricavi presunti, disallineamenti IVA, contestazioni sul magazzino e recuperi d’imposta elevati, anche quando le operazioni sono commercialmente corrette.

Molti si chiedono:
“I resi riducono davvero i ricavi?”
“Come devo documentare le restituzioni?”
“Il Fisco può ignorare i resi e tassarmi sul venduto lordo?”

È fondamentale chiarirlo subito:
nel settore abbigliamento resi e restituzioni sono fisiologici, ma devono essere tracciati e difesi tecnicamente. Le presunzioni dell’Ufficio non sono prove definitive.


Perché il settore abbigliamento è nel mirino

Il comparto è considerato “sensibile” perché:

• alta incidenza di resi e cambi
• stagionalità marcata
• saldi e promozioni frequenti
• rotazione rapida del magazzino
• vendite online con resi elevati
• margini variabili per collezione

Questo porta a confronti astratti tra vendite, rimanenze e incassi.


Resi e restituzioni: il primo fronte dell’accertamento

Le contestazioni più comuni riguardano:

• mancata o tardiva registrazione dei resi
• disallineamenti tra vendite e incassi
• storni non considerati
• resi non collegati alle fatture originarie
• presunta sovrastima dei ricavi
• recuperi IVA su vendite “annullate”

Il rischio è che i ricavi vengano tassati al lordo dei resi.


Perché i resi sono fisiologici (ma non automatici)

Nel fashion i resi dipendono da:

• taglia e vestibilità
• cambi colore/modello
• difetti o non conformità
• vendite online e diritto di recesso
• fine stagione e invenduto
• politiche commerciali

Ignorare questi fattori falsa la ricostruzione del reddito.


Magazzino e rimanenze: il secondo fronte critico

Spesso l’accertamento incrocia:

• rimanenze iniziali e finali
• quantità vendute
• resi a magazzino
• sconti e svalutazioni
• differenze inventariali

Errori o semplificazioni portano a ricostruzioni irreali dei margini.


L’errore più grave: difendersi solo con la contabilità

Molte aziende sbagliano quando:

• producono solo registri IVA
• non spiegano le politiche di reso
• non dimostrano la stagionalità
• non collegano resi e vendite
• accettano parametri medi di margine
• rinunciano a contestare il metodo

Nel fashion i numeri vanno spiegati, non solo esibiti.


Resi, IVA e ricavi: il punto giuridico

Un principio fondamentale è questo:

• il ricavo si realizza se la vendita è definitiva
• il reso annulla o riduce il corrispettivo
• l’IVA va rettificata correttamente
• gli storni devono essere documentati
• l’Ufficio deve motivare il disconoscimento
• le presunzioni sono superabili

Il cuore della difesa è dimostrare la reale dinamica commerciale.


Quando l’accertamento è facilmente contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• i resi sono tracciabili e coerenti
• esistono politiche di reso documentate
• i dati di magazzino sono ricostruibili
• la stagionalità è evidente
• l’Ufficio usa margini standard
• manca un’analisi per collezione/canale

In questi casi l’accertamento può essere ridotto o annullato.


Strategie difensive efficaci nel settore abbigliamento

Una difesa corretta richiede:

• analisi dei flussi di vendita e reso
• collegamento resi–fatture–incassi
• ricostruzione del magazzino reale
• dimostrazione della stagionalità
• contestazione dei margini medi
• prova delle politiche commerciali
• argomentazioni giuridiche mirate

È una difesa settoriale, non standard.


I rischi se non si imposta una difesa corretta

Una gestione errata dell’accertamento può portare a:

• tassazione su ricavi inesistenti
• recuperi IVA indebiti
• sanzioni elevate
• accertamenti esecutivi
• blocco della liquidità
• crisi dell’attività

Il danno è economico e operativo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento nel fashion

Se operi nel settore abbigliamento:

• non accettare il venduto lordo automaticamente
• non difenderti solo con i registri
• fai analizzare il metodo di accertamento
• ricostruisci resi e magazzino reali
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti fiscali nel settore abbigliamento, con particolare attenzione a resi, restituzioni, magazzino e ricostruzioni presuntive dei ricavi.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare ricostruzioni presuntive
• difendere la corretta gestione dei resi
• ridurre o annullare l’accertamento
• bloccare la riscossione
• tutelare liquidità e continuità aziendale


Agisci ora

Nel settore abbigliamento resi e restituzioni non sono anomalie, ma parte integrante del business.

Un accertamento che li ignora può e deve essere contestato.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale nella tua azienda di abbigliamento,
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Introduzione

Le vendite di capi d’abbigliamento, sia in negozio che online, comportano frequentemente resi e sostituzioni di merce. Le imprese devono gestire correttamente le restituzioni (reso merce) per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Questa guida aggiornata a dicembre 2025, rivolta ad avvocati, imprenditori e contribuenti, illustra norme, prassi e giurisprudenza italiane in materia, con approfondimenti fiscali, tabelle riepilogative, casi pratici e un taglio giuridico-divulgativo. Dal punto di vista del debitore, vedremo come documentare i resi, come comportarsi in un accertamento fiscale, come predisporre atti difensivi (memorie, istanze di autotutela, ricorsi) e quali sono i rischi penali (fatturazioni false, riciclaggio).
In un negozio di abbigliamento tradizionale i resi dei clienti devono essere documentati con scontrini o note di credito in segno negativo, al fine di «recuperare l’IVA relativa» . Ad esempio, alla restituzione del capo deve essere emesso un “documento commerciale per reso” che richiama l’operazione originaria e riporta l’importo in diminuzione . Se al cliente viene rilasciato un buono acquisto multiuso (ad esempio per valore equiparato alla merce resa), non va assoggettato ad IVA (natura N2) . In base alla legge, tali buoni-corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972 (recepimento della Direttiva UE 2016/1065) : i buoni «monouso» (IVA nota fin dall’emissione) e i buoni «multiuso» (IVA al momento dell’utilizzo) seguono regole diverse, ma in ogni caso il valore del buono viene sottratto dal corrispettivo al momento della vendita del nuovo bene .

I resi da vendite online seguono le stesse regole IVA, con in più specifiche norme sul diritto di recesso del consumatore (14 giorni per gli acquisti a distanza, artt. 52 e segg. del Codice del Consumo). Se il cliente esercita il recesso e restituisce un capo, l’impresa emette un documento di reso o una nota di credito e cancella l’IVA precedentemente versata . Il buono acquisto emesso in sostituzione è un voucher regolato dagli articoli 6-bis e seguenti del DPR 633/72, che lo qualificano come «strumento da spendere a fronte di una cessione futura» . Grazie a queste norme, un’impresa può adeguare le proprie scritture contabili senza subire l’imposizione fiscale sui ricavi effettivamente annullati dalle restituzioni.

Normativa e prassi di riferimento

  • Codice Civile: gli articoli del contratto di vendita (artt. 1470–1490 c.c.) regolano i diritti e doveri di venditore e compratore. In particolare, il diritto di recesso dipende dall’accordo tra le parti (privati o professionista) o, per i consumatori, dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005, art. 52 e seguenti). L’art. 59 del Codice del Consumo elenca beni non restituibili (personalizzati, deteriorabili, ecc.) e ricorda che l’uso improprio dei capi può integrare responsabilità penali per truffa .
  • Norme IVA (DPR 633/1972): disciplina fondamentale per le cessioni di beni. Le cessioni di beni resi vengono escluse dal campo IVA (art. 8, comma 1, lett. c, DPR 633/72) e possono essere documentate con note di variazione (che riducono imponibile e imposta). In sede di accertamento, se non sono state emesse regolari note, l’Agenzia potrebbe ripristinare l’imposta. Le specifiche tecniche per i registratori telematici (Provvedimento AE 20/12/2019) prevedono la possibilità di emettere uno scontrino “negativo” per il valore del reso . I buoni acquisto sono trattati come corrispettivi secondo gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater DPR 633/72 .
  • DPR 600/1973 (TUIR – Accertamento delle imposte sui redditi): definisce le regole di accertamento fiscale. Gli art. 31 e segg. consentono all’Amministrazione di utilizzare dati indiretti (accertamento induttivo) quando le scritture sono inattendibili. La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in assenza di fatture o con contabilità irregolari, l’Ufficio può basarsi su «volume di affari dichiarato» o «redditività media del settore» per presunzioni di reddito . Inoltre, il D.P.R. 600/73 regola termini di decadenza, contraddittorio preventivo (art. 12 L. 212/2000) e il processo tributario (D. Lgs. 546/1992).
  • Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente): garantisce diritti al contribuente (contraddittorio, autotutela, termini) e consente il ricorso in Cassazione per violazioni processuali. Stabilisce i principi generali (art. 1: buon andamento; art. 3: diritto di difesa). Importante è il vincolo del contraddittorio preventivo (art. 12, comma 2 L. 212/2000), che, in fase accertativa, il fisco deve sempre proporre la liquidazione in contradditorio e motivare l’accertamento prima di emettere l’avviso .
  • Norme penali tributarie: il D. Lgs. 74/2000 e il Codice Penale prevedono reati collegati all’evasione. Ad esempio: art. 2 D.Lgs. 74/00 (dichiarazione fraudolenta con fatture false per operazioni inesistenti) e art. 3 (omessa dichiarazione). Il Codice Penale al Titolo XII‑bis introduce il reato di riciclaggio di proventi da reato fiscale (n. 32/2008). La Suprema Corte ha affermato che la complicità dell’intermediario (es. commercialista) in tali reati può essere configurata a titolo di dolo eventuale anche se lo stesso si limita a conoscere e “accettare il rischio” delle irregolarità del cliente . Perciò, in presenza di fatture false o redditi non dichiarati, il reato di frode fiscale e riciclaggio possono venire contestati.
  • Controlli di altri enti: oltre all’Agenzia Entrate, verifiche fiscali possono essere delegate alla Guardia di Finanza (accertamenti IVA/IRPEF), all’Agenzia delle Dogane (se import/export di merce è coinvolto), e agli enti previdenziali (INPS/INAIL) per contributi sui dipendenti. Ad esempio, se un’azienda di abbigliamento importa capi da paesi extra-UE, l’Agenzia Dogane controlla l’IVA e i dazi all’importazione; controlli INPS verificheranno correttezza delle denunce dei compensi e contributi sul personale, in particolare se parte del lavoro è gestito come “collaborazione” anziché dipendente.

Aspetti pratici di documentazione dei resi

Un passaggio cruciale è la documentazione del reso merce. Ogni capo restituito deve essere formalmente annotato nei registri fiscali:

  • Documento commerciale per reso: è l’equivalente del buono acquisto fiscale. In pratica, quando un cliente riconsegna un capo, l’esercente emette uno scontrino/registro negativo che richiama il documento originario di vendita. Come indicato dalla prassi, «alla riconsegna del bene, deve essere emesso il “documento commerciale per reso”, in rettifica del prezzo e con recupero dell’I.V.A. relativa» . Questo documento consente di detrarre l’imposta già versata sul corrispettivo originario. Se si utilizza il registratore telematico, esso può generare uno scontrino “negativo” di importo pari al valore del reso .
  • Buono acquisto (voucher): se al cliente viene consegnato un voucher per sostituire il capo, bisogna distinguere tra buono monouso (specifico per un bene, IVA determinata al rilascio) e buono multiuso (vale sul catalogo generale, IVA differita a utilizzo). La norma stabilisce che i buoni multiuso non sono soggetti IVA all’emissione . Pertanto, quando il cliente riporta il buono e sceglie un altro prodotto, l’esercente emette un nuovo documento di vendita che include l’uso del voucher come mezzo di pagamento (il quale viene annotato come “sconto” o credito) . Se invece un buono monouso contiene già l’IVA, l’esercente lo registra come incasso e poi emette normalmente la vendita del nuovo prodotto con la relativa imposta.
  • Registro vendite e resi: l’azienda deve tenere in contabilità schede o mastrini che evidenzino vendite lorde e resi. Ad esempio, in contabilità ordinaria si stornano le fatture di vendita restituite mediante note di credito; in regime dei corrispettivi i resi si annotano in apposito giornale (o utilizzo della funzionalità telematica, se prevista). Una gestione puntuale evita che in fase di revisione l’amministrazione “ripristini” ricavi lordi.

Procedura di reso del reso

La prassi e la giurisprudenza hanno chiarito anche la disciplina del “reso del reso”, ossia il caso in cui dopo un primo cambio di merce il cliente revochi ancora la merce scelta. L’Agenzia delle Entrate, nell’Interpello n. 167 del 2020, ha confermato che le procedure si ripetono: «le procedure da osservare [per il reso iniziale] devono essere osservate anche in caso di “reso del reso”, e in tal caso il nuovo documento commerciale per reso dovrà richiamare quello emesso al momento della scelta del nuovo bene» . In pratica, ogni nuova riconsegna viene documentata con ulteriore nota di credito che richiama le note e scontrini precedenti, così da azzerare l’operazione. Le somme già incassate e quindi riversate come IVA saranno recuperabili tramite i nuovi documenti negativi, purché scaduti i termini di versamento (i crediti IVA sono computati nei periodi successivi ).

Accertamento fiscale: modalità e approfondimenti

Tipologie di accertamento

L’Agenzia delle Entrate può verificare i ricavi di un’azienda di abbigliamento con diversi strumenti:

  • Controllo analitico-formale: verifica la correttezza di fatture, corrispettivi, registri IVA. Si adegua l’imponibile rettificando errori nelle singole operazioni (ad esempio, aggiungendo vendite non registrate o ritenute suppletive per resi non documentati).
  • Accertamento induttivo o presuntivo: se la contabilità appare inattendibile (ad es. manca traccia di molti resi o sembra minore rispetto alle vendite effettive), l’amministrazione può ricostruire il reddito con metodi induttivi (costi standard, margini di settore, ecc.). In particolare, la Cassazione ha ribadito che «in caso di irregolarità così gravi, è legittimo il ricorso al metodo induttivo e l’impiego dei dati comunque raccolti (ad esempio, il volume d’affari dichiarato o la redditività media del settore)» . Ciò significa che anche i dati interni all’azienda, come fatturato dichiarato, o dati pubblici, come margini di profitto medi del retail abbigliamento, possono sostenere l’accertamento.
  • Accertamento sintetico (redditometro): non sempre applicabile nel settore abbigliamento (è più tipico per professionisti/privati), ma in presenza di dati patrimoniali rilevanti l’Amministrazione valuta anche se i ricavi dichiarati giustifichino i beni posseduti. Ad esempio, se l’azienda investe in ristrutturazioni dello store o cambia veicolo con costi notevoli, il redditometro potrebbe indagare su finanziamenti occulti.

Contraddittorio e garanzie

Prima di emettere un avviso di accertamento l’Agenzia deve espletare il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12 L. 212/2000. È quindi diritto del contribuente essere informato degli elementi a suo carico (relazione dell’ufficio, verifiche svolte) e poter fornire chiarimenti documentali. Ad esempio, il negozio potrà produrre registri di magazzino, note di entrata per resi fornitori, estratti conto bancari o mail di conferma reso con il cliente. Se mancano documenti (come le note di accredito non fatte), è bene spiegare i motivi: un software gestionale obsoleto, un inconveniente tecnico, consegna tardiva del corriere, ecc., purché supportato da elementi di prova (ad esempio mail di problematiche tecniche al fornitore di RT).

Il contribuente deve inoltre rispettare il termine biennale di presentazione di attestazioni richieste dall’ufficio (ovvero fornire la documentazione entro i termini del contraddittorio). La mancata risposta al contraddittorio può comportare presunzione di inadempimento a suo carico.

Se l’accertamento è già notificato, si ricorda che l’Agenzia non può modificare vizi imputabili all’operazione stessa. Ad esempio, non può cambiare l’aliquota IVA applicata (ad es. da 10% a 22%) o trasformare un’operazione fuori campo in imponibile se già certificata, a meno di errori materiali evidenti. Può invece rettificare la quantificazione (es. negare deduzioni o detrazioni se i resi non sono giustificati).

Rischi di revisione dei resi

Durante un controllo, gli esperti esamineranno in particolare:

  • Coerenza tra vendite e resi: se gli operatori del settore concordano in una certa percentuale media di resi, un tasso molto inferiore o superiore può destare sospetti. Ad esempio, se nel settore moda una media del 5–10% degli acquisti torna indietro, un negozio che dichiara resi azzerati o oltre il 50% sarà scrutinato.
  • Testimonianze dei clienti: il Fisco può richiedere elenchi clienti (es. tramite scontrini contatti) e verificare con i clienti stessi la realtà dei resi. In sede istruttoria, il contribuente può citare testimonianze di clienti che hanno effettuato resi, per provare la genuinità delle operazioni.
  • Magazzino e giacenze: ispezioni di magazzino cercano discrepanze tra la merce registrata e quella trovata. Se ci sono capi venduti ma ancora fisicamente in magazzino, si può ipotizzare fatturazione fittizia o resi inesistenti. Inversamente, se mancano capi che dovrebbero essere in giacenza dopo i resi, si dovrà dimostrare dove sono finiti (ad es. resi riconsegnati al fornitore con documenti di trasporto).
  • Divario nei ricavi: un’azienda che dichiara ricavi anormalmente bassi rispetto alle dimensioni del negozio o del traffico registrato (ad esempio, transazioni elettroniche elevate non dichiarate) rischia l’accertamento. La Cassazione autorizza l’uso di dati esterni (es. consumi di energia elettrica, acquisti di merci, margini settoriali) per stimare i ricavi occulti .

In tutti questi casi, l’onere della prova principale spetta al contribuente. Il negoziante dovrà quindi avere una contabilità dettagliata dei resi e dei corrispettivi stornati. In assenza di documenti, egli dovrà argomentare oralmente e per iscritto le ragioni della minor fatturazione, ma la mancanza di documenti fa propendere a favore dell’Agenzia.

Esempi pratici e tabelle riepilogative

  1. Tabella: Procedura di reso con scontrino.
FaseDocumenti emessiEffetto IVA
Vendita inizialeScontrino/FatturaIVA liquidata sull’importo lordo
Reso merce (cliente)Scontrino “negativo” o nota di credito riferita alla venditaIVA detratta (si recupera) dalla vendita originaria
Nuova vendita (sostituzione)Scontrino/Fattura (totale coincidente con valore del nuovo bene)IVA calcolata sul prezzo del nuovo bene; il buono (se emesso) è registrato come sconto
Reso del reso (ulteriore restituzione)Nuovo documento negativo che richiama il cambio precedenteIVA detratta su entrambi i cicli di vendita, comportando recupero totale

Questa tabella riassume lo schema di contabilizzazione: ogni scontrino negativo abbassa i ricavi e consente di correggere l’IVA precedentemente versata.

  1. Caso di studio (simulazione). Un negozio di moda dichiara 300.000€ di vendite annue e resi per 10.000€ (3%): in un controllo, il Fisco confronta i dati con il settore (dove i resi medi sono il 8%). Sospettando sottofatturazione, l’Amministrazione ipotizza che in realtà i ricavi siano maggiori di 5.000€ (accertamento induttivo). Il negoziante può dimostrare che i resi sono gestiti con buoni non spesi (producendo elenco dei buoni non incassati) e che parte del fatturato extra è dovuto a ordini per privati stranieri non rimasti sul territorio (prova dell’export). Fornisce inoltre i documenti di trasporto e le mail di corrispondenza con il cliente straniero per giustificare la vendita. Se convince il verificatore, l’accertamento viene ridotto; in caso contrario, dovrà pagare imposte su vendite non dichiarate, maggiorate da sanzioni.
  2. Domande e risposte (FAQ). Alcune Q&A ricorrenti:
  3. Come comportarsi se l’Agenzia contesta resi non documentati?
    Il contribuente deve produrre ogni documento possibile (fatture attive/ passive, corrispondenza con clienti/fornitori, giacenze di magazzino) che dimostri l’operazione. Se davvero i resi sono effettivi ma sprovvisti di note, si può chiedere l’autotutela spiegando l’errore (es. problema tecnico). In fase di ricorso tributario, si possono allegare testimonianze e prove sostanziali per convincere il giudice.
  4. È possibile fare ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario sui resi?
    Sì, se la questione assume rilievo di diritto rilevante (ad es. sulla configurabilità dell’accertamento induttivo o sull’invalidità dell’avviso). Dal 2015 è ammesso il ricorso per Cassazione in materia tributaria per violazione di legge o difetto di motivazione (Legge 212/2000, art. 47, lett. m). È opportuno riservarsi questa possibilità quando la controversia riguarda principi generali (es. applicabilità degli artt. 6-bis e segg., o corretta applicazione del contraddittorio).

Difesa del contribuente: atti e strategie

In caso di controllo o accertamento, il debitore fiscale dispone di vari strumenti di difesa:

  • Memoria difensiva: risposta formale all’avviso di accertamento. Deve contestare punto per punto le contestazioni del Fisco, allegando documenti giustificativi (libri contabili, bolle, scambi mail, testimonianze). Ad esempio, se l’avviso afferma che mancano vendite per alcuni mesi, il contribuente può dimostrare con estratti conto bancari i corrispettivi reali, oppure spiegare operazioni non registrate correttamente. La memoria va presentata entro i termini del contraddittorio (generalmente 60 giorni dalla notifica).
  • Istanza di autotutela: se l’accertamento è già definito ma contiene errori evidenti (es. calcoli sbagliati, non considerazione di documenti già prodotti), si può presentare all’Ufficio una richiesta di annullamento o riduzione dell’atto, richiamando il principio di diritto vigenti. È un tentativo di risolvere il contenzioso senza andare in sede giudiziaria. Deve essere ben motivata e documentata; ad esempio, si può chiedere l’annullamento delle sanzioni applicate per difetto di motivazione (violazione art. 7, L. 212/2000), come ammesso da Cassazione se l’avviso è carente.
  • Ricorso in Commissione Tributaria: se l’istanza di autotutela viene respinta o nulla arriva, si presenta ricorso alla CTP (Tribunale Tributario Regionale) competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso va motivato con fatti e diritto. Può includere dati settoriali (es. studi di settore abrogati ma persino questi possono orientare sulle consuetudini del mercato), perizie contabili o tecnici su illeciti o corrette scritture. In questa sede, si sottolinea l’esistenza di «concetto di legittimità dell’accertamento induttivo» , ossia che l’ufficio deve comunque motivare adeguatamente. Se la causa è persa in CTP, si può salire in Cassazione su questioni di diritto (ad es. illegittimità di liquidazioni induttive basate su presunzioni semplici senza presunzioni gravi e precise).
  • Esclusioni di prova: se nel corso della verifica la Guardia di Finanza ha acquisito dati personali o bancari in violazione di procedure (senza autorizzazione del GIP, art. 247 c.p.p.), tali prove potrebbero essere escluse in sede processuale. Anche dati bancari senza provvedimento giudiziario non possono essere utilizzati per fini fiscali. Ciò va fatto presente nell’atto difensivo qualora sia accaduto.
  • Opposizione a sanzioni penali: se, in corso di verifica, è emerso un reato tributario (es. uso di fatture false), il contribuente rischia procedimento penale. In questo caso le difese sono di natura penale: si fa riferimento all’elemento soggettivo richiesto (dolo specifico) e si dimostra l’inesistenza dell’elemento intenzionale. Ad esempio, per lo “wardrobing”, si può sostenere che l’uso dei capi è stato compatibile con «prova funzionale» (art. 59 c.c.) anziché una volontà truffaldina .
  • Simulazioni e perizie: in alcuni casi può essere utile predisporre simulazioni contabili o perizie. Ad es., un perito può ricostruire gli incassi basandosi sui movimenti di cassa o analisi di mercato (anche statistiche ISTAT sui consumi di moda). Queste prove tecniche possono supportare le ragioni del contribuente in giudizio.

Aspetti penali collegati

Le verifiche fiscali possono talvolta sfociare in accuse penali, soprattutto nei casi di:

  • Fatture false: emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) è reato di dichiarazione fraudolenta. Se viene accertata la collusione del titolare o del commercialista in tali operazioni, la Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto può rispondere anche a titolo di dolo eventuale: ad es. un commercialista «accettando il rischio» di evadere, è penalmente responsabile .
  • Riciclaggio di capitali fiscali: i proventi dell’evasione fiscale (come IVA non versata) sono considerati provenienti da un reato tributario. Il reato di riciclaggio (art. 648‐bis c.p.) può applicarsi se i fondi o beni derivanti da tale evasione sono reintrodotti nel circuito economico “ripuliti”. La giurisprudenza tende a qualificare come riciclaggio anche semplici spostamenti di fondi illeciti su conti bancari, se non giustificati .
  • Truffa contrattuale (wardrobing): come accennato, il Tribunale di Milano (sent. 984/2017) ha ritenuto punibile come truffa il cliente che acquista un vestito, lo usa e lo restituisce fraudolentemente . Anche se il venditore è vittima di questo reato (non è suo reato), l’impresa di moda potrebbe trovarsi a rispondere penalmente se, ad esempio, emette scontrini fittizi o crea schemi per coprire tali resi irregolari. I commercianti onesti dovranno anzi citare queste sentenze per distinguersi dai comportamenti illeciti dei consumatori.
  • Autoriciclaggio: dal 2014 (art. 648-bis c.p.), chi, avendo commesso reati fiscali gravi, impiega o esegue operazioni finanziarie con denaro dello stesso reato, è punito anche se lo fa in proprio. Un titolare che, sapendo di fare utile nero dall’evasione sui resi, reinvestisse quei profitti nell’azienda (es. su altri acquisti), rischierebbe l’accusa di autoriciclaggio.

In tali casi penali, oltre alle difese civilistiche, è indispensabile agire in sede penale con i legali specializzati, valutando anche patteggiamenti se opportuno. Nei processi penali, tuttavia, l’accertamento tributario non è una prova piena: il giudice penale valuta autonomamente le dichiarazioni di colpevolezza.

Questionario (Domande frequenti)

D. È lecito emettere un buono acquisto invece di rimborsare in denaro un capo reso?
R. Sì, se previsto dal regolamento della ditta e accettato dal cliente. Il voucher (buono acquisto) deve però avere un valore pari alla merce resa e va gestito come visto (ai sensi degli artt. 6-bis e ss. DPR 633/72). Dal punto di vista fiscale, l’operazione è equiparata al rimborso: l’IVA sul bene reso non va più versata, essendo già stata portata in detrazione dal negoziante. Non è invece previsto a norma di legge l’obbligo di rimborsare in contanti, a meno di specifici regolamenti o condizioni contrattuali.

D. Cosa succede se il consumatore rispedisce un capo usato con semplice scontrino fiscale, senza buono?
R. Dal punto di vista legale civile, il cliente potrebbe avere ancora il diritto di recesso (cod. cons., art. 52) se entro 14 giorni; in caso di uso eccessivo, il venditore può trattenere parte del rimborso. Fiscalmente, l’impresa deve comunque stornare la vendita con nota di credito: in pratica registra il reso basandosi sulla ricevuta emessa. La società non perde il diritto di detrarre l’IVA, purché documenti l’avvenuto reso. Eventuali contestazioni sul recesso abusivo (il “wardrobing”) sono di natura penale/contrattuale e non influiscono sui diritti di detrazione IVA dell’impresa, a meno di coinvolgimento doloso del venditore stesso.

D. L’Agenzia può accertare l’IVA di un anno trascorso in cui i registratori erano guasti?
R. Sì, entro 5 anni dalla presentazione delle dichiarazioni (art. 43 DPR 600/73). Se i registratori non funzionavano, l’impresa deve dimostrare con qualsiasi mezzo (libri contabili, scontrini di backup, dichiarazioni dei dipendenti) i ricavi effettivi. In difetto, l’Amministrazione può presumere il volume d’affari e liquidare autonomamente l’imposta. Il contribuente potrà impugnare tale avviso criticando le presunzioni e utilizzando le prove esistenti.

D. Come si gestiscono i resi di abiti esportati o acquistati all’estero?
R. Se il cliente è estero (UE o extra-UE), il trattato IVA cambia: per l’export totale l’IVA è a 0% (fuori campo in uscita). Un reso di un abito esportato non impone variazioni sull’imposta italiana (essendo già a zero). Se invece il capo veniva venduto in Italia e poi reso all’estero, l’operazione di reso non è soggetta ad IVA (come previsto dall’art. 8, c.1, lett. c, DPR 633/72). In ogni caso, è opportuno richiedere un documento di rientro merci e annotare il reso in contabilità.

Conclusioni

L’accertamento fiscale nelle aziende di abbigliamento richiede particolare attenzione alla gestione dei resi e delle sostituzioni di merce. Dal punto di vista del contribuente, la chiave è documentare accuratamente ogni movimento: emettere note di credito per i resi, gestire i buoni acquisto secondo normativa, e tenere registri aggiornati. In caso di verifica, sarà fondamentale mostrare la realtà economica dell’azienda con evidenze scritte e testimonianze. Le norme fiscali e giurisprudenziali italiane (come la Cassazione 1951/2015 sull’accertamento induttivo e 28158/2019 sul dolo eventuale del commercialista ) sottolineano che, se manca documentazione, l’onere probatorio pesa sul contribuente, che dovrà ricorrere agli strumenti di difesa previsti (memorie difensive, ricorsi, autotutela). Ricordiamo infine che la legge tutela anche il contribuente fraudolento: l’onere della prova di dolo spetta all’accusa nei reati tributari. Un’adeguata strategia difensiva e l’uso delle procedure legali consentono di argomentare ogni contestazione, evitando così la quantificazione forfettaria dei ricavi da parte dell’Agenzia.

Fonti

  • Principi generali e disciplina del reso: Agenzia delle Entrate – Risposta 06 giugno 2020, n. 167 (Interpello su “documento commerciale per reso merce”) ; Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 21/2019; Provvedimento AE 20/12/2019 (specifiche tecniche RT).
  • Legislazione fiscale: DPR 633/1972 (Testo Unico IVA, artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, 8(1)(c), 26), DPR 600/1973 (Testo Unico Redditi, artt. 12, 31-32, 43), L. 212/2000 (Statuto del contribuente), D.Lgs. 74/2000 (penale tributario), D.Lgs. 546/1992 (procedura tributaria).
  • Giurisprudenza: Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 28158/2019 (concorrer del commercialista con dolo eventuale) ; Tribunale Milano n. 984/2017 (res. fraudolento, truffa contrattuale) ; Cass. civ. n. 1951/2015 (accertamento induttivo e dati di settore) ; Cass. civ. n. 14358/2014 (princìpi contabili).

Gestisci un’azienda di abbigliamento e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta resi, restituzioni, sconti o rimanenze di magazzino? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestisci un’azienda di abbigliamento e hai ricevuto un accertamento fiscale che contesta resi, restituzioni, sconti o rimanenze di magazzino?

Il Fisco sostiene che i resi siano fittizi, che le restituzioni mascherino vendite non dichiarate o che il magazzino non sia coerente con i ricavi?

Temi che la normale gestione commerciale del fashion retail venga interpretata come evasione, con recuperi IVA, imposte e sanzioni elevate?

Devi saperlo subito:

👉 nel settore abbigliamento resi e restituzioni sono fisiologici,
👉 non possono essere contestati con automatismi contabili,
👉 una difesa tecnica può smontare le ricostruzioni del Fisco.

Questa guida ti spiega:

  • perché le aziende di abbigliamento sono spesso accertate,
  • come il Fisco interpreta resi e restituzioni,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • come difendersi in modo efficace.

Perché le Aziende di Abbigliamento Sono nel Mirino

Il settore moda è frequentemente controllato perché:

  • ha alti volumi di resi e cambi,
  • lavora con stagionalità marcata,
  • gestisce collezioni, saldi e invenduto,
  • presenta margini variabili.

👉 La complessità commerciale non è evasione.


Le Contestazioni Più Comuni su Resi e Restituzioni

Negli accertamenti il Fisco contesta spesso:

  • resi ritenuti non documentati,
  • restituzioni considerate simulate,
  • differenze tra venduto e magazzino,
  • sconti giudicati antieconomici,
  • incoerenze tra fatturato e rimanenze.

👉 Molte contestazioni nascono da una lettura rigida dei numeri.


Resi nel Settore Abbigliamento: Un Dato Fisiologico

Nel fashion retail i resi dipendono da:

  • taglie e vestibilità,
  • collezioni stagionali,
  • vendite online e omnicanale,
  • politiche commerciali aggressive,
  • saldi e promozioni.

👉 Applicare criteri standard ignora la realtà del settore.


Il Punto Chiave: Reso ≠ Vendita Nascosta

Un errore frequente è accettare l’idea che:

👉 “un reso elevato indica ricavi occultati”.

In realtà:

  • il reso è parte del ciclo di vendita,
  • incide su IVA e ricavi in modo neutro,
  • va letto nel contesto commerciale.

👉 Il Fisco deve dimostrare la fittizietà, non presumerla.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento è contestabile se:

  • si basa solo su percentuali di reso,
  • ignora la stagionalità,
  • non analizza i flussi reali di magazzino,
  • disconosce sconti e politiche commerciali,
  • applica l’antieconomicità in modo automatico,
  • manca il contraddittorio.

👉 I modelli teorici non sostituiscono la realtà aziendale.


L’Errore Più Grave delle Aziende di Abbigliamento

Molte imprese sbagliano perché:

  • accettano l’idea che “i numeri non tornano”,
  • non spiegano il modello di business,
  • non contestano il metodo del Fisco,
  • pagano per paura di sanzioni.

👉 Nel fashion, la difesa è spesso vincente.


Accertamento su Resi ≠ Debito Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 resi e restituzioni non giustificano automaticamente un recupero d’imposta.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare la correttezza delle procedure,
  • spiegare la gestione del magazzino,
  • contestare ricostruzioni presuntive,
  • ridurre o annullare la pretesa fiscale.

👉 La prova della dinamica commerciale è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa negli accertamenti delle aziende di abbigliamento è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta l’uso di presunzioni astratte,
  • smonta l’antieconomicità apparente,
  • valorizza stagionalità e politiche di vendita,
  • impugna l’atto nei termini,
  • tutela l’azienda e il patrimonio.

👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato difende il modello di business.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento ricevuto,
  • verificare la legittimità delle contestazioni,
  • dimostrare la fisiologia dei resi,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere la continuità aziendale.

👉 Una difesa tecnica cambia il risultato.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • recuperi IVA ingiustificati,
  • tassazione su ricavi inesistenti,
  • sanzioni elevate,
  • crisi di liquidità,
  • danni seri all’attività.

👉 Subire l’accertamento significa accettare un’interpretazione sbagliata del settore.


Perché È Cruciale per le Aziende di Abbigliamento

Per chi opera nel fashion:

  • resi e sconti sono strumenti di vendita,
  • il magazzino è un asset dinamico,
  • un accertamento errato può azzerare i margini.

👉 Difendersi bene significa proteggere il brand e l’impresa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti fiscali delle aziende di abbigliamento richiede competenze avanzate in diritto tributario e capacità di leggere le dinamiche commerciali reali.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento nel settore abbigliamento,
  • verifica delle contestazioni su resi e restituzioni,
  • costruzione della strategia difensiva,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela dell’impresa e del patrimonio,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

Nel settore abbigliamento resi e restituzioni non sono anomalie,
ma parte integrante del modello di vendita.

👉 Le presunzioni si contestano,
👉 gli standard si smontano,
👉 l’accertamento si può annullare.

La regola è chiara:

👉 spiegare il business reale,
👉 difendersi con competenza,
👉 mai accettare letture fiscali lontane dal mercato.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti delle aziende di abbigliamento, una difesa tecnica è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su ricavi che non esistono.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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