Gli accertamenti sull’ecotassa auto (imposta sui veicoli ad alte emissioni) stanno diventando sempre più frequenti e automatici, perché l’Amministrazione finanziaria incrocia dati di immatricolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli e versamenti per individuare presunti omessi o insufficienti pagamenti.
Per contribuenti, imprese e professionisti, il rischio è concreto: importi richiesti anni dopo l’immatricolazione, sanzioni, interessi e cartelle di pagamento basate su ricostruzioni standardizzate, anche quando l’ecotassa non era dovuta o era stata correttamente assolta.
Molti si chiedono:
“L’ecotassa era davvero dovuta per il mio veicolo?”
“Possono chiedermela a distanza di anni?”
“Come posso difendermi da un accertamento automatico?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’ecotassa non è dovuta in modo generalizzato e non ogni accertamento è legittimo.
Errori di qualificazione del veicolo, decadenze, prescrizione e vizi procedurali rendono molte pretese contestabili.
Cos’è l’ecotassa auto (in sintesi)
L’ecotassa è un’imposta applicata:
• all’immatricolazione di veicoli nuovi
• in base alle emissioni di CO₂
• oltre determinate soglie normative
• con importi variabili per fascia
• dovuta una tantum, non annuale
Non riguarda tutti i veicoli e dipende da dati tecnici precisi.
Perché nascono gli accertamenti sull’ecotassa
Le contestazioni emergono spesso quando:
• i dati di emissione sono letti automaticamente
• vi sono incongruenze tra libretto e banche dati
• il veicolo rientra in fasce “di confine”
• l’immatricolazione è avvenuta in anni passati
• il pagamento non risulta nei sistemi
• l’Ufficio presume l’omissione
Il problema è che l’accertamento è spesso informatico, non sostanziale.
Il rischio più grave: tassazione non dovuta
Il vero pericolo è che:
• venga richiesta ecotassa non dovuta
• si applichino sanzioni automatiche
• si calcolino interessi per anni
• l’atto diventi esecutivo
• parta la riscossione forzata
Ma l’imposta deve essere verificata nel merito, non solo nei dati.
L’errore più grave: pagare senza verificare
Molti debitori sbagliano quando:
• pagano per evitare problemi
• non controllano se il veicolo era soggetto a ecotassa
• non verificano le emissioni reali
• non valutano decadenza o prescrizione
• rinunciano alla contestazione
Pagare consolida una pretesa che poteva essere annullata.
Ecotassa e presupposti impositivi: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’ecotassa dipende da dati tecnici certificati
• non ogni veicolo ad alte prestazioni è soggetto
• errori di classificazione sono frequenti
• il presupposto va provato dall’Amministrazione
• l’imposta non si presume
• il metodo di accertamento è contestabile
Se il presupposto manca, la pretesa cade.
Decadenza e prescrizione: aspetti decisivi
Molti accertamenti sono contestabili perché:
• notificati oltre i termini di legge
• fondati su atti tardivi
• privi di validi atti interruttivi
• preceduti da lunghi periodi di inattività
In questi casi il credito può essere estinto.
Quando l’accertamento sull’ecotassa è illegittimo
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il veicolo non rientrava nelle soglie
• le emissioni sono state lette in modo errato
• l’imposta era già stata assolta
• l’atto è tardivo
• mancano motivazione e prova
• la richiesta deriva da automatismi
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto ricevuto
• verifica dei dati tecnici del veicolo
• controllo dei presupposti normativi
• verifica di decadenza e prescrizione
• contestazione del metodo automatico
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione
È una difesa tecnica e procedurale, non formale.
Accertamento e riscossione: il rischio esecutivo
Se l’atto non viene contestato:
• il credito diventa definitivo
• partono sanzioni e interessi
• arriva la cartella di pagamento
• scattano pignoramenti e fermi
• il debito cresce inutilmente
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• pagamento di imposta non dovuta
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• riscossione forzata
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è economico e giuridico.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sull’ecotassa
Se ricevi una richiesta di pagamento per ecotassa auto:
• non pagare d’impulso
• verifica se l’imposta era dovuta
• controlla emissioni e anno di immatricolazione
• verifica i termini di legge
• fai analizzare l’atto
• valuta l’opposizione e la sospensione
Il tempo è determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella riscossione, assistendo i debitori anche nei casi di accertamenti e cartelle relative all’ecotassa auto.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità dell’accertamento
• contestare presupposti e calcoli errati
• far valere decadenza o prescrizione
• impugnare l’atto nei termini
• bloccare la riscossione forzata
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Non ogni richiesta di ecotassa è corretta.
Molti accertamenti si fondano su automatismi e errori tecnici.
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Introduzione
L’ecotassa auto è un tributo ambientale straordinario introdotto in Italia con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con lo scopo di scoraggiare l’immatricolazione di veicoli particolarmente inquinanti. In pratica, a partire dal 1° marzo 2019 fino alla fine del 2021 (perché non prorogata dopo il triennio), chi acquistava o immatricolava in Italia un’autovettura di categoria M1 con emissioni di CO₂ oltre certe soglie doveva pagare un’imposta aggiuntiva parametrata ai grammi di CO₂. Le soglie di emissione e gli importi dell’ecotassa sono variati a seguito dell’adozione del protocollo WLTP nel 2021: in sintesi, per le auto immatricolate fino al 31/12/2020 la soglia base era 160 g/km di CO₂ (oltre 160 g/km scattavano le fasce di 1100-2500 € in base alla CO₂) , mentre dal 1/1/2021 (con libretto che riporta solo valori WLTP più alti) la soglia è salita a 190 g/km, con i medesimi importi applicati a fasce più elevate (ad es. 1100€ per 191-210 g/km, fino a 2500€ per >290 g/km) . I dettagli normativi si trovano nei commi 1042-1046-bis dell’art. 1 della L.145/2018 (modificati dalla L.178/2020) . L’imposta era pagabile “una tantum” al momento dell’immatricolazione (anche in leasing) tramite modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” indicando il codice tributo 3500 . Sono esclusi tutti i veicoli con emissioni fino a 160 g/km (o 190 g/km dal 2021) e quelli per uso speciale. Dal 2022 l’ecotassa non è più vigente, essendo terminata la finestra temporale prevista dalla legge (Legge di Bilancio 2022 ha abolito ulteriori proroghe).
| Emissioni CO₂ (g/km) | Ecotassa 2019-2020 | Ecotassa 2021 |
|---|---|---|
| 161 – 175 | 1.100 € | – |
| 176 – 200 | 1.600 € | – |
| 201 – 250 | 2.000 € | – |
| Oltre 250 | 2.500 € | – |
| 191 – 210 (da 1/1/2021) | – | 1.100 € |
| 211 – 240 | – | 1.600 € |
| 241 – 290 | – | 2.000 € |
| Oltre 290 | – | 2.500 € |
*Tabella – Fasce di emissione CO₂ e importi dell’ecotassa per nuovi veicoli M1 (valori NEDC fino al 2020, WLTP dal 2021). Fonti: L. 145/2018 e modifiche successive.
Soggetti passivi e requisiti dell’imposta
È soggetto all’ecotassa chi immatricola in Italia (prima immatricolazione nazionale) un veicolo M1 con emissioni superiori alle soglie sopraindicate . In particolare: – L’imposta nasce per le auto nuove con certe emissioni (comma 1042 L.145/2018). – Il comma 1043 della legge ha esteso l’imposta anche alle auto usate provenienti dall’estero: “l’imposta è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato” . In pratica, anche per un usato importato (da UE o altro Paese) si paga ecotassa se non era mai circolante in Italia e rientra nelle fasce di emissione. – L’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente che non vi è distinzione tra Paesi UE o extra-UE: la risposta 166/2021 dell’Agenzia afferma che l’ecotassa si applica all’immatricolazione in Italia di un’auto M1 già targata all’estero senza alcuna deroga . Non esistono quindi esenzioni per usato UE, salvo modifiche normative successive (l’argomento è oggetto di contestazione giurisprudenziale sui principi Ue).
Un esempio concreto: se un italiano acquista in Germania un’auto usata immatricolata in Germania e poi la registra in Italia (prima immatricolazione italiana) dopo il 1/3/2019, l’Agenzia lo considera obbligato al versamento, dato che la legge lo prevede così . Se invece l’auto fosse stata immatricolata per la prima volta in Italia prima del 1/3/2019, l’ecotassa non era ancora in vigore, e su tale acquisto non si sarebbe dovuta pagare .
Modalità di versamento e adempimenti
Il versamento dell’ecotassa doveva essere effettuato con F24 ELIDE (versamenti con elementi identificativi) indicando il codice tributo 3500 «Ecotassa – imposta per acquisto/immatricolazione in Italia di veicoli M1 con emissioni eccedenti 160 (poi 190) g/km di CO2» . Inizialmente la Risoluzione AE 31/E/2019 ha istituito il codice 3500 per il versamento spontaneo dell’imposta . Per i versamenti derivanti da accertamenti notificati da Agenzia, dal 2024 l’AE ha previsto nuovi codici (ris. n.53/E 11.11.2024 ha istituito i codici A600, A601, A602 rispettivamente per imposta, sanzioni e interessi dell’ecotassa accertata) . Chi non paga volontariamente è soggetto a interessi di mora dal giorno dell’immatricolazione fino al pagamento e a sanzioni fino al 30% dell’imposta (ridotte se si ricorre a definizioni agevolate) . In sintesi: l’atto di accertamento riepilogherà, per ciascun veicolo, l’importo dell’ecotassa dovuta (in base ai grammi di CO₂ indicati al punto V.7 della carta di circolazione), gli interessi maturati e la sanzione normalmente del 30% dell’imposta non versata (che si riduce a un terzo in caso di definizione immediata) . Spesso l’avviso include anche il “modello di versamento precompilato” con gli importi e i codici tributo ad hoc.
Figura – Esempio comparativo delle emissioni CO₂ riportate in un libretto europeo secondo i protocolli NEDC/NEFZ (valori più bassi) e WLTP (valori più alti). Dal 1°/1/2021 il libretto registra solo il valore WLTP (più elevato), da cui derivano le nuove soglie ecotassa più alte.
Accertamenti dell’Agenzia (2019-2025)
Nonostante l’ecotassa sia cessata dal 2022, negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini degli accertamenti per recuperare tributi omessi nel periodo di validità (2019-2021). A fine 2024 e durante il 2025 sono state notificate decine di migliaia di avvisi di accertamento ai contribuenti che avevano immatricolato auto con emissioni rilevanti e (per errore o ignoranza) non avevano versato il tributo. In particolare: – Nel 2024 l’AE ha iniziato le notifiche per gli anni 2019 e 2020 . All’inizio del 2025 stanno arrivando gli accertamenti per il mancato versamento relativo al 2020 . È presumibile che nel 2026 l’Agenzia completerà gli accertamenti anche per il 2021. – I casi più frequenti riguardano auto usate importate dai Paesi UE (provenienti da Germania, Francia, etc.) immatricolate in Italia nel 2019-2020 senza pagamento, e in misura minore auto nuove non saldate. Gli importi richiesti sono spesso consistenti: considerando imposta, sanzioni e interessi, in molti casi le somme totali richieste variano da circa 1.600 a 3.800 euro per veicolo . La sanzione minima è del 30% sul tributo e gli interessi vanno calcolati dalla data di immatricolazione fino all’accertamento.
Tra i contribuenti colpiti da questi atti possono esserci sia privati (persone fisiche) sia aziende o flotte aziendali. L’avviso di accertamento proviene dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio (es. Direzione Provinciale di Napoli o Milano), ed è titolo esecutivo ai fini fiscali .
Contenuto dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento ecotassa include in genere: – l’anagrafica del destinatario e dell’ufficio impositore; – la motivazione giuridica (ad es. “omesso versamento imposta su auto categoria M1, L.145/2018 art.1 co.1042-46”); – la descrizione dei veicoli (targa, telaio, data di immatricolazione, valore CO₂ rilevato); – il calcolo dell’imposta dovuta per ciascuna auto (in base ai dati di emissione); – gli interessi di mora, calcolati giorno per giorno dal giorno dell’immatricolazione fino all’accertamento; – le sanzioni (di norma il 30% dell’imposta non versata , che possono ridursi per definizione agevolata o accordi); – istruzioni per il pagamento spontaneo (codici tributo o bollettino precompilato F24), con eventuali codice A600/A601/A602 per eco-tassa accertata e relative sanzioni/interessi .
Importantissimo: l’atto deve indicare i termini entro cui il contribuente può definirsi o impugnare l’accertamento. In genere vi si legge che il contribuente può decidere entro 60 giorni dalla notifica se pagare, proporre ricorso, o procedere diversamente . Se si paga entro 60 giorni dalla notifica (acquiescenza), l’avviso decade e si ottiene una riduzione delle sanzioni (ridotte al 10% del tributo, cioè a un terzo del 30% originario ). In caso di mancato pagamento, dopo 60 giorni l’atto può trasformarsi in cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione, con obbligo di versamento e possibilità di rateazione (ricordiamo che anche la cartella può essere impugnata in tribunale tributario, entro 40 giorni dalla notifica).
Tempi di decadenza e prescrizione
Il contribuente deve prestare attenzione ai termini di notifica. In linea generale, l’avviso di accertamento tributario decade se notificato oltre cinque anni (5 anni) dal periodo d’imposta di riferimento . Ad esempio, per un’auto immatricolata ad aprile 2019, l’accertamento doveva essere notificato entro la fine di marzo 2025 . Un avviso tardivo (oltre i 5 anni) è impugnabile per decadenza dell’azione accertatrice. Dal 2019 la legge di bilancio ha esteso alcuni termini in casi specifici, ma non ha toccato il principio base di 5 anni per tributi come l’ecotassa. Viceversa, se il termine non è scaduto, l’atto è valido e l’impugnazione rimane l’azione consigliata.
Per quanto riguarda la prescrizione dell’imposta, il dibattito è tecnico: l’ecotassa è assimilata a un tributo su beni mobili, ma normalmente si applica la prescrizione quinquennale dei tributi extraerariali (art. 2946 c.c. con rif. DPR 602/1973, art. 67). In ogni caso, il contribuente non può considerare prescritto il tributo finché non è trascorso il termine legale di 5 anni senza ricevere avviso.
Opzioni del contribuente alla notifica dell’avviso
Alla ricezione dell’avviso di accertamento (notificato tramite raccomandata o PEC), il contribuente ha tre strade principali (entro 60 giorni , salvo sospensioni per adesione o ferie):
- Pagare subito l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta, accettando l’atto. In tal caso l’avviso si estingue (l’art. 15 D.Lgs. 218/1997 stabilisce che pagando entro 60 giorni si applica una riduzione delle sanzioni ) ma si perde il diritto a contestare. Questa opzione elimina la controversia senza un contenzioso giudiziario.
- Presentare ricorso tributario alla Commissione (oggi Corte) di Giustizia Tributaria entro 60 giorni . Questa è l’impugnazione formale davanti al giudice tributario. Come vedremo, il ricorso sospende i termini di pagamento delle sanzioni ridotte, ma non blocca automaticamente la riscossione (l’Agenzia può comunque iscrivere a ruolo 1/3 delle somme accertate se trascorrono 90 giorni ). In ogni caso il ricorso apre la via giudiziaria.
- Attendere la cartella esattoriale. In pratica non fare nulla entro i 60 giorni. L’avviso diviene definitivo e si trasforma in cartella da Agenzia Riscossione (ex Equitalia) (dopo circa 2 mesi). A quel punto il contribuente potrà chiedere una rateizzazione delle somme (in genere con piano fino a 120 rate, se l’importo complessivo è <120.000€ ) oppure opporsi alla cartella in Commissione Tributaria, ma subirà l’irrigidimento degli interessi legali nel frattempo. Spesso questa opzione è sconsigliata, perché comporta la perdita della riduzione delle sanzioni e un aggravio di interessi (come sottolineato da fonti legali ).
Oltre a queste scelte, esiste la possibilità di istanza di autotutela (reclamo amministrativo) all’Agenzia delle Entrate. Con l’autotutela il contribuente chiede all’AE di riesaminare l’atto per annullarlo o rettificarlo per errori evidenti o manifesti vizi (ad es. travisamento dei fatti, dati anagrafici sbagliati, calcoli palesemente errati). L’istanza di autotutela si fa senza particolari formalità, ma non sospende i termini del ricorso . In genere si usa l’autotutela solo in caso di errori materiali (ad es. si scopre che l’auto era già in quella fascia di emissioni pagata correttamente, o che l’atto è stato notificato al soggetto sbagliato) . Poiché l’accertamento ecotassa è già circolare e complesso, conviene pensarci bene: se si ritiene l’atto corretto nelle sue premesse, è preferibile spingere subito sul ricorso tributario, anziché perdere giorni in autotutela.
Un’altra possibilità (pre-giudiziaria) è l’accertamento con adesione: il contribuente, entro i 60 giorni, può richiedere all’ufficio fiscale di avviare una procedura di conciliazione. In pratica l’ufficio dispone di 90 giorni di trattativa (oltre i 60) durante i quali si potrebbe trovare un accordo di riduzione delle imposte/sanzioni . Questo allunga il termine di ricorso (sospende i 60 giorni e li prolunga di 90, per un totale di 150 giorni) . L’adesione può essere utile per guadagnare tempo o ottenere riduzioni (ad es. di sanzioni al 35% invece del 50% ordinario in giudizio ). Tuttavia, nell’ambito ecotassa, l’adesione è poco praticata e spesso si preferisce ricorrere direttamente, specialmente quando si contesta la legittimità della norma (perché un accordo amministrativo non può disapplicare una legge impugnata).
Il ricorso tributario: quando e come
Il ricorso (o reclamo) alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi detta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) è la chiave per contestare formalmente l’accertamento. Gli aspetti fondamentali sono: – Termine: deve essere notificato (di norma via PEC all’Agenzia o tramite ufficiale giudiziario) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Tale termine è perentorio: la mancata proposizione del ricorso entro i 60 giorni rende inammissibile l’atto, che diventa definitivo. Solo in caso di visite ispettive periodiche (o presenza di obbligo di mediazione), il termine può variare (ad es. 90 giorni nei casi di reclamo/mediativo obbligatorio, o 6 mesi se il ricorrente è all’estero). – Competenza territoriale: il ricorso va depositato presso la CTP del luogo di residenza fiscale del contribuente o, per le persone giuridiche, della sede legale, oppure dove è stato notificato l’atto (es. Comune di immatricolazione). In pratica si segue il medesimo criterio degli avvisi. – Contributo unificato: per proporre ricorso occorre pagare l’imposta di bollo e un contributo unificato (diritto fisso) la cui misura dipende dal valore della controversia (somma imposta+sanzioni richieste) . Anche per importi modesti, è d’obbligo il contributo (di alcuni decine di euro). – Reclamo/Mediazione obbligatoria: se il valore della controversia (imposta più sanzioni richieste, escludendo interessi) è inferiore a 50.000 €, il ricorso equivale ad un “reclamo con mediazione obbligatoria” . L’ufficio ha 90 giorni per rispondere: in questo periodo le parti possono trovare un accordo (ad es. riduzione delle sanzioni) o l’ufficio può decidere di non aderire. Solo se la mediazione non sfocia in un accordo, il ricorso viene discusso regolarmente. Molti avvisi ecotassa rientrano in questa soglia, quindi subiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione. – Sospensione degli effetti: il ricorso (senza ulteriori iniziative) di per sé non sospende l’esecutività dell’avviso: in teoria l’Agenzia può iscrivere a ruolo 1/3 delle somme (al netto della sospensione) trascorsi 90 giorni . Tuttavia, di fatto il contribuente spesso non paga durante il giudizio, depositando invece 1/3 dell’imposta e degli interessi nel caso di impugnazione (il resto verrà rimborsato se vincerà) . – Decisione del giudice: se il contribuente vince, l’avviso viene annullato (totale o parziale). In caso di soccombenza, resta dovuta l’intera imposta, gli interessi, e le sanzioni (che in sede di giudizio possono essere ridotte al minimo previsto di legge) . Se il contribuente perde tutto in primo grado (Commissione Tributaria) e anche in grado d’appello (Commissione Regionale), dovrà comunque corrispondere quanto richiesto, comprensivo di sanzioni e interessi .
Le modalità di redazione del ricorso seguono le regole ordinarie del processo tributario (modulo telematico, indicazione dei motivi di ricorso, firme, ecc.). Nel ricorso si devono enunciare i motivi di diritto e di fatto con cui si chiede l’annullamento. In molti casi di ecotassa i motivi più efficaci saranno normativi (violazione di diritto UE, illogicità della norma) e di diritto interno (es. eccesso di potere, difetto di motivazione, superamento del termine di decadenza). È consigliabile l’assistenza di un tributarista/avvocato specializzato, date la complessità normativa e l’urgenza dei termini .
Principali motivi di ricorso e giurisprudenza attuale
Nel valutare se presentare ricorso contro l’accertamento ecotassa, il contribuente deve analizzare i punti deboli della pretesa fiscale. Le linee di difesa consolidate nelle pronunce recenti (di Commissioni Tributarie e alcune istanze della giurisprudenza europea) sono principalmente due:
- Violazione del principio di non discriminazione UE (Art. 110 TFUE): è l’argomento di gran lunga più dibattuto nelle cause ecotassa. Il profilo è quello evidenziato anche dalla Cassazione: tassare l’auto usata importata dall’UE (applicando l’imposta sull’immatricolazione) ma non tassare l’auto usata equivalente già presente in Italia appare discriminatorio e contrario all’art. 110 TFUE . La Corte di Giustizia UE (ad es. sent. 7.4.2011, causa C-402/09 “Tatu”) ha stabilito che non è ammissibile un sistema che “penalizzi un importatore di veicolo usato dall’estero senza penalizzare un acquirente del medesimo veicolo usato sul mercato interno” . Sulla base di questi principi, molte Commissioni Tributarie di primo grado (Napoli, Avellino, Modena, ecc.) hanno accolto i ricorsi dei contribuenti ecotassa usato UE nel 2025, riconoscendo la prevalenza del diritto UE e annullando gli avvisi . Ad esempio, la CTP di Napoli (Sez. II) con sent. n. 7556/2025 del 30 aprile 2025 ha integralmente accolto il ricorso per violazione dell’art. 110 TFUE . Anche Avellino (sent. 437/2/2025 e 503/2/2025) si è pronunciata a favore del contribuente. Viceversa, qualche Tribunale (es. Palermo n. 3651/2025) ha respinto ricorsi simili, ma senza motivazioni che superino i principi UE, ed è probabile che tali decisioni vengano rovesciate in appello . In ogni caso, chi fa ricorso su questo punto deve chiedere espressamente la disapplicazione del co.1043 L.145/2018 in virtù dell’art. 110 TFUE, come espressamente indicato in sentenze emerse .
- Carenza del presupposto tributario (decorrenza): un altro motivo è la inefficacia retroattiva dell’imposta. L’ecotassa vale dal 1° marzo 2019; se un contratto di vendita si era perfezionato prima (o l’auto era stata consegnata o importata prima di quella data), si può sostenere che l’imposta non doveva essere applicata. Un caso esemplare è stato deciso dalla CTP Modena (sent. 125/1/2025): veicolo acquistato e contratto antecedente al 1/3/2019, immatricolazione successiva nel 2019; il giudice ha annullato l’accertamento per inattività fiscale, perché al momento dell’acquisto l’imposta non esisteva . Questo principio vale solo se è provato che l’effettivo negozio (o consegna) precedente all’entrata in vigore; è un motivo di ricorso “tecnico” ma importante.
- Vizi formali e di calcolo: il contribuente può contestare, anche più modestamente, eventuali errori nell’atto: ad es. se l’avviso riporta un valore di CO₂ sbagliato (verificare il dato al punto V.7 del libretto o nei documenti tecnici), se la sanzione è applicata oltre il limite di 2400€, o se l’avviso è stato notificato alla persona sbagliata. Un errore di persona o veicolo è motivo di nullità formale, che da solo può giustificare l’annullamento . Occorre anche verificare che l’accertamento sia stato notificato entro il termine di decadenza quinquennale : se è tardivo, il giudice è obbligato ad annullarlo.
- Prescrizione/Prescrizione (Ravvedimento): se il contribuente ha versato spontaneamente l’ecotassa entro i termini di legge (ad esempio con ravvedimento operoso oltre i termini, o nel 2021 definizione, o ex art.13 d.P.R. 601/1973), può opporre che non c’è alcuna somma effettivamente dovuta. In tal caso potrebbe non essere necessario fare ricorso, ma piuttosto chiedere sgravio. Tuttavia, nella quasi totalità degli avvisi attuali si tratta di casi di mancato versamento, quindi questo punto è residuale.
In sintesi, il ricorso può essere presentato quando si ravvisa l’illegittimità dell’atto (tutta o in parte). Le sentenze più recenti danno indicazioni: ad esempio, la citata pronuncia di Napoli del 30/4/2025 conferma che la norma italiana va disapplicata in forza dell’art. 110 TFUE . Il contribuente deve quindi decidere attentamente i motivi validi di contestazione e preparare il ricorso adeguatamente, eventualmente con supporto legale.
Procedura in Commissione Tributaria
Se si opta per il ricorso giudiziale, il procedimento si svolge come nei normali giudizi tributari. Di seguito, uno schema delle tappe principali:
- Notifica del ricorso: il ricorso (redatto in conforme alle forme civili) va notificato alla controparte (Agenzia Entrate) e depositato in Commissione entro 60 giorni . La notifica può avvenire tramite PEC o ufficiale giudiziario. In caso di mediazione obbligatoria il termine si intende sospeso e prolungato di 90 giorni . Durante l’estate (1-31 agosto) i termini sono sospesi per legge.
- Tentativo obbligatorio di mediazione (se previsto): come detto, sotto i 50k il ricorso vale reclamo con mediazione . In questi 90 giorni il contribuente e l’Agenzia possono trattare una soluzione. Se si trova un accordo, si sottoscrive l’atto di adesione che cristallizza le somme dovute; altrimenti, il ricorso passa al giudice.
- Udienza di trattazione: la Commissione Tributaria (monocratica o collegiale) fissa un’udienza in cui le parti possono spiegare le proprie ragioni. Ad ogni modo, molto conta la documentazione e i motivi scritti nel ricorso. Spesso il giudice valuta per iscritto, richiedendo eventualmente integrazioni documentali.
- Decisione: la sentenza di primo grado della CTP (ora “Corte”) viene depositata in mediazione di alcuni mesi dall’udienza. Può accogliere interamente o parzialmente il ricorso (annullando l’avviso o parte di esso) o respingerlo. In caso di soccombenza parziale, la sentenza indicherà le somme residue da versare (imposta residua, eventuali interessi e sanzioni). Se il contribuente non è soddisfatto, può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale entro 30 giorni dalla sentenza (con ricorso secondo le regole ordinarie).
- Effetti del giudicato: se la sentenza è favorevole al contribuente (annullamento), l’atto accertativo decade definitivamente. Se il contribuente perde, la decisione ha efficacia esecutiva: occorrerà pagare quanto stabilito (imposta originaria + sanzioni + interessi). In ogni caso, il contribuente potrà comunque definire la lite pagando le sanzioni al minimo ridotto (10%, in caso di definizione entro 30 giorni dalla sentenza) o con adesione fino al grado successivo. Il contributo unificato versato non è rimborsabile in caso di vittoria, ma le spese legali e di giudizio sono normalmente a carico della parte soccombente (anche se spesso le spese non vengono riconosciute in primo grado a favore del contribuente, essendo causa contraddittoria).
Schema – Principali scadenze e fasi dell’impugnazione tributaria (ricorso alla CTP) nell’ambito di un avviso di accertamento ecotassa. Si noti l’obbligo del reclamo/mediatione per valori controversia <50k€.
Rateizzazione e riscossione coattiva
Se il contribuente non paga entro i termini indicati dall’avviso, dopo 60 giorni si incammina la riscossione coattiva. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) iscrive le somme a ruolo e invia una cartella esattoriale. Anche su questa eventuale cartella si può agire (opporsi in Commissione Tributaria entro 40 giorni), ma deve intanto essere liquidata (si può rateizzare). In particolare: – È possibile chiedere rateazioni come per gli altri tributi: l’Agenzia Riscossione concede piani fino a 120 rate mensili per importi fino a 120.000 € (solo con semplice domanda online o al call center) . In alternativa, per importi più grandi si può prevedere una rateazione ordinaria (massimo 60 rate). – Le rateazioni ordinariamente durano al massimo 120 rate (10 anni) o, in casi particolari, 72 rate. Durante la rateazione continuano a maturare gli interessi legali (normalmente dall’1/1 al 31/12 dell’anno precedente, o secondo il tasso legale vigente). – La cartella esattoriale sospende in parte il termine di impugnazione (poiché il ricorso contro l’avviso è ormai scaduto), ma può essere impugnata per vizi della cartella stessa (inclusa prescrizione dell’imposta).
Domande frequenti
1. Cos’è l’ecotassa auto e chi la deve pagare? L’ecotassa è un tributo introdotto dalla L. 145/2018 a partire dal 1° marzo 2019 per penalizzare le auto molto inquinanti. È dovuta da chi acquista o immatricola un’auto di categoria M1 con emissioni superiori alle soglie legali (fino al 2020 >160 g/km, dal 2021 >190 g/km) . È dovuta sia per le auto nuove di fabbrica, sia per le auto usate importate da un altro Stato UE o extra-UE . Non si applica invece alle auto usate già immatricolate in Italia (quelle circolanti prima del 1/3/2019). Dal 2022 l’ecotassa non esiste più perché è scaduto il periodo di validità.
2. Quanto dura l’obbligo di versamento e quali somme si pagano? L’imposta è stata valida solo per le auto immatricolate tra il 1/3/2019 e il 31/12/2021. Non era una tassa continuativa, ma “una tantum” per ogni veicolo. Se l’auto ha emissioni (CO₂) superiori alla soglia, si calcola un importo fisso (da 1.100 a 2.500 €) in base alla fascia di emissioni, come da tabella. In aggiunta si pagano interessi di mora dal giorno di immatricolazione (al tasso legale) e sanzioni pari al 30% dell’imposta non versata (ridotte al 10% se si definisce pagando entro 60 giorni).
3. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento sull’ecotassa? Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine perentorio) il contribuente può: – Pagare l’importo richiesto (ecotassa+interessi+sanzioni ridotte) e chiudere la vertenza; – Impugnare l’atto in Commissione Tributaria , argomentando le ragioni di illegittimità; – Non fare nulla e attendere la cartella di pagamento, assumendo il rischio di dover poi rateizzare (ma con interessi maggiori e senza sanzioni ridotte) . In alternativa, si può inviare reclamo in autotutela all’Agenzia (richiesta di annullamento dell’atto) ; tale istanza è possibile in caso di errori evidenti ma non blocca il termine del ricorso.
4. Qual è il termine per impugnare l’avviso? Il ricorso in Commissione Tributaria deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . I giorni si contano dalla data di consegna dell’atto (se notificato via PEC vale la data di ricezione), escludendo il periodo di sospensione estivo (agosto) . Se il valore della causa è basso (<50k€) il ricorso si qualifica come reclamo/istanza di mediazione, con un periodo di 90 giorni ulteriore per accordo .
5. L’avviso è giunto oltre 5 anni dall’immatricolazione: posso impugnare per decadenza? Sì. L’Agenzia deve notificare l’avviso entro il quinto anno successivo a quello in cui l’auto è stata immatricolata . Ad es., per auto immatricolata nell’aprile 2019 l’avviso doveva arrivare entro fine marzo 2025 . Se la notifica avviene dopo questo termine, l’atto è viziato da decadenza del potere accertativo e il contribuente può farlo annullare. D’altra parte, se l’avviso è in tempo utile (entro i 5 anni), va affrontato normalmente.
6. L’ecotassa colpisce anche i veicoli importati dall’UE? In base alla legge sì, perché l’art.1 co.1043 L.145/2018 non distingue tra auto importate da UE o da extra-UE: l’imposta è dovuta “da chi immatricola in Italia un veicolo M1 già immatricolato in un altro Stato” . L’Agenzia delle Entrate ha ribadito tale interpretazione nella propria risposta n.166/2021 . Tuttavia, molti contribuenti hanno contestato questo punto invocando l’art.110 TFUE (divieto di imposizioni discriminatorie tra prodotti nazionali e UE) . Alcune Commissioni Tributarie hanno accolto questi ricorsi eccependo violazione dell’art.110 TFUE (annullando di fatto l’avviso), mentre altre (es. CTP Palermo) hanno respinto i ricorsi senza convincere la Corte di Giustizia UE. Al momento, il pronostico migliore per il contribuente è di presentare ricorso e far valere il diritto europeo, confidando che la giurisprudenza di merito internazionale evolva a favore (la Corte UE C-694/22 del 22/02/2024 ha ribadito i principi di Tatu ).
7. Cosa succede se l’avviso è giustificato ma ho semplicemente pagato in ritardo? Se si pagava l’ecotassa fuori tempo massimo (ad es. ravvedimento operoso dopo 90 giorni), formalmente l’importo è dovuto con sanzione piena e interessi. In sede di accertamento questa situazione è già presa in conto: l’AE computa l’imposta e applica sanzioni e interessi. Se il contribuente ora vuole regolarizzare “da solo” (prima della cartella), può usare il ravvedimento operoso (art.13, DPR 602/73 e art.13, DLgs 472/97) pagando l’imposta maggiorata degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento (10% se ritardo fino a 90 gg, 30% oltre, per tributi ex DLgs 472/97). Se invece arriva avviso, si è ormai fuori dai termini ordinari di ravvedimento e la sanzione del 30% rimane piena (salvo definizione in 60 gg). L’opzione più pratica in caso di ritardo è cercare di impugnare l’atto, oppure definire (pagando almeno 1/3 dell’imposta) per posticipare la riscossione come precisato nell’avviso (deve essere indicato se applicabile) .
8. È possibile rateizzare il debito ecotassa? Sì. I tributi iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) possono essere rateizzati secondo le regole ordinarie. Se si ottiene cartella per l’ecotassa non pagata, il contribuente può chiedere una rateizzazione ordinaria all’Agenzia Riscossione: di norma fino a 120 rate mensili per importi fino a 120.000 € . Gli interessi di dilazione verranno applicati secondo legge. È invece meno comune (ma possibile) chiedere la rottamazione/quinto equilibrio degli avvisi stessi, se previsto da manovre successive. In ogni caso, la condizione tipica è che il ricorso sia pendente o che l’atto sia già definitivo; in entrambi i casi il contribuente può far valere il diritto alla rateazione come per qualsiasi debito tributario.
9. Quali sono le conseguenze se perdo il ricorso? Se il giudice conferma l’avviso (ricorso respinto), il contribuente dovrà pagare l’intero importo calcolato: imposta originaria più gli interessi maturati fino all’accertamento più le sanzioni (normalmente ridotte al minimo di legge, ossia 10% dell’imposta, se in giudizio) . In altre parole, se perdi in ogni grado, paghi tutto. Non vengono applicate ulteriori penali: comunque le sanzioni non possono superare i limiti di legge (30%, ridotti in definitiva). Il contributo unificato versato per il giudizio non è recuperabile, e normalmente le spese legali non sono rimborsate in primo grado (possono esserlo in appello solo in casi particolari). Dopo la sentenza definitiva sfavorevole, l’Agenzia potrà esigere le somme con tutti i mezzi di legge.
10. Autotutela o ricorso: quale fare? L’autotutela (reclamo all’Agenzia) è gratuita e veloce, ma come detto non sospende i termini. Può essere usata se si è certi di un errore materiale (ad es. l’AE ha per sbaglio omesso di computare un versamento già eseguito). Tuttavia, nella maggioranza dei casi contesi, i problemi sono di merito (compatibilità con UE, legittimità della norma ecc.), che la sola autotutela non può risolvere. Perciò è generalmente consigliabile notificare subito il ricorso, anche a titolo cautelativo, e contemporaneamente inviare istanza di autotutela se si riscontrano vizi formali. In pratica: si propone ricorso nei 60 giorni, e insieme (o prima) si invia un reclamo all’AE chiedendo l’annullamento per motivi specifici. L’AE potrà poi decidere o meno di accogliere l’istanza in autotutela prima che il giudice si pronunci.
11. Devo pagare una quota per proporre il ricorso? Sì. Oltre agli oneri di notifica (imposta di bollo e marca da bollo sul ricorso) e al contributo unificato, non ci sono ulteriori esborsi particolari. Il contributo unificato si paga all’atto di deposito in Corte e varia a seconda del valore della controversia (es. da poche decine di euro se importo <10k€, fino a qualche centinaio per importi maggiori). In caso di vittoria, il contributo non viene rimborsato, salvo che la parte vincente rivendichi e ottenga nella sentenza lo storno in spese (cosa rara in primo grado). Il consiglio è di considerare il contributo unificato come costo necessario per aprire il contenzioso e valutarlo nel rapporto costi/benefici del ricorso.
12. Chi deve firmare il ricorso? Il ricorso deve essere sottoscritto dal contribuente (o da un suo rappresentante autorizzato) e deve indicare il difensore (se presente). Per le persone fisiche è sufficiente la firma propria; per le imprese e professionisti serve la firma del legale rappresentante. È obbligatorio farsi assistere da un difensore tributarista abilitato alla sottoscrizione del ricorso (art. 12 D.Lgs.546/92).
Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa nazionale: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, commi 1042-1046-bis (introduzione dell’ecotassa) ; Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che hanno adeguato i parametri di CO₂ al ciclo WLTP; Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che ha concluso l’esperienza ecotassa. Per i termini di accertamento e contenzioso si applicano D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 43 sulla decadenza quinquennale), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 13, ricorsi tributari), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 15, riduzione sanzioni, e art. 13, misura sanzioni) .
Normativa UE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), art. 110 (libertà di circolazione delle merci, divieto di imposizioni discriminatorie) .
Giurisprudenza nazionale ed europea: Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria) di Napoli, Sez. II, sent. 7556/2025 (30.4.2025) ; Commissione Tributaria Provinciale di Modena sent. 125/1/2025 (25.2.2025); CTP Napoli sent. 12944/2025 e 13147/2025; CTP Avellino sent. 437/2/2025 e 503/2/2025; CTP Palermo sent. 3651/7/2025; Corte di Giustizia UE, causa C-402/09 (sent. 7.4.2011 “Tatu”), causa C-694/22 (sent. 22.2.2024); Cass. S.U., sent. 20514/2019 (definizioni di principio su ecobonus/ecotassa).
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Ti chiedono imposta, sanzioni e interessi per presunti errori di immatricolazione, trasferimenti di proprietà, dati sulle emissioni o mancati versamenti, anche dopo anni?
Temi che un’imposta tecnica e poco chiara venga applicata in modo automatico, senza considerare eccezioni, esenzioni o errori dell’amministrazione?
Devi saperlo subito:
👉 l’ecotassa auto non si applica in modo automatico,
👉 gli accertamenti sono spesso viziati da errori tecnici,
👉 una difesa strutturata può annullare o ridurre il debito.
Questa guida ti spiega:
- cos’è l’ecotassa auto e quando è dovuta,
- perché nascono gli accertamenti,
- quando la pretesa è illegittima,
- come difendersi efficacemente.
Cos’è l’Ecotassa Auto (In Modo Chiaro)
L’ecotassa auto è un’imposta legata alle emissioni di CO₂ dei veicoli, applicata:
- in sede di prima immatricolazione in Italia,
- in caso di importazione dall’estero,
- sulla base di soglie di emissione specifiche.
👉 Non riguarda tutti i veicoli.
👉 Si applica solo oltre determinate soglie.
Perché Nascono gli Accertamenti sull’Ecotassa
Gli accertamenti sorgono spesso per:
- errori nei dati tecnici del veicolo,
- incongruenze tra libretto, banca dati e dichiarazioni,
- importazioni con documentazione incompleta,
- passaggi di proprietà mal interpretati,
- mancato o tardivo versamento contestato a distanza di tempo.
👉 La complessità tecnica genera errori frequenti.
Il Punto Chiave: Ecotassa ≠ Imposta Automatica
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se l’auto emette oltre soglia, l’ecotassa è sempre dovuta”.
In realtà:
- conta il momento dell’immatricolazione,
- contano le norme vigenti in quel periodo,
- contano eventuali esenzioni o riduzioni,
- contano i dati ufficiali corretti del veicolo.
👉 Molti accertamenti applicano regole sbagliate o dati errati.
Le Contestazioni Più Comuni nei Controlli
Negli accertamenti sull’ecotassa vengono spesso contestati:
- errata attribuzione delle emissioni CO₂,
- applicazione dell’imposta a veicoli non soggetti,
- richiesta dell’ecotassa al soggetto sbagliato,
- recupero dopo termini decadenziali,
- sanzioni sproporzionate per errori formali.
👉 Non tutto ciò che viene richiesto è dovuto.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento è contestabile se:
- i dati tecnici del veicolo sono errati,
- il veicolo rientra in esenzioni o soglie inferiori,
- l’imposta è richiesta fuori termine,
- manca una motivazione chiara e completa,
- l’atto è stato notificato in modo irregolare,
- l’ecotassa è stata già versata o non dovuta.
👉 Il Fisco deve provare la debenza, non il contrario.
L’Errore Più Grave del Debitore
Molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano per paura di sanzioni maggiori,
- non verificano base di calcolo e presupposti,
- non confrontano i dati tecnici reali,
- rinunciano alla difesa pensando che “sia poco”.
👉 Anche importi apparentemente modesti possono essere illegittimi.
Accertamento Ecotassa ≠ Debito Definitivo
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’accertamento sull’ecotassa è sempre verificabile e contestabile.
Questo significa che puoi:
- chiedere l’annullamento per errore tecnico,
- contestare prescrizione o decadenza,
- ridurre o eliminare sanzioni e interessi,
- bloccare la riscossione se l’atto è viziato.
👉 La difesa tecnica fa la differenza.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa negli accertamenti sull’ecotassa è giuridica e tecnica, non solo amministrativa.
L’avvocato:
- verifica i presupposti normativi applicabili,
- controlla termini e notifiche,
- confronta i dati tecnici del veicolo,
- contesta l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 È una difesa che richiede precisione.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento sull’ecotassa,
- verificare se l’imposta era realmente dovuta,
- contestare errori di calcolo o di soggetto,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare il debito,
- tutelare il tuo patrimonio.
👉 Molti accertamenti vengono annullati per vizi tecnici.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- pagamento di somme non dovute,
- aggravio di sanzioni e interessi,
- iscrizioni a ruolo evitabili,
- difficoltà future con PRA e circolazione.
👉 Il silenzio consolida l’errore.
Perché È Cruciale Agire Subito
I termini per contestare sono brevi e perentori.
👉 Ritardare significa perdere il diritto di difesa,
👉 anche quando l’accertamento è sbagliato.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti su tributi automobilistici ed ecotassa richiede competenze specifiche in diritto tributario e riscossione.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento ecotassa,
- verifica della debenza dell’imposta,
- contestazione di errori tecnici e normativi,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio e della posizione amministrativa.
Conclusione
L’ecotassa auto
👉 non è un’imposta da subire automaticamente.
👉 I dati tecnici contano,
👉 i termini contano,
👉 la legge conta.
La regola è chiara:
👉 verificare sempre la pretesa,
👉 contestare gli errori,
👉 mai pagare senza aver controllato.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti sull’ecotassa auto, una difesa giuridica tempestiva può fare la differenza tra pagare il giusto e pagare ciò che non è dovuto.