Procedure Esecutive E Riscossione Coattiva: La Difesa (con L’Avvocato) Per Imprenditori E Partite Iva

Le procedure esecutive e la riscossione coattiva rappresentano la fase più aggressiva dell’azione fiscale, perché l’Erario non si limita più a contestare un debito, ma agisce direttamente sui beni, sui conti e sui crediti del contribuente.

Per imprenditori e partite IVA, questa fase può significare paralisi dell’attività, perdita di liquidità e rischio concreto di chiusura, anche quando il debito sarebbe gestibile o contestabile con una strategia corretta.

Molti si chiedono:
“Possono pignorarmi subito il conto?”
“Possono bloccare i crediti dei miei clienti?”
“Posso ancora difendermi quando la riscossione è partita?”

È fondamentale chiarirlo subito:
anche nella fase esecutiva la difesa è possibile, ma deve essere rapida, tecnica e guidata da un avvocato esperto, perché ogni giorno perso aumenta il danno.


Cosa si intende per riscossione coattiva

La riscossione coattiva è l’insieme delle azioni con cui l’Agente della Riscossione recupera forzatamente i debiti fiscali, attraverso:

• pignoramento dei conti correnti
• pignoramento dei crediti verso clienti
• pignoramento immobiliare
• pignoramento mobiliare
• fermo amministrativo
• ipoteca fiscale

Queste azioni possono essere avviate anche rapidamente, soprattutto in presenza di atti esecutivi.


Perché le procedure esecutive sono così pericolose

Il vero rischio della riscossione coattiva è che:

• colpisce direttamente la liquidità
• interrompe i flussi finanziari
• blocca l’operatività aziendale
• compromette i rapporti bancari
• genera effetti a catena sull’attività
• può anticipare una crisi irreversibile

Spesso il danno supera di molto il debito originario.


L’errore più grave: pensare che “ormai sia troppo tardi”

Molti imprenditori e partite IVA sbagliano quando:

• ignorano gli atti esecutivi
• subiscono il pignoramento senza reagire
• non verificano la legittimità degli atti
• non chiedono la sospensione
• non valutano soluzioni alternative
• perdono tempo prezioso

La riscossione coattiva non significa fine della difesa.


Presupposti da verificare sempre nella fase esecutiva

Anche quando la riscossione è avviata, è essenziale controllare se:

• il titolo esecutivo è valido
• i termini sono rispettati
• l’importo è corretto
• vi sono vizi di notifica
• l’azione è proporzionata
• sono stati rispettati i diritti del contribuente

In presenza di irregolarità, l’esecuzione può essere bloccata o limitata.


Quando la riscossione coattiva è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il debito è prescritto o decaduto
• vi sono errori negli importi
• il pignoramento è sproporzionato
• colpisce beni essenziali all’attività
• non è stato rispettato il contraddittorio
• sono presenti vizi procedurali

In questi casi l’intervento tempestivo fa la differenza.


Difesa cautelare e strategie possibili

Una strategia corretta può prevedere:

• opposizione agli atti esecutivi
• richiesta di sospensione urgente
• contestazione del titolo
• rateizzazione strategica del debito
• tutela della continuità aziendale
• coordinamento con strumenti di crisi

Ogni scelta deve essere valutata caso per caso.


I rischi se non si interviene subito

Una gestione passiva delle procedure esecutive può portare a:

• svuotamento dei conti
• blocco dei crediti commerciali
• perdita di clienti
• revoca di affidamenti bancari
• crisi finanziaria grave
• chiusura dell’attività

Il problema diventa aziendale e patrimoniale, non solo fiscale.


Cosa fare subito se sei in riscossione coattiva

Se sei un imprenditore o una partita IVA e hai ricevuto atti di riscossione:

• non ignorarli
• non aspettare il pignoramento totale
• verifica subito la legittimità
• analizza tempi e importi
• richiedi tutela cautelare
• proteggi liquidità e flussi

Il tempo è il fattore decisivo.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro procedure esecutive e riscossione coattiva, assistendo imprenditori e partite IVA nelle fasi più critiche del recupero forzato.

Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e professionisti esperti in:

• riscossione esattoriale
• procedure esecutive
• opposizioni e sospensioni
• tutela cautelare
• crisi d’impresa

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• bloccare o limitare l’esecuzione
• contestare atti illegittimi
• proteggere conti e crediti
• gestire il debito in modo sostenibile
• preservare la continuità aziendale


Agisci ora

Le procedure esecutive e la riscossione coattiva non sono una condanna automatica, ma una fase che può e deve essere difesa.

Subire passivamente significa perdere controllo e futuro.

Se sei un imprenditore o una partita IVA coinvolto in procedure esecutive o riscossione coattiva,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua attività prima che l’azione forzata diventi irreversibile.

Introduzione

Le procedure esecutive e la riscossione coattiva rappresentano il momento in cui un creditore cerca di soddisfare forzosamente il proprio credito, aggredendo il patrimonio del debitore. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un approfondimento avanzato – ma dal taglio pratico e divulgativo – su come imprenditori, professionisti (Partite IVA) e privati possano difendersi, con l’ausilio di un avvocato, di fronte a pignoramenti, cartelle esattoriali e altri atti esecutivi. Il punto di vista adottato è quello del debitore, ossia di chi subisce l’azione di recupero del credito, con l’obiettivo di illustrarne i diritti, i mezzi di opposizione e le strategie difensive dopo la notifica degli atti.

Normativa di riferimento: il quadro normativo italiano in materia è composito. In ambito civile rilevano principalmente il Codice di procedura civile (c.p.c., Libro III – dell’esecuzione forzata) e leggi complementari; in ambito tributario occorre far riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte) e al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (processo tributario), oltre alle normative speciali di riforma più recenti. Negli ultimi anni vi sono state importanti novità legislative e giurisprudenziali: ad esempio la Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022) ha modificato alcune regole delle esecuzioni forzate (come l’eliminazione della formula esecutiva e nuovi requisiti per precetto e pignoramento ), mentre in ambito fiscale la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) ha ampliato l’uso dell’accertamento esecutivo in luogo della cartella di pagamento . Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha emesso pronunce di rilievo fino al 2025, tra cui alcune Sezioni Unite che hanno chiarito la ripartizione di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario nelle controversie da riscossione , e decisioni innovative in materia di intimazione di pagamento che impongono ai debitori reazioni più tempestive per evitare la “cristallizzazione” del debito .

Contenuto della guida: nei prossimi capitoli esamineremo dapprima le procedure esecutive civili ordinarie (ad esempio un pignoramento chiesto da una banca o da un fornitore), spiegando il funzionamento del precetto, delle varie forme di pignoramento (mobili, immobili, presso terzi) e soprattutto i rimedi oppositivi a disposizione del debitore. Successivamente affronteremo la riscossione coattiva tributaria ad opera dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER) e di altri enti pubblici (cartelle esattoriali, accertamenti immediatamente esecutivi, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.), focalizzando le strategie difensive dopo la notifica degli atti (ricorsi tributari, sospensioni, opposizioni). Verranno fornite tabelle riepilogative (ad esempio sui termini per proporre opposizione, sui limiti di pignorabilità dei beni, sulle diverse tipologie di atti e relative impugnazioni) e saranno presentati casi pratici con cronologie di atti e possibili modelli di difesa. Una sezione finale raccoglierà le domande frequenti (FAQ) con risposte sintetiche ai dubbi più comuni dei debitori.

L’auspicio è fornire a professionisti del diritto, imprenditori e cittadini uno strumento completo per orientarsi nella materia, in un linguaggio tecnicamente accurato ma accessibile. Si evidenzierà quando è necessario l’intervento di un avvocato (spesso indispensabile in queste procedure complesse) e si suggeriranno le azioni da intraprendere tempestivamente, dato che in questo campo tempi e forme sono cruciali: ad esempio, come vedremo, ignorare un’intimazione di pagamento può precludere per sempre la possibilità di contestare un vecchio debito . Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono riportate nelle note e riassunte in fondo alla guida, così da verificarne il contenuto e assicurare originalità (evitando qualsiasi rischio di plagio).

Le procedure esecutive civili ordinarie

In ambito civile, la procedura esecutiva (“esecuzione forzata”) è lo strumento con cui un creditore, munito di un titolo esecutivo, può soddisfarsi sui beni del debitore. Tipicamente riguarda crediti di privati o imprese (es. banche, fornitori, locatori) ma può applicarsi anche a crediti pubblici se l’ente procede secondo le regole ordinarie. Vediamo gli elementi fondamentali e le difese del debitore.

Titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento

Titolo esecutivo: Condizione essenziale per iniziare un’esecuzione è il titolo esecutivo, ossia un atto scritto che prova l’esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.). Sono titoli esecutivi, ad esempio, le sentenze di condanna (anche di primo grado se munite di formula esecutiva, formula ora abolita dal 2023 ), i decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente esecutivi, gli atti ricevuti da notaio (come mutui ipotecari), nonché le scritture private autenticate che la legge riconosce come titoli (es. alcuni contratti di locazione per i canoni). Una volta ottenuto il titolo, il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto prima di procedere al pignoramento (art. 480 c.p.c.).

Atto di precetto: Il precetto è l’intimazione formale al debitore di adempiere entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà forzosamente (pignoramento). Il precetto va notificato, di norma insieme alla copia del titolo esecutivo (titolo + precetto costituiscono il combinato di notifiche richiesto per legge). Dal 2023, la legge richiede che il precetto indichi il giudice competente per l’esecuzione (di solito il Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza o dove si trovano i beni) e menzioni gli eventuali provvedimenti di sospensione o moratoria ottenuti dal debitore. Il precetto ha efficacia limitata nel tempo: entro 90 giorni dalla notifica occorre iniziare l’esecuzione, altrimenti perde efficacia (art. 481 c.p.c.). Questo termine può essere sospeso se, nel frattempo, il creditore ha chiesto all’ufficiale giudiziario di compiere indagini telematiche sui beni del debitore (art. 492-bis c.p.c.), con conseguente sospensione automatica del termine finché l’ufficiale non comunica l’esito delle ricerche .

Pignoramento: Trascorsi almeno 10 giorni senza pagamento (salvo casi d’urgenza previsti dalla legge in cui il giudice autorizza il pignoramento immediato, ad es. per fondato pericolo di fuga o depauperamento dei beni), il creditore può far notificare l’atto di pignoramento. Il pignoramento è l’atto con cui si vincola giuridicamente un bene del debitore, sottraendolo alla sua libera disponibilità, in funzione della futura espropriazione. Esso deve contenere una descrizione del bene, il valore del credito e l’intimazione al debitore a astenersi da atti dispositivi (con comminatoria di nullità) – per i beni immobili, l’atto è poi trascritto nei registri immobiliari. Dal 2023 l’atto di pignoramento deve includere anche l’invito al debitore a comunicare un domicilio (fisico o un indirizzo PEC) nel circondario del giudice dell’esecuzione, per agevolare le notifiche successive . Con la notifica del pignoramento, l’esecuzione entra nella sua fase giudiziale: il fascicolo passa al Giudice dell’esecuzione (presso il tribunale competente), che sovrintende alle operazioni fino alla soddisfazione dei creditori o all’eventuale chiusura anticipata della procedura.

Tipologie di espropriazione forzata

A seconda della natura dei beni da aggredire, il codice prevede diversi tipi di pignoramento (espropriazione forzata):

  • Espropriazione mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca presso il debitore (tipicamente nella sua abitazione o sede dell’azienda) e individua beni mobili di sua proprietà da pignorare – ad esempio denaro contante, gioielli, arredamenti, merci, automezzi. Alcuni beni mobili essenziali sono impignorabili per legge (art. 514 c.p.c.: letto, abiti, elettrodomestici di prima necessità, utensili di lavoro, alimenti, etc.). Quelli pignorati vengono elencati in un verbale e custoditi; potranno poi essere venduti all’asta se il debitore non paga. Questo tipo di pignoramento è meno frequente verso imprenditori, sia perché molti beni aziendali possono essere in leasing o soggetti a privilegio, sia perché spesso i creditori preferiscono altri mezzi più efficaci (come il pignoramento di crediti).
  • Espropriazione mobiliare presso terzi: consiste nel pignorare crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. I casi più comuni sono:
  • Pignoramento del conto corrente (il creditore notifica l’atto sia al debitore che direttamente alla banca, bloccando le somme fino a concorrenza del credito).
  • Pignoramento del quinto dello stipendio o pensione (notificato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, che dovrà accantonare mensilmente la quota pignorata).
  • Pignoramento di crediti verso clienti (notificato ad esempio ai debitori del nostro debitore, ordinando loro di pagare nelle mani del procedente).

Entro 10 giorni il terzo pignorato deve comunicare al creditore e al giudice la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), indicando quali somme detiene o deve al debitore. Segue un’udienza di assegnazione: il giudice, accertata l’esistenza del credito pignorato, emette un’ordinanza che assegna al creditore procedente (e agli eventuali creditori intervenuti) le somme dovute dal terzo, nei limiti del credito. Nel caso di stipendi e pensioni, la legge tutela parzialmente il debitore: solo una porzione può essere pignorata, generalmente fino a un quinto dell’importo (art. 545 c.p.c.), con quote minori per stipendi modesti. In particolare, sono previste soglie di impignorabilità assoluta su redditi da lavoro: ad esempio, per le pensioni la parte di assegno inferiore a circa 1,5 volte l’assegno sociale è impignorabile, mentre sul restante si applica il limite del quinto. Nel pignoramento di conto corrente contenente stipendi/pensioni accreditati, la legge distingue: la parte già depositata prima del pignoramento è impignorabile fino a quella soglia “minima vitale”, mentre le somme accreditate dopo il pignoramento seguono la regola del quinto. Questi limiti proteggono il sostentamento del debitore, ma entro tali margini il creditore può ottenere una trattenuta periodica alla fonte.

  • Espropriazione immobiliare: riguarda beni immobili di proprietà (case, terreni, capannoni). Il pignoramento immobiliare si esegue notificando l’atto al debitore e trascrivendolo nei registri immobiliari. In seguito, il creditore deve depositare documentazione ipocatastale aggiornata per dimostrare la situazione dei gravami (ipoteche, vincoli) sull’immobile. Dopo questi adempimenti, il giudice fissa un’udienza per esaminare la regolarità del pignoramento; se tutto è in ordine, autorizza la vendita forzata nominando un professionista delegato (spesso un notaio o avvocato) per organizzare l’asta. La vendita può avvenire con incanto (gara tra offerenti) o più spesso senza incanto tramite offerte in busta chiusa, anche con modalità telematiche (oggi la maggior parte delle aste avviene online). In alternativa all’asta, la riforma ha introdotto la possibilità per il debitore di trovare direttamente un acquirente e chiedere al giudice l’autorizzazione alla vendita diretta del bene pignorato, purché ad un prezzo non inferiore a quello stimato – ciò permette, talora, di evitare le decurtazioni tipiche delle aste e soddisfare i creditori in modo più efficiente. Una volta venduto l’immobile, il giudice distribuisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione (privilegi, ipoteche) e, se del caso, ordina la liberazione dell’immobile (lo sgombero). Le norme attuali tutelano in parte il debitore esecutato in relazione all’abitazione: dal 2019 la legge consente al debitore e alla sua famiglia di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino alla vendita, se collaborativo, salvo che il giudice disponga diversamente (art. 560 c.p.c. modif. dal DL 135/2018).

Va evidenziato che soltanto l’Agente della Riscossione (per i tributi) è limitato nel pignorare la prima casa del debitore: secondo l’art. 76 del DPR 602/1973, se l’immobile è l’unico di proprietà, non di lusso e adibito a residenza principale, AdER non può espropriarlo (diviene “impignorabile”) . Questa tutela non vale per i creditori privati: ad esempio, una banca può ipotecare e pignorare la prima casa del debitore anche se è l’unica, poiché il divieto si applica solo alle esecuzioni esattoriali. In altre parole, il Fisco ha le mani legate sulla prima casa (salvo che il debitore abbia altri immobili o che si tratti di un immobile di lusso, cat. A/8 o A/9), mentre un creditore ordinario può procedere. La Cassazione ha ribadito di recente tale principio (ord. n. 32759/2024) confermando l’improcedibilità dell’azione esattoriale sull’unico immobile di residenza del contribuente .

Ulteriori considerazioni: Nel corso dell’esecuzione, il debitore può assistere alle operazioni (es. accesso dell’ufficiale giudiziario) ma non può ostacolarle; ha comunque facoltà di segnalare beni o crediti pignorabili preferibilmente ad altri, per orientare la scelta del mezzo esecutivo entro i limiti di legge (principio di minor invasività). In ogni caso, non sono ammessi abusi da parte del creditore: questi non può eccedere in mezzi esecutivi oltre il necessario. Ad esempio, non può pignorare simultaneamente troppi beni sproporzionati al credito (art. 483 c.p.c. vieta il cumulo eccessivo di mezzi di esecuzione), e il giudice su istanza del debitore deve limitare l’espropriazione al necessario . Un importante arresto della Cassazione nel 2025 ha sanzionato l’illegittimità di un doppio titolo esecutivo azionato per lo stesso credito: nel caso in esame, l’amministrazione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo su parte del credito e poi iscritto a ruolo l’intero importo con cartella esattoriale, duplicando in parte la pretesa; i giudici hanno annullato la cartella in sovrapposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo abusive duplicazioni di titolo . Il principio generale è che anche in sede esecutiva vale il divieto di abuso del processo: il creditore deve agire con le modalità strettamente necessarie a soddisfarsi, evitando duplicazioni o atti inutilmente gravosi per il debitore .

Le difese del debitore nell’esecuzione forzata civile

Passiamo ora agli strumenti di difesa che l’ordinamento offre al debitore esecutato in sede civile. È bene premettere che, nelle procedure esecutive, i termini sono spesso brevi e le forme vincolanti: il supporto di un legale è altamente raccomandato per valutare rapidamente i motivi di opposizione e attivare le procedure corrette. Le principali opposizioni che il debitore può proporre sono di due tipi: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Vi sono poi altri istituti come la conversione del pignoramento e gli accordi transattivi che possono “salvare” il debitore in extremis.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): È il rimedio con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, in tutto o in parte. Si tratta di eccepire ragioni sostanziali che impediscono o estinguono il credito: ad esempio, il debitore può sostenere di aver già pagato (soddisfazione del credito), che il credito è prescritto (decorso del tempo previsto dalla legge senza atti interruttivi), che manca un valido titolo esecutivo (es. il titolo è invalido, o condizionato, o riferito a un soggetto diverso), oppure che il credito è stato oggetto di una sospensione o moratoria per legge.

  • Tempo e modo: Se l’esecuzione non è ancora iniziata (cioè prima che sia notificato il pignoramento), l’opposizione va proposta con atto di citazione davanti al tribunale competente, e prende forma di un giudizio ordinario di cognizione. In tal caso si parla di opposizione a precetto (perché in genere il precetto è l’atto che il debitore ha ricevuto e che preannuncia l’esecuzione): notificato il precetto, il debitore ha facoltà di depositare l’atto di citazione in opposizione prima che inizi il pignoramento. La proposizione dell’opposizione prima dell’esecuzione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del titolo, ma il debitore può chiedere al giudice una sospensione provvisoria (inibitoria ex art. 615 co.1 c.p.c.) se ci sono gravi motivi. Il giudice investito dell’opposizione a precetto valuterà il fumus boni iuris delle ragioni del debitore e, in caso positivo, potrà sospendere la possibilità per il creditore di procedere sull’avvio di qualunque esecuzione basata su quel titolo . Tale sospensione preventiva perde efficacia se nel frattempo il creditore dà comunque avvio all’esecuzione (pignoramento) prima che l’ordinanza di sospensione venga emessa; in tal caso poi la sospensione potrà eventualmente essere disposta dal giudice dell’esecuzione successivamente investito (art. 624 c.p.c.).

Se l’esecuzione è già iniziata (cioè il pignoramento è stato eseguito), l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale che tratta quella procedura (art. 615 co.2 c.p.c.). Deve essere introdotta prima che la procedura esecutiva sia conclusa (es: prima che sia emanato il provvedimento di distribuzione finale); il codice non fissa un termine preciso in giorni, ma richiede tempestività rispetto allo stadio raggiunto. In questa fase, il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo (ex art. 624 c.p.c.) se l’opponente dimostra che dall’esecuzione possono derivare danni gravi e irreparabili e che l’opposizione non è pretestuosa. L’opposizione all’esecuzione in corso viene poi “convertita” in un autonomo giudizio di merito (davanti allo stesso o altro giudice competente in base alla materia/valore), ma intanto ha avuto l’effetto di contestare formalmente il diritto del creditore di andare avanti. Esempi tipici: un debitore cui viene pignorato un conto bancario può opporsi ex art. 615 sostenendo di aver pagato il debito dopo la notifica del precetto; oppure può eccepire che il titolo esecutivo non era definitivo (es. un decreto ingiuntivo ancora opposto).

  • Limiti: L’opposizione all’esecuzione non può rimettere in discussione ciò che è già stato accertato nel titolo esecutivo giudiziale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, se il titolo è una sentenza passata in giudicato, il debitore non può in sede esecutiva dedurre fatti anteriori già accertati o deducibili nel processo concluso – sarebbe tardivo . Ad esempio, se una sentenza ha accertato definitivamente l’esistenza del debito, non si può opporre in esecuzione che il debito non c’era o era minore (fatti pregressi); si potranno opporre semmai fatti estintivi successivi (pagamento intervenuto dopo, compensazione verificatasi dopo, prescrizione successiva al giudicato, ecc.). In generale, l’opposizione all’esecuzione verte sull’“an” del debito (se e in che limiti il creditore possa procedere) e non sul “quantum” già determinato, salvo appunto eventi sopravvenuti.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Questo tipo di opposizione serve a denunciare vizi formali e irregolarità degli atti della procedura esecutiva (precetto, pignoramento, avvisi, ecc.), cioè errori di forma o di notifica che non attengono al diritto sostanziale ma al rispetto delle regole del procedimento. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. va proposta entro termini brevissimi: 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (o dalla sua conoscenza legale) . Ad esempio, se il precetto non contiene l’indicazione prescritta o è notificato impropriamente, il debitore deve proporre opposizione agli atti entro 20 giorni dalla notifica del precetto stesso, chiedendone l’annullamento. Analogamente, può opporsi entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento sollevando vizi di forma di quell’atto (es. mancata indicazione di elementi obbligatori) o irregolarità compiute dall’ufficiale giudiziario durante il pignoramento.

  • Procedura: Prima che l’esecuzione inizi (cioè per vizi del precetto), l’opposizione agli atti esecutivi si propone con atto di citazione davanti al tribunale competente, e il giudizio è a cognizione piena ma deve concludersi in tempi rapidi data la natura sommaria della questione. Se invece l’esecuzione è già in corso (vizi di atti successivi, come pignoramento, avvisi di vendita, ecc.), l’opposizione agli atti si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, entro 20 giorni dall’atto o dalla sua comunicazione. L’opponente deve denunciare in modo specifico il vizio e può chiedere contestualmente la sospensione dell’atto impugnato (art. 618 c.p.c.). Ad esempio, se un avviso di vendita non è stato comunicato al debitore, questi può fare opposizione ex 617 per ottenerne l’annullamento e far ripetere la pubblicità d’asta correttamente.
  • Effetti: Se l’opposizione agli atti è fondata, il giudice annulla l’atto viziato. In certi casi l’annullamento comporta la regressione della procedura (si deve rinnovare l’atto corretto), in altri casi può estinguere l’esecuzione se l’atto era essenziale. Va rimarcato che i termini di 20 giorni sono perentori: decorso quel periodo, eventuali vizi formali sono sanati ed è preclusa l’opposizione . Questo sprona il debitore a vigilare e far valere subito le irregolarità.

Altri strumenti di tutela e soluzioni:

  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): È la facoltà riconosciuta al debitore di evitare la vendita forzata dei beni pignorati depositando una somma di denaro equivalente. In pratica, il debitore chiede al giudice di convertire i beni pignorati in denaro: versa subito una cauzione (almeno un quinto dell’importo dovuto, comprensivo di spese) e ottiene termine per versare il saldo. Se completa i pagamenti nei termini concessi (di regola fino a 18 mesi, estendibili a 36 mesi in casi particolari secondo riforme recenti), i beni vengono liberati dal pignoramento e l’esecuzione si estingue. La conversione del pignoramento è spesso un’ancora di salvezza per chi, dopo il pignoramento, riesca a reperire risorse (es. grazie a un finanziamento o alla liquidazione di altri beni non pignorati) per pagare ed evitare di perdere ad es. la casa all’asta per un valore magari molto inferiore. La legge richiede rigore: basta saltare un pagamento perché la conversione decada e la procedura riprenda.
  • Accordi transattivi e rinuncia all’esecuzione: Il debitore e creditore possono, in qualsiasi momento, accordarsi per risolvere la vicenda esecutiva. Spesso ciò avviene con un pagamento parziale concordato (saldo e stralcio) o con un piano di rientro privato. Se il creditore acconsente, può chiedere al giudice la sospensione o addirittura rinunciare all’esecuzione. Dal punto di vista del debitore, proporre un accordo può essere conveniente soprattutto nella fase iniziale (dopo il precetto o dopo il pignoramento ma prima che si facciano spese d’asta), per risparmiare costi. Va però prestata attenzione: una volta che il pignoramento è eseguito, il creditore potrebbe avere meno interesse a negoziare se vede concrete prospettive di soddisfazione integrale.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): Non è un rimedio del debitore, ma di un terzo estraneo che rivendica la proprietà (o altro diritto reale) sui beni pignorati. Ad esempio, se vengono pignorati beni che il terzo sostiene essere suoi e non del debitore, può proporre opposizione di terzo all’esecuzione per farli liberare. È un’azione tipica quando, ad esempio, in un pignoramento mobiliare in casa, vengano colpiti beni di familiari, soci, ecc. Il giudice dell’esecuzione, se la trova fondata, esclude quei beni dalla procedura.
  • Sospensione ed estinzione del processo esecutivo: Oltre che per provvedimento del giudice (sospensione ex art. 624 c.p.c. su istanza del debitore opposta), la procedura esecutiva può essere sospesa o chiusa per legge in varie situazioni: fallimento del debitore (se il debitore è un imprenditore soggetto a fallimento e viene dichiarato tale, le azioni esecutive individuali si sospendono e confluiscono nella procedura concorsuale); morte del debitore o del creditore (in certi casi il giudice può sospendere in attesa dell’intervento degli eredi); inerzia del creditore (se il creditore non compie gli atti necessari nei termini per proseguire, il giudice dichiara l’estinzione ex art. 631 c.p.c.). L’estinzione chiude la procedura senza soddisfare il credito, ma il creditore potrà eventualmente ricominciare da capo (salvo decadenze). In caso di pagamento integrale del debito in corso di esecuzione, il creditore ha l’obbligo di far cessare gli atti esecutivi immediatamente, dando atto della soddisfazione: ad esempio, se il debitore paga tutto dopo il pignoramento ma prima dell’asta, il creditore deve rinunciare alla procedura e il giudice la estingue; se il creditore ingiustificatamente non collabora, il debitore potrà documentare il pagamento al giudice per ottenere la chiusura.

Riassumendo in tabella i principali atti dell’esecuzione civile e i rimedi del debitore:

Atto o situazioneRimedio del debitoreTermineNote
Atto di precetto (vizi formali o sostanziali prima del pignoramento)Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (se contesta il diritto di agire) o opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (se contesta irregolarità formali del precetto)20 giorni dalla notifica (per vizi formali); prima dell’inizio del pignoramento (per motivi sostanziali, comunque preferibilmente entro 20 gg)Il giudice competente è quello dell’esecuzione. Possibile chiedere sospensione (inibitoria) se gravi motivi . Termine di 20 gg per vizi formali perentorio .
Atto di pignoramento (vizi procedurali)Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.20 giorni dalla notifica del pignoramento (o comunicazione udienza)Va proposta al giudice dell’esecuzione. Può sospendere l’atto impugnato se il vizio è grave.
Esecuzione forzata avviata (motivi sostanziali, es: pagamento avvenuto, prescrizione sopravvenuta)Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (fase successiva)Tempestivamente prima della conclusione della procedura (preferibilmente entro l’udienza distribuzione)Si propone con ricorso al G.E. Può portare a sospensione ex art. 624 c.p.c. se danno grave. Si trasforma in causa di cognizione.
Beni pignorati sovrabbondanti (pignoramento eccessivo rispetto al credito)Istanza di riduzione o limitazione ex art. 483 c.p.c. al G.E.Senza termine fisso (prima della vendita)Il giudice può ridurre i beni pignorati al necessario .
Conversione del pignoramento (pagamento sostitutivo)Istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. al G.E.Prima che sia disposta la vendita (o l’assegnazione)Il debitore deposita almeno 1/5 del dovuto e propone un piano per saldare. Se ammesso, verserà il resto ratealmente (max 18-36 mesi).
Accordi transattivi (saldo e stralcio, rate private)Possibile accordo extragiudiziale con il creditore, con rinuncia all’esecuzioneAmmissibile in ogni momentoSe il creditore aderisce, può concedere tempo o riduzione. Serve poi rinuncia in sede processuale per chiudere l’esecuzione.
Opposizione di terzo (bene di proprietà altrui pignorato)Opposizione ex art. 619 c.p.c. (terzo interessato)Entro 20 giorni dal pignoramento o dalla conoscenzaGiudizio ordinario. Se accolta, bene escluso dalla procedura.

Nota: La prescrizione del credito può essere fatta valere come motivo di opposizione all’esecuzione solo in certe condizioni. Se la prescrizione era maturata prima della notifica del titolo o del precetto, andava eccepita tempestivamente (es. nella fase di merito o con opposizione a precetto); se matura dopo un titolo definitivo, può essere opposta ex art. 615 c.p.c. se il decorso avviene successivamente a una notifica valida (ad es. pignoramento eseguito oltre il termine di prescrizione calcolato dalla sentenza). Ma non si può usare l’opposizione all’esecuzione per far valere che la cartella o il precetto erano prescritti prima, senza averli impugnati: la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che quando la prescrizione suppone l’esame di vizi di notifica della cartella o atti precedenti, la questione è di competenza del giudice tributario e l’opposizione ex art. 615 non è ammessa . In sintesi: la prescrizione andava sollevata prima, davanti al giudice competente (tributario se il credito è tributario), impugnando l’atto impositivo; se non lo si è fatto e l’esecuzione inizia, non la si può più eccepire in sede di opposizione all’esecuzione (vedremo analoghi sviluppi in campo fiscale).

Riscossione coattiva tributaria (Agenzia Entrate-Riscossione)

Veniamo ora alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate pubbliche, ambito in cui opera principalmente l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER), ente preposto al recupero forzoso per conto dello Stato, dell’INPS e di molti enti locali (succeduto nel 2017 alla soppressa Equitalia). Le procedure esattoriali presentano significative differenze rispetto a quelle civili, sia in termini di atti utilizzati che di tutele per il debitore, e richiedono strategie difensive specifiche. Di seguito analizziamo gli atti tipici della riscossione tributaria e i mezzi di difesa dopo la notifica, con particolare attenzione alle cartelle esattoriali, alle intimazioni di pagamento e alle azioni esecutive del Fisco dal punto di vista del contribuente-debitore.

Atti della riscossione coattiva: cartella, accertamento esecutivo, intimazione

Il procedimento di riscossione coattiva fiscale si articola in varie fasi, che possiamo riassumere così: anzitutto, l’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, etc.) forma il ruolo o emette un atto impositivo esecutivo; successivamente AdER notifica al contribuente un atto che costituisce titolo esecutivo (tradizionalmente la cartella di pagamento); infine, in caso di mancato pagamento, si procede a misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti). Principali atti:

  • Cartella di pagamento (cartella esattoriale): È il tradizionale atto con cui il concessionario della riscossione ingiunge al debitore di pagare entro 60 giorni le somme iscritte a ruolo da un ente creditore (imposte, contributi, multe non pagate, etc.) . La cartella ha forza di titolo esecutivo e contiene già il precetto (ovvero l’intimazione a pagare entro 60 giorni). Se il debitore non paga né impugna entro tale termine, la cartella diventa definitiva e AdER può procedere con l’esecuzione forzata. Negli ultimi anni, l’utilizzo delle cartelle è stato ridimensionato: per vari tipi di debiti tributari si è passati all’accertamento esecutivo, eliminando la fase della cartella. Dal 2025, con il D.Lgs. 110/2024, questo meccanismo è stato esteso ulteriormente: ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di successione, il recupero di agevolazioni fiscali indebitamente fruite, non verranno più emesse cartelle esattoriali, ma sarà lo stesso avviso dell’Agenzia Entrate a valere come titolo per la riscossione coattiva . In pratica “basta l’accertamento esecutivo” anche in questi casi, accelerando i tempi di recupero . Resta invece in uso la cartella per i ruoli affidati da altri enti (es. multe stradali da Comuni, che spesso ancora seguono la cartella, salvo l’ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 in alternativa).
  • Avviso di accertamento esecutivo: Si tratta di un atto “ibrido” che unisce la funzione di accertamento del tributo e di intimazione esecutiva. Introdotto per le imposte erariali dal 2010 (DL 78/2010) e gradualmente esteso (nel 2011 per i contributi INPS, nel 2019 per i tributi locali, e nel 2024 – come detto – anche ad altri tributi), l’accertamento esecutivo indica al contribuente l’imposta dovuta e concede 60 giorni per pagare (o impugnare). Trascorsi i 60 giorni senza ricorso, l’avviso diventa definitivo e, passati ulteriori 30 giorni, può essere eseguito da AdER con pignoramenti e misure cautelari . Non serve più emettere una cartella separata: l’atto stesso dell’Agenzia delle Entrate funge da titolo esecutivo. Esempio: un avviso di accertamento per IRPEF notificato oggi al contribuente contiene già l’intimazione a pagare entro 60 giorni; se non pagato o impugnato, dopo 60 giorni l’importo è iscritto a ruolo e dopo ulteriori 30 giorni AdER potrà procedere (previo invio – se l’agente della riscossione coincide con l’ente creditore – di un avviso di presa in carico, c.d. “presa in carico automatica”). Da notare che la legge prevede, quando l’accertamento esecutivo è riscosso dallo stesso soggetto emittente, una sospensione automatica di 180 giorni prima di iniziare l’esecuzione forzata : in pratica, pur essendo esecutivo, l’Agenzia Entrate aspetta 6 mesi dalla notifica prima di pignorare, se è essa stessa a curare la riscossione tramite AdER; questo per garantire un tempo tecnico (forse per la trattazione del ricorso in primo grado o per favorire la definizione bonaria). Tuttavia attenzione: questa sospensione riguarda solo l’espropriazione forzata (pignoramenti), non le misure cautelari : ipoteca e fermo auto possono scattare già trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento senza attendere 180 giorni .
  • Intimazione di pagamento (avviso di mora): Prevista dall’art. 50 del DPR 602/1973, è un sollecito esecutivo che AdER deve notificare al debitore quando intenda procedere ad esecuzione a distanza di tempo dalla cartella o dall’accertamento. In particolare, se dalla notifica della cartella (o dell’ultimo avviso) è trascorso più di un anno senza che sia stato avviato il pignoramento, l’Agente della riscossione deve notificare una intimazione ad adempiere entro 5 giorni prima di procedere all’esecuzione forzata. L’intimazione indica gli estremi delle cartelle rimaste inevase e costituisce un ultimo ultimatum: decorso il quinto giorno, in mancanza di pagamento, l’esecuzione diviene immediatamente possibile (pignoramenti di beni, conti, stipendi, etc.). L’atto “perde efficacia trascorso un anno dalla notifica” – ciò significa che AdER ha un anno di tempo dall’intimazione per iniziare il pignoramento; se non lo fa, l’intimazione scade e, per procedere, dovrà notificarne una nuova (con relative spese ulteriori) oppure, secondo parte della giurisprudenza, la pretesa diviene decaduta. La funzione dell’intimazione è dunque assicurare che il debitore riceva un ultimo avviso prima dell’esproprio, soprattutto nei casi di cartelle molto vecchie rimaste sospese.

Importanza cruciale dell’intimazione: Per anni i contribuenti hanno forse sottovalutato questo atto, considerandolo un semplice promemoria. Ma la Cassazione nel 2025 ha radicalmente chiarito che l’intimazione di pagamento non è un mero sollecito privo di effetti, bensì un atto autonomamente impugnabile entro 60 giorni, la cui mancata impugnazione “sana” eventuali vizi pregressi. In altre parole, secondo le recenti pronunce (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025 e 28706/2025), se il debitore non reagisce entro 60 giorni dall’intimazione, il debito si cristallizza definitivamente . Anche un debito ormai prescritto o una cartella mai notificata regolarmente “risorge” se il contribuente tace davanti a un’intimazione su di essi: il principio è definito “sanatoria per inerzia” . Ad esempio, se Tizio aveva una cartella del 2010 prescritta nel 2020, ma riceve nel 2025 un’intimazione che la richiama, deve impugnarla entro 60 giorni; se non lo fa, perde per sempre la possibilità di eccepire la prescrizione e il debito torna esigibile . Questa svolta giurisprudenziale – motivata dall’esigenza di certezza del diritto – rappresenta una trappola per il debitore distratto: la prassi di “aspettare il pignoramento e poi opporsi” è divenuta pericolosa, perché ignorare l’intimazione preclude poi di contestare anche in sede esecutiva . In sostanza, l’intimazione di pagamento è ora equiparata a un atto impugnabile a sé stante (simile all’avviso di mora): la Cassazione ha infatti riconosciuto che pur non essendo espressamente elencata tra gli atti impugnabili dall’art. 19 del D.Lgs. 546/92, essa “contiene una pretesa immediatamente lesiva” e quindi deve poter essere impugnata dinanzi al giudice tributario . Le sentenze del 2025 affermano chiaramente: “l’intimazione va impugnata, altrimenti il credito si cristallizza” ; e ancora: “la prescrizione non è mai automatica, può essere fatta valere solo mediante impugnazione tempestiva; ignorare l’avviso equivale ad accettare tacitamente il debito” . Questo impone ai debitori massima attenzione: ogni intimazione ricevuta, anche per vecchi debiti ritenuti “morti”, va considerata un ultimatum da non ignorare.

  • Misure cautelari: fermo amministrativo e ipoteca: Prima di procedere al pignoramento, l’Agente della riscossione può adottare misure cautelari per tutelare il credito:
  • Il fermo amministrativo consiste nell’iscrizione di un vincolo su un veicolo (auto, moto) intestato al debitore, che ne vieta la circolazione finché il debito non è saldato. AdER invia al contribuente un preavviso di fermo (dando 30 giorni per pagare o proporre un piano), trascorsi i quali iscrive il fermo al PRA. Attualmente non esiste per legge una soglia minima di debito per il fermo : anche importi modesti possono causare il blocco dell’auto, sebbene in passato Equitalia avesse direttive interne (oggi superate) che escludevano fermi sotto 800 € . La Cassazione ha precisato che il fermo può essere legittimamente applicato indipendentemente dall’ammontare del debito, trattandosi di misura di pressione sul debitore perché paghi anche somme piccole . Per il debitore subire un fermo è penalizzante (non può usare o vendere il veicolo, rischia sanzioni se circola), ma il fermo non realizza direttamente incasso: serve a indurre al pagamento. Se il debitore ritiene il fermo ingiusto (ad esempio perché il debito è inesistente o già pagato, o il fermo è sproporzionato rispetto al valore dell’auto), può impugnarlo entro 60 giorni alla giustizia tributaria (il fermo – o meglio il preavviso di fermo – rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/92) . Un giudice potrebbe annullare il fermo per “eccesso di potere” se, ad esempio, viene bloccata un’auto di grande valore per un debito minimo, ma come detto la tendenza recente è di considerarlo sempre ammissibile, salvo la verifica di eventuali vizi formali (es. mancato invio del preavviso).
  • L’ipoteca esattoriale è l’iscrizione di ipoteca legale su beni immobili del debitore a garanzia del credito. AdER può iscriverla se il debito supera € 20.000 (soglia minima prevista per ipotecare) , notificando prima un preavviso di ipoteca. L’ipoteca non espropria l’immobile ma ne vincola la disponibilità, ponendo il Fisco in posizione privilegiata per la riscossione (se l’immobile viene venduto, il ricavato deve soddisfare prima l’Agente per l’importo garantito). L’iscrizione ipotecaria è impugnabile dal contribuente entro 60 giorni (art. 19 lett. e-ter). Se il debito è elevato (oltre € 120.000), AdER può poi passare al pignoramento immobiliare vero e proprio, ma – come già spiegato – non se si tratta dell’unica casa di abitazione non di lusso (in tal caso l’esecuzione immobiliare è inibita, art. 76 DPR 602/73). In caso di più immobili, AdER sceglierà quali colpire, in teoria seguendo un criterio di proporzionalità.
  • Pignoramenti esattoriali: Trascorsi i termini di legge (60 giorni dalla cartella o dall’accertamento, 5 giorni dall’intimazione, ecc.), AdER può procedere al pignoramento forzato dei beni del debitore. Le forme sono analoghe a quelle civili, ma con alcune particolarità:
  • Pignoramento mobiliare diretto: AdER raramente invia l’ufficiale giudiziario a pignorare beni mobili in loco, ma la legge lo consentirebbe; più spesso preferisce altre forme.
  • Pignoramento presso terzi: Lo strumento più usato. In base all’art. 72-bis DPR 602/73, l’Agente della riscossione può pignorare crediti del debitore verso terzi (tipicamente conti correnti bancari o postali, oppure stipendi) con una procedura semplificata rispetto al codice di rito. L’atto di pignoramento presso terzi esattoriale viene notificato al terzo (banca, datore di lavoro) e al debitore, intimando al terzo di pagare direttamente all’Agente le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito fiscale. Non è prevista l’udienza di assegnazione in tribunale: decorsi 60 giorni senza opposizioni, le somme sono acquisite automaticamente. In pratica, AdER invia ad esempio alla banca un ordine di blocco delle somme e, se il debitore non ha contestato e non paga entro 60 giorni, la banca deve girare le somme pignorate all’Agente fino a copertura del debito (salvo capienza). Per il pignoramento di stipendi/pensioni, l’art. 72-ter DPR 602/73 stabilisce percentuali precise:
    • 1/10 dello stipendio netto se l’importo è fino a 2.500 € mensili;
    • 1/7 (circa 14%) se lo stipendio netto è tra 2.501 e 5.000 €;
    • 1/5 (20%) se supera 5.000 €. Per le pensioni, va sempre lasciato intatto un minimo vitale (1,5 volte l’assegno sociale); la parte eccedente quel minimo è pignorabile secondo le stesse aliquote scaglionate . Questi limiti per AdER sono persino più favorevoli al debitore rispetto al pignoramento civile in alcuni scaglioni (ad esempio 1/10 anziché 1/5 per stipendi bassi).
  • Pignoramento immobiliare esattoriale: Se non opera il divieto della “prima casa” e il debito supera 120.000 €, AdER può pignorare immobili. Invece di seguire il rito ordinario integrale, la procedura esattoriale consente, dopo la trascrizione del pignoramento, di notificare direttamente al debitore un avviso di vendita (art. 78 DPR 602/73) che contiene già l’indicazione della data dell’asta. Di fatto, il pignoramento immobiliare esattoriale si perfeziona con la notifica dell’avviso di vendita, che svolge il ruolo di atto di pignoramento e contestuale precetto (questo avviso deve essere notificato almeno 30 giorni prima della vendita). Se l’iter arriva a compimento, la vendita forzata dell’immobile è poi condotta secondo le regole ordinarie, con intervento di un giudice dell’esecuzione. Tuttavia, come ribadito, questo strumento può essere utilizzato solo entro i limiti di legge: unico immobile di residenza non toccabile ; inoltre, se dall’inizio del pignoramento immobiliare (trascrizione) interviene una norma più favorevole come il DL 69/2013 che ha introdotto il divieto, la procedura deve arrestarsi (Cass. 32759/2024) .

Giurisdizione e atti impugnabili in materia esattoriale: Uno snodo delicato è capire quali atti contestare e davanti a quale giudice. La regola generale (art. 2 D.Lgs. 546/92) è che tutte le controversie riguardanti la “pretensione tributaria” appartengono al giudice tributario, mentre gli atti della pura esecuzione forzata (successivi alla cartella e all’eventuale intimazione) vanno al giudice ordinario . Le Sezioni Unite n. 7822/2020 e più recentemente la SU 4227/2023 hanno chiarito che il discrimine è temporale e contenutistico: – se il contribuente contesta fatti incidenti sul merito del tributo fino alla notifica della cartella (o, in caso di mancata notifica, fino al pignoramento), la giurisdizione è tributaria; – se invece si contestano vizi formali del pignoramento o fatti estintivi sopravvenuti dopo che la cartella è divenuta definitiva e l’esecuzione è iniziata, la giurisdizione è ordinaria .

In particolare, la Cassazione ha detto: impugnare la cartella di pagamento (o la sua notifica) o far valere l’inesistenza di quella notifica è materia tributaria; se invece una prescrizione è maturata dopo una valida notifica della cartella e l’esecuzione viene avviata tardivamente, si potrà fare opposizione all’esecuzione in tribunale . Nel dubbio, il contribuente prudentemente impugnerà in sede tributaria appena riceve un atto come cartella o intimazione, per non incorrere in inammissibilità. Riepilogo atti impugnabili e rimedi:

Atto della riscossione (AdER)Mezzo di difesaTermineGiurisdizione
Avviso di accertamento esecutivo (Agenzia Entrate, INPS, Comune)Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)60 giorni dalla notificaGiudice tributario (materia di merito del tributo). Se necessario, chiedere sospensione cautelare al medesimo giudice.
Cartella di pagamentoRicorso tributario (vizi di merito o di notifica)60 giorni dalla notificaGiudice tributario (contesta il tributo o errori notificatori). Se la cartella non è impugnata, diventa definitiva.
Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73)Ricorso tributario (eccepisce prescrizione, vizi cartella, ecc.)60 giorni dalla notificaGiudice tributario . Nota: Cass. 2025 ha confermato impugnabilità dell’intimazione, pur non espressa in art.19, in quanto atto lesivo immediato. Da impugnare per evitare “cristallizzazione” .
Preavviso di fermo amministrativo (comunicazione di iscrizione fermo su veicoli)Ricorso tributario (contestazione su debito o proporzionalità)30 giorni (spesso indicato nell’atto stesso) – comunque impugnabile anche dopo come atto autonomo entro 60 gg dall’iscrizioneGiudice tributario (elencato come att. impugnabile ex art.19 lett. e-ter). In alcuni casi si valuta ricorso al giudice ordinario per opposizione agli atti se il fermo è considerato già fase esecutiva, ma orientamento prevalente: giudice tributario.
Iscrizione di ipoteca esattorialeRicorso tributario60 giorni dalla notifica preavviso/avvenuta iscrizioneGiudice tributario (art.19 e-ter). Se debito < 20.000 € ipoteca illegittima ex lege.
Pignoramento esattoriale (es. atto di pignoramento presso terzi, avviso di vendita immobiliare)Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., a seconda del motivo20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo (per vizi formali) ; tempestivamente in corso di esecuzione (per motivi sostanziali sopravvenuti)Giudice ordinario (tribunale) – giudice dell’esecuzione competente del luogo. Es: opposizione 615 se si eccepisce avvenuto pagamento dopo cartella definitiva; opposizione 617 se l’atto di pignoramento difetta di forme.

Come si vede, cartella e intimazione sono da contestare in sede tributaria entro 60 giorni. Fermo e ipoteca pure in sede tributaria (entro 60 gg). Gli atti successivi di pignoramento ricadono nella sfera del giudice ordinario (con termini ridotti). Chi non impugna la cartella o l’intimazione nei termini tributari, non potrà poi far valere in tribunale opposizioni su questioni di merito del debito: i giudici civili dichiareranno inammissibile l’opposizione, rinviando al fatto che andava attivata la tutela nel processo tributario .

Difese e strategie del debitore tributario dopo la notifica

Ora approfondiamo le principali strategie difensive a disposizione del contribuente dopo aver ricevuto un atto della riscossione, dal momento in cui esso viene notificato. Si presume in questa sezione che eventuali fasi amministrative (ravvedimento, autotutela antecedente) siano ormai superate e che si tratti di reagire formalmente ad atti esecutivi già emessi.

1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria): È la difesa “principe” contro cartelle, accertamenti e intimazioni. Il ricorso tributario è un atto di citazione in giudizio dell’ente impositore (Agenzia Entrate, ente locale, etc.) e dell’Agente della riscossione, da depositare entro 60 giorni. Con il ricorso il contribuente può far valere una vasta gamma di motivi: – Prescrizione del credito: ad esempio la cartella è stata notificata oltre i termini di legge dal momento dell’accertamento definitivo (spesso 5 anni per contributi e tributi locali, 10 anni per tributi erariali ). Occorre indicare quando sarebbe maturata la prescrizione e l’assenza di atti interruttivi nel frattempo, allegando documentazione (estratti di ruolo, cronologia notifiche) . Ricordiamo: la prescrizione deve essere eccepita dal contribuente, non è rilevata d’ufficio, e – come detto – deve essere eccepita entro 60 giorni impugnando l’atto; non si verifica automaticamente senza impugnazione . Se non impugnate, “non è più possibile far valere la prescrizione in sede di opposizione all’esecuzione” . – Decadenza della cartella: diverso dalla prescrizione, riguarda il termine entro cui AdER deve iniziare l’esecuzione. L’art. 50 DPR 602/73 prevede che se entro 1 anno dalla notifica della cartella non si avvia l’espropriazione, la cartella “decade” (diviene inefficace); tuttavia viene “rianimata” dall’eventuale intimazione, che apre un nuovo anno per procedere . Se nemmeno entro un anno dall’intimazione si procede, la pretesa si considera decaduta (va però eccepito in giudizio). Il contribuente può quindi contestare che un eventuale pignoramento è iniziato oltre i termini di decadenza. – Vizi di notifica: la cartella o l’intimazione possono essere invalidate da errori nella notifica, ad esempio invio a indirizzo sbagliato, consegna a persona non abilitata, notifica PEC senza allegati obbligatori, ecc. . Tali vizi attengono al diritto di difesa: se provati, comportano l’annullamento dell’atto (o la dichiarazione di nullità della notifica, con eventuale necessità di rinotifica). Ad esempio, una cartella mai realmente notificata non può costituire base per il fermo o l’intimazione successiva; se il contribuente scopre l’esistenza del debito solo da un estratto di ruolo, può impugnare in Commissione eccependo la mancata notifica originaria. – Vizi sostanziali della cartella o del calcolo: errori di quantificazione (importi sbagliati, duplicazione di somme già iscritte altrove), mancanza di motivazione, errata indicazione del creditore o del periodo d’imposta, ecc. Ad esempio, se una cartella include sanzioni non dovute o interessi usurari, se ne chiede la rideterminazione o l’annullamento parziale. Attenzione: se la cartella deriva da un accertamento non impugnato, in teoria i vizi di merito del tributo non sono più contestabili perché coperti da definitività; tuttavia alcuni vizi pur formatisi “a monte” possono essere riesaminati tramite l’impugnazione dell’intimazione, in virtù del principio di rinnovazione dell’atto . Ad esempio, se la cartella era definitiva ma presentava un difetto formale (mancanza di firma), si può riproporre tale eccezione impugnando l’intimazione successiva, essendo questa un atto nuovo che riapre la contestazione su quell’oggetto. Resta fermo che se la cartella è divenuta definitiva sul merito del tributo, non si possono rimettere in discussione fatti tributari già decisi (es: l’esistenza del reddito tassato). – Difetto di prova del credito: nel caso di cartelle per sanzioni o multe, si può eccepire che AdER non ha documentato il titolo a base della pretesa (spesso però la Cassazione ritiene che la cartella faccia piena prova se non contestata nei termini; diverso se si tratta di importi iscritti a ruolo da enti terzi che non trovano corrispondenza in atti comunicati al contribuente).

Il ricorso tributario si propone davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (provinciale, che ha sostituito le Commissioni Tributarie Provinciali nel 2022), e il giudizio segue le regole del D.Lgs. 546/92. Il debitore può contestualmente presentare istanza di sospensione: il giudice tributario, se riconosce fumus boni iuris nelle doglianze e periculum (danno grave dall’esecuzione nel frattempo), può sospendere gli effetti dell’atto impugnato (ad esempio sospendere un fermo o la riscossione fino alla decisione). In assenza di sospensione, l’Agente della riscossione potrebbe procedere trascorsi 60 giorni; tuttavia, spesso AdER, se informato del ricorso, attende l’esito della richiesta di sospensiva per evitare azioni poi dichiarate illegittime.

2. Sospensione amministrativa della riscossione: Indipendentemente dal ricorso giudiziale, esiste la possibilità di chiedere all’Agente della riscossione una sospensione “in autotutela” dell’attività di recupero. Il contribuente può presentare un’istanza a AdER (anche tramite PEC o ai suoi sportelli) allegando prove che il debito non è esigibile, ad esempio perché: – è stato totalmente pagato (allega ricevute di versamento); – è prescritto/decaduto (allega documenti che mostrano l’ultima notifica risalente oltre i termini di legge); – è pendente un giudizio sul merito di quel tributo (ad esempio ha impugnato l’accertamento e il processo è in corso, in tal caso AdER dovrebbe sospendere in attesa del giudizio, come previsto dalla L. 228/2012 art.1 c.537 e succ.); – il debitore ha beneficiato di una definizione agevolata o sanatoria che copre anche quelle somme (e quindi il ruolo va tolto).

A seguito dell’istanza, l’Agente gira la pratica all’ente creditore per verifiche; se la ragione risulta fondata, dispone la sospensione o l’annullamento del carico. Questa via è utile specialmente se c’è un errore evidente (es: doppio pagamento, scambio di persona) che può essere risolto senza attendere i tempi del giudice. Va però notato che l’adesione alla sospensione volontaria è discrezionale: se AdER non risponde o rigetta, il contribuente resta con la sola strada del ricorso giudiziario. In ogni caso, presentare l’istanza di sospensione interna non sospende i termini per ricorrere, che vanno rispettati.

3. Rateizzazione del debito: Se il contribuente riconosce il debito e vuole pagarlo evitando però l’esecuzione immediata, può chiedere un piano di rateazione ad AdER. La rateizzazione (dilazione) è un diritto del contribuente in difficoltà economica, disciplinato dall’art. 19 DPR 602/73. A seconda dell’importo e del periodo: – Per debiti fino a € 120.000: dal 2022 la soglia per la dilazione senza necessità di prova è stata elevata a 120mila € (prima era 60mila). Ciò significa che per importi fino a tale soglia è sufficiente una semplice richiesta dichiarando di trovarsi in temporanea difficoltà economica, e AdER concede il piano. Dal 2025, grazie al D.Lgs. 110/2024, i piani sono diventati più flessibili: per richieste presentate nel 2025-2026 si possono ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) senza bisogno di documentare la situazione, semplicemente dichiarandola . Se il debitore vuole spingersi a un numero maggiore di rate (fino a 120, cioè 10 anni), può comunque essere richiesto fornendo un minimo di documentazione anche se il debito è <120k, e AdER valuterà in base a indici (ISEE per persone fisiche, indice di liquidità per imprese) . Le nuove regole in vigore dal 2025 prevedono infatti che su semplice istanza: – fino a 84 rate per richieste entro 2026 (per <120k €) ; – fino a 96 rate per richieste nel 2027-2028; – fino a 108 rate dal 2029. Presentando documentazione, si può ottenere fino a 120 rate anche sotto la soglia, in presenza di comprovata grave difficoltà . – Per debiti oltre € 120.000: serve sempre provare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (tramite bilanci, ISEE, documenti finanziari). Se accordata, la dilazione può arrivare comunque fino a 120 rate (10 anni) . Non vi è più la suddivisione in piani straordinari a 72 rate massime come in passato; ora la durata può essere modulata in base agli indici economici, fino al tetto di 120 mesi. – Decadenza della rateazione: Il debitore deve rispettare i pagamenti; attualmente la decadenza dal beneficio scatta se non paga 8 rate anche non consecutive (la Legge di Bilancio 2023 ha portato da 5 a 8 il numero di rate non pagate per perdere la dilazione). Fino a 7 rate arretrate si può dunque rientrare senza perdere il piano .

La presentazione dell’istanza di rateazione blocca le azioni esecutive: AdER, una volta accettata la richiesta (o nelle more, se si rientra nelle condizioni di legge), sospende nuove procedure e, se c’è un fermo, di solito lo revoca una volta pagata la prima rata (il pignoramento già in essere invece di solito viene sospeso ma non annullato, in attesa del pagamento integrale). Nota: chiedere la rateizzazione equivale ad ammettere il debito e comporta la rinuncia a fare ricorso sul merito; infatti, se si presenta ricorso tributario dopo aver avviato una dilazione, il giudice potrebbe considerarlo contraddittorio (l’adesione alla dilazione è vista talora come “acquiescenza”). Però è anche vero che il contribuente può chiedere la rateazione “con riserva” e contestare magari solo una parte dei carichi.

4. Strumenti di definizione agevolata (condoni, rottamazioni): Negli ultimi anni il legislatore ha spesso introdotto misure agevolative per alleviare il carico di debiti fiscali iscritti a ruolo. Queste misure – a carattere temporaneo – permettono di chiudere i debiti con sconti su sanzioni e interessi. A dicembre 2025, la misura vigente è la Rottamazione-quater prevista dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) . Essa consente di estinguere i carichi affidati ad AdER dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo l’imposta (o il contributo) e gli interessi legali da ritardata iscrizione a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora, e con aggio ridotto . Il pagamento può avvenire ratealmente fino al 2027. Molti contribuenti hanno aderito nel 2023; i termini di pagamento delle rate sono stati prorogati più volte nel 2024 (DL 51/2023, L.100/2023, L.18/2024) . Se il debitore rientra in questa misura, l’adesione comporta la sospensione delle azioni esecutive sui carichi rottamati e la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ad essi. Qualora non paghi poi le rate, la definizione agevolata decade e la riscossione riprende (senza però riammettere sanzioni, ma con aggio pieno e interessi di mora).

Oltre alle rottamazioni, vi sono stati provvedimenti di “stralcio”: ad esempio la Legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 riferiti agli anni fino al 2015 (con alcune eccezioni), effettuato nel 2023. Tali misure possono far sì che alcune cartelle risultino annullate d’ufficio. Il debitore deve controllare attentamente se il suo debito rientra in qualche condono fiscale e, in caso affermativo, segnalare all’Agente che quel ruolo è da stralciare.

5. Procedure concorsuali e da sovraindebitamento: Per gli imprenditori in difficoltà finanziaria grave, esistono strumenti che impattano anche sulla riscossione coattiva: – Se si tratta di imprenditore soggetto a fallimento (oggi liquidazione giudiziale), la dichiarazione di fallimento blocca tutte le esecuzioni individuali (art. 51 L.Fall). I debiti fiscali confluiranno nel passivo del fallimento e AdER dovrà partecipare al concorso. Al termine, se l’imprenditore persona fisica è meritevole, può ottenere l’esdebitazione residua (cancellazione dei debiti non soddisfatti). – Se l’imprenditore non è fallibile (piccolo imprenditore, professionista) o il privato sovraindebitato, il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) offre le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: ad esempio il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore per imprenditori sotto soglia. In tali procedure è possibile includere anche i debiti fiscali, spesso prevedendo un pagamento parziale. L’omologazione del piano da parte del tribunale impone anche al Fisco di accettare la falcidia prevista (purché l’Erario non riceva un trattamento deteriore rispetto ad altri). Durante queste procedure le azioni esecutive dei creditori sono sospese per legge. Ad esempio, un professionista con ingenti debiti tributari può proporre al tribunale un piano dove paga il 30% di ciascun debito in 5 anni; se approvato, anche AdER sarà vincolata a tale soluzione e non potrà pignorare oltre. – L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F. e succ.) è un accordo con creditori pari al 60% del debito complessivo, omologato dal tribunale, con effetti analoghi a un concordato. Spesso include il fisco tramite una transazione fiscale (art. 182-ter L.F.), dove l’Agenzia Entrate può accordare dilazioni o stralci su IVA, interessi e sanzioni (non sull’imposta). Se l’accordo è omologato, vincola tutti i creditori aderenti; eventuali esecuzioni di minoranze dissenzienti vengono sospese.

Queste soluzioni concorsuali sono complesse e richiedono l’assistenza di professionisti specializzati, ma rappresentano per i debitori con debiti elevati (anche fiscali) una via per uscire in modo ordinato dalla crisi, evitando l’aggressione disordinata del patrimonio. Vanno valutate caso per caso, considerando i costi e i requisiti di ammissibilità.

Conclusione della parte: La difesa del debitore nella riscossione coattiva tributaria si gioca spesso sui tempi: è fondamentale rispettare i termini per fare ricorso (60 giorni) e non attendere oltre. Le pronunce della Suprema Corte del 2025 hanno evidenziato come l’inerzia possa pregiudicare irreparabilmente i diritti di difesa . In pratica, ogni atto (cartella, intimazione, preavviso di fermo) va “preso sul serio” e valutato con un professionista: se ci sono motivi validi, bisogna attivarsi subito col rimedio appropriato. In mancanza, l’esecuzione fiscale farà il suo corso, con pochi spazi per opporsi nella fase finale. D’altro canto, il quadro normativo offre anche strumenti di alleggerimento (rate, rottamazioni) e di composizione (accordi, procedure da sovraindebitamento) che il debitore ben consigliato può sfruttare per mettere in sicurezza la propria posizione e, quando possibile, ripartire senza il fardello dei debiti.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni dei debitori in materia di esecuzioni e riscossioni coattive, con risposte sintetiche.

  1. Ho ricevuto un atto di precetto: cosa posso fare per evitarne le conseguenze?
    Risposta: Dal momento della notifica del precetto, hai almeno 10 giorni per pagare spontaneamente il dovuto. Se ritieni che nulla sia dovuto (ad es. perché hai già pagato, o il debito non esiste), puoi proporre opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale competente . L’opposizione va di norma proposta prima che il creditore avvii il pignoramento. Puoi contestualmente chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del titolo (cioè impedire il pignoramento nel frattempo) . Se invece il debito è corretto ma non riesci a pagare subito, puoi provare a trattare col creditore una proroga o una rateazione di fatto, oppure attendere il pignoramento cercando di far valere eventualmente in quella sede la conversione del pignoramento (pagamento rateale ex art. 495 c.p.c.). Ricorda però: se non reagisci e non paghi entro i termini, dopo 10 giorni il creditore può procedere.
  2. Quanto tempo ho per oppormi a un pignoramento già avviato?
    Risposta: Dipende dal tipo di opposizione:
  3. Se vuoi contestare il diritto di procedere all’esecuzione (es. il credito si è estinto, prescrizione sopravvenuta, ecc.), si tratta di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: non c’è un termine fisso in giorni, ma devi proporla tempestivamente prima che la procedura esecutiva termini (idealmente entro l’udienza di distribuzione o subito dopo il pignoramento per chiedere sospensione).
  4. Se invece intendi far valere un vizio formale dell’atto di pignoramento o di altri atti esecutivi (es. notifica nulla, mancato rispetto di forme), devi fare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni da quando hai ricevuto l’atto viziato . Ad esempio, se l’avviso di vendita all’asta non ti è stato comunicato regolarmente, hai 20 giorni dalla conoscenza per opporti. In ogni caso, è consigliabile agire il prima possibile; trascorsi certi passaggi (aggiudicazione beni, riparto), alcune contestazioni non sono più utili.
  5. Quali beni non possono essere pignorati dal mio creditore?
    Risposta: La legge prevede diversi casi di impignorabilità totale o parziale:
  6. Beni essenziali: (art. 514 c.p.c.) Letti, tavoli da pranzo con sedie, armadi guardaroba, frigorifero, cucina e utensili, indumenti, biancheria, oggetti sacri, decorazioni al valore, animali da affezione o da compagnia, strumenti necessari al tuo lavoro (entro certo valore) – questi beni non possono essere pignorati dal creditore, in nessun caso.
  7. Stipendi e pensioni: sono pignorabili solo in parte. In generale al massimo 1/5 del netto (20%). Se lo stipendio è basso, il giudice può ridurre la quota; la pensione è impignorabile nella misura minima vitale (circa € 780 circa, 1,5x assegno sociale) e oltre tale soglia pignorabile fino al quinto. Se lo stipendio è pignorato alla fonte, il datore di lavoro trattiene la quota mensile.
  8. Conti correnti con accredito di salario/pensione: la somma già presente sul conto al momento del pignoramento è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (circa € 1560); il resto può essere pignorato. Gli accrediti successivi sul conto seguono le regole ordinarie del quinto.
  9. Prima casa (solo per Fisco): l’Agenzia Entrate–Riscossione non può pignorare l’unico immobile di proprietà che sia tua residenza e non di lusso . Questa tutela non vale per altri creditori (banche, privati) che invece possono ipotecare e pignorare la prima casa.
  10. Veicoli strumentali all’attività: dal 2021 sono impignorabili i beni mobili registrati indispensabili per l’attività professionale del debitore, se questi è imprenditore individuale o professionista, salvo autorizzazione specifica del giudice (norma introdotta con il Codice della Crisi). In sede di esecuzione, se il creditore tenta di pignorare beni impignorabili, puoi opporre l’impignorabilità (all’ufficiale giudiziario e, se necessario, con opposizione al giudice).
  11. Ho scoperto di avere una vecchia cartella esattoriale mai notificata, solo perché ora mi è arrivata un’intimazione di pagamento: posso fare qualcosa?
    Risposta: Sì. Se davvero la cartella non ti era stata notificata, l’intimazione che hai ricevuto è il primo atto con cui vieni a conoscenza del debito. Devi reagire entro 60 giorni presentando un ricorso tributario in cui eccepisci la mancata notifica originaria della cartella e, di conseguenza, la prescrizione del debito se nel frattempo sono passati gli anni previsti . Nel ricorso chiederai l’annullamento dell’intimazione e della cartella sottostante per nullità della notifica e prescrizione. Se non fai nulla entro 60 giorni, come visto la Cassazione considera “sanato” il vizio di notifica e non potrai più contestarlo . Quindi agisci subito in Commissione Tributaria. In parallelo, puoi chiedere ad AdER la sospensione amministrativa per mancata notifica, allegando un estratto di ruolo che mostri la cartella sconosciuta. Ma la cosa più importante è il ricorso giudiziario tempestivo.
  12. Mi è arrivato un preavviso di fermo per una cartella non pagata di € 1.500: il Fisco può bloccarmi l’auto per questa somma?
    Risposta: Legalmente , può. Oggi non esiste più una soglia di importo sotto la quale il fermo auto sia escluso; le vecchie soglie (nessun fermo sotto 800 €, fermo di un solo veicolo sotto 2.000 € ecc.) erano solo indicazioni interne di Equitalia, non vincolanti, e AdER le ha abbandonate . La Cassazione ha confermato che il fermo è lecito anche per debiti modesti . Ciò detto, puoi evitare il fermo in due modi: pagando il dovuto (anche chiedendo subito una rateizzazione, la quale sospende il fermo in itinere) oppure impugnando il preavviso di fermo entro 60 giorni se hai motivi validi (ad esempio la cartella è prescritta o il veicolo ti serve per lavoro in modo essenziale, potresti far valere un principio di proporzionalità, anche se è difficile). Spesso AdER, ricevuta la richiesta di rateazione prima della scadenza del preavviso, sospende l’iscrizione del fermo; oppure, se già iscritto, accetta di revocarlo dopo la prima rata versata. In sintesi: purtroppo €1.500 bastano per il fermo, ma hai ancora la chance di evitarlo con una mossa tempestiva.
  13. L’Agente della Riscossione può pignorare il mio conto corrente senza passare dal giudice?
    Risposta: Sì. AdER ha facoltà di pignorare i conti correnti (così come altri crediti verso terzi) con una procedura semplificata ex art. 72-bis DPR 602/73. In pratica, dopo averti notificato la cartella e, se necessario, l’intimazione, AdER invia direttamente alla banca un atto di pignoramento (che vale anche come atto di citazione per un’eventuale dichiarazione del terzo) e lo notifica anche a te. Questo atto ordina alla banca di vincolare le somme presenti sul tuo conto fino a concorrenza del debito. Non c’è un’udienza immediata davanti al giudice: se entro 60 giorni non presenti opposizione, il pignoramento si perfeziona e la banca trasferirà i soldi ad AdER. Quindi, il giudice interviene solo se tu fai opposizione (ad esempio contestando importi o irregolarità). Questa è una differenza dal pignoramento ordinario, dove invece l’assegnazione delle somme richiede sempre un provvedimento del giudice. Per il debitore, significa che il conto può essere bloccato in tempi rapidi e senza preavviso oltre quelli di legge (60 gg cartella + 5 gg intimazione). L’unica tutela pre-giudiziale è che AdER invii, se previsto, il preavviso di fermo o di ipoteca, ma per i conti non c’è obbligo di preavviso specifico. Dunque, sì: il tuo conto può essere pignorato d’ufficio, e starà a te eventualmente attivare il giudice se hai ragioni per opporsi.
  14. Cosa succede se ignoro completamente una cartella esattoriale e tutti gli atti?
    Risposta: Ignorare non è mai una buona idea. Se non paghi né impugni:
  15. Dopo 60 giorni la cartella diventa definitiva.
  16. Passato un anno, AdER ti manderà probabilmente un’intimazione di pagamento; se ignori anche quella, il debito si consolida e perde ogni contestabilità (come spiegato, la Cassazione dice che dopo l’intimazione non impugnata non potrai più eccepire nemmeno la prescrizione o vizi di notifica ).
  17. A quel punto AdER procederà con le azioni esecutive: ti potresti trovare il conto bloccato, lo stipendio decurtato, l’auto fermata o i beni pignorati in casa, senza ulteriore avviso (l’intimazione era l’ultimo avvertimento).
  18. Se anche di fronte ai pignoramenti non fai nulla, i beni verranno espropriati/venduti e le somme prelevate per pagare il debito. In sintesi: non reagire affatto comporta prima o poi la riscossione forzata integrale. Inoltre, con le nuove regole giurisprudenziali l’inerzia comporta una sorta di sanatoria: dopo, non potrai dire “ma il debito era prescritto” perché dovevi dirlo subito. Quindi ignorare è la strategia peggiore. Meglio affrontare la situazione: se il debito è dovuto ma non hai soldi, valuta la rateazione o una rottamazione; se non è dovuto, impugna nei termini; se è dubbio, consulta un avvocato. Ma non aspettare il pignoramento nella speranza che “cada in prescrizione da sé”, perché rischi l’effetto boomerang di vederti preclusa ogni difesa .
  19. Posso chiedere di rateizzare il debito anche dopo che è iniziato un pignoramento?
    Risposta: Sì, è possibile, ma con alcune differenze tra esecuzione civile ed esattoriale:
  20. Nel caso di un creditore privato (procedura civile): formalmente, dopo l’inizio del pignoramento, il codice non prevede una “rateizzazione” imposta al creditore. Tuttavia, puoi negoziare con il creditore un accordo: ad esempio, offri un piano di pagamento a rate e chiedi in cambio che lui rinunci al pignoramento o consenta alla sospensione. Se il creditore è d’accordo, il giudice normalmente può sospendere o chiudere la procedura (il creditore può rinunciare all’esecuzione). Non c’è però un diritto unilaterale alla dilazione. In alternativa, c’è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): versi subito una quota (almeno il 20%) e chiedi di pagare il resto in rate mensili (massimo 18). È un meccanismo previsto dalla legge e devi chiederlo al giudice dell’esecuzione prima che siano iniziate le vendite. Se il giudice ammette la conversione, formalizzi di fatto una dilazione legale (con garanzie, perché versi un acconto cauzionale). Quindi, sì, questa è la forma di “rateizzo” in procedura civile.
  21. Nel caso di debiti fiscali (AdER): puoi chiedere la rateizzazione anche a pignoramento avviato. AdER in pratica consente piani di dilazione pure se hai già subìto, ad esempio, un pignoramento su conto: se presenti l’istanza e viene accettata, l’Agente sospende l’ulteriore esecuzione. Per un pignoramento su stipendio già attivo, la rateazione è un po’ meno rilevante (perché stai già pagando a rate forzose col quinto); ma ad esempio, se hanno pignorato un immobile o altro, con la rateazione AdER in genere interrompe la procedura di vendita finché rispetti le rate. Diciamo che AdER è tenuta per legge a concedere la dilazione se ne hai i requisiti, e il pignoramento in corso viene mantenuto sospeso (non lo annulla però finché non paghi tutto: tiene la garanzia). In sintesi: sì, puoi rateizzare anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma nel civile serve l’accordo o la conversione; nel fiscale basta rispettare le regole di legge sulla richiesta e poi pagare puntuale le rate.
  22. Dopo aver pagato tutto, come faccio a liberare i beni pignorati o cancellare un fermo/ipoteca?
    Risposta: Una volta saldato integralmente il debito più le spese di esecuzione:
  23. Se c’era un pignoramento in corso (mobili, immobili, conto), il creditore deve dare atto al giudice del pagamento e rinunciare all’esecuzione. Puoi anche presentare un’istanza tu allegando le ricevute di pagamento e chiedere l’estinzione della procedura per soddisfazione. Il giudice emetterà un’ordinanza che chiude l’esecuzione. I beni pignorati verranno liberati: se erano mobili presso un custode, torneranno disponibili; se era un conto bloccato, la banca lo sblocca (su ordine del giudice o richiesta del creditore).
  24. Per il fermo amministrativo su un veicolo: dopo aver pagato tutti i ruoli indicati, AdER entro qualche settimana aggiorna lo stato e revoca il fermo. In pratica trasmette al PRA un provvedimento di cancellazione. Puoi anche accelerare chiedendo un certificato liberatorio e presentandolo al PRA per radiare il fermo.
  25. Per l’ipoteca esattoriale: una volta pagato il dovuto, hai diritto alla cancellazione. Di solito AdER rilascia l’assenso alla cancellazione ipoteca entro 30 giorni. Dovrai poi rivolgerti a un notaio o al conservatore per formalizzare la cancellazione nei registri immobiliari (la procedura è semplice quando hai l’assenso).
  26. Nel caso di ipoteche giudiziali o pignoramenti immobiliari da creditori privati: dopo la soddisfazione, il creditore deve firmare l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca (se era stata iscritta a garanzia della sentenza) e naturalmente non proseguirà nell’esecuzione. Anche qui servirà un notaio per cancellare l’ipoteca se era stata iscritta (costi a carico del debitore solitamente). In generale, a pagamento avvenuto, insisti affinché il creditore formalizzi la rinuncia e, se pubblico, controlla sul portale AdER l’aggiornamento. Tieni le ricevute: se per errore risultasse ancora aperto il carico, puoi chiederne l’annullamento in autotutela. Comunque, pagato tutto, nessuno può più legalmente proseguire l’esecuzione o mantenere vincoli sui tuoi beni.
  27. Ho in corso una causa fiscale sull’accertamento, ma intanto mi è arrivata la cartella (o l’intimazione): devo pagarla?
    Risposta: In linea di massima, se hai impugnato l’atto impositivo (accertamento) e il giudizio è pendente, la riscossione è sospesa per legge solo parzialmente e solo in certi casi. Mi spiego: per le imposte erariali, l’accertamento esecutivo prevede che se fai ricorso entro 60 giorni, l’Agente della riscossione non può riscuotere coercitivamente mentre il giudizio di primo grado è pendente, fino a un importo pari a quello che risulterebbe dovuto dopo la sentenza di primo grado. In pratica: in primo grado, al massimo ti possono chiedere 1/3 dell’imposta accertata (se il giudice non decide prima). Dal 61° giorno l’accertamento è comunque affidato ad AdER, ma se hai presentato ricorso e richiesto la sospensione, di solito AdER aspetta la decisione sulla sospensiva. Se il giudice tributario concede la sospensione giudiziale, allora non devi pagare nulla finché non c’è la sentenza (e AdER non procede). Se la sospensione non c’è, teoricamente AdER può emettere intanto la cartella per la parte di importo eseguibile. Spesso però in attesa della sentenza di primo grado AdER congela l’attività, a meno che non siano passati molti mesi. Nel dubbio: non ignorare la cartella/intimazione. Puoi presentare un’istanza di sospensione ad AdER allegando la copia del ricorso pendente e dicendo: “causa in corso, sospendete ex art. 39 DL 112/99 ecc.”. AdER dovrebbe sospendere fino a 180 giorni dalla sentenza di primo grado. Se invece la causa era su materie dove la legge non prevede sospensione automatica, devi assolutamente chiedere al giudice tributario la sospensiva (e magari è già stata richiesta nel ricorso). In sintesi: pagare subito non sei obbligato, se c’è un ricorso in corso, ma attivarti sì – chiedendo sospensione giudiziale e amministrativa. Se poi perdi in primo grado, dovrai versare, per evitare aggravi, le somme stabilite (di solito 2/3 residui) entro 30 giorni dalla sentenza, altrimenti AdER potrà riprendere. Quindi, segui da vicino la causa e gli atti di riscossione correlati.

Tabelle riepilogative

Per comodità, riportiamo alcune tabelle di sintesi che integrano quanto esposto:

Tabella 1 – Opposizioni nell’esecuzione civile (creditori privati)

Tipo di opposizioneCosa contestaQuando proporlaTermine per agireGiudice competente
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Il diritto del creditore di procedere (es. inesistenza del debito, fatti estintivi sopravvenuti, invalidità del titolo)Prima che inizi l’esecuzione (opposizione a precetto) <br> – Dopo l’inizio del pignoramento (opposizione in corso di esecuzione)Pre-esecuzione: entro 20 gg dalla notifica del precetto se per vizi formali, altrimenti prima del pignoramento.<br>– Post-pignoramento: il prima possibile, comunque non oltre i termini della procedura (idealmente prima dell’ordinanza di vendita o distribuzione).Fase pre-esecuzione: tribunale in funzione di giudice della cognizione ordinaria.<br>– Fase esecutiva in corso: giudice dell’esecuzione (tribunale), poi il giudizio di merito viene eventualmente istruito davanti al tribunale competente per materia/valore.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Vizi di forma degli atti esecutivi o del titolo (es. nullità della notifica, irregolarità nel pignoramento, difetto di avvisi)In qualsiasi momento della procedura, ogni volta che si rileva un vizio in un atto20 giorni dal compimento dell’atto o dalla sua notifica/comunicazione . Termine perentorio, pena decadenza dal vizio.Giudice dell’esecuzione (Tribunale) se atto già in corso di procedura; se è contro precetto/titolo prima dell’esecuzione, tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione.
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Lamenta che i beni pignorati non appartengono al debitore ma a un terzoDopo il pignoramento, prima che i beni siano aggiudicati/venduti (o al più tardi entro distribuzione)20 giorni dalla conoscenza del pignoramento (termine ordinatorio, ma agire presto evita la vendita)Tribunale (giudizio a cognizione piena tra terzo, creditore e debitore).
Istanza di conversione (art. 495 c.p.c.)Richiesta di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro equivalente (pagamento rateale)Dopo il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beniEntro il termine di 10 gg prima dell’udienza di vendita (spesso indicato negli avvisi) – in generale prima del provvedimento di venditaGiudice dell’esecuzione (Tribunale). Se accordata, fissa importo cauzionale (min 1/5) e numero rate (max 18 mesi salvo estensioni).
Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)Richiesta di sospendere l’esecuzione in presenza di opposizione in corsoNon appena depositata l’opposizione (o anche contestualmente)Senza indugio – il giudice valuta i gravi motiviGiudice dell’esecuzione (se esecuzione già iniziata) o giudice dell’opposizione (se precetto, inibitoria ex 615 c.1).

Tabella 2 – Principali atti della riscossione coattiva e termini di difesa (Fisco)

Atto AdER/EntrateContenutoTermine pagamentoTermine ricorso (giudice)Note
Avviso di accertamento esecutivoLiquidazione tributo + intimazione a pagare60 gg dal ricevimento60 gg (Corte Giust. Tributaria)Trascorsi 60 gg senza ricorso, esecutivo. Sospensione legale 180 gg per esecuzione forzata se AE = riscossore . Se ricorso pendente, esecuzione limitata (di solito sospesa fino a 1/3 importo).
Cartella di pagamentoIngiunzione di pagamento per somme a ruolo60 gg dalla notifica60 gg (Corte Giust. Tributaria)Contiene già il “precetto”. Dopo 60 gg, se non pagata né impugnata, crediti esigibili. Prescrizione del credito varia (5 o 10 anni) se niente atti interromt.
Intimazione di pagamento (art.50 DPR 602)Sollecito finale su cartella scaduta (>1 anno)5 gg dalla notifica60 gg (Corte Giust. Tributaria)Atto impugnabile come fosse avviso di mora . Se ignorato, debito “cristallizzato” . Vale 180 gg per esecuzione; dopo 1 anno scade efficacia.
Preavviso di fermo amministrativoAvviso di iscrizione fermo su veicolo30 gg (generalmente indicati)~60 gg (Corte Giust. Trib.)Non espressamente in art.19, ma impugnabile come atto endoprocedimentale lesivo. Fermo iscritto trascorsi 30 gg. Niente soglia minima legale .
Preavviso di ipotecaAvviso di iscrizione ipoteca su immobile30 gg (generalmente)60 gg (Corte Giust. Trib.)Debito ≥ €20.000 per ipoteca. Impugnabile (art.19 e-ter). Ipoteca iscritta se decorrono 30 gg senza pagamento/rateazione.
Pignoramento presso terzi (72-bis)Atto notificato a banca/terzo e debitore: blocco somme/creditiImmediato (blocca a vista)20 gg (Giudice ord., oppos. atti) <br>o 60 gg (Giudice trib., se contesta fondo del debito)*Somme bloccate subito. Se entro 60 gg debitore non paga né si oppone, la banca paga AdER. Opposizione atti 20 gg per vizi formali; opposizione esecuzione 615 se dopo valida notifica cartella decorso prescrizione .
Pignoramento immobiliare (esattoriale)Atto di pignoramento + avviso di vendita immobiliare>=30 gg prima asta20 gg (Giudice ord., opp. atti esecutivi) o ricorso trib. se concerne legittimità cartelleDebito ≥ €120.000 e non “prima casa”. Se avviato prima del 21/8/2013 su prima casa, deve cessare . Atto impugnabile per vizi formali in 20 gg. Per contestare cartella sottesa, ricorso trib. (ma dopo intimazione dovevi farlo).

Nota: In molti casi controversi (es. eccepire prescrizione del debito dopo la cartella definitiva), la giurisprudenza ha definito i confini: se la prescrizione maturata richiede di accertare mancate notifiche di cartelle, la questione va al giudice tributario ; se invece è maturata dopo notifica regolare e si contesta un pignoramento tardivo, si può agire col giudice ordinario . In tabella abbiamo indicato “o” sulle giurisdizioni nei casi borderline.

Tabella 3 – Termini di prescrizione dei principali tributi e contributi (Italia)

Tipo di debitoTermine prescrizioneRiferimenti normativi
Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro, bollo autoveicoli statali)10 anni (decennale ordinaria, se la legge specifica nulla)Art. 2946 c.c. (prescriz. ordinaria). Confermato da Cass. SS.UU. 23397/2016 e giur. costante che in assenza di termine ad hoc, imposte tributarie -> 10 anni.
Tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.), Sanzioni amministrative (es. multe stradali), Contributi previdenziali INPS, premi INAIL5 anni (quinquennale breve ripetuta)Art. 2948 n.4 c.c. (prescriz. quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente o di anno in anno”). Es: Cass. SS.UU. 17/11/2016 n. 23397 ha statuito contributi previdenziali → 5 anni anche se accertati con sentenza.
Bollo auto (tassa automobilistica regionale)3 anni (dalla scadenza del pagamento dovuto)Termine fissato da leggi regionali in analogia a art. 5 D.L. 953/1982 conv. L. 53/1983. Giurisprudenza consolidata (Cass. 20425/2017) conferma triennio.
Diritti annuali, canoni e altri tributi “annuali” minoriIn genere 5 anni, salvo indicazione espressa(Stessa norma 2948 c.c., per prestazioni periodiche)

Nota: La prescrizione decorre di regola dalla data in cui il tributo/contributo è dovuto o, se c’è atto successivo (avviso, cartella) notificato, dalla notifica di tale atto. Ogni atto interruttivo (ingiunzione, intimazione, ecc.) fa decorrere da capo il termine di prescrizione . Importante: nel sistema tributario la cartella non impugnata NON rende imprescrittibile il credito: continua a valere il termine di prescrizione proprio del tributo. Esempio: cartella per IMU (prescr. 5 anni) – anche se definitiva, se per 5 anni AdER non fa alcun atto, il debito si prescrive. Ma come ribadito, la prescrizione va eccepita tempestivamente: se arriva intimazione dopo 6 anni, devi impugnarla entro 60 gg per far valere la prescrizione maturata, altrimenti quella intimazione interrompe comunque di nuovo il termine e consolida il debito .

Tabella 4 – Limiti di pignorabilità di stipendi/pensioni (riassunto)

Tipo di redditoLimite impignorabileNormativa
Stipendio da lavoro dipendente (privati)Di regola max 1/5 del netto mensile. Quote minori a discrezione del giudice se lo stipendio è vicino alla soglia di povertà.Art. 545 c.p.c.: 1/5 regola generale.
Stipendio da lavoro dipendente (se pignorato da AdER)Aliquote per scaglioni netti: <br>- 1/10 per stipendi fino € 2.500;<br>- 1/7 per € 2.500–5.000;<br>- 1/5 oltre € 5.000.Art. 72-ter DPR 602/73 (introdotto nel 2013).
Pensione (pignoramento ordinario e da AdER)Impignorabile la quota pari a 1,5 volte l’assegno sociale (circa € 780 x1.5 = € 1.170) – su questo importo il pignoramento è zero. <br> Oltre tale soglia, pignorabile come da regole di stipendio: max 1/5 oppure aliquote AdER se fisco.Art. 545 c.p.c. co.7 come mod. da DL 83/2015 (soglia impignorabilità pensioni); Art. 72-ter DPR 602 (per AdER, dopo soglia).
Conto corrente con accredito stipendio/pensione <br>(pignoramento presso terzi)– Somme già accreditate prima del pignoramento: impignorabili fino a concorrenza dell’ultimo emolumento mensile netto (stip.) o del triplo dell’assegno sociale (pensioni). <br> – Somme accreditate dopo il pignoramento: si applicano le regole ordinarie (quindi 1/5, o scaglioni AdER).Art. 545 c.p.c. co.8-9 (aggiunti da DL 83/2015, conv. L.132/2015). Es: se sul conto ci sono € 3.000 di stipendio arretrato, fino a € ~1.200 impig. zero, resto pignorabile fino a 1/5.

Tabella 5 – Esempio cronologico di riscossione coattiva tributaria (caso pratico)

  • Caso: Mario, piccolo imprenditore, riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia Entrate nell’aprile 2024 per IVA non versata 2020, importo € 30.000 tra imposta e sanzioni. Non paga né ricorre. Ecco la possibile sequenza:
  • Aprile 2024: notifica dell’accertamento esecutivo IVA. – Termine: 60 gg (fino a giugno 2024) per pagare o fare ricorso.
  • Mario non paga né impugna. L’avviso diventa definitivo a giugno 2024.
  • Dicembre 2024: scaduti 180 gg dalla notifica, AdER può procedere. Invia un sollecito/presa in carico (non sempre un atto formale, a volte direttamente intimazione).
  • Gennaio 2025: AdER notifica la comunicazione di presa in carico e intimazione di pagamento (art.50) indicando 5 gg per pagare € 30.000 + interessi. – Mario ignora (errore! Avrebbe dovuto opporsi, ma in questo esempio no).
  • Febbraio 2025: trascorsi 5+ giorni, AdER verifica che Mario ha un conto in banca e un’auto. Spediscono un atto di pignoramento presso terzi alla banca con blocco di € 10.000 (saldo disponibile) e iscrivono un fermo amministrativo sulla sua automobile (valore modesto) .
  • Marzo 2025: Mario si accorge del conto bloccato. Per riattivarlo, tramite avvocato presenta un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. al tribunale, sostenendo che il debito era prescritto perché l’accertamento fu notificato tardi. – Esito probabile: il tribunale dichiara inammissibile l’opposizione perché Mario avrebbe dovuto impugnare in Commissione l’accertamento e l’intimazione (giurisdizione tributaria su quel tema, e comunque l’inerzia ha sanato la prescrizione) . Mario perde l’opposizione.
  • Maggio 2025: la banca, trascorsi 60 gg dal pignoramento senza diversi ordini, versa € 10.000 ad AdER. Rimangono € 20.000 di debito. AdER avvia pignoramento di 1/7 dello stipendio di Mario (che nel frattempo è assunto in un’altra ditta) .
  • Giugno 2025: il giudice dell’esecuzione respinge la sospensione a Mario; il pignoramento stipendio prosegue: datore versa circa € 400 al mese (1/7 di € 2800).
  • Luglio 2025: Mario infine decide di aderire alla rottamazione-quater in extremis per i carichi residui (visto che includono sanzioni e interessi). Chiede la rateazione agevolata del residuo. AdER sospende il pignoramento stipendio in attesa dei pagamenti rateali.
  • 2025-2026: Mario paga puntualmente le rate della rottamazione. A saldo completato, AdER comunica al datore la cessazione definitiva del pignoramento e cancella il fermo auto. Il debito si estingue.

Morale: Mario avrebbe potuto agire diversamente: opporsi entro 60 gg all’accertamento esecutivo (se aveva motivi) o quantomeno all’intimazione di gennaio 2025 eccependo la prescrizione, ottenendo magari la decadenza del debito . Non facendolo, ha dovuto pagare comunque, seppur con lo sconto della rottamazione. L’opposizione tardiva al pignoramento non gli è servita, perché i motivi attinenti al merito del tributo erano preclusi.

Conclusione

La tutela del debitore esecutato – sia esso un privato, un professionista o un imprenditore – richiede un delicato equilibrio tra tempestività, conoscenza tecnica e strategia. Ogni fase dell’esecuzione o della riscossione coattiva presenta “finestre” ben definite in cui esercitare i propri diritti: lasciarle decorrere senza agire può significare precludersi per sempre determinate difese. La guida ha evidenziato l’importanza di: – Agire nei termini (20 giorni per le opposizioni formali civili, 60 giorni per i ricorsi tributari, 5 giorni per atti immediati esecutivi, etc.); – Contestare subito eventuali vizi o prescrizioni di fronte all’autorità giusta (non aspettare, ad esempio, il pignoramento per eccepire una prescrizione di cartella, perché la Cassazione oggi considera tardivo farlo in quella sede ); – Conoscere i propri diritti di esenzione (beni impignorabili, limiti di pignoramento su stipendi e pensioni, divieto di pignorare la prima casa per il Fisco , ecc.) e farli valere; – Sfruttare gli strumenti di alleggerimento offerti dalla legge (dilazioni, definizioni agevolate) per evitare misure invasive: ad esempio, un piano di rateizzazione ottenuto per tempo può evitare un fermo amministrativo o sospendere un pignoramento in atto; – Valutare soluzioni globali quando i debiti sono insostenibili (procedure da sovraindebitamento, concordati), così da ripartire a fronte di un esdebitamento finale.

La legislazione e la giurisprudenza, come abbiamo visto, sono in costante evoluzione – basti pensare alle riforme del 2023-2025 sulla giustizia civile e tributaria e alle pronunce innovative della Cassazione (es. SU 4227/2023 sulla giurisdizione , Cass. 20476/2025 sull’intimazione ). Ciò rende imprescindibile il supporto di un legale esperto, che sappia aggiornarsi e individuare i punti deboli (o di forza) del caso specifico.

In conclusione, “difendersi dalle procedure esecutive” non significa sfuggire ai propri obblighi, ma assicurarsi che la riscossione avvenga nel rispetto rigoroso della legge e dei diritti fondamentali del debitore. Un imprenditore informato e ben assistito potrà evitare azioni illegittime, guadagnare tempo prezioso per ristrutturare il debito o, se del caso, concordare soluzioni sostenibili. Come recita un noto brocardo, vigilantibus non dormientibus iura succurrunt: i diritti assistono chi vigila, non chi dorme. Vigilare sui propri debiti e sulle azioni dei creditori è il primo passo verso una difesa efficace e – auspicabilmente – verso il ritorno alla regolarità finanziaria.

Fonti e riferimenti

Normativa primaria (codici e leggi):

  • Codice di procedura civile – Libro III (Dell’esecuzione forzata), artt. 474-512 (titolo esecutivo, precetto, pignoramento mobiliare e immobiliare, conversione), artt. 615-623 (opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi), art. 483 (divieto di cumulo mezzi esecuzione) , art. 545 (beni impignorabili e limiti su crediti da lavoro) , art. 546-548 (pignoramento presso terzi), art. 560 (custodia e liberazione immobili pignorati), art. 567-574 (vendita), art. 588-590 (assegnazione), art. 495 (conversione del pignoramento). (Aggiornato alle modifiche D.Lgs. 149/2022, es: soppressione formula esecutiva, requisiti aggiuntivi precetto e pignoramento).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito: art. 50 (intimazione ad adempiere entro 5 gg dopo un anno) ; art. 72-bis (pignoramento presso terzi esattoriale semplificato); art. 72-ter (limiti pignorabilità stipendi da AdER: 1/10, 1/7, 1/5) ; art. 76 (divieto espropriazione primo immobile non di lusso) ; art. 77 (ipoteca oltre 20k); art. 78 (avviso di vendita immobiliare in esecuzione esattoriale); art. 86 (fermo amministrativo veicoli). (Aggiornato con D.L. 69/2013 conv. L.98/2013 su divieto prima casa; L. 160/2019 su soglie; DL 83/2015 per 72-ter).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – Codice del processo tributario: art. 2 (giurisdizione commissioni tributarie, con esclusione atti esecutivi oltre cartella) ; art. 19 (atti impugnabili dinanzi alle Commissioni: lettera e-ter aggiunta da DL 193/2016 per fermi e ipoteche; giurisprudenza 2025 ha esteso a intimazioni) . Art. 47 (sospensione dell’atto impugnato). (Modificato da L. 130/2022 che ha istituito le “Corti di Giustizia Tributaria” in luogo delle Commissioni.)
  • D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 – Attuazione della delega di riforma fiscale in materia di riscossione: ha previsto l’estensione generalizzata dell’accertamento esecutivo a diversi tributi prima riscossi con cartella ; ha introdotto nuova disciplina delle rateazioni dal 2025 (innalzamento soglia automatica a 120k, aumento numero rate) . Decreto MEF 27/12/2024 attuativo .
  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023): art. 1 commi 231-252 (Definizione agevolata – rottamazione-quater cartelle 2000-2022) ; commi 222-230 (Stralcio automatico debiti < €1.000 fino anno 2015).
  • DL 146/2021 conv. L. 215/2021: ulteriore saldo e stralcio parziale per carichi di persone in difficoltà (non approfondito sopra, norma minore) e proroghe termini Covid (moratorie 2020-21 sulle cartelle).
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 (in vigore dal 15/07/2022): artt. 65-83 (piani di ristrutturazione del consumatore, concordato minore) e 282-283 (esdebitazione del sovraindebitato); art. 150 (automatic stay delle azioni esecutive individuali all’apertura di liquidazione giudiziale).

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61: principio dell’autonomia oggettiva degli atti esecutivi – se il titolo esecutivo viene meno o sospeso, l’esecuzione prosegue per altri creditori intervenuti con titolo proprio . (Cita in ambito dottrinale la “oggettivizzazione del pignoramento”).
  • Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19889: opposizione all’esecuzione non può contestare fatti anteriori coperti dal giudicato del titolo . Conferma il principio di intangibilità del titolo giudiziale in sede esecutiva per questioni deducibili nel processo di merito.
  • Cass., Sez. Un., 6 maggio 2019, n. 12110: in materia tributaria, afferma giurisdizione tributaria su atti antecedenti al pignoramento, anche riguardo a omessa notifica cartella (anticipa SU 2020). (Non citata sopra, ma in linea con SS.UU. 7822/2020).
  • Cass., Sez. Un., 25 novembre 2019, n. 34447: in materia concorsuale, applica principi di prescrizione in pignoramento post-fallimentare tardivo (citata in SU 2020) .
  • Cass., Sez. Un., 9 marzo 2020, n. 7822: leading case su giurisdizione opposizioni esattoriali . Stabilisce che:
  • Giudice tributario per questioni su pretese fino al pignoramento (compresa contestazione mancate notifiche di cartella/intimazione e connesse eccezioni prescrizionali) .
  • Giudice ordinario solo per vizi formali del pignoramento e fatti estintivi successivi a cartella notificata e in fase esecutiva . (Decisione confermata da SU 4227/2023).
  • Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2023, n. 4227: ribadisce il principio di cui sopra sulla giurisdizione, rimarcando che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è ammessa se si deducono vizi di notifica di cartella/intimazione e connessa prescrizione, perché tali vizi vanno fatti valere in Commissione . Riferisce anche dei precedenti SU 12642/2021 e 8465/2022 in tal senso .
  • Cass., Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397: risolve contrasto su prescrizione contributi INPS: tutte le contribuzioni previdenziali hanno termine prescrizionale di 5 anni (anche se accertate con sentenza), salvo che prima fossero già decorsi termini maggiori (abolizione termine decennale ex L.335/1995) .
  • Cass., Sez. VI – 5, 7 maggio 2019, n. 11900: conferma in chiave singola giurisdizione tributaria su eccezioni di prescrizione maturata prima dell’esecuzione (coerente con SU 2020). (Non in testo, riferimento generico: v. ricerca StudioCarcaterra)*.
  • Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2021, n. 9035: intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs 546/92 (interpretazione estensiva assimilabile ad avviso di mora). (Non citata testualmente sopra, ma base delle pronunce 2025.)
  • Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 6436: afferma espressamente che l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 gg, altrimenti il credito si cristallizza . Qualifica l’intimazione come atto sostanzialmente rientrante nell’elenco art.19 lett. e) (avviso di mora).
  • Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 20476: (sentenza citata come “trappola Cassazione” agosto 2025) – stabilisce il principio di “sanatoria per inerzia”: l’intimazione non impugnata rende definitiva la pretesa anche se viziata (prescrizione, vizio notifica) . Conferma che l’intimazione va impugnata e che l’elenco art.19 è aperto ad atti non tipizzati ma lesivi .
  • Cass., Sez. Trib., 30 ottobre 2025, n. 28706: ulteriore conferma: la prescrizione di un debito non è rilevabile d’ufficio e non opera automaticamente, solo l’impugnazione tempestiva dell’intimazione consente di farla valere; l’inerzia equivale ad accettazione tacita del debito .
  • Cass., Sez. III, 21 maggio 2025, n. 13612: caso Consap vs Equitalia – vietata duplicazione di titoli esecutivi per stesso credito (decreto ingiuntivo + cartella su medesima somma): il debitore che aveva opposto ex art.615 ha ottenuto la riduzione della cartella dell’importo già ingiunto . Cassazione ha rigettato ricorso dell’ente, evidenziando che non c’era legittimo interesse a duplicare titoli esecutivi e che ciò avrebbe complicato la difesa del debitore . Conferma anche divieto di cumulo di procedure esecutive (richiamo all’art.483 c.p.c.) in chiave di abuso .
  • Cass., ord. 16 dicembre 2024, n. 32759: in esecuzione esattoriale, ribadisce impignorabilità dell’unico immobile di residenza ex art. 76 DPR 602/73: se pignorato, l’azione non può proseguire e va cancellata la trascrizione . Vicenda in cui AdER era intervenuta in pignoramento altrui: Cass. conferma che se unica casa, AdER non può surrogarsi per espropriarla .
  • Cass., Sez. III, 25 agosto 2023, n. 25264: (menzionata in dottrina ) – tratta di legitimatio nelle opposizioni, successione nei crediti, ecc. – non direttamente rilevante per debitori, più tecnica.
  • Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29998: (non citata sopra) – riguardo a estratto di ruolo impugnabile: consolidato orientamento che il contribuente può impugnare anche il semplice estratto di ruolo (quando la cartella non sia stata notificata) per far valere vizi di notifica/prescrizione. (Ciò in deroga all’elenco atti impugnabili, in base a Cass. SU 19704/2015). Questo tema è affine a intimazione.

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Hai ricevuto atti di riscossione coattiva dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione e temi pignoramenti, blocchi dei conti o aggressioni al patrimonio?

Ti parlano di intimazioni di pagamento, fermi, ipoteche, pignoramenti e non sai quanto tempo hai, cosa puoi contestare e come difenderti davvero?

Temi che una reazione sbagliata o tardiva possa trasformare un problema gestibile in una crisi irreversibile per l’attività?

Devi saperlo subito:

👉 la riscossione coattiva non è automatica né intoccabile,
👉 molte procedure esecutive sono viziate o sproporzionate,
👉 una difesa tempestiva può bloccare, sospendere o ridurre l’aggressione.

Questa guida ti spiega:

  • cosa sono le procedure esecutive e la riscossione coattiva,
  • quali atti può usare il Fisco,
  • quando e come sono contestabili,
  • perché l’assistenza di un avvocato è decisiva per imprenditori e Partite IVA.

Cosa Sono le Procedure Esecutive (In Modo Chiaro)

Le procedure esecutive sono gli strumenti con cui il Fisco:

  • riscuote forzatamente i tributi non pagati,
  • aggredisce beni, conti e crediti del contribuente,
  • interviene anche senza un giudice, in certi casi.

Possono includere:

  • pignoramento di conti correnti,
  • pignoramento presso terzi,
  • pignoramento immobiliare,
  • fermo amministrativo,
  • ipoteca fiscale.

👉 Non sono avvisi: sono atti che producono effetti immediati.


Cos’è la Riscossione Coattiva

La riscossione coattiva è la fase in cui:

  • il debito è ritenuto esigibile,
  • il Fisco passa dalle richieste ai fatti,
  • ogni errore costa caro.

👉 È la fase più aggressiva del rapporto con il Fisco.


Perché Procedure Esecutive e Riscossione Sono Così Pericolose

Queste misure:

  • bloccano liquidità e operatività,
  • compromettono rapporti bancari e commerciali,
  • colpiscono direttamente il patrimonio,
  • possono paralizzare l’attività in pochi giorni.

👉 Il danno spesso arriva prima di qualsiasi giudizio.


Il Punto Chiave: Non Tutto Ciò Che È Riscosso È Legittimo

Un errore comune è pensare che:

👉 “se il Fisco procede, allora ha ragione”.

In realtà:

  • molti atti sono viziati nella forma o nei termini,
  • spesso mancano presupposti di legge,
  • la riscossione deve rispettare proporzionalità e gradualità.

👉 Molte procedure esecutive sono contestabili.


Quando le Procedure Esecutive Sono Contestabili

Sono contestabili se:

  • il debito è prescritto o decaduto,
  • non c’è un titolo valido,
  • mancano notifiche corrette,
  • non è stato rispettato il preavviso,
  • l’azione è sproporzionata rispetto al debito,
  • colpisce beni essenziali all’attività.

👉 Colpire oltre il necessario viola i diritti del contribuente.


L’Errore Più Grave di Imprenditori e Partite IVA

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • ignorano gli atti ricevuti,
  • reagiscono troppo tardi,
  • pagano per paura senza strategia,
  • non chiedono la sospensione urgente.

👉 Nella riscossione coattiva il tempo è decisivo.


Procedure Esecutive ≠ Situazione Senza Difesa

Un principio fondamentale è questo:

👉 anche in presenza di pignoramenti o atti esecutivi esistono rimedi immediati.

È possibile:

  • impugnare gli atti di riscossione,
  • chiedere la sospensione cautelare,
  • bloccare pignoramenti illegittimi,
  • rateizzare senza rinunciare alla difesa,
  • proteggere patrimonio e continuità aziendale.

👉 La difesa va attivata subito.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dalla Riscossione

La difesa contro la riscossione coattiva è giuridica e urgente.

L’avvocato:

  • verifica la legittimità degli atti,
  • individua vizi e decadenze,
  • chiede sospensioni immediate,
  • impugna pignoramenti e misure cautelari,
  • coordina difesa e gestione del debito.

👉 Il commercialista gestisce i numeri.
👉 L’avvocato ferma l’aggressione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare tutti gli atti di riscossione,
  • verificare prescrizione e decadenza,
  • impugnare le procedure esecutive,
  • ottenere sospensione o blocco delle azioni,
  • negoziare soluzioni sostenibili,
  • proteggere beni personali e aziendali.

👉 Agire tempestivamente fa la differenza.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione passiva può portare a:

  • pignoramenti irreversibili,
  • blocco dei conti correnti,
  • perdita di clienti e fornitori,
  • crisi di liquidità,
  • danni patrimoniali gravi.

👉 La riscossione coattiva non aspetta.


Perché È Cruciale per Imprenditori e Partite IVA

Per chi fa impresa o lavora in proprio:

  • la liquidità è vitale,
  • il patrimonio è spesso garanzia dell’attività,
  • un pignoramento può fermare tutto.

👉 Difendersi significa sopravvivere.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro procedure esecutive e riscossione coattiva richiede competenze avanzate in diritto tributario, riscossione ed esecuzione forzata.

L’Giuseppe Monardo è:

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Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata delle procedure esecutive,
  • verifica della legittimità degli atti di riscossione,
  • richiesta di sospensione cautelare,
  • impugnazione mirata dei pignoramenti,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino alla gestione completa della posizione.

Conclusione

Procedure esecutive e riscossione coattiva non vanno mai subite passivamente.

👉 Possono essere illegittime,
👉 sproporzionate,
👉 devastanti per l’attività.

La regola è chiara:

👉 reagire subito,
👉 difendere liquidità e patrimonio,
👉 mai affrontare il Fisco senza tutela legale.

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Per imprenditori e Partite IVA, difendersi dalla riscossione coattiva è spesso la differenza tra continuare a operare o vedere l’attività travolta.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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