La gestione dei debiti fiscali è uno dei problemi più delicati per imprenditori e partite IVA, perché non riguarda solo il rapporto con il Fisco, ma incide direttamente su liquidità, continuità aziendale, patrimonio personale e futuro dell’attività.
Molti affrontano il debito fiscale in modo istintivo: pagano quando possono, rinviano quando non riescono, reagiscono solo quando arriva la riscossione.
È l’approccio più pericoloso.
Molti si chiedono:
“Devo pagare subito tutto?”
“Posso rateizzare o ridurre il debito?”
“Esistono strategie per evitare il collasso finanziario?”
È fondamentale chiarirlo subito:
il debito fiscale va gestito, non subito, e una gestione corretta richiede analisi tecnica, strategia e assistenza legale specializzata.
Cosa si intende per debiti fiscali
I debiti fiscali possono derivare da:
• imposte non versate
• accertamenti fiscali
• sanzioni tributarie
• interessi maturati
• cartelle esattoriali
• avvisi esecutivi
Possono riguardare:
• IVA
• imposte dirette
• ritenute
• contributi
• annualità multiple
Spesso il problema non è il singolo debito, ma il loro effetto cumulativo.
Perché il debito fiscale diventa pericoloso
Il vero rischio del debito fiscale è che:
• cresce nel tempo per sanzioni e interessi
• attiva la riscossione coattiva
• porta a pignoramenti e ipoteche
• blocca conti e crediti
• compromette l’attività
• colpisce anche il patrimonio personale
Senza gestione, il debito diventa ingestibile.
L’errore più comune: affrontare il debito senza strategia
Molti imprenditori e partite IVA sbagliano quando:
• pagano senza verificare la legittimità
• rateizzano senza valutare la sostenibilità
• ignorano atti della riscossione
• aspettano il pignoramento
• non coordinano fisco e finanza
• reagiscono solo in emergenza
Il debito fiscale non si risolve da solo.
Gestione del debito fiscale: il principio chiave
Un principio fondamentale è questo:
• non tutto il debito è sempre dovuto
• non tutto va pagato subito
• non tutto va gestito allo stesso modo
• ogni posizione richiede una strategia diversa
Pagare senza analisi può essere più dannoso che utile.
Strumenti per gestire correttamente i debiti fiscali
La gestione può includere:
• verifica della legittimità degli atti
• contestazione di debiti illegittimi
• rateizzazioni sostenibili
• sospensione della riscossione
• riduzione di sanzioni e interessi
• coordinamento con la continuità aziendale
La scelta dipende dalla fase e dalla situazione reale.
Quando il debito fiscale è ancora gestibile
Il debito può essere gestito efficacemente quando:
• si interviene prima della riscossione aggressiva
• si analizzano correttamente gli atti
• si evitano decisioni impulsive
• si pianificano i flussi di cassa
• si protegge l’attività produttiva
• si agisce con metodo
Agire presto riduce drasticamente i danni.
Il ruolo dell’avvocato nella gestione dei debiti fiscali
L’avvocato non serve solo per il ricorso, ma per:
• analizzare l’intera posizione fiscale
• valutare cosa è dovuto e cosa no
• scegliere gli strumenti corretti
• evitare errori irreversibili
• gestire il rapporto con la riscossione
• tutelare patrimonio e attività
La gestione del debito è giuridica e strategica, non solo contabile.
I rischi se il debito fiscale viene mal gestito
Una cattiva gestione può portare a:
• pignoramenti dei conti
• blocco dei crediti verso clienti
• ipoteche sugli immobili
• fermo dei beni strumentali
• crisi di liquidità
• chiusura dell’attività
Il danno diventa aziendale e personale.
Cosa fare subito se hai debiti fiscali
Se sei un imprenditore o una partita IVA con debiti fiscali:
• non ignorare la situazione
• non pagare senza analisi
• non aspettare la riscossione forzata
• verifica atti, importi e termini
• pianifica una strategia sostenibile
• agisci prima che il debito esploda
Il tempo è il tuo principale alleato.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella gestione dei debiti fiscali di imprenditori e partite IVA, con un approccio orientato alla tutela della continuità aziendale e del patrimonio.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare la posizione debitoria
• ridurre il carico fiscale illegittimo
• gestire la riscossione in modo sostenibile
• evitare azioni esecutive distruttive
• proteggere attività e patrimonio
Agisci ora
Il debito fiscale non è solo un numero, ma una variabile che può decidere il futuro della tua attività.
Gestirlo in modo corretto è possibile, ma solo con una strategia consapevole.
Se sei un imprenditore o una partita IVA e devi affrontare debiti fiscali,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e inizia subito una gestione tecnica, lucida e orientata alla tutela del tuo futuro.
Introduzione
Affrontare debiti fiscali elevati è una sfida critica per imprenditori e titolari di Partita IVA. L’accumulo di cartelle esattoriali e avvisi di pagamento può mettere a rischio la continuità aziendale e il patrimonio personale. Negli ultimi anni il legislatore italiano è intervenuto ripetutamente con misure straordinarie – le cosiddette “definizioni agevolate” o operazioni di pace fiscale – a testimonianza della diffusione del fenomeno . Queste misure (dalla prima rottamazione delle cartelle del 2016 fino alla recente rottamazione-quater del 2023) consentono ai debitori di regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate, ad esempio eliminando sanzioni e interessi dovuti. In parallelo, l’ordinamento prevede strumenti ordinari come la rateizzazione dei debiti tributari e procedure concorsuali o di crisi d’impresa che permettono di gestire i debiti fiscali in modo strutturato.
In questa guida completa ed aggiornata a dicembre 2025, esamineremo in dettaglio le opzioni a disposizione del debitore fiscale italiano, con un taglio avanzato ma di taglio divulgativo. Verrà adottato il punto di vista del debitore, illustrando come muoversi tra norme tributarie e procedure concorsuali per gestire o ridurre l’esposizione fiscale. Faremo riferimento alle fonti normative italiane più rilevanti e alle sentenze più recenti, includendo esempi pratici, domande e risposte frequenti, e tabelle riepilogative per chiarire i concetti chiave. L’obiettivo è fornire una guida operativa fruibile tanto da professionisti legali e consulenti, quanto da imprenditori e privati cittadini alle prese con il fisco.
Nota: Tutte le fonti utilizzate (normative, giurisprudenziali e di prassi) sono elencate in fondo alla guida nella sezione dedicata ai riferimenti, per un ulteriore approfondimento.
Quadro normativo e ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Per comprendere la gestione del debito fiscale, occorre partire dal quadro normativo della riscossione e dal ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). La riscossione coattiva delle imposte in Italia è disciplinata principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in particolare dagli artt. 45 e seguenti per la riscossione mediante ruolo). AER – ente pubblico economico nato nel 2017 in sostituzione di Equitalia – è il soggetto deputato alla riscossione dei tributi e di altre entrate per conto degli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni, etc.). L’iter tipico prevede che dopo l’accertamento dell’imposta (o la liquidazione automatica di dichiarazioni, oppure l’irrogazione di sanzioni), i relativi importi non versati vengano iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione, il quale notifica al contribuente la cartella di pagamento (detta anche “cartella esattoriale”) . La cartella è il titolo esecutivo che intima il pagamento entro 60 giorni; decorso tale termine senza integrale pagamento né impugnazione (ove ammessa), scatta la fase esecutiva.
Poteri e limiti dell’Agente della riscossione: AER ha facoltà di attivare varie procedure cautelari ed esecutive senza bisogno di autorizzazione giudiziale preventiva. In particolare: può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (se il debito supera €20.000), disporre il fermo amministrativo sui veicoli (per debiti oltre €1.000), e procedere al pignoramento di beni mobili, conti correnti, stipendio/pensione o altri crediti. Esistono tuttavia limiti di legge a tutela di beni essenziali. Ad esempio, l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore (la “prima casa” non di lusso) non può essere espropriato dall’Agente della riscossione – sebbene resti possibile l’iscrizione di ipoteca a garanzia. Questo principio, introdotto dal 2013 (art. 76, co.1, lett. a, DPR 602/1973), è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione . Inoltre, l’espropriazione immobiliare è inibita se il debito tributario è inferiore a €120.000 . Per quanto riguarda il pignoramento di stipendi o pensioni, la legge impone dei limiti di impignorabilità parziale (in base all’importo, in genere un quinto del netto mensile, con franchigie per pensioni minime).
Prescrizione dei debiti tributari: I crediti erariali hanno termini di prescrizione che variano (spesso 10 anni dalla notifica della cartella, ma per alcune entrate o sanzioni possono applicarsi termini quinquennali). È importante notare che atti del debitore possono interrompere la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. In particolare, la richiesta di dilazione (rateizzazione) o l’adesione a una definizione agevolata costituiscono riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione . La Corte di Cassazione tributaria ha chiarito che la presentazione di una domanda di rateizzazione implica il riconoscimento del debito e la piena consapevolezza della sua esistenza, rendendo incompatibile ogni successiva eccezione di prescrizione o di mancata notifica delle cartelle . Anche i versamenti effettuati in corso di rateazione hanno effetto interruttivo “a catena”: finché il piano rateale prosegue, ogni pagamento parziale sposta in avanti il decorso della prescrizione, che riprende solo dal momento in cui il debitore decade dal beneficio per inadempimento . In altre parole, chi ha aderito a un piano di pagamento dilazionato o a una rottamazione rinuncia implicitamente ad eccepire la prescrizione per quei debiti .
Sospensione e decadenza: Se il contribuente presenta un’istanza di definizione agevolata (ad esempio una rottamazione) o un ricorso in sede giudiziale, le norme prevedono la sospensione delle azioni esecutive riguardanti i debiti oggetto di domanda o di contestazione. In caso di rigetto del ricorso o di decadenza dalla definizione agevolata, la riscossione riprende per l’intero importo dovuto originariamente, fatte salve le somme già versate. Decadenza significa perdita del beneficio della rateazione o sanatoria, con “reviviscenza” di sanzioni e interessi precedentemente abbuonati . Vedremo più avanti le regole specifiche di decadenza per ciascuna misura.
In sintesi, l’Agente della riscossione è un creditore armato di poteri speciali ma anche soggetto a vincoli normativi. È cruciale per il debitore conoscere tali poteri e limiti, così da potersi muovere consapevolmente: dalle possibilità di rateizzare il debito (prima che scattino misure esecutive), alla scelta di aderire a eventuali sanatorie fiscali, fino alla valutazione di procedure concorsuali quando il debito fiscale diventa insostenibile.
Strategie e strumenti per gestire i debiti fiscali
Di fronte a debiti con il Fisco, il contribuente/debitore ha a disposizione una pluralità di strumenti, che possiamo distinguere in due grandi categorie:
- 1) Strumenti “ordinari” individuali: accordi o dilazioni direttamente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell’ambito della normale attività di riscossione. Rientrano qui la dilazione di pagamento (rateazione) e le procedure di sospensione o annullamento in autotutela (nei rari casi di debiti non dovuti). Questi strumenti non riducono l’entità del debito, ma lo rendono più gestibile nel tempo.
- 2) Strumenti straordinari o collettivi: iniziative legislative temporanee (le “rottamazioni” o il “saldo e stralcio”), che offrono sconti su sanzioni e interessi, oppure procedure concorsuali di regolazione della crisi d’impresa o da sovraindebitamento (come concordati e accordi di ristrutturazione) che consentono anche riduzioni parziali del debito fiscale con l’approvazione dell’autorità giudiziaria. Questi strumenti puntano a ridurre il peso complessivo del debito, ma richiedono il rispetto di specifiche condizioni e procedure formali.
Nel prosieguo approfondiremo ciascuno di questi approcci. È fondamentale valutare caso per caso quale sia la strategia più adatta: ad esempio, un imprenditore ancora in bonis ma in temporanea difficoltà opterà per una rateizzazione o al limite per una definizione agevolata, mentre un soggetto ormai insolvente potrebbe dover ricorrere a un piano di ristrutturazione nell’ambito del Codice della Crisi (con eventuale transazione fiscale) per gestire contemporaneamente tutti i debiti, fiscali e non. Di seguito analizziamo prima gli strumenti di dilazione ordinaria, poi le definizioni agevolate (rottamazioni e saldo-stralcio) e infine i meccanismi di transazione fiscale e procedure concorsuali applicabili ai debiti tributari.
Dilazione e rateizzazione dei debiti tributari
La rateizzazione (o dilazione) è il rimedio ordinario per chi non riesce a pagare in un’unica soluzione le somme iscritte a ruolo. In base all’art. 19 del DPR 602/1973, il debitore che si trovi in temporanea difficoltà economica può chiedere all’Agente della riscossione di ripartire l’importo dovuto in rate mensili. La normativa è stata più volte modificata per ampliare l’accesso alle dilazioni: da ultimo, la riforma fiscale del 2023 (D.Lgs. 8 agosto 2023 n. 110, attuativo L. 118/2022) ha introdotto nuove regole dal 1° gennaio 2025 . Vediamo le caratteristiche principali:
- Soglia per la dilazione “semplificata”: Fino a un certo importo di debito, è possibile ottenere la rateizzazione con una semplice autodichiarazione di temporanea difficoltà, senza bisogno di documentare la situazione economica. Dal 2025 questa soglia è fissata in €120.000 per singola istanza (era già €120.000 negli ultimi anni, dopo essere stata aumentata dai €60.000 originari). Ciò significa che se il debito totale affidato con una cartella o un avviso esecutivo non supera 120 mila euro, il contribuente può chiedere direttamente un piano di rate ordinario.
- Numero di rate e durata: Tradizionalmente la dilazione ordinaria consentiva al massimo 72 rate mensili (6 anni). La riforma 2023 ha previsto un’estensione graduale del numero di rate per le richieste presentate nei prossimi anni, al fine di dare maggiore respiro ai debitori. In particolare, per istanze di rateizzo presentate nel 2025 e 2026 si potranno concedere fino a 84 rate (7 anni) 【19†L275-L283]; per istanze nel 2027-2028 fino a 96 rate (8 anni); dal 2029 in poi fino a 108 rate (9 anni). Questo allungamento dei piani riguarda i debiti fino a 120.000 € su semplice richiesta. Per debiti superiori a 120.000 €, resta possibile ottenere un massimo di 120 rate (10 anni), ma – come già in passato – è obbligatorio dimostrare** lo stato di difficoltà finanziaria tramite documentazione (dichiarazioni dei redditi, indice di liquidità, ISEE o altri dati a seconda che si tratti di persona fisica o impresa) . Anche chi ha un debito sotto 120.000 € può richiedere più rate del normale (fino a 120) optando per la procedura “con documentazione”, se necessita di un piano più lungo di quello standard.
- Procedura e condizioni: La domanda di rateazione va presentata ad AER – preferibilmente tramite i canali telematici (portale online “Rateizza adesso” con SPID/CIE/CNS) – indicando le cartelle o avvisi che si intendono dilazionare. Non è richiesto un versamento iniziale; AER valuta l’istanza e, se i requisiti sono rispettati, concede il piano comunicando l’importo delle rate. Ogni rata mensile deve essere almeno €50 (rate di importo inferiore non sono ammesse). È possibile richiedere rate costanti oppure crescenti anno per anno (opzione introdotta per agevolare chi prevede un miglioramento graduale della capacità di rimborso) . Il tasso di interesse di dilazione applicato sulle somme rateizzate è fissato periodicamente (attualmente, per le richieste nel 2025, il tasso è del 2% annuo per la definizione agevolata; per le rateazioni ordinarie il tasso di interesse ex art. 21 DPR 602/1973 è generalmente più elevato – intorno al 3-4% – ma aggiornato con decreti ministeriali).
- Cause di esclusione: Non tutti i carichi sono rateizzabili. In linea generale non sono ammessi a rateazione : 1) i debiti già inclusi in una precedente dilazione decaduta per inadempimento (salvo alcune deroghe di legge per dilazioni decadute in determinati periodi); 2) i debiti di natura non rateizzabile per legge (es. recuperi di aiuti di Stato, multe UE, sanzioni penali); 3) i carichi affidati da enti creditori che gestiscono autonomamente la riscossione rateale (es. alcune casse previdenziali private se non si avvalgono di AER); 4) importi già oggetto di definizioni agevolate decadute (rottamazioni o saldo-stralcio) – salvo che una legge speciale ne consenta la riammissione in dilazione.
- Decadenza dalla rateazione: Il beneficio della dilazione si perde se il debitore omette il pagamento di 5 rate anche non consecutive (questa la regola generale vigente). La decadenza comporta che l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’Agenzia può riprendere le azioni di recupero. Inoltre, chi decade da una rateizzazione ordinaria in teoria non potrebbe ottenerne un’altra sullo stesso debito, a meno di saldare le somme arretrate; tuttavia, negli ultimi anni sono intervenute normative speciali che hanno permesso di presentare nuove istanze anche ai decaduti, in via straordinaria. Ad esempio, durante l’emergenza Covid furono riammesse dilazioni decadute con maggior tolleranza nei pagamenti (DL 137/2020), e più di recente la legge ha consentito la riammissione dei decaduti dalla rottamazione-quater (come vedremo). È sempre bene evitare di decadere: in caso di difficoltà nel pagamento delle rate è preferibile contattare AER per valutare soluzioni (ad esempio, se non si è già al massimo di 120 rate, tentare un prolungamento documentato).
- Vantaggi e attenuazione delle misure esecutive: Finché la rateizzazione è in corso e le rate sono pagate puntualmente, il debitore è al riparo da nuove azioni esecutive da parte di AER sui debiti rateizzati. L’ente di riscossione infatti, una volta concesso il piano, sospende le procedure esecutive relative a quelle cartelle. Eventuali fermi amministrativi già iscritti sui veicoli possono essere rimossi dopo il pagamento della prima rata (su richiesta) e le eventuali ipoteche non verranno eseguite o saranno revocate secondo i termini di legge. Attenzione: la rateazione non sospende l’accrescimento degli interessi di mora fino alla concessione del piano, né eventuali aggi maturati, che vanno comunque corrisposti secondo il piano (salvo che si convertano in definizione agevolata). In altre parole, rateizzare non riduce il debito ma evita provvedimenti coercitivi immediati e consente di diluirne l’impatto finanziario.
Tabella 1 – Rateizzazione “semplificata” vs. “documentata” (in vigore dal 2025)
| Importo del debito (per singola istanza) | Procedura di richiesta | Documentazione richiesta | Rate mensili massime (2025-2026) | Rate massime (2027-2028) | Rate massime (dal 2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a €120.000 | Richiesta semplificata (online/PEC) | No (autodichiarazione difficoltà temporanea) | 84 rate (7 anni) | 96 rate (8 anni) | 108 rate (9 anni) |
| Oltre €120.000 | Istanza ordinaria (online/PEC) | Sì (dati bilancio, ISEE o altri documenti economici) | Fino a 120 rate (10 anni) | Fino a 120 rate | Fino a 120 rate |
Note: La soglia di €120.000 si riferisce all’importo di carico per cui si richiede la dilazione (una singola istanza può riguardare una o più cartelle, se presentate contestualmente). Il numero esatto di rate concesse entro i massimi dipende dall’entità del debito e dalla sostenibilità in base al reddito del debitore (soprattutto per le richieste documentate). La rata minima è €50. In caso di dilazioni già decadute in passato, verificare le norme vigenti: ad esempio, per richieste dopo fine 2021 fu azzerato il pregresso, consentendo nuovi piani anche a chi era decaduto prima.
Quando conviene la rateizzazione? La dilazione è consigliabile quando il debitore prevede di poter pagare l’intero importo seppur in forma rateale. È una soluzione idonea per situazioni di liquidità temporaneamente carente ma con prospettive di recupero. Non comporta alcun condono o riduzione del debito – anzi, vi sono gli interessi sulle rate – ma evita le sanzioni di ritardato pagamento (già incluse nelle cartelle) e soprattutto evita misure esecutive, permettendo di ripianare gradualmente. Va tenuto presente che, come confermato dalla giurisprudenza, chiedere una rateazione significa riconoscere il debito e rinunciare a contestarlo . Dunque, prima di rateizzare, è bene valutare se si hanno motivi validi per impugnare la cartella (ad esempio vizi di notifica o prescrizione già maturata prima della domanda): in tal caso potrebbe convenire prima far valere tali eccezioni in giudizio, perché una volta accettata la dilazione non si potrà tornare indietro sostenendo di non dover pagare. In assenza di possibilità di contestazione o di misure agevolative aperte, la rateazione resta comunque lo strumento principe per chi vuole mettersi in regola col Fisco evitando provvedimenti più gravi.
Definizioni agevolate: “rottamazione” delle cartelle e “saldo e stralcio”
Oltre alle rateazioni ordinarie, il legislatore ha introdotto in varie occasioni delle definizioni agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Queste misure, comunemente note come “rottamazioni delle cartelle” (nelle varie edizioni succedutesi) e “saldo e stralcio”, consentono al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo a condizioni di favore rispetto al regime ordinario. In genere, il beneficio consiste nel condono delle sanzioni e degli interessi – talvolta anche di parte della quota capitale – a fronte del pagamento integrale (o parziale) delle imposte dovute. Si tratta di misure straordinarie, previste da leggi specifiche, con finestre temporali e scadenze ben definite per aderirvi.
Di seguito riepilogheremo le principali operazioni di pace fiscale degli ultimi anni, soffermandoci soprattutto sulle più recenti (Rottamazione-quater attiva dal 2023 e relative proroghe) e sul cosiddetto Saldo e Stralcio del 2019, nonché sullo stralcio automatico dei mini-debiti previsto nel 2023. Per chiarezza espositiva utilizzeremo anche tabelle comparative.
Le “rottamazioni” delle cartelle esattoriali
Il termine rottamazione delle cartelle indica la possibilità di “rottamare” – cioè eliminare – sanzioni e interessi di mora relativi a carichi iscritti a ruolo, pagando solo il capitale e pochi oneri accessori. La prima rottamazione risale al 2016; da allora ve ne sono state diverse edizioni, spesso denominate con numeri romani (rottamazione-bis, ter, quater) o con l’anno di riferimento. Ecco un quadro storico:
- Definizione agevolata 2016 (c.d. rottamazione 1): introdotta con art. 6, D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016), riguardava i carichi affidati dal 2000 al 2016, con pagamento senza sanzioni e interessi di mora . Il contribuente doveva rinunciare a eventuali contenziosi pendenti sui debiti rottamati . Previsti piani fino a max 5 rate entro il 2018.
- Rottamazione-bis (2017): art. 1, D.L. 148/2017 (conv. L. 172/2017), estese la definizione agevolata anche ai carichi affidati nel 2017 e riaprì i termini per chi era decaduto dalla prima rottamazione .
- Rottamazione-ter (2018): art. 3 del D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018), riguardava i carichi affidati fino al 31/12/2017, con possibilità di dilazionare il pagamento in 18 rate fino al 2021 . Contestualmente (art.5 D.L. 119/2018) si introdusse l’annullamento automatico dei mini-ruoli fino €1.000 relativi al 2000-2010 (primo “stralcio” automatico).
- Saldo e stralcio (2019): commi 184-198 art.1 L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – caso particolare trattato a parte più avanti – permetteva a persone fisiche in comprovata grave difficoltà economica di estinguere taluni debiti con una riduzione della quota capitale dovuta .
- Rottamazione-quater (2023): art. 1 commi 231-252 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), è l’ultima grande rottamazione varata . Ha riaperto la definizione agevolata per tutti i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022 non ancora saldati . Il beneficio ricalca quello delle edizioni precedenti: zero sanzioni e zero interessi (sia interessi di mora sia interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e azzeramento dell’aggio di riscossione . Il contribuente paga solo la quota capitale del tributo e le spese di notifica ed eventuali spese esecutive. In caso di multe stradali, dove la “quota capitale” è la sanzione stessa, la rottamazione elimina le maggiorazioni previste per ritardato pagamento (interessi di mora e altre spese), ma non annulla la multa base, che va comunque pagata. La rottamazione-quater ha incluso anche i carichi che erano già stati oggetto di precedenti rottamazioni o saldo-stralcio poi decaduti, offrendo quindi una seconda chance a quei contribuenti . I termini: la domanda di adesione andava presentata inizialmente entro il 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno 2023 per l’altissimo numero di richieste (oltre 1,5 milioni di domande per più di 12 milioni di cartelle) . Aderendo, l’AER sospende le azioni esecutive sui debiti interessati ed entro il 30 settembre 2023 ha inviato a ciascun aderente la Comunicazione delle somme dovute, con il conteggio del dovuto e il piano di pagamento scelto .
- Proroghe e modifiche 2023-2025: la rottamazione-quater, inizialmente prevista con scadenze ravvicinate, ha subìto diversi interventi correttivi: il D.L. 51/2023 (conv. L. 87/2023) ha prorogato al 30/6/2023 la scadenza per presentare domanda e posticipato la prima rata ; la L. 25/2023 (conversione del D.L. 14/2023, cosiddetto “Milleproroghe 2023”) ha spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 l’effettiva data di annullamento dei debiti fino 1000€ per ragioni operative ; la L. 18/2024 (conversione D.L. 198/2023) ha differito le scadenze delle prime rate: le rate originarie di 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023 e 28 febbraio 2024 sono state tutte unificate con scadenza 15 marzo 2024 , concedendo così più tempo per mettersi in regola senza perdere il beneficio; il D.Lgs. 108/2024 (decreto attuativo riforma fiscale) ha ulteriormente prorogato la scadenza della 5ª rata dal 31 luglio 2024 al 15 settembre 2024 (in pratica, col consueto margine di tolleranza di 5 giorni, il pagamento entro il 23/9/2024 è considerato tempestivo) . Infine, con il decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 198/2023 conv. L. 15/2025), è stata introdotta una misura di “riammissione” per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater perché non in regola con tutte le rate 2023-2024. Dal 25 febbraio 2025 questi soggetti hanno potuto presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi alla definizione agevolata , limitatamente ai debiti già inseriti nella domanda originaria. AER ha predisposto modulistica e FAQ ad hoc (pubblicate l’11 marzo 2025) . I riammessi ricevono un nuovo piano e devono versare l’unica soluzione o la prima rata entro il 31 luglio 2025 . Possono dilazionare in massimo 10 rate trimestrali fino al 2027 . Anche per questo piano di riammissione vale la regola dei 5 giorni di tolleranza e la decadenza immediata in caso di mancato pagamento, senza ulteriori appelli .
Caratteristiche comuni delle rottamazioni: In tutte le definizioni agevolate tipo “rottamazione”, il debitore ottiene un risparmio significativo perché non paga le sanzioni amministrative né gli interessi di mora maturati dopo l’iscrizione a ruolo . Rimane dovuto l’intero tributo (imposta o contributo) e le spese vive (di notifica ed eventuali procedure già avviate). È inoltre abolito l’aggio di riscossione che normalmente AER carica (circa il 3%–6%). I vantaggi percentuali per il contribuente variano a seconda della composizione del debito: se il carico era composto in gran parte da sanzioni e interessi, il saldo da versare può risultare molto inferiore al totale iniziale (si pensi a vecchie cartelle lievitate nel tempo). Se invece il debito è principalmente capitale (es. imposte dichiarate e mai pagate), lo sconto sarà minore in termini relativi, poiché quella parte va comunque pagata . Le rottamazioni non prevedono alcuna verifica reddituale o patrimoniale: sono aperte a tutti i contribuenti, indipendentemente dal reddito o dalla natura (persona fisica, ditta individuale, società) . Non c’è inoltre un limite massimo di importo condonabile: anche cartelle di importo elevatissimo possono rientrare, ferma restando la necessità di poi pagare quanto dovuto nei termini (ad esempio, aziende con milioni di euro di carichi possono aderire e suddividere il dovuto in 5 anni) .
Pagamento rateale nelle definizioni agevolate: Anche le rottamazioni consentono normalmente la rateizzazione (diversamente dai condoni “tombali” del passato che richiedevano pagamento immediato). La rottamazione-quater, in particolare, prevede fino a 18 rate spalmate su 5 anni : 2 rate nel 2023 (ciascuna pari al 10% del dovuto) con scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2023, e le restanti 16 rate, ciascuna pari al 5% del totale, con scadenze trimestrali fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno dal 2024 al 2027 . Sulle rate di rottamazione si applica un tasso di interesse agevolato del 2% annuo (ben inferiore agli interessi di mora ordinari intorno al 4%). Anche il saldo e stralcio 2019 permise il pagamento frazionato (massimo 5 rate fino a luglio 2021) . Il mancato pagamento anche di una sola rata oltre il breve termine di tolleranza (5 giorni) provoca la decadenza dalla definizione agevolata : il debito non si considera più “rottamato” e “revive” in toto, con tutte le sanzioni e interessi originali dedotti però i versamenti eventualmente eseguiti (che rimangono acquisiti) . In caso di decadenza, AER riprenderà le azioni di recupero coattivo sul debito residuo, che torna esigibile immediatamente. Da qui l’importanza, per chi aderisce, di rispettare rigorosamente il piano di pagamenti o, se sopravvengono difficoltà, di sfruttare tempestivamente eventuali norme di riammissione (come quella straordinaria del 2025 per la rottamazione-quater ).
Rinuncia ai contenziosi: Una condizione essenziale delle rottamazioni è che il contribuente, aderendo, rinuncia ai ricorsi pendenti relativi ai debiti inclusi nella definizione . Nella domanda di adesione si deve infatti dichiarare di impegnarsi a rinunciare alle liti fiscali in corso su quelle cartelle. Questo significa che, ad esempio, se c’è un appello in corso contro una cartella o un atto presupposto e si inserisce quel debito nella rottamazione, poi non si potrà ottenere una sentenza sul merito: la controversia verrà chiusa (in genere con cessazione della materia del contendere una volta perfezionata la definizione). La Cassazione ha statuito che se interviene l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale dopo la sentenza del giudice tributario, il processo si chiude per cessata materia del contendere ; analogamente, l’adesione a una definizione agevolata fiscalmente rileva come rinuncia alla pretesa di contestare quel debito. Dunque, la valutazione da fare è: conviene aderire al condono fiscale o proseguire la causa? Se la causa ha buone probabilità di annullare integralmente il debito, forse è preferibile insistere in giudizio; viceversa, la definizione agevolata offre certezza e sconto, evitando i rischi del contenzioso.
Stralcio automatico dei “mini-debiti” (2023): Accanto alla rottamazione-quater, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha previsto un’altra misura: l’annullamento d’ufficio di tutti i debiti di importo residuo fino a €1.000 affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2015 . Questo stralcio automatico è avvenuto senza necessità di domanda da parte del contribuente, con effetto dal 31 marzo 2023 (poi slittato al 30/04/2023) . La misura ha operato con alcune differenze a seconda della tipologia di ente creditore: per i debiti verso amministrazioni statali, Agenzia Entrate e enti previdenziali (INPS) c’è stata la cancellazione integrale (capitale, sanzioni e interessi tutti annullati) . Per i debiti verso enti diversi (es. Comuni per tributi locali o multe), la legge ha imposto solo l’annullamento delle sanzioni e interessi, lasciando dovuto il capitale residuo . In pratica, ad esempio, una cartella da €800 per IMU è stata automaticamente sgravata dagli interessi e dalle sanzioni, ma rimane dovuta l’imposta principale: il Comune potrà ancora richiederla (spesso con ingiunzione di pagamento propria). Allo stesso modo, una cartella per una multa stradale sotto 1000€ ha visto eliminati gli interessi di mora e le maggiorazioni di legge, ma non la sanzione originaria . Importante: la norma ha dato facoltà agli enti creditori locali di deliberare, entro il 31 gennaio 2023, di non applicare lo stralcio ai propri crediti, per non rinunciare a tali entrate . Molti Comuni hanno infatti escluso la cancellazione persino degli interessi sulle proprie entrate, rendendo di fatto inefficace lo stralcio per quei tributi locali. Invece i ruoli statali sono stati annullati d’ufficio dall’AER entro fine marzo 2023 (termine poi prorogato di un mese) . Questa del 2023 è stata la terza operazione di alleggerimento automatico di piccoli debiti nell’ultimo decennio, dopo quella del 2019 (per importi fino €1.000 relativi a ruoli 2000-2010, prevista dal D.L. 119/2018) e quella del 2021 (fino €5.000 per ruoli 2000-2010 per contribuenti con reddito inferiore a €30.000, prevista dal D.L. 41/2021) . Da segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/2022, ha giudicato legittimo il precedente stralcio dei ruoli fino €5.000 del 2021, affermando che interventi di questo genere non violano il principio di uguaglianza né altri precetti costituzionali, in quanto rispondono a esigenze ragionevoli di bilanciamento tra interesse fiscale e condizioni socio-economiche dei contribuenti . Tale pronuncia ha fatto venir meno molti dubbi sulla tenuta costituzionale dei condoni sulle cartelle.
Saldo e stralcio 2019: Merita un capitolo a sé il cosiddetto saldo e stralcio introdotto dalla L. 145/2018 (commi 184-199). A differenza delle rottamazioni, che non incidono sul capitale, questa misura riduceva anche la quota capitale del debito in presenza di determinate condizioni sociali. Vi potevano accedere solo persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, attestata da un ISEE del nucleo familiare non superiore a €20.000 . Inoltre, il saldo e stralcio riguardava solo specifiche tipologie di carichi: principalmente i debiti derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (es. Irpef dichiarata e non pagata, IVA dovuta in base alla liquidazione periodica) e i contributi dovuti da casse previdenziali private, esclusivamente se tali somme erano state affidate all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017 . Restavano esclusi, ad esempio, i debiti da avvisi di accertamento per maggiori imposte (in quanto non “automatici” da dichiarazione). In pratica era una sanatoria per chi, pur avendo dichiarato le imposte, non era riuscito a pagarle per indigenza.
Il beneficio del saldo e stralcio consisteva nel versare solo una percentuale ridotta delle somme dovute a titolo di imposte/contributi e relativi interessi, con annullamento del resto (oltre che delle sanzioni). Le aliquote erano scaglionate secondo l’ISEE: 16% dell’importo dovuto per ISEE fino a €8.500; 20% per ISEE tra €8.500 e €12.500; 35% per ISEE tra €12.500 e €20.000 . In presenza di procedure esecutive su immobili prima casa, si applicava sempre l’aliquota minima 16% indipendentemente dall’ISEE. Per i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e con ISEE ≤20.000, era prevista un’aliquota fissa del 35%. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e si poteva pagare il dovuto in un massimo di 5 rate entro il 2021 . Hanno aderito a questa misura circa 195.000 contribuenti . Molti debiti rimasero esclusi per mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi – ad esempio cartelle intestate a società non rientravano, né carichi da controlli fiscali – e chi non poteva aderire al saldo-stralcio 2019 poté comunque accedere alla parallela rottamazione-ter. Attualmente (2025) non esiste un saldo e stralcio “aperto”: il termine 2019 si è chiuso e non è stato replicato negli anni seguenti . Quando si parla informalmente di saldo e stralcio 2025 spesso ci si riferisce impropriamente alle sanatorie attive (rottamazione-quater) o a ipotetiche nuove edizioni. In realtà, ad oggi l’unica misura tecnica di condono con riduzione del capitale dovuto resta quella del 2019 .
Possibili novità future: Il successo (ma anche la criticità) delle definizioni agevolate fa sì che spesso si discuta di nuove edizioni. Ad esempio, a fine 2025 si parla di una possibile “rottamazione-quinquies” da inserire nella Legge di Bilancio 2026 , per riaprire termini o includere gli anni successivi al 2022. Allo stato attuale, però, nulla di concreto è ancora in vigore (la L. 205/2025 – Bilancio 2026 – non aveva ancora introdotto condoni sulle cartelle, proseguendo solo con la politica di proroghe delle rate in essere ). È bene quindi aggiornarsi di anno in anno, verificando le leggi finanziarie e i decreti collegati.
Tabella 2 – Principali misure di definizione agevolata a confronto
| Misura (norma) | Carichi inclusi | Beneficio fiscale | Scadenza adesione |
|---|---|---|---|
| Rottamazione-quater (2023) – L. 197/2022, commi 231-252 | Ruoli dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (tutti gli enti creditori; inclusi anche carichi di precedenti definizioni decadute) | No sanzioni né interessi di mora/ritardata iscrizione; no aggio; pagamento solo imposta/contributo e spese. Rate fino 5 anni con interesse dilatorio 2% . | Domanda entro 30/06/2023 (termine prorogato). Pagamento: unica soluzione 31/10/2023 oppure 18 rate 2023-27 . Riammissione straordinaria per decaduti entro 30/04/2025 . |
| Saldo e stralcio (2019) – L. 145/2018, commi 184-198 | Ruoli di persone fisiche in difficoltà (ISEE ≤ €20.000) per imposte dichiarate e non versate o contributi previdenziali propri (2000-2017). Escluse società e carichi da accertamento. | Riduzione quota capitale in percentuale (16%-35% in base all’ISEE) + cancellazione sanzioni e interessi . | Domanda entro 30/04/2019. Pagamento in max 5 rate fino al 31/07/2021 . [Misura non più attiva] |
| Stralcio automatico mini-debiti – L. 197/2022, commi 222-230 | Ruoli 2000-2015 con importo residuo ≤ €1000 (per singolo carico). | Cancellazione totale (capitale + sanzioni + interessi) per debiti verso Stato/Agenzie/INPS . Cancellazione parziale per enti locali: annullati sanzioni e interessi, resta dovuto il capitale . | Automatico al 31/03/2023 (differito al 30/04/2023) . Nessuna domanda richiesta. Enti locali potevano escludere lo stralcio (delibera entro 31/01/2023) . |
Nota: Esistono anche altre definizioni agevolate minori, ad esempio quelle delle liti pendenti (definizione delle controversie tributarie in Cassazione) o la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, tutte introdotte dalla L. 197/2022. Qui ci concentriamo sui debiti già a ruolo. È bene comunque ricordare che nel 2023 vi era la possibilità di definire pagando con sconto anche i contenziosi tributari pendenti (con percentuali dal 5% al 100% a seconda dell’esito delle pronunce precedenti) e gli stessi avvisi di accertamento non definitivi con riduzione di sanzioni. Tali misure avevano scadenze specifiche nel 2023 e si inseriscono nel quadro della “pace fiscale” ma esulano dal tema delle cartelle esattoriali già emesse.
Cosa succede dopo la definizione agevolata?
Se il contribuente perfeziona la definizione agevolata, pagando integralmente quanto dovuto (in unica soluzione o ultima rata), i debiti oggetto di sanatoria si intendono estinti: AER non potrà più perseguirlo per essi, eventuali ipoteche o fermi decadono (vanno però rimossi con apposita procedura) e il contribuente risulta in regola per quei tributi. Se invece il contribuente decade (mancato pagamento di una rata oltre i termini di legge), la definizione si considera nulla e il debito originale rivive. AER, come detto, riprenderà le azioni di recupero e potrà procedere immediatamente con pignoramenti o altri atti per l’intero importo ancora dovuto. Importante: gli importi pagati prima della decadenza rimangono acquisiti dal Fisco e vengono imputati a capitale, sanzioni, interessi in base ai criteri legali (generalmente prima alle spese, poi ai crediti in ordine di anzianità). Non è previsto alcun rimborso di somme versate neppure se poi il debito “revive” – ad esempio, se avevate pagato interessi o sanzioni in passato e poi quel debito rientra in uno stralcio, quanto pagato rimane pagato, non viene restituito . D’altra parte, se il debito viene condonato, eventuali pagamenti successivi non saranno ovviamente richiesti.
Un altro effetto collaterale: aderire a una rottamazione interrompe la prescrizione come visto, quindi se poi decadete non potrete eccepire che il tempo è trascorso (il termine riparte da capo dal momento dell’ultimo pagamento o atto di adesione).
La transazione fiscale nelle procedure concorsuali e di crisi d’impresa
Gli strumenti fin qui esaminati operano nel perimetro della riscossione: rateazioni e sanatorie agiscono sulla singola posizione debitoria del contribuente verso l’Erario. Esiste però un contesto diverso in cui i debiti tributari possono essere ristrutturati: quello delle procedure concorsuali o delle procedure di composizione della crisi. In tali sedi il debitore può proporre ai creditori – inclusi il Fisco e gli enti previdenziali – un accordo o un piano per il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti, finalizzato a superare lo stato di crisi o insolvenza ed evitare la liquidazione fallimentare. L’ordinamento prevede, da oltre un decennio, la possibilità di una “transazione fiscale”, ossia un trattamento concordato dei crediti tributari (e contributivi) nell’ambito di procedure quali il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) (D.Lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 15 luglio 2022 dopo vari rinvii), la disciplina della transazione fiscale è stata riformulata e in parte ampliata.
In termini semplici, la transazione fiscale è lo strumento che consente al debitore in crisi di proporre al Fisco un piano di pagamento agevolato nell’ambito di una procedura concorsuale: può prevedere il pagamento parziale (falcidia) dei tributi o la loro dilazione a lungo termine, anche oltre i limiti ordinari, e perfino l’esonero da alcune componenti come sanzioni e interessi. Ciò che distingue la transazione fiscale da una rottamazione “unilaterale” è che richiede un accordo o comunque un controllo da parte del giudice: non è un atto di clemenza generale del legislatore, ma una negoziazione caso per caso nel quadro di un risanamento aziendale o di un sovraindebitamento.
Ambiti di applicazione: storicamente, la transazione fiscale era prevista nella legge fallimentare (art. 182-ter R.D. 267/1942) solo per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ora, nel CCII, le norme equivalenti sono: l’art. 88 CCII per il concordato preventivo e l’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione. Inoltre, con i correttivi recenti, la possibilità di una transazione fiscale è stata estesa anche alla fase di composizione negoziata della crisi (CNC), sebbene con limiti (è ammessa una proposta di accordo fiscale durante le trattative, ma senza cram-down giudiziale in caso di dissenso del Fisco) . Questo consente all’impresa in crisi di cercare un accordo col Fisco già in sede stragiudiziale assistita, evitando di dover subito ricorrere al tribunale . Restano ovviamente applicabili le transazioni fiscali anche nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (come privati e piccoli imprenditori), oggi integrate nel CCII (artt. 65 e ss. CCII per il concordato minore e i piani di ristrutturazione per consumatori).
Condizioni per la transazione fiscale: Il presupposto fondamentale per ottenere il “sì” dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) a una transazione è la “convenienza” dell’offerta rispetto alle alternative. In altre parole, il piano deve dimostrare che lo Stato, accettando quel pagamento ridotto/dilazionato, ottiene almeno quanto (o più di quanto) ricaverebbe in caso di liquidazione giudiziale del debitore . Questo principio della convenienza comparativa era già presente e rimane cruciale: viene attestato da un professionista indipendente che accompagna la domanda di concordato o accordo . Inoltre, per il concordato preventivo in continuità aziendale (cioè quando l’azienda prosegue l’attività), la legge richiede che il trattamento offerto al Fisco non sia deteriore rispetto a quello offerto ai crediti di rango inferiore (cioè non si può dare percentuali migliori a creditori chirografari lasciando indietro troppo il Fisco) . Questo concetto di trattamento “non deteriore” è stato reso esplicito nel CCII e ulteriormente chiarito dal correttivo 2022 . In pratica: nel concordato il Fisco non può ricevere meno (in percentuale) di quanto il piano prevede di dare a creditori postergati o di grado inferiore, e comunque il soddisfacimento proposto deve essere per il Fisco migliore o almeno pari a quello ipotizzabile in caso di fallimento . Se queste condizioni sono rispettate, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe aderire alla proposta di transazione; in caso contrario, può negare l’assenso.
Cram down fiscale: Una novità di grande rilievo introdotta sia dal Codice della crisi che dai suoi correttivi è la possibilità di ottenere l’omologazione del concordato o dell’accordo anche in assenza di voto favorevole del Fisco, a certe condizioni – il cosiddetto cram down sui crediti pubblici. In particolare, l’art. 48, co.5, e ora l’art. 63, co.3, e 88, co.2-bis CCII, consentono al tribunale di omologare il piano anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, purché il trattamento proposto sia conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione e (se concordato in continuità) non deteriore in termini relativi . Se il giudice accerta che il piano offre al Fisco almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio (e rispetta l’ordine delle cause di prelazione), può quindi imporre il piano anche contro la volontà dell’Erario – situazione prima non ammessa se il Fisco da solo aveva potere di veto per mancanza di consenso nelle maggioranze. Questo meccanismo è stato confermato e affinato dalle riforme fino al 2022. Ad esempio, la Cassazione a Sezioni Unite nel 2021 (sent. n.8500/2021) aveva già aperto alla possibilità di omologa forzosa nel concordato preventivo, superando un orientamento più rigido. Oggi, nel vigore del CCII, possiamo dire che il Fisco non ha più un diritto di veto assoluto: se un piano è serio e vantaggioso, può essere omologato anche senza il suo consenso, a tutela dell’interesse generale dei creditori e della conservazione dell’impresa . Ciò non toglie che, in pratica, l’adesione dell’amministrazione finanziaria resti altamente auspicabile per evitare il contenzioso in sede di omologa.
Transazione fiscale nei diversi istituti:
– Nel concordato preventivo**: il debitore propone un piano di concordato al tribunale e ai creditori, includendo i debiti fiscali eventualmente falcidiati. L’Agenzia Entrate esprime voto (come creditore privilegiato o chirografo a seconda del tipo di credito). Se vota no ma la maggioranza dei creditori approva il concordato, il tribunale può omologare comunque se la proposta al Fisco rispetta i requisiti di convenienza e non deteriore .
- Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADC): si tratta di accordi omologati dal tribunale se conclusi con almeno il 60% dei creditori (nel CCII vi sono vari tipi di accordi, compresi quelli estesi alle categorie dissenzienti). Per la parte fiscale, l’art. 63 CCII consente di inserire una transazione fiscale nell’accordo. Se l’Erario non aderisce ma l’accordo ha altre adesioni sufficienti, è prevista la possibilità di cram-down fiscale purché il trattamento del Fisco sia conveniente rispetto alla liquidazione. In pratica, con il correttivo 2022** è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 63 che disciplina proprio l’omologazione forzata della transazione fiscale nell’ambito di un ADC .
- Nella composizione negoziata della crisi: come anticipato, con D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”) è stata data possibilità all’imprenditore, durante le trattative assistite dall’esperto, di concludere un accordo transattivo con il Fisco su debiti tributari. L’art. 23 CCII comma 2-bis inserito nel 2024 recita che “nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi…”. Questo accordo, se accettato dalle Agenzie, viene autorizzato con decreto dal tribunale (senza voti dei creditori in questa fase). Tuttavia, non è ammesso il cram-down: se il Fisco non accetta, l’imprenditore non può forzare l’accordo fiscale nella composizione negoziata – dovrà eventualmente ripiegare su un concordato o un accordo di ristrutturazione formale per imporre la transazione. La novità è importante perché consente di interloquire col Fisco già in fase pre-concorsuale per trovare un compromesso ed evitare la crisi irreversibile. Sono esclusi dall’accordo CNC i tributi europei** (IVA all’importazione, dazi) .
- Nelle procedure da sovraindebitamento (oggi “crisi da indebitamento” per i non fallibili): un consumatore sovraindebitato o un piccolo imprenditore sotto soglia può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) o un concordato minore. In tali piani, come per il concordato, i debiti fiscali possono essere falcidiati. Il giudice omologa valutando la meritevolezza e la convenienza per i creditori**. L’amministrazione finanziaria è parte, ma anche qui il giudice può approvare il piano se ritiene soddisfatti i criteri, anche in mancanza di adesione del Fisco, in quanto non si applicano le votazioni (nel piano del consumatore) o comunque la legge prevede una omologazione d’ufficio se il piano appare equo. Quindi il risultato pratico è simile a un cram-down: il Fisco può vedersi ridurre i crediti se ciò è indispensabile per dare sollievo al debitore sovraindebitato in buona fede.
Vantaggi e considerazioni sulla transazione fiscale: Questo istituto è fondamentale per consentire il risanamento di imprese altrimenti oppresse dai debiti tributari (spesso privilegiati). La presenza di ingenti debiti IVA o ritenute era, in passato, un ostacolo quasi insormontabile: essendo crediti privilegiati, il Fisco poteva di fatto bloccare i concordati se non otteneva pagamento integrale almeno di IVA e ritenute (che erano ritenute inderogabilmente da pagare per intero ai sensi di una vecchia interpretazione poi superata). Oggi invece è chiaro che anche l’IVA e i contributi possono essere falcidiati in concordato, purché sia soddisfatta la convenienza e, se manca l’adesione, il tribunale possa verificare che il piano offra il massimo possibile (questo anche in attuazione della Direttiva UE 2019/1023). Il rovescio della medaglia è che l’iter è complesso: serve preparare piani con perizie e attestazioni, coinvolgere professionisti, e l’intervento del tribunale. Non è uno strumento utilizzabile liberamente da chiunque: è riservato a situazioni di crisi conclamata o insolvenza, dove si opta per una procedura concorsuale (sia essa un concordato preventivo o un accordo). Inoltre, l’efficacia vincolante per il Fisco richiede comunque una pronuncia di omologazione da parte del tribunale.
In sintesi, quando il debito fiscale è tale da non poter essere gestito con mere dilazioni o rottamazioni – ad esempio, perché l’impresa ha anche altri debiti e rischia il fallimento – bisogna considerare un percorso di ristrutturazione legale. Attraverso la transazione fiscale, il debitore può ridurre significativamente l’importo da versare al Fisco (anche oltre quanto concesso da una rottamazione) e allungare i tempi, integrando il piano di rientro fiscale nel contesto più ampio del risanamento. Ovviamente, questo richiede di rispettare rigorosamente le condizioni di legge: offrire al Fisco il meglio del possibile e trattarlo in modo equo rispetto agli altri creditori. Se il piano riesce, il debitore potrà emergere dalla procedura liberato dei debiti residui (nell’ipotesi di esdebitazione finale per l’imprenditore in liquidazione o per il consumatore sovraindebitato).
Altre procedure per la gestione della crisi e il ruolo del Fisco
Oltre al concordato e agli accordi già citati, il Codice della crisi prevede ulteriori strumenti che, pur non essendo focalizzati solo sui debiti fiscali, incidono anche su di essi:
- Piani di risanamento attestati (art. 56 CCII): sono accordi privatistici non omologati, in cui però eventuali rinunce di crediti erariali richiedono l’adesione della stessa Agenzia Entrate. Difficilmente il Fisco acconsente a stralci significativi in tali piani privati, se non forse a dilazioni parallele (ad esempio, si può includere nel piano l’impegno a chiedere rateizzazioni ordinarie per i tributi dovuti).
- Composizione negoziata della crisi: come visto, consente misure protettive temporanee (su istanza, il tribunale può sospendere azioni esecutive per qualche mese) e da fine 2024 anche accordi fiscali stragiudiziali autorizzati con possibile falcidia di tributi . Se l’accordo fiscale in CNC va a buon fine, l’imprenditore evita di dover accedere a procedure concorsuali vere e proprie.
- Liquidazione controllata (art. 268 e ss. CCII): è l’erede del fallimento per i soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, consumatori) e analoga alla liquidazione giudiziale. In queste procedure i debiti fiscali vengono soddisfatti secondo graduatorie: in genere, imposte e contributi sono crediti privilegiati (privilegio generale mobiliare e/o ipotecario per equitalia sui beni) e quindi saranno pagati con precedenza su chirografari, ma spesso non integralmente se l’attivo è scarso. La parte non soddisfatta rimane chirografa e, a fine liquidazione, se il debitore persona fisica è meritevole, può essere cancellata con l’esdebitazione. Infatti il CCII prevede che il debitore persona fisica, sia nell’ambito di una liquidazione giudiziale sia di una liquidazione controllata (ex sovraindebitato), possa ottenere l’esdebitazione dei debiti residui (inclusi quelli fiscali) al termine della procedura, a patto di non aver aggravato la propria posizione con dolo o mala fede (artt. 278 e 282 CCII). Vi è inoltre l’innovativa figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): se una persona sovraindebitata non possiede alcun patrimonio liquidabile né capacità di rimborso, il tribunale può, una volta accertato che il soggetto ha tenuto un comportamento onesto e meritevole, cancellare tutti i suoi debiti immediatamente, senza distribuzione (è il fresh start per i casi sociali gravi) . Anche in tal caso i debiti fiscali residui vengono eliminati – è un provvedimento eccezionale concesso solo una volta nella vita, atto a dare al debitore “incapiente” la possibilità di ripartire da zero. Il Fisco, come gli altri creditori, subisce tale pronuncia e non può più esigere nulla.
Ruolo dell’Agenzia Entrate-Riscossione nelle crisi in corso: Quando un’impresa o persona entra in una procedura concorsuale (concordato, liquidazione giudiziale, ecc.), AER diventa un creditore concorsuale come gli altri. Questo significa che non può avviare o proseguire esecuzioni individuali (scatta il divieto di azioni esecutive – stay – a tutela della par condicio creditorum). AER presenterà domanda di ammissione al passivo o voto al concordato per l’importo dovuto. In caso di concordato con continuità o accordo omologato, AER dovrà adeguarsi a quanto stabilito nel piano omologato: ad esempio, se la transazione fiscale approvata prevede che il Fisco riceva il 40% in 4 anni, l’Agente della riscossione riscuoterà secondo quel piano e non potrà pretendere di più. Se la procedura invece si chiude con liquidazione, AER riceverà le somme ripartite secondo i gradi di privilegio (di solito qualcosa sui crediti privilegiati e nulla sui chirografari) e il resto sarà inesigibile. Per le società di capitali, l’eventuale residuo non pagato in fallimento si estingue con la società stessa. Per le persone fisiche, come detto, può intervenire l’esdebitazione per liberarle anche dai debiti fiscali non soddisfatti (salvo alcune eccezioni di legge, ad esempio restano esclusi dall’esdebitazione le sanzioni penali, le obbligazioni alimentari, e poche altre categorie; i debiti tributari invece sono esdebitabili, comprese eventuali sanzioni amministrative tributarie).
Conclusione su procedure concorsuali e debiti fiscali: Utilizzare una procedura concorsuale per gestire i debiti tributari è l’ultima risorsa, quando il contribuente non è in grado di far fronte ai propri debiti (fiscali e non) nemmeno con dilazioni o rottamazioni, e rischia misure come fallimento su istanza di creditori o scenario di insolvenza irreversibile. In tali casi, la legge offre opportunità di soluzione collettiva che coinvolgono anche il Fisco in un quadro giudiziale, con possibili abbattimenti di imposte autorizzati dal tribunale. Il punto di vista del debitore deve tenere conto che intraprendere un concordato o un accordo è oneroso (richiede consulenti, spese, e comporta spesso la pubblicità della situazione di crisi), ma può salvare l’attività d’impresa e portare a stralci di debiti ben superiori a quelli concessi dalle definizioni agevolate di legge. Ad esempio, una società in grave crisi con €500.000 di debiti IVA potrebbe, via concordato, chiudere pagando magari il 20%, mentre nessuna rottamazione le consentirebbe di evitare l’IVA (che dovrebbe essere pagata integralmente al 100% del capitale). Di contro, la rottamazione è molto più semplice e rapida, ma offre riduzioni solo sulle componenti accessorie (non sul tributo in sé). Il professionista legale (l’avvocato o il commercialista) gioca un ruolo chiave nell’orientare il debitore verso la scelta giusta e nell’assisterlo nella predisposizione di piani e domande sia di definizione agevolata sia concorsuali.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa succede se non pago i miei debiti fiscali?
R: In caso di mancato pagamento delle imposte dovute, il debito diventa moroso e viene iscritto a ruolo per la riscossione coattiva. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti notificherà una cartella di pagamento (o un avviso analogo) e, trascorsi 60 giorni senza pagamento, potrà attivare misure cautelari ed esecutive: ad esempio, potrà applicare un fermo amministrativo sui tuoi veicoli, iscrivere ipoteca sui tuoi immobili se il debito supera €20.000, o procedere al pignoramento di conti correnti, stipendi, pensioni, ecc. Inoltre maturano interessi di mora (attualmente circa 3,5-4% annuo) e possono aggiungersi oneri di riscossione. Ignorare i debiti fiscali peggiora la situazione: dopo varie sollecitazioni (sollecito, intimazione) l’Agente può arrivare ad espropriarti beni mobili e immobili (nei limiti di legge: ad esempio non può pignorarti l’unica casa di abitazione se non è di lusso ). Pertanto, non pagare nulla non è una soluzione: conviene sempre attivarsi per trovare un accordo (rateizzazione, saldo agevolato) o, se si è del tutto insolventi, valutare procedure concorsuali o da sovraindebitamento che blocchino le azioni esecutive. Da notare che per alcuni debiti tributari rilevanti esistono anche sanzioni penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA oltre soglie di legge o di ritenute previdenziali può costituire reato. Pagare il dovuto (anche tardivamente) può estinguere la punibilità per questi reati tributari se effettuato prima del dibattimento (art. 13 D.Lgs. 74/2000), quindi lasciare insoluto un debito fiscale ingente espone anche a possibili processi penali. In sintesi, se hai debiti fiscali è fondamentale affrontarli tramite gli strumenti previsti invece di attendere coercizioni.
D: Posso negoziare col Fisco una riduzione dell’importo dovuto (una sorta di “sconto”) al di fuori delle leggi di rottamazione?
R: In via ordinaria no, non è possibile ottenere uno “sconto” discrezionale sui debiti fiscali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha il potere di ridurre le somme iscritte a ruolo di sua iniziativa . I funzionari devono riscuotere quanto indicato nei ruoli. Fuori dai casi previsti dalla legge (definizioni agevolate, transazione fiscale in procedure concorsuali), l’unica via per pagare meno sarebbe vincere un ricorso in Commissione Tributaria facendo annullare in tutto o in parte la pretesa (ma ciò attiene alla legittimità del tributo, non a una trattativa sul quantum). Esiste la possibilità di presentare un’istanza di sgravio o autotutela all’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, etc.) se si rileva un errore oggettivo nella cartella, ma non è un negoziato: è chiedere che venga corretto un errore (es. doppio pagamento già avvenuto, prescrizione conclamata, etc.). In sintesi, non si può “trattare” con il Fisco per fargli accettare meno, a meno di rientrare nelle procedure formali: la transazione fiscale di cui abbiamo parlato, che però richiede l’accesso a un concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione dei debiti o altra procedura da codice della crisi. In quel contesto, sì, l’Erario può concordare un pagamento parziale. Ma se sei un privato o un imprenditore semplicemente in difficoltà ma non in procedura concorsuale, non c’è un tavolo di negoziazione “privato”. Le uniche opportunità di abbattimento dell’importo arrivano dal legislatore (condoni, rottamazioni) o dal giudice (concordati, esdebitazioni). Altrimenti, l’intero importo resta dovuto.
D: Chi può usufruire delle definizioni agevolate come la rottamazione-quater? Sono riservate a persone fisiche o anche le aziende possono aderire?
R: Le rottamazioni delle cartelle – compresa la più recente rottamazione-quater 2023 – sono aperte praticamente a tutti i debitori: persone fisiche, titolari di Partita IVA, ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali, etc., senza limitazioni soggettive . Anche i professionisti e le imprese possono quindi aderire. Alcune misure hanno avuto requisiti soggettivi specifici: ad esempio il saldo e stralcio 2019 era riservato alle persone fisiche con ISEE sotto soglia, e quindi escludeva le società . Ma le rottamazioni (2016, 2017, 2018, 2023) non facevano distinzione: qualsiasi contribuente con cartelle rientranti nelle date previste poteva presentare domanda. Similmente, lo stralcio automatico 2023 dei mini-debiti si applicava a tutti indistintamente, perché agiva d’ufficio sui ruoli (con effetti per qualsiasi soggetto debitore, persone o imprese). Quindi, se sei un imprenditore o professionista con Partita IVA, puoi beneficiare delle definizioni agevolate in corso (quando attive), esattamente come una persona fisica non titolare di IVA. L’importante è verificare che i tuoi debiti rientrino per data di affidamento e tipologia nella misura. Ad esempio, la rottamazione-quater copre i carichi affidati entro giugno 2022 ; se hai debiti più recenti (es. 2023) quelli non sono inclusi in quella definizione e potrai semmai aspettare se in futuro faranno una “quinquies”. Oppure valutare la rateizzazione ordinaria per quelli fuori. In conclusione, aziende, ditte e professionisti possono aderire alle rottamazioni delle cartelle, mentre misure come il saldo-stralcio hanno avuto platee ristrette (solo persone fisiche in difficoltà).
D: È ancora possibile aderire alla rottamazione-quater o presentare ora una domanda di saldo e stralcio?
R: Attualmente (fine 2025) no, i termini di adesione sono chiusi sia per la rottamazione-quater che per il saldo e stralcio 2019 . La rottamazione-quater richiedeva domanda entro il 30 giugno 2023 (termine poi spostato al 30 settembre 2023 per alcuni casi particolari, come i contribuenti delle zone alluvionate) . Oltre quella data non è più possibile presentare nuove istanze di definizione agevolata su cartelle. Il saldo e stralcio, come spiegato, fu una misura una tantum del 2019, già conclusa da anni. Dunque nel 2025 non c’è alcuna finestra aperta per condoni su cartelle. L’unica eccezione è che nel 2025 è stata riaperta (fino al 30/4/2025) la possibilità di rientrare nella rottamazione-quater solo per chi aveva già presentato domanda nel 2023 ma era decaduto entro il 2024 . Questa riammissione straordinaria riguarda però una platea molto specifica (chi non ha pagato qualche rata della definizione 2023): costoro hanno potuto ripresentare l’adesione e riprendere i pagamenti nel 2025. Se invece non hai mai aderito prima, ormai sei fuori tempo. Bisognerà attendere eventuali nuove edizioni decise dal Parlamento (ad es. una rottamazione-quinquies se verrà varata nel 2026). Nel frattempo, resta sempre possibile richiedere la rateizzazione ordinaria dei debiti o, se hai cause in corso, valutarne la definizione in sede giudiziale o tramite eventuali strumenti come la conciliazione giudiziale in Commissione Tributaria.
D: Cosa succede se non riesco a pagare le rate previste dalla rottamazione (o saldo e stralcio)?
R: Se non paghi le rate nelle scadenze previste (dopo l’eventuale tolleranza di 5 giorni), perdi il beneficio della definizione agevolata . In gergo, decadi dalla rottamazione/saldo-stralcio. La conseguenza è piuttosto dura: tutti gli sconti vengono annullati e il debito ritorna quello originario integrale, al netto di quanto hai eventualmente versato. Ad esempio, se avevi €10.000 di cartelle rottamate per cui dovevi pagare €6.000 in 18 rate, e ne hai pagate magari 5, ma poi non riesci a proseguire, perdi lo sconto: il debito residuo tornerà ad essere calcolato sul totale iniziale (capitale + sanzioni + interessi, meno i €X già pagati che vanno in acconto). A quel punto l’Agenzia Riscossione riprenderà a notificare atti (come l’intimazione di pagamento) e potrà attivare pignoramenti ecc. senza ulteriori indugi. In sintesi, la cosa peggiore è proprio interrompere i pagamenti di un condono: la normativa non prevede piani alternativi (salvo appunto la riammissione 2025 una tantum concessa per la rottamazione-quater ). Se ti accorgi di non poter più sostenere le rate, l’unica via potrebbe essere cercare un accordo concorsuale (es. un concordato preventivo) includendo quel debito. Ma spesso se i debiti sono in larga parte erariali, l’aver perso il condono pone in grossa difficoltà. Quindi prima di aderire a una definizione agevolata, assicurati di avere la capacità di rispettare il piano di pagamenti alleggerito . Meglio pagare magari in unica soluzione se possibile, oppure valutare se una rateazione ordinaria più lunga ma di importo minore per rata ti sarebbe stata più sostenibile.
D: Le procedure esecutive in corso (pignoramenti, ipoteche, fermi) si bloccano se aderisco a una rottamazione?
R: Sì. Per legge, la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le nuove azioni esecutive relative ai debiti oggetto di domanda . Ciò significa che, dopo aver presentato l’istanza di rottamazione o saldo-stralcio, l’Agente della riscossione non può attivare ulteriori pignoramenti o iscrivere nuovi fermi/ipoteche su quei carichi, a meno che la domanda venga rigettata o tu decada. Se però un pignoramento è già stato eseguito prima (es. ti hanno già bloccato il conto o pignorato lo stipendio), la normativa non prevede l’automatica liberazione: in genere quel procedimento rimane sospeso in attesa dell’esito della definizione. In pratica, se completi i pagamenti e perfezioni la definizione, il debito si estingue e anche il pignoramento dovrà essere estinto (con restituzione delle somme eventualmente accantonate in eccedenza). Durante il pagamento delle rate, l’AER non può proseguire con la vendita forzata di eventuali beni pignorati. Ad esempio, se la casa era già stata pignorata, l’asta sarà sospesa finché sei in regola con le rate. Attenzione però: ipoteche e fermi amministrativi pregressi non vengono cancellati solo per aver aderito – occorre pagare interamente il dovuto. Solo dopo l’integrale versamento di tutte le rate, potrai ottenere la cancellazione dell’ipoteca o del fermo sugli autoveicoli. In sintesi, l’adesione ti dà una protezione immediata da nuove azioni ed estingue alla fine quelle in corso (per cessazione della causa del credito), ma nell’intermezzo alcuni effetti cautelari possono persistere (il bene ipotecato resta tale finché non paghi tutto). Se temi azioni esecutive imminenti, presentare tempestivamente la domanda di definizione agevolata può dunque congelare la situazione e guadagnare tempo, oltre che beneficiare dello sconto .
D: Ho un ricorso pendente contro una cartella in Commissione Tributaria; se aderisco alla rottamazione, perdo il diritto di proseguire la causa?
R: Sì, aderire a una definizione agevolata implica rinunciare al contenzioso relativo a quel debito . La legge lo prevede espressamente: nella dichiarazione di adesione devi attestare di voler rinunciare ai ricorsi pendenti sulla cartella o sugli atti da cui il debito trae origine. Di conseguenza, se avevi fatto ricorso (ad esempio perché contestavi la legittimità della cartella), quella causa verrà dichiarata estensa/abbandonata. In genere, dopo la presentazione dell’istanza di rottamazione, si deposita in Commissione un’istanza di sospensione del giudizio per definizione della lite, e a pagamento avvenuto la controversia si chiude per cessata materia del contendere. Se per ipotesi non completi i pagamenti e decadi, la rinuncia al ricorso resta valida e non potrai farlo rivivere: la decadenza non ti restituisce il diritto al ricorso, purtroppo. Dunque la scelta è alternativa: o prosegui la strada del contenzioso sperando nell’annullamento del debito (ma rischi in caso di esito sfavorevole di dover pagare tutto magari con ulteriori interessi) oppure sfrutti la rottamazione che ti abbatte sanzioni/interessi ma accetti il debito così come iscritto. Non puoi avere entrambe le cose. Ad esempio, non puoi aderire “per sicurezza” e insieme portare avanti il ricorso: l’adesione stessa comporta un’ammissione del debito e una rinuncia all’impugnazione . Valuta quindi la forza del tuo ricorso: se avevi alte probabilità di vittoria totale, rinunciare potrebbe farti perdere l’opportunità di azzerare il debito; se il ricorso è incerto o riguarda magari solo vizi formali, la rottamazione offre la certezza di pagare meno ed evitare ulteriori spese legali.
D: Se ho già pagato in passato sanzioni o interessi su una cartella, mi vengono rimborsati se quella cartella viene poi condonata?
R: No, quanto già versato non viene restituito. Le definizioni agevolate non prevedono alcun rimborso di somme pregresse pagate. Ad esempio, se negli anni scorsi avevi una cartella di €5.000 e hai pagato delle rate comprensive di interessi, e poi quel debito rientra in uno stralcio (mettiamo il residuo sotto €1.000 condonato nel 2023), gli interessi pagati non ti vengono ridati . Semplicemente, smetti di pagare il residuo e finisce lì. Lo stesso per le rottamazioni: se hai pagato magari delle sanzioni in parte, e poi aderisci, il beneficio si applica solo sulla parte non ancora versata. L’Amministrazione tiene ciò che ha incassato e rinuncia al resto. Del resto, la logica del condono è “chiudere il pregresso” ma non arriva a restituire a chi è stato diligente e ha già pagato. Spesso questa è una lamentela di chi ha pagato puntualmente: vede altri che non hanno pagato ottenere sconti. Il sistema però funziona così: nessun rimborso ai contribuenti adempienti, semmai il “premio” per loro è non avere problemi. Quindi, se hai già pagato delle somme su un debito poi condonato, considera quelle somme come definitivamente acquisite dal Fisco. L’unico caso di possibile rimborso sarebbe se avessi pagato dopo l’entrata in vigore della legge di condono ma prima di aderire formalmente – a volte in quei casi la legge consente di recuperare, ma è raro e va valutato sulle singole norme.
D: C’è un limite di importo oltre il quale non posso aderire a rottamazione o saldo-stralcio?
R: No, non c’è un limite di importo previsto dalle norme di definizione agevolata . Anche un debito molto alto (milioni di euro) può teoricamente essere rottamato, purché rientri nelle tipologie ammesse. Ovviamente, per debiti giganteschi può essere arduo poi riuscire a pagare le rate, ma formalmente si può. L’adesione va valutata anche in base alla reale fattibilità del pagamento: rottamare €10 milioni significa comunque dover pagare magari €6-7 milioni in 5 anni, il che non è alla portata di tutti. In certi casi, per importi enormi, l’unica via può essere un concordato preventivo (dove magari paghi solo una parte). Ma dal punto di vista normativo, nessun tetto massimo: le definizioni agevolate parlano di “tutti i carichi” per gli anni indicati, senza soglie. Un’eccezione era lo stralcio automatico che appunto aveva soglia €1000 (ma per definire quali carichi cancellare). Le rottamazioni no: puoi indicare anche 100 cartelle per milioni di euro. Ricorda però che se il tuo debito supera €50.000 e vuoi rateizzare le somme della rottamazione, potrebbe esserti chiesta (dopo) una garanzia fideiussoria – questo avveniva nelle prime edizioni, per la quater non c’è stata tale previsione. In generale, occhio più alla sostenibilità delle rate che non a limiti di legge inesistenti.
D: Posso pagare a rate anche il debito ridotto da un saldo e stralcio o rottamazione?
R: Sì. Tutte le definizioni agevolate recenti hanno previsto la rateazione. Ad esempio, il saldo e stralcio 2019 permetteva il pagamento in 5 rate in tre anni . La rottamazione-quater consente fino a 18 rate in cinque anni . Anche la riammissione 2025 per i decaduti rottamazione prevede la possibilità di ripagare in 10 rate trimestrali fino al 2027 . Quindi non è obbligatorio saldare in un’unica soluzione (salvo che tu lo preferisca). Attenzione però: nelle rottamazioni, la prima scadenza (o prime due) sono ravvicinate e concentrate (nel caso della quater, due rate del 10% ciascuna in ottobre e novembre 2023) . Dopodiché le restanti rate sono più leggere. Il legislatore comunque concede tempi relativamente brevi, perché l’idea del condono è di chiudere con il passato in pochi anni. In definitiva, sì, puoi pagare a rate sia il saldo e stralcio sia la rottamazione, seguendo il piano fissato dalla norma. Non puoi però arbitrariamente dilazionare oltre se non ce la fai: se salti, decadi. E non puoi chiedere una rateazione ordinaria su un importo rottamato (sarebbe contraddittorio e la legge infatti lo vieta). Devi seguire il calendario prestabilito.
D: La Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuovi condoni o rottamazioni?
R: No, la manovra per il 2025 (approvata a fine 2024) non ha introdotto nuovi condoni su cartelle esattoriali . Si è limitata a confermare alcune proroghe di pagamento già in essere (come quelle delle rate rottamazione) e misure minori, ma nessuna nuova rottamazione-quinquies o saldo e stralcio generale. C’è stata, come visto, la norma di riammissione per i decaduti (inserita nel Milleproroghe convertito a febbraio 2025) , ma niente di più. Questo non esclude che nel corso del 2025 possano uscire decreti legge con sanatorie (negli anni è avvenuto anche extra legge di bilancio, si pensi a decreti di primavera). Al momento, comunque, nessuna nuova definizione agevolata è attiva nel 2025 oltre a quelle già in corso. Chi sperava in un saldo e stralcio 2024/2025 è rimasto deluso. L’orientamento sembra essere di far completare la rottamazione-quater fino al 2027 prima di vararne un’altra, ma le esigenze di gettito o il cambio di governo potrebbero portare a nuove iniziative condonistiche. In ogni caso, bisogna attendere nuove disposizioni normative future.
D: I debiti verso casse previdenziali private (es. Cassa Forense, Inarcassa) possono essere rottamati o stralciati?
R: In linea di massima sì, se i ruoli di quelle casse sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro le date previste dalle norme. Le definizioni agevolate riguardano infatti “i carichi affidati” agli agenti della riscossione nel periodo X. Molte casse professionali si avvalgono di Equitalia/AER per la riscossione coattiva dei contributi non pagati, quindi i contributi previdenziali dovuti alle casse rientrano come qualunque altro debito. Ad esempio, la rottamazione-quater include espressamente i contributi previdenziali dovuti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (incluse casse private) . Tuttavia, c’è una particolarità: spesso il Capitale di questi contributi è dovuto per intero anche in caso di sanatoria. Mi spiego: la rottamazione toglie sanzioni e interessi anche su contributi, ma alcune casse potrebbero aver applicato sanzioni “civili” assimilabili a interessi (in INPS si tolgono). Di solito comunque il funzionamento è uguale: non paghi le sanzioni di mora, paghi il contributo. Un altro dettaglio è che alcune casse avevano deliberato di non aderire a precedenti stralci – ma essendo enti pubblici economici, se il ruolo è affidato ad AER dovrebbero soggiacere alla legge statale. In definitiva: sì, debiti verso casse privatizzate (Forense, Geometri ecc.) inclusi nei ruoli possono essere oggetto di rottamazione, con le stesse regole, fermo restando che ciò non incide su eventuali pendenze sul diritto pensionistico (il condono non accredita contributi mancanti, semplicemente condona le sanzioni per tardivo pagamento).
D: In caso di fallimento (liquidazione giudiziale) di un imprenditore, cosa accade ai debiti fiscali?
R: Se viene aperta una liquidazione giudiziale (nuovo termine per “fallimento”) a carico di un’impresa o imprenditore, tutti i debiti, inclusi quelli tributari, confluiscono nel passivo fallimentare. L’Agenzia Entrate-Riscossione presenterà domanda per l’importo dovuto, suddiviso nelle varie cause di prelazione: tipicamente l’IVA, le ritenute e contributi hanno privilegio speciale o generale, le sanzioni sono chirografarie (spesso non vengono soddisfatte). Durante la procedura fallimentare, ogni azione esecutiva individuale è bloccata (AER non può più pignorare autonomamente) e la riscossione avviene solo tramite il riparto fallimentare, se ci sono attivi liquidati. Spesso il Fisco recupera solo una percentuale del suo credito. Al termine, se il soggetto era una società, la società viene cancellata e i debiti residui si estinguono con essa. Se era un imprenditore persona fisica, può chiedere al tribunale l’esdebitazione personale: si tratta di un provvedimento che cancella tutti i debiti residui non soddisfatti in fallimento (inclusi quelli verso il Fisco), dando una liberazione al fallito “meritevole” (che abbia cooperato e non abbia frodato) . Va richiesto entro 1 anno dalla chiusura della procedura (art. 278 CCII). Se concesso, il debitore persona fisica riparte da zero, senza più debiti, anche se magari al Fisco è rimasto pagato solo parzialmente. Nota: se uno è già fallito, non può accedere all’esdebitazione “incapiente” ex art. 283 CCII, ma solo a quella post-fallimentare ordinaria (art. 278) . Quindi, riassumendo: in fallimento i debiti fiscali fanno la sorte degli altri, con prelazioni che li favoriscono parzialmente; dopo il fallimento il debitore onesto può essere esdebitato e quei debiti vengono annullati definitivamente. Per questo si dice che la crisi d’impresa gestita in sede concorsuale permette la fresh start anche rispetto al Fisco – cosa altrimenti impossibile fuori da lì.
D: Ho ricevuto una cartella per contributi INPS non pagati. Si applicano le stesse regole di rottamazione e rateizzazione come per le tasse?
R: Sì, generalmente sì. Le cartelle esattoriali possono contenere vari tipi di credito: imposte erariali (Agenzia Entrate), tributi locali, contributi previdenziali (INPS o casse), multe, ecc. Le norme sulle rateizzazioni valgono per tutti i carichi a ruolo, a prescindere dalla natura (salvo quelli esclusi per legge tipo multe UE, ecc. come già detto). Quindi puoi chiedere la rateizzazione anche per contributi INPS a ruolo, e parimenti puoi includerli in una rottamazione (sempre che i periodi di riferimento siano compresi: es. la quater copriva contributi affidati fino a 06/2022). L’INPS aderisce alle definizioni agevolate esattamente come l’Agenzia Entrate. Tieni presente che per i contributi previdenziali dovuti alle gestioni obbligatorie (INPS), così come per l’IVA, c’era in passato un limite: nelle transazioni dei concordati non potevano essere falcidiati oltre un certo punto, ma nelle rottamazioni non paghi sanzioni e interessi anche su quelli. Quindi se hai cartelle INPS, la rottamazione è utilissima perché elimina le sanzioni civili (spesso salate, penalty per ritardato pagamento contributi) e gli interessi. Rimane a carico il contributo dovuto. Perciò confermo: stesse regole si applicano ai debiti contributivi verso INPS nel contesto di rateizzazioni (art.19 DPR 602/73 li include) e definizioni agevolate (le leggi li menzionano espressamente). Unica accortezza: se la cartella INPS riguarda sanzioni amministrative (es. sanzione per lavoro nero) quelle seguono disciplina diversa, ma se sono contributi non versati, sì, li puoi rottamare.
Conclusioni
La gestione dei debiti fiscali richiede un approccio strategico informato. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere tutti gli strumenti a disposizione – dai piani di dilazione alle sanatorie straordinarie, fino alle soluzioni concorsuali – e valutare quello più idoneo alla propria situazione. Abbiamo visto come le norme italiane offrano possibilità di respiro fiscale: la rateizzazione consente di prendere tempo e distribuire lo sforzo finanziario, le rottamazioni permettono di abbattere oneri accessori e dare un taglio al passato con un impegno sostenibile, le procedure concorsuali – pur più complesse – possono arrivare a ridurre anche il capitale dovuto se questo significa salvare un’attività o dare una seconda chance a un sovraindebitato. Tutte queste opportunità, però, vanno colte con consapevolezza e, preferibilmente, con l’assistenza di professionisti qualificati (avvocati tributaristi, commercialisti, consulenti del lavoro). Un errore di valutazione – come aderire a una definizione senza poi poterla sostenere, o ignorare un atto esecutivo sperando in un condono che non arriva – può aggravare la posizione.
In ultimo, il legislatore mostra un equilibrio delicato tra l’esigenza di incassare il dovuto e quella di non schiacciare completamente il contribuente in difficoltà. Le continue proroghe e condoni indicano da un lato la necessità di fare cassa (incentivando i pagamenti con sconti) e dall’altro il riconoscimento che il tessuto economico attraversa crisi cicliche (finanziarie, pandemiche) che rendono necessario “resettare” alcuni debiti inesigibili. Dal canto suo, la giurisprudenza – dalla Corte Costituzionale alla Cassazione – sta legittimando questi interventi e delineando principi chiari: favor partecipationis alle procedure (evitare che un creditore pubblico possa arbitrariamente far fallire piani sensati), rispetto del principio di uguaglianza sostanziale (condoni mirati e ragionevoli non sono incostituzionali) e tutela di beni fondamentali del debitore (come la prima casa).
Per il contribuente indebitato col Fisco, dunque, il messaggio è duplice: non ignorare il problema, ma affrontarlo scegliendo lo strumento giusto. Con un avvocato esperto al fianco, è possibile trasformare una situazione di forte esposizione tributaria in un percorso sostenibile di rientro, sfruttando le normative vigenti e ottenendo – dove consentito – la riduzione o la cancellazione di parte del debito. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, intende essere un vademecum autorevole per orientarsi in materia: consultala e incrocia le fonti indicate per approfondire i dettagli pertinenti al tuo caso specifico. La parola d’ordine è pianificazione: gestire attivamente il debito fiscale oggi per evitare che diventi un ostacolo insormontabile domani.
Fonti e riferimenti normativa e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 45-49, 76 – Disciplina della riscossione delle imposte mediante ruolo (limiti a ipoteca e pignoramento prima casa) .
- Codice Civile, art. 2944 – Interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito .
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 184-199 – Saldo e Stralcio 2019 (persone fisiche con ISEE ≤ €20.000) .
- Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. L. 225/2016) – Definizione agevolata 2016 (rottamazione 1) .
- Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1 (conv. L. 172/2017) – Rottamazione-bis 2017, estensione carichi 2017 .
- Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 3 e 5 (conv. L. 136/2018) – Rottamazione-ter 2018 (carichi fino al 2017) e Stralcio debiti fino €1.000 (2000-2010) .
- Decreto-Legge 18/2020 (Cura Italia) art. 68 e D.L. 137/2020 (Ristori) art. 13-septies – Proroghe COVID pagamenti rottamazione-ter e saldo-stralcio .
- Decreto-Legge 41/2021, art. 4 (conv. L. 69/2021) – Proroga rate rottamazione-ter e saldo-stralcio al 30/11/2021 .
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 231-252 – Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater) carichi 2000-06/2022 .
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 222-230 – Stralcio automatico mini-debiti ≤ €1000 (2000-2015) .
- Decreto-Legge 51/2023, conv. L. 87/2023 – Proroga termini rottamazione-quater 2023 (domanda al 30/6/2023, prima rata 31/10/2023) .
- Decreto-Legge 198/2022 (Milleproroghe ’23) conv. L. 14/2023 – Differimento stralcio mini-ruoli al 30/4/2023 .
- Decreto-Legge 198/2023 (Milleproroghe ’24) conv. L. 15/2025, art. 3-bis – Riammissione 2025 decaduti rottamazione-quater (domanda entro 30/4/25) .
- D.Lgs. 8 agosto 2023, n. 110, art. 1 – Modifica DPR 602/1973 art.19: nuove rateizzazioni 2025 (84-108 rate fino €120k) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – art. 63 (Transazione fiscale negli accordi ristrutturazione) ; art. 88 (Transazione fiscale nel concordato preventivo) ; art. 23 co.2-bis (Transazione fiscale nella composizione negoziata, introdotto da D.Lgs. 136/2024) ; art. 283 (Esdebitazione del debitore incapiente) .
- D.Lgs. 83/2022 (Correttivo CCII) – Introduzione criteri “non deteriore” per Fisco in concordato preventivo .
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter CCII) – Estensione transazione fiscale a composizione negoziata .
- Cassazione Civile, Sez. V, 12 dicembre 2024, n. 32030 – Istanza di rateazione come riconoscimento di debito (interruzione prescrizione ex art.2944 c.c., incompatibilità con eccezioni di mancata notifica) .
- Cassazione Civile, Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 32679 – Conferma effetti interruttivi della richiesta di definizione agevolata (riconosce debito e interrompe prescrizione) .
- Cassazione Civile, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 16797 – Effetti delle rateazioni su prescrizione (ogni pagamento parziale sposta in avanti il termine, riprende solo dopo inadempimento) .
- Cassazione Civile, Sez. V, 29 novembre 2023, n. 33303 – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale sopravvenuto a giudizio tributario (omologazione accordo = cessazione materia del contendere nel ricorso per Cassazione pendente) .
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8500 – (Principio: possiblità di cram-down Erario nel concordato preventivo se soddisfatto come in liquidazione) 【massima evincibile in dottrina】.
- Corte Costituzionale, 17 marzo 2022, n. 66 – Legittimità costituzionale stralcio debiti fino €5.000 (DL 41/2021): il condono fiscale parziale non viola art.3 Cost., salvo questione su agenti locali risolta parzialmente .
- Cassazione Civile, Sez. III, ord. 16 dicembre 2024, n. 32759 – Impignorabilità prima casa: conferma improcedibilità esecuzione su unico immobile non di lusso abitazione principale (anche se pignorato prima del DL 69/2013) .
- Cassazione Penale, Sez. III, 28 aprile 2021, n. 14494 – (esempio applicativo art.13 D.Lgs.74/2000, pagamento integrale debito IVA prima del dibattimento estingue reato omesso versamento) .
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Devi saperlo subito:
👉 i debiti fiscali si possono gestire, non solo subire,
👉 esistono strategie legali prima e dopo la riscossione,
👉 una scelta sbagliata può aggravare il debito invece di risolverlo.
Questa guida ti spiega:
- cosa significa gestire correttamente i debiti fiscali,
- quali errori evitare,
- quali strumenti sono davvero utili,
- perché l’assistenza di un avvocato è decisiva per imprenditori e Partite IVA.
Debiti Fiscali: Il Problema Non È Solo l’Importo
Il debito fiscale non è solo una cifra da pagare.
È un problema che coinvolge:
- liquidità,
- continuità aziendale,
- patrimonio personale,
- rapporti bancari e commerciali.
👉 Gestire male il debito può distruggere l’attività, anche se l’importo è sostenibile.
Il Primo Errore: Pagare Senza Strategia
Molti imprenditori e professionisti sbagliano perché:
- pagano per paura delle conseguenze,
- accettano rateazioni non sostenibili,
- rinunciano a contestare debiti illegittimi,
- ignorano alternative più efficaci.
👉 Pagare senza una strategia spesso peggiora la situazione.
Gestione dei Debiti Fiscali ≠ Rassegnazione
Un principio fondamentale è questo:
👉 gestire il debito fiscale non significa arrendersi al Fisco.
Significa:
- analizzare come nasce il debito,
- distinguere debiti legittimi da quelli contestabili,
- scegliere lo strumento giusto nel momento giusto,
- proteggere attività e patrimonio.
👉 Non tutto il debito va pagato nello stesso modo.
Le Fasi della Gestione del Debito Fiscale
A seconda della fase, le soluzioni cambiano:
- prima dell’accertamento definitivo,
- dopo l’accertamento ma prima della riscossione,
- durante la riscossione coattiva,
- in presenza di crisi o sovraindebitamento.
👉 Ogni fase richiede una strategia diversa.
Quando NON Conviene Pagare Subito
Pagare subito è un errore quando:
- il debito è contestabile,
- ci sono vizi negli atti,
- le sanzioni sono sproporzionate,
- la rateazione non è sostenibile,
- il pagamento mette a rischio l’attività.
👉 Pagare male oggi può significare fallire domani.
Gli Strumenti per Gestire i Debiti Fiscali
Tra gli strumenti utilizzabili ci sono:
- ricorso e sospensione degli atti,
- rateazioni ordinarie e straordinarie,
- definizioni agevolate,
- opposizione agli atti di riscossione,
- procedure di sovraindebitamento,
- composizione negoziata della crisi.
👉 Non esiste una soluzione unica valida per tutti.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Gestione del Debito
La gestione dei debiti fiscali è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- analizza la legittimità del debito,
- individua errori e vizi,
- coordina difesa e gestione finanziaria,
- blocca azioni aggressive del Fisco,
- protegge il patrimonio personale e aziendale.
👉 Il commercialista gestisce i numeri.
👉 L’avvocato gestisce il rischio.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- capire quanto del debito è realmente dovuto,
- evitare pignoramenti e blocchi,
- scegliere rateazioni sostenibili,
- ridurre sanzioni e interessi,
- accedere a strumenti di tutela avanzata,
- salvaguardare continuità e reputazione.
👉 La gestione corretta cambia il destino del debito.
I Rischi di una Gestione Sbagliata
Una gestione errata può portare a:
- accumulo incontrollato di interessi,
- azioni esecutive aggressive,
- perdita di liquidità,
- blocco dell’attività,
- danni patrimoniali irreversibili.
👉 Il debito fiscale mal gestito cresce da solo.
Perché È Cruciale per Imprenditori e Partite IVA
Per chi fa impresa o lavora in proprio:
- il debito fiscale incide ogni mese sulla cassa,
- il patrimonio personale è spesso esposto,
- le scelte sbagliate hanno effetti immediati.
👉 Gestire il debito significa difendere l’attività.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione dei debiti fiscali richiede competenze avanzate in diritto tributario, riscossione e tutela patrimoniale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi completa dei debiti fiscali,
- verifica della loro legittimità,
- scelta della strategia migliore,
- blocco o gestione della riscossione,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- assistenza fino alla soluzione del problema.
Conclusione
I debiti fiscali non vanno ignorati,
ma nemmeno affrontati senza strategia.
La regola è chiara:
👉 prima analizzare,
👉 poi scegliere lo strumento giusto,
👉 mai subire per paura.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Per imprenditori e Partite IVA, una gestione corretta dei debiti fiscali può fare la differenza tra superare la difficoltà o vedere l’attività travolta dal Fisco.