Accertamento Esecutivo: Guida (con L’Avvocato) Per Imprenditori E Partite Iva

L’accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più pericolosi per imprenditori e partite IVA, perché accertamento e riscossione coincidono nello stesso provvedimento, riducendo drasticamente i tempi di difesa e aumentando il rischio di azioni esecutive immediate.

Non si tratta di un semplice avviso: è un atto che, se non gestito correttamente e in tempi rapidi, può portare a pignoramenti, ipoteche, blocco dei conti e crisi di liquidità.

Molti si chiedono:
“Posso ancora difendermi?”
“Devo pagare subito?”
“Conviene fare ricorso o cercare un accordo?”

È fondamentale chiarirlo subito:
dall’accertamento esecutivo ci si può difendere, ma solo con tempestività, competenza tecnica e una strategia guidata da un avvocato esperto.


Cos’è l’accertamento esecutivo

L’accertamento esecutivo è un atto che:

• accerta imposte, sanzioni e interessi
• contiene già l’intimazione di pagamento
• elimina la cartella di pagamento
• consente l’avvio diretto della riscossione
• riduce drasticamente i tempi di reazione

Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo esecutivo, consentendo all’Agente della Riscossione di procedere con azioni forzate.


Perché è così pericoloso per imprese e partite IVA

Il vero rischio dell’accertamento esecutivo è che:

• accelera la riscossione
• colpisce rapidamente la liquidità
• espone a pignoramenti immediati
• blocca conti e crediti
• compromette la continuità aziendale
• riduce il margine di manovra difensivo

Un errore iniziale può trasformare un accertamento contestabile in una crisi irreversibile.


L’errore più comune: sottovalutare i tempi

Molti imprenditori e partite IVA sbagliano quando:

• rimandano l’analisi dell’atto
• pagano per paura senza valutare
• non presentano ricorso nei termini
• non chiedono la sospensione
• confondono adesione e definizione
• ignorano il rischio esecutivo

Con l’accertamento esecutivo il tempo non è neutro, gioca contro chi aspetta.


Cosa si può fare dopo la notifica

Dopo la notifica dell’accertamento esecutivo è possibile:

• valutare la legittimità dell’atto
• presentare ricorso tributario
• chiedere la sospensione dell’esecutività
• valutare l’accertamento con adesione
• coordinare difesa e gestione del rischio
• proteggere liquidità e flussi aziendali

Ogni scelta deve essere ponderata e strategica.


Ricorso o adesione: la scelta non è automatica

Davanti a un accertamento esecutivo:

• il ricorso è lo strumento di difesa piena
• l’adesione è una trattativa con l’Ufficio
• non sempre l’adesione conviene
• non sempre il pagamento è la soluzione
• la sospensione è spesso decisiva

Scegliere senza analisi significa perdere il controllo della situazione.


Il rischio esecutivo: cosa può accadere

Se l’atto non viene gestito correttamente, possono partire:

• pignoramenti dei conti correnti
• pignoramenti dei crediti verso clienti
• ipoteche sugli immobili
• fermi amministrativi
• azioni esecutive cumulative

Per un’impresa, questo può significare blocco immediato dell’attività.


Perché serve un avvocato fin da subito

L’accertamento esecutivo richiede:

• analisi tecnica dell’atto
• verifica dei presupposti giuridici
• valutazione del rischio finanziario
• scelta della strategia difensiva
• gestione dei rapporti con la riscossione
• tutela della continuità aziendale

Affrontarlo senza assistenza espone a errori irreversibili.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento esecutivo

Se sei un imprenditore o una partita IVA:

• non ignorare l’atto
• non pagare d’impulso
• verifica subito i termini
• fai analizzare la legittimità
• valuta ricorso e sospensione
• proteggi conti e flussi

Ogni giorno perso aumenta il rischio.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti esecutivi, assistendo imprenditori e partite IVA nelle fasi più critiche del contenzioso e della riscossione.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare l’accertamento esecutivo
• impostare il ricorso corretto
• bloccare o limitare la riscossione
• ridurre sanzioni e imposte illegittime
• tutelare patrimonio e continuità aziendale


Agisci ora

L’accertamento esecutivo non è un atto da subire, ma una fase che può e deve essere difesa con competenza.

Aspettare significa esporsi a conseguenze immediate e gravi.

Se sei un imprenditore o una partita IVA e hai ricevuto un accertamento esecutivo,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e affronta subito la situazione con una strategia tecnica, consapevole e tempestiva.

Introduzione

L’accertamento esecutivo è uno strumento introdotto per accelerare la riscossione dei tributi e unire in un solo atto sia la contestazione del debito tributario sia l’ordine di pagamento . In pratica, l’avviso di accertamento notificato al contribuente contiene già l’intimazione ad adempiere entro un certo termine (di norma 60 giorni), decorso il quale l’atto diventa titolo esecutivo e può essere immediatamente utilizzato per avviare la riscossione forzata senza la necessità di una cartella di pagamento . Questo “accertamento immediatamente esecutivo” ha quindi sostituito, in molti casi, il tradizionale binomio avviso di accertamento → cartella esattoriale, concentrando i poteri dell’amministrazione in un unico atto .

Dal punto di vista del debitore (contribuente), l’accertamento esecutivo rappresenta un punto di svolta cruciale: il ricevimento di questo atto segna l’avvio di una fase accelerata in cui i tempi di reazione sono molto ridotti e la mancata attivazione delle tutele può portare rapidamente a pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche . Imprenditori, professionisti titolari di Partita IVA e privati cittadini devono quindi conoscere a fondo questo strumento, i propri diritti e obblighi, e le possibili strategie di difesa. In questa guida – redatta con un taglio giuridico ma divulgativo – esamineremo in dettaglio la normativa italiana vigente, con riferimenti alle fonti normative e alle ultime pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.) aggiornate a dicembre 2025, per fornire un quadro completo e affidabile.

Nota sul metodo: Verranno presentati esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti. Tutte le fonti utilizzate (norme e sentenze) sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti e riferimenti, per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche. È fondamentale per il debitore agire tempestivamente: come vedremo, l’inerzia o le mosse sbagliate (ad esempio confidare soltanto nell’autotutela) possono pregiudicare definitivamente la possibilità di difesa .

Cos’è l’accertamento esecutivo

L’avviso di accertamento esecutivo è un atto fiscale ibrido che svolge al contempo due funzioni: da un lato “accerta” (liquida) le imposte, sanzioni e interessi dovuti, dall’altro “intima” il pagamento entro un termine prestabilito, avvertendo il contribuente che, in caso di mancato pagamento o ricorso, si procederà direttamente alla riscossione coattiva . In altre parole, è un titolo esecutivo emesso dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, etc.) che rende non più necessaria la successiva notifica di una cartella di pagamento tramite l’Agente della Riscossione .

Caratteristiche principali dell’accertamento esecutivo:

  • Viene notificato direttamente dall’ente impositore competente (es. Agenzia delle Entrate per le imposte statali, Comune per i tributi locali) e contiene già un’ingiunzione di pagamento rivolta al contribuente .
  • Termine per adempiere: il contribuente è intimato a pagare entro il termine per presentare ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica). Entro questo termine l’atto può essere pagato (eventualmente anche con riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza) oppure contestato in sede giudiziale .
  • Esecutività automatica: decorso il termine di 60 giorni senza pagamento né impugnazione, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo . Ciò significa che certifica un credito certo, liquido ed esigibile, legittimando l’ente a procedere alla riscossione coattiva. In pratica l’accertamento esecutivo sostituisce il ruolo (che era il titolo esecutivo interno su cui si basavano le cartelle esattoriali) . La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che l’avviso di accertamento esecutivo tiene luogo dell’iscrizione a ruolo e rende superflua la cartella di pagamento .
  • Affidamento al riscossore: trascorso un breve ulteriore lasso di tempo dalla scadenza (dettagliato nelle sezioni successive), l’ente creditore affida il carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) – o al concessionario locale competente – per dare corso alla riscossione forzata, senza necessità di alcun ulteriore avviso di pagamento . L’Agente della riscossione, ricevuto l’incarico, può attivare misure cautelari ed esecutive come fermi, ipoteche e pignoramenti (salvo limitazioni temporali di legge di cui diremo) .
  • Eliminazione della cartella: la cartella esattoriale (oggi “di pagamento”) diventa superflua in tutti i casi coperti dall’accertamento esecutivo. Come evidenziato dalla prassi, “un numero sempre maggiore di debiti verrà riscosso senza cartella”, che rimarrà solo per poche ipotesi residuali (per lo più somme da controlli automatizzati/formali delle dichiarazioni) .

Questa concentrazione degli atti comporta, per il contribuente, tempi di reazione molto più stringenti: mentre in passato la cartella di pagamento poteva giungere anche anni dopo l’accertamento, oggi dopo appena 2–3 mesi dalla notifica dell’avviso l’importo può essere già preso in carico dall’esattore . Inoltre, dopo 6 mesi dall’affidamento all’Agente della riscossione, possono scattare i pignoramenti (e in alcuni casi anche prima, se c’è urgenza) . I contribuenti devono quindi attivarsi immediatamente alla ricezione di un accertamento esecutivo, per evitare che il decorso dei termini li esponga a un’esecuzione forzata difficilmente arrestabile.

Di seguito analizziamo dapprima il quadro normativo di riferimento e l’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo (distinguendo tra tributi statali e tributi locali), quindi la procedura passo-passo con le relative tempistiche, le strategie difensive a disposizione del debitore e infine le conseguenze in caso di mancato pagamento. Seguiranno delle FAQ e casi pratici per consolidare i concetti esposti.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’accertamento esecutivo è stato introdotto gradualmente nel nostro ordinamento a partire dal 2010, esteso a diversi ambiti tributari negli anni successivi e di recente potenziato dalla riforma della riscossione del 2024–2025. Presentiamo qui le principali fonti normative, distinguendo tra normativa per i tributi erariali (Stato) e normativa per i tributi degli enti locali, evidenziando le tappe evolutive:

  • Art. 29 D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) – “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”. Questa norma fondativa ha introdotto, a decorrere dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011, l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inserire l’intimazione a pagare negli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi, IRAP e IVA, prevedendo che tali atti diventino esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica . Contestualmente, il comma 1-bis del medesimo art. 29 ha imposto che, in caso di ricorso, il contribuente debba versare un importo pari ad 1/3 delle maggiori imposte accertate (oltre interessi) entro i termini di legge (vedremo più avanti i dettagli di questo pagamento provvisorio). Trenta giorni dopo la scadenza del termine per impugnare, l’atto non pagato va affidato in carico all’Agente della riscossione, il quale deve attendere 180 giorni prima di avviare l’esecuzione forzata (salvo casi di fondato pericolo per la riscossione) . Questa normativa ha quindi sancito il superamento della cartella esattoriale per i tributi erariali maggiori, accorciando drasticamente i tempi di riscossione.
  • Art. 9 D.L. 16/2012 (conv. in L. 44/2012) – Ha esteso il modello dell’accertamento esecutivo anche agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in materia ad esempio di diritti doganali e accise) , prevedendo analoghe intimazioni e procedure di riscossione accelerata. Inoltre, lo stesso provvedimento del 2012 (art. 8, co. 12) ha formalizzato l’obbligo per l’Agente della riscossione di comunicare al debitore l’avvenuta presa in carico delle somme da riscuotere mediante raccomandata semplice – è il cosiddetto avviso di presa in carico, di cui diremo a breve.
  • Legge 160/2019, art. 1 commi 792–795 (Bilancio 2020) – Ha introdotto l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali (es. IMU, TARI, TASI, canone unico patrimoniale) . Dal 1° gennaio 2020, i Comuni, le Province e gli altri enti locali possono emettere avvisi di accertamento per i propri tributi che contengono l’intimazione di pagamento entro il termine di ricorso e che diventano titoli esecutivi decorso tale termine . Le nuove disposizioni richiedono che nell’atto siano indicati anche: il soggetto incaricato della riscossione coattiva (es. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un concessionario privato), gli oneri di riscossione applicabili e la sanzione per omesso pagamento . Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il debito è affidato all’Agente/Concessionario per la riscossione e l’esecuzione forzata rimane sospesa per 180 giorni dall’affidamento (in linea con la regola generale già vista per i tributi erariali). Durante questa sospensione l’Agente informa il debitore dell’avvenuta presa in carico, analogamente a quanto avviene per gli accertamenti statali . Questa riforma ha snellito la riscossione dei tributi locali, superando il vecchio sistema dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 (utilizzato per i Comuni che non si avvalevano di Equitalia/AER). In sostanza, dal 2020 anche per IMU, TARI e simili non si notifica più una successiva ingiunzione/cartella dopo l’accertamento: l’avviso stesso vale precetto.
  • D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 – È il decreto attuativo della riforma fiscale 2023 in materia di riscossione (cosiddetto “Decreto Riscossione”) . In vigore dall’8 agosto 2024, allarga ulteriormente l’ambito dell’accertamento esecutivo a quasi tutti gli atti impositivi erariali, nel quadro di un riordino generale del sistema di riscossione . In particolare, l’art. 14 di tale decreto ha stabilito che dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. divengono immediatamente esecutivisenza più cartella di pagamento – anche gli atti riguardanti tributi “minori” statali e le sanzioni prima esclusi . Ciò include, ad esempio: gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, gli avvisi di liquidazione (registro, successioni, ecc.), gli atti di irrogazione di sanzioni emessi in via autonoma, gli avvisi di rettifica in materia di registro e altri tributi indiretti, gli atti di liquidazione per decadenza da agevolazioni, fino alle tasse automobilistiche erariali (bollo auto statale) . (Si veda la Tabella 1 più avanti per l’elenco dettagliato di questi atti). Per tutti questi atti l’Agenzia delle Entrate dovrà inserire l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso e seguire la medesima procedura dell’accertamento esecutivo “classico” . Importante: restano esclusi dal nuovo sistema solo alcuni casi residuali in cui si continuerà a utilizzare il ruolo e la cartella: ad esempio le somme da controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), le imposte sui redditi a tassazione separata, le sanzioni amministrative irrogate separatamente dal tributo, nonché le somme dovute in caso di decadenza da rateazioni di avvisi bonari o di conciliazioni giudiziali . In tutti gli altri casi, “la riscuotibilità a mezzo ruolo viene sostituita dal concetto di atto immediatamente esecutivo” . Questa riforma ha quindi ridotto il ricorso alle cartelle ad evenienza eccezionale, uniformando i tributi minori al regime già vigente per IVA, imposte sui redditi e IRAP .
  • D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – Ha introdotto il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (in attuazione della Delega Fiscale 2023) . Si tratta di un massiccio riordino (243 articoli) delle norme su pagamenti, riscossione coattiva, rateazioni, garanzie, ecc., con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 . Questo T.U. non modifica direttamente i presupposti dell’accertamento esecutivo, ma consolida e coordina le regole esistenti. Tra le novità, segnaliamo: la cancellazione automatica (“discarico”) dei ruoli non riscossi entro 5 anni dall’affidamento (per carichi affidati dal 2025 in poi) , la riduzione della metà delle spese per atti giudiziari nel procedimento di riscossione , e un generale potenziamento delle procedure telematiche. Queste innovazioni mirano a velocizzare l’azione di recupero e a evitare l’indefinita pendenza di crediti non riscossi (con benefici anche per i debitori in caso di inerzia prolungata del fisco, che vedranno estinguersi i carichi più datati).

Riassumendo, oggi (dicembre 2025) l’accertamento esecutivo si applica a: tutti i principali tributi erariali, inclusi non solo IRPEF, IRES, IVA e IRAP, ma anche imposta di registro, imposta di successione/donazione, bollo auto erariale, tributi minori e relative sanzioni amministrative ; tutti i tributi locali (imposte e entrate patrimoniali degli enti locali, se gli enti hanno deliberato in tal senso, come quasi tutti hanno fatto) ; i contributi previdenziali (sebbene tecnicamente l’INPS utilizzi un distinto avviso di addebito immediatamente esecutivo sin dal 2011); dazi e accise (Agenzia Dogane). Restano al di fuori di questo meccanismo alcune categorie speciali di crediti dello Stato (es. multe stradali – che seguono il sistema dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910 – e poche altre eccezioni) e, come detto, le somme da controlli automatizzati/formali delle dichiarazioni, per cui continuerà ad arrivare la cartella di pagamento se non pagate dopo l’avviso bonario .

Tabella 1 – Atti dell’Agenzia Entrate che diventano esecutivi senza cartella (dopo la riforma 2024)
(Elenco semplificato)
Tipologia di atto | Descrizione
Recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati | Atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione (es. bonus fiscali indebiti) .
Recupero di imposte e importi non versati | Avvisi per tributi non versati, contributi o agevolazioni indebitamente fruite, cessioni di crediti d’imposta senza requisiti .
Irrogazione sanzioni tributarie autonome | Provvedimenti irrogativi di sanzioni ex D.Lgs. 472/1997 (artt. 16, 16-bis, 17) notificati separatamente dall’avviso di accertamento .
Avvisi di liquidazione (registro, successioni) | Avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro (art. 52 DPR 131/1986), dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 34 D.Lgs. 346/1990) e relative sanzioni .
Avvisi di accertamento/liquidazione successioni | Avvisi di accertamento e di liquidazione per imposta di successione (art. 35 D.Lgs. 346/1990) .
Altre imposte indirette minori | Avvisi di rettifica e liquidazione per imposta sulle assicurazioni (L. 1216/1961) .
Liquidazioni con sanzioni da omesso versamento | Avvisi di liquidazione imposta + sanzioni per omesso/ritardato versamento o ritardata dichiarazione riguardanti: registro, ipotecaria-catastale, successioni, imposta sostitutiva su finanziamenti, bollo .
Tasse automobilistiche (bollo auto erariale) | Avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento tassa auto erariale (DPR 39/1953) e addizionale erariale su auto di lusso (art. 23 co.21 DL 98/2011) .
N.B.: Restano con cartella le somme da controlli automatizzati (36-bis, 36-ter DPR 600/1973, 54-bis DPR 633/1972), tassazione separata e poche altre eccezioni.

Come si vede, il panorama normativo è complesso ma coerente in un disegno: rendere immediata la riscossione una volta accertato il tributo dovuto, evitando duplicazioni di atti. Negli anni, per bilanciare questo rafforzamento dei poteri dell’erario, sono state introdotte garanzie procedurali (ad esempio l’obbligo di avvisare il debitore dell’affidamento al riscossore ) e il diritto per il contribuente di adire subito la giustizia tributaria anche contro atti diversi dall’accertamento (ad esempio, è stato chiarito dalla giurisprudenza che l’estratto di ruolo di per sé non è impugnabile, mentre l’avviso di presa in carico lo è solo in casi particolari – vedi oltre) .

Nei paragrafi successivi approfondiremo il funzionamento concreto dell’accertamento esecutivo, seguendone il “ciclo di vita” dalla notifica all’eventuale pignoramento e illustrando le opzioni di difesa a disposizione del contribuente.

Procedura: notifica, termini e fasi della riscossione coattiva

Vediamo ora passo passo cosa accade quando viene emesso un accertamento esecutivo, quali sono i termini perentori da rispettare e come si sviluppa l’eventuale successiva riscossione forzata, distinguendo tra la fase gestita dall’ente creditore e quella gestita dall’Agente della riscossione. È utile fare riferimento alla seguente timeline semplificata:

1. Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo al contribuente. Questo atto deve essere notificato nelle forme previste per gli atti tributari, che generalmente rimandano alle norme del codice di procedura civile (notifica a mezzo ufficiale giudiziario, messo notificatore o posta) oppure per via telematica (PEC) per i soggetti obbligati ad averla. La notifica PEC agli indirizzi risultanti dagli elenchi ufficiali è oggi la regola per imprese e professionisti; se la PEC risulta non funzionante, l’ente procede con notifica cartacea. Il perfezionamento della notifica segue le regole ordinarie: ad esempio, se l’atto è consegnato a un familiare convivente o al portiere, è valida la notifica purché venga rispettata la normativa (la Cassazione ha chiarito che la consegna al portiere è valida anche senza invio di raccomandata informativa al destinatario ). Eventuali vizi di notifica dell’accertamento possono aprire scenari particolari in seguito (v. impugnazione dell’avviso di presa in carico, infra).

2. Termine per pagare o ricorrere: 60 giorni. Dalla data in cui la notifica si considera perfezionata (ricezione dell’atto da parte del contribuente o compiuta giacenza in caso di irreperibilità relativa), decorrono 60 giorni entro cui il contribuente può: a) eseguire il pagamento integrale di quanto richiesto (evitando sanzioni aggiuntive per tardivo pagamento) eventualmente beneficiando di riduzioni sanzionatorie se sceglie l’acquiescenza; b) presentare ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) per contestare il merito o la legittimità dell’accertamento; c) in alcuni casi, presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio, che sospende per 90 giorni il termine per ricorrere (approfondiremo più avanti); d) avviare altri rimedi amministrativi (es. istanza di autotutela) sapendo però che questi non sospendono i termini per ricorrere né l’esecutività . Entro lo stesso termine è anche possibile chiedere la rateizzazione in via amministrativa interna se l’ente lo consente – ad esempio alcuni Comuni prevedono nei propri regolamenti la possibilità di rate per gli avvisi prima di affidarli all’esattore.

Dettaglio: Nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale, la legge impone il pagamento frazionato di una parte delle somme dovute a titolo di imposta. In particolare, il citato art. 29 D.L. 78/2010 prevede che il contribuente, se impugna l’atto, deve versare entro i 60 giorni (termine di ricorso) una somma pari al 1/3 delle maggiori imposte accertate oltre gli interessi maturati (non sono dovute invece le sanzioni in questa fase, poiché automaticamente sospese in pendenza di giudizio ). Questo importo, detto “importo provvisorio dovuto in caso di ricorso”, è indicato nello stesso avviso di accertamento esecutivo . Se il contribuente non lo versa, l’ente creditore può comunque iscriverlo a ruolo e avviarne la riscossione immediata anche durante la pendenza del ricorso . In caso di esito sfavorevole nel primo grado di giudizio tributario, sarà dovuto un ulteriore importo (a integrazione dei 2/3) per evitare l’esecuzione, ma qui entriamo nel diritto processuale tributario. Il concetto chiave: fare ricorso non sospende automaticamente la riscossione, se non per la parte eccedente il terzo. Sarà necessario chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare per evitare l’esecuzione sul restante importo (vedi oltre “Difendersi dall’accertamento esecutivo”).

3. Decorrenza dell’esecutività (titolo esecutivo). Allo spirare del 60° giorno senza che il contribuente abbia pagato né impugnato, l’accertamento diviene definitivo ed esecutivo a tutti gli effetti . L’importo ivi indicato può essere riscosso coattivamente. Tecnicamente, cessa la sospensione “ex lege” all’esecuzione che vigeva durante i 60 giorni concessi per il ricorso: passati quei 60 giorni, il debito tributario diviene immediatamente esigibile come se fosse un precetto. (Se il contribuente ha presentato ricorso, invece, l’atto rimane contestato ma comunque esecutivo per la parte non sospesa: l’ente può procedere limitamente al terzo dovuto in caso di ricorso, salvo che il giudice sospenda anche tale parte.) In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione entro il 60° giorno, la legge prevede che il termine per impugnare e pagare sia prorogato di 90 giorni (in pratica il termine dei 60 giorni “slitta” in avanti di ulteriori 90 giorni, permettendo un’eventuale definizione concordata). Durante questo periodo, anche l’esecutività dell’atto rimane sospesa in attesa dell’esito del procedimento di adesione. Se l’adesione si conclude con un accordo, il contribuente paga quanto concordato (anche a rate); se fallisce, occorre ricorrere entro 60 giorni dal termine prorogato. Dunque, attenzione: l’istanza di adesione proroga i termini e ritarda la formazione del titolo esecutivo, ma non li annulla – offre solo più tempo per trattare o preparare la difesa.

4. Affidamento al’Agente della riscossione (trascorsi 90 giorni dalla notifica). Una delle caratteristiche cardine dell’accertamento esecutivo è che, dopo la sua definitività, non viene emessa una cartella di pagamento, bensì l’ente creditore procede a trasmettere il carico all’Agente della riscossione per l’esecuzione forzata . La tempistica esatta di tale trasmissione varia a seconda della norma applicabile: per i tributi erariali, l’art. 29 citato dispone che decorso 30 giorni dal termine ultimo di pagamento (60 gg) le somme sono automaticamente affidate all’Agenzia Entrate-Riscossione . Dunque per IRPEF, IVA, etc., l’affidamento avviene, di regola, al 90° giorno dalla notifica (60 + 30) . In ambito locale, la Legge 160/2019 prevede un meccanismo analogo: 30 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento dell’avviso locale, scatta l’affidamento al soggetto riscossore competente (che può essere l’AdER oppure un concessionario privato, a seconda delle scelte dell’ente) . In pratica anche per i Comuni l’affidamento di norma avverrà dopo circa 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 + 30). Da notare che alcuni enti locali, in via regolamentare, inviavano un sollecito di pagamento decorso il termine dei 60 giorni, prima di procedere coattivamente. La disciplina statale attuale non impone un sollecito ulteriore (l’intimazione è già contenuta nell’accertamento); tuttavia, per gli enti locali che riscuotono in proprio, il comma 792 lett. e) L.160/2019 richiede comunque di inviare un ultimo avviso (sollecito) di pagamento prima di attivare le misure esecutive . Questo sollecito – che non è un atto impugnabile autonomamente – serve da richiamo finale al debitore e in mancanza di pagamento si procede al pignoramento. Diverso è invece il caso in cui l’ente affidi all’AdER: in tal caso non è previsto alcun sollecito perché interviene la disciplina nazionale unificata (con l’AdER tenuta solo all’invio dell’avviso di presa in carico come vedremo) .

5. Sospensione di 180 giorni delle azioni esecutive (dall’affidamento). Un elemento di garanzia per il contribuente, confermato sia per i tributi erariali che per quelli locali, è la moratoria di 180 giorni durante la quale l’Agente della riscossione non può avviare azioni esecutive ordinarie . Questo periodo di circa 6 mesi decorre dalla data in cui il ruolo/credito è stato affidato all’esattore e ha lo scopo di concedere al contribuente un’ultima opportunità di pagare, chiedere rateazione o eventualmente far valere in sede giudiziale le proprie ragioni, prima che scatti il pignoramento . Attenzione: la sospensione riguarda le procedure esecutive in senso stretto (esecuzioni forzate come pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi) ma non impedisce all’Agente della riscossione di attivare misure cautelari a tutela del credito: fermi amministrativi su veicoli e ipoteche sugli immobili possono essere iscritti anche durante il periodo di 180 giorni . Inoltre la sospensione non opera affatto nei casi in cui la riscossione è considerata urgente: se dall’istruttoria emergono elementi di fondato pericolo per la riscossione (ad es. il contribuente sta per alienare beni, svuotare conti, fallire, ecc.), l’Agente può procedere subito anche ai pignoramenti, senza attendere 180 giorni . In tali situazioni eccezionali, la legge prevede che non sia dovuta nemmeno la comunicazione di presa in carico (per non “avvertire” il debitore prima dell’azione) . Al di fuori del pericolo imminente, comunque, il contribuente ha la garanzia di 6 mesi di tempo nei quali può attivarsi – ad esempio presentando istanza di rateizzazione all’AdER o richiedendo al giudice tributario la sospensione dell’atto se ha fatto ricorso.

6. Avviso di presa in carico (comunicazione dell’Agente della riscossione). Contestualmente o poco dopo l’affidamento del carico, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente un “avviso di presa in carico” (talora chiamato anche avviso di presa in carico del ruolo o presa in carico dell’accertamento esecutivo). Si tratta di una lettera informativa, spedita per raccomandata semplice oppure via PEC/non PEC (quindi non con notificazione formale) , in cui il riscossore informa il debitore di aver ricevuto dall’ente creditore l’incarico di riscuotere le somme indicate in un determinato avviso di accertamento esecutivo . Importante: questo avviso non contiene nuovi addebiti né nuovi termini di pagamento – non è una “cartella” – ma riepiloga i dati essenziali del debito (ente creditore, numero e data dell’accertamento esecutivo, importo dovuto aggiornato con eventuali interessi di mora maturati nel frattempo, codice atto) . Spiega inoltre che, in mancanza di adempimento, potranno essere attivate procedure cautelari o esecutive, senza ulteriori avvisi . L’avviso di presa in carico non incide sui termini: non proroga né sospende nulla, serve solo come “promemoria” per il debitore che ormai il suo debito è passato all’esattore . Spesso, nelle pagine successive, l’avviso di presa in carico include i bollettini PagoPA e le informazioni su come pagare o chiedere rateazione, analogamente a quanto avviene nelle cartelle di pagamento .

Profilo giuridico: formalmente l’avviso di presa in carico non è un atto impugnabile autonomamente, in quanto è considerato alla stregua di una comunicazione amministrativa priva di contenuto provvedimentale . La Cassazione (Sez. Trib.) con la sentenza n. 21254/2023 ha sancito in modo chiaro che “l’avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente intenda contestare la mancata notifica dell’accertamento esecutivo presupposto” . In altri termini, il debitore può fare ricorso contro l’avviso di presa in carico solo se sostiene di non aver mai ricevuto l’atto impositivo originario (l’accertamento esecutivo), così che l’avviso di presa in carico costituirebbe per lui il primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria . In tale scenario, il ricorso avrà ad oggetto la nullità della notifica dell’accertamento e potrà portare all’annullamento di quest’ultimo. Ma al di fuori di questo caso (o di vizi formali propri della comunicazione), l’avviso di presa in carico non può essere impugnato e non deve essere confuso con un’“intimazione di pagamento” (che è ben altra cosa, v. oltre) . Dunque, il contribuente che riceve l’avviso di presa in carico non deve proporre ricorso (a meno che, appunto, non abbia saltato la possibilità di ricorrere contro l’accertamento per vizio di notifica). Si tratta però di un passaggio procedurale da tenere ben presente, perché segna di fatto l’apertura del periodo di 180 giorni prima delle esecuzioni e avvisa che l’Agente ha preso le redini della riscossione.

7. Decorso infruttuoso dei 180 giorni: atti esecutivi (pignoramenti) e intimazione art. 50 DPR 602/73. Se il contribuente, ricevuto l’accertamento esecutivo e poi eventualmente l’avviso di presa in carico, non paga né definisce in altro modo il proprio debito, allo scadere del periodo di sospensione di 180 giorni l’Agente della riscossione può iniziare le vere e proprie azioni esecutive. Le principali sono: il pignoramento mobiliare (es. pignoramento diretto di beni mobili o autoveicoli, raramente usato), il pignoramento presso terzi (tipicamente blocco di conti correnti bancari, pignoramento di stipendio/pensione presso il datore di lavoro/INPS, pignoramento di crediti verso clienti per le partite IVA) e il pignoramento immobiliare (iscrizione di ipoteca seguita da espropriazione dell’immobile). Prima di procedere al pignoramento, l’Agente è tenuto per legge a reperire informazioni sul patrimonio del debitore: oggi, grazie alle banche dati, AdER può accedere alle informazioni su rapporti finanziari, proprietà immobiliari, veicoli, etc., per mirare le azioni esecutive . Sul piano pratico, nella maggior parte dei casi l’Agente procede con un pignoramento presso terzi (conto corrente), data la sua efficacia e rapidità (può bloccare istantaneamente somme liquidi).

Un dettaglio importante: la normativa prevede che, se trascorre oltre un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo senza che sia iniziata l’esecuzione, l’Agente della riscossione debba notificare un avviso contenente un ultimo intimazione di pagamento prima di procedere al pignoramento . Questo corrisponde all’“intimazione di pagamento” ex art. 50 DPR 602/1973, un atto (questo sì formale e notificato come atto proprio) che ordina al debitore di pagare entro 5 giorni, pena l’esecuzione forzata . Tale intimazione è analoga al precetto civile e serve a evitare che titoli molto datati possano essere usati per pignoramenti senza un avviso recente. Nel caso dell’accertamento esecutivo, per il primo anno non serve intimazione perché l’atto stesso vale come precetto; dopo un anno dalla notifica, invece, se l’esattore non ha ancora agito, dovrà inviare questa intimazione aggiuntiva . Ad esempio: accertamento notificato a gennaio 2024, affidato ad AdER ad aprile 2024; l’esecuzione può iniziare da ottobre 2024 fino a tutto dicembre 2024 senza intimazione. Se AdER volesse pignorare a marzo 2025 (oltre un anno dalla notifica iniziale), dovrà prima notificare l’intimazione art. 50 DPR 602 e attendere 5 giorni. In mancanza, il pignoramento sarebbe giuridicamente nullo per violazione dell’art. 50.

Schema riassuntivo delle tempistiche chiave: nella Tabella 2 qui sotto riepiloghiamo i principali termini dalla notifica alla riscossione, secondo la disciplina vigente per gli accertamenti esecutivi (per tributi erariali e locali con AdER; per i locali senza AdER i tempi interni possono variare di poco, ma il principio è analogo):

Tabella 2 – Timeline semplificata di un Accertamento Esecutivo
(Dal punto di vista del contribuente, in assenza di ricorsi né pagamenti)
Evento | Scadenza/Decorrenza | Riferimento
– Notifica avviso di accertamento esecutivo | Dies a quo (giorno 0) | Art. 29 DL 78/2010; art. 1 c.792 L.160/2019
– Termine per pagamento o ricorso (accertamento) | Entro 60 giorni dalla notifica | Art. 15 DPR 602/1973 (versamento 1/3 se ricorso) ; Art. 21 DLgs 546/1992 (ricorso)
– (Se ricorso) Versamento provvisorio 1/3 imposte | Entro 60 giorni (contestuale al ricorso) | Art. 29 co.1-bis DL 78/2010
– Titolo esecutivo effettivo (atto esecutivo) | 61° giorno dalla notifica (se niente ricorso/pagamento) | Art. 29 co.1 DL 78/2010 ; L.160/2019 c.792
– Affidamento all’Agente Riscossione (AdER) | Trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento (≈ 90 gg dalla notifica) | Art. 29 co.1 lett. b) DL 78/2010 ; L.160/2019 c.792 lett. b)
– Comunicazione di presa in carico (AdER) | Contestuale all’affidamento (nessun termine fisso) | Art. 29 co.1 lett. b) DL 78/2010 ; L.160/2019 c.792 (informativa)
– Sospensione legale esecuzione | 180 giorni dall’affidamento (≈ dal 90° al 270° gg) | Art. 29 co.1 lett. b) DL 78/2010 ; L.160/2019 c.792 lett. b)
– Termine di sospensione scaduto | 181° giorno post-affidamento (≈ 271° gg dalla notifica) | –
– Possibile avvio misure cautelari | Durante i 180 gg (subito dopo affidamento, se debitore inerte) | Art. 29 co.1 lett. b) DL 78/2010 (azioni cautelari escluse da sospensione)
– () In caso di pericolo, affidamento anticipato | Dopo 60 giorni dalla notifica (anche senza attendere 90 gg) | Art. 29 co.1 lett. c) DL 78/2010
– Inizio esecuzione forzata (pignoramenti) | Dopo 180 gg dalla presa in carico (salvo pericolo) | Art. 29 co.1 lett. b-c) DL 78/2010
– Intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/73 | Necessaria solo se* pignoramento inizia oltre 1 anno dalla notifica accertamento | Art. 29 co.1 lett. e) DL 78/2010 ; Art. 50 DPR 602/1973

() In caso di fondato pericolo per la riscossione, l’ente può affidare il carico all’Agente già dopo 60 giorni dalla notifica (senza attendere i 30 gg aggiuntivi) e l’Agente può procedere subito al pignoramento, senza aspettare 180 giorni e senza inviare l’avviso di presa in carico . Ciò avviene ad esempio se il debitore sta sottraendo beni o è in procinto di fallire.*

Come si può notare, il contribuente ha sostanzialmente 3 “finestre temporali” per agire prima dell’esecuzione: i primi 60 giorni (per pagare, ricorrere, ecc.), poi altri 30 giorni circa prima che il debito passi all’esattore (in cui potrebbe ancora pagare direttamente all’ente), infine i 6 mesi di “quiete” presso l’AdER (in cui può pagare o chiedere rateizzazione all’AdER stessa). Trascorsi questi termini, lo spazio di manovra si restringe drasticamente.

Nei prossimi capitoli, analizziamo come difendersi efficacemente in ciascuna fase, dal ricevimento dell’atto fino all’eventuale esecuzione, e quali errori evitare.

Difendersi dall’accertamento esecutivo: strumenti e strategie del debitore

Dal punto di vista di un imprenditore o contribuente che riceve un accertamento esecutivo, la difesa si articola su due fronti: 1) prevenire o bloccare nei tempi giusti la formazione del titolo esecutivo definitivo, contestando l’atto in sede appropriata; 2) gestire la fase della riscossione, ove il debito persista, attraverso strumenti come la rateizzazione o le procedure di composizione della crisi. In questa sezione esamineremo in dettaglio i vari strumenti a disposizione del debitore, con un focus pratico su quando e come usarli. Vedremo anche i rischi di affidarsi a rimedi inadeguati (ad esempio la semplice istanza di autotutela) e le possibili soluzioni per ridurre l’impatto dell’esecuzione (come le definizioni agevolate o i piani di rientro).

Impugnare l’accertamento: ricorso tributario e sospensione giudiziale

Il principale strumento di tutela del contribuente è il ricorso alla giustizia tributaria contro l’avviso di accertamento esecutivo. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (salvo proroghe per adesione, come detto) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (l’ex Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio. Impugnando l’accertamento, il contribuente può far valere qualsiasi vizio di legittimità o di merito dell’atto: ad esempio errori di calcolo, violazione di legge, difetto di motivazione, prescrizione o decadenza del potere accertativo, infondatezza nel merito della pretesa fiscale, ecc. Il processo tributario è il luogo naturale per contestare il debito tributario e ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto.

Effetti del ricorso sulla riscossione: come già accennato, il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. L’accertamento esecutivo, pur impugnato, rimane esecutivo per la parte di imposta non coperta da sospensione. In particolare, l’ente impositore potrà richiedere – e l’Agente della riscossione potrà riscuotere – il famoso importo provvisorio pari al 33% delle imposte accertate (un terzo) più gli interessi, durante la pendenza del giudizio . La restante parte del debito (altri 2/3 di imposta, più sanzioni e interessi relativi) è automaticamente sospesa fino alla decisione di primo grado per effetto delle norme sul contenzioso . In pratica: presentare ricorso evita che l’AdER proceda per il 100% del debito subito dopo i 60 giorni, ma comunque non protegge dal dover pagare almeno un 33% (anzi, doverlo pagare è un obbligo di legge per il contribuente ricorrente).

La sospensione giudiziale: per evitare anche l’esecuzione su quel 33% (o su tutto, se l’ufficio pretende comunque l’intero in mancanza di pagamento spontaneo del terzo), il contribuente ha la possibilità di chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare dell’atto impugnato. L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 consente infatti al contribuente di presentare, insieme al ricorso o con atto separato, un’istanza di sospensione, dimostrando che dall’esecuzione dell’atto deriverebbe un “danno grave e irreparabile” e che il ricorso presenta fondati motivi (fumus boni iuris). Il giudice fissa una camera di consiglio (solitamente entro pochi mesi) e decide se sospendere in tutto o in parte l’esecutività dell’atto fino alla sentenza. Con l’introduzione dell’accertamento esecutivo, questa tutela cautelare è diventata ancora più cruciale: molti contribuenti la richiedono per congelare l’attività di riscossione fino al giudizio . Le Corti di giustizia tributaria paiono oggi ben consapevoli del rischio accelerazione, tanto che si registra un aumento delle istanze di sospensione e, di conseguenza, delle udienze dedicate . Ottenere la sospensiva significa che l’Agente della riscossione non potrà avviare o proseguire pignoramenti finché dura la sospensione (normalmente fino alla sentenza di primo grado). In caso contrario (mancata sospensione), l’AdER potrà invece attivarsi decorso il termine di legge, come se non ci fosse ricorso – salvo poi dover eventualmente restituire il maltolto con interessi se il contribuente vincerà la causa.

Vantaggi del ricorso: contestare l’accertamento apre la via all’annullamento del debito o alla sua riduzione in sede giudiziale. Inoltre, con il ricorso si possono far valere anche eventuali vizi procedurali (es. nullità della notifica, difetto di sottoscrizione, carenza di motivazione) che spesso portano all’annullamento integrale a prescindere dal merito. Il processo tributario consente anche strumenti come la mediazione tributaria (obbligatoria per le liti sotto €50.000, che può portare a un accordo prima del giudizio) e la conciliazione giudiziale (accordo in corso di causa, con sanzioni ridotte). In altre parole, impugnare l’atto dà la possibilità sia di difendersi nel merito, sia eventualmente di negoziare con l’Ufficio soluzioni transattive (spesso l’Agenzia è più incline a trattare dopo un ricorso ben impostato, specie se la pretesa non è solidissima).

Rischi del ricorso tardivo o mancato: se il contribuente non impugna nei termini, l’accertamento diventa definitivo e incontrovertibile. Non sarà più possibile discutere nel merito il debito. Un errore comune è confidare in rimedi amministrativi (autotutela) lasciando scadere i termini di ricorso: ciò preclude ogni difesa successiva . Anche le cosiddette opposizioni all’esecuzione davanti al giudice civile sono ammissibili solo per contestare fatti successivi (es. avvenuta prescrizione, avvenuto pagamento) ma non per rimettere in discussione un accertamento divenuto definitivo sul piano tributario . In sostanza, perdere il treno del ricorso tributario significa accettare per sempre il debito (salvo casi estremi come la nullità della notifica rilevata tardivamente, che permette un’azione residuale). Pertanto, la prima regola difensiva è: se non si condivide l’accertamento, presentare ricorso nei 60 giorni! (o attivare l’adesione per prolungarli di 90). È preferibile un ricorso “di riserva” (magari sintetico e poi integrato) piuttosto che lasciar scadere i termini confidando in un ravvedimento dall’alto.

Costo del ricorso: va considerato che impugnare comporta alcuni costi – ad esempio il contributo unificato (circa €30 per liti fino a €2.582, €60 fino a €5.000, €120 fino a €25.000, €250 oltre €25.000) – e richiede l’assistenza di un avvocato o commercialista abilitato per controversie sopra €3.000 di valore. Sono costi di regola molto inferiori al rischio di pagare l’intero importo accertato. Inoltre, in caso di esito favorevole, il giudice può condannare l’Agenzia alle spese legali (sebbene spesso in misura parziale).

Conclusione pratica: Chi riceve un accertamento esecutivo ingiusto o errato deve avviare subito la difesa giudiziale. È consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in contenzioso tributario, che possa valutare i motivi di ricorso e anche chiedere immediatamente la sospensione dell’atto. Come sottolineato dagli esperti, la tempestività è essenziale: ogni giorno perso aumenta il rischio di subire misure cautelari o esecutive, poi difficili da rimuovere .

Autotutela e istanze all’Amministrazione: attenzione a non perdere tempo

Un riflesso frequente di molti contribuenti, specialmente piccoli imprenditori, è tentare subito la via del dialogo con l’ufficio che ha emesso l’accertamento, magari inviando una istanza di autotutela (richiesta di annullamento/revoca in via amministrativa dell’atto) evidenziando errori o allegando documenti. Questa opzione va valutata con estrema cautela nel caso di accertamenti esecutivi, per i motivi che ora vedremo.

L’autotutela è il potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare i propri atti senza bisogno di giudice, quando li riconosca palesemente errati o illegittimi. Il contribuente può sempre segnalare errori all’ufficio e chiedere un intervento in autotutela, ma si tratta di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, non di un diritto esigibile dal contribuente . In altre parole, l’ente può accogliere l’istanza e annullare l’atto, ma non è obbligato a rispondere o a farlo.

Quando è utile l’autotutela: in linea generale, l’autotutela ha senso solo in presenza di errori evidenti o casi lampanti di illegittimità. Ad esempio: errori di persona (avviso al soggetto sbagliato), doppia imposizione palese, errore di calcolo materiale grossolano, pagamento già effettuato e non considerato (documentabile facilmente), ecc. . In queste ipotesi, far presente subito all’ufficio l’errore può portare a un rapido annullamento senza dover ricorrere. Gli uffici sono effettivamente incentivati a eliminare in autotutela gli atti chiaramente errati, per evitare contenziosi persi.

Perché è pericolosa nel caso di accertamento esecutivo: l’istanza di autotutela non sospende né i termini per ricorrere né quelli per il pagamento . Molti contribuenti, purtroppo, presentano l’istanza e restano in attesa oltre i 60 giorni, convinti che ciò blocchi tutto: nulla di più sbagliato. Scaduti i 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo, e l’Agente della riscossione può prepararsi ad agire (trascorsi i successivi 30 giorni) anche se l’istanza di autotutela non ha avuto risposta . Il contribuente rischia così di perdere il diritto al ricorso (decaduto) e di subire pignoramenti mentre ancora attende fiducioso una risposta dall’ufficio . La Cassazione ha anche chiarito che il silenzio sull’autotutela non è impugnabile e non dà diritto ad alcuna sospensione. Quindi l’ufficio potrebbe anche non rispondere affatto, senza conseguenze per sé.

Inoltre, presentare solo autotutela senza ricorso è spesso letto dall’Amministrazione come accettazione implicita del debito, a meno di meri errori formali: difficilmente l’ente annullerà un atto per questioni che richiedono valutazioni complesse o interpretazioni di legge contro i propri interessi. Se l’atto si basa su elementi presuntivi, su valutazioni, o se l’ufficio ritiene di aver ragione, quasi mai accoglierà un’autotutela dopo aver emesso l’accertamento (lo avrebbe semmai fatto prima, se convinto). Pertanto, sperare nell’autotutela in casi controversi fa solo perdere tempo prezioso.

Strategia corretta: gli esperti consigliano, quando si individuano errori nell’atto, di attivare comunque il ricorso nei termini, contestualmente eventualmente presentando istanza di autotutela . In questo modo, se per caso l’ufficio annulla l’atto, si potrà rinunciare al ricorso; se invece (più probabile) non lo fa, il contribuente ha conservato la sua tutela giurisdizionale. Inoltre, presentare ricorso può paradossalmente stimolare l’ufficio ad accogliere l’autotutela (specie se il ricorso è fondato), per evitare la soccombenza in giudizio.

Autotutela post 60 giorni: se si è lasciato scadere il termine di ricorso, l’autotutela rimane l’unica speranza di annullamento dell’atto, ma a quel punto il contribuente è in balia della volontà dell’ente. Potrà comunque essere utile presentarla, ma senza aspettative e preparandosi intanto a gestire la riscossione (rateizzando, ad esempio). Ricordiamo che, a parte vizi radicali, l’ente non ha alcun obbligo di annullare un atto definitivo solo perché glielo si chiede.

Conclusione: l’autotutela è un’arma a doppio taglio. Usarla come unica difesa contro un accertamento esecutivo è altamente rischioso e spesso deleterio . Va limitata ai casi di errore manifesto, ed in parallelo al ricorso. In nessun caso il contribuente dovrebbe rimanere inattivo confidando che l’istanza blocchi l’esecutività: così non è. Se si presenta autotutela, meglio indicare espressamente all’ufficio che si sta ricorrendo (ciò a volte induce l’ufficio a rispondere più rapidamente, anche solo per ribadire la correttezza dell’operato).

Definizioni agevolate, acquiescenza e altri strumenti deflativi

Il sistema fiscale italiano prevede alcuni istituti che consentono di chiudere le pendenze tributarie con benefici, evitando un lungo contenzioso. Nel contesto di un accertamento esecutivo, possono venire in rilievo:

  • Acquiescenza all’accertamento: se il contribuente riconosce corretta la pretesa (in tutto o in parte) e vuole evitare il contenzioso, può optare per il pagamento entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni del 1/3 (pagando cioè solo 2/3 delle sanzioni irrogate) . Questa possibilità – prevista dall’art. 15 D.Lgs. 218/1997 – si applica anche agli accertamenti esecutivi: pagando nei termini, si beneficia della riduzione sanzioni e si può chiedere anche una rateizzazione direttamente all’ente (massimo 8 rate trimestrali, o 16 se importo > €50.000, ex art. 8 D.Lgs. 218/97). L’acquiescenza comporta la rinuncia al ricorso. È uno strumento utile quando l’ufficio ha ragione o ha margine di vittoria evidente, e consente un risparmio sulle sanzioni e il rischio di aggravio di spese di giudizio. Va formalizzata comunicando all’ente l’intenzione e pagando quanto dovuto (imposte + interessi + sanzioni ridotte) entro i 60 giorni. Attenzione: se si opta per acquiescenza, poi non si può più impugnare. Quindi va scelta solo se si è convinti della legittimità dell’accertamento o se il risparmio sanzionatorio è ritenuto più vantaggioso di una lotta incerta.
  • Accertamento con adesione: ne abbiamo già parlato come causa di sospensione dei termini. L’adesione è la procedura di definizione concordata con l’ufficio (art. 6 e segg. D.Lgs. 218/97), in cui il contribuente presenta istanza e viene convocato per un contraddittorio. Se si trova un accordo, si firma un atto di adesione con riduzione delle sanzioni a 1/3 (come acquiescenza) e possibilità di pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali (12 se importo > €50.000). L’adesione può portare anche a riduzione della base imponibile accertata, se emergono elementi a favore del contribuente. È conveniente attivarla se vi sono spazi negoziali (es. valutazioni, studi di settore, imponibili induttivi) e si vuole guadagnare tempo (ricordiamo che l’istanza adesione aggiunge 90 giorni al termine di ricorso). Durante quei 90 giorni l’atto non è affidato all’AdER. Se l’adesione fallisce, si può comunque proporre ricorso nei 60 giorni successivi, senza pregiudizio.
  • Mediazione tributaria: per le liti di valore fino a €50.000 è obbligatorio, prima del processo, proporre un reclamo-mediazione all’ente impositore (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). In pratica, il ricorso introduttivo vale anche come proposta di mediazione: l’ufficio può accoglierla parzialmente riducendo l’importo (con sanzioni ridotte del 35%, cumulabile con eventuale riduzione di merito) entro 90 giorni. Se non lo fa, il ricorso prosegue in giudizio. Questa è una chance ulteriore: per importi non elevati, spesso gli uffici valutano possibili sconti in via amministrativa per chiudere la lite, specie se l’accertamento ha profili dubbi. Il contribuente deve comunque presentare il ricorso (che ha valore di reclamo) entro 60 giorni. Se la mediazione riesce, si paga il concordato (rateabile in 8 rate se > €50.000) e l’atto si definisce.
  • Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate: negli ultimi anni si sono succeduti vari provvedimenti di “pace fiscale” riguardanti i carichi affidati all’Agente della riscossione (ad es. rottamazione-quater con stralcio sanzioni e interessi, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà, ecc.). Tuttavia, queste misure riguardano debiti già in carico all’AdER. Dunque, se un accertamento esecutivo viene affidato e diventa cartella esattoriale “virtuale” presso l’AdER, potrebbe rientrare in future rottamazioni. Ad esempio, la Rottamazione-quater (L. 197/2022) consentiva di definire i carichi 2000-2017. Per gli accertamenti più recenti, si prospetta una Rottamazione-quinquies nel 2026 (disegno di legge di bilancio 2026 citato) . Pertanto, un contribuente con debiti in AdER potrebbe, se previsto da legge, aderire a definizioni agevolate e pagare solo imposte senza sanzioni/interessi di mora. Questo non è però uno strumento su cui fare affidamento strategico, poiché dipende da decisioni politiche future. Va visto come un’opportunità eventuale: se esce una norma agevolativa e il proprio debito rientra nei termini, aderirvi può portare risparmi notevoli.
  • Transazione fiscale e procedure concorsuali: per imprenditori in crisi, esiste la possibilità di includere i debiti da accertamento esecutivo in un piano di risanamento. Ad esempio, nel contesto di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, si può proporre la transazione fiscale (art. 182-ter LF, ora Codice Crisi) offrendo il pagamento parziale di imposte e contributi. Dal 2022, anche le procedure di composizione della crisi per sovraindebitati (piano del consumatore, concordato minore) consentono stralci di debiti tributari (previo voto dell’AdER). Questo è un argomento vasto, ma in sintesi: se il debito tributario è tale da mettere a rischio la continuità aziendale o la situazione economica personale, conviene valutare con un professionista l’accesso a procedure concorsuali minori, nelle quali spesso il Fisco accetta di ricevere meno del dovuto in cambio di chiudere la vicenda (soprattutto se il contribuente non ha beni aggredibili facilmente). Nel 2023 si sono avuti diversi casi di “composizione negoziata” ex D.L. 118/2021 e concordati minori con adesione dell’Erario, a testimonianza che anche l’AdER è ormai parte attiva nei piani di ristrutturazione .

In conclusione, oltre al ricorso, esiste un ventaglio di strumenti che possono mitigare l’impatto dell’accertamento esecutivo. La scelta va ponderata caso per caso, magari con l’assistenza di un avvocato tributarista e/o di un commercialista esperto: valutare le probabilità di vittoria in giudizio, la disponibilità finanziaria per accettare eventuali definizioni, la presenza di altre esposizioni debitorie, etc. Spesso la strategia migliore è combinare più strumenti: ad esempio, presentare ricorso ma contestualmente valutare una conciliazione o una definizione agevolata; oppure ancora, chiedere la sospensione giudiziale e intanto predisporre un piano di rateazione per mostrare buona fede.

Un errore da evitare è procrastinare nella speranza di un condono “sicuro”: le definizioni agevolate sono eventi sporadici e con paletti, mentre la macchina della riscossione procede. Meglio agire subito con ciò che c’è, e considerare eventuali sanatorie come bonus eventuali.

Rateizzazione del debito ed evitare l’esecuzione

Se il contribuente non è in grado di pagare subito l’importo dovuto, la rateizzazione è spesso l’unica via per evitare conseguenze gravi sul patrimonio o sulla continuità aziendale. Con l’accertamento esecutivo, la rateizzazione può intervenire in due fasi diverse:

  • Rateizzazione “amministrativa” ante-affidamento: come detto, se il contribuente opta per l’acquiescenza o adesione, può ottenere il pagamento frazionato direttamente dall’ente impositore (generalmente fino a 8 rate trimestrali). Questo evita che il debito passi all’AdER, a patto di rispettare rigorosamente le scadenze di rata. Tuttavia, fuori dai casi di acquiescenza/adesione, non è prevista una rateazione concessa dall’ente dopo i 60 giorni. Ad esempio, se scadono i 60 giorni e il debito non è stato pagato, l’Agenzia Entrate non può più dilazionare quell’atto: ormai lo affida all’AdER.
  • Rateizzazione con l’Agente della riscossione (AdER): una volta che il carico è affidato, la competenza a concedere rate passa ad AdER. Il vantaggio è che AdER ha criteri di rateazione spesso più ampi e flessibili rispetto agli uffici impositori. In base all’art. 19 DPR 602/1973, il debitore può chiedere all’AdER la dilazione del pagamento: attualmente, per importi fino a €120.000 la rateazione è concessa a semplice richiesta (senza necessità di prove di difficoltà) per un massimo di 72 rate mensili; per importi superiori, o per piani più lunghi (fino a 120 rate, ossia 10 anni), bisogna dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria . Dal 2023 sono state introdotte ulteriori semplificazioni (ad esempio, possibilità di 120 rate più facilmente per debiti oltre €120k, con il D.Lgs. 110/2024). La domanda di rateazione va presentata ad AdER (online sul loro portale, o con modulo via PEC) e comporta la sospensione di eventuali azioni esecutive nel frattempo (AdER generalmente non procede a pignoramenti se è in istruttoria una richiesta di rateazione, e comunque la concessione della rateazione blocca l’esecuzione finché il piano è rispettato). Conviene presentare l’istanza prima che scadano i 180 giorni di sospensione, così da evitare l’avvio di procedure forzate allo scadere.
  • Effetti della rateazione AdER: con la dilazione accordata, il debitore paga le rate (di solito ad intervalli mensili). Importante: basta saltare 5 rate, anche non consecutive, perché la rateazione decada . In caso di decadenza, l’intero importo residuo torna immediatamente riscuotibile e AdER potrà procedere senza ulteriori avvisi (anzi, la legge considera il carico come già precettato in origine, quindi l’esecuzione riprende senza bisogno di intimazioni ulteriori) . Dunque chi ottiene la dilazione deve impegnarsi a rispettarla. La buona notizia è che le rateizzazioni AdER sono oggi abbastanza sostenibili: ad esempio, per debiti fino a €100.000 circa, 72 rate equivalgono a 6 anni di pagamento, il che può ridurre notevolmente l’impatto mensile.
  • Interazione rateazione – ricorso: se il contribuente ha fatto ricorso ma nel frattempo vuole evitare rischi, può comunque chiedere ad AdER la rateazione (non c’è rinuncia implicita al ricorso). Anzi, la legge (art. 19 DPR 602/73) permette di rateizzare anche somme oggetto di contenzioso . L’importante è capire che, aderendo alla rateazione, si riconosce il debito almeno ai fini della riscossione. Ma nulla vieta di proseguire la causa: se poi il contribuente vincerà, le somme eventualmente versate verranno restituite. Questa soluzione (ricorso + rate) è adottata quando si vuole evitare misure esecutive ma al contempo non si è certi di perdere la causa: si paga a rate per stare tranquilli, e intanto si attende la sentenza. Qualora il giudice annulli l’atto, si farà istanza di sgravio e rimborso per le rate pagate.

Altri strumenti per evitare l’esecuzione: oltre alla rateazione, ricordiamo la possibilità di chiedere all’AdER la “sospensione legale” della riscossione (da non confondere con la sospensione giudiziale di cui sopra). È una procedura prevista dall’art. 153 D.Lgs. 112/99 e succ. mod., per cui entro 60 giorni dalla notifica della cartella o avviso, il debitore può presentare all’AdER un’istanza di sospensione allegando documentazione che provi che nulla è dovuto (ad esempio perché ha pagato prima, perché c’è un provvedimento di sgravio, prescrizione evidente, annullamento in autotutela, duplicazione, ecc.) . L’AdER, se riscontra che la pretesa è effettivamente non dovuta, sospende le azioni e trasmette il caso all’ente creditore per l’annullamento. Questa tutela si applica anche agli accertamenti esecutivi affidati all’AdER . In pratica, se il contribuente ha elementi chiari (es. sentenza favorevole, prova di pagamento antecedente, errore di persona) può bloccare la riscossione direttamente tramite AdER. È uno strumento poco conosciuto ma efficace, perché se la documentazione è valida AdER “congela” subito il carico in attesa di conferma dall’ente.

Infine, se il contribuente si trova a subire un’esecuzione (es. pignoramento del conto) senza aver attivato alcuna difesa prima, potrà ancora esperire le opposizioni in sede civile: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ad esempio per contestare che il titolo è inesistente o il debito si è estinto) o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per vizi formali nella cartella/pignoramento). Tuttavia, l’orientamento prevalente – ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite – è che nel sistema tributario queste opposizioni abbiano spazi molto limitati . In sostanza, davanti al giudice civile si può far valere solo questioni formali o fatti successivi alla formazione del titolo (es. pagamento avvenuto, prescrizione sopravvenuta, vizi della notifica del pignoramento), ma non questioni che riguardano la legittimità originaria del tributo. Quelle dovevano essere sollevate col ricorso tributario.

Conclusione pratica su rate e misure anti-esecutive: appena l’accertamento esecutivo entra nella sfera dell’Agente della riscossione, il contribuente deve decidere se può pagare e, se no, attivarsi per una rateizzazione. Farlo tempestivamente (entro i 180 giorni) mette al riparo da azioni aggressive. In parallelo, verificare se ci sono motivi di “sgravio” che possano giustificare una sospensione legale ad AdER, oppure – se ormai tardivo sul ricorso – tentare un’ultima carta con opposizioni civili per problemi seri (ad esempio, mai notificato l’accertamento e scoperto tutto dal pignoramento: in tal caso l’opposizione all’esecuzione per difetto di titolo è ammissibile, perché contesta la mancata notificazione del titolo stesso). Ma confidare di risolverla così è pericoloso. Molto meglio muoversi prima con ricorso e/o rateazione.

Conseguenze del mancato pagamento: cosa rischia il debitore?

Se il debitore ignora l’accertamento esecutivo e non attiva alcuna difesa né pagamento, l’ingranaggio della riscossione esattoriale procederà fino alle estreme conseguenze. È importante capire concretamente cosa può accadere al patrimonio del debitore in questi casi, dal momento che lo scopo ultimo dell’accertamento esecutivo è proprio rendere più rapida l’esecuzione forzata.

Trascorsi i termini di legge, l’Agente della riscossione può mettere in atto una serie di strumenti. Le principali azioni e conseguenze per il debitore sono:

  • Fermo amministrativo di veicoli: consiste nel blocco (iscrizione al PRA) dei veicoli intestati al debitore, che non potranno circolare né essere venduti. AdER può iscrivere fermo auto anche per debiti relativamente modesti (bastano poche centinaia di euro). Il fermo è una misura cautelare (non è un’espropriazione) e serve a indurre il pagamento. Per evitare il fermo, si deve pagare o almeno concordare una rateazione; una volta iscritto, il fermo può essere cancellato solo dopo l’integrale pagamento (o se si ottiene una sospensione giudiziale). Il fermo, tra l’altro, può danneggiare l’attività se i veicoli sono strumentali (es. un trasportatore). È quindi fondamentale, per chi ha mezzi aziendali, prevenire questa eventualità (anche chiedendo ad AdER una soglia di importo per non bloccare i mezzi indispensabili all’attività, come talvolta si può negoziare).
  • Ipoteca sugli immobili: per debiti sopra €20.000, l’Agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore . L’ipoteca è preludio possibile del pignoramento immobiliare, ma intanto vincola l’immobile: rende difficile venderlo (perché il ricavato andrebbe innanzitutto a saldare il debito) e può pregiudicare l’accesso al credito. L’ipoteca esattoriale deve essere preceduta da preavviso (intimazione a regolarizzare entro 30 gg): se ricevete un preavviso di ipoteca, siete a un passo dal vedere la vostra casa gravata. Pagare o rateizzare subito è d’obbligo per evitare la formalità. Una volta iscritta, l’ipoteca resta fino a pagamento (o fino a eventuale sgravio) e può sfociare nel pignoramento.
  • Pignoramento immobiliare: se il debito supera €120.000 e l’immobile non è prima casa non di lusso (che è impignorabile dal fisco in base a DL 69/2013), AdER può procedere all’espropriazione immobiliare. Ciò comporta la vendita all’asta dell’immobile. È un procedimento lungo, usato raramente rispetto al passato (AdER tende a preferire altre forme di riscossione, a meno che non si tratti di grandi evasori o immobili di pregio). Resta comunque un rischio reale per debiti elevati. In genere prima di arrivare all’asta, AdER iscrive ipoteca e attende; se il debitore continua a non pagare, può notificare un atto di pignoramento, con contestuale blocco della disponibilità dell’immobile e assegnazione a un custode giudiziario per la vendita forzata.
  • Pignoramento di conti correnti: è la forma di gran lunga più comune di esecuzione. AdER, grazie all’accesso all’Anagrafe dei conti, individua i rapporti bancari/postali del debitore e invia un atto di pignoramento presso terzi alla banca, bloccando le somme giacenti fino alla concorrenza del debito. La banca congela i fondi e, trascorsi 60 giorni senza opposizione o pagamento, li trasferisce ad AdER fino a soddisfo del credito . Il contribuente di solito scopre il pignoramento conto quando vede il saldo indisponibile. Può in extremis fare opposizione al giudice dell’esecuzione (Tribunale) se ci sono vizi formali, ma raramente questo salva le somme, a meno che il pignoramento sia proprio illegittimo (es. su conto cointestato, in certi casi). L’unica via per sbloccare è pagare o ottenere una sospensione del giudice tributario (se nel frattempo c’è un ricorso pendente): con l’ordinanza di sospensione, la banca può essere autorizzata a scongelare. Ma se non c’è ricorso/sospensione, nel giro di due mesi il denaro passa al fisco. Proteggere i conti: a chi ha debiti noti e non risolti, si suole consigliare di non mantenere depositi liquidi eccessivi sul conto, poiché quelli sono i primi ad essere colpiti. Tuttavia, svuotare scientemente i conti dopo aver ricevuto l’accertamento esecutivo può essere letto come atto in frode. Un suggerimento legale è semmai convertire liquidità in forme non aggredibili facilmente (non però donazioni a terzi, che sarebbero revocabili). In ogni caso, meglio non arrivare a questo punto: la rateazione tempestiva evita il blocco del conto.
  • Pignoramento dello stipendio/pensione: l’AdER può notificare il pignoramento al datore di lavoro (o ente pensionistico) del debitore, obbligandolo a trattenere una quota mensile dello stipendio o pensione e versarla al Fisco. Le norme (art. 72-ter DPR 602/73) fissano limiti: 1/10 dello stipendio netto se l’importo < €2.500, 1/7 se tra 2.500 e 5.000, 1/5 oltre €5.000. Per le pensioni, intoccabile il minimo vitale (circa €780) e poi quote come sopra sulla parte eccedente. Questo significa che chi lavora come dipendente rischia, in caso di inerzia, di vedersi decurtare il salario per mesi o anni. Il datore non può opporsi (anzi è responsabile se non effettua le trattenute). Per un imprenditore, subire un pignoramento del genere è molto negativo anche a livello reputazionale sul luogo di lavoro. Quindi, ancora una volta, prevenire con la rateazione o la definizione bonaria conviene.
  • Pignoramento di crediti commerciali: l’AdER può colpire anche i crediti che il debitore vanta verso i suoi clienti. Ad esempio, se Tizio (imprenditore edile) deve incassare €50.000 da Caio per lavori fatti, AdER può notificare a Caio un atto intimandogli di pagare non a Tizio ma direttamente ad AdER (fino a concorrenza del debito). Così il debitore vede deviare i propri incassi. Questo strumento è usato soprattutto con debitori che hanno grossi crediti noti (es. fornitori delle PA, contribuenti con crediti d’imposta compensati indebitamente, ecc.). Ma AdER sta ampliando l’uso anche su rapporti cliente-fornitore comuni, specialmente se il debitore non ha beni mobili o immobili noti.
  • Aumento del debito per aggio e interessi di mora: è bene ricordare che lasciare andare avanti la riscossione fa lievitare l’importo. Dal giorno successivo al termine per pagare (61° giorno post notifica) scattano gli interessi di mora, attualmente intorno al 3-4% annuo, che si sommano al debito . Inoltre, all’Agente spetta l’aggio di riscossione, interamente a carico del debitore: parliamo di circa il 3% delle somme se si paga entro 60 gg dalla notifica della presa in carico, o il 6% se oltre (queste percentuali possono variare leggermente per legge, ma nel 2025 sono queste). Ci sono poi le spese esecutive (notifica, pignoramento, ecc.) che vengono addebitate al debitore (anche se in parte poi recuperabili dal soccombente in caso di giudizio). Insomma, chi non paga subito si trova a dover pagare di più: ad esempio su €10.000 di tributo accertato, un anno di mora (~3%) e aggio (6%) aggiungono ~€900, senza contare eventuali ulteriori sanzioni per ritardato versamento se previste in certi casi particolari. Dunque l’inerzia ha un costo economico oltre che giuridico.

In sintesi, il debitore che ignora un accertamento esecutivo rischia: l’erosione progressiva della propria liquidità (conti bancari bloccati), restrizioni e vincoli sui propri beni (fermi su auto, ipoteche su case), nonché il peggioramento della propria affidabilità creditizia (un fermo auto o un’ipoteca sono informazioni che banche e fornitori potrebbero venire a sapere, minando la reputazione finanziaria). Nei casi più estremi, rischia di perdere i beni stessi attraverso l’espropriazione.

Va anche detto che l’Agente della riscossione, a differenza del passato, oggi agisce con una certa progressività: difficilmente parte subito col pignoramento immobiliare o del conto se ci sono altre soluzioni; spesso invia prima solleciti, avvisi (es. preavviso di fermo, preavviso di ipoteca) anche se la legge non lo obbliga sempre. Questo per favorire la compliance volontaria. AdER preferisce che il debitore chieda la rateizzazione piuttosto che procedere a vendite forzate (che sono costose e incerte anche per il Fisco). Quindi, il debitore ha opportunità di evitare il peggio, ma deve essere proattivo nel comunicare e trovare intese (rate, piani) prima che l’Agente si stanchi di aspettare.

Un’ultima conseguenza da evidenziare: dopo che un accertamento esecutivo diventa definitivo, inizia a decorrere la prescrizione del credito tributario (vedi box sulla prescrizione più avanti). Se il Fisco non riesce a riscuotere entro il termine prescrizionale (spesso 10 anni per imposte erariali, 5 anni per tributi locali) , il debito si estingue. Tuttavia, confidare nella prescrizione significa sperare che per 5-10 anni AdER non compia atti interruttivi (cosa rara: anche un semplice sollecito scritto o preavviso di fermo interrompe e fa decorrere da capo). Ci sono stati casi in cui i debiti si sono “arenati” e il contribuente, resistendo a eventuali piccole azioni, è arrivato alla prescrizione. Ma non è affatto la norma. Inoltre, se il contribuente riceve un atto interruttivo (es. intimazione di pagamento) deve eccepire la prescrizione con ricorso o opposizione, altrimenti quell’atto (se non impugnato) prevale. Insomma, la prescrizione è difesa ex post da far valere attivamente, non un meccanismo automatico di cancellazione (salvo per la discarica automatica dei ruoli dopo 5 anni introdotta dal T.U. 33/2025, che però riguarda ruoli infruttuosamente eseguiti, eventualità limitata e comunque a discrezione normativa ).

Riassumendo, il quadro per il debitore inadempiente è fosco: ogni giorno di inattività dopo un accertamento esecutivo è un giorno che lo avvicina al pignoramento. I rischi concreti – come efficacemente elencato dagli esperti – sono: “pignoramento dei conti, blocco di stipendi, pignoramento dei crediti verso clienti, fermi, ipoteche, aggravio del debito per interessi e aggio, e perdita definitiva del diritto di ricorso” .

Approfondimento: Prescrizione del debito tributario da accertamento esecutivo – Una volta divenuto definitivo, un credito tributario si prescrive con termini differenti a seconda della natura. In generale, la Cassazione ha stabilito che i tributi erariali definitivi seguono la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. , non considerandoli obbligazioni periodiche. Ciò significa che, ad esempio, IRPEF, IVA, IRES risultanti da accertamento non pagato si prescrivono in 10 anni (dalla definitività o dall’ultimo atto interruttivo). Per i tributi locali, invece, si tende ad applicare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., trattandosi di entrate periodiche (IMU, TARI annuali) . Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni (art. 20 co.3 D.Lgs. 472/97) , così come gli interessi (considerati accessori periodici) in mancanza di atti interruttivi . Fanno eccezione alcune entrate minori: ad es. il bollo auto erariale si prescrive in 3 anni . È utile conoscere questi termini perché, se il Fisco rimane inerte oltre tali periodi, il debitore può far valere la prescrizione e liberarsi del debito. In pratica però l’Agente della riscossione invia quasi sempre qualche atto (anche un semplice sollecito) prima che maturi la prescrizione, interrompendo il termine. Il contribuente deve allora eccepire la prescrizione nei confronti di quell’atto. Ad esempio, se arriva un’intimazione di pagamento 7 anni dopo la cartella senza altri atti in mezzo, si dovrà impugnarla entro 60 gg per far valere l’avvenuta prescrizione quinquennale (se tributo locale) . Le Sezioni Unite hanno chiarito che quando un accertamento diventa definitivo, non si applica l’art. 2953 c.c. (trasformazione in giudicato decennale) poiché non è una sentenza, ma direttamente l’art. 2946 c.c. (10 anni) . Dunque, niente prescrizione breve di 5 anni per le imposte erariali, anche se annuali, ma 10 anni. Il contribuente deve tenere traccia di tutte le notifiche ricevute (anche di atti minori) per calcolare se la prescrizione è maturata o è stata interrotta.

Domande frequenti (FAQ) sull’accertamento esecutivo

D1: Che differenza c’è tra un accertamento “ordinario” e un accertamento esecutivo?
R: L’accertamento esecutivo contiene già una intimazione di pagamento e, trascorsi i termini, vale come titolo per eseguire pignoramenti senza bisogno di cartella . L’accertamento ordinario (oggi sempre più raro) invece richiedeva, dopo la definitività, l’iscrizione a ruolo e la notifica di una cartella di pagamento per procedere alla riscossione. Dal 2011 in poi, praticamente tutti gli accertamenti fiscali rilevanti sono esecutivi, salvo eccezioni (comunicazioni di irregolarità, ecc.). In breve: nell’accertamento esecutivo “accertamento e precetto” stanno in uno stesso atto, mentre prima erano in due atti separati (avviso + cartella) .

D2: Ho ricevuto un accertamento esecutivo: quanti giorni ho per pagare?
R: 60 giorni dalla data di notifica (il termine decorre dalla ricezione dell’atto o dalla compiuta giacenza se non ritirato in posta). Entro 60 giorni puoi pagare senza ulteriori sanzioni (anzi, se paghi e fai acquiescenza hai sanzioni ridotte di 1/3) . Se non paghi entro 60 giorni, dal 61° l’atto è esecutivo e maturano interessi di mora . Inoltre l’ente, trascorsi ulteriori 30 giorni (90 dalla notifica), trasmetterà il debito all’Agente della riscossione .

D3: E quanti giorni ho per fare ricorso?
R: Sempre 60 giorni dalla notifica (salvo sospensioni per adesione o altre proroghe straordinarie di legge). Il termine per impugnare coincide con quello per pagare. Se presenti istanza di accertamento con adesione prima che scadano i 60 gg, ottieni 90 giorni di proroga (in tal caso il ricorso va proposto entro 150 giorni dalla notifica) . Attenzione: se il 60° giorno cade di sabato o festivo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il ricorso va notificato all’ente impositore e depositato in Corte di Giustizia Tributaria entro 30 giorni dalla notifica all’ente.

D4: Devo pagare qualcosa anche se faccio ricorso?
R: Sì. La legge prevede che, impugnando l’atto, devi comunque versare un importo pari ad 1/3 delle imposte accertate entro il termine di proposizione del ricorso . Questo importo dovrebbe essere indicato nell’avviso (spesso è indicato come “importo dovuto in caso di ricorso”). Se non lo versi, l’ente può incaricare l’Agente di riscuotere anche quel terzo, e potresti ricevere solleciti su di esso durante la causa. Le sanzioni invece restano sospese fino al giudizio di primo grado . Facendo ricorso puoi anche chiedere al giudice la sospensione di tutto, ma finché il giudice non decide, formalmente il terzo è dovuto. In pratica molti contribuenti non pagano il terzo subito e attendono l’esito dell’istanza di sospensione: se il giudice concede la sospensiva, quel pagamento è sospeso; se la nega, conviene versarlo per evitare azioni esecutive su almeno quel pezzo.

D5: L’ufficio mi ha invitato a un contraddittorio prima di emettere l’accertamento: questo accertamento sarà esecutivo?
R: Sì, anche se preceduto da invito o PVC, l’avviso finale emesso dall’Agenzia delle Entrate (o dal Comune) è esecutivo. Ad esempio, nelle procedure di concordato o adesione: se non si perfeziona l’adesione, l’atto impositivo che segue (l’avviso) conterrà comunque l’intimazione e sarà immediatamente esecutivo. Quindi non confondere l’invito al contraddittorio (che non è esecutivo di per sé) con l’avviso finale. Quest’ultimo rispetterà la forma dell’accertamento esecutivo.

D6: Posso chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate subito, quando ricevo l’accertamento?
R: Direttamente all’Agenzia Entrate, solo se fai acquiescenza o adesione (in tal caso puoi rateizzare in massimo 8 o 16 rate trimestrali) . Se invece intendi contestare o non pagare subito, l’Agenzia Entrate dopo 60 giorni affiderà il debito all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER), e la rateizzazione potrai chiederla a quest’ultima. AdER concede piani di solito mensili fino a 72 rate (6 anni) senza necessità di documentare lo stato di difficoltà per importi <= €120.000 ; fino a 120 rate (10 anni) per importi maggiori o comprovate situazioni di crisi . Conviene chiedere la dilazione ad AdER appena il debito le viene caricato, per fermare sul nascere le possibili azioni. La domanda ad AdER può farsi online in area riservata oppure tramite PEC con modulo. Ricorda: la prima rata va pagata entro 30 giorni dall’accoglimento e saltare 5 rate fa decadere il beneficio .

D7: Nel frattempo che aspetto l’esito del ricorso, l’Agente della riscossione può pignorare qualcosa?
R: Se non hai ottenuto una sospensione dal giudice tributario, , dopo i 180 giorni dalla presa in carico (o prima se c’è pericolo) AdER potrebbe iniziare le azioni sul terzo dovuto o, in caso di mancato versamento del terzo, anche sull’intero (salvo poi restituire se vincerai in giudizio) . In pratica però, se hai un ricorso pendente, AdER spesso attende l’esito almeno di primo grado prima di agire in modo invasivo – a meno che l’ufficio non segnali urgenza. Per sicurezza, chiedi sempre la sospensione giudiziale quando presenti ricorso. Se concessa, AdER non potrà pignorare finché dura la sospensione (fino alla sentenza). Senza sospensione, AdER può procedere sulla parte non pagata (il famoso 1/3) anche durante il giudizio . Tuttavia, spesso limitano l’azione a misure cautelari (fermo/ipoteca) in attesa del giudizio, e rinviano il pignoramento dell’intero a dopo la sentenza. Non c’è garanzia però: formalmente la legge glielo consente dopo i 180 gg.

D8: Mi è arrivato un “avviso di presa in carico” da AdER: cos’è e devo fare qualcosa?
R: È una semplice comunicazione informativa con cui AdER ti avvisa che ha preso in carico il tuo debito dall’ente creditore . Non è una cartella, non è un atto impugnabile (salvo casi particolari) . Non contiene una nuova richiesta di pagamento, ma ti mette a conoscenza che se non hai pagato, ora il compito di riscuotere è passato all’Agente. Cosa fare: se intendi pagare subito o rateizzare, fallo (troverai indicati i canali di pagamento o la possibilità di chiedere rate) . Se hai già un ricorso pendente o altro, prendi atto della comunicazione e preparati eventualmente a chiedere sospensione al giudice (se non fatta) o a rinnovare l’istanza di sospensione allegando che AdER ha preso in carico. Da non fare: non ignorarla del tutto, perché indica che i 180 giorni di “countdown” all’esecuzione sono iniziati. Non devi però fare ricorso contro questo avviso, a meno che sostenga di non aver mai ricevuto l’atto originario: in tal caso, l’avviso di presa in carico costituisce primo atto e puoi impugnarlo per far valere la mancata notifica dell’accertamento esecutivo . In sintesi, l’avviso di presa in carico ti informa e basta: usa quell’informazione per muoverti (pagare, rateizzare, sospendere), ma di per sé non è un atto di cui preoccuparsi come fosse una nuova cartella.

D9: Non ho fatto in tempo a ricorrere entro i 60 gg perché ero malato/ho scoperto tardi la notifica. Posso oppormi in qualche modo ora?
R: Situazione difficile. Se l’accertamento è definitivo perché sono passati i termini, non c’è un rimedio automatico nel sistema tributario (non esiste un “ricorso tardivo” salvo casi di forza maggiore davvero eccezionali, difficili da far valere). Puoi provare due strade: a) presentare comunque un ricorso tardivo sperando che l’ente non sollevi l’eccezione di decadenza (ma lo farà quasi certamente); b) attendere un atto della riscossione (es. un pignoramento, un’intimazione di pagamento) e impugnarlo davanti al giudice competente (tributario o civile a seconda) sostenendo che l’atto presupposto non era stato notificato correttamente o che ci sono altri vizi. Ad esempio, se dici “ero malato grave, non ho potuto attivarmi”, potresti chiedere una rimessione in termini, ma nella giustizia tributaria non è espressamente prevista se non in rari casi. Se la notifica è avvenuta regolarmente (es. a familiare) e tu semplicemente non l’hai saputo in tempo, purtroppo l’atto è valido. In tal caso puoi solo agire in autotutela chiedendo la clemenza dell’ufficio o, se arrivano le cartelle/attidiris, rateizzare per mitigare i danni. Se invece scopri che la notifica in realtà era nulla (es. inviata a indirizzo sbagliato, vizi formali gravi), allora quell’accertamento in teoria non è divenuto definitivo perché la notifica non ha mai avuto luogo validamente: in tal caso, l’avviso di presa in carico potrebbe essere impugnato per far valere la nullità, oppure se ti pignorano senza che tu abbia mai saputo niente prima, puoi fare opposizione all’esecuzione per difetto di notifica. Ma devi avere prove solide che non hai effettivamente ricevuto l’atto per vizio imputabile all’ente (es. relata di notifica inesistente o totalmente errata).

D10: Possono ipotecarmi casa o farmi vendere la casa per un debito fiscale?
R: Sì, se il debito è rilevante e persistente. Ipoteca: per legge AdER può iscrivere ipoteca su tuoi immobili per debiti > €20.000 . Ti manderà prima un preavviso di ipoteca. Una volta ipotecata, la casa risulta gravata finché non paghi il debito (con interessi e spese). Espropriazione (vendita): AdER può procedere a pignorare e far vendere la casa all’asta se il debito supera €120.000, a condizione che non sia l’unico immobile di tua proprietà adibito ad abitazione principale (la cosiddetta prima casa, se non di lusso, è protetta dal pignoramento per debiti fiscali, ma non dall’ipoteca) . Quindi, se hai più immobili o se la casa non è prima casa, e il debito è grosso, il rischio esiste. In pratica AdER usa l’espropriazione come ultima ratio, di solito dopo aver tentato fermi, pignoramenti su conti o stipendi. Ma non è escluso. Perciò, anche solo l’ipoteca è un campanello d’allarme serio: significa che il debito va risolto (pagato o rateizzato) al più presto, altrimenti il passo successivo potrà essere l’asta giudiziaria.

D11: Hanno messo fermo amministrativo alla mia auto, ma mi serve per lavorare. Posso fare qualcosa?
R: Il fermo si può sospendere o cancellare solo pagando (o rateizzando) il debito. Non ci sono eccezioni automatiche per l’auto strumentale; c’era la possibilità di ricorrere al giudice di pace sostenendo l’illegittimità per sproporzione (ad esempio fermo per 100€ su auto necessaria), ma la giurisprudenza è oscillante. L’AdER stessa in alcuni casi evita di iscrivere fermi se il contribuente dimostra che quell’auto è indispensabile per l’attività, ma è discrezionale. Tecnicamente potresti chiedere ad AdER un provvedimento di sospensione del fermo presentando istanza motivata (ad esempio proponendo contestualmente un piano di rateazione): talvolta, dopo pagamento di una quota o prima rata, AdER può rilasciare un nulla osta provvisorio alla circolazione. Non è un diritto sancito, ma puoi provare a rivolgerti allo sportello AdER con la documentazione. In giudizio, il fermo è impugnabile davanti al tribunale amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione, ma i TAR di solito respingono se c’è un debito certo. Quindi l’unica vera soluzione pratica: pagare o rateizzare, e richiedere la cancellazione del fermo. Dopo aver pagato, l’AdER entro 20 giorni comunica al PRA il dischio del fermo e torna tutto normale.

D12: Ho pagato in ritardo (oltre 60 gg) l’accertamento, pensavo di aver risolto, e invece AdER ora mi chiede interessi e aggio. Devo pagarli?
R: Sì. Se paghi dopo la scadenza dei 60 giorni, l’accertamento era già esecutivo. Il pagamento tardivo comporta che sulle somme versate maturano comunque gli interessi di mora fino al giorno del pagamento . Inoltre, l’aggio AdER potrebbe comunque essere dovuto se il carico nel frattempo era stato affidato. AdER in genere, ricevuto un pagamento tardivo, ti iscrive a ruolo d’ufficio sanzioni da tardivo versamento (pari al 30% di ogni importo pagato oltre i 60 gg) se non erano già comprese, e aggiunge interessi di mora (al tasso vigente, calcolati giorno per giorno dal 61° giorno al giorno del pagamento) e il aggio percentuale sulla riscossione (se il pagamento è avvenuto quando ormai il carico era in suo possesso). Ad esempio, se hai pagato al 90° giorno direttamente all’Agenzia Entrate, ma intanto il 60° giorno avevano affidato ad AdER, quest’ultima potrebbe chiederti l’aggio (3% circa) su quanto hai pagato, perché formalmente hai pagato dopo l’affidamento. In pratica conviene comunque pagare prima possibile per ridurre questi oneri accessori. Se hai versato all’ente prima che affidasse ad AdER, di solito l’aggio non c’è (perché AdER non ha svolto attività). Se invece paghi ad AdER dopo l’affidamento, l’aggio c’è. E sì, va pagato altrimenti rimane a ruolo.

D13: L’accertamento è per una società che ora ho chiuso, posso non pagare? Tanto la società è estinta…
R: Attenzione: la chiusura della società non sempre salva dal pagamento. Se è una società di capitali (srl, spa), l’Agenzia Entrate e AdER possono rivalersi sui soci se hanno ricevuto capitale in fase di liquidazione o se la società era usata in frode. In base all’art. 2495 c.c., i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in sede di liquidazione, e verso i liquidatori se il mancato pagamento è colpa loro. Inoltre, per alcune imposte (IVA in primis) l’AdER tenta di imputare il debito agli amministratori personalmente se c’è stato illecito. Se è una società di persone (snc, sas), i soci sono già illimitatamente responsabili per le imposte della società: l’accertamento emesso alla società permette all’AdER di colpire i soci anche dopo lo scioglimento. Quindi, la cessazione della partita IVA o la cancellazione dal registro non garantisce immunità: il Fisco può inseguire coobbligati (soci, garanti) e in certi casi contestare responsabilità ai rappresentanti. Prima di pensare di “far fallire e non pagare”, valuta queste implicazioni con un legale. È possibile magari ridurre il danno con procedure concorsuali (vedi transazione fiscale).

D14: Dopo quanti anni il debito fiscale si “cancella”?
R: Dipende dal tributo, ma in generale il credito erariale si prescrive in 10 anni . I tributi locali in 5 anni . Però ogni atto interruttivo (es. sollecito, intimazione) fa ripartire il conteggio. Quindi non è che “si cancella automaticamente”: devi eccepire la prescrizione se AdER tenta di riscuotere oltre il termine. Un caso tipico: nessuna notizia per oltre 10 anni, poi AdER notifica un’intimazione – se la notifica dell’accertamento era oltre 10 anni fa, puoi impugnare quell’intimazione in Commissione Tributaria invocando la prescrizione decennale . Se vinci, il debito è estinto. Ma se non reagisci, quell’atto interrompe la prescrizione e il debito “rivive” per altri 10 anni. Quindi devi essere attento e calcolarla tu. Nota: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni a parte, quindi a volte il tributo rimane ma sanzioni/interessi no (occorre però farlo valere). Data la complessità, è bene farsi assistere da un tributarista se si vuole eccepire prescrizioni.

D15: Posso compensare un credito che ho (ad esempio un rimborso d’imposta) con l’accertamento esecutivo?
R: Non direttamente. Finché il debito sta all’Agenzia Entrate (nei 60 gg), in teoria sì attraverso istanza di compensazione in sede di adesione o acquiescenza (ma è raro). Dopo che va in carico ad AdER, la compensazione “amministrativa” non è prevista: se hai un credito da rimborso IRPEF e un debito da accertamento, l’AdER non li compensa automaticamente. Dovresti incassare il rimborso e poi pagare il debito (o viceversa). C’è però una possibilità: in procedure concorsuali o transattive, l’Erario considera la compensazione. E nota che se hai crediti verso la PA, AdER può pignorare quei crediti (quindi indirettamente li “compensa” forzatamente). Ad esempio, se la tua impresa vanta un credito verso un Ministero di €50k e hai debiti fiscali per €10k, l’AdER può notificare al Ministero di trattenere 10k e girarglieli, e tu riceverai il rimborso decurtato. Quindi la compensazione avviene in questo modo coatto in certi casi (la legge impone alle PA di verificare, prima di pagare crediti > €5k, se il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo > €5k, e in caso sospende il pagamento e avvisa AdER – art. 48-bis DPR 602/73). In generale, non puoi tu unilateralmente compensare un debito da accertamento con un credito d’imposta tuo, a meno che usi la compensazione in F24 prima che te lo vietino (ma attento: se il debito è definitivamente accertato, la compensazione “orizzontale” potrebbe essere bloccata; dal 2021 chi ha carichi a ruolo scaduti > €1.500 non può compensare crediti d’imposta se non regolarizza, pena lo scarto del modello F24).

Esempi pratici e casi reali

Per illustrare concretamente come funzionano le regole spiegate, esaminiamo di seguito alcuni casi ipotetici basati su situazioni comuni in cui un imprenditore o contribuente potrebbe trovarsi con un accertamento esecutivo.

Caso 1: Accertamento esecutivo per redditi non dichiarati (imprenditore individuale)
Mario Rossi, titolare di una ditta individuale (ditta ROSSI), riceve il 10 marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2020. L’atto contesta ricavi non dichiarati e maggior IRPEF, oltre ad IVA non versata, chiedendo €50.000 tra imposte, €15.000 di sanzioni e €5.000 di interessi. Totale €70.000. Mario ha 60 giorni (fino al 9 maggio 2025) per reagire. Le opzioni di Mario: dopo consulto con il commercialista, presenta il 20 aprile 2025 un ricorso tributario contestando la fondatezza dell’accertamento (ritiene di avere documenti per dimostrare che parte dei ricavi erano esenti). Contestualmente, chiede sospensione giudiziale. Entro il 9 maggio Mario versa comunque una somma pari a un terzo delle imposte accertate: l’accertamento richiedeva €50.000 di imposte, versa quindi ~€16.667 + interessi (diciamo €17.000) – questo perché teme pignoramenti e vuole mostrare buona fede. Il 15 giugno 2025 la Corte Tributaria accorda la sospensione dell’esecutività per il resto dell’importo fino alla decisione. Cosa accade intanto? Il 10 luglio 2025 (30 gg dopo il 9 maggio) l’Agenzia Entrate affida comunque il carico residuo all’AdER: importo affidato circa €53.000 (il totale 70k meno il terzo pagato). L’AdER invia il 20 luglio 2025 un avviso di presa in carico a Mario. Tuttavia, avendo ricevuto copia dell’ordinanza di sospensione, l’AdER non intraprende azioni esecutive sul residuo in attesa dell’esito del ricorso (si attiene alla sospensione concessa). Il 10 febbraio 2026 la Corte emette sentenza riducendo il debito del 50% (riconoscendo che parte dei ricavi erano esenti). Mario risulta dover pagare €25.000 imposte, relative sanzioni ridotte e interessi. A questo punto, l’Agenzia Entrate ricalcola il dovuto, detrae i €17.000 già versati da Mario e iscrive a ruolo la differenza (supponiamo Mario debba ancora €15.000). L’AdER riprende la riscossione su €15.000, invita Mario a pagare e Mario attiva subito una rateazione in 18 rate mensili da ~€833 l’una. Mario evita pignoramenti: l’unico effetto che ha subito è stato l’immobilizzo di €17.000 per circa un anno (che però ha impedito guai peggiori) e l’avviso di presa in carico. Questo scenario mostra un uso “corretto” degli strumenti: Mario ha impugnato, ottenuto sospensione e dilazionato poi il dovuto. Se Mario fosse rimasto inerte, dal 10 maggio 2025 il debito 70k sarebbe divenuto definitivo; a luglio 2025 AdER avrebbe potuto iscrivere ipoteca sulla casa di Mario (visto l’importo elevato) e notificare un pignoramento del conto per incassare il possibile. Mario magari avrebbe trovato il conto aziendale bloccato e avrebbe dovuto rincorrere l’AdER tardivamente. Così invece ha gestito attivamente la situazione.

Caso 2: Accertamento esecutivo IMU (tributo locale)
La Società ALFA s.r.l. possiede immobili in un Comune. Il 5 settembre 2024 riceve dal Comune un avviso di accertamento esecutivo IMU per l’anno 2019: viene contestato omesso versamento IMU su un capannone, per €10.000 di imposta + €2.000 sanzioni + €800 interessi = totale €12.800. La società, in difficoltà economiche, ignora l’atto: non paga né fa ricorso entro 60 giorni. Il 5 novembre 2024 l’accertamento diviene definitivo. Il Comune, come da legge, il 5 dicembre 2024 (30 gg dopo) affida il debito di €12.800 all’AdER. L’AdER invia il 20 dicembre 2024 un avviso di presa in carico alla ALFA s.r.l. (PEC). La società ancora non reagisce. Trascorsi 180 giorni dall’affidamento (giugno 2025), l’AdER avvia le procedure: in data 10 luglio 2025 notifica un preavviso di ipoteca alla società per l’immobile di sua proprietà (lo stesso capannone). ALFA s.r.l. a questo punto si allarma e contatta un avvocato: l’avvocato nota che effettivamente l’IMU era dovuta, ma rileva che il Comune ha commesso un errore di calcolo sugli interessi. Ormai però l’accertamento è definitivo, si può solo cercare di evitare l’ipoteca. ALFA il 30 luglio 2025 presenta all’AdER istanza di rateizzazione per €12.800 (ora diventati ~€13.200 con interessi di mora maturati e compensi vari). L’AdER accoglie la rateazione in 36 rate (essendo importo modesto) da circa €370/mese. Contestualmente sospende l’iscrizione di ipoteca (che non viene formalizzata, restando al livello di preavviso). ALFA inizia a pagare le rate. Qui la società ha rischiato grosso: se avesse atteso ancora, a fine 2025 l’AdER avrebbe potuto iscrivere ipoteca e poi pignorare il capannone. Inoltre, non avendo fatto ricorso, ha dovuto accettare il debito pieno (pur se c’era un piccolo errore). Con la rateazione ha evitato che il capannone finisse all’asta e ha potuto diluire il pagamento. Questo scenario evidenzia che per i tributi locali l’accertamento esecutivo funziona come per quelli statali: la differenza è che il Comune poteva procedere anche autonomamente, ma delegando ad AdER il meccanismo è identico (60gg + 30gg + 180gg ecc.). Se ALFA avesse voluto contestare l’IMU, doveva farlo entro 60 gg davanti alla Commissione Tributaria (oggi Corte Giustizia Trib.) provinciale: non facendolo, quell’IMU 2019 è ormai dovuta, salvi errori di persone o simili che qui non c’erano.

Caso 3: Cartella di pagamento vs. accertamento esecutivo
Per comprendere le differenze procedurali, consideriamo Tizio e Caio: Tizio riceve nel 2023 una cartella di pagamento per IRPEF omessa risultante da un controllo automatizzato (dichiarazione infedele), Caio riceve nel 2023 un avviso di accertamento esecutivo per lo stesso motivo (ma l’Agenzia ha emesso direttamente accertamento anziché passare dal controllo automatizzato). Tizio ha 60 gg per pagare la cartella; se non paga, entro un anno l’AdER dovrà mandargli un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602) prima di pignorare. Caio invece con l’accertamento esecutivo ha anch’egli 60 gg per pagare; se non paga, dopo 60 gg l’atto è titolo esecutivo e dopo 30 gg va in AdER. L’AdER manderà solo l’avviso di presa in carico (non un’intimazione, a meno che passi un anno intero). Sia per Tizio che per Caio l’AdER, decorsi 180 gg dall’affidamento, potrà fare pignoramenti. Ma Caio ha ricevuto un unico atto (l’accertamento) invece Tizio due (avviso bonario prima, poi cartella). In definitiva Caio ha avuto meno passaggi per arrivare alla stessa situazione. Entrambi comunque, se avessero fatto ricorso, avrebbero seguito le vie indicate.

Questi esempi mostrano come l’accertamento esecutivo operi in pratica e come i contribuenti devono modulare le loro reazioni per evitare effetti negativi. Ogni caso reale può avere varianti complesse (in Cassazione esistono sentenze su quasi ogni combinazione di eventi), ma i principi base rimangono quelli esposti.

Tabelle riepilogative finali

Per agevolare la consultazione, riportiamo due tabelle riepilogative con i punti chiave relativi a termini & scadenze e a prescrizione vs decadenza in materia di accertamento esecutivo.

Tabella 3 – Termini principali legati all’accertamento esecutivo (riassume gli step temporali di cui al paragrafo procedurale):

Evento/TermineGiorni dalla notificaNote e riferimenti
Ricorso o pagamento (ordinario)Entro 60 giorniTermine per impugnare o pagare senza mora . Se ricorso, versare 1/3 imposte .
Affidamento ad Agente riscossione~90 giorni (60+30)Decorso 30 gg dal termine pagamento . Carico trasferito ad AdER (o concessionario locale) .
Avviso di presa in carico~90–120 giorniInviato dopo l’affidamento (raccomandata semplice/PEC) . Non sospende termini.
Sospensione esecuzione (legale)180 giorni dall’affidamentoPeriodo di “stand-by” delle esecuzioni forzate . Non si applica se pericolo per riscossione .
Misure cautelari (fermo/ipoteca)Durante i 180 giorniPossibili immediatamente dopo affidamento .
Inizio pignoramenti181° giorno post-affidamentoSe nessun pericolo: trascorsi i 180 gg . Se pericolo: anche prima (dopo 60 gg) .
Intimazione art. 50 DPR 602/73> 1 anno dalla notificaObbligatoria prima di pignorare se l’atto esecutivo è stato notificato da oltre 1 anno . (Non serve se pignoramento avviene entro l’anno).

Tabella 4 – Prescrizione vs Decadenza: principali termini (per non confondere i due concetti):

Azione/creditoTermine di decadenza (per l’ente)Termine di prescrizione (per il credito)
Accertamento imposte dirette, IVA31/12 del 5° anno successivo (ordinario) – Art. 43 DPR 600/7310 anni dalla definitività del titolo (se non riscosso)
Accertamento IMU/TARI (tributi locali)31/12 del 5° anno successivo (es. 2019 entro fine 2024)5 anni dalla definitività (obbligazioni periodiche)
Cartella di pagamento (ruolo)– (emessa dopo atto, segue prescrizione del tributo)In genere 10 anni per tributi erariali; 5 anni tributi locali (vedi sopra). Atti interruttivi riportano a zero il termine.
Sanzioni tributarie autonome– (contestazione entro 5 anni dal fatto illecito, art.20 D.Lgs 472/97)5 anni dalla definitività (termine breve ex art.20 c.3 D.Lgs 472/97)
Interessi di mora– (maturano dopo 60 gg)5 anni in quanto obbligazioni periodiche accessorie
Esecuzione forzata (pignoramento)entro 1 anno da notifica titolo esecutivo (altrimenti serve intimazione)Non oltre termine prescrizione del credito sottostante. Intimazioni e pignoramenti stessi sono atti interruttivi (riducono a zero e fanno decorrere nuovo periodo di prescrizione).

Nota: Decadenza = termine entro cui l’ente deve compiere un atto (es. notificare l’accertamento) o perde il potere. Prescrizione = termine entro cui il credito va riscosso (o almeno va fatto un atto di riscossione), pena estinzione. Nel contesto dell’accertamento esecutivo: la decadenza più rilevante è quella per notificare gli avvisi (ad es. 5 anni per imposte e IMU come sopra); la prescrizione rileva dopo che l’atto è definitivo (5 o 10 anni come visto). AdER è tenuta a rispettare la prescrizione: se la supera, il debitore deve eccepirla, ma il giudice gli darà ragione se confermata .

Conclusioni

L’accertamento esecutivo rappresenta oggi il fulcro delle procedure di riscossione tributaria in Italia. Per imprenditori e professionisti con Partita IVA, ciò significa dover fronteggiare in tempi rapidi le contestazioni del Fisco, senza poter contare su dilazioni fisiologiche che un tempo la fase della cartella poteva offrire. Dal punto di vista del contribuente-debitore, come abbiamo analizzato, è fondamentale:

  • Conoscere i propri diritti (termini per ricorrere, per pagare con sanzioni ridotte, per chiedere sospensioni) e i propri obblighi (pagare il terzo in caso di ricorso, fornire garanzie se richiesto per rate oltre un certo limite, etc.).
  • Agire tempestivamente: i 60 giorni passano in fretta e non esiste “aspettare la cartella” – l’accertamento stesso è già un ultimatum. Abbiamo visto come anche errori in buona fede (es. confidare nell’autotutela) possano avere conseguenze fatali se fanno perdere i termini di ricorso.
  • Valutare tutte le opzioni: ricorso, definizione agevolata, rateazione, transazione, ecc., possibilmente con l’ausilio di un professionista. Ogni situazione è peculiare: ad esempio, contestare un atto formalmente corretto ma economicamente insostenibile potrebbe non bastare – in parallelo va pensato un piano di rientro o una procedura da sovraindebitamento.
  • Mantenere il dialogo con AdER: l’Agente della riscossione, una volta investito del carico, non è un “nemico” ma un interlocutore con cui si può trattare sul come pagare (non sul se pagare, su quello decide il giudice semmai). Ignorare comunicazioni e solleciti di AdER peggiora solo la situazione. Richiedere una rateizzazione, anche minima, spesso evita misure dure e dà respiro all’azienda.
  • Monitorare la propria PEC e domicilio fiscale: le notifiche ormai viaggiano su PEC per partite IVA. Non controllare la PEC equivale a non aprire la porta al postino – ma la legge presume la consegna lo stesso. Quindi tenere attiva e monitorata la casella PEC è essenziale per non “cadere dalle nuvole” mesi dopo. Lo stesso vale per eventuali trasferimenti di sede o domicilio: comunicare sempre all’AE i cambi, per evitare notifiche in vecchi indirizzi (che potrebbero comunque perfezionarsi se non rintracciati).
  • Documentare tutto: conservare le buste, le ricevute di ritorno, le PEC ricevute, i report di mancata consegna, ecc. Questo materiale può fare la differenza nel contestare una notifica o dimostrare un vizio. Spesso i casi di successo in Cassazione su cartelle e accertamenti nascono da buone prove su errori di notifica.

In conclusione, l’accertamento esecutivo è uno strumento potente nelle mani del Fisco, ma non priva il contribuente dei suoi strumenti di difesa. È un terreno in cui tempestività, competenza e strategia sono determinanti. La presente guida ha cercato di fornire un quadro approfondito ma operativo per imprenditori e professionisti, affinché possano orientarsi in quella che è ormai la “normalità” dei rapporti tributari.

Come detto dagli esperti: “Il tempo è il vero nemico” del contribuente in queste materie. Agire informati e bene assistiti può fare la differenza tra risolvere un contenzioso con danni limitati o subire passivamente un’esecuzione che può compromettere un’attività o il patrimonio familiare.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

(Elenco delle fonti citate e principali riferimenti utilizzati nella guida, con indicazione della natura e contenuto)

  • D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 29 (conv. L. 122/2010) – Concentrazione della riscossione nell’accertamento. Introduce l’accertamento esecutivo per imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP) e prevede intimazione a pagare entro 60 gg, esecutività dopo tale termine, affidamento all’agente riscossione dopo 30 gg e sospensione 180 gg .
  • D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8 co. 12 e art. 9 (conv. L. 44/2012) – Estende l’accertamento esecutivo agli atti dell’Agenzia Dogane-Monopoli e introduce l’obbligo di comunicare l’avvenuta presa in carico al debitore mediante raccomandata semplice .
  • Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 commi 792–793Bilancio 2020. Istituisce l’accertamento esecutivo per tributi locali: l’avviso contiene intimazione a pagare, diviene esecutivo dopo 60 gg, va affidato al riscossore trascorsi 30 gg ulteriori, esecuzione sospesa 180 gg . Specifica obbligo di avviso di presa in carico e applicazione analogica delle norme del DL 78/2010.
  • D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110Decreto Riscossione. Riforma del sistema riscossione: estende l’accertamento esecutivo a una serie di atti “minori” elencati (recuperi crediti d’imposta, avvisi di liquidazione registro, sanzioni autonome, tasse auto, ecc.) ; modifica l’art. 29 DL 78/2010 introducendo nuove lettere (b, c, e, etc.) . Conferma sospensione 180 gg, obbligo avviso carico, necessità intimazione dopo 1 anno . Entrata in vigore 08/08/2024 .
  • D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33Testo Unico versamenti e riscossione. Armonizza la normativa vigente. Prevede tra l’altro discarico automatico dei ruoli non riscossi entro 5 anni (art. 201) ; riduzione spese esecutive a metà (art. 143) . Entrata in vigore 01/01/2026 .
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 50 – Richiamato dall’art. 29: obbliga a notificare un’intimazione di pagamento (precetto) se si inizia esecuzione oltre 1 anno dopo notifica del titolo .
  • Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2021 n. 33408 – Sentenza SS.UU. che chiarisce la natura di titolo esecutivo degli avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare . Conferma che avvisi non notificati non possono fondare pretese in procedure concorsuali (serve notifica o atto successivo).
  • Cass., Sez. Trib., 19 luglio 2023 n. 21254 – Pronuncia seminale sull’impugnabilità dell’avviso di presa in carico: “atto non impugnabile autonomamente, salvo mancata notifica dell’atto presupposto” . Fissa l’orientamento intermedio poi seguito: il contribuente può ricorrere contro l’avviso di presa in carico solo se eccepisce difetti di notifica dell’accertamento o vizi propri della comunicazione.
  • Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025 n. 4903 – Conferma orientamento 21254/2023: l’avviso di presa in carico non è provvedimento impugnabile, tranne ipotesi di primo atto o vizi formali gravi .
  • Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025 n. 6589 (ord. emessa a dic. 2024, dep. 2025) – Ribadisce inammissibilità del ricorso contro avviso presa in carico se l’accertamento era notificato regolarmente; impugnabilità solo per omissione notifica o vizi propri .
  • Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025 n. 21933 – (Ordinanza citata in riviste) Chiarisce modalità di notifica a soggetti di fatto: es. consegna a portiere senza raccomandata informativa ritenuta valida . Ribadisce principi di regolarità della notifica in caso di indirizzo errato ma consegna a familiare .
  • Cass., Sez. VI, 3 giugno 2022 n. 18222 – (menzionata in dottrina) Conferma prescrizione decennale per crediti erariali da titolo definitivo . Vedi anche Cass. 10549/2019 con stesso principio .
  • Cass., SS.UU., 17 novembre 2016 n. 23397 – Stabilisce che per ICI (tributo locale periodico) vale prescrizione quinquennale, distinguendo da tributi erariali (10 anni) – tale principio è alla base della differenziazione periodico/non periodico .
  • Corte Costituzionale 12 luglio 2023 n. 202 – Pronuncia (indicata da dottrina) sulla legittimità del sistema di tutela frazionata: ha ritenuto non incostituzionale l’assenza di uno strumento generale di tutela anticipata contro atti riscossivi, salva impugnazione dell’estratto di ruolo in casi eccezionali (sentenza che fa seguito a SU Cass. 19704/2015 e SS.UU. 26283/2022 sulle opposizioni). Rilevante come cornice: in sostanza la Consulta ha avallato l’impianto dove o impugni subito l’accertamento, o poi puoi solo contestare vizi formali degli atti della riscossione.
  • Agenzia Entrate & AdER – “Guida alla cartella di pagamento”, ed. ottobre 2025 – Vademecum ufficiale online . Contiene spiegazioni su struttura cartella, avviso di accertamento esecutivo e presa in carico, termini di pagamento, azioni dopo notifica, 180 giorni, ecc. (Usata qui per conferma di procedure generali) .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 33/E del 22 luglio 2016 – (non citata testualmente sopra, ma di sfondo) chiariva aspetti operativi su accertamenti esecutivi dopo rateazioni decadenza, ruoli, etc., implementando modifiche normative del 2016.

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Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e ti sei accorto che non c’è alcuna cartella di pagamento?

Ti parlano di imposte, sanzioni e interessi immediatamente esigibili, e temi che il passo successivo siano pignoramenti, fermi o ipoteche?

Ti chiedi quanto tempo hai davvero, se puoi difenderti o se pagare subito sia l’unica strada?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento esecutivo è uno degli atti più aggressivi del Fisco,
👉 riduce drasticamente i tempi di reazione,
👉 una scelta sbagliata può rendere definitivo un atto contestabile.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è l’accertamento esecutivo,
  • perché è così pericoloso per imprenditori e Partite IVA,
  • quali strumenti di difesa sono ancora disponibili,
  • perché l’assistenza di un avvocato è decisiva.

Cos’è l’Accertamento Esecutivo (In Modo Chiaro)

L’accertamento esecutivo è un atto con cui il Fisco:

  • accerta imposte, sanzioni e interessi,
  • rende il debito immediatamente esigibile,
  • elimina la cartella di pagamento,
  • consente l’avvio diretto della riscossione.

👉 Accertamento e riscossione coincidono nello stesso atto.
👉 I tempi di difesa sono molto più brevi rispetto al passato.


Perché l’Accertamento Esecutivo È Così Pericoloso

Per imprenditori e Partite IVA l’accertamento esecutivo:

  • accelera l’azione del Fisco,
  • espone subito a pignoramenti e blocchi,
  • riduce il margine di errore,
  • mette a rischio liquidità e continuità aziendale.

👉 Non è un semplice avviso: è già un atto di forza.


Il Primo Errore: Sottovalutarlo

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • pensano di avere “tempo come prima”,
  • credono che arriverà una cartella,
  • rimandano la difesa,
  • pagano per paura senza analisi.

👉 Con l’accertamento esecutivo, il tempo gioca contro di te.


Accertamento Esecutivo ≠ Debito Intoccabile

Un principio fondamentale è questo:

👉 anche l’accertamento esecutivo può essere contestato.

Puoi ancora:

  • impugnare l’atto nei termini,
  • chiedere la sospensione dell’esecuzione,
  • contestare imposte, sanzioni e interessi,
  • bloccare l’azione aggressiva del Fisco.

👉 Il problema non è l’atto, ma come viene gestito.


Quando NON Conviene Pagare Subito

Pagare immediatamente è un errore quando:

  • l’accertamento presenta vizi evidenti,
  • le presunzioni sono deboli,
  • le sanzioni sono sproporzionate,
  • il pagamento equivale ad acquiescenza,
  • rinunci a una difesa fondata.

👉 Pagare senza strategia può essere irreversibile.


Gli Errori Più Comuni di Imprenditori e Partite IVA

Molti contribuenti commettono errori gravi come:

  • non impugnare nei termini,
  • pagare per “togliersi il problema”,
  • ignorare la possibilità di sospensione,
  • confondere rateazione e difesa,
  • rinunciare al ricorso senza valutazione.

👉 Errori che consolidano un accertamento sbagliato.


Il Ruolo dell’Avvocato nell’Accertamento Esecutivo

La difesa contro l’accertamento esecutivo è giuridica e strategica, non solo fiscale.

L’avvocato:

  • analizza la legittimità dell’atto,
  • individua vizi formali e sostanziali,
  • imposta il ricorso in modo corretto,
  • chiede la sospensione dell’esecuzione,
  • tutela patrimonio e continuità aziendale.

👉 Il commercialista gestisce i numeri.
👉 L’avvocato ferma l’aggressione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare subito l’accertamento esecutivo,
  • capire se è contestabile e in che misura,
  • impugnare l’atto nei termini corretti,
  • ottenere la sospensione della riscossione,
  • evitare pignoramenti e blocchi,
  • scegliere una strategia sostenibile.

👉 Il tempismo è decisivo.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione passiva può portare a:

  • pignoramenti su conti correnti,
  • fermi amministrativi,
  • ipoteche su immobili,
  • blocco dell’attività,
  • danni patrimoniali gravi.

👉 L’accertamento esecutivo non aspetta.


Perché È Cruciale per Imprenditori e Partite IVA

Per chi fa impresa o lavora in proprio:

  • la liquidità è vitale,
  • il patrimonio personale è spesso esposto,
  • un errore può fermare tutto.

👉 Difendersi bene significa continuare a lavorare.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione degli accertamenti esecutivi richiede competenze avanzate in diritto tributario, riscossione e tutela patrimoniale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento esecutivo,
  • verifica della legittimità dell’atto,
  • impostazione della strategia difensiva,
  • richiesta di sospensione dell’esecuzione,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino alla definizione della posizione.

Conclusione

L’accertamento esecutivo non va mai affrontato alla leggera.

👉 È un atto rapido,
👉 aggressivo,
👉 potenzialmente devastante.

La regola è chiara:

👉 agire subito,
👉 difendersi con strategia,
👉 mai pagare senza aver analizzato.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Per imprenditori e Partite IVA, difendersi correttamente da un accertamento esecutivo può fare la differenza tra un problema gestibile e una crisi che travolge l’attività.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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