L’accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più temuti perché concentra in un unico provvedimento accertamento, intimazione di pagamento e avvio della riscossione, comprimendo drasticamente i tempi di difesa.
Quando arriva un accertamento esecutivo, molti contribuenti – soprattutto imprenditori e partite IVA – pensano subito al saldo e stralcio come unica via d’uscita, nella speranza di chiudere tutto pagando meno.
È fondamentale chiarirlo subito:
il saldo e stralcio non è sempre applicabile all’accertamento esecutivo e, se valutato senza una strategia legale, può essere illusorio, inefficace o addirittura dannoso.
Cos’è l’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo è un atto che:
• accerta imposte, sanzioni e interessi
• contiene già l’ordine di pagamento
• elimina la cartella esattoriale
• consente l’avvio diretto della riscossione
• riduce drasticamente i tempi di reazione
Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo esecutivo, permettendo pignoramenti, ipoteche e altre misure aggressive.
Cos’è il saldo e stralcio (e cosa NON è)
Il saldo e stralcio è uno strumento che consente, in presenza di condizioni specifiche, di:
• chiudere il debito pagando una parte ridotta
• rinunciare al contenzioso
• definire la posizione in modo agevolato
• evitare azioni esecutive future
Ma attenzione:
non è un diritto automatico,
non si applica sempre agli accertamenti esecutivi,
non blocca di per sé la riscossione.
Accertamento esecutivo e saldo e stralcio: il punto critico
Il nodo centrale è questo:
• l’accertamento esecutivo è un atto impositivo
• il saldo e stralcio opera, di regola, su debiti già iscritti a ruolo
• non sempre è previsto per accertamenti non definitivi
• spesso richiede requisiti soggettivi e oggettivi
• non sospende automaticamente l’esecutività
Pensare che “basta chiedere il saldo e stralcio” è un errore grave.
Quando il saldo e stralcio NON è praticabile
Il saldo e stralcio non è utilizzabile quando:
• manca una norma agevolativa applicabile
• l’accertamento non è ancora definito
• il debito non rientra tra quelli stralciabili
• non sussistono i requisiti richiesti
• la procedura non blocca la riscossione
In questi casi, puntare solo sul saldo e stralcio espone a pignoramenti immediati.
Quando il saldo e stralcio può essere valutato
Il saldo e stralcio può essere preso in considerazione solo se:
• l’accertamento è divenuto definitivo o iscritto a ruolo
• esiste una norma che lo consente
• la posizione economica lo giustifica
• è coordinato con altre strategie difensive
• evita un danno maggiore rispetto al contenzioso
Senza queste condizioni, non è una soluzione reale.
Le alternative reali al saldo e stralcio
Dopo un accertamento esecutivo, le vere opzioni sono:
• ricorso tributario
• richiesta di sospensione dell’esecutività
• accertamento con adesione (se conveniente)
• gestione strategica della riscossione
• tutela cautelare di conti e flussi
• pianificazione del debito
Il saldo e stralcio non sostituisce queste scelte.
Gli errori più gravi da evitare
Molti contribuenti sbagliano quando:
• rinunciano al ricorso per inseguire uno stralcio inesistente
• pagano acconti inutili
• perdono i termini di difesa
• non chiedono la sospensione
• scoprono troppo tardi che la riscossione parte
• confondono saldo e stralcio con adesione
Questi errori possono rendere il debito irreversibile.
Il ruolo decisivo dell’avvocato
La valutazione del saldo e stralcio richiede:
• analisi giuridica dell’atto
• verifica della fase procedurale
• valutazione del rischio esecutivo
• confronto tra ricorso, adesione e definizione
• tutela della continuità economica
Senza un avvocato, il rischio di scegliere la strada sbagliata è elevatissimo.
Cosa fare subito se stai valutando saldo e stralcio
Se hai ricevuto un accertamento esecutivo:
• non dare per scontato il saldo e stralcio
• non rinunciare al ricorso senza analisi
• verifica se esistono definizioni applicabili
• controlla se sospendono l’esecutività
• valuta tutte le alternative reali
• proteggi subito conti e flussi
Il tempo è il fattore più critico.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella gestione degli accertamenti esecutivi e nella valutazione concreta delle soluzioni di saldo e stralcio, evitando ai contribuenti illusioni pericolose e scelte difensive sbagliate.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• verificare se il saldo e stralcio è applicabile
• evitare pagamenti inutili
• impostare ricorso o adesione corretta
• bloccare o limitare la riscossione
• tutelare patrimonio e continuità economica
Agisci ora
Il saldo e stralcio non è una scorciatoia automatica dopo un accertamento esecutivo.
Solo una strategia tecnica consapevole consente di scegliere la soluzione meno dannosa.
Se hai ricevuto un accertamento esecutivo e stai valutando il saldo e stralcio,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e analizza subito tutte le soluzioni realmente disponibili, prima che la riscossione diventi irreversibile.
Introduzione
Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto numerose misure straordinarie per facilitare la gestione del debito tributario da parte di contribuenti in difficoltà. La crisi economica ha spinto a interventi di condono su vasta scala: ad esempio, si stima che tra il 2018 e il 2021 siano stati condonati oltre €26,5 miliardi di debiti fiscali, di cui ne sono stati riscossi solo circa €6,5 miliardi . Tali strumenti includono rottamazioni (definizioni agevolate) e saldi e stralci, oltre a nuove procedure come l’accertamento esecutivo. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025 e rivolta a professionisti, imprenditori e contribuenti, illustra nel dettaglio le soluzioni disponibili per il debitore, spiegando gli aspetti tecnici (accertamenti, rateizzazioni) e le misure straordinarie (saldo e stralcio, rottamazioni).
Si precisa subito una differenza chiave tra i due principali rimedi: con la rottamazione (definizione agevolata classica) il contribuente versa integralmente l’imposta dovuta (il “capitale”) e ottiene l’azzeramento di sanzioni e interessi ; al contrario, con il saldo e stralcio il debitore paga solo una percentuale ridotta del debito complessivo, condonando anche parte del capitale residuo . In altre parole, nella rottamazione si paga il 100% del tributo e si risparmiano solo gli accessori punitivi, mentre nel saldo e stralcio si versa una quota (ad es. 10-35%) del totale iniziale (imposte + sanzioni + interessi), ottenendo l’azzeramento del resto .
Oltre alle definizioni su richiesta, la legge ha previsto stralci automatici di piccoli debiti, che non richiedono istanza. Lo stralcio 2021 (DL 41/2021) ha azzerato d’ufficio tutti i carichi fino a €5.000 residuo (periodo 2000-2010) per contribuenti con reddito ≤ €30.000 ; lo stralcio 2023 (L.197/2022) ha cancellato automaticamente tutti i debiti ≤ €1.000 affidati nel periodo 2000-2015 . L’efficacia di questi provvedimenti è stata confermata dalla Consulta (sent. 66/2022) e dalla Cassazione, che hanno ritenuto legittimo il potere del legislatore di introdurre misure selettive di condono fiscale .
Le sezioni seguenti approfondiscono questi temi: il funzionamento dell’avviso di accertamento esecutivo, le riforme normative recenti (dlgs. 110/2024, ecc.) e le strategie disponibili per il debitore (rateizzazioni, opposizioni, definizioni agevolate, procedure concorsuali), con tabelle di sintesi e numerose domande/risposte frequenti.
Che cos’è l’avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo è un atto impositivo speciale che funge direttamente da titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 474 c.p.c.) . Viene emesso dall’Agenzia delle Entrate (o dall’INPS per i contributi previdenziali) e, se non viene impugnato entro 60 giorni dalla notifica, consente all’ente creditore di procedere immediatamente all’esecuzione forzata. In pratica, l’avviso unisce in un unico documento l’atto di accertamento e l’intimazione di pagamento: l’ente non ha bisogno di iscrivere a ruolo né di notificare la tradizionale cartella di pagamento.
Iter procedurale. L’avviso esecutivo segue le regole del D.P.R. 602/1973 (art. 36-bis) e di prassi è conforme allo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che impone trasparenza: deve contenere i dati del contribuente, l’indicazione delle somme dovute, l’avvertimento che l’atto è titolo esecutivo e i termini per impugnare (60 gg) e pagare. Di norma l’atto stesso recita esplicitamente che il contribuente ha 60 giorni per ricorrere in commissione tributaria; in assenza di impugnazione entro tale termine, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine di pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può agire per recuperare coattivamente le somme .
Un vantaggio rilevante per il contribuente è che le sanzioni per omesso o tardivo versamento non vengono applicate se il pagamento avviene entro i termini ordinari (60 giorni) . Ciò significa che, entro i 60 giorni dalla notifica, il contribuente può versare l’intero importo del debito (compenso principale e interessi legali fino alla notifica) senza sanzioni aggiuntive . Oltre tale termine, invece, l’atto diventa definitivo: se non si ricorre, il debito residuo è valido come sentenza esecutiva e scatteranno gli strumenti di riscossione (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, compensazione coattiva con i redditi, ecc.).
Impugnazione e opposizione. Il contribuente può impugnare l’avviso esecutivo entro 60 giorni dalla notifica rivolgendosi alla Commissione Tributaria competente . In tal caso, la riscossione viene sospesa in attesa della sentenza. Se invece non si impugna e si versa parzialmente o interamente l’importo, l’atto si estingue definitivamente; se non lo si versa, decorsi 60+30 giorni l’Agenzia inizia l’esecuzione coattiva. Va notato che, una volta divenuto titolo esecutivo, l’avviso rimane impugnabile solo con strumenti ordinari di opposizione esecutiva (art. 615 c.p.c.) oppure nelle ipotesi straordinarie (ad es. opposizione al decreto ingiuntivo). Non si dispongono automaticamente sospensioni dall’esecuzione come avveniva con l’opposizione alla cartella.
Caratteristiche chiave: L’avviso esecutivo sostituisce l’iscrizione a ruolo, per cui tutte le attività di notifica successive (come la cartella e il conseguente pignoramento) derivano direttamente dallo stesso atto. In sostanza, l’atto “incorpora” il titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c. . Questo accorcia i tempi di riscossione: non serve attendere l’iscrizione a ruolo e la scadenza ulteriore per la cartella. Dal punto di vista fiscale, il debito che l’avviso esecutivo contesta (imposte + interessi/penali fino al pagamento) resta soggetto agli ordinari limiti di decadenza (5 anni per l’accertamento tributario). La notifica dell’avviso deve quindi avvenire prima che il termine di decadenza dell’accertamento originario sia scaduto, o l’atto sarebbe nullo.
Tabella 1. Accertamento ordinario vs accertamento esecutivo.
| Accertamento ordinario | Accertamento esecutivo | |
|---|---|---|
| Titolo esecutivo | Solo dopo iscrizione a ruolo e notifica cartella | L’avviso stesso integra titolo esecutivo (art.474 c.p.c.) |
| Termine impugnazione | 60 gg da iscrizione a ruolo | 60 gg da notifica dell’avviso (stesso termine) |
| Esecuzione forzata | Dopo 30 gg dalla notifica della cartella | Decorsi 60+30 gg dall’avviso, l’Agente della Riscossione procede senza ulteriori atti |
| Sanzioni tardive | si, se pagamento successivo | No se pagamento entro i 60 gg; sì se pagato oltre |
| Ricorso sospensivo | Sì (iscrizione a ruolo); l’opposizione alla cartella può sospendere | Può impugnare entro 60 gg come atto tributario; non dà diritto automatico a sospensiva (salvo versamento cauzione in sede esecutiva). |
In definitiva, l’avviso di accertamento esecutivo impone al debitore una scelta immediata: pagare subito (entro 60 giorni) o ricorrere entro 60 giorni. In caso contrario, la riscossione entra in azione automaticamente, con tutte le conseguenze (pignoramenti di conti, immobili, blocco dei rimborsi futuri e iscrizioni ipotecarie) . Ciò accentua l’importanza di valutare con urgenza le altre soluzioni possibili prima di lasciar decedere i termini.
Novità normative 2024-2025 sull’accertamento esecutivo
Negli ultimi mesi l’ambito dell’avviso esecutivo è stato notevolmente ampliato. Le norme principali sono:
- L. 160/2019 (art.1, co.792): già dal 2020 ha esteso l’avviso esecutivo anche ai tributi locali (IMU, TARI, TASI) , operando esattamente come per i tributi erariali.
- D.Lgs. 110/2024 (attuazione delega fiscale): in vigore dall’agosto 2024, ha ulteriormente generalizzato l’istituto. Ogni atto impositivo notificato da Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, sanzioni amministrative tributarie, ecc.) può divenire esecutivo allo scadere di 60 giorni , a condizione di controdedizione nel termine. L’art.14 del decreto delega prevede la notifica telematica e l’obbligo di riportare nell’atto stesso i termini di ricorso e pagamento; l’effetto pratico è che quasi tutti i crediti dello Stato avranno un avviso esecutivo anziché una cartella.
- D.Lgs. 87/2024: a partire dal 2026 la stessa procedura si applicherà alle imposte regionali (IRAP, addizionali IRPEF regionali) e alle tasse locali (tassa automobili, tributi speciali) . Di fatto, si trasformeranno in esecutivi anche gli accertamenti provinciali/regionali.
- Altri decreti: il cosiddetto “Decreto bollette” (DL 34/2023, conv. L.28/2023) ha chiarito aspetti applicativi: per esempio ha stabilito che Comuni e Province possono deliberare entro luglio 2023 se applicare lo stralcio fino a €1.000 anche al capitale dei loro tributi ; ha altresì esteso la definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater) ai carichi locali su delibera degli enti.
Nel complesso, le norme confermano l’intenzione di semplificare e accelerare la riscossione: la procedura è resa più trasparente (l’atto deve ora contenere l’avviso esecutivo e i tempi in modo evidente) e più flessibile (permette rateizzazioni più lunghe, con tassi agevolati). Ad esempio, il D.Lgs. 110/2024 prevede la rateizzazione fino a 120 rate mensili con tasso di interesse ridotto al 2% (anziché 3%) e conferma la possibilità di sospendere o ridurre il debito in caso di comprovata difficoltà. Tuttavia, queste misure si limitano ad agevolare il pagamento, senza erodere il debito stesso.
Implicazioni pratiche per il contribuente: in generale, dal 2025 l’avviso esecutivo diventa il canale unico per quasi tutte le riscossioni. Il debitore deve dunque tenere d’occhio tutti i suoi atti fiscali: un avviso esecutivo ricevuto nel 2025 su IRPEF, IVA o locale deve essere gestito con la stessa tempestività (60+30 giorni) che c’era per le imposte erariali prima del 2024 . Sul piano pratico, resta confermata la possibilità di rateizzare il debito residuo (art.19 D.P.R. 602/1973), oppure di opporsi in via giudiziale. Il D.Lgs. 110/2024 stabilisce inoltre che in sede di atto gli enti devono avvertire il contribuente dei benefici cui può avere diritto (es. esenzione dall’aggi di riscossione se paga entro 60 gg, opportunità di verificare l’ISEE prima di aderire a saldo e stralcio, ecc.) .
In sintesi, il debitore in difficoltà deve aggiornarsi su questi cambiamenti: ad esempio, se in passato si aspettava una cartella di pagamento dal ruolo, ora può arrivare direttamente un avviso di esecutività. Di contro, non ci sono nuovi “sconti” fiscali specifici introdotti nel 2025: la Legge di Bilancio 2025 non ha varato nuove rottamazioni o stralci particolari, limitandosi a proroghe e riaperture tecniche (es. riammissione dei decaduti dalla rottamazione 2023) . Le uniche innovazioni sostanziali riguardano l’estensione degli avvisi esecutivi e le loro condizioni (rate fino a 120 mesi, tasso 2%, ecc.) .
Differenze tra rottamazione e saldo e stralcio
Per orientarsi fra i vari strumenti, è utile ricordare come funzionano in concreto le due categorie:
- Rottamazione (definizione agevolata): il debitore ripiana il 100% del tributo principale (oltre ad interessi legali ridotti e spese di notifica/esecuzione), mentre ottiene il condono di sanzioni e interessi di mora . Esempio: un debito complessivo di €10.000 (di cui €7.000 tributo capitale e €3.000 sanzioni) viene definito pagando €7.000; i €3.000 di sanzioni vengono cancellati. Le rottamazioni (ter, quater, ecc.) sono in genere aperte a tutti i contribuenti che rispettano alcune condizioni (presentazione dichiarazioni, no residenze all’estero, ecc.), senza limiti di reddito. Di norma consentono pagamenti dilazionati (fino a 5 o 18 rate) e la scadenza per aderire va sempre verificata (ad es. per la rottamazione-quater 2023 la domanda andava presentata entro il 30/6/2023, con pagamenti fino al 2027) .
- Saldo e stralcio: introduce invece una riduzione sul capitale residuo. Il contribuente versa una percentuale predeterminata del debito totale (a volte in base all’ISEE o alla procedura di crisi) e ottiene l’azzeramento di tutto il resto (sanzioni + parte residua del tributo) . Questa misura è selettiva e riservata a specifiche categorie (tipicamente persone fisiche in grave difficoltà economica). Ad es., il saldo e stralcio 2019 consentiva a chi aveva ISEE basso di pagare solo il 16%, 20% o 35% del debito (a seconda di scaglioni di ISEE) . In alcuni casi particolari (procedura di sovraindebitamento) la percentuale poteva scendere al 10% . Il saldo e stralcio, inoltre, richiede l’invio di apposita istanza (modulo SA-ST) nei termini previsti (ad es. entro il 30/4/2019 per l’edizione 2019). È una misura straordinaria e “una tantum”: dopo la scadenza non è più possibile aderire a quella specifica edizione, se non attraverso altri canali (come la rottamazione).
Queste differenze si riflettono nelle quote da pagare: con la rottamazione si salda tutto il dovuto tranne gli accessori, mentre con lo stralcio si versa solo una frazione del capitale. Ad esempio, una partita da €5.000 di solo tributo, in rottamazione si salderebbe con €5.000; in un eventuale stralcio al 20% se ne pagherebbero solo €1.000 (condonando €4.000) . Nella tabella che segue si riepilogano i casi più importanti.
| Strumento | Debiti interessati | Chi può accedere | Cosa si paga | Cosa si condona | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottamazione (agevolata) | Carichi (IRPEF, IVA, IRAP, tributi locali, contributi) affidati fino a X data | Tutti i contribuenti (PF e società) che dichiarano e non si trovano in default | 100% del tributo capitale + interessi legali (2%) + spese di notifica | 100% di sanzioni + 100% degli interessi di mora | L. 197/2022 c.231-252 (rottamazione-quater 2023) (e analoghi negli anni) |
| Saldo e stralcio 2019 | Carichi 2000-2017 da omessi versamenti (dichiarazioni e contributi) | Persone fisiche con grave crisi economica (ISEE<30.000€ nel 2019) | Quote in % stabilite: 16%, 20% o 35% del debito totale (in base all’ISEE) ; 10% in caso di piano di sovraindebitamento | Sanzioni e interessi interamente azzerati ; parte rilevante del capitale ridotta (completamente per le quote non pagate) | L. 145/2018 c.184-199 (Bilancio 2019) |
| Stralcio 2021 (automatico) | Carichi affidati 2000-2010 con debito residuo ≤ €5.000 | Persone fisiche con reddito 2019 ≤ €30.000 | – (nessun pagamento richiesto) | TUTTO il debito residuo annullato (capitale + oneri) | DL 41/2021 art.4 (conv. L.69/2021) |
| Stralcio 2023 (automatico) | Carichi affidati 2000-2015 con debito residuo ≤ €1.000 | Tutti i debitori (nessun limite di reddito) | – | – Se debito statale (Erario o INPS): TUTTO (capitale + oneri) azzerato <br> – Se debito locale o altro: solo sanzioni e interessi cancellati | L. 197/2022 c.222-230 (Bilancio 2023) |
Tabella 2: Caratteristiche delle misure agevolative (aggiornata a 2025).
(Si precisa che i debiti condonati negli stralci automatici 2021 e 2023 non sono più dovuti e sono stati eliminati d’ufficio . Chi aveva pagato prima dell’annullamento non otterrà rimborso .)
Saldo e stralcio 2019: caratteristiche e requisiti
Il saldo e stralcio delle cartelle 2019 (L.145/2018, commi 184-199) è stato il primo condono a favore di persone fisiche in difficoltà economica. Riassumendo i punti chiave:
- Beneficiari: persone fisiche residenti in Italia (non società) il cui nucleo familiare versa in stato di indigenza. Il requisito indicativo era un ISEE familiare fino a €30.000 (sono state previste soglie diverse per nuclei numerosi) . Non potevano accedere imprese, professionisti individuali o enti non commerciale. In pratica serviva un reddito basso e documentazione ISEE idonea.
- Debiti ammessi: cartelle affidate alla riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2017, derivanti esclusivamente da imposte autoliquidate (IRPEF, IVA, IRAP) risultanti da dichiarazioni dei redditi o da sistemi di contabilità semplificata, nonché relativi contributi INPS di artigiani/commercianti . Non rientravano debiti da accertamenti coattivi successivi (fino agli anni 2018-2019) né debiti di ritenute non versate (IRES), né tributi locali (IMU, TARI) o multe stradali. Le eventuali sanzioni legate erano condonate per intero.
- Sconto accordato: i beneficiari accettavano di pagare solo una quota del debito. In base all’ISEE familiare, la percentuale era del 16%, 20% o 35% sul totale (capitale + sanzioni) . A titolo di esempio, chi aveva ISEE ≤8.500 € pagava il 16% del debito totale, chi stava tra 8.501 e 12.500 € pagava il 20%, chi tra 12.501 e 20.000 € pagava il 35%. Inoltre, se il contribuente risultava ammesso a un piano di sovraindebitamento (ex L.3/2012), poteva pagare soltanto il 10% del debito . Gli interessi e le sanzioni residui erano completamente azzerati per tutti. Ad esempio, su un debito complessivo di €8.000 (capitale €6.000 + sanzioni €2.000), un beneficiario con ISEE basso avrebbe pagato €960 (cioè 16% di €6.000) .
- Termini e modalità: l’adesione avveniva con l’invio di apposito modulo (“SA-ST”) a Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) entro il 30 aprile 2019 . I pagamenti concordati potevano essere dilazionati in un massimo di 5 rate semestrali distribuite tra il 2019 e il 2021 . Chi rispettava i pagamenti non subiva più alcuna riscossione sulle cartelle interessate; chi falliva nel versamento (anche solo di una rata) decadeva dal beneficio e restituiva all’Agente le somme già pagate (vere e proprie caparre) .
In pratica, il saldo e stralcio 2019 ha consentito a molte famiglie con redditi modesti di sanare debiti storici pagando solo una parte minima. Risultati ufficiali riferiscono che circa 26 miliardi di debiti furono condonati, mentre ne furono incassati circa 6,5 miliardi dai contribuenti aderenti . Ad ogni modo, essendo una misura “una tantum”, oggi non è più possibile presentare nuove domande: l’unica via per chi non pagò quelle rate allora è stato aderire successivamente (es. a rottamazioni successive) o seguire procedure concorsuali.
Attuazione su contributi e tasse locali: in teoria, anche i contributi previdenziali (INPS o Casse professionali) rientravano nel saldo e stralcio 2019 come normati in principio. Tuttavia, per le casse private (es. Casse dei professionisti) l’inclusione fu subordinata a deliberazione del consiglio dell’ente. Se l’ente non aderiva, i debiti contributivi restavano dovuti (non erano annullati) . Per i tributi comunali (IMU, TARI, multe) lo stralcio 2019 non si applicava affatto, a meno che il Comune non avesse disposto una propria definizione (pratica rara). In conclusione, per quei tributi occorreva o un accordo col Comune o il pagamento integrale del capitale residuo.
Stralci automatici (2021 e 2023)
Le leggi 2021 e 2022 hanno previsto due stralci “automatici” su carichi di piccolo importo, senza alcuna domanda da parte del contribuente:
- Stralcio 2021 (DL 41/2021, conv. L.69/2021): annullamento automatico di tutti i debiti affidati dal 2000 al 2010 con residuo ≤ €5.000 (imposte + oneri), purché il contribuente avesse reddito 2019 ≤ €30.000 . La misura era senza vincoli di ISEE, sebbene riservata ai soli contribuenti con redditi contenuti. L’Agenzia ha svolto l’operazione d’ufficio: entro il 31 ottobre 2021 sono stati cancellati circa 16 milioni di carichi (per un controvalore di alcune decine di miliardi di euro) . Nessuna istanza era richiesta: i debiti annullati risultavano semplicemente “in esclusione” nelle banche dati. Come di consueto, non sono stati previsti rimborsi per chi aveva già pagato quei debiti prima della data di stralcio .
- Stralcio 2023 (L. 197/2022 c.222-230): annullamento automatico di tutti i debiti affidati 2000-2015 con residuo ≤ €1.000 . Anche qui non serviva domanda. L’annullamento si è concretizzato entro il 30 marzo 2023 (poi prorogato al 30/4/2023) . Tuttavia, la differenza fondamentale è che lo stralcio 2023 dipendeva dall’ente creditore:
- Per debiti verso Stato, Agenzie fiscali o INPS, lo stralcio è integrale: capitale e oneri (sanzioni+interessi) sono stati azzerati . Ad esempio, una cartella IRPEF residua di €800 è stata completamente cancellata.
- Per debiti verso enti locali o altri enti pubblici (es. multe comunali, tributi municipali), lo stralcio è parziale: vengono cancellati soltanto interessi e sanzioni, mentre il capitale residuo rimane dovuto . In pratica, una multa stradale con €200 di sanzioni e €100 di interessi residui è stata ridotta a un debito di €200 (il capitale originale) . I Comuni avevano la facoltà di deliberare, entro marzo 2023, di estendere lo stralcio anche al capitale, ma molti non hanno aderito .
- Tempistica: per entrambi gli stralci, l’effetto è retroattivo e automatico. Entro il 30/4/2023 l’Agenzia Riscossione ha eliminato d’ufficio tutti i carichi interessati , sospendendo nel frattempo le procedure coattive. Chi risultava debitore dopo tale data non deve più nulla su quei carichi. Non essendo previsto alcun rimborso, chi avesse involontariamente pagato un debito stralciabile prima del 2023 ne resta escluso dal rimborso .
- Esempio: se un contribuente aveva due cartelle statali (IRPEF) da €800 ciascuna, entrambe inferiori a €1.000, entrambe sono state annullate per intero (risparmio €1.600 complessivi) . Se invece avesse avuto una sola cartella comunale di €300 (€200 capitale + €100 oneri), dopo lo stralcio il debito sarebbe rimasto €200 (poiché capitale locale non condonabile, salvo delibera comunale).
| Misura | Carichi ammessi | Beneficiari | Effetto di annullamento | Scadenza/Esito |
|---|---|---|---|---|
| Stralcio 2021 | Carichi 2000-2010; residuo ≤ €5.000 | PF con reddito 2019 ≤ €30.000 | Tutto (capitale+oneri) fino a €5.000 viene annullato | Automatica, entro il 31/10/2021 |
| Stralcio 2023 | Carichi 2000-2015; residuo ≤ €1.000 | Tutti i debitori | Statale: tutto azzerato (capitale+oneri) ; Locale: solo oneri cancellati | Automatica, entro il 30/4/2023 |
Tabella 3: Stralci automatici 2021 e 2023. In tutti i casi il contribuente non doveva fare nulla; i debiti sopra soglia o esclusi rimangono pienamente dovuti o recuperabili. Si segnala inoltre che chi richiede un DURC subito dopo uno di questi stralci potrebbe dover attendere qualche giorno affinché gli archivi dell’INPS/INAIL vengano aggiornati .
Opzioni complementari per il debitore
Oltre alle definizioni agevolate, il debitore dispone di altri rimedi ordinari:
- Rateizzazione ordinaria: secondo l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento dei debiti iscritti a ruolo (presentando istanza prima che sia conclusa l’iscrizione) o anche dopo (presentando istanza in autotutela all’Agenzia). Le rate ordinariamente concesse arrivano fino a 72 rate (6 anni) con un tasso agevolato (attualmente 2-3%). In caso di grave difficoltà, la legge consente rate sino a 120 mensili con tasso ridotto 2% . Ad esempio, dopo una rottamazione o l’entrata in vigore di un avviso esecutivo, il debitore può negoziare un piano di pagamento a medio termine. Il vantaggio è solo di dilazione, non di riduzione del debito: tutti gli interessi legali sull’importo residuo restano dovuti (anche se al tasso ridotto). La domanda si presenta online (portale “Riscossione”) specificando situazione economica e proposta di piano. Se accolta, l’Agenzia comunica l’accordo e l’inizio delle rate.
- Ravvedimento operoso: se il debito deriva da omissioni fiscali di recente formazione (ad esempio un versamento annuale non effettuato), il contribuente può regolarizzarsi con il ravvedimento (art.13 D.Lgs. 472/1997), versando imposta, sanzioni ridotte e interessi. Tuttavia, questo è ammesso solo prima dell’avviso; una volta ricevuto l’avviso esecutivo, l’unica via è procedere all’impugnazione o ad aderire alle definizioni.
- Sovraindebitamento e procedure concorsuali: privati e imprese non fallibili (legge 3/2012, DLgs 14/2019) possono accedere a piani di ristrutturazione del debito autorizzati dal tribunale. In tali procedure (composizione negoziata, concordato preventivo semplificato o ordinario, liquidazione del patrimonio), si integra anche il debito fiscale. Per esempio, un tribunale può approvare un piano secondo cui il debitore paga solo una quota (spesso 10-20%) dei crediti fiscali residui, con stralcio del resto. Nella pratica, se si riesce ad ammettere un piano di crisi, gli organi delegati (curatore, commissario) negoziano con il Fisco una transazione che riduce sostanzialmente il debito tributario, analogamente a una forma di stralcio concordato. Esempio: un professionista molto indebitato accede a un accordo di composizione: dovrà versare, diciamo, il 15% di tutti i debiti IRPEF e contributivi accumulati, rinunciando al resto. Questa strada richiede però l’assistenza di un professionista specializzato e non può essere combinata con un contemporaneo ricorso tributario.
- Opposizione all’esecuzione: se l’atto esecutivo (o la successiva cartella) contiene errori formali o illegittimità, il debitore può proporre opposizione al giudice ordinario (art. 615 c.p.c.) o ricorrere alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal titolo esecutivo. Queste azioni, però, non bloccano immediatamente l’esecuzione: per ottenere sospensive, potrebbe essere necessario depositare cauzioni (pari al debito) o ottenere decreto ingiuntivo. In ogni caso, trattandosi di strumenti giudiziari, l’effetto sul debito è l’annullamento totale o parziale, non uno sconto di per sé.
- Conciliazione tributaria: prevista da alcune norme speciali (art.6-bis, 17-ter DL 193/2016) ma attualmente poco usata, la conciliazione prevede che l’Agenzia Offra al contribuente un “accordo bonario” sul debito, solitamente rinunciando a una parte delle sanzioni, in cambio della chiusura della posizione. È come una mini-definizione concordata. Attualmente si sta riformando l’intero contenzioso tributario, e la mediazione fiscale potrebbe essere rivista.
Dal punto di vista di chi ha difficoltà finanziarie, è importante ricordare che nessuno di questi rimedi ordinari condona il debito, ma solo ne facilita l’adempimento (sospensione o rateizzazione). Pertanto, quando è possibile, chi ha diritto a misure straordinarie (stralcio, definizione agevolata) dovrebbe valutarle subito, poiché sono insindacabili e spesso più vantaggiose.
Domande e risposte (FAQ)
- D: Cosa succede se non ricorro entro 60 giorni all’avviso esecutivo?
R: In mancanza di ricorso, l’avviso esecutivo si considera titolo definitivo di pagamento. Dopo 30 giorni dal termine di pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione inizierà le procedure coattive (come pignoramenti o fermo amministrativo) senza ulteriori avvisi . In pratica, il debitore non riceve una seconda chance: l’atto diventa esecutivo e qualsiasi difesa dovrà essere attivata nelle sedi ordinarie (ad es. opposizione in tribunale). - D: Ho già pagato il debito dopo la notifica dell’avviso, posso ottenere indietro parte delle somme?
R: No. L’avviso esecutivo ha valore di titolo definitivo dopo i termini, ma finché non diventava esecutivo il contribuente poteva pagarne l’intera somme senza sanzioni. Se ha pagato nei tempi ordinari, la posizione si estingue regolarmente (anche senza applicazione di mora) . Se invece ha pagato dopo la scadenza dei 60 giorni (ma prima dell’atto definitivo), quelle somme erano dovute e non saranno rimborsate. Analogamente, negli stralci automatici, non sono previsti rimborsi per chi aveva saldato debiti che poi sono stati cancellati . - D: Le cartelle esattoriali delle tasse locali (IMU, TARI, multe) rientrano nello stralcio o rottamazione nazionale?
R: Dipende. L’avviso esecutivo vale anche per tributi locali (L.160/2019) . Tuttavia, negli stralci automatici 2021/2023 l’annullamento integrale valeva solo per i debiti “statali” . I carichi locali ≤€1.000 vedevano cancellati solo oneri e interessi , a meno che il Comune o l’ente non deliberasse di estendere il condono al capitale (molti non lo hanno fatto ). Per quanto riguarda le rottamazioni statali (es. rottamazione-quater 2023), i Comuni possono decidere di aderire e ammettere i loro tributi nelle procedure dallo Stato (ad es. ad aderire alla definizione agevolata nazionale) . In assenza di un atto locale, l’ente riscossore locale farà valere l’intero capitale residuo. - D: Ho un accertamento esecutivo IRPEF degli anni passati. È meglio aderire alla rottamazione o c’è un nuovo saldo e stralcio?
R: Al momento non esiste un nuovo “saldo e stralcio” generalizzato per il 2025 (era una misura straordinaria del 2019). Le opzioni sono: rateizzazione, rottamazione o ricorso. L’unica definizione agevolata vigente su quel debito sarebbe la rottamazione-quater 2023, che consente di saldare il 100% dell’imposta capitale con condono di sanzioni e interessi . Se il tuo ISEE era basso e rientravi nel vecchio saldo 2019, purtroppo quel termine è scaduto (non esistono prorrogh). Dovrai quindi valutare se aderire alla rottamazione-quater (se aperta), o dilazionare il debito con l’Agente (art.19 DPR 602/73) in assenza di sconti. In ogni caso, una consulenza professionale può verificare la convenienza di ogni strada. - D: Nel 2025 sono stati approvati altri condoni o stralci?
R: No nuovi condoni “gratuiti” sono stati introdotti nella Legge di Bilancio 2025 . L’unica novità è stata la riammissione per i decaduti (DL Milleproroghe 2024, L.15/2025): chi era decaduto dalla rottamazione-quater 2023 poteva rientrare pagando le rate maturate entro febbraio 2025 . Non sono invece state previste riaperture di nuovi saldi e stralci generalizzati. Rimane l’ipotesi, attesa dai tecnici, di un’eventuale nuova rottamazione-quater (o “quinquies”) per i ruoli 2023-2025, ma va confermata legislativamente. Nel frattempo, il focus è sull’applicazione delle normative 2024 (avvisi esecutivi, tributi locali, ecc.). - D: Come si presenta la domanda per aderire a rottamazioni/stralci?
R: Ogni procedura ha le proprie regole, ma in genere tutto avviene online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ad es., per la rottamazione-quater 2023 era disponibile un portale telematico con dati già precompilati; chi aderiva doveva confermare e indicare le rateazioni preferite. Per il saldo e stralcio 2019 si utilizzava il modulo cartaceo “SA-ST” da inviare. Per le misure future bisognerà fare riferimento ai decreti attuativi e ai portali dedicati. È fondamentale presentare la domanda entro le scadenze (e presentare documentazione ISEE se richiesta). Dopo l’adesione, l’Agenzia comunicherà l’importo da pagare e le rate: in caso di “stralcio” a zero non si paga nulla, altrimenti scatta un piano di pagamento. - D: Cosa significa decadenza dalla definizione agevolata?
R: Se il debitore non rispetta le scadenze di pagamento della definizione (ad es. manca il versamento di una rata), decade dal beneficio. Il debito residuo torna immediatamente pienamente esigibile e l’Agenzia riprende le azioni ordinarie di riscossione. Tutto quanto era già versato viene trattenuto come acconto, senza alcun rimborso . In pratica, decadere equivale a dire «non ho più questo condono». Tuttavia, va sottolineato che chi è decaduto da un saldo e stralcio o rottamazione (ad es. 2019 o 2023) può ancora rientrare in successivi strumenti (come la rottamazione successiva 2023 o una nuova procedura di crisi) per sanare il debito residuo, come previsto dalle norme di riapertura . - D: In una procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012), cosa succede ai debiti tributari?
R: Chi accede a sovraindebitamento presenta al giudice un piano di composizione dei debiti. Il tribunale può approvare una riduzione del debito fiscale residuo che riconosce, analogamente a uno “stralcio” concordato. Nel precedente saldo e stralcio 2019, i soggetti ammessi a un piano di sovraindebitamento potevano pagare solo il 10% del debito ; questo riflette la possibilità di pagare quote basse. In un accordo moderno, si potrebbe concordare di versare soltanto un’ulteriore piccola percentuale (es. 10-20%) delle imposte dovute, cancellando il resto. Questo è uno strumento per chi è realmente insolvente (NON fallibile) e deve essere gestito da professionisti specializzati in diritto della crisi. - D: Posso rateizzare un debito definito in una rottamazione?
R: Sì. Tutte le definizioni agevolate consentono pagamenti dilazionati. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 può essere saldata in fino a 5 rate (2023-2027) . Lo stralcio 2019, per chi vi rientrava, permetteva 5 rate (2019-2021) . L’importante è che le rate vengano versate secondo il piano stabilito: in caso contrario si decade dal beneficio. A differenza delle rate ordinarie, queste rate sono concordate ex lege e vantaggiose (senza interessi di mora). Si può dunque combinare definizione + rateizzazione: si paga subito il primo acconto per entrare nella definizione, poi si completano le altre rate nei tempi concessi. - D: Gli enti locali come IMU, TARI, multe cosa devono fare con questi condoni?
R: Per i tributi locali non ci sono condoni speciali nazionali ancora in vigore. I Comuni/Province possono deliberare autonomamente di concedere sconti o rottamazioni sui loro tributi (in base alla L.193/2016 e seguenti). Per esempio, il D.L. Bollette 2023 ha chiesto loro di decidere entro il 31/7/2023 se applicare lo stralcio fino a €1.000 ai propri carichi e di aderire alla rottamazione-quater per i tributi locali (se lo vogliono). Molti enti lo hanno fatto solo parzialmente. In definitiva, se hai debiti locali in ruolo, occorre verificare a parte gli avvisi e gli accordi offerti dal Comune. L’avviso esecutivo locale (IMU, TARI) continuerà a seguire la prassi ordinaria fino a nuove leggi. - D: Le norme sui condoni fiscali possono essere impugnate in giudizio?
R: In linea di principio, le leggi di condono fiscale sono atti del Parlamento e non sono impugnabili come atto amministrativo. È possibile sollevare questioni di legittimità davanti alla Corte Costituzionale. Ad oggi, la Corte ha esaminato i condoni recenti (ad esempio con la sentenza n.66/2022) e ne ha dichiarato legittima la maggior parte, confermando che non violano la Costituzione . Ciò significa che difficilmente un giudice potrà annullare in tutto o in parte una legge di condono selettivo. In pratica, o si aderisce alla misura (accettando i suoi effetti) o si ricorre sui debiti residui secondo vie ordinarie.
Simulazioni pratiche (casi esemplari)
- Accertamento IRPEF con rottamazione: Mario Rossi è un libero professionista con redditi 2018-2019 modesti (ISEE 15.000€). Riceve a gennaio 2025 un avviso di accertamento esecutivo per €10.000 di IRPEF 2018 (comprensivi di sanzioni e interessi), affidato dall’Agenzia delle Entrate. Deve decidere: oppure impugna entro 60 giorni (e sospende la riscossione), oppure paga subito. Mario considera: non ha requisiti di ISEE per alcun nuovo stralcio, ma può aderire alla rottamazione-quater 2023 (domanda già scaduta) o, in alternativa, rateizzare. Se aderisse alla rottamazione estinguerebbe i €7.000 di tributo, azzerando i €3.000 di sanzioni . Se non aderisce, entro il termine conviene pagare almeno il capitale per evitare la mora. Può anche chiedere la rateizzazione ordinaria con 120 rate al 2% per guadagnare tempo .
- Debiti locali di piccola entità: Lucia ha ricevuto una cartella TARI da €950 (capitale) emessa nel 2010, con €0 di sanzioni aggiuntive. Rientra nello stralcio 2023 per importo (€950 < €1.000), ma trattandosi di debito comunale lo stralcio cancella solo interessi/sanzioni (e Lucia non aveva sanzioni). Quindi dopo lo stralcio il suo debito rimane €950 da pagare. Se il Comune non delibererà il condono integrale, Lucia dovrà saldare quegli €950. Potrebbe verificare se esistono piani di rateizzazione comunali o valutare un ricorso per un’eventuale nullità, ma non ci sono agevolazioni statali applicabili direttamente a quella cartella.
- Debiti multipli con saldo e stralcio 2019: Paolo, disoccupato con ISEE familiare 12.000€, aveva un debito IRPEF 2017 di €7.000 (con €3.000 di sanzioni) e un debito INPS artigiani di €3.000. Rientrava nei requisiti del saldo e stralcio 2019. Con l’adesione avrebbe pagato il 20% sia sull’IRPEF che sul contributo (16% per ISEE inferiore a 8.500€, 20% per quello compreso fra 8.500 e 12.500€) . Così avrebbe versato €1.400 per sanare il debito IRPEF (20% di €7.000) e €600 per i contributi (20% di €3.000), azzerando i restanti €3.000 e €2.000 di sanzioni. In pratica avrebbe estinto €10.000 di debiti pagando solo €2.000. Tuttavia, essendo scaduta quella finestra, oggi Paolo deve usare il modello ordinario: ad esempio potrebbe aderire alla rottamazione attuale pagando i €7.000 dell’IRPEF e i €3.000 del contributo (oltre interessi legali) , oppure rateizzare.
- Procedura di sovraindebitamento (Soggetto insolvente): Maria è vedova con grosse pendenze fiscali e contributive, e ha presentato istanza di sovraindebitamento al tribunale. Il giudice dà luce verde a un piano di composizione che prevede la riduzione dei creditori in percentuali contenute. In base all’ultimo saldo e stralcio, si potrebbe ipotizzare (es.) che il Fisco accetti solo un pagamento del 15% dei debiti tributari residui, rinunciando al 85% (simile alla percentuale del 10% dei casi di sovraindebitamento nel 2019 ). Se Maria aveva €50.000 di IRPEF non versata, pagherebbe €7.500, a fronte di condono di €42.500. In tal modo, estingue ogni procedura esecutiva nei suoi confronti. Questa soluzione richiede però l’approvazione del piano da parte del tribunale e il consenso degli altri creditori (Stato, banche, ecc.), ed è soggetta alla valutazione dell’organismo di composizione del debito.
- Rateizzazione ordinaria come unica via: L’imprenditore Riccardo ha una cartella esattoriale da €12.000 (IRPEF) ricevuta nel 2024, ma non ha accesso a nessun condono (ISEE alto, importo >1000). Può chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ad esempio, gli viene concessa la dilazione in 72 rate semestrali: pagherà circa €167 al mese per 6 anni, all’1,5% annuo (2% reale). Non otterrà sconti sul tributo, ma diluisce l’impegno. In alternativa, Riccardo potrebbe valutare un’applicazione prolungata (120 rate in 10 anni) al tasso agevolato del 2% se prova grave difficoltà.
Questi esempi illustrano come ciascun debitore debba analizzare la propria posizione: tipo di debito, dati reddituali, eventuali procedure in corso. Spesso la consulenza di un avvocato o commercialista è utile per calcolare importi precisi (es. ISEE, rate).
Conclusioni
Il panorama degli strumenti di risanamento del debito fiscale è oggi molto complesso ma ricco di alternative, soprattutto per chi ha difficoltà economiche. Da un lato la procedura di accertamento esecutivo obbliga il contribuente ad agire rapidamente (pagare o ricorrere) per evitare l’esproprio. Dall’altro lato, le numerose definizioni agevolate (rottamazioni e saldi/stralci) offrono opportunità reali di sconto sul debito. Questa guida ha fornito i dettagli tecnici e pratici più aggiornati (fino alla fine del 2025): tabelle riassuntive delle misure, risposte alle domande più frequenti e esempi concreti.
Nel complesso, chi è debitore deve innanzitutto verificare immediatamente la scadenza dei termini (60 gg) per non subire l’esecuzione automatica. In caso di difficoltà finanziarie, è opportuno contestualmente valutare l’adesione ad una definizione agevolata (se aperta) o l’inizio di una procedura di composizione del debito. La normativa italiana continua ad evolversi (si attende nuovo pacchetto sul 2026-2027), per cui è fondamentale restare aggiornati sulle novità legislative e amministrative.
Fonti: legislazione italiana, circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, e aggiornamenti giurisprudenziali reperibili sui siti istituzionali. Le citazioni specifiche sopra riportate sono tratte da fonti specialistiche e documenti ufficiali. Per dettagli normativi precisi si rimanda ai testi di legge (ad es. Legge 197/2022, art.1 c.231-252; Legge 145/2018 c.184-199; art.36-bis DPR 602/1973; DL 41/2021; DLgs 110/2024; DLgs 87/2024, ecc.) e ai documenti di prassi.
Hai ricevuto un accertamento esecutivo e ti stai chiedendo se esiste una via d’uscita come il saldo e stralcio, per chiudere il debito pagando meno? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento esecutivo e ti stai chiedendo se esiste una via d’uscita come il saldo e stralcio, per chiudere il debito pagando meno?
Ti hanno detto che “con l’accertamento esecutivo non si può fare nulla”, ma non sai se sia davvero così o se esistano soluzioni legali alternative?
Temi che pignoramenti, fermi o ipoteche siano imminenti e vuoi capire se e quando il saldo e stralcio è possibile?
Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento esecutivo non esclude automaticamente il saldo e stralcio,
👉 non tutti i debiti sono trattabili allo stesso modo,
👉 una strategia sbagliata può costare più del debito stesso.
Questa guida ti spiega:
- cos’è l’accertamento esecutivo,
- cosa si intende per saldo e stralcio,
- quando i due strumenti sono compatibili,
- tutte le soluzioni concrete per uscire dal debito.
Cos’è l’Accertamento Esecutivo (In Modo Chiaro)
L’accertamento esecutivo è un atto con cui il Fisco:
- accerta imposte, sanzioni e interessi,
- rende il debito immediatamente esigibile,
- elimina la cartella di pagamento,
- consente l’avvio diretto della riscossione.
👉 Accertamento e riscossione coincidono nello stesso atto.
👉 I tempi di reazione sono molto ridotti.
Cos’è il Saldo e Stralcio
Il saldo e stralcio è una modalità di definizione del debito che consente di:
- chiudere la posizione pagando solo una parte del dovuto,
- ridurre sanzioni e interessi,
- evitare o fermare l’esecuzione forzata,
- uscire definitivamente dalla posizione debitoria.
👉 Non è automatico
👉 Non è sempre disponibile
👉 Va usato nel momento giusto
Il Punto Chiave: Accertamento Esecutivo ≠ Nessuna Soluzione
Un errore molto diffuso è credere che:
👉 “con l’accertamento esecutivo il saldo e stralcio sia impossibile”
In realtà:
- dipende dal tipo di debito,
- dipende dalla fase della riscossione,
- dipende dalla situazione del contribuente,
- dipende dalla strategia adottata.
👉 Il saldo e stralcio non è un diritto automatico, ma una possibilità da costruire.
Quando il Saldo e Stralcio PUÒ Essere Valutato
Il saldo e stralcio può entrare in gioco quando:
- il debito è iscritto o sta per essere iscritto a ruolo,
- la riscossione è difficile o incerta,
- il contribuente è in difficoltà economica reale,
- esistono i presupposti per procedure di crisi o sovraindebitamento.
👉 Il Fisco tratta quando capisce che riscuotere tutto è improbabile.
Quando il Saldo e Stralcio NON Conviene
Il saldo e stralcio è un errore quando:
- l’accertamento è fortemente contestabile,
- esistono vizi evidenti nell’atto,
- il ricorso ha alte probabilità di successo,
- si rinuncia inutilmente alla difesa.
👉 Stralciare significa accettare il debito.
L’Errore Più Grave dei Contribuenti
Molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano subito per paura,
- accettano definizioni sfavorevoli,
- rinunciano al ricorso senza valutazione,
- credono che “meno è sempre meglio”.
👉 Un cattivo saldo e stralcio può essere peggio di una buona difesa.
Accertamento Esecutivo: Le Vere Alternative
Davanti a un accertamento esecutivo puoi valutare:
- ricorso con sospensione,
- rateazione strategica,
- definizioni agevolate,
- saldo e stralcio in procedure di crisi,
- gestione del debito senza rinunciare alla difesa.
👉 Le soluzioni vanno coordinate, non improvvisate.
Il Ruolo dell’Avvocato nel Saldo e Stralcio
La valutazione tra:
- difesa,
- saldo e stralcio,
- rateazione,
- definizione,
è giuridica e strategica, non solo economica.
L’avvocato:
- analizza la legittimità dell’accertamento,
- valuta la reale esigibilità del debito,
- individua la soluzione più conveniente,
- tutela patrimonio e continuità,
- evita scelte irreversibili.
👉 Il saldo e stralcio senza strategia è un rischio.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare subito l’accertamento esecutivo,
- capire se conviene difendersi o trattare,
- bloccare la riscossione con sospensione,
- accedere a procedure di saldo e stralcio,
- ridurre drasticamente l’esposizione,
- chiudere la posizione in modo definitivo.
👉 Il tempismo cambia il risultato.
I Rischi di una Scelta Sbagliata
Una gestione errata può portare a:
- pagamenti inutili,
- perdita del diritto di difesa,
- sanzioni piene,
- pignoramenti evitabili,
- danni patrimoniali seri.
👉 Con l’accertamento esecutivo ogni scelta pesa.
Perché È Cruciale per Imprenditori e Partite IVA
Per chi fa impresa o lavora in proprio:
- la liquidità è vitale,
- il patrimonio personale è spesso coinvolto,
- un errore strategico può fermare tutto.
👉 Uscire dal debito nel modo giusto è più importante che uscire in fretta.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione di accertamenti esecutivi e soluzioni di saldo e stralcio richiede competenze avanzate in diritto tributario, riscossione e crisi d’impresa.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento esecutivo,
- valutazione reale del debito,
- scelta tra difesa e saldo e stralcio,
- accesso a strumenti di crisi e ristrutturazione,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- assistenza fino alla chiusura definitiva.
Conclusione
Accertamento esecutivo e saldo e stralcio non sono incompatibili,
ma vanno gestiti con estrema attenzione.
👉 Difendersi quando conviene,
👉 trattare quando serve,
👉 mai scegliere per paura.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Capire se e come usare il saldo e stralcio può fare la differenza tra chiudere il debito in modo intelligente o pagare più del necessario.