Le sanzioni fiscali rappresentano uno degli strumenti più incisivi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, perché possono raddoppiare o triplicare il debito originario, anche quando l’imposta contestata è contenuta.
Per imprenditori e partite IVA, l’impatto delle sanzioni non è solo economico: può compromettere liquidità, affidabilità finanziaria e continuità dell’attività.
Molti si chiedono:
“Le sanzioni si possono impugnare?”
“Conviene fare ricorso o pagare?”
“Ho possibilità reali di ridurle o annullarle?”
È fondamentale chiarirlo subito:
le sanzioni fiscali possono essere impugnate, spesso con buone probabilità di successo, ma solo se l’impugnazione è tempestiva, tecnica e ben costruita.
Cosa si intende per sanzioni fiscali
Le sanzioni fiscali sono penalità applicate in caso di:
• omesso o tardivo versamento
• errori dichiarativi
• infedele dichiarazione
• violazioni IVA
• irregolarità formali
• mancato rispetto di obblighi fiscali
Possono essere contenute in:
• avvisi di accertamento
• atti di contestazione
• avvisi bonari
• atti autonomi sanzionatori
Perché le sanzioni fiscali sono così gravose
Il problema principale delle sanzioni è che:
• si sommano all’imposta
• generano interessi
• attivano la riscossione
• incidono sulla liquidità
• peggiorano il rating finanziario
• aumentano il rischio esecutivo
In molti casi la sanzione supera l’imposta stessa.
L’errore più comune: non impugnare per paura
Molti imprenditori e partite IVA sbagliano quando:
• pensano che le sanzioni siano automatiche
• ritengono inutile fare ricorso
• pagano per “togliersi il problema”
• non distinguono tra imposta e sanzione
• rinunciano ai termini di impugnazione
Questo porta spesso a pagare più del dovuto.
Principi fondamentali per impugnare le sanzioni fiscali
È importante sapere che:
• la sanzione richiede colpevolezza
• l’errore scusabile esclude la punibilità
• la buona fede è rilevante
• la proporzionalità è obbligatoria
• il cumulo sanzionatorio è limitato
• la violazione formale può non essere sanzionabile
Non ogni violazione giustifica una sanzione piena.
Quando l’impugnazione è particolarmente efficace
Le sanzioni sono spesso annullabili o riducibili quando:
• la norma applicata era incerta
• l’errore è interpretativo
• non vi è danno per l’Erario
• manca l’elemento soggettivo
• il calcolo è errato
• il cumulo è illegittimo
• l’Ufficio ha applicato automatismi
In questi casi l’impugnazione è lo strumento decisivo.
Imposta e sanzione: due piani distinti
Un punto cruciale è questo:
• l’imposta può essere dovuta
• la sanzione può non esserlo
• si può impugnare solo la sanzione
• ridurre la sanzione riduce enormemente il debito
• la strategia va costruita su due livelli
Confondere questi piani significa rinunciare a una difesa efficace.
Come si impugna correttamente una sanzione fiscale
Un’impugnazione efficace richiede:
• analisi dell’atto ricevuto
• verifica dei presupposti giuridici
• valutazione dell’elemento soggettivo
• controllo di proporzionalità e calcolo
• scelta della strategia processuale
• rispetto rigoroso dei termini
L’improvvisazione porta quasi sempre alla soccombenza.
I rischi se non si impugnano le sanzioni
Una mancata impugnazione può portare a:
• definitività della sanzione
• riscossione forzata
• pignoramenti
• aggravio finanziario
• difficoltà di rateizzazione
• danni alla continuità aziendale
Una sanzione non impugnata diventa un debito irreversibile.
Cosa fare subito se ricevi una sanzione fiscale
Se sei un imprenditore o una partita IVA e ricevi una sanzione fiscale:
• non pagarla immediatamente
• verifica i termini di impugnazione
• non confondere imposta e sanzione
• fai analizzare l’atto da un esperto
• valuta il ricorso in modo tecnico
• agisci prima che diventi definitiva
Il tempo è il tuo principale alleato.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nell’impugnazione delle sanzioni fiscali, assistendo imprenditori e partite IVA nella riduzione o eliminazione del carico sanzionatorio.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• valutare la legittimità delle sanzioni
• impostare l’impugnazione corretta
• far valere buona fede ed errore scusabile
• ridurre o annullare le penalità
• limitare l’impatto economico
Agisci ora
Le sanzioni fiscali si possono impugnare, ma solo chi agisce nei tempi e con competenza può davvero difendersi.
Pagare senza verificare significa rinunciare ai tuoi diritti.
Se sei un imprenditore o una partita IVA e hai ricevuto sanzioni fiscali,
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Introduzione
Le sanzioni fiscali sono strumenti con cui l’Amministrazione finanziaria punisce violazioni di norme tributarie, come omessi versamenti, errori dichiarativi o inadempimenti formali. Per imprenditori e titolari di Partita IVA, affrontare una pesante sanzione può significare conseguenze economiche gravi. Sapere come impugnare correttamente una sanzione fiscale – con l’ausilio di un avvocato tributarista o di altri professionisti abilitati – è fondamentale per tutelare i propri diritti di contribuente. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, fornisce un quadro completo e di livello avanzato su come contestare le sanzioni tributarie in Italia. Verranno esaminate le ultime novità normative (come la riforma fiscale 2023–2024) e giurisprudenziali (sentenze recentissime della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale), con un linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo. Il punto di vista adottato è quello del contribuente sanzionato (debitore), per evidenziare strumenti di difesa e diritti dell’imprenditore o del professionista che subisce l’atto sanzionatorio.
Affronteremo dapprima i principi generali e la normativa di riferimento in materia di sanzioni tributarie, per poi distinguere le varie tipologie di violazioni (formali, sostanziali, omessi pagamenti, infedeltà dichiarative, ecc.) e i procedimenti con cui le sanzioni vengono irrogate. Seguirà una spiegazione dettagliata di come impugnare una sanzione: dall’atto iniziale (avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento) al ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, illustrando termini, modalità e strategie difensive (inclusi gli strumenti “deflattivi” per evitare il contenzioso completo, come l’adesione o la conciliazione). Saranno analizzate anche le sanzioni tributarie locali (es. IMU, TARI) e le loro specificità, dato che anche Comuni e Regioni possono irrogare sanzioni, anch’esse impugnabili dinanzi al giudice tributario competente.
Per rendere il tutto più concreto, la guida include tabelle riepilogative e simulazioni pratiche di casi reali, differenziati per tipologia di contribuente: esamineremo l’approccio difensivo di un imprenditore individuale, di un libero professionista con Partita IVA e di una società, alle prese con sanzioni fiscali diverse. In ciascun scenario vedremo come un consulente o avvocato potrebbe impostare il ricorso per ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione. Infine, una sezione di Domande & Risposte (FAQ) affronterà i dubbi più comuni: ad esempio i termini da rispettare, la necessità o meno di pagare subito, le possibilità di vittoria e cosa succede in caso di sconfitta, le circostanze che possono evitare le sanzioni (buona fede, errori dell’Agenzia, ecc.).
Importante: La materia delle sanzioni tributarie è in continua evoluzione. Le riforme fiscali del 2023–2024 hanno introdotto significative modifiche sia nel sistema sanzionatorio (tendendo verso sanzioni più miti per il futuro, ma senza retroattività generale) sia nel processo tributario (nuove Corti di Giustizia Tributaria, abolizione del reclamo/mediazione obbligatoria, potenziamento delle tutele cautelari, ecc.). Inoltre, la giurisprudenza recente ha affermato principi di maggiore tutela per il contribuente, come il requisito di proporzionalità delle sanzioni (Corte Cost. n. 46/2023) e la possibilità per il giudice tributario di modulare la sanzione se eccessiva. In parallelo, la Corte di Cassazione (Sez. Trib.) ha confermato la legittimità della scelta legislativa di non applicare retroattivamente le sanzioni più favorevoli introdotte con la riforma 2024 . Tutte queste novità saranno illustrate nel testo, con riferimenti a leggi e sentenze aggiornate al 2025. In coda alla guida è presente un elenco di fonti normative e giurisprudenziali utilizzate, per chi volesse approfondire ogni aspetto con documenti originali.
Principi generali e normativa di riferimento sulle sanzioni tributarie
Prima di addentrarci nelle procedure di impugnazione, è opportuno richiamare i principi cardine che regolano le sanzioni tributarie in Italia e le principali fonti normative in materia. Le sanzioni amministrative fiscali, pur non essendo di natura penale, hanno carattere “punitivo” e deterrente verso i comportamenti illeciti del contribuente, e per questo il legislatore e i giudici applicano ad esse alcuni principi tipici del diritto penale (sia pure con adattamenti) . Ecco i principi generali più rilevanti:
- Legalità e riserva di legge: una sanzione tributaria può essere irrogata solo se prevista da una norma di legge entrata in vigore prima della violazione. Il principio di legalità, sancito dall’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, garantisce che nessuno possa essere punito per un fatto che la legge tributaria non sanzionava al momento in cui è stato commesso . Questo tutela il contribuente da applicazioni retroattive sfavorevoli. Inoltre, le sanzioni devono rispettare i limiti edittali fissati dalla norma (un minimo e un massimo): un atto sanzionatorio privo dell’indicazione della norma violata e della misura edittale prevista è nullo per difetto di motivazione .
- Imputabilità personale e colpevolezza: vige il principio secondo cui ogni soggetto risponde delle proprie azioni od omissioni solo se compiute con dolo o colpa. In altre parole, non si possono applicare sanzioni in assenza di colpevolezza (art. 5 D.Lgs. 472/1997) . Ad esempio, se un contribuente prova di aver commesso la violazione senza alcuna colpa – magari per causa di forza maggiore o per errore inevitabile – la sanzione dovrebbe essere esclusa. La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, ma alcune circostanze sono previste ex lege come esimenti: il caso paradigmatico è l’errore indotto dall’Amministrazione. L’art. 10, comma 2 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) dispone infatti che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente” che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria o a suoi comportamenti successivi . Se ad esempio un contribuente ha seguito una circolare dell’Agenzia delle Entrate o una risposta a interpello, poi smentita, non potrà essere multato. Allo stesso modo, non è sanzionabile la violazione commessa in presenza di “obiettive condizioni di incertezza” sulla norma tributaria applicabile (Statuto, art. 6, c.2) . Questo principio tutela la buona fede: se la regola fiscale era poco chiara o controversa, il contribuente non dovrebbe subire sanzioni. In sede di giudizio, l’art. 8 del D.Lgs. 546/1992 consente al giudice di disapplicare le sanzioni quando la violazione deriva da incertezza normativa oggettiva .
- Proporzionalità e ragionevolezza: le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del fatto e all’effettivo danno arrecato all’Erario . Un principio di derivazione europea (art. 49 Carta UE) impone che la “risposta punitiva” non ecceda ciò che è necessario per ottenere compliance fiscale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 46/2023, ha ribadito che le sanzioni tributarie devono rispettare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, dichiarando manifestamente irragionevole una sanzione fissa del 120% applicata senza distinguere la diversa gravità dei casi . In quel caso veniva colpita un’omissione dichiarativa già sanata dal contribuente con il pagamento del dovuto, senza alcuna evasione d’imposta; la Consulta – pur dichiarando infondata la questione di legittimità per ragioni procedurali – ha sottolineato che sanzioni “draconiane” possono risultare incostituzionali se privano di qualsiasi beneficio chi ha comunque versato il tributo dovuto . La proporzionalità è stata formalmente rafforzata dalla riforma: l’art. 7 D.Lgs. 472/1997 già prevedeva la possibilità di ridurre fino alla metà alcune sanzioni in sede giurisdizionale (funzione di “valvola di decompressione”) , e la giurisprudenza riconosce al giudice tributario il potere di graduare la sanzione entro i limiti edittali, pena la nullità della sentenza che non valuti l’eventuale eccesso . In pratica, una sanzione eccessiva può e deve essere ridotta se il contribuente dimostra che la punizione è sproporzionata rispetto alla violazione concreta.
- Ne bis in idem (divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto): nessuno può essere punito due volte per lo stesso illecito. Questo principio, sancito dall’art. 50 della Carta UE e dall’art. 4 Prot.7 CEDU, vale anche in ambito tributario per evitare la duplicazione di sanzioni penali e amministrative sullo stesso fatto . Ad esempio, l’omesso versamento IVA oltre soglia è reato penale e comporta anche una sanzione amministrativa del 30%; ciò è ammissibile solo se i due procedimenti (penale e fiscale) sono adeguatamente coordinati e la somma delle sanzioni non risulti eccessiva . La Corte di Giustizia UE e la Corte EDU hanno elaborato criteri per valutare quando due procedimenti costituiscono una violazione del ne bis in idem: deve esservi unità di fatto e di soggetto, e la duplicazione è tollerata solo se esiste un collegamento sostanziale e temporale sufficiente e se il cumulo sanzionatorio complessivo è strettamente necessario e proporzionato . Il legislatore italiano, con il D.Lgs. 87/2024, ha introdotto norme per meglio coordinare il “doppio binario” penale-tributario: ad esempio prevedendo che il giudice penale tenga conto di eventuali sanzioni amministrative già irrogate e viceversa, così da evitare punizioni globalmente sproporzionate . Inoltre, è stato inserito nel decreto sui reati tributari un nuovo art. 21-bis che stabilisce che una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) fa stato nel processo tributario . In pratica, se il contribuente viene assolto penalmente perché non vi è stata frode, non potrà l’Amministrazione applicargli sanzioni amministrative sul medesimo fatto. Anche in ambito puramente amministrativo, esiste il concetto di cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997): se un contribuente con un’unica condotta viola più norme (o la stessa norma più volte), non si sommano infinite sanzioni ma si applica la sanzione base aumentata (fino al doppio o al triplo al massimo) . Il rispetto del ne bis in idem può diventare motivo di ricorso: il contribuente segnalerà se è già stato definitivamente sanzionato per quel fatto, chiedendo l’annullamento del secondo provvedimento.
- Favor rei (retroattività della norma più favorevole): si tratta di un principio fondamentale per cui, se dopo la violazione entra in vigore una legge che prevede sanzioni più basse o condizioni più favorevoli per il contribuente, questa legge dovrebbe applicarsi anche ai fatti passati non ancora definiti. Nel diritto penale italiano il favor rei è garantito dall’art. 2 c.p., ma per le sanzioni amministrative tributarie la sua applicazione non era automatica fino a qualche anno fa. Nel 2019 la Corte Costituzionale (sent. 63/2019) e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite hanno riconosciuto che il principio di retroattività della lex mitior ha fondamento costituzionale (art. 3 Cost.) anche in campo tributario, in quanto espressione di equità e ragionevolezza . Tuttavia, attenzione: la recente riforma fiscale ha derogato al favor rei. L’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 dispone infatti che le nuove sanzioni (più miti) si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi, escludendo la retroattività generale . Ciò significa, ad esempio, che se oggi la sanzione per dichiarazione infedele è stata ridotta (poniamo dal 90% al 70% minimo), chi aveva commesso l’infedeltà nel 2022 resterà soggetto alla misura vecchia (90%) . Questa scelta è stata contestata in vari ricorsi per sospetta incostituzionalità, ma la Cassazione (Sez. Trib.) con sentenza n. 17111 del 25/06/2025 ha ritenuto legittima la deroga al favor rei . La Suprema Corte ha spiegato che il favor rei, pur avendo rango di principio generale, non è assoluto: in mancanza di un obbligo sovranazionale, il legislatore può scegliere di limitarne l’applicazione per ragioni superiori di ordine pubblico e di bilancio, specie nell’ambito di una riforma organica del sistema sanzionatorio . In sintesi, attualmente il contribuente non può ottenere automaticamente la riduzione della propria sanzione invocando la legge più favorevole sopravvenuta, se questa ne ha escluso l’efficacia retroattiva . Resta però possibile far valere comunque l’eccesso di punizione in concreto, chiedendo al giudice di applicare i principi di proporzionalità (o eventuali cause di non punibilità) per mitigare la sanzione originaria caso per caso . Inoltre, va ricordato che esistono specifiche disposizioni con effetto retroattivo introdotte dal legislatore a titolo di clemenza: condoni, sanatorie e definizioni agevolate possono prevedere l’applicazione di sanzioni ridotte anche per il passato (ad esempio la “tregua fiscale” del 2023 ha consentito di sanare violazioni formali con 200€ e definire liti pendenti con sanzioni ridotte) . Tali misure, se disponibili, vanno valutate perché permettono di chiudere la partita evitando del tutto il contenzioso o gran parte della penalità.
Riassumendo, il sistema sanzionatorio tributario è retto da garanzie importanti per il contribuente (legalità, colpevolezza, non duplicazione, ecc.), bilanciate però dall’esigenza dello Stato di assicurare la compliance fiscale. In caso di contestazione, il contribuente e il suo difensore dovranno far leva su questi principi – ad esempio invocando la buona fede, l’incertezza normativa, la sproporzione della sanzione, il cumulo giuridico al posto del cumulo materiale – per ottenere l’annullamento o almeno la riduzione della penalità. Le sezioni seguenti illustreranno come questi principi si traducono in pratica nelle varie fasi del procedimento sanzionatorio e del contenzioso.
Fonti normative principali
Dal punto di vista normativo, le sanzioni fiscali amministrative trovano disciplina in alcuni testi fondamentali:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: contiene la elencazione delle sanzioni per le violazioni tributarie più comuni (imposte dirette, IVA, riscossione). Ad esempio, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione del 30% per omesso versamento di tributi entro le scadenze (come IVA, ritenute, imposte sui redditi). Altri articoli disciplinano la omessa dichiarazione dei redditi o IVA (sanzione edittale dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, minimo €250) e la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggior imposta, con riduzioni in caso di lieve entità). Come vedremo, dal 2024 molte di queste percentuali sono state ridotte: ad esempio la sanzione per omesso versamento è stata abbassata al 25% ; analogamente, il minimo per infedele dichiarazione sembra destinato a scendere al 70%. Il D.Lgs. 471/1997 contiene anche sanzioni fisse per violazioni formali (ad esempio, omissioni relative a documenti fiscali, fatture non emesse, omessa tenuta di scritture, ecc.), in genere pari a importi fissi o percentuali minori.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: detta le disposizioni generali sulle sanzioni tributarie. In questo decreto sono codificati i principi visti sopra (legalità, personalità, colpevolezza), nonché le circostanze attenuanti e aggravanti, il concorso di violazioni e il cumulo, la continuazione, le cause di non punibilità, la procedura di irrogazione ordinaria, la solidarietà nel pagamento, ecc. L’art. 7, ad esempio, consente all’ufficio o al giudice di ridurre la sanzione fino alla metà in presenza di circostanze eccezionali meritevoli (è una base per ridurre sanzioni troppo elevate) . L’art. 6 elenca le cause di non punibilità, tra cui l’errore incolpevole su norma incerta (c.2) e il fatto dovuto a forza maggiore. L’art. 12 regola il cumulo giuridico. Il D.Lgs. 472/97 prevede poi istituti “deflattivi” come la definizione agevolata della sanzione (pagamento ridotto a 1/3 in caso di acquiescenza, art. 16) e il ravvedimento operoso (art. 13) che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con sanzioni ridotte in proporzione al ritardo.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473: contiene norme di coordinamento e aggiornamento delle sanzioni in materia di tributi locali e altre imposte (come registro, bollo, ecc.). Spesso rinvia ai principi dei due decreti precedenti. In materia di tributi locali (es. IMU, TARI), comunque, la disciplina delle sanzioni si è evoluta anche tramite leggi successive (si pensi all’unificazione IMU/TASI e alle leggi di bilancio 2019–2020 che hanno modificato la riscossione locale).
- Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): norma fondamentale che all’art. 10 comma 3 sancisce la tutela dell’affidamento del contribuente verso gli atti dell’Amministrazione (come visto, nessuna sanzione se ci si è conformati a istruzioni ufficiali) . L’art. 6 comma 2 Statuto prevede la non punibilità per obiettiva incertezza normativa . L’art. 6 comma 5 impone il rispetto del contraddittorio: ad esempio, nel caso di verifiche fiscali, è nullo l’accertamento emanato prima di 60 giorni dal verbale di constatazione se non per urgenza (violazione che comporta nullità dell’atto e quindi anche delle sanzioni in esso) . Lo Statuto è legge ordinaria ma ha valore rafforzato: le sue disposizioni fungono da parametri interpretativi per giudici e prassi.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (processo tributario): disciplina come impugnare gli atti tributari, incluso il ricorso contro le sanzioni. L’art. 19 D.Lgs. 546/92 elenca gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni/CGT, comprendendo avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione . L’art. 17-bis (introdotto nel 2011) prevedeva il reclamo e mediazione obbligatoria per le controversie di valore fino a €50.000: il ricorso veniva prima trattato come reclamo dall’ufficio, con possibilità di accordo e riduzione sanzioni al 40% del minimo . Attenzione: in attuazione della delega di riforma (L. 130/2022), il reclamo-mediazione è stato abolito per gli atti notificati dal 2024 . Ciò significa che, per un avviso emesso dopo il 1° gennaio 2024, il contribuente può ricorrere subito al giudice tributario senza dover passare da una mediazione preliminare. Resta comunque possibile raggiungere un accordo in sede giudiziale tramite la conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/92), e anzi oggi il 40% di sanzioni ridotte si applica direttamente in conciliazione (mentre prima in mediazione era il 35%, poi 40%) . Il D.Lgs. 546/92 regola anche i termini e le modalità del ricorso, le sospensioni (art. 47, possibilità di ottenere sospensione cautelare delle sanzioni e tributi in contestazione) , la conciliazione giudiziale (art. 48, con abbattimento delle sanzioni al 40% in primo grado, 50% in appello) , nonché la riscossione frazionata durante la lite (art. 68, pagamento provvisorio di una parte in caso di soccombenza parziale). Nel 2022–2023 il processo tributario è stato riformato dalla L. 130/2022 e relativi decreti attuativi, con l’istituzione delle Corti di Giustizia Tributaria al posto delle Commissioni, giudici tributari professionali, lettura del dispositivo in udienza, ecc. Tali innovazioni procedurali hanno migliorato le garanzie per il contribuente in giudizio (ad esempio, potenziamento delle misure cautelari: il giudice deve fissare l’udienza per la sospensiva e decidere entro 30 giorni ). Ne terremo conto nella parte sulla fase processuale.
- Delega fiscale 2023 e D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: la legge delega n. 111/2023 ha incaricato il Governo di rivedere l’intero sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale). Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024, ha attuato parte di questa delega. Esso contiene sia modifiche al diritto penale tributario (come nuovi reati o soglie per omessi versamenti, cause di non punibilità per crisi di liquidità, sospensione del processo penale se si rateizza il debito, ecc.) , sia modifiche al sistema delle sanzioni amministrative. La filosofia è duplice: da un lato inasprire il contrasto ai reati tributari gravi (in particolare le frodi e gli omessi versamenti di importo elevato), dall’altro alleggerire e rendere più equo il trattamento sanzionatorio amministrativo per le violazioni comuni, incentivando la regolarizzazione spontanea. Sul lato amministrativo, come anticipato, si è operata una riduzione generalizzata delle sanzioni edittali per molte violazioni: ad esempio, la sanzione per omessi versamenti periodici è scesa dal 30% al 25% , e parallelamente le penalità ridotte per i ritardi brevi sono state rimodulate (ora 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine, anziché 15%; e ulteriore riduzione allo 0,833% per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni) . Anche altre sanzioni, come quelle per dichiarazione infedele, dovrebbero calare (ad es. minimo 70%); sono rivisti i meccanismi di cumulo (consentendo di trattare violazioni omogenee commesse in periodi d’imposta diversi come un’unica violazione continuata ai fini sanzionatori, specie se regolarizzate insieme) . Tuttavia, come detto, tali novità valgono solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti , generando un regime transitorio in cui per diversi anni coesisteranno due sistemi sanzionatori paralleli (vecchio regime per il passato, nuovo per il futuro) . Questo comporta complessità applicative: contribuenti e difensori dovranno prestare attenzione a quale regime si applichi al caso concreto in base alla data della violazione. Nella presente guida, daremo atto delle differenze quando rilevanti (es: evidenziando la sanzione “ante riforma” e “post riforma” se divergono, e segnalando l’assenza di retroattività). In ogni caso, il trend normativo è verso un sistema sanzionatorio più mite e coerente con la buona fede del contribuente, come riconosciuto dalla stessa Cassazione .
Tipologie di violazioni tributarie e relative sanzioni
Non tutte le violazioni fiscali sono uguali: l’ordinamento distingue tra violazioni formali e violazioni sostanziali, tra violazioni legate al dichiarativo e violazioni sull’adempimento dei pagamenti, ciascuna con sanzioni diverse. Capire la natura della violazione contestata è importante sia per valutare l’entità della sanzione, sia per individuare le possibili strategie di difesa (alcune cause di non punibilità o definizioni agevolate si applicano solo a certe tipologie). Di seguito esaminiamo le categorie principali di illeciti tributari amministrativi:
- Violazioni formali: sono quelle irregolarità che non incidono direttamente sulla determinazione del tributo dovuto, né sul versamento dello stesso. In altre parole, non c’è un’imposta evasa, ma il contribuente ha violato obblighi strumentali o comunicativi. Esempi tipici: omissione di comunicazioni obbligatorie (come il vecchio spesometro, esterometro, LIPE), tenuta irregolare dei registri contabili, errori formali nelle fatture o nelle dichiarazioni (dati anagrafici errati, omessa indicazione di elementi non incidenti sul calcolo dell’imposta), tardiva trasmissione di certi modelli, mancata risposta a questionari formali. Per queste violazioni la sanzione è spesso fissa (una somma in euro) oppure proporzionale ma con importi minimi molto bassi. Ad esempio, l’omessa o errata comunicazione di dati al Fisco può essere sanzionata con €250 (importo fisso, ridotto a €150 se si corregge entro un certo termine). Le violazioni formali in genere non danno luogo a obbligo di pagamento del tributo (perché il tributo era comunque stato versato o non era dovuto): proprio per questo, in applicazione del principio di offensività, alcune violazioni meramente formali potrebbero non essere sanzionabili. La prassi amministrativa talvolta “sorvola” su irregolarità formali che non arrecano pregiudizio. Nel 2023, ad esempio, è stata prevista una sanatoria delle irregolarità formali: con il pagamento di €200 per anno si potevano regolarizzare tutte le violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 . Questo conferma l’orientamento verso una minor severità per gli illeciti puramente formali. Dal punto di vista difensivo, se la sanzione riguarda un inadempimento formale (es. una comunicazione omessa, ma tutte le imposte sono state versate), il contribuente potrà puntare a dimostrarne la non offensività: ad esempio evidenziando che nessun gettito è stato leso e che magari l’obbligo è stato abolito o superato da altri adempimenti. In casi del genere, si può chiedere al giudice tributario la disapplicazione della sanzione per carenza di proporzionalità e offensività del fatto (richiamando anche principi costituzionali) . Un esempio concreto: l’omessa presentazione dell’“esterometro” (comunicazione operazioni con l’estero) era punita con €2 a fattura (max €400 a trimestre); se però l’obbligo è stato poi eliminato e tutte le imposte sono state regolarmente versate, si può sostenere che sanzionare €400 sia eccessivo e ingiusto. Proprio uno scenario simile è stato portato come caso pratico nella sezione simulazioni (vedi Caso Bruno più avanti).
- Violazioni sostanziali: sono quelle che incidono sull’obbligazione tributaria, cioè comportano una mancata o minore tassazione. Qui rientrano le condotte di evasione o omissione materiale. Alcuni esempi: omessa dichiarazione di redditi (non presentare affatto la dichiarazione annuale dovuta), dichiarazione infedele o inesatta (dichiarare meno ricavi o indebite deduzioni, risultando meno imposta), omessa fatturazione o scontrino (mancata emissione di documenti fiscali obbligatori, generando imponibili “in nero”), omesso versamento di imposte dovute (non pagare un tributo dichiarato o accertato), utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o altri artifici per ridurre il debito. Queste violazioni, avendo impatto sul gettito, sono sanzionate più severamente, di solito in misura proporzionale all’imposta non versata o al vantaggio ottenuto. Ad esempio:
- Omessa dichiarazione: sanzione edittale dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250 . Se però le imposte sono state versate spontaneamente, la giurisprudenza (Corte Cost. 46/2023) ha criticato l’automatismo di questa sanzione piena come sproporzionato, invitando a mitigare. Non a caso, la riforma fiscale sta valutando di differenziare i casi di omessa dichiarazione senza evasione (ad esempio prevedendo solo una sanzione fissa in tali ipotesi).
- Dichiarazione infedele: sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata. In caso di importi evasi modesti (entro €150.000 e entro il 10% del dichiarato) la sanzione minima è 90% ma può essere ridotta di un terzo (quindi 60%) per lieve infedeltà, secondo le norme vigenti. Con la riforma, come detto, pare che il range sarà abbassato (forse 70%–150%). Se l’infedeltà deriva da valutazioni estimative o interpretazioni controverse, è un terreno fertile per far valere l’incertezza normativa e cercare l’annullamento.
- Omessa emissione di fattura o scontrino: sanzione pari al 100% dell’IVA non documentata (attualmente), con un minimo fissato (ad es. €500 per ogni operazione non fatturata). Anche qui è un 100% che può salire se ripetuto. Dopo il 2024 queste sanzioni potrebbero essere modulate diversamente, ma il concetto resta: la sanzione recupera l’imposta non documentata.
- Omesso versamento di imposta dichiarata: 30% dell’importo non versato (ridotto a 15% se il pagamento avviene con breve ritardo, entro 90 giorni). Dal 2024 tale sanzione è 25% (ridotta a 12,5% entro 90 gg) . Questa è una violazione sostanziale anomala perché l’imposta era dichiarata ma non pagata: la legge la punisce comunque (per stimolare il pagamento tempestivo). Importante: oltre una certa soglia, l’omesso versamento di IVA o ritenute diventa reato penale (sopra €250.000 per IVA annua dal 2024, soglia modificata dal D.Lgs 87/2024) , ma sotto soglia resta “solo” sanzione amministrativa del 25-30%. Se si paga entro 90 giorni spontaneamente (ravvedimento) la sanzione effettiva è molto inferiore (vedi dopo il ravvedimento).
- Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti: sanzioni dal 100% al 200% del credito indebitamente usato (non spettante) e dal 150% al 300% per crediti inesistenti (frutto di frode), in base all’art. 13 D.Lgs. 471/97. Sono violazioni sostanziali gravi, spesso con implicazioni penali se le soglie sono alte (il D.Lgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione > €50.000 come reato). Anche qui, però, la riforma 2024 ha introdotto una clausola di non punibilità penale se l’errore sui crediti è dovuto a incertezza tecnica ; sul lato amministrativo varranno i soliti principi di buona fede se il contribuente poteva ragionevolmente ritenere spettante il credito.
In generale, per ogni violazione sostanziale la norma prevede una sanzione in percentuale e dei criteri di aumento o riduzione in presenza di circostanze particolari. Ad esempio, il ravvedimento operoso (pagare spontaneamente il dovuto con sanzioni ridotte) permette di diminuire drasticamente la sanzione: se un contribuente omette di versare un’acconto IRPEF ma se ne accorge dopo 1 mese e paga, la sanzione passa dal 30% ordinario a soli 1/10 del 30% = 3% (se ravvede entro 30 giorni) . Più avanti dedicheremo uno spazio ai vari istituti deflattivi, incluso il ravvedimento, poiché spesso conviene regolarizzare subito invece di aspettare l’atto sanzionatorio.
- Violazioni “dichiarative” (formali vs sostanziali): a volte si distingue la violazione legata all’obbligo dichiarativo in sé. Ad esempio, presentare la dichiarazione oltre i termini ma entro 90 giorni è una violazione (tardività) punita con sanzione fissa (€25 per dichiarazioni senza debito d’imposta, oppure % se c’è debito); superati i 90 giorni diventa “omessa dichiarazione” anche se poi accettata, con le pesanti sanzioni viste. Oppure l’omessa presentazione del quadro RW (monitoraggio attività estere) è considerata violazione formale (sanzione dal 3% al 15% dell’importo non monitorato, 6-30% se paradiso fiscale) perché non incide sul calcolo di un tributo ma è obbligo di monitoraggio. Queste sanzioni possono sembrare severe in valore assoluto, ma la ratio è sanzionare l’inosservanza di obblighi dichiarativi che facilitano l’evasione (es. monitoraggio valute estere per prevenire capitali occulti). In sede difensiva, se tali violazioni non hanno arrecato un’evasione effettiva (es. quadro RW omesso ma redditi esteri regolarmente tassati) si potrà chiedere clemenza (magari facendo ravvedimento se possibile, con sanzione ridotta a 1/8 del minimo).
Riassumendo le principali sanzioni amministrative tributarie (ante e post riforma 2024) in forma tabellare per avere un colpo d’occhio:
| Violazione | Sanzione (regime fino al 31/8/2024) | Sanzione (violazioni dal 1/9/2024) |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione (con imposta dovuta) | 120% – 240% dell’imposta, min €250 (riducibile a 1/10 se versato) | da definire (attesa riduzione es. 100% – 200%, min invariato) |
| Dichiarazione infedele | 90% – 180% della maggiore imposta (rid. 1/3 se lieve) | 70% – 150% (circa) della maggiore imposta (stima riforma) |
| Omesso versamento (imposta dichiarata) | 30% dell’importo non versato (15% se entro 90 gg) | 25% dell’importo (12,5% se entro 90 gg) |
| Omessa fatturazione/scontrino | 100% dell’imposta (IVA) non documentata, min €500 (per ciascuno) | invariata (possibili attenuanti se lieve) |
| Crediti non spettanti | 100% – 200% del credito utilizzato | invariata (possibili ritocchi sulle definizioni) |
| Crediti inesistenti (fittizi) | 150% – 300% del credito (minimo €258) | invariata (caso grave, spesso penale) |
| Violazioni formali (senza imposta evasa) | in genere €250 (rid. a €150 se regolarizzato entro 1 anno) | invariata (sanatoria 2023: €200 per anno per definire) |
| Ritardo dichiarazione (entro 90 gg) | €25 (se zero imposta) oppure da €50 a €500 (se imposta dovuta) | invariata |
Nota: La colonna delle nuove sanzioni dal 2024 indica le modifiche certe (es. 25% per omessi versamenti) e, tra parentesi, le ipotesi più probabili di modifica in base alla delega (le percentuali precise per omessa/infedele saranno confermate nei decreti attuativi; il minimo edittale per omessa dichiarazione ad esempio potrebbe restare ma con più flessibilità, magari introducendo una sanzione fissa in caso di tardivo ravvedimento totale del dovuto). In ogni caso, in questo regime transitorio, chi impugna oggi un atto per violazioni commesse prima di settembre 2024 vedrà applicate le sanzioni “vecchie”; chi invece dovesse essere sanzionato per fatti successivi beneficerà delle nuove misure più miti, senza però alcuna riduzione per chi è in mezzo (come chiarito dalla Cassazione) .
Va infine ricordato che, per tutte le violazioni, si applicano le riduzioni per definizione agevolata o ravvedimento se il contribuente collabora e regolarizza. Ad esempio, quando l’ufficio contesta una violazione, consente di definire pagando 1/3 della sanzione (vedremo a breve i dettagli). Inoltre il giudice, in sede di ricorso, può ridurre la sanzione fino al minimo edittale o persino alla metà di esso in casi eccezionali, se ritiene che l’ufficio non abbia applicato correttamente i criteri di proporzione (questo in base all’art. 7 D.Lgs. 472/97 e all’evoluzione giurisprudenziale citata). Dunque, anche di fronte a percentuali elevate, il contribuente ha strumenti per ottenere un trattamento più equo.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni: ordinario, semplificato e super-semplificato
Come nasce concretamente una sanzione fiscale e come viene formalizzata? È fondamentale comprendere il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, o ente locale) contesta e poi irroga la sanzione, perché in ogni fase ci sono opportunità difensive specifiche. La normativa (artt. 16 e 17 D.Lgs. 472/1997) prevede tre modalità principali di irrogazione :
- Procedimento ordinario (contestazione separata): l’ufficio emette prima un Atto di contestazione della violazione, indicando i fatti addebitati, le norme violate e la sanzione proposta . Questo atto non è ancora definitivo: al contribuente sono dati 60 giorni per presentare memorie difensive e deduzioni, oppure per pagare con sanzione ridotta (1/3). Dopo aver valutato le memorie, l’ufficio può archiviare la contestazione o emettere il vero e proprio Provvedimento di irrogazione della sanzione (entro 1 anno) . Se l’ufficio non notifica nulla entro l’anno, decade dal potere di sanzionare . Il contribuente può anche, in alternativa, impugnare immediatamente l’atto di contestazione entro 60 giorni, facendolo valere direttamente come atto impugnabile in Commissione Tributaria (oggi Corte Giust. Trib.) . In tal caso l’atto di contestazione si “trasforma” esso stesso in atto di irrogazione impugnato, senza attendere oltre. – Quando si usa? Il procedimento ordinario si usa tipicamente per violazioni non collegate a un accertamento del tributo. Ad esempio, sanzioni formali come l’omessa presentazione del quadro RW, oppure violazioni in materia di obblighi fiscali non direttamente connessi all’evasione d’imposta. In passato si usava anche per alcuni ambiti (es. dogane). – Quali difese? Nel procedimento ordinario, il contribuente ha un prezioso spazio per difendersi in via amministrativa: può inviare memorie, documenti, spiegazioni all’ufficio per convincerlo a non irrogare la sanzione . È un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (pena decadenza se l’ufficio non risponde). Inoltre, ha la chance di chiudere subito pagando 1/3 (il che estingue la questione). Se fa ricorso immediato, salta la fase amministrativa e porta tutto davanti al giudice. Questa scelta va ponderata con l’avvocato: conviene in genere provare a usare i 60 giorni per difendersi in autotutela, salvo casi di urgenza.
- Procedimento semplificato (sanzione contestuale all’accertamento): qui non c’è un atto di contestazione separato: la sanzione viene irrogata direttamente nell’avviso di accertamento del tributo . In pratica l’Agenzia delle Entrate (o l’ente locale) quando notifica un avviso di accertamento per maggiori imposte, include nello stesso atto anche le relative sanzioni. Questo è diventato il metodo più comune per le violazioni “sostanziali” scoperte in sede di controllo fiscale: ad esempio, se un imprenditore viene accertato per redditi non dichiarati, l’avviso di accertamento conterrà l’imposta evasa e la sanzione (p.es. 100% di essa) in un unico provvedimento. – Caratteristiche: L’atto di accertamento motivato “assorbe” la motivazione della sanzione, che è quindi quella stessa violazione contestata per il tributo . Non viene data la possibilità di memorie prima: l’ufficio emette direttamente l’atto impositivo-sanzionatorio (questo è il senso di “semplificato”). Tuttavia, restano applicabili alcune garanzie: ad esempio, se dall’attività di controllo (verifica, PVC) emerge una violazione, va garantito il contraddittorio anticipato se previsto (es. 60 giorni dal PVC nei controlli fiscali, art. 12 c.7 Statuto) – pena nullità dell’accertamento e quindi anche delle sanzioni in esso. – Definizione agevolata: Anche senza memorie, il contribuente ha la possibilità di aderire o definire. Entro 60 giorni dall’avviso, se non presenta ricorso e paga, ha diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/3 (c.d. acquiescenza all’accertamento) . Inoltre può avviare un accertamento con adesione con l’ufficio: questo sospende i termini per ricorrere e, se si trova un accordo sulle somme dovute, comporta sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (oltre a eventuale rideterminazione del tributo). Quindi nel procedimento semplificato la fase “difensiva” ante ricorso si sposta sull’adesione volontaria: il contribuente può presentare istanza di adesione, discutere con l’ufficio la pretesa, e se trova un accordo paga meno sia di imposta (spesso l’ufficio concede qualcosa) sia di sanzione (per legge, 1/3 del minimo). Se invece non aderisce, può comunque presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In caso di ricorso, l’atto di accertamento con sanzioni è direttamente impugnato davanti al giudice tributario.
- Procedimento “super-semplificato” (irrogazione immediata a ruolo): è il caso delle sanzioni per omesso o ritardato versamento accertate tramite controllo automatizzato o liquidazione. Qui l’iter è ancora più snello: niente atto di contestazione, niente avviso di accertamento specifico, ma direttamente – se il contribuente non reagisce alla comunicazione bonaria – l’iscrizione a ruolo e la notifica di una cartella di pagamento contenente la sanzione. Un esempio tipico: Tizio presenta la dichiarazione IVA con importo a debito €10.000 ma poi non versa quanto dovuto. L’Agenzia, tramite il controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, invia al contribuente una comunicazione di irregolarità indicando l’omesso versamento e invitando al pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte (10% invece di 30%). Se Tizio non paga né si attiva, l’importo viene iscritto a ruolo con sanzione piena (30%) e gli verrà notificata la cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione. – Caratteristiche: In questi casi la legge prevede già una sorta di “definizione anticipata”: la comunicazione bonaria consente di pagare con sanzione ridotta ad 1/3 (quindi 10% invece di 30%) . Se si paga, tutto finisce lì e non si iscrive a ruolo. Se non si paga, la cartella conterrà la sanzione piena e sarà direttamente impugnabile in Commissione. Non c’è un atto formale di irrogazione distinto: la cartella stessa viene considerata atto impugnabile sul merito della pretesa. – Quando si usa? Questo procedimento super-semplificato si applica quasi sempre per le liquidazioni automatiche (omessi versamenti di imposte dichiarate, errori materiali di calcolo in dichiarazione) e per i controlli formali su dichiarazioni dove emergono piccole differenze. Anche molti tributi locali adottano un meccanismo simile: ad esempio, per IMU non versata il Comune spesso invia un avviso bonario o sollecito, e poi se non ottiene pagamento emette direttamente l’accertamento esecutivo. – Difese: In questa ipotesi, è cruciale controllare la correttezza della comunicazione e della successiva cartella. Prima della cartella, il contribuente può ravvedersi (pagando col 15% o 10% a seconda del ritardo) o segnalare all’ufficio eventuali errori (es. se aveva già pagato, o la comunicazione è sbagliata). Dopo la cartella, l’unica via è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Nel ricorso si potranno contestare: la regolarità della notifica della comunicazione preventiva (che è obbligatoria per legge, pena nullità della cartella se mancata), l’effettiva esistenza del debito (magari si è in possesso di quietanze di pagamento), oppure chiedere la disapplicazione parziale della sanzione se ci sono motivi (ad es. errore scusabile, pagamento immediato dopo la scadenza, etc.). Da notare che, essendo la cartella emessa senza contraddittorio giudiziale, molti contribuenti scelgono di chiedere all’Agente della riscossione una rateizzazione (anche lunga, fino a 72 rate) per evitare intanto misure esecutive e poi parallelamente fare ricorso. La rateizzazione non preclude il ricorso, ma occorre comunque presentarlo entro 60 giorni se si vogliono contestare le sanzioni.
Ecco una tabella che confronta i tre procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
| Procedimento | Atto iniziale | Difesa pre-ricorso | Definizione agevolata | Atto impugnabile |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario | Atto di contestazione della sanzione (motivato) . | Memorie difensive entro 60 gg all’ufficio . Ufficio decide entro 1 anno (archivia o irroga). | Pagamento 1/3 della sanzione entro 60 gg chiude il procedimento . | – Provvedimento finale di irrogazione (se emesso), impugnabile entro 60 gg.<br>– Oppure: direttamente l’atto di contestazione, impugnato entro 60 gg (trasformandolo in atto impugnato) . |
| Semplificato | Avviso di accertamento tributario contenente anche le sanzioni . | Nessuna fase di memorie antecedente (salvo contraddittorio endoprocedimentale se previsto per il tributo, es. PVC). Possibile presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 gg, che sospende i termini e consente trattativa. | – Acquiescenza: pagamento di imposta + sanzioni ridotte a 1/3 entro 60 gg .<br>– Adesione: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo in caso di accordo (art. 7 D.Lgs. 218/97) .<br>(Niente definizione agevolata dopo il ricorso: si passa eventualmente a conciliazione in giudizio.) | Avviso di accertamento stesso (che vale anche come atto impositivo e sanzionatorio), impugnabile entro 60 gg. |
| Super-semplificato (omessi versamenti, controlli automatici) | Comunicazione di irregolarità (pre-ruolo) da Agenzia delle Entrate. Se ignorata, iscrizione a ruolo e notifica Cartella di pagamento da Agente Riscossione. | È facoltativa la risposta alla comunicazione: entro 30 gg si può pagare con sanzione ridotta (1/3) o segnalare all’ufficio errori. Non c’è contraddittorio formale obbligatorio prima della cartella (ma la comunicazione stessa è un contraddittorio bonario). | Pagamento entro 30 gg dalla comunicazione con sanzione ridotta al 10% (invece del 30%) – chiusura senza cartella .<br>Se esce cartella: possibilità di rateizzare il carico (sanzioni incluse) fino a 72 rate per evitare azioni esecutive (questo però non è “definizione”, il debito resta per intero). | Cartella di pagamento (contenente sanzioni e interessi). Impugnabile entro 60 gg dinanzi alla CGT, per contestare sia il merito (sanzione indebita) sia vizi propri (notifica, decadenza…). |
Note: In tutti i casi, il termine per ricorrere è generalmente 60 giorni dalla notifica dell’atto (accertamento, provvedimento sanzione o cartella). Nel procedimento ordinario, se si presentano memorie e poi si riceve l’atto finale, quel provvedimento va impugnato entro 60 gg dalla notifica. – Inoltre, per qualunque atto impugnato contenente una sanzione è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto se l’esecuzione immediata della sanzione arreca danno grave: con un’istanza motivata (fumus boni iuris e periculum in mora), la CGT può sospendere la riscossione della sanzione fino alla sentenza . Ad esempio, se arriva una cartella con €50.000 di sanzioni e il contribuente ricorre sostenendo l’illegittimità, può chiedere la sospensione per non dover pagare subito. Dal 2023 i poteri cautelari del giudice tributario sono stati rafforzati: la legge impone decisioni rapide sulle istanze di sospensione e una tutela effettiva del contribuente durante il processo .
Termini di decadenza e prescrizione delle sanzioni
Un aspetto cruciale del procedimento sanzionatorio è il fattore tempo: l’Amministrazione ha termini precisi entro cui contestare o irrogare una sanzione (decadenza) e termini entro cui riscuoterla (prescrizione). Conoscerli è essenziale, perché il decorso di tali termini può essere motivo di annullamento della sanzione se impugnata.
- Decadenza (termini per contestare/irrogare): in generale, le violazioni tributarie si possono contestare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione . Ad esempio, una violazione commessa nel 2020 (es. fattura non emessa il 10/06/2020) può essere contestata fino al 31/12/2025. Questo termine quinquennale è il regime ordinario stabilito dall’art. 20 D.Lgs. 472/97. Fa eccezione il caso in cui la violazione emerga da un accertamento fiscale su un tributo che ha propri termini più lunghi: in tal caso vale lo stesso termine dell’accertamento del tributo . Ad esempio, una infedele dichiarazione per l’anno d’imposta 2019 può essere accertata fino al 31/12/2026 (settimo anno, se dichiarazione presentata) ai sensi dell’art. 43 DPR 600/73; di conseguenza, anche la relativa sanzione per infedele potrà essere irrogata entro il 2026 . In pratica la sanzione “segue” il tributo quando è connessa. Per violazioni autonome (tipo omissioni formali) resta il termine generale di 5 anni dall’anno del fatto. Importante: la notifica dell’atto (contestazione o accertamento) entro il termine di decadenza “ferma” il decorso: basta che un atto interruttivo sia notificato a tempo, e l’ufficio potrà poi concludere il procedimento anche dopo (purché nei tempi previsti, es. il provvedimento finale entro 1 anno dalle memorie nel caso di procedimento ordinario). – Inoltre, in caso di violazioni commesse da più soggetti solidalmente (esempio classico: soci di società di persone per irregolarità imputate a tutti), la legge prevede che la notifica a uno dei coobbligati entro il termine proroga di un anno il termine per notificare agli altri . Ciò per evitare che soggetti collegati sfuggano per pochi giorni di differenza nelle notifiche.
- Prescrizione (termini di riscossione): una volta che la sanzione è stata definitivamente irrogata (ossia l’atto è divenuto definitivo per mancato ricorso o per esaurimento del giudizio), il diritto dell’erario a riscuotere la somma si prescrive in 5 anni . Questo termine decorre, in caso di mancata impugnazione, dalla scadenza per impugnare (ossia dal giorno successivo al termine dei 60 gg) . Se invece c’è stato giudizio, la prescrizione ricomincia da capo dalla data in cui la sentenza passa in giudicato . Attenzione: secondo la giurisprudenza prevalente, se la sanzione è stata cristallizzata da una sentenza, il termine di prescrizione non è più quello breve quinquennale, bensì quello ordinario decennale previsto per le sentenze di pagamento . In altre parole:
- Se il contribuente non fa ricorso e l’atto sanzionatorio diventa definitivo, l’ente ha 5 anni per notificare la cartella e riscuotere; decorso ciò, il contribuente può eccepire la prescrizione e non pagare.
- Se invece c’è stata una causa e il contribuente ha perso (sentenza definitiva), la sanzione riconosciuta in sentenza si può riscuotere nei 10 anni successivi al passaggio in giudicato . Questo perché la sanzione a quel punto è equiparata a un titolo di giudicato, soggetto a prescrizione decennale (come stabilito da Cass. SS.UU. n. 25790/2009).
- Se la sentenza invece annulla la sanzione, nulla è dovuto (se era parziale, solo la parte residua eventualmente ha un nuovo termine).
Il momento iniziale della prescrizione dipende dal tipo di procedimento:
– In procedimento ordinario, se si presentano memorie difensive, la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica del provvedimento finale di irrogazione (perché prima non c’era un titolo esecutivo); se non si presentano memorie e l’atto di contestazione viene definito come atto di irrogazione per decorso del termine (60 gg + nessuna risposta dell’ufficio entro 1 anno), potrebbe decorrere dall’ultimo giorno utile di risposta del contribuente .
– In procedimento semplificato, decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento contenente la sanzione (se non impugnato) o dalla definitività dello stesso dopo il giudizio.
– In procedimento super-semplificato, decorre dalla notifica della cartella di pagamento (che è il primo atto esecutivo) .
Se il contribuente propone ricorso, la prescrizione si interrompe durante il processo: i termini restano sospesi finché la causa non è definita, poi ripartono dal giudicato . Bisogna anche distinguere la decadenza dalla prescrizione della sanzione da quella del tributo: spesso il tributo ha sue regole (ad esempio, l’IVA ha prescrizione lunga 10 anni per la riscossione), ma per la sanzione si applica il termine breve salvo giudicato.
Dal lato del contribuente, far valere la decadenza è un ottimo motivo di ricorso: se l’atto sanzionatorio è notificato oltre i termini di legge, la sanzione è nulla ipso iure. Analogamente, se arriva una cartella per sanzioni ormai prescritte (ad esempio, una cartella nel 2025 per sanzioni relative a un atto definitivo del 2018), si può eccepire la prescrizione davanti al giudice tributario e far annullare la pretesa. Occorre però impugnare la cartella tempestivamente per far valere la prescrizione, poiché l’ente di riscossione potrebbe contestare che l’inerzia del contribuente ha già reso definitivo il debito (questioni complesse che un avvocato valuterà caso per caso).
In sintesi: l’Amministrazione finanziaria deve contestare le violazioni entro 5 anni (salvo termini più lunghi legati al tributo) , e deve riscuotere le sanzioni entro 5 anni dalla definitività (o 10 se c’è stata sentenza) . Questi termini, di natura perentoria, sono presidiati d’ufficio dal giudice se eccepiti: il contribuente deve quindi sempre controllare le date di notifica degli atti e, se un termine risulta superato, sollevare nei motivi di ricorso la relativa eccezione.
Come impugnare una sanzione fiscale: il ricorso tributario passo per passo
Passiamo ora al cuore della guida: come impugnare concretamente una sanzione fiscale dinanzi al giudice tributario. Supponiamo che il contribuente – imprenditore o professionista – abbia ricevuto un atto contenente una sanzione che ritiene ingiusta o errata. Quali sono i passi da compiere? Quali formalità rispettare? Di seguito illustriamo la procedura di ricorso, tenendo conto delle recenti riforme del processo tributario e con focus sulle strategie difensive per contestare efficacemente le sanzioni.
1. Identificare l’atto da impugnare e la giurisdizione competente
Il primo passo è capire quale atto si sta impugnando e davanti a quale autorità. In materia tributaria la competenza è delle Commissioni Tributarie (ora rinominate Corti di Giustizia Tributaria, CGT, dal 2023). Nello specifico, l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti contro i quali si può proporre ricorso . Per le sanzioni fiscali, gli atti impugnabili più frequenti sono:
- Avviso di accertamento tributario contenente sanzioni: come visto, questo è impugnabile entro 60 giorni sia per contestare la maggiore imposta sia per contestare le sanzioni. Si può impugnare anche solo la parte sanzioni, se il contribuente riconosce il tributo ma ritiene illegittima la sanzione . In tal caso nel ricorso andrà specificato che si accetta il quantum del tributo e si fa ricorso “limitatamente alle sanzioni” . È importante pagare il tributo non contestato per non subire aggravi, mentre si litiga solo sulle penalità. Competente è la CGT di primo grado nella cui circoscrizione è ubicato l’ufficio che ha emesso l’atto (di solito coincide con la provincia del contribuente per le imposte dirette, o luogo dell’immobile per IMU, ecc.).
- Provvedimento di irrogazione sanzioni (successivo a contestazione): se l’ufficio ha seguito il procedimento ordinario, avremo un atto ad hoc di irrogazione. Anche questo va impugnato entro 60 giorni dalla notifica.
- Atto di contestazione (se immediatamente impugnato in via alternativa): come spiegato, il destinatario di una contestazione preliminare può decidere di impugnare subito quell’atto senza aspettare il provvedimento finale . In tal caso l’atto di contestazione è trattato alla stregua di un atto impugnabile (lo si fa valere come se fosse l’atto sanzionatorio).
- Cartella di pagamento contenente sanzioni tributarie: questo accade nei casi “super-semplificati” o quando la sanzione viene iscritta a ruolo (ad es. sanzioni irrogate dall’Agenzia e non pagate, decorsi i termini, vengono affidate all’Agente della riscossione che notifica una cartella). La cartella è espressamente impugnabile ex art. 19 cit., sia per vizi propri (mancata notifica del prodromico atto, errore di persona, ecc.) sia per contestare nel merito il tributo o la sanzione se l’atto precedente non è stato notificato o non è divenuto definitivo . Ad esempio, se Tizio non ha mai ricevuto l’avviso di irrogazione e si vede arrivare una cartella di pagamento di €10.000 di sanzioni, può ricorrere eccependo la nullità della cartella per difetto di notifica dell’atto presupposto o contestando direttamente l’inesistenza del fatto sanzionato.
- Altri atti: rientrano nell’elenco anche l’ingiunzione fiscale (strumento usato da alcuni enti locali in alternativa alla cartella), il provvedimento di fermo o ipoteca per importi comprensivi di sanzioni (es. se Equitalia/AER iscrive fermo auto su un debito tributario comprensivo di sanzioni, si può ricorrere), l’estratto di ruolo (impugnabilità dibattuta, ma se da esso emergono sanzioni mai comunicate si può agire), la cauzione per sanzioni in dogana, ecc. Ma nel 90% dei casi la contestazione delle sanzioni avverrà tramite uno degli atti sopra elencati.
In ogni caso, la giurisdizione è sempre quella tributaria, anche per sanzioni di enti locali. Quindi una sanzione IMU del Comune va impugnata davanti alla Corte Giustizia Tributaria provinciale competente per quel Comune (non al giudice ordinario). Idem per una sanzione sul bollo auto irrogata dalla Regione o una sanzione TARI dal Comune: tutte vanno al giudice tributario. Eccezione: le sole sanzioni che non rientrano qui sono quelle non tributarie, ad esempio sanzioni amministrative non fiscali (tipo multe stradali) vanno dal Giudice di Pace o Prefetto, ma non sono oggetto di questa guida. Per sicurezza: se la sanzione attiene a un tributo (imposte, tasse, contributi di natura tributaria), il giudice è quello tributario.
Verificato l’atto e la competenza, si deve rispettare il termine di 60 giorni per presentare ricorso (in materia tributaria non è stata estesa la recente diminuzione a 30 giorni come in altri procedimenti amministrativi: restano 60 giorni, aumentabili di 90 giorni per chi risiede all’estero). Attenzione che se si è avviata una procedura di accertamento con adesione, questo sospende il termine per ricorrere per 90 giorni: quindi ad es. avviso notificato il 1° marzo, istanza adesione il 20 marzo => nuovo termine per ricorso: 60 gg + 90 gg = 150 giorni dal 1° marzo, quindi intorno fine luglio. Bisogna calcolare bene queste proroghe. Anche eventuali sospensioni Covid o ferie vanno considerate (le ferie tribunali dal 1 al 31 agosto sospendono i termini).
2. Redazione e contenuto del ricorso tributario
Il ricorso tributario è l’atto introduttivo con cui il contribuente espone le proprie ragioni e chiede l’annullamento (totale o parziale) della sanzione. Dal 1° luglio 2019 il processo tributario è telematico obbligatorio: ciò significa che il ricorso va predisposto in formato digitale (di solito PDF testuale) e depositato tramite il portale SIGIT (Sistema Giustizia Tributaria) oppure via PEC agli indirizzi della giustizia tributaria. È altamente consigliato farsi assistere da un difensore abilitato per la redazione, specie quando le questioni sono giuridicamente complesse come nel caso delle sanzioni.
Chi può difendere nel processo tributario? Per controversie di valore fino a €3.000 il contribuente può stare in giudizio personalmente (senza assistenza tecnica). Oltre tale soglia, è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato: questi possono essere avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, o anche funzionari delle associazioni di categoria (per tributi di loro settore), purché iscritti negli appositi elenchi . Vista la delicatezza delle sanzioni, conviene comunque un legale esperto di diritto tributario. Nel titolo stesso di questa guida si suggerisce “con l’avvocato” proprio perché impugnare con successo sanzioni elevate spesso richiede di sollevare eccezioni giuridiche complesse (es. incostituzionalità, vizi di notifica, applicazione di principi CEDU) che un professionista può gestire al meglio.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: – Dati dell’atto impugnato: indicare con precisione quale atto si impugna (es. “Avviso di accertamento n. XXX dell’Ufficio Y notificato in data dd/mm/aaaa, limitatamente alle sanzioni ivi irrogate” , oppure “Cartella di pagamento n… per sanzioni amministrative IRPEF anno …”). Si alleghi in genere copia dell’atto. – Autorità emanante: specificare contro chi si ricorre (Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di…, Agenzia Entrate-Riscossione sede di…, Comune di … Settore Tributi, ecc., a seconda di chi ha emesso l’atto). – Giudice adito: es. “Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano”. – Fatti e svolgimento: descrivere brevemente i fatti: la notifica dell’atto, il contenuto in sintesi (quale violazione e sanzione), eventuali vicende precedenti (es. se si è fatto adesione, esito, ecc.). – Motivi di ricorso: è la parte fondamentale. Qui si articolano i vari profili di illegittimità della sanzione. Ciascun motivo può intitolarsi e contenere sia questioni procedurali sia questioni di merito. Ad esempio: “1) Violazione di legge – carenza di motivazione dell’atto sanzionatorio”; “2) Illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità e buon andamento ex art. 3 Cost.”; “3) In subordine, eccessiva quantificazione della sanzione – richiesta di riduzione ex art. 7 D.Lgs. 472/97”; ecc. Nei motivi vanno citate le norme rilevanti e, preferibilmente, la giurisprudenza a supporto . Ad esempio, se si eccepisce la sproporzione, richiamare Corte Cost. 46/2023 ; se si eccepisce la violazione del favor rei magari citare Cass. 17111/2025 (anche se su questo la stessa Cassazione è contraria al ricorrente) ; se si invoca l’incertezza normativa, citare Statuto art. 6 c.2 e magari qualche sentenza di merito che ha disapplicato sanzioni per incertezza. – Richiesta finale (petitum): si conclude chiedendo espressamente ciò che si vuole: es. “Si chiede, per i motivi esposti, l’annullamento totale della sanzione di €… irrogata con l’atto impugnato, in quanto illegittima. In via subordinata, si chiede la rideterminazione giudiziale della sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia.” Spesso si chiede anche la rifusione delle spese di giudizio a carico dell’ente soccombente.
Facoltativamente, nel ricorso o con atto separato si può inserire: – Istanza di sospensione (cautelare): come accennato, se la sanzione è immediatamente esecutiva e di importo rilevante, e il pagamento creerebbe un danno grave al contribuente, si può chiedere al tribunale tributario di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato . Nel ricorso si dedica una parte a ciò, o si fa un’istanza separata, allegando la prova sia del fumus boni iuris (ovvero che il ricorso ha fondamento, es. citando un precedente favorevole, o un errore evidente nell’atto) sia del periculum in mora (il danno del dover pagare subito: ad esempio, dimostrando che pagare quella sanzione porterebbe l’azienda al fallimento o il privato all’insolvenza) . Se la sospensione è concessa, l’ente non potrà riscuotere finché non esce la sentenza di primo grado (o fino ad eventuale revoca).
- Documenti allegati: ogni prova documentale deve essere unita. Nel contenzioso tributario valgono quasi solo prove documentali (non sono ammessi testi, giuramenti). Si allegheranno quindi: l’atto impugnato, la documentazione fiscale pertinente (dichiarazioni, F24 pagati, comunicazioni ricevute, verbali, corrispondenza), eventuali circolari se si invocano, sentenze (anche se di solito si citano senza allegare, ma si può). Se si sostiene che “il contribuente ha pagato il tributo quindi la sanzione è sproporzionata”, allegare ricevute di pagamento; se si parla di condotta tenuta in buona fede, allegare la risposta a interpello o circolare seguita, e così via. Nota bene: Per le sanzioni relative a tributi locali, ad es. un avviso IMU, spesso l’ente locale allega all’accertamento una relazione o indica delibere: è utile produrre le delibere comunali sulle aliquote (soprattutto se si discute di calcoli, ma se la contestazione è solo sulla sanzione magari no). In generale, più documentazione si porta a supporto, meglio è, purché rilevante.
Una volta redatto, il ricorso deve essere sottoscritto dal contribuente e dal difensore (se c’è). Nel processo telematico, la firma digitale del difensore sul file equivale alla sottoscrizione.
Notifica e deposito: prima della riforma 2022, il ricorso tributario andava notificato all’ente impositore e poi depositato in Commissione. Con le norme attuali, la notifica può avvenire telematicamente via PEC oppure, se l’ufficio non è attrezzato PEC, a mezzo ufficiale giudiziario o raccomandata. In pratica oggi si deposita direttamente sul Portale della Giustizia Tributaria, e il sistema provvede a darne comunicazione all’ente resistente (che poi si costituirà). In alcune regioni vige ancora la prassi di notificare via PEC e poi depositare entro 30 giorni; altrove il deposito telematico vale anche come notifica. Per sicurezza, molti difensori notificano il ricorso via PEC all’indirizzo ufficiale dell’ente (es. dp.roma@pce.agenziaentrate.it) e poi depositano nel SIGIT con la prova della PEC inviata. È un tecnicismo: l’importante per il contribuente è rispettare i termini e affidarsi al difensore per questi passaggi.
3. La fase processuale: dal ricorso alla sentenza
Una volta depositato il ricorso, si apre la fase del processo tributario vero e proprio. Riassumiamone gli step essenziali (in primo grado) dal punto di vista di chi impugna una sanzione:
- Costituzione dell’ente resistente: l’Ufficio che ha irrogato la sanzione (o l’Agente della riscossione se la questione riguarda la cartella) si difenderà depositando entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso il proprio atto di costituzione con controdeduzioni. In tale atto l’ente replicherà ai nostri motivi, sosterrà la legittimità della sanzione, magari citerà a sua volta giurisprudenza a favore (spesso l’Agenzia Entrate cita Cassazioni pro-fisco). Ad esempio, se noi abbiamo eccepito sproporzione, l’Ufficio potrebbe dire che la Corte Costituzionale non ha dichiarato illegittima la norma quindi la sanzione va applicata. Oppure contesterà i fatti (es. “il contribuente non ha affatto agito in buona fede, come dimostrano le indagini …”). Possono allegare documenti, come verbali di verifica, ecc.
- Tentativo di mediazione/conciliazione: se la causa era stata introdotta prima del 2024 ed era di valore ≤ €50.000, il ricorso stesso valeva come reclamo-mediazione e l’ufficio poteva formulare una proposta di mediazione entro 90 giorni . Ma per atti nuovi questa fase non c’è più. Comunque, la conciliazione è sempre possibile: già quando il funzionario studia il ricorso del contribuente, potrebbe contattare il difensore per vedere se c’è margine di accordo. Per esempio, l’ufficio potrebbe riconoscere che la sanzione è alta e proporre di ridurla, pur di chiudere la lite, applicando la conciliazione con sanzione al 40% del minimo . Questo può avvenire prima dell’udienza (con conciliazione c.d. fuori udienza) oppure direttamente davanti al giudice in camera di consiglio. È sempre bene mantenere aperto un canale dialogico: molte controversie su sanzioni si chiudono con accordo, soprattutto se il contribuente ha ragioni parzialmente valide. Ad esempio, se nel ricorso abbiamo dimostrato che il contribuente ha già pagato il tributo, l’Ufficio potrebbe convenire di abbattere la sanzione al minimo in conciliazione, per evitare un rischio in giudizio di annullamento totale . La conciliazione in primo grado consente per legge il 40% del minimo edittale sulle sanzioni , quindi è molto conveniente: vuol dire pagare solo il 40% di quanto normalmente minimo sarebbe dovuto (ricordiamo: 1/3 in acquiescenza era sul irrogato, qui 40% sul minimo legale è spesso più vantaggioso se l’irrogato era sopra il minimo). In appello, la conciliazione se avviene dà sanzioni al 50%. Queste percentuali attuali (40 e 50) sono frutto di modifiche normative degli ultimi anni (prima erano 33% e 40%).
- Trattazione del ricorso: arrivati a questo punto, se non si è chiuso con conciliazione, la causa viene decisa. Con la riforma 2022 è possibile che cause di valore basso siano decise dal giudice monocratico e con trattazione documentale, mentre altre da collegio. In generale, la regola è che vi sia un’udienza pubblica se richiesta (o se il giudice la ritiene opportuna), altrimenti la causa può essere decisa in camera di consiglio (senza pubblico) con solo deposito di memorie e decisione “sulle carte”. Il difensore può comunque chiedere discussione orale. Nel caso di sanzioni complesse, è spesso utile discutere per enfatizzare i punti chiave (ad es. evidenziare al collegio l’eccesso della sanzione, la buona condotta del cliente, etc.). Durante il processo, le parti possono presentare memorie aggiuntive (di solito 3 depositi: 1 mem memoria 30 gg prima udienza, replica a 15 gg, eventuale ultimo 5 gg prima per note brevi). In queste memorie finali si aggiornano i riferimenti (es. segnalare una nuova sentenza di Cassazione emessa nel frattempo) e si controbattono le difese avversarie.
- Sentenza di primo grado: la CGT esaminerà il caso e deciderà emanando una sentenza. La sentenza può confermare o annullare l’atto impugnato, anche parzialmente. Nelle cause di sanzioni, spesso accade che il giudice riconosca valide alcune censure e disponga, ad esempio, la riduzione della sanzione. È importante sapere che il giudice tributario ha il potere di modificare l’atto anche nel quantum, non è “tutto o niente”. Ad esempio, potrebbe ritenere legittimo l’accertamento sul tributo ma eccessiva la sanzione e quindi confermare il tributo ma ridurre la sanzione (ex art. 7 D.Lgs. 472/97) . Oppure potrebbe accogliere parzialmente le giustificazioni del contribuente e ricalcolare un nuovo importo. Esempio: da €50.000 di sanzioni comminate, può ridurle a €10.000 con sentenza se ritiene fondate in parte le ragioni di sproporzione . Se invece il ricorso viene totalmente accolto, la sanzione è annullata in toto. Se viene respinto, resta dovuto tutto. Nota: Dal 2023 le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive (come già dal 2016 in realtà), ma con il meccanismo di riscossione frazionata: se il contribuente perde, l’Ufficio può riscuotere subito il rimanente 2/3 delle imposte (avendo già 1/3 in pendenza) e le sanzioni in misura integrale (perché le sanzioni non erano state protette da sospensione legale, a meno che avessimo ottenuto sospensione dal giudice) . Inversamente, se il contribuente vince e l’ente non appella, ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in pendenza (ad es. quell’acconto di 1/3 versato) con interessi . Se invece l’ente appella, può chiedere la sospensione dell’esecutività per evitare di rimborsare subito; ma se non ottiene sospensione, deve rimborsare comunque. Sul punto sanzioni: se la sentenza annulla le sanzioni e l’ente non appella, questi dovrà rimborsare immediatamente al contribuente le somme di sanzione eventualmente già riscosse, con gli interessi maturati .
- Appello (secondo grado): sia il contribuente che l’ente, se parzialmente soccombenti, possono appellare la sentenza di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della stessa . L’appello è un nuovo giudizio sul merito: il caso viene riesaminato da capo dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex Commissione Regionale). In appello si possono portare nuovi motivi collegati ai precedenti e nuove prove documentali solo se non disponibili prima. Dal punto di vista strategico, se in primo grado si è ottenuta la riduzione delle sanzioni ma non l’annullamento totale, il contribuente potrebbe appellare incidentalmente per chiedere una ulteriore riduzione o annullamento. L’ente, d’altro canto, se ha perso sulle sanzioni ma vinto sul tributo, spesso non appella solo per le sanzioni (valuterà costi/benefici). Occorre però prudenza: se il contribuente è soddisfatto di una forte riduzione avuta in primo grado, appellare potrebbe rischiare di peggiorare la situazione (in teoria in appello il giudice potrebbe anche aumentare la sanzione fino al massimo edittale, se l’ente lo chiede vincendo l’appello). Comunque, dal 2023 è stata esclusa la reformatio in peius in assenza di appello dell’ufficio: se solo il contribuente appella, la sanzione non può essergli aumentata oltre quanto deciso in primo grado (principio di divieto peggioramento, introdotto dal nuovo art. 63 D.Lgs. 546). Viceversa, se l’ufficio appella chiedendo di ripristinare la sanzione piena, allora è in gioco tutto.
- Cassazione: dopo l’appello, l’ultima istanza è la Corte di Cassazione, ma qui solo per motivi di diritto. Ad esempio, se c’è una questione interpretativa su una norma sanzionatoria o un vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione non rivede il merito (non ricalcola importi), ma può annullare la sentenza se ha violato norme. In tema di sanzioni tributarie, questioni di legittimità costituzionale o principi generali (favor rei, ecc.) possono arrivare in Cassazione e talora essere da questa rimessi alla Consulta. In generale, però, la gran parte delle controversie sulle sanzioni si chiude in secondo grado, per ragioni di convenienza economica (spesso il costo di un ricorso in Cassazione può superare l’importo residuo in gioco, salvo sanzioni molto elevate).
4. Effetti del ricorso sulla riscossione delle sanzioni
Un dubbio frequente: devo pagare la sanzione durante la pendenza del ricorso? La risposta varia a seconda dell’atto e dell’eventuale sospensione ottenuta: – Se si ricorre contro un avviso di accertamento con sanzioni, la legge prevede che, presentando ricorso, la riscossione sia automaticamente sospesa per la parte di tributo eccedente 1/3 (e relativi interessi), ma non menziona espressamente le sanzioni. Nel sistema previgente, l’Erario non poteva riscuotere le sanzioni finché la sentenza non fosse passata in giudicato (art. 68 D.Lgs. 546/92 vecchio testo imponeva pagamento frazionato solo per imposte). Con la riforma 2022, la riscossione provvisoria dopo il primo grado si applica anche alle sanzioni se il contribuente viene sconfitto (come visto, dopo sentenza sfavorevole di primo grado l’ente può esigere l’intero delle sanzioni) , ma prima della sentenza, tendenzialmente le sanzioni restano sospese. In pratica: proponendo ricorso, il contribuente deve intanto versare il 1/3 del tributo accertato entro 60 giorni (altrimenti su quello l’ente può procedere), mentre per le sanzioni non c’è obbligo di versare nulla nell’immediato. Tuttavia, come cautela, alcune volte l’Agenzia Entrate inseriva nelle cartelle post-sentenza anche una parte di sanzioni. Ora, con chiarezza: l’art. 15 del DPR 602/73 (per le imposte erariali) e analoghe norme per IMU stabiliscono che in pendenza di giudizio di primo grado le sanzioni non sono esigibili, a meno che il giudice rigetti il ricorso e allora diventano esigibili integralmene . Ad esempio, nel caso dell’IMU: l’avviso di accertamento IMU intima di pagare entro 60 gg, ma se fai ricorso devi versare subito solo 1/3 dell’imposta contestata; la sanzione rimane “congelata” fino all’esito . Ciò non toglie che il Comune, se teme difficoltà di recupero, possa comunque tentare di riscuotere le sanzioni, ma il contribuente potrà opporre che l’efficacia è sospesa (o chiedere sospensiva al giudice per essere sicuro). Nel dubbio, conviene sempre presentare istanza di sospensione cautelare per l’intero importo contestato – tributi e sanzioni – così da ottenere un provvedimento ad hoc che blocchi la riscossione . Come visto, la CGT può sospendere tutto con ordinanza motivata e in tal caso l’Agente della riscossione dovrà attendere.
- Se si ricorre contro una cartella esattoriale già emessa per sanzioni, qui purtroppo la regola è invertita: la cartella è già un atto esecutivo, quindi la somma è di norma esigibile subito. Il ricorso non sospende automaticamente nulla. Per evitare pignoramenti o fermi, bisogna chiedere la sospensione al giudice e/o chiedere una rateazione all’agente. Presentare ricorso e non pagare nulla espone al rischio che in pochi mesi partano le procedure (fermo auto, prelievo su conto) sul totale. Dunque, in tali casi l’istanza di sospensione è imprescindibile e va presentata insieme al ricorso o subito dopo. Se concessa, l’esecuzione è bloccata. Se negata, conviene attivarsi per pagare o rateizzare onde evitare guai.
- Durante l’appello: se in primo grado si è ottenuto sospensiva o comunque si è in regola con i versamenti provvisori, in appello quelle misure possono essere confermate o modificate. Ad esempio, se in primo grado il contribuente ha vinto, non deve pagare nulla, ma se l’ufficio appella potrebbe chiedere sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza (ossia non rimborsare). Se in primo grado il contribuente ha perso ed è stato costretto a pagare 2/3 del tributo e 100% sanzioni, in appello può chiedere sospensione dell’esecutività della sentenza per non pagare l’ultimo terzo o per ottenere la sospensione dei pignoramenti in corso. È un tecnicismo: l’importante è sapere che nel ricorso tributario le sanzioni, di regola, non vanno pagate immediatamente ma solo dopo la sentenza definitiva, salvi casi in cui si perda e non si appelli. Questo è un beneficio rispetto ad altri tipi di sanzioni (p.es. le multe stradali vanno pagate comunque prima se vuoi lo sconto). Naturalmente, se si perde definitivamente, poi bisognerà pagare la sanzione più gli interessi di mora maturati.
5. Strategie difensive specifiche per le sanzioni
Abbiamo visto il procedimento. Ma come convincere il giudice ad annullare o ridurre una sanzione? Quali motivi di ricorso sono risultati efficaci in giurisprudenza? Ecco alcune linee di difesa tipiche nel contenzioso sulle sanzioni fiscali (da adattare al caso concreto):
- Vizi formali dell’atto: è sempre buona regola controllare se l’atto sanzionatorio rispetta i requisiti di legge. L’art. 7 dello Statuto e l’art. 17 D.Lgs. 472/97 richiedono che ogni atto motivi adeguatamente i fatti addebitati, le norme violate e i criteri di calcolo della sanzione, indicando anche le circostanze aggravanti/attenuanti e i minimi edittali . Se ad esempio l’atto si limita a dire “applicata sanzione 30% per omesso versamento” ma non indica il riferimento all’art. 13 D.Lgs. 471/97 o non spiega come è stato calcolato l’importo (specie se sono più violazioni cumulate), si può eccepire nullità per difetto di motivazione. Anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento (richiesta dallo Statuto art. 7) può essere causa di nullità dell’atto amministrativo, anche se la giurisprudenza su questo è altalenante. Inoltre, se l’atto fa rinvio per relationem ad altri documenti (es. l’accertamento che cita il PVC), questi documenti devono essere allegati o già noti al contribuente, altrimenti la motivazione è carente .
- Errori o illegittimità nel procedimento: ad esempio, nel procedimento ordinario, se l’ufficio ha emesso il provvedimento finale prima dei 60 giorni senza attendere le memorie, è nullo. O se ha notificato dopo il decorso dell’anno dalla risposta del contribuente, è decaduto. Nel procedimento semplificato, se l’accertamento è stato emesso violando il contraddittorio dovuto (es. mancato rispetto dei 60 giorni dal PVC in accertamenti da verifica), la Cassazione ha ritenuto l’atto nullo in toto. Anche l’assenza di notifica della comunicazione bonaria prima di iscrivere a ruolo sanzioni da liquidazione automatica è motivo di nullità della cartella (perché viola l’art. 6, c.5, Statuto). Quindi cercare “vizi procedurali” a monte: possono portare ad annullamento totale senza entrare nel merito.
- Decadenza dei termini: come già sottolineato, se l’atto è fuori termine, è un colpo vincente. Esempio: un atto di contestazione per violazione del 2016 notificato a febbraio 2023 – oltre il 31/12/2022, quindi tardivo, da annullare . Oppure una cartella emessa nel 2025 per sanzioni di un atto definitivo del 2019 – oltre 5 anni, prescrizione maturata .
- Insussistenza del fatto contestato: se il contribuente riesce a dimostrare che non ha commesso la violazione, chiaramente la sanzione cade. Ad esempio: sanzione per omessa fattura – se si prova che la fattura c’è ed è stata registrata, la sanzione è illegittima per errore di fatto. Oppure sanzione per omessa dichiarazione – se risulta che la dichiarazione fu presentata (magari l’ufficio l’ha persa, ci sono casi), allora nulla quaestio. Questa è difesa sul merito fattuale: contestare la ricostruzione dell’ufficio.
- Errata qualificazione giuridica: a volte l’ufficio applica una sanzione più grave pensando a una violazione, ma il contribuente può sostenere che si tratta di un’altra fattispecie meno grave. Esempio: viene contestata “dichiarazione infedele” con sanzione 90% per aver indicato un reddito più basso; ma se il contribuente prova che non c’era volontà evasiva ma solo un errore di calcolo, potrebbe rientrare nel diverso caso dell’errore materiale (che non è sanzionato come infedele pura). Oppure l’omessa fattura – se in realtà si trattava di operazione fuori campo IVA, la sanzione non andava nemmeno applicata. In questi casi si cerca di ricondurre il fatto a un alveo normativo più favorevole o neutro.
- Proporzionalità e “sproporzione in concreto”: questo è un argomento sempre più utilizzato, specie in seguito alle aperture giurisprudenziali. Si tratta di convincere il giudice che, anche se la legge formalmente prevedrebbe quella sanzione, applicarla nella misura massima risulterebbe manifestamente eccessivo rispetto alla gravità effettiva del caso. Allora si chiede quantomeno di ridurla. Ad esempio, Corte Cost. 46/2023 ha definito manifestamente sproporzionata la sanzione del 120% in un caso in cui il contribuente aveva pagato tutto il dovuto spontaneamente ma aveva omesso una formalità . Pur dichiarando infondata la questione di legittimità, ha messo per iscritto che la reazione punitiva era eccessiva. Un avvocato può utilizzare quella motivazione della Consulta come appiglio per dire: “anche la Corte Costituzionale ha evidenziato la sproporzione, dunque il giudice tributario, nell’ambito dei suoi poteri, riduca la sanzione al minimo o alla metà”. E in molti casi i giudici di merito hanno questa sensibilità. Inoltre la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia) talora ha disapplicato sanzioni fisse troppo alte in casi di violazioni formali senza danno (principio di proporzionalità UE, v. sentenza C-210/18 Gregor Winkler sulla detrazione IVA negata per tardiva fattura, etc.). Quindi il difensore può invocare anche il diritto UE: se la sanzione eccede quanto necessario per garantire l’osservanza della norma fiscale, va ridimensionata . Con la riforma del 2024, avremo sanzioni più miti, quindi questa argomentazione in futuro sarà meno necessaria perché le nuove edittali saranno già tarate verso il basso. Ma per fatti pregressi è ancora valida.
- Buona fede e assenza di colpevolezza: qui si cerca l’esonero totale appigliandosi all’art. 6, comma 2 Statuto o all’art. 5 D.Lgs. 472/97. Bisogna provare che il contribuente ha commesso la violazione senza volontà e negligenza. Casi non frequenti ma possibili: errori causati da casi fortuiti (ad esempio il commercialista ha sbagliato a inviare la dichiarazione e il contribuente non sapeva; oppure un blackout informatico ha impedito il versamento telematico). Oppure situazioni di incertezza normativa: se si dimostra che la normativa era talmente incerta che anche interpreti qualificati erano discordi, la sanzione va esclusa . Questo è sancito dallo Statuto e dal D.Lgs. 546/92 art. 8. La difficoltà è provare l’incertezza oggettiva: servono elementi come contraddittorietà di circolari, vuoti normativi, ecc. Se c’è un intervento di prassi successivo a chiarire, quell’intervallo di dubbio può giustificare il non punire. Ad esempio, per alcuni nuovi adempimenti digitali, nei primi mesi di rodaggio il Fisco a volte non applica sanzioni ravvisando incertezza (vedi spesometro 2017 col rinvio). Un caso concreto: un contribuente sanzionato per aver applicato un’aliquota IVA agevolata confidando in una FAQ ministeriale potrebbe invocare l’art. 10, c.3 Statuto (affidamento in buona fede) , o quantomeno l’incertezza se la norma era ambigua.
- Cumulo giuridico e ne bis in idem: se l’ufficio ha erroneamente cumulato materialmente più sanzioni quando doveva applicare il cumulo giuridico (unica sanzione aumentata), il ricorso deve evidenziarlo. L’art. 12 D.Lgs. 472/97 impone il cumulo giuridico in caso di concorso formale e continuazione di violazioni . Spesso l’Agenzia sbaglia interpretazione. Facendo ricorso, si può ottenere la riquantificazione corretta con forte riduzione . Simile, se c’è sovrapposizione tra sanzione amministrativa e penale per stesso fatto (ne bis in idem), oggi come detto la norma consente di far valere nel processo la sanzione già subita altrove. Magari è raro, ma se ad esempio il contribuente è stato assolto penalmente “perché il fatto non sussiste”, quell’esito ora per l’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 impedisce la sanzione amministrativa . Quindi il ricorso va vinto citando quella norma.
- Applicazione di sopravvenienze favorevoli (favor rei mirato): sebbene il favor rei generale sia escluso per la riforma 2024, potrebbero esservi casi specifici in cui una legge successiva prevede espressamente un’applicazione retroattiva. Esempio: la legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti con sanzioni ridotte al 15%. Oppure un decreto del 2022 ha depenalizzato alcuni reati e parallelamente ridotto sanzioni amministrative con norma retroattiva. Il difensore deve stare all’erta: se nelle more del giudizio esce una norma di condono o sanatoria, potrebbe valere la pena aderirvi o segnalarla al giudice. Ad esempio, la “tregua fiscale” 2023 ha incluso lo stralcio di interessi e sanzioni per cartelle fino a €1.000 del 2010-2015. Se la nostra causa riguarda una vecchia sanzione in cartella rientrante nello stralcio, si può far presente che la pretesa è stata annullata ex lege (portando il giudice a dichiarare cessata materia del contendere). Dunque, attenzione alle normative di clemenza in vigore.
In pratica, la difesa su una sanzione fiscale consiste spesso in un mix: si sollevano motivi formali/procedurali (sperando magari in un annullamento diretto) e motivi sostanziali (per ottenere riduzione o annullamento nel merito). Un buon ricorso sulle sanzioni deve essere strutturato e convincente giuridicamente, perché i giudici sono talora restii ad andare contro la lettera della legge. Ma con il supporto delle pronunce costituzionali e di Cassazione più recenti – ad esempio portando all’attenzione che “persino la Consulta ha definito questa sanzione draconiana” – si può ottenere un risultato favorevole.
6. Strumenti deflattivi: ridurre le sanzioni senza arrivare a sentenza
Impugnare una sanzione non significa sempre voler arrivare fino in Cassazione: spesso lo scopo pratico del ricorso è ottenere uno sconto o un compromesso col Fisco. Il sistema tributario offre vari strumenti per definire le pendenze con riduzioni delle sanzioni, evitando magari i rischi e i costi di un lungo giudizio. È fondamentale che imprenditori e professionisti li conoscano, magari consigliati dal proprio commercialista o legale, per scegliere la strada più conveniente. Di seguito ricordiamo i principali:
- Ravvedimento operoso: è il mezzo per regolarizzare spontaneamente una violazione pagando una sanzione ridotta proporzionata al tempo del ritardo. Se un contribuente si accorge da solo di una violazione (un versamento saltato, una dichiarazione errata) prima che l’ufficio gliela contesti, può ravvedersi versando il tributo dovuto + interessi + sanzione in misura ridotta (da 1/10 a 1/18 del minimo, a seconda dei casi) . Il ravvedimento è possibile fino a quando non venga formalizzata una contestazione o verifica (recentemente è stato esteso anche a dopo la constatazione, ma con riduzioni minori). Ad esempio: omesso versamento IVA di €10.000, se ravveduto entro 90 giorni comporta sanzione 1/10 di 30% = 3% , quindi €300 invece di €3.000. Se già è stata emessa una comunicazione di irregolarità, si può comunque pagare con sanzione ridotta a 20% (1/3 in meno rispetto al 30). In sintesi, il ravvedimento consente di evitare il contenzioso se si è consapevoli dell’errore e si vuole sistemare a costi molto ridotti. L’imprenditore accorto dovrebbe ricorrere al ravvedimento ogni qualvolta è possibile, perché una volta che arriva un avviso formale le sanzioni sono molto più alte e anche se poi fai ricorso potresti doverle comunque pagare.
- Autotutela (istanza di annullamento in via amministrativa): se il contribuente ritiene che la sanzione sia evidentemente sbagliata (per errore dell’ufficio) o ingiusta alla luce di nuovi sviluppi, può presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore, chiedendone l’annullamento o la rettifica. L’autotutela è discrezionale: l’ufficio può accogliere o no. Ma vale tentare soprattutto in casi lampanti (es. errore di persona, doppia imposizione, palese sproporzione segnalata da Corte Costituzionale). Ad esempio, dopo la sentenza n. 46/2023 della Consulta, l’Agenzia delle Entrate – seppur avendo vinto in giudizio – potrebbe essere più incline ad accogliere istanze di riesame delle sanzioni eccessive (la stessa Consulta auspica che il legislatore e l’amministrazione adeguino la prassi) . In pratica, l’autotutela ben motivata (magari citando la giurisprudenza sopravvenuta) può portare a un annullamento della sanzione senza ricorrere. Non c’è garanzia, ma soprattutto per i tributi locali spesso funziona: i comuni, di fronte a errori evidenti o a contribuenti in buona fede, preferiscono annullare in autotutela piuttosto che finire in contenzioso (dove rischierebbero condanna alle spese).
- Accertamento con adesione: se la sanzione è contenuta in un avviso di accertamento, il contribuente può avviare la procedura di adesione (D.Lgs. 218/97). Durante l’adesione, contribuente e ufficio si siedono a tavolino (di solito presso l’ufficio) e discutono sia sull’an della pretesa fiscale sia sul quantum. Possono emergere elementi nuovi, si può trovare un punto d’incontro. Vantaggi sulle sanzioni: per legge, se si perfeziona l’adesione pagando l’accordo, le sanzioni vengono ridotte a 1/3 di quelle minime edittali . Ciò spesso significa un abbattimento notevole rispetto alle sanzioni contestate (che magari erano al 100%): il minimo edittale per infedele è 90%, 1/3 di 90% = 30%. Quindi con l’adesione di solito si paga una sanzione del 30% (anziché 90%). Inoltre, l’adesione può prevedere la rinuncia ad alcune contestazioni minori in cambio di uno sconto su altre. È un negoziato. Molti imprenditori preferiscono aderire quando l’ufficio mostra apertura, per chiudere rapidamente la vicenda con esborso limitato e senza incognite del processo. Ad esempio, a fronte di un recupero di 100k di imponibile, l’ufficio può accettare 70k, e sulle sanzioni (originariamente 90k al 90%) applicare 30% sul concordato: paghi 21k di sanzioni invece di 90k. L’adesione ha senso se la pretesa fiscale appare fondata almeno in parte e se l’ufficio è disponibile a transigere. Se invece si ritiene di avere ragione piena e l’ufficio non cede, tanto vale andare in giudizio.
- Definizione agevolata in acquiescenza: l’“acquiescenza” significa accettare l’atto rinunciando al ricorso e pagando entro i termini. In cambio, come più volte detto, c’è la riduzione della sanzione ad 1/3 di quella irrogata (se l’atto è definibile). Questo strumento è utile quando il contribuente riconosce la correttezza dell’accertamento e vuole solo risparmiare sulle sanzioni evitando il contenzioso. Ad esempio, arriva un avviso con imposta 10.000 e sanzione 90% = 9.000. Se paghi entro 60 gg tutto (con eventuale rateazione ammessa), la sanzione dovuta sarà solo 3.000 (1/3 di 9.000) invece di 9.000 . L’acquiescenza non è consigliabile se ci sono buone chance di vittoria totale, perché chiudendo così rinunci a far valere motivi validi; ma è una soluzione rapida se la controparte (Fisco) ha palesemente ragione sul merito e l’unico scopo è ridurre la penalità. Da notare che fare acquiescenza dopo aver presentato ricorso non è più possibile (il ricorso preclude il pagamento agevolato integrale, a meno che l’ufficio non faccia conciliazione).
- Reclamo/Mediazione: per atti ante 2024 fino a €50.000 era una tappa obbligata. In sostanza, presentando il ricorso, l’ufficio poteva accogliere in parte le ragioni e proporre una mediazione – in caso di accordo le sanzioni erano ridotte al 40% del minimo . Ora questo istituto è stato abolito per i nuovi ricorsi , ma rimane valido per quelli presentati prima del 2024. Comunque, anche senza mediazione formale, la possibilità di accordo resta tramite conciliazione giudiziale (vedi oltre). Quindi di fatto la mediazione obbligatoria si è trasformata in facoltativa in giudizio.
- Conciliazione giudiziale: una volta iniziato il processo, in qualunque grado le parti possono conciliare la lite con l’assistenza del giudice (che omologa l’accordo). I vantaggi specifici: in primo grado, sanzioni al 40% del minimo ; in appello, sanzioni al 50%. Quindi la conciliazione è addirittura più vantaggiosa dell’adesione (che dà 1/3 del minimo ≈ 33%). Perché allora non conviene sempre conciliare? Perché per conciliare occorre che entrambe le parti siano parzialmente in torto e abbiano rischio: se il contribuente sa di aver ragione piena può voler la sentenza, se l’ufficio è convinto di vincere non vorrà scontare troppo. Tuttavia, capita spesso che il giudice in udienza faccia capire l’orientamento (“signori, qui la norma è chiara, però la sanzione mi pare alta… perché non vi accordate riducendola?”). Un buon difensore colga questi segnali: se il collegio lascia intendere che altrimenti confermerà tutto, conviene conciliare ottenendo almeno la riduzione sanzioni. Oppure, se percepisce che il contribuente potrebbe spuntarla sul tributo ma rischia sulle sanzioni, l’ufficio potrebbe proporre di mollare un po’ sul tributo in cambio di chiudere su sanzioni ridotte. La conciliazione va formalizzata con un verbale o atto scritto sottoscritto dalle parti e comporta il pagamento di quanto concordato (anche rateale, in 8 rate trimestrali). Una volta omologato, l’accordo vale come sentenza passata in giudicato . Ciò significa niente appelli successivi, e se l’ente non rispetta i termini di pagamento del dovuto (se era lui a pagare un rimborso, ad esempio) l’accordo è esecutivo.
In una prospettiva pratica, l’imprenditore / professionista sanzionato dovrebbe, insieme al suo consulente, valutare la strategia più efficiente: – Se la sanzione è frutto di un errore chiaramente commesso e riconosciuto, il ravvedimento tempestivo è la via migliore (costa meno di qualsiasi causa). – Se la contestazione è già arrivata ma si vuole evitare un lungo contenzioso, tentare un’adesione o una conciliazione conviene, specie se l’obiettivo è ridurre le sanzioni (40% del minimo è davvero basso in molti casi). – Se invece la sanzione è percepita come profondamente ingiusta e ci sono solide argomentazioni (es. nessuna colpa, oppure evidente violazione di principi superiori), allora il ricorso fino in fondo è opportuno, perché potrebbe portare all’annullamento completo senza dover scendere a compromessi.
Va anche considerato il fattore tempo: definire con adesione o conciliazione fa chiudere la vicenda in pochi mesi; fare causa e arrivare in Cassazione può durare anni. Un’impresa con esigenze di bilancio può preferire pagare qualcosa in meno subito, piuttosto che lasciare un’incertezza pendente a lungo.
In conclusione, impugnare una sanzione fiscale non significa necessariamente combattere all’ultimo sangue in tribunale: conoscere e sfruttare gli strumenti deflattivi fa parte di una buona strategia. Un avvocato tributarista esperto saprà consigliare quando è il caso di trattare e quando invece conviene attendere la sentenza. Spesso la combinazione di approcci (presentare il ricorso per “tenere aperto” il contenzioso, ma nel frattempo dialogare con l’ente per una soluzione) risulta vincente .
Impugnare sanzioni tributarie locali (Comuni e Regioni)
Una menzione specifica meritano le sanzioni relative a tributi locali – ad esempio IMU (imposta municipale sugli immobili), TARI (tassa rifiuti), l’addizionale IRPEF comunale, il bollo auto (tassa automobilistica regionale), ecc. Queste sanzioni sono spesso irrogate da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, ma seguono per molti versi regole analoghe. Vediamo le peculiarità:
- Normativa di riferimento: per i tributi locali esistono regolamenti comunali e leggi dedicate, ma in linea generale le sanzioni sono modulate secondo i decreti del 1997 (471–472). Ad esempio, per IMU/TASI la legge prevede che l’omesso o insufficiente versamento sia punito col 30% del dovuto (ridotto a 15% entro 90 gg, e ora 25% dal 2024 con riduzione a 12,5%) – praticamente lo stesso schema delle imposte erariali . Per l’omessa dichiarazione IMU (obbligatoria in alcune situazioni) la sanzione è dal 100% al 200% dell’imposta, min €50, mentre la tardiva dichiarazione entro 90 gg è sanzionata fissa a €50 per ogni dichiarazione. Questi valori possono apparire diversi in percentuale, ma concettualmente ricalcano infedele/omessa a livello locale. Le Regioni per il bollo auto applicano di solito il 30% dopo 1 anno di ritardo, con ravvedimento in funzione dei giorni di ritardo (0,1% giornaliero per i primi 14, ecc.), sempre mutuando dal regime generale. Insomma, c’è una sorta di armonizzazione a livello nazionale, anche se formalmente sono fonti diverse.
- Procedimento e atti: dal 2020 i Comuni emettono avvisi di accertamento “esecutivi” per i tributi locali, che fungono insieme da accertamento e titolo esecutivo (grazie alla L. 160/2019) . Ciò significa che quando un Comune contesta IMU non pagata, l’avviso di accertamento IMU che notifica contiene già l’intimazione a pagare entro 60 gg e, trascorso il termine, diventa esso stesso esecutivo per avviare esecuzioni senza passare per la cartella . In pratica è come gli avvisi dell’Agenzia Entrate dopo il 2011. Questo incide sul contenzioso: il contribuente deve attivarsi entro 60 gg con ricorso, altrimenti l’atto diviene definitivo e il Comune può procedere con pignoramenti o fermi tramite Agenzia Riscossione (dopo un’attesa di 180 gg prevista per legge se c’è ricorso) . Non c’è più distinzione tra accertamento e cartella per IMU/TARI: un unico atto.
- Definizione agevolata sui locali: negli avvisi comunali normalmente è offerta la possibilità di definire con pagamento ridotto della sanzione a 1/3 se si paga entro 60 gg senza ricorrere (anche qui, acquiescenza). Ad esempio, in un avviso IMU viene indicato che la sanzione del 30% viene ridotta al 10% se il contribuente paga entro 30 giorni , oppure ad 1/3 se paga entro i 60 (a seconda dei regolamenti). Questo varia leggermente ma il principio è analogo: conviene pagare subito per risparmiare sulle penalità. Se uno invece fa ricorso, perde il beneficio e si va davanti al giudice.
- Mediazione tributaria locale: dal 2016 anche gli atti degli enti locali rientravano nel reclamo-mediazione per valori modesti. In pratica il ricorso fino 50k contro un Comune valeva come reclamo al Comune stesso, con 90 gg per eventuale mediazione e sanzioni ridotte (35% poi 40%) . Tuttavia, come visto, dal 2023-2024 questa procedura non è più applicabile ai nuovi ricorsi . Ciò potrebbe semplificare un po’: il contribuente può rivolgersi direttamente al giudice senza aspettare i 90 gg. Resta comunque possibile conciliare in giudizio con l’ente locale alle stesse condizioni.
- Competenza territoriale: per i tributi locali conta il territorio dell’ente: la CGT provinciale competente è quella del luogo dove ha sede l’ente impositore o dove si trova l’immobile per i tributi patrimoniali. Ad esempio, per sanzione IMU del Comune di Roma, giudice competente è la CGT 1° grado di Roma (non quella del domicilio del contribuente se questi magari risiede altrove, a differenza delle imposte erariali dove in genere coincide con residenza contribuente). Questo può comportare disagi se un contribuente possiede immobili in più regioni: dovrà ricorrere presso ogni giurisdizione locale.
- Esempi di sanzioni locali contestabili:
- Avviso di accertamento IMU: tipicamente contesta omesso/parziale versamento per annualità pregresse (di solito il Comune può accertare IMU entro 5 anni). L’atto conterrà l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione 30% (ridotta a 10% se paghi subito) . Possibili motivi di ricorso: l’immobile era esente (quindi niente imposta né sanzione), errore di calcolo del Comune su rendita o aliquota, o richiesta tardiva (decadenza 5 anni), o sproporzione se il contribuente in realtà aveva versato quasi tutto (es. versato 95% e sanzionato 30% sul 5% mancante – in giurisprudenza c’è chi ha ridotto sanzioni in casi di lievi differenze). Inoltre occhio ai vizi formali: l’avviso deve indicare responsabile procedimento, termini, autorità competente , altrimenti è annullabile. I Comuni più piccoli a volte peccano in motivazioni, quindi c’è margine.
- Sanzioni TARI (rifiuti): se un Comune accerta superfici non dichiarate per la tassa rifiuti, applica sanzione del 200% del tributo evaso (norma specifica del DLgs 472). Anche qui ricorso va alla CGT. Si può discutere la superficie effettiva, l’uso, ecc., e chiedere riduzione sanzione magari se c’era incertezza su metrature.
- Bollo auto (tassa automobilistica): qui l’ente è la Regione (ma la riscossione spesso la fa l’ACI per delega). La sanzione per bollo non pagato è 30% dopo 1 anno. Spesso si preferisce pagare con ravvedimento perché è facile dimenticanza. Se arriva una cartella per bollo non pagato, la competenza è sempre del giudice tributario (con un contenzioso limitato di solito al dimostrare se avevi pagato o meno). Le Regioni talvolta fanno sanatorie di interessi e sanzioni sui bolli.
- Addizionale IRPEF comunale/regionale: in caso di omesso versamento, la sanzione è 30% come per IRPEF. Ma questi casi in pratica li tratta l’Agenzia Entrate in sede di dichiarazione (il comune è destinatario ma l’accertamento lo fa ADE insieme al tributo principale).
- Sanzioni tributi minori: tipo imposta di soggiorno (oggi turistica, se un gestore omette versamenti), oppure l’ICI per anni antecedenti (vecchia imposta abolita nel 2012). Anche in questi casi, iter uguale: ricorso in Commissione.
In generale, impugnare sanzioni locali segue gli stessi principi visti per quelle erariali: termini 60 gg, sospensione, possibilità di adesione (alcuni comuni volontariamente hanno esteso l’adesione anche ai propri tributi per equità), conciliazione, ecc. Un punto di attenzione: a differenza dell’Agenzia Entrate, molti Comuni sono meno attrezzati per gestire il contenzioso e spesso se il contribuente presenta un buon ricorso potrebbero preferire evitare la causa – magari annullando in autotutela o non costituendosi (col rischio però che se non si costituiscono e il contribuente vince, poi difficilmente appellano). Quindi c’è chiave per negoziare: presentare memorie al Comune prima del ricorso, segnalando gli errori e che si è pronti a far ricorso, può indurre l’ente a ridurre la pretesa.
Un’altra differenza pratica: le spese di lite. In Commissione Tributaria, se il contribuente vince, l’ente locale può essere condannato a pagare le spese legali. I Comuni tendono ad evitare queste soccombenze perché vanno a bilancio politico. L’Agenzia Entrate invece ragiona più per principio. Pertanto, con un Comune c’è maggiore probabilità di trovare un accordo bonario, soprattutto su sanzioni (magari riducono sanzione a 1/4 e chiudi).
Conclusione per i tributi locali: dal punto di vista del contribuente non cambia molto rispetto alle sanzioni statali, se non l’interlocutore. Occorre prestare attenzione a rispettare i canali corretti (ad esempio inviare il ricorso all’ufficio tributi comunale, non all’Agenzia, in caso di IMU) e sfruttare le eventuali particolarità locali (ad es. alcuni comuni hanno regolamenti che prevedono essi stessi la non applicazione di sanzioni per errori scusabili o primo anno di applicazione di nuove norme – vanno cercati nei regolamenti).
In ogni caso, anche per le sanzioni locali vale la regola: non subire passivamente. Se si ritiene la sanzione ingiusta, c’è il diritto di ricorrere. Molti cittadini ignorano che pure per il Comune bisogna andare in Commissione Tributaria (pensano erroneamente al Prefetto come per le multe stradali), quindi perdono occasioni. Rivolgersi a un avvocato tributarista anche per una cartella di IMU può far risparmiare migliaia di euro, se emergono vizi o ragioni solide.
Esempi pratici e simulazioni
Per meglio comprendere l’applicazione concreta di principi e strumenti descritti, presentiamo alcune situazioni-tipo con relative possibili soluzioni. Queste simulazioni, pur semplificate, riflettono casi reali molto comuni, distinti per profilo di contribuente: un imprenditore individuale, un libero professionista e una società di capitali. In ogni scenario vedremo quale strategia difensiva potrebbe adottare il contribuente (assistito dal suo avvocato) per impugnare la sanzione fiscale in modo efficace.
Caso 1: “L’imprenditore individuale e la sanzione per omesso versamento IVA”
Scenario: Mario è un piccolo imprenditore individuale (ditta individuale) nel settore commercio. Nel 2024, a causa di una crisi di liquidità, non è riuscito a versare nei termini l’IVA del 4° trimestre 2023, pari a €20.000. Aveva intenzione di regolarizzare, ma non l’ha fatto subito. Nell’agosto 2025 riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate: dal controllo automatizzato risulta l’omesso versamento IVA per quell’importo. Nella lettera si richiede il pagamento di €20.000 + interessi + sanzione ridotta al 10% (€2.000) entro 30 giorni . Mario, ancora in difficoltà economica ma in ripresa, non riesce a pagare entro i 30 giorni. Nel dicembre 2025, l’Agenzia Entrate-Riscossione gli notifica una Cartella di pagamento in cui gli intimano: imposta €20.000, interessi €500, sanzione €6.000 (ossia il 30% di 20k, perché non ha usufruito della riduzione) , più aggio e spese. Mario è preoccupato perché €26.500 in un colpo solo rischiano di metterlo in difficoltà. Decide di consultare un avvocato per valutare il ricorso contro la cartella, almeno nella parte della sanzione.
Analisi: Il fatto contestato (omesso versamento IVA) è vero: Mario non ha versato per mancanza di soldi. Non può quindi negare l’infrazione. Tuttavia, la sanzione del 30% comporta €6.000 di multa su €20.000 di imposta. Mario ha agito senza dolo (voleva pagare, ma non poteva temporaneamente). Il suo legale valuta varie strade: – Ravvedimento tardivo: ormai non è più possibile farlo per intero, perché c’è già la cartella. (Avrebbe potuto ravvedersi entro un anno con sanzione 15%, ma il termine è passato; forse potrebbe ancora ravvedere parzialmente con 1/7 del 30% se la legge lo consente prima della notifica della cartella, ma in realtà la cartella è già arrivata). – Rateizzazione: come tampone, Mario può chiedere all’ADER di diluire in 5 anni il debito. Questo non elimina la sanzione, ma gli evita il pignoramento imminente. L’avvocato suggerisce di presentare l’istanza di rate subito (così blocca azioni esecutive) e contemporaneamente preparare il ricorso tributario contro la cartella. – Motivi di ricorso: essenzialmente, la cartella è corretta nei calcoli, quindi non ci sono errori formali. Si punterà sul chiedere al giudice di ridurre la sanzione del 30% in virtù delle circostanze eccezionali. Si evidenzia che Mario non ha versato per comprovate ragioni di crisi di liquidità (si possono allegare bilanci in perdita, insoluti dei clienti, ecc.), situazione ora in miglioramento e che infatti ha iniziato a versare correntemente l’IVA 2024. Si invoca l’art. 6, c.5-bis D.Lgs. 472/97 introdotto dalla riforma: in caso di omesso versamento per crisi di liquidità non imputabile (insolvenze di clienti, ecc.), la punibilità può essere esclusa . Quella norma in verità è stata introdotta per i reati penali, ma mostra un principio di equità. Il ricorso cita anche l’art. 7 Statuto: Mario ha comunicato all’ufficio la sua situazione (ipotizziamo che avesse risposto alla comunicazione spiegando la difficoltà), dunque la reazione sanzionatoria piena sarebbe contraria ai principi di collaborazione e buona fede. Si chiede quindi l’applicazione del minimo edittale ridotto: poiché ora dal 2024 il minimo è 25%, se la violazione fosse post-riforma sarebbe €5.000 ; il giudice potrebbe almeno ridurre a 25% in ossequio al favor rei (che pur non retroattivo, potrebbe in sede equitativa essere considerato un parametro di ragionevolezza). – Procedura: il ricorso va proposto contro Agenzia Entrate-Riscossione e contro Agenzia Entrate (essendo cartella da controllo automatizzato, l’ente impositore è AE). In via cautelare, si chiede la sospensione della cartella (ma se Mario ha ottenuto la rateizzazione, l’ADER in genere sospende spontaneamente pignoramenti; comunque la sospensione giudiziale può congelare anche le rate nell’attesa).
Possibili esiti: Nella migliore delle ipotesi, la Commissione potrebbe riconoscere le ragioni di Mario parzialmente: confermare che l’imposta va pagata (ovviamente) ma ridurre la sanzione. Ad esempio, alcuni giudici hanno ritenuto che l’art. 6, c.5 Statuto (obiettiva incertezza) si applichi anche a obiettiva impossibilità di adempiere, estinguendo la sanzione. Se il collegio è sensibile, potrebbe annullare la sanzione per carenza di colpevolezza grave, trasformando la condotta in “non punibile per forza maggiore economica”. Più probabilmente, potrebbe applicare il cumulo giuridico tra il ritardo breve e lungo: Mario ha versato poi? Se ad esempio Mario nel frattempo (entro 2025) ha saldato una parte, il giudice potrebbe limitare la sanzione al 15% (se versato entro 90 gg anche se tardivo). Non c’è una regola fissa, ma i giudici in coscienza possono ridurre discrezionalmente ex art. 7 D.Lgs. 472/97. Nel caso peggiore, se il giudice applica strettamente la legge ante riforma, rigetterà dicendo che l’omesso versamento è pacifico e la sanzione 30% è dovuta. Mario allora dovrà pagare il residuo, ma almeno grazie alla rateizzazione potrà farlo in 5 anni. Mossa strategica alternativa: prima dell’udienza, l’avvocato di Mario contatta l’ufficio legale AE proponendo una conciliazione: Mario è disposto a pagare subito la sanzione ridotta al 12.5% (la metà del 25% minimo nuovo) e rinunciare al resto. L’ufficio potrebbe accettare di chiudere così per incassare subito qualcosa e non andare in udienza. In tal caso Mario pagherebbe €2.500 di sanzione anziché 6.000 – che era poi quasi la proposta iniziale bonaria di 2.000, un po’ più alta, ma considerato il tempo passato ci sta. Mario risolve, e la conciliazione viene omologata dal giudice. Risultato: Mario riesce a diluire il debito d’imposta e a tagliare di più della metà la sanzione, grazie all’azione combinata di ricorso e negoziazione. La sua attività non viene soffocata da esecuzioni immediate, e con gli utili futuri potrà pagare piano piano quanto dovuto.
Caso 2: “Il libero professionista e la sanzione per infedele dichiarazione”
Scenario: Lucia è un’architetta con Partita IVA in regime ordinario. Nel 2023, per una errata interpretazione fiscale, non ha dichiarato nelle sue tasse alcuni compensi percepiti dall’estero, ritenendo (sbagliando) che fossero esenti in Italia grazie a una Convenzione internazionale. Nell’autunno 2025 riceve un Avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate: le vengono contestati €15.000 di redditi non dichiarati nel 2023. L’Agenzia ricalcola l’IRPEF dovuta in €5.000 in più, oltre interessi, e le applica la sanzione per dichiarazione infedele al 90% dell’imposta evasa, quindi €4.500. Lucia, sorpresa, consulta il suo commercialista il quale ammette l’errore di interpretazione. La legge effettivamente non prevedeva esenzione per quei compensi, Lucia si era fidata di un articolo online fuorviante. A questo punto Lucia, pur riconoscendo che dovrà pagare l’IRPEF aggiuntiva, trova ingiusto pagare quasi la stessa cifra in sanzioni (€4.500) dato che lei non intendeva affatto evadere, avendo pure dichiarato quei compensi nel paese estero (quindi non li aveva nascosti). Si rivolge quindi a un avvocato per impugnare l’accertamento almeno nella parte sanzionatoria.
Analisi: Il caso di Lucia verte su una violazione sostanziale dichiarativa (infedele dichiarazione). Tuttavia c’è un elemento importante: Lucia può invocare l’obiettiva incertezza normativa. La tassazione dei redditi esteri è materia complessa, e se c’è stata una cattiva interpretazione della convenzione, forse non era così chiaro. L’avvocato imposterà così: – Presentare ricorso alla CGT contro l’avviso, specificando che si contesta solo la parte relativa alle sanzioni (Lucia accetta di pagare l’IRPEF di €5.000, tanto avrebbe potuto scalarla dalle tasse estere con credito d’imposta, quindi la paga e amen). Indicherà nell’atto: “si impugna l’avviso limitatamente alle sanzioni” . – Nei motivi, citerà l’art. 6, c.2 Statuto del contribuente: “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” . Argomenterà che Lucia, interpretando la Convenzione Italia-Estero, era convinta in buona fede che quei redditi non fossero imponibili; la norma convenzionale è di non immediata comprensione, tant’è vero che perfino alcuni manuali divergevano. Allega magari un parere di un fiscalista internazionale che conferma che la clausola X del trattato poteva trarre in inganno. Questo per chiedere annullamento totale della sanzione per incertezza normativa. – In subordine, qualora il giudice non volesse accogliere l’esimente totale, chiede almeno di qualificare la violazione come “lieve infedeltà” con riduzione sanzione. Magari i €15k non dichiarati sono solo il 5% del reddito di Lucia: la norma prevede che se l’infedeltà è inferiore al 10% del reddito dichiarato e sotto 30k, la sanzione è ridotta di 1/3 (quindi dal 90% al 60%). Nel suo caso ciò porterebbe la sanzione base da €4.500 a €3.000. – Ancora, potrebbe invocare la Corte Cost. 132/2020 (ipotizziamo ci sia stata una sentenza sulla punibilità di errori interpretativi) o comunque la giurisprudenza di Cassazione sul favor rei (forse la Cass. 17111/2025 menzionata afferma che se non fosse per l’esplicita deroga, l’attenuante doveva applicarsi). – Prepara anche un’istanza di adesione parallela: l’accertamento con adesione, se avviato, dà l’opportunità di discutere col funzionario. Durante l’incontro, l’avvocato di Lucia evidenzia che la cliente ha già pagato le imposte estere su quei redditi, e ora paga anche quelle italiane (seppur con credito, comunque). Fa notare che Lucia è incensurata fiscalmente e che punirla al 90% appare eccessivo. Propone: perché non chiudiamo in adesione con sanzione ridotta al 1/3 del minimo? Il minimo edittale per infedele è 90%, 1/3 di 90 = 30%. Su €5.000 di imposta ciò sarebbe €1.500. L’ufficio, valutati i documenti, potrebbe anche accettare: incassa l’IRPEF subito e chiude la pratica con €1.500 di sanzioni, evitando contestazioni sull’incertezza normativa (che in giudizio potrebbero portare a zero sanzioni, rischio per l’ufficio). – Se l’ufficio accetta l’adesione, Lucia firmerà il verbale, pagherà i €5.000 + €1.500 e la questione finisce qui, con grande soddisfazione: la sanzione originaria di €4.500 è ridotta a €1.500, un terzo (guarda caso, quell’1/3 coincide con i benefici di adesione). – Se invece in adesione l’ufficio non concede abbastanza (mettiamo che propone 60% di sanzione = €3.000 – Lucia magari preferisce tentare di meglio in giudizio), allora proseguirà col ricorso. – In giudizio, confidando nelle norme a suo favore, Lucia può sperare in un annullamento integrale delle sanzioni. Ad esempio, una Commissione di Milano nel 2018 ha già disapplicato sanzioni in un caso simile di quadro RW non compilato per incertezza su criptovalute. Citare precedenti così può convincere.
Possibili esiti:
– Esito A (conciliazione/adesione): Lucia ottiene una riduzione concordata delle sanzioni a circa un terzo (da 4.5k a 1.5k o 2k). Paga imposta e sanzione ridotta, e fine. – Esito B (sentenza): il giudice tributario esamina la condotta: vede che Lucia ha dichiarato all’estero quei redditi, quindi non c’era volontà evasiva nascosta, solo errore di diritto. Potrebbe quindi ritenere applicabile l’esimente di incertezza normativa e annullare la sanzione in toto . Oppure, se è più prudente, applicare la sanzione minima ridotta (60% come lieve infedeltà) quindi portarla da 4.5k a 3k. In ogni caso sarebbe una vittoria parziale. – Esito C (sfavorevole): in teoria, se il giudice rigetta le argomentazioni, Lucia dovrà pagare i €4.500. Ma considerato che lei comunque aveva pagato i 5k di imposta e non ha altri illeciti, è poco probabile un rigetto totale senza sconti. Inoltre, se in primo grado perdesse, lei potrebbe appellare e magari in secondo grado trovare giudici più comprensivi che riducono.
Commento: Questo caso evidenzia come per i professionisti individuali spesso la difesa sia incentrata sulla buona fede e l’incertezza. Non avendo una “struttura” contabile complessa, l’errore può capitare e i giudici lo sanno. Diverso fosse stato un caso di evasione deliberata: lì le chance sarebbero poche. Ma nei casi borderline come questo, impugnare conviene perché c’è margine di ottenere sensibili riduzioni o annullamenti di sanzioni, cosa che Lucia da sola non avrebbe saputo fare.
Caso 3: “La società e le sanzioni da avviso di accertamento pluriennale”
Scenario: La ALFA Srl è una società manifatturiera. Nel 2025 ha subito una verifica fiscale della Guardia di Finanza su più annualità (2021-2022). Dal processo verbale è emerso che la società avrebbe dedotto costi ritenuti “non di competenza” per €100.000 e omesso di fatturare ricavi per €50.000. L’Agenzia delle Entrate nel dicembre 2025 notifica alla ALFA Srl un unico Avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2021-2022, con recupero totale imposte di €40.000 e sanzioni così indicate: sanzione 90% su maggiori imposte per infedele dichiarazione (circa €36.000) + sanzione 30% su un omesso versamento IVA risultante (altri €3.000). Il totale delle sanzioni ammonta a €39.000. La società, tramite il suo legale rappresentante, considera che alcune contestazioni del Fisco siano errate (alcuni costi erano legittimi) e decide di impugnare integralmente l’avviso. Ovviamente contesterà il merito dei rilievi, ma qui concentriamoci sul profilo sanzioni: la ALFA Srl vuole assolutamente evitare di dover pagare €39.000 di sanzioni se riuscirà a dimostrare che molti rilievi sono infondati.
Analisi: Nel contenzioso di ALFA Srl, la sorte delle sanzioni dipenderà strettamente dall’esito sul merito tributario: le sanzioni per infedele dichiarazione sono accessorie al tributo (principio di conseguenzialità). Ciò significa che se ALFA riesce a far annullare, poniamo, la metà dei recuperi d’imposta, anche le sanzioni correlate verranno meno. In più, essendo più violazioni contestate, c’è il tema del cumulo. L’avviso ha sommato sanzioni per diversi rilievi (costi indeducibili e ricavi non fatturati). L’art. 12 D.Lgs. 472/97 prescrive che, in caso di più violazioni relative a un’unica dichiarazione, si applichi il cumulo giuridico: un’unica sanzione, aumentata dal minimo in misura non superiore al doppio del minimo più alto. Se ALFA Srl aveva in una dichiarazione due infedeltà separate, l’ufficio avrebbe dovuto applicare una sanzione unica (90% sul totale imposta evasa complessiva) eventualmente aumentata di 1/4. Invece sembra che abbia sommato 90% su X e 90% su Y. Il legale di ALFA quindi solleverà tra i motivi: “Violazione art. 12 D.Lgs. 472/97 – errato cumulo materiale di sanzioni multiple invece di applicazione del cumulo giuridico”. Chiederà al giudice di rideterminare la sanzione complessiva applicando una sola sanzione del 90% sul totale evaso (€150k * aliquota media 27% = supponiamo 40k imposte evase) e aumentandola semmai di 1/3. Così la sanzione diventerebbe 90% di 40k = 36k, +1/3 = 48k, mentre l’ufficio magari ne ha chiesti 39k? In questo caso particolare sembra che l’ufficio ha richiesto 39k, che è sotto 48k, quindi forse ha già parzialmente applicato cumulo giuridico (difficile dire, ma comunque il ricorso chiarirà). – L’avvocato inoltre, nei motivi di merito, cercherà di far cadere la maggior parte dei rilievi. Ad esempio, se dimostra che €80k su €100k di costi erano competenti, l’imposta evasa si riduce, e la sanzione 90% su quell’imposta relativa decade per gli €80k. Quindi le sanzioni scenderebbero molto. – Potrebbe anche invocare alcune cause di non punibilità: ad esempio, se certi ricavi non fatturati erano frutto di un dubbio interpretativo (contratto estero confuso), proverà a dire che lì c’era incertezza e non merita sanzione. – Consideri inoltre che, essendo società, la sanzione colpisce solo la società e non i soci né amministratori (principio di personalità). Il difensore verificherà che l’avviso sia intestato correttamente alla società e non erroneamente all’amministratore. Dal 2024, la legge ha esplicitato che per violazioni societarie risponde solo l’ente e non le persone (salvo reati) . – Procedura: ALFA Srl potrà utilizzare la mediazione se il valore di lite (somma imposte e sanzioni contestate) rientrasse nel vecchio limite di 50k e l’atto fosse prima del 2024, ma nel nostro scenario l’atto è fine 2025 e valore 79k circa, quindi niente reclamo. Dunque ricorso subito. – L’azienda potrebbe però valutare una conciliazione in primo grado: durante il processo, se vede che il giudice è orientato a una decisione, potrebbe accordarsi con l’ufficio. Ad esempio, l’Agenzia potrebbe dire: “pagate il 50% delle imposte e sanzioni ridotte al 40%”. Se ALFA reputa rischioso l’esito, potrebbe accettare. Ciò la porterebbe a pagare (dando numeri) €20k imposte e sanzioni al 40% del minimo su queste (il minimo 90, 40% di 90 = 36%), quindi su 20k imposte fa 7.2k sanzioni. Totale ~27.2k rispetto ai 79k iniziali – un affarone. Certo dipende dalla forza delle sue ragioni. – Spesso le società hanno più margine finanziario per affrontare processi, quindi ALFA Srl potrebbe anche decidere di andare fino in Cassazione pur di non pagare sanzioni che ritiene ingiuste su principio.
Possibili esiti: – Se ALFA Srl vince in giudizio e fa annullare la gran parte delle riprese, le sanzioni crollano di conseguenza (ad es. tributo ridotto del 70%, sanzioni ridotte del 70%). Inoltre il giudice potrebbe accogliere l’eccezione sul cumulo e quindi abbassare ulteriormente perché l’ufficio aveva doppiamente sanzionato. Ad esempio, potrebbe uscire una sentenza che dice: imposte rideterminate in €12.000, sanzione unica del 100% (ipotizziamo aggravata perché due violazioni) = €12.000 di sanzioni. ALFA pagherà quello e stop, invece dei 39k iniziali. – Se ALFA perde su tutto, dovrà pagare tributi + sanzioni. In tal caso, però, la società potrebbe valutare definizioni agevolate delle liti (nel 2023 ce ne furono: pagare solo il tributo senza sanzioni se si rinuncia all’appello in casi di specifiche percentuali). Il legislatore spesso offre sanatorie. Ad esempio, nel 2023 c’era la conciliazione agevolata 1° grado con sanzioni ridotte al 1/18 se uno accettava subito. ALFA potrebbe aderire se disponibile. – Non dimentichiamo l’aspetto riscossione frazionata: ALFA Srl presentando ricorso ha sospeso la sanzione, ma ha dovuto versare 1/3 delle imposte (circa 13k) intanto. Se vince glieli ridanno, se perde dovrà poi versare i restanti 2/3 e le sanzioni.
Commento: nelle società, il contenzioso sulle sanzioni è più “tecnico”, meno legato alla persona e più ai calcoli e regole di cumulo. L’azienda punterà a ridurre il danno economico complessivo. Da notare che, per le società, le sanzioni non sono deducibili dalle imposte (essendo punitive), quindi pagarle è un costo secco. Ecco perché impugnarle conviene doppio: ogni euro risparmiato di sanzione è un euro che resta nella cassa societaria, mentre per un privato potrebbe al limite ragionare sul netto. Le società di solito delegano questi ricorsi a consulenti fiscali legali, e se la sanzione è cospicua ne vale sicuramente la pena. In più, la riforma 2024 ha introdotto la responsabilità solidale dell’ente per sanzioni ex 231 (reati tributari) anche in sede amministrativa, ma questo esula dal caso (riguarda se fossero reati con coinvolgimento enti, non il nostro scenario). Il messaggio dal caso ALFA: sfruttare ogni vizio di calcolo (cumulo, termini, ecc.) e ogni apertura normativa per ridurre le sanzioni nel contenzioso multiannualità.
Questi esempi mostrano come, a seconda del profilo (persona fisica vs società) e del tipo di violazione (omesso pagamento vs infedele dichiarazione vs plurimi rilievi), cambino le leve difensive principali. L’imprenditore persona fisica tenderà a far leva su buona fede e proporzionalità; il professionista su incertezza e correttezza interpretativa; la società su aspetti tecnici di calcolo e cumulo. In tutti i casi, però, impugnare le sanzioni può portare benefici tangibili, dalla riduzione consistente all’annullamento.
Domande frequenti (FAQ) sulle sanzioni fiscali e il loro contenzioso
D1: Entro quanto tempo deve essere contestata o irrogata una sanzione fiscale dall’Amministrazione?
R: In generale, l’ente impositore ha 5 anni di tempo, dal momento in cui la violazione è avvenuta, per notificare un atto di contestazione o un avviso di accertamento con sanzioni . Questo termine di decadenza può essere allungato se la violazione è collegata a un accertamento fiscale con termini più lunghi (ad es. per dichiarazione infedele l’Agenzia può avere 7 anni, e la sanzione seguirà quel termine) . Se non arriva alcun atto entro tale termine, la violazione non può più essere sanzionata. Ad esempio, un’omessa fattura del 2018 doveva essere contestata entro il 31/12/2023. Oltre la decadenza, eventuali atti sono nulli per tardività.
D2: E se la sanzione è irrogata ma l’ente non la riscuote subito? Quando cade in prescrizione?
R: Una volta emessa e divenuta definitiva (perché non impugnata o confermata in giudizio), la sanzione segue la prescrizione quinquennale prevista dal codice civile per le sanzioni amministrative . Ciò significa che l’Amministrazione ha 5 anni per avviare e compiere la riscossione (notifica cartella, ingiunzione, ecc.). Se lascia passare 5 anni senza atti interruttivi, il contribuente può eccepirne la prescrizione . Fa eccezione il caso di sentenza passata in giudicato: in tal caso la sanzione si “cristallizza” in un titolo giudiziale e la prescrizione diventa di 10 anni dal passaggio in giudicato . Ad esempio, se un avviso con sanzioni diventa definitivo nel 2020, l’ente ha fino al 2025 per riscuotere; se c’è stata una sentenza definitiva nel 2020, ha fino al 2030.
D3: Devo pagare la sanzione subito, anche se faccio ricorso?
R: Nella maggior parte dei casi, no, non è richiesto un pagamento immediato della sanzione per poter ricorrere. Se presenti ricorso entro 60 giorni, l’efficacia esecutiva dell’atto è sospesa per la parte sanzionatoria (mentre per le imposte devi versare eventualmente una quota, es. 1/3) . La sanzione rimane in stand-by fino all’esito del primo grado. Fanno eccezione le cartelle esattoriali: se ricorri contro una cartella già emessa, il debito è ormai esigibile e dovresti pagare o chiedere sospensione giudiziale per bloccarlo. In generale, è prudente chiedere sempre al giudice tributario la sospensione cautelare dell’atto impugnato (inclusa la sanzione) , così da essere certi di non dover pagare nulla prima della sentenza. Se poi il ricorso viene respinto, allora la sanzione diverrà da pagare (tipicamente 2/3 dopo primo grado, 100% dopo appello) .
D4: È obbligatorio farsi assistere da un avvocato per impugnare una sanzione? Posso fare da solo?
R: Se l’importo della controversia (somma di tributi e sanzioni contestate) supera €3.000, è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o altra figura abilitata) . Sotto €3.000 è teoricamente possibile difendersi da soli, ma sconsigliabile perché la materia è tecnica. Nel caso specifico di sole sanzioni: se la sanzione impugnata è sopra €3.000 (quasi sempre, a meno di piccole multe da €500–1000), serve comunque il difensore. Dato che con un ricorso ben argomentato si possono ottenere grandi riduzioni, affidarsi a un avvocato tributarista conviene quasi sempre.
D5: Quali atti di irrogazione di sanzioni posso impugnare davanti al giudice tributario?
R: Si possono impugnare tutti gli atti attraverso cui il Fisco (o un ente locale) “formalizza” una sanzione tributaria. I principali sono: l’avviso di accertamento che contiene sanzioni , il provvedimento di irrogazione autonoma, l’atto di contestazione (se si sceglie di impugnarlo subito) , la cartella di pagamento (se contiene una sanzione derivante da controllo automatizzato o da un atto divenuto definitivo) , l’ingiunzione fiscale (strumento alternativo usato da enti locali). Sono impugnabili anche i fermi amministrativi o ipoteche iscritti per importi comprensivi di sanzioni – contestando in quel caso i vizi del debito sottostante. In sintesi, qualsiasi atto dell’Amministrazione che incida in via autoritativa su una sanzione tributaria è suscettibile di ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte Giustizia Trib.).
D6: Posso impugnare solo la sanzione, pur riconoscendo il tributo dovuto?
R: Sì. È una facoltà espressamente ammessa. Il contribuente può fare acquiescenza sul tributo (ossia non contestare l’imposta, magari pagandola) e limitare il ricorso alla sola sanzione . Nel ricorso si specificherà che si chiede l’annullamento/riduzione delle sanzioni “limitatamente ad esse” e non si discute il merito del tributo. Questo spesso accade quando il contribuente ammette l’errore fiscale ma ritiene la sanzione eccessiva o ingiusta. Ad esempio, accetto di versare 10.000 € di imposte evase, però contesto il 100% di sanzioni perché c’era buona fede. In caso di vittoria, il tributo resta dovuto ma la sanzione viene tolta o ridotta. Attenzione che bisogna comunque impugnare l’atto complessivamente entro 60 giorni: non esiste un atto separato per la sanzione in questi casi, è parte dell’accertamento. Quindi conviene pagare il tributo (così da evitare anche interessi su di esso) e focalizzare il giudice sulla sproporzione della sanzione.
D7: Quali sono i principali motivi validi per contestare una sanzione?
R: Riassumendo molti concetti sopra, i motivi frequenti sono: vizi formali dell’atto (mancata motivazione adeguata, omissione di elementi obbligatori – se rilevante, porta nullità) ; errata applicazione della legge (ad es. sanzione calcolata in misura errata, cumulo di sanzioni invece di sanzione unica – porta riduzione) ; assenza di colpevolezza (il contribuente ha agito senza dolo né colpa grave – esimente di cui all’art. 5 D.Lgs. 472/97, non punibilità) ; obiettiva incertezza normativa sulla norma violata (non punibilità ex Statuto art. 6 c.2); violazione di principi superiori come proporzionalità e ne bis in idem (ad es. sanzione sproporzionata rispetto al mancato gettito – il giudice può disapplicare in parte) ; errori procedurali (ente decaduto dai termini, mancato contraddittorio obbligatorio – nullità); circostanze attenuanti non considerate (es. ravvedimento intervenuto su altre annualità – il giudice può attenuare). Spesso si cumulano più motivi: uno formale, uno di merito, uno di equità, ecc., per offrire al giudicante varie chiavi.
D8: Se vinco il ricorso sulle sanzioni, ho diritto a rimborsi o indennizzi?
R: Vincere sul merito delle sanzioni comporta anzitutto l’eliminazione (o riduzione) di esse. Se nel frattempo avevi pagato qualcosa (ad es. per ottenere una sospensione avevi versato metà, o avevi pagato in pendenza per paura), hai diritto al rimborso di quanto non dovuto, con interessi legali . Devi presentare istanza di rimborso all’ufficio o attendere l’adempimento automatico disposto in sentenza. Non ci sono però “indennizzi” ulteriori: il sistema non prevede risarcimenti danni per sanzioni illegittime annullate, a meno che non si provi dolo o colpa grave dell’Amministrazione (cosa molto difficile e diversa dal processo tributario). In pratica, ti restituiscono i soldi e ti rimborsano le spese legali (se richieste e se sei integralmente vincitore, il giudice di solito condanna l’ente a pagare le spese di giudizio). Dunque il vantaggio economico è non pagare la sanzione e recuperare eventuali somme già versate.
D9: Cosa succede se perdo il ricorso? Posso fare appello?
R: Se il ricorso viene respinto (anche in parte) in primo grado, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza puoi proporre appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado (ex Commissione Regionale) . In appello puoi riproporre i motivi non accolti e aggiungerne di nuovi relativi a quanto avvenuto in primo grado. Durante l’appello, come detto, l’ente potrà riscuotere fino a 2/3 del dovuto (imposte+sanzioni) se hai perso in primo grado , ma puoi chiedere sospensione anche in secondo grado. Se perdi anche in appello, restano la Cassazione (per soli motivi di diritto) e poi la sanzione diventa definitiva al 100%. Va valutato costi-benefici: spesso l’appello è utile se c’è materia di discussione o se in primo grado non si è considerato qualcosa. Tieni conto che se la sanzione viene solo ridotta in primo grado e nessuno appella, quella riduzione diventa definitiva e paghi solo l’importo minore. Se invece appelli tu per avere annullamento totale, l’ufficio può fare appello incidentale per tornare a importo pieno. C’è rischio, anche se la legge ora tutela dal peggio (non possono aumentarti la sanzione sopra il richiesto iniziale).
D10: Quali novità della riforma fiscale 2023-2025 influiscono sui ricorsi per sanzioni?
R: La riforma ha introdotto diverse novità importanti:
– Dal lato processuale, per i ricorsi notificati dal 2024 è stato abolito il reclamo-mediazione obbligatorio : quindi si può ricorrere direttamente (ciò velocizza i tempi). Inoltre sono state potenziate le tutele cautelari (decisioni rapide sulle sospensive) e in Cassazione le regole di procedura sono migliorate (se perdi in appello non devi più pagare interamente per andare in Cassazione, come prima, ora rimane la frazionata).
– Dal lato sostanziale, come discusso, il D.Lgs. 87/2024 (delega fiscale) ha ridotto le sanzioni per molte violazioni commesse da settembre 2024 in poi (es. omessi pagamenti da 30% a 25% , infedeltà con percentuali più basse) e ha introdotto cause di non punibilità (omesso versamento per crisi di liquidità non colpevole) . Tuttavia ha escluso la retroattività di queste attenuanti ai fatti passati . In sede di ricorso, questo significa che fino a qualche anno dovremo gestire atti emessi col vecchio regime (più severo) ma senza poter pretendere di applicare direttamente il nuovo (più mite). Si può però usare l’argomento riforma come parametro di proporzionalità: “oggi per la stessa cosa la sanzione sarebbe minore, segno che quella vecchia era eccessiva”. Cassazione ha detto che il legislatore poteva farlo, ma qualche giudice di merito potrebbe lasciarsi influenzare per ridurre sanzioni in eccesso.
– Inoltre, la riforma ha portato dei benefici conciliativi: ora, conciliare in primo grado dà sanzioni al 40% (in passato 33%) , in secondo 50% (in passato 40%). Quindi c’è un piccolo aggravio, ma è comunque conveniente rispetto al 100%.
– In sintesi, per i ricorsi attuali bisogna stare attenti a questo “doppio binario normativo”: l’atto che impugni può essere soggetto a regole diverse a seconda dell’anno della violazione. Bisogna quindi argomentare di conseguenza e, quando possibile, sfruttare le nuove norme (ad es. l’art. 13 D.Lgs. 472 modificato dal 2024 che esclude sanzioni se c’era incertezza su elementi tecnici) .
D11: Le sanzioni tributarie si possono “patteggiare” come avviene nel penale?
R: In via amministrativa sì, attraverso gli strumenti deflattivi. Non esiste il patteggiamento in senso tecnico penale, ma l’equivalente è l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, dove si trova un accordo su imposte e sanzioni ridotte . In sede penale, per i reati tributari, il D.Lgs. 87/2024 ha previsto che pagando i debiti tributari si ottiene una riduzione di pena e la non applicazione delle pene accessorie (una sorta di patteggiamento indotto dal pagamento) , ma questo esula. Nell’ambito amministrativo, se intendi “patteggiare” nel senso di ottenere clemenza, devi usare gli strumenti come adesione, mediazione, conciliazione dove, appunto, si riducono le sanzioni in cambio della chiusura bonaria (fino al 1/3 o 40% del minimo) . Quindi sì, è possibile ottenere forti sconti transattivi sulle sanzioni, ma sempre all’interno degli istituti previsti.
D12: Se ho seguito una guida dell’Agenzia o un consulente mi ha dato un parere che poi si è rivelato sbagliato, posso evitare la sanzione?
R: Ci sono buone probabilità. Lo Statuto del contribuente all’art. 10 comma 3 tutela chi si è conformato a indicazioni dell’Amministrazione finanziaria poi risultate errate : in tal caso niente sanzioni né interessi. Ad esempio, se hai applicato una circolare dell’Agenzia e poi cambiando idea l’Agenzia ti contesta la violazione, non possono multarti. Bisogna però dimostrare l’affidamento: esibire la circolare o la risposta a interpello o la FAQ seguita. Se invece hai seguito il consiglio di un professionista e sbagliato, teoricamente la sanzione a te arriva comunque (l’ignoranza della legge non scusa). Però hai la possibilità di rivalerti civilmente sul consulente se c’è colpa professionale. In giudizio tributario puoi provare a invocare l’esimente di buona fede: ad esempio, “la violazione è dovuta a errore del mio commercialista, io ho agito con diligenza scegliendo un esperto, quindi nessuna colpa grave da parte mia”. Non c’è certezza che il giudice tributario accetti questo, ma alcuni casi giurisprudenziali hanno annullato sanzioni quando il contribuente ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile (es. consegnato dati corretti al consulente, e costui ha sbagliato). Quindi, se c’è stata direttiva fuorviante ufficiale, sanzione esclusa per legge ; se c’è stato errore del consulente, puoi giocartela come causa di forza maggiore o scusabilità (non garantito, ma tentabile, e poi valutare azione di rivalsa).
D13: La mia sanzione è altissima rispetto al tributo (es. ho versato con ritardo di pochi giorni e mi chiedono 30%): posso far leva sul principio di proporzionalità?
R: Sì, puoi e devi. Il principio di proporzionalità è riconosciuto nel diritto UE e anche dalla nostra Corte Costituzionale come parametro di ragionevolezza . Ad esempio, una sanzione pari al 120% dell’imposta per un’omissione formale è stata definita “manifestamente sproporzionata” dalla Consulta . Nei ritardi di pochi giorni per i quali già esistono sanzioni ridotte (0,1% al giorno), di solito il sistema è proporzionato. Ma se ti applicano il 30% pieno nonostante, ad esempio, il pagamento sia avvenuto spontaneamente poco dopo, puoi chiedere al giudice di ridurla. Ci sono sentenze, specie di Corti UE, che dicono che sanzioni fisse eccessive vanno mitigate. Quindi nel ricorso sottolinea la lievità del tuo inadempimento e chiedi quantomeno l’applicazione del minimo edittale o di una riduzione discrezionale ex art. 7 D.Lgs. 472/97 . A volte, già in sede di autotutela l’ufficio – se evidenzi la sproporzione – può ridurre (ad esempio, l’Agenzia a seguito di alcune sentenze ha emanato circolari per non sanzionare oltre certi limiti, per es. sta attenta a non punire errori formali senza imposta). Vale la pena tentare.
D14: Le sanzioni amministrative tributarie hanno effetti penali o viceversa?
R: In linea di massima, le sanzioni amministrative (multe) sono indipendenti dal penale, ma il principio del ne bis in idem impedisce di essere puniti due volte per lo stesso fatto esattamente identico . In ambito fiscale c’è un doppio binario: potresti subire una sanzione amministrativa e un processo penale se la violazione integra un reato (es. dichiarazione fraudolenta). Però la legge e le Corti hanno stabilito criteri per bilanciare: ad esempio, se sei condannato penalmente, il giudice penale terrà conto della sanzione amministrativa già subita (evitando cumulo eccessivo) . Inoltre, il nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 dice che se sei assolto in sede penale con formula piena, quella sentenza vincola il giudice tributario a non applicarti sanzioni amministrative per gli stessi fatti . Quindi se in penale sei riconosciuto innocente “perché il fatto non sussiste”, non puoi avere multa fiscale su quel fatto. E viceversa, se hai già una sanzione definitiva e poi ti processano penalmente per lo stesso identico fatto, il sistema prevede che non si duplicherà la punizione oltre un certo limite, altrimenti c’è violazione convenzionale (CEDU). In pratica, c’è coordinamento ma non totale esonero: puoi essere soggetto a entrambe le vie, ma con accorgimenti. Dal punto di vista pratico di chi impugna: se hai una pronuncia penale favorevole, allegala al ricorso tributario perché può farti annullare le sanzioni. Se hai già pagato le sanzioni amministrative e poi ti condannano penalmente, puoi chiedere che quella somma sia detratta dalla pena pecuniaria penale, ecc.
D15: In caso di definizione agevolata (es. condono, rottamazione) devo comunque pagare le sanzioni?
R: Dipende dal tipo di definizione. Lo Stato spesso fa sanatorie in cui abbuona in tutto o in parte le sanzioni, proprio perché le sanzioni sono la leva su cui far leva per incentivare il pagamento del tributo. Ad esempio: la “rottamazione delle cartelle” più volte varata prevedeva il pagamento solo del tributo e interessi, con stralcio totale delle sanzioni (salvo quelle per violazioni di importi a terzi, tipo multe stradali). Oppure la “definizione delle liti pendenti” nel 2023 permetteva di chiudere i ricorsi pagando solo una percentuale del tributo e zero sanzioni se eri vincente in primo grado. Ci sono state “tregue fiscali” che includevano la sanatoria delle violazioni formali (pagando 200 € per anno, si cancellavano le sanzioni formali in sospeso) . Quindi, quando c’è un condono o definizione, occorre leggere la legge specifica: normalmente il vantaggio offerto è proprio ridurre o cancellare le sanzioni e interessi, chiedendo almeno il capitale. Lo scopo è far incassare il dovuto senza infierire. Dunque, se aderisci a una definizione agevolata, di regola NON paghi le sanzioni (o ne paghi solo una minima parte forfetaria). Questo è un motivo in più per non pagare subito le sanzioni e magari ricorrere/aspettare: a volte, mentre la causa è in corso, salta fuori una norma di pace fiscale che ti consente di chiudere pagando solo il tributo.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali (aggiornati a dicembre 2025):
- Decreto Legislativo 18.12.1997 n.471 – Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione (artt. 1-13: tipologie di violazioni e sanzioni edittali) .
- Decreto Legislativo 18.12.1997 n.472 – Disposizioni generali sulle sanzioni tributarie (principi di legalità, colpevolezza art.5 ; circostanze attenuanti art.7 ; cumulo giuridico art.12 ; procedimento di irrogazione ordinario art.16; definizione agevolata art.16 comma 3; ravvedimento operoso art.13; decadenza e prescrizione art.20) .
- Legge 27.07.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente) – art.6 comma 2 (non punibilità per obiettiva incertezza normativa) ; art.10 comma 2-3 (tutela dell’affidamento e buona fede: esonero da sanzioni se ci si conforma a indicazioni dell’Amministrazione) ; art.12 comma 7 (termine 60 giorni per contraddittorio post-verifica, sanzioni nulle se violato) .
- Decreto Legislativo 31.12.1992 n.546 – Contenzioso tributario: art.19 (atti impugnabili, incluse sanzioni e cartelle) ; art.17-bis (reclamo-mediazione fino al 2023, sanzioni ridotte al 40% in caso di mediazione positiva) ; art.47 (sospensione cautelare) ; art.48 (conciliazione giudiziale, sanzioni al 40% in 1° grado) ; art.68 (riscossione frazionata: 1/3 imposte dopo ricorso, 2/3 dopo sentenza I grado, sanzioni esigibili dopo sentenza) ; art.8 (poteri del giudice di disapplicare sanzioni per incertezza).
- Legge 31.08.2022 n.130 – Riforma della giustizia tributaria: ha introdotto le Corti di Giustizia Tributaria, l’abolizione del reclamo (poi attuata con D.Lgs 156/2023 in vigore dal 2024) , il rafforzamento delle garanzie processuali (es. divieto reformatio in peius, lettura dispositivo in udienza, giudice monocratico per liti minori).
- Decreto Legislativo 14.06.2024 n.87 – Revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione delega fiscale: ha modificato D.Lgs.74/2000 (reati tributari) introducendo art.13 co.3-bis (non punibilità penale se omesso versamento dovuto a crisi liquidità) , art.21-bis (efficacia assoluzioni penali nel tributario) ; ha stabilito all’art.5 comma 2 la non retroattività delle nuove sanzioni amministrative, applicabili solo a violazioni post 1/9/2024 ; ha ridotto varie sanzioni: es. art.13 D.Lgs.471 (omesso versamento) dal 30% al 25% , con 12.5% se entro 90gg ; previste modifiche analoghe per infedele dichiarazione (riduzione percentuali, in attesa di decreto attuativo).
- Codice Penale art.133- bis, Engel criteria CEDU – riferimenti ai principi “penali” applicati analogicamente: ad es. Cass. SU n.37424/2013 (ne bis in idem e sanzioni tributarie cumulo, citata in molte difese) .
- Giurisprudenza:
- Corte Costituzionale n.46/2023 – ha dichiarato infondate le questioni su sanzione omessa dichiarazione 120%, ma affermato il principio di proporzionalità come vincolante e segnalato al legislatore l’eccesso .
- Corte Costituzionale n.242/2019 – sul favor rei in materia Consob, esteso alle sanzioni amministrative (richiamata da Cass. 2025) .
- Cassazione Sez. Trib. n.17111/2025 (25 giugno 2025) – ha confermato la legittimità della clausola di irretroattività del D.Lgs.87/2024, chiarendo che il favor rei generale può essere derogato per ragioni di sistema . Ha però ribadito che il favor rei è principio di rango costituzionale (art.3 Cost.) per sanzioni punitive, se non escluso .
- Cassazione SS.UU. n.11933/2019 – ha riconosciuto il fondamento costituzionale del principio di retroattività favorevole per sanzioni amministrative (caso Consob) .
- Cassazione SS.UU. n.25790/2009 – sulla prescrizione decennale delle sanzioni da sentenza passata in giudicato (fissando distinzione 5 vs 10 anni) .
- Cassazione Sez. Trib. n.34424/2022 – (esempio ipotetico) conferma che la mancata applicazione del cumulo giuridico è motivo di nullità parziale dell’atto, imponendo rideterminazione sanzione unica .
- Corte Giust. UE causa C-524/15, Menci (2018) – ha delineato condizioni per doppio binario penale-amministrativo compatibile col ne bis in idem: necessità di finalità complementari e proporzionalità complessiva .
- Corte EDU, Grande Stevens c. Italia (2014) – sul ne bis in idem in sanzioni Consob vs penali, poi recepito dalla nostra giurisprudenza tributaria nell’estendere favor rei.
- CTR Lombardia sent. 820/2016 (ad esempio) – ha disapplicato sanzioni per obiettiva incertezza in caso di normativa interpretabile diversamente (fonte giurisprudenziale secondaria, utile per memorie).
- Cass. Sez. Trib. n. 1540/2017 – ha affermato che l’errore del commercialista può rilevare ai fini dell’esclusione della colpa del contribuente (principio di affidamento, caso per citazioni eventuali).
Hai ricevuto sanzioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo se puoi ancora impugnarle o se ormai devi solo pagare? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto sanzioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo se puoi ancora impugnarle o se ormai devi solo pagare?
Ti contestano errori dichiarativi, omessi versamenti, violazioni IVA o irregolarità formali, con sanzioni che sembrano eccessive o ingiuste?
Temi che non impugnare subito significhi rendere definitiva una pretesa che poteva essere annullata o ridotta?
Devi saperlo subito:
👉 le sanzioni fiscali non sono intoccabili,
👉 molte possono essere annullate o ridotte con il ricorso,
👉 non impugnare nei termini significa perdere ogni possibilità di difesa.
Questa guida ti spiega:
- cosa sono le sanzioni fiscali,
- quando e perché possono essere impugnate,
- quali errori evitare,
- perché l’assistenza di un avvocato è decisiva per imprenditori e Partite IVA.
Cosa Sono le Sanzioni Fiscali (In Modo Chiaro)
Le sanzioni fiscali sono penalità economiche che il Fisco applica quando ritiene che:
- siano stati violati obblighi tributari,
- vi siano omissioni o irregolarità,
- il contribuente non abbia rispettato norme fiscali.
Possono accompagnare:
- accertamenti,
- avvisi bonari,
- atti di irrogazione sanzioni,
- cartelle e accertamenti esecutivi.
👉 Non sono reati, ma possono avere un impatto devastante sulla liquidità.
Perché le Sanzioni Fiscali Sono Spesso Impugnabili
Un errore diffuso è pensare che:
👉 “la sanzione è automatica, quindi non vale la pena fare ricorso”.
In realtà:
- la sanzione richiede presupposti precisi,
- deve essere motivata correttamente,
- deve rispettare proporzionalità e colpevolezza,
- spesso è frutto di applicazioni meccaniche.
👉 Molte sanzioni non reggono davanti al giudice.
Il Punto Chiave: Imposta e Sanzione Sono Cose Diverse
Un principio fondamentale è questo:
👉 anche se l’imposta è dovuta, la sanzione può essere illegittima.
Questo significa che puoi:
- contestare solo la sanzione,
- chiederne l’annullamento totale o parziale,
- far valere buona fede e incertezza normativa.
👉 Pagare l’imposta non significa accettare la sanzione.
Quando Conviene Impugnare le Sanzioni Fiscali
L’impugnazione è essenziale quando:
- la sanzione è sproporzionata,
- manca la prova della colpa,
- l’errore è formale,
- non c’è danno erariale,
- l’interpretazione normativa era incerta.
👉 Non impugnare in questi casi è un grave errore.
L’Errore Più Grave di Imprenditori e Partite IVA
Molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano subito “per chiudere”,
- non distinguono imposta e sanzione,
- non valutano il ricorso nei termini,
- rinunciano alla difesa per paura.
👉 Una sanzione non impugnata diventa definitiva.
Sanzioni Fiscali ≠ Situazione Senza Difesa
Un principio essenziale è questo:
👉 le sanzioni fiscali si possono e si devono contestare quando sono ingiuste.
È possibile:
- impugnare l’atto davanti al giudice tributario,
- chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare l’importo,
- evitare effetti a catena su altri tributi.
👉 La difesa è un diritto, non un azzardo.
Il Ruolo dell’Avvocato Nell’Impugnazione
L’impugnazione delle sanzioni fiscali è giuridica, non solo contabile.
L’avvocato:
- valuta la legittimità della sanzione,
- individua i vizi dell’atto,
- imposta il ricorso in modo tecnico,
- tutela il contribuente davanti al giudice,
- coordina difesa e gestione del debito.
👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato vince o perde la causa.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’atto sanzionatorio,
- valutare la convenienza del ricorso,
- impugnare nei termini corretti,
- ottenere la sospensione dell’esecuzione,
- ridurre o annullare le sanzioni,
- proteggere patrimonio e continuità aziendale.
👉 Il tempismo è decisivo.
I Rischi Se Non Impugni
Una gestione passiva può portare a:
- sanzioni definitive,
- pagamenti non dovuti,
- aggravio finanziario,
- perdita di strumenti difensivi,
- effetti negativi sulla liquidità.
👉 Non impugnare costa più che difendersi.
Perché È Cruciale per Imprenditori e Partite IVA
Per chi fa impresa o lavora in proprio:
- le sanzioni incidono direttamente sul cash flow,
- si sommano a imposte e interessi,
- possono compromettere l’equilibrio finanziario.
👉 Difendersi significa tutelare l’attività.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’impugnazione delle sanzioni fiscali richiede competenze giuridiche avanzate e conoscenza approfondita del contenzioso tributario.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata delle sanzioni fiscali,
- valutazione della possibilità di impugnazione,
- redazione e deposito del ricorso,
- richiesta di sospensione,
- difesa completa nel contenzioso,
- assistenza fino alla decisione finale.
Conclusione
Le sanzioni fiscali non vanno mai accettate senza valutazione.
👉 Possono essere sbagliate,
👉 sproporzionate,
👉 illegittime.
La regola è chiara:
👉 impugnare quando conviene,
👉 rispettare i termini,
👉 mai rinunciare alla difesa per paura.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Per imprenditori e Partite IVA, impugnare le sanzioni fiscali è spesso la chiave per evitare danni molto più gravi del tributo stesso.