I controlli fiscali sono uno dei momenti più delicati nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, perché anticipano spesso un accertamento e ne determinano l’esito.
Quando l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo fiscale, nulla è ancora definitivo, ma ogni comportamento del contribuente può influenzare in modo decisivo ciò che accadrà dopo.
In questa fase molti si chiedono:
“Devo consegnare tutto?”
“Conviene spiegare subito?”
“Posso difendermi prima dell’accertamento?”
La risposta è chiara:
la difesa migliore nei controlli fiscali si gioca prima dell’accertamento, e uno degli strumenti più efficaci è il dossier difensivo predisposto da un avvocato.
Cosa sono i controlli fiscali
I controlli fiscali comprendono tutte le attività con cui l’Amministrazione finanziaria:
• richiede documenti e chiarimenti
• analizza dichiarazioni e contabilità
• verifica movimenti bancari
• confronta dati dichiarati e presunti
• effettua accessi, ispezioni e verifiche
• prepara il terreno per un accertamento
Possono essere svolti:
• a tavolino
• con questionari
• con inviti a comparire
• presso la sede dell’attività
• tramite Guardia di Finanza
Perché i controlli fiscali sono una fase decisiva
Il controllo fiscale è il momento in cui:
• l’Ufficio costruisce la pretesa
• si formano le presunzioni
• si selezionano i dati “critici”
• si decide se accertare o archiviare
• si impostano sanzioni e imposte
Se il controllo viene gestito male, l’accertamento è quasi certo.
Se viene gestito correttamente, può chiudersi senza conseguenze.
L’errore più grave: affrontare il controllo da soli
Molti contribuenti commettono errori irreversibili quando:
• rispondono senza strategia
• consegnano documenti non richiesti
• forniscono spiegazioni incomplete
• fanno dichiarazioni spontanee
• ammettono errori non dovuti
• sottovalutano le presunzioni
• non documentano correttamente
Ogni parola scritta o detta può essere usata contro il contribuente.
Cos’è il dossier difensivo dell’avvocato
Il dossier difensivo è un documento tecnico-strategico predisposto dall’avvocato che:
• analizza la posizione fiscale
• ricostruisce i fatti reali
• seleziona la documentazione utile
• neutralizza le presunzioni
• chiarisce le incongruenze
• anticipa le contestazioni
• orienta l’Ufficio verso l’archiviazione
Non è una semplice raccolta di documenti, ma una difesa strutturata.
Perché il dossier è più efficace delle risposte spontanee
Il dossier difensivo consente di:
• controllare il flusso informativo
• evitare dichiarazioni dannose
• rispondere solo su ciò che è rilevante
• inquadrare correttamente i dati
• dimostrare la legittimità delle operazioni
• ridurre il rischio di accertamento
• preparare il terreno alla difesa futura
Il controllo non va “subìto”, va gestito.
Quando il dossier è decisivo
Il dossier è particolarmente efficace quando:
• ci sono incongruenze bancarie
• i redditi sono presunti
• i costi sono a rischio disconoscimento
• l’IVA è oggetto di verifica
• i movimenti finanziari sono complessi
• l’attività ha margini variabili
• l’Ufficio usa criteri standardizzati
In questi casi, chi non prepara una difesa preventiva è già in ritardo.
I rischi se non si prepara un dossier
Senza un dossier difensivo il contribuente rischia:
• accertamenti basati su presunzioni
• ricostruzioni errate dei redditi
• disconoscimento dei costi
• sanzioni elevate
• difficoltà nel contenzioso
• posizione indebolita in adesione
• perdita di credibilità difensiva
Difendersi dopo è sempre più difficile.
Il dossier come base per ogni strategia successiva
Un dossier ben costruito:
• può portare all’archiviazione
• limita l’oggetto dell’accertamento
• riduce l’importo contestabile
• rafforza la posizione in adesione
• prepara un ricorso solido
• tutela il contribuente nel tempo
È la prima vera linea di difesa fiscale.
Cosa fare subito se sei sotto controllo fiscale
Se ricevi un questionario, un invito o una richiesta documentale:
• non rispondere di impulso
• non consegnare tutto indiscriminatamente
• non fornire spiegazioni verbali inutili
• fai analizzare subito la richiesta
• prepara un dossier difensivo
• rispondi in modo strutturato
• tutela la tua posizione prima dell’accertamento
Il controllo è il momento in cui si decide tutto.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella gestione dei controlli fiscali e nella predisposizione di dossier difensivi preventivi, finalizzati a evitare o ridimensionare gli accertamenti.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare la richiesta dell’Ufficio
• costruire un dossier difensivo efficace
• gestire i rapporti con l’Amministrazione
• prevenire accertamenti ingiustificati
• rafforzare la posizione del contribuente
• tutelare patrimonio e attività
Agisci ora
Il controllo fiscale non è una formalità, è il momento più importante della difesa.
Chi aspetta l’accertamento ha già perso un’occasione decisiva.
Se sei sottoposto a controlli fiscali e vuoi difenderti in modo serio e strutturato,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e prepara subito un dossier difensivo efficace, prima che l’Ufficio formalizzi la pretesa.
Introduzione
I controlli fiscali sono attività di accertamento svolte dall’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e Monopoli, ecc.) per verificare la correttezza delle dichiarazioni e il rispetto degli obblighi fiscali da parte di contribuenti, imprese ed enti. Nel nostro ordinamento le attività ispettive sono regolate principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (imposte sui redditi) e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA). L’art. 33 del d.P.R. 600/1973 rinvia alle disposizioni dell’art. 52 del d.P.R. 633/1972 , stabilendo che “per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52”. In sintesi, gli uffici fiscali hanno il potere di accedere presso i locali destinati all’attività del contribuente per compiere ispezioni documentali, verificazioni contabili e altre rilevazioni utili all’accertamento dell’imposta . È dunque fondamentale conoscere diritti e doveri nelle varie fasi del controllo, per rispondere con efficacia a ogni procedimento e predisporre un dossier difensivo che tuteli il contribuente. Questa guida aggiornata a dicembre 2025, rivolta ad avvocati, contribuenti e imprenditori, espone i principali strumenti normativi e giurisprudenziali, strategie difensive (compreso l’istituto del contraddittorio preventivo), e simulazioni pratiche per preparare una solida difesa con il supporto di un avvocato.
Tipologie di controlli fiscali
Gli accertamenti fiscali possono assumere forme diverse. In particolare:
- Accesso e ispezione fiscale: l’amministrazione può inviare incaricati (Agenti della Guardia di Finanza o funzionari dell’Agenzia) a visitare i locali del contribuente per esaminare libri, registri, documenti e altra documentazione (anche non obbligatoria) . L’accesso riguarda l’ingresso nei locali dell’impresa o dello studio professionale; l’ispezione documentale è la raccolta di informazioni e dati contabili sul posto. La legge prevede che i funzionari siano muniti di apposita autorizzazione dell’ufficio e, se i locali sono anche adibiti a uso abitativo, occorre ulteriore autorizzazione del Procuratore della Repubblica . In ogni caso, di ogni accesso deve essere redatto verbale firmato dal contribuente, che ha diritto ad averne copia .
- Verifica fiscale (in sede): si tratta di controlli documentali condotti negli uffici dell’Agenzia, generalmente “a tavolino”. L’ufficio può richiedere di trasmettere documenti, scritture o informazioni via PEC o raccomandata (ad esempio, bilanci, contratti, documenti bancari) o invitare il contribuente a presentarsi per fornire chiarimenti. Spesso la verifica inizia con l’invio di un questionario di verificazione e/o con un invito a comparire (c.d. invito al contraddittorio) per predisporre il fascicolo istruttorio prima dell’atto definitivo. Negli accertamenti “a tavolino” per tributi armonizzati (come IVA) l’Agenzia deve garantire un contraddittorio tramite interlocuzioni preventive (ad es. questionari) .
- Accertamento con procedimento formale: se dalle verifiche emerge una difformità, l’ufficio emette un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, elencando gli elementi e i risultati della verifica. L’atto impositivo finale deve motivare specificamente i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui si basa la decisione .
- Accertamento bancario: con l’art. 32 del d.P.R. 600/1973 e l’art. 51 del d.P.R. 633/1972 (comma 6-bis e 7), l’Amministrazione può ottenere in sede di verifica informazioni bancarie. Il contribuente può essere invitato a fornire un elenco dei rapporti bancari e finanziari, oppure l’amministrazione può richiedere dati direttamente a banche e intermediari, previa autorizzazione del direttore dell’accertamento .
- Accertamenti automatizzati (“redditometro”, ISA, studi di settore, analisi dati): si basano su controlli di coerenza e congruità al computer (art. 38-ter e 38-bis del d.P.R. 600/1973, ecc.). Al contribuente viene richiesto di giustificare eventuali scostamenti rispetto ai parametri statistici. Se persistono anomalie, l’atto impositivo finale è preceduto da inviti a fornire spiegazioni o da un contraddittorio.
- Antiriciclaggio e segreto professionale: ai sensi dell’art. 35-bis d.P.R. 600/1973, non può essere compiuta ispezione domiciliare presso l’abitazione di professionisti (commercialisti, avvocati, notai ecc.) per i documenti non obbligatori, nel rispetto del segreto professionale. Perciò, in linea di massima, negli studi professionali l’accesso deve limitarsi ai documenti obbligatori .
Le due voci principali – accesso/ispezione (in loco) e verifica (in sede) – si differenziano anche per gli adempimenti procedurali. Ad esempio, l’art. 52 del d.P.R. 633/1972 disciplina in dettaglio modalità, obblighi di verbalizzazione e copertura autorizzativa degli accessi . Invece, nelle verifiche “a tavolino” gli obblighi di verbale e il termine dilatorio (rinvio dei termini di decadenza) non si applicano .
Diritti e garanzie del contribuente
Il contribuente ha varie garanzie, sia di carattere procedurale sia sostanziale. In primo luogo, il Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 546/1992) riconosce ampia giurisdizione al giudice tributario, che può sindacare la legittimità non solo dell’atto impositivo finale ma anche di tutti gli atti istruttori del procedimento, compresi gli ordini di verifica e l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica . Ciò significa che eventuali vizi o violazioni intervenuti nella fase istruttoria possono essere fatti valere dal contribuente ricorrendo contro l’atto finale (accertamento, cartella, ecc.) .
Tra le garanzie più importanti ricordiamo:
- Contraddittorio endoprocedimentale: da gennaio 2024 il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nel “Statuto del contribuente” l’art. 6-bis, che rende obbligatorio un contraddittorio effettivo prima di ogni atto impugnabile . L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto con almeno 60 giorni di tempo per controdeduzioni o richieste di accesso agli atti . Gli uffici doganali hanno già recepito tali disposizioni (cfr. Circolare ADM n. 2/2024). Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 21271/2025) chiarisce che prima del 2024 non esisteva un diritto generalizzato al contraddittorio, salvo casi espressamente previsti (tributi armonizzati) . Nel contesto italiano, fino al 2024 gli obblighi di contraddittorio si applicavano soprattutto agli accertamenti in sede (art. 12, comma 7, L. 212/2000) e alle verifiche sulle imposte armonizzate (IVA) .
- Onere della motivazione: ogni atto impositivo deve indicare specificamente i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui si fonda . Grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 anche l’atto finale deve riferirsi espressamente alle osservazioni del contribuente eventualmente non accolte, al fine di renderle comprensibili e valutabili in sede contenziosa .
- Segreto professionale e domicilio fiscale: l’art. 103 c.p.p. e la Costituzione (art. 14) tutelano l’inviolabilità del domicilio. L’accesso domiciliare (abitazione privata) è consentito solo con requisiti stringenti: autorizzazione del PM e “gravi indizi” di evasione . L’assenza di tali requisiti – ad es. autorizzazione fondata solo su “delazioni anonime” – comporta l’illegittimità dell’intera attività di verifica in casa . In tal caso, le prove raccolte sono inutilizzabili a fini tributari e l’atto di accertamento che vi si fonda deve essere annullato .
- Diritto di copia e assistenza: il contribuente ha diritto di ottenere copia dei verbali di accesso e di ogni atto istruttorio che lo riguardi . Può farsi assistere dal proprio avvocato o consulente nelle visite ispettive o nel contraddittorio, nonché opporsi a richieste documentali ritenute irrilevanti o illegittime. Ad esempio, negli accessi in locali professionali l’avvocato può sollevare il segreto professionale in caso di domande non pertinenti.
- Limiti procedimentali: l’Agenzia deve segnalare eventuali fatti nuovi nei verbali di verifica e, dopo il 2023, non può modificare i fatti o i mezzi di prova alla base di un atto già notificato senza un nuovo provvedimento .
Tabella: garanzie del contribuente e doveri dell’Amministrazione
| Garanzia del contribuente | Riferimento normativo/giurisprudenziale | Doveri dell’Amministrazione |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo (per tributi armonizzati o ex art. 6‑bis St. Contribuente) | D.Lgs. 219/2023 (Statuto art.6‑bis); Cass. SS.UU. 21271/2025 | Invio dello schema di atto o inviti formali, termine min. 60 giorni per risposta |
| Motivazione specifica dell’avviso di accertamento | D.P.R. 600/73 art. 43; D.Lgs. 219/2023 art.7 (modifica art.7 St. Contribuente) | Motivare atto indicando i fatti e prove; rispondere per iscritto alle osservazioni se non accolte |
| Verbale di accesso e diritto di copia | D.P.R. 633/72 art. 52, comma finale | Redigere verbale di ogni accesso, far firmare contribuente, consegnare copia al contribuente |
| Limiti accesso domiciliare (casa) | D.P.R. 633/72 art. 52, comma 2 ; Cass. 25049/2025 | Autorizzazione PM necessaria + gravi indizi; specificare e motivare i “gravi indizi” nell’autorizzazione |
| Segreto professionale | D.P.R. 633/72 art. 52, comma 3; art. 103 c.p.p.; giurisprudenza | Rispettare il segreto su documenti professionali e dati sensibili; chiedere autorizzazioni speciali per perquisizioni personali |
| Termine di decadenza accertamento | D.P.R. 600/73 art. 43 e segg. (4 anni dal termine dichiarazione, con estensioni per omessi/dichiarazioni infedeli) | Accelerare le operazioni; notificare gli avvisi entro i termini di decadenza (pena inefficacia) |
Nota: Questa tabella riassume diritti base e doveri. Per i termini di decadenza: per i redditi il termine ordinario è 4 anni (art. 43 DPR 600/73), raddoppiato in caso di dichiarazione omessa ; per l’IVA il termine è ordinariamente 4 anni (art. 57 DPR 633/72).
Il contraddittorio endoprocedimentale
Negli ultimi anni il contraddittorio preventivo ha assunto un ruolo centrale. Fino al 2023 l’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) prevedeva l’obbligo di contraddittorio solo per verifiche in sede nei locali del contribuente, limitatamente alle imposte dirette. Con il D.Lgs. 219/2023, dal 18/1/2024 ogni atto impositivo impugnabile deve essere preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo . L’Amministrazione invia lo schema di atto al contribuente e gli concede almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o chiedere l’accesso al fascicolo . Se il termine residuo di decadenza fosse inferiore a 120 giorni, questo si allunga fino al 120° giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio .
Esempio pratico: l’Agenzia intende notificare all’impresa un avviso di accertamento IVA per l’anno 2021. Secondo il nuovo art. 6-bis St. Contribuente, deve inviare alla ditta lo “schema di avviso” con almeno 60 giorni di tempo. L’impresa, con l’ausilio del proprio legale, redige un dossier con controdeduzioni tecniche, documenti e richieste di chiarimenti da allegare entro il termine. Solo dopo aver valutato le controdeduzioni, l’Amministrazione potrà emettere l’avviso finale, motivando punto per punto eventuali rifiuti delle osservazioni.
Se l’ufficio omette il contraddittorio quando era obbligatorio (es. verifica in sede IVA, accertamenti doganali, ecc.), l’atto finale non è automaticamente nullo, ma la nullità scatta solo se il contribuente dimostra la c.d. “prova di resistenza”: cioè elementi concreti e rilevanti (non puramente formali o generici) che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio e che, se valutati, avrebbero potuto cambiare l’esito dell’accertamento . Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 21271/2025) hanno chiarito che l’eventuale decisione nullificativa va adottata solo se il contribuente provi che il contraddittorio sarebbe stato efficace (non un mero simulacro) .
Tabella: Contraddittorio e prova di resistenza
| Situazione | Effetto sul contenzioso |
|---|---|
| Contraddittorio obbligatorio regolarmente effettuato | L’atto finale è valido e deve essere impugnato con i normali strumenti. |
| Contraddittorio obbligatorio mancato | L’atto finale è potenzialmente nullo. Il contribuente può agire in giudizio per far accertare l’invalidità. Per ottenere l’annullamento deve dimostrare (prova di resistenza) di aver avuto elementi nuovi da proporre e che questi avrebbero influito sull’esito . In mancanza di tale prova, l’atto può comunque resistere. |
Q&A: Cosa succede se l’amministrazione non rispetta il contraddittorio obbligatorio? Se si trattava di un controllo a tavolino su imposte armonizzate (es. accertamento IVA o doganale) il mancato contraddittorio può rendere annullabile l’atto finale , ma solo se il contribuente documenta fatti nuovi che avrebbe potuto esporre e che avrebbero potuto portare a un esito diverso .
Come preparare il dossier difensivo
Il “dossier di un avvocato” per la difesa fiscale deve essere un compendio organico di tutte le informazioni utili per contestare l’accertamento o mitigare la sanzione. Esso comprende:
- Documentazione contabile: copie dei libri sociali, registri IVA, scritture contabili, bilanci, fatture, scontrini, estratti conto bancari, ricevute e ogni documento giustificativo delle operazioni. In particolare, in caso di accertamento analitico-induttivo, conviene produrre prove di spesa e fatturazione (data la presunzione legale IVA) o di entrate alternative (per IRPEF) quando possibile. In caso di contestazioni specifiche (ad esempio operazioni con beneficiari occulti), il dossier dovrebbe includere contratti, curriculum, certificati che provino la realtà economica delle attività svolte.
- Giustificativi extracontabili: se l’Ufficio contesta ricavi o utili non dichiarati, occorre raccogliere qualunque elemento di prova documentale o testimoniale. Ad esempio, salvate email, messaggi, listini prezzi, contratti preliminari, buste paga di collaboratori, ecc. Attenzione alla privacy: eventuali registrazioni audio o video devono rispettare la legge (autorizzazione giudiziaria, uso esclusivamente interno, divieto di diffusione).
- Relazione di servizio: il contribuente, o meglio il suo legale, deve appuntarsi i profili più controversi. Se, ad esempio, l’accesso della Guardia di Finanza è avvenuto di sabato, con incomprensioni, è utile annotare subito la circostanza. Ogni divergenza tra contributore e verificatori va segnalata e approfondita.
- Lettere e note difensive: In fase di contraddittorio l’avvocato redige una relazione in cui illustra le ragioni del contribuente punto per punto. Il dossier può includere lettere inviate in autonomia (o via pec) per chiedere chiarimenti sulle contestazioni, segnalare errori materiali o presentare eventuali rettifiche spontanee (ravvedimento operoso).
- Casi giurisprudenziali e dottrina: il difensore raccoglie sentenze e massime che supportano la tesi del contribuente (ad es., Cass. 33399/2023 sulla non legittimazione di terzi , Cass. 25049/2025 su motivazione gravi indizi , ecc.). È utile allegare estratti o riassunti delle pronunce complete di citazione.
- Parametri finanziari e curve reddituali: in caso di accertamento analitico-induttivo è bene avere calcoli di congruità fatti internamente (anche con il supporto di un commercialista), che possano mostrare eventuali errori o forzature dell’Ufficio. Spesso si inseriscono tabelle di comparazione: dichiarato vs accertato, importi contestati e giustificazioni.
- Indicizzazione per argomenti: il dossier dovrebbe essere diviso per capitoli (es. “Accertamento IVA 2019 – contestazione fatture”, “Rettifiche IRPEF 2018 – redditi fondiari”, “Scritture contabili del commercialista”, ecc.) con indice ragionato, in modo che l’Ufficio o il giudice possano facilmente riscontrare i punti sollevati.
Q&A: Devo allegare al dossier le prove scoperte durante l’accesso ispettivo? Sì. Se, durante un accesso o ispezione, la Guardia di Finanza scopre documenti utili, questi sono materialmente da considerare nel dossier. Tuttavia, se si tratta di documenti coperti da segreto professionale e il contribuente ha legittimamente opposto il segreto, tali elementi potrebbero non essere utilizzabili. In ogni caso, il difensore deve segnalare ogni punto controverso emerso nel verbale d’accesso e integrare il dossier con eventuali chiarimenti da parte del contribuente.
Dinamica del controllo e risposte
1. Notifica del verbale di constatazione (PVC)
Se il controllo si svolge in loco, al termine viene redatto il processo verbale di constatazione (PVC), che riporta le risultanze dell’ispezione. Il PVC viene notificato al contribuente entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni . In questo momento il contribuente può già presentare memorie e documenti aggiuntivi per confutare le risultanze (vedasi contraddittorio interno anche al verbale). L’Agenzia non è tenuta a notificare di nuovo il PVC se poi procede con l’avviso di accertamento (il PVC è parte integrante del fascicolo). Chi riceve il PVC deve verificare la correttezza dei dati in esso riportati e far annotare eventuali correzioni o aggiunte direttamente nel verbale (o in sua nota).
2. Invito al contraddittorio o questionario
In sede di verifica, l’ufficio può inviare – prima di emanare l’atto impositivo – un invito scritto a esibire documentazione o a comparire (invito al contraddittorio preventivo). Tale invito non è obbligatorio per tutte le tipologie di controllo: ad esempio, per gli accertamenti tradizionali in loco non è previsto un vero invito formale (si procede direttamente con il PVC). Nei controlli “a tavolino” sui contribuenti con partite IVA, l’invito tende a sostituire il PVC e costituisce un preavviso di contestazione. Il contribuente, assistito dall’avvocato, deve rispondere entro i termini (generalmente 30 giorni o più) fornendo i documenti richiesti e una relazione difensiva. La mancata risposta può comportare una presunzione di completezza delle risultanze dell’ufficio (ma non comporta automaticamente nullità dell’atto finale).
3. Ricezione dell’avviso di accertamento
Dopo l’istruttoria, l’ufficio notifica l’avviso di accertamento. Il contribuente ha diritto di impugnarlo entro 60 giorni dall’avviso (art. 19 D.Lgs. 546/92) in Commissione Tributaria o di concordarlo con l’accertamento in adesione (art. 6 DLgs. 218/1997). L’avviso deve essere motivato (ex art. 42, co. 2, D.P.R. 600/73) indicando gli elementi di fatto e i mezzi di prova utilizzati, pena l’annullamento per difetto di motivazione.
4. Ricorso in Commissione Tributaria
Se si contesta l’avviso, si ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni (oppure entro 180 con motivato rinvio). Nel giudizio tributario il contribuente può produrre tutte le prove e le memorie raccolte nel dossier, nonché chiedere l’esibizione dei documenti dell’ufficio e l’assunzione di prove testimoniali o peritali. L’obiettivo è dimostrare l’infondatezza totale o parziale delle pretese fiscali.
5. Strategie difensive
– Contestare i profili formali: ad esempio, eccepire la nullità dell’avviso per mancata motivazione puntuale, o del PVC per vizi di forma.
– Far valere vizi istruttori: se durante il procedimento si è violato il contraddittorio obbligatorio o è mancata autorizzazione necessaria (accesso domiciliare, ad es.), si chiede l’inutilizzabilità delle prove raccolte e la conseguente annullamento dell’avviso.
– Dimostrare errori contabili: rilevare incongruenze nei calcoli dell’ufficio, omissioni nei dati considerati, errata applicazione delle presunzioni. Ad es., Cass. 33399/2023 ricorda che la giurisdizione tributaria esamina la legittimità di tutti gli atti interni al procedimento , e quindi si può contestare l’uso di prove illegittime o inventari non provati.
– Concordare l’accertamento: con una comunicazione preventiva (art. 7 St. Contribuente) è possibile aderire parzialmente alla pretesa pagando meno interessi e sanzioni. Tuttavia, dopo Lgs. 219/2023 l’adesione non è più strumento per evitare un processo (il contraddittorio è obbligatorio), ma resta una via di definizione volontaria.
6. Prescrizione e decadenza
Bisogna fare attenzione ai termini: l’ufficio ha 4 anni (in genere) dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per notificare l’avviso (art. 43 DPR 600/73). Questo termine aumenta a 8 o 10 anni se la dichiarazione è omessa o infedele. Se l’Agenzia supera la decadenza, l’avviso è inefficace. La dilazione prevista per il contraddittorio (120 giorni da scadenza termine) sposta la decadenza se necessario .
Simulazioni pratiche
Caso 1 – Accesso ispettivo in azienda: Mario Rossi, titolare di un negozio di elettronica, subisce un accesso fiscale da parte della GdF. Gli ispettori entrano nella sede, muniti del verbale di accesso, e iniziano a controllare fatture, registri IVA e documentazione. Il sig. Rossi, assistito da un commercialista, mostra tutta la documentazione obbligatoria; chiede l’intervento del suo legale. L’avvocato verifica che l’autorizzazione sia corretta (firma del Comandante, indicazione dell’ufficio…), prende appunti sulle contestazioni e chiede copia del verbale finale. Al termine dell’accesso, il verbale evidenzia alcune irregolarità (es. fatture non registrate). Dopo pochi giorni, l’Ufficio notifica il Processo Verbale di Constatazione (PVC). Il sig. Rossi trova nel PVC contestazioni nuove (ad es. mancata registrazione di corrispettivi o uso di beni aziendali per fini privati). Prepara subito un dossier: copia integrale della contabilità, estratti conto bancari coerenti, fatture timbrate, ma anche dichiarazioni dei dipendenti che confermano l’uso personale minimo. Risponde al PVC con una memoria difensiva articolata e documentata. L’avvocato impugna poi l’eventuale avviso con motivi basati sulla mancanza di una (presunta) motivazione adeguata e sull’inutilizzabilità di alcune prove (p.es. conversazioni audio carpite illecitamente).
Caso 2 – Invito a esibire documenti e contraddittorio: Un’azienda di costruzioni riceve un invito a esibire documenti relativi alle commesse 2019-2020, perché l’Agenzia sospetta fatturazioni inesistenti. L’invito richiede decine di documenti (fatture di cessione materiale, subappalti, contratti con subfornitori). L’impresa si rivolge a un avvocato tributarista. Insieme, spulciano il fascicolo: molte fatture contestate sono regolari. Nel dossier raccolgono: contratti firmati con subappaltatori, documenti di trasporto, buste paga dei lavoratori impiegati, ricevute di pagamento elettronico. Preparano una risposta puntuale, evidenziando che la documentazione richiesta è stata già prodotta (e che non può essere duplicata) o non attinente. In sede di contraddittorio l’avvocato chiede tempi supplementari per approfondimenti e chiede all’Amministrazione di consultare i file elettronici già in possesso dell’ufficio (c.s.d. “accesso agli atti”). Grazie a osservazioni dettagliate, l’Ufficio decide di ridurre le contestazioni o di limitarle a voci motivate.
Caso 3 – Accertamento bancario: Stefano gestisce un piccolo albergo e tiene contabilità in ordine. L’Agenzia nota in banca bonifici dall’estero che sembrano concorrenza di redditi non dichiarati e richiede la lista dei rapporti bancari (art. 32, comma 6‑bis, DPR 633/72 ). Insieme all’avvocato, Stefano ottiene l’autorizzazione del direttore centrale a fornire la lista. Il dossier include estratti conto, contratti di locazione extraUE, fatture del portale di prenotazioni da cui derivano quei flussi. Con tali prove dimostra che i pagamenti ricevuti erano per soggiorni d’albergo regolari, già contabilizzati come proventi d’impresa. In tribunale eccepisce che la richiesta bancaria è stata autorizzata, ma l’uso di quei dati deve rispettare la riservatezza (ad esempio, sono rilevanti solo i rapporti attivi, non i dati sui clienti).
Domande e risposte (FAQ)
D: Cosa devo fare se ricevo una richiesta di documenti o un invito al contraddittorio?
R: Non ignorarla: devi rispondere nei termini stabiliti (solitamente 30 giorni o più). Prepara la documentazione richiesta e valuta con il tuo avvocato se contestare la richiesta (es. documenti già forniti o non necessari). La risposta tempestiva arricchisce il dossier difensivo e può ridurre le contestazioni finali.
D: Devo accettare di pagare subito dopo l’atto di accertamento?
R: No, non è obbligatorio. Puoi impugnare l’avviso entro 60 giorni presso la Commissione Tributaria. Valuta con il difensore se procedere con accertamento con adesione (se conveniente) oppure preparare il ricorso, allegando tutte le prove raccolte nel dossier.
D: Come viene trattato il materiale trovando durante un accesso domiciliare?
R: Se l’accesso domiciliare era illegittimo (ad es. mancante autorizzazione del PM o privo di gravi indizi), la giurisprudenza stabilisce che tutte le prove raccolte nell’abitazione sono “inutilizzabili” . L’atto di accertamento che le utilizza è nullo. Se invece l’accesso era legittimo, puoi comunque impugnare l’avviso finale sul merito (difendendo il calcolo delle imposte). In ogni caso, il legale controllerà che l’autorizzazione fosse regolarmente motivata: se mancano i “gravi indizi” nel provvedimento, l’autorizzazione è viziata .
D: Cosa fare se il Fisco ha sbagliato nel calcolo?
R: Il contribuente può proporre una rettifica spontanea (ravvedimento operoso) prima della notifica dell’atto, pagando imposte e sanzioni ridotte (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Altrimenti, in sede contenziosa il difensore può sollevare errori materiali o metodologici fatti dall’Agenzia. Ad es. Cass. ha riconosciuto che gli “ordini di verifica” e le autorizzazioni dell’iter possono essere contestati al momento dell’impugnazione , per far dichiarare nullo l’atto conclusivo se il difetto era rilevante.
D: E gli interessi e le sanzioni?
R: Nel ricorso tributario puoi chiedere la riduzione delle sanzioni in base ai criteri di colpa lieve o per responsabilità limitata (ad es. errata interpretazione di normativa). Puoi anche chiedere la rateizzazione dell’imposta con sanzioni minime, nei casi previsti (es. accertamento con adesione).
D: Quali fonti normative devo citare nel ricorso?
R: Le principali sono: DPR 600/73 (artt. 31-53 sulle imposte dirette), DPR 633/72 (artt. 50-54 sull’IVA e art.52 su accessi) , legge 212/2000 (Statuto del contribuente), D.Lgs. 219/2023 (contraddittorio), nonché le disposizioni del Codice di Procedura Civile applicabili (es. art. 100 c.p.c. sulla motivazione). È fondamentale citare anche le sentenze chiave (es. Cass. 25049/2025, Cass. 33399/2023, Cass. 16873/2024, Cass. SS.UU. 21271/2025) che fanno da guida interpretativa .
Fonti normative
- Statuto del contribuente – Legge 27 luglio 2000, n. 212 (artt. 1‑13): principi generali di garanzia del contribuente. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 (in vigore dal 18.1.2024) hanno aggiunto l’art. 6‑bis sul contraddittorio e rafforzato gli art. 6 e 7 sulla motivazione degli atti.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni sulle imposte sui redditi. In particolare: art. 31 (obbligo dichiarativo), artt. 43‑50 (decadenze dall’accertamento), art. 53 (contenuto dell’avviso), art. 59 (impugnazioni); art. 32 (accessi e verifiche presso terzi); art. 33 (rinvio all’art. 52 DPR 633/72) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA. In particolare: art. 52 (accessi, ispezioni, verifiche nei locali del contribuente) ; art. 51 (attribuzioni uffici IVA); art. 57 (decadenze IVA). L’art. 52 stabilisce i limiti dell’accesso (autorizzazione ufficio e, se locali abitativi, autorizzazione PM) e l’obbligo di verbale .
- D.Lgs. 219/2023 (attuazione delega fiscale) – Modifica il D.Lgs. 546/92 e lo Statuto del contribuente. Introduce il principio del contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis L. 212/2000), incrementa l’onere motivazionale degli atti (art. 7 L. 212/2000), e reinterpreta art. 100 c.p.c. in ambito tributario .
- Codice di Procedura Civile – art. 100 (motivazione dei provvedimenti), art. 345 e ss. (impugnazioni e motivi per cassazione); art. 2727 e ss. c.c. (onere della prova).
- Costituzione (art. 3, 14, 97) – Principi di eguaglianza, inviolabilità del domicilio, buon andamento dell’amministrazione.
- Codice di Procedura Penale – art. 103 (segreto professionale), art. 329 (perquisizioni). Rilevanti per l’accesso in locali protetti.
Giurisprudenza recente
Le sentenze aggiornate forniscono interpretazioni chiave:
- Cass. n. 33399/2023 (ordinanza, 30/11/2023) : il contribuente è legittimato a impugnare insieme all’avviso di accertamento anche gli atti istruttori prodromici (es. l’autorizzazione del PM all’accesso domiciliare) anche se emessi per un terzo. L’atto finale derivato da vizi istruttori deve essere annullato se il vizio è determinante. Conferma l’ampia giurisdizione tributaria su tutta la sequenza procedimentale.
- Cass. n. 28577/2021 (Sez. 5, citata in 33399/2023): ha affermato che l’autorizzazione del PM ex art. 52, co. 3, DPR 633/72 (accesso domiciliari) è subordinata a gravi indizi e la loro esistenza deve essere verificata dal giudice .
- Cass. n. 16873/2024 (ordinanza, 19/6/2024) : ha statuito che negli accertamenti “a tavolino” l’invito a esibire documenti può integrare validamente il contraddittorio preventivo se il contribuente riceve un quesito formale. Ha inoltre precisato che l’obbligo di contraddittorio (art. 12, c.7 L. 212/2000) si applica solo ai controlli in sede (locali contribuente) e non a quelli “a tavolino” presso l’Amministrazione. Per le imposte armonizzate (IVA) è comunque necessario un contraddittorio effettivo, ottenibile anche tramite questionari o accesso agli atti .
- Cass. SS.UU. n. 21271/2025 (25/7/2025) : nelle Sezioni Unite ha definito i confini del contraddittorio preventivo: prima del 2024 non esiste un contraddittorio generalizzato, salvo casi speciali. Ha introdotto la prova di resistenza: in caso di mancato contraddittorio obbligatorio, l’atto impositivo è invalido solo se il contribuente dimostra che avrebbe apportato elementi nuovi che avrebbero potuto cambiare l’esito .
- Cass. n. 25049/2025 (ordinanza, 11/9/2025) : ribadisce che l’accesso domiciliare è ammesso solo con autorizzazione del PM e gravi indizi di violazioni (art. 52, co.2, DPR 633/72 richiamato art.33 DPR 600/73). Il giudice tributario deve fare un controllo di merito sulla motivazione del PM: se l’autorizzazione manca di una valutazione effettiva dei gravi indizi (ad es. si basa solo su semplici informazioni anonime), l’autorizzazione è illegittima. In tal caso tutte le prove raccolte in casa sono inutilizzabili e l’accertamento deve essere annullato .
- Cass. n. 15643/2022 (cfr. ) e Cass. n. 6315/2009, 11082/2010 : hanno confermato che il giudice tributario può sindacare gli atti istruttori (ordini di verifica, autorizzazioni PM) quando si impugna l’atto finale, e che eventuali vizi si deducono contestualmente, pena la nullità per violazione del diritto di difesa.
- Cass. n. 34723/2022 (menzionata in ) ribadisce che il procedimento tributario richiede una sequenza ordinata di atti per garantire l’effettività della difesa: vizi formali o procedurali in un atto prodromico (per esempio l’omessa notifica del verbale) possono determinare la caducazione dell’atto impositivo finale per il principio dell’illegittimità derivata .
Queste pronunce sono citate nelle argomentazioni difensive come fonti autorevoli, evidenziando i principi (ad es. Cass. 33399/2023 sul diritto di impugnare atti istruttori; Cass. 25049/2025 sull’obbligo di motivare i “gravi indizi”; Cass. 21271/2025 sulla prova di resistenza).
Riferimenti: Norme citate (D.Lgs. 219/2023; D.P.R. 600/1973; D.P.R. 633/1972; L. 212/2000; Codice Civile e Codice Proc. Civ. art. 345‑360; Costituzione), giurisprudenza (Cass. n. 33399/2023, 28577/2021, 16873/2024, SS.UU. 21271/2025, 25049/2025, 15643/2022, 11082/2010, ecc.) e fonti di dottrina e prassi (Agenzia Entrate, fiscooggi, circolari doganali) sopra indicate.
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Questa guida ti spiega:
- cosa sono davvero i controlli fiscali,
- perché sono una fase delicata e rischiosa,
- come funziona un dossier difensivo preparato da un avvocato,
- quali errori evitare per non trasformare un controllo in un accertamento.
Cosa Sono i Controlli Fiscali (In Modo Chiaro)
I controlli fiscali sono attività con cui l’Amministrazione finanziaria:
- verifica la correttezza delle dichiarazioni,
- analizza contabilità e documenti,
- ricostruisce redditi, ricavi e costi,
- individua presunte violazioni tributarie.
👉 Non sono semplici richieste informative.
👉 Sono la base su cui nasce l’accertamento.
Perché i Controlli Fiscali Sono Pericolosi
Durante un controllo:
- il Fisco raccoglie elementi probatori,
- ogni incongruenza viene cristallizzata,
- le spiegazioni non strutturate vengono ignorate,
- il contribuente spesso parla senza tutela.
👉 Il rischio principale è uno solo:
fornire materiale che verrà usato contro di te.
L’Errore Più Grave: Affrontare il Controllo da Soli
Molti contribuenti sbagliano perché:
- rispondono in modo spontaneo,
- consegnano documenti senza contesto,
- si affidano solo al commercialista,
- sottovalutano la portata giuridica del controllo.
👉 Il controllo fiscale non è solo contabile.
👉 È giuridico e probatorio.
Cos’è un Dossier Difensivo (E Perché È Decisivo)
Il dossier difensivo è un documento tecnico redatto da un avvocato che:
- organizza i fatti in modo coerente,
- inquadra le operazioni secondo la legge,
- anticipa e neutralizza le contestazioni,
- tutela il contribuente prima dell’accertamento.
👉 È una difesa preventiva, non una giustificazione tardiva.
Perché il Dossier Va Preparato Subito
Il dossier difensivo serve a:
- governare le informazioni fornite al Fisco,
- evitare risposte incoerenti o dannose,
- dimostrare la correttezza delle operazioni,
- costruire una linea difensiva solida.
👉 Dopo il controllo, molte carte sono già scoperte.
Controlli Fiscali ≠ Accertamento (Ma Ci Portano)
Un principio fondamentale è questo:
👉 il controllo fiscale è la fase in cui si decide se nascerà un accertamento.
Se il contribuente:
- non è assistito,
- risponde male,
- consegna documenti fuori contesto,
👉 l’accertamento diventa quasi automatico.
Cosa Contiene un Dossier Difensivo Efficace
Un dossier difensivo ben costruito include:
- ricostruzione cronologica dei fatti,
- analisi giuridica delle operazioni,
- spiegazione delle scelte fiscali,
- documenti selezionati e commentati,
- richiami normativi e giurisprudenziali.
👉 Non è un semplice fascicolo: è una strategia scritta.
Quando il Dossier Può Evitare l’Accertamento
Un dossier difensivo può:
- chiarire operazioni fraintese,
- dimostrare l’insussistenza di violazioni,
- ridurre o azzerare le contestazioni,
- fermare l’iter prima dell’accertamento.
👉 È l’unico strumento che agisce prima del danno.
I Rischi Se Non Ti Difendi Subito
Sottovalutare i controlli fiscali può portare a:
- accertamenti pesanti,
- sanzioni elevate,
- recuperi d’imposta sproporzionati,
- contenziosi lunghi e costosi,
- danni patrimoniali seri.
👉 Il controllo è il momento più importante per difendersi.
Il Ruolo dell’Avvocato Nei Controlli Fiscali
L’avvocato tributarista:
- tutela il contribuente sul piano giuridico,
- filtra e struttura le informazioni,
- dialoga con l’Amministrazione,
- impedisce che il controllo degeneri.
👉 Il commercialista gestisce i numeri.
👉 L’avvocato gestisce il rischio.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione dei controlli fiscali richiede competenza tecnica, visione strategica e conoscenza delle dinamiche accertative.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata del controllo fiscale,
- predisposizione del dossier difensivo,
- assistenza nei rapporti con il Fisco,
- prevenzione dell’accertamento,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- supporto fino alla chiusura della verifica.
Conclusione
I controlli fiscali non vanno mai affrontati alla leggera.
👉 Chi si difende dopo ha già perso terreno.
👉 Chi prepara un dossier difensivo gioca d’anticipo.
La regola è chiara:
👉 prima strutturare,
👉 poi rispondere,
👉 mai esporsi senza difesa.
Con un dossier redatto da un avvocato puoi:
- evitare accertamenti inutili,
- ridurre il rischio fiscale,
- proteggere il tuo patrimonio.
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Nei controlli fiscali, la prevenzione vale più di qualsiasi ricorso.