I controlli fiscali sulle cripto-attività sono diventati sempre più frequenti e mirati, perché l’Agenzia delle Entrate dispone oggi di banche dati, segnalazioni internazionali e incroci informativi che consentono di individuare wallet, exchange e movimenti non dichiarati.
Quando arriva un avviso o una richiesta di chiarimenti sulle cripto-attività, il rischio è elevato: una gestione errata può trasformare un controllo preliminare in un accertamento pesante, con imposte, sanzioni e interessi rilevanti.
In questa fase molti contribuenti si chiedono:
“Devono tassare ogni movimento?”
“Se ho solo comprato e venduto, sono a rischio?”
“Come posso dimostrare l’origine delle crypto?”
È fondamentale chiarirlo subito:
un avviso per cripto-attività non equivale automaticamente a evasione, ma va gestito con una strategia tecnica precisa, fin dal primo contatto con l’Amministrazione.
Cosa sono i controlli crypto dell’Agenzia delle Entrate
I controlli sulle cripto-attività possono consistere in:
• richieste di documentazione e chiarimenti
• questionari fiscali specifici
• inviti al contraddittorio
• segnalazioni su wallet o exchange
• verifiche su plusvalenze
• controlli su monitoraggio fiscale
Spesso nascono da:
• dati forniti dagli exchange
• segnalazioni antiriciclaggio
• movimenti bancari anomali
• omissioni nel quadro RW
• incongruenze dichiarative
• controlli incrociati internazionali
Perché i controlli crypto sono particolarmente insidiosi
Le cripto-attività presentano criticità specifiche:
• tracciabilità tecnica complessa
• difficoltà di ricostruzione storica
• errori frequenti di dichiarazione
• incertezza normativa nel tempo
• confusione tra detenzione e realizzo
• presunzioni fiscali aggressive
Un errore nella fase iniziale può cristallizzare una ricostruzione sfavorevole.
L’errore più grave: rispondere senza strategia
Molti contribuenti compromettono la propria posizione quando:
• rispondono spontaneamente senza analisi
• consegnano dati incompleti o disordinati
• ammettono violazioni non dovute
• non distinguono tra possesso e plusvalenza
• non ricostruiscono il valore di acquisto
• sottovalutano il quadro RW
• non dimostrano l’origine delle crypto
Ogni risposta diventa parte del fascicolo.
Avviso crypto e punto critico della difesa
Il nodo centrale è questo:
• non tutte le cripto sono tassabili
• non ogni movimento genera imposta
• la tassazione dipende da periodo, natura e operazioni
• l’onere della prova può essere ribaltato
• la ricostruzione dell’Ufficio va verificata
Difendersi significa governare i dati, non subirli.
Come si costruisce la difesa su cripto-attività
Una difesa efficace richiede:
• analisi dell’avviso ricevuto
• ricostruzione cronologica delle operazioni
• distinzione tra detenzione, scambio e realizzo
• verifica del valore di acquisto
• analisi dei wallet e degli exchange
• corretto inquadramento fiscale per annualità
• risposta tecnica strutturata
La difesa non è improvvisabile.
Quando le contestazioni sono deboli
Molti avvisi sono contestabili quando:
• manca la prova del realizzo
• l’Ufficio confonde movimenti e plusvalenze
• non viene considerato il valore storico
• le crypto derivano da acquisti tracciabili
• vi sono errori di calcolo
• il quadro normativo è applicato retroattivamente
In questi casi la pretesa può essere ridimensionata o annullata.
I rischi se non si gestisce correttamente il controllo
Una risposta errata può portare a:
• accertamenti induttivi
• tassazione su importi inesistenti
• sanzioni elevate
• contestazioni pluriennali
• difficoltà probatorie future
• riscossione aggressiva
Il danno può diventare molto superiore al reale debito.
Controllo, accertamento e difesa: la sequenza corretta
La strategia corretta prevede:
• gestione tecnica del controllo
• prevenzione dell’accertamento
• riduzione dell’oggetto della contestazione
• preparazione di una difesa documentata
• scelta consapevole tra adesione o ricorso
Chi aspetta l’accertamento ha già perso una fase decisiva.
Cosa fare subito se ricevi un avviso per cripto-attività
Se ricevi una richiesta o un avviso dall’Agenzia delle Entrate:
• non rispondere d’impulso
• non fornire dati non analizzati
• non ammettere violazioni automaticamente
• fai esaminare subito l’atto
• ricostruisci le operazioni in modo tecnico
• prepara una risposta strutturata
• tutela la tua posizione prima dell’accertamento
Il primo passo è decisivo.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa nei controlli fiscali su cripto-attività, dalla gestione degli avvisi preliminari fino al contenzioso tributario.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare l’avviso ricevuto
• ricostruire correttamente le cripto-operazioni
• contestare presunzioni errate
• ridurre o annullare la pretesa fiscale
• prevenire accertamenti futuri
• tutelare patrimonio e liquidità
Agisci ora
Un controllo sulle cripto-attività non va mai sottovalutato, ma nemmeno affrontato con paura.
Difendersi è possibile, se si agisce subito e con metodo.
Hai ricevuto un avviso dell’Agenzia delle Entrate per cripto-attività?
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Introduzione
Negli ultimi anni le criptovalute e i digital asset sono entrati a pieno titolo nel radar del Fisco italiano. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha intensificato i controlli sulle cripto-attività, incrociando i dati in suo possesso con nuove fonti informative e con le dichiarazioni dei contribuenti . Ne conseguono sempre più spesso comunicazioni ai contribuenti – dalle lettere di compliance agli avvisi di accertamento – relative a possibili omissioni o irregolarità fiscali connesse alle criptovalute. Ricevere un “Avviso per cripto-attività” non significa automaticamente dover pagare importi esorbitanti, ma impone di attivarsi tempestivamente per difendere la propria posizione ed evitare sanzioni severe .
Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un quadro avanzato della normativa italiana sulle criptovalute, con un taglio pratico rivolto a avvocati, investitori privati, professionisti e imprenditori. Adotteremo un linguaggio giuridico ma accessibile, esaminando come affrontare i controlli fiscali sulle cripto dal punto di vista del contribuente (debitore). Verranno illustrati i riferimenti normativi chiave, le più recenti interpretazioni ufficiali e giurisprudenziali, e soprattutto le strategie difensive per rispondere efficacemente a un avviso dell’Agenzia delle Entrate. Troverai inoltre tabelle riepilogative, una sezione Domande e Risposte sui dubbi più comuni, nonché alcune simulazioni pratiche basate su casi reali (Italia).
Struttura della guida: inizieremo dall’evoluzione normativa e definizioni di base; passeremo poi al regime fiscale delle plusvalenze da cripto e agli obblighi dichiarativi (es. quadro RW e imposte patrimoniali). Esamineremo gli strumenti investigativi a disposizione del Fisco (anagrafe tributaria, scambi dati, ecc.), le varie fasi dei controlli e tipologie di avvisi. Approfondiremo quindi il tema di accertamenti, sanzioni e sanatorie, per concludere con i consigli pratici di difesa e le FAQ. Tutte le fonti normative e le pronunce giurisprudenziali citate sono riportate in fondo alla guida, per un riferimento immediato.
Quadro normativo e definizioni
Definizione di “cripto-attività”: la legislazione italiana ha introdotto una definizione formale di cripto-attività con la Legge di Bilancio 2023. Si tratta di “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) o analoga” . Questa definizione ampia ricomprende criptovalute, token di vario genere, NFT e in generale qualsiasi asset digitale basato su blockchain . Lo scopo del legislatore è stato includere nel campo di applicazione fiscale ogni fenomeno economico legato alla detenzione, trasferimento o rimborso di tali valori digitali, superando incertezze interpretative del passato.
Prima del 2023: fino a tempi recenti mancava in Italia una disciplina tributaria ad hoc per le criptovalute. In assenza di norme specifiche, l’Agenzia delle Entrate e la prassi operativa hanno assimilato le criptovalute alle valute estere (valuta tradizionale) o ad attività finanziarie ai fini fiscali . Ad esempio, con la Risoluzione AdE n.72/E del 2016 l’Amministrazione finanziaria affermò che le operazioni in bitcoin per le persone fisiche vanno trattate secondo le regole del trading di valuta estera . Ciò significava, in pratica, che le eventuali plusvalenze da cripto venivano considerate “redditi diversi di natura finanziaria” tassabili al ricorrere delle condizioni previste per le valute tradizionali (ad es. il superamento di determinate giacenze o soglie di esenzione) . Sul piano del monitoraggio fiscale, i wallet o conti crypto detenuti all’estero erano equiparati a conti esteri da indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi . Questa impostazione “analogica” – basata su interpretazioni di prassi – è stata confermata sia dalla prassi successiva che dalla giurisprudenza di merito. In particolare la Circolare AdE 38/E del 2013 (par. 1.3.1) aveva ribadito che le attività finanziarie estere vanno dichiarate anche se detenute fuori dal circuito degli intermediari residenti, principio poi esteso alle criptovalute conservate in wallet personali . In sintesi, prima del 2023 il contribuente italiano doveva dichiarare le criptovalute detenute all’estero (in RW) e considerare imponibili le plusvalenze da trading di cripto se superava le condizioni analoghe a quelle previste per valute estere (es. la giacenza media > 51.645,69 € per oltre 7 giorni) . Tuttavia, mancava una base normativa esplicita: il tutto derivava da “interpretazioni” dell’Agenzia, potenzialmente contestabili in contenzioso.
Svolta con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022): il legislatore è intervenuto organicamente sul tema con la legge 29 dicembre 2022 n.197 (commi 126–147), in vigore dal 1° gennaio 2023. Questa manovra ha codificato per legge il trattamento fiscale delle cripto-attività che prima era affidato alla prassi . I punti salienti introdotti dalla L.197/2022 sono:
- Qualificazione delle plusvalenze: è stata inserita la lettera c-sexies) nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), stabilendo che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione, permuta o detenzione di cripto-attività sono redditi diversi di natura finanziaria . In altre parole, per le persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa, i guadagni da criptovalute sono formalmente equiparati a quelli derivanti da azioni, valute estere, metalli preziosi e altri investimenti finanziari. Si tratta di una “dignità normativa” data a quanto già sostenuto dall’Agenzia in passato, fugando dubbi sulla tassabilità di tali redditi.
- Aliquota e franchigia: viene fissata un’aliquota unica del 26% su questi redditi (in linea con quella sulle rendite finanziarie in Italia) . Inoltre, si prevede una franchigia annuale di €2.000: le plusvalenze complessive sotto tale importo, realizzate nell’anno, non sono soggette a imposta . Questa soglia di esenzione richiama (semplificandola) la previgente regola sulle valute estere, dando respiro ai piccoli investitori. Esempio: se nel 2023 un contribuente ha realizzato €1.500 di guadagni da cripto, tali redditi rientrano nella franchigia e non paga imposta; con €2.500 di guadagni, invece, 500 sarebbero tassati al 26%.
- Permute non tassabili: per evitare tassazioni su scambi infrannuali di cripto, la legge dichiara non realizzative fiscalmente le permute tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni . Ciò significa che lo scambio tra due criptovalute della stessa natura (es. due stablecoin legate al dollaro, o due token con medesima funzione) non genera subito un reddito imponibile. Attenzione però: se le caratteristiche sono diverse, la permuta è considerata cessione tassabile (ad esempio scambiare bitcoin con ether realizza la plusvalenza sul bitcoin ceduto) . La portata di questa clausola può essere complessa nella pratica – stabilire quando due token sono “di eguali caratteristiche” non è sempre immediato – ma il principio evita di tassare ogni trade crypto-crypto come se fosse un cash-out. Ad ogni modo, in caso di dubbio, è prudente considerare ogni scambio tra criptovalute potenzialmente tassabile e documentare i relativi valori in euro .
- Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW): la L.197/2022 ha modificato l’art. 4 del D.L. 167/90 (norme sul monitoraggio delle attività estere) chiarendo espressamente che le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW a prescindere dal luogo in cui sono detenute, cioè sia se custodite all’estero sia se detenute in Italia . Si elimina così una zona grigia: dal 2023 i possessori di criptovalute residenti in Italia devono dichiararle nel RW anche se le tengono su exchange o wallet italiani (prima, formalmente, il monitoraggio riguardava solo attività estere) . L’intento è chiaro: non si può più sostenere che le cripto in Italia sfuggano al monitoraggio – ora la legge le include espressamente tra le attività da dichiarare comunque. Nel seguito vedremo i dettagli di compilazione RW, ma è importante sottolineare che l’obbligo vale per tutte le cripto-attività, incluse quelle in self-custody (wallet privato) e quelle presso intermediari italiani, salvo poche eccezioni (es. comprovata perdita delle chiavi, v. oltre).
- Regolarizzazione e affrancamento: tra i commi 138–139 della L.197/2022 sono state introdotte misure una tantum per far emergere il pregresso. In particolare: (i) una procedura di regolarizzazione straordinaria delle cripto non dichiarate fino al 2021 (la cosiddetta “sanatoria cripto 2023”, di cui diremo a breve); (ii) la possibilità di affrancamento del valore delle cripto possedute al 1° gennaio 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%. Quest’ultimo strumento di “rideterminazione del valore d’acquisto” permette di considerare il valore al 1/1/2023 come nuovo costo fiscale, pagando il 14% su tale valore – utile in ottica pianificatoria se si hanno grosse plusvalenze latenti. Approfondiremo oltre costi e benefici di questa opzione (c.d. affrancamento).
La Legge di Bilancio 2024 (L.197/2023) ha confermato l’impianto introdotto nel 2023, apportando solo ritocchi minori. Ha prorogato alcune scadenze – ad esempio quelle per la sanatoria – e affinato alcune definizioni, ma senza modificare aliquote o principi base . In pratica, per il biennio 2023-2024 il regime fiscale delle cripto rimane quello delineato sopra: plusvalenze tassate al 26% con franchigia 2.000 €, obbligo di RW ovunque siano detenute, ecc. Le vere novità sono arrivate con la manovra successiva.
Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024): il Parlamento, con la legge 30 dicembre 2024 n.207 in vigore dal 1° gennaio 2025, ha inasprito il trattamento fiscale per le criptovalute . In particolare, l’art.1 commi 25–26 della L.207/2024 ha previsto due modifiche chiave:
- Abolizione della franchigia di €2.000 annui dal 2025: a partire dal periodo d’imposta 2025, qualsiasi importo di plusvalenza da cripto è soggetto a tassazione . Viene eliminata l’esenzione per i piccoli guadagni. Dunque per l’anno 2025 se un contribuente realizza anche soli €100 di profitto da criptovalute, dovrà dichiararli e pagare imposta (mentre fino al 2024 poteva non dichiarare fino a 2.000 € di plusvalenze annuali).
- Aumento dell’aliquota dal 26% al 33%, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2026 . Il 2025 è quindi un anno di transizione (“ponte”): le plusvalenze 2025 pagheranno ancora il 26% (ma senza franchigia), mentre dal 2026 i redditi da cripto-attività sconteranno un’imposta sostitutiva al 33%. La scelta di portare la tassazione al 33% allinea la fiscalità delle cripto ai redditi finanziari più elevati e alle aliquote IRPEF medie-alte, con finalità sia di maggior gettito sia di equità verticale (i grandi investitori in cripto pagheranno un’imposta più vicina a quella di chi ha redditi ordinari alti) .
Contestualmente, la L.207/2024 ha riaperto la possibilità di affrancamento dei valori delle cripto, aggiornandola: chi possiede cripto al 1° gennaio 2025 può rideterminare il costo fiscale pagando un’imposta sostitutiva del 18% su quel valore (pagabile in 3 rate) . È una sorta di “mini-patrimoniale opzionale” che consente di cristallizzare il valore attuale e mitigare future plusvalenze (utile in vista dell’aliquota 33% dal 2026). Ad esempio, se al 1/1/2025 ho criptovalute per €100.000 comprate originariamente a €10.000, pagando €18.000 (18%) posso fissare il nuovo costo a €100k; se poi vendo a €120k nel 2026, pagherò il 33% solo su €20k di plusvalenza (invece che sul totale) . È un’operazione vantaggiosa se si prevedono forti apprezzamenti futuri, mentre è sconsigliabile se il mercato dovesse scendere o se non si pianifica di vendere nel medio termine .
Di seguito riassumiamo l’evoluzione normativa in una tabella:
| Periodo | Regime fiscale cripto | Franchigia esenzione | Aliquota sostitutiva |
|---|---|---|---|
| Fino al 2022 | Nessuna norma ad hoc. Applicazione analogica di regole valute estere/attività finanziarie (prassi AdE) | Soglie di esenzione implicitamente ricavate da prassi (es. soglia giacenza 51.645,69 € per valute estere) | N/A (di fatto 26% se si applicavano regole valute estere) |
| 2023 – 2024 <br>(L.197/2022) | Introdotto art. 67 co.1 lett. c-sexies TUIR: plusvalenze cripto = redditi diversi finanziari. Permute stesso tipo non tassate; obbligo RW per cripto ovunque detenute . | €2.000 annui di plusvalenze esenti (franchigia nuova) | 26% imposta sostitutiva su plusvalenze/proventi |
| 2025 <br>(L.207/2024) | Regime modificato: eliminata la franchigia; invariate altre regole. | 0 € (franchigia abolita dal 2025) | 26% (aliquota invariata per il 2025) |
| Dal 2026 <br>(L.207/2024) | Regime “a regime” con aliquota aumentata. | Nessuna franchigia | 33% imposta sostitutiva su plusvalenze |
Nota: restano ferme le regole ordinarie per i casi in cui le attività in criptovalute configurino redditi di natura diversa dai “redditi diversi finanziari”. Ad esempio, se un contribuente svolge attività professionale o d’impresa in ambito cripto – come un broker abituale, un’azienda di mining strutturata, uno sviluppatore che vende NFT delle proprie opere digitali – i relativi proventi non sono plusvalenze di investimento, bensì redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti a tassazione ordinaria IRPEF/IRES e possibili contributi/IVA . Su questo fronte vi sono già pronunce rilevanti (es. Cass. Pen. n.8269/2025, caso NFT, v. oltre), ma in linea generale: guadagni da attività crypto svolte in modo abituale e organizzato (trading professionale, mining continuativo, servizi crypto) rientrano nei redditi ordinari d’impresa o lavoro autonomo. La disciplina delle plusvalenze al 26% si applica principalmente agli investitori privati non esercenti impresa.
Tassazione delle plusvalenze e altri redditi da cripto
Quando una transazione genera “plusvalenza”: per l’Agenzia delle Entrate ogni cessione onerosa di criptovaluta che realizza un valore economico superiore al costo di acquisto configura una plusvalenza tassabile . In termini semplici, ogni volta che “disinvesti” crypto ottenendo un controvalore maggiore di quanto investito hai un reddito imponibile. Non è necessario convertire in euro perché ciò avvenga: anche utilizzare direttamente criptovaluta per comprare un bene o servizio equivale a realizzare un valore in euro, pari al prezzo di quel bene, e se questo eccede il costo di acquisto della crypto si è generato un guadagno tassabile . Ad esempio, se spendo 0,1 BTC per acquistare un computer da €3.000 e quel 0,1 BTC mi era costato €1.000, ho realizzato una plusvalenza di €2.000 pur senza “cashare” in euro. Viceversa, il mero holding (detenzione) di criptovalute senza mai cederle o usarle non genera plusvalenze tassabili – non c’è un “realizzo” finché non si dispone dell’asset . Dunque fintanto che ci si limita ad acquistare e detenere crypto, non vi sono imposte sul reddito da pagare su eventuali incrementi di valore (ma restano gli obblighi di dichiarazione del possesso e le eventuali imposte patrimoniali, come vedremo). Importante: redditi periodici in cripto (es. interessi da staking, reward da yield farming, airdrop ricevuti) sono anch’essi soggetti a imposta sostitutiva 26%, in quanto “altri proventi” da cripto-attività oltre alle plusvalenze . Tali proventi si dichiarano come redditi diversi finanziari nell’anno di percezione, senza franchigia.
Calcolo della plusvalenza e metodo LIFO: la plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale della cripto ricevuta in permuta) e il costo di acquisto della posizione ceduta . Il costo d’acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza di documentazione, il costo si assume pari a zero . Ciò rende cruciale conservare estratti conto degli exchange, ricevute di acquisto, report certificativi forniti dagli intermediari, ecc. (soprattutto per chi ha molte operazioni). Sul criterio di selezione delle unità cedute (quando si hanno acquisti a prezzi differenti), in assenza di chiarimenti normativi specifici, l’AdE applica l’ultimo-in primo-out (LIFO) per analogia con le valute estere . Dunque si considerano vendute per prime le crypto acquisite più di recente. Esempio pratico: se ho comprato 1 BTC a 10.000€ e un altro a 30.000€, e poi vendo 1 BTC a 40.000€, il LIFO implica che considero venduto quello acquistato a 30k (più recente), generando plusvalenza 10k (40k-30k). Questo può incidere sul calcolo dei redditi, specie in contesti di accumulo graduale.
Documentazione e certificazione: possedere un “registro” delle operazioni è fondamentale. Gli intermediari (exchange) dovrebbero rilasciare certificazioni annuali con il riepilogo di costi/proventi ai clienti, ma nella pratica spesso sono incomplete o assenti . Il contribuente deve allora provvedere autonomamente, utilizzando i dati storici (CSV, estratti conto) e possibilmente supporti software di tracciamento, per ricostruire correttamente le plus/minusvalenze secondo i criteri fiscali. In caso di controlli, l’onere di provare i prezzi di acquisto ricade sul contribuente – se non si è in grado, come detto, il Fisco assume costo zero tassando l’intero ricavato . È quindi essenziale conservare con cura la documentazione di ogni investimento in cripto (anche screenshot di wallet, ID transazioni, ecc., come prova sussidiaria).
Compensazione di minusvalenze: come per gli altri redditi diversi finanziari, le minusvalenze da cripto possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura. Le minusvalenze realizzate (documentate in Quadro RT sez. II-B) sono riportabili in avanti per 4 anni successivi . Inoltre, le minusvalenze in ambito cripto sono compensabili non solo con future plusvalenze crypto, ma anche con altri redditi diversi di cui alle lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) dell’art.67 TUIR . In pratica, ad esempio, una perdita su criptovalute può compensare un capital gain su azioni o su valute estere e viceversa, poiché rientrano tutte nei redditi diversi finanziari. È quindi opportuno dichiarare le minusvalenze subite, anche se l’anno corrente non ha imposta dovuta, per poterle usare negli anni seguenti.
Esempio di calcolo: Luigi acquista in anni diversi un totale di 5 BTC a prezzi differenti (1 BTC a 5k€, 2 BTC a 10k€ ciascuno, 2 BTC a 20k€ ciascuno). Nel 2025 vende 3 BTC a 30k€ ciascuno (incasso 90k€). Applicando LIFO, consideriamo ceduti i 2 BTC comprati a 20k e 1 dei BTC comprati a 10k. Il costo totale è (220k + 110k) = 50k. Luigi ha quindi una plusvalenza = 90k – 50k = 40.000 €. Dal 2025 non c’è franchigia, quindi l’intero importo è tassato al 26% (10.400 € di imposta). Se invece la vendita fosse avvenuta nel 2024 (con franchigia), Luigi avrebbe potuto esentare i primi 2k di guadagno e tassare 38k al 26%. Se Luigi nel frattempo avesse minusvalenze pregresse, potrebbe usarle ora in detrazione: ad es. se portava 5k di minusvalenze dal 2022, le sottrae e tassa solo 35k.
Cripto e altre tipologie di reddito: come accennato, la normativa sulle plusvalenze copre il caso tipico dell’investitore privato. Diversamente, se con le cripto si consegue un reddito per l’attività personale svolta o d’impresa, occorre applicare le regole ordinarie. Ad esempio:
- Mining: per un privato che mina criptovaluta in modo occasionale (senza organizzazione d’impresa), l’interpretazione prevalente – sostenuta anche dall’AdE in passato – è che non vi sia reddito tassabile fino alla cessione delle monete minate . In pratica si assimila il mining alla creazione di beni: il “ricavo” si realizza solo quando il bene (coin) viene venduto. Pertanto chi minaccia crypto per hobby dichiarerà eventuali proventi all’atto di vendere le monete guadagnate, trattandoli come redditi diversi (aliquota 26%) . Se invece l’attività di mining è condotta in modo professionale/imprenditoriale (es. mining farm con attrezzature ingenti, continuità operativa), l’AdE potrebbe riqualificarla come reddito d’impresa: in tal caso serve aprire partita IVA e dichiarare i profitti come redditi di impresa soggetti a tassazione ordinaria (IRES/IRPEF) e contributi, con eventuale applicazione di IVA su servizi resi . Il confine non è nettissimo e dipende da dimensioni, mezzi e sistematicità: un singolo PC di casa non configura impresa, un capannone con decine di ASIC sì. In entrambi i casi, attenzione: il possesso di criptovalute minate va comunque monitorato nel Quadro RW (anche se “le hai create tu”, restano attività finanziarie detenute all’estero o su wallet proprio) .
- NFT e lavori creativi/professionali pagati in crypto: se vendo un mio disegno digitale tramite NFT e ricevo criptovaluta come corrispettivo, il reddito generato non è una plusvalenza di investimento, ma un reddito di lavoro autonomo (occasionale o professionale) o un reddito da diritto d’autore, a seconda dei casi . La Corte di Cassazione – in una vicenda penale del 2025 – ha chiarito che gli incassi in crypto dalla vendita di NFT di opere digitali costituiscono reddito di lavoro autonomo ex art.53 TUIR e vanno dichiarati come tali . In pratica, l’artista deve convertire in euro il valore delle crypto ricevute al momento della transazione e dichiarare quell’importo come compenso (inserendolo eventualmente in fattura, se abituale, o in dichiarazione tra i redditi diversi occasionali se sporadico). Allo stesso modo, un consulente o freelance pagato in criptovaluta per i suoi servizi deve quantificare in euro il valore ricevuto e assoggettarlo alle imposte e contributi come un normale compenso in denaro . Ricevere crypto “in natura” non evita le tasse: la legge equipara espressamente i compensi in natura a quelli in denaro, anche per i pagamenti in valuta virtuale. Pertanto questi casi esulano dalla disciplina delle plusvalenze finanziarie al 26% (applicabile solo ai redditi di investimento) e ricadono nella tassazione IRPEF ordinaria (aliquote progressive per le persone fisiche, IRES per le società).
- Attività d’impresa in crypto: un’azienda che accetta pagamenti in criptovaluta per i suoi beni/servizi deve trattare la transazione come segue: emette fattura nel normale corrispettivo in euro del bene venduto, applicando l’IVA come di consueto (se dovuta), e annota che il pagamento è avvenuto in criptovaluta. Ai fini IVA, la criptovaluta non è moneta legale ma il suo utilizzo come mezzo di pagamento è esente IVA ai sensi della giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE, sentenza “Hedqvist” del 2015) . Ciò significa che se vendo un bene imponibile IVA e il cliente paga in Bitcoin, la fattura avrà prezzo e IVA in euro come sempre, ma l’incasso è in BTC. L’azienda potrà convertire subito i BTC in euro oppure mantenerli. Se li mantiene in bilancio come cripto, avrà un’attività (bene) iscritta per valore equivalente (in euro) al momento della ricezione . Successivamente, se rivende quelle cripto ad un prezzo diverso, realizzerà una plusvalenza/minusvalenza d’impresa da contabilizzare tra i componenti positivi o negativi di reddito (tassati secondo le regole del reddito d’impresa) . In generale, per evitare complicazioni contabili e rischi di volatilità, molte imprese convertono immediatamente le crypto incassate in euro; se invece le trattengono come riserva, dovranno gestire eventuali variazioni di valore secondo i principi contabili (per le PMI in ordinario principio di prudenza – riduzione di valore se scende, no rivalutazione se sale; per chi adotta IAS/IFRS, possibili fair value, ma è un tema complesso). Anche pagando fornitori o dipendenti in crypto non si sfugge alle regole: ad esempio, un’azienda che paga uno stipendio in BTC dovrà comunque operare ritenute e contributi sul valore in euro di quel BTC, come se fosse pagamento in natura . Insomma, lato impresa le crypto complicano un po’ la contabilità, ma in sostanza vanno trattate come unità di conto per esprimere valori in euro ai fini fiscali, senza alcuno “sconto” particolare.
Obblighi dichiarativi e monitoraggio fiscale
Chi possiede o compie operazioni in criptovalute deve rispettare specifici adempimenti dichiarativi verso il Fisco italiano, principalmente su due fronti: quadro RW (monitoraggio e imposte patrimoniali) e quadro RT/RW (dichiarazione dei redditi da plusvalenze). Approfondiamo tali obblighi, ricordando che la normativa è stata recentemente aggiornata per includere espressamente le cripto-attività.
Quadro RW e monitoraggio fiscale
Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è dedicato al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti da residenti in Italia, in ottemperanza all’art. 4 D.L. 167/1990 . Dal periodo d’imposta 2023 (dichiarazione 2024), tale obbligo è stato esteso esplicitamente anche alle cripto-attività, indipendentemente dal luogo di detenzione . Ciò significa che tutte le persone fisiche (nonché enti non commerciali e società semplici) residenti che durante l’anno possiedono criptovalute, devono indicarle nel quadro RW della propria dichiarazione annuale .
In realtà, già dal 2019 le istruzioni di AdE prevedevano di inserire le valute virtuali nel quadro RW, senza indicare uno Stato estero (a testimonianza che l’obbligo di fatto esisteva già) . Una sentenza del Tar Lazio del 2020 confermò la legittimità di tale interpretazione . Inoltre, un interpello della DRE Lombardia nel 2018 (non pubblicato, n. 956-39/2018) aveva chiarito che le valute virtuali vanno comunicate in RW al pari delle valute estere, richiamando la circ. 38/E/2013 sul fatto che anche le attività finanziarie estere detenute in Italia fuori da intermediari residenti sono soggette a monitoraggio . In sintesi, anche prima del 2023 era prassi includere le criptovalute nel monitoraggio, sebbene la base normativa fosse indiretta; dal 2023 è nero su bianco nella legge che le cripto-attività (termine che copre crypto, NFT, ecc.) vanno segnalate in RW ovunque siano.
Come indicare le cripto in RW: la Circolare AdE 30/E del 27.10.2023, emanata per chiarire le novità fiscali 2023 sulle cripto, fornisce istruzioni operative. In coerenza con le risposte a interpello già pubblicate, ribadisce che ogni detenzione di criptovalute continua a essere oggetto di monitoraggio in RW . Operativamente:
- Un rigo per ogni wallet o conto digitale: bisogna compilare il RW indicando ciascun “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di conservazione detenuto dal contribuente . Quindi, se ho 3 exchange e 2 wallet self-custody, avrò 5 righi RW (uno per ciascun rapporto). In alternativa, è ammesso compilare un rigo per ogni singola cripto-attività detenuta , ma la prassi consigliata è per portafoglio. L’importante è che, se si raggruppano più cripto in un rigo (per wallet), il contribuente si doti di un prospetto interno che dettagli i valori per ciascuna cripto detenuta, da esibire in caso di controlli . Questa indicazione viene dalla Circ. 30/E/2023, ed è essenziale per dimostrare trasparenza e dettaglio: un prospetto con elenco di coin/token posseduti in quel wallet e relativi valori.
- Valorizzazione delle cripto: per determinare il valore da indicare, la norma (art. 4 D.L.167/90) prevede l’indicazione del valore iniziale e finale di detenzione nell’anno . In pratica in RW servono: valore al 1° gennaio (o acquisto) e valore al 31 dicembre (o dismissione) di quell’anno, espresso in euro. La Circolare 30/E/2023 richiama il Provvedimento AdE n.151663 del 18/12/2013: l’unico valore di riferimento possibile per le cripto è il costo di acquisto (non essendoci un “mercato regolamentato” ufficiale da cui attingere) . Quindi, per le cripto, il valore iniziale sarà in genere il costo sostenuto (in euro) per acquisirle; il valore finale sarà il costo d’acquisto delle eventuali cripto ancora in possesso al 31/12 oppure zero se si è venduto tutto. Tuttavia, AdE ammette anche un criterio pratico: “il controvalore in euro al 31/12 va determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale” . Dunque, se ad esempio ho 0,5 BTC su un wallet al 31/12, posso indicare come valore finale l’equivalente in euro di 0,5 BTC al 31/12 (calcolato sullo stesso exchange/sito dove l’ho comprato). All’anno successivo, indicherò il nuovo controvalore finale, e così via . In pratica: primo anno di possesso compilo con valore iniziale = costo acquisto e valore finale = valore al 31/12; anni successivi compilo con valore iniziale = valore finale anno precedente, valore finale = valore al 31/12 corrente . Questo finché non vendo: nell’anno di vendita indicherò come valore finale il valore al momento di vendita (e poi quell’attività esce dal RW). Se ho acquisti in tempi diversi nello stesso rapporto, per definire valore iniziale delle nuove cripto l’AdE suggerisce LIFO e, se manca documentazione, di usare il valore al minore dei cambi mensili come surrogato di costo .
- Codici e compilazione tecnica: dal 2023 è stato introdotto un codice specifico “21 – Cripto-attività” da indicare nella colonna 3 del quadro RW . Questo distingue le cripto dagli altri asset. Inoltre, se le cripto sono custodite in Italia, nella colonna “Stato estero” si può usare il codice “KK – Casi particolari” (le istruzioni 2023 lo prevedono per cripto detenute in Italia o su chiavetta). Se custodite presso un exchange estero, indicativamente si mette lo Stato estero della piattaforma (anche se non richiesto prima del 2023, ora per scrupolo meglio inserirlo). Il provvedimento OIC e le istruzioni dicono comunque che per crypto non è obbligatorio indicare lo stato estero se non identificabile.
- Chiave persa o furto: un chiarimento importante della Circ. 30/E/23 riguarda cosa fare se si perdono definitivamente le criptovalute. Se il contribuente dimostra, tramite denuncia a un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o subito il furto delle chiavi private, allora non deve indicare tali cripto-attività nel quadro RW . In altre parole, se ho perso accesso per sempre ai miei wallet (ad es. hardwallet smarrito, seed phrase rubata) e lo denuncio ufficialmente, quelle crypto non vanno dichiarate perché non più nella mia disponibilità. È una situazione estrema, ma prevista: la denuncia serve a fornire prova concreta della perdita, altrimenti il Fisco potrebbe contestare l’omessa dichiarazione.
In tutti gli altri casi, anche se la cripto è in Italia, l’obbligo RW sussiste. L’Agenzia interpreta che il monitoraggio copre ormai anche cripto domestiche . C’è chi ritiene che se la cripto è presso un intermediario italiano che funge da sostituto d’imposta allora non serva RW; in effetti alcuni sostengono che il monitoraggio riguardi solo investimenti esteri. Tuttavia, AdE nella circolare conferma formalmente l’obbligo per tutte le cripto, e solo in caso di bollo applicato dall’intermediario c’è incertezza: il ragionamento è che se un intermediario italiano applica già l’imposta di bollo, l’attività non è “estera” e potrebbe non richiedere RW (tanto che alcune CT Regionali nel 2023 hanno annullato sanzioni RW pre-2023 in casi di wallet privati, ritenendo il contribuente potesse non avere certezza dell’obbligo ). Ma dopo il 2023, queste difese reggono poco, poiché la norma parla chiaro. In pratica: per scrupolo indicare sempre le cripto in RW, salvo il caso di furto/perdita.
Imposta sul valore delle cripto e imposta di bollo: oltre alla dichiarazione informativa RW, dal 2023 le cripto-attività sono soggette anche a un’imposizione patrimoniale annuale analoga a quella su conti correnti e attività estere:
- Se le cripto sono presso un intermediario finanziario italiano, quest’ultimo applicherà la normale imposta di bollo sui rendiconti (aliquota 0,20% annuo sul valore, cioè 2 per mille) . Questo avviene ad esempio se ci si appoggia a un istituto italiano (banche o SIM) che custodisce e rendiconta cripto.
- Se invece le cripto sono detenute all’estero o senza intermediario residente (es. exchange estero, wallet privato, hardware wallet), allora non c’è nessuno che applichi il bollo. In tal caso il contribuente deve versare un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), introdotta appunto dal 2023, pari anch’essa al 2 per mille annuo . Questa imposta ricalca la normativa dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). Soggetti passivi ne sono persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti che detengono investimenti all’estero o attività finanziarie estere, ora inclusi quelli in cripto . In pratica: se le tue cripto non sono già colpite dal bollo da parte di un intermediario italiano, devi auto-liquidare nel quadro RW un’imposta patrimoniale del 0,20% sul loro valore.
L’aliquota quindi è 0,20% in entrambi i casi (bollo o IVCA) . L’importo dovuto è proporzionale ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di conti cointestati (criterio analogo a bollo/IVAFE) . Importante: se sulle medesime cripto il contribuente ha già pagato un’imposta patrimoniale all’estero a titolo definitivo (evento raro, ma possibile in qualche giurisdizione), può detrarre tale importo dall’imposta dovuta in Italia, fino a concorrenza .
Esempio IVCA: Anna detiene €50.000 in criptovalute su un exchange estero per tutto il 2024. Dovrà dichiararle in RW e pagare un’imposta patrimoniale di 0,2% su 50.000 = €100. Se invece avesse avuto quelle cripto su una piattaforma italiana che applica il bollo, sarebbe stata la piattaforma a trattenere €100 dal conto per versarlo come bollo, e Anna non avrebbe dovuto pagare IVCA (ma formalmente avrebbe comunque dovuto indicare le cripto in RW secondo AdE).
Da notare che l’imposta sul valore non è dovuta se l’importo calcolato è inferiore a €12 (soglia minima sotto la quale l’imposta patrimoniale si annulla, come previsto per IVAFE/bollo). Quindi se in un anno il valore medio delle cripto è modesto (meno di €6.000 circa, perché 0,2% di 6k è 12€), l’imposta patrimoniale di quell’anno risulta zero.
In dichiarazione Redditi PF, l’IVCA va liquidata nel quadro RW stesso (rigo RW6, colonna “IVAFE/IVIE”). Il versamento avviene con F24 alla scadenza del saldo imposte (giugno dell’anno successivo), usando l’apposito codice tributo che AdE ha istituito per l’imposta cripto (nel 2023-24 si usava lo stesso di IVAFE). Se l’imposta non viene versata, in fase di controllo l’Agenzia può recuperarla con sanzione e interessi.
Riepilogando il monitoraggio fiscale: Tutti i contribuenti residenti con cripto devono compilare RW indicando le consistenze di fine anno e pagare il 2‰ sul valore se nessun intermediario italiano lo fa per loro. Le sanzioni per omessa compilazione RW sono dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (raddoppiate 6%-30% se l’attività è in Paesi black list) – ne riparleremo in dettaglio nella sezione sulle sanzioni. È dunque cruciale rispettare questi obblighi anche se non si sono realizzati redditi.
Dichiarazione delle plusvalenze e redditi – Quadro RT
Parallelamente al monitoraggio patrimoniale, c’è l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali redditi imponibili derivanti dalle cripto-attività. Per le persone fisiche non imprenditori, tali redditi (plusvalenze e proventi finanziari) vanno indicati nel Quadro RT della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) – sezione II-B, dedicata alle plusvalenze da “altre attività finanziarie” e cripto. In particolare:
- Quadro RT sezione II-B: è la parte del modello dove calcolare e dichiarare le plusvalenze da cripto soggette a imposta sostitutiva . Vi si riportano i totali di corrispettivi e costi (righi RT31 e RT32), l’eventuale plusvalenza (RT33) o minusvalenza di periodo, le minusvalenze pregresse utilizzate (RT34-35), la differenza (RT36) e infine l’imposta dovuta (RT37). Il rigo RT37 calcola automaticamente il 26% (per il 2023-2025) sulla plusvalenza netta . Se dall’anno precedente risultava un’eccedenza di imposta già versata non compensata, si riporta a RT38, e RT39 dà l’imposta effettivamente da versare .
- Compilazione pratica: nella colonna “Totale corrispettivi” (RT31) va l’ammontare complessivo dei ricavi lordi ottenuti dalle cessioni di cripto durante l’anno . Nella colonna “Totale costi di acquisto” (RT32) va il totale dei costi fiscalmente riconosciuti delle attività cedute . La differenza è la plusvalenza (RT33) o minusvalenza. Le eventuali minusvalenze di anni precedenti (non ancora compensate) possono essere portate in deduzione: quelle proprie vanno in RT34, quelle certificate da intermediari (ad es. minus su conti amministrati chiusi) in RT35 . RT36 calcola la differenza dopo tali compensazioni. RT37 è il 26% di RT36.
- Franchigia ed esenzione: se il totale delle plusvalenze lorde è sotto €2.000 (per 2023-24), semplicemente non va compilato RT (nessuna imposta dovuta). Se è sopra, va dichiarato solo l’importo eccedente 2.000 come imponibile. In pratica, l’esenzione 2.000 € viene detratta a monte dal contribuente stesso. Esempio: plusvalenze totali €2.500, in RT31 indicare 2.500, in RT32 indicare 0 (se ipotizziamo tutto guadagno), e poi manualmente si potrebbe far valere la franchigia riducendo l’imponibile di 2.000 (il modello Redditi non aveva un campo dedicato, quindi spesso si ottiene dichiarando un costo fittizio in RT32 pari a 2.000). Dal 2025, non essendoci più franchigia, questa complicazione sparisce: va dichiarato tutto il guadagno .
- Esonero dalla dichiarazione in regime amministrato: se il contribuente ha operato esclusivamente tramite un intermediario italiano che applica il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/97), non deve inserire le plusvalenze in RT perché le imposte sono già state trattenute dall’intermediario . Tuttavia, per ora in Italia pochi exchange offrono regime amministrato. Solo se l’intermediario estero ha stabile organizzazione in Italia o si è identificato qui può agire da sostituto . In pratica, la maggior parte dei contribuenti crypto deve dichiarare autonomamente i redditi.
- Termini e modalità: il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze segue la scadenza ordinaria delle imposte sui redditi (saldo a giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateazione e acconto se dovuto). Il codice tributo F24 per l’imposta sostitutiva è il 1100 (Imposta sostitutiva redditi diversi ex art. 67 c-bis e segg. TUIR) . L’anno di riferimento da indicare è quello di realizzo della plusvalenza. Bisogna prestare attenzione a versare tale importo: se ci si dimentica, oltre a sanzioni e interessi, in caso di controllo l’Agenzia rileverà un’omissione di versamento.
Sanzioni in caso di mancata dichiarazione: chi non dichiara una plusvalenza dovuta può essere soggetto a sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90% dell’imposta evasa (con aumento fino al 180% in casi gravi) . Inoltre, se l’imposta evasa supera certe soglie, scattano profili penali (v. dopo). Se invece dichiara ma non versa, la sanzione è del 30% per omesso versamento. È sempre possibile ravvedersi spontaneamente prima che il Fisco contesti (v. sezione Ravvedimento).
In sintesi, per un contribuente crypto tipico: Quadro RW per segnalare il possesso e calcolare IVCA 0,2%; Quadro RT per dichiarare eventuali plusvalenze >2.000 € (2023-24) o qualsiasi plusvalenza (dal 2025 in poi) con imposta 26% (33% dal 2026). È fondamentale non trascurare né l’uno né l’altro obbligo.
Strumenti di indagine del Fisco sulle criptovalute
Le criptovalute nascono con l’idea di decentralizzazione e (in parte) anonimato, ma ciò non significa affatto che sfuggano ai radar del Fisco. Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria italiana ha sviluppato e impiegato vari strumenti investigativi per individuare investimenti e transazioni in cripto non dichiarati . Dal confronto incrociato di dati interni ed esterni possono scaturire le famose “anomalie” che portano all’invio di lettere di compliance o veri accertamenti. Vediamo le principali fonti informative e tecniche a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (e della Guardia di Finanza):
- Anagrafe dei rapporti finanziari e indagini bancarie: la base di partenza è l’Anagrafe tributaria dei conti, dove confluiscono i dati che banche e intermediari finanziari comunicano periodicamente all’Amministrazione. Tutti i movimenti bancari rilevanti (es. bonifici in entrata/uscita) possono essere interrogati dal Fisco. Se un contribuente effettua bonifici di “cash-out” da un exchange verso il proprio conto corrente, tali operazioni risultano tracciate e potrebbero non trovare corrispondenza con quanto dichiarato in termini di redditi o monitoraggio . AdE svolge controlli incrociati e, se rileva ad esempio che Tizio ha ricevuto €100.000 sul conto provenienti da “Binance” ma non ha dichiarato né plusvalenze né possesso crypto, segnala un’incongruenza . Questo può originare l’invio di una lettera al contribuente per chiarimenti. Oltre ai flussi da exchange, l’Agenzia può rilevare anche prelievi verso exchange: ad esempio, bonifici in uscita dal conto verso piattaforme crypto. Tali uscite possono essere interpretate come impieghi di redditi e innescare verifiche (si pensi all’istituto dell’accertamento sintetico/redditometro: spese/investimenti non giustificati dai redditi dichiarati comportano la presunzione di maggior reddito evaso). Proprio in relazione alle criptovalute, è stato evidenziato come il Fisco stia usando lo strumento dell’accertamento sintetico: grazie alle sanatorie 2023, AdE ha raccolto documentazione su acquisti di cripto negli anni passati e la sta utilizzando per controllare se tali investimenti erano compatibili con i redditi dichiarati di quegli anni . Se, poniamo, un contribuente nel 2019 ha comprato €50.000 di bitcoin ma dichiarava redditi annui per €20.000, l’ufficio gli chiederà di giustificare la provenienza di quei fondi (risparmi? donazioni? altri redditi esenti?) . Se non ci riesce, l’Agenzia può presumere che la differenza (€30.000) fosse reddito non dichiarato e tassarlo come tale (oltre a sanzionare). Ciò è possibile anche se il contribuente poi nel 2023 ha regolarizzato quelle cripto pagando imposta e sanzioni RW: l’ufficio infatti distingue il profilo reddituale (acquisto non giustificato = reddito evaso) dal profilo patrimoniale (dichiarazione RW e plusvalenze non dichiarate) . Insomma, i conti bancari fungono da “spie” sia per ingressi che per uscite legati al mondo crypto.
- Registro italiano dei cambiavalute (OAM): dal 2022 in Italia è operativo il registro tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori) per i Prestatori di servizi relativi a valute virtuali (VASPs) . In base al D.Lgs. 90/2017 e a un Provvedimento MEF del 13/1/2022, tutti gli exchange e operatori crypto che vogliono operare in Italia devono iscriversi a questo registro, comunicando su base trimestrale una serie di dati aggregati: numero di utenti, operatività complessiva, etc. . Queste comunicazioni OAM non sono dichiarazioni fiscali nominative, ma rappresentano flussi di dati che possono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In caso di controlli, AdE può chiedere all’OAM o all’operatore stesso i dati puntuali su uno specifico contribuente. Inoltre, la presenza stessa di questo registro fa sì che l’Agenzia conosca l’elenco dei soggetti che hanno conti presso operatori italiani. Secondo le FAQ AdE, le piattaforme italiane riferiscono annualmente anche le ritenute applicate (se fungono da sostituti) . In sostanza, l’AdE “indirettamente” sa chi ha conti su exchange italiani e con quali volumi generali di operazioni . Questo non vuol dire che conosca ogni dettaglio, ma se Tizio ha un conto presso l’Exchange X italiano, l’Agenzia può facilmente saperlo (magari dal codice fiscale registrato).
- Cooperazione internazionale – verso DAC8: ad oggi, le piattaforme estere non comunicano in automatico i dati dei clienti all’AdE. Ma ciò sta per cambiare: l’UE ha approvato a livello politico la proposta DAC8, ottavo emendamento alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa, che dal 2026 obbligherà tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) nell’UE a inviare alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi i dati sulle operazioni e i saldi dei clienti . Questi dati saranno poi scambiati tra amministrazioni finanziarie europee. In pratica DAC8 estende al mondo crypto i meccanismi di scambio automatico già esistenti per conti bancari (CRS) e altri redditi. Dunque, un italiano con conti su un exchange francese o tedesco dal 2026 vedrà probabilmente i propri movimenti comunicati al Fisco italiano. Anche molti grandi exchange extra-UE potrebbero adeguarsi se operano sul mercato europeo. Già nel 2025 potrebbero partire i primi report transfrontalieri. Pertanto, il margine per nascondere cripto all’estero si ridurrà drasticamente in tempi brevi .
- Richieste mirate a exchange esteri e blockchain analytics: anche in mancanza di scambio automatico, l’Agenzia può comunque ottenere dati da exchange stranieri tramite indagini specifiche. In caso di verifiche o indagini penali, si possono attivare rogatorie internazionali o richieste di cooperazione: in varie occasioni, grandi piattaforme hanno fornito dati su utenti sospetti in diversi Paesi . Ad esempio, Binance e Coinbase sono note per collaborare con autorità su richiesta formale. Inoltre, la Guardia di Finanza dispone di strumenti di blockchain analysis che permettono di collegare indirizzi pubblici a identità note (magari grazie ai KYC di exchange o leak di dati). Se un indirizzo viene identificato come appartenente al contribuente, le sue transazioni sulla blockchain diventano tracciabili. Caso tipico: il Fisco scopre (magari da un exchange) che il wallet 1ABC… appartiene a Tizio; allora potrà seguire quel wallet per vedere quanti BTC contiene e cosa ne esce/entra, anche grazie a software specialistici. La pseudonimia di Bitcoin ed Ethereum può essere rotta con tecniche investigative e incrociandola con altri elementi, soprattutto quando prima o poi quelle crypto rientrano nel mondo fiat (gli exchange di cash-out sono punti di emersione) . Quindi spostare le crypto su un hardware wallet privato può dare un falso senso di sicurezza: sì, le rende meno visibili immediatamente perché non sono custodite da un intermediario; no, non garantisce impunità se ci sono tracce bancarie o se quell’indirizzo viene collegato all’individuo . Anzi, se poi quell’indirizzo viene riutilizzato per scambiare in fiat (anche anni dopo), c’è il rischio di essere rintracciati e sanzionati pure per gli anni passati in cui si è negato di possederlo.
- Segnalazioni antiriciclaggio (SAIU/UIF): le transazioni sospette legate a criptovalute possono essere oggetto di segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) da parte di intermediari finanziari e professionisti (notai, commercialisti, ecc.). Ad esempio, una conversione di grandi somme da crypto a euro senza giustificazione potrebbe generare segnalazioni per sospetto riciclaggio. Queste informazioni, pur nascendo in ambito AML, possono poi essere girate all’Agenzia delle Entrate e sfruttate in sede fiscale . Inoltre, le operazioni in valuta virtuale sono menzionate nelle linee guida antiriciclaggio come meritevoli di attenzione. Il Decreto 25/2023 (attuativo MiCA/AMLD) ha introdotto obblighi di adeguata verifica rafforzata per operatori in crypto. Quindi, anche senza violare specifiche norme tributarie, movimentazioni anomale in crypto possono mettere in allerta le autorità e innescare controlli fiscali collaterali.
- Tecnologia e data mining: l’Amministrazione finanziaria sta investendo in strumenti di data mining e intelligenza artificiale per scovare evasioni. Nel caso crypto, si ipotizza l’uso di algoritmi per identificare contribuenti a rischio confrontando molteplici banche dati: es. chi ha compiuto operazioni di cambio valuta estera per acquistare crypto, chi ha partecipato a ICO note (magari notificate), chi appare su registri pubblici (es. società blockchain) e poi non dichiara nulla, ecc. Inoltre, incroci con dati di società fintech o provider di servizi di pagamento (alcune carte di debito crypto, ad esempio, comunicano spese aggregate).
In conclusione, nessuna cripto-attività è veramente invisibile: l’Agenzia ha a disposizione conti bancari, registri nazionali, cooperazione internazionale e strumenti investigativi dedicati. Le operazioni “on-chain” possono essere tracciate se legate a soggetti noti. E con le novità UE, la trasparenza aumenterà ancora. Pertanto, l’idea di poter mantenere nascosto un patrimonio in criptovalute senza prima o poi destare attenzione fiscale è sempre meno realistica. Il contribuente avveduto dovrebbe comportarsi come se le autorità potessero sapere tutto – perché in molti casi è così o lo sarà a breve.
Fasi dei controlli fiscali e tipologie di avvisi sulle cripto-attività
I controlli dell’Agenzia delle Entrate si sviluppano tipicamente per fasi successive, con diversi atti che possono essere recapitati al contribuente. Comprendere in quale fase ci si trova è fondamentale per calibrare la strategia di risposta . In materia di cripto-attività, viste le recenti campagne di compliance, un contribuente può ricevere vari tipi di comunicazioni:
- Lettera di compliance (pre-accertamento): è una comunicazione “bonaria” iniziale, non formale, con cui l’Agenzia segnala al contribuente una possibile anomalia tra i dati in suo possesso e quanto dichiarato . Ad esempio: “Abbiamo evidenza di vendite di criptovalute non presenti nella Sua dichiarazione”. La lettera invita il contribuente a fornire chiarimenti e, se del caso, a regolarizzare spontaneamente la posizione . Siamo ancora nella fase di istruttoria o pre-controllo, in cui non c’è contestazione definitiva ma un “invito” a verificare. In genere la lettera indica l’anomalia rilevata, le fonti dei dati e un termine entro cui rispondere o adeguarsi. È l’occasione migliore per rimediare con ravvedimento prima che la cosa si aggravi (vedi oltre come comportarsi) .
- Avviso bonario o comunicazione di irregolarità (ex art.36-bis DPR 600/73): se i controlli automatizzati sulle dichiarazioni evidenziano discrepanze (ad es. imposta calcolata diversa da quella versata, quadro RW mancante rispetto a segnalazioni ricevute, ecc.), l’Agenzia invia un “avviso bonario” . Questo è un atto formale amministrativo che indica al contribuente le imposte addizionali dovute, con calcolo di interessi e sanzioni ridotte (generalmente 1/3 del minimo) se paga entro un certo termine . Nel caso cripto, potrebbe consistere in: “Mancata indicazione di attività estere per €XX – sanzione monitoraggio tot – imposta IVAFE tot” oppure “Differenze d’imposta su plusvalenze non dichiarate €YY – sanzioni ridotte 30% etc.”. L’avviso bonario permette di sistemare pagando il dovuto con riduzione sanzioni. Se ignorato, può seguire l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale.
- Invito al contraddittorio o invito a comparire: è un atto (solitamente ex art.5-ter D.Lgs. 218/97, o art. 32 DPR 600/73) con cui l’ufficio, prima di emettere accertamento, invita formalmente il contribuente a presentarsi per fornire documenti e spiegazioni . Indica già le annualità e le materie sotto esame (es. “invito a produrre documentazione su operazioni in cripto 2019-2021”). È l’ultima chance di confronto prima di un atto impositivo: in questa sede si può discutere con i funzionari, presentare memorie difensive e cercare di chiarire eventuali malintesi o errori fattuali . Talvolta l’invito può contenere una proposta di adesione (accordo) con importi. La presenza all’invito è altamente raccomandata, assistiti preferibilmente da un professionista, per evitare che l’ufficio emetta accertamento ignorando la vostra versione.
- Avviso di accertamento: è l’atto impositivo vero e proprio, con cui l’Agenzia determina in via definitiva le maggiori imposte dovute, le sanzioni (piene) e gli interessi . Nel nostro contesto, un avviso di accertamento su cripto può contestare: omessa dichiarazione RW (con sanzione 3-15% annuo sul valore), plusvalenze non dichiarate (imposta evasa + sanzione 90%/180%), omessa IVAFE/bollo, ecc. Verrà notificato al contribuente, che avrà 60 giorni per pagarlo (con possibilità di riduzione sanzioni 1/3 se non impugna e fa acquiescenza) oppure per presentare ricorso in Commissione Tributaria . Dopo 60 giorni, se non pagato né impugnato, l’accertamento diventa titolo esecutivo.
In pratica, il processo può iniziare in modo soft (compliance letter) e finire in modo coattivo (accertamento esecutivo) se il contribuente non reagisce. Ogni fase ammette diversi gradi di interazione:
- In fase di compliance si hanno maggiori margini per correggere errori senza sanzioni piene. L’Agenzia vuole che regolarizzi, quindi è propensa ad accettare spiegazioni ragionevoli e ravvedimenti.
- In fase di controllo formale (avviso bonario) c’è ancora la possibilità di pagare con sanzioni ridotte (1/3) evitando il peggio .
- In fase di accertamento lo spazio di manovra è molto più limitato: l’ufficio ha già “cristallizzato” la violazione. Si può ancora discutere in adesione o in contenzioso, ma le sanzioni ormai sono quelle piene (salvo definizione agevolata se prevista da norme temporanee).
Ogni comunicazione può includere un prospetto dettagliato delle operazioni contestate (date, importi, ecc.) . Non tutte le anomalie però implicano per forza imposta: alcune possono risolversi fornendo documenti (es. movimenti interni fra wallet interpretati erroneamente come redditi) . L’importante è non ignorare nessuno di questi segnali: se arriva una lettera o invito, non fare finta di nulla. È quasi garantito che, in caso di silenzio, si passerà alla fase successiva, molto più onerosa.
Riassumiamo in una tabella le principali tipologie di comunicazioni e cosa significano:
| Comunicazione | Fase | Contenuto e Caratteristiche | Azioni consigliate |
|---|---|---|---|
| Lettera di compliance (es. “comunicazione esito controlli automatici”) | Pre-accertamento, istruttoria informale | Segnala possibili omissioni/discordanze (non dichiarati, RW mancante, etc.) e invita a regolarizzare o spiegare . Non è atto impositivo. | Da fare: analizzare l’anomalia, rispondere entro termine fornendo chiarimenti. Se effettivamente c’è stato un errore/omissione, procedere con ravvedimento operoso (dichiarazione integrativa, versamento imposte/sanzioni ridotte) . Ignorare la lettera porterà quasi certamente a un accertamento formale. |
| Avviso bonario (ex 36-bis/ter) | Controllo automatizzato/formale della dichiarazione | Comunica differenze d’imposta o irregolarità riscontrate in dichiarazione (es. imposta dovuta diversa, omesso quadro) e liquida le somme dovute con sanzioni ridotte (tipicamente 1/3 del minimo) . | Da fare: verificare la fondatezza (gli importi contestati sono corretti?). In caso affermativo, pagare entro i termini per beneficiare della sanzione ridotta e chiudere la questione . Se si rileva un errore da parte dell’Agenzia, si può segnalare/documentare subito. Non pagare né reagire comporta iscrizione a ruolo (cartella) e perdita dello sconto sanzioni. |
| Invito al contraddittorio (o “invito a comparire”) | Pre-accertamento formale (fase istruttoria avanzata) | Atto ufficiale che precede l’accertamento, con cui l’ufficio convoca il contribuente per esibire documenti e fornire spiegazioni . Specifica le annualità e materie sotto esame. Può contenere ipotesi di rilievi e importi. | Da fare: presentarsi (personalmente o tramite professionista delegato) entro la data fissata, con tutta la documentazione richiesta. Preparare una memoria difensiva scritta con le proprie argomentazioni e prove. È l’occasione per convincere l’ufficio a ridurre o archiviare la pretesa prima dell’accertamento; mostrare collaborazione e buona fede. Se emergono errori dell’ufficio, farli presente. |
| Avviso di accertamento | Accertamento definitivo (atto impositivo) | Notifica formale di maggiori imposte accertate, con sanzioni piene e interessi . Può derivare da pvc GdF o da ufficio AdE. Diventa esecutivo decorsi i termini di ricorso. | Da fare: valutare, con un legale tributarista, la convenienza di impugnare. Se l’atto presenta vizi o interpretazioni discutibili, presentare ricorso entro 60 giorni (eventualmente chiedendo la sospensione in caso di importi gravi). Se invece è fondato e poco contestabile, considerare l’acquiescenza (pagamento entro 60 gg con sanzioni ridotte a 1/3) o l’adesione (se ancora possibile) per ridurre le sanzioni . Valutare anche un piano di rateizzazione se importi elevati. In ogni caso, non ignorare: agire prima della scadenza, altrimenti si passa alle cartelle esattoriali e al possibile pignoramento. |
In aggiunta a queste, segnaliamo un caso particolare: se il contribuente non presenta proprio la dichiarazione annuale pur avendo investimenti crypto (magari pensando erroneamente di non dover dichiarare nulla se non ha venduto), potrebbe ricevere un avviso di liquidazione per omessa dichiarazione o essere raggiunto direttamente da accertamento d’ufficio (con sanzioni raddoppiate e tempi più lunghi, 7 anni). Dunque è sempre preferibile presentare la dichiarazione, anche se con quadri compilati a zero, piuttosto che ometterla.
Accertamenti fiscali, sanzioni e ravvedimento operoso
Vediamo ora cosa accade se l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) accerta delle violazioni in materia di cripto-attività, quali sanzioni vengono applicate e quali strumenti ha il contribuente per porre rimedio, tra cui il fondamentale ravvedimento operoso. Esamineremo separatamente le sanzioni amministrative tributarie e le possibili conseguenze penali, per poi trattare le opzioni di regolarizzazione.
Sanzioni amministrative tributarie
Le principali violazioni fiscali in ambito criptovalute, con relative sanzioni amministrative (pecuniarie), sono:
- Omessa/inesatta compilazione del Quadro RW (monitoraggio): è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (valori al 31/12 o al momento di cessazione) . Se le attività finanziarie erano detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“black list”), la sanzione raddoppia dal 6% al 30% . Nel caso delle cripto prima del 2023 ci si poteva domandare “qual è lo Stato estero?” di un wallet su blockchain; in genere AdE applicava la sanzione semplice (3-15%) se il contribuente non indicava il wallet. Queste sanzioni si applicano per ciascun anno di omissione. Esempio: se nel 2022 e 2023 non ho dichiarato cripto per controvalore 100k, la sanzione va da 3k a 15k per il 2022 e altrettanto per il 2023 (potenzialmente cumulabili). Ovviamente è prevista la possibilità di sanare con ravvedimento (vedi oltre). La sanzione è unica per anno, indipendente dal fatto che ci siano anche plusvalenze non dichiarate (quelle hanno altra sanzione). Alcune commissioni tributarie nel 2023 – come detto – hanno annullato sanzioni RW relative a periodi pre-L.197/2022 per incertezza normativa , ma dopo il 2023 l’obbligo è chiaro e difficilmente si sfugge alla multa.
- Omessa dichiarazione di redditi (plusvalenze/proventi): se un contribuente ha realizzato plusvalenze tassabili ma non le ha indicate nel Quadro RT, l’Agenzia recupererà l’imposta evasa (26% dell’importo) e applicherà la sanzione per dichiarazione infedele pari normalmente al 90% dell’imposta evasa . Tale sanzione può salire fino al 180% in caso di ingente evasione o condotte recidive, ma per la maggior parte dei casi resta al 90%. Ad esempio, omettere di dichiarare 10.000€ di plusvalenze (2.600€ di imposta) comporta una sanzione base di circa 2.340€ (90% di 2.600). Questa sanzione si riduce se il contribuente paga con avviso bonario (1/3, quindi 30% dell’imposta) o con acquiescenza all’accertamento (sempre 1/3). Se invece non presenta proprio la dichiarazione pur avendo l’obbligo (es. perché aveva solo redditi da cripto e pensava non servisse), la violazione passa a omessa dichiarazione, punita più severamente (120% – 240% dell’imposta dovuta, min €250) ma con soglie penali distinte (vedi dopo). Non c’è soglia di tolleranza: anche un euro di imposta evasa può far scattare la sanzione amministrativa (discorso diverso per il penale).
- Omesso versamento imposta sostitutiva: se il contribuente ha dichiarato la plusvalenza ma poi non ha versato, la sanzione è quella generale del 30% dell’importo non versato (riducibile a 15% se pagato con lieve ritardo, etc.). Più interessi di mora. In caso di ravvedimento, tale sanzione si riduce in funzione del tempo (ad es. 1/10 se pago entro 30 gg dal termine).
- Omesso/errato versamento IVCA (imposta 0,2%): anch’essa segue la disciplina degli omessi versamenti: sanzione 30%. Tuttavia, spesso l’omesso versamento IVCA è correlato all’omessa dichiarazione RW, quindi l’AdE potrebbe contestare entrambe.
- Violazioni formali: se uno ha dichiarato erroneamente ma senza impatto d’imposta (es. ha indicato in RW un valore sbagliato ma ha pagato comunque l’IVCA corretta, o errori di codici), potrebbero essere contestate sanzioni minori o archiviato come irregolarità formale.
Profili penali tributari
Le violazioni fiscali gravi in ambito crypto possono integrare reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. I due reati più rilevanti per persone fisiche con cripto sono:
- Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000): si configura quando il contribuente, presentando la dichiarazione annuale, occulta redditi per un importo tale che l’imposta evasa supera €100.000 e, contemporaneamente, i redditi non dichiarati superano il 10% di quelli dichiarati o comunque €2 milioni . La pena è la reclusione da 2 a 4 anni . Nel contesto crypto, questo potrebbe capitare se, ad esempio, un contribuente dichiara redditi modesti ma omette ingenti plusvalenze in cripto. Esempio dal manuale: dichiaro €20.000 di reddito da lavoro ma ho venduto NFT per €3 milioni non dichiarati – imposta evasa ~€780k: supero sia i 100k di imposta sia i 2M di base, quindi soglia penale raggiunta . Va sottolineato che la Cassazione penale n.8269 del 28/02/2025 (caso NFT Ravenna) ha confermato che l’omessa indicazione di proventi da vendita di NFT e criptovalute integra dichiarazione infedele se supera la soglia, ribadendo che pagamenti in criptovalute non escludono affatto la natura di reddito imponibile . In tale sentenza, la Corte ha respinto la difesa dell’imputato secondo cui “mancavano norme chiare, quindi pensavo non fossero tassabili”: la buona fede sull’assenza di una legge specifica non esime da responsabilità, poiché l’obbligo di dichiarare c’era già secondo i principi generali . Inoltre, ha chiarito che il mero possesso non dichiarato di criptovalute non è reato in sé, ma lo diventa se si omettono i redditi generati dalla loro cessione . Questa pronuncia ha valore di principio: conferma la linea dura per chi omette grossi ricavi in cripto.
- Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs. 74/2000): scatta se il contribuente non presenta affatto la dichiarazione annuale (pur essendovi tenuto) e l’imposta evasa supera €50.000 . Pena da 2 a 5 anni . Esempio: Caio nel 2024 doveva versare €60.000 di imposte su plusvalenze crypto, ma non ha presentato la dichiarazione dei redditi; commette reato di omessa dichiarazione (soglia 50k superata) . Se invece l’imposta evasa fosse stata ad es. €40.000, non scatta il reato penale (pur restando le sanzioni amministrative) . Questo reato può colpire situazioni in cui una persona, magari non avendo altri redditi oltre alle cripto, decide di non presentare proprio la dichiarazione: se la cifra non dichiarata è alta, si entra nel penale. Attenzione: basta non presentare la dichiarazione per integrarlo, non rileva la percentuale su quanto dichiarato (visto che nulla è dichiarato). La GdF può venire a conoscenza di queste situazioni da controlli incrociati di cui sopra (movimenti bancari importanti a fronte di nessuna dichiarazione, ad es.).
Altri reati possibili: in contesti più sofisticati, se uno occulta le crypto con artifici fraudolenti (es. false fatture, società schermo) si potrebbero configurare reati di dichiarazione fraudolenta (art.3 o 4, a seconda dei mezzi) o autoriciclaggio se reinveste proventi illeciti in crypto. Ma per il privato medio, i reati tipici restano infedele o omessa dichiarazione . Le soglie penali sono abbastanza elevate, per cui il piccolo risparmiatore difficilmente rischia il carcere per cripto non dichiarate . Diverso per chi movimenta milioni: come visto, nel caso NFT da ~836k evasi si è arrivati a sequestro e processo . La Cassazione ha rigettato in quell’occasione la tesi che le crypto non fossero redditi (o che mancasse il dolo), sancendo al contrario che “le crypto sono proventi in natura tassabili e il loro valore va dichiarato in euro”, e che l’obbligo fiscale esisteva già prima del 2023 .
Sequestri e confische: quando viene avviato un procedimento penale per reati tributari, la Procura può chiedere il sequestro preventivo per equivalente delle somme corrispondenti all’imposta evasa. Nel contesto crypto ciò significa che possono essere sequestrate, se individuabili, criptovalute del contribuente fino a coprire l’importo evaso, oppure beni di valore equivalente . La Cassazione (sent. pen. n.1760/2025) ha affrontato un caso di sequestro di bitcoin per reati fiscali, chiarendo che non si possono considerare automaticamente i bitcoin come “denaro” profitto del reato senza prima determinarne l’origine e il valore . In pratica il giudice deve valutare quanto quei BTC valgono, a che epoca rapportarli, ecc., e se sono effettivamente frutto dell’evasione contestata. Questo tutela i contribuenti da sequestri esagerati (dato che il valore cripto fluttua), ma conferma che le cripto sono beni sequestrabili come qualsiasi altro asset se connessi al reato. Nel caso dell’artista NFT, ad esempio, fu confermato un sequestro preventivo di €836.000 in equivalenti crypto .
Conclusione sui rischi penali: chi non dichiara cifre importanti di redditi crypto rischia non solo multe salate ma anche un procedimento penale se supera le soglie. Tuttavia la legge offre una via d’uscita: il pagamento integrale del debito tributario (imposte, sanzioni, interessi) prima del dibattimento estingue i reati di infedele e omessa dichiarazione (art. 13 D.Lgs. 74/2000, “causa di non punibilità”) . Quindi, anche chi viene scoperto, se paga tutto il dovuto tempestivamente, evita la condanna penale. Questo incentiva la regolarizzazione spontanea o immediata. Nell’esempio del “caso Ravenna” l’indagato ha versato 12,5 milioni di euro di imposte dovute su 270 milioni di cripto emersi, evitando così guai peggiori .
Ravvedimento operoso: la chiave per regolarizzare
Prima che l’Amministrazione contesti formalmente una violazione, il contribuente ha sempre la possibilità di sanare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). Il ravvedimento consiste nel presentare eventuali dichiarazioni integrative e versare imposte dovute, interessi e sanzioni ridotte, calcolate in misura minore rispetto alle sanzioni piene . È uno strumento fondamentale per chi si rende conto di non aver dichiarato qualcosa sulle crypto negli anni scorsi.
Nel dettaglio, per omessa o infedele dichiarazione di redditi (ad es. plusvalenze crypto non dichiarate):
- Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione (dichiarazione tardiva): sanzione fissa per tardivo invio ridotta a 1/10 di 250€ (quindi ~25€) e sanzione sull’imposta ridotta a 1/10 del 90% (cioè 9%) . Questo caso si applica se, ad esempio, ci si ravvede entro 90 giorni dal 30/11 (termine ordinario Redditi PF).
- Ravvedimento oltre 90 gg ma entro 1 anno dalla scadenza: sanzione imposta a 1/8 del 90%, quindi 11,25% dell’imposta evasa .
- Entro 2 anni: sanzione a 1/7 del minimo (~12,86%); oltre 2 anni: a 1/6 del minimo, cioè 15% dell’imposta .
Facciamo un esempio concreto (simile a uno dei casi pratici più avanti): Marco nel 2021 ha realizzato €10.000 di plusvalenze crypto ma non le ha dichiarate. L’imposta evasa era €2.600. La sanzione piena sarebbe 90% = €2.340. Se si ravvede nel 2025 (oltre 2 anni dalla scadenza della dichiarazione 2022), paga imposta €2.600 + sanzione 15% = €390 + interessi di mora (es. ~€100) = totale circa €3.090 . Se fosse “pizzicato” dall’AdE, rischierebbe invece €2.340 di sola sanzione, quindi avrebbe dovuto pagare ~€5.000 tra imposte e sanzioni. Ha risparmiato quasi la metà, oltre ad evitare un possibile contenzioso e, soprattutto, eventuali implicazioni penali se fossero superate soglie.
Il ravvedimento è possibile finché non sia stato notificato un avviso di accertamento o non sia iniziata un’attività di verifica (tipo un PVC della GdF) per quell’anno . L’arrivo di una lettera di compliance non preclude il ravvedimento – anzi è proprio il momento di attivarlo, magari con sanzione ridotta ad 1/5 se l’irregolarità è già stata constatata (in passato c’era quest’ulteriore riduzione se ravvedimento dopo un verbale, ma comunque prima dell’accertamento) . Dunque, se ad esempio arriva nel 2025 una letterina per le crypto 2020 non dichiarate, il contribuente può ancora ravvedersi per il 2020 (entro fine 2025 l’ufficio non avrà ancora emesso atto impositivo) .
Il ravvedimento si applica anche alle sanzioni RW in modo analogo. Per l’omessa dichiarazione RW (3-15%), la sanzione ridotta sarà una frazione di quelle percentuali. Spesso, chi regolarizza tardivamente pagherà il minimo 3% ridotto: ad esempio 3% * 1/8 = 0,375% del valore non dichiarato, se ravvede entro 1 anno, o 3% * 1/6 = 0,5% se ravvede oltre 2 anni . Parliamo di importi modesti: su €10.000 non dichiarati si tratta di €30 ridotti a pochi euro. Anche per l’IVAFE/IVCA si può ravvedere versando imposta + interessi + sanzione omesso versamento 30% ridotta (ad es. 1/8, 3,75%). Insomma, ravvedersi conviene sempre rispetto a farsi accertare.
Quando ravvedersi? Idealmente, appena ci si accorge dell’errore. Considerando che l’Agenzia può controllare fino al quinto anno (dichiarazione infedele) o settimo (omessa dichiarazione) successivo, è opportuno coprire almeno gli ultimi 5 anni non dichiarati . Ad oggi (fine 2025), l’anno 2020 è ancora ravvedibile (accertabile fino al 31/12/2025) e pure 2019 se era dichiarazione omessa (fino al 2026). Gli anni fino al 2018 ormai sono decaduti per accertamento fiscale, ma su quelli 2018-2021 c’era la sanatoria speciale (vedi dopo) che chi ha perso purtroppo non può più sfruttare.
Definizioni agevolate e sanatorie
Oltre al ravvedimento ordinario, vanno menzionate due opportunità straordinarie offerte dalle manovre recenti:
- Sanatoria cripto 2023 (regolarizzazione straordinaria): prevista dalla L.197/2022 (commi 138-142) per far emergere criptovalute non dichiarate fino al 2021 . Era una procedura una tantum da attivare presentando istanza entro il 30 novembre 2023 . Chi vi ha aderito ha potuto “ripulire” la propria posizione pregressa con costi contenuti. In sintesi prevedeva:
- Se il contribuente non aveva realizzato redditi da crypto (cioè aveva solo omesso il quadro RW), poteva sanare pagando lo 0,5% del valore delle criptovalute possedute a fine di ciascun anno non dichiarato . Questo in luogo della sanzione ordinaria 3-15%. Quindi un bel risparmio (un sesto del minimo edittale).
- Se invece aveva anche omesso plusvalenze (quindi aveva venduto senza dichiarare redditi), doveva pagare, oltre allo 0,5%, un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle cripto detenute a fine periodo (o al momento di dismissione) per ciascun anno . Quel 3,5% sostitutivo serviva a coprire le imposte sui guadagni realizzati non dichiarati. In pratica l’Agenzia ha semplificato chiedendo il 3,5% dell’intero patrimonio crypto come forfettone per sanare eventuali redditi evasi su di esso.
- Era richiesta anche una relazione che attestasse la provenienza lecita delle somme investite, escludendo trattarsi di proventi da reati . Ciò per evitare di sanare capitali illeciti.
Esempio di costo: su €100.000 di criptovalute non dichiarate al 31/12/2021, se Mario non aveva realizzato redditi (solo possesso), pagava €500 per ciascun anno (0,5%). Se invece aveva anche venduto generando plusvalenze, pagava €500 + €3.500 = €4.000 . Importi davvero agevolati rispetto a quanto avrebbe rischiato con accertamento (sanzioni RW 3k-15k + imposte 26k + sanzioni 90% ~23k!). Non stupisce che molti abbiano aderito. Tuttavia, questa finestra si è chiusa e non è replicabile ora, salvo future iniziative legislative (al momento non previste) .
Per chi non ha fatto in tempo ad aderire, resta solo la via del ravvedimento ordinario, che seppur più onerosa delle percentuali stracciate della sanatoria, offre comunque notevoli sconti rispetto alle sanzioni piene.
- Definizione agevolata di accertamenti / adesione: nell’ambito delle misure di “tregua fiscale” 2023-2024, alcune cartelle o atti del passato potevano essere definiti con sanzioni ridotte o stralci. Ma in ambito crypto, di specifico c’era solo la sanatoria. Se però un contribuente si trova già in fase di accertamento, può valutare la definizione agevolata delle liti (se ricorre e rientra in quelle condonabili) o può semplicemente fare accertamento con adesione per ottenere riduzione sanzioni. L’adesione è uno strumento generale: se ricevo un avviso di accertamento (non preceduto da invito), posso chiedere entro 15 giorni un accertamento con adesione, cioè aprire un tavolo di trattativa con l’ufficio . In sede di adesione posso portare elementi e cercare di negoziare l’ammontare (es. discutere il metodo di calcolo delle plusvalenze contestate, far valere costi, ecc.) . Se si raggiunge un accordo, si firma un atto di adesione e le sanzioni sono automaticamente ridotte a 1/3 del minimo (invece del 1/2 in acquiescenza). Quindi conviene provarci. Se l’ufficio ha mal interpretato delle operazioni (cosa non rara vista la novità del settore), questo è il momento per far correggere l’atto magari anche in autotutela . Se invece non ci si accorda, rimane il diritto di fare ricorso in Commissione tributaria.
- Contenzioso tributario: qualora si arrivi in giudizio, il contribuente può provare a far valere questioni di diritto. In passato c’era chi sosteneva, ad esempio, “nel 2018 non c’era norma, quindi non dovevo dichiarare” oppure “il wallet privato non è estero, ergo niente RW”. Alcune CTP/CTR di merito hanno in effetti dato ragione ai contribuenti su aspetti di incertezza pre-2023 . Tuttavia, col nuovo quadro normativo organico, lo spazio per contestare la debenza delle imposte è molto ridotto, essendo tutto chiaramente scritto in legge . Rimangono possibili questioni marginali (es. qualifica di alcune operazioni border-line, tempi di notifica, vizi formali dell’atto, ecc.), ma difficilmente un giudice oggi accoglierà tesi tipo “pensavo bitcoin fosse esente”. Quindi il contenzioso su crypto verte più che altro su calcoli o su sanzioni sproporzionate. Ad esempio, se uno ha omissioni RW pre-2023, può ancora tentare di fare leva sulla buona fede e sull’incertezza normativa come attenuanti, magari ottenendo la riduzione della sanzione al minimo o la non applicazione di quella più grave (argomento già usato con successo in alcune pronunce).
Focus: la difesa del contribuente (punto di vista del debitore) – Dal lato pratico, cosa fare se si riceve un accertamento o avviso sulle criptovalute? Ecco alcuni consigli operativi:
- Non ignorare la comunicazione: i termini per reagire sono stringenti e non rispettarli preclude molte possibilità di difesa. Ad esempio: 60 giorni per un ricorso in commissione tributaria, 30 giorni (prorogabili) per aderire dopo un invito al contraddittorio, 15 giorni per pagare un avviso bonario, ecc. Occorre dunque muoversi subito. Il primo passo è leggere attentamente l’atto ricevuto e capire di che tipo si tratta (come da sezione precedente).
- Consultare un professionista esperto in fiscalità crypto: se l’importo contestato non è banale, è prudente rivolgersi immediatamente a un avvocato tributarista o commercialista con esperienza nel settore criptovalute . Questi saprà individuare le criticità dell’accertamento e la documentazione utile alla difesa, oltre a conoscere le ultime interpretazioni pro-contribuente.
- Raccogliere tutta la documentazione disponibile: è fondamentale ricostruire il flusso finanziario contestato. Bisogna recuperare:
- Registri e storici dalle piattaforme exchange utilizzate (CSV delle transazioni, screenshot del portfolio).
- Indirizzi dei wallet personali coinvolti e relativi estratti (es. tramite esploratori blockchain).
- Estratti conto bancari che mostrino movimenti verso/da exchange.
- E-mail di conferma operazioni, ricevute, ogni prova utile.
- Se necessario, fare export delle transazioni crypto su software appositi per ottenere calcoli di plusvalenze, in modo da avere la propria versione certificata dei numeri.
Spesso il Fisco procede con presunzioni generiche: ad esempio vede 100.000 € usciti da un conto verso “Binance” e assume che siano redditi sottratti a tassazione . Il contribuente però può smontare la presunzione dimostrando con documenti che quei 100k erano: – Capitali propri già tassati (risparmi accumulati) spostati sull’exchange e magari ancora detenuti in crypto, quindi non hanno generato alcun reddito imponibile. – Oppure, se li ha riconvertiti in euro e riportati sul conto, che su quelle operazioni ha avuto addirittura delle perdite o comunque non un profitto netto. – Oppure ancora, che li ha spostati su un altro wallet suo e non venduti (trasferimenti interni).
Insomma, la difesa deve puntare a dimostrare la vera natura delle transazioni: non redditi nascosti ma movimenti di patrimonio già noto o comunque operazioni non imponibili. Ogni informazione è utile: ad esempio, se la contestazione è “hai prelevato 50k dall’exchange ma non hai dichiarato plusvalenze”, potrei replicare mostrando che quei 50k prelevati derivavano da un coin comprato a 45k (quindi plusvalenza 5k che posso dichiarare e tassare, non 50k di reddito occulto). O ancora, se contestano “wallet non dichiarato con saldo X”, posso evidenziare che quel wallet conteneva coin comprati con soldi già tassati (nessun reddito nuovo).
- Contestare il quantum imponibile: qualora ci siano plusvalenze non dichiarate, cercare tutte le possibili voci che riducono l’imponibile:
- Costo di acquisto elevato: spesso il Fisco ricostruisce malamente i costi, magari assumendo costo zero. Portare evidenza dei prezzi di acquisto reali (es. screenshot acquisti, estratti).
- Transazioni escluse da tassazione: evidenziare se alcune operazioni contestate erano in realtà permute non tassabili (es. swap di stablecoin con funzioni analoghe).
- Minusvalenze compensabili: se si hanno perdite pregresse non utilizzate, inserirle nel conteggio per abbattere il guadagno netto tassabile. AdE tende a ignorarle se non erano in dichiarazione, ma legalmente si possono ancora rivendicare in sede di accertamento se relative a periodi non prescritti.
- Operazioni già tassate altrove: ad esempio, se un certo reddito crypto è stato già tassato in un paese estero (caso raro, ma ipotizzabile), far valere il credito d’imposta.
L’obiettivo è ridurre l’imponibile contestato il più possibile , così da ridurre anche imposte e sanzioni.
- Valutare l’adesione o altre definizioni agevolate: se dalle analisi risulta che l’accertamento è in larga parte fondato (il contribuente effettivamente aveva omesso importi considerevoli), può convenire evitare una lunga causa e definire l’accertamento con adesione, ottenendo la sanzione ridotta di 1/3 . L’adesione consente anche la rateazione delle somme fino a 8 rate trimestrali se l’importo supera 5.000 € . Questo è fondamentale per importi elevati: si può diluire il pagamento su 2 anni. Nel 2023-25 vi sono state anche norme di definizione agevolata (sanzioni ridotte al 1/18 in caso di ricorsi pendenti, ecc.), quindi valutare se si rientra in qualche casistica agevolata temporanea.
- Evitare il procedimento penale tramite pagamento: come detto, pagare il dovuto prima del giudizio penale può evitare la punibilità (art.13 D.Lgs. 74/2000) . Quindi se ci si trova di fronte a un’evasione > soglia con rischio penale, adottare un atteggiamento collaborativo con il Fisco e saldare i debiti tributari è la miglior strategia per chiudere la vicenda senza conseguenze penali. Nel caso Ravenna, la persona ha versato 12,5 milioni e ha potuto beneficiare di questa causa di non punibilità, evitando il carcere .
In sintesi, la difesa del contribuente deve essere tempestiva, documentata e strategica. Non tutte le contestazioni del Fisco sono precise al 100% (specialmente in ambito così nuovo): sfruttare ogni elemento a proprio favore può ridurre sensibilmente l’esborso finale e, in taluni casi, annullare del tutto la pretesa se illegittima. E ricordiamolo ancora: ignorare un avviso non lo farà sparire, anzi lo trasformerà in un problema più grave.
Domande frequenti (FAQ)
Vediamo ora alcune domande comuni che privati, professionisti o imprese si pongono riguardo a criptovalute e Fisco italiano, con risposte basate sulla normativa aggiornata e sui chiarimenti ufficiali.
D: Le criptovalute vanno sempre dichiarate al Fisco?
R: Sì. Se sei residente fiscale in Italia, devi dichiarare sia il possesso di criptovalute (nel quadro RW) sia gli eventuali redditi che ne derivano (nel quadro RT per plusvalenze e altri proventi) . L’obbligo di monitoraggio RW vale anche per cripto detenute in Italia, ma è particolarmente stringente per quelle su exchange esteri o in self-custody. Non dichiarare le criptovalute espone a sanzioni: dal 3% al 15% del valore non monitorato per RW (6%-30% se black list) e, se hai realizzato guadagni, al recupero delle imposte evase con multa dal 90% al 180% dell’imposta . Fanno eccezione solo i casi in cui le cripto siano affidate a un intermediario italiano che funge da sostituto d’imposta: in tal caso l’intermediario applica direttamente le imposte sui redditi (capital gain) e tu non devi riportare quei redditi nella dichiarazione . Tuttavia, secondo AdE, l’obbligo RW formalmente rimane anche in quel caso (alcuni interpreti lo ritengono non dovuto per attività in Italia, ma la circolare 30/E/2023 non ha esentato esplicitamente queste posizioni) . In pratica: dichiara sempre, a scanso di equivoci.
D: Se non ho mai convertito le mie crypto in euro, devo comunque pagare tasse?
R: Dipende dal tipo di operazioni. La tassazione scatta quando realizzi una plusvalenza, cioè quando disinvesti o utilizzi le criptovalute ottenendo un valore superiore al costo di acquisto. Non è necessario convertire in euro: anche se spendi direttamente crypto per acquistare un bene o servizio, fiscalmente hai realizzato un valore in euro pari al prezzo di quel bene, e su quell’eventuale differenza (valore bene – costo di acquisto crypto) devi pagare le imposte . Invece, se ti limiti a detenere le criptovalute senza mai venderle o usarle, non hai plusvalenze tassabili (finché non c’è un atto di realizzo) . Il mero possesso quindi non genera imposta sul reddito. Attenzione però: il possesso comporta comunque l’obbligo dichiarativo RW e il pagamento dell’IVAFE/IVCA dello 0,2% annuo sul loro valore . Riassumendo: finché “holdi” e basta, niente capital gain tax (fino al momento in cui venderai/spenderai), però devi dichiarare il possesso e versare l’eventuale imposta patrimoniale (se dovuta).
D: Lo scambio fra due criptovalute è tassato come plusvalenza?
R: Nella generalità dei casi, sì. Convertire, ad esempio, Bitcoin in Ethereum equivale a cedere Bitcoin (realizzando un corrispettivo in ETH) e ad acquistare ETH. Se il valore degli ETH ricevuti supera il costo d’acquisto originario dei BTC ceduti, quella differenza è una plusvalenza da dichiarare . L’unica eccezione prevista dalla legge (L.197/2022) è quando i due asset scambiati abbiano “uguali caratteristiche e funzioni”: ciò potrebbe applicarsi a token davvero equiparabili (caso raro nella pratica, se non forse stablecoin con lo stesso underlying valore) . Ad esempio, scambiare USDT con USDC (entrambi stablecoin USD) potrebbe rientrare nell’esenzione, essendo entrambi money token ancorati al dollaro. Ma scambiare Bitcoin con Ethereum non lo è, perché hanno funzioni diverse. Dunque, per sicurezza, considera ogni trade crypto-crypto come potenzialmente generatore di plusvalenza e tieni traccia dei relativi valori in euro al momento dello scambio . Se poi in sede di dichiarazione ritieni applicabile l’eccezione della permuta non tassabile (asset identici), potrai eventualmente escluderla, ma avendo comunque i dati pronti qualora l’AdE li richieda.
D: Ho solo comprato crypto ma non ho mai venduto: devo fare qualcosa a livello fiscale?
R: Sì, devi comunque adempiere agli obblighi di monitoraggio. In pratica, devi compilare il Quadro RW ogni anno per comunicare l’investimento estero (se le hai su exchange estero o wallet privato) e assolvere l’IVAFE/IVCA annuale sul loro valore . Non dovrai invece dichiarare plusvalenze, perché non ne hai realizzate. Ad esempio, se nel 2024 hai acquistato 1 Ether a €1.000 e a fine anno lo detieni valutato €1.500, in RW indicherai il controvalore €1.500 al 31/12 e pagherai lo 0,2% di IVCA = €3 . Finché non vendi l’ETH, nessuna imposta sul reddito. Quando in futuro lo venderai (o userai per acquisti), dichiarerai la plusvalenza rispetto al costo di €1.000. Nel frattempo, però, il Fisco vuole comunque sapere che possiedi quell’ETH (monitoraggio RW).
D: Le piattaforme italiane comunicano i miei dati all’Agenzia delle Entrate?
R: Indirettamente, sì. Gli exchange e gli altri operatori crypto attivi in Italia sono obbligati a registrarsi presso l’OAM e trasmettere dati trimestrali sulle operazioni aggregate degli utenti . Queste informazioni – pur aggregate – possono essere richieste dall’Agenzia delle Entrate per incroci e controlli. Inoltre, se l’exchange applica il regime amministrato (trattenendo imposte sui guadagni), riferisce annualmente all’AdE le ritenute effettuate sui clienti . Quindi l’Agenzia può facilmente sapere chi ha conti su exchange italiani e con quali volumi generali. Per quanto riguarda gli exchange esteri, al momento non vi è comunicazione automatica (salvo quelli che volontariamente aderiscono a CRS in certi paesi). Però, come detto, è in arrivo lo scambio dati a livello UE (DAC8) a partire dal 2026, che costringerà anche molti operatori esteri a comunicare . In più, le autorità possono sempre chiedere collaborazione ad alcune piattaforme straniere in sede di indagini specifiche, specie se parliamo di grandi aziende che tendono a cooperare (vari grandi exchange hanno già fornito dati su utenti sospetti a seguito di richieste ufficiali in diversi Paesi) . Quindi, pur non essendoci ancora un “Grande Fratello” globale, la tracciabilità sta aumentando: l’anonimato assoluto è illusorio se si interagisce con il sistema finanziario.
D: Cosa rischio se non ho mai dichiarato nulla sulle mie crypto negli anni scorsi?
R: Rischi potenzialmente molto, a seconda delle cifre. Se ti accorgi ora (fine 2025) di non aver dichiarato crypto dal, poniamo, 2018 o 2019 in poi, e in quei periodi magari hai realizzato guadagni significativi, il rischio è un accertamento con recupero di tutte le imposte arretrate, interessi e sanzioni fino al 180% dell’imposta per ogni anno omesso . Inoltre, se gli importi sono alti, c’è il profilo penale: se l’imposta evasa > €50k in un anno (omessa) o >€100k con certe condizioni (infedele), potresti incorrere in un procedimento per reati tributari . Il Fisco può controllare gli ultimi 5 anni (dichiarazione infedele) o 7 anni (omessa dichiarazione) . Ad esempio, fino a fine 2025 può accertare l’anno d’imposta 2020 (dich. 2021) o addirittura 2019 se era omessa. È vivamente consigliato valutare un ravvedimento operoso immediato: puoi ancora presentare dichiarazioni integrative per il 2020, 2021, 2022 (e ovviamente 2023 quando scadenza) pagando il dovuto con sanzioni ridotte . Ad esempio, se sono passati oltre 2 anni, la sanzione è ~15% invece che 90% (un bel risparmio) . Nota: per gli anni fino al 2021 c’era la sanatoria speciale fino a nov. 2023 (ormai scaduta) . In assenza di quella, resta il ravvedimento ordinario come unica via per mitigare sanzioni . Se hai solo detenuto crypto senza vendere, l’omissione riguarda “solo” il quadro RW: puoi compilare ora l’RW arretrato con ravvedimento delle sanzioni (0,5%-3% ridotto) . In conclusione, ignorare il problema espone a rischi crescenti man mano che l’Agenzia intensifica i controlli; agire spontaneamente riduce sensibilmente la penalità e azzera il rischio penale (se paghi tutto) .
D: Ho ricevuto una “lettera di compliance” dall’Agenzia Entrate sulle crypto: cosa devo fare?
R: Le lettere di compliance sono inviti bonari con cui l’Agenzia ti segnala anomalie, tipo “ci risulta che hai effettuato vendite di criptovalute non dichiarate”. Non sono accertamenti formali, ma è un chiaro segnale che ti hanno individuato . È opportuno rispondere entro il termine indicato, fornendo spiegazioni e, se effettivamente hai omesso qualcosa, cogliere l’occasione per ravvederti . Puoi presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in questione, versare il dovuto con sanzione ridotta dal ravvedimento e comunicare all’Agenzia di aver regolarizzato . Questo di solito chiude la questione senza ulteriori atti (a meno che i dati forniti non convincano e l’AdE proceda comunque, caso raro se tutto torna). Ignorare la lettera invece quasi certamente porterà a un accertamento formale in seguito . Quindi, da un lato niente panico (hai ancora chance di sistemare), dall’altro non procrastinare. Se non sei sicuro di come rispondere, confrontati con un fiscalista su come giustificare eventuali differenze: ad esempio può darsi che l’Agenzia abbia conteggiato come ricavo lordo un importo che invece includeva anche capitale investito – tu potrai dimostrarlo, riducendo l’imponibile stimato .
D: È vero che se trasferisco le mie crypto su un hardware wallet (chiavetta) il Fisco non può più tracciarle?
R: Spostare le criptovalute su un wallet privato al di fuori degli exchange le rende più difficili da tracciare immediatamente, perché non c’è un intermediario con KYC che ne attesti la titolarità . Tuttavia, non significa che sei al sicuro: in caso di controlli, se emergono evidenze (es. bonifici verso exchange, acquisti di crypto con carta) l’Agenzia può chiederti conto di dove siano finite quelle crypto acquistate. Se tu dichiari “in un mio wallet”, allora sei comunque tenuto ad inserirle in RW (essendo auto-custodia) . Se invece negassi di possederle più e poi si scopre che controlli quei wallet, sarebbero guai seri (dichiarazione mendace aggravata). Inoltre, come spiegato prima, la Guardia di Finanza può aver individuato l’indirizzo del tuo wallet già durante l’indagine – ad esempio incrociandolo dall’exchange da cui hai ritirato . La pseudonimia può essere superata con tecniche investigative, specie se in futuro userai di nuovo quell’indirizzo per convertire in fiat. Insomma, il wallet privato ti toglie dall’immediata visibilità, ma se lasci altre tracce (e.g. rientri su exchange per vendere, o il tuo nodo è monitorato) sarai individuabile. Dal punto di vista fiscale, inoltre, il mero trasferimento su wallet personale non è operazione tassabile in sé (nessuna plusvalenza), ma non ti esonera dagli obblighi dichiarativi (RW e IVAFE) per quelle criptovalute . Dunque come strategia di occultamento è debole e rischiosa.
D: Ho minato criptovalute come attività hobbistica: devo dichiararle?
R: Il mining occasionale, svolto in ambito privato senza organizzazione d’impresa, genera verosimilmente un reddito diverso per la persona fisica, da dichiarare nell’anno in cui vengono vendute le monete minate . Questo perché, secondo l’AdE, si assimila a chi trova un bene (creazione) e lo vende. C’è però un dibattito: alcuni sostengono che il mining in sé generi reddito già al momento della creazione (ricezione della block reward), essendo un “ricavo in natura” con un valore di mercato. In teoria, quando trovi un blocco e ottieni 6.25 BTC, hai un incasso in natura pari al valore di quei BTC, dunque un reddito tassabile subito (come vincere un premio). Finora però l’Agenzia, in mancanza di regole specifiche, ha tassato il mining solo a realizzo (quando si vendono i coin) in analogia alla produzione di beni non destinati alla vendita immediata . Quindi la prudenza suggerisce di dichiarare eventuali criptovalute ottenute da mining al momento della loro cessione sul mercato, come redditi diversi (26% sul valore ricavato in euro). Se invece hai impostato un’attività sistematica di mining (es. mining farm con tanti ASIC, elevati consumi), l’Agenzia potrebbe inquadrarla come attività d’impresa: in tal caso andrebbe aperta partita IVA, e i proventi (crypto minate convertite in €) vanno dichiarati come ricavi aziendali soggetti a tassazione ordinaria (IRES/IRPEF, più contributi se ditta individuale) . La qualificazione dipende dal grado di professionalità e mezzi: un singolo PC a casa che mina ogni tanto Ether probabilmente è considerato hobby, un capannone con 100 ASIC sicuramente impresa . In ogni caso, anche se minare non generasse reddito immediato, ricordati il quadro RW: se conservi le monete minate in un wallet, devi indicarle (il fatto che siano “create da te” non le esenta dal monitoraggio, sono comunque attività finanziarie estere detenute) .
D: Ho venduto un mio disegno digitale tramite NFT e ho ricevuto criptovalute: è diverso dal trading crypto?
R: Sì, è diverso nella natura del reddito. Non si tratta di plusvalenza di investimento finanziario, bensì di un reddito derivante dall’attività artistica o dal diritto d’autore, a seconda delle circostanze. La Cassazione, con sentenza penale del 2025, ha chiarito che gli incassi in crypto dalla cessione di NFT legati ad opere digitali costituiscono reddito di lavoro autonomo ex art.53 TUIR . In pratica, l’artista deve dichiarare il corrispettivo ricevuto in crypto come se fosse stato pagato in euro, determinandone il valore al momento del pagamento. Se l’attività è occasionale (un singolo NFT venduto, non professione abituale), sarà un reddito autonomo occasionale; se invece è un’attività abituale (es. un cryptoartista che vende regolarmente NFT) va con P.IVA e dichiarato come reddito di lavoro autonomo professionale . Analogamente, se un libero professionista (es. consulente informatico) viene pagato in criptovaluta per i suoi servizi, deve comunque emettere fattura e dichiarare l’importo convertito in euro alla data del pagamento, soggetto a imposte e contributi come qualsiasi altro compenso . Questi casi esulano dalla disciplina del 26% perché non sono investimenti ma corrispettivi per attività svolte. L’aver ricevuto crypto “in natura” non evita le tasse: il TUIR prevede che i redditi in natura sono equiparati a quelli in denaro, quindi vanno valutati e tassati comunque .
D: Esistono modi legali per non pagare imposte sulle crypto?
R: L’unico modo legale per sottrarsi al fisco italiano è non esserne soggetti, ovvero trasferire la propria residenza fiscale in un Paese con fiscalità più favorevole (e farlo in modo genuino, non fittizio) . Molti Paesi esteri attualmente non tassano o tassano molto meno le cripto: ad esempio Portogallo (nessuna tassazione per privati su capital gain crypto detenute >1 anno, a certe condizioni), la Svizzera (no imposta federale sui capital gain per investitori privati, solo wealth tax cantonale), gli Emirati Arabi (no imposte personali), ecc. . Tuttavia, “fare le valigie” solo per non pagare tasse non è semplice né privo di costi: serve realmente trasferire la propria vita altrove (iscrizione AIRE, spostare domicilio, interessi vitali) e mantenere la residenza estera per almeno qualche anno, con tutti gli annessi e connessi. Per patrimoni ingenti può avere senso, per piccoli investitori no. Se resti residente in Italia, invece, tutte le scorciatoie domestiche – come usare exchange non tracciati, frazionare prelievi sotto soglie, intestare a prestanome – oltre ad essere di dubbia efficacia (come visto, i dati saltano fuori lo stesso), integrano comportamenti elusivi/abusivi e possono configurare reati se includono false dichiarazioni o artifici . L’Italia, ricordiamolo, tassa i residenti sul worldwide income, quindi anche se hai conti in paradisi tropicali, devi comunque dichiararli qui . C’è chi ipotizza l’escamotage del regime forfettario: aprire P.IVA forfettaria (15% o 5%) e far rientrare i redditi crypto lì come reddito d’impresa. Ma attenzione: il forfettario è riservato a chi ha attività commerciale con ricavi < €85k . Dichiarare il trading personale come “impresa individuale in regime forfettario” è un’ipotesi al limite e rischiosa: il Fisco potrebbe non riconoscere che fosse attività d’impresa genuina, e se lo fa comunque poi tassarebbe come reddito d’impresa (col vantaggio però dell’aliquota 15%). È un sentiero stretto. In definitiva, al residente medio conviene adeguarsi: dichiarare eventuali guadagni e magari ottimizzare restando nelle regole (es. compensare le perdite pregresse, sfruttare la franchigia fino al 2024, valutare l’affrancamento per future plusvalenze) . Ci sono modi di pianificazione fiscale lecita – come l’affrancamento appunto, o scegliere di vendere gradualmente sotto soglia quando c’era – ma non trucchi per evadere.
D: Che cos’è l’“affrancamento” o “rivalutazione” delle cripto al 14%/18% e conviene farla?
R: L’affrancamento fiscale è la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva su un valore attuale di un bene, in modo da considerarlo come nuovo costo di acquisto ai fini di future plusvalenze. In sostanza, cristallizzi la crescita di valore pregressa pagando subito una tassa ridotta, così se venderai in futuro pagherai meno imposte (perché il costo riconosciuto sarà più alto). Per le cripto sono state previste due finestre: – Affrancamento 2023 al 14%: la Legge di Bilancio 2023 ha permesso a chi possedeva cripto al 1° gennaio 2023 di rideterminare il valore di acquisto pagando il 14% su quel valore entro il 15/11/2023 . Esempio: avevi 1 BTC comprato a €1.000 che al 1/1/2023 valeva €16.000; pagando €2.240 (14% di 16k) fissavi il costo fiscale a 16k. Se in futuro vendi a €20.000, pagherai imposta solo su €4.000 di plusvalenza (20k-16k) anziché su 19k (20k-1k) . Un bel risparmio. – Affrancamento 2025 al 18%: la Legge di Bilancio 2025 ha riaperto questa chance per i valori al 1° gennaio 2025, stavolta con aliquota 18%, pagabile in 3 rate annuali . Esempio: al 1/1/2025 possiedi crypto per €100.000 comprate a €10.000; pagando €18.000 (18%) ridetermini il costo a 100k. Se poi vendi a 120k nel 2026, con aliquota 33% pagheresti €6.600 di tasse (33% su 20k) invece di €36.300 (33% su 110k) – un enorme risparmio .
Conviene farla? Dipende dalle prospettive di guadagno e dalle intenzioni di vendita. Affrancare conviene se si prevedono forti plusvalenze future e si vuole bloccare ora un valore pagando un’imposta più bassa di quella ordinaria . Nel 2023 il 14% era molto vantaggioso rispetto al 26%. Nel 2025 il 18% è ancora vantaggioso rispetto al 26% (2025) o al 33% (dal 2026). Tuttavia, va considerato il rischio di mercato: se poi il valore delle cripto scende o non si realizza la plusvalenza, hai pagato un’imposta “in anticipo” inutilmente . Inoltre, se pensi di holdare a lungo termine, forse non conviene anticipare tasse. Va valutato caso per caso, preferibilmente con un consulente. In generale: se hai accumulato enormi guadagni latenti e intendi vendere in tempi non lontani, affrancare almeno una parte può proteggerti da future aliquote più alte e ridurre la mazzata fiscale. Se hai molte minusvalenze da usare, o vendite lontane, forse no. È uno strumento di tax planning utile in alcuni scenari, soprattutto con l’aliquota in aumento al 33% dal 2026 .
D: Un’azienda che accetta pagamenti in crypto come deve comportarsi fiscalmente?
R: Un’impresa che incassa vendite in criptovaluta deve comunque emettere fattura/registrare un ricavo in euro, pari al valore di mercato della crypto incassata al momento della transazione . Ad esempio, se la Ditta Alfa vende un macchinario per 1 BTC quando BTC vale €30.000, dovrà fatturare €30.000 + IVA (se il bene è imponibile) – ad oggi 22%, quindi €36.600 – anche se il cliente paga in Bitcoin . Ai fini IVA, la criptovaluta non è moneta legale ma il suo uso come mezzo di pagamento è esente IVA (equiparato a operazioni finanziarie) . Ciò significa che l’operazione principale (vendita del macchinario) resta imponibile IVA come al solito, solo che il pagamento avviene con un bene in natura (BTC) al posto di euro. L’azienda potrebbe convertire immediatamente quel BTC in euro per evitare esposizione valutaria; se invece lo mantiene in wallet, contabilizzerà un’attività in criptovaluta iscritta a bilancio inizialmente per €30.000 . In futuro, se rivende quel BTC a un valore diverso, genererà una plusvalenza/minusvalenza d’impresa: ad esempio, se lo vende a €40.000 farà +€10.000 tassati come reddito d’impresa; se lo vende a €20.000 avrà -€10.000 deducibile . Se non lo vende, rimane a bilancio e andrà valutato secondo i principi contabili (per le imprese non IAS di solito al minore tra costo e mercato – quindi svalutare se scende, non aumentare se sale, prudenza) . In generale, un imprenditore farebbe bene a convertire subito in fiat le crypto incassate, per evitare volatilità e semplificare la contabilità . Se decide di tenerle, se ne assume il rischio come con qualsiasi asset. Nota sulle retribuzioni in crypto: se un’azienda paga fornitori o dipendenti in criptovaluta, quei pagamenti sono fiscalmente trattati come pagamenti in natura, quindi vanno quantificati in euro e assoggettati a ritenute e contributi come previsto. Ad esempio, pagare uno stipendio in BTC non evita di versare contributi INPS o ritenute IRPEF: si calcola il valore in euro del BTC al giorno del pagamento e si applicano le solite regole .
Esempi pratici e casi di studio
Per illustrare meglio i concetti esposti, ecco alcuni scenari pratici relativi a privati e imprese in ambito crypto:
- Esempio 1 (piccolo investitore privato): Mario nel 2024 acquista vari altcoin per €5.000 e a fine anno li rivende per €6.500, totalizzando €1.500 di profitto. Inoltre ottiene €1.000 di interessi da staking su piattaforme DeFi. Il suo reddito crypto totale per il 2024 è quindi €2.500. Dato che per il 2024 vige la franchigia di €2.000, Mario dovrà dichiarare solo €500 di plusvalenza imponibile (i primi 2.000 sono esenti) . Su €500 pagherà il 26%, ossia €130 di imposta. Inoltre, deve compilare il quadro RW per indicare le attività detenute: nel suo caso durante il 2024 ha detenuto in media €5.000 in crypto, che a fine anno sono diventati 0 perché ha venduto tutto. Quindi in RW indicherà valore iniziale ~5.000 (se li aveva già a inizio anno) e valore finale 0 (perché al 31/12 non ha più nulla). Dovrà anche assolvere l’IVAFE: nel 2024, se a fine anno non detiene crypto, l’IVAFE si calcola sulla giacenza media se prevista; ma trattandosi di possesso breve, probabilmente sarà irrilevante (comunque su €5k posseduti per parte dell’anno, lo 0,2% annuo sarebbe <€10). Mario quindi, su €2.500 di guadagno, ne tassa €500 e paga anche pochi euro di imposta patrimoniale. Dal 2025, in una situazione identica (2.500 di guadagno), pagherebbe imposta su tutti i €2.500 (franchigia abolita) al 26%. Se vende nel 2026, pagherà su €2.500 al 33%. Ciò mostra l’importanza della franchigia che c’era fino al 2024 e come piccoli guadagni beneficiavano di esenzione .
- Esempio 2 (omessa dichiarazione e ravvedimento): Luca nel 2021 ha realizzato €50.000 di plusvalenze crypto vendendo parte del suo wallet, ma non lo sapeva e non l’ha dichiarato (nel 2021 la situazione normativa era ancora fumosa e lui ha ignorato l’obbligo). Nel 2023, venute fuori le nuove norme, decide di regolarizzare. Se fa ravvedimento ora, nel 2025, per l’anno d’imposta 2021: l’imposta evasa su 50k sarebbe 26% = €13.000. La sanzione per infedele dichiarazione sarebbe 90% = €11.700, ma col ravvedimento oltre 2 anni è ridotta a 1/6 ≈ €1.950 . Gli interessi legali supponiamo siano ~€1.000. Quindi Luca versa circa €13k (imposta) + €1k (interessi) + €1.95k (sanzione ridotta) = €15.950 e sistema la sua posizione . Se non facesse nulla e l’Agenzia lo scoprisse ad esempio nel 2026 (ancora in tempo per accertare il 2021), rischierebbe: €13k imposte + €11.7k sanzione + interessi, totale ben oltre €25k, e in più potenzialmente un procedimento penale – in questo caso per il 2021 l’imposta evasa è 13k, quindi sotto la soglia 50k per reato, ma se fosse stato poco di più avrebbe rischiato anche penalmente. Con il ravvedimento Luca ha risparmiato almeno €10k e dorme tranquillo, avendo sanato prima di qualunque contatto dal Fisco . Nota: Luca non ha potuto usare la sanatoria 2023 perché riguardava fino a 2021 e scadeva nov.2023; lui però si è mosso nel 2025, quindi ravvedimento ordinario. Se si fosse mosso entro il 30/11/23, avrebbe potuto pagare solo 0,5%+3,5% su 50k (ossia €2.000) risparmiando ancora di più! Ma meglio tardi che mai.
- Esempio 3 (azienda e IVA): La ditta Alfa (srl) vende un macchinario a 1 BTC quando Bitcoin vale €30.000. Emette fattura di vendita: imponibile €30.000 + IVA €6.600 (22%) = totale €36.600, incassati in 1 BTC . Ai fini IVA, nulla cambia – deve versare €6.600 allo Stato alla solita scadenza liquidazione periodica. In contabilità registra la vendita nei ricavi (30k) e contestualmente registra di avere un nuovo asset “Bitcoin” valutato €30.000 (contro il credito/ricavo incassato) . Se Alfa mantiene quel BTC e l’anno dopo lo rivende a €40.000, realizzerà un provento finanziario di €10.000 tassato tra i suoi redditi d’impresa (IRES 24% + Irap se dovuta) . Se invece il valore scende a €20.000 e lo vende, avrà una perdita di €10.000 deducibile dal reddito d’impresa (come componente negativo) . Se non lo vende, in bilancio rimarrà iscritto per €30.000; l’anno successivo dovrà valutare se svalutarlo (se a fine anno vale meno) o lasciarlo al costo (le regole contabili non IAS adottano prudenza: se a fine esercizio BTC vale €20k, probabilmente Alfa dovrà svalutare quell’attività a 20k in bilancio, registrando una perdita). Questo esempio evidenzia che per le aziende l’aspetto IVA è importante: la cessione di crypto in sé è esente IVA (servizio finanziario), ma se la crypto è usata come pagamento di beni, l’operazione principale resta imponibile IVA normalmente – quindi occhio a gestire liquidità per pagare l’IVA dovuta anche se si è incassato in crypto! . La gestione fiscale dei pagamenti in crypto per un’azienda richiede dunque attenzione duplice: fatturazione corretta e gestione del rischio cambio.
- Esempio 4 (caso di evasione e controllo GdF): Il sig. X negli anni 2017-2020 ha accumulato circa 50 BTC con trading e mining, senza mai dichiarare nulla (nessun RW, nessuna plusvalenza dichiarata). Nel 2022 inizia a liquidarne una parte: trasferisce 10 BTC su un exchange europeo e li converte in € per un totale di €300.000, che poi sposta sul suo conto italiano. La banca nota e segnala movimenti insoliti; l’Agenzia Entrate incrocia e vede che X non ha dichiarato redditi significativi a giustificazione. Parte un accertamento: la Guardia di Finanza, usando informazioni richieste all’exchange estero (che collabora) e analizzando la blockchain, scopre che X possiede ancora 40 BTC in vari indirizzi . Stimano che dal 2017 al 2022 X abbia realizzato plusvalenze per almeno €250.000 non dichiarate. L’Agenzia emette accertamento per 5 annualità: imposte evase ~26% di 250k = €65.000, sanzioni 90% ~€58.500 per ciascun anno in cui c’è stata evasione rilevante (diciamo spalmandola su più anni) . Inoltre, notando che in almeno uno degli anni l’imposta evasa supera 50k (supponiamo nel 2020 ha realizzato 60k di guadagno), viene configurato il reato di omessa dichiarazione per quell’anno (imposta evasa >50k) . La GdF ottiene un sequestro preventivo dei conti e delle crypto note di X fino a concorrenza di €65k a garanzia del credito erariale. X si vede recapitare un Processo Verbale di Constatazione con tutte le contestazioni. A questo punto, X tramite un legale decide di cooperare: presenta al più presto dichiarazioni integrative per tutti gli anni ancora emendabili, per ridurre l’imponibile dimostrando alcuni costi (es. costi di mining, coin ancora in possesso non venduti), e aderisce all’accertamento sui restanti importi, riuscendo magari a chiudere con il pagamento di circa €80.000 complessivi tra imposte e sanzioni ridotte . In sede penale, potrà invocare la non punibilità avendo estinto il debito prima del dibattimento (art.13 D.Lgs.74/2000). Questo ipotetico è ispirato a casi reali (come il già citato caso Ravenna), dove la cooperazione ha portato il contribuente a versare il dovuto (nel caso Ravenna ~12,5 milioni su 270 milioni di asset emersi) ed evitare conseguenze penali più gravi . La morale: anche situazioni di grave omissione possono essere affrontate riducendo i danni se si adotta un atteggiamento collaborativo in tempo.
- Esempio 5 (utilizzo di interpello): La società Beta opera un exchange di criptovalute e nel 2025 vuole lanciare un servizio di “regime amministrato” per i clienti (ossia fungere da sostituto d’imposta, trattenendo il 26% sulle plusvalenze). Non essendoci totale chiarezza su alcune casistiche operative – ad esempio, come trattare fiscalmente i trasferimenti da/verso wallet esterni in termini di costo fiscale – Beta presenta un interpello all’Agenzia Entrate. Nella Risposta n.135/2025 (5 maggio 2025), l’AdE fornisce importanti chiarimenti: conferma che il trasferimento di crypto dal conto della piattaforma a un wallet privato del cliente non è di per sé un evento imponibile (dunque la società non deve operare ritenuta su tali movimenti) . Inoltre, specifica che per riconoscere la continuità del costo fiscale (prezzo di carico) la società dovrà farsi dichiarare dal cliente la proprietà di quel wallet esterno (in pratica un’autocertificazione) . Per le crypto in ingresso da altri wallet verso la piattaforma, se il cliente opta per il regime amministrato, la società dovrà chiedere documentazione sull’originario costo di acquisto; in mancanza, dovrà presumere costo zero (tassando quindi interamente gli eventuali prelievi futuri) . Questo esempio mostra come l’interpello può dare certezza su questioni operative complesse. Anche un privato può presentare interpello all’AdE in casi particolari – ad esempio per chiedere conferma se un certo token rientri tra le cripto-attività tassabili o se una particolare operazione configuri permuta esente – in modo da avere nero su bianco la posizione ufficiale prima di agire . Ovviamente l’interpello va usato con cautela: se la questione è già chiara per legge o prassi, meglio non sollevare dubbi. Ma per situazioni innovative (nuovi strumenti crypto, ecc.) può essere uno strumento di tutela.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono regole fiscali e sanzioni discusse nella guida, per fissare i concetti chiave.
Tabella A – Regime fiscale delle cripto-attività (persone fisiche non imprenditori)
| Aspetto | Fino al 2022 | 2023-2024 (L.197/2022) | 2025 (L.207/2024) | Dal 2026 (L.207/2024) |
|---|---|---|---|---|
| Inquadramento redditi | Nessuna norma ad hoc. Prassi assimilativa a valute estere (Risoluzione 72/E 2016) ; plusvalenze crypto trattate come redditi diversi finanziari se superate soglie valute estere . | Definizione legale di cripto-attività introdotta (ampia, include crypto, token, NFT) . Plusvalenze e proventi crypto qualificati ex lege redditi diversi finanziari (art.67 co.1 c-sexies TUIR) . Permute stessa natura non realizzative . | Idem 2023. (Terminologia affinata da L.197/2023 ma sostanza invariata.) | Idem 2025. (Norme 2023 a regime, salvo aliquota modificata.) |
| Aliquota imposta sost. | 26% de facto (se applicate regole valute estere) | 26% su plusvalenze e altri proventi | 26% (aliquota invariata per 2025) | 33% (nuova aliquota su plusvalenze dal 2026) |
| Franchigia esenzione | Soglia implicita da prassi (51.645,69 € di giacenza >7gg, equiparazione valute estere) . | €2.000 annui di plusvalenze esenti | 0 € (franchigia abolita dal 2025) | Nessuna franchigia (abolita) |
| Obbligo quadro RW | Solo se detenute all’estero (interpretazione). Wallet privati esteri equiparati a conti esteri (Circ. 38/E 2013) . Non richiesto per cripto in Italia (dubbio). | Sì, sempre. Cripto da indicare in RW ovunque detenute (Italia o estero) . Codice “21” specifico. Imposta sul valore 0,2% se non c’è bollo . | Sì, invariato. | Sì, invariato. |
| Imposta patrimoniale | IVAFE 0,2% su valori esteri (principio generale). Crypto non menzionate espressamente ma equiparabili a valute estere => incertezza. | 0,2% bollo su rendiconto se exchange italiano, altrimenti 0,2% IVCA su valore per attività estere/self-custody . Soglia esenzione €12 (minimo). | Idem. (Nessuna modifica su IVAFE/IVCA) | Idem. |
| Affrancamento valore | Disponibile per altri asset (partecipazioni) ma non previsto per crypto (prima del 2023). | Opzionale 14% su valore al 1/1/2023, pagamento entro 15/11/2023 . | 18% su valore al 1/1/2025, pagamento in 3 rate . | – (non previsto oltre 2025, salvo future proroghe) |
Tabella B – Sanzioni e aspetti sanzionatori crypto
| Violazione | Sanzione amministrativa (ord.) | Note/Riduzioni |
|---|---|---|
| Omessa/infedele dichiarazione RW (monitoraggio cripto-attività) | 3% – 15% degli importi non dichiarati per anno . Se attività in Stati black list: 6% – 30% . | Importo non dichiarato = valore al 31/12 (o costo se venduto). Sanzione minima 3% per white list, raddoppia se black list. Riducibile con ravvedimento: es. 3%→0,5% oltre 2 anni . Entro 90gg, sanzione fissa €258 ridotta a ~€25 se integrato tardivo . |
| Omessa dichiarazione plusvalenze (non presentata dichiarazione annuale) | 120% – 240% dell’imposta evasa, min €250 (art.5 D.Lgs.74/2000 per soglie penali) . Generalmente AdE applica 150% in via amministrativa se non c’è reato. | Si applica se proprio non si invia la dichiarazione (o quadro RT mancante equiparato). Soglia penale: imposta evasa > €50.000 . Ravvedimento non possibile oltre 90gg (diventa infedele). |
| Dichiarazione infedele (plusvalenze non dichiarate in dichiarazione presentata) | 90% – 180% dell’imposta evasa (art.1 c.2 D.Lgs.471/97) . Spesso irrogata al 90% (minimo) in assenza di aggravanti. | Soglia penale: evaso > €100k e >10% del dichiarato o >€2M base . Ravvedimento: riduzione proporzionale al tempo (es. 90%→15% oltre 2 anni) . In adesione: riduzione a 1/3 del minimo (es. 90%→30%). Acquiescenza: 1/3. |
| Omesso versamento imposta (sostitutiva 26% o IVCA) | 30% dell’importo non versato (art.13 D.Lgs.471/97) + interessi. | Ridotta a 15% se versato con <90gg di ritardo. Ravvedimento: riduzioni progressive (es. entro 90gg sanz. 1,5% – 4,5% a seconda del giorno). In caso di avviso bonario su 36-bis, sanzione ridotta 10%. |
| Reati tributari (D.Lgs.74/2000) | Penale: dichiarazione infedele: reclusione 2–4 anni ; omessa dichiarazione: 2–5 anni . | Non punibilità se pagamento integrale dei debiti tributari + sanzioni + interessi prima del dibattimento (art.13) . Sequestro/confisca per equivalente pari all’evasione possibile . |
Tabella C – Strumenti di regolarizzazione e difesa
| Strumento | Descrizione | Benefici |
|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Regolarizzazione spontanea prima di accertamento. Si presenta dichiarazione integrativa e si versano imposta dovuta + interessi + sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo . | Evita accertamento e azzera rischio penale (pagando). Sanzioni molto ridotte (es. 15% invece di 90% oltre 2 anni) . Rateazione possibile se importi alti (entro scadenze ordinarie saldo e interessi). |
| Sanatoria cripto 2023 | Procedura straordinaria (scaduta 30/11/2023) per anni fino al 2021. Pagamento 0,5% annuo su valori non dichiarati + 3,5% se omessi redditi . Relazione su provenienza lecita richiesta. | Sanzioni simboliche (es. tot 4% su patrimonio invece di 90% su redditi). Ha permesso di regolarizzare con costi bassissimi (vedi esempio €4k su €100k) . Non più attivabile ora, ma chi ha aderito è a posto per gli anni sanati. |
| Accertamento con adesione | Confronto con AdE dopo ricezione avviso (o PVC) per definire concordemente imposte e sanzioni. Si sottoscrive atto adesione con importi rideterminati. | Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo . Possibile “trattare” su elementi incerti (valori, qualificazioni). Rateizzabile fino a 8 rate trimestrali oltre 5.000€ . Interrompe contenzioso. |
| Ricorso in Commissione Tributaria | Impugnazione di avvisi di accertamento entro 60 gg dinanzi al giudice tributario. | Possibilità di annullamento/riduzione se si evidenziano vizi procedurali o interpretativi. Sospensione pagamento se accolta (su richiesta). Contro: tempi lunghi, costi, esito incerto (specie dopo 2023). |
| Interpello all’AdE | Istanza preventiva su caso specifico incerto (ordinario o probatorio). L’AdE fornisce risposta ufficiale vincolante per il caso rappresentato. | Si ottiene certezza del trattamento fiscale prima di agire. Utile per situazioni innovative o dubbie (es. nuovi strumenti DeFi, NFT, ecc.). Da usarsi con cautela: la risposta potrebbe anche chiudere possibilità favorevoli. Nella risposta n.135/2025, ad esempio, un exchange ha ottenuto chiarimenti su wallet esterni . |
Conclusioni
La regolamentazione fiscale delle criptovalute in Italia, aggiornata a dicembre 2025, è ormai delineata in modo organico e stringente. Le cripto-attività sono equiparate a tutti gli effetti ad altre attività finanziarie: i guadagni che ne derivano sono tassati con aliquote dedicate (26% -> 33%), il possesso va monitorato e colpito da un’imposta patrimoniale, e chi non dichiara si espone a sanzioni pesanti e perfino a conseguenze penali in casi estremi . Parallelamente, esistono strumenti di compliance e ravvedimento che permettono di regolarizzare la propria posizione (spesso con sconti notevoli sulle sanzioni) se si agisce per tempo.
Dal punto di vista del contribuente, il messaggio è chiaro: conviene adottare fin da subito un approccio compliant verso i propri investimenti in crypto . Ciò significa: – Tenere traccia di ogni operazione, magari con l’aiuto di software di riconciliazione (data la mole di transazioni possibili). – Dichiarare spontaneamente quando dovuto: inserire in dichiarazione i propri possedimenti crypto e i redditi conseguiti, sfruttando le regole a proprio favore (compensazioni, franchigie finché c’erano, ecc.). – In caso di dubbi interpretativi, sfruttare lo strumento dell’interpello o consultare esperti, invece di procedere ignorando il Fisco. – Se ci si accorge di omissioni passate, non aspettare la lettera: meglio ravvedersi subito, riducendo fortemente sanzioni e azzerando il rischio di incorrere in reati.
Dal lato dell’Amministrazione finanziaria, continuerà l’opera di perfezionamento delle tecniche di controllo: l’evoluzione UE (MiCA per regolamentazione e DAC8 per lo scambio dati) renderà ancora più difficile “nascondersi” in futuro . L’Italia si sta dotando di una infrastruttura di sorveglianza integrata (banca dati OAM, incroci conti, cooperazione internazionale). Siamo passati da un “far west” fiscale a un’area sorvegliata, dove le opportunità di arbitraggio sono ridotte.
In conclusione, difendersi da un avviso dell’Agenzia delle Entrate sulle cripto-attività è possibile ma richiede preparazione, trasparenza e spesso assistenza professionale. Con la giusta strategia legale si può chiarire la propria posizione, ridurre il debito e proteggere i propri investimenti digitali . Ma idealmente, l’obiettivo è prevenire tali avvisi mantenendo un comportamento fiscale corretto e documentato. Le criptovalute rappresentano senza dubbio una sfida inedita per il sistema tributario, ma oggi – grazie a norme e prassi aggiornate – “non dichiararle” non è più un’opzione consigliabile né sostenibile.
Fonti normative e bibliografia
- Legge 29 dicembre 2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), commi 126–147: introduzione definizione di “cripto-attività” e nuovo regime fiscale (art.67 co.1 c-sexies TUIR); obbligo di monitoraggio (modifica art.4 D.L.167/90) e misure di regolarizzazione (commi 138–139) .
- Legge 30 dicembre 2024 n.207 (Legge di Bilancio 2025), art.1 commi 25–26: abolizione franchigia €2.000 dal 2025 e aumento aliquota al 33% dal 2026; riapertura rivalutazione/affrancamento cripto al 1/1/2025 con imposta 18% .
- D.L. 167/1990 art.4 (monitoraggio fiscale), come modificato da L.197/2022: obbligo di dichiarare investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, ora esplicitamente esteso alle cripto-attività detenute in Italia o all’estero .
- D.Lgs. 90/2017 e Provvedimento OAM 17/01/2022: istituzione del Registro dei Prestatori di servizi di valuta virtuale presso l’OAM; obblighi di iscrizione e comunicazione trimestrale per exchange operanti in Italia .
- Circolare Agenzia Entrate 23 dicembre 2013 n.38/E, par.1.3.1: assimilazione delle attività finanziarie estere detenute direttamente (es. valute estere su wallet) all’obbligo di monitoraggio RW . Principio poi esteso alle criptovalute in wallet privati (interpello 2018).
- Risoluzione Agenzia Entrate 2 settembre 2016 n.72/E: chiarimenti sul trattamento fiscale di società operante in bitcoin; per le persone fisiche afferma l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere ai fini delle plusvalenze (richiamata successivamente in Circ. 30/E/2023) .
- Interpello Agenzia Entrate DRE Lombardia n.956-39/2018: conferma l’equiparazione delle valute virtuali alle valute estere per il regime delle plusvalenze (applicazione soglia 51.645,69 € di giacenza media per tassabilità, valida ante 2023) . Ora superata dalle nuove norme, ma importante come prassi pregressa.
- Circolare Agenzia Entrate 27 ottobre 2023 n.30/E: “Trattamento fiscale delle cripto-attività (L.197/2022)” – documento di prassi fondamentale con chiarimenti su definizioni, ambito applicativo, calcolo plus/minusvalenze (metodo LIFO, costo zero in assenza documenti), regimi opzionali (affrancamento), monitoraggio RW (modalità compilazione, esoneri per perdita chiavi) e imposta di bollo/IVCA .
- Risposta a interpello Agenzia Entrate n.135/2025 (5 maggio 2025): chiarimenti su tassazione plusvalenze cripto in regime amministrato. Conferma la non tassabilità del trasferimento di crypto dal conto dell’exchange al wallet privato del cliente e fornisce indicazioni sulla continuità del costo fiscale (autodichiarazione cliente, costo zero presunto in mancanza di elementi) .
- Cassazione Penale Sez. III, sentenza 28/02/2025 n.8269: caso NFT (c.d. Ravenna). Afferma l’imponibilità dei corrispettivi in crypto derivanti da vendita di opere digitali e configura il reato di dichiarazione infedele per omessa indicazione di redditi da criptovalute (~€836k evasi) . Principi stabiliti: le crypto e NFT ricevuti come pagamento hanno valore economico e vanno dichiarati anche se non convertiti in fiat; la circolare 2023 non ha introdotto ex novo l’obbligo, ma ha esplicitato obblighi già esistenti – quindi la “buona fede” sull’assenza di una norma specifica non scusa l’omissione . Confermato sequestro preventivo per equivalente in criptovalute.
- Cassazione Penale Sez. III, sentenza 15/01/2025 n.1760: riguarda il sequestro di bitcoin nell’ambito di reati tributari. Sottolinea che, ai fini della confisca, le criptovalute sequestrate non possono essere considerate automaticamente “denaro” frutto del reato fiscale senza prima determinarne provenienza e valore normale . Occorre cioè una perizia per stimare il loro valore al momento del profitto illecito. Ciò tutela dal congelare somme eccedenti l’evaso (viste le oscillazioni di valore).
- Cassazione Penale Sez. III, sentenza 13/01/2024 n.1370: (richiamata in massimari) conferma l’assoggettamento a tassazione dei redditi espressi in criptovalute, ribadendo l’equiparazione sostanziale ai fini fiscali delle criptovalute ai valori tradizionali. Respinge tesi difensive che negavano la natura di reddito imponibile alle valute virtuali prive di corso legale .
- Giurisprudenza di merito 2023 (Commissioni Tributarie Regionali/Provinciali): alcune pronunce – es. CTR Lombardia – hanno talora annullato sanzioni RW su criptovalute detenute in wallet privati per annualità antecedenti alla L.197/2022, ritenendo che in assenza di norma ad hoc il contribuente potesse non avere certezza dell’obbligo . Tali orientamenti, tuttavia, perdono forza per periodi dal 2023 in poi, a fronte della chiarezza normativa sopraggiunta.
- Materiale di prassi e approfondimento fiscale:
- Comunicati AdE: es. FAQ Agenzia Entrate sul sito 2023 che confermano aliquota 26% e introduzione codice RW “21”.
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Ti contestano omessa dichiarazione, plusvalenze non dichiarate, monitoraggio fiscale (quadro RW) o movimenti che non sai come giustificare?
Temi che un semplice avviso possa trasformarsi in un accertamento pesante, con sanzioni elevate e recuperi d’imposta sproporzionati?
Devi saperlo subito:
👉 i controlli crypto sono già operativi e mirati,
👉 l’Agenzia delle Entrate dispone di dati incrociati,
👉 una risposta sbagliata può aggravare in modo irreversibile la posizione.
Questa guida ti spiega:
- come funzionano i controlli fiscali sulle cripto-attività,
- cosa significa ricevere un avviso dall’Agenzia delle Entrate,
- quali sono i rischi reali,
- come difendersi correttamente con l’avvocato.
Controlli Crypto: Cosa Sta Facendo l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate oggi:
- incrocia dati da exchange italiani ed esteri,
- utilizza segnalazioni automatiche e cooperative compliance,
- analizza movimenti bancari collegati alle cripto,
- verifica dichiarazioni fiscali passate.
👉 La tracciabilità non è un’opinione: il controllo è già in atto.
Cos’è un Avviso per Cripto-attività (In Modo Chiaro)
L’avviso può riguardare:
- mancata compilazione del quadro RW,
- plusvalenze non dichiarate,
- incoerenza tra redditi e movimenti crypto,
- presunti redditi occultati,
- violazioni formali o sostanziali.
👉 Non è una semplice comunicazione: è l’inizio di un percorso accertativo.
Il Punto Chiave: Le Cripto NON Sono Fuori Dal Fisco
Un errore diffuso è pensare che:
👉 “le cripto non siano controllabili”
👉 “le vecchie operazioni siano invisibili”
La realtà è diversa:
- il Fisco ricostruisce storici e flussi,
- utilizza presunzioni e dati bancari,
- contesta anche anni passati.
👉 La difesa improvvisata è il rischio maggiore.
Gli Errori Più Comuni Dei Contribuenti Crypto
Molti contribuenti sbagliano perché:
- rispondono spontaneamente all’avviso,
- ammettono errori senza inquadramento giuridico,
- producono estratti exchange incompleti,
- confondono plusvalenze, permute e detenzione,
- si affidano a spiegazioni “tecniche” non legali.
👉 Ogni parola scritta può diventare prova contro di te.
Perché Un Avviso Crypto Può Degenerare
Se gestito male, un avviso può portare a:
- accertamento induttivo,
- sanzioni pesanti per RW,
- recupero d’imposta presunto,
- interessi e penalità elevate,
- segnalazioni future.
👉 Il problema non è solo l’imposta, ma la qualificazione fiscale.
Controlli Crypto ≠ Accertamento Automatico
Un principio fondamentale è questo:
👉 un avviso sulle cripto-attività non equivale a colpevolezza.
Molti avvisi:
- contengono errori di ricostruzione,
- confondono detenzione e realizzo,
- applicano criteri retroattivi,
- ignorano la normativa evolutiva.
👉 È il momento giusto per difendersi, non per cedere.
Il Ruolo dell’Avvocato Nei Controlli Crypto
La difesa sulle cripto-attività è giuridica, non solo contabile.
L’avvocato:
- inquadra correttamente le operazioni crypto,
- valuta il periodo d’imposta applicabile,
- distingue violazioni formali e sostanziali,
- imposta una risposta difensiva strutturata,
- evita ammissioni dannose.
👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato protegge la posizione giuridica.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’avviso dell’Agenzia delle Entrate,
- verificare se la contestazione è fondata,
- ricostruire correttamente operazioni e flussi,
- rispondere in modo difensivo e non accusatorio,
- prevenire l’accertamento,
- ridurre o annullare sanzioni e imposte.
👉 La strategia iniziale fa la differenza.
I Rischi Se Rispondi Male o Tardi
Una gestione errata può causare:
- aggravamento della posizione fiscale,
- perdita di strumenti difensivi,
- accertamenti pluriennali,
- sanzioni sproporzionate,
- danni patrimoniali seri.
👉 Nel crypto-fisco il tempismo è tutto.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione dei controlli fiscali su cripto-attività richiede competenze tributarie avanzate e capacità di lettura tecnica delle operazioni digitali.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’avviso crypto,
- verifica delle violazioni contestate,
- impostazione della risposta difensiva,
- prevenzione dell’accertamento,
- tutela del patrimonio personale,
- assistenza fino alla chiusura della posizione.
Conclusione
I controlli sulle cripto-attività non sono improvvisati
e non vanno mai sottovalutati.
👉 Rispondere senza strategia può costare carissimo.
👉 Difendersi bene all’inizio può evitare l’accertamento.
La regola è chiara:
👉 prima analizzare,
👉 poi strutturare,
👉 mai esporsi senza tutela.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nei controlli crypto, difendersi subito è la scelta più intelligente.