Controlli Digitali Su Pos E Incassi: Come Difendersi

I controlli digitali su POS e incassi sono oggi tra gli strumenti più utilizzati per selezionare contribuenti da sottoporre ad accertamento.
Quando la Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrociano i dati dei pagamenti elettronici con corrispettivi telematici, fatturazione e flussi bancari, il rischio è che scostamenti tecnici o gestionali vengano interpretati come ricavi non dichiarati, senza un’analisi reale del funzionamento dell’attività.

È fondamentale chiarirlo subito:
un pagamento POS non è automaticamente un ricavo imponibile.

Molti accertamenti fondati sui controlli digitali dei POS sono contestabili o annullabili quando si dimostra l’errata lettura dei dati e l’uso improprio degli automatismi.


Come funzionano i controlli digitali su POS

I controlli digitali sui POS si basano su:

• dati trasmessi dagli operatori di pagamento
• importi incassati tramite carte e wallet
• confronti con i corrispettivi telematici
• incroci con dichiarazioni IVA e redditi
• analisi dei flussi bancari
• segnalazioni di incongruenza automatizzate

Il problema nasce quando l’importo POS viene trattato come ricavo lordo certo, senza verifiche.


Perché i dati POS attirano i controlli

I controlli sugli incassi elettronici sono intensificati perché:

• i dati sono immediatamente disponibili
• i pagamenti sono tracciabili
• è possibile il confronto automatico con i corrispettivi
• emergono differenze apparenti
• si individuano anomalie statistiche
• i sistemi generano alert automatici

La tracciabilità non elimina il bisogno di interpretazione giuridica.


Le contestazioni più frequenti sui POS

Negli accertamenti basati su dati POS, le contestazioni tipiche riguardano:

• differenze tra incassi POS e corrispettivi
• incassi POS non fatturati
• presunta omissione di scontrini
• accrediti POS considerati ricavi
• discordanze temporali tra incasso e registrazione
• commissioni non scorporate
• storni, resi e rimborsi ignorati
• incassi anticipati o caparre

Molte di queste contestazioni nascono da errori di lettura del dato.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Nei controlli digitali su POS, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• considera il dato POS come ricavo netto
• ignora commissioni bancarie e costi di incasso
• non considera storni e rimborsi
• confonde incasso con maturazione del ricavo
• ignora caparre, anticipi e depositi
• non valuta la gestione di cassa
• utilizza automatismi senza istruttoria
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando il controllo digitale è illegittimo

Il controllo su POS e incassi è illegittimo se:

• l’incasso non è ricavo imponibile
• il dato POS non è riconciliato correttamente
• mancano prove di ricavi occultati
• le differenze sono solo temporali o tecniche
• esistono storni, rimborsi o resi documentati
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il POS non sostituisce la prova del ricavo.


Incasso, ricavo e imponibile: distinzione fondamentale

Un errore centrale nei controlli digitali è confondere:

• incasso
• ricavo
• imponibile fiscale

Non ogni incasso è:

• un ricavo definitivo
• imponibile nello stesso periodo
• soggetto a IVA immediata

La corretta imputazione è il cuore della difesa.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro accertamenti basati su POS deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• report POS completi
• estratti conto bancari
• riconciliazione tra POS e corrispettivi
• documentazione di commissioni
• prova di storni e rimborsi
• caparre e anticipi documentati
• fatture e scontrini emessi
• gestione dei tempi di registrazione
• perizie economico-contabili

Dimostrare la corretta riconciliazione dei flussi è decisivo.


La riconciliazione POS-corrispettivi

Uno strumento difensivo centrale è la riconciliazione:

• incassi POS
• accrediti bancari
• corrispettivi giornalieri
• fatturazione
• IVA

Molti accertamenti crollano quando emerge che le differenze sono solo apparenti.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo digitale
• distinzione tra incasso e ricavo
• smontaggio degli automatismi
• riconciliazione analitica dei dati
• dimostrazione dell’assenza di evasione
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire il metodo di lettura del dato, non solo l’importo.


Cosa fare subito

Se ricevi un controllo o un accertamento basato su POS e incassi:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fonti dei dati utilizzati
• verifica le presunte differenze
• ricostruisci la riconciliazione completa
• raccogli documentazione bancaria e contabile
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è decisivo prima che il dato digitale diventi definitivo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali indebiti
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• danni patrimoniali rilevanti


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti fondati su controlli digitali di POS e incassi, spesso annullati per errata qualificazione dei flussi e uso improprio degli automatismi.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare i controlli automatici sui POS
• dimostrare la corretta gestione degli incassi
• evitare tassazioni indebite
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare attività e patrimonio
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Un dato POS non è una prova di evasione.
Agire subito significa impedire che un’analisi automatica trasformi un flusso tecnico in un debito fiscale definitivo.

Hai ricevuto un accertamento basato su controlli digitali dei POS e degli incassi?
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Introduzione

Negli ultimi anni Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sull’attività commerciale e professionale tramite l’analisi dei dati elettronici: sistemi POS, carte di credito/debito, piattaforme digitali e banche dati vengono incrociati con le fatture e gli scontrini trasmessi. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio, incentivando la tracciabilità dei pagamenti. Le norme recenti (Legge di Bilancio 2025, Decreto-legge n. 39/2024, ecc.) rendono obbligatorio il collegamento tra registratori telematici e POS , nonché la trasmissione giornaliera delle transazioni da parte degli operatori di pagamento . Di conseguenza, ogni pagamento elettronico effettuato deve corrispondere a un documento fiscale: in caso di discordanza il Fisco può agire presumendo ricavi non dichiarati. Tuttavia, il contribuente può difendersi efficacemente innanzi agli uffici tributari riconoscendo i propri diritti (come il contraddittorio e la presunzione legale bancaria relativa ) e provando la reale natura delle operazioni contestate. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, spiega in dettaglio il quadro normativo vigente, i possibili scenari di controllo digitale, gli strumenti di difesa (in sede amministrativa e tributaria) e casi pratici di difesa dal punto di vista del debitore, con domande frequenti e tabelle riepilogative.

Quadro normativo sui pagamenti elettronici

  • Registratori telematici e scontrini elettronici. Dal 1° gennaio 2020 tutti i commercianti con obbligo di emissione dello scontrino (operazioni B2C) devono usare registratori di cassa telematici: tali dispositivi memorizzano e trasmettono quotidianamente all’Agenzia dell’ammontare dei corrispettivi . In base all’art. 2 co. 3 D.Lgs. 127/2015, la memorizzazione è garantita “mediante strumenti che garantiscono inalterabilità e sicurezza dei dati, compresi quelli per i pagamenti con carte”. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha in più obbligato dal 1° 2026 il collegamento hardware/software fra POS e registratori telematici . Il Provvedimento Agenzia Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 dettaglia la procedura: ogni POS deve essere associato al codice di un RT tramite l’area web «Fatture e Corrispettivi», entro 45 giorni dall’attivazione . Il mancato collegamento nei termini costituisce violazione soggetta a sanzioni amministrative (circa €1.000–4.000) e persino a misure accessorie (sospensione della licenza) .
  • Accettazione obbligatoria dei pagamenti elettronici. Dal 2020 la legge sanziona il rifiuto di pagamenti con carta oltre una certa soglia (multinefrectable). Sebbene l’enfasi normativa sia cambiata (si applicano ora crediti d’imposta sulle commissioni ), resta importante rispettare gli obblighi di legge: il datore di lavoro/debitore non può esimersi dall’installare e mantenere funzionante il POS. Il D.L. 124/2019, art. 22 co. 5 (conv. in L. 157/2019) ha invece imposto agli operatori finanziari (banche, società di pagamento) l’invio telematico quotidiano di ogni transazione tramite POS . In pratica, per ciascun terminale viene trasmesso all’Agenzia il totale giornaliero degli incassi digitali: questi dati vengono automaticamente confrontati con gli imponibili dichiarati dal contribuente.
  • Trasmissione dati POS e sanzioni. L’invio dei flussi POS è reso obbligatorio via art. 22 D.L. 124/2019 (conv. 2019) che richiama l’art. 10 D.Lgs. 471/1997 per le violazioni tributarie. Il recente D.L. 39/2024 (poi Legge 56/2024) ha rafforzato il sistema sanzionatorio: l’omessa o errata comunicazione dei dati POS da parte degli operatori di pagamento comporta sanzioni fino a €2.000–21.000 . Formalmente la multa è a carico dell’operatore (e.g. banca), ma indirettamente serve a premere sui commercianti: in pratica se i dati del POS non arrivano, il Fisco potrebbe inferire maggiori incassi non registrati. Viceversa, l’omesso collegamento tecnico POS–RT è già sanzionato (coerentemente agli obblighi sugli strumenti di cassa) con multe da €1.000 a €4.000 . Tutte queste novità normative puntano a creare flussi incrociati certificati: registratori, POS, sistemi di pagamento sono vincolati in un unico processo digitale. Le Agenzie fiscali hanno il mandato – anche dal PNRR e dai piani UE – di usare tali dati per individuare incongruenze.
  • Presunzioni fiscali legali. Sul fronte fiscale interno rimane vigente l’art. 39 DPR 600/1973 co.1 lett. d) (per IRPEF/IRES) e l’art. 54 DPR 633/72 (per IVA), che legittimano l’accertamento analitico-induttivo “sulla base di elementi significativi, certi e precisi”. In base a questa disciplina, le vendite non documentate emergono come presunzione legale di maggiori ricavi . Per esempio, se i pagamenti elettronici (annotati dal POS/banca) superano gli scontrini emessi, si ricade in un quadro di fatto noto legale, che fa scattare l’inversione dell’onere probatorio. La Cassazione ha confermato che “il dato oggettivo di pagamenti tramite POS… superiore agli scontrini emessi” va considerato come “fatto noto determinante per il sorgere della presunzione di maggiori ricavi, con l’onere di provare (in capo al contribuente) la non esistenza di alcuna discordanza, giustificando con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall’Ufficio” . Ciò significa che il contribuente deve fornire giustificativi (fatture, ricevute, libri contabili ecc.) per ogni accredito contestato; senza adeguate prove, gli importi risultano assimilati a ricavi non dichiarati .
  • Presunzione sui versamenti bancari. L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce alle movimentazioni sul conto corrente valore probatorio legale: ogni versamento non motivato è di norma considerato reddito imponibile fino a prova contraria . Si tratta di una presunzione legale relativa, ossia automatica al verificarsi di specifici elementi (ingressi contanti significativi), ma superabile fornendo una motivazione contraria valida . L’onere della prova infatti grava sul contribuente: egli deve spiegare credibilmente ogni accredito (ad esempio indicaendo le fatture corrispondenti, il motivo del versamento, ecc.). Questa regola è spesso chiamata “presunzione bancaria”: vale non solo per transazioni internazionali (quadro RW) ma anche per movimenti domestici. Tuttavia, non ogni singolo movimento elettronico è per definizione un reddito. Come sottolinea la giurisprudenza e la prassi professionale, gli Uffici a volte presumono erroneamente che “ogni accredito sia reddito imponibile, ignorando rimborsi, restituzioni e trasferimenti interni” . Tale approccio può essere viziato, poiché molti accrediti (rimborsi spese, versamenti personali, spostamenti temporanei di denaro, ecc.) non generano reddito. Perciò l’accertamento basato solo sui dati POS o contabili può risultare illegittimo se omette di considerare la natura effettiva dei movimenti .

Modalità di controllo: anagrafe tributaria e verifiche incrociate

  • Anagrafe tributaria e incroci dati. L’Agenzia delle Entrate dispone di un vero e proprio “Data Warehouse” fiscale: i dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e transazioni finanziarie confluiscono in un unico sistema. In particolare, le informazioni quotidiane inviate dagli operatori di pagamento all’AdE (attraverso PagoPA o portali dedicati) vanno a costituire l’Anagrafe dei POS. L’Agenzia incrocia automaticamente questi dati con l’imponibile dichiarato dal contribuente, individuando anomalie. Ad esempio, se l’ammontare complessivo dei pagamenti elettronici di un mese supera la somma imponibile + IVA delle vendite dichiarate nello stesso periodo, si attiva un segnalatore interno. Questo processo di analisi automatizzata è ormai consolidato .
  • Lettere di compliance (“alert” fiscali). Prima di avviare un accertamento formale, l’Agenzia spesso invia ai contribuenti delle lettere informative di compliance. Si tratta di semplici comunicazioni – non atti impositivi – che evidenziano dati anomali (es. differenze tra incassi POS e ricavi dichiarati) e invitano a verificare la propria posizione. L’Agenzia stessa ha chiarito che tali lettere “non anticipano controlli futuri” e “non richiedono alcuna risposta o intervento” obbligatorio da parte del contribuente . In pratica, chi riceve una compliance letter può (volendo) correggere spontaneamente eventuali errori tramite ravvedimento operoso o dichiarazioni integrative . Se invece non vi sono discrepanze, nulla va fatto. Tuttavia, ignorare un alert espone al rischio che in seguito si avvii l’accertamento formale. Il contribuente prudente controllerà i propri dati e, in caso di difformità, può sanarle senza timore (ad es. con ravvedimento) prima di qualunque atto ufficiale.
  • Verifiche, accessi e contraddittorio. Se l’anomalia persiste o appare consistente, l’Agenzia procede con un accertamento più invasivo. Le modalità includono richieste di documenti (ad esempio inviti a fornire estratti conto o fatture), accessi in sede (ex art. 33 DPR 600/1973), ispezioni della Guardia di Finanza presso l’azienda o la sede fiscale, con contestuale verbalizzazione delle difformità. In tutti i casi vige il diritto al contraddittorio preventivo: il contribuente deve essere informato dei rilievi e avere la possibilità di esporre ragioni e prove a proprio favore prima di qualsiasi atto definitivo. In base allo Statuto del contribuente (L. 212/2000 art. 12), l’eventuale mancato contraddittorio in violazione del diritto di difesa può portare all’annullamento dell’atto. Tuttavia, va precisato che l’obbligo di contraddittorio “a tavolino” (senza accesso presso il contribuente) è oggi controverso; alcune pronunce (v. Corte Cost. 47/2023) confermano che, salvo specifici casi, non sempre è previsto per accertamenti indiretti . In ogni caso, qualsiasi documento o prova inviata dal contribuente deve essere valutata dall’ufficio. Terminata l’attività istruttoria con accertamento in contraddittorio (ex D.Lgs. 218/1997 art. 5-ter), vengono redatti verbali che il contribuente potrà contestare. Se eseguito un accesso ispettivo, si forma un processo verbale di constatazione (PVC) che può dare origine all’avviso di accertamento. Quest’ultimo è l’atto formale impositivo che diventa titolo di riscossione; il contribuente ha 60 giorni (o i termini previsti dall’atto) per impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
  • Poteri della Guardia di Finanza. La GdF agisce come polizia tributaria: può acquisire dati bancari e documenti anche senza preventiva comunicazione al contribuente (nel caso di attività in flagranza o perizie). Può eseguire sequestri su conti o beni su ordine dell’Autorità Giudiziaria. Se rileva irregolarità fiscali, i dati raccolti possono essere trasmessi all’Agenzia per i profili tributari (anche tramite art. 33 DPR 600/1973, salvo autorizzazione del giudice penale). La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) obbliga banche e intermediari a conservare e comunicare dati di operazioni sospette all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIF) e, su richiesta legittima (ordinanze, rogatorie, ecc.), anche all’Erario. Il contribuente deve dunque considerare che movimenti bancari e su piattaforme di pagamento sono largamente controllabili.

Rapporti con le banche e strumenti di riscossione

  • Ricerca dati bancari. L’Amministrazione fiscale può ottenere in via amministrativa i dati bancari del contribuente (trasferimenti, prelievi, depositi) attraverso la richiesta alle banche di copia degli estratti conto e giustificativi, in base a un’autorizzazione interna. In sede penale, i dati bancari possono essere acquisiti con decreto di sequestro o rogatoria; anche tali informazioni possono poi essere utilizzate dal Fisco (Cassazione ammette l’uso delle notizie penali a fini tributari, benché l’iter procedurale differisca). Se il contribuente condivide conti o ha deleghe bancarie familiari/aziendali, l’Anagrafe Tributaria e la Cassazione tollerano che questi conti siano inclusi nell’indagine (Cass. 21424/2017: conti di soci o familiari direttamente collegati a pagamenti aziendali possono essere assoggettati a indagine fiscale) .
  • Presupposti del pignoramento fiscale. Se dalle verifiche emergono tasse non pagate, l’Agenzia accerta il debito (emettendo l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento). Se alla scadenza il debito rimane, scatta l’iscrizione a ruolo e in seguito l’esecuzione forzata. L’art. 72-bis del DPR 602/1973 consente all’Agenzia di pignorare direttamente conti correnti del debitore presso terzi (banche, Poste, ecc.) senza passare dal processo civile ordinario: viene inviato un ordine di pagamento alla banca che trattiene la somma fino al soddisfacimento del debito. Questo “pignoramento speciale” è particolarmente temuto: normalmente l’Agenzia non deve citare il contribuente, ma deve notificargli in ogni caso l’atto di pignoramento stesso (decenni di giurisprudenza lo considerano forma di pignoramento che richiede conoscenza del debitore) . La recente Cassazione (ordinanza 30214/2025) ha però stabilito che il vincolo pignoratizio ex art. 72-bis decede automaticamente dopo 60 giorni se la banca (il terzo pignorato) non esegue il pagamento . In pratica, se l’istituto di credito non versa all’Erario entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia senza necessità di opposizione o pronuncia giudiziale . Ciò significa che, una volta scaduto il termine, il conto “si libera”: l’Agenzia dovrà eventualmente procedere con un pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. In altri termini, la decadenza del vincolo pignoratizio è automatica oltre 60 giorni . Per il debitore ciò costituisce una possibile via di difesa: se ritiene trascorsi i 60 giorni senza pagamento, può opporsi all’esecuzione fiscale sostenendo l’estinzione del vincolo (attenta documentazione delle date di notifica e delle comunicazioni banca-Agenzia sarà fondamentale).
  • Limiti e protezioni. Esistono limiti alla pignorabilità del conto corrente. L’art. 72-ter D.P.R. 602/73 e successive modifiche proteggono una parte dello stipendio/pensione (1/5) dal pignoramento e tutelano i rapporti bancari che accolgono pensioni, stipendi, assegni di mantenimento. Inoltre, alcune somme presenti sul conto hanno natura impignorabile (ad esempio i rimborsi Irpef, crediti d’imposta maturati, indennità di fine rapporto, etc.). In ogni caso, prima del pignoramento 72-bis l’Agenzia deve notificare contestualmente all’atto di intimazione a pagare (cartella) l’avviso di iscrizione a ruolo, dando così la possibilità al contribuente di beneficiare di eventuali protezioni (per esempio fornendo prova che l’ammontare sul conto proviene da fonti impignorabili). La tutela del contribuente prevede infine che la banca applichi l’esecuzione fiscale solo dopo la scadenza del termine (60 giorni) e con modalità percentuali consentite dalla legge (es. fino a 1/5 sullo stipendio). In caso di violazione di queste norme, il contribuente può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se notificata).

Strategia difensiva del contribuente

Vista l’ampiezza degli strumenti di controllo digitali, il debitore ha comunque varie linee di difesa disponibili in ogni fase:

  • Documentazione e contabilità. Il principio base è conservare tutta la documentazione fiscale e finanziaria in modo ordinato. Scontrini emessi, fatture ricevute/ emesse, estratti conto bancari e della carta POS, contratti, registri contabili e giustificativi (note spese, fatture acquisto, ecc.) costituiscono la prova materiale delle operazioni. Se le autorità segnalano un’anomalia, il contribuente deve ricostruire per iscritto il nesso tra incassi contestati e documenti. Ad esempio, può dimostrare che alcuni accrediti su PayPal o conto corrente erano acconti o rimborsi, e non ricavi “nuovi” . In particolare, è importante giustificare con fatture ogni pagamento in entrata: se manca un documento, occorre spiegare perché (promemoria interno, regolarizzazione posteriore, ecc.). In caso di contestazione di incassi POS, il commerciante può esibire gli scontrini emessi o registrazioni in un secondo momento. In mancanza di documenti fiscali, anche un contratto o un preventivo di vendita può aiutare a contestare l’interpretazione fiscale del movimento di denaro.
  • Contraddittorio e compiti del Fisco. Durante l’accertamento, il contribuente ha diritto di essere ascoltato. Bisogna preparare una memoria difensiva per il contraddittorio, nella quale analiticamente si risponda a ciascuna contestazione dell’Ufficio. In tale memoria si allegano tutte le prove documentali a sostegno delle proprie affermazioni. Se l’Ufficio omette il contraddittorio in casi previsti, è possibile impugnare l’avviso di accertamento denunciando il vizio procedurale (anche la Cassazione ha ricordato che il contraddittorio serve a garantire la difesa del contribuente ). Durante l’accesso ispettivo o un contraddittorio già avviato, è importante comunicare tempestivamente eventuali irregolarità formali riscontrate nell’iter dell’accertamento (ad es. difetto di notifica di atti importanti, mancato rispetto delle scadenze di notifica, ecc.).
  • Correzioni spontanee e ravvedimento operoso. Se il contribuente riconosce un errore (ad es. realizzando che non aveva inserito in dichiarazione certi incassi), ha la possibilità di sanare la posizione con il ravvedimento operoso. In pratica si presenta una dichiarazione integrativa o un modello F24 per il tributo omesso, versando imposte e interessi e una sanzione ridotta (tipicamente ridotta a 1/6 o 1/10 di quella piena). Le riforme sanzionatorie recenti hanno persino estinto il reato di omessa dichiarazione se il contribuente paga quanto dovuto prima della notifica dell’avviso (il cosiddetto ravvedimento estintivo) . In molti casi, regolarizzare autonomamente comporta costi minimi e previene l’ulteriore escalation dell’accertamento. Se non si attende il termine per intervenire, le conseguenze sono ridotte; in particolare, chi provvede prima di formale notifica evita anche i profili penali (ad esempio Cass. 30214/2025 sottolinea che il ravvedimento pagante prima di contestazione “estinque il reato” di omessa dichiarazione ).
  • Accertamento con adesione e ravvedimento in sede amministrativa. Dopo l’eventuale PVC, l’Ufficio normalmente emette l’avviso di accertamento. A questo punto il contribuente può valutare un accertamento con adesione (L. 212/2000 art. 6, D.Lgs. 218/1997 art. 5-ter), definendo la lite tributaria in anticipo pagando parte delle imposte e sanzioni. È un’opzione strategica: il vantaggio è ridurre sanzioni e interessi e bloccare il contenzioso; lo svantaggio può essere riconoscere qualche maggior dovuto. Spesso l’accertamento induttivo fondato su dati elettronici (e.g. differenze scontrini/POS) può essere oggetto di contestazione, perciò conviene sentire il parere di un fiscalista prima di aderire. In ogni caso, la proposta di adesione scaturisce da un “invito al contraddittorio in adesione” dell’Agente della Riscossione; essa può essere respinta, ma a lungo termine l’adesione presenta costi ridotti rispetto al giudizio.
  • Difese giuridiche e ricorsi tributari. Se l’avviso di accertamento è notificato e il contribuente ritiene infondato il calcolo, può impugnare entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale tramite ricorso (almeno nelle regioni ordinarie). Nel ricorso va indicato puntualmente il vizio contestato (errore di fatto, violazione di legge, difetto di motivazione, ecc.) e prodotta la documentazione difensiva non già inviata. È fondamentale appellarsi entro termine: la dichiarazione di decadenza vi applica (ad es., accertamenti sintetici non contestati in tempo diventano definitivi). Il ricorso deve articolare motivi precisi come l’assenza di un fondamento giuridico valido per la presunzione, la violazione del contraddittorio, la mancata notifica di atti, la sanzione non proporzionata, ecc. La giurisprudenza tributaria è favorevole nel richiedere che l’Ufficio si limiti a proporre indizi concreti; se questi non risultano gravi, precisi e concordanti (secondo i canoni dell’art. 2729 c.c.), il giudice può annullare l’accertamento . Un esempio di buona prassi è fondare la difesa su prove tecniche (perizie contabili sui flussi, correlazioni temporali fra pagamenti e documenti, pareri di esperti) e su sentenze favorevoli (es. Cass. 15586/2020 ; Cass. 30214/2025 ; ecc.) che limitano le presunzioni. Se il ricorso viene respinto, è possibile proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale, e in ultima istanza alla Corte Suprema (Cassazione). In ogni fase del contenzioso si può anche richiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (oltre all’ordinario rimedio del reclamo o ricorso) per evitare pignoramenti immediati.
  • Difese procedurali di dettaglio. Durante un’istruttoria il contribuente può eccepire eventuali violazioni procedurali: ad esempio, se l’ufficio non ha indicato in modo chiaro la norma violata nell’atto (art. 7 D.Lgs. 546/92), oppure se i termini di decadenza del controllo (di norma 5 anni dall’anno successivo a quello di dichiarazione) sono trascorsi. Va prestata attenzione a formalità come la corretta notifica della cartella esattoriale, la loro apposizione a ruolo e il relativo conteggio degli interessi legali. In caso di accesso in azienda è importante verificare la regolarità dell’ispezione (delega di polizia tributaria, copia integrale del verbale, ecc.); carenze in tali procedure possono rendere invalidi gli atti successivi. Se, ad esempio, si riceve un invito al contraddittorio senza motivazioni chiare, si può rispondere chiedendo specificazioni sulle cause della richiesta, esercitando subito il diritto di accesso agli atti (Artt. 22-24 L. 241/1990) per esaminare la documentazione dell’ufficio.

Domande frequenti (FAQ)

D: Ho ricevuto una lettera di compliance con presunte anomalie tra incassi POS e dichiarazioni. Devo rispondere?
R: No, la lettera di compliance ha valore informativo . L’Agenzia chiarisce che non è un avviso di accertamento né anticipa controlli futuri. Se, analizzando i dati, non rilevi errori, non devi fare nulla. Puoi però cogliere l’occasione per controllare i tuoi registri: se trovi discordanze effettive, potresti correggerle spontaneamente (con integrazione di dichiarazione o ravvedimento ) prima di eventuali atti fiscali. In ogni caso non esistono termini da rispettare in risposta alla sola lettera di compliance.

D: Cosa succede se non collego il POS al registratore telematico entro il 2026?
R: A far data dal 2026 l’obbligo scatta formalmente per tutti gli esercenti tenuti all’uso del registratore telematico e che accettano pagamenti elettronici . Il collegamento va fatto tramite il sito AdE (“Fatture e Corrispettivi”) entro le scadenze indicate (45 giorni dall’attivazione del servizio online per i POS già esistenti) . Se l’adempimento avviene in ritardo, il contribuente può essere sanzionato in sede di verifica fiscale: la legge prevede multe di circa 1.000–4.000 euro per ogni inadempimento, analoghe alle sanzioni già applicate per strumenti di cassa non conformi . Inoltre, la mancata registrazione può far scattare una segnalazione fiscale. Di norma, all’inizio il Fisco invia segnalazioni di “compliance” prima di comminare sanzioni elevate.

D: La banca mi comunica che un mio conto è pignorato per debiti fiscali. Posso oppormi?
R: Sì, l’ordine di pagamento fiscale ex art. 72-bis DPR 602/73 deve essere notificato anche al debitore . Se lo hai ricevuto, hai vari diritti: entro 60 giorni devi versare il dovuto o proporre opposizione all’esecuzione presso il tribunale competente. Puoi anche verificare se la banca ha pagato l’importo all’Agenzia: se sono passati 60 giorni dalla notifica senza versamento, la Cassazione 30214/2025 stabilisce che il pignoramento perde efficacia . In questo caso l’ordine di pagamento decade automaticamente e il tuo conto “si libera”, a meno che l’Agente della Riscossione non proceda subito con un pignoramento ordinario. Se, invece, il terzo pignorato (banca) paga nei termini, l’importo sarà automaticamente trasferito al Fisco fino a concorrenza del debito, entro i limiti imposti per legge (lo stipendio o la pensione solo fino a 1/5, etc.). Se ritieni illegittime le operazioni della banca (ad es. mancato rispetto del quinto di stipendio, o versamento di somme non dovute), puoi proporre opposizione all’esecuzione, chiedendo anche lo sblocco del conto in eccesso rispetto alle somme pignorate in modo non corretto.

D: Posso appellarmi a qualche organismo interno o amministrativo?
R: Oltre all’opposizione giudiziaria (ricorso in Commissione Tributaria), esistono strumenti amministrativi. Si può presentare istanza di autotutela all’Agenzia (ravvedimento, richiesta di riesame del ruolo, ecc.) per ottenere l’annullamento in via amministrativa di atti illegittimi. Ad esempio, se emerge un errore di calcolo palese, si può chiedere l’annullamento d’ufficio. Oppure si può proporre domanda di rateizzazione (con saldo e stralcio o altre agevolazioni se previste) prima che il pignoramento scatti. In alcuni casi l’art. 2, comma 3-bis, D.L. 119/2018, modificato da leggi recenti, prevede interventi straordinari di definizione agevolata del debito per morosità contributiva o fiscale. Infine, per i debitori in crisi vi è la procedura di concordato preventivo biennale (Legge 193/2022), che consente di fermare le esecuzioni pagando anche via un piano concordato con i creditori pubblici in via di estinzione definitiva.

TABELLE RIASSUNTIVE

1. Principali obblighi e sanzioni (pagamenti elettronici)

Obbligo / NormaCosa richiedeSanzioni per inadempimentoRiferimenti normativi
Emissione scontrini elettroniciUso RT telematico (dal 1/2020)€1–4k per omessa o errata memorizzazione (art. 11 D.Lgs.127/15)D.Lgs. 127/2015, art. 2, commi 1, 3
Accettazione POS (legge antievas.)POS abilitato sempre attivoMulte e sanzioni pecuniarie (% sconto non concesso)L. 197/2020 (bilancio 2021)
Trasmissione dati POSInvio giornaliero incassi POS€2.000–21.000 per operatore (omessa, tardiva, errata)D.L. 124/2019, art. 22(5), D.Lgs. 471/97 art.10, DL 39/2024
Collegamento POS–RTCollegare via web (da gen. 2026)€1.000–4.000 per inadempienza (e sospensione licenza)Legge 207/2024 (bilancio 2025), Provv. AE 424470/2025
Trasmissione corrispettiviInvio telematico giornaliero RT€1–2.000 per quotidiano mancante/incompleto (art.11 D.Lgs.127/15)D.Lgs. 127/2015, art. 2(4); D.Lgs. 471/97 art. 10

2. Fasi e procedimenti di controllo fiscale

FaseAzione dell’AmministrazioneOpzioni di difesa del contribuente
Analisi inizialeIncrocio automatico dati (POS vs RT vs dichiarazioni)Nessuna obbligatorietà: controllare dati e regolarizzare prima di atti formali
Lettera di complianceComunicazione informativa di anomalieNessuna risposta necessaria ; è possibile autotutelarsi (ravvedimento, integrativa)
Accesso / invitoInvito a fornire documenti o accesso ispettivoPartecipare al contraddittorio, presentare giustificativi e spiegazioni
Processo verbaleVerbalizzazione delle contestazioniEccepire vizi formali, presentare controdeduzioni nei termini previsti
Avviso di accertamentoAtto formale con liquidazione imposte e sanzioniImpugnazione entro 60 gg in commissione tributaria, opporre vizi di diritto e prova documentale (art. 39 DPR 600/73, statuto del contribuente)
Riscossione coattivaCartella esattoriale, accertamenti prima di iscrizione a ruoloDifesa in opposizione a esecuzione (art. 615 c.p.c.), istanza di sospensione o rateizzazione

Simulazioni pratiche di difesa

  1. Caso “differenza POS/scontrini”: un negoziante vede che dall’incrocio dei dati emergono molti incassi al POS senza corrispondenti scontrini. Difesa: dimostrare che i pagamenti sono stati tutte volte annotati con scontrino in un secondo tempo (es. casse fuori servizio), e presentare documenti di vendita, ricevute fiscali, bollini, ecc. Se mancano giustificativi, si può proporre un ravvedimento operoso integrando la dichiarazione dei redditi o dell’IVA e versando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (ad es. 0,5% mensile invece del 3% standard) . In alternativa, scendere in giudizio evidenziando che gli accrediti rappresentano, in realtà, resti di cassa o incassi personali non imponibili .
  2. Caso “conti digitali personali”: a un professionista vengono contestati movimenti su PayPal o su conto personale collegati all’attività. Difesa: illustrare la natura delle operazioni con documenti: contratti, rimborsi spese, pagamenti interni a soci o familiari, ecc. Non ogni accredito digitale è reddito . Se l’Agenzia ha sbagliato a classificare accrediti come compensi (ad es. si tratta di trasferimenti tra cassa aziendale e personale), occorre dimostrarlo con prove (estratti conto, note di trasferta, documentazione bancaria coordinata). L’onere della prova è dell’impugnante: la Cassazione prevede che al contribuente è richiesto di “giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi” reclami . Se la documentazione è carente ma l’erario ha utilizzato dati bancari errati come unico elemento, si può chiedere l’annullamento dell’accertamento per illegittimità di violazione del diritto di difesa .
  3. Caso “pignoramento dopo 60 giorni”: un debitore scopre che la banca ha ricevuto un ordine di pagamento del Fisco per saldo IRPEF. Egli controlla le notifiche e si accorge che da oltre 60 giorni non è stato ancora effettuato il versamento dall’Agenzia alla banca. In base all’ultimo orientamento (Cass. 30214/2025), egli può presentare un’istanza di opposizione all’esecuzione sostenendo che il provvedimento ex art.72-bis ha perso efficacia . Potrà quindi pretendere lo sblocco del conto nella misura eccedente il quinto impignorabile (per stipendio/pensione) e chiedere che l’Agenzia proceda con la normale via giudiziaria. L’azione civile opportunamente tempestiva (di opposizione) confermerà che oltre 60 giorni il vincolo decade automaticamente .

Fonti e riferimenti normativi

  • Normativa primaria: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle imposte sui redditi) – art. 32 (presunzione bancaria) , art. 72-bis (pignoramento presso terzi) ; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA) – art. 54 (presunzioni sui corrispettivi); D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 – art. 5-ter (contraddittorio); L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) – artt. 12, 6; D.Lgs. 5 agosto 1992 n. 346 (Accertamento sintetico); D.Lgs. 472/1997, art. 10 (sanzioni tributarie); D.Lgs. 127/2015 (certificazioni fiscali e registratori di cassa) – art. 2; D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 22 co.5 con invio dati POS), conv. L. 157/2019; D.L. 30 marzo 2024 n. 39, conv. L. 23 maggio 2024 n. 56 – art. 7 co.5 (estensione sanzioni per invio dati POS) ; L. 27 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – commi 74-77 (collegamento POS-RT) ; D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio); D.L. 28 ottobre 2016 n. 193 (Decreto Fiscale) – art. 2 (rottamazione-ter, concordato fiscale) e successivi decreti attuativi; D.Lgs. 118/2021 (codice della crisi d’impresa) – rapporti con pignoramenti; Codice Civile – art. 2729 (onere della prova).
  • Normativa di attuazione: Provv. Agenzia Entrate 31/10/2025 n. 424470 (“Attuazione collegamento RT-POS”) ; Provv. AdE 03/10/2023 n. 352652 (incroci dati elettronici); Circolari e FAQ AdE (es. FAQ 06/12/2024 su compliance ).
  • Giurisprudenza di riferimento: Cass. Civ. Sez. Trib. 22/7/2020 n. 15586 (disciplina presunzione da POS vs scontrini) ; Cass. ord. 16/11/2025 n. 30214 (effetto decadenza 60 gg art.72-bis) ; Cass. 21078/2018 e 20109/2018 (conferma onere del contribuente sui POS) ; Cass. 24823/2015 (contraddittorio); Cass. 21424/2017 (indagine su conti soci strettamente collegati); Cass. ord. 25/3/2021 n. 8402 (contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000); Corte Cost. 47/2023 (diritto di difesa e contraddittorio endoprocedimentale).

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Gestisci un’attività commerciale o professionale e hai ricevuto un accertamento fiscale a seguito dei controlli digitali su POS, pagamenti elettronici e incassi dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano ricavi presunti, incassi non dichiarati, differenze tra POS e corrispettivi, IVA non versata, sostenendo che i dati elettronici dimostrino automaticamente evasione?
Temi che strumenti tecnologici e algoritmi vengano usati come prove assolute, con imposte, sanzioni e interessi elevatissimi?

Devi saperlo subito:

👉 i dati POS non sono ricavi automatici,
👉 pagamento elettronico ≠ reddito imponibile certo,
👉 moltissimi accertamenti basati su controlli digitali sono presuntivi, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano i controlli digitali su POS e incassi,
  • quali presunzioni usa il Fisco,
  • quali errori commette frequentemente l’Amministrazione,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Usa i Controlli Digitali su POS

L’Agenzia delle Entrate utilizza sempre più i controlli digitali perché:

  • ha accesso ai dati dei pagamenti elettronici,
  • incrocia POS, corrispettivi telematici e dichiarazioni,
  • utilizza algoritmi di rischio e anomalie,
  • confronta incassi elettronici e ricavi dichiarati,
  • punta a controlli automatizzati e massivi.

Il ragionamento tipico del Fisco è spesso questo (ed è giuridicamente errato):

👉 “Se il POS registra incassi, allora quei ricavi dovevano essere dichiarati integralmente.”

Ma attenzione:

➡️ non tutti i movimenti POS sono ricavi,
➡️ esistono storni, resi, annullamenti e anticipi,
➡️ il POS non certifica l’imponibilità fiscale,
➡️ il dato elettronico non è prova assoluta.


Cos’è l’Accertamento Fiscale Basato su POS e Incassi Digitali

L’accertamento fiscale può essere:

  • analitico,
  • analitico-induttivo,
  • induttivo puro,
  • fondato su incrocio dati POS/corrispettivi,
  • basato su scostamenti digitali,
  • supportato da presunzioni informatiche.

Il Fisco spesso ricostruisce i ricavi partendo da:

  • totale incassi POS,
  • confronto con corrispettivi dichiarati,
  • differenze tra contante e pagamenti elettronici,
  • scostamenti ricorrenti nel tempo,
  • anomalie segnalate dai sistemi di controllo.

👉 Si tratta di ricostruzioni presuntive, non di prove dirette di evasione.


Le Presunzioni Più Usate nei Controlli Digitali

Negli accertamenti basati su POS il Fisco utilizza spesso:

  • equiparazione POS = ricavo imponibile,
  • presunzione di mancata emissione di scontrino,
  • confronto automatico tra flussi digitali e dichiarazioni,
  • estensione delle differenze a interi periodi d’imposta,
  • presunzione di continuità dell’errore.

👉 Presunzioni che ignorano la gestione reale degli incassi.


Le Contestazioni Più Frequenti

Nei controlli digitali su POS e incassi il Fisco contesta spesso:

  • ricavi non dichiarati,
  • IVA su incassi elettronici presunti,
  • incongruenze tra POS e registratori telematici,
  • irregolarità nei corrispettivi,
  • antieconomicità dell’attività,
  • anomalie ISA.

👉 Contestazioni basate su dati informatici, non su prove sostanziali.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti basati sui controlli digitali presentano vizi gravi, tra cui:

  • considerare il dato POS come prova certa,
  • ignorare resi, storni e annullamenti,
  • non distinguere tra incasso e ricavo imponibile,
  • non verificare errori tecnici o duplicazioni,
  • estendere una differenza a tutto l’anno,
  • utilizzare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


POS ≠ Ricavo Imponibile Automatico

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 il Fisco deve provare che:

  • l’operazione è imponibile,
  • il pagamento è riferito a una vendita,
  • il ricavo non è stato dichiarato.

Non basta dimostrare:

  • che il pagamento è transitato dal POS,
  • che l’importo è stato incassato elettronicamente,
  • che esiste una differenza contabile.

👉 Il mezzo di pagamento non determina il reddito.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento fiscale basato su controlli digitali è ribaltabile se:

  • i ricavi sono stimati solo dai flussi POS,
  • mancano prove dell’operazione imponibile,
  • resi e storni non sono considerati,
  • le differenze sono minime o occasionali,
  • le presunzioni non sono qualificate,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La tecnologia non sostituisce la prova.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi rilevanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • crisi finanziaria dell’attività.

👉 Nei controlli digitali la velocità dell’accertamento può essere molto pericolosa.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare i dati digitali

Verificare:

  • origine e completezza dei dati POS,
  • presenza di storni e resi,
  • errori tecnici o duplicazioni.

2. Ricostruire la reale gestione degli incassi

La difesa efficace dimostra:

  • differenza tra incasso e ricavo,
  • operazioni non imponibili,
  • anticipi e cauzioni,
  • annullamenti e rimborsi.

📄 Prove tipiche:
report POS, estratti conto, registri IVA, corrispettivi telematici, documentazione contabile.

3. Smontare la presunzione fiscale

È fondamentale dimostrare che:

  • il dato digitale è incompleto o fuorviante,
  • le differenze non sono evasione,
  • i ricavi dichiarati sono corretti.

👉 Senza prova dell’imponibilità, l’accertamento non regge.

4. Gestire correttamente il contraddittorio

Serve per:

  • chiarire le anomalie,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’attività

La difesa serve a:

  • ridurre o annullare la pretesa,
  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • preservare la continuità aziendale.

7. Prevenire futuri controlli

È utile:

  • riconciliare periodicamente POS e corrispettivi,
  • conservare report e documentazione,
  • correggere tempestivamente anomalie,
  • monitorare gli indicatori fiscali.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti fiscali basati su controlli digitali richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza concreta dei sistemi di pagamento elettronici.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dei controlli su POS e incassi,
  • contestazione delle presunzioni digitali,
  • ricostruzione corretta dei flussi finanziari,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’attività e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento fiscale basato sui controlli digitali su POS e incassi non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’operazione imponibile, non limitarsi ai dati elettronici.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: nei controlli digitali, la realtà contabile conta più di qualsiasi algoritmo.

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Difendersi da un accertamento fiscale basato su POS e incassi è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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