Accertamento Nelle Imprese Di Costruzioni: Controlli E Come Difendersi

L’accertamento fiscale nelle imprese di costruzioni è tra i più complessi e pericolosi, perché il settore edilizio è considerato ad alto rischio presuntivo e caratterizzato da cantieri, subappalti, manodopera variabile e flussi finanziari articolati.
Quando la Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano un controllo, tendono a ricostruire ricavi, costi e IVA utilizzando metodi induttivi, confronti tra lavori eseguiti e fatturati, analisi della manodopera e incroci con dati bancari e catastali.

È fondamentale chiarirlo subito:
nel settore delle costruzioni la complessità operativa non equivale a evasione.

Molti accertamenti edilizi sono contestabili o annullabili quando si dimostra l’uso improprio delle presunzioni e la corretta gestione tecnico-contabile dei cantieri.


Perché le imprese di costruzioni sono nel mirino del Fisco

Le imprese edili sono frequentemente controllate perché:

• operano su più cantieri contemporaneamente
• utilizzano appalti e subappalti
• impiegano manodopera diretta e indiretta
• gestiscono SAL e fatturazioni differite
• hanno costi elevati e margini variabili
• operano con IVA complessa
• ricevono anticipi, acconti e ritenute
• presentano frequenti accertamenti contributivi collegati

Queste caratteristiche favoriscono ricostruzioni presuntive spesso non aderenti alla realtà del cantiere.


Le principali tipologie di accertamento nel settore edilizio

Gli accertamenti più frequenti riguardano:

• accertamenti analitico-induttivi
• accertamenti induttivi puri
• accertamenti bancari
• accertamenti IVA
• contestazioni sui costi di cantiere
• ricostruzione dei ricavi da SAL
• accertamenti sulla manodopera
• contestazioni su subappalti
• accertamenti contributivi INPS collegati

Ogni tipologia richiede una difesa tecnica specifica.


Le presunzioni più utilizzate negli accertamenti edili

Negli accertamenti alle imprese di costruzioni vengono spesso utilizzate presunzioni come:

• confronto tra lavori eseguiti e fatturazione
• analisi dei SAL rispetto ai ricavi dichiarati
• stima dei ricavi in base ai costi sostenuti
• ricostruzione della manodopera teorica
• confronto tra metri quadri realizzati e fatturato
• presunta antieconomicità dei cantieri
• analisi dei flussi bancari
• confronto con imprese “simili”

Se applicate in modo standardizzato, queste presunzioni sono giuridicamente deboli.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti alle imprese di costruzioni, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• confonde lavori eseguiti con lavori fatturabili
• ignora la fatturazione per stati di avanzamento
• non considera ritardi, sospensioni e varianti
• trascura costi imprevisti e riserve
• presume ricavi su lavori non incassati
• confonde acconti con ricavi definitivi
• ignora contenziosi con i committenti
• utilizza presunzioni isolate
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento è illegittimo

L’accertamento a un’impresa di costruzioni è illegittimo se:

• la contabilità di cantiere è attendibile
• le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
• la ricostruzione dei ricavi è astratta
• manca la prova del maggior incasso
• i SAL sono correttamente gestiti
• i costi sono reali e documentati
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Nel settore edilizio il ricavo non coincide sempre con il lavoro eseguito.


Cantieri, SAL e fatturazione: nodo centrale

Uno dei punti chiave della difesa riguarda:

• fatturazione per stati di avanzamento
• lavori eseguiti ma non ancora fatturabili
• acconti e anticipazioni
• riserve e varianti in corso d’opera
• sospensioni dei lavori
• ritardi nei pagamenti
• lavori contestati o in contenzioso

Questi elementi rompono la linearità tra costi, lavori e ricavi.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa di un’impresa di costruzioni deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• contabilità di cantiere
• contratti di appalto
• SAL e certificazioni lavori
• varianti e riserve approvate
• documentazione di sospensioni e ritardi
• fatture emesse e da emettere
• estratti conto e flussi bancari
• documentazione dei costi di manodopera
• contratti di subappalto
• contenziosi con committenti
• perizie tecniche di cantiere
• perizie economico-contabili

Dimostrare la dinamica reale del cantiere è decisivo.


Subappalti e manodopera: profilo ad alto rischio

Negli accertamenti edili vengono spesso contestati:

• subappalti ritenuti irregolari
• interposizione di manodopera
• costi di lavoro disconosciuti
• riqualificazione dei rapporti
• accertamenti contributivi paralleli

La difesa deve dimostrare:

• autonomia dell’appaltatore
• organizzazione propria
• rischio d’impresa
• corretta gestione dei lavoratori

La riqualificazione non è automatica.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo presuntivo
• smontaggio delle ricostruzioni standard
• dimostrazione della corretta gestione dei SAL
• separazione tra lavori eseguiti e ricavi imponibili
• ricostruzione analitica alternativa
• spiegazione economica delle anomalie
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

Se cade il metodo, cade l’intera pretesa fiscale.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento per la tua impresa di costruzioni:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica le presunzioni utilizzate
• controlla la motivazione dell’accertamento
• ricostruisci la situazione reale dei cantieri
• raccogli documentazione tecnica e contabile
• prepara osservazioni tecniche al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è essenziale per evitare che la stima diventi definitiva.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali molto elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• blocco dell’operatività aziendale


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa di imprese di costruzioni colpite da accertamenti fondati su presunzioni di cantiere, SAL e manodopera, spesso annullati per inattendibilità del metodo di ricostruzione.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità edilizia e contenzioso d’impresa.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare le presunzioni sui ricavi di cantiere
• difendere la corretta gestione dei SAL
• contestare accertamenti bancari e contributivi
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Nel settore delle costruzioni lavori eseguiti non significa ricavi immediati.
Agire subito significa impedire che una ricostruzione teorica comprometta anni di lavoro.

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Introduzione

Le imprese edili (imprese individuali, società di capitali o cooperative che operano nel settore delle costruzioni) sono soggette a molteplici verifiche da parte delle autorità: accertamenti fiscali (imposte dirette, IVA, IRAP, tributi locali), accertamenti contributivi (INPS, INAIL) e controlli urbanistico-edilizi (conformità dei titoli abilitativi, condoni, demolizioni). Questa guida approfondisce, dal punto di vista del debitore (imprenditore, socio, privato proprietario), le modalità e i limiti degli accertamenti, le ultime novità legislative al 2025, le pronunce più aggiornate e le strategie difensive. Saranno presenti tabelle riepilogative, domande/risposte frequenti e casi pratici simili a reali contenziosi.

Contesto normativo generale

Gli accertamenti tributari e contributivi in Italia sono regolati da norme specifiche. In ambito fiscale, il codice tributario (D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972) fissa termini di decadenza e procedure di notifica degli avvisi di accertamento. Dal 2024 è in vigore il principio del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto del contribuente, L. 212/2000): prima della notifica definitiva l’Agenzia delle Entrate deve inviare uno schema di atto al contribuente, accordando almeno 60 giorni per rispondere . In ottemperanza a questo, l’avviso non può essere notificato prima che siano trascorsi 60 giorni dal contraddittorio .

I termini di decadenza per l’accertamento tributario sono rigorosi: per le imposte sui redditi l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 impone che l’avviso sia notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (7 anni se non è stata presentata dichiarazione) . Per l’IVA il riferimento è l’art. 57 D.P.R. 633/1972 con analoga disciplina quinquennale. Recentemente, per alcune categorie di contribuenti sono nate regole speciali: ad es. adesione a procedure di concordato biennale (CPB 2024), opzioni premiali (ISA, tracciabilità), sanatorie in dichiarazioni 2024, che possono prorogare i termini ordinari . Dal 2026 (a decorrere dal 31 dicembre 2025) il blocco della prescrizione per eventi eccezionali (ad es. stato d’emergenza COVID) cesserà di operare per gli atti dell’Agenzia delle Entrate, ossia torneranno pienamente applicabili le decadenze ordinarie .

Le norme urbanistico-edilizie (in primo luogo il D.P.R. 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e leggi speciali come i condoni edilizi) regolano le verifiche sui titoli abilitativi e le opere realizzate. Novità di rilievo: la Legge “Salva Casa” n. 105/2024 (conversione D.L. 69/2024) ha modificato profondamente l’art. 36 del TUE, introducendo il nuovo art. 36-bis sul “accertamento di conformità urbanistica” o “monoconformità” . Tale norma disciplina la sanabilità delle opere realizzate con parziale difformità dal permesso o in assenza di SCIA, e semplifica i requisiti per le sanatorie: ora è sufficiente la conformità urbanistica all’epoca dei lavori e alla normativa vigente alla domanda, superando l’ex requisito della “doppia conformità” . La giurisprudenza di legittimità ha specificato però che questa procedura non vale per opere realizzate in totale assenza di titolo edilizio .

In materia contributiva, le imprese di costruzioni devono rispettare normative speciali (leggi 88/1989, 60/2008, ecc.) che stabiliscono la contribuzione sulle categorie artigiane e commerciali, sui soci di cooperative e sui lavoratori autonomi del settore. L’obbligo contributivo nasce solo se sussistono certi requisiti soggettivi e oggettivi (ad es. attività di impresa organizzata con prevalenza di lavoro proprio o dei familiari) .

Questa guida assume un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolto ad avvocati e a chi opera nel settore edile (imprenditori, professionisti, privati) e intende affrontare anche aspetti complessi come l’accertamento sintetico o induttivo, presentando fonti normative e sentenze aggiornate (2024-2025) da fonti istituzionali italiane.

Accertamenti fiscali nelle imprese di costruzioni

Imposte dirette e Redditi (IRPEF, IRES, IRAP)

L’accertamento fiscale di un’impresa edile può riguardare le imposte sui redditi (IRPEF per le ditte individuali o IRPEF/IRAP, IRES/IRAP per le società). Il fisco può verificare:
– La regolarità della contabilità e dei documenti (fatture d’acquisto e vendita, registri) – accertamento analitico.
– L’eventuale utilizzo di metodi induttivi o sintetici (determinazione presuntiva del reddito).

Per le imprese edili, tipici indici di capacità contributiva utilizzati dall’Amministrazione possono essere: spese per autoconsumo, possesso di beni significativi, costi di investimento, ecc. In passato è stato applicato anche il redditometro (art. 38 DPR 600/1973), ora sostituito dai criteri parametrici introdotti nel 2016 (indicatore della capacità contributiva che tiene conto di spese e possesso di beni significativi). La Cassazione ha ribadito che, nell’accertamento sintetico, non basta il “possesso generico” di beni di lusso, ma essi devono rientrare nelle categorie specificamente previste (ad esempio, cavalli da corsa o da equitazione, non semplici fattrici o puledri) . Ciò conferma che il contribuente può contestare l’applicabilità di un indice predeterminato dimostrando che i presupposti tecnici (tipologia di bene, modalità di utilizzo) non ricorrono.

Per l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), l’assoggettamento di un’impresa edile dipende dalla presenza di una “base imponibile autonoma” (ad es. organico medio dei dipendenti o terzi servizi utilizzati). In linea generale, se la ditta è operativa (anche come società in liquidazione effettiva con attività residua), l’IRAP è dovuta, salvo particolari esenzioni (piccolo imprenditore, società inattiva) . Le recenti pronunce richiamano l’importanza di documentare bene le effettive mansioni svolte da soci e amministratori, in quanto la mancata prova dell’organizzazione di impresa comporta l’infondatezza di un accertamento contributivo INPS .

Gli atti di accertamento (avvisi con cui l’Agenzia rettifica ricavi/costi o imposte) devono essere motivati e notificati rispettando le formalità di legge. I termini di impugnazione sono perentori: occorre proporre ricorso alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Il contribuente deve verificare la legittimità della notifica (rispetto del domicilio eletto, modalità conformi al D.P.R. 602/1973) per rilevare eventuali nullità prima di ogni altro rilievo sostanziale .

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Le imprese edili sono frequentemente sottoposte a controlli sulle operazioni attive e passive. In edilizia valgono regole particolari: ad esempio il reverse charge IVA (inversione contabile) si applica in molti casi di subappalto e di erogazione di servizi di pulizia/manutenzione sugli immobili (art. 17 c.6 lett. a‑ter DPR 633/1972) . Ciò significa che è l’impresa committente (o appaltatore) a dover versare l’IVA, e non l’appaltatore (o subappaltatore): la mancata corretta applicazione del reverse charge può essere contestata con un avviso di mancata registrazione IVA.

In sede di accertamento IVA si verifica anche la corretta documentazione (fatture, registrazioni), il rispetto delle aliquote speciali per le ristrutturazioni e le agevolazioni fiscali (es. aliquote ridotte, detrazioni) e la regolare applicazione delle ritenute alla fonte (art. 15-ter D.P.R. 600/1973). Per es., l’Agenzia delle Entrate può contestare la detrazione dell’IVA se mancano documenti o se le operazioni sono state artificiosamente frazionate. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato il principio di neutralità IVA: nell’ambito di un accertamento in cui ricadano sia imposte dirette che IVA, l’IVA dovuta non deve essere oggetto di doppia imposizione. Ad esempio, se l’agenzia aveva già incluso l’IVA come maggior imposta, non può pretendere anche la normale imposta diretta su quella stessa quota .

Altri tributi

Le imprese di costruzioni possono inoltre essere sottoposte a verifiche su altri tributi: imposte di registro su contratti (appalti, compravendite), IMU/TASI su immobili posseduti, tributi locali sui rifiuti (TARI di magazzini/cantieri). Anche gli organi comunali o regionali potrebbero contestare non conformità catastali o mancati pagamenti di oneri urbanistici (contributi di costruzione).

Accertamenti contributivi e INAIL

L’accertamento contributivo (da parte di INPS e INAIL) è finalizzato a verificare l’osservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell’impresa edile e dei suoi soci. L’INPS può ad esempio contestare:

  • Assenza di iscrizione o mancato versamento dei contributi per artigiani, commercianti e cooperative edili (gestioni separate, gestione commercianti, gestione artigiani) nonché l’omissione di versamenti per i lavoratori dipendenti.
  • Irregolarità nella denuncia mensile UniEmens: versamenti non riconciliati al rapporto di lavoro.
  • Sanzioni Inail per mancata prevenzione sui cantieri (art. 14 D.Lgs. 81/2008, tasso di tariffa adeguato).

Le cooperative edili, per esempio, sono iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa e all’INPS; l’INPS controlla la regolarità contributiva tramite il DURC. Un DURC negativo (emesso dall’INPS/INAIL) blocca appalti e benefici per 15 giorni, e solo una pronta regolarizzazione dei versamenti ripristina la regolarità .

Dal punto di vista procedurale, l’accertamento contributivo è sottoposto a decadenza quinquennale (art. 14 DLgs 214/1997): l’INPS deve notificare l’avviso di addebito entro 5 anni dalla scadenza del contributo. Nel contenzioso, l’onere della prova ricade sull’Istituto previdenziale: come ha sottolineato il Tribunale di Milano, nel giudizio promosso dal contribuente per ottenere l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS dimostrare i “fatti costitutivi” della pretesa contributiva . Se l’INPS non dimostra, ad esempio, che l’imprenditore realmente gestiva abitualmente l’impresa (per quanto socio o amministratore), i contributi contestati possono essere revocati .

Inoltre, per i soci di S.r.l. ed S.a.s. l’iscrizione alle gestioni commercianti o artigiane sussiste solo se il socio partecipa personalmente all’attività aziendale con continuità e prevalenza . L’amministratore unico (se retribuito) ha di norma già copertura INPS Gestione Separata, e quindi i contributi ex commerciante non vengono applicati, come confermato da Cassazioni recenti.

Le sanzioni contributive consistono in maggiorazioni fino al 30% dei contributi dovuti, con possibilità di dilazione. In caso di errore accertato prima dell’avviso, è possibile sanare la posizione mediante il versamento degli importi e chiedere al giudice la riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso (art. 2 DLgs 158/05).

Controlli urbanistico-edilizi

Le verifiche urbanistico-edilizie non dipendono dal fisco ma dagli enti territoriali (Comune, Genio Civile, Uffici tecnici, Forze dell’ordine). Sono accertamenti amministrativi e penali volti a garantire la conformità dei lavori edili alle leggi sull’edilizia e sulla sicurezza. Tali controlli includono:

  • Accertamento del titolo abilitativo: verifica se i lavori eseguiti hanno il permesso di costruire (PDC), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di inizio lavori (CIL/CILA) corretti. Chi esegue opere di “demolizione e ricostruzione”, ampliamento o variazioni sostanziali senza titolo incorre in illecito penale (art. 44 DPR 380/2001).
  • Accertamento di conformità urbanistica (monoconformità): introdotto dall’art. 36-bis TUE (Salva Casa), consente di regolarizzare interventi minori irregolari presentando istanza all’ente. Come chiarito dalla Cassazione penale, l’art. 36-bis vale per opere in parziale difformità dal permesso, o in difformità dalla SCIA, ma non per opere realizzate in totale assenza di titolo edilizio . In altre parole, una costruzione del tutto abusiva non rientra in questa sanatoria agevolata.
  • Accertamenti catastali e urbanistici: verifica della corrispondenza tra quanto costruito e gli estremi catastali, i vincoli (paesaggistici, storico-artistici) e le destinazioni d’uso (cambi d’uso non autorizzati costituiscono abuso).
  • Sicurezza dei cantieri: controllo dell’osservanza delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, PSC/PSS allegati al PDC o alla SCIA). La mancata conformità anti-sismica, ad esempio, configura illecito penale anche se vi fosse un permesso di costruire.
  • Demolizioni forzate: se un’opera è abusiva, il Comune emette ordinanza di demolizione o rimessione in pristino. Tale ordinanza non si estingue col decorso del tempo: la Cassazione (penale) ha ribadito che l’abuso edilizio è illecito permanente e l’ordine di demolizione resta efficace anche dopo decenni .

Tra le ultime sentenze rilevanti in edilizia: la Cassazione penale n. 16349/2025 ha precisato che il reato di costruzione abusiva “si consuma” solo quando l’opera è ultimata in tutte le sue parti, e in ogni caso la prescrizione penale non estingue l’obbligo di abbattimento (lo Stato “non dimentica” l’abuso) . Inoltre, in cassazione n. 10054/2025 si è stabilito che la semplice presentazione di una domanda di condono (amnesty) non sospende automaticamente la demolizione delle parti non coperte dal condono stesso . In conclusione, chi subisce un controllo edilizio deve subito verificare lo stato legittimo delle opere e cogliere eventuali opportunità di sanatoria prima della demolizione forzata.

Modalità di accertamento e strumenti probatori

Gli accertamenti fiscali possono avvenire in forma ordinaria (controlli di documenti e dichiarazioni, accessi in azienda) o attraverso modalità “speciali”:

  • Accertamento analitico-ordinaro (art. 43 DPR 600/1973): l’Amministrazione esamina conti, registri e giustificativi, e rettifica le voci che non trova coerenti. L’avviso di accertamento analitico include sempre la motivazione e la descrizione delle voci rettificate.
  • Accertamento induttivo (art. 39 D.P.R. 600/1973): si applica per imprese con contabilità ordinaria, consiste nel rettificare le voci di bilancio mediante coefficienti standard (es. 10% per utili di società di capitali). Nel settore edile spesso l’IRPEF o l’IRES di imprese in perdita risultate non affidabili vengono integrate applicando un reddito minimo parametrato al capitale versato o all’attivo patrimoniale.
  • Accertamento sintetico o redditometrico (art. 38 D.P.R. 600/1973 e DM 10/9/1992): consiste nel fissare il reddito del contribuente sulla base di indici indiretti di capacità contributiva (spese per consumi, investimenti, etc.). Il contribuente può opporre prova contraria dimostrando che il proprio reddito dichiarato è già congruo rispetto alle spese sostenute (ex art. 38 co. 6 DPR 600/1973). Ad es. chi ha acquistato immobili, barche o automobili costose deve poter giustificare che i relativi esborsi siano avvenuti con redditi già tassati.
  • Accertamento automatico (previsto dall’art. 36-bis DPR 600/1973): riguarda la liquidazione dell’imposta quando l’Agenzia rileva anomalie formali o incongruenze oggettive (es. fatturato molto inferiore ai parametri di settore). Dal 2024 l’emissione di questi avvisi automatici prevede contraddittorio preventivo obbligatorio e non può essere notificata prima di 60 giorni dallo stesso .
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è un procedimento bonario in cui il contribuente e l’ufficio concordano un nuovo imponibile con riduzione delle sanzioni. Il contribuente può attivare la procedura (entro 90 giorni dall’avviso) e presentare istanza di adesione, anche per atti presunti (es. rettifiche accise o IVA). La recente riforma fiscale (DLgs 81/2025) ha introdotto novità: ad esempio, l’istanza per lo scomputo delle perdite d’impresa deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione , e non è più necessario che l’accertamento con adesione derivi da un atto precedente (possono avviarsi insieme per diverse annualità).

In tutti questi procedimenti il contribuente ha strumenti di difesa e partecipazione: può produrre documenti, chiedere audizioni all’ufficio, proporre un piano di rateizzo. Nei casi di procedimenti coattivi, va redatta una memoria difensiva e si consiglia di rivolgersi a un professionista.

Tempi procedurali e contenzioso

L’importanza del rispetto dei termini nell’accertamento tributario non può essere sottovalutata. Decorso il termine legale di impugnazione (60 giorni), l’atto diventa definitivo e il contribuente perde ogni possibilità di opposizione . Pertanto, alla notifica di un avviso di accertamento, si raccomanda di contattare subito il consulente per valutare vizi di forma (notifica irregolare, contraffazione) e sostanza.

Il ricorso tributario va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale competente (sede del contribuente) nei termini di legge. Oltre al ricorso, si può chiedere contestualmente la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il grave danno incombente. Il successivo grado di appello è la Commissione Tributaria Regionale, e in via straordinaria la Corte di Cassazione.

In edilizia e contributivo si utilizzano altre sedi: l’ente comunale non dispone di un grado di appello interno, quindi per ordini di demolizione o dinieghi SCIA si ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR); per contributi INPS/INAIL, il giudizio si svolge davanti al Giudice del Lavoro (con valenza previdenziale) o al Tribunale ordinario (per controversie civili).

Importanti novità 2025 (DLgs 81/2025): è stata estesa la possibilità della conciliazione tributaria anche ai ricorsi pendenti in Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, e introdotte misure per scomputare le perdite da accertamento in adesione . Inoltre, è stata prevista la decorrenza della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) e, dal 2024, l’entrata in funzione di nuovi strumenti di definizione agevolata delle sanzioni (ai sensi degli artt. 18‑19 DLgs 81/2025) .

Da ultimo, va segnalata una pronuncia recente di impatto processuale: la Cassazione con ordinanza 27 agosto 2025 n. 23939 ha stabilito che se la società è cancellata dal Registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’atto è nullo per difetto di legittimazione passiva dell’entità giuridica . In questi casi l’accertamento non può essere sanato notificandolo ai soci. Tale principio rafforza la necessità di controllare sempre l’effettiva esistenza in vita della società al momento del controllo fiscale.

Sanzioni tributarie ed edilizie

Gli errori riscontrati in accertamento generano sanzioni: per il fisco vanno dall’1% fino al 200% della maggiore imposta dovuta, a seconda del grado di colpa (percepibile dall’art. 13, 15 e 12 del D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.). Tipicamente, nella prima contestazione si applicano sanzioni moderate (da 20% a 40%), ma in caso di recidiva o comportamenti fraudolenti si tocca il massimo 200%. Le sanzioni (e interessi) cessano se il contribuente definisce la posizione (ravvedimento operoso) prima della notifica dell’accertamento o, in caso di atto notificato, definendo con adesione (riducendo a 1/3 le sanzioni) o impugnando e vincendo il ricorso. Le sanzioni minime per omessa dichiarazione e per omessi versamenti sono distinte (ad esempio, 30% per dichiarazione omessa, 30-100% per imposta dovuta non versata) .

In edilizia, le violazioni urbanistiche prevedono sanzioni amministrative e penali. Le opere abusive sono soggette a rimozione coattiva (ordinanza comunale) e, in caso di contestazione penale (art. 44 TUE), a multa o arresto (nei casi più gravi) . Le pene penali cadono col rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (condono): Cass. 2018/54707 e segg. hanno stabilito che l’ottenimento del condono ai sensi dell’art. 36 TUE estingue i reati contravvenzionali urbanistici, eccetto quelli derivanti da norme speciali (p.es. antisismiche) . In ogni caso, la prescrizione penale parte solo dall’ultimazione dei lavori illegali , e non esclude mai l’abbattimento dell’opera.

Strategie difensive del debitore

La difesa del contribuente/debitore si articola su più livelli:

  • Verificare la regolarità formale: controllo notifiche, termini, decadenze, competenza. Un vizio di forma (notifica errata o tardiva) può annullare l’accertamento. È essenziale osservare i termini per ricorso (60 gg) e possibili sospensioni (agosto, Covid, contraddittorio obbligatorio) .
  • Predisporre la documentazione: raccogliere contratti, fatture, libri contabili, certificazioni antinfortunistiche, DURC. Qualora l’ufficio contestasse incongruenze, va prodotta la prova contraria puntuale (es. fatture d’acquisto, schede di cantiere, buste paga) per dimostrare la regolarità o il calcolo alternativo del reddito.
  • Accertamento con adesione e concordato: se è ragionevole definire la causa, valutare le ipotesi conciliatorie con l’Agenzia. Con l’accertamento con adesione si può chiudere il contenzioso pagando le imposte e riducendo la sanzione a 1/3 . Anche a livello civilistico è possibile proporre la conciliazione (definizione agevolata sanzioni, rottamazione debiti).
  • Ricorso tributario: presentare ricorso motivato alla Commissione tributaria. Si possono contestare gli elementi di fatto (ad es. l’elemento reddituale induttivo) o di diritto (applicazione errata di normative e indici). In alcuni casi, il contribuente può addirittura sottoporre una “istanza di autotutela” o di remissione in bonis, ma tali strumenti sono limitati rispetto al ricorso formale.
  • Ricorso amministrativo/giurisdizionale: per gli atti non tributari (ordinanze di demolizione, rifiuto SCIA, cartelle esattoriali emesse da Comuni) si ricorre al TAR o al Giudice Ordinario, entro i termini perentori previsti.
  • Sospensione e compensazione: per procedere con cautela, è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia degli atti o proporre il pagamento di quanto dovuto per evitare misure esecutive. Quando i debiti tributari derivano da errore condiviso d’ufficio, valutare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) prima della notifica dell’accertamento, o il pagamento del capitale e interessi ex 27 dlgs 46/1999 (rottamazione dell’IVA) o la definizione agevolata delle sanzioni (DLgs 81/2025) dopo l’accertamento .

In pratica, l’imprenditore edile deve agire tempestivamente, spesso affidandosi a un commercialista o avvocato tributarista che costruisca una difesa puntuale. Ad es., può redigere subito la memoria difensiva presentando gli elementi indispensabili al giudice (dichiarazione dei redditi, registro beni ammortizzabili, accessi e rilievi notarili) per contrastare le asserite discrepanze.

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento fiscale?
    R: Il contribuente ha 60 giorni dalla data di notifica per presentare ricorso alla Commissione Tributaria (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Occorre calcolare il giorno successivo alla notifica e tenere conto della sospensione dei termini di agosto. Decorso tale termine, l’accertamento diventa definitivo.
  • D: Cosa succede se l’Amministrazione non rispetta il contraddittorio preventivo?
    R: La riforma 2023-2024 (art. 6-bis Statuto del contribuente) ha stabilito che la mancanza del contraddittorio informato obbligatorio rende l’avviso annullabile . In pratica, se l’ufficio non ha dato 60 giorni di tempo al contribuente per rispondere, l’accertamento può essere impugnato per violazione del diritto di difesa (e magari riannullato).
  • D: Che cos’è l’accertamento sintetico (o redditometrico) e come mi difendo?
    R: L’accertamento sintetico determina il reddito presunto sulla base di spese o beni detenuti. Ad es., spese di mantenimento di un cavallo da corsa sono indice di reddito elevato. Il contribuente può opporre una prova libera dell’effettivo reddito (ex art. 38 co. 6 DPR 600/1973). Occorre dimostrare che il reddito dichiarato è congruo con quelle spese (ricevute, bonifici, atti). Cassazione 4/2/2025 n.2696 ha confermato che non basta il possesso generico di cavalli: devono essere cavalli “da equitazione o da corsa” per far scattare l’indice . Se l’ufficio include beni non pertinenti negli indici, si può far valere tale orientamento in tribunale.
  • D: L’INPS mi ha notificato un avviso di addebito contributi; come mi difendo?
    R: Deve verificare anzitutto se sussistono i requisiti per l’iscrizione e il pagamento (es. attività prevalente dell’imprenditore, numero dipendenti, contratto di lavoro). L’INPS deve provare i fatti costitutivi del credito (cfr. Trib. Milano 24/1/2024) . Se l’imprenditore dimostra di avere soltanto funzioni amministrative (non organizzative) o che la Società era già in liquidazione, l’obbligo contributivo può non sussistere . Si possono produrre buste paga, accordi assembleari, documenti ANPAL. In sede contenziosa il giudice valuterà se sussistono le condizioni soggettive di iscrizione.
  • D: Ho eseguito lavori in parte abusivi senza permesso; è possibile sanare tutto con l’accertamento di conformità?
    R: Dipende dal tipo di abuso. La legge Salva Casa (art. 36-bis TUE) prevede la sanatoria agevolata solo per interventi in parziale difformità dal permesso o in difformità dalla SCIA semplice . Se le opere sono state realizzate senza alcun titolo (totale abusivismo), allora l’art. 36-bis non si applica . In tal caso bisogna valutare altre vie: presentare domanda di condono edilizio (se ancora pendente), oppure, se possibile, regolarizzare tramite SCIA alternativa (per opere non soggette a PDC). In ogni caso la demolizione coatta può essere eseguita anche dopo anni se non viene sanata l’abuso .
  • D: Cosa comporta un ordine di demolizione da parte del Comune?
    R: L’ordine è esecutivo. Secondo la Cassazione (penale) più volte ribadito, l’abuso edilizio “consuma” solo al completamento dell’opera e l’ordine di demolizione non decade mai col passare del tempo . Se la parte inizio l’abbattimento non impedisce al Comune di completare l’opera in qualsiasi momento. Il debitore può ricorrere al TAR entro 60 giorni, ma senza motivi nuovi (ad es. sopravvenute modifiche normative). In genere, il ricorso al TAR può sospendere l’esecuzione, ma va presentato subito.
  • D: Quali agevolazioni fiscali possono interessare il settore edilizio?
    R: Non rientrano strettamente in un “accertamento”, ma va ricordato il regime speciale del Superbonus (110%): i crediti generati dalle agevolazioni edilizie possono essere oggetto di cessione e controlli. Le recenti problematiche (indagini su crediti di imposta) hanno visto attenzione del fisco sulle cessioni non documentate o sui requisiti tecnici degli interventi. In ogni caso, gli accertamenti sugli incentivi fiscali seguono regole proprie (es. arrivo di richieste integrative o sanzioni specifiche per frodi nel credito imposta), e necessitano di particolare cautela nella reportistica e nelle perizie asseverate.

Tabelle riepilogative

Tipo di accertamentoAmbitoRiferimento normativoSoggetto accertatorePossibili azioni di difesa
Analitico (contabilità)Imposte dirette/IVADPR 600/73 art.43 (redditi/IRAP); DPR 633/72 art.57 (IVA)Agenzia EntrateMemoria difensiva con documenti contabili; ricorso CTR.
Induttivo (parziale o globale)Imposte diretteDPR 600/73 art.39Agenzia EntrateDimostrare congruità costi; ricorso.
Sintetico (redditometro)Imposte diretteDPR 600/73 art.38, D.M. 10/9/92Agenzia EntrateProva reddituale effettivo; ricorso.
Automatico (liquidazione)IVA, redditiDPR 600/73 art.36-bis/36-terAgenzia Entrate (notifica cartella)Contestare irregolarità formali, richiedere contraddittorio.
Accertamento con adesioneImposte su redditi/IVAD.Lgs. 218/1997 e succ.mod.Agenzia EntratePresentare istanza di adesione, periti e calcoli alternativi.
ContributivoContributi INPS/INAILL. 88/1989, L. 335/95, DPR 1124/1965, ecc.INPS, INAIL, Casse EdiliDimostrare inesistenza obbligo (es. ruoli, organigramma); ricorso giudiziale.
Urbanistico-edilizioPermessi/SCIA/Norme edilizieDPR 380/2001 (art.44, 36-bis, ecc.), D.L. 69/2024Comune, Polizia Edilizia, Genio CivileRicorso TAR (appello) entro 60 gg; istanza di sanatoria, SCIA integrativa.
Strumento difensivoEffetti/soglia di operatività
Ricorso alla Commissione TributariaAnnullamento o riduzione dell’accertamento, sospensione dell’esecuzione. Termini: 60 giorni.
Accertamento con adesioneDefinizione a importo concordato (riduzione sanzioni a 1/3). Termine: entro 90 giorni dall’avviso.
Ravvedimento operosoPagamento spontaneo degli importi + sanzione ridotta (in base ai giorni di ritardo). Prima della notifica.
Rottamazione (DLgs 46/99)Pagamento di debito IVA/tributi (capitale+spese), estinzione sanzioni.
Definizione agevolata sanzioni(DLgs 81/2025) Estinzione parziale delle sanzioni penali/tributarie.
Istanza di autotutela/integrazioneRichiesta all’agenzia di annullare/modificare l’atto per errore o nuovi elementi (raro).
Ricorso al TAR (per urbanistico)Sospende ordinanza comunale; possibilità di impugnare rigetto SCIA.
Dissenso motivato (accessi ispettivi)Obbligo dell’ufficio di verbalizzare contestazioni; elementi utili in giudizio.

Simulazioni pratiche

Caso 1 – Accertamento IVA su Subappalti: Società EdiliA. s.r.l., appaltatrice di un cantiere pubblica, riceve un avviso di rettifica IVA relativo a fatture di subappalto (inversione contabile non applicata). L’avviso contesta 50.000€ di IVA non versata e relative sanzioni. Difesa: l’amministratore e il commercialista verificano le fatture ricevute e le normative sul reverse charge. Se il lavoro era effettivamente in regime di subappalto ai sensi dell’art. 17 c.6 lett. a-ter, l’IVA sarebbe dovuta dal committente e quindi l’accertamento appare ingiusto. Si raccoglie la documentazione probatoria (contratti di subappalto, pagamenti sul conto corrente) e si presenta ricorso mostrando che l’inversione era corretta. Si segnala inoltre che, per analogia con la giurisprudenza di Cassazione, non si possono addebitare all’imprenditore importi IVA già transitati nell’esposizione contabile dell’appaltatore .

Caso 2 – Redditometro e IRPEF: Il titolare di ImpresaCostruzioni ha dichiarato redditi IRPEF modesti, ma possiede una villa di pregio e automezzi costosi. L’Agenzia lo assoggetta ad accertamento sintetico, applicando indici di capacità contributiva (superficie e posti auto). L’impresa contesta che tali beni derivano da eredità, non da redditi dell’attività edile. In memoria difensiva si allegano atti di successione e perizie catastali per documentare il valore del patrimonio iniziale. Si fornisce anche un rendiconto delle spese di costruzione della villa (con ricevute) per dimostrare l’uso di fondi già tassati. Il Giudice Tributario valuta tali elementi e può ridurre o annullare l’avviso sintetico se la prova contraria è ritenuta sufficiente.

Caso 3 – Accertamento contributivo INPS: Cooperativa Edile Beta omette di versare i contributi per soci amministratori. L’INPS invia avviso di addebito di 20.000€ più sanzioni. La cooperativa dimostra che i soci amministratori erano già coperti dal libero professionista (contributi INPS Gestione Separata) e che il contratto sociale prevedeva altri organi sociali (capo operaio, affini) che svolgevano la parte tecnico-operativa. Si producono verbali assembleari, pagine del libro soci e documentazione buste paga. Il giudice del lavoro accoglie la tesi che l’attività dei soci era riconducibile solo a funzioni amministrative e non imprenditoriali, quindi riduce/sospende i contributi ex commerciante .

Caso 4 – Abuso edilizio sanato: Un privato fa un ampliamento parziale abusivo di un capannone. Dopo scoperta dell’abuso e ordinanza di demolizione, presenta istanza di accertamento di conformità (art. 36-bis TUE) all’ufficio tecnico comunale. La domanda include progetto conforme alle norme vigenti. Il Comune ritiene l’intervento «sanabile» come monoconformità. L’ente applica le nuove regole del Salva Casa: il privato paga solo sanzione ridotta (invece dell’intero onere di ricostruzione) e ottiene il permesso in sanatoria. Se l’operazione non fosse rientrata tra i casi di parziale difformità, la demolizione sarebbe rimasta obbligatoria .

Conclusioni

Le imprese di costruzioni operano in un contesto di accertamenti complesso: fiscale, contributivo e urbanistico si intrecciano spesso. Dall’analisi emerge che la chiave difensiva è la corretta gestione documentale e procedurale: conservare fatture, contratti, certificati, e rispettare le scadenze procedurali. La giurisprudenza recente ribadisce l’importanza di rispettare i requisiti formali (es. notifica all’entità giuridica esistente ) e offre strumenti di tutela a favore del debitore (presunzioni limitate, accertamento sintetico con spazio alla prova contraria , obbligo del fisco di dimostrare gli elementi contabili). Dal punto di vista dell’avvocato o consulente, è fondamentale tenersi aggiornati sulle novità normative come il contraddittorio obbligatorio e le nuove disposizioni del DPR 380/2001 (Salva Casa).

Nei contenziosi futuri, l’imprenditore edile dovrà inoltre bilanciare le opzioni tra definizione agevolata (ad es. adesione, ravvedimento) e contenzioso formale: spesso una risoluzione transattiva, se ben motivata, riduce tempi e rischi (es. rischio di accertamenti onerosi o di perdere il diritto di difesa per decadenza). In ogni caso, avere alle spalle un organo difensivo (avvocato tributarista/tecnico) è essenziale per valutare ogni stratagemma giuridico alla luce di questa complessa normativa e della prassi applicativa.

Fonti normative e giurisprudenziali: per semplicità di consultazione, di seguito si elencano le principali norme e sentenze citate:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento delle imposte sui redditi)
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Accertamento dell’IVA)
  • D.Lgs. 546/1992 (Procedura tributaria, art. 19 e 21 sui ricorsi)
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente, art. 6-bis sul contraddittorio preventivo)
  • D.Lgs. 218/1997 (Accertamento con adesione, articoli 5 e segg.)
  • D.P.R. 23 agosto 1988, n. 400 e D.Lgs. 14/2011 (accertamenti IRAP)
  • T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) art. 31, 33, 36, 44 e modifiche introdotte dalla l. 105/2024 (art. 36-bis)
  • Legge 3 aprile 1966, n. 385; Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (condoni edilizi storici)
  • Norme previdenziali: L. 335/1995 art. 2 (gestione commercianti), Legge 88/1989 (edilizia e Casse Edili)
  • Cass. Pen. Sez. III, ord. 6 maggio 2025, n. 16689 (accertamento di conformità urbanistica, art. 36-bis TUE)
  • Cass. Pen. Sez. III, sent. 30 aprile 2025, n. 16349 (abuso edilizio permanente e ordine demolizione)
  • Cass. Pen. Sez. III, sent. 22 luglio 2025, n. 10054 (condono edilizio, domande pendenti)
  • Cass. Pen. Sez. III, sent. 27 ottobre 2025, n. 34982 (condono, opere antisismiche non sanate da art. 36)
  • Cass. Civ. Sez. V, ord. 19 febbraio 2025, n. 2696 (accertamento sintetico: indici di capacità contributiva sui cavalli)
  • Cass. Civ. Sez. V, ord. 27 agosto 2025, n. 23939 (società cancellata: avviso nullo)
  • Trib. Milano, Sez. lav., sent. 24/1/2024, n. 334 RGL (onere di prova INPS contributi)

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Gestisci un’impresa edile, società di costruzioni o ditta di ristrutturazioni e hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano ricavi presunti, lavori non fatturati, costi ritenuti indeducibili, IVA non versata, oppure anomalie legate a cantieri, subappalti o manodopera?
Temi che dinamiche tipiche del settore edilizio vengano trasformate in presunzioni automatiche, con recuperi fiscali, sanzioni e interessi molto elevati?

Devi saperlo subito:

👉 la complessità dei cantieri non equivale a evasione,
👉 ritardi, SAL e varianti non sono ricavi occulti,
👉 moltissimi accertamenti nelle imprese di costruzioni sono presuntivi, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • perché le imprese edili sono spesso accertate,
  • quali controlli utilizza il Fisco,
  • quali errori commette frequentemente l’Amministrazione,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Accerta Spesso le Imprese di Costruzioni

Le imprese di costruzioni sono particolarmente attenzionate perché:

  • lavorano su cantieri complessi e pluriennali,
  • utilizzano manodopera diretta e subappalti,
  • gestiscono stati di avanzamento lavori (SAL),
  • sostengono costi elevati e anticipazioni finanziarie,
  • operano con margini variabili,
  • sono coinvolte in bonus edilizi e detrazioni.

Il ragionamento tipico del Fisco è spesso questo (ed è fuorviante):

👉 “Se il cantiere è avanzato, allora i ricavi dovevano già essere dichiarati.”

Ma attenzione:

➡️ i ricavi maturano secondo regole contabili precise,
➡️ i lavori possono essere non ancora fatturabili,
➡️ l’edilizia non segue logiche di cassa immediate.


Cos’è l’Accertamento Fiscale in un’Impresa Edile

L’accertamento fiscale può essere:

  • analitico,
  • analitico-induttivo,
  • induttivo puro,
  • basato su ISA,
  • fondato su controlli di cantiere,
  • supportato da indagini bancarie e documentali.

Il Fisco spesso ricostruisce i ricavi partendo da:

  • avanzamento fisico dei lavori,
  • costi sostenuti per materiali e manodopera,
  • confronti tra fatture, SAL e incassi,
  • ricarichi teorici,
  • confronto con imprese “simili”.

👉 Sono ricostruzioni presuntive, non prove dirette di incasso.


I Controlli Più Usati dal Fisco nel Settore Edile

Negli accertamenti alle imprese di costruzioni vengono spesso utilizzati:

  • verifica dei cantieri attivi,
  • analisi dei SAL,
  • confronto tra costi e ricavi dichiarati,
  • controllo dei subappalti,
  • presunzione di lavori non fatturati,
  • esame dei conti correnti.

👉 Controlli che spesso non tengono conto della reale dinamica contrattuale.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti fiscali alle imprese edili il Fisco contesta spesso:

  • ricavi non dichiarati su lavori in corso,
  • fatturazione ritenuta tardiva,
  • costi giudicati non inerenti,
  • IVA su prestazioni presunte,
  • antieconomicità dell’attività,
  • incongruenze ISA.

👉 Molte contestazioni si basano su interpretazioni, non su incassi certi.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti nel settore costruzioni presentano vizi rilevanti, tra cui:

  • confondere avanzamento lavori con ricavi imponibili,
  • ignorare le regole sui lavori in corso su ordinazione,
  • non considerare ritardi, sospensioni e varianti,
  • applicare ricarichi medi astratti,
  • estendere una stima a più esercizi,
  • utilizzare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Avanzamento Lavori ≠ Ricavo Tassabile

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 il Fisco deve provare che:

  • il lavoro è contrattualmente maturato,
  • il corrispettivo è esigibile o incassato,
  • il ricavo non è stato dichiarato.

Non basta dimostrare:

  • che il cantiere è visibilmente avanzato,
  • che sono stati sostenuti dei costi,
  • che il committente “avrebbe potuto” pagare.

👉 Il cantiere non è sinonimo di ricavo.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento fiscale a un’impresa di costruzioni è ribaltabile se:

  • i ricavi sono stimati solo sull’avanzamento dei lavori,
  • manca prova di incassi o fatturazioni dovute,
  • non sono considerate le regole sui SAL,
  • i costi sono disconosciuti senza motivazione,
  • le presunzioni non sono qualificate,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La stima astratta non basta a tassare.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • ricavi presunti molto elevati,
  • recuperi di IRES/IRPEF, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi rilevanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • crisi finanziaria dell’impresa.

👉 Nel settore edile le presunzioni possono essere estremamente pericolose.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare il metodo di accertamento

Verificare:

  • su quali presunzioni si basa l’atto,
  • se rispetta le regole contabili e fiscali del settore,
  • se presenta errori strutturali.

2. Dimostrare la reale gestione dei cantieri

La difesa efficace dimostra:

  • contratti e SAL,
  • lavori in corso non ancora fatturabili,
  • varianti e sospensioni,
  • tempi di incasso,
  • rapporti con subappaltatori.

📄 Prove tipiche:
contratti, SAL, contabilità di cantiere, stati lavori, documentazione tecnica e amministrativa.

3. Smontare la stima dei ricavi

È fondamentale dimostrare che:

  • i ricavi non erano maturati,
  • i costi sono coerenti,
  • i margini reali sono compatibili con il settore.

👉 Senza prova del ricavo, l’accertamento non regge.

4. Gestire correttamente il contraddittorio

Serve per:

  • spiegare la reale dinamica dei cantieri,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’impresa

La difesa serve a:

  • ridurre o annullare la pretesa,
  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • garantire la continuità aziendale.

7. Prevenire futuri accertamenti

È utile:

  • curare la contabilità di cantiere,
  • documentare SAL e varianti,
  • mantenere coerenza tra costi e ricavi,
  • conservare tutta la documentazione.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti fiscali alle imprese di costruzioni richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza concreta del settore edilizio.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento all’impresa edile,
  • contestazione delle presunzioni su cantieri e SAL,
  • ricostruzione della reale posizione fiscale,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’impresa e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento fiscale nelle imprese di costruzioni non è automaticamente legittimo solo perché un cantiere è attivo o avanzato.
Il Fisco deve provare i ricavi effettivamente maturati, non dedurli dall’andamento dei lavori.

Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua impresa.

👉 Agisci subito: nell’edilizia, la realtà del cantiere conta più di qualsiasi presunzione teorica.

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Difendersi da un accertamento fiscale nel settore costruzioni è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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