Accertamento Nei Panifici: Produzione Vs Vendite E Come Difendersi

L’accertamento fiscale nei panifici è tra i più frequenti e tecnicamente delicati, perché l’Amministrazione tende a confondere quantità prodotte con quantità effettivamente vendute.
Quando la Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano un controllo, spesso ricostruiscono i ricavi partendo da consumi di farina, capacità produttiva dei forni, orari di lavoro e personale impiegato, arrivando a stimare incassi che non tengono conto della realtà quotidiana di un panificio.

È fondamentale chiarirlo subito:
la produzione non equivale automaticamente a vendita.

Molti accertamenti nei panifici vengono annullati o ridimensionati quando si dimostra che il metodo presuntivo utilizzato non riflette l’effettiva dinamica commerciale.


Perché i panifici sono nel mirino del Fisco

I panifici sono spesso oggetto di controlli perché:

• producono internamente i prodotti
• utilizzano materie prime facilmente misurabili
• vendono prodotti a basso prezzo unitario
• operano con forti incassi giornalieri
• utilizzano contanti e POS
• hanno produzioni giornaliere variabili
• subiscono scarti e invenduto rilevanti

Queste caratteristiche favoriscono ricostruzioni teoriche che non considerano le perdite fisiologiche del settore.


Gli indicatori di produzione più usati negli accertamenti

Negli accertamenti ai panifici vengono frequentemente utilizzati indicatori come:

• quantità di farina acquistata
• resa teorica della farina
• numero presunto di pezzi prodotti
• capacità produttiva dei forni
• ore di lavoro del laboratorio
• personale impiegato
• scontrino medio presunto
• confronto tra acquisti e vendite

Se applicati in modo standard, questi indicatori sono giuridicamente deboli.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti ai panifici, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• applica rese standard a produzioni artigianali
• ignora scarti, prove di cottura e difetti
• non considera l’invenduto giornaliero
• trascura pane regalato o donato
• confonde produzione con vendita
• ignora variazioni di peso e formato
• non considera stagionalità e festività
• utilizza presunzioni isolate
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Produzione, invenduto e scarti: il nodo centrale

Nel settore della panificazione è fisiologico avere:

• pane invenduto a fine giornata
• scarti di lavorazione
• pane bruciato o difettoso
• prove di cottura
• resi da clienti
• donazioni o smaltimenti

Questi elementi abbassano drasticamente il ricavo reale rispetto alla produzione teorica.


Quando l’accertamento è illegittimo

L’accertamento basato su produzione presunta è illegittimo se:

• la contabilità è sostanzialmente attendibile
• le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
• la ricostruzione è astratta o sproporzionata
• manca la prova del maggior incasso
• produzione e vendita vengono confuse
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il pane prodotto non è automaticamente pane venduto.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa di un panificio deve essere analitica e concreta e può basarsi su:

• registri dei corrispettivi
• dati dei corrispettivi telematici
• fatture di acquisto delle materie prime
• documentazione di scarti e invenduto
• procedure di smaltimento
• listini prezzi reali
• variazioni di peso dei prodotti
• turnazioni del personale
• giornate di chiusura o ridotta attività
• stagionalità e festività
• incassi POS e flussi bancari
• perizie tecniche di produzione
• perizie economico-contabili

Dimostrare la differenza reale tra produzione e vendita è decisivo.


Il ruolo dello scontrino medio

Uno degli errori più comuni è:

• fissare uno scontrino medio astratto
• moltiplicarlo per la produzione teorica
• ottenere un ricavo presunto irreale

La difesa deve dimostrare che:

• molti clienti acquistano pochi euro di pane
• il prezzo al chilo varia per tipologia
• esistono prodotti base a margine ridotto
• lo scontrino varia durante la giornata

Lo scontrino medio non è una costante matematica.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo presuntivo
• smontaggio degli indicatori standard
• dimostrazione di scarti e invenduto
• separazione tra produzione e vendita
• ricostruzione analitica alternativa dei ricavi
• spiegazione economica delle anomalie
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

Se cade il metodo, cade l’intera pretesa fiscale.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento per il tuo panificio:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica gli indicatori utilizzati
• controlla la motivazione dell’accertamento
• ricostruisci produzione e vendite reali
• raccogli documentazione contabile e tecnica
• prepara osservazioni tecniche al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è essenziale per evitare che la stima diventi definitiva.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• compromissione della continuità dell’attività


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa di panifici e laboratori artigianali colpiti da accertamenti fondati su produzione presunta e rese standard, spesso annullati per inattendibilità del metodo.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare le presunzioni sulla produzione
• dimostrare la correttezza dei ricavi dichiarati
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Nel settore della panificazione produrre non significa vendere tutto.
Agire subito significa impedire che una stima teorica diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

Gli accertamenti fiscali nel settore panificazione sono spesso basati sull’analisi dei consumi di materie prime (farina, lievito, ecc.) e sulla verifica della congruità tra la produzione teorica e le vendite dichiarate. Questo genere di indagine – noto come “paninometro” – ricostruisce i ricavi presunti a partire dai quantitativi di farina e lievito acquistati dal panificio . Il punto di vista del debitore (titolare del panificio) richiede di conoscere gli elementi che l’Ufficio può utilizzare e le tutele previste, per organizzare una difesa efficace sia in sede amministrativa (contraddittorio con l’Agenzia) sia in contenzioso tributario (ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e successivi gradi di giudizio).

L’analisi qui proposta, aggiornata al 2025, presenta innanzitutto il quadro normativo di riferimento e i principali tipi di accertamento applicabili al panificio. Vengono quindi esaminati in dettaglio i metodi tipici (produzione di pane da farina e lievito, controlli bancari e indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA) con esempi numerici concreti. Seguono suggerimenti pratici per la difesa del contribuente (procedura endoprocedimentale, ricorsi tributari, accordi con l’Agenzia) e le strategie più efficaci documentate da sentenze recenti della Corte di Cassazione e della prassi amministrativa. Il linguaggio è tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolto a professionisti, imprese e privati che vogliono approfondire i rischi e le soluzioni in caso di controllo fiscale su un panificio.

Quadro normativo di riferimento

Le norme fondamentali che regolano gli accertamenti fiscali sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA). In particolare:

  • Accertamenti sul reddito (IRPEF/IRES): DPR 600/1973, Titolo VI (artt. 38-43) definisce le modalità di rettifica delle dichiarazioni, i termini di decadenza e le varie tipologie di accertamento. L’art. 39 prevede l’accertamento analitico-induttivo: anche con contabilità regolarmente tenuta, l’Ufficio può procedere a rettifiche se sussistono “presunzioni gravi, precise e concordanti” di incompletezza . In pratica, il fisco può ricostruire i ricavo “oltre i registri” utilizzando elementi indiretti (es. quantità di farina o lievito acquistati) valorizzati a prezzi di mercato . L’art. 38 TUIR disciplina l’accertamento sintetico (redditometro), basato sulle spese e capacità di spesa del contribuente. L’art. 32 DPR 600/73 invece disciplina le indagini bancarie: l’Agenzia può ottenere le copie dei conti correnti del contribuente e, per legge, i versamenti o prelievi non giustificati si presumono redditi tassabili .
  • Accertamenti IVA: DPR 633/1972 (artt. 51, 52, 54) fissa norme analoghe per ricostruire il volume d’affari. Ad esempio, l’art. 54, comma 2 (IVA) corrisponde all’art. 39, comma 1(d) (IRPEF), permettendo all’Ufficio ricostruzioni induttive dei ricavi anche in assenza di irregolarità contabili formali . L’art. 51, comma 2 n.2 DPR 633/72 estende all’IVA il potere di accertamenti basati su riscontri bancari.
  • Statuto del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212): garantisce diritti e garanzie al contribuente, tra cui il contraddittorio preventivo endoprocedimentale. In base all’art. 12 dello Statuto, prima di notificare un avviso fondato su presunzioni semplici (studi di settore, parametri, analitico-induttivo, ISA, ecc.), l’Agenzia è tenuta a convocare il contribuente per raccogliere chiarimenti . In altre parole, l’Ufficio deve invitare il titolare del panificio a un incontro (ad es. tramite lettera di invito o contraddittorio). L’omissione del contraddittorio obbligatorio determina la nullità dell’atto fiscale (Cass. ord. n. 11433/2019). Il contraddittorio si applica sia ai controlli basati su consumi di materie prime sia a quelli derivanti da ISA/parametri .
  • Procedure di accertamento: il Contraddittorio endoprocedimentale è oggi obbligatorio per gli accertamenti induttivi e parametrici . L’avviso di accertamento (IRPEF/IVA) deve essere notificato rispettando i requisiti formali del DPR 600/73 (firma, legittimazione dell’ufficio, termini di decadenza) . Controlli e verifiche fiscali devono sempre motivare compiutamente le deduzioni dell’Ufficio (Statuto, art. 3) e consentire la contestazione del contribuente prima della loro efficacia. I termini di decadenza normalmente sono di 4 anni (fino al 2024 erano 5 anni, salvo casi di dichiarazione omessa portano a 6-10 anni). In sede di contenzioso tributario, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso ; in appello alla Commissione Regionale entro ulteriori 60 giorni dalla notifica della sentenza CTP. L’ultima istanza è la Corte di Cassazione (ricorso per motivi di diritto).
  • Indici sintetici di affidabilità (ISA): dal 2019 gli ISA hanno sostituito gli studi di settore per imprese e professionisti. Per i panifici esiste l’ISA denominato DD12U – Panificazione (prodotti da forno freschi), aggiornato dal DM 18/03/2024. L’ISA attribuisce a ciascun codice Ateco un “reddito potenziale” in base a fatturato, costi e dati strutturali (superficie del laboratorio, dipendenti, ecc.) . Se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta per più del 20% da quello calcolato dall’ISA, il fisco è autorizzato a chiedere chiarimenti e, in caso di giustificazione insufficiente, a emettere un avviso. Anche l’uso degli ISA richiede contraddittorio preventivo (art.12 L.212/2000) .

In sintesi, il panificio può subire diversi tipi di accertamento diretti (IRPEF/IRES, IVA, IRAP): analitico-contabili (basati su riscontri certi in contabilità), analitico-induttivi (paninometro sui consumi di materie prime), induttivi puri (applicazione di coefficienti forfettari), sintetici tramite ISA, oltre agli accertamenti bancari e finanziari. Sotto il profilo processuale, il contribuente può difendersi già nella fase di indagine con memorie e documenti in contraddittorio, e poi formalmente contestare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria (art. 43 DPR 600/73).

Principali tipologie di accertamento nei panifici

  • Accertamento analitico-contabile (art. 39, co.1, lett. a-c DPR 600/73): si basa su riscontri documentali certi (verbali di verifica, incroci tra libri contabili e registri IVA, dichiarazioni di terzi, ecc.). Se emergono errori o omissioni certi, l’Ufficio rettifica il reddito dichiarato. Es.: se dai registri IVA risulta un fatturato inferiore di fatto a quello indicato nel bilancio, può procedere a rettificare il reddito in base alle evidenze contabili.
  • Accertamento analitico-induttivo (“Paninometro”) (art. 39, co.1, lett. d DPR 600/73): anche con contabilità apparentemente regolare, l’Ufficio può ricostruire il reddito “oltre i registri” utilizzando presunzioni sui consumi di materie prime . Nel panificio le materie prime essenziali sono la farina e il lievito. L’Agenzia calcola la produzione teorica di pane basandosi sui kg di farina e lievito acquistati, applicando coefficienti di resa tecnici e un prezzo medio di vendita. La differenza tra i ricavi così stimati e i ricavi effettivamente dichiarati viene considerata “venduto in nero” e tassata come reddito aggiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di questo metodo (c.d. paninometro) se applicato in modo corretto e motivato . In particolare, nell’ordinanza Cass. n. 21860/2018 i giudici hanno ribadito che il Fisco può ricavare presunzioni gravi, precise e concordanti dall’acquisto di farina e lievito: dall’analisi dei consumi emerse una produzione “potenziale” di pane molto superiore a quella documentata . In quel caso la differenza fu di 18.740 kg di pane (per €63.067 di ricavi non dichiarati) e non essendoci prova contraria del contribuente, l’accertamento fu confermato . Il principio è che, se il panificio non dimostra (con documenti) usi alternativi della farina o giacenze di magazzino, l’assenza di vendita corrispondente alla produzione stimata appare come fatturato occulto.
  • Accertamento induttivo puro (art. 39, co.2 DPR 600/73): intervento discrezionale del Fisco quando l’Ufficio riscontra un generale disallineamento tra dichiarato e situazione di fatto (es. incongruenze multiple). Vi rientrano indagini complicate per cui si applicano coefficienti o percentuali generali. Questi atti devono comunque essere motivati e sono meno “automatici” perché richiedono motivazioni specifiche.
  • Accertamento sintetico (art. 38 TUIR e art. 55 DPR 633/72): si basa sulle spese e capacità di spesa del contribuente (beni di lusso, consumi di famiglia, ecc.) per rettificare il reddito complessivo. Nel settore panifici può tradursi in verifiche di spese privati dei titolari o di investimenti non coerenti col reddito dichiarato (es. acquisto privato di immobili o auto di lusso non giustificati dalle dichiarazioni). Questi controlli si effettuano in via diversa e non sul fatturato del panificio, quindi sono meno tipici.
  • Accertamenti bancari e finanziari: attraverso l’art. 32 del DPR 600/73 l’Amministrazione può ottenere estratti conto bancari del contribuente . I movimenti di conto (versamenti, prelievi) non giustificati da documenti (fatture di acquisto, contratti, ecc.) sono legalmente presunti ricavi o compensi tassabili . Ciò significa che, se nel conto corrente del panettiere risultano entrate senza giustificazione, il Fisco può includerle nel reddito dichiarato; viceversa, i prelievi non giustificati possono presupporre l’utilizzo di ricavi non dichiarati. Si tratta di una presunzione “iuris tantum”: l’onere di provare il contrario (cioè l’origine lecita dei movimenti) grava sul contribuente . Se l’analisi bancaria mette in luce discrepanze (ad es. versamenti periodici o prolungati importi di contanti), l’Ufficio può integrare il reddito complessivo del panificio in base a tali dati. È importante ricordare che l’art. 12 dello Statuto (introdotto nel 2019) obbliga l’Agenzia a comunicare i risultati dell’indagine bancaria entro 90 giorni , altrimenti eventuali effetti tassativi potrebbero decadere.
  • Indici sintetici di affidabilità (ISA): per la panificazione, l’ISA DD12U – Panificazione assegna un reddito potenziale basato su coefficiente di redditività tipico, con soglie di tolleranza. Ad esempio, se l’indice definisce il reddito “teorico” al 20% dei ricavi (reddito potenziale €24.000 su €120.000 di vendite) e il contribuente ha dichiarato molto meno, scatta l’invito a contraddittorio e poi il potenziale avviso di accertamento . Gli scostamenti vengono trattati come presunzioni semplici di reddito non dichiarato, e anch’essi richiedono contraddittorio preventivo (Statuto, art. 12) . In sintesi, l’ISA non sostituisce l’analitico-induttivo: piuttosto, è un ulteriore criterio di controllo. Se scattano gli accertamenti da ISA, il contribuente dovrà dimostrare le ragioni dello scostamento (es. spese di investimento o di natura non preventivata nell’indice) in sede di contraddittorio, pena la rettifica del reddito .

Queste diverse metodologie possono anche intervenire combinate: ad esempio, l’Ufficio può applicare l’analitico-induttivo (paninometro) integrandolo con dati di cassa negativi (incassi effettivi vs vendite registrate) o con indagini bancarie. Viceversa, in caso di conti particolarmente chiari il contribuente può utilizzare i dati bancari per confutare presunzioni basate su consumi di materie prime (es. dimostrando di aver ceduto o usato diversamente la farina).

Il “paninometro” in pratica: simulazioni numeriche

Per illustrare come funziona concretamente l’accertamento su produzione vs vendite, consideriamo un esempio semplificato. Supponiamo che un panificio abbia nel 2024 i seguenti dati:

  • Farina acquistata: 5.000 kg.
  • Lievito (attivo) acquistato: 50 kg.

In base alla prassi e alla giurisprudenza (Cass. 21860/2018), si assume che ogni kg di farina consenta di produrre circa 1,62 kg di pane, e ogni kg di lievito circa 75 kg di pane . Calcoliamo quindi la produzione teorica di pane:

  • Produzione stimata da farina = 5.000 kg × 1,62 = 8.100 kg di pane .
  • Produzione stimata da lievito = 50 kg × 75 = 3.750 kg di pane .

Per semplicità sommiamo i due risultati (in realtà ci si aspetterebbe una certa coerenza): otteniamo un totale di 11.850 kg di pane “potenzialmente fabbricabile” nel periodo . Se il prezzo medio di vendita al kg è di €3,50, ne deriverebbe un ricavo teorico di: 11.850 × 3,50 = €41.475.

Ora supponiamo che nella dichiarazione fiscale il panificio abbia invece riportato un ricavo effettivo di soli €35.000. In questo caso l’Agenzia delle Entrate (basandosi sui consumi rilevati) riterrebbe plausibile un mancato dichiarato di €6.475 di ricavi (41.475 – 35.000) . Tali €6.475 sarebbero considerati “incassi occultati” e andrebbero tassati con imposte aggiuntive e sanzioni sul reddito evaso. In altre parole, l’ufficio emetterebbe un avviso di accertamento che integra il reddito dichiarato di 6.475 euro .

Difesa del contribuente: In situazioni come questa, il proprietario del panificio può tentare di giustificare la differenza. Ad esempio, potrebbe dimostrare che parte della farina acquistata non è stata destinata alla produzione di pane in vendita. Magari ha venduto 1.000 kg di farina a terzi (fatturandola) o l’ha consumata per altri prodotti da forno (dolci, grissini, ecc.). Oppure potrebbe aver registrato una giacenza di scorta non venduta (es. pane invenduto donato o deteriorato). Per ogni possibile uso alternativo è necessario esibire documenti giustificativi: fatture di vendita della farina o di altri prodotti, registri di magazzino, annotazioni sugli scarti produttivi, ecc. . Se tali prove sono convincenti, la rettifica potrà essere ridotta o annullata. Se invece il contribuente non produce documentazione valida (come avvenuto nel caso Cass. 21860/2018), il giudice tributario di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) confermerà l’avviso basato sul paninometro .

Sintesi della simulazione:

DatiValori simulati
Acquisti Farina (kg)5.000
Acquisti Lievito (kg)50
Produzione stimata da farina (kg)8.100 (5.000 × 1,62)
Produzione stimata da lievito (kg)3.750 (50 × 75)
Produzione totale ipotizzata (kg)11.850 (8.100 + 3.750)
Ricavo teorico potenziale (€)41.475 (11.850 × €3,50)
Ricavo dichiarato (€)35.000
Differenza di ricavi (€)6.475 (da recuperare come imponibile)
Documenti di difesa tipiciFatture vendita farina, registri magazzino, scontrini altri prodotti

Questo esempio numerico evidenzia come anche un piccolo consumo di lievito, moltiplicato dal suo coefficiente tecnico elevato, porti a un ricavo potenziale molto più grande. Il contribuente deve quindi fornire prova contraria solida (es. cessione di farina, scarti, altri usi) per ridurre l’ammontare contestato .

Accertamenti bancari e indagini finanziarie

Nel corso delle verifiche fiscali, può capitare che l’Agenzia delle Entrate acquisisca i dati bancari del contribuente attraverso indagini finanziarie. L’art. 32 del DPR 600/73 stabilisce che gli uffici fiscali “possono richiedere agli istituti di credito copia dei conti, dei depositi e di ogni rapporto intrattenuto dal contribuente” . Di fatto il segreto bancario viene meno a fini fiscali: l’Agenzia ottiene gli estratti conto dei conti correnti e verifica tutte le operazioni di entrata e uscita.

La norma prevede una presunzione legale automatica: “i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti, se il contribuente non ne indica i beneficiari o non li giustifica, si presumono ricavi o compensi tassabili” . Ciò significa che ogni somma versata sul conto corrente del panificio che non sia supportata da fatture di vendita, contributi o altre prove viene considerata reddito aziendale non dichiarato. Allo stesso modo, prelevamenti non giustificati sono assimilati a uscite che si presume siano stati pagamenti in nero.

Effetti pratici: se dai movimenti bancari emergono, ad esempio, continui versamenti in contanti o bonifici provenienti da clienti non emersi in fatturazione, l’Agenzia può integrare il reddito con quelle somme. Viceversa, se il contribuente dimostra che i versamenti dipendono da incassi precedentemente già tassati o da prestiti ricevuti, può contestare l’accertamento. L’accesso ai conti bancari avviene solitamente tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari (istituita nel 2019) che mette in rete i dati dei rapporti finanziari del contribuente. Il titolare del panificio non viene di norma avvisato preventivamente (per evitare che sposti fondi), ma ha diritto ad essere informato entro 90 giorni dall’acquisizione dei dati bancari, tramite un atto formale (invito o avviso), pena l’eventuale decadenza delle informazioni se non utilizzate in tempo.

Normativa collegate: analogamente all’art. 32, l’art. 51 del DPR 633/72 attribuisce poteri di indagine sui conti anche per l’IVA. In caso di controllo bancario, le somme sospette possono così essere tassate sia come reddito IRPEF/IRES sia come volume d’affari IVA. Il contribuente ha facoltà di fornire elementi giustificativi (es. contratti di cessione di partecipazioni, quietanze di prestiti) per provare che un versamento non è un ricavo.

Giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che la presunzione dell’art. 32 è legale e non richiede indizi aggiuntivi: basta produrre gli estratti conto per onorare l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione . In altre parole, il fisco non deve dimostrare “presunzioni gravi e concordanti” come negli accertamenti induttivi normali; è sufficiente mostrare i movimenti bancari per far scattare la presunzione, spostando l’onere sul contribuente di provare l’origine lecita dei fondi.

Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

Gli ISA sostituiscono dal 2019 gli studi di settore come strumenti di analisi induttiva a fini fiscali. Per il settore panificazione è attivo l’ISA DD12U – Panificazione (prodotti da forno freschi). Questo indice attribuisce a ogni panificio un reddito teorico sulla base di variabili contabili e strutturali. Ad esempio, il modello considera i ricavi annui, i costi di materie prime, dipendenti, dimensione del locale, ecc.

Se il reddito dichiarato differisce in misura significativa dal reddito potenziale calcolato dall’ISA, l’Ufficio può procedere come segue:

  • Invito al contraddittorio endoprocedimentale: in base al Titolo II del DPR 600/73, art. 12 L. 212/2000, l’Agenzia convoca il contribuente per spiegare lo scostamento. Questa fase è obbligatoria: la Cassazione ha confermato che un avviso di accertamento emesso senza aver svolto il contraddittorio obbligatorio è nullo (Cass. ord. 11433/2019).
  • Accertamento con ISA: se in contraddittorio non vengono forniti elementi idonei a giustificare lo scarto (es. investimenti straordinari, costi non previsti dall’algoritmo), l’Agenzia può emettere un avviso che integra il reddito fino al livello teorico. In pratica l’ISA funge da presunzione semplice di reddito.

Nella pratica, l’ISA DD12U assegna una percentuale di redditività tipica sul fatturato. Ad esempio, se l’indice stabilisse un 20% di margine sul fatturato annuo di €120.000, il reddito teorico sarebbe €24.000. Se il panificio avesse dichiarato solo €15.000 di reddito netto (uno scarto di €9.000, pari al 37,5% del teorico), questo scostamento sarebbe superiore alla soglia di tolleranza (di solito il 20%) e l’Agenzia invierebbe un invito al contraddittorio . Nel contraddittorio il contribuente può spiegare cause specifiche (investimenti, spese mediche, erogazioni in beneficenza, ecc.). Se tali giustificazioni sono accettate dal Fisco o dal giudice tributario, la rettifica può essere ridimensionata o annullata .

In conclusione, l’ISA è un criterio accertativo che agisce parallelamente al paninometro. Esso mira a individuare incongruenze attraverso dati statistici, mentre il paninometro è basato sui costi diretti di produzione. In entrambi i casi, l’efficacia dell’avviso dipende dalla completezza e qualità delle motivazioni fornite dall’Ufficio e dalla capacità del contribuente di produrre documenti in grado di confutarle.

Società di persone vs società di capitali

Le modalità di accertamento sopra descritte si applicano sia a imprese individuali che a società di persone (S.n.c., S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.A.) che gestiscono attività di panificazione. Le differenze principali riguardano il regime fiscale dei soci: nelle società di persone (e imprese individuali) il reddito accertato alla società “passa” ai soci proporzionalmente, mentre nelle società di capitali l’accertamento ricade sull’ente stesso (IRES) e gli utili successivamente distribuiti ai soci sono tassati come dividendi. Tuttavia, gli obblighi di contabilità, le verifiche degli accertamenti e gli strumenti di difesa sono analoghi per entrambi i tipi societari.

È opportuno ricordare che gli strumenti di tutela tributaria (contraddittorio, ricorso in Commissione, accertamento con adesione) possono essere esperiti sia dalla società sia dai singoli soci (nei casi di trasparenza fiscale di S.n.c./S.a.s.). Ad esempio, se si tratta di una S.r.l. il legale rappresentante può agire per conto della società; se si tratta di una S.n.c., ogni socio può agire in nome della società stessa nell’interesse comune.

Strumenti di difesa del contribuente

Il contribuente (panificio) dispone di diversi rimedi per difendersi dagli accertamenti:

  • Contraddittorio preventivo (fiscale): quando viene convocato dall’Agenzia (art. 12 L.212/2000), il titolare deve preparare memorie e documentazione (fatture, registri, note di magazzino) per spiegare le proprie ragioni. Un confronto serrato in questa fase può portare ad annullare o ridurre l’atto prima che sia notificato definitivamente.
  • Richiesta di autotutela: se il contribuente rileva un errore palese nell’atto (es. dati sbagliati, duplicazione di imponibile) può chiedere all’Ufficio un annullamento in autotutela prima di fare ricorso.
  • Accertamento con adesione (art. 6 D.P.R. 542/1992): entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può proporre una conciliazione con l’Agenzia delle Entrate. Questo consente di definire il debito con una riduzione delle sanzioni e degli interessi (di norma fino a 1/3) . Tuttavia, è ammessa solo sul totale dell’importo non contestato: in pratica conviene aderire pagando subito le imposte certe e discutere in giudizio la parte controversa. Importante: dopo la notifica dell’avviso non è più possibile utilizzare il ravvedimento operoso per lotti di imposte non pagate in passato .
  • Ricorso tributario (D.Lgs. 546/92): se non si raggiunge l’accordo, si può impugnare l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni . Nel ricorso si espongono i motivi di opposizione: vizi formali (ad es. mancanza di firma o legittimazione dell’ufficio, decadenze), violazioni di legge, errori di calcolo o di qualificazione dei fatti. Il giudice tributario valuterà se l’avviso è stato adeguatamente motivato e se le presunzioni utilizzate (paninometro, analisi bancarie, ISA, ecc.) sono confermate o infondate in base alle prove. La Commissione Tributaria può annullare l’avviso o confermarlo totalmente/parzialmente.
  • Appello e Cassazione: se la sentenza CTP è sfavorevole, si può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) e in ultima istanza ricorso per cassazione (solo su questioni di diritto).
  • Esecuzione forzata e rateizzazione: in caso di soccombenza definitiva, il contribuente deve pagare imposte, sanzioni e interessi richiesti; in mancanza di pagamento scatteranno iscrizione a ruolo e provvedimenti esecutivi (pignoramenti, blocco conto corrente). È comunque possibile chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia.

Durante tutte le fasi è fondamentale raccogliere documenti probatori completi: libri contabili (libro giornale, libro inventari, registri IVA, registro corrispettivi), fatture di acquisto (farina, lieviti, carburante, energia, ecc.) , fatture di vendita o ricevute di incasso, contratti (affitto, leasing, appalti), e annotazioni di magazzino. Per l’accertamento su farina e lievito sono utili anche scontrini di prodotti affini e dati su sprechi o donazioni di pane. In genere, più prove concrete si producono in contraddittorio o in giudizio, maggiore è la possibilità di ricondurre ad equità l’ammontare contestato .

È anche possibile, nelle fasi amministrative, chiedere la mediazione tributaria (se disponibile) o la definizione agevolata del debito. Tuttavia, se si intende contestare fondamentalmente la ragion d’essere dell’avviso (es. paninometro arbitrario), la soluzione preferibile è il ricorso tributario, magari supportato anche dalla consulenza di un avvocato tributarista esperto nel settore.

Domande e risposte (FAQ)

  • D: Quando può essere legittimo un accertamento basato sulla farina e sul lievito?
    R: Tale accertamento scatta quando l’Ufficio ritiene che i ricavi dichiarati dal panificio non siano coerenti con i consumi di materie prime. Ad esempio, se l’attività ha acquistato grandi quantità di farina ma ha dichiarato ricavi relativamente bassi, si ipotizza che parte del pane prodotto sia stato “venduto in nero”. La Cassazione ha confermato che questo metodo, detto paninometro, è legittimo se la motivazione è adeguata: l’Ufficio deve basarsi su dati documentati (fatture di acquisto di farina e lievito) e calcoli corretti del rendimento tecnico, e deve permettere al contribuente di fornire giustificazioni . Se i dati utilizzati sono certi e mancano prove contrarie, le presunzioni ottenute (come stabilito in Cass. 21860/2018) sono “gravi, precise e concordanti” e reggono l’accertamento .
  • D: Cosa sono gli ISA e come operano per i panifici?
    R: Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti che attribuiscono a ciascuna impresa un “reddito teorico” in base a coefficienti di redditività medio del settore. Per i panifici l’ISA (codice DD12U) tiene conto di fatturato, superficie del laboratorio, dipendenti, costi di materie prime, ecc. Se il reddito effettivo dichiarato è troppo basso rispetto a quello previsto dall’indice, l’Agenzia convoca il contribuente a un contraddittorio . In tale fase il titolare deve giustificare le ragioni dello scostamento (per esempio spese non considerate dall’indice, investimenti, calamità); se non fornisce spiegazioni convincenti, l’Agenzia emette un avviso di accertamento che integra il reddito ai valori dell’ISA. Va ricordato che l’uso degli ISA richiede il contraddittorio preventivo: un atto IVA o IRPEF basato sui dati ISA senza aver convocato il contribuente è nullo (art. 12 L.212/2000). In poche parole, l’ISA calcola un reddito potenziale da confrontare con quello dichiarato; le divergenze ingiustificate diventano motivo di rettifica fiscale .
  • D: Quali documenti deve presentare il panificio in contraddittorio o in giudizio?
    R: È fondamentale produrre ogni elemento contabile e documentale che possa supportare la versione del contribuente. In genere si raccolgono: il bilancio o i registri IVA dell’anno oggetto di verifica; fatture d’acquisto di farina, lievito, gas, energia, materie prime; ricevute o fatture di vendita dei prodotti finiti; registri di cassa e corrispettivi; contratti di fornitura (ad es. affitto, manutenzione forno); documentazione di spese deducibili (es. stipendi, manutenzione); elenchi di produzione e di eventuali scarti (pane invenduto, donato, deteriorato) . Se l’accertamento è basato sul paninometro, è essenziale allegare copie delle fatture di cessione della farina a terzi (se venduta) o prove di giacenze iniziali/finali di magazzino. Insomma, ogni documento che possa disinnescare le presunzioni dell’Ufficio deve essere portato in causa .
  • D: Qual è il termine per impugnare un avviso di accertamento?
    R: Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica dell’avviso per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale . Il termine decorre dal giorno successivo alla notifica e non si proroga se scade di sabato o festivo. Decorso inutilmente il termine, l’avviso diventa definitivo (salvo interventi d’ufficio) e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme richieste. Per il ricorso è necessario consegnare le proprie memorie (i motivi di opposizione) al giudice tributario (CTP) entro il termine sopra indicato.
  • D: Cosa succede se il contribuente non viene invitato al contraddittorio?
    R: Se l’Agenzia non rispetta l’obbligo del contraddittorio preventivo (quando dovuto), l’avviso di accertamento è affetto da vizio di forma. La Corte di Cassazione ha confermato che, in tal caso, l’atto è nullo (Cass. ord. 11433/2019). Pertanto, se l’accertamento è basato su presunzioni (paninometro, parametri, ISA) e il contribuente non è stato effettivamente convocato, si può eccepire questa illegittimità formale. In sede di ricorso, il contribuente può chiedere l’annullamento del provvedimento per carenza di contraddittorio, a prescindere dal merito delle contestazioni.
  • D: Esiste ancora il ravvedimento operoso dopo la notifica di un avviso?
    R: No. Una volta notificato l’avviso di accertamento, non è più ammesso il ravvedimento operoso (la regolarizzazione spontanea con riduzione di sanzioni) per le imposte relative a quell’anno. A questo punto le opzioni sono: aderire all’avviso (con accertamento con adesione) oppure impugnare il provvedimento. Con l’adesione (art. 6 DPR 542/92) il contribuente, entro 60 giorni dall’avviso, può definire il debito fiscale pagando subito le imposte non contestate e beneficiando di una riduzione delle sanzioni fino al 66% . Tuttavia, per usufruire dell’agevolazione, bisogna presentare formale domanda e versare gli importi dovuti; in caso contrario, la riduzione delle sanzioni non si applicherà. Di solito chi intende contestare l’accertamento decide di non aderire ma di ricorrere, mentre chi ritiene giusta solo in parte la pretesa può optare per l’adesione.
  • D: Cosa rischio se perdo definitivamente la causa fiscale?
    R: Se anche il CTR conferma l’accertamento, il contribuente è tenuto a pagare integralmente imposte, sanzioni e interessi indicati nell’atto (oltre alle spese di giudizio). In caso di mancato pagamento, l’Agenzia iscrive la somma a ruolo e può avviare esecuzione forzata: pignoramento di beni aziendali, immobili, crediti (compreso il blocco del conto corrente). Oltre al pignoramento, il Fisco può applicare fermo amministrativo su veicoli aziendali e persino sospendere la patente di guida se il debito supera i 10.000 €. Per evitare l’aggravio, si consiglia comunque di pagare quanto richiesto se il ricorso è respinto, oppure di definire un piano di rateizzazione (previsto dalla legge sul contenzioso tributario) una volta che l’atto diviene definitivo.

Tabelle riepilogative

Tipologia di accertamentoNormativa di riferimentoElementi analizzatiNote principali
Analitico-contabileDPR 600/73, art. 39(1)(a-c)Documenti contabili certi (dichiarazioni, verbali, ecc.)Rettifica basata su errori documentali comprovati.
Analitico-induttivoDPR 600/73, art. 39(1)(d); art. 54(2) DPR 633/72Consumi di farina e lievito, prezzi di vendita, scontrini di cassaIl “paninometro” ricostruisce i ricavi dal consumo di materie prime . Legittimato dalla Cassazione se motivato e in presenza di presunzioni concordanti.
Induttivo puroDPR 600/73, art. 39(2)Accertamento forfettario basato su presumibili parametriMaggior discrezionalità, usato solo con ampie discrepanze.
Sintetico (ISA)D.M. 18/03/2024 (ISA DD12U); L. 212/2000, art. 12Scostamento tra reddito dichiarato e reddito “teorico” calcolato dall’ISANecessita contraddittorio obbligatorio . Scostamenti ingiustificati portano a integrazione del reddito secondo l’ISA.
Indagini bancarieDPR 600/73, art. 32; DPR 633/72, art. 51Movimenti su conto corrente, giacenze medie annualiPresunzione iuris tantum: versamenti/prelevamenti non giustificati = redditi tassabili .
Fasi del contenzioso tributarioTempistica e descrizione
Contraddittorio preventivoRichiesta dell’Agenzia a fornire chiarimenti e documenti prima dell’avviso (obbligatorio per accertamenti basati su presunzioni, art.12 L.212/2000) .
Notifica dell’avviso di accertamentoDeve seguire le forme di legge (art. 42 DPR 600/73); verifica termini di decadenza; segnalazione di anomalie.
Ricorso CTP (TP)60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 68 DPR 600/73) . Se non proposto, l’avviso diventa definitivo.
Ricorso CTR (appello)60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (art. 70 DPR 600/73). Le controversie vanno esaurite in Cassazione entro ulteriori 120 giorni.
CassazioneRicorso di legittimità su questioni di diritto (interesse del valori minimi: €3.000). Chiarisce interpretazioni di legge e di orientamento giurisprudenziale.

Fonti normative e giurisprudenziali

Le normative e le sentenze citate sono tra le fonti più autorevoli su questo tema. In particolare:

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (Testo Unico Imposte sui Redditi, artt. 32, 38-39, 42, 68) .
  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo Unico IVA, artt. 51, 54).
  • L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente, artt. 3 e 12) .
  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 (Norme processuali del contenzioso tributario).
  • D.M. 18/03/2024 (Definizione dell’ISA DD12U per il settore panificazione) .
  • Cass. ord. n. 21860/2018 (legittimità dell’accertamento analitico-induttivo basato su farina e lievito) .
  • Cass. ord. n. 11433/2019 (principio del contraddittorio obbligatorio per accertamenti presuntivi).
  • Commissioni Tributarie Provinciali/Regionali (es. sentenze CTR nel Veneto) che applicano i criteri illustrati in Cassazione.
  • Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (sugli accertamenti analitico-induttivi e indagini bancarie).

Gestisci un panificio, forno artigianale o laboratorio di panificazione e hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestisci un panificio, forno artigianale o laboratorio di panificazione e hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano ricavi presunti, pane e prodotti da forno non dichiarati, IVA non versata, sostenendo che la produzione stimata (farina, lievito, ore di lavoro, capacità dei forni) dimostri automaticamente vendite occulte?
Temi che dinamiche tipiche della panificazione artigianale vengano trasformate in presunzioni automatiche, con imposte, sanzioni e interessi molto elevati?

Devi saperlo subito:

👉 la produzione non coincide con le vendite,
👉 pane prodotto ≠ pane venduto,
👉 moltissimi accertamenti ai panifici sono presuntivi, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • perché i panifici sono spesso accertati,
  • come il Fisco usa il rapporto produzione/vendite,
  • quali errori commette frequentemente l’Amministrazione,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Accerta Spesso i Panifici

I panifici sono particolarmente attenzionati perché:

  • producono internamente i beni venduti,
  • utilizzano materie prime facilmente misurabili (farina, acqua, lievito),
  • hanno cicli produttivi quotidiani,
  • subiscono invenduto giornaliero,
  • presentano calo peso in cottura,
  • operano con orari notturni e personale specializzato,
  • lavorano con forte stagionalità e variabilità della domanda.

Il ragionamento tipico del Fisco è spesso questo (ed è errato):

👉 “Se acquisti molta farina, allora hai venduto molto pane.”

Ma attenzione:

➡️ non tutto il pane prodotto viene venduto,
➡️ esiste invenduto fisiologico,
➡️ il calo peso riduce il prodotto finale,
➡️ il panificio non è una fabbrica a resa matematica.


Cos’è l’Accertamento Fiscale in un Panificio

L’accertamento fiscale può essere:

  • analitico,
  • analitico-induttivo,
  • induttivo puro,
  • basato su ISA,
  • fondato su indicatori di produzione,
  • supportato da ricostruzioni tecnico-contabili.

Il Fisco spesso ricostruisce i ricavi partendo da:

  • quantità di farina acquistata,
  • rese teoriche (kg pane / kg farina),
  • ore di lavoro del personale,
  • capacità dei forni,
  • prezzo medio del pane e dei prodotti da forno.

👉 Sono ricostruzioni presuntive, non prove di vendita.


Produzione vs Vendite: L’Errore di Fondo

Il punto critico degli accertamenti ai panifici è questo:

👉 il Fisco confunde la produzione potenziale con le vendite reali.

Nella realtà di un panificio:

  • una parte del pane rimane invenduta,
  • il pane invenduto non genera ricavo,
  • esistono omaggi, resi, autoconsumo,
  • il peso finale varia per tipologia e cottura,
  • la domanda non è costante.

👉 Produrre non significa incassare.


Le Presunzioni Più Usate dal Fisco nei Panifici

Negli accertamenti ai panifici vengono spesso utilizzate:

  • resa standard farina/pane,
  • presunzione di vendita totale del prodotto,
  • correlazione ore lavorate/pezzi prodotti,
  • confronto con panifici “simili”,
  • applicazione di prezzi medi teorici.

👉 Presunzioni che ignorano la reale gestione artigianale.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti fiscali ai panifici il Fisco contesta spesso:

  • ricavi inferiori al “potenziale produttivo”,
  • vendite non dichiarate,
  • IVA su pane e prodotti presunti venduti,
  • antieconomicità dell’attività,
  • incongruenze ISA,
  • differenze tra acquisti e ricavi.

👉 Contestazioni fondate su calcoli, non su incassi provati.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti ai panifici presentano vizi rilevanti, tra cui:

  • applicare rese teoriche standard,
  • ignorare invenduto giornaliero,
  • non considerare calo peso in cottura,
  • trascurare stagionalità e giorni di bassa domanda,
  • estendere una stima a tutto l’anno,
  • usare prezzi medi non realistici,
  • utilizzare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Produzione Teorica ≠ Ricavo Imponibile

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 il Fisco deve provare che:

  • il pane è stato effettivamente venduto,
  • il prezzo è stato incassato,
  • il ricavo non è stato dichiarato.

Non basta dimostrare:

  • che la farina è stata acquistata,
  • che il pane poteva essere prodotto,
  • che esiste un prezzo di vendita.

👉 La capacità produttiva non è reddito tassabile.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento fiscale a un panificio è ribaltabile se:

  • i ricavi sono stimati solo sulla produzione,
  • manca prova delle vendite effettive,
  • l’invenduto non è considerato,
  • le rese applicate sono teoriche,
  • le presunzioni non sono qualificate,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La stima astratta non basta a tassare.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • ricavi presunti molto elevati,
  • recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi rilevanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • crisi finanziaria dell’attività.

👉 Nei panifici le presunzioni possono essere devastanti.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare il metodo di accertamento

Verificare:

  • quali indicatori di produzione sono stati usati,
  • se le rese sono realistiche,
  • se il metodo è coerente con la panificazione artigianale.

2. Dimostrare la reale gestione del panificio

La difesa efficace dimostra:

  • quantità di invenduto giornaliero,
  • calo peso in cottura,
  • omaggi e autoconsumo,
  • variabilità della domanda,
  • differenze tra prodotti (pane, focacce, dolci).

📄 Prove tipiche:
registri interni, dati di produzione, inventari, documentazione gestionale, fotografie, dichiarazioni.

3. Smontare la stima dei ricavi

È fondamentale dimostrare che:

  • non tutto ciò che si produce si vende,
  • i prezzi variano,
  • i margini reali sono inferiori a quelli teorici.

👉 Senza prova della vendita, l’accertamento non regge.

4. Gestire correttamente il contraddittorio

Serve per:

  • spiegare il ciclo produttivo reale,
  • chiarire l’invenduto fisiologico,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere il panificio

La difesa serve a:

  • ridurre o annullare la pretesa,
  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • preservare la continuità dell’attività.

7. Prevenire futuri accertamenti

È utile:

  • documentare produzione e invenduto,
  • mantenere coerenza tra acquisti e vendite,
  • conservare la documentazione,
  • monitorare gli indicatori fiscali.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti fiscali ai panifici richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza concreta della produzione artigianale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento al panificio,
  • contestazione delle presunzioni su produzione e vendite,
  • ricostruzione della reale attività produttiva,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’attività e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento fiscale a un panificio basato sul confronto produzione/vendite non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare le vendite reali, non dedurle dagli ingredienti o dai forni.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: nei panifici, la realtà del forno conta più di qualsiasi resa teorica.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento fiscale in un panificio è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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