Accertamento Ad Agenzie Immobiliari: Come Difendersi

L’accertamento fiscale a carico delle agenzie immobiliari è tra i più frequenti e delicati, perché il settore è considerato ad alto rischio presuntivo e caratterizzato da flussi finanziari complessi.
Quando la Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano un controllo, tendono a ricostruire i ricavi partendo da provvigioni presunte, dati catastali, atti notarili e movimenti bancari, spesso con criteri non aderenti alla reale operatività dell’agenzia.

È fondamentale chiarirlo subito:
una compravendita immobiliare non genera automaticamente una provvigione imponibile.

Molti accertamenti nel settore immobiliare sono contestabili o annullabili quando si dimostra l’uso improprio delle presunzioni.


Perché le agenzie immobiliari sono nel mirino del Fisco

Le agenzie immobiliari sono frequentemente oggetto di controlli perché:

• intermediano operazioni di valore elevato
• percepiscono provvigioni variabili
• operano con pagamenti dilazionati
• gestiscono caparre e acconti
• incrociano dati con notai e registri immobiliari
• utilizzano collaboratori e mediatori
• hanno rapporti frequenti con privati

Queste caratteristiche favoriscono ricostruzioni automatiche dei compensi.


Le principali tipologie di accertamento nel settore immobiliare

Gli accertamenti più comuni riguardano:

• provvigioni non dichiarate
• provvigioni presunte su atti notarili
• errata imputazione temporale dei ricavi
• accertamenti bancari
• IVA su intermediazione
• compensi a collaboratori e segnalatori
• riqualificazione di rimborsi spese
• distribuzioni occulte di utili
• accertamenti induttivi o analitico-induttivi

Ogni tipologia richiede una difesa mirata.


Le presunzioni più utilizzate negli accertamenti

Negli accertamenti alle agenzie immobiliari vengono spesso utilizzate presunzioni come:

• percentuale fissa di provvigione sugli atti
• coincidenza tra rogito e maturazione del compenso
• confronto tra numero di atti e fatturato
• stima dei ricavi su valori catastali o di mercato
• analisi dei movimenti bancari
• compensi presunti ai collaboratori
• confronto con agenzie “simili”

Se non contestualizzate, queste presunzioni sono giuridicamente deboli.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti alle agenzie immobiliari, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• presume la provvigione su ogni compravendita
• ignora incarichi senza esclusiva
• non considera trattative non concluse
• trascura mancati incassi o insoluti
• confonde maturazione e incasso del compenso
• non distingue tra caparra e provvigione
• ignora accordi particolari tra le parti
• utilizza presunzioni isolate
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento fiscale è illegittimo

L’accertamento a un’agenzia immobiliare è illegittimo se:

• la contabilità è sostanzialmente attendibile
• le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
• manca la prova della provvigione maturata
• il compenso non è stato incassato
• la ricostruzione dei ricavi è astratta
• l’IVA è applicata in modo errato
• non viene rispettato il diritto di difesa

La provvigione va provata, non stimata.


Provvigione e momento impositivo: punto chiave

Un aspetto centrale della difesa riguarda:

• quando matura la provvigione
• quando diventa esigibile
• quando viene effettivamente incassata

Non sempre:

• il rogito coincide con il diritto alla provvigione
• il compenso è certo o determinabile
• l’IVA è immediatamente dovuta

Questo errore è alla base di molti accertamenti illegittimi.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa di un’agenzia immobiliare deve essere analitica e concreta e può basarsi su:

• incarichi di mediazione
• accordi tra le parti
• fatture emesse
• estratti conto bancari
• prova di mancati incassi
• contenziosi o risoluzioni
• documentazione di caparre
• contratti di collaborazione
• rendiconti provvigionali
• contabilità dettagliata
• perizie economico-contabili

Dimostrare la dinamica reale della mediazione è decisivo.


Collaboratori e segnalatori: altro punto critico

Negli accertamenti si contestano spesso:

• compensi ai collaboratori
• rimborsi spese
• rapporti di segnalazione
• presunta interposizione di manodopera

La difesa deve dimostrare:

• autonomia del collaboratore
• natura occasionale o professionale
• corretta qualificazione fiscale e contributiva

La riqualificazione non è automatica.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo presuntivo
• smontaggio delle percentuali standard
• dimostrazione dell’assenza di provvigione
• corretta imputazione temporale dei ricavi
• difesa della gestione IVA
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

Se cade il metodo, cade l’intera pretesa.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento fiscale per la tua agenzia immobiliare:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica le presunzioni utilizzate
• controlla la motivazione dell’accertamento
• ricostruisci le operazioni realmente concluse
• raccogli documentazione contrattuale e bancaria
• prepara osservazioni tecniche al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è essenziale per evitare che la stima diventi definitiva.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• compromissione della continuità dell’attività


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa di agenzie immobiliari colpite da accertamenti basati su provvigioni presunte e ricostruzioni automatiche, spesso annullati per assenza di prova del compenso.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità immobiliare e contenzioso d’impresa.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare le presunzioni sulle provvigioni
• dimostrare la correttezza dei ricavi dichiarati
• difendere la corretta applicazione dell’IVA
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


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Nel settore immobiliare l’atto notarile non è una fattura.
Agire subito significa impedire che una stima teorica diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

L’accertamento fiscale presso un’agenzia immobiliare è attività complessa, poiché il Fisco dispone di numerose leve e dati (contratti notarili, inserzioni, archivi camerali) per ricostruire redditi e provvigioni non dichiarate. Dal punto di vista del contribuente (agenzia immobiliare o agente), è essenziale conoscere i poteri dell’Amministrazione finanziaria, i presupposti legali dei diversi metodi di accertamento (analitico, induttivo, sintetico, redditometro, bancario, ecc.) e le forme procedurali obbligatorie (contraddittorio, PVC, termini). Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – illustra in dettaglio le tipologie di accertamento più frequenti per il settore immobiliare, i casi comuni (omessa o infedele dichiarazione, fatture false, utilizzo di presunzioni sui conti bancari, ecc.) e le strategie difensive, con esempi pratici, Q&A e tabelle riepilogative. Il linguaggio, pur avanzato, resta divulgativo e diretto, con focus sul punto di vista del debitore: imprenditori e professionisti operanti nel real estate. Le ultime pronunce di Cassazione e le fonti normative aggiornate (Statuto del contribuente, DPR 600/73, D.Lgs. 546/92, ecc.) sono citate nei riferimenti in calce.

Profilo fiscale delle agenzie immobiliari

Le agenzie immobiliari (in forma di s.r.l., società di persone o professionisti) svolgono attività di intermediazione nelle compravendite e locazioni: percepiscono provvigioni dai clienti (venditori o affittuari) e devono emettere regolare fattura. Aspetti chiave:

  • Obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti immobiliari presso la Camera di Commercio. Chi svolge abusivamente l’attività rischia sanzioni amministrative e l’annullamento delle provvigioni (Cass. n. 17321/2019).
  • Contabilità e fatturazione: l’agenzia deve tenere regolari registri IVA e contabilità civile, nonché emettere fatture con ritenuta d’acconto. In particolare, le provvigioni corrisposte a professionisti/agenti sono soggette a ritenuta IRPEF del 4% (per effetto dell’art. 25 DPR 600/1973 e normativa specifica), anziché del 20-23% ordinario. In sede di rogito notarile, i contraenti dichiarano l’avvenuto intervento del mediatore (con partita IVA e iscrizione al Ruolo).
  • Redditi dichiarati: il reddito dell’agenzia comprende commissioni da compravendite, locazioni e servizi accessori. Tali introiti, assieme a eventuali costi deducibili (spese generali, personale, servizi, ecc.), vanno dichiarati nelle denunce dei redditi (IRPEF/IRES e IVA) e concorrono alla base imponibile IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Ad oggi non vi è alcun regime fiscale speciale o “cedolare secca” per le provvigioni immobiliari, pertanto valgono le regole ordinarie di determinazione del reddito.

La non corretta certificazione dei compensi (omessa o sottodichiarazione delle provvigioni) è storicamente tra le principali criticità fiscali per le agenzie immobiliari. Il Fisco può infatti incrociare dati provenienti da atti notarili (p.v. rogiti), interrogare le parti (art. 36 bis TUB sull’effettivo utilizzo dell’intermediario), e utilizzare statistiche di settore per presumere provvigioni “in nero”. In più, il cliente stesso è tenuto a dichiarare all’atto notarile la presenza di un mediatore; se non lo fa, l’Agenzia delle Entrate può chiedere lumi o sollevare sospetti.

Tipologie di accertamento tributario

L’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) può ricorrere a diversi metodi di accertamento per verificare i redditi imponibili di un’agenzia immobiliare. Le metodologie principali sono:

  • Accertamento analitico-probatorio (o induttivo di primo grado) – Normato dall’art. 39 DPR 600/1973, comma 1, lett. d). Consiste in rettifiche di singoli componenti di reddito (ricavi o costi) sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . L’Ufficio può ad esempio rettificare i ricavi dichiarati quando emergono incongruenze documentali (verbali di ispezione, ispezioni presso terzi, ecc.). Nel settore immobiliare tipici esempi includono l’uso di percentuali di provvigione medie: se un’agenzia dichiara ricavi molto inferiori a quelli risultanti da altri dati (es. \% medio di provvigione applicato alle vendite notarili o ai contratti), l’ufficio potrebbe aumentare i ricavi presunti usando questo parametro di settore. Altre presunzioni possibili riguardano la componente IVA (es. ricostruire l’IVA non dichiarata), o costi fittizi (fatture da terzi).
  • Accertamento induttivo “puro” – Art. 39 comma 2 DPR 600/1973. Esso prescinde in tutto o in parte dalle scritture contabili quando ricorrono gravi irregolarità contabili o omissioni sistematiche. I principali presupposti tassativi sono :
    Omissione totale o parziale della dichiarazione dei redditi: ad esempio se l’agenzia non presenta la dichiarazione annuale entro i termini (art. 39(2)(a)). In tal caso l’Ufficio determina il reddito imponibile esclusivamente sulla base di qualsiasi elemento informativo a disposizione, anche extracontabile, senza limite (vd. Cass. n. 25587/2020).
    Scritture contabili assenti, incomplete o occultate: se i registri IVA, libro giornale o inventari di magazzino non esistono, sono stati distrutti o tenuti in modo così irregolare da invalidarne la credibilità (art. 39(2)(c)-(d)). Ad esempio, la mancata rilevazione delle rimanenze finali di magazzino ai sensi dell’art. 15 DPR 600/73 giustifica accertamento induttivo puro . Nel nostro settore, ciò può accadere se l’agenzia non tiene libri contabili obbligatori o non esibisce documenti richiesti in verifica.
    False o gravemente inesatte indicazioni: se dall’ispezione emergono elementi certi di ricavi non dichiarati o costi fittizi tali da compromettere l’intera contabilità (art. 39(2)(d)). Ad esempio, la scoperta di fatture false per spese inesistenti o di scritture in nero può portare ad accertare il reddito “ex novo” con ogni elemento indiziario. Si parla di accertamento analitico-induttivo puro quando, di fronte a irregolarità così gravi, il Fisco abbandona del tutto le scritture contabili. Le presunzioni di fatto (scostamenti e percentuali) impiegate in questi casi non devono neppure essere “gravi, precise e concordanti” come per l’analitico (ossia sono ipotesi decisamente estreme).
    Rifiuto o omissione nel rispondere ai questionari: dal 2016 l’art. 39(2)(d‑bis) DPR 600/73 ha introdotto un ulteriore presupposto per l’induttivo: la mancata risposta a questionari, inviti o richieste di documenti da parte dell’Agenzia. Ad esempio, se il Fisco invita l’agenzia a spiegare specifici movimenti bancari e la società non risponde senza giustificazione, si può procedere all’induttivo puro (con diritto dell’ufficio di applicare persino un ricarico medio di settore) . In breve, per passare dall’analitico-induttivo all’induttivo puro sono richieste irregolarità tali da rendere «inattendibili nel loro complesso» i libri contabili .
Metodo di accertamentoNormativa di riferimentoPresupposti tipiciMeccanismo d’accertamento
Analitico-induttivo (rettifica analitica)Art. 39(1)(d) DPR 600/73 (e art. 54(2) DPR 633/72 per l’IVA)Libri formalmente tenuti, ma con irregolarità non totali (es. omissioni o errori parziali). Indizi intermedi: scostamenti da parametri di settore, antieconomicità contenuta.L’Agenzia rettifica singoli elementi della dichiarazione (ricavi o costi) usando presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (es. margini di settore, dati bancari, ecc.). Le scritture esistenti vengono integrate. L’onere di provare la fondatezza delle presunzioni resta in capo al Fisco.
Induttivo “puro” (accertamento d’ufficio)Art. 39(2) DPR 600/73 (art. 55 DPR 633/72 per IVA)Gravi irregolarità tali da invalidare totalmente le scritture: omissione dichiarazione, contabilità mancante o falsata, falsità conclamata nei dati dichiarati, omissione risposte ai questionari (art. 39(2)(a), (c), (d) e (d‑bis)).L’Ufficio determina il reddito extra-contabilmente usando ogni elemento informativo disponibile (dati bancari, contratti, comparazione di settore). Può prescindere dalle scritture contabili ed usare anche presunzioni non necessariamente gravi/concordanti (svincolate dai requisiti dell’art. 39(1)(d)). Il reddito imponibile è calcolato “ex novo”.
Sintetico / RedditometroArt. 38 DPR 600/73 (commi 4‑8) e parametri/ISA (art. 9 D.L. n. 34/2019)Determinazione del reddito d’impresa o professionale sulla base degli “oneri deducibili sostenuti” (vecchio redditometro) o degli indici sintetici di affidabilità (ISA) e consumi presunti.L’amministrazione può determinare il reddito complessivo delle persone fisiche (o di società minori) sulla base delle spese sostenute e criteri forfettari. In passato (reddito presunto basato sulle spese familiari, art. 38 c.4) si verificava se le spese personali superavano un determinato ammontare (fino a 20 categorie) . Dal 2019 è stato introdotto l’accertamento “forfettario” basato su parametri econometrici (ISA): se il reddito dichiarato risulta sostanzialmente inferiore ai parametri di settore/ISA, il Fisco può rettificare direttamente il reddito usando valori medi stabiliti per legge. L’onere della prova grava sul contribuente.
Bancario (o “extra-contabile” induttivo)Art. 39(2) DPR 600/73 (anche art. 32 e segg. per indagini bancarie)Scostamenti significativi tra conti correnti e dichiarazioni (es. versamenti ingiustificati o prelievi/fondi fittizi).Vengono accertati ricavi/entrate e costi/uscite sulla base dei movimenti bancari. Ad es., ogni accredito extra-contabile è presunto come ricavo imponibile, mentre i prelievi in eccesso possono far presumere costi fittizi. L’onere di provare il contrario è sul contribuente . Tale accertamento può essere usato come supporto sia per l’analitico-induttivo che per quello puro.

Accertamento per frodi documentali: va infine ricordato che l’uso di fatture o documenti falsi, oltre a integrare reati tributari (dichiarazione infedele, emissione di fatture false ex D.Lgs. 74/2000), abilita l’Ufficio ad adottare specifiche misure di verifica. Fino a una riforma del 2015, l’art. 37‑bis DPR 600/73 consentiva all’Agenzia di chiedere informazioni e attivare un accertamento specifico basato sulla presunzione di operazioni inesistenti. Oggi tale disciplina è stata abrogata: il nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. 24/2015) estende il divieto di elusione e regolamenta l’abuso del diritto fiscale . In pratica, l’Amministrazione può ora contestare le operazioni prive di substance economica come abusi fiscali in via amministrativa, ma di fatto l’accertamento sulle fatture false avviene tramite i normali strumenti di cui sopra (analitico/induttivo) e, separatamente, via penale in D.Lgs. 74/2000 (con reati di dichiarazione infedele o emissione di fatture false, soggetti a specifiche soglie di punibilità ).

Contrasto alla fiscalità internazionale: benché l’attenzione normativa sia sul mercato interno, anche le agenzie immobiliari possono occasionalmente avere rapporti internazionali (clienti esteri, trust, immobili all’estero). In tal caso vanno considerate le regole sul trasferimento degli utili (art. 96-98 TUIR – CFC rules), la disciplina della residenza fiscale (esterovestizione), e gli obblighi di trasparenza (reporting CRS/FATCA). Per esempio, se un’agenzia detiene partecipazioni in società immobiliari estere, le plusvalenze andranno integrate in dichiarazione secondo le norme anti-esterovestizione. Tali aspetti internazionali esulano dal caso tipico di accertamento locale, ma, nella prassi, il Fisco può collaborare con autorità estere o usare dati OCSE sui redditi d’impresa per valutare possibili elusioni.

Gli strumenti procedurali e i diritti del contribuente

Ogni accertamento tributario segue una sequenza procedurale obbligatoria, garantita dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000) e da vari DPR:

  1. Accesso/ispezione/verifica: ai sensi degli artt. 33-36 DPR 600/1973 (diretto alle imposte sui redditi) e art. 52 DPR 633/1972 (IVA), l’Agenzia (o la GdF delegata) può entrare negli uffici/negozi dell’agenzia immobiliare per esaminare documenti e registri. L’accesso deve essere sempre autorizzato e verbalizzato; il contribuente ha diritto a copia dell’autorizzazione e del verbale d’accesso, a presenza di un assistente fiscale e a contestare abusi subito (cfr. art. 12 L. 212/2000).
  2. Processo-verbale di constatazione (PVC): al termine dell’ispezione/verifica, i funzionari redigono un processo verbale in cui indicano le irregolarità riscontrate. Il contribuente ha diritto di prenderne visione immediatamente. Trascorso un periodo (normalmente 60 giorni) dall’accesso, può presentare memorie o difese scritte in risposta al PVC (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente). In base al PVC, l’ufficio potrà procedere con un avviso di accertamento analitico-induttivo oppure con inviti a fornire ulteriori spiegazioni (questionari). In caso di accertamento bancario senza accesso, l’Amministrazione ha semplificato la procedura: può inviare un invito a fornire dati sulle operazioni finanziarie (art. 37‑bis DPR 600/73 prima della sua abrogazione) e proseguire indipendentemente.
  3. Attenzione ai termini: l’art. 12 Statuto imponeva che l’avviso di accertamento non fosse emanato prima di 60 giorni dalla data di rilascio del PVC e dalla scadenza del termine per le memorie, salvo motivato pericolo per la riscossione . Con la riforma del 2024 (D.Lgs. 219/2023), il nuovo art. 6‑bis Statuto generalizza l’obbligo del contraddittorio “informato” per tutti gli atti impugnabili, imponendo all’Amministrazione di comunicare lo schema di atto con almeno 60 giorni per le osservazioni . In sostanza, l’agenzia ha diritto a difendersi prima dell’emissione dell’avviso finale. L’atto impositivo deve essere firmato dal responsabile dell’ufficio; la mancata firma o altri vizi formali possono determinare la nullità dell’avviso finale.
  4. Avviso di accertamento: al termine del contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di rettifica/accertamento (art. 42 DPR 600/73 per IRPEF/IRES, art. 54 per IVA, art. 2 del D.Lgs. 471/1997 per sanzioni) entro i termini di decadenza previsti (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per le omissioni, art. 43 D.P.R. 600/73). L’avviso contiene la motivazione, i calcoli delle imposte aggiuntive e le sanzioni applicate. Deve essere notificato al contribuente (o al suo domiciliatario) entro i termini di legge e con le forme previste (generalmente via raccomandata o PEC). Eventuali errori di notifica (destinatario sbagliato, scadenza mancata) sono motivo di nullità dell’atto.
  5. Termini di impugnazione: il contribuente può impugnare l’avviso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla ricezione (ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso deve contenere esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto contestate. In appello la Corte Tributaria Regionale decide, eventualmente con nuove prove o difese (in appello non si possono introdurre nuovi motivi di ricorso, se non “mere difese” ). Vanno tenuti presenti i vincoli del giusto processo: non si possono aggiungere nuovi motivi non sollevati in primo grado, salvo che non si tratti di mere difese. In Cassazione possono ricorrere le parti (con funzioni limitate, art. 111 Cost.) presentando motivi di legge.

Nel corso di tutto il procedimento, il contribuente vanta varie garanzie: – Contraddittorio scritto e orale (accesso, verbali, memorie). – Diritto di consulenza (avvocato/consulente a fianco durante l’accesso e l’audizione). – Comunicazione degli atti, con termini certi.
– Possibilità di ottenere l’autotutela (vedi oltre). – Tabella riepilogativa:

Fase dell’accertamentoDiritti e garanzie del contribuenteAzioni consigliate
Accesso/Ispezione/Verifica– Copia dell’autorizzazione e del verbale<br>- Presenza di consulente di fiducia<br>- Possibilità di riserva formale su risultati preliminari– Verificare regolarità autorizzazione<br>- Non rilasciare dichiarazioni fuori dalla necessità<br>- Annotare eventuali violazioni (ad es. mancanza verbale)
Contraddittorio endo-procedimentale– Diritto a presentare memorie scritte entro 60 giorni dal PVC (art.12 Statuto) <br>- Diritto di accesso agli atti del fascicolo su richiesta– Predisporre osservazioni e dati integrativi (contratti, fatture, estratti conto)<br>- Contestare irregolarità procedurali o motivazioni carenti
Accertamento formale (AVVISO)– Deve essere motivato e firmato (art. 42, DPR 600/73)<br>- Termini di decadenza da rispettare<br>- Possibilità di presentare istanza di autotutela (art.2 Statuto) per irregolarità– Controllare notificazione e firma<br>- Verificare calcoli e applicazione norme<br>- Valutare istanza di annullamento in autotutela se vi sono errori evidenti
Giudizio Tributario– Diritto di ricorso entro 60 giorni alla CTP (art. 54, co.2 D.Lgs.546/92)<br>- Due gradi di giudizio (PT, RT) e facoltà di ricorso per Cassazione (art.111 Cost.)<br>- Onere della prova condiviso (il Fisco deve dimostrare i fatti contestati)– Presentare ricorso dettagliato (norme violate, errore di fatto/diritto)<br>- Produrre prove documentali e testimonianze<br>- Seguire le scadenze processuali

Casi comuni di contestazione e misure adottate

Nel settore immobiliare l’Agenzia delle Entrate può contestare diverse violazioni fiscali. Di seguito le più frequenti, con le possibili controdeduzioni del debitore.

1. Provvigioni non dichiarate (accertamento analitico-induttivo).

Spesso l’accertamento si basa su presunzioni di settore: l’Agenzia verifica l’elenco delle compravendite o locazioni in banca dati (via notai o registro) e calcola quante provvigioni dovrebbe aver riscosso l’agenzia. Per esempio, se la media delle provvigioni nel caso di compravendita è 3% e l’agenzia ha curato vendite per 2 milioni di euro, il Fisco potrebbe stimare ricavi per 60.000 €. Se l’agenzia ha dichiarato solo 40.000 €, l’accertamento aggiungerà 20.000 € a tassazione. Questa ricostruzione è legittima solo se basata su dati affidabili (ad es. parametri medi del settore immobiliare) e se il contribuente non fornisce giustificazioni. Di contro, il contribuente può dimostrare l’esatto volume di affari e le percentuali effettive: presentando contratti di mediazione, registrazioni bancarie, fatture e note di accredito che collegano ogni operazione a un compenso. Se, ad esempio, l’agenzia ha venduto alcuni immobili senza intermediario o a tariffe inferiori, deve documentarlo. Inoltre si possono evidenziare differenze tra lo “schema tipo” di accertamento e la reale contabilità: errori nei calcoli dei margini, rapporti di cambio utilizzati, o l’applicazione di coefficienti forfettari sbagliati.

2. Spese e costi fittizi (accertamento analitico-induttivo o sintetico).

Un’accusa tipica è quella di fatture false o costi inesistenti emessi o ricevuti dall’agenzia. Se il Fisco sospetta che l’agenzia abbia fittiziamente inflazionato le spese (ad es. pagamenti fittizi a fornitori, per alibi di costi), può rettificare i costi ammissibili. Analogamente, può sospettare provvigioni non pagate (“in nero”) e usare questi indizi per aumentare il reddito. In via sintetica, si potrebbe per esempio ricostruire il reddito imponibile confrontando il totale dei costi realmente dedotti con le percentuali di redditività medie del settore. Il contribuente deve quindi conservare e presentare tutta la documentazione di spesa: contratti di locazione dell’ufficio, ricevute spese generali, parcelle professionali, fatture di pubblicità, ecc. Se l’accertamento si basa su incroci con registri esterni (ad es. un notaio segnala che l’agenzia ha dichiarato un canone d’affitto inferiore al reale, all’Agenzia il contribuente risponde con prove del contratto effettivo).

3. Accertamento induttivo puro per gravi irregolarità.

Quando le irregolarità contabili sono gravi e pluriannuali, l’Agenzia può ricorrere all’induttivo puro (art. 39(2) DPR 600/73). Casi tipici: – Se l’agenzia non presenta alcuna dichiarazione (IRPEF/IRES o IVA) oppure la presenta in netto ritardo oltre 90 giorni, viene automaticamente attivato l’induttivo pure (art. 39(2)(a)).
– Se i registri fiscali non esistono o sono stati sottratti (ad es. dall’impresa stessa o da un dipendente in fase di controllo), il Fisco disconosce completamente la contabilità (art. 39(2)(c) e (d)). Ad es., l’assenza del libro giornale o del registro IVA obbliga il Fisco a calcolare il reddito “ex novo”, spesso utilizzando indici medi di settore.
– Se emergono falsità conclamate nei libri (scritture in nero, doppie contabilità, fatture intestate a prestanomi), l’Agenzia può ignorare ogni dato contabile ed effettuare il calcolo induttivo puro (art. 39(2)(d)). In tali ipotesi la prova in giudizio spetta al contribuente: egli deve dimostrare, transazione per transazione, l’origine di ogni entrata e uscita contestate, affrontando una vera “prova diabolica”.
– Se il contribuente rifiuta di rispondere ad inviti specifici (art. 39(2)(d‑bis)), l’avviso induttivo è legittimo. In particolare, è oggi fondamentale rispondere ai questionari su dati finanziari o fatture contestate: il contribuente che non risponde può vedersi preclusa l’acquisizione di nuovi documenti in giudizio ed è costretto all’accertamento puro .

4. Redditometro / Parametri / ISA.

Storicamente, l’art. 38 DPR 600/1973 (commi 4‑8) prevedeva l’accertamento redditometrico per le persone fisiche: il reddito imponibile poteva essere ricostruito forfettariamente in base a cinque categorie di spesa familiare (casa, alimentari, tempo libero, auto, ecc.). Dal 2016 questo è stato sostanzialmente superato: ora l’accertamento sintetico si basa sugli indici sintetici di affidabilità (ISA) introdotti dal 2019, che forniscono parametri medi di settore per reddito e spese. In pratica, se il reddito dichiarato dell’agenzia (o del suo titolare) risulta molto inferiore agli ISA del settore immobiliare, l’Agenzia può rettificare il reddito applicando i parametri (es. quota forfettaria di spese forfettizzate). Tuttavia, questo meccanismo è applicabile di solito alle persone fisiche e alle piccole imprese con fatturati entro certi limiti. In ogni caso, il contribuente può contestare l’uso dei parametri dimostrando spese straordinarie o investimenti che spiegano le maggiori uscite (ad es. acquisti di mezzi per l’agenzia, ristrutturazioni degli uffici, ecc.).

5. Accertamento bancario (indagine finanziaria).

Soprattutto nell’ultimo decennio, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato le indagini finanziarie sui conti correnti dei contribuenti. Attraverso gli adempimenti antiriciclaggio, l’Agenzia ottiene e incrocia dati su giacenze medie e movimenti. Per un’agenzia immobiliare ciò significa che ogni versamento sospetto sul conto aziendale può essere considerato un ricavo non dichiarato. Analogamente, se in un periodo l’agenzia preleva dal conto più denaro di quanto spenda formalmente, il Fisco potrebbe presumere che tali prelievi siano serviti a finanziare ricavi “in nero” (costi nascosti). In presenza di contestazioni basate sui conti bancari, il contribuente deve articolare rigorosamente ogni movimento: ad esempio, se un accredito proviene da un’operazione straordinaria (prestito soci, vendite di beni strumentali, fondi per l’acquisto di un nuovo ufficio), occorre fornire prove contrarie (contratti di finanziamento, atti di vendita, estratti conto di terzi, ecc.). Le presunzioni bancarie impongono al contribuente un onere probatorio gravoso, ma non insormontabile se si dispone di documenti idonei .

6. Violazioni dichiarative e fatture false.

Accertamenti possono anche riguardare violazioni formali alle dichiarazioni IRPEF/IRES e IVA o possibili reati fiscali:
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) si verifica se il contribuente non presenta affatto la dichiarazione annuale o la presenta in netto ritardo; costituisce condizione per l’induttivo puro (art. 39(2)(a) DPR 600/73). In questi casi, il Fisco può determinare il reddito imponibile sulle spese deducibili note o sui parametri di settore, senza porre limiti di ragionevolezza.
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) si verifica quando il contribuente dichiara elementi passivi fittizi (fatture false) o omette componenti di reddito oltre una certa soglia (oggi 150.000 € di imposta annua) . L’indagine tributaria resta amministrativa, ma in parallelo si può innescare un procedimento penale. Nella difesa tributaria la strategia consiste nel dimostrare che le differenze contestate (maggiori ricavi o minori costi) non sussistono, ad es. producendo contratti reali o documenti contabili integri.
Emissione o utilizzo di fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000) riguarda chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti. Dal 2019 è stata introdotta una soglia di punibilità (1.000 € per fattura entro ogni periodo d’imposta) , ma fiscalmente l’Agenzia procede ugualmente a sospettare ricavi inesistenti in corrispondenza di tali fatture. In caso di contestazione sulle fatture, il contribuente deve dimostrare la reale esistenza delle operazioni: ad esempio, mostrando che un acquisto contestato è documentato da una notula vera, o che la prestazione segnalata come inesistente è in realtà un contratto firmato da terzi (del cliente o del fornitore). In sede penale, per questi reati la prova può basarsi anche sulle ricostruzioni bancarie: tuttavia, nel giudizio tributario si insiste sul fatto che l’onere probatorio iniziale (prove certe di operazioni inesistenti) grava sull’Amministrazione, non sul contribuente.

ViolazioneNormativa penale/tributariaRequisito di punibilità (soglia)Controdeduzione del contribuente
Dichiarazione infedeleArt. 4 D.Lgs. 74/2000Imposta evasa > 150.000 €/anno (oggi)Dimostrare che i componenti negativi esistono (documenti contabili) e/o che gli scostamenti risalgono ad errori non volontari (salvando così il dolo).
Omessa dichiarazioneArt. 5 D.Lgs. 74/2000Omessa presentazione o entro 90 gg ritardoIllustrare almeno spese dedotte e provare ex post il reddito (ad esempio con giustificativi bancari) od ottenere lo stralcio del penale mediante ravvedimento.
Emissione fatture falseArt. 8 D.Lgs. 74/2000Emissione di fatture inesistenti > 1000 €/annoDimostrare la genuinità delle operazioni (contratti, ordini, corrispondenze, ecc.). In sede tributaria, contestare la collegabilità delle fatture all’attività d’impresa o la fittizietà.

Dal punto di vista difensivo, è importante ricordare che il pagamento dei tributi dovuti (eventualmente con ravvedimento operoso) non estingue automaticamente i reati tributari gravi (contrariamente ad altre fattispecie penali), ma può incidere sull’entità delle pene o sulle eventuali attenuanti. Tuttavia, sul piano tributario tale pagamento può integrare una “collaborazione” utile a ottenere attenuanti e una riforma riduttiva dell’atto in autotutela.

Strategie difensive del contribuente

Il contribuente-agente immobiliare o l’agenzia devono agire con tempestività e rigore documentale. Ecco i principali strumenti difensivi da attivare in ciascuna fase:

  • Contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 (60 giorni dopo il PVC) – Subito dopo l’accesso/verifica, si hanno 60 giorni per inviare all’Agenzia osservazioni e memorie difensive prima dell’adozione dell’atto impositivo . In questa sede occorre presentare analiticamente le giustificazioni ai rilievi del PVC: esibire copie di contratti di mediazione, elenchi di incassi vs spese, documentazione bancaria, parcelle di agenti, contratti di locazione degli immobili (deducibili per IRAP), ecc. Se il PVC conteneva errori formali o fattuali, va subito fatto notare (es. periodo d’imposta diverso, mancate deduzioni già documentate, ecc.). In sostanza, il contribuente deve dare la prova contraria alle presunzioni rilevanti in fase amministrativa. Documenti spesso determinanti sono: estratti conto correnti (per movimenti contestati), ricevute di pagamento (bollettini postali, bonifici), perizie (valori di mercato), liste clienti e commissioni. È anche possibile richiedere accesso agli atti del fascicolo (che la norma garantisce) per preparare meglio le proprie controdeduzioni.
  • Contestate vizi formali nell’avviso – All’atto dell’accertamento occorre verificare: termini di notifica e competenza territoriale (CTP vs IRCCT); firma e contenuto (l’avviso deve essere firmato da un funzionario delegato e contenere le ragioni della rettifica). Se manca la firma di un responsabile dell’Ufficio o se i termini di decadenza sono scaduti, l’atto è nullo (salvo sanatoria). Analogamente, se l’avviso presuppone un contraddittorio endoprocedimentale non svolto correttamente, si può eccepire la nullità. L’art. 12, comma 7, Statuto obbligava il Fisco a sospendere la notifica fino al termine del contraddittorio; la sua violazione comporta nullità salvo prova di assenza di pregiudizio .
  • Istanza di autotutela (annullamento in autotutela) – Prima di adire la giustizia tributaria, si può presentare un’istanza all’Ufficio che ha emanato l’avviso, chiedendo l’annullamento o la correzione in autotutela (art. 2 L. 212/2000). Questa richiesta va motivata evidenziando errori evidenti nell’atto (es. calcolo aritmetico errato, applicazione del tributo sbagliata, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti già effettuati, documenti integrati). Secondo le circolari Agenzia (art. 10‑quater Statuto), in presenza di ipotesi di “manifesta illegittimità” l’amministrazione ha l’obbligo di annullare l’atto . Esempi di tali errori: la persona destinataria dell’avviso è errata; l’elemento base (ricavo) è stato calcolato con dato palesemente sbagliato (es. omissione di entrate già evidenti); l’importo del tributo o la competenza non corrispondono a legge; omissione di considerare un pagamento già eseguito (residui IRPEF versati). Se si rientra in una delle fattispecie elencate (persona, calcolo, tributo, errore materiale, ecc.), l’Ufficio deve revocare l’atto . In caso contrario, rimane sempre aperta la possibilità di un’autotutela facoltativa per altri vizi (costituzionalità, interpretazione incerta, ecc.), anche se in quel caso l’annullamento è discrezionale. In tutti i casi, l’istanza di autotutela può sospendere l’esecutività dell’atto sospendendo il pignoramento (circolare Agenzia 32/E/2016).
  • Ricorso tributario (Commissione Tributaria) – Se l’autotutela non sortisce effetto, occorre proporre ricorso alla CTP competente. Nel ricorso si riprendono tutte le censure già indicate nel contraddittorio o nell’istanza di autotutela. Vanno esposte le ragioni di diritto (ad es. violazione di legge o costanza delle prove dichiarate) e di fatto (contraddizioni nei verbali, errori nei calcoli). Si devono allegare le prove documentali e le memorie prodotte. Il ricorso può anche essere accompagnato da una domanda di compensazione delle spese o di sospensione cautelare (art. 47 bis D.Lgs. 546/92) se sussistono oneri sostenuti. Durante l’istruttoria tributaria, il Giudice può interrogare testimoni (soci, dipendenti) o esaminare perizia tecnica (es. valutazione immobiliari).
  • Accertamento con adesione o mediazione tributaria – Se il contribuente ammette parzialmente la pretesa, può ricorrere a istituti deflativi come l’adesione all’accertamento (art. 6 D.Lgs. 218/1997), ottenendo sconti sulle sanzioni (fino alla terza parte) pagando le imposte dovute. Dal 2020 è operativa la conciliazione (DEF) in cui, entro tempi brevi, si chiude la controversia pagando una quota ridotta. Tali strumenti possono essere valutati caso per caso, ma in genere il contribuente con valide contestazioni preferisce il giudizio, salvo perplessità sul successo in Commissione.
  • Ricorso in Cassazione – In ultima istanza (Cassazione sezione tributaria) si può ricorrere solo per questioni di diritto (violazione di norme di legge o di principio costituzionale) o in caso di annullamento “per difetto di legittimazione” (art. 360 c.p.c. nn. 3-4). Sul piano meramente tributario, le ipotesi in cui il ricorso viene ammesso di norma riguardano questioni di diritto sostanziale o processuale particolarmente rilevanti (es. ammissibilità delle prove, parametri, provvedimenti abrogati). In particolare, la Cassazione recentemente (ordinanze 2020-2025) ha chiarito limiti applicativi dell’induttivo e la natura difensiva delle prove bancarie, che vanno viste con criterio rigoroso.

Domande & Risposte frequenti

  • D: È obbligatorio aspettare i 60 giorni dopo il PVC prima di ricevere l’avviso?
    R: Sì. L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) riconosce al contribuente 60 giorni per presentare memorie dopo la chiusura del verbale di accesso/ispezione. L’avviso di accertamento non può essere emesso prima dello scadere di tale termine, salvo grave pericolo per la riscossione . Da gennaio 2024, il nuovo art. 6-bis Statuto estende questo obbligo di contraddittorio a tutti gli atti tributari impugnabili. Se l’atto è emesso in anticipo, può essere dichiarato nullo.
  • D: Cosa comporta non aver ricevuto il verbale di constatazione (PVC)? Posso dire che l’avviso è nullo?
    R: Il PVC va notificato al legale rappresentante dell’agenzia o al soggetto ispezionato. In Cassazione n. 19830/2021 si afferma che la mancata notifica del PVC non sempre invalida l’avviso, purché il contribuente abbia potuto difendersi successivamente (ad es. partecipando poi ai controlli, esibendo documenti). Tuttavia, la giurisprudenza segnala che la regola (Statuto art.12) è stringente: in assenza di motivazione di urgenza, l’avviso è nullo se inviato prima dello scadere dei 60 giorni o senza comunicare per tempo il PVC. In ogni caso, se si teme la nullità, il legale dovrebbe sollevarla subito nel ricorso tributario.
  • D: Posso utilizzare la deduzione forfettaria IRAP per i costi se il Fisco ha ricostruito il reddito?
    R: Il Tribunale di merito e la Cassazione (sez. trib.) hanno ammesso che, in alcuni casi di accertamento induttivo su reddito di impresa, il contribuente possa forfettizzare certe spese anche in assenza di documentazione, in base ad analogia con l’IRAP. Tuttavia, in linea di principio l’IRAP è un’imposta separata basata sul valore aggiunto prodotto (art. 11 DPR 446/1997) e la deduzione forfettaria di costi generici non è automatica. Nel processo tributario, se il Fisco ha contestato costi per mancata documentazione, il contribuente può chiedere che il reddito ricalcolato tenga conto almeno delle deduzioni forfettarie consentite dalla legge (ad es. contributi previdenziali, costo del lavoro). Di recente (Corte Costituzionale n. 10/2023) si è discusso la possibilità di applicare criteri di prudenza nell’accertamento induttivo: è consigliabile argomentare con riferimento a questo orientamento se si chiede di riconoscere forfetariamente dei costi.
  • D: Come si calcolano sanzioni e interessi su un avviso di accertamento?
    R: Le sanzioni tributarie variano a seconda del tipo di violazione: ad es. per omessa dichiarazione si applica la sanzione del 120% dell’imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/1997), ridotta a un terzo in caso di ravvedimento operoso. Per dichiarazione infedele o fatture false si applicano sanzioni del 200% . Gli interessi di mora (art. 44 DPR 602/1973) decorrono dalla data di scadenza del versamento dell’imposta fino all’effettivo pagamento. Il contribuente può chiedere la dilazione del debito entro certi limiti (art. 36 D.Lgs. 546/1992) o compensazioni se ha crediti tributari. In fase di contraddittorio si può anche chiedere la riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 472/1997 (riduzione fino a 30% se si forniscono dati), oppure valutare l’accertamento con adesione per spuntare sconti significativi sulle sanzioni dovute (1/3 – 2/3), qualora sia preferibile chiudere la controversia pagando subito.
  • D: L’Agenzia delle Entrate può usare dati internet o social network per accertare redditi?
    R: In astratto sì: sono prove che possono essere portate in giudizio, se raccolte correttamente. La Cassazione ha ammesso l’utilizzo di informazioni reperite online (siti web, annunci immobiliari pubblici, addirittura social network) a condizione che il contribuente abbia effettivamente accesso agli stessi e che le informazioni siano certe. Per esempio, post pubblicitari di immobili a prezzi e commissioni noti possono essere usati come indizio di provvigioni potenziali. Tuttavia, l’uso di tali prove è delicato: si tratta di presunzioni semplici, e il contribuente può dimostrare che i dati online non coincidono con l’attività reale. In sostanza, l’accertamento fondato su internet deve rispettare i criteri di gravità e concordanza delle presunzioni; al contribuente si aprono le vie di impugnazione (ricorso tributario) anche su questo punto, discutendo l’attendibilità delle fonti web utilizzate.

Modelli difensivi

Per facilitare la preparazione pratica della difesa, forniamo alcuni modelli schematici e suggerimenti per i principali atti difensivi:

  • Memorie ex art. 12 Statuto del contribuente: redige una relazione dettagliata da allegare al contraddittorio endo-procedimentale (entro 60 gg dal PVC). Nel documento vanno puntualmente confutati i rilievi del verbale. Ad esempio, si elencano punto per punto le contestazioni (ricavi non dichiarati, costi ritenuti fittizi, ecc.) e si allegano prove riscontrate: fatture, contratti, estratti conto. Vanno citati i riferimenti normativi ove opportuno (art. 39 DPR 600/73 per presunzioni, art. 38 per i parametri, art. 54 TUIR per oneri deducibili, ecc.) e la giurisprudenza utile. Si conclude con una richiesta chiara (ad es. «si chiede l’annullamento degli addebiti in mancanza di fondamento»). La memoria deve essere firmata dal contribuente o suo difensore.
  • Istanza di autotutela: indirizzata allo stesso Ufficio che ha emesso l’avviso, va presentata dopo aver esaminato l’atto definitivo. Occorre indicare gli estremi dell’avviso (numero, anno imposta) e contestare gli specifici errori riscontrati: ad es. «Con riferimento al punto X dell’avviso, si segnala che l’Ufficio ha calcolato l’imposta dovuta su un ricavo di €10.000 che non esiste nei libri contabili della società, come dimostra la fattura n. 123/2024. Si chiede annullamento d’ufficio di tale addebito per manifesta illegittimità». È utile richiamare i motivi tassativi di annullamento (art. 10‑quater Statuto) come “errore materiale” o “imputazione errata del tributo” . L’istanza deve essere motivata e completa di ogni prova favorevole. Si può richiedere anche la sospensione dell’esecuzione (cosiddetta “autotutela sospensiva”) se si teme il pignoramento imminente .
  • Ricorso tributario: si redige in forma di atto giuridico-sentimentale, con un’intestazione che individua la CTP competente, le parti, e il tipo di atto impugnato. Va esposto il quadro dei fatti (accesso, PVC, eccezioni in contraddittorio) e i motivi di diritto. Ogni motivo deve essere numerato e motivato separatamente: ad es. “Violazione art. 39 DPR 600/73 – l’Ufficio non ha fornito presunzioni gravi e concordanti…”, “Nullità dell’atto per violazione del contraddittorio (art. 12 Statuto)”, “Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 546/92” (richiesta di motivazione puntuale). Si chiede l’accoglimento del ricorso e la riforma/annullamento dell’avviso. In tribunale, il contribuente può anche produrre ulteriori documenti che non erano stati allegati (salvo eccezioni), e può svolgere interrogatorio formale se ritenuto necessario. Il contributore paga le spese di lite se soccombente. È prassi, come parte delle censure, eccepire eventuali termini decadenziali trascorsi (art. 43 DPR 600/73) o mancata corresponsione delle sanzioni (art. 23, L. 212/2000).
  • Ricorso per Cassazione (se necessario): il ricorso in Cassazione si basa su motivi normativi. Un esempio di motivo può essere la “violazione dell’art. 115 c.p.c. e 2729 c.c. per carenza di motivazione” o “violazione dell’art. 39 DPR 600/73 – uso improprio delle presunzioni bancarie”. Si citano le norme (es. art. 39 DPR 600/73; art. 111 Cost.), e si argomenta sulla giurisprudenza più recente (sentenze di legittimità). Va presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza della CTR, e in alcuni casi necessita di ricorso incidentale dell’Agenzia.

Tabelle riepilogative

Confronto tra accertamento analitico e induttivo puro:

Accertamento analitico-induttivoAccertamento induttivo “puro”
NormaArt. 39(1)(d) DPR 600/73Art. 39(2) DPR 600/73
PresuppostiLibri contabili tenuti, ma con difetti non totali (lievi omissioni, scostamenti modesti)Gravi inadempienze: omessa dichiarazione, contabilità assente/falsata, irregolarità contabili così gravi da invalidare l’intero bilancio
PresunzioniPresunzioni semplici sempre ammessa (es. di settore, bancarie), ma vincolate a essere gravi, precise e concordanti (Cass. n. 9732/2015)Presunzioni più libere. L’Ufficio può prescindere dalle scritture e usare qualsiasi dato di fatto disponibile, anche presunzioni indirette non soggette ai criteri di gravità del comma precedente (Cass. n. 24798/2025).
Prova contrariaIl contribuente deve confutare singolarmente le presunzioni (dimostrando documenti in proprio favore). Dopo l’onere indiziario del Fisco, rimane in carico al contribuente confutare le singole deduzioni .Il contribuente deve fornire prova completa dei fatti, poiché l’onere residuo di provare il reddito reale gli incombe quasi completamente (Cass. 9732/2015 evidenzia che in questi casi al contribuente spetta interamente provare costi e ricavi).

Presupposti dell’accertamento induttivo puro (art. 39(2) DPR 600/73):

Fatti e irregolaritàRiferimento normativo
Omessa dichiarazione (anche tardiva oltre 90 gg.)Art. 39(2)(a) – dichiarazione non presentata (o non tempestiva)
Contabilità non tenuta o occultataArt. 39(2)(c), (d) – mancata tenuta, mancata esibizione o inventario di magazzino assente
Falsità/inesattezze gravi nei dati dichiaratiArt. 39(2)(d) – omissioni/false indicazioni numerose che rendono inaffidabili gli unici registri disponibili
Mancata risposta a questionari/inviti dell’UfficioArt. 39(2)(d-bis) – rifiuto (ingiustificato) di fornire informazioni o documenti richiesti

Reati tributari rilevanti – (anche se il focus è amministrativo, si segnala per completezza):

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): punisce chi dichiara elementi passivi fittizi o omette redditi o IVA superiore a 1/3; punibilità oltre 150.000 € di imposta evasa .
  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): omessa o inadeguata indicazione di redditi imponibili; soglia di punibilità > 50.000 € (oggi analoga all’infedele).
  • Fatture false / Dichiarazione fraudolenta (art. 8 D.Lgs. 74/2000): emissione o uso di fatture per operazioni inesistenti. Nuova soglia di 1.000 € annui .
  • Abuso del diritto/elusione (art. 10-bis Statuto): punisce le operazioni prive di validità economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti (introdotto dal D.Lgs. 24/2015; applicato a tutti i tributi tranne quelli doganali). In ambito immobiliare, tipici casi di abuso possono essere contratti simulati o stratagemmi societari volti a evitare imposte.

Esempi pratici

Simulazione 1 – Provvigioni sotto-registrate: l’agenzia ABC S.r.l. ha emesso fatture per 50.000 € di provvigioni nel 2023. L’Agenzia delle Entrate constata dal Registro delle Imprese 10 vendite di immobili di pregio (in media 250.000 € ciascuna) gestite dall’agenzia. Considerando una provvigione di mercato del 2% sulla compravendita, stima ricavi presunti di 50.000 € (10×250.000×2%). In questo caso l’accertamento sintetico conferma il reddito dichiarato (50.000 €) e non apporta maggiorazioni. Se però fossero state 15 vendite (3.750.000 €) il Fisco presumerebbe ricavi per 75.000 €, contestando 25.000 € mancanti. Difesa: la società produce i contratti effettivi; emerge che per 5 delle 15 vendite era applicata una provvigione del 1% (forse a seguito di forti sconti concessi ai clienti) e fatturata regolarmente, per un totale pari a 10.000 € meno del previsto. L’Agenzia, prendendo atto dei documenti, riduce o annulla il contenzioso (in linea con Cass. 9732/2015, secondo cui il Fisco deve provare la norma di settore applicata e il contribuente può confutarla).

Simulazione 2 – Omissione della dichiarazione IVA: l’agenzia XYZ snc non ha presentato la dichiarazione IVA 2022. L’Agenzia delle Entrate, applicando l’art. 55 DPR 633/72, ricostruisce la base imponibile IVA dai contratti notarili del periodo (utilizzando i dati segnalati dai clienti). Scopre vendite per 1 milione € e commissioni presunte di 30.000 € (3%). Di fatto, l’agenzia non ha versato alcuna IVA. In difesa, gli amministratori ricostruiscono che buona parte delle entrate era già stata versata come ritenute sui compensi o come IVA sulle fideiussioni (prova dei bonifici). Inoltre, si argomenta che non sussisteva dolo: la tardiva presentazione può ricadere nell’ammissibilità del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, chiedendo almeno la riduzione delle sanzioni al minimo (3%) e presentando istanza di definizione delle sanzioni (art. 17 D.Lgs. 472/1997).

Simulazione 3 – Accertamento bancario: Agente Immobiliare Rossi dichiara ricavi netti annuali di 40.000 €. L’Agenzia finanziaria, incrociando i conti correnti dell’azienda, vede 60.000 € di accrediti bancari nell’anno, senza giustificati documenti a fronte. Presumendo 20.000 € di incassi in nero, invia un avviso integrativo. Difesa: il contribuente chiede accesso agli atti e scopre che 20.000 € di accrediti erano versamenti interni dei soci per un nuovo ufficio (documentati da bonifico socio e fattura di acquisto del pc aziendale) e 15.000 € provenivano da un conto collegato di una società associata (che ha depositato cauzioni in parte rimborsate). Presentando tali pezze al giudice tributario, Rossi riesce a escludere la maggiorazione perché non si trattava di ricavi di vendita. Aggiunge che gli altri accrediti (residui 25.000 €) erano compatibili con l’attività dichiarata, circostanze sufficienti a far rigettare l’accertamento analitico-induttivo (Cass. SU 21271/2025 – obbligo di accertare spese corrispondenti ai presunti ricavi).

Conclusioni

L’accertamento fiscale delle agenzie immobiliari richiede attenzione sia sul piano documentale sia procedurale. Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale agire fin dall’inizio: non solo aderire alle procedure formali (iscrizione al Ruolo, tenuta libri, imposte pagate), ma anche rispondere tempestivamente e con prove rigorose a ogni contestazione. Le strategie difensive passano principalmente dal contraddittorio formale (memorie ex art. 12 L.212/2000), dall’autotutela per errori macroscopici, e dal giudizio tributario, dove l’agenzia ha l’onere di provare l’attendibilità delle proprie scritture. Le tabelle e gli esempi sopra riportati raccolgono i concetti chiave. Alla base di tutto, resta il principio: il Fisco può utilizzare metodi presuntivi solo entro i limiti consentiti dalla legge (presunzioni semplici ma documentabili ) e il contribuente ha il diritto/dovere di confutare tali presunzioni con fatti e prove concrete. Nel dubbio, l’assistenza di un consulente tributarista fin dalle fasi iniziali (accesso e contraddittorio) è consigliabile per non farsi trovare impreparati.

Fonti normative e giurisprudenziali (legislazione e sentenze citate):

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 2, 6-bis, 10-bis, 12, 25 (Tutela del contraddittorio, poteri di autotutela) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Testo Unico Imposte sul Reddito), artt. 32, 37-bis, 38, 39, 54, 55 (modalità di verifica, regimi di determinazione forfettaria del reddito, metodi analitico e induttivo) .
  • Decreto Legislativo 19 novembre 1994, n. 546 (giurisdizione tributaria), artt. 2, 21 (ricorso in Commissione Tributaria) e 47-bis (sospensione cautelare).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Sistema sanzionatorio tributario).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Reati tributari), artt. 4, 5, 8 (dichiarazione infedele, omessa, emissione fatture false) .
  • D.Lgs. 219/2023 (G.U. 3/1/2024, n. 2): modifiche allo Statuto del contribuente (art. 6-bis sul contraddittorio) .
  • Cassazione Civile (Sez. V-VI, Tributaria) – Sent. n. 9732/2015, 19830/2021, 24798/2020, Sez. Unite n. 21271/2025, ecc.: hanno chiarito i limiti applicativi dell’accertamento analitico-induttivo e induttivo puro in presenza di conteggi bancari, parametri di settore e presunzioni .
  • Cassazione Penale / Articoli – Tribunali: confermano che i dati bancari e le prove presuntive valutate nel giudizio tributario non implicano l’automatica punibilità penale (fermo restando l’indipendente procedimento penale).
  • Circolari e prassi Agenzia Entrate: circolare 32/E/2016 (autotutela tributaria), circolare 49/E/2007 (redditometro), provv. 2002/177 (comunicazione parametri), ecc.
  • Riferimenti comunitari: Direttiva UE 2016/1164 (“ATAD”) sui controlled foreign companies e transfer pricing, Convenzione OCSE sullo scambio di informazioni finanziarie (CRS).

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👉 moltissimi accertamenti alle agenzie immobiliari sono forzati, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • perché le agenzie immobiliari sono spesso accertate,
  • quali sono le presunzioni più usate dal Fisco,
  • quali errori commette frequentemente l’Amministrazione,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Accerta Spesso le Agenzie Immobiliari

Le agenzie immobiliari sono nel mirino perché:

  • operano su operazioni di elevato valore economico,
  • percepiscono provvigioni variabili,
  • lavorano con incarichi non sempre esclusivi,
  • sono coinvolte in atti notarili facilmente tracciabili,
  • possono avere incassi differiti o non immediatamente fatturati.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se c’è una compravendita, l’agenzia ha incassato una provvigione.”

Ma attenzione:

➡️ non ogni atto notarile genera una provvigione,
➡️ non sempre l’agenzia è parte dell’operazione conclusa,
➡️ l’incarico non equivale a incasso certo.


Cos’è l’Accertamento Fiscale a un’Agenzia Immobiliare

L’accertamento fiscale alle agenzie immobiliari può essere:

  • analitico,
  • analitico-induttivo,
  • induttivo puro,
  • basato su incrocio tra atti notarili e fatture,
  • fondato su valori immobiliari e percentuali di provvigione,
  • supportato da indagini bancarie.

Il Fisco spesso ricostruisce i ricavi partendo da:

  • numero di compravendite nella zona,
  • valore degli immobili,
  • percentuali di provvigione “di mercato”,
  • confronto tra rogiti e fatturato dichiarato,
  • dati provenienti da notai o banche dati.

👉 Si tratta di ricostruzioni presuntive, non di prove dirette.


Le Contestazioni Più Frequenti alle Agenzie Immobiliari

Negli accertamenti alle agenzie immobiliari il Fisco contesta spesso:

  • provvigioni ritenute non fatturate,
  • ricavi inferiori al numero di compravendite,
  • incongruenze tra incarichi e fatturazione,
  • IVA non versata su provvigioni presunte,
  • antieconomicità dell’attività,
  • utilizzo di contanti o pagamenti non tracciati,
  • differenze tra fatturato e atti notarili.

👉 Molte contestazioni ignorano la reale attività dell’agenzia.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti alle agenzie immobiliari presentano errori gravi, tra cui:

  • presumere la provvigione da ogni rogito,
  • applicare percentuali standard di mercato,
  • ignorare incarichi non esclusivi o non conclusi,
  • non considerare trattative fallite,
  • trascurare accordi provvigionali diversi,
  • estendere le stime a più annualità,
  • usare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Compravendita Immobiliare ≠ Provvigione Automatica

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • l’agenzia ha effettivamente intermediato l’operazione,
  • la provvigione è maturata,
  • l’importo è stato incassato o era esigibile,
  • il ricavo non è stato dichiarato.

Non basta dimostrare:

  • che l’immobile è stato venduto,
  • che l’agenzia operava nella zona,
  • che la provvigione “si usa”.

👉 La potenzialità non è reddito.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento fiscale a un’agenzia immobiliare è ribaltabile se:

  • le provvigioni sono solo presunte,
  • manca prova dell’incarico concluso,
  • non esiste prova dell’incasso,
  • le percentuali applicate sono teoriche,
  • l’agenzia non ha partecipato alla trattativa,
  • le presunzioni non sono qualificate,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La stima astratta non basta a tassare.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • ricavi presunti molto elevati,
  • recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • accertamenti esecutivi,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • crisi finanziaria dell’agenzia.

👉 Nelle agenzie immobiliari le presunzioni possono essere devastanti.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare il metodo di accertamento

È fondamentale verificare:

  • quali presunzioni sono state utilizzate,
  • se sono coerenti con l’attività svolta,
  • se esistono errori di impostazione.

2. Dimostrare l’attività reale dell’agenzia

La difesa efficace dimostra:

  • incarichi realmente conferiti,
  • trattative non concluse,
  • incarichi non esclusivi,
  • mediazioni senza provvigione,
  • accordi provvigionali specifici.

📄 Prove tipiche:

  • incarichi di vendita,
  • contratti di mediazione,
  • email e corrispondenza,
  • scritture private,
  • documentazione interna.

3. Smontare la ricostruzione delle provvigioni

È fondamentale dimostrare che:

  • non tutte le vendite generano provvigione,
  • le percentuali variano,
  • gli incassi non sono quelli stimati.

👉 Senza nesso tra rogito e incasso, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • spiegare la reale dinamica delle intermediazioni,
  • chiarire i rapporti con clienti e notai,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’agenzia

La difesa serve a:

  • ridurre o annullare la pretesa,
  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • preservare la continuità aziendale.

7. Prevenire futuri accertamenti

È utile:

  • documentare sempre incarichi e provvigioni,
  • tracciare i rapporti con i clienti,
  • conservare le prove delle trattative,
  • evitare anomalie apparenti.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa immobiliare.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti fiscali alle agenzie immobiliari richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza concreta della mediazione immobiliare.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento all’agenzia immobiliare,
  • contestazione delle presunzioni sulle provvigioni,
  • ricostruzione della reale attività di intermediazione,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’agenzia e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento fiscale a un’agenzia immobiliare non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’incasso reale delle provvigioni, non stimarle sulla base di atti notarili o percentuali teoriche.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: negli accertamenti alle agenzie immobiliari, la prova dell’intermediazione reale è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento fiscale a un’agenzia immobiliare è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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