Controlli Automatizzati Su Criptovalute E Wallet Digitali: Come Difendersi

I controlli automatizzati su criptovalute e wallet digitali sono tra le verifiche fiscali più recenti e aggressive.
Quando la Agenzia delle Entrate, spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza, incrocia dati provenienti da exchange, intermediari, banche e segnalazioni internazionali, tende a ricostruire detenzioni, movimenti e plusvalenze con procedure algoritmiche, spesso basate su presunzioni.

È fondamentale chiarirlo subito:
il possesso o il movimento di criptovalute non è automaticamente evasione fiscale.

Molti accertamenti su crypto e wallet digitali sono contestabili o annullabili quando si dimostra l’errata lettura dei dati o l’assenza dei presupposti impositivi.


Come funzionano i controlli automatizzati sulle criptovalute

I controlli digitali si basano su:

• dati comunicati dagli exchange
• segnalazioni antiriciclaggio
• flussi bancari in entrata e uscita
• tracciati dei wallet digitali
• incroci con dichiarazioni fiscali
• analisi algoritmiche dei movimenti
• cooperazione internazionale tra autorità

Il rischio nasce quando il dato tecnico viene trattato come reddito imponibile senza analisi giuridica.


Perché wallet ed exchange sono sotto controllo

Criptovalute e wallet sono monitorati perché:

• i movimenti sono tracciabili su blockchain
• gli exchange comunicano dati alle autorità
• esistono scambi tra valute virtuali e fiat
• i flussi possono apparire elevati
• vi sono frequenti trasferimenti internazionali
• mancano causali “tradizionali”
• il quadro normativo è in evoluzione

La complessità tecnologica viene spesso semplificata in modo improprio.


Le contestazioni più frequenti

Nei controlli automatizzati su crypto, le contestazioni tipiche riguardano:

• omessa dichiarazione di wallet
• presunte plusvalenze non dichiarate
• errata determinazione del costo fiscale
• scambi crypto to crypto trattati come imponibili
• movimenti tra wallet considerati cessioni
• prelievi verso conti bancari qualificati come reddito
• mancata compilazione del quadro RW
• violazioni sul monitoraggio fiscale

Molte di queste contestazioni derivano da automatismi informatici.


Gli errori tipici dell’Amministrazione

Nei controlli su criptovalute, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• presume imponibilità di ogni movimento
• ignora la distinzione tra detenzione e realizzo
• non ricostruisce correttamente il costo di acquisto
• confonde trasferimenti interni con cessioni
• applica regole fiscali in modo retroattivo
• utilizza dati incompleti o non verificati
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando il controllo automatizzato è illegittimo

Il controllo è illegittimo se:

• non esiste realizzo imponibile
• i movimenti sono solo trasferimenti tra wallet
• manca la prova della plusvalenza
• il costo fiscale è ignorato o errato
• le crypto non sono state convertite in valuta fiat
• il monitoraggio è contestato senza base normativa
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il dato blockchain non equivale a reddito.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro controlli automatizzati su criptovalute deve essere tecnica e documentata e può basarsi su:

• estratti e report degli exchange
• storico delle transazioni blockchain
• prova dei trasferimenti tra wallet personali
• ricostruzione del costo di acquisto
• documentazione di mining o staking
• distinzione tra detenzione e cessione
• prova dell’assenza di conversione in fiat
• estratti conto bancari coerenti
• perizie fiscali e contabili

Dimostrare la natura reale dei movimenti è decisivo.


Wallet digitali e trasferimenti interni

Un errore frequente è considerare imponibili:

• trasferimenti tra wallet dello stesso soggetto
• spostamenti per sicurezza o custodia
• cambi di piattaforma
• cold wallet e hot wallet

Questi movimenti non generano reddito e vanno dimostrati come tali.


Monitoraggio fiscale e quadro RW

Nei controlli su crypto viene spesso contestato:

• mancato monitoraggio
• errata indicazione dei valori
• omissione del quadro RW

Ma:

• non ogni wallet è soggetto a monitoraggio
• il valore va determinato correttamente
• le sanzioni non sono automatiche
• la buona fede è rilevante

Anche il monitoraggio è difendibile.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del controllo automatizzato
• ricostruzione analitica delle operazioni
• dimostrazione dell’assenza di imponibile
• prova del costo fiscale corretto
• distinzione tra detenzione e realizzo
• smontaggio delle presunzioni algoritmiche
• utilizzo di giurisprudenza e prassi favorevoli
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire il metodo digitale, non solo i numeri.


Cosa fare subito

Se ricevi una comunicazione o un accertamento su criptovalute:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fonti dati utilizzate
• ricostruisci tutte le operazioni crypto
• raccogli report da exchange e wallet
• verifica il costo fiscale reale
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è decisivo prima che l’algoritmo diventi definitivo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• tassazione di plusvalenze inesistenti
• sanzioni elevate
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro controlli automatizzati su criptovalute e wallet digitali, spesso annullati per errata qualificazione dei movimenti e uso improprio dei dati blockchain.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità digitale, crypto-asset e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare controlli automatizzati illegittimi
• ricostruire correttamente le operazioni crypto
• difendere il corretto trattamento fiscale
• ridurre o annullare imposte e sanzioni
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e riservatezza
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Nel mondo crypto il dato tecnico non è il dato fiscale.
Agire subito significa impedire che un algoritmo trasformi movimenti digitali in un debito fiscale ingiusto.

Hai ricevuto un controllo o un accertamento su criptovalute e wallet digitali?
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Introduzione

Negli ultimi anni il mondo delle criptovalute è passato da una fase di “wild west” – caratterizzata da elevata opacità e anonimato – a un sistema giuridico sempre più regolamentato. In Italia, come nel resto d’Europa, le norme sono state gradualmente aggiornate per includere i crypto-asset nelle maglie del fisco e dell’antiriciclaggio. A fine 2025 entra in vigore un vero “cambio di paradigma”: con la direttiva europea DAC8 (Crypto-Asset Reporting Framework), l’applicazione del regolamento MiCA e del CARF OCSE, gli scambi in criptovalute e i saldi dei wallet diventeranno trasparenti come i conti correnti bancari . In questa guida affrontiamo le strategie e gli strumenti che il debitore può utilizzare per difendersi dai controlli automatizzati su wallet e criptovalute, illustrando normative, giurisprudenza aggiornata, casi pratici e suggerimenti operativi in ambito italiano.

1. Quadro normativo italiano ed europeo sulle criptovalute

  • Definizioni e inquadramento fiscale. Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) l’Italia ha finalmente colmato il vuoto normativo sulle criptovalute: dal 1° gennaio 2023 sono formalmente “cripto-attività” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR . Le cripto-attività vengono definite come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologie di registro distribuito” . Questa definizione ampia include le valute virtuali (es. Bitcoin), le stablecoin, gli NFT e qualunque token digitale che veicola valore. Di conseguenza, i redditi derivanti da transazioni con cripto-attività (cessioni, conversioni, rimborso, detenzione) sono considerati redditi diversi di natura finanziaria e tassati con aliquota sostitutiva del 26% (come le plusvalenze da valute estere) .
  • Obblighi fiscali. Dal 2023 vige il regime fiscale specifico per le cripto-attività: i guadagni da criptovalute realizzati da persone fisiche sono tassati al 26% e devono essere dichiarati nel quadro RW (monitoraggio fiscale) e nel quadro RT (plusvalenze) della dichiarazione dei redditi . Inoltre è stata introdotta un’imposta patrimoniale annuale (analoga all’IVAFE) pari allo 0,2% del valore dei wallet detenuti a fine anno . La Legge di Bilancio 2023 ha altresì previsto strumenti deflattivi e sanatorie: è possibile “rideterminare” il costo di acquisto delle cripto detenute al 1° gennaio 2023 pagando una imposta sostitutiva del 14% sul loro valore (rivalutazione volontaria) e sanare le crypto non dichiarate fino al 2021 pagando un’imposta fissa (14%) . Nel complesso, dal 2023 le cripto-attività hanno status di attività finanziarie tassabili, con obbligo di dichiarazione e imposte dedicate .
  • Norme antiriciclaggio (AML) e obblighi per gli operatori. A livello europeo il D.Lgs. 90/2017 (V Direttiva AML recepita) ha già incluso i provider di servizi in criptovalute tra i soggetti obbligati alle misure antiriciclaggio (registrazione, KYC, segnalazione operazioni sospette, ecc.). In Italia gli exchange e i wallet provider devono iscriversi all’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria (OAM) e applicare rigorose verifiche KYC sui clienti . Dal 2022 l’OAM ha istituito una sezione specializzata per la supervisione degli operatori crypto, cui gli exchange devono trasmettere trimestralmente informazioni sulle transazioni degli utenti . In sintesi, sin d’ora chi gestisce portafogli digitali o scambi di criptovalute in Italia è tenuto a registrarsi presso l’OAM e a fornire dati sulle identità e i movimenti degli utenti.
  • Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets). Il regolamento europeo MiCA (entrato in vigore a fine 2024) impone requisiti di trasparenza, segregazione patrimoniale e licensing per gli operatori (i cosiddetti CASP – Crypto Asset Service Provider). In Italia il D.Lgs. 129/2024 ha adeguato la normativa nazionale a MiCA, affidando a Consob e Banca d’Italia poteri di vigilanza sugli operatori e prevendo norme di protezione per i clienti (cfr. ad es. obbligo di segregazione dei fondi) . Dal 2025 chi offre servizi crypto (exchange, wallet custodial, ecc.) dovrà ottenere l’autorizzazione MiCA per continuare le attività e potrà operare in Europa con “passaporto” .
  • DAC8 e Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Dal 2026 entrerà in vigore anche la direttiva europea DAC8 (recepita in Italia con D.lgs. attuativo del 2025), che introduce l’obbligo per gli operatori cripto di segnalare alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle loro transazioni. In pratica, a partire dal 2026 exchange, piattaforme e wallet provider custodial dovranno raccogliere dati anagrafici, fiscali e transazionali (nomi, codici fiscali, acquisti, vendite, conversioni in valuta fiat, trasferimenti tra wallet, saldi periodici, ecc.) e inviarli automaticamente alle finanze entro scadenze stabilite . Il CARF OCSE opererà in parallelo a livello globale. L’obiettivo è equiparare la trasparenza delle cripto-attività a quella di conti correnti o titoli bancari, eliminando “zone grigie” . In sostanza, dal 2026 il Fisco europeo “vedrà” tutte le operazioni in crypto, sia attraverso i dati degli intermediari sia – indirettamente – via OAM e anagrafiche.

Tabella 1 – Principali obblighi e scadenze (2023-2026):

Anno/scadenzaNovità normativa
2023Legge di Bilancio 2023: le crypto diventano “cripto-attività” nel TUIR ; tassazione 26%; RW e IVAFE cripto . Dichiarazione facoltativa L.197/22 (ravv. 14%).
2024Regolamento MiCA applicato (dal 30/12/2024): inizio autorizzazioni CASP e vigilanza Consob/BI . Entrata in vigore del 26% sui capital gain (stabile).
1 gen 2026Entrata in vigore DAC8/CARF: obbligo di reportistica automatica per operatori crypto (dati anagrafici, transazioni, saldi) . Aliquota capital gain (33% per crypto non-Euro) – stando alla legge finanziaria 2025 (ancora in discussione).
2027Primi flussi DAC8: reportistica del 2026 presentati entro giugno 2027.

2. Mezzi di controllo e tecnologie investigative

Tracciabilità blockchain. Al contrario della visione di una criptovaluta “totalmente anonima”, ogni transazione su blockchain è pubblica e permamente. In termini tecnici, i “wallet” sono in realtà indirizzi pseudonimi: i movimenti possono essere visti da chiunque sulla blockchain, anche se inizialmente non si conosce il titolare . Tuttavia, come noto, grazie alle nuove tecniche di blockchain analytics (software avanzati di analisi forense) è possibile risalire al proprietario di un wallet incrociando più informazioni . In particolare, quando un wallet interagisce con un exchange o un servizio terzo sottoposto a KYC, le autorità possono combinare i dati di accesso (nome, residenza fiscale) con le transazioni viste in blockchain. La Guardia di Finanza ha esplicitamente dichiarato che oggi le criptovalute “non garantiscono anonimato assoluto”: con strumenti specialistici di analisi blockchain è ormai possibile identificare i proprietari dei wallet anche all’interno di grandi moli di dati . Nella pratica investigativa italiana, dal 2022 gli operatori autorizzati (exchange, wallet custodial, ATM crypto, ecc.) devono inoltrare all’OAM dati sulle operazioni degli utenti, che a loro volta possono essere forniti alla polizia tributaria o giudiziaria su richiesta .

Ruolo degli intermediari (exchange e wallet providers). Gli exchange centrali e i wallet custodial (servizi online che detengono le chiavi per conto dell’utente) sono il punto di snodo principale per i controlli. Essi sono obbligati a fare l’identificazione KYC dei clienti e a mantenere la tracciabilità interna di ogni acquisto, conversione o prelievo di crypto . Ad esempio, se un individuo compra Bitcoin via un exchange registrato (di norma con residenza fiscale nota) e poi invia quei BTC in un wallet privato, l’autorità indaga prima sull’exchange: ottiene il nominativo del cliente e tutti i dettagli transazionali, dopodiché segue il flusso in blockchain fin dove può . Per questo motivo anche i wallet “non-custodial” privati sono oggi meno anonimi: pur non essendo gestiti da terzi, essi ricevono spesso depositi iniziali provenienti da exchange riconoscibili, i quali trasmettono i dati al fisco . In sostanza, tutte le operazioni crypto di ammontare significativo lasciano tracce incrociabili.

Tecnologie di analisi e cooperazione internazionale. Le autorità italiane (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, UIF, ecc.) si avvalgono di strumenti specialistici di blockchain forensics (di provider privati) e della collaborazione internazionale. Ad esempio, è noto che la GdF utilizza software come Chainalysis o TRM Labs (usati anche da FBI ed Europol) per identificare reti di transazioni criminali. Nel giugno 2025, il Comandante generale della GdF ha riferito di aver sequestrato oltre 73 milioni di euro in criptovalute negli ultimi 17 mesi, sottolineando l’uso di stablecoin come canale preferenziale del riciclaggio . I risultati investigativi italiani sono spesso conseguiti grazie al coordinamento con autorità estere e al monitoraggio di wallet sospetti (ad es. wallet conosciuti per frodi di trading o exchange non registrati).

3. Aspetti fiscali e dichiarativi per il debitore

Quadro RW e monitoraggio fiscale. Fin dal 2018 l’Agenzia delle Entrate ha equiparato di fatto i wallet di criptovalute a conti esteri, imponendo agli italiani di dichiararli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Con la Finanziaria 2023 ciò è diventato esplicito: il comma 129 ha modificato l’art. 4 del D.L. 167/90 includendo le “cripto-attività” tra gli asset da monitorare . In pratica, il detentore residente deve indicare ogni anno nel RW il valore in euro delle criptovalute possedute (in wallet esteri o su piattaforme straniere) alla data del 31/12. Il mancato inserimento nel RW è punito come omessa dichiarazione di attività estera, con sanzione dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% per Paesi black-list) per anno di omissione . La Cassazione ha ribadito recentemente che tale omissione non è mera irregolarità formale, ma violazione sostanziale: “l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie estere impedisce il monitoraggio di ricchezze detenute fuori confine” . Ciò significa che anche se dal possesso di criptovalute non è derivata alcuna plusvalenza imponibile, la mancata dichiarazione espone a pesanti sanzioni per anni (termini di accertamento ordinari fino a 5 o 7 anni ).

Tassazione delle plusvalenze. Dal 2023 i guadagni da cessione di criptovalute (realizzati da persone fisiche al di fuori di attività d’impresa) sono soggetti a imposta sostitutiva al 26% . Il contribuente calcola la plusvalenza sottraendo al corrispettivo di vendita il costo fiscale di acquisto (criterio LIFO secondo le istruzioni dell’Agenzia ). Se il controvalore delle crypto vendute supera i 2.000 € (fino al 2025, esenzione su 2.000 €; nel 2026 la franchigia è stata abolita), l’imposta va versata con F24 . La Legge di Bilancio 2025 ha previsto di innalzare al 33% l’aliquota delle plusvalenze da criptovalute (eccetto stablecoin in euro) a partire dal 2026 (disposizione controversa e ancora da confermare). Oltre all’imposta sostitutiva, esiste l’IVAFE cripto: un’imposta patrimoniale dello 0,2% sul valore delle criptovalute detenute a fine anno . In estrema sintesi, detenere cripto comporta: (i) dichiararle nel quadro RW con il loro valore, (ii) pagare eventuali plusvalenze al 26% e (iii) versare 2‰ annui sul valore posseduto .

Scambi internazionali. Il D.L. 167/90 (art. 4, co. 1-ter) impone già dal 1990 (e fino al 2023) l’obbligo per gli intermediari bancari di comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti da/per l’estero superiori a 10.000 € . Con l’estensione alle cripto-attività, a partire dal 2023 anche gli exchange esteri che operano in Italia dovrebbero segnalare i movimenti in criptovaluta superiori a 5.000 € . In pratica chi invia o riceve valute virtuali da un wallet estero riceve flussi informativi analoghi a quelli dei bonifici bancari: le autorità sanno con quale importo e a chi. Questo ulteriore canale contribuisce ai “controlli incrociati” descritti in precedenza .

4. Differenza tra wallet custodial e non-custodial

Wallet custodial (gestiti da terzi). Sono portafogli digitali offerti da piattaforme centralizzate (exchange, broker, app). In pratica, è come un conto corrente: l’utente affida i propri crypto a un servizio che ne detiene le chiavi. Vantaggi: facilità d’uso e tassatività KYC (ciò significa trasparenza obbligatoria). Svantaggi dal punto di vista della privacy: ogni movimento è tracciato dall’operatore e segnalato allo Stato. Dal 2023 tali operatori devono comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate la mappatura delle attività dei propri clienti . In termini di controlli, i wallet custodial sono le “vie di accesso” principali per le autorità: sequestrare o pignorare criptovalute presso un exchange è relativamente agevole (simile al pignoramento di un conto bancario estero), e i dati anagrafici dell’utente sono già disponibili.

Wallet non-custodial (personali, hardware/software). Sono portafogli in cui l’utente detiene direttamente le chiavi private (per es. wallet “cold” come Ledger o Trezor, o software wallet sul proprio dispositivo). Vantaggi: maggiore controllo (non dipende da terzi) e potenzialmente maggiore privacy, poiché non esiste un’entità centrale che raccolga le informazioni degli utenti. Svantaggi: se non si rispettano gli adempimenti fiscali, l’anonimato residuo potrebbe essere illusorio. In teoria, un wallet hardware di per sé non è soggetto a obblighi di segnalazione; tuttavia, come detto, gran parte delle crypto arriva lì tramite exchange, che segnala il flusso di denaro sottostante . Inoltre, in sede di indagine penale o fiscale le autorità potrebbero ottenere tramite perquisizione forzata (con provvedimento giudiziario) l’accesso alle chiavi dei wallet non-custodial. In definitiva, nessun wallet è completamente al riparo: il wallet personale non custodial attenua alcuni obblighi di reporting, ma non elimina i rischi di tracciamento dell’origine fondi .

Tabella 2 – Wallet custodial vs non-custodial: impatti sui controlli

AspettoWallet custodial (exchange, app)Wallet non-custodial (hardware/software)
Identità utenteNota all’operatore (KYC).Sconosciuta all’operatore (no KYC diretto).
Comunicazione datiL’operatore segnala transazioni alle autorità (DAC8/CARF) .Nessun obbligo automatico di segnalazione (salvo leaks o fallimenti degli exchange).
TracciabilitàFacile – tutte le transazioni passano attraverso l’intermediario.Difficile – solo tracce blockchain (pseudonimo) e via implicita KYC di depositi.
Soggettabile a esecuzioneSì – come conti bancari, possono essere congelati/pignorati .Sì – ma va individuato il wallet e ottenute le chiavi (tecnicamente complesso ).
Protezione patrimonialeBassa – l’operatore può bloccare o consegnare su ordine giudiziario.Più elevata – il debitore può non consegnare le chiavi, ma rischia misure restrittive (default).

5. Giurisprudenza recente e profili penali

Sequestro e pignoramento. In linea di principio le criptovalute rientrano nella categoria dei beni mobili immateriali ed è possibile eseguirne il sequestro o il pignoramento nell’ambito di procedure esecutive. Già nel 2018 la Corte d’Appello di Brescia aveva riconosciuto che, pur con difficoltà pratiche, le criptovalute costituiscono garanzia patrimoniale e possono essere oggetto di azioni esecutive . Più recentemente, la Cassazione penale si è pronunciata nel 2022 su un caso di autoriciclaggio con criptovalute : la II sezione penale ha confermato che è legittimo applicare il sequestro preventivo ai wallet contenenti crypto-laundering, richiamando l’obbligo di iscrizione all’OAM e gli adempimenti AML degli exchanger e dei wallet provider . In altri termini, l’ordinamento ammette «astrattamente» il sequestro delle criptovalute quando sono provento di reato .

Cassazione 2025: limiti al sequestro per equivalente. Fondamentale per il debitore è la sentenza della Cassazione penale n. 1760/2025 (depositata il 15/1/2025), che ha fissato un precedente decisivo. I giudici hanno annullato un sequestro per equivalente di bitcoin disposto dalla Procura di Firenze in un procedimento tributario: non è legittimo sequestrare Bitcoin per coprire imposte evase . La Corte ha ricordato che i bitcoin, per la loro volatilità e perché non sono moneta avente corso legale, “non possono essere utilizzati per garantire pretese fiscali”, ossia non danno effetto liberatorio nei confronti dell’Erario . In sostanza, convertire in criptovalute l’ammontare di un debito tributario non è consentito: le crypto non sono soggette alle regole di circolazione delle valute legali . Questo arresto riduce notevolmente il rischio che il Fisco (o un tribunale) possa appropriarsi direttamente dei bitcoin del contribuente per estinguere un debito fiscale. Rimane tuttavia valido il sequestro penale finalizzato alla confisca (ad esempio per riciclaggio o autoriciclaggio), ma non può essere calcolato in Bitcoin come equivalente dell’imposta .

Altri principi giurisprudenziali. La Cassazione ha anche chiarito altri aspetti importanti:

  • Obblighi antiriciclaggio. Nel caso del 2022 citato sopra (Cass. pen. n.44378/2022), la Suprema Corte ha ribadito che exchanger e wallet provider devono iscriversi all’OAM e seguire le norme AML nazionali . Ciò serve a scopo informativo: il debitore che utilizza servizi non registrati svolge un’attività illecita in sé.
  • RW come violazione sostanziale. Sotto il profilo fiscale, la Cass. n.28077/2024 ha affermato che l’omissione del quadro RW è “sostanziale” e non meramente formale . Questo significa che non dichiarare il wallet estero – crypto inclusi – è una violazione grave, punibile con sanzioni anche in assenza di reddito evaso.

Pignoramento forzoso. Sul fronte dell’esecuzione civile, la dottrina processuale sottolinea che individuare un crypto-wallet del debitore è molto difficile senza la sua collaborazione . Può intervenire il pignoramento presso terzi: ad esempio si può pignorare un exchange che detiene criptovalute del debitore . Inoltre è possibile accedere al registro dell’OAM, che obbliga le piattaforme a inviare dati periodici, per ricavare indizi sull’esistenza di crypto-asset . Nel caso il wallet venga rinvenuto, i giudici suggeriscono di trasferire immediatamente le crypto sequestrate su un wallet giudiziale fuori dalla portata del debitore, per evitare fraudolenti trasferimenti a terzi .

6. Come difendersi e pianificazione patrimoniale “lecita”

Conformarsi agli obblighi dichiarativi. Il primo passo di ogni difesa è la compliance: assicurarsi di aver dichiarato correttamente i wallet nel quadro RW e le eventuali plusvalenze . Con l’avvento di DAC8/CARF, i dati degli exchange permetteranno presto controlli incrociati automatici con le dichiarazioni del contribuente . Chi non è in regola rischia di essere scoperto. Pertanto, in molti casi è consigliabile regolarizzare tempestivamente la propria posizione: ad esempio usando il “ravvedimento operoso” per sanare omessi versamenti o dichiarazioni errate . Il legislatore ha previsto regolarizzazioni agevolate (14%) proprio per incentivare la conformità .

Organizzazione legittima del patrimonio. Pur nel rispetto della legge, esistono strumenti di pianificazione patrimoniale riconosciuti che possono aiutare a tutelare gli asset finanziari (crypto inclusi) verso scenari di rischio:

  • Fondo patrimoniale e donazioni. La costituzione di un fondo patrimoniale familiare (art. 167 c.c.) può isolare beni dal rischio di alcuni creditori, purché il vincolo sia destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia . Si può considerare di conferire in tale fondo quote di società o token, se ammissibili. Si noti però che il fondo patrimoniale non protegge da creditori della famiglia stessa (es. coniugi) né ha funzione fiscale. Analogamente, atti di donazione o costituzione di società possono trasferire la proprietà dei crypto-asset, ma il transfer deve essere reale e non simulato: frodare creditori mediante atti di impresa è reato penale (p.es. art. 2901 c.c., art. 640 c.p.).
  • Trust ed entità estere. L’istituto del trust (anche riconosciuto se istituito all’estero) viene talvolta utilizzato per separare il patrimonio gestito dal debitore. In Italia manca una legge locale sul trust, ma grazie alla Convenzione dell’Aia del 1985 i trust stranieri possono produrre effetti. Costituire un trust “asset protection” (possibilmente in Giurisdizioni con forte tutela legale) potrebbe idealmente mettere i crypto fuori dalla disponibilità diretta. Si ricorda però che il trust può essere annullato se opposto a creditori (art. 2901 c.c.) e ogni trasferimento deve avere motivazioni genuine (successione, tutela familiare, ecc.). La dottrina segnala che l’uso abusivo del trust per eludere imposte o vincoli di terzi è illecito .
  • Polizze assicurative sulla vita e fondazioni. In certi casi, conviene investire in criptovalute tramite veicoli assicurativi (p.es. polizze unit-linked che replicano crypto o ETF), o con certe strutture come fondazioni. Questi strumenti spesso godono di una certa riservatezza: un’assicurazione sulla vita al portatore, ad esempio, non compare in bilancio come titolo. Tuttavia, anche qui vale il principio che devono esistere i presupposti giuridici (il contraente deve avere interesse legittimo e fornire dati reali).

Rispetto delle norme AML/KYC. Dal punto di vista penale, un errore comune è pensare di “bypassare” l’identificazione aprendo conti su exchange non autorizzati. Invece, le autorità segnalano indagini anche su chi utilizza exchange offshore non registrati . Chi vuole “difendersi” dal controllo non farebbe bene a evitare gli obblighi AML: questo comportamento di per sé può integrare reati (es. esercizio abusivo dell’attività finanziaria o auto-riciclaggio). Invece, adempiere agli obblighi di legge mette al sicuro. Ad esempio, la Cassazione penale ha osservato che l’attività di trading con crypto non dichiarati può configurare reato tributario (omessa imposta) ma accogliere l’invito a regolarizzarsi riduce le conseguenze.

Diversificazione e conversione. In situazioni estreme, il debitore può pensare di convertire le proprie criptovalute in altri asset per sottrarle a vincoli. Questa strategia ha però limiti legali: trasferire criptovalute a terzi (parenti, società) senza un effettivo corrispettivo è illecito (ad es. simulazione o frode ai creditori). La conversione in moneta fiat o l’acquisto di beni fisici (immobili, oro, arte) è lecita, ma anch’essa tracciata dal Fisco. È essenziale valutare l’effetto fiscale e giuridico di ogni operazione: il rischio maggiore non è tanto essere “beccati”, quanto commettere reati (frode fiscale, riciclaggio) nell’illusione di sottrarsi ai controlli.

7. Domande frequenti

  • D: I portafogli hardware personali (es. Ledger) sono davvero “nascosti” al Fisco?
    R: No, non totalmente. Un wallet personale non trasmette dati per sé, ma diventa “visibile” quando effettui operazioni via exchange. Dal 2022 chi vende, compra o scambia criptovalute su piattaforme d’intermediazione regolari deve registrare il cliente e comunicare le operazioni all’OAM e all’Agenzia delle Entrate . Quindi anche le transazioni sui wallet privati lasciano tracce indirette. Con DAC8 (2026), l’anonimato residuo finirà perché anche i trasferimenti tra wallet noti dovranno essere riferiti tramite reportistica automatica .
  • D: Posso evitare la dichiarazione in RW perché non sono obbligato per wallet privati?
    R: No. Con la Finanziaria 2023 l’obbligo RW è diventato esplicito per tutti i crypto-asset detenuti fuori dall’Italia . Non ha importanza se il wallet è custodial o no: se tu, residente italiano, possiedi criptovalute su un wallet estero o su una piattaforma straniera, devi inserirle nel quadro RW . Laddove il wallet fosse affidato a un exchange italiano, sussiste un’esenzione RW (in base all’art. 4 D.L. 167/90), ma finché la giurisprudenza non è chiara è prudente dichiararle comunque .
  • D: Cosa succede se ignoravo l’obbligo RW di crypto negli anni passati?
    R: Purtroppo il fisco può recuperare le sanzioni fino a 5 anni indietro (7 se Paesi black-list) . L’omissione del RW per crypto è punita fino al 15% (in casi standard) del valore non dichiarato . Secondo la Cassazione è una violazione grave anche se non c’è evasione d’imposta sui redditi . È quindi consigliabile valutare l’opportunità di regolarizzarsi presentando dichiarazioni integrative e pagando la sanzione minima (anche con ravvedimento, se previsto) .
  • D: Posso trasferire criptovalute a un fiducioso o società all’estero per “proteggermi”?
    R: Bisogna fare molta attenzione. Trasferire valori all’estero è legittimo, ma i flussi saranno tracciati (come nei bonifici). Se fai un dono o vendi criptovalute senza corrispettivo, rischi di configurare un atto simulato o un tentativo di sottrarti ai creditori, che può essere declarato inefficace (art. 2901 c.c.) o addirittura reato fiscale se mirava a evadere imposte . Qualunque operazione va valutata col supporto di un professionista: in genere trasparenza e motivazione lecita (es. vendita per investimento in altro asset) sono le uniche vie sicure.
  • D: Che differenza c’è tra wallet custodial e non-custodial nella segnalazione al fisco?
    R: I wallet custodial (su exchange/conto) obbligano l’operatore a fare KYC e a trasmettere dati sulle transazioni alle autorità . Un wallet non-custodial (ad es. hardware) non genera direttamente segnalazioni, ma come detto l’anonimato totale è illusorio poiché i movimenti iniziano/terminano su servizi regolamentati. Inoltre, dal 2023 ogni operatore crypto deve comunicare all’Agenzia i trasferimenti per/da l’estero sopra 5.000 € .
  • D: Cosa posso fare se il fisco scopre criptovalute non dichiarate?
    R: La strategia principale è collaborare. Verificare di essere in regola, integrare eventuali omissioni e cogliere misure deflattive previste (Legge 197/2022 ha agevolazioni per sanare il passato). Nel caso di accertamento, è spesso utile presentare “dichiarazioni integrative” e, ove ammissibile, chiedere il ravvedimento operoso (riduce sanzioni). Contestare il valore delle criptovalute usato nel calcolo può essere difficile (poiché l’Agenzia applica criteri ufficiali). Meglio evitare contenziosi costosi: chi dimostra di aver operato in buona fede può sperare in sanzioni ridotte .

8. Tabelle riepilogative

Tabella 3 – Obblighi antiriciclaggio per operatori crypto (Italia 2025+):

SoggettoRegistrazione obbligatoriaPrincipali adempimenti AML
Exchange/Crypto-exchangeIscrizione all’OAMDue diligence cliente (identificazione), segnalazione operazioni sospette (SOS), comunicazione dati DAC8/RCA, responsabile 231, tenuta registri.
Wallet provider custodialIscrizione all’OAMAnaloga a exchange: KYC, segnalazioni SOS, reporting cripto, registrazione flussi OAM.
Dealer di ATM BitcoinIscrizione all’OAMKYC su prelievi/importi ingenti, obbligo di segnalazione operazioni (su richiesta UIF).
Wallet non-custodial (utente)Obblighi indotti: dichiarazione RW, tassazione; nessuna registrazione diretta, ma nessun anonimato garantito.

Tabella 4 – Sanzioni principali e rischi penali:

ViolazioneConseguenze civili/fiscaliRischi penali/altre conseguenze
Omessa dichiarazione RWSanzioni 3–15% del valore non dichiarato (fino 30% se black-list) , accertamenti addizionaliPotenziale evasione fiscale (LRPW art.5): reclusione se dolosa (fino a 3 anni).
Omessa dichiarazione plusvalenze o redditi da cryptoSanzione 90% dell’imposta evasa (LRPW art. 13), ravvedimento coattivoReato di dichiarazione infedele (1–4 anni) o evasione (3–8 anni) se superano certe soglie.
Violazione AML (es. non registrarsi all’OAM, mancata segnalazione)Sanzione pecuniaria (fino a decine di migliaia di €), sospensione attivitàReato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) se si tenta di occultare proventi delittuosi tramite crypto.
Pignoramento/Sequestro fraudolentoNullità dell’atto (debito non estinto)Reato di appropriazione indebita o frode (se si tenta di disperdere beni)

Fonti e sentenze principali

Tutte le norme, fonti istituzionali e giurisprudenza citate in questa guida sono elencate qui di seguito. In particolare, sono state consultate le fonti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia, le relazioni ufficiali della Guardia di Finanza, nonché le più recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana in materia tributaria e penale. Tra queste si evidenziano: – Cass. penale n. 44378/2022 (Sez. II, 22 nov. 2022) – conferma validità del sequestro di wallet in caso di autoriciclaggio . – Cass. n. 28077/2024 (30 ott. 2024) – convalida la sanzione per omessa indicazione nel quadro RW, trattandola come violazione sostanziale . – Cass. penale n. 1760/2025 (15 gen. 2025) – annulla sequestro “per equivalente” di Bitcoin in procedimenti tributarî . – Linee guida e circolari dell’Agenzia Entrate (inclusa la Circolare 30/E-2023 sul trattamento fiscale delle cripto-attività) . – Relazioni ufficiali MEF/UE su direttiva DAC8 e regolamento MiCA . – Interviste e dichiarazioni dei vertici della Guardia di Finanza . – Dottrina giuridica recente e sentenze civili/diritto fallimentare (es. Trib. Firenze n. 18/2019, Corte App. Brescia n. 26/2018) .

Fonti: Agenzia Entrate (portale ufficiale, Circolare 30/E/2023), Documenti del MEF e del Parlamento (Legge di bilancio 2023, D.Lgs. di adeguamento MiCA e DAC8), sentenze della Corte di Cassazione, rapporti ufficiali UIF/Bankitalia, pubblicazioni di CNF e Consiglio Nazionale del Notariato, studi dottrinari e articoli giuridici aggiornati (cfr. bibliografia sotto). Tutte le citazioni in nota sono tratte da fonti istituzionali o riviste giuridiche affidabili , consultate entro dicembre 2025.

Possiedi criptovalute, utilizzi wallet digitali o operi su exchange e hai ricevuto un controllo automatizzato dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Possiedi criptovalute, utilizzi wallet digitali o operi su exchange e hai ricevuto un controllo automatizzato dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano omessa indicazione in dichiarazione, plusvalenze non dichiarate o movimenti non giustificati, sulla base di dati informatici, segnalazioni e incroci automatici?
Temi che operazioni lecite o errori interpretativi vengano trasformati in evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 i controlli sulle criptovalute sono sempre più automatizzati,
👉 i dati digitali non sono automaticamente prova di evasione,
👉 moltissimi accertamenti su crypto e wallet sono imprecisi, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano i controlli automatizzati su criptovalute,
  • quali errori commette spesso il Fisco,
  • cosa rischi realmente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Controlla Criptovalute e Wallet Digitali

Le criptovalute sono oggetto di controlli perché:

  • sono tracciabili tramite exchange e intermediari,
  • generano flussi finanziari digitali,
  • possono essere trasferite rapidamente,
  • sono spesso gestite senza adeguata documentazione,
  • presentano incertezze interpretative fiscali.

Il ragionamento tipico (spesso scorretto) è questo:

👉 “Se hai crypto o movimenti su wallet, allora hai redditi non dichiarati.”

Ma attenzione:

➡️ possedere criptovalute non è evasione,
➡️ il dato informatico va interpretato, non assunto come prova.


Cosa Sono i Controlli Automatizzati su Crypto

I controlli automatizzati si basano su:

  • segnalazioni di exchange italiani ed esteri,
  • flussi di pagamento da e verso wallet,
  • dati incrociati con conti correnti,
  • algoritmi di rischio fiscale,
  • anomalie tra dichiarazioni e movimenti digitali.

Il Fisco analizza:

  • acquisti e vendite di crypto,
  • trasferimenti tra wallet,
  • conversioni in valuta fiat,
  • prelievi e versamenti collegati.

👉 Il controllo è informatico, non valutativo.


Le Contestazioni Più Frequenti

Nei controlli automatizzati su criptovalute il Fisco contesta spesso:

  • omessa indicazione nel quadro di monitoraggio,
  • plusvalenze ritenute non dichiarate,
  • movimenti considerati “redditi”,
  • conversioni crypto–fiat tassate in automatico,
  • trasferimenti tra wallet trattati come realizzi,
  • incongruenze tra dati digitali e dichiarazione.

👉 Molte contestazioni derivano da letture errate dei flussi crypto.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti su criptovalute presentano errori gravi, tra cui:

  • considerare ogni movimento come evento tassabile,
  • confondere trasferimento e realizzo,
  • ignorare il costo di acquisto delle crypto,
  • non distinguere detenzione e cessione,
  • tassare plusvalenze non realizzate,
  • duplicare le operazioni,
  • utilizzare dati incompleti o parziali,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Wallet Digitale ≠ Reddito Imponibile Automatico

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • esiste una cessione rilevante fiscalmente,
  • la plusvalenza è effettivamente realizzata,
  • il reddito è imponibile secondo la normativa,
  • non si tratta di mera detenzione o trasferimento.

Non basta dimostrare:

  • che possiedi un wallet,
  • che hai effettuato movimenti,
  • che i valori sono elevati.

👉 Il dato digitale non è base imponibile di per sé.


Quando il Controllo Automatizzato è ILLEGITTIMO

Il controllo su crypto e wallet è ribaltabile se:

  • non esiste realizzo imponibile,
  • i movimenti sono semplici trasferimenti,
  • il costo di acquisto non è considerato,
  • le plusvalenze sono stimate in modo astratto,
  • i dati sono incompleti o duplicati,
  • l’obbligo dichiarativo è interpretato in modo errato,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’automatismo non può sostituire la prova fiscale.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un controllo automatizzato non contrastato può portare a:

  • recuperi elevati di imposte,
  • sanzioni molto pesanti,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti,
  • contestazioni su più annualità,
  • gravi danni patrimoniali.

👉 Nei controlli su crypto l’errore iniziale si moltiplica rapidamente.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Ricostruire tutte le operazioni in modo analitico

È fondamentale dimostrare:

  • date di acquisto,
  • costi di carico,
  • trasferimenti tra wallet,
  • operazioni di conversione,
  • assenza di realizzi imponibili.

2. Distinguere detenzione, trasferimento e cessione

La difesa efficace dimostra:

  • quali operazioni non sono tassabili,
  • quali non generano reddito,
  • quali sono semplici movimentazioni interne.

📄 Prove tipiche:

  • report degli exchange,
  • cronologia dei wallet,
  • estratti conto collegati,
  • documentazione delle transazioni.

3. Contestare il calcolo delle plusvalenze

È fondamentale dimostrare che:

  • il Fisco ha ignorato il costo di acquisto,
  • la plusvalenza è errata o inesistente,
  • la stima è astratta.

👉 Senza plusvalenza reale, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • spiegare il funzionamento delle crypto,
  • chiarire i flussi digitali,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere il patrimonio

La difesa serve a:

  • evitare tassazioni indebite,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare conti e wallet.

7. Prevenire futuri controlli

È utile:

  • mantenere tracciabilità delle operazioni,
  • conservare report completi,
  • separare wallet personali e operativi,
  • pianificare correttamente la fiscalità crypto.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa digitale.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nei controlli automatizzati su criptovalute richiede competenza tributaria avanzata e capacità di interpretazione dei flussi digitali.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica del controllo automatizzato,
  • ricostruzione completa delle operazioni crypto,
  • contestazione delle presunzioni automatiche,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio digitale e personale.

Conclusione

Un controllo automatizzato su criptovalute e wallet digitali non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve interpretare correttamente i dati e provare il reddito imponibile, non limitarsi a leggere gli algoritmi.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere il tuo patrimonio digitale.

👉 Agisci subito: nei controlli automatizzati sulle crypto, la corretta lettura dei dati fa la differenza.

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Difendersi da controlli automatizzati su criptovalute è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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