La ricostruzione reddituale basata su algoritmi è una delle modalità di controllo fiscale più insidiose e meno comprese.
Quando la Agenzia delle Entrate, spesso con il supporto della Guardia di Finanza, utilizza modelli matematici e incroci automatici di dati per stimare il reddito di un contribuente, il rischio è che l’algoritmo venga trattato come prova, anziché come semplice strumento di selezione.
È fondamentale chiarirlo subito:
un algoritmo non è una prova, ma un mezzo statistico che può contenere errori gravi.
Molti accertamenti fondati su ricostruzioni algoritmiche sono annullabili o ridimensionabili quando si dimostra l’inadeguatezza del modello rispetto alla realtà concreta del contribuente.
Cos’è la ricostruzione reddituale algoritmica
La ricostruzione reddituale algoritmica è un metodo che:
• incrocia grandi quantità di dati
• utilizza modelli statistici e predittivi
• individua scostamenti rispetto a parametri medi
• stima redditi presunti
• segnala posizioni ritenute “anomale”
• alimenta accertamenti analitici o induttivi
Il punto critico è che l’output dell’algoritmo non tiene conto delle specificità individuali.
Quali dati alimentano gli algoritmi fiscali
Gli algoritmi fiscali si basano su:
• dichiarazioni dei redditi
• dati bancari e finanziari
• spese e acquisti tracciati
• corrispettivi telematici
• fatturazione elettronica
• dati catastali e patrimoniali
• informazioni da marketplace e piattaforme
• segnalazioni automatiche
• indicatori statistici di settore
Il dato viene elaborato in modo standardizzato, non personalizzato.
Perché gli algoritmi generano errori
Gli errori nascono perché gli algoritmi:
• ragionano per medie e probabilità
• non comprendono eventi straordinari
• ignorano la storia personale o aziendale
• non distinguono reddito da patrimonio
• confondono flussi finanziari con reddito
• non considerano risparmi pregressi
• non valutano la fonte lecita delle somme
• applicano schemi rigidi a realtà variabili
Il risultato è spesso una ricostruzione sovrastimata e astratta.
Gli errori più frequenti nelle ricostruzioni algoritmiche
Negli accertamenti basati su algoritmi, gli errori più comuni riguardano:
• duplicazione delle stesse somme
• imputazione di redditi inesistenti
• utilizzo di spese come prova di reddito
• mancata considerazione di finanziamenti e mutui
• ignorare donazioni e aiuti familiari
• confondere incassi e rientri di capitale
• uso di parametri di settore non comparabili
• applicazione retroattiva di modelli
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.
Quando la ricostruzione reddituale è illegittima
La ricostruzione algoritmica è illegittima se:
• manca la prova del reddito imponibile
• il modello è basato su presunzioni non qualificate
• non viene spiegato il criterio di calcolo
• l’algoritmo non è verificabile
• non si tiene conto della situazione concreta
• l’Ufficio ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non viene rispettato il contraddittorio
• il contribuente non può difendersi efficacemente
Il contribuente ha diritto a conoscere e contestare il metodo.
Il diritto di difesa contro l’algoritmo
Nel contenzioso fiscale è fondamentale affermare che:
• l’algoritmo non è fonte di prova
• l’Amministrazione deve motivare l’accertamento
• il criterio utilizzato deve essere comprensibile
• il contribuente deve poterlo contestare
• la decisione non può essere automatica
• il giudizio deve essere umano e giuridico
Un accertamento “automatico” è contrario ai principi di difesa.
Prove fondamentali per smontare l’algoritmo
La difesa contro una ricostruzione reddituale algoritmica deve essere analitica e documentata e può basarsi su:
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• estratti conto bancari completi
• prova dei risparmi accumulati
• documentazione di finanziamenti e mutui
• donazioni e successioni
• disinvestimenti e rientri di capitale
• spiegazione delle spese contestate
• documentazione di eventi straordinari
• perizie economico-contabili indipendenti
La ricostruzione reale prevale sempre sulla stima algoritmica.
Il ruolo centrale dell’avvocato
L’avvocato è decisivo perché:
• contesta la legittimità del metodo
• chiede la prova del criterio algoritmico
• smonta le presunzioni statistiche
• ricostruisce la situazione reale
• coordina la difesa tecnica e giuridica
• imposta il ricorso e la sospensione
• tutela il diritto di difesa effettivo
Senza una difesa legale strutturata, l’algoritmo resta incontestato.
Strategie di difesa più efficaci
Una difesa efficace contro accertamenti algoritmici deve puntare su:
• contestazione del metodo in radice
• richiesta di trasparenza del calcolo
• dimostrazione dell’errore logico
• smontaggio delle presunzioni automatiche
• separazione tra dato statistico e realtà individuale
• ricostruzione analitica alternativa del reddito
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti
La difesa deve colpire il modello, non solo il risultato.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento fondato su ricostruzioni algoritmiche:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua i dati utilizzati dall’algoritmo
• verifica la presenza di automatismi
• ricostruisci la tua situazione reale
• raccogli documentazione bancaria e patrimoniale
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Il tempismo è decisivo prima che l’algoritmo diventi definitivo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• accertamento definitivo
• tassazione di redditi inesistenti
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
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È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• smontare ricostruzioni reddituali algoritmiche
• contestare l’uso automatico dei dati
• dimostrare l’assenza di redditi occultati
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
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Introduzione
Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria e previdenziale italiana ha intensificato l’uso di algoritmi e sistemi automatizzati per ricostruire il reddito di contribuenti, pensionati e imprenditori, incrociando grandi quantità di dati (anagrafe tributaria, movimenti bancari, fatturazione elettronica, ecc.). Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizza strumenti come il sistema VE.RA. (Verifica dei Rischi Automatizzata) che analizza i dati finanziari e reddituali raccolti nell’Anagrafe Tributaria per individuare contribuenti a rischio evasione . Anche l’INPS sta progettando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi processi interni e ha introdotto verifiche automatizzate (ad es. per prestazioni collegate al reddito o nei percorsi di risanamento aziendale ).
Tali strumenti si basano su presunzioni giuridiche: ad esempio, se dalle spese note emerge un tenore di vita significativamente superiore al reddito dichiarato, il Fisco presume l’esistenza di redditi non dichiarati . Questo approccio può portare ad accertamenti sintetici (il cd. “redditometro”) o ad atti di rettifica senza verifica analitica di tutte le spese sostenute. Dal punto di vista del contribuente (il “debitore” verso il fisco), è dunque essenziale sapere come contestare gli errori e le imprecisioni degli algoritmi: ad esempio chiedendo il contraddittorio, fornendo adeguate prove contrarie o eccependo vizi formali dell’atto.
Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – offre un quadro completo, con linguaggio tecnico-giuridico ma chiaro, rivolto ad avvocati, professionisti, imprenditori e cittadini, per capire come funzionano i controlli automatizzati, quali diritti garantiscono, e come impugnare atti basati su algoritmi errati. Forniremo riferimenti normativi (art. 38 DPR 600/1973, Legge 111/2023, D.Lgs. 13/2024, ecc.), tabella riepilogative, domande e risposte pratiche, e simulazioni di casi tipici. Le fonti normative e sentenze aggiornate sono indicate in coda alla guida.
Normativa di riferimento
In Italia la ricostruzione reddituale presuntiva è disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento sintetico del reddito complessivo). Tale norma – più volte modificata – consente al Fisco di determinare il reddito di una persona fisica in base alle spese sostenute, prescindendo dalla contabilità. Dal 1º gennaio 2010 l’art. 38 è stato innovato dal D.L. 78/2010: ha ridotto dal 40% al 20% la soglia di scostamento tra reddito presunto e dichiarato e ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente (Statuto del contribuente, art. 12 L. 212/2000) .
Nel 2024 è entrato in vigore il “redditometro 2.0”, con il D.Lgs. 5/8/2024, n. 108 (attuativo della Legge di delega fiscale 111/2023). Questo decreto conferma l’eccedenza del 20% e introduce un secondo requisito: il reddito presunto deve essere almeno pari a 10 volte l’assegno sociale annuo (circa €70.000) . In base all’art. 5 del D.Lgs. 108/2024 «la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che […] ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo» . Il D.M. 7 maggio 2024 (pubblicato in G.U. 116/2024) dettaglia i nuovi parametri di calcolo (categorie di spesa certe e beni-indice) applicabili retroattivamente dal 2016 in poi.
Dal punto di vista costituzionale l’accertamento sintetico deve rispettare il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ribadisce la necessità di un contraddittorio efficace in caso di accessi, ispezioni o altre verifiche nei locali del contribuente . In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tali ipotesi l’Amministrazione è sempre tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo, a pena di nullità dell’avviso di accertamento”, indipendentemente dal tipo di tributo . Ciò significa che, se il contribuente subisce controlli (anche “algoritmici”), l’ufficio deve invitarlo a fornire spiegazioni prima dell’atto; l’omissione potrebbe portare alla nullità del provvedimento.
Dal 2024 il legislatore ha inoltre autorizzato l’uso di algoritmi e intelligenza artificiale per l’analisi del rischio fiscale: l’art. 2 del D.Lgs. 13/2024 consente alla finanza pubblica di utilizzare “modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica” per incrociare banche dati ed identificare contribuenti a maggiore rischio evasione . In pratica, strumenti come la piattaforma VE.RA. consentono all’Agenzia delle Entrate di elaborare automaticamente tutti i dati dei rapporti finanziari (c/c, titoli, finanziamenti) e delle dichiarazioni dei redditi, per segnalare anomalie e generare lettere di compliance . Tuttavia, la normativa richiede trasparenza: negli atti impositivi il Fisco deve comunque motivare in modo comprensibile le risultanze dell’algoritmo e rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e sull’uso degli strumenti informatici.
Strumenti di controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate dispone di diverse banche dati e applicativi per ricostruire il reddito in via induttiva, incrociando dati finanziari, patrimoniali e reddituali. Ecco i principali:
- Anagrafe tributaria e rapporti finanziari: dal 2012 (ex art. 32 DPR 600/1973) l’Agenzia può accedere alle informazioni sui conti correnti, dossier titoli e depositi bancari dei contribuenti. L’applicativo VE.RA. (Verifica dei Rischi Automatizzata) incrocia tali dati con le dichiarazioni fiscali per individuare scostamenti tra entrate e uscite . VE.RA. segnala i contribuenti “a rischio” che potrebbero aver sottostimato il reddito.
- Fatturazione elettronica e librerie dati: dal 2019 tutti i documenti di vendita sono digitali. I sistemi incrociano gli importi delle fatture passive con quelli attive e con le spese sostenute (es. acquisti di carburante con conto-carta) per stimare il reddito effettivo.
- Redditometro e indicatori di capacità contributiva: sono gli strumenti di accertamento sintetico classici, basati sull’analisi del tenore di vita. L’Agenzia considera spese certe (bollette, abbonamenti, assicurazioni, ecc.) acquisite da banche dati, nonché beni di lusso posseduti (auto, barche, immobili, polizze vita), attribuendo loro un costo figurativo standard. Se il totale delle spese supera di molto il reddito dichiarato, scatta la presunzione di reddito occulto .
- ISA e parametri di normalità: dal 2018 gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) valutano la coerenza delle imprese e professionisti sulla base dei dati contabili e di settore. Un risultato basso può determinare l’attenzione dell’Ufficio, ma gli ISA non sono un vero algoritmo di ricostruzione automatica del reddito, quanto indici di anomalia.
In passato era stato annunciato il progetto Serpico (Sogei‑Agenzia delle Entrate) per il controllo generalizzato dei conti correnti, ma ad oggi non risulta operativo. Ciò non toglie che già oggi l’Agenzia è in grado di interrogare in massa i rapporti finanziari e di metterli in correlazione con altri dati (es. bonifici, ACI, conservatorie), utilizzando algoritmi di data-mining.
<table> <thead> <tr><th>Strumento / Applicativo</th><th>Finalità</th><th>Normativa di riferimento</th><th>Note</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td><b>VE.RA. (Entrate)</b></td> <td>Analisi di rischio fiscale su rapporti finanziari</td> <td>Art. 2 D.Lgs. 13/2024; DPR 600/1973 art. 32</td> <td>Seleziona contribuenti con incongruenze tra dati bancari e dichiarati </td> </tr> <tr><td><b>Redditometro / Accertamento sintetico</b></td> <td>Ricostruzione reddito sulla base delle spese e tenore di vita</td> <td>DPR 600/1973 art. 38 (modifiche D.Lgs. 108/2024)</td> <td>Applicabile a PF e partite IVA; doppio requisito 20%+≥10×assegno sociale </td> </tr> <tr><td><b>Librerie fatture elettroniche</b></td> <td>Verifica incrocio acquisti/vendite con dichiarazioni</td> <td>DPR 633/1972 art. 54-bis</td> <td>Usate per controllo IVA e redditi correlati</td> </tr> <tr><td><b>Archivi pubblici e ISEE</b></td> <td>Verifica indiretta di patrimoni e redditometria familiare</td> <td>DPR 917/1986 (TUIR); DPCM 159/2013 (ISEE)</td> <td>Ad es. controlli Reddito di Cittadinanza, assegnazioni agevolate, bonus</td> </tr> </tbody> </table>
La tabella sopra sintetizza i principali strumenti algoritmici. Come si vede, molti di essi si basano sull’elaborazione di dati già raccolti (nessuno genera “redditi fantasiosi”: piuttosto sommano e confrontano informazioni reali). Il problema non è l’esistenza degli algoritmi, ma la loro correttezza e trasparenza: il contribuente deve poter verificare quali dati hanno fatto scattare l’accertamento e in che modo sono stati valutati. In particolare, ogni atto impositivo deve contenere la motivazione sufficiente a rendere comprensibili le “logiche” degli automatismi .
Ricostruzione reddituale e difesa del contribuente
Quando l’Agenzia emette un atto impositivo (avviso di accertamento, liquidazione) basato su una ricostruzione reddituale automatizzata, il contribuente ha il diritto di conoscere i dati e i criteri utilizzati. Secondo la giurisprudenza, la motivazione dell’atto deve rendere intelligibile il percorso logico del fisco: se questo passa da un algoritmo non noto (o segreto), il contribuente rischia di non capire come difendersi . Per questo motivo, l’Ufficio in sede di contraddittorio preventivo dovrebbe mettere a disposizione almeno un riepilogo dei risultati dell’analisi e consentire al contribuente di esaminare i dati di partenza. Dal 2022, la legge stabilisce che il contraddittorio preventivo è obbligatorio ogni volta che si effettua un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente: la mancata attivazione di tale fase rende nullo l’atto di accertamento . In pratica, se l’Agenzia invia incaricati o effettua ispezioni (reali o anche “digitali” presso studi di professionisti, ad es.), deve prima ascoltare il contribuente; in caso contrario, il contribuente non dovrà “provare la resistenza” (cioè dimostrare nel dettaglio cosa avrebbe detto) ma basterà dimostrare che l’atto è inficiato da omissione procedurale .
An altro aspetto cruciale è l’onere della prova. Le ricostruzioni algoritmiche (come il redditometro) fondano la loro efficacia su presunzioni semplici, cioè possono essere confutate dal contribuente con prove contrarie anche indirette. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che, con queste formule, spetta in gran parte al contribuente dimostrare che il reddito presunto non corrisponde alla realtà . L’articolo di AteneoWeb riporta che nel redditometro «l’Amministrazione è dispensata da ogni ulteriore prova oltre ai fattori-indice di capacità contributiva, sicché restando a carico del contribuente […] l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore» . In altri termini, una volta stabilito dall’Ufficio (anche in via automatica) un reddito “congruo”, il contribuente dovrà produrre documenti (contratti, ricevute, movimenti bancari) per dimostrare esattamente l’origine lecita delle spese o la mancanza di redditi aggiuntivi.
Le tutele procedurali sono comunque forti: se l’algoritmo segnala un’anomalia (ad es. uscite bancarie non spiegate), il fisco non può limitarsi a incassare un risultato statistico e assumere automaticamente che corrisponda a un imponibile. Anzi, la giurisprudenza ricorda che ogni presunzione deve essere assistita da gravità, precisione e concordanza delle indicazioni . In pratica, se il contribuente riesce a fornire una spiegazione plausibile (ad esempio dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi esenti, donazioni familiari, risparmi maturati in anni precedenti, ecc.), l’accertamento non regge. Diversi commenti giurisprudenziali citano Cass. 14885/2017 secondo cui nel redditometro vanno considerati anche incrementi patrimoniali ed erogazioni liberali come prova contraria, e l’ordinanza Cass. 2893/2024 conferma che una donazione informale tra familiari può essere utilizzata come prova di spesa lecita .
È dunque fondamentale che il contribuente faccia valere in contraddittorio tutte le sue ragioni (documentate) prima di ricevere l’atto definitivo: relazioni bancarie, fatture, contratti di prestito, dichiarazioni dei familiari, ecc. La presenza di un difensore tecnico durante l’accesso digitale o in azienda è un diritto imprescindibile ; addirittura la Cassazione ha invalidato atti di accertamento quando l’accesso ispettivo (anche “digitale”) è avvenuto senza consentire al contribuente di assistere con un consulente .
In ogni caso, nel ricorso tributario il contribuente può invocare:
- Mancanza di motivazione adeguata: se l’atto contestato si limita ad affermare “scostamento con il redditometro” senza elencare dati o giustificazioni, può essere nullo per motivazione apparente . La Cassazione 29814/2021 e successive hanno sottolineato che una sentenza di merito basata su motivazione generica è viziata se non spiega come sono stati valutati i fatti .
- Errori di calcolo o di dati personali: eventuali refusi o imprecisioni che non ledano il diritto di difesa (come righe mancanti o cifre sbagliate) non invalidano l’atto, purché il contribuente abbia comunque potuto difendersi su tutti i punti controversi .
- Difetto di contraddittorio: come detto, l’assenza del contraddittorio preventivo (quando dovuto) rende nullo l’avviso (Cass. 701/2019) . Se è prevista legge (ad es. accessi in azienda, verifiche, o tributi harmonizzati) e non è stato attivato il confronto, il contribuente può far valere il vizio anche in giudizio.
- Prova contraria idonea: se il contribuente produce documenti validi (bonifici esenti, atti di liberalità, dichiarazioni giurate) che spiegano le spese contestate, può far crollare la presunzione di reddito occulto (Cass. 29572/2011 e s.m.i.) . È cruciale raccogliere prove già prima dell’atto e illustrarle con chiarezza.
L’onere probatorio, quindi, si rovescia in giudizio solo se il fisco dimostra il fatto-base (spese e possedimenti significativi): ma quando l’algoritmo predice un reddito alto, il contribuente può e deve fornire ogni mezzo probatorio ammesso (anche scritto, testimonial, ecc.) per scagionarsi.
Ricostruzione reddituale nell’INPS
Anche l’INPS effettua verifiche reddituali automatizzate, in particolare per prestazioni collegate al reddito (assegni sociali, pensione sociale, esenzioni sanitarie, bonus). I pensionati titolari di tali prestazioni sono tenuti a presentare ogni anno il Modello RED per comunicare i redditi percepiti . L’INPS confronta i redditi dichiarati nel RED con i dati in suo possesso (pensioni percepite, trattamenti assistenziali, dati bancari segnalati da CAF, ecc.) e può avviare misure di recupero se emergono discrepanze. Recentemente l’INPS ha annunciato l’introduzione di intelligenza artificiale per automatizzare le attività ripetitive e analizzare predittivamente i dati pensionistici .
Nel contesto della crisi d’impresa, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha reso obbligatorio per gli imprenditori commerciali la trasmissione di una “Certificazione dei debiti contributivi” in occasione di procedure di composizione negoziata. Per l’ottenimento di tale certificazione l’INPS ha sviluppato la procedura denominata VE.RA. e Certificazione debiti contributivi , che incrocia automaticamente tutti i debiti INPS dell’azienda in crisi, semplificando la predisposizione del piano di risanamento. Anche in questo ambito si applicano i principi generali del contraddittorio: l’imprenditore può contestare i dati esposti nell’attestazione VE.RA. e, se necessario, richiedere verifiche manuali.
Con riguardo alle banche e alle autorità giudiziarie civili/concorsuali, la “ricostruzione reddituale” non segue i medesimi schemi di legge tributaria, ma esistono meccanismi paralleli:
- Banche e credito: le banche italiane raccolgono informazioni dalla Centrale Rischi (Banca d’Italia) e da agenzie di credit scoring (CRIF). Questi sistemi basano i loro algoritmi su movimenti bancari e pagamenti a debito. Sebbene non si applichi l’art. 38 DPR 600/1973 alle valutazioni di banca, un debitore può tuttavia opporsi contestando la veridicità dei dati forniti dalla banca o fornendo ulteriori documenti (es. CUD, dichiarazione 730) per dimostrare la capacità reddituale effettiva. In pratica, se una banca rifiuta un fido perché “dati discordanti”, l’imprenditore può produrre documenti integrativi e far rivalutare il merito creditizio.
- Tribunali e CCIAA: in procedure esecutive o concorsuali i giudici delegati possono ordinare indagini patrimoniali con CTU; anche qui si utilizzano software di analisi degli incroci, ma il debitore gode delle normali garanzie processuali (accesso agli atti, prova testimoniale e scritta, contraddittorio con il perito). Ad esempio, nel concordato preventivo biennale (art. 67 comma 3-bis L. Fall.), la segnalazione di elevato passivo contributivo da parte della Ve.Ra. INPS deve essere oggetto di verifica e discussione tra le parti.
Come contestare gli errori algoritmici
Dal punto di vista pratico, il debitore-soggetto può adottare diverse strategie di difesa sia prima che dopo l’atto impositivo, come sintetizzato di seguito:
- Contraddittorio preventivo: se il contribuente riceve convocazione per un contraddittorio endoprocedimentale, deve cogliere l’occasione per esporre subito le proprie ragioni. È consigliabile presentare un esposto scritto (con ricevute e documenti) in cui si elencano tutte le spese contestate e si spiega come sono state finanziate (es. tramite altre fonti di reddito, eredità, prestiti non imponibili). La giurisprudenza ribadisce che il fisco deve valutare concretamente queste giustificazioni e non può ignorarle .
- Accesso agli archivi: in caso di accesso ispettivo (anche remoto) l’imprenditore deve sempre richiedere la presenza del proprio difensore o consulente tecnico di fiducia . Non bisogna rinunciare ai propri diritti nemmeno in sede di intercettazione digitale di dati contabili.
- Ricorso formale: una volta notificato l’atto di accertamento, si verifica innanzitutto la correttezza formale (es: termini di notifica, competenza, completezza della motivazione). Eventuali vizi procedurali possono costituire motivo di annullamento in autodifesa (ricorso in autotutela).
- Raccolta documentale: se si decide di impugnare l’avviso tributario, bisogna allegare nel ricorso tributario – o nei successivi gradi di giudizio – tutte le prove contrarie possibili: estratti conto bancari, fatture, contratti di compravendita, dichiarazioni notarili, ecc. Tutti i documenti che giustificano le spese (esenzioni, proventi esentasse, utilizzo di risparmi antecedenti) sono utili a demolire le conclusioni dell’algoritmo .
- Domande integrative: il contribuente può chiedere specificamente al giudice o alla Commissione tributaria di verificare particolari voci contestate (ad es. “in quali anni sono stati sostenuti i versamenti bancari X, Y, Z?”). Le Commissioni hanno il potere di ordinare acquisizione di ulteriore documentazione dal fisco o di terzi.
- Quesiti dei giudici di merito: in alcuni casi, la Commissione tributaria può proporre questioni di legittimità costituzionale o comunitaria (cd. rinvio pregiudiziale) in materia di contraddittorio/diritto di difesa, qualora ritenga non proporzionale l’uso di strumenti automatizzati senza adeguati controlli.
Tabella riassuntiva degli errori tipici degli algoritmi e delle possibili controdeduzioni:
| Errore dell’algoritmo | Esempio di difesa del contribuente | Normativa e giurisprudenza |
|---|---|---|
| Dati incompleti o obsoleti | Dimostrare con documenti che alcune spese/importi non spettano all’anno o al contribuente (es. fatture intestate a altro familiare) . Chiedere la motivazione dettagliata dell’accertamento. | DPR 600/73 art. 38 (presunzioni iuris tantum); Cass. 21313/2018 (errori di trascrizione non incidono sulla difesa) |
| Attribuzione indebita di spese | Produrre bonifico in cui si evidenzia che il pagamento è avvenuto con reddito esente (prestito, donazione). Cassazione: spetta al contribuente provare che versamenti provengono da fonte non imponibile . | Cass. sez. trib. 29572/2011, 26174/2019, 18812/2022 (indagini finanziarie); onere prova spostato se versamenti leciti . |
| Mancata considerazione di deduzioni | Elencare deduzioni, detrazioni e agevolazioni spettanti, provando la giusta base imponibile effettiva. (E.g. deduzioni Lavoro Autonomo, Canoni locazione). | TUIR (D.P.R. 917/1986) sui costi deducibili. Deve essere valutato tutto il reddito effettivo, non solo spese. |
| Assegno famigliare e ISEE non considerati | Se il reddito presunto ignora trattamenti assistenziali o integrazioni al reddito, far presente in contraddittorio con documenti INPS (modello di pagamento). | Normativa ISEE (DPCM 159/2013); legittimo sollevare eccezioni in sede amministrativa . |
| Contraddittorio omesso | Si può ricorrere dichiarando di non essere mai stato ascoltato né invitato; l’atto va annullato per violazione delle garanzie difensive . | Statuto contribuente art.12 c.7 L. 212/2000; Cass. 701/2019 ribadisce obbligo di contraddittorio per accessi . |
| Algoritmo “nero” opaco | Richiedere gli elementi di calcolo (anche attraverso istanza di accesso agli atti). Sottolineare che l’Amministrazione deve motivare adeguatamente gli automatismi . | Art. 3 Codice A.A. (trasparenza atti pubblici); GDPR (diritto di accesso). Il giudice tributario esige motivazione comprensibile . |
Domande e risposte (FAQ)
- Cos’è un “accertamento sintetico” o redditometro?
È un accertamento presuntivo (art. 38 DPR 600/1973) rivolto alle persone fisiche, che ricostruisce il reddito complessivo basandosi sulle spese sostenute e sul tenore di vita del contribuente . Se le spese registrate risultano significativamente superiori ai redditi dichiarati, l’Agenzia presume redditi non dichiarati. Da fine 2024 valgono le soglie del 20% e di circa €70.000 di reddito presunto . - Quando scatta il redditometro 2.0?
Dopo la riforma del 2024, un accertamento sintetico può scattare solo se il reddito totale stimato è almeno del 20% superiore a quello dichiarato e supera una soglia assoluta (attualmente pari a 10 volte l’assegno sociale annuo, circa €70.000) . Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, l’ufficio non può procedere. - Che differenza c’è tra contraddittorio preventivo e successivo?
Il contraddittorio preventivo (o endoprocedimentale) è il momento precedente all’atto: l’Agenzia convoca il contribuente per ascoltare i suoi chiarimenti sulla situazione rilevata. È obbligatorio per legge quando ci sono accessi, ispezioni o dati discordanti acquisiti . Il contraddittorio in giudizio invece avviene quando l’atto è già impugnato davanti alla Commissione Tributaria, tramite le memorie difensive del ricorso e le discussioni in udienza. - Se l’algoritmo sbaglia, chi paga?
In ogni caso il contribuente non subisce una condanna automatica: sta all’Amministrazione dare prova del fatto-base (spese o incrementi) e al contribuente confutare questa prova . Se l’accertamento è “errato”, basta dimostrare l’errore con documenti. Ad esempio, se l’algoritmo attribuisce spese che non corrispondono a spese reali, o ignora redditi legittimi, il contribuente può fare annullare l’atto dimostrando la fondatezza delle proprie deduzioni (Cass. 21313/2018; Cass. 2893/2024) . Nessuno “paga per l’algoritmo”: l’atto impositivo è legittimo solo se motivato e fondato correttamente. - Come faccio a sapere quali dati ha usato l’algoritmo?
Puoi chiederlo in contraddittorio o in giudizio con l’istanza di accesso agli atti (D.Lgs. 104/2010) . L’Agenzia è tenuta a comunicare i dati utilizzati (ad es. estratti conto, segnalazioni di terzi, ecc.) e i parametri di calcolo generali. Inoltre, in caso di contenzioso il giudice può ordinare che l’ufficio depositi gli ulteriori atti interni. La trasparenza è un diritto del contribuente anche quando vengono usati software intelligenti . - Quali prove posso utilizzare per confutare il redditometro?
A titolo esemplificativo, possono essere valide: dichiarazioni giurate di familiari su donazioni ricevute; documenti di finanziamento (mutui o prestiti) che hanno coperto le spese contestate; dichiarazioni dei sostituti d’imposta di redditi esenti o tassati alla fonte; documenti contabili di attività d’impresa (per dimostrare che alcune spese contestate erano imputabili all’azienda e non al reddito personale) . Ogni documento che dimostri l’effettiva provenienza delle risorse o l’estraneità al periodo è utile. Importante anche portare estratti conto e polizze assicurative per dimostrare che certe uscite erano già conteggiate come spese correnti deducibili. - Cosa succede se non partecipo al contraddittorio?
Se l’ufficio ha l’obbligo di istituire il contraddittorio (ad es. perché ha fatto accesso in azienda) e il contribuente non si presenta pur essendo stato convocato, si perde l’occasione di influire sulla decisione. In giudizio, il contribuente potrà comunque contestare l’atto, ma non potrà più avvalersi della tesi del “difetto di contraddittorio” perché non avrà dimostrato che se ci fosse stato il contraddittorio l’esito sarebbe cambiato . Per questo motivo la Cassazione consiglia sempre di partecipare, anche tramite difensore, per non pregiudicare i propri diritti.
Simulazioni pratiche
Per chiarire l’applicazione concreta delle difese, ecco alcuni esempi di situazioni tipiche in cui un debitore (partita IVA, imprenditore o privato) può trovarsi:
- Caso 1 – Il commerciante con conti bancari e auto di lusso: Mario è titolare di un negozio e dichiara un reddito annuo di €30.000. L’algoritmo redditometrico stima le sue spese a €90.000 (comprensive di acquisto di un’auto sportiva e ristrutturazione casa). L’accertamento sintetico scatta poiché 90k ≥30k+20% (36k) e 90k>70k. Il Fisco invia lettera di compliance con obbligo di fornire giustificazioni. Strategia: Mario raccoglie i documenti: la banca certifica che €50.000 delle uscite corrispondono al finanziamento della sua impresa (acquisti di merce), quindi esenti da imposizione personale. Inoltre documenta che €20.000 provengono da una donazione genitoriale recente (atto notarile) e €20.000 da risparmi maturati negli anni precedenti. Presentando tutto ciò nel contraddittorio e in giudizio, Mario dimostra che il presunto reddito maggiorato non sussiste. Se l’Agenzia non accoglie pienamente le giustificazioni, il giudice tributario potrà ridurre l’accertamento. (Come Cass. 29572/2011: se il contribuente prova fonte esentasse, la presunzione crolla.)
- Caso 2 – Il professionista con affitto di immobile: Lucia, libera professionista, dichiara €40.000 all’anno. L’algoritmo la considera proprietaria di un secondo appartamento (mai dichiarato), e attribuisce automaticamente un reddito di €50.000 per locazione. In effetti Lucia vive con i genitori in quell’appartamento. Strategia: Lucia produce il contratto d’usufrutto rilasciato dai genitori (atto notarile) e le bollette intestate ai genitori medesimi, dimostrando che non ha mai percepito canoni. Chiede l’annotazione del vizio nell’avviso, che in sua assenza andrà annullato per errore dei dati del contribuente. (Si richiama Cass. 21313/2018: refusi anagrafici non invalidanti se giustificati; ma qui è un’asserita titolarità patrimoniale, che Lucia confuta con documenti.) Anche qui, il riconoscimento del contratto di donazione/usufrutto fa crollare l’imposta calcolata.
- Caso 3 – Il pensionato con assegno sociale: Umberto percepisce solo pensione sociale (≈€6.500/anno). L’algoritmo segnala altre spese (assicurazione, elettrodomestici) non coperte dal suo reddito, e innesca un controllo. Strategia: Umberto convoca il suo consulente fiscale e presenta immediatamente il mod. RED integrato, facendo inserire nel suo ISEE le esenzioni e trattamenti sociali spettanti. Poiché il suo caso ricade sotto la soglia redditometro (reddito presunto probabilmente sotto i 70k), l’Agenzia non può procedere. In ogni caso, Umberto deve contestare tempestivamente ogni accertamento: ad es. se viene richiesto il rimborso di contributi pensionistici, può impugnare con memoria e mostrare che il suo status di pensionato sociale gli garantisce soglie reddituali inferiori.
Tabelle riepilogative
Tipologie di prove contrarie all’accertamento sintetico:
| Tipo di spesa contestata | Prova contraria utile | Documenti esemplificativi |
|---|---|---|
| Spese familiari/patrimoniali | Spiegazione fonte reddito (esenti) | Dichiarazioni donazione familiare; contratti di mutuo o prestito; estratti conto bancari in cui compaiono versamenti di terzi (parenti). |
| Costi coperti da redditi diversi | Prova che redditi sono soggetti a ritenuta/quotisti | Certificazioni rilasciate dal sostituto (CUD/relazione ENPAM) o attestazioni di altre amministrazioni. |
| Incrementi patrimoniali | Distribuzione pluriennale delle spese | Preventivi e fatture d’acquisto + piano di ammortamento; pareri CTP di CTU che ammettono lo “spalmamento” dei beni durevoli. |
| Spese già dichiarate e dedotte | Chiarezza sulla contabilità | Bilancio, ricevute fiscali, scritture contabili, documentazione di spese deducibili (es. fatture acquisto materie prime). |
| Spese effettuate con risparmi | Dimostrare accumulo pregresso | Conti correnti pluriennali, dichiarazioni anni precedenti; consulenze contabili attestanti il patrimonio netto all’epoca. |
| Mancata considerazione assegni/sussidi | Certificati fiscali che includono i redditi nulli | Dichiarazione integrativa precompilata con indicazione esoneri; provvedimenti o riconoscimenti assistenziali. |
Obblighi e tutele del contribuente:
| Momento procedura | Diritti del contribuente | Riferimenti normativi/giudiziari |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Diritto di essere convocato con congruo anticipo e di fornire documenti e spiegazioni . (Assistenza difensore garantita) | L. 212/2000 art. 12; Cass. 701/2019 |
| Accesso ispettivo (anche digitale) | Presenza del difensore e richiesta di verbalizzazione completa; attivazione del contraddittorio se previsto. | Art. 12 Statuto; Cass. 18223/2010 (diritto difesa in fase di verifica) |
| Notifica avviso di accertamento | Diritto di avere motivazione chiara e indicazione delle prove raccolte. Possibilità di ricorso entro 60 gg. | D.P.R. 600/73 art. 42; art. 3 CEDU (“diritto ad un’equa difesa”); Cass. 21313/2018 (errori non pregiudiziali) |
| Giudizio tributario | Accesso agli atti, istanza di acquisizione di documenti, prova testimoniale scritta (consentita dalla riforma del contenzioso 2024), resistenza alla prova della pretesa fiscale. | D.Lgs. 546/92; D.Lgs. 156/2019 (art. 7 ter, prova testimoniale); giurisprudenza consolidata |
Conclusioni
L’era digitale ha introdotto nuovi strumenti di controllo fiscale basati su algoritmi e grandi banche dati. Questi sistemi possono rendere più efficaci i controlli, ma presentano il rischio di errori e abusi se non vi sono adeguate garanzie procedurali. Il debitore-contribuente non è impotente di fronte a un “black box”: la legge italiana e la giurisprudenza garantiscono che ogni accertamento sia motivato e contraddittorio, e che le presunzioni legali possano essere confutate con prove concrete.
Riassumendo, per smontare gli errori di una ricostruzione reddituale algoritmica è fondamentale:
- Esigere trasparenza sui dati utilizzati: domandare ogni elemento alla base dell’accertamento e verificare eventuali inesattezze o duplicazioni.
- Esercitare pienamente il contraddittorio: preparare una difesa documentata da presentare prima della decisione finale, per far valere tutte le contestazioni nei tempi giusti.
- Fornire prove contrarie ampie e qualificate: non limitarsi a dedurre astrattamente, ma allegare ogni documento che dimostri l’origine lecita delle risorse o la non riconducibilità al reddito imponibile .
- Verificare la formale correttezza dell’atto: controllo dei requisiti di legge, termini e motivazione, per trovare eventuali vizi che facciano decadere l’atto impositivo.
- Infine, in caso di procedura giudiziale, avvalersi di consulenti tecnici (commercialisti, CTU) per decostruire i calcoli errati e fornire perizie che dimostrino l’inesistenza della presunta capacità contributiva.
Con i giusti strumenti difensivi – contraddittorio, documenti, consulenze – anche un accertamento basato su algoritmi “chiusi” può essere contestato con successo .
Fonti e Riferimenti
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38 e art. 32) – Accertamento sintetico e poteri istruttori dell’Amministrazione tributaria .
- Legge 11 agosto 2013, n. 111 (Legge delega fiscale) – legittima l’uso di algoritmi per prevenire evasione fiscale (art. 2, lett. b1) .
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 175 (riforma del contenzioso tributario) – introduce contraddittorio in fase istruttoria .
- Legge 27 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – riforma del redditometro (soglie 20% e 10× assegno sociale) e contraddittorio obbligatorio .
- D.M. Economia e Finanze 7 maggio 2024 (pubbl. G.U. n. 116/2024) – definizione dei nuovi parametri di calcolo del reddito sintetico.
- D.Lgs. 8 giugno 2021, n. 75 (Codice della crisi d’impresa) – introduce certificazione dei debiti contributivi; ex art. 67 per concordato preventivo biennale.
- Corte di Cassazione, sez. V Civile, ord. 31 gennaio 2024, n. 2893 – accertamento sintetico: legittimità delle presunzioni redditometriche; onere della prova a carico del contribuente .
- Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 15 gennaio 2019, n. 701 – obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per accessi, ispezioni o verifiche (nullità avviso se omesso) .
- Cassazione civile, sez. V, sentenza 21313/2018 – errore di redazione e diritto di difesa; documenti confusi non invalidano l’avviso se non pregiudicano il contraddittorio .
- Cassazione civile, sez. trib., ord. 29814/2021 – accentua l’importanza della motivazione logica della sentenza di merito e del contraddittorio preventivo.
- Corte di Cassazione, sez. lav., ord. 29572/2011; Cass. civ. 26174/2019; Cass. civ. 18812/2022 – indagini finanziarie: onere della prova e valore delle spiegazioni del contribuente .
- D.Lgs. 14/2019, cod. crisi d’impresa – art. 54 e ss.: composizione negoziata e obbligo di certificazione debiti contributivi (procedura VeRA).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – diritti di accesso e trasparenza automatismi decisionali.
- Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), art. 12 – principio del contraddittorio endoprocedimentale; garanzia di buona amministrazione (Art. 41 Carta U.E.D.U.).
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Possiedi criptovalute, utilizzi wallet digitali o operi su exchange e hai ricevuto un controllo automatizzato dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano omessa indicazione in dichiarazione, plusvalenze non dichiarate o movimenti non giustificati, sulla base di dati informatici, segnalazioni e incroci automatici?
Temi che operazioni lecite o errori interpretativi vengano trasformati in evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 i controlli sulle criptovalute sono sempre più automatizzati,
👉 i dati digitali non sono automaticamente prova di evasione,
👉 moltissimi accertamenti su crypto e wallet sono imprecisi, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.
Questa guida ti spiega:
- come funzionano i controlli automatizzati su criptovalute,
- quali errori commette spesso il Fisco,
- cosa rischi realmente,
- come difenderti in modo tecnico ed efficace.
Perché il Fisco Controlla Criptovalute e Wallet Digitali
Le criptovalute sono oggetto di controlli perché:
- sono tracciabili tramite exchange e intermediari,
- generano flussi finanziari digitali,
- possono essere trasferite rapidamente,
- sono spesso gestite senza adeguata documentazione,
- presentano incertezze interpretative fiscali.
Il ragionamento tipico (spesso scorretto) è questo:
👉 “Se hai crypto o movimenti su wallet, allora hai redditi non dichiarati.”
Ma attenzione:
➡️ possedere criptovalute non è evasione,
➡️ il dato informatico va interpretato, non assunto come prova.
Cosa Sono i Controlli Automatizzati su Crypto
I controlli automatizzati si basano su:
- segnalazioni di exchange italiani ed esteri,
- flussi di pagamento da e verso wallet,
- dati incrociati con conti correnti,
- algoritmi di rischio fiscale,
- anomalie tra dichiarazioni e movimenti digitali.
Il Fisco analizza:
- acquisti e vendite di crypto,
- trasferimenti tra wallet,
- conversioni in valuta fiat,
- prelievi e versamenti collegati.
👉 Il controllo è informatico, non valutativo.
Le Contestazioni Più Frequenti
Nei controlli automatizzati su criptovalute il Fisco contesta spesso:
- omessa indicazione nel quadro di monitoraggio,
- plusvalenze ritenute non dichiarate,
- movimenti considerati “redditi”,
- conversioni crypto–fiat tassate in automatico,
- trasferimenti tra wallet trattati come realizzi,
- incongruenze tra dati digitali e dichiarazione.
👉 Molte contestazioni derivano da letture errate dei flussi crypto.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti su criptovalute presentano errori gravi, tra cui:
- considerare ogni movimento come evento tassabile,
- confondere trasferimento e realizzo,
- ignorare il costo di acquisto delle crypto,
- non distinguere detenzione e cessione,
- tassare plusvalenze non realizzate,
- duplicare le operazioni,
- utilizzare dati incompleti o parziali,
- violare il contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Wallet Digitale ≠ Reddito Imponibile Automatico
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che:
- esiste una cessione rilevante fiscalmente,
- la plusvalenza è effettivamente realizzata,
- il reddito è imponibile secondo la normativa,
- non si tratta di mera detenzione o trasferimento.
Non basta dimostrare:
- che possiedi un wallet,
- che hai effettuato movimenti,
- che i valori sono elevati.
👉 Il dato digitale non è base imponibile di per sé.
Quando il Controllo Automatizzato è ILLEGITTIMO
Il controllo su crypto e wallet è ribaltabile se:
- non esiste realizzo imponibile,
- i movimenti sono semplici trasferimenti,
- il costo di acquisto non è considerato,
- le plusvalenze sono stimate in modo astratto,
- i dati sono incompleti o duplicati,
- l’obbligo dichiarativo è interpretato in modo errato,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 L’automatismo non può sostituire la prova fiscale.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un controllo automatizzato non contrastato può portare a:
- recuperi elevati di imposte,
- sanzioni molto pesanti,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti,
- contestazioni su più annualità,
- gravi danni patrimoniali.
👉 Nei controlli su crypto l’errore iniziale si moltiplica rapidamente.
Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace
1. Ricostruire tutte le operazioni in modo analitico
È fondamentale dimostrare:
- date di acquisto,
- costi di carico,
- trasferimenti tra wallet,
- operazioni di conversione,
- assenza di realizzi imponibili.
2. Distinguere detenzione, trasferimento e cessione
La difesa efficace dimostra:
- quali operazioni non sono tassabili,
- quali non generano reddito,
- quali sono semplici movimentazioni interne.
📄 Prove tipiche:
- report degli exchange,
- cronologia dei wallet,
- estratti conto collegati,
- documentazione delle transazioni.
3. Contestare il calcolo delle plusvalenze
È fondamentale dimostrare che:
- il Fisco ha ignorato il costo di acquisto,
- la plusvalenza è errata o inesistente,
- la stima è astratta.
👉 Senza plusvalenza reale, l’accertamento non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- spiegare il funzionamento delle crypto,
- chiarire i flussi digitali,
- evitare l’emissione dell’atto.
5. Impugnare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso,
- chiedere la sospensione,
- bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere il patrimonio
La difesa serve a:
- evitare tassazioni indebite,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare conti e wallet.
7. Prevenire futuri controlli
È utile:
- mantenere tracciabilità delle operazioni,
- conservare report completi,
- separare wallet personali e operativi,
- pianificare correttamente la fiscalità crypto.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa digitale.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa nei controlli automatizzati su criptovalute richiede competenza tributaria avanzata e capacità di interpretazione dei flussi digitali.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
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- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
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- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica del controllo automatizzato,
- ricostruzione completa delle operazioni crypto,
- contestazione delle presunzioni automatiche,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio digitale e personale.
Conclusione
Un controllo automatizzato su criptovalute e wallet digitali non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve interpretare correttamente i dati e provare il reddito imponibile, non limitarsi a leggere gli algoritmi.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:
- contestare l’accertamento,
- annullare o ridurre imposte e sanzioni,
- evitare pignoramenti,
- proteggere il tuo patrimonio digitale.
👉 Agisci subito: nei controlli automatizzati sulle crypto, la corretta lettura dei dati fa la differenza.
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Difendersi da controlli automatizzati su criptovalute è possibile, se lo fai nel modo giusto.