Algoritmi E Controlli Sulle Fatture Elettroniche: Come Difendersi Con L’Avvocato

I controlli automatizzati sulle fatture elettroniche, basati su algoritmi e intelligenza artificiale, sono oggi uno degli strumenti principali di selezione dei contribuenti da accertare.
Quando la Agenzia delle Entrate, spesso con il supporto della Guardia di Finanza, analizza milioni di e-fatture incrociandole con dati bancari, IVA e corrispettivi, il rischio è che anomalie meramente tecniche o statistiche vengano trasformate in presunzioni di evasione.

È fondamentale chiarirlo subito:
un’anomalia algoritmica non è una prova fiscale.

Molti accertamenti basati sui controlli automatici delle fatture elettroniche sono contestabili o annullabili quando si dimostra l’errata interpretazione dei dati o l’assenza dei presupposti giuridici.


Come funzionano i controlli algoritmici sulle fatture elettroniche

I sistemi di controllo automatico:

• analizzano le fatture elettroniche emesse e ricevute
• confrontano volumi, frequenza e importi
• incrociano IVA, LIPE e dichiarazioni annuali
• rilevano scostamenti rispetto a medie di settore
• individuano schemi ritenuti “anomali”
• generano alert per controlli successivi

L’algoritmo seleziona, ma non accerta.


Quali anomalie sulle e-fatture fanno scattare i controlli

Le segnalazioni più frequenti riguardano:

• fatturato ritenuto incoerente
• margini troppo bassi o troppo elevati
• concentrazione di fatture su pochi clienti
• fatture ripetitive con importi simili
• variazioni improvvise di volume
• utilizzo frequente di note di credito
• incongruenze tra fatture emesse e incassi
• rapporti con soggetti considerati “a rischio”

Questi indicatori non dimostrano evasione, ma richiedono verifica.


Gli errori più frequenti dei controlli automatici

Nei controlli sulle fatture elettroniche, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• confonde anomalie statistiche con violazioni fiscali
• ignora la realtà economica del settore
• non considera eventi straordinari
• presume fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti
• non verifica l’effettiva esecuzione delle operazioni
• utilizza automatismi senza istruttoria
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• limita o svuota il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente e giuridicamente fragile.


Quando il controllo algoritmico è illegittimo

Il controllo sulle fatture elettroniche è illegittimo se:

• manca una motivazione comprensibile
• il criterio algoritmico non è spiegato
• il contribuente non può contestarlo
• l’accertamento è fondato solo su indici statistici
• non si dimostra l’inesistenza dell’operazione
• si violano neutralità IVA e buona fede
• non viene rispettato il diritto di difesa

Un algoritmo non può sostituire la prova dell’illecito.


Il diritto di difesa contro i controlli sulle e-fatture

Il contribuente ha diritto a:

• conoscere le anomalie contestate
• comprendere il metodo utilizzato
• dimostrare la realtà delle operazioni
• fornire spiegazioni economiche
• essere ascoltato in contraddittorio
• ottenere una valutazione umana e giuridica

Un accertamento “automatico” è contrario ai principi fondamentali del diritto tributario.


Prove fondamentali per difendersi

La difesa contro accertamenti basati su fatture elettroniche deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• contratti e ordini commerciali
• documenti di trasporto
• prova dell’effettiva prestazione o cessione
• pagamenti tracciabili
• corrispondenza commerciale
• spiegazione delle variazioni di fatturato
• giustificazione di sconti, resi e note di credito
• analisi dei margini reali
• perizie economico-contabili

La sostanza dell’operazione prevale sempre sul dato algoritmico.


IVA e fatture elettroniche: i punti più contestati

Nei controlli automatici IVA, gli errori più frequenti riguardano:

• disconoscimento della detrazione
• contestazione di fatture ritenute inesistenti
• errata territorialità
• utilizzo improprio di codici IVA
• scostamenti tra fatture e liquidazioni
• automatismi sanzionatori

Molte di queste contestazioni non reggono al giudizio.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo algoritmico
• richiesta di trasparenza sul criterio di selezione
• dimostrazione della realtà economica
• smontaggio delle presunzioni automatiche
• applicazione dei principi di neutralità e proporzionalità
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire il modello di controllo, non solo l’importo.


Cosa fare subito

Se ricevi una comunicazione o un accertamento basato su fatture elettroniche:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le anomalie contestate
• verifica la coerenza dei dati
• ricostruisci le operazioni reali
• raccogli documentazione commerciale e bancaria
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempo è decisivo prima che l’output algoritmico diventi definitivo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti fondati su algoritmi e controlli automatici delle fatture elettroniche, spesso annullati per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fatturazione elettronica, IVA e contenzioso fiscale digitale.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare accertamenti algoritmici
• dimostrare la correttezza delle e-fatture
• difendere la detrazione IVA
• ridurre o annullare sanzioni e imposte
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e la reputazione
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Un algoritmo non conosce la tua impresa, ma il Fisco deve comprenderla.
Agire subito significa impedire che un’anomalia statistica diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

La trasformazione digitale del fisco italiano è ormai compiuta: banche dati sempre più ricche (SdI, fatture elettroniche, anagrafe tributaria, anagrafe dei rapporti finanziari, RSAF, ISA, ecc.) alimentano sistemi di controllo fiscale automatizzato basati su algoritmi e intelligenza artificiale. In pratica, l’Agenzia delle Entrate incrocia in tempo reale i dati delle fatture elettroniche (emesse e ricevute), i registri di incasso telematici e altre informazioni (spese aziendali, movimenti bancari, investimenti esteri, ecc.) per individuare anomalie e possibili casi di evasione. Il contribuente si trova così in un “grande fratello fiscale” continuo : ogni acquisto o fattura non coerente con l’attività dichiarata può generare un alert e tradursi in una comunicazione di irregolarità, in un blocco di compensazioni o nella segnalazione come contribuente a rischio.

In questo contesto, diventa essenziale conoscere in dettaglio le norme di riferimento, i diritti del contribuente/debitore e le strategie difensive. Nella guida si analizzano i controlli automatizzati sulle fatture elettroniche (SdI), gli strumenti di data‐mining utilizzati dal fisco (ISA, evasometro, SERPICO, “labirinto di regolarità”, ecc.), nonché i rimedi giurisdizionali disponibili: dal ricorso tributario alle azioni presso il giudice civile o il TAR. Si prendono in esame casi concreti – notifiche di irregolarità IVA, blocchi compensazioni, iscrizioni a ruolo per presunto rischio evasione – con focus sul punto di vista del debitore. Non mancano poi le riflessioni sulla privacy e sul trattamento algoritmico dei dati personali (GDPR, art. 22). Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (fino a dic. 2025) sono riportati in coda alla guida.

Quadro normativo di riferimento

Il controllo fiscale italiano è oggi basato su principi cardine solidi. In primo luogo lo Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212): esso sancisce diritti quali il contraddittorio preventivo e il divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione (art. 6, co.4). In particolare l’art. 6, c.4 prevede che “al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti dati già nella disponibilità dell’Amministrazione” . Questo principio, recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale come una vera “notizia di civiltà”, è centrale per chi subisce controlli basati su dati inviati telematicamente: ad esempio, in caso di fatture elettroniche già depositate in SdI, l’Agenzia non può pretendere la relativa carta .

Sul versante tributario, vanno richiamati il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986), in particolare l’art. 109 che enuncia il principio di inerenza dei costi. Secondo tale principio, “sono deducibili soltanto i costi che presentano un nesso diretto con l’attività d’impresa o professionale” (art. 109 TUIR) . Questo vuol dire che il Fisco automatizzato segnalerà come sospette tutte le fatture di acquisto relative a spese (beni o servizi) non compatibili con il settore o attività esercitata . L’onere di provare l’inerenza ricade sul contribuente in caso di contestazione (art. 109).

Dal punto di vista procedurale, il D.P.R. 600/1973 disciplina gli accertamenti fiscali. In particolare, l’art. 36-bis regola le procedure di liquidazione automatica (basate su controlli informatizzati delle dichiarazioni IVA e redditi, con comunicazione bonaria), mentre l’art. 36-ter il controllo formale (a campione su documenti). Recenti modifiche (DL 108/2024) hanno esteso dal 2024 l’ambito dell’analisi automatica (“evasometro dinamico”), con possibilità di avvisi bonari sulle spese non coerenti con i redditi dichiarati. Vanno inoltre citati il DPR 633/1972 (imposte indirette, art.54-bis) e altre norme tributarie di dettaglio. Sul piano penal-tributario, l’art. 51 del DPR 633/1972 e l’art. 33 del DPR 600/1973 prevedono l’obbligo di fornire documenti che giustificano quanto dichiarato in caso di accesso o accertamento: tuttavia, di norma questo obbligo non si applica ai controlli su dati già inviati telematicamente, proprio per il divieto della duplicazione.

Sul fronte europeo, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) entra in gioco ogni volta che il Fisco tratta dati personali. In particolare l’art. 22 GDPR vieta decisioni basate unicamente su processi automatizzati con effetti giuridici significativi (ad es. sanzioni o esclusione da benefici), a meno che non ricorrano precise condizioni (consenso espresso, esecuzione di un contratto, obblighi di legge con adeguate garanzie). Ciò impone di garantire un intervento umano effettivo nelle scelte dell’algoritmo e di informare il contribuente sulla logica dei trattamenti . Ulteriori obblighi di informativa e trasparenza sono previsti dagli artt.13-14 GDPR, che richiedono di comunicare l’uso di logiche automatizzate nei controlli, e dalla necessità di effettuare una Valutazione di Impatto (DPIA) in presenza di trattamenti su larga scala di dati sensibili .

Infine, vanno ricordati alcuni provvedimenti e novità legislative: ad esempio il D.M. 17/06/2014 e il Provv. AdE 30/04/2018 (istituzione del Sistema di Interscambio e regole tecniche delle e-fatture), il Provv. AdE 28/10/2016 (corrispettivi elettronici), la Legge 266/2005 (reddiometro originario), il DLgs. 108/2024 (nuovo “evasometro”), nonché le più recenti modifiche introdotte dalla Finanziaria 2026 (es. liquidazione IVA d’ufficio e nuovo blocco compensazioni) . In particolare dal 2026 sarà vietato l’uso in compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli da dichiarazione e innalzato il controllo preventivo su debiti e compensazioni .

Strumenti di controllo informatizzati

L’Agenzia delle Entrate dispone oggi di capacità analitiche enormi: sistemi come SERPICO (il “cervellone” che incrocia milioni di dichiarazioni), l’Anagrafe Tributaria (conti correnti, investimenti, immobili, ecc.), l’IA basata su machine learning e analisi semantica sono parte integrante dell’accertamento moderno . Con la fatturazione elettronica obbligatoria, il fisco può confrontare continuamente (e in tempo reale) i dati delle fatture inviate tramite SdI con quanto dichiarato nelle liquidazioni IVA: ad esempio un recente Provvedimento AdE (11 aprile 2025) ha lanciato una campagna di compliance fiscale incrociando tutte le fatture elettroniche 2022 con le dichiarazioni IVA presentate. Se emerge una discrepanza (ad es. IVA da fattura versata ma non dichiarata), il sistema genera automaticamente una lettera di compliance («avviso bonario») indirizzata al contribuente, specificando le anomalie e invitando a regolarizzare entro termini brevi (30-60 giorni) con ravvedimento .

Lo schema seguente riepiloga i principali strumenti di controllo incrociato digitale e i dati su cui si basa:

Strumento di controlloDati incrociati (fonti)Finalità del controllo
Fatturazione elettronica (SdI)Fatture emesse/ricevute (XML e dati IVA)Confronto imponibile/fatture vs dichiarazione IVA; individuare omessi ricavi o crediti indebiti .
Corrispettivi telematiciRegistrazione giornaliera degli incassi (scontrini elettronici)Verifica incassi reali rispetto ai ricavi dichiarati (controllo IVA su vendite) .
Archivio rapporti finanziari (AT)Movimenti bancari, carte di credito, investimenti (CRS/FATCA, criptovalute)Monitoraggio dei flussi finanziari; rilevare transazioni non compatibili con i redditi noti .
Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)Dichiarazioni fiscali (Redditi, 730), CU, contratti affitto, ecc.Profilazione del contribuente: individuare scostamenti di reddito rispetto ai parametri di settore .
Redditometro / EvasometroSpese documentate e dati patrimoniali (acquisti casa/auto, viaggi, mutui, ecc.)Ricostruzione presunta del reddito sulla base delle spese; segnalazione di forti discrepanze (limite legale ~20% e 70.000€) .
Quadro RW e criptovaluteReport esteri (FATCA/CRS, conti esteri, investimenti, detenzioni crypto)Verifica investimenti e patrimoni esteri non dichiarati; obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 DL 167/1990, D.Lgs. 90/2017) .

Tab.1 – Strumenti di controllo digitale e relative fonti (Dati tratti da normativa vigente e provvedimenti AE ).

Oltre a questi strumenti consolidati, crescono sempre di più gli impieghi di Intelligenza Artificiale nell’accertamento. L’Agenzia sta sperimentando sistemi di machine learning e text mining che riescono a riconoscere schemi anomali nei dati che sfuggirebbero a semplici regole statiche. Un esempio recente è il motore di analisi soprannominato “labirinto di regolarità”, operativo dalla fine del 2024 . Esso elabora vari fattori di rischio – scostamenti IVA, movimenti bancari ingiustificati, spese sproporzionate, ecc. – e genera elenchi di contribuenti con profilo evasivo elevato, indicando agli ispettori su quali posizioni focalizzare l’attenzione . In altre parole, «la macchina setaccia il labirinto dei dati e indica dove si nasconde l’evasione» . Questo approccio fa sì che molti controlli diventino preventivi e mirati: invece di attenzionare solo campioni casuali, il sistema segnala in anticipo i potenziali trasgressori, estendendo la sorveglianza a un’ampia platea di contribuenti .

Aspetti operativi e notifiche di irregolarità

Nella prassi, i controlli automatizzati generano spesso comunicazioni bonarie o avvisi di irregolarità (ad esempio per IVA omessa o costi indeducibili). Questi avvisi vengono recapitati via PEC o nel cassetto fiscale e dettagliano le anomalie rilevate. Ad esempio, il controllo incrociato tra fatture elettroniche e dichiarazione IVA può segnalare «mancata dichiarazione di imponibile» . A quel punto il contribuente/debitore ha due strade: pagare subito le somme dovute entro il termine indicato (di solito 60 giorni dal 2025, 90 giorni se inviato all’intermediario) – con sanzioni ridotte (tipicamente 1/3 di quelle ordinarie, ossia ca. 10% invece di 30%) – oppure presentare tempestivamente difese (ricorso o istanza).

Di norma, ignorare l’avviso bonario significa accettare l’iscrizione a ruolo delle somme contestate. Se non si interviene, l’Agenzia iscrive l’importo a ruolo come cartella esattoriale definitiva e può procedere a riscossione forzata . Per contro, la procedura bonaria offre al contribuente l’occasione di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte (nessuna sanzione se si paga per redditi imponibili separata) . È però importante ricordare che, per gli avvisi derivanti da controlli automatizzati, la scadenza per pagare o contestare è stata estesa a 60 giorni dal 2025 (90 giorni via intermediario) , in luogo dei 30 giorni previsti in passato.

Azioni del contribuente e ricorsi

Quando si riceve un avviso di irregolarità (ad es. “fatture non coerenti con l’attività”), il contribuente può reagire in diversi modi:

  • Regolarizzazione spontanea – Si può pagare quanto richiesto entro i termini (con sanzione ridotta), evitando così l’iscrizione a ruolo. Questa soluzione è spesso preferibile quando la contestazione è in buona parte condivisa o marginale.
  • Richiesta di integrazione o spiegazioni – In certi casi si può inviare una lettera di chiarimenti all’Agenzia, allegando documentazione giustificativa (ad es. contratti, note spesa, parcelle, ecc.) che dimostri l’effettiva collegamento delle spese con l’attività dichiarata. Bisogna però fare attenzione ai termini: solitamente è più sicuro intervenire con un ricorso formale prima di scadere.
  • Ricorso tributario con istanza di sospensiva – Se si contesta la fondatezza dell’avviso, il contribuente può proporre subito ricorso alla Commissione Tributaria (CTA). È opportuno chiedere contestualmente la sospensione cautelare dell’esecuzione (art. 47-bis TU), in modo che l’Agenzia non possa iscrivere a ruolo le somme oggetto del contenzioso fino all’esito del giudizio . In pratica, se la sospensiva è concessa l’atto impugnato rimane bloccato e non si procede al pignoramento fino al giudizio. Se invece il ricorso viene accolto in via definitiva, l’avviso bonario viene annullato (eccetto appello dell’Agenzia); se il ricorso viene respinto, il contribuente dovrà comunque pagare il dovuto e gli eventuali interessi, nonché le spese legali . Va segnalato che, in base a quanto previsto dal decreto fiscale 2024 (att. art.6-bis Statuto del Contribuente), i controlli effettuati esclusivamente con strumenti automatizzati non consentono contraddittorio preventivo: in altre parole, l’avviso bonario o l’accertamento generato dall’algoritmo può essere impugnato solo con ricorso tributario, senza possibilità di procedere a un contraddittorio formale con l’Agenzia prima dell’iscrizione a ruolo .
  • Istanza di autotutela – In teoria il contribuente può chiedere all’Agenzia la revisione dell’atto (art. 2 DLgs. 218/1997), ma nella pratica questo strumento è raro in caso di avvisi automatizzati e rischia di essere ininfluente se i termini dell’accertamento sono già scaduti.

Blocco compensazioni e altri strumenti coercitivi

Gli algoritmi fiscali possono anche determinare conseguenze esecutive per il contribuente. Ad esempio, in presenza di anomalie gravi il fisco può bloccare la compensazione in F24 dei crediti d’imposta, concesse però solo per crediti derivanti da dichiarazione (no compensazioni con rimborsi o bonus edilizi a partire dal 2026) . Dal 1° luglio 2026 la Legge di Bilancio inasprisce la misura: vietati in compensazione i crediti diversi da quelli da dichiarazione e abbassata da 100mila a 50mila euro la soglia per il blocco automatico se si hanno cartelle pendenti . Il contribuente potrà impugnare il blocco come misura cautelare illegittima dinanzi al giudice tributario (generalmente tramite ricorso ordinario contro il silenzio‐assenso o l’atto presunto del blocco).

Analogamente, l’Agenzia può disporre pignoramenti presso terzi anche preventivi, grazie all’accesso ai dati di fatturazione elettronica. La nuova normativa consente (dal 2026) ai soggetti incaricati della riscossione di identificare crediti verso clienti/debitori iscritti a ruolo e pignorarli “in avanzo” prima che vengano incassati . Se il contribuente ritiene illegittima tale intercettazione di somme, può proporre un ricorso d’urgenza (incidente probatorio o merito) presso il giudice tributario avverso il provvedimento di pignoramento, chiedendo la sospensiva dell’esecuzione. Anche i pignoramenti tradizionali (su stipendi, conti correnti, beni mobili) restano possibili, ma anch’essi potranno subire un controllo di congruità con i dati delle fatture e dei versamenti.

In generale, ogni atto formale dell’Agenzia derivante da controlli (sospensioni, rimborsi negati, iscrizioni a ruolo) può essere impugnato nei termini ordinari davanti alla Commissione Tributaria Provinciale .

Diritto al contraddittorio e tutela procedurale

Come già accennato, lo Statuto del Contribuente garantisce il diritto al contraddittorio preventivo (art.12, L.212/2000) per gli accertamenti “tradizionali” con richiesta documentale. Tuttavia, la riforma normativa (Legge delega 2023 e attuazione con D.M. 24/4/2024) ha precisato che gli atti basati unicamente su incroci automatizzati (ad es. multe o maggiorazioni elaborate dalle Banche Dati senza controllo umano) non sono soggetti al contraddittorio dell’art.12. Ciò significa che, nel caso di un accertamento “computer‐generated”, il contribuente potrà far valere le proprie ragioni direttamente in sede contenziosa, senza passare dal previsto incontro informativo .

Inoltre, alcuni istituti di garanzia restano sempre operativi: ad esempio l’IVA e l’imponibile contestati nell’avviso bonario non possono essere iscritti a ruolo se prima non si è tenuto un contraddittorio (art.6-bis Statuto, ancora applicabile ai controlli formali ). E la disciplina della sospensione feriale dei termini (ferie estive) si applica anche ai termini di presentazione del ricorso .

Sul piano generale, il contribuente ha sempre il diritto di ottenere informazioni chiare sui motivi del controllo: ciò include l’accesso agli elementi di fatto e di diritto su cui si basa l’avviso (ad es. copie degli scostamenti IVA, dei parametri anomali, ecc.). Tali diritti derivano dagli artt. 33 e 36 del DPR 600/1973 e dall’art. 12 dello Statuto. Tuttavia, la natura “algoritmica” dell’accertamento può complicare l’esercizio di questi diritti, spingendo il contribuente a richiedere di conoscere (eventualmente in sede giudiziaria) la logica dell’algoritmo o i criteri di scoring utilizzati .

Tutela giurisdizionale: Tribunale Tributario, Giudice civile, TAR

I rimedi processuali vanno scelti in base all’atto da impugnare:

  • Giustizia Tributaria (Commissioni tributarie): per impugnare avvisi di irregolarità, cartelle esattoriali, atti di liquidazione dell’IVA (anche generati da automatismi) si deve adire la Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, la CTR . Qui si discute dei dati concreti dell’accertamento (es. fatture oggetto di contestazione) e del quadro normativo fiscale.
  • Giudice Civile: spetta per controversie patrimoniali che derivano da comportamenti illeciti (ad es. risarcimento danni da atti illegittimi o abuso d’ufficio fiscali), nonché per questioni in materia tributaria eccedenti la competenza tributaria. Ad esempio, il giudice civile può essere adito se si ritiene che l’Agenzia abbia violato diritti (privacy, buona fede) nel trattamento dati, oppure se si impugna l’ordine di pignoramento presso terzi come misura cautelare ex art. 186-bis c.p.c. (segue successivo giudizio davanti al giudice tributario) . In genere, però, le vicende puramente fiscali seguono il rito speciale tributario.
  • Giudice Amministrativo (TAR/Consiglio di Stato): è competente solo se si impugnano provvedimenti amministrativi generali o regolamentari. Ad esempio, un contribuente singolo difficilmente ha interesse ad agire avanti al TAR contro un D.M. o una legge che istituisce gli algoritmi: tali atti sono “collettivi”. Tuttavia, in casi particolari il TAR è stato chiamato a valutare in via principale situazioni fiscali (ad es. TAR Lazio su sequestri preventivi in materia fiscale). Più frequentemente il TAR può intervenire per atti provvisori ordinatori (ad es. misura interdittiva), ma nel contesto delle fatture elettroniche la sua presenza è marginale.

È importante la distinzione: gli atti attributivi di riscossione (ruoli, cartelle, preavvisi di pignoramento) sono tipicamente impugnabili davanti alla giustizia tributaria. Se l’atto è invece un provvedimento amministrativo esterno (es. un provvedimento del Direttore dell’Agenzia), il contribuente può valutare ricorso al TAR. Ad esempio, un recente provvedimento AdE che incrocia le fatture (Provv. 176284/2025) potrebbe essere oggetto di mass media ricorso se fosse lesivo di interessi, ma di norma si aspetta l’atto sostanziale (il preavviso).

In tutti i casi, il rimedio giusto dipende dal tipo di controversia. L’assistenza di un avvocato tributarista è cruciale per individuare la giurisdizione corretta e strutturare le difese (descrizione fatti, motivazioni legali, richieste).

Profili di privacy e trattamento algoritmico

Poiché le fatture elettroniche contengono dati personali del cedente/prestatore e del cessionario/committente (nomi, codici fiscali, descrizione beni, ecc.), l’uso di algoritmi per scopi fiscali deve rispettare il GDPR e le leggi italiane. Diversi profili privacy emergono:

  • Art. 22 GDPR (Decisioni automatizzate) – L’uso di un algoritmo per decidere sanzioni o blocchi rischia di cadere nell’ambito di questo articolo. Se l’accertamento fiscale si fonda “unicamente” su processi automatizzati, il contribuente ha il diritto di non subirlo, a meno che non sussistano specifiche condizioni (necessità per il contratto, consenso espresso o base giuridica con salvaguardie). In pratica, qualunque sistema di IA utilizzato deve garantire intervento umano qualificato: il funzionario deve poter verificare, contraddire o modificare le risultanze dell’algoritmo . Un “avviso bonario” interamente generato da software, senza alcun controllo umano, potrebbe essere incompatibile con l’art.22 . Al contrario, se l’algoritmo è meramente uno strumento di pre‐analisi e il funzionario autorizza o personalizza l’avviso, tale condizione è rispettata.
  • Trasparenza e informazione – Gli artt. 13-14 GDPR richiedono di informare l’interessato sull’esistenza di un trattamento automatizzato e sulla “logica” utilizzata. Nel contesto fiscale ciò si traduce (secondo autorevoli dottrine) nella necessità di fornire al contribuente elementi sul funzionamento dell’algoritmo e sui dati considerati ai fini del controllo . In concreto, è possibile invocare il diritto di accesso (art.15 GDPR) per ottenere, ad esempio, copia degli elementi di valutazione o dei criteri di scoring. Il Garante Privacy italiano ha sottolineato che le banche dati fiscali contengono dati sensibili (spese sanitarie, investimenti esteri, ecc.) e pertanto vanno gestite con garanzie rigorose (minimizzazione, cifratura, DPO) .
  • DPIA e minimizzazione – Qualsiasi sistema di IA per l’accertamento deve essere preceduto da una Data Protection Impact Assessment (DPIA), come previsto dall’art.35 GDPR, che identifichi i rischi per i diritti dei contribuenti e le misure di mitigazione . Ad esempio occorre giustificare ciascun dato utilizzato (è davvero necessario analizzare tutti i dati di fatturazione, o solo certe categorie?) e documentare le misure di sicurezza adottate. Il principio di minimizzazione (art.5 GDPR) impone che i dati raccolti siano strettamente pertinenti allo scopo: il Fisco non può “massacrare” tutto il database di e-fatture se poi usa solo poche informazioni utili. Il Garante promuove codici di condotta settoriali e linee guida per i sistemi IA nel pubblico, da considerare nel contesto fiscale.
  • Diritto di spiegazione – Il contribuente ha il diritto di conoscere le ragioni delle decisioni che lo riguardano, anche in ambito automatizzato. Se, ad esempio, il sistema lo ha inserito in una “lista rischiosa” o ha negato un rimborso IVA, dovrebbe ricevere un’adeguata motivazione, compresa una sintesi della logica algoritmica. In mancanza di informazioni chiare, l’atto potrebbe essere viziato per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e delle garanzie procedurali stabilite per i controlli tributari (artt. 12, 33 Statuto del Contribuente). La giurisprudenza amministrativa ha già affermato che “il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere conoscibile” e trasparente in tutte le sue fasi . In sintesi, l’uso di IA non può aggirare i principi di imparzialità, non discriminazione e diritto di difesa: i contribuenti devono poter contestare gli esiti degli algoritmi con gli strumenti giuridici tradizionali, anche avvalendosi delle norme sulla protezione dei dati .

Tabelle riepilogative

Di seguito un esempio di tabella riassuntiva dei controlli automatici IVA e delle possibili conseguenze per il debitore, con le relative azioni difensive:

SituazioneControllo/Attività FiscaleEffetto per il contribuenteRimedio/Difesa
Disallineamento fatture emesse vs dichiarateControllo automatizzato incrocio SdI – dichiarazione IVALettera di compliance (irregolarità IVA); richiamo a ravvedimentoRegolarizzazione entro 60gg; altrimenti impugnare l’avviso bonario presso la CTP, richiedere sospensiva
Acquisto “non inerente”Algoritmo “labirinto di regolarità” (analisi AI)Segnalazione di spesa anomala; possibile deduzioni negate e sanzioniDimostrare l’inerenza dell’acquisto (contratti, requisiti di spesa); opposizione in CTP basata su art.109 TUIR; far valere onere dell’Amministrazione di motivare i controlli
Scostamento dai parametri di settore (ISA)Calcolo ISA e comunicazioni pec di anomaliaRicezione di segnalazione (non ancora accertamento); invito a chiarire o pagarePresentare giustificativi (es. CU, affitti, corrispettivi) prima di impugnare; uso del ravvedimento se necessario
Redditometro/Evasometro (spese e patrimoni)Verifica automatica delle spese documentatePossibile invito a definizione bonaria con sanzioni ridotte (art.38 DPR 600/73)Fornire prova documentale delle spese; contestare se essenziali; impugnare accertamento sintetico in CTP se ingiustificato
Redditi in Paese estero o crypto non dichiaratiControlli internazionali (FATCA/CRS) e sistema crypto監視Nota di irregolarità (monitoraggio fiscale, sanzioni RW/crypto)Integrare dichiarazione quadro RW; se formalizzato, contestare atti in CTP; valutare ravvedimento operoso per sanare prima di sanzioni elevate
Blocco compensazioni per rischio evasioneBlocco previsto da legge (DL 193/2016 e novità 2026)Impossibilità di usare crediti fiscali in F24, rischio sanzioni per comp. indebitaImpugnare il provvedimento di blocco (ex art.21 Statuto o ricorso ordinario in CTP); dimostrare regolarità contabile; agire in giudizio per rimuovere il blocco
Esiti dell’algoritmo di scoring fiscaleInserimento in lista contribuenti “a rischio evasione”Nessun effetto immediato, ma maggiore probabilità di controlli futuriRichiedere accesso ai dati/profilo; monitorare la situazione fiscale con rigore; difendersi caso per caso in sede tributaria

Tab.2 – Casi pratici di controlli automatizzati e azioni difensive. La tabella illustra solo alcuni esempi generici; ogni caso concreto richiede analisi documentale specifica.

Domande & Risposte frequenti

  • Domanda: Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità che segnala fatture di acquisto non coerenti con la mia attività. Cosa devo fare?
    Risposta: In primo luogo occorre agire rapidamente: tali comunicazioni prevedono termini brevi (60 giorni per legge ) per pagare con sanzioni ridotte o contestare. Se ritieni fondata l’irregolarità, puoi pagare entro il termine (sanzione ridotta al 10%) e magari presentare poi opposizione all’accertamento definitivo. Se invece vuoi contestare subito l’esito dell’analisi automatica, devi presentare ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica, insieme a tutti i documenti (contratti, fatture, giustificativi di spesa) che provano la inerenza delle spese sostenute. In sede di ricorso potrai far valere l’art.109 TUIR e l’art.6 del T.U.I.R. sull’onere della prova a carico dell’Amministrazione. È spesso utile chiedere la sospensiva cautelare, in modo da bloccare l’iscrizione a ruolo nel frattempo .
  • Domanda: L’Agenzia mi ha bloccato la compensazione di un credito d’imposta a causa di presunto rischio evasione. Come posso reagire?
    Risposta: Innanzitutto, verifica se il blocco è stato disposto sulla base di norme ordinarie (ad es. art.34 DL 223/2006 e successive modifiche) o di una nuova norma (es. art.26 manovra 2026 ). Se il blocco è legge, potrai impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria, eventualmente richiedendo la sospensione (art.47-bis). In alternativa, se si tratta di un atto provvedimentale specifico (es. decreto di sospensione a seguito di segnalazione dell’Ufficio), il ricorso resta la via normale. Durante il contenzioso, l’Agenzia non potrà legittimamente compensare quel credito con i debiti. La difesa può basarsi sull’erroneità o sproporzione del punteggio di rischio attribuitovi: ad esempio, dimostrare che avete sempre osservato regolarmente le regole contabili (registrazioni, documenti ecc.) e che il criterio di rischio applicato appare improprio (ad esempio, basato su dati non aggiornati).
  • Domanda: L’Agenzia mi chiede documenti e ricevute relativi alle fatture già inviate elettronicamente: devo fornirli?
    Risposta: No, di norma non puoi essere obbligato a fornire al Fisco documenti che esso possiede già. Lo Statuto del Contribuente (art.6 co.4, L.212/2000) vieta di richiedere dati in possesso dell’Amministrazione . Questo principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. 137/2025) definendolo “notizia di civiltà” . In pratica, se sono coinvolte fatture elettroniche inviate via SdI, l’Agenzia sa già tutto ciò che contiene la fattura e non può pretendere le relative copie dal contribuente. Può pretendere invece chiarimenti sui profili di merito (ad es. perché quella spesa era inerente o no), ma non le stesse informazioni già transitanti.
  • Domanda: Posso sapere come funziona l’algoritmo che ha generato l’avviso di irregolarità?
    Risposta: In base al GDPR e al diritto di difesa, il contribuente ha diritto a conoscere i motivi fondamentali dell’avviso anche se automatizzato. Puoi chiedere informazioni sulla logica seguita (ad es. parametri di scostamento usati, categorie di spesa considerate anomale, ecc.). La giurisprudenza (Cons. di Stato 2270/2019) impone che “il meccanismo… dell’algoritmo deve essere conoscibile” in tutte le sue parti . Ciò significa che, almeno in linea di principio, il contribuente può pretendere di consultare la “ricetta” del software fiscale. In pratica, ottenere il codice sorgente è difficile, ma si può puntare alla consultazione della “struttura dati”: ad esempio, chiedere i parametri e le regole che hanno determinato l’allerta. Se l’Amministrazione rifiuta di fornire informazioni significative, questo potrà essere argomento del tuo ricorso tributarista. D’altro canto, va notato che molte semplificazioni normative (ex art.6-bis Statuto) tendono a limitare l’obbligo di spiegazioni preventive per atti “full‐automated” , per cui il contenzioso rimane spesso l’unico momento per ottenere chiarimenti.
  • Domanda: L’algoritmo di controllo dei ricavi/incassi sta incoraggiando comportamenti specifici?
    Risposta: Sì, il sistema induce tutti i contribuenti a mantenere comportamenti molto coerenti e trasparenti. Poiché ogni anomalia può essere rilevata in tempo reale (ad es. minusvalenze o plusvalenze non giustificate, spese elevate senza reddito dichiarato, ecc.), il contribuente onesto beneficia indirettamente: un comportamento privo di errori periodici garantisce un “profilo affidabile” ed evita controlli inutili . Viceversa, chi presenta discrepanze frequenti (scostamenti dai benchmark, automisticità delle fatture, incoerenza spese-reddito) si vedrà applicare un punteggio di rischio elevato . In sostanza, gli algoritmi premiamo la trasparenza fiscale e la regolarità contributiva.
  • Domanda: In caso di esito negativo del ricorso tributario, posso appellarmi al giudice ordinario o al TAR?
    Risposta: Se il ricorso in commissione tributaria viene rigettato definitivamente, l’unica via di impugnazione è l’eventuale appello alla Commissione Tributaria Regionale. Non si passa normalmente al giudice ordinario o al TAR per atti tributari definitivi. Il giudice civile entra in gioco se si vogliono azioni risarcitorie o questioni di validità degli atti fuori dal contesto tributario (es. risarcimento per trattamento illecito di dati). Il TAR è competente solo per atti amministrativi generali (es. Regolamenti o Circolari impugnate, che invece raramente riguardano direttamente i singoli contribuenti). Quindi, per difendersi da un procedimento di controllo basato su fatture elettroniche, il foro proprio è quasi sempre la Commissione Tributaria.

Profili operativi pratici

Poniamo alcuni scenari pratici tipici di notifiche:

  • Esempio 1 – Irregolarità IVA (fatture acquisto). Il contribuente X riceve un “avviso bonario” che segnala €20.000 di IVA assolta (fatture acquisto) non dichiarata. In questa simulazione, l’Agenzia ha incrociato le fatture 2022 con la dichiarazione 2023. Se il contribuente ritiene che le fatture siano in realtà inerenti (per esempio, spese di rappresentanza deducibili dal reddito), deve preparare la documentazione (ricevute, contratti, calcolo proporzionale) per dimostrare l’inerenza. A questo punto può rispondere all’avviso (anche con un’istanza in autotutela) spiegando i motivi e allegando prove. Se ciò non basta, entro 60 giorni va presentato ricorso in CTP chiedendo l’annullamento dell’accertamento o, in alternativa, procedere con il ravvedimento operoso (per beneficiare della sanzione ridotta). In caso di ricorso, si sostiene che l’Agenzia avrebbe violato l’art.109 TUIR e l’art.6 Statuto perché non ha motivato perché ritiene non inerente la spesa.
  • Esempio 2 – Blocco compensazioni. L’azienda Y ha un credito IVA di €50.000 da compensare, ma scopre che non può utilizzarlo perché risulta “a rischio evasione” per aver superato la soglia di compensazioni in un bilancio precedente. In questo caso la norma (DL 193/2016 e L. Bilancio 2026) ha limitato l’uso del credito. La prima difesa è verificare la correttezza dei debiti segnalati: se il limite di €50.000 è stato oltrepassato sulla base di un errore, si possono correggere i dati e ripresentare l’F24. In alternativa, l’azienda impugna il provvedimento di blocco (spesso implicito) con un ricorso in CTP, sostenendo la mancata legittimazione al blocco (ad es. assenza di posizioni pendenti oppure violazione dello Statuto se non è stato dato il contraddittorio). Con la sospensiva si può ottenere uno sblocco cautelare dei crediti.
  • Esempio 3 – Notifica redditi esteri/crypto. Il contribuente Z riceve una comunicazione che segnala operazioni in criptovaluta non dichiarate. Ciò avviene perché l’Agenzia incrocia i dati ricevuti dalla Guardia di Finanza (cryptoscambio) con la dichiarazione. In questo caso Z deve integrarsi presentando volontariamente il quadro RW con i suoi investimenti esteri/crypto. Se intende contestare il ruolo, può ricorrere in CTP in difesa, illustrando (con prove) che i movimenti erano già indicati o rientravano in esenzioni. Nel frattempo, se previsto, può rientrare nel ravvedimento (cioè sanare con versamento agevolato) prima di pagare le sanzioni ordinarie.

Fonti normative e giurisprudenziali

La presente guida è redatta sulla base delle norme e dei precedenti giurisprudenziali attualmente in vigore. Tra le fonti più rilevanti si segnalano:

  • Corte Costituzionale, sentenza n.137/2025 – sul divieto di chiedere al contribuente dati già in possesso dell’Amministrazione .
  • Consiglio di Stato, sentenza n.2270/2019 (Sez. V) – sulla trasparenza degli algoritmi, enunciando che il meccanismo decisionale dell’IA deve essere “conoscibile” .
  • L. 27/07/2000, n.212 (Statuto del Contribuente): art.6 c.4 (divieto duplicazione documenti) ; art.12 c.1 (contraddittorio preventivo).
  • D.P.R. 29/10/1973, n.600: artt.36-bis/36-ter (controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni).
  • D.P.R. 26/10/1972, n.633: art.54-bis (controlli automatizzati IVA).
  • D.Lgs. 5/08/2015, n.127 – istituzione della fatturazione elettronica e controllo telematico .
  • Provv. Agenzia Entrate (30/4/2018, 17/6/2014) – regole tecniche Sistema di Interscambio (SdI) e memorizzazione delle fatture.
  • D.L. 10/05/2017, n.50 (conv. L.96/2017), art.9-bis – ISA (Indici di affidabilità fiscale) .
  • Legge 27/12/2019, n.160 (bilancio 2020) – ha introdotto modifiche al redditometro/evasometro.
  • D.Lgs. 31/05/2021, n. 83 (DL 73/2021) – predisposizione di una Carta dei diritti e del contraddittorio (attuato con D.M. 24/4/2024).
  • D.Lgs. 1/9/2023, n.108 – conferma del nuovo sistema di incrocio dati e punteggi di rischio (evasometro dinamico) .
  • Reg. (UE) 2016/679 (GDPR): art.22 (divieto decisioni solo automatizzate) ; artt.13-14 (informativa sui trattamenti automatizzati).
  • Legge di Bilancio 2026: art.25 (liquidazione automatica dell’IVA omessa) e art.26 (limitazioni compensazioni) .

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità o un accertamento basato sull’analisi delle fatture elettroniche? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità o un accertamento basato sull’analisi delle fatture elettroniche?
Ti contestano IVA non detraibile, operazioni inesistenti, incongruenze tra fatture e corrispettivi, sulla base di algoritmi e controlli automatici?
Temi che una lettura “meccanica” dei dati della fatturazione elettronica venga trasformata in evasione fiscale, senza una reale valutazione del tuo caso concreto?

Devi saperlo subito:

👉 gli algoritmi non fanno prova,
👉 la fattura elettronica non si interpreta da sola,
👉 moltissimi accertamenti basati su controlli automatici delle e-fatture sono imprecisi, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano gli algoritmi di controllo sulle fatture elettroniche,
  • quali errori commette spesso l’Amministrazione,
  • cosa rischi realmente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace con l’avvocato.

Come Funzionano i Controlli Algoritmici sulle Fatture Elettroniche

I controlli sulle e-fatture si basano su:

  • analisi massiva dei dati trasmessi allo SDI,
  • incrocio tra fatture emesse e ricevute,
  • confronti automatici con dichiarazioni IVA,
  • verifiche di coerenza tra imponibili, IVA e volumi,
  • segnalazioni di schemi ritenuti “anomali”.

Gli algoritmi individuano:

  • scostamenti statistici,
  • frequenze ritenute atipiche,
  • rapporti con soggetti “a rischio”,
  • schemi ripetitivi considerati sospetti.

👉 Il controllo è informatico, non giuridico.


Perché il Fisco Usa Algoritmi sulle E-Fatture

L’Amministrazione utilizza algoritmi perché:

  • la fatturazione elettronica genera enormi quantità di dati,
  • consente controlli in tempo reale,
  • riduce l’intervento umano,
  • permette accertamenti rapidi e massivi.

Il ragionamento tipico (spesso scorretto) è questo:

👉 “Se l’algoritmo segnala un’anomalia, allora c’è un’irregolarità.”

Ma attenzione:

➡️ l’anomalia non è una violazione,
➡️ il dato di fattura non spiega da solo l’operazione,
➡️ la realtà economica non è riducibile a un tracciato XML.


Le Contestazioni Più Frequenti sui Controlli delle E-Fatture

Negli accertamenti basati sulle fatture elettroniche il Fisco contesta spesso:

  • IVA detratta ritenuta indebita,
  • fatture considerate soggettivamente o oggettivamente inesistenti,
  • operazioni antieconomiche,
  • incongruenze tra fatture e corrispettivi,
  • fatturazioni ritenute “circolari”,
  • rapporti con fornitori segnalati,
  • differenze tra dati SDI e dichiarazioni.

👉 Molte contestazioni nascono da letture parziali dei dati.


Gli Errori Più Frequenti dei Controlli Algoritmici

Molti accertamenti basati su algoritmi presentano errori gravi, tra cui:

  • considerare il dato formale come prova sostanziale,
  • ignorare la realtà dell’operazione sottostante,
  • confondere anomalia statistica e illecito,
  • non valutare contratti, pagamenti e prestazioni,
  • duplicare imponibili già dichiarati,
  • non distinguere errori formali e violazioni sostanziali,
  • violare o svuotare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Fattura Elettronica ≠ Prova di Evasione

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • l’operazione è inesistente oppure
  • l’IVA non è dovuta oppure
  • manca un requisito sostanziale.

Non basta dimostrare:

  • che la fattura è “anomala”,
  • che il soggetto è segnalato,
  • che il modello statistico non torna.

👉 La fattura è un documento, non una presunzione assoluta.


Quando il Controllo sulle E-Fatture è ILLEGITTIMO

L’accertamento basato su algoritmi è ribaltabile se:

  • l’operazione è reale e documentata,
  • l’IVA è stata assolta a monte,
  • l’anomalia è solo statistica,
  • i dati sono letti fuori contesto,
  • mancano prove concrete dell’illecito,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’algoritmo non può sostituire la prova.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contestato può portare a:

  • recuperi IVA elevati,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi pesanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti,
  • danni seri alla liquidità aziendale.

👉 Nei controlli automatici l’errore iniziale si amplifica.


Come Difendersi con l’Avvocato: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare il motivo dell’anomalia

È fondamentale verificare:

  • quale algoritmo ha segnalato il caso,
  • quali dati sono stati confrontati,
  • quali periodi sono coinvolti.

2. Ricostruire la realtà dell’operazione

La difesa efficace dimostra:

  • esistenza della prestazione o cessione,
  • inerenza all’attività,
  • pagamenti tracciati,
  • coerenza economica complessiva.

📄 Prove tipiche:

  • contratti,
  • ordini,
  • DDT,
  • estratti conto,
  • corrispondenza commerciale.

3. Contestare la lettura automatica dei dati

È fondamentale dimostrare che:

  • l’anomalia non è un illecito,
  • il modello statistico è inadeguato,
  • manca il nesso con l’imposta dovuta.

👉 Senza prova sostanziale, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • spiegare il funzionamento reale dell’attività,
  • chiarire le incongruenze,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’attività

La difesa serve a:

  • evitare esborsi indebiti,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare liquidità e continuità aziendale.

7. Prevenire futuri controlli algoritmici

È utile:

  • monitorare le anomalie ricorrenti,
  • allineare correttamente fatture e dichiarazioni,
  • documentare operazioni atipiche,
  • evitare schemi formali ambigui.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa digitale.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti basati su algoritmi e fatture elettroniche richiede competenza tributaria avanzata e capacità di lettura critica dei dati digitali.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento su e-fatture,
  • individuazione degli errori algoritmici,
  • ricostruzione della realtà delle operazioni,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’attività e del patrimonio.

Conclusione

Un accertamento basato su algoritmi e fatture elettroniche non è una sentenza.
È solo una segnalazione automatica che deve essere dimostrata con fatti concreti.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: nei controlli sulle e-fatture, la difesa umana è decisiva.

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Difendersi da controlli algoritmici sulle fatture elettroniche è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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