Accertamento Digitale Su Marketplace E E-commerce: Come Difendersi

L’accertamento digitale su marketplace ed e-commerce è una delle verifiche fiscali più sofisticate e pervasive.
Quando la Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrociano i dati provenienti dalle piattaforme online con flussi bancari, fatturazione elettronica e pagamenti digitali, tendono a ricostruire ricavi, IVA e redditi in modo automatizzato, spesso con presunzioni aggressive.

È fondamentale chiarirlo subito:
la vendita online non equivale a evasione fiscale e gli automatismi non sono prove.

Molti accertamenti digitali sono contestabili o annullabili se si dimostra l’errata lettura dei dati o l’assenza dei presupposti impositivi.


Cos’è l’accertamento digitale

L’accertamento digitale è un controllo che si fonda su:

• dati trasmessi dai marketplace
• report di vendite e commissioni
• flussi di pagamento elettronici
• tracciati dei PSP e dei gateway
• fatturazione elettronica e corrispettivi
• incroci con conti correnti
• analisi algoritmiche dei volumi

Il rischio nasce quando il dato grezzo viene trattato come ricavo imponibile.


Perché marketplace ed e-commerce sono nel mirino

Le attività online sono monitorate perché:

• le piattaforme comunicano i dati alle autorità
• i pagamenti sono tracciati
• i volumi possono crescere rapidamente
• esistono vendite cross-border
• operano soggetti esteri e intermediari
• si utilizzano resi, rimborsi e sconti
• le commissioni alterano i valori lordi

La complessità operativa viene spesso semplificata in modo improprio.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti digitali su e-commerce, le contestazioni tipiche riguardano:

• ricavi presunti pari al venduto lordo
• mancata detrazione delle commissioni
• errata imputazione dei resi
• IVA applicata in modo non corretto
• vendite B2C trattate come B2B
• errata territorialità IVA
• vendite occasionali riqualificate come attività
• omessa fatturazione o corrispettivi
• incongruenze tra report e contabilità

Molte di queste nascono da letture parziali dei dati.


Gli errori tipici dell’Amministrazione

Negli accertamenti digitali, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• assume il venduto lordo come ricavo netto
• ignora resi, annullamenti e chargeback
• non considera le commissioni di piattaforma
• confonde incasso con ricavo imponibile
• non distingue ruoli tra venditore e marketplace
• applica presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento digitale è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• i ricavi sono ricostruiti senza considerare i costi
• i dati di piattaforma non sono verificati
• resi e rimborsi non sono dedotti
• la territorialità IVA è errata
• il ruolo di intermediario è ignorato
• manca il nesso tra flussi e imponibile
• l’Ufficio usa automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il dato digitale va interpretato, non applicato meccanicamente.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento digitale deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• report ufficiali dei marketplace
• dettaglio delle commissioni
• rendiconti dei resi e rimborsi
• estratti conto dei PSP
• riconciliazioni tra venduto e incassato
• fatture elettroniche emesse
• registri IVA e corrispettivi
• contratti con le piattaforme
• documentazione di vendite estere
• perizie economico-contabili

Dimostrare il ricavo netto reale è decisivo.


IVA e vendite online: i punti critici

Nei controlli IVA su e-commerce, gli errori più frequenti riguardano:

• territorialità delle vendite
• soglie OSS e MOSS
• qualificazione B2C e B2B
• IVA inclusa nel prezzo
• gestione delle vendite estere
• ruolo del marketplace come deemed supplier

Un errore di qualificazione può azzerare o ridurre l’IVA dovuta.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione del metodo digitale
• ricostruzione analitica dei ricavi netti
• dimostrazione dell’errata base imponibile
• prova della corretta gestione IVA
• smontaggio delle presunzioni algoritmiche
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire il metodo automatizzato, non solo gli importi.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento digitale su marketplace o e-commerce:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fonti dati utilizzate
• verifica la correttezza dei report
• ricostruisci vendite, resi e commissioni
• raccogli documentazione bancaria e IVA
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è decisivo per evitare che il dato grezzo diventi definitivo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• blocco degli account e reputazione compromessa


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti digitali su marketplace ed e-commerce, spesso annullati per uso improprio dei dati di piattaforma e ricostruzioni automatizzate.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità digitale, IVA e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare l’accertamento digitale
• ricostruire correttamente i ricavi netti
• difendere la corretta applicazione dell’IVA
• ridurre o annullare imposte e sanzioni
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare attività, conti e continuità operativa
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Nel commercio online il dato non è la verità, ma va interpretato.
Agire subito significa impedire che un algoritmo diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

Negli ultimi anni la crescente diffusione del commercio elettronico ha spinto l’Amministrazione finanziaria a intensificare i controlli sui venditori online, siano essi imprese o privati. Vendite occasionali su siti come eBay o social network, nonché attività commerciali su piattaforme come Amazon, Shopify o Vinted, vengono infatti monitorate attraverso sistemi digitali di incrocio dati (anche grazie alla Direttiva DAC7). Chi opera online deve quindi conoscere i propri obblighi fiscali (IVA, imposte sui redditi, contributi) e, soprattutto, sapere come reagire a un accertamento fiscale basato sulle informazioni raccolte da banche, piattaforme e pubbliche amministrazioni.

Questa guida – aggiornata a fine 2025 – spiega in modo chiaro e approfondito le regole italiane e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, dal punto di vista del contribuente/debitore. Verranno analizzati i profili civilistici e fiscali (IVA, IRPEF/IRES, IRAP), le modalità di indagine (controlli digitali, incroci bancari, segnalazioni antiriciclaggio, obblighi DAC7), e i possibili risvolti penali dell’evasione fiscale. Saranno incluse sezioni pratiche con tabelle riassuntive, casi-simulazione, domande e risposte, e riferimenti normativi essenziali. In ogni parte, l’obiettivo è fornire strumenti concreti per difendersi efficacemente da un accertamento relativo ad attività di e-commerce e vendite sui marketplace .

Quadro normativo e definizioni

In Italia vendere online non è esente da tributi. Non esistono regimi speciali per l’e-commerce: chi vende abitualmente beni o servizi tramite internet assume i medesimi obblighi di un imprenditore tradizionale . La differenza principale è tra attività occasionale e attività d’impresa. Il codice civile (art.2082 c.c.) definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata. Fiscale-tributariamente, l’art.55 del TUIR e l’art.4 del DPR 633/1972 richiedono che l’attività sia abituale, ripetuta e orientata al lucro.

  • Attività occasionale: vendita saltuaria di beni personali (ad esempio mobili o abbigliamento usato). Non si configura come impresa se le operazioni sono sporadiche, non mirano a profitto continuativo e riguardano oggetti di proprietà personale .
  • Attività d’impresa: si ha quando le cessioni risultano abituali, sistematiche e finalizzate al lucro, anche in assenza di una struttura organizzativa complessa . Ad esempio, la Cassazione ha confermato che oltre 1.600 vendite in due anni costituiscono attività imprenditoriale, pur senza negozio fisico o personale .

La distinzione è fondamentale: al venditore abituale spetta apertura di partita IVA, applicazione regolari di IVA e tassazione come impresa (reddito d’impresa, con possibilità di forfettario o regime ordinario), nonché tenuta di regolare contabilità . Se invece le vendite sono veramente occasionali, l’attività resta fuori da IVA e imposte dirette, potendo rientrare nei “redditi diversi” di beni usati (tassabili in via residuale) o essere del tutto esente per mancata intenzionalità speculativa .

Normativa chiave in materia: – Codice civile: art. 2082 (definizione imprenditore).
TUIR (D.P.R. 917/1986): articoli 54-55 (redditi diversi vs redditi d’impresa).
DPR 633/1972 (IVA): art.4 (oggetto dell’attività).
Codice del consumo e Codice del commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003) per i profili commerciali generali.
OSS/IOSS: regimi speciali UE per IVA sulle vendite a distanza di beni (OSS) e importazioni fino a €150 (IOSS). Questi regimi semplificano la dichiarazione IVA sulle vendite online a consumatori europei e di paesi terzi, ma non esentano da controlli qualora l’attività risulti abituale .
D.Lgs. 32/2023 – attuazione della Direttiva EU 2021/514 (DAC7): introduce l’obbligo di scambio automatico di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali (marketplace, siti e app di compravendita) verso l’Agenzia delle Entrate .

In particolare, il D.Lgs. 32/2023 prevede che i gestori di marketplace debbano comunicare entro il 31 gennaio annualmente i dati dei venditori che superano soglie di volume (oltre 30 transazioni annue o corrispettivi superiori a €2.000) . Queste informazioni (numero di vendite, importi incassati, identificativi dei venditori) confluiscono nell’Anagrafe Tributaria, consentendo all’Agenzia di individuare più facilmente soggetti che effettivamente svolgono attività economica su piattaforme digitali . Il “principio di diritto” n.3/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le definizioni di gestore di piattaforme e venditore rilevanti per questi obblighi .

Tracciabilità digitale e controlli fiscali

DAC7 e segnalazioni delle piattaforme

Grazie alla Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), i gestori di marketplace come Amazon, eBay, Shopify e simili sono ora “obbligati tributari”. Essi devono raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati quali: anagrafica dei venditori, quantità di vendite, incassi percepiti e compensi pagati, natura del rapporto (servizio, locazione, vendita beni) . La comunicazione avviene tramite un apposito modello elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, l’Amministrazione dispone di un nuovo flusso informativo utile per incrociare queste cifre con i redditi dichiarati dal venditore. In pratica, un privato che effettua regolarmente vendite online non dichiarate sarà individuato dall’incrocio tra dati DAC7 e dati bancari (vedi sotto) .

Il meccanismo mira a contrastare l’evasione degli “hobby commerciali” non dichiarati: secondo la Commissione Europea, la DAC7 può generare circa 30 miliardi di euro di gettito aggiuntivo nell’UE . In Italia l’Agenzia conferma che queste segnalazioni costituiranno “indizi qualificati di professionalità” del venditore . In sostanza, superare le soglie (<30 vendite o <€2.000) è condizione tipica perché scatti l’obbligo informativo della piattaforma , ma non è esso stesso la causa dell’imposizione fiscale: la Cassazione ha ribadito che la soggettività IVA nasce dall’abitudinarietà dell’attività, non da un mero superamento di soglie numeriche .

Accertamenti digitali e algoritmi

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Guardia di Finanza, utilizza oggi strumenti informatici avanzati per analizzare grandi moli di dati e individuare potenziali evasori digitali. Ad esempio: – Database incrociati: l’Anagrafe tributaria integra l’Archivio rapporti finanziari (banche, bancomat, investimenti) con le informazioni DAC7, i dati dell’Agenzia delle Dogane e altre banche dati pubbliche (Registro imprese, INPS, ecc.).
Analisi algoritmica: software di data mining e algoritmi di intelligenza artificiale segnalano anomalie (ad es. incroci tra bonifici e vendite online, discordanza tra fatturato dichiarato e incassi bancari, scostamenti rispetto a benchmark di settore). I controlli con l’“incrocio automatico” sono citati come una delle forme di verifica più recenti e insidiose.
Anagrafe dei rapporti finanziari (ARF): dal 1° gennaio 2023, gli intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, agenti di pagamento ecc.) sono tenuti a comunicare quotidianamente all’Agenzia delle Entrate i dati sui rapporti finanziari dei clienti (conti correnti, libretti, carte, titoli). Grazie all’ARF, i versamenti e prelievi bancari di un contribuente sono subito accessibili all’Ufficio per la verifica.

Se tali controlli rilevano incongruenze – ad esempio versamenti non giustificati da redditi dichiarati o prelievi in contanti sospetti – il Fisco presume che si tratti di redditi o compensi non dichiarati . Le presunzioni legali più usate sono quelle sui flussi bancari: – Art. 32 del DPR 600/1973: considera ogni versamento in conto corrente come reddito imponibile salvo prova contraria . In altre parole, la norma ribalta l’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che quel versamento proviene da fonte non tassabile (ad es. prestito, donazione, vendita di beni personali). La Cassazione ha più volte confermato questa presunzione sui versamenti, mentre si richiede una prova più rigorosa per i prelievi .
– Art. 51 del DPR 633/1972 (IVA): presunzione parallela sui versamenti bancari di soggetti passivi IVA.
– Presunzione di professionalità: la ripetizione sistematica di vendite online dà automaticamente luogo a “reddito d’impresa” .

L’integrazione di dati digitali (DAC7, pagamenti online, log delle piattaforme) ha drasticamente ridotto la “zona grigia” di chi crede di cavarsela con la scusa dell’occasionalità. Come osserva la dottrina, la combinazione di segnalazioni DAC7 e orientamenti della Cassazione permette di sgominare i cosiddetti “falsi venditori occasionali”: se mancano elementi concreti per contestare l’abitualità, l’Amministrazione potrà ricadere sulle presunzioni di cui sopra .

Accertamenti bancari (ANR) e tracciamento dei pagamenti

I controlli bancari (detti accertamenti “d’ufficio” o “di Anagrafe dei rapporti finanziari”) sono strumenti essenziali. Attraverso l’ART.32 DPR 600/1973, l’Agenzia può effettuare verifiche su ogni contribuente: incrocia estratti conto, carte, movimenti PayPal/Revolut/Stripe e segnala quelli che non corrispondono alle dichiarazioni fiscali . È importante sottolineare che le banche non comunicano i movimenti abitualmente: l’Agenzia ha accesso diretto tramite l’ARF. La presunzione legale stabilita dal legislatore fa scattare l’onere della prova a carico del contribuente: tutti i versamenti sui suoi conti sono considerati ricavi imponibili a meno che non dimostri il contrario .

Questo significa che spostamenti fra conti privati e d’impresa, bonifici esteri, riscossioni da vendite o crowdfunding etc., se non documentati, vengono considerati redditi. Anche pagamenti via carte o sistemi digitali possono originare presunzioni. Solo fornendo documenti adeguati – contratti, note di prestito, estratti di vendite effettive – il contribuente può neutralizzare queste ipotesi. In pratica, come segnala la Cassazione, non basta “presumere” un’evasione: l’Amministrazione deve comunque avere una base concreta di indizi (anni di presunzioni di versamenti illegittimi possono essere annullati se il contribuente prova la reale natura di quei movimenti) .

Inoltre, c’è l’attività di accertamento fiscale diretto (visite e ispezioni della GdF, sequestro di documenti, istanze di accesso alle piattaforme online) volta ad acquisire dati di vendita (fatture, registrazioni dei marketplace, logs). Le sanzioni in caso di rifiuto o ostruzionismo possono variare da multe fino a €5.000 (ad es. per mancata tenuta delle scritture IVA) a conseguenze penali in caso di falsa documentazione.

Monitoraggio e anti-riciclaggio

Seppur prevalentemente di natura fiscale, le vendite online possono coinvolgere anche aspetti antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) obbliga banche e intermediari finanziari a segnalare le operazioni sospette (SOS) all’UIF se superano i limiti di legge o destano ragionevoli sospetti. Pertanto, movimenti ingenti o strutturati di incassi e pagamenti via PayPal, Stripe e similari possono essere oggetto di segnalazione indipendentemente dall’accertamento tributario. In Italia i limiti all’uso del contante (attualmente €2.000) e le regole antiriciclaggio spingono i venditori online a prediligere pagamenti tracciabili, ma proprio questo favorisce l’attività di analisi della GdF. Nel controllo antiriciclaggio entrano anche le soglie IVA e le nuove norme europee sui trasferimenti elettronici di fondi.

La Guardia di Finanza, peraltro, collabora strettamente con l’Agenzia delle Entrate: su disposizioni legislative specifiche (ad es. l’art. 62 del DPR 600/73) tutti i dati bancari acquisiti vengono condivisi. L’azione congiunta mira a contrastare non solo l’evasione IVA, ma anche il riciclaggio di denaro derivante da attività commerciali non autorizzate. A titolo d’esempio, recenti operazioni hanno preso di mira venditori abusivi sui social network, incrociando dati di spedizioni, inserzioni pubbliche su Facebook e transazioni via bonifico . Anche se spesso queste notizie sono divulgate da organi di stampa, è chiaro che chi vende abitualmente senza partita IVA può finire nel mirino sia fiscale che penale.

Profili penali

Dal punto di vista penale tributario, chi vende online senza dichiararlo rischia di commettere vari reati ai sensi del D.Lgs. 74/2000 (Testo Unico delle sanzioni penali tributarie), come omessa presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele o emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ad esempio, un imprenditore che omette di dichiarare proventi di e-commerce rilevanti (oltre soglie stabilite) può essere perseguibile se il danno erariale supera la soglia di punibilità (attualmente Euro 50.000 per reato di omessa dichiarazione IRPEF/IVA). La Cassazione ha affermato che i beni usati venduti abitualmente e con finalità di lucro possono dare luogo a reato di evasione . Tuttavia, per il reato è necessario il dolo: se il contribuente prova di aver agito in buona fede, limitandosi a gestire occasionalmente vendite personali, può evitare una condanna penale.

Nel contraddittorio o in sede processuale, l’accertamento penale fiscale deve basarsi su prove più stringenti rispetto a quello amministrativo: oltre alle presunzioni di cui sopra, occorre dimostrare scientemente l’intento di evadere. Le eventuali fatture false o omissioni reiterate di IVA su vendite digitali possono configurare l’art. 4 o 8 del D.Lgs. 74/2000. Per difendersi, è dunque cruciale dimostrare la natura occasionale dei ricavi (depositi correnti documentati come rimborsi o prestiti) o, se impresa, che gli errori sono stati esclusivamente formali (ad es. dichiarazione infedele anziché omessa). Ad ogni modo, in presenza di un avviso penale tributario si dovrà anche valutare la composizione della pena tramite rogatorie fiscali o dilazioni.

Come difendersi: strategie e consigli pratici

Ricevere un avviso di accertamento per vendite online può essere traumatico, ma non implica una condanna automatica. Come sottolinea l’esperto, «ricevere un accertamento IVA sulle vendite online non è una prova di evasione, ma una ricostruzione che deve essere dimostrata correttamente» . Il contribuente/debitore ha a disposizione vari strumenti e doveri di opposizione sin dal primo momento .

Ecco alcune azioni immediate da intraprendere: – Analisi dell’atto: far subito valutare l’avviso da un professionista esperto in fiscalità digitale. Verificare che l’accertamento indichi con precisione numero di operazioni, importi e metodologia seguita . – Contraddittorio amministrativo: entro 60 giorni dalla notifica (art. 6, D. Lgs. 218/1997) occorre presentare le proprie osservazioni e allegare documenti. In questa sede si devono confutare punto per punto i rilievi: ad es. evidenziare gli errori di calcolo degli incroci digitali, giustificare i versamenti bancari (prestiti tra soci, risparmi personali, ecc.), mostrare certificati OSS/IOSS se applicati . Ricordarsi che l’Amministrazione deve indicare gli elementi essenziali (per relationem o in calce) ma il contribuente può “rifare i conti” con i dati veri della contabilità .
Documentazione a supporto: raccogliere subito gli estratti conto, le ricevute di spedizione, fatture, contratti di prestito o cessione, report delle piattaforme (history vendite) e ogni documento che dimostri l’effettiva natura delle transazioni . Ad esempio, se il Fisco contesta incassi PayPal come introiti non dichiarati, si dovranno fornire conferme di ordini, nota di invio merce, eventuali rimborsi o chargeback che riducono l’imponibile .
Correttezza dell’accertamento: verificare se l’atto rispetta lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), in particolare l’art. 7 che impone ragionevolezza nella motivazione. La Cassazione ha stabilito che è sufficiente la motivazione per relationem se le parti essenziali (come numeri di vendite, canali di incasso, motivazioni) siano comprensibili . Tuttavia, eventuali mancanze (ad es. mancato contraddittorio preventivo nell’uso di presunzioni, applicazione errata delle regole UE) sono da segnalare .
Opzioni difensive formali: oltre alle osservazioni, valutare se presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia (richiesta di annullamento in via amministrativa) o intraprendere la procedura dell’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97) – quest’ultimo utile solo se i vizi non sono gravi e si vuole rateizzare il debito. Se non si giunge a un accordo, si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Durante il giudizio si può chiedere anche la sospensione del pagamento mediante istanza in sede di autotutela o di controllo giudiziario (anche alla CTP).

In fase di prevenzione vale ricordare che chi vende online dovrebbe sempre: – Separare i conti personali da quelli di impresa. Usare un conto dedicato all’attività (ancor meglio, un POS o carta aziendale) facilita la ricostruzione dei flussi legittimi .
– Apertura di partita IVA nei tempi giusti. La Cassazione conferma che non esiste una soglia minima di fatturato per essere impresa: è l’abitualità, non il volume, a fare scattare l’obbligo . Meglio regolarizzare subito una attività continua piuttosto che rischiare di dover spiegare anni di profitti impliciti.
– Corretta fatturazione elettronica. Chi opera con IVA (anche vendite a privati su e-commerce) deve emettere fatture elettroniche o corrispettivi elettronici. L’uso di sistemi automatici di fatturazione e la partecipazione a regimi OSS/IOSS vanno segnalati chiaramente all’accertamento.

Domande e risposte (Q&A)

D: Quando l’e-commerce diventa tassabile come attività d’impresa?
R: La legge valuta frequenza e organizzazione. Non esiste soglia minima di incassi: anche vendite di beni personali diventano “impresa” se ripetute e finalizzate al lucro . In pratica, se pubblichi regolarmente inserzioni, reintegri il magazzino, gestisci resi o prezzi come un commerciante, sei considerato imprenditore ai fini fiscali. La Cassazione (sent. 7552/2025) ha confermato che oltre 1.600 vendite in due anni sono indice inequivocabile di attività professionale . Solo se le operazioni sono veramente sporadiche e su beni che facevano parte del tuo patrimonio personale (senza acquisti successivi per rivendita), possono restare occasionali .

D: Cos’è la DAC7 e come mi riguarda?
R: La DAC7 è la direttiva UE sullo scambio di informazioni fiscali sulle piattaforme digitali . In base ad essa (e al D.Lgs. 32/2023), i gestori di marketplace ti segnalano all’Agenzia delle Entrate se superi certe soglie di vendite (30 transazioni o €2.000 annui). Ciò significa che, già dal 2024, il Fisco saprà se incassi somme consistenti tramite Amazon, eBay, ecc. Non è una tassa automatica, ma i dati raccolti facilitano le verifiche. Devi comunque dichiarare regolarmente quei redditi. Se ritieni che si tratti di vendite occasionali inferiori alle soglie, potrai argomentarlo in contraddittorio, ma occhio: la Cassazione dice che supera soglie di per sé non genera obbligo d’impresa, conta invece l’abitualità .

D: Come vengono calcolati i redditi presunti nel caso di accertamento digitale?
R: Tipicamente il Fisco rielabora in automatico i dati di pagamento. Ad esempio, somma tutti i versamenti sul tuo conto corrente trovati nell’Anagrafe finanziaria e li rapporta ai redditi dichiarati. Se c’è scostamento, presume che il surplus sia reddito non dichiarato . Spesso viene anche considerata come reddito la differenza netta tra incassi registrati sulla piattaforma e fatturato dichiarato. Se gestisci resi o rimborsi, è fondamentale includerli nella ricostruzione. Il contribuente deve dimostrare ogni circostanza: prestiti ricevuti, somme depositate da terzi, vendite fatte in nero (documentabili con log e messaggi) oppure strumenti finanziari riscossi. Senza prove, la presunzione di reddito è automatica .

D: Quali errori comuni compie l’amministrazione fiscale negli accertamenti online?
R: Sono frequenti le contestazioni fondate su errori di interpretazione dei dati digitali. Ad esempio, l’Agenzia può confondere un prelievo con un’operazione imponibile (ma Cassazione dice che sui prelievi deve esserci prova legale più forte, non basta la presunzione sui versamenti ). Può ignorare resi o storni registrati sulle piattaforme, non distinguere vendite B2B da B2C (il regime IVA cambia), applicare IVA nazionale su una vendita intracomunitaria senza verificare il numero di partita IVA del cliente UE. Altri errori tipici: considerare ogni accredito bancario come incasso di vendita, senza vedere se era un prestito tra soci o un rimborso spese; usare dati dei marketplace senza alcuna verifica diretta; presupporre evasione quando si verifica solo una differenza formale. Ogni volta che si riscontra un difetto di motivazione, di mancata considerazione di deduzioni o di voci di costo legittime, si può chiederne la correzione .

D: In cosa consiste l’IVA “OSS/IOSS” e come impatta sull’accertamento?
R: L’OSS (One-Stop Shop) è un regime opzionale UE per vendite a distanza intra-UE; l’IOSS è simile per importazioni <€150. Iscrivendosi all’OSS/IOSS, il venditore versa l’IVA dovuta sugli acquisti direttamente nell’Unione tramite un unico Stato membro di registrazione. Questo riduce gli obblighi IVA nei Paesi di consumo. Dal punto di vista dell’accertamento, aderire all’OSS è una prova di regolarità: significa che si è dichiarata l’IVA dovuta sui clienti UE (OSS) o importata (IOSS). Se l’Agenzia verifica un incasso extra UE senza IOSS, potrà chiedere l’IVA non dichiarata. In generale, la non corretta applicazione di questi regimi è uno dei motivi di contestazione più frequenti .

D: Cosa fare se l’accertamento mi viene notificato dall’Agenzia?
R: Agire subito. Non rispondere equivale a non difendersi: entro 60 giorni è obbligatorio presentare osservazioni e fornire documenti . Nelle memorie da inviare serve dimostrare con chiarezza la propria posizione: ricostruzioni corrette di imponibile, fatture, contratti, estratti conto commentati . In questa fase si possono anche chiedere formule alternative come ravvedimento operoso (se si vuole versare entro i termini e usufruire di sanzioni ridotte) o rateizzare. In ogni caso, mai operare modifiche ai dati dopo l’atto: ciò potrebbe costituire alterazione della contabilità con effetti penali . Se il contraddittorio non chiarisce la questione, l’unica strada rimasta è il ricorso giudiziale (Corte Tributaria) per far valere la propria difesa davanti a un giudice tributario.

D: Quali sono i possibili risultati di una buona difesa?
R: Con una difesa efficace, si può ottenere l’annullamento totale o parziale dell’accertamento bancario/fiscale . Si può sospendere la riscossione, cancellare le sanzioni (ad esempio se l’atto viene dichiarato illegittimo) e recuperare somme indebitamente bloccate. Tutto ciò tutela la liquidità personale/aziendale e permette di ripartire senza gravami eccessivi. L’avvocato tributarista giocherà il ruolo di smontare le ricostruzioni automatiche errate, dimostrare l’applicazione corretta delle regole (ad es. non imputare IVA su un’operazione extracomunitaria già correttamente trattata) e proteggere i conti del contribuente dalla riscossione forzata .

Tabelle riepilogative

AspettoAttività occasionaleAttività d’impresa (e-commerce)
Normativa di riferimentoArt. 54 TUIR (redditi diversi), art. 5 DPR 600/1973 (vendite saltuarie)Art. 55 TUIR (reddito d’impresa), art. 4 DPR 633/1972 (IVA)
Segni distintiviOperazioni sporadiche, beni personali; nessuna organizzazione stabileOperazioni sistematiche, ripetute, orientate al profitto; reintegro scorte; vendite B2B/B2C miste
Obblighi fiscaliNessuna partita IVA richiesta (se davvero occasionale); se ricavi >€51.645,69 (prov.) si dichiara “incidente”Apertura Partita IVA; emissione fatture o documenti di vendita elettronici; dichiarazione IVA e contabilità semplificata/ordinaria
Imposizione fiscaleSe scatta tassazione: redditi diversi (cap. I, art. 67) e IVA seconda casa (vendita di beni usati)IVA normale (20% o ridotta); IRPEF/IRES su reddito d’impresa (coefficiente di redditività se forfettario)
Accertamenti tipiciControllo bancario focalizzato su singoli versamenti; verifica occasionalitàAccertamenti INDUTTIVI basati su DAC7, conti bancari multipli, big data sulle vendite; sanzioni e pignoramenti se omessi
SituazionePresunzione o dati usatiPossibile difesa
Versamenti bancari non giustificatiPresunzione di reddito ex art.32 DPR 600/73 (e art.51 DPR 633/72)Provare che i versamenti sono prestiti, trasferimenti familiari, rimborsi documentati
Prelievi in contanti importantiPossibile presunzione di introiti “in nero” (inversione onere per prelievi non giust.)Dimostrare la fonte dei prelievi (pagamento imposte, spese aziendali giustificate, ecc.)
Vendite su marketplace non dichiarateDati DAC7 e transazioni PayPal/Stripe incrociati con dichiarato; se incongruenza => presunzione di omessa dichiarazioneFornire log e report della piattaforma; fatture emesse; prova di resi e chargeback; adesione OSS/IOSS
Emissione di fatture per importi inferiori (o false)Sospetto di “fatture inesistenti” (p.e. Cass. ha chiarito che cessionario inadempiente subisce solo sanzione, non debito IVA )Dimostrare che gli acquisti inaffidabili non sono soggetti ad IVA (acquisti fuori campo, beni usati, ecc.)
Registrazioni contabili incompleteRischio ricostruzione forfetaria con dati alternativiContestare l’errore formale (se basato su stime generiche); valorizzare ogni documento mancante

Casi pratici simulati

Esempio 1: Vendita occasionale vs. attività d’impresa. Mario vende saltuariamente su eBay alcuni oggetti usati che aveva in casa. Nel 2024 incassa €3.000 in tutto. L’Agenzia accerta un reddito d’impresa di €3.000 con addebito di IVA. Difesa: Mario dimostra che trattasi di oggetti personali (carte di credito, fatture d’acquisto iniziali) e che le vendite sono sporadiche. In mancanza di continuità e di organizzazione, impugna l’accertamento evidenziando l’abitudine occasionale (art. 54 TUIR) e ottiene l’annullamento delle pretese extra dichiarate.

Esempio 2: Piccolo venditore su Facebook. Lucia gestisce da casa una piccola attività di vendita di gioielli fatti a mano, soprattutto via social. Ha partita IVA, ma nel 2025 usa solo PayPal personale per incassare €20.000 totali, senza emettere fatture elettroniche. La GdF la scopre dal gruppo FB locale e incrocia i flussi PayPal con la dichiarazione. In attesa di accertamento, Lucia regolarizza tramite ravvedimento operoso, emette retroattivamente le fatture elettroniche e iscrive all’OSS parte delle vendite in UE. In sede di contraddittorio documenta ogni operazione con messaggi WhatsApp e distinte di spedizione. La corretta collaborazione riduce le sanzioni e permette di chiudere il contenzioso con definizione agevolata.

Esempio 3: Dropshipper estero. Paolo vive in Italia ma rivende prodotti elettronici tramite un provider cinese (dropshipping). Non ha partita IVA, credendo che i fornitori cinesi gestiscano l’IVA. L’Agenzia lo individua tramite segnalazione DAC7 e lo contesta per €100.000 di ricavi e relativo IVA. Difesa: Paolo cerca di dimostrare che le operazioni erano really internazionali e soggette a IVA cinese, e si avvale di un principio di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72). Tuttavia la Cassazione recente (Sent. 10117/2023) ha rigettato casi di “second-hand” con errori, quindi l’unico esito possibile qui è regolarizzare dichiarando i ricavi e l’IVA italiana per evitare ulteriori sanzioni penali.

Esempio 4: Incrocio DAC7 e flussi bancari. Maria vende su Amazon EU abiti fatti a mano. Nel 2024 il marketplace ha comunicato i suoi dati all’Agenzia. L’ufficio nota che gli accrediti Amazon (€30.000) superano quanto dichiarato (€10.000). Contesta €20.000 di ricavi nascosti. Maria presenta: (a) prova di aderire a OSS e di aver fatturato con IVA ai clienti UE, (b) estratti conto dove molte transazioni Amazon includono già IVA, (c) report Amazon che mostrano resi per €5.000. Con questi elementi diminuisce l’imponibile contestato. Argomenta anche che parte dell’importo versato da Amazon ai vendor include costi di spedizione già fatturati nel prezzo, quindi non sempre ricavo suo netto. L’Amministrazione accetta in parte; il residuo viene definito con rateizzazione.

Conclusioni

L’accertamento digitale su vendite online è oggi uno dei controlli più stringenti del Fisco . Tuttavia, come ribadito dalla giurisprudenza recente, non tutto ciò che viene contestato corrisponde a evasione certa. Il contribuente ha il diritto di contestare ogni presunzione ingiustificata e di dimostrare la propria buona fede tramite documenti e ricostruzioni precise .

Questa guida ha evidenziato che i controlli su marketplace e e-commerce hanno un duplice risvolto: possono essere basati su algoritmi e big data (DAC7, banche dati, tracciamento elettronico) ma devono sempre rispettare i principi di diritto tributario. In molti casi la chiave della difesa sta nel distinguere attentamente attività occasionali da quella professionale, e nell’utilizzare tutte le leve difensive (contraddittorio, prove di documentazione, ricorso). Oltretutto, il ricorso a software e piattaforme di pagamento tracciabili può essere una spada a doppio taglio: utile per operare, ma fornisce al Fisco dati che devono essere riportati con correttezza.

Infine, va sempre tenuto in considerazione il profilo penale: vendere abitualmente senza adeguati adempimenti può sfociare in reati tributari se la montagna di prova fiscale supera le soglie di legge. Perciò la regolarizzazione tempestiva – ad es. con ravvedimento e definizione agevolata (cosiddetto “scudo” fiscale) – è spesso la soluzione migliore per chi scopre di essersi mosso in una “zona grigia”.

In sintesi, il contribuente/debitore digitalizzato deve agire con consapevolezza: monitorare le proprie attività online, mantenere una contabilità precisa, reagire con rapidità a ogni comunicazione dell’Amministrazione e, se necessario, affidarsi a professionisti tributaristi. Con una strategia difensiva aggiornata è possibile trasformare un accertamento digitale da minaccia in occasione di regolarizzazione e trasparenza fiscale.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Cassazione civ., Sez. trib., 21 marzo 2025 n. 7552: stabilisce che “la ripetizione sistematica di vendite online su piattaforme digitali… costituisce attività d’impresa” ai fini IRPEF/IVA .
  • Cassazione civ., Sez. trib., 28 dicembre 2023 n. 36281: ribadisce la presunzione legale sui versamenti bancari ai fini IRPEF/IVA .
  • Cassazione civ., Sez. trib., 28 dicembre 2023 n. 36282 (CSUE 26126/2010): specifica che l’acquirente inadempiente non è debitore d’imposta per acquisti non fatturati, ma subisce solo sanzione .
  • D.Lgs. 32/2023 (attuazione Direttiva EU 2021/514 – DAC7): obbliga i gestori di piattaforme a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei venditori online .
  • Art. 32, DPR 600/1973: disciplina gli accertamenti sui conti correnti, con presunzioni sui versamenti bancari .
  • Art. 51, DPR 633/1972: norma corrispondente per soggetti IVA sui movimenti finanziari.
  • Art. 4, DPR 633/1972: definisce il concetto di cessione di beni e servizi (IA).
  • Art. 7, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente): principio del contraddittorio preventivo e motivazione degli atti tributari .
  • D.Lgs. 74/2000: Testo unico reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, ecc.).
  • Regolamento UE 2020/1503 (Direttiva 2021/514): disciplina scambio di informazioni sui marketplace (DAC7).
  • Regolamenti OSS/IOSS (Reg. UE 282/2011 e successive modifiche): regime semplificato IVA per e-commerce UE.
  • Provvedimento Agenzia Entrate – Principio di diritto 3/2024: chiarisce le definizioni di “piattaforma” e “venditore” nell’ambito DAC7 .
  • Circolare Agenzia Entrate (informazioni e FAQ sulla cooperazione amministrativa DAC7).
  • Materiale informativo dell’Agenzia Entrate e Guardia di Finanza su accertamenti digitali e antiriciclaggio.

Vendi online tramite marketplace o sito e-commerce e hai ricevuto un accertamento fiscale digitale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Vendi online tramite marketplace o sito e-commerce e hai ricevuto un accertamento fiscale digitale?
Ti contestano ricavi non dichiarati, IVA non versata o incongruenze tra incassi e dichiarazioni, sulla base di dati informatici, piattaforme digitali e flussi di pagamento?
Temi che algoritmi, report automatici o dati incompleti vengano trasformati in evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 i dati digitali non sono automaticamente prova di evasione,
👉 il Fisco deve interpretare correttamente i flussi,
👉 moltissimi accertamenti digitali su e-commerce sono automatici, imprecisi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano gli accertamenti digitali,
  • quali errori commette spesso l’Amministrazione,
  • cosa rischi realmente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Cos’è l’Accertamento Digitale su Marketplace ed E-commerce

L’accertamento digitale è un controllo basato su:

  • dati forniti dai marketplace,
  • flussi di pagamento elettronici,
  • report di piattaforme di incasso,
  • incroci automatici tra vendite, conti e dichiarazioni,
  • algoritmi di rischio fiscale.

Il Fisco utilizza:

  • dati di vendite lorde,
  • transazioni,
  • commissioni,
  • resi e rimborsi,
  • pagamenti elettronici.

👉 Il controllo è informatico, non valutativo.


Perché il Fisco Controlla le Vendite Online

Il commercio digitale è sotto osservazione perché:

  • è tracciabile,
  • genera grandi volumi di dati,
  • coinvolge intermediari esteri,
  • presenta complessità IVA,
  • consente errori frequenti di dichiarazione.

Il ragionamento tipico (spesso scorretto) è questo:

👉 “Se la piattaforma segnala X vendite, allora X è il tuo reddito.”

Ma attenzione:

➡️ vendite lorde ≠ ricavi imponibili,
➡️ incassi ≠ reddito,
➡️ i dati digitali vanno interpretati.


Le Contestazioni Più Frequenti negli Accertamenti Digitali

Negli accertamenti su marketplace ed e-commerce il Fisco contesta spesso:

  • ricavi non dichiarati,
  • differenze tra incassi e fatturato,
  • IVA non versata,
  • errata gestione di resi e rimborsi,
  • commissioni non considerate,
  • doppia imposizione di transazioni,
  • errori di territorialità IVA,
  • utilizzo di conti di pagamento.

👉 Molte contestazioni derivano da letture parziali dei dati.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti digitali presentano errori gravi, tra cui:

  • considerare le vendite lorde come ricavi netti,
  • ignorare commissioni e costi di piattaforma,
  • non sottrarre resi e rimborsi,
  • confondere flussi finanziari e imponibili,
  • duplicare incassi già tassati,
  • ignorare differenze temporali,
  • utilizzare report incompleti,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Dati Digitali ≠ Reddito Imponibile Automatico

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • le somme sono imponibili,
  • non sono già state dichiarate,
  • non includono costi o rimborsi,
  • non esistono duplicazioni.

Non basta dimostrare:

  • che esistono vendite online,
  • che i flussi sono elevati,
  • che i dati provengono da una piattaforma.

👉 Il dato grezzo non è base imponibile.


Quando l’Accertamento Digitale è ILLEGITTIMO

L’accertamento su e-commerce e marketplace è ribaltabile se:

  • i dati non sono completi,
  • i ricavi sono calcolati al lordo,
  • mancano commissioni e costi,
  • i resi non sono considerati,
  • esistono duplicazioni,
  • l’IVA è già stata assolta,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’algoritmo non può sostituire la prova.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento digitale non contrastato può portare a:

  • recuperi elevati di IRPEF/IRES e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi pesanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • pignoramenti di conti,
  • blocco dei flussi di pagamento,
  • gravi danni alla continuità dell’attività online.

👉 Nell’e-commerce gli errori si moltiplicano rapidamente.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare i dati utilizzati dal Fisco

È fondamentale verificare:

  • origine dei report,
  • completezza dei dati,
  • periodo considerato,
  • criteri di calcolo.

2. Ricostruire il ricavo reale

La difesa efficace dimostra:

  • ricavi netti effettivi,
  • commissioni trattenute,
  • resi e rimborsi,
  • differenze temporali.

📄 Prove tipiche:

  • report di piattaforma,
  • estratti dei sistemi di pagamento,
  • fatture e note di credito,
  • riconciliazioni contabili.

3. Contestare la territorialità e l’IVA

È fondamentale dimostrare che:

  • l’IVA è già stata assolta,
  • il regime applicato è corretto,
  • non esiste doppia imposizione.

👉 Senza errore IVA, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • spiegare il funzionamento del modello di vendita,
  • chiarire i flussi digitali,
  • evitare l’emissione dell’atto.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’attività online

La difesa serve a:

  • evitare blocchi finanziari,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare conti e flussi digitali.

7. Prevenire futuri accertamenti digitali

È utile:

  • migliorare la riconciliazione dei dati,
  • separare incassi e ricavi,
  • documentare commissioni e resi,
  • mantenere coerenza tra piattaforme e contabilità.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa digitale.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti digitali su marketplace ed e-commerce richiede competenza tributaria avanzata e capacità di lettura dei flussi informatici.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento digitale,
  • ricostruzione dei flussi di vendita online,
  • contestazione delle presunzioni automatiche,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’attività di e-commerce.

Conclusione

Un accertamento digitale su marketplace ed e-commerce non è automaticamente corretto.
Il Fisco deve interpretare i dati, non limitarne l’uso meccanico.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre imposte e sanzioni,
  • evitare blocchi operativi,
  • proteggere la tua attività online.

👉 Agisci subito: negli accertamenti digitali, la corretta lettura dei dati fa la differenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento digitale su marketplace ed e-commerce è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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