Accertamento Per Omessa Dichiarazione: Come Difendersi

L’accertamento per omessa dichiarazione è una delle contestazioni fiscali più gravi, perché espone il contribuente a imposte elevate, sanzioni pesantissime e, in alcuni casi, a rischi penali.
Quando la Agenzia delle Entrate ritiene che una dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP non sia stata presentata, procede spesso con una ricostruzione integralmente presuntiva del reddito, partendo dal presupposto che l’intera attività sia rimasta occulta.

È fondamentale chiarirlo subito:
omessa dichiarazione non significa automaticamente evasione totale.

Molti accertamenti per omessa dichiarazione sono parzialmente o totalmente illegittimi e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi con una strategia tecnica corretta.


Quando si configura l’omessa dichiarazione

L’omessa dichiarazione si configura quando:

• la dichiarazione non viene presentata entro i termini
• la dichiarazione è presentata con oltre 90 giorni di ritardo
• la dichiarazione è considerata giuridicamente inesistente
• mancano i requisiti minimi di validità
• l’Amministrazione non rileva alcuna trasmissione valida

Non sempre, però, l’assenza di una dichiarazione equivale a totale mancanza di dati fiscali.


Perché l’accertamento per omessa dichiarazione è così pericoloso

Questo tipo di accertamento è particolarmente aggressivo perché consente al Fisco di:

• prescindere completamente dalla contabilità
• utilizzare accertamenti induttivi puri
• applicare presunzioni molto ampie
• estendere il periodo di accertamento
• applicare sanzioni fino al massimo edittale
• avviare segnalazioni penali

Il rischio è che il reddito venga sovrastimato in modo arbitrario.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti per omessa dichiarazione, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• presume redditi non realistici
• ignora documentazione comunque esistente
• non considera costi realmente sostenuti
• utilizza parametri astratti
• non valuta l’attività effettivamente svolta
• confonde omissione dichiarativa con evasione totale
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento per omessa dichiarazione è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• esiste contabilità attendibile anche se non dichiarata
• i redditi sono ricostruiti in modo sproporzionato
• non vengono considerati i costi deducibili
• mancano presunzioni gravi, precise e concordanti
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa
• l’atto è carente di motivazione

Anche in caso di omissione, il Fisco deve ricostruire il reddito in modo corretto.


Le difese principali contro l’omessa dichiarazione

La difesa contro un accertamento per omessa dichiarazione può basarsi su:

• dimostrazione dell’attività realmente svolta
• ricostruzione analitica dei ricavi
• prova dei costi sostenuti
• esistenza di contabilità extracontabile attendibile
• errori di qualificazione dell’obbligo dichiarativo
• errata individuazione del soggetto obbligato
• decadenza dei termini di accertamento
• vizi procedurali dell’atto

L’omessa dichiarazione non autorizza una tassazione “a forfait”.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa deve essere documentale e ricostruttiva e può basarsi su:

• fatture attive e passive
• estratti conto bancari
• contratti e documentazione commerciale
• prova dei costi di gestione
• documentazione di magazzino
• scritture contabili ricostruite
• perizie economico-contabili
• dichiarazioni di terzi
• ricostruzione finanziaria pluriennale

Dimostrare il reddito reale è spesso decisivo per ridurre drasticamente la pretesa.


Omessa dichiarazione e sanzioni: cosa si può fare

Le sanzioni per omessa dichiarazione sono molto elevate, ma possono essere:

• ridotte se manca il dolo
• ridimensionate in assenza di evasione reale
• annullate in caso di vizi dell’accertamento
• non applicabili se l’imposta è nulla o minima

Anche in questo ambito vale il principio di proporzionalità.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento per omessa dichiarazione:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica se l’omissione è reale o solo formale
• controlla i periodi contestati
• ricostruisci la tua attività economica reale
• raccogli tutta la documentazione disponibile
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il primo errore è rassegnarsi.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• tassazione sproporzionata
• sanzioni massime
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
• possibili riflessi penali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti per omessa dichiarazione, spesso annullati o drasticamente ridotti per errata ricostruzione del reddito e violazione delle regole probatorie.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti induttivi e contenzioso fiscale complesso.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare l’accertamento induttivo puro
• ricostruire correttamente redditi e costi
• ridurre o annullare sanzioni
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e continuità economica
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Anche un’omessa dichiarazione può e deve essere difesa.
Agire subito significa impedire che una presunzione fiscale diventi un debito devastante.

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Introduzione

Quadro normativo e definizioni – In Italia i contribuenti sono tenuti a presentare annualmente le dichiarazioni fiscali (IRPEF/IRES/IRAP, IVA, IMU, ecc.) secondo le modalità e scadenze previste da leggi nazionali (es. art. 4 D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 4 D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, D.Lgs. n. 504/1992 per l’IMU). Se la dichiarazione non viene presentata nei termini, si configura il fenomeno della dichiarazione omessa. In base all’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione è considerata “tardiva” se presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, mentre oltre i 90 giorni si parla formalmente di “omessa” . In concreto, l’invio tardivo oltre tale soglia non libera il contribuente dalle imposte dovute, ma fa decadere la facilitazione della sanatoria ordinaria (riduzione sanzioni all’1/10) e apre la strada all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione.

Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione omessa «resta titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili ivi indicati» , ma costituisce presupposto per un accertamento induttivo ex art. 41 del D.P.R. 600/1973 . In altri termini, anche se la dichiarazione tardiva tardiva assolve l’imposta indicata, l’Agenzia delle Entrate potrà svolgere controlli e ricostruire il reddito effettivo con modalità induttive quando la dichiarazione arriva oltre 90 giorni. La Cassazione ha infatti affermato che in caso di omessa dichiarazione il potere (e dovere) dell’Amministrazione è regolato dall’art. 41 D.P.R. 600/1973, che consente di determinare il reddito complessivo «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza», utilizzando qualsiasi elemento probatorio e anche il metodo induttivo con presunzioni semplificate . Ne consegue un’inversione dell’onere della prova: al contribuente spetta dimostrare che le stime dell’Ufficio sono errate o eccessive.

Termini di decadenza dell’accertamento – L’Agenzia delle Entrate deve rispettare i termini di decadenza stabiliti dalla legge per notificare l’avviso di accertamento. In generale, se la dichiarazione è stata presentata regolarmente l’atto deve essere inviato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di dichiarazione omessa, invece, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo . Ad esempio, per i redditi 2019 (dichiarazione 2020) l’avviso decade il 31/12/2025 se la dichiarazione è stata presentata, mentre arriverebbe al 31/12/2027 nel caso in cui la dichiarazione 2019 fosse del tutto omessa. Anche per l’IVA valgono regole analoghe (normalmente 5 anni, 7 anni in caso di omissione). Il DLgs. 81/2025 ha ribadito dal 2026 la fine di ogni proroga straordinaria (ad es. dei +85 giorni introdotti nel 2020) , ripristinando i termini ordinari sopra indicati. È utile considerare anche eventuali riduzioni di termini: ad esempio, punteggi ISA elevati o uso di pagamenti tracciabili possono ridurre la decadenza di un anno . In ogni caso, un conteggio preciso dei termini è spesso decisivo per verificare se l’avviso di accertamento è tempestivo o decaduto, e costituisce una delle prime possibili difese del contribuente.

Effetti fiscali e sanzioni – L’omessa dichiarazione comporta conseguenze sul piano impositivo e sanzionatorio. Dal punto di vista fiscale, il reddito (o il volume d’affari) sarà ricostruito con metodi induttivi ex art. 41 D.P.R. 600/1973 . Sanzioni e interessi si applicano come se l’imposta fosse dovuta e non pagata nei termini; quest’ultima resta sempre dovuta e va versata con interessi legali dal giorno successivo alla scadenza originaria. Sul piano sanzionatorio, il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema delle sanzioni tributarie. Per l’omessa dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (IRPEF/IRES), l’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 oggi prevede una sanzione fissa del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250 . Tale sanzione sostituisce le precedenti fasce variabili (120–240%) e si applica indipendentemente dall’entità della maggior imposta accertata. Se non sono dovute imposte (es. reddito zero), la sanzione varia da €250 a €1.000 (raddoppiabili fino a €2.000 nel caso di contabilità ordinaria). È tuttavia previsto un trattamento agevolato per la dichiarazione presentata in ritardo ma entro i termini dell’anno successivo alla scadenza, purché l’Agenzia non abbia avviato formali attività di verifica. In tale ipotesi l’omessa dichiarazione si estingue, ma la sanzione ordinaria è sostituita dalla sanzione proporzionale del 25% (art.13 D.Lgs.471/97) triplicata (ossia 75% dell’imposta), con gli stessi minimi previsti. In pratica il contribuente che invia tardivamente la dichiarazione (entro la scadenza dell’anno successivo) paga imposte+interessi e solo il 75% dell’ammontare accertato, anziché il 120%. Gli esempi indicano che inviare la dichiarazione entro il limite legale riduce sensibilmente la sanzione rispetto all’omissione totale .

Per l’IVA l’art. 5 del D.Lgs. 471/1997 è stato allineato: l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA comporta l’applicazione del 120% del tributo dovuto (minimo €250) . Anche qui una dichiarazione ultratardiva (entro 3 anni ma prima di verifica) si traduce in sanzione ridotta al 25% triplicato (75%) . In sintesi, sia per imposte dirette che IVA, il contribuente che non presenta affatto la dichiarazione incorre nella sanzione «piena» del 120%, mentre chi la presenta tardivamente nel termine legale paga sanzioni proporzionali inferiori (75%) .

Analoghe regole si applicano alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770): l’art. 2 del D.Lgs. 471/1997 prevede lo stesso meccanismo sanzionatorio (120% o 75%) . Per l’IMU, invece, la disciplina è speciale: la Corte di Cassazione ha confermato che, se il tributo IMU è stato regolarmente versato ma manca la dichiarazione, la sanzione è fissa (€50) . Se invece non sono stati versati né tributo né dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta (art.1, comma 775, L.160/2019) . Inoltre, l’omissione della dichiarazione IMU prolunga di un anno i termini di accertamento dell’evento corrispondente (ad es. la costruzione di un nuovo fabbricato) . Questo implica che, a differenza delle imposte nazionali, il Comune può notificare l’avviso IMU con un anno di ritardo in più rispetto ai 5 ordinari . In ogni caso, le sanzioni IMU con omessa dichiarazione (100–200% o €50) si applicano anche agli anni successivi, grazie al principio di “ultrattività” della dichiarazione .

Infine, l’omessa dichiarazione può assumere rilievo anche penale. Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, commette il reato di omessa dichiarazione chi dichiara imposte dovute superiori a €50.000 per ciascuna imposta; la pena è reclusione da 2 a 5 anni . La recente giurisprudenza puntualizza che la condotta penalmente punibile è l’omissione, non la tardività entro 90 giorni . Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni o manca solo la firma/forma, non scatta il reato, pur persistendo responsabilità amministrative. In pratica, dalla prospettiva del contribuente il superamento di questa soglia comporta rischi molto seri: pertanto, ogni strumento di regolarizzazione (ravvedimento, autocorrezione) è fondamentale per evitare l’accertamento penale.

Strumenti di regolarizzazione e difesa

Di fronte a un accertamento per omessa dichiarazione, il contribuente dispone di vari rimedi e strategie per attenuare le conseguenze o contestarne la legittimità.

  • Ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) – È l’istituto che consente di sanare violazioni dichiarative e di versamento. Nel caso dell’omessa dichiarazione, non esiste un ravvedimento “post-notifica” specifico: tuttavia, se il contribuente presenta la dichiarazione tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza ed effettua i versamenti dovuti, beneficia della riduzione della sanzione al 1/10 (ossia €25 invece di €250) . Questa regolarizzazione “straordinaria” estingue il presupposto per un accertamento induttivo sull’anno in questione . Se invece si presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni, pur restando omessa, il ravvedimento tradizionale (art.13) consente una riduzione delle sanzioni per eventuali omessi versamenti ma non elimina l’accertamento d’ufficio del reddito. In ogni caso, l’istituto del ravvedimento ha effetti parziali: va utilizzato sempre versando imposte e interessi, e non estingue automaticamente l’avviso di accertamento ricevuto dopo 60 giorni, che deve comunque essere impugnato per contestare imponibili o modalità.
  • Accertamento con adesione – Se l’avviso di accertamento è già stato notificato, si può valutare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1992). Questa procedura consente di definire in via amministrativa la controversia con l’Agenzia: il contribuente e l’Ufficio concordano imposte, sanzioni e interessi, applicando sanzioni ridotte (generalmente non superiori a 1/5 di quelle ordinarie) e modalità concordate (spesso con assenso dal giudice tributario). L’adesione è un’opzione da attivare entro 90 giorni dalla cartella esattoriale ovvero entro 20 giorni dalla sentenza di CTP, e richiede il versamento dell’imposta contestata (almeno il 50% per accedere alla definizione). In pratica, consente di abbattere le sanzioni se il contribuente non intende proseguire il contenzioso o ha forti dubbi di soccombenza.
  • Autotutela – Prima dell’introduzione del contenzioso tributario online, era possibile chiedere all’Agenzia di riesaminare l’atto (art. 31 DPR 600/1973) per correggere errori materiali o sopravvenienze; oggi la pratica è residuale. Tuttavia, se l’avviso di accertamento contiene palesi vizi formali (mancanza di motivazione, dati anagrafici errati, difetti di notifica) il contribuente può farne presente all’Ufficio chiedendo annullamento in autotutela o presentare ricorso in Commissione Tributaria. L’effetto principale da ricercare è la nullità dell’atto qualora siano state violate norme di procedura essenziali. Ad esempio, un avviso privo di motivazione adeguata o notificato oltre termini decadenza è nullo o inefficace.
  • Contenzioso tributario – Se l’avviso non si risolve mediante autotutela o adesione, l’unica possibilità di difesa resta il ricorso in Commissione Tributaria. Esso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (e se in ritardo, il ravvedimento non contempla l’accertamento già notificato). Nel giudizio tributario, vale il principio della prova libera: l’Agenzia formula il proprio “teorema” (redesione del reddito), e spetta al contribuente dimostrare i fatti contrari. Proprio per questo la Corte di Cassazione consente all’Amministrazione, in caso di omessa dichiarazione, di presumere il reddito in base al «metodo induttivo… con elementi probatori anche semplificati», scaricando sul contribuente l’onere di provare il contrario . In fase di ricorso è quindi fondamentale raccogliere e produrre ogni elemento di prova (scritture contabili, documenti bancari, testimonianze) in grado di ridurre la base imponibile accertata. Vanno valutati tutti i motivi di diritto: difetti di notifica, vizi formali, decadenza, illegittimità delle presunzioni adottate. In CTP si può anche chiedere di mettere a verbale la richiesta di sottoscrivere memorie difensive da parte dell’Ufficio, poiché la legge prevede che l’Ufficio fornisca all’amministrato un rapporto sul quale discutere (ma di fatto spesso non succede).
  • Accertamenti paralleli e rimborsi – Se la dichiarazione tardiva contiene crediti di imposta (ad es. crediti IVA o rimborsi IRPEF), occorre fare attenzione: secondo la prassi ordinaria la sola dichiarazione ultratardiva non è sufficiente per ottenere il rimborso . Tuttavia, di recente la Cassazione (ordinanza n.18715 del 9.7.2025) ha stabilito che una dichiarazione omessa non impedisce comunque il rimborso dei crediti riportati, purché la richiesta sia espressamente contenuta nei quadri dichiarativi . In pratica, il contribuente non è più obbligato a presentare una domanda autonoma ex art. 38 D.P.R. 602/1973 se la domanda di rimborso è già formulata nella dichiarazione tardiva. Questa sentenza rappresenta un importante precedente: se si subisce un avviso di accertamento, vale comunque la pena verificare se in dichiarazione erano indicati crediti, dato che ora la Cassazione riconosce il loro recupero anche se la dichiarazione è stata omessa .

Domande frequenti

  • Che differenza c’è tra dichiarazione tardiva e omessa?
    La dichiarazione tardiva è quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria: è considerata valida (sebbene sanzionata per il ritardo) e «estingue» l’obbligazione tributaria esistente . La dichiarazione omessa è quella inviata oltre 90 giorni: viene equiparata a non presentata. Formalmente serve comunque all’Amministrazione come base per il conteggio delle imposte, ma non protegge dall’accertamento induttivo. In pratica: entro 90 giorni il contribuente può limitare la sanzione all’1/10, oltre 90 giorni la sanzione è piena (120%) e scatta il potere di accertamento induttivo .
  • In quanto tempo si prescrive l’accertamento?
    Di norma l’avviso di accertamento deve essere notificato entro 5 anni dal periodo d’imposta, prorogabili a 7 anni se la dichiarazione è omessa . Quindi, per esempio, per i redditi 2020 l’accertamento va notificato entro il 31/12/2025 se c’è stata dichiarazione regolare, o al 31/12/2027 se non è stata presentata. Questi termini possono essere più brevi (p.e. 4 anni) in presenza di certe condizioni (uso di incassi tracciabili, alto punteggio ISA), oppure possono aver subito proroghe transitorie (non più in vigore dal 2026 ).
  • Quali sanzioni rischio?
    L’omessa dichiarazione fa scattare sanzioni molto più pesanti rispetto a un ritardo breve. Dopo il 1° settembre 2024 l’ammontare per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) è del 120% dell’imposta dovuta (minimo €250) . Nel caso di IVA annua è identica la misura (art.5, DLgs.471/97). Se la dichiarazione arriva tardiva entro l’anno successivo, la sanzione si riduce al 75% per effetto del comma 1-bis (ossia 25% triplicato) . Chi invece presenta la dichiarazione entro 90 giorni paga una sanzione “fissa” di soli 25€ (1/10 di 250) , più gli interessi e le eventuali sanzioni per versamenti omessi. Se un contribuente dichiara oltre 90 giorni e non versa imposte, scatta immediatamente il 120%; se versa ma non dichiara (caso IMU), la sanzione è fissa (c.d. “ultrattiva” nel caso IMU: €50 ).
  • Conviene fare il ravvedimento?
    Se la dichiarazione omessa non è ancora diventata nota all’Amministrazione (ossia non si è ricevuto alcun atto) e il contribuente scopre l’omissione, conviene presentare comunque la dichiarazione (anche oltre 90 giorni): questo fermerà il calcolo dell’imposta, interromperà l’accertamento induttivo automatico e consentirà di usufruire, se entro 90 giorni, della sanzione ridotta di 25€ . Se invece ci si trova già in contenzioso, il ravvedimento tradizionale vale solo per ridurre le sanzioni da omesso versamento (art.13 D.Lgs.472/97), non per cancellare l’avviso.
  • Cosa succede se la dichiarazione “omessa” contiene un credito?
    Stando alla prassi dell’Agenzia in passato, il credito riportato in una dichiarazione tardiva non sarebbe liquidato automaticamente. Tuttavia la Cassazione, con l’ord. n. 18715/2025 , ha stabilito che la richiesta di rimborso formulata nei quadri della dichiarazione (IRPEF o IVA) rimane valida anche se la dichiarazione è oltre i 90 giorni. Quindi, se in bollo si è indicato un credito e si è chiesto il rimborso (nei quadri VX o RX), quel documento vale come istanza di rimborso, senza bisogno di presentarne una separata.
  • È necessario andare in giudizio?
    Se si riceve un avviso per omessa dichiarazione, il contribuente può cercare una composizione (vedi adesione) o impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. In Giudizio dovrà dimostrare la propria posizione in contraddittorio con l’Ufficio, chiamando ogni prova a discarico. La Cassazione ha ricordato che spetta al contribuente dimostrare che il reddito accertato non esiste o è inferiore . È quindi fondamentale raccogliere fatture, estratti conto, contratti, libri contabili ecc. Qualora il contribuente si ritenga non soggetto all’obbligo dichiarativo (ad es. esenzione IMU perché uso esclusivo dell’abitazione), dovrà provarlo puntualmente. Se la difesa giudiziaria fallisse, si può considerare anche la mediazione tributaria o la definizione agevolata delle controversie (istituiti recenti che consentono la composizione).

Tabelle riepilogative

Dichiarazione fiscaleInvio entro 90 giorniInvio oltre 90 giorni
QualificaDichiarazione tardivaDichiarazione omessa
ValiditàValida a fini fiscali (estintiva)Valida solo per riscossione
Termine invioEntro 90 giorni dalla scadenzaDopo 90 giorni dalla scadenza
Effetto accertamentoDeteriora solo le sanzioni tardiveConsente pieno accertamento induttivo
Sanzione minima ordinaria€25 (ridotta 1/10 di €250)€250 (minimo)
Sanzione proporzionale25% (art.13) dal 4° anno (×1) / 100% (omessa prima 4 anni)120% (art.1) dell’imposta
RavvedimentoSì, riduce sanzione a €25Non previsto (solo art.13 per versamenti)
Conseguenza penaleNo (oltre 90gg non penalmente rilevante)Sì, se imposte evase > €50.000
Tipo di tributoSanzione omessa dichiarazioneNota
IRPEF/IRES/IRAP120% dell’imposta dovuta (min €250)Se non dovute imposte: €250–€1.000 (raddoppiato se contabilità)
IVA (annuale)120% dell’imposta dovuta (min €250)Tardiva entro anno: 75% (art.5-bis)
Sostituti d’impostaAnalogo a IRPEF (art.2 D.Lgs.471/97)
IMU (versamento omesso + dichiarazione)100–200% del tributo non versato (L.160/2019, art.1, co.775)
IMU (dich. omessa + tributo versato)€50 fisso (Cass. n.16056/2021)
Scenario praticoDescrizione
Esempio 1: IRPEF 2021 omessaMario, lavoratore autonomo, non presenta la dichiarazione IRPEF 2021. A novembre 2024 riceve un avviso di accertamento: imposte €5.000, più sanzione 120% (€6.000) e interessi. Può ravvedersi tardivamente entro 90 giorni dall’avviso pagando 25% delle sanzioni (circa €1.500) e 25€ di sanzione ridotta, oppure contestare l’avviso in CTP.
Esempio 2: IVA 2023 omessaUn’impresa individuale non invia la dichiarazione IVA 2023. Nel 2025 riceve l’accertamento: IVA dovuta €10.000, sanzione 120% (€12.000). Se presenta subito la dichiarazione tardiva, dovrà pagare comunque €10.000+interessi più sanzione 75% (€7.500) grazie allo sconto “triplicato” (se entro il termine di cui).
Esempio 3: IMU omessaUn privato acquista un fabbricato nel 2022 e non presenta la dichiarazione IMU 2022. Il Comune, nel 2024, invia avviso: imposte €2.000, sanzione 100% (€2.000). Il contribuente può pagare l’imposta e impugnare o chiedere autotutela. Se la denuncia omessa fosse stata per un immobile già in possesso prima del 2022 (ultrattività), si sarebbe applicata la sanzione fissa di €50 .

Conclusioni

L’accertamento per omessa dichiarazione è una procedura sanzionatoria particolarmente gravosa, poiché consente all’Amministrazione finanziaria di operare con ampia discrezionalità (metodo induttivo, presunzioni) e applicare sanzioni elevate. La difesa del contribuente deve quindi essere tempestiva e multiforme: innanzitutto verificare decadenza e vizi dell’atto, poi valutare la regolarizzazione tramite dichiarazione tardiva o ravvedimento (se ancora possibile), e infine preparare con cura il ricorso tributario o un accordo. Sono strumenti preziosi il ravvedimento operoso (per contenere le sanzioni) e, una volta notificato l’atto, l’accertamento con adesione (per ridurre le sanzioni in via amministrativa). È fondamentale altresì tenersi aggiornati sulle più recenti pronunce della Cassazione, che talvolta attenuano le conseguenze a favore del contribuente (ad es. sul recupero dei crediti IVA in dichiarazione omessa ). In ogni caso, la strategia difensiva deve essere studiata caso per caso, anche avvalendosi di un consulente tributario o legale specializzato.

Fonti

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41 (accertamento induttivo) e art. 43 (termine di decadenza) .
  • D.P.R. n. 633/1972, art. 5 (accertamento IVA).
  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, co.7 (definizioni di dichiarazione tardiva e omessa) .
  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 1 (sanzioni omessa dichiarazione imposte dirette) .
  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 5 (sanzioni omessa dichiarazione IVA) .
  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso) .
  • Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 10820/2023 (omessa dichiarazione – accertamento art.41) .
  • Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 26178/2024 (accertamento IRES/IRAP con presunzioni induttive) .
  • Cass. civ., ord. n. 18715/2025 (credito d’imposta in dichiarazione omessa) .
  • Cass. civ., ord. n. 16056/2021 (IMU: omessa dichiarazione con tributo versato = €50) .
  • Agenzia Entrate, Ris. 82/2020 (punto di vista Agenzia su credito in dich. omessa).

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Devi saperlo subito:

👉 l’omessa dichiarazione non equivale automaticamente a evasione,
👉 il Fisco deve comunque provare il reddito e l’imposta dovuta,
👉 moltissimi accertamenti per omessa dichiarazione sono sproporzionati, presuntivi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • quando si parla davvero di omessa dichiarazione,
  • quali errori commette spesso l’Agenzia,
  • cosa rischi concretamente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Cos’è l’Accertamento per Omessa Dichiarazione

L’accertamento per omessa dichiarazione è l’atto con cui il Fisco sostiene che:

  • la dichiarazione non è stata presentata,
  • la presentazione è avvenuta oltre i termini “tollerati”,
  • la dichiarazione è considerata giuridicamente inesistente.

Può riguardare:

  • dichiarazione dei redditi,
  • dichiarazione IVA,
  • IRAP,
  • dichiarazioni societarie.

👉 Ma non ogni irregolarità equivale a omessa dichiarazione.


Quando una Dichiarazione è Davvero “Omessa”

La dichiarazione è considerata omessa solo se:

  • non è stata presentata affatto, oppure
  • è stata presentata oltre il termine massimo previsto dalla legge.

Non è omessa se:

  • è stata presentata con errori,
  • è incompleta,
  • è infedele,
  • è stata corretta successivamente.

👉 La distinzione è fondamentale per la difesa.


Perché l’Accertamento per Omessa Dichiarazione è Così Aggressivo

Il Fisco considera l’omessa dichiarazione grave perché:

  • manca la base dichiarativa,
  • può ricorrere a metodi presuntivi,
  • applica sanzioni più elevate,
  • estende i termini di accertamento.

Il ragionamento tipico (spesso scorretto) è questo:

👉 “Se non hai dichiarato, posso stimare tutto.”

Ma attenzione:

➡️ anche in caso di omissione la stima non è libera,
➡️ il reddito deve essere dimostrato, non inventato.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti per omessa dichiarazione il Fisco contesta spesso:

  • redditi presunti,
  • ricavi stimati in modo induttivo,
  • IVA dovuta “per stima”,
  • utilizzo di parametri e presunzioni astratte,
  • sanzioni massime automatiche,
  • estensione dell’accertamento a più anni.

👉 L’assenza della dichiarazione non giustifica l’arbitrio.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti per omessa dichiarazione presentano errori gravi, tra cui:

  • applicare stime sproporzionate,
  • ignorare documenti e prove esistenti,
  • non considerare costi e deduzioni,
  • confondere omissione e evasione,
  • usare presunzioni non qualificate,
  • motivazioni generiche (“reddito presunto”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Omessa Dichiarazione ≠ Reddito Presunto Automatico

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 anche in caso di omessa dichiarazione il Fisco deve dimostrare:

  • l’esistenza del reddito,
  • l’entità reale dell’imposta,
  • la correttezza del metodo di calcolo.

Non basta dimostrare:

  • che la dichiarazione manca,
  • che l’attività esiste,
  • che ci sono flussi economici.

👉 L’imposta va provata, non presunta in modo arbitrario.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento per omessa dichiarazione è ribaltabile se:

  • la dichiarazione non era realmente omessa,
  • esistono documenti che ricostruiscono il reddito,
  • i ricavi sono stimati senza prova,
  • i costi sono ignorati ingiustamente,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • l’atto è carente di motivazione,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’omissione non annulla i diritti del contribuente.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • imposte determinate per stima,
  • sanzioni fino al 240%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • gravi danni patrimoniali e personali.

👉 Negli accertamenti per omessa dichiarazione il rischio è massimo.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Verificare se la dichiarazione è davvero omessa

È fondamentale controllare:

  • date di presentazione,
  • ricevute telematiche,
  • eventuali invii tardivi validi,
  • errori di trasmissione.

2. Ricostruire il reddito reale

La difesa efficace dimostra:

  • ricavi effettivi,
  • costi sostenuti,
  • spese deducibili,
  • IVA realmente dovuta.

📄 Prove tipiche:

  • fatture,
  • estratti conto,
  • contabilità ricostruita,
  • documentazione bancaria.

3. Contestare il metodo di accertamento

È fondamentale dimostrare che:

  • il metodo è sproporzionato,
  • le stime sono astratte,
  • il Fisco ha ignorato dati concreti.

👉 Senza metodo corretto, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • fornire subito elementi reali,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre drasticamente la pretesa.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere il patrimonio

La difesa serve a:

  • evitare esecuzioni forzate,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare beni e redditi.

7. Prevenire future omissioni

È utile:

  • regolarizzare la posizione fiscale,
  • adottare controlli interni,
  • conservare documentazione,
  • evitare nuove contestazioni.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti per omessa dichiarazione richiede competenza tributaria avanzata e capacità di ricostruzione del reddito.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento per omessa dichiarazione,
  • verifica della reale omissione,
  • ricostruzione del reddito effettivo,
  • contestazione delle stime presuntive,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione degli effetti esecutivi,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale o aziendale.

Conclusione

Un accertamento per omessa dichiarazione non è automaticamente legittimo.
Anche in caso di omissione, il Fisco deve provare il reddito e l’imposta dovuta, non stimare a piacere.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • ridurre o annullare l’accertamento,
  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • bloccare pignoramenti,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti per omessa dichiarazione, la difesa tecnica è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento per omessa dichiarazione è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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