Accertamento IVA Per Omessa Fatturazione: Come Difendersi

L’accertamento IVA per omessa fatturazione è una delle contestazioni fiscali più gravi e frequenti, perché incide direttamente sull’imposta dovuta e comporta sanzioni elevate, interessi e, nei casi più seri, profili penali.
Quando la Agenzia delle Entrate ritiene che operazioni imponibili non siano state fatturate, tende a ricostruire il volume d’affari presunto e a recuperare l’IVA come se l’incasso fosse certo e integralmente occultato.

È fondamentale chiarirlo subito:
l’omessa fatturazione deve essere provata, non presunta.

Molti accertamenti IVA di questo tipo sono contestabili o riducibili se si dimostra l’inesattezza della ricostruzione o l’assenza di un reale debito d’imposta.


Cosa si intende per omessa fatturazione

Per omessa fatturazione l’Amministrazione intende situazioni in cui:

• una prestazione o cessione imponibile non è stata fatturata
• la fattura è stata emessa con importo inferiore
• la fattura è stata emessa tardivamente e contestata come omessa
• l’operazione è documentata solo parzialmente
• manca il documento fiscale obbligatorio

Non ogni irregolarità documentale equivale a omessa fatturazione sostanziale.


Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa fatturazione

Le contestazioni nascono spesso da:

• verifiche fiscali e accessi ispettivi
• controlli sui corrispettivi telematici
• indagini bancarie
• confronti tra incassi e fatturazione
• segnalazioni di clienti o fornitori
• analisi di ricarichi e margini
• controlli incrociati su fatture elettroniche

In molti casi la fatturazione è ritenuta omessa per presunzione, non per prova diretta.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti IVA per omessa fatturazione, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• presume che ogni incasso corrisponda a operazioni imponibili
• ignora resi, sconti o annullamenti
• non considera operazioni non imponibili o esenti
• confonde incasso con esigibilità IVA
• applica sanzioni piene in modo automatico
• utilizza presunzioni non gravi o non concordanti
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento IVA per omessa fatturazione è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’operazione non è imponibile
• l’IVA non era ancora esigibile
• l’operazione non è mai avvenuta
• esistono fatture o documenti equivalenti
• l’importo è stato sovrastimato
• mancano prove dirette dell’omissione
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

L’IVA non può essere recuperata per semplice supposizione.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento IVA per omessa fatturazione deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• fatture emesse e registrate
• documenti di trasporto
• contratti e ordini
• prova di resi, sconti o annullamenti
• estratti conto e incassi tracciati
• riconciliazione tra incassi e fatturazione
• distinzione tra acconti e saldi
• prova di operazioni esenti o non imponibili
• documentazione di errori materiali
• perizie contabili

Dimostrare la reale dinamica dell’operazione è decisivo.


Omessa fatturazione e sanzioni: cosa si può contestare

Le sanzioni per omessa fatturazione sono molto elevate, ma possono essere:

• ridotte se manca il dolo
• annullate in caso di errore materiale
• ridimensionate se l’imposta è stata comunque assolta
• non applicabili se manca il danno erariale
• sproporzionate rispetto alla violazione

Anche in questo ambito vale il principio di proporzionalità.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione della ricostruzione dei ricavi
• dimostrazione dell’assenza di operazioni imponibili
• prova dell’errata quantificazione dell’IVA
• distinzione tra irregolarità formali e sostanziali
• riduzione o annullamento delle sanzioni
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico-contabili

La difesa deve colpire il metodo di ricostruzione, non solo l’importo.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento IVA per omessa fatturazione:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le operazioni contestate
• verifica se sono realmente imponibili
• ricostruisci incassi e fatturazione
• raccogli tutta la documentazione commerciale
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è decisivo per evitare che l’atto diventi definitivo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• recuperi IVA elevati
• sanzioni molto pesanti
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• possibili riflessi penali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA per omessa fatturazione, spesso annullati o ridimensionati per carenza di prova e ricostruzioni errate dell’imponibile.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA e contenzioso fiscale complesso.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare l’omessa fatturazione presunta
• dimostrare la correttezza delle operazioni
• ridurre o annullare IVA e sanzioni
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e il patrimonio
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

L’omessa fatturazione non si presume, si dimostra.
Agire subito significa impedire che una ricostruzione errata diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

L’omessa fatturazione – ovvero la mancata emissione della fattura obbligatoria per operazioni imponibili ai fini IVA – è una violazione fiscale di grande rilievo, con risvolti sia amministrativi (sanzioni pecuniarie) sia penali (ipotesi di reato tributario). Per il contribuente – professionista, impresa individuale o società – è fondamentale conoscere il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato, gli obblighi contabili, le conseguenze di una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e le possibili strategie difensive, con attenzione ai criteri di prova e alle opportunità di regolarizzazione (ravvedimento operoso). Questa guida, aggiornata a dicembre 2025 con le più recenti fonti normative e sentenze, fornisce una disamina completa dell’accertamento IVA per omessa fatturazione dal punto di vista del debitore (contribuente) e in linguaggio giuridico ma divulgativo. Sono incluse domande e risposte pratiche, tabelle riepilogative delle sanzioni, simulazioni illustrative di casi concreti (settori edilizia, commercio, consulenza), nonché riferimenti alla normativa italiana di riferimento e alle più autorevoli decisioni giurisprudenziali. Tutte le fonti utilizzate sono riportate in calce.

Quadro normativo fondamentale

L’obbligo di emettere fattura – e di annotarla nei registri IVA – è stabilito dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “decreto IVA”). In particolare, l’art. 21 del DPR 633/1972 prescrive che per ogni cessione di beni o prestazione di servizi imponibile vada emessa fattura indicando elementi essenziali (data, descrizione, corrispettivo, aliquota IVA, importi, dati delle parti, ecc.) . Dal 2019 tale obbligo si è ulteriormente rafforzato con l’adozione della fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI): una fattura non trasmessa allo SdI, quando dovuta, è considerata non emessa ai fini fiscali . Dunque, “omessa fatturazione” significa non aver emesso la fattura quando la legge lo richiedeva (o emetterla con modalità irregolari) e non averla fatta transitare tramite SdI . Accanto all’emissione esiste poi l’obbligo di registrare le fatture nei registri IVA (vendite/corrispettivi e acquisti). Il DPR 633/72 impone di annotare le fatture emesse entro 15 giorni (mese di effettuazione) e quelle ricevute entro il termine della liquidazione periodica (o comunque entro la presentazione della dichiarazione annuale IVA) .

Un contribuente può quindi commettere due tipi di omissione: l’omessa fatturazione vera e propria (mancata emissione del documento fiscale) e/o l’omessa registrazione contabile delle fatture (fatte o ricevute) . In entrambi i casi sussiste una violazione dell’obbligo legale IVA. Dal punto di vista sostanziale, l’omissione di fatture attive (vendite) è particolarmente grave perché induce tipicamente un mancato addebito dell’IVA al cliente e un mancato versamento dell’imposta, oltre a una possibile mancata dichiarazione dei ricavi, con imposte sui redditi non calcolate correttamente . Al contrario, l’omissione di registrazione di fatture passive (acquisti) può non comportare un danno erariale diretto (poiché l’IVA detraibile non dichiarata comporta un vantaggio per l’Erario) ed è considerata più “formale” . La Cassazione ha chiarito che un’omessa annotazione IVA è sanzionabile solo se comporta un concreto pregiudizio erariale o ostacola l’accertamento ; in difetto, si tratta di violazione meramente formale, non punibile.

Differenza con l’omessa dichiarazione IVA. Importante è distinguere l’omessa fatturazione/registrazione dall’omessa presentazione della dichiarazione IVA. La prima riguarda la documentazione e i registri, la seconda la dichiarazione annuale (o mensile). Il contribuente potrebbe non emettere alcune fatture ma comunque presentare la dichiarazione IVA (il che però risulterà infedele se omette imponibili); viceversa, potrebbe emettere tutte le fatture ma non presentare la dichiarazione (omissione di dichiarazione). Le conseguenze giuridiche e sanzionatorie sono diverse: l’omessa fatturazione e/o registrazione porta a sanzioni IVA specifiche, mentre l’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 471/97) comporta sanzioni particolarmente severe (vedi oltre). Spesso le condotte coesistono (mancata fattura e omessa dichiarazione), ma vanno valutate separatamente .

Fattispecie pratica: come accerta il Fisco

L’accertamento IVA relativo all’omessa fatturazione può scaturire da diverse attività di controllo: accessi, ispezioni e verifiche fiscali condotte da Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza nella sede del contribuente, controlli sulle banche dati (ad esempio confronti tra costi e ricavi, segnalazioni di anomalie, uso del redditometro), controlli incrociati tra cedenti e cessionari, riscontri esterni (denunce, controlli incrociati settore edile, etc.). Durante la verifica, i funzionari redigono un processo verbale di constatazione (PVC) e di norma redigono anche verbali giornalieri che documentano attività e accertamenti . Se emergono irregolarità, l’Ufficio emette un avviso di accertamento IVA, in cui dettaglia l’operazione imposta e i conseguenti tributi dovuti (e relative sanzioni).

Nel contenzioso tributario che segue, l’onere probatorio è di fondamentale importanza. In base alla più recente giurisprudenza della Cassazione, se l’Amministrazione contesta l’omessa fatturazione basandosi su annotazioni contabili (ad esempio passaggi tra conti “fatture da emettere” e “crediti da riscuotere”), essa ha l’onere di provare che il pagamento del corrispettivo (anche per equivalente) è effettivamente avvenuto, oppure che il contribuente ha inteso sottrarsi all’adempimento IVA . In altre parole, la semplice ricostruzione contabile della mancata emissione non basta; è necessario dimostrare l’evento di pagamento o l’elemento soggettivo del dolo. Tale prova può essere fornita anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, tenendo conto del tempo trascorso dall’esecuzione dell’operazione e dell’interesse del prestatore a riscuotere rapidamente (diritto di detrazione del cliente) . La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che “in materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’omessa fatturazione… ha l’onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento… è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intendeva sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturazione…” . Questa pronuncia (Cass. n. 10693/2025) è di recente pubblicazione e trova conferma anche in commenti professionali .

Esecuzione del servizio e timing di fatturazione. Nel caso di prestazioni di servizi, la Cassazione ha chiarito che il fatto generatore dell’IVA e l’obbligo di fatturazione coincidono con l’esecuzione materiale del servizio, mentre il pagamento del corrispettivo costituisce soltanto il momento di esigibilità dell’imposta (e l’ultimo termine per emettere la fattura) . Ciò significa che, per il contribuente prestatore di servizi, l’obbligo di emettere fattura sorge all’atto dell’esecuzione del servizio, anche se il cliente non ha pagato (art. 6, co. 3 DPR 633/72 interpretato alla luce dell’UE). Il pagamento non condiziona la nascita dell’obbligo, ma ne determina semplicemente il termine di ultimazione . In pratica, il contribuente può regolarmente emettere fattura anche dopo (fino al momento del versamento) e tempestivamente registrare l’IVA; in mancanza di pagamento, resta comunque il dovere dell’adempimento. Tuttavia, come detto, in caso di contestazione d’omessa fatturazione basata sul fatto che non vi sia pagamento, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto incasso o il dolo.

Sanzioni amministrative IVA

La violazione dell’obbligo di fatturazione/registrazione comporta sanzioni amministrative a carico del contribuente, regolamentate principalmente dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni tributarie). In particolare:

  • Art. 6, co. 1 e 4, D.Lgs. 471/97 – Omessa (o tardiva, o errata) fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione è pari al 90%-180% dell’imposta relativa alle operazioni non documentate o non annotate, con un minimo di € 500 per ciascun documento . La percentuale varia da un minimo del 90% al massimo del 180% a seconda delle circostanze (ad esempio se l’atto è contestuale a omessa dichiarazione). In pratica, se un contribuente non emette fatture per operazioni imponibili, l’Agenzia può applicare una sanzione pari al 90% della relativa IVA evasa, elevabile fino al 180% nei casi aggravati.
  • Art. 11, co. 2‑ter, D.Lgs. 471/97 – Omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (se dovute). Sanzione fissa da € 500 a € 2.000 per ciascuna comunicazione omessa . Di solito rilevante se il contribuente non ha trasmesso i dati delle liquidazioni (le nuove comunicazioni trimestrali/annualizzati dell’IVA).
  • Art. 13, D.Lgs. 471/97 – Omesso versamento dell’IVA dovuta, se conseguente all’omessa fatturazione (cioè quando, a seguito della mancata fattura, non è stato versato l’IVA). In tal caso si applica la sanzione del 30% dell’imposta non versata .
  • Art. 5, D.Lgs. 471/97 – Omessa presentazione della dichiarazione IVA. Se l’omessa fatturazione comporta che il contribuente non presenti affatto la dichiarazione annuale, è prevista una sanzione del 120%-240% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 250 . Se invece il contribuente presenta la dichiarazione tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione fissa di € 250 (o €200 per soggetti minori), altrimenti (oltre 90 giorni) scatta la percentuale come sopra.

Per chiarezza, la tabella seguente riassume le principali violazioni e sanzioni civili applicabili (esemplificative):

ViolazioneRiferimento normativoSanzione (range)Minimo
Omessa fatturazione (e registrazione)D.Lgs. 471/97, art. 6, co.1 e 490%–180% dell’IVA evasa500 € per doc.
Omessa comunicazione liquidazioni IVAD.Lgs. 471/97, art. 11, co.2-ter€ 500 – € 2.000 per comunicazione500 €
Omesso versamento IVAD.Lgs. 471/97, art. 1330% dell’IVA non versata
Omessa presentazione dichiarazione IVAD.Lgs. 471/97, art. 5120%–240% dell’IVA dovuta250 €
Mancata tenuta/conservazione scritture (IVA)D.Lgs. 471/97, art. 9€1.000 – €8.0001.000 €

Questi importi di base possono essere diminuiti in caso di ravvedimento operoso (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472), se il contribuente corregge spontaneamente l’errore prima di qualsiasi verifica (riduzione fino a 1/6 del minimo per sanatoria tempestiva) o in sede di dichiarazione successiva, come indicato dalle norme del ravvedimento. Ad esempio, l’art. 13, D.Lgs. 472/97 consente di ridurre la sanzione di omessa fatturazione a 1/6 del minimo se il contribuente versa IVA e presentazione tardiva (entro i termini di ravvedimento “breve”). Tuttavia, se l’atto di accertamento è già notificato, il ravvedimento non è più applicabile.

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione emettendo le fatture mancanti e integrando le dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate ha fornito in una recente risposta (interpello n. 450/2023) indicazioni operative precise: per ciascun periodo d’imposta interessato si dovrebbe (1) emettere le fatture trascurate, indicando come data di emissione quella in cui si procede alla trasmissione elettronica e come data dell’operazione quella dell’incasso (il “data fattura” ex art. 1 co. 3 D.Lgs. 5/2015) ; (2) comunicare i dati delle liquidazioni IVA periodiche omesse (salvo regolarizzare in dichiarazione); (3) presentare la dichiarazione IVA tardiva e versare l’imposta dovuta più interessi . A seguito, si applicheranno le sanzioni dell’art. 6, 11, 13, 5 del D.Lgs. 471/97 viste sopra , riducibili solo nella misura consentita dal ravvedimento se operato prima di accertamento.

Aspetti penali

L’omessa fatturazione in sé non è reato autonomo nel codice penale tributario (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), ma può integrare condotte penalmente rilevanti in determinati casi. Come chiarito di recente, “non esiste un ‘reato di omessa fatturazione’”: i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 sono legati principalmente alle dichiarazioni infedeli o omesse (artt. 5, 4 D.Lgs. 74/2000) o a specifiche condotte fraudolente (fatture false, occultamento contabilità). Di conseguenza, il fatto di non emettere fatture assume rilevanza penale solo quando determina una dichiarazione annuale infedele o omessa (o una frode alle imposte) . Ad esempio, la norma punisce l’omessa dichiarazione IVA (art. 5 D.Lgs. 74/2000) con reclusione da 2 a 5 anni quando l’IVA evasa superi 50.000 euro . Se l’omessa fatturazione genera un’evasione inferiore, resta illecito amministrativo. Invece, se la mancata fattura sfocia in una mancata presentazione della dichiarazione IVA, la condotta configura il reato di omessa dichiarazione (salva la presentazione tardiva entro 90 giorni che estingue il reato, come previsto dalla riforma 2023). È stato ribadito che “la mancata emissione di fatture in sé non è prevista come reato specifico nel D.Lgs. 74/2000” : i reati si concretizzano solo con la violazione della dichiarazione o altre false scritture.

Tra i reati tributari collegabili a situazioni di omessa fatturazione figurano:

  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) – come detto, se l’omessa fatturazione è accompagnata dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA (o dei redditi) e l’IVA evasa supera €50.000, si commette un reato penale. La pena è reclusione da 2 a 5 anni . Se invece l’evasione è sotto soglia (ad es. €30.000), rimane solo la sanzione amministrativa . Attenzione: se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni di ritardo, l’art. 5, co. 4-bis, D.Lgs. 74/2000 rende non punibile il fatto (sanzione amministrativa ridotta) . Quindi, chi “dimentica” la dichiarazione ma la presenta entro il termine breve, evita il reato penale.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) – è una forma aggravata di dichiarazione infedele, con reclusione da 3 a 8 anni. Si configura se, per occultare l’omessa fatturazione, il contribuente ricorre a mezzi fraudolenti (doppie scritture, contabilità parallela nascosta, distruzione di documenti, fatture false, ecc.) . Ad esempio, nei casi di evasione sistematica con contabilità irreale, gli accertamenti possono contestare questo reato più grave (soprattutto se l’imposta evasa supera soglie elevanti, es. 30.000€ o 100.000€).
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) o utilizzo di tali fatture (art. 2) – si tratta del reato opposto all’omessa fatturazione: chi emette fatture false agevola l’evasione altrui. Può emergere se il contribuente che omette fatture le sostituisce con altre false o intestate a soggetti fittizi (società cartiere). Questi reati sono puniti severamente (fino a 8 anni di reclusione per evasione oltre 100.000€, con riforme inasprite negli anni recenti) .
  • Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) – chi sottrae all’ispezione le scritture obbligatorie al fine di ostacolare l’accertamento (es. non predisporre registri IVA o distruggerli prima del controllo) è punito con reclusione da 3 a 7 anni . Ad esempio, un contribuente che non tiene alcuna documentazione contabile o la distrugge incorre in questo reato (senza soglia di imposta).
  • Omesso versamento dell’IVA (art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000) – se il contribuente emette fattura ma non versa l’IVA dichiarata per importi superiori a €250.000, scatta il reato di omesso versamento (fino a 2 anni di reclusione). Di solito ciò si verifica quando si evadono imposte tramite omissione dei versamenti dopo aver dichiarato. Non rientra tecnicamente nelle ipotesi classiche di omessa fatturazione, ma può coesistere se le fatture vengono emesse tardivamente o trazionate solo in parte.

In sintesi, dal punto di vista del debitore, l’aspetto cruciale è che il mero non avere emesso fatture non comporta automaticamente un processo penale: vi deve essere una concreta evasione o frode che superi le soglie di legge. In mancanza di soglie superate, permane la responsabilità amministrativa (sanzioni). Ad esempio, come ricorda una fonte legale aggiornata: “l’omessa registrazione in sé non è reato ma genera sanzioni amministrative (90% dell’IVA evasa) … l’omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) è reato se l’IVA evasa > 50.000€” .

Va evidenziato che anche il pagamento integrale delle imposte non estingue automaticamente i reati tributari dichiarativi più gravi (omessa/infedele dichiarazione): il legislatore ha escluso l’automaticità dell’estinzione tramite pagamento (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) per questi reati . Pertanto, se il contribuente si trova sotto inchiesta penale per dichiarazione infedele o omessa, il ravvedimento e il pagamento degli importi evasi non interrompono il procedimento penale, se già avviato. Restano tuttavia attenuanti (pagamento integrale prima o dopo l’azione penale può ridurre la pena e aumentare la probabilità di riti abbreviati o patteggiamenti). Comunque, la difesa penale prevede tutele specifiche (memorie difensive, interrogatori, prove di buona fede, ecc.).

Difesa in sede contenziosa: strategie del contribuente

Nel contenzioso tributario (Commissioni tributarie provinciali e regionali, con possibile ricorso in Cassazione), il contribuente ha varie possibilità di difesa:

  • Contestare l’onere della prova: come visto, l’Ufficio deve dimostrare il pagamento o il dolo dell’omissione . Si può far leva sulla giurisprudenza che richiede elementi certi (gravi, precisi e concordanti) per contestare una fattura mancante. Se ad esempio non vi è documentazione di incasso, il contribuente può obiettare che il pagamento non è avvenuto e quindi non sussisteva ancora l’obbligo di emissione (per i servizi) . Oppure può dimostrare che la fattura non è stata emessa per mero errore formale o di contabilità e non per dolo: ad esempio conservando estratti conto che indicano la contestualità delle operazioni.
  • Verificare la competenza dell’accertamento: il contribuente può sollevare vizi formali dell’atto di accertamento (difetto di motivazione, tardività, decadenza) , oppure contestare la quantificazione stessa dell’IVA evasa, mostrando che magari la contabilità interna provava già l’avvenuto obbligo o i ragionevoli dubbi sulla base imponibile. Ad esempio, può far valere che in alcuni settori (edilizia, servizi alla pubblica amministrazione) esistono regole particolari (es. IVA su appalti integrati, esenzioni, reverse charge) che possono modificare la base imponibile.
  • Richiedere una consulenza perizie contabili: in un contesto di omessa fatturazione complessa, può essere utile produrre perizie contabili o consulenze di esperti che ricostruiscano i fatti o certificano il diritto di emissione tardiva. Ad esempio, un consulente tecnico può esaminare i flussi finanziari per mostrare l’assenza di incassi contestati.
  • Valutare l’ipotesi di ravvedimento antesignano: se l’Ufficio non ha ancora notificato l’avviso di accertamento, è sempre possibile regolarizzare spontaneamente la posizione tramite ravvedimento operoso (emissione spontanea delle fatture, correzione delle liquidazioni e dichiarazione integrativa) per evitare sanzioni gravi. A volte, anche dopo l’inizio della verifica, si procede all’autodenuncia e ravvedimento (previa consultazione legale) per contenere le sanzioni all’1/6 del minimo e evitare danni maggiori. È noto, comunque, che il ravvedimento dilazionato dopo l’avviso di accertamento non abbatte il contenzioso, ma può farsi valere in fase penale come attenuante.

Dal punto di vista difensivo, assume rilievo anche l’interesse del contribuente a documentare il flusso temporale delle operazioni: ad esempio conservare prova dell’invio di solleciti di pagamento al cliente, corrispondenza commerciale, estratti conto, contratti di appalto. Tali elementi possono corroborare l’assenza di incassi (e dunque delliceità dell’obbligo). Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione, “l’interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo” è un indizio da valutare dall’Amministrazione : in altre parole, il giudice può chiedersi perché un’impresa, avendo già realizzato un servizio, non invii fattura al primo importo percepito. Se il contribuente dimostra che il mancato pagamento è prolungato, ciò rafforza la tesi della non volontà fraudolenta.

Un ulteriore profilo difensivo è il rispetto delle previsioni di scambio di informazioni fra cedente e cessionario. Dal 2019 il legislatore ha imposto al committente acquirente di costituire prova delle fatture ricevute e di regolarizzare entro 4 mesi le fatture mancanti (art. 6, co. 8-bis D.Lgs. 471/97). Il contribuente cedente può chiedere all’ufficio di verificare se il cliente/cessionario ha regolarizzato (autofattura) l’operazione. Se il cliente non svolgeva alcuna attività o ha già corretto in via amministrativa la propria posizione, questo può essere argomentazione difensiva (a volte il cliente paga in nero e il cedente ne è inconsapevole).

Settori specifici

In alcuni settori l’omessa fatturazione assume particolari connotazioni:

  • Edilizia e lavori pubblici: le imprese edili devono spesso emettere fatture riferite a pagamenti anticipati, acconti o contratti di appalto soggetti a normative speciali (IVA agevolata su ristrutturazioni, split payment per PA, ecc.). Un caso tipico è l’omessa fatturazione degli “acconti” percepiti prima della realizzazione dell’opera. In passato vi era controversia se l’acconto su lavori pubblici fosse esente. Attualmente la regola è che su acconti e corrispettivi va emessa fattura regolare. L’omissione può essere considerata grave perché l’IVA sull’acconto comunque deve essere assolta (di solito per contabilità ordinaria a credito). Inoltre, in edilizia l’obbligo di emissione fattura sorge al momento del pagamento (contrariamente ai servizi generici) secondo l’art. 6, co. 3, DPR 633/72 (se si tratta di prestazione di servizi). In pratica, se una ditta edile riceve un acconto da una PA, deve emettere fattura non appena l’acconto è esigibile. Se non lo fa, l’Erario potrebbe contestare evasione. Per difendersi, l’impresa deve poter dimostrare che non ha incassato effettivamente l’importo prima del termine di fatturazione.
    Simulazione: l’Impresa Edile Alfa srl riceve un acconto di 10.000€ (IVA 22% compresa) da un Comune per lavori pubblici. Nei libri, viene annotato come “anticipo da fatturare”. Se Alfa non emette fattura entro la fine del mese dell’acconto, l’Agenzia potrebbe calcolare IVA di €1.803 (22/122 di 10.000) da esigere con sanzione al 90% pari a €1.623 (min 500). Se invece Alfa emette fattura immediatamente dopo l’incasso, l’imposta risulta già versata (no omissione). Pertanto, l’effettivo incasso (versamento conto corrente) e la tempestiva emissione sono elementi chiave. La difesa può sostenere che, se non c’è prova del pagamento, l’obbligo può essere stato considerato ancora non sorto (in linea con Cass. 10693/2025 per i servizi) .
  • Commercio al dettaglio: i commercianti devono certificare i corrispettivi giornalieri mediante scontrini o ricevute fiscali; l’emissione di fattura (su richiesta di un soggetto passivo IVA) segue la regola generale (entro 15 giorni). Un commerciante che effettua una vendita imponibile a un altro soggetto IVA e non emette fattura rischia sanzioni e può vedere contestata la base imponibile. Per esempio, nel caso di pagamento con carta aziendale, se il cedente non emette fattura ma rilascia solo scontrino, l’ufficio potrebbe calcolare l’imposta dovuta. Inoltre, se il commerciante (ammesso alla fatturazione elettronica) non invia lo scontrino al Sistema di incassi, la fattura elettronica sostitutiva potrebbe essere richiesta dal cliente. Quindi per difendersi è utile dimostrare la prassi contabile e l’effettivo pagamento ricevuto (ad esempio tramite POS) e, se possibile, emettere autofattura. Talvolta in commercio si verifica la contestazione dell’IVA non fatturata perché il cliente (cessionario) non l’ha versata, con conseguenti accertamenti. In molti casi, se il commerciante utilizza correttamente lo scontrino, la fattura richiesta entro 15 giorni è dovuta e non la si può omettere.
  • Servizi professionali e consulenza: rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi soggette alla regola dell’art. 6, co. 3, DPR 633/72 (fatturare al pagamento). Ad esempio, un commercialista, avvocato o consulente freelance può emettere fattura entro il termine di liquidazione IVA ma, secondo recente giurisprudenza, andrebbe preferibilmente emessa all’esecuzione del servizio (o al ricevimento del pagamento) . Se il professionista fornisce una consulenza a un altro soggetto IVA e la fattura non viene emessa, il cliente può essere sanzionato per omesso ricevimento (art. 6, co.8-bis D.Lgs. 471/97). Il professionista, a sua difesa, può mostrare prove del rapporto (contratto, parcelle inviate ma non pagate, email) per giustificare il ritardo e contestare eventuali contestazioni di dolo. Inoltre, molti professionisti lavorano in regime forfettario (IVA non applicata): in questo caso non esiste obbligo di fatturare con IVA (e i loro servizi non generano imposta), tuttavia se forniscono servizi a clienti soggetti passivi IVA strani (non residenti) potrebbero avere obblighi particolari (es. istruzioni su reverse charge). In linea generale, la questione della fatturazione dei professionisti segue le stesse regole degli altri servizi, con il carico probatorio sull’Amministrazione per il pagamento .

Domande frequenti (Q&A)

D1. Che cosa succede se mi dimentico di emettere una fattura elettronica obbligatoria?
Se la fattura era dovuta (operazione imponibile a soggetti IVA), l’omissione costituisce una violazione IVA. L’Agenzia delle Entrate potrà notificarle un accertamento, chiedere l’IVA dovuta e comminare sanzioni fino al 90% o 180% dell’imposta non fatturata . Dal punto di vista penale, la sola mancata fattura non è reato a meno che non rientri in una omessa dichiarazione infedele/omessa con soglie superate .

D2. Posso regolarizzare prima di essere scoperto?
Sì, è possibile emettere le fatture mancanti e dichiarare l’imposta tramite ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97). Occorre corrispondere l’IVA dovuta e una sanzione ridotta. Ad esempio, se la violazione si regolarizza entro 30 giorni, la sanzione per omessa fatturazione può essere ridotta a 1/9 del minimo (c. c. 13-bis D.Lgs. 472/97). Tuttavia, se l’accertamento è già in corso o notificato, il ravvedimento può essere fatto solo per il tributo, non per le sanzioni già certe. L’Agenzia ha spiegato come regolarizzare: emettere le fatture omesse (con data operazione giorno d’incasso) e presentare dichiarazioni integrative . In caso di ravvedimento prima dell’avviso, le sanzioni dovute vengono alleggerite.

D3. Quali sanzioni rischio per omessa fatturazione?
Dal lato amministrativo: art. 6 D.Lgs. 471/97 prevede la sanzione del 90%-180% dell’IVA non fatturata, con minimo €500 per documento . Inoltre, se con la fattura mancante non si sono versati IVA o presentate dichiarazioni, scattano ulteriori sanzioni (es. art. 13 per versamento omesso 30%, art. 5 per dichiarazione omessa 120%) . Una tabella riepiloga l’entità di tali sanzioni:

ViolazioneSanzione (principale)
Omessa fatturazione/registrazione90%–180% dell’IVA omessa (min 500€)
Omessa comunicazione liquidazioni500–2.000€ per omissione
Omesso versamento IVA30% dell’IVA non versata
Omessa presentazione dichiarazione IVA120%–240% dell’imposta (min 250€)

D4. E’ reato non emettere fattura?
Non c’è un “reato di omessa fatturazione” specifico . Il mero non emettere fattura non è punito penalmente. Si configura un reato penale tributario (dichiarazione infedele/omessa) solo se l’omissione ha determinato una dichiarazione infedele/omessa con importi superiori alle soglie (in genere oltre €50.000 di imposta evasa) . Ad esempio, se lei omette fatture per pochi migliaia di euro di IVA, pagherà sanzioni amministrative ma non rischia il carcere. Se invece l’IVA evasa supera €50.000, l’omissione della dichiarazione diventa reato (2-5 anni di reclusione) . La presentazione della dichiarazione entro 90 giorni esclude il reato (si applica solo l’illecito amministrativo) .

D5. Cosa deve dimostrare l’Agenzia per contestare l’omessa fatturazione?
L’Agenzia deve provare che il servizio è stato eseguito e che il corrispettivo è stato ricevuto, oppure che il contribuente ha volontariamente cercato di eludere l’obbligo fiscale. In particolare, non bastano semplici annotazioni contabili: si richiedono prove di pagamento (o indizi gravi quali email di incarico, documenti di trasporto, contratti) o presunzioni che il contribuente perseguiva l’evasione . In base alla Cassazione 2025, “spetta all’Amministrazione finanziaria… provare… che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intendeva sottrarsi all’adempimento…” . In mancanza di tale prova, l’onere della prova grava sull’ufficio e l’accertamento può essere annullato.

D6. Posso opporre il ravvedimento operoso per evitare le sanzioni?
Sì, se agisce spontaneamente e rapidamente. Il ravvedimento operoso consente di correggere le omissioni pagando IVA + sanzioni in misura ridotta, prima che l’accertamento sia definitivo . Le regole del ravvedimento (D.Lgs. 472/97) variano in base ai tempi: dal 1/6 al 1/15 del minimo se si interpone entro un anno, e fino a metà se oltre. Tuttavia, se l’avviso è già notificato, non si può più ravvedere le sanzioni contestate (solo versare il tributo e gli interessi). È opportuno quindi effettuare l’autodenuncia non appena scoperto l’errore.

D7. Quali documenti devo conservare per difendermi?
È consigliabile conservare contratti, ordini, prove d’ordine, email di conferma incarico, estratti conto bancari, buste paga di dipendenti che attestino il lavoro eseguito, ogni documento che attesti l’avvenuta prestazione o consegna di beni. Questi dati aiutano a dimostrare l’esecuzione dell’operazione e lo stato di pagamento. Inoltre, conservare copie delle fatture (anche quelle non trasmesse per errore) fa emergere la buona fede. Se il cliente era tenuto a fornire dati, anche la documentazione inviata al SdI (es. PEC ricevuta di accettazione del file) può essere utile.

D8. Cosa rischio se non emetto fattura a un soggetto estero o un consumatore finale?
Se il cliente è un consumatore finale (non soggetto IVA) in genere il fornitore è obbligato a certificare il corrispettivo (es. scontrino), non la fattura. L’assenza di scontrino può comportare altre sanzioni (art. 6 comma 3 DPR 445/1997, ora D.Lgs. 127/2015, fino al 90% dell’imponibile, min. 500€). Se il cliente è un soggetto non residente ma passivo IVA, l’obbligo di fattura permane (a meno di regole di territorialità). In pratica, non emettere fattura a clienti internazionali può violare le norme UE, ma ogni caso va valutato. In genere, in mancanza di fattura, il contribuente può comunque autoliquidare l’imposta dovuta in base ai corrispettivi (art. 7‑ter, DPR 633/72) e sanare la posizione.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Sanzioni amministrative per omessa fatturazione (riassunto)

ViolazioneRiferimento normativoSanzione prevista
Omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibiliD.Lgs. 471/97, art. 6, cc. 1 e 490%-180% dell’IVA omessa (min. 500 € per documento)
Omessa comunicazione dati liquidazioni IVAD.Lgs. 471/97, art. 11, co. 2‑ter€500‑€2000 per ciascuna comunicazione
Omesso versamento IVA dovuta (a seguito di omessa fatturazione)D.Lgs. 471/97, art. 1330% dell’importo non versato
Omessa presentazione dichiarazione IVAD.Lgs. 471/97, art. 5120%-240% dell’IVA dovuta (min. 250 €)
Mancata tenuta o conservazione scritture contabili IVAD.Lgs. 471/97, art. 91.000€–8.000€

Tabella 2 – Principali reati tributari collegati (D.Lgs. 74/2000)

Reato (D.Lgs. 74/2000)Condotta tipicaSoglia IVA evasaPena
Omessa dichiarazione IVA (art. 5)Non presentare dichiarazione IVA di un periodo d’imposta> €50.0002–5 anni reclusione (se <50k, no reato)
Dichiarazione infedele (art. 4)Presentare dichiarazione IVA con imponibile inferiore al reale> €50.0006 mesi–2 anni (per IVA) secondo art.4
Dichiarazione fraudolenta (art. 3)Dichiarazione falsa o fraudolenta (es. doppie scritture)> €30.000 (circa)3–8 anni reclusione
Fatture false (art. 8, art. 2)Emissione o uso di fatture o ricevute per operazioni inesistenti4–8 anni (per operazioni >100k€)
Occultamento scritture (art. 10)Non tenere o distruggere scritture contabili obbligatorie3–7 anni reclusione
Omesso versamento IVA (art. 10‑ter)Non versare IVA dichiarata superiore a soglia> €250.000Fino a 2 anni reclusione

Simulazioni pratiche

  1. Impresa edile – fatture omesse e ravvedimento
    Caso: La Edilizia Srl esegue un appalto pubblico per 100.000 €. Riceve un acconto di 30.000 € (corrispettivo) il 10/2025. Emana la fattura solo a pagamento ricevuto il 2/2026. Nel frattempo, non ha dichiarato l’IVA relativa al 10/2025.
    Analisi: Secondo il DPR 633/72, per prestazioni di servizi la fattura si considera dovuta all’esecuzione (art.6, co.3) . Qui l’esecuzione coincide con il versamento del corrispettivo del 10/2025, quindi l’IVA (22% di 30.000 = 6.600 €) era dovuta nel 10/2025. L’impresa non l’ha versata né dichiarata in tale anno. L’Agenzia può applicare su questi 6.600 € di IVA il 90% (sanzione di 5.940 €, min 500€) e considerare omessa dichiarazione nel 2025 (se la dichiarazione è saltata o infedele) .
    Rimedio: Se Edilizia Srl si rende conto dell’errore nel 2026, può ravvedersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza della dichiarazione 2025 (ossia entro metà 2026) riducendo le sanzioni (art. 13 D.Lgs. 472/97) e presentando dichiarazione integrativa . Dovrà comunque versare IVA 6.600 € con interessi e una sanzione minima pari a 500 € (ridotta per ravvedimento). Se invece l’avviso è già notificato, dovrà difendersi in giudizio opponendo che la fatturazione è stata fatta al più presto e cercando di dimostrare l’assenza di dolo (ad es. consegnando i contratti).
  2. Negozio di vendita – mancata fattura
    Caso: La Cartoleria XYZ vende €1.000 di merci a un professionista con P.IVA. Il cliente non richiede la fattura e la riceve solo uno scontrino. A fine anno, l’Agenzia scopre l’operazione (dati POS) e contesta l’IVA (€200) non fatturata.
    Analisi: La legge prevede che il cedente emetta fattura su richiesta del cliente entro 15 giorni dall’operazione (art. 22 DPR 633/72). Non farlo viola l’art. 6 D.Lgs. 471/97. L’Agenzia può calcolare €200 di IVA dovuta e sanzionare al 90% (€180), min €500 .
    Difesa: Il negoziante può sostenere che il corrispettivo è stato correttamente documentato tramite scontrino e che non esiste dolo: ha agito in buona fede in assenza di richiesta del cliente. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la richiesta del cliente è irrilevante per il calcolo dell’obbligo fiscale (la norma impone la fattura a prescindere dalla richiesta) . Il conflitto sarà sull’ammontare della sanzione: si può invocare la minima (500 € per documento) anziché calcolare il 90%, dato che 90% di 200 € sarebbe inferiore al minimo.
  3. Consulente – servizio non incassato
    Caso: Il commercialista Mario Rossi presta consulenza a un’azienda nel 2024. L’azienda non paga entro l’anno e non si presenta a regolare il debito nel 2025. A marzo 2025, dopo regolarizzazione, Mario emette fattura con data dell’operazione fissata al pagamento (uscita di cassa dell’azienda) e la comunica in dichiarazione IVA. L’ufficio contesta che la fattura andava emessa nel 2024.
    Analisi: Secondo Cass. 10693/2025, l’obbligo è nato a effettiva esecuzione (fine consulenza) nel 2024, anche se il pagamento è avvenuto dopo . L’Amministrazione può dire che Mario doveva fatturare nel 2024, indipendentemente dal pagamento. Tuttavia, dovrà provarlo: l’onere di provare pagamento o dolo spetta all’Erario . Se Mario dimostra che l’azienda non ha pagato nulla in quel periodo (esibendo estratti conto, solleciti di pagamento), può sostenere di non aver tratto vantaggio dall’irregolarità.
    Esito probabile: In linea con la giurisprudenza citata, una Commissione tributaria potrebbe concedere a Mario il beneficio del dubbio, considerando l’assenza di incassi come possibile giustificazione. Al massimo si applicherà la sanzione minima del 90% di IVA (22% di importo fatturato tardivamente) perché comunque è stato tardivo l’adempimento.

Queste simulazioni mostrano come gli effetti finanziari e sanzionatori varino in base al contesto specifico (settore, importi, tempi). Il contribuente deve sempre tenere documenti certi del fatto generatore e dell’eventuale pagamento.

Conclusioni

L’omessa fatturazione IVA è un tema complesso che coinvolge norme tributarie, contabili e penali. Questa guida ha esaminato i principali aspetti necessari al contribuente per capire come difendersi in caso di accertamento. Gli elementi chiave da ricordare sono: (1) il quadro normativo dettato dal DPR 633/72 (obblighi di fattura/registrazione) e dal D.Lgs. 471/97 (sanzioni IVA); (2) la differenza tra omissione formale e violazione sostanziale; (3) il nuovo orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato alcune difese tradizionali, ponendo l’onere della prova sull’amministrazione finanziaria circa il pagamento ; (4) il distinguo tra responsabilità amministrativa e penale (la mancata fattura non è un reato autonomo, ma può comportare reati tributari gravi se associata a dichiarazioni infedeli con soglie significative) ; (5) le possibilità di ravvedimento e regolarizzazione spontanea per minimizzare le sanzioni.

Affinché il contribuente minimizzi i rischi, è fondamentale mantenere una contabilità trasparente e tempestiva, conservare tutte le prove di esecuzione delle operazioni e di eventuali pagamenti, e rivolgersi prontamente a un professionista per analizzare le contestazioni fiscali. Nel contenzioso, si raccomanda di contestare fin da subito eventuali carenze di prova dell’Amministrazione e, se possibile, di adire alla Commissione Tributaria regionale prima di ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione, tenendo conto che le pronunce più aggiornate (come la Cass. n. 10693/2025) giocano a favore del contribuente nell’applicare rigorosamente il principio di legalità e della prova certa.

Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa IVA e sanzioni: DPR 633/1972 (art. 6, art. 21); D.Lgs. 471/1997 (art. 6, 9, 11, 13, 5); D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, artt. 3‑5, 8‑10‑ter); D.Lgs. 127/2015 (scontrini e obblighi affini); Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 12).

Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 21 aprile 2016, n. 8059; Cass. 23 aprile 2025, n. 10693; Cass. 22 giugno 2018, n. 16533; Cass. 17 marzo 2023, ord. 7897; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1468; CTR varie.

Fonti interpretative ufficiali: Risposta AE n. 450/2023; Risoluzioni AE n. 104/E/2017; Circolari Agenzia delle Entrate; Commissione Tributaria Regionale Lombardia.

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Hai ricevuto un accertamento IVA per omessa fatturazione perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che alcune operazioni non siano state fatturate?
Ti contestano IVA non versata, applicando sanzioni molto elevate e interessi, come se l’assenza della fattura fosse automaticamente evasione?
Temi che errori operativi, contestazioni su corrispettivi o ricostruzioni presuntive vengano trasformati in un debito fiscale pesantissimo?

Devi saperlo subito:

👉 l’omessa fatturazione non si presume automaticamente,
👉 il Fisco deve provare l’esistenza dell’operazione imponibile,
👉 moltissimi accertamenti IVA per omessa fatturazione sono presuntivi, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • quando si parla davvero di omessa fatturazione,
  • quali errori commette spesso l’Agenzia,
  • cosa rischi concretamente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Cos’è l’Accertamento IVA per Omessa Fatturazione

L’accertamento per omessa fatturazione è l’atto con cui il Fisco sostiene che:

  • una o più operazioni imponibili sono state effettuate,
  • non è stata emessa la fattura nei termini,
  • l’IVA non è stata addebitata o versata,
  • esiste un maggior debito d’imposta.

Può riguardare:

  • prestazioni di servizi,
  • cessioni di beni,
  • corrispettivi non certificati,
  • operazioni ricostruite in via induttiva.

👉 Il punto centrale è sempre la prova dell’operazione imponibile.


Quando un’Operazione è Davvero “Non Fatturata”

Si parla di omessa fatturazione solo se:

  • l’operazione è effettivamente avvenuta,
  • era imponibile IVA,
  • sussisteva l’obbligo di emissione della fattura,
  • la fattura non è stata emessa o è stata emessa fuori termine.

Non è omessa fatturazione se:

  • l’operazione non è mai avvenuta,
  • era esente o fuori campo IVA,
  • è stata correttamente certificata con corrispettivi,
  • la fattura è stata emessa con errori formali,
  • esistono contestazioni sull’an o sul quantum.

👉 La qualificazione giuridica è decisiva per la difesa.


Perché il Fisco Contesta l’Omessa Fatturazione

Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):

👉 “Se non c’è fattura, allora l’operazione è in nero.”

Questo approccio ignora che:

  • la fattura non crea l’operazione,
  • l’operazione deve essere provata prima,
  • l’IVA è un’imposta neutrale, non punitiva.

👉 L’assenza della fattura non prova da sola l’evasione.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti IVA per omessa fatturazione il Fisco contesta spesso:

  • operazioni ricostruite da indagini bancarie,
  • corrispettivi presunti,
  • differenze tra incassi e fatture,
  • utilizzo di presunzioni statistiche,
  • ricostruzioni su margini e ricarichi,
  • estensione delle contestazioni a più periodi.

👉 Molte contestazioni si basano su stime e non su fatti certi.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • presumere l’operazione dalla sola movimentazione bancaria,
  • non dimostrare l’effettiva cessione o prestazione,
  • ignorare la natura non imponibile di alcune operazioni,
  • confondere errori formali con omissioni sostanziali,
  • applicare sanzioni massime in automatico,
  • utilizzare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • motivazioni generiche (“omessa fatturazione”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Omessa Fatturazione ≠ IVA Dovuta Automaticamente

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • l’operazione imponibile è avvenuta,
  • il corrispettivo è stato incassato o dovuto,
  • l’IVA era effettivamente esigibile.

Non basta dimostrare:

  • che manca una fattura,
  • che esistono incassi,
  • che i conti “non tornano”.

👉 L’IVA va provata sull’operazione, non presunta dall’assenza del documento.


Quando l’Accertamento IVA è ILLEGITTIMO

L’accertamento per omessa fatturazione è ribaltabile se:

  • l’operazione non è dimostrata,
  • l’operazione non era imponibile IVA,
  • l’IVA è già stata assolta in altro modo,
  • l’importo è stimato senza prova,
  • le presunzioni non sono qualificate,
  • il metodo di ricostruzione è sproporzionato,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 Senza prova dell’operazione, l’accertamento crolla.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi IVA molto elevati,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi pesanti,
  • accertamenti esecutivi,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • gravi danni alla liquidità aziendale,
  • riflessi anche penali nei casi più gravi.

👉 Negli accertamenti per omessa fatturazione il rischio è altissimo.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Contestare l’esistenza dell’operazione imponibile

È fondamentale dimostrare:

  • che l’operazione non è avvenuta oppure
  • che è avvenuta in modo diverso da quanto contestato.

2. Dimostrare la corretta qualificazione IVA

La difesa efficace dimostra:

  • operazioni esenti o fuori campo,
  • applicazione corretta del regime IVA,
  • inesigibilità dell’imposta.

📄 Prove tipiche:

  • contratti,
  • documentazione commerciale,
  • corrispondenza,
  • registrazioni contabili,
  • documenti bancari.

3. Smontare la ricostruzione presuntiva

È fondamentale dimostrare che:

  • le stime sono astratte,
  • i ricarichi sono irrealistici,
  • manca un nesso tra incasso e operazione.

👉 Senza nesso, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire subito la posizione,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre o annullare la pretesa.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’attività

La difesa serve a:

  • evitare esborsi indebiti,
  • ridurre sanzioni e interessi,
  • tutelare la continuità aziendale.

7. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • migliorare i processi di fatturazione,
  • documentare correttamente le operazioni,
  • evitare prassi informali,
  • rafforzare i controlli interni.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa IVA.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti IVA per omessa fatturazione richiede competenza tributaria avanzata e profonda conoscenza della disciplina IVA.

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Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento IVA,
  • verifica dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate,
  • contestazione delle ricostruzioni presuntive,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela della liquidità e dell’attività.

Conclusione

Un accertamento IVA per omessa fatturazione non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’operazione imponibile e l’IVA dovuta, non limitarsi all’assenza della fattura.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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