L’accertamento IVA per mancate o negate detrazioni è una delle contestazioni più frequenti e, spesso, più ingiuste.
Quando la Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia detratto IVA in modo non corretto, tende a disconoscere l’intera detrazione, recuperando imposta, sanzioni e interessi, anche in presenza di operazioni reali e documentate.
È fondamentale chiarirlo subito:
la detrazione IVA non è un beneficio discrezionale, ma un diritto del soggetto passivo.
Molti accertamenti IVA sulle detrazioni vengono annullati o ridimensionati perché fondati su vizi formali, automatismi o interpretazioni eccessivamente restrittive.
Quando l’Agenzia contesta le detrazioni IVA
Le contestazioni sulle detrazioni IVA nascono spesso in presenza di:
• fatture ritenute formalmente irregolari
• errori di compilazione della fattura elettronica
• fornitori considerati “a rischio”
• carenze documentali non sostanziali
• ritardi di registrazione
• contestazioni sull’inerenza del costo
• dubbi sull’effettività dell’operazione
In molti casi l’IVA è stata regolarmente pagata a monte e l’operazione è reale.
Gli errori più frequenti dell’Amministrazione
Negli accertamenti IVA per mancate detrazioni, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:
• equipara vizi formali a inesistenza dell’operazione
• ignora la prova dell’effettività della prestazione
• disconosce la detrazione senza danno erariale
• presume la mala fede del contribuente
• applica sanzioni automatiche
• non valuta la buona fede
• viola il principio di neutralità IVA
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.
Il principio di neutralità IVA
La difesa si fonda su un principio chiave:
• l’IVA deve essere neutrale per il soggetto passivo
• chi paga l’IVA a monte ha diritto alla detrazione
• la detrazione non può essere negata per meri vizi formali
• conta la sostanza economica dell’operazione
• il recupero IVA richiede un danno reale all’Erario
Questo principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
Quando il disconoscimento della detrazione è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• l’operazione è realmente avvenuta
• il fornitore esiste ed è identificabile
• l’IVA è stata assolta a monte
• non esiste frode o partecipazione consapevole
• le irregolarità sono solo formali
• manca il danno erariale
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa
La detrazione non può essere negata per presunzione.
Prove fondamentali per difendersi
La difesa contro un accertamento IVA per mancate detrazioni deve essere analitica e documentata e può basarsi su:
• fatture elettroniche corrette nella sostanza
• contratti e ordini
• documenti di trasporto
• prova dell’effettiva esecuzione
• pagamenti tracciabili
• registri IVA
• corrispondenza commerciale
• prova dell’inerenza del costo
• assenza di vantaggi fiscali indebiti
• perizie contabili
Dimostrare la realtà dell’operazione è decisivo.
Inerenza e detrazione IVA
Un errore frequente è confondere:
• inerenza ai fini delle imposte dirette
• inerenza ai fini IVA
Ai fini IVA:
• è sufficiente il collegamento con l’attività economica
• non serve un’utilità immediata o diretta
• l’uso promiscuo non esclude automaticamente la detrazione
• la valutazione deve essere oggettiva
Molti disconoscimenti sono basati su criteri non corretti.
Sanzioni: quando possono essere annullate o ridotte
Le sanzioni per mancate detrazioni possono essere:
• annullate in assenza di dolo o colpa grave
• ridotte per violazioni formali
• escluse se manca il danno erariale
• sproporzionate rispetto alla violazione
Anche in materia IVA vale il principio di proporzionalità.
Strategie di difesa più efficaci
Una difesa efficace deve puntare su:
• dimostrazione dell’effettività dell’operazione
• applicazione del principio di neutralità IVA
• distinzione tra vizi formali e sostanziali
• prova della buona fede del contribuente
• contestazione delle presunzioni dell’Ufficio
• riduzione o annullamento delle sanzioni
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
La difesa deve colpire la motivazione del disconoscimento, non solo l’importo.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento IVA per mancate detrazioni:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fatture contestate
• verifica la reale motivazione del disconoscimento
• raccogli tutta la documentazione dell’operazione
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Il tempismo è decisivo per evitare che l’atto diventi definitivo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• recupero IVA non dovuta
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• blocco di compensazioni future
• danni finanziari e reputazionali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA per mancate detrazioni, spesso annullati per violazione del principio di neutralità e carenza di danno erariale.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA e contenzioso tributario.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• difendere il diritto alla detrazione IVA
• dimostrare l’effettività delle operazioni
• smontare le presunzioni dell’Amministrazione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare liquidità e continuità aziendale
• costruire una strategia difensiva solida
Agisci ora
La detrazione IVA non è un favore, ma un diritto garantito dalla legge.
Agire subito significa impedire che un errore formale diventi un debito fiscale definitivo.
Hai ricevuto un accertamento IVA per mancate detrazioni?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica efficace.
Introduzione
L’accertamento IVA è un controllo fiscale volto a verificare la correttezza delle operazioni soggette a imposta e della relativa detrazione. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’indebita detrazione dell’IVA su acquisti (ad es. per fatture irregolari, operazioni inesistenti, errori formali o difetto di inerenza), il contribuente – società – deve attivarsi prontamente. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, affronta in dettaglio il diritto alla detrazione IVA, i requisiti formali e sostanziali che devono sussistere, le violazioni più frequenti (reverse charge, fatture false, uso personale, pro-rata, ecc.), e soprattutto le strategie difensive in sede amministrativa e contenziosa dal punto di vista del contribuente (dei “debitori” d’imposta). Incluse sono sezioni di domande e risposte, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche (es. modelli di memoria difensiva o ricorso tributario), con un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolto a professionisti, imprenditori e privati.
A fianco degli aspetti teorici, daremo rilievo alle sentenze più aggiornate delle corti italiane (Cassazione, Commissioni tributarie) e della Corte di giustizia UE, nonché alla normativa di riferimento, indicando sempre le fonti normative e giurisprudenziali in calce al documento.
1. Quadro normativo e presupposti per il diritto alla detrazione IVA
In Italia il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati è sancito dal D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA). In particolare l’art. 19 stabilisce che l’IVA pagata sugli acquisti inerenti all’attività d’impresa può essere detratta da quella sulle vendite, garantendo la neutralità del tributo . Per poter legittimamente esercitare tale diritto, la legge richiede presupposti soggettivi, oggettivi e formali. Sinteticamente:
- Requisiti soggettivi (inerenza dell’acquisto): il cessionario (chi detrae l’IVA) deve essere soggetto passivo IVA (impresa, professionista o ente) ed aver sostenuto la spesa nell’esercizio dell’attività. Ciò implica che l’oggetto acquistato sia funzionale all’attività aziendale e non destinato esclusivamente ad uso personale o privato del socio, amministratore o dipendente . Se manca questo nesso di inerenza (ad es. acquisto di un bene di lusso non legato all’attività), la detrazione può essere negata. La giurisprudenza di legittimità impone all’ufficio l’onere di provare l’estraneità della spesa all’attività, mentre al contribuente tocca dimostrarne la reale utilità produttiva . Ad esempio, spese di rappresentanza o autovetture uso promiscuo, anche se parzialmente detraibili, richiedono prove (registri usi, accordi formali) per la quota detraibile.
- Requisiti oggettivi (operazione imponibile): l’acquisto deve riguardare beni o servizi imponibili (o soggetti a meccanismi come il reverse charge) e l’imposta deve essere effettivamente addebitata e versata. Non ha diritto alla detrazione l’IVA relativa ad acquisti esenti o fuori campo IVA . In pratica, se un’operazione a monte (fattura attiva del fornitore) non è imponibile, non c’è imposta da detrarre. Inoltre, l’acquisto deve essere documentato da idonea fattura fiscale (o altro documento equipollente): senza fattura (o con scontrini parlanti solo per piccoli acquisti) la detrazione è esclusa, salvo casi particolari come gli acquisti minimi documentati con lo scontrino parlante o l’uso dello split payment.
- Requisiti formali (criteri documentali): la fattura di acquisto deve essere corretta e completa negli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 . In particolare deve contenere: data, partita IVA del cedente e cessionario, descrizione dei beni/servizi, ammontare imponibile e imposta, ecc. Se mancano dati essenziali (ad es. partita IVA del fornitore) o ci sono errori formali (es. aliquota sbagliata), la detrazione può essere contestata. Tuttavia, la mera irregolarità formale non comporta automaticamente la perdita della detrazione se rimane certo che l’operazione è reale e l’IVA è stata assolta: la giurisprudenza UE e nazionale segue il principio della neutralità, secondo cui il requisito sostanziale (operazione reale con IVA pagata) prevale sul difetto meramente formale .
Riassumendo, il diritto alla detrazione IVA sussiste solo quando: 1. L’operazione a monte è imponibile (o soggetta a reverse charge) e l’IVA è stata esigibile (quindi è stata addebitata dal fornitore o vi è l’obbligo in reverse charge). 2. Il bene o servizio acquistato è inerente all’attività dell’impresa (nesso di funzionalità produttiva). 3. La fattura è regolare (o comunque non contiene vizi tali da invalidare il documento ai fini fiscali).
Ciascuno di questi requisiti può essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento. Nel paragrafo seguente analizziamo le violazioni più comuni e le conseguenze.
2. Violazioni tipiche contestate in sede di accertamento IVA
Durante una verifica o un accertamento analitico, l’Agenzia può contestare diverse irregolarità relative alla detrazione dell’IVA. Le più ricorrenti sono:
- Operazioni inesistenti (doppia fatturazione, falsi) – Si tratta del caso più grave: il Fisco ritiene che alcune fatture di acquisto documentino operazioni fittizie. Esistono due categorie:
- Oggettivamente inesistenti: l’operazione stessa non è mai avvenuta (es. merce mai consegnata). La fattura è completamente falsa. In questo caso l’IVA non detratta non può essere recuperata in alcuna ipotesi: l’operazione reale manca del tutto . Il principio di “cartolarità” dell’IVA (art. 21(7) DPR 633/72) impone che l’IVA indicata in fattura deve essere versata comunque da chi l’ha esposta, mentre il cessionario non ha diritto di detrarre importi che non corrispondono a operazioni reali .
- Soggettivamente inesistenti: l’operazione c’è stata, ma è avvenuta attraverso un “intermediario fittizio” (cartiera). Ad es. un’azienda acquista merci vere da un fornitore reale, ma ottiene una fattura emessa invece da una società “schermo” che non consegna alcunché. Qui l’acquirente ha ricevuto i beni/servizi ma fatturati da un soggetto differente. In base alla giurisprudenza europea (Mahagében C-80/11, Tóth C-324/11) e italiana, se il cessionario prova di essere all’oscuro della frode (ha agito con normale diligenza e non poteva sapere delle transazioni fittizie), conserva il diritto alla detrazione . Diversamente, se emerge che è stato negligente o connivente, l’IVA è indetraibile. In ogni caso, spetta all’ufficio dimostrare la falsità soggettiva dell’operazione e la consapevolezza del contribuente .
Tabella riepilogativa: In tabella viene sintetizzata la differenza principale fra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti :
| Caratteristica | Operazione oggettivamente inesistente | Operazione soggettivamente inesistente |
|---|---|---|
| Esistenza dell’operazione | Nessuna operazione reale: il bene/servizio non è mai stato ceduto o prestato . | Operazione reale avvenuta, ma fatturata da un soggetto diverso (interposizione fittizia) . |
| Falsità della fattura | Totale: la fattura è interamente fittizia, attesta operazioni inesistenti . | Parziale: l’operazione economica è reale, ma la fattura riporta un fornitore fittizio (cartiera) . |
| Esempio tipico | Fattura per merce mai consegnata o servizio mai reso (operazione inventata da zero). | Fattura emessa da una “cartiera” per un’operazione svolta da un altro fornitore effettivo (es. frode carosello). |
| Scopo della frode | Creare costi e crediti IVA fittizi dal nulla, riducendo indebitamente l’IVA da versare o generando rimborsi . | Occultare il vero fornitore (insolvente o evasore) permettendo al cessionario di dedurre costi reali e detrarre l’IVA, trasferendo l’evasione a monte . |
| Detrazione per il cessionario | Nessun diritto alla detrazione: l’IVA indetraibile non è mai recuperabile perché manca del tutto l’operazione . La buona fede del contribuente non è ammessa (sa di non aver ricevuto nulla). | Detrazione ammessa solo se il cessionario è in buona fede: se prova di non sapere né poter sapere della frode, mantiene il diritto alla detrazione (in quanto l’operazione effettiva sussiste) . In caso contrario (negligenza o dolo), l’IVA viene negata. |
| Onere della prova | L’ufficio deve dimostrare che l’operazione non è mai avvenuta (es. verifica magazzino del fornitore; mancanza di documentazione reale). Una volta accertata l’inesistenza, il cessionario non può più far valere il costo. | L’ufficio deve provare sia la fittizietà del cedente che la consapevolezza del contribuente (indizi oggettivi di frode). Se ciò è dimostrato, il contribuente deve provare la propria diligenza/acquiescenza. |
Strategia difensiva: in caso di contestazione di operazioni inesistenti, il contribuente deve raccogliere prove rigorose dell’effettiva esistenza delle operazioni (contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, testimonianze). Nei casi soggettivi, è cruciale documentare la propria buona fede (ad esempio dimostrando di aver controllato l’affidabilità del fornitore e di aver agito con diligenza).
- Reverse charge (inversione contabile) erroneo o non dovuto: in alcuni settori (edilizia, subappalti, tecnologie, energia, commercio all’ingrosso di oro/metal; v. art. 17 DPR 633/72) l’IVA viene assolta dal cessionario anziché dal cedente. Frequentemente il Fisco contesta errori nell’applicazione del regime (ad es. mancata integrazione della fattura estera, applicazione del reverse ad operazioni non imponibili, o detrazione indebita in caso di regime non dovuto). Il meccanismo del reverse charge richiede particolari adempimenti formali: il fornitore deve indicare in fattura “inversione contabile ex art.17 DPR 633/72” e non addebitare IVA, mentre il cliente integra la fattura con aliquota/IVA e la annota sia nel registro vendite che acquisti . Se invertito fuori dai casi previsti (ad es. su esportazioni o esenti), la fattura è irregolare e l’IVA non dovuta non può essere detratta . Va comunque ricordato il principio di neutralità: se il reverse charge è legittimo, il destinatario registra un debito e un credito IVA uguali (risultato neutro); se invece l’operazione è esente o il reverse è applicato impropriamente, l’IVA “a credito” diventa un costo indetraibile, come avverrebbe anche nel regime ordinario . In sede di accertamento, la contestazione può essere formale o sostanziale:
- Errori formali nel reverse: adempimenti sbagliati (es. dimenticanza dell’integrazione di fattura estera); in genere sono sanzionati meno severamente. Spesso si può regolarizzare in autotutela o ricorso, chiedendo l’annullamento della sanzione attenuata, valorizzando la neutralità del meccanismo.
- Abusi sostanziali: applicazione indebita del reverse su operazioni non imponibili (es. cessione di terreni edificabili esenti) configura un’omissione d’imposta. In tal caso la detrazione d’imposta è chiaramente indebita, e si può scatenare un contenzioso, anche penale, per IVA evasa .
- Mancanza di inerenza sostanziale: il Fisco può contestare anche acquisti reali ma non inerenti all’attività (es. spese esclusivamente personali, entertainment, lusso). In questi casi l’IVA relativa è “oggettivamente indetraibile” per legge (ad es. art. 19-bis1 DPR 633/72 limita le detrazioni su autovetture). Il contribuente ha l’onere di provare l’effettivo nesso con l’attività produttiva (usando documenti interni, registri, pareri). La Cassazione ricorda che i requisiti sostanziali della detrazione sono l’esistenza effettiva dell’operazione e il ruolo di soggetto passivo del compratore; i requisiti formali (registrazioni, dichiarazione) non pregiudicano il diritto se la sostanza c’è . Tuttavia, la prassi fiscale spesso confonde l’IVA con i costi deducibili nel reddito: in realtà la detrazione IVA va giudicata autonomamente dalla deduzione fiscale, sebbene in caso di contestazione si possa proporre anche (in via subordinata) il riconoscimento del costo.
- Violazioni formali o procedurali (indebita detrazione “tecnica”): infine, l’Ufficio può eccepire errori formali nella modalità di esercizio del diritto di detrazione. Tra gli esempi più comuni: liquidazioni periodiche IVA fuori termine, detrazione in dichiarazione eccessiva rispetto ai registri, mancata annotazione di fatture entro 60 giorni, detrazione tardiva di fatture di fine anno, ecc. Queste violazioni solitamente comportano sanzioni (attualmente attenuate al 70% dal D.Lgs. 75/2023) ma non turbano la neutralità dell’imposta se il presupposto sostanziale c’è. La giurisprudenza è chiara: una mera violazione formale non elimina il diritto alla detrazione purché si provi l’effettiva operazione IVA e l’imposta assolta . Ad esempio, la Cassazione con l’ordinanza n. 27238/2025 ha stabilito che non è richiesto provare il pagamento della fattura: bastano una fattura valida e la sua annotazione nei registri per esercitare la detrazione . L’onere probatorio resta sul contribuente, ma può soddisfarlo mostrando la documentazione (fatture, registri) anche in assenza di ricevute di pagamento .
In conclusione, le contestazioni di mancate detrazioni riguardano in buona parte la realtà sostanziale delle operazioni (inesistenza, inerenza) o regole specifiche (reverse charge). Gli adempimenti formali di registrazione e fatturazione, pur vincolanti, non bastano da soli a negare la detrazione se l’IVA è stata effettivamente versata e l’operazione è reale .
3. Fase amministrativa: risposta all’avviso di accertamento
Quando si riceve un avviso di accertamento IVA (o una contestazione in processo verbale), il contribuente ha a disposizione il contraddittorio con l’Ufficio e altri strumenti preventivi. Ecco i passaggi principali:
- Controllo dell’avviso – Verificare subito le contestazioni specifiche indicate (tipologia di fatture, anni imposta, errori formali segnalati). Controllare le scadenze: di norma l’avviso viene notificato entro 18 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 54 DPR 600/73) e il contribuente ha 60 giorni per impugnarlo o 40 giorni per proporre il cosiddetto accertamento con adesione.
- Contraddittorio preventivo – Prima della conclusione dell’accertamento, è opportuno interloquire con i verificatori: partecipare all’eventuale convocazione scritta e presentare documenti probatori. Il contribuente può produrre memorie difensive, contratti, DDT, lettere, ogni documento che dimostri l’esistenza e la regolarità delle operazioni e l’inerenza delle spese. È utile consultare il principio di ragionevolezza dell’accertamento (risultante ad es. dallo Statuto del contribuente) e chiedere chiarimenti sull’impianto accusatorio.
- Accertamento con adesione – Se emerge che alcune contestazioni sono fondate, si può valutare un accordo con l’Ufficio (definizione bonaria). L’adesione comporta la rinuncia all’impugnazione e stabilisce definitivamente gli importi dovuti (IVA, sanzioni, interessi). ATTENZIONE: in base alla giurisprudenza (Cass. 26618/2024 ), una volta sottoscritto l’atto di adesione l’originario avviso non è più impugnabile dal contribuente: il rapporto si considera regolato definitivamente, salvo che il contribuente non versi le somme entro i termini previsti. Firmare l’adesione senza versare equivale a un recesso unilaterale non permesso. Dunque l’adesione va valutata solo se conviene e se si è realmente certi delle contestazioni; può però evitare pene più severe e consente più tempo per pagare.
- Istanza di autotutela o ravvedimento – Nel frattempo, il contribuente può proporre un’istanza di autotutela all’Agenzia (art. 2 D.Lgs. 218/97, art. 10-bis Statuto) chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’atto per motivi di diritto o di fatto (es. vizio di motivazione, mancata applicazione di norme, cambi di giurisprudenza favorevoli). Se l’errore è formale (ad es. dimenticanza di un dettaglio), a volte è possibile chiedere annullamento delle sanzioni. Ravvedimento operoso non è tipico per l’IVA accertata, ma per imposte non versate.
Suggerimenti pratici: – Raggruppare subito la documentazione: contratti d’appalto, ordini, DDT, ricevute di consegna, estratti conto, visure camerali dei fornitori.
– Verificare la competenza territoriale della CTP (Commissione Tributaria Provinciale) in caso di ricorso.
– Studiare le novità normative (es. l’art. 2-ter D.Lgs. 74/2000 sulle cause di non punibilità in caso di pagamento integrale) per eventuali benefici di termine .
4. Contenzioso tributario: strategie difensive e ricorso
Se non si raggiunge un accordo con l’ufficio o se l’avviso si trasforma in cartella esattoriale, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTV) entro 60 giorni dalla notifica . Ecco le linee difensive principali:
- Impugnativa dell’avviso di accertamento: il ricorso deve contenere l’atto introduttivo, i motivi di opposizione e le conclusioni. È fondamentale evidenziare i vizi dell’avviso: ad esempio la mancata motivazione del nesso di causalità (statuto del contribuente art. 7 e 10), l’omissione di circostanze favorevoli, l’erronea applicazione delle norme IVA (DPR 633/72) o l’illecita duplicazione (nel caso di fatture false, Cass. 20411/2024) . Si pongono questioni di diritto come: L’operazione oggetto di fattura è stata realmente effettuata?; L’IVA è stata versata correttamente all’Erario?; Si applica legittimamente il reverse charge?; I beni/servizi sono inerenti all’attività?.
- Onere della prova: il contribuente deve allegare le prove documentali (fatture, registri IVA, contratti) a supporto della sua versione dei fatti . Nel caso di frodi soggettive, giova ricordare che è l’Amministrazione a dover provare gli estremi della frode e la consapevolezza del cessionario (Cass. 14102/2024) . Se il contribuente porta elementi che mostrano l’effettiva operatività (es. corrispondenza, pagamenti, testimonianze), spetta all’ufficio confutare ogni dubbio.
- Rimedi formali: oltre al ricorso principale, il contribuente può depositare memorie e documenti integrativi entro il termine di comparizione delle parti (60 giorni prima dell’udienza, da art. 12 del DLgs. 546/92), in base allo statuto (art. 12 Stat. contr., 40 giorni per memorie dopo il PVC ). In queste memorie si riaffermano i fatti (ordine cronologico delle operazioni), si commenta la normativa (es. art. 19 DPR 633/72 per il diritto alla detrazione) e si citano giurisprudenza rilevante. È buona prassi inserire tabelle sintetiche dei calcoli IVA e questioni (cfr. esempi seguente).
- Argomenti chiave:
- Regolarità delle fatture: Enfatizzare che le fatture possedute risultano conformi alle prescrizioni di legge e che sono state annotate nei registri IVA nei termini (art. 23 e 24 DPR 633/72). Se i dati minimi ci sono, citare la pronuncia Cass. 27238/2025 che dà pieno rilievo alla fattura stessa .
- Pagamento dell’imposta: Ribadire che la prova del pagamento non è necessaria per la detrazione , e al massimo l’Ufficio può contestare solo tramite silenzio-rifiuto in sede di rimborso (che si impugna).
- Requisiti sostanziali soddisfatti: Dimostrare con ogni mezzo che le operazioni di acquisto sono reali (esibire contratti, DDT firmati, prove dell’effettivo utilizzo aziendale). In caso di dubbio, appellarsi al principio di neutralità: finché l’imposta è stata versata all’Erario da altri (e non c’è danno erariale), il contribuente non può essere penalizzato .
- Distinzione tra formalità e sostanza: Se la contestazione riguarda un vizio formale (ad es. registrazione tardiva, aliquota sballata), insistere che non muta la realtà economica e citare Cass. 35719/2022 . Si può richiamare Cass. 35719/2022 e Cass. 16489/2022 che tutelano il diritto alla detrazione nonostante vizi formali, purché l’operazione esista .
- Good faith e frode carosello: Nel caso di sospetto di frode, citare le sentenze UE (Mahagében, Tóth) e Cass. 14102/2024 che impongono controlli ragionevoli ma non eccessivi. Dimostrare di aver fatto il possibile (es. controllare documenti contabili, affidabilità del fornitore) e sottolineare che in mancanza di prove gravi, il contribuente merita assoluzione della contestazione.
Esempio di struttura di ricorso (schematica):
- Intestazione: Commissione Tributaria Provinciale di [città], R.G. n. XXXX/XX.
- Contribuente: [Società X], in persona del legale rappresentante, con domicilio fiscale in […], rappresentato e difeso dagli Avv. Y.
- Controparte: Agenzia delle Entrate – Ufficio di […], rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
- Fatti di causa: descrizione sintetica degli acquisti contestati (anno imposta, fornitore, data fattura, natura beni/servizi, IVA detratta). Indicare la comunicazione degli ispettori e i motivi di accertamento (ad es. “operazioni sospette di inesistenza o mancanza di inerenza”).
- Motivi di ricorso:
- (Es.:) 1) Violazione dell’art. 19 DPR 633/72 – ricostruzione del presupposto impositivo e inerenza; prova dell’effettiva operazione (allegati contrattuali, pagamenti, ecc.). Riferimenti normativi: art. 19 TUIV, art. 7 e 10 Statuto, DGUE 2022/360 (Aquila) sui limiti di controllo del Fisco .
- 2) Violazione art. 21 DPR 633/72 – nel caso di contestazione di fatture “false”: spiegare perché le fatture di acquisto sono valide (ad es. derivano da un contratto effettivo), citando Cass. 20411/2024 sull’effetto cartolare dell’IVA . Se il caso è soggettivo, dedurre la buona fede basandosi su Cass. 14102/2024 e sentenze UE (Mahagében/Tóth) .
- 3) Applicazione indebita del reverse charge: (se presente) contestare l’omissione o gli errori formali (in che modo la fattura è stata integata) e dimostrare che l’operazione ricade nelle fattispecie previste dall’art. 17, DPR 633/72 .
- 4) Errori procedurali o di calcolo: eccezionare eventuali incongruenze di base imponibile o coefficienti di pro-rata applicati; in ogni caso, sostenere che tali errori non annullano il diritto di detrazione, citando la giurisprudenza (Cass. 35719/2022, ecc.) .
- Conclusioni: chiedere l’annullamento totale o parziale dell’avviso di accertamento e delle relative sanzioni/interessi, con il riconoscimento del diritto alla detrazione per le voci di spesa documentate. Chiedere anche compensazione delle spese di giudizio.
I motivi di ricorso dovrebbero essere supportati da riferimenti puntuali a norme (artt. 19, 21 DPR 633/72; art. 32 D.Lgs. 546/92) e giurisprudenza, con rimandi al contratto collettivo della materia. È utile allegare una tabella riepilogativa degli importi oggetto di contestazione e di quelli riconosciuti dal contribuente.
5. Tabelle riassuntive
- Principali tipologie di contestazione e rimedi:
| Contesto | Contestazione tipica | Argomenti difensivi | Strumento/riferimenti |
|---|---|---|---|
| Fatture di acquisto contestate | Operazioni inesistenti (oggettive/soggettive) | Dimostrare realtà dell’operazione (contratti, DDT, pagamenti); buona fede (Cass. 35719/22, Cass. 20411/24) . | Ricorso CTP (attuare Cass. 35719/22 ); prova con documenti; sentenze Mahagében/Tóth . |
| Reverse charge (inversione contabile) | IVA non riscosso dal cedente o integrazione errata | Verificare operatività; segnalare errori formali isolati; neutralità IVA; conformità all’art.17 (aliquota, regime) . | Contraddittorio: produrre documenti di operazione; poter sanare errori in adesione o con ricorso amministrativo. |
| Spese non inerenti o pro-rata | IVA indetraibile per uso personale o esenzione | Dimostrare impiego concreto nel business (resoconti, autorizzazioni interne); richiamare circolari/dottrina (usufrutto auto, deducibilità spese). | Memoria motivata con argomenti di “inerenza ampia” (Cass. 16489/22) . |
| Errori formali (ritardi contabili, aliquote) | Violazioni formali (ritardata registrazione; aliquota sbagliata) | Principio di neutralità: l’IVA esiste indipendentemente da errore contabile; la detrazione spetta se operazione valida . | Ricorso CTP: Cass. 27238/25 (non serve prova del pagamento) ; sanatorie ex art. 6 DLgs. 471/97 ove previsto. |
| Violazioni penali (frode IVA) | Fatture false sistemiche (caroselli) | Distinguere responsabilità tra emittente e acquirente; eccepire diligenza; se sufficiente prova di buona fede esentare il cessionario (Art. 12 DLgs. 74/2000). | Spesso si affianca la valutazione penale; ma come contribuente si esibiscono le prove contabili e gestionali. |
- Principali strumenti difensivi e comparazione:
| Strumento | Quando è opportuno | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio / memoria | Prima della chiusura dell’accertamento; subito dopo notifica PVC | Possibilità di far valere argomenti e documenti; prelazione alla valutazione dell’Ufficio. | Nessuno iniquo: è obbligatorio e gratuito. |
| Istanza di autotutela | Successivamente all’accertamento ma prima di ricorso; errori materiali evidenti | Eventuale cancellazione o riduzione dell’atto per vizi evidenti; esaurisce grado amministrativo. | L’Amministrazione può respingere o non rispondere; se si impugna il diniego si perde il termine per ricorso (rinuncia implicita). |
| Accertamento con adesione | Caso di contenzioso pendente o ipotesi di composizione concordata con l’Ufficio | Definisce il contenzioso senza ulteriori gradi; riduce sanzioni; pagamento rateale; chiude definitivamente la vicenda. | Comporta la rinuncia all’impugnazione dell’atto originario (Cass. 26618/2024) ; non consente motivi nuovi; eventuale pagamento necessario per efficacia. |
| Ricorso a Commissione Tributaria | Se l’adesione fallisce o non conviene; per contestare formalmente l’accertamento | Giudizio terzo (CTP/CTR) con possibile annullamento totale/parziale dell’accertamento. | Costo di giudizio; rischio di soccombenza e spese se si perde; lunga durata. |
| Ricorso in Cassazione (ipotetico) | Grado di legittimità (solo per questioni di legge dopo CTR) | Controllo di conformità giuridica degli orientamenti; può stabilire principi generali vincolanti. | Ammissibilità limitata, costi rilevanti, tempi lunghi; non tutela fatti controversi. |
Queste tabelle evidenziano come ogni strumento abbia contesti e profili di efficacia diversi: ad es., l’adesione chiude velocemente la questione ma preclude ricorsi ulteriori ; il ricorso consente di addurre tutte le eccezioni possibili, ma richiede procedure formali e talvolta finanziarie (giudizio e spese).
6. Domande frequenti (FAQ)
- D: Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento IVA?
R: Il ricorso tributario deve essere presentato alla CTP entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (D.Lgs. 546/92, art. 21). In alternativa, si può aderire entro 40 giorni o proporre istanza di autotutela. - D: Posso detrarre l’IVA se l’operazione è reale ma il fornitore non mi ha dato la fattura?
R: No. In linea generale il diritto alla detrazione dipende dalla sussistenza di una fattura valida. Se il fornitore non ha emesso fattura, si perde il diritto, a meno di casi particolari (acquisti minimi con scontrino parlante). Il contribuente può richiedere al fornitore l’emissione di una fattura/ricevuta (ad es. autofattura o documento integrativo) entro i termini di legge per regolarizzare. - D: Cosa succede se ho utilizzato senza saperlo fatture false per detrarre l’IVA?
R: Se vengono scoperte operazioni inesistenti e si dimostra che il cessionario (acquirente) è stato ingannato dall’emittente, la Corte UE e Cassazione riconoscono in alcuni casi l’esenzione di responsabilità dell’acquirente (principi Mahagében e Cass. 14102/2024 ): cioè non può essere negata la detrazione all’operatore che non sapeva né poteva sapere della frode, purché abbia agito con normale diligenza. Tuttavia, rimangono sanzioni per l’emittente “cartiera” e per il contribuente se i fatti sono gravi. In ogni caso, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato misure ragionevoli di controllo. - D: Cosa rischio se l’Agenzia accerta un’IVA indetraibile?
R: Se l’IVA detratta è ritenuta indebita, l’ufficio può recuperare l’imposta (ripristinando l’IVA a debito) maggiorata di sanzioni (art. 6 co.6 DLgs.471/97, oggi nella forchetta 90%-180% dell’imposta) e interessi. Nei casi più gravi può esserci anche il risvolto penale (es. reati di frode fiscale DLgs. 74/2000). Se però il contribuente provvede a pagare subito quanto richiesto, può ridurre le sanzioni (istituto del ravvedimento operoso). Dal 2024 le norme penali agevolano la non punibilità in caso di pagamento integrale entro i termini indicati. - D: Ho firmato l’adesione all’accertamento senza pagare: posso ancora fare ricorso?
R: No. Secondo la Cassazione (ord. 26618/2024) la sottoscrizione dell’atto di adesione chiude il contenzioso: l’avviso originario non è più impugnabile se il contribuente ha aderito, anche senza versare . Solo se il contribuente non paga entro i termini di adesione si considera che il rapporto d’imposta torni regolato dall’atto originario, ma in ogni caso l’atto di adesione firmato è un contratto definitivo. In sintesi: firmando l’adesione il contribuente non può impugnare la pretesa originaria. - D: Serve dimostrare di avere pagato le fatture per poter detrarre l’IVA?
R: No. L’ordinanza Cass. 27238/2025 ribadisce che il diritto alla detrazione IVA sorge con l’esigibilità dell’imposta e non richiede prova di esborso . È sufficiente possedere una fattura regolare e averla registrata nei libri IVA. L’onere è comunque a carico del contribuente di dimostrare i presupposti della detrazione (operazione reale e documentazione completa) con documenti contabili . - D: Posso aggiungere motivi di ricorso diversi da quelli indicati nell’avviso?
R: No. In base al principio di corrispondenza tra avviso e ricorso, il contribuente può impugnare solo le contestazioni riportate nell’avviso. Non può sollevare in sede giudiziaria eccezioni nuove non presenti nell’atto notificato . Per esempio, se l’avviso accerta indebita detrazione per fatture false, non si possono in udienza obiettare vizi formali non menzionati. Tuttavia, nel ricorso si possono comunque contestare le motivazioni di merito e diritto già prospettate dall’Ufficio. - D: Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento?
R: Verificare i termini (60 gg per ricorso o 40 gg per adesione) e decidere se impugnare o definire bonariamente. Preparare subito un fascicolo di memorie e documenti probatori: ordini di acquisto, estratti conto, contratti, DDT. È utile affidarsi a un professionista per redigere la memoria difensiva da inviare all’ufficio (o da depositare in giudizio) con argomentazioni tecniche e riferimenti giurisprudenziali.
7. Simulazioni pratiche
Simulazione 1: Contestazione di operazioni inesistenti soggettive.
La società Alfa S.r.l. è verosimilmente indagata per frode carosello con fatture di coop. “Beta”. L’Agenzia delle Entrate contesta la detrazione di IVA su fatture emesse da Beta Srl (cooperativa di lavoro), ritenendole inesistenti. Alfa Srl difende la regolarità sostenendo di aver effettivamente ricevuto i servizi (il rifornimento distributori automatici) e di aver pagato Beta Srl in contanti secondo una prassi consolidata.
Azioni difensive:
– Prove documentali: presentare lettere d’incarico con Beta, dati operativi (date e orari dei rifornimenti), testimonianze dei conducenti, eventuali registrazioni contabili interne sulle prestazioni.
– Buona fede: evidenziare che Beta era fornitrice storica, con partita IVA valida al tempo e che Alfa effettuava controlli di routine (visure camerali periodiche) sulla cooperativa, in base alle sentenze UE (Mahagében/Tóth) e Cass. 14102/2024 .
– Memoria di contraddittorio o ricorso: sottolineare che Alfa ha annotato correttamente le fatture nei registri nel periodo d’imposta in questione; richiamare Cass. 20411/2024 e Cass. 35719/2022 , affermando che la detrazione IVA deve essere garantita se non c’è prova del dolo del cessionario.
– Richieste: annullamento parziale dell’avviso (riconoscere la detrazione per i servizi realmente eseguiti) e, in subordine, riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6(6) D.Lgs.471/97.
Simulazione 2: Contestazione per inerenza dell’IVA su costi aziendali.
La società Beta Srl riceve un avviso per indebita detrazione di IVA su carburante e utenze domestiche degli amministratori, giudicate come spese personali. L’Agenzia sostiene che tali costi non sono inerenti alla produzione del reddito.
Azioni difensive:
– Inerenza tecnica: produrre documentazione tecnica che colleghi l’uso dell’autovettura o delle utenze a un’attività specifica dell’impresa (es. registro dei viaggi di lavoro con dettagli, agende con obiettivi). Nel caso del carburante per auto dell’amministratore, allegare registro chilometrico dettagliato, contratti o ordini di servizio che dimostrino trasferte aziendali.
– Argomenti di diritto: citare il concetto di “inerenza ampia” (Cass. 35719/2022) . Spiegare che il carburante è stato acquistato da Beta Srl esclusivamente per veicoli aziendali (anche se intestati all’amministratore), pertanto è inerente all’attività (anche indetraibile solo al 40% per limiti di legge, di cui però si sta computando solo la quota detraibile). Sostenere analogamente che le utenze domestiche contestate erano relative all’immobile strumentale dell’impresa (se rilevante).
– Richiesta: riconoscimento parziale della detrazione (es. al 40% per carburante uso promiscuo), con eventuale accertamento in riduzione.
In sede di ricorso, la difesa può redigere le motivazioni come memoria dettagliata, con allegate tabelle di calcolo (IVA detratta vs. percentuali consentite) e normative (art. 19-bis1 DPR 633/72). Nelle Conclusioni del ricorso si chiederà l’annullamento della pretesa di Iva non detratta, il risarcimento delle spese di giudizio e l’applicazione del favor rei se applicabile (ad es. riduzione sanzioni ex DLgs.75/2023).
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) – artt. 14, 19, 21, 17, 34, 74 e correlati ; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – art. 6(6) (sanzioni per indebita detrazione IVA) ; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – art. 21 (termini ricorso tributario) ; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – artt. 2 e 8 (reati su fatture false) ; D.Lgs. 74/2000 aggiornato (c.d. “amnesty” condono e cause di non punibilità art.13) ; Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – artt. 7, 10, 12 .
- Cassazione Civile, Sez. V: ordinanza 29/09/2025 n. 26340 (IVA indetraibile su operazioni false) ; ordinanza 11/10/2025 n. 27238 (natura formale dei requisiti per detrazione) ; ordinanza 25/06/2025 n. 17113 (spese legali: inerenza IVA) ; ordinanza 14/10/2024 n. 26618 (efficacia dell’atto di adesione) ; ordinanza 23/07/2024 n. 20411 (operazioni inesistenti: principio di cartolarità IVA) ; ordinanza 05/12/2022 n. 35719 (diritto alla detrazione con vizi formali) ; ordinanza 23/05/2022 n. 16489 (requisiti sostanziali vs formali nella detrazione) .
- Corte di Cassazione, Sez. Tribunale: ordinanza 21/05/2024 n. 14102 (onere prova in frodi carosello) ; ordinanza 18/10/2021 n. 28628 (operazioni inesistenti oggettive) .
- Corte di Giustizia UE: sent. 21/06/2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11 (Mahagében e Dávid, criteri di diligenza del cessionario) ; sent. 06/09/2012, C-324/11 (Tóth, conferma Mahagében) ; sent. 01/12/2022, C-512/21 (Aquila Part Prod Com SA, valutazione complessiva frodi) .
Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate contesta mancate o indebite detrazioni? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate contesta mancate o indebite detrazioni?
Ti negano il diritto alla detrazione sostenendo che le fatture non sono valide, i costi non sono inerenti o la documentazione è carente, con recuperi d’imposta, sanzioni elevate e interessi?
Temi che errori formali o valutazioni soggettive vengano trasformati in evasione IVA, con effetti pesanti sulla liquidità?
Devi saperlo subito:
👉 la detrazione IVA è un diritto fondamentale,
👉 la sua negazione non è automatica,
👉 moltissimi accertamenti per mancate detrazioni sono formali, sproporzionati e ribaltabili se difesi correttamente.
Questa guida ti spiega:
- quando l’IVA è legittimamente detraibile,
- perché il Fisco nega spesso la detrazione,
- quali errori commette più frequentemente,
- come difenderti in modo tecnico ed efficace.
Cos’è l’Accertamento IVA per Mancate Detrazioni
L’accertamento per mancate detrazioni è l’atto con cui il Fisco sostiene che:
- l’IVA portata in detrazione non spettava,
- le fatture non sono idonee,
- i costi non sono inerenti all’attività,
- mancano requisiti formali o sostanziali.
Le contestazioni possono riguardare:
- fatture ritenute irregolari,
- operazioni considerate inesistenti,
- fornitori “a rischio”,
- errori di registrazione,
- detrazioni operate in periodi errati.
👉 La detrazione non è una concessione: è un diritto soggetto a condizioni.
Quando l’IVA è Detraibile (In Modo Chiaro)
L’IVA è detraibile quando:
- l’operazione è realmente avvenuta,
- è inerente all’attività,
- l’IVA è stata assolta a monte,
- esiste una fattura idonea,
- la detrazione è esercitata nei termini.
Non è detraibile se:
- l’operazione è inesistente,
- manca il requisito sostanziale,
- l’IVA non è mai stata assolta.
👉 La sostanza prevale sulla forma.
Perché il Fisco Nega le Detrazioni IVA
Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):
👉 “Se la fattura non è perfetta, l’IVA non è detraibile.”
Questo approccio ignora che:
- l’IVA è un’imposta neutrale,
- l’errore formale non elimina il diritto,
- conta la realtà economica dell’operazione.
👉 La forma non può cancellare la sostanza.
Le Contestazioni Più Frequenti
Negli accertamenti IVA per mancate detrazioni il Fisco contesta spesso:
- fatture con errori formali,
- inerenza dei costi,
- operazioni ritenute non documentate,
- fornitori considerati “cartiere”,
- detrazione anticipata o tardiva,
- incongruenze tra registri e fatture,
- utilizzo di fatture contestate in altri accertamenti.
👉 Molte contestazioni sono formali, non sostanziali.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:
- negare la detrazione senza contestare l’operazione,
- confondere irregolarità formali con inesistenza,
- ignorare la buona fede del contribuente,
- non valutare l’effettivo assolvimento dell’IVA,
- applicare sanzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“IVA indetraibile”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Mancata Detrazione ≠ IVA Evasa
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che:
- l’operazione non è reale oppure
- manca un requisito sostanziale della detrazione.
Non basta dimostrare:
- un errore nella fattura,
- una carenza documentale minore,
- una valutazione soggettiva sull’inerenza.
👉 Se l’operazione è reale, l’IVA è neutrale.
Quando l’Accertamento IVA è ILLEGITTIMO
L’accertamento per mancate detrazioni è ribaltabile se:
- l’operazione è reale e documentata,
- l’IVA è stata assolta a monte,
- l’errore è meramente formale,
- l’inerenza è dimostrabile,
- il contribuente è in buona fede,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 La detrazione non può essere negata per automatismi.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contestato può portare a:
- recuperi IVA rilevanti,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti,
- gravi problemi di liquidità,
- danni alla continuità aziendale.
👉 Negare la detrazione significa colpire direttamente la liquidità.
Come Difendersi Bene: Strategia Tecnica Efficace
1. Dimostrare la realtà dell’operazione
È fondamentale provare:
- effettiva cessione o prestazione,
- inerenza all’attività,
- collegamento economico.
2. Correggere o integrare gli aspetti formali
La difesa efficace dimostra:
- che gli errori sono sanabili,
- che non incidono sulla sostanza,
- che l’IVA è stata correttamente assolta.
📄 Prove tipiche:
- fatture,
- contratti,
- DDT,
- estratti conto,
- corrispondenza commerciale.
3. Smontare la presunzione di indetraibilità
È fondamentale dimostrare che:
- non esiste evasione,
- il recupero è sproporzionato,
- la ricostruzione del Fisco è astratta.
👉 Senza violazione sostanziale, l’accertamento non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire subito le contestazioni,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre o annullare la pretesa.
5. Impugnare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso,
- chiedere la sospensione,
- bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere l’impresa
La difesa serve a:
- evitare esborsi indebiti,
- preservare la liquidità,
- tutelare la continuità aziendale.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- migliorare i controlli sulle fatture,
- verificare i fornitori,
- conservare la documentazione,
- evitare prassi rischiose.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa IVA.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti IVA per mancate detrazioni richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza profonda dei principi IVA.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento IVA,
- verifica della legittimità delle detrazioni,
- difesa contro contestazioni formali e sostanziali,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela della liquidità aziendale.
Conclusione
Un accertamento IVA per mancate detrazioni non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare la mancanza dei requisiti sostanziali, non limitarsi a errori formali.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- recuperare il diritto alla detrazione,
- annullare o ridurre l’accertamento,
- evitare sanzioni e interessi,
- proteggere la tua impresa.
👉 Agisci subito: negli accertamenti IVA, distinguere forma e sostanza è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento IVA per mancate detrazioni è possibile, se lo fai nel modo giusto.