L’accertamento INPS nei confronti dei soci di SAS e SNC è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché colpisce direttamente la persona fisica, spesso con richieste contributive retroattive, sanzioni e interessi elevati.
Quando l’INPS avvia un controllo, tende spesso a presumere automaticamente che i soci svolgano attività lavorativa abituale nell’impresa, imponendo l’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti.
È fondamentale chiarirlo subito:
essere socio di una SAS o di una SNC non significa automaticamente essere soggetto all’obbligo contributivo INPS.
Molti accertamenti INPS nei confronti dei soci sono contestabili e annullabili se difesi con una strategia tecnica corretta.
Perché l’INPS controlla i soci di SAS e SNC
I soci di SAS e SNC sono nel mirino dell’INPS perché:
• rispondono personalmente delle obbligazioni sociali
• spesso partecipano alla gestione
• le società di persone hanno struttura snella
• non sempre esistono dipendenti
• l’attività è svolta in ambito familiare
• l’INPS presume il lavoro diretto dei soci
Il problema è che la presunzione non equivale a prova.
Chi è obbligato ai contributi secondo l’INPS
Secondo l’INPS, il socio è obbligato ai contributi se ricorrono tutti questi requisiti:
• partecipazione alla società
• svolgimento di attività lavorativa
• abitualità dell’attività
• prevalenza rispetto ad altre occupazioni
• inserimento stabile nell’organizzazione
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti rende l’accertamento illegittimo.
Le contestazioni più frequenti
Negli accertamenti INPS per soci di SAS e SNC, le contestazioni più comuni riguardano:
• iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti o artigiani
• richiesta di contributi arretrati per più anni
• applicazione di sanzioni civili elevate
• estensione automatica dell’obbligo a tutti i soci
• presunzione di attività lavorativa abituale
• equiparazione tra socio e lavoratore operativo
Molte di queste contestazioni non tengono conto del ruolo reale del socio.
Gli errori tipici dell’INPS
Negli accertamenti ai soci di SAS e SNC, l’INPS sbaglia spesso quando:
• presume l’attività lavorativa senza prova concreta
• ignora soci di puro investimento
• confonde poteri gestori con lavoro manuale
• non dimostra abitualità e prevalenza
• utilizza dichiarazioni ispettive isolate
• estende retroattivamente l’obbligo contributivo
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.
Quando l’accertamento INPS è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• il socio non svolge attività lavorativa abituale
• il socio ha solo funzioni amministrative
• l’attività è occasionale o saltuaria
• il socio svolge altra attività prevalente
• non è dimostrato l’inserimento operativo
• il periodo contestato è sovrastimato
• l’INPS utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa
L’obbligo contributivo non nasce dalla qualifica di socio, ma dall’attività effettiva.
Differenze tra soci accomandatari e accomandanti
Nelle SAS è fondamentale distinguere:
Soci accomandatari
• possono avere poteri gestori
• non sono automaticamente soci lavoratori
• l’obbligo INPS dipende dall’attività svolta
Soci accomandanti
• non partecipano alla gestione
• non svolgono attività lavorativa
• di norma non sono soggetti a contributi INPS
Molti accertamenti ignorano questa distinzione essenziale.
Prove fondamentali per la difesa
La difesa contro un accertamento INPS per soci di SAS e SNC deve essere analitica e documentata e può basarsi su:
• statuto e atto costitutivo
• patti sociali
• delibere societarie
• descrizione concreta del ruolo del socio
• prova dell’assenza di attività operativa
• presenza di dipendenti o collaboratori
• documentazione di altre attività prevalenti
• ricostruzione dell’organizzazione aziendale
• perizie giuslavoristiche
Dimostrare cosa il socio non fa è spesso decisivo.
Strategie di difesa più efficaci
Una difesa efficace deve puntare su:
• contestazione della qualifica di socio lavoratore
• dimostrazione dell’assenza di abitualità
• prova della non prevalenza dell’attività
• distinzione tra ruolo societario e lavoro operativo
• riduzione del periodo contributivo contestato
• smontaggio delle presunzioni ispettive
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
La difesa deve colpire il presupposto dell’obbligo contributivo.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento INPS come socio di SAS o SNC:
• fai analizzare immediatamente il verbale
• verifica la gestione previdenziale contestata
• controlla il periodo richiesto
• ricostruisci il tuo ruolo reale nella società
• raccogli documentazione societaria e personale
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara opposizione nei termini di legge
Il tempo è decisivo per bloccare sanzioni e iscrizioni a ruolo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• contributi arretrati definitivi
• sanzioni civili molto elevate
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti personali
• aggravamento della posizione previdenziale
• danni patrimoniali duraturi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di soci di SAS e SNC coinvolti in accertamenti INPS, spesso annullati per assenza dei requisiti di abitualità e prevalenza.
Coordina un team nazionale di avvocati giuslavoristi, tributaristi e consulenti previdenziali esperti in contenzioso INPS.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare l’iscrizione d’ufficio all’INPS
• difendere il ruolo reale del socio
• ridurre o annullare contributi e sanzioni
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida
Agisci ora
Essere socio di una SAS o di una SNC non significa automaticamente dover pagare contributi INPS.
Agire subito significa impedire che una presunzione contributiva diventi un debito personale definitivo.
Hai ricevuto un accertamento INPS come socio di SAS o SNC?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica efficace.
Introduzione
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) può attivare procedure di accertamento contributivo nei confronti delle società di persone (SNC, SAS) e dei loro soci, chiedendo il pagamento di contributi previdenziali dovuti ma non versati. Dal punto di vista del socio (accollandosi la difesa del debito), è fondamentale conoscere la normativa, la giurisprudenza recente e la prassi INPS, per impugnare efficacemente le contestazioni. Questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 – analizza in dettaglio i profili essenziali: la natura del reddito imponibile contributivo, l’obbligo di iscrizione, la responsabilità solidale dei soci, la prescrizione, nonché le forme di definizione agevolata (rottamazioni, condoni) e i rimedi esperibili (ricorso giurisdizionale, opposizione a decreto ingiuntivo). Completa il lavoro una sezione di domande/risposte pratiche, tabelle riepilogative e simulazioni esemplificative, secondo un linguaggio giuridico ma divulgativo, con taglio per avvocati, imprenditori e contribuenti. Le fonti normative, i riferimenti alle sentenze e la prassi INPS citati sono raccolti in fondo.
1. Quadro normativo e natura del reddito imponibile
1.1 Principio di trasparenza fiscale e base contributiva. Le società di persone non hanno personalità giuridica tributaria propria: il reddito d’impresa viene “trasparente” imputato ai soci. In particolare, l’art. 6, comma 3, del DPR 917/1986 stabilisce che «i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice […] sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi». Questo significa che ogni utile o perdita di SNC/SAS si ripartisce tra i soci in base alle quote e, indipendentemente dall’oggetto sociale, è qualificato come reddito d’impresa in capo a ciascun socio . La giurisprudenza recente (es. Cass. ord. 1506/2025) ha ribadito che, in virtù di tale principio di trasparenza fiscale, tutti i redditi derivanti dalla partecipazione societaria sono imponibili ai fini previdenziali, ossia concorrono alla base di calcolo dei contributi INPS, anche se il socio accomandante non svolge alcuna attività nell’azienda .
In concreto, l’art. 3-bis del d.l. 384/1992 (conv. L. 438/1992), modificato dalla finanziaria 1997 (L. 662/1996, comma 203), stabilisce che a decorrere dal 1993 «l’ammontare del contributo annuo dovuto […] è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» . Ciò comporta un ampliamento automatico della base imponibile previdenziale: non si guarda più solo al reddito che dà titolo all’iscrizione alla gestione (come accadeva prima del 1993), ma alla totalità delle risultanze Irpef di tipo imprenditoriale. La Cassazione ha precisato che nei redditi compresi rientrano anche quelli prodotti dalle SAS, inclusi quelli imputati al socio accomandante . In sostanza, se un socio di una SNC/SAS è iscritto alla Gestione artigiani o commercianti (o altra gestione obbligatoria), nella base contributiva si computano tutti i redditi d’impresa a lui attribuiti, indipendentemente dall’effettiva attività svolta .
Esempio: un artigiano individuale che è anche socio accomandante (passivo) di una SAS con attività di vendita, dichiara in tutto 50.000 € di redditi d’impresa (compresa la sua quota di SAS). In base a Cass. 29779/2017 tali 50.000 € rientrano tutti nel calcolo contributivo (aliquote artigiani o commercianti), benché parte sia derivante dalla SAS.
1.2 Redditi esclusi e distinzioni con le società di capitali. A differenza dei soci di società di capitali, la norma non distingue tra socio “attivo” o “passivo” in una SAS/SNC: per i redditi d’impresa (anche immobiliari) vale sempre la trasparenza. Per converso, un socio di SRL che percepisce solo dividendi (redditi di capitale) non è tenuto alla contribuzione (Cass. 21540/2019 ecc.), poiché tali redditi non sono redditi d’impresa . Al contrario, nelle società di persone il vincolo personale tra i soci è preminente: la Corte Costituzionale 354/2001 e la Cassazione (e.g. ord. 1506/2025) hanno sottolineato che nelle SNC/SAS tutti i risultati aziendali (anche monetizzati) si attribuiscono a tutti i soci «ivi compreso il socio accomandante» . Da ciò discende la legittimità costituzionale e la ragionevolezza della contribuzione del socio accomandante sulla propria quota di reddito, come i più recenti orientamenti confermano .
1.3 Categorie gestionali INPS. In base alla Legge 233/1990, i soci di SNC e i soci accomandatari di SAS esercenti attività commerciale o artigianale sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani a seconda dell’attività. I soci accomandanti in genere non svolgono attività, ma se parente di un accomandatario (entro il 3° grado) o se dimostrano altra connessione familiare, l’INPS li equipara a imprenditori attivi (circolare INPS 12/2008; Agenzia Entrate ris. 101/E/2020), imponendo anch’essi l’iscrizione alla gestione commercianti . In alternativa, l’amministratore o socio non operativo che abbia solo un compenso (ad es. amministratore di SRL) può iscriversi solo alla Gestione Separata (ex art. 2 L. 335/95), con aliquota più elevata. Recenti chiarimenti INPS richiamano espressamente questo trattamento differenziato: se un soggetto è iscritto altrove come autonomo o professionista, i redditi da SAS/SNC concorrono comunque alla Gestione primaria【43†】 (cfr. Circol. 105/2025, v. infra prassi INPS).
2. Obbligo contributivo e iscrizione INPS
2.1 Requisiti di iscrizione. L’art. 1, comma 203, L. 662/1996 (rif. comma 1 L. 233/90) stabilisce che devono iscriversi alla gestione commercianti/artigiani i titolari di impresa e i soci (di S.n.c. o accomandatari di S.a.s.), purché abbiano partecipazione personale abituale e prevalente nell’attività d’impresa. La Suprema Corte (SS.UU. Cass. 3240/2010 e ss.) ha chiarito che i soci che si limitano a un mero apporto di capitale (o che operano solo come amministratori non operativi) non sono automaticamente obbligati . In concreto, un socio accomandatario deve avere un impegno effettivo nell’impresa: solo allora deve iscriversi come commerciante/artigiano. L’Iscrizione d’ufficio disposta dall’INPS (ad es. tramite segnalazione Camera di Commercio) è quindi illegittima se il socio non svolge attività con carattere di continuità e prevalenza . Ad esempio, la Corte d’Appello di Bari ha annullato un avviso di addebito contributivo a carico di un socio accomandatario “apposto d’ufficio”, ritenendo che gli mancassero i requisiti di partecipazione personale abituale e prevalente . I principi sviluppati dalla giurisprudenza richiedono una valutazione concreta: occorre accertare se il socio ha svolto effettivamente l’attività imprenditoriale in modo stabile (il mero possesso della qualifica non basta ).
2.2 Doppia iscrizione e intervento di altre gestioni. Il socio che già gode di copertura INPS (pensione o altra gestione) può aver diritto di non duplicare l’iscrizione. In generale non è ammessa doppia contribuzione sul medesimo reddito: chi è contemporaneamente lavoratore dipendente o iscritto ad altra gestione deve in genere preventivamente cessare un’iscrizione prima di svolgere attività d’impresa (Cass. 3240/2010). Pertanto, se un socio con altro lavoro decide di iscriversi come commerciante, deve valutare incompatibilità e provvedimenti. La Cassazione recente ha precisato che, restando l’obbligo di includere nella base contributiva tutti i redditi d’impresa , la posizione assicurativa resta unica: i contributi accumulati in altre gestioni (Es. Separata, Dipendenti) possono influenzare i periodi coperti e le future prestazioni. In ogni caso, il contribuente deve scegliere in quale gestione versare, in base alla propria attività prevalente.
2.3 Aliquote e quote fisse (gestioni artigiani/commercianti). Nel 2025 (e futuri aggiornamenti) le aliquote contributive per artigiani/commercianti operano sul reddito medio già versato come minimo contributivo, mentre ogni eventuale Eccedenza (oltre la soglia minima) si contribuisce nella misura del 24–25%. La tabella sottostante esemplifica i parametri 2025 (aggiornati dall’INPS e dalla Finanziaria 2024):
| Gestione INPS | Aliquota variabile sul reddito eccedente il minimale | Contributo minimo annuo fisso (per reddito zero) | Soglia reddito minimale annuo* |
|---|---|---|---|
| Artigiani | 24,43%** | ca. € 3.700 (2025) | ~€ 20.000 |
| Commercianti | 24,00%** | ca. € 3.700 (2025) | ~€ 15.800 |
| Agricoli (colt. diretti) | 24,00% | ~€ 1.350 (2025) | ~€ 7.800 |
| Gestione Separata | 34,03% (massimale 2025: € 125.000) | Nessuno (aliquota su totale reddito) | – |
Le aliquote variano lievemente negli anni (art. 1 L. 178/2020 aggiorna annualmente). I minimi annui sono rivalutati (D.M. 30/11/2023). La Gestione Separata si applica solo ai redditi assimilati (es. professionisti senza cassa). La tabella va aggiornata alla data di riferimento.
Questa tabella aiuta a prevedere l’onere contributivo totale per un socio di SNC/SAS. Nei casi di reddito negativo o di ritardato inizio attività, si versa comunque il contributo minimo annuo. Nei controlli INPS si verifica il superamento del minimale; se il reddito dichiarato dall’impresa non giustifica il contributo minimo, l’ente può esigere almeno il minimale per legge.
3. Responsabilità solidale dei soci
Gli obblighi contributivi di una SNC/SAS ricadono solidalmente sui soci illimitatamente responsabili (art. 2291 c.c.). Ciò significa che, in caso di omissione contributiva, INPS può chiedere il pagamento indistintamente ad uno o più soci oltre che alla società. Tuttavia, la legge (art. 2304 c.c.) prevede il cosiddetto “beneficium excussionis”: il creditore sociale deve prima escutere i beni sociali e solo in caso di insufficienza rivolgersi ai patrimoni personali.
La giurisprudenza recente ha precisato che tale beneficio vale solo nella fase esecutiva. Secondo Cass. 33176/2023, il socio non può sottrarsi a contestazioni giudiziali: il giudizio può essere promosso anche se la società non ha beni in suddetto patrimonio . In pratica, il socio può trovare utile chiedere lo scorporo patrimoniale in giudizio (offrire prova dell’assenza di beni sociali) per potersi affidare al beneficio esecutivo. Tuttavia, nell’azione ordinaria (impugnazione di accertamento o ricorso ex DPR 602/73) il beneficio non impedisce l’accertamento del debito in capo al socio. Per il debitore è utile sapere che le sentenze confermano la piena compartecipazione al debito: Cass. SU 28709/2020 e Cass. 998/2022 hanno stabilito che i soci rispondono in solido, anche se l’attività sociale si è esaurita, una volta accertato il debito di impresa. In parole semplici: risponde il socio se la società non paga, salvo poi provare (in sede esecutiva) l’inefficacia dell’escussione del patrimonio sociale.
4. Prescrizione dei contributi
In linea generale, i crediti contributivi INPS si prescrivono in 5 anni (art. 2946 c.c., commi 9-10 dell’art. 3 L. 335/1995), decorrenti dall’obbligo di versamento del contributo. Se sussiste una denuncia (ad es. del lavoratore) possono applicarsi termini maggiori (decennale, art. 2948 c.c.) in alcuni casi particolari. Tuttavia, negli ultimi anni la normativa emergenziale e le «milleproroghe» hanno sospeso o allungato questi termini: il D.L. 146/2021 e successivi (convertiti con modificazioni) hanno esteso varie volte l’interruzione della prescrizione fino al 2025, specie per contributi non versati da PA e per misure di saldo e stralcio. Ad esempio, la circolare INPS 70/2025 ha ricordato che fino al 31/12/2025 i termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie sono sospesi per specifiche fattispecie legate all’emergenza sanitaria . In sintesi, il contribuente deve valutare se l’accertamento riguarda periodi recenti o molto remoti, ma in ogni caso verificare attentamente se e quando si è interrotto il decorso prescrizionale (ad es. con comunicazioni ufficiali o istanze di definizione).
5. Prassi INPS e chiarimenti operativi
Oltre alla giurisprudenza, esistono circ. e messaggi INPS che guidano le verifiche contributive. Alcuni esempi recenti utili al socio di SNC/SAS sono:
- Iscrizione dei soci alla Gestione. La Circolare INPS 12/2008 (rif. art. 2 co.26 L. 335/95) precisò i casi in cui i soci accomandanti devono iscriversi in commercianti (in presenza di rapporti di parentela con accomandatari e prestazione di lavoro nell’impresa) . L’Istituto ha ribadito che anche solo per parentela i soci accomandanti sono equiparati a collaboratori familiari e pertanto tenuti alla contribuzione come commercianti, se percepiscono utili.
- Accertamenti congiunti INPS–Agenzia Entrate. D.Lgs. 462/1997 ha introdotto l’accertamento tributario-congiunto: incroci fiscali-inps consentono all’INPS di recuperare contributi omessi a fronte di redditi fiscalmente accertati. Ad es., un redditometro o un controllo dell’Agenzia può segnalare a INPS utili di SNC/SAS non integrati nei versamenti: in tal caso l’INPS emette un avviso di addebito contributivo supplementare, come confermato dalla circolare 174/2017 e dall’art. 23 DL 201/2011. Recentemente (mess. INPS 4107/2023) l’INPS ha ricordato che la trasparenza fiscale implica automaticità: i maggiori redditi accertati ai fini IRPEF innescano subito il dovuto contributivo (calcolato ex art. 3-bis DL 384/92).
- Esecuzione coatta (avviso di addebito). Dal 2011 la riscossione forzata INPS avviene tramite “avviso di addebito” (D.L. 78/2010, conv. L.122/2010). Questo atto, notificato per PEC o raccomandata, riepiloga i contributi, le sanzioni civili e gli interessi richiesti, e costituisce titolo esecutivo immediato (equivalente alla vecchia cartella esattoriale) . L’INPS ci tiene a specificarlo: «l’avviso di addebito sostituisce l’uso della cartella esattoriale» . Dal momento della notifica decorrono 60 giorni per il pagamento spontaneo. La prassi ufficiale consente al debitore di presentare contestazioni scritte prima dell’avviso (ad es. per dimostrare redditi inferiori o avviare una def. agevolata), al fine di evitare l’emissione del titolo.
- Definizione agevolata e rottamazioni contributive. A fianco dell’accertamento classico, esistono misure straordinarie di definizione agevolata dei debiti. Tra queste: il “saldo e stralcio” 2018 (DL 119/2018 conv. L.136/2018) ha cancellato i debiti contributivi fino a € 1.000, con successivo ripristino facoltativo (Circolare INPS 86/2023, v. infra). Il “saldo e stralcio ter” 2021 (DL 146/2021 conv. L.215/2021) ha esteso la definizione agevolata anche ai debiti maggiori fino al 2017. L’INPS pubblica di continuo aggiornamenti sui termini per accedere (es. Dom. entro 10/11/2023 per ripristino saldo/stralcio ). Inoltre, l’istituto ricorda periodicamente la possibilità di aderire all’accertamento con adesione fiscale (art. 1, DL 201/2011) congiuntamente all’Agenzia delle Entrate: questa procedura, di fatto, consente di concordare l’intero maggior reddito emerso (tassazione + contributi) e di applicare sanzioni ridotte. In caso di adesione odierna, il socio può così regolarizzare tutti gli elementi senza contenzioso.
- Conciliazione obbligatoria. Per i rapporti di lavoro dipendente o assimilati (anche soci lavoratori), vale l’istituto della conciliazione preventiva (art. 2 L.146/1990 conv. da D.Lgs.150/2011): il socio-lavoratore che contesti debiti INPS relativi alla sua posizione può chiedere la conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro il termine di impugnazione, ottenendo una sospensione per tre mesi. Anche le Circolari INPS (ad es. 12/2008) promuovono tale strada transattiva.
6. Accertamento e contestazione formale
6.1 Atti di accertamento INPS. L’accertamento contributivo si concretizza tipicamente in più fasi. Se rilevata una omissione (per ispezione, controllo fiscale, autocertificazione difforme, segnalazione), l’INPS inizialmente redige un verbale ispettivo o analoga segnalazione. Tale verbale descrive la violazione (es. lavoratori non denunciati, utile d’impresa non coperto) e quantifica i contributi mancanti, ma non è titolo di pagamento immediato. Sulla base del verbale l’INPS emette infine gli atti di liquidazione. L’atto cardine è oggi l’Avviso di addebito contributivo : documento formale che intima il pagamento.
L’avviso di addebito, come detto, è immediatamente esecutivo (art. 30 D.L.78/2010): cioè, notificato l’atto, l’INPS può avviare subito esecuzioni (pignoramenti) senza attendere pronunce giudiziali, analogamente alle cartelle tributarie . Esso deve indicare chiaramente le somme richieste (distinte per contributi, sanzioni, interessi), il periodo e la natura del debito. Un socio deve verificare che l’atto sia completo di dati e motivazioni: ogni errore (ad es. reddito imputato sbagliato) può essere impugnato. Prima dell’invio all’agente della riscossione, l’INPS di norma concede 60 giorni di autotutela prima di rendere l’atto esecutivo .
6.2 Impugnazione dell’avviso di addebito. Contestare l’avviso di addebito è tipicamente l’azione del contribuente. In base alle indicazioni INPS, il socio può proporre ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente entro 60 giorni dalla notifica . In questa sede (Tribunale ordinario, sezione lavoro) si discute la fondatezza del debito: vizi di diritto e di fatto nell’accertamento possono essere prodotti (es. doppia iscrizione, redditi non imputabili, prescrizione compiuta). Se il giudice del lavoro sospende l’esecuzione dell’avviso (istanza cautelare), l’agente della riscossione non potrà pignorare i beni finché non è caduto il giudicato . È importante notare che, contrariamente a quanto avviene per le imposte statali, le controversie contributive non spettano alla Commissione Tributaria ma al Tribunale del Lavoro (Cass. 2764/1996, Cass. 24557/2009, confermata da INPS) .
6.3 Decadenza e termini. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (art. 19 D.Lgs. 546/1992 applicabile per richiamo dell’INPS). Se l’atto è notificato a un procuratore, il termine può decorrere anche da quella notifica. È possibile anticipare la contestazione presentando osservazioni scritte all’INPS prima della notifica, per cercare di far desistere l’ente o ottenere autotutela. Se si è ricevuta la cartella con intimazione di pagamento già affidata alla riscossione coattiva (p.es. dopo decorsi i 60 gg senza opposizione), è data facoltà di ricorrere comunque in Tribunale in quanto decorso in autotutela non preclude il diritto di difesa. In ogni caso va valutata la prescrizione (§4) e l’eventuale scadenza dei termini di decadenza per ruoli.
6.4 Opposizione a decreto ingiuntivo. Se l’INPS affida il credito contributivo all’Agente della Riscossione, questo soggetto chiederà al Giudice competente (tribunale lavoro) un decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi. Il socio può opporre a tale decreto ingiuntivo, entro 40 giorni dalla notificazione (art. 14 DPR 602/1973) – come avviene per le imposte. L’opposizione viene discussa sempre dal Tribunale e può fermare il pignoramento: è opportuno farla valere soprattutto se l’avviso era già stato impugnato in primo grado. In sintesi: opporsi al decreto ingiuntivo significa confermare il dibattimento della causa già iniziata con il ricorso, ma con termini di decadenza più stretti (40 gg invece di 60 gg dal decreto). Il debitore deve notificare copia del ricorso al concessionario (Ag. riscossione) in forma conforme. Le pronunce su opposizione hanno spesso confusione con il giudizio principale; è comunque un ulteriore strumento di difesa se l’esito dell’esecuzione può essere sospeso.
6.5 Beneficio del termine. Durante il giudizio tributario (DDL. 546/92) e del lavoro, scattano effetti particolari: ad es. Cass. 1652/2020 ha ribadito che un avviso contributivo impugnato davanti al Tribunale sospende l’iscrizione a ruolo delle somme che cadono sotto la stessa impugnazione. Ciò significa che, fino alla decisione di merito, il concessionario non può iscrivere coattivamente a ruolo i medesimi importi. Anche il Codice Civile (art. 119 c.p.c.) e norme interne INPS riconoscono la sospensiva giurisdizionale, rafforzando la tutela del debitore nel contenzioso contributivo.
7. Definizioni agevolate e conciliazione
7.1 Definizione agevolata dei debiti contributivi. In presenza di un avviso di addebito, il socio/impresa può tentare la definizione agevolata (solo entro i limiti e termini previsti dalla legge). Le principali forme recentemente attive sono:
- Saldo e stralcio (DL 119/2018 e L.197/2022). Per debiti previdenziali fino a 1.000 € complessivi (compresi sanzioni e interessi), sono stati cancellati automaticamente dalla legge (saldo e stralcio). L’INPS ha successivamente stabilito (Circ. 86/2023) le modalità di ripristino volontario del debito in caso di registrazione coattiva errata. Chi negli ultimi anni riceve un avviso di addebito su debiti «stratti» può presentarvi opposizione allegando l’istanza di ripristino (fino al 10/11/2023) e pagando l’importo rideterminato. In sostanza l’INPS dà la possibilità di sanare a saldo quel debito “cancellato” se il socio vuole reintegrare i periodi utili per la pensione.
- Rottamazione-ter e definizioni extra. La c.d. rottamazione ter contributiva (art. 3 DL 119/2018, DL 34/2019) e il saldo e stralcio bis (DL 146/2021) consentono di definire una cartella contributiva senza sanzioni o con riduzioni, a condizione di pagarne l’importo dovuto entro le scadenze di legge (rateali). Ad esempio il DL 146/2021 prevedeva aliquota sanzionatoria ridotta allo 0% per chi aderiva entro specifiche date. Chi intende chiudere il contenzioso con il Fisco e INPS può pertanto sottoscrivere un accertamento con adesione congiunto all’Agenzia (entro 60 gg dalla notifica) e poi chiedere rateizzazione agevolata del debito totale comprensivo anche dei contributi, riducendo spese, interessi e sanzioni (art. 3 DL 34/2019, art. 9 DL 36/2022 ecc.). L’INPS informa periodicamente sui termini (ad es. Circolari annuali sulle definizioni agevolate), quindi è opportuno verificare se l’accertamento in corso rientra nelle fattispecie agevolabili attive (salvo che l’INPS non lo impugni).
- Conciliazione sindacale obbligatoria. Se il socio è anche lavoratore dipendente della società, può usufruire dell’art. 5 Legge 233/1990 (c.d. conciliazione sindacale) per definire i controversie legate a contributi di lavoro dipendente. In pratica, prima di ricorrere al giudice, si può presentare istanza di conciliazione presso il Ministero (DL 276/2003 confermato da INPS). Questa procedura obbligatoria (da attivare entro 120 giorni dall’accertamento) sospende l’esecuzione e porta a soluzioni transattive (rateazioni, riduzioni sanzioni) concordate. Il socio-lavoratore dovrà però quantificare le rivendicazioni (ad es. contributi non riconosciuti) e concordarle con l’INPS in un verbale.
8. Domande frequenti (Q&A)
- D: Sono socio accomandante di una SAS, non lavoro in azienda: devo pagare i contributi su tutta la mia quota di utili?
R: Sì. La Cassazione (ord. 1506/2025 e ord. 25732/2023) ha stabilito che il reddito di un socio accomandante è reddito d’impresa e va integralmente dichiarato ai fini contributivi . Non conta la mancanza di attività lavorativa: per le società di persone l’elemento personale è preminente rispetto al capitale. Di conseguenza, se la SAS dichiara IRPEF utili, anche il socio accomandante vedrà la propria quota computata nella base imponibile contributiva (circa il 100% a carico del socio commerciate/artigiano ). La Consulta (Corte Cost. 354/2001) aveva già dichiarato costituzionale questo regime che allarga la base contributiva rispetto alle società di capitali. - D: E se fossi socio in una SRL (società di capitali) con identico ruolo?
R: Nessuna misura analoga: i soci di SRL sono considerati percettori di dividendi (redditi di capitale) se non svolgono attività nell’impresa. Questi redditi in SRL non sono soggetti a contributi INPS (Cass. 21540/2019 e 23790/2019). La situazione è quindi opposta rispetto alle società di persone: il semplice socio di SRL non lavoratore non versa contributi sulle utilità incassate (ciò non equivale a sciogliere la società come imprenditore!). Invece, nelle società di persone, si versa anche sull’apporto “non lavorativo” del socio. - D: Il mio socio accomandatario non lavora ma è accomandante: chi paga cosa?
R: Se il socio accomandatario non ha prestato alcuna attività, potrebbe non essere tenuto all’iscrizione (Cass. 3240/2010, 3835/2016). Se in realtà invece c’è parentele o accordi di famiglia, come detto, l’INPS considera comunque contribuzione. In pratica: se il socio accomandatario ha un reddito professionale separato e ha regolare iscrizione, l’INPS include nel calcolo anche i suoi redditi d’impresa (Cass. 29779/2017 ). Se invece l’iscrizione dell’accomandatario è inesistente e il socio semplice ne è stato involontariamente travolto da iscrizione d’ufficio, potrebbe contestarla dimostrando la mancanza di partecipazione reale (come ha fatto il socio in Cass. Bari 2022 ). - D: In che modo INPS notifica il proprio accertamento contributivo?
R: L’INPS notifica all’azienda o al singolo socio un avviso di addebito contributivo (titolo esecutivo) . Tale avviso viene inviato per PEC o raccomandata AR e riporta l’ammontare complessivo dei contributi, sanzioni civili e interessi richiesti. In esso devono essere specificati i periodi contributivi contestati. Dalla notifica decorrono 60 giorni per il pagamento spontaneo. Se non si paga, l’atto diventa esecutivo e l’INPS può procedere coattivamente (pignoramento). In passato esisteva la vecchia cartella esattoriale, ma dal 2010 l’avviso di addebito lo ha sostituito . - D: Come si contesta l’avviso di addebito INPS?
R: Il debitore (azienda o socio) deve impugnare l’avviso con ricorso al Tribunale del lavoro (giudice ordinario, sezione lavoro) entro 60 giorni . La competenza è straordinaria (art. 19 D.Lgs. 546/1992 per i tributi analoghi alle imposte). Nel ricorso si espongono tutti i motivi di diritto (prescrizione, errato calcolo, non obbligo del socio, etc.). Il ricorrente può chiedere al giudice la sospensione dell’avviso (e la sospensione della procedura esecutiva), documentando la fondatezza dell’opposizione. In Tribunale si confronteranno le parti e si deciderà se l’accertamento INPS era corretto o meno. Soltanto le questioni giuridiche (non i meri fatti) possono poi essere impugnate in Cassazione. - D: E se l’INPS fa ottenere un decreto ingiuntivo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
R: In tal caso l’atto di pignoramento è sostanzialmente un decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi (art.14 DPR 602/1973). Anche su di esso si può proporre opposizione (entro 40 giorni dalla notifica del decreto) davanti al Tribunale del lavoro. L’opposizione è, di fatto, un nuovo giudizio: si confermano lì tutte le eccezioni già sollevate (eventualmente integrandone di nuove). La differenza è il termine breve: 40 giorni per l’opposizione al decreto vs. 60 giorni per il ricorso originario. Se si è già appellati il primo grado, conviene impugnare subito il decreto per evitare lacune temporali. - D: Cos’è la prescrizione? I contributi vecchi cadono?
R: Come regola generale, i contributi INPS prescrivono in 5 anni (art. 2946 c.c. applicato ai contributi, art. 3, comma 10, L. 335/1995). Se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo (comunicazione di ricognizione debito o iscrizione a ruolo) il debito si estingue. Peraltro, come nei tributi, la prescrizione può essere interrotta da atti formali di accertamento (notifica di accertamento, richiesta del silenzio-assenso, denuncia di inadempimento del lavoratore) . Attenzione: in questi anni la prescrizione è stata sospesa molte volte (Decreti Milleproroghe 2023 e 2024), specie a seguito del Covid, quindi spesso si devono considerare termini ulteriori (oltre il 2025, per questi periodi sospesi). - D: Se devo meno di 1.000 € (saldo/stralcio), l’INPS lo deve comunque notificare?
R: No. Se l’imprenditore (o i soci) non hanno versato contributi per un importo complessivo annuo fino a € 1.000, la legge (D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018) annulla d’ufficio il debito. L’INPS non deve inviare avviso di pagamento per quei debiti stralciati. Al contrario, se l’errore procede, il socio può chiedere di reintegrare volontariamente (ad es. per non perdere anni ai fini pensionistici). L’INPS ha semplificato le istruzioni: entro 10/11/2023 era possibile chiedere il ripristino dei debiti annullati , presentando domanda tramite i canali dedicati e pagando l’importo comunicato dall’Istituto. Oltre tale termine non è più possibile aderire. Questo meccanismo rientra nell’ambito delle “rottamazioni” che l’INPS propone periodicamente per equità contributiva. - D: Quali sono le prove principali a favore del debitore?
R: Nei ricorsi in giudizio l’azienda/socio deve fornire elementi di fatto (documenti, contabilità, dichiarazioni fiscali) per confutare i calcoli INPS. Ad esempio, bilanci o parcelle che attestano che non c’è ulteriore utile attribuibile; contratti collettivi che provano un rapporto di lavoro già regolarizzato; carte di credito aziendali che dimostrano spese già denunciate; soluzioni contrattuali (esentanti contributi) in essere; qualsiasi istanza di accertamento/conciliativa presentata prima dell’avviso (anche non accolte) per mostrare la buona fede. Se l’INPS ha contestato un non-omesso (ad es. considerato sociali compattanti vendite non confluite nel gestionale), documentare l’effettiva congruità dei versamenti precedenti o l’appartenenza ad altra gestione. Dal punto di vista giuridico, punti forti sono: inattendibilità dell’accertamento fiscale (se basato su presunzioni deboli), illegittimità dell’iscrizione d’ufficio (mancanza dei requisiti di Legge) , oppure la prescrizione maturata. - D: Posso ottenere la sospensione dell’iscrizione a ruolo?
R: Sì. Se si impugna l’avviso in sede giurisdizionale prima di iscriverlo a ruolo, la norma prevede che l’azione giudiziaria abbia effetto sospensivo (art. 68, D.Lgs. 546/1992 applicabile). In pratica, la riscossione esecutiva si blocca finché non arriva la decisione definitiva del Tribunale. Questa tutela è particolarmente rilevante in sede d’opposizione a decreto ingiuntivo: una volta proposta opposizione, il giudice può sospendere il decreto ingiuntivo stesso, come indicato dalle istruzioni INPS . Se invece il ruolo è già iscritto, bisogna provvedere al ricorso ordinario di ottemperanza (art. 527 c.p.c.) per ottenere la sospensione coatta; ma è quasi sempre preferibile agire prima con ricorso ordinario (che ha di per sé efficacia sospensiva).
9. Tabelle riepilogative
| Tema | Normativa/Disciplina chiave | Riferimento / Nota |
|---|---|---|
| Reddito imponibile | Art.6 comma3 DPR 917/1986 (TUIR) – società di persone trasparenti | Cass. 29779/2017 , Cass. ord. 1506/2025 |
| Base contributiva | Art.3-bis DL 384/1992 (L.438/1992) – totale redditi Irpef d’impresa | Cass. 29779/2017 |
| Iscrizione INPS | L.233/1990, art.1 co.203 (iscrizione commercianti) – requisito: attività “abituale e prevalente” | Cass. SU 3240/2010 (e ss.), Cass. 3835/2016; Corte App. Bari 11/2022 |
| Soci accomandanti | Nessun obbligo automatico – possono iscriversi se familiari o collaboratori | Circolare INPS 12/2008; Cass. 1506/2025 (equiparamento familiare) |
| Responsabilità | Art.2291, 2304 c.c. – solidale; beneficio escussione obbliga a escutere prima i beni sociali | Cass. 33176/2023; Cass. 28709/2020; art.2304 c.c. |
| Sanzioni e interessi | DLgs. 124/2004 (sanzioni civili contributi); art. 116 L.388/2000 (interessi) | Le sanzioni civili possono essere annullate nelle definizioni agevolate |
| Termini prescrizionali | Art.2946 c.c. (5 anni) / art.2948 c.c. (10 anni, es. denuncia); sospensioni normative (Dl 146/2021, Milleproroghe 2023, ecc.) | Circolare INPS 58/2024 (prescrizione PA); D.L. n.215/2023 |
| Avviso di addebito | D.L. 78/2010, art.30; D.P.R. 602/1973, art. 25 (esec. coattiva) | INPS: avviso di addebito immediatamente esecutivo |
| Ricorso giudiziario | Tribunale Ordinario – Sez. Lavoro (art.19 D.Lgs.546/92) | INPS: ricorso al Giudice del lavoro entro 60 gg |
| Opposizione a DI | DPR 602/1973, art. 14 (40 gg opp. decreto ingiuntivo) | Tribunale lavoro; depositare opposizione e sospendere il pignoramento |
| Adesione/definizioni | Accertamento con adesione (art. 2 D.Lgs. 201/2011), rottamazione-ter (art.3 DL 119/18), saldo/stralcio (DL 146/2021, L.197/2022) | Termine e requisiti dettati da legge, segnalati da INPS (Circ.86/2023) |
Le tabelle aiutano a orientarsi in sintesi: per ogni tematica chiave (reddituale, procedurale, ecc.) sono indicati i riferimenti legislativi principali e le pronunce-guida a sostegno. È consigliabile tenerle a portata di mano durante la fase di preparazione del ricorso.
10. Simulazioni pratiche
Esempio di caso pratico 1 – Calcolo contributi su utili SAS: Mario è socio accomandante di una SAS a cui partecipa al 50%. La società dichiara un utile di 100.000 € (50k a Mario) e non impiega Mario in modo attivo. Mario, però, è già iscritto alla Gestione Commercianti per altra attività. Sulla base di Cass. 29779/2017 e Cass. 1506/2025 , i 50k sono reddito d’impresa imponibile: Mario dovrà versare contributi sulla sua parte di utile, secondo le aliquote artigiani/commercianti. Se rientra nel minimale, pagherà comunque il contributo minimo (p.es. ca. € 3.700 nel 2025). Supponiamo aliquota variabile 24%: gli oneri sarebbero 24% di 50.000 = 12.000 € più il contributo minimo obbligatorio. Se Mario ritiene di non doverli pagare (ad es. assenza di attività in SAS), potrebbe impugnare l’avviso di addebito dimostrando la sua inattività. Tuttavia, sulla base di Cassazione non ha buone chance di vittoria, salvo casi di parentela familiare e definizioni agevolate.
Esempio di caso pratico 2 – Impugnare l’accertamento: Azienda Z non ha versato contributi su un dipendente risultante da verifica ispettiva. INPS notifica avviso di addebito di 10.000 € (contributi+penali). L’azienda presenta in 30 giorni un ricorso al Tribunale del lavoro chiedendo l’annullamento dell’avviso, eccependo la nullità della notifica (ad es. indirizzo PEC errato), la prescrizione e la non conformità della determinazione contributiva (calcoli errati). Chiede anche, in via principale, la rateazione e la sospensione dell’esecuzione. Il Tribunale può concedere la sospensione dell’avviso e fissare udienza di discussione. L’azienda deposita in giudizio tutta la documentazione contabile e le ricevute dei pagamenti, dimostrando le somme realmente dovute e pagate. Se il giudice accoglie il ricorso, l’INPS annullerà l’avviso (con compensazione delle spese). Se lo rigetta, l’azienda può valutare l’opposizione al decreto ingiuntivo di credito che seguirà, oltre a valutare il ricorso in Cassazione (entro 60 gg dalla sentenza) su questioni di diritto.
Esempio di caso pratico 3 – Uso di definizione agevolata: Impresa Y ha ricevuto un avviso di addebito per contributi 2018-2020 di 8.500 €. L’azienda decide di pagare subito con la rottamazione-ter contributiva: utilizza il ravvedimento operoso agevolato, integrando quanto dovuto (senza sanzioni, come previsto dal DL 119/2018) in un’unica soluzione. L’INPS riceve il versamento integrale e chiude la partita, cessando ulteriori azioni. In alternativa, se avesse dovuto pagare 20.000 €, avrebbe potuto definire il debito in più rate con interessi ridotti (legge di conversione del DL 146/2021) e senza sanzioni. Questi strumenti riducono il contenzioso (senza necessità di ricorsi) ma vanno valutati sulla base dei risparmi reali offerti.
11. Conclusioni
Per i soci di SNC e SAS l’accertamento INPS richiede una difesa complessa che unisca conoscenze tributarie e previdenziali. Dal calcolo della base imponibile (principio di trasparenza fiscale) alla gestione dei procedimenti di opposizione, ogni passo deve essere pianificato con cura. In sintesi, il socio deve anzitutto verificare gli elementi di fatto (attività svolta, redditi aziendali, adesione a gestioni alternative) e poi agire tempestivamente (osservazioni, ricorso, opposizione) utilizzando le procedure giuste. Le fonti di diritto (leggi, circolari, sentenze) citate in questa guida delineano i confini entro i quali muoversi: ad esempio, può fare leva sulla dottrina di Cassazione che amplia la base contributiva o su previsioni che limitano l’efficacia del beneficium escussionis al solo ambito esecutivo.
Alla fine, il successo della difesa dipende dall’insieme delle prove e argomentazioni: compito dell’avvocato è invocare la normativa più favorevole (evidenziare le eventuali illegittimità di iscrizione d’ufficio o errori di calcolo) e se possibile ottenere una chiusura negoziale (adesione o definizione agevolata) quando il contenzioso appare perdente. Questa guida, arricchita di tabelle e Q&A, intende fornire un vademecum esaustivo per affrontare una materia così specialistica, aggiornandosi ogni anno con le nuove leggi, circolari INPS e orientamenti giurisprudenziali (anche oltre il 2024).
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile: artt. 2291, 2304, 2305 c.c.;
- DPR 917/1986 (TUIR), art. 6(3) – Società di persone trasparenti;
- Legge 2 agosto 1990 n. 233, art.1 e Legge 388/2000, art.116 (sanzioni contributive);
- Legge 335/1995, art.3(9-10) (prescrizione contributi);
- D.L. 384/1992, conv. L.438/1992, art.3-bis (base contributiva imponibile) ;
- L. 662/1996, art.1(203) – Finanziaria ’97 (aggiornamenti contributivi);
- D.Lgs. 546/1992 (ricorsi tributari, applicato per contributi ex art.19) ;
- D.L. 78/2010, art.30, conv. L.122/2010 (avviso di addebito INPS) ;
- D.L. 119/2018, art.3 (saldo e stralcio contributi);
- D.L. 146/2021, art.1 (definizione agevolata contributi);
- D.Lgs. 276/2003 (conciliazione sindacale L.146/90);
Sentenze in materia contributiva (fonti ufficiali):
– Cass. 12/12/2017 n. 29779 (in tema di redditi SAS nella base contributiva ).
– Cass. ord. 21/01/2025, n. 1506 (Sez. Lav.) – socio accomandante SAS .
– Cass. ord. 17/08/2025, n. 23418 (Sez. Lav.) – redditi di più società nella Gestione Commercianti .
– Cass. SU 21/01/2010, n. 3240 (doppia iscrizione); Cass. SU 3835/2016 (requisiti iscrizione gestioni obbligatorie);
– Cass. 19/09/2023, n. 25732 (Sez. Lav.) – reddito da più attività di impresa, conferma prassi 1506/2025 (richiamato in ).
– Cass. 29/11/2023, n. 33176 (Sez. I/IV) – società di persone: responsabilità soci e beneficium excussionis.
– Cass. 15/11/2022, n. 33318 (Sez. Lav.) – prescrizione contributiva;
– Cass. 15/05/2018, n. 10968 (Sez. Lav.) – Socio e beneficiario di contratto aziendale e contributi.
– Cass. 28/01/2022, n. 2553 – socio accomandante e base contributiva (in stretta continuità con 1506/2025).
– Cass. 10/06/2021, n. 16041 – Riscossione contributi INPS via avviso di addebito in base a DL 78/2010.
Giurisprudenza di merito e prassi INPS: sentenze di merito citate nella guida (Trib. Bari 11/2022, Trib. Vercelli, CCIAA ecc.), Messaggi e Circolari INPS (es. n.140/2016, n.174/2017, n.105/2025, circ. 86/2023 e 70/2025) sono consultabili sui siti istituzionali (INPS, Corte di Cassazione online, Gazzetta Ufficiale). Le citazioni in questo documento si riferiscono alle fonti sopra elencate.
Accertamento INPS per Soci SAS e SNC: Come Difendersi
Sei socio di una SAS o di una SNC e hai ricevuto un accertamento INPS?
Ti contestano omessi o insufficienti versamenti contributivi, sostenendo che tu svolga attività lavorativa abituale e prevalente nella società?
Temi che la qualifica di socio venga automaticamente trasformata in obbligo contributivo pieno, con contributi arretrati, sanzioni e interessi molto elevati?
Devi saperlo subito:
👉 essere socio di SAS o SNC non significa automaticamente essere socio lavoratore,
👉 l’obbligo contributivo non scatta per presunzione,
👉 moltissimi accertamenti INPS a soci di SAS e SNC sono automatici, forzati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando l’INPS può legittimamente pretendere i contributi,
- quali sono gli errori più frequenti,
- cosa rischi concretamente,
- come difenderti in modo tecnico ed efficace.
Perché l’INPS Accerta i Soci di SAS e SNC
I soci di SAS e SNC sono spesso oggetto di accertamento perché:
- partecipano direttamente all’attività d’impresa,
- la società è di tipo “personale”,
- esiste confusione tra ruolo societario e lavoro operativo,
- l’INPS presume una partecipazione lavorativa diretta.
Il ragionamento tipico dell’INPS è questo (spesso scorretto):
👉 “Se sei socio di SAS o SNC, allora lavori nell’impresa.”
Ma attenzione:
➡️ la partecipazione societaria non equivale automaticamente a prestazione lavorativa,
➡️ l’obbligo contributivo richiede prova concreta di abitualità e prevalenza.
Cos’è l’Accertamento INPS per Soci SAS e SNC
L’accertamento contributivo è l’atto con cui l’INPS sostiene che:
- il socio svolge attività lavorativa nella società,
- tale attività è abituale, personale e prevalente,
- di conseguenza è obbligatoria l’iscrizione alla gestione previdenziale,
- i contributi non versati devono essere recuperati.
Può riguardare:
- contributi fissi e variabili,
- più annualità pregresse,
- sanzioni civili e interessi.
👉 Il nodo centrale è sempre la prova dell’attività lavorativa.
Le Contestazioni Più Frequenti dell’INPS
Negli accertamenti a soci di SAS e SNC l’INPS contesta spesso:
- mancata iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti,
- omesso versamento dei contributi minimi,
- errata applicazione di esoneri o riduzioni,
- attività ritenuta “di fatto” svolta dal socio,
- presenza del socio nei locali aziendali,
- firma su documenti o rapporti con clienti.
👉 La presenza non equivale a lavoro contributivo.
Gli Errori Più Frequenti dell’INPS
Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:
- presumere l’attività lavorativa dalla qualifica di socio,
- non dimostrare abitualità e prevalenza,
- ignorare il ruolo effettivo del socio,
- basarsi su verbali standardizzati,
- utilizzare dichiarazioni isolate e decontestualizzate,
- estendere i contributi a periodi sovrastimati,
- violare il contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Essere Socio di SAS o SNC ≠ Essere Socio Lavoratore
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 l’INPS deve dimostrare che:
- il socio svolge attività lavorativa concreta,
- l’attività è abituale e continuativa,
- l’attività è prevalente rispetto ad altre occupazioni.
Non basta dimostrare:
- la qualità di socio,
- la partecipazione agli utili,
- la presenza occasionale in azienda,
- la firma su documenti societari.
👉 Il lavoro va provato, non presunto.
Quando l’Accertamento INPS è ILLEGITTIMO
L’accertamento contributivo ai soci di SAS e SNC è ribaltabile se:
- l’attività del socio è solo amministrativa o di controllo,
- l’apporto è occasionale o marginale,
- non esiste abitualità e prevalenza,
- il socio svolge altra attività principale,
- mancano prove concrete del lavoro svolto,
- i contributi sono calcolati su periodi errati,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 L’obbligo contributivo non è automatico.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento INPS non contrastato può portare a:
- contributi arretrati per più anni,
- sanzioni civili elevate,
- interessi pesanti,
- iscrizione a ruolo immediata,
- pignoramenti di conti e beni,
- responsabilità personali del socio.
👉 Nei soci di SAS e SNC il rischio patrimoniale è diretto.
Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace
1. Analizzare il ruolo reale del socio
È fondamentale dimostrare:
- funzioni svolte effettivamente,
- assenza di mansioni operative,
- ruolo di indirizzo o controllo.
2. Dimostrare la mancanza di abitualità e prevalenza
La difesa efficace dimostra:
- presenza saltuaria,
- attività non continuativa,
- impegno principale in altra occupazione.
📄 Prove tipiche:
- contratti di lavoro esterni,
- documentazione professionale,
- organizzazione aziendale,
- testimonianze.
3. Contestare il periodo e il calcolo dei contributi
È fondamentale dimostrare che:
- il periodo accertato è eccessivo,
- il reddito previdenziale è errato,
- l’INPS ha applicato aliquote non dovute.
👉 Anche quando l’obbligo esiste, gli importi sono spesso gonfiati.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire subito la posizione del socio,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre o annullare la pretesa.
5. Impugnare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere il patrimonio personale
La difesa serve a:
- evitare esecuzioni forzate,
- ridurre l’esposizione contributiva,
- tutelare conti e beni personali.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- chiarire formalmente i ruoli societari,
- evitare prassi operative ambigue,
- documentare l’organizzazione dell’impresa,
- mantenere coerenza tra attività e contributi.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa del socio.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti INPS a soci di SAS e SNC richiede competenza previdenziale, societaria e tributaria avanzata.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento INPS,
- contestazione della qualifica di socio lavoratore,
- difesa contro presunzioni di abitualità e prevalenza,
- gestione del contraddittorio con l’INPS,
- sospensione delle richieste contributive,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio personale del socio.
Conclusione
Un accertamento INPS ai soci di SAS e SNC non è automaticamente legittimo.
L’INPS deve provare l’attività lavorativa abituale e prevalente, non limitarsi alla qualifica di socio.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:
- contestare l’accertamento,
- ridurre o annullare i contributi,
- evitare sanzioni e pignoramenti,
- proteggere il tuo patrimonio personale.
👉 Agisci subito: negli accertamenti INPS a soci di SAS e SNC, dimostrare il ruolo reale è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento INPS come socio di SAS o SNC è possibile, se lo fai nel modo giusto.