Accertamento Contributivo Per Retribuzioni Imponibili: Come Contestare E Difendersi

L’accertamento contributivo sulle retribuzioni imponibili è una delle contestazioni più impattanti per imprese e datori di lavoro, perché incide direttamente sul costo del lavoro e può generare richieste retroattive molto elevate, con sanzioni e interessi.
Quando l’INPS ritiene che le retribuzioni denunciate siano inferiori al dovuto, procede a rideterminare l’imponibile contributivo, spesso sulla base di presunzioni, tabelle o riqualificazioni del rapporto.

È fondamentale chiarirlo subito:
la retribuzione imponibile non si presume, ma deve essere determinata in base a fatti e regole precise.

Molti accertamenti INPS su retribuzioni imponibili sono contestabili o annullabili se difesi con una strategia tecnica corretta.


Cosa si intende per retribuzione imponibile

Per retribuzione imponibile ai fini contributivi si intende:

• la retribuzione effettivamente corrisposta
• gli elementi fissi e continuativi
• alcune indennità e compensi accessori
• i fringe benefit imponibili
• i premi e le voci assimilate

Non tutte le somme erogate al lavoratore sono automaticamente imponibili.


Quando l’INPS contesta le retribuzioni imponibili

Gli accertamenti nascono spesso quando:

• le retribuzioni sono inferiori ai minimi contrattuali
• viene applicato un CCNL ritenuto non corretto
• sono presenti rimborsi spese contestati
• vengono erogati compensi variabili
• si riscontrano differenze tra buste paga e contratti
• emergono controlli ispettivi o segnalazioni
• l’INPS ipotizza una sotto-dichiarazione contributiva

In molti casi si tratta di interpretazioni discutibili, non di violazioni reali.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti contributivi per retribuzioni imponibili, le contestazioni più comuni riguardano:

• applicazione dei minimi retributivi
• riqualificazione di rimborsi spese come retribuzione
• inclusione di premi o indennità nell’imponibile
• errata esclusione di fringe benefit
• contestazione di part-time o orari ridotti
• riqualificazione di rapporti di collaborazione
• estensione retroattiva dell’imponibile

Molte di queste voci richiedono una valutazione caso per caso.


Gli errori tipici dell’INPS

Negli accertamenti su retribuzioni imponibili, l’INPS sbaglia spesso quando:

• applica automaticamente i minimi contrattuali
• ignora accordi individuali leciti
• confonde rimborsi documentati con retribuzione
• non dimostra l’effettiva corresponsione delle somme
• estende il periodo contributivo in modo arbitrario
• utilizza presunzioni senza riscontri
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento contributivo è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’imponibile è determinato senza prova concreta
• le somme contestate non sono retributive
• i rimborsi spese sono documentati e analitici
• il CCNL applicato è corretto
• l’orario e il part-time sono reali
• manca la prova dell’erogazione
• l’INPS utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

L’imponibile contributivo va dimostrato, non stimato.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento INPS sulle retribuzioni imponibili deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• contratti di lavoro
• CCNL applicato e accordi aziendali
• buste paga e prospetti paga
• documentazione dei rimborsi spese
• giustificativi di trasferte e indennità
• registri presenze e turnazioni
• accordi individuali
• prova dell’orario effettivo
• documentazione contributiva
• perizie giuslavoristiche

Dimostrare la natura delle somme è decisivo.


Retribuzioni imponibili e rimborsi spese

Un punto critico riguarda i rimborsi spese:

• rimborsi analitici documentati non sono imponibili
• rimborsi forfettari possono essere imponibili
• la documentazione giustificativa è decisiva
• la finalità della spesa deve essere lavorativa

Molti accertamenti nascono da errata qualificazione dei rimborsi.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione della determinazione dell’imponibile
• dimostrazione della non imponibilità delle somme
• prova della corretta applicazione del CCNL
• riduzione del periodo contributivo contestato
• smontaggio delle presunzioni ispettive
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• opposizione tempestiva all’accertamento

La difesa deve colpire il presupposto contributivo, non solo l’importo.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento INPS per retribuzioni imponibili:

• fai analizzare immediatamente il verbale
• verifica le voci retributive contestate
• controlla il CCNL applicato
• ricostruisci la natura delle somme erogate
• raccogli documentazione contrattuale e contabile
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara opposizione nei termini di legge

Il tempo è decisivo per bloccare sanzioni e iscrizioni a ruolo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• contributi arretrati definitivi
• sanzioni civili elevate
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• danni patrimoniali rilevanti
• aggravamento della posizione contributiva


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di imprese e datori di lavoro coinvolti in accertamenti INPS sulle retribuzioni imponibili, spesso annullati per errata qualificazione delle somme e uso improprio di presunzioni.
Coordina un team nazionale di avvocati giuslavoristi, tributaristi e consulenti previdenziali esperti in contenzioso INPS.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare la determinazione dell’imponibile
• difendere la corretta qualificazione delle somme
• ridurre o annullare contributi e sanzioni
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio personale e aziendale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

La retribuzione imponibile non si calcola per presunzione.
Agire subito significa impedire che una riqualificazione errata diventi un debito contributivo definitivo.

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Introduzione

L’accertamento contributivo è l’atto con cui gli enti previdenziali (soprattutto l’INPS, ma anche INAIL e Casse professionali) contestano al contribuente (ad esempio un datore di lavoro) omissioni o errori nei versamenti dei contributi previdenziali dovuti sui salari dei lavoratori. Dal 2011 in poi l’atto dell’accertamento assume la forma dell’«avviso di addebito con valore di titolo esecutivo», che sostituisce la cartella esattoriale (art. 30 D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 e art. 24 D.Lgs. 46/1999) . In pratica, l’avviso di addebito INPS costituisce contestazione del debito contributivo e, allo stesso tempo, titolo esecutivo immediato: se il debitore non paga entro il termine di legge (60 giorni) né presenta ricorso, l’INPS può procedere subito al pignoramento senza sentenza.

L’avviso di addebito deve essere notificato al contribuente (via PEC, raccomandata A/R, messo o altro) e contiene l’intimazione di pagamento entro 60 giorni . Da quella data decorrono anche i termini per impugnare: il contribuente ha 40 giorni di tempo dalla notifica per proporre opposizione al giudice competente (Tribunale in composizione speciale lavoro, ai sensi di art. 444 c.p.c. e art. 618-bis c.p.c.) . In tale ricorso il debitore-opponente può sollevare tutte le contestazioni di merito (esistenza o meno dell’obbligo contributivo, correttezza degli importi, prescrizione del credito, vizi di notifica dell’atto, ecc.) .

Normativa chiave: l’avviso di addebito INPS è stato istituito dall’art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. L.122/2010) e attuato dal D.Lgs. 46/1999, art. 24, che disciplina i termini e le tutele giurisdizionali dei contribuenti in materia di contributi . I ricorsi interni (amministrativi) avverso gli atti INPS sono invece regolati dal DPR 1199/1971 (procedimento semplificato) e dalla L. 88/1989 . La retribuzione imponibile contributiva in senso sostanziale coincide, di regola, con il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, secondo l’art. 48 TUIR e le relative disposizioni, fatte salve alcune esclusioni tassative (TFR, indennità sostitutive, risarcimenti danni, erogazioni a carico di fondi pensione complementari, assegni familiari, ecc.) elencate nell’art. 12 L. 153/1969 . In pratica “l’imponibile contributivo” riprende al lordo tutte le somme che il lavoratore percepisce (salario, indennità, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità ecc.), includendo anche somme a vario titolo differite, con le esclusioni tassativamente previste . Nel settore cooperativo, ad esempio, la legge impone alla cooperativa di pagare al socio una retribuzione minima (art. 36 Cost.) e i relativi ristorni sull’utile: tali ristorni costituiscono parte del trattamento economico ma – per espressa norma – sono esclusi dalla contribuzione INPS .

1. Chi effettua i controlli e come nascono gli avvisi di addebito

L’accertamento può nascere da diverse fonti di controllo: – Accertamenti ispettivi (tradizionali verifiche sul posto da parte dell’Ispettorato del Lavoro, spesso congiuntamente all’INPS e all’INAIL). Al termine dell’ispezione viene redatto un verbale con le violazioni e i contributi contestati. L’INPS lo trasforma in avviso di addebito (ex L. 689/81 e s.m.i.). – Controlli incrociati (es. verifiche telematiche, incroci dati INPS-Agenzia Entrate). Se emergono omissioni contributive, l’INPS invia avviso di addebito. Spesso accade in accertamenti fiscali: il D.Lgs. 462/1997 prevede che se l’Agenzia delle Entrate scopre un reddito più elevato (non dichiarato), ne dà comunicazione all’INPS, che calcola i contributi dovuti sul maggior reddito ed emette l’avviso . Per non violare l’art. 24 D.Lgs.46/99, l’INPS deve attendere l’esito del ricorso tributario (Cass. conv. n. 15056/2025; v. infra).
Autocertificazioni e segnalazioni: in alcuni casi possono arrivare segnalazioni da sindacati, dipendenti o l’azienda stessa che ammette errori, dando avvio a un ricalcolo.

In tutti i casi l’avviso di addebito INPS dettaglia l’importo dovuto (capitale + interessi + sanzioni) e viene notificato al contribuente e trasmesso telematicamente all’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione). Se non si paga né si impugna entro 60 giorni, l’avviso diventa esecutivo e scatta la riscossione forzata (pignoramenti) sulle somme dovute .

Tabella riepilogativa – Fasi dell’accertamento contributivo:
Verifica ispettiva: sopralluogo sul posto da parte di INPS/INAIL/INL, redazione verbale.
Avviso di addebito: atto scritto dell’INPS che contesta i contributi omessi e ingiunge il pagamento con decorrenza titolo esecutivo .
Notifica: l’atto viene notificato al debitore (PEC o cartaceo); decorrono i termini.
Riscossione coattiva: se l’avviso non è pagato né impugnato entro 60 giorni, diventa titolo esecutivo e parte il pignoramento.

2. Retribuzione imponibile e calcolo dei contributi

L’importo dei contributi contestati parte dalla base imponibile (retribuzione imponibile previdenziale). In linea di massima essa coincide col reddito di lavoro dipendente fiscale (TUIR art. 48), ma con alcune esclusioni tassative previste dall’art. 12 L. 153/1969 . In particolare sono escluse dal calcolo contributivo (tra le altre): indennità di fine rapporto (TFR), liquidazioni incentivanti la risoluzione del rapporto, rimborsi spese legittimamente documentati, risarcimenti danni, indennità per ferie/spostamenti (rimborso spese), quote di previdenza complementare, assegni familiari . Tutto il resto – retribuzioni ordinarie, straordinari, mensilità aggiuntive, quattordicesima, fringe benefit lordi – concorre invece alla base. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che nei piani transattivi di fine rapporto le somme pattuite devono considerarsi imponibili ai fini contributivi, a meno che non si provi la natura risarcitoria o indennitaria (Cass. 11189/2024 ). In sostanza, la legge definisce la retribuzione imponibile come “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro per la propria prestazione di lavoro, in qualunque forma erogato” (art.12 L.153/1969, in combinato disposto con il TUIR) . È su questa base che si applicano le aliquote contributive previste per la categoria del lavoratore (dipendenti settore metalmeccanico, commercio, autonomi, ecc.) e per l’ente (INPS Gestione IVS, Casse avvocati/ingegneri, ecc.), moltiplicate per i mesi di lavoro o le giornate lavorate.

Per alcune fattispecie speciali vi sono regole proprie: ad esempio le cooperative di lavoro devono garantire ai soci lavoratori una retribuzione complessiva minima (art. 3 L.142/2001) analogamente a quella dei dipendenti non soci. In quel settore i ristorni sugli utili sono parte integrante del trattamento economico, ma la legge li esclude dalla contribuzione INPS (sono invece imponibili Irpef). Ciò significa che, in caso di verifica INPS sulle cooperative, l’Istituto calcolerà i contributi su una base convenzionale che include la retribuzione minima dovuta per CCNL e gli elementi fissi di retribuzione (tredicesima, ferie, indennità contrattuali), escludendo i ristorni (art. 36 Cost. e L. 142/2001).

Minimale contributivo: per alcune categorie di lavoratori esiste un contributivo minimo obbligatorio (es. artigiani, commercianti, colf). Ad esempio, la L. 389/1989 ha fissato il minimale contributivo IVA su cui calcolare sempre il dovuto (anche se si guadagna meno). In generale, in un controllo INPS si calcolano i contributi sulla retribuzione effettiva ed eventualmente su quota minimale se più elevata.

3. Vizi formali dell’avviso e termini di impugnazione

L’avviso di addebito, come qualsiasi atto amministrativo, deve rispettare regole formali: indicare chiaramente datore di lavoro e periodo contestato, dettagli di contributi, interessi e sanzioni, riferimenti normativi, firma del funzionario, ecc. Un vizio grave è la mancata notifica corretta: per le aziende l’INPS notifica solitamente via PEC all’indirizzo certificato; in mancanza si usa la raccomandata A/R o addirittura messo comunale. La data di notifica effettiva (presunzione legale) è cruciale, perché da essa decorrono i termini.

Il contribuente ha 40 giorni di tempo dalla notifica per proporre impugnazione (ricorso) al giudice del lavoro . Questo termine è perentorio: decorso inutilmente, l’avviso diventa definitivo ed esecutivo a tutti gli effetti (art. 24 co.5 D.Lgs. 46/1999). Occorre notificarlo all’INPS (ente impositore) entro il termine, con raccomandata (o PEC) all’indirizzo del legale rappresentante della società. Non è necessaria la notifica alla Riscossione (ex concessionario/Equitalia, oggi Ag. Entrate-Riscossione): infatti l’art. 24 co.5, come modificato, prevede espressamente che nell’opposizione a ruolo il ricorso vada notificato solo all’ente impositore, il quale sarà l’unico resistente nel giudizio . Lo ha ribadito anche la Suprema Corte: nelle opposizioni a ruolo per crediti previdenziali la legittimazione passiva spetta unicamente all’ente previdenziale, a meno che la cartella sia già in mano all’agente della riscossione (Cass. SS.UU. 2020 ).

Prescrizione contributiva: i contributi di per sé si prescrivono ordinariamente in 5 anni dal primo giorno successivo al periodo retributivo di competenza (art. 2948 c.c. e art. 2 D.Lgs. 463/1997). Ciò significa che l’INPS, se scopre omissioni vecchie di oltre 5 anni, non può più intimare il pagamento. Attenzione però: in caso di accertamento ispettivo è prevalente il criterio annuale (art. 2131 c.c.), pertanto la prescrizione decorre anno per anno. Se l’avviso contesta anni precedenti la prescrizione quinquennale generale, il datore può eccepire la decadenza (indicare gli anni prescritti). La giurisprudenza sulle modalità di calcolo della prescrizione contributiva è vasta, ma è bene ricordare che un termine non rispettato dalla PA (p.es. 40 gg per ricorso) può essere invocato anche come vizio di diritto ai sensi dell’art. 325 c.p.c. se messo in rilievo nel ricorso.

4. Strumenti di difesa del contribuente

Il contribuente (datore di lavoro, libero professionista, socio cooperativa) ha varie possibilità per contestare l’accertamento:

  • Ricorso amministrativo interno (art. 11 DPR 1199/1971): entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, si può presentare ricorso al Comitato Provinciale Amministrativo dell’INPS competente. Si tratta di una fase amministrativa interna, obbligatoria prima del ricorso giudiziario. Il Comitato riesamina l’atto INPS su istanza dell’interessato, e può decidere di annullare o modificare l’avviso. In sede di ricorso amministrativo l’utente può esporre fatti e motivazioni, con prove (buste paga, tabulati, contratti collettivi, ecc.). Il regolamento INPS prescrive le modalità e documenti richiesti; alla fine il Comitato può accogliere o rigettare il ricorso con motivazione. Contro il rifiuto (o silenzio-rifiuto) dell’INPS si può poi fare ricorso al giudice del lavoro entro 90 giorni (questo termine è più lungo ma in pratica ci si limita a impugnare subito l’avviso al Tribunale, specie per i contributi, perché l’opposizione a ruolo è il rimedio ordinario).
  • Opposizione giudiziaria (Tribunale lavoro): rappresenta il rimedio principale. Come detto, entro 40 giorni dall’avviso si notifica ricorso all’INPS; il Tribunale convocherà le parti. In giudizio il debitore deve dimostrare le proprie ragioni: ad es. che la retribuzione imponibile è errata (buste paga o contratti diversi), che il credito è estinto per prescrizione, che il rapporto di lavoro non è mai esistito, o che sussistono compensazioni con crediti del datore nei confronti di ENTE (p.es. crediti per malattia, ecc.). È importante produrre qualsiasi documento che provi il proprio caso. Spesso si allega: tabulati paga, Libro Unico, visure paga INPS, contratti collettivi applicabili, posizioni contributive.

Onere della prova: In linea di massima il datore deve provare che il credito INPS è dovuto (Cass. 2130/2018 ha equiparato obbligazioni contributive a tributarie). Tuttavia, in opposizione a ruolo l’onere probatorio è in parte ribaltato: il creditore (INPS) deve dimostrare l’esatto computo dei contributi dovuti (ad es. trasmissioni Uniemens, denunce IVA, accertamenti fiscali), mentre il debitore può limitarsi a eccepire formalmente vizi dell’atto o situazioni giuridiche. In pratica, se l’INPS ha documentazione apparente completa, spetta al datore illustrare eventuali errori o giustificativi di omissione (Cass. 8204/2011 e s.m.). In generale però si assume che la pretesa contributiva sia fondata fino a prova contraria, se l’ente ha fornito almeno un prospetto dei conteggi.

  • Opposizione a ruolo (ex art. 24 D.Lgs. 46/1999): nel sistema ante 2011 si sarebbe utilizzata l’opposizione a ruolo dopo l’iscrizione a ruolo presso l’agente di riscossione; ora invece l’avviso esecutivo sostituisce il ruolo. L’art. 24 co.5 D.Lgs. 46/1999, richiamato sopra, disciplina ancora «l’opposizione al ruolo esattoriale» entro 40 giorni, ma in pratica oggi si fa opposizione a titolo diretto al Tribunale del Lavoro (che sostituisce in parte l’antico giudice tributarista delle commissioni tributarie). Le regole sono quindi quelle dell’opposizione di merito: termine perentorio, onere di notificare al solo INPS (non è più obbligatorio notificare all’Agente della Riscossione ), possibilità di sospendere l’esecuzione se si deposita istanza motivata ex art. 55 D.Lgs. 546/92 (art. 24 co.4).
  • Sospensione dell’esecuzione: se si presenta opposizione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere (temporaneamente bloccare) il pignoramento esibendo prova della notifica del ricorso (art. 24 co. 7 D.Lgs.46/99). Il Tribunale valuta se la questione è meritevole di accoglimento e se il contribuente si trova in concreto nell’impossibilità di pagare senza danno grave. L’istanza di sospensione va presentata subito con il ricorso in opposizione, ed è possibile anche portare eccezioni di tardività della notifica o altri vizi procedurali come ragioni urgenti.
  • Autotutela INPS (revoca o annullamento d’ufficio): in casi eccezionali (ad es. errore palese dell’ente) si può istituire un riesame interno dell’avviso rivolgendosi agli uffici INPS stessi, richiedendo l’annullamento (art. 21 septies, L. 241/90, applicato per analogia a fini contributivi) o segnalando la questione al Comitato amministrativo. Tuttavia, di norma si preferisce impugnare subito in giudizio.
  • Deposito cautelare: il contribuente può anche tentare di estinguere il debito sospendendone l’effetto esecutivo versando le somme contestate sotto riserva (con procedure di adesione o di deposito), per poi discutere l’intero contenzioso nel merito al giudice. Con la vecchia cartella era possibile avvalersi della definizione agevolata “Rottamazione” o “Saldo e stralcio” (recentemente DL 50/2023 e DL 19/2024 hanno apportato modifiche al contenzioso contributivo), ma tali discipline sono principalmente fiscali; per contributi esiste invece la possibilità di definire il debito in sede amministrativa (DL 50/2017 convertito L. 96/2017 ha previsto qualche sanatoria contributiva, ma con stringenti presupposti).

5. Esempi pratici e casi particolari

Vediamo alcuni casi tipici con possibili impostazioni difensive:

  • Lavoro nero o parzialmente in nero (es. edilizia): in edilizia spesso mancano buste paga o sono sotto-dichiarate retribuzioni (appalti in nero, cooperative fantasma). L’INPS può stimare il debito contributivo sulla base del CCNL edile (ad es. retribuzione giornaliera minima per ogni giornata lavorativa). Il datore di lavoro potrà provare il lavoro effettivamente svolto o l’effettivo guadagno (es. elenchi presenze, pagamenti effettuati, subappalti formali), o fare ricorso all’eventuale causa: se il vincolo lavorativo non sussisteva (falso contratto di appalto), si può eccepire la mancanza di rapporto di lavoro (sempre da dimostrare). Q&A: Domanda: «Ho lavoratori “in nero” ed è stato redatto un verbale INPS-INAIL. Come mi difendo?» Risposta: occorre verificare la regolarità del verbale (pena difetti di motivazione o mancato contraddittorio tecnico). Nel merito, il giudice richiede la prova del rapporto di lavoro: se esistono contratti con appaltatori, subappaltatori, buste paga omesse, si possono produrre per provare orari e importi effettivi di lavoro. L’ente difensore spesso assegna importi convenzionali (giornate di cantiere * paga minima). Il debitore può contestarli indicando come si è realmente svolto il lavoro (ad es. turni, ferie non godute, accordi sindacali). Spesso conviene verificare anche il DURC: se manca per pendenze contributive pregresse, la posizione INPS è debitoria in ogni caso.
  • Errori di computo e voci accessorie: ad esempio, ipotizziamo che l’INPS abbia conteggiato contributi su premi di risultato o indennità non documentate. Il datore deve fornire i contratti collettivi applicabili: molti CCNL escludono dall’imponibile alcune indennità (futuro di retribuzione, premio presenza, ore di trasferta rimborsate). Occorre allegare le clausole contrattuali. Se l’INPS calcola contributi su voci non imponibili, il giudice annullerà quelle poste (art. 12 L.153/69 stabilisce un’elencazione tassativa). Q&A: «L’INPS ha calcolato contributi sulle straordinarie premiate; posso contestare?» Risposta: Sì, purché il CCNL o la norma di legge disponga l’esenzione delle ore straordinarie (oppure esse fanno parte della retribuzione base); va provato con il contratto nazionale di lavoro (ad es. nel commercio le ore straordinarie non hanno aliquota separata). Analogo discorso per i premi di risultato: se erogati in base a CCNL o accordo, e riconosciuti come retribuzione differita, sono imponibili IRPEF e previdenziali; altrimenti, se erogati come rimborsi o incentivazione, potrebbero essere esclusi. Occorre dunque dettagli nei contratti.
  • Trasferte e rimborsi spese: somme pagate al lavoratore per trasferta o missione sono imponibili solo nei limiti documentati. Se l’INPS contesta un rimborso come inesistente (ad es. paga 50€ al giorno senza distinte spese), il contribuente deve provare l’effettivo rimborso spese (scontrini, ricevute, pernotto). In assenza, le indennità vanno considerati come normale stipendio e concorreranno all’imponibile (non alla retribuzione di fatto, in linea con Cass. 15056/2025 ). Quella sentenza ricorda infatti che se al contribuente non è richiesto di rendicontare spese, l’indennità di trasferta si presume parte della retribuzione imponibile e subisce contributi.
  • Liberi professionisti e collaborazioni (gestioni separate): per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (es. liberi professionisti senza cassa, collaboratori, occasionali), l’accertamento funziona analogamente: l’INPS verifica i compensi dichiarati e deduce contributi. Se emerge un compenso omesso (anche da controllo fiscale), l’INPS emette avviso contributivo con le aliquote miste (4% quota a carico professionista + contributo aggiuntivo). Anche in questo caso il contribuente può eccepire l’inesistenza del rapporto o la natura esente del compenso (rimborso spese, ritenuta a titolo d’imposta già assolta, reddito assoggettato a altre forme).
  • Cooperative sociali e artigiane: nel comparto delle cooperative sociali (lavoro, produzione), gli accertamenti su soci/factotum seguono regole speciali di cui all’art. 36 Cost. e L.142/2001 già menzionate. Le cooperative artigiane (L.877/77) hanno un regime previdenziale analogo all’artigianato, con minimale contributivo per le giornate convenzionali (art. 3 L.877/77). In sede di contestazione, il legale della cooperativa dovrà verificare la corretta applicazione di questi regimi speciali, spesso contestati per abuso.

6. Procedura di conciliazione e definizione agevolata

In alcuni casi è possibile negoziare una soluzione con l’INPS:

  • Tentativo di conciliazione obbligatoria: l’art. 444 c.p.c. prevede che per controversie di lavoro (quali quelle contributive) si tenti conciliazione davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro (ex Ufficio).
  • Accesso agli incentivi: recenti normative (DL 6/2023, DL 50/2017, DL 19/2024) hanno introdotto strumenti di definizione agevolata o rateizzazione dei debiti contributivi arretrati (anche sfruttando il concordato fiscale, art. 54 bis T.U. riscossione). Ad esempio il Decreto Trasparenza (DLgs. 104/2022) e la legge di bilancio 2023 hanno previsto la possibilità di «sospendere» accertamenti in corso presentando piani di rientro rateali, ma riservati ai casi di crisi aziendale dimostrata. Altresì, DL 50/2017 ha consentito la compensazione spontanea (entro certi limiti) tra crediti contributivi e debiti fiscali, evitando accertamenti combinati. Si segnala in particolare la Legge di Bilancio 2024/2025 (L. 197/2022, L. 238/2023, L.207/2024) per eventuali misure di saldo&stralcio dei debiti minimi o per particolari settori in crisi (turismo, edilizia). Tuttavia, la “rottamazione” tipica delle cartelle non si applica automaticamente agli avvisi di addebito INPS, tranne che l’INPS non abbia stabilito specifici piani di rateizzo o abbattimento forzoso. Nel dubbio, conviene sempre chiedere all’ente eventuali soluzioni definitorie (anche nella fase di ricorso amministrativo).
  • Autotutela e prescrizione: il debitore può sottoporre all’INPS istanza motivata (art. 21 septies, L.241/90) per chiedere l’annullamento in autotutela dell’avviso, soprattutto se sussiste un vizio formale (errori evidenti di calcolo, certificati di versamento già emersi, reati di lieve entità ricadenti nel nuovo blocco delle cartelle inferiori a 1000€). Nel contenzioso penale e amministrativo degli ultimi anni c’è stata attenzione alla prescrizione decennale del ruolo contributivo (Cass. 7514/2022 ha ribadito che l’azione di riscossione si prescrive in 10 anni se non completata, nel periodo in cui vigeva il PDLF).

7. Q&A: Domande frequenti

  • D: L’INPS ha notificato solo un avviso di addebito, senza verbale ispettivo. Posso oppormi?
    R: Sì, l’avviso è titolo esecutivo per legge indipendentemente dal verbale (art.30 DL 78/2010). Può tuttavia essere contestato in opposizione come ogni atto. Se mancano elementi probatori (verbale, delibere di commissione) si può eccepire la mancanza di motivazione idonea.
  • D: Cosa succede se presento ricorso amministrativo all’INPS?
    R: Il Comitato amministrativo INPS deve esprimersi entro 90 giorni (art.11 DPR 1199/71). Se rigetta il ricorso, resta il giudizio al Tribunale. Il termine per il giudizio parte dal rigetto (o dal silenzio-rifiuto, 90 gg). Si può notificare opposizione subito, ma è bene attendere l’esito dell’esaurimento del ricorso interno, per evitare decadenze.
  • D: Quali sanzioni civili si applicano?
    R: Sui contributi omessi si applicano interessi legali (attualmente 5% annuo) e sanzioni civili (art. 32 della L. 335/1995 e art. 25 D.P.R. 602/1973). Queste sanzioni oscillano in base alla tempistica e all’atteggiamento della ditta (ritardatezza volontaria/involontaria). Spesso è possibile ridurre o azzerare la sanzione se si regolarizza la posizione (c.d. “ravvedimento operoso contributivo”), versando spontaneamente prima dell’accertamento o pagando dopo contestazione. Il ravvedimento può eliminare fino al 70-80% della sanzione secondo i casi.
  • D: Il contribuente può imporre un accertamento induttivo?
    R: No. La Cassazione ha ripetutamente affermato che l’INPS (come tutte le PA) non può formulare ipotesi induttive creative al di là del dato anagrafico e contabile disponibile (Cass. 12450/2016, Cass. 27726/2019). L’accertamento ispettivo deve basarsi su elementi concreti (presenze, libri obbligatori) ed eventuali deduzioni devono essere di semplice logica. Eventuali prove contrarie del contribuente (es. contabilità analitica) possono essere richieste dal giudice. In sostanza, se l’INPS non ha dati certi, il dubbio giova al contribuente.
  • D: Cosa succede se il giudice accoglie l’opposizione?
    R: Il giudice condannerà l’INPS ad annullare l’avviso di addebito o a ricalcolare i contributi effettivamente dovuti (Cass. 19679/2020). Se è stata già iniziata un’esecuzione, questa viene soppressa. L’INPS dovrà rifondere le spese legali e i contributi – se versati – verranno restituiti (salvo gli interessi maturati).
  • D: Vi sono tutele penali per il debitore?
    R: Il dolo contributivo è un reato (art. 2 legge 516/1970), ma quest’ultimo interviene solo se si prova la volontà di occultare dati; di norma la difesa si svolge sul piano civile/tributario. In ogni caso, il giudice del lavoro può anche rilevare d’ufficio possibili profili penali (che trasferirebbero il caso all’autorità giudiziaria), ma ciò non invalida il diritto di opposizione civile del debitore.

8. Struttura di atti di difesa

Di seguito si elencano indicativamente gli elementi chiave da inserire nei modelli di atto difensivo, secondo le prassi forensi italiane:

  • Ricorso in opposizione a ruolo (Tribunale-Lavoro):
  • Intestazione (Tribunale di _____, sezione lavoro).
  • Parte ricorrente (datore di lavoro: con ragione sociale, codice fiscale, residenza) contro ente resistente (INPS – sezione di ____).
  • Fatti: cronologia dei fatti (rapporto di lavoro, contributi denunciati, notifica avviso di addebito con data, eventuale controdeduzioni all’INPS).
  • Motivi di opposizione (eccezioni): ad es. contestazione totale dell’obbligo contributivo, errore materiale nell’importo, prescrizione, mancanza di notifica regolare, vizi di motivazione, deduzione di transazione già nulla (Cass. 6423/2024), ecc. Ciascun motivo va numerato e argomentato giuridicamente (con riferimenti a legge e giurisprudenza), allegando i documenti di prova.
  • Deduzioni di diritto: es. eccezioni di nullità/difetto di legittimazione (se rilevanti, sulla base di Cass. SU 2020).
  • Conclusioni: specificare la richiesta finale (es. “annullamento dell’avviso di addebito e condanna dell’INPS alle spese”).
  • Allegati: buste paga, contratti, ricevute di versamento, copia avviso, ecc. Deve essere prodotto per ogni documento.
  • Memoria difensiva in sede amministrativa (ricorso INPS):
  • Istanza indirizzata al Comitato Provinciale o Centrale.
  • Anagrafica del ricorrente (stessi dati come sopra).
  • Oggetto: “Ricorso avverso Avviso di Addebito INPS n. __ del __”.
  • Esposizione: enunciare i motivi del ricorso (come nel ricorso giudiziario ma in forma più sintetica), allegando copia dell’avviso e documenti rilevanti.
  • Richiesta: solitamente si chiede «l’annullamento o la riforma dell’avviso, riducendo la pretesa contributiva a Euro …».
  • Firma e data.

In entrambi i casi, la chiarezza e la documentazione sono fondamentali. L’ideale è preparare un fascicolo completo della posizione contributiva: estratto conto INPS, visure paga, eventuali ritardi o versamenti, sentenze o pareri precedenti, e indicare puntualmente in quale diritto o prova ci si fonda.

9. Fonti e approfondimenti

Per ulteriori dettagli normativi e giurisprudenziali, si rimanda alle seguenti fonti (Normativa Italiana e giurisprudenza citate):

  • Normativa principale: Legge 30 aprile 1969, n. 153 (art.12) sulla definizione della retribuzione imponibile ; D.Lgs. 26/2/1999 n. 46 (art.24) sul ruolo esattoriale e opposizioni; D.Lgs. 5/11/1998 n. 461 (art.11) e DPR 29/9/1973 n. 602 (art.5) per termini di prescrizione; Legge 26/11/1989 n. 389 (minimale contributivo); Legge 9/3/1989 n. 88 e DPR 24/11/1971 n. 1199 (Procedure di ricorso amministrativo INPS); Art. 30 D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 (introduzione avviso di addebito INPS); L. 14/7/1969 n. 471 (L. 153/69 effettiva).
  • Giurisprudenza italiana: Cass. 26.4.2024 n. 11189 (criterio contributivo sulle transazioni ); Cass. 21.9.2020 n. 19679 (interesse del lavoratore e necessità di citare INPS ed ex datore in giudizio ); Cass. sez. unite 2020 (legittimazione passiva nelle opposizioni contributive ); Cass. 15056/2025 (avviso contributivo su indennità di trasferta non documentate ); Cass. 8204/2011, 2130/2018, 27726/2019 (debito contributivo come obbligazione pubblica, onere della prova); Corte Cost. 17.5.2019 n.121 (accertamento contributivo in agricoltura); Trib. Cagliari 10.1.2022 n.8 (onere del datore di lavoro); e riferimenti reperibili presso siti giuridici (avvocati e riviste).
  • Fonti istituzionali: Portale INPS – sezione “Ricorsi amministrativi” ; circolari INPS aggiornate (es. circolare n.163/2003 sulle denunce retributive, n.126/2015 sui debiti contributivi, n.45/2023 ricorsi); Normativa sull’Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs.149/2015 e D.P.R. 109/2016).

Hai ricevuto un accertamento contributivo perché l’INPS contesta le retribuzioni imponibili dichiarate per i tuoi dipendenti o collaboratori? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento contributivo perché l’INPS contesta le retribuzioni imponibili dichiarate per i tuoi dipendenti o collaboratori?
Ti imputano maggiori contributi, sostenendo che alcune somme avrebbero dovuto essere assoggettate a contribuzione (premi, indennità, rimborsi, benefit, compensi vari)?
Temi che voci retributive lecite o correttamente escluse vengano riqualificate con richiesta di contributi arretrati, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 non tutte le somme corrisposte sono retribuzione imponibile,
👉 l’INPS deve provare l’imponibilità contributiva,
👉 moltissimi accertamenti sulle retribuzioni sono automatici, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • cosa rientra davvero nella retribuzione imponibile,
  • quali errori commette spesso l’INPS,
  • cosa rischi concretamente,
  • come contestare e difenderti in modo tecnico ed efficace.

Cos’è l’Accertamento Contributivo per Retribuzioni Imponibili

L’accertamento contributivo è l’atto con cui l’INPS sostiene che:

  • alcune somme corrisposte ai lavoratori sono imponibili,
  • non sono state assoggettate a contribuzione,
  • devono essere recuperati contributi arretrati,
  • si applicano sanzioni civili e interessi.

Le contestazioni possono riguardare:

  • premi e incentivi,
  • indennità e rimborsi spese,
  • benefit e fringe benefit,
  • compensi accessori,
  • somme una tantum,
  • erogazioni “fuori busta”.

👉 Il nodo centrale è la qualificazione giuridica delle somme.


Quando una Somma è Retribuzione Imponibile

Una somma è imponibile solo se:

  • ha natura retributiva,
  • è collegata alla prestazione lavorativa,
  • costituisce un corrispettivo del lavoro,
  • non rientra tra le esclusioni previste.

Non è imponibile se:

  • è un rimborso spese documentato,
  • ha natura risarcitoria,
  • è esclusa per legge o prassi,
  • non remunera la prestazione,
  • è legata a finalità diverse dal lavoro.

👉 Non tutto ciò che il lavoratore riceve è retribuzione.


Perché l’INPS Contesta le Retribuzioni Imponibili

Il ragionamento tipico dell’INPS è questo (spesso scorretto):

👉 “Se il lavoratore riceve una somma, allora è retribuzione.”

Questo approccio ignora che:

  • la contribuzione segue la natura della somma,
  • non conta il nome ma la funzione economica,
  • molte voci hanno causa diversa dal lavoro.

👉 La qualificazione non può essere automatica.


Le Contestazioni Più Frequenti dell’INPS

Negli accertamenti contributivi l’INPS contesta spesso:

  • rimborsi spese ritenuti forfettari,
  • indennità considerate retributive,
  • premi ritenuti strutturali,
  • benefit non correttamente qualificati,
  • somme erogate a fine rapporto,
  • compensi una tantum riqualificati,
  • differenze tra busta paga e contabilità.

👉 Molte contestazioni nascono da riqualificazioni astratte.


Gli Errori Più Frequenti dell’INPS

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • qualificare come retribuzione somme risarcitorie,
  • ignorare la documentazione giustificativa,
  • non considerare accordi individuali o collettivi,
  • applicare contributi su importi esclusi per legge,
  • estendere la contribuzione a periodi non provati,
  • utilizzare verbali standardizzati,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Somma Corrisposta ≠ Retribuzione Imponibile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 l’INPS deve dimostrare che:

  • la somma remunera la prestazione lavorativa,
  • non ha altra causa giuridica,
  • rientra nella base imponibile contributiva.

Non basta dimostrare:

  • che la somma è stata pagata,
  • che è periodica,
  • che è indicata in busta paga.

👉 La contribuzione non si presume.


Quando l’Accertamento Contributivo è ILLEGITTIMO

L’accertamento sulle retribuzioni imponibili è ribaltabile se:

  • la somma ha natura non retributiva,
  • è un rimborso spese documentato,
  • ha funzione risarcitoria o indennitaria,
  • è esclusa dalla base contributiva,
  • manca prova della natura retributiva,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La qualificazione errata invalida l’accertamento.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento contributivo non contrastato può portare a:

  • contributi arretrati per più anni,
  • sanzioni civili molto elevate,
  • interessi pesanti,
  • iscrizione a ruolo immediata,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • responsabilità patrimoniali per l’impresa.

👉 Negli accertamenti contributivi l’impatto economico è diretto.


Come Contestare e Difendersi: Strategia Tecnica

1. Analizzare la natura delle somme contestate

È fondamentale verificare:

  • funzione economica,
  • collegamento con la prestazione,
  • causa giuridica dell’erogazione.

2. Dimostrare la non imponibilità

La difesa efficace dimostra:

  • natura risarcitoria o indennitaria,
  • rimborso spese reale e documentato,
  • esclusioni previste da legge o accordi.

📄 Prove tipiche:

  • contratti di lavoro,
  • accordi aziendali,
  • note spese,
  • documentazione contabile,
  • buste paga e causali.

3. Contestare il periodo e il calcolo

È fondamentale dimostrare che:

  • il periodo accertato è eccessivo,
  • gli importi sono calcolati male,
  • le basi imponibili sono errate.

👉 Anche quando l’INPS ha ragione, gli importi sono spesso gonfiati.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire subito la natura delle somme,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre o annullare la pretesa.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’impresa

La difesa serve a:

  • evitare esborsi indebiti,
  • ridurre l’esposizione contributiva,
  • tutelare la liquidità aziendale.

7. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • strutturare correttamente le voci retributive,
  • documentare ogni erogazione,
  • evitare prassi ambigue,
  • aggiornare accordi e policy interne.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa contributiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti contributivi sulle retribuzioni imponibili richiede competenza previdenziale avanzata e capacità di qualificazione giuridica delle somme.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento contributivo,
  • qualificazione corretta delle somme contestate,
  • contestazione della natura retributiva,
  • gestione del contraddittorio con l’INPS,
  • riduzione o annullamento dei contributi richiesti,
  • sospensione dell’esecuzione,
  • tutela dell’impresa e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento contributivo per retribuzioni imponibili non è automaticamente legittimo.
L’INPS deve provare la natura retributiva delle somme, non limitarne l’imposizione per automatismo.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • ridurre o annullare contributi e sanzioni,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere la tua impresa.

👉 Agisci subito: negli accertamenti contributivi, la corretta qualificazione delle somme è decisiva.

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Difendersi da un accertamento contributivo per retribuzioni imponibili è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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