L’accertamento contributivo collegato a appalti ritenuti irregolari è una delle contestazioni più pesanti per imprese, appaltatori e committenti.
Quando l’INPS, spesso insieme ad altri enti ispettivi, ritiene che un appalto nasconda una interposizione illecita di manodopera o una falsa esternalizzazione, procede al recupero dei contributi come se i lavoratori fossero dipendenti diretti, applicando sanzioni e interessi molto elevati.
È fondamentale chiarirlo subito:
un appalto irregolare non si presume, ma deve essere dimostrato con elementi concreti.
Molti accertamenti contributivi in materia di appalti sono annullabili o riducibili se si dimostra la genuinità dell’appalto o l’errata qualificazione operata dagli enti.
Quando l’INPS contesta un appalto come irregolare
Gli accertamenti contributivi sugli appalti nascono spesso quando:
• l’appaltatore impiega manodopera presso il committente
• i lavoratori operano nei locali del committente
• il committente fornisce indicazioni operative
• i mezzi di lavoro sembrano del committente
• i costi dell’appalto coincidono quasi solo con il costo del lavoro
• l’appaltatore ha struttura ridotta
• vi sono subappalti o cambi frequenti di appaltatore
Questi elementi non bastano da soli a dimostrare l’irregolarità.
Cosa si intende per appalto irregolare ai fini contributivi
Per l’INPS un appalto è ritenuto irregolare quando manca almeno uno di questi requisiti:
• autonomia organizzativa dell’appaltatore
• utilizzo di mezzi e risorse proprie
• assunzione del rischio d’impresa
• potere direttivo e disciplinare sui lavoratori
• organizzazione autonoma dei turni e delle attività
In assenza di tali elementi, l’appalto può essere riqualificato come somministrazione illecita di manodopera.
Le contestazioni più frequenti negli accertamenti
Negli accertamenti contributivi per appalti irregolari, le contestazioni più comuni riguardano:
• riqualificazione dei lavoratori come dipendenti del committente
• recupero di contributi arretrati
• applicazione di sanzioni civili elevate
• estensione retroattiva del rapporto di lavoro
• responsabilità solidale tra appaltatore e committente
• disconoscimento del contratto di appalto
• coinvolgimento dei subappalti
Molte di queste contestazioni sono fondate su presunzioni organizzative.
Gli errori tipici degli enti ispettivi
Negli accertamenti su appalti, gli enti sbagliano spesso quando:
• confondono coordinamento con direzione
• ignorano l’autonomia reale dell’appaltatore
• non analizzano il rischio economico assunto
• si basano solo sul luogo di svolgimento del lavoro
• estendono arbitrariamente il periodo contestato
• utilizzano dichiarazioni ispettive isolate
• non rispettano il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.
Quando l’accertamento contributivo è illegittimo
L’accertamento per appalto irregolare è illegittimo se:
• l’appaltatore ha una propria organizzazione
• utilizza mezzi e personale propri
• gestisce autonomamente i lavoratori
• assume il rischio d’impresa
• il contratto di appalto è genuino
• non è provata la subordinazione al committente
• l’ente utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa
La riqualificazione non può essere automatica.
Prove fondamentali per la difesa
La difesa contro un accertamento contributivo per appalti irregolari deve essere analitica e documentata e può basarsi su:
• contratti di appalto e subappalto
• descrizione dell’organizzazione dell’appaltatore
• elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzate
• documentazione del rischio economico assunto
• turnazioni e gestione autonoma del personale
• fatturazione dell’appalto non legata alle ore
• DURC e adempimenti contributivi
• prova del potere direttivo dell’appaltatore
• perizie giuslavoristiche
Dimostrare l’autonomia dell’appalto è decisivo.
Il ruolo della responsabilità solidale
Anche in presenza di appalto genuino:
• può operare la responsabilità solidale
• ma solo nei limiti di legge
• e solo per contributi effettivamente dovuti
La responsabilità solidale non trasforma l’appalto in lavoro subordinato.
Strategie di difesa più efficaci
Una difesa efficace deve puntare su:
• contestazione della riqualificazione del rapporto
• dimostrazione dell’autonomia organizzativa
• prova dell’assenza di subordinazione
• riduzione del periodo contributivo contestato
• smontaggio delle presunzioni ispettive
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• opposizione tempestiva all’accertamento
La difesa deve colpire il presupposto dell’obbligo contributivo.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento contributivo per appalti irregolari:
• fai analizzare immediatamente il verbale
• verifica la qualificazione dell’appalto
• controlla il periodo contestato
• ricostruisci l’organizzazione reale del lavoro
• raccogli documentazione contrattuale e operativa
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara opposizione nei termini di legge
Il tempo è decisivo per bloccare sanzioni e iscrizioni a ruolo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• contributi arretrati definitivi
• sanzioni civili molto elevate
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• blocco dei rapporti commerciali
• esclusione da futuri appalti
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Introduzione
L’accertamento contributivo si verifica quando gli enti previdenziali (ad esempio INPS o INAIL) notificano al soggetto obbligato un atto (solitamente un avviso di addebito o una cartella esattoriale previdenziale) con il quale si contesta il mancato versamento di contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Il tema è particolarmente complesso negli appalti di opere o servizi, in cui la legge stabilisce una responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, spiega nel dettaglio i profili normativi e giurisprudenziali, le strategie difensive e le implicazioni penali, con particolare riguardo alla prospettiva del debitore (committente o appaltatore). Il linguaggio è tecnico ma accessibile, con esempi pratici (casi simulati), tabelle riepilogative e domande/risposte tipiche per chiarire i principali dubbi.
1. Normativa di riferimento
- Art. 29 del D.lgs. 10/9/2003, n. 276 (cd. “Legge Biagi”): disciplina la solidarietà nel contratto d’appalto. In particolare il comma 2 stabilisce: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto” . Viene escluso ogni obbligo del committente per le sanzioni civili (quelle irrogate dall’INPS) spettanti unicamente al responsabile dell’inadempimento (cioè all’appaltatore o subappaltatore inadempiente). In pratica, il committente (anche persona privata imprenditore) risponde automaticamente, per due anni dalla fine del contratto d’appalto, dei contributi non versati dai suoi appaltatori/subappaltatori . Il comma 3-ter poi chiarisce che se il committente è «persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale», la solidarietà non si applica .
- Codice civile (art. 1655 c.c.): definisce il contratto d’appalto come “contratto con cui una parte assume, verso un corrispettivo, il rischio dell’organizzazione necessaria per l’esecuzione di un’opera o di un servizio”. Distinguere correttamente appalto da altri contratti (somministrazione, prestazione professionale, lavoro autonomo, ecc.) è fondamentale per valutare l’applicabilità dell’art.29, c.2: se il contratto è genuino, scatta la solidarietà, altrimenti (appalto meramente formale) si può contestare la validità stessa della clausola di solidarietà .
- D.Lgs. 36/2023 (Codice appalti): all’art. 94, comma 6, include l’omesso versamento dei contributi e dei premi assicurativi nelle cause di esclusione automatica dalle gare pubbliche . In altre parole, un concorrente che ha commesso “violazioni gravi” in materia contributiva (tali da inibire il rilascio del DURC) viene escluso dalla gara. Tuttavia, la stessa norma prevede che l’esclusione non si applichi se il partecipante prova di aver già saldato o di essersi impegnato al versamento dei contributi entro la scadenza dell’offerta .
- Art. 25, D.lgs. 46/1999: detta il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi. In pratica, l’INPS deve iscrivere a ruolo i crediti (cioè notificare avviso di addebito o cartella) “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile” . Se il termine non è rispettato, l’avviso tardivo è annullabile per decadenza (cioè l’atto viene stralciato) senza estinguere però il credito stesso .
- Art. 3, c.9 della L. 335/1995: stabilisce la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali. In concreto, ogni credito contributivo si estingue se l’INPS resta inerte per 5 anni dal momento in cui il contributo è dovuto . Attenzione: la prescrizione inizia a decorrere non dalla fine del rapporto di lavoro, ma dall’effettiva maturazione del singolo credito contributivo (solitamente, il mese di paga del lavoratore) . Tale termine di prescrizione può essere interrotto da atti formali (lettere raccomandate di messa in mora, avvisi di addebito, ingiunzioni di pagamento, citazioni, ecc.) .
- Art. 2, D.lgs. 74/2000 (norma penale fiscale): punisce penalmente l’omesso versamento di ritenute (quali anche i contributi trattenuti). Dal 2023 è reato solo se l’importo è superiore a €10.000 annui (pena fino a 3 anni di reclusione) . Per importi inferiori scatta una sanzione amministrativa (1,5–4 volte l’omesso versamento) . Inoltre, se il datore di lavoro versa i contributi dovuti entro 3 mesi dalla contestazione o ingiunzione dell’INPS, l’illecito si estingue (ossia nessuna multa o reclusione) .
- Art. 603-bis c.p. (caporalato): disciplina penalmente lo sfruttamento della manodopera. Un appalto “cartolare” finalizzato a impiegare lavoratori in condizioni di grave sfruttamento può integrare tale reato (ad es. Cass. pen., sez. 4, 1-8-2025, n. 28199 ). Le condotte tipiche includono retribuzioni da fame, perdita del permesso di soggiorno, lavoro forzato ecc. La Cassazione ha confermato che anche reclutamenti senza minacce esplicite possono rientrare nell’intermediazione illecita, punibile con reclusione (fino a 8 anni se aggravato) . Attenzione: oltre al diritto civile contribuito, un appalto irregolare può quindi aprire profili penal-penalistici (caporalato, truffa ai danni dell’INPS, false attestazioni nel DURC, ecc.).
2. Soggetti coinvolti e obblighi contributivi
- Committente (appaltatore originario): è il datore di lavoro o imprenditore che commissiona l’opera o servizio. In base all’art.29, c.2 il committente è «obbligato in solido» con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore al pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori impiegati nell’appalto . Rilievo cruciale: questo obbligo sorge automaticamente dal contratto di appalto stesso, indipendentemente dal possesso di un DURC regolare . La Corte di Cassazione ha ribadito che “la responsabilità solidale del committente […] sorge per il solo fatto di rivestire la posizione di committente, senza che rilevi l’esistenza del DURC” . In altre parole, anche se l’appaltatore possiede un DURC regolare, il committente resta obbligato per eventuali contributi non versati. Il committente può però esercitare regresso contro l’appaltatore o il subappaltatore (es. richiedere restituzione di quanto dovuto ai lavoratori), ma nella pratica questa tutela può essere difficile (spesso l’appaltatore insolvente o fallito è assente).
- Appaltatore (contraente): è colui che stipula il contratto con il committente per eseguire l’appalto. Egli rimane debitore primario delle retribuzioni e dei contributi dei propri lavoratori. La solidarietà opera in favore dei lavoratori, che potranno agire indifferentemente sul committente o sull’appaltatore (meglio a chi garantisce più mezzi). Se l’appaltatore non versa contributi, l’INPS chiederà direttamente al committente, ma anche l’appaltatore può essere sanzionato singolarmente.
- Subappaltatori e subfornitori: sono collegati all’appalto originario per deleghe successive. La giurisprudenza è ora pacifica nel ritenere la solidarietà estesa anche ai subappaltatori e ai sub-fornitori dei lavoratori. La Cassazione ha confermato che l’“appalto” comprende anche le forniture di operai e mezzi (subfornitura), e che il committente rimane solidalmente responsabile anche per i crediti dei lavoratori del subappaltatore . In pratica, se il subappaltatore non paga i contributi dei propri lavoratori, anche il committente originario può essere chiamato a versarli . Non conta il livello di sub-appalto: l’obbligo si applica a ogni anello della catena produttiva.
- Consegna delle prestazioni vs mera commissione: è essenziale verificare se il rapporto con il committente è un vero appalto d’opera o piuttosto una somministrazione o prestazione occasionale. Se un libero professionista interviene sul cantiere senza portare mezzi organizzativi (es. un geometra che supervisiona un lavoro, ma senza direzione operativa), potrebbe non essere qualificato come appaltatore e quindi non produrre solidarietà contributiva. L’art.29 stesso esclude la solidarietà se il committente non è un imprenditore: ad es., un privato cittadino che fa lavori a casa propria non rientra nell’obbligo solidale .
3. Irregolarità contrattuali e loro effetti
- Appalto “non genuino”: è un contratto che nasconde in realtà un rapporto di lavoro dipendente mascherato (ad es. committente fittizio che intende aggirare vincoli o contributi). In questi casi, la Cassazione ha chiarito che le protezioni previste dall’art.29 (termine biennale e omissione di sanzioni civili) non si applicano . Se il contratto di appalto è meramente formale, l’obbligazione contributiva del committente decade e egli non può invocare alcun beneficio di decadenza o limitazione di responsabilità: dovrà pagare tutto come se fosse rapporto diretto. In particolare, la Corte ha ribadito che in presenza di “appalto non genuino” «non possono trovare applicazione le disposizioni di legge che prevedono limitazioni di responsabilità o decadenze a favore del committente», perché tali benefici richiedono un contratto regolare . Ciò significa che clausole contrattuali di esonero o di manleva (anche con rimborso) sono inefficaci se l’appalto è irregolare .
- DURC e affidamento: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) serve a certificare la regolarità contributiva dell’appaltatore. Tuttavia, come visto, un DURC favorevole non solleva il committente da responsabilità solidale . Inoltre, la Cassazione ha confermato che la mancata segnalazione di eventuali irregolarità contributive da parte dell’amministrazione committente non inficia l’azione dell’INPS: il DURC è solo un atto ricognitivo. In Cass. 21378/2023 si afferma che “il possesso del DURC da parte dell’appaltatrice non esonera automaticamente il committente dalla responsabilità solidale, in quanto l’obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge e gli atti amministrativi degli enti previdenziali hanno natura meramente ricognitiva” . Il concetto di “affidamento” nel DURC non prevale sull’indisponibilità dell’obbligazione previdenziale . In buona sostanza, la regolarità formale (DURC) non crea un presunzione di esonero: qualora emergano profili di mancato versamento, il committente resta comunque esposto.
- Conseguenze penali: un appalto irregolare può integrare anche reati penali. Ad esempio, la somministrazione di manodopera in nero o in condizioni di grave sfruttamento può configurare caporalato (art.603-bis c.p.), punito con pesanti sanzioni . La falsificazione di documentazione contributiva (ad es. false dichiarazioni INAIL o DURC falsi) può costituire frode o truffa ai danni dello Stato. Infine, l’omesso versamento contributi significativo è reato fiscale (vedi art. 2 D.Lgs.74/2000 sopra). In sintesi, oltre al contenzioso civile/previdenziale con l’INPS, il debitore deve valutare anche possibili profili penal-penalistici in caso di condotte fraudolente o vessatorie nell’esecuzione dell’appalto.
4. Termini di decadenza e prescrizione contributiva
L’accertamento contributivo è vincolato a limiti temporali sia di diritto sostanziale (prescrizione) sia di diritto processuale (decadenza). Conoscere questi termini è essenziale per difendersi efficacemente.
- Prescrizione quinquennale: l’art.3, comma 9, della L.335/1995 stabilisce che “le contribuzioni di natura previdenziale e assistenziale obbligatorie, nonché le relative sanzioni, si prescrivono in cinque anni”. Ciò significa che, se l’INPS non agisce entro 5 anni dalla maturazione del credito, il debito contributivo si estingue . La Cassazione ha chiarito che il termine di 5 anni decorre dal momento in cui il contributo è dovuto, ossia in genere dal termine di pagamento o dal periodo di paga del lavoratore . La prescrizione può essere interrotta da atti formali dell’INPS: ad esempio, una lettera raccomandata di messa in mora, un avviso bonario, un avviso di addebito o perfino un atto di citazione in giudizio interrompono la prescrizione . In pratica, se alla data odierna (2025) sono trascorsi oltre 5 anni da quando dovevano essere versati i contributi (ad es. se un contributo del 2018 non è stato contestato o richiesto entro fine 2023), il debitore può eccepire che il credito è prescritto. Questo è spesso l’argomento più efficace nel merito della causa (“il contributo X non è più dovuto perché prescritto” ).
- Decadenza biennale: l’art.25 del D.Lgs. 46/1999 detta invece un termine di decadenza procedurale. Esso impone che i crediti contributivi vengano iscritti a ruolo (cioè notificati con avviso di addebito/cartella) “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile” . Ad es., i contributi relativi all’anno 2023 devono essere contestati dall’INPS con cartella o avviso entro il 31 dicembre 2024. Se l’atto è emesso oltre tale scadenza (ad esempio nel 2025), l’avviso è annullabile per decadenza . Importante: la Cassazione (ordinanza 27726/2019) ha specificato che questa decadenza ha natura meramente procedurale e non estingue il debito in sé . In altre parole, l’INPS non può più recuperare il credito con la cartella esattoriale scaduta, ma rimane libero di ottenere lo stesso credito tramite un’azione ordinaria di accertamento contributivo (con sentenza), fino all’ulteriore limite della prescrizione . Dal punto di vista del debitore, far valere la decadenza significa chiedere al giudice l’annullamento dell’avviso tardivo: in genere questo richiede di eccepire espressamente il termine d’inerzia nel ricorso (anche se la giurisprudenza suggerisce che la decadenza dovrebbe essere riconosciuta d’ufficio).
- Limitazioni di ambito: la decadenza biennale di art.29, c.2 (due anni) si applica solo ai lavoratori (e ai loro eredi) che agiscono contro committente/appaltatore per retribuzioni e contributi . L’INPS, quale ente previdenziale, non è soggetto a quel termine di decadenza: essa resta assoggettata unicamente alla prescrizione quinquennale . La Cassazione (n.28786/2023) ha ribadito che l’obbligazione contributiva è distinta da quella retributiva, e quindi il termine di decadenza biennale «non si applica all’azione promossa dagli enti previdenziali» . In definitiva, l’INPS può recuperare i contributi arretrati anche dopo due anni dal termine del contratto, purché entro i 5 anni di prescrizione.
Tabella 1. Prescrizione vs Decadenza contributiva
| Caratteristica | Prescrizione contributi | Decadenza da iscrizione a ruolo |
|---|---|---|
| Termine normativo | 5 anni (art.3, c.9 L.335/95) | 1 anno dopo la fine dell’anno di maturazione (art.25 D.Lgs.46/99) |
| Decorrenza | Dalla maturazione del credito contributivo (periodo di paga) | Dall’anno successivo a quello di esigibilità: es. contributi 2023 → fine 2024 |
| Efficacia | Estingue il credito se trascorsi 5 anni (salvo interruzioni valide) | Invalida l’atto di riscossione notificato oltre il termine (annullamento dell’avviso/cartella) |
| Effetto sul debito | Debito scompare definitivamente | Debito resta dovuto, ma l’INPS non può usare quella cartella come titolo esecutivo |
| Ambito di applicazione | Si applica a INPS, INAIL, ecc. (enti previdenziali) | Si applica solo ai rapporti diretti con i lavoratori (non all’azione dell’INPS) |
| Interruzione/Esclusione | Interrotto da atti formali (raccomandata, avviso, ingiunzione, citazione) | Eccepibile in sede di impugnazione; in passato considerate possibili proroghe (ad es. emergenza COVID) |
5. Accertamento contributivo: procedura e contenzioso
- Notifica e termini di impugnazione: l’atto tipico dell’accertamento contributivo è l’avviso di addebito INPS, che equivale a un’iscrizione a ruolo. Il committente/appaltatore/debitore riceve l’avviso e poi la cartella esattoriale. Tali atti vanno impugnati in Tribunale (sezione lavoro) entro 40 giorni dalla notifica . (Diversamente, se impugnati in Commissione Tributaria, sono inammissibili). Talvolta si riceve prima un avviso bonario o un preavviso di fermo/ipoteca; tali avvisi non definiscono il contenzioso ma possono interrompere la prescrizione. Un’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/73) può essere opposta in 20 giorni per vizi formali dell’atto . Se il debitore esita e arriva la cartella, anche quest’ultima va impugnata entro 40 giorni davanti al Tribunale (massime pronunce: Cass. 5076/2015 e segg., Tribunale sezione Lavoro) .
- Contenuto dell’accertamento: l’avviso INPS elenca i contributi ritenuti dovuti (redditi imponibili, misure contributive, periodi coperti) e le eventuali sanzioni (maggiorazioni per ritardato versamento). Può includere contributi sia parte a carico datore (INPS, INAIL) sia le ritenute previdenziali e fiscali trattenute al lavoratore (per le quali però è responsabile il datore di lavoro). Il debitore deve controllare che i dati siano corretti (periodi di lavoro realmente prestati, aliquote, contratti collettivi applicati) e verificare possibili duplicazioni di pretese (ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate ha già contestato i redditi del lavoratore per tardivo versamento delle ritenute).
- Termini e decadenza del debitore: il debitore ha 40 giorni di tempo per ottenere la sospensione automatica dell’atto (presentando ricorso), trascorsi i quali entra in fase esecutiva. Se non si impugna, l’avviso o la cartella diventano definitivi (diventano titolo esecutivo). È quindi essenziale tenere sotto controllo le comunicazioni INPS.
- Termini dell’INPS: una volta notificato l’avviso al debitore, l’INPS deve trasmettere all’agente della riscossione (attuale Agenzia delle Entrate-Riscossione) il ruolo contributivo entro i termini di decadenza (vedi sopra). Se ciò non avviene, può essere un ulteriore motivo di annullamento dell’avviso tardivo .
- Contenzioso previdenziale: in giudizio, si applica il rito del lavoro. Il debitore può sollevare tutte le eccezioni in fatto e in diritto: ad esempio, prescrizione (seppur i contributi non si prescrivano dal reddito del lavoratore, il diritto si prescrive dopo 5 anni dal diritto stesso ), decadenza (annullare l’avviso tardivo) , contestazione dell’effettiva natura dei compensi (es. se il rapporto era autonomo non di lavoro) e mancato computo di compensi regolari già versati. Spesso il centro della difesa ruota appunto su prescrizione/decadenza, e sulla dimostrazione che la posizione contributiva è effettivamente irregolare (chiedendo, per esempio, copia dei registri matricola o delle denunce contributive presentate). L’INPS, dal canto suo, dovrà provare che l’obbligo contributivo sorge direttamente per legge e che vi è stata inadempienza.
- Conciliazione e accordi: a volte debitore e INPS possono definire bonariamente la vertenza (ad es. pagando parte del dovuto in cambio di sgravio sanzioni). Prima del contenzioso, è possibile opporsi alla cartella e proporre un’istanza di sospensione per ottenere un piano di rateizzazione o un ravvedimento operoso (ad es. pagando spontaneamente con sanzioni ridotte). Tuttavia va fatto attenzione: il ravvedimento (art.13, L. n. 370/2000) è applicabile solo se l’omesso versamento sorge da mera tardività, non da rifiuto o frode. In ogni caso, la difesa formale principale resta l’impugnazione in Tribunale.
6. Domande frequenti (Q&A)
- Domanda: Chi sono i soggetti responsabili in solido in un appalto?
Risposta: Il committente (anche persona privata imprenditore) è solidalmente responsabile con l’appaltatore e con ogni subappaltatore per retribuzioni, TFR, contributi previdenziali e premi INAIL dei lavoratori impiegati nell’appalto . Ciò vale per due anni dalla fine del contratto (termine di solidarietà). I lavoratori potranno agire indifferentemente contro committente o appaltatore. Il committente può poi citare in regresso l’appaltatore verso cui era segnalata l’inadempienza. La solidarietà non si estende invece alle sanzioni civili dell’INPS, che rimangono a carico del diretto inadempiente . - Domanda: Si può evitare di essere chiamati a pagare se il contratto è irregolare?
Risposta: Se il contratto di appalto è «non genuino» (ad es. camuffa un rapporto di lavoro subordinato), le tutele dell’art.29 (termine biennale, esclusione sanzioni civili) non si applicano . In tale ipotesi il committente non può invocare decadenze o esoneri: dovrà pagare i contributi come se fosse il datore di lavoro diretto. La Cassazione ha infatti stabilito che in caso di appalto fittizio «non possono trovare applicazione le disposizioni di legge che prevedono limitazioni di responsabilità o decadenze a favore del committente» . Di conseguenza, contrassegnare questi rischi contrattualmente (manleva, clausole penali, ecc.) è sostanzialmente inutile. L’unica difesa è dimostrare la genuinità del contratto: cioè che non c’era subordinazione occulta. - Domanda: Possiedo un DURC regolare: mi salva dall’accertamento?
Risposta: No. Un DURC favorevole non estingue l’obbligo contributivo né impedisce un’azione dell’INPS. La Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo contributivo “nasce direttamente dalla legge” e il DURC ha solo funzione certificativa . Se dopo il rilascio del DURC emergono contributi non versati, l’INPS può agire comunque. Il DURC può eventualmente far valere una responsabilità risarcitoria verso la pubblica amministrazione appaltante se questa ha occultato i mancati versamenti, ma non impedisce l’azione previdenziale . - Domanda: Come posso sospendere i pagamenti all’appaltatore in caso di irregolarità contributiva?
Risposta: Si può inserire una clausola contrattuale che preveda espressamente la sospensione dei pagamenti qualora emerga un’inadempienza contributiva (es. DURC negativo). In assenza di clausole specifiche, il committente può comunque valutare di trattenere pagamenti finché la posizione contributiva non è sanata. È buona prassi chiedere e verificare trimestralmente il DURC e i versamenti INPS/INAIL dei subappaltatori. In ogni caso, comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione (con riserva di legge) è consigliabile. Tuttavia, va fatto con attenzione per evitare contestazioni di inadempimento contrattuale o ritardo nell’esecuzione. - Domanda: Quali difese posso opporre a un avviso di addebito INPS?
Risposta: Le difese principali sono: (1) Prescrizione: eccepire che i contributi sono prescritti (5 anni) . (2) Decadenza da ruolo: se l’avviso è notificato dopo il termine di legge (31/12 dell’anno successivo) chiedere l’annullamento per decadenza . (3) Fatti contestati: dimostrare che il fatto storico non sussiste (per esempio, che i lavoratori non erano alle dipendenze o che il periodo lavorativo non è quello indicato). (4) Pagamenti già effettuati: produrre quietanze e modelli di versamento che provano di aver regolarmente versato o compensato quanto richiesto. (5) Successione o estinzione dell’impresa: in caso di subentro contrattuale o fallimento, verificare se l’azione sia ancora rivolta alla persona giusta. È essenziale avanzare le eccezioni nel ricorso al Tribunale entro 40 giorni . - Domanda: In caso di lavoratori in nero in appalto, come funziona la responsabilità solidale?
Risposta: Se un lavoratore impiegato in un appalto non è stato regolarmente assunto, l’INPS può comunque richiedere contributi sul minimale previdenziale (ai sensi del cd. minimale contributivo). In tal caso, sussiste ugualmente solidarietà: il committente risponderà dei contributi omessi come se quel lavoratore fosse regolarmente retribuito secondo contratto . La Cassazione 28786/2023 ha infatti chiarito che pagare retribuzioni senza versare contributi non può annullare l’obbligo contributivo: far valere la decadenza in due anni renderebbe insensato il legame fra retribuzione e contribuzione . Ciò vuol dire che, anche se si è versata la paga, si deve comunque versare il contributo calcolato per legge, a meno di non aver fatto regolarizzare la posizione entro 3 mesi per estinguere il reato fiscale . - Domanda: Quali sanzioni si rischiano per omesso versamento contributivo?
Risposta: Dal punto di vista penale, se l’omissione supera i 10.000 € annui si rischia il reato previsto dall’art.2 D.Lgs. 74/2000: la pena è fino a 3 anni di reclusione e una multa pecuniaria . Per importi inferiori a 10.000 € scatta invece una sanzione amministrativa (da 150% a 400% dell’ammontare non versato) . Importante: se il debitore versa integralmente i contributi omessi entro 3 mesi dalla contestazione, l’illecito tributario si estingue senza sanzione . Dal punto di vista civile, invece, l’INPS applicherà interessi di mora e maggiorazioni (pari al 3% annuo e al 0,4% mensile di mora) sui contributi dovuti fino al pagamento effettivo. In sede penale, va anche considerato il caporalato se i lavoratori sono state vittime di sfruttamento grave . - Domanda: Come difendersi in una gara pubblica se risulta un DURC negativo?
Risposta: Se l’Ente appaltante rileva un DURC negativo, la legge di gara normalmente prevede l’esclusione automatica (solo se non si regolarizza prima della scadenza dell’offerta) . Tuttavia, se il concorrente contesta validamente l’irregolarità (ad esempio presentando in giudizio il DURC regolare appena ottenuto), recenti pronunce (TAR Lazio 2017) impediscono di escludere immediatamente: “in presenza di un ricorso giudiziario, non palesemente pretestuoso, contro il DURC negativo, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione poiché la violazione non risulta definitivamente accertata” . In ogni caso, se si vuole evitare l’esclusione è fondamentale pagare il debito contributivo prima della gara (o subito dopo la notifica dell’irregolarità), perché il nuovo Codice appalti (art.94) esclude dall’esclusione l’operatore che provveda a pagare o impegnarsi a pagare i contributi dovuti prima della chiusura del bando .
7. Tabelle riepilogative
Tabella 2. Soggetti e debiti contributivi in solido
| Soggetto | Debiti coperti in solido | Periodo di responsabilità |
|---|---|---|
| Committente | Retribuzioni, TFR, contributi previdenziali INPS e premi INAIL di lavoratori dell’appalto (diretti e subappaltati) | Fino a 2 anni dopo la cessazione dell’appalto |
| Appaltatore | I suoi stessi debiti verso i propri lavoratori: retribuzioni, TFR, contributi INPS/INAIL | Fino a 2 anni dopo fine contratto (stessa regola) |
| Subappaltatore | Debiti del subappaltatore verso i suoi lavoratori (il committente risponde in solido anche per questi) | Fino a 2 anni dalla fine del subappalto |
Tabella 3. Termini e atti di riscossione contributiva
| Atto / Termine | Termine di impugnazione | Autorità giudiziale |
|---|---|---|
| Avviso di addebito / Cartella esattoriale INPS | 40 giorni dal ricevimento dell’atto | Tribunale (sez. Lavoro) |
| Intimazione di pagamento (art.50 DPR 602/73) | 40 giorni (o 20 gg se vizi formali) | Tribunale (sez. Lavoro) |
| Preavviso fermo / ipoteca | 30 giorni (termine per pagare o ricorrere) | Tribunale (ricorso in rito sommario) |
| Cartella di pagamento definitiva | 40 giorni (come avviso di addebito) | Tribunale (sez. Lavoro) |
(Tabella 4. Sintesi termini Prescrizione vs Decadenza contributiva – vedi sezione 4 per spiegazione dettagliata.)
8. Casi pratici (simulazioni)
Caso 1: Appalto edile e responsabilità solidale. Un’impresa edile Alfa S.r.l. vince un appalto per la ristrutturazione di un palazzo. A sua volta, affida parte dei lavori (impianti elettrici) in subappalto alla Beta S.r.l.. Beta retribuisce un lavoratore subappaltato per 3 mesi, ma omette di versargli i contributi INPS. Due anni dopo la fine dell’appalto, l’INPS accerta i contributi non versati da Beta (visti nel DURC) e invia un avviso di addebito a Alfa come committente. Alfa, pur avendo pagato regolarmente il corrispettivo a Beta, si trova a dover spiegare al Tribunale che è debitore in solido. Nel ricorso Alfa eccepisce: – Prescrizione: se sono già trascorsi 5 anni dal periodo di lavoro, il credito contributivo è prescritto . In caso contrario,
– Rileva regresso: Alfa informa che si è ritratto il pagamento verso Beta (art.29, c.2 permette il regresso), chiedendo di coinvolgere l’appaltatore originario.
– Verifica DURC: Alfa chiede copia delle comunicazioni reciproche Beta-INPS per accertare eventuali errori.
Esito ipotetico: Se i termini di prescrizione/decadenza non sono maturi, il giudice confermerà che Alfa è solidalmente obbligato per i contributi di Beta, dovendo pagare INPS e poi rivalersi su Beta (come stabilito da Cass. 19726/2023 ). Se invece l’avviso è tardivo (ad es. oltre il termine previsto in art.25) può essere annullato .
Caso 2: Appalto irregolare e lavoro nero. Gamma S.r.l., impresa di pulizie, ha un appalto con l’Azienda Delta S.p.A.. Gamma assume un lavoratore di origine straniera per pulire gli uffici di Delta, ma in realtà lo paga “in nero” e non versa alcuna imposta o contributo. Cinque mesi dopo inizia l’ispezione INPS per segnalazioni. L’INPS scopre il lavoratore irregolare: anche se ha versato tutte le buste paga (solo in contanti), mancano i contributi previdenziali per quei mesi. L’INPS redige un avviso di addebito con contributi calcolati sul minimale di legge. Ora Delta (committente) rischia di essere coinvolta, perché l’art.29 estende la solidarietà anche ai lavoratori di Gamma . Delta impugna l’avviso sostenendo anzitutto che non sapeva del nero e che il rapporto con Gamma era regolare su carta. Tuttavia, la Cassazione ha espresso la tesi opposta: il committente risponde comunque di quei contributi , in quanto il reato contributivo non richiede dolo del committente, e l’obbligo previdenziale è legato al minimale contributivo su base normativa. In sede penale, il titolare di Gamma rischia accusa di caporalato (art.603-bis c.p.) e/o omissione contributiva (art.74/2000) . Delta potrà eventualmente rivalersi su Gamma, ma già nel civile-scopo previdenziale Alfa resterebbe responsabile.
Caso 3: Gara pubblica e DURC negativo. Omega Co. S.r.l. partecipa ad una gara per appaltare servizi di mensa. Alla scadenza la stazione appaltante verifica i requisiti e ottiene il DURC aziendale, che però risulta irregolare (omessi contributi pregressi). La commissione valuta le offerte, ma un concorrente escluso impugna lamentando che l’irregolarità sarebbe stata sanata in tempo. Nel frattempo Omega salda i contributi dovuti tramite piano INPS. Il TAR Lazio, richiamando l’Adunanza Plenaria 2025 e la giurisprudenza corrente, determina che finché il pagamento non risulti definitivo, l’offerta non può nemmeno essere esaminata . Se Omega aveva richiesto il soccorso istruttorio, ma il pagamento è avvenuto solo dopo la scadenza, il bando prevede l’esclusione automatica. Tuttavia, se Omega provvede al versamento prima della scadenza dell’offerta, la norma del nuovo Codice appalti (art.94) impedirebbe l’esclusione . In sintesi: l’operatore deve cercare di sanare la posizione prima dell’aggiudicazione definitiva per evitare l’esclusione, e comunque può contestare in giudizio ogni atto punitivo non definitivo .
Caso 4: Accertamento tardivo e annullabilità per decadenza. Stampa S.a.s. nel 2019 ha avuto un lavoratore assunto in subappalto. L’azienda pensa di aver chiuso tutto con il pagamento delle buste paga. Nel 2024 (cinque anni dopo) l’INPS notifica un avviso di addebito per contributi del 2019. Stampa invoca la prescrizione (che inizia comunque al 2019 e dura fino a fine 2023 , quindi se siamo a inizio 2024 il credito può essere prescritto). In alternativa, fa notare che l’INPS ha emesso l’avviso in ritardo rispetto al termine del 31/12/2020 (decadenza ex art.25 D. Lgs. 46/99) . Il giudice, verificando i calcoli, accoglie il ricorso: i contributi del 2019 risultano prescritti al 31/12/2024, e comunque la cartella di addebito emessa a marzo 2024 è decaduta . L’atto è annullato. In pratica, la combinazione prescrizione/decadenza spesso offre armi difensive efficaci ai debitori.
9. Conclusioni
Difendersi da un accertamento contributivo in appalto richiede un’approfondita conoscenza sia delle norme contributive sia delle dinamiche contrattuali dell’appalto. Dal punto di vista del debitore (committente o appaltatore), è fondamentale adottare misure preventive (verifica DURC, contratti chiari, polizze assicurative, ecc.) e, in caso di contestazione, far valere immediatamente ogni presidio procedurale (prescrizione, decadenza) e di merito (ritenere illecito il contratto, dimostrare le irregolarità dell’avviso). Le più recenti sentenze della Cassazione confermano che la legge punta a tutelare i lavoratori: la responsabilità del committente è automatica e pignorabile entro i limiti indicati . D’altro canto, il debitore deve sfruttare ogni opportunità di regolarizzazione e contestazione; ad esempio, la definizione agevolata dei contributi in contenzioso può liberarlo anche da sanzioni penali .
In definitiva, il consiglio è di prevenire piuttosto che curare: verificare accuratamente i versamenti contributivi dei propri appaltatori, mantenere corretta documentazione, e pianificare inserimenti contrattuali idonei a tutelarsi (clausole di sospensione e rescissione). In caso di avviso di addebito, intervenire tempestivamente con un legale specializzato in diritto del lavoro/previdenziale può fare la differenza tra una condanna contributiva onerosa e l’annullamento dell’atto.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Norme: D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (art. 29) ; D.lgs. 46/1999 (art. 25) ; L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 3, c.9) ; D.lgs. 74/2000 (art. 2); D.L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, c.67); D.Lgs. 36/2023 (art. 94, c.6) ; D.Lgs. 81/2008 (art. 26); D.Lgs. 233/2006 (art. 35, c.28) .
- Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. lav., 4 febbraio 2025 n. 2694 (appalto non genuino e limiti art.29); Cass. civ., 11 luglio 2023 n. 19726 (solidarietà estesa ai subfornitori e irrilevanza del DURC); Cass. civ., 19 luglio 2023 n. 21378 (DURC non esonera e responsabilità estesa alle sanzioni); Cass. civ., 17 ottobre 2023 n. 28786 (INPS escluso dal termine biennale di decadenza); TAR Lazio, sez. I, 27 aprile 2017 n. 4939 (illegittima esclusione da gara se ricorso giudiziario sul DURC pendente); Cons. di Stato, Adun. Plen. 9 giugno 2025 n. 6 (obbligo di esclusione per mancato versamento del contributo ANAC); Corte Cost. 28 luglio 2025 n. 138 (legittimità limitazione a 5.000 € nel codice appalti); Cassazione penale, sez. IV, 1 agosto 2025 n. 28199 (caporalato e sfruttamento della manodopera).
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Hai ricevuto un accertamento contributivo perché l’INPS (o l’Ispettorato) contesta appalti ritenuti irregolari?
Ti imputano manodopera non dichiarata, interposizione illecita, subappalto fittizio o somministrazione irregolare, con richieste di contributi arretrati, sanzioni e interessi elevati?
Temi che un appalto genuino venga riqualificato e che il debito contributivo ricada su di te?
Devi saperlo subito:
👉 l’irregolarità dell’appalto non si presume,
👉 la genuinità dell’appalto va valutata sui fatti,
👉 moltissimi accertamenti contributivi sugli appalti sono automatici, sproporzionati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando un appalto è davvero irregolare,
- quali errori commette spesso l’INPS,
- cosa rischi concretamente,
- come difenderti in modo tecnico ed efficace.
Cos’è l’Accertamento Contributivo per Appalti Irregolari
L’accertamento contributivo per appalti irregolari è l’atto con cui l’INPS sostiene che:
- l’appalto non è genuino,
- esiste interposizione di manodopera,
- i lavoratori dell’appaltatore sono in realtà dipendenti dell’appaltante,
- i contributi dovevano essere versati dall’impresa committente.
In questi casi l’INPS:
- riqualifica i rapporti di lavoro,
- richiede contributi arretrati,
- applica sanzioni civili e interessi,
- estende la pretesa a più annualità.
👉 Il punto centrale è la genuinità dell’appalto.
Quando un Appalto è Davvero “Irregolare”
Un appalto è irregolare solo se mancano i requisiti fondamentali, tra cui:
- autonomia organizzativa dell’appaltatore,
- assunzione del rischio d’impresa,
- direzione e organizzazione del lavoro in capo all’appaltatore,
- mezzi e personale propri.
Non è irregolare se:
- l’appaltatore organizza i lavoratori,
- utilizza mezzi propri,
- assume il rischio economico,
- risponde del risultato,
- opera con autonomia gestionale.
👉 La presenza in sede del committente non rende l’appalto fittizio.
Perché l’INPS Contesta gli Appalti
Il ragionamento tipico dell’INPS è questo (spesso scorretto):
👉 “Se i lavoratori operano nei locali del committente, allora l’appalto è fittizio.”
Questo approccio ignora che:
- l’appalto può svolgersi legittimamente presso il committente,
- il coordinamento non equivale a direzione,
- la collaborazione operativa non è subordinazione.
👉 La sostanza del rapporto conta più dell’apparenza.
Le Contestazioni Più Frequenti
Negli accertamenti contributivi per appalti l’INPS contesta spesso:
- appalto ritenuto di mera manodopera,
- assenza di mezzi dell’appaltatore,
- direttive impartite dal committente,
- continuità delle prestazioni,
- corrispettivo “a ore”,
- subappalto considerato fittizio,
- utilizzo di cooperative ritenute non genuine.
👉 Molte contestazioni si basano su presunzioni operative.
Gli Errori Più Frequenti dell’INPS
Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:
- confondere coordinamento con eterodirezione,
- ignorare l’organizzazione dell’appaltatore,
- non valutare il rischio d’impresa,
- basarsi su dichiarazioni isolate dei lavoratori,
- utilizzare verbali standardizzati,
- estendere le contestazioni a periodi non provati,
- violare il contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Appalto Irregolare ≠ Contributi Automaticamente Dovuti
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 l’INPS deve dimostrare che:
- l’appaltatore non organizzava il lavoro,
- il committente dirigeva direttamente i lavoratori,
- mancava autonomia imprenditoriale.
Non basta dimostrare:
- che i lavoratori erano presenti,
- che l’attività era continuativa,
- che il servizio era essenziale.
👉 La riqualificazione non si presume.
Quando l’Accertamento Contributivo è ILLEGITTIMO
L’accertamento per appalti irregolari è ribaltabile se:
- l’appalto è genuino e documentato,
- l’appaltatore ha mezzi e organizzazione propri,
- il rischio economico è in capo all’appaltatore,
- non esiste direzione diretta del committente,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 Senza prova dell’interposizione, l’accertamento crolla.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento contributivo non contrastato può portare a:
- contributi arretrati per più anni,
- sanzioni civili molto elevate,
- interessi pesanti,
- iscrizione a ruolo immediata,
- pignoramenti di conti e beni,
- blocco operativo dell’impresa,
- responsabilità solidale estesa.
👉 Negli appalti il rischio economico è enorme.
Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace
1. Analizzare il contratto di appalto
È fondamentale verificare:
- oggetto e risultato dell’appalto,
- autonomia organizzativa,
- rischio d’impresa,
- corrispettivo non meramente orario.
2. Dimostrare l’organizzazione dell’appaltatore
La difesa efficace dimostra:
- personale proprio,
- mezzi e strumenti,
- gestione dei turni,
- responsabilità del risultato.
📄 Prove tipiche:
- contratti,
- organigrammi,
- fatture,
- documentazione operativa,
- comunicazioni aziendali.
3. Contestare la riqualificazione del rapporto
È fondamentale dimostrare che:
- non esiste subordinazione,
- il committente non dirige i lavoratori,
- l’appalto è economicamente autonomo.
👉 Senza eterodirezione, la riqualificazione non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire subito l’organizzazione reale,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre o annullare la pretesa.
5. Impugnare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione,
- bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere l’impresa
La difesa serve a:
- evitare esborsi indebiti,
- ridurre l’esposizione contributiva,
- tutelare la continuità aziendale.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- strutturare correttamente gli appalti,
- documentare l’autonomia dell’appaltatore,
- evitare corrispettivi meramente orari,
- rafforzare i controlli contrattuali.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti contributivi per appalti irregolari richiede competenza previdenziale, tributaria e profonda conoscenza della disciplina degli appalti.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento contributivo,
- verifica della genuinità dell’appalto,
- contestazione della riqualificazione dei rapporti,
- gestione del contraddittorio con INPS e Ispettorato,
- sospensione delle richieste contributive,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela dell’impresa e dell’imprenditore.
Conclusione
Un accertamento contributivo per appalti irregolari non è automaticamente legittimo.
L’INPS deve provare l’interposizione illecita, non limitarsi a presunzioni operative.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:
- contestare l’accertamento,
- annullare o ridurre contributi e sanzioni,
- evitare pignoramenti e blocchi operativi,
- proteggere la tua impresa.
👉 Agisci subito: negli accertamenti contributivi sugli appalti, dimostrare la genuinità è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento contributivo per appalti irregolari è possibile, se lo fai nel modo giusto.