Accertamento Bancario E Aiuti Familiari: Come Dimostrarli E Difendersi

L’accertamento bancario che coinvolge aiuti familiari è una delle contestazioni fiscali più frequenti e fraintese.
Quando la Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti del contribuente, tende spesso a presumere che versamenti provenienti da familiari costituiscano redditi non dichiarati, soprattutto se gli importi sono rilevanti o ricorrenti.

È fondamentale chiarirlo subito:
un aiuto familiare non è reddito imponibile se ha origine lecita e non remunerativa.

Molti accertamenti bancari basati su questi presupposti sono annullabili o riducibili se gli aiuti vengono dimostrati correttamente con una strategia difensiva tecnica.


Perché gli aiuti familiari finiscono sotto accertamento

Gli aiuti familiari attirano l’attenzione del Fisco perché:

• risultano come versamenti sui conti
• spesso sono privi di causale dettagliata
• non derivano da fatture o contratti
• possono apparire incompatibili con il reddito dichiarato
• sono ricorrenti nel tempo

Il problema è che l’assenza di una causale non trasforma l’aiuto in reddito.


Cosa si intende per aiuti familiari

Per aiuti familiari si intendono, ad esempio:

• somme versate da genitori a figli
• sostegno economico tra coniugi o conviventi
• aiuti temporanei per spese personali
• contributi per acquisto casa o auto
• supporto in periodi di difficoltà
• rimborsi di spese anticipate
• donazioni di modico valore

Questi trasferimenti hanno natura personale e non reddituale.


Gli errori più frequenti dell’Amministrazione

Negli accertamenti bancari che coinvolgono aiuti familiari, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• presume automaticamente la natura reddituale
• ignora il legame familiare
• non valuta la capacità economica del familiare
• confonde liberalità con compensi
• non considera la gratuità dell’aiuto
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• utilizza presunzioni automatiche
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando la presunzione sui versamenti è illegittima

La presunzione è illegittima se:

• l’aiuto è privo di corrispettivo
• non esiste prestazione lavorativa
• il familiare ha capacità economica adeguata
• le somme non finanziano attività produttive
• non esiste un nesso con redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa

Un aiuto familiare non richiede fattura né dichiarazione.


Come dimostrare correttamente gli aiuti familiari

La prova degli aiuti familiari deve essere coerente, logica e documentata e può basarsi su:

Prova del rapporto familiare

• stato di famiglia
• certificazioni anagrafiche
• documentazione del rapporto di parentela

Prova della capacità economica del familiare

• dichiarazioni dei redditi
• estratti conto del familiare
• pensioni o redditi documentati

Prova della gratuità dell’aiuto

• assenza di contratti di lavoro
• assenza di prestazioni rese
• dichiarazioni sostitutive
• coerenza con il contesto personale

Prova della destinazione personale

• utilizzo per spese di vita
• spese familiari documentate
• assenza di reinvestimento nell’attività

La prova può essere anche indiziaria, purché coerente.


L’importanza della ricostruzione finanziaria

Una ricostruzione finanziaria pluriennale è spesso decisiva perché consente di:

• collegare i versamenti agli aiuti ricevuti
• dimostrare l’assenza di redditi occulti
• mostrare la coerenza dei flussi nel tempo
• evitare contestazioni frammentarie

La visione d’insieme conta più del singolo bonifico.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace contro l’accertamento bancario per aiuti familiari deve puntare su:

• qualificazione corretta dei versamenti
• dimostrazione della gratuità
• prova della capacità del familiare
• distinzione tra aiuto e reddito
• smontaggio delle presunzioni automatiche
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie contabili, se necessario

La difesa deve colpire il presupposto reddituale, non l’esistenza del versamento.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento bancario per presunti redditi derivanti da aiuti familiari:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua tutti i versamenti contestati
• ricostruisci i rapporti familiari coinvolti
• raccogli documentazione reddituale dei familiari
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Il tempismo è decisivo per evitare la tassazione indebita.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• tassazione di somme non imponibili
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti bancari basati su aiuti familiari, spesso annullati per assenza di natura reddituale delle somme.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti bancari e patrimoniali.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• qualificare correttamente gli aiuti familiari
• smontare le presunzioni dell’Amministrazione
• dimostrare l’assenza di redditi occultati
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Un aiuto familiare non è reddito per presunzione.
Agire subito significa impedire che un sostegno personale diventi un debito fiscale ingiusto.

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Introduzione

L’accertamento bancario è uno strumento d’indagine fiscale basato sull’analisi delle movimentazioni finanziarie (bonifici, versamenti, prelievi, ecc.) nei conti correnti di un contribuente. L’Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte dirette) e 51 del D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA), può ottenere dai soggetti obbligati (banche, Poste, intermediari finanziari) “dati e notizie relativi ai rapporti e alle operazioni” del contribuente e utilizzarli per ricostruire il reddito dichiarato. In particolare, l’art. 32 comma 1, n. 2, stabilisce che «i dati relativi alle movimentazioni sui conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti […] se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito» . In sostanza, i versamenti bancari non giustificati possono essere considerati presunzione di redditi non dichiarati, a meno che il contribuente non provi la loro natura estranea a fatti imponibili .

Gli aiuti familiari – ovvero somme di denaro trasferite tra parenti o conviventi per sostegno economico – rientrano nella casistica delle donazioni, prestiti e liberalità tra privati. Tali flussi, di per sé non costituiscono reddito imponibile, purché dimostrati come tali dal contribuente. La prassi amministrativa e la giurisprudenza riconoscono infatti che flussi da “familiari stretti” possano avere natura solidaristica (donazioni, prestiti infruttiferi, rimborsi) e non reddituale . Tuttavia, per superare la presunzione fiscale, occorre fornire prova analitica e documentata della natura delle somme . In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – esamineremo il quadro normativo e giurisprudenziale italiano più recente sugli accertamenti bancari e sui trasferimenti familiari, le regole e le presunzioni applicabili, gli oneri probatori del contribuente, le strategie difensive e le conseguenze fiscali (ivi inclusa l’imposta sulle donazioni). Il taglio è avanzato e divulgativo, rivolto ad avvocati, commercialisti, imprenditori e contribuenti, con esempi pratici, tabelle riepilogative e domande frequenti. Dal punto di vista del debitore, spiegheremo come dimostrare che i bonifici ricevuti siano “aiuti familiari” esenti da imposizione e come reagire a un possibile accertamento.

Quadro normativo di riferimento

Gli accertamenti bancari sono disciplinati dagli articoli 32 e 51 del D.P.R. 600/1973 e 633/1972, che attribuiscono all’Agenzia delle Entrate ampi poteri di indagine sui conti correnti dei contribuenti. In base a tali norme, le banche e gli altri operatori finanziari sono obbligati a fornire all’Anagrafe dei rapporti finanziari (introdotta dall’art. 37 del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006) informazioni trimestrali su saldi e movimenti di ogni conto . Grazie a ciò, il Fisco dispone di un archivio centralizzato (spesso definito “Anagrafe dei conti”) dal quale può estrarre, tramite apposita richiesta telematica, l’elenco dei conti intestati o cointestati a un contribuente e i relativi movimenti .

Sul piano civilistico, i trasferimenti patrimoniali tra privati sono regolati dal Codice Civile. L’art. 769 c.c. prevede la forma dell’atto pubblico notarile per le donazioni dirette, mentre l’art. 782 c.c. stabilisce che una donazione tra vivi richiede atto pubblico in presenza di due testimoni, pena nullità. In mancanza di forma, le liberalità possono realizzarsi tramite donazioni indirette o donazioni informali : per esempio, l’ordine di bonifico impartito da un donante realizza una liberalità che arricchisce il donatario e impoverisce il donante . La Cassazione ha distinto tre categorie di liberalità :

  • Donazioni dirette (o formali): atto pubblico notarile tra donante e beneficiario (art. 769 c.c.); tassate per la loro natura (imposta sulle donazioni).
  • Donazioni indirette: effetti di donazione realizzati tramite atto giuridico o negozio unilaterale (es. cessione di un diritto) che comporta arricchimento per il donatario, normalmente soggette a registrazione.
  • Donazioni informali: azioni o omissioni che producono liberalità senza forma scritta (es. bonifico tra familiari, mancata richiesta di rimborso di un debito); secondo la Cassazione non costituiscono di per sé oggetto di tassazione se non documentate .

Sul piano fiscale, è importante distinguere tra IRPEF e imposte sulle donazioni. In linea generale, i trasferimenti gratuiti tra familiari non concorrono al reddito imponibile ai fini IRPEF, trattandosi di liberalità non soggette a imposta sul reddito (analogia con i “redditi diversi occasionali” ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, che escludono le cessioni di beni o denaro di valore modico) . Diverso è l’aspetto di imposte sulle successioni e donazioni (D.lgs. n. 346/1990), che prevedono tassazione solo se il trasferimento supera determinate franchigie o se il contribuente lo “confessa” durante un accertamento. In particolare, il d.lgs. 346/1990, art. 1, co. 4-bis, stabilisce che le liberalità indirette (es. trasferimenti non formali) non imponibili per loro natura lo diventano se il contribuente ne dichiara l’esistenza in sede di accertamento, applicando un’aliquota d’imposta dell’8% . Le franchigie attuali (per donazioni dirette e indirette) sono: 1.000.000 € per coniuge e parenti in linea retta (4% oltre), 100.000 € per fratelli/sorelle (6% oltre), 1.500.000 € per disabili (4%/6%) . (Vedasi paragrafo sul regime fiscale delle donazioni.)

Sul piano procedurale, lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) garantisce al contribuente diritti di difesa: l’avviso di accertamento deve essere motivato (art. 7), il contribuente ha diritto di accesso agli atti (art. 10) e di contraddittorio (art. 12) con l’Amministrazione prima dell’atto definitivo. In sede di verifica può presentare osservazioni scritte entro 60 giorni . Con la riforma del 2016 (D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016) è stato inoltre introdotto nell’art. 32 del DPR 600/1973, comma 1-bis, un limitato presupposto di non tassabilità per prelievi di contante contenuti (soglia di 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese), recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. Rimangono invece esclusi benefici analoghi per i versamenti in conto corrente, sui quali permane la presunzione iuris tantum .

Infine, nell’ambito della lotta al riciclaggio, il D.lgs. n. 231/2007 e le norme antiriciclaggio vigenti impongono alle banche adeguata verifica delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette. Ciò significa che movimentazioni bancarie ingenti o atipiche (ad es. bonifici da paesi esteri) possono dare origine a controlli dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ma non a imposte aggiuntive: in ogni caso, il destinatario del bonifico familiare dovrebbe conservare giustificazioni documentali (causale, prove di parentela, corrispondenze) .

Le presunzioni fiscali e gli oneri probatori

Ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973, sui flussi finanziari vale una presunzione legale relativa (iuris tantum): tutti i versamenti che non trovano riscontro nelle scritture contabili o nella dichiarazione dei redditi possono essere considerati come ricavi o redditi non dichiarati . In concreto, ciò significa che se in banca compaiono accrediti da terzi (ad es. familiari) e il contribuente non spiega la loro natura, l’Ufficio potrà addebitargli le imposte sui relativi importi. Come confermato dalla Corte di Cassazione, questa presunzione può essere “superata solo mediante prova analitica e documentata” della legittima estraneità delle somme rispetto alla base imponibile . La Circolare Agenzia Entrate 32/E/2006 ha esplicitamente ricordato che “ogni operazione finanziaria sospetta deve essere giustificata in modo puntuale dal contribuente, con riferimento alla sua natura, origine e finalità” .

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e tributaria riconosce delle eccezioni solidali: i flussi provenienti da parenti stretti possono rientrare in schemi affettivi o solidaristici (aiuti per l’avvio di un’attività, sostegno al tenore di vita, cure mediche, acquisto casa) che sono per natura non reddituali. In tali casi, se il contribuente dimostra che i bonifici sono stati effettuati da familiari con mezzi propri e destinati ad atti leciti (donazione, prestito infruttifero, rimborsi di debiti già contratti, ecc.), la presunzione può ritenersi superata . Lo scorso 31 dicembre 2024 la Commissione tributaria regionale della Puglia (sent. 4378/2024) ha ribadito questo orientamento: non è sufficiente il solo fatto che un accredito provenga da un parente per renderlo reddito imponibile; ciò che conta è la tracciabilità e la giustificazione documentale dell’operazione . Nel caso concreto, il contribuente dimostrò che quattro finanziamenti erano personali (da lui stesso) e gli altri due provenivano da conto della madre e della sorella, entrambe con redditi propri. I giudici hanno riconosciuto che si trattava di versamenti «inseriti nel contesto solidaristico familiare» finalizzati a sostenere l’attività societaria, e dunque non imponibili . Del pari, la Corte di Cassazione con ordinanze recenti (ad es. ord. 11633/2021 e ord. 397/2019) ha confermato che il mero accredito bancario non basta a presupporre reddito imponibile: tocca all’Amministrazione fornire elementi ulteriori che ne dimostrino la natura reddituale .

In pratica, quindi, spetta al contribuente l’onere di provare la natura non reddituale degli aiuti familiari. Ciò può avvenire con ogni mezzo di prova consentito (scritture private, documenti di contabilità extra-fiscale, contratti, ecc.), nonché, nei limiti della legge, con deposizione testimoniale. La prova testimoniale è ammessa quando testimoni estranei (vicini di casa, colleghi, amici) riferiscano fatti inerenti ai trasferimenti (per es. che si trattava di regali o prestiti familiari). In ogni caso, la legge (art. 2729 c.c.) pone a carico di chi afferma un fatto straordinario l’onere di prova; nel contesto fiscale, è quindi necessario predisporre una documentazione molto chiara e coerente dell’operazione (cfr. par. Strategie difensive e Documentazione).

Aiuti familiari: tipologie e trattamento fiscale

Gli aiuti familiari si configurano prevalentemente in tre modi:

  • Donazioni a titolo di liberalità: il familiare donante trasferisce gratuitamente denaro (o un altro bene) al beneficiario senza aspettarsi nulla in cambio. Ad esempio, un genitore che bonifica 50.000 € al figlio per aiutarlo negli studi o nell’avvio d’impresa. Fiscalmente si tratta di donazione indiretta. In generale non costituisce reddito IRPEF per il beneficiario, ma può essere soggetta a imposta sulle donazioni se viene “portata alla luce” in un accertamento (come visto con Cass. 7442/2024 ). In altri termini, di per sé non è imponibile come reddito, ma se il contribuente la dichiara volontariamente (o la giustifica in accertamento) va assoggettata ad aliquota 8% oltre franchigia .
  • Prestiti infruttiferi tra familiari: un parente presta denaro al contribuente con obbligo di restituzione, di solito senza interessi. Questo richiede una forma scritta (scrittura privata con firma autenticata è consigliabile) per avere certezza e prova del debito. Fiscalmente, un prestito restituito non genera reddito: le rate restituite sono un rimborso di capitale. Occorre comunque dimostrare il contratto di mutuo tra le parti; in mancanza di prova, l’Amministrazione potrebbe presumere che le somme fossero reddito. È buona regola documentare gli adempimenti (schema del mutuo, pagamenti, ecc.) affinché risulti chiaro che si tratta di rimborso di capitale. La giurisprudenza ammette la prova (anche con testimoni) che l’operazione era un prestito .
  • Rimborsi di spese o debiti: ad esempio, un familiare anticipa spese per conto del contribuente (bollette, fornitura beni, ecc.) e poi riceve indietro la somma. Anche in questo caso non c’è reddito vero e proprio, ma è fondamentale conservare giustificativi delle spese pagate e comprovare il legame (ricevute, fatture, corrispondenza). Senza documenti chiari, l’ufficio potrebbe addebitare le somme come presunti ricavi o compensi non dichiarati.
  • Rimesse dall’estero: se parenti all’estero inviano denaro (rimessa di emigrato), l’operazione è di regola equiparata a donazione o liberalità e non è tassata come reddito IRPEF in Italia . In passato era prevista una ritenuta dell’1,5% (L. 119/2018 art. 25-novies), poi abrogata con la legge di Bilancio 2021; pertanto oggi sui bonifici esteri non gravano imposte aggiuntive, ma è essenziale documentarne la natura liberale e il rapporto di parentela . L’imposizione invece cade (8%) se tali liberalità estere sono dichiarate in un contenzioso tributario o in procedura di volontaria collaborazione (scudo fiscale) .

Riepilogo fiscale delle diverse fattispecie:

FattispecieForma consigliataTassazione IRPEFTassazione donazioneDocumentazione chiave
Donazione formale (pubblica)Atto notarileNoSì (4% oltre franchigie)Atto pubblico registrato
Donazione informale (bonifico)Scrittura privata/causaleNo (liberalità)Sì (8% se dichiarata)Causale bonifico “liberalità familiare” , estratti, testimonianze
Prestito infruttiferoScrittura privata o mutuoNo (rimborsi)No (non è liberalità)Contratto di mutuo, pianificazione restituzione
Rimborso speseDocumentazione speseNoNoFatture/ricevute, conti bancari
Rimesse da parenti esteroNo (donazione)Sì (8% se dichiarata)Causale bonifico, relazione di parentela

Nelle donazioni tra viventi vige una soglia di esenzione: ad esempio, donazioni entro 1.000.000 € a genitori/figli (o coniuge) sono esenti dall’imposta, oltre soglia si applica 4%【36†】. Fratelli/sorelle hanno franchigia 100.000 € (6% oltre) . Per gli altri parenti fino al 4° grado, aliquota 6% (nessuna franchigia). Questi limiti sono definiti dalla normativa sulle successioni e donazioni (D.lgs. 346/1990).

Strategie difensive e prova degli aiuti familiari

1. Documentazione bancaria e causali: ogni bonifico proveniente da un familiare dovrebbe essere accompagnato da una causale esplicita (es. “liberalità familiare”, “aiuto genitoriale”, “prestito infruttifero”) . Conservare le contabili bancarie che mostrano in entrata tali accrediti e, se possibile, evidenziare il rapporto tra le banche intestate (es. madre→figlio) e i pagamenti ricevuti. Anche collegate causali al motivo dell’aiuto (es. “acquisto prima casa”, “spese universitarie”).

2. Scritture private e contratti: predisporre sempre un atto scritto di donazione o di mutuo tra privati. Non è obbligatorio il notaio per le donazioni inferiori alle franchigie, ma avere una scrittura privata firmata dalle parti (meglio se autenticata) conferisce rilevanza probatoria (a norma dell’art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso). Analogamente, un contratto di mutuo scritto tra congiunti (anche con interessi zero) fa chiarezza sulla natura del trasferimento. In mancanza di atto formale, è comunque meglio verbalizzare per iscritto data, importo e motivo della liberalità.

3. Testimonianze e mezzi di prova: quando il collegamento familiare non è documentato al 100%, si può ricorrere alla prova testimoniale. Ad esempio, membri della famiglia, vicini, colleghi possono confermare che le somme erano un regalo o un prestito, che il beneficiario non ha svolto lavoro in nero per giustificarle, ecc. La Cassazione ammette testimonianze riguardo allo “spirito di liberalità” alla base di un trasferimento. Altri mezzi: e‑mail, messaggi o comunicazioni interne in cui si discuteva di aiuti economici tra congiunti.

4. Incontro e contraddittorio con l’Ufficio: in caso di invito al contraddittorio dell’Agenzia (previsto dal D.Lgs. 218/1997), è opportuno preparare una memoria difensiva dettagliata con l’allegato di ogni prova disponibile (estratti conto, scritture private, corrispondenza, ecc.) . L’avvocato o consulente esporrà all’ufficio le ragioni e presenterà la documentazione giustificativa. Se il contraddittorio non è stato convocato o l’accertamento è già notificato, si impugnerà l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria competente chiedendo l’annullamento per difetto di prova della presunta evasione .

5. Contestazione delle presunzioni: nel ricorso tributario, spesso va contestata l’operatività automatica della presunzione dell’art. 32, soprattutto quando non sussistono “elementi gravi, precisi e concordanti” (requisiti di cui spesso parla la giurisprudenza tributaria per giustificare accertamenti induttivi). Si potrà argomentare che la sola presenza di accrediti da parenti non è prova sufficiente di reddito; l’onere dell’Amministrazione è di fornire fatti o indizi concreti di evasione . Si ricorderà anche la previsione costituzionale secondo la quale nessuna prova è ammessa in contrario per le presunzioni assolute (art. 2729 c.c.), ma l’art. 32 prevede una presunzione relativa, quindi suscettibile di prova contraria.

6. Prelievi in contanti e antiriciclaggio: se gli aiuti sono giunti in contanti (es. ritiro di contanti da conto e consegna al familiare), va considerato l’intricato profilo penale/antiriciclaggio. I prelievi entro le soglie consentite (max 1.000 €/gg, 5.000 €/mese) non generano presunzione di reddito , ma occorre comunque giustificarli nella dichiarazione di successione/donazione se ne vengono fuori. Si presti attenzione alle norme antiriciclaggio che vietano grandi movimentazioni in nero: è buona prassi evitare operazioni sospette (i.e. trasportare grandi somme in contanti senza documenti).

7. Accertamenti di altri enti: dal punto di vista degli aiuti familiari, l’INPS può interessarsi dei trasferimenti bancari nel caso di prestazioni assistenziali o di sicurezza sociale (es. pensioni di invalidità, sostegno al reddito) che dipendono dall’ISEE o dal reddito familiare. Se un contribuente dichiara un basso reddito ma riceve bonifici familiari ingenti non dichiarati, l’INPS potrebbe chiederne contezza (ad es. in sede di controlli ISEE). In sede penale, la Guardia di Finanza interviene raramente per singoli accrediti familiari, a meno che non emergano indizi di reati tributari (come dichiarazione infedele, omessa dichiarazione – art. 4 T.U. 74/2000) o di riciclaggio. Tuttavia, la segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche (per importi rilevanti da parenti) può innescare accertamenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Casi giurisprudenziali chiave

  • Cass. SS.UU. 27/07/2017 n. 18725 (Civile) – Ha chiarito che l’ordine di bonifico di per sé non è donazione e ha definito la distinzione tra donazioni dirette, indirette e informali . Ha altresì escluso che un bonifico possa essere considerato “donazione” tipica senza atto pubblico. Implicazione: i bonifici tra familiari non impongono obbligo notarile (se non superano franchigie), ma per essere considerati donazioni formali richiedono atto scritto.
  • Cass. Trib. (Sez. II) 20/03/2024 n. 7442 (Tribunale Sez. Trib.) – Ha statuìto che le liberalità informali (bonifici tra zio e nipote) non sono soggette all’imposta di donazione se non si è provveduto alla loro registrazione o se il contribuente non le ha dichiarate in sede di accertamento. In altre parole, una donazione informale è tassata solo se “confessata” durante l’accertamento . I fatti: lo zio trasferì somme al nipote senza atto pubblico. L’Agenzia pretese l’8% come donazione; la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che rigettò l’imposta, richiamando l’art. 56-bis d.lgs. 346/90. Principio: non vi è imposta sulle liberalità indirette non registrate, a meno che non vengano volontariamente assoggettate. Le franchigie sopra menzionate trovano applicazione nel caso di tassazione per adesione.
  • Cass. Civ. ord. 03/05/2021 n. 11633 – Affermato che il mero accredito bancario non prova un reddito imponibile: l’Amministrazione deve fornire elementi concreti della natura reddituale delle somme . Il caso riguardava valutazioni di accertamento sui conti; la Cassazione ha confermato che senza riscontri precisi (fatture, contratti, ecc.) l’operazione non può essere intesa come reddito.
  • Cass. Civ. ord. 12/11/2019 n. 397 – Ha detto analogamente che un versamento da parente non costituisce reddito se il contribuente può provare la provenienza lecita . Qui un suocero donò denaro, e si è stabilito che servono prove della natura del bonifico.
  • Cass. Cost. 09/09/2014 n. 228 – Pur non trattando specificamente di bonifici familiari, ha dichiarato illegittimo porre limiti eccessivamente bassi ai prelievi di contante (sopra si è visto il riflesso nei limiti 1.000/5.000 €). Ha ribadito comunque l’irretroattività dello Statuto del contribuente sulle garanzie procedurali.
  • Commissione Tributaria Regionale della Puglia, 31/12/2024 n. 4378 – Già citata, è un precedente particolarmente recente e significativo. Ha confermato che la presenza di bonifici familiari non costituisce presunzione automatica di reddito . I giudici hanno valorizzato la documentazione prodotta (movimenti contabili, stato reddituale di mandanti e destinatari, scopi dichiarati) e hanno concluso che i versamenti rientravano in un contesto “solidaristico familiare” di supporto all’impresa. Questo caso segna una linea favorevole al contribuente (aspetto da parere del debitore) nell’accertamento basato su flussi bancari.
  • Commissione Tributaria Regionale Lombardia, 30/11/2023 n. 1626 – (richiamata da fonti secondarie) ha analogamente dato ragione al contribuente che aveva dimostrato con scritture private la natura non reddituale dei versamenti infragruppo. Pur non avendo riprodotto i testi, è spesso citata congiuntamente alla pronuncia pugliese.
  • Cass. Pen. (Trib. Pen.) 13/02/2020 n. 4456 – Interessante caso penale in cui versamenti in nero da parte di prestanome sono stati contestati come omesso versamento IVA. La Cassazione ha ribadito che, anche in ambito penale, le presunzioni finanziarie devono essere accompagnate da elementi di fatto reali (ad es. conti intestati a fantomatici prestanome senza altra attività).

Questi precedenti, unitamente ad altre pronunce (Cass. civ. 3352/2024, n. 23862/2023, Cass. civ. 12813/2023, Cass. civ. 9948/2021, ordinanze Cass. civ. 31013/2022, 6146/2022, etc.) e ad alcune sentenze penali, testimoniano l’orientamento consolidato: non basta il bonifico ai fini di una presunzione reddituale; ciò che conta sono le prove che le somme provengano da fonti lecite e abbiano finalità coerenti (es. sostegno familiare). In sede di impugnazione, è pertanto cruciale richiamare tali decisioni (cfr. Cass. ord. 11633/2021 ) e i principi enunciati.

Tabelle riepilogative

1. Presunzioni e oneri probatori

Situazione accertamentoPresunzione FiscaleControprove necessarie
Versamenti su conto corrente (art. 32 DPR)Iuris tantum: presunti ricavi/​redditi non dichiaratiDocumentare natura liberale/prestito (scritture, testimonianze)
Prelievi cash oltre sogliaDal 2016: tassazione solo oltre €1.000/gg o €5.000/meseNessuna presunzione per minori importi (attività interna)
Versamenti da conti cointestatiSoggetti a ripartizione paritaria legale; può imputare l’ufficio a uno se l’altro non provaTenere evidenza incrociata (es. causali, buste paga)
Versamenti da parenti strettiNo presunzione automatica: servono indizi concretiProdurre documenti che indichino “solidarietà familiare” (es. accordi, spese comuni)
Versamenti da estranei (prestatori d’​opera)Presunzione automatica di compensi o ricavi non dichiaratiDimostrare relazione contrattuale (fatture, contratti, cessioni)

2. Strumenti di difesa e prova

Strumento/mezzoObiettivoEsempi di utilizzo
Scritture privateProvare donazione/prestitoContratto di mutuo, atto di donazione tra familiari (firma autenticata)
Estratto conto bancarioTracciare flussiAnnotazioni che rimandino a documenti giustificativi
Corrispondenza/emailSupportare finalità trasferimentoMail che confermino aiuto familiare, esigenze del beneficiario
TestimonianzeConfermare contesto familiareParenti, vicini o terzi dicono che l’accredito era regalo o prestito
Contraddittorio AEFar emergere verità faticheInvito al contraddittorio per esibire subito prove e spiegazioni
Ricorso tributarioContestare gli elementi d’accertamentoMemorie difensive con allegati e citazioni giurisdizionali rilevanti

3. Simulazioni pratiche di contenzioso (esempi)

  • Caso A: Regalo di Natale. Maria (impiegata, reddito basso) riceve 5.000 € da padre in un periodo natalizio. Il Fisco nota il bonifico e contesta IRPEF su tale somma. Maria prepara una memoria: allega prove del rapporto di parentela, comunicazioni con il padre, e testimonianze di familiari; indica anche che avrebbe potuto utilizzare tali somme solo per spese personali già dichiarate. In base alla giurisprudenza (Ctg Puglia 4378/2024), dimostrando la “natura solidaristica” della liberalità e la tracciabilità del flusso, Maria ottiene l’accoglimento del ricorso tributario. Il giudice annota che non basta il “sospetto” basato su bonifico .
  • Caso B: Prestito familiare. Luca (libero professionista), privo di contabilità regolare, versa 20.000 € sul proprio conto con un bonifico del fratello Mario, dichiarandolo in un documento come “prestito infruttifero con rimborso in 3 anni”. In assenza di formalità, l’Agenzia contesta come reddito non dichiarato. In sede di contraddittorio, Luca mostra la scrittura privata del mutuo e le prove di restituzione parziale (rate pagate). L’accertamento viene annullato: il giudice riconosce la prova del prestito. La sentenza ricorda che un “prestito tra privati” rimborsato non costituisce reddito .
  • Caso C: Eredità in vita. Giulia riceve 200.000 € dal nonno (decotto) tramite bonifico bancario. La somma, seppur rilevante, è teoricamente un lascito ante mortem. Il problema fiscale: se non formalizzato, potrebbe essere interpretato come “liberalità indiretta”. Giulia redige una scrittura privata in cui il nonno “regala” parte di un immobile a lei, registrata all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, nel caso di verifica, risulta che l’importo corrisponde al valore definito nella scrittura, con franchigia corretta, e la tassa di donazione è stata pagata (o compensata con imposte residue). Se così, l’Ufficio non può imputare ulteriore reddito perché già è avvenuta la registrazione volontaria (ex art. 56-bis D.lgs. 346/90).
  • Caso D: Richiesta di adesione. Un contribuente riceve un atto di accertamento che contesta 50.000 € di bonifici da parenti. Decide di avviare l’accertamento con adesione (procedura collaborativa) nel termine previsto. Nell’istanza, dichiara i trasferimenti come donazioni indirette. Sceglie di “confessare” tali liberalità pagando l’imposta ridotta dell’8% anziché il 4% delle donazioni formali, secondo l’opportunità offerta dall’art. 56-bis d.lgs. 346/90. La procedura chiude con la definizione (pagamento di circa 4.000 € e annullamento di altre imposte), consentendogli di mettere fine al contenzioso evitando ricorsi.

Questi esempi illustrano come, a seconda della documentazione disponibile, il contribuente possa proporre ricorso oppure ricorrere a istituti conciliativi. In ogni caso, è fondamentale agire con consulenza specializzata e tempestivamente (sottolineando che l’onere della prova grava sul contribuente).

Domande frequenti (FAQ)

D: Devo dichiarare in dichiarazione dei redditi un bonifico che mia madre mi ha fatto per sostenermi negli studi?
R: No, in linea di principio il bonifico non costituisce reddito IRPEF. Tuttavia, va conservata ogni prova: estratto conto, eventuale scrittura privata o anche e-mail dove si parla dell’aiuto. È buona prassi, per sicurezza, registrare volontariamente la donazione superiore a franchigia (1.000.000 € per genitori/figli) presso l’Agenzia delle Entrate. Così facendo, l’eventuale esonero da imposta è certificato; altrimenti, in caso di controllo, dovrai dimostrare concretamente (ossia con documenti) che si trattava di un regalo familiare.

D: Cosa scrivere nella causale di un bonifico tra parenti per evitare problemi?
R: Indicazioni chiare come “liberalità familiare”, “aiuto genitoriale per spese universitarie” o “prestito infruttifero” sono consigliate . In generale la causale dovrebbe riflettere la natura altruistica dell’operazione. Ciò non vincola il valore legale (risponde a cod. civ.), ma aiuta a contestualizzare il trasferimento in caso di verifica bancaria.

D: Se il Fisco mi notifica un avviso di accertamento basato su bonifici da mia moglie, come mi devo comportare?
R: Anche i bonifici da coniuge sono esaminati in accertamento (il regime fiscale non fa eccezioni se conviventi fiscalmente uniti). Tuttavia, per legge (art. 77 cod. civ.) i beni comuni tra coniugi non si considerano redditi imponibili personali. In caso di accertamento, il contribuente dovrà dimostrare che i versamenti erano suoi risparmi (ad es. rimborsi di spese del coniuge) o donazioni familiari. Se la moglie ha redditi dichiarati superiori, l’Agenzia potrebbe comunque imputare gli accrediti a lei. È quindi importante fornire la documentazione dei flussi e utilizzare anche scritture private (ad es. un “mutuo conjugale” se serve).

D: Faccio prestiti senza interessi ai miei figli: devo pagarci qualcosa?
R: Formalmente, anche un prestito infruttifero tra parenti è un atto tra vivi. Tuttavia, a differenza di una donazione, il prestito non comporta trasferimento definitivo di patrimonio. Gli eventuali interessi virtuali non sono imposta: la norma sull’esenzione (nella Tabella A, voce II-bis del DPR 131/86) prevede che i mutui infruttiferi tra stretti congiunti non sono soggetti a registro né a imposte. In pratica: nessuna imposta IRPEF né tassa di donazione sugli importi prestati, a condizione che siano restituiti.

D: Mia zia mi ha inviato denaro dall’estero: devo indicarlo nella dichiarazione?
R: Se è una liberalità (aiuto familiare) e rispetta i limiti (es. piccoli importi), non ha rilevanza IRPEF. Non esiste un’imposta italiana sulle rimesse (la ritenuta 1,5% per l’estero è decaduta). Tuttavia, se il trasferimento supera 10.000 €, va segnalato nel quadro RW ai fini di monitoraggio (anti-riciclaggio). Per maggiore sicurezza, annotate causale e rapporto di parentela. Nessuna imposta va pagata a priori, ma in sede di controllo si dovrà dimostrare la natura libera del trasferimento.

D: Se intestassi a mia madre un conto dove versa mio marito, l’Agenzia può controllarlo?
R: In generale l’Agenzia può accedere ai conti di familiari (coniugi, parenti) solo se emergono indizi che colleghino quei conti al contribuente verificato . Basta il mero vincolo di parentela? No, servono “elementi indiziari specifici” (es. la parente senza reddito percepisce versamenti che servono all’attività del contribuente). In assenza di tali prove, i movimenti del conto della madre non possono essere automaticamente considerati reddito del contribuente .

D: MIO padre mi ha prestato 50.000 € in contanti (senza bonifico): come giustificarli?
R: Consigliabile redigere quanto prima una scrittura privata che attesti il prestito, con importo, scadenza e modalità di restituzione (anche fittizia, per prova). In ogni caso, il fisco non può accertare dai soli prelievi (entro limiti) dei privati. Per i prelievi non ci sono presunzioni simili ai versamenti . Se l’Agenzia ti contestasse il ritrovamento di ingenti contanti (ad es. in un accertamento patrimoniale), dovrai comunque giustificare l’origine (esibendo ricevute delle somme prelevate dal padre). Senza prova, tali somme rischiano di essere trattate come imponibili. È pertanto fondamentale ricostruire la filiera documentale o testimoniale dell’erogazione (anche con documenti dell’agenzia di viaggio se il padre le ha ritirate in banca).

D: Quali sanzioni rischio se il Fisco mi considera occupata dichiarazione per accrediti familiari?
R: Se l’Agenzia ritiene che i trasferimenti occultino redditi imponibili, potranno esserci recupero dell’imposta (IRPEF/IVA) con sanzioni dal 90% al 180% e interessi di mora, oltre a possibili contestazioni penali di omessa o infedele dichiarazione (art. 5 T.U. 74/2000). Tuttavia, se sai di essere nel giusto, una buona difesa può far annullare o ridurre le pretese. In caso di esito sfavorevole, le sanzioni potrebbero essere alleviate se si dimostra diligente collaborazione (ad es. adesione). Se invece si dimostra che l’accertamento era infondato, anche le sanzioni possono essere cancellate dal giudice tributario.

Conclusioni

I trasferimenti familiari bancari sono un tema complesso che richiede prudenza e documentazione. Da un lato, il contribuente/debitore ha strumenti giuridici per dimostrare che tali versamenti non costituiscono reddito tassabile (come chiarito da recente giurisprudenza ). Dall’altro, l’Agenzia delle Entrate dispone di poteri ispettivi ampi e di presunzioni pesanti. La difesa efficace passa quindi attraverso la raccolta preventiva di prova concreta (scritture, causali chiare, attestazioni notarili o testimonianze) e la corretta gestione del contenzioso (contraddittorio, ricorso). Con un’adeguata strategia si può far valere la natura di aiuto familiare solidale, evitando l’iscrizione di redditi inesistenti. Infine, i trasferimenti di particolare rilevanza possono essere regolati anche con forme conciliative (voluntary disclosure, adesione all’accertamento), per regolarizzare la posizione con l’aliquota agevolata prevista per le liberalità indirette . In ogni caso, il contribuente deve ricordare il proprio diritto di difesa: documentare i flussi e contestare l’arbitrarietà delle presunzioni rende più solido il ricorso contro l’accertamento bancario .

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Norme di legge (Italia): D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 (indagini finanziarie); D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 51; D.P.R. 131/1986 (testo unico registro), D.lgs. 346/1990 (imp. successioni e donazioni), art. 56-bis; L. 212/2000 (Statuto del contribuente); D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 (modifica art. 32 DPR 600/73); D.Lgs. 167/1990 (scudo fiscale); D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio); L. 248/2006 (archivio rapporti finanziari); D.L. 119/2018 (imposta rimessa estero) soppresso con L. Bilancio 2021; Cod. Civ. artt. 769, 782 (donazioni); TUIR (artt. 51, 56, 67); Tabella allegata DPR 131/86 (mutui familiari infruttiferi).
  • Giurisprudenza tributaria e civile: Cass. SS.UU. civili, 27/07/2017 n. 18725 (definizione donazioni indirette/informali) ; Cass. Civ. Sez. trib., 20/03/2024 n. 7442 (donazioni informali e imposta d. successioni) ; Cass. Civ. ord. 03/05/2021 n. 11633 (bonifico non prova reddito) ; Cass. Civ. ord. 12/11/2019 n. 397 (versamento parente non reddito) ; Cass. Pen. 13/02/2020 n. 4456 (sequestri per versamenti occulti); CTP Puglia 31/12/2024 n. 4378 (non imponibilità bonifici familiari) ; CTP Lombardia 30/11/2023 n. 1626; Cass. Civ. ord. 29/04/2021 n. 30761; Cass. Civ. 21/10/2020 n. 22181; Cass. Civ. 2019 n. 16623; Commissioni Trib. varie (ordinanze n. 397/2019, 11633/2021); Cass. pen. 4456/2022; Corte Cost. 09/09/2014 n. 228 (prelievi contanti); e altre pronunce recenti.

Hai ricevuto un accertamento bancario perché l’Agenzia delle Entrate contesta versamenti o bonifici provenienti da familiari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento bancario perché l’Agenzia delle Entrate contesta versamenti o bonifici provenienti da familiari?
Ti imputano redditi non dichiarati, sostenendo che gli aiuti ricevuti da genitori, figli, coniuge o altri parenti siano in realtà ricavi o compensi occulti?
Temi che un sostegno familiare lecito venga trasformato in evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 gli aiuti familiari non sono automaticamente reddito imponibile,
👉 il Fisco deve provare la natura reddituale delle somme,
👉 moltissimi accertamenti bancari sugli aiuti familiari sono presuntivi, forzati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta gli aiuti familiari,
  • quali errori commette più spesso,
  • come dimostrare correttamente la natura dell’aiuto,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Contesta gli Aiuti Familiari

Nel corso delle indagini bancarie l’Agenzia ragiona spesso così (in modo scorretto):

👉 “Se ricevi denaro, allora è reddito.”

Questo approccio ignora che:

  • la famiglia è una fonte lecita di sostegno economico,
  • non ogni entrata è reddito imponibile,
  • il conto corrente non distingue donazioni, prestiti e redditi.

👉 Il versamento familiare è un fatto neutro, non una prova di evasione.


Cosa Sono gli Aiuti Familiari (In Modo Chiaro)

Per aiuti familiari si intendono:

  • somme donate per sostenere spese personali o familiari,
  • contributi per mantenimento o supporto economico,
  • anticipazioni temporanee,
  • prestiti infruttiferi tra parenti,
  • aiuti per affrontare difficoltà economiche,
  • contributi per acquisti o investimenti.

👉 Sono movimenti leciti, frequenti e fiscalmente possibili.


I Movimenti Bancari Più Spesso Contestati

Negli accertamenti bancari il Fisco contesta spesso:

  • bonifici da genitori o figli,
  • trasferimenti tra coniugi,
  • versamenti ricorrenti da parenti,
  • accrediti senza causale specifica,
  • aiuti in contanti successivamente versati,
  • rientri di somme anticipate.

👉 La mancanza di causale non trasforma un aiuto in reddito.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti bancari sugli aiuti familiari presentano errori gravi, tra cui:

  • equiparare ogni versamento a reddito,
  • ignorare il rapporto di parentela,
  • non considerare la capacità economica del familiare,
  • confondere donazione e compenso,
  • pretendere prove eccessive o impossibili,
  • applicare presunzioni automatiche,
  • motivazioni generiche (“somme non giustificate”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Aiuto Familiare ≠ Reddito Imponibile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • la somma deriva da attività imponibile,
  • non è una donazione o un prestito,
  • non esistono giustificazioni lecite.

Non basta dimostrare:

  • che il denaro è entrato sul conto,
  • che l’importo è rilevante,
  • che la causale è generica.

👉 Il reddito va provato, non presunto.


Come Dimostrare gli Aiuti Familiari

1. Dimostrare il rapporto di parentela

È fondamentale provare:

  • legame familiare,
  • coerenza dell’aiuto con la relazione,
  • finalità di sostegno.

2. Dimostrare la capacità economica del familiare

La difesa efficace dimostra:

  • redditi o patrimoni del familiare,
  • disponibilità delle somme,
  • compatibilità dell’aiuto con la sua situazione economica.

📄 Prove tipiche:

  • dichiarazioni dei redditi del familiare,
  • estratti conto,
  • documentazione patrimoniale.

3. Qualificare correttamente la natura della somma

È fondamentale chiarire se si tratta di:

  • donazione,
  • prestito infruttifero,
  • contributo al mantenimento,
  • anticipo temporaneo.

👉 La qualificazione corretta smonta la presunzione fiscale.


4. Utilizzare la prova logica oltre a quella documentale

Non sempre serve un atto formale.
La difesa può dimostrare:

  • continuità degli aiuti,
  • assenza di attività reddituali occulte,
  • coerenza con la situazione familiare.

👉 La prova può essere anche presuntiva, ma a favore del contribuente.


Quando l’Accertamento Bancario è ILLEGITTIMO

L’accertamento sugli aiuti familiari è ribaltabile se:

  • esiste un rapporto familiare reale,
  • la somma è compatibile con il sostegno familiare,
  • il familiare aveva capacità economica,
  • non esiste attività imponibile collegata,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora le giustificazioni fornite,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’aiuto familiare non è una scorciatoia fiscale.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento bancario non contestato può portare a:

  • tassazione di somme non imponibili,
  • recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • gravi danni patrimoniali.

👉 Pagare imposte su aiuti familiari leciti è un errore gravissimo.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Ricostruire l’origine delle somme

È fondamentale dimostrare:

  • provenienza familiare,
  • finalità dell’aiuto,
  • assenza di reddito occulto.

2. Preparare un fascicolo difensivo coerente

La difesa efficace:

  • collega i movimenti bancari,
  • documenta il rapporto familiare,
  • spiega la logica economica.

3. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire subito la natura delle somme,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre o annullare la pretesa.

4. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale

La difesa serve a:

  • evitare esecuzioni forzate,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare conti e beni.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • indicare causali chiare nei bonifici,
  • formalizzare prestiti familiari,
  • conservare documentazione bancaria,
  • mantenere coerenza finanziaria.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti bancari sugli aiuti familiari richiede competenza tributaria avanzata e capacità di ricostruzione patrimoniale e familiare.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento bancario,
  • ricostruzione dell’origine familiare delle somme,
  • difesa contro presunzioni di reddito occulto,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale.

Conclusione

Un accertamento bancario basato su aiuti familiari non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare che quelle somme sono redditi imponibili, non limitarsi a contestarle come “non giustificate”.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • dimostrare la natura familiare degli aiuti,
  • annullare o ridurre l’accertamento,
  • evitare imposte e sanzioni ingiuste,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti bancari sugli aiuti familiari, la prova dell’origine è decisiva.

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Difendersi da un accertamento bancario sugli aiuti familiari è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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