Accertamento Inps Nei Forfettari: Come Difendersi

L’accertamento INPS nei confronti dei contribuenti in regime forfettario è una delle contestazioni più frequenti e fraintese.
Quando l’INPS avvia un controllo, tende spesso a presumere l’esistenza di un obbligo contributivo diverso o più ampio rispetto a quello effettivamente dovuto, con richieste di contributi arretrati, sanzioni e interessi.

È fondamentale chiarirlo subito:
il regime forfettario non elimina i contributi, ma non autorizza neppure richieste automatiche o retroattive prive di presupposti.

Molti accertamenti INPS nei forfettari sono contestabili e annullabili se difesi con una strategia tecnica corretta.


Chi può subire un accertamento INPS nel regime forfettario

Gli accertamenti INPS colpiscono soprattutto:

• lavoratori autonomi forfettari
• professionisti senza cassa di categoria
• artigiani e commercianti in forfettario
• soggetti con attività miste
• contribuenti con precedenti regimi ordinari
• forfettari con rapporti di lavoro pregressi

Il problema nasce quando l’INPS qualifica in modo errato l’attività svolta.


Le contestazioni più frequenti dell’INPS

Negli accertamenti ai forfettari, l’INPS contesta spesso:

• mancata iscrizione alla gestione corretta
• errata gestione previdenziale
• omesso versamento di contributi
• iscrizione d’ufficio retroattiva
• cumulo illegittimo di contributi
• errata qualificazione dell’attività
• obbligo contributivo non dovuto

Molte di queste richieste sono basate su presunzioni, non su prove.


Gli errori tipici dell’INPS

Negli accertamenti ai forfettari, l’INPS sbaglia spesso quando:

• presume l’obbligo contributivo senza prova
• ignora la reale natura dell’attività
• confonde attività professionale e commerciale
• applica contributi retroattivi automaticamente
• non considera l’iscrizione a casse professionali
• ignora l’assenza di abitualità
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento INPS è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• manca l’obbligo di iscrizione alla gestione contestata
• l’attività non è abituale o prevalente
• il contribuente è iscritto a una cassa professionale
• non è dimostrata l’attività commerciale
• l’iscrizione retroattiva è automatica
• i contributi sono calcolati su basi errate
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il forfettario non giustifica automatismi contributivi.


La differenza tra regime fiscale e obbligo contributivo

Un errore comune è confondere:

• regime fiscale forfettario
• obblighi previdenziali

Il regime forfettario:

• disciplina solo la tassazione
• non determina automaticamente l’INPS dovuta
• non modifica la natura dell’attività
• non crea nuovi obblighi contributivi

L’obbligo INPS dipende dall’attività svolta, non dal regime fiscale.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento INPS ai forfettari deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• descrizione concreta dell’attività svolta
• codice ATECO e attività effettiva
• assenza di organizzazione imprenditoriale
• mancanza di abitualità o prevalenza
• iscrizione a cassa professionale, se presente
• contratti e incarichi professionali
• documentazione fiscale coerente
• ricostruzione dell’attività nel tempo
• perizie giuslavoristiche

Dimostrare cosa fai davvero è più importante del regime che usi.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve puntare su:

• contestazione della gestione previdenziale applicata
• dimostrazione dell’assenza dell’obbligo contributivo
• prova della natura professionale dell’attività
• esclusione dell’attività commerciale abituale
• smontaggio dell’iscrizione d’ufficio
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• opposizione tempestiva all’accertamento

La difesa deve colpire il presupposto contributivo, non solo gli importi.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento INPS come forfettario:

• fai analizzare immediatamente il verbale
• verifica la gestione previdenziale contestata
• controlla il periodo richiesto
• ricostruisci la tua attività reale
• raccogli documentazione fiscale e professionale
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara opposizione nei termini di legge

Il tempo è decisivo per bloccare sanzioni e iscrizioni a ruolo.


I rischi se non intervieni tempestivamente

• contributi arretrati definitivi
• sanzioni civili elevate
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• aggravamento della posizione previdenziale
• danni patrimoniali duraturi


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di contribuenti forfettari colpiti da accertamenti INPS, spesso annullati per errata qualificazione dell’attività e assenza di obbligo contributivo.
Coordina un team nazionale di avvocati giuslavoristi, tributaristi e consulenti previdenziali esperti in contenzioso INPS.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare l’iscrizione d’ufficio all’INPS
• difendere la corretta qualificazione dell’attività
• ridurre o annullare contributi e sanzioni
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Essere in regime forfettario non significa dover pagare contributi non dovuti.
Agire subito significa impedire che una presunzione contributiva diventi un debito definitivo.

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Introduzione

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per autonomi (imprese individuali, professionisti, società di persone, partite IVA occasionali) caratterizzato da tassazione semplificata e contributi previdenziali particolari. Chi aderisce a questo regime gode di agevolazioni contributive (in primis la riduzione del 35% sui contributi IVS di artigiani e commercianti) ma deve vigilare sulla corretta applicazione. L’INPS può tuttavia effettuare controlli sugli adempimenti contributivi di questi contribuenti e, in caso di anomalie, emettere avvisi di addebito che contestano contributi dovuti (capitali, sanzioni, interessi). Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – illustra il procedimento di accertamento contributivo, i termini e le modalità di notifica, i motivi di contestazione principali, nonché le strategie difensive (ricorsi, autotutela, modelli di atto). Il taglio è tecnico–giuridico, rivolto ad avvocati, professionisti e imprese, con linguaggio specialistico ma con spiegazioni accessibili, approfondimenti giurisprudenziali e riferimenti normativi.

1. Inquadramento normativo e contribuzione dei forfettari

Chi sono i forfettari? In base alla L. 190/2014 (commi 54–56), «forfettario» è il contribuente persona fisica che esercita un’attività di impresa, arte o professione con requisiti di fatturato e spesa. Ne fanno parte: – Liberi professionisti senza cassa previdenziale specifica, iscritti alla Gestione Separata INPS (es. consulenti, commercialisti, ingegneri ecc.) . – Artigiani e commercianti con attività individuale o in regime di società di persone, iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS. – Occasionale Partita IVA: prestazioni occasionali che superano le soglie (5.000 € annui o attività abituale) diventano soggetto contributivo. – Società semplici, associazioni, etc., se i soci decidono di applicare il regime forfettario. In tal caso i soci pagano contributi come sopra.

Contribuzione Gestione Separata (professionisti). I professionisti senza cassa versano i contributi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota base applicata è intorno al 25–26% sul reddito (ad esempio nel 2025 è circa 25,72% ) e non esistono quote fisse minime. I contributi si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi × coefficiente di redditività), come spiegato dalla normativa e dalla prassi . Il contribuente deduce dall’imponibile il 100% dei contributi obbligatori versati.

Contribuzione Gestione Artigiani/Commercianti. Chi è artigiano o commerciante nel regime forfettario versa i contributi alla gestione dedicata. L’aliquota ordinaria è attualmente intorno al 24% (per contribuenti sopra i 21 anni, con incremento all’aumentare dell’età o per collaboratori) . Tuttavia, chi è forfettario ha diritto a un’agevolazione contributiva: la riduzione del 35% dei contributi IVS dovuti (sia sulla quota fissa sia su quella proporzionale) . In pratica l’aliquota effettiva si riduce da circa 24% a circa 15,6%. Questa agevolazione si richiede all’apertura della partita IVA (oppure entro il 28 febbraio di ogni anno) e si rinnova automaticamente, salvo revoca del regime fiscale . Va notato che la riduzione comporta la riduzione delle settimane accreditate ai fini pensionistici: saranno infatti 33,8 settimane invece di 52 per anno agevolato . Tale effetto è compensato solo se si raggiunge il minimale contributivo annuo (circa 4.460 € per artigiani, 4.549 € per commercianti ). Invece, i professionisti iscritti alle casse previdenziali specifiche (Cassa Forense, Enpam, Enasarco, ecc.) versano secondo le regole di ciascuna cassa e non applicano né la Gestione Separata né l’agevolazione forfettaria INPS.

In sintesi, nel regime forfettario i contributi sono calcolati sul reddito agevolato: si applica la scadenza, gli aliquote e i minimi previsti per ciascuna gestione previdenziale, usufruendo però delle riduzioni spettanti (es. 35% per artigiani/commercianti) . Chi non rispetta i requisiti (ad esempio non chiede la riduzione o supera i limiti) può vedersi applicare l’aliquota ordinaria e subire recuperi contributivi da parte dell’INPS. Ad esempio, come vedremo, il Tribunale di Catania (sent. 3170/2025) ha avuto un contenzioso in cui il contribuente ha eccepito che possedeva i requisiti per l’agevolazione forfettaria, e contestava quindi il ripristino degli importi pieni .

2. Atti dell’INPS e loro effetti

L’INPS utilizza diversi atti per accertare contributi:

  • Verbale di accertamento ispettivo: documento redatto durante un’ispezione in azienda (o studio). È endoproc di iscrizione contributi, denuncia sottoscritta dalla ditta, proposte di recesso, ecc. Non è un atto esecutivo e non definisce definitivamente debiti: serve a documentare il lavoro e può essere impugnato solo indirettamente, di norma presentando memorie (c.d. contraddittorio preventivo) oppure attendendo l’avviso. Per il contribuente è consigliabile presentare istanze/ricorso amministrativo prima dell’emissione dell’avviso, segnalando gli errori rilevati (ad es. Iscrizione alib violata, soggetto non tenuto) e cercando l’annullamento in autotutela, anche tramite il contraddittorio ex art. 6, l. 212/2000.
  • Avviso di rettifica o di compliance: comunicazione con cui l’INPS segnala omissioni contributive minori e invita al ravvedimento. Non è titolo esecutivo, ma funge da «ultima chiamata» prima dell’avviso di addebito vero e proprio. Può essere impugnato entro 30 giorni in Giudice del lavoro come atto dell’Amministrazione.
  • Avviso di addebito (ex art. 30, D.L. 78/2010): è l’atto tipico di accertamento contributivo. È notificato direttamente dall’INPS (o consegnato da un ufficiale giudiziario) e assume valore di titolo esecutivo in materia previdenziale . L’avviso riepiloga le somme dovute a titolo di contributi IVS, sanzioni civili e interessi di mora per ciascun periodo ed ogni voce contributiva. In testa all’avviso l’INPS deve indicare la testata “Titolo Esecutivo” e richiamare la norma di riferimento (art. 30 D.L.78/2010), così da attribuirgli efficacia esecutiva . Alla fine l’atto riporta le modalità di impugnazione: generalmente la frase “Il contribuente può proporre opposizione davanti al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica” .
  • Cartella di pagamento: fino al 2011 l’INPS emetteva i contributi iscritti a ruolo sotto forma di cartelle esattoriali (gestione Equitalia). Con la riforma Amato (D.L. 98/2011) tali ruoli sono sostituiti dall’avviso di addebito INPS; tuttavia possono rimanere cartelle pendenti di vecchi ruoli. In ogni caso, l’avviso di addebito INPS ha la stessa efficacia di una cartella: va pagato entro 60 giorni ; se non pagato, l’INPS lo trasmette all’agente della riscossione (ex Equitalia, ora AdER) che procede coattivamente. In pratica «le cartelle INPS» (ovvero avvisi) vanno pagate entro 60 giorni e impugnate entro 40 giorni davanti al Tribunale – sezione Lavoro . Se, invece, l’avviso non è impugnato e viene trasformato in una vera cartella da riscossione, quest’ultima può essere impugnata davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (normativa di garanzia, v. circolare INPS n. 140/2016).

Modalità di notifica. L’avviso può essere notificato in vari modi: via PEC all’indirizzo del contribuente o del suo legale, tramite lettera raccomandata A/R, con messi comunali o agenti di polizia locale . Dal 2013 il mittente deve essere chiaramente identificabile come INPS, e occorre indicare i recapiti validi (PEC ufficiale o sede INPS). Il contribuente deve sempre verificare tempestivamente la notifica: in caso di notifica irregolare (es. mancata consegna, indirizzo inesatto), è possibile sollevare un’eccezione di nullità in giudizio. Se invece l’atto è perfettamente recapitato (anche se via PEC) decorrono i termini.

3. Termini di pagamento e ricorso

L’avviso di addebito INPS ha effetti immediatamente esecutivi. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare spontaneamente tramite il bollettino RAV allegato ; scaduto questo termine e senza pagamento, l’INPS trasmette l’atto all’agente della riscossione e parte la riscossione forzata. Parallelamente, entro 40 giorni dalla notifica scatta il termine decadenziale per impugnare l’avviso dinanzi al Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro e Previdenza . In pratica:

  • Pagamento entro 60 giorni (addebito con RAV) . Tale pagamento evita le sanzioni e gli interessi aggiuntivi, e interrompe la riscossione coattiva.
  • Ricorso in 40 giorni: il debitore può proporre opposizione avverso l’avviso presso il Giudice del Lavoro competente per territorio . È questo il giudice naturale per le controversie previdenziali INPS. Non va mai presentato ricorso in Commissione Tributaria (che cura solo le imposte); la giurisprudenza e la prassi chiariscono che INPS e previdenza si impugnano sempre al Tribunale del Lavoro .

I ricorsi di materia previdenziale richiedono la presenza dell’avvocato (salvo cause di modico valore). È previsto il contributo unificato: tuttavia, come stabilito dal D.P.R. 115/2002, le controversie previdenziali fino a 50.000 € sono esenti dal contributo unificato . Ciò agevola i piccoli contribuenti: ad esempio, se l’avviso INPS contesta 30.000 € di contributi, non si paga contributo unificato. Oltre tale soglia si applicano le normali fasce (es. per 60.000 € si versano circa 518 € di contributo al 2025) . In ogni caso è sempre dovuto il contributo forfettario di €27 (art. 13 co. 1 bis del D.P.R. 115/2002).

È sconsigliato perdere i termini: la decorrenza dei 40 giorni è perentoria. Come spiegheremo, decaduto questo termine si perde pressoché ogni possibilità di difesa sull’esigibilità del credito. La tabella seguente riassume scadenze e competenze:

AttoPagamentoImpugnazioneGiudice
Avviso di addebito INPSEntro 60 giorni (Bollettino RAV)Opposizione entro 40 giorniTribunale Ordinario – Sezione Lavoro
Cartella di pagamento INPS (ruoli pre-2011)Entro 60 giorniOpposizione entro 60 giorniCommissione Tributaria locale (sezione prestazioni previdenziali)
Verbale ispettivo INPSNon impugnabile di per sé ; contestato con memorie(nessun giudice; articolare memorie da inviare in fase ispettiva)

4. Prescrizione e decadenza

La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale: la L. 335/1995 (riforma Dini) ha ridotto da 10 a 5 anni il termine di decadenza per riscuotere la contribuzione IVS e assistenziale . Ciò vale per i lavoratori dipendenti e gli autonomi (artigiani, commercianti, iscritti Gestione Separata). In sostanza, l’INPS può recuperare contributi relativi al quinquennio anteriore alla notifica dell’avviso, fatte salve eventuali interruzioni (pagamenti parziali, sospensione). Pertanto, un’eccezione fondamentale in giudizio è la prescrizione quinquennale: si può far valere d’ufficio o eccepire che l’atto si riferisce a periodi già prescritti .

Attenzione anche alla decadenza di impugnazione: il termine di 40 giorni per ricorrere è perentorio. Come afferma la giurisprudenza e il portale INPS , mancato ricorso entro il termine, l’avviso diventa definitivo. In tal caso il debitore non può più contestare il merito del credito contributivo . L’INPS acquista così un titolo esecutivo definitivo. Solo in sede esecutiva (pignoramento) si possono sollevare vizi sopravvenuti: ad esempio, la prescrizione intercorsa dopo 5 anni dalla notifica dell’avviso o un nuovo beneficio normativo (es. condono successivo) possono essere opposti ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Lo stesso Codice Civile (art. 2944) prevede che il pagamento o riconoscimento anche parziale del debito interrompe la prescrizione: ciò implica che iniziare a rateizzare spontaneamente potrebbe far decorrere nuovamente cinque anni su quel debito .

5. Motivazioni di impugnazione comuni

In sede di opposizione (o di autotutela), il contribuente può sollevare vari vizi:

  • Vizi formali dell’avviso: l’atto deve contenere tutti gli elementi essenziali: periodo, causali contributive (gestione di riferimento), aliquote applicate, reddito su cui calcolati contributi, importo contributivo richiesto, sanzioni e interessi . Deve inoltre indicare chiaramente termini e modalità di ricorso . Una mancanza essenziale (ad es. mancata indicazione del presunto debito) rende l’avviso nullo per indeterminatezza (vietato dalla l. 241/90 art.3: “l’oggetto deve essere determinato”). Nel modello di istanza amministrativa per un maestro di sci con accertamento INPS, si eccepiva proprio che il provvedimento “omette di specificare l’ammontare del presunto debito, in violazione del diritto di difesa” rendendo l’atto nullo . La Cassazione conferma che il giudice del lavoro può rilevare la nullità dell’avviso per motivazione insufficiente o inesistenza del titolo (art. 30) e, se necessario, acquisire in giudizio gli elementi integrativi dell’INPS (principio del raggiungimento dello scopo e art. 30 co. 2 D.L. 78/2010) . Ma è sempre consigliabile segnalare per iscritto ogni carenza (mancanza intestazione “Titolo Esecutivo”, cauzione, riferimenti normativi) sia nell’atto di opposizione che, prima ancora, in una richiesta di annullamento in autotutela all’INPS.
  • Vizi procedurali di notifica: se l’avviso è stato notificato irregolarmente (es. destinatario errato, PEC non valido), il contribuente può sollevare l’eccezione di nullità per difetto di notifica. Questo reclamo formale va presentato subito, altrimenti si rischia di perdere definitivamente l’azione, poiché la mera notifica irregolare invaliderebbe l’esecuzione.
  • Prescrizione decennale: per la Gestione Artigiani/Commercianti, si applica la disciplina speciale dell’art. 31 L. 610/1952 (limite max 10 anni degli ultimi servizi da sistemare) solo per il calcolo della pensione . Non influisce invece sulla prescrizione dei contributi versati, che rimane quinquennale. In pratica, l’eccezione prescrittiva è sempre quinquennale .
  • Obbligo contributivo inesistente o maturato: il contribuente può contestare l’effettiva sussistenza dell’obbligo contributivo. Ad esempio, se l’accertamento è basato su redditi già soggetti ad altre gestioni (caso raro), o se si dimostra che il rapporto in questione non dà luogo a contribuzione (es. compartecipazione di utili tra soci). Ancora, se l’avviso pretende contributi su periodi coperti da precedente adesione a Casse private, in tali ipotesi vige la prelazione delle casse stesse (Cass. n. 15428/2008). Più di frequente, però, sorgono contestazioni sui requisiti per le agevolazioni: es. nella vicenda citata del Trib. Catania (31/07/2025), il contribuente sosteneva di aver soddisfatto i requisiti del regime forfettario e di aver quindi correttamente fruito della contribuzione ridotta . In tali casi va allegata documentazione probatoria (modelli dichiarativi, richiesta di agevolazione inoltrata, risposte dell’INPS).
  • Indebita applicazione di agevolazione: dall’altro lato, l’INPS può contestare che l’agevolazione forfettaria è stata applicata indebitamente (ad es. il contribuente non ha richiesto il regime o lo ha perso). In difesa si eccepisce il “legittimo affidamento” dell’utente. Nel modulo di ricorso amministrativo di un maestro di sci, si sottolineava che il contribuente “ha applicato in buona fede l’agevolazione […] facendo affidamento sulla normativa e sulla prassi seguita per anni dall’Istituto” e che l’avviso era viziato perché non quantificava il debito . In tali casi è utile evocare principi di affidamento e irretroattività degli atti (art. 3 l. 241/90) e ricordare che l’INPS, non avendo negato formalmente la riduzione, ha indotto il contribuente in error fidei.
  • Separazione da contenzioso tributario: se c’è una contestazione fiscale parallela (ad es. imposte sui redditi), va ricordato che non c’è pregiudizialità automatica tra procedimento tributario e contributivo quando le parti non coincidono . In altre parole, anche se l’Agenzia delle Entrate annulla un proprio accertamento, l’INPS può indipendentemente esaminare l’obbligo contributivo. La giurisprudenza (Cass. n. 12996/2018) afferma che il giudice del lavoro non è tenuto a sospendere il procedimento previdenziale in caso di controversia tributaria fra parti diverse . Allo stesso modo, non basta un giudizio tributario favorevole per estinguere il debito INPS, poiché si tratta di obbligazioni autonome.
  • Durc e impedimenti. Chi lamenta di aver ottenuto un DURC regolare durante l’avviso non può considerarsi esonerato. Anzi, la Cassazione (ord. 30788/2024) ha ribadito che il rilascio del DURC positivo non «determina in alcun modo l’inesigibilità» dei contributi accertati: la mancata segnalazione di irregolarità al rilascio DURC non sospende né annulla il debito previdenziale . In pratica, avere il DURC non impedisce all’INPS di riscuotere differenze contributive; il contribuente può al massimo chiedere il DURC provvisoriamente regolare presentando l’istanza di sospensione (giudiziale o amministrativa) e, se necessario, una garanzia fideiussoria .

6. Ricorsi giudiziali e amministrativi

Il contribuente dispone di diversi strumenti di difesa:

  • Istanza di autotutela: può essere presentata all’INPS prima o anche dopo l’emissione dell’avviso . In questa fase si chiede all’Amministrazione di riesaminare e revocare in tutto o in parte l’atto contestato. Serve redigere un’istanza scritta (possibilmente con l’ausilio di un avvocato o consulente fiscale) che riprenda i punti chiave di diritto e di fatto: indicare l’avviso impugnato (numero, data), esporre i motivi di illegittimità (ad es. errori di calcolo, presupposti mancanti, eccesso di potere), allegare documenti giustificativi (modelli dichiarativi, comunicazioni, sentenze, ecc.) e infine proporre la revoca o rideterminazione della pretesa. L’istanza di autotutela deve citare la disciplina applicabile (ad esempio gli artt. 30 e 47 del D.L. 78/2010, l’art. 6 L. 212/2000 sul contraddittorio preventivo, l’art. 30 co.2 D.L. 78/2010 sulla completezza degli elementi) e menzionare analoghe prassi applicative dell’INPS . Si consiglia di sollecitare risposta (l’INPS è obbligato a motivare un eventuale rifiuto). Un esempio pratico è il modello di ricorso di un maestro di sci, che eccepisce (i) di avere correttamente applicato l’agevolazione forfettaria essendo compreso tra i destinatari e (ii) di aver regolarmente richiesto la riduzione contributiva senza che l’INPS la negasse . Questo tipo di istanza può portare l’INPS ad annullare o ridurre l’avviso senza passare per il giudice.
  • Opposizione giudiziale (Tribunale del Lavoro): se l’INPS non revoca l’atto, va proposto ricorso in Tribunale entro 40 giorni . Si redige un ricorso (atti introduttivi del giudizio) secondo il rito del lavoro (Codice di procedura civile, libro V). Il ricorso deve contenere: generalità delle parti, inquadramento dell’avviso impugnato, brevi sommari dei motivi di fatto e di diritto (come sopra) e la richiesta (annullamento tot. o parziale dell’avviso, condanna alle spese). Devono essere allegati copia integrale dell’avviso di addebito, del modello contributivo o del verbale, e le prove documentali (es. estratto conto, dichiarazioni, contratti). In giudizio si può chiedere anche la sospensione dell’esecuzione (opporsi al pignoramento) qualora sorgano esigenze urgenti (es. necessità di DURC per appalti) . Se la decisione d’appello conferma l’avviso, il debitore può proporre ricorso per cassazione (Cassazione civile – Sezione Lavoro) entro i termini previsti (60 gg d’impugnazione di sentenza, poi 90 gg per ricorso in Cassazione).
  • Opposizione alla cartella: se, contrariamente alle attese, l’avviso è trasmesso all’agente della riscossione e genera una cartella di pagamento, l’alternativa giurisdizionale diventa la Commissione Tributaria. In tal caso vale il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica (o 60 dall’adesione implicita) . Tuttavia, nella prassi corrente l’INPS utilizza quasi esclusivamente l’avviso e raramente cartelle manuali, per cui il giudice naturale rimane il Tribunale del lavoro.
  • Ricorsi innovativi: dal 2017 è previsto il nuovo giudizio di revocazione, ma si applica a sentenze definitive, non all’avviso. Inoltre, in casi eccezionali (es. documenti nuovi o errori di fatto gravi) si potrebbe valutare un’istanza di riesame in Corte di Cassazione (art. 395 c.p.c.), se esistono motivi straordinari di revisione della sentenza definitiva.

Tempistiche e automazioni: se si impugna, consigliabile notificare copia del ricorso anche all’agente della riscossione; tuttavia l’opposizione interrompe comunque la riscossione immediatamente. È possibile negoziare un piano di rateizzazione anche in corso di ricorso, fermo restando il rischio di far apparire il debito riconosciuto . In caso di soccombenza, il giudice condanna alle spese legali; d’altro canto, se si vince, l’INPS dovrà restituire l’eventuale somme già versate (più interessi legali).

7. Tabelle riepilogative

Per riassumere i concetti principali, riportiamo alcune tabelle:

Tabella 1 – Contributi previdenziali nel regime forfettario (2025)

Categoria forfettarioGestione previdenzialeAliquota baseRiduzioni
Professionisti senza cassa previdenzialeGestione Separata INPS~26% del redditoNessuna (aliquota piena)
Professionisti con cassa specifica(es. Cassa Forense, Enpam, etc.)Regole proprie casse
Artigiani/commercianti iscrittiGestione Artigiani/Commercianti INPS24% (più contributi fissi)Riduzione del 35% (sia sui contributi fissi che percentuali)
Pensionati o >65 anni forfettari art/comm.Gestione Artigiani/Commercanti24%Riduzione del 50% per legge (ex L. 88/1989)
Occupati full-time + IVA art./comm.Gestione Artigiani/Commercianti24%Esonero contributi (per legge L. 208/2015)
Partita IVA occasionale non iscrittaNo contribuzione (se ne ricorrono le condizioni)

Tabella 2 – Tempi e termini in caso di avviso di addebito

Azioni/effettiScadenzeDestinatario/Note
Notifica avviso di addebitoTramite PEC, RRR o messo
Pagamento del dovuto con RAVEntro 60 giorni dalla notificaVersamento sui contributi, sanzioni, interessi
Invio avviso all’agente riscossoreDopo 60 giorni non pagatiDiventa cartella di pagamento
Impugnazione dell’avviso (opposizione)Entro 40 giorni dalla notificaGiudice del Lavoro (Tribunale)
Impugnazione della cartella di pagamentoEntro 60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (se si procede con cartella ex ruolo)
Prescrizione dell’accertamento contributivo5 anni dal momento di esigibilitàTermine ordinario, interrotto da qualsiasi atto interruttivo

Tabella 3 – Possibili ricorsi e loro ambito

Ricorso/istanzaObiettivoSede/forma
Istanza di autotutela INPSAnnullare/rideterminare l’avviso senza giudizio (rifare l’istruttoria)All’INPS (manualmente o online)
Opposizione all’avviso INPSAnnullare/ridurre l’avviso impugnatoTribunale del Lavoro (procedura in civile)
Opposizione alla cartellaAnnullare/ridurre la cartella di pagamentoCommissione Tributaria (se è cartella ruolo)
Richiesta di sospensioneBloccare temporaneamente l’esecuzione o riscossioneGiudice del Lavoro (in sede di opposizione)
Ricorso in CassazioneSovvertire la sentenza di meritoCorte di Cassazione – Sez. Lavoro

8. Domande frequenti (Q&A)

D: Qual è la differenza fra avviso di addebito INPS e cartella esattoriale?
R: Dal 2011 l’avviso di addebito INPS ha lo stesso effetto della cartella: è titolo esecutivo immediato, da pagare entro 60 giorni . La differenza principale è la forma: prima dell’entrata in vigore del D.L.98/2011 si emettevano ruoli e cartelle da riscossione; oggi l’INPS notifica direttamente avvisi di addebito (con lo stesso regime sanzionatorio). Quindi, sostanzialmente non c’è: la cartella INPS pre-2011 si pagava e impugnava come un avviso . Entrambi vanno impugnati in 40 giorni presso il Giudice del Lavoro .

D: Ho ricevuto un verbale di accertamento INPS (dal ispettorato). Devo ricorrere subito?
R: No. Il verbale ispettivo è un atto preparatorio e non è impugnabile direttamente in tribunale . Serve solo a documentare le risultanze. In questa fase si può già (o anzi, si dovrebbe) inviare all’ispettore le proprie osservazioni scritte, attraverso il c.d. contraddittorio (previsto dall’art. 6, l. 212/2000). Solo dopo l’eventuale emissione dell’avviso di addebito vera e propria si potrà fare opposizione giudiziaria. In pratica, è consigliabile preparare un’istanza amministrativa (autotutela) o memorie difensive a favore, nell’eventualità che l’INPS provveda comunque a notificare l’avviso. Talvolta l’INPS accoglie direttamente le eccezioni e rettifica il dovuto senza bisogno di ricorso .

D: A quale giudice mi rivolgo per impugnare l’avviso INPS?
R: Tribunale del Lavoro (tribunale ordinario – sezione lavoro). L’avviso INPS è un atto contributivo, non fiscale, e quindi spetta al Giudice del Lavoro . Non va in Commissione Tributaria. La prassi è univoca: le controversie previdenziali obbligatorie (artigiani, commercianti, Gestione Separata, ecc.) competono al giudice del lavoro . Se per errore si va alla Commissione Tributaria il ricorso verrà dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) con perdita del termine .

D: Posso pagare l’avviso a rate e poi contestarlo?
R: Attenzione: pagare equivale a riconoscere (almeno implicitamente) il debito . In base all’art. 2944 c.c., l’atto di pagamento (anche parziale, come una rata) interrompe la prescrizione e fa salvo che il debito sussiste. Ciò significa che se si accetta un piano di dilazione senza riserve, si rischia di precludere o rendere meno efficaci le difese future. L’ideale è chiarire per iscritto che il pagamento è «in attesa di esito del contenzioso», oppure limitarsi a pagare solo la parte non contestata. Alcuni contribuenti versano solo la componente contributiva semplice (senza sanzioni) dimostrando buona fede, contestando poi solo sanzioni e interessi. Di sicuro, la rateazione di per sé non impedisce di fare ricorso, ma chi ricorre raramente ottiene dilazioni (l’INPS può chiedere garanzie). Se si pensa di avere buone chance, conviene fare opposizione e chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione; in alternativa, non pagare o pagare solo la quota certo del debito, per non perdere le armi difensive .

D: Se perdo in tribunale, posso rateizzare dopo?
R: Sì. Una sentenza di condanna (o rinuncia al ricorso) non impedisce di richiedere una dilazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che opera per conto dell’INPS). Anzi, in caso di soccombenza, ormai il debito è certo ed esecutivo, ma la legge consente rateazioni fino a 72 mesi . Basti pensare che dopo la condanna, l’INPS ha affidato il credito a Equitalia (ora AdER), la quale può concedere dilazioni anche di lunghi termini. In pratica, dopo un giudizio sfavorevole si può comunque ottenere un piano di rientro, riconoscendo in definitiva l’obbligo.

D: Possono chiedermi contributi di 10 o 15 anni fa?
R: No. Come detto, la prescrizione ordinaria dei contributi INPS è di 5 anni . Non possono essere richiesti contributi riferiti ad anni precedenti (salvo interruzioni di prescrizione). È quindi possibile eccepire la prescrizione per qualsiasi anno anteriore a 5 anni dalla notifica. Questo termine quinquennale è d’ordine pubblico e rilevabile anche d’ufficio .

D: Il DURC bloccato (posizione “Durc irregolare”) può essere riaperto se faccio ricorso?
R: Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) riflette lo stato di debito INPS/INAIL dell’azienda. In generale il DURC sarà irregolare fino a quando il debito accertato non viene pagato o annullato. Tuttavia, se il contribuente impugna l’avviso e ottiene dal giudice la sospensione dell’esecuzione, la normativa sul DURC prevede che possa essere emesso provvisoriamente regolare fino all’esito (a condizione di aver presentato istanza di sospensione) . In pratica, se si ottiene un’ordinanza di sospensione (anche provvisoria) con la quale si blocca l’efficacia esecutiva dell’avviso, la ditta può chiedere all’INPS di aggiornare il proprio DURC. In mancanza di sospensione, invece, l’INPS manterrà l’irregolarità anche durante il contenzioso. Una strada alternativa è offrire all’INPS una garanzia fideiussoria: se l’Istituto la accetta, in alcuni casi rilascia un DURC provvisoriamente regolare in attesa del giudizio.

D: Che succede se non impugno l’avviso entro 40 giorni?
R: Purtroppo, nel merito del debito quasi nulla. Il termine di 40 giorni è di decadenza . Se trascorre senza opposizione, l’avviso acquista efficacia di titolo esecutivo definitivo. Ciò significa che non si potrà più discutere in giudizio se il debito sussiste o meno: la mancata impugnazione equivale a tacita accettazione del credito. A quel punto il contribuente potrà solo impugnare eventuali atti esecutivi successivi (pignoramenti) su vizi sopravvenuti (ad es. prescrizione posticipata, novità legislative che estinguono il debito). Ma il merito della pretesa, in sostanza, non è più sindacabile. Il consiglio è quindi di prendere il termine di 40 giorni molto sul serio: se necessario, è meglio presentare un ricorso anche breve (eventualmente, in seguito si può transigere), piuttosto che lasciarsi sfuggire il diritto di difesa .

D: Quali costi comporta un ricorso?
R: Come già accennato, il contributo unificato in materia previdenziale è esente fino a un valore di causa di €50.000 . Superato tale importo, si applicano le aliquote ordinarie. Esiste poi il diritto di copia di €27 e l’onorario dell’avvocato (convenzionale o forfettario). Se si perde la causa, si rischia di dover rimborsare le spese legali dell’INPS. Data l’importanza, è consigliabile farsi assistere da un professionista.

D: Posso contestare solo le sanzioni civili se accetto il contributo richiesto?
R: Sì. L’avviso riporta separatamente contributi capitali, sanzioni civili e interessi. È possibile limitare il ricorso a singole voci (es. impugnare solo le sanzioni). Tuttavia, attenzione: le sanzioni civili INPS non sono «disciplinari» discrezionali, ma addizionali dovute ex lege (artt. 1166, 1168 c.c.), per cui va sempre individuata una causa tecnica d’impugnazione (errori di calcolo, omessa sospensione di prescrizione, ecc.) . Non si può chiedere l’annullamento delle sanzioni «per equità» tout court, salvo casi di forza maggiore contemplati dalla legge (es. eventi straordinari che impediscono il versamento) . Gli interessi legali sono invece stabiliti per tabella ministeriale; si può contestare solo se la loro applicazione sia errata (ad es. calcolo giorni sbagliato o interessi su anni prescritti) .

D: Ho un’azienda in difficoltà. Mi conviene autodenunciarmi all’INPS prima dell’ispezione?
R: In generale sì. Segnalando spontaneamente la propria posizione debitoria (ammissione di debito e richiesta di rateazione) si evita l’applicazione delle sanzioni civili maggiori tipicamente applicate dagli ispettori. La stessa normativa (art. 13 L. 1338/1962) prevede riduzioni di sanzioni in caso di ravvedimento o adesione volontaria. L’INPS potrebbe accordare condizioni più favorevoli a chi si presenta spontaneamente. Tuttavia, in regime forfettario occorre sempre verificare se il debito è effettivamente dovuto o meno (es. se la fattura non è imponibile, un ricorso potrebbe essere ancor più conveniente).

9. Conclusioni e strategie difensive

Nel regime forfettario il contribuente è soggetto a controlli INPS come qualsiasi altro datore di lavoro o autonomo. L’avviso di addebito è il principale strumento di accertamento previdenziale: ha efficacia immediata e tempistiche rigide (60 giorni per pagare, 40 giorni per ricorrere). La difesa deve articolarsi su più fronti: controllo formale dell’atto, eccezione di prescrizione, verifica dei requisiti agevolativi, e, se del caso, smentita dell’inesistenza dell’obbligo contributivo. Conviene sempre produrre in fase amministrativa tutte le prove possibili (modello Uniemens, dichiarazioni dei redditi, DURC, domande di riduzione, ecc.) per supportare le proprie ragioni.

In sede giudiziaria (Tribunale del lavoro) il contribuente deve fornire la propria prova documentale e affidarsi alla contestazione fondata su norme e giurisprudenza. È utile citare precedenti rilevanti: ad esempio, Cass. 40644/2021 ha affermato che l’INPS può emettere un nuovo avviso di addebito anche dopo una sentenza di condanna (per aggiornare sanzioni) ; Cass. 12996/2018 ha escluso la pregiudizialità dei contenziosi tributari sul piano contributivo ; Cass. 30788/2024 ha chiarito che il DURC rilasciato all’impresa non elimina l’obbligo di pagamento . Tali sentenze, unitamente alle circolari INPS e alle norme (L.335/95 prescrizione quinquennale , D.Lgs. 112/1999 modificato – nulla osta riscossione, statuto contribuente 212/2000 art.6, ecc.), costituiranno la base giuridica per la difesa.

Infine, è opportuno stendere per iscritto i punti salienti della difesa: in caso di ricorso giudiziario, si suggerisce uno schema logico che evidenzi gli elementi fattuali (cosa è stato versato, quando è stato richiesto l’agevolazione, ecc.) e i profili giuridici (norme violate dall’INPS, principi giurisprudenziali applicabili). Gli schemi difensivi spesso includono: regolare iscrizione e versamento nei termini previsti, spettanza delle riduzioni contributive forfettarie, difetto di motivazione dell’atto, prescrizione. Analogamente, una richiesta di autotutela dovrà ripercorrere argomenti analoghi, con tono formale ma persuasivo, facendo leva su eventuale prassi INPS e sul generale principio del ne bis in idem contributivo (se già c’è stata sentenza).

In sintesi, il contribuente forfettario che subisca un accertamento INPS deve agire tempestivamente, difendendo sia sulla forma sia sulla sostanza del debito contestato. Conoscere i termini, i giudici competenti e le leve giuridiche (prescrizione quinquennale, legittimo affidamento, Cassazione recente) è essenziale per pianificare una strategia di successo. Questa guida approfondita ha voluto fornire tutte le informazioni tecniche e normative per affrontare il contenzioso contributivo in regime forfettario con cognizione di causa.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 296 (Legge Finanziaria 2008), art. 1, co. 297-307 (introduce il regime minimi).
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, cc. 54-56 (definizione regime forfettario e contribuzione agevolata).
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 9-10 (modifiche al regime forfettario).
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, co. 15 (abolizione oneri riscossione contributi).
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), art. 3, co. 9-10 (prescrizione contributiva quinquennale) .
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 458, art. 27 (agevolazioni contributive sostituisce vecchie norme).
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1175 (condizioni Busta Paga Contributiva).
  • Legge 23 novembre 1960, n. 1397, art. 14 (obbligo assicurazione malattie esercenti attività turistiche, riferito ai maestri di sci ).
  • Legge 7 febbraio 1997, n. 25, art. 29 (riconosce maestri di sci come commercio ai fini previdenziali ).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Testo Unico riscossione), artt. 19-21 (esecuzione forzata delle cartelle).
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 (titolo esecutivo per le contribuzioni) .
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 29-30 (Procedimento tributario, con preclusioni e termini).
  • L. 27 luglio 1978, n. 392 (Statuto dei lavoratori), art. 28 (adeguamento automatizzato di retribuzioni e contribuzioni).
  • Normativa INPS: Circolare n. 169/2017 (prescrizione contributiva ), Circolare n. 25/1997 (previdenza maestri di sci ), Circolare n. 27/2024 (aliquote Gestione Separata) , portale INPS “Avviso di Addebito” aggiornamento 21/03/2025 , portale INPS “Gestione Separata – Aliquote 2025” (comunicato 30/01/2025) .
  • Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. 17/12/2021, n. 40644 (in SS.UU. 13/12/2021, n. 21768/2019): conferma che l’INPS può emettere un nuovo avviso di addebito dopo una sentenza di condanna (per aggiornare sanzioni e interessi) .
  • Cass. Civ. Sez. Lavoro, ordinanza 12/12/2024, n. 30788: possesso del DURC non impedisce il recupero dei contributi, e l’omessa segnalazione di irregolarità al rilascio DURC non rende inesigibili i contributi .
  • Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. 13/06/2019, n. 12025: principio sull’inerenza contributi/tributi.
  • Cass. Civ. Sez. Lavoro, ord. 24/05/2018, n. 12996: no pregiudizialità necessaria tra accertamenti tributari e contributivi quando parti sono diverse .
  • Cass. Civ. Sez. Lav., sent. 21/02/2020, n. 4032 (e sent. 14/02/2023, n. 3360): obbligo di esaminare il debito previdenziale anche se l’accertamento tributario è annullato (autonomia del giudizio contributivo).
  • Cass. Civ., ord. 5246/2021 (cfr. Cass. 40644/2021): principio di sostituzione del giudicato (art. 653 c.p.c.) .
  • Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. 17/03/2015, n. 4936: inibisce duplicazione di titoli esecutivi se non c’è interesse.
  • Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 5/11/2015, n. 20621: sull’ammontare della sanzione applicabile.
  • Altre giurisprudenze: Trib. Catania 31/07/2025 n. 3170 (rapporto aliquote contributive agevolate per forfettari ); Cass. Sez. Un. 20072/2017 (sospensione contributiva non necessaria).

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Sei un contribuente in regime forfettario e hai ricevuto un accertamento INPS?
Ti contestano contributi non versati, sostenendo che la tua attività rientri in una gestione diversa o che l’obbligo contributivo sia stato sottostimato o ignorato?
Temi che un regime fiscale semplificato venga usato come pretesto per richieste contributive sproporzionate, con sanzioni, interessi e iscrizioni a ruolo?

Devi saperlo subito:

👉 il regime forfettario non elimina il diritto di difesa,
👉 l’obbligo contributivo non si applica per automatismo,
👉 moltissimi accertamenti INPS ai forfettari sono errati, forzati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché l’INPS accerta i contribuenti forfettari,
  • quali sono gli errori più frequenti,
  • cosa rischi concretamente,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché l’INPS Accerta i Contribuenti Forfettari

I contribuenti in regime forfettario vengono spesso controllati perché:

  • il reddito è determinato in modo forfettario,
  • non esistono costi analitici deducibili,
  • l’attività può essere svolta senza dipendenti,
  • spesso c’è confusione tra regime fiscale e gestione previdenziale.

Il ragionamento tipico dell’INPS è questo (spesso scorretto):

👉 “Se sei forfettario e lavori, devi versare contributi pieni.”

Ma attenzione:

➡️ il regime forfettario non definisce da solo l’obbligo INPS,
➡️ conta la natura dell’attività e il ruolo svolto, non il regime fiscale.


Cos’è l’Accertamento INPS nei Forfettari

L’accertamento INPS è l’atto con cui l’Istituto sostiene che:

  • i contributi non sono stati versati correttamente,
  • il contribuente è iscritto alla gestione sbagliata,
  • l’attività svolta genera obblighi contributivi maggiori,
  • l’esonero o la riduzione non spettavano.

Può riguardare:

  • Gestione Separata,
  • Gestione Artigiani e Commercianti,
  • contributi minimi,
  • contributi sul reddito eccedente.

👉 Non ogni forfettario è uguale dal punto di vista previdenziale.


Le Contestazioni Più Frequenti dell’INPS

Negli accertamenti ai forfettari l’INPS contesta spesso:

  • mancata iscrizione alla gestione corretta,
  • omesso versamento dei contributi fissi,
  • errata applicazione dell’esonero contributivo,
  • sottostima del reddito previdenziale,
  • attività ritenuta “abituale e prevalente”,
  • riqualificazione dell’attività svolta.

👉 Molte contestazioni nascono da automatismi amministrativi.


Gli Errori Più Frequenti dell’INPS

Molti accertamenti INPS ai forfettari presentano errori gravi, tra cui:

  • applicare contributi senza valutare l’attività concreta,
  • ignorare la natura autonoma o occasionale del lavoro,
  • confondere regime fiscale e regime previdenziale,
  • non verificare l’effettiva abitualità e prevalenza,
  • applicare contributi fissi non dovuti,
  • calcolare contributi su basi errate,
  • violare il contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Regime Forfettario ≠ Obbligo Contributivo Automatico

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 l’INPS deve dimostrare che:

  • l’attività è abituale e prevalente,
  • rientra nella gestione indicata,
  • sussiste un obbligo contributivo concreto.

Non basta dimostrare:

  • che sei in regime forfettario,
  • che emetti fatture,
  • che hai un codice ATECO specifico.

👉 Il contributo non si presume: si prova.


Quando l’Accertamento INPS è ILLEGITTIMO

L’accertamento contributivo ai forfettari è ribaltabile se:

  • l’attività non è abituale o prevalente,
  • l’iscrizione alla gestione è errata,
  • l’esonero contributivo era legittimo,
  • il reddito previdenziale è calcolato male,
  • i contributi fissi non erano dovuti,
  • manca prova dell’obbligo contributivo,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La semplificazione fiscale non giustifica l’abuso previdenziale.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento INPS non contestato può portare a:

  • contributi arretrati per più anni,
  • sanzioni civili elevate,
  • interessi pesanti,
  • iscrizione a ruolo immediata,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • difficoltà economiche gravi.

👉 Nei forfettari il debito INPS può diventare insostenibile.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Analizzare l’attività realmente svolta

È fondamentale dimostrare:

  • tipo di prestazione resa,
  • modalità di svolgimento,
  • assenza di struttura organizzata,
  • occasionalità o marginalità.

2. Verificare la gestione previdenziale corretta

La difesa efficace dimostra:

  • se la Gestione Separata è corretta,
  • se Artigiani/Commercianti non è applicabile,
  • se i contributi fissi non spettano.

📄 Prove tipiche:

  • contratti,
  • fatture,
  • organizzazione dell’attività,
  • assenza di dipendenti o beni strumentali rilevanti.

3. Contestare il calcolo dei contributi

È fondamentale dimostrare che:

  • il reddito previdenziale è errato,
  • le basi di calcolo sono sbagliate,
  • l’INPS ha applicato aliquote non dovute.

👉 Anche quando l’obbligo esiste, gli importi sono spesso gonfiati.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire subito la posizione,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre o annullare la pretesa.

5. Impugnare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere il reddito personale

La difesa serve a:

  • evitare esecuzioni forzate,
  • ridurre l’esposizione contributiva,
  • tutelare il patrimonio personale.

7. Prevenire futuri accertamenti

È utile:

  • chiarire formalmente la posizione previdenziale,
  • mantenere coerenza tra attività e contributi,
  • conservare la documentazione,
  • evitare scelte interpretative rischiose.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa del forfettario.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti INPS ai contribuenti forfettari richiede competenza previdenziale e tributaria avanzata, oltre a capacità di lettura concreta dell’attività svolta.

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  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento INPS,
  • verifica della corretta gestione previdenziale,
  • contestazione dell’obbligo contributivo,
  • riduzione o annullamento dei contributi richiesti,
  • gestione del contraddittorio con l’INPS,
  • ricorso e sospensione dell’esecuzione,
  • tutela del reddito e del patrimonio personale.

Conclusione

Un accertamento INPS nei confronti di un forfettario non è automaticamente legittimo.
L’INPS deve provare l’obbligo contributivo reale, non applicare schemi standard.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • ridurre o annullare i contributi,
  • evitare sanzioni e pignoramenti,
  • proteggere il tuo reddito.

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