L’accertamento esecutivo notificato a un libero professionista è una delle situazioni fiscali più pericolose, perché combina in un unico atto accertamento e riscossione, con effetti immediati sul patrimonio personale.
Quando la Agenzia delle Entrate emette un accertamento esecutivo, il professionista dispone di tempi molto ridotti per reagire prima che scattino pignoramenti, blocchi dei conti e azioni esecutive.
È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento esecutivo non è una sentenza definitiva, ma richiede una reazione immediata e tecnicamente corretta.
Molti professionisti subiscono danni irreversibili non per la fondatezza dell’accertamento, ma per ritardi o difese sbagliate nei primi 60 giorni.
Cos’è l’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo è un atto che:
• accerta imposte, sanzioni e interessi
• contiene già l’intimazione di pagamento
• non prevede una successiva cartella esattoriale
• consente l’avvio diretto della riscossione forzata
• riduce drasticamente i tempi di difesa
Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo per l’esecuzione forzata tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Perché è particolarmente rischioso per i liberi professionisti
Per un libero professionista l’accertamento esecutivo è ancora più pericoloso perché:
• non esiste separazione tra patrimonio personale e professionale
• i conti correnti sono spesso promiscui
• i compensi transitano direttamente sui conti personali
• il pignoramento blocca l’attività immediatamente
• non ci sono strutture societarie di protezione
Un singolo pignoramento può impedire di lavorare.
Quando scatta l’esecuzione forzata
L’esecuzione può iniziare quando:
• decorrono 60 giorni dalla notifica
• non viene effettuato il pagamento
• non è stato presentato ricorso
• non è stata chiesta o concessa la sospensione
• l’atto non è stato bloccato cautelarmente
In molti casi il pignoramento avviene prima del giudizio di merito.
Cosa può essere pignorato al professionista
Con un accertamento esecutivo possono essere colpiti:
• conti correnti personali
• compensi professionali
• crediti verso clienti
• beni mobili e immobili
• strumenti di lavoro, nei limiti di legge
Il rischio è la paralisi immediata dell’attività.
Gli errori più frequenti dei professionisti
Gli errori che compromettono la difesa sono spesso:
• sottovalutare la natura esecutiva dell’atto
• attendere la cartella esattoriale
• concentrarsi solo sul merito
• non chiedere la sospensione cautelare
• effettuare pagamenti non coordinati
• aderire senza una valutazione strategica
Con l’accertamento esecutivo, il fattore tempo è decisivo.
Quando l’accertamento esecutivo è illegittimo
L’accertamento esecutivo può essere illegittimo se:
• è carente di motivazione
• utilizza presunzioni non qualificate
• è fondato su ricostruzioni arbitrarie
• viola il diritto al contraddittorio
• applica sanzioni automatiche
• è sproporzionato rispetto ai fatti
• non dimostra il maggior reddito
In questi casi può essere sospeso o annullato.
Difesa immediata: cosa fare passo per passo
Analisi urgente dell’atto
• verificare data e modalità di notifica
• controllare se l’atto è esecutivo
• individuare imposte, sanzioni e annualità
• analizzare il metodo di accertamento
Ricorso tempestivo
• depositare il ricorso nei termini
• contestare il metodo prima degli importi
• allegare documentazione rilevante
• impostare correttamente i motivi di diritto
Richiesta di sospensione cautelare
• dimostrare il danno grave e irreparabile
• provare il rischio di blocco dell’attività
• evidenziare i vizi dell’accertamento
• chiedere il blocco immediato della riscossione
Difesa di merito strutturata
• ricostruzione analitica dei compensi
• documentazione contabile e bancaria
• perizie economico-contabili
• spiegazione delle scelte professionali
Prove fondamentali per bloccare l’esecuzione
Per ottenere la sospensione sono decisive prove come:
• estratti conto bancari
• fatture e parcelle
• registri e dichiarazioni fiscali
• documentazione dei costi
• dimostrazione del danno alla continuità professionale
• sproporzione tra pretesa e capacità economica
La tutela cautelare è spesso la vera chiave della difesa.
Strategie difensive più efficaci
Una difesa efficace deve:
• agire subito sul piano cautelare
• separare urgenza ed esame del merito
• colpire il metodo accertativo
• evitare adesioni affrettate
• proteggere i flussi di reddito
• coordinare difesa fiscale e patrimoniale
Una strategia errata può causare danni peggiori dell’accertamento.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento esecutivo come libero professionista:
• contatta immediatamente un avvocato tributarista
• non attendere le scadenze
• verifica il rischio immediato di pignoramento
• prepara ricorso e sospensione
• raccogli documentazione fiscale e bancaria
• evita decisioni isolate o impulsive
Ogni giorno perso aumenta il rischio esecutivo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• pignoramento dei conti
• blocco dei compensi
• impossibilità di lavorare
• aggravamento del debito
• perdita di clienti
• danni patrimoniali duraturi
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È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• bloccare subito l’esecuzione
• ottenere la sospensione dell’accertamento
• smontare la pretesa fiscale
• ridurre o annullare imposte e sanzioni
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Introduzione
L’accertamento esecutivo è un avviso di accertamento (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.) che, se notificato regolarmente, diventa titolo esecutivo trascorso il termine per proporre ricorso (di norma 60 giorni ). In pratica, l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate – corredato di intimazione a pagare entro il termine per il ricorso – autorizza immediatamente l’esecuzione fiscale (pignoramenti, fermi, ipoteche) senza bisogno di iscrivere prima la cartella di pagamento . Dall’inizio del 2024 la riforma fiscale (decreti legislativi attuativi della Legge Delega 111/2023) ha esteso questo meccanismo a molti nuovi tributi: non più solo imposte sui redditi, IRAP e IVA, ma anche tributi minori (imposte indirette, recuperi di crediti compensati, sanzioni tributarie, imposte ipotecarie/catastali, tasse automobilistiche, ecc.) . Anche per i contributi previdenziali INPS si utilizza da tempo un meccanismo analogo: l’INPS emette l’Avviso di Addebito immediatamente esecutivo (introdotto dall’art. 30 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) che, se non pagato entro i termini, consente subito all’Agente della Riscossione di iniziare le azioni coattive .
In questa guida illustreremo – dal punto di vista del contribuente (professionista, imprenditore o lavoratore autonomo) – il quadro normativo aggiornato al 2025, il funzionamento dell’accertamento esecutivo, i rischi connessi e gli strumenti di tutela disponibili. Presenteremo tabelle riepilogative, simulazioni pratiche, e una sezione di domande e risposte frequenti. I riferimenti alle fonti normative e alle pronunce giurisprudenziali più recenti sono forniti in coda alla guida.
Quadro normativo e novità legislative
- Origine e definizione. L’istituto dell’avviso di accertamento immediatamente esecutivo è stato introdotto dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 122/2010) per i tributi erariali principali (imposte sui redditi, IVA, IRAP) . In base a quella norma, l’avviso, se notificato senza opposizioni, diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni e – dopo un ulteriore termine di 30 giorni per il pagamento – viene affidato all’Agente della riscossione senza necessità di emettere la cartella tradizionale . Contestualmente il contribuente trova nell’avviso l’intimazione a pagare entro il termine per il ricorso .
- Estensioni 2019-2025. Successive modifiche legislative hanno ampliato l’ambito applicativo: nel 2019 (legge 160/2019) l’avviso esecutivo è stato introdotto anche per alcuni tributi locali (TARI, IMU, TASI) . La recente riforma fiscale (attuazione L. 111/2023) ha ulteriormente esteso il meccanismo ad altri tributi statali “minori”: recupero crediti compensazione, sanzioni tributarie, imposte di registro e successioni, tasse sui veicoli, bollo, ecc. . Il D.Lgs. 110/2024 (attuazione delega fiscale) – art. 14 – e il D.Lgs. 87/2024 (attuazione deleghe tributi locali/regionali) stabiliscono infatti che numerosi atti impositivi d’Agenzia delle Entrate diventino “atti immediatamente esecutivi” dopo 60 giorni dalla notifica . Analogamente, in ambito regionale/locale (adeguamento 2026/27) saranno resi esecutivi gli atti di accertamento delle imposte locali (addizionali IRPEF, addizionali IMU, ecc.) .
- Contributi INPS. A partire dal 2011 l’INPS effettua il recupero contributivo tramite l’Avviso di Addebito immediatamente esecutivo (avente valore di titolo esecutivo come una sentenza) . Ciò significa che, una volta notificato l’avviso contributivo (solitamente dopo controlli o ispezioni), l’inadempimento fa scattare l’immediata esecuzione forzata: l’avviso sostituisce la cartella e consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere senza ulteriori atti intermedî . Di recente la Cassazione ha confermato che tale notifica può avvenire con raccomandata A/R (come le cartelle) , e ha ribadito principi di rilievo (termine decadenziale di 5 anni [su cui la Corte ha deciso ex se, v. Cass. SS.UU. n. 5076/2015, poi Cass. 21371/2018, sulla prescrizione quinquennale dei contributi ; sospensione dell’azione INPS in caso di contenzioso pendente ; possibilità di ricorrere nonostante un piano di rateizzazione , ecc.).
I testi normativi principali da consultare sono quindi: D.Lgs. n. 110/2024 (art. 14, estende l’avviso esecutivo a nuovi tributi) ; D.Lgs. n. 87/2024 (artt. 8-9, analogo meccanismo per tributi regionali/locali) ; L. 111/2023 (delega fiscale); Legge 160/2019; D.L. 78/2010, art. 29-30 (introduzione iniziale e avviso INPS) ; DPR 602/1973, art. 50, 72-bis, ecc. (riscossione coattiva) ; Statuto del contribuente (L. 212/2000), che impone obblighi di motivazione; Codice della Crisi e fall., artt. 88 e 245, D.Lgs. 118/2021 (transazione fiscale in concordato).
Iter procedurale e conseguenze per il contribuente
Un avviso di accertamento esecutivo percorre queste principali fasi:
- Notifica dell’avviso. L’atto viene notificato al contribuente a mezzo ufficiale giudiziario, posta o PEC. Deve indicare gli imponibili accertati, l’imposta dovuta, sanzioni e interessi, il termine per impugnare, il termine di pagamento (solitamente 60 giorni) e il soggetto incaricato della riscossione . In mancanza dell’intimazione a pagare entro 60 giorni l’atto perde l’efficacia esecutiva . Un vizio di notifica (indirizzo PEC non valido, mancata consegna, ecc.) può essere impugnato e rende inefficace l’avviso, ma attenzione: anche un atto notificato irregolarmente viene sanato se il contribuente propone ricorso (Cass. 16423/2023) .
- Termine per decidere (60 giorni). Dalla notifica decorrono 60 giorni (salvo sospensione feriale) per impugnare o regolarizzare la posizione . In questo periodo il contribuente deve valutare le opzioni: pagare, rateizzare, chiedere autotutela o presentar ricorso. Il pagamento entro 60 giorni (acquiescenza) estingue l’accertamento con riduzione delle sanzioni (ridotte di 1/3 in caso di omessa dichiarazione) . Se non si è beneficiato di un contraddittorio preventivo (art. 5 D.Lgs. 218/97), è possibile proporre accertamento con adesione entro i termini di impugnazione , ottenendo la riduzione delle sanzioni al 1/3 del minimo edittale . In alternativa, il contribuente può immediatamente presentare ricorso (commissione tributaria) e chiedere la sospensione cautelare dell’atto (art. 47, D.Lgs. 546/1992) , pur dovendo depositare comunque il ricorso entro 60 giorni . La domanda di rateizzazione (art. 19, DPR 602/1973) va presentata prima dell’espropriazione; essa sospende prescrizione e decadenza e consente fino a 84-120 rate (in base alle nuove soglie 2025-2029) . Un’istanza di autotutela al fisco (annullamento d’ufficio) può essere inviata, ma non sospende i termini di impugnazione: se non si impugna entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo .
- Esecuzione forzata (dopo 90 giorni circa). Se il contribuente non paga né impugna entro 60 giorni, l’avviso si autoconverte in titolo esecutivo. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne prende in carico l’esecuzione, senza emettere cartella . L’agente notifica al debitore l’avvenuto affidamento (raccomandata/PEC) e può iscrivere fermi, ipoteche o procedere con pignoramenti conservativi presso terzi . A partire dalla data di affidamento, decorrono 180 giorni di sospensione forzata: durante questo periodo l’agente non può espropriare i beni (salvo situazioni di grave pericolo di dissipo) . Al contribuente restano così 6 mesi per proporre ricorso con sospensione giudiziale, rinegoziare o sfruttare definizioni agevolate (rottamazione) . Superati i 180 giorni (e decorso un anno dalla notifica), l’agente può procedere a pignoramenti presso terzi (conto corrente, salario), all’espropriazione di beni mobili o immobili e alla vendita dei beni pignorati senza autorizzazione giudiziaria . In caso di lunga inattività (oltre un anno dall’atto) deve in ogni caso inviare un preavviso d’esecuzione con intimazione a pagare entro 5 giorni .
I rischi principali per il professionista sono dunque: vedere travolto il proprio patrimonio senza preavviso (stipendi, conti, immobili possono essere pignorati già 90 giorni dopo la notifica se l’atto è divenuto esecutivo ); subire aggravi di spese e interessi; perdere le opportunità di definizioni agevolate per non aver agito tempestivamente. Inoltre, un vizio nell’atto (notifica, motivazione insufficiente, eccesso di sanzioni, violazione del contraddittorio obbligatorio) potrebbe portare all’annullamento, ma occorre impugnare rapidamente. Dal punto di vista del debitore, la diligenza nella gestione della notifica (controllare il domicilio fisico/elettronico ) è cruciale, perché la legge equipara l’invio regolare (anche via raccomandata) ad effettiva conoscenza dell’atto .
Strumenti deflattivi e vie di regolarizzazione
Oltre al contenzioso giudiziario ordinario (ricorso alla Commissione Tributaria), il contribuente può avvalersi di diversi istituti deflattivi per evitare o definire l’accertamento prima della fase esecutiva:
- Ravvedimento operoso. Si utilizza prima della notifica di qualunque accertamento: è un’”autopace” volontaria che consente di sanare errori/omissioni pagando imposta+interessi+una sanzione ridotta . Dopo la notifica dell’avviso esecutivo (o delle comunicazioni inerenti), il ravvedimento non è più consentito . In pratica, se scopre di aver dimenticato un versamento o una dichiarazione, il contribuente può regolarizzare spontaneamente entro i termini di accertamento (tipicamente fino a 4 anni dalla violazione) con aliquote di sanzione fortemente ridotte (ad esempio lo 0,2%/giorno se si versa entro 14 giorni). Ma una volta ricevuto l’avviso, l’unica strada alternativa al ricorso è l’adesione .
- Accertamento con adesione (L. 218/1997). Se l’atto di accertamento è già notificato ma non impugnato, il contribuente può chiedere di definire consensualmente l’accertamento entro il termine per il ricorso . L’ufficio convoca un incontro per negoziare le basi imponibili. Se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive un verbale che indica tributi, sanzioni ridotte e interessi. Le sanzioni, in questo caso, sono ridotte a un terzo del minimo (indipendentemente dall’aliquota iniziale) , con risparmio significativo. L’adesione è vincolante: il contribuente rinuncia a impugnare l’atto definito, mentre l’Agenzia si impegna a non iscrivere a ruolo le somme oggetto dell’accordo. Per accedere all’adesione, l’istanza va presentata entro il termine di ricorso (60 giorni) ; la domanda sospende automaticamente i termini di impugnazione, fornendo ulteriori 30 giorni (in tutto 90) per accordarsi o decidere il ricorso .
- Rateazione. Anche dopo la decorrenza dei termini, il contribuente può chiedere dilazione in sede di riscossione: l’art. 19 del DPR 602/1973 prevede oggi fino a 84 rate (esercizi 2025-26), 96 rate (2027-28) e 108 rate (dal 2029) . Per importi oltre 120.000€ si arriva a massimo 120 rate . La domanda va presentata prima dell’inizio dell’espropriazione e sospende prescrizione e decadenza . Attenzione: i pagamenti rateali devono essere puntualissimi, altrimenti l’istanza decade.
- Definizione agevolata (rottamazione/quater/quinquies). Periodicamente il legislatore introduce “pace fiscale” che consente di definire con sconti e dilazioni gli avvisi affidati all’Agenzia entro determinate scadenze. Ad esempio, la cosiddetta “rottamazione-quater” ha riguardato i carichi affidati entro il 2017, con abolizione di interessi e sanzioni, e le successive definizioni agevolate (saldo e stralcio, rottamazione-quater/quinquies) hanno riguardato gli anni fiscali successivi. Alla chiusura di questa guida (dic. 2025) è in vigore la definizione agevolata dei carichi affidati fino al 31.12.2022, con pagamento entro il 31.7.2025 di capitale+2% annuo (nessuna sanzione) . In generale, aderire alla definizione agevolata fa scattare l’effetto di estinzione per il debitore: le somme ammesse alla “rottamazione” non possono più essere esattamente quelle reclamate dall’atto e gli eventuali eccessi non contestati restano a carico del contribuente.
- Transazione fiscale. Se il contribuente è un imprenditore in crisi o insolvente, esistono strumenti di composizione negoziata dei debiti tributari. In particolare, la transazione fiscale (introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e modificata nel Codice della Crisi) consente di inserire nei concordati fallimentari (e in accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCII) una proposta di pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi. Ciò può ridurre l’ammontare del debito fiscale (fino a ridurre o azzerare sanzioni e interessi, sotto condizioni di legge) previo omologazione del tribunale fallimentare. Ad esempio, nel concordato preventivo in continuità (art. 88 CCII) la transazione fiscale è ora obbligatoria per comprimere i crediti dell’Erario . Si tratta di un istituto complesso (coinvolge professionisti abilitati, certificazioni, accordo formale con l’Agenzia) e viene considerato per imprese di dimensioni medio-grandi. La disciplina è stata recentemente estesa (D.L. 69/2023, D.Lgs. 136/2024) per consentirne l’applicazione anche nel concordato liquidatorio e nei piani di risanamento. In prospettiva futura, una norma delegata (L. 111/2023) potrà estendere la transazione anche ai tributi locali .
Ognuno di questi strumenti (ravvedimento, adesione, rottamazione, transazione) ha presupposti e tempi diversi. In generale: il ravvedimento si applica prima della notifica; l’adesione entro i termini di ricorso e tipicamente si usa solo per imposte sui redditi/IVA (salvo esplicita estensione normativa); la rateazione e la definizione agevolata si utilizzano durante la riscossione coattiva, prima che si proceda con l’esecuzione. Si consiglia al contribuente di valutare rapidamente l’accesso a questi strumenti immediatamente dopo la notifica: spesso gli uffici consentono ancora ravvedimento/adesione finché non è iniziata formalmente l’esecuzione coattiva.
Accertamenti contributivi INPS
Le regole appena viste per i tributi si applicano per analogia anche al recupero dei contributi previdenziali, con alcune peculiarità:
- Avviso di Addebito. Come detto, l’INPS emette un Avviso di Addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in L.122/2010), che sostituisce la cartella. Questo atto ha efficacia di titolo esecutivo fin dalla notifica: l’assenza di opposizione nei termini lo rende esecutivo senza bisogno di cartella . Se il debitore non salda entro 60 giorni, l’Avviso diventa titolo esecutivo per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Da quel momento partono le procedure coattive (pignoramenti, fermi, ipoteche) analogamente all’ambito tributario.
- Termini di decadenza e prescrizione. Anche per i contributi valgono limiti temporali. Il termine ordinario di decadenza per notificare l’accertamento contributivo è quinquennale (5 anni) ; sussiste discrepanza se i contributi sono obbligo del datore di lavoro (art. 2 DL 463/83). La Cassazione di recente ha chiarito che la prescrizione ordinaria è in ogni caso di 5 anni . Se l’avviso arriva tardivamente oltre i termini, il contribuente può eccepirne la nullità (ad es. se l’INPS omette di considerare termini interruttivi o conclude un accertamento “per relationem” privo di dati essenziali, come ha annullato la Cassazione (Cass. 1095/2022) ).
- Opposizione all’avviso INPS. Il contribuente può proporre opposizione davanti al Giudice del Lavoro o Tributario (in base alla materia) entro 60 giorni dalla notifica (salvo che le controversie su contributi, per importi contenuti, spesso si definiscono in primo grado). In caso di ricorso, l’azione esecutiva si sospende. La Cassazione ha riconosciuto che l’iscrizione a ruolo dei contributi è subordinata all’esito del giudizio sull’accertamento fiscale sottostante: l’INPS non può pignorare quanto contestato finché è pendente la causa (Cass. 4032/2016; Cass. 16423/2023) .
- Strumenti deflattivi contributivi. Anche per i contributi esistono strumenti analoghi: il ravvedimento contributivo (art. 13, D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare una tardiva omissione contributiva pagando sanzione minore; l’istituto della definizione agevolata dei carichi esiste anche per contributi (collegato fiscale 2019 e seguenti). In sede concorsuale, per debiti contributivi l’INPS aderisce anch’esso alla transazione fiscale nei concordati.
In sintesi, l’avviso di addebito INPS impone al contribuente gli stessi oneri di risposta di un atto tributario: se non si interviene (oppone o concorda) nei termini, l’INPS può procedere con pignoramenti simulati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, l’ordinamento previdenziale riserva attenzioni speciali al diritto vivente: il giudice del lavoro o tributario spesso riconosce vizî di notifica o calcolo, o pone freni alla riscossione (prescrizione quinquennale, termine tecnico di iscrizione a ruolo non estintivo del debito , ecc.). Il contribuente/debitore deve quindi esaminare l’atto con analoga cura: richiesta di documentazione, verifica della legittimità formale, opportunità di rateizzazione contributiva (art. 2 DL 98/2011) o di definizione agevolata (quando aperta) .
Tabelle riepilogative
| Fase procedurale | Termine principale | Azioni/effetti per il contribuente |
|---|---|---|
| Notifica avviso/avviso esecutivo | – | L’atto contiene l’intimazione a pagare entro 60 gg e l’avviso che senza opposizione è titolo esecutivo . Verifica formale (congruità calcoli, presenza di dati essenziali, correttezza notifiche) e tempistica: se scaduti i termini di decadenza il debitore può eccepirlo. |
| Decisione entro 60 giorni | 60 giorni dalla notifica | Si valuta il da farsi: pagamento integrale (acquiescenza) con riduzione delle sanzioni (30% del minimo in caso di omessa dichiarazione) ; proposta di adesione se applicabile (sanzioni ridotte a 1/3 del minimo) ; presentazione di ricorso alla Comm.Tri. con sospensione (art. 47/92) ; istanza di autotutela (non sospensiva); richiesta di rateazione (Art.19 DPR 602/73) fino a 84-120 rate ; verifica possibilità di ravvedimento (solo se non ancora notificato alcun avviso) . |
| Affidamento all’Agenzia Riscossione | 60 gg + 30 gg (ca. 90 gg) | Se non si paga né si ricorre in 60 gg, l’avviso diventa esecutivo e, 30 gg dopo il termine di pagamento, viene affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione . L’Agente notifica l’affidamento al debitore e può attivare misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) e conservatorie (pignoramenti presso terzi) . |
| Periodo di sospensione (moratoria) | 180 giorni dall’affidamento | Dalla data di presa in carico decorrono 180 giorni: l’agente non può procedere con espropriazioni (salvo grave pericolo) . Il contribuente può nel frattempo fare ricorso con richiesta di sospensione giudiziale, proporre accordi o piani di rateazione, avvalersi di definizioni agevolate. Notare però che ipoteche e fermi amministrativi restano possibili anche in questo periodo. |
| Esecuzione forzata finale | >180 giorni dall’affidamento | Passati i 180 giorni, l’agente può procedere con i pignoramenti (presso terzi, immobiliare e mobiliare) e con la vendita dei beni (art. 52 DPR 602/73) . Se l’espropriazione non inizia entro 1 anno dalla notifica dell’avviso, è previsto un preavviso d’esecuzione con intimazione a pagare entro 5 giorni . |
Domande frequenti (Q&A)
- D: Cos’è un avviso di accertamento esecutivo e come lo capisco?
R: È un normale avviso di accertamento fiscale che contiene l’intimazione a pagare entro i 60 giorni di rito e un avviso che, se non impugnato, diventerà titolo esecutivo . Lo riconosci perché l’atto stesso riporta il testo dell’art. 29 DL 78/2010 (o norma successiva): “costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare procedure esecutive” e indica l’Agente incaricato della riscossione. È quindi molto più stringente di un semplice invito bonario e comporta un termine breve per reagire. - D: Entro quando devo decidere cosa fare?
R: Dalla notifica hai 60 giorni per reagire (salvo interruzioni estive). In questo periodo puoi pagare l’intero importo (per beneficiare della riduzione sanzioni), presentare ricorso (con richiesta di sospensione), chiedere l’adesione all’accertamento, o domandare una rateizzazione . Bisogna quindi agire con prontezza: decorso inutilmente il termine di 60 giorni, l’avviso diventa automaticamente esecutivo e si va verso l’affidamento alla riscossione coattiva . - D: E se non impugno in tempo? Posso comunque fare ravvedimento o adesione dopo 60 giorni?
R: No. Il ravvedimento operoso si utilizza solo prima della notifica di un atto impositivo; ricevuto l’avviso esecutivo non è più possibile ricorrere al ravvedimento . Anche l’adesione dev’essere proposta entro il termine di impugnazione (prima della decadenza dai termini giurisdizionali) . Dopo 60 giorni, o dopo l’affidamento dell’atto, rimangono solo pagamento e ricorso giudiziale (o gli strumenti straordinari disponibili nel periodo di moratoria, come rottamazione o rate). - D: Posso rateizzare il debito? E in quanti anni?
R: Sì. In sede di riscossione si può chiedere rateazione secondo l’art. 19 del DPR 602/1973. Dal 2025 i limiti sono estesi: fino a 84 rate per domande 2025-2026, fino a 96 rate per 2027-2028, fino a 108 rate dal 2029 . Per debiti oltre €120.000 sono possibili fino a 120 rate . La domanda va presentata prima dell’espropriazione (tipicamente presso l’Agenzia Entrate-Riscossione) e finché la rateazione è in corso sospende prescrizione e decadenza . - D: Che differenza c’è tra ravvedimento e adesione?
R: Il ravvedimento operoso è un’autodenuncia volontaria da effettuarsi prima di ogni atto formale: sanando spontaneamente l’omissione tributaria (versando tributo, interessi e una sanzione ridotta), estingui il debito tributario, evitando sanzioni più gravi . L’accertamento con adesione è al contrario una chiusura consensuale di un contenzioso già iniziato: dopo aver ricevuto l’avviso (o l’invito al contraddittorio), puoi proporre all’Agenzia un accordo sulle basi imponibili, pagando tributo, interessi e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo . Entrambe le procedure riducono le sanzioni, ma sono utilizzabili in momenti diversi (ravvedimento prima dell’atto, adesione dopo l’avviso ma entro il termine di ricorso). - D: Cosa succede in caso di accertamento contributivo INPS?
R: Funziona in modo simile: l’INPS invia un avviso di addebito che è immediatamente esecutivo . Hai 60 giorni per opporre il tuo debito, chiedere rateizzazione o proporre opposizione giudiziale. Se taci, l’INPS affida il debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’esecuzione coattiva . Ricorda che anche per i contributi operano termini di decadenza (in generale 5 anni) e la possibilità di difendersi con ricorso presso il giudice del lavoro o tributario. Strumenti come ravvedimento contributivo (art. 13 D.Lgs. 472/1997) o riliquidazioni volontarie possono essere utilizzati prima dell’avviso, analogamente a quelli fiscali. - D: Con le nuove norme è possibile bloccare il pignoramento pagando o appellandosi?
R: Sì. Come confermato dalla giurisprudenza recente, il pagamento parziale o la rateazione non comportano ritiro automatico dell’atto, ma l’iniziativa di ricorso giudiziale con sospensione ferma l’esecuzione . Inoltre, la Cassazione ha ribadito (Cass. 35840/2025) che la transazione fiscale e il piano di ristrutturazione del debito bloccano sequestro e confisca (nel caso di omessi versamenti IVA) purché siano rispettati gli accordi. In ogni caso, il debitore può chiedere al giudice tributario la sospensione giudiziale dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) contemporaneamente al ricorso . Infine, la rateizzazione regolare del piano di pagamento di per sé non preclude l’impugnazione : puoi impugnare pur avendo concordato una dilazione, basta versare subito il dovuto in caso di ricorso per non perdere i benefici.
Esempi e simulazioni pratiche
Esempio 1 (Simulazione di risparmio fiscale). Un professionista presenta tardivamente la dichiarazione IRPEF dovuta di €30.000 e non versa l’imposta. L’avviso di accertamento (entro 5 anni) applica interessi e una sanzione del 90% (omessa dichiarazione). – Senza interventi: dovrà pagare €30.000 + €1.200 di interessi (2% l’anno per due anni) + €27.000 di sanzione = €58.200 complessivi.
– Con ravvedimento entro 1 anno: la sanzione è ridotta al 15% (max aliquota ravv.), quindi €4.500; totale €30.000+1.200+4.500 = €35.700.
– Con adesione: si arriva a pagare solo il terzo minimo: mettiamo sanzione equivalente al 10% (ripagherebbe solo 1/3 del minimo); totale approssimato €30.000+1.200+3.000 = €34.200.
– Con rottamazione-definizione agevolata: azzerando le sanzioni (ma pagando gli interessi al 2%), il totale sarebbe €30.000+1.200 = €31.200.
Questo esempio mostra come, prima della scadenza dei termini di opposizione, il contribuente può valutare strumenti alternativi per ridurre drasticamente il debito fiscale (ad es. pagare una frazione della sanzione) anziché arrivare a dover saldare oltre 50 mila euro. In presenza di avviso esecutivo, tuttavia, solo l’adesione resta percorribile; fuori dai 60 giorni l’unica strada resta il ricorso o un’eventuale definizione agevolata, se disponibile.
Esempio 2 (Casi frequenti).
– Profili di notifica: Mario, medico libero professionista, riceve un avviso di accertamento via PEC a un indirizzo non aggiornato. La notifica risulta inesistente, pertanto può opporre tale vizio in giudizio (art. 65 DPR 600/73). Tuttavia, se avesse aperto ricorso, Cass. 16423/2023 chiarisce che l’avviso comunque sanerebbe il vizio e resterebbe valido; pertanto è consigliabile agire al più presto con ricorso al giudice tributario.
– Contraddittorio obbligatorio: Rosa, commercialista, subisce un’avviso con rettifica degli ISA (indicatori di affidabilità). Se l’Agenzia non ha dato adeguato contraddittorio interno, l’avviso può essere annullato come privo di motivazione sufficiente (violazione art. 7 Statuto del contribuente) e di obbligo di contraddittorio previsto dalla legge per quegli accertamenti . La difesa consiste nel proporre ricorso eccependo la violazione procedurale.
– Affido e pignoramento: Luca, titolare di partita IVA, non impugna un avviso IRPEF nei termini. Dopo 90 giorni l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia procede al pignoramento del suo conto corrente . Se in quel periodo Luca avesse presentato ricorso (anche insieme a un’istanza cautelare) o ottenuto una rateazione, avrebbe potuto bloccare l’espropriazione. Non avendolo fatto, subisce la procedura coattiva completa.
Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa principale:
– D.Lgs. 110/2024, art.14 (estensione avviso di accertamento esecutivo a nuovi tributi) ;
– D.Lgs. 87/2024, artt. 8-9 (attuazione delega fiscale su tributi locali);
– D.L. 78/2010, art. 29-30 (definizione originaria dell’accertamento esecutivo, estende il meccanismo ai tributi erariali e ai contributi INPS ); conv. L. 122/2010;
– D.L. 156/2023 (collegato fiscale 2024, introdotto moratoria 180 giorni e altre misure nel contenzioso);
– L. 160/2019 (avviso esecutivo per tributi locali comunali);
– D.Lgs. 602/1973, artt. 50, 72-bis e ss. (riscossione coattiva fiscale);
– D.Lgs. 218/1997, art.1-8 (accertamento con adesione);
– D.Lgs. 472/1997, art.13 (ravvedimento operoso);
– Statuto del contribuente (L. 212/2000, artt. 6, 7, che esigono motivazione analitica degli atti);
– D.Lgs. 118/2021 (Codice della crisi d’impresa, artt. 88, 245: transazione fiscale nei concordati);
– Legge 178/2020, art. 182-ter L.Fall. (prima disciplina transazione fiscale);
– Legge 147/2022, art. 25-sexies CCII (concordato semplificato);
– Legge 111/2023 (delega fiscale 2024-26, estende strumenti deflattivi e preparazione norme di attuazione);
– Disposizioni sulle definizioni agevolate (Leggi di Bilancio e DL collegati anni 2020-2025: rottamazione/quater/quinquies dei ruoli);
Prassi e orientamenti:
– Circolare Agenzia Entrate-Riscossione n. 16/2020 e n. 18/2024 (illustrano le definizioni agevolate dei carichi);
– D.M. 2024 (regolamenti attuativi concordati e transazione fiscale);
Giurisprudenza chiave (Corte di Cassazione):
– Cass. civ. 4032/2016 (S.U.), 8379/2014: l’INPS non può iscrivere a ruolo contributi oggetto di contenzioso; iscrizione a ruolo subordinata a provvedimento giudiziale esecutivo .
– Cass. civ. ord. 16423/2023: l’avviso di addebito INPS può essere notificato validamente con raccomandata (L. 890/1982) anche senza ufficiale giudiziario ; l’esecuzione si sospende se è pendente ricorso dell’INPS.
– Cass. civ. 27726/2019: la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/99 (notifica entro termini) è di natura processuale, non estingue il debito .
– Cass. civ. 3347/2017: la rateazione contributiva non equivale a accettazione definitiva del debito né preclude l’impugnazione .
– Cass. civ. ord. 1261/2023: l’avviso di addebito inviato via PEC a indirizzo non notificato è inesistente.
– Cass. pen. 35840/2025 (Sez. U.): in caso di omesso versamento IVA, la transazione fiscale (concordato) può evitare la confisca del profitto criminale se il contributo pagato è equivalente al maggior debito versato.
– Cass. civ. 16547/2019: notifiche a sito (INI-PEC) e domicili elettronici devono rispettare i registri pubblici.
Sei un libero professionista e hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un libero professionista e hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate?
Ti trovi davanti a un atto che non solo contesta imposte e compensi, ma consente al Fisco di procedere rapidamente con pignoramenti, fermi e iscrizioni?
Temi che, prima ancora di poter discutere nel merito, il tuo conto professionale o personale venga bloccato, compromettendo l’attività?
Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento esecutivo non è una sentenza definitiva,
👉 anche i liberi professionisti hanno pieno diritto di difesa,
👉 moltissimi accertamenti esecutivi ai professionisti sono viziati, sproporzionati e bloccabili se affrontati subito.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco usa l’accertamento esecutivo contro i professionisti,
- quali sono i rischi concreti,
- quali errori commette spesso l’Agenzia,
- come difenderti in modo efficace e tempestivo.
Cos’è l’Accertamento Esecutivo per i Liberi Professionisti
L’accertamento esecutivo è un atto che:
- accerta imposte, sanzioni e interessi,
- vale già come titolo per la riscossione forzata,
- non richiede una cartella esattoriale separata,
- consente l’avvio immediato di azioni esecutive.
Per un professionista significa che:
- il conto corrente può essere pignorato,
- i compensi possono essere aggrediti,
- la liquidità necessaria per lavorare può bloccarsi.
👉 Accertamento e riscossione coincidono nello stesso atto.
Perché il Fisco Colpisce i Liberi Professionisti con Atti Esecutivi
I professionisti sono spesso destinatari di accertamenti esecutivi perché:
- lavorano con incassi e compensi variabili,
- utilizzano conti promiscui (personali e professionali),
- sono esposti ad accertamenti bancari,
- subiscono contestazioni su compensi non dichiarati,
- vengono considerati “rapidamente aggredibili”.
Il ragionamento tipico del Fisco è questo:
👉 “Accertiamo e recuperiamo subito, prima che il professionista si difenda.”
Ma attenzione:
➡️ la rapidità non equivale a correttezza,
➡️ l’esecutività non elimina i vizi dell’atto.
Le Contestazioni Più Frequenti ai Professionisti
Negli accertamenti esecutivi ai liberi professionisti il Fisco contesta spesso:
- compensi non dichiarati,
- versamenti bancari ritenuti redditi,
- prelievi considerati spese in nero,
- antieconomicità dell’attività,
- incoerenze tra redditi e tenore di vita,
- utilizzo scorretto di deduzioni e detrazioni,
- IVA non versata o errata.
👉 Molte contestazioni sono presuntive e automatiche.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti esecutivi presentano errori gravi, tra cui:
- utilizzo di presunzioni non qualificate,
- confusione tra conto personale e professionale,
- ricostruzioni sproporzionate dei compensi,
- violazione del contraddittorio preventivo,
- mancata valutazione delle giustificazioni,
- applicazione automatica delle sanzioni massime,
- motivazioni generiche (“compensi non dichiarati”).
👉 Errori che rendono l’atto contestabile e spesso annullabile.
Accertamento Esecutivo ≠ Debito Incontestabile
Un principio fondamentale è questo:
👉 anche l’accertamento esecutivo:
- può essere impugnato,
- può essere sospeso,
- può essere annullato.
Non basta che:
- l’atto sia esecutivo,
- l’importo sia elevato,
- il professionista lavori in autonomia.
👉 L’esecutività non sana l’errore.
Quando l’Accertamento Esecutivo è ILLEGITTIMO
L’accertamento esecutivo al professionista è ribaltabile se:
- la ricostruzione del reddito è presuntiva,
- mancano presunzioni gravi, precise e concordanti,
- i versamenti hanno origine non reddituale,
- i prelievi non sono spese imponibili,
- il contraddittorio è assente o viziato,
- l’atto è carente di motivazione,
- le sanzioni sono sproporzionate.
👉 Se cade l’accertamento, cade anche l’esecuzione.
I Rischi se Non Reagisci Subito
Se non agisci tempestivamente rischi:
- pignoramento immediato del conto,
- blocco dei compensi professionali,
- impossibilità di pagare spese e contributi,
- danni reputazionali,
- aggravamento della posizione fiscale,
- difficoltà a proseguire l’attività.
👉 Per un professionista il tempo è decisivo.
Come Difendersi da un Accertamento Esecutivo: Strategia Corretta
1. Analisi immediata dell’atto
È fondamentale verificare subito:
- tipo di accertamento utilizzato,
- metodo di ricostruzione del reddito,
- correttezza della motivazione,
- rispetto delle procedure.
2. Presentare ricorso nei termini
Il ricorso serve a:
- contestare il merito dell’accertamento,
- attaccare le presunzioni,
- evitare la definitività dell’atto.
👉 Senza ricorso l’accertamento diventa definitivo.
3. Chiedere la sospensione dell’esecuzione
Passaggio cruciale.
La sospensione consente di:
- bloccare pignoramenti,
- tutelare i conti correnti,
- continuare a lavorare.
📄 Senza sospensione l’esecuzione va avanti.
4. Contestare gli atti esecutivi
Se l’esecuzione è già iniziata è possibile:
- opporsi al pignoramento,
- contestare vizi procedurali,
- limitare l’aggressione patrimoniale.
5. Coordinare difesa fiscale e personale
La difesa efficace:
- tutela il reddito,
- protegge la continuità professionale,
- evita decisioni affrettate e dannose.
👉 Pagare subito non è sempre la soluzione migliore.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere l’attività professionale
La difesa serve a:
- ridurre o annullare la pretesa,
- evitare sanzioni massime,
- preservare la capacità di produrre reddito.
7. Prevenire nuovi accertamenti
È utile:
- separare conti personali e professionali,
- documentare correttamente i compensi,
- migliorare la tracciabilità,
- prevenire presunzioni future.
👉 La prevenzione completa la difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti esecutivi ai liberi professionisti richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza delle procedure di riscossione.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento esecutivo,
- ricorso tempestivo e tecnicamente strutturato,
- richiesta di sospensione dell’esecuzione,
- blocco di pignoramenti e azioni forzate,
- difesa completa nel merito,
- tutela del reddito e dell’attività professionale.
Conclusione
Un accertamento esecutivo per un libero professionista non è una condanna definitiva.
È un atto potente, ma giuridicamente attaccabile.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:
- fermare l’esecuzione,
- contestare l’accertamento,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere il tuo lavoro e il tuo reddito.
👉 Agisci subito: negli accertamenti esecutivi ai professionisti, la rapidità della difesa fa la differenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento esecutivo come libero professionista è possibile, se lo fai nel modo giusto.