L’accertamento esecutivo è una delle forme di controllo fiscale più pericolose per un’azienda, perché unisce accertamento e riscossione in un unico atto.
Quando la Agenzia delle Entrate notifica un accertamento esecutivo, l’impresa dispone di tempi molto ridotti per difendersi prima che scattino azioni come pignoramenti, fermi e blocchi dei conti.
È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento esecutivo non è una condanna definitiva, ma un atto che può e deve essere contestato immediatamente.
Molte aziende subiscono danni gravissimi non per la fondatezza dell’accertamento, ma per ritardi o scelte difensive sbagliate nei primi giorni.
Cos’è l’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo è un atto che:
• accerta imposte, sanzioni e interessi
• contiene già l’intimazione di pagamento
• non richiede la cartella esattoriale
• consente l’avvio diretto della riscossione
• riduce drasticamente i tempi di reazione
Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo per la riscossione forzata.
Perché l’accertamento esecutivo è così pericoloso per l’azienda
Per un’impresa, l’accertamento esecutivo è critico perché può portare rapidamente a:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco dei flussi di cassa
• pignoramento dei crediti verso clienti
• iscrizione di fermi o ipoteche
• compromissione della continuità aziendale
• perdita di fornitori e affidamenti
Spesso il danno operativo arriva prima della decisione del giudice.
Quando scatta l’esecuzione forzata
L’esecuzione può scattare quando:
• decorrono 60 giorni dalla notifica
• non viene effettuato il pagamento
• non è stato presentato ricorso
• non è stata chiesta o ottenuta la sospensione
• l’atto non è stato bloccato cautelarmente
In molti casi il pignoramento avviene mentre il merito è ancora contestabile.
Gli errori più comuni delle aziende
Le aziende spesso commettono errori gravi come:
• sottovalutare la natura esecutiva dell’atto
• attendere troppo prima di agire
• concentrarsi solo sul merito e non sull’urgenza
• non chiedere la sospensione dell’esecutività
• avviare pagamenti non coordinati
• firmare adesioni senza valutazione strategica
Con un accertamento esecutivo, il tempo è il fattore decisivo.
Quando l’accertamento esecutivo è illegittimo
L’accertamento esecutivo può essere illegittimo se:
• è carente di motivazione
• utilizza presunzioni non qualificate
• è fondato su ricostruzioni arbitrarie
• viola il diritto al contraddittorio
• non dimostra il maggior reddito
• applica sanzioni in modo automatico
• è sproporzionato rispetto ai fatti
In questi casi può essere sospeso o annullato.
Difesa immediata: cosa fare passo per passo
Analizzare subito l’atto
• verificare la data di notifica
• controllare se è effettivamente esecutivo
• individuare imposte, sanzioni e periodi
• analizzare il metodo di accertamento
Bloccare l’urgenza
• presentare ricorso nei termini
• chiedere la sospensione cautelare
• dimostrare il danno grave e irreparabile
• proteggere i flussi essenziali dell’azienda
Contestare il metodo
• smontare presunzioni e ricostruzioni
• dimostrare l’assenza di maggior reddito
• evidenziare errori di calcolo e logica
• contestare l’uso improprio dell’esecutività
Costruire la difesa di merito
• ricostruzione analitica dei dati aziendali
• documentazione contabile e bancaria
• perizie economico-contabili
• spiegazione delle scelte gestionali
Prove fondamentali per la difesa aziendale
La difesa contro un accertamento esecutivo richiede prove solide come:
• bilanci e scritture contabili
• estratti conto e flussi finanziari
• contratti e documentazione commerciale
• prova dell’assenza di evasione
• dimostrazione della sproporzione del prelievo
• documentazione del danno alla continuità aziendale
Dimostrare il periculum in mora è decisivo per la sospensione.
Le strategie difensive più efficaci
Una difesa efficace contro l’accertamento esecutivo deve:
• agire subito sul piano cautelare
• separare urgenza e merito
• colpire il metodo prima degli importi
• evitare adesioni affrettate
• coordinare difesa fiscale e aziendale
• tutelare la continuità dell’impresa
La strategia sbagliata può essere più dannosa dell’accertamento stesso.
Cosa fare subito in azienda
Se ricevi un accertamento esecutivo:
• contatta immediatamente un avvocato tributarista
• non attendere scadenze inutilmente
• verifica i rischi immediati di pignoramento
• prepara la richiesta di sospensione
• raccogli documentazione contabile e bancaria
• evita decisioni isolate o emotive
Ogni giorno perso aumenta il rischio operativo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• pignoramento dei conti aziendali
• blocco dell’attività
• perdita di clienti e fornitori
• aggravamento del debito
• estensione della crisi aziendale
• responsabilità personali degli amministratori
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• bloccare immediatamente l’esecuzione
• ottenere la sospensione dell’accertamento
• smontare la pretesa fiscale
• ridurre o annullare imposte e sanzioni
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Introduzione
L’avviso di accertamento esecutivo è lo strumento con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o ente locale) contesta a società e imprese somme dovute a tributi, sanzioni e interessi e ne intima il pagamento entro 60 giorni. Crucialmente, per legge tale atto – trascorso il termine per impugnazione – si trasforma immediatamente in titolo esecutivo: dopo altri 30 giorni la riscossione coatta viene affidata agli agenti della riscossione . Ciò significa che, in caso di inerzia, l’agente della riscossione può procedere direttamente con pignoramenti e sequestri (presso terzi, immobili, beni mobili) senza bisogno di emettere una separata cartella di pagamento . A livello operativo ciò comporta la concreta possibilità di vedersi iscritte ipoteche, fermi amministrativi e vincoli sui conti correnti aziendali con breve preavviso.
Per le imprese è quindi essenziale saper difendersi tempestivamente. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo è possibile impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria (gruppo ordinario) oppure avvalersi di strumenti deflativi (rateazione, adesione, rottamazione). Scaduto quel termine, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo e il debitore potrà solamente opporsi agli atti esecutivi avviati dall’Agenzia (ad es. pignoramenti), ma solo per vizi formali dell’esecuzione, non sulla pretesa tributaria in sé . In altre parole, questioni su valutazione di merito dell’imposta vanno sollevate entro 60 giorni, mentre eventuali doglianze sul corretto svolgimento dell’espropriazione (notifica, forme, ecc.) potranno essere affrontate in fase di opposizione esecutiva (giudice ordinario).
Questa guida aggiornata al 2025 esamina in dettaglio il quadro normativo, gli strumenti di difesa giudiziali e stragiudiziali disponibili alle imprese/debitori, con approfondimenti tecnico-giuridici, tabelle riepilogative e casi pratici. Il linguaggio è giuridico-divulgativo, rivolto ad avvocati, consulenti fiscali, imprenditori e contribuenti esperti. In coda troverete le fonti normative e i riferimenti giurisprudenziali più autorevoli.
Quadro normativo di riferimento
L’accertamento esecutivo trae origine principalmente da disposizioni tributarie, integrando normativa fiscale e di esecuzione forzata. I riferimenti chiave sono:
- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, Titolo I, Capo II (“Riscossione delle imposte mediante ruoli”): prevede le misure di riscossione coatta, incluse art.36 (responsabilità amministratori/liquidatori/soci, da usare se la società finisce in liquidazione) e art.52-57 (modalità di espropriazione forzata, ipoteche tributarie, avviso di vendita). In particolare l’art.36 sancisce che, in caso di scioglimento/liquidazione della società senza pagamento dei tributi residui, gli amministratori, liquidatori e soci possono essere chiamati a rispondere personalmente nel valore dei beni assegnati .
- D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art.60 e segg.: disciplina le notifiche degli atti tributari (p.e. a mezzo posta, PEC, messo notificatore, registro INI-PEC).
- Legge 27/12/2019 n.160 (Bilancio 2020), commi 792 e ss.: estende l’obbligo di avviso esecutivo anche ai tributi locali (IMU, TARI, addizionali, oneri urbanistici, ecc.) a partire dal 2020.
- D.L. 31/05/2010 n.78, art.29, comma 1, lett. a e b (conv. L.122/2010): “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”. Questa norma ha introdotto il regime dell’accertamento esecutivo a livello statale a partire dal 1° ottobre 2011. In base a questa disposizione, l’avviso di accertamento (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) deve contenere l’intimazione a pagare entro il termine del ricorso; decorso tale termine (60 gg) l’atto diventa esecutivo . Dopo ulteriori 30 giorni l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, ecc.) su quel titolo .
- D.Lgs. 18/12/1997 n.546, art.2 e ss.: codice del processo tributario, stabilisce la competenza delle Commissioni Tributarie per le controversie in materia di tributi. L’art.2(1) delimita l’ambito della giurisdizione tributaria (tributi di ogni specie) ed esclude espressamente le controversie relative ad atti di esecuzione forzata tributaria notificati dopo la cartella di pagamento (comma 1). Ciò significa che la Commissione Tributarie non decide questioni inerenti pignoramenti e altri atti posti in essere successivamente alla cartella; tali azioni vanno opposte in sede ordinaria .
- Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente), art.7: impone l’obbligo motivazionale degli atti tributari. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che una intimazione di pagamento (atto susseguente all’avviso) può semplicemente richiamare l’atto precedente e indicare gli importi residui per assolvere il requisito.
- Codice di Procedura Civile: particolarmente gli artt.615-616-617 c.p.c. sull’opposizione all’esecuzione forzata e l’art.161 c.p.c. (atti compiuti in violazione di un obbligo giurisdizionale). Queste norme disciplinano le modalità per contestare l’esecuzione forzata innanzi al giudice dell’esecuzione.
- Leggi speciali crisi d’impresa: L. 132/2015 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) interrompono ogni azione esecutiva con la presentazione delle istanze concorsuali (fallimento o concordato preventivo), congelando le procedure coattive in corso.
Nella tabella seguente riepiloghiamo alcuni atti e termini-chiave:
| Atto normativo | Contenuto principale |
|---|---|
| D.L. 78/2010, art.29 | Accertamenti esecutivi: l’avviso di accertamento contiene intimazione a pagare entro 60 giorni; diventa titolo esecutivo dopo il termine di ricorso . Dopo altri 30 giorni si procede a esecuzione forzata . |
| DPR 602/1973, art.36 | Responsabilità solidale di amministratori, liquidatori e soci in caso di mancato pagamento di tributi dopo liquidazione; atto accertativo definisce somme dovute. |
| D.Lgs. 546/1992, art.2 | Giurisdizione tributaria su tutte le controversie in materia di tributi, escluse quelle relative ad atti di esecuzione forzata notificati dopo la cartella di pagamento . |
| DPR 602/1973, art.50 | Termini decadenziali: la riscossione coatta (art.49) decorre 60 giorni dopo la cartella; la mancata impugnazione “salva decadenza” del ruolo di riscossione (Cass. 29100/2025). |
| CPC art.615 e ss. | Opposizione all’esecuzione: contestazione in sede civile del diritto del creditore a procedere; si utilizza contro pignoramenti e azioni esecutive (vizi formali dell’esecuzione). |
Cos’è un avviso di accertamento esecutivo
Un avviso di accertamento normale (non immediatamente esecutivo) è l’atto con cui l’ufficio tributario contesta un’imposta dovuta (imponibile, imposta, interessi, sanzioni) stabilendo i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. L’avviso di accertamento esecutivo differisce per la natura “ibrida”: esso assolve sia alla funzione di accertamento tributario (come un normale avviso) sia alla funzione di intimazione di pagamento, propria in passato della cartella esattoriale .
In pratica, l’avviso esecutivo contiene (pena nullità): l’indicazione analitica delle violazioni fiscali contestate (elemento motivazionale), il dettaglio di imponibile, imposta, interessi e sanzioni, e l’intimazione a versare il dovuto entro 60 giorni dalla notifica . L’atto deve recare un avviso esplicito che “decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione verrà affidata agli agenti della riscossione” . Ciò serve a informare il contribuente dell’effetto esecutivo: in breve, passati 60+30 giorni, lo Stato può pignorare immediatamente i beni aziendali.
Esempio pratico
- Notifica: 1° marzo 2025 – Società riceve avviso di accertamento IRES per 100.000 €, con termine 60 giorni e avvertenza esecutiva.
- Scadenza ricorso: 30 aprile 2025 (60 giorni) – se non impugnato, l’atto diventa definitivo ed esecutivo.
- Preavviso esecuzione: 30 maggio 2025 (30 gg dopo) – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica il “preso in carico” del debito. Da questo momento inizia il c.d. termine di sospensione di 180 giorni , durante il quale non si procede a vendite, ma fermo amministrativo e ipoteca possono già essere iscritti.
- Dopo 180 gg (30 novembre 2025): se non saldato prima, l’agente può avviare atti esecutivi (pignoramenti conto corrente, beni, immobili, ecc.) .
Se invece la società presenta ricorso entro il 30 aprile, si può chiedere la sospensione (“sospensiva”) dell’efficacia esecutiva in sede tributaria (art. 39 DPR 602/73, art. 47 D.Lgs.546/92). Così facendo si ottiene un blocco cautelare delle procedure coattive fino alla decisione della Commissione Tributaria.
Modi di impugnare e opporsi
1. Ricorso in Commissione Tributaria: è lo strumento ordinario di difesa contro l’avviso stesso. Va proposto entro 60 giorni dalla notifica (termine perentorio). Il ricorso deve indicare i motivi (vizi formali, vizi di calcolo, prescrizione, incompetenza, ecc.) e chiedere l’annullamento o la riduzione dell’avviso . Un’apposita istanza di sospensione giudiziale può essere richiesta con il ricorso (art. 47 D.Lgs.546/92): entro 30 giorni la Commissione decide se sospendere la riscossione (eventualmente con cauzione) .
2. Opposizione all’esecuzione (CPC 615-616): una volta avviata l’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermo), il debitore può proporre opposizione in sede civile contro l’atto esecutivo. Ad esempio, se l’agente pignora il conto corrente, la società può contestare tale pignoramento davanti al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale ordinario) entro 40 giorni dalla notifica del pignoramento. Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’opposizione contro atti esecutivi dovuti a tributi deve ritenersi di competenza del giudice ordinario, non della Commissione Tributaria . In particolare, se l’esecuzione è stata disposta su cartelle mai impugnate, l’oggetto dell’opposizione riguarda vizi strettamente formali dell’esecuzione (p.e. difetti di notifica, errori nell’espropriazione) e non il merito dell’imposta .
- Nota giurisdizionale: In base all’art.2 c.1 D.lgs.546/92, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti di esecuzione forzata notificati dopo la cartella . Quindi ogni atto in fase esecutiva (pignoramenti, ipoteche post-cartella, ingiunzioni fiscali) va impugnato davanti al tribunale civile (giudice dell’esecuzione). Invece il ricorso tributario deve riguardare l’avviso o la cartella stessa, prima dell’esecuzione.
3. Impugnazione della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale: se l’accertamento esecutivo sfocia nella spedizione della cartella, questa può essere anch’essa impugnata entro 40 giorni (o 60 gg per ingiunzione fiscale) dalla notifica presso la CTP competente per territorio. Gli atti impugnabili sono però circoscritti: non si può rimettere in discussione un avviso già passato in giudicato, ma solo contestare nuovi vizi formali o di calcolo presenti nella cartella (cfr. Cass. 16743/2024, Cass. 29100/2025). In pratica, chi non ha impugnato l’avviso nei termini di legge trova assai difficile ottenere l’annullamento dell’atto “a valle”.
4. Giudizio amministrativo (in casi specifici): in via generale le controversie tributarie sono devolute alle Commissioni Tributarie (giudice tributario). Tuttavia la Cassazione (ordinanza n.19213/2025) ha stabilito che l’opposizione all’avviso di accertamento esecutivo relativo a oneri di costruzione edilizia spetta al Giudice Amministrativo (T.A.R.), non a quello ordinario . Questo perché quel credito deriva da vincolo urbanistico. Eventuali vizi formali dell’avviso inerenti atti amministrativi edilizi dunque ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. In generale, però, i tributi (IRPEF, IVA, IRES, etc.) e loro esecuzioni restano di competenza tributaria o ordinaria, non amministrativa.
5. Sospensione amministrativa (art.39 DPR 602/73): il contribuente può chiedere all’ufficio (allo stesso dirigente che ha emesso l’atto o all’Agenzia) la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione della CTP. Si tratta di potere discrezionale dell’ufficio che, se concesso, ferma l’esecuzione (salvo garanzia) fino al pronunciamento della Commissione. Tale sospensione può essere revocata in caso di pregiudizio alla riscossione .
6. Garanzie e provvedimenti cautelari: nel periodo di sospensione di 180 giorni dall’affidamento al riscossore , l’agente può comunque iscrivere ipoteche o fermi. Il debitore può chiedere (nel ricorso in CTP o nel giudizio civile) ordinanze cautelari per evitare vendite forzate delle sue proprietà durante il contendere. Ad esempio, si può chiedere al giudice tributario un’Ordinanza Istruttoria Preventiva (art. 62 D.Lgs.546/92) per sospendere ulteriori azioni esecutive, o al giudice civile la sospensione del pignoramento (art.615 c.p.c.).
Di seguito si riassumono alcuni rimedi pratici a disposizione del debitore:
| Strumento difensivo | Descrizione | Effetti |
|---|---|---|
| Ricorso tributario (CTP) | Impugnazione dell’avviso (o cartella) presso la Commissione Tributaria . | Annulla/riduce l’accertamento; può sospendere l’esecuzione se accordata la sospensiva. |
| Opposizione esecutiva (CPC 615) | Contestazione del pignoramento o di altri atti esecutivi presso il Tribunale dell’Esecuzione. | Valida solo vizi dell’esecuzione (notifica, firme, errori formali), non il merito tributario. |
| Istanza di autotutela (ufficio) | Richiesta ad Agenzia/ENTE di rettifica o annullamento dell’atto per errori evidenti o decadenze. | Può portare alla riformulazione dell’avviso; non sospende i termini di ricorso. |
| Sospensione amministrativa | Istanza motivata di sospensione della riscossione (art.39 DPR 602/73) presso l’ufficio impositore. | Blocca l’azione coattiva fino alla pronuncia della CTP (se concessa). |
| Definizioni agevolate e rottamazioni | Adesione a “pace fiscale” (rottamazione, saldo&stralcio, adesione ai PVC, definizioni tributarie). | Estinzione o riduzione del debito; spesso costi ridotti, tempi di pagamento dilazionati. |
| Rateazione dei debiti | Richiesta di dilazione del pagamento (art.19 DPR 602/73 e nuove norme 2025: D.Lgs.110/2024) . | Sospende l’esecuzione e le ipoteche in corso. Il pagamento regolare delle rate ferma le procedure. |
| Concordato fallimentare | In caso di crisi aziendale, proposta di concordato preventivo con i creditori. | Automatica sospensione di ogni azione esecutiva (art.161 l.fall.), ristrutturazione del debito. |
Strategie difensive stragiudiziali
Molto spesso conviene tentare soluzioni extragiudiziali prima di rivolgersi al giudice, perché rallentano l’escalation dell’esecuzione e a volte consentono di evitare un contenzioso. Ecco alcune possibilità:
- Pagamento immediato o parziale: se l’impresa riconosce il debito, pagare l’importo dovuto (o almeno i contributi previdenziali, che dovrebbero essere trattati per primi) prima della scadenza dei 60 giorni interrompe l’azione. In alternativa si può effettuare un ravvedimento operoso (versamenti tardivi con sanzioni ridotte) per tributi accertati tardivamente, se la legge lo permette.
- Accordo con l’agente di riscossione: anche in presenza di accertamento definitivo, è possibile contattare l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) per chiedere un piano di dilazioni straordinarie. Dal 2021 sono state introdotte dilazioni massime più ampie fino a 120 rate annue , anche variabili, grazie al D.Lgs.110/2024. In sede di rateazione, il pagamento regolare interrompe subito l’esecuzione (l’incanto o l’assegnazione dei beni pendenti) .
- Definizione agevolata: se l’avviso rientra tra quelli oggetto di rateizzazioni agevolate o rottamazioni (es. rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio, pace fiscale, adesione ai processi verbali di constatazione), l’impresa può aderire alle sanatorie previste. Spesso queste procedure richiedono di impugnare l’atto e concludono con pagamento dilazionato o ridotto della pretesa, estinguendo il giudizio.
- Autotutela dell’Amministrazione: il contribuente può segnalare all’Ufficio errori formali o materiali (es. cifre sbagliate, operazioni già definite, duplicazioni) chiedendo l’annullamento o la correzione dell’atto. Secondo la Cassazione, l’Amministrazione non è obbligata all’autotutela e l’operatore può sempre proseguire col ricorso; però la richiesta di autotutela non sospende i termini del ricorso , quindi è prudente proporre il ricorso entro 60 giorni anche se si avvia l’istanza di autotutela.
- Conciliazione e mediazione tributaria: in alcuni casi è possibile attivare procedure conciliative (ad es. in primo grado di giudizio tributario) per trovare un accordo sul piano del contenzioso, come definizione agevolata dei tributi. Tali strumenti non interrompono comunque il termine ordinario per ricorso.
- Accordo con altri creditori: in situazioni di crisi più complesse, può valere la pena di rinegoziare anche i debiti bancari e verso fornitori tramite un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, coinvolgendo anche i tributi. Il concordato preventivo, se ammesso dal Tribunale, blocca tutte le azioni esecutive (art.161 L.Fall.) e consente di proporre un piano di pagamento anche ai creditori tributari, salvaguardando l’azienda.
Strategie giudiziali
Qualora non bastino le soluzioni amichevoli, occorre passare alla difesa in sede giurisdizionale:
- Impugnare entro 60 giorni: ogni avviso di accertamento (anche se già esecutivo) è impugnabile in sede tributaria. Se il contribuente riesce a far valere un vizio (p.e. nullità di notifica o di motivazione) con sentenza favorevole, l’accertamento viene annullato e l’esecuzione coatta non può proseguire . Un caso tipico: Cass. 29100/2025 ha confermato che la notifica via PEC da un indirizzo non registrato non invalida di per sé l’atto, a meno che non dimostri un danno al contribuente . Dunque l’esito del giudizio può dipendere da questi dettagli.
- Opposizione in sede civile: se già avviata l’esecuzione (ad es. pignoramento mobiliare/immmobiliare), il debitore può contestare il provvedimento esecutivo innanzi al giudice civile. La contestazione è limitata ai vizi propri dell’atto esecutivo (es. notifica irregolare, errori di importo nel pignoramento, legittimità dell’iscrizione ipotecaria). Non è ammesso sollevare nuovi motivi di imposta in sede di opposizione. Ricordiamo che la Cassazione, richiamando art.2 D.Lgs.546/92, stabilisce che in tali ipotesi il giudice competente è quello ordinario dell’esecuzione , non la Commissione Tributaria.
- Impugnazione delle formalità: se la notifica è avvenuta in modo difforme dalla normativa (ad es. a un indirizzo PEC diverso da quello registrato), è possibile sostenere l’inesistenza della notifica. Tuttavia, come osservato da Cass. 29100/2025, la denuncia dell’irregolarità deve essere tempestiva: una volta scaduto il termine di impugnazione senza aver sollevato il vizio, si presume che la notifica sia avvenuta correttamente .
Domande e risposte frequenti
- Che differenza c’è tra avviso “normale” e “esecutivo”?
L’avviso normale va impugnato entro 60 giorni; dopo 60 giorni e un’ulteriore cartella, l’atto si iscrive a ruolo. L’avviso esecutivo, invece, contiene già l’intimazione di pagamento e un esplicito avvertimento che dopo 30 giorni il debito sarà affidato al riscossore . In pratica l’avviso esecutivo accelera la riscossione: se non contestato entro 60 gg, diventa direttamente titolo esecutivo senza attesa di cartella separata. - Entro quanto tempo devo agire?
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, obbligatoriamente. Trascorso questo termine l’atto è definitivo ed esecutivo. In quell’arco di tempo si può pagare spontaneamente, negoziare, oppure ricorrere. Se si vuole ottenere una sospensione, il ricorso va comunque depositato entro 60 gg (con eventuale domanda cautelare). - Quali vizi posso far valere in giudizio?
- Notifica: deve avvenire a norma di legge (PEC pubblicata nei registri, messo notificatore, ecc.). Se difettosa, si può chiedere annullamento o rinnovazione. Cass. 29100/2025 afferma però che la notifica da PEC non registrata è sanabile se non prova pregiudizio .
- Motivazione: l’avviso deve indicare chiaramente i motivi del credito (norme violate, calcoli, prove). L’assenza di motivazione rende l’atto nullo per violazione dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). La giurisprudenza ammette che l’atto possa motivare anche richiamando l’avviso precedente e quantificando gli accessori .
- Prescrizione: va verificato che l’avviso sia emesso entro i termini di legge (es. 4 anni per tributi erariali, termini diversi per locali).
- Competenza territoriale: l’avviso deve essere emesso dall’ufficio competente per territorio.
- Errori di calcolo: errori o duplicazioni di versamenti, deduzioni non considerate, sanzioni applicate doppie, ecc., possono giustificare l’annullamento totale o parziale.
- Cosa succede se pago dopo i 60 giorni?
Se l’avviso è già diventato esecutivo, il pagamento resta possibile fino a quando l’Agenzia Entrate-Riscossione non inizia l’esecuzione. Il pagamento regolare ferma qualsiasi pignoramento in corso (anche dopo incanto), purché non si sia arrivati all’assegnazione del bene. Se si è già in pignoramento, è possibile estinguere l’esecuzione pagando tutto (capitale, interessi, spese). - Posso chiedere la sospensione in Commissione?
Sì. In sede di ricorso tributario si può domandare l’emissione di un’ordinanza cautelare di sospensione (art.47 D.Lgs.546/92) . La Commissione decide entro 30 giorni. Se concessa, non si possono avviare nuove procedure coattive (il pagamento del debito in giudizio rimuove ogni azione). Attenzione: la sospensione giudiziale richiede spesso cauzione o vincolo su bene. Alternativamente esiste la sospensione amministrativa (art.39 DPR 602/73), ma è discrezionale e va richiesta separatamente all’ufficio, che può concederla fino alla sentenza. - Cosa succede in caso di concordato o fallimento?
Con la presentazione della domanda di fallimento o concordato preventivo, ogni atto esecutivo è sospeso di diritto (art. 161 L.F.). Ciò significa che il curatore/intermediario impedisce che si prosegua con pignoramenti o vendite. Nel concordato in continuità può essere previsto un piano che comprenda anche le imposte dovute. Se la società è insolvente, si valuti la procedura concorsuale per ottenere una ristrutturazione globale del debito tributario insieme agli altri creditori.
Tabelle riepilogative
| Attività del debitore | Scadenza/Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Notifica avviso esecutivo | Giorno 0 | Partono i 60 giorni per ricorso; 90 gg totali fino al “presso in carico”. |
| Ricorso tributario (CTP) | Entro 60 giorni dall’avviso | Se accolto, annulla l’accertamento; sospende cautelare. |
| Pagamento spontaneo | Entro 60 giorni (o 90) | Estinzione del debito; blocco esecuzioni coatte. |
| Ravvedimento operoso | Entro termini prescrizionali | Sanatoria sanzioni con aliquote ridotte. |
| Autotutela (istanza ufficio) | Nessun termine sospensivo | Eventuale annullamento atto, ma non interrompe i 60gg. |
| Rateizzazione | Prima dell’esecuzione (tarda) | Apre dilazione pluriennale; sospende espropri. |
| Opposizione all’esecuzione | Entro 40 giorni dal pignoramento | Valuta vizi formali dell’atto esecutivo. |
| Sospensione richiesta (C.T.) | Contestualmente al ricorso | Sospende esecuzione fino a decisione. |
Simulazioni pratiche (casi tipo)
- Caso 1 – Società SRL (tributi erariali). L’azienda “Alfa Srl” riceve il 1° giugno 2025 un avviso di accertamento esecutivo Agenzia delle Entrate relativo ad IVA 2022 per €50.000. Entro 60 giorni può decidere se pagare o impugnare. Se non fa nulla: il 31 luglio 2025 (60 gg) l’avviso è definitivo; il 30 agosto 2025 (60+30 gg) l’agente di riscossione inizia la riscossione (fermi, ipoteche). Se invece la società impugna il 30 luglio 2025, l’esecuzione è sospesa e la Commissione Tributaria emette sentenza. Se vince, l’accertamento è annullato; se perde dopo 2 anni, dovrà pagare con interessi ma dal deposito della sentenza del giudice tributario il debito non produce più interessi e spese di riscossione.
- Caso 2 – Società in liquidazione. “Beta Srl”, estinta nel 2023, viene colpita nell’aprile 2025 da un avviso di accertamento esecutivo sui redditi del 2021. Essendo in liquidazione, il liquidatore risponde personalmente (art.36 DPR 602/73) delle imposte non versate fino alla concorrenza degli attivi assegnati ai soci . Qui l’azione per accertare la responsabilità è affrontata con un ricorso tributario specifico, ma la società non esiste più: il liquidatore dovrà dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari con l’assegnazione degli attivi. In fase di opposizione eventualmente l’amministratore può far valere visiere formali del procedimento di liquidazione.
- Caso 3 – Pignoramento conto corrente. “Gamma S.p.A.” ha ignorato una cartella di pagamento e viene pignorato il conto corrente bancario nel gennaio 2025. La società può proporre opposizione ex art.615 c.p.c. entro 40 giorni. Ad esempio, se il pignoramento contiene un importo diverso dall’accertato, può chiederne l’annullamento per errore di esecuzione. Non potrà però riaprire il giudizio sull’imposta: quelle questioni erano già di competenza tributaria. Nel frattempo, l’opposizione blocca il pignoramento in attesa della decisione del giudice dell’esecuzione.
- Caso 4 – Richiesta di rateazione. “Delta S.n.c.” deve 100.000 € di tributi erariali e riceve un avviso esecutivo. Temendo il pignoramento, presenta istanza di rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione (ADR) nel marzo 2025. Grazie alle novità del 2025, ottiene 96 rate mensili. L’istanza interrompe la prescrizione e sospende l’esecuzione coatta: l’ADR sospende la vendita dei beni, pur mantenendo ipoteche già iscritte. Al pagare regolarmente le prime rate la S.n.c. vede estinta ogni azione esecutiva già intrapresa. Deve però tenere sempre al riparo un importo minimo mensile (deve pagare altrimenti decade dal piano).
- Caso 5 – Concordato Preventivo. “Omega Spa” è insolvente. Il 2024 dichiara concordato preventivo in continuità con i creditori, inclusi fisco e INPS. In base all’art.161 l.fall., tutte le azioni esecutive (pignoramenti e ipoteche per tributi) sono sospese automaticamente fino all’approvazione del concordato da parte del Tribunale. Omega presenta piano di pagamento che prevede pagamenti differiti in più esercizi. Fino alla sentenza la riscossione coatta resta ferma; i creditori partecipano concordando un allungamento dei termini con adeguate garanzie.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Fonti legislative: D.P.R. 29/9/1973 n.602 (Norme riscossione imposte sui redditi, art.36, art.52-57) ; D.P.R. 29/9/1973 n.600 (Contenzioso e notifiche, art.60,63); D.L. 31/5/2010 n.78, art.29; D.Lgs. 18/12/1997 n.546, artt.2, 47; L. 27/12/2019 n.160, commi 792 e seg.; L. 232/2016, art.1 (modifiche D.Lgs.546/92); Codice Civile e Codice di Procedura Civile (artt.615 e ss.; 161 c.p.c.); Legge Fallimentare (art.161 ss.); L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione e rateizzazioni); Altre norme interne rilevanti (D.Lgs.46/1999, D.Lgs.159/2015, D.Lgs.146/1997, ecc.).
- Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 14/4/2020 n.7822 (riparto giurisdizione opposizione esecuzione) ; Cass. civ. ord. 4/11/2025 n.29100 (valida notificazione PEC e motivazione atti tributari) ; Cass. civ. ord. 13/7/2025 n.19213 (competenza giurisdizionale su accertamenti oneri costruzione) ; Cass. civ. 17/6/2024 n.16743 (omessa impugnazione cartella come causa di decadenza); Cass. civ. 2/7/2025 n.18011 e 18/6/2025 n.16454 (applicazione sanzioni in caso di società colpevoli vs reali). Ulteriori fonti: Circolari e prassi Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, documentazione ufficiale INPS (avvisi contributivi), e delibere TAR/CdS in tema di riscossione. Le norme citate sono aggiornate a dicembre 2025 e i riferimenti giurisprudenziali provengono da banche dati istituzionali (Gazzetta Ufficiale, def.finanze, portali Corte Suprema e Foro.it).
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Ti trovi davanti a un atto che non solo accerta imposte, ma consente al Fisco di procedere rapidamente con pignoramenti, fermi e iscrizioni ipotecarie?
Temi che, prima ancora di poter difenderti nel merito, l’azienda subisca un danno immediato alla liquidità e alla continuità operativa?
Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento esecutivo non è una sentenza definitiva,
👉 l’esecutività non elimina il diritto di difesa,
👉 moltissimi accertamenti esecutivi emessi alle aziende sono viziati, sproporzionati e bloccabili.
Questa guida ti spiega:
- cos’è davvero l’accertamento esecutivo,
- perché è così pericoloso per un’impresa,
- quali errori commette spesso il Fisco,
- come difenderti subito e in modo efficace.
Cos’è l’Accertamento Esecutivo (In Modo Chiaro)
L’accertamento esecutivo è un atto che:
- accerta imposte, sanzioni e interessi,
- vale già come titolo per la riscossione,
- non richiede una cartella esattoriale separata,
- consente l’avvio dell’esecuzione forzata.
In pratica:
- accertamento e riscossione coincidono nello stesso atto,
- i tempi di reazione del contribuente si riducono drasticamente.
👉 È uno degli strumenti più aggressivi a disposizione del Fisco.
Perché l’Accertamento Esecutivo è Così Pericoloso per l’Azienda
Per un’impresa l’accertamento esecutivo può significare:
- pignoramento dei conti correnti aziendali,
- blocco degli incassi,
- pignoramenti presso clienti o fornitori,
- fermo di beni strumentali,
- grave crisi di liquidità,
- rischio concreto di chiusura dell’attività.
Il ragionamento tipico del Fisco è questo:
👉 “Accertiamo e riscuotiamo subito.”
Ma attenzione:
➡️ la velocità non equivale a legittimità,
➡️ l’azienda ha diritto a una difesa effettiva.
Quando il Fisco Usa l’Accertamento Esecutivo
L’accertamento esecutivo viene spesso utilizzato quando:
- l’imposta contestata è rilevante,
- si ritiene il contribuente “a rischio”,
- l’accertamento è induttivo o presuntivo,
- l’azienda ha difficoltà economiche,
- si vuole accelerare la riscossione.
👉 Spesso viene usato come strumento di pressione.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti esecutivi presentano errori gravi, tra cui:
- motivazioni generiche o stereotipate,
- utilizzo di presunzioni non qualificate,
- ricostruzioni sproporzionate dei redditi,
- violazione del contraddittorio preventivo,
- mancata valutazione delle prove fornite,
- applicazione automatica delle sanzioni massime,
- assenza di proporzionalità tra pretesa e realtà aziendale.
👉 Errori che rendono l’atto contestabile e spesso annullabile.
Accertamento Esecutivo ≠ Debito Incontestabile
Un principio fondamentale è questo:
👉 anche l’accertamento esecutivo:
- può essere impugnato,
- può essere sospeso,
- può essere annullato.
Non basta che:
- l’atto sia esecutivo,
- l’importo sia elevato,
- l’azienda sia in difficoltà.
👉 L’esecutività non sana i vizi dell’accertamento.
Quando l’Accertamento Esecutivo è ILLEGITTIMO
L’accertamento esecutivo è ribaltabile se:
- la ricostruzione del reddito è presuntiva e debole,
- mancano presunzioni gravi, precise e concordanti,
- la contabilità è utilizzabile, anche in parte,
- le sanzioni sono sproporzionate,
- il contraddittorio è assente o viziato,
- l’atto non è adeguatamente motivato.
👉 Se cade l’accertamento, cade anche l’esecuzione.
I Rischi se Non Reagisci Subito
Se non intervieni immediatamente, l’azienda può subire:
- pignoramenti dei conti in tempi rapidi,
- blocco dei flussi finanziari,
- perdita di clienti e fornitori,
- danni reputazionali,
- compromissione della continuità aziendale,
- aggravamento irreversibile della crisi.
👉 Con l’accertamento esecutivo il tempo è decisivo.
Come Difendersi da un Accertamento Esecutivo in Azienda
1. Analisi immediata dell’atto
È fondamentale verificare subito:
- metodo di accertamento utilizzato,
- presupposti giuridici,
- correttezza della motivazione,
- rispetto delle procedure.
👉 Individuare i vizi all’origine è decisivo.
2. Impugnare l’accertamento nei termini
La difesa efficace prevede:
- ricorso tempestivo,
- contestazione integrale o parziale dell’atto,
- attacco alle presunzioni e ai calcoli.
3. Chiedere la sospensione dell’esecuzione
È uno dei passaggi più importanti.
La sospensione consente di:
- bloccare pignoramenti e fermi,
- proteggere i conti aziendali,
- guadagnare tempo per difendersi nel merito.
📄 Senza sospensione, l’esecuzione va avanti.
4. Contestare anche gli atti esecutivi
Se l’esecuzione è già partita, è possibile:
- opporsi al pignoramento,
- contestare vizi procedurali,
- ridurre l’aggressione patrimoniale.
5. Coordinare difesa fiscale e aziendale
La difesa deve:
- tutelare la continuità operativa,
- evitare il collasso finanziario,
- valutare solo se necessario rateizzazioni o strumenti alternativi.
👉 Pagare subito non è sempre la soluzione migliore.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere l’impresa
La difesa serve a:
- ridurre o annullare la pretesa fiscale,
- evitare sanzioni massime,
- preservare liquidità e operatività.
7. Prevenire nuovi accertamenti esecutivi
È utile:
- rafforzare la contabilità,
- documentare le scelte gestionali,
- prevenire presunzioni future,
- monitorare i rischi fiscali.
👉 La prevenzione completa la difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti esecutivi in azienda richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza delle procedure di riscossione.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento esecutivo,
- impugnazione e richiesta di sospensione urgente,
- blocco di pignoramenti e azioni esecutive,
- difesa tecnica nel merito dell’accertamento,
- tutela della liquidità aziendale,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- protezione dell’impresa e degli amministratori.
Conclusione
Un accertamento esecutivo in azienda non è una condanna definitiva.
È un atto potente, ma giuridicamente attaccabile.
Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:
- bloccare l’esecuzione,
- contestare l’accertamento,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- salvaguardare la tua azienda.
👉 Agisci subito: negli accertamenti esecutivi, la rapidità della difesa fa la differenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento esecutivo in azienda è possibile, se lo fai nel modo giusto.