Indagini Finanziarie Dopo Fallimento: Rischi Per Ex Amministratori E Come Difendersi

Le indagini finanziarie avviate dopo il fallimento di una società sono tra le verifiche più invasive e pericolose per gli ex amministratori.
Quando una società viene dichiarata fallita, l’Amministrazione finanziaria e gli organi della procedura tendono spesso ad approfondire i flussi finanziari pregressi, estendendo i controlli ai conti personali degli amministratori e ipotizzando responsabilità fiscali e patrimoniali individuali.

È fondamentale chiarirlo subito:
il fallimento della società non rende automaticamente responsabile l’ex amministratore.

Molte indagini finanziarie post-fallimento sono fondate su presunzioni errate e possono essere contestate efficacemente se affrontate con una difesa tecnica tempestiva.


Perché le indagini finanziarie partono dopo il fallimento

Dopo il fallimento, le indagini vengono avviate perché:

• la società non è più solvibile
• l’Erario cerca soggetti alternativi su cui rivalersi
• vengono analizzati gli ultimi anni di gestione
• si sospettano distrazioni o irregolarità
• si vogliono ricostruire flussi finanziari anomali
• si tenta di superare lo schermo societario

Il problema è che la crisi d’impresa viene spesso confusa con un illecito.


Chi conduce le indagini finanziarie

Le indagini finanziarie post-fallimento possono essere avviate da:

• Agenzia delle Entrate
• Agenzia delle Entrate-Riscossione
• Guardia di Finanza
• Curatore fallimentare
• Organi giudiziari

Le informazioni raccolte vengono spesso utilizzate su più fronti, fiscali e patrimoniali.


Cosa viene controllato sugli ex amministratori

Le indagini finanziarie si concentrano in particolare su:

• conti correnti personali
• movimenti bancari degli ultimi anni
• prelievi e versamenti ritenuti anomali
• trasferimenti tra società e amministratore
• finanziamenti soci e restituzioni
• rimborsi spese e compensi
• beni intestati o trasferiti
• rapporti con familiari o società collegate

Ogni movimento viene letto in chiave sospettosa se non adeguatamente giustificato.


I rischi concreti per gli ex amministratori

Le indagini finanziarie dopo il fallimento possono comportare:

• accertamenti fiscali personali
• imputazione di redditi presunti
• azioni di responsabilità patrimoniale
• pignoramenti di conti e beni
• estensione dei debiti fiscali
• segnalazioni penali
• danni reputazionali gravi

Senza una difesa tempestiva, il rischio personale aumenta rapidamente.


Le presunzioni più utilizzate nelle indagini post-fallimento

Nelle indagini finanziarie sugli ex amministratori, vengono spesso utilizzate presunzioni come:

• prelievi considerati distrazioni
• versamenti qualificati come utili occulti
• movimenti personali ritenuti ricavi societari
• utilizzo del conto personale come conto sociale
• intestazioni ritenute fittizie
• trasferimenti ai familiari sospetti

Queste presunzioni non sono automatiche e devono essere dimostrate.


Gli errori tipici delle indagini finanziarie

Nelle indagini post-fallimento, gli errori più frequenti sono:

• confondere crisi aziendale con illecito
• presumere la responsabilità personale
• ignorare l’autonomia patrimoniale della società
• non dimostrare la disponibilità delle somme
• ribaltare illegittimamente l’onere della prova
• utilizzare presunzioni prive di gravità e precisione
• non garantire il contraddittorio

In questi casi le indagini sono giuridicamente contestabili.


Quando le indagini finanziarie sono illegittime

Le indagini e le contestazioni sono illegittime se:

• manca la prova di distrazioni o illeciti
• i movimenti personali hanno origine lecita
• i finanziamenti soci sono documentati
• non vi è commistione patrimoniale
• il fallimento è dovuto a cause di mercato
• non è dimostrato il dolo o la colpa grave
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il fallimento non annulla le garanzie dell’ex amministratore.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro le indagini finanziarie deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• estratti conto personali completi
• dichiarazioni dei redditi
• contratti di finanziamento o restituzione
• documentazione di compensi e rimborsi
• prova dei risparmi pregressi
• donazioni o successioni
• separazione tra conti personali e societari
• delibere e scritture contabili
• ricostruzione finanziaria pluriennale
• perizie contabili

Ogni movimento deve essere ricondotto a una causa lecita e documentata.


Strategie di difesa più efficaci

Una difesa efficace per gli ex amministratori deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• contestazione dell’estensione personale
• dimostrazione dell’autonomia patrimoniale
• smontaggio delle presunzioni finanziarie
• prova dell’assenza di distrazioni
• ricostruzione cronologica dei flussi
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• coordinamento tra difesa fiscale e fallimentare

La difesa deve colpire il presupposto dell’indagine, non solo i singoli movimenti.


Cosa fare subito

Se sei ex amministratore e ricevi richieste o accertamenti dopo il fallimento:

• fai analizzare immediatamente gli atti
• individua l’autorità che procede
• verifica i presupposti delle indagini
• ricostruisci i flussi finanziari personali
• raccogli documentazione bancaria e fiscale
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni difensive
• istanza di autotutela
• opposizione agli atti esecutivi
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• coordinamento con la procedura fallimentare


I rischi se non intervieni tempestivamente

• imputazione personale di debiti fiscali
• pignoramenti dei beni personali
• aggravamento delle contestazioni
• azioni di responsabilità
• procedimenti penali
• compromissione definitiva del patrimonio


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di ex amministratori coinvolti in indagini finanziarie successive al fallimento, spesso annullate per carenza di prova e illegittima estensione della responsabilità.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi, fallimentaristi e commercialisti esperti in contenzioso post-fallimentare.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• bloccare l’estensione indebita agli ex amministratori
• dimostrare la liceità dei movimenti personali
• smontare le presunzioni finanziarie
• difendere il patrimonio personale
• coordinare difesa fiscale e fallimentare
• ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Il fallimento della società non è la fine delle tutele per l’ex amministratore.
Agire subito significa impedire che un’indagine finanziaria travolga anche il patrimonio personale.

Sei ex amministratore e stai subendo indagini finanziarie dopo il fallimento?
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Introduzione

Dopo la dichiarazione di fallimento (o l’apertura della liquidazione giudiziale) di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), gli ex amministratori entrano sotto la lente del curatore fallimentare, dei creditori e – spesso – della Procura e dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le operazioni compiute prima del fallimento vengono infatti analizzate sotto il profilo patrimoniale e fiscale: operazioni irregolari o fraudolente possono integrare reati e consentire il recupero di beni. L’ex amministratore può essere chiamato a rispondere penalmente per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, ecc.), oltre che civilmente di fronte alla curatela fallimentare o ai creditori (ai sensi dell’art. 2394 c.c. e simili), nonché per obblighi fiscali eventualmente violati. D’altro canto, la legge prevede tutele e attenuanti (ad es. cause di non punibilità o sconti di pena) per chi ha gestito tempestivamente la crisi nell’interesse della collettività dei creditori. Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 e basata su normativa e giurisprudenza recente – descrive il quadro normativo e giurisprudenziale delle indagini patrimoniali/finanziarie post-fallimento in Italia, i rischi penali, civili e fiscali per gli ex amministratori, e suggerisce linee di difesa e best practice preventive. Il taglio è tecnico-divulgativo, rivolto a giuristi, imprenditori e amministratori (prospettiva debitore), con esempi e domande frequenti.

Quadro normativo di riferimento

Gli strumenti normativi rilevanti sono molti: innanzitutto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022), che ha riscritto la disciplina concorsuale (rimpiazzando la “legge fallimentare” R.D. 267/1942 per i nuovi casi) e ridefinito i reati fallimentari. Per semplicità, nei casi di procedure aperte con la “vecchia” legge fallimentare rimane in vigore il legis fallimentare; per le crisi più recenti operano le nuove norme del codice. A completamento, si applicano: il codice civile (es. artt. 2392 e ss. sulla responsabilità degli amministratori verso la società e i soci, art. 2394 c.c. sulla responsabilità verso i creditori sociali ); il codice penale (oltre alle norme generali sui reati: omesso versamento IVA, reati societari come false comunicazioni); la disciplina fiscale (D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 74/2000) in materia di dichiarazioni e riscossione; e il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società) se l’imprenditore o l’amministratore abbia commesso i reati nell’interesse dell’ente.

In particolare vanno segnalati:

  • Art. 2394 c.c. – Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; in caso di fallimento l’azione può essere proposta dal curatore (o dai creditori) .
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – Contiene ancora molte norme operative (ad es. sulle azioni revocatorie, sugli obblighi degli amministratori cessati, sui crediti tributari). L’art. 67 L.F. elenca i casi di atti compiuti prima del fallimento soggetti ad azione revocatoria da parte del curatore (ad es. vendite a titolo oneroso in cui il valore dato supera il valore ricevuto di oltre ¼, saldi di debiti non con mezzi ordinari, concessione di garanzie volontarie insolute, fatti entro 6-12 mesi dal fallimento) . Anche gli obblighi successivi al fallimento (consegna di scritture, passaggio di consegne) afferiscono alla legge fallimentare (per es. art. 146 L.F. sullo scioglimento senza liquidatore, art. 43 L.F. sui rapporti processuali, art. 41 L.F. sull’azione di responsabilità).
  • Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) – Riordina i reati d’impresa (Titolo IX) e introduce novità, come le misure premiali di cui all’art. 25 (cause di non punibilità o attenuanti speciali per chi adotta tempestive procedure di composizione della crisi) . Nell’impianto attuale, i reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, semplice, ricorso abusivo, ecc.) sono rubricati nel nuovo Codice (art. 322-328 c.d.Cri), mentre quelli commessi dall’imprenditore fallito (i cosiddetti “reati della crisi”) si inseriscono nell’analoga sezione (art. 322-325 CCI). Il codice specifica inoltre che gli amministratori e liquidatori in liquidazione giudiziale devono collaborare alla procedura: l’art. 254 CCI impone che essi “debbono fornire le informazioni o i chiarimenti necessari … richiesti dal curatore” , rispecchiando il previgente art. 146 L.F. (obbligo di consegna della contabilità).

Strumenti di indagine patrimoniale e bancaria

Le indagini patrimoniali dopo il fallimento possono essere condotte da diversi soggetti: il curatore fallimentare – coadiuvato da professionisti, consulenti e investigatori privati – esamina la contabilità, i trasferimenti di beni, i movimenti bancari e contabili degli anni precedenti; la Procura (e la Guardia di Finanza) apre indagini penali per reati fallimentari; l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza fiscale esegue controlli e accertamenti su eventuali irregolarità tributarie.

Dal punto di vista degli ex amministratori, è fondamentale sapere che il segreto bancario è ormai molto attenuato: dal 1991 gli istituti di credito sono tenuti a fornire dati bancari alle autorità (Fisco, GdF, Procure) dietro semplice richiesta motivata (autorizzazione interna o del giudice). In pratica, dopo il fallimento il curatore può richiedere al tribunale (o contattare direttamente le banche, nei limiti dei poteri del fallimento) copia degli estratti conto societari, movimenti interni, assegni emessi, ecc. Analogamente, l’Agenzia delle Entrate può svolgere indagini finanziarie per rintracciare redditi sottratti o evasioni (si pensi alla disciplina dell’art. 32 del D.L. 413/1991).

In sostanza, qualsiasi transazione sospetta (versamenti in nero, prelievi ingiustificati, conti nascosti, passaggi fittizi di beni a favore di correlati, ecc.) può essere segnalata e analizzata. Se emerge che i patrimoni societari sono stati distratti o occultati, il curatore potrà proporre un’azione di responsabilità civile o revocatoria (ad es. per distrazione di beni sociali o artifici contabili), mentre il PM potrà contestare reati come la bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale (art. 323, 329 CCI).

Le indagini tributarie meritano un capitolo a sé: anche i tributi non pagati in epoca pre-fallimento gravano sugli amministratori (erano sostituti d’imposta) e sull’azienda. L’Agenzia delle Entrate può notificare avvisi di accertamento anche in procedure concorsuali (succede spesso che il curatore sia parte in giudizio per contestare avvisi fiscali dell’ultimo quinquennio). Giurisprudenza recente (Cass. n. 11351/2024) stabilisce che se un fallito continua a svolgere attività in proprio dopo il fallimento (come può avvenire per un socio di SNC o per il fallito che eserciti attività isolata ai sensi dell’art. 46 L.F.), le imposte sui redditi vanno comunque accertate tramite indagini finanziarie: in tal caso solo il contribuente/fallito legittimato a impugnare l’atto (non il curatore) . D’altro canto, se il rapporto tributario è anteriore al fallimento e il curatore si è già costituito in giudizio per impugnarlo, il fallito di regola non può subentrare al curatore (Cass. sez. trib. n. 9010/2025 ).

Reati fallimentari e penali più rilevanti

Dopo il fallimento, gli ex amministratori possono essere indagati e imputati per reati previsti nel Codice della crisi (ex legge fallimentare). I principali sono:

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCI, ex art. 216 L.F.) – consiste nell’occultamento, dissipazione o distrazione dolosa di beni sociali, compreso ogni artificio volto a recare pregiudizio ai creditori. Se commessa dall’imprenditore fallito (o da chi concorre a cagionare il dissesto), la pena base è reclusione da 3 a 10 anni. Se commessa dagli amministratori o liquidatori di società in liquidazione giudiziale si applica lo stesso art. 322 (via art. 329 CCI) . La condanna implica anche pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, divieto di esercitare uffici direttivi fino a 2 anni) . Nel caso di bancarotta documentale fraudolenta (occultamento delle scritture contabili), la pena è analoga. Un esempio recente del tutto simile: la Cassazione ha confermato nel 2025 che la falsità del bilancio – un comportamento antecedente al fallimento – è di per sé fonte di responsabilità civile autonoma per l’amministratore, esponendolo a risarcimento del danno . Ciò integra spesso anche elementi del reato di bancarotta fraudolenta.
  • Bancarotta semplice (art. 323 CCI, ex art. 217 L.F.) – riguarda la condotta colposa di continuare l’attività nonostante il dissesto conclamato o la condotta negligente nell’occultare la contabilità. Si punisce con reclusione da 2 a 6 anni. Vi rientra anche la tardiva richiesta di concordato o fallimento da parte dell’amministratore colpevole, se ciò ha aggravato il danno ai creditori . In particolare, la mancata nomina del liquidatore in caso di scioglimento può dar luogo a bancarotta semplice (art. 235 L.F.) – norma oggi abrogata, ma la giurisprudenza equipara l’inosservanza dell’obbligo di liquidare a bancarotta semplice.
  • Ricorso abusivo al credito (art. 331 CCI, ex art. 225 L.F.) – è il reato di rendere dichiarazioni mendaci, esibire documenti falsi o simulare operazioni per ottenere finanziamenti e crediti bancari. Pena: reclusione fino a 5 anni. Colpisce in particolare chi rilascia situazioni contabili irrealistiche per ingannare gli istituti di credito.
  • Denuncia di crediti inesistenti (art. 332 CCI, ex art. 226 L.F.) – consiste nella dichiarazione dolosa di crediti fittizi nella stato passivo fallimentare al fine di ottenere indebitamente l’ammissione al passivo. Pena: reclusione fino a 3 anni.
  • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – se l’amministratore falsifica il bilancio o la contabilità, perseguibile penalmente e civilmente anche se la società non è ancora fallita. La Cassazione 2025 ha chiarito che la falsità del bilancio genera di per sé responsabilità risarcitorie . Questo reato, pur non specifico fallimentare, aggrava la posizione dell’amministratore in caso di crisi e alimenta procedimenti paralleli.
  • Omessi versamenti tributari – Di fatto, l’amministratore di società è sostituto d’imposta (dipendenti, IVA, ecc.). L’omesso versamento di ritenute o IVA può costituire reato tributario (es. art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione dei redditi; in fallimento la mancata consegna di ritenute o IVA può configurare reato di bancarotta preferenziale, qualora alcuni creditori (es. dipendenti, fornitori) venissero pagati a discapito dell’Erario ). È notizia recentissima che, se prima dell’inizio del processo l’amministratore regolarizza le imposte non versate, il reato tributario si estingue (prassi di svincolo IVA applicabile anche post-fallimento) .

Azioni di responsabilità civile. Indipendentemente dai reati, l’ex amministratore rischia azioni civili da parte del curatore o dei creditori. In particolare: – Art. 2394 c.c. – se l’amministratore ha causato con colpa o dolo il dissesto (per omissioni di vigilanza o decisioni temerarie), i creditori sociali (o il curatore) possono richiedere il risarcimento del maggior danno cagionato . In pratica, l’amministratore deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta (la “business judgment rule” non esenta da responsabilità in caso di mala gestio) o motivare ogni scelta con documenti: in caso contrario la giurisprudenza presume la colpa, come confermato dai casi recenti (Amministratori condannati per distruzione di attivi e continuazione in perdita ). – Azioni sociali/verso la società – in alcuni casi i soci possono agire contro l’amministratore (art. 2476, 2392 cc) per omessa vigilanza o per danni alla società. Questo non evita però che il curatore o i creditori facciano valere i danni. Le cause pendenti svolte da terzi contro gli amministratori vengono generalmente sospese con il fallimento (art. 43 L.F. e oggi art. 143 CCI), spostando l’onere all’azione curatoriale . – Revocatoria fallimentare – il curatore può impugnare (in sede civile) gli atti a titolo oneroso compiuti prima del fallimento che abbiano depauperato il patrimonio (ad es. vendite a prezzi sottostima, pagamenti ingiustificati) secondo quanto previsto dall’art. 67 L.F. . Le fattispecie revocabili includono tipicamente: atti onerosi dell’ultimo anno in cui ciò che il fallito ha dato supera di ¼ quanto ricevuto, pagamenti di debiti scaduti non effettuati con danaro, costituzioni di garanzie volontarie su debiti preesistenti, e simili. In una tabella riepilogativa (vedi sotto) si elencano sinteticamente queste ipotesi. L’omesso versamento di imposte, essendo indebitamente preferenziale (pagare terzi anziché il fisco), può costituire bancarotta preferenziale, anch’essa revocabile e sanzionata.

Doveri degli amministratori nella fase post-fallimento

Con la dichiarazione di fallimento cessano i poteri degli amministratori: essi non possono più disporre dei beni sociali (qualsiasi atto compiuto dopo la sentenza di fallimento è inefficace nei confronti del curatore e dei creditori ). Subentra il curatore fallimentare con i suoi poteri. Tuttavia gli amministratori (compresi i liquidatori, se nominati prima del fallimento) hanno espressi doveri di collaborazione: devono consegnare al curatore tutti i beni aziendali ancora in loro possesso e tutta la documentazione societaria (libri sociali, contabilità, bilanci, contratti, estratti conto, elenco creditori/debitori, ecc.) . L’inosservanza di questi obblighi può configurare reato di bancarotta fraudolenta documentale (se dolosa, cioè tesa a occultare la contabilità) o di bancarotta semplice documentale (se per negligenza grave). In pratica è nel legittimo interesse dell’amministratore collaborare pienamente: la norma del Codice della crisi sancisce che “gli amministratori … devono fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore” . Come osserva la giurisprudenza, un amministratore cessato prima del fallimento (che non era più in carica al momento dell’apertura) non ha alcun dovere di consegna al curatore , salvo dimostrare di essere stato amministratore di fatto fino al fallimento o di aver concorso al reato con l’amministratore formale. In ogni caso, la consegna e collaborazione volontarie rafforzano la posizione difensiva dell’imprenditore, anche in sede penale (per es., prova di mancanza di dolo nell’occultare i libri).

Profili fiscali e tributari

Sotto il profilo tributario, gli amministratori possono subire accertamenti fiscali personali o societari. In sede fallimentare si pone anzitutto il problema delle ritenute d’imposta: in base al previgente art. 36 del DPR 602/1973 (ora abrogato al 2025), se il liquidatore (o l’amministratore) ometteva di depositare il bilancio di liquidazione, egli rispondeva personalmente per debiti tributari della società. Anche attualmente l’Agenzia delle Entrate può recuperare dalle persone che hanno poteri di fatto l’IRES, IVA, ritenute non versate, anche dopo il fallimento. Ad esempio, la Cassazione (sez. trib., 5 aprile 2025, n. 9010) ha precisato che il solo curatore di regola è legittimato a proseguire nelle impugnative tributarie per periodi precedenti al fallimento: il fallito (o i soci) non possono subentrare nell’azione se il curatore ha già agito . Al contrario, per nuovi redditi generati dopo il fallimento (es. da una ditta individuale di uno dei soci falliti), l’accertamento spetta al contribuente stesso , come ribadito da Cass. 11351/2024.

Gli omessi versamenti di IVA, IRPEF, ritenute costituiscono reati tributari (artt. 2 e 5 D.Lgs. 74/2000). Nell’esempio del fallito, la GdF può svolgere accertamenti incrociando conti correnti, fatture e costi. Se emergeranno evidenze di frodi fiscali, l’amministratore potrà essere imputato anche per reati fiscali. In alcuni casi i fatti tributari si sommerebbero a quelli fallimentari (p.es. bancarotta preferenziale se paga fornitori con fondi che dovevano andare allo Stato). Tuttavia, c’è un’importante tutela: se il contribuente (amministratore) paga l’importo dovuto prima della fine del dibattimento, il reato tributario si estingue (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) .

Infine, in caso di liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo (procedure diverse dal fallimento), valgono analoghe considerazioni: l’apertura di concordato sospende le cause individuali, ma non impedisce che l’Agenzia notifichi atti ai soggetti responsabili. Nei concordati, i creditori istruiti (anche erariali) devono insinuarsi al passivo e il curatore-speciale (o commissario) può partecipare alle controversie fiscali.

Misure premiali e attenuanti per chi agisce tempestivamente

Una novità importante del Codice della crisi è l’art. 25: se l’imprenditore in crisi presenta tempestivamente domanda di composizione assistita o di concordato preventivo (e non viene dichiarata inammissibile), può beneficiare di cause di non punibilità o attenuanti speciali sui reati di bancarotta . In particolare, se l’amministratore ha segnalato precocemente la crisi e il danno patrimoniale è «di speciale tenuità» (danno minimo), opera una causa di non punibilità che azzera la pena per i reati fallimentari. Se invece il danno supera tale soglia ma all’apertura esiste un attivo pari ad almeno un quinto dei debiti, scatta un’attenuante speciale che dimezza la pena fino alla metà. L’idea è di premiare chi ha collaborato per evitare o limitare il dissesto: come osserva la dottrina, queste disposizioni riducono significativamente il rischio penale in casi di condotte che in passato sarebbero state considerate bancarotta fraudolenta . Queste agevolazioni hanno natura soggettiva: valgono solo per l’imprenditore (o l’amministratore) che si è attivato, non per eventuali complici .

Strategie di difesa e best practice

Tempestività e diligenza. Il primo consiglio (anche come linea difensiva) è agire tempestivamente ai segnali di crisi. La dottrina ricorda che l’aggravarsi dello stato di crisi comporta crescenti doveri di intervento da parte degli amministratori . Evitare di proseguire passivamente con l’attività quando i conti sono ormai irrimediabilmente in rosso è fondamentale: attendere il fallimento inerte può integrare almeno bancarotta semplice (per tardiva richiesta di concordato o fallimento) e aggrava il danno per cui si risponde. È buona prassi (oltre che obbligo legale) convocare l’assemblea in caso di perdite di capitale e, se necessario, avviare subito strumenti di composizione (concordato, accordi con i creditori, liquidazione volontaria). Ciò può evitare procedure ancora più gravose e costituisce un’ottima difesa ex post.

Cooperazione con il curatore e tenuta delle scritture. Una volta in procedure concorsuali, l’amministratore (anche se delegato ormai decaduto) deve consegnare quanto richiesto. Collaborare con il curatore, rispondere alle richieste di chiarimenti e fornire tutta la documentazione evitano l’accusa di dolo documentale. Un rifiuto ingiustificato di consegnare libri e documenti al curatore è di fatto reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre la consegna spontanea depone a favore dell’amministratore. In nessun caso l’amministratore può pretendere di occultare la contabilità o travisarla: come ribadito nella giurisprudenza, la consegna è dovere esclusivo dell’amministratore in carica al fallimento, non dell’ex amministratore cessato .

Segregazione patrimoniale. Anche prima del fallimento, è buona prassi isolare il patrimonio personale da quello societario: ad esempio, non intaccare i conti personali con operazioni aziendali (o viceversa). Usare strutture come trust o patti parasociali per rendere opponibili a terzi le scelte gestionali (governance) può impedire di far ritenere al giudice che un certo atto sia stato privatistico. In caso di futuri sequestri o azioni civili, possedere attivi personali chiari e documentati offre garanzie difensive.

Memoria difensive e consulenze tecniche. In fase istruttoria o dibattimentale, è essenziale articolare una strategia legale solida: nominare consulenti contabili che ricostruiscano l’andamento economico e patrimoniale, produrre documenti che giustifichino scelte gestionali, e contrapporre prove al nesso di causalità perseguito dall’accusa. In sede penale, si possono ad esempio chiedere perizie di concordato per dimostrare i dati aziendali reali, come previsto dal D.Lgs. 14/2019 (art. 215, comma 4) prima dell’apertura del fallimento. In sede civile, la quantificazione del danno deve fondarsi su calcoli precisi: se il patrimonio residuo dell’impresa copre parte dei debiti, ci sono formulette legali per calcolare l’aggravio imputabile all’amministratore (ad es. presumendo che il deficit fallimentare sia in buona parte a lui imputabile se i libri erano tenuti male ).

Patteggiamento e patteggiamento penale. Soprattutto per i reati fallimentari, un amministratore accusato può valutare il patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Accettare una pena concordata ridotta (fino a 1/3 meno del massimo) per ammettere parte dei fatti può essere conveniente quando le prove sono schiaccianti. Nel patteggiamento si negoziano anche i capi di imputazione cui si confessa, per esempio riconoscendo solo bancarotta semplice invece della fraudolenta, o parte delle distrazioni contestate. Analogamente, nei processi tributari è prassi che l’accertamento sia annullato o ridotto parzialmente se il contribuente versa spontaneamente il dovuto (es. omesso versamento di IVA o ritenute si estingue se saldato integralmente prima del dibattimento ).

Cause di non punibilità e attenuanti speciali. Si è visto che, a certe condizioni, l’art. 25 CCI prevede una vera cause di non punibilità (per danni minimi) o un’attenuante speciale (per danni maggiori ma con attivo residuo) per i reati fallimentari . È nell’interesse di un amministratore evidenziare la propria tempestività nella crisi: documentare le decisioni prese per risanare l’azienda, conservare la prova degli esborsi in bonis (fare budget di crisi, pianificare la tesoreria) significa poter rivendicare queste attenuanti. Inoltre, la legge prevede che la causa di non punibilità si applichi solo al soggetto attivo che ha promosso la procedura di risanamento . Questo significa che un imprenditore onesto e collaborativo può sperare di essere scagionato da reati che altrimenti lo avrebbero travolto.

Elementi di difesa penale generale. Più in generale, in giudizio penale l’amministratore dovrà cercare di confutare il dolo specifico richiesto per i reati fallimentari: ad esempio, dimostrare che non aveva intenzione di favorire sé/terzi a danno dei creditori o del patrimonio sociale . Si può sostenere che le operazioni contestate erano nell’interesse della società (c.d. business judgment rule), che è una scusa valida se formalmente documentata e razionale. Se comunque imputato di reati fallimentari, la legge degli affari prevede pene molto severe; ciò rende strategico mediare col PM o collaborare (anche offrendo elementi utili alle indagini) per evitare la massima severità e limitare le pene accessorie (divieti di carica).

Misure cautelari penali. Infine, chi riceve un avviso di garanzia per bancarotta può vedere applicate misure interdittive (ad es. sospensione dall’amministrazione di società – art. 290 c.p.p. – anche prima del processo) o, nei casi più gravi, misure detentive. Per questo conviene valutare fin dall’inizio la possibilità di ridurre le esigenze cautelari: ad esempio versando somme sequestrate o opponendosi al rischio di fuga.

Domande frequenti (FAQ)

  • Domanda: Sono stato amministratore di una SRL e ho rassegnato le dimissioni prima che la società fallisse. Debbo consegnare la contabilità al curatore?
    Risposta: No. La prassi e la giurisprudenza confermano che l’obbligo di consegna dei libri contabili grava solo su chi è in carica al momento della dichiarazione di fallimento, non sull’ex amministratore cessato in precedenza . Se tu avevi lasciato ufficialmente la carica (anche se la cessazione non era stata ancora resa pubblica), non sei obbligato a consegnare nulla e non puoi essere accusato penalmente per omessa consegna. Tuttavia, devi poter provare di essere stato legittimamente dimissionario. Se invece risultassi amministratore di fatto fino al fallimento, allora potresti essere parimenti responsabile.
  • Domanda: Il curatore ha trovato nel mio conto bancario somme trasferite prima del fallimento. Ho commesso bancarotta?
    Risposta: Dipende. Non ogni prelievo o trasferimento è di per sé illecito: va provato un dolo (intento fraudolento) ai danni dei creditori. Ad esempio, se hai semplicemente ritirato contanti per il fabbisogno corrente, quel fatto è lecito. Se invece si tratta di versamenti su conti personali (sottrazione di beni sociali), puoi rispondere di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Qui conviene dimostrare (con ricevute, bonifici, contratti) che quei trasferimenti erano giustificati (ad esempio per spese aziendali o pagamenti dovuti). In ogni caso, il curatore potrà (su base art. 67 L.F.) chiedere la revoca di atti a titolo oneroso irregolari (vedi tabella sotto) .
  • Domanda: Ho venduto un immobile della società poco prima del fallimento a un familiare. Cosa rischio?
    Risposta: Potresti aver commesso il reato di distrazione di beni sociali (fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale). Il curatore fallimentare potrà agire civilmente per recuperare il danno (azione ex art. 2476 c.c. e 2394 c.c.) e penalmente segnalare l’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La difesa potrà cercare di dimostrare che la vendita fu lecita (es. necessità di liquidità, scarsa valutazione, presupposti economici validi), ma deve documentarlo. In un caso pratico recente il Tribunale di Milano ha condannato l’amministratore che cedette gratuitamente un credito a terzi, sottolineando che tocca all’amministratore provare l’interesse sociale nelle proprie scelte .
  • Domanda: Se il curatore non fa nulla contro un avviso fiscale del passato, posso impugnare io l’avviso come fallito?
    Risposta: In linea generale, no se il rapporto tributario è precedente al fallimento. La Cassazione ha stabilito che se il curatore si è attivato in giudizio contro un avviso di accertamento emesso prima del fallimento, il fallito non può subentrare autonomamente (non c’è inerzia assoluta) . Solo se il curatore si fosse dichiarato “inerte” (cosa rara, perché compete al curatore tutelare ogni credito dello Stato) il fallito avrebbe potuto intervenire con “legittimazione suppletiva”. Di converso, se l’atto riguarda attività del fallito dopo il fallimento (ad es. l’attività di un socio imprenditore in proprio), allora la legittimazione all’impugnazione spetta a te in prima persona .
  • Domanda: Cosa succede in caso di concordato preventivo o liquidazione coatta?
    Risposta: In concordato preventivo l’azione penale e civile procede analogamente: se il piano di concordato fallisce o viene revocato, si apre la liquidazione giudiziale e le regole viste (imputazione di bancarotta, responsabilità civile) si applicano come se fosse fallimento. Durante il concordato è possibile che venga nominato un commissario giudiziale (nel concordato in bianco) che funge da curatore. Anche nella liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale per alcune società) valgono obblighi di consegna e di collaborazione, e in caso di reati procedono le indagini. Le norme generali (come art. 2394 c.c. e art. 254 CCI) si applicano anche in queste procedure con le dovute modifiche di cornice procedurale.

Tabelle riepilogative

Tab. 1 – Principali reati fallimentari e sanzioni (rif. art. del Codice della crisi – Codice Civile e Penale).

ReatoNorma (CCI/L.F.)SoggettiPena (reclusione)
Bancarotta fraudolenta patrimonialeart. 322 CCI (ex 216 L.F.)Imprenditore fallito (o chi concorre a causare dissesto)3–10 anni (più interdizioni)
Bancarotta fraudolenta documentaleart. 322 CCI (ex 216 L.F.)Idem + amministratori/liquidatori (art. 329 CCI)3–10 anni (più interdizioni)
Bancarotta sempliceart. 323 CCI (ex 217 L.F.)Stessi soggetti di cui sopra2–6 anni (colo culpa)
Ricorso abusivo al creditoart. 331 CCI (ex 225 L.F.)Amministratori, direttori nelle procedureFino 5 anni (inteso)
Dichiarazione di crediti inesistentiart. 332 CCI (ex 226 L.F.)Amministratori/liquidatoriFino 3 anni
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)art. 2621 c.c.Amministratori6 mesi–3 anni (ileo)
Omessa dichiarazione dei redditiart. 5 D.Lgs. 74/2000Qualunque sostituto imposta1–3 anni (oltre sanzioni)

Tab. 2 – Azioni revocatorie fallimentari (art. 67 L.F.) – Atti compiuti antecedentemente al fallimento revocabili e non revocabili (esempi tipici).

Azioni revocabili (art. 67 L.F.)Azioni non soggette a revoca
Pagamenti di debiti scaduti ma non pagati con mezzi normali (anno pre-fall) .<br/>Atti onerosi (vendite, contratti) nell’ultimo anno prima del fallimento in cui prestazioni e corrispettivi sono sproporzionati (>25%).<br/>Costituzione di garanzie volontarie (ipoteche, pegni) entro 1 anno per debiti insoluti (o entro 6 mesi per debiti già scaduti) .Pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio normale dell’impresa (condizioni d’uso), cioè transazioni ordinarie .<br/>Versamenti su conto corrente bancario che non riducano in modo sostanziale l’esposizione verso la banca .<br/>Vendite di immobili ad uso abitativo non prima casa effettuate a giusto prezzo a favore di parenti entro il 3° grado (condizioni salve) .<br/>Atti eseguiti in esecuzione di un piano di risanamento documentato da professionista indipendente (es. accordo di ristrutturazione omologato, piano attestato).<br/>Patrimoniali pagamenti regolari di imposte, stipendi e obblighi di legge (non revocabili perché doveri ineludibili).

Queste tabelle sintetizzano i punti salienti: la prima confronta i reati fallimentari più comuni con gli articoli di legge e le pene; la seconda schematizza quando un atto pre-fallimentare può essere annullato (revocato) dal curatore e quali eccezioni esistono (a tutela di transazioni normali e interventi di risanamento).

Conclusioni

Gli ex amministratori di S.r.l. o S.p.A. in situazioni di fallimento sono esposti a diversi profili di rischio: penale (reati fallimentari, falsità contabili, reati fiscali), civile (azione di responsabilità del curatore e dei creditori) e patrimoniale (sequestri o pignoramenti sui beni personali). Tuttavia, la legge riconosce anche strumenti di protezione se l’amministratore agisce con correttezza: dall’obbligo di regolarità contabile al rispetto dell’ordinaria diligenza, fino all’adozione tempestiva di misure di allerta, ogni comportamento virtuoso riduce l’area del rischio. Di fatto, come sottolineano pronunce recenti, nell’attuale orientamento l’onere della prova grava sempre sull’amministratore : egli deve dimostrare di aver agito per l’interesse sociale con atti documentati; in mancanza, si presume responsabilità. Per questo è fondamentale difendersi costruendo una governance “a prova di giudizio”: mantenere scritture contabili puntuali, verbali di assemblea chiari, decisioni formalizzate. Se invece il dissesto è inevitabile, conviene attivare subito tutte le procedure di salvataggio previste (concordato, composizione assistita) anche al solo scopo di beneficiare delle attenuanti penali previste dalla legge. Infine, fin dai primi segnali di crisi è opportuno consultare consulenti legali e fiscali esperti (avvocati fallimentaristi, commercialisti) per monitorare i doveri legali (bilanci, liquidazioni, dichiarazioni) e valutare azioni preventive: assumere questo approccio può trasformarsi nell’arma principale di difesa qualora il fallimento sia ormai imminente.

Fonti (normativa e giurisprudenza). Tra le principali fonti legislative e giurisprudenziali citate: il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) con i suoi articoli 43, 67, 146, 235, 2476 c.c. e altri ; il Codice Civile (artt. 2392 ss., 2394 c.c., 2621 c.c., 2486 c.c.) e il Codice Penale (artt. 216-219 L.F. c.p., ora 322-325 CCI, più gli articoli fiscali del D.Lgs. 74/2000); nonché sentenze aggiornate della Corte di Cassazione e dei tribunali (es. Cass. 11351/2024, Cass. 9010/2025 ; Trib. Milano 2018 sulle scritture ; ecc.). In nota si rinvia alle pagine web normative e commentari utilizzate (vedi elenco completo delle fonti aggiornate in fondo).

La tua società è fallita (o in liquidazione giudiziale) e, successivamente, sono state avviate indagini finanziarie? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua società è fallita (o in liquidazione giudiziale) e, successivamente, sono state avviate indagini finanziarie?
Ti contestano movimenti bancari, prelievi, versamenti o operazioni pregresse, sostenendo che nascondano distrazioni, utili occulti o responsabilità personali?
Temi che il fallimento diventi il pretesto per colpire direttamente l’ex amministratore, con recuperi fiscali, sanzioni e azioni sul patrimonio personale?

Devi saperlo subito:

👉 il fallimento non annulla i diritti di difesa,
👉 l’ex amministratore non è responsabile per presunzione,
👉 moltissime indagini finanziarie post-fallimento sono aggressive, forzate e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco e gli organi della procedura avviano indagini dopo il fallimento,
  • quali sono i rischi reali per gli ex amministratori,
  • quali errori commettono spesso,
  • come difendersi in modo tecnico ed efficace.

Perché Scattano le Indagini Finanziarie Dopo il Fallimento

Dopo il fallimento, le indagini finanziarie vengono spesso avviate perché:

  • si cercano attività distrattive o occultate,
  • si analizzano i flussi finanziari degli anni precedenti,
  • si sospetta confusione tra conti societari e personali,
  • si tenta di ricostruire la gestione pre-fallimentare,
  • si vogliono individuare responsabilità personali.

Il ragionamento tipico è questo (spesso scorretto):

👉 “Se la società è fallita, qualcuno ha nascosto o distratto risorse.”

Ma attenzione:

➡️ il fallimento non è prova di irregolarità,
➡️ le indagini devono basarsi su fatti, non su sospetti.


Cosa Sono le Indagini Finanziarie Post-Fallimento

Le indagini finanziarie dopo il fallimento possono riguardare:

  • conti correnti della società,
  • conti personali degli ex amministratori,
  • rapporti bancari con soci o familiari,
  • prelievi e versamenti ritenuti “anomali”,
  • trasferimenti di fondi antecedenti al fallimento.

👉 Non ogni movimento precedente al fallimento è illecito.


I Rischi Concreti per gli Ex Amministratori

In presenza di indagini finanziarie, gli ex amministratori rischiano:

  • imputazione di ricavi o utili occulti,
  • contestazioni di distrazione di beni,
  • azioni di responsabilità patrimoniale,
  • recuperi fiscali personali,
  • sanzioni amministrative elevate,
  • pignoramenti di conti e beni personali,
  • riflessi anche in sede penale.

👉 Il rischio nasce se non si distingue correttamente società e persona.


Gli Errori Più Frequenti di Fisco e Curatore

Molte indagini post-fallimento presentano errori gravi, tra cui:

  • equiparare automaticamente fallimento e mala gestio,
  • presumere distrazioni senza prova,
  • imputare agli amministratori ogni prelievo,
  • ignorare rimborsi, compensi e anticipazioni lecite,
  • confondere crisi aziendale con evasione,
  • utilizzare presunzioni automatiche,
  • violare il contraddittorio,
  • motivazioni generiche (“gestione irregolare”).

👉 Errori che rendono le contestazioni contestabili e spesso annullabili.


Fallimento ≠ Responsabilità Automatica dell’Amministratore

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco o il curatore devono dimostrare che:

  • l’amministratore ha beneficiato personalmente,
  • le somme sono state distratte,
  • esiste un nesso tra movimenti e danno.

Non basta dimostrare:

  • che la società è fallita,
  • che esistono movimenti bancari,
  • che la gestione è stata difficile o perdente.

👉 La responsabilità personale non si presume.


Quando le Indagini Finanziarie Sono ILLEGITTIME

Le indagini post-fallimento sono ribaltabili se:

  • i movimenti sono giustificabili,
  • i prelievi sono compensi o rimborsi leciti,
  • i versamenti sono finanziamenti o apporti,
  • manca la prova della distrazione,
  • non esiste arricchimento personale,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 Il fallimento non giustifica un’indagine “a strascico”.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Se non reagisci tempestivamente puoi subire:

  • azioni di responsabilità patrimoniale,
  • accertamenti fiscali personali,
  • pignoramenti su beni e conti,
  • estensione indebita dei debiti sociali,
  • aggravamento della posizione anche penale.

👉 Dopo il fallimento il tempo gioca contro l’ex amministratore.


Come Difendersi: Strategia Tecnica Efficace

1. Ricostruire la gestione finanziaria pre-fallimentare

È fondamentale dimostrare:

  • correttezza dei flussi,
  • distinzione tra società e persona,
  • natura lecita dei movimenti.

2. Documentare compensi, rimborsi e anticipazioni

La difesa efficace dimostra:

  • compensi deliberati,
  • rimborsi spese,
  • anticipazioni temporanee,
  • finanziamenti soci o restituzioni.

📄 Prove tipiche:

  • delibere societarie,
  • contratti,
  • estratti conto,
  • scritture contabili,
  • documentazione bancaria.

3. Smontare la presunzione di distrazione

È fondamentale dimostrare che:

  • non esiste arricchimento personale,
  • i movimenti sono coerenti con la gestione,
  • la ricostruzione accusatoria è astratta.

👉 Senza prova concreta, l’azione non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire subito i fatti,
  • fermare contestazioni indebite,
  • evitare escalation giudiziarie.

5. Impugnare e bloccare le azioni

Se partono atti formali puoi:

  • contestare accertamenti fiscali,
  • opporsi ad azioni di responsabilità,
  • chiedere la sospensione delle esecuzioni,
  • tutelare il patrimonio personale.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere l’ex amministratore

La difesa serve a:

  • evitare estensioni indebite di responsabilità,
  • salvaguardare i beni personali,
  • ridurre il rischio di azioni future.

7. Prevenire ulteriori contestazioni

È utile:

  • conservare tutta la documentazione,
  • chiarire ogni rapporto finanziario,
  • evitare commistioni post-fallimento,
  • adottare una linea difensiva coerente.

👉 La prevenzione continua anche dopo il fallimento.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nelle indagini finanziarie post-fallimento richiede competenza tributaria, fallimentare e capacità di tutela dell’ex amministratore.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica delle indagini finanziarie post-fallimento,
  • difesa dell’ex amministratore da responsabilità personali,
  • ricostruzione dei flussi finanziari contestati,
  • gestione del contraddittorio con Agenzia e curatore,
  • sospensione di azioni esecutive,
  • opposizione ad accertamenti e azioni di responsabilità,
  • tutela del patrimonio personale.

Conclusione

Le indagini finanziarie dopo il fallimento non rendono automaticamente responsabile l’ex amministratore.
Fisco e curatore devono provare la distrazione o il beneficio personale, non limitarsi a sospetti.

Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:

  • respingere le contestazioni,
  • evitare responsabilità personali indebite,
  • proteggere il tuo patrimonio,
  • chiudere correttamente il capitolo post-fallimentare.

👉 Agisci subito: nelle indagini finanziarie post-fallimento, la difesa dell’ex amministratore è decisiva.

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Difendersi da indagini finanziarie dopo il fallimento è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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