Accertamento Sui Compensi Amministratori: Come Difendersi

L’accertamento fiscale sui compensi degli amministratori è una delle contestazioni più frequenti e delicate nelle società di capitali.
Quando la Agenzia delle Entrate ritiene i compensi eccessivi, non congrui o strumentali, tende spesso a disconoscerli in tutto o in parte, riqualificandoli come utili occulti, costi indeducibili o operazioni elusive.

È fondamentale chiarirlo subito:
il compenso dell’amministratore è una scelta societaria lecita e non deve essere “approvata” dal Fisco, ma solo correttamente deliberata e giustificata.

Molti accertamenti su compensi degli amministratori sono fondati su valutazioni soggettive e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica adeguata.


Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i compensi

Le contestazioni sui compensi degli amministratori nascono spesso quando:

• l’amministratore è anche socio
• il compenso assorbe gran parte dell’utile
• la società registra perdite o bassa redditività
• il compenso è elevato rispetto alle dimensioni aziendali
• vi sono variazioni improvvise dell’importo
• il compenso è l’unica forma di remunerazione
• il Fisco sospetta una distribuzione mascherata di utili

Il problema è che la valutazione viene spesso fatta ex post, senza considerare il contesto reale.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti sui compensi degli amministratori, le contestazioni più comuni riguardano:

• indeducibilità totale o parziale del compenso
• riqualificazione come utile occulto
• recupero di IRES, IRAP e ritenute
• contestazione di mancanza di inerenza
• abuso del diritto
• elusione fiscale
• estensione della responsabilità al socio

Molte di queste contestazioni non tengono conto dell’attività effettivamente svolta.


Gli errori tipici dell’Amministrazione finanziaria

Negli accertamenti sui compensi, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:

• valuta il compenso solo in base al risultato economico
• ignora il ruolo concreto dell’amministratore
• applica parametri standardizzati di mercato
• confonde compenso con distribuzione di utili
• non considera responsabilità e rischio assunti
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.


Quando l’accertamento è illegittimo

L’accertamento sui compensi degli amministratori è illegittimo se:

• il compenso è regolarmente deliberato
• l’attività dell’amministratore è reale e documentata
• esiste inerenza con l’attività sociale
• il compenso è coerente con funzioni e responsabilità
• non è dimostrata una distribuzione occulta di utili
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il Fisco non può sostituirsi all’assemblea nella determinazione dei compensi.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento sui compensi degli amministratori deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• delibere assembleari di nomina e compenso
• statuto e patti sociali
• contratti di amministrazione
• descrizione dettagliata delle funzioni svolte
• documentazione dell’attività gestionale
• confronto con compensi di mercato comparabili
• bilanci e risultati aziendali nel medio periodo
• prova del tempo dedicato e delle responsabilità assunte
• perizie economico aziendali

Il valore del compenso va valutato nel contesto complessivo, non su un singolo dato.


Tecniche di difesa più efficaci

Una difesa efficace contro l’accertamento sui compensi deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• dimostrazione dell’inerenza del compenso
• prova dell’effettiva attività svolta
• contestazione dei criteri di congruità usati dal Fisco
• distinzione tra compenso e utili
• analisi del rischio e delle responsabilità gestionali
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire prima il metodo valutativo e poi il merito.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento sui compensi degli amministratori:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua la riqualificazione contestata
• verifica le delibere societarie
• ricostruisci l’attività effettivamente svolta
• raccogli documentazione gestionale e contabile
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• indeducibilità del compenso
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• tassazione aggiuntiva in capo al socio
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri anni


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società e amministratori coinvolti in accertamenti sui compensi, spesso annullati per violazione dei principi di inerenza e libertà d’impresa.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità societaria e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• difendere la deducibilità del compenso
• dimostrare congruità e inerenza
• smontare le presunzioni dell’Amministrazione
• evitare la riqualificazione come utile occulto
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• tutelare società e amministratore
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Il compenso dell’amministratore non è evasione per presunzione.
Agire subito significa impedire che una valutazione soggettiva diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

In Italia i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative) sono sottoposti a regole stringenti civilistiche, tributarie e previdenziali. La loro gestione incontra vincoli formali (assemblee, delibere, statuti) e condizioni di deducibilità fiscale che, se violate, possono generare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e accertamenti INPS. Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – illustra il quadro normativo, le possibili contestazioni e le strategie di difesa dal punto di vista del contribuente/debitore (imprenditore, socio-amministratore, o società). Verranno riportati esempi pratici, tabelle di sintesi, domande frequenti e riferimenti a sentenze recenti, con un taglio giuridico-divulgativo adatto a professionisti, imprenditori e privati.

Quadro normativo di base

1. Norme civilistiche sui compensi degli amministratori

  • S.p.A.: l’assemblea ordinaria deve determinare il compenso degli amministratori. In particolare, l’art. 2364 c.c., comma 1, n. 3, prevede che “l’assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto” . Analogamente, l’art. 2389 c.c. stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea” .
  • S.r.l.: non esiste un articolo specifico nel Codice Civile come per le S.p.A., ma si applica per analogia l’art. 2479 c.c., che attribuisce ai soci il potere di deliberare sulle materie di loro competenza. Ciò significa che, salvo diverso statuto, anche nelle S.r.l. la determinazione del compenso degli amministratori rientra nelle decisioni assembleari dei soci (anche riuniti in modalità semplificata) . In tutti i casi (S.p.A., S.r.l. o cooperativa), qualsiasi compenso agli amministratori deve essere previsto da una decisione formale dei soci o dal statuto per essere valido dal punto di vista civilistico .
  • Statuto sociale: lo statuto può prevedere forme particolari (ad es. stabilire compensi diversamente o addirittura incarichi gratuiti). In mancanza di deliberazione assembleare, il compenso risulta annullabile per nullità formale (art. 1418 c.c.) e non potrà essere dedotto fiscalmente dalla società .

2. Disciplina tributaria dei compensi amministratori

  • Deducibilità per cassa: ai fini IRES (società) l’art. 95, comma 5, del TUIR (DPR 917/86) stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società […] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti” . Si tratta di una deroga al principio di competenza, allineando così l’istituzione “per cassa” con quella dell’assimilazione del reddito da parte dell’amministratore . In pratica, la società può dedurre il costo nell’anno di effettivo pagamento (o, con «cassa allargata», entro il 12 gennaio dell’anno successivo).
  • Trattamento fiscale in capo all’amministratore: il compenso ricevuto dall’amministratore è generalmente considerato reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 51 TUIR) e va assoggettato a ritenuta IRPEF da parte della società . Se l’amministratore presta la sua attività con partita IVA (c.d. libero professionista), il compenso va dichiarato come reddito di lavoro autonomo con ritenuta del 20% e IVA, mantenendo tuttavia il criterio di deduzione per competenza di cassa per la società .
  • Inerenza e congruità: i costi pagati (compensi) devono essere certaini, determinati e inerenti all’attività d’impresa (art. 109 TUIR). In tema di compensi amministratori, la loro inerente all’impresa può essere presunta quando sono deliberati regolarmente; tuttavia l’Amministrazione finanziaria può indagare sulla loro congruità rispetto all’attività svolta. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 1051/2025) ribadisce che l’onere di prova ricade sul Fisco: spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la sproporzione o la natura elusiva del compenso, e non è sufficiente affermare genericamente che sia “eccessivo” . In particolare, i giudici hanno evidenziato che l’amministratore ha un obbligo di mezzi (non di risultato): non si può valutare l’inerenza solo in base alla quantità del compenso rispetto ai ricavi, ma vanno considerate le ragioni economiche (andamento dell’impresa, responsabilità assunte, mercati) che giustifichino quel compenso . In sintesi, un compenso elevato può essere del tutto legittimo se giustificato da risultati aziendali eccellenti o da ragioni gestionali fondate, e il Fisco deve dimostrare concretamente un intento elusivo .
  • IRAP: l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive prevede regole particolari. In generale, ai fini IRAP i compensi agli amministratori rientrano nelle “retribuzioni di lavoro dipendente ed assimilate”: tali compensi sono deducibili solo entro il limite di 4.800 euro annui per ogni amministratore (art. 5, co.1, lett. d) D.Lgs. 446/97). In pratica, la società può portare in deduzione 4.800€ per ciascun amministratore (tetto applicato una sola volta anche se vi sono più ruoli di amministrazione) . Al di sopra di tale soglia, la restante quota di compenso concorre alla base imponibile IRAP. Questa disciplina speciale è pensata per spostare l’onere contributivo verso l’erario regionale nei limiti indicati, ma per il contribuente significa che l’eccedenza non è deducibile ai fini IRAP.
  • IVA e ritenute: i compensi degli amministratori non sono soggetti ad IVA in capo alla società erogante, essendo un reddito assimilato (mentre l’IVA si applica solo se l’amministratore emette fattura come libero professionista). In ogni caso, la società effettua ritenuta alla fonte ai sensi di legge (20% o aliquota dipendente) sui compensi erogati.

3. Aspetti contributivi (INPS)

  • Gestione Separata INPS: a norma del D.Lgs. 81/2015 (riforma del lavoro autonomo) e della L. 335/1995, i compensi agli amministratori non sono soggetti a obbligo contributivo nella Gestione Separata, perché gli amministratori di società, in quanto tali, non rientrano nelle categorie dei parasubordinati. Rimane tuttavia l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata quando l’amministratore presta l’attività con Partita IVA come professionista (il professionista-iscritto versa contributi separati sul compenso percepito) .
  • Gestione Artigiani e Commercianti: un socio-amministratore di S.r.l. che percepisce un compenso deve versare i contributi INPS come imprenditore/commerciante solo se esercita concretamente l’attività d’impresa come lavoro proprio e prevalente. La Legge (L. 160/1975, art. 29, co.1, lett. c) – richiamata dalla riforma fiscale – richiede che il socio sia “titolare o gestore in proprio di impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio e familiari, e che partecipi personalmente al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza” . La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che da sola la qualità di socio-amministratore non impone l’iscrizione alla Gestione Commercianti: è necessaria una partecipazione operativa personale nell’impresa (oltre alle mansioni di amministrazione) . In pratica, se l’amministratore espleta solo compiti di impulso, direzione e coordinamento (cioè le normali funzioni di amministratore) – svolte con obbligo di mezzi, non di risultato – non si configura l’attività commerciale per la quale pagare doppie contribuzioni. Il Tribunale di Milano 24/01/2024 n. 334 (confermata da Cassazione) ha annullato l’accertamento INPS che pretendeva contributi gestione commercianti da un socio-amministratore che svolgeva solo funzioni direttive e non si occupava direttamente dell’attività operativa dell’impresa . Di conseguenza, la doppia iscrizione (gestione separata + commercianti) è dovuta soltanto quando il socio-amministratore svolge attività operative aggiuntive rispetto al normale mandato di amministratore .
  • Obbligo di iscrizione e versamento: ogni socio-amministratore dovrebbe iscriversi alla gestione separata se riceve compensi di qualsiasi natura dalla società. Se poi l’amministratore è anche socio titolare di azienda commerciale in cui svolge lavoro proprio, l’INPS potrebbe richiedere la doppia iscrizione e contributi su entrambe le gestioni. Tuttavia, come visto, la mancata attività operativa consente di rifiutare la seconda iscrizione . In caso di contestazione contributiva INPS, la giurisprudenza impone all’Istituto di dimostrare il presupposto contributivo (partecipazione commerciale del socio): il mero ruolo formalmente amministrativo non giustifica automaticamente sanzioni contributive aggiuntive .

Principali contestazioni e errori dell’Amministrazione

1. Forma e deliberazione dei compensi

  • Assenza di delibera assembleare o statuto: come richiamato, la mancanza di una regolare delibera che stabilisca il compenso rende il diritto all’erogazione annullabile (art. 1418 c.c.) e ai fini fiscali indeducibile. Numerose pronunce di legittimità sottolineano che, senza delibera assembleare (né previsione statutaria), i compensi corrisposti agli amministratori non sono rilevanti per il reddito di impresa e pertanto non possono essere dedotti . Questo vale a prescindere dalla bontà degli intenti: non si può sanare dopo l’accertamento formale l’assenza di assemblea. Difendersi da questo tipo di contestazione richiede anzitutto di verificare la sussistenza o meno del verbale assembleare, dello statuto o di qualsiasi atto formale che legittimi il compenso.
  • Contratti “mascherati” da consulenza: un tema recente è la prassi (sconsigliata dalla giurisprudenza) di stipulare con gli amministratori contratti di consulenza di prestazione d’opera intellettuale, fingendo così di eludere la formalità assembleare. La Cassazione (ordinanza n. 20613/2024) ha esplicitamente affermato che le norme del Codice Civile sul compenso amministratori sono imperative e non derogabili tramite contratti di consulenza . In altri termini, anche se un amministratore presta servizi con P.IVA, la società non può considerare questa attività come esterna e bypassare l’assemblea: in realtà quei compensi verranno qualificati come “retribuzioni periodiche non deliberate dall’assemblea” e contestati come costi non deducibili . Difendersi richiede di dimostrare concretamente che i contratti erano effettivamente per servizi esterni autonomi (ad es. diversi e aggiuntivi rispetto al ruolo di amministratore) e non meri artifici.

2. Deduzione fiscale e congruità

  • Congruità del compenso: l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di un compenso amministratore “eccessivo” ritenendolo non inerente all’impresa o elusivo. Tuttavia, come già evidenziato, spetta al Fisco dimostrare l’elemento soggettivo di elusione o abuso del diritto. Cassazione 1051/2025 chiarisce che un’amministrazione finanziaria non può limitarsi a dire che il compenso è sproporzionato; deve provare la mancanza di valida ragione economica e l’esistenza di un disegno elusivo . In pratica, se l’azienda può documentare che l’aumento del compenso è legato a risultati positivi o a particolari responsabilità, l’accertamento rischia di essere annullato. In base a questi principi, la difesa dovrebbe allegare bilanci, perizie di congruità, relazioni dell’organo di controllo o qualunque elemento che giustifichi quantitativamente il compenso (benchmark di settore, crescita del business, traguardi aziendali) .
  • Decorrenza della deducibilità e “cassa allargata”: per essere dedotto nell’anno di competenza, il compenso deve essere effettivamente corrisposto entro il 12 gennaio dell’anno successivo (c.d. cassa allargata) . L’omesso pagamento entro tale termine può motivare contestazioni: in caso di ritardo oltre il 12 gennaio, il costo si deduce nell’anno di effettivo pagamento, non nell’anno precedente. Di conseguenza, un’errata imputazione a bilancio o un pagamento tardivo potrebbero far scattare un accertamento se la società ha dedotto indebitamente il compenso nell’anno anteriore. In difesa si può allegare il relativo ordine di bonifico, contratto o altra prova di pagamento in data certa.
  • Costi accessori e fringe benefit: l’Agenzia può anche indagare su rimborsi spese o benefit concessi agli amministratori. Questi elementi vanno sempre documentati (prova spese, delibere di riconoscimento, policy) e “connessi” all’attività aziendale, altrimenti l’amministrazione potrebbe considerarli redditi in natura non dichiarati o non inerenti. Occorre precisare in bilancio come tali costi siano rimborsi documentati (art. 95, c.4 TUIR sui fringe benefit), e conservare ricevute e perizie (ad esempio, spese di rappresentanza, autovettura, uso domicilio).

3. Contestazioni previdenziali (INPS)

  • Doppia contribuzione: come detto, molti soci-amministratori ricevono avvisi di accertamento INPS per doppia contribuzione (gestione separata + commercianti). Per difendersi, bisogna innanzitutto valutare il ruolo effettivo svolto. Se il socio-amministratore ha svolto solo funzioni direttive e gestionali, senza mansioni operative concrete, l’accertamento può essere impugnato sottolineando che non sussistono i requisiti per la Gestione Commercianti (cfr. L.160/1975, art.29, co.1; Cass. ord. 12280/2020 e 35181/2021 citate in ). È utile mostrare buste paga, agenda attività, schemi organizzativi e testimonianze che attestino l’assenza di attività di produzione o vendita personale. In caso contrario, se l’INPS mantiene il preteso contributo, è possibile ricorrere in giudizio presso il Tribunale del Lavoro (oppure il Consiglio di Giurisdizione INPS) chiedendo l’annullamento per carenza del presupposto contributivo. La giurisprudenza (p. es. Trib. Milano 334/2024) attribuisce all’INPS l’onere di provare il coinvolgimento operativo; da parte sua, il contribuente deve documentare la propria posizione di mero direttore e non di lavoratore dipendente o artigiano .
  • Sanzioni e termini: in caso di verbale ispettivo INPS, l’Istituto applica sanzioni contributive e interessi sul presunto debito. Le sanzioni per omissione contributiva non possono superare il 40% dell’importo dovuto (art. 3, L. 335/1995, come ricordato nelle circolari INPS). Tuttavia, l’inosservanza dei termini di accertamento contributivo da parte dell’INPS (di norma 5 anni per la prescrizione) va sempre verificata. Dal punto di vista del debitore è fondamentale evitare di pagare il preteso debito senza verifiche: come suggerisce la prassi difensiva, occorre presentare opposizioni o ricorsi motivati entro i termini previsti (di solito 30 giorni dall’avviso di addebito).
  • Mancata comunicazione e DURC: un debito contributivo ingiustamente maturato (o insufficiente) può bloccare il DURC e causare gravi conseguenze (sospensione bandi, appalti, contratti). Se l’INPS invia un avviso di pagamento, il contribuente ha 30 giorni per chiedere la rateizzazione o l’impugnazione. È opportuno predisporre memorie difensive dettagliate, documentando contratti di collaborazione (se esistenti), partite IVA, o prove di pagamento già effettuati ad altre gestioni.

4. Altre contestazioni e conseguenze

  • Responsabilità civili degli amministratori: se il compenso è stato erogato in violazione di legge (ad es. senza delibera) e contestato dall’Amministrazione finanziaria, può sorgere un conflitto con la società stessa. Il diritto interno prevede che l’amministratore sia tenuto a restituire alla società la somma indebitamente percepita (art. 2393 c.c. sul dovere di restituzione). Pertanto, in casi estremi, l’amministratore rischia di dover restituire il compenso alla società o subire azioni di responsabilità (anche ex art. 2392 c.c.) per danno erariale. In difesa, l’amministratore può cercare di dimostrare di aver agito in buona fede (di fronte alla Cassazione penal può configurarsi solo dolo specifico per ipotesi di reato tributario) e basare la validità sul consenso dei soci nel percorso assembleare.
  • Contestazioni penali: se dall’accertamento emergono elementi di frode o elusione sistematica, il procedimento tributario può diventare penale (reati di omessa dichiarazione o di dichiarazione fraudolenta – DPR 600/1973). Tuttavia, come per il tributo, anche in sede penale resta fermo il principio del dolo specifico: l’Amministrazione deve provare che l’amministratore ha agito scientemente per evadere. Il contribuente può richiedere riti alternativi (giudizio abbreviato, patteggiamento) solo dopo aver prodotto la documentazione utile. L’ordinamento penale richiede l’elemento soggettivo (Cass. Penale n. 27464/2010 e segg.), quindi l’amministratore ha buon argomento se può dimostrare di aver posto il compenso sulla base di delibere societarie apparentemente regolari o con un’effettiva sostanza economica.
  • Sanzioni tributarie: per gli amministratori è anche prevista la responsabilità solidale ex art. 12 D.Lgs. 471/1997 (auto-accertamento) per la mancata o errata preventiva dichiarazione, con sanzioni che dipendono dalla natura del tributo (IRES, IVA) e dalle circostanze. In sede di contenzioso tributario (CTR), comunque, gli importi contestati possono essere ridotti fino alla metà se si fa ricorso alla definizione agevolata (c.d. “saldo e stralcio”) o alla remissione in bonis, purché si sia rispettato il termine dilatorio.

Simulazioni pratiche e tabelle di sintesi

Tabella 1 – Sintesi normativa e deducibilità dei compensi

AspettoNormativa di riferimentoCondizioni per validità/deducibilità
Decisione compenso (S.p.A.)C.C. art. 2364, co.1, n.3 <br>C.C. art. 2389Compenso fissato in assemblea o statuto. Senza delibera => nullo e indeducibile .
Decisione compenso (S.r.l.)C.C. art. 2479 (competenze soci)Compenso deciso dai soci (assemblea semplificata o verbale). Senza atto formale => indeducibilità.
Deduzione costi (IRES)TUIR art. 95, co.5Deduzione in esercizio di pagamento (cassa, o fino al 12 gennaio dell’anno successivo per cassa allargata).
Trattamento fiscale per adminTUIR art. 51 (red. assimilati)Ritenuta IRPEF obbligatoria (10%-20% in busta paga). Se partita IVA: ritenuta 20% + IVA.
Deduzione IRAPD.Lgs. 446/97, art. 5, co.1, lett. d)Compensi assimilati fino a €4.800 annui deducibili per ogni amministratore; oltre €4.800 tassabili IRAP.
Obblighi contributiviL. 160/1975, art. 29; L. 335/1995; Cass. ord. 12280/2020, 35181/2021Admin senza attività operativa => solo Gestione Separata. Se svolge attività produttiva abituale => anche Gestione Commercianti. Onere della prova spetta all’INPS .

Esempio pratico 1: accertamento per compensi senza delibera

Una S.r.l. fornisce compensi di 30.000€/anno al proprio amministratore unico, senza aver mai tenuto assemblee ordinarie per definire la retribuzione (statuto silente). L’Agenzia delle Entrate, su verifica, emette avviso di accertamento contestando l’indeducibilità di tali compensi (art. 95 TUIR) e applicando sanzioni per dichiarazione infedele. Come difendersi?

  • Verifica interna: ricercare delibere di fatto, verbali di assemblea o statuto che possano giustificare (anche retroattivamente) i compensi. Se non esistono, valutare la possibilità di convalidare in chiave civilistica (ad esempio, convocare assemblea straordinaria consuntiva per autorizzare con effetto retroattivo il compenso, se tecnicamente possibile).
  • Impugnazione tributaria: presentare ricorso al giudice tributario (CTR) argomentando che, in mancanza di delibera, il costo non è deducibile e, dunque, il maggior reddito contestato non può essere imputato correttamente (la società non può chiedere rimborso di un costo non compreso nel proprio reddito). Occorre contestare gli addebiti di sanzioni e interessi, citando Cassazione n. 20613/2024 sulla nullità delle ipotesi di pagamento “mascherato” senza assemblea .
  • Responsabilità amministratori: l’amministratore potrebbe dover restituire alla società i compensi incassati senza delibera (art. 2393 c.c.). In sede di contenzioso interno, la società potrebbe rinunciare a tale restituzione se diversamente non recuperabile. La difesa sociale potrebbe cercare di dimostrare il buon operato dell’amministratore, ma la forma rimane un fattore decisivo.

Esempio pratico 2: contestazione INPS per doppia contribuzione

Un socio di S.r.l. con quota di maggioranza ricopre l’incarico di amministratore e percepisce un compenso di 40.000€/anno. L’INPS, dopo verifica, emette verbale chiedendo iscrizione alla Gestione Commercianti per l’importo di 40.000€, con contributi aggiuntivi e sanzioni. Il socio-amministratore è in Gestione Separata per i suoi compensi amministrativi.

  • Difesa: raccogliere elementi che attestino il ruolo svolto – orari e mansioni svolte (ad es. pianificazione, contatti con fornitori, firma documenti), escludendo operatività concreta. Copie di agenda, report aziendali, organigrammi, testimonianze di collaboratori. Richiamare i principi di Cassazione 2020-2021 e la sentenza del Trib. Milano 334/2024 che distinguono le mansioni di amministratore da quelle dell’imprenditore personale. Sottolineare che l’iscrizione alla Gestione Commercianti era stata fatta per sbaglio o automatismo, e richiedere la cancellazione.
  • Procedimento: impugnare l’avviso INPS tramite opposizione al Giudice del Lavoro entro 30 giorni, argomentando l’infondatezza del debito contributivo. Chiedere eventualmente la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva del VERBALE, presentando prova dei contributi già versati alla Gestione Separata (per compensi amministrativi) e di un’eventuale richiesta di cancellazione dall’altra gestione. Se la prima sentenza è favorevole (Trib. Milano 334/2024), può costituire forte precedente per contestare la doppia iscrizione .

Esempio pratico 3: compenso proporzionale all’andamento aziendale

Una società di trasporti (fatturato in crescita) stabilisce con regolare delibera il compenso del socio amministratore in €600.000 per l’anno 2023. L’Agenzia contesta €300.000, ritenuti «non inerenti» e li ricalcola come utili ante imposte. In tribunale regionale la società dimostra che l’aumento era legato al boom di ricavi e la Cassazione (ordinanza 1051/2025) conferma: spetta all’Amministrazione il gravoso onere di provare un piano elusivo .

Questo esempio evidenzia l’importanza di motivare il compenso in assemblea (verbale con criteri di valutazione) e di allegare documenti economici (piani industriali, indici settoriali) a supporto di una congruità che rifletta l’andamento aziendale .

Domande frequenti (Q&A)

D. Un amministratore può lavorare senza compenso?
R. Sì. Lo statuto può prevedere che l’amministratore unico svolga l’incarico gratuitamente o con compenso fisso. L’importante è che questa clausola sia chiaramente stabilita dall’atto costitutivo o da regolare delibera assembleare . In tal caso l’impresa non riconosce alcun importo e non ha costi deducibili per quell’amministratore. Tuttavia, l’amministratore rinuncia a trattenere qualsiasi somma: non può poi chiedere compensi fuori busta.

D. Cosa fare se l’avviso di accertamento dell’Agenzia richiede sanzioni per compensi non deliberati?
R. Verificare se esistono delibere omesse e, se possibile, regolarizzare tardivamente. In sede di ricorso, si può sottolineare la buona fede del contribuente (mancata volontà elusiva) e contestare l’irrogazione delle sanzioni definendo la natura della violazione come formale. Gli orientamenti recenti di Cassazione implicano che in assenza di dolo il contribuente può far valere la regolarità del procedimento assembleare, anche se avvenuto in ritardo, al fine di arginare le sanzioni .

D. L’Agenzia delle Entrate può contestare il compenso degli amministratori ogni anno?
R. In linea di principio sì, finché le voci di bilancio non sono considerate definite e la società non abbia sottoscritto un’eventuale definizione agevolata. Esiste però la prescrizione ordinaria (5 anni per tributi IRES/IRPEF) dal momento di presentazione della dichiarazione; se scaduti i termini, non è più possibile rettificare né sanzionare quei compensi.

D. Può la società definire “omaggistica” un compenso?
R. No. Un compenso erogato deve essere in ogni caso deliberato e inerente. L’Agenzia potrebbero considerarlo distribuzione di utili. È possibile però concedere benefit extra o auto aziendali come fringe benefit deducibili nei limiti previsti, ma anch’essi vanno documentati e deliberati (es. convenzioni d’uso autovettura, perizie mancate spese).

D. Come ci si difende da contestazioni dell’INPS sui compensi?
R. Innanzitutto analizzando il titolo giuridico del rapporto: se l’amministratore è iscritto solo alla Gestione Separata, chiedere la cancellazione dalla Gestione Commercianti se non sussistono i requisiti. In giudizio citare la giurisprudenza favorevole (Trib. Milano 334/2024; Cass. 12280/2020, 35181/2021) . In caso di contestazione contributiva su rapporti di co.co.co. o falsi autonomi, adottare le difese generali (prove di autonomia, continuità, contratti reali).

D. Si possono impugnare contemporaneamente avviso di accertamento dell’Agenzia e avviso contributivo INPS?
R. Sì, gli ambiti sono distinti. Ogni atto (tributario o previdenziale) va contestato nel suo ambito: ricorso tributario al giudice tributario per i tributi, opposizione al giudice del lavoro per l’INPS. Tuttavia, le argomentazioni possono essere coordinate (ad esempio, se l’Agenzia ridefinisce i compensi come utili, ciò cambia la base imponibile del reddito, ma non incide sui contributi INPS, che seguono regole proprie). Una strategia difensiva coordinata prevede di condividere documentazione tecnica e testimonianze in entrambi i procedimenti.

D. Cosa succede in sede penale se si ritrovano compensi non versati?
R. Se l’accertamento tributario evidenzia elementi di fraudolenza (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta), la Procura può aprire un procedimento penale per reati tributari. In tal caso, l’amministratore rischia pene pecuniarie o detentive se si accerta il dolo specifico. La difesa penale dovrà dimostrare l’assenza di dolo, sostenendo di aver agito in base a delibere assembleari apparentemente legittime o di non aver avuto coscienza della falsità della condotta. Eventuali confessioni spontanee o ravvedimento operoso (legge 119/2015) possono attenuare la responsabilità.

Strategie di difesa e consigli operativi

  1. Documentazione sempre completa: conservare verbali assembleari, contratti (anche di prestazione d’opera, consulenza, co.co.co.), registri paghe, fatture emesse dagli amministratori, estratti conto. Ogni compenso deve essere giustificato con atto societario o giustificativi contabili.
  2. Analisi preventiva: alla chiusura di ciascun esercizio, verificare se i compensi deliberati sono stati effettivamente erogati entro il 12 gennaio. In caso contrario, valutare se spostare utili agli esercizi successivi o fare modifiche di bilancio (rettifiche, rinuncia parziale, riserve). Mantenere congruità tra bilancio e dichiarazioni fiscali.
  3. Contestazione puntuale degli atti: nei termini legali, preparare memorie e motivi di ricorso contro avvisi di accertamento e avvisi di addebito contributivi. Contestare soprattutto i vizi formali (notifiche, prescrizioni) e sostanziali (mancanza di delibera, assenza di presupposto contributivo, onere della prova a carico dell’ente).
  4. Ricorsi e giurisdizioni: ricordare i termini di 60 giorni per il ricorso tributario (CTR) e di 30 giorni per il ricorso contributivo (Giudice Lavoro). Valutare la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis o alla definizione agevolata entro le scadenze normative vigenti. Tenere conto di possibili ricorsi in Cassazione su questioni di massima importanza.
  5. Consulta giurisprudenza aggiornata: utilizzare le sentenze recenti come fari interpretativi. Ad es., la Cassazione 20613/2024 sul carattere imperativo delle regole assembleari ; Cass. 1051/2025 sulla prova dell’inerenza ; ordinanze Cass. sul doppio ruolo (gestione commercianti vs separata) . Citare questi precedenti nel contenzioso può rafforzare la propria posizione.
  6. Coordinamento tributo-contributi: ricordarsi che una rettifica di reddito (ad esempio la riqualificazione di compensi in utili) non altera i contributi dovuti a meno che non cambi la natura del rapporto (es. si trasforma un co.co.co. in subordinato). Viceversa, una contestazione INPS di doppio versamento non incide sul reddito d’impresa. Nel dubbio, è opportuno predisporre ricorsi in entrambe le sedi.
  7. Consulenza tecnica: in controversie gravi, rivolgersi a esperti (commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro) per perizie di congruità, pareri su compliance fiscale, e analisi organizzativa dell’azienda. Questo materiale può essere prodotto in giudizio per supportare le proprie tesi.
  8. Sanatoria delle violazioni: se la violazione è formale (mancanza di delibera), valutare la possibilità di sanare condotte future (convocare immediatamente l’assemblea per ratificare i compensi). Se è il passato il problema, considerare se può convenire definire gli omessi pagamenti tributari con “saldo e stralcio” (L. 234/2021) o definizione agevolata dei contributi (L. 25/2022) prima dell’accertamento.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile: art. 2364 c.c. (compenso amministratori S.p.A.) ; art. 2389 c.c. (compenso amministratori c.d.a.) ; art. 2479 c.c. (competenze dei soci S.r.l.) .
  • Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/86): art. 95, comma 5 (deduzione compensi amministratori) ; art. 51 (redditi assimilati lavoro dipendente) .
  • D.Lgs. 446/1997 (IRAP): art. 5, co.1, lett. d (retribuzioni e assimilati, deduzione fino a 4.800 euro).
  • Legge 160/1975: art. 29, co.1, lett. c (iscrizione commercianti) .
  • Cassazione: ordinanza Sez. trib. 24 luglio 2024 n. 20613 (compensi amministratori come retribuzioni non deliberate) ; ordinanza Sez. civ. 16 gen. 2025 n. 1051 (onere prova della congruità) ; Cass. civ., Sez. Lav. ord. 23/06/2020 n. 12280, e Cass. civ. Sez. Lav. 18/11/2021 n. 35181 (obbligo contributivo Commercianti) ; Tribunale Milano 24/01/2024 n. 334 (socio-amministratore, Gestione Commercianti) .
  • Documenti INPS: Circolare INPS n. 24/2024 (orientamenti su iscrizione Gestione Separata e commercianti); circolare INPS “Sanzioni contributive” (limite 40%).

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Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta i compensi riconosciuti agli amministratori della società?
Ti imputano indeducibilità dei compensi, riqualificazione come utili occulti o compensi non congrui, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi?
Temi che una scelta gestionale lecita venga trasformata in evasione fiscale, con effetti diretti sulla società e sull’amministratore?

Devi saperlo subito:

👉 i compensi agli amministratori non sono soggetti a limiti automatici,
👉 la congruità non si valuta con criteri astratti,
👉 moltissimi accertamenti sui compensi degli amministratori sono presuntivi, forzati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta i compensi agli amministratori,
  • quali sono le contestazioni più frequenti,
  • quali errori commette spesso l’Agenzia,
  • come difenderti in modo tecnico ed efficace.

Perché il Fisco Contesta i Compensi degli Amministratori

I compensi agli amministratori attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • incidono direttamente sull’utile societario,
  • riducono la base imponibile,
  • sono determinati internamente alla società,
  • riguardano spesso soci–amministratori,
  • possono apparire elevati rispetto ai risultati d’esercizio.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se il compenso è alto, allora non è deducibile o maschera utili.”

Ma attenzione:

➡️ la legge non prevede tetti massimi,
➡️ la congruità va valutata nel contesto reale dell’attività.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti sui compensi degli amministratori il Fisco contesta spesso:

  • compensi ritenuti eccessivi,
  • sproporzione rispetto a ricavi o utili,
  • mancanza di prestazioni effettive,
  • coincidenza tra socio e amministratore,
  • distribuzione mascherata di utili,
  • antieconomicità della gestione,
  • indeducibilità totale o parziale del costo.

👉 Molte contestazioni si basano su valutazioni soggettive.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • applicare criteri di congruità astratti,
  • confrontare il compenso con medie generiche,
  • ignorare il ruolo concreto dell’amministratore,
  • confondere compenso e utile,
  • non considerare responsabilità e complessità gestionale,
  • presumere l’inesistenza della prestazione,
  • motivazioni stereotipate (“compenso non congruo”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Compenso dell’Amministratore ≠ Utile Occulto

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • la prestazione non è stata svolta,
  • il compenso è fittizio,
  • esiste una finalità elusiva.

Non basta dimostrare:

  • che il compenso è elevato,
  • che l’amministratore è anche socio,
  • che l’utile residuo è ridotto.

👉 Il compenso è deducibile se la prestazione è reale e funzionale.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento sui compensi degli amministratori è ribaltabile se:

  • il compenso è deliberato correttamente,
  • l’attività dell’amministratore è effettiva,
  • le funzioni svolte sono documentabili,
  • il compenso è coerente con il ruolo e le responsabilità,
  • non esiste prova di utili occulti,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La congruità non si giudica per automatismi.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi di IRES, IRAP e IVA,
  • indeducibilità dei compensi,
  • riqualificazione come utili distribuiti,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • responsabilità personali dell’amministratore,
  • pignoramenti e azioni esecutive.

👉 Nei compensi amministratore il rischio è doppio: società e persona fisica.


Come Difendersi: Strategia Tecnica

1. Dimostrare la prestazione dell’amministratore

È fondamentale documentare:

  • attività svolte,
  • decisioni assunte,
  • responsabilità gestionali,
  • tempo e continuità dell’impegno.

2. Documentare la corretta determinazione del compenso

La difesa efficace dimostra:

  • delibere assembleari valide,
  • coerenza con statuto e prassi,
  • criteri di determinazione del compenso,
  • continuità nel tempo.

📄 Prove tipiche:

  • verbali assembleari,
  • contratti di amministrazione,
  • relazioni gestionali,
  • report di attività,
  • documentazione societaria.

3. Smontare la presunzione di antieconomicità

È fondamentale dimostrare che:

  • il compenso è funzionale all’attività,
  • non è una distribuzione mascherata,
  • non esiste intento elusivo.

👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire la natura del compenso,
  • evitare l’emissione dell’atto,
  • ridurre o annullare la pretesa.

5. Impugnare e bloccare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere società e amministratore

La difesa serve a:

  • evitare responsabilità personali indebite,
  • tutelare il patrimonio,
  • preservare la continuità aziendale.

7. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • formalizzare sempre i compensi,
  • documentare puntualmente le prestazioni,
  • evitare commistioni tra utili e compensi,
  • rafforzare la governance societaria.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti sui compensi degli amministratori richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza del diritto societario.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
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Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento sui compensi amministratore,
  • verifica della congruità e dell’effettività della prestazione,
  • difesa contro presunzioni di utili occulti,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela della società e dell’amministratore.

Conclusione

Un accertamento sui compensi degli amministratori non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’inesistenza della prestazione o la distribuzione occulta di utili, non limitarsi a giudizi di congruità astratti.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • dimostrare la legittimità del compenso,
  • evitare doppie tassazioni e sanzioni,
  • proteggere società e amministratore.

👉 Agisci subito: negli accertamenti sui compensi degli amministratori, la prova della prestazione è decisiva.

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Difendersi da un accertamento sui compensi degli amministratori è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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