Accertamento Per Transfer Pricing: Come Contestarlo

L’accertamento per transfer pricing è una delle contestazioni fiscali più tecniche e complesse, soprattutto per gruppi societari con operazioni infragruppo.
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che i prezzi applicati tra società collegate non siano conformi al principio di libera concorrenza, tende a rettificare i risultati imponibili, recuperando imposte, sanzioni e interessi anche per più annualità.

È fondamentale chiarirlo subito:
una differenza di prezzo infragruppo non è automaticamente elusione o evasione fiscale.

Molti accertamenti in materia di transfer pricing sono viziati da errori di metodo, confronti non comparabili e carenze istruttorie e possono essere annullati o ridimensionati se contestati con una difesa tecnica adeguata.


Cos’è il transfer pricing e perché viene accertato

Il transfer pricing riguarda:

• prezzi applicati nelle operazioni tra società del gruppo
• cessioni di beni e servizi infragruppo
• finanziamenti, royalties e licenze
• servizi amministrativi e di supporto
• politiche di ricarico e margini
• allocazione dei costi e dei rischi

Il principio di riferimento è quello di libera concorrenza, secondo cui le condizioni infragruppo devono essere analoghe a quelle tra soggetti indipendenti.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta il transfer pricing

L’Amministrazione finanziaria avvia accertamenti sul transfer pricing per:

• spostamento di utili tra Paesi
• riduzione artificiosa della base imponibile in Italia
• ricarichi ritenuti non congrui
• servizi infragruppo considerati non valorizzati
• comparazioni con società terze
• presunte strategie di pianificazione aggressiva

Il problema è che spesso il confronto non tiene conto delle specificità economiche del gruppo.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti per transfer pricing, le contestazioni più comuni riguardano:

• ricarichi considerati troppo bassi o troppo alti
• servizi infragruppo ritenuti privi di valore
• royalties giudicate eccessive
• finanziamenti infragruppo non allineati al mercato
• utilizzo di metodi di confronto inadeguati
• selezione errata dei comparabili
• analisi funzionali incomplete

Molte di queste contestazioni derivano da analisi parziali o astratte.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti sul transfer pricing, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• utilizza comparabili non realmente confrontabili
• ignora funzioni, rischi e asset specifici
• applica un metodo non appropriato
• non considera il contesto economico del gruppo
• sostituisce il proprio giudizio a quello imprenditoriale
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio tecnico

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento per transfer pricing è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• il metodo applicato non è il più appropriato
• i comparabili non sono omogenei
• l’analisi funzionale è incompleta
• la documentazione è coerente e attendibile
• manca la prova di uno scostamento rilevante
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il transfer pricing non può essere rettificato senza un’analisi economica rigorosa.


La documentazione di transfer pricing: ruolo centrale

La difesa si fonda in larga parte sulla documentazione di transfer pricing, che include:

• master file
• local file
• analisi funzionale
• descrizione delle operazioni infragruppo
• scelta del metodo applicato
• criteri di comparabilità
• studi economici
• politiche di gruppo

Una documentazione solida è il primo argine contro le rettifiche.


Prove fondamentali per contestare l’accertamento

La difesa contro un accertamento per transfer pricing deve essere tecnica e documentata e può basarsi su:

• documentazione di transfer pricing completa
• analisi funzionali dettagliate
• studi di comparabilità alternativi
• spiegazione della politica dei prezzi
• dimostrazione delle funzioni e dei rischi assunti
• contratti infragruppo
• coerenza dei margini nel tempo
• perizie economico-aziendali

La qualità dell’analisi conta più del singolo numero.


Tecniche di difesa più efficaci

Una difesa efficace deve essere strutturata e può basarsi su:

• contestazione del metodo scelto dall’Ufficio
• dimostrazione dell’appropriatezza del metodo adottato
• smontaggio dei comparabili utilizzati
• ricostruzione economica alternativa
• dimostrazione della ragionevolezza dei prezzi
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire l’impianto economico dell’accertamento.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento per transfer pricing:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica il metodo utilizzato dall’Ufficio
• controlla i comparabili selezionati
• rivedi l’analisi funzionale
• raccogli tutta la documentazione di supporto
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• rettifiche su più annualità
• recuperi fiscali rilevanti
• sanzioni elevate
• interessi
• iscrizione a ruolo
• contenzioso internazionale
• impatti reputazionali sul gruppo


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti per transfer pricing, spesso annullati per errori metodologici e carenze di comparabilità.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e consulenti economici esperti in fiscalità internazionale e prezzi di trasferimento.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare la rettifica di transfer pricing
• difendere la politica dei prezzi infragruppo
• smontare le analisi dell’Amministrazione
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• coordinare la difesa nazionale e internazionale
• tutelare società, soci e amministratori
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Il transfer pricing si discute con numeri, metodo e competenza, non con presunzioni.
Agire subito significa impedire che un’analisi economica errata diventi un debito fiscale definitivo.

Hai ricevuto un accertamento per transfer pricing?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica efficace.

Introduzione

L’accertamento per trasferimento di prezzi infragruppo è un istituto fiscale complesso, volto a garantire che i prezzi praticati nelle operazioni tra imprese collegate rispecchino quelli di mercato tra soggetti indipendenti . In pratica, l’Amministrazione finanziaria, quando sospetta che una società italiana collegata a una estera abbia fissato prezzi o corrispettivi “non di libera concorrenza”, notifica un avviso di accertamento con l’imposizione di maggiori imposte (IRES, IRAP, ecc.) corrispondenti alla rettifica del reddito . L’impatto economico di tali accertamenti può essere molto rilevante per il contribuente, coinvolgendo redditi d’impresa di anni anche precedenti, sanzioni e interessi. Da qui l’importanza per l’impresa (o il suo debitor, ossia colui che paga le imposte) di conoscere gli strumenti normativi e giurisprudenziali per difendersi.

Nella presente guida, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo in dettaglio: la normativa italiana sui prezzi di trasferimento (TUIR, decreti attuativi, principi OCSE), gli adempimenti del contribuente (documentazione, opzioni ante-controllo), le procedure di accertamento (contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, avviso di accertamento, termine di impugnazione), le strategie difensive (verifica vizi formali, onere della prova, comparabili), gli strumenti deflativi (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, accordi preventivi – APA), il contendioso tributario (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, Cassazione) e i casi specifici (operazioni con controllate estere, stabilimenti in Paesi diversi, servizi infragruppo). Concluderemo con Tabelle riassuntive e una sezione di domande e risposte pratiche, curando di citare sempre fonti normative italiane aggiornate e sentenze recenti delle Corti tributarie e della Corte di Cassazione . L’ottica sarà quella del contribuente–debitore, con un linguaggio di taglio giuridico e avanzato, ma divulgativo e mirato ad avvocati, professionisti e imprenditori.

1. Quadro normativo e principi fondamentali

La disciplina italiana sui prezzi di trasferimento risiede principalmente nell’art. 110, comma 7, del TUIR (D.P.R. 917/1986) . Questa norma stabilisce che i componenti di reddito (ricavi e costi) derivanti da operazioni infragruppo con imprese non residenti controllanti, controllate o collegate sono determinati “con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili” . In altri termini, se in una vendita intragruppo il prezzo di trasferimento è inferiore (o superiore) a quello normale di mercato, il reddito imponibile può essere rettificato secondo la differenza. Il comma 7 dell’art.110 prevede anche che, in caso di aumento di reddito per la parte imponibile italiana, l’ufficio può procedere e che analoghi correttivi si applicano anche in caso di diminuzione (es. sul reddito estero) .

L’articolo 110 c.7 ha subito negli anni varie modifiche. Fino al 2017 faceva riferimento al concetto di “valore normale” di cui all’art. 9 TUIR, ma con il decreto-legge n.50/2017 (convertito nella L. 96/2017) è stato esplicitamente sostituito dal “principio di libera concorrenza” , allineandosi alle Linee guida OCSE (2010 e successive). Con l’entrata in vigore del citato decreto, il legislatore ha anche conferito al MEF il potere di emanare linee guida applicative: infatti, il Decreto MEF 14 maggio 2018 ha pubblicato le linee guida italiane in materia di transfer pricing . In esse si recepiscono definizioni fondamentali (ad esempio di “operazione controllata” e di “impresa associata”) e si elencano i cinque metodi di comparazione riconosciuti (metodo del prezzo di confronto o CUP, del prezzo di rivendita, del costo maggiorato, del margine netto transazionale – TNMM – e del metodo di ripartizione degli utili) . Le linee guida confermano il principio OCSE secondo cui non esiste una gerarchia assoluta fra i metodi: il contribuente deve adottare il metodo “più appropriato” per il caso concreto, privilegiando – se applicabile – il metodo diretto del CUP . La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito questa impostazione: ad esempio, ha censurato l’utilizzo di metodi indiretti (come il TNMM) dall’ufficio quando esistessero comparazioni dirette secondo il CUP .

Sotto il profilo soggettivo e oggettivo, l’applicazione della norma presuppone (a) un rapporto di controllo o collegamento qualificato tra le imprese coinvolte (controllo diretto/indiretto o controllo comune) e (b) l’anomalia dei prezzi applicati, intesa come divergenza significativa dai valori di libera concorrenza che produca una variazione di imposta . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma del TP non è un’ordinaria norma antielusiva, ma una disposizione “neutrale” finalizzata essenzialmente a garantire la corretta e oggettiva allocazione dei profitti tra imprese interdipendenti . In altre parole, l’intento elusivo del contribuente non è rilevante di per sé: quel che conta è l’effettiva discrepanza rispetto al valore di mercato delle transazioni infragruppo .

Sul piano procedurale, il trasfer pricing si incrocia con varie altre norme. Ad esempio, l’art. 31-bis del DPR 600/73 (introdotto dalla riforma del 2000) prevede che, prima di notificare un avviso di accertamento basato anche sul TP (in caso di operazioni infragruppo con benefici fiscali), l’ufficio debba concedere al contribuente un termine (di 90 giorni) per esibire documenti e prove a difesa . Se le prove non convincono, l’avviso deve essere motivato nello specifico. Il comma 9-ter dell’art.110 ha inoltre previsto la facoltà per il contribuente di chiedere un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate (art.11, co.1, lett. b) L.212/2000) in materia di prezzi di trasferimento . Ciò ha dato avvio al cosiddetto Accordo Preventivo sui Prezzi di Trasferimento (APA), regolato da apposita normativa (ad es. D.Lgs. 156/2015, che ha integrato art. 110 TUIR con la possibilità di interpello TP) e successive disposizioni attuative. L’APA è uno strumento opzionale con cui l’impresa può concordare ex ante (o in alcuni casi retroattivamente) i criteri di determinazione dei prezzi infragruppo per periodi futuri, riducendo l’incertezza di contenzioso. Infine, occorre ricordare che il TP rientra fra le cause di nullità degli atti per violazione di principi di garanzia: ad esempio, a partire dal 2024 è stato reso obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale (D.L. 29/2022, conv. in L.130/2022) per gli accertamenti (anche TP) emessi dal 30 aprile 2024 in poi . L’omissione dell’invito a contraddittorio, ove dovuto, rende l’atto impositivo annullabile .

2. Documentazione obbligatoria e adempimenti del contribuente

In vista di un possibile accertamento TP, il contribuente ha il dovere e la convenienza di predisporre una solida documentazione infragruppo. Le norme italiane recepiscono le indicazioni OCSE: impongono, in caso di operazioni internazionali rilevanti, la compilazione di una documentazione nazionale (il local file) e – al superamento di soglie – di un Master File e Country-by-Country report (per gruppi multinazionali) . Il local file contiene analisi dettagliate sull’operazione infragruppo (contratti, funzioni/rischi delle imprese coinvolte, analisi comparabili, scelta del metodo), mentre il Master File offre una visione d’insieme del gruppo.

La mancanza di documentazione o l’incompletezza della stessa può gravemente compromettere la difesa del contribuente. Infatti, l’Amministrazione richiede spesso la documentazione infragruppo nel corso della verifica (verbali di constatazione, inviti ex art. 32 DPR 600/73). Se il contribuente non esibisce i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, DPR 600/1973 vige una preclusione processuale: i documenti non esibiti non potranno essere utilizzati a favore del contribuente in giudizio, salvo che non vi sia causa non imputabile . La Cassazione ha sottolineato che chi omette inspiegabilmente di produrre documenti giustificativi della propria operazione infragruppo si trova poi nell’impossibilità di mostrarli in sede contenziosa . In pratica, il contribuente deve essere in grado di portare fin dall’inizio la prova della “economic substance” dell’operazione e dei prezzi praticati; altrimenti l’accertamento parte con un significativo vantaggio per l’ufficio.

Esempio pratico (simulazione): la società italiana Alfa vende beni alla controllata estera Beta ad un prezzo unitario di €1.000 (costo €800). L’Agenzia ritiene che un soggetto indipendente avrebbe pagato €1.200 (maggior profitto per Alfa di €200 per unità). Per difendersi, Alfa deve dimostrare (es. con contratti, preventivi, analisi del mercato) che il prezzo di €1.000 era congruo. Se non presenta alcun documento (contratto quadro, ricerche di mercato, benchmark), l’avviso di rettifica potrà contare sulla preclusione: in appello Alfa non potrà proporre per la prima volta quei dati. Invece, se Alfa mostra ad esempio un memorandum interno in cui spiega il calcolo del prezzo sulla base di un’analisi di comparables, diminuisce il rischio di subire il fisco. Questo caso enfatizza l’importanza dell’interpello e del contraddittorio: qualora prima del contenzioso Alfa avesse chiesto chiarimenti ex art. 11 L.212/2000 o risposto pienamente a un invito del Fisco, avrebbe potuto legittimamente usare i documenti forniti a difesa.

3. Fasi dell’accertamento e strumenti deflattivi

Il procedimento di accertamento per transfer pricing segue le regole generali dell’accertamento analitico-contabile, con alcune peculiarità:

  • Contraddittorio preventivo (art. 12-bis D.lgs. 218/1997 e art. 31-bis DPR 600/73): quando dovuto (in base alla normativa applicabile), l’Agenzia deve convocare il contribuente a un confronto prima di terminare la verifica e notificare l’avviso . Dal 30/4/2024, il contraddittorio è reso obbligatorio per legge (Statuto del contribuente) in quasi tutti i casi, e la mancata convocazione costituisce causa di nullità dell’atto . Prima di tale data, si applicava la regola dell’art. 31-bis DPR 600/73 (all’epoca limitata a falsi o operazioni commerciali inesistenti), ma molte sentenze avevano esteso l’obbligo del contraddittorio anche ad altri accertamenti di IVA o reddituali. Oggi la regola è chiara: ricorda sempre che l’amministrazione deve avvisarti e darti la possibilità di presentare chiarimenti/documenti nel contraddittorio prima di inviarti l’avviso . L’omissione va contestata immediatamente come vizio dello Statuto del contribuente.
  • Contenuto e motivazione dell’avviso: l’atto di accertamento deve recare tutti gli elementi dell’accertamento: l’indicazione precisa delle operazioni contestate, la metodologia adottata (ad es. metodo CUP, TNMM, ecc.), i valori normali di riferimento o i comparables utilizzati, e la motivazione specifica della rettifica . In materia di TP, ciò significa che l’Ufficio deve spiegare perché ritiene il prezzo infragruppo non conforme, come è arrivato al prezzo di mercato corrispondente e su quali dati oggettivi si è basato. Una motivazione generica (“si rettificano i corrispettivi al valore normale ex art.110(7)”) o apodittica rischia di essere invalida . Ad esempio, se l’Ufficio dichiara di avere applicato il TNMM ma non spiega quali dati ha confrontato, o se i comparabili non sono né individuati né giustificati, si può impugnare per carenza di motivazione. La Cassazione ha più volte sottolineato che, pur non essendo richiesto che il Fisco dimostri la convenienza fiscale dell’operazione, è necessario che l’accertamento indichi concretamente in che cosa consista la deviazione dal mercato. Se i dati o i soggetti comparati non reggono il confronto (es. perché producono beni diversi o operano in mercati non assimilabili), ciò va eccepito come vizio di fatto o di motivazione .
  • Termini di notifica: il termine ordinario per notificare l’avviso segue le regole dell’art. 43 D.P.R. 600/73 (per gli accertamenti contenuti, generalmente 5 anni dall’anno successivo a quello di imposta). Se vi era un PVC (verbale di constatazione) o documento equivalente, l’avviso non può essere notificato prima di 60 giorni dal rilascio del PVC (art. 12, comma 7, Statuto) . Al contribuente consigliamo di controllare sempre la scadenza di questo termine: un avviso oltre termine (salvo casi di raddoppio) è inattaccabile.
  • Ricorso alla Commissione Tributaria: l’avviso può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) . Il contribuente deve presentare un ricorso scritto con le proprie ragioni difensive, salvo casi di emergenza per sospensione feriale (agosto). Anche qui è fondamentale individuare subito eventuali vizi formali dell’atto (contraddittorio, firma, competenza territoriale, motivazione), perché una sentenza di annullamento formale chiude il contenzioso senza entrare nel merito. Se invece il ricorso è ammesso, si passa all’istruttoria: ammettere prove, commissionare CTU, ecc.
  • Accertamento con adesione e transazione fiscale: prima del contenzioso, il contribuente può valutare strumenti deflattivi. L’accertamento con adesione (art. 6 D.lgs. 218/1997) consente di concordare con l’Agenzia le maggiori imposte a un costo di sanzioni ridotto (di regola 2,5% al 3%) e di interrompere i termini di decadenza. Se il contribuente è disposto a riconoscere almeno una parte della pretesa, può ottenere un risparmio di sanzioni e tempi rispetto a un giudizio pieno. L’acquiescenza (riconoscimento totale) invece prevede sanzioni ridotte fino al 50% in più rispetto a quelle ordinarie. Un altro strumento è la conciliazione giudiziale (art. 48-bis D.lgs. 546/92), che durante il giudizio (sino alla CTR) consente alle parti di raggiungere un accordo omologato dal giudice. Anche l’APA retroattivo può operare come difesa: se già avviato prima o durante il contenzioso, può portare a decisioni favorevoli o all’adeguamento dei profili contestati.

In sintesi, prima di contestare un avviso TP è opportuno verificare vizi formali (contraddittorio, termine, firma, competenza, motivazione) e parallelamente preparare gli argomenti sostanziali per il merito (vedi §4). I mezzi deflattivi (adesione, concordati, APA) vanno valutati caso per caso come alternative al contenzioso pieno.

4. Strategie difensive di merito

Nella difesa sostanziale di un accertamento transfer pricing, è fondamentale impostare argomentazioni chiare e coerenti sui seguenti punti:

  • Onere della prova: secondo la giurisprudenza consolidata, inizialmente l’ufficio deve provare l’esistenza delle operazioni infragruppo e la discordanza “apparente” dal valore di libero concorrenza . Ciò significa dimostrare che esistono transazioni tra parti legate e che il prezzo risulta atipico rispetto al mercato. Una volta che questo “presupposto” è dimostrato, spetta al contribuente provare che il prezzo applicato era effettivamente di mercato . Tuttavia, la recente riforma (L.130/2022, in vigore dal 16/9/2022) ha introdotto l’art. 7, comma 5-bis, nel processo tributario, chiarendo che “l’Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate” e che l’atto va annullato se tale prova manca . Questo conferma la regola per cui l’onere iniziale (sussistenza della operazione e apparente anomalia) grava sul fisco, mentre compete al contribuente dimostrare con “prove circostanziate e puntuali” l’adequacy dei propri prezzi .
  • Esame dei comparabili: punto cruciale in TP è la scelta dei comparabili. Il contribuente deve analizzare se le imprese o i valori di mercato utilizzati dall’ufficio sono effettivamente confrontabili. Ad esempio, se l’accertamento si basa su un database di aziende che presentano funzioni, beni o situazioni finanziarie non allineabili all’impresa italiana, tale comparazione può essere messa in discussione. La Cassazione (Cass. 10577/2024) ha recentemente annullato un accertamento perché l’Agenzia aveva scelto 6 aziende cinesi come comparabili, ma esse producevano beni diversi, avevano profili di rischio non comparabili e non era stata analizzata la funzione svolta . Ne è derivato che la mera selezione meccanica di comparabili “poco omogenei” rende insufficiente la prova della rettifica. Il contribuente può fare leva su questi elementi: evidenziare le difformità di prodotto/mercato, presentare indicatori economici propri o di gruppi analoghi, e insistire sul fatto che le conclusioni dell’ufficio sono basate su dati privi di raccordo logico.
  • Metodologie applicate: se l’ufficio ha applicato un metodo (CUP, TNMM, ecc.), il contribuente può criticare sia il metodo in sé (ad esempio, sostenendo che il CUP sarebbe stato più pertinente) sia i dati utilizzati. Ad esempio, se si è usato il metodo del costo maggiorato per servizi intra-gruppo, si può argomentare che di norma per i servizi si utilizza il cost-plus ma con margini differenziati a seconda della natura del servizio; dunque, occorre prova che il margine applicato dall’ufficio sia coerente con le funzioni svolte. In genere, si cerca di stabilire che il prezzo applicato era ragionevole: ad esempio, mostrando contratti effettivi (anche con terzi indipendenti) o calcoli interni del costo di produzione che giustifichino il prezzo scelto.
  • Documentazione integrativa: il contribuente deve presentare tutta la documentazione giustificativa a propria difesa. Questo può includere fatture interne, schemi di calcolo, relazioni di esperti, benchmark di società simili, e persino pareri legali o tributari che confermino la propria interpretazione. Attenzione però alle preclusioni (art.32 DPR 600/73): se l’ufficio ha richiesto i documenti in sede di verifica e il contribuente non li ha prodotti, poi non potrà utilizzarli in giudizio . Pertanto, eventuali prove nuove devono essere motivate come tali (ad es. documenti impossibili da reperire prima) e il mancato inserimento va argomentato come pregiudizio al diritto di difesa.
  • Questioni formali: controllare che l’avviso sia firmato dal funzionario competente, indichi esattamente l’anno d’imposta, le norme violate, ecc. Se manca qualche elemento essenziale o se l’accertamento è stato emesso da un ufficio territorialmente inidoneo (ad es. perché attribuisce il reddito a un ufficio diverso da quello della stabile organizzazione), è possibile sollevare eccezioni formali.
  • Metodi oggettivi alternativi: qualora l’ufficio applichi un metodo che il contribuente ritiene errato o non il “metodo più appropriato”, si può proporre l’applicazione di un metodo alternativo. Secondo l’OCSE, l’importante è che il metodo scelto produca un risultato congruo al mercato . Pertanto, se si dimostra che l’utilizzo del metodo CUP (ad esempio) porterebbe a una conclusione differente, o che i comparabili del CUP sono effettivamente disponibili, si può chiedere al giudice di tener conto di tale metodo.
  • Analisi di convenienza: infine, il contribuente deve valutare anche le ragioni economiche e fiscali complessive: se il costo di un eventuale giudizio può essere superiore alla cifra in discussione, oppure se vi sono alternative di definizione (adesione, conciliazione), la strategia potrà essere differente. Questo rientra nella sfera delle scelte aziendali ma è bene che l’avvocato tributarista lo tenga presente nel consigliare il cliente.

Esempio pratico (scenario TP con controllata estera): La società Gamma S.p.A., con sede in Italia, ha nel 2020 venduto prodotti per €1.000.000 a Gamma GmbH, controllata tedesca. Nel dichiarare il reddito 2020, Gamma S.p.A. ha indicato un utile lordo di €200.000 (aliquota profitto 25%). L’Agenzia delle Entrate contesta l’operazione sostenendo che, a parità di condizioni, i prezzi sarebbero dovuti essere maggiori, applicando un metodo CUP che valuta i prodotti simili sul mercato ad un prezzo di €1.100.000 (utile lordo 30%). Ne deriverebbe un maggior reddito di €100.000 (e imposte su tale importo).

Per contestare l’avviso, Gamma S.p.A.: – Verifica se le condizioni (quantità, termini di consegna, qualità) erano effettivamente comparabili a quelle del benchmark utilizzato. Ad esempio, se la vendita è avvenuta in più tranche o con notevole anticipo, mentre i comparabili erano ordini singoli all’ingrosso, l’argomento “maggiori volumi = sconto di prezzo” può indebolire la comparazione. – Mostra la propria analisi economica: ad esempio, relazioni di indagini di mercato (tassi di mark-up del settore), contratti vendita a clienti terzi, profili di margini interni. Se dal calcolo del costo di produzione interno risultava un prezzo minimo di €1.000.000, l’azienda dovrà provarlo. – Indica eventuali elementi extra: se gli ordini infragruppo erano agevolati da servizi che la consociata riceveva, oppure da intangibili intergruppo già prezzati, deve spiegarlo per giustificare il prezzo scelto. – Infine, presenta la documentazione al giudice tributario: relazioni tecniche, fatture, corrispondenza intersocietaria. Se alcune prove non erano state fornite in fase di verifica, può cercare di dimostrare come l’Ufficio fosse già a conoscenza degli elementi e le abbia implicitamente approvate (vedi ad es. Gruppo policy interna sul transfer pricing nel caso Cass. 18714/2025).

5. Strumenti deflattivi del contenzioso

Prima di arrivare in tribunale, il contribuente ha a disposizione strumenti che possono ridurre o chiudere la controversia:

  • Accertamento con adesione (pacchetto di definizione): nei 60 giorni utili per proporre ricorso, il contribuente può contemporaneamente chiedere di rateizzare o definire l’accertamento mediante adesione. Con questo istituto si concorda con l’Agenzia un importo di maggiori imposte (o un rapporto di beni o servizi in compensazione) e si applica una sanzione agevolata ridotta (2,5%-3% dell’imposta in più anziché 30%+). In materia di TP, ciò può essere vantaggioso quando il contribuente ritiene difficile vincere il giudizio o vuol evitare costi e sanzioni elevate. L’accertamento con adesione richiede l’accettazione della pretesa almeno in parte, e si conclude solitamente in pochi mesi.
  • Acquiescenza parziale o totale: è una particolare modalità in cui il contribuente riconosce spontaneamente l’intero o parte del maggior imponibile. Se vi è totale acquiescenza entro la scadenza, le sanzioni si riducono drasticamente (fino al 50% dell’ordinario) . Anche l’acquiescenza può prevedere fasi negoziali con l’Agenzia ma con risultati più sicuri sul piano delle pene.
  • Conciliazione giudiziale (art. 48-bis D.lgs. 546/92 ora Cassazione): ove il giudizio sia già in corso, fino alla CTR il contribuente può proporre al giudice di omologare un accordo con l’Agenzia. Spesso viene utilizzata per far valere conciliazioni tecniche (ad es. su come calcolare un prezzo) o per scambiare certezze (definire importi entro un range).
  • Accordo Preventivo (APA): anche retroattivo, se possibile, può essere un’opzione difensiva. Alcuni tributaristi suggeriscono di negoziare in parallelo un APA quando si è già in contenzioso, specialmente se coinvolti più anni. L’esito può condurre a una rettifica minore (o nulla) rispetto a quella proposta dall’ufficio. La procedura APA italiana (introdotta dall’art. 11, co. 1b, L. 212/2000 e art. 110 TUIR) è regolata da bandi annuali e prevede l’intervento dell’Agenzia, del MEF e in alcuni casi dell’OECF (Joint Committee).
  • Verifiche e mediazione: a livello pratico, può essere utile farsi assistere da consulenti esperti (revisori legali, tax advisor internazionali) sia in fase di contraddittorio sia in fase di contenzioso. Il contribuente potrebbe anche richiedere all’Agenzia o alla Commissione Tributaria di instaurare un tavolo di confronto tecnico-scientifico (accertamento collaborativo, tavolo tecnico) per risolvere questioni complesse di fatto o di fatto-giuridico.

Tabella 1 – Strumenti deflattivi del contenzioso | Strumento | Tempi e modalità | Vantaggi principali | Limiti e note pratiche | |—————————|——————————————————————–|——————————————————————————————————|——————————————————————————-| | Accertamento con adesione | Richiesta nel periodo d’impugnazione (art. 6 D.lgs. 218/97). L’Agenzia formula una proposta; accordo deve essere perfezionato in Camera di conciliazione. | Sanzioni ridotte (2,5%-3% invece di 30%), termini di decadenza interrotti, nessun contenzioso. | Condivisione parziale del maggior reddito; non sempre l’Agenzia è disposta a modiche consistenti. | | Acquiescenza | Nel termine di presentazione del ricorso (sconto immediato sanzioni). | Sanzioni fino al 50% ridotte dell’ordinario, chiusura immediata della vicenda. | Richiede confessione totale/entrambi dell’eccedenza; non ammette discussioni. | | Conciliazione giudiziale | In qualsiasi fase del giudizio (finché in primo grado) si propone al giudice. | Permette un accordo assistito dal giudice; riduce l’incertezza del contenzioso; sanzioni dimezzate se il giudice omologa. | Occorre disponibilità negoziale dell’Agenzia; il giudice esige condizioni chiare. | | Accordo Preventivo (APA) | Istanza ex ante o retroattiva (art. 110 TUIR). Procedura complessa, include meccanismi mutuo accordo con autorità fiscali. | Stabilisce i prezzi di trasferimento concordati e vincolanti; limita i rischi di aggiustamenti futuri su quegli anni. | Iter lungo (mesi o anni); costi elevati; per multinazionali con strutture complesse. | | Verifica collaborativa | Adesione a procedure speciali (es. tavoli tecnici) proposte dall’Agenzia. | Favorisce chiarimenti dettagliati e personalizzati con l’ufficio; può portare a soluzioni su misura. | Necessita consenso dell’Agenzia; non sempre formalizzato come strumento obbligatorio. |

6. Il contenzioso tributario: ruoli e recenti orientamenti giurisprudenziali

Se le strade conciliative non danno esito, il contribuente deve seguire il normale iter del contenzioso tributario. Dopo il ricorso in Commissione Tributaria di primo grado, è possibile appello alla Commissione Regionale e, infine, ricorso per Cassazione (entro 6 mesi dalla sentenza di appello ).

In sede giudiziale valgono soprattutto: l’onere della prova secondo quanto già accennato (§4), e i principi sviluppati dalla giurisprudenza recente. Ecco alcuni orientamenti chiave:

  • Neutralità del transfer pricing: come già ricordato, le pronunce più recenti confermano che l’istituto TP mira a una corretta allocazione del reddito fra le giurisdizioni fiscali del gruppo . In pratica, l’ente impositore non deve dimostrare il vantaggio fiscale percepito dal contribuente, bensì solo l’anomalia dei prezzi e quindi la necessità di riallineare al mercato .
  • Onere della prova (Cass. 18714/2025 e seguenti): la Cassazione, riprendendo il dictum di precedenti pronunce, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria “non deve provare il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore a quello normale” . In pratica, l’ufficio dimostra che esiste la transazione collegata e che il prezzo è “anormalmente basso”, dopodiché grava sul contribuente la dimostrazione del contrario – ossia che il suo prezzo era normalmente di mercato. Questo è conforme ai principi OCSE: il contribuente deve provare l’adeguatezza dei valori infragruppo. L’ordinanza n. 18714/2025 della Cassazione ha citato testualmente tali principi . Di rilievo anche l’Ordinanza n. 10577/2024 (sempre Cass.), che si è soffermata sulle preclusioni: la Corte ha dato ragione all’Agenzia quando il contribuente non provava concretamente i prezzi di mercato, ribadendo che i giudici tributari non possono sostituirsi al contribuente nell’accertare il mercato.
  • Preclusione documentale (Cass. 18714/2025): la stessa sentenza del luglio 2025 ha sottolineato l’applicabilità della preclusione di cui all’art. 32 DPR 600/73: poiché la contribuente non aveva fornito elementi giustificativi richiesti, i giudici hanno escluso la prova di giustificazione tardiva . In sostanza, Cass. 18714/2025 ha richiamato la regola per cui un contribuente che riceve invito a produrre documentazione deve collaborare per non perdere il diritto di utilizzarli in seguito .
  • Criterio di selezione dei comparabili (CTP e Cassazione): in diverse sentenze le Commissioni tributarie (provinciali e regionali) hanno cominciato a porre attenzione sulla comparabilità delle imprese di riferimento. Ad esempio, la Commissione Tributaria di secondo grado di Milano ha sostenuto che, se esistono comparabili adeguati, essi devono essere privilegiati. Se l’Agenzia utilizza un pool di comparabili esteri, il contribuente può dimostrare che alcune caratteristiche (prodotti, fatturato, rischi) erano troppo difformi perché il confronto fosse valido. In caso di conflitto, il giudice valuterà la completezza dell’analisi: Cass. 10577/2024 ha annullato l’accertamento proprio per aver riscontrato una comparazione inidonea .
  • Orientamenti recenti: numerose pronunce del 2024-2025 hanno affrontato il TP. Oltre alla citata ord. 18714/2025 (che ribadisce neutralità e oneri), da segnalare: la Cass. n. 10499/2024 (del 18 aprile 2024), che ha sottolineato che l’onere probatorio spetta all’Agenzia fino al primo stadio dell’istruttoria; Cass. n. 10577/2024 (10 luglio 2025) sul rigore della comparazione; Cass. 15668/2022 (15 giugno 2022) che ha affermato che l’Agenzia deve indicare i dati usati nei calcoli di TP e non limitarsi a affermazioni generiche. Le decisioni della Corte di Cassazione vanno sempre citate se coprono analoghe fattispecie, in quanto vincolano i giudici tributari inferiori. Anche le Commissioni Tributarie Regionali possono offrire massime significative, soprattutto se uniformi su un certo orientamento.

Tabella 2 – Principali passaggi giudiziari nel contenzioso TP | Fase | Organo giudicante | Punti chiave in favore del contribuente | Esempi di pronunce | |———————–|————————————|————————————————————————————-|————————————-| | Commissione Provinciale | CTP (oggi Corte di Giustizia Trib.) 1° grado | Può annullare per vizi formali; valuta comparabilità con maggiore elasticità; applica art. 32 preclusioni; invita produzione documenti. | Molte sentenze di CTP ripetono l’obbligo di motivazione (val. normale) e di prova dell’AE. | | Commissione Regionale | CTR (Corte di appello tributaria) 2° grado | Approfondisce la fattispecie e la motivazione; ribalta parzialmente CTP se confrontabili migliori; applica principi Cassazione se già formati. | CTR Milano 4120/2022 (più favorevole a contribuente) vs Cass. 18714/2025. | | Corte di Cassazione | Cassazione civile, Sez. trib. (3° grado) | Fissa massime di principio (oneri di prova, anti-elusività, preclusioni); rimanda la causa alla CTR per esame del merito secondo legge; giudica solo su questioni di diritto. | Ord. 18714/2025; Cass. 10577/2024; Cass. 15668/2022; Cass. 11949/2012. |

7. Casi specifici

Nel contesto italiano, si affrontano spesso questioni particolari legate a specifiche tipologie di operazioni intragruppo. Di seguito alcune casistiche ricorrenti:

  • Operazioni con società controllate estere (TP internazionale): come già detto, l’art.110 c.7 TUIR si applica in presenza di controllo o collegamento con società non residenti. In pratica, tutte le operazioni internazionali (beni, servizi, royalties, prestiti intragruppo) possono rientrare. Gli aggiustamenti che ne derivano sono spesso oggetto di contestazione multipla (IRES+IRAP) e impattano direttamente sul calcolo del reddito complessivo. In generale, in questi casi si parla di transfer pricing internazionale. La disciplina italiana richiede da tempo che i documenti infragruppo esteri vengano prodotti su richiesta, e applica di regola il principio di libera concorrenza come in ambito OCSE. Un punto importante è la deducibilità ai fini IRAP: se un compenso infragruppo viene rettificato, ne risente il costo deducibile ai fini IRAP (Cass. 15668/2022 ha affermato che l’IRAP segue l’IRES in questi casi, dove si considera rivalutazione di costo).
  • Operazioni infragruppo interne (TP interno): a differenza di molti altri Paesi, solo di recente (legge di Bilancio 2021, art. 1 c. 1253 L. 178/2020) l’Italia ha esteso l’imposta sui redditi all’“internal transfer pricing” tra imprese domestiche appartenenti allo stesso gruppo. Dal 2021 l’art.110 TUIR c.7 vale anche per operazioni infragruppo tra società entrambe residenti, se una controlla l’altra. Dal punto di vista contenzioso, ciò significa che anche vendite tra consociate italiane, servizi intercompany, locazioni di beni mobili/immobili tra affiliate, possono essere rettificate. Anche per il TP interno valgono gli stessi principi (libera concorrenza, comparabili). Si segnala che per il TP interno non esiste un’IVA separata (è tutto reddituale) ma in alcuni casi può emergere un profilo IVA se si rettifica un componente di costo (Cass. 30235/2021 ha detto che l’Agenzia deve considerare eventuali effetti IVA prima di chiudere l’avviso).
  • Stabili organizzazioni (SO): particolarmente rilevante è il transfer pricing per le filiali italiane di imprese estere. Per il TUIR, il ramo italiano (SO) di una società estera è trattato come una impresa residente; pertanto, i ricavi e i costi infragruppo (ce quelli imputabili dallo stoc casa madre) sono soggetti a TP secondo l’art.110. Se l’Agenzia contesta un margine minore pagato dalla casa madre, la difesa del SO è fondamentale. La Cassazione 18714/2025 (v. sopra) ne è un esempio: l’intera fattispecie riguardava una SO italiana di una società belga, e la Corte ha annullato l’accertamento per carente motivazione. Nel caso di una SO, può essere cruciale provare l’autonomia contabile e gestionale della filiale, l’esistenza di un conto economico separato, e l’uso di politiche di gruppo certificabili in trasparenza contabile.
  • Servizi infragruppo e royalties: per servizi di direzione o consulenza prestati a una collegata, la prassi tipica prevede l’applicazione del metodo del costo maggiorato (cost-plus). Tuttavia, la scelta del margine di mark-up (ad es. 5%, 10%, 15% del costo) è spesso contestata. In Italia (come sottolineato da prassi e CTR), si richiede di motivare il mark-up sulla base di analisi di settore. La Cassazione ritiene che l’Agenzia debba indicare almeno come è giunto al mark-up di riferimento o dimostrare che è inferiore all’aliquota di mercato . Se si tratta di royalties su intangibili (marchi, brevetti), il TP assume anche profili transnazionali: le convenzioni internazionali e l’art. 167 TUIR possono determinare l’esistenza di imposte extra – in caso di rettifica, è opportuno verificare anche il credito di imposta estero su eventuale doppia imposizione.
  • Rettifiche di fine anno (year-end adjustments): spesso i gruppi aggiustano i conti di fine esercizio per rispettare politiche di gruppo (gruppo price). Se tali aggiustamenti impattano il reddito italiano, possono essere contestati sotto forma di TP, come nel caso Cass. 18714/2025. Qui il contribuente ha perso l’occasione di giustificare lo “storno” contabile. In sede di difesa, va chiarito che un mero scostamento contabile non è di per sé indicativo di un prezzo di mercato sbagliato, a meno che l’ufficio non dimostri che il contratto e le politiche di gruppo non fossero già conformi al mercato.
  • Relazioni con controllanti esteri (management fees, prestito soci): ad esempio, spese generali fatturate dalla casa madre come servizi di management devono essere anch’esse allineate al mercato; se un prestito da parte della controllante ha tasso infragruppo, va verificato che il tasso sia in linea con il mercato (spesso ci si riferisce a tassi di mercato per titoli di credito comparabili). Tali fenomeni, se mal gestiti, possono creare notevoli omissioni di reddito o canoni sottostimati.

8. Profili penali

In caso di contestazione TP, la querelle è principalmente tributaria, ma in alcuni casi può emergere anche una responsabilità penale. L’art. 25-quater, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 prevede infatti pene per violazioni relative alle imposte sui redditi (ad es. dichiarazione fraudolenta mediante fittizie fatture). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il TP non è di per sé un fattore elusivo penalmente rilevante se l’operazione infragruppo è reale e dichiarata: per scattare il reato è necessario che vi sia simulazione o frode effettiva. Ad esempio, se il contribuente finge un contratto infragruppo a prezzo basso solo per evadere, potrebbe cadere in reati di falso in bilancio o di dichiarazione fraudolenta (art. 2, 3 D.Lgs. 74/2000). Ma se semplicemente fissa un prezzo diverso, senza falsificare i documenti, non scatta il penale (Cass. 11949/2012 ha confermato che la modifica di un corrispettivo infragruppo non comporta in sé reato). In pratica, come ricordato in dottrina, “il transfer pricing ha carattere neutrale” e dunque difficilmente genera un “notitia criminis” vero e proprio . Resta fermo comunque che se emergono false fatture, omessi adempimenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000), o altri elementi di frode, le autorità possono aprire un’indagine penale parallela.

9. Domande & Risposte (FAQ)

Q: Qual è lo scopo principale delle norme sul transfer pricing secondo la Cassazione?
A: Garantire la corretta allocazione del reddito fra le imprese dello stesso gruppo che operano in diverse giurisdizioni, superando l’idea di uno strumento puramente antielusivo . In altri termini, assicurare che ogni Paese tassabile imponga la sua parte di profitto creata nel proprio territorio.

Q: A chi spetta l’onere della prova nel contenzioso TP?
A: La prova è ripartita. Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza di operazioni infragruppo e che i prezzi appaiono anomali rispetto al mercato . Successivamente, l’onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare con elementi oggettivi che le transazioni sono avvenute a valori di mercato . La recente modifica normativa (art. 7, co.5-bis, D.Lgs. 546/92) conferma che l’avviso si annulla se l’Ufficio non prova esaurientemente le violazioni contestate .

Q: Cosa succede se il contribuente non fornisce i documenti richiesti dall’Agenzia durante il controllo?
A: Si applica la preclusione processuale prevista dall’art. 32 DPR 600/73 . Ciò significa che quei documenti non possono essere utilizzati a favore del contribuente nel giudizio tributario successivo. L’unica eccezione è se il contribuente dimostra che la mancata esibizione era dovuta a causa a lui non imputabile (es. impossibilità pratica). La Cassazione ha ribadito che un contribuente che non esibisce prove richieste non può utilizzarle dopo e rafforza la posizione dell’Amministrazione .

Q: Posso contestare l’avviso per vizi formali?
A: Sì. Prima di entrare nel merito è fondamentale controllare che l’avviso sia regolare. Ad esempio: l’avviso doveva essere preceduto da contraddittorio endoprocedimentale (obbligatorio dal 2024) – la mancata convocazione è causa di nullità . L’atto deve essere firmato dal funzionario competente (altrimenti nullità assoluta), essere notificato entro i termini di decadenza, e motivato adeguatamente (con l’indicazione dei metodi e dei dati di riferimento). Se si riscontrano carenze formali (inadempimenti di Statuto del contribuente), vale la pena eccepirle subito nel ricorso.

Q: Quando conviene stipulare un Accordo Preventivo (APA)?
A: L’APA conviene quando si desidera certezza sull’imposizione prima di entrare in contenzioso, soprattutto per operazioni complesse e periodi futuri. Lo strumento è tipicamente scelto da grandi gruppi prima di chiudere bilanci internazionali rilevanti. Visto dall’esterno, un APA è un modo per evitare proprio il contenzioso su anni futuri: l’Amministrazione e il contribuente concordano ex ante la metodologia e i risultati. Può anche essere chiesto retroattivamente in caso di accertamento TP già notificato, ma la procedura è lunga e costosa. In ogni caso, l’APA non è un rimedio per annullare un avviso già emesso: esso va chiesto prima di giungere in appello in CTR (se previsto dalle regole attuative in vigore).

Q: Quali documenti sono essenziali nella difesa TP?
A: Tutti quelli che dimostrano i prezzi infragruppo: copie di contratti infragruppo, accordi di servizio, listini di gruppo, bilanci di comparables, studi economici di settore, e ogni prova di ricarichi (benchmark di mark-up). In particolare, documenti interni di pricing policy (e-mail, report, contratti tipo) che spiegano il razionale dei prezzi aiutano a giustificare le politiche di prezzo adottate. Bisogna avere anche certificazioni del gruppo (es. relazioni del controlling) o pareri di consulenti se esistenti. In un ricorso, queste prove vanno allegate sin dal principio: la loro tardiva produzione rischia di essere respinta per preclusione .

Q: Cosa devo fare se l’AN (Agenzia delle Entrate) usa comparabili poco omogenei?
A: Occorre contestare l’omogeneità: ad esempio, spiegare perché le aziende scelte dall’Ufficio non svolgono funzioni analoghe, non operano in mercati comparabili o non hanno dimensioni simili. Se possibile, individuare comparabili alternativi più aderenti. Citando la sentenza Cass. 10577/2024 : l’ufficio aveva preso imprese cinesi che producono beni diversi – Cassazione ha reputato la comparazione “inaffidabile”. Questo precedente va citato nel ricorso per sostenere che la prova dell’Amministrazione è incompleta.

Q: Il ricorso in commissione tributaria serve solo per questioni formali?
A: No, il ricorso è l’unico strumento per contestare nel merito l’accertamento. Oltre a eccepire vizi formali, nel ricorso bisogna articolare la difesa meramente: esporre le ragioni tecniche per cui il prezzo era congruo, proporre comparabili, proporre un diverso calcolo delle imposte dovute. Nel ricorso si può anche chiedere al giudice di ammettere CTU su TP (il consulente tecnico). Il giudice tributario valuterà le prove di entrambe le parti. Se la sentenza dovesse essere sfavorevole, la pronuncia va impugnata in appello entro 60 giorni .

Q: Ci sono novità legislative da considerare?
A: Oltre all’introduzione del TP interno (dal 2021) e alla riforma del contenzioso (aggiornando art. 7 co.5-bis D.Lgs.546/92 ), la disciplina di processo tributario ha effettivamente riconosciuto l’obbligo del contraddittorio (Statuto 2020) e ha inasprito gli standard probatori (il giudice annulla se la prova dell’atto impugnato è “insufficiente, contraddittoria o manca” ). Inoltre, gli organismi internazionali sono impegnati in progetti (Pillar 2, BEPS 2.0) che potrebbero in futuro influenzare i regimi TP. Ma per l’Italia, al momento di stesura, le regole principali rimangono quelle esposte.

10. Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa principale (italiana): D.P.R. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), art. 110, comma 7 (prezzi di trasferimento) ; art. 9, comma 3 (valore normale) . Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 c.281 (estende TP a imprese collegate residenti) . Decreto Ministeriale 14 maggio 2018 (linee guida italiane sui prezzi di trasferimento). D.Lgs. 546/1992 (nuovo Codice del Processo Tributario 2024), art. 7 (soprattutto comma 5-bis sulla prova) . Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11 (interpello) e art. 6-bis (contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio dal 2024) . D.Lgs. 218/1997 (processo tributario), art. 6 (accertamento con adesione), art. 48-bis (conciliazione). D.P.R. 600/1973, art. 31-bis (invito al contraddittorio per alcune verifiche), art. 32, co.1 (preclusione documentale) . DPR 633/1972 (IVA), art. 7 (discipline transfer pricing rilevanza Iva). Normativa di prassi/Agenzia: Circ. 15/12/2010 n.58/E (fasce di margine interne), circolari e guide AE su TP, Codice Internazionale Ocse (OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 e 2017).

Principali fonti giurisprudenziali: Corte di Cassazione (Sez. trib.) sentenza ord. 18714/2025 (ha confermato che il TP è “neutrale” e ha precisato regole di onere probatorio e preclusione) ; Cass. ord. 10577/2024 (sull’inaffidabilità di comparabili non omogenei) ; Cass. n. 15668/2022 e n. 11949/2012 (principi generali su TP e oneri) ; sentenza Cass. 10499/2024 (orientamenti su prova e motivazione); Cass. 20110/2021 (TP interno). Commissione Tributaria Regionale e Provinciale: vedi, ad es., CTR Milano n.4120/2022 (cassata da Cass. 18714/2025) e molte pronunce regionali contenute nelle risorse professionali.

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta i prezzi di trasferimento applicati tra società dello stesso gruppo? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta i prezzi di trasferimento applicati tra società dello stesso gruppo?
Ti imputano maggiori ricavi o minori costi, sostenendo che le operazioni infragruppo non siano avvenute a valori di mercato?
Temi che scelte organizzative e commerciali legittime vengano trasformate in evasione fiscale internazionale, con recuperi, sanzioni e interessi elevatissimi?

Devi saperlo subito:

👉 il transfer pricing non è una scienza esatta,
👉 il valore “di mercato” non è unico né automatico,
👉 moltissimi accertamenti sul transfer pricing sono presuntivi, tecnici e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta il transfer pricing,
  • quali sono gli errori più frequenti,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • come contestarlo in modo tecnico ed efficace.

Cos’è il Transfer Pricing (In Modo Chiaro)

Il transfer pricing riguarda:

  • i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo,
  • tra società residenti in Paesi diversi (o anche nello stesso),
  • per beni, servizi, royalties, finanziamenti.

Il principio base è quello di libera concorrenza:

👉 i prezzi devono essere coerenti con quelli che avrebbero applicato soggetti indipendenti in condizioni comparabili.

👉 Non significa “prezzo perfetto”, ma prezzo ragionevole.


Perché il Fisco Contesta il Transfer Pricing

Il Fisco interviene perché:

  • le operazioni infragruppo incidono sull’imponibile,
  • i gruppi multinazionali possono spostare utili,
  • la valutazione è tecnica e complessa,
  • spesso i margini sono inferiori a quelli attesi.

Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):

👉 “Se il margine è basso, il prezzo non è di mercato.”

Ma attenzione:

➡️ il margine non è una prova di per sé,
➡️ il valore normale dipende dal contesto economico.


Le Contestazioni Più Frequenti in Materia di Transfer Pricing

Negli accertamenti sul transfer pricing il Fisco contesta spesso:

  • prezzi ritenuti non allineati al mercato,
  • margini inferiori alla media di settore,
  • metodi di calcolo considerati errati,
  • mancanza o incompletezza della documentazione,
  • errata selezione dei comparabili,
  • funzioni e rischi mal attribuiti,
  • riqualificazione delle operazioni.

👉 Molte contestazioni nascono da valutazioni teoriche.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti per transfer pricing presentano errori gravi, tra cui:

  • applicare un unico valore “corretto”,
  • utilizzare comparabili non realmente confrontabili,
  • ignorare le specificità del gruppo,
  • non considerare le funzioni e i rischi assunti,
  • escludere fattori economici straordinari,
  • applicare margini medi astratti,
  • motivazioni generiche (“prezzi non congrui”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Transfer Pricing ≠ Evasione Automatica

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • il prezzo non è conforme al principio di libera concorrenza,
  • il metodo applicato dal contribuente è errato,
  • la rettifica è più attendibile della valutazione originaria.

Non basta dimostrare:

  • che il margine è basso,
  • che esistono valori medi diversi,
  • che il risultato non piace all’Amministrazione.

👉 La discrezionalità tecnica non è evasione.


Quando l’Accertamento per Transfer Pricing è ILLEGITTIMO

L’accertamento è ribaltabile se:

  • il metodo scelto è tecnicamente valido,
  • i comparabili sono coerenti,
  • la documentazione è congrua,
  • la politica di gruppo è giustificata,
  • le rettifiche sono arbitrarie,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora la realtà operativa,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 Non esiste un unico prezzo “giusto”.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento sul transfer pricing non contestato può portare a:

  • recuperi di IRES e IRAP,
  • doppia imposizione internazionale,
  • sanzioni elevate,
  • interessi pesanti,
  • contenziosi lunghi e costosi,
  • danni reputazionali al gruppo.

👉 Nei gruppi societari l’impatto può essere enorme.


Come Contestare l’Accertamento: Difesa Tecnica

1. Analizzare il metodo utilizzato dal Fisco

È fondamentale verificare:

  • quale metodo è stato applicato,
  • se è corretto per quel tipo di operazione,
  • se rispetta il principio di libera concorrenza.

2. Contestare i comparabili scelti

La difesa efficace dimostra:

  • che le società confrontate non sono omogenee,
  • che svolgono funzioni diverse,
  • che assumono rischi differenti.

📄 Prove tipiche:

  • studi di comparabilità,
  • analisi funzionali,
  • documentazione economica,
  • report di settore.

3. Dimostrare la correttezza della politica di gruppo

È fondamentale dimostrare che:

  • i prezzi seguono una logica economica,
  • la distribuzione dei margini è coerente,
  • il gruppo opera in modo razionale.

👉 Senza errore metodologico, l’accertamento non regge.


4. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • discutere le scelte tecniche,
  • evitare rettifiche arbitrarie,
  • ridurre o annullare la pretesa.

5. Impugnare e bloccare l’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare l’esecutività della pretesa.

Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere il gruppo societario

La difesa serve a:

  • evitare doppie imposizioni,
  • tutelare la stabilità del gruppo,
  • ridurre l’esposizione fiscale futura.

7. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • rafforzare la documentazione di transfer pricing,
  • aggiornare le analisi di comparabilità,
  • formalizzare le politiche di gruppo,
  • monitorare costantemente i margini.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti per transfer pricing richiede competenza tributaria internazionale, capacità tecnica e strategia processuale avanzata.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento per transfer pricing,
  • verifica dei metodi e dei comparabili utilizzati,
  • costruzione di una difesa tecnico-economica solida,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del gruppo e prevenzione della doppia imposizione.

Conclusione

Un accertamento per transfer pricing non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve dimostrare che la sua ricostruzione è più corretta della tua, non limitarsi a contestare il risultato.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • annullare o ridurre le rettifiche,
  • evitare sanzioni e doppie imposizioni,
  • proteggere il tuo gruppo societario.

👉 Agisci subito: negli accertamenti per transfer pricing, la qualità della difesa tecnica è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento per transfer pricing è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!