L’accertamento contributivo sui soci lavoratori è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché colpisce direttamente la persona fisica oltre alla società.
Quando l’INPS ritiene che un socio svolga attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, tende spesso a pretendere l’iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale e il pagamento di contributi arretrati, sanzioni e interessi, anche per più anni.
È fondamentale chiarirlo subito:
essere socio non significa automaticamente essere socio lavoratore ai fini contributivi.
Molti accertamenti INPS su soci lavoratori sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica adeguata.
Chi è considerato socio lavoratore per l’INPS
Secondo l’INPS, un socio è considerato lavoratore quando ricorrono contemporaneamente:
• partecipazione alla società
• svolgimento di attività lavorativa
• abitualità e prevalenza dell’attività
• inserimento nell’organizzazione aziendale
Il punto critico è proprio la prova dell’attività lavorativa abituale e prevalente, che non può essere presunta.
Perché l’INPS avvia accertamenti sui soci
L’INPS avvia accertamenti contributivi sui soci perché:
• la società non ha dipendenti
• il socio è anche amministratore
• l’attività è svolta in forma familiare
• l’impresa ha ridotti costi del personale
• emergono controlli ispettivi o segnalazioni
• si sospetta elusione contributiva
Il problema è che spesso il ruolo del socio viene automaticamente qualificato come lavorativo.
Le contestazioni più frequenti
Negli accertamenti contributivi sui soci lavoratori, le contestazioni più comuni riguardano:
• iscrizione d’ufficio alla gestione artigiani o commercianti
• richiesta di contributi arretrati per più anni
• applicazione di sanzioni e interessi
• presunzione di attività lavorativa prevalente
• equiparazione tra socio e lavoratore subordinato
• estensione della responsabilità personale
Molte di queste contestazioni non tengono conto della reale attività svolta.
Gli errori tipici dell’INPS
Negli accertamenti sui soci lavoratori, l’INPS sbaglia spesso quando:
• presume l’attività lavorativa senza prova
• ignora il ruolo meramente gestionale del socio
• confonde presenza occasionale con abitualità
• non dimostra la prevalenza dell’attività
• utilizza dichiarazioni ispettive isolate
• estende arbitrariamente il periodo contributivo
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile.
Cosa rischiano concretamente i soci lavoratori
Un accertamento contributivo può comportare per il socio:
• iscrizione retroattiva all’INPS
• contributi arretrati elevati
• sanzioni civili rilevanti
• interessi
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• responsabilità patrimoniale personale
Agire tardi significa subire il debito senza difesa.
Quando l’accertamento contributivo è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• manca la prova dell’attività lavorativa abituale
• l’attività del socio è solo occasionale
• il socio svolge solo funzioni amministrative
• non è dimostrata la prevalenza sull’attività principale
• il periodo contestato è sovrastimato
• l’INPS utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa
La qualifica di socio lavoratore deve essere provata, non dedotta.
Prove fondamentali per la difesa
La difesa contro l’accertamento INPS sui soci lavoratori deve essere analitica e documentata e può basarsi su:
• statuto e patti sociali
• delibere societarie
• descrizione del ruolo effettivo del socio
• prova dell’attività amministrativa non operativa
• documentazione di altri lavoratori o collaboratori
• assenza di turni o mansioni operative
• testimonianze indirette
• ricostruzione dell’organizzazione aziendale
• perizie giuslavoristiche
Ogni socio va valutato singolarmente.
Strategie di difesa più efficaci
Una difesa efficace deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:
• contestazione della qualifica di socio lavoratore
• dimostrazione dell’assenza di abitualità
• prova della non prevalenza dell’attività
• riduzione del periodo contributivo contestato
• smontaggio delle presunzioni ispettive
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• coordinamento difesa societaria e personale
La difesa deve colpire il presupposto dell’obbligo contributivo.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento contributivo come socio lavoratore:
• fai analizzare immediatamente il verbale INPS
• verifica la gestione previdenziale contestata
• individua il periodo richiesto
• ricostruisci il tuo ruolo reale nella società
• raccogli documentazione societaria e personale
• evita dichiarazioni spontanee non assistite
• prepara opposizione con l’avvocato nei termini
Il tempo è decisivo per bloccare sanzioni e riscossione.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• contributi arretrati definitivi
• sanzioni civili molto elevate
• iscrizione a ruolo
• pignoramenti
• responsabilità personale del socio
• aggravamento della posizione previdenziale
• danni patrimoniali duraturi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di soci coinvolti in accertamenti contributivi INPS, spesso annullati per assenza dei requisiti di abitualità e prevalenza.
Coordina un team nazionale di avvocati giuslavoristi, tributaristi e consulenti previdenziali esperti in contenzioso INPS.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare l’iscrizione d’ufficio all’INPS
• difendere il ruolo reale del socio
• ridurre o annullare contributi e sanzioni
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida
Agisci ora
Essere socio non significa essere automaticamente socio lavoratore.
Agire subito significa impedire che una presunzione contributiva diventi un debito personale definitivo.
Hai ricevuto un accertamento INPS come socio lavoratore?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica efficace.
Introduzione
In Italia, l’accertamento contributivo è l’atto con cui l’INPS contesta omissioni o irregolarità nel versamento dei contributi obbligatori. Se coinvolge i soci lavoratori (ossia coloro che, pur detenendo quote sociali, prestano attività lavorativa nell’impresa), le questioni possono essere complesse e assai pericolose per il socio/debitore. Questa guida – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati – analizza in dettaglio le norme, la giurisprudenza recente e le strategie di difesa, con tabelle riepilogative, domande e risposte e casi pratici. L’approccio è dal punto di vista del debitore, ossia del socio sottoposto ad accertamento. Tutte le fonti normative e le sentenze citate sono riportate in calce.
1. Quadro normativo generale
- Gestione Commercianti e Artigiani (Gestione IVS): sono le casse INPS per i lavoratori autonomi del commercio e dell’artigianato. I soci lavoratori possono essere obbligati a iscriversi e a versare contributi in queste gestioni solo se esercitano nell’impresa una attività lavorativa autonoma abituale e prevalente . In difetto di tali requisiti, non sorge alcun obbligo contributivo. L’obbligo di iscrizione è regolato dall’art. 1, comma 203, L. 662/1996 (che sostituisce l’art. 29 L. 613/1966): si richiede in pratica che il socio/lavoratore partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” .
- Gestione Separata: è il fondo INPS per liberi professionisti, consulenti, amministratori e simili. Un socio che è amministratore di SRL è per legge iscritto alla gestione separata e versa contributi sui compensi da amministratore . Ciò non esclude però che, se rispetta i requisiti, debba anche iscriversi alla Gestione Commercianti per la sua attività lavorativa nell’impresa . La Cassazione ha infatti chiarito che il socio-amministratore di SRL è tenuto a iscriversi alla Gestione Commercianti solo se svolge lavoro effettivo nell’azienda con caratteristiche di abitualità e prevalenza ; altrimenti rimane iscritto solo alla Gestione Separata.
- Società di Persone (SNC, SAS, SASA): nei rapporti di società in nome collettivo (SNC) o accomandita semplice (SAS), la tassazione può avvenire pro quota (cd. “trasparenza fiscale”). In questi casi, i redditi d’impresa vengono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione (art. 5 TUIR). Ciò implica che se un socio di SNC esercita attività nell’impresa, sorge l’obbligo di contributi IVS, poiché i suoi redditi di impresa (anche non percepiti) sono tassati come redditi di impresa . Inoltre, la normativa di riforma contributiva (art. 3-bis D.L. 384/1992) prevede che, per gli artigiani/commercianti, la base contributiva è la totalità dei redditi d’impresa denunciati in IRPEF . In base alla Cassazione, però, questa regola generale vale solo se esiste effettivamente il relativo reddito imponibile – nel senso che, per i soci di SRL che non hanno percepito utili, non si può forzare l’inclusione astratta degli utili non distribuiti nella base contributiva (vedi più avanti il punto dedicato agli utili non distribuiti).
- Responsabilità solidale dei soci di SNC: il codice civile art. 2291 stabilisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per i debiti sociali. La Cassazione ha confermato che questo principio si estende anche ai debiti previdenziali . In concreto, se una SNC non versa i contributi INPS, ciascun socio risponde in proprio (illimitatamente) per l’intero debito contributivo, salvo patto contrario non opponibile ai terzi . Ciò significa che, anche se il socio era formalmente amministratore o socio accomandante, se il suo ruolo comportava l’esercizio dell’impresa, INPS può rivalersi su di lui come garante personale.
Questi principi giuridici di massima si estrinsecano in conseguenze pratiche fondamentali: il socio di SRL rischia di dover pagare contributi IVS se effettivamente lavora nell’impresa, mentre il socio di SNC rischia di dover pagare sempre, per qualsiasi atto inerente alla società . Nelle sezioni successive vedremo in dettaglio come e quando scatta l’accertamento contributivo e quali strumenti difensivi ha il socio lavoratore.
2. Obbligo contributivo dei soci lavoratori di SRL
2.1 Requisiti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti
Per il socio di una SRL (società di capitali), l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti – e di conseguenza il versamento dei contributi IVS – non deriva automaticamente dal solo possesso delle quote. È necessario che sussistano i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1, comma 203, L. 662/1996: in particolare, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza . In altre parole, il socio deve fornire all’impresa un apporto lavorativo autonomo e continuativo, che abbia un peso preponderante rispetto ad altre attività.
- Giurisprudenza chiave: La Cassazione più volte ha ribadito questo principio: il presupposto imprescindibile per iscrivere un socio alla gestione commercianti è che “il socio eserciti un’attività di lavoro autonomo nell’impresa, abituale e prevalente” . Non basta la mera qualità di socio o amministratore di SRL . Infatti, se il socio-lavoratore si limita alle mansioni amministrative, essa rientra già nella sua iscrizione alla Gestione Separata e non genera un secondo obbligo contributivo .
- Normativa di riferimento: L’art. 1, c. 203, L. 662/96 ha esteso l’assicurazione IVS degli esercenti attività commerciali anche ai “soggetti che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . In pratica, se nel 1996 i soci di SRL erano inizialmente esclusi dai contributi commercianti, la riforma li ha reinseriti a condizione che partecipino attivamente alla gestione.
- Requisiti soggettivi dettagliati: La stessa disposizione elenca vari requisiti (titolare/gestore d’impresa, responsabilità diretta, licenze se previste, ecc.) ma il punto chiave è il requisito soggettivo (lettera c): partecipazione personale, abituale e prevalente . Se manca anche uno solo di questi elementi, non scatta l’obbligo. Ad esempio, la mera titolarità della carica di amministratore non è di per sé sufficiente .
- Prova dei requisiti: In sede di accertamento, l’INPS deve provare che il socio lavoratore ricorre a tali condizioni . Ciò richiede una valutazione concreta dell’attività svolta (documentazione contabile, contratti di lavoro, ecc.). Una prassi basata solo sul controllo formale (visura camerale, dichiarazioni fiscali) è stata giudicata insufficiente . Ad esempio, il Tribunale di Potenza con sent. n. 589/2025 ha annullato un avviso contributivo perché l’INPS non aveva fornito alcun riscontro della “effettiva, stabile e preponderante partecipazione personale” del socio al lavoro aziendale .
2.2 Condizione imprescindibile: l’attività effettiva del socio
L’accertamento contributivo è legittimato solo se il socio apporta un contributo di lavoro reale nell’impresa. Questo principio – definito dalla giurisprudenza “il primato del fatto sull’apparenza” – emerge chiaramente in Cassazione e nella prassi.
- Attività vs amministrazione: La Corte Suprema ha distinto nettamente tra l’attività lavorativa personale e le funzioni amministrative. L’ordinanza n. 1759/2021 della Cassazione precisa che se il socio-amministratore svolge solo attività di gestione societaria (coordinamento, impulso, ecc.), tali mansioni non equivalgono a un’attività lavorativa autonoma abituale . In quel caso, il socio rimane iscritto alla Gestione Separata ma non è tenuto alla Gestione Commercianti.
- Il caso del “godimento immobiliare”: Una recente pronuncia in appello (Corte d’Appello di Milano, 2025) ha ribadito che un socio accomandatario di SAS impegnato solo nella gestione degli affitti di immobili non ha obbligo contributivo IVS . La Cassazione 29913/2021 aveva già stabilito che l’uso di un’impresa di mero godimento non può essere “punito” indirettamente con un obbligo contributivo assente per legge .
- Doppia attività e pluricandidature: Se il socio svolge effettivamente due attività diverse (es. commerciante con partita IVA indipendente e amministratore di Srl senza incarichi operativi), le due posizioni contributive restano separate. Come chiarito dalla Cassazione e dalla prassi, in tal caso la base contributiva nella Gestione Commercianti è costituita solo dal reddito dell’attività commerciale effettivamente svolta . In altre parole, redditi di capitale o altre quote di partecipazione in società di capitali senza attività lavorativa autonoma non si computano .
3. Base contributiva: come si calcola
Qualora sussista l’obbligo di iscrizione, è necessario determinare la base su cui applicare i contributi. In tema di soci lavoratori valgono due principi distinti:
- Totalità dei redditi ai fini fiscali (art. 3-bis, DL 384/1992): Dal 1993 la legge prescrive che “l’ammontare del contributo annuo dovuto […] è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF” (art. 3-bis, DL 384/1992). Ciò significa che, in linea generale, tutti i redditi d’impresa di cui il contribuente è titolare concorrono al calcolo dei contributi in Gestione Artigiani/Commercianti.
- Giurisprudenza della Cassazione: Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il requisito dell’effettiva attività lavorativa prevalente deve sempre accompagnare l’iscrizione. Ne consegue che, nel caso del socio di SRL, la contribuzione IVS si applica solo sui redditi di impresa effettivamente connessi all’attività lavorativa prestata . In particolare, la Cassazione ha affermato che la mera partecipazione come socio non determina un reddito di impresa (che per i soci di SRL sarebbe in ogni caso reddito di capitale al momento di eventuali dividendi) . Di conseguenza, la base contributiva per il socio SRL include soltanto il reddito dell’impresa in cui egli opera, e non la sua “quota astratta” di reddito di altre società in cui è socio senza prestare lavoro .
- Società di persone e trasparenza fiscale: Diversa è la situazione delle società di persone (SNC, SAS) o delle SRL che applicano la trasparenza fiscale. In questi casi, le quote di reddito d’impresa vengono attribuite ai soci per le norme fiscali (art. 5 e artt.115-116 TUIR) indipendentemente dalla distribuzione . Ne consegue che il socio di una SNC risponderà di contributi IVS su tutto il reddito di impresa imputatogli (anche “virtuale”) .
- Utili non distribuiti nelle SRL: Importante aspetto specifico: gli utili non distribuiti alle SRL non entrano nella base contributiva personale del socio. Lo ha affermato il Tribunale di Foggia (sent. 17/9/2024 n. 2385) . In tale pronuncia il Giudice ha ribadito che l’art. 47 TUIR considera reddito imponibile IRI solamente gli utili effettivamente distribuiti al socio . Quindi finché gli utili restano nella società (destinati a riserve, copertura di perdite, reinvestimenti), il socio non li ha percepiti e non vi è reddito da imputare ai fini contributivi . L’INPS non può applicare il criterio della “rendita virtuale”: l’onere della prova spetta all’Istituto, e questi deve dimostrare – contrariamente – che gli utili sono stati percepiti o distribuiti al socio . Questo principio è ormai consolidato anche in altre corti (cfr. Corte Appello Firenze 20/12/2023 n. 555) ed evita l’applicazione indiscriminata dell’art. 3-bis sulle società di capitali.
Tabella: confronto tra SRL e SNC
| Caratteristica | Socio di SRL | Socio di SNC/SAS |
|---|---|---|
| Obbligo di iscrizione IVS | Solo se partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente . Se è solo amministratore, no . | In generale sorge automaticamente, essendo titolare di reddito d’impresa . |
| Base contributiva (calcolo) | Solo i redditi d’impresa derivanti dall’attività effettivamente svolta . In particolare, gli utili di altre SRL non attive nel lavoro del socio non si considerano . | Contributi su tutti i redditi di impresa imputati al socio (trasparenza fiscale) . |
| Responsabilità patrimoniale contributiva | Limitata alla società: il socio non risponde personalmente dei debiti INPS della SRL, salvo casi particolari (es. frode) . | Illimitata e solidale: il socio risponde con il proprio patrimonio di tutti i debiti contributivi della società . |
(Fonte: elaborazione propria, princìpi di diritto citati).
4. Procedura di accertamento contributivo
Quando l’INPS ritiene irregolari i versamenti contributivi del socio, emette un avviso di addebito (talvolta preceduto da inviti bonari). L’accertamento segue la via civile: l’impugnativa si propone con ricorso al Tribunale (Lavoro) entro 60 giorni dalla notifica . È fondamentale agire in tempi stretti, poiché dopo la notifica di cartella di pagamento si entra in esecuzione forzata.
- Onere della prova: In giudizio, la prova dei fatti che legittimano l’iscrizione e la corresponsione dei contributi spetta all’INPS . Il verbale ispettivo o l’avviso non godono di efficacia legale automatica; il giudice valuta autonomamente l’esistenza dei presupposti. In assenza di elementi probatori concreti (fatture, organigrammi, testimonianze) l’accertamento rischia di cadere .
- Termini di prescrizione: L’azione contributiva ordinaria si prescrive in 5 anni dall’omissione, ma la notifica di avviso di addebito può sospendere i termini. Tuttavia non esistono benefici analoghi al ravvedimento operoso fiscale per i contributi IVS.
- Doppia iscrizione indebita: Talvolta l’INPS provvede d’ufficio a iscrivere il socio-amministratore sia alla Gestione Separata che a quella Commercianti (o Artigiani). La giurisprudenza e la prassi hanno chiarito che questa doppia iscrizione è illegittima se mancano i requisiti dell’attività autonoma . In tal caso il socio può opporsi chiedendo l’annullamento dell’avviso contributivo e la cancellazione dal ruolo INPS.
5. Cosa rischiano i soci lavoratori (sanzioni e responsabilità)
Quando scatta l’accertamento, i rischi per il socio/debitore sono:
- Contributi dovuti: l’INPS può richiedere i contributi omessi (con l’aliquota IVS del 24% sui redditi imponibili eccedenti il minimale) per gli anni contestati. Ad esempio, se il socio è iscritto al minimale e percepisce un reddito lordo di 30.000€ da impresa, i contributi obbligatori annui sono 24% di (30.000 – minimo) . L’avviso di addebito calcola queste somme per gli anni di presunta omessa contribuzione.
- Interessi: sui contributi accertati scattano interessi legali dal giorno successivo alla scadenza di ciascun rateo annuo di pagamento. Tali interessi aumentano l’importo dovuto nel tempo.
- Penali: non esistono specifiche sanzioni pecuniarie come nel diritto tributario; tuttavia l’INPS può pretendere anche gli interessi sulla totalità dei periodi non versati. In assenza di ravvedimento, il socio deve pagare tutto il dovuto con interessi.
- Responsabilità patrimoniale:
- Socio di SRL: di norma il socio di SRL (a responsabilità limitata) non risponde personalmente dei debiti contributivi della società, essendo garante solo entro il capitale conferito. L’INPS può solo agire sul patrimonio sociale. Tuttavia, se l’INPS dimostra che il socio amministratore ha agito in frode alla legge, si può prospettare responsabilità personale ai sensi dell’art. 2086 c.c. (gestione non conforme). In linea generale però, il rischio economico del socio SRL è limitato alla quota di capitale investita e agli utili personali previsti.
- Socio di SNC/SAS (accomandatario): il socio risponde in solido dei contributi non versati . Cass. 13240/2013 ha ribadito che per la SNC vale la regola generale dell’art. 2291 c.c.: tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali (compresi quelli contributivi) anche se rimasti estranei all’amministrazione . Il socio che cede la propria quota resta comunque responsabile per i debiti sorti fino all’iscrizione della cessione nel registro imprese (Cass. 13240/2013).
- Contenzioso legale: un avviso di addebito viene impugnato in Tribunale (giudice del lavoro in composizione monocratica). Se il ricorso è accolto, l’avviso è annullato e il socio è esonerato. Se respinto, l’INPS iscrive a ruolo quanto dovuto e può procedere esecutivamente (ad es. pignoramento presso terzi sui conti correnti).
Domande frequenti – Sintesi dei rischi:
- “Sono socio lavoratore di una SRL e l’INPS mi ha inviato una cartella per contributi non pagati. Devo pagare?”
Risposta: Dipende se hai svolto davvero un’attività autonoma abituale nell’impresa. Se sì, devi pagare i contributi mancanti (con interessi); altrimenti, puoi impugnare l’avviso sostenendo che non ne ricorrono i requisiti. La Cassazione ha chiarito che senza “attività lavorativa abituale e prevalente” non sorge obbligo contributivo . - “Quali sanzioni mi aspettano se non pago?”
Risposta: Formalmente non ci sono sanzioni aggiuntive come nel contenzioso tributario, ma subisci comunque l’iscrizione a ruolo, gli interessi legali e il pignoramento dei tuoi beni aziendali o personali (nel caso di SNC) . In pratica l’INPS chiede i contributi dovuti, gli interessi e può eseguire forzature come il pignoramento. - “Faccio parte di una SNC e l’azienda non ha versato contributi: devo pagarli io con il mio patrimonio?”
Risposta: Sì. Nelle società di persone (SNC o SAS), i soci rispondono illimitatamente e solidalmente. Ciò significa che il socio può essere chiamato a pagare personalmente i contributi non versati dall’impresa , anche se non li ha percepiti direttamente, in quanto il debito contributivo della società si estende ai soci. - “Il socio di SRL rischia anch’egli contributi su utili che non percepisce?”
Risposta: No. Se la SRL decide di non distribuire utili, questi non rientrano nella base contributiva del socio . L’utile “resta in azienda” e non genera reddito personale tassabile ai fini previdenziali finché non viene effettivamente distribuito (principio della “effettiva percezione del reddito” ).
6. Strategie di difesa e giurisprudenza recente
Il socio sottoposto ad accertamento ha vari strumenti difensivi, supportati da un ricco filone giurisprudenziale:
- Onere della prova sull’INPS: La Cassazione ha stabilito che, in caso di contestazione contributiva, spetta all’INPS provare i requisiti di fatto del proprio credito . Il verbale ispettivo non fa prova automatica; anzi, è considerato “atto di parte” senza efficacia legale predefinita . Quindi l’INPS deve produrre elementi concreti (testimonianze, documenti interni) per dimostrare che il socio prestava attività abituale e prevalente.
- Documentazione di lavoro esterno: Una strategia difensiva efficace consiste nel dimostrare che, contrariamente a quanto afferma l’INPS, il socio non svolge le mansioni operative. Ciò si ottiene producendo organigrammi aziendali, contratti di lavoro subordinato, cedolini paga di dipendenti o collaboratori, o bilanci che evidenziano costi per personale. Nel caso di Potenza citato, la difesa ha fornito prove di un organigramma e di redditi che evidenziavano ruoli diversi e non prevalenti del socio , convincendo il giudice che l’apporto del socio era limitato a funzioni di governance e non di lavoro operativo.
- Confronto redditi: Altro elemento esaminato dai giudici è la comparazione tra il reddito percepito come amministratore (o come titolare di altri incarichi professionali) e quello dell’impresa. Se il reddito da impresa non è preponderante, ciò suggerisce che il socio non dedicava all’attività aziendale l’impegno prevalente richiesto. In Trib. Potenza la difesa ha mostrato che il reddito da altra attività (consulente presso altra società) era superiore a quello dell’impresa oggetto dell’accertamento , rafforzando la tesi difensiva.
- Illimitata irrilevanza dell’iscrizione volontaria: Se il socio si era iscritto volontariamente alla Gestione Commercianti “per sicurezza”, ciò non crea un obbligo reale. La Corte d’Appello di Milano ha evidenziato che l’iscrizione previdenziale non è una libera opzione del contribuente, ma deve seguire i presupposti di legge . In altre parole, se non ci sono i presupposti, l’iscrizione (anche volontaria) è indifferente: non legittima pretese contributive aggiuntive .
- Uso della giurisprudenza consolidata: È fondamentale richiamare le pronunce recenti in sede di opposizione. Ad esempio, tribunali del lavoro hanno più volte accolto le opposizioni di soci SRL difendendo la centralità dell’elemento concreto . Le sentenze a supporto – sia di merito che di legittimità – dimostrano che l’interpretazione più rigorosa (i requisiti ci sono solo se dimostrati in fatto) prevale sull’approccio formale.
Domande e risposte sulla difesa:
- “Chi deve dimostrare la prova dell’attività del socio?”
Risposta: L’INPS. La giurisprudenza (Cass. n. 14965/2012 e seguenti) è chiara: in un giudizio per accertamento contributivo, l’onere probatorio è interamente in capo all’ente previdenziale . - “Quali argomenti posso usare in opposizione?”
Risposta: Documentare che il socio non ha mansioni operative (vedi sopra). Mostrare anche eventuale mancata distribuzione di utili (come visto ), piani industriali di investimenti, curricula aziendali ecc. Anche la prova di assenza di personale di famiglia impiegato all’attività o organigrammi privi di ruoli del socio può essere decisiva. - “Esiste un modello di risposta all’avviso?”
Risposta: In generale si deve proporre opposizione motivata davanti al Tribunale entro 60 giorni, evidenziando l’insussistenza dei presupposti. Si possono depositare memorie e prove documentali, oltre che eventuali perizie tecniche (es. consulenze del lavoro) sui ruoli in azienda. - “Quale termine per difendersi?”
Risposta: Il termine per proporre opposizione è di 60 giorni (ex D.lgs. 546/1992, competenza del giudice del lavoro). Una volta depositato il ricorso, si svolgono udienze di discussione e contraddittorio. Gli adempimenti procedurali civili sono in genere più rapidi di quelli tributari, ma non vanno trascurati per evitare decadenze.
7. Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Socio di SRL con attività prevalente:
Mario, socio al 50% di una SRL commerciale (ristorazione), lavora attivamente nella gestione del locale con Partita IVA di ditta individuale e dipendenti assunti. L’INPS gli contesta contributi commercianti basandosi su tutti i redditi d’impresa dell’anno, inclusi 10.000€ di utili di un’altra SRL in cui è socio ma non lavora.
– Difesa: Mario dimostra che ha fornito prove (cedolini dipendenti, contratti fornitura, fatture proprie) di attività lavorativa prevalente nella sua attività di ristorazione. In sede di opposizione argomenta che gli utili dell’altra SRL non sono mai stati percepiti, per cui non sono reddito imponibile . Il tribunale, seguendo Cassazione, calcolerà i contributi solo su base di reddito ristorativo effettivo, annullando la richiesta aggiuntiva sugli utili non distribuiti.
Esempio 2 – Socio di SRL senza attività operativa:
Anna, amministratrice di una società di consulenza (SRL), risulta iscritta anche alla Gestione Commercianti. L’INPS le invia un avviso d’addebito di 20.000€ perché la considera socio-lavoratrice. In realtà Anna ha svolto solo ruoli gestionali e ha assunto un ufficio con personale dipendente.
– Difesa: Anna documenta l’organigramma aziendale, i contratti di lavoro subordinato degli impiegati e i bilanci aziendali che mostrano costi per dipendenti. Dimostra che la sua attività operativa era minima, limitata alla governance, e che il lavoro quotidiano era svolto dai dipendenti. Su questa base, l’accertamento viene impugnato con successo: il Tribunale rimuove l’obbligo contributivo, richiamando l’orientamento di Cassazione sul fatto che “l’attività di amministratore non equivale a partecipazione al lavoro aziendale” .
Esempio 3 – Socio di SNC:
Carlo è socio in una SNC famigliare, con quota del 30%, ed è amministratore. La società non ha versato contributi per due anni. L’INPS intima sia alla SNC sia a Carlo il versamento dei contributi IVS arretrati (15.000€).
– Esito: Secondo l’art.2291 c.c. e la giurisprudenza, Carlo risponde solidalmente dei contributi non versati . Se la SNC non paga, l’INPS può pignorare i beni personali di Carlo. Carlo può tentare di far valere che, se estraneo alla gestione, non doveva essere chiamato in causa, ma in pratica difficilmente potrà evitare di pagare, a meno che non dimostri che in concreto non aveva alcun rapporto con l’impresa (situazione rara in una SNC).
8. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Contributi e quote di reddito (esempio numerico)
| Socio | Tipo socio | Reddito impresa (€/anno) | Contributi IVS dovuti* (€/anno) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Mario | SRL (titolare lav.) | 40.000 | 0,24×(40.000–minimale) = 6.300 | Opera con Partita IVA nell’impresa, inattacabile la quota di utili SRLY. Inps può chieder solo i contributi su 40k . |
| Luca | SRL (socio non lav.) | 10.000 | 0 (solo gestione separata) | Socio SRL che non presta lavoro: nessun obbligo commercianti. Reddito di impresa di altre SRL non rileva . |
| Giulia | SNC (socio-ammin.) | 30.000 | 0,24×(30.000–minimale) = 5.700 | Socia di SNC: quota di reddito 30k imputato in toto . Risponde in solido se la società non paga. |
| Paolo | SAS accomandatario | 20.000 | 0,24×(20.000–minimale) = 3.600 | Socio accomandatario SAS: come SNC (redditotassato per trasparenza) deve i contributi sulla quota di reddito . |
*) Aliquota artigiani/commercianti 24%, minimale es: 15.548€ (2025). Nella colonna “Contributi” si è semplificato applicando solo la percentuale oltre minimali di legge.
Tabella 2 – Riepilogo obblighi e responsabilità
| Aspetto | Socio SRL (lavoratore) | Socio SNC/SAS |
|---|---|---|
| Iscrizione IVS (Commercianti) | Solo se effettivamente lavora con abitualità/prevalenza . Se no → no iscrizione. | Automatica se socio lavoratore (titolare d’impresa ). |
| Base imponibile contributiva | Solo il reddito impresa dove lavora . Utili non percepiti → no base . | Tutto il reddito d’impresa imputato (trasparenza) . |
| Obbligo contributivo IVS | Sì, solo in presenza dei requisiti (lavoro effettivo) . | Sì, sempre se svolge attività nell’impresa (anche attiva/società di persone) . |
| Responsabilità personale | Limitata al capitale conferito. Non risponde con il proprio patrimonio personale . | Illimitata e solidale per i debiti sociali, compresi i contributivi . |
9. Domande frequenti (Q&A)
- D: “L’INPS ha notificato addebiti contributivi a un socio di SRL. Posso oppormi? Cosa dimostrare?”
R: Puoi opporre ricorso giudiziale sostenendo che non sussistono i requisiti di legge (nessuna attività abituale/prevalente). Devi dimostrare concretamente l’insussistenza dell’attività lavorativa personale del socio : organigrammi, contratti di terzi, documenti contabili che mostrino che le mansioni operative erano affidate ad altri. Ricorda: è l’INPS che deve provare i fatti, non tu . - D: “Cosa rischio come socio di SNC se la società non paga i contributi?”
R: Rispondi personalmente con tutti i tuoi beni. La Cassazione 13240/2013 ha ribadito che per le SNC vale l’art. 2291 c.c.: tutti i soci rispondono illimitatamente e in solido per le obbligazioni sociali, incluse quelle previdenziali . Se la società non versa, l’INPS può rivalersi su ogni socio. - D: “Se la SRL non distribuisce utili, l’INPS può comunque iscrivermi in Gestione Commercianti su quella quota?”
R: No. Come stabilito dal Trib. Foggia e conformemente alla legge fiscale (art. 47 TUIR), gli utili non distribuiti non costituiscono reddito imponibile per il socio . Non possono quindi essere base di calcolo contributivo. L’INPS deve dimostrare che c’è stata effettiva percezione degli utili, altrimenti quell’importo non ha mai formato reddito del socio . - D: “Il socio di SRL che svolge attività lavorativa deve iscriversi come artigiano o commerciante?”
R: Dipende dall’attività dell’impresa. Se l’attività esercitata è di tipo commerciale (commercio, ristorazione, ecc.) si iscrive alla Gestione Commercianti; se invece l’attività è artigianale (produzione artigiana) si iscrive alla Gestione Artigiani. La regola è la stessa: il socio va iscritto nella gestione previdenziale che corrisponde all’attività esercitata, ma solo se svolge effettiva attività autonoma. Questa distinzione è importante per l’aliquota contributiva e il minimale. - D: “Cosa faccio se l’avviso dell’INPS è chiaramente eccessivo?”
R: Innanzitutto, mantieni la calma e leggi bene l’avviso: verifica quali periodi e quali quote di reddito sono contestati. Poi rivolgiti al più presto a un avvocato o consulente del lavoro esperto in previdenza. L’opposizione giudiziale deve essere proposta tempestivamente (60 giorni). Mentre preparate il ricorso, conviene inviare all’INPS una “memoria difensiva” per chiarire i punti di fatto (ad es. presentando documenti che attestino le tue attività o l’eventuale mancata iscrizione). Se possibile, fa’ un esposto ai vertici INPS o all’Arpav se ci sono irregolarità procedurali gravi.
Fonti e approfondimenti
- Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 (casi di iscrizione esercenti attività commerciali) – abrogata e sostituita da legge di riordino (oggi richiamata dall’art. 1, c. 203 L. 662/1996) .
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202-203 (riordino legislazione previdenziale) .
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 47 (redditi da capitale) – definisce che gli utili societari concorrono all’IRPEF solo se distribuiti .
- Codice Civile, art. 2291 (responsabilità illimitata e solidale dei soci di SNC).
- Sentenze: Corte di Cassazione n. 13240/2013 (soci SNC rispondono per contributi Inps) ; Corte di Cassazione ord. 25/10/2021, n. 29913 (soci accomandatari, obbligo iscrizione) ; Corte di Cassazione ord. 27/1/2021, n. 1759 (soci-amministratori SRL, contribuzione) ; Corte Cass. ord. 4/5/2018, n. 10763 (partecipazione abituale e prevalente) ; Tribunale di Potenza, sent. n. 589/2025 (accertamento contributivo su socio SRL) ; Tribunale di Foggia, sent. 17/9/2024 n. 2385/2024 (utili non distribuiti non imponibili) ; Corte d’Appello Milano, sent. n. 1160/2025 (associazione “mero godimento” e contributi) .
- Circolari e linee guida: Circolare INPS n. 7/2025 (gestioni autonome artigiani/commercianti) – sulle aliquote e minimali contributivi; Circolare INPS n. 174/2017 (responsabilità solidale negli appalti e contributi).
Perfetto. Di seguito trovi il testo completamente rifatto nel VECCHIO FORMATO, senza fonti o riferimenti esterni, mantenendo identico stile, struttura, tono e impostazione delle guide precedenti.
Hai ricevuto un accertamento contributivo INPS che riguarda i soci lavoratori della società? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento contributivo INPS che riguarda i soci lavoratori della società?
Ti contestano omessi o insufficienti versamenti contributivi, sostenendo che il socio svolga attività lavorativa abituale e prevalente?
Temi che il ruolo di socio venga automaticamente trasformato in obbligo contributivo pieno, con richieste arretrate, sanzioni e interessi elevatissimi?
Devi saperlo subito:
👉 essere socio non significa automaticamente essere socio lavoratore,
👉 l’obbligo contributivo non scatta per presunzione,
👉 moltissimi accertamenti INPS sui soci lavoratori sono forzati, automatici e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando l’INPS può qualificare un socio come lavoratore,
- cosa rischiano concretamente i soci,
- quali errori commette spesso l’ente,
- come difendersi in modo tecnico ed efficace con l’avvocato.
Cos’è l’Accertamento Contributivo sui Soci Lavoratori
L’accertamento contributivo sui soci lavoratori è l’atto con cui l’INPS sostiene che:
- il socio svolge attività lavorativa nella società,
- tale attività è abituale, personale e prevalente,
- di conseguenza sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione,
- i contributi non versati devono essere recuperati.
👉 Il punto centrale è la natura dell’attività svolta dal socio.
Perché l’INPS Contesta i Soci Lavoratori
Il ragionamento tipico dell’INPS è questo (spesso scorretto):
👉 “Se il socio è presente in azienda, allora lavora e deve versare contributi.”
Questo approccio ignora che:
- il socio può svolgere solo funzioni di controllo o indirizzo,
- l’attività può essere occasionale o marginale,
- non ogni apporto del socio è lavoro imponibile.
👉 La qualifica di socio non equivale a lavoro subordinato o autonomo.
Le Situazioni Più Spesso Contestate
Negli accertamenti contributivi l’INPS contesta spesso:
- soci di SNC o SAS ritenuti lavoratori di fatto,
- soci di SRL considerati operativi,
- amministratori qualificati come soci lavoratori,
- soci familiari presenti nell’attività,
- soci senza busta paga ma “attivi” in azienda,
- soci con compensi ritenuti insufficienti.
👉 Molte contestazioni nascono da presunzioni organizzative.
Gli Errori Più Frequenti dell’INPS
Molti accertamenti contributivi sui soci presentano errori gravi, tra cui:
- presumere l’attività lavorativa dalla sola presenza,
- ignorare la distinzione tra ruolo societario e lavoro,
- non dimostrare abitualità e prevalenza,
- basarsi su verbali standardizzati,
- utilizzare dichiarazioni non contestualizzate,
- applicare contributi per periodi sovrastimati,
- violare il contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Essere Socio ≠ Essere Socio Lavoratore
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 l’INPS deve dimostrare che:
- il socio svolge attività lavorativa concreta,
- l’attività è abituale e continuativa,
- l’attività è prevalente rispetto ad altre occupazioni.
Non basta dimostrare:
- che il socio è presente,
- che partecipa alle decisioni,
- che controlla l’andamento dell’impresa.
👉 La gestione societaria non è lavoro contributivo.
Quando l’Accertamento INPS è ILLEGITTIMO
L’accertamento contributivo sui soci lavoratori è ribaltabile se:
- l’attività del socio è solo amministrativa o di controllo,
- l’apporto è occasionale o saltuario,
- non esiste abitualità e prevalenza,
- il socio svolge altra attività principale,
- manca prova concreta del lavoro svolto,
- i contributi sono calcolati su periodi errati,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 L’obbligo contributivo non si presume: si prova.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento contributivo non contrastato può portare a:
- contributi arretrati per più anni,
- sanzioni civili elevate,
- interessi pesanti,
- iscrizione a ruolo immediata,
- pignoramenti di conti e beni,
- responsabilità personali del socio,
- riflessi fiscali indiretti.
👉 Nei soci lavoratori il rischio patrimoniale è diretto.
Come Difendersi: Strategia Tecnica con l’Avvocato
1. Contestare la qualifica di socio lavoratore
È fondamentale dimostrare:
- ruolo effettivo del socio,
- assenza di mansioni operative,
- funzione di indirizzo o controllo.
2. Dimostrare la mancanza di abitualità e prevalenza
La difesa efficace dimostra:
- presenza sporadica,
- attività non continuativa,
- impegno principale in altra occupazione.
📄 Prove tipiche:
- contratti di lavoro esterni,
- documentazione professionale,
- testimonianze,
- organizzazione aziendale.
3. Contestare il periodo e il calcolo dei contributi
È fondamentale dimostrare che:
- il periodo contestato è sovrastimato,
- i contributi sono calcolati in modo errato,
- le basi imponibili non sono corrette.
👉 Anche quando l’INPS ha ragione, gli importi sono spesso gonfiati.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire subito il ruolo del socio,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre sanzioni e contributi.
5. Impugnare e bloccare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione,
- evitare pignoramenti e azioni esecutive.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere il socio e la società
La difesa serve a:
- evitare responsabilità indebite,
- tutelare il patrimonio personale,
- ridurre l’esposizione contributiva.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- chiarire formalmente i ruoli dei soci,
- evitare prassi operative ambigue,
- documentare l’organizzazione aziendale,
- mantenere tracciabilità delle attività.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti contributivi sui soci lavoratori richiede competenza previdenziale, societaria e tributaria avanzata.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento contributivo,
- contestazione della qualifica di socio lavoratore,
- difesa contro presunzioni di abitualità e prevalenza,
- gestione del contraddittorio con l’INPS,
- sospensione delle richieste contributive,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio del socio.
Conclusione
Un accertamento contributivo sui soci lavoratori non è automaticamente legittimo.
L’INPS deve provare l’attività lavorativa abituale e prevalente, non limitarsi a presunzioni.
Con una difesa tecnica, tempestiva e guidata da un avvocato puoi:
- contestare l’accertamento,
- ridurre o annullare contributi e sanzioni,
- evitare pignoramenti,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: negli accertamenti INPS sui soci lavoratori, la prova del ruolo reale è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento contributivo sui soci lavoratori è possibile, se lo fai nel modo giusto.