L’accertamento fiscale fondato sulle spese certe è una delle contestazioni più insidiose perché si basa su dati reali e documentati, ma spesso interpretati in modo scorretto.
Quando la Agenzia delle Entrate rileva spese effettivamente sostenute dal contribuente, tende talvolta a trasformarle automaticamente in reddito imponibile, senza verificare la provenienza delle somme, la natura della spesa o la sua reale incidenza sul periodo d’imposta.
È fondamentale chiarirlo subito:
una spesa certa non è automaticamente reddito non dichiarato.
Molti accertamenti di questo tipo sono viziati da errori di quantificazione e di metodo e possono essere annullati o ridimensionati se contestati con una difesa tecnica puntuale.
Cosa si intende per spese certe
Per spese certe si intendono esborsi documentati e tracciabili, come:
• acquisto di immobili o terreni
• acquisto di autovetture, imbarcazioni o beni di valore
• ristrutturazioni edilizie
• spese scolastiche o universitarie rilevanti
• viaggi e spese ricorrenti di importo significativo
• investimenti finanziari documentati
• canoni di leasing o noleggio
• rate di mutui o finanziamenti
Si tratta di spese reali, ma non necessariamente collegate a redditi imponibili dell’anno.
Perché le spese certe generano accertamenti
L’Amministrazione finanziaria utilizza le spese certe per:
• ricostruire una presunta capacità contributiva
• confrontare spese e redditi dichiarati
• individuare presunti scostamenti
• ipotizzare redditi non dichiarati
• avviare accertamenti sintetici o patrimoniali
Il problema è che spesso la spesa viene considerata per intero e tutta nell’anno, senza analizzare come è stata finanziata.
Gli errori più frequenti nella quantificazione
Negli accertamenti da spese certe, gli errori più comuni riguardano:
• imputazione dell’intero importo a un solo anno
• mancata considerazione di rateizzazioni
• ignorare mutui, prestiti o finanziamenti
• mancata detrazione di anticipi o acconti
• confusione tra spesa lorda e spesa effettiva
• mancata considerazione di contributi o rimborsi
• sovrastima della quota a carico del contribuente
Anche una spesa reale può essere fiscalmente mal calcolata.
Quando l’accertamento da spese certe è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• la spesa è stata finanziata con redditi già tassati
• l’esborso deriva da risparmi pregressi
• esistono mutui o prestiti documentati
• la spesa è rateizzata su più anni
• parte dell’importo è sostenuta da terzi
• manca il collegamento con redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza automatismi
• non viene rispettato il diritto di difesa
Una spesa certa non prova da sola l’esistenza di reddito occulto.
Come contestare correttamente gli importi
La difesa deve concentrarsi sulla quantificazione, non sulla negazione della spesa, e può basarsi su:
• contratti di mutuo o finanziamento
• piani di ammortamento e rate
• estratti conto bancari
• prova dei risparmi accumulati
• documentazione di donazioni o successioni
• ripartizione della spesa tra più soggetti
• cronologia reale dei pagamenti
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• perizie contabili
Contestare l’importo significa ridurre o azzerare la pretesa.
Tecniche di difesa più efficaci
Una difesa efficace contro l’accertamento da spese certe deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:
• distinzione tra spesa e reddito
• dimostrazione della fonte lecita delle somme
• ripartizione temporale corretta
• contestazione del metodo sintetico utilizzato
• dimostrazione dell’assenza di incremento patrimoniale
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili
La difesa deve colpire il metodo di calcolo, non il fatto storico.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento fondato su spese certe:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le spese contestate
• verifica come sono state quantificate
• ricostruisci la provenienza delle somme
• raccogli documentazione bancaria e contrattuale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• presunzione definitiva di redditi non dichiarati
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
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Introduzione
Attenzione: la presente guida è finalizzata a fornire informazioni di carattere giuridico su accertamento sintetico basato su spese certe e modalità di impugnazione, con livello di approfondimento avanzato. Non sostituisce in alcun modo una consulenza legale personalizzata. Chi riceve un avviso di accertamento deve valutare di rivolgersi a un professionista qualificato per ogni specifica azione legale. Le informazioni qui riportate sono aggiornate a dicembre 2025.
L’accertamento sintetico del reddito (noto anche come redditometro) è uno strumento di accertamento presuntivo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per determinare il reddito complessivo delle persone fisiche partendo dalle spese sostenute e dagli indici di capacità contributiva. In particolare, l’accertamento basato su spese certe si fonda sul presupposto che il contribuente, sostenendo determinate spese nel corso dell’anno, disponga di un reddito adeguato che l’Amministrazione finanzia predetermina in base a vari indici (beni di pregio, spese di consumo, mutui, ecc.) . Se tali spese risultano “incongruenti” rispetto al reddito dichiarato – ossia eccedono oltre le soglie di legge – il Fisco presume l’esistenza di un reddito occulto tassabile. Tale presunzione è legale ma relativa (iuris tantum): il contribuente può vincerla fornendo prova contraria adeguata (art. 38 DPR 600/73).
Questa guida, rivolta ad avvocati tributaristi, imprenditori e contribuenti avanzati, analizza l’accertamento sintetico puro (basato sulle spese certe) dal punto di vista del debitore/contribuente e illustra come contestare gli importi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. Saranno trattati gli aspetti normativi, le modalità procedurali, l’onere e le tecniche di prova contraria, nonché esempi pratici, tabelle riepilogative e FAQ. I riferimenti normativi e le pronunce più aggiornate sono riportati in coda alla guida.
Contesto normativo e soglie di applicabilità
L’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche è disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (TUIR), come modificato dalle norme più recenti. In base a tale articolo, l’Amministrazione finanziaria può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente considerando “le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” . L’accertamento si applica se ricorrono i seguenti requisiti:
- Scostamento percentuale: il reddito complessivo accertato presuntivamente deve eccedere di almeno un quinto (20%) il reddito dichiarato .
- Soglia assoluta (doppia soglia): la legge (D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108) ha introdotto un requisito aggiuntivo: il reddito presunto deve essere almeno dieci volte l’ammontare dell’assegno sociale annuo (pari a circa 7.000 €/anno nel 2024, ossia ~70.000 €) . In pratica l’accertamento sintetico può scattare solo se entrambi i suddetti limiti sono superati. Ad esempio, se il contribuente dichiara €30.000 e l’accertamento stima €39.000 (30% in più), non si procede perché €39.000 è inferiore alla soglia assoluta di ~€70.000 .
Questa doppia soglia è stata introdotta per concentrare l’accertamento sui casi di evasione rilevante, concedendo una sorta di franchigia ai redditi medio‑bassi . In precedenza la sola condizione era lo scostamento percentuale ≥20%. Ad oggi (2025) quindi si applica il doppio requisito di scostamento (Art. 38, co. 4-5 DPR 600/73, come riformato dal D.Lgs. 108/2024) .
In sintesi, l’accertamento sintetico non può essere attivato se non sono soddisfatti entrambi i requisiti (scostamento ≥20% e reddito presunto > circa €70.000) . Le novità normative del 2024-25 (D.Lgs. 108/2024) confermano inoltre al contribuente il diritto di fornire prova contraria per escludere dal reddito presunto le spese contestate (vedi oltre) .
Tabella 1 – Requisiti legali per l’accertamento sintetico
| Requisito | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Scostamento relativo ≥20% | Il reddito presunto deve eccedere di almeno un quinto (20%) quello dichiarato . | Art. 38, co. 4-5 DPR 600/73 |
| Soglia assoluta (~€70.000) | Il reddito presunto deve superare 10 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale (circa €70.000) . | D.Lgs. 108/2024, attuativo Legge 111/2023 (art. 5) |
Metodologia e elementi dell’accertamento sintetico
L’accertamento sintetico “puro” si basa sulla ricostruzione del reddito del contribuente a partire dalle spese effettivamente sostenute (chiamate appunto spese certe) e dagli indici di capacità contributiva. A differenza del redditometro (basato su dati statistici), nel metodo sintetico puro l’Agenzia può utilizzare qualisiasi tipo di spesa indicativa di capacità contributiva, non solo quelle predeterminate da tabelle ministeriali . In particolare:
- Spese certe: sono le spese effettivamente sostenute dal contribuente nel corso dell’anno e note all’Amministrazione finanziaria (ad esempio tramite le banche dati fiscali). Rientrano in questa categoria tutte le spese “tracciate” e riportate nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate (es. pagamenti con bancomat/credit card, registrazioni catastali, PRA, banche, ecc.) . Sono considerate spese certe anche quelle sostenute dai familiari fiscalmente a carico (coniugi, figli) imputabili al contribuente . Esempi tipici: canoni di locazione, mutui, bollo auto, tasse scolastiche, spese sanitarie non franchigiate, assicurazioni, forniture domestiche, ecc. (ossia tutte le spese di consumo rilevanti). Eccezioni: le spese connesse all’attività d’impresa o professionale non sono automaticamente imputate al contribuente a fini IRPEF, se il contribuente dimostra con documentazione idonea che tali spese sono correlate esclusivamente all’attività professionale o imprenditoriale.
- Spese presunte e indici di possesso beni: sono spese dedotte a tavolino in base al possesso di determinati beni o servizi di lusso. Il D.M. 7 maggio 2024 (sospeso poi in attesa della riforma, cfr. oltre) al punto prevedeva per il redditometro valori standard legati a beni di pregio. In sostanza, se al contribuente risultano intestati immobili, autoveicoli, imbarcazioni, polizze sulla vita, soggiorni estivi, etc., l’Agenzia gli attribuisce “spese figurative” medie annue (da fonti ISTAT o tabelle) relative al possesso di quei beni, anche in mancanza di spese documentate . Ad esempio, possedere un’auto di lusso comporta l’imputazione di una spesa minima per manutenzione/benzina.
- Soglia minima di povertà: il reddito sintetico tiene conto anche di una quota di spesa necessaria per i bisogni essenziali (vitto, alloggio, vestiario, ecc.). Viene imputata una spesa minima di “sopravvivenza” basata sulle soglie ISTAT di povertà assoluta calcolate per numero dei familiari e territorio . Ciò significa che anche a chi non ha spese documentate vengono comunque attribuiti costi di base, coerenti con il tenore di vita minimo.
- Incrementi patrimoniali: se nel periodo d’imposta il contribuente ha incrementato significativamente il proprio patrimonio (acquisti di case, auto, investimenti finanziari, opere d’arte, ecc.), una quota di tale spesa concorre al reddito presunto. In precedenza si usava spalmare queste spese su più anni (es. 20% in ciascuno dei 5 anni precedenti in mancanza di prove contrarie) . Le regole precise di imputazione degli incrementi patrimoniali sono indicate nella Tabella A del D.M. 7/5/2024 (ancora vigente per certi aspetti), ma la sostanza è che l’atto di acquisto rileva come reddito anche su più periodi in via presuntiva.
- Variazione dei risparmi: infine il redditometro considera se il contribuente aumenta i risparmi (depositi bancari, liquidità) oltre quanto necessario a coprire le spese sostenute. In pratica, se a fine anno il saldo del conto corrente è superiore di una certa quota rispetto all’anno precedente, questo incremento è considerato una disponibilità extra che suggerisce redditi occulti . Es.: se Mario ha dichiarato 20.000 €, ha speso 18.000 € e in più ha 5.000 € in più sul conto a fine anno, quei 5.000 € “non spesi” spiegano possibile reddito aggiuntivo, salvo dimostrare l’origine (ad es. eredità, vendite, ecc.).
Importante: la normativa (Decreto 2024) chiarisce che in caso di discordanza tra dati certi e valori stimati dalle tabelle, prevalgono i dati certi acquisiti tramite banche dati o forniti dal contribuente . Quindi, se il contribuente documenta con ricevute o estratti conto di aver speso meno di quanto ipotizzato (o di aver sostenuto spese non considerate), l’Agenzia deve usare i valori reali documentati . Ciò costituisce il fondamento pratico del contraddittorio: il contribuente può produrre prova che alcune spese attribuitegli per tabella sono in realtà inferiori o non riconducibili a lui.
Tabella 2 – Elementi del reddito presunto (accertamento sintetico puro)
| Componente | Descrizione e esempi | Fonte citata |
|---|---|---|
| Spese certe | Spese effettivamente sostenute dal contribuente (e familiari a carico) note al Fisco. Esempi: affitti, mutui, assicurazioni, sanità, accise, utenze, ecc. (escluse le spese di attività professionale adeguatamente documentate) . | , |
| Spese presunte | Spese attribuite per il possesso di beni/servizi di lusso. Esempio: il possesso di un’auto di lusso determina l’imputazione di una spesa standard annua per manutenzione/benzina . | |
| Spesa minima vitale | Quota di spese essenziali (povertà assoluta ISTAT) attribuita al nucleo familiare per soddisfare bisogni primari . | |
| Incrementi patrimoniali | Spesa sostenuta per beni patrimoniali (case, auto, investimenti) imputata al periodo d’imposta. (Viene diluita negli anni secondo Tab. A 2024) . | |
| Risparmi | Se il contribuente accumula risparmi oltre le spese, l’incremento di deposito/conti è considerato capacità contributiva (reddito non dichiarato) . |
La ricostruzione sinteticamente determinata è valida salvo prova contraria. L’Agenzia finanziaria deve motivare l’avviso indicando gli elementi di spesa rilevati e il reddito presunto calcolato . Una volta provate in giudizio le spese certe e gli indici alla base del calcolo, il giudice tributario riconosce il valore presuntivo di tali elementi . A quel punto l’onere della prova si rovescia sul contribuente: deve dimostrare che quel reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore .
Procedura e contraddittorio
La procedura di accertamento sintetico è regolata in modo stringente per legge. L’iter base è il seguente :
- Raccolta dati (accesso ai DB): l’ufficio incrocia banche dati e archivi (Anagrafe Tributaria, archivio rapporti finanziari, PRA, Catasto, carte di credito, bollo auto, anagrafi comunali, ecc.) per individuare le spese e gli investimenti attribuibili al contribuente (e familiari a carico) nell’anno fiscale .
- Invito al contraddittorio (art. 38, c.7, DPR 600/73): prima di procedere alla rettifica, l’Agenzia invia al contribuente un invito formale a comparire presso l’ufficio (di solito entro 15-30 giorni) per chiarire gli elementi soggettivi e oggettivi a fondamento dell’accertamento . Nel questionario vengono riportate le spese certe e gli elementi di reddito presunto. Il contribuente ha diritto di partecipare (previa compilazione e invio di dati/documenti) e può contestare sul momento eventuali errori di dati. L’invito al contraddittorio e la partecipazione del contribuente sono obbligatori: la loro omissione rende illegittimo l’atto accertativo in radice .
- Accertamento con adesione facoltativo: se dall’esame del contraddittorio emergono discordanze, l’ufficio è tenuto ad avviare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) per definire consensualmente imposte e sanzioni ridotte . Il contribuente può anche richiederlo. Questo sospende i termini di impugnazione (ma non quelli di efficacia contributiva).
- Avviso di accertamento: se non si raggiunge l’adesione, l’ufficio notifica l’avviso di accertamento. L’avviso deve contenere: la motivazione, il dettaglio delle spese certe rilevate, il calcolo del reddito complessivo presunto, la determinazione delle imposte e sanzioni dovute e un nuovo invito a proporre ricorso . L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73) .
- Ricorso tributario: il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica per impugnare l’avviso in Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso deve contenere le ragioni di fatto e diritto, con tutti i documenti di prova che intendono essere prodotti (in primo grado vige la regola generale dell’art. 2697 c.c.: l’onere di provare i fatti costitutivi spetta all’attore, in genere l’Agenzia ). Dopo l’eventuale fase di appello, la decisione definitiva può essere impugnata in Cassazione.
- Esecuzione fiscale: decorso il termine di impugnazione senza esito positivo (o esaurito il contenzioso), l’avviso diventa ruolo di riscossione. L’Agenzia iscrive a ruolo le somme e attua le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti) per il recupero coattivo dei tributi. È quindi fondamentale tutelarsi tempestivamente in sede amministrativa o giudiziale per evitare l’insorgere di aggravi.
Tabella 3 – Fasi dell’accertamento sintetico (redditemetro)
| Fase | Azione | Riferimento normativo / Procedurale |
|---|---|---|
| 1. Analisi dati | Incrocio banche dati (Anagrafe tributaria, PRA, banche, catasto, ecc.) per individuare spese e investimenti. | Art. 38, comma 7, DPR 600/73; Statuto contrib. art.6 |
| 2. Contraddittorio | Notifica invito a comparire (questionario redditometrico); contrib. fornisce dati/documenti; confronto in ufficio. | Art. 38, comma 7 DPR 600/73 |
| 3. Adesione (opt) | Facoltativa: accertamento con adesione (sconto sanzioni fino a 1/3) se il contribuente collabora. | D.Lgs. 218/1997 |
| 4. Avviso di accertamento | Emissione dell’avviso motivato (spese rilevate, reddito calcolato, imposte e sanzioni), invita al ricorso. | Art. 38 e 43 DPR 600/73 |
| 5. Ricorso CTP | Ricorso in Commissione Trib. entro 60 gg; discussione e decisione in primo grado (poi appello/Cass.). | Art. 43 DPR 600/73, art. 1 L. 212/2000 |
| 6. Riscossione | Cartella di pagamento; pignoramenti; deposizione protesti. | Art. 68 DPR 602/1973 |
L’importanza del contraddittorio
Il contraddittorio endoprocedimentale (art. 38, comma 7, DPR 600/73) è un elemento essenziale di tutela del contribuente . Esso consente al contribuente di partecipare attivamente all’accertamento, presentando già in questa fase i chiarimenti e le prove documentali che potrebbero scagionarlo dalle presunzioni del redditometro. La giurisprudenza tributaria reputa nullo l’avviso di accertamento emesso in violazione dell’obbligo di invito al contraddittorio o di partecipazione, in base ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente (art. 6 L. 212/2000) e alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 217/2019) . In pratica, il mancato rispetto di questa fase preliminare può essere un valido motivo per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento.
Onere della prova e prova contraria
Nel processo tributario si applica l’art. 2697 c.c.: chi afferma un fatto deve provarlo. Pertanto, dopo che l’Agenzia ha accertato con elementi certi le spese e gli investimenti (il “fatto noto”), scatta la presunzione iuris tantum di reddito “occulto” calcolato da tali spese . A questo punto l’onere della prova si sposta sul contribuente. Il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, superando la presunzione legale. La Corte di Cassazione ha chiarito che questa prova contraria non può limitarsi alla mera dimostrazione di aver disporre di somme di denaro alternative: è necessario collegare concretamente tali disponibilità alle spese contestate . In altre parole, bisogna fornire prove specifiche che spiegano la provenienza dei fondi spesi.
Con l’ultima riforma (D.Lgs. 108/2024) l’elenco delle possibilità di prova contraria è stato esplicitato in modo più puntuale (art. 38, comma 6). Secondo la nuova formulazione legislativa, il contribuente può dimostrare alternativamente che le spese contestate sono state finanziate con:
- Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte: ad es. donazioni, eredità, premi assicurativi, vincite. Questi redditi non costituiscono base imponibile IRPEF e quindi non possono alimentare imponibili IRPEF. Il contribuente deve tuttavia documentare tali redditi (es. atti notarili di donazione, dichiarazione di successione, documenti di pagamento). La Corte ha precisato che non basta dire “ho ricevuto €X”; è necessario fornire elementi oggettivi che ne dimostrino la concreta destinazione alle spese (ad es. bonifici da terzi, ricevute, contratti) .
- Redditi già dichiarati o soggetti a tassazione separata: se le spese sono state sostenute grazie a redditi regolarmente dichiarati (anche di anni precedenti) o tassati alla fonte, il contribuente deve mostrare i flussi finanziari. Ad esempio, estratti conto che evidenzino che il denaro speso corrispondeva a accrediti noti (cedolino stipendio, investimenti disinvestiti, ecc.).
- Versamenti di terzi (finanziamenti esterni): il contribuente può dimostrare che le somme spese provengono da terzi (ad es. un coniuge, un familiare o un socio che gli ha dato denaro). In tal caso servono documenti (contratti di mutuo familiare, bonifici, etc.) che attestino l’intervento dei terzi. Per esempio, se la moglie paga la rata del mutuo, si può dimostrare con il conto congiunto o le ricevute di pagamento che la spesa non ricade sul reddito del contribuente.
- Risparmi pregressi: dimostrare di avere accantonato risparmi in anni precedenti pari agli importi spesi. Ad esempio estratti conto bancari che evidenziano un patrimonio iniziale consistente, che è stato consumato o investito senza incidenza sul reddito corrente. In questo caso si provano risparmi di entrate pregresse (ad es. risparmio accumulato da stipendio, liquidazione, ecc.) che hanno finanziato gli acquisti.
- Diverso ammontare delle spese: dimostrare che in realtà le spese certe considerate dal Fisco erano di importo inferiore o addirittura non sostenute dal contribuente. Ad es. fornire fatture, ricevute fiscali o estratti conto che attestino la spesa reale. La normativa stabilisce espressamente che il contribuente può provare che “gli importi spesi sono diversi da quelli presunti dall’ufficio” . Ad esempio, se risulta un acquisto auto di €30.000 e si dimostra con il contratto che il prezzo reale era €20.000, si riduce la base imponibile.
Cassazione sottolinea che, pur non richiedendo esplicitamente la prova che i redditi alternativi siano stati effettivamente usati per le spese, il contribuente è onerato di fornire “circostanze sintomatiche” che ciò sia avvenuto . Ciò significa che bisogna agganciare logicamente il denaro ai consumi: ad es. bonifici dal proprio conto ai fornitori, durata del possesso dei redditi esenti, ecc. Non è sufficiente dimostrare genericamente “ho fondi esenti”: occorre evidenziare come quei fondi sono confluiti nei fatti oggetto dell’accertamento . Ad esempio, nel Cass. ord. 30/01/2024 n. 2746 i Giudici hanno precisato che mostrare semplicemente disponibilità di somme non basta: bisogna esibire estratti conto o altri documenti che provino come tali somme siano servite a coprire quelle spese .
Tabella 4 – Tipologie di prova contraria (fonti di reddito/spese)
| Tipologia di prova | Esempi / Documenti richiesti |
|---|---|
| Redditi esenti (donazioni, eredità, vincite) | Atto notarile di donazione; dichiarazione di successione; estratti conto bancari che incassano tali somme . |
| Redditi già dichiarati (predecessori anni) | Dichiarazioni dei redditi passati; buste paga o cedolini; estratto conto che mostra accrediti corrispondenti. |
| Pagamenti da terzi (coniuge, familiari, soci) | Contratti di mutuo familiare; bonifici/documenti bancari da conto intestato a terzi; certificazione del sostegno economico. |
| Risparmi propri accumulati | Estratti conto pluriennali che evidenziano saldo iniziale elevato, consumato per le spese; certificati di deposito, investimenti disinvestiti. |
| Ammontare diverso delle spese (errori del Fisco) | Ricevute, fatture, scontrini che attestano spesa reale inferiore a quella contestata; contratti di compravendita con valore più basso. |
Strategie difensive e contestazione degli importi
Per contestare un avviso di accertamento sintetico basato su spese certe, il contribuente deve agire fin dalla fase del contraddittorio e raccogliere la documentazione utile a dimostrare le argomentazioni difensive. Le principali strategie difensive includono:
- Controllo formale dell’atto: verificare che l’avviso sia correttamente motivato e conforme a legge. Ad es. che riporti correttamente i dati anagrafici, il periodo d’imposta, i redditi dichiarati e le spese rilevate; che faccia riferimento al comma di legge corretto; che indichi i riferimenti normativi (art. 38 DPR 600/73); che contenga l’invito a comparire e la motivazione (art. 39 comma 2 DPR 600/73). Qualsiasi vizio formale grave (incompletezza della motivazione, mancata sottoscrizione, errori clamorosi) può costituire motivo di nullità o illegittimità (C.T.R. ha annullato molti avvisi carenti di motivazione ).
- Verifica della congruità delle spese: confrontare le spese certe indicate con la documentazione posseduta. Se il Fisco ha conteggiato importi superiori, il contribuente può provare l’ammontare effettivo tramite ricevute, estratti conto, contratti. Per esempio, se nell’avviso risulta un canone di locazione inesistente, presentare il contratto di affitto che prova il reale canone o la mancanza di abitazione in affitto. Il decreto 2024 impone all’Agenzia di prendere il dato certo fornito dal contribuente .
- Aggancio delle spese ai redditi propri: dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con redditi già tassati o a tassazione separata. Questo spesso richiede ricostruire il flusso finanziario: ad esempio fornire estratto conto bancario dove si vede l’incasso di un’eredità e poi, nei giorni successivi, il bonifico di tali somme a copertura di spese. Un caso tipo: se si contesta un grosso acquisto (es. ristrutturazione casa), si può far vedere l’estratto conto dove si è incassata una donazione dal padre e contemporaneamente pagato l’impresa edile con quei fondi.
- Spese imputate ai familiari: se l’avviso include spese relative ai familiari a carico (figli, coniuge), dimostrare che tali spese non gravano sul contribuente. Ad es., se nel questionario risultano utenze domestiche elevate, ma in realtà la famiglia risiede in casa di proprietà dei genitori, si può produrre contratto di comodato o documenti che escludono la spesa. Oppure provare separatamente che gli affidamenti economici ai figli o coniuge sono stati sostenuti da altri.
- Prova di risparmi e patrimoni pregressi: quando il contribuente ha accumulato patrimoni (ad esempio prelievi elevati su conti correnti, rendite da investimento), dimostrare che tali disponibilità sono state accumulate prima del periodo oggetto d’accertamento. Ciò si fa con estratti conto a fine anno precedente che mostrano il patrimonio già esistente. Se la lettera di invito o avviso evidenzia risparmi, bisogna dimostrare l’origine: ad es. documentando il netto di vendita di una casa avvenuta l’anno prima.
- Dimostrare l’inesistenza del reddito presunto: per quanto banale, se si ritiene che l’Agenzia abbia determinato un reddito superiore a quello realmente esistito, il contribuente deve dimostrare di fatto che i presunti redditi non esistono. Spesso si possono usare documenti contabili, resoconti, o testimonianze (es. buste paga, autocertificazioni di assenza di lavoro autonomo, ecc.) a sostegno di questa tesi. In casi limite il contribuente può chiedere accertamento con adesione al ribasso, ma se non accetta l’accertamento stesso dovrà sostenere in giudizio il raffronto tra le prove caricate e quelle offerte dall’Amministrazione.
- Documentazione fiscale completa: più in generale, è fondamentale raccogliere tutta la documentazione probatoria disponibile prima dell’udienza: estratti conto bancari, nota spese aziendali, contratti di vendita, fatture, ricevute, note dimostrative, contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi pregresse, documenti notarili, ecc. Ogni elemento che dia conta di flussi finanziari (entrate e uscite) va presentato tempestivamente al giudice o all’ufficio. Come ricordato da Cassazione, nei ricorsi tributari “vige in primo grado il principio di autosufficienza istruttoria del contribuente” (art. 7 L.546/92) : spetta cioè a lui produrre tutta la prova.
- Eccezioni tecniche: se opportuno, sollevare vizi di fatto e di diritto: ad esempio eccepire la mancata dimostrazione in giudizio del presupposto dell’irrilevanza reddituale (Cass., ord. 2746/2024 afferma che l’ufficio deve comunque dimostrare con presunzioni gravi, precise e concordanti l’effettività delle spese contestate ). Oppure dedurre la violazione delle norme procedurali (ad es. violazione contraddittorio) o del principio di legalità (ad esempio contestare l’applicazione del DM 7/2024 sospeso). Le obiezioni di diritto (vizi formali, interpretazione di norma) possono portare all’annullamento dell’atto anche senza entrare nel merito reddituale.
- Richiesta di consultazione tecnica: in casi complessi (es. materia altamente tecnica come valori catastali, investimenti finanziari) è possibile domandare al collegio tributario l’ammissione di consulenti tecnici (art. 8 D.Lgs. 546/92) per valutare aspetti specialistici. Ad esempio, un CTU può verificare la congruità di valutazioni patrimoniali o la correttezza di imputazioni contabili.
Simulazioni pratiche
Ecco alcuni esempi ipotetici di situazioni in cui il contribuente, di fronte a un avviso di accertamento sintetico basato su spese certe, può impugnare con successo:
- Caso 1 – Professionista con auto di lusso: Mario, professionista, riceve un invito al contraddittorio perché nel 2024 gli sono state conteggiate spese elevate per un’auto di grossa cilindrata. Il Fisco presume un reddito di €100.000 quando dichiarava €50.000. Mario produce in contraddittorio il contratto di leasing dell’auto (costo annuale €10.000 effettivi invece dei €15.000 presunti) e gli estratti conto bancari che mostrano che ha pagato la rata dell’auto con un mutuo ereditario (reddito esente). Inoltre documenta spese familiari sostenute dal coniuge separatamente. Il giudice tributario, verificato che le spese reali sono inferiori e finanziate da redditi esenti, riduce l’accertamento a €50.000 (unica quota residua) e annulla la differenza.
- Caso 2 – Pensionato con risparmi: Carla, pensionata, ha dichiarato €20.000 e riceve lettera di accertamento per €40.000 presunti, a causa di spese bancaria elevate e incrementi di patrimonio. In fase di contraddittorio, ella documenta che il consistente aumento del conto corrente (da €5.000 a €25.000) è dovuto alla vendita di un immobile avvenuta l’anno prima (eredita un appartamento) e al patrimonio accumulato negli anni precedenti. Produce atto di vendita, dichiarazione di successione e estratto conto triennale che mostra come i €20.000 in più derivino da risparmi. Il giudice ritiene che la metà di quel reddito sia giustificata dai risparmi pregressi e la metà residua non provata (poiché ella non ha spese corrispondenti), pertanto liquida l’accertamento a €10.000 anziché €20.000.
- Caso 3 – Dipendente con donazione: Luca è un impiegato dipendente che dichiara €30.000 annui. L’Agenzia rileva spese elevate per €50.000 e presume un reddito non dichiarato di €20.000. In sede di contraddittorio, Luca consegna la documentazione di una donazione di €20.000 ricevuta dai genitori per l’acquisto di arredi e spese mediche. Mostra il bonifico ricevuto e le ricevute delle spese. In sede di giudizio, riesce a dimostrare con estratti conto che i €20.000 sono derivati da donazione (reddito esente). L’ufficio deve annullare l’accertamento aggiuntivo, poiché la spesa contestata è stata coperta da risorsa esente .
- Caso 4 – Famiglia con bambini a carico: Una famiglia con due figli minori dichiara insieme €40.000. L’Agenzia attribuisce spese certe di €70.000 includendo spese scolastiche, utenze elevate, mutui. Il contribuente dimostra che parte delle spese (ad es. tasse universitarie figlio e affitti) erano a carico della nonna convivente, fornendo contratto di comodato e fatture intestate alla stessa. Inoltre mostra che la maggiore spesa di bollette è in realtà comprensiva della casa di vacanze intestata a zii, non alla sua famiglia. In contabilità precisa gli errori di imputazione, e il giudice accoglie la contestazione considerando solo €50.000 come spese riconducibili al nucleo, annullando il residuo.
Questi esempi evidenziano come sia cruciale dimostrare il nesso tra spesa e fonte di finanziamento: in ciascun caso il contribuente ha legittimato le somme con prove documentali (contratti, ricevute, bonifici), “agganciandole” a redditi dichiarati o esenti, facendo così venire meno il presupposto dell’accertamento.
Domande e Risposte (FAQ)
D: Che differenza c’è tra accertamento sintetico puro e redditometro?
R: Tecnicamente non c’è più distinzione netta dopo la riforma; entrambi ricostruiscono il reddito da spese. Originariamente, l’accertamento sintetico puro (art. 38 TUIR) si basava solo sulle spese certe sostenute e veniva applicato senza soglia, mentre il redditometro utilizzava parametri statistici (beni di lusso) e (prima del 2024) prevedeva una soglia di reddito di €70.000. Con la riforma 2024 il metodo redditometrico (basato su DM 7/5/24) è stato sospeso fino a modifica dell’art.38; è entrato in vigore un “nuovo redditometro” che integra spese certe e indici di possesso con la doppia soglia . Nel linguaggio comune oggi si parla spesso di redditometro per indicare qualunque accertamento sintetico del reddito, ma è utile sapere che l’elemento determinante in questo contesto sono le spese certe effettive.
D: Quando può scattare l’accertamento sintetico basato su spese certe?
R: Solo se ricorrono i due requisiti di legge: reddito presunto ≥20% più di quello dichiarato e ≥ 10 volte l’assegno sociale annuo (circa €70.000) . Quindi, per attivarlo devono esserci spese e consumi elevati tali da giustificare un reddito ben superiore a quello dichiarato. Se non vengono superati entrambi i limiti, l’atto deve essere annullato per mancanza di presupposti.
D: Che ruolo ha il contribuente nel contraddittorio?
R: Durante il contraddittorio preventivo (invito a comparire) il contribuente può presentare prove e chiarimenti. È opportuno preparare un pacchetto difensivo fin da subito: contratti, scontrini, estratti conto, dichiarazioni dei redditi precedenti, ecc. Il contribuente può contestare già in sede amministrativa gli errori dell’ufficio (ad es. resoconti fiscali errati) e avviare l’adempimento collaborativo (accertamento con adesione) per ridurre sanzioni. La partecipazione al contraddittorio non è obbligatoria, ma l’omissione può essere utilizzata contro l’ufficio in giudizio. In ogni caso, ogni prova contraria va raccolta e organizzata con cura sin dalle prime fasi.
D: Cosa succede se il contribuente ha redditi da lavoro oppure acquisti non rilevati?
R: Il contribuente non deve “giustificare” come ha speso ogni euro, ma deve ricondurre le spese contestate a risorse lecite. Se ha redditi da lavoro (o altri redditi già tassati) sufficienti a coprire le spese, deve dimostrarlo con documenti. Ad esempio: buste paga, cedolini, attestati INPS. Se invece ha acquistato beni vendendone altri già tassati (case, partecipazioni), deve allegare atti di vendita o bilanci che mostrino la plusvalenza già tassata. L’importante è dimostrare fonte e liceità dei fondi.
D: E se ho spese sostenute da familiari a carico o da terzi?
R: Se la spesa è stata sostenuta da un familiare, è possibile documentarlo (ad esempio attestando che l’assicurazione auto è intestata alla moglie). Per importi rilevanti, prove come bonifici da conti cointestati o pagamenti fatti a nome di terzi possono aiutare. In sostanza, bisogna sganciarsi dall’ipotesi che “tutto sia stato sostenuto dal contribuente”.
D: Quali sanzioni e interessi si applicano?
R: In caso di accertamento, si applicano le normali aliquote IRPEF sul reddito accertato (con eventuali detrazioni già recuperate) e le sanzioni per omessa dichiarazione (minimo 120% delle imposte dovute) . Gli interessi di mora maturano per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Tuttavia, in sede di accertamento con adesione si può ridurre la sanzione fino al 30% (riduzione massima consentita). In giudizio, se il contribuente vince, il Fisco può essere condannato alle spese legali.
D: L’accertamento sintetico comporta conseguenze penali?
R: L’accertamento tributario è di tipo civile/fiscale. Di per sé non costituisce reato: il contribuente può contestarlo senza rischio penale diretto. Tuttavia, se dall’accertamento emergono elementi di violazioni fiscali gravi (omissione di imposte superiori a soglie di punibilità), può scattare un procedimento penale per evasione (D.Lgs. 74/2000) a carico del contribuente. La guida qui non approfondisce i profili penalistici: si segnala solo che in caso di contestazione penale separata è consigliabile un difensore abilitato in ambito penale-tributario. In linea di principio, però, si raccomanda di collaborare il più possibile e produrre le prove anche solo per giustificare le spese contestate, poiché ciò serve anche a prevenire accuse di frode o evasione.
Considerazioni conclusive
L’accertamento sintetico basato su spese certe è un metodo induttivo molto potente, ma ognuno dei suoi elementi è presuntivo e suscettibile di contestazione. Il contribuente è sempre legittimato a chiedere che l’accertamento sia motivato in modo circostanziato e fondata su dati certi . La prova contraria – pur onerosa – è prevista dalla legge e consiste nel fornire evidenze documentali che mostrino come le risorse usate per gli acquisti siano lecite e non tassabili.
Riassumendo: per vincere un ricorso contro l’accertamento da spese certe il contribuente deve raccogliere e presentare ogni documentazione utile a esplicitare il nesso tra le proprie disponibilità (rediditi o risparmi) e le spese sostenute. Ad esempio, bancari estratti conto, contratti notarili, fatture d’acquisto, documenti di vendita, sentenze di donazione, dichiarazioni personali. Spesso la strada decisiva è dimostrare che l’importo contestato è stato coperto da fonti lecite (redditi esenti, risparmi, conferimenti) oppure che alcuni oneri contestati non gravano sul contribuente (ad esempio spese familiari o professionali).
Infine, il contribuente deve vigilare sulla correttezza procedurale: la mancanza del contraddittorio, la motivazione inadeguata, la violazione di termini o la mancata istruttoria integrale possono essere argomenti autonomi per ottenere l’annullamento in autotutela o in giudizio.
Ripetiamo che questa guida fornisce informazioni generali sulla materia (dalla prospettiva del contribuente) e non può sostituire la consulenza di un professionista, necessario per valutare ogni caso concreto e formulare le difese più idonee.
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Testo Unico delle imposte sui redditi), art. 38 e art. 43 (accertamento sintetico del reddito) .
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Statuto del contribuente).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione).
- D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5 (novellamento art. 38 DPR 600/73 con doppia soglia) .
- Art. 2697 c.c. (onere della prova).
- Circolare Agenzia Entrate n. 24/E/2013 e n. 6/E/2015 (linee guida su redditometro e prova contraria).
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2746/2024 (presunzioni e onere della prova nell’accertamento sintetico) .
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16637/2020; n. 4122/2021; n. 9663/2024 (orientamenti sul redditometro e contraddittorio).
- Corte di Cassazione, Sentenza n. 31878/2022 (rilievi sull’onere della prova nei processi tributari).
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11829/2023 (reddito e prova contraria).
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17607/2024 (applicazione del redditometro, vedi approfondimenti normativi) .
- Commissione Tributaria Provinciale e Regionale – giurisprudenza prevalente (cit. in e riviste specializzate).
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Ti attribuiscono redditi presunti sulla base di pagamenti documentati (acquisti, rate, canoni, spese registrate), trattandoli come prova automatica di evasione?
Temi che spese lecite e già note al Fisco vengano trasformate in imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 una spesa certa non è automaticamente reddito imponibile,
👉 la spesa non dimostra l’origine del denaro,
👉 moltissimi accertamenti fondati su spese certe sono presuntivi, forzati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- cosa sono le spese certe per il Fisco,
- perché vengono usate negli accertamenti,
- quali errori commette spesso l’Agenzia,
- come contestare gli importi in modo tecnico ed efficace.
Cosa Sono le Spese Certe (In Modo Chiaro)
Per spese certe si intendono quelle:
- documentate e tracciabili,
- risultanti da contratti, fatture o registrazioni,
- rilevate da banche dati ufficiali,
- conosciute dall’Amministrazione finanziaria.
Esempi frequenti:
- rate di mutuo o finanziamento,
- canoni di locazione, leasing o noleggio,
- acquisti di beni registrati,
- spese sanitarie rilevanti,
- pagamenti per istruzione o servizi,
- spese ricorrenti contrattualizzate.
👉 Sono spese note, non “scoperte”.
Perché il Fisco Usa le Spese Certe negli Accertamenti
Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):
👉 “Se hai sostenuto una spesa certa, devi aver prodotto reddito sufficiente.”
Questo approccio ignora che:
- la spesa non indica l’anno di formazione del reddito,
- la spesa non prova la natura imponibile delle somme,
- la capacità contributiva va dimostrata, non dedotta meccanicamente.
👉 La certezza della spesa non equivale alla certezza del reddito.
Le Presunzioni Più Usate sulle Spese Certe
Negli accertamenti il Fisco utilizza spesso presunzioni come:
- imputazione integrale della spesa all’anno,
- equiparazione della spesa a reddito lordo,
- esclusione automatica di risparmi pregressi,
- presunzione di redditi non dichiarati,
- continuità di spesa senza verifica.
👉 Presunzioni che devono essere supportate da prove concrete.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti basati su spese certe presentano errori gravi, tra cui:
- considerare la spesa come reddito,
- ignorare l’origine non imponibile delle somme,
- non distinguere tra capitale e reddito,
- imputare la spesa a un solo periodo d’imposta,
- trascurare finanziamenti o rateizzazioni,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“spesa incompatibile col reddito”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Spesa Certa ≠ Reddito Imponibile
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che:
- la spesa è stata sostenuta con redditi imponibili,
- tali redditi non sono stati dichiarati,
- esiste un nesso temporale e causale.
Non basta dimostrare:
- che la spesa esiste,
- che è documentata,
- che è di importo elevato.
👉 La spesa non prova il reddito.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento fondato su spese certe è ribaltabile se:
- l’origine delle somme è lecita e dimostrabile,
- la spesa è finanziata o rateizzata,
- deriva da risparmi accumulati,
- proviene da redditi già tassati,
- non esiste incremento patrimoniale,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il Fisco ignora le giustificazioni fornite,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 La certezza della spesa non basta per tassare.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contestato può portare a:
- tassazione di redditi inesistenti,
- recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti e beni,
- gravi danni patrimoniali e familiari.
👉 Pagare imposte su spese lecite è uno degli errori più gravi.
Come Contestare le Spese Certe: Difesa Tecnica
1. Ricostruire l’origine delle somme
È fondamentale dimostrare:
- risparmi pregressi,
- redditi già tassati,
- donazioni o eredità,
- finanziamenti o mutui,
- disinvestimenti.
2. Dimostrare la corretta imputazione temporale
La difesa efficace dimostra:
- che la spesa non riguarda l’anno accertato,
- che il pagamento è diluito nel tempo,
- che il reddito si è formato in anni precedenti.
📄 Prove tipiche:
- estratti conto storici,
- contratti di finanziamento,
- piani di ammortamento,
- documentazione bancaria.
3. Smontare la presunzione patrimoniale
È fondamentale dimostrare che:
- non esiste reddito occulto,
- la ricostruzione del Fisco è astratta,
- manca il nesso spesa–reddito.
👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- spiegare la natura della spesa,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre o annullare la pretesa.
5. Impugnare e bloccare l’accertamento
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere il patrimonio personale
La difesa serve a:
- evitare esecuzioni forzate,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare risparmi e beni familiari.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- documentare sempre l’origine delle spese rilevanti,
- mantenere tracciabilità coerente,
- conservare la documentazione bancaria,
- pianificare correttamente le operazioni.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti basati su spese certe richiede competenza tributaria avanzata e capacità di ricostruzione patrimoniale.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento da spese certe,
- ricostruzione dell’origine delle somme utilizzate,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio personale e familiare.
Conclusione
Un accertamento da spese certe non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare che quelle spese derivano da redditi imponibili non dichiarati, non limitarsi a constatarne l’esistenza.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- contestare gli importi,
- annullare o ridurre l’accertamento,
- evitare imposte e sanzioni ingiuste,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: negli accertamenti da spese certe, la prova dell’origine delle somme è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento fondato su spese certe è possibile, se lo fai nel modo giusto.