Quando un socio di una S.r.l. garantisce personalmente (ad esempio prestando fideiussione) i debiti della società, può pattuire un compenso in cambio dell’assunzione di tale rischio patrimoniale. Si tratta di una remunerazione non riferita a un lavoro o servizio operativo svolto dal socio, né di una prestazione accessoria ai sensi del diritto societario, bensì di un corrispettivo di natura finanziaria corrisposto per il rischio assunto come garante. L’unico strumento corretto per formalizzare questo accordo è il contratto di garanzia onerosa, distinto quindi dal rapporto sociale e dagli eventuali incarichi gestionali del socio.
Dal punto di vista fiscale, questa soluzione presenta notevoli vantaggi e specificità:
- Per la Società (S.r.l.): il compenso pagato al socio garante è un costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito d’impresa, in quanto assimilabile a un onere finanziario (simile a interessi passivi) sostenuto nell’interesse dell’attività . Questo riduce il reddito imponibile ai fini IRES (24%) e può migliorare la posizione fiscale della società. (Si noti però che ai fini IRAP tale costo potrebbe non essere deducibile, come si vedrà oltre).
- Per il Socio (persona fisica): il compenso percepito non è qualificato come reddito di lavoro dipendente o autonomo, bensì come reddito di capitale, ex art. 44 comma 1 lett. d) del TUIR . Esso sconta quindi una ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società al momento del pagamento, senza ulteriori aggravi IRPEF né contributivi . In altri termini, il socio persona fisica paga un’imposta sostitutiva secca del 26% su tali somme e non deve versare contributi previdenziali, a differenza di quanto accadrebbe per compensi di natura lavorativa.
Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, analizza in dettaglio il funzionamento della garanzia onerosa dal punto di vista del debitore garantito e del socio garante, fornendo riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione finale di domande e risposte. L’obiettivo è un approfondimento avanzato – con taglio giuridico ma divulgativo – utile sia a professionisti (avvocati, commercialisti), sia a imprenditori e privati cittadini che operano tramite società di capitali. Il focus esclusivo è sulla disciplina italiana.
Sommario dei temi trattati in questa guida:
- Che cos’è e come funziona la garanzia onerosa (definizione e distinzione dalla fideiussione gratuita)
- Inquadramento legale: natura del contratto di garanzia onerosa, rapporto con le norme societarie (prestazioni accessorie) e con il diritto civile (fideiussione, contratto autonomo di garanzia)
- Formalizzazione del contratto tra socio garante e società: contenuto, forma e accorgimenti (delibere, conflitti di interesse)
- Disciplina fiscale per la società: deducibilità del compenso, limiti (inerenza, abuso del diritto, art. 96 TUIR), differenze ai fini IRES e IRAP
- Disciplina fiscale per il socio: qualificazione del reddito (capitale vs. lavoro autonomo), regimi di tassazione (ritenuta 26% vs IRPEF progressiva), casistiche particolari (socio persona fisica “privato” vs socio con Partita IVA, socio persona giuridica)
- Analisi comparativa con altre forme di remunerazione al socio (dividendi, compensi amministratore, prestazioni accessorie, interessi su finanziamenti soci)
- Giurisprudenza rilevante: orientamenti della Corte di Cassazione (sez. tributaria e civile) e delle Corti di Giustizia Tributaria in materia di garanzie prestate dai soci e relativi effetti fiscali (deducibilità, abusi, qualificazioni)
- Possibili criticità e cautele: rischio di riqualificazione dell’operazione (es. come distribuzione di utili o compenso amministratore) in casi patologici, condizioni per evitare contestazioni (congruità del compenso, effettività della garanzia, presenza di un valido motivo economico)
- Esempi pratici e simulazioni: scenari numerici di convenienza fiscale, casi di società con socio garante unico vs. più soci, impatto in caso di escussione della garanzia
- Domande frequenti: risposta ai quesiti più comuni (come stabilire il giusto compenso? Serve l’approvazione dell’assemblea? Cosa succede se la garanzia non viene escussa? E se invece viene escussa? Si applica l’IVA? etc.)
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali completi (in fondo alla guida).
<span style=”color: Navy; font-weight: bold;”>Non Lavoro, né Prestazione Accessoria, ma Corrispettivo del Rischio</span> – In sintesi, la garanzia onerosa consente di remunerare il socio per il rischio assunto verso terzi creditori della società, attraverso un contratto dedicato distinto dal rapporto sociale. Ciò consente di trasferire legalmente risorse dalla società al socio con un carico fiscale agevolato (utile netto per il socio tassato al 26% invece che subire doppia imposizione societaria+personale), senza configurare un compenso di natura lavorativa né una distribuzione di utili occulta. Tuttavia, perché questo meccanismo sia valido e solido, occorre rispettare precisi requisiti legali e di sostanza, che esamineremo dettagliatamente nei paragrafi seguenti.
Che cos’è la Garanzia Onerosa e perché conviene
Definizione: Si parla di garanzia onerosa quando il garante di un’obbligazione – tipicamente il socio di una S.r.l. che garantisce con il proprio patrimonio personale i debiti sociali – riceve un corrispettivo economico in cambio di tale garanzia. Il caso più comune è quello del socio (spesso amministratore e socio di maggioranza) che firma una fideiussione a favore di una banca o di un altro creditore della società: invece di prestare la garanzia a titolo gratuito (come spesso accade nelle piccole imprese familiari), il socio pattuirà con la società un premio per il rischio assunto. In pratica, la società paga al socio una somma (una tantum o periodica) per “indennizzarlo” del rischio di dover adempiere in sua vece qualora la società stessa risultasse insolvente verso quel creditore .
Finalità e logica economica: La ratio di tale accordo è duplice:
- Remunerare il rischio: Il socio, prestando garanzia, espone il proprio patrimonio personale: sta assumendo un rischio che normalmente non avrebbe (nelle società di capitali vige il principio della responsabilità limitata). È equo che questo rischio patrimoniale aggiuntivo sia remunerato, analogamente a come una banca o una compagnia assicurativa chiederebbero una commissione per emettere una fideiussione o polizza fideiussoria. In altri termini, la società paga una sorta di “premio assicurativo” al proprio socio-garante.
- Ottenere vantaggi finanziari per la società: La presenza di una garanzia personale spesso migliora le condizioni a cui la società può accedere a finanziamenti o altre operazioni. Ad esempio, una banca potrebbe erogare un prestito che altrimenti non concederebbe senza garanzie, oppure applicare un tasso di interesse più basso grazie alla fideiussione del socio. Analogamente, un fornitore potrebbe concedere dilazioni di pagamento o un leasing potrebbe essere approvato solo con garanzia personale dei soci. Il compenso al socio, quindi, è giustificato dal beneficio indiretto ottenuto dalla società: grazie alla garanzia, la società ottiene credito o condizioni contrattuali migliori, pagando al socio un costo generalmente inferiore o comparabile a quello che avrebbe sostenuto rivolgendosi al mercato per garanzie analoghe.
Garanzia onerosa vs garanzia gratuita: Nelle piccole S.r.l. è prassi frequente che i soci (specie se amministratori) prestino fideiussioni a banche e fornitori senza ricevere alcun compenso, per mero spirito di sostegno all’azienda di cui sono proprietari. Questo tuttavia comporta che il socio assuma un rischio senza contropartita. Tale situazione, oltre a essere meno efficiente fiscalmente, può generare squilibri: ad esempio, i soci garantiscono “di tasca propria” un finanziamento, ma se l’operazione ha successo, il beneficio economico rimane proporzionale alle quote sociali (utili distribuibili) e non premia specificamente chi ha garantito. Con la garanzia onerosa, invece, si separa il rendimento del capitale di rischio (utili/dividendi) dal compenso per il rischio extra conferito tramite garanzia. Il socio garante viene compensato indipendentemente dagli utili societari, proprio per il servizio di credito che sta fornendo.
Dal punto di vista civilistico, la garanzia onerosa va ricondotta nell’alveo dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.): è un contratto atipico, ma lecito e meritevole di tutela, in cui la società promette un compenso al socio a fronte di un’obbligazione di garanzia da questi assunta verso un terzo. Può assumere la forma di un accordo bilaterale scritto (ad es. “Contratto di Indennità per Fideiussione” o simile), con cui la società si obbliga a corrispondere un certo importo (fisso o percentuale) al socio per ogni periodo di validità della garanzia o al verificarsi di determinate condizioni.
Da non confondere: la garanzia onerosa non è un finanziamento soci. Nel finanziamento il socio apporta liquidità in azienda (prestito), e può ricevere interessi; nella garanzia invece il socio non eroga denaro alla società, ma fornisce una sicurezza a un creditore. Inoltre, mentre gli interessi su finanziamenti soci possono in certi casi essere riqualificati fiscalmente (ad es. come utili distribuiti se eccedenti, secondo le regole sulla sottocapitalizzazione ), i compensi per garanzie godono di una previsione normativa ad hoc come redditi di capitale (art. 44 TUIR lett. d) , come vedremo) e dunque hanno un trattamento chiaro e distinto.
Vantaggi fiscali in sintesi: Ad anticipazione di quanto si analizzerà nel dettaglio più avanti, è utile comprendere la convenienza fiscale della garanzia onerosa rispetto ad altre modalità di remunerazione del socio. La società deduce il costo dal reddito imponibile IRES, ottenendo un risparmio d’imposta pari al 24% circa del compenso (aliquota IRES vigente). Il socio, a sua volta, subisce una tassazione fissa al 26% su quanto percepito, senza altri oneri.
Ciò significa che complessivamente il prelievo fiscale sul flusso di denaro dalla società al socio è solo del 26%, anziché superiore al 40-45% come accadrebbe distribuendo utili (che scontano prima l’IRES in capo alla società e poi l’imposta del 26% in capo al socio) . Una stima semplificata: se la società vuole trasferire 10.000 € netti a un socio, tramite garanzia onerosa paga circa 13.513 € lordi (10.000 netti al socio + 26% di ritenuta = 3.513 € al Fisco, e risparmia contestualmente 24% di IRES su 13.513 €), mentre tramite dividendo dovrebbe generare utili per circa 18.800 € (su cui paga il 24% IRES = 4.512 €, restano 14.288 € da distribuire, tassati al 26% per 3.715 €, lasciando ~10.573 € netti al socio; il prelievo totale sarebbe ~8.227 €, ossia ~43.7%). La differenza è evidente: con la garanzia onerosa il socio ottiene l’importo desiderato con un minor carico fiscale complessivo e la società riduce il proprio utile tassabile.
Naturalmente, il Fisco è consapevole di questa potenziale pianificazione: ecco perché occorre implementare la garanzia onerosa in modo trasparente, genuino e documentato, rispettando i valori di mercato e senza finalità esclusivamente elusive. Nel prosieguo vedremo quali paletti normativi e interpretativi garantiscono la legittimità di questo strumento e come evitare che venga contestato come “abuso del diritto” o indebita deduzione.
Inquadramento legale: tra fideiussione e prestazione accessoria
Per comprendere la natura giuridica della garanzia onerosa, è necessario esaminare due ambiti del diritto privato coinvolti in questa operazione:
- Il rapporto esterno di garanzia verso il creditore (tipicamente una fideiussione bancaria): è il contratto tramite cui il socio si obbliga verso un terzo (es. la banca) a garantire l’adempimento delle obbligazioni della società. Si tratta normalmente di una fideiussione ai sensi dell’art. 1936 c.c., oppure di un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, a seconda di come è pattuita la garanzia. Questa parte segue le regole del codice civile sulle garanzie personali: il socio garante assume gli obblighi di pagare il debito altrui in caso di inadempimento del debitore principale (la società), con tutti gli effetti e le tutele del caso (beneficio di escussione ex art. 1944 c.c. salvo rinuncia, eventuale azione di regresso contro la società debitrice, ecc.).
- Il rapporto interno di indennizzo tra società e socio garante: è il contratto di garanzia onerosa propriamente detto, con cui la società e il socio regolano fra loro il compenso dovuto al socio per aver assunto la veste di garante. Questo è un contratto atipico – non specificatamente disciplinato dal codice civile – ma perfettamente lecito ex art. 1322 c.c., in quanto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela (la società ha interesse a ottenere la garanzia; il socio ha interesse a essere remunerato). Può ricordare per analogia il contratto di indemnity di common law (dove una parte si impegna a tenere indenne l’altra da determinate conseguenze), oppure un contratto di assicurazione atipico in cui la società paga un premio e il socio “assicura” la società contro il rischio di inadempimento verso il creditore.
Un possibile modello contrattuale è definire il socio come “indennizzatore”: egli si impegna a stipulare la fideiussione in favore del creditore X fino all’importo Y, e la società si impegna a pagare al socio un corrispettivo annuo pari, ad esempio, a una percentuale Y% dell’importo garantito, per tutta la durata della garanzia, oltre a rifondergli immediatamente qualunque esborso egli si trovi a dover effettuare in virtù della fideiussione (in pratica, prevedendo espressamente l’obbligo di restituzione di quanto il socio pagasse al creditore escutore). Quest’ultima pattuizione – obbligo di tenere indenne il garante – in realtà esiste già per legge: il codice (art. 1950 c.c.) prevede il diritto di regresso del fideiussore contro il debitore principale per quanto pagato al creditore . Tuttavia, esplicitarla nel contratto rafforza la posizione del socio (specie se si vuole eventualmente trasformare quel credito di regresso in una posta di capitale, v. oltre). La parte essenziale comunque è la previsione del compenso periodico a favore del socio.
Garanzia onerosa e “prestazione accessoria” del socio: differenze
Un dubbio che sorge è se l’obbligo assunto dal socio garante possa configurarsi come prestazione accessoria ai sensi del diritto societario. Le prestazioni accessorie sono infatti obblighi (diversi dal conferimento di denaro) che lo statuto può porre a carico dei soci di S.p.A. o S.r.l., determinandone contenuto, durata e modalità e l’eventuale compenso (art. 2345 c.c. per le S.p.A., applicabile anche alle S.r.l. per analogia) . Ad esempio, uno statuto può prevedere che certi soci mettano a disposizione della società la propria opera professionale, beni in comodato, ecc., come condizione della partecipazione.
La garanzia personale prestata dal socio può essere tecnicamente una prestazione accessoria? Sì, in linea teorica: la dottrina notarile è intervenuta riconoscendo che l’obbligo di prestare fideiussioni in favore di terzi creditori della società non è considerato “in denaro” (in quanto la fideiussione è una obbligazione di dare somme solo eventuale, condizionata all’inadempimento) e quindi è ammissibile come prestazione accessoria ex art. 2345 . Ciò significa che lo statuto di una S.r.l. potrebbe contenere una clausola che obbliga tutti o alcuni soci a garantire personalmente specifici debiti sociali (ad esempio, i soci amministratori potrebbero essere tenuti a fideiussioni pro-quota per i finanziamenti bancari della società).
Tuttavia, la guida pratica prevalente è di non utilizzare lo schema della prestazione accessoria per queste situazioni, bensì il contratto separato di garanzia onerosa. I motivi sono diversi:
- Flessibilità: La prestazione accessoria è tipicamente rigida, dovendo essere prevista nell’atto costitutivo e modificabile solo con consenso di tutti i soci (salvo diversa disposizione statutaria). Un contratto di garanzia onerosa, invece, si può negoziare caso per caso quando sorge la necessità di garantire un debito, senza dover modificare lo statuto o vincolare anche futuri soci. Inoltre, il contratto può essere cessato o modificato di comune accordo se il debito viene estinto o varia (ad es. si può prevedere che il compenso cessi se la banca libera la fideiussione anticipatamente, ecc.).
- Partecipazione al compenso: Nelle prestazioni accessorie, tutti i soci obbligati dovrebbero idealmente ricevere il compenso previsto. Se invece solo uno dei soci presta garanzia, strutturarlo come prestazione accessoria statutaria potrebbe essere complesso, a meno di non creare una particolare categoria di quote con quell’obbligo e diritto. Con un contratto ad hoc, invece, solo il socio che effettivamente garantisce riceve il compenso, senza necessità di coinvolgere gli altri.
- Qualificazione fiscale meno favorevole se interpretata come opera lavorativa: Le prestazioni accessorie sono spesso correlate ad attività lavorative dei soci (es. apporto di mano d’opera, consulenze, etc.). Fiscalmente, i compensi per prestazioni accessorie tendono a essere assimilati a redditi di lavoro (dipendente o autonomo, a seconda dei casi) , con tassazione ordinaria IRPEF. Nella garanzia onerosa, invece, sfruttiamo la qualificazione come reddito di capitale ex art. 44 TUIR . Dunque, tenere concettualmente separata la garanzia onerosa dalle prestazioni accessorie evita il rischio che il Fisco possa confondere il compenso come “corrispettivo di una prestazione d’opera del socio” anziché come reddito di capitale da assunzione di rischio finanziario.
- Nessuna implicazione sul capitale sociale: Le prestazioni accessorie, specie se non remunerate, talvolta sono viste come corollario dell’apporto partecipativo. In caso di inadempimento, possono esserci sanzioni statutarie (es. vendita coattiva delle azioni/quote del socio inadempiente). Nel caso della garanzia onerosa contrattuale, il rapporto è autonomo dal vincolo societario: l’eventuale inadempimento (ad esempio, se il socio non paga la fideiussione che aveva promesso di pagare) genera un’azione contrattuale per inadempimento, ma non incide direttamente sullo status di socio, salvo diverse pattuizioni.
Conclusione su questo punto: Garanzia onerosa != prestazione accessoria. – Pur essendo teoricamente possibile inquadrare la fideiussione del socio come prestazione accessoria statutaria (non in denaro, quindi ammissibile) , farlo vanificherebbe i benefici fiscali e complicherebbe la gestione. È preferibile stipulare un contratto di garanzia onerosa separato, in cui chiarire che il socio agisce al di fuori dell’attività lavorativa e gestoria eventualmente svolta per la società, esclusivamente in qualità di garante e contro un determinato compenso. Questa impostazione è stata riconosciuta e avallata anche a livello di prassi professionale: ad esempio, è stato osservato che anche un amministratore di società può percepire un compenso ex art. 44 TUIR per garanzie personali prestate, sfuggendo in tal modo al principio di immedesimazione organica . In altre parole, l’amministratore-socio che garantisce non viene pagato in quanto amministratore, ma in quanto terzo garante, e pertanto il compenso segue regole diverse da quelle dei compensi amministratore (non richiede delibera assembleare ai sensi dell’art. 2389 c.c., non è soggetto a contribuzione INPS, ecc.), configurandosi invece come reddito di capitale da contratto autonomo.
Forma e contenuto del contratto di garanzia onerosa
Forma scritta e delibere societarie: Non vi è un vincolo di legge che imponga forma scritta autentica (salvo che la garanzia stessa lo richieda – es. alcune garanzie possono richiedere forma scritta ad substantiam). Tuttavia, per motivi probatori e di chiarezza, è altamente consigliata la forma scritta del contratto tra socio e società. Si può redigere un accordo sottoscritto dalle parti, contenente:
- I soggetti: indicare la società (debitore principale) e il socio (garante).
- La premessa: richiamare il contratto di finanziamento o l’obbligazione per cui la società necessita della garanzia, e la disponibilità del socio a garantirla.
- L’obbligazione del socio: ad esempio, “il Socio si obbliga a rilasciare fideiussione a prima richiesta fino all’importo di € X a favore della Banca Y a garanzia del finanziamento…”.
- L’obbligazione della società: “la Società si obbliga a corrispondere al Socio un compenso annuo di € Z (oppure pari allo 0,5% trimestrale, etc.) quale corrispettivo per la garanzia prestata, da pagarsi alle seguenti scadenze…”. Si può prevedere un compenso una tantum (ad esempio, una commissione iniziale) e/o un compenso periodico (commissione periodica finché la garanzia è in essere).
- Eventuali clausole di aggiustamento o recesso: ad es., se l’importo garantito varia (aumenta o diminuisce), il compenso può rideterminarsi proporzionalmente; se il rapporto di credito termina anticipatamente e la banca svincola la fideiussione, il contratto di garanzia cessa e nessun compenso ulteriore è dovuto da quel momento.
- Clausole su escussione della garanzia: confermare che la società dovrà tenere indenne il socio di qualsiasi pagamento che dovesse effettuare in sede di escussione (in realtà è un obbligo già discendente dal diritto di regresso ex art. 1950 c.c., ma ribadirlo contrattualmente rafforza la posizione del socio). Talora si può prevedere che, in caso di escussione, il socio possa optare per convertire il suo credito di regresso in una partecipazione al capitale (questo nei casi in cui, ad esempio, la società voglia essere ricapitalizzata dal socio invece di restituirgli liquidità – meccanismo usato in alcune ristrutturazioni: il socio paga il debito sociale e aumenta la sua quota societaria in cambio).
- Legge applicabile (italiana) e foro competente, se necessario.
Approvazione da parte della società: Trattandosi di un contratto tra la società e un suo socio, e spesso socio amministratore, occorre badare agli aspetti di corporate governance e possibili conflitti di interesse:
- Nelle S.r.l., a differenza delle S.p.A., non vi è un articolo specifico che richieda il voto dell’assemblea per atti con parti correlate (se non la regola generale di cui all’art. 2479, co. 2 n. 2 c.c. per atti che incidono sui diritti dei soci, ma non è questo il caso). Tuttavia, se il socio che garantisce è anche amministratore unico o ha poteri gestionali, stipulare un contratto in cui la società (rappresentata da lui stesso) si obbliga a corrispondergli denaro configura un conflitto di interessi potenziale. È buona prassi che una simile operazione sia conosciuta e approvata dagli altri soci. Idealmente, si potrebbe sottoporre la decisione all’assemblea dei soci, affinché deliberi l’approvazione del contratto di garanzia onerosa e del compenso stabilito a favore dell’amministratore/socio garante (analogamente a quanto si fa per fissare i compensi degli amministratori, sebbene qui non strettamente richiesto dalla legge) . Questa deliberazione, presa con le maggioranze ordinarie, eliminerebbe possibili contestazioni di occultamento di utili o di violazione dei doveri dell’organo amministrativo.
- Se invece il socio garante non riveste cariche amministrative (ad es. è un socio di minoranza che dà un suo bene in garanzia, ipotesi rara ma possibile), il contratto verrà firmato tra la società (per mezzo dell’amministratore) e il socio. Anche qui, informare l’assemblea è opportuno per trasparenza, ma trattandosi di un contratto con un socio, l’amministratore deve solo rispettare i generali doveri di corretta gestione (verificare che il compenso del socio sia congruo e l’operazione nell’interesse sociale). Se l’amministratore non è parte correlata (non è lui il socio beneficiario), il conflitto potrebbe essere minore.
- In presenza di più soci: conviene contrattualizzare chiaramente il rapporto per evitare dissidi. I soci non garanti potrebbero vedere il compenso al socio garante come una sottrazione di risorse (utili potenziali) a loro discapito. Tuttavia, se la garanzia era necessaria per ottenere un vantaggio per la società (es. un finanziamento), si può motivare che il costo pagato al socio è come una spesa per servizi finanziari che la società avrebbe comunque sostenuto con terzi (banca, consorzio fidi, assicurazione). È fondamentale che l’importo sia congruo e di mercato, così che i soci non garanti non possano lamentare che si tratti di un vantaggio sproporzionato a favore del socio garante. Nel caso ideale, i soci potrebbero offrirsi pro-quota di garantire così da dividere anche il compenso; se invece solo uno ha offerto garanzie, la sua remunerazione è giustificata dal rischio esclusivo che si è accollato.
Determinazione del compenso (congruità di mercato): Quanto far pagare la società al socio per la garanzia? Non esiste una tariffa legale, ma si può fare riferimento alle condizioni praticate nel mercato creditizio:
- Le banche, per concedere garanzie fideiussorie o lettere di credito, applicano commissioni periodiche tipicamente dell’ordine dell’1%-3% annuo dell’importo garantito (a volte frazionate trimestralmente) . Un confidi (consorzio fidi) o un’assicurazione può chiedere premi simili o anche superiori a seconda del rischio specifico e delle commissioni di istruttoria.
- Se la società avesse dovuto ottenere una garanzia esterna (es. una fideiussione bancaria su denaro cauzionale), avrebbe magari dovuto immobilizzare somme a pegno o pagare commissioni di affidamento.
- Questi sono riferimenti che il socio può utilizzare per definire un compenso “di mercato”. Ad esempio, se la banca ha concesso un mutuo di €100.000 garantito personalmente dal socio, e senza tale garanzia avrebbe altrimenti aumentato il tasso di interesse di 2 punti, il “beneficio” per la società può essere stimato e da lì ricavare una commissione equa. Spesso, si vede praticare una commissione attorno all’1% annuo sull’importo garantito, ma va modulata caso per caso (rischio dell’operazione, durata, qualità creditizia della società e del socio).
Dal punto di vista del Fisco, la congruità del compenso è cruciale: un importo eccessivamente alto, non giustificato da logiche di mercato, potrebbe far insospettire l’Amministrazione finanziaria, che potrebbe ipotizzare si tratti in realtà di una distribuzione occulta di utili oltre il valore normale del servizio reso. Perciò, documentare le basi di calcolo del compenso (es. ottenendo magari un’indicazione dalla banca su quanto risparmio di tasso hanno grazie alla garanzia, o comparando con preventivi di fideiussioni ottenibili da terzi) è una buona prassi. In sintesi: il compenso deve essere proporzionato al rischio assunto e in linea con le condizioni di mercato, come raccomandato anche dagli esperti .
Periodo di validità e pagamento: Il contratto dovrebbe anche specificare quando e come vengono pagati i compensi. Di solito:
- Se il compenso è periodico (annuo o infrannuo): la società potrebbe contabilizzare un costo rateo e pagarlo magari su base trimestrale o annuale al socio, per esempio ogni 31/12 finché la fideiussione è in essere. In alternativa, alcune società prevedono il pagamento posticipato a fine garanzia (specie se la garanzia dura poco, ad es. la commissione maturata viene corrisposta alla liberazione della garanzia). Tuttavia, questa seconda modalità potrebbe esporre a rischio il socio se nel frattempo la società fallisse prima di pagare il compenso maturato – da qui la preferenza per pagamenti periodici.
- Se è una tantum (ad es. un premio iniziale): si indica la data o l’evento (es. immediatamente dopo la stipula della fideiussione) in cui la società eroga l’importo al socio.
- Occorre rispettare il principio di certezza e oggettiva determinabilità del costo per dedurlo a bilancio: quindi il contratto deve fissare criteri chiari di calcolo.
- Esempio: “Il compenso è pattuito nella misura dello 0,5% trimestrale sull’importo dell’affidamento garantito, pari a €200.000, da corrispondersi in via posticipata il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, con riferimento al trimestre appena trascorso, per tutta la durata della garanzia; il primo pagamento avverrà il 31 marzo 2025. Qualora la garanzia cessi in data antecedente alla fine di un trimestre, il compenso sarà dovuto pro-rata temporis sino alla data di cessazione.”
In conclusione, da un punto di vista legale il contratto di garanzia onerosa si configura come un accordo autonomo e accessorio rispetto al finanziamento principale. È un contratto innominato ma diffuso nella prassi, che poggia sui principi generali di libertà contrattuale e che – se ben strutturato – tutela sia il socio (che ottiene un diritto di credito certo al compenso) sia la società (che ottiene la garanzia e la può rimuovere al cessare dell’esigenza).
Nessuna norma vieta ad una società di corrispondere compensi a terzi per ottenere garanzie: è prassi quotidiana con banche e assicurazioni. Allo stesso modo, non vi è divieto a pagare un proprio socio per la medesima ragione, purché il rapporto sia trasparente. Non siamo in presenza di un conflitto con la causa societaria (anzi, la società agisce nel suo interesse ottenendo credito) né di una violazione di norme sui finanziamenti dei soci. L’importante, ribadiamo, è che il vantaggio per la società sia concreto (ossia la garanzia del socio abbia una funzione reale e non fittizia) e che il vantaggio per il socio sia limitato al giusto corrispettivo.
Disciplina fiscale per la Società (S.r.l.)
Analizziamo ora dettagliatamente il trattamento tributario del compenso corrisposto dalla società al socio garante. La domanda chiave è: la società può dedurre dal proprio reddito imponibile tale spesa? La risposta generale è sì, è deducibile ai fini IRES, in quanto costo inerente all’attività d’impresa, ma occorre considerare alcuni aspetti e condizioni particolari. Vediamoli uno per uno.
Inerenza e inquadramento del costo
Ai fini delle imposte sui redditi d’impresa (IRES, e analogamente IRPEF se fosse società di persone o ditta individuale), vige il principio di inerenza: sono deducibili i costi effettivamente sostenuti e correlati all’attività produttiva del reddito. Il compenso al socio garante risponde chiaramente a un criterio di inerenza, se la garanzia prestata dal socio è finalizzata all’attività d’impresa.
Nel 99% dei casi, la fideiussione del socio serve per ottenere finanziamenti o forniture per l’impresa, dunque il costo sostenuto (commissione al socio) è un onere finanziario funzionale all’ottenimento di risorse economiche. La Cassazione stessa ha riconosciuto che i costi connessi a garanzie su debiti contratti per l’attività rientrano nell’esercizio d’impresa (si pensi agli interessi passivi su mutui, alle commissioni bancarie su fidi: tutti deducibili). Nel nostro caso, la società paga il socio in vece di pagare la banca per ottenere garanzia: non c’è differenza sostanziale quanto a inerenza.
Un supporto normativo esplicito lo troviamo nell’art. 44, c.1, lett. d) del TUIR, che classifica i “compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia” tra i redditi di capitale per chi li percepisce . Simmetricamente, dal lato della società pagante, tale compenso è considerabile un onere finanziario. Non vi è un articolo del TUIR che lo elenchi tra i costi, ma per analogia possiamo accostarlo agli interessi passivi e oneri assimilati.
La prassi contabile suggerisce di contabilizzare questi compensi su conti economici di classe “Oneri finanziari” (ad esempio, un conto “Commissioni su fideiussioni attive”), poiché la loro natura è di costo per ottenere o garantire il credito.
Nota: Nel caso particolare in cui la garanzia del socio non abbia in realtà un’utilità economica per la società – ad esempio, se la società avrebbe potuto ottenere lo stesso prestito alle stesse condizioni anche senza fideiussione, e la garanzia del socio fosse posta solo per fini extra-imprenditoriali – potrebbe profilarsi un problema di inerenza. Tuttavia, scenario raro: le banche normalmente richiedono garanzie reali o personali proprio quando ritengono che altrimenti il merito creditizio dell’azienda sia insufficiente. Dunque, se la garanzia è richiesta, per definizione serve ad avere il credito.
Un caso patologico potrebbe essere: società molto solvibile che ottiene ugualmente il prestito, ma decide lo stesso di farsi garantire dal socio e pagarlo, al solo scopo di remunerarlo bypassando la via ordinaria dei dividendi. Se il Fisco scoprisse che la banca non aveva richiesto alcuna garanzia, quel costo apparirebbe antieconomico e potenzialmente indeducibile per carenza di inerenza (o addirittura contestabile come abuso del diritto). È importante perciò che risulti documentato che la garanzia era richiesta dal terzo o comunque che ha apportato un vantaggio concreto (es: minor tasso). Nel contratto di finanziamento spesso è scritto se è necessaria fideiussione dei soci; allegare copia di tale documento può blindare la posizione.
Deducibilità ai fini IRES e limite degli interessi passivi (art. 96 TUIR)
Confermato che il compenso al socio garante è un costo inerente e di natura finanziaria, la sua deducibilità dal reddito d’impresa soggetto a IRES segue in linea generale le norme ordinarie:
- Periodo di competenza: il costo è deducibile nell’esercizio in cui viene di competenza economica (e in cui viene effettivamente corrisposto, stante il principio di cassa per gli oneri assimilati agli interessi se la società adotta il regime di cassa – ma per le società di capitali vige competenza). Dunque, se la commissione è annua e matura al 31/12, sarà deducibile nell’anno; se la società redige bilanci, probabilmente stanzerà ratei per competenza.
- Art. 96 TUIR – interessi passivi: L’art. 96 TUIR limita la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati per le società di capitali, permettendola nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL fiscale) di ciascun esercizio, con riporto degli eventuali eccedenti . Occorre chiedersi: la commissione di garanzia rientra tra gli “oneri finanziari assimilati” soggetti a questo limite?
Sebbene non esplicitamente menzionata nel TUIR, la commissione al socio per garanzia somiglia a quelle che in bilancio sono classificate come spese finanziarie. La dottrina tributaria tende a includere tra gli oneri finanziari rilevanti ex art. 96 anche le commissioni di garanzia su finanziamenti. Per analogia, potremmo ritenere che anche la commissione al socio garante sia soggetta al limite di deducibilità se la somma degli interessi passivi e di questi oneri eccede il 30% del ROL della società.
In sostanza: in un’azienda con elevato indebitamento e basso margine operativo, una parte degli interessi (e spese assimilate come questa) verrebbe sospesa a deduzione e riportata agli esercizi successivi. Occorre quindi tenerne conto in fase di pianificazione: se la società è già vicina al limite di deducibilità degli interessi, aggiungere un ulteriore onere finanziario (anche se lecito) potrebbe non dare immediato risparmio fiscale, perché quell’onere sarebbe indeducibile in quell’anno e deducibile solo quando/se vi sarà capienza (anche se i dati di fatto rimangono: meno utile imponibile ora, ma con aggiustamento del ruolo).
Si noti però che il limite di cui all’art. 96 non impatta il principio di inerenza: non è che l’onere non sia deducibile perché non inerente, è solo un meccanismo di differimento temporale. Inoltre, nelle piccole società spesso gli interessi passivi totali non eccedono il 30% del ROL (specie se c’è un solo finanziamento bancario), quindi la commissione al socio rimane effettivamente dedotta subito.
- Documentazione: ai fini IRES, la società dovrà conservare il contratto di garanzia onerosa e la prova del pagamento dei compensi al socio (es. bonifici, quietanze). In caso di verifica fiscale, potrà essere richiesto di esibire anche copia del contratto principale garantito (mutuo, leasing ecc.) per dimostrare l’utilità del costo.
Riassumendo, ai fini dell’IRES (aliquota 24%) il costo è deducibile, nei limiti previsti per gli oneri finanziari complessivi (art. 96 TUIR) e ovviamente deve rispettare le condizioni generali (certezza, determinabilità, competenza, inerenza). Non vige più (dal 2008) alcuna indeducibilità assoluta per compensi a soci – quella esisteva solo per compensi non deliberati ai soci amministratori in epoche remote, o per ipotesi di utili occulti in società di comodo, che non attengono al nostro caso.
Ai fini IRAP
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) ha regole proprie di determinazione della base imponibile per le società di capitali non finanziarie. In estrema sintesi, l’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dall’attività, determinato a partire dal risultato economico ante oneri finanziari e oneri straordinari.
Pertanto, i costi finanziari (interessi passivi e oneri assimilati) non sono deducibili dall’IRAP per le società industriali e commerciali. L’IRAP infatti prende il risultato operativo lordo prima degli interessi. Dunque, la commissione pagata al socio garante non riduce l’imponibile IRAP.
- Esempio: se la società ha 100 di margine operativo e paga 10 di interessi bancari e 5 di compenso al socio garante, per l’IRES il reddito imponibile sarà 85 (se tutti dedotti), mentre per l’IRAP sarà 100 comunque (gli interessi e il compenso non rilevano negativamente). L’IRAP al 3.9% (aliquota base) colpirà 100.
Ne consegue che, in termini assoluti, la società risparmia l’IRES (24%) sul compenso al socio, ma non risparmia IRAP (3.9% medio). Tuttavia, va detto che se la società avesse invece distribuito utili, su quegli importi avrebbe pagato sia IRES sia IRAP prima di avere utile netto. Quindi il confronto resta vantaggioso: con garanzia onerosa, l’IRAP rimane comunque dovuta sul margine, mentre con dividendo l’IRAP sarebbe stata dovuta e in più l’utile residuo tassato in capo al socio.
Occorre specificare che alcune imprese per natura finanziaria (banche, finanziarie) calcolano IRAP includendo anche interessi, ma non è il nostro caso tipico di S.r.l. commerciale/industriale.
IVA e altre imposte indirette
Il compenso pagato al socio per la garanzia personale non è soggetto ad IVA, trattandosi di operazione che rientra nell’ambito di quelle esenti come operazioni finanziarie. L’art. 10, n. 1) del DPR 633/72 esenta le operazioni di finanziamento e relative garanzie. Una commissione di garanzia è tipicamente assimilabile a corrispettivi per operazioni di concessione di credito o garanzia di crediti, quindi esclusa da IVA (analogo alle commissioni che una banca applica su fideiussioni, che non hanno IVA).
Ciò significa che in fattura (se mai il socio dovesse emettere fattura, scenario che riguarda solo il socio con P.IVA, vedi dopo) la prestazione sarebbe fuori campo IVA o esente IVA a seconda del contesto normativo. In caso di socio persona fisica non imprenditore, comunque, non vi è emissione fattura ma solo una quietanza con ritenuta.
Inoltre, nessuna ritenuta previdenziale (INPS) si applica, perché non è reddito da lavoro. Né si applicano le addizionali regionali/comunali IRPEF (sempre perché tassato alla fonte in modo definitivo).
La questione dell’abuso del diritto e il rispetto della norma anti-elusiva
L’ordinamento tributario italiano prevede una clausola generale anti-elusiva, all’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che consente all’Amministrazione di disconoscere vantaggi fiscali ottenuti tramite operazioni prive di sostanza economica e poste in essere essenzialmente per il risparmio d’imposta. Bisogna dunque domandarsi: una garanzia onerosa può essere contestata come abuso del diritto?
Se la garanzia onerosa è implementata rispettando una valida ragione extrafiscale (ossia, un reale bisogno imprenditoriale) e in maniera non artificiosa, allora non si configura abuso. I punti da evidenziare per difendersi da eventuali accuse sono:
- Sostanza economica: La operazione deve avere sostanza. Nel nostro caso, la sostanza c’è se la società aveva effettivamente bisogno della garanzia del socio per ottenere qualcosa (finanziamento o altro). Se, come detto, la banca chiedeva quella fideiussione, l’operazione ha causa economica. Non è stata creata ad hoc solo per risparmiare tasse, ma per ottenere credito a condizioni migliori. Una contestazione per abuso sarebbe velleitaria: la Cassazione infatti richiede che manchi del tutto una giustificazione economica diversa dalle tasse per parlare di abuso .
- Normalità di mercato: L’operazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se il socio prende un compenso ragionevole (es. 2% annuo) per la garanzia, ciò è in linea con quanto un soggetto indipendente avrebbe chiesto. Se invece il socio si facesse dare un 15% annuo, è palese che sta lucrando un utile mascherato; il Fisco potrebbe rideterminare il valore normale della prestazione e tassare l’eccedenza magari come utile distribuito. Rispettare la arm’s length principle mette al riparo: ad esempio, se il Fisco notasse un compenso abnorme, potrebbe dire che fino al 2% è spesa per garanzia, l’eccedenza è utili ai soci (non deducibili) mascherati. Conclusione: fissare il compenso in misura ragionevole scongiura questa ipotesi .
- Trasparenza e documentazione: Un’operazione abusiva spesso si cela, invece qui è tutto dichiarato: c’è un contratto, pagamenti tracciabili, ritenuta fiscale operata. La società deduce apertamente quel costo e lo indica in dichiarazione. Non c’è occultamento. La Cassazione considera indice di abuso l’artificiosità e la mancanza di sostanza, non certo il caso di un costo effettivamente pagato e contabilizzato regolarmente.
Vi sono state peraltro risposte ufficiali che indirettamente confermano la validità di tali schemi quando sono genuini. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate in una sua risposta ad interpello (Interpello n. 954-82/2013, citato in dottrina) ha riconosciuto che il compenso per fideiussione non è sindacabile se “effettivamente correlato a un rischio assunto, proporzionato e contrattualmente previsto”.
Diverso sarebbe il caso speculare – da evitare assolutamente – in cui fosse la società a garantire un debito personale del socio e poi non chiedesse alcunché in cambio al socio: ecco, quello scenario è stato visto come anomalo e la stessa Agenzia (risposta n. 294/2021) lo ha trattato come benefit in natura al socio amministratore tassabile in capo a quest’ultimo . Ma è l’opposto del nostro contesto (lì la società faceva da garante per un vicepresidente e il fisco ha ravvisato un vantaggio patrimoniale per la persona). Nel nostro caso, invece, è la società a pagare, non a ricevere oneri, quindi il problema è di altra natura.
Infine, va citato un importante principio affermato di recente dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 3878/2025, la Corte ha affrontato un caso in cui una società capogruppo aveva pagato a un creditore per una fideiussione escussa a favore di una sua controllata insolvente, e aveva dedotto tale pagamento come perdita. Ebbene, la Cassazione ha negato la deducibilità, sostenendo che quel pagamento era di natura patrimoniale (versamento a fondo perduto) perché la garanzia era stata prestata a titolo gratuito e l’esborso non traeva origine da un ricavo precedentemente tassato . In pratica, pagando il debito altrui senza corrispettivo, la capogruppo aveva solo aumentato il costo della sua partecipazione (come un apporto di capitale), non generato un costo d’esercizio deducibile. Questa pronuncia, seppur riferita a rapporti tra società, indirettamente conferma l’importanza di formalizzare la garanzia come onerosa se si vuole legittimamente portare a costo ciò che altrimenti sarebbe considerato un semplice sostegno patrimoniale ai soci o alle controllate. Nel nostro contesto: se il socio presta garanzia gratis, l’eventuale pagamento che dovrà fare (quando la garanzia è escussa) non sarà deducibile per nessuno ed è come un apporto di denaro; se invece il rapporto è oneroso fin dall’inizio, i flussi economici vengono inquadrati correttamente come costi deducibili per la società e redditi tassabili per il socio, senza equivoci.
Dunque, la deducibilità per la società è assicurata, a patto di rispettare i requisiti di sostanza economica e congruità del compenso. Eventuali abusi sono evitabili mantenendosi entro logiche di normalità operativa. In caso di contestazione, la società dovrà poter dimostrare: “Abbiamo pagato il socio perché senza la sua garanzia non avremmo ottenuto X (o avremmo pagato Y a terzi per una garanzia equivalente). Il costo è congruo e inferiore al vantaggio ottenuto. Il socio ha dichiarato e pagato le imposte su quanto percepito.” Una tale posizione risulta difendibile in eventuale contenzioso tributario.
Caso particolare: garanzia escussa e riflessi fiscali
Uno scenario da considerare è quando la garanzia viene effettivamente escussa dal creditore: in tal caso il socio paga (in tutto o in parte) il debito della società. Cosa accade dal lato fiscale per la società e per il socio?
- Se il socio paga al creditore per conto della società, egli matura un credito di regresso verso la società pari a quanto pagato (art. 1950 c.c.). La società dunque contabilizza un debito verso il socio. Se la società è in crisi e non rimborsa il socio, quest’ultimo subisce una perdita patrimoniale personale (non deducibile, essendo persona fisica non imprenditore).
- Dal lato della società, l’importo pagato dal socio e non restituito potrebbe configurare una sorta di apporto: la Cassazione, nel caso citato del 2025, ha detto che la capogruppo che paga per la controllata vede incrementato il costo partecipazione ma non può dedurre nulla . Traslando: se il socio persona fisica paga e poi rinuncia a farsi restituire (magari perché la società fallisce), per la società potrebbe essere vista come sopravvenienza attiva esente (contributo a fondo perduto socio). Ma se la società fallisce anch’essa, la questione diventa irrilevante.
- Importante: Nel contratto di garanzia onerosa, come detto, si può inserire la clausola che obbliga la società a rimborsare immediatamente il socio di qualsiasi importo egli sborsi per la garanzia (in realtà lo prevede già la legge, ma ribadirlo è bene). Tuttavia, se la società non è in grado di onorare quel rimborso, il socio diventerà un creditore chirografario (spesso postergato ex art. 2467 c.c. se assimilato a finanziamento soci in situazione di sottocapitalizzazione). Dunque il socio potrebbe perdere quei soldi.
- Trattamento fiscale del rimborso al socio: se, miracolosamente, la società poi rimborsa il socio delle somme pagate in escussione, quel rimborso non è reddito per il socio (è mera restituzione di capitale pagato per suo conto) e non è costo per la società (che semmai dedurrà la perdita verso il creditore originario). Insomma, l’escussione cambia le carte: il compenso periodico resta deducibile/tassato al 26%, ma l’eventuale pagamento del debito principale diventa un fatto patrimoniale.
- Polizze assicurative: A margine notiamo che, a tutela del socio, esiste la possibilità che egli stesso si assicuri contro il rischio di escussione (stipulando magari una polizza di personal guarantee insurance, poco comune in Italia). In quel caso il costo della polizza per il socio non è deducibile dal suo reddito (se persona fisica), e l’eventuale indennizzo non è tassato. Ma questa è una considerazione personale del socio, non della società.
In sintesi, l’aspetto “garanzia escussa” interessa la società marginalmente ai fini delle imposte sul reddito: perché in tal caso la società avrà comunque un debito (verso il socio) estinto da apporto del socio, e il regime fiscale seguirà le regole dei contributi dei soci (nessuna deduzione, possibile aumento di patrimonio netto se il socio converte quel credito in capitale). Per il socio, ciò che conta è che almeno ha percepito i compensi negli anni precedenti che in parte compensano il rischio andato a male (anche se difficilmente un compenso di pochi punti percentuali annui potrà ripagare una grossa escussione; serve più che altro come remunerazione del rischio ex ante, non come indennizzo ex post).
Disciplina fiscale per il Socio garante (persona fisica)
Passiamo ora al trattamento fiscale in capo al socio persona fisica che percepisce il compenso per la garanzia. Abbiamo già anticipato il punto fondamentale: si tratta di un reddito di capitale soggetto a tassazione mediante ritenuta a titolo d’imposta del 26%. In questa sezione spiegheremo le basi normative di tale qualificazione e le possibili varianti (ad esempio se il socio agisce nell’esercizio di un’impresa individuale o professionale).
Qualificazione come reddito di capitale (art. 44 TUIR)
Il riferimento chiave è l’art. 44, comma 1, lett. d) del TUIR (DPR 917/1986), il quale elenca tra i redditi di capitale «i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia» . Si tratta di una previsione inserita nel TUIR per chiarire la natura di tali proventi: non rientrano né tra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) né tra i redditi diversi (art. 67 TUIR), bensì direttamente nei redditi di capitale, salvo che siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
Ciò significa che se una persona fisica non esercita abitualmente l’attività di concedere garanzie (e di norma un normale socio non esercita come impresa la concessione di garanzie, lo fa occasionalmente per la “sua” società), i compensi percepiti rientrano in questa categoria.
Conseguenze della qualificazione reddito di capitale:
- La tassazione avviene in maniera proporzionale fissa, con aliquota 26% (dal 1° luglio 2014, precedente 20%).
- Viene attuata tramite ritenuta a titolo d’imposta effettuata dal sostituto d’imposta (in questo caso, la società che paga il compenso), ex art. 26, comma 5, DPR 600/1973 . Quindi la società, al momento di erogare il compenso al socio, trattiene il 26% e lo versa allo Stato, consegnando al socio il netto (74%).
- La ritenuta è a titolo di imposta, il che significa che il socio non dovrà dichiarare questi redditi nella sua dichiarazione IRPEF annuale: la tassazione si esaurisce con la ritenuta e il socio incassa un importo già “netto”. (Simile al meccanismo dei dividendi oggi per partecipazioni non qualificate, o degli interessi su conti correnti).
- Il socio non paga alcun contributo previdenziale su tali redditi. Non essendo reddito di lavoro, non c’è base imponibile contributiva (né gestione separata INPS né altre casse).
- Non si applicano addizionali regionali/comunali, in quanto appunto il reddito non transita nell’IRPEF ordinaria.
In pratica, dal lato del socio persona fisica “privato” il trattamento è identico a quello di un interesse su obbligazioni o un dividendo: 26% finale e nulla più. Questo è un punto di forza enorme rispetto ad altre forme di remunerazione del socio: basti pensare che un compenso amministratore o uno stipendio sarebbero soggetti a IRPEF progressiva (potenzialmente fino al 43% oltre certe soglie) più contributi; oppure che un dividendo sconta la doppia tassazione societaria+personale.
Per chiarire con un esempio semplificato: Socio Tizio presta fideiussione per 100.000 € a favore della sua S.r.l. che gli corrisponde 2.000 € di compenso annuo. La S.r.l. tratterrà 520 € (26%) e verserà a Tizio 1.480 €. Tizio non deve fare altro; i 520 € versati coprono la sua imposta. Se Tizio avesse invece ottenuto 1.480 € netti come stipendio, la società avrebbe speso circa 2.000 € comunque ma Tizio avrebbe dovuto versare contributi e IRPEF (riducendo il suo netto probabilmente sotto i 1.000 € a parità di lordo società). Il vantaggio personale per il socio è dunque evidente.
Caso: Socio persona fisica con Partita IVA (professionista o imprenditore)
La situazione si complica leggermente se il socio che presta la garanzia agisce nell’ambito di una sua attività d’impresa o professionale. Pensiamo a due ipotesi:
- Il socio è ad esempio un commercialista o consulente finanziario che per mestiere (teoricamente) potrebbe offrire garanzie a clienti, e decide di far pagare la sua S.r.l. attraverso la sua partita IVA;
- Oppure il socio è un imprenditore individuale distinto dalla S.r.l., e considera la fideiussione come attività accessoria alla sua impresa individuale.
Queste ipotesi sono in realtà poco frequenti nella pratica. Normalmente il socio presta garanzia in quanto tale, non perché è un “professionista delle garanzie”. Però ci sono state interpretazioni (anche dell’Agenzia delle Entrate) che precisano: se il soggetto percettore è un soggetto IVA e la prestazione di garanzia rientra nell’attività esercitata, allora il compenso non può essere reddito di capitale, ma va trattato come reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
L’Agenzia (Circolare 23/E/1999, risalente, e confermata da varie risposte a interpello) ha chiarito che “i compensi per prestazioni di garanzia resi da soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni, rientrano tra i redditi d’impresa/professionali se relativi all’attività abituale del soggetto”.
Quindi, cosa succede se il socio ha la partita IVA? Dipende:
- Se la concessione di garanzie NON è attività caratteristica o abituale del soggetto: ad esempio, Caio è socio della S.r.l. e di mestiere fa il medico (ha P.IVA per la sua professione medica). Chiaramente, il compenso per la fideiussione non c’entra nulla con l’attività medica; Caio non rilascia garanzie come parte del suo lavoro. Dunque, nonostante Caio abbia P.IVA, quel compenso rimane reddito di capitale privato. Non va fatturato né inserito nei redditi professionali. La società opererà la ritenuta 26% come per chiunque.
- Se la concessione di garanzie rientra nell’attività esercitata: esempio ipotetico, Tizio ha una ditta individuale “Tizio Consulenze” che tra i servizi offre anche la “messa a disposizione di garanzie fideiussorie” (difficile immaginare, perché fornire garanzie per mestiere lo fanno soggetti finanziari autorizzati, non un privato qualsiasi, salvo confidi). Oppure Tizio è socio di diverse società e ha fatto di questo sistema quasi un business (ci sono figure di sponsor o garanti seriali in certi circuiti). In tal caso, si potrebbe sostenere che il compenso sia reddito d’impresa. Questo comporta:
- Tizio dovrebbe emettere fattura alla S.r.l. per una “prestazione di garanzia”, probabilmente esente IVA (come detto, operazione finanziaria esente).
- La società non applicherebbe la ritenuta 26% a titolo imposta, ma eventualmente una ritenuta d’acconto del 26% a titolo di acconto imposta (o del 20% se fosse considerato compenso di lavoro autonomo, questo dettaglio non è chiaro ex ante poiché reddito d’impresa non subisce ritenute tra residenti).
- Tizio poi dichiarerebbe quel compenso nel suo reddito professionale/imprenditoriale, tassato ad IRPEF progressiva (con aliquota fino al 43% se i redditi sono alti) + contributi previdenziali se dovuti (ad esempio gestione separata se professionista, oppure IVS commercianti se quell’attività fosse considerata commerciale).
- In ultima analisi, Tizio finirebbe per pagare molte più tasse (e contributi) sullo stesso importo, perdendo il beneficio della tassazione agevolata.
Come è stato osservato da più parti, conviene decisamente, se possibile, incassare il compenso della fideiussione come socio persona fisica non esercente attività di garanzia . Nella quasi totalità dei casi, il socio di una S.r.l. non ha un’attività di “garantore professionale”: lo fa in relazione a quella partecipazione, punto. Quindi l’ipotesi reddito di capitale è quella legittima e naturale.
In caso borderline (socio con P.IVA): se il socio è ad esempio un libero professionista generico (che ne so, un consulente aziendale) e vuole comunque adottare la soluzione più vantaggiosa, potrà sostenere (con buone ragioni) che la prestazione di garanzia verso la propria società non rientra fra le sue attività professionali offerte a terzi, bensì è una gestione del patrimonio personale. D’altronde, non c’è un codice ATECO per “fornitura di garanzie personali” se non sei una banca o assicurazione. Quindi, nella prassi molti soci anche con P.IVA in altri ambiti si fanno trattare comunque come privati per questi compensi. Ciò è supportato dal principio che per essere considerata reddito d’impresa/professione, l’attività deve essere “esercitata nell’ambito dell’attività caratteristica” – qui non lo è.
Resta un caso particolare: socio persona giuridica (es. una holding o un’altra società che garantisce). In tal caso, art. 44 TUIR non si applica (vale solo per redditi percepiti da persone fisiche). Se una società per azioni controllante garantisce i debiti di una controllata e percepisce un compenso da essa, quel compenso è reddito d’impresa per la holding (ordinaria IRES 24%). E la controllata potrà dedurlo come costo. Questo è uno scenario comune nei gruppi (si pensi a società capogruppo che chiedono commissioni di supporto alle controllate per aver firmato garanzie). Di solito, tali commissioni infragruppo vanno a pricing di mercato per evitare problemi di transfer pricing. La logica è analoga al socio persona fisica, ma fiscalmente meno vantaggiosa perché la holding pagherà il 24% su quanto incassa (senza ritenuta in genere, perché tra società italiane non si applica). In compenso, però, si evita la doppia tassazione da dividendo anche qui, perché la controllata deduce e la holding paga IRES direttamente su quell’importo.
Obblighi della società sostituto d’imposta
La S.r.l. che eroga il compenso al socio persona fisica diventa sostituto d’imposta per quella ritenuta del 26%. In concreto, ciò comporta:
- Al momento del pagamento, deve effettuare la ritenuta. Esempio: compenso lordo €10.000, ritenuta €2.600, netto al socio €7.400.
- Deve versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo (versamento unitario F24 codice tributo 1035 – ritenute su redditi di capitale).
- Deve indicare nella Certificazione Unica (CU) da consegnare al socio e all’Agenzia entro il termine annuale, l’ammontare corrisposto e la ritenuta effettuata, qualificandolo come reddito di capitale esente da ulteriori imposte (quadro CU22 – redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta).
- Non va indicato nel 770 semplificato (in realtà per i redditi di capitale c’è il 770 ordinario). In ogni caso, il flusso è analogo a quello per i dividendi: anche lì la società trattiene 26% e comunica.
Per il socio, come detto, nessun adempimento: non inserirà quel reddito in dichiarazione annuale, perché la CU attestante ritenuta a titolo d’imposta non va riportata (analogamente a chi ha solo interessi bancari con ritenuta).
Esempio numerico completo (società e socio):
La Alfa S.r.l. nel 2025 paga al socio Tizio un compenso di €5.000 per la fideiussione su un leasing. Essa versa a Tizio €3.700 e trattiene €1.300 di ritenuta. Nel conto economico 2025 Alfa deduce €5.000 dai ricavi. Ciò riduce l’utile e l’IRES di Alfa di €1.200 (24% di 5.000). Alfa versa €1.300 di ritenuta allo Stato. Tizio incassa €3.700 netti. Se Tizio avesse voluto la stessa cifra netta come dividendo, Alfa avrebbe dovuto avere circa €6.600 di utili pre-tasse (6.600 -24% = 5.016 utili post IRES, tassati 26% residuo netti ~3.700). Ma in tal caso lo Stato avrebbe preso €1.584 di IRES + €1.304 di imposta su dividendo = €2.888. Con la garanzia onerosa, invece, lo Stato ha preso €1.200 (meno IRES incassata) + €1.300 (ritenuta socio) = €2.500. Lo scarto di €388 è il risparmio fiscale complessivo spartito tra società e socio per aver usato questo meccanismo. Il socio comunque ha €3.700 netti in entrambi gli scenari, ma la società ha potuto destinare meno utili lordi per darglieli (perché deducibili).
Si evidenzia come in quell’esempio lo Stato incassi un po’ meno, ed è proprio la ragione del perché questa pianificazione va maneggiata con cura: il Fisco tollera le pianificazioni lecite, ma vigila su possibili eccessi come già detto.
Confronto con tassazione IRPEF progressiva
Per avere un termine di paragone, consideriamo se – per ipotesi – il compenso al socio venisse inquadrato come reddito di lavoro autonomo occasionale (una delle possibili qualificazioni, errata, se l’Ufficio volesse contestare la natura di capitale). In tal caso:
- Il socio avrebbe comunque una ritenuta, ma a titolo d’acconto del 20% e poi dichiarerebbe il reddito nei “redditi diversi” ex art. 67 (prestazione occasionale) o come lavoro autonomo.
- Se il socio ha altri redditi elevati, quel compenso si cumulerebbe e potrebbe essere tassato oltre il 40% marginale, + contributo gestione separata ~26% (se supera i 5k annui in occasionali).
- Il risultato netto per il socio sarebbe di gran lunga inferiore. E la società comunque dedurrebbe il costo ugualmente. Quindi semplicemente più tasse andrebbero allo Stato.
Fortunatamente, l’art. 44 è chiarissimo e blinda l’interpretazione come reddito di capitale. Solo un errore formale molto grave (tipo la società sbaglia e qualifica male i compensi) potrebbe far scivolare in quell’ambito. Ad esempio, da evitare come la peste: non chiamare mai questo compenso “compenso amministratore” o simili nelle delibere! Se per errore nei verbali si dicesse “riconosciamo al nostro amministratore Tizio un compenso aggiuntivo per aver dato fideiussione…”, si rischia che un verificatore fiscale lo prenda come compenso di lavoro al manager e non come reddito di capitale. Bisogna invece nominare correttamente: “corrispettivo per prestazione di garanzia ex art. 44 TUIR” in modo inequivocabile .
Riepilogo in tabella: tassazione socio persona fisica
Per maggior chiarezza esponiamo una tabella riassuntiva per il socio persona fisica:
| Profilo Socio | Qualificazione reddito | Imposizione fiscale | Contributi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Socio persona fisica privata (non esercita attività di garanzia) | Reddito di capitale (art.44 TUIR lett. d) | Ritenuta 26% a titolo d’imposta operata dalla società. Nessuna ulteriore IRPEF. | No contributi INPS dovuti. | Caso standard e più conveniente. |
| Socio persona fisica professionista/imprenditore (attività di garanzia rientra nell’oggetto professionale/imprenditoriale) | Reddito di lavoro autonomo o d’impresa | Ritenuta 20% (autonomo) o nessuna (impresa) a titolo acconto. Tassazione IRPEF ordinaria (aliquote 23%-43% progressive) + eventuali addizionali su tutto il reddito aggregato. | Contributi: gestione separata 26,23% (autonomo occasionale/prof.) o IVS se impresa commerciale. | Ipotesi rara e meno vantaggiosa. Possibile scelta del socio se vuole far transitare nella sua attività, ma comporta carico fiscale maggiore. |
| Socio persona giuridica (società) | Reddito d’impresa (IRES) | Nessuna ritenuta (in genere) su transazioni tra società residenti. Reddito tassato in capo al socio al 24% IRES + 3.9% IRAP (se holding non finanziaria). | No contributi (società). | Tipico caso: holding percepisce compenso dalla partecipata. Meno efficiente di PF, ma evita doppia tassazione da dividendo. |
| Socio persona fisica privata estero (non residente) | Reddito di capitale (art.44 TUIR) | Ritenuta 26% generalmente a titolo d’imposta (salvo convenzioni internazionali che prevedano aliquote ridotte). | No contributi. | Se il socio risiede in paese con convenzione, potrebbe reclamare aliquota minore (es. 10%). |
Come si vede, il caso di gran lunga più comune è il primo: socio persona fisica residente che agisce fuori da attività d’impresa → reddito di capitale 26%. Le altre sono varianti da esaminare caso per caso, ma che esulano dalla maggior parte delle operazioni di garanzia onerosa nelle PMI.
Suggerimento pratico: Nel dubbio, se il socio ha una P.IVA per altre attività e non vuole rischiare discussioni, può nella scrittura privata dichiarare di agire “quale persona fisica non nell’esercizio di imprese, arti o professioni” nel prestare la garanzia e percepire il compenso. Ciò chiarisce l’intento delle parti e dovrebbe indirizzare correttamente la tassazione.
Comparazione con altre forme di remunerazione al socio
Abbiamo finora inquadrato la garanzia onerosa e la sua tassazione privilegiata. È utile confrontare questo strumento con le alternative tradizionali per far uscire utilmente denaro da una S.r.l. a favore del socio. Ci focalizzeremo su tre alternative: dividendi, compensi amministratore o lavoro dipendente e interessi su finanziamenti soci. Inoltre, faremo un cenno alle prestazioni accessorie già discusse.
Vs. Distribuzione di utili (dividendi)
Dividendi: la forma classica di remunerazione del socio è la distribuzione di utili, proporzionale alle quote possedute. Fiscalmente, i dividendi oggi scontano per le persone fisiche una imposta del 26% a titolo definitivo (se partecipazioni non qualificate; se qualificate, dal 2018 comunque si applica 26% in regime transitorio per utili formati dal 2018 in poi). Questo 26% sembra uguale al 26% della garanzia onerosa… ma attenzione: i dividendi vengono da utili già tassati in capo alla società al 24% IRES (+ IRAP). Quindi il prelievo complessivo società+socio è ben più elevato.
In cifre: supponiamo la società abbia €100 di utile ante imposte. Paga €24 di IRES (tralasciando IRAP per semplicità) e le restano €76 di utile distribuibile. Se lo distribuisce, il socio paga €19.76 di imposta (26% di 76). Totale al Fisco: ~€43.76. Socio netto in tasca: ~€56. Prelievo effettivo totale ~43.76%. Invece, se la società avesse pagato quei €100 sotto forma di compenso garanzia: la società li deduce, quindi risparmia 24 di imposte (non li paga), versa al socio €74 netti e €26 al Fisco. Totale al Fisco: €26. Socio netto: €74. Prelievo totale 26%.
È vero che l’IRAP nella distribuzione utili colpisce l’utile prima che sia utile (come costo del lavoro e interessi non dedotti) e nella commissione garanzia comunque rimane in parte pagata, però come visto negli esempi la differenza rimane marcata.
Quindi la garanzia onerosa batte i dividendi come efficienza fiscale, a patto che si possa usare. Naturalmente, i dividendi hanno la caratteristica di dover esserci utili distribuibili; il compenso garanzia invece si può pagare anche in presenza di utile basso o assente (anzi, lo riduce).
Uno svantaggio per i soci minoritari: la garanzia onerosa remunera solo il socio che la dà, mentre i dividendi remunerano tutti i soci in base alle quote. Dunque, un socio di maggioranza potrebbe essere tentato di usare solo garanzia onerosa per portare a casa utili per sé, e nulla ai soci di minoranza. Questo va gestito con equilibrio per evitare conflitti societari (i soci di minoranza potrebbero impugnare bilanci o delibere se sospettano che i compensi al socio di maggioranza siano eccessivi e lesivi del loro diritto a utili). In giurisprudenza societaria, casi del genere si risolvono valutando la congruità: se il compenso al socio è coerente con ciò che avrebbe pagato a un terzo indipendente, allora non è lesivo; se invece fosse abnorme, i soci di minoranza potrebbero chiedere un rimedio (in sede civile, più che tributaria).
In sintesi: Dividendare utili conviene se la società non aveva costi deducibili migliori e se si vuole remunerare tutti i soci. Ma se c’è un socio in particolare che ha fornito un “servizio” (garanzia) alla società, remunerarlo via garanzia onerosa consente di estrarre denaro a tassazione unica 26% invece che doppia.
Vs. Compenso di amministratore o lavoro dipendente al socio
Molti soci di S.r.l. (specie se anche amministratori) percepiscono compensi per l’attività gestionale o stipendi se lavorano nell’azienda. Come si colloca il compenso per garanzia rispetto a questi?
- Compenso da amministratore: è deducibile integralmente per la società se deliberato correttamente (IRES 24% risparmiata), ma per il percettore è reddito di lavoro assimilato al dipendente, tassato all’IRPEF progressiva (fino al 43% oltre €50k di reddito) più contributi INPS gestione separata ~25% a carico del percettore (o casse professionali in altri casi). Quindi un carico potenziale oltre il 60% marginale (anche se con deducibilità parziale dei contributi). Un socio-amministratore che volesse remunerarsi per il rischio che corre in banca attraverso un aumento del compenso amministratore, finirebbe per pagare molto di più di un 26%. Inoltre, problematiche di compatibilità: se è amministratore unico, in certe situazioni non potrebbe nemmeno essere dipendente e deve prendere solo compenso amministratore (no contributi?). La Cassazione ha avuto orientamenti altalenanti sul socio amministratore come dipendente, tendenzialmente escludendo il rapporto di lavoro subordinato autentico se è unico socio o dominante. Insomma, zone grigie.
- Stipendio da dipendente: raramente il socio di maggioranza può essere dipendente; se socio di minoranza può, ma anche lì reddito da lavoro dipendente su aliquote progressive e contributi (in parte a carico azienda 30% circa, in parte trattenuti). Il costo è deducibile, ma il socio ci paga IRPEF alta.
Garanzia onerosa aggira queste inefficienze: paga il socio per qualcosa che non è una prestazione di lavoro, dunque niente contributi, niente IRPEF alta, solo 26%.
Va evidenziato un aspetto: se un socio svolge effettivamente un’attività lavorativa in azienda, non può farsi pagare quella attività sotto forma di compenso per garanzia, sarebbe scorretto e rischioso. Se ad esempio un socio lavora 8 ore al giorno in azienda come direttore tecnico, l’INPS e il Fisco si aspettano che sia inquadrato come dipendente o collaboratore, e paghi contributi. Non può mascherare il suo stipendio sotto la voce “commissione fideiussoria”, perché verrebbe prima o poi contestato come evasione contributiva/fiscale.
Quindi, la garanzia onerosa non è un sostituto del compenso per l’attività lavorativa effettiva: è complementare. Un socio-amministratore potrà percepire un compenso modesto per l’amministrazione, sufficiente a coprirgli i contributi minimi, e parallelamente percepire un compenso per la garanzia, nettamente meno tassato. L’importante è che le due cose siano chiaramente distinte e giustificate.
Vs. Finanziamento soci fruttifero di interessi
Un’alternativa al far entrare soldi in società è quando il socio stesso finanzia l’azienda con un prestito e su quel prestito maturano interessi verso di lui.
Finanziamento soci: se frutta interessi, la società paga gli interessi al socio, li deduce come oneri finanziari (soggetti ad art.96 TUIR limite 30% ROL come per la commissione) e applica una ritenuta del 26% sugli interessi pagati al socio (art. 26 DPR 600/73). Il socio persona fisica li assume come reddito di capitale, 26% definitivo, lo stesso trattamento fiscale del compenso garanzia!
Dunque perché non fare direttamente un finanziamento soci? Perché sono situazioni diverse:
– Con il finanziamento soci, il socio deve impegnare capitale proprio per darlo in prestito all’azienda. L’azienda avrà liquidità immediata ma dovrà restituirla e pagarci interessi.
– Con la garanzia, il socio non esborsa nulla (salvo escussione futura), l’azienda ottiene denaro da terzi e paga al socio solo una commissione più bassa di solito degli interessi che avrebbe dovuto riconoscere se prendeva i soldi dal socio (perché i tassi di mercato riflettono rischio, e qui il rischio del socio è “coperto” in parte dall’aver la contropartita banca e la commissione).
Spesso si usano entrambi gli strumenti: ad esempio, la banca chiede sia un finanziamento soci (equity injection) sia garanzie personali. In generale, il finanziamento soci può essere limitato da normative (es. art. 2467 c.c. sulla postergazione dei rimborsi se la società è sottocapitalizzata, per cui gli interessi potrebbero non essere pagati se la società è in difficoltà). Inoltre, c’è la regola sui “finanziamenti eccedenti” per società non quotate controllate da soci: se il finanziamento è fatto al posto di capitale (sottocapitalizzazione), la remunerazione eccedente certi parametri è trattata come utile e non come interesse . Questa norma di thin capitalization (art. 98 TUIR, ora abrogato ma concetti in altri articoli) di fatto può limitare la deducibilità di interessi verso soci se sproporzionati.
Il compenso garanzia invece non ha una norma anti-sottocapitalizzazione diretta: poiché il socio non sta dando soldi, ma garanzia, non si applica la stessa regola dei “finanziamenti eccedenti”. Questo è un vantaggio: la società fortemente indebitata che magari non potrebbe dedurre ulteriori interessi verso soci perché sforerebbe i parametri, può invece pagare commissioni di garanzia ai soci senza incappare in quella specifica limitazione (fatti salvi i limiti generali di art.96 e inerenza di cui si è detto).
In sintesi:
– Interessi su prestito soci e compenso garanzia hanno stesso esito fiscale (deducibile per società, 26% per socio).
– Il prestito soci fornisce fondi diretti all’azienda (utile se la banca non li dà).
– La garanzia fornisce supporto per ottenere fondi da terzi (utile se la banca vuole rischio condiviso).
– Si possono anche combinare (es. socio presta 50k a 0 interesse e garantisce altri 50k di prestito bancario con commissione, per alleggerire oneri finanziari generali).
– Dal punto di vista legale, l’interesse da socio deve essere a tasso di mercato (se troppo alto, art. 98 TUIR lo trasforma in dividendo occulto). La commissione garanzia va anch’essa a tassi di mercato, ma non ha la norma specifica del 98. Ciò non toglie che un tasso esagerato su garanzia verrebbe comunque contestato dal Fisco come sopra (non tramite art.98 ma per via dell’inerenza o abuso).
Vs. Prestazioni accessorie e altri metodi
Prestazioni accessorie: Ne abbiamo parlato in ambito legale. Se un socio viene pagato per una prestazione accessoria di lavoro, quel compenso è inquadrato fiscalmente come reddito di lavoro (dipendente o assimilato, con tassazione ordinaria) . Non offre vantaggi fiscali particolari rispetto a un compenso “normale”. Dunque su quel fronte, la garanzia onerosa è nettamente preferibile proprio perché è espressamente esclusa dall’ambito lavorativo. Una prestazione accessoria non di lavoro ma di altra natura (es. mettere a disposizione un immobile in affitto alla società? Lì sarebbe reddito fondiario) – ma quello esula.
Altri metodi creativi: a volte i consulenti valutano modi per remunerare i soci riducendo le tasse: ad esempio royalty per l’uso di un marchio del socio, affitto immobili di proprietà del socio alla società, ecc. Quelli sono strumenti leciti ma specifici (ci vuole un asset o diritto del socio da dare in uso alla società). La garanzia onerosa è un po’ assimilabile a questi (il socio “mette a disposizione” la sua capacità patrimoniale), con la differenza che l’ordinamento l’ha normata chiaramente nei redditi di capitale. In pratica, la garanzia onerosa è uno degli strumenti più efficaci e sicuri per estrarre utili con tassazione bassa, a fianco di canoni di locazione di beni del socio o interessi su finanziamenti, con il vantaggio che non richiede al socio di avere capitali (come per prestare denaro o possedere un immobile); basta la sua solvibilità.
Una considerazione: non bisogna comunque abusare nemmeno di questo strumento. Se una società ogni anno genera utili e li azzera pagando commissioni su garanzie ai soci senza reale ragione di business, l’Agenzia potrebbe iniziare a guardare da vicino. Il mix ideale è combinare utili e compensi garanzia, in modo da non far apparire che l’azienda lavori in perdita perennemente solo per arricchire i soci. Le normative sul transfer pricing domestico non si applicano tra società e persone fisiche (valgono per società estere o tra imprese), ma il concetto di valore normale delle operazioni tra parti correlate sì (art. 9 TUIR, e in ambito IVA art.13). Dunque, diversificare le forme di remunerazione (un po’ utili, un po’ compensi garanzia, un po’ magari compenso amministratore se necessario) fornisce meno appigli alle autorità per dire che si sta facendo un uso distorto di una sola leva.
Profili giurisprudenziali e normativi: casi e sentenze rilevanti
La materia della garanzia onerosa tocca vari ambiti del diritto, e negli ultimi anni diverse pronunce giurisprudenziali hanno trattato aspetti collegati. Esaminiamo le più significative e autorevoli, utili a comprendere la cornice di legalità e le possibili problematiche.
Cassazione Civile e Tutela del socio garante
Un aspetto interessante riguarda la posizione giuridica del socio garante in altri settori del diritto (oltre il tributario). Ad esempio, la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 29746 dell’11/11/2025 ha affrontato il caso di un socio di maggioranza che aveva garantito debiti sociali e poi, trovatosi esposto personalmente, aveva chiesto di essere trattato come consumatore in una procedura di sovraindebitamento. La Suprema Corte ha escluso che tale garante potesse qualificarsi consumatore, stante il suo legame funzionale con la società garantita . In particolare, ha affermato che un fideiussore persona fisica che detenga una partecipazione non trascurabile nel capitale sociale (nel caso di specie 80% e 60% in due società) e magari ricopra anche cariche amministrative, non presta la garanzia per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale . Egli dunque agisce nell’ambito della sua sfera professionale, e non gode delle tutele riservate ai consumatori (in quel caso, non poteva accedere a certi benefici del piano del consumatore). Questa pronuncia, pur non riguardando direttamente il fisco, conferma un concetto: il socio garante è considerato parte integrante dell’attività d’impresa quando ha ruoli rilevanti, e ciò rafforza l’idea che il compenso che egli riceve sia giustificato da ragioni d’impresa e non vada visto come estraneo al contesto professionale.
- Implicazione pratica: se un socio di maggioranza sperava di far annullare la sua fideiussione appellandosi al codice del consumo come “parte debole”, Cass. 29746/2025 gli chiude la porta. Dal punto di vista dell’azienda, questo è positivo: il socio forte non può defilarsi dalla garanzia invocando di essere un consumatore inconsapevole. Dunque, l’azienda e i creditori possono contare che quel socio rimane pienamente obbligato “da imprenditore”. Per la nostra trattazione, interessa notare che la Corte valorizza il collegamento funzionale tra socio-garante e società, il che giustifica anche contrattualmente l’esistenza di accordi interni (come il compenso) coerenti con quell’impegno professionale.
Un’altra pronuncia di merito (Tribunale di Mantova 16/1/2019) ha notato, in un caso di esclusione di socio da cooperativa, come la richiesta di garanzie fideiussorie ai soci acquirenti di immobili fosse legittima e non in denaro (questo a rimarcare l’ammissibilità come prestazione accessoria in contesti di cooperative edilizie) .
Cassazione Tributaria e deducibilità dei costi da garanzia
Sul fronte tributario, sono state già menzionate:
- Cass. ord. 3878/2025 (Sez. Trib.): caso della capogruppo che paga per la controllata. Rileggiamo sinteticamente: il pagamento effettuato in adempimento di fideiussione prestata gratuitamente a favore di società partecipata non è deducibile immediatamente dal reddito d’impresa, ma è considerato un apporto patrimoniale (incremento del costo di partecipazione) . Solo al momento di eventuale cessione o liquidazione della partecipazione si potrà tener conto di quell’apporto (ad esempio come minor realizzo imponibile). La Cassazione ha motivato che non c’era un componente negativo deducibile perché non c’era stato un componente positivo tassato correlato: in pratica, applicando il principio della derivazione del negativo da un positivo tassato (nessun ricavo tassato -> perdita non deducibile) . Questa pronuncia è un monito: se i soci o controllanti vogliono dedurre eventuali esborsi legati a garanzie, devono strutturare la faccenda come operazione onerosa sin dal principio, altrimenti la deduzione è negata. La Cassazione sottolinea infatti la differenza tra costi d’esercizio e apporti a fondo perduto: i secondi, per loro natura, non transitano a conto economico deducibilmente . Dunque, questa è una pietra miliare: chi vuole la deducibilità deve configurare correttamente il rapporto di garanzia come sinallagmatico (costo contro utilità), altrimenti rientriamo nel campo dei movimenti di capitale tra soci e società, fiscalmente neutri (nessuna deduzione, nessuna tassazione, ma imposte perse in caso di perdite su crediti).
- Cass. sent. 36597/2021 (Sez. Trib.): questa sentenza (menzionata su alcune riviste ) sembra aver trattato un tema simile: la deducibilità di somme versate dal socio (o società controllante) a seguito di escussione di una fideiussione. Non avendo il testo integrale qui, da fonti secondarie si ricava che la Cassazione nel 2021 confermò l’indeducibilità per mancanza dei requisiti di certezza e competenza, in un caso in cui la società aveva tentato di dedurre come sopravvenienza passiva l’importo pagato per la controllata. Essendo coerente con quanto poi ribadito nel 2025, si può dire che c’è un orientamento univoco: pagare debiti altrui (di partecipate) non è un costo deducibile, a meno che quell’obbligo di pagamento fosse a sua volta originato da un contratto oneroso con quella partecipata. Nel 2021 probabilmente la Cassazione avrà citato l’assenza di corrispettivo contrattuale e quindi la natura gratuita della garanzia (col medesimo esito: indeducibilità) .
- Commissioni Tributarie (Giustizia Tributaria di merito): Non risultano pronunce di merito in contrasto con ciò. Anzi, vi è un precedente positivo: CTR Lombardia n. 61/13/14, in cui fu riconosciuta la deducibilità di un compenso erogato a un socio garante, ritenendo che fosse onere inerente e che l’ufficio non potesse riqualificarlo in utili distribuiti in mancanza di elementi. Insomma, laddove la garanzia onerosa è ben congegnata, i giudici tributari l’hanno accettata. Diversamente, in presenza di situazioni anomale, talvolta le Commissioni hanno dato ragione al Fisco: ad esempio, se il socio era anche amministratore e il compenso garanzia non era stato deliberato in alcun atto, qualche ufficio ha contestato anche per difetto di deliberazione (cercando di applicare analogicamente la regola sui compensi amministratori non deliberati non deducibili , ma questo è discutibile perché quel principio attiene ai compensi di lavoro, non ai redditi di capitale).
In letteratura, gli esperti tributaristi concordano che l’operazione sta in piedi se c’è contratto chiaro e compenso congruo. Viene spesso citata come esempio di pianificazione fiscale lecita per ridurre la doppia tassazione societaria (un noto quotidiano fiscale ha definito la prestazione di garanzia dei soci “uno strumento strategico di risparmio fiscale” ).
Normativa di riferimento
Ricordiamo infine i riferimenti normativi puntuali:
- Art. 44, comma 1, lett. d), TUIR (DPR 917/86) – Include i compensi per fideiussioni e altre garanzie tra i redditi di capitale .
- Art. 26, comma 5, DPR 600/73 – Prevede la ritenuta del 26% a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche residenti. (In passato era 20% prima del 2014) .
- Codice civile art. 1936 e segg. – disciplina la fideiussione (valida anche per soci garanti).
- Codice civile art. 2345 e 2479 – disciplina prestazioni accessorie e competenze dei soci in S.p.A. e S.r.l. (prestazioni accessorie possibili anche in S.r.l., seppur non espressamente codificate, come da massime notarili) .
- Statuto del contribuente art. 10-bis – definisce l’abuso del diritto fiscale, rilevante come cornice generale.
Considerazioni finali sulla giurisprudenza
In conclusione, il quadro giurisprudenziale e normativo convalida la legittimità della garanzia onerosa: – È prevista e disciplinata nel suo profilo fiscale dal legislatore (art. 44 TUIR). – I casi giudiziari evidenziano come la mancanza di onerosità porti a effetti sfavorevoli (indeducibilità), mentre la presenza di un corrispettivo contrattuale è la chiave per il corretto riconoscimento fiscale. – Sul fronte civilistico, nulla osta a tali accordi, anzi sono considerati segno di serietà della posizione del socio (che non è un semplice sponsor altruista, ma un contraente che si assume rischio dietro compenso come farebbe un terzo). – In sede fallimentare, come visto, il socio garante è equiparato a un soggetto imprenditoriale, quindi anche questo spinge verso la visione del compenso come elemento fisiologico del rapporto impresa-socio coinvolto.
Il punto di attenzione emerso dalle pronunce è: formalizzare e documentare sempre bene il tutto, per evitare zone d’ombra. Una Cassazione del 2018 (ordinanza n. 7329/2021) rimarcava – in altro contesto – che i compensi agli amministratori non deliberati sono indeducibili ; analogamente, possiamo dedurre che un compenso al socio garante non formalizzato potrebbe essere contestato. Quindi: mai pagamenti informali al socio con la scusa “tanto è il nostro socio, gli diamo qualcosa” senza pezze d’appoggio, perché in un accertamento si rischia di non poter provare la ragione del costo e vederlo ripreso a tassazione come utile.
Esempi pratici e simulazioni in ambito garanzia onerosa
Per concretizzare i concetti esposti, proponiamo alcuni scenari pratici tipici, con simulazioni numeriche e descrizione delle dinamiche, dal punto di vista sia della società sia del socio garante.
Esempio 1: Finanziamento bancario con socio garante unico
Scenario: Alfa S.r.l., piccola azienda manifatturiera, necessita di un finanziamento bancario di €200.000 per acquistare nuovi macchinari. La banca concede il prestito quinquennale al tasso del 5% annuo, a condizione che il socio di maggioranza (Tizio, 70% delle quote) presti fideiussione personale per l’intero importo. Il socio Tizio accetta, ma stipula con Alfa S.r.l. un contratto di garanzia onerosa che prevede un compenso annuo pari all’1,5% dell’importo garantito. Cioè, Tizio riceverà €3.000 all’anno (1,5% di 200k) dalla società finché la fideiussione è valida (presumibilmente per 5 anni, la durata del prestito).
Svolgimento anno per anno: Supponiamo il prestito decorra dal 1° gennaio. Ogni anno accade:
- Alfa S.r.l. paga gli interessi alla banca (5% di 200k = €10.000 annui). Questi sono costi deducibili per Alfa (salvo limiti interessi passivi).
- Alfa S.r.l. paga il compenso a Tizio (1,5% di 200k = €3.000 annui). Come da contratto, ipotizziamo paghi semestralmente €1.500 a giugno e €1.500 a dicembre.
- Su ogni pagamento a Tizio, Alfa opera ritenuta 26% (€390 trattenuti su 1.500, netto 1.110). Quindi all’anno Tizio incassa 2.220 netti, e 780 vengono versati dalla società al fisco.
- Alfa S.r.l. registra in contabilità: interessi passivi €10.000, commissioni fideiussione €3.000, totale oneri finanziari €13.000.
Impatto fiscale per Alfa per singolo anno: supponiamo Alfa avesse ricavi e altri costi tali per cui l’EBIT (reddito ante oneri finanziari) fosse, ad esempio, €50.000. Sottraendo €13.000 di oneri finanziari, utile ante imposte €37.000. IRES = 24% di 37k = €8.880. IRAP: supponiamo base IRAP uguale all’EBIT senza interessi (per semplicità) quindi 50k, IRAP 3,9% = €1.950. Confronto con scenario senza garanzia onerosa: – Se Tizio non avesse chiesto compenso (garanzia gratuita): Alfa avrebbe avuto oneri finanziari solo €10.000, utile €40.000, IRES €9.600, IRAP invariata €1.950. – Se Alfa avesse dovuto ottenere il prestito senza garanzia, ipotizziamo la banca avrebbe alzato tasso a 7% (interessi €14.000). Allora, senza garanzia: oneri €14.000, utile €36.000, IRES €8.640, IRAP 50k base, 1.950. Però forse il prestito non sarebbe stato concesso affatto.
Dunque, con garanzia onerosa Alfa paga €780 di imposte in meno (rispetto a garanzia gratuita) grazie alla deduzione di €3.000, risparmio IRES €720, leggermente compensato dall’IRAP invariata. La differenza non è enorme su un anno, ma su 5 anni cumula.
Impatto per Tizio per singolo anno: Tizio riceve €3.000 lordi, subisce 26% di ritenuta (€780) e gli rimangono €2.220. Egli in dichiarazione non fa nulla per questi €3.000. Se avesse incassato 2.220 come dividendo, la società avrebbe dovuto distribuirgli ~€3.000 di utile post IRES (guarda caso, simile, perché 3k post IRES corrisponde a 3,950 pre IRES, su cui poi 26% dividend, etc., portandolo lì intorno). Ma la differenza sta nel fatto che gli altri soci (30% minoranza) qui non prendono nulla: però anche come utile non avrebbero preso nulla se Alfa deduce come costo e quindi utile diminuisce.
Eventi straordinari: supponiamo al 3° anno Alfa fatichi a pagare le rate e Tizio teme che la banca possa escutere lui. Tizio però comunque incassa le commissioni per i primi 3 anni, diciamo 3×2.220 = €6.660 netti. Se al 4° anno Alfa defaulta e Tizio deve pagare €150.000 residui alla banca, allora: – La banca escute Tizio. Tizio paga e subentra come creditore verso Alfa di €150.000 + interessi eventuali. – Alfa fallisce e Tizio recupera poco o nulla (diciamo zero). – Dal punto di vista fiscale: Tizio non ha alcuna deduzione per quei €150.000 persi, è una perdita capitale personale. Avrà però incassato almeno 3 anni di compensi tassati al 26%. Un magro conforto, ma almeno qualcosa. – Se Tizio volesse quantomeno recuperare il fisco su quei €150k, potrebbe farli passare come aumento di capitale deducibile altrove, ma non c’è modo. Se fosse stata una holding a pagare, avrebbe potuto aggiungere al costo partecipazione e portare a minusvalenza deducibile futura (con difficoltà, come visto). – Da notare: se la garanzia di Tizio fosse stata gratuita e fosse escussa per 150k, la Cassazione direbbe che quei 150k versati da Tizio sono versamento a fondo perduto a favore di Alfa (o dei creditori di Alfa), senza alcun rilievo fiscale per alcuno (Alfa comunque fallita, Tizio perso e niente deduzioni). Quindi onerosità o gratuità ai fini “salvataggio” del socio non cambiano esito, se l’azienda va male il socio perde.
Beneficio reciproco: se Alfa non fosse fallita e rimborsa il debito, Tizio incassa 5 anni x €2.220 = €11.100 netti. Alfa ha potuto ottenere e restituire 200k di prestito grazie alla garanzia e ha speso in totale €15.000 di commissioni al socio su 5 anni, deducendole e risparmiando €3.600 di IRES rispetto a se avesse fatto gratis. Tizio a sua volta ha pagato su 15k lordi solo €3.900 di imposte. In caso di dividendi per portare lo stesso importo di cash a Tizio, Alfa avrebbe pagato 24% su quei 15k (3.600) e Tizio 26% su residui, totale più alto.
Esempio 2: Fornitura commerciale garantita dal socio di minoranza
Scenario: Beta S.r.l. è una società commerciale con due soci: Caio (60%) e Sempronio (40%). I fornitori chiave di Beta (ad es. un grossista) richiedono garanzie personali per concedere dilazioni di pagamento significative, specialmente dopo che Beta ha avuto qualche ritardo nei pagamenti l’anno scorso. Caio è benestante e disponibile a garantire fino a €50.000 di forniture, Sempronio invece no (ha patrimonio limitato). Beta stipula allora un contratto per cui Caio farà da garante verso il fornitore e Beta gli riconoscerà un compenso pari a un importo fisso di €5.000 annui per questo impegno. Si valuta €5.000 come importo congruo, considerando il rischio di insolvenza e il fatto che grazie alla garanzia di Caio il fornitore continuerà a dare merce con pagamenti a 120 giorni anziché pretendere pagamento anticipato (beneficio stimato per Beta: risparmio interessi passivi su fidi bancari per ~€7.000 l’anno, quindi 5.000 è sostenibile e conveniente).
Dinamica: – Beta paga a Caio €5.000/anno (può essere dilazionato magari in tranche mensili di ~416€). Su ogni pagamento Beta trattiene il 26%. Annualmente Caio ottiene netti €3.700 circa, e €1.300 vanno al Fisco. – Beta deduce €5.000, risparmiando €1.200 di IRES, IRAP non rileva quei 5k. – Grazie alla garanzia, Beta evita di dover ricorrere a anticipo fatture costoso o a perdere la dilazione (che sui volumi di acquisto che ha equivalgono a farsi finanziare dal fornitore a tasso zero). Stimiamo Beta risparmi €7.000 di oneri finanziari altrimenti dovuti in banca.
Effetti sui soci: – Caio (socio garante) riceve €3.700 netti. Oltre agli eventuali utili che prenderà. – Sempronio (socio non garante) vede che Beta ha speso €5.000 che riducono l’utile prima delle imposte. Se quell’importo non fosse stato speso, ci sarebbero stati €5.000 di utile pre tasse in più, tassati 24% = €3.800 post tasse, di cui 40% spettanti a Sempronio = €1.520 in tasca a lui via dividendo (post ulteriore 26% su dividendo). Invece, Beta ha dedotto il costo, riducendo l’utile e quindi il dividendo. Quindi Sempronio ci ha “rimesso” quel possibile dividendo di €1.520. – Tuttavia, Sempronio deve riconoscere che senza la garanzia di Caio, forse Beta avrebbe avuto costi extra per ottenere credito di fornitura. E i 5k dati a Caio sono minori del vantaggio (7k) ottenuto. Quindi Beta nel complesso ha 2k di miglior risultato netto (7k risparmio – 5k costo = +2k di utili potenziali), di cui 40% destinati anche a Sempronio. Dunque Sempronio ha un beneficio indiretto di €800. In numeri, se Beta generava 0 utili senza la garanzia (perché spendeva 7k in banca di interessi), con la garanzia spende 5k a Caio e 0 in interessi, quindi utile sale di 2k, dei quali 40% = 800 vanno a Sempronio via utili. – In totale, Sempronio sta meglio di 800 rispetto a scenario senza garanzia, e Caio sta meglio di 3.700 netti di commissione + il 60% di 1.200 residui di utili = 720, cioè +4.420 rispetto a scenario senza garanzia. Il Fisco incassa 1.300 (ritenuta su Caio) + su utili residui (2k utile, 24% IRES=480 + 26% su 1.520 di dividendi=395 total 875). Confronto con scenario no garanzia: Fisco avrebbe incassato 7k24% IRES=1.680 + su zero utili residui=0. Quindi il fisco ha preso in scenario garanzia un totale di ~2.175 (1300+875), più che 1.680, perché l’utile in scenario garanzia c’è e viene tassato, mentre in scenario no garanzia Beta andava in pareggio e Fisco pigliava solo IRES 1.680 su interessi delle banche (questo ragionamento è un po’ contorto perché gli interessi banca sarebbero deducibili? In realtà in scenario no garanzia Beta avrebbe pagato 7k interessi e dedotto, generando un effetto ancora diverso… Non complichiamo). – Punto focale: Sempronio – il socio non coinvolto – deve essere convinto che il trade-off* è equo. In questo esempio appare equo perché la società nel complesso migliora e tutti ne beneficiano. Se invece Caio avesse chiesto 10k di commissione e il beneficio era 7k, Beta peggiorava i conti di -3k, Sempronio vedeva ridursi utili, e avrebbe potuto accusare Caio di togliere utili per sé causando perdita di valore per la società. Quindi importanza della congruità.
Questo esempio evidenzia il potenziale conflitto di interessi tra soci nella garanzia onerosa: va gestito calibrando il compenso in modo che la società (quindi tutti i soci) abbia un vantaggio o quantomeno non sia danneggiata. In molte PMI, quando un socio di maggioranza offre garanzia e il minoritario no, è prassi magari compensare il minoritario in altri modi (dividendi leggermente maggiori quando possibile, o altre attenzioni) per mantenere armonia.
Esempio 3: Società immobiliare – garanzia sostitutiva di capitalizzazione
Scenario: Gamma S.r.l. è una società immobiliare con capitale sociale di soli €10.000 e deve costruire un edificio dal costo di €1 milione. La banca concede un finanziamento ma solo con patrimonio netto adeguato. Invece di chiedere subito ai soci di versare €300.000 di aumento capitale (operazione lunga e fiscalmente inefficiente), la società opta per una combinazione: i soci versano solo €100.000 in capitale e per i restanti €200.000 la banca accetta la garanzia solidale dei soci (essendo questi molto liquidi), con una commissione di garanzia dello 0,5% mensile sull’importo garantito da pagare ai soci stessi.
Commissione 0,5% mensile su 200k significa €1.000 al mese, €12.000 annui, da ripartire fra i due soci pro-quota (80% socio A e 20% socio B, quindi 800 e 200 al mese lordi).
Valutazione economica: – Se i soci avessero versato capitale di 200k, la società avrebbe pagato 0 commissioni, ma i soci avrebbero immobilizzato 200k forse per anni, e futuri utili su quell’investimento sarebbero andati in dividendi con doppia tassazione. – Con la garanzia: i soci incassano 12k l’anno, tassati al 26% (netti 8.880 totali di cui A 7.104 B 1.776). La società spende 12k, deduce IRES (2.880 risparmio), costo effettivo post imposte 9.120. – La società evita di aumentare capitale di 200k: questo significa niente imposta di registro su aumento, niente diluizioni, e quando distribuirà utili potrà comunque farlo su base 110k capitale (capitale rimasto più basso). Certo, avrà quell’onere commissionale. – Dal lato finanziario, i soci invece di investire 200k ne hanno investiti 100k e per il resto fanno da garanti: mantengono disponibilità dei 200k a casa propria (che potrebbero investire altrove finché non vengono chiamati, se mai lo saranno). E intanto su quel “capitale di credito” prendono 8.880 netti l’anno come se fosse un “rendimento” del 4.44% netto (12k su 200k con 26% tasse). Un bel rendimento senza nemmeno cedere proprietà.
Questo scenario è molto spinto (compenso 0,5% mensile è alto: ~6% annuo). Difficile giustificarlo sul mercato (a meno che la società sia percepita rischiosa e la banca avrebbe addebitato quell’importo come commissione, ma di solito la banca 6% anno è un tasso interesse, non commissione garanzia). Potrebbe essere contestabile come eccessivo – in quell’ipotesi i soci stanno di fatto togliendo utili in misura forte.
In pratica se Gamma S.r.l. realizzasse utili grazie a quell’operazione, i 12k l’anno ai soci riducono l’utile. Però i soci l’hanno preferito perché ricevono i 12k come flusso certo e tassato solo 26, piuttosto che lasciarli come utili tassati due volte.
Attenzione anti-abuso: Se Gamma generasse molta cassa, i soci potrebbero prolungare indefinitamente la garanzia onerosa per estrarre soldi. Questo potrebbe insospettire l’Agenzia: “Perché non chiudete il finanziamento e togliete garanzia? Perché i soci vogliono continuare a prendere commissioni riducendo utili tassabili.” Se non c’è vera necessità di lasciare attiva la garanzia, meglio chiuderla per non esagerare. Ad esempio, se dopo la vendita degli immobili la società incassa e potrebbe rimborsare debito ma preferisce tenere debito per continuare a pagare commissioni a soci e dedurre, ecco che entriamo nel terreno dell’elusione (contrarre indebitamente per generare costi fittizi…). Quindi, come regola di condotta: usare la garanzia onerosa in presenza di reali esigenze finanziarie; dismetterla quando non serve più.
Esempio 4: Società in utile che pianifica distribuzioni vs garanzia onerosa
Scenario di calcolo fiscale: Zeta S.r.l. prevede per l’anno 2025 un utile ante imposte di €100.000. Ha un solo socio persona fisica al 100%. Valuta se distribuirli come dividendo nel 2026, oppure trovare un meccanismo per remunerare il socio nel 2025 riducendo l’utile.
Supponiamo che Zeta S.r.l. abbia in corso un fido bancario di €50.000 garantito informalmente dal socio (senza compenso finora). Il consulente suggerisce: “Stipula una garanzia onerosa con il tuo socio con un premio straordinario di €50.000 così dimezzi l’utile tassabile; l’anno prossimo magari ne fai un altro per l’altro 50%.”
Vediamo i numeri:
- Opzione dividendo: Utile 100k tassato IRES 24% = 24k, utile netto 76k distribuibile, imposta 26% su dividendo = 19.760, netto al socio = 56.240. Totale imposte = 43.760.
- Opzione garanzia onerosa: Paghi al socio 50k come commissione per garanzia. Utile residuo prima imposte = 50k. IRES = 12k. Utile netto residuo = 38k distribuibile, imposta 26% = 9.880, netto dividendo = 28.120. Intanto il socio ha preso 50k con ritenuta 13k (26%), netto 37k.
- Socio somma netti: 37k (garanzia) + 28.120 (dividendo residuo) = 65.120.
- Imposte totali: 12k IRES + 9.880 su dividendo + 13k ritenuta = 34. ~24.880.
- Società paga total a socio 50k + 38k = 88k; rimane in riserva 0 (ha distribuito tutto l’utile residuo).
- Risultato: col mix, il socio ottiene 65.120 invece di 56.240, quasi 9k in più. Il Fisco incassa 34k invece di 43.760 (ci perde ~9.760).
Questa pianificazione appare molto ghiotta per il socio. Ma appare anche “spudorata” agli occhi del Fisco? Forse no, se la garanzia di 50k era effettivamente giustificabile e deliberata formalmente. Tuttavia, un controllo fiscale potrebbe chiedere: “Perché 50k di colpo di commissione? Qual è la base di calcolo? Quali rischi copre esattamente? Non è che stai trasformando utili in costi finti?” Se la società giustifica: “Abbiamo un fido di 300k per cui il socio ha sempre garantito e ora riconosciamo 50k per gli ultimi 3 anni di rischio non pagato” – Eh, suona come sanatoria tardiva, potenzialmente contestabile come utile distribuito in realtà (soprattutto perché il periodo pregresso non era contrattualizzato; pagare retroattivamente non va bene, bisognava farlo anno per anno). Se invece contrattualizza da ora per i prossimi anni: “Pagheremo 50k all’anno per i prossimi 3 anni per la garanzia su X”, appare eccessivo come tasso, andrebbe motivato con rischio altissimo (forse se l’azienda è junk e il socio praticamente assicura i creditori di non perdere – ma se così la banca avrebbe chiesto garanzia prima). Quindi, l’esempio mostra il massimo guadagno teorico (~9% di utile in più al socio) ma anche il limite oltre il quale l’operazione è scopertamente un arbitraggio fiscale. Bisogna calibrarsi su compensi credibili.
Morale: Pianificare in anticipo e in modo graduale è meglio che correzioni aggressive all’ultimo. Meglio iniziare subito all’inizio dell’anno a prevedere un compenso di garanzia “normale” (1-2% del massimale garantito) e non gonfiarlo a fine anno per aggiustare i conti.
Domande frequenti (FAQ) sulla garanzia onerosa
D: In cosa consiste esattamente un contratto di garanzia onerosa tra socio e società?
R: È un accordo scritto in cui il socio si impegna a fare da garante (fideiussore, coobbligato, avalista, ecc.) per specifici debiti della società verso terzi, e la società si impegna a corrispondere al socio un compenso per tale impegno. Il contratto definisce importo o criterio di calcolo del compenso, modalità di pagamento (es. periodicità), durata (collegata alla durata della garanzia), ed eventuali obblighi di rimborso al socio se egli dovesse essere chiamato a pagare (azione di regresso). In sostanza formalizza il rapporto interno di indennizzo tra società e garante . Senza questo contratto (ossia se la garanzia fosse prestata informalmente e gratuitamente) il socio non avrebbe diritto ad alcunché e qualsiasi pagamento successivo potrebbe essere considerato distribuzione di utili o atto anomalo.
D: Serve l’approvazione dell’assemblea dei soci per dare un compenso al socio garante?
R: La legge non lo prescrive espressamente, almeno per le S.r.l., ma è fortemente consigliato procedere con una delibera o decisione dei soci che autorizzi la stipula del contratto di garanzia onerosa e ne approvi le condizioni (soprattutto se il socio interessato è anche amministratore e quindi in conflitto di interessi) . Ciò per evitare future contestazioni di altri soci o questioni di validità. In una S.p.A., un’operazione del genere con un amministratore coinvolto richiederebbe i passaggi di cui all’art. 2391 c.c. (interessi dell’amministratore). Nelle S.r.l., data la maggiore flessibilità, basta la trasparenza e il consenso della compagine sociale. Se c’è un unico socio, questi formalizza comunque per iscritto (magari con atto unilaterale della società) i termini, anche se contratta con se stesso. La delibera assembleare, pur non obbligatoria, rende blindata la deducibilità fiscale, perché elimina il vizio classico dei compensi non deliberati che l’Agenzia a volte eccepisce .
D: Il compenso al socio garante deve essere proporzionato alla sua quota?
R: Non necessariamente. È proporzionato al rischio assunto. Se un solo socio (anche di minoranza) garantisce l’intero debito, potrebbe percepire l’intero compenso concordato. La percentuale di quote sociali non è il criterio, a meno che tutti i soci garantiscano in solido pro-quota. In tal caso, si potrebbe prevedere che ciascun socio garante riceva un compenso in proporzione alla parte di garanzia prestata. Se, ad esempio, due soci garantiscono ognuno il 50% del debito, ha senso pagare a ciascuno metà del compenso complessivo stanziato. La percentuale di partecipazione entra in gioco solo indirettamente: se un socio garantisce e l’altro no, il secondo è escluso dalla remunerazione specifica, ma potrebbe comunque beneficiare indirettamente del vantaggio arrecato alla società (come visto negli esempi).
D: Come si calcola un compenso equo per la garanzia?
R: Non esiste una formula fissa, ma si utilizzano criteri di mercato e valutazione del rischio: – Si può vedere quanto costerebbe una garanzia equivalente fornita da un terzo (banca, assicurazione). Ad esempio, se una banca farebbe pagare 1% annuo sull’affidamento come commissione di garanzia, quello può essere un benchmark. – Si può considerare il risparmio di interessi ottenuto grazie alla garanzia del socio: es. la società ottiene un prestito al 5% anziché al 7% grazie alla fideiussione, su 100k risparmia €2.000/anno; riconoscere ad esempio €1.000 al socio può essere ragionevole lasciando metà vantaggio alla società. – Valutare la probabilità di inadempimento (rating interno dell’azienda) e l’esposizione: maggiore è il rischio che la garanzia venga escussa, maggiore dovrebbe essere il compenso (vicino a quello di un’assicurazione). Se il rischio è remoto (azienda solidissima), il compenso potrebbe essere più simbolico o in linea con minima commissione. – Massime di esperienza: commissioni annue nell’ordine del 1-3% per garanzie standard sono frequenti . Oltre, inizia a sembrare oneroso. Naturalmente, se la garanzia è di brevissima durata, potrebbe avere senso un forfait. In definitiva, l’importo è frutto di negoziazione ma va motivato con logiche economiche: conviene mettere per iscritto nel contratto o in un documento di supporto come è stato determinato (es. “tenuto conto delle condizioni praticate dal Confidi X su garanzie analoghe”). Questo aiuta in caso di verifiche a dimostrare la congruità .
D: Il contratto di garanzia onerosa va registrato o è valido tra le parti senza pubblicità?
R: È valido tra le parti anche senza registrazione. Tuttavia, se redatto in forma di scrittura privata non autenticata, andrebbe registrato solo in caso d’uso (quindi se viene esibito ad un ufficio pubblico). Si può optare per la registrazione volontaria pagando l’imposta di registro fissa (€200) se si preferisce attribuire data certa al contratto. Non c’è obbligo di deposito al Registro Imprese (a meno che lo si integri nello statuto come prestazione accessoria, ma non è la via consigliata). Alcune società allegano il contratto al verbale assembleare di approvazione per dargli efficacia di data certa verso i soci. Dal punto di vista fiscale, la registrazione non è richiesta; è sufficiente conservare il documento contrattuale con data e firme.
D: Questo compenso al socio va indicato in qualche quadro della dichiarazione dei redditi della società?
R: Sì, nella dichiarazione dei redditi della società (Modello Redditi SC) il compenso sarà incluso nei costi di esercizio dedotti. Non c’è un rigo separato per “compensi garanzie”, confluisce tipicamente negli “altri costi per servizi” o “interessi e oneri finanziari” a seconda di come viene classificato in bilancio. Nella Nota Integrativa di bilancio, se rilevante, potrebbe essere descritto tra le voci di oneri finanziari. Inoltre, essendo un’operazione con parti correlate, è buona norma descriverla nella Nota Integrativa (specie per bilanci IFRS o OIC 12, dove le transazioni con parti correlate vanno evidenziate). Ciò aumenta la trasparenza. Nella Certificazione Unica e modello 770, la società dovrà riportare i dati della ritenuta versata.
D: Se la società non paga materialmente il compenso pattuito ma il socio se lo lascia maturare (magari per lasciar liquidità in azienda), cosa succede?
R: Questo caso equivale a dire che il socio rinuncia al credito verso la società. Occorre essere cauti: se il compenso è stato pattuito e dedotto, ma non pagato, la società a fine esercizio dovrebbe rilevarlo come debito verso socio. Se poi il socio decide di rinunciarvi, fiscalmente è equiparabile ad una rinuncia di credito del socio. Le rinunce a crediti da parte di soci vengono trattate come segue: – Se il credito era relativo a redditi già tassati in capo al socio, la rinuncia non genera ricavi tassabili per la società (perché sarebbe doppia tassazione). Nel nostro caso però il reddito del socio non era tassato ancora se non ha incassato? Ecco, se la società comunque aveva operato la ritenuta (il che avviene solo se ha pagato, altrimenti no), c’è un intreccio. – In pratica, meglio evitare di far maturare e non pagare. Se succede (es. fine anno deduco ma non ho cash per pagare al socio), è opportuno pagare entro breve termine dall’anno successivo. Altrimenti il Fisco potrebbe disconoscere la deducibilità per difetto di certezza dell’effettivo sostenimento (specie se la dilazione è molto lunga, l’ufficio potrebbe dire che non c’era reale volontà di pagare). – Se il socio formalmente rinuncia al compenso, quell’importo per la società diventa una sopravvenienza attiva. Essendo rinuncia da parte di socio, può configurarsi come apporto di patrimonio: in alcuni casi le sopravvenienze da rinuncia soci non sono tassabili (se rinuncia a crediti di finanziamento dopo il 2016 può aumentare il capitale netto fiscale). Questo è complicato: in pratica la società potrebbe non dover rettificare a tassazione (o tassare) quella sopravvenienza per via di norme speciali sulle rinunce dei soci (art. 88 TUIR). Ma il risultato finale sarebbe che il socio non ha mai pagato tasse su quell’importo perché non l’ha incassato, e la società l’ha dedotto ma poi ha avuto una sopravvenienza attiva (non tassata se considerata apporto). Sembra quasi l’ideale: deduci e nessuno paga tasse. Però l’Agenzia non la farà passare liscia: cercherà di inquadrare quell’operazione come abuso se fatta intenzionalmente. Quindi è un terreno scivoloso. – Rafforzare il patrimonio con la rinuncia: c’è anzi una strategia a volte suggerita – il socio matura il diritto al compenso, poi lo converte in capitale sociale aggiuntivo (rinunciando a incassarlo ma utilizzandolo per sottoscrivere un aumento di capitale). In tal caso, la società ha trasformato un costo dedotto in patrimonio netto (utile per rating ecc.). Se ben fatto, potrebbe non emergere base imponibile. Questo però richiede consulenza specifica e coordinamento con normative societarie, va oltre lo scope di questa guida.
In conclusione, meglio che il compenso venga effettivamente erogato al socio. Se il socio vuole poi riversarlo in azienda, può farlo come finanziamento o aumento di capitale successivo, ma separare le due fasi: prima incassa (la società deduce e lui paga 26%), poi se vuole restituisce come capitale (operazione neutra). Così è tutto lineare, senza doppie letture.
D: La società può remunerare con garanzia onerosa anche soggetti esterni (non soci) che diano fideiussione?
R: Sì. L’art. 44 TUIR non richiede che il percettore sia socio. Anche un terzo garante potrebbe essere pagato e quel compenso sarebbe sempre reddito di capitale per il terzo (se persona fisica) e costo deducibile per la società. Per esempio, un amministratore non socio potrebbe garantire debiti sociali e ricevere compenso ex art. 44 TUIR (cosa citata nelle slide di Partner24ore ). Oppure un parente del socio che ha beni da dare in garanzia: la società potrebbe pagare la zia ricca che fa da garante. Non c’è differenza giuridica. Chiaramente, in questi casi non si parla di “distribuire utili mascherati” perché la persona non è socio, quindi l’inquadramento abusivo sarebbe ancor meno ipotizzabile (si tratta di acquistare un servizio di garanzia da un soggetto indipendente, anche se parente). Il reddito sarebbe sempre al 26% per il garante se persona fisica. Quindi, sì, la società può fare contratti di garanzia onerosa con chiunque faccia da fideiussore per suoi debiti (pensiamo a una holding estera che garantisce e vuole fee, ecc.). L’importante è che il contratto esista e i pagamenti siano tracciati.
D: Se l’azienda non ha utili (è in perdita) può comunque pagare il socio garante?
R: Sì, il compenso al socio è un costo come gli altri, può contribuire ad aumentare la perdita fiscale (che andrà a credito o riporto). Ovviamente bisogna avere liquidità per pagarlo. Se l’azienda è in perdita perché in difficoltà e il socio la sta sostenendo con garanzie, forse pagargli commissioni peggiora la cassa. In casi di crisi spesso il socio rinuncia al compenso per non aggravare l’azienda (o addirittura presta denaro). Però dal punto di vista fiscale nessun divieto: anzi, aumenterà la perdita deducibile. Attenzione però all’abuso: un’azienda costantemente in perdita che continua a pagare i soci per garanzie potrebbe insospettire (“stanno creando perdite fittizie per usare crediti d’imposta?”). Va sempre valutato il quadro complessivo.
D: Ci sono settori particolari o normative speciali da considerare (es. banche, confidi, società finanziarie)?
R: Se la società stessa fosse un soggetto vigilato (banca, assicurazione), probabilmente la prestazione di garanzia del socio sarebbe inquadrata diversamente (ma di solito banche e assicurazioni non chiedono ai soci di garantirne i debiti, semmai è il contrario!). Per le società tra professionisti (STP) c’è un caso differente: i soci professionisti possono essere remunerati con prestazioni accessorie (lì i compensi diventano lavoro autonomo). Ma non attiene alle garanzie. Diciamo che in ambito industriale/commerciale generale non ci sono norme speciali. Vale però quanto deciso dalle Sezioni Unite Cassazione 2023 n. 5868 sulla nullità eventuale di garanzie prestate da confidi minori: ma riguardano confidi e antitrust bancario, non il nostro focus.
D: La banca o il creditore devono essere informati che il socio riceve un compenso?
R: Non necessariamente, è un accordo interno. Tuttavia, è buona prassi di trasparenza informare la banca, specialmente se l’importo del compenso è elevato, perché in teoria sottrae risorse all’azienda. Alcune banche potrebbero storcere il naso se scoprono che l’azienda paga il socio per la garanzia, interpretandolo come un extra costo che aggrava i conti. In realtà, se è modesto e nei piani finanziari è incluso, non è un problema. Non esiste un obbligo legale di comunicare alla banca che “paghiamo il socio”, ma nel bilancio depositato potrebbe emergere in nota integrativa. In linea di massima, la banca non può vietarlo. Talora, i contratti di finanziamento contengono clausole che limitano pagamenti ai soci per proteggere il covenant (sono in genere limitazioni a dividendi o compensi straordinari). Pagare un compenso di garanzia non è usuale, potrebbe rientrare nei generici “parti correlate”: se fosse rilevante, la banca potrebbe chiedere spiegazioni in fase di analisi di bilancio. Finché giustificate come spesa per ottenere il finanziamento stesso, è coerente.
D: Il socio garante può detrarre/dedurre le eventuali spese connesse (es. costi notarili per firmare la fideiussione, spese legali se deve intervenire)?
R: Se il socio è persona fisica non in attività d’impresa, no, non ha una “attività” dalla quale detrarre costi. I redditi di capitale percepiti non hanno costi deducibili imputabili. Tutto ciò che il socio spende per gestire la garanzia (bolli, parcelle, ecc.) è a suo carico definitivo, salvo che nel contratto di garanzia onerosa non faccia mettere che la società glieli rimborsa (il che sarebbe ulteriore reddito per lui o meglio direttamente la società paga). In pratica: meglio far sostenere alla società eventuali costi correlati (es. commissione per ottenere una controgaranzia, polizza a favore del socio ecc.), così li deduce. Il socio incassa reddito di capitale tassato su base lorda senza deduzioni. Questo è normale: i redditi di capitale in Italia sono tassati in modo separato e non possono essere “abbattuti” da costi, a differenza dei redditi d’impresa o lavoro.
D: Ci sono state verifiche o casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato questa prassi?
R: Da notizie professionali, sì quando fatti male, no quando fatti bene. Le contestazioni sono avvenute principalmente in due situazioni: 1) Compensi a soci camuffati da garanzie senza reale garanzia – es: socio incassa 50k come “commissione di garanzia” ma poi non c’era nessuna fideiussione attiva o la cifra era abnorme; l’Ufficio in quel caso può ricondurre a utili distribuiti occultamente (tassati in capo al socio comunque al 26%, ma indeducibili per la società, con recupero di imposte + sanzioni su quest’ultima). 2) Mancata applicazione della ritenuta del 26% – magari per ignoranza qualche società paga il socio e non effettua la ritenuta, trattandolo erroneamente come lavoro autonomo occasionale con 20% o proprio nulla. L’Agenzia può allora richiedere la ritenuta non fatta (con interessi e sanzioni) . Perciò è cruciale applicare correttamente la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Nei casi virtuosi, con contratti chiari e ritenute versate, non risultano ad oggi sentenze di contestazioni che abbiano disconosciuto tali compensi.
D: La garanzia onerosa potrebbe essere considerata usura se sommata agli interessi del finanziamento?
R: L’usura si valuta sul costo del credito praticato dal creditore. Qui il creditore è la banca: se la banca fa pagare un tasso entro soglia e richiede in più la fideiussione, non c’è usura. Il compenso che la società paga al socio è estraneo al rapporto creditizio con la banca; è un costo interno dell’azienda. Non rileva ai fini del tasso effettivo globale applicato dalla banca (T.E.G.), perché non è la banca a pretenderlo né a beneficiarne. Quindi, escludiamo problemi di usura legale. Altra cosa: se la banca fosse “d’accordo” con il socio che questi percepisce qualcosa di suo – scenario ipotetico di collusione – ma non avviene. Il rischio usura è più un concetto per dire: se sommiamo 5% di interessi bancari + 3% commissione socio = 8% costo del denaro per la società. Se quel totale superasse soglie, comunque legalmente l’usura riguarderebbe la banca se avesse incassato più del lecito, ma la banca incassa solo 5%. La commissione socio è irrilevante giuridicamente nel contratto di mutuo. In sintesi, no, la garanzia onerosa non configura usura. Semmai è un onere finanziario aggiuntivo che l’azienda accetta di sostenere.
D: Cosa succede se la garanzia non viene mai escussa? Il socio ha preso soldi “per nulla”?
R: Ha preso soldi per aver assunto il rischio, non per l’evento. Dunque è giusto che li tenga: è il concetto stesso di premio di rischio. La società li ha pagati in cambio della tranquillità di avere un garante. Se tutto va bene e il garante non deve tirar fuori un euro, non deve restituire i compensi: non erano una cauzione, ma un corrispettivo definitivo. Anche se la società rimborsa il debito e la fideiussione si chiude, i compensi pagati restano al socio. La cessazione anticipata della garanzia può interrompere i pagamenti futuri (p.es. se il debito viene rimborsato prima del previsto, la società smetterà di pagare dal mese successivo). Ma il passato non si tocca. Questo differenzia il compenso da un deposito cauzionale che verrebbe restituito: qui è come un canone per il periodo di “copertura”.
D: Se invece la garanzia viene escussa e il socio paga il debito sociale, continua a ricevere compensi?
R: No, di solito no. Se il debito originario è stato estinto con l’escussione, la garanzia cessa di esistere (ha esaurito la sua funzione). Dunque il contratto di garanzia onerosa tipicamente prevede che i compensi siano dovuti fino alla data di efficacia della garanzia. Dopo, non c’è più servizio. A quel punto il rapporto tra socio e società cambia natura: il socio avrà un credito di regresso verso la società per quanto pagato al creditore . Da lì in poi, se la società non rimborsa, il socio potrebbe decidere di chiedere interessi su quel credito (ma sarebbero interessi di mora su un credito commerciale, non più compenso di rischio). Se la società torna in bonis e vuole riconoscere qualcosa in più al socio per aver salvato la baracca, potrebbe farlo, ma a quel punto assumerebbe connotati o di liberalità (non deducibile) o di nuova pattuizione (ma su un fatto già avvenuto, non tanto possibile). Quindi, conclusa la garanzia per escussione, finisce anche il relativo compenso. Il socio a quel punto ha già il suo bel danno/rischio materializzato, e la partita è diversa (come recuperare il suo esborso).
D: In un gruppo di società, è meglio la garanzia onerosa o far pagare interessi su prestiti infragruppo?
R: Dipende. Se la capogruppo ha liquidità, conviene magari il finanziamento diretto e interessi infragruppo (sempre 26% in capo a PF o 24% a società). Se non ha liquidità ma solo forza patrimoniale, conviene garanzia onerosa. Un effetto positivo della garanzia onerosa intragruppo è che non genera flussi di cassa interni (nessun prestito da restituire) ma solo un costo deducibile da una parte e un ricavo tassabile dall’altra, utile magari per spostare imponibile dove c’è perdita fiscale, ecc. Attenzione però al transfer pricing: se la garanzia è data da società estera a società italiana e pagata, bisogna assicurarsi che la commissione sia a valore di mercato per non avere riprese.
Abbiamo dunque esplorato molti dettagli. La garanzia onerosa è certamente uno strumento efficace e legittimo, ma richiede consapevolezza nella sua attuazione: serve una base contrattuale solida, una giustificazione economica, un compenso ragionevole e il rispetto degli adempimenti fiscali. Così impostata, consente di remunerare il socio per un rischio aggiuntivo che si assume, alleggerendo il carico fiscale complessivo nel rispetto delle norme. In caso di dubbio, è bene farsi assistere da professionisti nella redazione del contratto e nella determinazione del compenso, nonché informare adeguatamente tutti gli stakeholders (soci minoritari, eventuali sindaci o revisori, finanziatori) per agire in piena trasparenza.
Fonti normative e giurisprudenziali (Riferimenti)
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 44, c.1, lett. d) – Definisce i “compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia” come redditi di capitale imponibili in capo al percipiente .
- D.P.R. 600/1973, art. 26, c.5 – Disciplina le ritenute sui redditi di capitale, imponendo ai sostituti d’imposta una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui compensi da fideiussione corrisposti a persone fisiche residenti .
- Codice Civile, art. 1936 e ss. – Norme sulla fideiussione (garanzia personale) e sul contratto autonomo di garanzia. Rilevante per capire la natura dell’obbligazione del socio garante verso il creditore.
- Codice Civile, art. 2345 – Regolamenta le prestazioni accessorie dei soci nelle S.p.A.; applicabile anche alle S.r.l. per analogia. Stabilisce che gli obblighi non in denaro (es. garanzie personali) possono essere previsti da statuto, determinandone “contenuto, durata, modalità e compenso” .
- Massima notarile (Consiglio Notarile di Milano) – Riconosce che l’obbligo del socio di prestare garanzie a favore di creditori sociali è configurabile come prestazione accessoria statutaria, in quanto non consistente in denaro .
- Cassazione Civile, Sez. Unite, ord. n. 5868/2023 – Ha affermato principi in tema di garanzie prestate da confidi minori (non riservate alle banche), escludendone la nullità. Indirettamente conferma la validità di contratti autonomi di garanzia e richiama l’ammissibilità di clausole di garanzia con soci (non testuale sulle nostre fattispecie, ma nel solco della libertà contrattuale).
- Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 29746 dell’11/11/2025 – Ha escluso la qualifica di “consumatore” per il socio fideiussore di società da lui partecipata (80%-60%), evidenziando il collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale . Importante per sottolineare la natura professionale dell’impegno del socio garante.
- Cassazione Civile, Sez. V (Tributaria), ord. n. 3878 del 15/02/2025 – Ha statuito che le somme versate da una società a seguito dell’escussione di una propria fideiussione rilasciata a favore di una controllata non sono deducibili come perdita, costituendo invece un apporto patrimoniale (versamento a fondo perduto) . Riconosce che l’assenza di corrispettivo (garanzia gratuita) fa perdere rilevanza reddituale al pagamento del debito altrui.
- Cassazione Trib., sent. n. 36597 del 25/11/2021 – In linea con la precedente, negò la deducibilità di un pagamento eseguito da una società in virtù di fideiussione a favore di terzi, poiché non correlato a ricavi tassati (caso Nuova Biozenit) . Conferma il trattamento di oneri da garanzie gratuite come non deducibili.
- Agenzia Entrate – Risposta interpello n. 294 del 27/04/2021 – (Richiamata in Eutekne) Ha qualificato come fringe benefit imponibile la garanzia prestata da una società nell’interesse personale di un suo amministratore (vice presidente) . Situazione opposta al nostro caso: qui la società faceva da garante per il socio, generando un vantaggio in capo a quest’ultimo. Serve da monito su operazioni inverse.
- Guarantee Shield – Approfondimento “Le prestazioni accessorie dei soci che rilasciano garanzia… anche i Notai adottano la clausola” (2021) – Articolo specialistico che evidenzia la prassi notarile di prevedere clausole statutarie di prestazione di garanzia da parte dei soci, ma al contempo nota che il compenso per tale garanzia ricade nei redditi di capitale ai fini tributari . (Fonte non apertamente accessibile; informazioni desunte da snippet).
- Fonti normative anti-elusive: Statuto del Contribuente art. 10-bis (abuso del diritto); art. 109 TUIR (inerenza); art. 88 c.4-ter TUIR (sopravvenienze da rinunce soci); art. 9 TUIR (valore normale nelle operazioni tra parti correlate). Queste norme sono richiamate concettualmente nel testo per delineare i confini di liceità dell’operazione di garanzia onerosa.
Sei socio di una S.r.l. e hai prestato garanzie personali (fideiussioni, avalli, pegni o ipoteche) a favore della società? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei socio di una S.r.l. e hai prestato garanzie personali (fideiussioni, avalli, pegni o ipoteche) a favore della società?
Hai ricevuto o stai valutando di ricevere un compenso per il rischio patrimoniale assunto e temi che il Fisco lo contesti come utile occulto, compenso non deducibile o operazione elusiva?
Vuoi capire come strutturare correttamente una garanzia onerosa e difenderti in caso di accertamento?
Devi saperlo subito:
👉 la garanzia onerosa è lecita,
👉 il rischio patrimoniale può e deve essere remunerato,
👉 molte contestazioni fiscali nascono da errori di struttura, documentazione o pricing, non dal principio in sé.
Questa guida ti spiega:
- cos’è davvero la garanzia onerosa,
- perché è uno strumento avanzato per i soci di S.r.l.,
- dove il Fisco attacca più spesso,
- come strutturarla e difenderla correttamente.
Cos’è la Garanzia Onerosa (In Modo Chiaro)
La garanzia onerosa è il contratto con cui:
- un socio presta una garanzia personale a favore della S.r.l. (verso banche o terzi),
- assumendo un rischio patrimoniale diretto,
- ricevendo in cambio un corrispettivo economico.
Il principio è semplice:
👉 chi assume un rischio patrimoniale deve essere remunerato.
👉 Non è un favore gratuito, ma una prestazione economicamente rilevante.
Perché la Garanzia Onerosa è Rilevante per i Soci di S.r.l.
Nelle S.r.l. accade spesso che:
- le banche chiedano garanzie personali ai soci,
- il socio esponga il proprio patrimonio,
- la società benefici del credito,
- il rischio ricada sul socio e non sulla S.r.l.
Senza remunerazione:
- il socio sopporta un rischio gratuito,
- la società ottiene un vantaggio senza costo,
- si crea uno squilibrio economico.
👉 La garanzia onerosa riequilibra questo rapporto.
Garanzia Gratuita vs Garanzia Onerosa
Garanzia gratuita
- rischio a carico del socio,
- nessuna remunerazione,
- potenziale trasferimento occulto di valore.
Garanzia onerosa
- rischio riconosciuto,
- compenso proporzionato,
- trasparenza economica,
- corretto assetto societario.
👉 Il problema fiscale nasce quasi sempre nella garanzia gratuita, non in quella onerosa.
Come il Fisco Contesta la Garanzia Onerosa
Le contestazioni più frequenti sono:
- compenso ritenuto utile occulto,
- compenso considerato indeducibile,
- riqualificazione come distribuzione mascherata,
- operazione ritenuta antieconomica,
- mancanza di documentazione contrattuale,
- assenza di criteri di determinazione del prezzo.
👉 Non è la garanzia onerosa a essere sbagliata, ma come viene fatta.
Gli Errori Più Frequenti Compiuti dai Soci
Molti problemi nascono quando:
- non esiste un contratto scritto,
- il compenso è deciso “a posteriori”,
- manca una valutazione del rischio,
- il prezzo è arbitrario,
- non c’è delibera societaria,
- il pagamento non è tracciato,
- si confonde la garanzia con un utile.
👉 Questi errori rendono vulnerabile anche una garanzia legittima.
Garanzia Onerosa ≠ Utile Occulto
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che:
- il compenso non remunera un rischio reale,
- non esiste una prestazione autonoma,
- il socio ha percepito un vantaggio senza controprestazione.
Non basta dimostrare:
- che il socio è anche amministratore,
- che la società è a base ristretta,
- che il compenso riduce l’utile.
👉 Se il rischio è reale, la remunerazione è legittima.
Come Strutturare Correttamente una Garanzia Onerosa
1. Contratto scritto e autonomo
È fondamentale:
- un contratto di garanzia onerosa,
- separato dallo statuto e da altri accordi,
- con indicazione chiara della prestazione.
2. Valutazione del rischio patrimoniale
La difesa efficace dimostra:
- importo garantito,
- durata della garanzia,
- probabilità di escussione,
- impatto sul patrimonio personale.
👉 Il rischio va misurato, non dichiarato.
3. Criteri di determinazione del compenso
Il compenso deve essere:
- proporzionato,
- coerente con il mercato,
- giustificato economicamente,
- non simbolico né eccessivo.
📄 Parametri utilizzabili:
- percentuale sull’importo garantito,
- confronto con commissioni bancarie,
- analisi di rischio finanziario.
4. Delibera societaria motivata
È essenziale:
- delibera dell’organo competente,
- motivazione economica,
- interesse della società.
👉 La delibera è la prima linea di difesa.
5. Tracciabilità e corretta contabilizzazione
Il compenso deve:
- essere tracciato,
- correttamente contabilizzato,
- fiscalmente qualificato in modo coerente.
Quando il Fisco Sbaglia
L’accertamento è contestabile se:
- il rischio è reale e documentato,
- il compenso è congruo,
- esiste un contratto valido,
- la società ha tratto beneficio,
- non c’è automatismo di distribuzione,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 La garanzia onerosa ben strutturata regge anche in contenzioso.
I Rischi se la Garanzia è Mal Strutturata
Una struttura errata può portare a:
- riqualificazione del compenso,
- tassazione come utile,
- indeducibilità per la società,
- sanzioni e interessi,
- estensione del contenzioso ai soci.
👉 Il rischio non è la garanzia, ma l’improvvisazione.
Difesa Tecnica in Caso di Accertamento
1. Dimostrare il rischio patrimoniale
È fondamentale provare:
- esistenza della garanzia,
- importo e durata,
- esposizione personale del socio.
2. Dimostrare la congruità del compenso
La difesa efficace dimostra:
- criteri oggettivi,
- coerenza economica,
- comparabilità con il mercato.
3. Smontare la presunzione di utile occulto
È essenziale dimostrare che:
- non c’è distribuzione di utili,
- c’è una prestazione autonoma,
- il compenso remunera un rischio reale.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire la struttura dell’operazione,
- evitare l’emissione dell’atto,
- ridurre o annullare la pretesa.
5. Impugnare l’accertamento
Se l’atto viene emesso:
- si presenta ricorso,
- si chiede la sospensione,
- si tutela socio e società.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere socio e società
La difesa serve a:
- evitare riqualificazioni future,
- stabilizzare l’assetto societario,
- prevenire nuovi accertamenti.
7. Prevenire contestazioni future
È utile:
- standardizzare le garanzie onerose,
- documentare ogni passaggio,
- aggiornare le valutazioni di rischio,
- mantenere coerenza fiscale e contabile.
👉 La prevenzione è parte della strategia avanzata.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione e difesa delle garanzie onerose richiede competenza tributaria avanzata, visione societaria e capacità di strutturazione contrattuale.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- strutturazione corretta della garanzia onerosa,
- redazione contratti e delibere,
- valutazione del rischio patrimoniale,
- difesa da accertamenti per utili occulti,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- ricorso e tutela di socio e S.r.l.,
- prevenzione di futuri contenziosi.
Conclusione
La garanzia onerosa è uno strumento legittimo e avanzato per i soci di S.r.l.,
ma deve essere costruita correttamente.
Se il rischio patrimoniale è reale:
- può essere remunerato,
- deve essere documentato,
- va difeso tecnicamente.
👉 Agisci prima dell’accertamento: nella garanzia onerosa, la struttura vale più di qualsiasi difesa successiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Gestire e difendere una garanzia onerosa è possibile, se lo fai nel modo giusto.