Accertamento Su Società Di Comodo: Come Dimostrare L’operatività E Difendersi

L’accertamento fiscale sulle società di comodo è una delle contestazioni più penalizzanti e spesso ingiuste.
Quando l’Agenzia delle Entrate qualifica una società come “non operativa”, tende automaticamente ad applicare una tassazione presuntiva minima, disconoscere perdite fiscali e limitare il riporto dei crediti, senza valutare la reale situazione economica e operativa dell’impresa.

È fondamentale chiarirlo subito:
una società con redditività ridotta o in perdita non è automaticamente una società di comodo.

Molti accertamenti su società di comodo sono fondati su automatismi normativi e possono essere annullati o ridimensionati se l’operatività viene dimostrata in modo tecnico e documentato.


Cosa si intende per società di comodo

Una società viene considerata di comodo quando, secondo i parametri fiscali, non supera determinati test di operatività basati su:

• valore degli immobili
• valore delle partecipazioni
• valore delle immobilizzazioni finanziarie
• ricavi minimi presunti
• reddito minimo teorico
• continuità delle perdite

Il test è matematico, ma non tiene conto delle dinamiche reali del mercato.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta la non operatività

L’Agenzia delle Entrate utilizza la disciplina delle società di comodo per:

• contrastare strutture ritenute meramente patrimoniali
• evitare l’utilizzo strumentale di società inattive
• applicare una tassazione minima presunta
• disconoscere perdite fiscali
• limitare il riporto dei crediti IVA
• colpire società immobiliari o holding
• prevenire pianificazioni ritenute elusive

Il problema è che spesso la norma viene applicata senza valutare le cause oggettive della bassa redditività.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti sulle società di comodo, le contestazioni più comuni riguardano:

• ricavi inferiori ai minimi presunti
• reddito dichiarato inferiore a quello minimo
• perdite fiscali ripetute
• immobilizzazioni non produttive
• società immobiliari con canoni bassi
• holding con limitata operatività apparente
• periodi di inattività temporanea

Molte di queste situazioni hanno spiegazioni economiche lecite.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti per società di comodo, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• applica il test in modo automatico
• ignora crisi di mercato o congiunture negative
• non valuta eventi straordinari
• confonde redditività con operatività
• disconosce la reale attività svolta
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento su società di comodo è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• la società svolge attività economica reale
• esistono cause oggettive di non redditività
• la bassa redditività è temporanea
• l’inattività non è strutturale
• l’impresa opera in un mercato in crisi
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa

La norma non può punire chi subisce il mercato.


Come dimostrare l’operatività della società

La difesa contro l’accertamento deve dimostrare l’operatività effettiva e può basarsi su:

• contratti in essere
• fatture emesse
• attività commerciali documentate
• dipendenti o collaboratori
• spese di gestione e struttura
• investimenti effettuati
• tentativi di rilancio
• business plan e strategie
• eventi straordinari documentati
• perizie economico aziendali

L’operatività va dimostrata con fatti, non con formule.


Tecniche difensive più efficaci

Una difesa efficace contro l’accertamento su società di comodo deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• dimostrazione delle cause oggettive
• contestazione del test di operatività
• disapplicazione della disciplina
• ricostruzione economica alternativa
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie indipendenti

La difesa deve colpire prima il metodo e poi il merito.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento su società di comodo:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica il superamento del test
• individua le cause della non redditività
• raccogli documentazione economica e gestionale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• valuta l’istanza di disapplicazione
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di disapplicazione
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria


I rischi se non intervieni tempestivamente

• tassazione su reddito minimo presunto
• disconoscimento delle perdite
• limitazione del credito IVA
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri anni


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società colpite dalla disciplina delle società di comodo, spesso annullata per mancata valutazione dell’operatività reale.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso societario e fiscalità d’impresa.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• dimostrare l’effettiva operatività
• ottenere la disapplicazione della norma
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ridurre o annullare la pretesa fiscale
• tutelare società, soci e amministratori
• costruire una strategia difensiva solida


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Introduzione

In Italia esiste una disciplina fiscale specifica per contrastare le cosiddette “società di comodo” (anche dette società non operative). Si tratta di società che il legislatore presume prive di effettiva operatività economica e utilizzate strumentalmente per ottenere vantaggi fiscali indebiti o per intestare beni ai soci schermandone la titolarità . In altre parole, una società di comodo è sospettata di esistere solo sulla carta, senza reale attività proporzionata al patrimonio, ad esempio per intestare immobili, auto o altri beni ai soci beneficiando della tassazione societaria più favorevole . Per scoraggiare tali usi distorti dello strumento societario, la normativa prevede un regime fiscale punitivo: redditi e ricavi minimi presunti determinati forfettariamente in base al valore dei beni sociali, maggiori imposte (es. una maggiorazione dell’IRES) e varie limitazioni, ad esempio sul rimborso dell’IVA e sull’utilizzo di perdite pregresse . Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), subire un accertamento basato sulla disciplina delle società di comodo può comportare un forte aggravio fiscale. È dunque fondamentale conoscere come funziona la presunzione di non operatività, quali sono le strategie per dimostrare l’effettiva operatività della società e quali strumenti difensivi (amministrativi e processuali) si possono attivare per tutelarsi.

Guida aggiornata a dicembre 2025: Nell’ultimo biennio vi sono stati importanti aggiornamenti normativi e giurisprudenziali. In particolare, una riforma attuata con il D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024) ha ridotto del 50% molti coefficienti usati per il test di operatività e il calcolo dei redditi presunti, ampliando al contempo le cause di esclusione automatica e introducendo la possibilità di auto-dichiarare la disapplicazione della disciplina in alcuni casi . Inoltre, la Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione hanno recentemente affermato principi che limitano le restrizioni IVA per le società di comodo, allineando la normativa italiana al diritto europeo . Questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati – esaminerà in dettaglio la normativa italiana vigente sulle società non operative (incluse le novità 2024–2025), i profili tributari (IRES, IRAP, IVA) e anche quelli penalistici, fornendo esempi pratici (simulazioni contabili, calcolo di soglie di operatività, ecc.), tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte. Il taglio è giuridico ma divulgativo, dal punto di vista del contribuente che deve difendersi dall’accertamento. L’obiettivo è fornire gli strumenti per riconoscere quando una società è “di comodo” e come dimostrare, con prove e argomentazioni, la reale operatività oppure la presenza di cause giustificative, così da ottenere la disapplicazione della disciplina punitiva.

Che cos’è una società di comodo non operativa?

Una società di comodo è, in termini generali, una società che non svolge un’effettiva attività economica commisurata ai beni di cui dispone, e che viene quindi considerata non operativa ai sensi di legge . La caratteristica tipica di tali società è l’antieconomicità gestionale: esse possiedono beni patrimoniali di rilievo (immobili, partecipazioni, liquidità, ecc.) ma dichiarano ricavi o redditi esigui, incompatibili con una normale gestione imprenditoriale. In altri casi, possono presentare perdite fiscali ricorrenti oppure limitarsi a fungere da “schermo” per il possesso di beni da parte dei soci, senza perseguire un autonomo scopo commerciale. Il legislatore tributario considera questi elementi come indici di utilizzo distorto dello strumento societario, ipotizzando che la società sia stata costituita principalmente per ottenere risparmi d’imposta o per finalità estranee a un’attività d’impresa genuina.

Dal punto di vista normativo, il riferimento cardine è l’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n.724 (e successive modifiche) . Questa disposizione – introdotta negli anni ’90 e più volte ritoccata – stabilisce criteri matematici per individuare quando una società si considera non operativa e ne delinea le conseguenze fiscali automatiche. In sostanza, la legge prevede un doppio livello di presunzioni legali (relative, iuris tantum):

  • Test di operatività sui ricavi: se nell’anno la società dichiara ricavi (più incrementi di rimanenze e proventi ordinari) inferiori a un certo minimo presunto, calcolato applicando percentuali forfettarie al valore dei beni patrimoniali, scatta una presunzione che la società sia “di comodo” (cioè non operativa) . Questo meccanismo – noto come test di operatività – confronta i ricavi effettivi con i ricavi figurativi attesi in base agli asset posseduti. Se i ricavi effettivi risultano inferiori alla soglia, la società è presunta non operativa (salvo prova contraria). Si tratta, come ha osservato la Cassazione, di una mera operazione aritmetica fondata su parametri fissi di legge, senza margini discrezionali per il Fisco o il giudice . Dal fatto noto del possesso di determinati beni si risale in via presuntiva al fatto ignoto di un livello minimo di attività/rendita che la società dovrebbe produrre .
  • Reddito imponibile minimo: qualora la società risulti non operativa (cioè non superi il test sui ricavi), la legge presume ulteriormente che anche il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette non possa essere inferiore a un importo minimo, determinato anch’esso in via forfettaria applicando percentuali prestabilite al valore dei beni . In pratica, viene attribuito per legge un reddito minimo imponibile proporzionato al patrimonio sociale, indipendentemente dal risultato economico reale di esercizio. La società “di comodo” sarà tassata almeno su questo reddito minimo presunto (se quello effettivo è inferiore) .

Queste presunzioni legali sono relative (iuris tantum): vincolano il Fisco (che deve applicarle in sede di accertamento quando ne ricorrono i presupposti) e vincolerebbero anche il giudice tributario, salvo che il contribuente fornisca prova contraria sufficiente a superarle . La norma stessa originariamente prevedeva espressamente la clausola “salvo prova contraria” a favore del contribuente. Come vedremo, il contribuente ha quindi la possibilità di dimostrare con idonee prove che la società in realtà è operativa oppure che vi sono circostanze eccezionali e oggettive che le hanno impedito di raggiungere i livelli di ricavi attesi. In tal caso, la disciplina può essere disapplicata.

Va evidenziato che la disciplina anti-elusiva delle società non operative si inserisce nel più ampio quadro delle norme volte a contrastare l’utilizzo improprio di strutture societarie a fini fiscali. Storicamente, l’ordinamento prevedeva all’art. 37-bis del DPR 600/1973 (ora abrogato e sostituito dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) una clausola generale anti-elusiva, utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria per disregardare operazioni prive di valide ragioni economiche compiute al solo scopo di risparmio d’imposta. L’art. 37-bis (comma 8) in particolare disciplinava il “interpello disapplicativo”, strumento attraverso cui il contribuente poteva chiedere in via preventiva di non applicare norme antielusive (come appunto quella sulle società di comodo) dimostrando che nel caso concreto non vi era intento elusivo. Oggi il principio anti-abuso è confluito nell’art. 10-bis, L.212/2000, ma resta ferma la possibilità per il Fisco di sindacare operazioni societarie artificiose: ad esempio, costituire una società formalmente esclusa dalla disciplina (come una società semplice) al solo fine di eludere la normativa sulle “comodo” potrebbe essere valutato come abuso del diritto e portare a contestazioni (riqualificando la situazione ai fini fiscali) . In sintesi, la forma giuridica non garantisce impunità se è usata in modo distorto: il mero schermo societario non deve tradursi in un artificio per aggirare le imposte, pena l’intervento delle norme anti-elusive generali.

Soggetti interessati dalla disciplina e esclusioni soggettive

A chi si applicano le regole sulle società di comodo? L’art. 30 L.724/1994 individua in modo tassativo le categorie di contribuenti soggette al test di operatività e alle relative conseguenze. In generale, rientrano nel campo di applicazione le società commerciali, sia di capitali che di persone, nonché alcuni enti equiparati, mentre sono escluse le forme societarie non espressamente menzionate. Di seguito i principali dettagli:

  • Società soggette alla disciplina (“società di comodo” potenziali): rientrano le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.), le società di persone (S.n.c., S.a.s. e assimilate) , nonché gli enti e società non residenti con stabile organizzazione in Italia . In altre parole, una società costituita in forma di Srl, Spa, Snc, Sas (o equiparata) è tenuta ogni anno a effettuare il test di operatività e, se risulta non operativa, subisce il regime fiscale conseguente. Ciò indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di attività: anche le piccole società immobiliari o finanziarie, le start-up innovative, ecc., se hanno forma giuridica tra quelle indicate, devono verificare annualmente l’operatività e applicare eventuali penalizzazioni .
  • Soggetti esclusi per natura: la normativa non si applica a soggetti diversi da quelli espressamente elencati. Ad esempio, non rientrano nel regime: le società semplici, le società cooperative (incluse le mutualistiche), le società consortili, le società di mutua assicurazione, gli enti non societari (associazioni, fondazioni) e le società estere senza stabile organizzazione in Italia . Questi soggetti sono esclusi a priori per previsione legislativa. Ciò comporta, ad esempio, che costituire una società semplice immobiliare per detenere beni (immobili, partecipazioni) evita sin dall’origine l’applicazione della disciplina delle società di comodo, poiché tale forma non è nell’elenco . Attenzione: come accennato, la scelta della forma sociale potrebbe comunque essere scrutinata sotto il profilo dell’abuso del diritto se fatta unicamente per eludere il fisco . Ma formalmente, la società semplice o l’impresa individuale non subiscono il test di operatività di cui all’art.30 L.724/94.
  • Esempi pratici di esclusione:
  • Una società cooperativa edilizia di abitazione (cooperativa di costruzione) non è soggetta a queste norme, perché le cooperative non sono incluse;
  • un consorzio tra imprese o una rete d’impresa strutturata come società consortile sfugge alla disciplina;
  • una società semplice agricola (es. S.s. che gestisce terreni) parimenti non è colpita dalla normativa sulle non operative, sia perché società semplice sia perché svolge attività agricola tassata su base catastale speciale.

Riassumendo: società di persone e di capitali commerciali sono potenzialmente “di comodo” se non operative; altri soggetti (non commerciali, o forme societarie escluse) non subiscono il test di legge. Questa distinzione ha portato in passato taluni contribuenti a scelte elusive (es. trasformare una Srl immobiliare in società semplice per evitare la disciplina). Il Fisco può reagire invocando il principio anti-abuso se ravvisa che tale trasformazione sia avvenuta solo per aggirare l’art.30, ma nel concreto l’esclusione soggettiva rende molto più difficile applicare la presunzione.

Il test di operatività: calcolo dei ricavi minimi presunti

Quando una società è considerata non operativa? Il test di operatività è il meccanismo previsto dall’art. 30 L.724/1994 (commi 1 e 2) per valutare se una società abbia generato un minimo di ricavi congruo rispetto ai propri beni. In pratica, si calcola un ammontare di ricavi “figurativi” presunti applicando dei coefficienti di redditività a determinate categorie di beni patrimoniali della società; tale ammontare viene poi confrontato con i ricavi effettivi dichiarati. Se i ricavi effettivi risultano inferiori al minimo presunto, la società non supera il test ed è quindi non operativa per quell’anno (salvo eccezioni o esimenti).

Quali beni entrano nel calcolo? La norma considera indicativi di capacità produttiva alcuni asset come: immobili, partecipazioni e titoli, crediti finanziari, altri beni immobilizzati (ad es. impianti, macchinari) . Per ciascuna categoria di beni è fissata una percentuale forfettaria, che rappresenta il rendimento annuo presunto di quei beni in termini di ricavi/proventi. Ad esempio, storicamente si presumeva che un immobile generasse ricavi annui pari al 6% del suo valore; che titoli e partecipazioni fruttassero il 2% annuo; e così via. La somma di questi importi (6% degli immobili + 2% dei titoli + … delle altre immobilizzazioni) costituiva il ricavo minimo presunto dell’esercizio.

Novità 2024: Per molti anni i coefficienti sono rimasti invariati, risultando spesso molto elevati rispetto ai rendimenti reali di mercato (si pensi agli immobili che raramente rendono un 6% annuo). Con il D.Lgs. 192/2024 il legislatore ha ridotto di circa la metà gran parte di queste percentuali, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (dichiarazione dei redditi 2025) . L’obiettivo è rendere il test più equo e realistico, evitando di penalizzare società che, pur avendo operato seriamente, non raggiungevano soglie di ricavo troppo elevate e “teoriche” . Nella tabella seguente riassumiamo i principali coefficienti per il calcolo dei ricavi minimi presunti, confrontando i valori previgenti (fino al 2023) con quelli vigenti dal 2024:

<table> <tr><th>Categoria di bene patrimoniale</th><th>Coefficiente fino al 2023</th><th>Coefficiente dal 2024</th></tr> <tr><td>Partecipazioni, titoli, crediti finanziari (attivi non immobilizzati, non PEX)<sup>1</sup></td><td>2%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Immobili (fabbricati e terreni)<sup>2</sup> – generico</td><td>6%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Immobili a uso ufficio (cat. A/10)</td><td>5%</td><td>2,5%</td></tr> <tr><td>Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti</td><td>4%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti</td><td>1%</td><td>0,5%</td></tr> <tr><td>Navi adibite ad attività commerciali/pesca (art. 8-bis DPR 633/1972)</td><td>6%</td><td>6% (invariato)</td></tr> <tr><td>Altre immobilizzazioni (beni diversi da quelli sopra)</td><td>15%</td><td>15% (invariato)</td></tr> </table>

<small><sup>1</sup> Comprende azioni o quote di partecipazione in società commerciali (non immobilizzate o, se immobilizzate, non esenti PEX), obbligazioni, strumenti finanziari similari, nonché il valore dei crediti.
<sup>2</sup> Immobili posseduti direttamente o in locazione finanziaria (leasing).</small>

(Fonti: art. 30, commi 1-2, L.724/1994 come modificato dal D.Lgs. 192/2024 )

Come si nota, quasi tutti i coefficienti sono stati dimezzati (esempio: immobili dal 6% al 3%, partecipazioni dal 2% all’1%, ecc.), ad eccezione delle navi e delle altre immobilizzazioni mobiliari/immateriali che rimangono ai livelli precedenti . Questo significa che, a parità di valore patrimoniale, dal 2024 il ricavo minimo richiesto è la metà rispetto a prima . Ad esempio, prima un immobile di valore 1.000.000 € “doveva” rendere almeno 60.000 € annui per non far scattare la presunzione; ora bastano 30.000 €. La riforma quindi riduce i casi di società considerate di comodo: molte piccole immobiliari e holding patrimoniali riusciranno a superare il test più facilmente dal 2024, evitando lo status di non operative .

Nota tecnica: il test di operatività si svolge su base annuale ma con riferimento anche ai valori patrimoniali degli ultimi tre esercizi. In particolare, per evitare distorsioni dovute a variazioni patrimoniali momentanee, la legge prevede che alcuni valori vadano considerati come media del triennio o come somma su tre anni . Ad esempio, se un immobile è stato acquistato da poco, il calcolo tiene conto anche degli esercizi precedenti; per le partecipazioni in società operative vi sono criteri di calcolo ad hoc (come vedremo nelle cause di esclusione). Questo aspetto tecnico è complesso ma in sostanza serve a livellare il test su un orizzonte triennale.

Esempio pratico: Alfa S.r.l. è una piccola società immobiliare che possiede un unico bene: un appartamento dal valore catastale (o valore di bilancio) pari a €1.000.000, affittato ai soci. Supponiamo che il canone annuo di affitto sia €30.000. Per verificare l’operatività nel 2023, Alfa S.r.l. applica il coefficiente del 6% (previgente) al valore dell’immobile, ottenendo un ricavo minimo presunto di €60.000. Avendo ricavi effettivi (€30.000) inferiori al minimo (€60.000), la società non supera il test ed è quindi considerata non operativa per il 2023. Di conseguenza, in dichiarazione dovrà dichiarare un reddito imponibile minimo (calcolato con altre percentuali, v. oltre) e subirà le altre penalizzazioni previste. Se invece consideriamo il 2024, col coefficiente ridotto al 3%, il ricavo minimo richiesto sarebbe €30.000, esattamente pari ai ricavi reali: Alfa S.r.l. supererebbe il test nel 2024 (nessuna presunzione di comodo). Questo esempio illustra come la modifica normativa del 2024 abbia un impatto significativo sui risultati del test.

Natura del test e valore probatorio: È fondamentale comprendere che il test di operatività è un meccanismo presuntivo basato su parametri oggettivi e standardizzati. Non interessa il perché la società abbia ricavi bassi: se i ricavi dichiarati sono sotto la soglia aritmetica, la legge fa scattare la presunzione di non operatività . Il Fisco non deve provare che la società sia effettivamente un “guscio vuoto”: la legge stessa glielo consente tramite la formula matematica. Si tratta quindi di una presunzione iuris tantum molto forte, che può essere vinta solo con prove convincenti fornite dal contribuente (onere a carico di quest’ultimo). La Cassazione ha definito il test “una mera operazione matematica” che il giudice tributario non può sindacare nel merito (non può cioè dire che 6% era troppo, ecc.), ma deve applicare salvo prova contraria . In altri termini, se un contribuente contesta un accertamento da società di comodo, non può limitarsi a dire “i coefficienti non rispecchiano la mia situazione”: dovrà piuttosto fornire elementi specifici che spieghino perché i ricavi erano bassi (o dimostrare che la società in realtà era attiva e profittevole anche se i numeri l’hanno penalizzata).

Conseguenze fiscali dello status di non operatività

Se una società risulta di comodo (cioè non supera il test di operatività, senza rientrare in alcuna esclusione), scattano automaticamente una serie di conseguenze fiscali penalizzanti. L’idea del legislatore è di neutralizzare i vantaggi che il contribuente potrebbe ottenere dichiarando poco o nulla, imponendogli invece un carico fiscale minimo proporzionato ai beni posseduti . Dal punto di vista del contribuente, queste misure possono essere onerose, ed è quindi essenziale conoscerle per poterle gestire (decidendo se pagare quanto dovuto, presentare interpello per evitarle, fare ricorso, ecc.) . Le principali conseguenze sono descritte di seguito.

Reddito imponibile minimo (presunzione di reddito)

Come accennato, una volta scattata la presunzione di non operatività, la società è tenuta a dichiarare, ai fini delle imposte sul reddito (IRES o IRPEF), un reddito imponibile minimo calcolato in modo forfettario. In base all’art. 30 comma 3 L.724/94, la base imponibile non può essere inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando specifiche percentuali di redditività presunta al valore dei beni posseduti a fine esercizio . Queste percentuali (in parte coincidenti con quelle del test ricavi) sono state anch’esse dimezzate dal 2024 parallelamente alla riforma del test . Ecco le principali percentuali per il calcolo del reddito minimo presunto prima e dopo la riforma 2024:

<table> <tr><th>Beni patrimoniali (categoria)</th><th>Coefficiente fino al 2023</th><th>Coefficiente dal 2024</th></tr> <tr><td>Titoli, partecipazioni e crediti finanziari (non immobilizzati, non PEX)</td><td>1,50%</td><td>0,75%</td></tr> <tr><td>Immobili (fabbricati e terreni, anche in leasing)</td><td>4,75%</td><td>2,38%</td></tr> <tr><td>Immobili categoria A/10 (uffici)</td><td>4,00%</td><td>2,00%</td></tr> <tr><td>Immobili abitativi acquistati/rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti</td><td>3,00%</td><td>1,50%</td></tr> <tr><td>Immobili in comuni con < 1.000 abitanti</td><td>0,90%</td><td>0,45%</td></tr> <tr><td>Navi commerciali/pesca (art. 8-bis DPR 633/72)</td><td>4,75%</td><td>4,75% (invariato)</td></tr> <tr><td>Altre immobilizzazioni (beni diversi, incl. impianti, macchinari)</td><td>12,00%</td><td>12,00% (invariato)</td></tr> <tr><td>Impianti fotovoltaici ed eolici<sup>*</sup></td><td>4,75%</td><td>2,38%</td></tr> </table>

<small><sup>*</sup> Voce introdotta dalla riforma 2024: i grandi impianti di produzione energetica sono equiparati agli immobili ai fini del calcolo.</small>

(Fonti: art. 30, comma 3, L.724/1994 come modificato dal D.Lgs. 192/2024 )

In pratica, se la società è non operativa, deve confrontare il proprio reddito effettivo di bilancio con questo reddito minimo presunto e dichiarare come imponibile il maggiore tra i due . Dunque:

  • Se il reddito contabile effettivo (al lordo di eventuali perdite pregresse non più deducibili, v. infra) è superiore al reddito minimo calcolato forfetariamente, allora la società dichiarerà il reddito effettivo (poiché maggiore).
  • Se invece il reddito effettivo è inferiore (o addirittura c’è una perdita fiscale), la società dovrà comunque dichiarare come base imponibile almeno il reddito minimo presunto . Quest’ultimo diventa l’imponibile fiscale minimo su cui calcolare IRES (o IRPEF in caso di società di persone) dovuto per l’anno.

Ad esempio, se Beta S.r.l. (società non operativa) possiede un immobile commerciale dal valore contabile €500.000, il reddito minimo imponibile per il 2024 sarà: €500.000 × 2,38% = €11.900 . Se Beta S.r.l. avesse un risultato civilistico inferiore (poniamo un utile di €5.000 o una perdita), in dichiarazione dovrà comunque dichiarare almeno €11.900 come reddito imponibile ai fini IRES. Prima della riforma, con coefficiente 4,75%, avrebbe dovuto dichiarare €23.750: ecco perché il nuovo regime è più mite.

Perdite pregresse: la normativa prevede inoltre che eventuali perdite fiscali riportate da anni precedenti non possano abbattere il reddito minimo in questione. In altre parole, se la società ha perdite pregresse utilizzabili, potrà compensarle solo oltre la soglia del reddito minimo presunto. Ad esempio, se il reddito minimo è €100 e la società ha perdite pregresse, queste potranno ridurre l’imponibile solo per la parte eccedente €100; la quota di perdita necessaria a coprire i primi €100 non è utilizzabile in quell’anno (resta riportabile agli anni successivi) . Questa limitazione – chiarita anche dalla circolare Agenzia Entrate 5/E/2007 – serve a evitare che accumulando perdite il contribuente azzeri comunque l’imponibile minimo vanificando la norma.

Società di persone: va ricordato che le società di persone e le imprese familiari non pagano IRES, ma attribuiscono per trasparenza il reddito ai soci (tassato in capo ai soci IRPEF). Ciò non significa che sfuggano al meccanismo: anche una S.n.c. o S.a.s. “di comodo” deve dichiarare un reddito minimo (calcolato come sopra) e tale reddito viene imputato pro quota ai soci, i quali lo assoggetteranno a IRPEF indipendentemente dall’utile civilistico realmente distribuito . Analogamente, ai fini IRAP tutte le società non operative – di persone o di capitali – devono dichiarare un valore della produzione minimo ai fini del tributo regionale . Dunque le conseguenze fiscali colpiscono anche le società di persone, benché non soggette a IRES: per esse l’onere si manifesta nell’IRAP dovuta sul valore della produzione minimo e nell’IRPEF in capo ai soci sul reddito imputato.

Maggiorazione dell’aliquota IRES (+10,5 punti percentuali)

Ulteriore misura punitiva per le società di comodo è la maggiorazione dell’aliquota IRES di 10,5 punti percentuali. Introdotta dal 2011 (DL 138/2011, art. 2 co.36-quinquies) e tuttora vigente, essa stabilisce che l’IRES ordinaria, normalmente pari al 24%, venga aumentata al 34,5% per le società di capitali non operative . In concreto, ciò significa pagare un’imposta sulle società più elevata del 43,75% circa rispetto al regime normale (34,5 su 24 è +43,7%). Questa maggiorazione si applica solo ai soggetti passivi IRES (società di capitali ed enti equiparati) e non alle società di persone o ditte individuali, che non pagano IRES . Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/2013 . Quindi, ad esempio, una S.r.l. di comodo sconterà un’IRES al 34,5% sul reddito imponibile (minimo presunto o effettivo che sia, se soggetta alla disciplina), mentre una S.n.c. di comodo non avrà IRES ma i soci pagheranno IRPEF sul reddito minimo imputato.

Va sottolineato che la maggiorazione IRES del 10,5% si applicava anche alle società in perdita sistematica (quelle che, come vedremo, venivano considerate di comodo per perdite protratte), fintanto che tale categoria è esistita . Dopo l’abrogazione della disciplina delle perdite sistematiche nel 2022 (v. infra), la maggiorazione resta in vigore per le società di capitali non operative ex art.30 L.724/94. Il versamento di questa imposta avviene con le stesse modalità dell’IRES ordinaria (saldo e acconti).

Altre penalizzazioni e restrizioni

Oltre al reddito minimo imponibile e alla maggiorazione IRES, la normativa sulle società non operative prevedeva – e in parte prevede tuttora – alcune ulteriori restrizioni. L’intento è di rimuovere possibili benefici o comportamenti che potrebbero attenuare l’effetto deterrente della norma. Tra le principali misure ricordiamo:

  • Limitazioni all’utilizzo dei crediti IVA: Storicamente, se una società risultava di comodo per più anni, perdeva il diritto di chiedere a rimborso l’eventuale credito IVA annuale e non poteva utilizzarlo in compensazione orizzontale tramite F24, né cederlo a terzi . Inoltre, le istruzioni dichiarative prevedevano la “perdita” definitiva del credito IVA dopo un triennio consecutivo di non operatività (in pratica, se per 3 anni di fila la società non superava il test, il credito accumulato non poteva più essere utilizzato nemmeno in futuro) . Questa previsione però è entrata in rotta di collisione con il diritto UE: la Corte di Giustizia ha affermato che non è lecito negare il diritto a detrazione o rimborso IVA solo perché la società non ha raggiunto certe soglie di ricavo . In particolare, nella sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024, i giudici europei hanno dichiarato incompatibile con la Direttiva IVA una normativa nazionale che subordina lo status di soggetto passivo IVA (e quindi il diritto a detrazione/rimborso) al raggiungimento di un livello minimo di operazioni . La Cassazione italiana si è allineata: con sentenze nn. 24416 e 24442 dell’11 settembre 2024, e poi con sent. n. 4151 del 18/02/2025, ha stabilito che la mera esiguità del volume d’affari non è motivo sufficiente per negare il rimborso IVA . Occorre invece verificare se vi sia una frode o abuso concreto; in assenza di comportamenti fraudolenti, il credito IVA va riconosciuto anche alle società non operative . Situazione attuale (2025): la normativa interna non è ancora stata modificata dal Parlamento, malgrado l’urgenza (il MEF ha dichiarato che servirà una riforma organica della disciplina) . Pertanto sulle dichiarazioni IVA permangono istruzioni restrittive, ma di fatto prevalgono i principi unionali: una società di comodo può contestare il diniego di rimborso IVA dinanzi al giudice tributario e ottenere ragione alla luce della giurisprudenza comunitaria e di Cassazione . In sintesi, lo status di non operatività non blocca più automaticamente l’IVA a credito (il contribuente potrà difendere il suo diritto caso per caso).
  • Esclusione da agevolazioni fiscali: Spesso le norme agevolative prevedono clausole che escludono le società non operative dal loro campo di applicazione, trattandole come soggetti “indegni” di benefici. Ad esempio, l’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) negli anni passati escludeva dal calcolo dell’incremento patrimoniale i conferimenti effettuati in periodi in cui la società era di comodo. Altre norme premiali o regimi opzionali (consolidato fiscale, patent box, ecc.) talvolta contengono riferimenti che negano l’accesso alle società non operative, per evitare abusi . È buona prassi, quando si valuta una nuova agevolazione, verificare se vi siano clausole ostative relative alle società di comodo. Un esempio recente: la legge di bilancio 2023 ha introdotto una riduzione IRES al 15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali o nuove assunzioni; non c’è una esclusione esplicita per le società di comodo, ma è chiaro che una società non operativa difficilmente avrà utili da reinvestire e comunque potrebbe subire un accertamento che de facto vanifica il beneficio .
  • Utilizzo personale dei beni societari e controlli incrociati: L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti per tassare in capo ai soci l’eventuale godimento personale di beni intestati alla società. In particolare l’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL 138/2011 prevede che se un socio (o familiare dell’imprenditore) utilizza a titolo personale un bene aziendale (auto, abitazione, barca, ecc.) a condizioni di favore (es. gratis o pagando un corrispettivo irrisorio), scatti in capo al socio una tassazione come fringe benefit pari al valore normale di tale utilizzo . Contestualmente, nella società possono essere ripresi a tassazione i relativi costi (indeducibilità). Questa norma, nata anch’essa per contrastare le società di mero godimento, fa sì che intestare beni ai fini personali a una società di comodo sia ulteriormente svantaggioso: non solo c’è la tassazione minima di cui sopra, ma il Fisco può attribuire un reddito al socio utilizzatore e negare deduzioni alla società . In pratica, se i soci usano l’auto aziendale o vivono nell’immobile intestato alla società senza congruo compenso, l’Agenzia può rettificare il loro reddito personale (come beneficiari occulti) e limitare i vantaggi fiscali societari. Ciò funge da deterrente aggiuntivo all’uso di società-schermo per possedere beni ad uso privato.

Sintesi delle penalizzazioni per una società di comodo:

  • Imposte dirette (IRES/IRPEF): reddito imponibile minimo presunto da dichiarare ; maggiorazione aliquota IRES +10,5% (per società di capitali) ; inutilizzabilità di perdite pregresse sotto la soglia minima .
  • IRAP: base imponibile minima (valore produzione minimo) anche per IRAP .
  • IVA: divieto di rimborsi e compensazioni del credito IVA finché permane lo status di comodo, salvo difesa in giudizio alla luce di diritto UE e Cassazione (principio di neutralità IVA) .
  • Altri oneri: perdita di accesso a talune agevolazioni fiscali; controlli e tassazione sui beni concessi a soci; obbligo di segnalare lo status di non operatività in dichiarazione (quadro RS) con eventuale indicazione cause di esclusione o interpello.

Come si vede, il regime è particolarmente oneroso: l’intento è chiaramente sanzionatorio, per spingere i contribuenti a non utilizzare forme societarie fittizie. Tuttavia, proprio per il suo carattere rigido, il regime ha nel tempo conosciuto correttivi e aperture, come le cause di esclusione automatica e la possibilità di prova contraria, che ora esamineremo in dettaglio.

Cause di esclusione automatica: quando la società non è considerata di comodo

La legge e i provvedimenti attuativi individuano varie cause oggettive di esclusione dalla qualifica di società non operativa. Si tratta di situazioni in cui, pur non raggiungendo le soglie di ricavi del test, la società viene considerata operativa ex lege oppure comunque esonera dall’applicazione delle presunzioni, in ragione di particolari circostanze. In altre parole, in presenza di queste condizioni, la disciplina punitiva non trova applicazione automaticamente, senza necessità per il contribuente di presentare interpello. Le cause di esclusione attualmente vigenti provengono sia direttamente dalla legge (art.30 comma 1) sia da appositi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione dell’art.30 comma 4-ter.

Nel 2024 tali cause sono state in parte riordinate e ampliate dal legislatore delegato, per rendere più agevole la “disapplicazione automatica” della disciplina nei casi meritevoli . Elenchiamo di seguito le principali cause di esclusione automatica riconosciute (valide sia per società di capitali che di persone, salvo diversa indicazione):

  • Società con almeno 10 dipendenti: se nell’esercizio in esame (o in media nei due precedenti) la società ha impiegato almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato, è automaticamente esclusa dal regime . Questa causa, introdotta di recente (elevando la soglia che in passato era più bassa, ad es. 1 dipendente) riconosce che una società con una struttura di personale significativa difficilmente è un mero guscio: la presenza di molti dipendenti indica un’attività genuina .
  • Società in procedure concorsuali o di crisi: società soggette a fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria sono escluse . Si tratta di società in crisi conclamata, per le quali sarebbe irragionevole presumere redditi minimi (spesso hanno attività cessata o ridotta) . Anche le società in liquidazione volontaria finalizzata alla chiusura possono essere escluse: la normativa attuale considera l’impegno alla cancellazione dal Registro Imprese come causa di esclusione automatica . In pratica, se la società è in fase di liquidazione dei beni e dichiara che chiuderà entro breve, non viene considerata di comodo (in passato bisognava invece fare interpello e provare che la liquidazione non era “di comodo”) .
  • Società neo-costituite (primo periodo): la legge esclude espressamente dal test di operatività le società appena costituite nel primo periodo d’imposta. Attualmente l’art.30 co.1 prevede l’esonero per il primo esercizio di attività e – per talune società immobiliari – anche per i primi due esercizi se l’oggetto esclusivo è la costruzione/vendita di immobili . Ciò tiene conto che nelle fasi iniziali o di cantiere è normale non avere ricavi. Dunque le start-up godono di un iniziale esonero automatico. (Nota: una recente pronuncia della Cassazione, ord. n. 22007 del 30/07/2025, ha confermato che il test di operatività scatta solo a partire dal quarto anno di vita sociale nel caso di società costituite da meno di tre anni , ribadendo le esclusioni per i periodi iniziali).
  • Indice di produttività elevato: se in un esercizio il rapporto tra valore della produzione (ricavi + variazioni rimanenze) e totale dell’attivo patrimoniale risulta superiore a 1 (ossia l’azienda ha generato un output economico superiore all’intero valore dei mezzi a disposizione), la società non è considerata di comodo . Questa causa, introdotta di recente, copre i casi di attività a elevata rotazione (tipico nel settore servizi o intermediazione: pochi cespiti ma elevato fatturato). Se una società “gira” completamente il suo attivo in ricavi, è evidentemente operativa, anche se magari quell’anno specifico i ricavi sono bassi in valore assoluto.
  • Partecipazione pubblica: se un ente pubblico (Stato, Regione, Comune o ente da essi controllato) detiene almeno una certa quota (es. 20%) del capitale sociale, la società è esclusa dal regime . L’idea è che società partecipate da soggetti pubblici abbiano finalità pubblicistiche o di interesse generale, e siano incompatibili col concetto di “società di mero godimento” privata.
  • Società consortili: le società consortili (costituite per fornire servizi o coordinamento alle imprese consorziate) sono escluse . Ciò perché, per loro natura, il parametro “ricavi vs cespiti” non è indicativo dell’attività (possono avere bassi ricavi vendendo servizi ai soci ma realizzare lo scopo mutualistico).
  • Holding di partecipazioni in società operative: il possesso di partecipazioni in società operative potrebbe far risultare “di comodo” la holding pura, poiché essa stessa ha pochi ricavi propri. Già un Provvedimento Agenzia Entrate del 14/2/2008 aveva previsto l’esclusione per società che possedevano partecipazioni in altre società non di comodo (cioè operative) . Oggi questa esclusione è confermata: in pratica, per il test di operatività non si conteggiano quei beni costituiti da partecipazioni in società effettivamente operative (non di comodo), evitando di generare ricavi presunti su asset che in realtà rappresentano imprese attive . Così una holding di un gruppo industriale non verrà penalizzata solo perché percepisce pochi dividendi: i valori delle quote in società operative sono neutralizzati nel test.
  • Società agricole: le società (anche di capitali) che esercitano esclusivamente attività agricola rientrano tra le esclusioni. Questo perché il loro reddito è determinato a forfait su base catastale e sono soggette a regimi speciali. La riforma 2024 menziona espressamente le “società agricole” tra le cause automatiche .
  • Eventi calamitosi o straordinari: se la società ha sede o beni in territori colpiti da calamità naturali per cui sono stati disposti provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, essa è esclusa per gli anni oggetto di sospensione . Questa previsione, introdotta inizialmente nel 2008 per i comuni terremotati, riconosce che in caso di calamità (terremoti, alluvioni, pandemie) l’attività può essere forzatamente ridotta o sospesa. Rientrano qui anche situazioni come beni sotto sequestro o confisca: se i beni aziendali sono sequestrati dall’autorità giudiziaria (ad es. per misure antimafia), la società non può utilizzarli e quindi è esclusa di diritto .
  • Altre cause minori: negli anni passati erano state previste ulteriori casistiche, come le società che conseguivano un certo punteggio di affidabilità fiscale ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) pari almeno a 9 su 10: tali contribuenti “virtuosi” venivano esclusi dagli accertamenti presuntivi, incluse le società di comodo . Con l’aggiornamento normativo, l’elevata affidabilità ISA continua a costituire causa di disapplicazione automatica: in base ai Decreti MEF annuali, chi ottiene un punteggio ISA elevato (solitamente ≥8) viene esonerato dall’applicazione di alcune presunzioni . Ciò incentiva le società a dichiarare in maniera trasparente per avere un buon profilo ISA ed evitare anche lo status di comodo. Un’altra causa era la titolarità di immobilizzazioni in corso (cantieri): come chiarito già dalla circ. Agenzia Entrate 5/E/2007, se la società ha solo immobili in costruzione, la mancanza di ricavi può essere considerata oggettiva (oggi, con la previsione sui primi esercizi, è coperta).

Le cause di esclusione sopra elencate derivano da una combinazione di fonti: disposizioni normative primarie (L.724/94 art.30) e Provvedimenti attuativi (come il Provv. Agenzia Entrate 14/02/2008 n.23681, integrato nel 2012) . La riforma 2024 ha per lo più trasfuso queste cause in norma primaria e le ha in parte ampliate (ad es. soglia dipendenti da 1 a 10, introduzione indice produzione/attivo, aggiornamento per ISA al posto degli studi di settore) .

Effetti pratici: Se una società si trova in una di queste situazioni, non è tenuta ad applicare la disciplina delle società di comodo per quell’anno . In dichiarazione dei redditi dovrà comunque segnalare l’esclusione, barrando la casella apposita e indicando il codice della causa di esclusione nel prospetto del quadro RS, così che l’Agenzia possa riconoscere la non applicabilità . Ma non occorre presentare interpello: la disapplicazione è automatica per legge o provvedimento.

Esempio: Gamma S.r.l. ha nel 2024 ricavi molto bassi rispetto ai beni, e non supererebbe il test. Tuttavia ha avuto in media 12 dipendenti nell’ultimo biennio. Grazie a questa causa oggettiva (“≥10 dipendenti”), Gamma S.r.l. non viene considerata di comodo per il 2024. In UNICO 2025 indicherà il codice di esclusione relativo ai dipendenti e non sarà soggetta né al reddito minimo presunto né alla maggiorazione IRES .

Società in perdita sistematica: disciplina storica (abolita dal 2022)

Una breve parentesi storica: dal 2012 al 2022 è stata in vigore una disciplina parallela per le cosiddette “società in perdita sistematica”, introdotta dall’art. 2, comma 36-decies, DL 138/2011. Questa normativa prevedeva che una società che avesse dichiarato perdite fiscali per un certo numero di anni consecutivi (o comunque redditi inferior al minimo presunto) venisse considerata di comodo a partire da un certo anno. Inizialmente bastavano 3 esercizi consecutivi in perdita per far scattare lo status di non operatività dal quarto anno; successivamente il Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha esteso il periodo di osservazione a 5 anni (società in perdita in 5 esercizi su 6) . In tali casi, la società in perdita cronica veniva equiparata a una società di comodo con tutte le relative conseguenze (reddito minimo, maggiorazione IRES, ecc.) . Questa disciplina però è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 . Quindi, dal 2022 in avanti non esiste più la categoria di “perdita sistematica”: conta solo il test di operatività ordinario. Le società neocostituite o in difficoltà economica prolungata non subiscono più automatismi aggiuntivi dopo N anni di perdita, se non superano il test continuano a ricadere nella disciplina generale (ma senza l’ulteriore aggravio di un’entrata ex lege nel regime dopo X anni). La ratio dell’abrogazione è stata semplificare il sistema ed evitare doppie penalizzazioni. È comunque sempre possibile, per il Fisco, contestare case by case eventuali perdite reiterate sospette usando gli strumenti ordinari (es. sindacando i costi anomali, o appunto applicando il test ricavi se non superato).

(Da notare: quando la norma era in vigore, anch’essa prevedeva cause di esonero automatiche simili a quelle viste sopra – es. start-up nei primi esercizi, ecc. – e l’obbligo di interpello per disapplicarla in casi particolari. Ora non più necessario dopo l’abrogazione.)

Interpello per la disapplicazione della disciplina: come e quando farlo

Cosa può fare il contribuente se la società non supera il test ma non rientra in alcuna causa automatica di esclusione? In queste situazioni, la legge mette a disposizione uno strumento: l’interpello probatorio (detto anche interpello disapplicativo), attraverso cui si può chiedere all’Amministrazione finanziaria di non applicare la disciplina anti-elusiva per quello specifico periodo d’imposta a fronte di situazioni oggettive particolari . L’istanza di interpello va presentata prima di dover applicare la disciplina in dichiarazione (di solito entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in questione) e indirizzata alla Direzione Regionale competente dell’Agenzia delle Entrate.

Base normativa: originariamente previsto dall’art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973 (che rinviava proprio alle “oggettive situazioni” che impedivano di conseguire i ricavi minimi) , l’interpello disapplicativo è ora disciplinato dalle norme generali sugli interpelli anti-elusivi (art. 11, co.2, D.Lgs. 546/1992 e succ. mod.) e dallo stesso art. 30 L.724/94, comma 4-bis. Quest’ultimo recita: “In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi […] determinati ai sensi del presente articolo […], la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive” . Dunque la legge riconosce che possono esistere circostanze eccezionali, di natura oggettiva, tali da giustificare il mancato raggiungimento delle soglie di operatività. Tramite l’interpello, il contribuente le illustra all’Agenzia e chiede di disapplicare la disciplina per l’anno, evitando così di dover dichiarare il reddito minimo e di subire le penalizzazioni.

Cosa si intende per “oggettive situazioni impeditive”? La prassi (Circ. Agenzia Entrate 5/E/2007) ha chiarito che devono essere situazioni di fatto, non dipendenti dalla volontà del contribuente, che hanno concretamente impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito. Importante: non è richiesto che siano eventi straordinari esterni (come calamità), basta che siano elementi documentabili e non imputabili a scelte elusive . Ad esempio, casi tipici ammessi sono: – Crisi di mercato o del settore che rende impossibile vendere beni o affittare immobili alle condizioni normali (es. immobiliare con alloggi invenduti per crollo della domanda). – Vincoli legali o amministrativi: es. un immobile non produce reddito perché vincolato da beni culturali, o perché bloccato da contenziosi legali, o perché un cantiere è fermo per autorizzazioni mancate. – Fasi di ristrutturazione o investimento: es. un capannone è in ristrutturazione tutto l’anno (dunque non affittabile); l’azienda ha sostenuto costi enormi di start-up e non ha ricavi iniziali. – Insolvenze o mancati pagamenti: la società ha fatturato ma non incassato (clienti insolventi) e ha dovuto stornare ricavi; oppure ha subìto furti o eventi dannosi non coperti da indennizzi.

Questi sono solo esempi. La chiave è che l’impedimento sia oggettivo e provato (non una scelta deliberata della società di “non far nulla”). Come ricordato, non è necessario che l’evento sia eccezionale o esterno: conta che spieghi in modo credibile la performance insufficiente . La Cassazione ha confermato che “oggettivo” va inteso come “effettivo, riscontrabile, non dipendente da arbitri del contribuente” anche se interno alla gestione .

Presentazione dell’istanza: nell’interpello il contribuente deve descrivere analiticamente la situazione e allegare la documentazione probatoria. Ad esempio: – Società immobiliare Alfa Srl con due appartamenti sfitti perché in una zona terremotata: allegherà perizie, documenti sul sisma, tentativi di locazione falliti. – Beta Srl possiede un immobile in costruzione tutto l’anno: allegherà permessi edilizi, stato avanzamento lavori, fatture spese, ecc. per mostrare che l’immobile era cantiere e non generatore di reddito.

L’istanza va inviata alla DRE (Direzione Regionale Entrate) competente o alla Direzione Centrale (a seconda dei casi). L’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni . Se l’esito è favorevole, essa comunica il parere di disapplicazione: la società potrà non applicare la disciplina di comodo in dichiarazione (dovrà indicare gli estremi del protocollo di risposta). Se invece l’Agenzia nega l’istanza (risposta negativa) o non risponde entro 90 giorni (silenzio-rifiuto, in questo tipo di interpello il silenzio è interpretato come diniego) , allora la società – per evitare sanzioni – dovrebbe comunque applicare la disciplina (dichiarare il reddito minimo e pagare le maggiori imposte), e poi impugnare l’eventuale accertamento per far valere in giudizio le proprie ragioni. In pratica, la mancata risposta non “libera” il contribuente (non vale il silenzio-assenso): anzi, la normativa prevede il silenzio-diniego per prevenire abusi.

Rapporto con il contenzioso: In passato si è discusso se la presentazione dell’interpello fosse condizione necessaria per potersi difendere successivamente. Alcune pronunce di Commissioni Tributarie sostenevano che, se il contribuente non avesse presentato interpello, perdesse il diritto di far valere in giudizio quelle cause oggettive . Tuttavia, la Corte di Cassazione ha smentito questo orientamento: il mancato interpello non preclude la possibilità di difendersi in contenzioso, presentando in sede processuale le prove delle circostanze giustificative . In particolare, la Suprema Corte (sent. n. 20029/2011 e succ. conferme fino a Cass. n. 24055/2022) ha chiarito che l’interpello è una facoltà, non un obbligo: se il contribuente non ne ha usufruito (magari perché confidava di superare il test e poi non l’ha superato), potrà comunque, in sede di ricorso contro l’accertamento, fornire la prova contraria della non applicabilità della disciplina . L’ufficio non può eccepire la “decadenza” della prova contraria per mancato interpello. Naturalmente, presentare l’interpello è sempre consigliabile per cercare di evitare a monte la lite, ma la difesa resta ammissibile.

Auto-disapplicazione in dichiarazione (novità 2024)

Una delle novità introdotte con la riforma del 2024 è la possibilità, in casi particolari, di autodichiarare la non applicazione della disciplina direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza attendere il riscontro dell’Agenzia . Questa sorta di “interpello fai-da-te” consente al contribuente, qualora ritenga di avere una motivazione evidente e facilmente documentabile che lo porrebbe comunque fuori dalla disciplina, di barrare una casella in dichiarazione indicando la causa per cui ritiene di escludere l’applicazione . Ad esempio, se una società ha una situazione non contemplata tra le cause automatiche ma del tutto analoga (o altrettanto oggettiva), può autonomamente decidere di non applicare il regime di comodo e segnalare il motivo.

Questa auto-disapplicazione è concettualmente simile a un interpello disapplicativo unilaterale . Naturalmente presenta dei rischi: l’Agenzia potrebbe non concordare con la valutazione fatta e attivare successivamente un controllo, contestando la mancata applicazione della disciplina. Pertanto va utilizzata con prudenza . È pensata per casi chiari dove magari l’interpello formale risulterebbe una formalità (es. cause analoghe a quelle di esclusione già previste) e per ridurre gli adempimenti. In caso di controllo, il contribuente dovrà dimostrare la bontà delle proprie ragioni così come avrebbe fatto nell’interpello.

Esempio: Delta S.r.l. nel 2025 non supera il test perché ha un immobile pignorato da una banca e quindi non produce reddito. La normativa non elenca il “pignoramento civile” tra le cause automatiche (che invece prevedono il sequestro penale) . Delta S.r.l. ritiene però che la situazione sia equivalente: l’immobile è indisponibile. Decide quindi di autodichiarare la disapplicazione indicando in dichiarazione la motivazione “immobile interamente pignorato – impossibilità di produrre reddito” invece di versare le maggiori imposte. L’Agenzia potrebbe accettare o potrebbe contestare successivamente. Se contestata, la società difenderà la propria posizione in giudizio mostrando che il pignoramento ha di fatto impedito l’uso del bene (e già Cassazione in un caso simile ha riconosciuto che pur non essendo causa automatica, può costituire valida prova contraria in giudizio ).

In conclusione, l’auto-disapplicazione dà maggiore autonomia al contribuente virtuoso, ma comporta il rischio di un accertamento ex post. Non esime dal raccogliere prove e documentazione come nell’interpello. Si attende che l’Agenzia delle Entrate fornisca indicazioni applicative (ad es. codici e modalità da indicare in dichiarazione). Per ora, chi volesse avvalersene deve essere sicuro della solidità della propria causa e pronto eventualmente a sostenere la scelta in contenzioso.

La presunzione è relativa: onere della prova e strategie difensive

Come più volte ribadito, la presunzione di non operatività è una presunzione iuris tantum: ciò implica che l’onere della prova contraria grava sul contribuente. In sede di accertamento, l’Ufficio finanziario adempie al proprio onere semplicemente applicando la norma (dimostrando che i ricavi dichiarati sono inferiori al minimo calcolato ex lege); a quel punto spetta alla società contribuente fornire elementi idonei a vincere tale presunzione .

La Corte di Cassazione ha più volte confermato questo principio: ad esempio con ord. n. 1898/2022 ha ricordato che ci troviamo di fronte a una “doppia presunzione” (non operatività + reddito minimo) a carico del contribuente, ma comunque superabile con prova contraria . Anche altre pronunce (Cass. 3063/2019, Cass. 10158/2020, Cass. 36365/2021, Cass. 26219/2021) – tutte richiamate di recente da Cass. 29854/2024 – evidenziano che la norma non è draconiana ma ammette ampi spazi di difesa al contribuente in buona fede . L’importante è che la prova fornita sia concreta e credibile.

Cosa deve dimostrare il contribuente? In sostanza deve provare o di essere operativamente attivo (contraddicendo l’idea che la società sia ferma) oppure che esistono cause oggettive per cui, pur operando, non ha potuto raggiungere i livelli di ricavo attesi. Non è necessario provare entrambe le cose: spesso la difesa si incentra sulla seconda via (cause oggettive impeditive) perché è quella su cui si fonda anche l’eventuale interpello. Ma nulla vieta di dimostrare ad esempio che, contrariamente a quanto l’Ufficio crede, la società ha svolto attività vera e consistente (anche se con risultati modesti).

Documenti ed elementi utili: in un contenzioso, la società dovrà produrre tutta la documentazione e le argomentazioni atte a dimostrare la propria reale operatività o, in alternativa, le circostanze oggettive che hanno impedito i risultati economici. Ecco alcune possibili prove e strategie difensive: – Dimostrare l’attività effettiva: presentare contratti, fatture, ordini, corrispondenza commerciale che attestino che la società ha operato sul mercato, ricercato clienti, avviato produzioni o servizi. Se la società ha avuto pochi ricavi ma ha investito in marketing, partecipato a fiere, fatto preventivi, ciò dimostra che non era un guscio inattivo. – Mostrare risultati in anni diversi: se l’anno X è risultato “di comodo” ma gli anni successivi mostrano un boom di ricavi, evidenziare che era solo una fase transitoria. Ad esempio: “nel 2023 la società non ha venduto immobili, ma nel 2024 ha venduto 10 unità generando ricavi elevati”. – Perizie e valutazioni indipendenti: far redigere perizie di stima o pareri da esperti che attestino, ad esempio, il valore di mercato di affitto di un immobile (se la società ha ricavi di locazione bassi, una perizia che conferma che quello è il canone di mercato per quell’immobile in quella zona); oppure perizie sullo stato di obsolescenza di impianti (che spiegano bassi ricavi). – Cash flow e margini: presentare analisi di bilancio o rendiconti finanziari che mostrino dove sono finiti i soldi della società. Esempio: “la società ha speso 500.000€ in macchinari nel 2023, per questo è in perdita; ecco il dettaglio dei pagamenti, il piano di ammortamento, ecc.”. Se il flusso di cassa evidenzia investimenti o esborsi per sviluppo, ciò corrobora l’idea che la società stia operando per crescere e non per frodare. – Eventi esterni: se si invocano cause di mercato o di forza maggiore, produrre rassegna stampa, dati statistici di settore, documenti ufficiali (es. dichiarazione stato emergenza) che confermino l’evento. Ad esempio, per una crisi del settore edile: rapporti di categoria che mostrano il calo vendite immobiliari in quell’anno nella zona. – Tentativi svolti: se l’asset principale non produce ricavi (es. immobile sfitto), documentare i tentativi di metterlo a reddito: annunci immobiliari, incarichi a agenzie, proposte ricevute troppo basse, ecc. Oppure se si tratta di merci invendute, mostrare offerte, listini ribassati, senza successo, a conferma che la mancata vendita non è scelta voluta ma difficoltà reale. – Precedenti interpelli o prassi: se per analoghe situazioni l’Agenzia in passato ha dato parere favorevole (ad esempio un interpello di altra società, o una Risoluzione ufficiale), citarla per analogia. La circ. 5/E/2007 ad esempio elencava situazioni ammissibili: richiamarle aiuta a convincere che la situazione rientra tra quelle meritevoli. – Errore di calcolo dell’Ufficio: verificare sempre che l’Amministrazione abbia calcolato correttamente il test. Potrebbero esservi errori sul valore dei beni (magari includendo beni che andavano esclusi, come partecipazioni in società operative) . Oppure errata applicazione di coefficienti o mancato riconoscimento di cause di esclusione automatiche. Questi vizi vanno contestati puntualmente perché, se c’è un errore, l’accertamento può essere annullato senza neppure entrare nella prova contraria.

La strategia difensiva quindi consiste nel costruire un quadro coerente e documentato che giustifichi la situazione. Le Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) negli ultimi anni hanno spesso accolto i ricorsi dei contribuenti di comodo quando veniva fornita prova credibile delle circostanze . Molte controversie riguardavano proprio immobili invenduti o affittati a canone basso, start-up senza ricavi iniziali, imprese in settori in crisi . In genere, se il contribuente presenta una documentazione solida e una spiegazione ragionevole, i giudici tributari tendono a disapplicare la presunzione per il caso concreto, riconoscendo la buona fede del contribuente attivo .

Esempio giurisprudenziale: la Cassazione, con sentenza n. 29854/2024, ha trattato il caso di una società i cui immobili erano tutti pignorati da una banca, motivo per cui non percepiva alcun reddito. La società chiedeva di essere esclusa come se fosse “immobile sotto sequestro” (causa prevista per sequestro penale). La Cassazione ha negato l’applicazione analogica delle cause di esclusione: se la norma parla di sequestro penale, non si può estenderla a pignoramento civile . Tuttavia, la stessa Cassazione ha affermato che quel pignoramento può comunque essere valutato come prova contraria valida in sede di merito . Quindi, pur non essendo causa automatica, il giudice tributario dovrà considerare che beni pignorati (bloccati da procedure esecutive) oggettivamente impedivano di trarne reddito, il che costituisce una giustificazione sostanziale . Questo orientamento mostra un approccio pragmatico: non si forzano le eccezioni normative oltre i casi previsti, ma si dà spazio alla valutazione caso per caso come prova contraria.

Un altro caso recente (Cass. ord. n. 23098 del 26/08/2024) ha riguardato una situazione di doppio regime forfettario: un contribuente era stato inquadrato d’ufficio in regime dei minimi (ricavi forfettari) e al contempo l’Agenzia voleva applicargli anche il reddito minimo da società di comodo. Si creava un assurdo di duplice imposizione presuntiva. La Cassazione ha evidenziato che occorre coerenza nel sistema: non si possono sommare all’infinito presunzioni che portano il reddito fiscale a discostarsi completamente dalla realtà economica . Pur ribadendo la finalità anti-elusiva della norma, i giudici hanno annullato la duplicazione, segno di come l’approccio interpretativo stia diventando più equilibrato e attento alla capacità contributiva effettiva del contribuente .

Aspetti procedurali del contenzioso: contraddittorio e fasi di giudizio

Quando l’Agenzia delle Entrate intende emettere un avviso di accertamento basato sul regime delle società di comodo (ad esempio per recuperare imposte su reddito minimo e negare credito IVA), devono essere seguite le regole procedurali generali, con qualche peculiarità. Dal punto di vista del contribuente che si difende, è importante verificare se l’Ufficio ha rispettato tutti i passi formali, poiché eventuali vizi procedurali possono portare all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito .

Contraddittorio endoprocedimentale: Se l’accertamento scaturisce da una verifica fiscale in loco (es. una ispezione della Guardia di Finanza presso la società), si applica l’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). Tale norma impone all’ufficio di attendere 60 giorni dalla consegna del verbale finale di verifica (PVC) prima di emettere l’avviso di accertamento, così da permettere al contribuente di presentare memorie difensive . La Cassazione (ord. n. 28063/2021 e altre, citate poi in Cass. 4151/2025) ha chiarito che questo termine dilatorio di 60 giorni si applica solo agli accertamenti derivanti da verifiche in loco, non ai controlli a tavolino su dichiarazioni . Nel contesto delle società di comodo, spesso l’accertamento è frutto di un controllo automatizzato su dati di bilancio (nessuna ispezione fisica): in tal caso non sussiste l’obbligo di invitare al contraddittorio preventivo e l’avviso può essere emesso senza attendere 60 giorni . Viceversa, se vi è stato un accesso, verifica o ispezione, e l’avviso è stato emesso prima dei 60 giorni dalla chiusura, il contribuente potrà eccepire la nullità dell’atto per violazione del diritto al contraddittorio .

Termini di notifica: L’avviso di accertamento per maggiori imposte IRES/IRAP/IVA dovute in quanto società di comodo segue i termini ordinari di decadenza (in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo se omessa). Non vi sono termini speciali, ma attenzione: se l’accertamento si basa sul diniego di un interpello disapplicativo, potrebbe configurarsi non tanto come “rettifica” ma come atto conseguente al diniego. In passato c’è stato dibattito sulla impugnabilità diretta del diniego d’interpello: attualmente prevale che il diniego di interpello non è autonomamente impugnabile, mentre lo è l’avviso di accertamento che ne consegue, nel quale si potrà far valere l’illegittimità del diniego stesso.

Notifica e motivazione: Verificare che l’avviso sia stato notificato regolarmente (es. indirizzo PEC corretto, termini rispettati) e che contenga una motivazione adeguata. Nella motivazione l’Ufficio deve indicare che la società non ha superato il test di operatività, riportare i calcoli dei ricavi presunti e redditi minimi, e menzionare l’eventuale assenza di cause di esclusione o il rigetto dell’interpello. Se qualcosa manca o è errato (es. hanno dimenticato di considerare una causa di esclusione palese), è un argomento a favore del contribuente.

Fasi del giudizio tributario: Il contribuente che riceve l’accertamento ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle ex Commissioni Tributarie Provinciali). Se l’importo in contestazione (imposte + interessi) è sotto una certa soglia – attualmente €50.000 – il ricorso costituisce anche un tentativo obbligatorio di mediazione/reclamo: l’Ufficio avrà 90 giorni per eventualmente accogliere parzialmente o annullare l’atto. In assenza di accordo, il ricorso proseguirà in giudizio. È possibile chiedere al giudice una sospensione cautelare dell’atto se vi è pericolo di danno grave (ad es. iscrizione a ruolo delle somme): nel caso di società di comodo, spesso gli importi non versati sono consistenti (imposte su redditi presunti, sanzioni), quindi si valuta la richiesta di sospensiva.

Nel ricorso introduttivo è buona norma sollevare tutte le eccezioni sia di merito che procedurali . Ad esempio: eccepire eventuali vizi formali (notifica irregolare, mancato contraddittorio se dovuto, motivazione carente), perché tali vizi possono portare all’annullamento indipendentemente dal merito . Contestualmente, sviluppare la difesa nel merito sulla prova contraria: nel ricorso si esporranno dettagliatamente i fatti, allegando la documentazione probatoria, e spiegando perché la presunzione va superata nel caso concreto.

Dopo la sentenza di primo grado (C.G.Tr. primo grado), se sfavorevole, il contribuente può appellarla in secondo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni. Infine, è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità (violazioni di legge o vizi di motivazione) eventualmente sulla sentenza di secondo grado.

Sanzioni amministrative: L’accertamento da società di comodo comporta in genere la contestazione della dichiarazione infedele (per aver dichiarato un imponibile inferiore al dovuto). La sanzione ordinaria per infedele dichiarazione è dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/97). Essa viene applicata sull’IRES e sull’IRAP aggiuntive calcolate sul reddito minimo e sulla maggiorazione. In caso di definizione o adesione, la sanzione si riduce (1/3 se adesione, 1/3 del minimo se acquiescenza nei 30 giorni). Se il contribuente vince in giudizio dimostrando che la disciplina non andava applicata, ovviamente vengono meno anche le sanzioni. Non risultano, in materia di società di comodo, sanzioni specificamente graduate: si applicano le generali in base all’imposta evasa. Non c’è violazione se la società aveva correttamente compilato il quadro di “società non operative” in dichiarazione indicando di non aver superato il test ma ha confidato in cause di esclusione: però se l’Agenzia non riconosce le cause e accerta, le sanzioni scattano.

Profili penali e responsabilità in caso di utilizzo distorto delle società

Dal punto di vista strettamente fiscale-amministrativo, essere classificati come società di comodo non è di per sé un reato tributario. Si tratta di una presunzione anti-elusiva, non dell’accertamento di un illecito penale. Tuttavia, occorre considerare due profili in cui l’utilizzo di società “schermo” può assumere rilevanza penale:

1. Uso di società fittizie per frode fiscale: Se una società apparentemente di comodo viene in realtà utilizzata in un disegno fraudolento, allora non ci si trova più nell’elusione (lecita o contestabile in via amministrativa) ma nell’evasione fraudolenta punita penalmente. Ad esempio, creare società di comodo multiple per emettere false fatture, creare crediti IVA fittizi, intestare debiti fiscali a teste di legno da far fallire, configura reati come la dichiarazione fraudolenta o l’indebita compensazione di crediti inesistenti (D.Lgs. 74/2000, artt. 2 e 10-quater) . La Cassazione Penale n. 26584/2020 ha confermato l’arresto di un consulente fiscale che aveva architettato un network di società di comodo per generare falsi crediti IVA da compensare: in tal caso, le società erano meri veicoli di frode e sono scattate misure cautelari e contestazioni penali . In un altro caso, la Corte d’Appello di Caltanissetta (sent. 16/03/2006) ha ravvisato il reato di associazione per delinquere in un gruppo di società fittizie create per intestare debiti tributari mai onorati . Dunque, quando l’elemento del “comodo” trascende in uso fraudolento, i responsabili (amministratori di diritto o di fatto, prestanomi, promotori dello schema) possono essere perseguiti penalmente per i reati fiscali connessi. In tali casi, la società di comodo diventa lo strumento per commettere l’illecito (es. evasione dell’IVA, omesso versamento doloso, ecc.). È importante distinguere però: se la società di comodo si limita a detenere beni e non pagare imposte su redditi che il fisco presume ma che non ci sono, siamo in ambito amministrativo; se invece la società occulta ricavi reali o genera artifici contabili, si passa nel penale.

2. Dichiarazioni infedeli o altri reati omissivi: Una società di comodo potrebbe incorrere in reato fiscale anche senza porre in essere una frode elaborata, ad esempio se occulta ricavi reali o sottodichiara l’imponibile oltre le soglie penalmente rilevanti. Facciamo un caso: una società ha in realtà ricavi da locazione di €100.000 ma li fattura per €20.000 per restare al di sotto del test (ipotesi estrema). In tal caso sta commettendo una dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera €100.000 (soglia penale prevista dall’art.4 D.Lgs.74/2000) o addirittura una frode se simula costi fittizi. Oppure, immaginiamo una società di comodo che risulta sempre a debito IVA ma non paga mai l’IVA e lascia accumulare il debito per poi sparire: se l’IVA evasa supera €250.000 per anno, scatta il reato di omesso versamento IVA (art.10-ter D.Lgs.74/2000). Insomma, lo status di comodo non esime dagli obblighi fiscali reali: se emergono condotte attive o omissive in violazione di norme penali (occultamento di imponibili effettivi, mancati versamenti oltre soglia), anche l’amministratore di una società di comodo può essere perseguibile. In genere però, le società di comodo “pure” non generano reati solo per il fatto di essere tali: è l’eventuale comportamento fraudolento aggiuntivo che li determina.

In conclusione, l’utilizzo distorto delle società viene sanzionato su due livelli: – Livello amministrativo-fiscale: con la disciplina anti-elusiva che abbiamo trattato (presunzioni, maggiori imposte, sanzioni amministrative). Qui non c’è stigma penale, solo recupero di gettito. – Livello penale-tributario: se si configurano condotte fraudolente o evasive (società usate come schermo per reati tributari), scattano le norme penali del D.Lgs. 74/2000 e anche possibili incriminazioni per reati associativi in caso di pianificazioni complesse. L’art. 37-bis DPR 600/73, pur essendo abrogato, funge un po’ da spartiacque concettuale: al di qua c’è l’elusione contrastata in via civile (oggi art.10-bis L.212/2000), al di là c’è l’abuso punibile penalmente (se c’è dolo e violazione di norme tributarie).

Per il contribuente onesto che semplicemente si trova a gestire una società a rischio “di comodo”, il profilo penale di solito non rileva. Tuttavia, deve stare attento a non sconfinare: ad esempio, l’uso disinvolto di fatture per costi inesistenti per creare perdite e sfuggire al reddito minimo potrebbe configurare reato di emissione/utilizzo di fatture false. Oppure, come detto, ignorare completamente il pagamento dell’IVA confidando di perdere il credito IVA per lo status di comodo non protegge dal reato di omesso versamento.

Domande frequenti (FAQ) sulle società di comodo

D: In base a quali criteri l’Agenzia delle Entrate dichiara che una società è “di comodo”?
R: Viene applicato annualmente il test di operatività previsto dall’art. 30 L.724/94. Si confrontano i ricavi dichiarati dalla società con un ricavo minimo presunto determinato applicando percentuali forfettarie ai beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, crediti, ecc.). Se i ricavi effettivi sono inferiori a quelli presunti, la società è considerata non operativa (di comodo) . Inoltre, scatta una presunzione di reddito imponibile minimo calcolato anch’esso su base patrimoniale. In pratica, la società sarà tassata almeno su un reddito minimo correlato ai suoi asset, anche se ha dichiarato meno o una perdita . Dal 2024 questi coefficienti presuntivi sono stati ridotti del 50% circa, quindi è un po’ più facile superare il test (ricavi minimi più bassi) . Rimane comunque un meccanismo essenzialmente matematico: se la società non raggiunge le soglie, viene “bollata” come di comodo salvo che possa invocare eccezioni o fornire prova contraria.

D: La mia società non ha superato il test: devo per forza pagare le maggiori imposte?
R: Non necessariamente “per forza”. Hai due strade: se ricorrono cause di esclusione automatica, basta indicarle in dichiarazione (es. società con almeno 10 dipendenti, società in liquidazione che si chiude, ecc.) e la disciplina di comodo non si applica . Se invece non hai cause automatiche, ma ritieni di avere valide giustificazioni (situazioni oggettive che ti hanno impedito di fare ricavi sufficienti), puoi presentare un interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate prima di presentare la dichiarazione . Se l’Agenzia accetta, ti darà il via libera a non applicare il regime. In alternativa (novità 2024) puoi anche autodichiarare la disapplicazione nella dichiarazione stessa, motivandola, ma è rischioso: l’Agenzia potrebbe non concordare e allora dovrai difenderti in accertamento . In mancanza di tutto ciò, dovrai dichiarare il reddito minimo e pagare le relative imposte (incluse l’eventuale maggiorazione IRES se sei società di capitali). Potrai poi sempre impugnare l’eventuale avviso di accertamento per far valere a posteriori le tue ragioni in giudizio, fornendo la prova contraria che la società non era un guscio elusivo.

D: Quali sono le situazioni che consentono l’esclusione automatica dallo status di non operatività?
R: Le principali cause di esclusione automatica previste (senza bisogno di interpello) sono: società con almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato ; società in fallimento, concordato o liquidazione (con impegno a chiusura) ; i primi esercizi di nuove società (il primo sempre escluso, i primi due se immobiliare in costruzione) ; se in un anno il valore della produzione supera l’attivo (indice >1) ; società con partecipazione pubblica rilevante ; società consortili ; società holding che possiedono partecipazioni in operative (si escludono dal test i valori di tali partecipazioni) ; società agricole pure ; società colpite da eventi calamitosi o con beni sequestrati/confiscati ; beneficiari di sospensioni per emergenze (es. Covid) – queste ultime spesso rientrano nei provvedimenti attuativi storici. Inoltre, il MEF ogni anno include tra le esclusioni chi ottiene un punteggio ISA elevato (indice di affidabilità fiscale) . Se rientri in una di queste situazioni, indicalo nel quadro RS della dichiarazione: non dovrai calcolare redditi presunti né applicare la maggiorazione IRES.

D: La mia è una piccola società immobiliare con appartamenti sfitti da anni. Ogni anno è considerata di comodo perché non incasso abbastanza affitti. Cosa posso fare per difendermi?
R: Questo è un caso molto comune. Se gli appartamenti sono sfitti perché non trovi locatari a prezzi di mercato, o li affitti ma a canoni bassi per via della zona o delle condizioni, sei vittima di una situazione di mercato. Purtroppo la disciplina “pura” ti qualifica di comodo (perché i ricavi non raggiungono la soglia del 6% o 3% del valore). Le strade: 1. Interpello disapplicativo: presenta un interpello alla Direzione Regionale evidenziando la situazione: ad esempio “immobili siti in area con bassa domanda, canoni di mercato inferiori ai valori presunti”. Allegare magari perizie sugli affitti di zona, documentare i tentativi di affitto. L’Agenzia spesso in questi casi concede la disapplicazione, specie se dimostri che il valore catastale elevato non rispecchia il reale potenziale di rendimento. 2. Prova contraria in contenzioso: se ti hanno già fatto accertamento o non hai presentato interpello in tempo, puoi comunque impugnare l’atto e fornire in giudizio le prove di cui sopra. Le Commissioni Tributarie hanno spesso dato ragione ai contribuenti in buona fede con immobili sfitti ma regolarmente proposti sul mercato . Chiave: mostrare che non hai lasciato sfitto apposta per goderti l’immobile, ma che effettivamente non c’era richiesta o che il prezzo era quello. 3. Valuta ristrutturazioni o cambi di destinazione: a livello gestionale, se vedi che certi immobili non fruttano e ti penalizzano ogni anno, considera di venderli, ristrutturarli o darli in comodato d’uso gratuito a terzi (almeno generi operatività funzionale). In alternativa, trasformazione societaria: alcune società optano per trasformarsi in società semplice immobiliare, che non è soggetta alla disciplina di comodo. Attenzione però: se lo fai unicamente per sfuggire al fisco senza un motivo economico valido, l’Agenzia potrebbe contestare abuso del diritto. Valuta con un fiscalista le implicazioni.

D: Se non presento l’interpello e non indico nulla in dichiarazione, posso ancora far valere le mie ragioni dopo?
R: Sì. Se hai omesso di presentare l’interpello per disapplicare la disciplina (magari perché non conoscevi questa possibilità o pensavi di superare il test e invece l’hai fallito), non perdi il diritto di difesa. In caso di accertamento dell’Agenzia, potrai comunque far valere in ricorso tutte le cause e prove a tuo favore . La Cassazione ha confermato che l’interpello non è condizione vincolante: il giudice dovrà valutare nel merito le prove contrarie anche se non c’era stato interpello . Certo, presentare l’interpello è preferibile per evitare il contenzioso, ma se è andata così, non ti scoraggiare: prepara un buon dossier di difesa e impugna l’atto. Ricorda di contestare eventualmente anche la sanzione per infedele dichiarazione, sostenendo la tua buona fede e la ricorrenza di cause esimenti.

D: Quali sanzioni amministrative si rischiano se la società è dichiarata di comodo?
R: Le sanzioni riguardano l’aspetto tributario: essenzialmente si contesta una dichiarazione infedele, avendo dichiarato meno reddito di quello dovuto per legge. La sanzione base è il 90% della maggiore imposta dovuta (che può salire fino al 180% in casi gravi) . Quindi se, ad esempio, ti accertano €50.000 di maggiore imponibile IRES (perché dovevi dichiarare il reddito minimo e non l’hai fatto) con €12.000 di imposte evase, la sanzione sarà attorno a €10.800 (90%). Ci sono poi gli interessi di mora dal giorno in cui avresti dovuto pagare. Non ci sono sanzioni penali automatiche (vedi domanda successiva), né sanzioni amministrative “ad hoc” oltre a questa. Se definisci l’accertamento subito, la sanzione si riduce a 1/3 (30%). Se fai ricorso e vinci, naturalmente sanzioni e interessi vengono eliminati assieme all’imposta.

D: Essere considerati di comodo comporta conseguenze penali?
R: In generale no, non direttamente. Il regime delle società di comodo è un meccanismo anti-elusivo amministrativo, quindi si traduce in recupero di imposte e sanzioni amministrative, ma non configura reato. Tuttavia, bisogna stare attenti: se dietro lo status di comodo si celano condotte fraudolente (es. utilizzo della società per emissione di fatture false, creazione di crediti IVA finti, ecc.), allora si entra nel campo dei reati tributari (dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione, ecc.) . Quindi, se la tua società di comodo è solo inattiva e non fai nulla di illecito, non rischi sanzioni penali; al massimo paghi di più di tasse. Ma se la usi per evasione deliberata, potresti risponderne penalmente come amministratore. Un esempio borderline: alcuni potrebbero essere tentati di non dichiarare affatto ricavi per restare bassi e poi dire “non operativa, niente tasse reali”; questo però significa nascondere ricavi effettivi – se l’imposta evasa supera le soglie (es. €100k) potrebbe scattare la dichiarazione infedele come reato. Oppure non versare IVA per anni pensando che tanto la perderai come credito: se superi €250k annui non versati, è reato di omesso versamento IVA. Quindi, attenzione: usare la società di comodo come “scudo” non dà immunità penale, anzi se si abusa può aggravare la posizione.

D: Costituire una società semplice al posto di una S.r.l. mi mette al riparo da queste regole?
R: Sotto il profilo strettamente normativo, : la società semplice non rientra tra i soggetti cui si applica l’art. 30 L.724/94, quindi non dovrai fare test di operatività né subire redditi presunti . Questo è il motivo per cui molte persone che vogliono solo intestare un immobile senza fare attività d’impresa scelgono la forma della società semplice. Ma attenzione: la società semplice è trasparente fiscalmente, quindi i redditi (ad esempio locativi) vengono tassati direttamente in capo ai soci (di solito come redditi fondiari). Non avere la disciplina di comodo non significa non pagare affatto tasse: semplicemente, pagherai quelle ordinarie sui redditi effettivi. Se la società semplice produce zero ricavi (immobile tenuto a disposizione), i soci pagheranno l’IMU ma non Irpef su redditi che non ci sono (a parte la rendita catastale se dovuta). Il Fisco potrebbe contestare l’abuso del diritto se ritiene che hai usato lo schermo della società semplice solo per non far risultare un immobile nella tua sfera personale ed evitare la disciplina di comodo. Ad esempio, se prima avevi l’immobile in una Srl di comodo e poi lo passi a una società semplice mantenendo di fatto la stessa situazione, potrebbero tentare di qualificare diversamente i redditi o disconoscere deduzioni. Però, in verità, la società semplice immobiliare è un veicolo legittimo largamente usato e riconosciuto. L’importante è non combinarci altri artifici. Quindi sì, usare strutture fuori campo può evitare l’applicazione formale di queste norme, ma va fatto con criterio e sostanza (es. la società semplice deve comportarsi davvero come tale, non fingere di essere un’attività commerciale).

D: Come incide la riforma 2024 sul mio prossimo modello Redditi?
R: La riforma incide su vari aspetti: – Nel modello Redditi 2025 (riferito al 2024) troverai già i coefficienti dimezzati da usare per calcolare l’eventuale ricavo minimo e reddito minimo . Ciò significa che se compili il prospetto delle società non operative, gli importi soglia saranno minori. – Sono state ampliate le casistiche di esclusione da indicare con codici aggiornati (ad es. nuovo codice per “>=10 dipendenti”, ecc.). – Viene prevista la possibilità di auto-esclusione indicando una motivazione libera (sebbene su questo attendiamo istruzioni precise). – Scompare del tutto ogni riferimento alle società in perdita sistematica: nei modelli fino al 2022 c’era un riquadro per indicare i 5 anni di perdite, ora abolito . – Attenzione particolare all’IVA: nonostante la Cassazione abbia “disinnescato” la norma interna, il modello IVA 2025 ancora prevede che la società non operativa per 3 anni perda il diritto al rimborso del credito IVA . È probabile che ciò venga rivisto, ma intanto se sei in questa situazione, potresti dover compilare il modello come da istruzioni (indicando la non operatività) ma poi agire in sede di rimborso impugnando l’eventuale diniego per far valere il diritto alla luce delle nuove sentenze . In sintesi, per il 2024 la novità maggiore è che molte più società passeranno il test (grazie ai coefficienti ridotti) e quindi non dovranno affrontare il problema. Per quelle che ancora risultano non operative, c’è qualche chance in più di esclusione o autodichiarazione, ma anche un periodo di transizione in cui normativa e prassi si devono allineare alle novità legislative ed europee.

Fonti e riferimenti normativi

  • Normativa primaria: Art. 30 L. 724/1994 (disciplina delle società non operative, come modificato da leggi successive fino al D.Lgs. 192/2024) ; Art. 2, c.36-decies DL 138/2011 (società in perdita sistematica, abrogato dal 2022) ; Art. 2, c.36-quinquies DL 138/2011 (maggiorazione 10,5% IRES) ; Art. 37-bis DPR 600/1973 (clausola anti-elusiva generale, ora sostituita dall’art.10-bis L.212/2000) ; Art. 12, c.7 L.212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) ; Artt. 2, 4, 10-ter, 10-quater D.Lgs. 74/2000 (reati tributari: dichiarazione fraudolenta, infedele, omesso versamento IVA, indebita compensazione) .
  • Provvedimenti e prassi: Circolare Agenzia Entrate 5/E del 2 febbraio 2007 (istruzioni su interpelli disapplicativi e nozione di “oggettive situazioni” ); Provvedimento AE 14/02/2008 n. 23681 (individuazione cause di esclusione automatica ex art.30 co.4-ter L.724/94) ; Circolare AE 3/E del 2013 (chiarimenti su maggiorazione IRES 10,5% e soggetti interessati) ; Istruzioni Modello UNICO/Redditi vari anni (es. istruzioni IVA 2025 citate) ; Interrogazione parlamentare 5-03950 del 13/5/2025 e risposta MEF (sulla questione crediti IVA società non operative) .
  • Giurisprudenza nazionale: Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sentt. nn. 3063/2019, 10158/2020, 36365/2021, 26219/2021 e 1898/2022 (onere della prova a carico contribuente, presunzioni iuris tantum) ; Cass. 29854/2024 (no analogia cause esclusione, ma considerazione circostanze in prova contraria) ; Cass. 23098/2024 (no doppia presunzione scollegata da realtà economica) ; Cass. ord. 22007 del 30/07/2025 (conferma esclusione primi tre anni per nuove società) ; Cass. ord. 26115 del 25/09/2025 (condizioni di mercato avverse possono giustificare disapplicazione disciplina – conferma orientamenti su “spese ingenti, utili scarsi”) ; Cass. 24416/2024 e 24442/2024 (riconoscimento primato diritto UE su limitazioni IVA per società di comodo) ; Cass. 4151/2025 (conferma incompatibilità diniego generalizzato di detrazione/rimborso IVA con normativa UE) ; Cass. Pen. 26584/2020 (misure cautelari per frode fiscale con utilizzo società fittizie) .
  • Giurisprudenza UE: Corte di Giustizia UE, causa C-341/22, sentenza 7 marzo 2024 (società non operative e diritto a detrazione IVA: violazione principi direttiva IVA nel negare rimborso solo per status non operativo) .

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha qualificato la tua società come società di comodo o non operativa? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha qualificato la tua società come società di comodo o non operativa?
Ti contestano ricavi minimi presunti, indeducibilità dei costi, limitazioni IVA e maggiori imposte, sostenendo che l’attività non sia realmente operativa?
Temi che una società lecita venga trattata come strumento elusivo, con conseguenze fiscali molto pesanti?

Devi saperlo subito:

👉 una società non è di comodo per presunzione,
👉 la non operatività può essere superata con prova contraria,
👉 moltissimi accertamenti sulle società di comodo sono automatici, rigidi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco qualifica una società come “di comodo”,
  • quali errori commette più spesso,
  • come dimostrare l’effettiva operatività,
  • come difenderti in modo efficace.

Cos’è una Società di Comodo (In Modo Chiaro)

Una società viene considerata “di comodo” quando:

  • non supera i test di operatività,
  • non raggiunge determinati ricavi minimi presunti,
  • presenta perdite sistematiche,
  • utilizza beni patrimoniali senza produrre reddito adeguato.

In questi casi il Fisco presume che la società:

  • non svolga reale attività economica,
  • sia utilizzata per finalità elusiva o patrimoniale.

👉 Ma si tratta di una presunzione, non di una certezza.


Perché il Fisco Accerta le Società di Comodo

Le società di comodo attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • possiedono immobili o beni di valore,
  • producono ricavi inferiori a quelli “attesi”,
  • presentano periodi di inattività o crisi,
  • mostrano risultati economici negativi,
  • sono spesso controllate da pochi soci.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se non produci abbastanza ricavi, allora non sei operativo.”

Ma attenzione:

➡️ il test è presuntivo,
➡️ l’operatività va valutata nella realtà concreta.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti sulle società di comodo il Fisco contesta spesso:

  • mancato superamento dei ricavi minimi,
  • perdite reiterate,
  • indeducibilità dei costi,
  • limitazione del credito IVA,
  • tassazione su redditi minimi presunti,
  • assenza di reale attività economica.

👉 Molte contestazioni ignorano le condizioni effettive dell’impresa.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • applicare il test in modo automatico,
  • ignorare cause oggettive di non operatività,
  • non valutare il contesto di mercato,
  • trascurare investimenti e riorganizzazioni,
  • confondere crisi con elusione,
  • motivazioni generiche (“società non operativa”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Società di Comodo ≠ Società Fittizia

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • l’assenza di attività economica reale,
  • la finalità elusiva,
  • l’uso strumentale della società.

Non basta dimostrare:

  • ricavi bassi,
  • perdite,
  • mancato superamento dei parametri.

👉 La presunzione può e deve essere superata.


Come Dimostrare l’Effettiva Operatività

La difesa si fonda sulla prova dell’attività reale svolta.

Elementi decisivi:

  • tentativi concreti di produzione di reddito,
  • investimenti effettuati,
  • contratti, trattative e commesse,
  • attività preparatorie o di rilancio,
  • cause oggettive che impediscono i ricavi.

📄 Prove tipiche:

  • contratti e proposte commerciali,
  • documentazione di investimenti,
  • piani industriali,
  • corrispondenza con clienti e fornitori,
  • documentazione bancaria.

👉 L’operatività non si misura solo dal fatturato.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento su società di comodo è ribaltabile se:

  • l’attività è reale e documentata,
  • esistono cause oggettive di non operatività,
  • la società ha effettuato investimenti o tentativi concreti,
  • manca la prova della finalità elusiva,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora la documentazione fornita,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La non operatività presunta non basta.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • tassazione su redditi minimi presunti,
  • indeducibilità di costi rilevanti,
  • perdita del credito IVA,
  • sanzioni elevate,
  • interessi pesanti,
  • danni alla continuità aziendale.

👉 Le società di comodo subiscono una delle fiscalità più penalizzanti.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Analizzare le cause della non operatività

È fondamentale dimostrare:

  • crisi di mercato,
  • investimenti in corso,
  • vincoli normativi o contrattuali,
  • eventi straordinari.

2. Costruire la prova dell’attività reale

La difesa efficace dimostra:

  • iniziative imprenditoriali concrete,
  • strategia di sviluppo,
  • azioni per generare ricavi.

3. Smontare la presunzione fiscale

È fondamentale dimostrare che:

  • la società non è uno schermo,
  • non esiste finalità elusiva,
  • l’operatività è reale, anche se non redditizia.

👉 Senza prova dell’elusione, l’accertamento non regge.


4. Impugnare e bloccare l’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e azioni esecutive.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere la società e i soci

La difesa serve a:

  • evitare tassazioni presuntive,
  • tutelare il patrimonio sociale,
  • preservare la continuità aziendale.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • monitorare i test di operatività,
  • documentare ogni scelta gestionale,
  • pianificare correttamente investimenti e attività.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti su società di comodo richiede competenza tributaria avanzata e capacità di dimostrare l’operatività reale.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento su società di comodo,
  • costruzione della prova di operatività,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela della società e dei soci.

Conclusione

Un accertamento su società di comodo non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’assenza di operatività reale, non limitarsi a parametri astratti.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • dimostrare l’effettiva operatività,
  • annullare la tassazione presuntiva,
  • recuperare deducibilità e IVA,
  • proteggere la tua società.

👉 Agisci subito: negli accertamenti su società di comodo, la prova dell’attività reale è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento su società di comodo è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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