Accertamento E Crisi D’impresa: Come Proteggere I Soci

L’accertamento fiscale in una situazione di crisi d’impresa è uno degli scenari più pericolosi per i soci.
Quando un’azienda entra in difficoltà economica o finanziaria, l’Agenzia delle Entrate tende spesso a intensificare i controlli e a estendere le contestazioni dalla società alle persone fisiche, cercando di superare lo schermo societario.

È fondamentale chiarirlo subito:
la crisi d’impresa non rende automaticamente i soci responsabili dei debiti fiscali.

Molti accertamenti avviati in contesti di crisi sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se affrontati con una strategia difensiva tempestiva e tecnica.


Perché la crisi d’impresa espone i soci agli accertamenti

Durante una crisi, l’Amministrazione finanziaria concentra l’attenzione sui soci perché:

• la società è in difficoltà di pagamento
• vi è il rischio di incapienza patrimoniale
• si sospettano distrazioni o operazioni anomale
• vengono analizzati i flussi finanziari pregressi
• si tenta il recupero diretto sui soggetti solvibili
• si ipotizzano responsabilità personali

Il problema è che spesso la crisi viene letta come indizio di irregolarità.


I principali rischi per i soci

In presenza di accertamenti fiscali durante la crisi d’impresa, i soci possono subire:

• estensione dell’accertamento ai redditi personali
• contestazione di utili occulti
• riqualificazione di finanziamenti soci
• azioni di responsabilità patrimoniale
• pignoramenti e misure cautelari
• coinvolgimento in procedure concorsuali
• danni patrimoniali e personali rilevanti

Agire tardi aumenta esponenzialmente l’esposizione personale.


Le contestazioni più frequenti in fase di crisi

Negli accertamenti collegati alla crisi d’impresa, le contestazioni più comuni riguardano:

• prelievi dei soci ritenuti indebiti
• finanziamenti soci qualificati come redditi
• operazioni infragruppo sospette
• compensi ad amministratori ritenuti non congrui
• distrazione di beni o risorse
• antieconomicità della gestione
• presunta mala gestio

Molte di queste contestazioni sono costruite su presunzioni.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti in situazioni di crisi, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• confonde crisi economica con evasione
• presume automaticamente la responsabilità dei soci
• ignora l’autonomia patrimoniale della società
• non dimostra la consapevolezza o il dolo
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando i soci non sono responsabili

I soci non rispondono dei debiti fiscali se:

• la società ha personalità giuridica autonoma
• non vi sono distribuzioni occulte di utili
• i finanziamenti soci sono documentati
• non esiste distrazione di beni
• la crisi è dovuta a fattori di mercato
• manca la prova di un comportamento illecito
• non viene rispettato il diritto di difesa

La crisi d’impresa non elimina la separazione patrimoniale.


Come proteggere concretamente i soci

La protezione dei soci passa da una strategia integrata e può basarsi su:

• corretta gestione dei flussi finanziari
• tracciabilità di versamenti e prelievi
• documentazione dei finanziamenti soci
• delibere societarie chiare e tempestive
• separazione netta tra patrimonio sociale e personale
• ricostruzione finanziaria pluriennale
• gestione ordinata della crisi

La prevenzione è parte integrante della difesa.


Strumenti giuridici di tutela nella crisi

In presenza di accertamenti e crisi d’impresa, possono essere utilizzati strumenti come:

• composizione negoziata della crisi
• accordi di ristrutturazione
• piani attestati
• procedure di sovraindebitamento
• sospensione delle azioni esecutive
• difesa coordinata fiscale e concorsuale

Una strategia isolata è spesso inefficace.


Cosa fare subito

Se la tua impresa è in crisi e ricevi un accertamento fiscale:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le contestazioni rivolte ai soci
• ricostruisci i flussi finanziari societari
• raccogli documentazione contabile e bancaria
• coordina la difesa fiscale e societaria
• evita operazioni affrettate o non tracciate

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• accesso agli strumenti di crisi d’impresa


I rischi se non intervieni tempestivamente

• estensione della responsabilità ai soci
• pignoramenti del patrimonio personale
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• azioni esecutive
• compromissione definitiva del patrimonio
• aggravamento della crisi


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione integrata di accertamenti fiscali e crisi d’impresa, con particolare attenzione alla tutela dei soci.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti della crisi d’impresa.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• bloccare l’estensione indebita ai soci
• contestare le presunzioni dell’Agenzia
• difendere la separazione patrimoniale
• coordinare difesa fiscale e strumenti di crisi
• ridurre o annullare le pretese tributarie
• proteggere il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

La crisi d’impresa non deve trasformarsi in una crisi personale dei soci.
Agire subito significa impedire che un accertamento mal gestito travolga anche il patrimonio privato.

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Introduzione

Un accertamento fiscale condotto durante una crisi d’impresa può avere effetti dirompenti per la continuità aziendale e, indirettamente, per il patrimonio personale dei soci. Quando un’azienda versa in difficoltà economico-finanziarie (perdite persistenti, tensioni di liquidità o persino insolvenza), è frequente che l’Amministrazione finanziaria interpreti alcuni segnali tipici della crisi – margini ridotti, calo di fatturato, irregolarità nei pagamenti – come possibili indizi di evasione . Di conseguenza, non di rado, imprese in bona fide ma in crisi finiscono nel mirino del Fisco con accertamenti induttivi basati su presunzioni astratte di ricavi occulti, aggravando ulteriormente la loro posizione debitoria . D’altro canto, le procedure di accertamento e riscossione fiscale – sempre più rapide e incisive, come nel caso dei cosiddetti accertamenti immediatamente esecutivi – impongono all’imprenditore reazioni tempestive per evitare che i debiti tributari sfocino in azioni esecutive sul patrimonio sociale e, in alcuni casi, personale dei soci .

In questa guida avanzata esamineremo in dettaglio come proteggere efficacemente i soci di un’impresa durante le fasi di accertamento fiscale e di crisi d’impresa, adottando la prospettiva del debitore (società contribuente e suoi titolari) e fornendo soluzioni sia tecniche che pratiche. Il testo è aggiornato a dicembre 2025 e supportato da riferimenti normativi recenti e dalle ultime pronunce giurisprudenziali – incluse sentenze chiave della Corte di Cassazione fino alle Sezioni Unite 2025 – tratte da fonti autorevoli . Il linguaggio impiegato, pur di livello avanzato e giuridicamente accurato, mantiene un taglio divulgativo: l’obiettivo è rendere la materia accessibile tanto a professionisti del diritto (avvocati, dottori commercialisti) quanto a imprenditori e privati cittadini interessati a comprendere i propri diritti e obblighi .

Struttura della guida. Dopo un inquadramento dei concetti di accertamento tributario e crisi d’impresa e delle loro intersezioni, analizzeremo il quadro normativo italiano rilevante, tra cui le disposizioni sul potere di accertamento del Fisco e la nuova disciplina della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Verranno quindi esaminate le forme di accertamento fiscale più tipiche in contesti di difficoltà aziendale, evidenziando da un lato le criticità (ad es. l’Agenzia delle Entrate deve tenere conto dello stato di crisi o può ignorarlo nelle proprie pretese?), e dall’altro le tutele che la giurisprudenza e la prassi amministrativa riconoscono al contribuente in crisi (come il dovere di valutare il contesto economico settoriale nelle ricostruzioni presuntive ).

Successivamente, passeremo in rassegna gli strumenti di difesa preventiva e contenziosa a disposizione dell’impresa: dalle strategie di pianificazione fiscale per minimizzare il rischio di accertamenti, agli strumenti deflattivi del contenzioso (come l’accertamento con adesione, il reclamo/medìazione tributaria e l’autotutela), fino alle forme di tutela giurisdizionale dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie) . Un focus particolare sarà dedicato alle soluzioni offerte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per gestire i debiti fiscali durante la crisi: tratteremo dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione del debito, del concordato preventivo (anche con cenni alla recente apertura al cram down fiscale, ossia l’omologazione forzata del concordato nonostante il voto contrario dell’Erario ) e della transazione fiscale in ambito concorsuale.

Non mancherà l’analisi degli effetti penali correlati alla crisi d’impresa in seguito ad accertamenti: verranno illustrate le fattispecie di reato tributario più rilevanti (es. omesso versamento IVA, emissione di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e di reato fallimentare (es. bancarotta fraudolenta, semplice, preferenziale), chiarendo quando e in che modo i soci o gli amministratori possono esserne chiamati a rispondere, e come una corretta gestione della crisi (ad esempio mediante il pagamento o la transazione dei debiti fiscali) possa attenuare o escludere le conseguenze penali .

La guida include anche esempi pratici e simulazioni di casi realistici (riguardanti vari settori – edilizia, commercio, tecnologia – e diverse forme societarie come S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s.), utili a comprendere l’applicazione concreta delle norme. In una sezione dedicata in formato Domande & Risposte (FAQ) forniremo chiarimenti rapidi ai dubbi più comuni – ad esempio: “Un socio di S.r.l. risponde dei debiti tributari della società?”, “Cosa succede se la società fallisce con debiti verso il Fisco?”, “Che cos’è la transazione fiscale e quando conviene?”, “Quali sono i rischi penali per gli amministratori in caso di evasione?” – offrendo risposte basate sul diritto vigente. Infine, troverete tabelle riepilogative che schematizzano le principali informazioni (come le tipologie di accertamento e relativi presupposti, gli strumenti deflattivi con i rispettivi vantaggi, e le responsabilità patrimoniali dei soci per forma societaria), per consentire un consulto immediato e comparativo.

Fonti e metodo. Tutte le affermazioni saranno accompagnate da riferimenti puntuali a fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a fine 2025, consultabili nel dettaglio nella sezione conclusiva della guida . Le citazioni sono indicate nel testo con il formato 〖numero†Lnn-Lnn〗, che rimanda alla fonte specifica riportata in fondo (es: leggi, decreti, circolari ufficiali, sentenze di legittimità). Il contenuto qui presentato è stato rielaborato in modo originale e critico a partire dalle fonti, per garantire sia l’approfondimento sia il rispetto delle normative anti-plagio . Procediamo dunque affrontando le basi normative di accertamento e crisi d’impresa, prima di addentrarci nelle questioni applicative e nelle strategie di protezione dei soci.

Accertamento fiscale e crisi d’impresa: definizioni e intersezioni

Per affrontare al meglio il tema, occorre chiarire i due pilastri concettuali su cui si innesta questa guida: l’accertamento tributario e la crisi d’impresa, evidenziandone il quadro normativo di riferimento e le possibili sovrapposizioni.

  • Accertamento tributario: in generale, è il procedimento tramite cui un ente impositore (principalmente l’Agenzia delle Entrate per le imposte statali, ma anche gli enti locali per tributi comunali come IMU/TARI, o enti previdenziali come l’INPS per contributi) determina un’obbligazione fiscale a carico di un contribuente, contestando imposte non dichiarate o non versate e quantificando il relativo debito (imposte, sanzioni, interessi) . L’atto tipico emanato al termine di tale procedimento è l’avviso di accertamento, che nelle sue forme più recenti ha spesso efficacia immediatamente esecutiva (vedremo oltre). Esistono varie tipologie di accertamento previste dal DPR 600/1973 per le imposte sui redditi (e dal DPR 633/1972 per l’IVA), tra cui: l’accertamento analitico basato sulle risultanze contabili corrette per singole divergenze di legge; l’accertamento induttivo (puro o analitico-induttivo) basato su presunzioni in caso di contabilità inattendibile; l’accertamento parziale su singoli redditi; ecc . Nel contesto di questa guida, ci soffermeremo in particolare sull’accertamento induttivo, poiché è quello che più frequentemente viene impiegato dal Fisco quando un’azienda presenta indicatori anomali o performance economiche fortemente negative (eventi tipici di una situazione di crisi) . In un accertamento induttivo l’Ufficio finanziario procede a prescindere (in tutto o in parte) dalle scritture contabili del contribuente, ricostruendo in via presuntiva ricavi, volume d’affari e redditi d’impresa attesi, se ritiene la contabilità inattendibile . Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può contestare ricavi non dichiarati applicando coefficienti di ricarico medi di settore al posto dei dati aziendali, oppure stimare ricavi “occultati” basandosi su incongruenze e irregolarità riscontrate (costi antieconomici, magazzino obsoleto, forti cali di margine, ecc.) . Tali metodologie, come vedremo, possono risultare illegittime se applicate senza considerare che i dati anomali derivano in realtà dallo stato di crisi e non da evasione fiscale effettiva. A fianco dell’accertamento “in senso stretto”, va menzionata altresì l’attività di riscossione coattiva: qualora il contribuente non paghi spontaneamente quanto accertato né proponga ricorso, l’atto di accertamento diviene titolo esecutivo per avviare pignoramenti e altre esecuzioni forzate in tempi molto brevi . Questa accelerazione – frutto della riforma introdotta dall’art. 29 D.L. 78/2010 – riduce i margini temporali di reazione e può comportare, per un’impresa in dissesto, il blocco immediato dei conti e delle attività se non si interviene prontamente . In sintesi, l’accertamento fiscale rappresenta il momento in cui una crisi “latente” (per debiti tributari non ancora formalizzati) diviene ufficiale e cogente, imponendo al debitore di affrontare il problema tributario in modo diretto.
  • Crisi d’impresa: sul versante civilistico e fallimentare, con questa espressione si identifica lo stato di difficoltà economico-finanziaria che prelude all’insolvenza dell’impresa. Ai sensi del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 83/2023 – la crisi è definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza” (art. 2, c.1, lett. a, CCII). In altre parole, è la fase in cui l’impresa, pur non ancora insolvente in senso tecnico, mostra segnali di squilibrio patrimoniale o di liquidità tali da far temere che non riuscirà a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni nei successivi 12 mesi. Il legislatore ha posto a carico degli amministratori l’obbligo di rilevazione tempestiva di questi segnali e di adozione senza indugio di misure per farvi fronte (vedasi art. 2086, co.2 c.c., come riformulato nel 2019) . Strumenti innovativi come la composizione negoziata (procedura introdotta nel 2021) mirano proprio a gestire questa fase, offrendo all’imprenditore in crisi la possibilità di negoziare con i creditori – anche con il supporto di un esperto indipendente – soluzioni per il risanamento o, se non possibile, per una liquidazione ordinata evitando il dissesto irreversibile. Nel prosieguo vedremo come questi strumenti interagiscono con le pretese del Fisco (ad esempio, mediante la sospensione delle azioni esecutive anche sui soci illimitatamente responsabili durante le trattative ). Formalmente, se le misure di allerta e di composizione assistita falliscono, la crisi può sfociare nell’insolvenza e quindi nell’apertura di una procedura concorsuale giudiziale: liquidazione giudiziale (il “nuovo” fallimento) o concordato preventivo. In questa guida useremo il termine generico “crisi d’impresa” riferendoci sia alla fase pre-insolvenza in cui l’azienda cerca soluzioni, sia – ove pertinente – alla fase delle procedure concorsuali già avviate. Ci concentreremo in particolare sulle implicazioni che una crisi (in entrambe le accezioni) comporta per la gestione dei debiti tributari e sulle opportunità offerte dalla normativa concorsuale per il loro trattamento (dilazione, falcidia, stralcio parziale, esdebitazione, etc.).

Intersezione tra accertamento e crisi: un accertamento fiscale può rappresentare tanto una conseguenza quanto un catalizzatore della crisi d’impresa. Da un lato, come anticipato, l’Amministrazione finanziaria spesso pone sotto verifica le imprese in perdita o con indici anomali, presumendo evasioni a copertura di utili nascosti . Dall’altro lato, la notifica di un avviso di accertamento (magari esecutivo per somme ingenti) può peggiorare drasticamente lo stato di salute di un’azienda già fragile: il nuovo debito fiscale accertato, se non sospeso o ridotto, si aggiunge ai debiti esistenti, può far saltare eventuali piani di ristrutturazione in corso e – nei casi più gravi – può spingere l’impresa direttamente verso il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) . È quindi fondamentale, per i soci e gli amministratori, coordinare la gestione della crisi con la difesa fiscale, evitando sia di sottovalutare l’accertamento (rischiando di subirne passivamente gli effetti) sia di affrontarlo in modo scoordinato rispetto alle altre azioni di risanamento. Ad esempio, intraprendere un percorso di concordato preventivo o di composizione negoziata richiede di valutare attentamente come trattare il debito tributario (incluso quello oggetto di accertamento): ignorare un grosso avviso di accertamento in arrivo potrebbe vanificare gli sforzi di risanamento, così come, all’opposto, pagare immediatamente quanto richiesto dal Fisco potrebbe sacrificare risorse necessarie per altri creditori o per la continuità aziendale. Nel capitolo seguente affronteremo in dettaglio la disciplina delle responsabilità patrimoniali dei soci e degli altri soggetti coinvolti (amministratori, liquidatori) nei confronti dei debiti fiscali della società, base indispensabile per capire come proteggere efficacemente il patrimonio personale in caso di accertamento fiscale in una situazione di crisi.

Responsabilità patrimoniale dei soci (e degli amministratori) per i debiti sociali

Una preoccupazione centrale per i soci di società in crisi è capire se – e in quali circostanze – il Fisco o gli altri creditori possano rivalersi direttamente sui loro beni personali per soddisfare i debiti della società. Il principio generale dell’ordinamento societario italiano è che vi sia separazione patrimoniale tra la società e i soci, specie nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.): l’art. 2462 c.c. sancisce infatti che nella S.r.l. “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, e analogamente l’art. 2325 c.c. per la S.p.A. . Ciò significa che, in linea di principio, i creditori (incluso l’Erario) non possono pretendere dai soci il pagamento dei debiti fiscali contratti dalla persona giuridica, essendo il rischio d’impresa confinato al capitale investito . Nelle società di persone (come S.n.c. e S.a.s.), invece, vige per i soci una responsabilità illimitata e solidale: i soci della S.n.c. rispondono con tutti i loro beni delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), e nelle S.a.s. i soci accomandatari hanno la medesima responsabilità illimitata (mentre gli accomandanti godono di responsabilità limitata salvo ingerenza nella gestione, ex art. 2313 c.c.). Pertanto, in una società di persone, un accertamento fiscale nei confronti della società può già di per sé colpire i soci: l’Agenzia delle Entrate, dopo aver escusso il patrimonio sociale, potrà legittimamente richiedere ai soci il pagamento del tributo dovuto, in virtù della responsabilità solidale prevista dal codice civile. In questo scenario (società di persone), parlare di “protezione dei soci” significa soprattutto adottare strumenti per preservare il loro patrimonio, pur nella consapevolezza che essi sono debitori in prima persona verso il Fisco: ad esempio, i soci possono aver interesse a definire in via agevolata l’accertamento (per ridurre sanzioni) o a proporre un piano di rateizzazione, per evitare aggressive esecuzioni forzate sui propri beni personali.

Il “velo societario” e le eccezioni: quando i soci di S.r.l./S.p.A. pagano i debiti sociali

Nel caso delle società di capitali, come anticipato, vige la regola dell’assenza di responsabilità personale dei soci per i debiti della società. Tuttavia, esistono importanti eccezioni legali in cui questo “velo” della personalità giuridica si assottiglia fino a far ricadere il debito sociale (anche tributario) sui patrimoni dei soci. È fondamentale che imprenditori e consulenti conoscano tali eccezioni, perché costituiscono i casi in cui i soci – altrimenti al riparo – possono invece trovarsi esposti e devono dunque attivarsi per proteggersi. Le principali situazioni da considerare sono: (1) la fase di liquidazione e cancellazione della società; (2) le condotte dei soci negli anni precedenti la liquidazione che incidono sul patrimonio sociale; (3) l’eventuale confusione patrimoniale o abuso della forma societaria. Esaminiamo ciascuna.

  • Responsabilità “di ritorno” dopo la cancellazione della società (art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/1973): quando una società di capitali viene sciolta, liquidata e cancellata dal Registro Imprese, essa perde la propria soggettività giuridica. Il Codice civile prevede però una continuità delle obbligazioni sociali insoddisfatte nei confronti di soci e liquidatori. In particolare, l’art. 2495, co.2 c.c. dispone che dopo la cancellazione “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi” . Si delinea, in sostanza, un meccanismo di responsabilità pro quota: i soci rispondono personalmente dei debiti rimasti solo entro il limite di quanto hanno ricevuto in sede di riparto finale (la logica è che non sarebbe equo far loro conservare l’attivo liquidato senza pagare i creditori). Sul piano fiscale, questa regola generale è confermata e dettagliata dall’art. 36 del DPR 602/1973, il quale recita: “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione […] o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute […] nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile” . Questa norma speciale in materia tributaria mira a evitare che i soci si “anticipino” utili o patrimoni societari poco prima di chiudere la società, a scapito del Fisco: se ciò avviene (assegnazioni ai soci nei due esercizi precedenti lo scioglimento, o durante la liquidazione), l’Erario potrà chiamare i soci a rispondere del debito d’imposta non pagato, fino a concorrenza di quanto ricevuto . Importante: secondo la giurisprudenza più recente, la responsabilità in questione ha natura sussidiaria e limitata (intra vires): non trasforma i soci in debitori principali illimitati, ma consente al Fisco di escuterli in proporzione alle somme o beni da essi incassati. In altre parole, se un socio non ha ricevuto nulla dalla liquidazione, formalmente non dovrebbe nulla ai creditori sociali. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito nel 2025 che la mancata percezione di somme non evita al socio di essere convenuto dal Fisco: semplicemente, se il socio prova di non aver ricevuto alcunché, la sua responsabilità sarà zero (il che è ovvio), ma non costituisce una condizione per l’azione del creditore il dimostrare a priori che vi sia stato un riparto in suo favore . Le Sezioni Unite, con sentenza 12 febbraio 2025 n. 3625, hanno infatti statuito che l’avvenuta riscossione di somme ex bilancio finale “non costituisce condizione dell’azione, né incide sulla legittimazione passiva del socio, ma integra soltanto la misura massima dell’esposizione debitoria personale” . Dunque l’Agenzia Entrate può notificare direttamente al socio un avviso di accertamento o una cartella riferita a debiti della società estinta, senza dover prima accertare in giudizio quanto quello abbia riscosso; sarà semmai onere del socio, in sede difensiva, eccepire e provare di non aver ricevuto utili, per sottrarsi al pagamento . Questa interpretazione, già affermata da Cass. SS.UU. nn. 6070/2013 e ss., è stata ribadita per evitare facili abusi: altrimenti basterebbe non distribuire formalmente nulla ai soci (magari occultando gli attivi) per eludere i debiti fiscali .
  • Vale la pena sottolineare che il Legislatore, con il D.Lgs. 175/2014, ha introdotto una norma per salvaguardare il Fisco nei casi di scioglimento societario, stabilendo che – ai soli fini fiscali – la cancellazione della società produce effetti trascorsi 5 anni dalla stessa . Ciò significa che per i cinque anni successivi alla cancellazione, la società è considerata ancora esistente agli occhi del Fisco: eventuali avvisi di accertamento, cartelle esattoriali o atti cautelari possono (anzi, debbono) essere notificati alla società, in persona del liquidatore, ed essa resta parte nei giudizi pendenti . Solo decorso il quinquennio, l’estinzione ha effetto anche fiscalmente e le pretese residue si trasferiscono definitivamente sui soci e liquidatori . In pratica, per le società cancellate dopo il 13 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha un “periodo cuscinetto” di 5 anni per accertare e riscuotere in via ordinaria dalla società medesima; oltre tale termine, se i debiti non sono stati soddisfatti, opera la responsabilità di soci e liquidatori come sopra descritta . Ciò non toglie, peraltro, che i soci possano essere chiamati prima dei 5 anni a rispondere in solido se il credito erariale è già certo e scaduto (ad es. per ruoli già notificati): la norma, infatti, non congela la responsabilità sostanziale dei soci ex art. 2495 c.c., ma “sospende” l’estinzione della società per facilitare la notifica degli atti impositivi . In sintesi, i soci di S.r.l./S.p.A. non sono successori universali della società estinta, ma ne ereditano i debiti nei limiti dell’attivo ricevuto; tuttavia, fino a 5 anni dalla cancellazione il Fisco può continuare a rivolgersi alla società (tramite il liquidatore) e solo successivamente agirà jure proprio verso soci e liquidatori.
  • Condotte dei soci prima della liquidazione (assegnazioni ai soci, prelievi anticipati): come accennato, l’art. 36 DPR 602/73 estende ai soci la responsabilità per le assegnazioni patrimoniali ricevute nei due esercizi anteriori alla messa in liquidazione . Questa previsione copre situazioni in cui i soci, prevedendo la crisi o lo scioglimento imminente, si siano “portati avanti” ritirando disponibilità dall’azienda (ad es. distribuendo utili o riserve, ottenendo restituzione di finanziamenti soci, assegnazione di beni sociali, etc.) a detrimento della futura soddisfazione del Fisco. Se un accertamento fiscale rileva che nei due anni precedenti lo scioglimento vi sono state operazioni del genere, l’Agenzia potrà escutere i soci per l’imposta non pagata, entro il valore di quanto a ciascuno assegnato . Anche qui, ciascun socio potrà opporre come limite l’ammontare effettivo ricevuto (e se nulla ha ricevuto, la sua responsabilità sarà nulla), ma dovrà provarlo documentalmente . Da notare che questa norma riguarda specificamente le assegnazioni prima della liquidazione; per quelle avvenute durante la liquidazione valgono i criteri generali di cui sopra (art. 2495 c.c.). Un altro caso di condotta pre-liquidazione che può costare caro ai soci è l’illecita distribuzione di utili o di capitale: se i soci deliberano e incassano dividendi in violazione degli articoli 2433 e 2478 c.c. (ad esempio distribuzione di utili inesistenti o di riserve non distribuibili), possono essere tenuti a restituirli e incorrere anche in responsabilità verso creditori sociali. Ciò rientra però più nella responsabilità civile che in quella fiscale specifica; comunque, se tale illecito viene accertato (anche penalmente), i soci beneficiari potrebbero essere chiamati dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale a restituire le somme percepite per soddisfare i creditori (Fisco compreso).
  • Abuso della personalità giuridica e “soci amministratori di fatto”: un ultimo scenario in cui il “velo” della società di capitali può non proteggere i soci è quello di un suo uso distorto o fraudolento. In casi estremi, la giurisprudenza ha riconosciuto il principio della personalità giuridica meramente apparente o dell’abuso di eteroresponsabilità: ad esempio, se una S.r.l. è meramente schermo dei soci per compiere frodi e gli stessi soci agiscono in tutto e per tutto come se fossero gli imprenditori diretti, si è talvolta risaliti ai soci per imputare loro certe obbligazioni. Si pensi all’ipotesi di sottocapitalizzazione grave e voluta unita a confusione di conti personali e societari: i creditori potrebbero invocare l’abuso di diritto e chiedere al giudice di dichiarare i soci responsabili illimitatamente (cosiddetto piercing the corporate veil). Sono casi rari e di difficile prova, ma costituiscono un rischio se i soci non mantengono una rigorosa distinzione tra patrimonio sociale e personale. Inoltre, bisogna considerare che spesso i soci di una piccola S.r.l. sono anche amministratori della stessa: in tal caso, più che come soci, risponderanno come amministratori per eventuali violazioni (si veda oltre). Se però un socio non amministratore interferisce pesantemente nella gestione, al punto da essere un amministratore di fatto, potrà essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori ufficiali per mala gestio, e perfino per alcuni reati (ad esempio, se ha concorso nelle decisioni fraudolente). Quindi, dal punto di vista pratico, il miglior modo per un socio di S.r.l. di proteggere il proprio patrimonio è comportarsi da vero “socio di capitale”, lasciando agli organi delegati la gestione operativa, evitando commistioni di conti e non sottraendo risorse dalla società in difficoltà in modo irregolare. Se si rispettano queste regole e la legalità, i casi in cui il socio dovrà pagare di tasca propria i debiti sociali rimangono confinati alle situazioni sopra viste (liquidazione con attivo distribuito ai soci, o condotte fraudolente comprovate).

Prima di procedere oltre, sintetizziamo i differenti regimi di responsabilità patrimoniale dei soci a seconda del tipo di società, con una tabella riepilogativa:

Tabella 1 – Responsabilità dei soci per i debiti sociali (situazione ordinaria)

Tipo di societàResponsabilità dei soci per debiti sociali
S.n.c. (società di persone)Illimitata e solidale: tutti i soci rispondono con il proprio patrimonio personale di tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Il creditore sociale può agire direttamente nei confronti del socio se la società non paga.
S.a.s. accomandatarioIllimitata e solidale (come nella S.n.c.), limitata però alle obbligazioni sociali contratte dalla società. Gli accomandatari, essendo amministratori, rispondono come i soci di S.n.c. (art. 2318 c.c.).
S.a.s. accomandanteLimitata al conferimento: non risponde dei debiti sociali oltre la quota conferita, purché non interferisca nella gestione. Se perde la sua “estraneità” alla gestione, assume responsabilità illimitata (art. 2313 c.c.).
S.r.l. (società di capitali)Limitata al conferimento (capitale sottoscritto): per legge la società risponde solo col proprio patrimonio, i soci non rispondono con il patrimonio personale (art. 2462 c.c.) . Eccezioni: v. art. 2495 c.c. post-liquidazione; obblighi di versamento ancora dovuti (es. conferimenti non liberati interamente); garanzie personali prestate dal socio.
S.p.A. (società di capitali)Limitata al conferimento, analogamente alla S.r.l. (art. 2325 c.c.). Azionisti non responsabili personalmente dei debiti sociali. Eccezioni analoghe: responsabilità post-liquidazione ex art. 2495 c.c.; eventuali sottoscrizioni non liberate; garanzie personali.
Cooperativa (s.p.A. o s.r.l.)Come per le società di capitali: i soci cooperatori non rispondono dei debiti sociali oltre la quota conferita, salvo diversa previsione statutaria (in alcune cooperative possono esservi soci garanti, ma trattasi di eccezioni statutarie).

(NB: Nelle società di persone è frequente che i soci assumano la qualità di “coobbligati solidali” verso il Fisco anche formalmente: ad esempio, l’avviso di accertamento per IRAP o IVA ad una S.n.c. viene spesso notificato per conoscenza anche ai singoli soci illimitatamente responsabili. Viceversa, per le S.r.l./S.p.A., un avviso di accertamento viene notificato solo alla società; i soci neppure vengono menzionati, a meno che l’Ufficio intenda da subito contestare loro un profilo di responsabilità solidale specificamente previsto.)

Responsabilità di amministratori e liquidatori verso il Fisco

Accanto ai soci, occorre considerare il ruolo di amministratori e liquidatori, i quali in alcune circostanze possono diventare personalmente debitori verso l’Erario per le obbligazioni tributarie della società. In generale, l’amministratore di una società di capitali non risponde con il proprio patrimonio dei debiti fiscali della società stessa, poiché agisce quale organo della persona giuridica. Tuttavia, vi sono situazioni eccezionali in cui l’ordinamento – per evitare abusi – impone una responsabilità personale all’organo gestorio o al liquidatore. Le principali basi normative sono ancora l’art. 2495 c.c. sopra citato (che menziona la responsabilità dei liquidatori per colpa) e il già menzionato art. 36 DPR 602/1973, che nella sua parte finale prevede due ipotesi specifiche a carico degli amministratori:

  • Responsabilità dei liquidatori (art. 36, co.1 DPR 602/73): i liquidatori sociali, pur non essendo soci, rispondono anch’essi in proprio dei debiti tributari qualora, avendo avuto disponibilità di beni sociali durante la liquidazione, non li abbiano destinati in via prioritaria al pagamento delle imposte dovute . La norma recita: “i liquidatori rispondono in proprio delle imposte non pagate dalla società […] se non provano di aver soddisfatto prima i crediti tributari” . Ciò configura una responsabilità praticamente illimitata e diretta del liquidatore, fondata sul suo fatto proprio colposo: se ha pagato altri creditori (o distribuito attivo ai soci) lasciando impagato il Fisco, egli ne risponde personalmente per l’intero, senza neppure la previa escussione del patrimonio sociale . Questo perché, al momento in cui il Fisco agisce contro di lui, la società è verosimilmente già estinta o incapiente. La Cassazione ha chiarito che per procedere contro il liquidatore ex art. 36 non serve alcuna preventiva iscrizione a ruolo del debito a carico della società: accertata l’omissione, il Fisco può direttamente notificare al liquidatore un avviso di accertamento o altro atto ingiuntivo in proprio, senza ulteriori formalità . Esempio: se una S.r.l. in liquidazione vende dei beni e il liquidatore usa tutto il ricavato per pagare fornitori, trascurando un debito IVA, l’Agenzia delle Entrate potrà pretendere dal liquidatore l’IVA non versata, a prescindere dal fatto che la società abbia o meno beni residui. Come si tutela il liquidatore? Essenzialmente rispettando la par condicio creditorum: deve accantonare le somme dovute al Fisco prima di pagare creditori subordinati o distribuire attivo ai soci. Se la cassa non basta a pagare tutti, il liquidatore prudente deve evitare di preferire taluni creditori privati al Fisco, perché così facendo espone sé stesso. In casi estremi di mancanza di liquidità, può considerare di non portare a termine la liquidazione volontaria e lasciare che la società venga dichiarata insolvente (fallimento): difatti, in sede fallimentare sarà il curatore a gestire i riparti e, se i tributi rimangono impagati per insufficienza dell’attivo, il liquidatore in buona fede potrebbe sottrarsi a responsabilità (la Cassazione ha osservato che quando interviene un fallimento non si configura reato di omesso versamento per il liquidatore, data la perdita di disponibilità delle risorse) . Questo punto si ricollega ai profili penal-tributari che tratteremo più avanti.
  • Responsabilità degli amministratori (art. 36, co.3 DPR 602/73): la stessa disposizione prevede che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere dei debiti tributari sociali in due ipotesi: (i) se negli ultimi 2 anni prima della liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione (ossia atti di dismissione/assegnazione di beni sociali) oppure (ii) se hanno occultato attività sociali anche con omissioni contabili; inoltre aggiunge che assumono le medesime responsabilità dei liquidatori se la società è stata sciolta senza nomina di liquidatori . Questa norma è pensata per evitare che, in vista dello scioglimento, gli amministratori “svuotino” la società distribuendo o celando asset – magari senza attivare formalmente una procedura di liquidazione ordinata – e poi lascino un guscio vuoto pieno di debiti. In tal caso, l’amministratore che ha di fatto svolto il ruolo di liquidatore senza regole (o che ha occultato cespiti all’estero, falsificato i libri per non far risultare attivi, ecc.) risponde verso il Fisco come un liquidatore infedele. In pratica questa fattispecie colpisce gli amministratori uscenti che, prima di lasciare l’azienda o di farla cessare, compiano atti pregiudizievoli alla par condicio creditorum. Esempio tipico: amministratore di S.r.l. che, prima di proporre ai soci lo scioglimento anticipato, vende macchinari o immobili dell’azienda e ne versa il ricavato ai soci (o lo tiene per sé), senza pagare i debiti tributari dovuti – oppure omette di registrare a bilancio alcuni beni per far risultare meno attivo. In tal caso, se successivamente la società non paga il Fisco ed è cancellata, l’Amministrazione finanziaria potrà chiamare l’ex amministratore a rispondere in proprio del debito, al pari di un liquidatore, provando che egli ha distratto o occultato quel patrimonio .

Va osservato che l’art. 36 DPR 602/73 si applica principalmente alle società di capitali (soggette all’IRES). Per le imprese individuali o familiari, o per le società di persone, il problema della responsabilità di amministratori/liquidatori verso il Fisco si pone in modo diverso: nelle società di persone spesso gli amministratori sono i soci stessi, quindi rispondono già come soci illimitati; nelle ditte individuali l’imprenditore risponde sempre personalmente dei suoi debiti. Tuttavia, concetti analoghi permangono: ad esempio, il liquidatore di una S.n.c. potrebbe essere ritenuto responsabile verso i creditori se paga in modo preferenziale taluni e non il Fisco (a titolo di responsabilità civile). Inoltre, se un socio accomandante ingerisce nella gestione e di fatto amministra causando danni ai creditori, potrebbe perdere la limitazione e risponderne.

Completa il quadro un principio importante: le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono a soci, liquidatori e amministratori successori. L’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 sancisce il principio di personalità della sanzione, esteso per analogia alle persone giuridiche cessate: in caso di estinzione della società, le sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie restano a carico dell’ente (ormai defunto) e non “migrano” sui soci o sugli organi . Allo stesso modo, l’art. 7 co.1 D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003) stabilisce che le sanzioni tributarie colpiscono solo la persona giuridica che ha commesso la violazione, senza coinvolgere le persone fisiche (ad es. rappresentanti legali) salvo casi espressi. La Cassazione ha applicato tali principi, ad esempio con l’ordinanza n. 2911 del 20 ottobre 2021, annullando la pretesa di riscuotere da un ex socio le sanzioni che erano state irrogate alla società estinta . Dunque, il socio o il liquidatore che si vedesse richiedere il pagamento di una multa tributaria (sovrattassa) comminata alla società, potrà legittimamente eccepire l’intrasmissibilità di essa. Attenzione però: ciò vale per le sanzioni amministrative (es. sovrattassa per omessa fatturazione), non per gli interessi e gli aggi di riscossione, che sono invece accessori del tributo e seguono la sorte del tributo stesso . Inoltre, non riguarda le possibili sanzioni penali, di cui diremo tra breve: se l’amministratore ha commesso un reato tributario, ne risponderà personalmente in sede penale, ma questa è una responsabilità penale personale che non si estende certo ai soci estranei.

Riassumendo quanto fin qui esposto, i soci di una società di capitali in crisi devono prestare attenzione a non aggravare la propria posizione mediante comportamenti che possano far scattare le eccezioni di responsabilità personale. In particolare è sconsigliabile: (a) procedere a distribuzioni di utili, rimborsi di finanziamenti ai soci o assegnazioni di beni quando la società ha debiti tributari potenzialmente incapienti – tali atti potrebbero essere revocati o far scattare l’art.36; (b) chiudere frettolosamente la società senza avere prima definito le pendenze col Fisco (o senza accantonare risorse per esse), perché si rischia di subire richieste dal Fisco come ex socio post-liquidazione; (c) confondere il proprio denaro con quello della società o utilizzarla come schermo per attività personali, perché in caso di insolvenza conclamata il curatore fallimentare potrebbe promuovere un’azione di responsabilità verso amministratori e soci di fatto. In positivo, come proteggersi? Ad esempio valutando di negoziare col Fisco piani di pagamento prima di liquidare, avvalendosi delle procedure concorsuali per trattare i debiti fiscali (vedremo la transazione fiscale nel concordato), e assicurandosi che – se proprio nulla si può pagare – la chiusura avvenga in modo trasparente (dichiarando tutto il passivo e magari optando per una liquidazione giudiziale invece che sparire). Molti di questi accorgimenti verranno approfonditi nei prossimi capitoli.

Strumenti deflattivi e soluzioni prima del contenzioso (adesione, mediazione, rateazione, autotutela)

All’arrivo di un avviso di accertamento – specie se la società versa in crisi di liquidità – i soci e gli amministratori devono decidere rapidamente come reagire. Le strade principali sono due: (1) cercare un accordo o una definizione agevolata col Fisco, per ridurre l’importo e dilazionare il pagamento (strumenti deflattivi); (2) contestare l’atto in sede giudiziaria (ricorso tributario) chiedendone l’annullamento o la sospensione. In questo capitolo esaminiamo le opzioni extragiudiziali che l’ordinamento offre per evitare (o limitare) il contenzioso, tenendo presente che in situazioni di crisi spesso l’obiettivo prioritario è guadagnare tempo ed evitare esborsi immediati insostenibili. Ecco gli strumenti principali:

  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è una procedura tramite cui il contribuente può concordare con l’Ufficio un nuovo importo dell’accertamento, generalmente inferiore a quello iniziale, evitando il giudizio. Si attiva presentando un’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (tale istanza sospende per 90 giorni i termini per fare ricorso). Segue un invito al contraddittorio e uno o più incontri con l’Agenzia, durante i quali si discute la pretesa. Se si raggiunge un accordo, viene formalizzato un atto di adesione con la nuova imposta concordata e le sanzioni ridotte ad 1/3 di quelle originarie (oltre interessi) . Il contribuente deve poi versare le somme dovute (anche rateizzabili fino a 8 rate trimestrali, 16 rate se importi elevati) versando la prima rata entro 20 giorni. I vantaggi dell’adesione consistono nella sensibile riduzione delle sanzioni e nel blocco di eventuali misure cautelari che l’Erario avrebbe potuto iscrivere (fermi, ipoteche) pendente la definizione; inoltre, evitando il giudizio, si risparmia tempo e si ha certezza sul dovuto. Per un’impresa in crisi, però, l’adesione presenta anche criticità: richiede infatti la capacità di eseguire il pagamento concordato, e una volta firmato l’accordo non è più ammesso ricorso. Bisogna quindi valutare attentamente se l’importo ridotto concordato sia effettivamente pagabile dall’azienda. Ad esempio, se la società è decotta e priva di liquidità, aderire a un accertamento (seppur ribassato) potrebbe risultare inutile o addirittura dannoso – perché in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’intero importo concordato decade e si ritorna alle somme originarie, con aggravio di interessi di mora. In contesti di crisi grave, l’adesione va usata solo se si intravede la possibilità concreta di onorare l’accordo (magari grazie a un finanziamento dei soci, o in vista di una futura transazione fiscale in concordato preventivo). Diversamente, potrebbe essere più saggio percorrere la via del ricorso per guadagnare tempo (si veda oltre). Strategicamente, l’adesione è utile anche quando l’accertamento è parzialmente fondato: consente di limitare il danno, togliendo magari voci contestate indifendibili ma ottenendo sconti sulle sanzioni, e circoscrivendo la controversia. Va ricordato che la presentazione dell’istanza di adesione estende il termine per ricorrere da 60 a 90 giorni, anche se poi non ci si accorda; dunque, anche solo per prendere tempo (ad es. per avviare una procedura di concordato preventivo nel frattempo), l’adesione può essere chiesta e poi eventualmente lasciata decadere, giusto per ottenere la sospensione dei termini .
  • Reclamo e mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992): per gli atti di valore controverso fino a €50.000, il legislatore impone oggi un tentativo obbligatorio di composizione prima del processo. Entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, il contribuente deve proporre un reclamo all’Ufficio che ha emesso l’atto, eventualmente formulando una proposta di mediazione (es: pagamento del 50% del tributo, sanzioni ridotte al minimo ecc.). La presentazione del reclamo sospende per 90 giorni i termini processuali. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio ufficio legale, valuta il reclamo: può accoglierlo (annullando in autotutela l’atto se ritiene fondati i motivi del contribuente), proporre a sua volta un accordo, oppure respingerlo. Se entro 90 giorni non si raggiunge un accordo, il reclamo produce effetti di ricorso e la palla passa al giudice tributario. In caso di accordo di mediazione, le sanzioni vengono ridotte del 35% (ulteriore beneficio oltre a eventuali riduzioni concordate sull’imposta) e l’importo definito va pagato entro 20 giorni (o in 8 rate trimestrali, 16 se >€50.000). Questo strumento può essere assai utile nelle crisi d’impresa per abbassare ulteriormente il carico sanzionatorio e ottenere dilazioni. Da notare che spesso, su atti di valore modesto, l’Agenzia è più incline a mediare per evitare cause: ciò può portare a transazioni vantaggiose (ad es. chiudere a 1/3 del valore iniziale). Anche qui però serve un minimo di liquidità per pagare il dovuto. La mediazione, peraltro, è obbligatoria e propedeutica al ricorso: il mancato reclamo rende inammissibile poi il ricorso. Quindi, per i soci, è uno step da compiere comunque se l’atto rientra nei limiti di valore. Se l’azienda è in crisi ma vuole guadagnare tempo senza pagare subito, può presentare reclamo e non accettare proposte transattive troppo onerose, lasciando decorrere i 90 giorni e poi proseguendo col ricorso: avrà comunque ottenuto una dilazione di 3 mesi nell’avvio del processo.
  • Acquiescenza (definizione agevolata ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/97): è la scelta di non impugnare l’atto di accertamento e pagare quanto richiesto entro i 60 giorni, beneficiando in cambio di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (coincidente con quella dell’adesione) . Si tratta, in sostanza, di accettare l’accertamento. Può essere conveniente se: (a) le violazioni contestate sono palesemente fondate e un ricorso sarebbe solo dilatorio; (b) l’importo non è eccessivo e la società (o i soci) dispongono delle risorse per pagare immediatamente o tramite rate di cartella. L’acquiescenza evita l’instaurarsi di qualsiasi contenzioso e soprattutto evita gli interessi moratori successivi. Tuttavia, in ottica di crisi, raramente il contribuente può permettersi di pagare tutto subito. Inoltre, va considerato che con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) sono state introdotte particolari forme di definizione agevolata per atti fiscali pendenti al 2023 – ad esempio la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con sanzioni ridotte al 5% se non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023. Tali misure (note anche come “tregua fiscale”) sono occasionali, ma è utile verificarne l’esistenza: in situazioni di difficoltà, approfittare di condoni o sanatorie può alleggerire molto il carico. Ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti nel 2023 permetteva di chiudere i giudizi tributari versando una percentuale del valore in base al grado di giudizio vinto o perso. Conclusione: l’acquiescenza “ordinaria” conviene solo se la società è in grado di pagare e vuole beneficiare della riduzione fissa delle sanzioni. In caso contrario, meglio il ricorso.
  • Rateizzazione dei debiti tributari: se l’atto di accertamento diviene definitivo (per acquiescenza, adesione o per decorso dei termini) e non si paga subito, il debito viene iscritto a ruolo e affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) che notifica la cartella esattoriale. Anche durante l’iter dell’accertamento esecutivo, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso o pagamento, l’importo viene affidato all’Agente per la riscossione coattiva . In tali frangenti, è spesso vitale chiedere una dilazione di pagamento: la legge consente di ottenere rate fino a 72 rate mensili (6 anni) automaticamente se il debito col Fisco è fino a €120.000 circa, e con requisiti di comprovata temporanea difficoltà se superiore (anche piani fino a 10 anni in casi eccezionali). La rateazione blocca gli atti esecutivi a patto che si paghino regolarmente le rate: ottenuta la dilazione, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi o ipoteche né procedere a pignoramenti, salvo decadere dal beneficio. Per un’azienda in crisi, la rateazione è spesso l’unico modo di gestire un debito fiscale nell’immediato, “spalmando” l’impatto sul cash flow di più anni. Attenzione però: gli interessi di dilazione sono applicati e, in caso di decadenza (mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive), si perde il beneficio e l’intero debito residuo torna esigibile in unica soluzione. Inoltre, se la crisi è profonda, impegnarsi in rateazione può solo rinviare il problema di qualche mese. A seconda dei casi, valutare la rateazione come ponte verso una soluzione concorsuale può essere opportuno. Un aspetto positivo: l’art. 19 D.P.R. 602/73 consente al debitore di chiedere una rateazione anche dopo eventuali procedure esecutive avviate (pignoramenti), ottenendo la sospensione delle stesse all’atto della concessione. Dunque, se l’impresa subisce, ad esempio, un pignoramento del conto, può ancora giocare la carta del piano di dilazione per liberarlo (il pagamento della prima rata fa obbligatoriamente sospendere l’azione esecutiva in corso).
  • Autotutela amministrativa: consiste nella possibilità di ottenere dall’amministrazione finanziaria l’annullamento (totale o parziale) di un atto impositivo, senza ricorrere al giudice, qualora emergano errori evidenti o irregolarità dell’atto. È un rimedio discrezionale: il contribuente può presentare un’istanza motivata all’ente (Agenzia Entrate), segnalando il vizio (es: errore di persona, doppia imposizione, palesi errori di calcolo, prescrizione…) e chiedendo l’annullamento in autotutela. L’ufficio può accogliere e annullare, ma non è obbligato né esistono termini per la risposta. Nell’ambito della crisi d’impresa, l’autotutela può servire se l’accertamento presenta macroscopiche illegittimità che si spera l’Agenzia riconosca senza costringere a fare ricorso. Ad esempio, in caso di accertamento evidentemente basato su un errore di diritto o di fatto, l’istanza di autotutela è opportuna. Tuttavia, occorre non fare affidamento esclusivo su di essa: la presentazione dell’istanza non sospende i termini per il ricorso né l’esecutività dell’atto. Quindi va usata in parallelo (si presenta l’istanza e comunque si predispone il ricorso per sicurezza, nel caso l’istanza resti inevasa). L’autotutela può essere proficua dopo una sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente (l’ufficio deve recepirla), oppure nell’ambito di interlocuzioni con Agenzia prima di intraprendere vie giudiziarie. Per i soci, sollecitare l’autotutela è un gesto “a costo zero” che vale la pena fare se ci sono argomenti solidi, ma non sostituisce le altre difese.

In sintesi, nella gestione di un accertamento fiscale su un’impresa in crisi, gli strumenti deflattivi sono doppiamente preziosi: riduzione del carico (grazie agli sconti su sanzioni) e tempo guadagnato. La tabella 2 seguente riepiloga le caratteristiche di ciascuno strumento:

Tabella 2 – Strumenti deflattivi del contenzioso fiscale

StrumentoVantaggiSvantaggiApplicabilità in crisi d’impresa
Accertamento con adesione (istanza entro 60gg, sospende termini ricorso 90gg)– Riduzione sanzioni a 1/3 .<br>– Possibile ulteriore ribasso imponibile concordando col Fisco.<br>– Niente giudizio (risparmio tempi e costi).– Necessario pagare (prima rata entro 20gg dall’accordo, rate trimestrali max 8/16).<br>– Se non si paga, si decade e si perde beneficio sanzioni.<br>– Rinuncia al ricorso (efficacia tombale).Utile se si può pagare almeno in parte e si vuole ridurre la pretesa. In crisi grave può essere rischioso aderire senza garanzie di liquidità futura. Spesso usato per congelare i termini (90gg extra) mentre si valuta concordato/rateazione.
Reclamo-mediazione (per valore ≤ €50.000, obbligatorio)– Possibile accordo con sanzioni ridotte al 35%.<br>– Sospende termini per 90gg.<br>– Anche senza accordo, offre dialogo e talvolta l’Ufficio annulla in autotutela parziale.– Bisogna presentare istanza motivata in 60gg (onere aggiuntivo, ma è praticamente come un ricorso).<br>– Se accordo: pagamento entro 20gg (rate 8/16 trimestrali).<br>– Se fallisce, si va comunque in giudizio (ritardo nella definizione finale).Da attivare sempre se ne ricorrono i presupposti (è obbligatorio). In ottica crisi, consente spesso di ottenere un abbattimento ulteriore delle sanzioni.<br>Se l’azienda non può pagare subito, può usare la mediazione per guadagnare 3 mesi e poi proseguire in giudizio.
Acquiescenza (pagamento entro 60gg)– Riduzione sanzioni a 1/3, stessa dell’adesione. <br>– Si evita qualsiasi lite e si chiude subito la pendenza (utile per certificazioni fiscali, DURC, rating creditizio).– Richiede pagamento integrale in tempi brevi (o attivare rate su cartella subito dopo).<br>– Niente possibilità di contestare eventuali errori dell’atto (si accetta tutto).Valutabile se il debito non è troppo oneroso e la società/soci dispongono di liquidità o finanziamenti per estinguerlo. In caso contrario, raro nella crisi (preferibile diluire via adesione/ricorso). Può servire se serve liberare l’azienda da pendenze fiscali velocemente (es. per vendere l’azienda “pulita”).
Rateazione cartella/accertamento esecutivo (istanza ad Agente Riscossione)– Sospende le azioni esecutive/pregiudizievoli (niente pignoramenti finché rate in regola).<br>– Piano fino a 6 anni (72 mesi) ordinario; estensibile a 10 anni in casi gravi.<br>– Importo dilazionato in piccole rate mensili.– Interessi di dilazione aggiuntivi.<br>– Decadenza se saltano 5 rate: ripresa esecuzione su tutto il residuo.<br>– Non riduce l’importo di tributi o sanzioni (solo li rateizza).Spesso indispensabile per imprese in crisi, per evitare il collasso immediato. Da usare per prendere fiato, sapendo che è un tamponamento: nel frattempo cercare soluzioni definitive (es. concordato o finanziamenti). Attenzione alle nuove norme penali: una rateazione in corso può evitare la rilevanza penale di omessi versamenti (v. infra).
Autotutela (richiesta di annullamento all’ente)– Può risolvere subito l’errore senza cause (se accolto).<br>– Nessun costo o rischio, si può chiedere in ogni momento.<br>– Mantiene buoni rapporti con ufficio (collaborativo).– Discrezionale: l’Ufficio può ignorare l’istanza.<br>– Non sospende termini né riscossione (serve parallelo ricorso se necessario).<br>– Di solito accoglibile solo per vizi chiari ed oggettivi.Consigliabile presentarne una se si individuano errori macroscopici nell’accertamento (es: doppia imposizione, soggetto sbagliato, calcoli errati). Nella crisi può integrare altre mosse, ma da sola difficilmente risolve un grosso accertamento contestato nel merito.

In ogni caso, un’azienda in crisi che riceve un accertamento non deve restare inerte. Come evidenziato in precedenza, ignorare l’atto significa far decorrere i 60 giorni dopo i quali l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo, con iscrizione a ruolo e avvio automatico della riscossione coattiva . I rischi del “non fare nulla” comprendono: iscrizione di ipoteche sui beni sociali, pignoramento dei conti correnti aziendali, blocco dei crediti verso clienti (tramite pignoramenti presso terzi), escussione di eventuali fideiussioni e, come visto, possibili estensioni di responsabilità a liquidatori o soci in sede di recupero . Pertanto, i soci che intendano preservare il valore dell’azienda (e il proprio investimento in essa) devono farsi parte attiva insieme agli amministratori per scegliere la strategia di risposta più idonea, magari avvalendosi di consulenti legali e fiscali esperti sia in contenzioso tributario sia in procedure concorsuali. Come sottolineato in dottrina, la difesa più efficace è spesso “coordinata”: ad esempio, contestare l’accertamento e contemporaneamente avviare una trattativa con l’ente creditore (adesione/mediazione), oppure impugnare l’atto ma richiedere in parallelo la sospensione giudiziale e una rateazione provvisoria per dimostrare buona volontà, o ancora inserire il debito contestato in un piano di ristrutturazione più ampio da sottoporre a omologazione (si veda il prossimo capitolo).

Prima di esaminare questi strumenti concorsuali, affrontiamo brevemente un aspetto cruciale: come comportarsi se, nonostante tutto, la società non è in grado di pagare i debiti tributari e la crisi sfocia in insolvenza conclamata. In tal caso entra in gioco la normativa fallimentare (ora del Codice della crisi), che offre alcuni strumenti specifici per gestire i debiti fiscali nelle procedure concorsuali.

Gestione dei debiti fiscali nelle procedure concorsuali (piani di risanamento, concordato, transazione fiscale)

Quando una crisi d’impresa diventa grave al punto da richiedere l’accesso a una procedura concorsuale (o a uno strumento di regolazione della crisi), i debiti tributari assumono un ruolo spesso determinante. Da un lato, l’Erario è normalmente un creditore privilegiato (per le imposte indirette e ritenute non versate vi è privilegio generale sui mobili, ex art. 2752 c.c.), quindi in ogni riparto concorsuale ha un diritto di prelazione che condiziona il piano di pagamento dei creditori. Dall’altro lato, fino a tempi recenti vigeva un forte favor Fisci: le norme impedivano di “toccare” il credito fiscale senza il consenso dell’Agenzia, pena l’inammissibilità del concordato. Questo scenario è però cambiato di recente, ampliando le possibilità di gestione del debito erariale anche senza il consenso del Fisco, purché in maniera non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria . Analizziamo gli strumenti principali di regolazione della crisi e il trattamento dei crediti fiscali in ciascuno, con particolare riguardo alla protezione dei soci e degli amministratori nell’ambito di tali procedure.

  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è un accordo esclusivamente privatistico (non omologato dal tribunale) attraverso il quale l’imprenditore concorda con i propri creditori una ristrutturazione dei debiti, supportata da una relazione di un esperto indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il piano attestato, depositato presso il registro imprese, consente all’azienda di continuare ad operare ed esclude, per i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano, l’azione revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, lett. d CCII). Tuttavia, non è vincolante per i creditori dissenzienti: serve l’accordo individuale di ciascun creditore. Ciò significa che per quanto riguarda i debiti tributari, l’impresa dovrà negoziare con l’Agenzia delle Entrate (e/o l’Agente della Riscossione) eventualmente piani di rateazione ordinaria o chiedere la sospensione delle azioni esecutive durante l’attuazione del piano. Il Codice della crisi ha previsto che il debitore possa anche chiedere, in via d’urgenza, misure protettive durante le trattative per un piano attestato (art. 54 CCII), ma per il Fisco questo tipicamente comporta la necessità di ottenere comunque un accordo come la rateazione o il saldo e stralcio. In un piano attestato non è possibile imporre al Fisco una falcidia del suo credito se l’Agenzia non l’accetta. Di conseguenza, tale strumento è utile per risanare aziende con debiti fiscali limitati o già dilazionati, oppure quando i soci intendono immettere risorse fresche per pagare integralmente il debito tributario e liberare la società dal peso fiscale. Per i soci, il vantaggio del piano attestato è che mantiene la vicenda in ambito riservato (niente procedura pubblica né commissari) e consente di evitare il crash reputazionale del fallimento; di contro, se il piano fallisce, la società potrebbe trovarsi in una situazione ancora peggiore e i soci aver speso risorse inutilmente. Non essendoci una transazione fiscale formalizzata, i soci potrebbero comunque decidere di finanziare l’azienda per pagare il Fisco e togliere ipoteche o fermi sui beni aziendali.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII): si tratta di un accordo omologato dal tribunale, vincolante per tutti i creditori aderenti, che richiede però l’adesione di almeno il 60% dei crediti (in valore). A differenza del piano attestato, l’accordo di ristrutturazione (spesso abbreviato in ADR) ha efficacia legale una volta omologato e consente l’imposizione di misure protettive generali durante le trattative (sospensione azioni esecutive). Per i crediti tributari, il meccanismo è il seguente: l’imprenditore può proporre nel piano un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti fiscali (transazione fiscale), ma tale proposta deve essere approvata dall’Agenzia delle Entrate affinché il credito fiscale si consideri aderente e concorra al quorum del 60%. Fino a poco tempo fa, se il Fisco non aderiva, l’accordo non poteva essere omologato comprendendo la falcidia dei tributi: occorreva allora escludere il Fisco dall’accordo e pagarlo integralmente fuori piano (con evidente ostacolo per imprese molto indebitate col fisco). La novità è che con il D.Lgs. 83/2022 e poi confermata dal D.Lgs. 136/2024, anche negli accordi di ristrutturazione è stata prevista la possibilità del cram down sui creditori pubblici: il tribunale può omologare l’accordo anche senza adesione del Fisco, purché la proposta di soddisfacimento del credito erariale non sia inferiore al valore di realizzo che avrebbe in una liquidazione giudiziale. In sostanza, se l’Erario dissente ma il debitore dimostra (anche tramite relazione di un esperto) che, ad esempio, pagando il 40% in 5 anni l’Erario ottiene comunque di più che da un fallimento immediato (dove magari incasserebbe il 20%), il giudice può rendere efficace l’accordo lo stesso. Questo è un enorme passo avanti per le imprese, perché rimuove il potere di veto assoluto che prima aveva il Fisco. Implicazioni per i soci:** un accordo di ristrutturazione consente spesso di evitare il fallimento e di mantenere il controllo della società, con prospettive di continuità se previste. I soci, in cambio della falcidia dei debiti (anche fiscali), di solito devono apportare nuova finanza o accettare diluizioni (ingresso di nuovi soci finanziatori). Ma almeno vedono preservata l’azienda. Va detto che se l’Agenzia Entrate aderisce formalmente alla transazione fiscale nell’ADR, i soci-amministratori potrebbero essere chiamati a rispettare rigorosamente i termini: un eventuale inadempimento riaprirebbe il rischio di azioni esecutive e potenziali responsabilità (se l’accordo salta, si potrebbe precipitare in liquidazione giudiziale). Quindi, per proteggersi, i soci devono essere ragionevolmente sicuri di poter sostenere il piano (spesso anche offrendo garanzie aggiuntive nell’accordo).
  • Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): è la procedura concorsuale vera e propria, che può essere in continuità (se prevede la prosecuzione dell’attività, anche tramite cessione d’azienda) oppure liquidatoria (cessazione attività e liquidazione del patrimonio con possibile esdebitazione finale). Nel concordato, a differenza dell’ADR, tutti i creditori vengono coinvolti e la soddisfazione avviene secondo un piano approvato a maggioranza per classi e omologato dal tribunale. Tradizionalmente, il trattamento dei crediti fiscali nel concordato è stato il nodo più difficile. La vecchia legge fallimentare (art. 182-ter L.F.) prevedeva che la transazione fiscale – ossia la proposta di pagamento parziale/dilazionato dei tributi – fosse condizione di ammissibilità se si intendeva falcidiare i crediti privilegiati erariali: serviva il voto favorevole dell’Erario, altrimenti il concordato era inammissibile (salvo pagare integralmente imposte e contributi privilegiati). Ciò comportava in pratica che il Fisco avesse potere di veto e spesso votasse contro piani con decurtazione di IVA o ritenute, forzando l’impresa o a ritirare il concordato o a trasformarlo in liquidazione. Oggi questo è cambiato: l’art. 109 CCII – come modificato nel 2022 e 2023 per recepire la direttiva UE 2019/1023 – prevede espressamente che la mancanza di adesione dei creditori pubblici (Erario e enti previdenziali) non preclude l’omologazione del concordato, se la soddisfazione proposta a tali crediti è almeno equivalente a quella ottenibile in caso di liquidazione giudiziale. In altre parole, viene applicato il cram down fiscale anche nel concordato . La Cassazione, con la sentenza 27782 del 28/10/2024, ha confermato questa interpretazione, sancendo che il giudice può omologare il concordato nonostante il voto contrario dell’Erario, purché il piano offra al Fisco più di quanto otterrebbe dal fallimento . È una svolta epocale: significa che un’azienda in crisi può proporre, ad esempio, di pagare solo una parte dell’IVA dovuta, se dimostra che in caso di fallimento il realizzo per il Fisco sarebbe ancora minore. Ciò tutela l’interesse pubblico a condizione che la proposta sia seria e conveniente in termini comparativi, ma evita che un rifiuto “politico” del Fisco mandi in fumo il salvataggio dell’impresa.
  • Nel concordato preventivo liquidatorio (dove non c’è continuità aziendale), la legge richiede comunque che ai creditori chirografari sia assicurato almeno il 20% di soddisfazione (salvo eccezioni) – questo impatta indirettamente il Fisco solo se ha parte di credito degradato a chirografo (es. sanzioni e interessi). Nel concordato in continuità, invece, non vi è soglia minima di soddisfo, ma il piano deve prevedere che i creditori abbiano un utile dalla continuità superiore a quanto avrebbero dalla liquidazione dei beni. Per i soci, il concordato in continuità è spesso preferibile: la società sopravvive, magari con una nuova struttura finanziaria, e i soci attuali possono mantenere una partecipazione (sebbene diluita) nella “nuova” impresa risanata. Inoltre, il concordato in continuità consente di preservare valore, posti di lavoro, avviamento, cosa che spesso porta l’Erario stesso a incassare di più (perché l’azienda viva genera utili con cui pagare le rate concordatarie). Per contro, nel concordato liquidatorio i soci in genere perdono l’intero investimento (il patrimonio sociale viene liquidato e distribuito ai creditori; ai soci va solo l’eventuale surplus, evento raro) e gli amministratori perdono la gestione, sostituiti dal liquidatore giudiziale. Tuttavia, a volte i soci preferiscono un concordato liquidatorio pilotato rispetto a un fallimento: ad esempio, nel concordato liquidatorio con assunzione i soci o terzi possono offrire essi stessi di rilevare dei beni o pagare una somma nell’interesse dei creditori, ottenendo magari la continuazione parziale dell’attività sotto altra società. Ciò può servire a evitare azioni di responsabilità: un classico motivo per cui i soci finanziano un concordato è ottenere una esenzione da azioni risarcitorie per gestione cattiva (il piano può prevederlo con l’accordo dei creditori). Attenzione: l’art. 120-quater CCII permette un concordato semplificato post-composizione negoziata, senza voto dei creditori, ma si applica solo se la composizione negoziata non ha avuto esito e l’esperto lo constata; in tal caso i creditori (incluso il Fisco) possono subire una falcidia decisa dal tribunale in sede di omologa, ma è uno strumento di nicchia, poco usato sinora.
  • Transazione fiscale e contributiva: merita un paragrafo dedicato il concetto di transazione fiscale, che in realtà si riferisce alla parte del piano/accordo di ristrutturazione/concordato in cui si trattano i tributi e i contributi. Nella proposta di concordato o ADR, il debitore può inserire una transazione fiscale indicando come intende pagare tali crediti privilegiati e chirografari dell’Erario (e stessa cosa per contributi INPS). Ad esempio, può proporre di pagare il 100% dell’IVA e il 20% delle sanzioni, in 5 anni rate semestrali, rinunciando a eventuali contenziosi pendenti (quest’ultimo aspetto spesso è gradito al Fisco). Se l’Agenzia accetta formalmente la transazione (vota sì al concordato, o aderisce all’ADR), il contenuto dell’accordo diventa vincolante e sostituisce la pretesa originaria: il debito fiscale viene novato secondo i nuovi termini . Se invece il Fisco non risponde o vota no, come visto ora il tribunale può ugualmente omologare se il piano è conveniente. In ogni caso, una volta omologato, il debito fiscale si considera “regolato” secondo l’omologazione: pagando quanto stabilito, l’azienda si libera e l’Erario non può pretendere oltre (salvo revoca dell’omologa per dolo del debitore). Importante effetto penale: la Cassazione penale ha di recente affermato un principio cruciale: se un debito tributario, derivante da un reato (es. omesso versamento IVA), viene soddisfatto integralmente tramite una transazione fiscale in una procedura concorsuale, viene meno la “causa di profitto” del reato e non è più legittima la confisca penale . In altre parole, il pagamento – ancorché parziale – concordato e omologato spegne la pretesa punitiva sulle somme in origine evase. La sentenza Cass. pen. sez. III n. 35840/2025 ha annullato un sequestro finalizzato alla confisca disposto per un’omessa IVA, poiché la società debitrice aveva poi pagato il dovuto nell’ambito di un concordato fallimentare . Questo significa che utilizzare gli strumenti di transazione fiscale non solo aiuta sul piano economico, ma può salvare i soci e gli amministratori da conseguenze penali gravi (p. es. evitare la confisca dei beni aziendali o personali equivalente all’IVA evasa). È un incentivo fortissimo per ricorrere a tali strumenti di composizione.

Riassumendo le opzioni concorsuali: i soci di un’azienda in crisi con debiti fiscali dovrebbero considerare di inserire il Fisco in un piano di regolazione piuttosto che lasciarlo fuori. Ciò può significare accettare che il credito erariale venga pagato in percentuale anche significativa, ma in tempi lunghi e con remissione di sanzioni. In cambio, l’azienda evita il fallimento e i soci conservano valore residuo (o almeno evitano responsabilità personali). Con le riforme del 2022-2024, il sistema è divenuto più flessibile e pro-debitor: il tribunale può bypassare l’opposizione del Fisco se la proposta è ragionevole . Resta però fondamentale presentare piani credibili e sostenibili, magari supportati dall’apporto di nuove risorse da parte dei soci stessi (spesso decisivo per convincere i creditori). I soci possono anche essere chiamati a rinunce – ad esempio, in diversi concordati si prevede che i soci rinuncino ai crediti verso la società (finanziamenti soci postergati) o che mettano a disposizione beni personali in garanzia. Questo sacrificio può essere il prezzo da pagare per ottenere l’esdebitazione della società e la prosecuzione dell’attività (che in prospettiva può restituire valore agli stessi soci nel lungo termine). Se invece i soci non vogliono o non possono sostenere un piano, spesso l’epilogo sarà la liquidazione giudiziale (ex fallimento): in tal caso, come visto, i crediti fiscali verranno soddisfatti parzialmente sul ricavato e per la parte scoperta i soci rischiano di dover rispondere nei limiti di legge (post liquidazione) e gli amministratori di subire eventuali azioni di responsabilità dal curatore se si ravvisano colpe.

In conclusione di questa sezione, la protezione dei soci nelle soluzioni concordate della crisi passa per scelte oculate: utilizzare la transazione fiscale per mettere in sicurezza l’azienda e i soci stessi (evitando reati e aggredibilità diretta); scegliere la continuità aziendale quando genera più utile per pagare i debiti (in modo che anche il Fisco sia soddisfatto e non insegua i soci); oppure, se non vi è alternativa alla liquidazione, orchestrare un concordato liquidatorio che chiuda la partita con i creditori, incluso il Fisco, con una distribuzione concordata e stop a future rivalse. Da ultimo, è bene ricordare che qualora, ad esito delle procedure, residuino debiti personali a carico di soci o garanti (es. per fideiussioni escusse o per responsabilità ex art. 2495 c.c.), anche la persona fisica socio potrebbe valutare strumenti come il piano del consumatore o la liquidazione controllata del sovraindebitato (procedure ex L. 3/2012 confluite nel CCII) per gestire il debito residuo e ottenere la liberazione (esdebitazione) finale.

Profili penali nelle crisi d’impresa con debiti fiscali (reati tributari e fallimentari)

La compresenza di una crisi d’impresa e di contestazioni fiscali può far emergere anche aspetti di responsabilità penale a carico degli amministratori (e talvolta dei soci). È importante che chi gestisce l’azienda in difficoltà conosca i principali reati che possono configurarsi in queste situazioni, sia per evitarne la consumazione sia per sapere come eventualmente attenuarne le conseguenze. I due filoni sono: i reati tributari (disciplinati dal D.Lgs. 74/2000) e i reati fallimentari o societari (disciplinati dal Codice della crisi, ex legge fallimentare, e dal codice civile).

Reati tributari correlati agli accertamenti

Tra i reati fiscali più rilevanti in contesto di crisi vi sono quelli legati agli omessi versamenti di imposte dovute e quelli di dichiarazione fraudolenta o infedele. Ricordiamo i principali:

  • Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): si realizza quando l’imprenditore non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza (attualmente il 18 (o 27) dicembre dell’anno successivo), e l’ammontare non versato supera una soglia di penalità. Tale soglia, originariamente di €50.000, è stata elevata a €250.000 per periodo d’imposta . La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Nella prassi delle crisi d’impresa, l’omesso versamento IVA è frequente: l’azienda in difficoltà spesso utilizza l’IVA incassata per finanziare la gestione invece di versarla all’Erario. Finché l’importo non versato resta sotto €250.000 annui, il fatto costituisce solo illecito amministrativo (sanzione tributaria); oltre tale soglia diviene reato. Novità 2024: il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha introdotto una modifica significativa: se il debito IVA è inserito in un piano di rateazione “avviso bonario” e il contribuente è in regola con le rate, il reato non si configura . In altre parole, impegnarsi in una rateizzazione con l’Agenzia Entrate (prima che scatti la soglia di fine anno) evita la punibilità. Se invece si rateizza ma poi si decade dal piano, il reato si “riattiva” ma con soglia ridotta a €75.000 sul residuo non pagato . Questo cambiamento incoraggia i debitori in crisi a chiedere tempestivamente un piano di dilazione per l’IVA: per i soci-amministratori ciò può fare la differenza tra l’avere una imputazione penale o meno. Esempio: Società Alfa non riesce a versare IVA 2024 per €300.000. Se nulla fa entro il 18.12.2025, commette reato (300k > 250k). Se invece, entro il settembre 2025 riceve un avviso bonario e aderisce a una rateazione pagando almeno una rata, allora a dicembre non scatterà reato. Solo se in seguito Alfa non paga le rate e rimangono ad es. €200.000 scoperti, allora a quel punto (decadenza dal piano) scatterebbe reato per omesso versamento se >75k residui . Per i soci, evitare condotte penalmente rilevanti significa anche poter affrontare la crisi senza l’ulteriore pressione di un procedimento penale e misure cautelari (si pensi al sequestro preventivo di beni per equivalente, che può colpire l’azienda e chi ha agito).
  • Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000): simile al precedente, riguarda il mancato versamento di ritenute fiscali (di regola, le ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni dei dipendenti o sui compensi dei collaboratori) per un importo superiore a €150.000 per periodo d’imposta. La scadenza rilevante è il termine di presentazione della dichiarazione annuale (mod. 770) dell’anno successivo. Soglia elevata anch’essa rispetto ai €50.000 di un tempo. Pena identica (6 mesi–2 anni). Anche qui la riforma 2024 prevede che la punibilità è esclusa se il debito è in corso di rateazione “avviso bonario” regolare; in caso di decadenza da rateazione, soglia ridotta a €50.000 residui non pagati . Per molte società in crisi, il mancato versamento delle ritenute è meno frequente dell’IVA (perché toccare le ritenute dei dipendenti comporta anche problemi con i lavoratori), ma può accadere. Dal punto di vista dei soci, questo reato colpisce tipicamente il legale rappresentante che aveva l’obbligo di versare. Dunque un socio non coinvolto nella gestione non ne risponde, ma un socio–amministratore sì. Anche qui, attivarsi con rateazioni può evitare il penale. Inoltre, vi è una causa di non punibilità specifica: se il versamento delle ritenute omesse avviene integralmente entro la scadenza della presentazione del 770 dell’anno successivo (quindi entro circa un anno di ritardo), non c’è reato. In pratica se si riesce a “mettersi in pari” entro un anno, si evita la sanzione penale (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
  • Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): questi reati implicano una volontà deliberata di evadere, e consistono rispettivamente nel registrare fatture false (art. 2) o nel usare altri artifici (art. 3, ad es. contabilizzare costi fittizi con documentazione alterata) per abbattere l’utile e quindi pagare meno imposte. La soglia di punibilità per l’art. 3 è di €100.000 di imposta evasa, mentre per l’art. 2 non vi è soglia minima (basta emettere o utilizzare fatture false per importi >€1.000 per configurare reato). La pena è più elevata: reclusione 4 a 8 anni (art. 2) o 3 a 8 anni (art. 3). Nelle situazioni di crisi, può emergere se l’azienda ha adottato pratiche illegali per tentare di ridurre il carico fiscale: ad esempio, usare fatture false di fornitori compiacenti per dedurre costi inesistenti. Tali condotte quando vengono scoperte portano non solo ad accertamenti con sanzioni altissime, ma anche a processi penali. I soci non gestori di solito non sono coinvolti (a meno che abbiano istigato l’amministratore a farlo). Proteggersi qui significa evitare assolutamente di intraprendere la via “facile” dell’evasione fraudolenta per tamponare la crisi: le conseguenze in caso di scoperta sarebbero devastanti (si pensi anche alla probabile accusa di bancarotta fraudolenta documentale se poi l’azienda fallisce avendo tenuto contabilità falsa). Dunque, per i soci, il consiglio principale è: non autorizzare né tollerare operazioni contabili illecite anche se la situazione finanziaria è disperata, perché le soluzioni devono essere legali (dilazioni, concordati…) e non la frode.
  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): è una fattispecie meno grave, di evasione semplice (senza fatture false), punita con reclusione 2 a 4 anni se l’imposta evasa supera €100.000 e gli elementi attivi sottratti a tassazione superano il 10% del dichiarato o €2 milioni. Tipico caso: omettere di dichiarare ricavi o fare valutazioni di bilancio “ottimistiche” (sottostimando imponibili). Nella crisi può succedere per cercare di risparmiare sulle tasse. È reato, ma con soglie alte e difficile da perseguire se c’è incertezza valutativa. Comunque i soci dovrebbero vigilare che le dichiarazioni siano corrette e, se emergono errori, eventualmente presentare dichiarazioni integrative per correggere (il ravvedimento operoso può escludere il dolo).
  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): quando non si presenta proprio la dichiarazione dei redditi o IVA pur essendo obbligati, con imposta evasa > €50.000. Crisi d’impresa: a volte l’azienda non presenta modelli fiscali perché di fatto non ha pagato nulla e “sparisce”. È reato punito 2 a 5 anni. Anche qui, i soci devono evitare che l’amministratore scelga di non presentare dichiarazioni per paura di far emergere il debito: sempre meglio dichiarare il dovuto (anche se poi non si paga, al limite scatta l’omesso versamento ma la dichiarazione c’è). Omettere la dichiarazione peggiora la situazione (si aggiunge il penale e non ferma il debito, che prima o poi sarà accertato).
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): fattispecie molto collegata alle dinamiche di cui parlavamo nelle responsabilità civili. Si verifica quando l’imprenditore compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento di imposte o sanzioni, ad esempio distrae o occulta beni, simula vendita a terzi, forma illecitamente garanzie a favore di altri, al fine di evitare che il Fisco pignori quei beni. Se l’ammontare del credito fiscale supera €50.000, scatta il reato (pena 6 mesi–4 anni). Questo è il reato tipico del “socio che fa sparire i beni”: ad esempio, trasferire la disponibilità del denaro su conti personali o di altre società estere quando si teme un accertamento, oppure vendere macchinari a prezzo irrisorio alla società di un familiare per non farli trovare dal riscossore. Per i soci e amministratori, è fondamentale astenersi da simili condotte: non solo portano a questo reato, ma spesso coincidono con la bancarotta fraudolenta se la società fallisce dopo. La Cassazione sanziona spesso l’art. 11 in contesti di cancellazione societaria strategica: ad es., se si chiude una società indebitata col fisco e si riapre con altro nome trasferendole gli asset, ciò è visto come sottrazione fraudolenta. Quindi, attenzione: proteggere i soci non vuol dire far sparire i beni, perché così facendo ci si espone penalmente; significa invece usare vie lecite (dilazioni, concordati) per gestire il debito.

In materia penale tributaria c’è una considerazione confortante: molti reati (come l’omesso versamento) si estingono se il debito viene pagato integralmente (con sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento . Dunque, se i soci trovano il modo di saldare quanto dovuto (magari grazie a una transazione fiscale andata a buon fine), possono beneficiare della non punibilità per particolare tenuità o delle cause di estinzione del reato previste dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Inoltre, come visto, la Cassazione ha stabilito che non può mantenersi la confisca una volta pagato il debito . Insomma, pagare il Fisco conviene anche sul piano penale: messaggio che i soci devono tenere a mente quando valutano se valga la pena fare sacrifici per saldare quelle posizioni.

Reati fallimentari e profili di bancarotta

Se la crisi degenera in insolvenza e la società viene assoggettata a liquidazione giudiziale (o in certi casi a concordato preventivo poi annullato/revocato), entrano in gioco i reati di bancarotta, previsti ora dal Codice della crisi (riprendono gli artt. 216 e seguenti della vecchia legge fallimentare). I principali da segnalare:

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCII, ex art. 216 L.F.): si ha quando gli amministratori (o i soci dotati di poteri gestori) distraggono, occultano, dissimulano, disperdono o dissipano beni sociali prima o durante la procedura concorsuale, arrecando danno ai creditori . È un delitto gravissimo, punito con reclusione 3 a 10 anni. Legato a quanto detto sopra: se in una crisi l’amministratore trasferisce attivi a sé o terzi lasciando “a bocca asciutta” i creditori, quando arriva il fallimento verrà accusato di bancarotta fraudolenta per distrazione. E i soci? Se sono estranei alla gestione, potrebbero essere anch’essi vittime. Ma se un socio ha beneficiato dei beni distratti (es. si è fatto dare fondi in nero dall’amministratore prima del fallimento), può essere perseguito come concorrente nel reato, o almeno subirà un’azione civile di restituzione. Spesso, in piccole S.r.l., i soci e amministratori coincidono, quindi di fatto il socio unico o di maggioranza che ha gestito l’azienda e l’ha svuotata risponde di bancarotta fraudolenta. La protezione dei soci onesti qui consiste nel non appropriarsi di beni aziendali in pre-fallimento e nel vigilare sull’operato degli amministratori. Anche pagare preferenzialmente alcuni creditori può costituire bancarotta preferenziale (art. 323 CCII): se si paga un creditore pre-fallimento con danno alla par condicio, è reato punito fino a 2 anni. Questo è insidioso perché ad esempio pagare un debito verso una banca garantito da un socio o un debito verso un parente potrebbe sembrare moralmente giusto, ma in fallimento viene visto come atto preferenziale doloso. Dunque, i soci-amministratori in crisi dovrebbero astenersi dal soddisfare solo alcuni creditori trascurandone altri, specie se così facendo lasciano scoperto il Fisco; conviene piuttosto congelare i pagamenti e lasciare che la distribuzione la faccia il curatore secondo la legge (in tal modo non c’è reato).
  • Bancarotta fraudolenta documentale (art. 322 co.2 CCII, ex art. 216 comma 1 n.2 L.F.): punisce chi sottrae, distrugge o falsifica le scritture contabili, oppure le tiene in modo da non renderle intellegibili. Pena 3 a 8 anni. Questo spesso si ricollega al tentativo di nascondere evasione fiscale (es. tenere doppia contabilità, bruciare i libri prima del fallimento). I soci non tecnicamente amministratori possono incorrervi se di fatto gestivano la contabilità (pensiamo a un socio che tiene “le carte” e le altera). Protezione: mai alterare o far sparire i libri, anzi in crisi tenere con maggior rigore la contabilità; se si va verso il fallimento, consegnare tutto ordinatamente al curatore. Il fatto di aver mantenuto libri in ordine spesso evita guai penali e anzi può essere un attenuante.
  • Bancarotta semplice (art. 324 CCII, ex art. 217 L.F.): riguarda condotte meno maliziose ma comunque colpose, come aver aggravato il dissesto con spese personali eccessive, aver ritardato il fallimento, ecc. Pena inferiore (fino a 2 anni). È una spada di Damocle generica: ad esempio, l’amministratore che non ha chiesto per tempo il concordato e ha continuato l’attività in perdita potrebbe esserne accusato. Non coinvolge i soci se non amministrano.
  • Altri reati: ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII) se si continua a ottenere finanziamenti quando si è già insolventi, ingannando i creditori; omessa collaborazione con gli organi della procedura (art. 326) se non si forniscono i dati; ecc. Riguardano più l’amministratore, ma il socio deve sapere che spingere l’azienda indebitata a contrarre ancora debiti sperando di salvarla può concretizzare indebiti finanziamenti punibili.

Dalla prospettiva dei soci, l’aspetto penal-fallimentare principale è: evitare comportamenti distrattivi o preferenziali nella gestione della crisi. Molti imprenditori, nel panico della crisi, fanno mosse azzardate – ad esempio intestare i beni a parenti, vendere stock sottocosto e tenere i proventi – pensando di mettere in salvo qualcosa; in realtà spesso peggiorano la loro posizione giuridica, perché da un possibile fallimento esente da accuse penali passano a un fallimento con bancarotta fraudolenta. Meglio seguire le regole: se non si riesce a risanare, conviene dichiarare la crisi, adottare uno strumento formale (concordato, liquidazione), e non toccare nulla del patrimonio se non per attività autorizzate. Per i soci non amministratori, ciò si traduce nel vigilare che gli amministratori agiscano correttamente: hanno diritto di chiedere informazioni, convocare assemblee, revocare amministratori infedeli, ecc. In caso di inerzia colpevole, i soci (specie se di maggioranza) potrebbero essere chiamati in qualche modo in causa dal curatore per omessa vigilanza (non come reato, ma come possibilità di azione di responsabilità se erano consapevoli di atti pregiudizievoli e non li hanno impediti).

Un cenno infine ai profili penali tributari durante la procedura concorsuale: fortunatamente, la legge esclude che il curatore fallimentare incorra nei reati di omesso versamento IVA/ritenute se il mancato pagamento riguarda debiti scaduti durante la procedura. Cioè, se la società fallisce e ha dell’IVA da versare per operazioni compiute dal curatore, e questi non paga per insufficienza attivo, non è punibile (art. 10-ter non si applica al curatore). Questo per dire che, in casi estremi, lasciar “fallire” l’impresa può evitare ai gestori di incorrere in reati di omesso pagamento che invece penderebbero se restassero formalmente amministratori e non pagassero . Ovviamente il fallimento ha altre controindicazioni, ma dal punto di vista penale è visto come causa di forza maggiore per alcuni omessi pagamenti. La Cassazione ha sottolineato che l’imprenditore che tempestivamente chiede il concordato o fallimento non manifesta dolo nell’omesso versamento, data l’insolvenza non fraudolenta . Certo, non è uno scudo totale, però mostra che chi affronta legalmente la crisi viene trattato meglio di chi persevera in inadempimenti nascosti.

Domande frequenti (FAQ) su accertamento fiscale e tutela dei soci in crisi d’impresa

Di seguito, in formato domanda-risposta, alcuni tra i quesiti più comuni posti da soci, amministratori e consulenti quando un’impresa in difficoltà si confronta con il Fisco.

D: I soci di una S.r.l. rispondono personalmente dei debiti fiscali della società?
R: In linea generale no: i debiti fiscali di una S.r.l. gravano solo sulla società, non sul patrimonio personale dei soci (art. 2462 c.c.) . I soci perdono al più il capitale investito. Tuttavia ci sono casi eccezionali in cui i soci possono essere chiamati a pagare: ad esempio, se la società viene liquidata e cancellata con debiti tributari non pagati, l’Agenzia delle Entrate può chiedere ai soci il pagamento fino a concorrenza di quanto da essi riscosso nella liquidazione (art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/73) . Inoltre, se nei 2 anni prima della liquidazione i soci hanno ricevuto assegnazioni di utili o beni, ne rispondono entro tali importi . In una S.r.l. unipersonale, il singolo socio unico potrebbe essere di fatto l’amministratore: in tal caso, più che come socio, risponderà come amministratore se ha commesso irregolarità (ad es. liquidando la società senza pagare le imposte). Infine, va ricordato che i soci garanti (che abbiano firmato fideiussioni per debiti tributari, come spesso accade nelle dilazioni) rispondono come garanti secondo il contratto di garanzia. Ma al di fuori di queste ipotesi, il socio di S.r.l. non paga i debiti fiscali sociali: se il Fisco dovesse notificare a un socio un avviso per debiti sociali, è consigliabile verificare la legittimità di tale pretesa e, se del caso, impugnarla, facendo valere il principio della separazione patrimoniale .

D: E per i soci di società di persone (S.n.c., S.a.s.) vale lo stesso?
R: No, è l’opposto. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nella S.n.c., i soli accomandatari nella S.a.s.) rispondono fin da subito di tutti i debiti sociali con il loro patrimonio (art. 2291 c.c.). Il Fisco può quindi escutere i soci di una S.n.c. per imposte non pagate dalla società, senza bisogno di attendere la liquidazione. In pratica, l’avviso di accertamento per IRPEF/IRAP di una S.n.c. viene spesso emesso “a cascata” anche a carico dei soci per i redditi di partecipazione. Nella S.a.s., i soci accomandanti invece hanno responsabilità limitata: l’Agenzia potrà chiedere loro al massimo i debiti tributari nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione (similmente al caso dei soci di capitali). Quindi se si è socio di una S.n.c., ricevere cartelle per debiti IVA della società è normale e legittimo. La tutela in questi casi è solo indiretta: i soci possono opporsi se l’atto originario verso la società era viziato (eccependo in giudizio l’inesistenza del debito), ma non possono eccepire l’estraneità al debito perché per legge ne rispondono. Perciò un socio di S.n.c. deve monitorare l’andamento fiscale: se la società entra in crisi e accumula debiti col Fisco, ne risponderà in solido. Una soluzione in extremis per proteggere il patrimonio personale potrebbe essere chiedere la liquidazione controllata (ex fallimento) in proprio per poi ottenere l’esdebitazione personale, ma è un percorso lungo e non garantito.

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento esecutivo IVA per la mia S.r.l.: possono pignorare anche i beni dei soci?
R: L’avviso di accertamento esecutivo è rivolto alla società debitrice e consente pignoramenti rapidi verso di essa (trascorsi 60 giorni) . Formalmente l’atto non colpisce i soci, quindi inizialmente verranno bloccati conti e beni intestati alla società . I beni personali dei soci sono al riparo, salvo che l’Agenzia attivi procedure per coinvolgerli in base alle eccezioni viste. Ad esempio, se la S.r.l. risulta cancellata dal registro imprese prima del termine, l’Agenzia potrebbe notificare direttamente ai soci un avviso per il debito ex art. 2495 c.c. Dicendo diversamente: con l’accertamento esecutivo, l’Agente della Riscossione può estendere il pignoramento ai soci solo nei casi in cui la legge lo consente, tipicamente dopo la chiusura della società . Un’altra ipotesi: se un socio ha ricevuto beni nei 2 anni prima, potrebbe vedersi notificare un’intimazione di pagamento pro quota. Ma non esiste una “responsabilità automatica” del socio nel momento stesso in cui parte il pignoramento alla società . Pertanto, se l’accertamento esecutivo è arrivato, i soci come persone fisiche non dovrebbero subire atti esecutivi immediati sui propri beni. Devono però preoccuparsi delle possibili azioni future: ad esempio, se la società rischia fallimento, il curatore potrà chiedere ai soci (in sede di riparto finale) di restituire quanto eventualmente percepito. Quindi la strategia potrebbe essere: i soci valutino di intervenire indirettamente – aiutando la società a presentare ricorso e chiedere la sospensione, oppure supportando la società nel pagamento/definizione del debito – per preservare il valore aziendale ed evitare conseguenze a catena che, a lungo termine, li coinvolgerebbero (es: società che chiude lasciando debiti). Se i soci ricevono comunque un atto esecutivo a loro nome, devono rivolgersi subito a un legale per verificare se impugnarlo (spesso l’Agente iscrive ruoli ai soci ex amministratori o liquidatori, confondendo le posizioni). In sintesi: immediatamente no, i beni dei soci non sono aggredibili solo perché c’è un accertamento esecutivo a carico della società ; lo diverranno in futuro solo se ricorre una specifica responsabilità di legge.

D: Se la società fallisce (liquidazione giudiziale) con debiti verso l’Erario, i soci dovranno pagarli?
R: In caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento) di una società di capitali, i debiti fiscali vengono accertati nel passivo e soddisfatti secondo la graduazione (di solito in parte, essendo crediti privilegiati). Al termine, se il ricavato non è bastato a pagare tutto, il Fisco rimane con un credito insoddisfatto. A quel punto, come per gli altri creditori sociali, può attivarsi verso soci e liquidatori nei limiti di legge. Quindi la risposta è: forse, parzialmente. Più precisamente, se i soci hanno ricevuto distribuzioni in sede di liquidazione prima del fallimento (es. durante procedure di concordato poi convertite in fallimento), il curatore o il Fisco stesso potrebbero pretendere quelle somme indietro. Se i soci non hanno ricevuto nulla, la loro responsabilità verso i creditori sociali (in generale) decorrerà comunque dopo la cancellazione della società, che avverrà chiusa la procedura: il Fisco potrà richiedere ai soci fino a concorrenza dell’attivo finale di liquidazione distribuito , ma in un fallimento spesso ai soci non viene distribuito nulla (anzi, le azioni/quote vengono annullate). Quindi il più delle volte, i soci di S.r.l./S.p.A. non pagheranno di tasca propria i debiti fiscali rimasti dopo il fallimento, perché non avranno percepito beni. Attenzione però: il liquidatore o gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere (dal curatore o dal Fisco) se si dimostra che hanno colpa nel mancato pagamento (art. 36 DPR 602/73) . E i soci di società di persone fallite? Lì vale quanto detto prima: i soci illimitati di S.n.c. e accomandatari di S.a.s. falliscono in estensione insieme alla società, quindi rispondono con tutto (il loro fallimento personale viene dichiarato di default). Quindi per loro sì, pagheranno coi beni personali fin dove possibile. In conclusione, il socio di S.r.l. che vede fallire la propria società con debiti tributari può di solito stare tranquillo personalmente (salvo casi di soci percepenti attivo): il suo investimento è azzerato, ma il Fisco non potrà perseguitarlo oltre . Il socio di S.n.c. invece subirà conseguenze dirette (fallimento personale e escussione beni). Per completezza, ricordiamo che a fine procedura esiste l’istituto dell’esdebitazione: la società di capitali viene cancellata e cessando la sua esistenza, i debiti si “trasferiscono” ai soci nei limiti suesposti; il socio persona fisica fallito può chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti residui non pagati nella procedura (vale per i soci falliti di società di persone). Dunque c’è la possibilità che dopo il fallimento nemmeno i soci di persone debbano “pagare” in eterno: se hanno cooperato lealmente, il tribunale può esdebitare i debiti rimasti, incluse le imposte.

D: Cos’è la transazione fiscale? Conviene utilizzarla?
R: La transazione fiscale è uno strumento che permette di ridurre o dilazionare il debito tributario all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo . In sostanza, l’azienda in crisi propone al Fisco di accettare un pagamento parziale delle imposte dovute (anche dei contributi con l’INPS, da cui il nome generico di transazione fiscale e contributiva) come parte di un piano di risanamento complessivo. Se l’Agenzia delle Entrate approva la proposta, questa diventa vincolante: ad esempio, può accettare il 50% del debito IVA pagato in 4 anni e rinunciare al resto di sanzioni e interessi. Fino a pochi anni fa, come dicevamo, la transazione fiscale richiedeva obbligatoriamente il consenso del Fisco, che spesso non arrivava (specie su IVA e ritenute, per politica di rigore). Ma con le nuove norme e giurisprudenza, oggi il tribunale può anche imporla (cram down) se il piano offre al Fisco almeno quanto otterrebbe liquidando tutto . Conviene? Se l’alternativa è il fallimento dove il Fisco prenderebbe magari zero, , conviene proporla: spesso l’Erario stesso è disposto a trattare, soprattutto su sanzioni e interessi, pur di incassare una parte e salvare l’azienda. Dal punto di vista dei soci, la transazione fiscale è vantaggiosa perché consente di mantenere in vita l’impresa (nel concordato in continuità) e di liberarla dal fardello fiscale, ridandole prospettive. Certo, implica che i soci accettino di pagare almeno parzialmente il Fisco – non si ottiene un condono integrale salvo rarissimi casi. Ma è meglio pagare, ad esempio, il 30% in 5 anni, che vedere l’azienda fallire e magari i soci inseguiti poi dal Fisco per decenni. Inoltre, la transazione fiscale ha quel bonus penale: se copri il dovuto concordato, eviti misure come la confisca e puoi anche invocare la non punibilità per alcuni reati (omessi versamenti) . Quindi conviene usarla quando il debito fiscale è significativo e la continuità aziendale è possibile. Non conviene se il debito fiscale è piccolo (lo si paga per intero e via) o se tanto la società è decotta (in un fallimento il Fisco si prende i beni e finita lì, senza bisogno di procedure costose). Ma nella maggioranza dei piani seri di risanamento, oggi la transazione fiscale è uno strumento quasi obbligato: consente di abbattere sanzioni e interessi e spesso una quota di imposte, rendendo sostenibile il piano di rientro. Tenete presente che la convenienza va valutata sul caso specifico: va redatto un piano finanziario che dimostri cosa la società può pagare, poi confrontarlo con cosa otterrebbe il Fisco in caso di liquidazione. Se la proposta è migliorativa, allora conviene a tutti. Il nuovo Codice della crisi incoraggia l’uso di questi accordi. Un dettaglio: la transazione fiscale non è un atto separato, è parte integrante del concordato o accordo; quindi va gestita con gli stessi formalismi (parere dei creditori, omologa). Per i soci, curare bene la transazione fiscale è cruciale: suggeriamo di farsi assistere da consulenti tributaristi nelle trattative con l’Agenzia Entrate, presentando dati realistici – se il Fisco percepisce che la società può dare di più, difficilmente acconsentirà a uno stralcio troppo generoso.

D: L’azienda è in crisi e non può pagare un avviso di accertamento. È meglio fare ricorso o accettare e rateizzare?
R: Dipende. Se ritenete che l’accertamento sia errato o eccessivo, conviene normalmente impugnarlo (ricorso) e chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecutività . Con il ricorso, pagando il contributo unificato, ottenete la possibilità di far esaminare la vicenda e intanto sospendete i pagamenti (previa istanza di sospensione). Il giudice può sospendere la riscossione se vede fumus boni iuris (motivi validi di ricorso) e periculum (rischio grave di danno, ad es. fallimento, se l’azienda deve pagare subito) . Le Corti di Giustizia Tributaria spesso concedono sospensioni in presenza di crisi d’impresa e imposte elevate, proprio per evitare irreparabili. Dunque questa è la strada se contestate il merito o se proprio non avete fondi. Se invece l’accertamento è fondato e l’importo non spropositato, e volete solo guadagnare tempo per pagare, potrebbe essere sensato definire (adesione, acquiescenza) e subito chiedere una rateazione. Ad esempio: avviso per €30.000, la società non li ha ora ma può in 2-3 anni; fare ricorso aggiungerebbe solo interessi e sanzioni. In tal caso, meglio accettare con sanzioni ridotte a 1/3 e poi chiedere all’Agente una rateazione di 4-5 anni: pagherete comunque, ma evitando il contenzioso. Se invece l’importo è enorme (€500.000) e la società è insolvente, né il ricorso né la definizione risolvono il problema da soli: in parallelo dovrete considerare un concordato preventivo o simili, includendo quel debito nel piano. A volte, presentare ricorso è utile anche solo per prendere tempo e poi inserire il debito fiscale contestato in un concordato: infatti, se il debito non è definitivo ma sub judice, si può trattare col Fisco magari ottenendo di ridurlo in transazione. In sintesi: se potete pagare (col tempo) e l’atto è corretto, definire conviene; se non potete pagare o l’atto è sbagliato, il ricorso è d’obbligo. Va anche detto che in caso di ricorso, la legge comunque richiede il versamento del 1/3 delle imposte accertate entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado se sfavorevole, salvo diverso provvedimento del giudice (art. 15 DPR 602/73) . Questo per dire che il ricorso dà respiro di almeno ~2 anni (durata primo grado) senza pagare tutto, ma dopo ci sarà quell’anticipo se perdete in CTP. Valutate dunque la forza del vostro ricorso: se avete alta probabilità di vincere, andate avanti; se è debole e state solo giocando sul tempo, attenti che poi pagherete con interessi. La crisi d’impresa però è un elemento che i giudici tributari considerano: spesso, se dimostrate che pagare ora porterebbe al fallimento, sospendono la riscossione e il processo prosegue. Questo può farvi arrivare a certe scadenze legislative in cui magari escono sanatorie (in Italia accade, vedi definizione liti pendenti). Quindi “comprare tempo” a volte conviene, specie in contesti instabili. Il consiglio è farsi guidare da un tributarista: esaminare le cartelle, le norme e decidere caso per caso.

D: La crisi della mia azienda (perdita clienti, calo fatturato) può essere una difesa contro un accertamento induttivo del Fisco?
R: Assolutamente sì. Se l’Agenzia delle Entrate presume evasione solo perché la tua impresa ha margini bassissimi o anomali, tu puoi e devi dimostrare che ciò è dovuto a cause di crisi e non a ricavi nascosti. La giurisprudenza ha più volte dato ragione ai contribuenti in tali situazioni: ad esempio, è illegittimo un accertamento che applica ricarichi standard a un’azienda in pesante perdita ignorando che c’è stata una recessione di settore o eventi eccezionali (come il Covid) che giustificano risultati negativi . In pratica, devi fornire prove e analisi economiche: mostrare bilanci in rosso, relazioni economiche, dati sul mercato di riferimento, perizie che attestino che i parametri usati dal Fisco sono inadeguati per un’azienda in crisi. Anche documentare i tentativi di risanamento (es. taglio dipendenti, svendita magazzino) aiuta a far capire perché alcuni indicatori sono anomali. In sede di contraddittorio o contenzioso, potrai sostenere che l’accertamento induttivo manca dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, proprio perché interpreta erroneamente segnali di crisi come prova di evasione . La Cassazione ha affermato che un’antieconomicità solo apparente, spiegabile con la crisi del contesto, non legittima di per sé un accertamento induttivo pesante . Dunque, la risposta è: la crisi non è un’esimente automatica (non esiste una legge che dice “chi è in crisi non paga le tasse”), ma è un fattore fattuale potentissimo per smontare le presunzioni. Se il Fisco non considera il contesto e ti tassa come se fossi un’azienda sana e floridissima, commette un errore logico e giuridico . Ci sono stati casi in cui i giudici hanno annullato accertamenti ritenendo che l’ufficio non avesse tenuto conto del crollo del settore e delle perdite documentate. Quindi sì: procurati tutte le evidenze della tua crisi (bilanci, piani di ristrutturazione, lettere di banche che revocano fidi, etc.) e usale nella difesa. Un consiglio: cerca magari studi di settore o indici economici ufficiali (ISTAT, rapporti di categoria) che attestino che in quegli anni molte imprese simili erano in difficoltà – l’Agenzia spesso usa medie di settore, se tu dimostri che quell’indice non può applicarsi in crisi perché – ad es. – il settore edilizio ha perso il 30% del volume, hai buon gioco a delegittimare la pretesa. E in causa, se serve, fai testimoniare l’attestatore del piano di risanamento (se hai fatto un piano attestato) per confermare la realtà delle tue perdite. In sostanza: la crisi è una difesa contro l’accertamento induttivo, a patto di argomentarla e provarla con rigore tecnico .

D: Quali sono i principali rischi penali per l’imprenditore che non paga le tasse durante la crisi?
R: Come discusso sopra, i rischi penali più frequenti sono due: i reati tributari di omesso versamento e i reati fallimentari di bancarotta se poi interviene il fallimento. In concreto, l’amministratore (o chi firma le dichiarazioni) rischia: (a) fino a 2 anni di reclusione per omesso versamento IVA > €250.000 annui o omesse ritenute > €150.000 ; (b) da 3 a 10 anni per bancarotta fraudolenta se ha distratto beni, oppure da 1 a 5 anni per bancarotta semplice se ha aggravato il dissesto. Se ha anche falsificato bilanci o documenti fiscali, può incorrere in dichiarazione fraudolenta (fino a 8 anni) o frode contabile, e se ha sottratto beni per non farli pignorare può avere la sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (fino a 4 anni). Per un socio non attivo nella gestione, i rischi diretti penali sono più remoti: di solito solo se è amministratore di fatto o se riceve consapevolmente beni distratti (concorso in bancarotta). Ad esempio, un socio che si vede bonificare sul conto personale dei fondi sociali poco prima del fallimento e li trattiene, potrebbe essere accusato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, specie se è persona legata all’amministratore. In sintesi, il soggetto più esposto penalmente è l’amministratore che decide di non versare le imposte e di fare atti potenzialmente dannosi per i creditori. I soci in quanto tali non hanno obblighi penali tributari (non esiste il “reato di essere socio di società evasore”), ma possono incappare in guai se hanno ruoli operativi. Dunque il socio di maggioranza farebbe bene a non impartire ordini illegali al CDA (es. “non paghiamo l’IVA, tanto vediamo”), perché oltre all’eticità, c’è il rischio che tale direttiva lo renda istigatore di reato. Per ridurre il rischio penale, raccomandiamo: mantenere la contabilità in ordine, dichiarare comunque i debiti anche se non si riescono a pagare (così da evitare reati più gravi di dichiarazione infedele/omessa), attivarsi per rateizzare o concordare col Fisco (evita soglie di punibilità e dimostra buona fede), e se si prevede l’insolvenza, valutare il concordato o la liquidazione prima di entrare nell’anno successivo in cui maturerebbe il reato di omesso versamento (in gergo, evitare di “tirare a campare” generando altro debito fiscale penalmente rilevante). Un caso concreto: se entro fine anno vedi che non pagherai l’IVA ed è una somma enorme, considera di richiedere la composizione negoziata o il pre-concordato; se poi a gennaio viene nominato l’esperto o concludi un accordo, potrai sostenere di esserti attivato e magari quell’IVA rientrerà in transazione (spegnendo il reato) . Il non fare nulla e accumulare debiti è la strada che porta a denunce penali sicure, quindi va evitato.

D: Abbiamo una controversia fiscale pendente in Cassazione, la società è in crisi: possiamo fare qualcosa per chiuderla transando?
R: Sì, esistono procedure di definizione agevolata delle liti che di tanto in tanto vengono aperte dal legislatore (ad esempio con la L. 197/2022 per le liti pendenti al 1/1/2023). Fuori da queste, in sede di Cassazione non c’è un vero istituto di transazione fiscale (quello vale per concordato). Tuttavia, potete valutare se rientrate tra i casi di conciliazione giudiziale: nel processo tributario anche in appello e cassazione è ammessa la conciliazione, ma in Cassazione solo se la causa è rinviata a giudice di merito. In pratica, se la lite è in Cassazione e la società è in crisi, forse conviene aderire alla definizione agevolata se c’è (pagando un forfait per chiudere la lite). Nel 2023, ad esempio, si poteva chiudere in Cassazione pagando il 5% se l’Agenzia aveva perso nei primi due gradi. Controllate le normative annuali di pace fiscale. Altrimenti, valutate se conviene ritirare il ricorso per Cassazione e chiedere rateazione del dovuto: se la Cassazione è l’ultimo grado, magari avete già vinto in CTR e l’Agenzia ricorre, potete provare a contattare l’ufficio legale Entrate per una possibile conciliazione – non è frequente, ma in ottica di crisi magari l’ufficio potrebbe accettare di chiudere subito con pagamento parziale. Insomma, non c’è uno strumento dedicato nel Codice crisi per liti pendenti (se non includerle in un eventuale concordato con transazione), ma a livello di opportunità il legislatore spesso offre sanatorie. Quindi la raccomandazione: tenete d’occhio ogni Legge di Bilancio, perché negli ultimi anni ogni manovra ha avuto capitoli su definizione liti, stralcio cartelle mini, rottamazioni. Un’impresa in crisi dovrebbe sfruttare ogni agevolazione temporanea. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 ha permesso di cancellare sanzioni e interessi su cartelle 2000-2017 pagando solo l’imposta base in 18 rate: per molti è stata una boccata d’ossigeno. Dunque se la vostra lite riguarda, poniamo, una cartella 2016, con definizione agevolata avreste potuto chiuderla al netto sanzioni. In conclusione, se c’è un contenzioso in Cassazione e siete a corto di risorse, informatevi sulle possibili chiusure agevolate attive alla data; se non ve ne sono, valutate se l’Agenzia sarebbe aperta a una conciliazione: in Cassazione di regola no, perché lì si discute solo di diritto, ma se ad esempio la società rischia il fallimento e propone di pagare subito una percentuale significativa, a volte l’ufficio – su istruzioni centrali – può accettare (specie se la causa verrà comunque rinviata). Da ultimo, se la causa è complessa, talora la Cassazione rimette alle Sezioni Unite o rinvia: questi tempi possono essere sfruttati per concludere eventuale concordato preventivo che inglobi la lite nella transazione fiscale (anche se c’è contrasto giurisprudenziale se un debito sub iudice possa falcidiarsi; oggi si tende a dire di sì, prudenzialmente previa rinuncia al ricorso). Insomma, è questione tecnica ma con creatività e leggi di clemenza si può spesso evitare di arrivare a sentenza definitiva disastrosa.

D: Come posso proteggere il mio patrimonio personale come socio, di fronte ai debiti aziendali?
R: Oltre a quanto già detto (rispettare le normative per non incorrere nelle eccezioni di responsabilità), i soci hanno a disposizione alcuni strumenti di asset protection di carattere civilistico: ad esempio, costituire un fondo patrimoniale o un trust in tempi non sospetti per segregare alcuni beni familiari, oppure stipulare polizze assicurative sulla vita, o ancora conferire beni personali in una società holding separata. Attenzione però: molte di queste mosse, se fatte quando i debiti sono già noti o le crisi già emerse, possono essere considerate atti in frode ai creditori e quindi revocati o perseguibili (si pensi al trust familiare istituito quando l’azienda è già insolvente: verrebbe sicuramente attaccato). Dunque, la vera protezione è la prevenzione: fin dall’inizio separare il patrimonio personale da quello d’impresa e non fornire garanzie personali se non necessario. Ad esempio, evitare di sottoscrivere fideiussioni bancarie per la società (o limitarle) perché quelle bypassano ogni limitazione di responsabilità. Se sei un socio che non opera nell’azienda, assicurati di non diventare amministratore di fatto: mantieni una posizione defilata, così non potrai essere accusato di nulla (salvo ricevere utili legittimi). Se possiedi immobili, potresti valutare, in tempi di prosperità, di intestare la casa al coniuge o ai figli, oppure di venderla e investire diversamente, in modo che se anche la società dovesse trascinarti in un dissesto, tu abbia poco intestato. Naturalmente queste operazioni devono essere genuine e anteriori alla crisi: se fatte all’ultimo, oltre a poter configurare reato di sottrazione fraudolenta, verrebbero annullate dal tribunale su istanza del creditore. Quindi la regola d’oro è pianificare nei periodi di “sole”: quando tutto va bene, predisporre strumenti come holding, patto di famiglia, polizze, in modo che se verrà la tempesta, il socio abbia un ombrello legale. Un altro punto: tenere il patrimonio personale distinto anche operativamente – es: non far pagare spese personali alla società e viceversa. Questo evita sia guai fiscali sia contestazioni di confusione patrimoniale. E ovviamente, informarsi bene sulle responsabilità: molti soci pensano erroneamente che una S.r.l. li protegga sempre e comunque; come abbiamo visto, non è così in fase di liquidazione. Quindi, se decidete di cessare l’attività di una S.r.l. indebitata, coinvolgete un professionista che vi guidi: a volte è meglio aprire un piccolo concordato e avere l’esdebitazione piuttosto che fare finta di nulla e poi ritrovarsi con Equitalia che chiede soldi ai soci ex art. 2495 c.c. In conclusione, proteggere il proprio patrimonio di socio significa: giocare d’anticipo (separare, assicurare, tutelare i beni quando l’orizzonte è sereno) e, quando la crisi arriva, agire nella legalità (non compiere atti che possano essere revocati o puniti). Se si fa così, il nostro ordinamento offre comunque dei limiti oltre i quali il creditore non può andare (es: l’importo massimo dovuto dal socio è ciò che ha ricevuto, sanzioni escluse ). Inoltre, dopo aver pagato il dovuto, c’è sempre la possibilità di ripartire: la legge fallimentare non punisce a vita l’imprenditore sfortunato, anzi oggi c’è l’esdebitazione di diritto per le società cancellate (i debiti residui si estinguono salvo eccezioni) e per le persone fisiche meritevoli (liberazione dai debiti dopo la liquidazione). Dunque la protezione finale è: se proprio va male, utilizzare la procedura concorsuale per chiudere le pendenze e ricominciare senza strascichi, piuttosto che restare incagliati in debiti eterni.

Esempi pratici e casi di studio

(In questa sezione presentiamo alcune simulazioni ispirate a casi reali, per mostrare l’applicazione concreta delle regole e strategie esposte finora. I nomi e i dati sono di fantasia, ma i problemi e le soluzioni rispecchiano situazioni tipiche nell’ordinamento italiano.)

Caso 1: S.r.l. EdilAlpha – Accertamento induttivo durante crisi del settore edilizio
Scenario: EdilAlpha S.r.l., impresa di costruzioni a ristretta base familiare (due soci fratelli, uno dei quali amministratore unico), dal 2023 è in forte crisi: il mercato locale è fermo, la società ha completato pochi cantieri in perdita. Nel 2024 dichiara reddito zero e chiede anche la cassa integrazione per i dipendenti. L’Agenzia delle Entrate avvia un controllo perché gli indici ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) risultano bassissimi per il secondo anno consecutivo. Dalla verifica emerge: margine operativo -5%, rimanenze di magazzino (materiali) alte, diverse fatture non incassate. L’ufficio, ignorando le spiegazioni dell’amministratore (che attribuisce tutto alla crisi edilizia e a un grosso credito verso un cliente insolvente), emette un avviso di accertamento induttivo ricostruendo ricavi non dichiarati per €200.000 e accertando un maggior utile su cui calcola €50.000 di IRES + €10.000 di IRAP, oltre sanzioni 100% e interessi. Totale richiesta circa €120.000. EdilAlpha, già in tensione di liquidità, non può pagare e rischia il fallimento perché ha anche banche e fornitori non pagati.
Azioni intraprese: I soci convocano il commercialista e un avvocato tributarista. Decidono di impugnare l’accertamento evidenziando che: (a) la contabilità, seppur con margini bassi, era regolare e le perdite documentate (bilanci depositati) – quindi l’ufficio non poteva legittimamente prescindere dai libri; (b) l’ufficio non ha considerato la crisi del settore edilizio, attestata da dati ANCE (calo 30% dei volumi in zona) e non ha tenuto conto che EdilAlpha ha crediti inesigibili (un cliente fallito) per €150.000: questi crediti spiegano la mancanza di liquidità e l’apparente incongruenza di magazzino invenduto; (c) l’accertamento si basa su medie di redditività nazionali (mark-up 15%) del tutto astratte rispetto alla situazione locale post-pandemia (dove molte imprese hanno margini negativi). Viene redatta una memoria difensiva tecnica con perizia di un consulente che illustra come, applicando i coefficienti di settore in anni normali, EdilAlpha sarebbe “in utile”, ma nel contesto 2023-24 ciò è impossibile senza commettere illeciti, dunque l’accertamento sovrastima artificiosamente ricavi inesistenti. Nel frattempo EdilAlpha ha avviato una composizione negoziata della crisi per trattare con le banche e fornitori: l’esperto nominato documenta che l’azienda è in crisi ma con prospettive di lavoro se alleggerita dai debiti. Sulla base di ciò, l’avvocato chiede anche al giudice tributario la sospensione dell’accertamento, allegando che l’azienda sta seguendo un percorso di risanamento e che pagare ora quel debito fiscale la farebbe fallire, danneggiando anche il Fisco stesso (che in caso di concordato potrebbe incassare di più).
Esito: La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sospende la riscossione dell’atto (niente esecutività) riconoscendo il pericolo per la continuità aziendale. Dopo qualche mese, fissa l’udienza: in giudizio, grazie alle prove fornite, i giudici accolgono il ricorso di EdilAlpha e annullano l’accertamento. Nella sentenza scrivono che l’Ufficio ha applicato presunzioni “non gravi né precise, poiché non ha tenuto conto del contesto di crisi documentato dal contribuente” e che “le anomalie di bilancio evidenziate (rimanenze, margini negativi) trovano spiegazione nella crisi finanziaria e nella perdita di clienti, circostanze provate e ignorate dall’ente impositore”. Inoltre condannano l’Agenzia alle spese. Grazie a ciò, EdilAlpha prosegue la negoziazione della crisi senza il peso aggiuntivo dei €120.000 di tasse presunte. I soci hanno mantenuto l’azienda attiva e, l’anno seguente, riescono a ottenere nuovi lavori, rientrando gradualmente dai debiti. Questo caso insegna: documentare la crisi come causa delle anomalie è stato decisivo per far valere le proprie ragioni . Se i soci non avessero reagito, l’accertamento sarebbe divenuto definitivo e probabilmente avrebbe fatto fallire la società, con scarsi incassi per il Fisco e perdita totale per loro. Così invece l’impresa è salva e il debito fiscale annullato. (Fonti: Cass. n. 27677/2018 su accertamento in settore in perdita; Art. 39 DPR 600/73; D.L. 118/2021 composizione negoziata)

Caso 2: SNC Gamma – Soci illimitatamente responsabili e transazione fiscale in concordato
Scenario: Gamma S.n.c. gestisce 3 negozi di abbigliamento. Ha due soci al 50%, entrambi amministratori. A causa della concorrenza dell’e-commerce, l’azienda accumula debiti: 200k con fornitori, 150k con banca, 120k con Agenzia Entrate (IVA non versata di 2 anni) e 50k INPS. I due soci hanno anche immobili personali dati in garanzia alla banca. Nel 2025 Gamma S.n.c. è insolvente e presenta domanda di concordato preventivo in continuità: propone di chiudere 2 negozi, ridurre il personale e concentrare l’attività in 1 punto vendita; l’attivo offerto ai creditori è dato dal magazzino vendibile e da €100k che i soci si impegnano a ricavare da affitto/vendita di un loro capannone personale (questo per convincere i creditori). Il piano, attestato, prevede di pagare integralmente banca (ipotecaria) e una percentuale a fornitori; per il Fisco propone: pagamento 50% dell’IVA (€60k) in 4 anni e 10% dei restanti crediti chirografari (sanzioni, interessi) . I soci, essendo in SNC, sarebbero comunque debitori illimitati se il concordato fallisce; per questo sono proattivi nel piano, offrendo beni personali. Al voto, i fornitori (chirografari) approvano all’80%, ma l’Agenzia Entrate vota contrario (policy: non accettare stralci su IVA oltre 50%). Con le vecchie regole il concordato sarebbe saltato. Ora, i soci chiedono al tribunale l’omologa nonostante il no del Fisco, provando che in un fallimento l’Erario recupererebbe forse il 20% (perché i soci, se fallisse la SNC, verrebbero esdebitati dopo aver liquidato i beni e comunque le imposte sarebbero chirografe in parte). Il tribunale, applicando l’art. 109 CCII, omologa il concordato (cram-down) sul Fisco : l’Erario quindi è obbligato ad accettare €60k dilazionati, rinunciando al resto.
Esito: I soci, grazie a questo, evitano il fallimento della SNC che li avrebbe travolti personalmente. Essi infatti apportano i €100k promessi vendendo il capannone (liberato da ipoteche grazie all’accordo con banca nel piano) e li destinano ai creditori. Continuano poi l’attività con 1 negozio. Versano regolarmente le rate IVA concordate nei 4 anni. A fine piano, la SNC ottiene la esdebitazione: i crediti residui sono estinti. I soci, da parte loro, hanno perso un capannone e liquidato patrimoni personali, ma hanno salvato il negozio principale, da cui tornano a generare reddito. Inoltre, sul piano penale, avendo pagato integralmente l’IVA accordata nel concordato, non subiscono più il sequestro/confisca che pendeva nei loro confronti per il reato di omesso versamento IVA: la Cassazione, adita dalla difesa, annulla il sequestro preventivo che era stato fatto sui loro conti, riconoscendo che l’integrale adempimento del debito tributario nella procedura concordataria fa venir meno le esigenze di confisca . Anche il procedimento penale per omesso versamento viene archiviato perché, avendo pagato il 50% come da piano omologato, la parte residuale è stata falcidiata per legge (non c’è “profitto” confiscabile e l’elemento soggettivo del reato viene meno in presenza di procedura concorsuale che soddisfa il fisco). Questo caso dimostra come la combinazione di concordato preventivo + transazione fiscale possa proteggere i soci illimitatamente responsabili: senza concordato, la SNC sarebbe fallita e i soci avrebbero dovuto affrontare l’escussione per l’intero debito, forse perdendo comunque il capannone ma in un contesto coercitivo. Con il concordato, hanno potuto negoziare la riduzione del debito fiscale e canalizzare il sacrificio patrimoniale (capannone venduto) in modo da liberarsi da tutte le pendenze. Inoltre, la riforma del cram down fiscale ha impedito al veto dell’Erario di mandare all’aria la ristrutturazione . Il caso evidenzia anche l’importanza del contributo dei soci: se non avessero messo risorse proprie, il piano forse non sarebbe risultato conveniente per i creditori e non sarebbe passato.

Caso 3: Liquidazione anticipata e responsabilità del liquidatore/soci (S.r.l. TecnoBeta)
Scenario: TecnoBeta S.r.l., azienda informatica, decide nel 2024 la messa in liquidazione volontaria perché non più competitiva. Ha qualche debito (fornitori €30k, Erario €20k tra IVA e IRAP) e attivo modesto (liquidità €10k, computer e arredi). Il socio unico e amministratore, sig. X, assume il ruolo di liquidatore. Durante la liquidazione, X paga interamente i fornitori (temeva azioni legali) utilizzando i €10k di cassa e vendendo alcuni computer per €5k. Non rimangono soldi per il debito col Fisco. X tuttavia procede lo stesso alla chiusura: redige il bilancio finale di liquidazione indicando zero attivo da distribuire e cancella la società dal Registro Imprese. Dopo 6 mesi, l’Agenzia Entrate – che non ha visto versata l’IVA dovuta – invia al sig. X, in qualità di ex liquidatore, una comunicazione di responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 chiedendo €20k (imposte non versate) a lui personalmente . Inoltre notifica al socio unico (cioè sempre X, in veste di socio) un avviso di accertamento per lo stesso importo, ai sensi dell’art. 2495 c.c., sostenendo che in base al bilancio finale risultano tot attività incassate (15k) e che quelle avrebbero dovuto soddisfare il Fisco prioritariamente . X si rivolge a un legale perché ritiene di aver agito in buona fede pagando fornitori “impazienti”.
Valutazione: Il legale spiega che il liquidatore aveva l’obbligo di soddisfare prima il Fisco prima di altri creditori, e distribuire attivo ai creditori secondo prelazione. Avendo invece pagato i chirografari (fornitori) trascurando il debito IVA (che aveva privilegio generale), X ha violato l’ordine legale. La responsabilità personale e illimitata del liquidatore scatta in pieno . Difficile difendersi, poiché non può neppure dire che non c’erano fondi: li ha usati per altri. Quanto alla pretesa verso il socio, essendo socio unico ha ricevuto formalmente zero in base al bilancio finale, ma l’Agenzia potrebbe sostenere che egli di fatto ha beneficiato di quelle risorse decidendo dove allocarle (per es., se i fornitori pagati includono parti correlate). Comunque, l’azione principale è contro X come liquidatore: non essendo richiesto il ruolo, lo devono escutere subito .
Soluzione: Il legale consiglia di cercare un accordo con l’Erario: X presenta un’istanza in autotutela ammettendo l’errore e chiedendo la possibilità di rateare il debito a suo nome. L’Agenzia, visto che comunque dovrebbe riscuotere da persona fisica (più difficile), accetta una dilazione in 5 anni su €20k senza sanzioni aggiuntive (questo informalmente). X firma anche un atto di impegno a versare personalmente quelle somme. In parallelo, pur tardivamente, X avvia per sicurezza una procedura di sovraindebitamento come consumatore per includere questo debito – ma l’AdE sospende l’azione coattiva in virtù del piano di rientro concordato. Morale: la leggerezza di X gli è costata pagare due volte i fornitori (che aveva già soddisfatto) e il Fisco. Se avesse fatto l’opposto – pagato prima il Fisco e lasciato qualcosa indietro ai fornitori – i fornitori avrebbero potuto agire contro di lui solo se avesse garantito personalmente, altrimenti no. Questo caso insegna che un liquidatore deve sempre accantonare i tributi dovuti prima di chiudere, o altrimenti attivare procedure concorsuali dove la distribuzione viene fatta con controllo del tribunale (evitando poi la responsabilità personale). Per i soci, se X fosse stato liquidatore ma non socio, comunque avrebbe pagato da liquidatore. Se ci fossero stati più soci, questi sarebbero responsabili pro quota di quanto ricevuto: ma qui nessun socio ha ricevuto attivo, quindi i soci in quanto tali l’hanno scampata, mentre il liquidatore no. Nota: se TecnoBeta avesse atteso 2024 per chiudere dopo 5 anni dalla cancellazione, avrebbe potuto eccepire la decadenza dell’azione verso di lui? No, perché la norma 5 anni vale per atti impositivi: qui il debito era già sorto e lui l’ha lasciato impagato; art. 36 non prevede decadenza così breve. Se avesse portato l’azienda in liquidazione giudiziale invece che volontaria, forse non avrebbe pagato i fornitori prima e il curatore avrebbe ripartito pro-rata, evitando a X qualunque responsabilità (perché l’omesso pagamento sarebbe dipeso dall’insufficienza attivo, non da colpa sua). Questo evidenzia: a volte per un liquidatore onesto e povero di mezzi è preferibile passare la mano al tribunale (richiesta di fallimento in proprio) , evitando di esporsi a decisioni che potrebbero poi inseguirlo.

Caso 4: Evasione fiscale e bancarotta – la “doppia stangata” (Alpha S.p.A.)
Scenario: Alpha S.p.A. (settore commercio elettronico) nel 2022 fattura molto ma margina poco. Per mostrare utili, l’amministratore delegato (che è anche socio di controllo) gonfia le rimanenze di magazzino a fine anno e omette di contabilizzare alcune fatture di acquisto, presentando un bilancio 2022 in utile. Nel 2023 Alpha è in crisi di liquidità, non paga fornitori né IVA. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo sul 2022: scopre la frode contabile (magazzino inesistente, ricavi fittizi) e contesta una notevole evasione IRES e IVA, oltre a irrogare sanzioni per dichiarazione fraudolenta. Nel frattempo, nel 2024, i creditori hanno chiesto il fallimento di Alpha per i debiti commerciali. Il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e nomina un curatore. L’Agenzia Entrate si insinua al passivo per €500k tra IRES, IVA e sanzioni. L’amministratore viene indagato per dichiarazione fraudolenta mediante falsità in bilancio (reato tributario) e anche per bancarotta fraudolenta (per aver distratto merce e tenuto i libri falsi). I due procedimenti viaggiano paralleli.
Esito: Il curatore rileva che la società aveva in realtà scorte minime (non quelle dichiarate): ciò conferma la bancarotta fraudolenta documentale. L’amministratore viene condannato a 6 anni in primo grado cumulando i reati fiscali e fallimentari. I soci di minoranza, che erano estranei ma siedevano in CDA senza deleghe, vengono citati in giudizio civile dal curatore per omessa vigilanza (avrebbero dovuto accorgersi delle false valutazioni); tuttavia, quella causa finisce con un nulla di fatto perché non si prova un loro dolo o colpa grave (non avevano competenze tecniche per dubitare delle rimanenze e si fidavano del management). Il debito fiscale insinuato rimane in gran parte insoluto nel fallimento (attivo scarso). I soci non rispondono oltre perché era S.p.A. e non ci sono distribuzioni da restituire. Questo caso estremo illustra che: se si cerca di “salvare” la baracca con evasioni o bilanci falsi, quando poi la società fallisce le conseguenze si sommano: l’Erario non solo vorrà i soldi (che comunque non ci sono), ma la giustizia penale punirà severamente chi ha alterato i conti . I soci minoritari imparano che stare in CDA richiede diligenza: la prossima volta, chiederanno controlli incrociati al collegio sindacale per evitare di essere complici inconsapevoli. Per l’amministratore-socio, nessuna tutela: gli vengono confiscati beni personali (la villa) per equivalente delle imposte evase, e dovrà anche subire pene detentive. Se invece avesse gestito in trasparenza la crisi (dichiarando subito perdite reali, pagando quel poco di IVA possibile o cercando un concordato), avrebbe evitato la “doppia stangata”.

Conclusione

La gestione di un accertamento fiscale in una situazione di crisi d’impresa richiede un approccio multidisciplinare e tempestivo, in cui l’attenzione alla difesa tecnica tributaria si combina con la pianificazione delle strategie concorsuali e – non da ultimo – con la prudenza volta a evitare implicazioni penali. Dal punto di vista dei soci, “proteggersi” non significa eludere le proprie responsabilità, ma piuttosto saper incanalare la crisi verso soluzioni legali che minimizzino il sacrificio del patrimonio personale. Come abbiamo visto: conoscere in anticipo le regole di responsabilità (chi paga cosa, in quali casi) consente di non farsi trovare impreparati; sfruttare appieno gli strumenti deflattivi del contenzioso può evitare che un debito fiscale lieviti fuori controllo; utilizzare intelligentemente le procedure di regolazione della crisi – dal piano attestato al concordato con transazione fiscale – può letteralmente fare la differenza tra perdere tutto (e subire forse condanne) e salvare l’azienda assieme alla posizione dei soci. Un filo conduttore emerso è l’importanza della tempestività: le norme premiano l’imprenditore (e i soci) che agiscono presto di fronte alla crisi, adottando misure correttive e dialogando con i creditori (Fisco incluso), mentre puniscono chi trascura o occulta il dissesto, magari tentando scorciatoie illecite. In un’epoca in cui il diritto della crisi d’impresa è in continua evoluzione – con un bilanciamento più equo tra interesse dei creditori pubblici e conservazione del valore aziendale – i soci hanno più opportunità di un tempo per salvaguardare i propri interessi insieme a quelli dell’impresa e dei creditori, evitando così il vecchio dilemma “o l’azienda o i miei beni”. In quest’ottica, la trasparenza con il Fisco (dichiarare comunque i debiti, attivarsi per definirli) e la buona fede nella gestione (niente distrazioni o preferenze indebite) rappresentano la prima forma di tutela: mettono i soci al riparo dalle sanzioni peggiori e spesso aprono la porta a soluzioni negoziali. Conoscere i propri diritti – ad esempio il fatto che il socio di S.r.l. non può essere escusso oltre certi limiti – e al contempo i propri doveri – come quello del liquidatore di pagare le imposte prima di distribuire attivi – permette di affrontare le interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria e con gli altri creditori in modo assertivo e informato.

In conclusione, accertamento e crisi d’impresa non devono essere vissuti dai soci come una catastrofe annunciata sul piano personale, bensì come un banco di prova in cui, con gli strumenti giuridici adeguati e l’assistenza di professionisti competenti, è possibile limitare i danni e, talvolta, persino invertire la rotta. La normativa italiana – se ben utilizzata – offre vie d’uscita che bilanciano la riscossione del credito erariale con la necessità di salvaguardare la continuità delle imprese meritevoli e il patrimonio di chi vi ha investito legittimamente. Pertanto, il messaggio finale per i soci è duplice: da un lato, responsabilizzarsi nella gestione fiscale e finanziaria, attivandosi tempestivamente; dall’altro, valersi dei propri diritti e delle opportunità di legge per non subire passivamente le conseguenze della crisi. In questo modo, proteggere i soci non significherà sottrarsi ingiustamente alle obbligazioni, ma garantirsi quel “paracadute” normativo che evita di perdere più di quanto equo, consentendo eventualmente di ripartire su basi sane dopo la tempesta.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)

  • Codice Civile: artt. 2086 c.c. (obbligo assetti adeguati e rilevazione crisi); 2291 c.c. (responsabilità soci S.n.c.); 2313, 2318 c.c. (responsabilità soci accomandanti e accomandatari S.a.s.); 2325 c.c. (società di capitali rispondono solo col patrimonio sociale); 2447 c.c. (riduzione capitale sotto minimo); 2462 c.c. (S.r.l. – no responsabilità personale soci) ; 2476 c.c. (responsabilità amministratori verso società e creditori); 2495 c.c. (effetti della cancellazione: responsabilità post-estinzione di soci e liquidatori) .
  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600: art. 39 (poteri accertamento in materia imposte sui redditi: definisce accertamento analitico vs induttivo) ; art. 36-bis (controllo automatizzato dichiarazioni, avvisi bonari).
  • D.P.R. 29/9/1973 n. 602: art. 14 (ruoli e cartelle); art. 36 (responsabilità di liquidatori, soci, amministratori per pagamento imposte) ; art. 19 (dilazione pagamento cartelle); art. 15-ter (decadenza da rateazione); art. 68 (sospensione obblighi pagamento in pendenza giudizio).
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 472: art. 8 (non trasmissibilità sanzioni amministrative tributarie agli eredi/successori) .
  • D.Lgs. 19/6/1997 n. 218: artt. 6-8 (accertamento con adesione: termini e riduzione sanzioni) ; art. 15 (acquiescenza: riduzione 1/3 sanzioni) .
  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: art. 17-bis (reclamo e mediazione tributaria); art. 47 (sospensione giudiziale atti impugnati: fumus e periculum) ; art. 48 (conciliazione giudiziale).
  • Legge 27/7/2000 n. 212 (Statuto del contribuente): art. 10 (tutela dell’affidamento e buona fede, non sanzionabilità se ci sono obiettive condizioni d’incertezza).
  • D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. L. 122/2010: art. 29 (introduzione avviso di accertamento esecutivo erariale) .
  • L. 160/2019 (Legge bilancio 2020): art. 1 commi 792-804 (estensione avvisi esecutivi a tributi locali dal 2020) .
  • D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII): art. 2 (definizioni di crisi e insolvenza); art. 3 (dovere di gestione adeguata rilevazione crisi) ; artt. 54-64 (accordi di ristrutturazione dei debiti); artt. 84-120 (concordato preventivo); art. 109 (trattamento crediti pubblici nel concordato) ; art. 120-quater (concordato semplificato liquidatorio); art. 14 (misure protettive composizione negoziata); art. 23 (estensione misure cautelari a soci illimitatamente responsabili e fideiussori) – v. Trib. Palermo 4/4/2022 in IlCaso.it ; artt. 189-197 (esdebitazione); (Parte penale) art. 322 (bancarotta fraudolenta: patrim. e documentale) ; art. 323 (bancarotta preferenziale); art. 324 (bancarotta semplice); art. 325 (abusivo ricorso al credito) ; art. 330 (omessa consegna libri); art. 329 (esenzioni da reati bancarotta per pagamenti autorizzati in concordato).
  • Codice Penale: art. 157 (prescrizione reati, 6 anni base per reati tributari, 10 per bancarotta fraud.); art. 642 (distruzione di scritture contabili fuori fallimento).
  • D.Lgs. 10/3/2000 n. 74 (reati tributari): art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false) ; art. 3 (dich. fraudolenta altri artifici); art. 4 (dich. infedele); art. 5 (omessa dichiarazione); art. 8 (emissione fatture false); art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k) ; art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250k) ; art. 10-quater (indebita compensazione crediti); art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte); art. 12-bis (confisca obbligatoria “profitto” reati tributari); art. 13 (causa di non punibilità per pagamento integrale debito tributario prima del dibattimento) .
  • D.Lgs. 14/6/2024 n. 87 (Attuazione riforma penale tributaria 2023): art. 5 (modifiche agli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs.74/2000) – introduce termine 31 dicembre anno successivo e condizione di non punibilità in caso di rateazione avviso bonario in corso ; abbassa soglie punibilità in caso di decadenza da rateazione a €50k (ritenute) e €75k (IVA) .
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
  • Cass., Sez. Unite civ., 12/02/2025 n. 3625: responsabilità ex soci per debiti tributari società estinta – percettività somme non è condizione azione, interesse ad agire fisco anche se socio non ha riscosso in bilancio finale ; conferma orientamento SS.UU. 6070/2013 .
  • Cass., Sez. V civ., 24/10/2025 n. 28256: successione soci nei debiti fiscali società estinta – illegittimo limitare responsabilità al solo attivo da bilancio finale, specie in presenza di comportamento fraudolento (plusvalenze non dichiarate e società cancellata) ; cassata decisione CTR che esonerava soci oltre attivo ricevuto.
  • Cass., Sez. Unite civ., 26/03/2013 nn. 6070-6072: estinzione società e sorte dei debiti – afferma fenomeno successorio sui generis a carico soci e liquidatori, anche senza attivo (limite attivo solo quantum) .
  • Cass., Sez. III pen., 3/11/2025 n. 35840: reato omesso versamento IVA – confisca profitto non può mantenersi né disporsi se il debito tributario è stato integralmente soddisfatto, anche mediante accordo di concordato . Estensione principio anche a concordato fallimentare (concordato ex art. 124 CCII in fallimento) .
  • Cass., Sez. I civ., 28/10/2024 n. 27782: “storica” – concordato preventivo, ammissibile omologa nonostante voto contrario Erario se trattamento credito pubblico ≥ quota ricavabile da liquidazione giudiziale . Riconosce cram down fiscale in linea con spirito nuovo CCII.
  • Cass., Sez. V pen., 21/05/2025 (dep. 30/10/2025) n. 35840: (v. sopra) confisca tributaria incompatibile con intervenuto pagamento transattivo .
  • Cass., Sez. V pen., 13/07/2021 (dep.20/10/2021) n. 29111: sanzioni tributarie non trasmissibili a ex soci – annullato prelievo sanzionatorio a socio di società estinta .
  • Cass., Sez. III pen., 22/02/2021 n. 6410: omesso versamento IVA – reato escluso se interviene fallimento prima della scadenza pagamento (manca elemento soggettivo dolo per causa forza maggiore) .
  • Cass., Sez. V civ., 17/12/2020 n. 28972: determinazione utili non dichiarati in società in perdita – accertamento analitico-induttivo legittimo solo se inattendibilità grave contabilità; la crisi di settore va considerata nel valutare antieconomicità.
  • Cass., Sez. V civ., 11/07/2018 n. 18207: accertamento induttivo – margini antieconomici possono giustificare rideterminazione reddito solo se contribuente non fornisce valide spiegazioni (contraddittorio essenziale).
  • Cass., Sez. Unite pen., 27/01/2011 n. 19601 (Ecorec): trust liquidatorio creato dopo notifica accertamento costituisce sottrazione fraudolenta ex art. 11 D.Lgs.74/2000 se fine è evitare escussione Fisco.
  • Cass., Sez. V civ., 05/10/2007 n. 20958: liquidatore di società di capitali – responsabilità personale per debiti tributari ex art.36 anche senza preventiva escussione società (confermato poi da norme) .
  • Altro (prassi, dottrina):
  • Agenzia Entrate – Circolare n. 117/E del 13/5/1999: (era su L. 413/91) confermava non trasmissibilità sanzioni a soci.
  • Agenzia Entrate – Interpello n. 954-59/2012: se socio non riceve nulla da liquidazione, atto impositivo a suo nome va motivato su altri beni trasferiti (recepito da Cass. SU 2025) .
  • Relazione illustrativa D.Lgs. 83/2022: spiega adeguamento a Dir. UE 2019/1023 su cram down fiscale.
  • Tribunale di Palermo, 04/04/2022: misure protettive composizione negoziata estese a soci illimitatamente responsabili (ord.) .
  • Tribunale di Bologna, 12/01/2022: ammessa sospensione azioni anche contro garanti personali in composizione negoziata (caso citato in dottrina).
  • Direzione della Giustizia Tributaria – relazione illustrativa D.Lgs. 156/2015: mediazione tributaria scopo deflattivo (35% riduzione sanzioni).
  • Report CNDCEC 2023: sulla transazione fiscale nella composizione negoziata (indica scarso utilizzo finora, suggerendo miglioramenti).

La tua società è in crisi d’impresa e, nel frattempo, hai ricevuto un accertamento fiscale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua società è in crisi d’impresa e, nel frattempo, hai ricevuto un accertamento fiscale?
Temi che le difficoltà aziendali vengano usate dal Fisco per estendere responsabilità e debiti ai soci?
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Devi saperlo subito:

👉 la crisi d’impresa non giustifica accertamenti automatici,
👉 i soci non rispondono automaticamente dei debiti fiscali,
👉 moltissimi accertamenti emessi in fase di crisi sono aggressivi, presuntivi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco accerta durante la crisi,
  • quali sono i rischi reali per i soci,
  • quali errori commette spesso l’Agenzia,
  • come proteggere i soci in modo tempestivo ed efficace.

Perché il Fisco Accerta Durante la Crisi d’Impresa

Le imprese in crisi attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • presentano perdite o ricavi in calo,
  • accumulano debiti fiscali,
  • cessano o riducono l’attività,
  • effettuano operazioni straordinarie o dismissioni,
  • accedono a strumenti di regolazione della crisi.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se l’impresa è in crisi, allora ha nascosto redditi o imposte.”

Ma attenzione:

➡️ la crisi non è evasione,
➡️ l’accertamento deve basarsi su prove, non su difficoltà economiche.


I Rischi per i Soci in Caso di Accertamento

In presenza di accertamento e crisi, i soci temono soprattutto:

  • estensione del debito fiscale,
  • contestazioni di utili occulti,
  • riqualificazione di prelievi o finanziamenti,
  • responsabilità per mala gestio,
  • azioni esecutive sul patrimonio personale,
  • coinvolgimento indiretto nelle procedure concorsuali.

👉 Il rischio per i soci dipende dalla struttura societaria e dalla difesa.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti emessi durante la crisi presentano errori gravi, tra cui:

  • confondere crisi con evasione,
  • presumere utili occulti in presenza di perdite,
  • contestare finanziamenti soci come ricavi,
  • estendere responsabilità senza presupposti,
  • ignorare strumenti di regolazione della crisi,
  • motivazioni generiche (“gestione antieconomica”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Crisi d’Impresa ≠ Responsabilità Automatica dei Soci

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • la distribuzione effettiva di utili,
  • la confusione patrimoniale,
  • l’uso distorto della società.

Non basta dimostrare:

  • perdite,
  • debiti fiscali,
  • difficoltà finanziarie,
  • cessazione dell’attività.

👉 La responsabilità dei soci non si presume.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento emesso in fase di crisi è ribaltabile se:

  • l’impresa è realmente in difficoltà,
  • non esistono utili distribuiti,
  • i soci non hanno beneficiato della gestione,
  • le operazioni contestate sono giustificate,
  • manca la prova di condotte elusive,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La crisi non può essere usata come pretesto fiscale.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato in fase di crisi può portare a:

  • aggravamento del debito fiscale,
  • estensione delle pretese ai soci,
  • pignoramenti di conti personali,
  • perdita di tutela patrimoniale,
  • compromissione delle procedure di risanamento,
  • fallimento o liquidazione accelerata.

👉 In crisi d’impresa il tempo è decisivo.


Sistemi di Difesa Efficaci per Proteggere i Soci

1. Difesa coordinata impresa–soci

È fondamentale:

  • evitare difese separate,
  • mantenere coerenza tra società e soci,
  • gestire unitariamente il contenzioso.

2. Dimostrare l’assenza di benefici per i soci

La difesa efficace dimostra:

  • mancata distribuzione di utili,
  • finanziamenti dei soci all’impresa,
  • sacrificio patrimoniale dei soci,
  • utilizzo corretto delle risorse.

📄 Prove tipiche:

  • bilanci,
  • estratti conto,
  • contratti di finanziamento soci,
  • delibere societarie,
  • documentazione bancaria.

3. Smontare le presunzioni fiscali

È fondamentale dimostrare che:

  • non esistono utili occulti,
  • la crisi è reale,
  • l’accertamento è costruito su presunzioni.

👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare azioni esecutive sui soci.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Coordinare accertamento e strumenti di crisi

La difesa serve a:

  • proteggere i soci durante la crisi,
  • evitare interferenze con piani di risanamento,
  • integrare accertamento e procedure concorsuali.

6. Prevenire responsabilità future

È utile:

  • formalizzare correttamente ogni operazione,
  • tracciare i rapporti socio–società,
  • evitare commistioni patrimoniali,
  • rafforzare la governance.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in caso di accertamento durante la crisi d’impresa richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza delle procedure di crisi.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento in fase di crisi,
  • difesa coordinata di impresa e soci,
  • protezione del patrimonio personale dei soci,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • integrazione con strumenti di regolazione della crisi.

Conclusione

Un accertamento in fase di crisi d’impresa non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare la responsabilità dei soci, non sfruttare la difficoltà economica.

Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • proteggere i soci,
  • evitare estensioni indebite di responsabilità,
  • salvaguardare il patrimonio personale.

👉 Agisci subito: negli accertamenti durante la crisi d’impresa, la difesa dei soci è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Proteggere i soci durante un accertamento in crisi d’impresa è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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