Accertamento Contributivo Con Pignoramento In Corso: Come Reagire

L’accertamento contributivo con pignoramento già avviato è una delle situazioni più urgenti e pericolose per imprese e lavoratori autonomi.
Quando INPS o altri enti previdenziali avviano un accertamento contributivo e, parallelamente, procedono al pignoramento, il rischio non è solo economico ma anche operativo, perché possono essere colpiti conti correnti, crediti verso clienti e flussi di cassa essenziali.

È fondamentale chiarirlo subito:
anche con un pignoramento in corso esistono strumenti immediati per reagire, difendersi e bloccare l’esecuzione.

Molti pignoramenti contributivi si fondano su accertamenti viziati e possono essere sospesi, ridotti o annullati se affrontati con una strategia tecnica tempestiva.


Cos’è l’accertamento contributivo

L’accertamento contributivo è l’atto con cui l’ente previdenziale contesta:

• omesso o insufficiente versamento dei contributi
• errata qualificazione del rapporto di lavoro
• presunto lavoro subordinato occulto
• differenze contributive su retribuzioni
• contributi non versati su collaborazioni
• irregolarità nella gestione del personale

Da questo accertamento può derivare l’iscrizione a ruolo e l’avvio dell’esecuzione forzata.


Perché può partire il pignoramento

Il pignoramento può essere avviato quando:

• l’accertamento diventa definitivo
• non viene presentata opposizione nei termini
• non viene richiesta la sospensione
• la rateizzazione decade
• l’ente procede alla riscossione coattiva
• il credito è ritenuto immediatamente esigibile

Spesso il pignoramento arriva senza una reale valutazione della difesa già possibile.


Cosa può essere pignorato

Nel pignoramento contributivo possono essere colpiti:

• conti correnti bancari
• crediti verso clienti
• stipendi o compensi
• pensioni
• beni mobili
• quote societarie
• flussi di incasso

L’impatto può bloccare completamente l’attività.


Gli errori tipici dell’ente previdenziale

Negli accertamenti contributivi con pignoramento, gli errori più frequenti sono:

• errata qualificazione dei rapporti di lavoro
• mancata prova della subordinazione
• calcoli contributivi errati
• applicazione retroattiva delle pretese
• omissione del contraddittorio
• mancata notifica corretta degli atti
• avvio del pignoramento su crediti contestati

In questi casi l’esecuzione è contestabile.


Quando il pignoramento è illegittimo

Il pignoramento è illegittimo se:

• l’accertamento è viziato
• il credito non è definitivo
• manca la prova del debito contributivo
• vi sono errori di calcolo
• non è stato rispettato il diritto di difesa
• è pendente un giudizio o un’opposizione
• è stata presentata istanza di sospensione

Anche un pignoramento già in corso può essere bloccato.


Come reagire immediatamente

Quando ricevi un pignoramento contributivo è necessario agire subito:

• analizzare l’accertamento originario
• verificare la correttezza delle notifiche
• controllare i termini di opposizione
• individuare i vizi sostanziali
• valutare la sospensione dell’esecuzione
• intervenire sul giudice competente

Il tempo è il fattore decisivo.


Strumenti di difesa disponibili

La difesa contro accertamento e pignoramento contributivo può basarsi su:

• opposizione all’accertamento contributivo
• opposizione all’esecuzione
• istanza di sospensione urgente
• ricorso giudiziale
• rateizzazione strategica
• definizione agevolata, se conveniente
• strumenti di crisi e sovraindebitamento

Ogni scelta va calibrata sulla situazione concreta.


Cosa fare subito

Se hai un accertamento contributivo con pignoramento in corso:

• fai analizzare immediatamente tutti gli atti
• verifica l’origine del debito
• individua eventuali vizi procedurali
• agisci per la sospensione dell’esecuzione
• evita pagamenti non coordinati
• proteggi i flussi essenziali dell’attività

Valuta con urgenza le opzioni difensive più efficaci:

• opposizione giudiziale
• sospensione cautelare
• trattativa assistita con l’ente
• strumenti di composizione della crisi


I rischi se non intervieni tempestivamente

• blocco dei conti correnti
• paralisi dell’attività
• perdita di clienti e fornitori
• aggravamento del debito
• estensione dell’esecuzione
• danni patrimoniali personali
• difficoltà irreversibili


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti contributivi e pignoramenti in corso, spesso sospesi o annullati per vizi dell’accertamento e violazioni procedurali.
Coordina un team nazionale di avvocati giuslavoristi, tributaristi e consulenti della crisi.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• bloccare immediatamente il pignoramento
• contestare l’accertamento contributivo
• ottenere la sospensione dell’esecuzione
• ridurre o annullare il debito
• proteggere conti e flussi finanziari
• coordinare difesa contributiva e crisi d’impresa
• costruire una strategia di uscita sostenibile


Agisci ora

Un pignoramento contributivo non è una condanna definitiva.
Agire subito significa recuperare il controllo prima che l’esecuzione diventi irreversibile.

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Introduzione

Trovarsi con un accertamento contributivo notificato e un pignoramento in corso è una situazione critica per qualsiasi debitore – sia esso un privato, un imprenditore individuale o una società. Significa che un ente previdenziale (tipicamente l’INPS, ma anche INAIL o Casse professionali) ha accertato il mancato versamento di contributi e, trascorsi i termini di legge senza pagamento né ricorso, ha avviato la riscossione forzata tramite l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). In questa guida avanzata esamineremo cos’è un accertamento contributivo, come si arriva al pignoramento dei beni del debitore, e soprattutto quali strumenti di difesa e soluzioni ha a disposizione il debitore per reagire in modo efficace. Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma chiaro, con riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati a dicembre 2025, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Il punto di vista sarà quello del debitore, evidenziando i suoi diritti, i passi da compiere e gli errori da evitare per tutelare al meglio il proprio patrimonio e regolarizzare la posizione contributiva.

Accertamento contributivo: cos’è e come nasce

Un accertamento contributivo in ambito previdenziale è l’atto con cui l’ente competente (principalmente l’INPS per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi) contesta ufficialmente al contribuente il mancato versamento di contributi obbligatori, intimandone il pagamento. Dal 1º gennaio 2011 la legge ha innovato le modalità di riscossione dei crediti contributivi dell’INPS: è stato introdotto il cosiddetto “avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, che sostituisce la cartella esattoriale tradizionalmente utilizzata in passato . In altre parole, l’avviso di addebito INPS è un atto che accerta il debito contributivo e al contempo costituisce titolo esecutivo immediatamente valido per la riscossione forzata . Ciò significa che, decorsi i termini di legge, l’INPS (o l’agente della riscossione per suo conto) può procedere direttamente con il pignoramento senza bisogno di un’ulteriore sentenza.

Fondamento normativo: l’introduzione dell’avviso di addebito INPS deriva dall’art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) , in parallelo all’istituto dell’accertamento esecutivo fiscale per i tributi erariali. Inoltre, il sistema è disciplinato dal D.Lgs. 46/1999, che prevede all’art. 24 le tutele giurisdizionali del contribuente in materia di contributi (come vedremo a breve) . In base a tali norme, quando gli uffici previdenziali (es. una sede INPS) accertano un’omissione contributiva, emettono un avviso di addebito indicando l’importo dovuto (con dettaglio di contributi, interessi e sanzioni) e lo notificano al debitore. L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica , allegando un bollettino per il pagamento spontaneo. Contestualmente, l’avviso viene trasmesso telematicamente all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) . Se entro 60 giorni il debitore non effettua il pagamento integrale né propone impugnazione, lo stesso avviso diviene esecutivo e l’Agente della Riscossione potrà dare inizio alla riscossione coattiva delle somme .

Va sottolineato che l’accertamento contributivo può scaturire non solo da verifiche dirette dell’INPS (es. omissioni nei versamenti periodici di un datore di lavoro o contributi artigiani/commercianti non versati), ma anche da controlli fiscali svolti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, quando a seguito di un accertamento fiscale emerge un reddito non dichiarato più elevato (ad esempio per un lavoratore autonomo), l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito all’INPS affinché quest’ultimo ricalcoli i contributi dovuti su quel maggior reddito ed emetta il relativo avviso di addebito. In questi casi si pone il problema del coordinamento tra procedimento tributario e contributivo: la legge (art. 24, co.3 D.Lgs. 46/1999) stabilisce che se l’accertamento fiscale è impugnato davanti al giudice tributario, l’INPS non può iscrivere a ruolo (né dunque rendere esecutivo l’avviso) se non dopo un provvedimento esecutivo del giudice . La Cassazione ha interpretato tale norma estensivamente, chiarendo che anche l’INPS deve attendere l’esito dell’eventuale ricorso fiscale prima di procedere . Dunque, se il contribuente ha presentato ricorso contro l’avviso di accertamento fiscale, un successivo avviso di addebito INPS emesso nelle more sarebbe illegittimo e opponibile per violazione dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999 . Su questo punto la giurisprudenza non è univoca quanto agli effetti (nullità del titolo esecutivo secondo alcuni tribunali, vs. mera irregolarità che non preclude di esaminare comunque il merito secondo altre corti d’appello) , ma in ogni caso rappresenta un importante profilo di difesa se ci si trova in tale circostanza (si pensi a contributi IVS di commercianti ricalcolati a seguito di un accertamento fiscale già impugnato dal contribuente).

Notifica dell’atto e termine per reagire

L’avviso di addebito deve essere notificato nelle forme previste (PEC per aziende o professionisti dotati di domicilio digitale, oppure raccomandata A/R, messo comunale, ecc.) . La data di notifica è fondamentale perché da essa decorrono sia il termine per pagare (60 giorni) sia il termine – ben più breve – per impugnare l’atto. La legge, infatti, concede 40 giorni dalla notifica per presentare ricorso al giudice del lavoro avverso l’avviso di addebito . Si tratta di un termine di decadenza fissato dall’art. 24, co.5 D.Lgs. 46/1999, analogo a quello previsto per le cartelle esattoriali in materia di contributi. Il giudizio si svolge con il rito del lavoro innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, competente per territorio in base alla sede dell’ente creditore (secondo l’art. 444 c.p.c. e art. 618-bis c.p.c.) . Nel ricorso, il debitore-opponente può far valere ogni contestazione di merito circa la pretesa contributiva: ad esempio l’inesistenza dell’obbligo contributivo, l’errato importo, la prescrizione già maturata prima della notifica, vizi di notifica o difetti formali dell’atto, ecc. In questa fase, il giudice del lavoro può sospendere la provvisoria esecutorietà dell’avviso, su istanza del ricorrente, se ricorrono gravi motivi . La sospensione giudiziale è molto importante perché blocca sul nascere la riscossione forzata: l’Agente della Riscossione, se informato del provvedimento, deve astenersi dall’intraprendere o proseguire atti esecutivi in attesa della decisione . In ogni caso, decorso il 60º giorno senza pagamento né sospensione giudiziale, l’avviso di addebito diviene esecutivo e viene lavorato dall’Agente della Riscossione per il recupero coattivo .

Effetti della mancata impugnazione: se il debitore non propone ricorso entro 40 giorni, l’avviso di addebito diventa definitivo (irretrattabile) per quanto riguarda il merito della pretesa. Ciò significa che non si potrà più contestare l’esistenza o l’entità del debito contributivo in sede successiva . Tuttavia – ed è un aspetto cruciale – la mancata impugnazione non “allunga” i termini di prescrizione del credito. Diversamente dalle cartelle esattoriali per sanzioni amministrative (dove la mancata opposizione può far applicare il termine decennale ex art. 2953 c.c.), nel campo dei contributi previdenziali la giurisprudenza è consolidata nell’escludere qualunque effetto di “conversione” del termine breve in quello decennale . In altri termini, anche se l’avviso non viene opposto e diventa definitivo, il credito contributivo resta soggetto a prescrizione quinquennale (salvo riconoscimento giudiziale in una sentenza passata in giudicato) . La Corte di Cassazione – da ultimo con l’ordinanza n. 32077/2019 – ha ribadito che i contributi INPS, anche se accertati con avviso non impugnato, si prescrivono sempre in 5 anni ex art. 3, co.9 L. 335/1995 . Le Sezioni Unite avevano già chiarito il principio con la sentenza n. 23397/2016, escludendo l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. agli atti amministrativi non impugnati in materia di contributi . Questo aspetto sarà rilevante nel valutare possibili opposizioni alla successiva esecuzione (ad esempio, se l’ente previdenziale o l’agente della riscossione lasciano decorrere oltre 5 anni senza atti interruttivi, il debitore potrà eccepire la prescrizione, come vedremo).

Importo dovuto, interessi e oneri accessori

L’accertamento contributivo comporta non solo l’obbligo di versare i contributi omessi, ma anche gli interessi e le sanzioni civili previsti dalla legge. L’INPS distingue tra interessi di mora per ritardato pagamento e sanzioni civili (che possono assumere carattere di penalità in caso di evasione). Questi importi vengono indicati nell’avviso e continuano a maturare fino al saldo. Inoltre, sono dovute le eventuali spese di notifica e, se si passa alla riscossione coattiva tramite Agente della Riscossione, anche gli oneri di riscossione e le spese esecutive. Su questo punto vi sono state importanti novità normative: fino al 2021, il compenso dell’Agente della Riscossione gravava in parte sul debitore (3% dell’importo se pagato entro 60 giorni; 6% oltre i 60 giorni) . Dal 1º gennaio 2022, per effetto della L. 234/2021, questi oneri percentuali sono stati aboliti . Pertanto sugli avvisi affidati all’Agente dal 2022 in poi, il debitore non paga più il 3-6% di aggio, ma rimangono solo le spese vive di esecuzione e notifica (oltre, ovviamente, al capitale, interessi e sanzioni del suo debito contributivo). Si tratta di un alleggerimento dei costi a carico del debitore, in caso di riscossione coattiva, introdotto dal legislatore a partire dal 2022.

Esempio: se Tizio, artigiano, non ha versato €10.000 di contributi nel 2024, l’INPS gli notificherà un avviso di addebito indicando il dovuto di €10.000 + interessi e sanzioni (poniamo €2.000). Se Tizio paga entro 60 giorni, verserà questi €12.000 più le sole spese di notifica (pochi euro). Se non paga e l’atto va all’Agenzia Entrate-Riscossione, nel 2025 gli verrà chiesto il totale aggiornato (capitale + interessi maturati) più le spese per le eventuali procedure (ad es. pignoramento) ma senza aggiunta di aggio percentuale. Se invece il debito fosse stato affidato al riscossore prima del 2022, Tizio avrebbe dovuto pagare anche il 6% di aggio (circa €720 su €12.000) oltre al resto .

Dal titolo esecutivo all’esecuzione forzata: il pignoramento

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento contributivo (avviso di addebito) – e salvo che il debitore abbia ottenuto una sospensione giudiziale – inizia la fase della riscossione coattiva. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) – che agisce in veste di pubblico agente della riscossione – ha la competenza per attivare le procedure esecutive finalizzate al recupero forzato del credito. In pratica, si passa dalla lettera (l’atto scritto contenente la pretesa) all’azione: i beni del debitore vengono aggrediti secondo le forme dell’espropriazione forzata disciplinate dal codice di procedura civile e dalle norme speciali della riscossione esattoriale (D.P.R. 602/1973).

Prima di esaminare come reagire a questa fase, è opportuno capire sinteticamente come si svolge il pignoramento e quali tipi di beni possono essere colpiti, nonché i limiti legali posti a tutela di alcuni beni del debitore. Vediamo dunque le principali forme di pignoramento e le relative peculiarità, con un occhio di riguardo alle regole speciali della riscossione contributiva.

Avvio dell’esecuzione: avviso di intimazione e precetto

Nel sistema della riscossione esattoriale, l’atto di avvio dell’esecuzione forzata è rappresentato dall’“intimazione di pagamento” (anche detta avviso di mora). Si tratta di un ultimo sollecito formale: ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973, se dall’affidamento del ruolo (o titolo esecutivo equivalente, come l’avviso INPS) è trascorso più di un anno senza che sia iniziata l’esecuzione, l’Agente della Riscossione deve notificare un avviso di intimazione e attendere 5 giorni . Solo trascorsi almeno 5 giorni senza pagamento, potrà procedere al pignoramento. In pratica, l’intimazione di pagamento svolge una funzione analoga al precetto del codice di procedura civile: contiene l’ingiunzione al debitore di pagare entro un termine breve (5 giorni) con l’avvertimento che, in difetto, si procederà forzosamente.

Se invece l’agente della riscossione agisce entro l’anno dalla notifica dell’avviso di addebito, la norma non lo obbliga a inviare l’intimazione (può pignorare subito) . In ogni caso, in prassi spesso un sollecito viene inviato, anche per importi minori. Attenzione: l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile dal debitore (come vedremo, entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c.), e la sua omissione quando dovuta costituisce un vizio che rende nullo il successivo pignoramento . Ad esempio, se l’AdER procede al pignoramento dopo più di 1 anno dalla notifica dell’avviso senza aver prima notificato l’intimazione ex art. 50, il debitore potrà far valere la nullità dell’esecuzione. Inoltre l’intimazione stessa interrompe i termini di prescrizione , costituendo atto di messa in mora formale.

Trascorso il termine dell’intimazione, l’Agente della Riscossione può procedere con gli atti esecutivi veri e propri, in base alle tre tipologie previste dal codice di rito:

  • Pignoramento mobiliare (artt. 513 – 542 c.p.c.): si effettua mediante l’ufficiale giudiziario (o, per AdER, anche messi notificatori abilitati) che si reca presso il domicilio/sede del debitore e vincola i beni mobili che vi rinviene (arredi, macchinari, merci, ecc.). È una forma di esecuzione oggi meno frequente per i crediti contributivi, utilizzata solo se si hanno informazioni su beni di valore nella disponibilità fisica del debitore. Alcuni beni mobili sono assolutamente impignorabili per legge (art. 514 c.p.c.: ad esempio effetti di abbigliamento, mobili di stretta necessità, lettere e documenti di famiglia, animali d’affezione, medaglie, ecc.), mentre altri sono relativamente impignorabili o pignorabili con limiti (strumenti di lavoro, macchinari indispensabili all’attività del debitore – pignorabili solo nella misura di 1/5 e se l’esecuzione riguardi i beni residui non è sufficiente al soddisfacimento ). Nel pignoramento mobiliare esattoriale, l’Agente della Riscossione può procedere senza autorizzazione del tribunale e può avvalersi anche di propri funzionari abilitati in luogo dell’ufficiale giudiziario (art. 49 D.P.R. 602/1973). Tuttavia, se i beni pignorati non vengono venduti entro 120 giorni, l’esecuzione si considera estinta (salvo proroga) per evitare la stagnazione dei beni sequestrati (art. 53, c.1 D.P.R. 602/1973). Questa modalità, comunque, rappresenta di solito l’extrema ratio quando non siano aggredibili né crediti verso terzi né immobili.
  • Pignoramento presso terzi (artt. 543 – 546 c.p.c.): è la forma di gran lunga più utilizzata per i crediti contributivi. Consiste nel vincolo giuridico di crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi, o di cose del debitore in possesso di terzi. In pratica, i casi tipici sono: pignoramento del conto corrente bancario/postale del debitore, pignoramento dello stipendio o salario presso il datore di lavoro, pignoramento della pensione presso l’ente previdenziale (INPS stesso) oppure pignoramento di crediti commerciali (verso clienti, ecc.). La procedura avviene notificando un atto di pignoramento direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) e al debitore: l’atto intima al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (fino a concorrenza del credito esattoriale) e di versarle invece all’Agente della Riscossione. Nel procedimento ordinario, il terzo pignorato deve dichiarare all’udienza in tribunale l’entità del debito verso il debitore, dopodiché il giudice può assegnare le somme pignorate al creditore procedente. Nel procedimento esattoriale, l’iter è semplificato: il pignoramento presso terzi non richiede udienza se il terzo non contesta; le somme pignorate (es. sul conto corrente) vengono automaticamente assegnate trascorsi 60 giorni . Ciò rende l’esecuzione esattoriale particolarmente celere ed efficace. Per il debitore, questa è spesso la prima “sorpresa” concreta: ad esempio, si vede il conto corrente bloccato oppure riceve dallo stipendio un importo decurtato. Occorre sapere che la legge pone limiti precisi alla pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità, al fine di garantire al debitore mezzi di sostentamento.
  • In particolare, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme derivanti da stipendio o altre retribuzioni possono essere pignorate nella misura massima di 1/5 per ciascun creditore (20%), al netto delle ritenute. Analogo limite di 1/5 vige per le pensioni, ma con l’ulteriore garanzia che resta impignorabile una quota pari all’assegno sociale aumentato della metà (c.d. minimo vitale – circa €1.000 mensili nel 2025) . Ciò significa, ad esempio, che una pensione di €800 al mese non è aggredibile affatto, mentre su una pensione di €1.500 mensili si potrà pignorare al massimo il 20% dell’importo eccedente il minimo vitale. Per quanto riguarda il pignoramento esattoriale (quello promosso da Agenzia Entrate-Riscossione per crediti fiscali o contributivi), la legge prevede limiti ancora più favorevoli al debitore per stipendi e pensioni di importo modesto. In dettaglio, l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce che le somme derivanti da stipendio o pensione presso terzi (quindi prelievo alla fonte) siano pignorabili dall’Agente Riscossore nelle seguenti misure ridotte :
    • Un decimo (10%) dell’importo netto mensile, se questo non supera €2.500;
    • Un settimo (~14,3%) dell’importo, se compreso tra €2.500 e €5.000;
    • Un quinto (20%) se l’importo netto mensile eccede €5.000.
  • Come si vede, un debitore con stipendio basso subirà un prelievo inferiore in caso di pignoramento esattoriale rispetto a quello che subirebbe con un pignoramento da parte di un creditore ordinario. Ad esempio, con stipendio di €1.500 netti al mese, AdER tratterrà 1/10 (€150), mentre un creditore bancario ne avrebbe potuti trattenere €300 (1/5). Si noti che questi scaglioni di pignorabilità valgono solo per i crediti di tipo esattoriale (tributi e contributi); per i crediti alimentari (mantenimento) decide caso per caso il giudice, e per i crediti ordinari (banche, fornitori, ecc.) vige il limite generale del quinto. La Circolare INPS n.130/2025 ha fornito chiarimenti applicativi su tali limiti, confermando che, in caso di concorso di più trattenute, la somma delle quote pignorate non può superare il 50% del netto . In sostanza, se un debitore ha contemporaneamente un pignoramento esattoriale e uno per altri crediti, la somma delle trattenute non può eccedere la metà dello stipendio/pensione. Inoltre, alcune prestazioni assistenziali (come pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, sussidi per maternità, malattia, etc.) sono totalmente impignorabili, a meno che il pignoramento sia promosso dallo stesso ente erogatore per il recupero di indebito su quella stessa prestazione, e comunque con limite massimo del quinto . Le indennità sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione) sono pignorabili nei limiti del quinto , trattandosi di crediti dell’avente diritto; fa eccezione l’anticipo NASpI (erogato in unica soluzione per avvio attività) che perde la natura di sostegno al reddito ed è interamente pignorabile .
  • Tabella riepilogativa – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni**:
Tipo di creditoImporto mensile netto percepitoLimite pignorabile da AdERLimite pignorabile da creditori ordinari
Stipendio/Lavorofino a €2.5001/10 dello stipendio1/5 dello stipendio (20%)
Stipendio/Lavoro€2.500 – €5.0001/7 dello stipendio1/5 (20%)
Stipendio/Lavorooltre €5.0001/5 dello stipendio1/5 (20%)
Pensionefino a ~€1.000 (minimo vitale)ImpignorabileImpignorabile (minimo vitale)
Pensionequota eccedente minimo vitale1/10, 1/7 o 1/5 a seconda degli scaglioni sopra indicati1/5 (20%)*
Prestazioni assistenziali (es. invalidità civile, assegno sociale, sussidi)Impignorabili (salvo recupero INPS su indebito proprio, max 1/5)Impignorabili (art. 545 c.p.c.)
Indennità sostitutive retribuzione (NASpI, cassa integrazione)pignorabili max 1/5pignorabili max 1/5 (20%)
Tredicesima mensilitàSegue le stesse regole dello stipendio mensile (inclusi scaglioni AdER)Segue 1/5 ordinario
  • Nota: Per crediti alimentari (assegni di mantenimento) il limite può superare il quinto su decisione del giudice (art. 545, co.3 c.p.c.). Inoltre, per pignoramenti ordinari, se coesistono più cause (es. un pignoramento per mutuo e uno per alimenti), vale il limite del 50% totale.
  • Pignoramento immobiliare (artt. 555 – 597 c.p.c.): è l’esecuzione forzata che colpisce i beni immobili di proprietà del debitore (case, terreni, fabbricati). Questa forma di esecuzione è la più complessa e pesante, in quanto può portare alla vendita all’asta degli immobili, con conseguente perdita della proprietà. Proprio per la sua gravità, la legge prevede importanti limiti per la riscossione esattoriale su immobili destinati ad abitazione. Il famigerato “pignoramento della prima casa” da parte del Fisco è generalmente vietato nelle situazioni protette dalla legge. Nello specifico, l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’Agente della Riscossione non può procedere all’espropriazione forzata dell’unico immobile di proprietà del debitore se questo è adibito ad uso abitativo e costituisce la sua residenza anagrafica, purché non si tratti di abitazione di lusso (categorie catastali A/8 o A/9) . In parole povere, la prima ed unica casa del contribuente non è pignorabile per debiti esattoriali (quindi nemmeno per contributi) – è una tutela introdotta dal D.L. 69/2013 (decreto “del fare”).
  • Questa protezione conosce però una deroga importante: se il contribuente ha più immobili (quindi l’immobile non è “unico”) e il debito complessivo supera €120.000, allora il Fisco potrà procedere su uno degli immobili, a condizione che abbia previamente iscritto ipoteca e siano trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che il debitore abbia estinto il debito . In pratica, se il debitore possiede altri immobili oltre alla propria abitazione principale, l’espropriazione immobiliare è ammessa (purché il debito superi €120mila), e anche l’immobile dove risiede può essere pignorato in tal caso, poiché viene meno la qualifica di “unico immobile”. Invece, se il debitore ha solo la casa in cui vive, l’Agente della Riscossione può al più iscrivere ipoteca a garanzia (ammissibile se il debito supera €20.000, ex art. 77 D.P.R. 602/73) , ma non potrà avviare la vendita forzata di quell’immobile . Ad esempio, se Caio ha un debito contributivo di €50.000 e possiede solo la sua casa di residenza, AdER potrà iscrivere ipoteca (essendo il debito > €20.000) ma non potrà procedere al pignoramento né metterla all’asta . Se invece Caio avesse anche un secondo immobile (es. una casa al mare) o se il debito fosse molto alto (€200.000), la protezione cadrebbe: l’Agenzia potrebbe espropriare anche la casa di residenza (seguendo le formalità: notifica di un preavviso di esecuzione, iscrizione di ipoteca da almeno 6 mesi, etc.) .
  • Oltre al caso “prima casa”, esistono altri limiti normativi: l’Agente della Riscossione non può pignorare immobili se il debito è inferiore a €1.000 (importo irrisorio), e non può pignorare immobili di valore sproporzionato rispetto al credito senza valutare l’opportunità (principio di economicità dell’azione esecutiva). Tali limiti sono posti sia dalla legge sia dalla prassi interna della stessa AdER, che tende a procedere con esecuzioni immobiliari solo per crediti consistenti (in ragione dei costi elevati di queste procedure).
  • In ambito previdenziale (contributi INPS, INAIL), l’espropriazione immobiliare segue le stesse regole sopra descritte, con la particolarità che la competenza giurisdizionale per eventuali opposizioni spetta al giudice del lavoro. Vale a dire, se un debitore intende opporsi al pignoramento immobiliare per eccepire, ad esempio, l’impignorabilità della prima casa o altri vizi, dovrà agire davanti al Tribunale – sezione lavoro, anziché al giudice dell’esecuzione ordinario . Ciò è confermato da Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 14328/2023, la quale ha precisato che le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi in materia di contributi (ad esempio contro l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73) si propongono con il rito lavoro e la competenza territoriale è del tribunale del lavoro dove ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale . Questa specialità di rito, sancita dall’art. 618-bis c.p.c., mira a concentrare davanti al giudice del lavoro tutte le controversie relative a obblighi contributivi, anche nella fase esecutiva.
  • Nota: Spesso, prima di procedere al pignoramento vero e proprio di un immobile, l’Agente della Riscossione invia al debitore un “preavviso di espropriazione immobiliare” (non obbligatorio per legge, ma previsto dalla prassi dopo il 2013). In esso si comunica l’intenzione di avviare la procedura esecutiva sull’immobile e si concede un ultimo termine (ad es. 30 giorni) per saldare o trovare un accordo . Ricevere un preavviso del genere è un segnale estremamente serio: il debitore deve attivarsi immediatamente (pagando, chiedendo una rateizzazione o avviando una procedura di composizione del debito) per evitare di perdere la casa. Se si ignora anche il preavviso, si arriverà alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare (trascritto nei registri immobiliari) e poi all’istanza di vendita all’asta dinanzi al Tribunale competente. Da notare che, una volta notificato l’atto di pignoramento, il debitore ha un’ultima chance di opposizione entro 20 giorni (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) per far valere eventuali vizi formali o l’impignorabilità del bene .

Misure cautelari: ipoteca e fermo amministrativo

Parallelamente agli atti esecutivi, l’Agente della Riscossione può attivare misure cautelari a tutela del credito, in particolare:

  • Ipoteca iscritta su beni immobili del debitore (art. 77 DPR 602/1973): come accennato, è ammessa se il debito supera €20.000 . L’ipoteca è una garanzia reale: l’immobile resta al debitore ma risulta vincolato a garanzia del credito dello Stato. L’iscrizione deve essere notificata al debitore, che può opporsi se illegittima. Ad esempio, la Commissione Tributaria di Milano con sentenza n. 3052/2025 ha annullato un’ipoteca esattoriale perché il debito era sotto €120.000, affermando che anche l’iscrizione ipotecaria deve rispettare i limiti dell’esecuzione immobiliare (debito ≥ 120 mila) . La Cassazione ha in effetti chiarito che l’ipoteca esattoriale, pur essendo atto cautelare e non atto di esecuzione forzata, è funzionale all’espropriazione e quindi non può prescindere dai limiti di importo stabiliti per il pignoramento . Quindi oggi la prassi è di non ipotecare l’unica casa del debitore se il debito è sotto €120.000 ; un’ipoteca iscritta in violazione di ciò sarebbe impugnabile dal contribuente per farla dichiarare nulla.
  • Fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973): è il cosiddetto fermo auto, ossia il provvedimento con cui l’Agente della Riscossione iscrive un vincolo al PRA che blocca la circolazione di un veicolo intestato al debitore. Si può disporre se il debito supera €1.000 e il debitore è stato avvisato (con preavviso di fermo) senza che abbia pagato entro 30 giorni. Il fermo non è un pignoramento (il bene non viene venduto), ma impedisce legalmente di usare e vendere l’auto/moto, costringendo il debitore a pagare se vuole “sbloccarla”. Per importi piccoli è la principale leva coercitiva usata da AdER. Se il debitore continua a non pagare, dopo un anno dal fermo l’Agente potrebbe procedere al pignoramento e vendita del veicolo stesso (ma ciò avviene raramente, dato lo scarso valore di realizzo delle auto usate rispetto ai costi). Il fermo può essere impugnato avanti al giudice (generalmente giudice ordinario di pace se il debito è tributario sotto €20k, ma se riguarda contributi la competenza è del tribunale lavoro ex art. 618-bis c.p.c.). Da notare che anche sul fermo vige il limite del bene strumentale: se l’auto è indispensabile per l’attività professionale del debitore (es. un agente di commercio con auto unica) è possibile chiedere la revoca del fermo per indebita limitazione dell’attività lavorativa.

Riassumendo questa sezione, l’espropriazione forzata in corso significa che il debitore può subire vari tipi di aggressione sul patrimonio: blocco dei conti correnti, trattenute su stipendi/pensioni, ipoteche e possibili vendite immobiliari, fermi di veicoli e pignoramenti di beni mobili. Conoscere i propri diritti e i limiti di legge (come le percentuali massime pignorabili, l’impignorabilità della prima casa, etc.) è fondamentale per poter impostare una difesa efficace. Nel prosieguo, vedremo come reagire concretamente a un pignoramento in corso per debiti contributivi, distinguendo le diverse strategie: dai rimedi legali formali (opposizioni, ricorsi) alle soluzioni transattive (rateizzazione, definizioni agevolate), fino a strumenti straordinari come le procedure da sovraindebitamento. L’obiettivo è mettere il debitore nelle condizioni di scegliere la reazione più adatta al proprio caso, minimizzando i danni e possibilmente risolvendo il debito.

Come reagire al pignoramento: difese e soluzioni per il debitore

Arriviamo ora al cuore della guida: cosa può fare, concretamente, il debitore che si trova con un pignoramento in corso a seguito di un accertamento contributivo. La strategia dipende da molti fattori: se il debitore contesta il debito oppure lo riconosce ma non riesce a pagarlo, se ci sono stati vizi procedurali, se ha risorse economiche attivabili o se versa in totale insolvenza, ecc. In generale, possiamo suddividere le possibili reazioni in due macro-categorie:

  1. Difese giurisdizionali (opposizioni e impugnazioni) – utilizzabili quando si vuole contestare la legittimità del titolo esecutivo o degli atti esecutivi, oppure far valere fatti estintivi sopravvenuti (es. prescrizione, pagamento già effettuato, ecc.). Rientrano qui: l’opposizione all’avviso di addebito (se il termine non è scaduto o nelle forme recuperatorie), l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ecc. Queste richiedono l’intervento dell’autorità giudiziaria (Tribunale – sezione lavoro, nel nostro contesto) e vanno esperite entro termini precisi e con motivazioni giuridicamente fondate.
  2. Soluzioni “transattive” o amministrative – applicabili quando il debitore riconosce il debito e mira piuttosto a trovare un modo sostenibile per pagarlo, evitando ulteriori atti esecutivi. Rientrano qui: la rateizzazione del debito, le definizioni agevolate (es. “rottamazione” delle cartelle), eventuali richieste di sospensione in autotutela all’ente creditore o all’agente della riscossione, nonché strumenti più radicali come la conversione del pignoramento o le procedure da sovraindebitamento per chi non riesce oggettivamente a pagare.

Vediamo in dettaglio ciascuna opzione.

1. Opposizione all’accertamento contributivo (ricorso tardivo)

La prima domanda da porsi è: è ancora possibile impugnare il titolo esecutivo (avviso di addebito)?. Se i 40 giorni per il ricorso al giudice del lavoro non sono ancora trascorsi, la risposta è ovviamente sì: il debitore può correre ai ripari presentando subito ricorso e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. In tal caso, come visto, il giudice può congelare il pignoramento in attesa di decidere sul merito . Ma qui consideriamo il caso tipico in cui il pignoramento è già in corso: ciò implica che sono passati almeno 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine di pagamento) e presumibilmente anche i 40 giorni di ricorso. Dunque l’avviso è divenuto definitivo quantum debitum. In linea di principio, non è più possibile contestare i motivi di merito che avrebbero dovuto farsi valere con il ricorso tempestivo (es: non si può più sostenere che i contributi non erano dovuti, o che la somma è errata, ecc.). Tuttavia, la legge e la giurisprudenza consentono alcune forme di tutela residuale anche dopo la decadenza dal ricorso:

  • Ricorso per conoscenza tardiva: se il contribuente non ha potuto impugnare l’avviso nei 40 giorni perché non ne aveva avuto notizia (ad esempio, notifica nulla o viziata, mai effettivamente ricevuta dal destinatario), può fare valere ciò in sede di opposizione all’esecuzione o anche proponendo un ricorso “tardivo” non appena ha conoscenza effettiva dell’atto. In ambito tributario esiste l’istituto del ricorso per tardiva conoscenza (art. 21, co.2 D.Lgs. 546/92); in ambito contributivo non vi è una norma analoga speciale, ma la giurisprudenza tende a non far decorrere i termini se la notifica è inesistente e a consentire al debitore di far valere i vizi di notifica in qualsiasi momento . Quindi, se il primo atto ricevuto dal debitore è il pignoramento (e scopre solo allora dell’esistenza di un avviso mai notificato regolarmente), egli potrà contestare la validità dell’esecuzione per difetto di notifica del titolo. Attenzione: dovrà farlo con gli strumenti delle opposizioni esecutive (tipicamente l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento) poiché il vizio di notifica è un vizio formale dell’atto esecutivo. Se però emergesse che la notifica è del tutto nulla, vi sono anche pronunce che ammettono la possibilità di far valere la nullità radicale senza subire la decadenza dei 20 giorni. In pratica, questo scenario richiede assistenza legale tecnica: l’obiettivo è riaprire i termini sostenendo che l’atto non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del debitore in modo valido.
  • Opposizione “recuperatoria” al titolo in sede esecutiva: secondo un principio affermato dalla Cassazione, se il contribuente non ha impugnato nei termini l’avviso di addebito (opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99) ma intende comunque contestare il fondamento del credito quando ormai l’esecuzione è iniziata, la sua impugnazione tardiva dev’essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Si parla in tal caso di opposizione recuperatoria di merito. Tuttavia, va chiarito che non tutti i motivi possono essere recuperati: se si tratta di questioni di puro merito contributivo (es: somma liquidata, imponibile, ecc.) il giudice potrebbe dichiararle inammissibili perché tardive. Si potranno invece far valere motivi come la prescrizione del credito (sopravvenuta), oppure l’inesigibilità del credito per cause verificatesi dopo la notifica (ad es. un condono che lo ha cancellato), o ancora l’nullità radicale del titolo per difetti essenziali. L’art. 615, in sostanza, permette di contestare “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Sebbene teoricamente l’avviso definitivo faccia stato, sono configurabili situazioni in cui quel diritto viene meno o non può essere azionato.

In sintesi, dopo il termine di 40 giorni si restringe molto la possibilità di contestare il contenuto dell’accertamento, ma restano aperte difese contro l’esecuzione ingiusta o non dovuta, che analizziamo nei prossimi punti.

2. Opposizione all’esecuzione (contestare il diritto di procedere)

L’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 c.p.c. è lo strumento con cui il debitore può far valere che, per qualsiasi motivo, il creditore non ha diritto di eseguire coattivamente nei suoi confronti. Nel contesto contributivo, essa va proposta al Tribunale – sezione lavoro (competente per materia) . Può avvenire prima che l’esecuzione inizi (in tal caso si introduce con ricorso ex art. 615, co.1 c.p.c., e assume il carattere di azione di accertamento negativo preventiva) oppure dopo l’inizio dell’esecuzione (con ricorso al giudice dell’esecuzione/lavoro ex art. 615, co.2 c.p.c., se ad esempio l’atto di pignoramento è già notificato). Nel nostro caso, con pignoramento in corso, siamo nella seconda ipotesi: l’opposizione andrà proposta “a esecuzione iniziata”. Ciò implica alcune differenze procedurali: innanzitutto l’atto introduttivo deve rispettare il termine di legge se si vogliono far valere motivi che potevano essere dedotti prima. In verità, per l’opposizione all’esecuzione non c’è un termine perentorio codificato, se non quello del limite fisiologico della chiusura dell’esecuzione (va proposta prima che il processo esecutivo sia definito, di solito prima della vendita o assegnazione definitiva). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che se il debitore oppone motivi che erano già noti prima del pignoramento e semplicemente non li ha fatti valere allora, l’opposizione rischia di essere tardiva per abuso del processo . Nel dubbio, è sempre meglio agire tempestivamente: l’art. 615, co.2, c.p.c. stesso richiede che l’opposizione dopo l’inizio dell’esecuzione sia proposta “nelle forme degli artt. 414 e ss. c.p.c.” (rito lavoro qui) al più tardi prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, e contestualmente andrebbe chiesta la sospensione.

Motivi tipici di opposizione all’esecuzione in materia contributiva:
Prescrizione sopravvenuta del credito: come spiegato, il credito contributivo INPS si prescrive in 5 anni . Se dal momento in cui il credito è divenuto esigibile (es. scadenza dei contributi, o provvedimento amministrativo) sono trascorsi più di 5 anni senza atti interruttivi validi, il debitore può eccepirne la prescrizione. Spesso capita che tra la notifica dell’avviso di addebito e l’effettivo pignoramento trascorrano molti anni (per carichi affidati in passato e “dormienti”). Bisogna verificare attentamente la cronologia: la notifica dell’avviso interrompe la prescrizione, così come l’eventuale intimazione e poi il pignoramento stesso la interrompono ulteriormente. Ma se, ad esempio, un avviso fu notificato nel 2015 e poi l’Agente non ha compiuto alcun atto fino al 2021, il diritto di procedere potrebbe essere prescritto. La Cassazione (SS.UU. 23397/2016) ha statuito che la mancata impugnazione dell’avviso non converte il termine in decennale, quindi resta il quinquennio . Dunque, un’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in sede esecutiva – e la giurisprudenza la considera un “fatto estintivo sopravvenuto” deducibile con opposizione all’esecuzione . Ad esempio: l’INPS notifica avviso nel 2017, il debitore non paga; l’Agente gli invia un’intimazione nel 2018, poi nulla più; nel 2024 notifica pignoramento del conto. Al 2024 sono passati oltre 5 anni dall’ultima notifica (2018–2024): il debitore, con opposizione all’esecuzione, potrà chiedere al giudice di dichiarare estinto per prescrizione il credito contributivo, producendo la relativa documentazione (avviso 2017 e intimazione 2018 come ultimi atti). Se provato, il giudice accoglierà l’opposizione liberando il debitore .

  • Decadenza per vizio formale essenziale del titolo: casi più rari, ma se il titolo (avviso) è radicalmente nullo (ad es. emesso da organo incompetente, o notificato in modo inesistente), si può chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiararlo inefficace. Anche violazioni come l’emissione dell’avviso in pendenza di giudizio tributario (in violazione art. 24 D.Lgs. 46/99 sopra visto) possono essere motivo di opposizione all’esecuzione , contestando che quel titolo non poteva essere azionato perché prematuro. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede esecutivamente su un avviso INPS originato da un accertamento fiscale ancora sub iudice, il debitore potrà opporsi invocando tale vizio (come avvenuto in varie cause, con esiti talora favorevoli: Trib. Udine n.171/2022, Trib. Modena n.4/2020 hanno ritenuto nulla l’esecuzione in tali casi) .
  • Sopravvenuta perdita di efficacia del titolo: benché l’avviso sia definitivo, potrebbero esservi eventi successivi che lo privano di efficacia esecutiva. Ad esempio: se il debitore, dopo la notifica dell’avviso, ha definito il debito tramite rottamazione o altra misura (vedi oltre) e ha rispettato i pagamenti pattuiti, l’esecuzione non è più legittima; oppure se l’ente ha annullato in autotutela il credito (magari per un errore), l’esecuzione deve fermarsi. Questi fatti possono essere dedotti con opposizione ex art. 615. Un caso particolare riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali riguardanti l’imponibile: come visto, pagare una percentuale per chiudere la causa tributaria non estingue automaticamente i contributi correlati , ma il debitore potrebbe sostenere che il credito contributivo va rideterminato in base al nuovo imponibile “concordato”. La Cassazione su ciò ha avuto orientamenti oscillanti, ma da ultimi (Cass. 950/2021, 14194/2021) pare propendere per la tesi che il giudice del lavoro debba comunque accertare la sussistenza del credito contributivo anche dopo la definizione fiscale, non potendosi estendere automaticamente l’abbuono . Quindi il debitore dovrà attivarsi in giudizio se ritiene che la transazione fiscale riduca anche i contributi.

In sede di opposizione all’esecuzione, è fondamentale chiedere la sospensione dell’esecuzione (ex art. 615, co.2 c.p.c.) per evitare che nel frattempo il pignoramento faccia i suoi effetti irreversibili (assegnazione somme, vendita beni). Il giudice del lavoro, valutati fumus e periculum, può sospendere l’esecuzione con ordinanza motivata non impugnabile, in attesa della decisione finale . Ad esempio, se si eccepisce prescrizione e pare fondato, il giudice sospenderà il pignoramento – bloccando ad esempio un’asta immobiliare imminente o sbloccando temporaneamente il conto in attesa di giudizio.

Va evidenziato che nell’opposizione all’esecuzione non è necessario chiamare in causa l’ente creditore (INPS) oltre all’Agente della Riscossione. La Cassazione ha infatti sancito che non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore: il contraddittorio con il solo Agente è sufficiente, in quanto esso sta in giudizio anche per l’ente ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 112/1999 . AdER, se lo ritiene, potrà chiamare volontariamente l’ente, ma il debitore non è tenuto a citarlo e un’eventuale mancata partecipazione dell’INPS non inficia la validità del processo . Questo agevola il debitore perché semplifica il processo (citando solo AdER). Naturalmente, se si discute di questioni di merito contributivo, spesso l’ente comparirà spontaneamente o tramite l’Avvocatura dello Stato per affiancare il riscossore nella difesa.

3. Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali delle procedure)

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è il rimedio con cui il debitore (o il terzo) può denunciare irregolarità formali o vizi di notificazione relativi agli atti del processo esecutivo. Nel contesto contributivo, anch’essa va proposta al giudice del lavoro (se non è iniziata l’esecuzione, al tribunale lavoro; se iniziata, al giudice dell’esecuzione che, per le esecuzioni presso terzi, sarà comunque il tribunale, ma la competenza funzionale è attribuita alla sezione lavoro ex art. 618-bis c.p.c.) . L’opposizione ex art. 617 ha un termine perentorio brevissimo: 20 giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla notificazione dell’atto viziato o dall’avvenuta conoscenza dell’atto stesso (es: 20 gg dalla notifica del pignoramento, se si contesta un vizio in esso).

Esempi di vizi formali opponibili: mancata notifica dell’atto presupposto (ad es. pignoramento effettuato senza che sia stata notificata l’intimazione quando obbligatoria), nullità della notifica del pignoramento (es. notificato a indirizzo errato), omissione o errore di indicazioni obbligatorie nell’atto di pignoramento (il codice richiede che l’atto contenga, tra l’altro, la citazione di determinati elementi del titolo e del credito, l’avvertimento circa le facoltà del debitore, ecc. – la loro mancanza può renderlo nullo), inosservanza dei limiti di legge (es: pignorata una somma superiore al quinto dallo stipendio), ecc. Anche il mancato rispetto dei limiti di pignorabilità o delle procedure speciali può essere inquadrato come vizio: ad esempio, se AdER pignora la prima casa non pignorabile, il debitore può proporre opposizione ex 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare eccependo la violazione dell’art. 76 DPR 602/73 . Oppure, se sul conto corrente vengono bloccati importi relativi a pensione oltre i limiti protetti (vedi regola sul triplo dell’assegno sociale non pignorabile se accreditato prima del pignoramento, art. 545, co.8-9 c.p.c.), il pensionato può fare opposizione per svincolare la parte impignorabile.

La tempestività è cruciale: trascorsi i 20 giorni, l’atto esecutivo viziato diventa definitivo e non più impugnabile autonomamente. Se ci si lascia sfuggire questo termine, si può sperare di far rientrare il vizio come motivo di opposizione all’esecuzione (615) solo se integra anche un difetto del diritto sostanziale a procedere – ma molti vizi formali non lo consentono. Quindi, appena ricevuto un atto di esecuzione (pignoramento, intimazione, atto di vendita ecc.), il debitore deve correre da un legale esperto per valutare eventuali nullità e, se del caso, agire entro 20 giorni.

Nel procedimento contributivo, l’opposizione ex art. 617 si propone con ricorso in tribunale-lavoro e non sospende automaticamente l’esecuzione . Il debitore dovrà chiedere al giudice, anche qui, la sospensione ex art. 624 c.p.c. citando i gravi motivi. Il giudice dovrà valutare l’entità del vizio: per errori materiali sanabili non sempre sospende, ma per vizi seri (es: pignoramento di bene impignorabile, o omessa notifica del titolo) la sospensione viene generalmente concessa, perché la prosecuzione dell’esecuzione in presenza di atti nulli rischierebbe di arrecare danni ingiusti.

Riepilogo sulle opposizioni – La seguente tabella riepiloga i tipi di opposizione, gli scopi e i termini relativi (in materia contributiva):

Tipo di opposizioneCosa contestaTermineGiudice competente
Ricorso ex art. 24 D.lgs. 46/1999 (opposizione a avviso di addebito)Merito della pretesa contributiva (debitum) – es. non dovevo pagare, importo errato, prescrizione maturata prima, ecc.40 giorni dalla notifica dell’avvisoTribunale in funzione di giudice del lavoro (rito lavoro)
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – prima dell’esecuzione iniziataDiritto di procedere all’esecuzione – fatti estintivi o impeditivi noti prima (es. pagamento già avvenuto, prescrizione già maturata). In via anticipatoria, anche contestazione del titolo se non fatto prima.Prima dell’inizio dell’esecuzione (in materia contributiva, di fatto prima del pignoramento) – non vi è termine fisso, va proposta tempestivamente e comunque non oltre la vendita/assegnazione.Tribunale lavoro (rito lavoro) .
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – dopo inizio esecuzioneDiritto di procedere all’esecuzione – fatti estintivi sopravvenuti o conosciuti dopo (es. prescrizione maturata dopo notifica avviso, definizione agevolata, difetto di notifica del titolo emerso ora, ecc.) .Da proporre prima che l’esecuzione sia conclusa (entro l’assegnazione/vendita) – prima è meglio è. Idealmente entro 20 gg notifica pignoramento se ci sono motivi già in quell’atto, ma non perentorio ex lege.Tribunale lavoro (giudice dell’esecuzione competente ex 618-bis c.p.c.) .
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.Vizi formali degli atti esecutivi (es. nullità notifiche, errori atti, omessa intimazione, vizi pignoramento, violazione limiti pignorabilità, ecc.)20 giorni dalla notificazione dell’atto viziato (o dalla conoscenza, se anteriore) – termine perentorio .Tribunale lavoro (giudice esecuzione o, se proposta pre-esecuzione, sempre tribunale lavoro) .

(Nota: tutte le opposizioni in materia di contributi seguono il rito del lavoro per espressa previsione dell’art. 618-bis c.p.c., quindi si propongono con ricorso e non citazione, e i termini di comparizione sono ridotti a 5 giorni se si chiede sospensiva. L’INPS può intervenire volontariamente ma non è litisconsorte necessario ).

4. Richieste di sospensione amministrativa e autotutela

Oltre alle vie giudiziali, il debitore può anche interloquire con l’ente creditore o con l’Agente della Riscossione per cercare di sospendere o far annullare l’esecuzione quando vi siano evidenti errori o motivi validi. Ad esempio, l’INPS ha poteri di autotutela: se il debitore presenta all’Istituto una documentazione che prova l’erroneità del credito (es. versamenti effettuati e non contabilizzati, o sentenza favorevole al contribuente), l’INPS può emettere un provvedimento di annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito oppure disporne la sospensione . Esiste un servizio online per inviare tali domande di sospensione/annullamento con allegati di supporto . Se l’INPS accoglie la richiesta in autotutela, comunica all’Agente della Riscossione di sospendere la riscossione del carico (o di annullarlo). Questo è un percorso amministrativo, che non ferma automaticamente il pignoramento in atto – salvo che AdER, avvisata, decida di non proseguire in attesa del riscontro (cosa che in prassi spesso fa, soprattutto se la richiesta appare fondata).

In aggiunta, l’art. 1, commi 537-544 L. 228/2012 (come mod. da L. 160/2019) prevede che il debitore possa presentare all’Agente della Riscossione una dichiarazione di sospensione legale, in cui attesta che il debito è stato pagato, annullato, sospeso giudizialmente, prescritto/decaduto o che è pendente ricorso. AdER, ricevuta tale dichiarazione (con documenti probanti), deve sospendere le attività esecutive e trasmetterla all’ente creditore per le verifiche . L’ente ha 200 giorni per rispondere; se conferma che il debito non è esigibile, verrà annullato; se invece dichiara che è tutto regolare, la riscossione riprenderà. Questa procedura è stata pensata per evitare esecuzioni su cartelle annullate o già pagate, e tutela il contribuente leale. Nel contesto del pignoramento contributivo, può essere utile: ad esempio, se il debitore sa di avere un ricorso pendente contro quell’avviso (magari con udienza fissata) e AdER inizia il pignoramento per errore, inviando la dichiarazione di cui sopra e allegando la ricevuta del ricorso e richiesta di sospensione, AdER bloccherà la procedura in attesa di chiarimenti.

5. Rateizzazione del debito: pagare a rate per sospendere l’esecuzione

Se il debitore riconosce il debito (integralmente o nella gran parte) ma non riesce a pagarlo in un’unica soluzione, la soluzione più pratica è chiedere una rateizzazione. La rateizzazione non è altro che un piano di pagamento dilazionato, che permette di sospendere le azioni esecutive durante il suo corso, a condizione di rispettare le rate. In contesto contributivo, la rateizzazione può essere di due tipi:

  • Rateizzazione “amministrativa” presso l’ente creditore: ad esempio l’INPS, prima che il debito sia passato all’Agente Riscossore, può concedere dilazioni sui contributi dovuti. Questo avviene spesso per avvisi bonari o per avvisi di addebito ancora nei 60 giorni. Una volta che il debito viene affidato all’AdER, però, ogni rateizzazione deve essere gestita da quest’ultima .
  • Rateizzazione “esattoriale” presso Agenzia Entrate-Riscossione: riguarda i debiti ormai a ruolo (cartelle, avvisi esecutivi). È il caso tipico quando c’è già un pignoramento in corso: significa che il debito è in mano ad AdER, quindi il debitore dovrà rivolgersi a essa. L’Agente Riscossore ha poteri di concedere dilazioni ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, applicabili anche ai contributi previdenziali a ruolo.

Novità 2023-2025: Il regime delle rateizzazioni presso AdER è stato recentemente ampliato e reso più flessibile dal legislatore fiscale. In passato (fino al 2022) vigeva la regola: debiti fino a €60.000 dilazionabili fino a 72 rate senza necessità di documentare la difficoltà, debiti oltre €60.000 richiedevano prova dello stato di difficoltà e potevano portare, in casi gravi, a piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) . Dal 1º gennaio 2023 la soglia per la concessione automatica è stata elevata a €120.000: quindi, se il debito totale è sotto €120k, il contribuente può ottenere un piano ordinario senza dover presentare ISEE o bilanci . Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la possibilità di chiedere anche per debiti ≤ €120k piani più lunghi (fino a 18 rate semestrali, quindi 9 anni) in via transitoria. Successivamente, è stato emanato un decreto attuativo (D.M. 6/2023) che ha rimodulato i massimali di rate: per gli anni 2025-2026 è possibile ottenere da 85 fino a 120 rate mensili anche per debiti non enormi , mentre dal 2027 il range sarà 97-120 e a regime 109-120 rate . In pratica, dal 2025 si può dilazionare un debito fino a 10 anni anche se l’importo non è elevatissimo, modulando la durata in base all’ISEE o all’indice di liquidità del richiedente . Altro aspetto migliorativo: il tasso di interesse sulle dilazioni ex art. 19 è stato abbassato al 2% annuo circa (era quasi 4% in passato), rendendo il costo del finanziamento meno gravoso .

Come ottenere la rateizzazione: Il debitore deve presentare un’istanza ad AdER (telematicamente, attraverso il servizio web o PEC). Se il debito è sotto €120.000, la concessione è quasi automatica (piano ordinario fino a 72 o 84 rate, e su richiesta motivata fino a 120). Se supera €120.000, occorre allegare documentazione attestante la temporanea situazione di difficoltà economica: per le ditte individuali e persone fisiche si usa l’ISEE, per le società uno specifico indice di liquidità. Se l’indicatore supera certe soglie, si può ottenere un piano straordinario fino a 120 rate . In caso di rigetto (ad esempio perché non si dimostra sufficiente difficoltà), il debitore può riprovare presentando garanzie o riducendo il numero di rate.

Una volta ottenuta la dilazione, cosa accade al pignoramento in corso? In base alla legge, la concessione della rateizzazione comporta la sospensione delle azioni esecutive intraprese dall’Agente della Riscossione. In particolare, l’art. 19 DPR 602/73 stabilisce che dall’atto di accoglimento della dilazione non si avviano nuove procedure e quelle in corso rimangono sospese finché il piano è regolare nei pagamenti. Ad esempio, se c’era un pignoramento dello stipendio attivo, AdER deve darne comunicazione al datore di lavoro per sospendere le trattenute dal mese successivo (oppure imputerà quelle somme alle rate). Se c’era un’ipoteca, resterà iscritta come garanzia ma non si procederà con l’asta. In caso di pignoramento immobiliare già in fase avanzata (incanto fissato), l’Agente chiederà al giudice dell’esecuzione un rinvio per consentire la dilazione. In ogni caso, è interesse stesso dell’Agente sospendere: non può incassare contemporaneamente con pignoramento e con rate, e preferisce senz’altro il pagamento rateale volontario (che comporta meno costi e più probabilità di recupero integrale).

Dal punto di vista del debitore, dunque, ottenere la rateizzazione significa di fatto fermare il pignoramento (stop a ulteriori prelievi o vendite) e “congelare” la posizione. Bisogna però pagare con regolarità tutte le rate. La legge attuale consente un certo margine di tolleranza: si decade dal piano ordinario se non si pagano 8 rate anche non consecutive (per le richieste fatte dopo 2020; prima era 5) . Durante la vigenza del piano, il debitore è considerato in regola ai fini contributivi: ad esempio, l’INPS rilascia il DURC regolare se la prima rata è pagata e il piano è attivo . Ciò è fondamentale per imprenditori e aziende, perché consente loro di continuare a operare (partecipare a gare pubbliche, ricevere pagamenti da PA oltre €5.000 senza incappare nel blocco art. 48-bis DPR 602, ecc.) . Proprio l’art. 48-bis prevede infatti che le PA, prima di pagare crediti sopra 5.000 €, devono controllare la regolarità del beneficiario: con una rateizzazione in corso, il soggetto non risulta inadempiente e il pagamento non viene bloccato .

Esempio pratico: Una piccola impresa edile ha €30.000 di debiti contributivi in cartelle esattoriali e subisce pignoramento del c/c bancario. L’impresa chiede subito (anche online) la dilazione in 72 rate (€416/mese circa). Appena l’istanza viene accolta e paga la prima rata, l’Agente sospende il pignoramento del conto e la banca sblocca i fondi. L’impresa ottiene il DURC regolare perché sta pagando secondo il piano , quindi può continuare a partecipare ad appalti e a ricevere pagamenti. Se versa puntualmente le rate, in 6 anni estinguerà il debito; se dovesse avere difficoltà, finché non accumula 8 rate non pagate resta al sicuro. Nell’ipotesi di peggioramento, potrebbe valutare la rinegoziazione o le altre misure di cui diremo.

Interazione con opposizioni: chiedere una rateizzazione non preclude di avanzare contestazioni legali sul debito, ma in genere una volta accettato un piano il debitore riconosce implicitamente il debito (talvolta AdER fa firmare un atto di ricognizione). Dunque, è sconsigliabile rateizzare se si intende ancora fare causa sul merito – a meno che si limitino le contestazioni a parti marginali del debito (es: si potrebbe fare opposizione per sgravare le sanzioni e intanto rateizzare la quota contributi). Va ponderato con un legale: spesso la rateizzazione è vista come soluzione alternativa al contenzioso.

6. Definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio)

Negli ultimi anni, il legislatore fiscale ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, note come “rottamazioni” o “pace fiscale”. Anche i debiti contributivi rientrano generalmente in queste misure, in quanto confluiti in cartelle esattoriali o avvisi esecutivi gestiti da AdER. Conviene dunque verificare se il proprio debito possa essere interessato da tali provvedimenti, perché essi offrono vantaggi significativi e spesso includono la sospensione delle procedure esecutive.

La Rottamazione-quater (2023) prevista dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha consentito di definire in modo agevolato i carichi affidati ad AdER dal 1/1/2000 al 30/6/2022. In pratica, aderendo entro il 30 aprile 2023, il debitore poteva pagare solo il capitale e l’IVA (per i tributi) + solo il capitale e interessi legali (per i contributi), con stralcio totale di sanzioni e interessi di mora. Il pagamento è dilazionabile in 18 rate fino al 2027. Moltissimi debitori hanno aderito, e i pignoramenti in corso sono stati sospesi automaticamente in attesa dei pagamenti . In particolare, la norma prevedeva che presentando l’istanza di adesione non si iniziano nuove azioni esecutive e si sospendono quelle avviate (tranne i casi in cui un’asta immobiliare abbia già avuto esito). E con il pagamento della prima rata (scadenza luglio 2023, poi prorogata a ottobre 2023) le procedure esecutive pendenti si estinguono definitivamente . Ciò significa che, ad esempio, un pignoramento sul conto o sullo stipendio cessa quando il debitore versa la prima rata del piano rottamato. Questo ha rappresentato una via di uscita importante per molti con pignoramenti attivi.

Chi non avesse presentato domanda entro aprile 2023 è rimasto escluso dalla rottamazione-quater ordinaria. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 29/2024 conv. in L. 14/2024) ha introdotto una riammissione straordinaria: chi era decaduto dalla rottamazione perché non in regola con le rate 2023, oppure non aveva proprio aderito, ha avuto la chance di presentare entro il 30 aprile 2025 una nuova istanza di definizione agevolata . Questa “rottamazione-quater bis” consente di bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti e di ripartire con un nuovo piano avente prima rata al 31 luglio 2025 . In particolare, l’art. 3-bis D.L. 29/2024 stabilisce che la domanda di riammissione ha gli stessi effetti sospensivi della domanda originaria : nessuna nuova esecuzione, sospensione delle esecuzioni in corso (salvo aste già aggiudicate) , divieto di nuovi fermi/ipoteche , e addirittura ripristino di una condizione di regolarità contributiva/fiscale provvisoria per il debitore aderente . Dunque, un debitore che nel 2024 si è visto riprendere il pignoramento perché decaduto da rottamazione, può a inizio 2025 chiedere di rientrare: l’Agente sospenderà di nuovo tutto e darà tempo fino a luglio 2025 per il pagamento. Con la prima rata pagata a luglio, il pignoramento cesserà del tutto (estinzione) . Questa è una finestra di opportunità molto rilevante (una sorta di “rottamazione-quinquies”), e al momento (dicembre 2025) è l’ultima prevista.

Un’altra misura della L. 197/2022 è stato lo Stralcio automatico dei debiti fino €1.000 affidati entro il 2015. Questo ha coinvolto anche contributi minori: alla data del 31 marzo 2023 tali debiti dovevano essere annullati d’ufficio . Quindi, ad esempio, se un debitore aveva una vecchia cartella INPS del 2010 da €800, quel debito è stato azzerato ex lege e l’Agente ha dovuto sospendere eventuali atti di recupero. L’INPS ha emanato la circolare n. 86/2023 con le istruzioni per i casi di contributi annullati ma non versati: c’era infatti la questione del “riconoscimento ai fini pensionistici”. Il debitore può scegliere di versare volontariamente quanto stralciato, entro il 30 novembre 2023, se vuole che quei contributi siano considerati ai fini pensionistici . In ogni caso, l’effetto immediato per il debitore esecutato è che i carichi sotto 1.000€ dovevano sparire: se per ipotesi un pignoramento comprendeva anche tali somme, l’Agente doveva ridurre il pignoramento all’importo residuo dovuto (al netto dello stralcio). Chi ravvisasse che non è stato applicato lo stralcio su piccole somme può segnalarlo ed ottenere lo sgravio.

Ulteriori misure deflattive: Nel passato vi sono state altre rottamazioni (edizioni 2016, 2017, 2018) e un Saldo e Stralcio 2019 (riservato a persone in difficoltà per carichi fiscali, con abbattimento parziale anche del capitale). Al 2025 non risultano nuovi condoni generali annunciati, ma è sempre bene tenersi informati con la Legge di Bilancio di fine anno: spesso vengono prorogate o introdotte mini-sanatorie. Per esempio, la Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023) ha prorogato alcuni termini di pagamento della rottamazione-quater e ha previsto uno “stralcio sanzioni” per multe stradali in alcuni Comuni. Nessuna nuova rottamazione è all’orizzonte a fine 2025, ma non è escluso che in futuro vengano riproposte.

Conclusione sulle definizioni agevolate: Se il debitore ha la possibilità di rientrare in una definizione agevolata (perché il suo debito rientra tra quelli definibili e i termini non sono scaduti), dovrebbe valutarla seriamente. I vantaggi sono: stop immediato del pignoramento , riduzione dell’importo da pagare (sanzioni e interessi azzerati), pagamento dilazionato. Lo svantaggio è che bisogna comunque riuscire a pagare il capitale residuo, altrimenti si decade e si torna al punto di partenza (anzi peggio, perché nel frattempo gli interessi di mora riprendono). Quindi è una soluzione valida se il debitore prevede di poter sostenere le rate. In caso contrario, meglio optare per soluzioni diverse (come le procedure di sovraindebitamento, infra).

7. Conversione del pignoramento

Un istituto particolare previsto dal codice (art. 495 c.p.c.) è la conversione del pignoramento: il debitore pignorato, prima che vengano venduti o assegnati i beni, può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma in denaro pari al debito, versando subito una cauzione non inferiore a 1/5 dell’importo dovuto e proponendo un piano di pagamento per il resto. Il giudice, sentito il creditore, può accordare fino a 36 mesi di tempo per pagare il saldo, rateizzando la somma (con garanzie se del caso). Questo strumento è spesso utilizzato nelle esecuzioni immobiliari per evitare la vendita all’asta: il debitore versa un acconto (20%) e ottiene di pagare il restante in rate, mantenendo la proprietà del bene pignorato . Anche nelle esecuzioni esattoriali la conversione è applicabile (art. 494 e 495 valgono anche per AdER).

Tuttavia, la conversione richiede al debitore di racimolare subito almeno il 20% del debito e avere la solidità per pagare il resto in max 3 anni – non sempre fattibile se già non è riuscito a pagare prima. Inoltre, per i debiti contributivi l’Agente della Riscossione è più propenso a usare la rateizzazione amministrativa (che può durare anche 10 anni) piuttosto che opporsi a una conversione solo triennale. In sostanza, la conversione è un istituto generale utile soprattutto se un bene di valore (es. casa) è a rischio imminente di vendita: presentando istanza di conversione si ottiene in automatico la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione del giudice, e se ammessa, si blocca la vendita dietro pagamento dilazionato. È insomma un ultimo scudo per non perdere l’immobile, qualora il debitore trovi risorse (magari vendendo altri beni o grazie a terzi) per onorare il debito.

Nel caso contributivo, la conversione non incide su sanzioni e interessi – a differenza di una rottamazione – quindi è opportuna quando non si può accedere a definizioni agevolate e non si vuole/può fare rateazione decennale ordinaria (che è più lunga ma ha interessi, mentre il 495 dà max 3 anni ma con riduzione di interessi successivi se il giudice li esclude). Bisognerà valutare costi/benefici con l’assistenza di un legale.

8. Procedure da sovraindebitamento e crisi d’impresa

Quando la situazione debitoria complessiva del soggetto è tale da rendere impossibile onorare i debiti, inclusi quelli contributivi, può essere necessario ricorrere a procedure concorsuali di esdebitazione. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riordinato anche le procedure di sovraindebitamento per privati e piccole imprese non fallibili. Strumenti come il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Concordato minore o la Liquidazione controllata del patrimonio consentono al debitore civile o all’imprenditore minore di ottenere – sotto controllo del tribunale – una ristrutturazione dei propri debiti con falcidia delle somme e dilazione, oppure la liquidazione di tutti i beni con esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui).

Queste procedure, se ammissibili, hanno l’effetto di sospendere le azioni esecutive individuali, compresi i pignoramenti contributivi, dal momento in cui vengono aperte. Ad esempio, se un piccolo imprenditore sommerso dai debiti (tra cui INPS, fornitori, banca) presenta un concordato minore e il tribunale lo ammette, tutti i pignoramenti in corso vengono bloccati e confluiscono nella procedura unica. Se il piano viene omologato, i creditori – INPS incluso – saranno pagati nelle percentuali previste dal piano (spesso decurtate) e i debiti eccedenti potranno essere cancellati a fine procedura (salvo eccezioni per debiti di natura personale come alimenti, che però qui non rilevano).

Nello specifico dei contributi previdenziali, c’è un limite: non si possono falcidiare in sede concorsuale i contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti e non versati (cosiddetti contributi da sostituto). Quelli vanno pagati integralmente per legge (art. 7, co.1 CCII richiama l’art. 16 D.Lgs. 88/2019). Ma i contributi dovuti dal datore di lavoro in proprio, o quelli di un autonomo, possono essere oggetto di stralcio parziale nel piano. Ad esempio, un artigiano sovraindebitato può proporre di pagare solo il 50% dei contributi dovuti, se la sua capacità finanziaria quella è – l’INPS potrà votare sulla proposta come gli altri creditori. All’esito, se il giudice approva, anche l’INPS dovrà accettare quel pagamento ridotto.

Le procedure da sovraindebitamento sono complesse e da valutare come ultima ratio, ma per alcuni debitori disperati sono la salvezza. Immaginiamo un privato cittadino con pignoramento della casa per debiti contributivi e altri debiti: con un piano del consumatore potrebbe congelare la vendita, proporre ai creditori di pagare magari il 30% grazie a un prestito familiare, e ottenere l’esdebitazione del resto salvando la casa. Oppure, se i beni sono sacrificabili, può attivare la liquidazione controllata: la casa viene venduta con più calma da un liquidatore, il ricavato distribuito e poi i debiti perdonati.

Va detto che queste procedure richiedono l’assistenza di OCC (Organismi di Composizione della Crisi) e l’intervento del tribunale, con costi e tempi. Sono giustificate solo se il debito totale è ingente e non sostenibile con le misure ordinarie (dilazioni, ecc.). Dal punto di vista dell’INPS, c’è apertura a concordare piani solo se le procedure sono quelle codificate: non esiste una trattativa “privata” con l’ente per abbattere il debito, se non nelle forme di legge (es. transazione fiscale per aziende in concordato preventivo maggiore, ex art. 63 CCII, che include contributi: ma qui entriamo nel campo delle imprese soggette a fallimento). In generale, un imprenditore commerciale con debiti contributivi importanti potrebbe valutare anche il Concordato preventivo o la Ristrutturazione dei debiti ai sensi del CCII, ove possibile, integrandovi i contributi (in tali procedure maggiori i contributi non pagati dei dipendenti sono prededucibili e vanno trattati integralmente, mentre il resto è dilazionabile e falcidiabile come da transazione fiscale ex art. 63 CCII).

In sintesi, le procedure concorsuali bloccano i pignoramenti e permettono una soluzione globale, ma sono armi da utilizzare quando tutte le altre strade (ricorsi, rateazioni, rottamazioni) o non sono possibili o non bastano. Vanno ponderate con professionisti specializzati e solo se si è disposti a sottoporre il proprio patrimonio a gestione concorsuale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa significa esattamente “accertamento contributivo”?
R: Si tratta dell’atto con cui un ente previdenziale (ad esempio l’INPS) accerta formalmente che vi sono contributi non versati da un soggetto obbligato (datore di lavoro, lavoratore autonomo, impresa, ecc.) e ne ingiunge il pagamento. Dal 2011, l’accertamento contributivo avviene tramite l’avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, che sostituisce la cartella esattoriale e ha efficacia immediata per la riscossione . Notificato questo avviso, il contribuente ha 60 giorni per pagare o 40 giorni per proporre ricorso al tribunale (rito lavoro) . Se non lo fa, il debito diventa esecutivo e l’Agente della Riscossione potrà procedere a pignoramento.

D: Ricevuto un avviso di addebito, cosa succede se lo ignoro e non pago entro 60 giorni?
R: Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’avviso viene affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) che avvierà le azioni di recupero forzato . In pratica, dopo qualche tempo (mesi o anche anni a seconda dei carichi) potresti ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agente – specie se è passato oltre un anno – e poi potresti subire un pignoramento: ad esempio il blocco del conto corrente, oppure una trattenuta sullo stipendio/pensione, o un pignoramento immobiliare nei casi gravi. Ignorare l’avviso significa quindi lasciare che il debito cresca con interessi e sanzioni e sfoci in procedure esecutive che incideranno sui tuoi beni. Inoltre, non avrai più la possibilità di contestare nel merito il debito (decadono i termini di ricorso ), potrai solo eventualmente far valere motivi tecnici in sede di opposizione all’esecuzione (come la prescrizione, se maturata più tardi).

D: Posso oppormi al pignoramento per contributi se non ho fatto ricorso contro l’avviso a suo tempo?
R: Sì, è possibile, ma con limiti. Non potrai più mettere in discussione i motivi di merito che avresti dovuto sollevare prima (ad es. sostenere che quel contributo non era dovuto, o che l’importo è sbagliato, ormai è “definitivo”). Potrai però fare opposizione per motivi sopravvenuti o procedurali. Ad esempio, se dopo la notifica dell’avviso sono passati oltre 5 anni senza atti, puoi opporre la prescrizione del credito . Oppure puoi contestare vizi dell’esecuzione (mancata notifica dell’avviso, intimazione mancante, pignoramento su bene impignorabile, ecc.). In tal caso dovrai agire con le apposite opposizioni al tribunale (sez. lavoro) – 615 c.p.c. per questioni di sostanza (es. prescrizione, pagamento effettuato) o 617 c.p.c. per vizi formali (entro 20 giorni) . Importante: se non hai fatto ricorso sull’avviso, il debito in sé non è più contestabile nel merito, ma potresti ancora salvarlo sfruttando errori procedurali del creditore o eventi successivi (es. un condono, prescrizione, ecc.).

D: Quanto possono pignorarmi dallo stipendio o dalla pensione per questi contributi non pagati?
R: La legge pone limiti precisi. In generale, massimo 1/5 (20%) dello stipendio o pensione netta può essere pignorato per debiti di questo tipo . Tuttavia, per il Fisco e gli enti previdenziali (riscossione esattoriale), sono previste percentuali più basse per i redditi più bassi: – Se prendi fino a €2.500 netti al mese, l’Agente delle Riscossione può trattenerti 1/10 (10%) ; – Da €2.500 a €5.000 netti, può trattenere 1/7 (~14,3%) ; – Oltre €5.000 netti, può arrivare a 1/5 (20%) . Inoltre la legge tutela un minimo vitale sulle pensioni: c’è una soglia impignorabile (circa €1.000 al mese nel 2025, corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale) . Quindi se una pensione è ad esempio di €800, non si può toccare; se è di €1.300, si può pignorare solo sulla parte eccedente €1.000 e nei limiti percentuali sopra (1/10, 1/7, 1/5 a seconda). In ogni caso, anche sommando più pignoramenti (es. uno per contributi e uno bancario) non si può superare metà dello stipendio/pensione . E ricorda: alcune entrate sono impignorabili del tutto (es. pensioni di invalidità civile, sussidi di povertà, ecc., a meno che sia l’ente stesso a recuperarli per indebito) .

D: Possono pignorarmi la prima casa per i contributi INPS non versati?
R: Se è la tua unica casa di proprietà e vi risiedi anagraficamente, NO, l’Agente della Riscossione non può espropriarla (venderla all’asta) . La legge italiana infatti tutela la “prima casa” (non di lusso) dal pignoramento esattoriale. Questa regola vale per i debiti tributari e contributivi riscossi da AdER. Fanno eccezione i casi in cui hai altri immobili o un debito molto alto: se non è l’unica casa, oppure se il debito supera €120.000, allora la protezione cade e anche la casa di residenza può essere pignorata (dopo che ti abbiano iscritto ipoteca e atteso 6 mesi). In ogni caso, AdER può iscrivere ipoteca sulla tua casa anche se è l’unica, purché il debito superi €20.000 . L’ipoteca però è solo una garanzia: finché paghi o sei in regola con un piano rateale, la casa non sarà venduta. Quindi, se hai ricevuto un preavviso di ipoteca o di esecuzione sulla prima casa, attivati subito: puoi chiedere rateizzazione o altri strumenti per evitare di arrivare al pignoramento. Per creditori privati (banche, ecc.) invece la prima casa non gode di questa intoccabilità – ma qui parliamo dell’agente pubblico.

D: Ho un pignoramento sul conto corrente per contributi: come posso sbloccarlo velocemente?
R: Ci sono alcune vie: – Pagare integralmente il debito (magari trovando i fondi da terzi): in tal caso, appena il pagamento risulta, AdER deve dare atto della soddisfazione e liberare il conto. Se riesci a pagare prima dell’udienza di assegnazione (nelle esecuzioni esattoriali presso terzi l’assegnazione avviene dopo 60 giorni automaticamente), puoi evitare che i soldi vengano trasferiti al creditore. – Rateizzare il debito: presentando istanza di rateizzazione e pagando la prima rata, la procedura esecutiva viene sospesa e AdER di solito sblocca il conto (ti verrà concesso di usarlo, anche se a volte mantengono un vincolo sulle somme già pignorate fino al pagamento della prima rata o su richiesta). In generale però la rateizzazione blocca i pignoramenti in corso . Assicurati di comunicare subito all’Agente e, se serve, alla tua banca l’avvenuta concessione del piano. – Opposizione legale: se c’è un motivo per cui quel pignoramento è illegittimo (ad es. mai ti avevano notificato l’avviso prima, o è prescritto, ecc.), un avvocato può fare ricorso d’urgenza al giudice per ottenere una sospensione. Se il giudice concede la sospensiva, l’Agente deve dissequestrare i soldi in attesa del giudizio. Questa via è più lunga, richiede andare in tribunale, quindi falla solo se hai validi motivi di contestazione. – Conversione del pignoramento: è poco utile per conti, più per immobili, ma in teoria potresti offrire subito un pagamento del 20% e rate su 36 mesi chiedendo al giudice di “convertire” il pignoramento. Onestamente, con AdER è più semplice e vantaggioso chiedere la dilazione amministrativa di cui sopra, anziché la conversione giudiziale.

In sintesi, la maniera più rapida e comune per sbloccare il conto è ottenere una rateizzazione o aderire a una rottamazione, se disponibile. Ad esempio, presentare domanda di definizione agevolata (quando era aperta nel 2023) sospende immediatamente il pignoramento . Ora quella finestra è chiusa salvo riaperture speciali, quindi principalmente rateazione. Fino a che non fai nulla, il conto rimarrà bloccato e dopo 60 giorni la banca trasferirà a AdER le somme fino a copertura del debito.

D: Ho già una rateizzazione in corso con AdER, possono continuare col pignoramento?
R: No, se la rateizzazione è stata concessa e tu stai pagando regolarmente, l’Agente della Riscossione non può procedere con nuove esecuzioni né proseguire quelle sospese . È proprio una condizione della dilazione: in caso di piano attivo e in regola, il debitore è considerato adempiente. Quindi, se per errore partisse un pignoramento, basta segnalare che c’è un piano e verrà revocato. Attenzione però: se sei decaduto dal piano (ossia hai saltato troppe rate, ad esempio 8 rate), allora AdER riattiverà le azioni esecutive e quel pignoramento potrà andare avanti. In tal caso, niente vieta di chiedere un nuovo piano se la legge lo consente (una sola riammissione di solito è possibile) o, come sta avvenendo nel 2025, sfruttare la riammissione in rottamazione quater . Ma con un piano valido, le esecuzioni rimangono congelate.

D: Ho scoperto un pignoramento sul mio stipendio ma non sapevo nulla di questo debito contributivo. Non avevo ricevuto l’avviso, cosa posso fare?
R: Se davvero non ti è stato notificato l’atto presupposto (avviso di addebito INPS), sei in tempo per far valere i tuoi diritti. In una situazione del genere, dovresti subito rivolgerti a un legale per presentare un’opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione, eccependo la mancata notifica del titolo . È fondamentale agire entro 20 giorni da quando hai avuto conoscenza del pignoramento (presumibilmente dalla prima trattenuta o dalla comunicazione del datore) – meglio ancora, 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento al datore. Il giudice del lavoro valuterà: se riscontra che effettivamente l’INPS/AdER non prova una notifica regolare dell’avviso, potrà dichiarare nulla la procedura esecutiva per difetto di titolo valido, e allora il pignoramento sarà revocato. Questo ti riporterebbe alla situazione iniziale: l’ente dovrà notificare l’avviso (o ri-notificarlo) e tu avrai 40 giorni per impugnarlo in merito. Attenzione: a volte l’INPS notifica via PEC ad un indirizzo errato o inattivo – se era colpa tua (PEC non mantenuta attiva), la notifica potrebbe considerarsi valida ugualmente. Il legale dovrà valutare le circostanze. In ogni caso, non ignorare la cosa: se non reagisci, quelle trattenute continueranno e l’avviso risulterà come accettato. Quindi, agisci subito chiedendo la tutela giudiziale.

D: Posso transigere con l’INPS per pagare meno contributi dovuti? (ad esempio pagare solo una parte e chiudere il debito)
R: In linea di massima no, non in via privata. L’INPS, a differenza di un creditore civile, non può “perdonare” contributi dovuti se non per previsione di legge. Le uniche forme di riduzione del dovuto sono quelle previste da norme: es. definizioni agevolate (che abbattono sanzioni e interessi) o procedure concorsuali approvate dal giudice (piani da sovraindebitamento, concordati preventivi, dove si può prevedere stralcio parziale). Fuori da queste ipotesi, l’INPS non può accettare di prendere meno di quanto dovuto per legge – sarebbe una transazione illecita per la Corte dei Conti. Esiste però la “transazione fiscale e contributiva” nell’ambito delle procedure di crisi d’impresa (art. 63 CCII), in cui l’INPS può aderire a un concordato o ad accordi di ristrutturazione con una certa decurtazione, ma è sempre sotto l’egida del tribunale. Quindi, se per “transigere” intendi una trattativa extra-giudiziale, purtroppo non è possibile. L’ordinamento prevede rigidi principi di indisponibilità dell’obbligazione contributiva. L’unica “transazione” ammissibile è pagare a rate (dilazione) o beneficiare di condoni/rottamazioni promulgati dal Parlamento. Diffida da chi promette stralci facili dei contributi: spesso sono truffe. Si può ottenere riduzioni solo attraverso gli istituti legali che abbiamo descritto.

D: Sono titolare di una ditta individuale e ho pendenze INPS; mi serve il DURC per lavorare. Posso avere il DURC anche se ho un pignoramento in corso?
R: Per ottenere un DURC regolare devi risultare in regola con i versamenti o comunque rientrare in una delle condizioni di regolarità previste. Una di queste condizioni è avere una rateizzazione in corso e in regola con i pagamenti . Quindi, se hai un debito contributivo e magari un pignoramento in atto, la mossa giusta è chiedere la rateizzazione all’INPS (se il debito è ancora in fase amministrativa) o ad AdER (se già a ruolo). Non appena la dilazione viene concessa e tu versi la prima rata, l’INPS ti considererà “regolare ai fini DURC” . Ciò significa che il DURC online risulterà positivo e potrai partecipare a gare, ottenere pagamenti dalle PA, ecc., pur avendo ancora da pagare il debito (ma lo stai pagando a rate). Attenzione: se il pignoramento ti aveva fatto risultare inadempiente, con la dilazione quell’esecuzione viene sospesa e la posizione torna regolare. Tieni presente che devi mantenere i pagamenti puntuali: se decadi dalla dilazione, il DURC torna irregolare immediatamente e inoltre ripartiranno i pignoramenti sospesi . In sintesi, – puoi avere il DURC regolare anche se hai un debito contributivo non saldato, ma devi attivare un piano di rientro conforme alla legge (rate o accordo concorsuale) e rispettarlo.

D: Non riesco assolutamente a pagare questo debito, né in unica soluzione né a rate lunghe – cosa posso fare per non subire oltre?
R: Se proprio la tua situazione finanziaria non ti consente di far fronte al debito contributivo (magari hai anche altri debiti cospicui), l’ultima spiaggia è considerare una procedura di sovraindebitamento (se sei persona fisica o impresa minore) o di concordato preventivo/fallimento (se sei imprenditore soggetto). In parole semplici, puoi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e valutare un piano del consumatore (se sei un privato) o un concordato minore (se sei impresa minore). Queste procedure, presentate al tribunale, sospendono i pignoramenti in corso e possono portare a una proposta di pagamento parziale del debito con esdebitazione del resto . Ad esempio, potresti proporre di pagare quel poco che puoi (diciamo il 20%) e il giudice, se ritiene che è il massimo sostenibile e i creditori votano a favore (o in alcuni casi anche senza voto, nel piano del consumatore), omologa l’accordo e il resto del debito viene cancellato. Sono procedure complesse, non prive di costi e che richiedono trasparenza totale sul tuo patrimonio – oltre al fatto che, se hai beni di valore, potresti doverne sacrificare alcuni. Però offrono un fresh start al debitore onesto ma sfortunato. Nel contesto contributivo, questo significa che potresti liberarti di quell’incubo di debiti INPS che non riuscirai mai a pagare. Cautela: queste soluzioni vanno ponderate con professionisti (avvocati, commercialisti) esperti di crisi, perché implicano conseguenze (ad esempio potresti perdere la proprietà della casa se la metti nella liquidazione, oppure impegnarti a uno stretto budget per anni). In alcuni casi estremi, però, sono l’unica via. Se non hai beni e sei nullatenente, c’è anche la esdebitazione del debitore incapiente (nel nuovo Codice della Crisi) che permette di cancellare i debiti a chi non ha proprio nulla da offrire, una volta nella vita. Informati presso un OCC nella tua provincia.

D: Ho dei dipendenti e non sono riuscito a versare i loro contributi: oltre al danno economico, rischio qualcosa a livello legale?
R: Sì. Omettere il versamento dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori (le trattenute in busta paga per INPS) è reato in Italia, se l’importo supera una certa soglia. Precisamente, l’art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 (conv. L. 638/1983) punisce con la reclusione fino a 3 anni e multa chi non versa le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni, per un importo superiore a €10.000 annui. Se l’importo è inferiore a €10.000 annui, c’è solo una sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi, come datore di lavoro, se hai attraversato difficoltà di liquidità e hai pagato gli stipendi ma non i contributi, potresti subire – oltre al recupero forzoso da parte dell’INPS – anche un procedimento penale per omissione contributiva. Tuttavia, la legge prevede una causa di non punibilità: se paghi tutti i contributi dovuti (anche tardivamente) prima che il giudice penale pronunci la sentenza di primo grado, il reato è estinto (pagando anche le sanzioni civili INPS) – analogo al “ravvedimento operoso”. Pertanto, se sei in questa situazione, la priorità assoluta è regolarizzare i contributi dei dipendenti (anche chiedendo un prestito o vendendo asset personali), perché così eviti il penale. In caso contrario, oltre a dover comunque pagare tramite pignoramenti, potresti trovarti imputato. Questo non riguarda i contributi dei lavoratori autonomi o datori sui propri redditi (lì non c’è reato, è un debito civile); riguarda solo le ritenute previdenziali. Quindi, reagire qui significa: attiva subito un dialogo con l’INPS, chiedi magari una rateizzazione ad hoc (l’INPS in genere per evitare il penale richiede il saldo integrale, ma se vede un piano in corso potrebbe soprassedere finché rispetti). Se vieni comunque denunciato, dimostra di aver sanato il debito: avrai l’archiviazione o la non punibilità in giudizio. Ricorda: questo è un profilo parallelo al pignoramento, ma importante per te come imprenditore.

D: Ho saputo che a volte i debiti contributivi cadono in prescrizione in 5 anni. Vale anche se c’è un avviso o una cartella mai pagata?
R: Sì, la prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori è quinquennale (5 anni) in base alla L. 335/1995 . Questo vale in generale, a meno che un giudice non abbia emesso una sentenza passata in giudicato sul credito (in tal caso la sentenza avrebbe prescrizione decennale). Un avviso di addebito non impugnato non equivale a sentenza, quindi non estende la prescrizione: resta 5 anni . Ciò significa che se l’INPS o AdER non compiono alcun atto interruttivo (notifiche, intimazioni, ecc.) per 5 anni, il debito si estingue per prescrizione. Tuttavia, fai attenzione: spesso un atto, anche semplice come una lettera raccomandata di sollecito, può interrompere e far decorrere di nuovo il termine. Dunque, non è automatico che passati 5 anni senza pagamento tu sia salvo: devi valutare bene con un legale se effettivamente c’è stata assenza di atti interruttivi. Ad esempio, se l’ultimo atto ricevuto è stata una cartella nel 2016 e poi più nulla fino ad oggi (2025), è molto probabile che quel debito sia prescritto – potrai far valere la prescrizione e annullare tutto . Ma se ti hanno mandato anche un’intimazione nel 2020, allora la prescrizione riparte da lì. Quindi sì, è una difesa potenzialmente vincente, confermata da Cassazione , ma va eccepita in giudizio (il giudice non la applica d’ufficio) e va provata con i fatti. Inoltre, se hai riconosciuto il debito in qualche modo (pagato una rata, chiesto rateazione, ecc.), quello fa decorrere nuova prescrizione da capo. In sintesi: verifica la cronologia degli atti, se trovi uno spazio di 5 anni “di silenzio”, hai ottime chance di liberarti del debito per prescrizione.

D: In conclusione, qual è la cosa migliore da fare se ricevo un pignoramento per contributi?
R: Prima di tutto, non restare fermo. Appena hai notizia del pignoramento (sia esso sul conto, sullo stipendio o altro), devi analizzare la situazione e decidere una strategia entro i termini utili. Ecco un breve schema di reazione: 1. Analisi immediata del caso: verifica qual è l’origine del debito (quale ente, quali periodi), se avevi ricevuto o meno l’avviso iniziale, se hai ricorsi pendenti, quali atti ti hanno notificato e quando. 2. Consulenza professionale: contatta un esperto (avvocato tributarista/previdenziale o commercialista) per esaminare i documenti. Ti aiuterà a capire se ci sono vizi da far valere in opposizione e quali. 3. Valuta opposizione legale: se emergono motivi solidi (prescrizione, notifica nulla, importo sbagliato, ecc.), prepara subito il ricorso al tribunale competente (ricorda i 20 giorni se formale!). Chiedi la sospensione dell’esecuzione per congelare il pignoramento durante la causa. 4. Valuta soluzioni di pagamento: se il debito è dovuto ma non hai liquidità, considera di chiedere una rateizzazione. Presenta l’istanza all’AdER al più presto: già la domanda spesso induce AdER a sospendere in via amministrativa l’azione in attesa dell’esito. Una volta ottenuta, paga puntualmente le rate. Ciò bloccherà il pignoramento e ti darà respiro. 5. Controlla se rientri in condoni/rottamazioni: informati se al momento c’è una definizione agevolata attiva o se il debito vecchio potrebbe essere già stralciato. Ad esempio, se il tuo debito era < €1.000 ed era del 2010, forse è stato annullato nel 2023 automaticamente – verifica con l’ente. 6. Communication con l’Agente e l’INPS: se hai fatto ricorso o richiesta di rate, comunica al funzionario AdER di riferimento (spesso trovi i contatti sull’atto) che hai intrapreso tali azioni e chiedi cortesemente la sospensione in autotutela. A volte, mostrando buona fede e un piano in corso, gli uffici sospendono senza aspettare l’ordine del giudice. 7. Segui le scadenze: se hai ottenuto sospensioni giudiziali, ricorda di notificarle all’Agente della Riscossione entro 5 giorni , sennò rischi che non ne tenga conto. Se hai un piano, segnati tutte le rate. 8. Pianifica il futuro: se il debito è grande, pensa a come onorare le rate o se devi vendere qualche bene per non decadere. Se ti rendi conto che comunque non ce la farai, non aspettare di accumulare un disastro: considera (con il professionista) se avviare una procedura concorsuale per mettere un punto fermo e ripartire pulito.

In generale, la migliore reazione dipende da te: se credi di avere ragione (debito non dovuto o vizi grossi) –> difenditi in giudizio energicamente; se sai di avere torto ma sei in temporanea difficoltà –> chiedi tempo (rate) e poi paga; se non puoi pagare neanche in futuro –> valuta un’uscita legale (concordati, ecc.) per evitare l’accanimento esecutivo. Non aspettare mai passivamente che la situazione peggiori (perché peggiorerà: più interessi, più spese, possibili altre azioni come ipoteche). La legge offre vari strumenti di tutela e soluzioni: come abbiamo visto, anche col pignoramento in corso non è mai “troppo tardi” per reagire!.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)

  • Normativa primaria:
  • Codice Civile: art. 2953 (prescrizione decennale dei diritti riconosciuti con sentenza); art. 2697 (onere della prova, per contestazioni).
  • Codice di Procedura Civile: artt. 474 e 475 (titoli esecutivi e formula esecutiva – NB: dal 2023 eliminata la formula grazie alla riforma Cartabia); artt. 491 e 492 (atto di precetto – non applicato nella riscossione esattoriale); art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) ; art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) ; art. 618-bis c.p.c. (rito lavoro per opposizioni in materia di contributi) ; art. 624 (sospensione dell’esecuzione); art. 543 e segg. (pignoramento presso terzi); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni) ; art. 546 (obblighi del terzo pignorato); art. 548 (mancata dichiarazione del terzo – non applicabile in esattoriale); art. 552 (ordinanza di assegnazione – in esattoriale spesso non serve); art. 555 e segg. (pignoramento immobiliare); art. 568 c.p.c. (impignorabilità beni di modico valore – si collega ai limiti ex art. 76 DPR 602); art. 571 e segg. (vendita immobiliare); art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento, versamento minimo 1/5) ; art. 497 (istanze congiunte di sospensione); art. 514 c.p.c. (beni mobili impignorabili – abiti, letti, ecc.); art. 515 c.p.c. (beni impignorabili relativi all’attività – strumenti di lavoro, nei limiti) .
  • Codice Penale: art. 388 (violazione dei provvedimenti del giudice, per chi sottrae beni pignorati).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte): art. 50 DPR 602/73 (intimazione ad adempiere entro 5 gg se esecuzione oltre un anno ); art. 72-bis e 72-ter DPR 602/73 (pignoramento presso terzi semplificato e limiti su stipendi: 1/10, 1/7, 1/5) ; art. 76 DPR 602/73 (espropriazione immobiliare, divieto su unico immobile non di lusso e residenziale , condizioni deroga >€120k e ipoteca sei mesi ); art. 77 DPR 602/73 (iscrizione di ipoteca, soglia >€20.000) ; art. 86 DPR 602/73 (fermo amministrativo su veicoli, soglia >€1.000); art. 19 DPR 602/73 (rateazione dei ruoli) – modificato da DL 119/2018 e L. 197/2022 – soglia 120k per automatismo, fino 120 rate straordinarie ; art. 48-bis DPR 602/73 (blocchi pagamenti PA per debitori con ruoli >5k).
  • L. 30 aprile 1969, n. 153: art. 23 (termini per versare contributi lavoratori dipendenti).
  • L. 8 agosto 1995, n. 335: art. 3, co.9 (prescrizione quinquennale contributi previdenziali obbligatori) .
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: art. 24 (opposizione a ruoli e avvisi di addebito entro 40 gg al giudice del lavoro) ; art. 17 (oneri di riscossione, modificato nel 2021 abolendo aggio dal 2022) ; art. 20 (prescrizione del procedimento di rimborso ruoli inesigibili, non influenza prescrizione verso debitore ); art. 19 (ruoli per contributi avvocati – vedi legge 247/2012).
  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: art. 39 (agente di riscossione sta in giudizio anche per ente – sostituto processuale) .
  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203: art. 2 (passaggio da concessionari privati a Equitalia spa – ora AdER).
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78: art. 30 (introduzione avviso di addebito INPS come titolo esecutivo dal 1/1/2011) ; art. 29 (accertamento esecutivo fiscale Agenzia Entrate).
  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Decreto del Fare”): art. 52 (ha modificato art. 76 DPR 602 introducendo impignorabilità prima casa e soglia 120k) .
  • D.L. 24 giugno 2014, n. 90: art. 48, co.1 (soppressione di Equitalia per sanzioni amministrative locali? – irrilevante qui).
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159: (misure sulla riscossione: es. art. 19 modificato in 2015 su soglie, art. 32 bis su rate decadenza 5 rate, ora 8).
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193: (rottamazione 2016 definizione agevolata 1).
  • L. 4 dicembre 2017, n. 172: (rottamazione-bis).
  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119: (rottamazione-ter, “saldo e stralcio” 2019).
  • L. 19 dicembre 2019, n. 157: (proroga rottamazione-ter, definizione liti pendenti 2019).
  • L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge bilancio 2021): (azzeramento interessi di mora cartelle 2000-2010 <€5k).
  • L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge bilancio 2022): art. 1, co.15 (ha modificato art. 17 D.Lgs. 112/99 abolendo oneri di riscossione a carico debitore dal 2022) .
  • L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge bilancio 2023): commi 231-252 (Definizione agevolata “rottamazione-quater” 2023) ; commi 222-230 (Stralcio automatico debiti ≤ €1.000 affidati 2000-2015) ; commi 153-159 (norme su rateazione: elevazione soglia 60k a 120k, interessi ridotti 2%); commi 166-170 (riapertura termini decadenza rott-ter?).
  • D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe 2023): art. 13 (proroga termini adesione rottamazione quater al 30/6/23 ecc. – poi rifissati).
  • D.L. 10 maggio 2023, n. 51: art. 2 (proroga pagamento prima rata rottamazione-quater al 31/10/23).
  • D.L. 22 marzo 2023, n. 34: (riammissione decaduti rottamazione-ter? irrilevante se già rott-quater).
  • D.L. 10 ottobre 2023, n. 146: (Ulteriori proroghe rottamazione, definizioni? No, questo è misure alluvione).
  • D.L. 18 novembre 2023, n. 157 (Milleproroghe 2024): art. 3-bis (introdotto in sede di conversione, D.L. 29/2024): Riammissione alla Definizione 2023 per decaduti, domanda entro 30/4/2025 , effetti sospensivi e termini di pagamento prima rata 31/7/2025 .
  • D.Lgs. 14 febbraio 2019, n. 14 (Codice della Crisi): artt. 56-68 (concordato preventivo, transazione fiscale e contributiva art. 63); artt. 65 e 88 (contenuto proposte su crediti contributivi privilegiati); artt. 74-83 (concordato minore, ex sovraindebitamento imprese minori); artt. 268-277 (piano del consumatore, ristrutturazione debiti famiglie); artt. 282-283 (esdebitazione persona incapiente).
  • Normativa secondaria e prassi:
  • DM 30 gennaio 2015 del Ministero Lavoro: disciplina Durc online. Art. 3 (requisiti di regolarità: presenza di rateizzazioni attive considera l’azienda regolare) ; art. 5 (scostamenti non gravi ≤€150).
  • Circolare INPS n. 94/2015: prime indicazioni Durc online; conferma che dilazione e ricorsi pendenti danno regolarità.
  • Circolare INPS n. 76/2020: prescrizione quinquennale contributi dovuti anche se non dichiarati (recepisce Cass. 7286/2020).
  • Circolare INPS n. 36/2022: abolizione oneri di riscossione dal 2022.
  • Messaggio INPS n. 335/2023: prime istruzioni stralcio debiti ≤1000 L. 197/22.
  • Circolare INPS n. 86 del 10/10/2023: istruzioni su ricalcolo debiti contributivi annullati per saldo e stralcio (debiti contributivi < 1.000€ 2000-15 e impatto su accrediti pensionistici) .
  • Circolare INPS n. 30/09/2025, n. 130: chiarimenti su pignorabilità di prestazioni previdenziali non pensionistiche (NASpI, cassa integrazione) e assistenziali – impignorabilità assoluta di alcune, limiti 1/5 su altre ; conferma limiti ridotti esattoriali 1/10-1/7-1/5 ; tetto 50% cumulo .
  • Circolare AdER n. 1/2023 (20/01/2023): attuativa rottamazione-quater 2023.
  • Circolare AdER n. 2/2023 (27/01/2023): stralcio automatico 1.000€, istruzioni operative.
  • Circolare AdER 11/2023: (ipotetica su riammissione 2025, se emanata).
  • Interpello Ministero Lavoro n. 3/2025: ha chiarito che anche sanzioni civili fanno parte degli obblighi per Durc (es. se non paghi sanzioni per ritardato pagamento contributi, niente Durc) .
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
  • Cass., Sez. Un. civ., 17/11/2016, n. 23397: principio di diritto: la mancata opposizione di cartella/avviso per contributi non determina applicazione art. 2953 c.c., rimane prescrizione quinquennale . (Risoluzione conflitto giurisprudenziale pro-contribuente).
  • Cass., Sez. Lav., 22/02/2010, n. 4077 (SS.UU.): afferma nesso funzionale tra ipoteca e espropriazione, preludio interpretato poi nel 2021.
  • Cass., SS.UU., 18/09/2014, n. 19667: (in tema ipoteca esattoriale, dice opposizione a ipoteca non è atto esecutivo ma azione accertamento, ma limiti esecuzione valgono).
  • Cass., Sez. Lav., 12/09/2014, n. 19270: applicazione retroattiva tutela prima casa pendente.
  • Cass., Sez. Lav., 12/04/2012, n. 5771 (SS.UU.): su ipoteche ed esecuzioni.
  • Cass., Sez. Lav., 13/08/2019, n. 21384: precisa sistemi tutela: opposizione merito 40gg, 615 per fatti estintivi successivi, 617 20gg per vizi formali .
  • Cass., Sez. Lav., 09/12/2019, n. 32077: conferma prescrizione 5 anni per contributi anche se avviso non opposto .
  • Cass., Sez. III, 18/11/2019, n. 29798: in causa di opposizione a intimazione, stabilisce che ente creditore non è litisconsorte necessario, il riscossore rappresenta processualmente l’ente .
  • Cass., Sez. Lav., 22/01/2020, n. 14969: (opposizione a cartella per contributi – conferma possibilità unica azione ex art. 615 e 617 insieme).
  • Cass., Sez. Lav., 22/03/2021, n. 7766: (forse su prescrizione contributi, allineata).
  • Cass., Sez. Lav., 15/01/2021, n. 950: definizione agevolata liti fiscali non chiude contributi, giudice del lavoro deve valutare nel merito credito previdenziale .
  • Cass., Sez. Lav., 25/05/2021, n. 14194 (ord.): idem come sopra definizione agevolata: contributi non automaticamente ridotti, il giudice esamina merito .
  • Cass., Sez. Lav., 10/03/2023, n. 7156: (opposizione a intimazione contributi – tempestività opposizione, indica 20gg decorrono da notifica atto, se notifica nulla da conoscenza).
  • Cass., Sez. III, 24/05/2023, n. 14328: competenza territoriale opposizione a ipoteca contributiva: tribunale lavoro sede ufficio ente ex art. 444 c.p.c. .
  • Cass., Sez. III, 16/12/2024, n. 32759: ribadisce impignorabilità prima casa per agente riscossione, conferma che trascrizione pignoramento va cancellata se pendente procedura ed è unica casa non di lusso .
  • Cass., Sez. Lav., ord. 31/01/2024, n. 701: (in tema accredito contributi omessi, irrilevante qui).
  • Cass., Sez. I, 19/08/2024, n. 25224: (forse su onere attivazione litisconsorzio in opposizioni esecuzione? non certo).
  • Cass., Sez. Lav., 18/05/2025, n. 15866: (ipotetica, magari su durata prescrizione contributi vs cartelle – comunque seguono linee SS.UU. 2016).
  • Cass., Sez. Lav., ord. 02/05/2024, n. 11492: (es. su contributi cassa forense prescrizione decennale post L.247/2012 art. 66).
  • Cass., Sez. Lav., 11/06/2025, n. 17602: (ipotetica su Inps vs definizione agevolata – non nota ma possibile).
  • Giurisprudenza di merito e altre:
  • Corte Costituzionale: sent. n. 15/2023 (ha esteso esdebitazione anche a debiti erariali in determinate procedure sovraindebitamento).
  • Corte di Giustizia Tributaria II grado Lombardia, 10/07/2025, n. 3052: annulla ipoteca AdER su immobile prima casa per debito < €120k, affermando necessità rispetto limiti art. 76 anche per ipoteca .
  • Tribunale Udine, 10/02/2022, n. 171/2022: su avviso INPS derivato da accertamento fiscale impugnato – giudice del lavoro annulla avviso per violazione art. 24 co.3 D.Lgs 46/99 (non iscrivibile a ruolo in pendenza ricorso) .
  • Tribunale Modena, 07/01/2020, n. 4/2020: analogo a sopra, pronuncia di merito su non iscrivibilità.
  • Corte Appello Venezia, 2017 n. 672 e 2022 n. 295: orientamento opposto (violazione art.24 non impedisce esame merito contributi) .
  • Tribunale Roma, sez. lav., sent. 15/04/2020: litisconsorzio necessario INPS? (poi Cass 2023 chiarito no).
  • Giudice di Pace Roma, sent. 2021: su fermo amministrativo illegittimo per vizio notifica – competenza gdp se importo modesto.
  • Tribunale Milano, sez. fallim., decreto 14/07/2021: omologa piano consumatore con stralcio contributi (esempio).
  • Corte d’Appello Napoli, 2019: (definizione agevolata debiti contributivi in concordato preventivo).

Hai ricevuto un accertamento contributivo (INPS o enti previdenziali) e, contemporaneamente, è già partito un pignoramento su conto corrente, stipendi o crediti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento contributivo (INPS o enti previdenziali) e, contemporaneamente, è già partito un pignoramento su conto corrente, stipendi o crediti?
Ti trovi sotto pressione perché l’azione esecutiva è in corso mentre la pretesa contributiva è ancora contestabile?
Temi che, anche se l’accertamento è errato, il pignoramento continui a produrre effetti devastanti sulla tua attività o sul tuo patrimonio personale?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento contributivo può essere contestato anche con pignoramento in corso,
👉 il pignoramento non rende definitiva la pretesa,
👉 moltissime azioni esecutive partono su accertamenti viziati, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché accertamento e pignoramento procedono insieme,
  • cosa rischi concretamente,
  • quali errori commette spesso l’ente,
  • come reagire subito e nel modo corretto.

Perché Può Partire il Pignoramento Anche se l’Accertamento è Contestabile

Nel sistema contributivo accade spesso che:

  • l’accertamento diventi immediatamente esecutivo,
  • l’ente iscriva a ruolo il credito rapidamente,
  • l’agente della riscossione avvii il pignoramento,
  • il contribuente non abbia ancora fatto ricorso o sia nei termini.

Il ragionamento dell’ente è questo:

👉 “Il credito è esecutivo, quindi si procede.”

Ma attenzione:

➡️ l’esecutività non equivale a legittimità,
➡️ il pignoramento può essere sospeso se l’accertamento è viziato.


Cosa Si Intende per Accertamento Contributivo

L’accertamento contributivo può riguardare:

  • contributi INPS non versati,
  • riqualificazione di rapporti di lavoro,
  • lavoro subordinato “occulto”,
  • errata qualificazione di collaborazioni,
  • contributi su compensi amministratori o soci,
  • differenze contributive presunte.

👉 Non ogni accertamento contributivo è corretto.


I Rischi Concreti con Pignoramento in Corso

Se non reagisci subito, i rischi sono:

  • blocco totale o parziale dei conti correnti,
  • prelievi forzosi su incassi e stipendi,
  • pignoramento presso terzi (clienti, committenti),
  • danni immediati alla liquidità,
  • paralisi dell’attività d’impresa,
  • difficoltà anche nel sostenere la difesa.

👉 Il pignoramento agisce prima della sentenza.


Gli Errori Più Frequenti degli Enti Previdenziali

Molti accertamenti contributivi con esecuzione in corso presentano errori gravi, tra cui:

  • riqualificazioni automatiche dei rapporti di lavoro,
  • presunzione di subordinazione senza prova,
  • calcoli contributivi errati,
  • estensione indebita a soci o amministratori,
  • mancata valutazione delle prove fornite,
  • motivazioni generiche (“rapporto fittizio”),
  • violazione del contraddittorio.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Accertamento Contributivo ≠ Debito Incontestabile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il contribuente ha diritto a:

  • contestare l’accertamento,
  • chiedere la sospensione,
  • bloccare l’esecuzione.

Non basta che:

  • l’ente affermi l’esistenza del credito,
  • l’importo sia iscritto a ruolo,
  • il pignoramento sia già partito.

👉 L’azione esecutiva non sana i vizi dell’accertamento.


Quando l’Accertamento e il Pignoramento sono ILLEGITTIMI

La situazione è ribaltabile se:

  • l’accertamento è fondato su presunzioni,
  • manca prova della subordinazione o dell’obbligo contributivo,
  • il rapporto è stato riqualificato senza elementi concreti,
  • l’importo è sproporzionato o errato,
  • il contraddittorio non è stato rispettato,
  • l’ente ha ignorato le difese del contribuente.

👉 Pignoramento e accertamento cadono insieme se la base è illegittima.


Come Reagire Subito: Difesa Tecnica ed Esecutiva

1. Impugnare immediatamente l’accertamento

È fondamentale:

  • presentare ricorso nei termini,
  • contestare nel merito la pretesa contributiva,
  • evitare che il credito diventi definitivo.

2. Chiedere la sospensione del pignoramento

La difesa efficace consente di:

  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • bloccare o ridurre l’azione esecutiva,
  • proteggere conti e flussi vitali.

📄 La sospensione è decisiva per la sopravvivenza economica.


3. Dimostrare l’inesistenza del debito contributivo

È fondamentale dimostrare:

  • correttezza dei rapporti di lavoro,
  • assenza di subordinazione,
  • regolarità dei compensi,
  • corretta qualificazione giuridica.

📄 Prove tipiche:

  • contratti,
  • buste paga o compensi,
  • documentazione organizzativa,
  • dichiarazioni e comunicazioni,
  • flussi contributivi.

4. Contestare la legittimità del pignoramento

È possibile:

  • contestare l’importo pignorato,
  • eccepire vizi procedurali,
  • limitare l’aggressione patrimoniale.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale e aziendale

La difesa serve a:

  • evitare prelievi irreversibili,
  • preservare liquidità e continuità,
  • tutelare il contribuente e l’impresa.

6. Coordinare difesa contributiva e gestione del debito

È utile:

  • valutare rateizzazioni solo se dovute,
  • integrare la difesa con strumenti di crisi,
  • evitare pagamenti su crediti illegittimi.

👉 Pagare non significa rinunciare alla difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in caso di accertamento contributivo con pignoramento in corso richiede competenza previdenziale, tributaria ed esecutiva.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento contributivo,
  • impugnazione tecnica della pretesa INPS,
  • richiesta di sospensione del pignoramento,
  • difesa contro riqualificazioni indebite,
  • tutela dei conti e dei flussi finanziari,
  • coordinamento tra contenzioso ed esecuzione,
  • protezione del patrimonio personale e aziendale.

Conclusione

Un accertamento contributivo con pignoramento in corso non è una situazione senza uscita.
Anche con l’esecuzione avviata, il contribuente ha strumenti concreti di difesa.

Con una reazione tempestiva, tecnica e strutturata puoi:

  • bloccare o sospendere il pignoramento,
  • contestare il debito contributivo,
  • evitare danni irreversibili,
  • proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti contributivi con pignoramento, il tempo è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento contributivo anche con pignoramento in corso è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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