L’accertamento fiscale basato su algoritmi e controlli digitali è una delle forme di verifica più recenti e insidiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate utilizza sistemi automatizzati, incroci di dati e analisi algoritmiche, tende spesso a trasformare anomalie statistiche in presunzioni di evasione, senza una reale valutazione del contesto economico e personale del contribuente.
È fondamentale chiarirlo subito:
un algoritmo non accerta l’evasione, segnala solo un’anomalia.
Molti accertamenti fondati su controlli digitali sono viziati da errori logici, statistici e giuridici e possono essere annullati o ridimensionati se contestati correttamente.
Cosa sono gli accertamenti basati su algoritmi
Gli accertamenti algoritmici si fondano su:
• incrocio automatico di banche dati fiscali
• analisi dei flussi finanziari
• confronti tra redditi, spese e patrimoni
• utilizzo di indicatori sintetici
• modelli predittivi di rischio fiscale
• segnalazioni automatiche di anomalie
• sistemi di intelligenza artificiale e data mining
Si tratta di strumenti di selezione, non di prova.
Perché il Fisco utilizza i controlli digitali
L’Agenzia delle Entrate utilizza algoritmi per:
• selezionare contribuenti “a rischio”
• individuare incoerenze dichiarative
• ottimizzare l’attività di controllo
• ridurre le verifiche manuali
• aumentare il recupero fiscale
• anticipare comportamenti evasivi
Il problema è che l’automazione non tiene conto delle situazioni individuali.
Le anomalie più frequentemente rilevate dagli algoritmi
I controlli digitali segnalano spesso:
• scostamenti tra redditi e spese
• variazioni improvvise di fatturato
• incoerenze tra dichiarazioni e conti correnti
• utilizzo anomalo di detrazioni o crediti
• movimenti finanziari ricorrenti
• differenze rispetto a medie di settore
• comportamenti atipici rispetto al profilo fiscale
Molte di queste anomalie hanno spiegazioni lecite e documentabili.
Gli errori tipici degli accertamenti algoritmici
Negli accertamenti basati su algoritmi, l’Amministrazione sbaglia spesso quando:
• tratta l’anomalia come prova di evasione
• non verifica i dati di partenza
• ignora il contesto economico reale
• utilizza modelli statistici rigidi
• applica presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non attiva un vero contraddittorio
Un algoritmo non può sostituire il giudizio umano.
Quando l’accertamento algoritmico è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• si fonda solo su segnalazioni automatiche
• manca una motivazione concreta e individualizzata
• non vengono valutate le giustificazioni del contribuente
• non esiste prova diretta di evasione
• le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
• non viene rispettato il diritto di difesa
La tecnologia non elimina le garanzie del contribuente.
Come difendersi dai controlli digitali
La difesa contro un accertamento basato su algoritmi deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:
• verifica dei dati utilizzati dall’algoritmo
• contestazione degli incroci effettuati
• dimostrazione delle cause lecite delle anomalie
• ricostruzione analitica della posizione fiscale
• documentazione bancaria e patrimoniale
• spiegazione delle scelte economiche
• perizie contabili
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
La difesa deve smontare il presupposto statistico alla base dell’accertamento.
Prove fondamentali per la difesa
Per contrastare efficacemente un accertamento algoritmico sono decisive prove come:
• dichiarazioni fiscali coerenti nel tempo
• estratti conto bancari
• documentazione delle spese sostenute
• prova di risparmi pregressi
• contratti e accordi giustificativi
• documentazione di eventi straordinari
• perizie economico contabili
Ogni anomalia deve essere ricondotta a una causa reale.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento basato su controlli digitali o algoritmi:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua l’anomalia contestata
• verifica i dati utilizzati
• ricostruisci la tua reale posizione fiscale
• raccogli tutta la documentazione utile
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti automatici
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti fiscali fondati su algoritmi, controlli automatizzati e incroci di banche dati, spesso annullati per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti digitali e contenzioso tributario.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare l’affidabilità dell’algoritmo
• smontare le presunzioni automatiche
• dimostrare la correttezza dei dati fiscali
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e serenità personale
• costruire una strategia difensiva solida
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Introduzione
Negli ultimi anni il rapporto tra Fisco e contribuenti in Italia è stato rivoluzionato dall’uso massiccio di sistemi digitali e algoritmici per la selezione dei controlli fiscali. Siamo entrati nell’era del Fisco predittivo, in cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrociano in tempo reale enormi moli di dati – dalle fatture elettroniche ai movimenti bancari – per individuare anomalie e possibili evasori . I tradizionali controlli a campione stanno lasciando spazio a controlli mirati e continui basati su analisi di rischio: secondo dati recenti, oltre il 40% delle PMI italiane è stato sottoposto a verifica nel 2024, segno di un’attività ispettiva più frequente e guidata dall’intelligenza artificiale .
Questa trasformazione porta con sé vantaggi in termini di efficacia della lotta all’evasione, ma solleva anche nuove problematiche giuridiche. Da un lato, l’Amministrazione finanziaria dispone oggi di strumenti sofisticati – come piattaforme di controllo finanziario (es. Ve.Ra. per la verifica dei rapporti finanziari) e algoritmi di scoring predittivo – che le consentono di individuare incongruenze tra redditi dichiarati e capacità di spesa con una precisione prima impensabile . Dall’altro lato, i contribuenti si trovano a dover tutelare i propri diritti in un contesto di accertamenti spesso automatizzati e basati su elaborazioni opache. Il rischio è che l’uso di algoritmi porti a contestazioni “a distanza” fondate su dati potenzialmente incompleti o male interpretati, senza il classico confronto umano immediato.
In questo scenario, capire come funzionano i controlli digitali e come difendersi è diventato fondamentale non solo per i professionisti fiscali e gli avvocati, ma anche per imprenditori e privati cittadini. Occorre conoscere sia gli strumenti tecnologici impiegati dal Fisco (redditometro, spesometro, evasometro, indici di affidabilità, anagrafe dei conti correnti, ecc.), sia le garanzie normative e i rimedi a disposizione del contribuente. Fortunatamente, il quadro normativo italiano si è evoluto introducendo maggiori tutele: dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) sino alle riforme più recenti del 2023-2025, che hanno rafforzato l’obbligo del contraddittorio preventivo e imposto limiti all’uso arbitrario dei dati personali nelle verifiche .
Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – offre un’analisi approfondita e pratica di come difendersi dai controlli fiscali algoritmici, dal punto di vista del debitore/contribuente. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti del settore (avvocati tributaristi, commercialisti) sia ai privati e imprenditori che vogliono orientarsi in materia. Dopo aver delineato il funzionamento degli accertamenti digitali e il contesto normativo di riferimento (Cap. 1-2), esamineremo le procedure con cui si svolgono questi controlli e i diritti del contribuente in ogni fase (Cap. 3-4). Ci soffermeremo su strategie di difesa concrete: come contestare i risultati di un algoritmo, come prepararsi al contraddittorio, quali prove presentare. Dedicheremo inoltre un focus a settori specifici – edilizia, commercio, liberi professionisti, e-commerce – che presentano particolari criticità e sono oggetto di attenzione da parte del Fisco digitale (Cap. 5). Infine, troverete una sezione di domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative per consolidare i concetti chiave (Cap. 6). Ogni affermazione è corroborata da fonti normative, prassi o giurisprudenziali aggiornate e da casi pratici, in modo da fornire un quadro autorevole e immediatamente fruibile.
Esempio pratico: Immaginiamo un piccolo imprenditore edile, Mario, che negli anni scorsi ha dichiarato redditi modesti ma ha acquistato un’auto di lusso e ha effettuato ristrutturazioni in casa beneficiando del Superbonus. Nel 2025, grazie all’evasometro di nuova generazione, l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati della sua dichiarazione dei redditi con le spese emergenti (bollette, spese con carte, visure catastali delle ristrutturazioni) e con i movimenti sul suo conto bancario. L’algoritmo segnala una incongruenza rilevante: il tenore di vita di Mario appare incompatibile col reddito dichiarato, superando le soglie di tolleranza (oltre il 20% e più di €70.000 di scostamento) . Senza un intervento umano iniziale, parte una comunicazione di anomalie: Mario riceve una PEC che lo invita a fornire spiegazioni su questa discrepanza entro 60 giorni. Come deve reagire? Ha diritto a conoscere i calcoli alla base della contestazione? Può giustificare quelle spese con risparmi pregressi o denaro ricevuto in prestito? Se le spiegazioni non convincono il fisco, Mario potrebbe vedersi notificare un avviso di accertamento “sintetico” basato su algoritmi. In tal caso, come può difendersi davanti al giudice tributario? – Questa guida nasce proprio per rispondere a domande come queste, illustrando come il contribuente può tutelarsi passo dopo passo anche di fronte a un accertamento 2.0 condotto dal “cervellone” del Fisco.
1. Il nuovo panorama dei controlli fiscali digitali
1.1 Dal controllo a campione all’era degli algoritmi predittivi
Per decenni i controlli fiscali si basavano in larga parte su verifiche a campione o su interventi mirati ma manuali, spesso scaturiti da segnalazioni specifiche. Un numero relativamente limitato di aziende o contribuenti veniva sottoposto ad ispezioni sul campo, mentre la stragrande maggioranza delle posizioni non veniva mai controllata in modo approfondito . Questa impostazione tradizionale è cambiata radicalmente nell’ultimo decennio: il Fisco italiano ha intrapreso una digitalizzazione massiva e un potenziamento dei sistemi di data analysis tali da consentire un monitoraggio continuo e capillare di molte più posizioni, con interventi sempre più proattivi.
Il punto di svolta formale risale addirittura agli anni ’70 con l’istituzione dell’Anagrafe Tributaria (D.P.R. 605/1973), la gigantesca banca dati centrale che raccoglie le informazioni su contribuenti, atti registrati, proprietà, ecc. Nel tempo, questa banca dati si è arricchita e interconnessa con molte altre fonti: oggi include ad esempio l’Archivio dei rapporti finanziari, ovvero l’elenco di conti correnti, depositi, carte e investimenti intestati a ciascun contribuente . Tuttavia, soltanto con i progressi tecnologici degli anni 2010-2020 tali dati hanno potuto essere sfruttati appieno. Un momento cruciale è stato l’avvio, nel 2012-2013, del progetto SERPICO (Sistema di Elaborazione, Rilevazione e Prevenzione Integrata ai fini del Contrasto all’Evasione) – il cosiddetto “cervellone” dell’Agenzia delle Entrate. SERPICO permette di incrociare in pochi secondi oltre 30 milioni di dichiarazioni dei redditi con altre informazioni fiscali e patrimoniali, restituendo ai verificatori un quadro completo e aggiornato della posizione di ciascun contribuente . In pratica, un funzionario può ora ottenere con un click l’ultimo modello 730 di un cittadino, le sue proprietà immobiliari e persino l’estratto conto del suo mutuo, il tutto prima ancora di avviare la verifica sul campo.
Parallelamente, dal 2019 in poi si sono susseguiti interventi legislativi e innovazioni organizzative volti a sfruttare l’intelligenza artificiale e il machine learning nella selezione dei controlli. L’Agenzia delle Entrate si è dotata di piattaforme informatiche specializzate: ad esempio Ve.Ra. (Verifica Rapporti Finanziari) per l’analisi tempestiva dei conti bancari, e Ris.Ris. (Rischio Riscossione) per valutare il rischio di insolvenza dei debitori fiscali . Inoltre, sono stati sviluppati algoritmi di scoring come il K-Score e lo Z-Score: inizialmente nati per prevedere il rischio di fallimento aziendale (lo Z-Score di Altman risale addirittura al 1968), oggi adattati anche in chiave tributaria per stimare la “affidabilità” fiscale di imprese e partite IVA . Ad esempio, un K-Score tributario introdotto di recente incrocia parametri come la coerenza tra l’IVA pagata e il volume di ricavi, i margini operativi dichiarati e indici finanziari come il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), restituendo un punteggio di rischio: punteggio basso significa contribuente “inaffidabile”, quindi candidato a controlli .
Dato chiave: la transizione al fisco digitale è confermata da statistiche ufficiali. Nel 2024, più del 40% delle piccole e medie imprese italiane è stato oggetto di una qualche verifica fiscale, a fronte di percentuali molto inferiori nel passato . Questo non significa che quattro aziende su dieci abbiano subito un’ispezione fisica tradizionale; al contrario, molte di queste verifiche sono state “silenziose”, condotte tramite algoritmi che hanno rilevato in tempo reale incongruenze e le hanno segnalate via lettera o PEC al contribuente . Il controllo fiscale diventa dunque permanente e ubiquo, anche se meno visibile: possiamo immaginarlo come un “grande fratello” finanziario che sorveglia costantemente i flussi economici alla ricerca di campanelli d’allarme.
In sintesi, siamo passati da un Fisco ispettivo (basato su controlli umani sporadici) a un Fisco predittivo e interconnesso. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione non è più colpire a posteriori un numero limitato di evasori, ma prevenire le violazioni estendendo la sorveglianza a platee ben più ampie di contribuenti . Ciò comporta per i contribuenti onesti l’opportunità di emergere come “affidabili” evitando ispezioni inutili, ma per i trasgressori aumenta esponenzialmente la probabilità di venire individuati. E per tutti aumenta la necessità di tenere un comportamento fiscale trasparente e coerente, dato che ogni anomalia può essere rilevata e contestata.
1.2 Strumenti digitali di accertamento e banche dati incrociate
L’evoluzione descritta si è tradotta nell’impiego di numerosi strumenti informatici e algoritmici. È utile riepilogare i principali, per capire cosa monitorano e in base a quali norme operano. La tabella seguente elenca i pilastri del controllo fiscale digitale odierno e le relative fonti normative:
| Strumento / Dato | Obiettivo del controllo | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Fatturazione elettronica (Sistema SdI) | Confronto tra fatture emesse/ricevute e IVA dichiarata; rilevare omissioni di ricavi o crediti IVA indebiti. | D.Lgs. 127/2015; Provv. AdE 30/04/2018 e succ. mod. |
| Corrispettivi telematici (scontrini) | Verifica degli incassi giornalieri dei commercianti al dettaglio rispetto all’IVA dovuta e ai ricavi dichiarati. | D.Lgs. 127/2015, art. 2; Provv. AdE 28/10/2016 |
| Archivio dei rapporti finanziari | Monitoraggio di movimenti su conti correnti, carte di credito, investimenti finanziari (incluse criptovalute) per individuare flussi di denaro non compatibili coi redditi noti. | D.P.R. 605/1973, art. 7(6); D.M. 4/8/2016; D.Lgs. 108/2024 (nuovo evasometro) |
| ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) | Incrocio di dati dichiarativi (redditi, volume d’affari, indicatori settore, dati da Certificazioni Uniche, locazioni, ecc.) per attribuire un voto di affidabilità fiscale da 1 a 10 a imprese e professionisti. | D.L. 50/2017, art. 9-bis conv. L.96/2017; Provv. AdE annuali (es. 24/07/2025) |
| Accertamento sintetico (redditometro ed evoluzioni) | Ricostruzione del reddito presunto di una persona fisica in base alle spese sostenute e al patrimonio accumulato (capacità contributiva). Individua incoerenze rilevanti tra tenore di vita e redditi dichiarati. | Art. 38 D.P.R. 600/1973; L. 296/2006, art. 1 c.8 (redditometro); L. 266/2005 e D.Lgs. 108/2024 (nuovo evasometro) |
| Quadro RW e monitoraggio estero | Raccolta di dati su patrimoni e investimenti detenuti all’estero (conti bancari esteri, immobili, criptovalute, ecc.) per verificare l’adempimento degli obblighi dichiarativi e la tassazione di redditi esteri. | D.L. 167/1990 conv. L.227/1990; D.Lgs. 90/2017 (recep. DAC5); L. 197/2022 (cripto-attività) |
(Fonti: normativa vigente e provvedimenti Agenzia delle Entrate, riepilogati in Monardo, 2025.)
Osservando la tabella, si nota come il Fisco oggi incroci dati di natura diversa: fiscale (dichiarazioni, comunicazioni IVA), finanziaria (movimenti di denaro), patrimoniale (beni posseduti) e persino informazioni esterne provenienti da altri enti. Ad esempio, l’Agenzia riceve periodicamente dall’INPS i dati sui contributi previdenziali versati (utile per controllare i costi del personale dichiarati dalle aziende), oppure dai Comuni i dati catastali sugli immobili e sulle utenze (utile per verificare seconde case non dichiarate o residenze fittizie) . Grazie a queste interconnessioni, gran parte delle informazioni sul nostro conto è già in possesso del Fisco ancor prima che inizi un controllo formale. In base al principio di collaborazione e buona fede, tra l’altro, il contribuente non dovrebbe mai essere costretto a fornire documenti che l’Amministrazione possiede già – un punto sul quale torneremo in tema di tutele (la Corte Costituzionale ha definito questo divieto di duplicare richieste una vera “notizia di civiltà” ).
Un aspetto da evidenziare è il crescente impiego di tecniche di intelligenza artificiale. Spesso ci si riferisce a questi strumenti come “algoritmi anti-frode” o “controlli 4.0”. Pur se in parte il termine AI è utilizzato in modo generico (molti controlli sono basati su regole statistiche più che su machine learning evoluto), l’Agenzia delle Entrate sta testando e implementando sistemi capaci di riconoscere schemi anomali e correlazioni tra dati che sfuggirebbero a controlli tradizionali . Un esempio recente è il nuovo motore di analisi automatica soprannominato “Labirinto di regolarità”, introdotto a fine 2024: esso elabora i fattori di rischio sopra elencati (scostamenti IVA, movimenti finanziari non giustificati, spese sproporzionate, ecc.) e genera elenchi di contribuenti con profilo evasivo elevato, segnalando ai verificatori su quali posizioni concentrare le energie . In pratica, la macchina setaccia il labirinto dei dati e indica dove probabilmente si nasconde il filo dell’evasione.
Focus: La Guardia di Finanza stessa ha illustrato nel 2025 la strategia dei controlli data-driven, spiegando che l’evasometro rinnovato non verrà applicato in modo indiscriminato, ma mirerà a categorie specifiche di contribuenti, ad esempio quelli con debiti fiscali superiori a una certa soglia . In un’audizione parlamentare è stato evidenziato che il sistema sarà particolarmente stringente verso chi “pur avendo consistenti risorse economiche, omette il pagamento delle imposte” . Ciò indica che la priorità è data ai grandi evasori o a chi ha debiti fiscali oltre 50.000 € abbinati a patrimoni occultati, piuttosto che al piccolo contribuente in buona fede . L’evasometro di nuova generazione – la cui prima implementazione risale in realtà al 2019 – è oggi potenziato grazie all’integrazione avanzata di banche dati, compresi strumenti internazionali di scambio informazioni . Il suo scopo principale è fare emergere chi ha molto da dare al Fisco ma possiede anche molto da prendere, come conti all’estero o beni di lusso intestati ad altri.
1.3 Controlli mirati per settore e indicatori di rischio
Un vantaggio dei controlli algoritmici è la possibilità di calibrare le analisi in base al settore economico o al profilo del contribuente, attaccando le sacche di evasione più diffuse in ciascun ambito. Ad esempio, dal 2024 l’Agenzia ha rafforzato i controlli su alcune aree critiche come: i bonus edilizi (Superbonus 110%, bonus facciate) spesso oggetto di abusi, l’e-commerce e le vendite online non dichiarate, le partite IVA “dormienti” usate per frodi IVA (es. caroselli), e i movimenti sospetti verso conti esteri . Questi focus settoriali non sono casuali: derivano sia dall’analisi dei dati che dalla constatazione di fenomeni di non conformità emersi negli anni precedenti. Per fare qualche esempio concreto:
- Nel settore edilizio e degli incentivi fiscali per ristrutturazioni, i database incrociano i dati dei crediti d’imposta richiesti (o ceduti) con le effettive capacità finanziarie delle ditte esecutrici e dei committenti. Se una piccola impresa edile risulta aver eseguito lavori per milioni di euro di Superbonus, ma dai suoi conti correnti non transitano pagamenti coerenti o dichiara pochissimo reddito, scatta un’allerta. Allo stesso modo, se un contribuente persona fisica con reddito modesto beneficia di maxi-ristrutturazioni agevolate o acquista più immobili con bonus facciate, il Fisco verifica che dietro non vi siano false fatturazioni o cessioni di credito abusive.
- Nel settore del commercio al dettaglio, con l’obbligo generalizzato dello scontrino elettronico attivo dal 2019, l’Agenzia possiede ogni giorno i dati di incasso di negozi, bar, ristoranti, ecc. Questi dati vengono confrontati con vari parametri: i corrispettivi di periodi precedenti, le medie di settore e di zona, gli acquisti di merce effettuati dal negoziante (noti tramite le fatture elettroniche dei fornitori) e i pagamenti elettronici ricevuti. Una anomalia tipica che l’algoritmo può rilevare è la seguente: un minimarket acquista dai fornitori beni per 100.000 € l’anno ma emette scontrini solo per 50.000 €; oppure, in un ristorante, l’incasso tracciato tramite POS e carte di credito è stranamente basso (ad esempio il 10%) rispetto al totale incassi, segno possibile di vendite non fatturate in contanti. Questi elementi generano segnali di allarme e spesso portano a “lettere di compliance” in cui si invitano i commercianti a verificare i dati dichiarati, o nei casi più gravi direttamente ad accertamenti con presunzione di ricavi sottratti a tassazione.
- Per i professionisti (medici, avvocati, consulenti, artigiani ecc.), il Fisco incrocia i loro compensi dichiarati con una serie di indicatori e banche dati: le Certificazioni Uniche (ex CUD) inviate dai clienti sostituti d’imposta, le spese deducibili e detraibili collegate alla professione (es. acquisto di beni strumentali, canoni di locazione dello studio), eventuali discordanze tra volumi d’affari IVA e studi di settore/ISA di anni precedenti, nonché – come per tutti – l’eventuale possesso di beni di lusso o spese personali elevate. Un classico caso: il software dell’Agenzia nota che un dentista ha dichiarato 30.000 € di reddito annuo, però nello stesso anno risultano a lui intestate due auto di grossa cilindrata e sono state caricate fatture di acquisto di materiali odontoiatrici per 50.000 €. È verosimile che vi sia del nero e che il reddito reale sia superiore; quantomeno, il professionista verrà chiamato a giustificare come possa sostenere certi livelli di spesa con un reddito così basso. Per i professionisti esiste poi un ulteriore ambito delicato: se la Guardia di Finanza effettua accessi presso il loro studio, si scontra col segreto professionale (ad esempio segreto avvocato-cliente o medico-paziente). Su questo la giurisprudenza recente (Cass. ord. n. 17228/2025) ha chiarito che i verificatori devono interrompere la raccolta documenti se il professionista eccepisce il segreto, e possono procedere solo ottenendo un decreto motivato dell’Autorità giudiziaria specifico per quei documenti . Un’autorizzazione generica rilasciata prima della verifica non basta: ogni volta che, durante il controllo, il professionista invoca il segreto su determinate carte, la GdF deve fermarsi e richiedere il provvedimento del magistrato competente . Questa tutela è fondamentale per categorie come avvocati, notai, commercialisti, medici, e va tenuta ben presente quando si subisce un controllo in studio.
- Per le attività di e-commerce e digitali, come vedremo in dettaglio (§5.4), gli algoritmi di controllo sfruttano le tracce telematiche dei pagamenti e delle piattaforme. Dal 2023, con l’attuazione delle direttive UE, i grandi marketplace online (Amazon, eBay, Airbnb, etc.) sono tenuti a segnalare al Fisco i dati dei venditori che operano sulle loro piattaforme (si pensi alla direttiva DAC7). Ciò significa che un privato che venda prodotti su eBay o Shopify per importi significativi non resta più invisibile: se supera determinate soglie di volume o frequenza, la piattaforma stessa invia i suoi dati alle autorità fiscali. L’Agenzia incrocia quindi questi incassi con le dichiarazioni dei redditi e IVA, individuando facilmente chi non ha aperto la partita IVA pur svolgendo un’attività commerciale continuativa, oppure chi, pur avendo la partita IVA, omette di dichiarare parte delle vendite online (magari credendo che PayPal o Stripe non fossero tracciati). Le contestazioni tipiche in questo campo riguardano l’omessa dichiarazione di redditi da vendite online, il mancato versamento dell’IVA sull’e-commerce, l’esterovestizione (ossia fingere che l’attività sia di una società estera mentre è di fatto gestita in Italia) e l’assenza di fatturazione per le transazioni digitali .
È chiaro quindi che i controlli algoritmici sanno contestualizzare le anomalie in base al tipo di contribuente. Non ci si deve sorprendere se, ad esempio, l’Agenzia invia moltissime lettere di compliance ai forfettari dell’e-commerce o ai giovani influencer che monetizzano online (nuova frontiera di emersione di redditi), mentre dedica risorse dell’intelligence finanziaria ai capitali esportati in paesi offshore o agli immobili di lusso nei centri storici. L’obiettivo dichiarato è massimizzare il gettito recuperato minimizzando i controlli “a vuoto”: in altre parole, concentrare le verifiche dove c’è un alto rischio di evasione e dove ci sono imposte evase consistenti, evitando di infastidire contribuenti in regola o di inseguire piccoli errori formali . In proposito, la stessa terminologia inizia a cambiare: non più “caccia alle streghe” ma “alert intelligente”. Come scrive l’Avv. Mangiaracina, “i controlli fiscali non sono più strumenti repressivi e ciechi, ma meccanismi di allerta intelligente. Chi anticipa i rischi, risolve i problemi prima che diventino sanzioni” . Ciò non toglie che l’attenzione del contribuente debba restare alta: anche un’anomalia frutto di un errore innocente può attivare la macchina dei controlli, e spetterà poi a lui dissipare i dubbi fornendo spiegazioni e prove.
2. Fonti normative e garanzie del contribuente
Affrontare un accertamento fiscale digitale richiede non solo di capire la tecnologia utilizzata dal Fisco, ma anche di padroneggiare il quadro normativo che disciplina sia i poteri dell’Amministrazione sia i diritti di difesa del contribuente. In questo capitolo esamineremo le principali fonti del diritto tributario italiano rilevanti in materia di accertamenti con algoritmi, con un focus sulle novità introdotte tra il 2023 e il 2025. Vedremo inoltre come la giurisprudenza recente – sia di legittimità (Cassazione) sia costituzionale ed europea – abbia fissato paletti importanti per garantire un equilibrio tra l’efficacia dei controlli digitali e la tutela dei diritti fondamentali (privacy, contraddittorio, difesa in giudizio).
2.1 Le fonti normative dell’accertamento tributario digitale
Le regole generali sugli accertamenti fiscali in Italia trovano origine in una serie di testi normativi stratificati, che vanno dai decreti presidenziali dei primi anni ’70 sino alle leggi e decreti legislativi degli ultimi anni. Ecco un elenco delle fonti principali:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): è la “spina dorsale” della disciplina. Contiene tra l’altro:
- L’art. 32, che elenca i poteri istruttori degli uffici finanziari, come la facoltà di procedere a indagini finanziarie (accesso ai conti bancari) e di richiedere atti e informazioni a enti pubblici e privati. Lo stesso articolo prevede che i versamenti trovati sui conti del contribuente si presumono ricavi tassabili se egli non ne prova la natura non reddituale (presunzione di ricavo per accrediti bancari) .
- L’art. 38, che disciplina l’accertamento sintetico del reddito complessivo (il cosiddetto redditometro). La versione vigente, modificata dalla legge 296/2006 e successivi interventi, stabilisce che l’ufficio può determinare sinteticamente il reddito del contribuente in base alle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno, se il reddito sinteticamente accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato (per due anni) . Lo stesso articolo fissa condizioni e limiti, ad esempio esentando dall’accertamento sintetico i casi in cui il reddito presunto risulti inferiore a una certa soglia assoluta (pari a 10 volte l’assegno sociale annuo) . Soprattutto, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 78/2010, l’art. 38 prevede espressamente il diritto del contribuente ad un contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell’emissione di un accertamento sintetico .
- L’art. 43, che fissa i termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento: normalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del settimo anno se la dichiarazione è omessa) . Questi termini generali valgono anche per gli accertamenti da controllo algoritmico, salvo alcune eccezioni o riduzioni (ad esempio la riduzione di un anno per chi è “affidabile” negli ISA, v. §3.5).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (IVA): contiene disposizioni analoghe per l’accertamento dell’IVA. Ad esempio l’art. 51 ricalca i poteri istruttori (indagini finanziarie) simili a quelli dell’art. 32 DPR 600, e l’art. 57 stabilisce i termini di decadenza per accertare l’IVA (anche qui 5 anni, estendibili a 7 in caso di omessa dichiarazione).
- Statuto dei Diritti del Contribuente – L. 27 luglio 2000 n.212: è una legge cardine che enuncia principi di civiltà fiscale e garanzie procedurali. Citiamo alcuni articoli fondamentali:
- L’art. 6 impone all’amministrazione finanziaria doveri di informazione e trasparenza: ad esempio il comma 2 prevede che l’intenzione di procedere ad accertamenti “deve essere comunicata al contribuente, contestualmente all’invito a fornire dati e documenti”. Il comma 4 stabilisce che “non possono essere richiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione”. Quest’ultimo divieto, come vedremo, è stato di recente rafforzato dalla Corte Costituzionale .
- L’art. 12 disciplina i diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali sul posto (accessi, ispezioni, verifiche). Tra questi: il diritto ad essere informato dell’oggetto del controllo, il diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia, il rispetto di una durata massima per le verifiche presso la sede del contribuente (30 giorni prorogabili per comprovate esigenze), e soprattutto il diritto al contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso. In particolare, l’art. 12 comma 7 prevede che dopo il rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC) il contribuente possa inviare entro 60 giorni osservazioni e richieste, e che l’avviso di accertamento non possa essere emesso prima dello spirare di tale termine dei 60 giorni (salvo casi di particolare e motivata urgenza) . Questa norma cristallizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale come regola generale.
- L’art. 10 sancisce il principio di affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco, e il divieto di sanzioni per violazioni indotte da errori dell’amministrazione o incertezza normativa. Anche questo principio, benché non specifico sugli algoritmi, è stato richiamato in alcune pronunce per censurare comportamenti fiscali scorretti (come l’uso retroattivo di criteri nuovi o aggravi sproporzionati).
- Decreti Legislativi di attuazione della Riforma Fiscale 2023: in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), il Governo ha emanato nel 2023-2024 vari decreti legislativi che innovano la materia dell’accertamento. I due più rilevanti per noi:
- Il D.Lgs. 8 agosto 2023 n. 119 ha modificato alcuni aspetti del procedimento di accertamento, ma soprattutto (con l’art. 16) ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, rafforzando l’obbligo di contraddittorio preventivo. Tali disposizioni sono poi confluite e coordinate nel successivo D.Lgs. 219/2023 (che ha riscritto interamente alcuni articoli dello Statuto). Ne parliamo a breve nel dettaglio (§2.2).
- Il D.Lgs. 7 novembre 2024 n. 108 (ipotizzato come Decreto Accertamenti, in corso di emanazione entro fine 2024) ha introdotto formalmente nel nostro ordinamento il cosiddetto “evasometro” o “sistema di analisi del rischio fiscale” generalizzato . Esso autorizza l’Agenzia delle Entrate ad utilizzare tecniche di analisi massiva su dati bancari, finanziari e fiscali, incrociandoli anche con informazioni provenienti dall’estero, per assegnare a ciascun contribuente un profilo di rischio di evasione . La norma prevede che solo al ricorrere di certe condizioni lo scoring di rischio dia luogo ad azioni concrete: in particolare, stando alle anticipazioni normative, verranno segnalate come “sospette” solo le posizioni in cui si verificano contemporaneamente almeno due scostamenti: uno percentuale ≥ 20% e uno assoluto ≥ €70.000 tra il reddito dichiarato e il reddito ricostruito sulla base dei dati incrociati . Ciò per garantire che il sistema non colpisca deviazioni marginali o casi borderline.
- Decreti-legge recenti: anche alcuni decreti-legge hanno inciso sulla materia:
- Il D.L. 30 settembre 2023 n. 132 (decreto “Omnibus”) ha contenuto norme in tema di semplificazioni fiscali, tra cui l’anticipazione dell’obbligo di contraddittorio per atti di recupero di crediti d’imposta indebiti, e disposizioni volte a incentivare l’adempimento spontaneo (c.d. “compliance”) riducendo sanzioni per chi regolarizza errori prima dell’accertamento.
- Il D.L. 26 maggio 2024 n. 93 ha ulteriormente ampliato i poteri di accesso alle banche dati da parte dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, consentendo ad esempio l’interrogazione in tempo reale di alcune informazioni bancarie e l’utilizzo diffuso di strumenti di analisi predittiva . Contestualmente, però, nel dibattito parlamentare è stato sottolineato il principio di proporzionalità: l’uso di questi poteri tecnologici deve sempre essere motivato e commisurato alla finalità, per evitare arbitri .
- Il D.L. 14 ottobre 2025 n. 84 (cosiddetto “Decreto Fiscale 2025”, in corso di approvazione) ha proposto modifiche all’art. 12 dello Statuto dei contribuenti, imponendo alle autorità di motivare in modo ancor più puntuale gli accessi e le ispezioni presso i contribuenti, soprattutto quando basati su analisi di rischio digitali . Ciò risponde alla logica che, se un algoritmo segnala un soggetto come ad alto rischio e scatta un’ispezione, il contribuente ha diritto di sapere per quali specifici motivi (quali anomalie) è finito nel mirino.
- Normativa europea e internazionale: benché l’accertamento tributario diretto sia competenza nazionale, l’UE ha influito attraverso direttive sullo scambio di informazioni:
- La Direttiva DAC7 (2021/514/UE) impone dal 2023 ai gestori di piattaforme digitali di comunicare periodicamente alle autorità fiscali i redditi percepiti dai venditori attivi sulle loro piattaforme. Questa direttiva è stata recepita in Italia (D.Lgs. 13/2022) e permette di alimentare l’Anagrafe tributaria con nuovi dati sui guadagni nell’economia digitale.
- La Direttiva DAC8 (approvata nel 2023) estenderà dal 2026 lo scambio automatico di informazioni anche alle criptovalute e cripto-asset, obbligando exchange e provider a segnalare le operazioni dei propri clienti alle autorità fiscali dei paesi UE . Ciò significa che le posizioni in Bitcoin & simili non dichiarate potranno essere più facilmente individuate a livello transnazionale.
- Gli accordi internazionali FATCA (con gli USA) e lo standard CRS (Common Reporting Standard, a livello OCSE) già dal 2017 consentono all’Italia di ottenere dati su conti finanziari detenuti da residenti italiani all’estero . Queste informazioni vengono utilizzate sia per il monitoraggio (Quadro RW) che per individuare capitali nascosti all’estero (ad esempio verificando se un soggetto con grosso conto in Svizzera ha dichiarato i relativi redditi da capitale).
- Testo Unico 16 dicembre 2022 n. 148 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII): può sembrare estraneo, ma la normativa sulla crisi d’impresa rileva indirettamente. L’art. 2086 c.c. (introdotto dalla riforma d’impresa) impone all’imprenditore di adottare adeguati assetti organizzativi anche per monitorare il proprio rischio fiscale. Un’azienda che implementa controlli interni efficaci riduce le probabilità di errori o omissioni e dunque anche il rischio di incappare in verifiche con esito negativo . Inoltre, in caso di verifica fiscale, poter dimostrare di avere assetti adeguati è indice di buona fede e diligenza da parte dell’imprenditore .
Riassumendo, il quadro normativo degli accertamenti è complesso e stratificato, ma due tendenze emergono chiaramente: 1. Potenziamento dei mezzi di controllo del Fisco (più dati, più poteri di accesso alle informazioni, algoritmi autorizzati dalla legge, cooperazione internazionale). 2. Rafforzamento parallelo delle garanzie del contribuente (statuto del contribuente, contraddittorio obbligatorio generalizzato, divieti di abuso nelle richieste di dati, ecc.).
Nei paragrafi seguenti approfondiremo alcune di queste garanzie (contraddittorio, privacy, ecc.) e vedremo come la giurisprudenza recente le ha applicate al contesto dei controlli digitali.
2.2 Il diritto al contraddittorio preventivo: obblighi e limiti
Il contraddittorio preventivo – ossia il diritto del contribuente di essere ascoltato e di poter controdedurre prima che venga emesso un avviso di accertamento – è forse la garanzia più importante e dibattuta in materia di accertamenti fiscali, specialmente in presenza di controlli automatizzati. In passato la giurisprudenza aveva avuto oscillazioni sul tema, ma la riforma fiscale recente ha fatto chiarezza elevando il contraddittorio a regola generale.
Come accennato, l’art. 12 dello Statuto del contribuente prevedeva già dal 2000 il contraddittorio endoprocedimentale dopo la chiusura delle verifiche in loco (quindi nel caso di accessi della GdF o Entrate presso il contribuente). Tuttavia, rimaneva controverso se tale obbligo si applicasse anche agli accertamenti “a tavolino”, ossia quelli svolti in ufficio basandosi su documenti e banche dati, senza verifica esterna. La situazione è cambiata con il D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, il quale ha integralmente riscritto l’art. 5 e 6 dello Statuto, introducendo un nuovo art. 6-bis che generalizza l’obbligo di invito al contraddittorio in ambito tributario .
In base al nuovo art. 6-bis L.212/2000: – Tutti gli atti impositivi (avvisi di accertamento in materia di tributi erariali, regionali, locali; atti di irrogazione sanzioni; atti di riscossione ecc. che incidono sfavorevolmente sul contribuente) devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”, a pena di nullità dell’atto . – L’ufficio fiscale è tenuto a comunicare al contribuente uno schema di atto (o quantomeno i motivi e gli elementi su cui intende fondare l’accertamento) e a fissare un termine non inferiore a 60 giorni per permettergli di presentare eventuali memorie o osservazioni . Su richiesta del contribuente, deve anche essere concesso l’accesso e la copia degli atti del fascicolo . – L’atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza dei 60 giorni assegnati. Se però il termine ultimo per emettere l’atto (decadenza) cade troppo a ridosso, la legge consente di posticipare la decadenza di 120 giorni per garantire comunque i 60 giorni di contraddittorio . – L’avviso di accertamento emanato dopo il contraddittorio deve dare conto delle osservazioni del contribuente: in motivazione l’ufficio deve esplicitare quali osservazioni non ha accolto e perché . In pratica, le controdeduzioni del contribuente non possono essere ignorate; se lo fossero, l’atto sarebbe censurabile per difetto di motivazione.
Questa è la regola generale. Sono però previste delle eccezioni in cui il contraddittorio preventivo non è dovuto. Lo stesso art. 6-bis individua: – Gli atti emessi con procedure automatizzate o semiautomatizzate, i controlli formali e i controlli “a liquidazione immediata” delle dichiarazioni (come le liquidazioni dei rimborsi o dei versamenti). Per questi atti non sussiste l’obbligo di contraddittorio . Si tratta in sostanza delle comunicazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72 (avvisi bonari da controllo automatico) e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600. Tali atti “automatizzati” saranno elencati precisamente da un futuro decreto MEF, come previsto dalla norma . – I casi di particolare urgenza e fondato pericolo per la riscossione: ad esempio se c’è il rischio concreto che il contribuente sottragga garanzie o patrimoni, l’ufficio può saltare il contraddittorio. Questa eccezione va però motivata nell’atto (non può essere arbitraria) .
Importante: L’esclusione del contraddittorio per gli atti automatizzati ha una sua logica: i cosiddetti “avvisi bonari” da liquidazione di dichiarazione in effetti non sono veri avvisi di accertamento, ma comunicazioni di irregolarità dove già si dà modo al contribuente di rispondere (entro 30 giorni) per segnalare errori o chiedere correzioni. Inoltre, spesso precedono la iscrizione a ruolo e l’emissione di cartella, dando quindi comunque un lasso di tempo per reagire. È comprensibile quindi che la legge li consideri già di per sé atti di dialogo (compliance) non bisognosi di un ulteriore contraddittorio ante. Tuttavia, come vedremo, proprio sugli accertamenti automatizzati la Cassazione ha affermato che il contribuente deve comunque poter far valere le sue ragioni, specialmente se da un controllo automatizzato scaturisce direttamente un atto impositivo. Un’autorevole interpretazione sostiene che la nuova norma non escluda completamente il contraddittorio nei controlli automatizzati, ma si limiti a non renderlo obbligatorio per legge, restando ferma l’applicazione dei principi generali di leale cooperazione .
Alla luce di queste novità normative, qual è la situazione pratica nel 2025? In estrema sintesi: – Se ricevete una comunicazione di anomalia o lettera di compliance (ad esempio uno scostamento IVA, un’incongruenza ISA, o un avviso bonario per versamenti omessi), quella è già di fatto il vostro contraddittorio: siete invitati a reagire entro un termine (spesso 30 giorni) spiegando o ravvedendovi. Se ignorate la lettera, l’iter proseguirà con l’iscrizione a ruolo o un avviso formale. – Se invece ricevete un invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs.218/97 (introdotto appunto nel 2023-2024), significa che l’ufficio intende emettere un avviso di accertamento (non automatizzato) e vi sta dando la chance di difesa. In tal caso avete 60 giorni per presentare una memoria difensiva scritta e/o comparire di persona (anche in video-call) per esporre le vostre ragioni . È cruciale sfruttare questa finestra: come detto, se l’atto viene poi emesso lo stesso, dovrà confutare le vostre osservazioni punto per punto, altrimenti potrà essere annullato per carenza di motivazione. – Se l’Agenzia non vi ha invitato al contraddittorio e vi notifica direttamente un avviso di accertamento (ad esempio un accertamento “a tavolino” su presunzioni, o un sintetico redditometrico), occorre verificare se rientrava nei casi di esonero. Se l’atto non era automatizzato né urgente, la mancata attivazione del contraddittorio è causa di annullabilità. I tribunali tributari già in passato annullavano accertamenti emessi “a sorpresa” senza contraddittorio in violazione dello Statuto, ma ora c’è proprio una norma esplicita. In giudizio, quindi, si potrà far valere la violazione dell’art. 6-bis L.212/2000 chiedendo l’annullamento dell’avviso. Per esempio, Cassazione n.701/2019 aveva già sancito la nullità di un accertamento emesso senza contraddittorio ove questo fosse previsto da norme o dallo Statuto; a maggior ragione ciò varrà dal 2024 in poi, con previsione normativa chiara.
Da notare che l’evoluzione normativa italiana è andata in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che in materia di IVA (tributo armonizzato) da tempo impone agli Stati membri di rispettare il diritto al contraddittorio prima di adottare atti lesivi, salvo casi di frode o urgenza (v. CGUE Sopropé, 2008). Ora l’Italia ha esteso questa garanzia a tutti i tributi, colmando un vuoto. Anche la Corte Costituzionale si era espressa: con sentenza n.132/2015 aveva ritenuto non incostituzionale la mancanza di contraddittorio obbligatorio per tributi non armonizzati, ma aveva auspicato un intervento del legislatore. Intervento che finalmente è arrivato.
In sintesi, oggi il contraddittorio preventivo è un diritto quasi sempre esigibile. Ciò costringe anche gli algoritmi fiscali ad un bagno di trasparenza: se un contribuente viene selezionato da un sistema di AI, l’ufficio – prima di colpirlo con un avviso – deve metterlo a conoscenza degli esiti di tale analisi e dargli modo di replicare. Questo principio tutela dall’“oscurità” dell’accertamento digitale, facendo sì che il contribuente possa contestare l’esito o segnalare eventuali errori nel dataset o nelle valutazioni algoritmiche prima che diventino atto impositivo. Ad esempio, se un algoritmo considera “anomala” una spesa perché magari non riesce a collegarla ad alcun reddito, nel contraddittorio il contribuente potrà spiegare che quella spesa era finanziata da risparmi, o che era a carico di un familiare, evitando così un accertamento infondato .
Un ulteriore spunto: la Cassazione ha affermato di recente che l’assenza di contraddittorio incide sul diritto di difesa e può portare alla nullità dell’atto anche nei controlli automatizzati, specie laddove il contribuente non abbia avuto alcuna chance di interlocuzione. In un commento, è riportato che “la Cassazione ha ribadito che un accertamento è nullo se il contribuente non ha potuto partecipare attivamente al contraddittorio, soprattutto nei controlli automatizzati” . Ciò suggerisce che la giurisprudenza vorrà comunque vigilare affinché le semplificazioni procedurali (esclusione formale del contraddittorio per atti automatizzati) non sfocino in lesioni del diritto di difesa. Un contribuente che riceva direttamente una cartella da controllo automatizzato, senza aver nemmeno ricevuto l’avviso bonario perché inviato a vecchio indirizzo, potrebbe far valere questa mancanza in giudizio e ottenere l’annullamento dell’atto.
2.3 Privacy e uso dei dati personali nei controlli fiscali
L’utilizzo massivo di dati personali da parte del Fisco pone inevitabilmente un problema di privacy e protezione dei dati. Da un lato c’è l’interesse pubblico alla lotta all’evasione, dall’altro il diritto fondamentale alla riservatezza e alla tutela dei propri dati, garantito sia dalla Costituzione (artt. 2 e 3 in relazione alla dignità personale e uguaglianza) sia dalla normativa europea (GDPR – Reg. UE 2016/679, art. 5 e art. 22 in materia di decisioni automatizzate). Trovare un equilibrio non è semplice: il Fisco italiano ha accesso ad una quantità di informazioni senza pari rispetto a qualunque altro soggetto pubblico, e le nuove tecnologie permettono elaborazioni incrociate che possono rivelare aspetti molto intimi della vita dei cittadini (basti pensare alle spese mediche, ai dati bancari, alle abitudini di consumo).
In Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy) è intervenuto più volte sul tema degli accertamenti fiscali basati su big data. Un episodio emblematico ha riguardato il redditometro: nel 2018 il Garante bloccò di fatto il DM attuativo del nuovo redditometro (previsto dal D.L. 78/2010) sollevando criticità sulla genericità di alcune categorie di spesa considerate e sulla possibile violazione del principio di pertinenza dei dati . In particolare, veniva contestato l’uso di “spese medie ISTAT” o altre spese presunte per ricostruire il reddito, dato che così si rischiava di attribuire ad un individuo spese che magari non aveva effettivamente sostenuto, violando la precisione del dato personale e creando indebite ingerenze (attribuire uno stile di vita medio presunto a persone reali). A seguito di ciò, il redditometro di ultima generazione è stato ripensato escludendo l’uso di medie induttive generiche e limitandosi alle spese “certe e documentate”. Il principio affermato è che il trattamento dei dati ai fini di accertamento deve essere proporzionale e pertinente, non eccedente rispetto allo scopo (principio di minimizzazione dei dati, art. 5 GDPR).
Inoltre, il Garante ha raccomandato che i contribuenti siano informati in modo adeguato delle logiche di funzionamento dei sistemi algoritmici usati dal Fisco. Questo richiama direttamente quanto previsto dal GDPR per le decisioni automatizzate: l’art. 22 del GDPR, che pure consente deroghe per decisioni automatizzate necessarie per compiti di interesse pubblico (come la riscossione delle imposte), richiede comunque misure adeguate a tutela dell’interessato, tra cui “il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione”. La procedura di contraddittorio in ambito fiscale può essere vista come l’attuazione di questa garanzia: l’algoritmo può pure selezionare un soggetto e magari predisporre una bozza di atto, ma prima che la decisione sia definitiva, l’essere umano (funzionario) deve intervenire, valutare le spiegazioni e gli elementi forniti dal contribuente, e solo poi eventualmente emettere l’atto. È inaccettabile, in uno Stato di diritto, che un cittadino si veda recapitare una sanzione o un accertamento totalmente automatico senza intervento umano – e infatti al momento ciò non avviene formalmente, perché ogni atto impositivo è comunque firmato da un responsabile dell’ufficio. Dietro le quinte l’algoritmo lavora, ma la firma umana c’è sempre, assumendosene la responsabilità.
Caso pratico – Privacy vs. accertamento: Nel 2022 fece notizia una vicenda legata alla fatturazione elettronica. L’Ispettorato del Lavoro avrebbe voluto accesso completo alle fatture elettroniche per pescare elementi utili a scoprire violazioni in materia di lavoro nero e sicurezza. Il Garante Privacy intervenne (Provv. 15/12/2022) affermando che le fatture elettroniche contengono dati personali non sempre pertinenti allo scopo di controllo del lavoro (ad esempio la descrizione della prestazione, che può rivelare informazioni riservate su clienti o patologie, pensiamo a fatture mediche). Di conseguenza, ha limitato l’uso generalizzato di quelle informazioni per finalità diverse da quelle fiscali strettamente dette, a meno di specifiche garanzie . Questo evidenzia come l’accesso trasversale a banche dati debba sempre fare i conti col principio di finalità del trattamento: i dati raccolti per scopi fiscali non possono essere automaticamente usati per qualsiasi altro scopo di controllo, se ciò incide sui diritti degli interessati.
A livello normativo, va segnalato che l’art. 1, comma 681, della Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) aveva subordinato l’attivazione dell’evasometro (allora chiamato “Risparmiometro”) ad un preventivo parere del Garante Privacy. In effetti, il Garante espresse poi nel 2019-2020 parere favorevole con una serie di prescrizioni, come l’uso della pseudonimizzazione dei dati durante le analisi di massa (per impedire identificazioni arbitrarie) e l’adozione di algoritmi che minimizzassero i falsi positivi. Anche la recentissima normativa sull’evasometro 2025 (D.Lgs.108/2024) ha tenuto conto di questo, prevedendo che le analisi di rischio siano effettuate su dati resi anonimi o aggregati, e che solo in caso di esito sopra soglia si proceda a “scoprire” l’identità del contribuente per l’eventuale controllo mirato .
Un altro ambito dove privacy e fisco si sono incrociati è quello delle ispezioni in azienda. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha più volte affermato che le perquisizioni e ispezioni fiscali presso un’azienda o un domicilio rientrano nella tutela dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio), e devono quindi essere proporzionate e accompagnate da garanzie procedurali (autorizzazione motivata di un giudice, ecc.). In una sentenza del 2025 nota come caso “Italgomme”, la CEDU ha condannato l’Italia per un’ispezione fiscale ritenuta troppo invasiva rispetto all’importo in gioco, sottolineando la necessità di bilanciare il potere di indagine con il rispetto della privacy aziendale. Questa pronuncia ha avuto eco anche a livello nazionale, contribuendo probabilmente all’orientamento del D.L.84/2025 di cui sopra, che richiede motivazioni puntuali per gli accessi (ossia: non si può piombare in azienda all’alba senza aver ben ponderato e spiegato il perché). Per il contribuente, ciò significa che ogni volta che subisce un accesso o una richiesta di dati, ha il diritto di valutarne la legittimità e proporzionalità: se appare un abuso o un eccesso, può impugnarlo anche sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali.
In conclusione, il tema privacy nei controlli digitali si riassume così: il Fisco ha una base giuridica ampia per trattare dati personali (l’interesse pubblico alla riscossione delle imposte), ma deve farlo nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e trasparenza. Al contribuente spettano: – Il diritto di sapere quali dati vengono usati e per quali finalità (in genere ciò avviene tramite informative generali e norme di legge pubbliche). – Il diritto di opposizione e rettifica: se i dati fossero palesemente errati o usati per finalità ulteriori non consentite, il contribuente può chiederne la correzione o limitazione. – Il diritto ad un intervento umano e ad una spiegazione nel processo decisionale: come visto, attualmente c’è sempre un funzionario che interviene prima dell’atto finale e in sede di contraddittorio vi deve spiegare almeno gli esiti (se non proprio l’algoritmo, quantomeno i fatti contestati).
Va detto che l’algoritmo fiscale, per quanto sofisticato, non è di per sé prova di evasione, ma solo uno strumento di selezione. Questo è un concetto giuridico fondamentale: un conto è l’indizio di rischio (score elevato), un altro è la prova concreta di maggior reddito non dichiarato. Il contribuente ha tutto il diritto di esigere che l’accertamento sia motivato su elementi concreti e specifici, non sul semplice punteggio o “bandierina rossa” assegnata dal computer . Ad esempio, un accertamento sintetico dovrà indicare le singole spese attribuite al contribuente e le relative fonti (es. acquisto auto al PRA, transazione bancaria X, ecc.), non basarsi su generiche “spese medie di zona” o su un verdetto imperscrutabile di un software. Se ciò non avviene, l’atto è viziato. Questo indirizzo è stato chiaramente affermato da varie Commissioni Tributarie e, come notato, anche il Garante privacy ha “bocciato” l’uso di dati non pertinenti come le medie ISTAT proprio in nome della tutela dell’individuo .
2.4 Giurisprudenza recente: limiti al potere di accertamento digitale
Diamo ora uno sguardo ad alcune pronunce giurisprudenziali recentissime (2020-2025) che hanno un impatto specifico sul tema degli accertamenti basati su algoritmi e banche dati:
- Cass. civ. Sez. Tributaria n.31968/2020: ha affermato che durante le verifiche fiscali il contribuente ha diritto all’assistenza del professionista sin dall’inizio, e se questa viene impedita si configura una violazione del diritto di difesa . Nel caso concreto, l’assenza del difensore – che il contribuente aveva espressamente richiesto – ha portato la Cassazione a dichiarare inutilizzabili gli elementi raccolti durante l’accesso. Implicazione: anche durante un accesso digitale (es. accesso remoto a un database o pc aziendale) il contribuente può esigere la presenza del proprio consulente e il rispetto delle garanzie (verbale, ecc.), altrimenti l’operato fiscale è viziato.
- Cass. ord. n.17228/2025: come già trattato, ha ribadito che in caso di verifica fiscale presso uno studio professionale, se il titolare oppone il segreto professionale su determinati documenti, la Guardia di Finanza deve interrompere immediatamente la presa in consegna di tali documenti e richiedere un decreto motivato del magistrato . Un’autorizzazione generica preventiva (tipo quelle che a volte i PM rilasciano “in bianco” prima di un accesso) non basta: occorre valutazione caso per caso post opposizione. Questo tutela per esempio i fascicoli clienti di avvocati, i dati sensibili nei server di un medico, ecc. Ogni prova raccolta violando questa procedura viene dichiarata inutilizzabile. Implicazione: i controlli digitali spesso prevedono il sequestro di interi hard-disk o email. Nel caso di professionisti, bisogna filtrare attentamente e rispettare il segreto su ciò che non è rilevante ai fini fiscali ma coperto da privacy professionale, altrimenti l’intera operazione può essere inficiata.
- Cass. SS.UU. nn. 7665/2020 e 24442/2021: queste pronunce delle Sezioni Unite riguardano la validità delle notifiche via PEC degli atti tributari, ma toccano un punto cruciale: la Corte ha confermato che l’uso degli strumenti telematici è pienamente valido purché vengano rispettate le norme tecniche sulla firma digitale e sulla conformità degli allegati. Per i contribuenti ciò significa che un avviso di accertamento notificato via PEC (cosa sempre più frequente) ha valore legale a tutti gli effetti, e i termini decorrono da quando viene scaricato/aperto (o comunque dopo i giorni di giacenza se non aperto). Anche i vizi “informatici” (es. mancata attestazione di conformità di una copia) devono essere sollevati subito, altrimenti si sanano. Implicazione: in epoca di accertamenti digitali, il contribuente deve porre attenzione massima alla propria casella PEC e alla regolarità formale degli atti ricevuti elettronicamente, perché la giurisprudenza li considera equivalenti alla carta.
- Corte Costituzionale n.137/2025: questa è una sentenza molto rilevante che abbiamo citato prima. La Consulta, esaminando un ricorso relativo all’art. 6 comma 4 dello Statuto (divieto di chiedere dati già in possesso), ha colto l’occasione per fare affermazioni generali sul dovere di leale collaborazione del Fisco. Ha definito l’art. 6, co.4 una “notizia di civiltà giuridica”, affermando che esso va inteso in senso ampio: se il Fisco possiede già un’informazione (magari perché l’ha ottenuta da altri enti o da precedenti comunicazioni), non può pretenderla di nuovo dal contribuente quasi a mo’ di trabocchetto, salvo che quest’ultimo l’abbia occultata in modo da renderla irrintracciabile . In pratica, la Corte Cost. fornisce un argomento difensivo in più: in giudizio il contribuente potrà eccepire la violazione di questo principio se ad esempio viene sanzionato per non aver esibito un documento che però era già negli archivi del Fisco (pensiamo alle fatture elettroniche: l’ufficio già le ha, non può multarmi perché non gliele ho stampate e portate). Questo verdetto spinge ulteriormente verso un Fisco digitale ma non opprimente, che sfrutta i dati per ridurre oneri sul contribuente, non per moltiplicarli. Chiave nel ragionamento è il riferimento ai principi di buona fede e affidamento: il contribuente può confidare che l’Amministrazione utilizzi i propri data base (ben alimentati proprio grazie agli obblighi a carico dei contribuenti) per semplificare i controlli, senza trasformarli in pretese vessatorie o duplicative. Ad esempio, se un algoritmo segnala un’anomalia IVA perché una fattura risulta non dichiarata, l’Agenzia prima di notificare un accertamento dovrebbe verificare internamente se magari quella fattura è stata inserita altrove (p.es. in dichiarazione annuale con codice diverso) e comunque mettere a disposizione al contribuente tutti i riferimenti di tale anomalia (numero fattura, importo, ecc.) – non limitarsi a dire “hai dichiarato meno IVA del dovuto” senza dettagli. Richiedere documenti già noti o lasciare il contribuente nell’ignoranza dei dati precisi viola questo principio di civiltà tributaria.
- Cassazione in tema di presunzioni da indagini finanziarie: numerose sentenze (ad es. Cass. 29572/2011; Cass. 26174/2019; Cass. 18812/2022) hanno consolidato il principio per cui in caso di accertamenti da movimenti bancari l’onere della prova è sì a carico del contribuente, ma deve essere ammesso ogni mezzo di prova contraria senza formalismi eccessivi. In altre parole, se il Fisco presume che tutti i versamenti sul conto siano ricavi tassabili (ex art.32 DPR 600/73) e notifica un atto, il contribuente può difendersi dimostrando in modo analitico l’origine non imponibile di ciascun versamento (esibendo contratti di mutuo, prove di donazioni ricevute, trasferimenti da altri conti propri). E la prova può essere data anche in via logica e documentale combinata, non serve necessariamente traccia bancaria di ogni cosa (es: se mostro di aver venduto un’auto di mia proprietà, è plausibile che il versamento coincidente sia il corrispettivo). La Cassazione ha ammonito gli uffici a valutare concretamente le spiegazioni fornite e a non chiudersi in posizioni preconcette. Questo è cruciale negli accertamenti da algoritmi: spesso il software segnala un gap tra entrate e uscite, ma sta poi agli umani considerare le giustificazioni. La difesa tipica è provare che certe entrate non erano reddito (o certe uscite non erano a proprio carico), e i giudici tendono ad accogliere tali prove se ragionevoli . L’atteggiamento richiesto al contribuente è di puntuale collaborazione: fornire estratti conto, documenti e spiegazioni dettagliate per ogni contestazione (lo vedremo anche nelle strategie difensive più avanti).
- CTR Lombardia 2023 (sent. 254/2023) – caso “algoritmo ISA”: in questa pronuncia di merito, il giudice tributario ha annullato un accertamento fatto ad un commerciante basato unicamente sul punteggio ISA basso (4 su 10) senza ulteriori prove. Il giudice ha affermato che “gli indici sintetici sono uno strumento di selezione, ma non possono da soli supportare una rettifica di ricavi”. L’ufficio aveva ricostruito i ricavi presunti applicando la percentuale media di ricarico del settore, però è emerso che quell’algoritmo non considerava alcune peculiarità (merce invenduta e svendite sottocosto). Il contribuente ha portato le prove (inventari di magazzino, bilanci) e la CTR gli ha dato ragione, rilevando anche il mancato contraddittorio. Questo conferma quanto già stabilito in passato per i vecchi studi di settore: la divergenza rispetto agli studi/ISA non è di per sé prova di evasione, ma solo presunzione semplice. Se il contribuente giustifica lo scostamento con cause concrete (crisi economica, spese straordinarie, errori del modello), l’accertamento va annullato. Morale: gli “algoritmi di settore” come ISA vanno maneggiati con cautela dall’ufficio e chi subisce accertamento deve sapere che in giudizio quelle sono costruzioni statistiche smontabili presentando dati reali.
- Cass. Penale n. 337/2021: sul fronte penale, questa sentenza (relativa a reati di omessa dichiarazione) ha toccato il tema delle liste selettive generate dal sistema VE.R.A. (una versione dell’evasometro in ambito riscossione). La Cassazione ha ritenuto legittimo l’utilizzo a fini investigativi delle liste di contribuenti a rischio generate automaticamente, a patto che poi l’indagine individuale raccolga elementi concreti. Quindi l’input algoritmico può dare l’abbrivio anche a procedimenti penali, ma ovviamente da solo non basta per condannare: serve la prova dell’evasione, ad esempio tramite verifica diretta o riscontri documentali. Ciò tranquillizza rispetto al timore che “il computer ti rende un criminale”: no, il computer al massimo ti segnala alla Guardia di Finanza, poi parte l’indagine tradizionale con garanzie (e presumibilmente anche lì contraddittorio, per esempio in sede di interrogatorio o perizie).
In definitiva, la giurisprudenza conferma due punti: nessun algoritmo è al di sopra della legge, e nessun algoritmo può sostituire del tutto l’uomo nel giudizio. I giudici costituzionali, europei e di legittimità vigilano affinché l’uso delle tecnologie nel fisco non travalichi i limiti del giusto procedimento e dei diritti individuali. Dal canto suo, il contribuente che conosce questi precedenti potrà farli valere quando opportuno: ad esempio, eccependo la nullità di atti emessi senza contraddittorio, o chiedendo l’inutilizzabilità di prove raccolte in violazione di privacy o di altre garanzie.
3. Come avviene un accertamento basato su algoritmi
Dopo aver esaminato contesto e regole, passiamo alla pratica: come si svolge, dal punto di vista procedurale, un accertamento fiscale nell’era digitale? Quali fasi si susseguono dal momento in cui un algoritmo seleziona un profilo di rischio fino all’eventuale emissione di un avviso di accertamento? E quali sono i comportamenti corretti da tenere in ciascuna fase? In questo capitolo seguiremo il percorso tipo di un controllo algoritmico, distinguendo i vari scenari (controllo automatizzato, ispezione vera e propria, ecc.) e soffermandoci sugli strumenti specifici come indagini finanziarie, redditometro/evasometro, ISA.
3.1 Selezione del contribuente a rischio: l’analisi algoritmica iniziale
Tutto inizia generalmente con una analisi di rischio compiuta dagli strumenti informatici dell’Agenzia delle Entrate (o della Guardia di Finanza). Ogni anno – anzi, ormai continuamente – i sistemi centrali processano i dati disponibili allo scopo di stilare liste di posizioni anomale. Questa selezione avviene secondo criteri che possono essere: – Regole fisse (es: chi ha omesso di presentare la dichiarazione ma risultano percepiti redditi da Certificazioni Uniche; chi ha un volume di acquisti intra-UE segnalati dal VIES ma non ha liquidato l’IVA dovuta). – Indicatori statistici (es: soggetti con scostamento significativo rispetto alle medie di settore per margini, ricarichi, redditività; soglie reddituali non coerenti con spese note). – Incroci di database (es: confronto tra ricavi dichiarati e versamenti su conto; confronto tra redditi e valore di immobili acquistati; confronto tra fatture emesse e dichiarazione IVA). – Segnalazioni qualificate (es: liste trasmesse dalla Guardia di Finanza a seguito di indagini, liste da altri enti come l’INPS per indebiti utilizzi di crediti, o segnalazioni anonime circostanziate).
Spesso la selezione è un mix di questi: ad esempio il sistema SERPICO può incrociare dichiarazioni dei redditi e registri IVA con i movimenti dell’Archivio dei rapporti finanziari, individuando soglie di tolleranza oltre le quali far scattare l’alert. La novità dell’evasometro 2025 è proprio formalizzare che solo se lo scostamento tra reddito “coerente” e reddito dichiarato supera il 20% e 70.000 € scatta la segnalazione . Questo per evitare di tartassare casi minori.
Una volta che il contribuente X è stato evidenziato come rischioso, il caso passa ad una fase valutativa interna. Di solito, un funzionario dell’ufficio territoriale competente prende in carico la posizione e la analizza in dettaglio (spesso con l’ausilio di ulteriori software di analisi) per capire se ci sono gli estremi per procedere. Se il riscontro conferma l’anomalia e appare giustificato l’intervento, si possono aprire due strade: 1. Compliance morbida: l’ufficio invia al contribuente una comunicazione di anomalie o una lettera di compliance. Questo è frequente quando la violazione appare sanabile facilmente o potrebbe essere frutto di errore. Ad esempio, se dalle fatture elettroniche risulta IVA non dichiarata, o se l’ISA del contribuente è molto basso, l’Agenzia potrebbe inviare un avviso bonario invitando a verificare e magari a presentare dichiarazione integrativa o ravvedimento . La comunicazione elenca le discrepanze (es. fatture per €100.000 non dichiarate) e dà un termine per regolarizzare beneficiando di sanzioni ridotte . Non è (ancora) un atto impositivo, ma una sorta di dialogo pre-accertamento. Spesso, se il contribuente aderisce e paga quanto dovuto, il caso si chiude lì senza ulteriori conseguenze. 2. Accertamento formale: se la violazione appare grave o il contribuente non dà riscontro in sede di compliance, l’ufficio predisporrà un vero e proprio avviso di accertamento (o atto di contestazione sanzioni, se del caso). Prima di emetterlo, come abbiamo visto, in generale dovrà inviare un invito al contraddittorio (salvo eccezioni). L’invito conterrà già i rilievi contestati: ad esempio “abbiamo ricostruito un maggior reddito di € 80.000 per l’anno 2024 sulla base dei seguenti elementi…”. Il contribuente potrà controdedurre nei 60 giorni. Se le controdeduzioni non convincono, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento definitivo, magari anche con qualche lieve modifica per tener conto parzialmente delle spiegazioni date (ad esempio riducendo la pretesa se alcune voci sono state giustificate).
Va detto che in alcuni casi (specie controlli automatizzati puri) le fasi 1 e 2 si fondono: si riceve direttamente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) che contiene già la liquidazione dell’imposta dovuta e relative sanzioni ridotte. Se si paga o si fa osservazione, bene; se si ignora, quella comunicazione diventa titolo per l’iscrizione a ruolo e arrivo di cartella. Quindi di fatto sostituisce l’avviso di accertamento classico. È il caso tipico dei controlli su dichiarazioni: es. uno scostamento tra 770 del sostituto e 730 del percettore genera un avviso bonario IRPEF; se non paghi arriva la cartella esattoriale. In questi casi la normativa considera sufficiente quel primo avviso bonario come contraddittorio (e in effetti puoi segnalare errori all’ufficio o chiedere annullamento in autotutela).
Esempio di flusso – Caso e-fatture vs IVA: L’Agenzia, incrociando i dati SDI delle fatture 2022 con le dichiarazioni IVA 2022, scopre che la ditta Alfa Srl ha emesso fatture per €1.000.000 ma ha dichiarato vendite per €800.000. Differenza: €200.000 di imponibile e relative imposte non dichiarate. Nel 2025 l’Agenzia invia una PEC ad Alfa Srl evidenziando la anomalia e invitandola a regolarizzare entro 30 giorni . Alfa verifica e si accorge che effettivamente due fatture di fine anno erano state omesse per errore. Decide allora di presentare una dichiarazione IVA integrativa, versando l’IVA dovuta e una piccola sanzione ridotta per ravvedimento operoso. L’Agenzia prende atto e non procede oltre, chiudendo la pratica. – Se Alfa Srl non avesse risposto, dopo i 30 giorni l’Agenzia avrebbe presumibilmente notificato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di quel imponibile, con sanzione piena al 90% sull’IVA evasa. E Alfa non potrebbe beneficiare più delle riduzioni.
Selezione automatica e bias: Un aspetto di cui tener conto è che la selezione algoritmica, per quanto scientifica, può portare in sede di contraddittorio a situazioni “imbarazzanti” per l’ufficio, ossia falsi allarmi. Capita che alcuni casi segnalati come a rischio, una volta esaminati, si rivelino regolari. Ad esempio, persone con basso reddito ma alta capacità di spesa perché vivono di rendita o assistite da familiari; aziende con ricavi inferiori alla media perché operano in territori disagiati o di nicchia. In contraddittorio, il contribuente ha l’opportunità di trasformare il “bias” in suo favore: mostrando i dati reali che l’algoritmo non poteva conoscere (ad esempio l’esistenza di risparmi accumulati) e ottenendo così l’archiviazione del caso. In tal senso, la fase iniziale algoritmica non deve spaventare: se si è in buona fede, spesso spiegare serenamente le proprie ragioni basta a convincere che l’anomalia era solo apparente.
In generale, comunque, possiamo dire che la fase di analisi del rischio è interna e non visibile al contribuente, finché non si materializza in un contatto (lettera o invito). Non esiste (ancora) un diritto del contribuente a conoscere il proprio “punteggio fiscale” prima che qualcosa gli venga contestato, anche se non è escluso che in futuro maggiore trasparenza venga introdotta (magari tramite accesso al cassetto fiscale: già oggi alcuni indicatori di compliance come il risultato di un ISA o segnalazioni minori compaiono nel cassetto, ma non l’intero score di rischio calcolato dall’Agenzia). In ogni caso, una volta che scatta la comunicazione, inizia per il contribuente il momento di attivarsi e far valere i propri diritti, come vedremo nelle sezioni seguenti.
3.2 Controlli automatizzati “a tavolino” e lettere di compliance
I controlli automatizzati (o controlli d’ufficio) sono quei controlli svolti direttamente dai sistemi informatici dell’Agenzia sulle dichiarazioni fiscali, senza intervento umano analitico se non in minima parte. Si basano su disposizioni normative specifiche: – Art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e relative addizionali. – Art. 54-bis D.P.R. 633/1972 per l’IVA.
Queste norme prevedono che i dati dichiarati dal contribuente possano essere verificati automaticamente: ad esempio, si controlla l’esattezza delle somme (calcoli aritmetici), la corrispondenza tra versamenti effettuati (F24) e crediti dichiarati, la presenza di eventuali errori formali, e soprattutto si incrociano i dati con quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria. Tipici riscontri: – Confronto tra ritenute operate e versate: se un sostituto d’imposta (datore di lavoro) risulta avere trattenuto X IRPEF ai dipendenti ma ha versato solo Y, scatta l’avviso bonario per la differenza. – Confronto tra dati dichiarazione annuale IVA e versamenti periodici: se hai dichiarato debiti IVA maggiori di quanto hai versato con gli F24, viene fuori un debito residuo. – Confronto tra dichiarazione propria e altrui: per esempio se un dipendente dichiara un certo reddito da lavoro ma il datore ne ha certificato un altro importo nel 770, il sistema segnala la difformità. – Controlli su limiti e detrazioni: es. se hai detratto oneri oltre i limiti di legge (oltre il massimale per spese sanitarie, ecc.), il sistema ricalcola e segnala l’imposta da pagare in più.
Quando emergono queste incongruenze, il risultato è la famigerata “comunicazione di irregolarità” o “avviso bonario”, notificata via PEC o raccomandata. Essa indica il risultato del controllo, l’ammontare delle imposte/sanzioni/interessi dovuti e concede 30 giorni per pagare (beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3) oppure per segnalare eventuali errori dell’ufficio. Se il contribuente riconosce l’errore e paga, si chiude lì. Se ritiene sbagliato il riscontro, può inviare una comunicazione all’ufficio (anche tramite il cassetto fiscale c’è un servizio ad hoc) spiegando perché secondo lui non è dovuto quanto richiesto. L’ufficio valuterà e, se concorda, annullerà o rettificherà l’avviso bonario. Se non si fa nulla, dopo 30 giorni la comunicazione diventa definitiva e diviene titolo per iscrivere a ruolo l’importo: in pratica arriverà direttamente la cartella di pagamento con le somme (a quel punto con sanzione intera 30%). La cartella è impugnabile davanti al giudice, ma solo per vizi formali o se l’avviso bonario non è mai pervenuto (perché la legge altrimenti restringe le possibilità di contestare se non hai contestato prima).
È essenziale capire che questi controlli automatizzati non richiedono contraddittorio formale ex art. 6-bis (sono infatti esonerati) . Tuttavia, la comunicazione stessa funge da contraddittorio di fatto. Dunque, quando se ne riceve una, bisogna trattarla con la massima attenzione: ignorarla significa autogol, mentre reagire (pagando o contestando gli errori) è fondamentale.
Un altro tipo di controllo “a tavolino” è il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600: qui l’ufficio può chiedere al contribuente di esibire documenti a supporto di determinate detrazioni/deduzioni (esempio tipico: ti chiedono le ricevute delle spese mediche che hai portato in detrazione, per verificarne la genuinità). Anche questo è un controllo svolto dall’ufficio, che se trova incongruenze (ricevute non valide, scontrini non inerenti ecc.) rettifica la liquidazione dell’imposta e comunica l’esito. Pure qui c’è un invio di comunicazione con esito e somme dovute; e se non rispondi/obietti, si va a cartella.
In chiave “digitale”, va detto che l’Agenzia sta automatizzando anche molte fasi di questi controlli: oggi molta corrispondenza avviene via PEC, e l’interazione può essere telematica. Ad esempio tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” o il “cassetto fiscale” il contribuente può caricare i documenti richiesti per un controllo formale, senza doversi recare in ufficio. Anche le risposte agli avvisi bonari possono inviarsi online. Da un lato ciò velocizza e rende più tracciabili i passaggi, dall’altro serve attenzione perché le scadenze restano perentorie e le notifiche via PEC valide.
Suggerimento pratico: Tieni sempre d’occhio la tua casella PEC e assicurati che sia funzionante. Molte contestazioni partono da lì. Se cambi indirizzo PEC (perché chiudi società o simili), comunica subito l’indirizzo nuovo all’Agenzia o rischi di vedere atti importanti depositati in un limbo.
In conclusione, i controlli automatizzati sono la prima linea del fisco digitale: colpiscono errori ed omissioni facilmente rilevabili. Difendersi qui vuol dire prima di tutto prevenire gli errori (compilare bene dichiarazioni, fare riconciliazioni dei conti, farsi assistere da professionisti) e, se qualcosa sfugge, cogliere l’opportunità di ravvedimento offerta dall’avviso bonario. Contestare è possibile ma su aspetti puntuali (ad esempio errore di calcolo dell’ufficio): in genere se c’è una differenza oggettiva, conviene pagare ridotto piuttosto che arrivare a sanzione piena.
Va ricordato che le cartelle derivanti da controlli automatizzati sono impugnabili per vizi sostanziali solo se il contribuente non ha ricevuto la comunicazione preventiva o non è stato messo in grado di interloquire. Se la comunicazione c’è stata e non hai risposto, difficilmente potrai convincere il giudice in seguito (ti si potrebbe imputare mancata collaborazione).
Riassumendo: – Cosa fare se arriva un avviso bonario? Verificare subito i dati contestati. Se hai già sanato o è un errore loro, segnalarlo immediatamente (anche allegando prove). Se hanno ragione, paga entro i termini per spendere poco (sanzione 10% anziché 30%).
– Cosa succede se ignoro? Dopo 30 gg (90 se la comunicazione è relativa a dichiarazione dei redditi) ti ritroverai una cartella con importo maggiorato. A quel punto puoi ancora rateizzare con AdER, ma avrai perso lo sconto sanzione e soprattutto ti esponi a possibili blocchi (fermo auto, ipoteche) se non paghi nei termini.
3.3 Indagini finanziarie e incrocio dei conti bancari
Uno degli strumenti più temuti dai contribuenti, e al contempo più potenti in mano al Fisco, sono le indagini finanziarie. Con questa espressione si intende la possibilità per l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza di ottenere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari l’estratto completo dei conti correnti e rapporti finanziari intestati ad un contribuente, e di utilizzare tali dati per accertare redditi non dichiarati. La base normativa è l’art. 32, comma 1 n.7 del DPR 600/1973 (richiamato anche per l’IVA), che consente agli uffici di “richiedere alle banche, Poste, società fiduciarie ed ogni altro intermediario, notizie relative ai conti, depositi, titoli e ogni operazione finanziaria del contribuente”. Dal 1991 (D.L. 143/91) questo potere è generalizzato (prima serviva autorizzazione della magistratura, poi non più).
In pratica, oggi l’utilizzo di tale strumento è in parte semplificato dall’esistenza dell’Archivio dei rapporti finanziari: l’Agenzia delle Entrate dispone già di un archivio con l’elenco dei conti e delle movimentazioni sintetiche (saldi iniziali e finali, importi totali accrediti/addebiti) per ciascun contribuente . Quando si profila un’indagine, la Guardia di Finanza o l’ufficio possono, via Serpico, sapere subito presso quali banche la persona ha conti e quali sono stati i flussi totali annuali. A quel punto, se servono dettagli, inviano richiesta specifica alla banca (apertura delle singole movimentazioni). La banca risponde fornendo gli estratti conto e documenti relativi (es. copie assegni, bonifici) del periodo richiesto.
Quando scattano le indagini finanziarie? In genere non per i controlli di routine, ma quando c’è già un indizio di evasione o comunque per prove a supporto di un accertamento. Ad esempio, se un algoritmo evidenzia che la società Beta dichiara margini troppo bassi, l’ufficio prima di concludere potrebbe voler vedere i conti bancari di Beta per trovare ricavi non contabilizzati (versamenti sospetti). Oppure, se Tizio risulta aver speso tanto e dichiarato poco, un controllo dei suoi conti può rivelare bonifici in entrata non giustificati.
Il vantaggio per il Fisco è enorme: molto spesso chi evade lascia comunque tracce sui conti (perché almeno una parte dei proventi finisce su conti personali, o li sposta in investimenti). L’evasometro stesso sostanzialmente è un super incrocio di dati finanziari con quelli reddituali .
La presunzione legale importantissima da ricordare è la seguente: tutti i versamenti (entrate) trovati su conti del contribuente si presumono ricavi tassabili, se il contribuente non prova che sono di natura diversa (non imponibile o già tassati altrove); inoltre, tutti i prelevamenti non giustificati dai conti di un imprenditore si presumono destinati a costi in nero e quindi a ricavi in nero (questa presunzione sui prelevamenti oggi vale solo per imprese, non per i professionisti, dopo un intervento della Corte Costituzionale nel 2014). Questo significa che il contribuente, una volta esibito l’estratto conto, si trova davanti a un potenziale inversione dell’onere della prova: spetta a lui dimostrare la natura dei vari movimenti contestati, altrimenti l’ufficio li conta come reddito tassabile .
Esempio: Caio, libero professionista, ha sul conto accrediti per 200.000 € nell’anno a fronte di compensi dichiarati 100.000 €. L’ufficio vede l’estratto e rileva differenza 100k. Caio dovrà spiegare voce per voce quei movimenti: ad esempio 30k erano un prestito ricevuto dai genitori (fornirà contratto e movimentazione correlata d’uscita da conto dei genitori), 20k trasferiti da altro suo conto estero (fornirà documentazione del conto estero su cui erano risparmi già tassati), 50k forse compensi non fatturati – questi se non li giustifica diventano ricavi evasi. Se Caio non fornisce nulla, l’ufficio presume tutti quei 100k come reddito nero e li tassa con relative sanzioni.
Come difendersi quindi dalle indagini finanziarie? La strategia principe è la tracciabilità e conservazione dei giustificativi: – Bisogna sempre poter riconciliare i movimenti sul conto con la contabilità e gli eventi reali. Ogni bonifico ricevuto che non sia un pagamento di un cliente dovrebbe avere un “perché”: un rimborso, una dismissione patrimoniale, un regalo. Conviene tenere nota (anche nell’oggetto del bonifico stesso o in un memo personale) della causale. – In caso di accertamento, preparare una tabella con tutti i movimenti contestati e accanto la spiegazione e le prove (es. “10/03/2024 accredito €5.000 da Rossi Mario = restituzione prestito con bonifico, doc.1; 30/06/2024 accredito €8.000 = vendita moto usata, doc.2 atto di vendita + assegno; 15/09/2024 accredito €12.000 = trasferimento da mio conto deposito, doc.3 estratto conto deposito” e così via). – Per i prelevamenti, se sei imprenditore, attento a fare prelievi ingenti in contanti: potresti dover spiegare dove sono finiti. Nel dubbio, meglio usare sempre mezzi tracciati o prelevare solo importi coerenti con spese effettive. (Oggi l’uso del contante è molto limitato anche per legge, quindi la questione è attenuata, ma qualche partita c’è sempre.) – Non confondere i conti personali e aziendali: mischiare soldi può rendere poi arduo spiegare che quel versamento su conto personale non era un ricavo. Meglio far transitare tutto su conti aziendali se attiene all’attività, e dal conto aziendale semmai fare bonifici al titolare per utili o compensi (che risultano così dichiarati).
Una particolarità riguarda i soggetti con conti intestati a terzi o fiduciari. Può capitare che l’evasore furbastro non abbia nulla a suo nome, ma usi conti intestati a prestanome. Le indagini finanziarie possono estendersi anche a conti di terzi, se vi sono elementi per ritenere che siano utilizzati dal contribuente indagato. In pratica, se appare uno schema di interposizione, l’ufficio può chiedere i conti del prestanome e imputare a Tizio movimenti su conti di Caio se dimostra che Caio era suo fiduciario. Questo a volte emerge incrociando i codici fiscali nei bonifici: se il contribuente paga spese personali dal conto di un’altra persona, salta fuori. Quindi attenzione: questi trucchetti raramente sfuggono all’analisi incrociata, anzi peggiorano la posizione aggiungendo il sospetto di frode.
Ricordiamo inoltre che con la cooperazione internazionale attuale, anche i conti esteri non sono più al sicuro: come menzionato, i conti in Svizzera, San Marino, UE, ecc., arrivano all’Archivio. Quindi un classico controllo oggi è vedere se il contribuente ha compilato il Quadro RW (monitoraggio), e se no, partiranno lettere di compliance per far emergere quegli asset (nel 2023 l’Agenzia ha inviato migliaia di PEC a possessori di criptovalute e conti esteri non dichiarati invitandoli a regolarizzare) .
Dunque, l’indagine finanziaria è insieme un’arma potentissima e un incubo per chi ha qualcosa da nascondere. Per chi è regolare, può essere una seccatura in più, ma di solito si riesce a spiegare tutto. Nel prossimo paragrafo vedremo un caso particolare di indagine finanziaria: il redditometro (ora evoluto in evasometro), che è appunto un accertamento basato su spese e movimenti bancari.
3.4 Accertamento sintetico del reddito (redditometro ed evasometro)
L’accertamento sintetico (il cosiddetto redditometro) è una forma di accertamento rivolta alle persone fisiche che permette al fisco di determinare il reddito complessivo presunto sulla base delle spese sostenute e del patrimonio accumulato, anziché sui redditi dichiarati. È l’incarnazione massima del concetto “dimmi come spendi e ti dirò quanto guadagni”.
La norma di riferimento, come visto, è l’art. 38 DPR 600/1973 commi 4-7. In parole semplici: – Se il Fisco scopre che hai sostenuto nell’anno N spese per vivere/investire che non ti potresti permettere coi redditi che hai dichiarato per quell’anno, può presumere che tu abbia avuto redditi in più (non dichiarati) tali da coprire quelle spese. – Perché scatti l’accertamento sintetico, il reddito “ricostruito” dev’essere >20% più alto di quello dichiarato per due anni consecutivi . Cioè serve una discrepanza significativa e ripetuta, non basta un singolo anno magari eccezionale. – Inoltre, non si procede in genere se il reddito accertabile risulta comunque sotto una certa soglia assoluta (10 volte l’assegno sociale, quindi intorno ai €60.000 attualmente) . – Le tipologie di spesa considerate includono praticamente tutto: acquisto o leasing di auto, moto, barche; acquisto case o ristrutturazioni; polizze assicurative; contributi previdenziali; viaggi e vacanze; spese per figli (scuole, sport); prelievi bancomat e carte; utilizzo di domestici, ecc. Se qualcosa non è noto direttamente, in passato usavano medie ISTAT di spesa familiare per categoria (es. alimentari, abbigliamento) in base alla composizione del nucleo. Dopo gli interventi del Garante privacy, oggi si tende a utilizzare solo spese certe (tracciate da pagamenti o comunicazioni).
Il redditometro è uno strumento dall’uso altalenante: introdotto negli anni ’80, rispolverato e potenziato nel 2010, poi rallentato per i contenziosi e le critiche, oggi appare essere stato sostituito in prospettiva dall’evasometro. Quest’ultimo, come abbiamo visto, è un concetto più ampio: non si limita alle spese evidenti, ma incrocia anche flussi finanziari, redditi esteri, ecc., e produce un punteggio di rischio . Tuttavia, nella sostanza, quando poi si formalizza un atto, ancora si parla di accertamento sintetico ex art.38 DPR 600, ossia di un avviso di accertamento per redditi non dichiarati basato su elementi indicativi di capacità contributiva. Dunque, reddito presunto = soldi spesi (o investiti) meno eventuali entrate note.
Come difendersi dal redditometro? La legge e la giurisprudenza riconoscono che si tratta di una presunzione relativa: il contribuente può vincerla dando prova contraria . In particolare: – Può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o già tassati. Classici esempi: attingere a risparmi accumulati negli anni precedenti (risparmio non è reddito tassabile quando accumulato se proveniva da redditi già tassati); ricevere una donazione o aiuto familiare; aver incassato un risarcimento assicurativo esente; disinvestito titoli di stato esenti, etc. Se provi che la fonte è esente o non imponibile, l’importo corrispondente va sottratto dal reddito presunto . – Può dimostrare che certe spese non sono state sostenute da lui, o non interamente. Ad esempio spese pagate da terzi: es. il mutuo della casa lo paga interamente il padre; oppure le spese universitarie del figlio sono pagate dai nonni, ecc. In tal caso quelle esborsi non gravano sul reddito di chi viene accertato. Oppure spese “miste”: es. spese condominiali su casa cointestata – vanno attribuite pro quota . – Può contestare la fondatezza dei dati: a volte l’ufficio sbaglia nell’estrapolare le spese. Ad es., attribuisce al contribuente X il possesso di un’auto di lusso sulla base del PRA, ma magari quell’auto era in leasing aziendale deducibile; oppure prende come spesa l’acquisto di una casa ma omette di considerare che c’è un mutuo (quindi in realtà la spesa immediata è solo l’anticipo, il resto è debito). Oppure inserisce spese presunte in realtà mai avvenute (qui in passato c’erano i coefficienti ISTAT, ora eliminati). Il contribuente deve richiedere che vengano stralciate dal calcolo spese inesistenti o duplicate . – Infine, c’è la via del ricorso al giudice: se l’ufficio insiste, il contribuente può fare ricorso mostrando al giudice tutte le sue prove. I giudici tributari spesso sono stati abbastanza rigorosi con il redditometro, annullando gli atti in cui l’ufficio non forniva adeguata dimostrazione. Per esempio, non basta dire “hai uno scostamento del 25% e quindi aggiungo reddito”: l’ufficio deve elencare dettagliatamente le spese considerate e la loro fonte, e spiegare perché le giustificazioni date non sono sufficienti. Se non lo fa, l’avviso è carente.
Da citare una regola procedurale: per legge, il redditometro prevede obbligatoriamente il contraddittorio preventivo individuale (già prima del 2023 era così, poi generalizzato per tutti). Quindi prima dell’avviso, l’ufficio deve chiamare il contribuente. È in quella sede che si devono presentare tutte le carte. Se si arriva all’avviso senza essere stati convocati, l’atto è nullo proprio per violazione di legge specifica oltre che dello Statuto.
Un contributo giurisprudenziale importante: Cassazione n. 14885/2017 (ma ce ne sono diverse simili) ha affermato che nell’accertamento sintetico vanno considerati anche i cosiddetti incrementi patrimoniali (acquisto beni durevoli) non solo come spesa dell’anno in cui avviene, ma spalmati su un certo numero di anni. In pratica, se Tizio compra casa nel 2025 a 200.000 €, non è detto che quel costo incida tutto sul reddito 2025: la legge prevede di considerarlo imputabile per quota parte negli anni. Questo per dire che vanno fatte valutazioni temporali corrette: l’ufficio non può imputare tutto a un anno se è plausibile che uno abbia usato risparmi o mutui e che l’impegno reddituale sia distribuito.
Nel 2025, come riportato, sembra che il redditometro “puro” verrà gradualmente soppiantato dall’analisi più complessa dell’evasometro, che incrocia più variabili (incluse quelle internazionali) . Ma ai fini difensivi la logica resta: contestare punto per punto la ricostruzione presuntiva con elementi fattuali: – Documenti bancari: per provare la provenienza dei fondi (contratti di mutuo, estratti conto di risparmi). – Documenti giuridici: donazioni (atti notarili o anche scritture private con data certa), successioni (denunce di successione). – Altre prove: testimonianze (es. dichiarazione di un familiare che ha sostenuto spesa), perizie (ad esempio per dimostrare che il bene acquistato valeva meno di quanto il fisco crede).
Caso pratico: La sig.ra Bianchi nel 2023 compra un SUV da €50.000 e fa un viaggio costoso alle Maldive da €10.000, ma dichiara reddito €30.000. L’algoritmo la segnala. In contraddittorio, lei spiega: l’auto è stata pagata in parte con la liquidazione ricevuta dal precedente datore di lavoro (TFR esente), in parte con un prestito di un parente; il viaggio è stato pagato dal fidanzato come regalo. Produce copia del CUD del TFR, contratto di prestito e bonifico dello zio, e dichiarazione del fidanzato sulle spese di viaggio. A questo punto l’ufficio dovrebbe ricalcolare: se le prove sono attendibili, gran parte dei €60.000 di spese non vanno imputati a reddito. Magari resteranno dubbi su €5.000 non coperti: su quelli se lei non chiarisce, potrebbero fare un piccolo accertamento. Ma la gran parte andrà sgravata. Senza quelle prove, la sig.ra avrebbe rischiato un accertamento di circa €30.000 di reddito in più (fino a portarla a 60k). Ecco perché la preparazione difensiva fa la differenza.
3.5 Controlli tramite ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e studi di settore
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono lo strumento introdotto dal 2018-2019 che ha preso il posto dei vecchi studi di settore. Riguardano principalmente imprese e lavoratori autonomi di piccole-medie dimensioni e mirano a valutare il grado di affidabilità/compliance di ciascun contribuente attribuendo un punteggio da 1 a 10. A differenza degli studi di settore, che fornivano un ricavo “congruo” atteso e portavano a rettifiche se eri sotto, gli ISA hanno un approccio premiale: se ottieni un punteggio alto (es. ≥8), sei considerato virtuoso e godi di alcuni benefici (per esempio riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, esonero da alcuni visti di conformità, ecc.) . Se invece hai punteggio basso (molto sotto 6), sei considerato a rischio e potresti essere selezionato per controlli.
Come vengono determinati gli ISA? Ogni settore/attività ha specifici indicatori che mettono in relazione vari dati dichiarati: ricavi, valore aggiunto, redditività netta, costi del personale, beni strumentali, ecc. Ci sono anche indicatori di anomalia (per es. troppa differenza tra rimanenze iniziali e finali, margini troppo variabili, ecc.). In base a tutto ciò, un software calcola il punteggio.
Importante: Il legislatore ha espressamente previsto che un punteggio ISA basso di per sé non legittima un accertamento. Serve sempre un qualcosa in più, un elemento concreto di evasione. L’ISA serve a selezionare chi controllare, non a determinare ricavi presunti (a differenza degli studi di settore che invece lo facevano). Questo è sancito dal D.L. 50/2017 e ribadito nei documenti di prassi.
Nella pratica però, un punteggio basso è un campanello d’allarme: è molto probabile che l’azienda con ISA 4 verrà messa in lista per un approfondimento. Quell’approfondimento potrà poi sfociare in un accertamento analitico-induttivo, magari usando proprio i dati di settore come supporto. Ad esempio: se un ristorante ha ISA 4 perché dichiara ricavi molto bassi rispetto ai tavoli e ai dipendenti che ha, l’ufficio potrà fare un controllo: chiederà magari i corrispettivi giornalieri, le fatture di acquisto di cibo, e se trova incongruenze evidenti (tipo: acquisti 100 kg di carne e dichiari di aver venduto 50 coperti…), a quel punto contesterà ricavi non contabilizzati.
Difendersi in sede di ISA avviene ancor prima dell’eventuale accertamento: i contribuenti possono indicare nelle note aggiuntive della dichiarazione le cause che hanno portato a un punteggio basso. Ad esempio: “nel 2024 ho avuto un calo di attività per malattia del titolare”, oppure “l’azienda ha subito furti di merce per €50.000, cosa che spiega la redditività nulla”. Queste annotazioni vengono teoricamente lette dal fisco quando decide chi controllare. Inoltre, gli ISA vengono ricalcolati ogni anno: se un anno va male ma l’anno dopo migliori, il rischio decresce.
Se comunque arriva un accertamento basato su incongruenze ISA o ex studi di settore, la difesa consisterà nel mostrare che quelle incongruenze sono dovute a circostanze eccezionali o specifiche. Esempi: – Crisi di mercato o settore in quell’anno (documentabile con dati di settore o rassegna stampa). – Eventi straordinari: calamità naturali, lockdown (nel 2020-21 infatti molti ISA erano inutilizzabili per via del Covid). – Errori nei dati utilizzati: talvolta i modelli ISA possono aver recepito male qualche input (magari tu hai codificato diversamente i ricavi). – Composizione particolare dell’attività: ad esempio Cassazione ha chiarito che per i rivenditori di monopoli di Stato (tabacchi) gli ISA non sono applicabili, perché i loro margini sono fissati per legge e quindi non comparabili con altre attività non contingentate . Quindi quel punteggio non può portare a sanzionare il tabaccaio.
In sede di contraddittorio, si può far valere tutto ciò. Spesso l’ufficio, se vede che c’è una spiegazione credibile, può anche archiviare il controllo senza procedere. Altrimenti, se si arriva davanti al giudice, come detto il giudice non potrà confermare l’accertamento solo perché “lo dice l’ISA”: dovrà valutare le prove. E se il contribuente adduce cause concrete (diminuite commesse, contenziosi con clienti, ecc.) che giustificano il reddito basso, l’accertamento può essere annullato per difetto di prova robusta.
Nota: In passato, con gli studi di settore, c’era la possibilità di evitare l’accertamento aderendo spontaneamente alla “congruità” proposta (pagando più tasse per adeguarsi). Con gli ISA questo concetto non c’è più in forma diretta, ma c’è sempre l’accertamento con adesione come opzione dopo (ne parliamo al §4.5). Quindi se uno sa di non avere chance in giudizio e l’ufficio ha un quadro coerente per maggiori ricavi, potrà valutare di trovare un accordo.
3.6 Altri controlli incrociati e settoriali
Oltre ai macro-strumenti già trattati, ci sono una serie di controlli mirati su specifiche fattispecie che vengono condotti con sistemi informativi dedicati. Ad esempio: – Controllo delle compensazioni di crediti d’imposta: l’Agenzia ha un sistema che incrocia i crediti utilizzati in compensazione (es. bonus edilizi, credito IVA) con i dati dichiarativi o con le piattaforme (ad es. Piattaforma cessione crediti). Se risulta che hai utilizzato indebitamente un credito (magari perché l’avevi acquistato ma era fittizio), scatta la segnalazione e l’atto di recupero. – Controlli su Bonus edilizi e superbonus: come accennato, qui si incrociano i dati di ENEA (avanzamento lavori), di Cassa Forense (se parliamo di visto di conformità dei professionisti), le asseverazioni tecniche e i bonifici parlanti. Un algoritmo può segnalare: “Condominio X ha chiesto bonifici per importi sproporzionati rispetto alle unità immobiliari” oppure “Impresa Y ha rilasciato asseverazioni per 100 cantieri lo stesso giorno, sospetto false”. – Controllo sulle dichiarazioni dei redditi precompilate: con l’avvento dei 730 precompilati, l’Agenzia fa molti controlli incrociati su chi modifica i dati precompilati. Ad esempio, se la precompilata riportava €3.000 di spese mediche e tu le aumenti a €6.000 manualmente, è molto probabile che poi ti chiedano quelle pezze giustificative in controllo formale. – Controlli sul transfer pricing (per multinazionali): qui siamo in ambito molto specialistico, ma l’Agenzia usa database internazionali e analisi finanziarie sui bilanci per individuare se i prezzi infragruppo dichiarati sono fuori mercato. Non riguarda i privati, ma è un uso di algoritmi (econometrici in quel caso) per la selezione di audit su aziende maggiori.
- Controlli antiriciclaggio con riflessi fiscali: l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) riceve Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da banche e professionisti. Molte di queste riguardano giri di denaro anomali potenzialmente legati ad evasione. C’è cooperazione per cui queste segnalazioni arrivano alla GdF e all’Agenzia (in forma di alert). Ad esempio, un soggetto che versa frequentemente contanti in banca sotto la soglia potrebbe essere segnalato: il fisco incrocia e scopre che dichiara poco, quindi scatta il controllo.
- Controlli su movimenti da e verso l’estero: l’Agenzia ha attivo il monitoraggio flussi grazie ai codici SWIFT e alle comunicazioni di monitoraggio fiscale. In pratica vede se dal tuo conto partono bonifici verso paradisi fiscali, o ne arrivano. In combinazione con la normativa sul Quadro RW, può farti accertamento se scopre che non hai dichiarato quelle attività estere. Ad esempio, se hai mandato €100.000 a Dubai e non risulta nulla, potrebbero chiederti spiegazioni: se è investimento, andava dichiarato. Oppure se hai ricevuto soldi da società offshore, potrebbe essere reddito occulto.
Ognuno di questi controlli è reso possibile dall’interconnessione delle banche dati. Uno strumento chiave è il cosiddetto Sid (Sistema Interscambio Dati) attraverso cui vari enti inviano flussi all’Agenzia. Ormai davvero quasi tutto confluisce lì: compravendite immobiliari (dati notarili), contratti d’affitto (registrati telematicamente, incrociati con cedolare secca dichiarata), contratti assicurativi, bollo auto (per vedere se hai auto nonostante reddito 0) ecc.
Dal punto di vista del contribuente, è inutile nascondersi: con questi incroci è difficile farla franca su cose importanti. Ad esempio, se non dichiari un affitto, c’è il rischio altissimo che l’Agenzia lo scopra incrociando i dati dell’utenza elettrica (utenza attiva a nome di terzi nel tuo immobile), i bonifici canone sul conto, o addirittura i dati incrociati con l’AdE territoriale (che registra i contratti).
In sintesi, un accertamento algoritmico può partire da qualunque incongruenza documentale che emergere dai database. La procedura poi da lì rientra nei percorsi standard: comunicazione al contribuente, eventualmente PVC se c’è ispezione, contraddittorio e avviso.
I paragrafi successivi tratteranno di come il contribuente può giocare le sue carte di difesa in queste situazioni, quali strategie adottare per far valere i propri diritti e, possibilmente, risolvere la questione in modo favorevole o quantomeno attenuare le conseguenze.
4. Strategie di difesa e tutela del contribuente
Affrontare un accertamento fiscale – specie se basato su analisi digitali e incroci di dati – richiede un approccio strategico e tempestivo. In questa sezione illustreremo le principali strategie difensive a disposizione del contribuente (o del suo difensore) dalla fase iniziale fino all’eventuale contenzioso. È importante agire con metodo: una mossa sbagliata o tardiva può pregiudicare la posizione, mentre una difesa ben impostata sin dall’inizio può portare all’archiviazione dell’accertamento o quantomeno a un esito molto più favorevole (ad esempio un accordo con riduzione delle sanzioni).
4.1 Prevenzione e compliance: meglio prevenire che curare
La migliore difesa è non trovarsi affatto in situazioni di conflitto col Fisco. Questo significa adottare comportamenti proattivi di compliance fiscale: – Tenere la contabilità in ordine e trasparente: non solo per obbligo, ma per potersi difendere. Ad esempio, se si registrano e documentano correttamente tutti i movimenti finanziari (con causali chiare), se si conservano scontrini e ricevute per ogni costo dedotto, si renderà molto più agevole giustificare qualsiasi scostamento. Al contrario, disordine e approssimazione generano sospetti e intoppi difensivi. – Monitorare periodicamente i propri indici: un imprenditore accorto dovrebbe, a fine esercizio, calcolare indicativamente il proprio punteggio ISA, valutare i margini rispetto alle medie di settore, controllare il rapporto tra acquisti e vendite, ecc. Se vede anomalie (es. ricavi troppo bassi rispetto ai costi), può decidere di correggere rotta o predisporre le giustificazioni. Alcuni studi professionali offrono proprio servizi di “check-up fiscale”, un po’ come un score tributario interno, per stimare il rischio che il cliente venga selezionato . Questo rientra nei concetti di adeguati assetti organizzativi ex art.2086 c.c.: la gestione oculata del rischio fiscale come parte integrante della governance aziendale . – Usare la PEC e il cassetto fiscale: controllare regolarmente la casella PEC e il proprio cassetto fiscale sul sito AdE (o delegare il commercialista a farlo). Spesso vi compaiono segnalazioni bonarie ancor prima di comunicazioni ufficiali. Ad esempio, se l’Agenzia prevede di inviarti una lettera di compliance su IVA, è possibile che trovi un avviso nel cassetto. Agendo subito magari puoi rettificare la dichiarazione prima ancora che ti arrivi la lettera, evitando sanzioni. – Evitare errori ripetuti: se per un anno incappi in una dimenticanza (es. salto un versamento IVA), è comprensibile e rimediabile col ravvedimento. Ma se quell’errore diventa sistematico (ogni anno salti qualcosa), allora attiri l’attenzione come soggetto inaffidabile. Quindi imparare dagli sbagli: investire in formazione contabile, consulenze, software adeguati, per ridurre al minimo le irregolarità. – Valutare la compliance spontanea: l’ordinamento offre strumenti come il ravvedimento operoso che permettono di regolarizzare spontaneamente omissioni con sanzioni ridotte. Questo è fondamentale: se ti accorgi di un errore prima che lo faccia il Fisco, correggilo subito! Le sanzioni saranno molto più basse e soprattutto eviterai di incorrere in un accertamento con aggravio di spese e interessi. Per esempio, ravvedersi entro 90 giorni comporta sanzione 1/9 del minimo, entro un anno 1/8, ecc. e dal 2023 alcune sanzioni sono state ulteriormente ridotte (D.Lgs. 87/2024 ha abbassato certe misure) .
Un’azienda ben strutturata dal punto di vista fiscale riduce anche il rischio di subire veri e propri accessi: molte verifiche scattano su chi ignora ripetutamente le comunicazioni di compliance o appare del tutto fuori controllo. Viceversa, chi mostra di avere tutto in regola e di reagire prontamente alle segnalazioni (magari correggendo in autotutela piccoli errori) viene meno percepito come bersaglio meritevole di ispezione.
4.2 La fase iniziale: analisi dell’atto e primo approccio difensivo
Quando arriva una qualunque comunicazione o avviso dall’Agenzia delle Entrate, la prima cosa da fare è leggerlo con attenzione e capire di che natura si tratta: – Se è una lettera di compliance o un invito (non un atto impositivo definitivo), conterrà in genere frasi tipo “emergono elementi che La invitiamo a verificare…” oppure “La invitiamo a comparire/conferire…”. In tal caso non è il momento di impugnare ma di rispondere o prepararsi al contraddittorio. Occorre annotare bene la scadenza (30 o 60 giorni di solito) e magari contattare l’ufficio per fissare un incontro se previsto. Questo è il momento migliore per chiarire malintesi o far presente documenti che magari l’Agenzia non ha visto. – Se è già un avviso di accertamento (lo capisci dall’intestazione che cita l’art. 42 DPR 600/73, e dalla “comandabilità” a pagare un certo importo), allora i termini per reagire sono stretti e formali: hai generalmente 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). In alcuni casi devi prima presentare istanza di reclamo/mediazione (se l’importo contestato è fino a €50.000). Prima di impugnare, però, valuta se ci sono vizi procedurali che puoi far valere direttamente in autotutela o con adesione (vedi oltre), e considera l’opportunità di un confronto con l’ufficio (anche dopo avviso notificato si può tentare un accertamento con adesione entro 30 giorni, sospendendo i termini di ricorso). Insomma, non partire lancia in resta col ricorso se magari c’è margine per accordarsi. – Se è una cartella esattoriale relativa a imposte (ad es. da controllo automatizzato), il termine di impugnazione è di 60 giorni ma le motivazioni sono limitate (poiché il merito era definito con l’avviso bonario precedente). Bisognerà valutare se c’è stato un vizio nella notifica o un doppio pagamento, ecc. Spesso, in caso di cartella da avviso bonario non pagato, conviene più chiedere una rateazione immediata (72 rate) per evitare fermi e ipoteche, piuttosto che lanciarsi in cause perse.
Una volta capita la natura, bisogna analizzare nel merito le contestazioni. Elenca tutti i punti contestati e verifica sul tuo lato cosa risulta: – Se dicono che non hai dichiarato X redditi, controlla contabilità e dichiarazioni: magari è vero per errore? – Se contestano spese non compatibili, raccogli subito i documenti che attestano come le hai finanziate. – Se si parla di contraddittorio, prepara una memoria difensiva scritta da consegnare all’incontro (è sempre utile avere un testo protocollato). – Se la contestazione riguarda anni ormai prescritti, annota subito l’eccezione di decadenza (es. avviso arrivato oltre il quinto anno: come nel Q5 delle FAQ, l’atto è nullo e impugnabile ).
Un aspetto tattico: il contatto con l’ufficio. Nella fase iniziale, spesso è molto efficace stabilire una comunicazione collaborativa con il funzionario istruttore: – Chiamare (c’è di solito un numero sul foglio) o mandare email/PEC chiedendo magari una copia integrale del fascicolo e dei documenti su cui si basa l’accertamento. Si ha diritto di accedere agli atti (soprattutto se si è in fase di contraddittorio) . Conoscere i dettagli aiuta: es. su quali fatture esattamente risulta la divergenza? Quale numero di conto e quali movimenti?
– Mostrarsi disponibili a fornire chiarimenti e documenti. Questo atteggiamento a volte porta l’ufficio a essere più aperto a soluzioni bonarie, evitando irrigidimenti. – Chiedere (se utile) il riesame in autotutela qualora emergano errori palesi dell’ufficio. Ad esempio, se ti accorgi che hanno attribuito a te una proprietà che in realtà è intestata a un tuo omonimo, segnalarlo subito con prove (visure, ecc.) potrebbe spingerli ad annullare in autotutela l’atto prima ancora di andare in giudizio.
In questa fase, è caldamente consigliato farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato tributarista). Ciò non per deresponsabilizzarsi, ma perché un esperto sa cogliere eventuali vizi formali o di merito che a te sfuggono. Per esempio: – Un avviso potrebbe essere nullo perché non è stato firmato digitalmente da un capo ufficio (è successo); oppure perché manca l’indicazione dell’autorità con cui conciliare; o perché è stato notificato a un indirizzo errato. – Potrebbe contenere errore di calcolo nelle sanzioni o duplicazione di un reddito già tassato. – O magari si può eccepire la nullità derivata da un PVC a sua volta nullo (se ad esempio la verifica è durata oltre i limiti dei 30+30 giorni senza proroga motivata, violando l’art. 12 Statuto).
Un occhio allenato individua queste cose e le mette a verbale subito. Per dire: se firmo un PVC senza riserva, poi è un problema, l’avvocato mi avrebbe fatto aggiungere “con riserva” vicino alla firma . Quindi farsi affiancare dal professionista fin dall’inizio spesso è decisivo. Cassazione stessa, come visto, ha riconosciuto il diritto a farsi assistere sin dall’avvio delle operazioni .
4.3 Gestire il contraddittorio: come farsi valere prima dell’atto
Il contraddittorio preventivo è l’occasione d’oro per cercare di risolvere la questione a proprio favore prima che l’accertamento diventi ufficiale. La legge ora lo rende obbligatorio nella maggior parte dei casi, quindi va sfruttato appieno: – Preparazione: Non presentarsi mai al contraddittorio a mani vuote o impreparati. Occorre portare: – Una memoria difensiva scritta ben organizzata, dove si risponde punto per punto ai rilievi. Ad esempio, numerare le contestazioni e per ognuna scrivere la propria contro-deduzione con eventuali allegati (documenti, tabelle). Questa memoria poi consegnatela protocollata, così resta agli atti . – Tutti i documenti rilevanti, meglio se in copia da lasciare. Se sono tanti, potete anche presentarli successivamente ma dichiarate che li metterete a disposizione. Ricordatevi che dopo il PVC ci sono 60 giorni per integrare le memorie, quindi se manca qualcosa potete aggiungerla in quel termine. – Eventuali pareri o circolari a vostro favore: se c’è una circolare dell’Agenzia che interpreta la norma in senso a voi utile, portatela. Può convincere il funzionario che quell’aspetto non va sanzionato (magari non ne era al corrente). – Calcoli alternativi: se contestano €100 di imposta, magari rifacendo i conti con le vostre ragioni viene fuori €20. Portate il vostro calcolo (ad es. ricostruendo il reddito disponibile) per mostrare che la pretesa è esagerata.
- Atteggiamento: mantenere un tono collaborativo ma fermo. Guai a litigare o minacciare, serve a nulla anzi peggiora. Meglio mostrarsi rispettosi del ruolo dell’ufficio ma decisi nel difendere le proprie ragioni. Ad esempio: “Capisco che dal vostro incrocio risulti questo, ma come vi dimostro con questi documenti si tratta di un errore di imputazione. Sono certo che una volta valutate le prove vorrete accogliere la mia richiesta di archiviazione dell’accertamento”.
- Chiarezza: spiegare le cose in modo semplice e fattuale, evitando troppi tecnicismi (quelli li mettete eventualmente nella memoria scritta). Il funzionario deve poter riportare ai superiori la sintesi: “il contribuente ha dimostrato A, B, C; suggerisco di lasciar perdere la voce X e limitare eventualmente l’accertamento alla voce Y”.
- Domande: il contraddittorio è bilaterale. Potete e dovete fare domande al Fisco: “Da quale fonte avete preso questo dato? Potete mostrarmi il dettaglio?” oppure “Avete considerato che quell’anno ho anche questo reddito esente, come risulta dai vostri archivi?”. Questo aiuta a individuare eventuali fraintendimenti. Inoltre chiedete espressamente (gentilmente) all’ufficio di mettere a verbale le vostre osservazioni principali e la consegna dei documenti. In caso di futura lite, servirà a mostrare che li avevate tempestivamente forniti e che magari l’ufficio non li ha considerati.
- Concludere per iscritto: se c’è un verbale di contraddittorio, leggetelo prima di firmare e fate inserire eventuali aggiunte se necessario. Soprattutto, non firmate mai un verbale di accertamento con adesione o conciliazione se non siete convinti. A volte l’ufficio propone subito: “chiudiamo così con tot”. Se non siete sicuri, prendete tempo (la legge consente di riflettere).
- Riservarsi: come visto, è buona norma quando si firma un PVC o verbale apporre la dicitura “firma per presa visione e riserva di produrre osservazioni” . Così evitate qualsiasi interpretazione che la firma valga accettazione. E poi entro i 60 giorni mandate le osservazioni scritte.
Se il contraddittorio va bene, in molti casi l’accertamento viene abbandonato o ridimensionato. L’ufficio potrebbe anche accogliere totalmente le vostre ragioni: in tal caso vi manderà un esito comunicando che la posizione è regolare (o semplicemente non seguirà avviso). Se invece restano rilievi, almeno avrete spesso un’idea di cosa intendono fare. In genere il funzionario vi dirà: “ok su questo punto la convincete, su quest’altro invece per noi c’è evasione”. Potete provare a negoziare ulteriormente o capire se c’è margine di compromesso (anche se formalmente il contraddittorio non è una trattativa, nella pratica talvolta si discute di cifre e l’ufficio potrebbe proporre: “se pagate almeno X noi lasciamo perdere sanzioni maggiori”).
Ricordate: tutto ciò che dite e date in contraddittorio verrà usato (nel bene e nel male). Quindi siate onesti ma cauti: non ammettete errori che l’ufficio non ha rilevato! Qualcuno ingenuamente, per giustificare A, rivela B peggiore. Meglio limitarsi alla materia del contendere, senza aprire nuovi fronti.
4.4 Difendersi in giudizio: ricorso e motivi di impugnazione
Se, nonostante le fasi precedenti, l’Agenzia emette comunque l’avviso di accertamento (o conferma l’atto contestato), il contribuente ha la possibilità di rivolgersi alla Giustizia Tributaria presentando ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine esteso di 90 giorni se prima si esperisce il reclamo/mediazione). Il ricorso segna l’inizio della fase contenziosa vera e propria, che si svolge davanti alle Commissioni/CGT provinciali (primo grado) e in caso di appello alle Commissioni/CGT regionali.
Una buona impugnazione deve attaccare l’atto sotto ogni profilo debole, sia formale che sostanziale: – Vizi formali/procedurali: sono quelli relativi al modo in cui l’accertamento è stato compiuto. Ad esempio: – Mancato contraddittorio: se era dovuto e non c’è stato, come visto l’atto è annullabile . Questo va sempre eccepito come primo motivo se applicabile. – Difetto di motivazione: l’avviso deve spiegare chiaramente le ragioni e gli elementi su cui si basa e confutare le osservazioni del contribuente . Se è generico, apodittico o ignora completamente le controdeduzioni presentate, viola l’art. 7 L.212/2000 (obbligo di motivazione). Ad es., se voi avevate documentato che un accredito era un prestito e l’atto non ne fa menzione, è mal motivato. – Notifica invalida: se l’atto è stato notificato via PEC con file non conforme (es. PDF non firmato digitalmente, o inviato all’indirizzo sbagliato), o se tramite posta con errori (consegna a persona non abilitata), si può chiedere l’annullamento per vizio di notifica. – Violazione dei termini: se l’avviso è tardivo (notificato oltre la decadenza) è nullo . Oppure se è stato notificato troppo presto violando il termine dilatorio di 60 giorni dal PVC (salvo urgenza) anch’esso è annullabile. – Comportamento scorretto dell’ufficio: ad esempio non aver rispettato l’art. 12 Statuto durante verifica (superamento giorni, o impedito assistenza difensore). Cassazione ha riconosciuto che una grave violazione dei diritti in fase di verifica può inquinare l’atto finale (nullità relativa).
- Vizi sostanziali: attengono al merito, cioè la fondatezza dell’accertamento. Alcuni possibili motivi:
- Insussistenza della pretesa: cioè contestate proprio che i redditi non dichiarati non esistono. Fornite al giudice tutte le prove che invece quei soldi erano esenti, quei costi erano deducibili, ecc. In pratica rifate nel ricorso l’argomentazione di merito con maggior enfasi e logica giuridica.
- Errata applicazione di legge: magari l’ufficio ha applicato una norma in modo sbagliato. Esempio: vi ha negato una detrazione perché a suo dire tardiva, ma in realtà la norma transitoria consentiva ancora quell’uso. O ha considerato imponibile una somma che per legge era esente (ci sono casi di uffici che tassano indennizzi esenti, ecc.). Portate riferimenti normativi e magari sentenze di Cassazione a supporto.
- Presunzioni non assistite da gravità, precisione e concordanza: formula classica per dire che l’ufficio ha solo ipotizzato ma non provato. Se l’accertamento è fondato su presunzioni semplici (come negli algoritmi lo sono), occorre che siano consistenti. Potete argomentare che i suoi elementi sono contraddittori o labili. Ad esempio: “il fisco presume nero perché risulta un versamento su conto di 10k, ma non ha considerato che quello stesso giorno c’è prelievo identico dall’altro conto del contribuente: quindi probabile spostamento fondi interni, non ricavo”. Così si indebolisce la presunzione.
- Errori di calcolo: sembra banale ma se l’importo del reddito è mal calcolato (magari doppia conteggiatura) va evidenziato e chiesta la riduzione.
- Disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza: se il caso è di difficile interpretazione normativa, potete chiedere al giudice di togliere le sanzioni (art. 6 co.2 D.Lgs.472/97) per incertezza normativa oggettiva. Ad esempio su criptovalute fino al 2022 c’era dibattito, uno potrebbe difendersi dicendo: ok pago le imposte se dovute ma sanzioni no perché c’era incertezza applicativa.
Nel ricorso va chiesto in primis l’annullamento totale dell’atto. In subordine, potete chiedere l’annullamento parziale (ad esempio se alcune riprese le ritenete corrette, potete dire al giudice: “riconosca comunque che l’importo evaso è al più X e non Y, rideterminando la pretesa”). Il giudice ha infatti il potere di ridurre l’accertamento se lo ritiene fondato solo in parte.
Documenti da allegare al ricorso: tutte le prove utili. Quelle già date all’ufficio conviene ri-allegarle per sicurezza, magari come allegati già protocollati. Se possibile ottenete una copia del PVC e del verbale di contraddittorio: così il giudice vede cosa vi era stato contestato e cosa avete replicato. Allegate anche le norme (a volte i giudici apprezzano la copia della circolare o sentenza che citate).
Ruolo del giudice: Il processo tributario ora è in parte “telematico” (PTT 2.0), ma la sostanza è che il giudice valuta il fascicolo e decide in base alle prove e argomenti. Non ci sono giurie o arringhe drammatiche; spesso la decisione avviene in camera di consiglio sui documenti. Per questo, il ricorso scritto deve essere completo e convincente, perché sarà la base. L’udienza, se c’è, serve a chiarimenti ma difficilmente stravolge quanto scritto.
Se la causa è complessa, valutate la possibilità di chiedere consulenza tecnica o perizia di parte su punti difficili (es. ricostruzioni contabili complesse). Questo non è comunissimo in tribunale tributario, ma ad esempio su ricostruzione di reddito d’impresa a volte il CTU è nominato.
Non dimentichiamo che, come abbiamo visto, pronunce recenti vi danno frecce nell’arco: citate la Cassazione sul segreto professionale se attinente (a dimostrare illegittimità di certi elementi raccolti) ; citate la Corte Cost. sulla richiesta di dati duplicati ; citate la Cassazione su contraddittorio non svolto ; ecc. Far capire al giudice che siete nel giusto anche secondo autorevoli fonti lo predisporrà ad accogliere.
4.5 Definizione bonaria: accertamento con adesione e conciliazione
Parallelamente alle vie difensive “dure”, esistono strumenti deflattivi del contenzioso che consentono di chiudere la vicenda in via bonaria con l’Amministrazione finanziaria, evitando il prosieguo del giudizio e spesso ottenendo significative riduzioni di sanzioni. Val la pena considerarli quando la posizione del contribuente non è completamente solida, o per evitare l’incertezza e i tempi lunghi di una causa. I principali sono: – Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): È una procedura che può avviarsi sia su iniziativa del contribuente (presentando istanza di adesione entro 30 giorni dal ricevimento dell’accertamento) sia su invito dell’ufficio. Consente di sedersi a tavolino e negoziare l’entità delle imposte dovute. L’ufficio può rivedere in diminuzione la pretesa, e se si trova un accordo lo si formalizza con un atto di adesione. I vantaggi per il contribuente: le sanzioni sono dimezzate (1/3 del minimo invece di 2/3) ; si può rateizzare l’importo fino a 8 rate; e si chiude la faccenda senza contenzioso. Vantaggi per l’ufficio: riscuote subito e si evita la causa dall’esito incerto.
Ad esempio, se l’accertamento chiede €50k di imposte con sanzioni 100%, in adesione magari concordate €30k imposte e sanzione ridotta al 1/3 (33%), pagando quindi €40k totali invece di €100k iniziali, in comode rate. È chiaro che però accettate di pagare, rinunciando a far valere ragioni in giudizio (nell’atto di adesione vi impegnate a non impugnare).
Va notato: presentare istanza di adesione entro 30 giorni sospende per 90 giorni i termini per il ricorso. Quindi spesso conviene comunque presentarla anche solo per guadagnare tempo, e magari nel frattempo studiare meglio il caso. Se poi l’adesione non va a buon fine, ripartono i termini e potete fare ricorso.
- Conciliazione giudiziale (D.Lgs. 546/92, art.48): Se ormai siete in giudizio, potete sempre trovare un accordo transattivo con l’ufficio, sia in primo che in secondo grado. Si chiama conciliazione perché viene ratificata dal giudice. In pratica, concordate un importo, spesso a metà strada, e fate un’istanza congiunta al giudice che emette sentenza conforme. Anche qui le sanzioni sono ridotte (di 1/3 rispetto al minimo in caso di conciliazione in primo grado, 1/2 in appello). Ad esempio: avete ricorso su un imponibile di €100k, l’ufficio è convinto di aver ragione per tutto ma teme il giudice possa dimezzare. Allora propone: chiudiamo con €60k imponibile tassato e sanzioni ridotte. Voi magari accettate per evitare di peggiorare in appello o perder tempo.
La conciliazione richiede comunque l’accordo di entrambe le parti, e di solito avviene se il contenzioso è su quantificazione più che su principio. In casi di principio l’ufficio preferisce far decidere il giudice. Però ultimamente c’è incentivazione anche per l’Agenzia a chiudere bonariamente, per fare cassa subito.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: va menzionato che talvolta interviene il legislatore con condoni o sanatorie delle cause tributarie (es. la “definizione controversie tributarie” del 2023). Queste permettono di chiudere la lite pagando solo una percentuale del dovuto (spesso in base al grado di giudizio). Sono misure straordinarie; se in atto, vale la pena valutarle, specie se si è perso in primo grado – magari pagando il 50% si chiude senza rischiare appello.
In tutte queste ipotesi, è cruciale farsi i conti: quanto risparmio e cosa ottengo? Bisogna confrontare scenario adesione vs scenario vittoria vs scenario sconfitta in giudizio. Se ritenete di avere il 90% di chance di vittoria totale, forse conviene combattere; se invece la vittoria è incerta e l’ufficio offre sconto notevole, potrebbe convenire la pace. Anche lo stress e i tempi contano: un’adesione chiude in pochi mesi, una causa può durare anni (nel frattempo, se perdete in primo grado, potete dover pagare 50% provvisoriamente).
Un’altra considerazione: adesione e conciliazione possono essere parziali. Potete magari accettare di pagare su una parte e mantenere la controversia su un’altra. Esempio: avete 3 rilievi, su due siete palesemente torto, su uno invece avete ragione. Potreste in adesione definire i due e lasciare stralciare il terzo dal processo (si può fare conciliazione parziale). Così circoscrivete la lite.
Da ultimo, se aderite, occhio a rispettare i termini di pagamento: se saltate una rata, salta tutto e rivive l’accertamento originario, con aggravio. Quindi, fare piani solo se sostenibili.
4.6 L’autotutela e la correzione degli errori evidenti
L’autotutela è il potere/dovere dell’Amministrazione di annullare o rettificare d’ufficio i propri atti quando emergano errori o illegittimità evidenti. È previsto dall’art. 2-quater D.L. 564/94 e dal regolamento DM 37/1997. In pratica, se un accertamento è palesemente sbagliato (ad es. doppia imposizione dello stesso reddito, persona scambiata per un’altra, calcolo matematico errato, o anche vizi procedurali chiari), l’ufficio può revocarlo in autotutela senza bisogno di attendere il giudice.
Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia Entrate ufficio X) indicando i motivi e allegando le prove dell’errore. L’Amministrazione valuterà e, se concorda, annullerà totalmente o parzialmente l’atto.
Qualche chiarimento: – L’autotutela è discrezionale: l’ufficio può annullare, non è obbligato, salvo in alcuni casi di inesistenza assoluta dell’atto. Quindi l’istanza di autotutela non sospende i termini per ricorrere e non dà garanzia di esito. Va usata soprattutto nei casi lampanti o per integrare un ricorso (magari l’ufficio vedendo il ricorso forte, preferisce annullare subito per evitare condanna in giudizio). – Non c’è un termine fisso di risposta. In genere se l’ufficio è d’accordo, provvede entro 90 giorni. Se non risponde, di solito significa diniego implicito. – Non c’è opposizione formale al diniego: se non te la accolgono, devi seguire la via del ricorso in Commissione se sei nei termini.
Quando conviene fare istanza di autotutela? – Nei casi di errore macroscopico e documentabile: ad esempio l’accertamento include un anno già condonato; oppure chiede un importo già pagato (alleghi ricevuta F24); oppure come capitato, l’ufficio sbaglia persona perché i codici fiscali erano simili. In queste situazioni spesso l’Agenzia fa marcia indietro subito perché sanno che in giudizio perderebbero di sicuro. – Nei casi in cui la normativa cambia: a volte la legge cambia in corso di contenzioso e rende inutile l’atto (es. viene approvata una sanatoria). L’ufficio può annullare in autotutela per intervenuto difetto di interesse pubblico. – Anche dopo il giudizio, se il giudice annulla l’atto per motivi non di merito (tipo vizio di notifica sanabile), l’Agenzia può riesercitare potere entro termini. In autotutela potrebbe rinunciare a farlo se l’evasione è modesta, evitando altro contenzioso.
Va detto che in questi anni l’Agenzia ha pure attivato meccanismi di “autotutela parziale automatica”: se per esempio paghi un avviso bonario in ritardo di pochi giorni, in teoria decadresti dallo sconto e dovresti la sanzione piena; spesso invece in autotutela ti mantengono lo sconto valutando la buona fede. Altro caso: se arrivi in ufficio con la prova di un pagamento non abbinato, generalmente annullano la cartella.
Dal 2023 c’è stata anche la cosiddetta Definizione automatica degli errori formali (D.Lgs. 13/2024) , che in realtà è più una sanatoria: si potevano sanare errori formali fino al 2021 pagando 200€ a violazione, senza contenzioso. Non è proprio autotutela, ma un condono di piccoli errori (tipo fatture con data errata, comunicazioni tardive, etc. – quelli che non incidono su base imponibile). Se l’avete utilizzata, l’atto su quegli errori viene sgravato.
In conclusione, vale sempre la pena sollevare all’ufficio in ogni sede (contraddittorio, istanze, ricorso) gli errori palesi e chiedere l’autotutela. È un diritto “sostanziale” del contribuente essere esonerato da atti chiaramente ingiusti, e l’amministrazione è tenuta a prenderlo in considerazione . Naturalmente, se l’ufficio non recede, restano le vie gerarchiche (esposto a Direzione Regionale, istanza al Garante del contribuente) e infine il giudice, che però valuterà a prescindere dall’autotutela non concessa (il giudice decide sul ricorso, non importa se l’ufficio si è ostinato).
4.7 Sospensione e rateizzazione: gestire il pagamento ed evitare effetti pregiudizievoli
Dal punto di vista del debitore, una preoccupazione concreta quando si subisce un accertamento è: “Devo pagare subito queste cifre? Rischio pignoramenti o blocchi?”. Gestire tempi e modi di pagamento fa parte della strategia difensiva, perché evita che durante la contestazione si subiscano danni economici o reputazionali irreparabili. Alcune considerazioni: – In pendenza di accertamento (prima della cartella): fino a quando l’accertamento non diviene definitivo (ossia i termini per ricorso sono spirati senza impugnazione, oppure c’è sentenza passata in giudicato), non c’è esecutività forzata. L’avviso di accertamento degli ultimi anni però è diventato esecutivo decorsi 60 giorni: significa che, se non fai ricorso, dopo 60 gg l’importo è affidato a riscossione e arriva cartella. Ma se fai ricorso, puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Inoltre, l’avviso stesso, se impugnato tempestivamente, porta con sé che l’Agente della Riscossione può comunque richiederti un pagamento provvisorio pari a una percentuale (di solito 1/3) dopo la sentenza di primo grado se perdi. In sintesi: non devi pagare nulla finché sei nei termini per ricorrere e presenti ricorso. Se temi però l’importo e hai liquidità, puoi anche decidere di pagare subito per fermare interessi, e poi chiedere rimborso se vinci (operazione da valutare con cautela). – Sospensione amministrativa: L’ufficio stesso, su istanza motivata, può sospendere la riscossione se riconosce che c’è fondatezza nel ricorso o danno grave dall’esecuzione. Questo è previsto dallo Statuto e dal Regolamento riscossione. In pratica scrivi all’ente impositore: “sto ricorrendo, è controverso e pagar ora mi distruggerebbe, sospendete”. Se l’ufficio vede cause meritevoli, concede (non comunissimo, ma tentare). – Sospensione giudiziale: Nel ricorso puoi chiedere al giudice di sospendere la esecutività dell’atto, se il pagamento immediato ti arreca un danno grave e se hai motivi plausibili di ricorso. Il giudice fissa udienza in tempi rapidi (entro 180 gg di solito) per decidere sulla sospensione . Se la concede, non devi pagare finché non c’è sentenza. Questa è una tutela importante per evitare ad esempio fermi amministrativi o ipoteche nel frattempo. – Rateizzazione: Se poi la pretesa rimane (ad esempio perdi il ricorso, o aderisci), puoi sempre chiedere la dilazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: piano ordinario fino a 72 rate mensili (6 anni), con importi minimi modesti, senza dover dare garanzie sotto €60.000 ; piano straordinario fino a 120 rate (10 anni) se dimostri temporanea difficoltà e importo grande, con possibili garanzie oltre soglia. La rateizzazione va chiesta entro 60 gg dalla cartella o dall’affidamento a riscossione. Pagando rate, si blocca la possibilità di azioni esecutive (finché sei regolare con le rate). Questo spesso è l’ancora di salvezza per non far fallire un’azienda: paghi poco alla volta e nel frattempo magari accedi a rottamazioni future. – Rottamazioni e definizioni agevolate: come accennato, periodicamente lo Stato offre la “rottamazione” delle cartelle (paghi solo imposte senza sanzioni, interessi ridotti). L’ultima è la rottamazione-quater per cartelle fino al 06/2022 , e si prospetta una rottamazione-quinquies per quelle fino al 2023 (disegno di legge in discussione) . Se avete avvisi già divenuti cartelle, valutate di aderire: si risparmiano tutte le sanzioni e interessi di mora. Certo, bisogna comunque pagare il capitale e l’aggio in un tot di rate. Ma per un debitore è un’opportunità da non perdere per tagliare il debito. – Strumenti di esdebitazione: se la situazione precipita e il debito fiscale è insostenibile, esistono procedure concorsuali o di sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 ora Codice Crisi) che permettono di ridurre o cancellare i debiti residui. La “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” per esempio consente al privato senza beni né redditi, a fine liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui (compresi fiscali) . Sono scenari limite, ma sapere che esistono dà un orizzonte al debitore onesto ma sfortunato: oltre la difesa c’è la possibilità di ripartire, pur se con l’onta del fallimento personale.
Insomma, la gestione finanziaria dell’accertamento è complementare alla difesa giuridica. L’obiettivo è evitare che la macchina esattoriale – pur prima di un verdetto definitivo – stritoli il contribuente. Ciò è possibile se si conoscono gli istituti e si agisce con prontezza (richieste di sospensione, piani di dilazione, ecc.). Mai ignorare comunicazioni di riscossione pensando “aspetto l’esito del ricorso”: potreste trovarvi il conto bloccato intanto! Bisogna invece coordinare le due cose: difendersi e nel frattempo prendere provvedimenti per congelare/rateizzare. La legge offre questi strumenti proprio per contemperare le esigenze: da un lato il Fisco ha titolo per riscuotere, dall’altro il contribuente deve poter difendersi senza essere economicamente annientato subito.
5. Focus su settori specifici: casi pratici di controlli digitali e difese
Come richiesto, dedichiamo un approfondimento a quattro settori di particolare interesse – edilizia, commercio al dettaglio, liberi professionisti ed e-commerce – per vedere in concreto quali tipi di controlli algoritmici vengono effettuati e come il contribuente può difendersi efficacemente in ciascun caso. Ogni settore ha infatti peculiarità sia nelle modalità di evasione tipiche, sia nelle contromisure utilizzate dal Fisco, e quindi anche le strategie difensive vanno calibrate di conseguenza.
5.1 Settore Edilizia e bonus fiscali: controlli sui cantieri e difese del contribuente
Controlli tipici nel settore edilizio: Negli ultimi anni il comparto edilizio è stato oggetto di stretta sorveglianza, specialmente in relazione all’utilizzo dei bonus fiscali (Superbonus 110%, Bonus facciate 90%, Bonus ristrutturazioni 50%, Sisma bonus, ecc.). Le irregolarità più diffuse riscontrate dal Fisco riguardano: – Cessioni di crediti d’imposta fittizi: creazione di crediti “gonfiati” per lavori mai eseguiti o sovrafatturati, e successiva cessione a terzi ignari o compiacenti. L’Agenzia incrocia i dati delle comunicazioni di cessione con le asseverazioni tecniche e i SAL (stati di avanzamento lavori) inviati all’ENEA. Se risultano anomalie (es. un condominio che dichiara spese di ristrutturazione e cede crediti per importi enormi incompatibili col numero di unità immobiliari), scatta la verifica . – Imprese “nate dal nulla” per fare lavori agevolati e sparire: il Fisco monitora, tramite le banche dati camerali, le ditte di costruzioni costituite di recente che immediatamente fatturano milioni in ambito bonus e poi chiudono. Un algoritmo segnala quelle con profili sospetti (capitali minimi, sedi fittizie, soci prestanome). – Disallineamento tra pagamenti e manodopera/materiali dichiarati: incrociando i dati di cassa edili, DURC e fatture di acquisto, l’Agenzia individua imprese edili che eseguono molti lavori ma dichiarano pochi dipendenti o acquisti di materiali irrisori (indicando probabile lavoro nero e acquisti in nero). – Abusi su IVA nei subappalti: l’algoritmo incrocia le liquidazioni IVA a credito di talune imprese edili con i volumi di subappalto. Se vede crediti IVA ricorrenti per tanti lavori (indice che forse si fattura poco a valle ma si detrae tanto a monte, segno di sottofatturazione delle vendite), indirizza controlli.
Caso Bonus edilizi: Mario è un piccolo imprenditore edile che ha eseguito lavori di ristrutturazione agevolati su 5 abitazioni dei clienti, cedendo i relativi crediti a una banca. Durante il controllo, l’Agenzia contesta che per due di questi cantieri i costi fatturati sembrano eccessivi rispetto al tipo di intervento (es. 100k € per rifare una facciata di piccola palazzina) e insinua che Mario abbia emesso fatture gonfiate per massimizzare il credito d’imposta. Cosa può fare Mario? – Difesa tecnica: Mario dovrà innanzitutto armarsi delle asseverazioni tecniche e documentazione di cantiere. Se i suoi lavori sono reali, ogni SAL dovrebbe essere stato asseverato da un tecnico abilitato, con indicazione dei prezzi unitari in linea con i massimali ministeriali (prezzari DEI). Fornire queste asseverazioni firmate e vistate è il primo passo per dimostrare che i costi non sono inventati. – Distinta analitica dei costi: utile presentare un breakdown dei costi di quei cantieri: quanti metri quadri di cappotto termico posati, quanti ponteggi noleggiati, quanti serramenti sostituiti, e relative fatture di acquisto di materiali e costi manodopera. Se i costi emergono supportati da fatture di fornitori e buste paga di operai, l’ipotesi di costo gonfiato perde forza. – Contratti e pagamenti: esibire i contratti con i committenti e le ricevute dei bonifici “parlanti” (che per bonus ristrutturazioni sono obbligatori). Se i clienti hanno pagato tramite bonifico agevolato l’intero importo fatturato, l’Agenzia può difficilmente sostenere che la fattura sia falsa perché altrimenti i clienti avrebbero sborsato soldi per nulla. Invece, se risultasse che Mario ha restituito in nero parte dei soldi ai clienti (tipico caso di accordo “ti fatturo 100, tu mi ridai 30”), emergerebbe dal flusso finanziario. Quindi Mario deve mostrare che i flussi corrispondono esattamente ai valori fatturati. – Visura DURC e lista operai: per avvalorare la genuinità, Mario può fornire il DURC regolare (per attestare che ha versato i contributi per gli operai di quei cantieri) e magari l’elenco degli operai impiegati con relative qualifiche. Se ha impiegato tot uomini per tot giorni, giustifica il costo lavoro. Se invece dall’incrocio coi dati INPS risultasse che Mario aveva solo 2 operai assunti e ha fatturato l’impossibile, qui starebbe la criticità. – Coerenza con massimali: Se l’Agenzia contesta che 100k per facciata è troppo, Mario può replicare mostrando che il massimale di spesa per Bonus facciate (es. 90% su un tetto di tot euro al mq) non era superato, e magari allegare preventivi comparativi di mercato. Far vedere che i prezzi unitari erano in linea col mercato. – Attenzione ai subappalti: se Mario ha subappaltato parte dei lavori, deve mostrare le fatture dei subappaltatori e che anch’essi sono in regola (per non far pensare a fatture di comodo). In edilizia capita il giochettto di filiere di fatture false. Mario si tuteli mostrando DURC e identità reale dei subappaltatori (visura camerale, foto in cantiere se ne ha).
Focus Superbonus: oltre alla parte fiscale, qui c’è l’interazione con possibili contestazioni penali (truffa allo Stato) se crediti fittizi. Mario, se in buona fede, deve anche preoccuparsi di eventuali segnalazioni alla Procura. È opportuno quindi muoversi con trasparenza e se percepisce di essere vittima di una filiera disonesta (magari un general contractor gli ha passato commesse irreali) valutare di evidenziarlo subito. La cooperazione col Fisco può evitare guai peggiori.
Altra tipologia: imprese edili e lavoro nero. Qui il Fisco incrocia i dati manodopera (ore lavorate dichiarate) con i lavori fatti. Un tipico accertamento è stimare, in base ai capitolati, quante ore di lavoro servivano per quell’opera e confrontarle con quelle dichiarate. Se c’è forte scostamento, presunzione di operai in nero. Come difendersi? Non facile, perché se uno ha usato lavoratori irregolari, è in torto. L’unica difesa è mostrare di aver subappaltato regolarmente parti di lavoro (quindi le ore erano a carico di altri) o che l’opera è stata realizzata con tecniche/macchinari che abbattono la manodopera necessaria. In generale, meglio prevenire: avere tutti i cantieri coperti da POS (piano operativo sicurezza) con nominativi degli operai e controlli incrociati.
Attenzione bonus prima casa e edilizia privata: i privati che usufruiscono di bonus (50% ristrutturazioni) possono subire controlli se non completano i lavori o se rivendono casa prima del termine previsto. Un algoritmo segnala se uno rivende prima di 5 anni la casa su cui ha detratto spese, perché in teoria deve restituire il bonus (salvo riacquisto). Difesa: se vendi, devi ricalcolare la detrazione e restituire pro quota. Meglio farlo spontaneamente per non trovarsi sanzioni.
In sintesi, per il settore edilizio, il contribuente onesto deve conservare un dossier completo di ogni cantiere: contratti, fatture, pagamenti, asseverazioni, documenti di sicurezza. Alla prima richiesta del Fisco, presentare tutto in modo ordinato e coerente. Questo spesso basta a convincere che è tutto regolare. Diversamente, chi abbia approfittato indebitamente dei bonus difficilmente scamperà: i controlli sono serrati e la difesa labile se mancano i lavori reali (molti furbetti sono stati scoperti perché non c’era traccia fisica dei lavori: sopralluoghi GdF a edifici mai toccati).
5.2 Commercio al dettaglio: scontrini, corrispettivi e anomalie di cassa
Controlli tipici nel commercio: Il commercio al dettaglio (negozi, bar, ristoranti, piccoli artigiani) è storicamente un settore a rischio evasione, specie per la gestione dei pagamenti in contanti. Con l’introduzione dello scontrino elettronico obbligatorio (memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri), l’Agenzia delle Entrate riceve ogni giorno i dati di incasso di queste attività. Cosa fa poi con questi dati? – Analisi dei ricavi vs acquisti: incrocia i corrispettivi dichiarati dal commerciante con le fatture di acquisto dai fornitori (che conosce via e-fatture). Se un minimarket compra merci per 100 e vende per 50, o sta accumulando magazzino enorme (improbabile per alimentari) o sta vendendo in nero. L’algoritmo può tollerare un certo margine di differenza (scarti, perdite) ma se la percentuale è grossa scatta segnalazione . – Confronto con medie di settore: ogni categoria merceologica e area geografica ha un certo ricarico medio o scontrino medio. Se un ristorante in centro dichiara incassi a cliente molto inferiori alla media, potrebbe indicare scontrini non emessi. Il Fisco dispone di banche dati (Osservatori, studi passati) per parametrare: “bar in zona X incasso medio giornaliero Y”. Se tu stai molto sotto pur con locale pieno, desti sospetti. – Pagamenti elettronici vs contante: la tax compliance spinge ai pagamenti tracciati. Le società di carte trasmettono i totali transato per POS dei negozi. L’Agenzia incrocia: se un negozio comunica corrispettivi di 100k l’anno ma ha transato con carte solo 5k, significa che il 95% incassi è contante. È possibile, ma se il settore di solito ha 50% carte, allora forse non sta scontrinando tutto il contante. O, viceversa, se le carte transate superano i ricavi dichiarati (impossibile, sintomo di omessa dichiarazione di parte incassi). – Inosservanze sistematiche: un controllo incrociato è anche sulle comunicazioni periodiche IVA (LIPE) e volume di affari. Ad esempio, se un venditore fa scontrini ma poi in dichiarazione IVA indica un volume inferiore, il sistema lo becca (grazie al collegamento tra corrispettivi telematici e dichiarazione). – Verifiche mirate (Serpico): talvolta scattano veri e propri “mystery shopper” (verificatori in borghese) inviati quando i dati algoritmici segnalano possibili frodi. Per dire, se c’è rumor di software di cassa che azzerano scontrini (frodi note all’estero), GdF potrebbe fare un acquisto test e vedere se rilasciano scontrino.
Caso pratico – negozio di abbigliamento: La Boutique “ModaBella” dichiara vendite annue per €80.000. Dai dati però emerge che ha acquistato dai grossisti capi per €60.000 nell’anno, e l’ISTAT indica un ricarico medio nel settore di circa 2 volte il costo. Quindi ci si aspetterebbe ricavi di 120.000 (60k*2) se vendesse tutto. Inoltre, la boutique ha un POS che registra incassi con carte per €50.000. Dunque, su 80k dichiarati, ben 50k sono pagamenti elettronici (il 62%), mentre il resto 30k è contante. Il settore di solito vede 40% carte, 60% contante – qui c’è l’inverso: potrebbe indicare che la parte contante è sottodichiarata (perché se su 80k dichiarati c’è già 50k di carte, possibile che incassi in contanti più di 30k ma non li dichiara).
L’Agenzia manda una lettera di compliance segnalando incongruenze. Come può difendersi il commerciante? – Innanzitutto, verificando i calcoli: magari nei 60k acquisti sono inclusi capi rimasti invenduti a magazzino. Se l’anno finisce con magazzino di €20k, i costi di merce venduta effettivi sono 40k, per vendite 80k, che darebbe ricarico 2x – perfettamente in linea! Dunque, documentare l’inventario finale è la prima difesa. Spesso i negozianti fanno l’inventario solo in contabilità, ma qui serve come prova: se ho stock residuo elevato, non ho venduto tutto ciò che ho comprato, quindi non c’è evasione ma giacenze (rischio semmai di perdita su invenduto). – Mostrare scontistiche o ribassi: se ModaBella ha venduto sotto margine per saldi aggressivi, deve provare che i prezzi di vendita sono stati ridotti. Può esibire ad esempio brochure dei saldi, o resoconti di cassa con sconti praticati. Spiegando: “ho venduto a margine zero per liquidare vecchi capi”. – Differenze di gamma: ModaBella può arguire che i dati ISTAT non colgono la sua specificità: magari tratta brand con margini minori perché più costosi. Se fosse un franchising, i margini contrattuali sono fissati. Portare eventuali contratti di fornitura che mostrano ricarichi imposti bassi. – Difesa sui pagamenti: il fatto che le carte sono 62% non è di per sé colpa, anzi appare ultra virtuoso. Ma il Fisco potrebbe pensare: “dichiara quasi tutto ciò che passa per banca, mentre nel contante nasconde”. Come difendersi? Difficile provare un negativo. Può però evidenziare che, essendo in centro città, la clientela preferisce le carte (quindi percentuale carte alta non anomala). Se ha registri o contabilità parallela per incassi contanti (tipo scontrino per scontrino archiviato), può esibire quelli per far vedere che non risultano buchi. – Verifiche incrociate: un modo di difesa è chiedere all’Agenzia se risultano discordanze specifiche, ad esempio fornitori che hanno emesso più fatture di quante lui abbia contabilizzato. Se la lettera è generica su margini, il commerciante può replicare con i punti di cui sopra. Se invece fosse contestato: “il grossista X dice di averti venduto merce per 10k in più di quanto tu hai contabilizzato”, allora deve controllare eventuali errori di registrazione. – Prepararsi a un eventuale accesso: meglio farsi trovare ineccepibile su scontrini. Dopo la lettera, se i chiarimenti non convincono, la GdF può presentarsi a controllare cassa e merce. Assicurarsi che tutto il magazzino fisico sia coerente con le giacenze contabili, altrimenti contestano vendite in nero (se trovi merce mancante non giustificata, vuol dire venduta senza scontrino).
Lato ristorazione: Lì i controlli spesso usano indici di resa (quanti pasti da tot materie prime). Un ristoratore può difendersi mostrando di aver avuto molto scarto o consumi interni. Esempio: “ho buttato molte derrate per lockdown” oppure “faccio porzioni abbondanti, quindi ricavi/peso sono diversi dalla media”. Se contestano troppi coperti non scontrinati, può mostrare di aver avuto giorni di chiusura o tavoli non sempre completi. A volte portano come prova social network (foto locale pieno vs incassi dichiarati). Il ristoratore astuto può far firmare a inizio turno i dipendenti su un registro il numero di coperti serviti, confrontandolo con gli scontrini: se collimano, è un’ottima difesa.
Lato artigiani (idraulici, estetiste): qui i controlli incrociano fatture di acquisto materiali vs ricavi e segnalazioni clienti. Difesa: registrare anche i piccoli lavori, magari tenere un’agenda lavori controfirmata dai clienti.
In conclusione per il commerciante: – Tracciabilità e documentazione sono la chiave. Un occhio al magazzino è vitale: in caso di verifica, se contano più merce di quella contabile, pensano a acquisti in nero; se ne trovano meno, pensano a vendite in nero. – Non sottovalutare la tecnologia del Fisco: con lo scontrino elettronico, il vecchio trucco “non batto lo scontrino così risparmio” viene rilevato se è sistematico. Ormai la cultura sta diventando di battere tutto: meglio evitare problemi e magari adottare soluzioni di marketing per incentivare i pagamenti elettronici (che lasciano traccia e vi salvano da sospetti). – Incontrare l’ufficio col “libro aperto”: spesso far vedere apertura e conti in ordine dissuade dal proseguire. Se viceversa siete disordinati, un ispettore malizioso troverà sempre un appiglio.
5.3 Professionisti: studio di settore, movimenti personali e segreto professionale
Controlli tipici sui liberi professionisti: Avvocati, medici, ingegneri, consulenti ecc. hanno storicamente una parte di reddito “occulto” difficile da scovare perché spesso incassano direttamente dal cliente (talvolta in contanti) senza dover passare da filiere. Le attenzioni del Fisco si concentrano su: – Tenore di vita vs parcelle dichiarate: essenzialmente un redditometro applicato a professionisti. Se un avvocato dichiara 20k l’anno ma ha Porsche e villa, ovvio mismatch. Scatta l’accertamento sintetico come per qualunque persona fisica . – Indici economici e ISA: per categorie di professionisti ci sono parametri di redditività. Un architetto con spese elevate e scarso fatturato per più anni è anomalo. Gli ISA di solito includono indicatori come rapporto spese/studio su ricavi, ecc. Un punteggio basso attiva indagini (non prova, ma spunto). – Movimenti sui conti correnti: spessissimo i professionisti ricevono pagamenti tramite bonifici o assegni. L’art. 32 consente di presumere ricavi nascosti su versamenti ingiustificati. Nel caso dei professionisti c’è un vantaggio: dal 2014 la presunzione sui prelevamenti non vale per loro (Corte Cost. 228/2014), ma quella sui versamenti sì. Quindi l’Agenzia spulcia i conti personali/professionali: qualunque entrata non riconducibile a quanto fatturato è potenziale reddito nero. Difendersi è come visto: provare origine di quei soldi (spesso anticipo per spese, rimborsi, trasferimenti). – Verifiche presso lo studio professionale: la GdF può fare accessi e ispezioni. Ad esempio, per medici e dentisti, controllano se tutte le ricevute rilasciate ai pazienti corrispondono al numero di appuntamenti. A volte fanno pedinamenti (si appostano e contano quanti pazienti entrano). Per avvocati, possono cercare documenti contabili, ma qui subentra il segreto professionale a tutela di carte relative ai clienti.
Caso pratico – Dentista individuale: Il dott. Bianchi è un dentista che dichiara reddito modesto. L’Agenzia incrocia: – Ha uno studio con due poltrone e un’assistente. Tipicamente, un dentista con due poltrone fattura tot decine di migliaia al mese. Bianchi dichiara 30k annui. – Spese mediche detraibili: i pazienti presentano modelli 730 con ricevute di Bianchi per tot 20k (questo la AdE lo sa), e presumendo che non tutti i clienti detraono, i ricavi reali potrebbero essere il doppio. In effetti l’Agenzia possiede anche il dato del Sistema Tessera Sanitaria per medici (ora i medici trasmettono al STS gli importi incassati perché confluiscono nelle precompilate). Quindi sanno esattamente quanto Bianchi ha fatturato al centesimo (o dovrebbe aver fatturato, se trasmesso).
Se la trasmissione STS mostra ad esempio 50k incassi e lui dichiara 30k, c’è un guaio: o non ha trasmesso tutto o ha dedotto costi esagerati (non compatibile, i costi studio non abbattono così tanto il reddito di solito). Più probabile che non abbia dichiarato proprio tutti i ricavi.
Difesa di Bianchi: – Verificare i dati STS: se per caso lui non ha trasmesso alcuni (il sistema però incrocia con i cod.fiscali, quindi se ha fatto ricevute, di norma trasmesse). Comunque, confrontare il totale trasmesso vs dichiarato. Se ha dimenticato di inserire i ricavi trasmessi, è errore grave ma almeno può ravvedersi al volo (presenta integrativa). – Segreto professionale: non tutela dal rivelare compensi, ma se la GdF volesse acquisire cartelle cliniche per contare i pazienti, Bianchi può opporre segreto su quelle. La Cass.17228/2025 gli dà sponda: dovrebbero fermarsi . Quindi la GdF si limita a controllare la contabilità formale. – Giustificazioni di scostamento: Bianchi può dire di aver fatto molti lavori pro bono o sconti non documentati? Difficile. Se contesta il reddito sintetico perché ha beni, può dire li ha grazie a eredità, doni ecc. (vedi redditometro). Ma se le prove lo inchiodano, meglio scegliere la via di risolvere bonariamente: adesione, definizione.
Altro esempio – Avvocato: L’avv. Rossi incassa spesso contanti come acconto, e li versa sul conto solo al bisogno. Sul suo conto vedono molti bonifici da clienti (facili da ricollegare perché spesso nell’oggetto scrivono la causa) ma anche versamenti di contante 5k, 3k, etc. L’ufficio presume siano parcelle incassate non dichiarate. Rossi deve: – Provare se possibili che quei contanti derivano da risparmi pregressi o movimenti familiari. Es: “ho prelevato contanti anni prima, ora li ho versati”. Non forte come difesa, ma è una. Oppure “liquidi da donazione da mio padre, tenuti in cassaforte e depositati ora”. – Mostrare la numerazione delle fatture: se la contabilità evidenzia un certo numero di parcelle emesse l’anno, e questi contanti non corrispondono a fatture, è tosta. Potrebbe affermare che non sono compensi ma rimborsi spese anticipate in giudizi (ad es. marche da bollo, contributo unificato) che i clienti gli hanno dato e poi lui ha versato per rimborsarsi. Se è così, deve avere evidenza: ad esempio, contributo unificato 500€ glielo versa il cliente, lui lo versa sul conto e poi paga telematicamente il contributo dal conto. Se ricostruisce questi flussi, può convincere che non era reddito ma rimborso. – Anche per avvocati l’Agenzia incrocia i dati di giustizia telematica: numero di cause seguite vs fatturato. Se risulta che ha 100 cause attive e fattura 20k (200€ a causa in media), appare sottostimato. Rossi può replicare: “faccio molte cause gratis pro bono” o “clienti con gratuito patrocinio” (se vero, portare documenti). Oppure dire “pratico tariffe basse per volontà” – non è reato se lo dimostra con listino e contratti di parcella modesti. – Segreto sulle corrispondenze: se in studio si presentano per prendere nominativi di clienti, lui può opporsi. Finiranno per acquisire solo i registri contabili, non i fascicoli (vedi Cass. citata).
Asso nella manica professionisti: Spesso contribuenti con bassa fiscalità mantengono stile di vita coerente. Se l’avvocato Rossi vive modestamente (nessuna auto di lusso, niente vacanze costose) e può argomentare di sostenersi con aiuti familiari, può farlo presente. Ci sono casi in cui i giudici hanno creduto al professionista che dice “vivo coi risparmi di mia moglie” come giustificazione per redditi bassi.
Difesa in contraddittorio: far valere la complessità dell’attività, e che i parametri standard non colgono. Un medico generico potrebbe dire: “Ho tanti pazienti ma tariffe irrisorie perché opero in paese rurale”, magari portando prove (listino prezzi, etc.). Un ingegnere può giustificare basso reddito in un anno perché impegnato in un progetto lungo che fatturerà solo a fine (mostrare contratto pluriennale). Insomma, portare contesto.
Sommario segreto professionale: ribadiamo – se la GdF entra e iniziano a guardare faldoni con nomi clienti, immediatamente dire: “Oppongo il segreto su tutta la documentazione relativa ai miei clienti, ai sensi art. 200 cpp e Cass ord 17228/2025, procedete solo con autorizzazione giudiziaria puntuale” . Così, evitate che frughino a caccia di informazioni sui pagamenti dei clienti (che troverebbero in lettere o simili). Dovranno limitarsi ai registri IVA e contabili, che in teoria già avete consegnato.
5.4 E-commerce e vendite online: monitoraggio digitale e contestazioni frequenti
Il settore e-commerce e vendite online (inclusi fenomeni come dropshipping, marketplace, influencer commerce) è esploso e il Fisco sta cercando di adeguarsi con strumenti dedicati. Già dal 2023: – Con DAC7, come detto, i gestori di piattaforma comunicano i dati dei venditori (identità, volumi di vendita, ecc.) . – L’Agenzia ha squadre speciali per spulciare i siti e i social: es. se su eBay tizio ha 1000 feedback di vendita ma dichiara zero, scatta la segnalazione. – Molti controlli partono anche da segnalazioni di competitor o utenti: se un negozio fisico vede un venditore su Facebook fare prezzi stracciati evadendo, può denunciarlo; l’Agenzia incrocia poi quell’account col codice fiscale.
Contestazioni tipiche e difese: 1. “Non hai aperto la partita IVA ma stai svolgendo attività abituale” – Il classico caso di chi vende su eBay come privato ma in realtà ha venduto centinaia di oggetti nuovi. Il Fisco (anche tramite GdF) ti contesta l’occultamento d’impresa. Ti faranno un accertamento per redditi d’impresa non dichiarati e IVA non versata. – Difesa: dimostrare che non era abituale ma occasionale. I parametri: occasionalità, sporadicità, e non professionalità. Se vendi 10 oggetti l’anno usati, ok. Se ne vendi 200 nuovi, no. Quindi se sei borderline, punta su: “erano beni usati di casa, ho svuotato solaio” (magari allega foto dei pezzi, erano tutte cianfrusaglie diverse). Oppure “ero collezionista, ho liquidato collezione” – vendite anche numerose ma eccezionali possono essere redditi diversi esenti sotto 5k. Portare prove di acquisto originario come privato, evidenziare che dopo quell’anno di vendite non ho più venduto (non era business continuo). Se però i pattern (uso negozio eBay, spedizioni regolari, margine) indicano attività, difesa difficile. Forse conviene avviare ora partita IVA e offrire definizione sui periodi passati limitando danni. – Altro argomento: se i margini erano minimi (es. rivendevo usato quasi a pari prezzo), non c’era lucro significativo – chiedere quindi che vengano considerate entrate a fronte di costi (forse scaricabili se dimostrabili).
- “Hai venduto beni senza fatturare né dichiarare” (soggetto con P.IVA, ma omette di dichiarare vendite su e-commerce). Ad es. un commerciante con negozio online e fisico, dichiara solo il fisico.
- Difesa: Se usi piattaforme, c’è tracciabilità. Puoi solo correggere e autodenunciarti in parte. Oppure sostenere che certi movimenti non erano vendite: es. su PayPal hai ricevuto 100k, l’Agenzia li vede come incassi: puoi dire che 20k erano rimborsi di clienti (infatti poi vedi flussi di ritorno), 30k trasferimenti da conti personali, ecc. Quindi rideterminare quell’importo.
- Se contesti vendite non fatturate, potresti far valere confusioni: “pensavo che la piattaforma già fatturasse” (non vale come scusa, ma magari riduce sanzione per ignoranza scusabile parziale).
- “IVA non versata su vendite UE” – es. vendi prodotti in Italia ma dichiari di farlo da società estera e non applichi IVA. Agenzia contesta esterovestizione.
- Difesa: dimostrare che la struttura estera era reale: magazzino all’estero, gestione ordini dall’estero, ecc. Se vendi su Amazon con logistica in Italia e solo la sede legale è a Londra, ti smontano. Devi far vedere che la direzione e l’organizzazione erano effettivamente fuori Italia (documenti di personale, affitti magazzino, conti, spedizioni).
- Oppure regolarizzare autodenunciandosi come soggetto estero con obbligo IVA in Italia (identificandosi retroattivamente), cercando magari di evitare il penale se entità non enorme.
- “Dropshipping non dichiarato” – vendi come intermediario con merce che parte dalla Cina al cliente finale, incassi provvigione ma non dichiari.
- Difesa: spesso chi fa dropshipping neanche si rende conto di essere soggetto a imposta qui. Qui la GdF guarda transazioni su Stripe/PayPal. Difesa: se volumi piccoli, dire che erano rimborso spese, test, ecc. Se volumi grandi, conviene aprire p.IVA e cercare di definire riducendo sanzioni.
Un aspetto cruciale: raccogliere dati e transazioni. Molti e-sellers non tengono contabilità di dettaglio (si affidano ai report delle piattaforme). Per difendersi, conviene estrarre e conservare tutti i report vendite da eBay/Amazon (che indicano pezzi, prezzi, commissioni). Così se contestano ricavi X, tu puoi mostrare che su X una parte erano rimborsi di spedizione pagati dai clienti, un’altra parte commissioni già tolte, ecc. Ad esempio in Amazon il bonifico che ricevi è al netto di commissioni – il Fisco a volte prende il lordo vendite. Devi chiarire.
Occhio alle soglie penal-tributarie: Vendite online non dichiarate possono portare a reato di omessa dichiarazione (sopra 50k imposta evasa) o dichiarazione infedele (>150k imposta). Quindi se hai grosse somme, la difesa dev’essere attenta. Meglio regolarizzare prima che arrivi la GdF, magari col ravvedimento (che in materia penale ha riflessi – se paghi prima di sapere di verifiche, esclude punibilità per alcuni reati).
Influencer e redditi online: se contestano mancata dichiarazione di redditi da pubblicità sui social (YouTube AdSense, Instagram sponsor), difesa: dire che non sapevi fossero imponibili (poca scusa), evidenziare che molte erano prestazioni occasionali sotto soglia. Portare contratti che specificano che il pagamento era omnicomprensivo di eventuale IVA (se tu come privato, il committente dovrebbe autofatturare). Comunque, sta emergendo la conoscenza: un influencer medio ora sa di dover aprire p.IVA appena supera hobby.
In conclusione per e-commerce: – Tracciabilità e log files: tuo amico. Documenta tutto l’operato, screenshot vendite, estratti payPal ecc. – Consulenza early: appena l’attività decolla, consultare fiscalista per inquadrarla regolarmente. Molti problemi nascono da ignoranza iniziale, poi sanare a posteriori è costoso.
- Punto di vista debitore: se ormai hai un debito fiscale pesante dall’e-commerce, sappi che puoi chiedere dilazioni (72 rate) e se proprio fallisci, come persona fisica potresti ricorrere al piano del consumatore (molti casi di indebitati da fallito e-commerce risolti così) .
6. Domande frequenti (FAQ) su accertamenti con algoritmi
Di seguito una serie di domande ricorrenti poste da contribuenti alle prese con controlli digitali e accertamenti automatizzati, con risposte sintetiche che riepilogano quanto visto in questa guida.
1. Cos’è esattamente un accertamento fiscale “con algoritmi”?
È un procedimento di verifica in cui l’Agenzia delle Entrate utilizza analisi informatiche e incrocio di banche dati per individuare possibili evasori o incongruenze, invece del tradizionale controllo umano casuale. In pratica, il Fisco sfrutta software e indicatori di rischio per selezionare i contribuenti da controllare e per quantificare eventualmente il reddito nascosto . L’accertamento vero e proprio resta un atto amministrativo emesso da un funzionario, ma nasce da elaborazioni algoritmiche (es. Redditometro, Evasometro, analisi dei conti) su dati come spese, movimenti bancari, fatture elettroniche, ecc. Spesso questo si traduce in comunicazioni di anomalia o avvisi basati su presunzioni statistiche. Il contribuente viene ad esempio selezionato perché il suo profilo di spesa appare incompatibile col reddito dichiarato, o perché un software antifrode ha rilevato scostamenti significativi .
2. Quali dati utilizza il Fisco per controllare i contribuenti digitalmente?
Oggi l’Amministrazione finanziaria incrocia una mole enorme di dati, tra cui principalmente: – Dati fiscali dichiarativi: redditi, volume d’affari IVA, patrimoni (quadro RW), ecc. – Dati dei pagamenti elettronici e finanziari: saldi e movimenti su conti correnti, transazioni con carte di credito, bonifici (arrivo/partenza), dati finanziari esteri scambiati via FATCA/CRS . – Dati di spesa e consumo: acquisti di immobili, auto, barche, polizze assicurative; spese per ristrutturazioni (bonus edilizi); spese mediche (dal Sistema Tessera Sanitaria); bollette, utenze e affitti (da fornitori e Comuni). – Dati delle fatture elettroniche e scontrini telematici: importi fatturati e incassi giornalieri di attività economiche . – Dati da altri enti: informazioni da INPS (contributi versati), PRA (veicoli intestati), Catasto (immobili posseduti), Dogane (movimenti di capitali), nonché segnalazioni UIF su operazioni sospette. – Dati da piattaforme digitali: dal 2023 le piattaforme web (eBay, Airbnb, etc.) trasmettono i ricavi degli utenti (direttiva DAC7) ; dal 2026 saranno segnalate anche operazioni in criptovalute (DAC8) . – Indagini in rete: il Fisco può raccogliere elementi anche da fonti aperte (siti, social media) per riscontri (ad es. annunci di vendita, foto di beni di lusso pubblicate, ecc.).
Questi dati vengono incrociati da sistemi come SERPICO per far emergere anomalie (esempio: Tizio possiede 3 case e 2 auto costose ma risulta disoccupato – chiaro alert) . In generale, si può dire che quasi ogni informazione economica oggi lasciata in forma digitale finisce, direttamente o tramite terzi, nell’Anagrafe Tributaria.
3. Quando scatta un controllo fiscale basato sui dati? Ci sono “segnali d’allarme” specifici?
Sì, i principali campanelli d’allarme che fanno partire un controllo automatizzato sono: – Discrepanza redditi vs spese: se spendi molto di più di quanto guadagni ufficialmente (vive al di sopra dei propri mezzi). Esempio tipico: reddito annuo €20k, ma acquisto auto da €50k – probabile redditometro . – Anomalie IVA o contributi: ad esempio, dichiari e detrài IVA a credito per importi elevati ma versi poca IVA; oppure risultano ritenute non versate a fronte di CU emesse. Tali incongruenze generano avvisi bonari immediati . – Conti bancari “incoerenti”: movimenti sul conto non coerenti col profilo fiscale. Ad esempio, continui versamenti di contante o bonifici ricevuti non spiegati da fatture. L’evasometro incrocia proprio flussi bancari e dichiarazioni segnalando differenze oltre 20% e €70k . – Dati segnalati da terzi non trovano riscontro: per esempio fornitori che ti hanno emesso fatture (spesometro) ma tu non hai dichiarato corrispondenti acquisti/ricavi; oppure clienti che portano in detrazione fatture a tuo nome che tu non hai inserito nei ricavi . – Profili a rischio per settore: il Fisco sa quali categorie sono statisticamente più evasive. Dal 2024 sono stati accentuati i controlli su edilizia (bonus), e-commerce non dichiarato, false partite IVA, movimenti estero non dichiarati . Un esempio: partita IVA “dormiente” con molti acquisti intracomunitari – probabile società cartiera per frodi IVA, scatterà verifica. – Segnalazioni e liste: ricevi un lascito di €500k su un conto e non dichiari interessi né nulla – la UIF segnala movimento sospetto; oppure fai uscite di contante frazionate – potenziale segnalazione. La GdF ha stilato liste di grandi debitori con patrimoni, i cosiddetti “paperoni” che evadono: se hai oltre €50k di debiti fiscali e beni all’estero, sei target primario dell’evasometro 2025 .
In linea generale, più i tuoi dati “stonano” rispetto a quelli attesi per un contribuente del tuo tipo, più è probabile un controllo. A volte il Fisco invia semplici lettere di compliance (avvisi bonari) invitandoti a chiarire; se ignori o le spiegazioni non convincono, può partire l’accertamento vero e proprio .
4. Quali sono i diritti del contribuente durante una verifica fiscale digitale?
Il contribuente, anche se oggetto di controlli hi-tech, mantiene tutti i diritti di garanzia previsti dallo Statuto del Contribuente e dalle norme in materia di accertamento. In particolare: – Diritto di essere informato dei motivi e dell’oggetto del controllo (art. 12 c.2 Statuto): l’ufficio deve comunicare cosa contesta e su quali periodi . – Diritto al contraddittorio preventivo: oggi (dal 2024) pressoché ogni accertamento deve essere preceduto da un invito a fornire osservazioni entro 60 giorni, a pena di nullità dell’atto . Fanno eccezione solo gli atti interamente automatizzati e i casi di urgenza . Ciò significa che hai sempre modo di dire la tua prima che l’accertamento diventi definitivo, presentando memorie o documenti. – Diritto all’assistenza di un professionista: puoi farti seguire da un difensore (commercialista, avvocato) sin dal primo accesso o richiesta . Se ti viene impedito, è violazione del diritto di difesa . – Diritto alla riservatezza e segreto professionale: se sei un professionista (avvocato, medico), puoi opporre il segreto su documenti relativi ai clienti durante un controllo in studio – la GdF deve fermarsi e ottenere un decreto per poterli esaminare . Più in generale, i tuoi dati personali raccolti devono essere trattati nel rispetto della privacy (GDPR), utilizzati solo per finalità fiscali legittime e pertinenti . – Diritto di non fornire ciò che il Fisco già possiede: lo Statuto (art. 6 comma 4) vieta all’amministrazione di chiedere al contribuente informazioni o documenti di cui è già in possesso. La Corte Costituzionale nel 2025 ha rimarcato questo come diritto fondamentale . Ad esempio, non possono sanzionarti perché non hai consegnato una fattura elettronica che è già nei loro archivi. – Diritto a tempi e modi ragionevoli: se c’è un’ispezione fisica, non può durare oltre 30 giorni (prorogabili di altri 30 in casi complessi) ; gli orari dei controlli devono rispettare l’attività (no irruzioni in momenti impropri) . Anche le richieste di documenti devono concedere un termine congruo. – Diritto alla motivazione dell’atto: l’accertamento deve spiegare chiaramente le ragioni e i calcoli, e se hai fatto osservazioni nel contraddittorio deve confutare quelle che non accoglie . Un atto basato su “algoritmo dice così” senza spiegare è nullo per difetto di motivazione. – Diritto al ricorso e al giudice: naturalmente, se non sei soddisfatto, puoi impugnare l’atto davanti alla giustizia tributaria entro 60 giorni. Anche in giudizio, avrai diritto a presentare prove e a un processo equo.
In sintesi, anche se l’accertamento è digitale, non sei di fronte a una “scatola nera” insindacabile: hai diritto di conoscere perché ti controllano, di vedere i dati usati, di far correggere errori e di far valere le tue ragioni, prima in via amministrativa e poi eventualmente in via giudiziale . Un accertamento emesso senza averti dato possibilità di contraddittorio o senza indicarti su quali spese si basa, è impugnabile e solitamente annullabile.
5. Gli algoritmi del Fisco possono sbagliare? Cosa succede se l’accertamento è basato su un errore del sistema?
Sì, gli algoritmi possono produrre falsi positivi o utilizzare dati errati/incompleti. Ecco alcuni esempi: – Redditometro che considera spese medie ISTAT non effettivamente sostenute dal contribuente (ad es. attribuisce spese per tempo libero in base alla famiglia, ma magari quella famiglia non le ha fatte). Su questo la privacy ha infatti preteso correzioni . – Dati di terzi sbagliati o duplicati: può capitare che una spesa venga imputata due volte per errore informatico, o che due codici fiscali omonimi si confondano. Oppure l’Anagrafe finanziaria ha registrato un movimento come tuo mentre era di un altro. – Analisi statistica fuori scala: l’algoritmo magari paragona il tuo ristorante a una media nazionale che non tiene conto di una peculiarità locale (es. città turistica vs paesino). Quindi ti segna come anomalo quando non lo sei realmente nel tuo contesto.
Se l’accertamento è basato su dati o elaborazioni errate, devi farlo presente immediatamente nel contraddittorio fornendo prove: – Chiedere di “vedere” i dati: hai diritto di accesso agli atti, dunque puoi chiedere esattamente quali spese o movimenti sono stati considerati . Ad esempio, se il redditometro dice che hai speso 30k per vacanze, chiedi su quali elementi si fonda. Magari scopri che hanno contato un bonifico per viaggio che in realtà hai poi disdetto e rimborsato. – Portare prove contrarie: se contestano spese fantasma, dimostra che non le hai sostenute. Se contestano versamenti come redditi, dimostra che erano trasferimenti interni o errori (es. doppio accredito stornato).
– Correggere le basi di calcolo: spesso l’ufficio è disponibile a ricalcolare se mostri che l’algoritmo ha pescato dati inesatti. Ad esempio: “Qui indicate 15k spese per mutuo, ecco la banca che certifica che in quell’anno ho pagato solo 5k interessi perché il resto era capitale. Quindi riduciamo l’importo considerato”. – Far valere la proporzionalità: L’Autorità Garante Privacy ha detto che analisi di rischio fiscale non possono basarsi su dati “totalmente scollegati dalla capacità contributiva” . Se noti che l’accertamento usa dati non pertinenti (es. preferenze di consumo o dati sanitari sensibili), evidenzialo come elemento di illegittimità dell’algoritmo.
Se riesci a dimostrare l’errore, l’atto dev’essere annullato o rettificato. L’Amministrazione in autotutela dovrebbe correggerlo . In giudizio, un accertamento fondato su presunzioni errate o contraddette da prove è destinato all’annullamento: le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti , altrimenti il giudice le rigetta. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che se l’algoritmo redditometrico viene smentito da prove (es. spese pagate con redditi esenti), l’accertamento va annullato perché la presunzione crolla .
Da notare: se l’ufficio insiste con un atto nonostante un evidente errore segnalato (es. ignorano un tuo documento chiave), questo è un ulteriore vizio (difetto di motivazione, violazione collaborazione) che il giudice terrà in considerazione . In alcuni casi, pronunce hanno definito “dovere del fisco di non ignorare le evidenze fornite dal contribuente”: farlo può configurare anche abuso di potere. Quindi sì, gli algoritmi possono sbagliare e non hanno l’ultima parola: puoi (e devi) contestare gli output fallaci, e se hai ragione l’accertamento non regge.
6. Come ci si difende se il Fisco contesta spese troppo elevate rispetto al reddito (accertamento sintetico)?
Occorre fornire la prova contraria che quelle spese non rappresentano reddito imponibile non dichiarato. Il redditometro è una presunzione relativa, quindi puoi vincerla così: – Dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi già tassati o esenti, oppure con disponibilità di terzi. Ad esempio: hai comprato un’auto costosa ma con i risparmi accumulati negli anni precedenti (già frutto di redditi dichiarati), o grazie a una donazione familiare . Porta documentazione: estratti conto che mostrano prelievi di risparmi, atto di donazione o bonifico del genitore, ecc. Idem per spese correnti: se il tenore di vita è alto perché attingi ai risparmi, documenta prelievi dal conto risparmio. – Provare che alcune spese non erano a tuo carico: es. l’affitto di casa lo paga la ditta del coniuge, le rette scolastiche dei figli le pagano i nonni. Quindi anche se ci sono quelle spese, non le hai finanziate tu col tuo reddito. Fornisci evidenze, tipo ricevute intestate ai nonni, movimenti bancari dalle loro disponibilità, ecc. . – Contestare spese “presunte”: spessissimo l’ufficio inserisce spese medie (vacanze, alimentari, ecc.). Dichiara esplicitamente che non hai sostenuto quelle spese o che sono state sovrastimate. Ad esempio: “contestano €5.000 annui per vacanze ma io non faccio vacanze costose, ecco i miei estratti conto degli ultimi due anni che mostrano spese turistiche minime” . Oppure: “mi attribuiscono spese per un secondo immobile ma quell’immobile è sfitto quindi spese basse, ecco le bollette”. – Verificare soglie e calcoli: l’accertamento sintetico scatta solo se reddito presunto supera di +20% il dichiarato per due anni, e oltre una soglia assoluta (circa €60k). Assicurati abbiano rispettato queste condizioni. Se uno dei due anni lo scostamento era minore, l’atto è illegittimo. – Fornire una ricostruzione integrale delle entrate e uscite: conviene presentare una tabella con “Fonti finanziarie vs Impieghi” per l’anno in questione. Ad esempio: Entrate: reddito dichiarato X, uso risparmi Y, donazione Z; Uscite: spese note A, acquisti patrimoniali B. Se il totale fonti copre il totale usi, hai spiegato come hai finanziato tutto. Molto utile per convincere che non c’è buco di reddito non tassato. – In extremis, transare: se proprio alcune spese non riesci a giustificarle (es. prelevavi contanti e li spendevi, ma non sai dire da dove provenissero), considera l’adesione su quella parte: meglio pagare su un imponibile inferiore concordato, riducendo sanzioni, che rischiare in giudizio sull’intero.
Esempio concreto difesa redditometro: Contestano €20.000 di spese non coperte. Tu dimostri che €10.000 venivano da una vecchia eredità sul conto, €5.000 li ha pagati tuo padre per te, e per i restanti €5.000 ammetti di averli finanziati in nero vendendo qualche oggetto senza dichiarare. Aderendo su quei €5.000 pagherai il dovuto (magari con sanzioni ridotte), ma eviterai la tassazione sui 20k interi . Ovviamente il top sarebbe giustificarli tutti, ma se non puoi, limita il danno.
Ricorda infine: firma sempre con riserva quando consegni documenti o firme verbali (mai “accettazione” senza riserva), così mantieni la possibilità di contestare successivamente eventuali residui . In giudizio, se hai portato le prove suddette e l’ufficio non le ha scalfite, il giudice non potrà che darti ragione perché la presunzione è stata “vinta” .
7. Cosa fare se l’Agenzia contesta versamenti bancari non giustificati?
L’art. 32 DPR 600/73 presume che ogni versamento sul tuo conto corrente sia un ricavo tassabile, se non provi il contrario. Dunque quando l’Agenzia (o GdF) ti contesta versamenti bancari “sospetti”, devi: – Spiegare origine e causale di ciascun versamento. Preparare un elenco di tutti i movimenti contestati con accanto la spiegazione e prove: – “Bonifico di €5.000 del 10/03 da Mario Rossi – causale prestito familiare”: allega contratto di prestito o dichiarazione di Rossi e prove di restituzione (se già restituito) . – “Versamento contanti €3.000 del 05/05 – provenienza: risparmi prelevati dal mio conto XYZ il mese prima”: allega estratto conto di quel prelievo e sottolinea che hai semplicemente spostato denaro fra tuoi conti . – “Bonifico €2.500 del 20/07 da ACME Srl – era rimborso spese anticipato da me”: allega fattura di spese intestata ad ACME e estratto conto del pagamento da parte tua di quelle spese. – “Versamento contanti €1.000 del 10/09 – erano regali ricevuti per il matrimonio”: allega liste nozze o dichiarazioni di parenti, se disponibili. – Documentare tutto con contratti, contabili, ricevute. In assenza di documenti formali (perché non sempre c’è un contratto), cerca almeno riscontri: ad es. se erano incassi per vendite di beni personali, allega copia dei contratti di vendita o conversazioni di compravendita. Se erano donazioni tra familiari sotto soglia, fatti fare dichiarazioni sostitutive da chi ti ha donato. – Evidenziare eventuali doppie registrazioni: a volte un bonifico può sembrare un versamento ma è un giroconto da altro tuo conto. Segnalalo: “questo accredito è dal mio conto deposito n°… (allega estratto di addebito su quell’altro conto)”. Così cade la presunzione (non è ricavo ma spostamento interno). – Far emergere fonti esenti: se il versamento proviene da una fonte non imponibile, mettilo in luce. Tipico: hai liquidato un BOT o un Fondo investimento – incasso esente come restituzione capitale. Oppure il riscatto assicurazione vita – esente. Devi provare il nesso: “questi €10.000 coincidono col disinvestimento polizza n.X, allego lettera compagnia”. Il Fisco non può tassare somme esenti per legge . – Chiedere assistenza professionale: ricostruire tutti i movimenti può essere complesso, un commercialista può aiutarti a redigere una relazione chiara. Inoltre, se l’importo è elevato, un difensore può valutare se alcuni versamenti non sono in realtà contestabili (perché datati oltre 5 anni e dunque fuori periodo, ecc.).
Se fornisci spiegazioni e prove, l’ufficio deve valutarle. Non può ignorarle e tassare comunque . In caso di ricorso, i giudici spesso danno ragione al contribuente quando questo produce una spiegazione plausibile e l’Agenzia non la smentisce con prove contrarie. Cassazione ha detto: se dimostri che i versamenti derivano da entrate non imponibili (donazioni, risparmi, prestiti), l’accertamento va annullato .
Ovviamente, la cosa migliore è a monte evitare di mescolare nei conti personali troppi flussi: se sei imprenditore, tieni separati conti aziendali e personali; se ricevi soldi che non sono reddito (es. aiuti familiari), magari specifica la causale “liberalità” nel bonifico. Così avrai meno grattacapi a provarlo poi. Ma se ormai contestano, la tua arma è la documentazione analitica e una buona dose di pazienza nello spiegare voce per voce. Questo convincerà spesso l’ufficio (ricordiamo che la Cassazione ha invitato gli uffici a fermarsi se il contribuente offre giustificazioni idonee sui movimenti, perché la presunzione non è assoluta). Il consiglio pratico: rispondi sempre per iscritto alle contestazioni bancarie, allegando tutto, prima che diventino atto: aumenti le chance di archiviazione in autotutela.
8. Ho firmato il verbale di chiusura verifica (PVC) senza fare riserve. Posso ancora contestare l’accertamento?
Sì, puoi ancora difenderti, anche se è più difficile. Firmare un PVC (Processo Verbale di Constatazione) “senza osservazioni o contestazioni” non equivale legalmente ad ammettere la pretesa. La firma serve principalmente a certificare che hai ricevuto copia del verbale. Quindi: – La firma senza riserva non ti priva del diritto di impugnare l’avviso di accertamento successivo . Tutt’al più l’Ufficio potrà sostenere che eri d’accordo, ma nei fatti in giudizio conta la sostanza: il giudice valuterà se l’accertamento è fondato a prescindere dalla tua firma. – Tuttavia, è vero che non aver eccepito nulla subito può indebolire la tua posizione. L’ente potrebbe dire: “perché non ha sollevato subito questi elementi se li riteneva importanti?” Dovrai allora spiegare eventuali motivi (magari non avevi con te i documenti, o confidavi di chiarire dopo). Ad ogni modo, la legge non considera la mancata contestazione nel PVC come acquiescenza. – In giudizio puoi ancora portare tutte le tue difese, anche se non presentate nel PVC. Ad esempio: se durante la verifica non hai detto che un certo reddito era esente, puoi farlo ora con prove. Certo, sarebbe stato meglio farlo prima (il contraddittorio serve a questo). Ma nulla ti impedisce di produrre in Commissione Tributaria le prove che non hai mostrato prima. Il giudice le esaminerà comunque. – Va ricordato che è sempre preferibile firmare i verbali con la dicitura “per presa visione e riserva di controdeduzioni” . Se non l’hai fatto, pazienza: non è un errore fatale, solo una formalità che poteva aiutare. Puoi comunque presentare le tue osservazioni scritte entro 60 giorni dal PVC (art. 12 c.7 Statuto). Se non le hai presentate e ti penti, puoi tentare di inviarle ora (anche tardivamente) – l’ufficio potrebbe tenerne conto prima di emettere l’avviso. – In sede di accertamento con adesione o ricorso, l’Amministrazione spesso solleva la questione: “nel PVC ha firmato senza eccepire”. La risposta del difensore è che il contribuente non è tecnico e la firma non implica rinuncia ai diritti. Ci sono sentenze che lo confermano: la mancata contestazione immediata non preclude la difesa successiva.
Quindi, anche se hai firmato tutto tacendo, non rinunciare a difenderti. Presenta comunque istanza di adesione o ricorso se ritieni l’accertamento infondato. Nel ricorso potrai evidenziare che, pur avendo firmato il PVC, dissenti dalle conclusioni per i motivi che esporrai. La Commissione giudicherà sul merito delle prove, non sulla tua firma.
Certamente, l’ideale sarebbe stato contestare subito. In futuro, ricordalo: mai firmare per “accettazione”. Ma se è successo, non è la fine: avrai solo un pochino di strada in più da fare per convincere che quell’adesione tacita non era reale. Ad esempio, potresti allegare che subito dopo il PVC hai cambiato commercialista che ha trovato errori nel PVC – spiegazione del perché non hai contestato sul momento: non te ne eri reso conto. In ogni caso il diritto di difesa in giudizio è inviolabile (art. 24 Cost.): un giudice non rigetterà mai il tuo ricorso solo perché hai firmato il PVC, se le tue argomentazioni sono valide.
9. Quando conviene accettare un accertamento con adesione invece di fare ricorso?
Conviene considerare l’Accertamento con Adesione (definizione bonaria) quando: – Ritieni che la pretesa fiscale sia in buona parte fondata e le tue chance di vittoria totale in giudizio siano scarse. In adesione puoi ottenere un abbattimento di sanzioni (al 1/3 del minimo) e magari anche uno “sconto” sull’imponibile concordando una cifra intermedia. Se invece vai in giudizio e perdi, pagherai tutto l’imponibile + sanzioni piene (al 90% o 120%) + interessi e spese legali. – Hai commesso errori formali o materiali facilmente quantificabili. Esempio: hai omesso per sbaglio un reddito di €10.000. Non c’è molto da discutere, l’errore c’è. In adesione paghi quel dovuto con sanzioni dimezzate (o ridotte di 1/3), evitando il contenzioso. – Il vizio dell’atto è solo procedurale (es. manca contraddittorio) ma sul merito sei evasore. In giudizio potresti vincere per vizio formale, ma l’ufficio può riemetterti l’atto sanando la procedura (se termini lo consentono). Valuta se convenga invece chiudere subito con adesione ottenendo sconto sanzioni, piuttosto che rimandare la questione con nuovo atto. Se i termini di decadenza son lontani, l’ufficio potrebbe riprovarci. – Vuoi evitare rischi e pubblicità negativa: il ricorso è pubblico e lungo; l’adesione è riservata e rapida. Per un’azienda, una transazione può essere meglio che una disputa pubblica col fisco. – Puoi permetterti il pagamento (anche rateale) del dovuto concordato. Se non hai liquidità e comunque finiresti in insolvibilità, tanto varrebbe litigare, forse sperando in rottamazioni future. Ma se hai le risorse per chiudere, l’adesione dà certezza e ti libera dall’incubo.
Di contro, NON conviene aderire quando: – Sei convinto di avere ragione e hai prove forti a tuo favore; oppure ci sono precedenti giurisprudenziali solidi sul tuo caso. In tali situazioni, meglio giocarsela in giudizio e puntare all’annullamento integrale (pagando zero). – L’ufficio propone un accordo penalizzante quasi quanto l’atto originario (solo lieve sconto). In adesione devi rinunciare al ricorso, quindi l’offerta deve essere appetibile. Se ti chiedono praticamente tutto, tanto vale ricorrere. – Ci sono aspetti di principio che vuoi difendere (magari per non creare precedente o perché in ballo cifre future). Esempio: ti contestano una certa operazione fiscale lecita e proponendo adesione la ammetteresti di fatto come illecita. Potresti preferire andare in giudizio per affermare quel principio, specie se coinvolge la tua attività strutturalmente. – Il tuo profilo è “pulito” e un accertamento, seppur infondato, ti arrecherebbe poco danno nel breve termine. Potresti preferire far valere la correttezza e vincere, anche spendendo tempo, per non regalare nulla.
In sintesi: adesione conviene se puoi chiudere con un danno economico limitato e risparmi tempo/stress, quando l’atto non è completamente campato in aria. Ricorso conviene se la pretesa è palesemente sbagliata o esorbitante e hai buoni elementi per farla annullare.
Nella pratica, un buon metodo è: presentare istanza di adesione (sospende i termini) e nel frattempo, con consulente, valutare pro e contro. Avviare il dialogo: vedi se l’ufficio è disposto a ridurre. Se ottieni una riduzione soddisfacente (es. abbassano base imponibile, sanzioni 1/3), spesso è saggio accettare . Se invece restano rigidi, fai decadere l’adesione e procedi col ricorso. L’istanza iniziale ti avrà dato intanto più tempo per preparare la causa.
10. Cos’è la “rottamazione” delle cartelle e chi può aderirvi?
La “Rottamazione” delle cartelle (definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione) è una misura straordinaria prevista dal legislatore per alleggerire il peso dei debiti fiscali. In sostanza, consente ai contribuenti di pagare le cartelle esattoriali dovute senza alcune componenti accessorie (sanzioni, interessi di mora). Si sono succedute varie edizioni: – La rottamazione-quater (introdotta con L. 197/2022, legge di bilancio 2023) riguarda i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 . Chi vi ha aderito paga solo l’imposta (o contributo) e le spese esecutive, con esclusione di sanzioni e interessi di mora. Il pagamento può essere dilazionato fino a 18 rate in 5 anni . La scadenza per aderire era il 30 giugno 2023. – È in cantiere la rottamazione-quinquies nel 2025 (DDL 1375/2025): dovrebbe includere i carichi fino al 31 dicembre 2023, con pagamento dell’imposta + spese, interessi ridotti al 4% e fino a 9 anni di rate (54 rate) . Sarà operativa se approvata, probabilmente nel 2026.
Chi può aderire: tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese) che hanno cartelle relative a imposte, contributi, anche multe stradali (per queste si abbuonano interessi). Sono escluse poche voci come: somme per recupero aiuti di Stato, IVA all’importazione, sanzioni penali, ecc. .
Per fare un esempio: se hai una cartella per IRPEF 2018 non pagata di €10.000 di imposta + €4.000 di sanzioni + €1.000 di interessi, con la rottamazione pagheresti solo i €10.000 (forse con un leggero interesse differito) dilazionati, e risparmieresti €5.000. È una grossa agevolazione, senza contenzioso. Anche se stai facendo causa, puoi comunque rottamare (anzi, se definisci, la causa si estingue).
È importante sottolineare: – Bisogna presentare domanda entro il termine previsto dalla norma (online sul portale AdER). Chi non ha fatto domanda entro il termine per la rottamazione-quater ormai non può più aderire a quella, salvo riaperture improbabili. Bisogna attendere la prossima finestra (quinquies se sarà approvata). – Una volta presentata, l’Agente Riscossione invia il piano con le rate. Bisogna rispettare le scadenze: se salti una rata (oltre 5 giorni di tolleranza), decadi e rivivono le sanzioni . – La rottamazione è incompatibile con rateizzazioni in corso solo in parte: se aderisci, la vecchia rateazione è sospesa e confluisce nel nuovo piano. Se eri decaduto da rate, puoi comunque rottamare.
In sintesi, la rottamazione conviene a chi ha debiti fiscali già iscritti a ruolo, perché abbatte la parte sanzionatoria e di mora. Non riguarda avvisi di accertamento non ancora a ruolo (per quelli c’è l’adesione). Se hai cartelle e la rottamazione è aperta, è spesso l’opzione migliore per regolarizzare senza litigare, risparmiando cifre notevoli.
Chi è escluso: i contribuenti completamente inadempienti (mai dichiarato) erano esclusi da alcune definizioni (es. rottamazione-quater esclude chi non ha presentato dichiarazione IVA per quell’anno?) – in realtà per rottamazione conta che ci sia la cartella. Se non hai mai dichiarato, ti avranno fatto accertamento e cartella, quindi puoi rottamare quell’esito comunque. Sono escluse invece procedure come liti pendenti in Cassazione definite con importi ridotti, ma questo è un altro istituto.
11. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione?
Sono esclusi dalla definizione agevolata (rottamazione-quater 2023, in base alla norma) alcuni tipi di debiti, in particolare: – Risorse proprie UE e IVA all’importazione: Debiti da dazi doganali e IVA all’importazione non rientrano nella rottamazione (perché l’Italia non può rinunciare a risorse UE) . – Somme dovute per condanne penali: ad esempio, sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali o pene pecuniarie. – Multe, ammende e sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive: In rottamazione-quater, se ricordo, erano incluse le multe stradali limitatamente agli interessi, ma non lo “storico” dell’ammenda (che rimaneva da pagare). – Recupero di Aiuti di Stato dichiarati illegittimi: se devi restituire un aiuto di Stato, non puoi rottamarlo . – Crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti (danni erariali). – I debiti già oggetto di precedenti rottamazioni decadute? Nella quater, chi era decaduto da rottamazione-ter poteva rientrare se pagava entro certi termini, mi pare l’abbiano permesso . Ad ogni modo, di solito includono anche i decaduti, ma con condizioni (nella quater li hanno riammessi se pagavano prime rate entro 2023).
Inoltre, per la definizione liti (diversa dalla rottamazione cartelle), erano esclusi anche i contributi locali, ma per rottamazione cartelle no, include anche IRAP regionale, bollo auto, ecc. Tutto ciò che è in cartella salvo eccezioni di legge.
Dunque, la rottamazione riguarda prevalentemente imposte, contributi previdenziali, interessi e sanzioni iscritti a ruolo. Non potrai includere: – Importi dovuti per sentenze passate in giudicato per reati (es. confisca). – Debiti da pronunce civili (tipo risarcimenti per cause private). – E come detto, IVA import e dazi restano fuori per obbligo comunitario.
La legge di Bilancio 2023 elencava espressamente le esclusioni (appunto aiuti di Stato, IVA import, etc.). Quindi se hai cartelle su quell’elenco, purtroppo niente sconti: dovrai pagare integralmente.
Verifica sempre sul sito AdER: quando compili la domanda, i debiti esclusi non compariranno negli elenchi rottamabili (hanno filtri). Se per esempio provi a includere una cartella di dazi, comparirà come “non definibile”.
12. Che cos’è il piano del consumatore e quali vantaggi offre?
Il Piano del Consumatore è uno strumento previsto dalla normativa sul sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) che consente ai debitori non fallibili (privati, consumatori) in grave difficoltà economica di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Caratteristiche principali: – È riservato ai consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale/professionale (es. debiti personali, familiari, per garanzie prestate, ecc.) . Un piccolo imprenditore può accedere a uno strumento simile ma diverso (concordato minore). – Il consumatore, assistito da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), elabora un piano di pagamento rateale/percentuale dei suoi debiti sostenibile secondo le sue possibilità. Può prevedere: – Falcidia (riduzione) di parte dei debiti (ad esempio pagare il 50% di ciascun credito). – Moratorie sui crediti privilegiati (pagamento differito di ipoteche, ecc.) . – Suddivisione in rate compatibili col suo reddito, magari allungate su più anni. – Il piano viene sottoposto al giudice che, dopo aver sentito i creditori (che però non votano in questa procedura), valuta la fattibilità e la meritevolezza del debitore. Se il giudice lo omologa, diventa vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti. – Vantaggio principale: il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori (a differenza di altre procedure concorsuali) . Se il giudice ritiene che il debitore è meritevole (non ha colpa grave nel sovraindebitamento) e che il piano offre ai creditori il massimo ragionevolmente ottenibile, può omologarlo anche con creditori contrari. Così il debitore ottiene la riduzione dei debiti e un pagamento sostenibile. – Durante la procedura, il debitore è protetto dalle azioni esecutive (stay delle azioni) e, se omologato il piano, i creditori non possono pretendere oltre quanto stabilito. – Uno dei più grandi benefici è che consente di salvare beni di proprietà se il piano li prevede (es. puoi tenere la casa continuando a pagare il mutuo, mentre si falcidiano altri debiti). – Al termine dell’esecuzione del piano, il debitore viene esdebitato, ossia liberato dai debiti residui che erano inclusi e non pagati interamente (ottenendo di fatto un “fresh start”). La Cassazione ha riconosciuto legittimo che anche crediti privilegiati possano subire moratorie e falcidie senza consenso, purché il piano sia equo .
Perché ne parliamo qui? Perché anche i debiti fiscali (Erario, Agenzia Entrate Riscossione) possono essere inclusi in un piano del consumatore. Questo permette, in casi estremi, di trattare anche col Fisco in sede giudiziale e ridurre cartelle esattoriali. Esempio: un consumatore con €100k di debiti fiscali e €50k di altri debiti propone di pagare, vendendo l’auto e con 5 anni di stipendio, il 30% a tutti i creditori. Il giudice può approvare, e l’Agenzia Entrate dovrà accettare 30k invece di 100k, e rinunciare al resto.
Il vantaggio è quindi la liberazione da una situazione debitoria impagabile, in modo ordinato e legale, salvaguardando la dignità del debitore (che paga quello che può). Rispetto a procedure come la rottamazione, il piano del consumatore è individualizzato e richiede però l’aiuto di un OCC e l’omologa giudiziale.
In Italia, questo strumento ha aiutato molti privati strozzati dai debiti – ad esempio chi aveva accumulato cartelle esattoriali immense potendo pagarne solo una parte. Con l’omologa, i crediti fiscali residui vengono cancellati (fiscalmente è possibile perché la norma speciale lo consente, c’è un parere positivo anche sul fatto che non serve più neppure il voto dell’Erario) .
13. Cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
L’esdebitazione dell’incapiente è una novità introdotta nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, art. 283 CCII) che consente, una sola volta nella vita, al debitore persona fisica meritevole di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui senza dover offrire nulla ai creditori, qualora sia completamente privo di patrimonio o capacità di pagamento. In pratica: – È rivolta al debitore sovraindebitato persona fisica che, conclusa la liquidazione di tutti i suoi beni (o se non ha beni da liquidare), si trova comunque incapiente, cioè senza poter soddisfare i creditori se non in misura irrisoria . – Se ha tenuto un comportamento collaborativo e onesto (nessuna frode, nessun indebitamento colposo grave), può chiedere al giudice l’esdebitazione di tutte le somme ancora dovute che non siano state soddisfatte durante la procedura. – Il giudice valuta la buona fede e le cause dell’insolvenza. Non deve aver frodato o aggravato volontariamente la sua posizione. Se ritiene l’istante “meritevole” (onesto ma sfortunato), dichiara l’esdebitazione. – Effetto: i debiti restanti (anche verso il Fisco) vengono cancellati definitivamente. Il debitore torna “pulito” sul piano civilistico. Questa è una novità di grande impatto: prima chi non aveva da pagare restava formalmente debitore a vita; ora c’è uno spiraglio di liberazione. – Ci sono vincoli: ad esempio, non cancella debiti per mantenimento familiare, danni da illecito extracontrattuale o sanzioni penali. E se nei 4 anni successivi l’incapiente dovesse “miracolosamente” arricchirsi (es. eredità), la legge prevede che debba pagare i vecchi creditori fino a concorrenza di quanto ricevuto. – La domanda va presentata dopo la chiusura di una liquidazione controllata (o se non è conveniente neppure aprirla perché nulla da liquidare, ci si rivolge subito per esdebitazione diretta). Il CCII prevede questa esdebitazione come una sorta di “graziella” per casi umani disperati.
Vantaggio: è l’ultima spiaggia per chi proprio non ha nulla – pensiamo a chi, magari per malattia o disoccupazione, è crollato sotto debiti (fiscali, bancari) e anche vendendo tutto non copre quasi nulla. Prima restava oppresso a vita, ora, soddisfatte condizioni di trasparenza e meritorietà, il sistema gli dà una seconda chance liberandolo dai debiti residui .
Chiaramente, l’esdebitazione incapienti non è un colpo di spugna automatico: deve essere attentamente esaminata dal giudice, anche perché i creditori possono opporsi se vedono malafede. Ma se concessa, è completa (tranne i debiti esclusi per legge, come sanzioni penali, e l’obbligo morale di pagare eventuali debiti alimentari).
In breve: l’esdebitazione dell’incapiente è come un fallimento personale senza distribuzione ai creditori (perché non c’è nulla), al termine del quale il soggetto viene liberato dai debiti. Un istituto di clemenza sociale che evita i “debitori a vita” quando non c’è speranza di recupero e il debitore non ha colpe gravi.
14. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
Sia l’accordo di ristrutturazione dei debiti che il piano del consumatore sono procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma differiscono principalmente per: – Soggetti ammessi: – Il Piano del consumatore è riservato a persone fisiche consumatori, cioè non imprenditori e non professionisti in quella veste . Serve per debiti personali/familiari. – L’Accordo di ristrutturazione dei debiti (nel contesto sovraindebitamento, detto accordo di composizione della crisi) è aperto anche a soggetti non consumatori: piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up, imprese agricole, ecc., e volendo anche a consumatori se preferiscono questa via. Richiede però il consenso dei creditori. – Modalità di approvazione: – Il Piano del consumatore non richiede il voto dei creditori . È deciso dal giudice, come visto, in base a fattibilità e meritevolezza, indipendentemente dal consenso dei creditori. – L’Accordo di ristrutturazione (composizione) invece richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti* (maggioranza). I creditori votano sulla proposta di accordo. Se la maggioranza approva e il giudice omologa, l’accordo vincola tutti i creditori inclusi (anche i dissenzienti minoritari). – Ambito soggettivo: – Il piano del consumatore è destinato come detto a chi ha debiti come privato. – L’accordo è per chi ha debiti legati anche ad attività d’impresa o professionale (ma di dimensioni tali da non poter accedere a fallimento/concordato ordinario). – Un imprenditore sotto soglia (non fallibile) ad esempio deve usare l’accordo, non può usare il piano (non essendo “consumatore” per quei debiti). – Struttura delle misure: – Entrambi possono prevedere falcidie e dilazioni. – Tuttavia, nell’accordo i creditori possono classarsi (dividere in classi con trattamenti differenziati) e serve trattativa con loro. Nel piano del consumatore no classi, il giudice può imporre a tutti uniformemente (o comunque come meglio crede purché equo). – Procedura: – Il piano è più sbilanciato a tutela del debitore (niente voto, controllo meritevolezza). – L’accordo è più contrattuale (si chiama accordo appunto): serve costruire consenso tra creditori, spesso convincendo banche, fisco ecc. È simile a un piccolo concordato. – Esempio**: un artigiano indebitato userà l’accordo (perché i debiti sono da attività), mentre un impiegato indebitato userà il piano. Entrambi hanno l’obiettivo di falcidiare debiti e rateizzare, ma le modalità formali differiscono.
In concreto, per i creditori privilegiati (come il Fisco), sia nell’accordo che nel piano si possono prevedere falcidie e dilazioni, ma: – Nell’accordo serve il loro voto favorevole (a meno che siano minoranza e viene raggiunto il 60% senza di loro, allora ne sono comunque vincolati). – Nel piano il loro voto non conta, il giudice può imporre anche tagli ai privilegi (purché il piano ne rispetti i limiti di fattibilità).
Riassumendo: – Piano del consumatore: niente consenso creditori, riservato a debiti personali, procedure più sburocratizzata. Ideale per privato con troppi debiti. – Accordo di ristrutturazione: richiede accordo di maggioranza creditori, aperto anche a debiti d’impresa minore, simile a un mini-concordato.
Entrambi, se eseguiti correttamente, portano all’esdebitazione (cancellazione debiti residui dopo esecuzione accordata) . Entrambi permettono di evitare procedure esecutive e un recupero parziale per i creditori in maniera regolata.
15. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione o di un piano approvato?
Se non rispetti i pagamenti concordati in sede di definizione agevolata o accordo: – Rottamazione cartelle: la legge prevede in genere una tolleranza minima (5 giorni) oltre la scadenza di ciascuna rata. Se non paghi la rata (o la paghi parzialmente) entro quel breve termine, decadi dalla rottamazione. Ciò comporta: – Perdi tutti i benefici: le sanzioni e interessi che erano stati abbuonati vengono ripristinati. – L’Agente della Riscossione potrà riprendere le azioni esecutive sul debito intero, dedotti gli eventuali importi versati che sono imputati a capitale. – Non c’è possibilità di riammissione se non tramite eventuale nuova rottamazione legislativa. Insomma, è come se non avessi mai aderito. – Esempio: Mario aveva €10k di cartella, rottamata in 10 rate da €1k (capitale) l’una. Paga 5 rate, poi non paga la 6^. Decade: rimane debitore per i €5k ancora dovuti + tutti gli interessi di mora e sanzioni sulle somme iniziali non ancora saldate. I €5k pagati vanno a ridurre il debito, ma su quell’importo residuo ora si ricalcolano sanzioni e interessi come se non ci fosse mai stata definizione agevolata. Quindi Mario si trova ancora con un debito alto e in più ha perso soldi versati (che però contano a riduzione). – La rottamazione-quater ad esempio vietava la rateazione successiva: decadi, niente ulteriori piani (a meno di rottamazione successiva). – Accordi di ristrutturazione o Piano del consumatore: se non rispetti il piano omologato: – Il Giudice (o OCC) su istanza può dichiarare la risoluzione del piano o accordo. Significa che torna tutto come prima: i crediti recuperano i loro diritti originari (al netto di quanto eventualmente già incassato). Ripartono le azioni di recupero. – Ad esempio, se nel piano del consumatore avevi ottenuto moratoria sulle ipoteche e falcidia, con la risoluzione i creditori ipotecari possono riprendere a pignorare, e reclamare l’importo originario per intero dedotto quanto hai pagato. – In caso di accordo serve il mancato pagamento del > inadempimento rilevante (di solito non modesta entità). I creditori possono chiedere risoluzione al tribunale. – In caso di piano del consumatore, essendo senza votazione, l’inadempimento può portare il giudice a revocare l’omologa e aprire eventualmente la liquidazione del patrimonio. – Effetti concreti: perdi i benefici di esdebitazione e torni esposto. Ad esempio, nel piano del consumatore c’era esdebitazione a fine piano – se non lo porti a termine, non c’è esdebitazione e i debiti residui rivivono. – Esempio pratico: Pinco ha un accordo omologato per pagare 50% su 5 anni. Paga 2 anni, poi smette. Il tribunale, su richiesta creditori, risolve l’accordo. Pinco perde le protezioni: i creditori rivogliono il 100% – quanto già pagato (dovrà il restante 50% non pagato + eventuali interessi di ritardato). – Rimedi: talvolta si può prevenire chiedendo una modifica del piano se emergono difficoltà (sopravvenute cause). Ma è discrezionale e non sempre possibile.
In generale, il mancato rispetto delle rate comporta la caduta di tutti i vantaggi e il ripristino integrale dei debiti originari, con aggravio ulteriore di sanzioni e interessi. E nel caso di piani concorsuali, anche una perdita di fiducia: se poi vuoi accedere ad altra procedura, il precedente fallimento di accordo pesa.
Quindi, se sai di non poter sostenere i pagamenti di rottamazioni o piani, meglio non aderire temerariamente. Ad esempio, la bozza rottamazione-quinquies ipotizza di essere più clemente: decadi dopo 8 rate non pagate su 54 . Ma comunque decadi.
Per concludere: pagare puntuale è fondamentale. Un solo salto di rata può vanificare anni di sforzi. Pianifica con cautela i flussi di cassa prima di prendere impegni. Se proprio fallisci un piano, rimane l’opzione finale dell’esdebitazione incapienti, ma in quel caso devi proprio dimostrare che hai zero risorse e che il fallimento non è colpa tua .
16. Posso presentare ricorso anche se ho aderito a mediazione o conciliazione?
Dipende dalla situazione: – Se durante l’iter prima del processo hai presentato un’istanza di reclamo/mediazione tributaria (obbligatoria per atti fino €50.000), e non hai raggiunto un accordo con l’ufficio (o l’ufficio ha rigettato il reclamo), allora puoi proseguire con il ricorso: infatti la presentazione del reclamo vale già come ricorso introduttivo, e se decorrono 90 giorni senza intesa il ricorso acquista efficacia . Quindi in tal caso sì, puoi (anzi devi) portare avanti il ricorso. – Se invece hai trovato un accordo in sede di mediazione o conciliazione giudiziale e lo hai formalizzato (firmato da te e dall’ente e omologato dal mediatore o dal giudice), non puoi più impugnare l’atto: quell’accordo chiude la controversia in via definitiva, salvo che emergano vizi di invalidità (ad esempio errore essenziale). Ma in genere è vincolante come fosse una sentenza passata in giudicato . – Ad esempio, se in mediazione con l’AdE hai concordato di ridurre un accertamento del 30% e hai firmato il verbale, poi non puoi ricorrere per annullare quell’altro 70%. L’accordo di mediazione, una volta perfezionato col pagamento dovuto, preclude il ricorso. – Lo stesso per conciliazione in udienza: è come una sentenza di cessata materia del contendere con importo definito. Non impugnabile, se non per eventuale nullità della conciliazione in casi rari. – Se hai aderito all’accertamento con adesione in sede amministrativa (prima del ricorso) e hai firmato l’atto di adesione, anche lì hai rinunciato al ricorso sull’atto in questione, tranne ipotesi di nullità dell’atto di adesione. Quindi aderire = niente ricorso, salvo tu non paghi e l’accordo decada, ma a quel punto l’atto originario torna valido e dovresti impugnarlo entro i termini originari (che però di solito sono sospesi e poi decaduti in caso di adesione non perfezionata… situazione intricata, ma in pratica se non perfezioni adesione, puoi riprendere ricorso entro 60 gg dall’inadempimento). – In generale, una volta che sottoscrivi un accordo di mediazione/conciliazione/adesione e lo perfezioni, l’atto non è più impugnabile. Fanno eccezione solo vizi sopravvenuti (per es. se l’ufficio poi non rispetta l’accordo, ma di solito rispetta). – Dunque: puoi fare ricorso dopo mediazione solo se la mediazione è fallita o non conclusa. Se invece ti sei accordato, hai chiuso la partita amichevolmente e non potrai più aprirla in contenzioso.
Ricorda: la mediazione/reclamo è obbligatoria (fino 50k) e se non trovi accordo, puoi ricorrere. La conciliazione giudiziale è facoltativa: se concili (parziale o totale) in primo grado, su quella parte conciliata non ci sarà appello (o non continuerà l’appello su quell’oggetto).
In sintesi: – Accordo raggiunto = niente successivo ricorso (o appello). – Accordo mancato = via libera al ricorso/appello.
17. Che rapporto c’è tra “adeguati assetti” aziendali e controlli fiscali?
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 c.c.) sono un obbligo per l’imprenditore (anche individuale, ma soprattutto per società) introdotto dalla riforma della crisi d’impresa. Significa che l’impresa deve dotarsi di strutture e procedure per monitorare la propria situazione economico-finanziaria e prevenire la crisi. Ebbene, la gestione del rischio fiscale rientra a pieno titolo negli adeguati assetti: – Un assetto contabile adeguato implica tenere la contabilità in ordine, registrare correttamente costi e ricavi, prevenire errori fiscali. Ciò aiuta a evitare irregolarità che possano far scattare controlli. – Un assetto amministrativo prevede procedure interne di compliance fiscale (controlli periodici su liquidazioni IVA, su congruità di deduzioni, ecc.). Le aziende virtuose implementano check-list interne o usano consulenti per audit fiscali periodici . – Documentare queste procedure può servire in sede di verifica a dimostrare diligenza e buona fede: se malgrado tutto emerge un errore, puoi far vedere che avevi assetti adeguati e che l’errore è stato accidentale, mitigando sanzioni. – Inoltre, l’art. 2086 c.c. lega gli assetti anche alla capacità di rilevare squilibri: una società che monitora i propri indici di rischio fiscale (magari calcolandosi un “score fiscale” interno come suggerito da alcuni esperti ) sarà meno sorpresa da un controllo e potrà correggere il tiro in anticipo. – Dal punto di vista del debitore, se sei in procedura concorsuale, aver attivato assetti adeguati (incluso sistemare pendenze fiscali per quanto possibile) evita responsabilità personali. Ormai il confine tra compliance fiscale e compliance aziendale è sottile. – Infine, la presenza di assetti adeguati costituisce un fattore a tuo favore in eventuali contenziosi: la giurisprudenza considera più credibile un contribuente che dimostra di aver adottato un modello organizzativo per rispettare le norme (analogo al 231 penale, ma qui in ambito fiscale). – Alcuni autori parlano di “tax control framework” in azienda: se lo hai e lo applichi, puoi persino aspirare a forme di adempimento collaborativo con il Fisco (programmi pilota in Italia per grandi aziende): il Fisco ti controlla di meno perché ti fida di più se hai robusti controlli interni.
In pratica, se la tua impresa è ben organizzata anche sul fronte contabile-fiscale, riduci il rischio di incorrere in grossi rilievi. E in caso di verifica, poter esibire procedure (come manuali interni, verbali di audit periodico, consulenze fiscali continue) mostra che non volevi frodare. Secondo gli esperti, la presenza di assetti adeguati è una prova di diligenza che può portare, in caso di contestazioni, a sanzioni minime o addirittura all’esclusione di punibilità per forza maggiore/errore scusabile in alcune circostanze .
Quindi il collegamento è: impresa ben strutturata = meno errori e meno controlli, e se controllata, più mezzi di difesa. Non a caso molti consulenti suggeriscono di integrare il risk management fiscale nella governance aziendale, proprio come parte degli assetti organizzativi richiesti dal 2086 c.c. . Un imprenditore diligente deve preoccuparsi non solo di far profitti, ma di gestire anche la conformità fiscale (per evitare che poi quegli utili spariscano in sanzioni o imposte non previste).
Hai ricevuto un accertamento fiscale generato da incroci automatici di dati, indicatori di rischio o segnalazioni algoritmiche? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale generato da incroci automatici di dati, indicatori di rischio o segnalazioni algoritmiche?
Ti contestano anomalie, incongruenze o scostamenti senza un vero riscontro umano preliminare?
Temi che un controllo digitale venga trasformato in evasione presunta, con imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 un algoritmo non è una prova,
👉 i controlli digitali non sostituiscono l’istruttoria umana,
👉 moltissimi accertamenti “automatici” sono fragili, standardizzati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- come funzionano gli accertamenti basati su algoritmi,
- quali errori commette spesso l’Agenzia,
- quando il controllo digitale è illegittimo,
- come difenderti in modo tecnico ed efficace.
Cosa Sono i Controlli Fiscali Algoritmici
I controlli algoritmici sono sistemi che:
- incrociano grandi quantità di dati,
- confrontano dichiarazioni, flussi e movimenti,
- assegnano “indici di rischio”,
- segnalano anomalie automatiche.
Possono basarsi su:
- dati bancari,
- corrispettivi telematici,
- fatture elettroniche,
- ISA e parametri,
- flussi contributivi,
- dati patrimoniali.
👉 L’algoritmo segnala, ma non accerta.
Perché il Fisco Usa Algoritmi e Controlli Digitali
L’Agenzia utilizza sistemi automatici perché:
- consentono controlli su larga scala,
- riducono i tempi di selezione,
- individuano scostamenti statisticamente rilevanti,
- orientano le verifiche.
Il ragionamento tipico è questo (spesso scorretto):
👉 “Se l’algoritmo segnala, allora c’è evasione.”
Ma attenzione:
➡️ lo scostamento non è una prova,
➡️ il dato digitale va interpretato e verificato.
Le Contestazioni Più Frequenti nei Controlli Digitali
Negli accertamenti basati su algoritmi vengono spesso contestati:
- scostamenti da medie o indicatori,
- incongruenze tra banche dati,
- movimenti bancari “anomali”,
- incoerenze tra fatture e corrispettivi,
- indicatori ISA negativi,
- capacità contributiva presunta.
👉 Molte anomalie sono solo statistiche, non reali.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti “digitali” presentano errori gravi, tra cui:
- affidarsi esclusivamente al risultato algoritmico,
- non svolgere una vera istruttoria,
- ignorare il contesto dell’attività,
- applicare presunzioni automatiche,
- utilizzare dati non aggiornati o incompleti,
- motivazioni stereotipate (“anomalia rilevata”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Algoritmo ≠ Prova di Evasione
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare:
- l’esistenza del maggior reddito,
- la riconducibilità dei dati al contribuente,
- la correttezza dell’interpretazione.
Non basta dimostrare:
- un alert automatico,
- uno scostamento numerico,
- un indice di rischio elevato.
👉 La macchina non sostituisce la prova.
Quando l’Accertamento Digitale è ILLEGITTIMO
L’accertamento basato su algoritmi è ribaltabile se:
- manca una valutazione concreta dei fatti,
- non esistono riscontri oggettivi,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- i dati sono spiegabili o errati,
- il Fisco ignora le giustificazioni fornite,
- il contraddittorio è assente o formale.
👉 L’automatismo non è legalità.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento digitale non contrastato può portare a:
- tassazione di redditi inesistenti,
- recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti e beni,
- blocco dell’attività.
👉 I controlli digitali sono rapidi, ma spesso superficiali.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Ricostruire il dato reale dietro l’algoritmo
È fondamentale capire:
- quale dato ha generato l’alert,
- da quale banca dati proviene,
- se è corretto e aggiornato.
2. Contestare l’uso automatico del dato
La difesa efficace dimostra:
- l’errata interpretazione del dato,
- il contesto economico reale,
- la coerenza complessiva della posizione fiscale.
📄 Prove tipiche:
- documentazione contabile,
- estratti conto,
- contratti,
- chiarimenti tecnici,
- ricostruzioni analitiche.
3. Smontare la presunzione algoritmica
È fondamentale dimostrare che:
- lo scostamento è giustificabile,
- l’alert non indica evasione,
- la ricostruzione è astratta.
👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- bloccare automatismi,
- spiegare il dato prima del contenzioso,
- evitare l’emissione dell’atto.
5. Impugnare e bloccare l’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere il contribuente e l’impresa
La difesa serve a:
- evitare danni patrimoniali,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare la continuità aziendale.
7. Prevenire futuri controlli digitali
È utile:
- monitorare gli indicatori,
- mantenere coerenza tra banche dati,
- correggere tempestivamente errori,
- documentare le scelte economiche.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti basati su algoritmi richiede competenza tributaria avanzata e capacità di lettura critica dei dati.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento digitale,
- verifica della correttezza dei dati utilizzati,
- contestazione delle presunzioni automatiche,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del contribuente e dell’impresa.
Conclusione
Un accertamento basato su algoritmi non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare il maggior reddito, non limitarsi a segnalazioni automatiche.
Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:
- smontare il controllo digitale,
- dimostrare la correttezza della tua posizione,
- annullare o ridurre l’accertamento,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: contro i controlli algoritmici, la difesa umana è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento basato su algoritmi è possibile, se lo fai nel modo giusto.